ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2010.119.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 119 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
53o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2010/C 119/01 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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2010/C 119/02 |
Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2010/C 119/03 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2010/C 119/04 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2010/C 119/05 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5807 — ENI/Fox Energy) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2010/C 119/06 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5873 — Advent/DFS Furniture Company) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2010/C 119/07 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5878 — CVC/Caixanova/R Cable) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
7.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 119/1 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2010/C 119/01
Data di adozione della decisione |
14.12.2009 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 422/09 & N 621/09 |
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Stato membro |
Regno Unito |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Restructuring of Royal Bank of Scotland and Participation in the Asset Protection Scheme |
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Base giuridica |
The common law powers of the HM Government |
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Tipo di misura |
Aiuto individuale |
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Obiettivo |
Rimedio a un grave turbamento dell'economia |
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Forma dell'aiuto |
Altre forme di apporto di capitale |
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Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto 65 500-113 500 Mio GBP |
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Intensità |
— |
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Durata |
fino al 31.12.2013 |
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Settore economico |
Intermediazione finanziaria |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
Data di adozione della decisione |
17.3.2010 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 80/10 |
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Stato membro |
Portogallo |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Prorrogação do regime de recapitalização pública das instituições de crédito em Portugal |
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Base giuridica |
Lei n.o 63-A/2008, de 24 de Novembro, Portaria n.o 493-A/2009, de 8 de Maio, Lei do Orçamento do Estado para 2010 |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Rimedio a un grave turbamento dell'economia |
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Forma dell'aiuto |
Altre forme di apporto di capitale |
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Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto 3 000 Mio EUR |
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Intensità |
— |
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Durata |
fino al 30.6.2010 |
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Settore economico |
Intermediazione finanziaria |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
Data di adozione della decisione |
15.4.2010 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 113/10 |
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Stato membro |
Slovenia |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Second prolongation of the liquidity scheme for the Slovenian financial sector |
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Base giuridica |
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah (ZJF), Uredba o merilih in pogojih za dajanje posojil po 81.a clenu Zakona o javnih financah |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Rimedio a un grave turbamento dell'economia |
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Forma dell'aiuto |
Prestito agevolato |
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Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto 12 000 Mio EUR |
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Intensità |
— |
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Durata |
19.4.2010-30.6.2010 |
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Settore economico |
Intermediazione finanziaria |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
7.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 119/4 |
Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee
2010/C 119/02
A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), le note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee (2) sono così modificate:
Pagina 140
Tra le note esplicative delle sottovoci 2933 21 00 e 2933 52 00 è inserito il testo seguente:
«2933 49 10: derivati alogenati della chinolina; derivati degli acidi chinolincarbossilici
Vedi anche le note esplicative del SA, voce 2933, primo paragrafo, parte D.
Ai fini di questa sottovoce, il termine “derivati alogenati della chinolina” indica i soli derivati della chinolina in cui uno o più atomi di idrogeno dell’anello aromatico sono stati sostituiti da un corrispondente numero di atomi di alogeno.
Il termine “derivati degli acidi chinolincarbossilici” comprende i derivati dell’acido chinolincarbossilico in cui uno o più atomi di idrogeno dell’anello aromatico e/o la funzione acida sono stati sostituiti.»
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU C 133 del 30.5.2008, pag. 1.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
7.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 119/5 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
6 maggio 2010
2010/C 119/03
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2727 |
JPY |
yen giapponesi |
119,34 |
DKK |
corone danesi |
7,4430 |
GBP |
sterline inglesi |
0,84295 |
SEK |
corone svedesi |
9,7120 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,4132 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
7,7855 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,968 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
279,42 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,7072 |
PLN |
zloty polacchi |
4,0923 |
RON |
leu rumeni |
4,1805 |
TRY |
lire turche |
1,9566 |
AUD |
dollari australiani |
1,4075 |
CAD |
dollari canadesi |
1,3142 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,8908 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7544 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,7715 |
KRW |
won sudcoreani |
1 452,70 |
ZAR |
rand sudafricani |
9,7158 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,6882 |
HRK |
kuna croata |
7,2576 |
IDR |
rupia indonesiana |
11 688,58 |
MYR |
ringgit malese |
4,1458 |
PHP |
peso filippino |
57,769 |
RUB |
rublo russo |
38,6150 |
THB |
baht thailandese |
41,178 |
BRL |
real brasiliano |
2,2912 |
MXN |
peso messicano |
16,2397 |
INR |
rupia indiana |
57,6720 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
7.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 119/6 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001
2010/C 119/04
Aiuto n.: XA 267/09.
