ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2010.099.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 99

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno
17 aprile 2010


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2010/C 099/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

1

2010/C 099/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5820 — HPS/DKPS/SC) ( 1 )

3

2010/C 099/03

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5733 — Gestamp Automocion/Edscha Hinge & Control Systems) ( 1 )

3

2010/C 099/04

Autorizzazione degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

4

2010/C 099/05

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5787 — Metro/Convergenta Asia/Media-Saturn China) ( 1 )

6

2010/C 099/06

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5777 — Drägerwerk/Dräger Medical) ( 1 )

6

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2010/C 099/07

Tassi di cambio dell'euro

7

2010/C 099/08

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)  ( 1 )

8

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2010/C 099/09

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

15

2010/C 099/10

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

20

2010/C 099/11

Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara relativo all'esercizio di servizi aerei di linea conformemente agli oneri di servizio pubblico ( 1 )

28

2010/C 099/12

Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Oneri di servizio pubblico in relazione a servizi aerei di linea ( 1 )

29

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2010/C 099/13

Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese

30

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2010/C 099/14

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5793 — Dalkia CZ/NWR Energy) ( 1 )

37

2010/C 099/15

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5852 — Oak Hill Capital Partners/Private Equity/Avolon) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

38

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

17.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 99/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 99/01

Data di adozione della decisione

15.12.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 670/09

Stato membro

Lettonia

Regione

Kurzeme

Titolo (e/o nome del beneficiario)

JSC Liepājas Metalurgs

Base giuridica

The Budget Law 2009

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto

Garanzia

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 88,97 Mio EUR

Intensità

90 %

Durata

15.12.2009-15.12.2019

Settore economico

Industria siderurgica

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Finanšu Ministrija

Smilšu 1

Rīga, LV-1919

LATVIJA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

25.3.2010

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 30/10

Stato membro

Svezia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Statligt stöd till bredband inom ramen för landsbygdsprogrammet

Base giuridica

Förordning om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutveckingsåtgärder

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Sviluppo regionale

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 272 Mio SEK

Intensità

Durata

20.3.2010-31.12.2013

Settore economico

Poste e telecomunicazioni

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Länsstyrelserna i respektive län

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


17.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 99/3


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5820 — HPS/DKPS/SC)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 99/02

In data 9 aprile 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32010M5820. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


17.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 99/3


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5733 — Gestamp Automocion/Edscha Hinge & Control Systems)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 99/03

In data 19 marzo 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32010M5733. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


17.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 99/4


Autorizzazione degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 99/04

Data di adozione della decisione

8.2.2010

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 541/09

Stato membro

Svezia

Regione

Västra Götaland

Titolo (e/o nome del beneficiario)

State guarantee in favour of Saab Automobile AB

Base giuridica

Förordning (1988:764) om statligt stöd till näringslivet Garantiförordning (1997:1006) Regeringen proposition 2008/2009:95

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto

Garanzia

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista 400 Mio EUR

Importo totale dell'aiuto previsto 400 Mio EUR

Intensità

Durata

2010-2019

Settore economico

Industria automobilistica

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Swedish National Debt Office (Riksgäldskontoret)

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

22.2.2010

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 51/10

Stato membro

Portogallo

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Prorrogação do regime de garantias a favor das instituições de crédito em Portugal

Base giuridica

Lei n.o 60-A/2008 de 20 de Outubro e Lei do Orçamento do Estado para 2010

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto

Garanzia

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto: 9 146,2 Mio EUR

Intensità

Durata

fino al 30.6.2010

Settore economico

Intermediazione finanziaria

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Av. Infante D. Henrique 1

1149-009 Lisboa

PORTUGAL

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


17.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 99/6


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5787 — Metro/Convergenta Asia/Media-Saturn China)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 99/05

In data 9 aprile 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32010M5787. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


17.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 99/6


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5777 — Drägerwerk/Dräger Medical)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 99/06

In data 26 marzo 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32010M5777. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

17.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 99/7


Tassi di cambio dell'euro (1)

16 aprile 2010

2010/C 99/07

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3535

JPY

yen giapponesi

125,30

DKK

corone danesi

7,4424

GBP

sterline inglesi

0,87710

SEK

corone svedesi

9,6870

CHF

franchi svizzeri

1,4338

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

7,9550

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,178

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

263,45

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7081

PLN

zloty polacchi

3,8743

RON

leu rumeni

4,1463

TRY

lire turche

1,9968

AUD

dollari australiani

1,4519

CAD

dollari canadesi

1,3567

HKD

dollari di Hong Kong

10,5062

NZD

dollari neozelandesi

1,8973

SGD

dollari di Singapore

1,8568

KRW

won sudcoreani

1 502,86

ZAR

rand sudafricani

9,9699

CNY

renminbi Yuan cinese

9,2383

HRK

kuna croata

7,2605

IDR

rupia indonesiana

12 194,89

MYR

ringgit malese

4,3177

PHP

peso filippino

60,070

RUB

rublo russo

39,2950

THB

baht thailandese

43,644

BRL

real brasiliano

2,3670

MXN

peso messicano

16,4924

INR

rupia indiana

59,9800


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


17.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 99/8


Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)

2010/C 99/08

OEN (1)

Riferimento e titolo della norma

(Documento di riferimento)

Prima pubblicazione GU

Riferimento della norma sostituita

Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita

Nota 1

CEN

EN ISO 6185-1:2001

Battelli pneumatici — Battelli con un motore di potenza massima di 4,5 kW (ISO 6185-1:2001)

17.4.2002

 

 

CEN

EN ISO 6185-2:2001

Battelli pneumatici — Battelli con un motore di potenza massima compresa tra 4,5 kW e 15 kW inclusi (ISO 6185-2:2001)

17.4.2002

 

 

CEN

EN ISO 6185-3:2001

Battelli pneumatici — Battelli con un motore di potenza massima maggiore o uguale a 15 kW (ISO 6185-3:2001)

17.4.2002

 

 

CEN

EN ISO 7840:2004

Unità di piccole dimensioni — Tubi per combustibile resistenti al fuoco (ISO 7840:2004)

8.1.2005

EN ISO 7840:1995

Nota 2.1

Data scaduta

(31.8.2004)

CEN

EN ISO 8099:2000

Unità di piccole dimensioni — Sistemi di ritenzione degli scarichi igienici (ISO 8099:2000)

11.5.2001

 

 

CEN

EN ISO 8469:2006

Unità di piccole dimensioni — Tubi per combustibile non resistenti al fuoco (ISO 8469:2006)

12.12.2006

EN ISO 8469:1995

Nota 2.1

Data scaduta

(31.1.2007)

CEN

EN ISO 8665:2006

Unità di piccole dimensioni — Motori marini di propulsione alternavi a combustione interna — Misurazione e dichiarazioni di potenza (ISO 8665:2006)

16.9.2006

EN ISO 8665:1995

Nota 2.1

Data scaduta

(31.12.2006)

CEN

EN ISO 8666:2002

Unità di piccole dimensioni — Dati principali (ISO 8666:2002)

20.5.2003

 

 

CEN

EN ISO 8847:2004

Unità di piccole dimensioni — Apparecchio di governo — Sistema del tipo a frenello (cavi, settore e puleggia) (ISO 8847:2004)

8.1.2005

EN 28847:1989

Nota 2.1

Data scaduta

(30.11.2004)

EN ISO 8847:2004/AC:2005

14.3.2006

 

 

CEN

EN ISO 8849:2003

Unità di piccole dimensioni — Pompe di sentina azionate elettricamente a corrente continua (ISO 8849:2003)

8.1.2005

EN 28849:1993

Nota 2.1

Data scaduta

(30.4.2004)

CEN

EN ISO 9093-1:1997

Unità di piccole dimensioni — Valvole a scafo e passascafi — Costruzione metallica (ISO 9093-1:1994)

11.5.2001

 

 

CEN

EN ISO 9093-2:2002

Unità di piccole dimensioni — Valvole a scafo e passascafi — Costruzione non metallica (ISO 9093-2:2002)

3.4.2003

 

 

CEN

EN ISO 9094-1:2003

Unità di piccole dimensioni — Protezione antincendio — Parte 1: Unità con lunghezza dello scafo fino a 15 m inclusi (ISO 9094-1:2003)

12.7.2003

 

 

CEN

EN ISO 9094-2:2002

Unità di piccole dimensioni — Protezione antincendio — Unità con lunghezza dello scafo maggiore di 15 m (ISO 9094-2:2002)

20.5.2003

 

 

CEN

EN ISO 9097:1994

Unità di piccole dimensioni — Ventilatori elettrici (ISO 9097:1991)

25.2.1998

 

 

EN ISO 9097:1994/A1:2000

11.5.2001

Nota 3

Data scaduta

(31.3.2001)

CEN

EN ISO 10087:2006

Unità di piccole dimensioni — Identificazione dell'untià da diporto — Sistema di codificazione (ISO 10087:2006)

13.5.2006

EN ISO 10087:1996

Nota 2.1

Data scaduta

(30.9.2006)

CEN

EN ISO 10088:2009

Unità di piccole dimensioni — Impianti permanenti del combustibile (ISO 10088:2009)

Questa è la prima pubblicazione

EN ISO 10088:2001

Nota 2.3

31.3.2011

CEN

EN ISO 10133:2000

Unità di piccole dimensioni — Sistemi elettrici — Impianti a bassissima tensione in corrente continua (ISO 10133:2000)

