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ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2010.113.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
53o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia |
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2010/C 113/01 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/1 |
2010/C 113/01
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/2 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 4 marzo 2010 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese
(Causa C-38/06) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Importazione in franchigia doganale di beni per uso specificamente militare)
2010/C 113/02
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Wilms e M. Afonso, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, Â. Seiça Neves, J. Gomes e C. Guerra Santos, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentante: J. Molde, agente), Repubblica ellenica (rappresentanti: E.-M. Mamouna e M. K. Boskovits, agenti), Repubblica italiana (rappresentanti: I. Bruni, agente, G. De Bellis, avvocato dello Stato) Repubblica di Finlandia (rappresentante: A. Guimaraes-Purokoski)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2, 9, 10 e 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1) e, per il periodo successivo al 31 maggio 2000, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1) — Importazione in franchigia doganale di materiale bellico e di beni a doppio uso militare e civile
Dispositivo
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1) |
La Repubblica portoghese, rifiutando di accertare e di mettere a disposizione della Commissione delle Comunità europee le risorse proprie dovute a seguito di importazioni di attrezzature e beni per uso specificamente militare nel periodo tra il 1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 2002 incluso e rifiutando di versare gli interessi di mora corrispondenti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti, rispettivamente, in forza degli artt. 2 e 9-11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, quale modificato dal regolamento (Euratom, CE) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1355, per quanto riguarda il periodo dal 1o gennaio 1998 al 30 maggio 2000 incluso, nonché dei medesimi articoli del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità, per quanto riguarda il periodo dal 31 maggio 2000 al 31 dicembre 2002. |
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2) |
La Repubblica portoghese è condannata alle spese. |
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3) |
Il Regno di Danimarca, la Repubblica ellenica, la Repubblica italiana e la Repubblica di Finlandia sopportano le proprie spese. |
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/3 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 3 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania
(Causa C-424/07) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Comunicazioni elettroniche - Direttiva 2002/19/CE - Direttiva 2002/21/CE - Direttiva 2002/22/CE - Reti e servizi - Normativa nazionale - Nuovi mercati)
2010/C 113/03
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun e A. Nijenhuis, agenti)
Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma, agente, C. Koenig, professore, e S. Loetz, Rechtsanwalt)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 8, n. 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva «accesso») (GU L 108, pag. 7), degli artt. 6, 7, 8, n. 1, 15, n. 3, e 16, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro») (GU L 108, pag. 33), nonché dell’art. 17, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale») (GU L 108, pag. 51) — Definizione, analisi e disciplina dei nuovi mercati — Normativa nazionale che definisce in modo generale i «nuovi mercati» e stabilisce requisiti restrittivi per quanto riguarda la loro regolamentazione da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione e l’applicazione del procedimento di consultazione previsto dal diritto comunitario relativo alle misure dirette a definire e analizzare detti mercati
Dispositivo
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1) |
Avendo adottato l’art. 9a della legge 22 giugno 2004 sulle telecomunicazioni (Telekommunikationsgesetz), la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell’art. 8, n. 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/19/CE, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva «accesso»), degli artt. 6-8, nn. 1 e 2, 15, n. 3, e 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro»), nonché dell’art. 17, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale»). |
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2) |
La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese. |
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/3 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 9 marzo 2010 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania
(Causa C-518/07) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 95/46/CE - Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati - Art. 28, n. 1 - Autorità nazionali di controllo - Indipendenza - Vigilanza amministrativa esercitata su dette autorità)
2010/C 113/04
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Docksey, C. Ladenburger e H. Krämer)
Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e J. Möller, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Garante europeo della protezione dei dati (rappresentanti: H. Hijmans e A. Scirocco, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 28, n. 1, secondo comma, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31) — Obbligo degli Stati membri di assicurare che le autorità nazionali di controllo incaricate di sorvegliare il trattamento dei dati personali siano pienamente indipendenti nell’esercizio delle loro funzioni — Assoggettamento al controllo statale delle autorità di controllo dei Länder incaricate di sorvegliare il trattamento dei dati personali in settori diversi da quello pubblico
Dispositivo
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1) |
La Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 28, n. 1, secondo comma, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, sottoponendo alla vigilanza dello Stato le autorità di controllo competenti per la sorveglianza del trattamento dei dati personali da parte degli organismi diversi da quelli pubblici e delle imprese di diritto pubblico che partecipano alla concorrenza sul mercato (öffentlich-rechtliche Wettbewerbsunternehmen) nei vari Länder, trasponendo quindi erroneamente il requisito per cui dette autorità nello svolgimento delle loro funzioni sono «pienamente indipendenti». |
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2) |
La Repubblica federale di Germania è condannata a sopportare le spese della Commissione europea. |
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3) |
Il Garante europeo della protezione dei dati sopporterà le proprie spese. |
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/4 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 2 marzo 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Janko Rottmann/Freistaat Bayern
(Causa C-135/08) (1)
(Cittadinanza dell’Unione - Art. 17 CE - Cittadinanza di uno Stato membro acquisita per nascita - Cittadinanza di un altro Stato membro acquisita per naturalizzazione - Perdita della cittadinanza originaria a motivo di tale naturalizzazione - Perdita con effetto retroattivo della cittadinanza ottenuta per naturalizzazione a causa di atti fraudolenti commessi in occasione della sua acquisizione - Apolidia comportante la perdita dello status di cittadino dell’Unione)
2010/C 113/05
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti nella causa principale
Ricorrente: Janko Rottmann
Convenuto: Freistaat Bayern
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesverwaltungsgericht — Interpretazione dell’art. 17 del Trattato CE — Acquisizione della cittadinanza di uno Stato membro comportante la perdita definitiva della cittadinanza dello Stato membro di origine — Perdita della nuova cittadinanza con effetto retroattivo a causa degli atti fraudolenti che hanno accompagnato la sua acquisizione — Apolidia dell’interessato comportante la perdita della cittadinanza dell’Unione
Dispositivo
Il diritto dell’Unione, e segnatamente l’art. 17 CE, non osta a che uno Stato membro revochi ad un cittadino dell’Unione europea la cittadinanza di tale Stato acquisita per naturalizzazione, qualora questa sia stata ottenuta in maniera fraudolenta, a condizione che tale decisione di revoca rispetti il principio di proporzionalità.
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/4 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 2 marzo 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Aydin Salahadin Abdulla (C-175/08), Kamil Hasan (C-176/08), Ahmed Adem, Hamrin Mosa Rashi (C-178/08), Dler Jamal (C-179/08)/Bundesrepublik Deutschland
(Cause riunite C-175/08, C-176/08, C-178/08 e C-179/08) (1)
(Direttiva 2004/83/CE - Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria - Qualità di «rifugiato» - Art. 2, lett. c) - Cessazione dello status di rifugiato - Art. 11 - Cambiamento delle circostanze - Art. 11, n. 1, lett. e) - Rifugiato - Timore infondato di persecuzioni - Valutazione - Art. 11, n. 2 - Revoca dello status di rifugiato - Prova - Art. 14, n. 2)
2010/C 113/06
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrenti: Aydin Salahadin Abdulla (C-175/08), Kamil Hasan (C-176/08), Ahmed Adem, Hamrin Mosa Rashi (C-178/08), Dler Jamal (C-179/08)
Convenuta: Bundesrepublik Deutschland
Oggetto
Domande di pronuncia pregiudiziale — Bundesverwaltungsgericht (Germania) — Interpretazione dell’art. 11, n. 1, lett. e) della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12) — Decisioni dell’autorità nazionale di far venir meno la qualifica di rifugiato degli interessati, sulla base del solo rilievo che è venuto meno il loro timore di essere perseguitati, senza esaminare le ulteriori circostanze relative alla situazione politica nei loro paesi di origine — Cittadini iracheni ai quali è stata ritirata la qualifica di rifugiato dopo la caduta del regime di Saddam Hussein
Dispositivo
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1) |
L’art. 11, n. 1, lett. e), della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che:
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2) |
Quando le circostanze in base alle quali lo status di rifugiato è stato riconosciuto abbiano cessato di sussistere e le autorità competenti dello Stato membro verifichino che non ricorrono altre circostanze che giustifichino il fondato timore della persona interessata di essere perseguitata, per il medesimo motivo di quello inizialmente rilevante o per uno degli altri motivi elencati all’art. 2, lett. c), della direttiva 2004/83, il criterio di probabilità per l’esame del rischio derivante da dette altre circostanze è lo stesso criterio applicato ai fini della concessione dello status di rifugiato. |
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3) |
L’art. 4, n. 4, della direttiva, nella misura in cui fornisce indicazioni quanto alla portata, in termini di forza probatoria, di atti o minacce precedenti di persecuzione, può applicarsi quando le autorità competenti considerino di revocare lo status di rifugiato ai sensi dell’art. 11, n. 1, lett. e), della direttiva 2004/83 e l’interessato, per giustificare il permanere di un fondato timore di persecuzione, faccia valere circostanze diverse da quelle sulla cui base era stato riconosciuto come rifugiato. Tuttavia, ciò potrà di regola verificarsi solamente quando il motivo di persecuzione sia diverso da quello considerato al momento del riconoscimento dello status di rifugiato e vi siano atti o minacce precedenti di persecuzione i quali sono collegati al motivo di persecuzione esaminato in tale fase. |
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/6 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 4 marzo 2010 — Commissione europea/Repubblica fracese
(Causa C-197/08) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 95/59/CE - Imposte diverse dall’imposta sul volume d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati - Art. 9, n. 1 - Libera determinazione, da parte dei produttori e degli importatori, dei prezzi massimi di vendita al minuto dei loro prodotti - Normativa nazionale che impone un prezzo minimo di vendita al minuto delle sigarette - Normativa nazionale che vieta la vendita dei prodotti del tabacco a «un prezzo di natura promozionale contrario agli obiettivi di salute pubblica» - Nozione di «legislazioni nazionali sul controllo del livello dei prezzi (o sul rispetto dei prezzi) imposti» - Giustificazione - Tutela della sanità pubblica - Convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo)
2010/C 113/07
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e W. Mölls, agenti)
Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, J. S. Pilczer e J.-C. Gracia, nonché B. Beaupère Manokha, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 9, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 1995, 95/59/CE, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (GU L 291, pag. 40) — Fissazione di prezzi minimi — Ostacolo alla libera circolazione delle merci — Tutela della salute pubblica — Pertinenza della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo (GU 2004, L 213, pag. 8)
Dispositivo
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1) |
Adottando e mantenendo in vigore un sistema di prezzi minimi per la vendita al minuto delle sigarette immesse in consumo in Francia, nonché un divieto di vendere prodotti del tabacco «a un prezzo di natura promozionale contrario agli obiettivi di salute pubblica», la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell’art. 9, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 1995, 95/59/CE, relativa alle imposte diverse dall’imposta sul volume d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 12 febbraio 2002, 2002/10/CE. |
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2) |
La Repubblica francese è condannata alle spese. |
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/6 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 4 marzo 2010 — Commissione europea/Repubblica d'Austria
(Causa C-198/08) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 95/59/CE - Imposte diverse dall’imposta sul volume d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati - Art. 9, n. 1 - Libera determinazione, da parte dei produttori e degli importatori, dei prezzi massimi di vendita al minuto dei loro prodotti - Normativa nazionale che impone un prezzo minimo di vendita al minuto delle sigarette nonché un prezzo minimo di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino - Giustificazione - Tutela della sanità pubblica - Convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo)
2010/C 113/08
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls e R. Lyal, agenti)
Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentanti: E. Riedl J. Bauer e C. Pesendorfer, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 9, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 1995, 95/59/CE, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (GU L 291, pag. 40) — Fissazione da parte delle autorità pubbliche dei prezzi minimi di vendita al minuto dei tabacchi lavorati
Dispositivo
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1) |
Adottando e mantenendo in vigore una legislazione in forza della quale i pubblici poteri fissano prezzi minimi per la vendita al minuto delle sigarette e del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotondare le sigarette, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell’art. 9, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 1995, 95/59/CE, relativa alle imposte diverse dall’imposta sul volume d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 12 febbraio 2002, 2002/10/CE. |
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2) |
La Repubblica d’Austria è condannata alle spese. |
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/7 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 4 marzo 2010 — Commissione europea/Irlanda
(Causa C-221/08) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 95/59/CE - Imposte diverse dall’imposta sul volume d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati - Art. 9, n. 1 - Libera determinazione, da parte dei produttori e degli importatori, dei prezzi massimi di vendita al minuto dei loro prodotti - Normativa nazionale che impone un prezzo minimo di vendita al minuto delle sigarette - Giustificazione - Tutela della sanità pubblica - Convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo)
2010/C 113/09
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal et W. Mölls, agenti)
Convenuta: Irlanda (rappresentanti: D. O’Hagan, agente, G. Hogan, SC)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 9, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 1995, 95/59/CE, relativa alle imposte diverse dall’imposta sul volume d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (GU L 291, pag. 40) — Legge nazionale che impone prezzi minimi e massimi di vendita al minuto dei tabacchi lavorati
Dispositivo
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1) |
Imponendo prezzi minimi di vendita al minuto delle sigarette, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell’art. 9, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 1995, 95/59/CE, relativa alle imposte diverse dall’imposta sul volume d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 12 febbraio 2002, 2002/10/CE. |
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2) |
Omettendo di fornire le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti della Commissione europea concernenti il controllo del rispetto della direttiva 95/59, come modificata dalla direttiva 2002/10, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell’art. 10 CE. |
|
3) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
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4) |
L’Irlanda è condannata alle spese. |
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/7 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 marzo 2010 — Commissione europea/Repubblica francese
(Causa C-241/08) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/43/CEE - Art. 6, nn. 2 e 3 - Trasposizione non corretta - Zone speciali di conservazione - Conseguenze significative di un progetto sull’ambiente - Carattere «non perturbatorio» di talune attività - Valutazione delle incidenze sull’ambiente)
2010/C 113/10
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Recchia e J.-B. Laignelot, agenti)
Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e A.-L. During, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Trasposizione non corretta delle disposizioni dell'art. 6, nn. 2 e 3, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7)
Dispositivo
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1) |
La Repubblica francese,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, dell’art. 6, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e dell’art. 6, n. 3, della direttiva medesima. |
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2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
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3) |
La Repubblica francese è condannata a sopportare due terzi delle spese. La Commissione europea è condannata a sopportare un terzo di esse. |
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/8 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 4 marzo 2010 — Commissione europea/Repubblica italiana
(Causa C-297/08) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 2006/12/CE - Artt. 4 e 5 - Gestione dei rifiuti - Piano di gestione - Rete adeguata ed integrata di impianti di smaltimento - Pericolo per la salute umana o per l’ambiente - Forza maggiore - Turbative dell’ordine pubblico - Criminalità organizzata)
2010/C 113/11
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Zadra, D. Recchia e J.-B. Laignelot, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, e G. Aiello, avvocato dello Stato)
Interveniente a sostegno della convenuta: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Ossowski, agente, e K. Bacon, barrister)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 4 e 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti (GU L 114, pag. 9) — Regione Campania
Dispositivo
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1) |
La Repubblica italiana, non avendo adottato, per la regione Campania, tutte le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare, non avendo creato una rete adeguata ed integrata di impianti di smaltimento, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 4 e 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti. |
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2) |
La Repubblica italiana è condannata alle spese. |
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3) |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporta le proprie spese. |
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/8 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 9 marzo 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia) — Raffinerie Mediterranee SpA (ERG), Polimeri Europa SpA, Syndial SpA/Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute, Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture, Ministero dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Regione Siciliana, Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (Sicilia), Assessorato Regionale Industria (Sicilia), Prefettura di Siracusa, Istituto Superiore di Sanità, Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia), Vice Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia), Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (APAT), Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA Sicilia), Istituto Centrale Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare, Subcommissario per la Bonifica dei Siti Contaminati, Provincia Regionale di Siracusa, Consorzio ASI Sicilia Orientale Zona Sud, Comune di Siracusa, Comune d’Augusta, Comune di Melilli, Comune di Priolo Gargallo, Azienda Unità Sanitaria Locale N8, Sviluppo Italia Aree Produttive SPA, Invitalia (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA), già Sviluppo Italia SpA
(Causa C-378/08) (1)
(Principio «chi inquina paga» - Direttiva 2004/35/CE - Responsabilità ambientale - Applicabilità ratione temporis - Inquinamento anteriore alla data prevista per il recepimento di detta direttiva e proseguito dopo tale data - Normativa nazionale che imputa i costi di riparazione dei danni connessi a detto inquinamento a una pluralità di imprese - Requisito del comportamento doloso o colposo - Requisito del nesso di causalità - Appalti pubblici di lavori)
2010/C 113/12
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia
Parti
Ricorrenti: Raffinerie Mediterranee SpA (ERG), Polimeri Europa SpA, Syndial SpA
Convenuti: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute, Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture, Ministero dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Regione Siciliana, Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (Sicilia), Assessorato Regionale Industria (Sicilia), Prefettura di Siracusa, Istituto Superiore di Sanità, Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia), Vice Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia), Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (APAT), Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA Sicilia), Istituto Centrale Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare, Subcommissario per la Bonifica dei Siti Contaminati, Provincia Regionale di Siracusa, Consorzio ASI Sicilia Orientale Zona Sud, Comune di Siracusa, Comune d'Augusta, Comune di Melilli, Comune di Priolo Gargallo, Azienda Unità Sanitaria Locale N8, Sviluppo Italia Aree Produttive SPA, Invitalia (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA), anciennement Sviluppo Italia SpA
Con l’intervento di: ENI Divisione Exploration and Production SpA, ENI SpA, Edison SpA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia — Interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143, pag. 56) e del principio «chi inquina paga» — Normativa nazionale che attribuisce all’amministrazione il potere di ordinare a imprenditori privati di attuare misure di riparazione, indipendentemente dallo svolgimento di un’inchiesta idonea a individuare il responsabile dell’inquinamento di cui trattasi
Dispositivo
Quando, in un’ipotesi d’inquinamento ambientale, non sono soddisfatti i presupposti d’applicazione ratione temporis e/o ratione materiae della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, un’ipotesi del genere dovrà essere allora disciplinata dal diritto nazionale, nel rispetto delle norme del Trattato e fatti salvi altri eventuali atti di diritto derivato.
La direttiva 2004/35 non osta a una normativa nazionale che consente all’autorità competente, in sede di esecuzione della citata direttiva, di presumere l’esistenza di un nesso di causalità, anche nell’ipotesi di inquinamento a carattere diffuso, tra determinati operatori e un inquinamento accertato, e ciò in base alla vicinanza dei loro impianti alla zona inquinata. Tuttavia, conformemente al principio «chi inquina paga», per poter presumere secondo tale modalità l’esistenza di un siffatto nesso di causalità detta autorità deve disporre di indizi plausibili in grado di dare fondamento alla sua presunzione, quali la vicinanza dell’impianto dell’operatore all’inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell’esercizio della sua attività.
Gli artt. 3, n. 1, 4, n. 5, e 11, n. 2, della direttiva 2004/35 devono essere interpretati nel senso che, quando decide di imporre misure di riparazione del danno ambientale ad operatori le cui attività siano elencate nell’allegato III a detta direttiva, l’autorità competente non è tenuta a dimostrare né un comportamento doloso o colposo, né un intento doloso in capo agli operatori le cui attività siano considerate all’origine del danno ambientale. Viceversa spetta a questa autorità, da un lato, ricercare preventivamente l’origine dell’accertato inquinamento, attività riguardo alla quale detta autorità dispone di un potere discrezionale in merito alle procedure e ai mezzi da impiegare, nonché alla durata di una ricerca siffatta. Dall’altro, questa autorità è tenuta a dimostrare, in base alle norme nazionali in materia di prova, l’esistenza di un nesso di causalità tra l’attività degli operatori cui sono dirette le misure di riparazione e l’inquinamento di cui trattasi.
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/10 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 9 marzo 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia) — Raffinerie Mediterranee SpA (ERG) (causa C-379/08), Polimeri Europa SpA, Syndial SpA/Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute, Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture, Ministero dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Regione Siciliana, Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (Sicilia), Assessorato Regionale Industria (Sicilia), Prefettura di Siracusa, Istituto Superiore di Sanità, Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia), Vice Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia), Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (APAT), Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA Sicilia), Istituto Centrale Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare, Subcommissario per la Bonifica dei Siti Contaminati, Provincia Regionale di Siracusa, Consorzio ASI Sicilia Orientale Zona Sud, Comune di Siracusa, Comune d’Augusta, Comune di Melilli, Comune di Priolo Gargallo, Azienda Unità Sanitaria Locale N8, Sviluppo Italia Aree Produttive SPA, Invitalia (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA), già Sviluppo Italia SpA, ENI SpA (causa C-380/08)/Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero della Salute, Regione siciliana, Istituto superiore di Sanità, Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi tecnici, Commissario delegato per l’Emergenza rifiuti e la Tutela delle Acque
(Cause riunite C-379/08 e C-380/08) (1)
(Principio «chi inquina paga» - Direttiva 2004/35/CE - Responsabilità ambientale - Applicabilità ratione temporis - Inquinamento anteriore alla data prevista per il recepimento di detta direttiva e proseguito dopo tale data - Misure di riparazione - Obbligo di consultazione delle imprese interessate - Allegato II)
2010/C 113/13
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia
Parti
Ricorrenti: Raffinerie Mediterranee SpA (ERG), Polimeri Europa SpA, Syndial SpA (causa C-379/08), ENI SpA (causa C-380/08)
Convenuti: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute, Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture, Ministero dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Regione Siciliana, Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (Sicilia), Assessorato Regionale Industria (Sicilia), Prefettura di Siracusa, Istituto Superiore di Sanità, Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia), Vice Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia), Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (APAT), Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA Sicilia), Istituto Centrale Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare, Subcommissario per la Bonifica dei Siti Contaminati, Provincia Regionale di Siracusa, Consorzio ASI Sicilia Orientale Zona Sud, Comune di Siracusa, Comune d'Augusta, Comune di Melilli, Comune di Priolo Gargallo, Azienda Unità Sanitaria Locale N8, Sviluppo Italia Aree Produttive SPA, Invitalia (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA), già Sviluppo Italia SpA
con l’intervento di: ENI Divisione Exploration and Production SpA, ENI SpA, Edison SPA (causa C-379/08), Invitalia (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa) SpA, già Sviluppo Italia SpA (causa C-380/08)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia — Interpretazione dell’art. 7 dell’allegato II alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 142, pag. 56) — Misure di riparazione — Interventi sulle matrici ambientali — Normativa nazionale che attribuisce all’amministrazione il potere di ordinare, senza valutare le condizioni specifiche del sito, che vengano effettuati interventi aggiuntivi a interventi decisi in prima battuta in seguito all’esito di un’adeguata indagine in contraddittorio, e la cui approvazione e attuazione hanno già avuto luogo o sono in corso di esecuzione — Sito di interesse nazionale di Priolo
Dispositivo
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1) |
Gli artt. 7 e 11, n. 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in combinato disposto con l’allegato II alla medesima, devono essere interpretati nel senso che l’autorità competente ha il potere di modificare sostanzialmente misure di riparazione del danno ambientale decise in esito a un procedimento in contraddittorio, condotto in collaborazione con gli operatori interessati, che siano già state poste in esecuzione o la cui esecuzione sia già stata avviata. Tuttavia, al fine di adottare una siffatta decisione:
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2) |
In circostanze quali quelle di cui alle cause principali, la direttiva 2004/35 non osta a una normativa nazionale la quale consenta all’autorità competente di subordinare l’esercizio del diritto degli operatori destinatari di misure di riparazione ambientale all’utilizzo dei loro terreni alla condizione che essi realizzino i lavori imposti da queste ultime, e ciò persino quando detti terreni non siano interessati da tali misure perché sono già stati oggetto di precedenti misure di bonifica o non sono mai stati inquinati. Tuttavia, una misura siffatta dev’essere giustificata dallo scopo di impedire il peggioramento della situazione ambientale dove dette misure sono poste in esecuzione oppure, in applicazione del principio di precauzione, dallo scopo di prevenire il verificarsi o il ripetersi di altri danni ambientali nei detti terreni degli operatori, limitrofi all’intero litorale oggetto di dette misure di riparazione. |
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/11 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 marzo 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo Regionale del Lazio) — Attanasio Group Srl/Comune di Carbognano
(Causa C-384/08) (1)
(Artt. 43 CE e 48 CE - Normativa regionale che prevede distanze minime obbligatorie fra gli impianti stradali di distribuzione di carburanti - Competenza della Corte e ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale - Libertà di stabilimento - Restrizione)
2010/C 113/14
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale amministrativo Regionale del Lazio
Parti
Ricorrente: Attanasio Group Srl
Convenuto: Comune di Carbognano
Con l’intervento di: Felgas Petroli Srl
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Compatibilità con gli artt. 43, 48, 49 e 56 CE e con i principi comunitari concorrenza economica e di non discriminazione di una normativa nazionale che prevede distanze minime obbligatorie fra gli impianti stradali di distribuzione di carburante
Dispositivo
L’art. 43 CE, letto in combinato disposto l’art. 48 CE, deve essere interpretato nel senso che una normativa di diritto interno, come quella di cui alla causa principale, che prevede distanze minime obbligatorie fra gli impianti stradali di distribuzione di carburanti costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento sancita dal Trattato CE. In circostanze come quelle della controversia principale, tale restrizione non appare idonea ad essere giustificata dalle finalità di sicurezza stradale, di tutela sanitaria ed ambientale e di razionalizzazione del servizio reso agli utenti, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/11 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 marzo 2010 — Pilar Angé Serrano, Jean-Marie Bras, Adolfo Orcajo Teresa, Dominiek Decoutere, Armin Hau, Francisco Javier Solana Ramos/Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-496/08 P) (1)
(Impugnazione - Funzionari - Superamento di concorsi interni di passaggio di categoria sotto il vigore del vecchio Statuto - Entrata in vigore del nuovo Statuto - Norme transitorie di inquadramento nel grado - Eccezione di illegittimità - Diritti quesiti - Legittimo affidamento - Parità di trattamento - Principio di buona amministrazione e dovere di sollecitudine)
2010/C 113/15
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Pilar Angé Serrano, Jean-Marie Bras, Adolfo Orcajo Teresa, Dominiek Decoutere, Armin Hau, Francisco Javier Solana Ramos (rappresentante: E. Boigelot, avocat)
Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo, (rappresentanti: L.G. Knudsen e K. Zejdová, agenti) Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e K. Zieleśkiewicz, agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 18 settembre 2008, causa T-47/05, Angé Serrano e a./Parlamento, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso dei ricorrenti diretto all’annullamento delle decisioni individuali di inquadramento nel grado, adottate in base alle disposizioni transitorie previste all’allegato XIII e, in particolare, dell’art. 2 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, come modificato dal regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723 (GU L 124, pag. 1) — Revoca, in seguito all’entrata in vigore del nuovo Statuto, dell’inquadramento nel grado in seguito al superamento di un concorso interno svolto sotto il vigore del vecchio Statuto — Mantenimento dell’interesse ad agire nonostante la revoca delle decisioni impugnate — Principi dell’intangibilità dei diritti acquisiti e della tutela del legittimo affidamento — Principio della parità di trattamento
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione principale è respinta. |
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2) |
L’impugnazione incidentale è respinta. |
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3) |
La sig.ra Angé Serrano, i sigg. Bras, Orcajo Teresa, Decoutere, Hau e Solana Ramos, il Parlamento europeo ed il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno le proprie spese. |
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/12 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 marzo 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Repubblica di Polonia) — Telekomunikacja Polska S.A. w Warszawie/Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
(Causa C-522/08) (1)
(Comunicazioni elettroniche - Servizi di telecomunicazione - Direttiva 2002/21/CE - Direttiva 2002/22/CE - Subordinazione della conclusione di un contratto di prestazione di servizi alla conclusione di un contratto relativo alla fornitura di altri servizi - Divieto - Internet a banda larga)
2010/C 113/16
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny
Parti
Ricorrente: Telekomunikacja Polska S.A. w Warszawie
Convenuto: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Naczelny Sąd Administracyjny — Interpretazione dell’art. 95 CE nonché del tredicesimo «considerando» e degli artt. 5 e 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/19/CE, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU L 108, pag. 7), delle disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108, pag. 21), del primo e del ventottesimo «considerando», dell’art. 1, n. 3, e degli artt. 3, 7, 8, 14, 15, 16 e 19, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33), nonché del ventiseiesimo «considerando» e degli artt. 16 e 17 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51) — Legislazione nazionale che vieta a qualsiasi fornitore di servizi di telecomunicazione di subordinare la conclusione di un contratto di prestazione di servizi all’acquisto di un altro servizio — Subordinazione della conclusione di un contratto di accesso ad Internet a banda larga alla conclusione di un contratto di telefonia
Dispositivo
Le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), e 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) devono essere interpretate nel senso che esse non ostano ad una normativa nazionale, quale l’art. 57, n. 1, punto 1, della legge sulle telecomunicazioni (ustawa — Prawo telekomunikacyjne) 16 luglio 2004, nella sua versione applicabile ai fatti della causa principale, che vieta di subordinare la conclusione di un contratto di fornitura di servizi alla conclusione, da parte dell’utente finale, di un contratto relativo alla fornitura di altri servizi.
