ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2010.101.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 101

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno
20 aprile 2010


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Garante europeo della protezione dei dati

2010/C 101/01

Parere del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale

1

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2010/C 101/02

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

6

2010/C 101/03

Autorizzazione degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

7

2010/C 101/04

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5697 — Alstom Holdings/Alstom Hydro Holding) ( 1 )

11

2010/C 101/05

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5824 — BC Partners/Spotless) ( 1 )

11

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2010/C 101/06

Tassi di cambio dell'euro

12

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2010/C 101/07

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

13

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2010/C 101/08

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5832 — Avelar/Enovos/Aveleos) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

18

2010/C 101/09

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5834 — Coca-Cola Enterprises/Coca-Cola Drycker Sverige AB/Coca-Cola Drikker AS) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

19

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2010/C 101/10

Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

20

 

Rettifiche

2010/C 101/11

Rettifica della pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU C 157 del 10.7.2009)

26

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Garante europeo della protezione dei dati

20.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 101/1


Parere del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale

2010/C 101/01

IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare l’articolo 8,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1),

visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, in particolare l’articolo 41 (2),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

I.   INTRODUZIONE

1.

Il 2 febbraio 2009 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (3). La proposta di direttiva del Consiglio è intesa a sostituire la direttiva 77/799/CEE del Consiglio relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette (4).

2.

Dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, il 1o dicembre 2009, le basi giuridiche della proposta sono gli articoli 113 e 115 del TFUE (5). Le decisioni su queste basi giuridiche vengono adottate secondo una procedura legislativa speciale che prevede la delibera all’unanimità del Consiglio su una proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale europeo.

3.

Diversamente da quanto prescritto dall’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, il GEPD non è stato consultato. Il presente parere si basa pertanto sull’articolo 41, paragrafo 2 del medesimo regolamento. Il GEPD raccomanda di includere nel preambolo della proposta un riferimento al presente parere.

4.

Migliorare lo scambio di informazioni, che nella maggior parte dei casi comprendono (anche) dati relativi a persone fisiche, è uno dei principali obiettivi della proposta. Il GEPD è consapevole dell’importanza di rafforzare l’efficacia della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri nel settore fiscale. Il GEPD comprende altresì i vantaggi e la necessità di condividere informazioni, ma desidera sottolineare che il trattamento di tali dati deve avvenire nel rispetto delle norme UE sulla protezione dei dati.

5.

Le situazioni che prevedono lo scambio transfrontaliero di dati personali all’interno dell’UE meritano un’attenzione speciale poiché comportano un aumento della scala del trattamento dei dati da cui derivano necessariamente rischi maggiori per i diritti e gli interessi delle persone fisiche coinvolte in quanto, in ogni caso, gli stessi dati personali vengono elaborati in più paesi. Ne consegue la necessità di impegnarsi maggiormente per assicurare il rispetto dei requisiti derivanti dalla legislazione comunitaria in materia di protezione dei dati. Tale situazione è inoltre fonte di incertezza giuridica per gli interessati: possono essere coinvolti attori di tutti gli altri Stati membri e risultare applicabili le legislazioni nazionali di questi altri paesi, che potrebbero essere leggermente diverse dalle normative di cui sono a conoscenza le persone interessate oppure trovare applicazione all’interno di un sistema giuridico con cui queste ultime non hanno dimestichezza. In un contesto transfrontaliero è necessario affrontare chiaramente le responsabilità dei vari attori, agevolando altresì la vigilanza delle autorità competenti e il controllo giudiziario in vari ambiti.

6.

Purtroppo il GEPD è venuto a conoscenza della proposta in esame solo di recente. Ciò può essere spiegato dal fatto che la sensibilizzazione ai requisiti in materia di protezione dei dati in ambito tributario si trova ancora nella fase iniziale. Il GEPD vede segnali di un aumento della sensibilizzazione in tal senso, ma rileva che al riguardo può e deve essere fatto molto di più.

7.

La proposta in esame è un chiaro esempio di una scarsa sensibilizzazione in materia di protezione dei dati; nel documento, infatti, la questione è stata quasi completamente ignorata. Di conseguenza, la proposta contiene alcuni elementi che non ottemperano ai requisiti applicabili in materia di protezione dei dati.

8.

Il GEDP è a conoscenza del fatto che, in seno al Parlamento europeo, la procedura è quasi giunta alla fase finale a livello di commissione. Tuttavia, in assenza di un trattamento adeguato dell’impatto della cooperazione proposta sulla protezione dei dati, il GEDP ritiene necessario formulare il proprio parere sulla questione. Il GEDP auspica che le osservazioni formulate nel presente parere siano prese in considerazione e promuovano uno sviluppo del sistema di cooperazione amministrativa rispettoso del diritto alla protezione dei dati dei cittadini europei (6).

II.   COOPERAZIONE UE NEL SETTORE FISCALE

II.1.   Contesto e campo di applicazione della proposta

9.

Come affermato, la proposta in esame è intesa a sostituire la direttiva 77/799/CEE. Tale direttiva, adottata il 19 dicembre 1977, riguarda lo scambio di informazioni per l’accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio.

10.

Inizialmente la cooperazione amministrativa nel settore dell’IVA e delle accise rientrava nell’ambito di applicazione della direttiva 77/799/CEE. Tuttavia, dal 7 ottobre 2003 e dal 16 novembre 2004 rispettivamente, tali questioni sono oggetto di strumenti giuridici separati, ossia il regolamento (CE) n. 1798/2003 e il regolamento (CE) n. 2073/2004 (7). Una proposta di rifusione del regolamento (CE) n. 1798/2003 è stata pubblicata dalla Commissione il 18 agosto 2009 (8). IL GEPD ha presentato un parere su questa proposta il 30 ottobre 2009 (9).

11.

La Commissione propone di ampliare l’ambito di applicazione della nuova direttiva estendendolo dalle imposte sul reddito e sul patrimonio a tutte le imposte indirette, escluse l’IVA e le accise. La proposta intende tuttavia allineare la cooperazione prevista dalla nuova direttiva alla cooperazione in questi due settori specifici. Alcune delle osservazioni formulate nella parte III del presente parere saranno pertanto simili a quelle espresse nel parere del 30 ottobre 2009.

II.2.   Sostanza della proposta

12.

Dopo un primo capo contenente alcune disposizioni generali, il capo II della proposta tratta lo scambio di informazioni tra Stati membri, che avviene attraverso gli uffici di collegamento delle autorità competenti designate da ciascuno Stato membro ai fini dell’applicazione della direttiva. Le informazioni possono essere scambiate o su richiesta o automaticamente oppure ancora spontaneamente.

13.

Il capo III della proposta contiene disposizioni su altre forme di cooperazione amministrativa diverse dallo scambio di informazioni, quali controlli simultanei, notifica amministrativa e condivisione delle migliori pratiche e delle esperienze. Il capo IV, che illustra le condizioni che disciplinano la cooperazione amministrativa, contiene disposizioni riguardanti la comunicazione delle informazioni e dei documenti ad altre autorità, i requisiti per una buona cooperazione, i formulari e formati elettronici tipo e l’utilizzo della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (rete CCN).

14.

Il capo V contiene una disposizione sulla valutazione della cooperazione amministrativa, mentre il capo VI verte sullo scambio di informazioni con i paesi terzi. Il capo VII, l’ultimo, introduce una procedura di comitato per l’adozione di norme più dettagliate.

III.   ANALISI DETTAGLIATA DELLA PROPOSTA

III.1.   Norme vigenti in materia di protezione dei dati

15.

