ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2010.123.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 123

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno
12 maggio 2010


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2010/C 123/01

Decisione del Consiglio, del 29 marzo 2010, recante nomina dei membri titolari e supplenti greci del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro

1

 

Commissione europea

2010/C 123/02

Tassi di cambio dell'euro

2

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2010/C 123/03

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

3

2010/C 123/04

Elenco delle associazioni di produttori riconosciute nel settore del luppolo

8

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2010/C 123/05

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

10

2010/C 123/06

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative applicabili alle importazioni di alcuni antibiotici ad ampio spettro originari dell'India

11

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2010/C 123/07

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5790 — Lidl/Plus Romania/Plus Bulgaria) ( 1 )

15

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2010/C 123/08

Avviso destinato alle persone ed entità aggiunte agli elenchi di cui agli articoli 11 e 15 del regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar, in forza del regolamento (UE) n. 411/2010 della Commissione

16

2010/C 123/09

Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

18

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

12.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 123/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 marzo 2010

recante nomina dei membri titolari e supplenti greci del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro

2010/C 123/01

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2003/C 218/01 del Consiglio del 22 luglio 2003 che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (1), segnatamente l'articolo 3,

visto l'elenco di candidature presentate al Consiglio dai governi degli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione del 16 febbraio 2010 (2) il Consiglio ha nominato i membri titolari e supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per il periodo che va dal 1o marzo 2010 al 28 febbraio 2013, tranne alcuni membri titolari e supplenti, compresi i membri titolari e supplenti greci per la categoria delle organizzazioni dei datori di lavoro.

(2)

Il governo greco ha presentato le candidature per i seggi resisi vacanti,

DECIDE:

Articolo unico

Sono nominati membri titolari e supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per il periodo che scade il 28 febbraio 2013:

I.   RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO

Titolare

Supplenti

Sig. Pavlos KYRIAKOGGONAS

Sig.ra Natassa AVLONITOU

Sig. Christos KAVALOPOULOS

Fatto a Bruxelles, addì 29 marzo 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. ESPINOSA


(1)  GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1.

(2)  GU L 45 del 22.2.2010, pag. 5.


Commissione europea

12.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 123/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

11 maggio 2010

2010/C 123/02

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2698

JPY

yen giapponesi

117,38

DKK

corone danesi

7,4425

GBP

sterline inglesi

0,85960

SEK

corone svedesi

9,6563

CHF

franchi svizzeri

1,4095

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,8410

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,590

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

276,10

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7076

PLN

zloty polacchi

4,0499

RON

leu rumeni

4,1798

TRY

lire turche

1,9521

AUD

dollari australiani

1,4200

CAD

dollari canadesi

1,3031

HKD

dollari di Hong Kong

9,8808

NZD

dollari neozelandesi

1,7725

SGD

dollari di Singapore

1,7607

KRW

won sudcoreani

1 443,55

ZAR

rand sudafricani

9,6145

CNY

renminbi Yuan cinese

8,6715

HRK

kuna croata

7,2618

IDR

rupia indonesiana

11 548,38

MYR

ringgit malese

4,0792

PHP

peso filippino

57,150

RUB

rublo russo

38,3840

THB

baht thailandese

41,072

BRL

real brasiliano

2,2687

MXN

peso messicano

15,9449

INR

rupia indiana

57,4970


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

12.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 123/3


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

2010/C 123/03

Aiuto n.: XA 298/09

Stato membro: Repubblica slovacca

Regione: Tutte le regioni della Repubblica slovacca, ossia Bratislavský kraj, Západné Slovensko, Stredné Slovensko e Východné Slovensko.

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Schéma štátnej pomoci na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách v znení Dodatku č. 1.

Base giuridica:

Článok 2 nariadenia vlády SR č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov (di seguito «nariadenie vlády SR č. 264/2009 Z. z.»),

zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov (di seguito «zákon o štátnej pomoci»),

articolo 15, paragrafo 2, lettera d), e articolo 18 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 [di seguito «il regolamento della Commissione»),

allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) [di seguito «il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione»],

allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea,

Zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník),

Článok 2 ods. 4 zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (di seguito «zákon č. 194/1998»),

Článok 6 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (di seguito «zákon č. 83/1990»).

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: La dotazione complessiva prevista per il 2010 ammonta a 663 878 EUR (20 000 000 SKK).

La dotazione complessiva prevista per il periodo 2009-2013 ammonta a 3 319 391 EUR (100 000 000 SKK).

Intensità massima di aiuti: L'aiuto può coprire fino al 100 % dei costi ammissibili per la partecipazione a una fiera, senza tuttavia superare l'importo della sovvenzione concessa a una persona giuridica, calcolato per ogni allevatore o agricoltore.

Data di applicazione: Febbraio 2010.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto mira a favorire la partecipazione di allevatori e di agricoltori a fiere dedicate all'allevamento e ai seminativi, approvate dal ministero dell'Agricoltura della Repubblica slovacca per l'anno civile considerato.

Settore economico: Produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea.

Sezione A — Agricoltura, silvicoltura e pesca.

Divisione 01 — Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto: Aiuto concesso da:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR (di seguito il «ministero»)

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Tel. +421 259266111

Sito web: http://www.land.gov.sk/sk/index.php?navID=161&id=592

Regime attuato da:

Pôdohospodárska platobná agentúra (di seguito «l'organismo pagatore»)

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Tel. +421 259266111

Sito web: http://www.apa.sk/index.php?navID=27

Sito web: —

Altre informazioni: La base giuridica sulla quale si fonda l'attuale regime di aiuti di Stato per favorire la partecipazione di allevatori e agricoltori a fiere (XA 125/08) è stata modificata: nel 2010 l'aiuto di Stato sarà concesso a norma del regolamento n. 264/2009 del governo sulle misure di sostegno all'agricoltura (nariadenia vlády SR č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve) e successive modifiche.

Il regime originario (XA 125/08) prevedeva l'erogazione di aiuti solo fino alla fine del 2009; il nuovo regime, che sostituisce il suddetto regime iniziale, prevede la concessione di aiuti a partire dal 1o gennaio 2010.

I pagamenti effettuati nell'ambito del nuovo regime soddisferanno le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001.

Approvato da: Alexander ČARNÝ

riaditeľ odboru štátnej pomoci a národných podpôr

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Aiuto n.: XA 300/09

Stato membro: Francia

Regione: département du Loiret

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Aides au conseil pour les cultures spécialisées dans le Loiret (assistance technique).

