ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2010.104.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 104

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno
23 aprile 2010


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2010/C 104/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

1

 

Banca centrale europea

2010/C 104/02

Parte 0 delle norme sul personale della BCE contenente il quadro etico (Il presente testo annulla e sostituisce il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 92 del 16.4.2004, pag. 31)

3

2010/C 104/03

Codice supplementare di criteri deontologici per i membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea (in conformità dell’articolo 11.3 del regolamento interno della Banca centrale europea)

8

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2010/C 104/04

Estratto delle nomine effettuate dal Consiglio — Gennaio, febbraio e marzo 2010 (settore sociale)

10

 

Commissione europea

2010/C 104/05

Tassi di cambio dell'euro

12

2010/C 104/06

Rinnovo dei membri del comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura

13

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2010/C 104/07

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

14

2010/C 104/08

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

15

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2010/C 104/09

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5810 — Investor/SAAB) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

16

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2010/C 104/10

Avviso relativo a una domanda ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE — Proroga del termine — Domanda proveniente da un ente aggiudicatore

17

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

23.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 104/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 104/01

Data di adozione della decisione

14.12.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 323/09

Stato membro

Spagna

Regione

Asturias

Titolo (e/o nome del beneficiario)

«Concesión de ayudas e incentivos a la inversión de operadores de telecomunicación en el Principado de Asturias»

Base giuridica

i) Resolución de 18 de Junio de 2009. Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno; ii) Resolución de 29 de Junio de 2009, Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno; iii) Asturias Regional Development Plan 2007-2013; iv) Ley 38/2003, de 17 de Noviembre de 2003 General de Subvenciones; v) Ley General Telecomunicaciones 32/2003 de 3 de Noviembre de 2003.

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Sviluppo settoriale

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 6,5 Mio EUR

Intensità

80 %

Durata

2009-2010

Settore economico

Poste e telecomunicazioni

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Gobierno del Principado de Asturias — Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Information

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

19.3.2010

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 622/09

Stato membro

Germania

Regione

Hamburg

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Hamburger FuE-Förderrichtlinie zur Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben Hamburger Unternehmen

Base giuridica

Hamburger FuE-Förderrichtlinie zur Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben Hamburger Unternehmen — §§ 23, 24 Landeshaushaltsordnung (LHO)

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Ricerca e sviluppo

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto, sovvenzione rimborsabile, prestito agevolato

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista 5,3 Mio EUR;

Importo totale dell'aiuto previsto 32 Mio EUR

Intensità

100 %

Durata

Fino al 31.12.2013

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Behörde für Wirtschaft und Arbeit

Alter Steinweg 4

20459 Hamburg

DEUTSCHLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


Banca centrale europea

23.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 104/3


Parte 0 delle norme sul personale della BCE contenente il quadro etico

(Il presente testo annulla e sostituisce il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 92 del 16 aprile 2004, pag. 31)

2010/C 104/02

0.1.   Disposizioni generali

0.1.1.

La condotta dei membri del personale non pregiudica la loro indipendenza e imparzialità nè danneggia la reputazione della BCE. I membri del personale:

a)

rispettano i valori comuni della BCE e nella loro vita privata e professionale tengono una condotta che si addice al carattere della BCE in quanto istituzione europea;

b)

svolgono i propri compiti con coscienza, onestà e senza tener conto dei propri interessi personali o nazionali, si attengono a norme elevate di etica professionale e agiscono con lealtà esclusiva nei confronti della BCE;

c)

adottano cautela e cura in tutti i propri affari finanziari privati e si astengono dal prendere parte ad operazioni economiche e finanziarie che possano compromettere la loro indipendenza o imparzialità.

0.1.2.

I privilegi e le immunità di cui godono i membri del personale in virtù del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea sono attribuiti nell’esclusivo interesse della BCE. Tali privilegi ed immunità non dispensano in alcun modo i membri del personale dall’adempimento dei loro obblighi di natura privata e dall’osservanza delle leggi e dei regolamenti di polizia in vigore. Ogni qualvolta sorga una controversia relativa a tali privilegi e immunità, i membri del personale interessati sono tenuti a darne immediatamente comunicazione al Comitato esecutivo della BCE.

0.1.3.

I membri del personale che sono distaccati o in congedo da un’altra organizzazione o istituzione sono integrati nel personale della BCE, hanno gli stessi obblighi e dirtti degli altri membri del personale e svolgono i propri compiti a beneficio esclusivo della BCE.

0.2.   Funzionario responsabile per l’etica

I membri del personale possono richiedere al Funzionario responsabile per l’etica della BCE di fornire loro direttive su qualunque questione che riguardi l’osservanza da parte loro del quadro etico della BCE. Una condotta che si conformi pienamente alle indicazioni del Funzionario responsabile per l’etica e alle norme etiche da esso elaborate si presume essere conforme con il quadro etico e non dà luogo ad alcuna procedura disciplinare per inosservanza degli obblighi che incombono sul personale. Tuttavia, tali indicazioni non esonerano i membri del personale da alcuna responsabilità ad altro titolo.