6.3.2002

 

 

CEN

EN ISO 10239:2008

Unità di piccole dimensioni — Impianti a gas di petrolio liquefatto (GPL) (ISO 10239:2008)

30.4.2008

EN ISO 10239:2000

Nota 2.1

Data scaduta

(31.8.2008)

CEN

EN ISO 10240:2004

Unità di piccole dimensioni — Manuale del proprietario (ISO 10240:2004)

3.5.2005

EN ISO 10240:1996

Nota 2.1

Data scaduta

(30.4.2005)

CEN

EN ISO 10592:1995

Unità di piccole dimensioni — Sistemi idraulici di governo (ISO 10592:1994)

25.2.1998

 

 

EN ISO 10592:1995/A1:2000

11.5.2001

Nota 3

Data scaduta

(31.3.2001)

CEN

EN ISO 11105:1997

Unità di piccole dimensioni — Ventilazione dei locali apparato motore benzina e/o dei locali serbatoio benzina (ISO 11105:1997)

18.12.1997

 

 

CEN

EN ISO 11192:2005

Unità di piccole dimensioni — Simboli grafici (ISO 11192:2005)

14.3.2006

 

 

CEN

EN ISO 11547:1995

Unità di piccole dimensioni — Dispositivo di protezione contro l'avviamento con asse in presa (ISO 11547:1994)

18.12.1997

 

 

EN ISO 11547:1995/A1:2000

11.5.2001

Nota 3

Data scaduta

(31.3.2001)

CEN

EN ISO 11591:2000

Unità di piccole dimensioni, propulsione a motore — Campo visivo dalla posizione di governo (ISO 11591:2000)

6.3.2002

 

 

CEN

EN ISO 11592:2001

Unità di piccole dimensioni con scafo di lunghezza minore di 8 m — Determinazione della massima potenza di propulsione (ISO 11592:2001)

6.3.2002

 

 

CEN

EN ISO 11812:2001

Unità di piccole dimensioni — Pozzetti stagni e pozzetti ad autosvuotamento rapido (ISO 11812:2001)

17.4.2002

 

 

CEN

EN ISO 12215-1:2000

Unità di piccole dimensioni — Costruzione dello scafo e dimensionamento — Materiali: Resine termoindurenti, rinforzi di fibra di vetro, laminato di riferimento (ISO 12215-1:2000)

11.5.2001

 

 

CEN

EN ISO 12215-2:2002

Unità di piccole dimensioni — Costruzione dello scafo e dimensionamento — Materiali: Materiale dell'anima per costruzioni a sandwich, materiali per fissaggio (ISO 12215-2:2002)

1.10.2002

 

 

CEN

EN ISO 12215-3:2002

Unità di piccole dimensioni — Costruzione dello scafo e dimensionamento — Materiali: Acciaio, leghe di alluminio, legno, altri materiali (ISO 12215-3:2002)

1.10.2002

 

 

CEN

EN ISO 12215-4:2002

Unità di piccole dimensioni — Costruzione dello scafo e dimensionamento — Cantieri e fabbricazione (ISO 12215-4:2002)

1.10.2002

 

 

CEN

EN ISO 12215-5:2008

Unità di piccole dimensioni — Costruzione dello scafo e dimensionamento — Parte 5: Pressioni di progetto per unità monoscafo, sollecitazioni di progetto, determinazione del dimensionamento (ISO 12215-5:2008)

3.12.2008

 

 

CEN

EN ISO 12215-6:2008

Unità di piccole dimensioni — Costruzione dello scafo e dimensionamento — Parte 6: Disposizioni e dettagli di costruzione (ISO 12215-6:2008)

3.12.2008

 

 

CEN

EN ISO 12215-8:2009

Unità di piccole dimensioni — Costruzione dello scafo e dimensionamento — Parte 8: Timoni (ISO 12215-8:2009)

Questa è la prima pubblicazione

 

 

CEN

EN ISO 12216:2002

Unità di piccole dimensioni — Finestre, oblÿ, osteriggi, corazzette e porte — Requisiti di resistenza e di tenuta (ISO 12216:2002)

19.12.2002

 

 

CEN

EN ISO 12217-1:2002

Unità di piccole dimensioni — Valutazione e classificazione della stabilità e del galleggiamento — Imbarcazioni non a vela con lunghezza dello scafo maggiore o uguale a 6 m (ISO 12217-1:2002)

1.10.2002

 

 

EN ISO 12217-1:2002/A1:2009

Questa è la prima pubblicazione

Nota 3

Data scaduta

(31.12.2009)

CEN

EN ISO 12217-2:2002

Unità di piccole dimensioni — Valutazione e classificazione della stabilità e del galleggiamento — Imbarcazioni a vela con lunghezza dello scafo maggiore o uguale a 6 m (ISO 12217-2:2002)

1.10.2002

 

 

CEN

EN ISO 12217-3:2002

Unità di piccole dimensioni — Valutazione e classificazione della stabilità e del galleggiamento — Imbarcazioni con lunghezza dello scafo minore di 6 m (ISO 12217-3:2002)

1.10.2002

 

 

EN ISO 12217-3:2002/A1:2009

Questa è la prima pubblicazione

Nota 3

Data scaduta

(31.12.2009)

CEN

EN ISO 13297:2000

Unità di piccole dimensioni — Sistemi elettrici — Impianti a corrente alternata (ISO 13297:2000)

6.3.2002

 

 

CEN

EN ISO 13590:2003

Unità di piccole dimensioni — Moto d'acqua — Requisiti della costruzione e dell'installazione degli impianti (ISO 13590:2003)

8.1.2005

 

 

EN ISO 13590:2003/AC:2004

3.5.2005

 

 

CEN

EN ISO 13929:2001

Unità di piccole dimensioni — Agghiaccio timone — Sistemi di trasmissione ad ingranaggi (ISO 13929:2001)

6.3.2002

 

 

CEN

EN ISO 14509-1:2008

Unità di piccole dimensioni — Misurazione del rumore aereo generato dalle imbarcazioni da diporto con motore — Parte 1: Procedure di misurazione per la prova al passaggio (ISO 14509-1:2008)

4.3.2009

EN ISO 14509:2000

Nota 2.1

Data scaduta

(30.4.2009)

CEN

EN ISO 14509-2:2006

Unità di piccole dimensioni — Rumore aereo emesso dalle imbarcazioni da diporto con motore — Valutazione del rumore utilizzando l'unità da diporto di riferimento (ISO 14509-2:2006)

19.7.2007

 

 

CEN

EN ISO 14509-3:2009

Unità di piccole dimensioni — Rumore aereo generato dalle imbarcazioni da diporto con motore — Parte 3: Valutazione del rumore attraverso l'utilizzo di calcoli e di procedure di misurazione (ISO 14509-3:2009)

Questa è la prima pubblicazione

 

 

CEN

EN ISO 14895:2003

Unità di piccole dimensioni — Fornelli da cucina alimentati con carburante liquido (ISO 14895:2000)

30.10.2003

 

 

CEN

EN ISO 14945:2004

Unità di piccole dimensioni — Targhetta del costruttore (ISO 14945:2004)

8.1.2005

 

 

EN ISO 14945:2004/AC:2005

14.3.2006

 

 

CEN

EN ISO 14946:2001

Unità di piccole dimensioni — Capacità di massimo carico (ISO 14946:2001)

6.3.2002

 

 

EN ISO 14946:2001/AC:2005

14.3.2006

 

 

CEN

EN ISO 15083:2003

Unità di piccole dimensioni — Impianti di pompaggio di sentina (ISO 15083:2003)

30.10.2003

 

 

CEN

EN ISO 15084:2003

Unità di piccole dimensioni — Ancoraggio, ormeggio e rimorchio — Punti di forza (ISO 15084:2003)

12.7.2003

 

 

CEN

EN ISO 15085:2003

Unità di piccole dimensioni — Prevenzione contro le cadute in mare e mezzi di rientro a bordo (ISO 15085:2003)

30.10.2003

 

 

EN ISO 15085:2003/A1:2009

Questa è la prima pubblicazione

Nota 3

Data scaduta

(30.11.2009)

CEN

EN ISO 15584:2001

Unità di piccole dimensioni — Motori a benzina entrobordo — Impianti del combustibile e componenti elettriche installati sul motore (ISO 15584:2001)

6.3.2002

 

 

CEN

EN 15609:2008

Attrezzature e accessori per GPL — Sistemi di propulsione a GPL per imbarcazioni, yacht e altre unità — Requisiti di installazione

4.3.2009

 

 

CEN

EN ISO 15652:2005

Unità di piccole dimensioni — Sistemi di governo comandati a distanza per imbarcazioni entrobordo a idrogetto (ISO 15652:2003)

7.9.2005

 

 

CEN

EN ISO 16147:2002 Unità di piccole dimensioni — Motori diesel entrobordo — Impianti del combustibile e componenti elettrici installati sul motore (ISO 16147:2002)

3.4.2003

 

 

CEN

EN ISO 21487:2006

Unità di piccole dimensioni — Serbatoi per carburante fissi a bordo per gasolio e benzina (ISO 21487:2006)

19.7.2007

 

 

EN ISO 21487:2006/AC:2009

Questa è la prima pubblicazione

 

 

CEN

EN 28846:1993

Unità di piccole dimensioni — Dispositivi elettrici — Protezione contro l'accensione di gas infiammabili nell'ambiente circostante (ISO 8846:1990)

30.9.1995

 

 

EN 28846:1993/A1:2000

11.5.2001

Nota 3

Data scaduta

(31.3.2001)

CEN

EN 28848:1993

Unità di piccole dimensioni — Sistemi di governo comandati a distanza (ISO 8848:1990)

30.9.1995

 

 

EN 28848:1993/A1:2000

11.5.2001

Nota 3

Data scaduta

(31.3.2001)

CEN

EN 29775:1993

Unità di piccole dimensioni — Sistemi di governo comandati a distanza per motori fuoribordo singoli con potenza compresa tra 15 kW e 40 kW (ISO 9775:1990)

30.9.1995

 

 

EN 29775:1993/A1:2000

11.5.2001

Nota 3

Data scaduta

(31.3.2001)

Cenelec

EN 60092-507:2000

Impianti elettrici a bordo di navi — Parte 507: imbarcazioni da diporto

IEC 60092-507:2000

12.6.2003

 

 

Nota 1:

in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall’organismo europeo di normalizzazione, ma è bene richiamare l’attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 2.1:

la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Nota 2.2:

la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Nota 2.3:

la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva per quei prodotti che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva per i prodotti che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.