Nella legislazione in materia di protezione dei dati, per «dati personali» s’intende, in generale, «qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile» (10). È evidente che, ai sensi della proposta di direttiva, i dati personali saranno trattati e scambiati dalle autorità competenti dei vari Stati membri. In tal caso, saranno applicabili e dovranno essere rispettate le norme nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE. Benché ciò sia ovvio, a fini di chiarezza il GEDP esorta il legislatore a includere un riferimento alla direttiva 95/46/CE almeno nei considerando della proposta in esame e a inserirlo di preferenza anche in una norma sostanziale in cui si precisi che le disposizioni della direttiva non pregiudicano le norme nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE.

16.

Nonostante non sia direttamente coinvolta nello scambio di dati tra le autorità competenti, dalla proposta di direttiva si evince che in determinate circostanze la Commissione tratterà dati personali sulla base della direttiva. Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, della proposta, la Commissione è responsabile di «tutti gli sviluppi della rete CCN necessari per consentire lo scambio di dette informazioni fra Stati membri». Come evidenziato dall’articolo 20, paragrafo 3, tale responsabilità può, in talune circostanze, comportare l’accesso alle informazioni scambiate attraverso il sistema.

17.

Non è escluso che anche altre disposizioni comportino il trattamento di dati personali da parte della Commissione. L’articolo 22, per esempio, stabilisce che la Commissione riceverà «tutte le informazioni pertinenti» necessarie per valutare l’efficacia della cooperazione amministrativa prevista dalla direttiva. La Commissione riceverà inoltre «dati statistici», di cui sarà adottato un elenco in seguito alla procedura di comitato prevista dall’articolo 24 della proposta.

18.

Nel caso in cui tratti dati personali, la Commissione è tenuta a rispettare le norme sulla protezione dei dati applicabili alle istituzioni e agli organi dell’Unione europea definite nel regolamento (CE) n. 45/2001 e soggette alla supervisione del GEDP (11). A fini di chiarezza e per evitare dubbi sull’applicabilità del regolamento (CE) n. 45/2001, il GEDP esorta il legislatore a includere un riferimento al regolamento almeno nei considerando della proposta di direttiva e a inserirlo di preferenza anche in una norma sostanziale in cui si precisi che, quando tratta dati personali sulla base della direttiva, la Commissione è tenuta a rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.

19.

In caso di elaborazione dei dati personali, ai sensi degli articoli 16 e 17 della direttiva 95/46/CE e degli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n. 45/2001 occorre garantire la riservatezza e la sicurezza del trattamento dei dati. L’articolo 20 poc’anzi citato non enuncia esplicitamente se la Commissione sia responsabile della manutenzione e della sicurezza della rete CCN (12). Per evitare dubbi su chi abbia la responsabilità di garantire la riservatezza e la sicurezza del trattamento dei dati, il GEDP esorta il legislatore a definire più chiaramente la responsabilità della Commissione in quest’ambito, a evidenziare gli obblighi degli Stati membri e a tenere conto delle suddette considerazioni alla luce dei requisiti derivanti dalla direttiva 95/46/CE e dal regolamento (CE) n. 45/2001.

III.2.   Limitazione delle finalità, necessità e qualità dei dati

20.

Un requisito fondamentale della normativa sulla protezione dei dati è che le informazioni vengano trattate per finalità determinate, esplicite e legittime e siano successivamente trattate in modo non incompatibile con tali finalità (13). I dati utilizzati per il raggiungimento delle finalità, inoltre, devono essere necessari nonché adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità (14). Dopo aver analizzato la proposta di direttiva, il GEDP conclude che, nel complesso, il sistema di scambio di informazioni contemplato dalla direttiva non ottempera a tali requisiti.

21.

Per quanto riguarda la limitazione delle finalità, l’articolo 5, paragrafo 1, della proposta, relativo allo scambio di informazioni su richiesta, si riferisce allo scambio di informazioni che possono essere utili per il «corretto accertamento delle imposte di cui all’articolo 2». L’articolo 2 definisce il campo di applicazione della direttiva indicando le imposte alle quali si applica la direttiva. Il GEDP ritiene che il corretto accertamento delle imposte indicate non sia sufficientemente preciso. Oltre a ciò, l’articolo non segnala l’esigenza di valutare la necessità dello scambio di informazioni.

22.

L’articolo 5, paragrafo 1, inoltre, non specifica né limita la tipologia di dati che possono essere scambiati. Si riferisce, come indicato poc’anzi, a «informazioni che possono essere utili» per il corretto accertamento delle imposte indicate. Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, tali informazioni comprendono «le informazioni su uno o più casi specifici». L’articolo 17, paragrafo 1, della proposta precisa che tra queste figurano anche informazioni di cui lo Stato membro interpellato non necessita per i propri fini fiscali. L’articolo 5, paragrafo 2, inoltre, obbliga l’autorità interpellata a trasmettere all’autorità richiedente tutte le informazioni pertinenti di cui sia in possesso o che ottenga a seguito di un’indagine amministrativa. L’articolo 9 della proposta, riguardante lo scambio spontaneo di informazioni tratta a sua volta dello scambio di «informazioni» aggiungendo «di cui all’articolo 1». L’articolo 1, tuttavia, non fornisce chiarimenti pertinenti. L’utilizzo di nozioni estese negli articoli 5, 9 e 17 sembra incoraggiare uno scambio di dati che è eccedente rispetto alle finalità ed è pertanto in contrasto con il principio della qualità dei dati.

23.

L’articolo 8 della proposta permette di ottemperare ai requisiti di cui al precedente punto 20, ma solo per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni senza preventiva richiesta. L’articolo stabilisce che il tipo di informazioni da scambiare sarà definito nell’ambito della procedura di comitato. In tal modo la Commissione potrà limitare e specificare i dati da scambiare, compito che di fatto dovrà essere realizzato in conformità dei requisiti in materia di protezione dei dati. L’articolo fa inoltre riferimento alla necessità di scambiare informazioni per il corretto accertamento delle imposte di cui all’articolo 2 ed elenca varie situazioni specifiche. Come affermato, tuttavia, l’articolo 8 riguarda solo lo scambio automatico obbligatorio di informazioni e non pone limiti allo scambio di informazioni su richiesta o spontaneo. La critica formulata in precedenza riguardo agli articoli 5, 9 e 17 della proposta resta pertanto valida.

24.

Sulla base di quanto precede, il GEDP esorta il legislatore, in merito allo scambio di dati su richiesta o spontaneo tra autorità competenti, a specificare la tipologia di informazioni personali che possono essere scambiate, a meglio definire le finalità per cui i dati personali possono essere scambiati nonché a valutare la necessità del trasferimento, o almeno ad assicurare il rispetto del principio di necessità.

25.

Il principio della limitazione delle finalità è messo ulteriormente sotto pressione nell’articolo 15, paragrafo 1, della proposta. Ai sensi di questo articolo, le informazioni e i documenti ottenuti da un’autorità competente a norma della direttiva possono essere comunicate ad altre autorità all’interno dello stesso Stato membro, purché ciò sia consentito dalla legislazione di tale Stato, «anche se tali informazioni potrebbero essere utilizzate per finalità diverse da quelle indicate all’articolo 2». Il GEDP desidera sottolineare che l’ultima parte di questa disposizione è totalmente in contrasto con il principio della limitazione delle finalità. Il trattamento di informazioni personali per finalità diverse da quella originaria è consentito unicamente nel rispetto di condizioni rigorose. Il principio della limitazione delle finalità può venire meno solo se previsto dalla legge e qualora ciò sia necessario per importanti motivi esaustivamente elencati nell’articolo 13 della direttiva 95/46/CE. Il riferimento alla legislazione dello Stato membro interessato di cui all’articolo 15, paragrafo 1, potrebbe implicare tale requisito, ma non è sufficientemente chiaro. Il GEDP esorta pertanto il legislatore ad aggiungere all’articolo 15, paragrafo 1, della proposta che il trattamento delle informazioni per finalità diverse da quelle di cui all’articolo 2 «è subordinato al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 13 della direttiva 95/46/CE».