0.3.   Segreto professionale

0.3.1.

I membri del personale si astengono dal divulgare in assenza di autorizzazione informazioni classificate, ad essi pervenute nel contesto della propria attività presso la BCE, a qualsiasi persona esterna alla BCE, ivi inclusi i membri delle proprie famiglie, nonché a colleghi della BCE che non necessitino tali informazioni per svolgere i propri compiti, a meno che le informazioni non siano già state rese pubbliche o siano di pubblico accesso.

0.3.2.

L’autorizzazione alla divulgazione è concessa nel rispetto delle regole sulla gestione e riservatezza dei documenti contenute nel Business Practice Handbook.

0.3.3.

L’autorizzazione alla divulgazione è concessa ad un membro del personale che sia tenuto a produrre mezzi di prova, in qualità di testimone in un procedimento giudiziario o ad altro titolo, e laddove un rifiuto di produrre prove possa dare luogo a responsabilità penale. Eccezionalmente, l’autorizzazione alla divulgazione non è necessaria se un membro del personale è chiamato a fornire mezzi di prova dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea in una causa tra la BCE e un membro o ex-membro del personale.

0.4.   Rapporti all’interno della BCE

0.4.1.

I membri del personale osservano le istruzioni impartite dai propri superiori e rispettano le linee gerarchiche pertinenti.

0.4.2.

I membri del personale non richiedono ad altri membri di svolgere compiti privati per conto loro o di altri.

0.4.3.

I membri del personale si comportano con lealtà nei confronti dei propri colleghi. In particolare, i membri del personale non nascondono ad altri membri del personale informazioni che potrebbero influire sullo svolgimento del lavoro, in particolare al fine di ottenere un vantaggio personale, né forniscono informazioni false, inesatte o esagerate. Inoltre, essi non intralciano o rifiutano di collaborare con i colleghi.

0.5.   Uso delle risorse della BCE

I membri del personale rispettano e proteggono i beni di proprietà della BCE. Tutte le attrezzature e gli strumenti, di qualsiasi natura, sono forniti dalla BCE per finalità esclusivamente professionali, salvo nei casi in cui l’uso privato sia consentito ai sensi delle pertinenti norme interne contenute nel Business Practice Handbook ovvero sulla base di un’autorizzazione speciale. I membri del personale adottano tutte le misure ragionevoli ed appropriate per limitare i costi della BCE laddove possibile, in modo che le risorse disponibili possano essere utilizzate nella maniera più efficiente.

0.6.   Dignità sul posto di lavoro

I membri del personale si astengono da qualunque tipo di discriminazione nei confronti di altri e da qualunque forma di molestia psicologia o sessuale o da prepotenze. Essi mostrano sensibilità e rispetto per gli altri ed evitano ogni comportamento che un’altra persona potrebbe ragionevolmente considerare offensivo. La qualità di membro del personale non è pregiudicata in alcun modo per il fatto che questi abbia impedito o segnalato casi di molestie o prepotenze. I membri del personale aderiscono alla politica della BCE sulla dignità sul posto di lavoro.

0.7.   Obbligo di riferire su casi di inosservanza dei doveri professionali

0.7.1.

Fatti salvi gli obblighi dei membri del personale di cui alla Decisione BCE/2004/11 del 3 giugno 2004 riguardante le condizioni e le modalità delle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode in seno alla Banca centrale europea in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità europee e che modifica le condizioni di impiego per il personale della Banca centrale europea (1), i membri del personale riferiscono alla BCE e/o al Funzionario responsabile per l’etica nel caso in cui siano a conoscenza o abbiano un fondato sospetto di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, abuso di informazioni privilegiate, frode o corruzione nello svolgimento dei propri doveri professionali da parte di altri membri del personale o di qualunque fornitore di beni o servizi alla BCE.

0.7.2.

In tutti gli altri casi, i membri del personale possono riferire alla BCE e/o al Funzionario responsabile per l’etica nel caso in cui siano a conoscenza o abbiano un fondato sospetto di inosservanza dei doveri professionali da parte di altri membri del personale o di qualunque fornitore di beni o servizi alla BCE.

0.7.3.

I membri del personale non subiscono in alcun caso trattamenti discriminatori, intimidazioni, rappresaglie o persecuzioni quale conseguenza dell’aver riferito di avere conoscenza o il fondato sospetto di inosservanza dei doveri professionali.

0.7.4.

L’identità dei membri del personale che riferiscano di avere conoscenza o il fondato sospetto di inosservanza dei doveri professionali è protetta se essi ne facciano richiesta.