Base giuridica:

Article 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales,

Délibération du Conseil général du Loiret en date du 11 juin 2008.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 30 000 EUR.

Intensità massima di aiuti: fino all'80 % delle spese.

Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: fino al 31 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto: Si tratta di finanziare prestazioni di assistenza tecnica. Questo dispositivo di aiuto intende incoraggiare i produttori di colture specializzate a ricorrere a servizi di consulenza per farsi aiutare a mettere a punto nuovi progetti ed a sviluppare nuove competenze, accrescendo in tal modo la competitività, la capacità di attrazione ed il valore aggiunto delle imprese della filiera. Il dipartimento interverrà nel finanziamento di audit d'impresa, di studi tecnico-economici realizzati da prestatori di servizi esterni ma anche nello studio di strategie commerciali affinché i produttori possano stare al passo con il mercato in permanente evoluzione e adeguarsi alle condizioni in continuo mutamento.

Le spese ammissibili saranno limitate a 20 000 EUR.

Conformemente all'articolo 15, punto 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006, gli aiuti devono essere erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori; inoltre, conformemente al punto 4 del medesimo regolamento, l'assistenza tecnica sarà accessibile a tutti i produttori e l'appartenenza a delle organizzazioni di produttori o ad altre organizzazioni non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio.

Inoltre, gli aiuti sono riservati:

alle aziende le cui dimensioni non superino quelle delle PMI secondo quanto stabilito nella legislazione comunitaria [cfr. allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, GU L 214 del 9 agosto 2008],

alle aziende attive nella produzione primaria di prodotti agricoli,

alle aziende che non sono imprese in difficoltà in base agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 del 1o ottobre 2004).

Settore economico: Questo dispositivo riguarda i produttori che operano nei settori delle coltivazioni specializzate.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Conseil général du Loiret

15 rue Eugène Vignat

45000 Orléans

FRANCE

Sito web: http://www.loiret.com/cgloiret/index.php?page=display&class=guide_des_aides&object=dae_evld_a29&method=display_full&objectTheme=rubrique_guide_des_aides3f78582d8377f

Altre informazioni: —

Aiuto n.: XA 301/09

Stato membro: Francia

Regione: dipartimento del Loiret

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Aides à la maîtrise de la dépense énergétique en production sous serre dans le Loiret (assistance technique).

Base giuridica:

Article 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales,

Délibération du Conseil général du Loiret en date du 11 juin 2008.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 7 200 EUR.

Intensità massima di aiuti: Al massimo l'80 % delle spese per tutti gli aiuti nel loro complesso, nella misura in cui intervengano altri finanziatori.

Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della scheda di esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: fino al 31 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto: Si tratta di finanziare prestazioni di assistenza tecnica finalizzate a ridurre i costi energetici per le coltivazioni in serra. Tale aiuto è destinato a finanziare studi tecno-economici, bilanci termici o studi di fattibilità in caso di ricorso alle fonti di energia rinnovabili.

Conformemente all'articolo 15, punto 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006, gli aiuti devono essere erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori. Conformemente al punto 4 dell'articolo di cui sopra del medesimo regolamento, l'assistenza tecnica deve essere accessibile a tutti i produttori, senza condizione di appartenenza ad organizzazioni di produttori o ad altre organizzazioni.

Inoltre, gli aiuti sono riservati:

alle aziende le cui dimensioni non superino quelle delle PMI secondo quanto stabilito nella legislazione comunitaria [cfr. allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, GU L 214 del 9 agosto 2008],

alle aziende attive nella produzione primaria di prodotti agricoli,

alle aziende che non sono imprese in difficoltà in base agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 del 1o ottobre 2004).

Settore economico: L'agricoltura in serra.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Conseil général du Loiret

15 rue Eugène Vignat

45000 Orléans

FRANCE

Sito web: http://www.loiret.com/cgloiret/index.php?page=display&class=guide_des_aides&object=dae_evld_a24&method=display_full&objectTheme=rubrique_guide_des_aides3f78582d8377f

Altre informazioni: —

Aiuto n.: XA 303/09

Stato membro: Francia

Regione: dipartimento del Loiret

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: aides à l’optimisation des conditions de travail en élevage dans le Loiret (assistance technique).

Base giuridica:

Article 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales,

Délibération du Conseil général du Loiret en date du 11 juin 2008.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 39 500 EUR.

Intensità massima di aiuti: 80 %.

Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto: Questo strumento di assistenza tecnica, che rientra nell'ambito dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di esenzione per gli aiuti agricoli, riguarda le consulenze volte a migliorare la qualità della vita degli allevatori. Le sovvenzioni proposte sono destinate a finanziare una giornata di valutazione e due giornate di affiancamento per ciascuna azienda agricola, onde stilare una diagnosi dei problemi dell'azienda e individuare le soluzioni da predisporre per gestire diversi aspetti dell'attività, quali l'organizzazione del lavoro, le risorse umane, gli aspetti sanitari, l'adeguatezza del materiale ecc.

La finalità è quella di indurre i beneficiari a rimettere in discussione le proprie abitudini quotidiane di lavoro e di salvaguardarne il benessere ovviando alle carenze riscontrate, onde migliorare le condizioni di lavoro nel settore zootecnico. Le spese ammissibili sono soggette a un massimale di 2 000 EUR.

A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006, gli aiuti saranno erogati in natura sotto forma di servizi agevolati. A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del medesimo regolamento, gli aiuti saranno accessibili a tutti i produttori, indipendentemente dall'appartenenza ad organizzazioni di produttori o ad altre organizzazioni.

Inoltre, gli aiuti saranno riservati:

alle aziende le cui dimensioni non superino quelle delle PMI quali definite dal diritto dell'Unione europea [cfr. allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 — GU L 214 del 9 agosto 2008],

alle imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria,

alle imprese che non siano imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 del 1o ottobre 2004).

Settore economico: Settore zootecnico.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Conseil général du Loiret

15 rue Eugène Vignat

45000 Orléans

FRANCE

Sito web: http://www.loiret.com/cgloiret/index.php?page=display&class=guide_des_aides&object=dae_evld_a10&method=display_full&objectTheme=rubrique_guide_des_aides3f78582d8377f

Altre informazioni: —

Aiuto n.: XA 304/09

Stato membro: Francia

Regione: dipartimento del Loiret

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: aides à la production d’énergie renouvelable dans le Loiret (assistance technique).

Base giuridica:

Article 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales,

Délibération du Conseil général du Loiret en date du 11 juin 2008.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 20 000 EUR.

Intensità massima di aiuti: 40 %.

Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto: Questa misura di aiuto riguarda prestazioni di assistenza tecnica volte a incentivare la creazione delle prime unità produttive di energia rinnovabile onde sperimentarne il funzionamento e diffonderne l'adozione. Essa intende finanziare diagnosi energetiche, studi tecnico-economici nonché studi volti a stabilire l'interesse e la fattibilità di questo tipo di impianti per le imprese che desiderano ricorrere alle energie rinnovabili. Possono essere finanziati ad esempio studi riguardanti una determinata fonte di energia rinnovabile oppure studi comparativi volti a individuare la fonte più opportuna in funzione della situazione interna ed esterna dell'impresa. I diversi progetti finanziati da questa misura possono vertere su temi quali la metanizzazione, i pannelli fotovoltaici, l'energia eolica e l'energia geotermica.

Le spese ammissibili sono soggette a un massimale di 50 000 EUR.

A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006, gli aiuti saranno erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non comporteranno pagamenti diretti in denaro ai produttori. A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del medesimo regolamento, gli aiuti saranno accessibili a tutti i produttori, indipendentemente dall'appartenenza ad organizzazioni di produttori o ad altre organizzazioni.

Inoltre, gli aiuti saranno riservati:

alle aziende le cui dimensioni non superino quelle delle PMI quali definite dal diritto dell'Unione europea [cfr. allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 — GU L 214 del 9 agosto 2008],

alle imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria,

alle imprese che non siano imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 del 1o ottobre 2004).

Settore economico: Questo strumento interessa ogni tipo di azienda agricola.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Conseil général du Loiret

15 rue Eugène Vignat

45000 Orléans

FRANCE

Sito web: http://www.loiret.com/cgloiret/index.php?page=display&class=guide_des_aides&object=dae_evld_a26&method=display_full&objectTheme=rubrique_guide_des_aides3f78582d8377f

Altre informazioni: —


12.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 123/8


Elenco delle associazioni di produttori riconosciute nel settore del luppolo

2010/C 123/04

Tale pubblicazione è conforme all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1299/2007 della Commissione relativo al riconoscimento delle associazioni di produttori nel settore del luppolo.

BELGIO

Poperingse Afzetcoöperatie voor Hop SV (Pacohop SV), Korte Werf 9, 8970 Poperinge, BELGIË

GERMANIA

1.

HVG Hopfenverwertungsgenossenschaft e. G., Kellerstraße 1, 85283 Wolnzach, DEUTSCHLAND

2.

Hopfenverwertungsgenossenschaft Spalt e. G., 91174 Spalt, DEUTSCHLAND

SPAGNA

1.

Grupo de cultivadores de Lúpulo de Carrizo de la Ribera (APA no 1), Miralrio 2, Villanueva de Carrizo (León), ESPAÑA

2.

SAT «Orbigo» no 9691 (APA no 3), Independencia 2, 2o, 24001 León, ESPAÑA

FRANCIA

1.

Groupement de producteurs «Cophoudal», 22 rue des Roses, 67170 Brumath, FRANCE

2.

Groupement de producteurs «Coophounord», 870 route de Bailleul, 59270 Berthen, FRANCE

AUSTRIA

1.

Erzeugergemeinschaft für Hopfen in Leutschach, Eichberg 3, 8463 Leutschach, ÖSTERREICH

2.

Hopfenbaugenossenschaft registrierte GmbH, Linzerstraße 5, 4120 Neufelden, ÖSTERREICH

POLONIA

1.

Grupa Producentów Rolnych Spółdzielnia „ALFA CHMIEL”, Żulice 16, 22-652 Telatyn, POLSKA/POLAND

2.

Spółdzielnia Producentów Chmielu „CHMIELEX”, Szczekarków 8, 24-313 Wilków, POLSKA/POLAND

3.

Lubelska Spółdzielcza Grupa Producentów Chmielu „Chmielarz”, ul. Partyzantów 12, 24-140 Nałęczów, POLSKA/POLAND

PORTOGALLO

Bralúpulo — Produtores de lúpulo de Braga e Bragança, C.R.L., Lugar Vale d'Álvaro, Casa do Lavrador, 5300-068 Bragança, PORTUGAL

SLOVENIA

Hmeljarska zadruga z.o.o., Vrečarjeva 14, SI-3310 Žalec, SLOVENIJA

SLOVACCHIA

SLOVCHMEL' družstvo, 916 24 Horná Streda, SLOVENSKO/SLOVAKIA

REGNO UNITO

1.

English Hops and Herbs Ltd, Hop Pocket Lane, Paddock Wood, Tonbridge, Kent, TN12 6DQ, UNITED KINGDOM

2.

Wealden Hops Ltd, Congelow, Benover Road, Yalding, Maidstone, Kent, ME18 6ET, UNITED KINGDOM

3.

Western Quality Hops Ltd, 3 Forge Bank, Bosbury, Ledbury, Herefordshire, HR8 1QU, UNITED KINGDOM

4.

Hawkbrand Hops Ltd, The Farm, Bosbury, Ledbury, Herefordshire, HR8 1NW, UNITED KINGDOM

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

12.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 123/10


Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

2010/C 123/05

1.   La Commissione europea informa che, salvo avvio di un riesame secondo la procedura che segue, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella, conformemente a quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1).

2.   Procedura

I produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, una volta scadute le misure, esiste il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio.

Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare, confutare o commentare gli argomenti avanzati nella domanda di riesame.

3.   Termine

I produttori dell'Unione possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), N-105 4/92, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.

4.   Il presente avviso è pubblicato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio.

Prodotto

Paese/i di origine o di esportazione

Misure

Riferimento

Data di scadenza

Cavi di acciaio

Repubblica popolare cinese

India

Ucraina

Sudafrica

Dazio antidumping

Regolamento (CE) n. 1858/2005 del Consiglio (GU L 299 del 16.11.2005, pag. 1) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/2009 del Consiglio (GU L 94 dell'8.4.2009, pag. 5) ed esteso alle importazioni spedite dalla Moldavia dal regolamento (CE) n. 760/2004 del Consiglio (GU L 120 del 24.4.2004, pag. 1) ed esteso alle importazioni spedite dal Marocco dal regolamento (CE) n. 1886/2004 del Consiglio (GU L 328 del 30.10.2004, pag. 1)

17.11.2010


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Fax +32 22956505.


