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ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2010.106.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
53o anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
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24.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106/1 |
DECISIONE A1
del 12 giugno 2009
relativa all’introduzione di una procedura di dialogo e di conciliazione riguardante la validità di documenti, la determinazione della legislazione applicabile e i benefici concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)
2010/C 106/01
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,
visto l’articolo 72, lettera a) del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), ai sensi del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2),
visto l’articolo 76, paragrafo 3, l’articolo 76, paragrafo 4, secondo comma, e l’articolo 76, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004 riguardante l’obbligo che hanno le autorità competenti e le istituzioni degli Stati membri di cooperare tra loro per garantire la corretta applicazione del regolamento,
visto l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 987/2009, riguardante il valore giuridico dei documenti e delle certificazioni che attestano la situazione di una persona,
visto l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 987/2009, riguardante l’applicazione provvisoria di una legislazione e la concessione provvisoria di prestazioni nei casi in cui emergano divergenze di punti di vista tra le istituzioni di 2 o più Stati membri sulla determinazione della legislazione applicabile,
visto l’articolo 16 del regolamento (CE) n. 987/2009, riguardante l’introduzione di una procedura per l’applicazione dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 883/2004,
visto l’articolo 60 del regolamento (CE) n. 987/2009, riguardante l’introduzione di una procedura per l’applicazione dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004,
considerando quanto segue:
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(1) |
Uno dei principali fattori che permettono l’efficiente funzionamento della regolamentazione comunitaria relativa al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nazionali è rappresentato da una stretta ed efficace collaborazione tra le autorità e le istituzioni dei diversi Stati membri. |
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(2) |
Uno degli elementi che caratterizzano una buona cooperazione ai sensi dei regolamenti è costituito dallo scambio di informazioni tra le autorità, le istituzioni e le persone; esso deve fondarsi sui principi del servizio pubblico, dell’efficienza, dell’assistenza attiva, della rapidità nei termini di consegna e dell’accessibilità. |
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(3) |
È nell’interesse sia delle istituzioni e delle autorità, da un lato, che, dall’altro, delle persone coinvolte fornire e scambiare senza indugio tutte le informazioni necessarie a stabilire e determinare i diritti e gli obblighi della persona interessata. |
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(4) |
Anche il principio di buona cooperazione, ai sensi tra l’altro dell’articolo 10 del trattato CE, dispone che le istituzioni effettuino una valutazione adeguata dei fatti pertinenti ai fini dell’applicazione dei regolamenti. Se sorge un dubbio riguardo alla validità di un documento o alla correttezza di un certificato o se emerge una divergenza di punti di vista tra Stati membri sulla determinazione della legislazione applicabile o dell’istituzione che dovrebbe concedere la prestazione, le persone che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 hanno tutto l’interesse che le istituzioni o le autorità degli Stati membri in questione raggiungano un accordo entro un periodo di tempo ragionevole. |
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(5) |
Gli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 987/2009 prevedono che in tali casi venga seguita una procedura di conciliazione. |
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(6) |
Le presenti disposizioni confermano ed estendono la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (3), ai sensi della quale è stata sviluppata una procedura standard per i contenziosi tra Stati membri riguardanti la validità dei certificati di distacco, consolidata nella precedente decisione 181 della Commissione amministrativa delle comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (4). |
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(7) |
Gli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 987/2009 prevedono la possibilità di adire la commissione amministrativa se non viene raggiunto un accordo tra le istituzioni o le autorità interessate. |
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(8) |
L’articolo 16 del regolamento (CE) n. 987/2009 stabilisce che si deve seguire questa procedura anche quando emerge una divergenza di punti di vista tra le istituzioni o le autorità sull’ applicazione dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 883/2004. |
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(9) |
L’articolo 60 del regolamento (CE) n. 987/2009 contiene un riferimento analogo all’articolo 6 dello stesso regolamento se la divergenza di punti di vista sulla legislazione applicabile in via prioritaria nel campo delle prestazioni familiari. |
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(10) |
La base giuridica di queste disposizioni è l’articolo 76, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004, secondo il quale in caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione di tale regolamento, l’istituzione dello Stato membro competente o dello Stato membro di residenza contatta le istituzioni degli Stati membri interessati e, sempre secondo l’articolo76, le autorità interessate possono adire la commissione amministrativa in assenza di una soluzione entro un termine ragionevole. |
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(11) |
Gli Stati membri hanno manifestato la necessità di fissare una procedura standard, da seguire prima di adire la Commissione amministrativa, che definisca in modo più preciso il ruolo della commissione amministrativa nella conciliazione di opinioni opposte sostenute dalle istituzioni sulla legislazione applicabile. |
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(12) |
Una procedura siffatta è contenuta già in vari accordi bilaterali tra Stati membri. Tali accordi sono stati presi a modello per la presente decisione. |
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(13) |
È consigliabile che, per accelerare la procedura, le comunicazioni tra le persone di contatto delle istituzioni e le autorità avvengano per via elettronica. Deliberando secondo le modalità stabilite all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004, |
DECIDE:
1. La presente decisione fissa le regole per l’applicazione di una procedura di dialogo e di conciliazione cui si potrà ricorrere nei seguenti casi:
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a) |
casi in cui esistano dubbi sulla validità di un documento o sulla correttezza di una certificazione attestante la situazione di una persona ai fini dell’applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 o del regolamento (CE) n. 987/2009; o |
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b) |
casi in cui emerga una divergenza di punti di vista tra Stati membri sulla determinazione della legislazione applicabile. |
2. La procedura di dialogo e di conciliazione va seguita prima di adire la commissione amministrativa.
3. La presente decisione si applica fatto salvo il diritto di ricorrere alle procedure amministrative previste dalla legislazione nazionale di uno Stato membro interessato.
4. La procedura di dialogo e di conciliazione deve essere sospesa se la questione è divenuta oggetto di un ricorso giudiziario o amministrativo ai sensi dell’ordinamento nazionale dello Stato membro dell’istituzione che ha emesso il documento in questione.
5. L’istituzione o l’autorità che esprima dubbi sulla validità di un documento emesso da un’istituzione o da un’autorità di un altro Stato membro o che non concordi sulla determinazione (provvisoria) della legislazione applicabile sarà in prosieguo denominata istituzione richiedente. L’istituzione dell’altro Stato membro sarà in prosieguo denominata istituzione richiesta.
Prima fase della procedura di dialogo
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6. |
Se si verifica una delle situazioni di cui al punto 1, l’istituzione richiedente contatta l’istituzione richiesta, per chiedere i necessari chiarimenti sulla decisione di quest’ultima e, se del caso, ritirare o dichiarare non valido il documento in questione, oppure riesaminare o annullare la sua decisione. |
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7. |
L’istituzione richiedente motiva la sua richiesta, indica che essa viene formulata ai sensi della presente decisione e fornisce la certificazione cha ha dato origine alla domanda. Essa indica chi sarà la sua persona di contatto per la prima fase della procedura di dialogo. |
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8. |
Quanto prima e comunque entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l’istituzione richiesta conferma, per via elettronica o fax, il ricevimento della stessa. Essa indicherà chi sarà la sua persona di contatto per la prima fase della procedura di dialogo. |
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9. |
L’istituzione richiesta informa l’istituzione richiedente sul risultato della sua istruttoria quanto prima, e comunque entro 3 mesi dal ricevimento della domanda. |
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10. |
L’istituzione richiesta deve notificare all’istituzione richiedente se conferma o annulla la decisione originaria e/o se ritira o dichiara invalido il documento. Essa informerà inoltre la persona interessata ed, eventualmente, il suo datore di lavoro della propria decisione nonché della procedura di ricorso contro di essa, nell’ambito dell’ordinamento nazionale dell’interessato. |
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11. |
Se l’istituzione richiesta non può concludere la sua istruttoria entro 3 mesi, per la complessità del caso o perché la verifica di certi dati richiede il coinvolgimento di un’altra istituzione, essa può prorogare la scadenza per altri 3 mesi al massimo. L’istituzione richiesta appena possibile e almeno una settimana prima della scadenza del primo termine, informerà della proroga l’istituzione richiedente motivando il ritardo e fornendo una data indicativa entro la quale l’istruttoria dovrà terminare. |
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12. |
In circostanze del tutto eccezionali, gli Stati membri interessati possono convenire di derogare alle scadenze di cui ai punti 9 e 11, se la proroga è giustificata e proporzionata alla luce delle circostanze specifiche e se la stessa è limitata nel tempo. |
Seconda fase della procedura di dialogo
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13. |
Se le istituzioni non raggiungono un accordo durante la prima fase della procedura di dialogo o se l’istituzione richiesta non può completare la sua istruttoria entro i 6 mesi successivi al ricevimento della domanda, le istituzioni ne informano le rispettive autorità competenti. Ciascuna delle istituzioni redige una relazione sulle proprie attività. |
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14. |
Le autorità competenti degli Stati membri interessati possono decidere di avviare la seconda fase della procedura di dialogo o di adire direttamente la commissione amministrativa. |
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15. |
Se le autorità competenti avviano la seconda fase della procedura di dialogo, ciascuna di esse nomina, entro 2 settimane dal ricevimento della notifica da parte delle istituzioni, una persona di contatto centrale. Le persone di contatto non devono necessariamente avere competenza diretta nella materia in questione. |
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16. |
Le persone di contatto si devono adoperare per trovare un accordo sulla materia entro 6 settimane dalla loro nomina. Ciascuna persona di contatto redige una relazione sulle proprie attività e notifica alle istituzioni il risultato della seconda fase della procedura di dialogo. |
La procedura di conciliazione
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17. |
Se è impossibile raggiungere un accordo durante la procedura di dialogo, le competenti autorità possono adire la commissione amministrativa. Ciascuna autorità competente redige una relazione per la commissione amministrativa illustrando i principali punti di divergenza. |
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18. |
La commissione amministrativa cercherà di conciliare i punti di vista entro i 6 mesi successivi alla data in cui la questione le è stata sottoposta. Essa può decidere di ricorrere al Comitato di conciliazione, la cui istituzione avverrà secondo norme emanate dalla commissione amministrativa. |
Disposizioni finali
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19. |
Ogni anno, gli Stati membri comunicano alla commissione amministrativa il numero di controversie per le quali si è fatto ricorso alla procedura descritta nella presente decisione, gli Stati membri coinvolti, le principali questioni sollevate, la durata della procedura e il suo esito. |
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20. |
Gli Stati membri forniranno la loro prima relazione annuale entro i 3 mesi successivi al primo anno di applicazione della presente decisione. |
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21. |
Entro 3 mesi dal ricevimento delle prime relazioni annuali, la commissione amministrativa valuterà, in base alle relazioni degli Stati membri, le esperienze da essi fatte applicando la presente decisione. Dopo il primo anno, la commissione amministrativa deciderà se il sistema delle relazioni su base annua debba continuare o no. |
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22. |
La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 987/2009. |
La presidente della commissione amministrativa
Gabriela PIKOROVÁ
(1) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.
(3) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.
(4) GU L 329 del 14.12.2001, pag. 73.