0.8.   Conflitti di interesse — Norma generale

I membri del personale evitano le situazioni che potrebbero dare luogo a un conflitto di interesse tra il proprio lavoro e i propri interessi privati, o che potrebbero essere percepite come tali. I membri del personale che, nell’esercizio delle loro funzioni, debbano assumere una decisione in merito parere su una questione alla cui trattazione o soluzione abbiano un interesse personale, informano immediatamente il loro superiore diretto o il Funzionario responsabile per l’etica. La BCE può adottare ogni misura idonea ad evitare un conflitto d’interesse. In particolare e se non vi è alcuna altra misura idonea, la BCE può sollevare un membro del personale dalle sue funzioni relativamente alla questione considerata.

0.9.   Impiego retribuito del coniuge o partner riconosciuto

I membri del personale informano la BCE o il Funzionario responsabile per l’etica in merito a qualsiasi impiego retribuito del coniuge o partner riconosciuto che potrebbe dar luogo a un conflitto di interesse. Nel caso in cui la natura dell’impiego risulti dar luogo a un conflitto di interesse con le funzioni del membro del personale e qualora il membro del personale non sia in grado di impegnarsi a far cessare il conflitto d’interesse entro un determinato periodo di tempo, la BCE, dopo aver consultato il Funzionario responsabile per l’etica, decide se sollevare il membro del personale dalle proprie funzioni relativamente alla questione considerata.

0.10.   Offrire e accettare doni

0.10.1.

Un «dono» è un beneficio o vantaggio, di carattere finanziario o in natura, che è correlato in qualche modo con l’impiego del membro del personale presso la BCE e che non costituisce la retribuzione concordata per i servizi forniti, offerto da o a un membro del personale o qualsiasi membro della sua famiglia, stretti conoscenti personali o socio d’affari.

0.10.2.

L’accettazione di un dono in ogni caso non pregiudica o influenza l’oggettività e la libertà di azione del membro del personale e non crea obblighi o aspettative inopportune da parte del destinatario o del donante.

0.10.3.

I membri del personale non sollecitano o accettano doni da parte di partecipanti ad una procedura d’appalto.

0.10.4.

È vietato accettare doni frequenti dalla stessa fonte.

0.10.5.

I membri del personale segnalano qualsiasi dono ricevuto da stretti membri della famiglia da parte di fonti che sono in qualche modo connesse con l’impiego del membro del personale presso la BCE.

0.11.   Attività esterne svolte nel corso dell’adempimento di doveri professionali

I membri del personale non accettano alcun compenso da parte di terzi in relazione ad attività esterne connesse in qualche modo con l’impiego del membro del personale presso la BCE. Tali compensi sono corrisposti alla BCE.

0.12.   Attività private

0.12.1.

I membri del personale non intraprendono attività private che possano in alcun modo pregiudicare l'adempimento dei loro doveri nei confronti della BCE e, in particolare, possano dar luogo a un conflitto di interesse.

0.12.2.

Fatto salvo il precedente paragrafo, i membri del personale possono svolgere attività private non remunerate come la semplice gestione conservativa dei beni familiari e attività quali quelle in campo culturale, scientifico, educativo, sportivo, benefico, religioso, sociale o altri lavori a scopo di beneficenza, che non abbiano ripercussioni negative sugli obblighi del membro del personale nei confronti della BCE e/o che non siano una potenziale fonte di conflitto di interesse.

0.12.3.

I membri del personale ottengono l’autorizzazione della BCE per tutte le altre attività private. Queste comprendono:

a)

attività di ricerca, partecipazione a conferenze, redazione di articoli o libri ovvero qualsiasi analoga attività privata non remunerata avente ad oggetto argomenti attinenti alla BCE o alla sua attività;

b)

qualsiasi altra attività privata non remunerata fuori dall’ambito di applicazione dell’articolo 0.12.2;

c)

attività private remunerate.

Nel decidere se concedere l’autorizzazione a svolgere tali attività private, la BCE considera se l'attività abbia ripercussioni negative sui doveri del membro del personale nei confronti della BCE e, in particolare, se sia una potenziale fonte di conflitto di interesse.

0.12.4.

Fatti salvi i precedenti paragrafi, i membri del personale possono svolgere attività politiche come votare, effettuare contributi politici, partecipare a incontri e ad attività a livello locale. I membri del personale si astengono dal rivelare la loro funzione e posizione presso la BCE nello svolgere attività politiche ed evitano che si possa ritenere che le loro opinioni personali riflettano le opinioni della BCE.

0.12.5.

I membri del personale che intendono candidarsi per un carica pubblica informano la BCE, che, tenuto conto dell'interesse del servizio, decide se il membro del personale in questione:

a)

debba richiedere un congedo per motivi personali; o

b)

debba ricevere un congedo annuale; o

c)

possa essere autorizzato a svolgere i propri compiti a tempo parziale; o

d)

possa continuare a svolgere i propri compiti come in precedenza.