Tuttavia la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), dev’essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che, salvo talune eccezioni e senza tener conto delle circostanze specifiche del caso di specie, vieti qualsiasi offerta congiunta del venditore al consumatore.
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/13 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 marzo 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Rhimou Chakroun/Minister van Buitenlandse Zaken
(Causa C-578/08) (1)
(Diritto al ricongiungimento familiare - Direttiva 2003/86/CE - Nozione di «ricorso al sistema di assistenza sociale» - Nozione di «ricongiungimento familiare» - Formazione della famiglia)
2010/C 113/17
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrente: Rhimou Chakroun
Convenuto: Minister van Buitenlandse Zaken
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Raad van State — Interpretazione degli artt. 2, lett. d), e 7, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 22 settembre 2003, 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251, pag. 12) — Nozioni di «ricorso al sistema di assistenza sociale» e di «ricongiungimento familiare»
Dispositivo
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1) |
L’inciso «ricorrere al sistema di assistenza sociale» di cui all’art. 7, n. 1, parte iniziale e lett. c), della direttiva del Consiglio 22 settembre 2003, 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, dev’essere interpretato nel senso che esso non consente ad uno Stato membro di adottare una normativa sul ricongiungimento familiare che neghi quest’ultimo ad un soggiornante che ha dimostrato di disporre di risorse stabili, regolari e sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari, ma che, alla luce del livello del suo reddito, potrebbe nondimeno ricorrere all’assistenza speciale per provvedere a spese di sostentamento particolari e individualmente stabilite, a sgravi fiscali da imposte accordati da amministrazioni locali dipendenti dal reddito o a provvedimenti di sostegno del reddito nell’ambito della politica comunale per i redditi minimi («minimabeleid»). |
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2) |
La direttiva 2003/86, e segnatamente il suo art. 2, parte iniziale e lett. d), dev’essere interpretata nel senso che siffatta disposizione osta ad una normativa nazionale che, ai fini dell’applicazione del requisito di reddito di cui all’art. 7, n. 1, parte iniziale e lett. c), della direttiva 2003/86, opera una distinzione a seconda che i vincoli familiari siano anteriori o posteriori all’ingresso del soggiornante nello Stato membro ospitante. |
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/13 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 11 marzo 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Francia) — Centre d’exportation du livre français (CELF), in liquidazione, Ministre de la Culture et de la Communication/Société internationale de diffusion et d’édition
(Causa C-1/09) (1)
(Aiuti di Stato - Art. 88, n. 3, CE - Aiuti illegittimi dichiarati compatibili con il mercato comune - Annullamento della decisione della Commissione - Giudici nazionali - Domanda di recupero degli aiuti eseguiti illegittimamente - Sospensione del procedimento fino all’adozione di una nuova decisione della Commissione - Circostanze eccezionali atte a limitare l’obbligo di restituzione)
2010/C 113/18
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrenti: Centre d'exportation du livre français (CELF), in liquidazione, Ministre de la Culture et de la Communication
Convenuta: Société internationale de diffusion et d'édition
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État (Francia) — Aiuti di Stato — Aiuti all’esportazione nel settore del libro — Obbligo di restituzione di aiuti illegittimamente attuati — Possibilità di sospendere la restituzione dell’importo dell’aiuto in attesa di una decisione definitiva della Commissione sulla compatibilità dell’aiuto con il Trattato — Ammissibilità di un limite all’obbligo di recupero dell’aiuto, giustificato da una circostanza eccezionale
Dispositivo
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1) |
Un giudice nazionale, adito ex art. 88, n. 3, CE di una domanda diretta alla restituzione di un aiuto di Stato illegittimo, non può sospendere la pronuncia su tale domanda fino a quando la Commissione delle Comunità europee non si sia pronunciata sulla compatibilità dell’aiuto con il mercato comune dopo l’annullamento di una precedente decisione positiva. |
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2) |
L’adozione da parte della Commissione delle Comunità europee di tre decisioni successive che dichiarino un aiuto compatibile con il mercato comune, poi annullate dal giudice comunitario, non può, di per sé, costituire una circostanza eccezionale tale da giustificare una limitazione dell’obbligo del beneficiario di restituire detto aiuto, qualora quest’ultimo sia stato eseguito in violazione dell’art. 88, n. 3, CE. |
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1.5.2010 |
IT |
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C 113/14 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 marzo 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Wien — Austria) — Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH/Silva Trade SA
(Causa C-19/09) (1)
(Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Competenze speciali - Art. 5, punto 1, lett. a) e b), secondo trattino - Fornitura di servizi - Contratto di agenzia - Esecuzione del contratto in una pluralità di Stati membri)
2010/C 113/19
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Wien
Parti del procedimento principale
Ricorrente: Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH
Convenuta: Silva Trade SA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Wien — Interpretazione dell’art. 5, n. 1, lett. a) e b), secondo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Competenze speciali — Ambito di applicazione — Ricorso diretto ad ottenere il pagamento di un’indennità per lo scioglimento anticipato di un contratto di prestazione di servizi — Servizi prestati, ai sensi di un contratto, in diversi Stati membri
Dispositivo
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1) |
L’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione è applicabile nel caso di fornitura di servizi in una pluralità di Stati membri. |
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2) |
L’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, in caso di fornitura di servizi in una pluralità di Stati membri, il giudice competente a conoscere di tutte le pretese fondate sul contratto è quello nella cui circoscrizione si trova il luogo della fornitura principale dei servizi. Riguardo ad un contratto di agenzia commerciale, tale luogo è quello della fornitura principale dei servizi dell’agente, quale risultante dalle disposizioni del contratto nonché, in assenza di disposizioni siffatte, dall’esecuzione effettiva del contratto stesso, e, in caso di impossibilità di stabilirlo su tale base, il luogo in cui l’agente è domiciliato. |
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/14 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 4 marzo 2010 — Commissione europea/Regno del Belgio
(Causa C-258/09) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 2008/1/CE - Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - Mancata trasposizione entro il termine prescritto)
2010/C 113/20
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e A. Marghelis, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio (rappresentante: T. Materne, agente)
Oggetto
Mancata adozione o comunicazione, entro il termine prescritto, delle misure necessarie per conformarsi, nella Regione vallone, all’art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 24, pag. 8) — Impianti esistenti che possono avere un’incidenza sulle emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo nonché sull’inquinamento
Dispositivo
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1) |
Il Regno del Belgio, avendo autorizzato nella Regione vallone il funzionamento di impianti esistenti non conformi ai requisiti previsti dagli artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14, lett. a) e b) e 15, n. 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, e ciò malgrado la scadenza del 30 ottobre 2007, come previsto dall’art. 5, n. 1, di suddetta direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della medesima direttiva. |
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2) |
Il Regno del Belgio è condannato alle spese. |
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/15 |
Impugnazione proposta il 10 settembre 2009 dal sig. Hans Molter avverso l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) 12 agosto 2009, causa T-141/09, Hans Molter/Repubblica Federale di Germania
(Causa C-361/09 P)
2010/C 113/21
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Hans Molter (rappresentante: avv. T. Damerau)
Altra parte nel procedimento: Repubblica federale di Germania
Conclusioni del ricorrente
La Corte di giustizia dell’Unione europea (Quinta Sezione), con ordinanza 5 febbraio 2010, ha respinto l’impugnazione e ha deciso che il ricorrente deve sopportare le proprie spese.
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. 3 de Almería (Spagna) il 2 ottobre 2009 — Águeda María Sáenz Morales/Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
(Causa C-389/09)
2010/C 113/22
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.o3 de Almería
Parti
Ricorrente: Águeda María Sáenz Morales
Convenuto: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
Con ordinanza 20 gennaio 2010 la Corte di giustizia (Sesta Sezione) ha dichiarato manifestamente irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale.
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság (Ungheria) il 13 gennaio 2010 — Károly Nagy/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(Causa C-21/10)
2010/C 113/23
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Bíróság
Parti
Ricorrente: Károly Nagy
Convenuta: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’art. 22 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1257/1999 (1) e l’art. 68 del regolamento (CE) della Commissione n. 817/2004 debbano essere interpretati nel senso che, nel caso di programmi specifici di gestione delle aree adibite a pascolo rientranti tra le misure agroambientali previste dall’art. 22 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1257/1999, il controllo dei dati figuranti nella banca dati ENAR [Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer, Sistema unico d’identificazione e di registrazione] in conformità all’art. 68 del regolamento (CE) n. 817/2004 (2) deve estendersi ai pagamenti di aiuti per superficie subordinati a una condizione di densità del bestiame. |
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2) |
Se le due disposizioni sopra menzionate possano essere interpretate nel senso che ove l’aiuto sia subordinato una condizione di densità del bestiame, ma non si tratti di pagamenti di aiuti per animali, occorre altresì applicare le verifiche incrociate del sistema integrato di gestione e di controllo. |
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3) |
Se le disposizioni sopra menzionate possano essere interpretate nel senso che l’autorità competente può o deve esaminare l’effettivo soddisfacimento delle condizioni di concessione degli aiuti, indipendentemente dal sistema ENAR, quando la stessa si pronuncia sulla concessione di pagamenti di aiuti per superficie. |
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4) |
Tenuto conto dell’interpretazione delle disposizioni sopra menzionate, quale obbligo incomba all’autorità competente in forza dell’obbligo di controllo e verifica incrociata previsto dalle citate disposizioni comunitarie. Se il controllo possa essere limitato a una mera verifica dei dati contenuti nel sistema ENAR. |
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5) |
Se le disposizioni sopra menzionate impongano all’autorità nazionale un obbligo di informazione per quanto riguarda le condizioni di concessione degli aiuti (come, ad esempio, la registrazione presso l’ENAR). In caso affermativo, quali debbano esserne le modalità e la portata. |
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160, pag. 80).
(2) Regolamento (CE) della Commissione, 29 aprile 2004, n. 817, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU L 153, pag. 30).
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1.5.2010 |
IT |
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C 113/16 |
Ricorso proposto il 20 gennaio 2010 — Commissione europea/Regno di Danimarca
(Causa C-33/10)
2010/C 113/24
Lingua processuale: il danese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e H. Støvlbæk, agenti)
Convenuto: Regno di Danimarca
Conclusioni della ricorrente
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— |
dichiarare che il Regno di Danimarca, non avendo adottato tutte le misure necessarie per assicurare che tutte le autorizzazioni fossero riesaminate e, se del caso, aggiornate entro il 30 ottobre 2007, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (1). |
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— |
condannare il Regno di Danimarca alle spese. |
Motivi e principali argomenti
L’art. 5, n. 1, della direttiva impone agli Stati membri di adottare misure per attuare una procedura di autorizzazione e/o riesame per gli impianti esistenti entro il 30 ottobre 2007. Tale termine si applica senza eccezioni e, pertanto, ai sensi della direttiva, gli Stati membri non possono invocare circostanze particolari per giustificare il mancato rispetto di tale obbligo.
Non è sufficiente che in Danimarca siano state adottate misure affinché tutti i casi in sospeso quanto al soddisfacimento dell’art. 5, n. 1, della direttiva possano essere definiti entro la fine del 2009. Neppure i ritardi dovuti alla riforma comunale del 1o gennaio 2007 possono essere considerati rilevanti al fine di valutare se la Danimarca abbia rispettato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 5, n. 1. Il termine stabilito per mettere a norma gli impianti scadeva il 30 ottobre 2007 ed è stato comunicato agli Stati membri già con lettera del 22 settembre 2005. La Danimarca ha avuto in tal modo vari anni per adottare le misure necessarie al fine di conformarsi alla direttiva.
La Danimarca non ha contestano il mancato rispetto delle condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti. Essendo quindi pacifico che un numero non irrilevante degli otto impianti danesi ha continuato ad essere esercíto senza autorizzazione ai sensi delle disposizioni della direttiva, la Danimarca ha violato l’art. 5, n. 1, della direttiva.
(1) GU L 24, pag. 8.
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1.5.2010 |
IT |
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C 113/17 |
Impugnazione proposta il 1o febbraio 2010 dall'Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 19 novembre 2009, causa T-298/06, Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-51/10 P)
2010/C 113/25
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (rappresentanti: A. von Mühlendahl, H. Hartwig, Rechtsanwälte)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 19 novembre 2009 nella causa T-298/06; |
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— |
rinviare la causa al Tribunale; |
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— |
condannare l'UAMI alle spese del procedimento dinanzi alla Corte. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente sostiene che il Tribunale di primo grado ha violato l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento sul marchio comunitario (1) in quanto ha applicato criteri giuridici errati per concludere che il marchio della ricorrente non poteva essere registrato.
La ricorrente sostiene anche che il Tribunale ha violato l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento sul marchio comunitario o l'art. 76 dello stesso regolamento, o entrambe dette disposizioni, per non aver tenuto in debito conto la prassi dell'UAMI in materia di registrazione di marchi consistenti in cifre o nella descrizione del contenuto di pubblicazioni.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1)
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1.5.2010 |
IT |
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C 113/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgerichts (Germania) il 2 febbraio 2010 — Land Hessen/Franz Mücksch OHG, interveniente: Merck KG aA
(Causa C-53/10)
2010/C 113/26
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrente: Land Hessen
Convenuto: Franz Mücksch OHG
Interveniente: Merck KG aA
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’art. 12, n. 1, della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (1), da ultimo modificata con regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ottobre 2008 (2), n. 1137 (in prosieguo: la «direttiva Seveso II») — debba essere interpretato nel senso che gli obblighi incombenti agli Stati membri in forza di quest’ultima, segnatamente l’obbligo di tenere conto, nella loro politica in materia di utilizzazione dei suoli e nelle procedure di attuazione di questa politica, della necessità, a lungo termine, di mantenere un’opportuna distanza tra gli stabilimenti soggetti alla direttiva, da un lato, e gli edifici frequentati dal pubblico, dall’altro, abbiano quali destinatari gli organi competenti in materia di pianificazione, ai quali compete decidere in merito all’utilizzazione dei suoli sulla base di un bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, o se abbiano quali destinatari anche le autorità competenti per il rilascio delle licenze edilizie, tenute ad adottare una decisione vincolata in merito all’autorizzazione di un progetto in un comparto edilizio. |
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2) |
Nel caso in cui l’art. 12, n. 1, della direttiva Seveso II dovesse avere quali destinatari anche le autorità competenti per il rilascio delle licenze edilizie, tenute ad adottare una decisione vincolata in merito all’autorizzazione di un progetto in un comparto edilizio: se gli obblighi summenzionati comprendano il divieto di autorizzare l’insediamento di un edificio frequentato dal pubblico che, in base ai principi applicabili alla pianificazione, non mantenga una distanza opportuna da uno stabilimento esistente, qualora non lontano ovvero appena più lontano da detto stabilimento esistano già vari edifici analoghi frequentati dal pubblico, il gestore non debba aspettarsi prescrizioni supplementari per limitare le conseguenze di un incidente in seguito al nuovo progetto e siano preservati i requisiti di salubrità delle condizioni abitative e lavorative |
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3) |
In caso di soluzione negativa di tale questione, se una normativa che, alle condizioni menzionate nella precedente questione, imponga l’autorizzazione dell’insediamento di un edificio frequentato dal pubblico, tenga conto a sufficienza della necessità del mantenimento delle distanze. |
(2) GU L 311, pag. 1.
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1.5.2010 |
IT |
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C 113/18 |
Impugnazione proposta il 2 febbraio 2010 dall’Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 19 novembre 2009, cause riunite da T-64/07 a T-66/07, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI (350)
(Causa C-54/10 P)
2010/C 113/27
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (rappresentante: D. Rzążewska, agente)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede di:
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annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 19 novembre 2009 nelle cause riunite da T-64/07 a T-66/07; |
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— |
rinviare la causa al Tribunale; |
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— |
condannare l’Ufficio alle spese del procedimento dinanzi alla Corte. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente addebita al Tribunale di primo grado la violazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento sul marchio comunitario (1) per applicazione di criteri giuridici errati nel dichiarare che i marchi di cui è titolare la ricorrente non possono essere registrati.
La ricorrente addebita inoltre al Tribunale di primo grado la violazione dell’art. 7, n. 1, lett. c) o dell’art. 76 del regolamento sul marchio comunitario, ovvero di entrambe le disposizioni, per non aver preso nella dovuta considerazione la prassi dell’Ufficio concernente la registrazione di segni composti da cifre o indicanti il contenuto di una pubblicazione.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (versione codificata) (GU L 78, pag. 1).
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1.5.2010 |
IT |
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C 113/18 |
Impugnazione proposta il 2 febbraio 2010 dall’Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 19 novembre 2009, cause riunite da T-200/07 a T-202/07, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI (222)
(Causa C-55/10 P)
2010/C 113/28
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (rappresentante: D. Rzążewska, agente)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede di:
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annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 19 novembre 2009 nelle cause riunite da T-200/07 a T-202/07; |
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rinviare la causa al Tribunale; |
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condannare l’Ufficio alle spese del procedimento dinanzi alla Corte. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente addebita al Tribunale di primo grado la violazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento sul marchio comunitario (1) per applicazione di criteri giuridici errati nel dichiarare che i marchi di cui è titolare la ricorrente non possono essere registrati.
La ricorrente addebita inoltre al Tribunale di primo grado la violazione dell’art. 7, n. 1, lett. c) o dell’art. 76 del regolamento sul marchio comunitario, ovvero di entrambe le disposizioni per non aver preso nella dovuta considerazione la prassi dell’Ufficio concernente la registrazione di segni composti da cifre o indicanti il contenuto di una pubblicazione.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (versione codificata) (GU L 78, pag. 1).
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/19 |
Impugnazione proposta il 2 febbraio 2010 dall’Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 19 novembre 2009, nelle cause riunite T-425/07 e T-426/07, Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o./UAMI (100)
(Causa C-56/10 P)
2010/C 113/29
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o (rappresentante: D. Rzążewska, agente)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
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annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 19 novembre 2009 nelle cause riunite T-425/07 e T-426/07; |
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rinviare la causa al Tribunale; |
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condannare l’Ufficio alle spese del procedimento dinanzi alla Corte. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente addebita al Tribunale di primo grado la violazione dell’art. 38, n. 2, del regolamento sul marchio comunitario (1) per applicazione di criteri giuridici errati nel dichiarare la fondatezza dell’invito da parte della commissione di ricorso a presentare una dichiarazione di rinuncia a far valere diritti esclusivi sugli elementi numerici 100 e 300.
La ricorrente addebita inoltre al Tribunale di primo grado la violazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), per il motivo che ha applicato criteri giuridici errati, dichiarando che gli elementi oggetto dell’invito della commissione di ricorso a presentare una dichiarazione di rinuncia a far valere diritti esclusivi sono descrittivi.
La ricorrente addebita inoltre al Tribunale di primo grado la violazione degli artt. 7, n. 1, lett. c), 38, n. 2, o 76 del regolamento sul marchio comunitario, ovvero dell’insieme di tali disposizioni, per non aver preso nella dovuta considerazione la prassi dell’Ufficio concernente la registrazione di segni composti da cifre o indicanti il contenuto di una pubblicazione.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (versione codificata) (GU L 78, pag. 1).
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1.5.2010 |
IT |
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C 113/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles (Belgio) il 5 febbraio 2010 — Scarlet Extended SA/Société belge des auteurs compositeurs et éditeurs
(Causa C-70/10)
2010/C 113/30
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d’appel de Bruxelles
Parti
Ricorrente: Scarlet Extended SA
Convenuta: Société belge des auteurs compositeurs et éditeurs (SABAM)
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se le direttive 2001/29 (1) e 2004/48 (2), lette in combinato disposto con le direttive 95/46 (3), 2000/31 (4) e 2002/58 (5), interpretate, in particolare, alla luce degli artt. 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, consentano agli Stati membri di autorizzare un giudice nazionale, adito nell’ambito di un procedimento nel merito e in base alla sola disposizione di legge che prevede che: «[E]ssi (i giudici nazionali) possono altresì emettere un’ingiunzione recante un provvedimento inibitorio nei confronti di intermediari i cui servizi siano utilizzati da un terzo per violare il diritto d’autore o un diritto connesso», ad ordinare ad un Fornitore di Accesso ad Internet (FAI) di predisporre, nei confronti della sua intera clientela, in abstracto e a titolo preventivo, esclusivamente a spese di tale FAI e senza limitazioni nel tempo, un sistema di filtraggio di tutte le comunicazioni elettroniche, sia entranti che uscenti, che transitano per i suoi servizi, in particolare mediante l’impiego di software peer to peer, al fine di individuare, nella sua rete, la circolazione di file elettronici contenenti un’opera musicale, cinematografica o audiovisiva sulla quale il richiedente affermi di vantare diritti, e in seguito di bloccare il trasferimento di questi, al momento della richiesta o in occasione dell’invio. |
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2) |
In caso di risposta affermativa alla questione sub 1, se tali direttive obblighino il giudice nazionale adito con una richiesta di ingiunzione nei confronti di un intermediario dei cui servizi si avvalgano terzi per violare il diritto d’autore, ad applicare il principio della proporzionalità quando è chiamato a pronunciarsi sull’efficacia e sull’effetto dissuasivo della misura richiesta. |
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).
(2) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45).
(3) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).
(4) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178, pag. 1).
(5) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201, pag. 37).
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom (Regno Unito) l'8 febbraio 2010 — Office of Communications/The Information Commissioner
(Causa C-71/10)
2010/C 113/31
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Supreme Court of the United Kingdom
Parti
Ricorrente: Office of Communications
Convenuto: The Information Commissioner
Questione pregiudiziale
Se ai sensi della direttiva del Consiglio 2003/4/CE (1), laddove un’autorità pubblica detenga informazioni ambientali la cui divulgazione recherebbe pregiudizio ad interessi separati tutelati da più di un’eccezione [nel caso di specie gli interessi di pubblica sicurezza tutelati dall’art. 4, n. 2, lett. b), e quelli relativi ai diritti di proprietà intellettuale tutelati dall’art. 4, n. 2, lett. e)], ma, ove tali eccezioni fossero considerate separatamente, non recherebbe un pregiudizio in alcuna misura sufficiente a prevalere sull’interesse pubblico alla divulgazione si richieda un’ulteriore azione, che preveda il cumulo degli interessi separati tutelati dalle due eccezioni e la loro ponderazione rispetto all’interesse pubblico alla divulgazione.
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41, pag. 26).
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/21 |
Impugnazione proposta il 9 febbraio 2010 dalla European Renewable Energies Federation ASBL (EREF) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione) 19 novembre 2009, causa T-94/07, European Renewable Energies Federation ASBL (EREF)/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-74/10 P)
2010/C 113/32
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: European Renewable Energies Federation ASBL (EREF) (rappresentante: J. Kuhbier, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia
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annullare l’ordinanza del Tribunale di primo grado 19 novembre 2009, causa T-94/07, EREF/Commissione delle Comunità europee; |
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— |
rinviare la causa alla Sesta Sezione del Tribunale; |
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— |
condannare la Commissione europea alle spese del presente grado di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede alla Corte che annulli l’ordinanza del Tribunale di primo grado 19 novembre 2009, causa T-94/07, e rinvii la causa al Tribunale per un riesame.
La ricorrente contesta la conclusione cui è giunto il Tribunale di primo grado secondo cui il suo legale, la dott.ssa Fouquet, non può rappresentarla dinanzi al Tribunale di primo grado e il suo ricorso era perciò irricevibile.
Il Tribunale di primo grado ritiene che la dott.ssa Fouquet non possa più essere considerata un terzo estraneo essendo stata nominata il 29 giugno 2004 direttore dell’EREF. La ricorrente osserva che la dott.ssa Fouquet non è stata formalmente nominata direttore dell’EREF — secondo il diritto belga per una tale nomina sarebbe stata necessaria la registrazione ufficiale presso le competenti autorità del Belgio. Lo status della dott.ssa Fouquet di direttore dell’EREF sarebbe stato solo nominale e non collegato, ovvero collegato solo in modo estremamente limitato, ad un potere di rappresentanza.
La ricorrente afferma inoltre che, anche supponendo che la dott.ssa Fouquet avesse formalmente la posizione di direttore, il Tribunale di primo grado avrebbe applicato in modo errato i criteri per valutare lo status di un legale quale terzo estraneo. Viene affermato che il Tribunale di primo grado avrebbe interpretato erroneamente sia la posizione giuridica del rappresentante dell’EREF dinanzi alla Corte e la reale ripartizioni di compiti e obblighi tra la dott.ssa Fouquet e l’EREF. Secondo la normativa tedesca la posizione della dott.ssa Fouquet come direttore dell’EREF le consentirebbe di rappresentare la ricorrente dinanzi alla Corte.
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/21 |
Impugnazione proposta il 9 febbraio 2010 dall’European Renewable Energies Federation ASBL (EREF) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione) 19 novembre 2009, causa T-40/08, European Renewable Energies Federation ASBL (EREF)/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-75/10 P)
2010/C 113/33
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: European Renewable Energies Federation ASBL (EREF) (rappresentante: avv. J. Kuhbier, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia
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— |
annullare l’ordinanza del Tribunale di primo grado 19 novembre 2009, causa T-40/08, EREF/Commissione delle Comunità europee; |
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— |
rinviare la causa alla Sesta Sezione del Tribunale; |
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— |
condannare la Commissione europea alle spese del presente grado di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede alla Corte che annulli l’ordinanza del Tribunale di primo grado 19 novembre 2009, causa T-40/08, e rinvii la causa al Tribunale per un riesame.
La ricorrente contesta la conclusione cui è giunto il Tribunale di primo grado secondo cui il suo legale, la dott.ssa Fouquet, non può rappresentarla dinanzi al Tribunale di primo grado e il suo ricorso era perciò irricevibile.
Il Tribunale di primo grado ritiene che la dott.ssa Fouquet non possa più essere considerata un terzo estraneo essendo stata nominata il 29 giugno 2004 direttore dell’EREF. La ricorrente osserva che la dott.ssa Fouquet non è stata formalmente nominata direttore dell’EREF — secondo il diritto belga per una tale nomina sarebbe stata necessaria la registrazione ufficiale presso le competenti autorità del Belgio. Lo status della dott.ssa Fouquet di direttore dell’EREF sarebbe stato solo nominale e non collegato, ovvero collegato solo in modo estremamente limitato, ad un potere di rappresentanza.