III.3.   Trasparenza e diritti della persona interessata

26.

Gli articoli 10 e 11 della direttiva 95/46/CE prevedono l’obbligo per la persona o l’ente responsabile del trattamento dei dati — il «responsabile del trattamento» nella terminologia della protezione dei dati (15) — di informare la persona interessata o prima della raccolta dei dati o, in caso di dati non raccolti presso la persona interessata, al momento della registrazione dei dati. La persona interessata deve ricevere informazioni riguardanti l’identità del responsabile del trattamento, le finalità del trattamento dei dati e ulteriori informazioni quali i destinatari dei dati e l’eventuale esistenza di diritti di accesso ai dati e di rettifica in merito ai dati che la riguardano. Gli articoli 10 e 11 della direttiva 95/46/CE possono essere considerati elaborazioni del principio generale della trasparenza che rientra nell’ambito dell’equità di trattamento prevista dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46/CE.

27.

Il GEDP ha rilevato che la proposta non contiene disposizioni riguardanti il principio della trasparenza, ad esempio in merito alle modalità con cui lo scambio di informazioni viene reso noto al grande pubblico o secondo le quali le persone interessate saranno informate del trattamento dei dati. Il GEDP esorta pertanto il legislatore ad adottare una disposizione in cui si tenga conto della trasparenza dello scambio di informazioni.

III.4.   Trasferimento di informazioni verso un paese terzo

28.

L’articolo 23, che prevede la possibilità di uno scambio di informazioni con i paesi terzi, afferma che «le autorità competenti possono trasmettere a un paese terzo, in conformità alle disposizioni di diritto interno applicabili alla comunicazione di dati personali a paesi terzi, informazioni ottenute in virtù della presente direttiva». Il GEDP è lieto che la Commissione sia a conoscenza delle norme specifiche sulla protezione dei dati applicabili allo scambio di dati personali verso paesi esterni all’UE. Il GEDP desidera tuttavia sottolineare che, innanzitutto, lo scambio di tali informazioni tra gli Stati membri deve avvenire in conformità delle norme sulla protezione dei dati, prima che possa essere effettuata un’analisi della protezione dei dati riguardo alla possibilità di trasmettere tali informazioni a un paese terzo.

29.

A fini di chiarezza, si potrebbe inserire nel testo un riferimento esplicito alla direttiva 95/46/CE in cui si precisi che tale trasferimento deve essere conforme alle norme nazionali di attuazione delle disposizioni del capo IV della direttiva 95/46/CE riguardante il trasferimento di dati personali verso paesi terzi.

III.5.   Comitato

30.

Vi sono alcune questioni con un’incidenza sulla protezione dei dati che verranno ulteriormente elaborate nelle norme adottate a seguito della procedura di comitato prevista dall’articolo 24 della proposta. Pur comprendendo l’esigenza pratica di utilizzare questa procedura, il GEDP desidera sottolineare la necessità di fissare le principali norme e garanzie sulla protezione dei dati nella normativa di base.

31.

Il GEDP desidera sottolineare che, qualora vengano discusse nuove norme nell’ambito della procedura di comitato, occorrerà tenere conto dei requisiti in materia di protezione dei dati derivanti dalla direttiva 95/46/CE e dal regolamento (CE) n. 45/2001. Il GEDP esorta inoltre la Commissione a interpellarlo e consultarlo qualora vengano effettivamente discusse nuove norme con un’incidenza sulla protezione dei dati.

32.

Al fine di assicurare il proprio coinvolgimento qualora nell’ambito della procedura di comitato siano adottate nuove norme con un’incidenza sulla protezione dei dati, il GEDP raccomanda al legislatore di includere nell’articolo 24 un quarto paragrafo in cui si precisi che «ove le misure di attuazione riguardino il trattamento di dati personali, viene consultato il Garante europeo della protezione dei dati».

IV.   CONCLUSIONE E RACCOMANDAZIONI

33.

Nel presente parere il GEDP raccomanda al legislatore:

di includere un riferimento alla direttiva 95/46/CE almeno nei considerando della proposta di direttiva e di inserirlo di preferenza anche in una norma sostanziale in cui si precisi che le disposizioni della direttiva non pregiudicano le norme nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE,

di includere un riferimento al regolamento (CE) n. 45/2001 almeno nei considerando della proposta di direttiva e di inserirlo di preferenza anche in una norma sostanziale in cui si precisi che, quando tratta dati personali sulla base della direttiva, la Commissione è tenuta a rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001,

di definire più chiaramente la responsabilità della Commissione per la manutenzione e la sicurezza della rete CCN e di evidenziare gli obblighi degli Stati membri in quest’ambito e di tenere conto delle suddette considerazioni alla luce dei requisiti derivanti dalla direttiva 95/46/CE e dal regolamento (CE) n. 45/2001,

in merito allo scambio di dati su richiesta o spontaneo tra autorità competenti, di specificare la tipologia di informazioni personali che possono essere scambiate, di meglio definire le finalità per cui i dati personali possono essere scambiati nonché di valutare la necessità del trasferimento, o almeno di assicurare il rispetto del principio di necessità,

di aggiungere all’articolo 15, paragrafo 1, della proposta che il trattamento delle informazioni per finalità diverse da quelle di cui all’articolo 2 «è subordinato al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 13 della direttiva 95/46/CE»,

di adottare una disposizione in cui si tenga conto della trasparenza dello scambio di informazioni,

di indicare espressamente nell’articolo 23, paragrafo 2, che un trasferimento di dati personali verso un paese terzo deve essere conforme alle norme nazionali di attuazione delle disposizioni del capo IV della direttiva 95/46/CE,

di includere nell’articolo 24 un quarto paragrafo in cui si precisi che «ove le misure di attuazione riguardino il trattamento di dati personali, viene consultato il Garante europeo della protezione dei dati».

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2010.

Peter HUSTINX

Garante europeo della protezione dei dati


(1)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(2)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(3)  COM(2009) 29 definitivo, del 2 febbraio 2009.

(4)  Direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977 (GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15).

(5)  Cfr. COM(2009) 665 definitivo, dell’11 dicembre 2009, allegato IV, pag. 45.

(6)  Cfr. anche l’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 16, paragrafo 1, TFUE, entrambi vincolanti per le istituzioni comunitarie e gli Stati membri nell’attuazione del diritto dell’UE.

(7)  Cfr. il regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003 (GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1), e il regolamento (CE) n. 2073/2004 del Consiglio, del 16 novembre 2004 (GU L 359 del 4.12.2004, pag. 1).

(8)  COM(2009) 427 definitivo, del 18 agosto 2009.

(9)  Cfr. il parere del GEDP, del 30 ottobre 2009, reperibile all’indirizzo: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2009/09-10-30_tax_fraud_EN.pdf

(10)  Cfr. l’articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46/CE e l’articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 45/2001. Per una spiegazione del concetto di «dati personali», cfr. il parere 4/2007, del 20 giugno 2007, del gruppo di lavoro «articolo 29» (reperibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2007/wp136_it.pdf).

(11)  Per quanto riguarda il trattamento dei dati statistici, cfr. il parere del GEDP del 20 maggio 2008 (GU C 308 del 3.12.2008, pag. 1).