0.12.6.

I membri del personale che sono eletti o nominati ad una carica pubblica informano immediatamente la BCE, che, tenuto conto dell’interesse del servizio, dell’importanza della carica, dei doveri che essa comporta e del compenso e del rimborso spese spettanti per l'adempimento dei compiti del mandato, adotta una delle decisioni di cui al precedente paragrafo. Se un membro del personale è tenuto a richiedere un congedo per motivi personali o è autorizzato a svolgere i propri compiti a tempo parziale, il periodo di tale concedo o lavoro a tempo parziale corrisponde alla durata del mandato del membro del personale.

0.12.7.

Le attività private sono svolte fuori dall’orario di lavoro. Eccezionalmente la BCE può consentire deroghe a tale regola.

0.12.8.

La BCE può richiedere in qualsiasi momento la cessazione delle attività private che non siano o non siano più in conformità con le disposizioni dei paragrafi precedenti.

0.13.   Appalti

I membri del personale assicurano il corretto svolgimento delle procedure d'appalto mantenendo l'oggettività, la neutralità e l'imparzialità e garantendo la trasparenza delle proprie azioni. Nell’ambito delle procedure di appalto, i membri del personale devono conformarsi a tutte le norme generali e specifiche volte ad impedire e segnalare conflitti di interesse e relative alla ricezione di doni e al segreto professionale. I membri del personale comunicano con i partecipanti ad una procedura d’appalto esclusivamente attraverso canali ufficiali ed evitano di fornire informazioni verbalmente.

0.14.   Conduzione di trattative per un nuovo impiego

I membri del personale si comportano con correttezza e discrezione in tutte le trattative riguardanti un eventuale nuovo impiego e l’accettazione di tale impiego. I membri del personale informano il loro superiore diretto in merito a qualsiasi potenziale impiego che potrebbe dar luogo a un conflitto di interesse o a un abuso della propria posizione presso la BCE, o che potrebbe essere percepito come tale. Ai membri del personale può essere richiesto di astenersi dal trattare qualsiasi questione potenzialmente connessa con l’eventuale futuro datore di lavoro.

0.15.   Premi, onorificenze e decorazioni

I membri del personale devono ottenere la previa autorizzazione ad accettare premi, onorificenze e decorazioni connesse con la loro attività per la BCE.

0.16.   Rapporti con soggetti esterni

0.16.1.

I membri del personale sono consapevoli dell’indipendenza e della reputazione della BCE e della necessità di mantenere il segreto professionale nei loro rapporti con tutti i soggetti esterni. I membri del personale non sollecitano o accettano istruzioni da governi, autorità, organizzazioni o persone esterne alla BCE. I membri del personale informano la direzione in merito a qualsiasi tentativo inopportuno da parte di terzi di influenzare la BCE nello svolgimento dei suoi compiti.

0.16.2.

I membri del personale si conformano alle norme della BCE relative all’accesso del pubblico alle informazioni e tengono in debito conto il codice europeo di buona condotta amministrativa nelle loro relazioni con il pubblico.

0.16.3.

I membri del personale conducono i loro rapporti con i loro colleghi delle BCN e del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) con uno spirito di reciproca e stretta collaborazione. Tale collaborazione è guidata dai principi di non discriminazione, parità di trattamento e imparzialità riguardo alla nazionalità di origine. In tutti i rapporti con le BCN i membri del personale tengono presenti i propri obblighi nei confronti della BCE e l’imparzialità del ruolo svolto da quest’ultima all’interno del SEBC.

0.16.4.

I membri del personale adoperano inoltre cautela nei loro rapporti con gruppi di interesse e con i mezzi di informazione, in particolare in merito a questioni connesse con le loro attività professionali, e sono consapevoli dell'interesse della BCE. I membri del personale segnalano alla Direzione Comunicazione tutte le richieste di informazioni connesse con le loro attività professionali da parte di esponenti dei mezzi di informazione e si conformano a tutte le disposizioni pertinenti contenute nel Business Practice Handbook.

0.17.   Insider trading

0.17.1.

I membri del personale si astengono dall’utilizzare o tentare di utilizzare informazioni attinenti alle attività della BCE, che non sono state rese pubbliche o non sono accessibili al pubblico, per favorire i propri interessi privati o quelli di terzi. Ai membri del personale è fatto espresso divieto di trarre vantaggio da tali informazioni in qualsiasi operazione finanziaria o nel raccomandare o sconsigliare tali operazioni. Questo obbligo permane anche dopo la cessazione dell’impiego presso la BCE.

0.17.2.

I membri del personale possono effettuare solo operazioni a breve termine aventi ad oggetto attività o diritti a condizione che, prima di ogni operazione, il Funzionario responsabile per l’etica sia convinto della natura non speculativa e della giustificazione di tali operazioni.

