ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2010.080.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 80

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno
27 marzo 2010


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia

2010/C 080/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaGU C 63 del 13.3.2010

1

2010/C 080/02

Prestazione di giuramento di un nuovo membro della Corte

1

 

V   Pareri

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2010/C 080/03

Causa C-373/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 febbraio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Hoesch Metals and Alloys GmbH/Hauptzollamt Aachen [Codice doganale comunitario — Art. 24 — Origine non preferenziale delle merci — Trasformazione o lavorazione che conferisce il carattere originario — Blocchi di silicio originari della Cina — Separazione, frantumazione e pulitura dei blocchi, nonché vagliatura, cernita dei granuli in funzione delle loro dimensioni e loro imballaggio in India — Dumping — Validità del regolamento (CE) n. 398/2004]

2

2010/C 080/04

Causa C-405/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 febbraio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret — Danimarca) — Ingeniørforeningen i Danmark, che agisce per conto di Bertram Holst/Dansk Arbejdsgiverforening, che agisce per conto della Babcock & Wilcox Vølund ApS (Politica sociale — Informazione e consultazione dei lavoratori — Direttiva 2002/14/CE — Recepimento della direttiva tramite una legge o un contratto collettivo — Effetti del contratto collettivo rispetto ad un lavoratore non facente parte dell’organizzazione sindacale firmataria di tale contratto — Art. 7 — Protezione dei rappresentanti dei lavoratori — Prescrizione di una tutela rafforzata contro il licenziamento — Insussistenza)

2

2010/C 080/05

Causa C-523/08: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 11 febbraio 2010 — Commissione europea/Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2005/71/CE — Procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica — Mancata trasposizione entro il termine impartito)

3

2010/C 080/06

Causa C-541/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 febbraio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Fokus Invest AG/Finanzierungsberatung-Immobilientreuhand und Anlageberatung GmbH (FIAG) (Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone — Art. 25 dell’allegato I dell’Accordo — Artt. 63 TFUE e 64, n. 1, TFUE — Libera circolazione dei capitali — Società di uno Stato membro, le cui quote sono detenute da una società svizzera — Acquisto da parte di tale società di un bene immobile situato in tale Stato membro)

4

2010/C 080/07

Causa C-14/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 febbraio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — Hava Genc/Land Berlin (Accordo di associazione CEE-Turchia — Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione — Art. 6, n. 1 — Nozione di lavoratore — Esercizio di un’attività lavorativa subordinata minore — Condizione relativa alla perdita dei diritti acquisiti)

4

2010/C 080/08

Causa C-18/09: Sentenza della Corte (Settima. Sezione) 4 febbraio 2010 — Commissione europea/Regno di Spagna [Inadempimento di uno Stato — Libera prestazione dei servizi — Regolamento (CEE) n. 4055/86 — Art. 1 — Trasporti marittimi — Porti d’interesse generale — Tasse portuali — Agevolazioni ed esenzioni]

5

2010/C 080/09

Causa C-88/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 11 febbraio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Francia) — Graphic Procédé/Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique (Fiscalità — Sesta direttiva IVA — Attività di reprografia — Nozioni di cessione di beni e di prestazione di servizi — Criteri distintivi)

5

2010/C 080/10

Causa C-185/09: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 4 febbraio 2010 — Commissione europea/Regno di Svezia (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2006/24/CE — Comunicazioni elettroniche — Conservazione dei dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica — Omessa trasposizione entro il termine impartito)

6

2010/C 080/11

Causa C-186/09: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 4 febbraio 2010 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2004/113/CE — Parità tra uomini e donne — Accesso a beni e servizi e loro fornitura — Mancata trasposizione entro il termine prescritto per quanto riguarda Gibilterra)

6

2010/C 080/12

Causa C-259/09: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 4 febbraio 2010 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Gestione dei rifiuti delle industrie estrattive — Mancata trasposizione o comunicazione dei provvedimenti nazionali di trasposizione)

7

2010/C 080/13

Causa C-498/09 P: Impugnazione proposta il 3 dicembre 2009 dalla Thomson Sales Europe avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 29 settembre 2009, cause riunite T-225/07 e T-364/07, Thomson Sales Europe/Commissione

7

2010/C 080/14

Causa C-519/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgericht Wuppertal (Germania) il 14 dicembre 2009 — Dieter May/AOK Rheinland/Hamburg — Die Gesundheitskasse

8

2010/C 080/15

Causa C-543/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 22 dicembre 2009 — Deutsche Telekom AG/Repubblica federale di Germania

8

2010/C 080/16

Causa C-546/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen Sad il 23 dicembre 2009 — Aurubis Balgaria/Nachalnik na Mitnitsa — Sofia

9

2010/C 080/17

Causa C-548/09 P: Impugnazione proposta il 23 dicembre 2009 da Bank Melli Iran avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) pronunciata il 14 ottobre 2009 nella causa T-390/08, Bank Melli Iran/Consiglio

10

2010/C 080/18

Causa C-549/09: Ricorso proposto il 23 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica francese

11

2010/C 080/19

Causa C-552/09 P: Impugnazione proposta il 24 dicembre 2009 dalla Ferrero SpA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 14 ottobre 2009, causa T-140/08, Ferrero SpA/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck

11

2010/C 080/20

Causa C-554/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Stuttgart — Germania il 31 dicembre 2009 — Andreas Michael Seeger/Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart

12

2010/C 080/21

Causa C-6/10: Ricorso proposto l'8 gennaio 2010 — Commissione europea/Regno del Belgio

12

2010/C 080/22

Causa C-8/10: Ricorso proposto l'8 gennaio 2010 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo

13

2010/C 080/23

Causa C-11/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden l’8 gennaio 2010 — Staatssecretaris van Financiën, altra parte: Marishipping e Transport BV

13

2010/C 080/24

Causa C-12/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgerichts Düsseldorf (Germania) l’8 gennaio 2010 — LECSON Elektromobile GmbH/Hauptzollamt Dortmund

14

2010/C 080/25

Causa C-13/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgio) l’11 gennaio 2010 — Knubben Dak-en Leidekkersbedrijf BV/Belgische Staat

14

2010/C 080/26

Causa C-18/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlin (Germania) il 12 gennaio 2010 — Agrargenossenschaft Münchehofe e.G./BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

14

2010/C 080/27

Causa C-19/10: Ricorso presentato il 12 gennaio 2010 — Commissione europea/Repubblica italiana

15

2010/C 080/28

Causa C-22/10 P: Impugnazione proposta il 14 gennaio 2010 dalla REWE-Zentral AG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione) 11 novembre 2009, causa T-150/08, REWE-Zentral AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), interveniente: Aldi Einkauf GmbH & Co. OGH

15

2010/C 080/29

Causa C-28/10 P: Impugnazione proposta il 21 dicembre 2009 dal sig. Mehmet Salih Bayramoglu avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 24 settembre 2009, causa T-110/09: Mehmet Salih Bayramoglu/Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea

16

2010/C 080/30

Causa C-29/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel — (Luxembourg) il 18 gennaio 2010 — Heiko Koelzsch/Granducato di Lussemburgo

16

2010/C 080/31

Causa C-35/10: Ricorso proposto il 21 gennaio 2010 — Commissione europea/Repubblica francese

17

2010/C 080/32

Causa C-36/10: Ricorso proposto il 22 gennaio 2010 — Commissione europea/Regno del Belgio

17

2010/C 080/33

Causa C-38/10: Ricorso proposto il 22 gennaio 2010 — Commissione europea/Repubblica portoghese

18

2010/C 080/34

Causa C-41/10: Ricorso proposto il 25 gennaio 2010 — Commissione europea/Regno del Belgio

19

2010/C 080/35

Causa C-46/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret (Danimarca) il 28 gennaio 2010 — Viking Gas A/S contro BP Gas A/S

20

2010/C 080/36

Causa C-47/10 P: Impugnazione proposta il 28 gennaio 2010 (e-mail 27.01.2010) dalla Repubblica d’Austria avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione) 18 novembre 2009, causa T-375/04, Scheucher-Fleisch GmbH e a./Commissione delle Comunità europee

21

2010/C 080/37

Causa C-49/10: Ricorso proposto il 29 gennaio 2010 — Commissione europea/Repubblica slovena

22

2010/C 080/38

Causa C-73/10 P: Impugnazione proposta il 9 febbraio 2010 dalla Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 30 novembre 2009, causa T-2/09, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co. KG/Commissione europea

22

 

Tribunale

2010/C 080/39

Causa T-340/07: Sentenza del Tribunale 9 febbraio 2010 — Evropaïki Dynamiki/Commissione (Clausola compromissoria — Programma eContent — Contratto relativo a un progetto inteso a garantire il massimo impatto al programma e un coinvolgimento più ampio possibile dei gruppi di destinatari — Mancata esecuzione del contratto — Risoluzione del contratto)

23

2010/C 080/40

Causa T-344/07: Sentenza del Tribunale 10 febbraio 2010 — O2 (Germany)/UAMI (Homezone) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo Homezone — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere distintivo — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009]]

23

2010/C 080/41

Causa T-472/07: Sentenza del Tribunale 3 febbraio 2010 — Enercon/UAMI — Hasbro (ENERCON) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo ENERCON — Marchio comunitario denominativo anteriore TRANSFORMERS ENERGON — Impedimento relativo alla registrazione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]]

24

2010/C 080/42

Causa T-289/08: Sentenza del Tribunale 11 febbraio 2010 — Deutsche BKK/UAMI (Deutsche BKK) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo Deutsche BKK — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo e mancanza di carattere distintivo — Mancanza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso — Art. 7, nn. 1, lett. b) e c), e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, nn. 1, lett. b) e c), e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009] — Artt. 73 e 74, n. 1, prima frase, del regolamento n. 40/94 (divenuti artt. 75 e 76, n. 1, prima frase, del regolamento n. 207/2009)]

24

2010/C 080/43

Causa T-113/09: Sentenza del Tribunale 9 febbraio 2010 — PromoCell bioscience alive/UAMI (Supplement Pack) [Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo SupplementPack — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]]

25

2010/C 080/44

Causa T-385/05 TO R: Ordinanza del presidente del Tribunale 4 febbraio 2010 — Portogallo/Transnáutica e Commissione (Procedimento sommario — Unione doganale — Opposizione di terzo — Sentenza del Tribunale — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Violazione dei requisiti di forma — Irricevibilità)

25

2010/C 080/45

Causa T-514/09 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 5 febbraio 2010 — De Post/Commissione (Procedimento sommario — Appalti pubblici — Procedura di gara d’appalto comunitaria — Domanda di sospensione dell’esecuzione e di provvedimenti provvisori — Mancanza di urgenza)

25

2010/C 080/46

Causa T-508/09: Ricorso proposto il 22 dicembre 2009 — Cañas/Commissione

26

2010/C 080/47

Causa T-509/09: Ricorso proposto il 18 dicembre 2009 — Repubblica portoghese/Commissione

26

2010/C 080/48

Causa T-511/09: Ricorso proposto il 21 dicembre 2009 — Niki Luftfahrt/Commissione

27

2010/C 080/49

Causa T-512/09: Ricorso proposto il 21 dicembre 2009 — Rusal Armenal/Consiglio

28

2010/C 080/50

Causa T-518/09: Ricorso proposto il 23 dicembre 2009 — Ecoceane/EMSA

29

2010/C 080/51

Causa T-520/09: Ricorso proposto il 24 dicembre 2009 — TF1 e a./Commissione

30

2010/C 080/52

Causa T-525/09: Ricorso proposto il 28 dicembre 2009 — MIP Metro/UAMI — Metronia (METRONIA)

31

2010/C 080/53

Causa T-526/09: Ricorso proposto il 28 dicembre 2009 — PAKI Logistics/UAMI (PAKI)

31

2010/C 080/54

Causa T-529/09: Ricorso proposto il 31 dicembre 2009 — In 't Veld/Consiglio

32

2010/C 080/55

Causa T-5/10: Ricorso proposto l’8 gennaio 2010 — Commissione/Earthscan

33

2010/C 080/56

Causa T-7/10: Ricorso proposto il 7 gennaio 2010 — Diagnostiko kai therapeftiko kentro Athinon Ygeia/UAMI

33

2010/C 080/57

Causa T-9/10: Ricorso proposto l’8 gennaio 2010 — Evropaïki Dynamiki/Commissione

34

2010/C 080/58

Causa T-13/10: Ricorso proposto il 20 gennaio 2010 — Goutier/UAMI — Rauch (ARANTAX)

35

2010/C 080/59

Causa T-14/10: Ricorso proposto il 18 gennaio 2010 — CheckMobile/UAMI (carcheck)

35

2010/C 080/60

Causa T-17/10: Ricorso proposto il 19 gennaio 2010 — Steinberg/Commissione

36

2010/C 080/61

Causa T-23/10: Ricorso proposto il 27 gennaio 2010 — Arkema France/Commissione

37

2010/C 080/62

Causa T-28/10: Ricorso proposto il 26 gennaio 2010 — Euro-Information/UAMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT)

37

2010/C 080/63

Causa T-29/10: Ricorso proposto il 28 gennaio 2010 — Paesi Bassi/Commissione

38

2010/C 080/64

Causa T-30/10: Ricorso proposto il 29 gennaio 2010 — Reagens/Commissione

39

2010/C 080/65

Causa T-32/10: Ricorso proposto il 22 gennaio 2010 — Ella Valley Vineyards/UAMI — Hachette Filipacchi Presse (ELLA VALLEY VINEYARDS)

40

2010/C 080/66

Causa T-33/10: Ricorso proposto il 28 gennaio 2010 — ING Groep/Commissione

40

2010/C 080/67

Causa T-37/10 P: Ricorso di Carlo De Nicola proposto il 28 gennaio 2010 avverso la sentenza pronunciata il 30 novembre 2009 dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-55/08, De Nicola/BEI

42

2010/C 080/68

Causa T-38/10 P: Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 26 gennaio 2010 avverso l'ordinanza del 10 novembre 2009 del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-70/07, Marcuccio/Commissione

43

2010/C 080/69

Causa T-44/10 P: Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 3 febbraio 2010 avverso l’ordinanza del 25 novembre 2009 del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-11/09, Marcuccio/Commissione

43

2010/C 080/70

Causa T-55/10: Ricorso presentato il 10 febbraio 2010 — SP/Commissione

44

2010/C 080/71

Causa T-56/10: Ricorso presentato il 10 febbraio 2010 — Acciaierie e Ferriere Leali Luigi e Leali/Commissione

45

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia

27.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 80/1


2010/C 80/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 63 del 13.3.2010

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 51 del 27.2.2010

GU C 37 del 13.2.2010

GU C 24 del 30.1.2010

GU C 11 del 16.1.2010

GU C 312 del 19.12.2009

GU C 297 del 5.12.2009

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


27.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 80/1


Prestazione di giuramento di un nuovo membro della Corte

2010/C 80/02

Nominato avvocato generale alla Corte di giustizia delle Comunità europee con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 30 novembre 2009 (1), per il periodo 30 novembre 2009 – 6 ottobre 2015, il sig. Cruz Villalón ha prestato giuramento dinanzi alla Corte il 14 dicembre 2009.


(1)  GU L 14 del 20.1.2010, pag. 12.


V Pareri

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

27.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 80/2


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 febbraio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Hoesch Metals and Alloys GmbH/Hauptzollamt Aachen

(Causa C-373/08) (1)

(Codice doganale comunitario - Art. 24 - Origine non preferenziale delle merci - Trasformazione o lavorazione che conferisce il carattere originario - Blocchi di silicio originari della Cina - Separazione, frantumazione e pulitura dei blocchi, nonché vagliatura, cernita dei granuli in funzione delle loro dimensioni e loro imballaggio in India - Dumping - Validità del regolamento (CE) n. 398/2004)

2010/C 80/03

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Hoesch Metals and Alloys GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Aachen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Düsseldorf (Germania) — Interpretazione dell’art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) — Validità del regolamento (CE) del Consiglio 2 marzo 2004, n. 398, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese (GU L 66, pag. 15) — Nozione di «trasformazione o lavorazione sostanziale» avente carattere rilevante per l’origine del prodotto — Pulitura e frantumazione dei blocchi di silicio metallico originari della Cina, nonché vagliatura, cernita e imballaggio dei granuli di silicio così ottenuti

Dispositivo

1)

La separazione, la frantumazione e la pulitura dei blocchi di silicio, nonché la vagliatura, la cernita e l’imballaggio finali dei granuli di silicio ottenuti dalla frantumazione, come effettuati nella causa principale, non costituiscono una trasformazione o una lavorazione che conferisce il carattere originario ai sensi dell’art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario.