Stato membro: Francia.
Regione: Département de la Corrèze.
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Aides à l'agriculture biologique en Corrèze
Base giuridica:
— |
articles L 1511-1 et suivants et articles L 3231-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, |
— |
délibération de l'assemblée plénière du Conseil général du 18 décembre 2008. |
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 31 500 EUR.
(L'importo delle spese annue previste potrà essere rivalutato con cadenza annuale).
Intensità massima di aiuti: 40 %.
Il Conseil Général interverrà comunque nel caso dei progetti che superino 4 000 EUR.
Data di applicazione: il 2009, a decorrere dalla ricezione dell'avviso di ricevimento recante il numero di identificazione della misura di aiuto e della pubblicazione della scheda sintetica della misura sul sito internet della Commissione.
Durata del regime o dell'aiuto individuale: fino al 31 dicembre 2013.
Obiettivo dell'aiuto: la misura, che si inscrive nel quadro dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, ha l'obiettivo di stimolare gli agricoltori a convertirsi all'agricoltura biologica o a rafforzare la loro produzione in questo ambito, grazie ad aiuti che consentano loro di far fronte a oneri finanziari elevati — rispetto a quelli relativi ai modi di produzione tradizionali — inerenti al costo di utensili alternativi, o di tipo specifico, necessari alla produzione biologica.
Con l'attuazione di tale misura il Conseil Général della regione Corrèze potrà:
sensibilizzare gli agricoltori della Corrèze alla produzione biologica,
migliorare la qualità della produzione regionale e stimolare gli agricoltori alla riconversione,
partecipare in questo modo alla tutela e al miglioramento dell'ambiente naturale.
Saranno ammissibili i seguenti investimenti:
materiali per lo sviluppo di attività di stoccaggio e condizionamento dei prodotti,
materiali per il trattamento delle colture,
materiali per il trattamento del manto vegetale raggruppanti l'insieme delle attrezzature per il diserbo meccanico e termico,
attrezzature per la lavorazione del suolo riconosciute per il loro interesse agronomico o perché favoriscono la fertilità biologica dei suoli,
mezzi di stoccaggio dei raccolti per i sistemi misti, ovvero per le aziende agricole che praticano sia l'agricoltura biologica che quella non biologica nello stesso sito.
Sono ammessi a beneficiare dell'aiuto tutti gli agricoltori della regione Corrèze iscritti alla MSA della regione che dispongano della certificazione bio o che siano in via di riconversione, a condizione che la loro parte di fatturato agricolo relativa a produzioni biologiche raggiunga il 40 %.
A norma del diritto comunitario sono ammesse a beneficiare degli aiuti soltanto le aziende agricole della categorie delle PMI.
I dettagli relativi alla misura in oggetto sono in linea sul sito internet del Conseil Général all'indirizzo riportato di seguito.
Settore economico: Produzioni animali e vegetali (tutti i tipi).
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
Conseil Général de la Corrèze |
Direction du développement économique |
Hôtel du Département Marbot |
9 rue René et Émile Fage — BP 199 |
19005 Tulle Cedex |
FRANCE |
Sito web: http://www.cg19.fr/fileadmin/user_upload/Correze_et_institution/Guide_aides/Economie/DEPA_Agriculturebio_2009.pdf
Altre informazioni: —
Aiuto n.: XA 269/09.
Stato membro: Francia.
Regione: dipartimento della Corrèze.
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Aide au maintien d'une activité agricole par l'aménagement des sols et la préservation des paysages (Corrèze).