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24.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106/5 |
DECISIONE A2
del 12 giugno 2009
riguardante l’interpretazione dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati e ai lavoratori autonomi che lavorano temporaneamente al di fuori dello Stato di competenza
(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)
2010/C 106/02
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI PREVIDENZA SOCIALE,
visto l’articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), ai sensi del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2),
visto l’articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004,
visti gli articoli 5 e 6 nonché gli articoli da 14 a 21 del regolamento (CE) n. 987/2009,
considerando che quanto segue:
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(1) |
Quanto disposto all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004, prevede un’eccezione alla regola generale di cui all’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del medesimo regolamento, che mira soprattutto a facilitare la libera prestazione di servizi da parte dei datori di lavoro che distaccano lavoratori dipendenti in Stati membri diversi da quello in cui hanno sede nonché la libertà dei lavoratori dipendenti di spostarsi verso altri Stati membri. Tali disposizioni mirano anche a superare ostacoli che possono impedire la libertà di circolazione dei lavoratori nonché a incoraggiare l’integrazione economica risparmiando complicazioni amministrative, in particolare ai lavoratori e alle imprese. |
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(2) |
Tali disposizioni mirano quindi a evitare, ai lavoratori, ai datori di lavoro e agli enti di sicurezza sociale, possibili complicazioni amministrative derivanti dall’applicazione della regola generale di cui all’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del suddetto regolamento quando è di breve durata il periodo di occupazione in uno Stato membro diverso da quello in cui l’impresa ha la sua sede legale o domicilio o da quello in cui il lavoratore autonomo abitualmente esercita la sua attività. |
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(3) |
A tal fine, la prima condizione decisiva per l’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 1, del suddetto regolamento è l’esistenza di un legame organico tra datore di lavoro e lavoratore da esso assunto. |
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(4) |
La tutela del lavoratore e la sicurezza giuridica di cui beneficia lui e l’istituzione presso la quale è assicurato, esigono la garanzia assoluta che, per la durata del distacco, il legame organico venga mantenuto. |
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(5) |
La seconda condizione decisiva per l’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 1, del suddetto regolamento è l’esistenza di legami tra il datore di lavoro e lo Stato membro in cui questi ha sede. La possibilità di distaccare dovrebbe dunque essere limitata alle sole imprese che normalmente esercitano la loro attività sul territorio dello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore distaccato resta sottoposto; si suppone perciò che le disposizioni di cui sopra si applicano solo a imprese che esercitano abitualmente attività sostanziali sul territorio dello Stato membro in cui hanno sede. |
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(6) |
Per i lavoratori sia dipendenti che autonomi si devono precisare dei periodi indicativi, fatta salva una valutazione caso per caso. |
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(7) |
Non può esserci più garanzia di mantenimento del legame organico se il lavoratore distaccato è messo a disposizione di una terza impresa. |
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(8) |
Durante il periodo di distacco è necessario poter effettuare tutti i controlli, in particolare riguardo al versamento dei contributi e al mantenimento del legame organico, atti a impedire abusi delle suddette disposizioni nonché informare adeguatamente gli enti amministrativi, i datori di lavoro e i lavoratori. |
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(9) |
Il lavoratore e il datore di lavoro devono essere debitamente informati delle condizioni alle quali il lavoratore distaccato può rimanere soggetto alla legislazione del paese dal quale è stato distaccato. |
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(10) |
Le istituzioni competenti devono valutare e monitorare la situazione delle imprese e dei lavoratori in modo da garantire appropriatamente la libera prestazione di servizi e la libertà di circolazione dei lavoratori. |
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(11) |
Il principio di leale cooperazione, enunciato all’articolo 10 del trattato, impone alle istituzioni competenti una serie di obblighi ai fini dell’attuazione dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004. Deliberando secondo le modalità stabilite all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004, |
DECIDE:
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1. |
Le disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 si applicano a un lavoratore, soggetto alla legislazione di uno Stato membro (Stato d’invio) in quanto agisce al servizio di un datore di lavoro, che lo ha distaccato in un altro Stato membro (Stato di occupazione) perché vi svolga un lavoro per suo conto. Il lavoro sarà considerato svolto per conto del datore di lavoro dello Stato di invio se accertato che il lavoro è stato eseguito per quel datore di lavoro e che persiste il legame organico tra il lavoratore e il datore di lavoro che lo ha distaccato. Per stabilire se tale legame organico persiste, supponendo perciò che il lavoratore continui a essere subordinato al datore di lavoro che lo ha distaccato, si deve tener conto di vari elementi, come responsabilità nell’assunzione, contratto di lavoro, retribuzione (fatti salvi eventuali accordi tra il datore di lavoro nello Stato di invio e l’impresa nello Stato di occupazione sul pagamento dei lavoratori), licenziamento e potere di determinare la natura della prestazione. Per applicare l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 987/2009, a titolo indicativo, si può considerare soddisfatto il requisito formulato con le parole «immediatamente prima dell’inizio del rapporto di lavoro» se l’interessato è stato soggetto per almeno un mese alla legislazione dello Stato membro in cui il datore di lavoro è stabilito. Periodi più brevi richiederanno una valutazione caso per caso che tenga conto di tutti gli altri fattori in causa. Per determinare, ove necessario e nei casi dubbi, se un datore di lavoro svolge abitualmente attività sostanziali nel territorio dello Stato membro in cui ha sede, l’istituzione competente di quest’ultimo deve esaminare tutti i criteri che caratterizzano le attività svolte da tale datore di lavoro, come il luogo in cui si trova la sede e l’amministrazione dell’impresa, la quantità di personale amministrativo che lavora nello Stato membro di stabilimento e nell’altro Stato membro, il luogo di assunzione dei lavoratori distaccati e il luogo in cui è conclusa la maggior parte dei contratti con i clienti, la legislazione applicabile ai contratti stipulati con i dipendenti, da un lato, e con i clienti, dall’altro, il fatturato durante un periodo da considerare tipico in ciascuno degli Stati membri interessati e il numero di contratti eseguiti nello Stato di invio. Quanto precede non è un elenco esaustivo poiché occorrerebbe adattare i criteri a ogni caso specifico e tener conto della natura delle attività svolte dall’impresa nello Stato in cui ha sede. |
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2. |
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009, il soddisfacimento dei requisiti nello Stato membro in cui la persona ha sede si valuta in base a criteri come la disponibilità di uno spazio adibito a ufficio, il pagamento di tasse, il possesso di una tessera professionale e di una partita IVA o la registrazione presso camere di commercio o ordini professionali. A titolo indicativo, svolgere la propria attività per almeno due mesi si può ritenere che soddisfi il requisito formulato con i termini «per un certo tempo prima della data in cui» la persona «intende valersi delle disposizioni di detto articolo». Periodi più brevi richiedono una valutazione caso per caso che tenga conto di tutti gli altri fattori in causa. |
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3. |
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4. |
Le disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 non si applicano o cesseranno di essere applicate in particolare:
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5. |
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6. |
Le istituzioni competenti valuteranno e monitoreranno le situazioni di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004 in modo da garantire adeguatamente ai datori di lavoro e ai lavoratori la libera prestazione dei servizi e la libertà di circolazione dei lavoratori. In particolare, i criteri per verificare se un datore di lavoro svolga abitualmente le sue attività nel territorio di uno Stato, se esista un legame organico tra l’impresa e il lavoratore o se un lavoratore autonomo mantenga l’infrastruttura necessaria a svolgere l’attività in un certo Stato, vanno applicati in modo coerente e uniforme nelle stesse situazioni o in altre comparabili. |
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7. |
Nel fissare e classificare i criteri per valutare la situazione delle imprese e dei lavoratori e nell’ambito dei controlli effettuati, la commissione amministrativa, al fine di attuare l’articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004, incoraggia la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, agevola il lavoro di monitoraggio e lo scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche. A tal fine, essa redigerà in fasi successive, a beneficio delle autorità amministrative, delle imprese e dei lavoratori, una guida delle buone pratiche relative al distacco dei lavoratori e allo svolgimento da parte dei lavoratori autonomi di un’attività secondaria al di fuori dello Stato in cui hanno sede. |
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8. |
La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 987/2009. |
La presidente della commissione amministrativa
Gabriela PIKOROVÁ
(1) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.
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24.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106/9 |
DECISIONE E1
del 12 giugno 2009
riguardante le disposizioni pratiche per il periodo transitorio previsto per lo scambio dei dati con mezzi elettronici di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)
2010/C 106/03
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,
visto l’articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), ai sensi del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2),
visto l’articolo 72, lettera d), del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, ai sensi del quale la commissione amministrativa deve favorire il maggior ricorso possibile alle nuove tecnologie,
visto l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 987/2009 ai sensi del quale «la trasmissione di dati tra le istituzioni o gli organismi di collegamento avviene per via elettronica […]» e «la commissione amministrativa stabilisce la struttura, il contenuto, il formato e dettagliate modalità per lo scambio dei documenti e dei documenti elettronici strutturati»,
visto l’articolo 95 del regolamento (CE) n. 987/2009, riguardante il periodo transitorio, secondo il quale «ciascuno Stato membro può beneficiare di un periodo transitorio per lo scambio di dati per via elettronica […]» e «tali periodi transitori non superano 24 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione»,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 95 del regolamento (CE) n. 987/2009 autorizza la commissione amministrativa a fissare le modalità pratiche per i periodi transitori necessari al fine di assicurare lo scambio di dati indispensabile all’applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione. |
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(2) |
Occorre chiarire i principi fondamentali che le istituzioni dovranno applicare durante il periodo transitorio. |
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(3) |
Si prevede che dopo la data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti, saranno ancora in corso numerose domande per diritti sorti prima di tale data, in base al regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (3); si propone che riguardo a tali domande lo scambio di informazioni si basi normalmente sulle procedure di cui al regolamento (CEE) n. 1408/71 e al regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (4), compreso l’utilizzo dei modelli della serie E. |
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(4) |
L’articolo 94, paragrafo, del regolamento (CE) n. 987/2009 prevede che, nei casi previsti dal precedente considerando, sia effettuata una doppia liquidazione e che al beneficiario sia versato l’importo più elevato. |
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(5) |
Tuttavia, in pratica, nella maggior parte dei casi, se non in tutti, una prestazione concessa in base ai precedenti regolamenti non sarà migliorata dall’applicazione dei nuovi regolamenti. È perciò poco realistico ritenere che in queste circostanze le istituzioni applichino due procedure, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 574/72 e (CE) n. 987/2009. |
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(6) |
Il paragrafo 5 della decisione H1 (5) chiarisce la validità dei certificati (modelli della serie E) e della tessera europea di assicurazione malattia (compresi i certificati sostitutivi provvisori) rilasciati prima della data di entrata in vigore dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009. |
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(7) |
Durante il periodo transitorio, spetta solo agli Stati membri decidere quando essi sono pronti per partecipare allo scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (Electronic Exchange of Social Security Information — EESSI), nel suo complesso o settore per settore. Deliberando secondo le modalità stabilite all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004, |
DECIDE:
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1. |
Durante il periodo transitorio, i principi cui ispirarsi dovranno essere la buona collaborazione tra istituzioni, il pragmatismo e la flessibilità. Innanzitutto, l’esigenza prioritaria consiste nel garantire una transizione senza scosse ai cittadini che esercitano i loro diritti nell’ambito dei nuovi regolamenti. |
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2. |
A partire dalla data di entrata in vigore dei regolamenti (CE) n. 883/04 e (CE) n. 987/2009, la versione cartacea dei documenti elettronici strutturati (SEDs) sostituirà i modelli della serie E, basati sui regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72. |
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3. |
In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri che dispongano di applicazioni elettroniche nazionali che producono moduli della serie E o effettuino scambi elettronici (per esempio, i progetti Build), che non possono essere ragionevolmente modificati entro tale data, possono continuare a usarli durante il periodo transitorio purché siano pienamente garantiti i diritti dei cittadini nell’ambito dei nuovi regolamenti. |
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4. |
Durante il periodo transitorio, comunque, un’istituzione accetterà informazioni pertinenti su qualsiasi documento rilasciato da un’altra istituzione anche se trasmesso con un formato, contenuto o struttura obsoleti. In caso di dubbio riguardo ai diritti dell’interessato, in uno spirito di buona cooperazione, l’istituzione contatterà l’istituzione che ha rilasciato il documento. |
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5. |
Come indicato al paragrafo 5 della decisione H1, i modelli della serie E, i documenti e la tessera europea di assicurazione malattia (nonché i certificati sostitutivi provvisori) rilasciati prima della data di entrata in vigore dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 continueranno a essere validi; le autorità degli altri Stati membri ne terranno conto anche dopo tale data, fino alla loro scadenza, ritiro o sostituzione con documenti rilasciati o trasmessi ai sensi dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009. |
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6. |
Ogni Stato membro, nell’attuare lo scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI), può seguire un approccio graduale flessibile, settore per settore, man mano che diventa EESSI-abilitato, attraverso il/i suo/i punto/i d’accesso. Uno Stato membro può anche scegliere di partecipare all’EESSI quando tutti i suoi settori sono abilitati. |
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7. |
Essere «EESSI-abilitato» significa che il settore/punto d’accesso interessato può sia inviare che ricevere tutti i messaggi in quel settore verso/dai punti d’accesso di altri Stati membri. |
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8. |
L’informazione su quali settori e quali Stati membri siano collegati all’EESSI figurerà in un elenco accessibile alle istituzioni nazionali e si troverà anche nella Directoty EESSI. A tal fine gli Stati membri comunicheranno per iscritto in anticipo alla commissione amministrativa la data di connessione al sistema. |
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9. |
Durante il periodo transitorio lo scambio di informazioni tra due Stati membri nell’ambito di un settore potrà avvenire all’interno o all’esterno dell’EESSI; forme miste non sono ammesse, fatti salvi eventuali accordi bilaterali che possono riguardare, ad esempio, fasi di prova o di formazione comuni, o ragioni simili. |
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10. |
La commissione amministrativa definirà un formato standardizzato della versione cartacea dei SEDs, che sarà messo a disposizione delle istituzioni. |
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11. |
La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 987/2009. |
La presidente della commissione amministrativa
Gabriela PIKOROVÁ
(1) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.
(3) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.
(4) GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.
(5) Cfr. pag. 13 della presente Gazzetta ufficiale.
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24.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106/11 |
DECISIONE F1
del 12 giugno 2009
relativa all’interpretazione dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle regole di priorità in caso di cumulo delle prestazioni familiari
(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)
2010/C 106/04
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,
Visto l’articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), ai sensi del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2),
visto l’articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004,
visto l’articolo 1, lettere a) e b) del regolamento (CE) n. 883/2004,
considerando che quanto segue:
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(1) |
Nel caso di prestazioni familiari dovute da più Stati membri, i diritti a prestazioni familiari di uno Stato membro conferiti a titolo dell’erogazione di una pensione o di una rendita o a titolo della residenza sono sospesi fino a concorrenza dell’importo delle prestazioni familiari previste dallo Stato membro in cui i diritti sono conferiti in base a un’attività subordinata o autonoma. Per fissare l’ordine di priorità in caso di cumulo, occorre perciò sapere quali altri periodi vadano considerati come attività subordinata o autonoma. |
|
(2) |
Le legislazioni di alcuni Stati membri prevedono che i periodi di sospensione o di interruzione dell’effettiva attività subordinata o autonoma, dovuti a vacanze, disoccupazione, incapacità lavorativa temporanea, scioperi o serrate, siano trattati come periodi di attività subordinata o autonoma ai fini del conferimento dei diritti alle prestazioni familiari; secondo altre legislazioni, sono invece trattati come periodi di inattività che danno luogo eventualmente, in quanto tali o in seguito a un’attività subordinata o autonoma precedente, all’erogazione di prestazioni familiari. |
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(3) |
L’articolo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 883/2004 dà una definizione di «attività subordinata» e di «attività autonoma» come «qualsiasi attività o situazione assimilata considerata tale ai fini dell’applicazione della legislazione di sicurezza sociale dello Stato membro in cui è esercitata l’attività in questione o in cui esiste detta situazione». |
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(4) |
È essenziale conoscere l’ampiezza dei «diritti conferiti a titolo di un’attività professionale subordinata o autonoma» di cui all’articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004, per evitare incertezze di qualsiasi tipo o differenze d’interpretazione. |
|
(5) |
Nel caso di una persona il cui status di lavoratore attivo era stato sospeso a causa del congedo non retribuito da essa goduto dopo la nascita di un bambino e allo scopo di allevarlo, la Corte di giustizia dell’Unione europea (3) si è riferita all’articolo 73 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (4) in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 (5). Anche tale congedo non retribuito va dunque qualificato come attività subordinata o autonoma ai fini dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004. In questo contesto la Corte ha ripetuto che le suddette disposizioni si possono applicare solo finché la persona interessata abbia lo status di lavoratore subordinato o autonomo come definito dall’articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 (6), il che richiede che l’interessato sia coperto da almeno uno dei settori della sicurezza sociale. Ciò esclude le persone in congedo non retribuito non più coperte da alcun regime di sicurezza sociale dello Stato membro competente. |
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(6) |
Data la varietà dei regimi riguardanti il congedo non retribuito negli Stati membri e i continui cambiamenti delle legislazioni nazionali, può esistere soltanto un elenco non esaustivo dei casi in cui, durante un periodo di congedo, una persona è considerata svolgere un’attività subordinata o autonoma. Non è perciò opportuno definire tutti i casi in cui tale congedo non retribuito equivalga a un’attività subordinata o autonoma e quelli in cui non esiste il necessario stretto collegamento con l’attività retribuita. Deliberando secondo le modalità stabilite all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004, |
DECIDE:
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1. |
Ai fini dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004, le prestazioni familiari saranno considerate «conferite a titolo di un’attività professionale subordinata o autonoma» in particolare:
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2. |
La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 987/2009. |
La presidente della commissione amministrativa
Gabriela PIKOROVÁ
(1) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.
(3) Sentenza del 7 giugno 2005 nella causa C-543/03, Dodl e Oberhollenzer/Tiroler Gebietskrankenkasse.
(4) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.
(5) Ora, articolo 67 e articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004.
(6) Ora, articolo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 883/2004.