(12)  Per le relative osservazioni, cfr. anche il parere del GEDP del 16 settembre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) (GU C 42 del 20.2.2009, pag. 1), punti 23 e segg.

(13)  Cfr. l’articolo 6, lettera b), della direttiva 95/46/CE e l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 45/2001.

(14)  La nozione di «necessità» ricorre costantemente sia nella direttiva 95/46/CE che nel regolamento (CE) n. 45/2001. Cfr. segnatamente l’articolo 7 della direttiva 95/46/CE e l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 45/2001. I requisiti di qualità dei dati sono fissati nell’articolo 6, lettera d), della direttiva 95/46/CE e nell’articolo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 45/2001.

(15)  Cfr. l’articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE e l’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001. Entrambe le disposizioni prevedono la possibilità di un controllo individuale o congiunto («… da solo o insieme ad altri …»).


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

20.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 101/6


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 101/02

Data di adozione della decisione

17.11.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 627/09

Stato membro

Paesi Bassi

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

ING Group N.V.

Base giuridica

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto

Garanzia

Dotazione di bilancio

Intensità

Durata

Settore economico

Intermediazione finanziaria

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Koninkrijk der Nederlanden

Altre informazioni

Revoca dell'estensione (disposta il 15 settembre 2009) del procedimento relativo agli aiuti correlati alle attività che hanno subito una diminuzione di valore e proroga dell'approvazione concessa in via provvisoria.

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


20.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 101/7


Autorizzazione degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 101/03

Data di adozione della decisione

24.2.2010

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 622/08

Stato membro

Spagna

Regione

Islas Canarias

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Ayuda para compensar los daños causados por el incendio en «Palmitos Park»

Base giuridica

Proyecto de Orden por el que se concede una subvención nominada, por importe de 1 000 000 EUR a la entidad Aspro Parks Canarias, S.L., con destino a la reparación de los daños producidos en las instalaciones del Parque zoológico y botánico Palmitos Park, como consecuencia de los incendios acaecidos en la isla de Gran Canaria en el verano de 2007.

Decreto 337/199, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de subvención de la región de Canarias

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Risarcimento di danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 1 Mio EUR

Intensità

Durata

Settore economico

Attività ricreative, culturali e sportive

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Gobierno de Canarias

Edificio de sos Múltples III

C/ León y Castillo, 200 planta baja

35004 Las Palmas de Gran Canaria

ESPAÑA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

25.1.2010

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

NN 19/09

Stato membro

Regno Unito

Regione

Scotland

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Rescue and restructuring of Dunfermline Building Society

Base giuridica

Ad-hoc, Bank of England Acts 1694-1998

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto, Prestito agevolato

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 1 600 Mio GBP

Intensità

Durata

Settore economico

Intermediazione finanziaria

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

HM Treasury, the Governor and Company of the Bank of England

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

23.12.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

NN 63/09

Stato membro

Slovacchia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Daňové zvýhodnenie uplatnene na elektrinu, uhlie a zemný plyn

Base giuridica

Zákon č. 609/2007 Z.z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Tutela dell'ambiente

Forma dell'aiuto

Agevolazione fiscale

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista 50,4 Mio EUR

Intensità

Durata

1.7.2008-30.6.2018

Settore economico

Energia

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministerstvo financií SR

Štefanovičova 5

817 82 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

15.3.2010

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 594/09

Stato membro

Polonia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Dotacja na inwestycje w układy przesyłowe gazu ziemnego dla OGP Gaz-System S.A.

Base giuridica

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Sviluppo settoriale, Sviluppo regionale

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 1 207,71 Mio PLN

Intensità

57 %

Durata

Fino al 31.12.2013

Settore economico

Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas e acqua

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Instytut Nafty i Gazu

ul. Lubicz 25A

31-503 Kraków

POLSKA/POLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

30.3.2010

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 68/10

Stato membro

Spagna

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Régimen de garantías con arreglo al Marco Temporal

Base giuridica

Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos sobre el Marco nacional transitorio de concesión de garantías públicas para facilitar el acceso a la financiación en el actual contexto de crisis económica y financiera.

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Risarcimento di danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali

Forma dell'aiuto

Garanzia

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 800 Mio EUR

Intensità

Durata

30.3.2010-31.12.2010

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Todas las autoridades competentes en España

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


20.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 101/11


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5697 — Alstom Holdings/Alstom Hydro Holding)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 101/04

In data 13 gennaio 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32010M5697. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


20.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 101/11


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5824 — BC Partners/Spotless)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 101/05

In data 14 aprile 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32010M5824. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

20.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 101/12


Tassi di cambio dell'euro (1)

19 aprile 2010

2010/C 101/06

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3432

JPY

yen giapponesi

123,50

DKK

corone danesi

7,4427

GBP

sterline inglesi

0,88050

SEK

corone svedesi

9,6980

CHF

franchi svizzeri

1,4345

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,9830

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,250

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

265,38

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7080

PLN

zloty polacchi

3,9031

RON

leu rumeni

4,1578

TRY

lire turche

2,0093

AUD

dollari australiani

1,4625

CAD

dollari canadesi

1,3680

HKD

dollari di Hong Kong

10,4270

NZD

dollari neozelandesi

1,8965

SGD

dollari di Singapore

1,8554

KRW

won sudcoreani

1 501,86

ZAR

rand sudafricani

10,0317

CNY

renminbi Yuan cinese

9,1698

HRK

kuna croata

7,2610

IDR

rupia indonesiana

12 155,27

MYR

ringgit malese

4,3224

PHP

peso filippino

59,941

RUB

rublo russo

39,2675

THB

baht thailandese

43,379

BRL

real brasiliano

2,3738

MXN

peso messicano

16,5490

INR

rupia indiana

60,0880


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

20.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 101/13


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

2010/C 101/07

Aiuto n.: XA 271/09

Stato membro: Cipro

Regione: Cipro

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Πρόγραμμα Ελέγχου της σαλμονέλας στα σμήνη γαλοπούλων κρεοπαραγωγής

Base giuridica:

1.

Άρθρο 03525 του Προϋπολογισμού για το 2010 — Συμμετοχή σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (articolo 03525 del bilancio di previsione del 2010 — Partecipazione a programmi dell’Unione europea).

2.

Οι περί της Υγείας των Ζώων Νόμοι του 2001 έως 2009 (leggi sulla salute degli animali dal 2001 al 2009).

3.

Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti.

4.

Regolamento (CE) n. 584/2008 della Commissione, del 20 giugno 2008, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di salmonella enteritidis e di salmonella typhimurium nei tacchini.

5.

Απόφαση Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων με αριθμό 305 και ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2008 (Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 4339 και ημερομηνία 16 Ιανουαρίου 2009 σ. 156)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 0,0003 Mio EUR

Intensità massima di aiuti: 100 %

Data di applicazione: Il programma sarà attuato solo dopo la sua pubblicazione da parte della Commissione europea in conformità al regolamento (CE) n. 1857/2006.

Durata del regime o dell'aiuto individuale:

Obiettivo dell'aiuto: Epizoozie (articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006). Il regime riguarda aiuti per compensare gli agricoltori dei costi per la prevenzione e l’eradicazione delle epizoozie (articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006).