0.17.3.

I membri del personale conservano, per il periodo che copre l’anno in corso e l’intero anno precedente, la documentazione seguente:

a)

i propri conti bancari, inclusi i conti cointestati, i conti deposito titoli e i conti aperti presso intermediari mobiliari;

b)

gli eventuali poteri di rappresentanza loro conferiti da terzi in relazione ai conti bancari di questi ultimi, inclusi i conti di deposito titoli;

c)

le istruzioni o direttive generali fornite a terzi cui è stata delegata la responsabilità di gestire il proprio portafoglio di investimenti;

d)

tutte le operazioni di acquisto o vendita di attività o diritti a proprio rischio e per proprio conto oppure a rischio e per conto altrui;

e)

gli estratti dei summenzionati conti;

f)

l’assunzione di prestiti ipotecari o di altra natura, ovvero la modifica delle condizioni di tali prestiti, a proprio rischio e per proprio conto oppure a rischio e per conto altrui; e

g)

le operazioni condotte nel quadro di sistemi pensionistici, compreso quello della BCE.

Al fine di controllare il rispetto dell'articolo 0.17.1 e 0.17.2, su richiesta della Direzione generale risorse umane, bilancio di previsione e strutture organizzative, i membri del personale forniscono la suindicata documentazione per un periodo di sei mesi consecutivi, come specificato nella richiesta.

Gli obblighi dei membri del personale di cui al presente articolo continuano ad applicarsi per un anno dopo la cessazione del loro impiego presso la BCE.

0.17.4.

I membri del personale che, in ragione dei loro compiti, si ritiene abbiano accesso a informazioni privilegiate in merito alle politiche monetarie o valutarie della BCE o alle operazioni finanziarie del SEBC, si astengono dall’effettuare operazioni finanziarie di investimento diverse da:

operazioni di investimento in organismi di investimento collettivo sulla cui politica di investimento non esercitano alcuna influenza,

operazioni di investimento in strumenti finanziari derivati basati su indici rispetto ai quali non hanno alcuna influenza,

operazioni di investimento basate su un accordo scritto di gestione del risparmio, e

acquisto e detenzione fino a scadenza di strumenti di debito negoziabili o costituzione di depositi.

Gli investimenti esistenti al momento in cui un membro del personale ricade nell’ambito di applicazione della presente disposizione possono essere mantenuti o modificati se il membro del personale:

segnala al Funzionario responsabile per l'etica ogni modifica negli strumenti di investimento, e

fornisce, di propria iniziativa e senza ritardo, i dettagli di ogni modifica delle informazioni di cui alle lettere da a) a c) dell’articolo 0.17.3.

Gli obblighi dei membri del personale previsti nel presente paragrafo continuano ad applicarsi per un anno dopo che il membro del personale ha cessato di appartenere alla categoria di personale che si ritiene abbia accesso a informazioni privilegiate in merito alle politiche monetarie o valutarie della BCE o alle operazioni finanziarie del SEBC.

I membri del personale che, in ragione dei loro compiti, si ritiene abbiano accesso a informazioni privilegiate in merito alle politiche monetarie della BCE si astengono dall'effettuare qualsiasi operazione finanziaria di investimento durante i sette giorni precedenti la prima riunione del mese del Consigli direttivo.


(1)  GU L 230 del 30.6.2004, pag. 56.


23.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 104/8


Codice supplementare di criteri deontologici per i membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea

(in conformità dell’articolo 11.3 del regolamento interno della Banca centrale europea)

2010/C 104/03

1.   Dichiarazione introduttiva

Il nuovo quadro etico (1) per i membri del personale della Banca centrale europea entra in vigore il 1 aprile 2010. Esso fornisce direttive e stabilisce regole deontologiche, standard e criteri. Il 16 maggio 2002 i membri del Comitato esecutivo, in qualità di membri del Consiglio direttivo, hanno convenuto sul Codice di condotta per i membri del Consiglio direttivo (2). Fatte salve le regole stabilite nel presente Codice supplementare di criteri deontologici (di seguito il «Codice»), i membri del Comitato esecutivo osservano i principi stabiliti nel nuovo quadro etico per i membri del personale e le regole contenute nel Codice di condotta per i membri del Consiglio direttivo.

2.   Doni e altri benefici di carattere finanziario

Un «dono» è un beneficio o vantaggio, di carattere finanziario o in natura, che è correlato in qualche modo con i compiti e i doveri conferiti ad un membro del Comitato esecutivo e che non costituisce la retribuzione concordata per i servizi forniti, offerto da o al membro del Comitato esecutivo o qualsiasi membro della sua famiglia, stretti conoscenti personali o soci d’affari.