La ricorrente afferma inoltre che, anche supponendo che la dott.ssa Fouquet avesse formalmente la posizione di direttore, il Tribunale di primo grado avrebbe applicato in modo errato i criteri per valutare lo status di un legale quale terzo estraneo. Viene affermato che il Tribunale di primo grado avrebbe interpretato erroneamente sia la posizione giuridica del rappresentante dell’EREF dinanzi alla Corte e la reale ripartizioni di compiti e obblighi tra la dott.ssa Fouquet e l’EREF. Secondo la normativa tedesca la posizione della dott.ssa Fouquet come direttore dell’EREF le consentirebbe di rappresentare la ricorrente dinanzi alla Corte.
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Rouen (Francia) l’8 febbraio 2010 — Me Marc Berel, in qualità di mandatario della Société Port Angot Développement, Me Hess, in qualità di amministratore giudiziario della Société Port Angot Développement, Société Rijn Schelde Mondia France, Receveur principal des douanes de Rouen Port, Administration des douanes — Havre Port, Société Port Angot Développement, succeduta alla SAS Manutention de produits chimiques et miniers (Maprochim), Asia Pulp & Paper France/Administration des douanes de Rouen, Receveur principal des douanes du Havre, Administration des douanes du Havre
(Causa C-78/10)
2010/C 113/34
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d’appel de Rouen
Parti
Ricorrenti: Me Marc Berel, in qualità di mandatario della Société Port Angot Développement, Me Hess, in qualità di amministratore giudiziario della Société Port Angot Développement, Société Rijn Schelde Mondia France, Receveur principal des douanes de Rouen Port, Administration des douanes — Havre Port, Société Port Angot Développement, succeduta alla SAS Manutention de produits chimiques et miniers (Maprochim), Asia Pulp & Paper France
Convenuti: Administration des douanes de Rouen, Receveur principal des douanes du Havre, Administration des douanes du Havre
Questione pregiudiziale
Se gli artt. 213, 233 e 239 del Codice doganale comunitario (CDC) (1) ostino a che un codebitore solidale del debito doganale, che non abbia fruito di una decisione di sgravio del detto debito, possa opporre all’amministrazione incaricata del recupero la decisione di sgravio fondata sull’art. 239 CDC, che quest’ultima ha notificato ad un altro codebitore solidale, al fine di essere dispensato dal pagamento del debito doganale.
(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).
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1.5.2010 |
IT |
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C 113/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) l'11 febbraio 2010 — Systeme Helmholz GmbH/Hauptzollamt Nürnberg
(Causa C-79/10)
2010/C 113/35
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhofs
Parti
Ricorrente in primo grado: Systeme Helmholz GmbH
Resistente in primo grado: Hauptzollamt Nürnberg
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’art. 14, n. 1, lett. b), prima frase, della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (1), sia da interpretare nel senso che l’esclusione dell’aviazione privata da diporto dalle agevolazioni fiscali significhi che l’esenzione fiscale per prodotti energetici utilizzabili come carburanti nel trasporto aereo debba essere concessa solo alle imprese di trasporto aereo oppure se l’esenzione debba essere estesa a tutti i carburanti impiegati nel trasporto aereo, nella misura in cui l’impiego dell’aeromobile sia destinato a scopi commerciali. |
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2) |
Se l’art. 15, n. 1, lett. j), della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, sia da interpretare nel senso che la disposizione ricomprenda anche i carburanti necessari ad un aeromobile per il volo verso e di ritorno dalle officine ovvero se l’agevolazione sussista solo per le imprese il cui effettivo oggetto sociale consista nella fabbricazione, nello sviluppo, nel controllo o nella manutenzione di aeromobili. |
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3) |
Se l’art. 11, n. 3, della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, sia da interpretare nel senso che, nel caso in cui un aeromobile utilizzato per scopi sia privati sia commerciali venga impiegato in voli di manutenzione o di addestramento, per il carburante usato in tali voli, debba essere concessa, ai sensi dell’art. 14, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, un’esenzione proporzionale relativa all’uso commerciale. |
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4) |
In caso di soluzione negativa della questione sub 3): se dall’inapplicabilità dell’art. 11, n. 3, della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, possa dedursi, nell’ambito del successivo art. 14, n. 1, lett. b), che nessuna esenzione fiscale possa essere concessa in caso di utilizzazione mista di un aeromobile per scopi privati e commerciali. |
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5) |
In caso di soluzione affermativa della questione sub 3) o di equivalenti effetti giuridici derivanti da altra disposizione della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità: quali criteri e quale periodo di riferimento siano alla base della determinazione della quota rispettivamente utilizzata ai sensi dell’art. 11, n. 3, della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, nel caso di voli di manutenzione e di addestramento. |
(1) GU L 283, pag. 51.
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1.5.2010 |
IT |
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C 113/23 |
Ricorso proposto l’11 febbraio 2010 — Commissione europea/Irlanda
(Causa C-82/10)
2010/C 113/36
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: N. Yerrell, agente)
Convenuta: Irlanda
Conclusioni della ricorrente
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— |
Dichiarare che la Repubblica d’Irlanda, non avendo applicato integralmente la normativa dell’Unione europea sulle assicurazioni a le compagnie di assicurazioni in modo non discriminatorio, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti, segnatamente, in forza degli artt. 6, 8, 9, 13, 15, 16 e 17 della direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita, come successivamente modificata, e degli artt. 22 e 23 della direttiva del Consiglio 92/49/CEE che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE; e |
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— |
condannare l’Irlanda alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione ritiene che i) il Voluntary Health Insurance Board (Consiglio di assicurazione privata di malattia; in prosieguo: il «VHI») non poteva legittimamente continuare a beneficiare di un’esenzione ai sensi dell’art. 4 della direttiva 73/239/CEE a partire dalla prima modifica delle sue competenze in forza dell’entrata in vigore dell’Voluntary Health Insurance (Amendment) Act 1996 (legge recante modifica dell’assicurazione malattia volontaria del 1996), e ii) a partire da questa data soggiace interamente alle prescrizioni della normativa dell’Unione europea sulle assicurazioni, in particolare comprese quelle riguardanti l’autorizzazione, la vigilanza finanziaria, l’adozione di disposizioni tecniche e il margine di solvibilità, tra cui il fondo di garanzia.
Il VHI prosegue attualmente tutte le sue operazioni senza avere ottenuto l’autorizzazione dell’organo di regolamentazione finanziaria irlandese e senza essersi conformato, tra l’altro, alle necessarie prescrizioni in materia di solvibilità.
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1.5.2010 |
IT |
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C 113/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra (Spagna) l’11 febbraio 2010 — Aurora Sousa Rodríguez e a./Air France S.A.
(Causa C-83/10)
2010/C 113/37
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra
Parti
Ricorrenti: Aurora Sousa Rodríguez, Yago López Sousa, Rodrigo Puga Lueiro, Luis Rodríguez González, María del Mar Pato Barreiro, Manuel López Alonso, Yaiza Pato Rodríguez
Convenuta: Air France S.A.
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la nozione di «cancellazione del volo» definita all’art. 2, lett. l), del regolamento 261/2004/CE (1) debba essere interpretata nel senso che si riferisce esclusivamente alla mancata partenza del volo nei termini originariamente previsti o se, invece, possa comprendere anche qualunque circostanza in cui il volo sul quale è stato prenotato un posto, pur essendo partito, non giunga al luogo di destinazione, inclusa l’ipotesi del rientro forzato all’aeroporto di origine per cause tecniche. |
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2) |
Se la nozione di «risarcimento supplementare» di cui all’art. 12 dello stesso regolamento debba essere interpretata nel senso che consente al giudice nazionale, in caso di cancellazione del volo, di concedere un risarcimento dei danni, inclusi i danni morali, per inadempimento del contratto di trasporto aereo, conformemente ai criteri stabiliti dalla normativa e dalla giurisprudenza nazionali in materia di responsabilità contrattuale o se, al contrario, tale risarcimento debba limitarsi alle spese sostenute dai passeggeri debitamente comprovate e non sufficientemente rimborsate dal vettore aereo, conformemente agli artt. 8 e 9 del regolamento n. 261/2004/CE, senza che tali disposizioni siano state invocate, o se, infine, tali due nozioni di risarcimento supplementare siano tra loro compatibili. |
(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (Testo rilevante ai fini del SEE) — Dichiarazione della Commissione (GU L 46, pag. 1).
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1.5.2010 |
IT |
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C 113/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgericht Siegburg (Germania) il 12 febbraio 2010 — Hüseyin Balaban/Zelter GmbH
(Causa C-86/10)
2010/C 113/38
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Arbeitsgericht Siegburg
Parti
Ricorrente: Hüseyin Balaban
Convenuta: Zelter GmbH
Questioni pregiudiziali
Se l’art. 6 della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE (1), debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale consente, nella scelta dei lavoratori da licenziare per motivi economici, al fine di assicurare un’equilibrata struttura per età, di formare fasce di età e di effettuare detta scelta tra i lavoratori confrontabili in modo tale che il rapporto tra il numero dei lavoratori da scegliere da ciascuna fascia di età ed il numero totale dei lavoratori confrontabili da licenziare corrisponda al rapporto tra il numero dei lavoratori occupati in ciascuna fascia di età ed il numero di tutti i lavoratori confrontabili dell’azienda.
(1) Direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).
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1.5.2010 |
IT |
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C 113/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgio) il 17 febbraio 2010 — NV Q-Beef/de Belgische Staat
(Causa C-89/10)
2010/C 113/39
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Parti
Ricorrente: NV Q-Beef
Convenuto: de Belgische Staat
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se il diritto comunitario osti a che il giudice nazionale applichi il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’ordinamento giuridico nazionale per i crediti nei confronti dello Stato, a crediti di restituzione di imposte che sono state corrisposte ad uno Stato membro in forza di un sistema misto di aiuti e imposte che è risultato essere non solo in parte illegittimo, ma anche in parte incompatibile con il diritto comunitario, e che sono state pagate prima dell’entrata in vigore di un nuovo sistema di aiuti e contributi obbligatori che sostituisce il primo sistema, e che, nella decisione finale della Commissione, è stato dichiarato compatibile con il diritto comunitario, ma non nella misura in cui detti contributi vengono imposti con efficacia retroattiva per un periodo precedente la data di detta decisione. |
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2) |
Se il diritto comunitario osti a che uno Stato membro possa invocare con successo termini di prescrizione nazionali favorevoli allo Stato membro stesso rispetto al diritto nazionale comune, per difendersi da un procedimento intentato da un privato nei suoi confronti a tutela dei diritti conferiti al privato dal Trattato CE, in un caso come quello presentato dal giudice nazionale, in cui questi specifici termini di prescrizione nazionali favorevoli hanno l’effetto che la restituzione di imposte, pagate allo Stato membro in forza di un sistema misto di aiuti ed imposte che è risultato essere non solo in parte illegittimo, ma anche in parte incompatibile con il diritto comunitario, viene resa impossibile, mentre l’incompatibilità con il diritto comunitario è stata dichiarata dall’allora Corte di giustizia delle Comunità europee solo dopo la scadenza di detti specifici termini di prescrizione nazionali favorevoli, anche se l’illegittimità esisteva già in precedenza. |
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1.5.2010 |
IT |
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C 113/25 |
Ricorso proposto il 16 febbraio 2010 — Commissione europea/Regno di Spagna
(Causa C-90/10)
2010/C 113/40
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e D. Recchia, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna
Conclusioni della ricorrente
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— |
Dichiarare che il Regno di Spagna,
non ha adempiuto agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 4, comma quarto, e 6, commi primo e secondo, della direttiva 92/43/CEE; |
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— |
condannare il Regno di Spagna alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione sostiene che il Regno di Spagna non ha adempiuto, con riferimento alle zone speciali di conservazione corrispondenti ai siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica nel suo territorio identificati con la decisione 2002/11/CE,
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— |
all’obbligo di stabilire priorità di conservazione, ai sensi dell’art. 4, quarto comma, della direttiva 92/43/CE; |
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— |
all’obbligo di adottare e applicare appropriate misure di conservazione, come un regime di protezione che eviti il degrado degli habitat e le perturbazioni significative delle specie, garantendo la protezione giuridica di dette zone speciali di conservazione, ai sensi dell’art. 6, commi primo e secondo, della direttiva 92/43/CE. |
(1) Decisione della Commissione 28 dicembre 2001, che stabilisce l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (GU 2002, L 5, pag. 16).
(2) Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7).
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1.5.2010 |
IT |
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C 113/26 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Breda (Paesi Bassi) il 17 febbraio 2010 — VAV Autovermietung GmbH/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Zuid, ufficio Roosendaal
(Causa C-91/10)
2010/C 113/41
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Breda
Parti
Ricorrente: VAV Autovermietung GmbH
Convenuto: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Zuid, ufficio Roosendaal
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se il diritto comunitario, e segnatamente il principio della libera circolazione dei servizi, come formulato agli artt. 49-55 del Trattato CE (attualmente divenuti artt. 56-62 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), osti ad un regime normativo nazionale in forza del quale una persona residente o stabilita nei Paesi Bassi, che utilizza nei Paesi Bassi un’automobile immatricolata e noleggiata in un altro Stato membro, è tenuta a pagare un’imposta la prima volta che utilizza detto veicolo sulla rete stradale olandese, di modo che inizialmente viene riscosso l’intero ammontare dell’imposta e successivamente, dopo la cessazione dell’uso di detto veicolo sulla rete stradale olandese, viene concesso un rimborso, senza pagamento degli interessi, dell’importo di imposta residuo, per cui in definitiva l’importo dovuto e pagato corrisponde alla durata dell’uso nei Paesi Bassi. |
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2) |
Qualora il detto regime normativo debba essere considerato come una restrizione alla libera circolazione dei servizi, come descritta agli artt. 49-55 del Trattato CE (attualmente divenuti artt. 56-62 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), se un motivo di giustificazione a questo fine possa essere reperito nella parità di trattamento di tutte le automobili presenti nei Paesi Bassi e nella prevenzione (ad essa relativa e da essa derivante) degli abusi e/o nella prevenzione di una discriminazione alla rovescia sia dei noleggiatori nazionali sia dei loro clienti, in quanto anche in caso di noleggio nazionale l’intero ammontare dell’imposta deve essere pagato all’inizio. |
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1.5.2010 |
IT |
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C 113/27 |
Impugnazione proposta il 17 febbraio 2010 dalla Media-Saturn-Holding GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 15 dicembre 2009, causa T-476/08, Media-Saturn-Holding GmbH/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli)
(Causa C-92/10 P)
2010/C 113/42
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Media-Saturn-Holding GmbH (rappresentanti: avv.ti C.-R. Haarmann e E. Warnke)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
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— |
Annullare integralmente la sentenza del Tribunale dell’Unione europea 15 dicembre 2009, causa T-476/08, |
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— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (UAMI) 28 agosto 2008, procedimento R 591/2008-4, |
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— |
condannare il convenuto alle spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, al Tribunale dell’Unione europea e alla Corte. |
Motivi e principali argomenti
La presente impugnazione si rivolge contro la sentenza del Tribunale con la quale quest’ultimo ha respinto il ricorso della ricorrente inteso all’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno 28 agosto 2008, relativa al rigetto della sua domanda di registrazione del marchio figurativo «BEST BUY». La ricorrente sostiene che il Tribunale ha interpretato erroneamente l’impedimento assoluto alla registrazione previsto dall’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (in prosieguo: il «regolamento sul marchio comunitario») per i marchi privi di carattere distintivo. L’impugnazione si articola nelle seguenti tre parti.
In primo luogo il Tribunale avrebbe dedotto la mancanza di carattere distintivo dalla valutazione di un marchio diverso da quello effettivamente richiesto il che sarebbe inammissibile. Nell’esame del carattere distintivo avrebbe considerato un segno che include l’elemento denominativo «BEST BUY» scritto correttamente, all’esame del Tribunale in un altro procedimento. A differenza dell’altro segno di cui trattasi, nel caso del marchio richiesto dalla ricorrente l’asserito elemento denominativo «BEST BUY» risulterebbe solo a seguito di una breve riflessione a causa del risalto dato alla lettera «B» che costituisce rispettivamente l’iniziale delle parole «BEST» e «BUY». Dato che l’elemento aggiuntivo risultante dal differente, erroneo modo di scrivere le due parole sarebbe sufficiente a conferire un minimo carattere distintivo, il Tribunale non avrebbe potuto esaminare il carattere distintivo sulla base di una decisione precedente relativa ad un segno cui mancherebbe proprio tale particolare elemento.
In secondo luogo il Tribunale avrebbe trascurato il principio secondo cui il riconoscimento o meno del carattere distintivo di un marchio composto dovrebbe dipendere da un esame complessivo del marchio. Un siffatto esame complessivo mancherebbe nella sentenza impugnata. Il Tribunale avrebbe esaminato ciascun elemento isolatamente al fine di determinare se potesse di per sé conferire un carattere distintivo al segno, il che verrebbe negato automaticamente non presentando i singoli componenti a giudizio del Tribunale di per sé carattere distintivo. Non sarebbe stato compiuto un esame del marchio nel suo insieme da cui potrebbe risultare che la somma degli elementi, rispettivamente non tutelabili, renda un marchio considerato nel suo insieme tutelabile.
In terzo luogo, nell’esaminare il carattere distintivo il Tribunale avrebbe applicato un criterio troppo rigido. Sarebbe già sufficiente che il marchio sia percepito «principalmente» come slogan pubblicitario per affermare l’impedimento alla registrazione di cui all’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio. In tal modo verrebbero però violati i principi giuridici concretizzati dalla Corte in merito all’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio. La connotazione elogiativa di un marchio denominativo non escluderebbe che quest’ultimo sia comunque adatto a garantire ai consumatori la provenienza dei prodotti o dei servizi da esso designati. Un siffatto marchio potrebbe contemporaneamente essere percepito dal pubblico di riferimento come una formula promozionale e come un’indicazione dell’origine commerciale. Inoltre il Tribunale avrebbe dovuto almeno menzionare i motivi per cui ciò non varrebbe nel caso del marchio richiesto.
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1.5.2010 |
IT |
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C 113/28 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 22 febbraio 2010 — Strong Segurança SA/Município de Sintra, Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança
(Causa C-95/10)
2010/C 113/43
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Supremo Tribunal Administrativo
Parti
Ricorrente: Strong Segurança SA
Convenuti: Município de Sintra, Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se si debba considerare che, a partire dal 31 gennaio 2006, l’art. 47 della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE (1), sia direttamente applicabile nell’ordinamento giuridico interno, e pertanto attribuisca ai singoli un diritto che può essere fatto valere contro gli organi dell’amministrazione portoghese. |
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2) |
In caso di soluzione in senso affermativo, se detta disposizione, nonostante quanto disposto all’art. 21 della direttiva stessa, sia applicabile agli appalti aventi ad oggetto i servizi menzionati nell’allegato II B. |
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).
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1.5.2010 |
IT |
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C 113/28 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgio) il 22 febbraio 2010 — Frans Bosschaert/Stato belga, Slachthuizen Georges Goossens en Zonen NV e Slachthuizen Goossens NV
(Causa C-96/10)
2010/C 113/44
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Parti
Ricorrente: Frans Bosschaert
Convenuti: Stato belga, Slachthuizen Georges Goossens en Zonen NV e Slachthuizen Goossens NV
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se il diritto comunitario osti a che il giudice nazionale applichi il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’ordinamento giuridico nazionale per i crediti nei confronti dello Stato, a crediti di restituzione di imposte che sono state corrisposte ad uno Stato membro in forza di un sistema misto di aiuti e imposte che è risultato essere non solo in parte illegittimo, ma anche in parte incompatibile con il diritto comunitario, e che sono state pagate prima dell’entrata in vigore di un nuovo sistema di aiuti e contributi obbligatori che sostituisce il primo sistema, e che, nella decisione finale della Commissione, è stato dichiarato compatibile con il diritto comunitario, ma non nella misura in cui detti contributi vengono imposti con efficacia retroattiva per un periodo precedente la data di detta decisione. |
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2) |
Se il diritto comunitario osti a che, quando uno Stato membro impone oneri ad un privato, che a sua volta è tenuto a traslare detti oneri ad altri privati con cui egli esercita un’attività commerciale in un settore per cui lo Stato membro ha imposto un sistema misto di aiuti e imposte, ma detto sistema successivamente è risultato essere non solo in parte illegittimo, ma anche in parte incompatibile con il diritto comunitario, detti privati, in forza di disposizioni nazionali, siano assoggettati ad un termine di prescrizione più breve per la restituzione degli importi contrari al diritto comunitario, rispetto allo Stato membro, mentre essi dispongono di un termine di prescrizione più lungo nei confronti di un intermediario privato per la restituzione dei medesimi importi, per cui detto intermediario potrebbe trovarsi nella situazione in cui il credito nei suoi confronti non è prescritto ma quello nei confronti dello Stato membro lo è, e detto intermediario può pertanto essere chiamato a rispondere da altri attori, e in tal caso può eventualmente chiamare in garanzia lo Stato membro, ma egli non può chiedere allo Stato membro la restituzione degli importi che ha corrisposto direttamente allo Stato membro stesso. |
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3) |
Se il diritto comunitario osti a che uno Stato membro possa invocare con successo termini di prescrizione nazionali favorevoli allo Stato membro stesso rispetto al diritto nazionale comune, per difendersi da un procedimento intentato da un privato nei suoi confronti a tutela dei diritti conferiti al privato dal Trattato CE, in un caso come quello presentato dal giudice nazionale, in cui questi specifici termini di prescrizione nazionali favorevoli hanno l’effetto che la restituzione di imposte, pagate allo Stato membro in forza di un sistema misto di aiuti ed imposte che è risultato essere non solo in parte illegittimo, ma anche in parte incompatibile con il diritto comunitario, viene resa impossibile, mentre l’incompatibilità con il diritto comunitario è stata dichiarata dall’allora Corte di giustizia delle Comunità europee solo dopo la scadenza di detti specifici termini di prescrizione nazionali favorevoli, anche se l’illegittimità esisteva già in precedenza. |
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/29 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d’instance de Dax (Francia) il 22 febbraio 2010 — nelle cause — AG2R Prévoyance/Bourdil SARL — AG2R Prévoyance/Société boucalaise de boulangerie SARL — AG2R Prévoyance/Baba-Pom SARL
((Causa C-97/10) - (Causa C-98/10) - (Causa C-99/10))
2010/C 113/45
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal d'instance de Dax
Parti
Ricorrente: AG2R Prévoyance
Convenute: Bourdil SARL, Société boucalaise de boulangerie SARL, Baba-Pom SARL
Questione pregiudiziale
Se un accordo collettivo esteso che conceda un diritto esclusivo di gestione a un regime unico di rimborso complementare di spese sanitarie (nella fattispecie l’ente AG2R Prévoyance) violi le disposizioni contenute nell’art. 82 del Trattato CE ove tale accordo escluda espressamente ogni dispensa dall’affiliazione al detto regime (sempreché le regole comunitarie di concorrenza non ostino all’adempimento della missione affidata all’ente AG2R Prévoyance, che ne è stato in tal modo formalmente incaricato).
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/29 |
Ricorso proposto il 23 febbraio 2010 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo
(Causa C-100/10)
2010/C 113/46
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun e J. Sénéchal, agenti)
Convenuto: Granducato di Lussemburgo
Conclusioni della ricorrente
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— |
dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 maggio 2006, 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (1), o, in ogni caso, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 53 di tale direttiva; |
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condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per la trasposizione della direttiva 2006/43/CE è scaduto il 28 giugno 2008. Orbene, alla data di proposizione del presente ricorso, il convenuto non aveva ancora adottato tutte le misure necessarie per trasporre la direttiva, o, in ogni caso, non ne aveva informato la Commissione.
(1) GU L 157, pag. 87.
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/30 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Focșani (Romania) il 24 febbraio 2010 — Frăsina Bejan/Tudorel Mușat
(Causa C-102/10)
2010/C 113/47
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Judecătoria Focșani
Parti
Ricorrente: Frăsina Bejan
Convenuto: Tudorel Mușat
Questioni pregiudiziali
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1) |
se le disposizioni dell’art. 40bis della legge n. 136/1995 (1) e degli artt. 1-6, in particolare dell’art. 3 e dell’art. 6, del decreto 3111/2004 della Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (2) (Commissione di vigilanza sulle assicurazioni), in combinato disposto con l’art. 10, n. 3, della legge n. 136/1995, contravvengano alle disposizioni dell’art. 169 TFUE (ex art. 153 CE); |
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2) |
se, nel caso in cui il diritto nazionale di uno Stato membro preveda che la persona danneggiata non ha diritto a risarcimento in forza del contratto di assicurazione della responsabilità civile automobilistica nei casi in cui: il sinistro sia stato cagionato con dolo, il sinistro si sia verificato in occasione della commissione di fatti penalmente sanzionati dalle disposizioni di legge in materia di circolazione su strade pubbliche come reati dolosi, il sinistro si sia verificato mentre l’autore del reato commesso con dolo cercava di sfuggire alle forze dell’ordine, la persona responsabile del verificarsi del danno conduceva il veicolo senza il consenso dell’assicurato, tali disposizioni siano eccessivamente restrittive per la realizzazione dell’obiettivo perseguito (di protezione sociale, vale a dire la garanzia per la persona danneggiata di ottenere un risarcimento per la distruzione di un bene di sua proprietà) ed eccedano quanto è necessario per il suo conseguimento; |
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3) |
in caso di risposta negativa alla questione sub 2), se la restrizione imposta ponga la persona danneggiata in una situazione discriminatoria rispetto ai cittadini di altri Stati membri dell’UE che sono esclusi dal risarcimento solamente nelle situazioni contemplate dall’art. 2, n. 1, trattini 1-3, della direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE (3), seconda direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli; |
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4) |
se le esclusioni dal rischio assicurato imposte dalla legislazione nazionale in siffatta situazione costituiscano una restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi sancite dagli artt. 49 TFUE (ex art. 43 CE) e 56 TFUE (ex art. 49 CE) in combinato disposto con la direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE (4), che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita (terza direttiva assicurazione non vita); |
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5) |
se, qualora il diritto nazionale dello Stato membro dell’UE preveda che la vittima di un incidente stradale può chiedere alla persona responsabile il rimborso delle spese derivate dalla riparazione o, se del caso, dalla sostituzione dell’autovettura, nonché di eventuali altre spese, l’esonero dell’assicuratore dall’obbligo di risarcire la persona danneggiata a seguito di un incidente stradale in una fase iniziale (subito dopo che si è verificato l’incidente), cosicché, successivamente, a seconda della modalità di risoluzione della controversia e, in particolare, a seconda della modalità di individuazione del responsabile del danno, questi possa promuovere un’azione di regresso, in modo da agevolare la liquidazione rapida ed efficace delle domande di risarcimento ed evitare, ove possibile, costosi procedimenti giudiziari che potrebbero porre le parti nell’impossibilità di far valere i propri diritti, anche nella situazione in cui troverebbero applicazione le disposizioni della direttiva 2003/8/CE (5) e delle raccomandazioni R(81)7 e (93)1, possa essere considerato abusivo e contrario agli stessi «considerando» di tutte le direttive in materia di responsabilità civile auto; |
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6) |
in caso di risposta negativa alla questione sub 5, se ciò contravvenga alle disposizioni del «considerando» 21 (preambolo) della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/14/CE (6), sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli; |
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7) |
se l’esclusione della ricorrente dal risarcimento nella presente causa, sulla base del contratto di assicurazione civile automobilistica, sia di natura tale da porla in una situazione discriminatoria rispetto ad altre persone che sarebbero risarcite anche qualora la persona responsabile del danno fosse rimasta ignota o non fosse assicurata, tenendo conto che la ricorrente ha stipulato sia una polizza di assicurazione civile automobilistica obbligatoria sia una facoltativa, per importi piuttosto elevati, senza che peraltro i suoi beni siano tutelati in alcun modo; |
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8) |
se il giudice nazionale sia l’unico competente a stabilire se un organismo, come la compagnia di assicurazioni in causa, soddisfi i criteri che consentono di invocare dinanzi ad esso le disposizioni di una direttiva che produce effetti diretti e, in caso di risposta affermativa, quali siano i criteri applicabili in tal senso; |
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9) |
se l’omessa trasposizione nel proprio ordinamento giuridico da parte di uno Stato membro dell’Unione europea della direttiva 2005/14/CE (sebbene il termine di trasposizione sia scaduto l’11.6.2007) e, in particolare, delle disposizioni dei «considerando» 20-22, sia tale da danneggiare la ricorrente mediante la violazione di un suo diritto fondamentale, ossia il rispetto dei suoi beni, anche se attualmente la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/103/CE (7) ha abrogato le direttive I-V sull’assicurazione della responsabilità civile auto (72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE, 2000/26/CE e 2005/14/CE), considerato che le normative cui abbiamo fatto riferimento si ritrovano integralmente nel testo della nuova direttiva CE la quale, molto più delle disposizioni abrogate, tutela il diritto della persona danneggiata a seguito di un incidente stradale; |
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10) |
se il giudice nazionale possa far valere d’ufficio la violazione di una disposizione comunitaria e dichiarare la nullità della clausola di esclusione dal rischio assicurato nel caso in cui la persona danneggiata, vale a dire il consumatore, non sia stata informata in merito alle esclusioni (situazioni in cui non opera l’assicurazione, in contrasto con le disposizioni della direttiva 2005/14/CE) nonché nel caso in cui la compagnia di assicurazione abbia imposto anche altre esclusioni oltre a quelle previste dalla legge quadro in materia di assicurazioni, n. 136/1995, e ciò anche se questa nullità non sia stata invocata dinanzi al giudice dall'avente diritto e sebbene la legislazione nazionale abbia trasposto le disposizioni della direttiva 93/13/CE (8) con la legge n. 193/2000 (9) — Monitorul Oficial al României (Gazzetta ufficiale della Romania), parte I, del [10 novembre 2000, n. 560] (integrata dalla legge n. 363/2006 sulle clausole abusive nei contratti stipulati tra commercianti e consumatori — Monitorul Oficial del 28 dicembre 2007, n. 899). |
(1) Legge n. 136/1995, in materia di assicurazioni e riassicurazioni in Romania, Monitorul Oficial del 30 dicembre 1995, n. 303, Parte I.