12.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 123/11


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative applicabili alle importazioni di alcuni antibiotici ad ampio spettro originari dell'India

2010/C 123/06

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antisovvenzioni in vigore sulle importazioni di alcuni antibiotici ad ampio spettro originari dell'India («paese interessato»), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in conformità dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio dell'11 giugno 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (2) («regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 12 febbraio 2010. I richiedenti sono due produttori dell'Unione: la DSM e la Sandoz, che rappresentano una proporzione maggioritaria, nella fattispecie superiore al 50 %, della produzione complessiva dell'Unione di alcuni antibiotici ad ampio spettro.

2.   Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da amoxicillina triidrato, ampicillina triidrato e cefalexina, non confezionate in dosi, in forme o imballaggi per la vendita al minuto, di cui rispettivamente ai codici NC ex 2941 10 00 e ex 2941 90 00, originarie dell'India (in appresso: «il prodotto in esame»).

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore sono dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 713/2005 del Consiglio (3), relativo alle importazioni di alcuni antibiotici ad ampio spettro originari dell’India, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2008 del Consiglio (4).

4.   Motivazione del riesame

I richiedenti hanno fornito elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure implicherebbe il rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione.

Nella domanda si afferma che i produttori/esportatori del prodotto in esame hanno beneficiato e continueranno a beneficiare di diverse sovvenzioni da parte del governo indiano. Tali sovvenzioni, secondo quanto affermato dai richiedenti, consistono nei seguenti regimi: Advance Authorisation Scheme — Regime di autorizzazioni preventive; Duty Entitlement Passbook Scheme — Credito sui dazi d’importazione; Export Promotion Capital Goods Scheme — Regime di esenzione dal dazio d'importazione sui beni strumentali; Focus Market Scheme — Regime di crediti sui dazi all’esportazione; Export Credit Scheme — Regime di crediti all’esportazione; Income Tax Incentive for Research and Development — Incentivi per la ricerca e lo sviluppo a livello di imposta sul reddito; benefici a favore di industrie situate in zone economiche speciali / unità orientate all'esportazione; Punjab Industrial Incentive Scheme — Sistema di incentivi all’industria del Punjab, nonchè nel Gujarat Industrial Incentive Scheme — Sistema di incentivi all’industria del Gujarat.

L'importo totale delle sovvenzioni stimate è significativo.

Si sostiene che i summenzionati regimi si configurino come sovvenzioni poiché implicano un apporto finanziario del governo indiano o di governi regionali e conferiscono un beneficio ai destinatari, ossia ai produttori/esportatori di alcuni antibiotici ad ampio spettro. Tali sovvenzioni sarebbero inoltre condizionate dall'andamento delle esportazioni e/o limitate a particolari settori e/o regioni, e perciò specifiche e compensabili.

Sempre secondo i richiedenti, l'attuale miglioramento della situazione relativa al pregiudizio è dovuto principalmente all'esistenza delle misure e, nel caso in cui queste fossero lasciate scadere, l'eventuale persistere di ingenti importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato comporterebbe probabilmente una reiterazione del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. A tale proposito essi sostengono che, se le misure fossero lasciate scadere, l'attuale livello di importazioni del prodotto in esame aumenterebbe date le potenzialità di esportazione dei produttori esportatori.

5.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

5.1.    Procedura per la determinazione del rischio di sovvenzioni e di pregiudizio

L’inchiesta determinerà se lo scadere delle misure implichi il rischio di persistenza o di reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio.

a)   Campionamento

Tenuto conto del numero elevato di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere al campionamento, conformemente all'articolo 27 del regolamento di base.

i)   Campionamento dei produttori/esportatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli esportatori/produttori comunitari o i loro rappresentanti a manifestarsi contattando la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i), del presente avviso e nei formati indicati al paragrafo 7:

ragione sociale, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

il fatturato in valuta locale e il volume in kg delle vendite all'esportazione del prodotto in esame effettuate verso l'Unione e verso altri paesi (indicate separatamente) tra il 1o aprile 2009 e il 31 marzo 2010,

fatturato in valuta locale e volume in kg delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato interno tra il 1o aprile 2009 e il 31 marzo 2010,

descrizione dettagliata delle attività della società relative alla produzione del prodotto in esame, volume in kg del prodotto in esame, capacità produttiva e investimenti in capacità produttiva nel periodo tra il 1o aprile 2009 e il 31 marzo 2010,

ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (5) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (all'esportazione e/o sul mercato interno) del prodotto in esame,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione,

l'indicazione se la o le società accettano di essere inserite nel campione, il che comporta l'impegno a rispondere a un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite,

un'indicazione circa l'eventuale riconoscimento della società quale unità orientata all'esportazione,

un'indicazione circa l'eventuale ubicazione della società in una zona di trasformazione per l'esportazione.

Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di produttori/esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni note di produttori/esportatori.

ii)   Selezione definitiva del campione

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione dei campioni devono farlo entro il termine indicato al paragrafo 6, lettera b), punto ii).

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva del campione dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disposte a farne parte.

Le società incluse nei campioni devono rispondere a un questionario entro il termine indicato al paragrafo 6, lettera b), punto iii) e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione la Commissione baserà le sue conclusioni sui dati disponibili, a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, e dell'articolo 28 del regolamento di base. Come indicato al paragrafo 8, le conclusioni basate sui dati disponibili possono risultare meno vantaggiose per la parte interessata

b)   Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli esponenti dell'industria dell'Unione e alle associazioni note di produttori dell'Unione, agli esportatori/produttori indiani inclusi nel campione, alle associazioni note di esportatori/produttori indiani, agli importatori noti e alle associazioni note di importatori, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

c)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova. Le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine indicato al paragrafo 6, lettera a), punto ii).

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, a condizione che esse ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine indicato al paragrafo 6, lettera a), punto iii).

5.2.    Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

Laddove fosse confermata la probabilità del persistere o della reiterazione della sovvenzione e del pregiudizio, conformemente all'articolo 31 del regolamento di base si deciderà se il mantenimento delle misure antisovvenzione sia o no nell'interesse dell'Unione. Per tale motivo la Commissione potrà inviare questionari agli esponenti noti dell'industria dell'Unione, alle loro associazioni di rappresentanza e alle associazioni di rappresentanza dei consumatori e degli utilizzatori. Queste parti e quelle non note alla Commissione che comprovino tuttavia l'esistenza di legami obiettivi tra la loro attività e il prodotto in esame, possono contattare la Commissione e fornirle informazioni entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera a), punto ii). Le parti che abbiano proceduto in tal modo possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera a), punto iii). Si noti che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 31 del regolamento di base saranno prese in considerazione unicamente se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

6.   Termini

a)   Termini generali

i)   Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario

Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame devono chiedere un questionario al più presto, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate — perché l'inchiesta possa tener conto delle loro osservazioni e informazioni — devono contattare la Commissione, comunicare le proprie osservazioni, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali elencati nel regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.

Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine indicato al paragrafo 6, lettera b), punto iii).

iii)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

b)   Termine specifico per il campionamento

i)

Tutte le informazioni specificate al paragrafo 5.1, lettera a), punto i), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a far parte del campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)

Tutte le altre informazioni pertinenti per la selezione del campione, di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto ii), devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

iii)

Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di notifica del loro inserimento nel campione.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo che sia altrimenti disposto) e indicare nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza, inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (6) e, conformemente all’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N-105 04/92

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 2956505

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 28 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili, in conformità dell'articolo 28 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e si ricorre ai dati disponibili, l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole di quello che sarebbe stato se la parte avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 22, paragrafo 1 del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

10.   Possibilità di chiedere un riesame a norma dell'articolo 19 del regolamento di base

Poiché il presente riesame in previsione della scadenza è avviato conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento di base, i relativi risultati non comportano una modifica del livello delle misure in vigore, ma l'abrogazione o il mantenimento di dette misure in conformità dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento di base.

Qualsiasi parte interessata dal procedimento che ritenga opportuno rivedere il livello delle misure al fine di modificare (ovvero aumentare o diminuire) il livello delle stesse, può chiedere un riesame a norma dell'articolo 19 del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopraindicato.

11.   Trattamento dei dati personali

Si ricorda che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (7).

12.   Consigliere-auditore

Le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa, possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio. Il consigliere-auditore funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione offrendo, se necessario, una mediazione su questioni procedurali relative alla tutela dei loro interessi in questo procedimento, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla pratica, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle comunicazioni scritte e/o orali. Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine Internet dedicate al consigliere-auditore sul sito della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  GU C 21 del 28.1.2010, pag. 40.

(2)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(3)  GU L 121 del 13.5.2005, pag. 1.

(4)  GU L 319 del 29.11.2008, pag. 1.

(5)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(6)  La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso è protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato a norma dell'articolo 29 del regolamento di base e dell'articolo 12 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

(7)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

12.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 123/15


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5790 — Lidl/Plus Romania/Plus Bulgaria)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 123/07

1.

In data 5 maggio 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Lidl Romania GmbH (Germania), WE Beteiligungs GmbH (Germania) e S.C. Lidl Romania S.R.L. (Romania), appartenenti al gruppo Schwarz, acquisiscono ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme delle imprese Pludi Market SRL (Romania), Tengelmann Real Estate International SCS (Romania) e Tengelmann Real Estate International SRL (Romania) (nel complesso «Plus Romania»), e con tale operazione Lidl Bulgaria GmbH (Germania), pure appartenente al gruppo Schwarz, acquisisce ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme delle imprese Plus-Bulgaria Targovia KD (Bulgaria), Bulgaria Targovia EOOD (Bulgaria), Tengelmann Real Estate International Bulgaria KD (Bulgaria) e Real Estate International Bulgaria EOOD (Bulgaria) (nel complesso «Plus Bulgaria») mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Lidl/Gruppo Schwarz: vendita al dettaglio di beni di consumo correnti nei supermercati e nelle catene di discount (Lidl, Kaufland ecc.) in diversi paesi europei,

Plus Romania: vendita al dettaglio di beni di consumo correnti nelle catene di discount in Romania,

Plus Bulgaria: vendita al dettaglio di beni di consumo correnti nelle catene di discount in Bulgaria.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5790 — Lidl/Plus Romania/Plus Bulgaria, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

12.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 123/16


Avviso destinato alle persone ed entità aggiunte agli elenchi di cui agli articoli 11 e 15 del regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar, in forza del regolamento (UE) n. 411/2010 della Commissione

2010/C 123/08

Nella decisione 2010/232/PESC (1), il Consiglio dell'Unione europea ha elencato le persone, le entità e gli organismi cui si applicano le misure restrittive di cui agli allegati II e III di detta decisione, avendo stabilito che:

1)

le persone, le entità e gli organismi elencati nell’allegato II della decisione 2010/232/PESC sono:

a)

singoli membri del governo della Birmania/Myanmar; o

b)

persone fisiche o giuridiche, entità o organismi a questi associati,

come indicato all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 10, paragrafo 1, della decisione 2010/232/PESC del Consiglio; e che:

2)

le persone giuridiche, le entità e gli organismi elencati nell’allegato III della decisione 2010/232/PESC sono:

a)

imprese possedute o controllate dal governo della Birmania/Myanmar oppure enti pubblici, società, comprese le imprese di diritto privato in cui le autorità pubbliche detengono una quota di maggioranza, e agenzie di tale Stato;

b)

imprese possedute o controllate dai singoli membri del governo della Birmania/Myanmar oppure persone fisiche o giuridiche, entità od organismi ad essi associati;

c)

persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati da, oppure operanti per conto o a nome di, imprese di cui alle lettere a) o b).

La Commissione ha pertanto adottato, a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 194/2008 (2) del Consiglio, il regolamento (UE) n. 411/2010 (3) della Commissione, che modifica gli allegati VI e VII del regolamento (CE) n. 194/2008.

Il regolamento (CE) n. 194/2008 prevede:

1)

il congelamento di tutti i fondi e di altre attività finanziarie e risorse economiche di proprietà delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all'allegato VI e il divieto di mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, fondi, altre attività finanziarie e risorse economiche;

2)

il divieto di nuovi investimenti a favore delle imprese, delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'allegato VII.

Si segnala alle persone, alle entità e agli organismi che figurano nell'allegato VI che esiste la possibilità di presentare alle autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 194/2008 la domanda di autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici ai sensi dell'articolo 13 del regolamento.

Le persone, le entità e gli organismi che figurano negli elenchi del regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) n. 411/2010 della Commissione, possono presentare in qualsiasi momento al Consiglio dell’Unione europea, unitamente a tutti i documenti giustificativi, una richiesta di riesame della decisione di inserirli o di mantenerli negli elenchi di cui sopra. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Le persone, le entità e gli organismi aggiunti agli allegati VI o VII del regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio mediante il regolamento (UE) n. 411/2010 della Commissione possono comunicare alla Commissione le proprie osservazioni sul loro inserimento nell’elenco. La comunicazione deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea

DG Relazioni esterne (Direzione A, Unità A2 — CHAR 12/45)

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Le richieste saranno esaminate al momento del loro ricevimento. A questo proposito, si segnala alle persone e alle entità interessate che il Consiglio riesamina costantemente gli elenchi, conformemente all'articolo 14 della decisione 2010/232/PESC del Consiglio.