Settore economico: Codice NACE

A10407 — Allevamento di pollame

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Veterinary Services Department

Ministry of Agriculture

Natural Resources and Environment

1417 Athalassa

Nicosia

CYPRUS

Sito web: http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/vs04_gr/vs04_gr?OpenDocument

http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/All/8C33E1F6FE7EC4C0C2257545002A533E/$file/Απόφαση%20Αρ.%20305.pdf

Altre informazioni: L’obiettivo dell’aiuto è l’attuazione del programma di lotta alla salmonella nei tacchini da carne secondo le disposizioni della normativa comunitaria (regolamento (CE) n. 584/2008). Questa malattia figura nell’elenco dell’UIE (Ufficio internazionale delle epizoozie) e nell’allegato della decisione 90/424/CEE del Consiglio (elenco delle malattie che possono beneficiare di un cofinanziamento). Il regime di aiuti copre le spese per i test di laboratorio. I campioni saranno raccolti ed esaminati dai servizi veterinari.

Aiuto n.: XA 273/09

Stato membro: Cipro

Regione: Cipro

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Πρόγραμμα Ελέγχου της σαλμονέλας στα σμήνη αυγοπαραγωγής

Base giuridica:

1.

Άρθρο 03525 του Προϋπολογισμού για το 2010 — Συμμετοχή σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (articolo 03525 del bilancio di previsione del 2010 — Partecipazione a programmi dell’Unione europea).

2.

Οι περί της Υγείας των Ζώων Νόμοι του 2001 έως 2009 (leggi sulla salute degli animali dal 2001 al 2009).

3.

Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti.

4.

Regolamento (CE) n. 1168/2006 della Commissione, del 31 luglio 2006, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nelle ovaiole di Gallus gallus e modifica il regolamento (CE) n. 1003/2005.

5.

Απόφαση Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων με αριθμό 314 και ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 2009 (Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 4414 και ημερομηνία 20 Νοεμβρίου 2009 σ. 5506) (decisione dell’Autorità di controllo degli aiuti di Stato n. 314 del 16 novembre 2009, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Cipro n. 4414 del 20 novembre 2009, pag. 5506).

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 0,3 Mio EUR

Intensità massima di aiuti: 100 %

Data di applicazione: Il programma sarà attuato solo dopo la sua pubblicazione da parte della Commissione europea in conformità al regolamento (CE) n. 1857/2006.

Durata del regime o dell'aiuto individuale:

Obiettivo dell'aiuto: Epizoozie (articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006). Il regime di aiuti riguarda: i) aiuti per compensare gli agricoltori dei costi per la prevenzione e l’eradicazione di epizoozie (articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006) e ii) aiuti per compensare gli agricoltori delle perdite di capi malati (articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006).

Settore economico: Codice NACE

A10407 — Allevamento di pollame

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Veterinary Services Department

Ministry of Agriculture

Natural Resources and Environment

1417 Athalassa

Nicosia

CYPRUS

Sito web: http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/vs04_gr/vs04_gr?OpenDocument

http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/All/8C33E1F6FE7EC4C0C2257545002A533E/$file/Απόφαση%20Αρ.%20305.pdf

Altre informazioni: L’obiettivo dell’aiuto è l’attuazione del programma di lotta alla salmonella nelle galline ovaiole secondo le disposizioni della normativa comunitaria (regolamento (CE) n. 1168/2006). Questa malattia figura nell’elenco dell’UIE (Ufficio internazionale delle epizoozie) e nell’allegato della decisione 90/424/CEE del Consiglio (elenco delle malattie che possono beneficiare di un cofinanziamento).

Le spese previste per il 2010 per il programma di lotta alla salmonella nelle galline ovaiole sono state comunicate alla Commissione europea nell’ambito dei programmi di cofinanziamento.

I beneficiari dell’aiuto previsto per la misura in esame sono gli allevatori di galline ovaiole stabiliti nel territorio controllato dalla Repubblica di Cipro nelle cui aziende è stata individuata la presenza di Salmonella enteritidis o Salmonella typhimurium.

Aiuto n.: XA 274/09

Stato membro: Cipro

Regione: Cipro

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Προγράμματα εκρίζωσης και επιτήρησης Βρουκέλωσης Βοοειδών και Αιγοπροβάτων

Base giuridica:

1.

Άρθρο 03525 του Προϋπολογισμού για το 2009 — Συμμετοχή σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.

Ο περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Κανονισμών στον Τομέα της Κτηνιατρικής Νόμος του 2004 [Ν 149(Ι)/2004]

3.

Νόμος που προνοεί για την Υγεία των Ζώων [Ν.109(Ι)2001]

4.

Απόφαση Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων με αριθμό 314 και ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 2009 (Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 4414 και ημερομηνία 20 Νοεμβρίου 2009 σ. 5506)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 0,46 Mio EUR

Intensità massima di aiuti: 100 %

Data di applicazione: Il programma sarà attuato solo dopo la sua pubblicazione da parte della Commissione europea in conformità al regolamento (CE) n. 1857/2006.

Durata del regime o dell'aiuto individuale:

Obiettivo dell'aiuto: Epizoozie (articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006). Il regime di aiuti riguarda: i) aiuti per compensare gli agricoltori dei costi per la prevenzione e l’eradicazione di epizoozie (articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006) e ii) aiuti per compensare gli agricoltori delle perdite di capi malati (articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006).

Settore economico: Codice NACE

A10401 — Allevamento di bovini da latte

A10405 — Allevamento di ovini e caprini

A10407 — Allevamento di pollame

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Veterinary Services Department

Ministry of Agriculture

Natural Resources and Environment

1417 Athalassa

Nicosia

CYPRUS

Sito web: http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/vs04_gr/vs04_gr?OpenDocument

http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/All/8C33E1F6FE7EC4C0C2257545002A533E/$file/Απόφαση%20Αρ.%20305.pdf

Altre informazioni: L’obiettivo dell’aiuto è l’attuazione dei programmi di eradicazione e di sorveglianza della brucellosi dei bovini e degli ovicaprini secondo le disposizioni della normativa comunitaria (direttiva 64/432/CEE — bovini; direttiva 91/68/CEE — ovini e caprini). Queste malattie figurano nell’elenco dell’UIE (Ufficio internazionale delle epizoozie) e nell’allegato della decisione 90/424/CEE del Consiglio (elenco delle malattie che possono beneficiare di un cofinanziamento). Le spese previste per il 2010 per i programmi di eradicazione e di sorveglianza della brucellosi dei bovini e degli ovicaprini sono state comunicate alla Commissione europea nell’ambito dei programmi di cofinanziamento.

I beneficiari dell’aiuto previsto per la misura in esame sono gli allevatori di bovini, di ovini e di caprini stabiliti nel territorio controllato dalla Repubblica di Cipro. Nell’ambito del programma di eradicazione della brucellosi percepiscono aiuti gli allevatori nelle cui aziende è sospetta o confermata la presenza della malattia. Il programma di sorveglianza della brucellosi prevede la raccolta e l’analisi di campioni in tutti gli allevamenti da riproduzione di bovini e di ovicaprini.

Aiuto n.: XA 275/09

Stato membro: Cipro

Regione: Cipro

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Πρόγραμμα Ελέγχου της σαλμονέλας στα σμήνη κρεοπαραγωγής

Base giuridica:

1.

Άρθρο 03525 του Προϋπολογισμού για το 2010 — Συμμετοχή σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (articolo 03525 del bilancio di previsione del 2010 — Partecipazione a programmi dell’Unione europea).

2.

Οι περί της Υγείας των Ζώων Νόμοι του 2001 έως 2009 (leggi sulla salute degli animali dal 2001 al 2009).

3.

Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti.

4.

Regolamento (CE) n. 646/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’obiettivo comunitario di riduzione della diffusione di Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium nei polli da carne e che abroga il regolamento (CE) n. 1091/2005.

5.