(2) Monitorul Oficial del 23 dicembre 2004, Parte I.
(3) Seconda direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 8, pag. 17).
(4) Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita) (GU L 228, pag. 1).
(5) Direttiva del Consiglio 27 gennaio 2003, 2002/8/CE, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie (GU L 26, pag. 41).
(6) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/14/CE, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 149, pag. 14).
(7) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 settembre 2009, 2009/103/CE, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 263, pag. 11).
(8) Direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).
(9) Legge n. 193/2000 sulle clausole abusive nei contratti stipulati tra commercianti e consumatori, Monitorul Oficial del 10 novembre 2000, n. 560, completata dalla legge n. 363/2007, sulla lotta contro le pratiche sleali dei commercianti nei rapporti con i consumatori e recante armonizzazione delle norme con la legislazione europea sulla tutela dei consumatori, Monitorul Oficial del 28 dicembre 2007, n. 899, Parte I.
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/31 |
Ricorso proposto il 24 febbraio 2010 — Commissione europea/Repubblica portoghese
(Causa C-103/10)
2010/C 113/48
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver e P.Andrade, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese
Conclusioni della ricorrente
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— |
Dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, 2006/121/CE, che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche (1) o, in ogni caso, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell’art. 2 della direttiva medesima; |
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— |
condannare Repubblica portoghese alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per la trasposizione della direttiva nell’ordinamento interno scadeva il 1o giugno 2008.
(1) GU L 396, pag. 855.
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/32 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 25 febbraio 2010 — Lidl & Companhia/Fazenda Pública
(Causa C-106/10)
2010/C 113/49
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Supremo Tribunal Administrativo
Parti
Ricorrente: Lidl & Companhia
Convenuta: Fazenda Pública
Interveniente: Ministério Público
Questioni pregiudiziali
Se l’art. 78, n. 1, lett. c), della direttiva 2006/112 (1), in combinato disposto con l’art. 79, n. 1, lett. c), della medesima direttiva, debba essere interpretato nel senso che osta a che, nell’ambito degli acquisti intracomunitari di beni, venga incluso nella base imponibile dell’IVA l’importo versato a titolo dell’imposta sugli autoveicoli istituita dalla legge 29 giugno 2007 n. 22-A.
(1) Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/32 |
Ricorso proposto il 1o marzo 2010 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-111/10)
2010/C 113/50
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, L. Flynn, B. Stromsky, A. Stobiecka-Kuik, agenti)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente conclude che la Corte voglia
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— |
annullare la decisione del Consiglio 16 dicembre 2009, relativa alla concessione di un aiuto di Stato da parte delle autorità della Repubblica di Lituania per l’acquisto di terreni agricoli di proprietà statale tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013 (1); |
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— |
condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
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1) |
Con l’adozione della decisione impugnata, il Consiglio ha privato dei suoi effetti la decisione della Commissione risultante dalla proposta di opportune misure di cui al punto 196 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2) (in prosieguo: gli «orientamenti nel settore agricolo del 2007») e dalla loro incondizionata accettazione da parte della Lituania, decisione in forza della quale quest’ultima era obbligata ad abrogare, non oltre il 31 dicembre 2009, un regime di aiuti in vigore destinato all’acquisto di terreni agricoli di proprietà statale. Adducendo circostanze eccezionali, il Consiglio ha di fatto consentito alla Lituania di mantenere tale regime fino alla scadenza degli orientamenti nel settore agricolo del 2007 il 31 dicembre 2013. Le circostanze dedotte dal Consiglio a sostegno della sua decisione non costituiscono, manifestamente, circostanze eccezionali atte a giustificare la decisione adottata e non tengono conto della decisione della Commissione in ordine a tale regime. |
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2) |
A supporto del suo ricorso di annullamento la Commissione deduce quattro motivi. In primo luogo, essa ritiene che il Consiglio non fosse competente ad agire in forza dell’art. 108, n. 2, TFUE, in quanto l’aiuto da esso approvato era un aiuto esistente che la Lituania si era impegnata ad eliminare entro la fine del 2009 allorché aveva accettato le opportune misure ad essa proposte dalla Commissione. In secondo luogo, essa lamenta che il Consiglio ha commesso uno sviamento di potere, e chiede l’annullamento della disposizione in forza della quale le misure di aiuto che la Lituania era libera si mantenere fino alla fine del 2009, ma non dopo tale data, possono essere mantenute fino al 2013. In terzo luogo, la decisione impugnata sarebbe stata adottata in violazione del principio di leale cooperazione applicabile nelle relazioni tra gli Stati membri nonché le istituzioni. Con la sua decisione il Consiglio avrebbe esentato la Lituania dal suo obbligo di cooperare con la Commissione in relazione alle opportune misure accettate dallo Stato membro con riguardo all’aiuto esistente per l’acquisto di terreni agricoli di proprietà statale nell’ambito della cooperazione prevista dall’art. 108, n. 1, TFUE. Infine, la Commissione afferma che il Consiglio ha commesso un manifesto errore di valutazioni ritenendo che esistessero circostanze eccezionali che giustificavano l’adozione della misura approvata. La Commissione sostiene che, nei limiti in cui esistono circostanze eccezionali, la decisione impugnata approva un aiuto che è inadeguato rispetto a tali circostanze eccezionali o va oltre quanto necessario per farvi fronte, in violazione del principio di proporzionalità. |
(1) 2009/983/EU, GU L 338, pag. 93.
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/33 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België il 1o marzo 2010 — Procuratore generale presso lo Hof van Beroep te Antwerpen/Zaza Retail BV [Philippe en Cécile Noelmans, curatori fallimentari della Zaza Retail BV (Belgio)]; interveniente volontario: Zaza Retail BV [Manon Cordewener, curatore fallimentare della Zaza Retail BV (Paesi Bassi)]
(Causa C-112/10)
2010/C 113/51
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Hof van Cassatie van België
Parti
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Ricorrente |
: |
Procuratore generale presso lo Hof van Beroep te Antwerpen |
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Convenuta |
: |
Zaza Retail BV [Philippe en Cécile Noelmans, curatori fallimentari della Zaza Retail BV (Belgio)] |
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Interveniente volontaria |
: |
Zaza Retail BV [Manon Cordewener, curatore fallimentare della Zaza Retail BV (Paesi Bassi)] |
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la nozione «le condizioni previste», di cui all’art. 3, n. 4, lett. a), del regolamento relativo alle procedure di insolvenza (1) si riferisca anche ai requisiti vertenti sulla qualità o sull’interesse di una persona — come il pubblico ministero di un altro Stato membro — a richiedere una procedura di insolvenza, ovvero se dette condizioni riguardino solo i requisiti sostanziali per poter essere assoggettati a detta procedura. |
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2) |
Se il termine «creditore», di cui all’art. 3, n. 4, lett. b), del regolamento relativo alle procedure di insolvenza, possa essere interpretato estensivamente, nel senso che anche un’autorità nazionale che, in forza del diritto dello Stato membro a cui appartiene, sia competente a richiedere una procedura di insolvenza e intervenga nell’interesse pubblico e come rappresentante dell’insieme dei creditori nella fattispecie potrebbe richiedere legittimamente la procedura territoriale di insolvenza, ai sensi dell’art. 3, n. 4, lett. b) del regolamento relativo alle procedure di insolvenza. |
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3) |
Ove il termine «creditore» si possa riferire anche ad un’autorità nazionale competente a richiedere una procedura di insolvenza, se, ai fini dell’applicazione dell’art. 3, n. 4, lett. b), del regolamento relativo alle procedure di insolvenza, sia necessario che detta autorità nazionale dimostri di agire nell’interesse dei creditori il cui domicilio, residenza abituale o sede sono situati nello Stato membro di tale autorità nazionale. |
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1).
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/33 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Lussemburgo) il 3 marzo 2010 — État du Grand-Duché de Luxembourg, Administration de l’enregistrement et des domaines/Pierre Feltgen (curatore fallimentare di Bacino Charter Company S.A.), Bacino Charter Company S.A.
(Causa C-116/10)
2010/C 113/52
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg
Parti
Ricorrenti État du Grand-Duché de Luxembourg, Administration de l’enregistrement et des domaines
Convenuti: Pierre Feltgen (curatore fallimentare di Bacino Charter Company S.A.), Bacino Charter Company S.A.
Questioni pregiudiziali
Se le prestazioni di servizi effettuate dal proprietario di un’imbarcazione che, dietro pagamento, la mette a disposizione di persone fisiche con un equipaggio, a fini di viaggi di diporto in alto mare per tali clienti, possano essere considerate esenti a titolo dell’art. 15, n. 5, della sesta direttiva del Consiglio, 17 maggio 1977, 77/388/CEE (1), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, qualora tali prestazioni siano considerate contemporaneamente prestazione di noleggio di imbarcazione e prestazione di trasporto.
(1) GU L 145, pag. 1.
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/34 |
Ricorso proposto il 3 marzo 2010 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-117/10)
2010/C 113/53
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, L. Flynn, K. Walkerová, A. Stobiecka-Kuik, agenti)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni della ricorrente
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— |
Annullare la decisione del Consiglio 20 novembre 2009, 2010/10/CE (1), relativa alla concessione di un aiuto di Stato da parte delle autorità della Repubblica di Polonia per l’acquisto di terreni agricoli tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013; |
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— |
condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese di questo procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Adottando la decisione impugnata, il Consiglio ha rovesciato la decisione della Commissione risultante dalla proposta di opportune misure di cui al punto 196 degli orientamenti comunitari nel settore agricolo del 2007 e dalla sua accettazione incondizionata da parte della Repubblica di Polonia, che obbligava quest'ultima a porre fine ad un regime di aiuti esistenti per l'acquisto di terreni agricoli entro, al più tardi, il 31 dicembre 2009. Accampando circostanze eccezionali, il Consiglio ha infatti autorizzato la Polonia a mantenere tale regime fino al giorno della scadenza degli orientamenti nel settore agricolo del 2007, ossia il 31 dicembre 2013. Le circostanze addotte dal Consiglio per motivare la sua decisione chiaramente non costituiscono circostanze eccezionali tali da giustificare la decisione adottata e non tengono conto della decisione della Commissione su detto regime. A sostegno del suo ricorso di annullamento la Commissione deduce quattro motivi:
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a) |
In primo luogo essa ritiene che il Consiglio non fosse competente ad agire ai sensi del terzo comma dell’art. 88, n. 2, CE, non avendo deciso sull’istanza polacca entro il termine di tre mesi fissato dal quarto comma di tale disposizione e poiché, in ogni caso, l'aiuto che esso ha approvato era un aiuto esistente che la Polonia si era impegnata ad eliminare entro la fine del 2009 quando aveva accettato le misure opportune propostele dalla Commissione; |
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b) |
in secondo luogo, autorizzando il mantenimento delle misure di aiuto fino al 2013, il Consiglio è incorso in sviamento di potere in quanto ha cercato di annullare la determinazione secondo cui la Polonia era libera di mantenere in vigore le misure di aiuto fino alla fine del 2009 ma non dopo tale data; |
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c) |
in terzo luogo, inoltre, la decisione impugnata è stata a adottata violando il principio della leale collaborazione che si applica agli Stati membri e tra le istituzioni. Il Consiglio, con la sua decisione, ha sollevato la Polonia dal suo obbligo di cooperazione con la Commissione per quanto riguarda le misure opportune accettate da tale Stato membro con riferimento ad aiuti esistenti per l'acquisto di terreni agricoli nel contesto della cooperazione stabilita dall'art. 88, n. 1, CE; |
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d) |
infine, con il suo ultimo motivo, la Commissione afferma che il Consiglio ha commesso un manifesto errore di valutazione in quanto ha ritenuto che esistessero circostanze eccezionali tali da giustificare l'adozione della misura approvata. |
(1) GU L 4, dell’8.1.2010, pag. 89.
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/35 |
Ricorso proposto il 3 marzo 2010 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-118/10)
2010/C 113/54
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, L. Flynn, K. Walkerová, A. Stobiecka-Kuik, agenti)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni della ricorrente
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— |
Annullare la decisione del Consiglio 16 dicembre 2009, 2009/991/UE (1), relativa alla concessione di un aiuto di Stato da parte delle autorità della Repubblica di Lettonia per l'acquisto di terreni agricoli tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013; |
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— |
condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese di questo procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Adottando la decisione impugnata, il Consiglio ha rovesciato la decisione della Commissione risultante dalla proposta di opportune misure di cui al punto 196 degli orientamenti comunitari nel settore agricolo del 2007 e dalla sua accettazione incondizionata da parte della Repubblica di Lettonia, che obbligava quest'ultima a porre fine ad un regime di aiuti esistenti per l'acquisto di terreni agricoli entro, al più tardi, il 31 dicembre 2009. Accampando circostanze eccezionali, il Consiglio ha infatti autorizzato la Lettonia a mantenere tale regime fino al giorno della scadenza degli orientamenti nel settore agricolo del 2007, ossia il 31 dicembre 2013. Le circostanze addotte dal Consiglio per motivare la sua decisione chiaramente non costituiscono circostanze eccezionali tali da giustificare la decisione adottata e non tengono conto della decisione della Commissione su detto regime. A sostegno del suo ricorso di annullamento la Commissione deduce quattro motivi:
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a) |
In primo luogo essa ritiene che il Consiglio non fosse competente ad agire ai sensi del terzo comma dell’art. 108, n. 2, TFUE, in quanto l'aiuto che esso ha approvato era un aiuto esistente che la Lettonia si era impegnata ad eliminare entro la fine del 2009 quando aveva accettato le misure opportune propostele dalla Commissione; |
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b) |
in secondo luogo, autorizzando il mantenimento delle misure di aiuto fino al 2013, il Consiglio è incorso in sviamento di potere in quanto ha cercato di annullare la determinazione secondo cui la Lettonia era libera di mantenere in vigore le misure di aiuto fino alla fine del 2009 ma non dopo tale data; |
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c) |
in terzo luogo, inoltre, la decisione impugnata è stata a adottata violando il principio della leale cooperazione che si applica agli Stati membri e tra le istituzioni. Il Consiglio, con la sua decisione, ha sollevato la Lettonia dal suo obbligo di cooperazione con la Commissione per quanto riguarda le misure opportune accettate da tale Stato membro con riferimento ad aiuti esistenti per l'acquisto di terreni agricoli nel contesto della cooperazione stabilita dall'art. 108, n. 1, TFUE; |
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d) |
infine, con il suo ultimo motivo, la Commissione afferma che il Consiglio ha commesso un manifesto errore di valutazione in quanto ha ritenuto che esistessero circostanze eccezionali tali da giustificare l'adozione della misura approvata. |
(1) GU L 339, pag. 34.
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/35 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Marknadsdomstolen (Svezia) l'8 marzo 2010 — Konsumentombudsmannen (KO)/Ving Sverige AB
(Causa C-122/10)
2010/C 113/55
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Marknadsdomstolen
Parti
Ricorrente: Konsumentombudsmannen (KO)
Convenuto: Ving Sverige AB
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se il requisito espresso nella formulazione “pertanto tale da consentire al consumatore di effettuare un acquisto” di cui all’art. 2, lett. i) della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno (1) debba essere interpretato nel senso che sussiste un invito all’acquisto quando le informazioni sul prodotto reclamizzato e sul relativo prezzo sono sufficienti per consentire al consumatore di assumere una decisione di acquisto oppure se è necessario che la comunicazione commerciale offra anche una concreta possibilità di acquistare il prodotto (ad esempio un buono d’ordine) oppure avvenga contestualmente a siffatta possibilità (ad esempio pubblicità all’esterno di locali commerciali). |
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2) |
Qualora in risposta al precedente quesito si ritenga necessaria una concreta possibilità di acquistare il prodotto, se tale possibilità sussista già quando la comunicazione commerciale fa riferimento ad un numero telefonico o sito web tramite i quali ordinare il prodotto. |
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3) |
Se l’art. 2, lett. i), della direttiva 2005/29/CE debba essere interpretato nel senso che il requisito dell’indicazione del prezzo è soddisfatto se la comunicazione commerciale contiene un prezzo “a partire da”, ovvero il prezzo minimo al quale è possibile acquistare il prodotto o le categorie di prodotti reclamizzati e, contestualmente, il prodotto o le categorie di prodotti reclamizzati sono disponibili in altre versioni o con altri contenuti a prezzi non indicati. |
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4) |
Se l’art. 2, lett. i), della direttiva 2005/29/CE debba essere interpretato nel senso che il requisito delle caratteristiche di un prodotto è soddisfatto in presenza di una presentazione orale o visiva del prodotto («verbal or visual reference to the product») (2), cioè il prodotto è identificato, ma non descritto più in dettaglio. |
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5) |
In caso di risposta affermativa al precedente quesito, se ciò debba valere anche quando il prodotto reclamizzato è offerto in più versioni, ma la comunicazione commerciale si riferisce a esse solamente con una denominazione comune. |
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6) |
Se, nel caso di un invito all’acquisto, l’art. 7, n. 4, lett. a), debba essere interpretato nel senso che è sufficiente che l’impresa indichi solamente alcune delle caratteristiche principali di un prodotto, rinviando per il resto al proprio sito web, a condizione che quest’ultimo fornisca informazioni rilevanti su caratteristiche principali, prezzo e altre condizioni applicabili al prodotto come richiesto all’art. 7, n. 4. |
|
7) |
Se l’art. 7, n. 4, lett. c), debba essere interpretato nel senso che è sufficiente indicare un prezzo “a partire da” per considerare soddisfatto il requisito dell’indicazione del prezzo. |
(1) GU L 149, pag. 22.
(2) Documento di lavoro della Commissione dal titolo «Linee guida all’attuazione/applicazione della direttiva 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali» [COM (2009) 1666] pag. 47 e segg.
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/36 |
Ricorso proposto il 10 marzo 2010 — Commissione europea/Repubblica ellenica
(Causa C-127/10)
2010/C 113/56
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Karanasou-Apostolopoulou e G. Zavvos)
Convenuta: Repubblica ellenica
Conclusioni della ricorrente
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— |
dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 maggio 2006, 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (1) o, in ogni caso, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva medesima. |
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— |
condannare Repubblica ellenica alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per la trasposizione della direttiva 2006/42/CE nell’ordinamento interno scadeva il 29 giugno 2008.
(1) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.
Tribunale
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/37 |
Sentenza del Tribunale 4 marzo 2010 — Brosmann Footwear (HK) e a./Consiglio
(Causa T-401/06) (1)
(«Dumping - Importazioni di calzature con tomaie in cuoio originarie della Cina e del Vietnam - Status di impresa operante in economia di mercato - Trattamento individuale - Campionamento - Sostegno alla denuncia da parte dell’industria comunitaria - Definizione di prodotto in esame - Parità di trattamento - Danno - Legittimo affidamento - Obbligo di motivazione»)
2010/C 113/57
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Brosmann Footwear (HK) Ltd (Kowloon, Cina); Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd (Zhongshan, Cina); Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd (Guangzhou, Cina); Risen Footwear (HK) Co., Ltd (Kowloon, Cina) (rappresentanti: L. Ruessmann e A. Willems, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentante: J.-P. Hix, agente, assistito da G. Berrisch, avvocato)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet e T. Scharf, agenti); Confederazione europea dell’industria calzaturiera (CEC) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente P. Vlaemminck, G. Zonnekeyn e S. Verhulst, successivamente P. Vlaemminck e A. Hubert, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 5 ottobre 2006, n. 1472, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 275, pag. 1), nella parte in cui riguarda le ricorrenti
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Brosmann Footwear (HK) Ltd, la Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, la Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd e la Risen Footwear (HK) Co., Ltd sopportano le proprie spese nonché quelle del Consiglio dell’Unione europea. |
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3) |
La Commissione europea e la Confederazione europea dell’industria calzaturiera (CEC) sopportano le proprie spese. |
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/37 |
Sentenza del Tribunale 4 marzo 2010 — Zhejiang Aokang Shoes e Wenzhou Taima Shoes/Consiglio
(Cause riunite T-407/06 e T-408/06) (1)
(«Dumping - Importazioni di calzature con tomaie in cuoio originarie della Cina e del Vietnam - Status di impresa operante in economia di mercato - Trattamento individuale - Campionamento - Diritti della difesa - Parità di trattamento - Pregiudizio - Legittimo affidamento - Obbligo di motivazione»)
2010/C 113/58
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Zhejiang Aokang Shoes Co., Ltd (Yongjia, Cina) (causa T-407/06); e Wenzhou Taima Shoes Co., Ltd (Wenzhou, Cina) (causa T-408/06) (rappresentanti: I. MacVay, solicitor, R. Thompson, QC, e K. Beal, barrister)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentante: J.-P. Hix, agente, assistito dall'avv. G. Berrish)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet e T. Sharf, agenti); Confédération européenne de l’industrie de la chaussure (CEC) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente avv.ti P. Vlaemminck, G. Zonnekeyn e S. Verhulst, successivamente avv.ti P. Vlaemminck e A. Hubert); BA.LA. di Lanciotti Vittorio & C. Sas (Monte Urano, Italia), e le altre sedici intervenienti i cui nomi figurano in allegato (rappresentanti: avv.ti G. Celona, P. Tabellini e C. Cavaliere)
Oggetto
Annullamento parziale del regolamento del Consiglio 5 ottobre 2006, n. 1472/2006, che istituisce un dazio anti-dumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 275, pag. 1)
Dispositivo
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1) |
I ricorsi sono respinti. |
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2) |
La Zhejiang Aokang Shoes Co., Ltd e la Wenzhou Taima Shoes Co., Ltd sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
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3) |
La Commissione europea, la Confédération européenne de l’industrie de la chaussure (CEC), la BA.LA. di Lanciotti Vittorio & C. Sas e le altre sedici intervenienti i cui nomi figurano in allegato sopporteranno le proprie spese. |
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/38 |
Sentenza del Tribunale 4 marzo 2010 — Sun Sang Kong Yuen Shoes Factory/Consiglio
(Causa T-409/06) (1)
(«Dumping - Importazioni di calzature con tomaie in cuoio originarie della Cina e del Vietnam - Status di impresa operante in economia di mercato - Campionamento - Omessa collaborazione - Diritti della difesa - Pregiudizio - Obbligo di motivazione»)
2010/C 113/59
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Sun Sang Kong Yuen Shoes Factory (Hui Yang) corp. Ltd (Hui Yang City, Cina) (rappresentanti: I. MacVay, solicitor, R. Thompson, QC, e K. Beal, barrister)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, assistito dall’avv. G. Berrisch)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet e T. Scharf, agenti), Confédération européenne de l’industrie de la chaussure (CEC) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente P. Vlaemminck, G. Zonnekeyn e S. Verhulst, avvocati, successivamente P. Vlaemminck e A. Hubert, avvocati), BA.LA. di Lanciotti Vittorio & C. Sas (Monte Urano, Italia), e le altre sedici intervenienti i cui nomi figurano in allegato (rappresentanti: G. Celona, P. Tabellini e C. Cavaliere, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 5 ottobre 2006, n. 1472, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 275, pag. 1), nella parte in cui riguarda la ricorrente.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La Sun Sang Kong Yuen Shoes Factory (Hui Yang) Corp. Ltd sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
|
3) |
La Commissione europea, la Confédération européenne de l’industrie de la chaussure (CEC), la BA.LA. di Lanciotti Vittorio & C. Sas e le altre sedici intervenienti i cui nomi figurano in allegato sopporteranno le proprie spese. |
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/39 |
Sentenza del Tribunale 4 marzo 2010 — Foshan City Nanhai Golden Step Industrial/Consiglio
(Causa T-410/06) (1)
(«Dumping - Importazioni di calzature con tomaie in cuoio originarie della Cina e del Vietnam - Calcolo del valore normale costruito - Prezzo all’esportazione - Diritti della difesa - Pregiudizio - Obbligo di motivazione»)
2010/C 113/60
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Foshan City Nanhai Golden Step Industrial Co., Ltd (Lishui, Cina) (rappresentanti: I. MacVay, solicitor, R. Thompson, QC, e K. Beal, barrister)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, assistito da G. Berrisch, avocat)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet e T. Scharf, agenti) e Confédération européenne de l’industrie de la chaussure (CEC) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente P. Vlaemminck, G. Zonnekeyn e S. Verhulst, successivamente avv.ti P. Vlaemminck e A. Hubert, avocats)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 5 ottobre 2006, n. 1472, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 275, pag. 1), nella parte in cui riguarda la ricorrente
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La Foshan City Nanhai Golden Step Industrial Co., Ltd sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
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3) |
La Commissione europea e la Confédération européenne de l’industrie de la chaussure (CEC) sopporteranno le proprie spese. |
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/39 |
Sentenza del Tribunale 18 marzo 2010 — Grupo Promer Mon Graphic/UAMI — PepsiCo (Rappresentazione di un supporto promozionale circolare)
(Causa T-9/07) (1)
(«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato rappresentante un supporto promozionale circolare - Disegno o modello comunitario anteriore - Motivo di nullità - Conflitto - Assenza di impressione generale diversa - Nozione di conflitto - Prodotto di cui trattasi - Margine di libertà dell’autore - Utilizzatore informato - Artt. 10 e 25, n. 1, lett. d), del regolamento (CE) n. 6/2002»)
2010/C 113/61
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Grupo Promer Mon Graphic, SA (Sabadell, Spagna) (rappresentante: R. Almaraz Palmero, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: PepsiCo, Inc. (New York, Stati Uniti) (rappresentanti: E. Armijo Chávarri e A. Castán Pérez-Gómez, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI 27 ottobre 2006 (procedimento R 1001/2005-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità pendente tra la Grupo Promer Mon Graphic, SA e la PepsiCo, Inc.