2)

L’esame della seconda questione pregiudiziale sottoposta dal giudice del rinvio non ha rivelato alcun elemento atto ad inficiare la validità del regolamento (CE) del Consiglio 2 marzo 2004, n. 398, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese.


(1)  GU C 272 del 25.10.2008.


27.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 80/2


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 febbraio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret — Danimarca) — Ingeniørforeningen i Danmark, che agisce per conto di Bertram Holst/Dansk Arbejdsgiverforening, che agisce per conto della Babcock & Wilcox Vølund ApS

(Causa C-405/08) (1)

(Politica sociale - Informazione e consultazione dei lavoratori - Direttiva 2002/14/CE - Recepimento della direttiva tramite una legge o un contratto collettivo - Effetti del contratto collettivo rispetto ad un lavoratore non facente parte dell’organizzazione sindacale firmataria di tale contratto - Art. 7 - Protezione dei rappresentanti dei lavoratori - Prescrizione di una tutela rafforzata contro il licenziamento - Insussistenza)

2010/C 80/04

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Vestre Landsret

Parti

Ricorrente: Ingeniørforeningen i Danmark, che agisce per conto di Bertram Holst

Convenuto: Dansk Arbejdsgiverforening, che agisce per conto della Babcock & Wilcox Vølund ApS

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale del Vestre Landsret — Interpretazione dell’art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2002, 2002/14/CE, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea (GU L 80, pag. 29) — Recepimento della direttiva tramite un contratto collettivo — Effetti del contratto collettivo nei confronti di un lavoratore non facente parte dell’organizzazione sindacale che ha concluso il suddetto contratto — Legge di attuazione che non stabilisce una tutela contro il licenziamento più rigorosa rispetto a quella già esistente per le categorie di lavoratori che non rientrano in un contratto collettivo

Dispositivo

1)

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2002, 2002/14/CE, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea, deve essere interpretata nel senso che non osta ad una sua trasposizione, mediante contratto, che comporti che una categoria di lavoratori ricada sotto il contratto collettivo in causa, benché i lavoratori appartenenti a tale categoria non siano membri dell’organizzazione sindacale firmataria del detto contratto e il loro settore di attività non sia rappresentato da tale organizzazione, nei limiti in cui il contratto collettivo sia idoneo a garantire ai lavoratori rientranti nel suo ambito di applicazione una tutela effettiva dei diritti loro conferiti da questa stessa direttiva.

2)

L’art. 7 della direttiva 2002/14 dev’essere interpretato nel senso che esso non prescrive che ai rappresentanti dei lavoratori sia accordata una tutela rafforzata contro il licenziamento. Tuttavia, qualsiasi misura adottata per recepire la suddetta direttiva, a prescindere che sia prevista da una legge o da un contratto collettivo, deve rispettare la soglia minima di protezione prevista dal detto articolo.


(1)  GU C 301 del 22.11.2008.


27.3.2010   

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C 80/3


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 11 febbraio 2010 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-523/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2005/71/CE - Procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica - Mancata trasposizione entro il termine impartito)

2010/C 80/05

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: M. Condou-Durande e M.-A. Rabanal Suárez, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: B. Plaza Cruz, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine prescritto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 12 ottobre 2005, 2005/71/CE, relativa a una procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica (GU L 289, pag. 15)

Dispositivo

1)

Avendo omesso di adottare entro il termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 12 ottobre 2005, 2005/71/CE, relativa a una procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


(1)  GU C 19 del 24.1.2009.


27.3.2010   

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C 80/4


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 febbraio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Fokus Invest AG/Finanzierungsberatung-Immobilientreuhand und Anlageberatung GmbH (FIAG)

(Causa C-541/08) (1)

(Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone - Art. 25 dell’allegato I dell’Accordo - Artt. 63 TFUE e 64, n. 1, TFUE - Libera circolazione dei capitali - Società di uno Stato membro, le cui quote sono detenute da una società svizzera - Acquisto da parte di tale società di un bene immobile situato in tale Stato membro)

2010/C 80/06

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Fokus Invest AG

Convenuta: Finanzierungsberatung-Immobilientreuhand und Anlageberatung GmbH (FIAG)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof (Austria) — Interpretazione dell’art. 57, n. 1, del Trattato CE nonché dell’art. 25 dell’Allegato I dell’Accordo tra la Comunità Europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, sottoscritto a Lussemburgo il 21 giugno 1999 (GU L 114, pag. 6) — Applicabilità del principio della parità di trattamento a persone giuridiche — Normativa nazionale che introduce un regime di previa autorizzazione in caso di acquisto di un bene immobile da parte di uno straniero — Acquisto di un bene immobile da parte di una società nazionale detenuta al 100 % da società elvetiche

Dispositivo

1)

L’art. 25 dell’allegato I dell’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, dev’essere interpretato nel senso che la parità di trattamento con i cittadini nazionali prescritta in materia di acquisti immobiliari vale unicamente per le persone fisiche.

2)

L’art 64, n. 1, TFUE dev’essere interpretato nel senso che le disposizioni della legge del Land Vienna 3 marzo 1998, sull’acquisto di beni immobili da parte di stranieri (Wiener Ausländergrunderwerbsgesetz) che impongono agli stranieri, ai sensi della detta legge, in caso di acquisto di beni immobili situati nel Land Vienna, l’obbligo di essere titolari di un’autorizzazione ai fini di tale acquisto ovvero la produzione di un’attestazione secondo cui sono soddisfatte le condizioni previste da tale legge per beneficiare di un’esenzione da tale obbligo, costituiscono una restrizione alla libera circolazione dei capitali ammissibile nei confronti della Confederazione svizzera in quanto paese terzo.


(1)  GU C 55 del 7.3.2009.


27.3.2010   

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C 80/4


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 febbraio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — Hava Genc/Land Berlin

(Causa C-14/09) (1)

(Accordo di associazione CEE-Turchia - Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione - Art. 6, n. 1 - Nozione di «lavoratore» - Esercizio di un’attività lavorativa subordinata minore - Condizione relativa alla perdita dei diritti acquisiti)

2010/C 80/07

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: Hava Genc

Convenuto: Land Berlin

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Berlino (Germania) — Interpretazione dell’art. 6, n. 1, della decisione del Consiglio d’associazione CEE/Turchia n. 1/80 — Diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante di un cittadino turco il cui ingresso nel territorio di tale Stato membro è stato giustificato da un motivo nel frattempo venuto meno e che esercita solo un’attività professionale irrilevante, caratterizzata da un orario di lavoro di 5,5 ore settimanali — Caratteristiche minime richieste perché un rapporto di lavoro possa essere considerato come un “regolare impiego” ai sensi della decisione n. 1/80

Dispositivo

1)

Una persona che si trovi in una situazione come quella della ricorrente nella causa principale è un lavoratore ai sensi dell’art. 6, n. 1, della decisione del Consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 1, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, nella misura in cui l’attività subordinata in questione presenta un carattere reale ed effettivo. Spetta al giudice del rinvio procedere agli accertamenti di fatto necessari al fine di valutare se ciò si verifichi nella causa di cui è investito.

2)

Un lavoratore turco, ai sensi dell’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, può far valere il diritto alla libera circolazione derivante dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia anche se lo scopo per il quale è entrato nello Stato membro ospitante è venuto meno. Quando un lavoratore soddisfa i requisiti previsti da detto art. 6, n. 1, il suo diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante non può essere assoggettato a condizioni supplementari relative all’esistenza di interessi tali da giustificare il soggiorno o alla natura dell’impiego.


(1)  GU C 102 del 1.5.2009.


27.3.2010   

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C 80/5


Sentenza della Corte (Settima. Sezione) 4 febbraio 2010 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-18/09) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Libera prestazione dei servizi - Regolamento (CEE) n. 4055/86 - Art. 1 - Trasporti marittimi - Porti d’interesse generale - Tasse portuali - Agevolazioni ed esenzioni)

2010/C 80/08

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Simonsson e L. Lozano Palacios, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: B. Plaza Cruz, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4055, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU L 378, pag. 1) — Porti d'interesse generale — Agevolazioni e esenzioni dalle tasse portuali

Dispositivo

1)

Mantenendo in vigore gli artt. 24, n. 5 e 27, nn. 1, 2 e 4, della legge 26 novembre 2003, n. 48, relativa al regime economico e di prestazione dei servizi nei porti d’interesse generale, che stabiliscono un sistema di riduzioni e di esenzioni dei dazi portuali, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4055, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU L 378, pag. 1)

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


(1)  GU C 69 del 21.3.2009.


27.3.2010   

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C 80/5


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 11 febbraio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Francia) — Graphic Procédé/Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique

(Causa C-88/09) (1)

(Fiscalità - Sesta direttiva IVA - Attività di reprografia - Nozioni di «cessione di beni» e di «prestazione di servizi» - Criteri distintivi)

2010/C 80/09

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti

Ricorrente: Graphic Procédé

Convenuto: Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d’État — Interpretazione degli artt. 2, n. 1, 5, n. 1, e 6, n. 1, della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Reprografia — Criteri da prendere in considerazione per distinguere una cessione di beni da una prestazione di servizi ai sensi della Sesta direttiva

Dispositivo

L’art. 5, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che l’attività di reprografia risponde alle caratteristiche di una cessione di beni laddove si limiti ad una semplice operazione di riproduzione di documenti su supporti, mentre il potere di disporre di questi ultimi viene trasferito dal reprografo al cliente che ha ordinato le copie dell’originale. Siffatta attività deve invece essere qualificata come «prestazione di servizi» ai sensi dell’art. 6, n. 1, della sesta direttiva 77/388, quando risulta che essa si accompagna a prestazioni di servizi complementari idonee, alla luce dell’importanza che rivestono per il destinatario, del tempo che la loro esecuzione richiede, del trattamento di cui i documenti originali necessitano e della parte del costo totale che tali prestazioni di servizi rappresentano, a rivestire carattere predominante rispetto all’operazione di cessione dei beni, in modo tale da costituire un fine a sé stante per il loro destinatario.


(1)  GU C 113 del 16.5.2009.


27.3.2010   

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C 80/6


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 4 febbraio 2010 — Commissione europea/Regno di Svezia

(Causa C-185/09) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2006/24/CE - Comunicazioni elettroniche - Conservazione dei dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica - Omessa trasposizione entro il termine impartito)

2010/C 80/10

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Balta e U. Jonsson, agenti)

Convenuto: Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk e A. Engman, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/24/CE, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU L 105, pag. 54)

Dispositivo

1)

Il Regno di Svezia, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/24/CE, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva.

2)

Il Regno di Svezia è condannato alle spese.


(1)  GU C 180 dell’1.8.2009.


27.3.2010   

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C 80/6


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 4 febbraio 2010 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-186/09) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2004/113/CE - Parità tra uomini e donne - Accesso a beni e servizi e loro fornitura - Mancata trasposizione entro il termine prescritto per quanto riguarda Gibilterra)

2010/C 80/11

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. van Beek e P. Van den Wyngaert, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentante: H. Walker, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, entro il termine prescritto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 13 dicembre 2004, 2004/113/CE, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373, pag. 37)

Dispositivo

1)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 13 dicembre 2004, 2004/113/CE, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù di tale direttiva.

2)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.


(1)  GU C 180 dell’1.8.2009.


27.3.2010   

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C 80/7


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 4 febbraio 2010 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-259/09) (1)

(Gestione dei rifiuti delle industrie estrattive - Mancata trasposizione o comunicazione dei provvedimenti nazionali di trasposizione)

2010/C 80/12

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Marghelis e P. Van den Wyngaert, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentante: S. Ossowski, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine prescritto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/21/CE, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 102, pag. 15)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/21/CE, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha violato gli obblighi che gli incombono ai sensi di detta direttiva.

2)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.


(1)  GU C 220 del 12.9.2009.


27.3.2010   

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C 80/7


Impugnazione proposta il 3 dicembre 2009 dalla Thomson Sales Europe avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 29 settembre 2009, cause riunite T-225/07 e T-364/07, Thomson Sales Europe/Commissione

(Causa C-498/09 P)

2010/C 80/13

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Thomson Sales Europe (rappresentanti: sigg. F. Goguel e F. Foucault, avocats)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullamento della sentenza del Tribunale 29 settembre 2009,

annullamento della decisione della Commissione europea 7 maggio 2007, REM n. 03/05,

condanna della Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione la ricorrente deduce, in sostanza, tre motivi.

Con il suo primo motivo, la ricorrente fa valere che il Tribunale avrebbe violato le norme di competenza di cui all’art. 225 CE, in quanto avrebbe emesso una decisione nel merito della sua domanda di annullamento della lettera della Commissione 20 luglio 2007, che non confermava l’acquisizione del beneficio del mancato recupero a posteriori dei dazi all’importazione sui ricevitori televisivi a colori fabbricati in Tailandia, sebbene esso, in precedenza, avesse dichiarato irricevibile la citata domanda, poiché la lettera di cui trattasi non era idonea a produrre i suoi effetti giuridici.

Con il suo secondo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe violato i diritti della difesa e commesso un manifesto errore di qualificazione giuridica dei fatti, in quanto, da un lato, avrebbe rigettato la sua domanda di messa a disposizione delle parti di tutte le offerte di prova e, dall’altro, avrebbe dichiarato che la Thomson aveva dato prova di manifesta negligenza poiché essa, in quanto operatore esperto, avrebbe dovuto chiedere informazioni precise alla Commissione sulla possibilità di continuare a dichiarare di origine tailandese i televisori a colori fabbricati in Tailandia dopo aver cominciato a rifornirsi di tubi di origine coreana e malese.

Con il suo terzo motivo, articolato in due parti, la Thomson deduce la violazione da parte del Tribunale dell’art. 239 del codice doganale (1), relativo alla possibilità di un rimborso totale o parziale dei dazi all’importazione o all’esportazione versati ovvero di uno sgravio dell’importo del debito doganale. La ricorrente, da un lato, fa valere che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto in quanto avrebbe respinto il suo ricorso esaminando unicamente la condizione riguardante l’assenza di frode o di negligenza, senza previamente verificare la condizione relativa all’esistenza di una situazione particolare.

Dall’altro, il Tribunale, ritenendo non soddisfatte le condizioni di sgravio di cui all’art. 239 del codice doganale, avrebbe commesso un errore di qualificazione giuridica dei fatti, e, dunque, un errore di diritto. Secondo la ricorrente, essa soddisferebbe, infatti, i requisiti previsti da tale disposizione, poiché le circostanze della fattispecie costituirebbero una situazione particolare dato che la Commissione avrebbe cambiato prassi nell’interpretazione delle disposizioni pertinenti senza aver sufficientemente avvertito gli operatori.

La Thomson sostiene, peraltro, di non aver avuto alcun dubbio sulla regolarità delle sue operazioni, essendo convinta che un solo dazio antidumping, fissato praticamente di comune accordo con la Commissione, fosse applicabile a tutta la sua produzione. Non si potrebbe ritenere, pertanto, che essa sia stata negligente.


(1)  Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).


27.3.2010   

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C 80/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgericht Wuppertal (Germania) il 14 dicembre 2009 — Dieter May/AOK Rheinland/Hamburg — Die Gesundheitskasse

(Causa C-519/09)

2010/C 80/14

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Arbeitsgericht Wuppertal

Parti

Ricorrente: Dieter May

Convenuta: AOK Rheinland/Hamburg — Die Gesundheitskasse

Questione pregiudiziale

Se la nozione di «lavoratore», ai sensi dell’art. 7, nn. 1 e 2, della direttiva 2003/88/CE (corrispondente all’art. 7 della direttiva 93/104/CE) (Juris: EGRL 88/2003 e EGRL 104/93) (1) includa anche l’impiegato di un organismo di diritto pubblico il cui statuto autonomo emanato sulla base di una autorizzazione normativa di livello federale (art. 351 del codice delle assicurazioni sociali del Reich (Reichsversicherungsverordnung, RVO) faccia riferimento, per quanto attiene ai diritti a congedo per ferie dell’impiegato del servizio pubblico, alle disposizioni in vigore per i funzionari (nella fattispecie: l’art. 101 della legge del Land Renania del Nord-Vestfalia, relativa alla funzione pubblica (Landesbeamtengesetz NW), in combinato disposto con il regolamento relativo al congedo per ferie dei funzionari e dei giudici del Land Renania del Nord-Vestfalia.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).


27.3.2010   

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C 80/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 22 dicembre 2009 — Deutsche Telekom AG/Repubblica federale di Germania

(Causa C-543/09)

2010/C 80/15

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht.