Si segnala inoltre alle persone e alle entità interessate che è possibile impugnare il regolamento (UE) n. 411/2010 della Commissione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, alle condizioni di cui all'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 105 del 27.4.2010, pag. 22. Tale decisione abroga e sostituisce la posizione comune 2006/318/PESC.

(2)  GU L 66 del 10.3.2008, pag. 1.

(3)  GU L 118 del 12.5.2010, pag. 10.


12.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 123/18


Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2010/C 123/09

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

Domanda di modifica ai sensi dell’articolo 9

«FONTINA»

N. CE: IT-PDO-0117-0008-17.02.2005

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica:

Denominazione del prodotto

Image

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Image

Prova dell’origine

Image

Metodo di ottenimento

Legame

Image

Etichettatura

Condizioni nazionali

Image

Altro (Alimentazione)

2.   Tipo di modifica:

Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa

Image

Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati

Modifica del disciplinare che non richiede modifiche del documento unico pubblicato [articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 510/2006]

Modifica temporanea del disciplinare derivante dall’imposizione da parte delle autorità pubbliche di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006]

3.   Modifiche:

3.1.   Descrizione del prodotto:

Vengono precisate in maniera più puntuale le caratteristiche del prodotto finito, in particolare:

il diametro delle forme è stato aumentato di 5 cm al fine di facilitare l’operazione di porzionatura automatica. La variazione del diametro della forma risulta ininfluente sui caratteri di tipicità e riconoscibilità commerciale del prodotto finito,

è stata eliminata l’informazione relativa allo spessore della crosta «inferiore a due millimetri» in quanto il fine spessore della crosta risulta essere difficilmente misurabile con esattezza,

si riporta la dizione «a latte crudo» per comunicare una modifica esclusivamente del testo rispetto al precedente disciplinare. Tale modifica, infatti non ha alcun effetto sulle caratteristiche del prodotto finito. La Fontina è da sempre un formaggio prodotto a partire da latte crudo, come si evidenzia dalla tecnologia di produzione che non prevede alcun trattamento termico di pastorizzazione o termizzazione. Ciò permette di ottenere un prodotto che mantiene inalterate le caratteristiche del latte di partenza e contribuisce a determinare le peculiarità organolettiche della Fontina.

3.2.   Prova dell’origine:

Nel disciplinare, fermo restando gli elementi che comprovano che la Fontina è originaria della Regione Valle d’Aosta come indicato nella documentazione inviata nel 1993, sono stati introdotti elementi relativi alla prova dell’origine quali:

a)

l’apposizione su ogni forma prodotta di una placchetta di caseina, riportante un codice alfanumerico ed il tratto stilizzato di una montagna, che identifica in modo univoco ogni forma di Fontina,

b)

l’utilizzo di stampi identificativi contenente l’acronimo «CTF» (Consorzio Tutela Fontina) e un codice numerico identificativo del produttore. Vengono applicati ad ogni forma su una delle facce piane durante la fase di pressatura. Gli stampi sopra descritti vengono distribuiti dal Consorzio a tutti i soggetti che operano rispettando il disciplinare di produzione della Fontina D.O.P.

3.3.   Metodo di ottenimento:

Viene ampliata la descrizione del metodo di ottenimento e in particolare:

nel disciplinare si prevede l’utilizzo di colture di fermenti autoctoni. Infatti, l’utilizzo di colture di fermenti autoctoni, è una pratica oggigiorno consolidata e resasi necessaria in seguito al progressivo impoverimento del latte in flora microbica totale e di conseguenza anche di flora microbica lattica, problematica ampiamente riconosciuta anche a livello europeo. La diminuzione della carica batterica totale è una conseguenza dell’ammodernamento tecnologico e igienico-sanitario delle strutture (stalle, casere) che, se da un lato ha portato ad un auspicato miglioramento degli standard igienici del latte, dall’altro ha ridotto anche la presenza della flora microbica utile ai processi di caseificazione. I fermenti utilizzati consistono in colture autoctone di batteri lattici, già naturalmente presenti nel latte valdostano e nella Fontina ed opportunamente selezionati. I primi lavori di raccolta, selezione ed utilizzo dei questi fermenti risalgono agli anni ’70, successivamente i lavori di ricerca sono stati ripresi ed aggiornati nel 1992 e nel 2003 in relazione alle moderne tecniche di selezione e di liofilizzazione. L’utilizzo di tali fermenti lattici autoctoni, pur non trattandosi di starter in grado di modificare in maniera sostanziale i processi di coagulazione del latte, può costituire un ausilio al processo di caseificazione senza tuttavia alterare la tipicità del prodotto,

ci si è resi conto che nel testo del 1993 l’operazione di salamoia non è correttamente evidenziata. Pertanto per maggiore chiarezza si precisano alcuni dettagli di tale operazione. La possibilità di effettuare l’operazione di salamoia è limitata entro le 24 ore dall’uscita delle forme dalla pressa e per un periodo massimo di 12 ore. L’utilizzo di questa tecnica, che segna la fine del processo di trasformazione, permette di ottenere una prima stabilizzazione microbiologica delle forme. L’utilizzo di questa pratica non altera in alcun modo le caratteristiche finali del prodotto dal momento che il tempo della permanenza delle forme in salamoia è estremamente limitato e che nella successiva fase di stagionatura si procede alla caratteristica salatura a secco. Il testo inviato nel 1993, all’articolo 4 punto e), riporta che la salatura a secco inizia «dopo qualche giorno dalla lavorazione», avvalorando la pratica dell’uso della salamoia sopra descritta come operazione rientrante nella fase di trasformazione,

si è provveduto a riformulare il punto f) del documento che ha dato origine alla registrazione della denominazione. Il paragrafo che inizia con «Altri elementi che legano il prodotto Fontina all’ambiente geografico», voleva dare ulteriori informazioni capaci di fornire una immagine territoriale volta ad evidenziare un attaccamento particolare alla cultura di un popolo, al suo formaggio ed al territorio che lo accoglie, con riferimenti storici ed in diversi casi ancora reali al metodo di produzione. Tale immagine ha potuto lasciare intendere che la stagionatura della Fontina avvenisse esclusivamente in locali ricavati dalla roccia granitica ma in realtà non è così. Infatti già da prima della registrazione della denominazione, venivano usati anche magazzini di stagionatura che, presentando al loro interno le stesse condizioni di temperatura ed umidità delle originarie grotte, non hanno mai interferito con le metodiche tradizionali di produzione né con le caratteristiche del prodotto finito,