Dispositivo
|
1) |
La decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 27 ottobre 2006 (procedimento R 1001/2005-3) è annullata. |
|
2) |
L’UAMI e la PepsiCo, Inc. sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Grupo Promer Mon Graphic, SA nel procedimento dinanzi al Tribunale. |
|
3) |
L’UAMI e la PepsiCo sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Grupo Promer Mon Graphic nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/40 |
Sentenza del Tribunale 17 marzo 2010 — Mäurer + Wirtz/UAMI — Exportaciones Aceiteras Fedeoliva (tosca de FEDEOLIVA)
(Causa T-63/07) (1)
(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo tosca de FEDEOLIVA - Marchi comunitario e nazionali denominativi anteriori TOSCA - Impedimenti relativi alla registrazione - Omessa considerazione di un argomento - Art. 74, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 76, n. 1, del regolamento (CE) n. 207/2009]»)
2010/C 113/62
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG (Stolberg, Germania) (rappresentante: D. Eickemeier, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: D. Botis, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE (Jaén, Spagna)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 18 dicembre 2006 (procedimento R 761/2006-2), relativa ad un’opposizione tra la Mülhens GmbH & Co. KG e la Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE
Dispositivo
|
1) |
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 18 dicembre 2006 (procedimento R 761/2006-2) è annullata nella parte in cui rigetta l’opposizione proposta sul fondamento dell’art. 8, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario [divenuto art. 8, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario]. |
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2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
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3) |
La Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG e l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) sopportano ciascuno le proprie spese. |
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/40 |
Sentenza del Tribunale 18 marzo 2010 — KEK Diavlos/Commissione
(Causa T-190/07) (1)
(«Contributo finanziario versato nell’ambito del programma di informazione del cittadino europeo (Prince) - Progetto che riguarda la preparazione all’introduzione dell’euro nelle scuole - Decisione che ordina la restituzione dell’acconto versato - Obbligo di motivazione - Errore di valutazione»)
2010/C 113/63
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: KEK Diavlos (Atene, Grecia) (rappresentante: avv.to D. Chatzimichalis)
Convenuto: Commissione europea (rappresentanti: M. Condou-Durande e S. Petrova, agenti, assistiti da E. Politis, avv.to)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 23 febbraio 2006, COM(2006) 465 def., che ordina la restituzione dell’acconto, maggiorato degli interessi per il ritardo, ricevuto in base al contratto di sovvenzione concluso nell’ambito del programma «Prince», per una campagna dal titolo «The EURO — Its genuine and essential impact on schoolchildren» (Eurogenesis), riguardante la preparazione all’introduzione dell’euro nelle scuole.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La KEK Diavlos è condannata alle spese. |
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/41 |
Sentenza del Tribunale 4 marzo 2010 — Weldebräu/UAMI — Kofola Holding (forma di una bottiglia con collo elicoidale)
(Causa T-24/08) (1)
(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario tridimensionale - Forma di una bottiglia con collo elicoidale - Marchio comunitario tridimensionale anteriore consistente nella forma di una bottiglia con collo elicoidale - Impedimento relativo alla registrazione - Mancanza di rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009)»)
2010/C 113/64
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Weldebräu GmbH & Co. KG (Plankstadt, Germania) (rappresentante: avv. W. Göpfert)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)
Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale: Kofola Holding a.s. (Ostrava, Repubblica ceca) (rappresentanti: avv.ti S. Hejdová e R. Charvát)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 15 novembre 2007 (procedimento R 1096/2006-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Weldebräu GmbH & Co. KG e la Kofola Holding a.s.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Weldebräu GmbH & Co. KG è condannata alle spese. |
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/41 |
Sentenza del Tribunale 18 marzo 2010 — Centre de coordination Carrefour/Commissione
(Causa T-94/08) (1)
(«Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Regime di aiuti a favore dei centri di coordinamento stabiliti in Belgio - Nuova decisione della Commissione adottata in seguito all’annullamento parziale da parte della Corte - Difetto di interesse ad agire - Irricevibilità»)
2010/C 113/65
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente:: Centre de coordination Carrefour SNC (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: X. Clarebout e K. Platteeau, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentante: J.-P Keppenne, agente)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 13 novembre 2007, 2008/283/CE, relativa al regime di aiuti al quale il Belgio ha dato esecuzione a favore dei centri di coordinamento stabiliti in Belgio e recante modifica della decisione 2003/757/CE (GU 2008, L 90, pag. 7), nella parte in cui non prevede un periodo transitorio adeguato
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è irricevibile. |
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2) |
Il Centre de coordination Carrefour SNC è condannato alle spese. |
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/42 |
Sentenza del Tribunale 18 marzo 2010 — Forum 187/Commissione
(Causa T-189/08) (1)
(«Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Regime di aiuti a favore dei centri di coordinamento stabiliti in Belgio - Nuova decisione della Commissione adottata in seguito all’annullamento parziale da parte della Corte - Associazione - Difetto di interesse ad agire - Irricevibilità»)
2010/C 113/66
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Forum 187 (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: A. Sutton e G. Forwood, barristers)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: N. Khan e C. Urraca Caviedes, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 13 novembre 2007, 2008/283/CE, relativa al regime di aiuti al quale il Belgio ha dato esecuzione a favore dei centri di coordinamento stabiliti in Belgio e recante modifica della decisione 2003/757/CE (GU 2008, L 90, pag. 7), nella parte in cui non concede periodi transitori prospettici ragionevoli ai centri di coordinamento interessati dalla sentenza della Corte 22 giugno 2006, cause riunite C-182/03 e C-217/03, Belgio e Forum 187/Commissione (Racc. pag. I-5479)
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è irricevibile. |
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2) |
La Forum 187 ASBL è condannata alle spese. |
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/42 |
Sentenza del Tribunale 4 marzo 2010. — Mundipharma/UAMI — ALK-Abelló (AVANZALENE)
(Causa T-477/08) (1)
(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo AVANZALENE - Marchio comunitario denominativo anteriore AVANZ - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009)»)
2010/C 113/67
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Mundipharma AG (Basilea, Svizzera) (rappresentante: avv. F. Nielsen)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: ALK-Abelló A/S (Hørsholm, Danimarca) (rappresentante: avv. S. Palomäki Arnesen)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 28 agosto 2008 (procedimento R 1694/2007-4) relativa ad un procedimento di opposizione tra la ALK Abelló A/S e la Mundipharma AG
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Mundipharma AG è condannata alle spese, escluse quelle sostenute dalla ALK-Abelló A/S. |
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3) |
3) La ALK-Abelló sopporterà le proprie spese. |
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/43 |
Sentenza del Tribunale 4 marzo 2010 — Monoscoop/UAMI (SUDOKU SAMURAI BINGO)
(Causa T-564/08) (1)
(«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo SUDOKU SAMURAI BINGO - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 (divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009)»)
2010/C 113/68
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Monoscoop BV (Alkmaar, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. A. Canela Giménez)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: Ó. Mondéjar Ortuño, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 30 settembre 2008 (procedimento R 816/2008-2) relativa a una domanda di registrazione, quale marchio comunitario, del segno denominativo SUDOKU SAMURAI BINGO
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Monoscoop BV è condannata alle spese. |
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/43 |
Sentenza del Tribunale 9 marzo 2010 — Euro-Information/UAMI (EURO AUTOMATIC CASH)
(Causa T-15/09) (1)
(«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo EURO AUTOMATIC CASH - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009) - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009)»)
2010/C 113/69
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Européenne de traitement de l’information (Euro-Information) (Strasburgo, Francia) (rappresentante: A. Grolée, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Oggetto
Ricorso contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 18 novembre 2008 (procedimento R 70/2006-4), concernente una domanda di registrazione del segno denominativo EURO AUTOMATIC CASH come marchio comunitario.
Dispositivo
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1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 18 novembre 2008 (procedimento R 70/2006-4) è annullata. |
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2) |
L'UAMI sopporterà quattro quinti delle spese esposte dalle parti dinanzi al Tribunale. |
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3) |
L'Européenne de traitement de l’information (Euro-Information) sopporterà un quinto delle spese esposte dalle parti dinanzi al Tribunale. |
|
4) |
L'UAMI sopporterà le spese indispensabili sostenute dalla ricorrente per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI. |
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/44 |
Sentenza del Tribunale 10 marzo 2010 — Baid/UAMI (LE GOMMAGE DES FACADES)
(Causa T-31/09) (1)
(«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo LE GOMMAGE DES FACADES - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009] - Obbligo di motivazione - Art. 73, prima frase, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009)»)
2010/C 113/70
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Baid SARL (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. M. Grasset)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 30 ottobre 2008 (procedimento R 963/2008-1) relativa a una domanda di registrazione, quale marchio comunitario, del segno denominativo LE GOMMAGE DES FACADES
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Baid SARL è condannata alle spese. |
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/44 |
Sentenza del Tribunale 9 marzo 2010 — hofherr communikation/UAMI (NATURE WATCH)
(Causa T-77/09) (1)
(«Marchio comunitario - Registrazione internazionale che designa la Comunità europea - Marchio denominativo NATURE WATCH - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009)»)
2010/C 113/71
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: hofherr communikation GmbH (Innsbruck, Austria) (rappresentante: S. Warbek, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Oggetto
Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 4 dicembre 2008 (procedimento R 1410/2008-1), concernente la registrazione internazionale che designa la Comunità europea del marchio denominativo NATURE WATCH.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La hofherr communikation GmbH è condannata alle spese. |
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/45 |
Sentenza del Tribunale 17 marzo 2010 — Parlamento/Collée
(Causa T-78/09 P) (1)
(«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Esercizio di promozione 2004 - Procedura di attribuzione dei punti di merito - Snaturamento degli elementi di prova - Motivazione - Validità del parere del comitato delle relazioni - Divieto di discriminazione»)
2010/C 113/72
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: C. Burgos e A. Lukošiūtė, successivamente R. Igntescu, agenti)
Altra parte nel procedimento: Laurent Collée (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ed É. Marchal)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) 11 dicembre 2008, causa F-148/06, Collée/Parlamento (non ancora pubblicata nella Raccolta) e diretta all’annullamento di tale sentenza
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
Il Parlamento europeo sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Laurent Collée nel contesto della presente istanza. |
(1) GU C 102 del 1o maggio 2009.
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/45 |
Ordinanza del Tribunale 3 marzo 2010 — REWE-Zentral/UAMI — KODI Diskontläden (inéa)
(Causa T-538/08) (1)
(«Marchio comunitario - Opposizione - Revoca dell’opposizione - Non luogo a provvedere»)
2010/C 113/73
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: REWE-Zentral AG (Colonia, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Kinkeldey e A. Bognár)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: R. Manea, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: KODI Diskontläden GmbH (Oberhausen, Germania) (rappresentante: avv. J. Schmidt)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 6 ottobre 2008 (procedimento R 744/2008-4), relativa ad un’opposizione tra la KODI Diskontläden GmbH e la REWE-Zentral AG.
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso. |
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2) |
La ricorrente e l’interveniente sono condannate a sopportare le proprie spese, nonché, ciascuna, la metà delle spese sostenute dal convenuto. |
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/46 |
Ordinanza del Tribunale 25 febbraio 2010 — Google/UAMI (ANDROID)
(Causa T-316/09) (1)
(«Marchio comunitario - Diniego di registrazione - Limitazione dell’elenco dei prodotti per i quali è domandata la registrazione - Ritiro dell’obiezione alla registrazione - Non luogo a provvedere»)
2010/C 113/74
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Google, Inc. (Mountain View, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti A. Bognár e M. Kinkeldey)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 26 maggio 2009 (procedimento R 1622/2008-2), relativa ad una domanda di registrazione come marchio comunitario del marchio denominativo ANROID
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso. |
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2) |
La ricorrente ed il convenuto sopporteranno le proprie spese. |
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/46 |
Ordinanza del Tribunale 4 marzo 2010 — Henkel/UAMI — JLO Holding (LIVE)
(Causa T-414/09) (1)
(«Marchio comunitario - Domanda di decadenza - Ritiro di una domanda di decadenza - Non luogo a statuire»)
2010/C 113/75
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Henkel AG & Co. KGaA (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: inizialmente avv. C. Milbradt, poi avv.ti C. Milbradt e H. Van Volxem)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: B. Schmidt, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: JLO Holding Company, LLC (Santa Monica, Stati Uniti) (rappresentante: avv. A. Klett)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 30 luglio 2009 (procedimento R 609/2008-1), relativa ad un procedimento di decadenza tra la Henkel AG & Co. KGaA e la JLO Holding Company, LLC.
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso. |
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2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/46 |
Ordinanza del presidente del Tribunale 15 marzo 2010 — GL2006 Europe/Commissione e OLAF
(Causa T-435/09 R)
(«Procedimento sommario - Programmi comunitari di ricerca e di sviluppo tecnologici - Clausola compromissoria - Ordine di riscossione - Nota di addebito - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Danno finanziario - Assenza di circostanze eccezionali - Mancanza di urgenza»)
2010/C 113/76
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Richiedente: GL2006 Europe Ltd (Birmingham, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti M. Gardenal e E. Belinguier-Raiz)
Resistente: Commissione europea (rappresentanti: S. Delaude e N. Bambara, agenti, assistiti dall'avv. R. Van der Hout)
Oggetto
Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione contenuta nella lettera della Commissione 10 luglio 2009 con cui essa ha posto fine alla partecipazione della richiedente a due progetti comunitari e delle note di addebito emesse il 7 agosto 2009 con cui essa ha chiesto il rimborso delle somme versate nell'ambito dei progetti comunitari cui la richiedente aveva partecipato.
Dispositivo
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1) |
La Commissione europea è considerata come sola parte resistente. |
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2) |
La domanda di provvedimenti urgenti è respinta. |
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3) |
Le spese sono riservate. |
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/47 |
Ricorso proposto il 14 agosto 2009 — Al-Faqih e MIRA/Consiglio e Commissione
(Causa T-322/09)
2010/C 113/77
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti Saad Al-Faqih e Movement for Islamic Reform in Arabia (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: J. Jones, barrister, e A. Raja, solicitor)
Convenuti: Consiglio dell’Unione europea e Commissione europea
Conclusioni dei ricorrenti
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— |
annullare in tutto o in parte il regolamento del Consiglio n. 881/2002 (1), come modificato dai regolamenti della Commissione n. 14/2005 (2), 492/2007 (3) e 1190/2005 (4), e/o annullare tali regolamenti n. 14/2005, 492/2007 e 1190/2005 nella parte in cui riguardano i ricorrenti,e |
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— |
condannare i convenuti alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il loro ricorso i ricorrenti intendono, in conformità all’art. 230 CE, ottenere l'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani, come modificato dai regolamenti (CE) della Commissione 5 gennaio 2005, n. 14/2005, 3 maggio 2007, n. 492/2007, e 20 luglio 2005, n. 1190/2005, e/o annullare tali regolamenti n. 14/2005, 492/2007 e 1190/2005 nella parte in cui riguardano i ricorrenti.
I ricorrenti sono stati inclusi nell'elenco consolidato del comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite relativo alle persone ed entità asseritamente legate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani, i cui capitali e le risorse economiche sono soggetti a congelamento. Di conseguenza, la Commissione europea ha adottato i regolamenti n. 14/2005 e 1190/2005 che hanno aggiunto i nomi dei ricorrenti all'allegato I del regolamento n. 881/2002, che elenca le persone, i gruppi e le entità interessati dal congelamento di capitali e delle risorse economiche nell'Unione europea. L'iscrizione del primo ricorrente, sig. Al-Faqih, è stata successivamente modificata con regolamento n. 492/2007.
A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti invocano i seguenti motivi:
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|
I ricorrenti affermano dal congelamento di loro capitali previsto dai regolamenti impugnati, i loro diritti umani fondamentali, quali il loro diritto al contraddittorio e il diritto a un controllo giurisdizionale effettivo, dal momento che non sono mai stati informati dal Consiglio e/o dalla Commissione in merito alle ragioni della loro inclusione nell'allegato I del regolamento del Consiglio n. 881/2002 e non hanno mai ricevuto la minima prova che giustificasse l'applicazione di misure restrittive. I ricorrenti non hanno quindi ha avuto la minima possibilità di difendersi e di contestare dinanzi ai giudici comunitari le decisioni relative alla loro iscrizione sull’elenco. |
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|
Essi sostengono altresì che è stato violato loro diritto di proprietà, posto che le restrizioni illimitate di tale diritto cagionate dal congelamento di loro capitali rappresentano una violazione sproporzionata e intollerabile di tale diritto fondamentale. |
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (GU L 139, pag. 9).
(2) Regolamento (CE) della Commissione, 5 gennaio 2005, n. 14, recante quarantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 (GU L 5, pag. 10).
(3) Regolamento (CE) della Commissione 3 maggio 2007, n. 492, recante settantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio (GU L 116, pag. 5).
(4) Regolamento (CE) della Commissione 20 luglio 2005, n. 1190, recante quarantottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio (GU L 193, pag. 27).
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/48 |
Impugnazione proposta il 9 febbraio 2010 da Giorgio Lebedef avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 30 novembre 2009, causa F-54/09, Lebedef/Commissione
(Causa T-52/10 P)
2010/C 113/78
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Lussemburgo) (rappresentante: avv. F. Frabetti)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
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— |
Annullare l’ordinanza del TFP 30 novembre 2009 nella causa F-54/09, Giorgio LEBEDEF, resindente in 4, Neie Wee, L-1670, Senningerberg, Lussemburgo, funzionario della Commissione europea, assistito e rappresentato dall’avv. Frédéric FRABETTI, 5, rue Jean Bertels, L-1230 Lussemburgo, avvocato presso la Corte, presso il cui studio ha eletto domicilio, contro la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg.ri J. Currall e G. Berscheid, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta, causa avente ad oggetto una domanda di annullamento delle decisioni della Commissione 15 febbraio 2008, 1o aprile 2008, 10 aprile 2008, 20 maggio 2008 e 14 luglio 2008, riguardanti la detrazione di 39 giorni dai giorni di congedo cui aveva diritto il ricorrente per l’anno 2008; |
|
— |
accogliere le conclusioni del ricorrente formulate nel giudizio di primo grado; |
|
— |
in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica; |
|
— |
statuire sulle spese e condannare la Commissione al loro pagamento. |
Motivi e principali argomenti
Con la presente impugnazione il ricorrente chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 30 novembre 2009, pronunciata nella causa F-54/09, Lebedef/Commissione, con cui è respinto, per manifesta infondatezza in diritto, il ricorso con il quale il ricorrente aveva chiesto l’annullamento di diverse decisioni riguardanti la detrazione di 39 giorni dal suo congedo ordinario per l’anno 2008.
A sostegno della sua impugnazione il ricorrente deduce nove motivi, riguardanti:
|
— |
La violazione dell’art. 1, sesto comma, dell’allegato II dello Statuto e dell’art. 1, n. 2, dell’accordo quadro che disciplina le relazioni tra la Commissione e le organizzazioni sindacali e professionali; |
|
— |
l’erronea interpretazione e applicazione del concetto di libertà sindacale; |
|
— |
fatti inesistenti nel 2008; |
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— |
la violazione della decisione della Commissione 28 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione in materia di assenza per malattia o incidente; |
|
— |
l’erronea interpretazione e applicazione delle nozioni di «partecipazione alla rappresentanza del personale», «distacco sindacale» e «missione sindacale»; |
|
— |
lo snaturamento e la deformazione dei fatti e delle affermazioni del ricorrente, nonché l’inesattezza sostanziale delle constatazioni del TFP per quanto riguarda alcune registrazioni di «assenze irregolari» in SysPer2; |
|
— |
l’errata interpretazione delle dichiarazioni del ricorrente e un errore di diritto commesso dal TFP interpretando la nozione di «assenza» come definita dagli artt. 57, 59 e 60 dello Statuto; |
|
— |
un errore di diritto commesso dal TFP nell’applicare l’art. 60 dello Statuto; e |
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— |
una carenza di motivazione riguardo a diversi punti decisivi dell’ordinanza impugnata. |
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/49 |
Ricorso proposto l’11 febbraio 2010 — Phoenix-Reisen e DRV/Commissione
(Causa T-58/10)
2010/C 113/79
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Phoenix-Reisen GmbH (Bonn, Germania) e Deutscher Reiseverband eV (DRV) (Berlin, Germania) (rappresentante: avv. R. Gerharz)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
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— |
Annullare la decisione della convenuta 20 novembre 2009, notificata in data 11 dicembre 2009, con cui quest’ultima rifiuta di intervenire contro gli aiuti di Stato concessi dalla Repubblica federale di Germania sotto forma di pagamenti di indennità d’insolvenza; |
|
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti contestano la decisione della Commissione 19 novembre 2009, C(2009) 8707 def., relativa all’aiuto di Stato NN 55/2009 — Germania, Presunto aiuto tramite pagamenti di indennità d’insolvenza e relativo finanziamento. In detta decisione la Commissione ha concluso che la misura controversa non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.
A sostegno del loro ricorso le ricorrenti allegano che la sovvenzione delle imprese insolventi non sia giustificabile in forza della direttiva 80/987/CEE (1) in quanto quest’ultima sarebbe finalizzata unicamente alla tutela dei lavoratori delle imprese insolventi e non delle imprese stesse. Le ricorrenti ritengono che le imprese insolventi trarrebbero in prima persona vantaggio delle indennità d’insolvenza a fronte della prassi giuridica seguita in Germania. Le ricorrenti affermano poi che esempi di altri Stati della Comunità indicano che é possibile dare attuazione alla direttiva 80/987/CEE senza l’inammissibile sovvenzione di concorrenti.
(1) Direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23).
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/49 |
Impugnazione proposta il 10 febbraio 2010 da Brigitte Zangerl-Posselt avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 30 novembre 2009, causa F-83/07, Zangert-Posselt/Commissione
(Causa T-62/10 P)
2010/C 113/80
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Brigitte Zangerl-Posselt (Merzig, Germania) (rappresentante: avv. S. Paulmann)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la sentenza impugnata; |
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— |
decidere esso stesso sulla controversia e, come chiesto dalla ricorrente in primo grado, annullare la decisione della commissione giudicatrice per il concorso EPSO/AST/27/06 25 luglio 2007, nel frattempo confermata dalla decisione sul reclamo 13 dicembre 2007, di non ammettere la ricorrente alle prove pratiche e orali di detto concorso; |
|
— |
condannare la Commissione alle spese di entrambi i gradi di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
L’impugnazione è volta avverso la sentenza del Tribunale della funziona pubblica 30 novembre 2009, causa F-83/07, Zangerl-Posselt/Commissione, con la quale è stato respinto il ricorso della ricorrente.
La ricorrente deduce, a fondamento della sua impugnazione, che il Tribunale della funzione pubblica ha commesso errori in diritto nell’esame delle condizioni di ammissione al concorso generale EPSO/AST/27/06. In questo contesto la ricorrente lamenta che il Tribunale della funzione pubblica, nel valutare se la ricorrente fosse in possesso di un diploma ai sensi del bando del concorso in parola, si sia attenuto in modo determinante alla versione francese dell’art. 5, n. 3, lett. a), sub ii, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee.
Inoltre, le considerazioni sviluppate dal Tribunale della funzione pubblica, con le quali esso cercherebbe di confutare gli argomenti della ricorrente, sarebbero viziate da diversi errori in diritto. A tal proposito si afferma tra l’altro che sarebbero stati effettuati accertamenti la cui erroneità si evince dagli atti, nonché che sarebbero state snaturate prove presentate.
Le ricorrente sostiene altresì che la discriminazione indiretta in base all’età da essa lamentata è stata riconosciuta, ma ritenuta giustificabile con motivazione errata e insufficiente.
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/50 |
Ricorso proposto il 10 febbraio 2010 — Jurašinović/ Consiglio
(Causa T-63/10)
2010/C 113/81
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Ivan Jurašinović (Angers, Francia) (rappresentante: avv. N. Amara-Lebret)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni del ricorrente
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— |
Annullare la decisione del 7 dicembre 2009 con cui è stato rifiutato al ricorrente l’accesso ai documenti seguenti:
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— |
condannare il Consiglio dell’Unione europea — Segreteria generale a autorizzare l’accesso, in forma elettronica, alla totalità dei documenti richiesti; |
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— |
condannare il Consiglio dell’Unione europea a versare al ricorrente una somma di EUR 2 000 senza le spese processuali, cioè EUR 2 392 spese processuali incluse, maggiorate degli interessi al tasso BCE del giorno di registrazione del ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Col presente ricorso il ricorrente chiede l’annullamento della decisione del Consiglio del 7 dicembre 2009 che gli nega l’accesso alle decisioni del Consiglio relative alla trasmissione al Tribunale Penale Internazionale per l’ex Jugoslavia (TPIY) dei documenti la cui comunicazione era richiesta nell’ambito del processo Gotovina e l’integralità della corrispondenza intrattenuta in tale contesto dalla istituzioni dell’Unione europea col Tribunale Penale Internazionale per l’ex Jugoslavia (+ eventuali allegati), segnatamente le domande iniziali emananti tanto dal Tribunale Penale Internazionale per l’ex Jugoslavia che dagli avvocati del sig. Gotovina.
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere quattro motivi fondati:
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— |
su un errore di diritto, dato che il Consiglio avrebbe negato l’accesso ai documenti sul fondamento dell’art. 70B del regolamento di procedura e di prova del TPIY, mentre tale testo sarebbe inapplicabile; |
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— |
sull’assenza di pregiudizio arrecato alla tutela delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale ai sensi dell’art. 4, n. 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001 (1) poiché tale eccezione riguarderebbe la tutela delle procedure giurisdizionali dell’Unione europea e degli Stati membri e non invece una procedura giurisdizionale dinanzi al Tribunale Penale Internazionale per l’ex Jugoslavia che si troverebbe al di fuori della giurisdizione dell’Unione europea; |
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— |
sull’assenza di pregiudizio arrecato alla tutela dell’interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali a norma dell’art. 4, n. 1, lett. a), terzo trattino, dello stesso regolamento; |
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— |
sull’esistenza di un interesse pubblico superiore ex art. 4, n. 2, terzo trattino, del suddetto regolamento 1049/2001 poiché il ricorrente richiederebbe la comunicazione dei documenti di cui trattasi in modo da far valere i suoi diritti dell’ambito della causa T-469/09. Tale domanda atterrebbe all’accesso alla giustizia ed al diritto ad un processo equo dinanzi al giudice europeo. Peraltro il conflitto cui si riferiscono tali documenti sarebbe cessato dal 1995. |
(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/51 |
Ricorso proposto il 15 febbraio 2010 — Zuckerfabrik Jülich/Commissione
(Causa T-66/10)
2010/C 113/82
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Zuckerfabrik Jülich AG (Jülich, Germania) (rappresentanti: avv.ti H.-J. Prieß e B. Sachs)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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— |
annullare il regolamento (CE) della Commissione 3 novembre 2009, n. 1193, che rettifica i regolamenti (CE) n. 1762/2003, (CE) n. 1775/2004, (CE) n. 1686/2005 e (CE) n. 164/2007 e fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006; |
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— |
condannare la convenuta alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso la ricorrente deduce sei motivi.
Con il primo motivo, la ricorrente fa valere per analogia una violazione dell’art. 233 CE (art. 266 TFUE), poiché la Commissione non ha applicato le prescrizioni della sentenza della Corte di giustizia 8 maggio 2008, cause riunite C-5/06 e da C-23/06 a C-36/06, Zuckerfabrik Jülich e a. (Racc. 2008, I 3231). In tale sentenza, la Corte ha stabilito il modo in cui i parametri di «eccedenza esportabile» e di «quantitativo globale degli impegni all’esportazione» devono essere determinati per il calcolo degli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002/2003-2005/2006. A parere della ricorrente, la Commissione, nel regolamento impugnato, ha modificato anche il terzo parametro, l’«ammontare complessivo delle restituzioni», sebbene il suo calcolo non sia stato oggetto della causa Zuckerfabrik Jülich.