Parti nella causa principale

Ricorrente: Deutsche Telekom AG

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 25, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (1), vada interpretato nel senso che agli Stati membri è consentito obbligare un’impresa, la quale assegna numeri telefonici agli abbonati, a rendere disponibili dati relativi ad abbonati cui questa stessa impresa non ha assegnato numeri telefonici, ai fini della fornitura di elenchi e di servizi di consultazione accessibili al pubblico, qualora tali dati siano a disposizione di detta impresa.

2)

Nel caso in cui tale questione venga risolta in senso positivo:

Se l’art. 12 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (2), vada interpretato nel senso che l’imposizione del suddetto obbligo da parte del legislatore nazionale è subordinata alla condizione che l’altro operatore telefonico ovvero il suo abbonato autorizzi la trasmissione dei dati o, quantomeno, non vi si opponga.


(1)  GU L 108, pag. 51.

(2)  GU L 201, pag. 37.


27.3.2010   

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C 80/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen Sad il 23 dicembre 2009 — Aurubis Balgaria/Nachalnik na Mitnitsa — Sofia

(Causa C-546/09)

2010/C 80/16

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen Sad

Parti

Ricorrente: Aurubis Balgaria

Convenuto: Nachalnik na Mitnitsa — Sofia

Questioni pregiudiziali

1)

Se i giudici nazionali debbano interpretare l’art. 232, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (1), nel senso che le autorità doganali possono riscuotere interessi di mora sull’importo dell’obbligazione doganale complementare unicamente in relazione al periodo successivo alla contabilizzazione, alla comunicazione al debitore e alla scadenza del termine stabilito dalle autorità doganali per il pagamento dell’obbligazione doganale complementare ex art. 222, n. 1, lett. a), del regolamento.

2)

In assenza di corrispondenti disposizioni nel regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92, se l’art. 214, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (2), vada interpretato nel senso che le autorità nazionali non possono applicare interessi compensativi in relazione al periodo intercorso tra il momento dell’originaria dichiarazione in dogana e il momento della contabilizzazione a posteriori.

3)

Se le disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, e del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92, vadano interpretate nel senso che quando non esistono disposizioni nazionali che prevedano espressamente, in caso di contabilizzazione a posteriori, un aumento del dazio o altra sanzione nazionale pari all’importo che sarebbe stato riscosso come interesse di mora per il periodo tra il momento del sorgere dell’obbligazione doganale e quello della contabilizzazione a posteriori, il diritto comunitario non consenta ai giudici nazionali di procedere a siffatto aumento o di infliggere tale sanzione.


(1)  GU L 302, pag. 1.

(2)  GU L 253, pag. 1.


27.3.2010   

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C 80/10


Impugnazione proposta il 23 dicembre 2009 da Bank Melli Iran avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) pronunciata il 14 ottobre 2009 nella causa T-390/08, Bank Melli Iran/Consiglio

(Causa C-548/09 P)

2010/C 80/17

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bank Melli Iran (rappresentante: L. Defalque, avocat)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica francese, Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) il 14 ottobre 2009 nella causa T-390/08, Bank Melli Iran/Consiglio, e notificata alla ricorrente il 15 ottobre 2009;

concedere alla ricorrente il beneficio delle conclusioni da essa formulate dinanzi al Tribunale;

condannare la convenuta alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente invoca, a sostegno della sua impugnazione, tre motivi in via principale e tre altri motivi in via subordinata.

Con il suo primo motivo, essa sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto non riconoscendo come formalità sostanziale, la cui inosservanza comporta l'annullamento dell'atto, l'obbligo di notifica individuale di cui all’art. 15, n. 3, del regolamento n. 423/2007 (1). Infatti, la comunicazione della decisione di congelamento dei capitali alla filiale parigina della ricorrente, da parte della commissione bancaria francese, e non da parte del Consiglio, non può soddisfare i requisiti di notifica previsti dal regolamento e rappresenterebbe una violazione di una norma di ordine pubblico comunitario.

Con il suo secondo motivo, la ricorrente ritiene che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto nell'interpretare i fondamenti giuridici del regolamento n. 423/2007. Accettando che tale regolamento, nonché la decisione impugnata, siano adottati a maggioranza qualificata sulla sola base degli artt. 60 e 301 CE, il Tribunale avrebbe violato le forme sostanziali del Trattato. Dal momento che tale regolamento e tale decisione riguarderebbero, in effetti, entità che partecipano, che sono associate o che forniscono un sostegno alla proliferazione nucleare, tali testi esulano dal campo di applicazione degli artt. 60 e 301 CE e devono essere fondati altresì sull'art. 308 CE, che esige un voto all'unanimità.

Con il suo terzo motivo, la Bank Melli Iran sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'interpretazione del concetto di diritti della difesa e del principio di tutela giurisdizionale effettiva, in quanto si sarebbe considerato sufficientemente informato per poter esercitare il suo controllo senza aver ricevuto da parte del Consiglio alcun elemento probatorio a sostegno della motivazione della decisione impugnata, e ciò né prima, né dopo la proposizione del ricorso.

In subordine, la ricorrente contesta anzitutto al Tribunale di aver commesso un errore di diritto e un errore di valutazione dei fatti laddove ha ritenuto che il Consiglio disponesse, ai sensi dell’art. 7, n. 2, del regolamento n. 423/2007, di un potere di valutazione autonomo, mentre invece questo avrebbe una competenza vincolata dall'adozione di misure restrittive da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

La ricorrente rileva, in secondo luogo, che il Tribunale è incorso in un errore di valutazione giuridica in ordine al suo diritto di proprietà, in quanto avrebbe stabilito che l'importanza degli obiettivi perseguiti dalla normativa controversa di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale giustificherebbe una limitazione ai diritti fondamentali, tra cui il diritto di proprietà e il diritto di esercitare un'attività economica.

Infine, essa sostiene che il Tribunale è incorso in un errore manifesto di valutazione dei fatti inserendola nell'elenco delle entità i cui capitali devono essere congelati, posto che la ricorrente non ha contribuito al programma nucleare iraniano e non è associata a entità che vi avrebbero contribuito.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio19 aprile 2007, n. 423, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 103, pag. 1).


27.3.2010   

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C 80/11


Ricorso proposto il 23 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-549/09)

2010/C 80/18

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Gippini Fournier e K. Walkerová, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo dato esecuzione alla decisione della Commissione 14 luglio 2004, riguardante certe misure di aiuto attuate dalla Francia a favore degli acquacoltori e dei pescatori (1), provvedendo al recupero nei confronti dei beneficiari degli aiuti dichiarati illegittimi ed incompatibili con il mercato comune dagli artt. 2 e 3 della decisione medesima, e non avendo informato la Commissione in merito alle misure adottate per conformarvisi, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 288, quarto comma, TFUE e degli artt. 4 e 5 della decisione stessa;

condannare la repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il proprio ricorso la Commissione contesta alla convenuta di non aver ancora adottato i provvedimenti necessari al fine di procedere al recupero «senza indugio» nei confronti dei beneficiari degli aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato comune, ovvero, in ogni caso, di non averli comunicate alla Commissione.

Infatti, la Francia era tenuta ad informare la Commissione, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notificazione della detta decisione, in merito alle misure adottate per conformarvisi. Orbene, ad oltre cinque anni di distanza dalla notificazione alle autorità francesi della decisione medesima, non sarebbe stato effettuato alcun rimborso dell’aiuto concesso.

La ricorrente rammenta inoltre che, secondo costante giurisprudenza, l’unico motivo che uno Stato membro possa invocare contro il ricorso per carenza proposto dalla Commissione ex art. 108, n. 2, TFUE, è quello dell’assoluta impossibilità di esecuzione. Tuttavia, le autorità francesi non avrebbero mai invocato difficoltà eccezionali ed imprevedibili che rendessero impossibile l’esecuzione della decisione. Esse avrebbero unicamente fatto presente che intendevano adottare idonee misure ai fini del recupero, congiuntamente ad un altro procedimento inerente al recupero di altri aiuti incompatibili.


(1)  Decisione della Commissione 14 luglio 2004, 2005/239/CE, riguardante certe misure di aiuto attuate dalla Francia a favore degli acquacoltori e dei pescatori (GU 2005, L 74, pag. 49).


27.3.2010   

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C 80/11


Impugnazione proposta il 24 dicembre 2009 dalla Ferrero SpA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 14 ottobre 2009, causa T-140/08, Ferrero SpA/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck

(Causa C-552/09 P)

2010/C 80/19

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ferrero SpA (rappresentanti: F. Jacobacci, avvocato, C. Gielen e H.M.H. Speyart, advocaten)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

accogliere la domanda di annullamento della decisione impugnata proposta dalla Ferrero o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale per un nuovo giudizio; e

condannare l’UAMI a sopportare le proprie spese e quelle della Ferrero relative sia al giudizio di primo grado che a quello di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ritiene che la sentenza impugnata debba essere annullata per i seguenti motivi:

il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha violato il regime di cui all’art. 8 del regolamento n. 40/94 (1), effettuando un’unica valutazione in concreto della somiglianza ai fini tanto dell’art. 8, n. 1, lett. b), quanto dell’art. 8, n. 5, benché le due disposizioni prevedano serie di verifiche completamente distinte;

il Tribunale ha commesso un errore di diritto, in quanto ha ritenuto che non fosse necessario tenere conto della notorietà dei marchi antecedenti al fine di affermare l’insussistenza dei requisiti di applicabilità dell’art. 8, nn. 1, lett. b), e 5;

il Tribunale ha commesso un errore di diritto o ha snaturato i fatti dedotti dinanzi ad esso, poiché ha applicato criteri di prova erronei, infondati ed irragionevoli per valutare la somiglianza;

il Tribunale è incorso in errore di diritto, non avendo tenuto debito conto del fatto che i marchi antecedenti contengono marchi denominativi e che il marchio contestato è figurativo; e

il Tribunale ha commesso un errore di diritto in quanto non ha tenuto adeguatamente conto dell’esistenza di una famiglia di marchi.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1)


27.3.2010   

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C 80/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Stuttgart — Germania il 31 dicembre 2009 — Andreas Michael Seeger/Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart

(Causa C-554/09)

2010/C 80/20

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Stuttgart

Parti

Ricorrente: Andreas Michael Seeger

Convenuta: Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart

Questione pregiudiziale

Se il termine «materiale» all’art. 13, [n. 1], lett. d), secondo trattino, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, n. 561 (1), possa essere interpretato nel senso che possa comprendere anche materiale da imballaggio, come bottiglie per bevande vuote (vuoti), trasportato da un commerciante di vini e bevande, gestore di un negozio per la vendita al dettaglio, il quale rifornisce i suoi clienti una volta alla settimana, raccogliendo al contempo i vuoti, per consegnarli al proprio grossista.


(1)  GU L 102, pag. 1.


27.3.2010   

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C 80/12


Ricorso proposto l'8 gennaio 2010 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-6/10)

2010/C 80/21

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrentte: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun e L. de Schietere de Lophem, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 giugno 2006, 2006/46/CE, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (1) o, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva;

condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2006/46/CE è scaduto il 5 settembre 2008. Orbene, alla data di proposizione del presente ricorso, il convenuto non aveva ancora adottato tutte le necessarie misure di trasposizione della direttiva o, comunque, non ne aveva informato la Commissione.


(1)  GU L 224, pag. 1.


27.3.2010   

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C 80/13


Ricorso proposto l'8 gennaio 2010 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-8/10)

2010/C 80/22

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun e L. de Schietere de Lophem, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 giugno 2006, 2006/46/CE, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (1) o, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva;

condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2006/46/CE è scaduto il 5 settembre 2008. Orbene, alla data di proposizione del presente ricorso, il convenuto non aveva ancora adottato tutte le necessarie misure di trasposizione della direttiva o, comunque, non ne aveva informato la Commissione.


(1)  GU L 224, pag. 1.


27.3.2010   

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C 80/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden l’8 gennaio 2010 — Staatssecretaris van Financiën, altra parte: Marishipping e Transport BV

(Causa C-11/10)

2010/C 80/23

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti:

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Convenuta: Marishipping and Transport BV

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’esenzione dai dazi doganali per le sostanze farmaceutiche, di cui all’allegato I del regolamento (CE) 23 luglio 1987, n. 2658 (1), prima parte, titolo II, sezione C, lett. i), in combinato disposto con l’elenco di sostanze farmaceutiche figurante nella terza parte (allegati), sezione II, allegato 3, sia limitata all’(indicata) sostanza chimica in forma pura.

2)

Qualora alla sostanza farmaceutica in questione possano venire aggiunte altre sostanze, quali restrizioni vadano rispettate.


(1)  Regolamento (CEE) 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1).


27.3.2010   

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C 80/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgerichts Düsseldorf (Germania) l’8 gennaio 2010 — LECSON Elektromobile GmbH/Hauptzollamt Dortmund

(Causa C-12/10)

2010/C 80/24

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: LECSON Elektromobile GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Dortmund

Questione pregiudiziale

Se i veicoli elettrici descritti nell’ordinanza rientrino nella voce 8713 o nella voce 8703 della nomenclatura combinata, nella versione di cui al regolamento (CE) della Commissione 7 settembre 2004, n. 1810, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1).


(1)  GU L 327, pag. 1.


27.3.2010   

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C 80/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgio) l’11 gennaio 2010 — Knubben Dak-en Leidekkersbedrijf BV/Belgische Staat

(Causa C-13/10)

2010/C 80/25

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Parti

Ricorrente: Knubben Dak-en Leidekkersbedrijf BV

Convenuto: Belgische Staat

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto comunitario, e segnatamente il principio della libera prestazione dei servizi, sancito dall’art. 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in precedenza art. 49 del Trattato CE), osti al regime previsto dagli artt. 1 e 1 bis del Koninklijk Besluit n. 20, 20 luglio 1970, ai sensi del quale è possibile avvalersi dell’aliquota IVA ridotta per opere su beni immobili solo quando il prestatore di servizi sia registrato come impresa edile in Belgio, ai sensi degli art. 400 e 401 del Codice delle imposte sul reddito 1992.

2)

Se il diritto comunitario, e segnatamente il principio della libera prestazione dei servizi, sancito dall’art. 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in precedenza art. 49 del Trattato CE), osti al regime previsto dagli artt. 400 e 401 del Codice delle imposte sul reddito 1992 e dal Koninklijk Besluit 26 dicembre 1998, in quanto la registrazione come impresa edile in Belgio si applica integralmente ed in modo identico ai prestatori di servizi belgi e a quelli aventi sede in un altro Stato membro dell’Unione europea.


27.3.2010   

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C 80/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlin (Germania) il 12 gennaio 2010 — Agrargenossenschaft Münchehofe e.G./BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

(Causa C-18/10)

2010/C 80/26

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Berlin

Parti

Ricorrente: Agrargenossenschaft Münchehofe e.G.

Convenuta: BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

Questioni pregiudiziali

Se l’art. 5, n. 1, seconda e terza frase, del FlächenerwerbsVO (regolamento sull’acquisizione di fondi) adottato in attuazione dell’art. 4, n. 3, punto 1, dell’AusglLeistG (legge sulle indennità compensative), nella versione in vigore fino all’11 luglio 2009, violi l’art. 87 CE.


27.3.2010   

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C 80/15


Ricorso presentato il 12 gennaio 2010 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-19/10)

2010/C 80/27

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver e S. Mortoni, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

Constatare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le misure nazionali per l'attuazione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 273/2004 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe, non avendole comunicate alla Commissione in conformità dell'articolo 16 dello stesso regolamento e non avendo adottato le misure nazionali per l'attuazione dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 111/2005 (2) del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi, è venuta meno agli obblighi a cui è tenuta ai sensi regolamenti suindicati.

Condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il regolamento n. 273/2004 è entrato in vigore il 18 agosto 2005; il regolamento n. 111/2005 è entrato in vigore il 15 febbraio 2005 e si applica dal 18 agosto 2005. Non avendo ricevuto notifica delle disposizioni che l'Italia era tenuta ad adottare a norma dell'articolo 12 del regolamento n. 273/2004 e a norma dell'articolo 31 del regolamento n. 111/2005 e non avendo comunque ricevuto alcuna informazione da parte della Repubblica italiana che possa far ritenere che le misure necessarie siano state effettivamente adottate, la Commissione ritiene che la Repubblica italiana non abbia adottato tali misure e che sia pertanto venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù del regolamento n. 273/2004 e del regolamento n. 111/2005.


(1)  GU L 47, p. 1.