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24.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106/13 |
DECISIONE H1
del 12 giugno 2009
riguardante la transizione dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 nonché l’applicazione delle decisioni e delle raccomandazioni della Commissione amministrativa per il coordinamento di sistemi di sicurezza sociale
(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)
2010/C 106/05
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,
visto l’articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), ai sensi del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2),
visti gli articoli da 87 a 91 del regolamento (CE) n. 883/2004,
visti l’articolo 64, paragrafo 7 e gli articoli da 93 a 97 del regolamento (CE) n. 987/2009,
considerando quanto segue:
|
(1) |
I regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 entrano in vigore in data 1o maggio 2010 e alla stessa data sono abrogati i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 (3) e (CEE) n. 574/72 (4), eccetto che per le situazioni disciplinate dall’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 e dall’articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 987/2009. |
|
(2) |
Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 883/2004 e dell’articolo 94 del regolamento (CE) n. 987/2009, in linea di principio, le domande presentate prima della data di entrata in vigore dei suddetti regolamenti continueranno a essere disciplinate dalla legislazione loro applicabile alla data in cui sono state presentate e le disposizioni dei suddetti regolamenti si applicano solo alle domande presentate dopo la loro entrata in vigore. |
|
(3) |
Le decisioni da 74 a 208 e le raccomandazioni da 14 a 23 ancora in vigore della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, decadono alla data in cui sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 e in cui entrano in vigore i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009. |
|
(4) |
Occorre adattare alcune decisioni e raccomandazioni applicabili ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 per adeguarle alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009. |
|
(5) |
C’è necessità di trasparenza e informazione per le istituzioni riguardo all’applicazione delle decisioni e delle raccomandazioni della commissione amministrativa ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 dopo la data d’entrata in vigore dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009. |
|
(6) |
A causa della complessità giuridica e tecnica, dei tempi assai stretti e della necessità di dare priorità a taluni compiti della commissione amministrativa, alcune decisioni non saranno pronte per la pubblicazione prima dell’entrata in vigore dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 ma lo saranno solo dopo. |
|
(7) |
Talune disposizioni delle decisioni e delle raccomandazioni applicabili ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 sono ricomprese direttamente nelle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009. |
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(8) |
Deliberando secondo le modalità stabilite all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004, |
DECIDE:
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1. |
Le decisioni e le raccomandazioni che si riferiscono ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 non si applicano ai casi disciplinati dai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009. Tuttavia, le suddette decisioni e raccomandazioni restano applicabili nei casi in cui i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 rimangono in vigore e continuano ad avere effetti giuridici, in particolare nei casi di cui all’articolo 90, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 883/2004 e all’articolo 96, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 987/2009. |
|
2. |
Le decisioni e le raccomandazioni elencate nella parte A dell’allegato non saranno sostituite da alcuna decisione o raccomandazione ai sensi dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009. |
|
3. |
Le decisioni e le raccomandazioni elencate nella parte B dell’allegato saranno sostituite da decisioni e da raccomandazioni nuove, indicate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009. |
|
4. |
Le decisioni elencate nella parte C dell’allegato saranno quanto prima adattate dalla commissione amministrativa in modo da corrispondere alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 perché i principi di tali decisioni vanno applicati anche riguardo a detti regolamenti. |
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5. |
I documenti necessari all’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 (cioè modelli della serie E, Tessere europee di assicurazione malattia e certificati sostitutivi provvisori) emessi dalle competenti istituzioni, autorità e altri enti degli Stati membri prima dell’entrata in vigore dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 continueranno a essere validi [anche se i riferimenti riguardano i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72] e le istituzioni, le autorità e gli altri enti degli altri Stati membri ne dovranno tener conto, anche dopo tale data, fino alla scadenza della loro validità, al loro ritiro o sostituzione con i documenti emessi o comunicati ai sensi dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009. |
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6. |
La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 987/2009. |
La presidente della commissione amministrativa
Gabriela PIKOROVÁ
(1) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.
(3) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.
(4) GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.
ALLEGATO
PARTE A
[Decisioni e raccomandazioni che si riferiscono ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 non sostituite da altre decisioni e raccomandazioni ai sensi dei regolamenti (CE) 883/2004 e (CE) n. 987/2009]
Decisioni:
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Decisione 74 |
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Decisione 76 |
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Decisione 79 |
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Decisione 81 |
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Decisione 85 |
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Decisione 89 |
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Decisione 91 |
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Decisione 115 |
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Decisione 117 |
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Decisione 118 |
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Decisione 121 |
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Decisione 126 |
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Decisione 132 |
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Decisione 133 |
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Decisione 134 |
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Decisione 135 |
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Decisione 136 |
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Decisione 137 |
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Decisione 142 |
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Decisione 143 |
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Decisione 145 |
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Decisione 146 |
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Decisione 148 |
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Decisione 151 |
|
|
Decisione 152 |
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Decisione 156 |
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Decisione 167 |
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Decisione 171 |
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Decisione 173 |
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Decisione 174 |
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Decisione 176 |
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Decisione 178 |
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Decisione 180 |
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Decisione 192 |
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Decisione 193 |
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Decisione 197 |
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Decisione 198 |
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Decisione 199 |
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Decisione 201 |
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Decisione 202 |
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Decisione 204 |
Raccomandazioni:
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Raccomandazione 15 |
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Raccomandazione 16 |
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Raccomandazione 17 |
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Raccomandazione 19 |
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Raccomandazione 20 |
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Raccomandazione 23 |
PARTE B
[Decisioni e raccomandazioni sostituite, che si riferiscono ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 e decisioni e raccomandazioni che le sostituiscono ai sensi dei regolamenti (CE) 883/2004 e (CE) n. 987/2009]
|
Decisioni ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 |
Decisioni corrispondenti ai sensi dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 |
|
Decisione 75 |
DECISIONE P1 |
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Decisione 83 |
DECISIONE U1 |
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Decisione 96 |
DECISIONE P1 |
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Decisione 99 |
DECISIONE H1 |
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Decisione 100 |
DECISIONE H1 |
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Decisione 101 |
DECISIONE H1 |
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Decisione 105 |
DECISIONE P1 |
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Decisione 139 |
DECISIONE H1 |
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Decisione 140 |
DECISIONE H1 |
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Decisione 160 |
DECISIONE U2 |
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Decisione 181 |
DECISIONE A2 |
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Decisione 189 |
DECISIONE S1 |
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Decisione 190 |
DECISIONE S2 |
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Decisione 191 |
DECISIONE S1 |
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Decisione 194 |
DECISIONE S3 |
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Decisione 195 |
DECISIONE S3 |
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Decisione 196 |
DECISIONE S3 |
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Decisione 200 |
DECISIONE H3 |
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Decisione 203 |
DECISIONE S1 |
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Decisione 205 |
DECISIONE U3 |
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Decisione 207 |
DECISIONE F1 |
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Raccomandazioni ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 |
Raccomandazioni corrispondenti ai sensi dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 |
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Raccomandazione 18 |
RACCOMANDAZIONE U1 |
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Raccomandazione 21 |
RACCOMANDAZIONE U2 |
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Raccomandazione 22 |
RACCOMANDAZIONE P1 |
PARTE C
[Decisioni che si riferiscono ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 che devono ancora essere adattate dalla commissione amministrativa]
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Decisione 138 |
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Decisioni 147 e 150 |
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Decisione 170 (comprendente la n. 185) |
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Decisione 175 |
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Decisione 206 |
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Decisione 208 |
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24.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106/17 |
DECISIONE H2
del 12 giugno 2009
riguardante le modalità di funzionamento e la composizione della Commissione tecnica per l’elaborazione elettronica dei dati presso la Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)
2010/C 106/06
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,
visto l’articolo 72 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), ai sensi del quale la commissione amministrativa deve promuovere e sviluppare la collaborazione tra gli Stati membri modernizzando le procedure necessarie allo scambio di informazioni, in particolare adattando agli scambi elettronici i flussi di informazione tra le istituzioni, tenuto conto dell’evoluzione dell’elaborazione elettronica dei dati in ogni Stato membro; adottare le norme strutturali comuni per i servizi di elaborazione elettronica dei dati, in particolare in materia di sicurezza e di utilizzazione degli standard; fissare le modalità di funzionamento della parte comune di tali servizi,
visto l’articolo 73 del regolamento (CE) n. 883/2004, ai sensi del quale la commissione amministrativa stabilisce e determina le modalità di funzionamento e la composizione della commissione tecnica, che redigerà relazioni e pareri motivati prima che la commissione amministrativa decida ai sensi dell’articolo 72, lettera d),
DECIDE:
Articolo 1
1. La commissione amministrativa istituisce la commissione tecnica per l’elaborazione elettronica dei dati di cui all’articolo 73, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004. Essa è denominata «commissione tecnica».
2. Alla commissione tecnica sono attribuite le funzioni di cui all’articolo 73, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004.
3. Il mandato relativo ai compiti specifici della commissione tecnica è stabilito dalla commissione amministrativa che ha la possibilità di modificarli a seconda delle necessità.
Articolo 2
La commissione tecnica adotta le sue relazioni e i suoi pareri motivati in base, ove necessario, a documenti e studi tecnici. Essa può chiedere alle amministrazioni nazionali ogni informazione che ritenga necessaria all’espletamento delle proprie funzioni.
Articolo 3
1. La commissione tecnica è composta da due rappresentanti per ciascuno Stato membro, dei quali uno come membro titolare, l’altro come supplente. Il rappresentante del governo di ciascun Stato membro presso la commissione amministrativa invierà le nomine al segretario generale della commissione amministrativa.
2. Relazioni e pareri motivati sono approvati a maggioranza semplice di tutti i membri della commissione tecnica; ciascun Stato membro ha un solo voto, esercitato dal membro titolare o, in sua assenza, dal suo supplente. Le relazioni o i pareri motivati della commissione tecnica specificheranno se sono stati approvati all’unanimità o a maggioranza semplice. In presenza di una minoranza, si indicheranno le conclusioni o le riserve da questa espresse.
3. La commissione tecnica può approvare relazioni e pareri motivati mediante la procedura scritta se, in una riunione preliminare della commissione tecnica, è stato così convenuto.
A tal fine, il presidente trasmette il testo da approvare ai membri della Commissione tecnica. I membri disporranno di un periodo di tempo di almeno dieci giorni lavorativi, entro il quale potranno rifiutare il testo proposto o esprimere la propria astensione. La mancanza di risposta entro la scadenza decisa è considerata voto di approvazione.
La presidenza può decidere di seguire una procedura scritta anche se non esiste alcun accordo preliminare in tal senso da parte della commissione tecnica. In tal caso, solo l’accordo scritto sul testo proposto vale come voto di approvazione e il limite di tempo concesso dovrà essere di almeno quindici giorni lavorativi.
Il presidente, decorsi i termini, informerà i membri del risultato del voto. Una decisione che riceva il numero richiesto di voti positivi è considerata approvata l’ultimo giorno del periodo entro il quale era stato chiesto ai membri di rispondere.
4. Se nel corso della procedura scritta un membro della commissione tecnica propone modifiche a un testo, il presidente potrà:
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a) |
ricominciare la procedura scritta, comunicando ai membri l’emendamento proposto in conformità alla procedura del paragrafo 3; oppure |
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b) |
annullare la procedura scritta, per poter discutere il caso alla riunione successiva, |
a seconda della procedura che il presidente ritenga opportuna per la materia in questione.
5. Se, prima della scadenza dei termini per la risposta, un membro della commissione tecnica chiede che il testo proposto sia esaminato in una riunione della commissione tecnica, la procedura scritta va annullata.
La questione viene esaminata alla riunione successiva della commissione tecnica.
6. In seno alla commissione tecnica, il rappresentante della Commissione delle Comunità europee, o la persona da questi designata, espleta una funzione consultiva.
Articolo 4
Ogni semestre, la commissione tecnica è presieduta dal membro titolare, o da altro funzionario designato allo scopo, dello Stato il cui rappresentante nella commissione amministrativa rivesta, nello stesso periodo, il ruolo di presidente della stessa. Su richiesta del presidente della commissione amministrativa, il presidente della commissione tecnica informa in merito alle attività della stessa.
Articolo 5
La commissione tecnica può istituire gruppi di lavoro ad hoc per trattare questioni specifiche. La commissione tecnica stabilisce i compiti che tali gruppi devono espletare, il calendario della loro realizzazione e le implicazioni finanziarie della sua azione nel quadro del programma di lavoro di cui all’articolo 7.
Articolo 6
Il segretariato della commissione amministrativa si occupa della preparazione e dell’organizzazione delle riunioni della commissione tecnica e ne redige i verbali.
Articolo 7
La commissione tecnica sottopone all’approvazione della commissione amministrativa un dettagliato programma di lavoro. Ogni anno la commissione tecnica presenta inoltre alla commissione amministrativa una relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti in relazione al programma di lavoro, incluse eventuali proposte di modifica dello stesso.
Articolo 8
Ogni proposta della commissione tecnica che comporti spese a carico della Commissione delle Comunità europee è soggetta all’approvazione del rappresentante di tale istituzione.
Articolo 9
Le lingue di lavoro della commissione tecnica sono quelle riconosciute come lingue ufficiali delle istituzioni comunitarie dall’articolo 290 del trattato.
Articolo 10
Il regolamento supplementare che si trova in allegato si applica anche alla commissione tecnica.
Articolo 11
La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
La presidente della commissione amministrativa
Gabriela PIKOROVÁ
(1) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.