Con il secondo motivo, la ricorrente rileva che la Commissione ha violato l’art. 15, n. 1, lett. d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 (1), nonché la ratio e la finalità di tale regolamento. Al riguardo, si sostiene, tra l’altro, che la Commissione, nel calcolare l’ammontare complessivo delle restituzioni, ha incluso restituzioni all’esportazione che non erano state richieste né pagate. Inoltre, la forfetizzazione delle esportazioni mensili conduce ad inesattezze nel calcolo. In tale contesto, la ricorrente sostiene che la Corte, nella causa Zuckerfabrik Jülich, ha vietato di fissare la perdita complessiva ad un importo superiore a quello delle spese relative alle restituzioni.
In terzo luogo, sussisterebbe una violazione del principio d'irretroattività, poiché la Commissione, con il regolamento impugnato, ha modificato retroattivamente l’ammontare complessivo delle restituzioni.
Nell’ambito del quarto motivo, si sostiene che la Commissione, il 3 novembre 2009, non era più competente ad adottare un regolamento sugli importi dei contributi nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002/2003-2005/2006, in quanto il regolamento n. 1260/2001, che la Commissione indica come fondamento giuridico, non era più in vigore al momento dell’adozione del regolamento, che non esisteva alcun ulteriore fondamento giuridico di diritto derivato e che, in base alle disposizioni pertinenti del Trattato CE, il Consiglio e non la Commissione era competente.
Con il quinto motivo, la ricorrente denuncia una violazione dell’art. 37, n. 2, CE, poiché, ai sensi di tale disposizione, si sarebbe dovuto scegliere un altro procedimento per l’adozione del regolamento.
Infine, viene addotta una violazione dell’obbligo di motivazione, conformemente all’art. 253 CE (art. 296, n. 2, TFUE), in quanto la Commissione ha motivato il regolamento impugnato rilevando di aver applicato la sentenza nella causa Zuckerfabrik Jülich, ma non ha rispettato, tuttavia, a parere della ricorrente, le prescrizioni di tale sentenza.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178, pag. 1).
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C 113/52 |
Ricorso proposto il 15 febbraio 2010 — Intermark/UAMI — Natex International (NATY'S)
(Causa T-72/10)
2010/C 113/83
Lingua processuale: l’ungherese
Parti
Ricorrente: Intermark Srl (Stei, Romania) (rappresentante: avv. Á. M. László)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Natex International Trade SpA (Pioltello)
Conclusioni della ricorrente
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Modificare la decisione del convenuto e respingere integralmente la domanda di registrazione del marchio; |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Natex International Trade SpA
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «NATY’S» per prodotti delle classi 29, 30 e 32
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio figurativo «Naty» per prodotti e servizi delle classi 30 e 35 (marchio comunitario n. 4 149 456)
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1) in quanto sussisterebbe un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
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1.5.2010 |
IT |
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C 113/52 |
Ricorso proposto il 17 febbraio 2010 — Embraer e a./Commissione
(Causa T-75/10)
2010/C 113/84
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Empresa Brasileira de Aeronáutica, SA (Embraer) (São José dos Campos, Brasile), Embraer Aviation Europe SAS (EAE) (Villepinte, Francia), Indústria Aeronáutica de Portugal SA (OGMA) (Alverca do Ribatejo, Portogallo) (rappresentanti: avv.ti U. O’Dwyer e A. Martin)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
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Annullare la decisione impugnata, |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione, C(2009) 4541 def., che dichiara compatibile con il mercato comune l’aiuto per i costi di ricerca e di sviluppo legati alla progettazione e alla costruzione di un prodotto aereo, concesso dalle autorità del Regno Unito al Bombardier (Short Brothers) [N 654/2008] (1). La decisione della Commissione è stata adottata dopo un primo esame ai sensi dell’art. 108, n. 3, TFUE. Le ricorrenti sono competitori della beneficiaria dell’aiuto e hanno presentato una denuncia contro l’aiuto proposto a chiesto alla Commissione di avviare il procedimento formale d’indagine.
A sostegno del loro ricorso di annullamento, le ricorrenti deducono i seguenti motivi.
In primo luogo, esse contestano che la Commissione ha incontrato serie difficoltà nel suo esame preliminare della compatibilità dell’aiuto di Stato con il mercato comune e, quindi, sarebbe stata tenuta ad avviare il procedimento formale d’indagine di cui all’art. 108, n. 2, TFUE. Esse affermano poi che, non avviando il procedimento formale d’indagine, la Commissione ha privato le ricorrenti e le altre parti interessate del loro diritto ad essere sentite nel contesto della valutazione della Commissione. A giudizio delle ricorrenti vi si configura un errore procedurale in violazione del Trattato.
Specificatamente, le serie difficoltà incontrate dalla Commissione verrebbero evidenziate:
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dalla durata e dalle circostanze dell’esame preliminare; |
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dalla mancata identificazione da parte della Commissione del mercato delle ali per aeroplani con 100-149 posti quale mercato rilevante; |
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dalla mancata analisi da parte della Commissione dell’impatto dell’aiuto di Stato sulla concorrenza nel mercato delle ali per aeroplani con 100-149 posti; |
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dall’insufficienza e incompiutezza dell’analisi svolta dalla Commissione dell’impatto dell’aiuto di Stato sulla concorrenza nel mercato degli aeroplani finiti con 100-149 posti. |
In secondo luogo, le ricorrenti lamentano che l’identificazione da parte della Commissione di un presunto mercato per le strutture aeree e la mancata identificazione del mercato rilevante delle ali per aeroplani con 100-149 posti costituisce un manifesto errore di valutazione della compatibilità dell’aiuto con il mercato comune ai sensi dell’art. 107, n. 3, lett. c), TFUE.
In terzo luogo, esse deducono che la mancata analisi da parte della Commissione dell’impatto dell’aiuto di Stato sul rilevante mercato delle ali per aeroplani con 100-149 posti costituisce un manifesto errore di valutazione della compatibilità dell’aiuto di Stato con il mercato comune ai sensi dell’art. 107, n. 3, lett. c), TFUE.
In quarto luogo, esse contestano che l’analisi, incompleta ed errata, svolta dalla Commissione dell’impatto dell’aiuto di Stato sul mercato degli aeroplani finiti con 100-149 posti costituisce un manifesto errore di valutazione della compatibilità dell’aiuto con il mercato comune ai sensi dell’art. 107, n. 3, lett. c), TFUE.
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C 113/53 |
Ricorso proposto il 18 febbraio 2010 — Certmedica International/UAMI — Lehning Entreprise (L112)
(Causa T-77/10)
2010/C 113/85
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Certmedica International GmbH (Aschaffenburg, Germania) (rappresentante: avv. P. Pfortner)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lehning Entreprise SARL (Sainte Barbe, Francia)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 9 dicembre 2009 (procedimento R 934/2009-2), notificata il 21 dicembre 2009, nella parte in cui dichiara nullo il marchio comunitario «L112» (EU 002349728) in relazione ai prodotti «prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti medici da ingerire; integratori alimentari per uso medico» nella classe 5; |
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in subordine, annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 9 dicembre 2009 (procedimento R 934/2009-2), notificata il 21 dicembre 2009, nella parte in cui dichiara nullo il marchio comunitario «L112» (EU 002349728) in relazione ai prodotti «prodotti medici da ingerire, integratori alimentari per uso medico» nella classe 5; |
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in ulteriore subordine, annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 9 dicembre 2009 (procedimento R 934/2009-2), notificata il 21 dicembre 2009, nella parte in cui dichiara nullo il marchio comunitario «L112» (EU 002349728) in relazione ai prodotti «prodotti medici da ingerire» nella classe 5; |
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respingere in toto la domanda di dichiarazione di nullità del marchio comunitario «L112» (EU 002349728), fondata sul marchio francese «L.114» (F 1 312 700) e procedere alla registrazione del marchio comunitario «L112» per i seguenti prodotti: «Classe 5: prodotti farmaceutici, veterinari e igienici; prodotti medici da ingerire; integratori alimentari per uso medico; concentrati di alimenti dietetici a base di crostacei (come il chitosan) Classe 29: concentrati di alimenti a base di crostacei (come il chitosan)»; |
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in subordine, respingere la domanda di dichiarazione di nullità del marchio comunitario «L112» (EU 002349728), fondata sul marchio francese «L.114» (F 1 312 700), nella parte in cui è diretta a far dichiarare la nullità del marchio «L112» nella classe 5, per i prodotti «prodotti medici da ingerire; integratori alimentari per uso medico», e procedere alla registrazione del marchio comunitario «L112» per i seguenti prodotti: «Classe 5: prodotti igienici; prodotti medici da ingerire; integratori alimentari per uso medico; concentrati di alimenti dietetici a base di crostacei (come il chitosan) Classe 29: concentrati di alimenti a base di crostacei (come il chitosan)» |
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in ulteriore subordine, respingere la domanda di dichiarazione di nullità del marchio comunitario «L112» (EU 002349728), fondata sul marchio francese «L.114» (F 1 312 700), nella parte in cui è diretta a far dichiarare la nullità del marchio comunitario «L112» nella classe 5, per i prodotti «medici da ingerire», e procedere alla registrazione del marchio comunitario «L112» per i seguenti prodotti: «Classe 5: prodotti igienici; prodotti medici da ingerire; concentrati di alimenti dietetici a base di crostacei (come il chitosan) Classe 29: concentrati di alimenti a base di crostacei (come il chitosan)»; |
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condannare la parte che ha promosso il procedimento di dichiarazione di nullità a sopportare tutte le spese sostenute dalla ricorrente relativamente a tale procedimento e al procedimento di ricorso; |
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in subordine, condannare la parte che ha promosso il procedimento di dichiarazione di nullità a sopportare le spese di tale procedimento solo nei limiti in cui venga dichiarata la nullità del marchio «L112» (EU 002349728) relativamente ai prodotti «prodotti farmaceutici» (20 %); |
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in ulteriore subordine, condannare la parte che ha promosso il procedimento di dichiarazione di nullità a sopportare le spese di tale procedimento solo nei limiti in cui venga dichiarata la nullità del marchio «L112» (EU 002349728) relativamente ai prodotti «prodotti farmaceutici; integratori alimentari per uso medico» (30 %). |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio comunitario denominativo n. 2 349 728 per prodotti delle classi 5 e 29
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Lehning Entreprise SARL
Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: marchio denominativo francese «L.114» (marchio n. 1 312 700); la domanda di dichiarazione di nullità si riferisce peraltro solo a determinati prodotti della classe 5
Decisione della divisione di annullamento: accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità e dichiarazione di nullità parziale del marchio comunitario interessato
Decisione della commissione di ricorso: parziale accoglimento del ricorso della ricorrente
Motivi dedotti:
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mancanza della prova dell’uso del marchio francese «L.114» ad opera della parte che richiede la dichiarazione di nullità; |
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mancanza di somiglianza tra i prodotti della classe 5; |
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valutazione giuridicamente errata della commissione di ricorso per quanto attiene alla somiglianza tra i segni. |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/55 |
Ricorso proposto il 19 febbraio 2010 — Lehning Entreprise/UAMI — Certmedica International (L112)
(Causa T-78/10)
2010/C 113/86
Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese
Parti
Ricorrente: Lehning Entreprise (Sainte-Barbe, Francia) (rappresentante: P. Demoly, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Certmedica International GmbH (Aschaffenburg, Germania)
Conclusioni della ricorrente
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In considerazione della somiglianza dei segni e prodotti di cui trattasi, esiste un rischio di confusione tra i marchi controversi L.114 e L112 per la totalità dei prodotti della classe 5 interessati dalla loro registrazione. Di conseguenza, la decisione adottata dev’essere annullata nella parte in cui essa respinge la domanda di annullamento della ricorrente nei confronti dei seguenti prodotti: «prodotti igienici» e «concentrati di alimenti a base di crostacei (come il chitosan)». La decisione dev’essere confermata per il resto. |
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Infine, e tenuto conto delle circostanze della causa, sarebbe particolarmente contrario all’equità lasciare a carico della ricorrente le spese non rimborsabili che essa ha dovuto sostenere a seguito di questa procedura manifestamente priva di fondamento. La ricorrente chiede dunque che la società Certmedica International GmbH sia condannata a rimborsarle le spese da essa sostenute fin dall’opposizione. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «L112» per i prodotti delle classi 5 e 29 (marchio comunitario n. 2 349 728)
Titolare del marchio comunitario: Certmedica International GmbH
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente
Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: il marchio nazionale «L.114», registrato in Francia per taluni prodotti della classe 5 (n. 1 312 700)
Decisione della divisione di annullamento: parziale accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità del marchio interessato per taluni prodotti della classe 5
Decisione della commissione di ricorso: parziale accoglimento del ricorso proposto dalla Certmedica International
Motivi dedotti: Violazione degli artt. 8, 52 e 53 del regolamento (CE) del Consiglio, n. 207/2009, sul marchio comunitario, in ragione dell’esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto relativamente ai «prodotti igienici» e ai «concentrati di alimenti a base di crostacei (come il chitosan)»
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/56 |
Ricorso proposto il 22 febbraio 2010 — COLT Télécommunications France/Commissione
(Causa T-79/10)
2010/C 113/87
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: COLT Télécommunications France SAS (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. M. Debroux, avocat)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
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ordinare alla Commissione la comunicazione, a titolo di misure istruttorie e di organizzazione del procedimento ai sensi degli artt. 49, 64 e 65 del regolamento di procedura del Tribunale, di taluni documenti, indicati nella decisione della Commissione C(2009) 7426 def. (aiuto di Stato N 331/2008 — Francia); |
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annullare la decisione nella parte in cui ha ritenuto che la «misura notificata non costituisce un aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, del Trattato»; |
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condannare la Commissione a tutte le spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione 30 settembre 2009, C(2009) 7426 def., con cui è stato dichiarato che la compensazione di oneri di servizi pubblici per 59 milioni di euro, concessa dalle autorità francesi a favore di un gruppo di imprese ai fini della realizzazione e della gestione di una rete di comunicazione elettroniche ad alto rendimento (progetto THD 92) nel dipartimento Hauts-de-Seine, non costituisce un aiuto di Stato.
A sostegno del ricorso la ricorrente deduce un motivo unico, attinente al mancato avvio, da parte della Commissione, della procedura formale di riesame prevista dall’art. 108, n. 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Tale motivo si articola su sette capi.
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il primo capo del motivo si fonda sul rilievo che la durata dell’istruttoria della decisione, particolarmente lunga (15 mesi), evidenzierebbe, di per sé, la complessità della questione e la necessità di avviare la procedura formale di esame; |
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con il secondo capo, la ricorrente deduce che il calendario di realizzazione della rete in due fasi avrebbe dovuto indurre la Commissione a ritenere, a minima, che la prima fase di realizzazione della rete, focalizzata in zone ad alta densità abitativa e redditizie, non necessitasse di alcuna sovvenzione pubblica; |
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il terzo capo del motivo si fonda sulla dimostrazione che la metodologia applicata nella decisione per definire le pretese «zone non redditizie» risulta censurabile e in contraddizione con i rilievi dell’ARCEP, ente regolatore del settore francese; tali contraddizioni e tali errori metodologici avrebbero dovuto indurre ad avviare una fase di esame approfondito; |
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il quarto capo si fonda sulle numerose ed articolate obiezioni sollevate da operatori concorrenti le quali, a maggior ragione, avrebbero dovuto indurre la Commissione ad avviare una fase di esame approfondito; |
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con il quinto capo la ricorrente lamenta che la Commissione non avrebbe esercitato un controllo, nemmeno minimo, diretto a assicurarsi che autorità francesi non fossero incorse in un manifesto errore di valutazione nella creazione di un preteso servizio di interesse economico generale, segnatamente in considerazione dell’assenza di carenze del mercato; |
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il sesto capo attiene parimenti al mancato controllo, nemmeno minimo, di un manifesto errore di valutazione commesso dalle autorità francesi nella creazione del SIEG, in considerazione, segnatamente, dell’assenza dello specifico carattere dell’intervento pubblico previsto; |
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infine, con il settimo capo, la ricorrente lamenta che la decisione non avrebbe tenuto conto del rischio reale di sovraccompensazione dei pretesi sovraccosti connessi agli asseriti obblighi di servizio pubblico. |
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/57 |
Ricorso proposto il 16 febbraio 2010 — Bell & Ross/UAMI — Klockgrossisten i Norden (Rappresentazione di un orologio)
(Causa T-80/10)
2010/C 113/88
Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese
Parti
Ricorrente: Bell & Ross BV (Zoetermeer, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. S. Guerlain)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Klockgrossisten i Norden AB (Upplands Väsby, Svezia)
Conclusioni della ricorrente
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annullare la decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI 9 dicembre 2009, procedimento R 1285/2008-3, notificata ai rappresentanti della società BELL & ROSS BV il 16 dicembre 2009, per i seguenti motivi:
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condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) — UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Disegno o modello comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: modello comunitario n. 342 951 (Orologi)
Titolare del disegno o modello comunitario: la ricorrente
Richiedente la dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario: Klockgrossisten i Norden AB
Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione degli artt. 6, 63, 57 e 91 del regolamento (CE) del Consiglio 12 dicembre 2001, n. 6/2002, su disegni o modelli comunitari.
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/58 |
Ricorso presentato il 22 febbraio 2010 — Regione Puglia/Commissione
(Causa T-84/10)
2010/C 113/89
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Regione Puglia (Bari, Italia) (rappresentanti: F. Brunelli, avvocato, A. Aloia, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione impugnata. |
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Con vittoria di spese, onorari e competenze, oltre al rimborso forfetario delle spese generali. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso è finalizzato all'annullamento della decisione della Commissione Europea n. C(2009) 10350 del 22 dicembre 2009, con la conferma della sola previsione di cui all'articolo 4, concernente la soppressione di una parte della partecipazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) destinato al programma operativo POR Puglia Obiettivo 1 2000 — 2006.
Tale provvedimento è richiesto in virtù di precise contestazioni mosse dalla Regione Puglia in merito alla correttezza e fondatezza delle censure sollevate dalla Commissione nei confronti della stessa Regione, nonché alla illegittimità ed erroneità delle metodologie impiegate dalla Commissione per la valutazione dei risultati degli audit condotti nel 2007 e nel 2009.
Più nel dettaglio, la Regione Puglia ritiene che la decisione sia stata assunta sulla base della circostanza che:
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le verifiche condotte dai commissari comunitari e poste a fondamento della decisione non sono state eseguite in maniera appropriata e puntuale; |
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i risultati ai quali essi sono pervenuti, per ciascun asse e per ciascuna misura, e per tutte le verifiche compiute, non hanno trovato riscontro e supporto nella documentazione esaminata e depositata e, in alcuni casi, sono maturati senza la necessaria valutazione della normativa di settore; |
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in ogni caso, sotto un profilo metodologico, le valutazioni compiute non sono idonee a confermare e suffragare i giudizi conclusivi della Commissione, che appaiono, peraltro, apodittici, in quanto non adeguatamente motivati e/o provati. |
Nondimeno, la Commissione non ha tenuto in nessuna considerazione:
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i differenti risultati degli audit condotte dalla Corte dei Conti europea ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica italiana; |
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le osservazioni e le contestazioni sollevate, di volta in volta, in maniera circostanziata, documentata e puntuale, dalla Regione in risposta alle censure articolate ed alle richieste formulate dalla stessa Commissione e, inoltre, |
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la Commissione ha violato il dovere di cooperazione che deve animare i rapporti tra la medesima ed il soggetto beneficiario del finanziamento, assumendo determinazioni e formulando giudizi prima ancora di aver ricevuto ed esaminato le risposte ed i chiarimenti richiesti dalla stessa alla Regione Puglia. |
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/58 |
Ricorso proposto il 17 febbraio 2010 — British Sugar/Commissione
(Causa T-86/10)
2010/C 113/90
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: British Sugar plc (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: K. Lasok, QC, G. Facenna, Barrister, W. Robinson, P. Doris e D. Das, Solicitors)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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annullare il provvedimento impugnato; |
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condannare la Commissione alle spese legali ed alle altre spese relative al procedimento sostenute della ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede l'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 3 novembre 2009, n. 1193, che rettifica i regolamenti (CE) n. 1762/2003, (CE) n. 1775/2004, (CE) n. 1686/2005 e (CE) n. 164/2007 e fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 (1).
La ricorrente deduce i seguenti motivi a sostegno delle sue domande.
Innanzi tutto, essa sostiene che la Commissione ha omesso di adottare le misure necessarie per conformarsi alle pronunce della Corte nelle cause Jülich (2) e SAFBA (3), con cui quest'ultima ha dichiarato invalidi i regolamenti (CE) della Commissione nn. 1762/2003 (4), 1775/2004 (5) e 1686/2005 (6). La ricorrente sostiene che, come conseguenza delle pronunce Jülich e SAFBA, la Commissione aveva l'obbligo, e quindi la competenza, di adottare le misure necessarie per rettificare l'invalidità constatata da dette pronunce. Detto obbligo e detta competenza si limitavano all'adozione delle misure necessarie per garantire alle persone interessate (inclusa la ricorrente) il rimborso degli importi che queste erano state illegittimamente tenute a pagare nel corso delle campagne di commercializzazione di cui trattasi. Tali importi erano e sono, secondo la ricorrente, identificabili applicando la formula usata nei regolamenti dichiarati invalidi dalla Corte, attraverso una correzione dell'errore identificato dalla Corte. La ricorrente sostiene quindi che, in violazione di detto obbligo, e al di fuori delle proprie competenze, la Commissione ha adottato il provvedimento impugnato, che presenta lo stesso vizio sostanziale che ha indotto la Corte ha dichiarare invalidi i regolamenti (CE) nn. 1762/2003, 1775/2004 e 1686/2005.
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il metodo di calcolo delle quote nel settore dello zucchero adottato nel provvedimento impugnato contrasta con le conclusioni della Corte della sentenza Jülich.
In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione non aveva la competenza per adottare il provvedimento impugnato ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001 in quanto, secondo la ricorrente:
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tale regolamento è stato abrogato e non era in vigore al momento dell'adozione del provvedimento impugnato; e |
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dalla sentenza Jülich risulta che la Commissione non era competente per determinare le quote di produzione in una maniera contraria all'art. 15 di tale regolamento. In assenza di competenza ai sensi delle pronunce Jülich e SAFBA o del regolamento n. 1260/2001, la competenza per fissare le quote spetta al Consiglio, in forza della disposizione ora divenuta art. 43 TFUE. Pertanto, la Commissione non aveva alcuna competenza per adottare il provvedimento impugnato. |
(1) GU L 321, pag. 1
(2) Sentenza della Corte 8 maggio 2008, cause riunite C-5/06 e da C-23/06 a C-36/06, Zuckerfabrik Jülich, Racc. pag. I-3231
(3) Ordinanza della Corte 6 ottobre 2008, cause riunite da C-175/07 a C-184/07, SAFBA, Racc. pag. I-142
(4) Regolamento (CE) della Commissione 7 ottobre 2003, n. 1762, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2002/2003, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero (GU L 254, pag. 4)
(5) Regolamento (CE) della Commissione 14 ottobre 2004, n. 1775, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero (GU L 316, pag. 64)
(6) Regolamento (CE) della Commissione 14 ottobre 2005, n. 1686, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, gli importi dei contributi alla produzione e il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero (GU L 271, pag. 12)
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/59 |
Ricorso proposto il 15 febbraio 2010 — Inter IKEA Systems/UAMI — Meteor Controls (GLÄNSA)
(Causa T-88/10)
2010/C 113/91
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Inter IKEA Systems B.V. (Delft, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. J. Gulliksson)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Meteor Controls International Limited (Cookstown, Irlanda)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 1o dicembre 2009, caso R 529/2009-2; e |
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condannare il convenuto alle spese del presente procedimento e del precedente procedimento dinanzi ad esso. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «GLÄNSA», per prodotti della classe 11
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: registrazione comunitaria del marchio denominativo «GLANZ», per prodotti delle classi 6, 9 e 11
Decisione della divisione di opposizione: rigetto della richiesta di registrazione nella sua interezza
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009 in quanto la commissione di ricorso non ha effettuato correttamente una valutazione globale ed un confronto dei marchi di cui trattasi concludendo erroneamente che questi ultimi fossero simili e, conseguentemente, che sussistesse un rischio di confusione fra di essi.
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/60 |
Ricorso presentato il 19 febbraio 2010 — Ferriere Nord/Commissione
(Causa T-90/10)
2010/C 113/92
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Ferriere Nord SpA (Osoppo, Italia) (rappresentanti: W. Viscardini, avvocato, G. Donà, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
In via principale, annullare, ex art. 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la decisione della Commissione europea del 30 settembre 2009 C(2009) 7492 definitivo — come modificata e completata dalla decisione della Commissione europea dell’8 dicembre 2009 C(2009) 9912 definitivo, notificata il 9 dicembre 2009 — con la quale la ricorrente è stata condannata a pagare un’ammenda pari ad EUR 3 570 000,00 all’esito di una procedura di applicazione dell’art. 65 del Trattato CECA (COMP/37.956 — Tondo per cemento armato, riadozione).
In via subordinata, annullare parzialmente la decisione C(2009) 7492 definitivo — come modificata e completata dalla decisione C(2009) 9912 definitivo — con conseguente diminuzione dell’ammenda.
In ogni caso, condannare la Commissione europea al rimborso delle spese di giudizio.
Motivi e principali argomenti
Il ricorso è diretto contro la decisione del 30 settembre 2009, come modificata e completata dalla decisione dell’8 dicembre 2009, con cui la Commissione ha sanzionato una violazione dell’art. 65 CECA sulla base del reg. (CE) 1/2003 (1).
I motivi e argomenti principali sono simili a quelli invocati in altri ricorsi introdotti contro la suddetta decisione.
In particolare, la ricorrente fa valere, tra l'altro, i seguenti motivi:
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incompetenza della Commissione a sanzionare una violazione del trattato CECA dopo la scadenza di questo; |
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mancata previa notifica di una nuova “Comunicazione degli addebiti”; |
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mancata nuova audizione davanti al Consigliere-auditore; |
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posteriorità della Relazione finale del Consigliere-auditore rispetto alla decisione del 30 settembre 2009; |
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adozione della decisione del 30 settembre 2009 priva degli allegati ivi menzionati. |
In subordine, la ricorrente chiede l’annullamento parziale delle suddette decisioni per vari motivi tra cui i seguenti:
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errata valutazione giuridica dei fatti (quanto alla durata della sua partecipazione all’intesa, agli addebiti mossi, al prezzo base, ai prezzi degli “extra” di dimensione, alla limitazione della produzione e/o delle vendite); |
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sproporzione dell’ammenda rispetto alla gravità e alla durata dell’intesa; |
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mancato riconoscimento di circostanze attenuanti; |
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errata applicazione dei criteri previsti dalla “Comunicazione della Commissione del 18 luglio 1996 sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese”. |
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 Trattato (GU L, del 04.01.2003, pag. 1).
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1.5.2010 |
IT |
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C 113/61 |
Ricorso presentato il 19 febbraio 2010 — Lucchini/Commissione
(Causa T-91/10)
2010/C 113/93
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Lucchini SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: M. Delfino, avvocato, J.-P. Gunther, avocat, E. Bigi, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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In via principale, annullare la decisione della Commissione nel caso COMP/37.956 — Tondo per cemento armato, riadozione — C(2009) 7492 definitiva, come modificata dalla Decisione C(2009) 9912 definitiva. |
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In via subordinata, annullare l'articolo 2 della decisione del 30 settembre 2009, nella parte in cui la ricorrente è stata condannata al pagamento della somma di Euro 14,35 milioni, in solido con la società S.P. S.p.A.. |
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In via di ulteriore subordine, ridurre l'ammenda comminata. |
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In ogni caso, condannare la Commissione al pagamento delle spese del giudizio. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso è diretto contro la decisione del 30 settembre 2009, come modificato dalla decisione dell'8 dicembre 2009 con cui la Commissione ha sanzionato una violazione dell'articolo 65 CECA sulla base del regolamento (CE) n. 1/2003 (1).