La ricezione di un dono in ogni caso non pregiudica né influenza l'oggettività e la libertà di azione del membro del Comitato esecutivo e non crea obblighi o aspettative inopportune da parte del destinatario o del donante. A tale riguardo, possono essere conservati i doni provenienti dal settore privato che non eccedano il valore di 50 EUR e i doni scambiati nelle relazioni con altre banche centrali, organizzazioni ed enti pubblici nazionali e internazionali, che non oltrepassino la misura di ciò che è consueto e considerato appropriato. Se ricorre una situazione particolare per cui taluno di tali doni non possa essere rifiutato, il dono deve essere consegnato alla BCE a meno che venga ad essa pagato il valore eccedente la soglia dei 50 EUR.

I membri del Comitato esecutivo non sollecitano né accettano doni da parte di partecipanti ad una procedura d’appalto.

I membri del Comitato esecutivo possono fare doni a terzi a spese della BCE. Se un dono eccede il valore di 150 EUR, è necessaria l’autorizzazione del Comitato esecutivo. I membri del Comitato esecutivo non si ricevono (ivi compresi i coniugi, partner o familiari) né si scambiano alcun altro vantaggio, a spese della BCE.

3.   Accettazione di inviti

I membri del Comitato esecutivo, nel tenere conto dei loro obblighi di rispettare il principio di indipendenza e di evitare conflitti di interesse, possono accettare inviti a conferenze, ricevimenti o eventi culturali ed intrattenimenti connessi, inclusa un’appropriata ospitalità, quando la loro partecipazione a detti eventi è compatibile con l’adempimento dei loro obblighi ovvero è nell’interesse della BCE. A tale riguardo, essi possono accettare da parte degli organizzatori il pagamento delle spese di viaggio e di soggiorno commisurate alla durata del loro impegno. In particolare, i membri del Comitato esecutivo possono accettare inviti ad eventi con un ampio numero di partecipanti, mentre dovrebbero osservare particolare prudenza relativamente ad inviti a carattere individuale. La BCE devolve in beneficenza ogni eventuale compenso ricevuto da membri del Comitato esecutivo per lezioni e discorsi tenuti in veste ufficiale.

Tali norme devono applicarsi equamente anche ai rispettivi coniugi e partner, qualora l’invito sia esteso anche a loro e la loro partecipazione risponda a costumi internazionalmente riconosciuti.

4.   Accettazione di compensi per attività svolte a titolo personale

I membri del Comitato esecutivo possono svolgere attività d’insegnamento ed accademiche così come altre attività senza scopo di lucro. Possono accettare compensi e il rimborso delle spese sostenute per tali attività, svolte a titolo personale, senza il coinvolgimento della BCE, nel rispetto delle condizioni poste nell’articolo 11.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e del fatto che tali compensi e tali spese siano commisurati al lavoro svolto e rimangano nei limiti imposti dalla prassi comune. Devono informare annualmente per iscritto il Presidente della BCE relativamente a ciascuna attività svolta a titolo personale ed a ciascun compenso da essa derivante

5.   Ottemperanza delle norme in materia di insider trading

I membri del Comitato esecutivo sono soggetti alla piena ottemperanza delle norme in materia di insider trading e al regime di sorveglianza operante alla BCE. Viene loro vivamente raccomandato di porre i propri investimenti sotto il controllo di uno o più gestori di portafoglio dotati di piena discrezionalità. Tale raccomandazione non si applica ai conti correnti, ai conti di deposito, ai conti di risparmio e ai fondi comuni monetari o a simili strumenti finanziari a breve termine. Detta raccomandazione non pregiudica la possibilità di mobilizzare occasionalmente i fondi per l’acquisto di alcuni beni o per investimenti in proprietà immobiliari.

6.   Funzionario responsabile per l’etica

Al fine di garantire un'applicazione coerente del presente Codice, i membri del Comitato esecutivo devono consultare il Funzionario responsabile per l’etica della BCE in caso di dubbio circa la pratica applicazione di qualsiasi criterio deontologico stabilito in questo Codice ovvero, nella misura in cui sia ad essi applicabile, nel quadro etico per i membri del personale.

7.   Abrogazione

Il presente Codice abroga e sostituisce il Codice supplementare di criteri deontologici del 5 settembre 2006 per i membri del Comitato esecutivo della Banca centrale europea a partire dal 1 aprile 2010.

8.   Distribuzione e pubblicazione

Fatto in copia originale, depositato nei caveau della BCE. Una copia è stata distribuita a ciascun membro del Comitato esecutivo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 29 marzo 2010.