ALLEGATO
REGOLAMENTO SUPPLEMENTARE DELLA COMMISSIONE TECNICA
1. Partecipazione alle riunioni
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a) |
Se il presidente in carica è impossibilitato a presenziare a una riunione della commissione tecnica, il suo supplente fungerà da presidente. |
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b) |
Se la natura dei temi da trattare lo richiede, i membri possono essere accompagnati nelle riunioni della commissione tecnica da uno o più esperti. Di norma, ogni delegazione è composta da non più di 4 persone. |
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c) |
Il rappresentante della Commissione delle Comunità europee, o un membro del segretariato o qualsiasi altra persona designata dal segretario generale della commissione amministrativa assiste a tutte le riunioni della commissione tecnica e dei suoi gruppi di lavoro ad hoc. A tali riunioni può partecipare, se lo richiede la questione da trattare, anche un rappresentante di altri servizi della Commissione delle Comunità europee. |
2. Votazioni
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a) |
Se un membro titolare della commissione tecnica esercita la funzione di presidente, il suo supplente può votare in sua vece. |
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b) |
Il presidente invita ogni membro presente a un’ operazione di voto, che si astenga dal voto, a dichiarare i motivi della sua astensione. |
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c) |
Se è la maggioranza dei membri presenti ad astenersi, la proposta oggetto della votazione sarà ritenuta come non presa in considerazione. |
3. Ordine del giorno
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a) |
L’ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione della commissione tecnica viene redatto dal segretariato, di concerto con il presidente della commissione tecnica. Prima di proporre l’iscrizione di un punto all’ordine del giorno, il segretariato, se necessario, può chiedere su tale questione il parere scritto delle delegazioni interessate. |
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b) |
L’ordine del giorno provvisorio comprende, in linea di principio, le questioni la cui domanda d’iscrizione, presentata da uno dei membri o dal rappresentante della Commissione delle Comunità europee, e, se del caso, la documentazione pertinente, siano pervenute al segretariato almeno venti giorni prima dell’inizio della seduta. |
|
c) |
L’ordine del giorno provvisorio va inviato almeno dieci giorni lavorativi prima dell’inizio della riunione ai membri della commissione tecnica, al rappresentante della Commissione delle Comunità europee e a tutte le altre persone tenute a partecipare alla riunione. La documentazione relativa ai punti iscritti all’ordine del giorno va inviata loro non appena è disponibile. |
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d) |
All’inizio di ogni riunione, la commissione tecnica approva l’ordine del giorno della riunione. Per inserire nell’ordine del giorno punti assenti dall’ordine del giorno provvisorio, è necessario il voto unanime della commissione tecnica. Salvo casi urgenti, i membri della commissione tecnica possono rinviare alla riunione successiva il loro parere definitivo su punti che figurano all’ordine del giorno provvisorio per i quali non abbiano ricevuto la pertinente documentazione, nella loro lingua, cinque giorni lavorativi prima dell’inizio della riunione. |
4. Gruppi di lavoro ad hoc
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a) |
I gruppi di lavoro ad hoc sono presieduti da un esperto designato dal presidente della commissione tecnica d’intesa con il rappresentante della Commissione delle Comunità europee o, in sua assenza, da un esperto che rappresenti lo stesso Stato il cui rappresentante nella commissione amministrativa espleti le funzioni di presidente della stessa. |
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b) |
Il presidente del gruppo di lavoro ad hoc è convocato alla riunione della commissione tecnica nel corso della quale viene discussa la relazione di tale gruppo. |
5. Questioni amministrative
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a) |
Il presidente della commissione tecnica può dare al segretariato istruzioni necessarie all’organizzazione delle riunioni e all’espletamento di attività che rientrano nell’ambito delle funzioni della commissione tecnica. |
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b) |
La commissione tecnica si riunisce in seguito a una lettera di convocazione che il segretariato, d’intesa con il presidente della commissione tecnica, invia ai membri e al rappresentante della Commissione delle Comunità europee, dieci giorni lavorativi prima della riunione. |
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24.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106/21 |
DECISIONE P1
del 12 giugno 2009
relativa all’interpretazione dell’articolo 50, paragrafo 4, dell’articolo 58 e dell’articolo 87, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che riguardano le pensioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti
(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)
2010/C 106/07
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,
visto l’articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), ai sensi del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2),
visti l’articolo 50, paragrafo 4, l’articolo 58 e l’articolo 87, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2004,
considerando che è necessario chiarire le modalità di applicazione dell’articolo 50, paragrafo 4, dell’articolo 58 e dell’articolo 87, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2004 e fornire i necessari orientamenti alle istituzioni incaricate dell’attuazione delle disposizioni in essi contenute,
deliberando secondo le modalità stabilite all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004,
DECIDE:
I. Applicazione dell’articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 883/2004
|
1. |
L’istituzione che eroga una pensione esegue d’ufficio un nuovo calcolo non appena informata del fatto che il beneficiario soddisfa le condizioni per la concessione di una prestazione ai sensi della legislazione di un altro Stato membro. Non occorre un nuovo calcolo se i periodi maturati ai sensi della legislazione degli altri Stati membri sono stati già considerati ai fini della concessione della prestazione e non è stato maturato nessun periodo successivo alla decorrenza originaria della prestazione. Se tuttavia ricorrono ulteriori condizioni (diverse dal completamento di periodi assicurativi), come il raggiungimento dell’età richiesta per la concessione della prestazione o un cambiamento nel numero di figli di cui tener conto, va eseguito un nuovo calcolo d’ufficio. |
|
2. |
L’istituzione che calcola nuovamente una prestazione da essa precedentemente concessa, terrà conto, ai fini del calcolo, di tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza e di tutte le altre condizioni che il beneficiario soddisfi ai sensi della propria legislazione e di quella di altri Stati membri alla data della concessione della prestazione ricalcolata. |
|
3. |
La data di riferimento sarà il giorno in cui si è verificato il rischio nello Stato membro in cui per ultimo sono state soddisfatte le condizioni per il diritto. |
II. Applicazione dell’articolo 58 del regolamento (CE) n. 883/2004
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4. |
L’istituzione che attribuisce un’integrazione in conformità dell’articolo 58 del regolamento (CE) n. 883/2004 informa l’istituzione competente di ciascun altro Stato membro ai sensi della cui legislazione il beneficiario ha diritto ad una prestazione concessa secondo le disposizioni del capitolo 5 del regolamento. |
|
5. |
L’istituzione competente di ciascun altro Stato membro che paga al beneficiario prestazioni ai sensi del capitolo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004, comunica ogni anno, in gennaio, all’istituzione che paga l’integrazione, l’importo della prestazione che versa al beneficiario a partire dal 1o gennaio dello stesso anno. |
III. Applicazione dell’articolo 87, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2004
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6. |
Se, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2004, una persona chiede il riesame di una pensione di invalidità non sarà necessario effettuare una nuova visita medica purché le informazioni contenute nella sua pratica personale si possono considerare adeguate. In caso contrario, l’istituzione interessata può chiedere una nuova visita medica. |
IV. Pubblicazione ed entrata in vigore
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7. |
La presente decisione viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 987/2009. |
La presidente della commissione amministrativa
Gabriela PIKOROVÁ
(1) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.
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24.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106/23 |
DECISIONE S1
del 12 giugno 2009
riguardante la tessera europea di assicurazione malattia
(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)
2010/C 106/08
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,
visto l’articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), ai sensi del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2),
visto l’articolo 19 del regolamento (CE) n. 883/2004 riguardante il diritto della persona assicurata e dei suoi familiari, che dimorano in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, alle prestazioni in natura che si rendono necessarie sotto il profilo medico, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora,
visto l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004,
visto l’articolo 25, lettere A) e C), del regolamento (CE) n. 987/2009,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il Consiglio europeo di Barcellona, tenutosi il 15 e 16 marzo 2002, ha deciso «che la tessera europea di assicurazione malattia sostituirà gli attestati attualmente necessari per beneficiare dei trattamenti sanitari in un altro Stato membro. A tal fine la Commissione presenterà una proposta prima del Consiglio europeo di primavera del 2003. La tessera semplificherà le procedure ma non modificherà i diritti e gli obblighi esistenti.» (punto 34). |
|
(2) |
Poiché l’uso delle tessere sanitarie e di previdenza sociale differisce ampiamente da uno Stato membro all’altro, la tessera europea di assicurazione malattia avrà, in un primo tempo, un formato che permetta la lettura ad occhio nudo dei dati necessari alla fornitura delle cure sanitarie e al rimborso delle spese. Tali informazioni possono anche essere inserite in un supporto elettronico. In un secondo tempo, si provvederà a generalizzare l’uso del supporto elettronico. |
|
(3) |
La tessera europea di assicurazione malattia sarà conforme a un modello unico definito dalla commissione amministrativa, che dovrà permettere sia di facilitare l’accesso alle cure sanitarie sia di impedire l’uso illegittimo, abusivo o fraudolento della tessera. |
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(4) |
Le istituzioni dello Stato membro fissano il periodo di validità delle tessere europee di assicurazione malattia da essi rilasciate. Il periodo di validità della tessera europea di assicurazione malattia terrà conto della presunta durata dei diritti dell’assicurato. |
|
(5) |
In circostanze eccezionali, va rilasciato un certificato sostitutivo provvisorio di durata limitata. Per «circostanze eccezionali» si può intendere il furto o la perdita della tessera europea di assicurazione malattia nonché una partenza improvvisa che non permetta il rilascio di una tessera vera e propria. Il certificato sostitutivo provvisorio può essere richiesto dall’assicurato o dall’istituzione dello Stato di dimora. |
|
(6) |
La tessera europea di assicurazione malattia andrà usata in tutte le situazioni di dimora temporanea durante le quali un assicurato abbia bisogno di cure sanitarie, indipendentemente dal fatto che lo scopo della dimora sia turistico, professionale o di studio. La tessera europea di assicurazione malattia non può tuttavia essere usata quando lo scopo della dimora all’estero è solo quello di ottenere cure sanitarie. |
|
(7) |
In conformità all’articolo 76 del regolamento (CE) n. 883/2004, gli Stati membri devono mettere in atto procedure per evitare che, quando una persona cessi di aver diritto a prestazioni sanitarie in natura per conto di uno Stato membro e acquisisca il diritto a prestazioni in natura per conto di un altro Stato, continui a usare la tessera europea di assicurazione malattia rilasciata dall’istituzione del primo Stato membro oltre la data a partire dalla quale non ha più diritto a prestazioni in natura per conto di esso. |
|
(8) |
La validità della tessera europea di assicurazione malattia rilasciata prima dell’entrata in vigore dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 permane fino alla data di scadenza su di essa indicata. Procedendo secondo le modalità stabilite all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004, |
DECIDE:
Principi generali
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1. |
La tessera europea di assicurazione malattia attesta che un assicurato, o un pensionato, e i membri della sua famiglia, che dimorino in uno Stato membro diverso da quello competente, hanno diritto alle prestazioni in natura che si rendono necessarie sotto il profilo medico tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora. La tessera europea di assicurazione malattia non può essere usata se lo scopo della dimora temporanea è quello di ottenere un trattamento sanitario. |
|
2. |
La tessera europea di assicurazione malattia è individuale e rilasciata solo a nome del suo titolare. |
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3. |
L’istituzione che rilascia la tessera europea di assicurazione malattia ne fissa il periodo di validità. |
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4. |
Le prestazioni in natura fornite dall’istituzione dello Stato membro di dimora in base a una tessera europea di assicurazione malattia valida saranno rimborsate dall’istituzione competente secondo le disposizioni in vigore. Una tessera europea di assicurazione malattia è valida quando il periodo di validità su di essa indicato non è scaduto. L’istituzione competente non può rifiutare il rimborso del costo delle prestazioni invocando il fatto che l’interessato abbia cessato di essere assicurato presso l’istituzione che ha rilasciato la tessera europea di assicurazione malattia, se tali prestazioni sono state corrisposte al titolare della tessera o del certificato sostitutivo provvisorio nel periodo di validità di tali attestati. |
|
5. |
Se circostanze eccezionali impediscono il rilascio di una tessera europea di assicurazione malattia, l’istituzione competente rilascerà un certificato sostitutivo provvisorio dotato di un periodo di validità limitato. Il certificato sostitutivo provvisorio può essere richiesto dall’assicurato o dall’istituzione dello Stato di dimora. |
|
6. |
La tessera europea di assicurazione malattia e il certificato sostitutivo provvisorio devono essere conformi al modello unico che soddisfa le caratteristiche tecniche fissate dalla decisione della commissione amministrativa. |
Dati da indicare sulla tessera europea di assicurazione malattia
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7. |
La tessera europea di assicurazione malattia conterrà i seguenti dati:
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Modalità d’uso della tessera europea di assicurazione malattia
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8. |
La tessera europea di assicurazione malattia può essere usata in tutte le situazioni di dimora temporanea durante le quali un assicurato abbia bisogno di prestazioni in natura indipendentemente dal fatto che lo scopo del soggiorno sia turistico, professionale o di studio. |
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9. |
Nello Stato membro di dimora, la tessera europea di assicurazione malattia attesta il diritto del suo titolare a prestazioni sanitarie in natura divenute necessarie sotto il profilo medico e corrisposte durante la dimora temporanea in un altro Stato membro affinché il titolare della tessera non sia costretto, prima della fine del periodo di dimora previsto, a rientrare nello Stato competente o di residenza per ottenervi il trattamento di cui ha bisogno. Le prestazioni hanno lo scopo di permettere all’assicurato di continuare la sua dimora in condizioni medico/sanitarie sicure. |
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10. |
La tessera europea di assicurazione malattia non copre prestazioni sanitarie in natura se lo scopo della dimora è quello di ricevere il trattamento medico. |
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11. |
La tessera europea di assicurazione malattia garantisce che il titolare della tessera riceve nello Stato membro di dimora lo stesso trattamento (procedure e tariffe) di un assicurato del sistema di assicurazione malattia di tale Stato. |
Cooperazione tra istituzioni per evitare abusi nell’utilizzo della tessera europea di assicurazione malattia
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12. |
Se una persona cessa di avere diritto a prestazioni sanitarie in natura secondo la legislazione di uno Stato membro e acquisisce il diritto a prestazioni in natura secondo la legislazione di un altro Stato, le istituzioni degli Stati membri interessati cooperano perché l’assicurato cessi di usare la tessera europea di assicurazione malattia rilasciata dall’istituzione del primo Stato membro a partire dalla data in cui ha perso il diritto a prestazioni in natura per conto di esso. L’istituzione del secondo Stato membro rilascerà eventualmente una nuova tessera europea di assicurazione malattia. |
|
13. |
La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 987/2009. |
La presidente della commissione amministrativa
Gabriela PIKOROVÁ
(1) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.
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24.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106/26 |
DECISIONE S2
del 12 giugno 2009
riguardante la tessera europea di assicurazione malattia
(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)
2010/C 106/09
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,
visto l’articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), ai sensi del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2),
vista la decisione della commissione amministrativa S1 del 12 giugno 2009 riguardante la tessera europea di assicurazione malattia (3),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Per agevolare l’accettazione e il rimborso dei costi per prestazioni in natura fornite in base alla tessera europea di assicurazione malattia, le tre parti principali — l’assicurato, chi dispensa le cure sanitarie e le istituzioni — dovranno poter riconoscere facilmente e accettare la tessera europea di assicurazione malattia, grazie a un modello unico e a specifiche uniformi. |
|
(2) |
Le informazioni che devono essere visibili sulla tessera europea di assicurazione malattia sono definite al paragrafo 7 della decisione S1. La tessera europea di assicurazione malattia con dati visibili è la prima fase di un processo che introdurrà l’uso di un supporto elettronico che darà diritto a prestazioni in natura durante la temporanea dimora in uno Stato membro diverso da quello competente o di residenza. Dalla fase iniziale in poi, le istituzioni competenti degli Stati membri che lo desiderino possono perciò incorporare nel supporto elettronico (microchip o banda magnetica) i dati di cui al presente considerando. |
|
(3) |
Se circostanze eccezionali impedissero il rilascio di una tessera europea di assicurazione malattia, potrà essere rilasciato un certificato sostitutivo provvisorio, conforme a un modello unico, procedendo secondo le modalità stabilite all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004, |
DECIDE:
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1. |
Il formato e le specifiche della tessera europea di assicurazione malattia sono stabiliti in conformità all’allegato I della presente decisione. |
|
2. |
Il modello del certificato sostitutivo provvisorio sarà conforme a quanto descritto all’allegato II della presente decisione. |
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3. |
La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 987/2009. |
La presidente della commissione amministrativa
Gabriela PIKOROVÁ
(1) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.
(3) Cfr. pag. 23 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO I
Norme tecniche relative al formato della tessera europea di assicurazione malattia
1. INTRODUZIONE
Ai sensi della relativa decisione della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, la tessera europea di assicurazione malattia raccoglie una serie minima di dati leggibili «a occhio nudo», utilizzabili in uno Stato membro diverso da quello di assicurazione o di residenza, al fine di:
|
— |
identificare l’assicurato, l’istituzione competente e la tessera, |
|
— |
accertare il diritto a ricevere cure sanitarie durante la temporanea dimora in un altro Stato membro. |
I modelli sottoindicati hanno le caratteristiche tecniche definite nel presente documento ma vanno considerati solo a fini illustrativi.