Nota 3:

In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita (colonna 3) perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

AVVERTIMENTO:

Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui l'elenco figura in annesso alla direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio modificata dalla direttiva n. 98/48/CE.

Le norme armonizzate sono adottate dagli organismi europei di normazione in lingua inglese (il CEN e il CENELEC pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.

Questa lista sostituisce tutte le precedenti liste pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  OEN: Organismo europeo di Normalizzazione:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu),

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu),

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu).


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

17.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 99/15


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

2010/C 99/09

Aiuto n.: XA 292/09

Stato membro: Repubblica federale di Germania.

Regione: Schleswig-Holstein

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Beihilfen für die Identitätssicherung von Rindern und Schweinen nach gemeinschaftsrechtlichen und nationalen Bestimmungen zur Kennzeichnung und Registrierung von Tieren.

Base giuridica: Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen zur Identitätssicherung zum Schutz der Verschleppung von Tierseuchen im Viehverkehr (Beihilfe-Richtlinien zur Identitätssicherung).

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

1.

Identificazione dei singoli animali: 770 000 EUR.

2.

Notifiche dei movimenti alla banca dati centrale (HI-Tier): 100 000 EUR.

Intensità massima di aiuti:

1.

100 %.

2.

100 %.

Non saranno effettuati pagamenti diretti ai beneficiari in quanto gli aiuti saranno erogati in forma di prestazioni sovvenzionate.

Data di applicazione: A decorrere dalla pubblicazione dell’avviso su Internet da parte della Commissione europea.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Dalla data di pubblicazione dell’avviso da parte della Commissione europea fino al 31 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto: L’esenzione si fonda sull’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006. Più in particolare si sottolinea il rispetto dell’articolo 10, paragrafi da 4 a 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006.

La misura ha l’obiettivo di compensare i costi relativi all’identificazione individuale degli animali e alle notifiche dei movimenti alla banca dati centrale, per garantire, in caso di epidemie, l’identificazione e la tracciabilità necessarie di bovini e suini.

Il regolamento (CE) n. 1760/2000 e la direttiva 2008/71/CE in combinato disposto con il regolamento relativo alla protezione contro la propagazione delle malattie animali nei casi di spostamento del bestiame (Viehverkehrsverordnung-ViehVerkV — BGBl. I 2007, p. 1274) costituiscono le basi giuridiche comunitarie e nazionali della presente misura.

L’identificazione degli animali e la loro tracciabilità fino all’azienda di origine sono elementi essenziali per la prevenzione, la lotta e l’eradicazione delle malattie animali e delle zoonosi. Ciò è conforme inoltre alla decisione 2008/341/CE del 25 aprile 2008, in virtù della quale i criteri comunitari applicabili ai programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza di talune malattie degli animali e zoonosi devono contenere misure per l’identificazione degli animali, la registrazione di tutte le unità epidemiologiche come pure il controllo e la registrazione dei movimenti degli animali.

I costi legati alla presente misura di aiuto saranno interamente compensati mediante i prelievi obbligatori cui sono soggetti gli operatori attivi nel settore della produzione primaria.

La misura si inscrive nel contesto della prevenzione, della lotta e dell’eradicazione delle malattie animali e delle zoonosi ed è quindi compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

Settore economico: Agricoltura.

Beneficiari dell’aiuto — allevatori proprietari di bovini e suini — sono piccole e medie imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein

Mercatorstraße 3

24106 Kiel

DEUTSCHLAND

Sito web: http://www.schleswig-holstein.de/UmweltLandwirtschaft/DE/LandFischRaum/11__ZPLR/PDF/Identitaetssicherung__Rinder__usw,templateId=raw,property=publicationFile.pdf

Altre informazioni: —

Aiuto n.: XA 293/09

Stato membro: Germania

Regione: Mecklenburg-Vorpommern

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Gewährung von Beihilfen nach der Satzung der Tierseuchenkasse Mecklenburg-Vorpommern

Base giuridica: Satzung der Tierseuchenkasse von Mecklenburg-Vorpommern über die Gewährung von Beihilfen für das Jahr 2010 -Beihilfesatzung- (noch nicht veröffentlichter Entwurf)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 2,5496 Mio EUR.

Intensità massima di aiuti: fino al 100 %.

Data di applicazione: Dalla pubblicazione in Internet ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006 da parte della Commissione, non prima del 1o gennaio 2010.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 31 dicembre 2010.

Obiettivo dell'aiuto: Epizoozie [Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006].

Settore economico: A104 — Allevamento di animali.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Tierseuchenkasse Mecklenburg-Vorpommern

Anstalt des Öffentlichen Rechts

Behördenzentrum Block C

Neustrelizer Straße 120

17033 Neubrandenburg

DEUTSCHLAND

Sito web: http://www.tskmv.de

Altre informazioni: Non è ancora possibile avere un accesso diretto. A partire dalla sua entrata in vigore, la normativa sugli aiuti del 2010 sarà accessibile al seguente indirizzo internet: (http://www.tskmv.de/satzungstexte/satzung_2010.html). Nel frattempo è stato allegato il documento contenente il progetto di regime di aiuti del 2010.

Aiuto n.: XA 294/09

Stato membro: Regno Unito

Regione: England, Scotland e Wales

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Fallen Cattle Surveillance Extension Scheme (Great Britain) 2010.

Base giuridica: Il regime di aiuti è facoltativo. Il regolamento (CE) n. 999/2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), stabilisce che gli Stati membri effettuino test per l’individuazione della BSE sui bovini adulti morti di età superiore a 24 mesi. A decorrere dal 1o gennaio 2009, il Regno Unito ha eseguito test soltanto sui bovini morti di età superiore a 48 mesi, conformemente alla decisione 2008/908/CE della Commissione. A decorrere dal 12 gennaio 2009 i regolamenti nazionali sulle TSE in Inghilterra, Scozia e Galles assegnano agli agricoltori la responsabilità della raccolta e dello smaltimento di questi capi. Ai produttori è lasciata piena libertà di concludere accordi privati per lo smaltimento dei capi con qualsiasi impianto di sottoprodotti animali autorizzato a raccogliere campioni di tronco cerebrale destinati alla realizzazione di test diagnostici della BSE.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Dal 1o gennaio 2010 al 31 marzo 2010 la dotazione dell’aiuto XA 1/09 rimane invariata a 2 Mio GBP.

Intensità massima di aiuti: Gli aiuti possono ammontare fino al 100 % dei costi per la raccolta e lo smaltimento di capi morti per i quali vige l’obbligo di effettuare test TSE, ai sensi dell’articolo 16, lettera f), del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Data di applicazione: 1o gennaio 2010.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: La proroga va dal 1o gennaio 2010 al 31 marzo 2010. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 31 marzo 2010.

Obiettivo dell'aiuto: Istituzione di un regime volontario per la raccolta e lo smaltimento, in un impianto di campionamento autorizzato, di bovini morti di età superiore a 48 mesi per i quali vige l’obbligo di effettuare test BSE, ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 e del regolamento (CE) n. 999/2001.

Non si tratta di un nuovo regime, ma della proroga del regime XA 1/09. L’unica modifica riguarda una proroga di tre mesi del regime di aiuti esistente.

Settore economico: Possono beneficiare del finanziamento tutte le piccole e medie imprese ubicate in Gran Bretagna che producono o allevano bovini adulti.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto: Organismo ufficiale responsabile del regime:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Food and Farming Group

Area 7E, 9 Milbank

C/o Defra

17 Smith Square

London

SW1P 3JR

UNITED KINGDOM

Organismo incaricato della gestione del finanziamento

The National Fallen Stock Company Ltd

Stuart House

City Road

Peterborough

PE1 1QF

UNITED KINGDOM

Sito web: http://www.nfsco.co.uk/

In alternativa si può consultare il sito principale del Regno Unito per gli aiuti di Stato nel settore agricolo:

http://www.defra.gov.uk/animalhealth/inspecting-and-licensing/abp/fallenstock/surveillance-extention-scheme-2010.asp

Altre informazioni: Informazioni più dettagliate relative ai criteri di ammissibilità e alle norme che disciplinano il regime sono disponibili nel sito web sotto indicato.

http://www.defra.gov.uk/animalhealth/inspecting-and-licensing/abp/fallenstock/

Firmato e datato a nome del Ministero dell’ambiente, dell’alimentazione e degli affari rurali (autorità competente del Regno Unito).