(2)  GU 2005 L 22, p. 1.


27.3.2010   

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C 80/15


Impugnazione proposta il 14 gennaio 2010 dalla REWE-Zentral AG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione) 11 novembre 2009, causa T-150/08, REWE-Zentral AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), interveniente: Aldi Einkauf GmbH & Co. OGH

(Causa C-22/10 P)

2010/C 80/28

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: REWE-Zentral AG (rappresentanti: avv.ti M. Kinkeldey e A. Bognár)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1)

annullare la sentenza impugnata del Tribunale di primo grado 11 novembre 2009;

2)

condannare l’ufficio convenuto in primo grado e altra parte nel procedimento di impugnazione a sopportare le spese del presente procedimento e quelle del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione è diretta contro la sentenza del Tribunale di primo grado con la quale quest’ultimo ha respinto il ricorso della ricorrente inteso all’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 15 febbraio 2008, recante rigetto della sua domanda di registrazione del segno denominativo CLINA. Il Tribunale, con la sua sentenza, ha confermato la decisione della commissione di ricorso, secondo cui sussisterebbe un rischio di confusione con il marchio denominativo comunitario anteriore CLINAIR.

Quale motivo di impugnazione viene dedotta la violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (in prosieguo: il «RMC»).

Nel valutare il rischio di confusione, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto, non avendo soppesato in modo completo tutti i fattori rilevanti. Il Tribunale, attraverso la constatazione di un’elevata somiglianza fonetica e visiva tra i segni in conflitto — constatazione anch’essa viziata nella sua genesi da un errore di diritto —, avrebbe giudicato che tale somiglianza non poteva essere neutralizzata dalla differenza concettuale esistente, e sarebbe così incorso anche sotto questo profilo in un errore di diritto. Non sarebbe poi giuridicamente corretto il modo in cui il Tribunale ha valutato il debole carattere distintivo del marchio anteriore. Il Tribunale avrebbe al riguardo applicato in modo giuridicamente errato l’art. 8, n. 1, lett. b), del RMC, violando così il diritto comunitario.

Il Tribunale, in particolare, non avrebbe nemmeno tenuto conto a sufficienza del fatto che i segni a confronto, CLINAIR e CLINA, presenterebbero sostanziali differenze fonetiche e visive, giuridicamente rilevanti, e che il marchio anteriore CLINAIR avrebbe un particolare contenuto semantico, anch’esso giuridicamente rilevante, il quale mancherebbe completamente nel marchio più recente. Il Tribunale non avrebbe del pari tenuto conto del fatto che l’elemento costitutivo «CLIN» presenterebbe un carattere distintivo chiaramente debole, e che pertanto, per ragioni giuridiche, esso potrebbe caratterizzare solo debolmente l’impressione complessiva prodotta dal marchio CLINAIR. Sotto il profilo giuridico, potrebbe perciò non essere sufficiente la sola coincidenza di questo elemento costitutivo per giustificare un rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del RMC, tanto più che le differenze fonetiche, visive e concettuali esistenti non sarebbero irrilevanti.


27.3.2010   

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C 80/16


Impugnazione proposta il 21 dicembre 2009 dal sig. Mehmet Salih Bayramoglu avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 24 settembre 2009, causa T-110/09: Mehmet Salih Bayramoglu/Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-28/10 P)

2010/C 80/29

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Mehmet Salih Bayramoglu (rappresentante: A. Riza QC)

Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

Annullare la decisione del Consiglio 2004/511/CE (1), in quanto la detta decisione ometterebbe, illegittimamente, di consentire ai cittadini ciprioti turchi di partecipare alle elezioni europee in violazione dell’art. 189 del Trattato CE, nel combinato disposto con gli artt. 5 e 6 del Trattato sull’Unione europea.

Dichiarare che, i sei membri del Parlamento europeo, notificati ufficialmente dalla Repubblica di Cipro (Republic of Cyprus) successivamente al 6 giugno 2009 conformemente alla vigente normativa elettorale non rappresentano i cittadini ciprioti turchi come prescritto ex lege.

Motivi e principali argomenti

A parere del ricorrente, il Tribunale di primo grado sarebbe incorso in errore laddove ha dichiarato la tardività dell’azione. A sostegno di tale argomento il ricorrente sostiene che la giurisprudenza sulla quale il Tribunale ha basato la propria decisione non considererebbe il venir meno della garanzia del diritto fondamentale di partecipazione alle elezioni per un intero popolo e non riguarderebbe una decisione le cui premesse giuridiche consisterebbero piuttosto nell’omessa azione e omessa emanazione di una normativa elettorale che non il rinvio nel tempo della garanzia di svolgimento di tali elezioni.

Il ricorrente sostiene, inoltre, di non aver omesso, nella proposizione dell’azione, di invocare l’esistenza di un errore scusabile o di forza maggiore.


(1)  Decisione del Consiglio 10 giugno 2004, 2004/511/CE, relativa alla rappresentanza del popolo cipriota al Parlamento europeo in caso di soluzione della questione di Cipro (GU L 211, pag. 22).


27.3.2010   

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C 80/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel — (Luxembourg) il 18 gennaio 2010 — Heiko Koelzsch/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-29/10)

2010/C 80/30

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d’appel

Parti

Ricorrente: Heiko Koelzsch

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Questione pregiudiziale

Se la norma di conflitto definita dall’art. 6, n. 2, lett. a), della Convenzione di Roma 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (1), che enuncia che il contratto di lavoro è disciplinato dalla legge del paese in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmente il suo lavoro, debba essere interpretata nel senso che, nell’ipotesi in cui il lavoratore esegua la prestazione lavorativa in diversi paesi, ma ritorni sistematicamente in uno di essi, questo paese debba essere considerato come quello dove il lavoratore svolge abitualmente il suo lavoro.


(1)  Convenzione di Roma del 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU 1980, L 266, pag. 1).


27.3.2010   

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C 80/17


Ricorso proposto il 21 gennaio 2010 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-35/10)

2010/C 80/31

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrentte: Commissione europea (rappresentanti: A. Marghelis e J. Sénéchal, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/21/CE, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE (1) o, in ogni caso, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 25 di tale direttiva;

condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2006/21/CE è scaduto il 30 aprile 2008. Orbene, alla data di proposizione del presente ricorso, la convenuta non aveva ancora adottato tutte le necessarie misure di trasposizione della direttiva o, comunque, non ne aveva informato la Commissione.


(1)  GU L 102, pag. 15.


27.3.2010   

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C 80/17


Ricorso proposto il 22 gennaio 2010 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-36/10)

2010/C 80/32

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Sipos e J.-B. Laignelot, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

Constatare che non avendo adottato tutte le misure per trasporre correttamente l’art. 12, n. 1, secondo comma della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, n. 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (1), come modificata con direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003 (2), n. 2003/105/CEE, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi derivantigli in forza di tale direttiva;

condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la Commissione europea sostiene che il convenuto non ha dato corretta attuazione alle disposizioni di cui all’art. 12, n. 1, secondo comma della direttiva 96/82/CE nella regione di Bruxelles capitale. Al fine di prevenire incidenti rilevanti e limitare le conseguenze di siffatti incidenti, tale disposizione crea infatti, per gli Stati membri, l’obbligo di vigilare affinché la politica di destinazione o di utilizzo dei suoli tenga conto della necessità a lungo termine di mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti di cui alla presente direttiva da un lato, e le zone residenziali, le zone frequentate dal pubblico, le zone destinate agli svaghi di cui all’art. 12 della stessa direttiva, dall’altro. Orbene, da un’analisi delle disposizioni trasmesse dalle autorità di Bruxelles, risulterebbe che tali disposizioni riguarderebbero soltanto il procedimento di concessione dei permessi di costruzione o di lottizzazione, che è necessariamente una tappa successiva all’elaborazione della politica di destinazione o utilizzazione dei suoli. Pertanto, le misure regionali sarebbero incomplete in quanto non verterebbero sull’insieme del procedimento di definizione e di attuazione di tale politica.


(1)  GU 1997, L 10, pag. 13.

(2)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE, che modifica la direttiva del Consiglio 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU L 345, pag. 97).


27.3.2010   

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C 80/18


Ricorso proposto il 22 gennaio 2010 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-38/10)

2010/C 80/33

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e G. Braga da Cruz, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell'art. 31 dell’Accordo SEE per aver adottato e mantenuto in vigore disposizioni legislative, quali gli artt. 76 A, 76 B e 76 C del Código português do Imposto sobre o Rendimento das pessoas Colectivas (codice portoghese dell’imposta sulle persone giuridiche; in prosieguo: il CIRC), ai sensi dei quali, in caso di trasferimento della sede e della direzione effettiva di un’impresa portoghese in un altro Stato membro o di cessazione delle attività in Portogallo di un’impresa stabile o di trasferimento del suo patrimonio dal Portogallo a un altro Stato membro:

la base imponibile dell’esercizio in cui si verifica tale fatto include tutte le plusvalenze non realizzate relative al patrimonio in questione, mentre le plusvalenze non realizzate derivanti da transazioni esclusivamente nazionali non sono incluse nella base imponibile;

i soci di una società che trasferisce all’esterno del territorio portoghese la sua sede e la direzione effettiva sono assoggettati a una tassazione basata sulla differenza tra il valore del patrimonio liquido della società (calcolato alla data del trasferimento e a prezzi di mercato) e il prezzo di acquisto delle rispettive quote sociali.

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione considera che i citati articoli del CIRC possono rappresentare un ostacolo alla libertà di stabilimento, sancita dall’art. 49 TFUE.

Conformemente alle suddetta normativa portoghese le plusvalenze non realizzate sono tassate solo quando una società trasferisce la propria sede e direzione effettiva al di fuori del territorio portoghese o quando trasferisce singoli elementi patrimoniali a un’impresa stabile che ha sede un altro Stato membro, mentre gli analoghi trasferimenti di sede in territorio portoghese o di patrimonio da una sede centrale a una controllata nello stesso Stato membro non implicano nessuna immediata conseguenza fiscale.

La Commissione non contesta la tassazione che gli Stati membri impongono sulle plusvalenze accumulate da una persona, che, in quanto contribuente residente, sia assoggettata a imposizione per il suo reddito universale. Tuttavia, la Commissione considera che la normativa portoghese deve applicare la stessa regola e che i fattori generatori di obblighi fiscali devono essere gli stessi — in particolare la realizzazione dell’attivo o qualsiasi fattore che comporti una rettifica dell’ammortamento — sia che la sede, la direzione effettiva o gli elementi patrimoniali vengano trasferiti al di fuori del territorio portoghese sia che vi rimangano.

La Commissione ritiene che le società debbano avere il diritto di trasferire la propria sede o il patrimonio individuale in un altro Stato membro senza doversi assoggettare a procedimenti troppo complessi o onerosi, non essendoci giustificazione secondo la Commissione, per il recupero immediato delle plusvalenze non realizzate al momento dal trasferimento della sede e della direzione effettiva di una società portoghese in un altro Stato membro o di cessazione dell’attività dell’impresa stabile nel territorio portoghese o trasferimento del suo patrimonio dal Portogallo a un altro Stato membro, qualora questo tipo di imposizione non esista in situazioni nazionali paragonabili.

La necessità di assicurare la speciale tutela dei diritti di determinati interessi, segnatamente quelli dei creditori, degli azionisti di minoranza e delle autorità tributarie, deve essere garantita ma conformemente al principio di proporzionalità, come interpretato dalla Corte di giustizia.

In tale contesto, la Repubblica portoghese potrebbe, per esempio, determinare il valore delle plusvalenze non realizzate sulle quali intende conservare la propria giurisdizione fiscale, purché ciò non implichi l’immediata esigibilità dell’imposta né altre condizioni legate al differimento del suo pagamento.

Quanto allo scopo di garantire un controllo fiscale efficace e combattere l’evasione fiscale, che è legittimo, si potrebbe ricorrere a metodi meno restrittivi, utilizzando i meccanismi previsti nella direttiva del Consiglio 19 dicembre 1977, 77/799/CEE (1), relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette, o nella direttiva del Consiglio 26 maggio 2008, 2008/55/CE (2), sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure.

La Commissione ritiene che la normativa portoghese vada oltre quanto necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti, vale a dire, garantire l’efficacia del sistema tributario. Di conseguenza, la Commissione considera che la normativa portoghese deve osservare la stessa regola sia che la sede, la direzione effettiva o gli elementi patrimoniali siano trasferiti al di fuori del territorio portoghese sia che vi rimangano: l’imposta deve essere recuperata solo dopo aver realizzato l’aumento del valore del patrimonio.


(1)  GU L 336, pag. 15.

(2)  GU L 150, pag. 28.


27.3.2010   

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C 80/19


Ricorso proposto il 25 gennaio 2010 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-41/10)

2010/C 80/34

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Rozet e N. Yerrell, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che il Regno del Belgio, avendo trasposto in maniera inesatta e incompleta le direttive 73/239/CEE (1) e 92/49/CEE (2), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza, in particolare, degli artt. 6, 8, 15, 16 e 17 della prima direttiva 73/239/CEE, nonché degli artt. 20, 21 e 22 della terza direttiva 92/49/CEE.

condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la Commissione sostiene che le attività degli enti mutualistici belgi nell’ambito dell’assicurazione malattia integrativa che non fanno parte del regime legale di previdenza sociale non sono conformi alla prima e alla terza direttiva assicurazione non vita. Nei limiti in cui, infatti, gli enti mutualistici, sul mercato dell’assicurazione malattia integrativa, sono diretti concorrenti delle compagnie assicurative, essi dovrebbero essere soggetti allo stesso regime giuridico di queste ultime. La ricorrente, al riguardo, contesta l’affermazione del convenuto, secondo la quale i servizi di assicurazione malattia integrativa offerti dagli enti mutualistici rientrerebbero nell’eccezione prevista dall’art. 2, n. 1, lett. d), della prima direttiva, e sostiene che la copertura assicurativa integrativa non può essere assimilata alle «assicurazioni comprese in un regime legale di sicurezza sociale».

La Commissione, in primo luogo, rileva che la disposizione dell’art. 6 della prima direttiva esige che l’accesso all’attività dell’assicurazione diretta sia soggetto ad una previa autorizzazione ufficiale richiesta presso le autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio l’impresa ha stabilito la sua sede sociale. Orbene, gli enti mutualistici belgi, riguardo alle loro attività di assicurazione malattia integrativa, non sarebbero autorizzati conformemente a detta disposizione.

In secondo luogo, la ricorrente contesta al convenuto la violazione dell’art. 8, n. 1, lett. a), della prima direttiva, in quanto gli enti mutualistici non rientrano tra le forme giuridiche legali richieste per le compagnie assicurative in Belgio. Inoltre, gli enti mutualistici sarebbero autorizzati a svolgere un’ampia gamma di attività senza alcun rapporto diretto con le loro attività assicurative, mentre l’art. 8, n. 1, lett. b) enuncia che l’impresa deve limitare il suo oggetto sociale all'attività assicurativa e alle operazioni che ne dipendono direttamente, ad esclusione di qualsiasi altra attività commerciale. La legislazione belga, del pari, porrebbe dei problemi riguardo all’art. 8, n. 1, lett. c), in quanto esso prevede che l’impresa debba presentare un programma d'attività conforme all’art. 9 della direttiva. Orbene, nessun programma del genere sarebbe stato presentato dagli enti mutualistici relativamente alle loro attività di assicurazione malattia integrativa. Infine, gli enti mutualistici belgi non avrebbero l’obbligo di possedere il fondo di garanzia minimo, contrariamente al requisito di cui all’art. 8, n. 1, lett. d), della prima direttiva.

In terzo luogo, la Commissione fa valere che gli enti mutualistici, in forza degli artt. 13 e segg. della prima direttiva (in particolare, gli artt. 16, 16 bis e 17), nonché degli artt. 15 e 20-22 della terza direttiva, devono costituire riserve tecniche sufficienti in relazione alle loro attività di assicurazione malattia integrativa, nonché un margine di solvibilità sufficiente relativo al complesso delle loro attività. Orbene, in Belgio, il margine di solvibilità per le assicurazioni integrative fornite dagli enti mutualistici sarebbe stato introdotto solamente nel 2002 ed il metodo di calcolo di tale margine sarebbe diverso da quello previsto dalla prima direttiva.


(1)  Prima direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, 73/239/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU L 228, pag. 3).

(2)  Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita») (GU L 228, pag. 1).