Se l’ordine dei dati visibili è identico in entrambi i modelli, indipendentemente cioè dal lato usato dalla tessera europea di assicurazione malattia, è stata definita una diversa struttura per il lato recto e il lato verso. Si tratta di un compromesso tra la necessità di un modello unico per la tessera europea e le differenze strutturali di entrambi i lati, volendo mantenere lo stesso stile generale su entrambi i lati della tessera.
2. NORME DI RIFERIMENTO
|
Riferimento |
Titolo/descrizione del documento |
Data di pubblicazione |
|
|
ISO 3166-1 |
Codici per la rappresentazione dei nomi dei paesi e delle loro suddivisioni — Parte 1: Codici dei paesi |
1997 |
|
|
ISO/IEC 7810 |
Carte di identificazione — Caratteristiche fisiche |
1995 |
|
|
ISO/IEC 7816 |
Carte di identificazione — Carte a uno o più circuiti integrati con contatti |
|
|
|
1998 |
||
|
1999 |
||
|
Serie ISO 8859 |
Insiemi di caratteri grafici codificati a 8 bit Parti da 1 a 4: Alfabeto latino nn. da 1 a 4 |
1998 |
|
|
EN 1867 |
Carte informatizzate — Applicazioni sanitarie — Sistema di numerazione e procedura di registrazione per identificare lo Stato membro di emissione |
1997 |
3. SPECIFICHE
3.1. Definizioni
Il lato recto è il lato cui viene (eventualmente) applicato il microprocessore. Il lato verso è il lato su cui viene (eventualmente) applicata la banda magnetica. Se manca sia il microprocessore che la banda magnetica, il lato recto della tessera sarà il lato su cui sono presentate le informazioni descritte nel presente documento.
3.2. Struttura generale
Il formato della tessera europea di assicurazione malattia risponde al formato ID-1 (53,98 mm di altezza; 85,60 mm di larghezza e 0,76 mm di spessore). Se tuttavia la tessera di assicurazione malattia assume la forma di un autoadesivo da applicare sul lato verso di una tessera nazionale, non si applica il criterio dello spessore ID-1.
3.2.1. Tessera europea di assicurazione malattia: lato recto della tessera
Lo sfondo è diviso in 2 parti da un asse verticale: parte 1 a sinistra (larga 53 mm) e parte 2 a destra.
Grazie a una serie di linee guida, vengono tracciati 4 spazi riservati:
|
— |
3 linee guida verticali
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|
— |
3 linee guida orizzontali
|
a) Tessera priva di microprocessore
b) Tessera munita di microprocessore
3.2.2. Tessera europea di assicurazione malattia: lato verso della tessera
Un asse orizzontale divide lo sfondo in 2 parti di uguali dimensioni. La parte 1 è la parte superiore e la parte 2 quella inferiore.
Grazie a una serie di linee guida, vengono tracciati 5 spazi riservati:
|
— |
Simmetricamente
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|
— |
Verticalmente
|
|
— |
Orizzontalmente
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c) munita di banda magnetica
d) Priva di banda magnetica
3.3. Sfondo ed elementi grafici
3.3.1. Colori dello sfondo
Lo schema dei colori dello sfondo è il seguente (1):
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— |
La parte 1 è blu scuro misto a rosso porpora (2), |
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— |
La parte 2 è in una tonalità grigio/blu (3) che diventa più scura man mano che ci si avvicina ai bordi della tessera, |
|
— |
Il campo riservato ai dati si compone di strisce bianche da usare come sfondo per ognuna delle linee singole linee di dati (cfr. sotto). |
Sulla parte 2 e sul campo riservato ai dati si è fatto ricorso a un’ombreggiatura per dare un effetto rilievo, con la luce proveniente dall’angolo superiore sinistro della tessera.
Il campo libero ha lo stesso colore della parte 2 (ma senza ombreggiatura) o del campo riservato ai dati.
3.3.2. Emblema europeo
L’emblema europeo è composto dalle stelle europee colorate in bianco:
|
— |
se compare sul lato recto della tessera, ha un diametro di 15 mm, si colloca sotto la linea guida «d», centrato orizzontalmente nella parte 2 dello sfondo, |
|
— |
se compare sul lato verso della tessera, ha un diametro di 10 mm, si colloca simmetricamente lungo l’asse verticale «i», allineato al centro del campo libero. |
Per i paesi che rilasciano una tessera europea ma che non sono membri dell’Unione europea si usa un emblema diverso.
3.3.3. Campo riservato ai dati
Il campo riservato ai dati si compone di strisce bianche (5 se si trova sul lato recto, 4 se sul lato verso) alte 4 mm con interspazi di 2 mm:
|
— |
se compare sul lato recto della tessera, il campo riservato ai dati si colloca al centro tra le linee guida verticali «b» e «c» e le linee orizzontali «e» ed «f», |
|
— |
se compare sul lato verso della tessera, il campo riservato ai dati si colloca simmetricamente lungo l’asse verticale «h» e tra le linee guida verticali «j» e «k», sopra la linea orizzontale «m». |
3.3.4. Campo libero
Il campo libero è un settore situato sul lato verso della tessera europea e utilizzabile per scopi nazionali. Lo si può usare, ad esempio, come spazio per la firma o per un testo, un logo o altro emblema. Il contenuto di questo campo non ha nessun valore giuridico ma solo informativo.
Il campo ha la seguente collocazione:
|
— |
se la tessera europea occupa il lato recto di una carta, il lato verso è un campo libero, senza specifiche, |
|
— |
se la tessera europea occupa il lato verso di un’altra carta, resta disponibile un campo libero sul lato verso della carta, senza altre specifiche che le dimensioni, (altezza 10 mm e larghezza 52 mm). Si colloca simmetricamente lungo l’asse verticale «h» al centro del campo tra la banda magnetica e i campi riservati ai dati. Può essere usato dallo Stato membro di emissione della tessera per collocarvi una striscia di autenticazione della firma o un testo, |
|
— |
un assenza di una banda magnetica, il campo libero è alto 20 mm invece di 10 mm. |
3.4. Elementi dei dati predefiniti
3.4.1. Nome della tessera
|
Nome del campo |
Nome della tessera |
|
Descrizione |
Nome comune della tessera stabilito dalla commissione amministrativa con la decisione n. 190 |
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Posizione |
Se sul lato recto, sotto la linea guida orizzontale «d» e alla destra della linea guida verticale «a», se sul lato verso, simmetricamente lungo l’asse verticale «h» al centro del campo tra la banda magnetica e il bordo superiore della tessera |
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Valori |
Il valore «tessera europea di assicurazione malattia» è scritto in una lingua ufficiale dell’Unione europea |
|
Formato |
Tipo di carattere «Verdana True Type» o equivalente, maiuscolo, stile regolare, 7 punti (recto) e 6 punti (verso), bianco, carattere compresso al 90 % della dimensione normale, posizione e distanza dei caratteri «normale» |
|
Lunghezza |
40 caratteri |
|
Note |
La formulazione precisa del nome nella lingua dello Stato membro di emissione spetta unicamente allo Stato membro interessato |
3.4.2. Intestazione
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Nome del campo |
Intestazione |
||||||||||||||||||
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Descrizione |
L’intestazione stabilisce il significato di un campo riservato ai dati |
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Posizione |
Al di sopra di ogni campo riservato ai dati personali Allineamento a sinistra per le intestazioni sulla parte sinistra della tessera e a destra per quelle sulla parte destra della tessera |
||||||||||||||||||
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Valori |
I valori sono scritti in una lingua ufficiale dell’Unione europea, nell’ordine che segue (in base al testo in lingua inglese):
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||||||||||||||||||
|
Formato |
Tipo di carattere «Verdana True Type» o equivalente, stile regolare, 5 punti, bianco, carattere compresso al 90 % della dimensione normale, posizione e distanza dei caratteri «normale» Interlinea di 2 punti più la dimensione del carattere |
||||||||||||||||||
|
Lunghezza |
Come necessario per ciascuno dei valori sopra fissati |
||||||||||||||||||
|
Note |
Ogni intestazione è inequivocabilmente identificata da un numero, per permettere la sovrapposizione di tessere in lingue diverse La formulazione precisa dell’intestazione nella lingua dello Stato membro di emissione spetta unicamente allo Stato membro interessato |
3.4.3. Stato di emissione
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Nome del campo |
Numero ID dello Stato di emissione |
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Descrizione |
Codice di identificazione dello Stato che emette la tessera |
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Posizione |
Campo 2: al centro dell’emblema europeo in un quadrato bianco di 4 mm di lato |
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Valori |
Il codice ISO a 2 cifre dei paesi (ISO 3166-1) |
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Formato |
Tipo di carattere «Verdana True Type» o equivalente, maiuscolo, stile regolare, 7 punti, nero, carattere compresso al 90 % della dimensione normale, posizione e distanza dei caratteri «normale» |
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Lunghezza |
2 caratteri |
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Note |
Invece di «GB» si usa il codice «UK», codice standard ISO per Regno Unito Si usa un codice unico per ogni Stato membro |
3.5. Elementi dei dati personali
Gli elementi dei dati personali hanno le seguenti caratteristiche comuni:
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— |
conformità alla norma EN 1387 riguardo alla la serie dei caratteri: alfabeto latino nn. da 1 a 4 (ISO 8859 da 1 a 4), |
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— |
le abbreviazioni per l’eventuale mancanza di spazio vanno indicate con un punto abbreviativo. |
I dati possono essere stampati al laser, per trasferimento termico, incisi ma non goffrati.
Ogni elemento dei dati va posto nel campo loro riservato come nei modelli che seguono.
3.5.1. Spazio vuoto (in precedenza «identificatore del formulario»)
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Nome del campo |
Spazio vuoto |
||||
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Descrizione |
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||||
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Posizione |
Campo 1:
In entrambi i casi, è collocato in un rettangolo bianco di 4 mm di lato |
3.5.2. Elementi dei dati relativi al titolare della tessera
Si noti che il titolare della tessera può non essere l’assicurato ma, essendo la tessera individuale, un altro beneficiario.
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Nome del campo |
Cognome del titolare della tessera |
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Descrizione |
Cognome del titolare della tessera secondo l’uso dello Stato membro di emissione |
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Posizione |
Campo 3 |
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Valori |
— |
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Formato |
Tipo di carattere «Verdana True Type» o equivalente, maiuscolo, stile regolare, 7 punti, nero, carattere compresso al 90 % della dimensione normale, posizione e distanza dei caratteri «normale» Allineato rispetto al bordo sinistro Interlinea di 3 punti più la dimensione del carattere |
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Lunghezza |
Fino a 40 caratteri |
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Note |
Il campo del cognome può comprende titoli, prefissi o altri suffissi |
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Nome del campo |
Nome di battesimo o eventuale secondo nome (anche più di uno) del titolare della tessera |
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Descrizione |
Nome di battesimo ed eventuale secondo nome (anche più di uno) del titolare della tessera secondo l’uso dello Stato membro di emissione |
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Posizione |
Campo 4 |
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Valori |
— |
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Formato |
Tipo di carattere «Verdana True Type» o equivalente, maiuscolo, stile regolare, 7 punti, nero, carattere compresso al 90 % della dimensione normale, posizione e distanza dei caratteri «normale» Allineato rispetto al bordo sinistro Interlinea di 3 punti più la dimensione del carattere |
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Lunghezza |
Fino a 35 caratteri |
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Note |
Il campo del nome può includere delle iniziali |
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Nome del campo |
Data di nascita |
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Descrizione |
Data di nascita del titolare della tessera secondo l’uso dello Stato membro di emissione |
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Posizione |
Campo 5 |
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Valori |
GG/MM/AAAA, in cui G sta per giorno, M per mese e A per anno |
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Formato |
Tipo di carattere «Verdana True Type» o equivalente, stile regolare, 7 punti, nero, carattere compresso al 90 % della dimensione normale, posizione e distanza dei caratteri «normale» Allineato al bordo sinistro se sul lato recto della tessera; al bordo destro se sul lato verso Interlinea di 3 punti più la dimensione del carattere |
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Lunghezza |
10 caratteri, compresa la barra diagonale (slash) tra un gruppo e l’altro |
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Note |
— |
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Nome del campo |
Numero di identificazione personale del titolare della tessera |
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Descrizione |
Numero di identificazione personale usato dallo Stato membro di emissione |
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Posizione |
Campo 6 |
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Valori |
Cfr. il numero di identificazione personale applicabile |
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Formato |
Tipo di carattere «Verdana True Type» o equivalente, stile regolare, 7 punti, nero, carattere compresso al 90 % della dimensione normale, posizione e distanza dei caratteri «normale» Allineato al bordo destro se sul lato recto della tessera; al bordo sinistro se sul lato verso Interlinea di 3 punti più la dimensione del carattere |
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Lunghezza |
Fino a 20 caratteri per il codice ID |
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Note |
Numero di identificazione personale del titolare della tessera o, se tale numero non esiste, numero dell’assicurato da cui derivano i diritti del titolare della tessera Nella tessera, non può essere assegnato un campo a caratteristiche personali come sesso, status all’interno della famiglia, ecc. Esse tuttavia possono essere incluse nel numero di identificazione personale |
3.5.3. Elementi dei dati relativi all’istituzione competente
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Nome del campo |
Nome dell’istituzione |
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Descrizione |
L’ «istituzione» è il competente ente assicurativo |
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Posizione |
Campo 7, parte 1 |
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Valori |
Invece del nome completo ci si limita all’acronimo dell’istituzione |
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Formato |
Tipo di carattere «Verdana True Type» o equivalente, maiuscolo, stile regolare, 7 punti, nero, carattere compresso al 90 % della dimensione normale, posizione e distanza dei caratteri «normale» Il campo 7 è allineato al bordo destro e la parte 1 è a destra della parte 2 Interlinea di 3 punti più la dimensione del carattere |
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Lunghezza |
Fino a 15 caratteri Due spazi ed un trattino separeranno la parte 1 dalla parte 2 La parte 1 può essere estesa nella misura in cui può essere ridotta la parte 2 |
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Note |
Si indica l’acronimo come mezzo per individuare eventuali problemi di acquisizione dei dati nel codice d’identificazione dell’istituzione (campo 7, parte 2) e per garantire quindi un controllo della qualità del numero di identificazione dell’istituzione In base all’acronimo o al codice di identificazione dell’istituzione si potrà risalire al nome completo dell’istituzione anche con uno strumento on line, disponibile su Internet Nell’acronimo non si usa il punto abbreviativo |
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Nome del campo |
Numero di identificazione dell’istituzione |
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Descrizione |
Codice di identificazione assegnato a livello nazionale all’ «istituzione», cioè al competente ente assicurativo |
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Posizione |
Campo 7, parte 2 |
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Valori |
Cfr. l’elenco dei codici nazionali delle istituzioni competenti |
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Formato |
Tipo di carattere «Verdana True Type» o equivalente, stile regolare, 7 punti, nero, carattere compresso al 90 % della dimensione normale, posizione e distanza dei caratteri «normale» Il campo 7 è allineato al bordo destro e la parte 2 è a destra della parte 1 Interlinea di 3 punti più la dimensione del carattere |
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Lunghezza |
Tra 4 e 10 caratteri |
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Note |
Informazioni complementari aggiornate e storiche, necessarie per comunicare con l’istituzione, possono essere rese disponibili su Internet tramite un «Centro di conoscenza» L’istituzione competente può essere diversa dall’ente del collegamento o dall’organismo che effettua il rimborso transfrontaliero nonché dall’organismo che tecnicamente pubblica la tessera europea di assicurazione malattia. Anche queste informazioni possono essere rese disponibili su Internet tramite un «Centro di conoscenza» |
3.5.4. Elementi dei dati relativi alla tessera
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Nome del campo |
Numero d’ordine di identificazione della tessera |
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Descrizione |
Numero d’ordine singolo mirante a identificare univocamente la tessera, assegnato a ogni tessera da chi la emette. Composto di 2 parti: numero che identifica l’ente di emissione e il numero di serie della tessera |
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Posizione |
Campo 8 |
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Valori |
I primi 10 caratteri identificano l’ente di emissione della tessera in conformità alla norma EN 1867 del 1997 Le ultime 10 cifre costituiscono il numero di serie unico |
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Formato |
Tipo di carattere «Verdana True Type» o equivalente, stile regolare, 7 punti, nero, carattere compresso al 90 % della dimensione normale, posizione e distanza dei caratteri «normale» Interlinea di 3 punti più la dimensione del carattere |
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Lunghezza |
20 caratteri (che inizierà con il numero di zeri necessario a raggiungere le 10 cifre del numero di serie unico della tessera) |
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Note |
Per assegnare un numero che identifichi l’ente di emissione, gli Stati membri che rilasciano tessere di assicurazione sanitarie europee senza componenti elettroniche possono ricorrere a una procedura di registrazione ad hoc invece di quella ufficiale di cui alla norma EN 1867 Il numero d’ordine d’identificazione della tessera deve permettere di controllare le informazioni riportate dalla tessera rispetto a quelle in possesso dell’ente di emissione per lo stesso numero d’ordine: lo scopo è, ad esempio, ridurre i rischi di frode o individuare errori nell’immissione dei dati quando si elaborano le informazioni della tessera in relazione alle domande di rimborso |
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Nome del campo |
Data di scadenza |
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Descrizione |
Data in cui ha termine il diritto di ricevere cure sanitarie durante una temporanea dimora in uno Stato membro diverso da quello di assicurazione |
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Posizione |
Campo 9 |
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Valori |
GG/MM/AAAA, in cui G sta per giorno, M per mese e A per anno |
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Formato |
Tipo di carattere «Verdana True Type» o equivalente, stile regolare, 7 punti, nero, carattere compresso al 90 % della dimensione normale, posizione e distanza dei caratteri «normale» Allineato al bordo destro Interlinea di 3 punti più la dimensione del carattere |
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Lunghezza |
10 caratteri, compresa la barra diagonale (slash) tra un gruppo e l’altro |
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Note |
Uno Stato membro può chiedere il rimborso delle spese per cure sanitarie fornite durante il periodo di validità della tessera, anche se il periodo di diritto può differire dal periodo di validità della tessera |
3.6. Requisiti di sicurezza
Tutte le misure di sicurezza spettano solo all’ente di emissione della tessera, che è il più idoneo a valutare possibili minacce alla sicurezza e ad attuare adeguate contromisure.