Neil Marr

Area 8D, 9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster

London

SW1P 3JR

UNITED KINGDOM

Aiuto n.: XA 295/09

Stato membro: Germania

Regione: Germania

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Aiuto individuale:

Effizienter Energieeinsatz im Gartenbau — Aufbau einer Informationsplattform zur Förderung des effizienten Energieeinsatzes im Gartenbau als Zusatzmodul des Gartenbau-Informationssystems hortigate zur Nutzung durch die Gartenbaubranche.

421-40306/0002

Beneficiario:

Zentralverband Gartenbau e. V. (ZVG)

Base giuridica: Die Beihilfe wird per Änderungsbescheid (AZ: BLE-514-06.01-08SV001) vom 11.12.2009 auf Grundlage der Bundeshaushaltsordnung gewährt.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 2010: 100 000 EUR e 2011: 100 000 EUR.

Intensità massima di aiuti: 100 %.

Data di applicazione: 1.1.2010.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 31.12.2011.

Obiettivo dell'aiuto: Obiettivo della misura:

L'obiettivo del progetto consiste nell'accelerare lo scambio di informazioni sui risparmi energetici nel settore dell'orticoltura e nel diffondere esempi positivi di soluzioni compatibili con lo sviluppo sostenibile. Questa piattaforma di informazioni fornirà uno strumento su scala nazionale per il sostegno al trasferimento di conoscenze nel settore dell'orticoltura.

La piattaforma di informazioni deve, in modo particolare, servire a mettere a disposizione degli orticoltori i risultati di progetti finanziati mediante fondi ad hoc dello Stato federale nella Landwirtschaftlichen Rentenbank (introduzione sul mercato e sperimentazione, sviluppo preconcorrenziale) e di progetti che si inseriscono nel quadro del programma federale a favore del risparmio energetico nel settore agricolo e in quello orticolo. Le imprese interessate al programma federale devono ottenere, in modo rapido ed aggiornato, informazioni specializzate ed esempi delle migliori pratiche come sostegno alla presa di decisioni. Questa piattaforma di informazioni sarà inoltre trasformata in una vera e propria rete di imprese-modello nel settore dell'orticoltura.

Il progetto racchiude sette obiettivi scientifici e tecnici:

creazione di una riserva di conoscenze fondate su una base-dati nonché di un sistema di trasferimento delle conoscenze mediante Internet e la stampa scritta per le aziende orticole,

messa in rete dei consigli e dei lavori di ricerca,

scambi internazionali con i paesi partner,

realizzazione di una conferenza annuale di esperti,

organizzazione di visite di studio nell'ambito di progetti faro e pilota,

accompagnamento nella messa a punto di programmi di finanziamento,

produzione e messa a disposizione di materiale informativo destinato ai professionisti nonché agli istituti di insegnamento professionale e tecnico ed alle università.

L'utilizzo della piattaforma non è subordinato all'appartenenza ad una associazione ma è aperta a tutti.

La misura è fondata sull'articolo 15 (assistenza tecnica nel settore agricolo) del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Settore economico: Orticoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Ref. 514 — Projektträger Agrarforschung

53168 Bonn

DEUTSCHLAND

Sito web: http://www.ble.de/cln_090/nn_467262/SharedDocs/Downloads/04__Forschungsfoerderung/HortigateZusatzmodul__Projektverlaengerung,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/HortigateZusatzmodul_Projektverlaengerung.pdf

Altre informazioni: Si tratta di una proroga di due anni della misura notificata con il riferimento XA 228/08.

Aiuto n.: XA 313/09

Stato membro: Estonia

Regione: Estonia

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Põllumajandusliku nõuandesüsteemi korraldamine ja arendamine

Base giuridica: Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse paragrahvid 74–76

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Importo complessivo delle spese previste: fino a 5,2 milioni di EEK (330 000 EUR).

Intensità massima di aiuti: Tetto del 100 %.

Data di applicazione: 15 gennaio 2010.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto: Aiuto tecnico a favore degli agricoltori, concesso sotto forma di servizi sovvenzionati e che non comporta pagamenti diretti in denaro ai produttori.

L’aiuto è accordato in conformità all’articolo 15. I costi ammissibili sono compatibili con il disposto dell’articolo 15, paragrafo 2, lettere a), c) e f) (Formazione degli agricoltori, servizi di consulenza forniti da terzi, pubblicazione di cataloghi e creazione di siti web che illustrano il sistema dei servizi di consulenza).

Settore economico: Produttori agricoli (codice Nace A1).

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Põllumajandusministeerium

Lai 39/41

15056 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Sito web: http://www.agri.ee/riigieelarvelise-eraldise-lepingud

Altre informazioni:

Si conferma che le prestazioni di consulenza fornite in conformità al presente regime di aiuto non costituiscono un’attività continua o periodica e non concernono le normali spese di gestione dell’azienda, come i costi degli abituali servizi di consulenza fiscale, di consulenza legale e pubblicitari.

Si conferma che l’aiuto accordato a norma del presente regime di aiuto è conforme all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1857/2006.

L’aiuto accordato in base al presente regime di aiuto «Põllumajandusliku nõuandesüsteemi korraldamine ja arendamine» va a totale beneficio degli utilizzatori finali.


17.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 99/20


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

2010/C 99/10

Aiuto n.: XA 201/09

Stato membro: Repubblica di Slovenia

Regione: Comune di Kočevje

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale:: Sofinanciranje programov razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kočevje 2009–2013

Base giuridica:

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kočevje,

Pravilnik o sofinanciranju programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Kočevje.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

2010

12 000 EUR

2011

12 500 EUR

2012

13 000 EUR

2013

13 500 EUR

Intensità massima di aiuti:

1)

Investimenti in aziende agricole per la produzione primaria:

fino al 50 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate,

fino al 40 % dei costi ammissibili in altre zone.

L’aiuto è destinato all’ammodernamento delle aziende agricole, all’acquisto di attrezzature e alla gestione dei pascoli, dei terreni agricoli e delle strade di accesso per la produzione agricola primaria.

2)

Aiuti per la conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali:

fino al 100 % dei costi effettivi per gli elementi non produttivi,

fino al 60 % dei costi ammissibili, o fino al 75 % nelle zone svantaggiate, per investimenti in elementi produttivi situati in aziende agricole, purché l’investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell’azienda,

fino al 100 % a copertura delle spese aggiuntive dovute all’utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche dell’edificio.

3)

Aiuti per il pagamento di premi assicurativi:

il contributo finanziario comunale integra il cofinanziamento nazionale dei premi assicurativi fino al 50 % dei costi ammissibili per la copertura assicurativa di colture e frutti e per l’assicurazione del bestiame contro le malattie.

4)

Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità:

fino al 100 % dei costi per ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto, inclusi gli aiuti concessi per la preparazione delle domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità in conformità alla normativa UE pertinente, come pure dei costi di introduzione di norme di assicurazione della qualità e dei costi di formazione del personale incaricato di applicare i programmi e i sistemi di qualità. Gli aiuti saranno erogati sotto forma di servizi agevolati e non comportano pagamenti diretti in denaro ai produttori.

5)

Aiuti per prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo:

fino al 100 % dei costi concernenti l’istruzione e la formazione degli agricoltori, i servizi di consulenza, l’organizzazione di forum, concorsi, mostre e fiere, le pubblicazioni, quali cataloghi e siti web, la diffusione di conoscenze scientifiche e il finanziamento di servizi di sostituzione di un agricoltore o di un suo partner in caso di malattia o nei periodi di ferie. Gli aiuti saranno erogati sotto forma di servizi agevolati e non comportano pagamenti diretti in denaro ai produttori.

Data di applicazione: dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione dall’obbligo di notifica nel sito web della direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: fino al 31 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto: Sostenere le PMI.

Riferimenti agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione e costi ammissibili: Il progetto di regolamento comunale Pravilnik o sofinanciranju programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Kočevje e il regolamento comunale Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kočevje prevedono misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):

—   articolo 4: investimenti nelle aziende agricole,

—   articolo 5: conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,

—   articolo 12: aiuti per il pagamento di premi assicurativi,

—   articolo 14: aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,

—   articolo 15: prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo.

Settore economico: Agricoltura.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Občina Kočevje

Ljubljanska cesta 26

SI-1330 Kočevje

SLOVENIJA

Sito web: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009109&objava=4956

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200952&objava=2586

Altre informazioni: La misura per il pagamento di premi per la copertura assicurativa di colture e frutti comprende le seguenti avversità atmosferiche, assimilabili a calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, tempeste e alluvioni.

Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione per quanto concerne le misure che devono essere attuate a livello comunale e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo).

Janko VEBER

Župan

Aiuto n.: XA 311/09

Stato membro: Spagna

Regione: Castilla y León (provincia de Salamanca)

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Subvenciones dirigidas a asociaciones y federaciones agrarias con sede en la provincia de Salamanca, anualidad 2010.

Base giuridica: Proyecto de bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones dirigidas a asociaciones y federaciones agrarias con sede en la provincia de Salamanca, anualidad 2010.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: La spesa prevista per il regime di aiuti per il 2010 è pari a 27 000 EUR (ventisettemila euro).