27.3.2010   

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C 80/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret (Danimarca) il 28 gennaio 2010 — Viking Gas A/S contro BP Gas A/S

(Causa C-46/10)

2010/C 80/35

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Højesteret

Parti

Ricorrente: Viking Gas A/S

Convenuta: BP Gas A/S

Questioni pregiudiziali

1)

Se il combinato disposto dell’art. 5 e dell’art. 7 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE (1), sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa, debba essere interpretato nel senso che l’impresa B si è resa colpevole di violazione del marchio riempiendo e vendendo gas in bombole di gas provenienti dall’impresa A, quando ricorrono le seguenti circostanze:

1)

A vende gas in bombole dette composite aventi una forma speciale che sono registrate in quanto tali, vale a dire come marchio costituito dall’imballaggio, in quanto marchio danese e in quanto marchio comunitario. A non è titolare di tali marchi costituiti da imballaggio, ma possiede una licenza esclusiva per utilizzarli in Danimarca e ha il diritto di agire in giudizio per violazione del marchio in Danimarca.

2)

All’atto del primo acquisto di una bombola composita riempita di gas presso un distributore di A, il consumatore paga anche per la bombola che diviene così di sua proprietà.

3)

A procede al riempimento delle bombole composite nel senso che i consumatori possono, pagando per il gas, far cambiare, da un distributore di A, una bombola composita vuota con una bombola simile che è riempita da A.

4)

L’attività di B consiste nel riempire bombole di gas, e, in particolare, bombole composite contraddistinte dal marchio costituito dall’imballaggio menzionato nel punto 1, in quanto i consumatori possono, pagando per il gas, far cambiare, da un distributore che collabora con B, una bombola composita vuota con una bombola simile che è riempita da B.

5)

Quando le bombole composite di cui trattasi sono riempite di gas da B, quest’ultima vi appone etichette adesive che indicano che il riempimento è stato fatto da B.

2)

Qualora si debba supporre che in generale i consumatori abbiano l’impressione che vi è un nesso tra B e A, se ciò rilevi per la soluzione della prima questione.

3)

In caso di soluzione negativa della prima questione, se il risultato possa essere diverso per il fatto che le bombole composite — a parte il fatto che esse sono contraddistinte dal marchio costituito dall’imballaggio menzionato — sono anche munite di marchi denominativo e/o figurativo registrati di A (stampati sulla bombola), sempre visibili nonostante le etichette adesive di B.

4)

In caso di soluzione affermativa della prima o della terza questione, se il risultato possa essere diverso se si tiene conto che, per quanto attiene ad altri tipi di bombola che non sono contraddistinti dal marchio costituito dall’imballaggio menzionato ma che sono muniti del marchio denominativo e/o del marchio figurativo della BP gas A/S, quest’ultima ha accettato per lunghi anni ed accetta ancora che altre imprese riempiono tali bombole.

5)

In caso di soluzione affermativa della prima o della terza questione, se il risultato possa essere diverso per il fatto che il consumatore stesso si rivolge direttamente a B per:

a)

farvi cambiare, mediante pagamento del gas, una bombola composita vuota con una bombola simile riempita da B, o

b)

farvi riempire, contro pagamento, la bombola composita che egli ha portato.


(1)  GU L 40, pag. 1.


27.3.2010   

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C 80/21


Impugnazione proposta il 28 gennaio 2010 (e-mail 27.01.2010) dalla Repubblica d’Austria avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione) 18 novembre 2009, causa T-375/04, Scheucher-Fleisch GmbH e a./Commissione delle Comunità europee

(Causa C-47/10 P)

2010/C 80/36

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica d’Austria (rappresentanti: E. Riedl, agente, M. Núñez-Müller e J. Dammann, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Scheucher — Fleisch GmbH, Tauernfleisch Vertriebs GmbH, Wech-Kärntner Truthahnverarbeitung GmbH, Wech-Geflügel GmbH, Johann Zsifkovics, Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La Repubblica d’Austria conclude che la Corte voglia:

1)

annullare integralmente la sentenza del Tribunale di primo grado 18 novembre 2009, causa T-375/04, Scheucher e a./Commissione;

2)

statuire definitivamente sulla causa respingendo il ricorso in quanto irricevibile o, in subordine, in quanto infondato;

3)

condannare le ricorrenti in primo grado alle spese sia del procedimento d’impugnazione sia del procedimento di primo grado, nella causa T-375/04.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente afferma che la sentenza impugnata viola l’art. 263, n. 4, TFEU. Il Tribunale non avrebbe rilevato che la decisione impugnata della Commissione non riguarda le ricorrenti in primo grado né individualmente né direttamente, poiché la stessa non arrecherebbe un danno sostanziale alla posizione di mercato di queste ultime. Inoltre, il regime generale di aiuti settoriale della ricorrente, autorizzato dalla Commissione, non comporterebbe alcun pregiudizio concorrenziale alle ricorrenti in primo grado in quanto la concessione dei rispettivi aiuti dipenderebbe ancora da una decisione individuale degli organi competenti. Infine, le ricorrenti in primo grado non avrebbero il necessario interesse ad agire dato che la decisione impugnata della Commissione non le pregiudicherebbe in prima persona.

La ricorrente è poi dell’opinione che la sentenza impugnata violi l’art. 108, n. 2, TFUE. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la Commissione avesse incontrato gravi difficoltà nel valutare le misure controverse nel corso del procedimento preliminare d’indagine e che fosse perciò obbligata ad avviare il procedimento formale d’indagine.

La ricorrente ritiene inoltre che la sentenza impugnata violi anche le norme sulla ripartizione dell’onere della prova. Il Tribunale avrebbe dichiarato che la Commissione era obbligata ad avviare il procedimento formale d’indagine benché le ricorrenti in primo grado non avessero fornito prove pertinenti del loro asserito pregiudizio.

A giudizio della ricorrente la sentenza impugnata viola poi l’art. 8 del regolamento di procedura del Tribunale in quanto presenta una motivazione contraddittoria.

Infine, la ricorrente è dell’opinione che la decisione impugnata violi anche l’art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale perché il Tribunale non ha verificato tramite misure di organizzazione del procedimento circostanze rilevanti ai fini della decisione.


27.3.2010   

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C 80/22


Ricorso proposto il 29 gennaio 2010 — Commissione europea/Repubblica slovena

(Causa C-49/10)

2010/C 80/37

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e B. Rous Svete)

Convenuta: Repubblica slovena

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica slovena, non avendo adottato le misure necessarie per garantire che le autorità competenti controllino, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma degli artt. 6 e 8 della direttiva 2008/1/CE (1), ovvero, nei modi opportuni, mediante il riesame e, se del caso, l’aggiornamento dei requisiti, che, al più tardi entro il 30 ottobre 2007, gli impianti esistenti funzionino secondo i requisiti di cui agli artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14, lett. a) e b) e 15, n. 2, della citata direttiva, senza pregiudizio per altre disposizioni comunitarie specifiche, é venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (direttiva IPPC).

Condannare la Repubblica slovena alle spese.

Motivi e principali argomenti

Sulla base della risposta fornita dalla Repubblica slovena al parere motivato, la Commissione constata che un gran numero di impianti esistenti in Slovenia funzionano ancora senza valide autorizzazioni, il che comporterebbe una violazione dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2008/1/CE.


(1)  GU L 24, pag. 8.


27.3.2010   

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C 80/22


Impugnazione proposta il 9 febbraio 2010 dalla Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 30 novembre 2009, causa T-2/09, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co. KG/Commissione europea

(Causa C-73/10 P)

2010/C 80/38

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co. KG (rappresentanti: A. Rinne, Rechtsanwalt, S. Kon, Solicitor, C. Humpe, Solicitor, C. Vajda, QC)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

Annullare l'ordinanza del Tribunale di primo grado 30 novembre 2009, causa T-2/09;

dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento proposto dalla Weichert nella causa T-2/09 e rinviare la causa al Tribunale dell'Unione europea affinché statuisca sulla domanda della Weichert diretta all'annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee 15 ottobre 2008 (Caso COMP/39.188 — Banane), nella parte in cui riguarda la Weichert;

in subordine, rinviare la causa al Tribunale dell'Unione europea affinché statuisca sulla ricevibilità del ricorso di annullamento proposto dalla Weichert nella causa T-2/09.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente afferma che il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto dichiarando irricevibile il ricorso con la motivazione che si potrebbe derogare all'applicazione delle norme comunitarie in tema di termini procedurali soltanto qualora le circostanze invocate costituiscano un caso fortuito o di forza maggiore. Si fa valere che un approccio del genere sarebbe eccessivamente restrittivo e non riconoscerebbe, o almeno non riconoscerebbe correttamente, l'importanza del diritto di accesso al giudice in un procedimento penale, il principio di legalità in materia penale, il principio di proporzionalità e l'esigenza imperativa di evitare un risultato ingiusto.


Tribunale

27.3.2010   

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C 80/23


Sentenza del Tribunale 9 febbraio 2010 — Evropaïki Dynamiki/Commissione

(Causa T-340/07) (1)

(«Clausola compromissoria - Programma “eContent” - Contratto relativo a un progetto inteso a garantire il massimo impatto al programma e un coinvolgimento più ampio possibile dei gruppi di destinatari - Mancata esecuzione del contratto - Risoluzione del contratto»)

2010/C 80/39

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. N. Korogiannakis)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve, agente, assistito dagli avv.ti D. Philippe e M. Gouden)

Oggetto

Ricorso ai sensi degli artt. 235 CE, 238 CE e 288 CE con cui si chiede la condanna della Commissione al risarcimento del danno subito a causa dell’inadempimento da parte di quest’ultima di obblighi contrattuali nell'ambito dell’esecuzione del contratto EDC-53007 EEBO/27873 relativo al progetto «e-Content Exposure and Business Opportunities».

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata alle spese.


(1)  GU C 269 del 10.11.2007.


27.3.2010   

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C 80/23


Sentenza del Tribunale 10 febbraio 2010 — O2 (Germany)/UAMI (Homezone)

(Causa T-344/07) (1)

(«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo Homezone - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere distintivo - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009]»)

2010/C 80/40

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: O2 (Germany) GmbH & Co. OHG (Monaco, Germania) (rappresentanti: A. Fottner e M. Müller, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Schäffner, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 5 luglio 2007 (procedimento R 1583/2006-4), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo Homezone come marchio comunitario

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 5 luglio 2007 (procedimento R 1583/2006-4) è annullata.

2)

L’UAMI è condannato alle spese.


(1)  GU C 269 del 10.11.2007.


27.3.2010   

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C 80/24


Sentenza del Tribunale 3 febbraio 2010 — Enercon/UAMI — Hasbro (ENERCON)

(Causa T-472/07) (1)

(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo ENERCON - Marchio comunitario denominativo anteriore TRANSFORMERS ENERGON - Impedimento relativo alla registrazione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»)

2010/C 80/41

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Enercon GmbH (Aurich, Germania) (rappresentanti: R. Böhm e V. Henke, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Hasbro, Inc. (Pawtucket, Rhode Island, Stati Uniti) (rappresentante: M. Edenborough, barrister)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 25 ottobre 2007 (procedimento R 959/2006-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Hasbro, Inc. e l’Enercon GmbH

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Enercon GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 79 del 29.3.2008.


27.3.2010   

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C 80/24


Sentenza del Tribunale 11 febbraio 2010 — Deutsche BKK/UAMI (Deutsche BKK)

(Causa T-289/08) (1)

(«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo Deutsche BKK - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere descrittivo e mancanza di carattere distintivo - Mancanza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso - Art. 7, nn. 1, lett. b) e c), e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, nn. 1, lett. b) e c), e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009] - Artt. 73 e 74, n. 1, prima frase, del regolamento n. 40/94 (divenuti artt. 75 e 76, n. 1, prima frase, del regolamento n. 207/2009)»)

2010/C 80/42

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche BKK (Wolfsburg, Germania) (rappresentanti: avv.ti H.-P. Schrammek, C. Drzymalla e S. Risthaus)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: B. Schmidt, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 29 maggio 2008 (procedimento R 318/2008-4), relativa ad una domanda di registrazione come marchio comunitario del marchio denominativo Deutsche BKK

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Deutsche Betriebskrankenkasse (Deutsche BKK) è condannata alle spese.


(1)  GU C 247 del 27.9.2008.


27.3.2010   

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C 80/25


Sentenza del Tribunale 9 febbraio 2010 — PromoCell bioscience alive/UAMI (Supplement Pack)

(Causa T-113/09) (1)

(«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo SupplementPack - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]»)

2010/C 80/43

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: PromoCell bioscience alive GmbH Biomedizinische Produkte (Heidelberg, Germania) (rappresentante: avv. K. Mende)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Schäffner, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 15 gennaio 2009 (procedimento R 996/2008-4) riguardante una domanda di registrazione del segno denominativo SupplementPack come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La PromoCell bioscience alive GmbH Biomedizinische Produkte è condannata alle spese.


(1)  GU C 129 del 6.6.2009.


27.3.2010   

IT

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C 80/25


Ordinanza del presidente del Tribunale 4 febbraio 2010 — Portogallo/Transnáutica e Commissione

(Causa T-385/05 TO R)

(«Procedimento sommario - Unione doganale - Opposizione di terzo - Sentenza del Tribunale - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Violazione dei requisiti di forma - Irricevibilità»)

2010/C 80/44

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Terzo opponente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, A. C. Santos, J. Gomes e P. Rocha, agenti)

Altre parti nel procedimento: Transnáutica — Transportes e Navegação, SA (Matosinhos, Portogallo) (rappresentanti: avv.ti C. Fernández Vicién e D. Ortigão Ramos); e Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e L. Bouyon, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione, nell'ambito di un procedimento di opposizione di terzo, della sentenza del Tribunale 23 settembre 2009, causa T-385/05, Transnáutica/Commissione (non pubblicata nella Raccolta).

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


27.3.2010   

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C 80/25


Ordinanza del presidente del Tribunale 5 febbraio 2010 — De Post/Commissione

(Causa T-514/09 R)

(«Procedimento sommario - Appalti pubblici - Procedura di gara d’appalto comunitaria - Domanda di sospensione dell’esecuzione e di provvedimenti provvisori - Mancanza di urgenza»)

2010/C 80/45

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedente: De Post NV van publiek recht (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: R. Martens e B. Schutyser, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve e N. Bambara, agenti, assistiti dall’avv. P. Wytinck)

Oggetto

Domanda di provvedimenti provvisori diretta, sostanzialmente, in primo luogo. ad ottenere un ordine di sospensione dell’esecuzione della decisione con cui l’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea (OPOCE) ha attribuito l’appalto di cui al bando di gara n. 10234, «trasporto e distribuzione quotidiana della Gazzetta ufficiale, libri, altre riviste e pubblicazioni» alla Entreprise des postes et télécommunications Luxembourg, in secondo luogo, un’ingiunzione a non procedere alla firma del contratto menzionato nel detto bando di gara e, in terzo luogo, nei limiti in cui il contratto sia già stato concluso, a sospenderne l’esecuzione fino a che il Tribunale si pronunci sul ricorso nel merito.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


27.3.2010   

IT

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C 80/26


Ricorso proposto il 22 dicembre 2009 — Cañas/Commissione

(Causa T-508/09)

2010/C 80/46

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Guillermo Cañas (Buenos Aires, Argentina) (rappresentante: F. Laboulfie, avv.to)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione della Commissione europea 12 ottobre 2009 nel caso COMP/39471, sig. Guillermo Cañas/AMA, ATP e CIAS.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, giocatore argentino professionista di tennis, chiede l'annullamento della decisione della Commissione 12 ottobre 2009, con cui la Commissione ha respinto, per difetto di sufficiente interesse comunitario, la denuncia del ricorrente contro l'Agenzia mondiale anti-doping (AMA), l'ATP Tour Inc. (ATP) ed il Consiglio Internazionale per l'Arbitrato Sportivo (CIAS), relativamente alle pretese violazioni dell'art. 81 CE e/o dell'art. 82 CE in relazione ad accordi o pratiche concordate ed un abuso di posizione dominante da parte di tali enti sportivi.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere che le norme del codice mondiale anti-doping elaborate, applicate e validate dall'AMA, dall'ATP e dal CIAS sarebbero discriminatorie in quanto permetterebbero di sanzionare in maniera differenziata, in funzione della classificazione della sostanza ritrovata nei loro fluidi corporei, due atleti risultati positivi per negligenza che hanno commesso la stessa colpa. In particolare, il ricorrente sostiene che tali regole anti-doping sanzionano con una sospensione minima di un anno il doping per negligenza con una sostanza cosiddetta vietata, mentre la sanzione minima in caso di doping per negligenza con una sostanza cosiddetta specifica (oggi «specificata») consiste nell'avvertimento.