Base giuridica:
— |
articles L 1511-1 et suivants et articles L 3231-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, |
— |
délibération de l'assemblée plénière du Conseil Général du 18 décembre 2008«politique sectorielle agricole». |
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 510 000 EUR/anno.
L'importo delle spese annue previste potrà essere rivalutato con cadenza annua.
Intensità massima di aiuti: 35 %.
Il tasso potrà essere rivalutato con cadenza annua, entro i massimali consentiti.
Data di applicazione: 2010, a partire dalla data della ricevuta di ritorno recante il numero di identificazione della misura di aiuto e della pubblicazione della sintesi della misura sul sito internet della Commissione.
Durata del regime o dell'aiuto individuale: fino al 31 dicembre 2013.
Obiettivo dell'aiuto: nell'ambito dell'articolo 4 del regolamento sull'esenzione per gli aiuti agricoli, l'obiettivo della misura è finanziare i produttori agricoli per i lavori che interessano i terreni non edificati al fine di migliorare la produzione agricola e la qualità, al fine di tutelare e preservare l'ambiente naturale.
Il dispositivo previsto rientra in un programma di stimolo per ridurre i consumi idrici, migliorare la qualità degli ambienti acquatici (corsi d'acqua, zone umide …), recuperare i terreni agricoli e ripulire i fondi valle per preservare la biodiversità.
Le spese ammissibili coprono:
tutti i lavori necessari alla rimessa a coltura (livellamento di scarpate, fossi, dissodamento …) dei terreni, alla loro bonifica e alla tutela dei corsi d'acqua,
l'acquisto e la posa di materiali per l'abbeveraggio degli animali e per la protezione dei corsi d'acqua.
Per le operazioni di bonifica e le opere connesse all'abbeveraggio degli animali nelle zone di pastorizia, l'aiuto è attribuito se gli investimenti generano una riduzione del consumo di acqua almeno pari a 25 %. Per valutare la riduzione del consumo idrico si prenderanno in considerazione la diminuzione del prelievo di acqua e il miglioramento tecnologico delle attrezzature acquistate o dei lavori eseguiti.
Gli aiuti sono inoltre riservati:
alle aziende agricole le cui dimensioni non superano quelle di una PMI di diritto europeo come definita dal medesimo [v. allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, GU L 214 del 9 agosto 2008],
alle aziende attive nella produzione primaria di prodotti agricoli,
alle aziende che non costituiscono aziende in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 del 1o ottobre 2004),
in ogni caso, gli aiuti proposti non potranno superare i massimali di cui all'articolo 4, punto 9, del regolamento di esenzione per gli aiuti agricoli.
Settore economico: tutti i settori di produzione agricola in tutto il dipartimento della Corrèze.
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
Conseil général de la Corrèze |
Direction du développement durable |
Hôtel du département Marbot |
9 rue René et Émile Fage — BP 30 |
19005 Tulle Cedex |
FRANCE |
Sito web: http://www.cg19.fr/fileadmin/user_upload/Correze_et_institution/Guide_aides/Aides_2009/Economie/DEPA_Amenagement_sols_2009.pdf
Altre informazioni: —
Aiuto n.: XA 280/09.
Stato membro: Francia.
Regione: dipartimento della Seine-Maritime.
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Aide en assistance technique pour des productions sans OGM par l’autonomie en protéines (Seine-Maritime).
Base giuridica: Article L1511-2 du Code général des collectivités territoriales
Articles L3231-2 et 3232-1 du Code général des collectivités territoriales
Délibération du Conseil général du 31 mars 2009 relatif à la politique agricole départementale, période 2009-2012.
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 40 000 EUR all'anno
Intensità massima di aiuti: 100 %, con il massimale di 1 500 EUR.
Data di applicazione: a partire dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.
Durata del regime o dell'aiuto individuale: periodo: 2009-2012.
Obiettivo dell'aiuto: poiché una parte degli abitanti del Dipartimento della Seine-Maritime chiedono di poter consumare prodotti senza tracce di OGM, l’obiettivo del dispositivo è quello di aiutare gli agricoltori (e in particolare quelli che producono, trasformano e vendono in fattoria o con i canali di distribuzione brevi) a modificare il loro sistema foraggero per rendere la fattoria autonoma per quanto riguarda le proteine; ciò rappresenta l'unico mezzo per produrre senza OGM.