Se posta sul lato verso di una tessera nazionale, la tessera europea beneficerà di tutte le misure di sicurezza applicate alla tessera nazionale. Come ulteriore misura di sicurezza si suggerisce tuttavia che alcuni dati abbiano gli stessi valori su entrambi i lati della tessera.
Se si ritiene che elementi diversi da quelli di cui sopra richiedano delle misure di sicurezza (come la fotografia del titolare della tessera), esse saranno applicate sull’altro lato della tessera.
(1) I dettagli tecnici dello schema dei colori sono disponibili a richiesta presso il segretariato della commissione amministrativa. Saranno forniti in formato adeguato secondo le pratiche migliori nel campo della stampa professionale (cioè come Quark Xpress file. Lo schema prevede 4 colori CMYK e tutte le immagini in formato TIFF).
(2) I riferimenti CMYK per questo colore sono C78 M65 Y21 K7.
(3) I riferimenti CMYK per il grigio sono C33 M21 Y13 K1 e per il blu C64 M46 Y16 K2.
ALLEGATO II
Modello di certificato sostitutivo provvisorio della tessera europea di assicurazione malattia
1. INTRODUZIONE
Il certificato sostitutivo provvisorio (in prosieguo «il certificato») può essere fornito all’assicurato solo su richiesta e come sostituzione provvisoria della tessera europea.
Il certificato ha un formato identico in tutti gli Stati membri e contiene, nello stesso ordine, gli stessi dati della tessera europea (campi da 1 a 9) nonché i dati che attestano l’origine e la validità del certificato (campi da «a» a «d»).
2. MODELLO DEL CERTIFICATO
Cfr. pagina seguente.
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24.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106/40 |
DECISIONE S3
del 12 giugno 2009
che definisce le prestazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché all’articolo 25, lettera A), paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009
(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)
2010/C 106/10
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,
visto l’articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), ai sensi del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2),
visti gli articoli 19 e 27 del regolamento (CE) n. 883/2004 riguardanti le prestazioni in natura durante una temporanea dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente,
visto l’articolo 25, lettera A), paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009,
considerando quanto segue:
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(1) |
In conformità dell’articolo 19, paragrafo 1, e dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004, un assicurato ha diritto a ricevere durante una temporanea dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza, prestazioni in natura che divengano medicalmente necessarie, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata della dimora. |
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(2) |
In conformità dell’articolo 25, lettera A), paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009, le prestazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 si riferiscono alle prestazioni in natura fornite nello Stato membro di dimora, conformemente alla sua legislazione, e che si rendono necessarie sotto il profilo medico, affinché l’assicurato non sia costretto, prima del termine previsto della sua dimora, a tornare nello Stato membro competente per ricevervi le cure necessarie. |
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(3) |
L’articolo 25, lettera A), paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 va interpretato nel senso che questa disposizione si applica a tutte le prestazioni in natura fornite in relazione a malattie croniche o già in atto. La Corte di giustizia ha statuito (3) che il concetto di «trattamento necessario» non può essere interpretato «nel senso che il detto beneficio sia limitato ai soli casi in cui le cure somministrate si siano rese necessarie a causa di una malattia manifestatasi improvvisamente». In particolare, la circostanza che la prestazione si era resa necessaria in relazione agli sviluppi dello stato di salute dell’assicurato durante la sua temporanea dimora in un altro Stato membro che siano eventualmente connessi a una patologia preesistente e conosciuta dall’assicurato, come una malattia cronica, non significa che le condizioni per l’applicazione di tali disposizioni non siano soddisfatte. |
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(4) |
L’articolo 25, lettera A), paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 va interpretato nel senso che questa disposizione si applica a tutte le prestazioni in natura fornite in relazione a una gravidanza e a un parto. La disposizione tuttavia non si applica quando il parto stesso rappresenta lo scopo della temporanea dimora all’estero. |
|
(5) |
Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, la commissione amministrativa ha il compito di definire un elenco delle prestazioni in natura che, per essere corrisposte nel corso della dimora in un altro Stato membro, necessitano per motivi pratici dell’accordo preventivo tra la persona interessata e l’istituzione che presta le cure. |
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(6) |
L’obiettivo dell’accordo preventivo di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 è garantire la continuità delle cure necessarie a un assicurato durante la dimora in un altro Stato membro. |
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(7) |
Alla luce di questo obiettivo, i criteri essenziali per definire le prestazioni in natura che richiedono un accordo preventivo tra paziente e unità che dispensa la cura in un altro Stato membro sono la natura vitale della cura sanitaria e il fatto che tale cura è ottenibile solo presso strutture terapeutiche qualificate e/o con apparecchiature e/o personale altamente specializzato. L’allegato della presente decisione contiene un elenco non esaustivo basato su questi criteri. Procedendo secondo le modalità stabilite all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004, |
DECIDE:
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1. |
Le prestazioni in natura da fornire ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, e dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 e dell’articolo 25, lettera A), paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 comprendono le prestazioni connesse a malattie croniche o preesistenti nonché connesse alla gravidanza e al parto. |
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2 |
Se l’obiettivo del soggiorno in un altro Stato membro è quello di beneficiare di prestazioni in natura, comprese quelle connesse a malattie croniche, preesistenti o a un parto queste disposizioni non si applicano. |
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3. |
Ogni cura sanitaria di natura vitale che è ottenibile solo presso strutture terapeutiche qualificate e/o con apparecchiature e/o personale altamente specializzato, è soggetta in linea di principio a un accordo preventivo tra assicurato e unità che dispensa la cura per garantire che il trattamento sia ottenibile durante la dimora dell’assicurato in uno Stato membro diverso da quello competente o da quello di residenza. L’allegato della presente decisione contiene un elenco non esaustivo dei trattamenti che soddisfano questi criteri. |
|
4. |
La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 987/2009. |
La presidente della commissione amministrativa
Gabriela PIKOROVÁ
(1) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.
(3) Sentenza del 25 febbraio 2003 nella causa C-326/00, Ioannidis.
ALLEGATO
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— |
dialisi renale |
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— |
ossigenoterapia |
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— |
trattamento speciale dell’asma |
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— |
ecocardiografia in caso di malattie croniche autoimmunitarie |
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— |
chemioterapia |
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24.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106/42 |
DECISIONE U1
del 12 giugno 2009
riguardante l’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli aumenti delle indennità di disoccupazione per familiari a carico
(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)
2010/C 106/11
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,
visto l’articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), ai sensi del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2),
visto l’articolo 54, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 987/2009,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009, se a norma della legislazione di uno Stato membro l’importo dell’indennità di disoccupazione varia a seconda del numero dei familiari, l’istituzione competente terrà conto, ai fini del calcolo delle prestazioni, anche del numero dei familiari residenti nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui l’istituzione competente ha sede. |
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(2) |
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del suddetto regolamento, le istituzioni forniscono o si scambiano senza indugio tutti i dati necessari a stabilire e a determinare i diritti e gli obblighi delle persone cui si applica il regolamento (CE) n. 883/2004. |
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(3) |
I documenti ed i documenti elettronici strutturati previsti dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 987/2009 sono un mezzo per provare i diritti dell’interessato ma il loro rilascio non costituisce una condizione per stabilire tali diritti. |
|
(4) |
Gli attestati relativi ai familiari residenti nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’istituzione competente possono essere rilasciati solo dopo l’inizio del periodo di disoccupazione indennizzabile. |
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(5) |
Per il periodo precedente la data di trasmissione delle informazioni sui familiari residenti nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l’istituzione competente, va effettuato il pagamento degli arretrati delle maggiorazioni delle indennità di disoccupazione pagabili per i familiari se tali persone erano a carico del disoccupato già all’inizio del periodo di disoccupazione per il quale viene versata l’indennità. Deliberando secondo le modalità stabilite all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004, |
DECIDE:
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1. |
La trasmissione dei documenti relativi ai familiari dopo l’inizio del periodo di disoccupazione per il quale viene versata l’indennità non provoca il rinvio della data a partire dalla quale decorre il diritto alla maggiorazione dell’indennità di disoccupazione per i familiari a carico; tale diritto è determinato in conformità alla legislazione dello stato competente. |
|
2. |
Se l’istituzione che trasmette i documenti di cui al paragrafo 1 non può certificare che non si è tenuto conto dei familiari ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione dovuta a un’altra persona ai sensi della legislazione dello Stato membro nel cui territorio essi risiedono, l’interessato potrà completare i suddetti documenti con una dichiarazione in tal senso. |
|
3. |
La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 987/2009. |
La presidente della commissione amministrativa
Gabriela PIKOROVÁ
(1) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.
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24.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106/43 |
DECISIONE U2
del 12 giugno 2009
riguardante il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al diritto all’indennità di disoccupazione per persone in disoccupazione completa, diverse dai lavoratori frontalieri, residenti nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma sul territorio di uno Stato membro diverso da quello competente
(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)
2010/C 106/12
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI PREVIDENZA SOCIALE,
visto l’articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), nell’ambito del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2),
visto l’articolo 65, paragrafi 2 e 5 del regolamento (CE) n. 883/2004,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004 fissa norme specifiche relative al riconoscimento e al versamento dell’indennità di disoccupazione a disoccupati che, nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma, risiedevano in uno Stato membro diverso da quello competente. |
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(2) |
Il fattore determinante ai fini dell’applicazione dell’articolo 65 del suddetto regolamento nel suo insieme è il fatto che gli interessati, nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma, risiedessero in uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione erano soggetti e che non è necessariamente identico allo Stato in cui hanno esercitato un’attività subordinata o autonoma. |
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(3) |
Secondo la definizione di cui all’articolo 1, lettera j), del suddetto regolamento, il termine «residenza» indica il luogo in cui una persona risiede abitualmente; secondo la definizione di cui all’articolo 1, lettera k), il termine «dimora» indica la residenza temporanea. |
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(4) |
L’articolo 11 del regolamento (CE) n. 987/2009 fissa i criteri per determinare la residenza laddove tra le istituzioni di 2 o più Stati membri insorgessero opinioni divergenti su di essa. |
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(5) |
Consegue dall’articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 883/2004 che i lavoratori frontalieri risiedono in un paese diverso da quello in cui esercitano la loro attività professionale, il quale, in virtù dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del suddetto regolamento è lo Stato competente; senza alcun dubbio, pertanto, a tali lavoratori si applica l’articolo 65 dello stesso regolamento. |
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(6) |
È possibile che le categorie di persone di cui all’articolo 11, paragrafo 4, e all’articolo 13 del suddetto regolamento e le persone cui si applica l’accordo menzionato all’articolo 16 del suddetto regolamento risiedano in taluni casi in uno Stato membro diverso da quello che risulta essere competente a norma di tali articoli. |
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(7) |
La determinazione dello Stato in cui risiedano le persone appartenenti a queste categorie deve avvenire in base a un esame caso per caso; per le persone di cui all’articolo 13, paragrafo 1), lettera a) e all’articolo 13, paragrafo 2), lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004, esso va effettuato già ai fini della loro affiliazione. |
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(8) |
Ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2004, la responsabilità del versamento dell’indennità passa dallo Stato competente allo Stato di residenza se l’interessato si mette a disposizione dell’ufficio di collocamento di quest’ultimo Stato. |
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(9) |
Sebbene ciò sia attualmente accettabile nel caso dei lavoratori frontalieri e di alcune categorie di persone che mantengono legami stretti con i paesi d’origine, cessa di esserlo se, estendendo eccessivamente il concetto di «residenza», il campo d’applicazione dell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004 venisse ampliato fino a includervi tutte le persone che esercitano abbastanza stabilmente un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro, lasciando le loro famiglie nei paesi d’origine. Deliberando secondo le modalità stabilite all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004, |
DECIDE:
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1. |
L’articolo 65, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2004 si applica in particolare:
se, nel corso della loro ultima attività, esse risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente. |
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2. |
Le persone di cui al paragrafo 1 che, nel corso della loro ultima attività, erano soggette alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello in cui esercitavano un’attività subordinata o autonoma, potranno beneficiare delle indennità in base alla legislazione dello Stato di residenza come se fossero stati soggetti a tale legislazione. |
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3. |
Ai fini dell’applicazione della presente decisione, lo Stato di residenza andrà determinato in conformità dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 987/2009. |
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4. |
La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 987/2009. |
La presidente della commissione amministrativa
Gabriela PIKOROVÁ
(1) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 284 del 30.10.2009, pag 1.