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 123 del 24.5.2002, pag. 9.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

23.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 104/10


Estratto delle nomine effettuate dal Consiglio

Gennaio, febbraio e marzo 2010 (settore sociale)

2010/C 104/04

Comitato

Scadenza del mandato

Pubblicazione nella GU

Persona sostituita

Dimissioni/Nomina

Membro titolare/supplente

Categoria

Paese

Persona nominata

Appartenenza

Data della decisione del Consiglio

Comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti

29.3.2011

C 83 del 7.4.2009

Chryso ORPHANOU

Dimissioni

Supplente

Governo

Cipro

Sylia KYRMITSI

Ministry of Labour and Social Insurance

18.1.2010

Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori

24.9.2010

C 253 del 4.10.2008

Michal GAWRYSZCZAK

Dimissioni

Titolare

Datori di lavoro

Polonia

Magdalena KOSTULSKA

Confédération Polonaise d'Employeurs

16.2.2010

Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori

24.9.2010

C 253 del 4.10.2008

Raúl RODRIGUEZ PORRAS

Dimissioni

Titolare

Governo

Spagna

Paloma MARTINEZ GAMO

Ministerio de Trabajo e Inmigración

8.3.2010

Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

30.11.2010

C 282 del 24.11.2007

Nathalie CHADEYRON

Dimissioni

Titolare

Datori di lavoro

Francia

Emmanuel JAHAN

Air France

18.1.2010

Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

30.11.2010

C 282 del 24.11.2007

Juan Pablo PARRA GUTIÉRREZ

Dimissioni

Titolare

Governo

Spagna

María de MINGO CORRAL

Ministerio de Trabajo e Inmigración

16.2.2010

Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

30.11.2010

C 282 del 24.11.2007

Heitor SALGUEIRO

Dimissioni

Titolare

Datori di lavoro

Portogallo

Antonio VERGUEIRO

CIP — Confederation of Portuguese Industry

16.2.2010

Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

30.11.2010

C 282 del 24.11.2007

Lazar LAZAROV

Dimissioni

Titolare

Governo

Bulgaria

Hristina MITREVA

Ministry of Labour and Social policy

22.2.2010

Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

30.11.2010

C 282 del 24.11.2007

Malgorzata RUSEWICZ

Dimissioni

Titolare

Datori di lavoro

Polonia

Piotr SARNECKI

Social Affairs Department, PKPP Llewiatan

8.3.2010

Consiglio di direzione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

7.11.2010

C 271 del 14.11.2007

Marios KOURTELLIS

Dimissioni

Supplente

Governo

Cipro

Anastassios YIANNAKI

Department of Labour Inspection

8.3.2010

Consiglio di direzione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

7.11.2010

C 271 del 14.11.2007

Elizabeth HODKINSON

Dimissioni

Titolare

Governo

Regno Unito

Clive FLEMING

Health and Safety Executive

22.3.2010

Consiglio di amministrazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere

31.5.2010

C 128 del 9.6.2007

Frédérique FASTRE

Dimissioni

Supplente

Governo

Belgio

Annemie PERNOT

Représentation Permanente de la belgique auprès de l'UE

8.3.2010


Commissione europea

23.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 104/12


Tassi di cambio dell'euro (1)

22 aprile 2010

2010/C 104/05

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3339

JPY

yen giapponesi

124,03

DKK

corone danesi

7,4420

GBP

sterline inglesi

0,86675

SEK

corone svedesi

9,6152

CHF

franchi svizzeri

1,4325

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,8995

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,365

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

264,50

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7075

PLN

zloty polacchi

3,8795

RON

leu rumeni

4,1416

TRY

lire turche

1,9820

AUD

dollari australiani

1,4390

CAD

dollari canadesi

1,3341

HKD

dollari di Hong Kong

10,3535

NZD

dollari neozelandesi

1,8759

SGD

dollari di Singapore

1,8311

KRW

won sudcoreani

1 478,28

ZAR

rand sudafricani

9,9710

CNY

renminbi Yuan cinese

9,1056

HRK

kuna croata

7,2600

IDR

rupia indonesiana

12 024,89

MYR

ringgit malese

4,2671

PHP

peso filippino

59,154

RUB

rublo russo

38,9285

THB

baht thailandese

42,958

BRL

real brasiliano

2,3441

MXN

peso messicano

16,2904

INR

rupia indiana

59,3680


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


23.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 104/13


Rinnovo dei membri del comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura

2010/C 104/06

Il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura è stato rinnovato con decisione 2004/864/CE del 16 dicembre 2004 (1), recante modifica della decisione 1999/478/CE del 14 luglio 1999 (2) che rinnova il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura.

Il mandato dei membri del comitato ha durata triennale ed è rinnovabile. Il mandato dei membri del comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura costituito il 1o maggio 2007 scade quindi il 30 aprile 2010.