Intensità massima di aiuti: L’importo massimo non potrà eccedere il 100 %, né il 70 % del costo delle spese ammissibili, secondo i casi, né l’importo di 8 000 EUR per richiedente.

Data di applicazione: Dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di deroga nel sito web della direzione generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2010.

Obiettivo dell'aiuto: Obiettivo del presente aiuto è sostenere l’associazionismo agricolo nella provincia di Salamanca per promuovere la creazione e il mantenimento delle associazioni collegate alle attività agricole.

L’aiuto intende anche rafforzare la presenza di tali associazioni in occasione di fiere e mostre organizzate dalla Excma. Diputación Provincial nel complesso fieristico, conferendo così agli impianti e alle attività che vi sono organizzate portata regionale e nazionale.

Il regime di aiuti è attuato nell’ambito dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

Le attività considerate ammissibili al beneficio dell’aiuto sono la partecipazione a fiere organizzate dalla Diputación de Salamanca, le attività di funzionamento e di gestione, nonché la prestazione di assistenza tecnica al settore dell’allevamento salmantino.

Si considerano spese ammissibili:

1)

iscrizione, affitto dello spazio e dello stand, sicurezza, servizio di hostess e diritti di partecipazione;

2)

pubblicazioni correlate all’attività;

3)

spese di viaggio;

4)

giornate tecniche organizzate nel complesso fieristico durante la fiera;

5)

premi assegnati nell’ambito dei concorsi organizzati dall’ente durante le fiere, fino a un valore massimo di 250 EUR per premio e per vincitore;

1)

spese di affitto dello spazio da adibire a sede;

2)

spese amministrative;

3)

forniture d’ufficio;

4)

spese per il personale amministrativo;

5)

spese generali (manutenzione, riparazioni, conservazione, forniture …);

1)

spese per attività di formazione, i costi effettivi di organizzazione del programma di formazione;

2)

spese di assistenza a fiere di portata nazionale, affitto dello spazio e dello stand, sicurezza, servizio di hostess, diritti di partecipazione, spese di viaggio e pubblicazioni correlate all’attività;

3)

presentazione di prodotti di qualità nell’ambito nazionale e provinciale: potranno essere sovvenzionati soltanto l’affitto delle infrastrutture nelle quali ha luogo la presentazione, le spese di viaggio e le pubblicazioni correlate all’attività;

4)

pubblicazioni, quali cataloghi o siti web, contenenti informazioni sui produttori di una data regione o di un dato prodotto, purché le informazioni e la presentazione siano neutre e tutti i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nella suddetta pubblicazione;

5)

premi assegnati nell’ambito dei concorsi organizzati dall’ente, con un limite massimo pari a 250,00 EUR per premio e per vincitore.

Settore economico: Settore agricolo

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Excma. Diputación Provincial de Salamanca

C/ Felipe Espino, 1

37002 Salamanca

ESPAÑA

Sito web: http://www.lasalina.es/areas/eh//ProyConvocatorias/2010/Asociaciones.pdf

Altre informazioni: Questa sovvenzione sarà compatibile con qualsiasi altra sovvenzione, aiuto, risorsa o entrata assegnati all’attività sovvenzionata, concessi da qualunque amministrazione, ente pubblico o privato, a livello nazionale o dell’Unione europea, o da un organismo internazionale.

Gli aiuti di cui alle lettere A) e C) devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori, nel rispetto delle condizioni fissate dall’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento. I beneficiari degli aiuti devono soddisfare tutte le condizioni stabilite dall’articolo 15 del regolamento comprese quelle di cui al paragrafo 4 per quanto attiene alle condizioni di accesso al servizio.

Aiuto n.: XA 312/09

Stato membro: Spagna

Regione: Castilla y León (provincia di Salamanca)

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Subvenciones dirigidas a cooperativas agrarias con sede en la provincia de Salamanca, anualidad 2010

Base giuridica: Proyecto de bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones dirigidas a cooperativas agrarias con sede en la provincia de Salamanca, anualidad 2010.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: La spesa prevista per il regime di aiuti per il 2009 è di 40 000 EUR (quarantamila euro).

Intensità massima di aiuti: L’importo massimo della sovvenzione non potrà eccedere né il 70 % delle spese ammissibili, né l’importo di 8 000 EUR per richiedente.

Ciò nonostante, gli aiuti destinati a coprire le spese di funzionamento e di gestione saranno temporanei — in funzione della data di costituzione della cooperativa — e decrescenti, in modo che l’importo dell’aiuto non sia superiore alle percentuali di seguito indicate:

per le cooperative costituite nel 2006, la percentuale massima della sovvenzione sarà pari al 55 % di dette spese,

per le cooperative costituite nel 2007, la percentuale massima della sovvenzione sarà pari al 60 % di dette spese,

per le cooperative costituite nel 2008, la percentuale massima della sovvenzione sarà pari al 65 % di dette spese,

per le cooperative costituite nel 2009, la percentuale massima della sovvenzione sarà pari al 70 % di dette spese.

Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito web della direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2010.

Obiettivo dell'aiuto: L’obiettivo dell’aiuto è promuovere la creazione e il mantenimento delle cooperative di allevatori nella provincia di Salamanca nell’ottica del potenziamento delle imprese cooperative agricole.

L’aiuto intende anche rafforzare la presenza di tali cooperative in occasione di fiere e mostre organizzate dalla Diputación Provincial nel complesso fieristico, conferendo così agli impianti e alle attività che vi sono organizzate ampia portata sia a livello delle comunità autonome che a livello nazionale.

Il regime di aiuti è attuato in conformità agli articoli 9 e 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

Le attività considerate sovvenzionabili sono la partecipazione a fiere organizzate dalla Diputación de Salamanca, le attività di funzionamento e di gestione, nonché la prestazione di assistenza tecnica al settore dell’allevamento salmantino.

Si considerano spese sovvenzionabili:

1)

iscrizione, affitto dello spazio e dello stand, sicurezza, servizio di hostess e diritti di partecipazione;

2)

pubblicazioni correlate all’attività in questione;

3)

spese di viaggio;

4)

giornate tecniche organizzate nel complesso fieristico durante la fiera;

5)

premi assegnati in occasione di concorsi organizzati durante la fiera, nel limite massimo di 250,00 EUR per premio e per vincitore.

1)

spese di affitto di locali da adibire a sede;

2)

spese legali e amministrative;

3)

forniture per ufficio;

4)

spese per il personale amministrativo;

5)

spese generali (manutenzione, riparazioni, conservazione, forniture, ecc.).

1)

attività di formazione: i costi effettivi di organizzazione del programma di formazione;

2)

partecipazione a fiere nell’ambito nazionale: affitto dello spazio e dello stand, sicurezza, servizio di hostess, diritti di partecipazione, spese di viaggio e pubblicazioni correlate all’attività;

3)

presentazione di prodotti di qualità nell’ambito nazionale e provinciale: potranno essere sovvenzionati soltanto l’affitto delle infrastrutture nelle quali ha luogo la presentazione, le spese di viaggio e le pubblicazioni correlate all’attività;

4)

pubblicazioni, quali cataloghi o siti web, contenenti informazioni sui produttori di una data regione o di un dato prodotto, purché le informazioni e la presentazione siano neutre e tutti i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nella suddetta pubblicazione;

5)

premi assegnati in occasione di concorsi organizzati durante la fiera, nel limite massimo di 250,00 EUR per premio e per vincitore.

Settore economico: Settore agricolo.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Excma. Diputación Provincial de Salamanca

C/ Felipe Espino, 1

37002 Salamanca

ESPAÑA

Sito web: http://www.lasalina.es/areas/eh//ProyConvocatorias/2010/Cooperativas.pdf

Altre informazioni: La sovvenzione di cui trattasi sarà compatibile con qualsiasi altra sovvenzione, aiuto, risorsa o entrata assegnati all’attività sovvenzionata, concessi da qualunque amministrazione, ente pubblico o privato, a livello nazionale o dell’Unione europea, o da un organismo internazionale, purché non siano superati i massimali di aiuto stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 (in particolare, per le attività elencate alla lettera B della rubrica «Obiettivo dell’aiuto» relative alle spese di funzionamento e gestione, l’importo complessivo degli aiuti pubblici concessi a norma dell’articolo 9 del regolamento non dovrà superare i 400 000 EUR per beneficiario).

Gli aiuti di cui alle lettere A e C saranno erogati sotto forma di servizi agevolati e non comporteranno pagamenti diretti in denaro ai produttori, conformemente al disposto dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento. I beneficiari dovranno soddisfare tutte le condizioni prescritte dall’articolo 15 del regolamento, compresa quella per l’accesso al servizio di cui al paragrafo 4.

Per poter beneficiare degli aiuti di cui alla lettera B, si richiede il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 9 del regolamento (in particolare, la cooperativa deve essere dedita alla produzione di prodotti agricoli e il suo regolamento interno deve prevedere l’obbligo dei soci di commercializzare la produzione secondo le regole di conferimento e di immissione sul mercato stabilite dalla cooperativa stessa, nonché l’obbligo per i produttori aderenti alla cooperativa di rimanerne soci per un minimo di tre anni e presentare un preavviso di almeno dodici mesi prima di ritirarsi).