l’utilizzo di questi magazzini, che prevedono l’impiego di tecnologie atte a creare e mantenere le ideali condizioni di stagionatura, costituiscono quindi una pratica consolidata il cui utilizzo è andato di pari passo con le necessità di ammodernamento della tecnologia di lavorazione e non inficia sugli altri elementi storicamente caratterizzanti il legame fra territorio-ambiente-prodotto, quali il latte e le metodiche casearie. Il latte, infatti, prodotto esclusivamente in Valle d’Aosta e proveniente da vacche di razza Valdostana, si arricchisce di essenze e aromi derivati dai pascoli e dai foraggi dell’area geografica e viene poi trasformato in Fontina nel pieno rispetto delle metodiche e dei parametri di lavorazione storicamente previsti dal metodo di produzione,

si prevede che le operazioni di affettatura e confezionamento avvengano nella zona di produzione per garantire il mantenimento delle caratteristiche del prodotto al consumatore finale. La Fontina presenta una crosta umida e un tenore di umidità della pasta tali per cui l’immagazzinamento, lo stoccaggio e le modalità di confezionamento risultano fasi estremamente delicate, da effettuarsi in tempi rapidi, mantenendo le condizioni ambientali ideali (temperatura e umidità) e dedicando particolare cura nel trattamento delle forme da parte degli operatori. La rapidità nelle diverse fasi permette di ridurre al minimo il rischio di sviluppo di muffe sulla crosta e all’interno della pasta. Infatti, lo sviluppo di muffe, oltre a produrre colorazioni anomale della crosta causate dallo sviluppo di miceli fungini, va a compromettere facilmente l’integrità della sottile crosta, provocando una conseguente alterazione delle proprietà della pasta, ovvero una colorazione anomala e un sapore forte e sgradevole, caratteristiche non gradite al consumatore finale.

3.4.   Etichettatura:

nel disciplinare è stato aggiunto la dicitura «Prodotto di montagna» e «Produit de montagne», utilizzata sull’etichetta del prodotto condizionato, allo scopo di valorizzare ulteriormente la zona montana di origine.

3.5.   Altro:

Alimentazione

Nel disciplinare è stato aggiunto ex novo un articolo recante le disposizioni relative all’alimentazione delle bovine nel quale si evidenzia come la base della stessa sia rappresentata da fieno ed erba verde prodotti in Valle d’Aosta. Con l’introduzione di uno specifico articolo si è voluto maggiormente dettagliare il disciplinare di produzione che nella versione precedente risultava generico.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«FONTINA»

CE N.: IT-PDO-0117-0008-17.02.2005

DOP ( X ) IGP ( )

La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1.   Servizio competente dello stato membro:

Nome:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Indirizzo:

Via XX Settembre 20

00187 Roma RM

ITALIA

Tel.

+39 0646655104

Fax

+39 0646655306

E-mail

saco7@politicheagricole.gov.it

2.   Associazione:

Nome:

Consorzio Produttori e Tutela della DOP Fontina

Indirizzo:

Reg. Borgnalle 10/l

11100 Aosta AO

ITALIA

Tel.

+39 016544091

Fax

+39 0165262159

E-mail

info@consorzioproduttorifontina

Composizione:

Il consorzio raggruppa tutti i produttori e/o stagionatori di Fontina.

3.   Tipo di prodotto:

Classe 1.3. —

Formaggi

4.   Disciplinare:

[sintesi dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]

4.1.   Nome:

«Fontina»

4.2.   Descrizione:

La Fontina all’atto dell’immissione al consumo presenta le seguenti caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche ed organolettiche:

1.

Caratteristiche fisiche:

 

Forma

a)

cilindrica tipicamente appiattita

b)

facce piane

c)

scalzo in origine concavo, non sempre rilevabile a maturazione

 

Dimensione

a)

diametro compreso tra 35 e 45 cm

b)

altezza variabile compresa tra 7 e10 cm

c)

peso variabile e compreso tra 7,5 e 12 Kg

 

Crosta

a)

compatta di colore marrone da chiaro a scuro a seconda delle condizioni di maturazione e della durata di stagionatura;

b)

morbida o semidura con il protrarsi della stagionatura;

c)

sottile.

 

Pasta

a)

elastica e morbida in relazione al periodo di produzione;

b)

occhiatura caratteristica e dispersa nella forma;

c)

colore variabile dall’avorio al giallo paglierino più o meno intenso.

2.

Caratteristiche chimiche: la percentuale di grasso deve essere minimo il 45 % sulla sostanza secca.

3.

Caratteristiche microbiologiche: elevato contenuto in fermenti lattici vivi.

4.

Caratteristiche organolettiche: la pasta fondente in bocca ha caratteristico sapore dolce e delicato, più intenso con il procedere della maturazione.

4.3.   Zona geografica:

La zona di produzione, stagionatura e porzionatura del formaggio Fontina è l’intero territorio della Valle d’Aosta.

4.4.   Prova dell’origine:

Gli elementi relativi alla prova dell’origine sono i seguenti:

a)

L’apposizione su ogni forma prodotta di una placchetta di caseina, riportante un codice alfanumerico ed il tratto stilizzato di una montagna, che identifica in modo univoco ogni forma di Fontina;

b)

L’utilizzo di stampi identificativi contenente l’acronimo «CTF» (Consorzio Tutela Fontina) e un codice numerico identificativo del produttore. Vengono applicati ad ogni forma su una delle facce piane durante la fase di pressatura.

Gli stampi sopra descritti vengono distribuiti dal Consorzio a tutti i soggetti che operano rispettando il disciplinare di produzione della Fontina D.O.P.

4.5.   Metodo di ottenimento:

Il latte destinato alla trasformazione in Fontina deve essere prodotto in Valle d’Aosta ed avere i seguenti requisiti: crudo; intero; proveniente da una sola mungitura; di bovina appartenente alla Razza Valdostana (Pezzata Rossa, Pezzata Nera, Castana).

L’alimentazione delle lattifere deve essere costituita da fieno ed erba verde prodotti in Valle d’Aosta. In aggiunta all’erba ed al fieno è possibile l’utilizzo di mangimi concentrati. La composizione dei mangimi composti è essenzialmente rappresentata da cerali e nuclei proteici. E’ vietato l’uso di foraggi insilati o fermentati e di altri alimenti (farine di estrazione e proteiche di origine animale, farine ed oli di origine animale e vegetale, semi, radici ortaggi e frutta, sottoprodotti industriali, fonti azotate, antibiotici, ormoni e/o stimolanti, terreni di fermentazione, silice, paglia trattata chimicamente, pane secco o fresco) che hanno caratteristiche non idonee alla tecnologia di produzione della Fontina.