Απόφαση Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων με αριθμό 314 και ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 2009 (Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 4414 και ημερομηνία 20 Νοεμβρίου 2009 σ. 5506)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 0,003 Mio EUR

Intensità massima di aiuti: 100 %

Data di applicazione: Il programma sarà attuato solo dopo la sua pubblicazione da parte della Commissione europea in conformità al regolamento (CE) n. 1857/2006.

Durata del regime o dell'aiuto individuale:

Obiettivo dell'aiuto: Epizoozie (articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006). Il regime riguarda aiuti per compensare gli agricoltori dei costi per la prevenzione e l’eradicazione delle epizoozie (articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006).

Settore economico: Codice NACE

A10407 — Allevamento di pollame

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Veterinary Services Department

Ministry of Agriculture

Natural Resources and Environment

1417 Athalassa

Nicosia

CYPRUS

Sito web: http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/vs04_gr/vs04_gr?OpenDocument

http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/All/8C33E1F6FE7EC4C0C2257545002A533E/$file/Απόφαση%20Αρ.%20305.pdf

Altre informazioni: L’obiettivo dell’aiuto è l’attuazione del programma di lotta alla salmonella nei polli da carne secondo le disposizioni della normativa comunitaria (regolamento (CE) n. 1168/2006). Questa malattia figura nell’elenco dell’UIE (Ufficio internazionale delle epizoozie) e nell’allegato della decisione 90/424/CEE del Consiglio (elenco delle malattie che possono beneficiare di un cofinanziamento). Le spese previste per il 2010 per il programma di lotta alla salmonella nei polli da carne sono state comunicate alla Commissione europea nell’ambito dei programmi di cofinanziamento. Il regime di aiuti copre le spese per i test di laboratorio. I campioni saranno raccolti ed esaminati dai servizi veterinari.

Aiuto n.: XA 276/09

Stato membro: Cipro

Regione: Cipro

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Πρόγραμμα Ελέγχου της σαλμονέλας στα σμήνη αναπαραγωγής

Base giuridica:

1.

Άρθρο 03525 του Προϋπολογισμού για το 2010 — Συμμετοχή σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (articolo 03525 del bilancio di previsione del 2010 — Partecipazione a programmi dell’Unione europea).

2.

Οι περί της Υγείας των Ζώων Νόμοι του 2001 έως 2009 (leggi sulla salute degli animali dal 2001 al 2009).

3.

Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti.

4.

Regolamento (CE) n. … della Commissione che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nei gruppi di riproduzione di Gallus gallus (n. di riferimento del documento: SANCO/5971/2009r5, adottato nel corso della riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali del 20 ottobre 2009).

5.

Απόφαση Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων με αριθμό 314 και ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 2009 (Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 4414 και ημερομηνία 20 Νοεμβρίου 2009 σ. 5506)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 0,089 Mio EUR

Intensità massima di aiuti: 100 %

Data di applicazione: Il programma sarà attuato solo dopo la sua pubblicazione da parte della Commissione europea in conformità al regolamento (CE) n. 1857/2006.

Durata del regime o dell'aiuto individuale:

Obiettivo dell'aiuto: Epizoozie (articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006). Il regime di aiuti riguarda: i) aiuti per compensare gli agricoltori dei costi per la prevenzione e l’eradicazione di epizoozie (articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006) e ii) aiuti per compensare gli agricoltori delle perdite di capi malati (articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006).

Settore economico: Codice NACE

A10407 — Allevamento di pollame

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Veterinary Services Department

Ministry of Agriculture

Natural Resources and Environment

1417 Athalassa

Nicosia

CYPRUS

Sito web: http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/vs04_gr/vs04_gr?OpenDocument

http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/All/8C33E1F6FE7EC4C0C2257545002A533E/$file/Απόφαση%20Αρ.%20305.pdf

Altre informazioni: L’obiettivo dell’aiuto è l’attuazione del programma di lotta alla salmonella nel pollame da riproduzione secondo le disposizioni della normativa comunitaria (regolamento (CE) n. 1003/2005). Questa malattia figura nell’elenco dell’UIE (Ufficio internazionale delle epizoozie) e nell’allegato della decisione 90/424/CEE del Consiglio (elenco delle malattie che possono beneficiare di un cofinanziamento). I beneficiari dell’aiuto previsto per la misura in esame sono gli allevatori di pollame da riproduzione stabiliti nel territorio controllato dalla Repubblica di Cipro nelle cui aziende è stata individuata la presenza di Salmonella enteritidis o Salmonella typhimurium. Le spese previste per il 2010 per il programma di lotta alla salmonella nel pollame da riproduzione sono state comunicate alla Commissione europea nell’ambito dei programmi di cofinanziamento.

Aiuto n.: XA 277/09

Stato membro: Cipro

Regione: Cipro

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Πρόγραμμα επιτήρησης της γρίπης των πτηνών σε πτηνά της οργανωμένης πτηνοτροφίας και άγρια πτηνά

Base giuridica:

1.

Άρθρο 03525 του Προϋπολογισμού για το 2010 — Συμμετοχή σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (articolo 03525 del bilancio di previsione del 2010 — Partecipazione a programmi dell’Unione europea).

2.

Οι περί της Υγείας των Ζώων Νόμοι του 2001 έως 2009 (leggi sulla salute degli animali dal 2001 al 2009).

3.

Decisione 2007/268/CE della Commissione, del 13 aprile 2007, relativa all’attuazione dei programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici negli Stati membri e recante modifica della decisione 2004/450/CE.

4.

Απόφαση Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων με αριθμό 314 και ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 2009 (Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 4414 και ημερομηνία 20 Νοεμβρίου 2009 σ. 5506) (decisione dell’Autorità di controllo degli aiuti di Stato n. 314 del 16 novembre 2009, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Cipro n. 4414 del 20 novembre 2009, pag. 5506).

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 0,03 Mio EUR

Intensità massima di aiuti: 100 %

Data di applicazione: Il programma sarà attuato solo dopo la sua pubblicazione da parte della Commissione europea in conformità al regolamento (CE) n. 1857/2006.

Durata del regime o dell'aiuto individuale:

Obiettivo dell'aiuto: Epizoozie (articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006). Il regime di aiuti riguarda: i) aiuti per compensare gli agricoltori dei costi per la prevenzione e l’eradicazione di epizoozie (articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006) e ii) aiuti per compensare gli agricoltori delle perdite di capi malati (articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006).

Settore economico: Codice NACE

A10407 — Allevamento di pollame

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Veterinary Services Department

Ministry of Agriculture

Natural Resources and Environment

1417 Athalassa

Nicosia

CYPRUS

Sito web: http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/vs04_gr/vs04_gr?OpenDocument

http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/All/8C33E1F6FE7EC4C0C2257545002A533E/$file/Απόφαση%20Αρ.%20305.pdf

Altre informazioni: L’obiettivo dell’aiuto è l’attuazione del programma di sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame di allevamento e nei volatili selvatici secondo le disposizioni della normativa comunitaria (decisione 2007/268/CE). Questa malattia figura nell’elenco dell’UIE (Ufficio internazionale delle epizoozie) e nell’allegato della decisione 90/424/CEE del Consiglio (elenco delle malattie che possono beneficiare di un cofinanziamento). Le spese previste per il 2010 per il programma di sorveglianza dell’influenza aviaria sono state comunicate alla Commissione europea nell’ambito dei programmi di cofinanziamento. I beneficiari dell’aiuto previsto per la misura in esame sono tutti gli avicoltori stabiliti nel territorio controllato dalla Repubblica di Cipro nelle cui aziende è stata individuata la presenza di influenza aviaria.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

20.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 101/18


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5832 — Avelar/Enovos/Aveleos)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 101/08

1.