Aiuto n.: XA 1/10

Stato membro: Regno Unito

Regione: Galles

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Bovine TB Eradication Scheme (Wales)

Base giuridica:

1)

Vet Surgeons Act 1996

2)

Wildlife & Countryside Act 1981

3)

Protection of Badgers Act 1992

4)

Government of Wales Act 2006

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

Anno 1= 2 500 000 GBP

Anno 2= 2 000 000 GBP

Anno 3= 1 500 000 GBP

Anno 4= 1 000 000 GBP

Anno 5= 1 000 000 GBP

Anno 6= 1 000 000 GBP

Anno 7= 1 000 000 GBP

Totale= 10 000 000 GBP

Intensità massima di aiuti: 100 % in linea con l’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006

100 % in linea con l’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006

Data di applicazione:

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Il regime avrà inizio il 18 gennaio 2010. Il termine per gli ultimi pagamenti è il 31 dicembre 2016. Il termine per la presentazione delle nuove domande scade il 31 marzo 2017.

Obiettivo dell'aiuto: L’obiettivo dell’aiuto è prevenire ed eradicare la tubercolosi nei bovini. L’aiuto è erogato sotto forma di servizi agevolati e non comporta pagamenti diretti in denaro ai produttori.

L’aiuto è erogato sotto forma di servizio ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Controllare e valutare l’applicazione delle misure stabilite dall’articolo 10, paragrafo 1, al fine di migliorarne l’efficacia con la progressione del regime, a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Settore economico: Il regime si applica alle aziende agricole zootecniche.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto: Ente ufficiale preposto al regime:

Welsh Assembly Government

Cathays Park

Cardiff

Wales

CF10 3NQ

UNITED KINGDOM

Organismo incaricato della gestione del regime:

Welsh Assembly Government

Cathays Park

Cardiff

Wales

CF10 3NQ

UNITED KINGDOM

Sito web: http://wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/farmingandcountryside/stateaidschemes/btberadicationprogramme/?lang=en

Altre informazioni: —

Aiuto n.: XA 3/10

Stato membro: Repubblica di Slovenia

Regione: —

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Nadzor varoze

Base giuridica: Uredba o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2008–2010 za leto 2010.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 278 118 EUR nel 2010.

Intensità massima di aiuti: Fino al 100 % dei costi ammissibili per la prevenzione e l’eradicazione della varroasi.

Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito internet della direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 15 ottobre 2010.

Obiettivo dell'aiuto: Sostegno alle PME (piccole e medie imprese).

Tali aiuti rientrano nell’ambito dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione e comprendono le seguenti spese ammissibili:

spese del fornitore del medicinale per la lotta alla varroasi, selezionato nell’ambito di una procedura di appalto pubblico,

spese sostenute dall’istituto nazionale di veterinaria per l’attuazione del programma operativo di lotta alla varroasi (spese per il personale e per l’attuazione del programma operativo, spese di stoccaggio dei medicinali, indennità chilometriche, costi materiali, acido formico),

spese delle organizzazioni di allevatori riconosciute relative all’attuazione del programma operativo (spese d’informazione degli apicoltori, costi di distribuzione, spese d’affitto dei locali destinati alla consegna dei medicinali contro la varroasi, spese per il personale delle organizzazioni di allevatori riconosciute).

Settore economico: Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Republika Slovenija

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dunajska 22

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Sito web: http://www.pisrs.si/predpis.aspx?p_rD=r04&p_predpis=URED5134

Altre informazioni: Il regime d’aiuto viene applicato nel 2010 nel quadro del programma d’azione della Repubblica di Slovenia nel settore apistico per il periodo 2008-2010, elaborato a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM») e approvato con decisione della Commissione europea, che comprende in particolare una misura di sorveglianza della varroasi tale da assicurare che l’azione di lotta alla varroasi sia attuata da tutti gli apicoltori registrati in Slovenia.

Aiuto n.: XA 6/10

Stato membro: Italia

Regione: Provincia Autonoma di Trento

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Aiuti destinati alla lotta contro le epizoozie, le zoozie e le fitopatie. Indennizzi per i danni agli allevamenti colpiti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica

Base giuridica: Livello nazionale:

Legge 9.6.1964 n. 615 «Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e brucellosi».

Livello provinciale:

L.P. 4 del 28 marzo 2003«Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati». Capo IX «Eventi calamitosi»; art. 52 «Altri eventi naturali».

Deliberazione n. 2682 di data 16 dicembre 2005 che ha approvato il «Piano provinciale di controllo della tubercolosi, brucellosi, leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini della provincia di Trento».

Deliberazione n. 3218 del 22 dicembre 2009 avente per oggetto: «Disciplina relativa alla concessione degli indennizzi per i danni agli allevamenti colpiti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica».

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: La quantificazione del danno e del relativo contributo pubblico è stata effettuata in base ai dati riferiti all’epidemia accertati dall’autorità sanitaria; sulla base dei dati attualmente a nostra disposizione e calcolando un periodo di validità del regime di aiuti fino al 31 dicembre 2011, si può stimare una spesa complessiva annua di 450 000 EUR.

Intensità massima di aiuti: Si prevede un aiuto nella misura del 90 % del danno stimato.

Gli indennizzi previsti dal presente regime di aiuto saranno erogati direttamente all’allevatore che ha subito il danno; in alternativa, l’allevatore danneggiato può delegare la sua cooperativa di riferimento a presentare la domanda e ad incassare il contributo in nome e per conto suo: in questo caso il contributo viene erogato alla cooperativa e successivamene interamente trasferito all’allevatore.

Data di applicazione: Il regime di aiuto troverà attuazione dal giorno della pubblicazione dal giorno della pubblicazione del numero di registrazione dell'esenzione sul sito della DG AGRI.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Gli aiuti potranno essere concessi fino al 31. dicembre 2011.

Obiettivo dell'aiuto: La finalità del regime di aiuto consiste nel compensare gli allevatori operanti sul territorio provinciale colpiti da casi di TBC bovina del mancato reddito dovuto:

alla perdita degli animali limitatamente al periodo di loro sostituzione (per 4 mesi),

ai maggiori costi sostenuti dall’allevatore dovuti alla sosta forzata degli animali non infetti,

ai maggiori costi sostenuti dall’allevatore dovuti alla forzosa separazione del latte munto, sia durante la frigoconservazione alla stalla, che durante il trasporto,

alla minore remunerazione per kg/litro di latte conferito dovuta alla diversa destinazione del latte (U.h.t.).

L’aiuto rientra nell’ambito di applicazione degli articoli 10 e 11 del reg. CE n. 1857/2006.

Settore economico: Codici NACE A.10.401 (Allevamento di bovini da latte), A.10.402 (Allevamento di altri bovini e bufalini)

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Provincia Autonoma di Trento

Servizio Aziende agricole e territorio rurale

Via G.B. Trener 3

38100 Trento TN

ITALIA

Sito web: http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_ricerca_per_campi.it.asp (è sufficiente inserire il numero e l’anno della legge provinciale da visualizzare);

http://www.delibere.provincia.tn.it/ricerca_delibere.asp (è sufficiente inserire il numero e l’anno della deliberazione da visualizzare)

Altre informazioni: Il premio di compensazione di cui al presente regime di aiuto viene erogato nell’ambito di un programma pubblico di prevenzione e controllo delle epizoozie. A tal riguardo, si precisa che con deliberazione n. 2682 di data 16 dicembre 2005 la Giunta provinciale ha approvato il «Piano provinciale di controllo della tubercolosi, brucellosi, leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini della provincia di Trento».


17.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 99/28


Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara relativo all'esercizio di servizi aerei di linea conformemente agli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 99/11

Stato membro

Francia

Rotta interessata

Agen (La Garenne)–Parigi (Orly)

Periodo di validità del contratto

7 gennaio 2011-6 gennaio 2015

Termine ultimo per l'invio delle candidature e delle offerte

per le candidature (1a fase):

14 giugno 2010, (ore 16, ora locale)

per le offerte (2a fase):

30 luglio 2010, (ore 16, ora locale)

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsivoglia informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara d'appalto e all'onere di servizio pubblico

Syndicat mixte pour l'aéroport départemental

Aérodrome d'Agen La Garenne

47520 Le Passage d'Agen

FRANCE

M. Pierre BOSSY, directeur de l'aéroport d'Agen La Garenne

Tel. +33 553770083

Fax +33 553964184

E-mail: pierrebossy@orange.fr


17.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 99/29


Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Oneri di servizio pubblico in relazione a servizi aerei di linea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 99/12

Stato membro

Francia

Rotta interessata

Béziers–Parigi (Orly)

Data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico

Abrogazione

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata agli oneri di servizio pubblico

Decreto del 22 marzo 2010 relativo all'abrogazione degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea tra Béziers e Parigi (Orly)

NOR: DEVA1004610A

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do

per qualsiasi informazione:

Direzione generale dell'aviazione civile

DTA/SDT/T2

50 rue Henry Farman

75737 Paris Cedex 15

FRANCE

Tel. +33 158094321

E-mail: osp-compagnies.dta@.aviation-civile.gouv.fr


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

17.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 99/30


Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese

2010/C 99/13

La Commissione ha ricevuto una denuncia ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese sono oggetto di sovvenzioni e causano pertanto un pregiudizio grave all'industria dell'Unione.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata il 4 marzo 2010 da CEPIFINE, l'associazione europea dei produttori di carta fine («il denunziante») a nome di produttori che rappresentano una parte considerevole — in questo caso oltre il 25 % — della produzione totale di carta fine patinata dell'Unione.