Secondo il ricorrente, le regole anti-doping in questione sono eccessive in quanto il regime sanzionatorio da esse delineato non permetterebbe di tenere conto dell'effetto, nella fattispecie nefasto, di una sostanza assorbita accidentalmente. Le regole anti-doping nonché la loro applicazione sarebbero sproporzionate rispetto alla gravità (relativa) della colpa addebitata.

L'AMA, l'ATP ed il CIAS, tre imprese in senso comunitario, avrebbero concluso accordi o avrebbero adottato pratiche concordate illegalmente restrittive della concorrenza tra i giocatori professionisti di tennis e recanti pregiudizio al commercio tra gli Stati membri. Le norme anti-doping in questione si imporrebbe a tutti gli atleti di tutte le discipline sportive in tutte le gare olimpiche, e non unicamente al ricorrente, ragione per cui il loro divieto presenterebbe un notevole interesse comunitario.

Inoltre, l'AMA, l'ATP ed il CIAS avrebbero, indipendentemente gli uni dagli altri e/o collettivamente, abusato della loro posizione dominante, innanzi tutto operando una discriminazione reale e potenziale tra sportivi professionisti concorrenti e, poi, in quanto ai sensi delle regole anti-doping l'ATP potrebbe rifiutarsi di concludere un contratto con un giocatore di tennis risultato positivo per negligenza ad una sostanza vietata, per un periodo minimo di un anno.


27.3.2010   

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C 80/26


Ricorso proposto il 18 dicembre 2009 — Repubblica portoghese/Commissione

(Causa T-509/09)

2010/C 80/47

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: L. Inez Fernandes, A. Trinidade Mimoso e A. Miranda Boavida, in qualità di agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 14 ottobre 2009, comunicata al Governo portoghese con nota n. 11 656, con cui si nega il rimborso dell’importo inizialmente approvato (EUR 1 025 000) per l’ acquisizione di due navi destinate alla sorveglianza delle attività di pesca;

intimare alla Commissione di adottare una decisione favorevole in ordine alle domande di rimborso presentate dal Governo portoghese nel contesto della decisione 2002/978/CE della Commissione 10 dicembre 2002.

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Errore in ordine ai presupposti di diritto, atteso che lo Stato portoghese ha dato corretto adempimento a tutte le norme in materia di appalti pubblici.

Errore in ordine ai presupposti di fatto.

Violazione dell’obbligo di motivazione, dal momento che nella decisione impugnata non viene menzionato alcun fondamento, per quanto minimo, che ne giustifichi l’adozione. Detta decisione, in quanto risulta in contrasto con determinate situazioni giuridiche di uno Stato membro, debitamente consolidate, e le pregiudica in modo significativo, e in quanto pregiudica pertanto gravemente tale Stato, dovrebbe, a fortiori, presentare una motivazione solida e convincente, del tutto inesistente nel caso di specie.


27.3.2010   

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C 80/27


Ricorso proposto il 21 dicembre 2009 — Niki Luftfahrt/Commissione

(Causa T-511/09)

2010/C 80/48

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Niki Luftfahrt GmbH (Vienna, Austria) (rappresentante: avv. H. Asenbauer)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare, ai sensi dell’art. 264, n. 1, TFUE (ex art. 231, n. 1, CE), la decisione impugnata della Commissione europea 28 agosto 2009, «Aiuto di Stato C 6/2009 (ex N 663/08) — Austria Austrian Airlines — Piano di ristrutturazione», e

condannare la Commissione europea a rifondere alla ricorrente le spese del procedimento ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione 28 agosto 2009, C(2009) 6686 def., relativa all’aiuto di Stato concesso nell’ambito della vendita alla società tedesca Lufthansa AG delle quote detenute dallo Stato austriaco nel gruppo imprenditoriale Austrian Airlines (C 6/2009 [ex N 663/2008]). In detta decisione la Commissione ha dichiarato che l’aiuto alla ristrutturazione concesso dalla Repubblica d’Austria a favore dell’Austrian Airlines, a determinate condizioni, è compatibile con il mercato comune nei limiti in cui venga data piena attuazione al piano di ristrutturazione notificato alla Commissione.

A sostegno del ricorso di annullamento la ricorrente, che gestisce una compagnia aerea finanziata privatamente e ha presentato una denuncia alla Commissione in merito all’aiuto alla ristrutturazione controverso, afferma in primo luogo che la Commissione ha violato gli artt. 87, nn. 1 e 3, lett. c), CE, e 88, n. 2, CE nonché gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU 2004, C 244, pag. 2). A tal riguardo deduce, in particolare, che la Commissione non avrebbe rilevato che

la beneficiaria dell’aiuto in questione non è l’Austrian Airlines, ma la Lufthansa, la quale però non è un’impresa in difficoltà e pertanto nemmeno un’impresa da sostenere,

né l’Austrian Airlines né la Lufthansa hanno recato un adeguato contributo in fondi propri alla ristrutturazione dell’Austrian Airlines,

le misure di ristrutturazione notificate non sono conformi ai summenzionati orientamenti e

le misure compensative offerte dalla Repubblica d’Austria non sono sufficienti per minimizzare il più possibile gli effetti negativi dell’aiuto sulle condizioni degli scambi.

La ricorrente asserisce in secondo luogo che l’aiuto di cui trattasi è indissociabilmente connesso a condizioni contrarie alle norme comunitarie sulla libertà di stabilimento e, pertanto, all’art. 43 CE.

Viene lamentata poi una violazione dell’art. 253 CE poiché la Commissione non avrebbe motivato debitamente la decisione impugnata

non avendo rilevato ed esaminato la situazione sui mercati pertinenti, in particolare la posizione dell’impresa beneficiaria dell’aiuto e la posizione dei suoi concorrenti su detti mercati, e

non avendo neppure tenuto conto del fatto che l’Austrian Airlines in passato ha ricevuto numerosi aiuti illegali.

Infine, la ricorrente allega che la Commissione avrebbe commesso un abuso di potere.


27.3.2010   

IT

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C 80/28


Ricorso proposto il 21 dicembre 2009 — Rusal Armenal/Consiglio

(Causa T-512/09)

2010/C 80/49

Lingua processuale:l'inglese

Parti

Ricorrente: Rusal Armenal ZAO (rappresentante: B. Evtimov, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare il regolamento (CE) del Consiglio 24 settembre 2009, n. 925, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fogli di alluminio originari dell’Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese, nella parte in cui riguarda la ricorrente;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 24 settembre 2009, n. 925, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fogli di alluminio originari dell’Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese (GU L 262, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento impugnato»), nella parte in cui riguarda la ricorrente.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce i cinque seguenti motivi di annullamento, uno dei quali si fonda su un'eccezione d'illegittimità sollevata in via incidentale.

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che la Commissione e il Consiglio hanno violato l’art. 2, nn. 1-6, del regolamento di base (1) e l’art. 2, nn. 2.1 e 2.2, dall’accordo relativo all’applicazione dell'articolo VI del GATT del 1994 (in prosieguo: l’«accordo antidumping» o l’«AAD»), nel determinare il valore normale per la ricorrente sulla base di informazioni provenienti da un paese terzo analogo, così giungendo, in sostanza, a conclusioni errate in termini di dumping, cumulo, pregiudizio e causalità relativamente ad importazioni provenienti dall'Armenia. Secondo la ricorrente, il Consiglio e la Commissione avrebbero dovuto determinare il valore normale per la ricorrente sulla base dei propri dati relativi all'Armenia, e non in forza dell’art. 2, n. 7, lett. a) del regolamento di base.

Inoltre, la ricorrente sostiene che, ai fini dell'esame nel merito del primo motivo di annullamento, il Tribunale dovrebbe dichiarare, in via incidentale ai sensi dell'art. 277 TFEU (ex art. 241 CE), l'inapplicabilità dell’art. 2, n. 7, del regolamento di base nei confronti della ricorrente, in quanto esso serviva come fondamento normativo per la metodologia applicata ad un paese analogo, usata per determinare il valore normale della ricorrente nel regolamento impugnato. La ricorrente solleva in via incidentale tale eccezione d'illegittimità, sostenendo di essere legittimata a beneficiare del sindacato giurisdizionale sull’applicazione dell’art. 2, n. 7, del regolamento di base al suo caso, e di avere sofferto un pregiudizio a causa degli accertamenti relativi al valore normale nel regolamento impugnato, fondati sull'art. 2, n. 7, del regolamento di base. Secondo la ricorrente, quest'ultima disposizione andrebbe dichiarata inapplicabile poiché la sua applicazione nei confronti della ricorrente viola le disposizioni di cui all'art. 2, nn. 2.1 e 2.2, dell'accordo anti-dumping, che l'Unione europea intendeva includere nel diritto dell'Unione europea come obbligazioni multilaterali e che fanno parte dei Trattati sui quali si fonda la stessa Unione, e sono vincolanti per il Consiglio e la Commissione ai sensi della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia.

Con il secondo motivo di annullamento, la ricorrente sostiene che, anche qualora si ritenesse che le istituzioni non abbiano agito in violazione dell'art. 2, nn. 1-6, del regolamento di base, nonché dell'accordo antidumping, esse hanno violato l'art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base, ed hanno erroneamente negato alla ricorrente lo status di impresa operante in economia di mercato, nonché hanno commesso svariati errori manifesti di valutazione dei fatti nell'ambito dell'applicazione dell'art. 2, n. 7, lett. c).

Con il suo terzo motivo di annullamento, la ricorrente sostiene che le istituzioni hanno violato l'art. 3, n. 4, del regolamento di base e hanno commesso un manifesto errore di valutazione, omettendo di escludere l'Armenia dalla valutazione sulle importazioni asseritamene affette da dumping, e, in tale contesto, avendo omesso di considerare la fondamentale riorganizzazione dell'attività produttiva dell'Armenia nel periodo 2004-2006, e i problemi di qualità presentati dai prodotti armeni in questione durante il rilancio e il riassetto dei processi produttivi nel 2007, durante il periodo d'indagine.

Con il quarto motivo di annullamento, la ricorrente sostiene che la Commissione, con il suo processo valutativo e la sua motivazione circa il rigetto dell'offerta di impegno sui prezzi da parte della ricorrente, e contemporaneamente con l'accettazione dell’offerta di impegno di un produttore esportatore brasiliano in presenza di analoghe condizioni, ha violato il fondamentale principio giuridico della parità di trattamento, ovvero il divieto di discriminazione, e ha commesso un manifesto errore di valutazione.

Con il quinto motivo di annullamento, si sostiene che la Commissione ha violato il principio fondamentale del diritto dell'Unione europea di buona amministrazione e ha quindi violato un requisito procedurale fondamentale, avendo fatto un riferimento pubblico e diretto alla ricorrente, all'indagine anti-dumping in corso ed avendo insinuato un pregiudizio in seno alle istituzioni responsabili delle indagini anti-dumping, diretto ad indurle ad imporre dazi anti-dumping sulle esportazioni della ricorrente.


(1)  Regolamento (CE) 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996 L 56, pag. 1)


27.3.2010   

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C 80/29


Ricorso proposto il 23 dicembre 2009 — Ecoceane/EMSA

(Causa T-518/09)

2010/C 80/50

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ecoceane (Parigi, Francia) (rappresentante: S. Spalter, avocat)

Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)

Conclusioni della ricorrente

dichiarare il ricorso dell’Ecoceane ricevibile;

annullare la decisione impugnata dell’EMSA 28 ottobre 2009, recante rigetto dell’offerta dell’Ecoceane;

annullare la decisione dell’EMSA di aggiudicazione dell’appalto (2009/S 42-060271) e la sua firma;

condannare l’EMSA a versare all’Ecoceane, ricorrente, la somma di EUR 224 744 a titolo di risarcimento danni ed interessi;

condannare l’EMSA a versare all’Ecoceane, ricorrente, la somma di EUR 25 000 a titolo di spese non ripetibili;

condannare l’EMSA alle spese.

Motivi e principali argomenti

In tale causa la ricorrente chiede l’annullamento della decisione 28 ottobre 2009 con cui l’EMSA ha respinto la sua offerta al termine di una procedura di gara in materia di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi relativi alla disponibilità di imbarcazioni di intervento per la lotta contro l’inquinamento da idrocarburi, nonché della decisione dell’EMSA di aggiudicazione dell’appalto e la sua firma. La ricorrente chiede anche il risarcimento dei danni causati dalla decisione impugnata.

La ricorrente deduce quattro motivi a sostegno del suo ricorso.

Innanzi tutto essa fa valere che l’EMSA, non avendo comunicato gli elementi informativi richiesti dalla ricorrente, ossia il verbale dell’esame delle offerte contenente le informazioni relative allo svolgimento del procedimento, i motivi di rigetto della sua offerta, la valutazione delle offerte in applicazione delle percentuali di cui al capitolato d’oneri, nonché le caratteristiche e i vantaggi presentati dall’offerta dell’offerente selezionato, avrebbe violato le disposizioni dell’art. 100, n. 2, del regolamento finanziario n. 1605/2002/CE (1) e le disposizioni dell’art. 149, n. 3, del regolamento n. 2342/2002/CE (2), in assenza di motivazione della decisione di rigetto ai sensi di tali disposizioni.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che i criteri aggiuntivi imposti dall’EMSA nel suo capitolato d’oneri, in vista dell’esame e della valutazione delle offerte, non avrebbero un carattere oggettivo e giustificabile rispetto all’oggetto dell’appalto. Di conseguenza, la scelta dei criteri aggiuntivi in base ad una tecnologia pre-identificata non garantirebbe la parità di accesso per i candidati che propongono una tecnica innovativa, e costituirebbe una violazione dei principi comunitari di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza, sanciti dall’art. 89, n. 1, del regolamento finanziario n. 1605/2002/CE.

In terzo luogo la ricorrente fa valere che la convenuta avrebbe violato i principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza nel trattamento dei candidati, rifiutando di visitare l’imbarcazione di depurazione presentata dall’Ecoceane, contrariamente a quanto sarebbe stato accordato agli altri candidati. Inoltre, la convenuta avrebbe anche violato i suddetti principi non avendo disposto per l’audizione dell’Ecoceane da parte di un comitato di valutazione delle offerte, composto almeno da tre membri presenti per tutta la durata della riunione, conformemente all’art. 146 del regolamento n. 2342/2002/CE.

Infine, la ricorrente sostiene che l’EMSA ha commesso errori manifesti di valutazione.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1), quale modificato dal regolamento (CE, Euratom) della Commissione 20 luglio 2005, n. 1261 (GU L 201, pag. 3).


27.3.2010   

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C 80/30


Ricorso proposto il 24 dicembre 2009 — TF1 e a./Commissione

(Causa T-520/09)

2010/C 80/51

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Télévision française (TF1) (Boulogne Billancourt, Francia), Métropole télévision (M6) (Neuilly-sur-Seine, Francia), Canal + SA (Issy-Les-Moulineaux, Francia) (rappresentanti: avv.ti J.-P. Hordies e C. Smits)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare la decisione adottata dalla Commissione europea il 1o settembre 2009 nel procedimento amministrativo Aiuto di Stato C 27/09 (ex N 34/A/09 & N 34/B/09) — Sovvenzione di bilancio a favore di France Télévisions (2010-2012) per la parte in cui decide di considerare compatibile con il Trattato CE, ai sensi del suo art. 82, n. 2, la sovvenzione di bilancio notificata per un importo di EUR 450 milioni per il 2009 a favore della France Télévisions;

Condannare la Commissione ad avviare il procedimento formale di esame dell’aiuto previsto all’art. 108, n. 2, TFUE;

Condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto all’annullamento della decisione della Commissione 1o settembre 2009, C(2009) 6693 finale, adottata a seguito del procedimento previsto dall’art. 88, n. 3, CE (divenuto art. 108 TFUE), con cui la Commissione aveva considerato compatibile con il mercato comune una sovvenzione di bilancio per un importo massimo di EUR 450 milioni per il 2009 a favore della France Télévisions. Le ricorrenti chiedono in tale contesto l’avvio del procedimento formale di esame conformemente all’art. 108, n. 2, TFUE.

A sostegno della loro domanda, i ricorrenti deducono un motivo unico attinente al fatto che sussistevano serie difficoltà, dinanzi alle quali la Commissione sarebbe stata tenuta ad avviare il procedimento formale previsto all’art. 88, n. 2, CE (divenuto art. 108, n. 2, TFUE) e ad invitare le parti interessate a comunicarle le loro osservazioni.