In data 12 aprile 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Enovos Luxembourg S.A. («Enovos», Lussemburgo) e Avelar Energy Ltd. («Avelar», Svizzera), controllata da Renova Holdings Ltd. («Renova Group», Russia), acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Aveleos S.A. («Aveleos», Lussemburgo), una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune, mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Enovos: fornitura di gas ed elettricità, principalmente in Lussemburgo e Germania,

Avelar: commercio, generazione e vendita al dettaglio di energie convenzionali e rinnovabili,

Aveleos: l'impresa opererà sui mercati dell'energia fotovoltaica in molti paesi dell'UE.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5832 — Avelar/Enovos/Aveleos, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


20.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 101/19


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5834 — Coca-Cola Enterprises/Coca-Cola Drycker Sverige AB/Coca-Cola Drikker AS)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 101/09

1.

In data 13 aprile 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Coca-Cola Enterprises Inc. («CCE», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme delle imprese Coca-Cola Drycker Sverige AB («CCDS», Svezia) e Coca-Cola Drikker AS («CCD», Norvegia) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

CCE: preparazione, condizionamento e distribuzione di bevande,

CCDS: preparazione, condizionamento e distribuzione di bevande,

CCD: preparazione, condizionamento e distribuzione di bevande.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5834 — Coca-Cola Enterprises/Coca-Cola Drycker Sverige AB/Coca-Cola Drikker AS, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

20.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 101/20


Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2010/C 101/10

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

Domanda di modifica ai sensi dell’articolo 9

«RICOTTA ROMANA»

N. CE: IT-PDO-0105-0298-16.07.2008

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica:

Denominazione del prodotto

Image

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell'origine

Image

Metodo di ottenimento

Legame

Etichettatura

Condizioni nazionali

Altro [da precisare]

2.   Tipo di modifica:

Image

Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa

Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati.

Modifica del disciplinare che non richiede modifiche del documento unico pubblicato [articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 510/2006].

Modifica temporanea del disciplinare derivante dall’imposizione da parte delle autorità pubbliche di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006].

3.   Modifica (modifiche):

3.1.   Descrizione del prodotto:

All’articolo 2 si è modificato il contenuto lipidico minimo sulla sostanza secca. Tale modifica si è resa necessaria in quanto ci si è resi conto che il valore riportato nel disciplinare registrato era poco aderente alla realtà. La Ricotta Romana è una denominazione registrata come DOP in forza del Regolamento (CE) n. 737/2005, del 13 maggio 2005. A seguito dell’attuazione del piano di controllo della Ricotta Romana, l’organismo di controllo si è trovato nell’impossibilità di certificare una notevole quantità di prodotto. Da una verifica attenta e da analisi effettuate su un numero congruo di campioni ripetute in diversi periodi dell’anno ci si è resi conto che il contenuto lipidico della ricotta era molto più alto. Nel disciplinare il parametro era dal 17 % al 29 % mentre il parametro reale è minimo 40 % sulla materia secca.

3.2.   Metodo di ottenimento:

I valori riferiti al siero di latte ovino sono anch’essi risultati non aderenti.

I valori emersi dai dati analitici rilevati sono:

residuo secco magro: non inferiore a 5,37 %,

proteine: non inferiore a 1,09 %,

grasso: non inferiore a 0,35 %,

lattosio: non inferiore a 3,55 %,

ceneri: non inferiore a 0,4 %.

Le incongruenze sono state determinate da una leggerezza del laboratorio di analisi a cui i produttori si erano affidati durante la stesura del disciplinare. Infatti i precedenti parametri sono risultati essere riferiti ad un numero di campioni evidentemente insufficienti e per giunta riferite ad un periodo dell’anno limitato. Tutto ciò ha prodotto dei parametri di riferimento non veritieri.

I nuovi parametri emersi dalle analisi svolte dall’Organismo di Certificazione sono rispondenti alle reali caratteristiche del prodotto.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«RICOTTA ROMANA»

N. CE: IT-PDO-0105-0298-16.07.2008

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Denominazione:

«Ricotta Romana».

2.   Stato membro o Paese terzo:

Italia.

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto (Allegato III):

Classe 1.4.

Altri prodotti di origine animale. Ricotta.

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di (1):

La denominazione di origine protetta (DOP) «Ricotta Romana» è riservata esclusivamente a quel prodotto caseario costituito dal siero di latte intero di pecora delle razze Sarda e suoi incroci, Comisana e suoi incroci, Sopravvissana e suoi incroci, Massese e suoi incroci. All’atto dell’immissione al consumo presenta le seguenti caratteristiche:

Prodotto: fresco,

Pasta: bianca, a struttura grumosa,

Sapore: dolciastro di latte,

Pezzatura: fino a 2 Kg,

Contenuto lipidico: minimo 40 % sulla materia secca.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

Il siero di latte intero, componente liquida della coagulazione del latte, deve essere ottenuto dal meccanismo di spurgo, dovuto alla rottura della cagliata destinata alla produzione dei formaggi pecorini ottenuti da latte di pecore proveniente dal territorio della Regione Lazio.

Il siero di latte intero ovino ha una colorazione giallo pallido e contiene:

residuo secco magro: non inferiore a 5,37 %,

proteine: non inferiore a 1,09 %,

grasso: non inferiore a 0,35 %,

lattosio: non inferiore a 3,55 %,

ceneri: non inferiore a 0,4 %.

Per la produzione della «Ricotta Romana» è consentita, nel corso del processo di riscaldamento del siero, a temperatura tra i 50-60 °C, l’aggiunta di latte intero di pecora proveniente dalle razze sopra citate e allevate nella zona geografica così come definita al punto 4, fino al 15 % del volume totale del siero.

3.4.   Alimenti per animali (solo per prodotti di origine animale):

L’alimentazione delle pecore da latte è costituita da pascoli, prati-pascolo ed erbai tipici dell’area geografica di produzione di cui al punto 4. E’ ammesso il ricorso all’integrazione con foraggi secchi e con concentrati. Si esclude l’utilizzo di sostanze di sintesi e di organismi geneticamente modificati. Le pecore da latte non devono essere soggette a forzature alimentari, a stress ambientali e/o sofisticazioni ormonali, finalizzate ad incrementare la produzione.

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata:

Gli allevamenti di ovini la cui produzione è destinata alla trasformazione in «Ricotta Romana» sono ubicati nella zona geografica delimitata.

La produzione del latte e la sua trasformazione devono avvenire nella zona geografica delimitata.

Va evidenziato che uno dei momenti fondamentali per la caratterizzazione qualitativa del prodotto è la rottura della cagliata, dettata dalle capacità operative dei casari, frutto dell’abilità e dell’esperienza tramandata da secoli nell’intera zona interessata dalla DOP.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc.:

La «Ricotta Romana», con spurgo della scotta pressoché ultimato, viene immediatamente confezionata e immessa in commercio a distanza di poche ore dalla sua produzione.

Si tratta infatti di un prodotto fresco, non soggetto a maturazione o stagionatura, che tende facilmente all’irrancidimento e deperibilità.

Pertanto, la «Ricotta Romana», prodotto da consumarsi assolutamente fresco, deve essere confezionata nell’area geografica di cui al punto 4, al fine di mantenere intatte le caratteristiche di freschezza, salubrità e qualità, oltre che a garantire la tracciabilità e assicurare i controlli.

Il confezionamento avviene in cestelli tronco-conici di vimini, di plastica o di metallo di capacità massima di 2 kg. La facciata superiore del cestello viene ricoperta da un foglio di plastica. Sono consentite altre tipologie di confezionamento:

avvolta con carta pergamena,

contenitori di plastica e/o sottovuoto.