2.   Prodotto in esame

Il prodotto oggetto del presente esame (in prosieguo «il prodotto in esame») è la carta fine patinata, composta da carta o cartone patinati su una o entrambe le facce (ad eccezione di carta o cartone Kraft), in fogli o in rotoli, di peso uguale o superiore a 70 g/m2 ma non superiore a 400 g/m2 e con un indice di bianchezza superiore a 84 (misurato secondo la norma ISO 2470-1).

Il prodotto in esame non comprende i rotoli adatti all'impiego in presse a bobina. Per rotoli adatti all'impiego in presse a bobina s'intendono i rotoli che, se sottoposti all'esame della norma ISO 3783:2006 riguardante la determinazione della resistenza allo strappo superficiale — metodo a velocità accelerata che utilizza l'apparecchio di prova tipo IGT (modello elettrico), danno un risultato inferiore a 30 N/m se misurati nel senso trasversale della carta e inferiore a 50 N/m se misurati nel senso di macchina.

3.   Denuncia di sovvenzioni

Il prodotto ritenuto oggetto di sovvenzioni è il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»), attualmente classificabile ai codici NC ex 4810 13 20, ex 4810 13 80, ex 4810 14 20, ex 4810 14 80, ex 4810 19 10, ex 4810 19 90, ex 4810 22 10, ex 4810 22 90, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 92 10, ex 4810 92 30, ex 4810 92 90, ex 4810 99 10, ex 4810 99 30 e ex 4810 99 90. Questi codici NC sono indicati a titolo informativo.

Secondo la denuncia, i produttori del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese hanno beneficiato di una serie di sovvenzioni concesse dal governo della Repubblica popolare cinese.

Le sovvenzioni consistono, tra l'altro, in meccanismi di prestito preferenziali [prestiti su polizza di banche commerciali statali e banche di interesse generale (policy bank), prestiti del programma forestale per una crescita rapida e alti rendimenti], programmi relativi all'imposta sul reddito [esenzione totale per i primi due anni e riduzione della metà per i tre anni successivi, esenzione o riduzione dell'imposta locale per le società «produttive» in cui è ammessa la partecipazione di capitale straniero (foreign-invested enterprises — FIE), riduzione dell'imposta sul reddito per le FIE che acquistano attrezzature di produzione nazionale e per le FIE situate in determinate zone geografiche, regimi fiscali preferenziali per le FIE ad alta intensità di tecnologie o di conoscenze e per le FIE operanti nei settori delle alte o nuove tecnologie, riduzioni dell'imposta sul reddito per le industrie di alta tecnologia della provincia di Guangdong, regimi fiscali preferenziali per la ricerca e lo sviluppo nelle FIE, crediti d'imposta per le società nazionali che acquistano attrezzature di produzione nazionale, programma di esenzione dall'imposta sul reddito per le FIE esportatrici, programma di rimborso dell'imposta sul reddito delle società in caso di reinvestimento degli utili delle FIE in imprese esportatrici], programmi relativi alle imposte indirette e ai dazi sulle importazioni (esenzioni dall'IVA e dai dazi per le importazioni di attrezzature, riduzioni dell'IVA sulle attrezzature di produzione nazionale, rimborsi dell'IVA nazionale per le società situate nella zona di sviluppo economico di Hainan, esenzione dalle imposte sulla manutenzione urbana e sulla costruzione e dalla sovrattassa istruzione per le FIE), programmi di sovvenzioni (fondi per la costruzione e la gestione di piantagioni forestali, fondo statale del progetto di rinnovamento delle tecnologie chiave, abbuoni di interesse per i grandi progetti di riforma tecnologica dell'industria di Wuhan, premi per i marchi famosi, sovvenzioni alle imprese che raggiungono un fatturato di 10 miliardi di renminbi e realizzano tre importanti progetti, sovvenzioni alle grandi imprese della città di Jining, sovvenzioni per i programmi del piano di sviluppo scientifico e tecnologico 2007 nella provincia di Shandong, fondi speciali per incentivare lo sviluppo economico e commerciale delle imprese straniere e attrarre grandi progetti di investimenti esteri nella provincia di Shandong), fornitura sottocosto da parte dello Stato di beni e servizi (prodotti chimici per l'industria della carta, elettricità, diritti d'uso del suolo) e programmi per le zone di sviluppo economico (Nanchang, Wuhan, Yangpu, Zhenjiang).

Secondo la denuncia, i regimi anzidetti costituiscono sovvenzioni perché comportano un contributo finanziario del governo della Repubblica popolare cinese o di altri governi regionali o enti pubblici e conferiscono un vantaggio ai beneficiari, ossia ai produttori esportatori del prodotto in esame. Tali sovvenzioni sarebbero inoltre condizionate all'andamento delle esportazioni e/o all'uso preferenziale di merci nazionali rispetto a prodotti importati e/o limitate a determinate società e/o prodotti e/o regioni e perciò specifiche e compensabili.

4.   Denuncia di pregiudizio

I denunzianti hanno dimostrato che le importazioni del prodotto in esame dal paese interessato complessivamente sono aumentate sia in termini assoluti sia in termini di quota di mercato.

Gli elementi di prova prima facie presentati dai denunzianti indicano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno avuto tra l'altro ripercussioni negative sui quantitativi venduti e sul livello dei prezzi praticati dall'industria dell'Unione, con gravi effetti negativi sui risultati complessivi e sulla situazione finanziaria e occupazionale dell'industria dell'Unione.

5.   Procedura

Avendo accertato, sentito il comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria dell'Unione e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione apre un'inchiesta a norma dell'articolo 10 del regolamento di base.

L'inchiesta stabilirà se il prodotto in esame originario del paese interessato sia oggetto di sovvenzioni e se queste abbiano arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione. Se i fatti saranno confermati, l'inchiesta valuterà se sia nell'interesse dell'Unione istituire misure.

5.1.    Procedura per la determinazione dell'esistenza di sovvenzioni

I produttori esportatori (2) del prodotto in esame del paese interessato e le autorità del paese interessato sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.1.1.   Inchiesta sui produttori esportatori

a)   Campionamento

In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori nel paese interessato coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato secondo quanto prevede l'articolo 27 del regolamento di base.

Per dar modo alla Commissione di decidere se è necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a contattare la Commissione, salvo diversa indicazione, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornendo le seguenti informazioni sulle loro società:

ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle esportazioni del prodotto in esame verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta («PI»), compreso tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009, indicati separatamente per ciascuno dei 27 Stati membri (3) e in totale,

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno durante il PI (1o gennaio 2009-31 dicembre 2009),

descrizione dettagliata delle attività della società relative al prodotto in esame a livello mondiale,

ragione sociale e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (4) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

I produttori esportatori dovranno inoltre indicare se, nel caso in cui non siano inclusi nel campione, desiderano ricevere un questionario da compilare per chiedere un margine di sovvenzione individuale, come specificato oltre nella sezione b).

Comunicando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile ad essere inclusa nel campione. La società scelta per far parte del campione dovrà rispondere a un questionario e accettare una visita presso la propria sede per la verifica delle risposte fornite («verifica in loco»). Se la società indica che non è disposta a essere inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sui produttori esportatori non disposti a collaborare sono basate sui dati disponibili e l'esito dell'inchiesta potrà essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore interessato e potrà contattare anche tutte le associazioni note di produttori esportatori.

Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione (informazioni diverse da quelle sopraelencate) devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Se sarà necessario ricorrere a un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni verso l'Unione che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Tutti i produttori esportatori noti, le autorità del paese esportatore interessato e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione delle società incluse nel campione.

Tutti i produttori esportatori inclusi nel campione devono presentare un questionario debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di notifica del loro inserimento nel campione, salvo diversa indicazione.

Le società che avranno accettato di essere incluse nel campione, ma che non saranno state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione»). Fatto salvo quanto indicato oltre nella sezione b), il dazio compensativo che potrà essere applicato alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione non supererà la media ponderata del margine di sovvenzione stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione.

b)   Margine di sovvenzione individuale per le società non incluse nel campione

I produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possono richiedere, a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base, che la Commissione fissi il loro margine di sovvenzione individuale. I produttori esportatori che desiderino chiedere l'applicazione di un margine di sovvenzione individuale devono richiedere un questionario come indicato nella precedente sezione a) e restituirlo debitamente compilato entro i termini specificati oltre. Le risposte al questionario devono essere presentate entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione.

Si informano tuttavia i produttori esportatori che chiedono un margine di sovvenzione individuale che la Commissione può decidere di non determinare per essi tale margine se, ad esempio, il numero di produttori esportatori è così elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

c)   Cooperazione con le autorità del paese esportatore

I questionari saranno inviati anche alle autorità del paese esportatore interessato.

5.1.2.   Inchiesta sugli importatori indipendenti  (5), (6)

In considerazione del numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione può limitare a un numero ragionevole il numero degli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato secondo quanto prevede l'articolo 27 del regolamento di base.