I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati in altri ricorsi introdotti contro la suddetta decisione.
In particolare, la ricorrente fa valere i seguenti motivi:
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Incompletezza della Decisione, violazione di forme sostanziali ed inesistenza, nella misura in cui la decisione è stata notificata sprovvista dei suoi allegati e sarebbe stata, altresì, adottata dal Collegio in forma incompleta nonché ri-notificata in forma ulteriormente incompleta, senza il testo principale. |
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Incompetenza della Commissione a contestare un'infrazione all'art. 65 del trattato CECA, una volta spirato e, quindi, erronea scelta della base giuridica sostanziale. |
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Violazione dei diritti della difesa e violazione ed errata applicazione del diritto, nella misura in cui la Commissione non ha riaperto la procedura amministrativa e si è arrogata il diritto di esaminare la legge più favorevole applicabile nel caso di specie, senza dare la possibilità alla ricorrente di far conoscere in modo efficace il proprio punto di vista sulla realtà e sulla rilevanza dei fatti e delle circostanze allegati. |
In via subordinata la ricorrente chiede di annullare la Decisione per mancanza di prove ed errata applicazione del diritto sostanziale, nella misura in cui la Commissione ascrive l’imputazione dell’infrazione, per tutto il periodo intercorso tra il 6 dicembre 1989 ed il 27 giugno 2000, alla Lucchini, per via dell’impresa unica Lucchini/Siderpotenza. La ricorrente pone l’accento sull’autonomia decisionale e gestionale della Siderpotenza ed il fatto che la Commissione non è stata in grado di fornire prove convincenti per dimostrare che la Lucchini fosse la responsabile, sotto il profilo egli elementi umani e materiali, della gestione della Siderpotenza;
In via di ulteriore subordine la ricorrente osserva come la Commissione abbia erroneamente applicato le norme relative al calcolo delle ammende, in particolare gli Orientamenti del 1998.
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 Trattato (GU L 1, del 04.01.2003, pag. 1).
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1.5.2010 |
IT |
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C 113/62 |
Ricorso presentato il 17 febbraio 2010 — Ferriera Valsabbia e Valsabbia Investimenti/Commissione
(Causa T-92/10)
2010/C 113/94
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrenti: Ferriera Valsabbia SpA (Odolo, Italia), Valsabbia Investimenti SpA (Odolo, Italia) (rappresentanti: D. Fosselard, avvocato, S. Amoruso, avvocato, L. Vitolo, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
Annullamento della decisione della Commissione C(2009) 7492 def. del 30 settembre 2009, COMP/37.956 Tondo per cemento armato, riadozione (“Decisione”), come integrata e completata dalla decisione della Commissione C(2009) 9912 def. dell'8 dicembre 2009 (“Integrazione”), relativamente alla parte in cui accerta un’infrazione all’art. 65 del Trattato CECA da parte di Ferriera Valsabbia S.p.A. e Vasabbia Investimenti s.p.A.. e irroga a queste ultime in solido una sanzione di 10,25 milioni di euro.
In alternativa:
annullamento dell’art. 2 della Decisione che infligge la sanzione alla ricorrenti.
Subordinatamente:
riduzione dell’ammontare della sanzione.
Attribuzione delle spese a carico della convenuta.
Motivi e principali argomenti
I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati in altri ricorsi contro la stessa decisione. In particolare, la ricorrente fa valere: l'incompetenza della Commissione a sanzionare la violazione dell’art. 65 del Trattato CECA a seguito della scadenza di detto Trattato ed in ogni caso ad utilizzare come base giuridica gli artt. 7, par. 1 e 23, par. 2 del Regolamento CE 1/2003 (1).
La violazione dei diritti di difesa delle ricorrenti nel corso del procedimento dinanzi alla Commissione.
La violazione dell’articolo 65, paragrafo 1, del Trattato CECA, nella misura in cui, i fatti descritti nella Decisione non configurano un’intesa unica e continuata.
La violazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte, nonché dei principi di eguaglianza e proporzionalità.
Su questo punto, si fa valere in particolare che l'assegnazione delle ricorrenti al primo gruppo di imprese cui è attribuita la sanzione di base più elevata risulta assolutamente illegittima ove si consideri che nel processo di quantificazione dell'ammenda la Commissione ha errato nell'applicazione del criterio del suo peso specifico sul mercato e non ha applicato omogeneamente il criterio della dimensione complessiva dell'impresa. Inoltre, il procedimento di quantificazione della sanzione sarebbe stato condotto in maniera scorretta anche in relazione alla valutazione delle circostanze attenuanti. Infine, la durata eccessiva del procedimento avrebbe gravemente pregiudicato il diritto ad un giudizio imparziale in tempi congrui.
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 Trattato (GU L, del 04.01.2003, pag. 1).
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1.5.2010 |
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C 113/63 |
Ricorso proposto il 17 febbraio 2010 — Bilbaína de Alquitranes e a./ECHA
(Causa T-93/10)
2010/C 113/95
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Bilbaína de Alquitranes, SA (Luchana-Baracaldo, Spagna), Cindu Chemicals BV (Uithoorn, Paesi Bassi), Deza a.s. (Valašske Meziříčí, Repubblica Ceca), Industrial Química del Nalón, SA (Oviedo, Spagna), Koppers Denmark A/S (Nyborg, Danimarca), Koppers UK Ltd (Scunthorpe, Regno Unito), Rütgers Germany GmbH (Castrop-Rauxel, Germania), Rütgers Belgium NV (Zelzate, Belgio) e Rütgers Poland Sp. Z o.o. (Kedzierzyn-Kozle, Polonia) (rappresentanti: K. Van Maldegem e R. Cana, avvocati e P. Sellar, solicitor)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
Conclusioni dei ricorrenti
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Dichiarare il ricorso ricevibile e fondato; |
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annullare parzialmente l’atto impugnato nella parte in cui si riferisce alla pece, catrame di carbone, alta temperatura, numero CAS 65996-93-2; e |
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— |
condannare l’ECHA alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti chiedono l’annullamento parziale della decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (ED/68/2009) che identifica la pece, catrame di carbone, alta temperatura, numero CAS 65996-93-2, come sostanza che soddisfa i criteri di cui all’art. 57, lett. d) ed e), del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1) (in prosieguo: il «REACH»), conformemente all’art. 59 del REACH.
Sulla base della decisione impugnata, portata all’attenzione delle ricorrenti tramite un comunicato stampa dell’ECHA, la sostanza pece, catrame di carbone, alta temperatura è stata inclusa nell’elenco delle 15 nuove sostanze chimiche dell’elenco di sostanze candidate estremamente problematiche.
Riassumendo, le ricorrenti non contestano l’identificazione della pece, catrame di carbone, alta temperatura come sostanza cancerogena, bensì contestano l’identificazione di tale sostanza come persistente, bioaccumulabile e tossica, e come molto persistente e molto bioaccumulabile secondo i criteri di cui all’allegato XIII al REACH.
Inoltre, le ricorrenti fanno valere che l’inclusione della pece, catrame di carbone, alta temperatura nell’elenco di sostanze chimiche candidate estremamente problematiche avrà per conseguenza l’eventuale inclusione di tale sostanza nell’allegato XIV al REACH, che a sua volta comporterà per le ricorrenti diverse conseguenze giuridiche negative derivanti direttamente da tale identificazione.
Le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata è illegittima in quanto essa viola le norme applicabili stabilite dal regolamento REACH per l’identificazione delle sostanze estremamente problematiche e, in particolare, delle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche, e molto persistenti e molto bioaccumulabili. Di conseguenza, la decisione impugnata è fondata su un errore di valutazione e un errore di diritto poiché l’identificazione della pece, catrame di carbone, alta temperatura quale sostanza estremamente problematica, dovuta al fatto che essa è persistente, bioaccumulabile e tossica, e molto persistente e molto bioaccumulabile, è fondata esclusivamente sulle proprietà dei componenti, senza che ciò trovi alcun fondamento giuridico nel regolamento REACH.
Inoltre, la decisione impugnata è illegittima in quanto viola il principio della parità di trattamento dal momento che essa, senza alcuna giustificazione obiettiva, distingue la sostanza di cui trattasi rispetto ad altre sostanze comparabili.
Infine, le ricorrenti affermano che la decisione impugnata viola il principio di proporzionalità in quanto, alla luce della scelta delle misure a disposizione della convenuta e degli svantaggi provocati, essa è sproporzionata rispetto ai fini perseguiti.
(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1)
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1.5.2010 |
IT |
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C 113/64 |
Ricorso proposto il 17 febbraio 2010 — Rütgers Germany e a./ECHA
(Causa T-94/10)
2010/C 113/96
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Rütgers Germany GmbH (Castrop-Rauxel, Germania), Rütgers Belgium NV (Zelzate, Belgio), Deza, a.s. (Valašské Meziříčí, Repubblica ceca), Industrial Química del Nalón, SA (Oviedo, Spagna), Bilbaína de Alquitranes, SA (Luchana-Baracaldo- Vizcaya, Spagna) (rappresentanti: K. Van Maldegem, R. Cana, lawyers e P. Sellar, Solicitor)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
Conclusioni delle ricorrenti
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Dichiarare il ricorso ricevibile e fondato; |
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annullare parzialmente l’atto impugnato, per la parte in cui riguarda l’olio di antracene; |
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condannare l’ECHA alle spese |
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti chiedono l’annullamento parziale della decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (in prosieguo: l’«ECHA»), ED/68/2009, di classificare l’olio di antracene (CAS n. 90640-80-5) (“olio di antracene”) come sostanza che soddisfa i criteri definiti nell’art. 57, lett. d) ed e), del regolamento (CE) n.1907/2006 (1) (in prosieguo: il «REACH»), conformemente all’art. 59 dello stesso.
In applicazione della decisione impugnata, resa nota alle ricorrenti mediante comunicato stampa dell’ECHA, l’olio di antracene è stato incluso nell’elenco delle 14 sostanze chimiche dell'Elenco preliminare delle Sostanze estremamente problematiche (“SVHC”) per l'eventuale inclusione nell’Allegato XIV del REACH. Nella decisione impugnata la classificazione dell’olio di antracene come SVHC è stata motivata dal fatto che tale sostanza è cancerogena e persistente, bioaccumulabile e tossica (“PBT”), nonché molto persistente e molto bioaccumulabile (“vPvB”), secondo i criteri stabiliti nell’allegato XIII del REACH.
Le ricorrenti considerano che l’atto impugnato viola le norme applicabili in materia di classificazione delle SVHC derivanti dal REACH e sollevano quattro motivi a sostegno del loro ricorso.
In primo luogo, esse sostengono che la decisione sia illegittima in quanto adottata in violazione di requisiti procedurali essenziali. A tale proposito, le ricorrenti deducono che il fascicolo sul quale è basato l’atto impugnato non contiene alcuna informazione sulle sostanze alternative, in violazione dell’art. 59, n. 3, e dell’allegato XV del REACH. Inoltre, esse affermano che la convenuta ha concretamente modificato la proposta di classificare l’olio di antracene come SVHC invocando l’art. 57, lett. a) e b), a motivo di tale classificazione, pur non disponendo della necessaria competenza a tal fine, in violazione dell’art. 59, nn. 5 e 7, del REACH.
In secondo luogo, le ricorrenti affermano che l’atto impugnato viola i principi di non discriminazione e di parità di trattamento in quanto esso discrimina l’olio di antracene rispetto a sostanze equiparabili senza alcuna giustificazione oggettiva.
In terzo luogo, esse invocano il fatto che l’ECHA ha commesso un manifesto errore di valutazione nel classificare l’olio di antracene come sostanza PBT e vPvB in base alle proprietà dei suoi costituenti, il che non ha alcun fondamento nel REACH.
In quarto luogo, le ricorrenti argomentano che l’atto impugnato viola il principio di proporzionalità in quanto esso è sproporzionato in considerazione della scelta delle misure che la convenuta può adottare e degli svantaggi causati in relazione allo scopo perseguito.
(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1).
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/65 |
Ricorso proposto il 17 febbraio 2010 — Cindu Chemicals e a./ECHA
(Causa T-95/10)
2010/C 113/97
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Cindu Chemicals BV (Uithoorn, Paesi Bassi), Deza, a.s. (Valašské Meziříčí, Repubblica ceca), Koppers Denmark A/S (Nyborg, Danimarca), Koppers UK Ltd (Scunthorpe, Regno Unito) (rappresentanti: K. Van Maldegem, R. Cana, lawyers e P.Sellar, Solicitor)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
Conclusioni delle ricorrenti
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Dichiarare il ricorso ricevibile e fondato; |
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annullare parzialmente l’atto impugnato, per la parte in cui riguarda l’olio di antracene, a basso contenuto di antracene; |
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condannare l’ECHA alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti chiedono l’annullamento parziale della decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (in prosieguo: l’«ECHA»), ED/68/2009, di classificare l’olio di antracene, a basso contenuto di antracene (CAS n. 90640-82-7) [“olio di antracene (a basso contenuto di antracene)”] come sostanza che soddisfa i criteri definiti nell’art. 57, lett. d) ed e), del regolamento (CE) n.1907/2006 (1) (in prosieguo: il «REACH»), conformemente all’art. 59 dello stesso.
In applicazione della decisione impugnata, resa nota alle ricorrenti mediante comunicato stampa dell’ECHA, l’olio di antracene (a basso contenuto di antracene) è stato incluso nell’elenco delle 14 sostanze chimiche dell'Elenco preliminare delle Sostanze estremamente problematiche (“SVHC”) per l'eventuale inclusione nell’Allegato XIV del REACH. Nella decisione impugnata la classificazione dell’olio di antracene, a basso contenuto di antracene, come SVHC è stata motivata dal fatto che tale sostanza è cancerogena, mutagena e molto bioaccumulabile (“vPvB”), secondo i criteri stabiliti nell’allegato XIII del REACH.
Le ricorrenti considerano che l’atto impugnato viola le norme applicabili in materia di classificazione delle SVHC derivanti dal REACH e sollevano quattro motivi a sostegno del loro ricorso, identici a quelli sollevati nella causa T-94/10, Rütgers Germany e a./ECHA.
(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1).
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1.5.2010 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/66 |
Ricorso proposto il 17 febbraio 2010 — Rütgers Germany e a./ECHA
(Causa T-96/10)
2010/C 113/98
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Rütgers Germany GmbH (Castrop-Rauxel, Germania), Rütgers Belgium NV (Zelzate, Belgio), Deza, a.s. (Valašské Meziříčí, Repubblica ceca), Koppers Denmark A/S (Nyborg, Danimarca), Koppers UK Ltd (Scunthorpe, Regno Unito) (rappresentanti: K. Van Maldegem, R. Cana, lawyers e P. Sellar, Solicitor)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
Conclusioni delle ricorrenti
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Dichiarare il ricorso ricevibile e fondato; |
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annullare parzialmente l’atto impugnato, per la parte in cui riguarda l’olio di antracene, pasta di antracene; |
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condannare l’ECHA alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti chiedono l’annullamento parziale della decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (in prosieguo: l’«ECHA»), ED/68/2009, di classificare l’olio di antracene, pasta di antracene (CAS n. 90640-81-6) [“olio di antracene (pasta di antracene)”] come sostanza che soddisfa i criteri definiti nell’art. 57, lett. d) ed e), del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1) (in prosieguo: il «REACH»), conformemente all’art. 59 dello stesso.
In applicazione della decisione impugnata, resa nota alle ricorrenti mediante comunicato stampa dell’ECHA, l’olio di antracene (pasta di antracene) è stato incluso nell’elenco delle 14 sostanze chimiche dell'Elenco preliminare delle Sostanze estremamente problematiche (“SVHC”) per l'eventuale inclusione nell’Allegato XIV del REACH. Nella decisione impugnata la classificazione dell’olio di antracene (pasta di antracene) come SVHC è stata motivata dal fatto che tale sostanza è cancerogena, mutagena, persistente e molto bioaccumulabile (“vPvB”), secondo i criteri stabiliti nell’allegato XIII del REACH.
Le ricorrenti considerano che l’atto impugnato viola le norme applicabili in materia di classificazione delle SVHC derivanti dal REACH e sollevano quattro motivi a sostegno del loro ricorso, identici a quelli sollevati nella causa T-94/10, Rütgers Germany e a./ECHA.
(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1).
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/66 |
Ricorso proposto il 2 marzo 2010 — Meica/UAMI — Tofutown.com (TOFUKING)
(Causa T-99/10)
2010/C 113/99
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG (Edewecht, Germania) (rappresentante: avv. S. Russlies)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Tofutown.com GmbH (Wiesbaum/Vulkaneifel, Germania)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 7 gennaio 2010 (procedimento R 63/2009-4); |
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condannare l’UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Tofutown.com GmbH
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «TOFUKING» per prodotti delle classi 29, 30 e 32 (domanda n. 5 027 016)
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo tedesco «King» (marchio n. 30 404 434), il marchio denominativo comunitario «Curry King» (marchio n. 2 885 077) e il marchio denominativo tedesco «Curry King» (marchio n. 39 902 969), tutti e tre registrati per prodotti delle classi 29 e 30
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), atteso che sussisterebbe rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/67 |
Ricorso proposto il 3 marzo 2010 — Nordzucker/ Commissione
(Causa T-100/10)
2010/C 113/100
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Nordzucker AG (Braunschweig, Germania) (rappresentante: avv. M. Niestedt)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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Annullare il regolamento (CE) della Commissione n. 1193/2009 (1); |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce i seguenti motivi:
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incompetenza della Commissione ad adottare un regolamento per i contributi alla produzione per le campagne di commercializzazione dello zucchero dal 2002/2003 al 2005/2006, in quanto essa avrebbe adottato il regolamento sulla base di un fondato normativo non più in vigore; |
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violazione di forme sostanziali in quanto per l’adozione del regolamento impugnato avrebbe dovuto essere scelto una procedura differente e in tal modo sarebbero stati violati i diritti di partecipazione del Consiglio e del Parlamento europeo; |
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mancato adeguamento alla sentenza della Corte 8 maggio 2008, cause riunite C-5/06 e da C-23/06 a C-36/06, Zuckerfabrik Jülich e a. (Racc. pag. I-3231) in quanto nel regolamento impugnato la Commissione avrebbe arbitrariamente modificato anche il parametro del “totale delle restituzioni” nel calcolo dei contributi alla produzione benché tale parametro non fosse stato oggetto di esame da parte della Corte; |
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violazione del principio di irretroattività a causa della modica sopravvenuta, introdotta solo con il regolamento n. 1193/2009, del totale delle restituzioni per periodi di commercializzazione dello zucchero già conclusi. |
(1) Regolamento (CE) della Commissione 3 novembre 2009, n. 1193, che rettifica i regolamenti (CE) n. 1762/2003, (CE) n. 1775/2004, (CE) n. 1686/2005 e (CE) n. 164/2007 e fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 (GU L 321, pag. 1).
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1.5.2010 |
IT |
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C 113/68 |
Ricorso proposto il 3 marzo 2010 — Polonia/Commissione
(Causa T-101/10)
2010/C 113/101
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: M. Szpunar, agente)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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annullare l’art. 3 del regolamento (CE) della Commissione 3 novembre 2003, n. 1193, che rettifica i regolamenti (CE) n. 1762/2003, (CE) n. 1775/2004, (CE) n. 1686/2005 e (CE) n. 164/2007 e fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 (1), nella parte in cui riformula il tenore dell’art. 2 del regolamento (CE) della Commissione 14 ottobre 2005, n. 1686, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, gli importi dei contributi alla produzione e il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero (2); |
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condannare la Commissione alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente rileva che la misura impugnata ha introdotto una differenziazione del coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2004/2005 di modo che tale coefficiente è stato fissato ad un importo di 0,25466 per i nuovi Stati membri, per contro ad un importo di 0,14911 per gli Stati della Comunità a quindici.
La ricorrente ha avanzato contro la misura impugnata i seguenti addebiti:
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In primo luogo, la ricorrente ha eccepito l’incompetenza della Commissione e la violazione dell’art. 16 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1260/2001 (3), che autorizzava la Commissione a fissare solo un unico coefficiente di uguale importo per tutta l’Unione. Ad avviso della ricorrente, le diverse versioni linguistiche del disposto del regolamento (CE) n. 1260/2001 sono idealmente univoche e concordi in tal senso. In aggiunta la ricorrente sostiene che i principi dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero non solo non possono creare una giustificazione per derogare all’interpretazione linguistica del regolamento (CE) n. 1260/2001, ma addirittura escludono una deroga siffatta. Secondo la ricorrente, l’unicità dei coefficienti costituirebbe infatti uno strumento essenziale di attuazione dei principi dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. |
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In secondo luogo, la ricorrente ha avanzato l’addebito della violazione del principio della ripresa immediata e completa dell’acquis communautaire da parte dei nuovi Stati membri. Secondo la ricorrente la misura contestata costituisce in realtà una misura transitoria che non ha fondamento nell’Atto di adesione del 2003 e negli atti adottati sulla sua base. La ricorrente invoca al riguardo l’art. 2 dell’Atto di adesione costituente il fondamento della ripresa, da parte della Repubblica di Polonia, dell’insieme dei diritti e degli obblighi risultanti dalla qualità di membro e quindi anche, secondo la ricorrente, del diritto di beneficiare dei pagamenti oltre il dovuto e dell’obbligo di copertura delle perdite nel mercato dello zucchero generate nelle passate campagne di commercializzazione. |
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In terzo luogo, la ricorrente fa valere l’addebito della violazione del principio di non discriminazione. Secondo la ricorrente l’unico criterio di differenziazione del coefficiente è la data di adesione degli Stati membri all’Unione europea. Essa sostiene che l’adesione dei nuovi Stati membri non può essere, di per sé, un criterio oggettivo che potrebbe giustificare la differenziazione introdotta, poiché le conseguenze dell’adesione sono state disciplinate in maniera esaustiva nell’Atto di adesione e negli atti adottati sul suo fondamento. |
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In quarto luogo, la ricorrente avanza l’addebito della violazione del principio di solidarietà. A suo avviso il principio di solidarietà tra i produttori rappresenta la base del principio dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e significa che le spese di finanziamento di tale mercato vanno sostenute congiuntamente da tutti i produttori, mentre la neutralità finanziaria è raggiunta non già a livello dei singoli Stati membri, ma a livello di tutta l’Unione, secondo criteri oggettivi. La differenziazione del coefficiente rispetto ai singoli Stati membri si risolve, secondo la ricorrente, in una ripartizione arbitraria, non proporzionale e non solidale delle spese di finanziamento del mercato dello zucchero. |
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In quinto luogo, la ricorrente fa valere la violazione dell’art. 253 CE (attualmente art. 296, secondo comma, TFUE) a causa dell’insufficiente motivazione della misura contestata. La Commissione non ha indicato né le circostanze che avrebbero giustificato la differenziazione del coefficiente, né le finalità cui avrebbe potuto servire una differenziazione siffatta. |
(1) GU L 321 dell’8.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) della Commissione 14 ottobre 2005, n. 1686, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, gli importi dei contributi alla produzione e il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero (GU L 271 del 15.10.2005, pag. 12)
(3) Regolamento (CE) del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1)
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1.5.2010 |
IT |
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C 113/69 |
Ricorso proposto il 3 marzo 2010 — Südzucker e a./Commissione
(Causa T-102/10)
2010/C 113/102
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt (Mannheim, Germania), AGRANA Zucker GmbH (Vienna, Austria), Südzucker Polska S.A. (Breslau, Polonia), Raffinerie Tirlemontoise SA (Bruxelles, Belgio), Saint Louis Sucre SA (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti H.-J. Prieß e B. Sachs)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
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Annullare il regolamento (CE) della Commissione 3 novembre 2009, n. 1193, che rettifica i regolamenti (CE) n. 1762/2003, (CE) n. 1775/2004, (CE) n. 1686/2005 e (CE) n. 164/2007 e fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 (GU L 321, pag. 1); |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del loro ricorso le ricorrenti deducono vari motivi.
Quale primo motivo di ricorso le ricorrenti lamentano, per analogia, una violazione dell’art. 233 CE (art. 266 TFUE) in quanto la Commissione non si sarebbe adeguata alle prescrizioni formulate dalla sentenza della Corte 8 maggio 2008, cause riunite C-5/06 e da C-23/06 a C-36/06, Zuckerfabrik Jülich e a. (Racc. pag. I-3231). In tale sentenza la Cote specifica le modalità di determinazione dei parametri dell’«eccedenza esportabile» e del «quantitativo totale degli impegni all’esportazione» nel contesto del calcolo dei contributi alla produzione per gli anni di commercializzazione dello zucchero dal 2002/2003 fino al 2005/2006. A giudizio delle ricorrenti nel regolamento impugnato la Commissione ha modificato anche il terzo parametro del «totale delle restituzioni» benché il calcolo di quest’ultimo non fosse stato esaminato nel procedimento Zuckerfabrik Jülich.
Quale secondo motivo di ricorso, le ricorrenti contestano alla Commissione una violazione dell’art. 15, n. 1, lett. d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 (1) nonché dello scopo di tale regolamento. A tal proposito viene tra l’altro dedotto che la Commissione nel totale delle restituzioni avrebbe calcolato restituzioni per esportazioni, non richieste né versate. Inoltre la determinazione forfetaria delle esportazioni mensili comporterebbe imprecisioni nel calcolo. In tale contesto le ricorrenti sottolineano che la Corte avrebbe vietato, nella causa Zuckerfabrik Jülich, di fissare la perdita complessiva in un importo superiore a quello delle spese relative alle restituzioni.
In terzo luogo, sussisterebbe una violazione del principio di irretroattività in quanto la Commissione nel regolamento impugnato avrebbe modificato il totale delle restituzioni con effetto retroattivo.
Il quarto motivo di ricorso riguarda una violazione dell’obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 253 CE (divenuto art. 296, n. 2, TFUE) in quanto la Commissione giustificherebbe il regolamento impugnato deducendo l’adeguamento alla sentenza Zuckerfabrik Jülich, ma a giudizio delle ricorrenti essa non rispetterebbe le prescrizioni di tale sentenza.
Infine, sotto il titolo «altri errori di diritto», le ricorrenti affermano che, in data 3 novembre 2009, la Commissione non era più competente ad adottare un regolamento sui contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione dal 2002-2003 al 2005-2006 in quanto il regolamento n. 1260/2001, citato dalla Commissione come fondamento normativo, era già stato annullato al momento dell’adozione del regolamento. Viene poi lamentata una violazione dell’art. 37, n. 2, CE in quanto, sulla base di tale disposizione, avrebbe dovuto essere scelta un’altra procedura per l’adozione del regolamento.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178, pag. 1).
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/70 |
Impugnazione proposta il 5 marzo 2010 dal Parlamento europeo avverso l’ordinanza del Presidente del Tribunale della funzione pubblica 18 dicembre 2009, causa F-92/09 R, U/Parlamento
(Causa T-103/10 P(R))
2010/C 113/103
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Seyr e K. Zejdová, agenti)
Altra parte nel procedimento: U
Conclusioni del ricorrente
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Annullare l’ordinanza del Presidente del Tribunale della funzione pubblica impugnata; |
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statuire definitivamente sulla domanda di provvedimenti urgenti, respingendola in quanto infondata; |
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riservare le spese. |
Motivi e principali argomenti
Con la presente impugnazione il ricorrente chiede l’annullamento dell’ordinanza del Presidente del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 18 dicembre 2009, nella causa F-92/09 R, U/Parlamento, con la quale si sospende la decisione di licenziamento del 6 luglio 2009, fino alla pronuncia della decisione del Tribunale conclusiva dell’istanza.