Prima della coagulazione il latte non deve aver subito riscaldamento a temperatura superiore ai 36 °C. Al latte possono essere aggiunte colture di batteri lattici autoctoni (denominati fermenti); conservati sotto la responsabilità del Consorzio Produttori e Tutela dalla DOP Fontina, che li rilascia liberamente a tutti i produttori di Fontina D.O.P.

La coagulazione del latte avviene in caldaie in rame o in acciaio, mediante l’aggiunta di caglio di vitello. Il procedimento deve avvenire ad una temperatura compresa tra i 34 °C e i 36 °C e deve durare almeno 40 minuti. Viene quindi eseguita la rottura del coagulo ed in successione la fase di spinatura su fuoco che deve raggiungere una temperatura compresa tra 46 °C e 48 °C. Dopo una fase di riposo, comunque non inferiore ai 10 minuti, avviene l’estrazione e l’infagottamento, ossia l’avvolgimento in tele di tessuto della massa caseosa che deve essere posta nelle tipiche fascere a scalzo concavo che vengono impilate e poste sotto pressa. Al primo rivoltamento deve essere applicata una placchetta di caseina, recante un codice identificativo della forma e l’elemento grafico identificativo del prodotto, ciò al fine di garantire la tracciabilità ed il controllo totale sull’origine del prodotto. Prima dell’ultima fase di pressatura deve essere applicata la placchetta di identificazione recante il numero del produttore attribuito dal Consorzio. La fase di pressatura si protrae fino alla lavorazione successiva. Durante questo intervallo le forme devono essere rivoltate per favorire lo spurgo della massa caseosa. Al termine della fase di pressatura, entro 24 ore e per un periodo non superiore a 12 ore, le forme possono essere sottoposte all’operazione di salamoia mediante l’immissione in vasconi contenenti una soluzione di acqua e sale.

Durante la stagionatura la forma viene estratta dallo scaffale e rivoltata per la salatura della faccia che appoggiava sul ripiano, attraverso la distribuzione a spaglio di un leggero stato di sale. Verificato lo scioglimento del sale, la forma viene estratta per essere strofinata sul lato precedentemente salato e sullo scalzo a mezzo di spazzole e di una soluzione di acqua e sale; quindi viene riposta nello scaffale nella sua posizione originaria.

La maturazione deve svolgersi in magazzini con umidità almeno 90 % e temperatura compresa tra 5 e 12 °C.

Infine, è importante che le fasi di porzionatura e confezionamento siano realizzate, all’ interno dell’area geografica definita al punto 4.3 al fine di garantire il mantenimento delle caratteristiche del prodotto al consumatore finale. La Fontina presenta una crosta umida e un tenore di umidità della pasta tali per cui l’immagazzinamento, lo stoccaggio e le modalità di confezionamento risultano fasi estremamente delicate, da effettuarsi in tempi rapidi, mantenendo le condizioni ambientali ideali (temperatura e umidità) e dedicando particolare cura nel trattamento delle forme da parte degli operatori. La rapidità nelle diverse fasi permette di ridurre al minimo il rischio di sviluppo di muffe sulla crosta e all’interno della pasta. Infatti, lo sviluppo di muffe, oltre a produrre colorazioni anomale della crosta causate dallo sviluppo di miceli fungini, va a compromettere facilmente l’integrità della sottile crosta, provocando una conseguente alterazione delle proprietà della pasta, ovvero una colorazione anomala e un sapore forte e sgradevole, caratteristiche non gradite al consumatore finale.

4.6.   Legame:

L’ambiente geografico, da cui ha avuto origine e in cui si produce la Fontina, è quello montano e molto peculiare della Valle d’Aosta: vallata endoalpina con clima, flora e fauna caratteristiche. In tale regione viene allevata una razza autoctona: la Valdostana. Tale razza bovina si caratterizza per tre aspetti: la struttura morfologica, muscolosa e compatta che consente gli spostamenti su pascoli montani ai fini dell’utilizzazione diretta delle risorse foraggere; la capacità di utilizzare al meglio i foraggi locali affienati, la produzione di latte specifico per la produzione casearia tipica. La razza bovina autoctona Valdostana, permette così di trasformare l’erba, la grande risorsa della montagna in un prodotto caseario originale. Questa interdipendenza è esaltata dal fatto che le vacche praticano tutte l’alpeggio estivo e il pascolo autunnale. La razza Valdostana ed il formaggio Fontina sono espressione dell’ambiente che li genera: il rapporto fra i tre elementi ambiente-razza-formaggio non è gerarchico ma intimamente connesso in un insieme unico. Razza Valdostana e Fontina assumono infatti il ruolo di importanti presidi dell’ambiente. La composizione botanica dei pascoli e dei prati (selezionata dal clima estivo secco della vallata endoalpina) la peculiarità biochimica del latte ottenuto tramite la razza Valdostana sono dunque alla base della Fontina come denominazione di origine.

Oltre alla rusticità delle razze autoctone ed all’utilizzo dei foraggi locali, il legame col territorio regionale è definito dai seguenti fattori:

la tecnologia casearia che fa parte della tradizione locale,

l’uso di latte crudo intero proveniente da una sola mungitura (si effettuano due lavorazioni al giorno) da conferire nel più breve tempo possibile,

la presenza naturale della flora batterica e degli aromi specifici (per tale motivo il latte non è sottoposto alla termizzazione nelle fasi iniziali di caseificazione),

la peculiarità della stagionatura che avviene a temperature comprese tra 5 e 12 °C ed umidità relativa di almeno 90 % fino alla saturazione.

4.7.   Organismo di controllo:

Nome:

CSQA Certificazioni Srl

Indirizzo:

Via s. Gaetano 74

36016 Thiene VI

ITALIA

Tel.

+39 0445366094

Fax

+39 0445382672

e-mail

csqa@csqa.it

4.8.   Etichettatura:

Il marchio della Fontina è costituito da un cerchio con al centro il tratto di una montagna stilizzata sopra la scritta Fontina; al di sotto è presente la dicitura D.O.P. inserita in un ellisse; lungo la circonferenza la scritta Zona di produzione — Regione Autonoma Valle d’Aosta.

L’etichetta del prodotto porzionato deve riportare:

il marchio distintivo della Fontina, come sopra descritto,

il logo comunitario,

la dicitura «Prodotto di montagna» e «Produit de montagne».


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.