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24.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106/45 |
DECISIONE U3
del 12 giugno 2009
riguardante la portata del concetto di «disoccupazione parziale» applicabile ai disoccupati di cui all’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)
2010/C 106/13
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,
visto l’articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), ai sensi del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2),
visto l’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 contiene una disposizione che, per le persone che si trovano in disoccupazione completa, deroga dal principio generale della lex loci laboris, stabilito dall’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del suddetto regolamento. |
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(2) |
Per stabilire se una persona si trovi in uno stato di disoccupazione parziale o completa ai sensi dell’articolo 65, paragrafi 1 e 2, del suddetto regolamento occorre applicare criteri uniformi a livello comunitario. Tale valutazione non può avvenire in base a criteri tratti dalle legislazioni nazionali. |
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(3) |
Poiché la pratica delle istituzioni nazionali di sicurezza sociale dei vari Stati membri evidenzia differenze d’interpretazione sulla determinazione del tipo di disoccupazione, è importante precisare la portata del suddetto articolo in modo che le istituzioni lo possano applicare in base a criteri uniformi ed equilibrati all’uopo adottati. |
|
(4) |
Ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004, una persona che si trovi in disoccupazione completa senza più alcun legame con lo Stato membro competente riceve le indennità di disoccupazione dall’istituzione del luogo di residenza. |
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(5) |
La valutazione dell’esistenza o del mantenimento di un rapporto di lavoro se è effettuata esclusivamente in base alla legislazione nazionale dello Stato di occupazione. |
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(6) |
L’obiettivo di tutelare i disoccupati, perseguito dall’articolo 65 del regolamento, sarebbe vanificato se una persona che, impiegata dalla stessa impresa in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede ma la cui attività sia stata sospesa, fosse tuttavia considerata in disoccupazione completa e costretta a chiedere l’indennità di disoccupazione all’istituzione del luogo di residenza. Deliberando secondo le modalità stabilite all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004, |
DECIDE:
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1. |
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004, si determina la natura della disoccupazione (parziale o completa) in base all’esistenza o al mantenimento di un rapporto contrattuale di lavoro tra le parti e non alla durata di un’eventuale sospensione temporanea dell’attività del lavoratore. |
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2. |
La persona occupata presso un’impresa in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede, la cui attività sia sospesa pur potendo tornare al suo posto in qualunque momento, è considerata in stato di disoccupazione parziale; l’indennità corrispondente sarà versata dall’istituzione competente dello Stato membro di occupazione ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, del suddetto regolamento. |
|
3. |
In mancanza di un rapporto contrattuale di lavoro, una persona priva di qualunque legame con lo Stato membro d’occupazione (per esempio perché il legame rappresentato dal rapporto contrattuale di lavoro è terminato o è scaduto), sarà considerata in stato di disoccupazione totale ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 2, del suddetto regolamento; l’indennità sarà versata dall’istituzione del luogo di residenza. |
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4. |
Il lavoratore autonomo che non svolga alcuna attività professionale o commerciale nello Stato membro d’attività, va considerato in stato di disoccupazione completa ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 2, del suddetto regolamento; l’indennità sarà versata dall’istituzione del luogo di residenza. |
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5. |
La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 987/2009. |
La presidente della commissione amministrativa
Gabriela PIKOROVÁ
(1) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.
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24.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106/47 |
RACCOMANDAZIONE P1
del 12 giugno 2009
riguardante la sentenza Gottardo secondo la quale i vantaggi di cui beneficiano i cittadini di uno Stato in virtù di una convenzione bilaterale di sicurezza sociale tra tale Stato e un paese terzo devono essere concessi anche ai lavoratori cittadini di altri Stati membri
(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)
2010/C 106/14
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,
visto l’articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), ai sensi del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2),
visto l’articolo 72, lettera c), del regolamento (CE) n. 883/2004, ai sensi del quale essa deve promuovere e sviluppare la collaborazione tra gli Stati membri e le loro istituzioni in materia di sicurezza sociale,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 883/2004, adottato sulla base degli articoli 42 e 308 del trattato, è uno strumento essenziale per esercitare le libertà fondamentali previste dal trattato. |
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(2) |
Il principio di non discriminazione in base alla nazionalità è una salvaguardia essenziale per la libertà di circolazione dei lavoratori dipendenti, prevista dall’articolo 39 del trattato. Essa implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione tra i lavoratori degli Stati membri per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. |
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(3) |
Nella causa Gottardo (3), la Corte di giustizia si è basata su questo principio, enunciato all’articolo 39 del trattato, in relazione al caso di una persona residente nella Comunità che aveva lavorato in Francia, Italia e Svizzera. Poiché i periodi contributivi di questa persona non erano sufficienti per l’acquisizione del diritto a una pensione in Italia, essa aveva chiesto di totalizzare i periodi contributivi maturati in Svizzera e in Italia, come previsto dalla convenzione bilaterale tra Italia e Svizzera a favore dei rispettivi cittadini. |
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(4) |
La Corte ha statuito in questo caso che quando uno Stato membro conclude con un paese terzo una convenzione internazionale bilaterale sulla sicurezza sociale, ai sensi della quale i periodi contributivi maturati nel detto paese sono presi in considerazione ai fini dell’acquisizione del diritto a prestazioni di vecchiaia, il principio fondamentale della parità di trattamento impone a tale Stato membro di concedere ai cittadini degli altri Stati membri gli stessi vantaggi di cui godono i suoi stessi cittadini grazie alla detta convenzione, a meno che esso non sia in grado di addurre una giustificazione oggettiva del suo rifiuto (paragrafo 34). |
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(5) |
In questa ottica, la Corte ha affermato che l’interpretazione da essa fornita della nozione di «legislazione» di cui all’articolo 1, lettera j), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (4) [l’attuale articolo 1, lettera l), del regolamento (CE) n. 883/2004] non può pregiudicare l’obbligo di ogni Stato membro di rispettare il principio della parità di trattamento, fissato dall’articolo 39 del trattato. |
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(6) |
La Corte ha ritenuto che rimettere in discussione l’equilibrio e la reciprocità di una convenzione internazionale bilaterale stipulata da uno Stato membro con un paese terzo non costituisse una giustificazione oggettiva del rifiuto opposto dallo Stato membro parte contraente di tale convenzione di estendere ai cittadini degli altri Stati membri i vantaggi che derivano ai suoi cittadini dalla detta convenzione. |
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(7) |
La Corte ha anche respinto l’obiezione secondo cui un eventuale aumento degli oneri finanziari e delle difficoltà amministrative connesse alla collaborazione con le autorità competenti del paese terzo in questione potrebbero giustificare l’inosservanza degli obblighi derivanti dal trattato da parte dello Stato membro che è parte contraente della convenzione. |
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(8) |
È importante trarre tutte le conclusioni da questa sentenza, essenziale per i cittadini comunitari che hanno esercitato il loro diritto di libera circolazione verso un altro Stato membro. |
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(9) |
Per questa ragione, occorre chiarire che convenzioni bilaterali sulla sicurezza sociale tra uno Stato membro e un paese terzo devono essere interpretate nel senso che i benefici goduti dai cittadini dello Stato membro che è parte contraente della convenzione devono essere attribuiti in linea di principio anche a un cittadino comunitario che si trovi nella stessa situazione oggettiva. |
|
(10) |
Occorre riesaminare le convenzioni bilaterali attualmente in vigore, indipendentemente dall’applicazione uniforme della sentenza Gottardo a singoli casi. Riguardo a convenzioni concluse in precedenza, l’articolo 307 del trattato stabilisce che «lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate» e, riguardo a convenzioni concluse dopo il 1o gennaio 1958, o dopo la data di adesione di uno Stato membro alla Comunità europea, l’articolo 10 del trattato stabilisce che gli Stati membri stessi «si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente trattato». |
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(11) |
Riguardo alle nuove convenzioni bilaterali sulla sicurezza sociale concluse tra uno Stato membro e un paese terzo, è importante tener presente che queste dovrebbero comprendere un riferimento esplicito al principio di non discriminazione in base alla nazionalità dei cittadini di altri Stati membri che hanno esercitato il diritto di libera circolazione nello Stato membro che è parte contraente della convenzione in questione. |
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(12) |
L’applicazione della sentenza Gottardo ai singoli casi dipende in larga misura dalla cooperazione dei paesi terzi, che devono certificare i periodi di assicurazione in essi maturati dall’interessato. |
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(13) |
La commissione amministrativa terrà presente la questione, poiché la sentenza Gottardo coinvolge l’applicazione del principio di parità di trattamento nel campo della sicurezza sociale, Deliberando secondo le modalità stabilite all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004, |
RACCOMANDA AGLI UFFICI E ALLE ISTITUZIONI COMPETENTI:
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1. |
I vantaggi di tipo pensionistico goduti dai lavoratori (subordinati e autonomi) di uno Stato membro ai sensi di una convenzione sulla sicurezza sociale con un paese terzo vanno concessi, in linea di principio, anche ai lavoratori (subordinati e autonomi), cittadini degli altri Stati membri che si trovano nella stessa situazione oggettiva in conformità del principio di parità di trattamento e di non discriminazione tra cittadini di uno Stato membro e cittadini di altri Stati membri, che hanno esercitato il diritto di libera circolazione ai sensi dell’articolo 39 del trattato. |
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2. |
Nuove convenzioni bilaterali sulla sicurezza sociale concluse tra uno Stato membro e un paese terzo devono contenere un riferimento esplicito al principio di non discriminazione in base alla nazionalità dei cittadini di un altro Stato membro che hanno esercitato il diritto di libera circolazione nello Stato membro che è parte contraente della convenzione in questione. |
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3. |
Gli Stati membri devono informare le istituzioni dei paesi con i quali hanno firmato convenzioni di sicurezza sociale le cui disposizioni si applichino solo ai rispettivi cittadini delle implicazioni della sentenza Gottardo e chiedere loro di cooperare nell’applicazione della sentenza della Corte. Stati membri che hanno concluso convenzioni bilaterali con lo stesso paese terzo possono chiedere insieme tale cooperazione. Tale cooperazione è una condizione necessaria per il rispetto della sentenza. |
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4. |
La presente raccomandazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 987/2009. |
La presidente della commissione amministrativa
Gabriela PIKOROVÁ
(1) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.
(3) Sentenza del 15 gennaio 2002 nella causa C-55/00, Elide Gottardo contro Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Raccolta. 2002, pag. I-413.
(4) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.
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24.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106/49 |
RACCOMANDAZIONE U1
del 12 giugno 2009
riguardante la legislazione applicabile a disoccupati che esercitano un’attività professionale o commerciale a tempo parziale in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza
(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)
2010/C 106/15
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,
visto l’articolo 72, lettera a) del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), ai sensi del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2),
visto l’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), e l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004, e l’articolo 18 del regolamento (CE) n. 987/2009,
considerando quanto segue:
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(1) |
Se, ai sensi della legislazione loro applicabile, persone residenti nel territorio di uno Stato membro hanno diritto all’indennità di disoccupazione, deve essere loro consentito di esercitare un’attività professionale o commerciale a tempo parziale nel territorio di un altro Stato membro, pur conservando il diritto all’indennità di disoccupazione erogata nello Stato in cui risiedono. |
|
(2) |
In tale situazione, per evitare eventuali conflitti di leggi, occorre stabilire la legislazione che ad esse si applica ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 883/2004. |
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(3) |
Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del suddetto regolamento, persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di un’attività subordinata o autonoma sono considerate come se esercitassero tale attività. |
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(4) |
Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del suddetto regolamento, una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro. |
|
(5) |
Nell’interesse delle persone di cui al precedente considerando 1, è auspicabile che tali persone continuino a essere soggette alla legislazione del paese di residenza riguardo sia al versamento dei contributi dovuti in virtù della loro attività professionale o commerciale che all’erogazione delle prestazioni. |
|
(6) |
Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004, gli Stati membri possono prevedere eccezioni agli articoli da 11 a 15 del suddetto regolamento. Deliberando secondo le modalità stabilite all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004, |
RACCOMANDA AGLI UFFICI E ALLE ISTITUZIONI COMPETENTI:
|
1. |
Le autorità competenti degli Stati membri interessati concludono, o fanno concludere agli organismi da esse all’uopo designati, accordi ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004, alle seguenti condizioni: Gli accordi devono prevedere che persone che nel loro Stato di residenza beneficiano di indennità di disoccupazione ed esercitano contemporaneamente un’attività professionale o commerciale a tempo parziale in un altro Stato membro siano soggette esclusivamente alla legislazione del primo Stato riguardo sia al versamento dei contributi che all’erogazione dell’indennità. L’istituzione che eroga l’indennità di disoccupazione nello Stato di residenza dell’interessato informa l’istituzione designata dall’autorità competente di tale Stato, dell’attività professionale o commerciale esercitata a tempo parziale dall’interessato in un altro Stato membro. Quest’ultima istituzione informa immediatamente l’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio l’interessato esercita l’attività a tempo parziale, che la persona resta soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza. |
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2. |
In conseguenza di tali accordi si applicheranno le procedure amministrative di cui agli articoli da 19 a 21 del regolamento (CE) n. 987/2009. |
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3. |
L’accordo concluso dagli Stati membri ai sensi della raccomandazione n. 18 del 28 febbraio 1986, qui allegata, rimarrà valido ai sensi dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009, fatto salvo il punto 2 della presente raccomandazione. |
|
4. |
La presente raccomandazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 987/2009. |
La presidente della commissione amministrativa
Gabriela PIKOROVÁ
(1) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.
ALLEGATO
Accordo del 28 ottobre 1986 tra il Belgio e il Lussemburgo sulla determinazione della legislazione applicabile a disoccupati residenti in uno dei due Stati, nel quale ricevono l’indennità di disoccupazione, pur lavorando a tempo parziale nell’altro Stato.