A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente solleva tre motivi riguardanti:
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il difetto di motivazione, in quanto il ragionamento seguito nell’ordinanza impugnata non consentirebbe, sotto diversi aspetti, di conoscere le ragioni che giustificano la decisione adottata dal giudice del procedimento sommario; |
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il mancato rispetto dei diritti della difesa del Parlamento europeo, in quanto l’ordinanza del procedimento sommario esulerebbe dal quadro di una valutazione elementare in forza dell’art. 102, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, secondo il quale le domande di provvedimenti urgenti debbono precisare, in particolare, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l'adozione dei provvedimenti oggetto dell’ordinanza. Quest’ultima violerebbe i diritti della difesa del Parlamento in quanto esaminerebbe nel merito la causa, e si pronuncerebbe in particolare sui dettagli dello svolgimento della procedura di miglioramento, privandolo della possibilità di prendere posizione e di difendersi su taluni aspetti; |
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l’inosservanza delle norme in materia di onere della prova e di gestione degli elementi probatori, in quanto, relativamente alla condizione dell’urgenza, non sarebbero stati presi in considerazione tutti gli elementi pertinenti che potevano influire sulla situazione finanziaria della ricorrente, il che contrasterebbe con il principio dell’uguaglianza delle parti dinanzi al giudice. |
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/70 |
Ricorso proposto il 1o marzo 2010 — BASF/Commissione
(Causa T-105/10)
2010/C 113/104
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: BASF SE (Ludwigshafen am Rhein, Germania) (rappresentanti: avv.ti F. Montag, J. Blockx e T. Wilson)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione impugnata; |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione 18 dicembre 2009, C(2009) 10568, nel caso COMP/M.5355 — BASF/Ciba, che respinge la proposta del 6 novembre 2009 finalizzata all’aapprovazione della Roquette Frères quale acquirente della Divestment Business SDA e che respinge la richiesto di modificare gli impegni posti come condizione dalla Commissione, nella sua decisione 12 marzo 2009, alla dichiarazione che l’operazione con la quale la ricorrente acquista il controllo dell’intera CIBA Holding AG (in proseiguo: la «Ciba») è compatibile con il mercato comune.
A sostegno del proprio ricorso di annullamento la ricorrente deduce i seguenti motivi di ricorso.
Essa afferma, in primo luogo che, respingendo l’acquisto proposto, la convenuta ha violato l’art. 6, n. 2, del regolamento n. 139/2004 (1), i punti 418 e 419 della decisione che ha approvato l’acquisto della Ciba da parte della BASF, le clausole 4, lett. a) e b), 13, 14 e 34 e l’allegato B degli impegni ad essa annessi e i punti 31, 48, 73 e 102 della comunicazione sulle misure correttive (2).
In particolare la ricorrente deduce che la convenuta ha basato il suo rigetto dell’acquisizione proposta su una ricostruzione non accurata dei fatti e ha commesso un manifesto errore di valutazione in relazione all’incentivo alla Roquette Frères per mantenere e sviluppare il Divestment Business. Inoltre, la ricorrente lamenta che la convenuta si è basata su una ricostruzione non accurata dei fatti e ha commesso un manifesto errore di valutazione in relazione alla domanda avanzata dalla ricorrente di modifica degli impegni conformerete alla clausola di revisione degli impegni.
In secondo luogo la ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola il principio di proporzionalità in quanto, a suo giudizio, il rigetto della sua proposta non era necessario per conseguire l’obiettivo degli impegni di evitare il sorgere o il rafforzarsi di una posizione dominante.
In terzo luogo, la ricorrente allega che la convenuta ha violato il principio di sana amministrazione e l’art. 296 TFUE non ascoltando la ricorrente prima di adottare la decisione impugnata e non motivando adeguatamente la decisione impugnata.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni»), GU 2004, L 24, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, GU 2004, L 133, pag. 1.
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/71 |
Ricorso proposto il 4 marzo 2010 — Spagna/Commissione
(Causa T-106/10)
2010/C 113/105
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. Muñoz Pérez)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione 18 dicembre 2009, C(2009) 10136 def., relativa all’applicazione di rettifiche finanziarie alla parte della sezione Orientamento del FEAGA, corrispondente al Programma d’iniziativa comunitaria CCI 2000 ES.06.0.PC.003 (Spagna — Leader+Aragon), e |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con la decisione impugnata la Commissione ha applicato una rettifica finanziaria forfettaria netta del 2 % dei fondi richiesti, alle spese dichiarate dalle autorità spagnole fino al 4 giugno 2008, rettifica comportante una diminuzione del contributo della sezione Orientamento del FEAGA pari a EUR 652 674,70 per le spese del programma summenzionato, concesso in applicazione della decisione della Commissione 31 luglio 2001, C(2001) 2067.
Secondo il Regno di Spagna la decisione deve essere annullata per due motivi.
Il primo motivo si fonda su una violazione per incorretta applicazione dell'art. 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999 (1), in quanto le asserite irregolarità che giustificano la rettifica finanziaria impartita dalla Commissione non costituiscono, in realtà, una violazione dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 438/2001 (2), dal momento che il requisito stabilito da tale disposizione, concernente il fatto che la documentazione relativa alle verifiche in loco debba identificare il lavoro realizzato, non implica necessariamente che detta documentazione contenga un elenco delle verifiche effettuate, qualora queste possano essere agevolmente conosciute.
Il secondo motivo riguarda la violazione del principio di proporzionalità stabilito dall'art. 39, n. 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999, in relazione agli Orientamenti attinenti ai principi, criteri e percentuali indicativi applicabili dai servizi della Commissione per determinare le rettifiche finanziarie di cui al n. 3 dell'art. 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999 (3). [La Commissione avrebbe violato detto principio], in primo luogo, prevedendo una rettifica del 2 % delle spese, mentre le informazioni fornite dalle autorità spagnole alla Commissione dimostravano che il rischio per il Fondo era stato significativamente inferiore a tale percentuale e, in secondo luogo, estendendo il periodo interessato dalla rettifica in modo da includervi le spese dichiarate non solo fino al periodo cui si è riferita l’indagine della Commissione (17 dicembre 2004), ma anche fino alla data della riunione bilaterale (4 giugno 2008).
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 1999, n. 1260, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) della Commissione 2 marzo 2001, n. 438. recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali (GU L 63, pag. 21).
(3) Documento C(2001) 476, 2 marzo 2001.
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/72 |
Ricorso proposto il 3 marzo 2010 — Portogallo/Commissione
(Causa T-111/10)
2010/C 113/106
Lingua processuale: portoghese
Parti
Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: N. Mimoso Ruiz e P. Moura Pinheiro, avvocati, L. Inez Fernandes, agente)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
Il 3 marzo 2010 la Repubblica portoghese ha proposto contro la Commissione europea, ai sensi del disposto dell'art. 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, un ricorso di annullamento della decisione della Commissione europea 21 dicembre 2009, C(2009) 10624, che ha ridotto il sostegno concesso a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale al Programma operativo «Modernizzazione del tessuto economico» CCI: 1994 PT 16 1 PO 004 (ex-FESR ref. 94.12.09.004), nella parte relativa al finanziamento del Fondo di investimento immobiliare chiuso turistico (FIIT).
Motivi e principali argomenti
Il fondo d’investimento immobiliare — creato dalle autorità in seguito all’approvazione della Commissione europea del Quadro comunitario di sostegno (QCS II) per gli interventi dei fondi strutturali nelle regioni comprese nell’obiettivo 1, per il periodo dal 1o gennaio 1994 al 31 dicembre 1999 — è adattato alla prosecuzione delle missioni del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).
Il regolamento (CEE) n. 4254/88, modificato dal regolamento (CEE) n. 2083/93, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (1), prevede che tale fondo partecipi allo sviluppo del potenziale endogeno delle regioni attraverso misure che migliorino l’accesso delle piccole e medie imprese al mercato dei capitali. Come nel caso della concessione di garanzie e di assunzione di partecipazioni, attività previste meramente a titolo esemplificativo nel regolamento (CEE) n. 2083/93, un fondo d’investimento immobiliare è un meccanismo di finanziamento atto a promuovere e sviluppare l’attività delle piccole e medie imprese.
Il FIIT è diretto particolarmente al finanziamento di piccole e medie imprese attive nel settore del turismo in Portogallo, che, di norma, hanno attivi immobiliari consistenti e incontrano difficoltà nell’accedere alle fonti di finanziamento disponibili sul mercato.
L’attività del FIIT nel periodo rilevante ha contribuito a sostenere lo sviluppo e la modernizzazione dell’offerta turistica in Portogallo, attraverso operazioni di acquisto di stabilimenti turistici successivamente affittati a piccole e medie imprese.
L’azione del FIIT è strettamente conforme alla decisione C(94) 464 della Commissione europea, che ha approvato, nell'ambito del QCS II, il programma operativo «Modernizzazione del tessuto economico» e il sottoprogramma 4 «Turismo e patrimonio culturale». Tale decisione prevedeva la creazione di un fondo di investimento turistico, i cui assi prioritari di intervento includevano, in particolare, il risanamento finanziario, la modernizzazione e il ridimensionamento delle unità alberghiere.
La Commissione europea non ha rispettato i diritti della difesa in quanto è soltanto con la decisione impugnata che ha sollevato la questione dell’asserita mancanza di dimostrazione dell’esistenza di un difetto di mercato nel finanziamento alle piccole e medie imprese sostenute dal FIIT, e che ha rimproverato alle autorità nazionali di non avere adeguatamente analizzato, a suo avviso, la vitalità economica di tale imprese, limitandosi a rifinanziare il loro passivo.
La decisione impugnata ha violato il principio dell’affidamento legittimo avendo concluso che il progetto FIIT non fosse ammissibile a titolo di cofinanziamento del FESR giacché, durante l’accompagnamento del programma, la Commissione europea ha agito in modo da creare nella mente delle autorità portoghesi la legittima convinzione che il finanziamento del FIIT non sarebbe stato messo in discussione, tanto più che l’ambito normativo comunitario vigente all’epoca, che non era affatto evidente nel senso della sua inammissibilità, non consentiva di stabilire l’esistenza di un errore manifesto di valutazione relativamente alla legittimità di tale strumento finanziario.
(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993 n. 2083/93 che modifica il regolamento (CEE) n. 4254/88 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, GU L 193 del 31.7.1993, pag. 34–38(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT).
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/73 |
Ricorso proposto il 1o marzo 2010 — Prionics/Commissione e EFSA
(Causa T-112/10)
2010/C 113/107
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Prionics AG (rappresentanti: H. Janssen e M. Franz, Rechtsanwälte)
Convenute: Commissione europea e Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare il «Parere scientifico sulla sensibilità analitica dei test rapidi approvati per le TSE» dell’EFSA e della Commissione, nella parte in cui esso raccomandava all’epoca di non utilizzare due test elaborati dalla ricorrente, il Prionics®-Check LIA e il Prionics®-Check PrioSTRIP, per il controllo della BSE; |
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condannare l’EFSA e la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente contesta il parere scientifico dell’EFSA del 10 dicembre 2009 sulla sensibilità analitica dei test rapidi approvati per le TSE (in prosieguo: il «parere EFSA»). In tale parere si raccomanda, tra l’altro, che la sensibilità analitica dei due sistemi di test della ricorrente per la BSE (Prionics®-Check LIA e Prionics®-Check PrioSTRIP) sia rivalutata tramite esperimenti appropriati.
A sostegno della sua istanza la ricorrente solleva quattro motivi.
Nell’ambito del primo motivo essa rileva una violazione del principio di buona amministrazione, in quanto le convenute hanno basato il parere EFSA su un’errata valutazione degli elementi di fatto e su dati contraddittori.
Nel secondo motivo si solleva la violazione del principio secondo cui, in qualsiasi procedimento che possa sfociare in un atto che rechi pregiudizio all’interessato, dev’essere riconosciuto a quest’ultimo il diritto ad essere sentito. Si argomenta inoltre, in tale contesto, che sussiste una violazione dei principi generali della parità di trattamento e della tutela del legittimo affidamento in quanto l’EFSA, in contrasto con le proprie disposizioni amministrative da essa stessa pubblicate, non ha sentito la ricorrente prima della pubblicazione del parere EFSA.
Con il terzo motivo si allega una violazione dei principi generali della parità di trattamento e della tutela del legittimo affidamento causata dal fatto che l’EFTA, in contrasto con le proprie disposizioni amministrative da essa stessa pubblicate, non ha resi noti i mezzi di impugnazione di tale parere.
Infine si sostiene la sussistenza di una violazione dei principi fondamentali della libertà professionale e della libertà d’impresa causata dalla pubblicazione del parere EFSA senza aver previamente valutato le conseguenze negative in capo alla ricorrente.
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/74 |
Ricorso proposto l’8 marzo 2010 — Spagna/Commissione
(Causa T-113/10)
2010/C 113/108
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: J. Rodríguez Cárcamo)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione della Commissione 23 dicembre 2009, C(2009) 10678, con cui si riduce l’aiuto del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) al Programma Operativo País Vasco Obiettivo 2 (1997-1999), in Spagna, in forza della decisione 5 febbraio 1998 C(98) 121, FESR No 97.11.09.007, e |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
All’origine della presente controversia vi è la decisione 5 febbraio 1998, C(98) 121, con cui la Commissione ha concesso un aiuto del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo Sociale Europeo (FSE) per un programma operativo nella regione del País Vasco, che si collocava nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni spagnole dell’Obiettivo n. 2 nel periodo 1997-1999, per un importo massimo, a carico del FESR, di EUR 291 862 367.
La decisione impugnata nel procedimento di cui trattasi considera che, nello svolgimento di detto programma operativo, sono state rilevate in 24 dei 37 progetti presi in esame, il che concerne un importo complessivo pari a ESP 4 844 712 820 e comporta una correzione finanziaria pari a EUR 27 794 540,77.
A sostegno delle sue richieste il ricorrente deduce i motivi seguenti:
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Violazione dell’art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio 19 dicembre 1988, (1) per aver utilizzato il metodo dell’estrapolazione nella decisione impugnata, poiché il citato articolo non prevede la possibilità di estrapolare le irregolarità riscontrate in azioni concrete dalla totalità delle azioni incluse nei programmi operativi finanziati a carico dei fondi FESR. La rettifica stabilita dalla Commissione nella decisione impugnata è priva di fondamento giuridico, dal momento che le linee direttrici della Commissione 15 ottobre 1997, relative alle rettifiche finanziarie nette nell’ambito dell’applicazione dell’art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88, non possono esplicare effetti giuridici nei confronti degli Stati membri, conformemente alla sentenza della Corte di giustizia 6 aprile 2000, Regno di Spagna/Commissione, (2) e in quanto detto art. 24 contempla solamente la riduzione degli aiuto il cui esame confermi l’esistenza di un’irregolarità, principio che contrasta con l’applicazione di rettifiche per estrapolazione. |
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In subordine, violazione dell’art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 letto in combinato disposto con l’attuale art. 4, n. 3 TUE (principio di leale cooperazione), poiché è stata applicata la rettifica per estrapolazione nonostante non si fosse rilevata un'insufficienza sistematica di gestione, di controllo o di revisione dei conti relativamente ai contratti modificati, in quanto gli organi di gestione hanno applicato la normativa spagnola, la quale non è stata dichiarata contraria al diritto dell’Unione europea dalla corte di giustizia. Il Regno di Spagna afferma che il rispetto da parte delle autorità di gestione del diritto nazionale, anche qualora possa far sì che la Commissione constati l’esistenza di irregolarità o violazioni concrete del diritto dell’Unione europea, non può essere utilizzato come base per un’estrapolazione stante inefficacia del sistema di gestione allorché la legge applicata dagli organi in questione non è stata dichiarata contraria al diritto dell’Unione europea dalla corte di Giustizia, né la Commissione ha convenuto lo Stato membro ai sensi dell’art. 258 TFUE. |
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In subordine, violazione dell’art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 per mancanza di rappresentatività del campione utilizzato per l’applicazione della rettifica finanziaria per estrapolazione. A tale proposito si sostiene che la Commissione ha realizzato il campione per l’applicazione dell’estrapolazione con un numero estremamente ridotto di progetti (37 su 3 348), senza prendere in considerazione tutte le linee del programma operativo, includendo spese previamente ritirate dalle autorità spagnole, partendo dalla spesa dichiarata e non dall’aiuto concesso e attraverso l’applicazione di un programma informatico che offriva un livello di affidabilità dello stesso inferiore all’85 %. Perciò il Regno di Spagna ritiene che nel campione non ricorrano le condizioni di rappresentatività necessarie al fine di servire come base ad un’estrapolazione. |
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Da ultimo il Regno di Spagna fa valere che la comunicazione dell’esistenza di irregolarità alle autorità spagnole (che ha avuto luogo nell’agosto del 2005, trattandosi, nella maggior parte dei casi, di irregolarità commesse negli anni 1998 e 1999), deve determinare la prescrizione delle medesime in applicazione del termine di 4 anni previsto dall’art. 3 del regolamento n. 2988/95. (3) |
(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).
(2) Causa C-443/97, Racc. pag. I-2415.
(3) Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/75 |
Ricorso proposto il 4 marzo 2010 — Regno Unito/Commissione
(Causa T-115/10)
2010/C 113/109
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Regno Unito Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Ossowski, in qualità di agente, assistito da D.Wyatt, QC e M. Wood, Barrister)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
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annullare la decisione della Commissione 22 dicembre 2009, 2010/45/UE, che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (la direttiva habitat) (1), un terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (2), nella parte in cui include nell'elenco il sito di importanza comunitaria Estrecho Oriental, identificato dal codice ES6120032; |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, il ricorrente contesta la validità della decisione della Commissione 2010/45/UE (notificata con il numero C(2009) 10406) nella parte in cui include nell'elenco dei siti di importanza comunitaria il sito Estrecho Oriental, e chiede l'annullamento dell'inclusione nell'elenco del sito di importanza comunitaria Estrecho Oriental.
Il ricorrente deduce i seguenti motivi a sostegno delle sue domande.
Innanzi tutto, il ricorrente sostiene che la decisione impugnata è stata adottata in violazione della direttiva 92/43/CEE, in quanto l'inclusione nell'elenco del sito spagnolo di importanza comunitaria Estrecho Oriental era incompatibile con quest'ultima, poiché:
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un'area molto estesa di detto sito è situata nelle acque territoriali britanniche di Gibilterra, che ricadono sotto l'effettivo controllo del Regno Unito e non della Spagna, e |
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essa coincide totalmente con l'esistente sito di importanza comunitaria delle britanniche «Southern Waters of Gibraltar» (acque meridionali di Gibilterra). |
In secondo luogo, il ricorrente sostiene che la decisione impugnata è stata adottata in violazione del principio di certezza del diritto, in quanto l'inclusione dell'Estrecho Oriental nell'elenco dei siti di importanza comunitaria equivale ad imporre obblighi alla Spagna, in forza della direttiva 92/43/CEE, relativamente ad un'area compresa in un esistente sito di importanza comunitaria, rispetto al quale il governo di Gibilterra è già soggetto ad identici obblighi in forza della stessa direttiva. Ciò pare avere come effetto quello di limitare o di mettere in discussione l'autorità del governo di Gibilterra rispetto all'attuazione della direttiva nelle acque meridionali di Gibilterra quale sito di importanza comunitaria, nonché relativamente all'applicazione della legge di Gibilterra nelle acque territoriali britanniche di Gibilterra, così creando incertezza del diritto per il governo di Gibilterra e per i cittadini dell'Unione europea.
In terzo luogo, il ricorrente sostiene che la decisione impugnata è stata adottata in violazione del principio di proporzionalità, in quanto l'inclusione del sito spagnolo Estrecho Oriental tra i siti di importanza comunitaria, così come l'inclusione dell'intero sito britannico delle acque meridionali di Gibilterra nonché di altre aree delle acque territoriali britanniche di Gibilterra non è né appropriata, né necessaria, per raggiungere gli obiettivi ambientali perseguiti dalla direttiva 92/43/CEE.
Infine, il ricorrente sostiene che l'elencazione impugnata dell'Estrecho Oriental tra i siti di importanza comunitaria deve essere annullata in toto, in quanto un suo annullamento parziale comporterebbe una sua modifica sostanziale ed implicherebbe una modifica dell'elenco da parte del Tribunale, nonché un ricalcolo del centro del sito di interesse comunitario e della sua superficie, ed una valutazione se la parte residua del sito soddisfi i criteri ambientali per poter essere qualificata come sito di importanza comunitaria.
(1) Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7)
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/76 |
Ricorso proposto il 5 marzo 2010 — Acron/Consiglio
(Causa T-118/10)
2010/C 113/110
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Acron OAO (rappresentante: avv. B. Evtimov)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni della ricorrente
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Annullare il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 18 dicembre 2009, n. 1251, recante modifica del regolamento (CE) n. 1911/2006 (1) nella parte riguardante la ricorrente; |
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condannare il Consiglio alle spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo articolato in tre parti.
La ricorrente afferma che le istituzioni europee hanno violato gli artt. 1 e 2 del regolamento di base (2) nonché 11, n. 9, del regolamento di base, in combinato disposto con l’art. 2 del regolamento di base e commesso vari manifesti errori di valutazione che le hanno portate a determinare un valore normale costruito per la ricorrente artificiosamente incrementato e pertanto a concludere erroneamente che sussistesse dumping.
Nell’ambito della prima parte la ricorrente contesta il ragionamento che ha ispirato l’adeguamento del prezzo del gas. Più specificatamente, la ricorrente deduce che le istituzioni hanno commesso un errore di diritto e violato l’art. 2, n. 3 e 5, del regolamento di base non tenendo conto di una gran parte dei costi di produzione nel paese di origine e/o applicando de facto un metodo non conforme all'economia di mercato per stabilire la maggior parte del valore normale applicabile alla ricorrente.
Con la seconda parte, la ricorrente contesta il metodo impiegato per l’adeguamento del prezzo del gas. A suo giudizio, dopo aver deciso di procedere all'adeguamento del prezzo del gas, la Commissione ha violato l'art. 2, n. 5, seconda frase, del regolamento di base e/o ha commesso un manifesto errore di valutazione e ha motivato insufficientemente la sua posizione, adeguando i prezzi del gas sulla base del prezzo del gas russo importato via Waidhaus (Germania), che è stato oggetto di una decisione, e non sottraendo dall'importo dell'adeguamento il 30 % del dazio russo applicato all'esportazione del gas russo, pur procedendo ad un adeguamento che riflettesse i costi di distribuzione locali.
Con la terza parte, la ricorrente contesta la determinazione del margine di profitto impiegato per costruire il valore normale. Essa deduce che il margine di profitto determinato dalle istituzioni e aggiunto al costo di produzione per costruire il valore normale per la ricorrente nelle conclusioni del regolamento impugnato viola l’art. 2, n. 3 e 6, lett. c), del regolamento di base ed è manifestamente irragionevole e viziato da un manifesto errore di valutazione. Anche il margine di profitto determinato in tal modo si discosterebbe, significativamente dal profitto e dal metodo per il valore normale costruito impiegato nell’originale indagine che ha condotto al dazio in esame, in violazione dell’art. 11, n. 9, del regolamento di base.
(1) Regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 18 dicembre 2009, n. 1251, recante modifica del regolamento (CE) n. 1911/2006 che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie, tra l’altro, della Russia (GU L 338, pag. 5).
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1).
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/77 |
Ricorso proposto il 5 marzo 2010 — Paesi Bassi/Commissione
(Causa T-119/10)
2010/C 113/111
Lingua processuale: l’olandese
Parti
Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels, Y. de Vries e J. Langer, agenti)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della Commissione europea 23 dicembre 2009, n. C(2009) 10712, che riduce l’aiuto al programma IC Interreg II/C “Inondazioni Reno-Mosa” nel Regno dei Paesi Bassi, nella Repubblica federale tedesca, nella Repubblica francese, nel Granducato di Lussemburgo e nel Regno dei Paesi Bassi, versato dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) in base alla decisione C(97) 3742 della Commissione 18 dicembre 1997 FESR n. 970010008; |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso il ricorrente adduce sette motivi:
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violazione dell’art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88 (1), adottando in base ad estrapolazioni riduzioni finanziarie, mentre detta disposizione non offre per esse alcun fondamento; |
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violazione dell’art. 24, nn. 2 e 3, del regolamento n. 4253/88, stabilendo riduzioni finanziarie forfettarie, mentre detta disposizione non offre per esse alcun fondamento; |
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violazione del principio della certezza del diritto, addossando ad uno Stato obblighi con un rinvio alla giurisprudenza della Corte che è stata pronunciata dopo l’adozione di tali obblighi e i quali in detto momento per gli Stati membri non erano chiari, precisi e prevedibili, |
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violazione del principio di proporzionalità stabilendo una riduzione finanziaria del 25 % delle spese dichiarate in relazione agli appalti, per la quale non sono stati rispettati i principi comuni come i principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento; |
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violazione del principio di proporzionalità stabilendo una riduzione finanziaria del 100 % delle spese dichiarate per appalti che superano i valori limite della direttiva 93/37/CEE (2), della direttiva 93/36/CEE (3) o della direttiva 92/50/CEE (4) e sono assegnati in totale mancanza di concorrenza; |
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violazione dell’obbligo di motivazione non avendo motivato come è stabilita l’entità delle diminuzioni forfettarie adottate; |
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violazione dell’obbligo di motivazione nello stabilire diminuzioni specifiche del progetto non sufficientemente motivate. |
(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari, dall’altro (GU L 374, pag. 1).
(2) Direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54, rect. GU 1994, L 111, pag. 115).
(3) Direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199, pag. 1).
(4) Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1).
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/78 |
Ordinanza del Tribunale 2 marzo 2010 — gardeur/UAMI — Blue Rose (g)
(Causa T-310/07) (1)
2010/C 113/112
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/78 |
Ordinanza del Tribunale 2 marzo 2010 — Aldi/UAMI — Catalana de Telecomunicacions Societat Operadora de Xarxes (ALDI)
(Causa T-298/08) (1)
2010/C 113/113
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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1.5.2010 |
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C 113/78 |
Ordinanza del Tribunale 4 marzo 2010 — Commissione/Domótica
(Causa T-552/08) (1)
2010/C 113/114
Lingua processuale: il portoghese
Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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1.5.2010 |
IT |
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C 113/78 |
Ordinanza del Tribunale 1o marzo 2010 — TerreStar Europe/Commissione
(Causa T-196/09) (1)
2010/C 113/115
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale della funzione pubblica
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1.5.2010 |
IT |
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C 113/79 |
Ricorso proposto il 29 gennaio 2010 — AC/Consiglio
(Causa F-9/10)
2010/C 113/116
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: AC (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Rodriguez e C. Bernard-Glanz, avocats)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione di non includere il ricorrente nell’elenco dei promossi nel grado AD13 a titolo dell’esercizio di promozione 2009, nonché la condanna del convenuto al risarcimento del danno morale subito dal ricorrente.
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione dell’Autorità che ha il potere di nomina (APN) di non includere il ricorrente nell’elenco dei promossi nel grado AD13 a titolo dell’esercizio di promozione 2009, come emerge dalla comunicazione al personale del 27 aprile 2009, n. 94/09; |
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annullare, per quanto necessario, la decisione dell’APN con cui si respinge il reclamo del ricorrente; |
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condannare il convenuto a risarcire al ricorrente il danno morale da egli subito versandogli un importo pari a EUR 5 000; |
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condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese. |
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1.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/79 |
Ricorso proposto il 9 febbraio 2010 — Kerstens/Commissione
(Causa F-12/10)
2010/C 113/117
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Petrus Kerstens (Overijse, Belgio) (rappresentante: C. Mourato)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione con la quale si infligge al ricorrente la sanzione disciplinare dell’ammonimento scritto.
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione dell’APN 23 aprile 2009, con la quale si infligge al ricorrente la sanzione disciplinare dell’ammonimento scritto; |
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condannare la Commissione europea alle spese. |