Per dar modo alla Commissione di decidere se è necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a contattare la Commissione, salvo diversa indicazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornendo le seguenti informazioni sulle loro società:

ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

descrizione dettagliata delle attività della società relative al prodotto in esame,

volume in tonnellate e valore in euro delle importazioni e delle rivendite effettuate sul mercato dell'Unione del prodotto in esame originario del paese interessato durante il PI (1o gennaio 2009-31 dicembre 2009),

ragione sociale e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (7) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Comunicando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile ad essere inclusa nel campione. La società scelta per far parte del campione dovrà rispondere a un questionario e accettare una visita presso la propria sede per la verifica delle risposte fornite («verifica in loco»). Se la società indica che non è disposta a essere inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione relative agli importatori che non collaborano sono basate sui dati disponibili e l'esito dell'inchiesta potrà essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione (informazioni diverse da quelle sopraelencate) devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Se sarà necessario ricorrere a un campione, gli importatori potranno essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di vendite nell'Unione che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. Tutti gli importatori indipendenti e le associazioni di importatori noti saranno informati dalla Commissione delle società incluse nel campione.

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per l'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori. Tali parti devono inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione. Il questionario completato dovrà contenere informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura delle società, le loro attività relative al prodotto in esame e le vendite del prodotto in esame.

5.2.    Procedura per la determinazione del pregiudizio

Per «pregiudizio» si intende un pregiudizio grave o la minaccia di un pregiudizio grave a danno dell'industria dell'Unione, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria. L'accertamento del pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo del volume delle importazioni sovvenzionate, del loro effetto sui prezzi nel paese importatore e della conseguente incidenza di tali importazioni sull'industria dell'UE. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio grave, i produttori dell'Unione del prodotto in esame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.2.1.   Inchiesta sui produttori dell'Unione

In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori dell'Unione interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione può limitare a un numero ragionevole il numero dei produttori dell'UE da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato secondo quanto prevede l'articolo 27 del regolamento di base.

Per dar modo alla Commissione di decidere se è necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori dell'Unione o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a contattare la Commissione, salvo diversa indicazione, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornendo le seguenti informazioni sulle loro società:

ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

descrizione dettagliata delle attività della società relative al prodotto in esame a livello mondiale,

valore in euro delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato dell'Unione durante il PI (1o gennaio 2009-31 dicembre 2009),

volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato dell'Unione durante il PI (1o gennaio 2009-31 dicembre 2009),

volume in tonnellate della produzione del prodotto in esame durante il PI (1o gennaio 2009-31 dicembre 2009),

volume in tonnellate delle importazioni nell'Unione del prodotto in esame prodotto nel paese interessato durante il PI (1o gennaio 2009-31 dicembre 2009), se del caso,

ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (8) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame (prodotto nell'Unione o nel paese interessato),

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Comunicando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile a essere inclusa nel campione. La società scelta per far parte del campione dovrà rispondere a un questionario e accettare una visita presso la propria sede per la verifica delle risposte fornite («verifica in loco»). Se la società indica che non è disposta a essere inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione relative ai produttori dell'Unione che non collaborano sono basate sui dati disponibili e l'esito dell'inchiesta potrà essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori dell'Unione, la Commissione potrà inoltre contattare tutte le associazioni note di produttori dell'Unione.

Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione (informazioni diverse da quelle sopraelencate) devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Se sarà necessario ricorrere a un campione, i produttori dell'Unione potranno essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di vendite nell'UE che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà le società selezionate per l'inserimento nel campione a tutti i produttori UE noti e a tutte le associazioni note di produttori UE.

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per l'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell'Unione inclusi nel campione e alle associazioni note di produttori UE. Tali parti devono inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione. Il questionario completato dovrà contenere informazioni sulla società riguardanti, tra l'altro, la sua struttura, la sua situazione finanziaria e le sue attività relative al prodotto in esame, i costi di produzione e le vendite del prodotto in esame.

5.3.    Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

Nel caso sia accertata l'esistenza di sovvenzioni e di un conseguente pregiudizio, si deciderà se l'adozione di misure compensative sia contraria all'interesse dell'Unione a norma dell'articolo 31 del regolamento di base. Salvo diversa indicazione, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per poter partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, che esiste un legame obiettivo tra la loro attività e il prodotto in esame.

Salvo diversa indicazione, le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione, entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, informazioni sull'esistenza di un interesse dell'Unione all'istituzione delle misure. Queste informazioni possono essere fornite sotto forma di testo libero o compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 31 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate, all'atto della loro presentazione, da elementi di prova oggettivi.

5.4.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni e a fornire i relativi elementi di prova. Salvo diversa indicazione, le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.5.    Possibilità di essere sentiti dai servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta. Ogni domanda in tal senso deve essere presentata per iscritto e specificare i motivi di tale richiesta. Per quanto concerne le audizioni relative a questioni attinenti alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In seguito, la richiesta di un'audizione deve essere presentata entro i termini stabiliti dalla Commissione nelle sue comunicazioni con le parti.

5.6.    Procedura per la presentazione di comunicazioni scritte e per l'invio dei questionari compilati e della corrispondenza

Tutte le comunicazioni delle parti interessate, compresi i dati presentati per la selezione del campione, i questionari compilati e i relativi aggiornamenti, vanno presentate per iscritto in formato cartaceo ed elettronico, complete di nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Se una parte interessata non può inviare le proprie comunicazioni e richieste in formato elettronico per motivi tecnici deve informarne immediatamente la Commissione.

Tutte le comunicazioni scritte per cui si richiede un trattamento riservato, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza inviati dalle parti interessate, devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (9).

Le parti interessate che comunicano informazioni recanti tale dicitura sono invitate a presentare, a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato contrassegnato dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate». Tale riassunto deve essere sufficientemente particolareggiato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Le informazioni riservate per le quali la parte interessata che le ha prodotte non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta potranno non essere prese in considerazione.

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, potranno essere stabilite conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 28 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e potranno essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili, in conformità dell'articolo 28 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

7.   Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione che si occupano dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le domande di proroga dei termini e le richieste di audizioni presentate da terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare in modo da garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande per ottenere un'audizione con il consigliere-auditore devono essere presentate per iscritto e devono specificare i motivi di tale richiesta. Per quanto concerne le audizioni relative a questioni attinenti alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In seguito, la richiesta di un'audizione deve essere presentata entro i termini stabiliti dalla Commissione nelle sue comunicazioni con le parti.

Il consigliere-auditore si attiva anche per l'organizzazione di un'audizione delle parti che consenta la presentazione delle diverse posizioni e delle controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, l'esistenza delle sovvenzioni, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione. Di norma tale audizione avviene entro la fine della quarta settimana successiva alla divulgazione delle conclusioni provvisorie.

Per ulteriori informazioni e le modalità di contatto, consultare le pagine del sito web della DG Commercio dedicate al consigliere-auditore (http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/ho/index_en.htm).

8.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 13 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di base, misure provvisorie possono essere istituite entro 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

9.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (10).


(1)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(2)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produce ed esporta il prodotto in esame sul mercato dell'Unione, sia direttamente sia tramite terzi, comprese le società a essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato interno o nelle esportazioni del prodotto in esame. Gli esportatori non produttori non hanno di norma diritto a un'aliquota del dazio individuale.

(3)  I 27 Stati membri dell'Unione europea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

(4)  A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

(5)  Possono far parte del campione solo gli importatori indipendenti da produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l'allegato 1 del questionario di questi ultimi. Per la definizione di «parte collegata» si rinvia alla nota 4.

(6)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione delle sovvenzioni.

(7)  Per la definizione di «parte collegata» si rinvia alla nota 4.

(8)  Per la definizione di «parte collegata» si rinvia alla nota 4.

(9)  Documento riservato ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93) e dell'articolo 12 dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e le misure compensative. È inoltre un documento protetto ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(10)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

17.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 99/37


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5793 — Dalkia CZ/NWR Energy)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 99/14

1.

In data 8 aprile 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Dalkia Česká republika, a.s. («Dalkia CZ», Repubblica ceca) controllata da Electricité de France S.A. («EDF», Francia) e Veolia Environnement S.A. («Veolia», Francia), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento comunitario sulle concentrazioni il controllo esclusivo di NWR Energy, a.s. («NWR Energy», Repubblica ceca), controllata da New World Resources N.V. («NWR», Repubblica ceca) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Dalkia CZ: l'impresa è attiva nei mercati per la fornitura di teleriscaldamento, la produzione e la vendita all'ingrosso e al dettaglio di energia elettrica, la prestazione di servizi accessori e il commercio di elettricità, tra l'altro, nella Repubblica ceca,

NWR Energy: l'impresa è attiva nei mercati per la produzione e la vendita all'ingrosso e al dettaglio di energia elettrica, la distribuzione di elettricità e la fornitura di teleriscaldamento, tra le altre attività.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5793 — Dalkia CZ/NWR Energy, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


17.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 99/38


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5852 — Oak Hill Capital Partners/Private Equity/Avolon)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 99/15

1.

In data 12 aprile 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Oak Hill Capital Partners («Oak Hill», USA), Cinven Limited («Cinven», Regno Unito) e CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. («CVC», Lussemburgo) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo in comune dell'impresa Avolon Aerospace Limited («Avolon», Irlanda) mediante l'acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Oak Hill: gestione di capitale azionario privato,

Cinven: servizi di gestione di investimenti e di consulenza per una serie di fondi di investimento,

CVC: consulenza in relazione a fondi di investimento e gestione di tali fondi,

Avolon: servizi di leasing operativo di aeromobili.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5852 — Oak Hill Capital Partners/Private Equity/Avolon, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).