Le ricorrenti fanno valere l’esistenza di indizi di serie difficoltà derivanti, da un lato, dalle circostanze del procedimento preliminare di esame e, dall’altro, dal contenuto della decisione impugnata.

La durata eccessiva del procedimento preliminare di esame, lo svolgimento del procedimento e l’entità dell’importo controverso sarebbero tali da rivelare l’esistenza di indizi di serie difficoltà relative alle circostanze del procedimento preliminare di esame.

L’esistenza di indizi di serie difficoltà relative al contenuto della decisione impugnata si fonderebbe su due elementi. Essa risulterebbe, da un lato, dal livello insufficiente di informazioni, o addirittura di informazioni inesatte, di cui la Commissione avrebbe disposto al momento della decisione impugnata e, dall’altro, dall’impossibilità per la Commissione di concludere nel senso della compatibilità dell’aiuto senza un’analisi approfondita, considerati i rischi strutturali di sovracompensazione nella fattispecie.


27.3.2010   

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C 80/31


Ricorso proposto il 28 dicembre 2009 — MIP Metro/UAMI — Metronia (METRONIA)

(Causa T-525/09)

2010/C 80/52

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: R. Kaase e J.-C. Plate, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Metronia, SA (Madrid, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 8 ottobre 2009, procedimento R 1315/2006-1, poiché il ricorso è stato respinto con la motivazione che esso non era conforme a quanto disposto dall’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/49 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009]; e

condannare il convenuto alle spese, incluse le spese dell’opposizione e del ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «METRONIA», per prodotti e servizi delle classi 9, 20, 28 e 41

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione tedesca del marchio figurativo «METRO», per prodotti e servizi delle classi 9, 20, 28 e 41

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione e rigetto della domanda di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento dell’opposizione, rigetto del ricorso e, conseguentemente, accoglimento della domanda di marchio comunitario con riguardo a tutti i prodotti e servizi

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009], poiché la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che non vi fosse rischio di confusione tra i marchi interessati.


27.3.2010   

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C 80/31


Ricorso proposto il 28 dicembre 2009 — PAKI Logistics/UAMI (PAKI)

(Causa T-526/09)

2010/C 80/53

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: PAKI Logistics GmbH (Ennepetal, Germania) (rappresentanti: M. Bergermann, P. Mes, C. Graf von der Groeben, G. Rother, J. Bühling, A. Verhauwen, J. Künzel, D. Jestaedt e J. Vogtmeier, avv.ti)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 23 ottobre 2009 (R 180/2007-1);

condannare il convenuto alle spese, comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «PAKI», per prodotti e servizi delle classi 6, 20, 37 e 39 (domanda di registrazione n. 4 790 895)

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: erronea applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. f), del regolamento n. 207/2009 (1), in combinato disposto con l’art. 7, n. 2, del medesimo regolamento, poiché il marchio di cui si chiede la registrazione non è contrario al buon costume.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)


27.3.2010   

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C 80/32


Ricorso proposto il 31 dicembre 2009 — In 't Veld/Consiglio

(Causa T-529/09)

2010/C 80/54

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sophie in 't Veld (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: O. Brouwer e J. Blockx, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione del Consiglio di rifiutare l'accesso integrale al documento 11897/09;

condannare il Consiglio alle spese sostenute dalla ricorrente, ivi incluse le spese sostenute da ogni altro interveniente.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della decisione del Consiglio 8 settembre 2009, recante rigetto della sua richiesta, presentata in forza del regolamento n. 1049/2001 (1), di accedere all'integralità del documento 11897/09, consistente in un parere del Servizio giuridico del Consiglio relativamente al fondamento giuridico della «Raccomandazione della Commissione al Consiglio per autorizzare l'avvio dei negoziati tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America per un accordo internazionale avente ad oggetto la messa a disposizione del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America di dati di messaggistica finanziaria per prevenire e combattere il terrorismo e il suo finanziamento». Il Consiglio ha fornito alla ricorrente una versione ridotta del documento 11897/09, escludendo le parti che, secondo la ricorrente, le consentirebbero di venire a conoscenza della sostanza dell'analisi del Servizio giuridico.

La ricorrente sostiene che la decisione impugnata dev'essere annullata in quanto viola le norme sull'accesso ai documenti di cui al regolamento n. 1049/2001.

Innanzi tutto, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata si fonda erroneamente sull'art. 4, n. 1, lett. a), terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001 (tutela delle relazioni internazionali), in quanto il Consiglio omette di dimostrare in che modo la divulgazione del documento 11897/09 possa arrecare pregiudizio alla tutela dell'interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali dell'Unione europea.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che, inoltre, la decisione impugnata si fonda su un'interpretazione errata dell'art. 4, n. 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001 (tutela della consulenza legale), in quanto tale eccezione non si applica al documento 11897/09 poiché la sua totale divulgazione non arrecherebbe pregiudizio alla tutela delle procedure giurisdizionali o della consulenza legale, e in quanto vi è un interesse pubblico prevalente a rendere il documento 11897/09 integralmente accessibile al pubblico.

In subordine, qualora la Corte giudicasse che le suddette eccezioni si applichino al documento 11897/09, la ricorrente sostiene che il Consiglio ha applicato erroneamente l'art. 4, n. 6, del regolamento n. 1049/2001 nella parte in cui ha omesso dal documento 11897/09 più informazioni di quanto fosse strettamente necessario.

Infine, la ricorrente sostiene che il Consiglio è venuto meno all'obbligo ad esso incombente di motivare la decisione impugnata.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).


27.3.2010   

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C 80/33


Ricorso proposto l’8 gennaio 2010 — Commissione/Earthscan

(Causa T-5/10)

2010/C 80/55

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A.-M. Rouchaud-Joët, S. Petrova, agenti, assistiti da P. Hermant e G. van de Walle de Ghelcke, avvocati)

Convenuta: Earthscan Ltd (Kent, Regno Unito)

Conclusioni della ricorrente

Condannare la convenuta alla restituzione alla Commissione di EUR 44 903,22, corrispondenti ad un importo principale pari a EUR 45 835,44, dei quali EUR 6 486,09 già corrisposti, e interessi fino al 30 settembre 2009 di EUR 5 556,87;

condannare la convenuta a pagare interessi di mora pari a EUR 3,84 al giorno a decorrere dal 1o ottobre 2009 fino a liquidazione del debito;

condannare la convenuta alle spese sostenute dalla Commissione.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, fondato su una clausola compromissoria, la ricorrente chiede la condanna della convenuta alla restituzione di parte dell’anticipo da essa versatole, unitamente agli interessi di mora, a seguito della mancata esecuzione del contratto n. 4.1030/Z/01-035/2001, concluso tra la ricorrente e nove contraenti, inclusa la convenuta, per lo sviluppo, la pubblicazione e la diffusione di una guida sulle energie rinnovabili (progetto: «Guide for Renewable Energy installations to promote biomass, photovoltaics and solar thermal in the EU») nell’ambito del programma ALTENER (1).

La ricorrente solleva un unico motivo.

Atteso che la convenuta non ha dato esecuzione al contratto per quanto riguarda le fasi 6 e 7 dello stesso (grafica, impaginazione, stampa e diffusione), la ricorrente sostiene che la convenuta sia venuta meno ai suoi obblighi contrattuali in quanto ha omesso di restituire la sua parte di anticipo del finanziamento percepita ai sensi del contratto. Essa chiede pertanto la condanna della convenuta alla restituzione dell’importo percepito indebitamente, unitamente agli interessi di mora calcolati come da contratto.


(1)  Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 28 febbraio 2000, n. 646/2000/CE, che adotta un programma pluriennale per promuovere le fonti energetiche rinnovabili nella Comunità (ALTENER) (1998-2002), GU L 79, pag. 1.


27.3.2010   

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C 80/33


Ricorso proposto il 7 gennaio 2010 — Diagnostiko kai therapeftiko kentro Athinon «Ygeia»/UAMI

(Causa T-7/10)

2010/C 80/56

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Diagnostiko kai therapeftiko kentro Athinon «Ygeia AE» (Atene, Grecia) (rappresentanti: K. Alexiou e S. Foteas, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

accogliere il ricorso,

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno relativa al procedimento R 190/2009-2,

registrare il marchio denominativo «ygeia» come marchio comunitario, che indica il legame della società ricorrente con i servizi prestati,

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ygeia» per servizi classificati nella classe 44, servizi medici — domanda di registrazione n. 7129001

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: conferma della decisione dell’esaminatore e rigetto della domanda di registrazione

Motivi dedotti: il ricorso ha ad oggetto l’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno relativa al procedimento R 190/2009-2.

In base al primo motivo di annullamento, la ricorrente afferma che la decisione impugnata erroneamente ha attribuito al segno un carattere meramente descrittivo, ancorché esso svolga una funzione distintiva in abstracto.

Con il secondo motivo di annullamento, la ricorrente afferma che la decisione impugnata erroneamente ha respinto l’argomento secondo cui il segno aveva una funzione distintiva grazie all’uso cui era destinato. Secondo la ricorrente, anche se si ammette il carattere descrittivo in abstracto del marchio denominativo, sussiste l’uso che prova che esso possiede una funzione distintiva e costituisce un motivo per escludere l’inammissibilità della registrazione.


27.3.2010   

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C 80/34


Ricorso proposto l’8 gennaio 2010 — Evropaïki Dynamiki/Commissione

(Causa T-9/10)

2010/C 80/57

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e M. Dermitzakis)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione dell’OPOCE di respingere l’offerta della ricorrente, presentata in risposta al bando di gara d’appalto AO 10224 per la «Fornitura di pubblicazioni in formato elettronico» (1), Lotto 2, comunicata alla ricorrente con lettera del 29 ottobre 2009, nonché ogni ulteriore e correlata decisione dell’OPOCE, inclusa quella di attribuire il contratto agli offerenti prescelti;

annullare la decisione dell’OPOCE di attribuire i contratti alla Siveco/Intrasoft ed alla Engineering/Intrasoftin, nell’ambito del Lotto 3 del summenzionato bando di gara d’appalto, comunicata alla ricorrente con lettera del 29 ottobre 2009, qualora una società sia direttamente o indirettamente associata ad entrambi i contratti quadro;

condannare la convenuta a risarcire i danni subiti dalla ricorrente a causa della procedura di appalto in questione per un importo pari ad EUR 260 760;

condannare la convenuta al pagamento delle spese legali e degli altri costi sostenuti dalla ricorrente per il presente procedimento, anche qualora il presente ricorso fosse respinto.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della convenuta di respingere la sua offerta, presentata in risposta ad un bando di gara d’appalto per servizi di pubblicazioni in formato elettronico (AO 10224) (Lotto 2) e di attribuire i contratti agli offerenti prescelti (Lotti 2 e 3). La ricorrente chiede inoltre il risarcimento dei danni asseritamente subiti in relazione al procedimento di gara d’appalto.

La ricorrente deduce due motivi a sostegno delle proprie domande.

In primo luogo, la ricorrente afferma che la convenuta ha commesso svariati e manifesti errori di valutazione e che ha rifiutato di fornirle giustificazioni o spiegazioni adeguate, violando il regolamento finanziario (2) e le relative norme di attuazione, nonché la direttiva 2004/18/CE (3) e l’art. 253 CE.

In secondo luogo, essa afferma che la convenuta ha commesso errori manifesti di valutazione e non ha motivato il rigetto dell’offerta della ricorrente, poiché le considerazioni negative espresse dal comitato di valutazione erano vaghe, inconsistenti, errate ed infondate.


(1)  GU 2009/S 109-156511.

(2)  Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

(3)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).


27.3.2010   

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C 80/35


Ricorso proposto il 20 gennaio 2010 — Goutier/UAMI — Rauch (ARANTAX)

(Causa T-13/10)

2010/C 80/58

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Klaus Goutier (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: avv. E. E. Happe)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Norbert Rauch (Herzogenaurach, Germania)

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 10 novembre 2009 (procedimento R 1769/2008-4), nella parte in cui la registrazione del marchio comunitario è stata respinta, previo annullamento della decisione impugnata, per i seguenti servizi:

classe 35 — Consulenza fiscale, stesura di dichiarazioni fiscali, contabilità, revisione dei conti, consulenza amministrativa, consulenza aziendale;

classe 36 — Preparazione di stime e valutazioni fiscali, fusioni e acquisizioni (Mergers & Acquisitions), ovvero consulenza finanziaria per l'acquisto o la vendita di aziende nonché di partecipazioni aziendali;

classe 42 — Servizi giuridici, ricerche giuridiche;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ARANTAX» per servizi delle classi 35, 36 e 42 (domanda n. 4 823 084)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Norbert Rauch

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo tedesco «atarax» n. 30 168 707 per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 37, 41 e 42

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione della divisione di opposizione e rigetto parziale della registrazione del marchio comunitario

Motivi dedotti: Violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 (1), poiché non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).


27.3.2010   

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C 80/35


Ricorso proposto il 18 gennaio 2010 — CheckMobile/UAMI (carcheck)

(Causa T-14/10)

2010/C 80/59

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: CheckMobile GmbH — The Process Solution Company (Amburgo, Germania) (rappresentante: avv. K. Lodigkeit)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 18 novembre 2009 (procedimento R 595/2009-4), nella parte in cui la registrazione del marchio «carcheck» è stata respinta ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94,

condannare l’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «carcheck» per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 e 45 (domanda n. 7 368 681)

Decisione dell'esaminatore: rigetto parziale della domanda

Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione dell’esaminatore

Motivi dedotti: Violazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 (1), poiché la commissione di ricorso avrebbe attribuito una portata eccessivamente ampia all'impedimento assoluto alla registrazione riferito al carattere esclusivamente descrittivo dei segni che compongono un marchio.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pagg. 1-36).


27.3.2010   

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C 80/36


Ricorso proposto il 19 gennaio 2010 — Steinberg/Commissione

(Causa T-17/10)

2010/C 80/60

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Gerald Steinberg (Gerusalemme, Israele) (rappresentante: avv. T. Asserson)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione contestata;

divulgare entro 15 giorni tutti i documenti specificati nella domanda;

condannare la Commissione alle spese;

adottare ogni altro provvedimento che il Tribunale riterrà opportuno.

Motivi e principali argomenti

Con il proprio ricorso, il ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione 15 maggio 2009, che egli ha ricevuto il 22 novembre 2009, la quale rigetta parzialmente la sua richiesta, ai sensi del regolamento n. 1049/2001 (1), di accesso ai documenti riguardanti decisioni di finanziamento per sovvenzioni ad organizzazioni non governative israeliane e palestinesi per gli ultimi tre anni, in base ai programmi «Partenariato per la pace» (PFP) e «Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani» (EIDHR).

A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

In primo luogo, il ricorrente sostiene che la convenuta, non avendo fornito l’accesso ai documenti richiesti, ha violato l’art. 2 del regolamento n. 1049/2001.

In secondo luogo, il ricorrente afferma che la convenuta, avendo negato il pieno accesso ai documenti richiesti, ha violato l’art. 4 del regolamento n. 1049/2001, in quanto la sua richiesta non rientra nella sfera di applicazione di nessuna delle eccezioni previste da tale articolo. Inoltre, il ricorrente rileva che, anche se le eccezioni fossero applicabili alla sua richiesta, quod non, si dovrebbe considerare che il diritto all’accesso ai documenti richiesti da parte delle organizzazioni della società civile costituisce un «interesse pubblico prevalente alla divulgazione».

In terzo luogo, il ricorrente sostiene che la convenuta, avendo impiegato quasi sei mesi per rispondere alla sua domanda di conferma, nonostante il fatto che il regolamento n. 1049/2001 prescriva di fornire una risposta entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta, ha violato l’art. 7 del regolamento n. 1049/2001.

In quarto luogo, il ricorrente fa valere che la convenuta non ha effettuato «prontamente» un esame della richiesta, violando, pertanto, l’art. 8 del regolamento n. 1049/2001.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU 2001, L 145, pag. 43.