Ebbene, per ottenere tale obiettivo occorre che l'agricoltore rimetta in discussione il proprio sistema foraggero in modo tale da renderlo autonomo per quanto riguarda le proteine. Il dipartimento intende concedere un aiuto per quanto riguarda i costi delle consulenze su tale conversione. Si tratta di un aiuto ad hoc e l’agricoltore potrà effettuare una sola domanda d'aiuto per il periodo 2009-2012.
Gli aiuti saranno concessi nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006.
Settore economico: Tutto il settore agricolo (in PMI).
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
Monsieur le Président du département de Seine-Maritime |
Quai Jean Moulin |
76101 Rouen Cedex 1 |
FRANCE |
Sito web: http://www.seinemaritime.net/guidedesaides/medias/File/aide-a-la-production-sans-ogm-par-l-autonomie-en-proteines-+-formulaire-t2.pdf
Altre informazioni: —
Aiuto n.: XA 307/09.
Stato membro: Spagna.
Regione: Comunità Valenziana.
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Régimen de ayudas a la mejora de la competitividad de las explotaciones ganaderas.
Base giuridica: Proyecto de Orden, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la mejora de la competitividad de las explotaciones ganaderas de la Comunitat Valenciana.
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: l'importo complessivo dello stanziamento di bilancio preventivo per l'esercizio di bilancio 2010 è di 1 820 000 EUR.
Intensità massima di aiuti: 40 % degli investimenti a carattere generale e 50 % degli investimenti a favore delle zone svantaggiate. Queste percentuali possono essere maggiorate di 10 punti percentuali, nel caso di investimenti realizzati da giovani allevatori nei cinque anni successivi al loro inizio attività.
Data di applicazione: 31 dicembre 2009.
Durata del regime o dell'aiuto individuale: nell'anno 2010, prorogabile annualmente, se previsto nei bilanci fino al 31 dicembre 2013.
Obiettivo dell'aiuto: l’obiettivo è ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità del prodotto finale ottenuto, ridurre l'impatto ambientale, migliorare le condizioni igienico- sanitarie e il benessere degli animali.
Articolo 4 «Investimenti nelle aziende agricole».
Spese ammissibili: costruzione, acquisto o miglioramento degli impianti di allevamento e acquisto di macchinari e attrezzature per l'allevamento.
Settore economico: settore della produzione. Sottosettori dell'allevamento in generale.
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación |
C/ Amadeo de Saboya, 2 |
46010 Valencia |
ESPAÑA |
Sito web: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/competitividad.pdf
Altre informazioni: —
Valencia, 15 dicembre 2009.
La Directora General de Producción Agraria
Fdo. Laura PEÑARROYA FABREGAT
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
7.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 119/10 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5807 — ENI/Fox Energy)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2010/C 119/05
1. |
In data 29 aprile 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa enirete oil & nonoil S.p.A («Enirete», Italia) appartenente a Eni S.p.A («ENI», Italia), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di Fox Energy S.p.A («Fox Energy», Italia), precedentemente controllata congiuntamente da Enirete, Fox Petroli S.p.A e Mariani & C. S.r.l., mediante acquisto di azioni. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5807 — ENI/Fox Energy, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).
7.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 119/11 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5873 — Advent/DFS Furniture Company)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2010/C 119/06
1. |
In data 27 aprile 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Advent International Corporation («Advent», Stati Uniti) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, l'impresa DFS Furniture Company (Regno Unito), mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5873 — Advent/DFS Furniture Company, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).
7.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 119/12 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5878 — CVC/Caixanova/R Cable)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2010/C 119/07
1. |
In data 29 aprile 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa CVC Capital Partners Sicav-Fis, S.A («CVC», Lussemburgo) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo congiunto con Caixa De Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra («Caixanova», Spagna) di R Cable y Telecomunicaciones de Galicia, S.A («R Cable», Spagna) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5878 — CVC/Caixanova/R Cable, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).