La Commissione ha pertanto deciso di rinnovare il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura per il periodo dal 1o maggio 2010 al 30 aprile 2013 come segue:

Settori interessati dalla PCP

Seggi

Membri

Comitato

 

Titolari

Supplenti

Armatori privati

1

Sig. B. DEAS

Sig. M. GHIGLIA

Armatori associati

1

Sig. G. VAN BALSFOORT

Sig. G. EVIN

Organizzazioni di produttori

1

Sig. N. WICHMANN

Sig. J. PICHON

Allevatori di molluschi e crostacei

1

Sig. T. PICKERELL

Sig. A. BAEKGAARD

Piscicoltori

1

Sig. A. CHAPERON

Sig. P. A. SALVADOR

Trasformatori

1

Sig. G. PASTOOR

Sig. P. COMMERE

Negozianti

1

Sig. P. BAMBERGER

Sig. T. F. GEOGHEGAN

Pescatori e salariati

1

Sig. J. M. TRUJILLO CASTILLO

Sig. J. BIGOT

Consumatori

1

Sig. J. GODFREY

 

Ambiente

1

Sig. E. DUNN

Sig.ra C. PHUA

Sviluppo

1

Sig. X. LÓPEZ ÁLVAREZ

Sig.ra B. GOREZ

Gruppi di lavoro

 

Presidente

Vicepresidente

Gruppo I

2

Sig. J. GARAT PÉREZ

Sig. G. BUONFIGLIO

Gruppo II

2

Sig. G. BREST

Sig. J. OJEDA

Gruppo III

2

Sig. M. KELLER

Sig. S. O'DONOGHUE

Gruppo IV

2

Sig. J. M. GONZÁLEZ GIL DE BERNABÉ

Sig. J. A. MOZOS


(1)  GU L 370 del 17.12.2004, pag. 91.

(2)  GU L 187 del 20.7.1999, pag. 70.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

23.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 104/14


Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

2010/C 104/07

1.   La Commissione europea informa che, salvo avvio di un riesame secondo la procedura che segue, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella, conformemente a quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1).

2.   Procedura

I produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, una volta scadute le misure, esiste il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio.

Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare, confutare o commentare gli argomenti avanzati nella domanda di riesame.

3.   Termine

I produttori dell'Unione possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), N-105 4/92, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.

4.   Il presente avviso è pubblicato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

Prodotto

Paese(i) di origine o di esportazione

Misure

Riferimento

Data di scadenza

Alcuni tipi di tessuti finiti in filamenti di poliestere

Repubblica popolare cinese

Dazio antidumping

Regolamento (CE) n. 1487/2005 del Consiglio (GU L 240 del 16.9.2005, pag. 1) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1087/2007 del Consiglio (GU L 246 del 21.9.2007, pag. 1)

17.9.2010


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Fax +32 22956505.


23.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 104/15


Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

2010/C 104/08

1.   La Commissione europea informa che, salvo avvio di un riesame secondo la procedura che segue, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella, conformemente a quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1).

2.   Procedura

I produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, una volta scadute le misure, esiste il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio.

Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare, confutare o commentare gli argomenti avanzati nella domanda di riesame.

3.   Termine

I produttori dell'Unione possono presentare per iscritto una domanda di riesame sulla base di quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), N-105 4/92, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.

4.   Il presente avviso è pubblicato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

Prodotto

Paese/i di origine o di esportazione

Misure

Riferimento

Data di scadenza

Acido tricloroisocianurico

Repubblica popolare cinese

Stati Uniti d'America

Dazio antidumping

Regolamento (CE) n. 1631/2005 del Consiglio (GU L 261 del 7.10.2005, pag. 1)

8.10.2010


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Fax +32 22956505.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

23.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 104/16


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5810 — Investor/SAAB)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 104/09

1.

In data 15 aprile 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Investor AB («Investor», Svezia), controllata dalla Knut and Alice Wallenberg Foundation, acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme dell’impresa Saab AB («SAAB», Svezia) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Investor: holding industriale le cui attività sono suddivise tra investimenti principali, investimenti operativi, investimenti in private equity e investimenti finanziari,

SAAB: sviluppo, produzione e vendita/distribuzione di prodotti e servizi per la difesa militare, il settore aerospaziale commerciale e la sicurezza civile.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5810 — Investor/SAAB, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

23.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 104/17


Avviso relativo a una domanda ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE — Proroga del termine — Domanda proveniente da un ente aggiudicatore

2010/C 104/10

In data del 15 febbraio 2010 la Commissione ha ricevuto una domanda ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 5, della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1).

Detta domanda, proveniente da Compagnia Valdostana delle Acque SpA — Compagnie Valdotaine des eaux SpA, riguarda la produzione e la vendita di elettricità in Italia. La domanda è stata pubblicata sulla GU C 47 del 25 febbraio 2010, pag. 28. Il termine iniziale scade il 16 maggio 2010.

Considerato che i servizi della Commissione devono ottenere ed esaminare ulteriori informazioni, e conformemente alle disposizioni stabilite dall'articolo 30, paragrafo 6, seconda frase, il termine di cui dispone la Commissione per prendere una decisione relativa a tale domanda è prorogato di tre mesi.

Il termine finale scadrà quindi il 16 agosto 2010.


(1)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.