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24.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106/51 |
RACCOMANDAZIONE U2
del 12 giugno 2009
riguardante l’applicazione dell’articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio a persone disoccupate che accompagnano il coniuge o il partner che esercita un’attività professionale o commerciale in uno Stato membro diverso dallo Stato competente
(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)
2010/C 106/16
La Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale,
visto l’articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), ai sensi del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2),
visto l’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 e l’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 987/2009,
considerando che:
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(1) |
Ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004, la persona che si trova in disoccupazione completa e che si reca in uno Stato membro diverso dallo Stato competente per cercarvi un’occupazione conserva, a determinate condizioni ed entro certi limiti, il diritto alle prestazioni di disoccupazione in denaro. |
|
(2) |
Una delle condizioni indicate alla lettera a) del suddetto paragrafo consiste nel fatto che l’interessato sia rimasto a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro competente per almeno quattro settimane dall’inizio della disoccupazione. |
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(3) |
La frase finale della lettera a) permette tuttavia agli uffici o alle istituzioni competenti di autorizzare la partenza della persona in cerca di lavoro prima della scadenza delle quattro settimane. |
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(4) |
Tale autorizzazione non dovrebbe essere negata alle persone che soddisfano le altre condizioni di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del suddetto regolamento, e desiderano accompagnare il coniuge o il partner che ha intrapreso un’attività in un altro Stato membro. Deliberando secondo le modalità stabilite all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004, |
RACCOMANDA AGLI UFFICI E ALLE ISTITUZIONI COMPETENTI:
|
1. |
L’autorizzazione a partire, prima della scadenza delle quattro settimane, come previsto nella frase finale dell’articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004, sarà concessa alla persona che si trova in disoccupazione completa, che soddisfi le condizioni stabilite all’articolo 64, paragrafo 1, e che accompagni il coniuge o il partner che ha intrapreso un’attività in uno Stato membro diverso dallo Stato competente. Il termine «partner» va interpretato ai sensi della legislazione dello Stato membro competente. |
|
2. |
La presente raccomandazione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 987/2009. |
La presidente della commissione amministrativa
Gabriela PIKOROVÁ
(1) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.
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24.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106/52 |
DECISIONE S4
del 2 ottobre 2009
riguardante le procedure di rimborso relative all’applicazione degli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)
2010/C 106/17
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,
visto l’articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), ai sensi del quale la Commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e d’interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2),
visti gli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004,
visti gli articoli da 66 a 68 del regolamento (CE) n. 987/2009,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il costo delle prestazioni in natura fornite dall’istituzione di uno Stato membro per conto dell’istituzione di un altro Stato membro deve essere rimborsato integralmente. |
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(2) |
I rimborsi fra le istituzioni, fatti salvi differenti accordi bilaterali tra Stati, devono essere effettuati rapidamente e in modo efficiente allo scopo di evitare un accumulo di crediti non pagati su lunghi periodi. |
|
(3) |
Un accumulo di crediti può ostacolare il funzionamento efficiente del sistema comunitario e compromettere il diritto dei singoli individui. |
|
(4) |
La decisione S1 della commissione amministrativa (3) ha deciso che l’istituzione del luogo di soggiorno deve essere rimborsata per il costo delle cure sanitarie fornite sulla base di una tessera europea di assicurazione malattia valida. |
|
(5) |
L’applicazione di buone pratiche, determinate di comune accordo, contribuirebbe ad un regolamento rapido ed efficiente dei rimborsi fra le istituzioni. Deliberando secondo le modalità stabilite all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004, |
DECIDE:
A. Rimborso sulla base delle spese effettivamente sostenute [articolo 62 del regolamento (CE) n. 987/2009]
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1. |
L’istituzione che fa domanda di rimborso di un credito basato su costi effettivi deve presentare la richiesta al più tardi entro il termine di cui all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 987/2009 (di seguito «regolamento di applicazione»). L’istituzione che riceve una fattura deve garantirne il pagamento entro il termine di cui all’articolo 67, paragrafo 5, del regolamento di applicazione, ma anche prima di tale termine se è in grado di farlo. |
|
2. |
Le domande di rimborso delle prestazioni corrisposte sulla base di una tessera europea di assicurazione malattia (TEAM), o di un documento che la sostituisca o di altri attestati di diritto, possono essere respinte e restituite all’istituzione creditrice nel caso in cui ad esempio la richiesta:
Un rimborso non può essere rifiutato con la motivazione che la persona non è più assicurata presso l’istituzione che ha emesso la TEAM o il documento sostitutivo, se le prestazioni fornite al beneficiario sono state prestate nel corso del periodo di validità dell’attestato utilizzato. Un’istituzione tenuta a rimborsare il costo di prestazioni fornite sulla base di una TEAM può chiedere all’istituzione presso la quale la persona era legittimamente iscritta nel periodo di erogazione delle prestazioni di rimborsare il costo di tali prestazioni alla prima istituzione; nel caso in cui la persona non aveva il diritto di utilizzare la TEAM, la questione va risolta con la persona interessata. |
|
3. |
L’istituzione debitrice non può effettuare verifiche di conformità della richiesta agli articoli 19 e 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo che vi siano validi motivi di sospettare un abuso, come indicato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (4). L’istituzione debitrice deve quindi accettare le informazioni su cui si basa la richiesta e rimborsare il credito. Nel caso in cui vi sia un sospetto di abuso l’istituzione debitrice può respingere la richiesta in base ad adeguati motivi, come previsto dall’articolo 67, paragrafo 5, del regolamento di applicazione. |
|
4. |
Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 2 e 3, se l’istituzione debitrice esprime dubbi sull’esattezza dei fatti su cui si basa una richiesta, spetta all’istituzione che ha richiesto il pagamento di riconsiderare se la fattura è stata emessa correttamente, ed eventualmente ritirare o ricalcolare il credito. |
|
5. |
I crediti presentati dopo il termine di cui all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento di applicazione, non sono presi in considerazione. |
B. Rimborso determinato sulla base di un forfait (articolo 63 del regolamento di applicazione)
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6. |
L’inventario di cui all’articolo 64, paragrafo 4, del regolamento di applicazione, va presentato all’organismo di collegamento dello Stato membro debitore entro la fine dell’anno che segue l’anno di riferimento e i crediti basati su tale inventario devono essere presentati allo stesso organismo il più rapidamente possibile dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dei costi medi annuali per persona, e comunque entro il termine di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento di applicazione. |
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7. |
L’istituzione creditrice deve presentare all’istituzione debitrice, per quanto possibile, nella stessa spedizione le richieste che riguardano un dato anno civile. |
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8. |
L’istituzione debitrice che riceve una richiesta per un rimborso determinato su base forfettaria deve assicurare il pagamento del credito entro il termine di cui all’articolo 67, paragrafo 5, del regolamento di applicazione, ma anche prima di tale termine non appena è in grado di farlo. |
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9. |
I crediti presentati dopo il termine di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento di applicazione, non sono presi in considerazione. |
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10. |
Una richiesta di rimborso su base forfettaria può essere respinta e rinviata all’istituzione creditrice qualora, ad esempio:
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11. |
Se l’istituzione debitrice esprime dubbi sull’esattezza dei fatti su cui si basa la richiesta spetta all’istituzione che ha richiesto il pagamento di riconsiderare se la fattura è stata emessa correttamente e, eventualmente, ritirarla o ricalcolarla. |
C. Anticipi in base all’articolo 68 del regolamento di applicazione
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12. |
Nel caso di pagamento di un anticipo a norma dell’articolo 68 del regolamento di applicazione, l’importo da pagare sarà determinato separatamente per i crediti stabiliti sulla base dei costi effettivi (articolo 67, paragrafo 1, del regolamento di applicazione) e per i crediti a forfait (articolo 67, paragrafo 2, del regolamento di applicazione). |
D. Cooperazione e scambio di informazioni
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13. |
Le istituzioni devono instaurare tra di loro una buona cooperazione ed applicare la propria normativa. |
E. Entrata in vigore
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14. |
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 987/2009. |
La presidente della commissione amministrativa
Lena MALMBERG
(1) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.
(3) Cfr. pag. 23 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) Sentenza del 12 aprile 2005 nella causa C-145/03 Eredi di Annette Keller contro Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Racc. 2005, I-02529.
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24.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106/54 |
DECISIONE S5
del 2 ottobre 2009
relativa all’interpretazione della nozione di «prestazioni in natura» definita all’articolo 1, lettera v bis), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio in caso di malattia o maternità di cui agli articoli 17, 19, 20 e 22, all’articolo 24, paragrafo 1, agli articoli 25 e 26, all’articolo 27, paragrafi 1, 3, 4 e 5, agli articoli 28 e 34 e all’articolo 36, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 nonché alla determinazione degli importi da rimborsare ai sensi degli articoli 62, 63 e 64 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)
2010/C 106/18
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER Il COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,
visto l’articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), ai sensi del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2),
visti gli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004,
considerando quanto segue:
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(1) |
Ai fini dell’applicazione degli articoli 17, 19, 20 e 22, dell’articolo 24, paragrafo 1, degli articoli 25 e 26, dell’articolo 27, paragrafi 1, 3, 4 e 5, degli articoli 28 e 34 e dell’articolo 36, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004, occorre dare alla nozione di «prestazioni in natura» dell’assicurazione malattia/maternità di cui all’articolo 1, lettera v bis), del regolamento (CE) n. 883/2004 un significato preciso vincolante per tutti gli Stati membri. |
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(2) |
La nozione di «prestazioni in natura» dell’assicurazione malattia/maternità in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea deve includere le prestazioni in natura fornite alle persone che necessitano di cure sanitarie. Deliberando secondo le modalità stabilite dall’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004, |
DECIDE:
I. Disposizioni generali
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1. |
Le prestazioni in natura dell’assicurazione malattia/maternità, di cui si deve tener conto per determinare i rimborsi di cui agli articoli 62, 63 e 64 del regolamento (CE) n. 987/2009 (qui di seguito «regolamento di applicazione») sono quelle considerate tali ai sensi della legislazione nazionale applicata dall’istituzione che ha assicurato l’erogazione di tali prestazioni, sempre che queste ultime possano essere ottenute ai sensi degli articoli 17, 19, 20 e 22, dell’articolo 24, paragrafo 1, degli articoli 25 e 26, dell’articolo 27, paragrafi 1, 3, 4 e 5, degli articoli 28 e 34 e dell’articolo 36, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 (qui di seguito «regolamento di base»). |
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2. |
Vanno inoltre considerate prestazioni in natura ai sensi dei predetti articoli del regolamento di base:
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3. |
Non vanno considerati costi per prestazioni in natura ai sensi degli articoli precitati del regolamento di base:
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II. Disposizioni relative al calcolo degli importi fissi di cui all’articolo 63 del regolamento di applicazione
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4. |
Sono inclusi nel calcolo degli importi fissi mensili e totali di cui all’articolo 64 del regolamento di applicazione:
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5. |
Sono esclusi dal calcolo degli importi fissi mensili e totali di cui all’articolo 64 del regolamento di applicazione:
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III. Altre disposizioni
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6. |
Per calcolo degli importi da rimborsare, si deve ricorrere, per quanto possibile, alle statistiche ufficiali e ai documenti contabili delle istituzioni del luogo di dimora o di residenza e, preferibilmente, ai dati ufficiali pubblicati. Devono essere indicate le fonti delle statistiche. |
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7. |
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 987/2009. |
La presidente della commissione amministrativa
Lena MALMBERG
(1) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.
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24.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106/56 |
DECISIONE H3
del 15 ottobre 2009
riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all’articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)
2010/C 106/19
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,
visto l’articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), ai sensi del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2),
visto l’articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 relativo alla conversione dei tassi di cambio,
considerando quanto segue:
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(1) |
Numerose disposizioni come ad esempio l’articolo 5, lettera a), l’articolo 21, paragrafo 1, l’articolo 29, l’articolo 34, l’articolo 52, l’articolo 62 paragrafo 3, l’articolo 65, paragrafi 6 e 7, l’articolo 68, paragrafo 2, e l’articolo 84 del regolamento (CE) n. 883/2004 e l’articolo 25, paragrafi 4 e 5, l’articolo 26, paragrafo 7, l’articolo 54, paragrafo 2, l’articolo 70, l’articolo 72, l’articolo 73, l’articolo 78 e l’articolo 80, del regolamento (CE) n. 987/2009, prevedono situazioni per cui è necessario determinare il tasso di cambio per il pagamento, il calcolo o il nuovo calcolo di una prestazione o di un contributo, di un rimborso o per le procedure di compensazione e di recupero. |
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(2) |
L’articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 autorizza la commissione amministrativa a determinare la data da prendere in considerazione per determinare i tassi di cambio che devono essere applicati nel calcolo di determinate prestazioni e contributi. Deliberando secondo le modalità stabilite all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004, |
DECIDE:
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1. |
Ai fini della presente decisione il tasso di cambio è il tasso di conversione giornaliero pubblicato dalla Banca centrale europea. |
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2. |
Se non stabilito diversamente nella presente decisione, il tasso di cambio è quello pubblicato il giorno in cui l’istituzione effettua l’operazione. |
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3. |
Un’istituzione di uno Stato membro che allo scopo di accertare un diritto o per il primo calcolo della prestazione debba convertire un importo nella valuta di un altro Stato membro deve utilizzare:
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4. |
Il paragrafo 3, mutatis mutandis, si applica per analogia quando un’istituzione di uno Stato membro deve effettuare un nuovo calcolo di una prestazione a causa di modifiche della situazione di diritto o di fatto della persona interessata mediante la conversione di un importo nella valuta di un altro Stato membro. |
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5. |
Un’istituzione che paga una prestazione che è indicizzata regolarmente in base alla legislazione nazionale, qualora gli importi in un’altra valuta hanno un impatto sulla prestazione, deve, nel nuovo calcolo della prestazione, utilizzare il tasso di cambio applicabile il primo giorno del mese precedente al mese in cui l’indicizzazione è dovuta, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa nazionale. |
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6. |
Ai fini delle procedure di compensazione e di recupero il tasso di cambio applicabile per convertire l’importo che deve essere dedotto o pagato deve essere il tasso di cambio del giorno in cui la richiesta è stata inviata per la prima volta. |
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7. |
Ai sensi dell’articolo 65, commi 6 e 7, del regolamento (CE) n. 883/2004, e dell’articolo 70 del regolamento (CE) n. 987/2009, quando viene effettuata la comparazione tra l’importo effettivamente pagato dall’istituzione del paese di residenza e l’importo massimo del rimborso cui fa riferimento la terza frase dell’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 883/2004 (l’importo della prestazione cui la persona interessata avrebbe diritto in base alla normativa dello Stato membro a cui era da ultimo assoggettata, a condizione che la persona sia stata iscritta ai servizi di collocamento di quello Stato membro), la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di conversione deve essere il primo giorno del mese civile in cui il periodo per effettuare il rimborso è scaduto. |
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8. |
La presente decisione è sottoposta a revisione dopo il primo anno dall’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009. |
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9. |
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 987/2009. |
La presidente della commissione amministrativa
Lena MALMBERG
(1) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.