3.7.   Norme specifiche relative all’etichettatura:

La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario, le relative menzioni e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:

la designazione «Ricotta Romana» deve essere apposta con caratteri significativamente maggiori, chiari ed indelebili, nettamente distinti da ogni altra scritta ed essere seguita dalla menzione Denominazione Origine Protetta (DOP),

il nome, la ragione sociale, l’indirizzo dell’azienda produttrice e confezionatrice,

il logo del prodotto.

E’ vietata l’aggiunta di qualsiasi altra qualificazione non prevista ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino o comunque elogiativi del prodotto. E’ tuttavia ammesso l’utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, dell’indicazione del nome dell’azienda dai cui allevamenti il prodotto deriva, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

La designazione «Ricotta Romana» deve figurare in lingua italiana.

4.   Definizione concisa della zona geografica:

Il siero deve essere ottenuto da latte intero di pecora proveniente dal territorio della Regione Lazio. Le operazioni di lavorazione-trasformazione e di confezionamento dello stesso in «Ricotta Romana» devono avvenire nel solo territorio della Regione Lazio.

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

Il territorio della Regione Lazio si caratterizza dal punto di vista pedo-climatico con rilievi di varia natura (monti calcarei, vulcanici, colline, pianure alluvionali); temperatura media annuale variabile tra 13-16 °C; precipitazioni annuali comprese tra valori minimi di 650 mm lungo la fascia litoranea, di 1 000-1 500 mm nelle pianure interne fino ai 1 800-2 000 mm in corrispondenza del Terminillo e dei Simbruini.

Questo territorio, con dette caratteristiche pedo-climatiche, permette di sfruttare le condizione migliori per l’allevamento degli ovini, senza provocare stress all’animale.

I fattori naturali consentono di utilizzare i prati naturali e prati-pascolo, fonte alimentare per gli ovini, in modo da conferire particolari qualità al latte destinato alla trasformazione casearia, determinando un sinergismo eccezionalmente favorevole oltre che per la qualità anche per l’omogeneità dei suoi caratteri.

É da enfatizzare che nella Regione Lazio sono presenti oltre 440 000 capi ovini per un totale di latte di pecora che si aggira intorno ai 600 000 ettolitri/anno.

5.2.   Specificità del prodotto:

La «Ricotta Romana» è caratterizzata dai seguenti aspetti:

struttura della pasta molto fine e grumosa,

un colore più marcato rispetto al prodotto ottenuto da siero di latte vaccino,

un sapore dolciastro di latte.

Le caratteristiche qualitative suddette sono legate:

al contenuto di lattosio, non inferiore a 3,55 %, nel siero di latte intero ovino, che lo rende «dolce», grazie al tipo di alimentazione delle pecore da latte, costituita da foraggi di pascoli naturali, prati pascoli ed erbai caratteristici del territorio della regione Lazio,

all’assenza di correttori di acidità aggiunti al siero nella fase di lavorazione.

Il prodotto che ne deriva, la «Ricotta Romana» assume un caratteristico sapore dolciastro che la distingue da ogni altro tipo di ricotta.

5.3.   Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

L’alimentazione degli ovini, abbinata alle favorevoli condizioni ambientali di allevamento, tra cui la tradizionale pratica della monticazione, che permette all’animale di sfuggire alla calura estiva e di conseguenza ai possibili stress ambientali e nutrizionali, che soffrirebbe in pianura, consentono la produzione di latte di ottima qualità, da cui si ricava una ricotta molto caratterizzata.

La presenza storica della Ricotta Romana sul mercato dell’intera regione Lazio, è avvalorata dai dati rilevati sui mercuriali delle rispettive CCIAA di Roma dal 1922-1965, di Viterbo dal 1949-1973, di Frosinone dal 1955-1999, di Latina dal 1951-1977. Inoltre è possibile dalla Borsa merci della CCIAA di Roma rilevare le variazione di prezzo che tale prodotto ha subito dal 1952 al 1998 a dimostrazione dell’importanza che tale prodotto riveste per l’economia della zona geografica. Numerosi sono i riferimenti sociali ed economici, quali la presenza di produttori che da anni effettuano questo tipo di produzione. A titolo di esempio si citano: una comunicazione del direttore della tenuta di Castel di Guido da cui si evince che l’azienda produceva nel 1969 circa 3 500 litri di latte di pecora; questo in parte veniva venduto tal quale ed in parte utilizzato per la produzione di ricotta romana, come risulta dalla contabilità di masseria siglata dal vergaro e dal direttore nel 1958, 1960 e nel 1965; i libri contabili della masseria Gasparri, dove si mette in evidenza il prezzo al chilo e i chilogrammi totali prodotti di ricotta romana nelle stagioni agrarie che vanno dal 1907 (prezzo di 70 centesimi al chilo fino al 15 marzo e a 45 centesimi dopo il 15 marzo, per un totale di 850 kg) al 1924 (produzione totale di 932,5 kg).

Numerosi sono anche i riferimenti storici e folkloristici che testimoniano il legame di questo prodotto con la zona geografica.Tra i riferimenti storici si ricorda Trinchieri in «Vita di pastori nella Campagna Romana», anno 1953, in cui vengono descritte le tecniche di produzione della ricotta romana. Tra i riferimenti folkloristici si ricorda, tra le altre, la festa campestre dell’attozzata (ricotta di pecora) che si svolge ormai da circa 30 anni, nel comune di Barbarano Romano (VT).

La Ricotta Romana, oltre ad essere consumata come pietanza a sé, trova largo uso come ingrediente di piatti tradizionali laziali.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006].

Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di modifica della denominazione di origine protetta «Ricotta Romana» sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 31 gennaio 2008. Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet.

sul seguente link:

http://www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search_Documenti_Elenco.htm?txtTipoDocumento=Disciplinare%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento=Prodotti%20di%20Qualit%E0>Prodotti%20Dop,%20Igp%20e%20Stg

oppure

accedendo direttamente all’home page del sito del Ministero (http://www.politicheagricole.it) e cliccando poi su «Prodotti di Qualità» (a sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE [regolamento (CE) n. 510/2006]».


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


Rettifiche

20.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 101/26


Rettifica della pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 157 del 10 luglio 2009 )

2010/C 101/11

A pagina 14, punto 3.2, terzo paragrafo:

anziché:

«Il colore della farina, che si misura in base ad una scala da 0 a 100 [più tale valore L (1) è basso, più la farina è scura], deve essere superiore o pari a 75. La farina di grano saraceno di Bretagna è caratterizzata da una colorazione importante.»,

leggi:

«Il colore della farina, che si misura in base ad una scala da 0 a 100 [più tale valore L (1) è basso, più la farina è scura], è superiore o pari a 75 e inferiore o pari a 90. La farina di grano saraceno di Bretagna è caratterizzata da una colorazione forte rispetto a quella ottenuta in altri bacini di produzione.»

A pagina 16, punto 5.2, ultimo paragrafo:

anziché:

«Questo prodotto è alla base dell'alimentazione della popolazione locale, dato che la farina di grano saraceno di Bretagna era destinata ad essere consumata sotto forma di crêpe e focacce.»,

leggi:

«Questo prodotto è stato alla base dell'alimentazione della popolazione locale, dato che la farina di grano saraceno di Bretagna era destinata ad essere consumata sotto forma di crêpe e focacce.»

A pagina 17, alla voce «Riferimento alla pubblicazione del disciplinare»:

anziché:

«http://www.inao.gouv.fr/repository/editeur/pdf/IGP2008/cdchFarinedeBleNoirdeBretagnesept2008.pdf»,

leggi:

«https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCIGPFarinedeBleNoirdeBretagne.pdf».