27.3.2010   

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C 80/37


Ricorso proposto il 27 gennaio 2010 — Arkema France/Commissione

(Causa T-23/10)

2010/C 80/61

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Arkema France (Colombes, Francia) (rappresentanti: J. Joshua, barrister, e E. Aliende Rodríguez, avocat)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare l’art. 1, nn. 1 e 2, della decisione della Commissione 11 novembre 2009, C(2009)8682, in quanto fa riferimento alla ricorrente e, in ogni caso, annullare l’art. 1, n. 1, in quanto dichiara che la ricorrente ha partecipato ad un’infrazione relativa a stabilizzanti a base di stagno tra il 16 marzo 1994 e il 31 marzo 1996;

annullare le ammende inflitte alla ricorrente dall’art. 2;

qualora il Tribunale decida di non annullare integralmente le ammende, ridurle in misura sostanziale nell’ambito della sua piena competenza;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 11 novembre 2009 nel caso COMP/38.589 — Stabilizzanti al calore — che constata la partecipazione della ricorrente in due distinte violazioni dell’art. 81 CE (divenuto art. 101 TFUE), una nel settore degli stabilizzanti a base di stagno e l’altra nel settore degli ESBO (Epoxidized soybean oil, ossia olio di semi di soia epossidato) ed impone un’ammenda per ciascuna categoria di prodotti.

La ricorrente deduce i seguenti motivi a sostegno del suo ricorso.

Innanzi tutto, essa sostiene che, grazie ad una corretta applicazione dell’art. 25 del regolamento (CE) n. 1/2003 (1), nella causa Akzo (2) non vi era sospensione della prescrizione e il potere della Commissione di imporre ammende era prescritto per entrambe le violazioni nell'ambito del limite di dieci anni in forza della regola della «doppia limitazione». La ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un errore di diritto dichiarando che il periodo durante il quale il procedimento Akzo era pendente dinanzi al Tribunale aveva comportato la sospensione della prescrizione, e che essa aveva erroneamente concluso che il limite di dieci anni previsto dall’art. 25, n. 5, del suddetto regolamento potesse essere esteso alla presente fattispecie.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha dimostrato alcun legittimo interesse all’accertamento di infrazioni per le quali essa non aveva il potere di imporre ammende. Infatti, la ricorrente sostiene che l’art. 7 del regolamento (CE) n. 1/2003 permette alla Commissione di constatare un’infrazione senza imporre alcuna ammenda, a condizione che sia dimostrato il suo legittimo interesse.

In terzo luogo, e indipendentemente dei primi due motivi, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare la dichiarazione contenuta nell’art. 1, n. 1, della decisione impugnata, secondo la quale essa avrebbe partecipato a un’infrazione nel settore degli stabilizzanti a base di stagno, nel periodo tra il 16 marzo 1994 e il 31 marzo 1996, e fa valere che la Commissione non avrebbe provato di avere alcun legittimo interesse ad una tale constatazione.

In quarto luogo, nel caso in cui il Tribunale non annulli in toto le ammende, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha provato che l’infrazione si è prolungata oltre il 23 febbraio 1999 e che, quindi, l’ammenda inflitta per il secondo periodo dell’intesa deve essere ridotta per tenere conto di una durata inferiore delle infrazioni.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 2003, pag. 1)

(2)  Sentenza del Tribunale 17 settembre 2007, cause riunite T-125/03 e T-253/03, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione (Racc. pag. II-3523)


27.3.2010   

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C 80/37


Ricorso proposto il 26 gennaio 2010 — Euro-Information/UAMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT)

(Causa T-28/10)

2010/C 80/62

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Européenne de traitement de l’information (Euro-Information) (Strasburgo, Francia) (rappresentante: A. Grolée, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso 11 novembre 2009, nel procedimento R 635/2009-2, nella parte in cui essa respinge la richiesta di marchio n. 7 077 654 per i prodotti e i servizi oggetto del presente ricorso;

accogliere la richiesta di marchio comunitario «EURO AUTOMATIC PAYMENT», n. 7 077 654, per la registrazione di tutti i prodotti e servizi respinti delle classi 9 e 36;

condannare l’UAMI alle spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi ad esso e nell’ambito del presente ricorso, in applicazione dell’art. 87 del regolamento di procedura.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «EURO AUTOMATIC PAYMENT», per taluni prodotti e servizi delle classi 9, 35, 36, 37, 38, 42 e 45 (domanda di registrazione n. 7 077 654)

Decisione dell'esaminatore: rifiuto parziale della registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009, in quanto il marchio proposto per la registrazione non è descrittivo, bensì distintivo per la totalità dei prodotti e servizi per i quali è stata rifiutata la registrazione


27.3.2010   

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C 80/38


Ricorso proposto il 28 gennaio 2010 — Paesi Bassi/Commissione

(Causa T-29/10)

2010/C 80/63

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissel e Y. de Vries, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare parzialmente la decisione della Commissione 18 novembre 2009, N. C 10/2009 (ex N 138/2009) — Paesi Bassi/aiuto all’ING Groep B.V.;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Nella decisione controversa la Commissione ha stabilito che talune misure, adottate dallo Stato olandese relativamente all’ING Groep B.V., comportano aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107, n. 1, TFUE, ed ha dichiarato detti aiuti compatibili con il mercato comune a determinate condizioni. Secondo la decisione in parola la modifica delle condizioni di rimborso concernenti EUR 5 miliardi dell’iniezione di capitale configura un aiuto supplementare.

Il ricorso verte sull’art. 2, n. 1, della decisione, il quale si basa sull’affermazione della Commissione che la modifica delle condizioni di rimborso concernenti EUR 5 miliardi dell’iniezione di capitale comporta un aiuto di Stato.

In primo luogo, il ricorrente fa valere che la decisione è in contrasto con l’art. 107 TFUE, in quanto nella decisione la Commissione ha ritenuto che l’adattamento delle condizioni di rimborso della partecipazione nel capitale di base dell’ING comporta EUR 2 miliardi di aiuti di Stato aggiuntivi a favore dell’ING. Il ricorrente sostiene che la Commissione ha a torto considerato l’adattamento delle condizioni di rimborso come aiuti di Stato e per le ragioni seguenti:

nella misura in cui è in discussione un aiuto di Stato, secondo la decisione esso si realizza in seguito alla piena partecipazione nel capitale di base dell’ING; una modifica delle condizioni in base alle quali detto aiuto può essere rimborsato non può comportare un aiuto di Stato in aggiunta rispetto alla menzionata partecipazione.

La Commissione avrebbe dovuto includere l’adattamento delle condizioni di rimborso nella sua valutazione della partecipazione al capitale di base, e non, invece, considerarlo separatamente.

Nella misura in cui la Commissione avesse potuto valutare l’adattamento delle condizioni di rimborso come a sé stanti alla luce delle disposizioni in materia di aiuti di Stato, in siffatta valutazione essa è comunque incorsa in svariati errori.

Nella sua valutazione la Commissione ha a torto omesso di prendere in considerazione la circostanza che l’adattamento delle condizioni di rimborso aveva del pari lo scopo di adeguare le condizioni in parola alle condizioni di rimborso conformi al mercato.

In secondo luogo, il ricorrente fa valere che la decisione è in contrasto con il dovere di diligenza, in quanto la Commissione ha omesso di dare la necessaria comunicazione dei fatti rilevanti.

In terzo luogo, il ricorrente sostiene che la decisione viola il principio di motivazione, poiché la Commissione non ha sufficientemente motivato la sua valutazione relativa alla circostanza che l’adattamento delle condizioni di rimborso comporterebbero un aiuto supplementare.


27.3.2010   

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C 80/39


Ricorso proposto il 29 gennaio 2010 — Reagens/Commissione

(Causa T-30/10)

2010/C 80/64

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Reagens SpA (San Giorgio di Piano) (rappresentanti: avv.ti B. O’Connor, L. Toffoletti, D. Gullo ed E. De Giorgi)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 11 novembre 2009, C(2009) 8682 def. (caso COMP/38.589 — stabilizzanti al calore), relativamente agli stabilizzanti a base di stagno, nella sua interezza ovvero nella parte che riguarda la ricorrente;

dichiarare che i termini fissati dall’art. 25 del regolamento n. 1/2003 sono applicabili e comportano l’inammissibilità dell’imposizione di una sanzione alla ricorrente;

alternativamente, dichiarare che la Commissione ha errato nel fissare una sanzione pari ad EUR 10 791 000 a carico della ricorrente e, se necessario, ridurre la sanzione ad un importo appropriato al carattere limitato dell’eventuale violazione dell’art. 101 TFEU commessa da parte della ricorrente dopo il 1996;

avviare un’indagine sull’applicazione del paragrafo 35 degli orientamenti in materia di sanzioni nei confronti della Chemson e della Baerlocher e relativamente a tutti gli argomenti dedotti dalle imprese destinatarie della decisione sugli stabilizzanti a base di stagno dopo la notifica della comunicazione degli addebiti;

condannare la commissione alle spese del presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la ricorrente chiede il parziale annullamento della decisione della Commissione 11 novembre 2009, C(2009) 8682, nella parte in cui viene dichiarata responsabile di una violazione degli artt. 81 CE e 53 EEA (caso COMP/38.589 — stabilizzatori al calore) e le viene inflitta una sanzione.

A sostegno delle sue conclusioni la ricorrente deduce i seguenti motivi.

In primo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione ha commesso un errore manifesto nella valutazione dei fatti relativamente agli stabilizzanti a base di stagno dichiarando che la ricorrente ha partecipato ad una violazione dell’art. 81 CE (divenuto art. 101 TFEU) dopo il 1996/1997.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un errore manifesto nell’applicazione dell’art. 25 del regolamento (CE) n. 1/2003 (1) ai fatti relativi al mercato degli stabilizzanti a base di stagno e, segnatamente, dichiarando che i termini previsti da tale articolo sono stati rispettati. A suo giudizio il fatto che non sia stata provata una violazione dopo il 1996/1997 implica che una decisione diretta a sanzionarla si è prescritta in forza dei termini di cinque o dieci anni previsti da tale articolo.

In terzo luogo, la ricorrente lamenta che la Commissione ha violato i principi di sana amministrazione e le sue aspettative legittime che la Commissione svolgesse indagini con il massimo impegno, rigorosamente e diligentemente e non ignorasse nessuna prova di concorrenza. La ricorrente afferma poi che la Commissione ha violato i suoi diritti della difesa non avendo esaminato adeguatamente le prove da essa fornite nella risposta alla comunicazione degli addebiti e all’udienza delle parti e non consentendole di accedere nuovamente alla versione non confidenziale del fascicolo delle indagini.

In quarto luogo, la ricorrente allega che la Commissione ha violato il principio di parità di trattamento delle imprese non applicando gli orientamenti per il calcolo delle ammende (2). La stessa osserva poi che la Commissione ha violato il principio di proporzionalità in quanto la sanzione inflittale era sproporzionata rispetto alle sanzioni inflitte a tutti gli altri destinatari della decisione sugli stabilizzanti a base di stagno e, in particolare, alla Baerlocher.

In quinto luogo, a giudizio della ricorrente, non applicando gli orientamenti sulle sanzioni, la Commissione ha agito in modo tale da alterare la concorrenza nel mercato interno in violazione dell’art. 101 TFUE.

Infine, la ricorrente ritiene che la Commissione abbia violato il principio di sana amministrazione non svolgendo le sue indagini diligentemente e tempestivamente nonché che abbia pregiudicato i suoi diritti della difesa non proseguendo le indagini allorché erano pendenti dinanzi alla Corte le domande dell’Akzo dirette alla tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti (3).


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

(2)  Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).

(3)  Sentenza 17 settembre 2007, cause riunite T-125/03 e T-253/03, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione, Racc. pag. II-3523.


27.3.2010   

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C 80/40


Ricorso proposto il 22 gennaio 2010 — Ella Valley Vineyards/UAMI — Hachette Filipacchi Presse (ELLA VALLEY VINEYARDS)

(Causa T-32/10)

2010/C 80/65

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Ella Valley Vineyards (Adulam) Ltd (Gerusalemme, Israele) (rappresentante: C. de Haas, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Hachette Filipacchi Presse SA (Levallois-Perret, Francia)

Conclusioni della ricorrente

Annullare integralmente la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 11 novembre [2009], in quanto essa ha violato l’art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 207/2009;

condannare l’UAMI a sopportare le spese della società ELLA VALLEY VINEYARDS, conformemente agli artt. 87-93 del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «ELLA VALLEY VINEYARDS», per prodotti della classe 33 (domanda di registrazione n. 3 360 914)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Hachette Filipacchi Presse SA

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo francese ed il marchio denominativo comunitario «ELLE», per prodotti della classe 16 (marchio comunitario n. 3 475 365)

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 207/2009, dal momento che il pubblico interessato non stabilirà alcun collegamento tra i marchi in questione e che l’utilizzo del marchio «ELLA VALLEY VINEYARDS» non trarrebbe indebito vantaggio dalla notorietà dei marchi anteriori «ELLE».


27.3.2010   

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C 80/40


Ricorso proposto il 28 gennaio 2010 — ING Groep/Commissione

(Causa T-33/10)

2010/C 80/66

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ING Groep ING (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: O. Brouwer, M. Knapen e J. Blockx, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione impugnata in quanto qualifica la modifica alla transazione CBI come un aiuto supplementare pari a un importo di EUR 2 miliardi, nonché per difetto o insufficienza di motivazione;

annullare la decisione impugnata, in quanto la Commissione ha subordinato l'approvazione dell'aiuto all'accettazione del divieto di esercitare leadership in materia di prezzi («price leadership bans»), come stabilito dalla decisione e dal suo allegato II, nonché per difetto o insufficienza di motivazione;

annullare la decisione impugnata, in quanto la Commissione ha subordinato l'approvazione dell'aiuto ad obblighi di ristrutturazione che vanno al di là di quanto appropriato e di quanto richiesto nella Comunicazione sulla Ristrutturazione, nonché per difetto o insufficienza di motivazione;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nel contesto delle agitazioni sui mercati finanziari nel settembre/ottobre 2008, l'11 novembre 2008 lo Stato olandese immetteva un capitale di base di categoria 1 pari a EUR 11 miliardi (in prosieguo: la «transazione CBI») in ING (in prosieguo: la «ricorrente»). Tale misura di aiuto era provvisoriamente approvata dalla Commissione europea il 12 novembre 2008 per un periodo di sei mesi.

Nel gennaio 2009, lo Stato olandese accettava di assumersi il rischio economico relativo ad una parte di talune attività della ricorrente che avevano subito una riduzione di valore. Tale misura era provvisoriamente approvata dalla Commissione europea il 31 marzo 2009, alla condizione che lo Stato olandese si impegnasse a presentare un piano di ristrutturazione relativo alla ricorrente. Nell'ottobre 2009, la ricorrente e lo Stato olandese stipulavano una modifica alla transazione CBI originale al fine di consentire un rimborso anticipato di metà dell'apporto di capitale CBI. Una versione finale del piano di ristrutturazione della ricorrente veniva presentata alla Commissione in data 22 ottobre 2009.

Il 18 novembre 2009, la Commissione adottava la decisione impugnata con cui approvava la misura di aiuto subordinatamente agli impegni di ristrutturazione elencati negli allegati I e II della decisione.

Con il suo ricorso, la ricorrente chiede il parziale annullamento della decisione del 18 novembre 2009 sull'aiuto di Stato n. C 10/2009 (ex n. 138/2009), attuato dai Paesi Bassi con la misura di sostegno delle attività illiquide della ricorrente ed il suo piano di ristrutturazione, in quanto essa i) qualificherebbe le modifiche alla transazione CBI come un aiuto supplementare per un importo di EUR 2 miliardi, ii) avrebbe subordinato l'approvazione dell'aiuto all'accettazione del divieto di esercitare la facoltà d'iniziativa in materia di prezzi, e iii) avrebbe subordinato l'approvazione dell'aiuto ad obblighi di ristrutturazione che andrebbero al di là di quanto proporzionato e di quanto richiesto nella Comunicazione sulla Ristrutturazione.

Secondo la ricorrente, la decisione impugnata dev'essere annullata sulla base dei seguenti motivi.

Con il primo motivo di ricorso, relativo alla modifica della transazione CBI, la ricorrente sostiene che la Commissione:

a)

ha violato l'art. 107 TFUE, avendo dichiarato che la modifica alla transazione CBI tra la ricorrente e lo Stato olandese costituiva un aiuto di Stato;

b)

ha violato il principio di diligenza e l'art. 296 TFUE, avendo omesso di esaminare attentamente ed imparzialmente tutti gli aspetti rilevanti del caso di specie, di ascoltare le persone interessate e di fornire una motivazione adeguata alla decisione impugnata.

Con il suo secondo motivo, relativo al divieto di esercitare leadership in materia di prezzi per ING e ING Direct, la ricorrente sostiene che la Commissione:

a)

ha violato il principio di buona amministrazione per il fatto di non aver esaminato attentamente ed imparzialmente tutti gli aspetti rilevanti del caso di specie, nonché l'obbligo di motivare adeguatamente la decisione;

b)

ha violato il principio di proporzionalità, subordinando l'approvazione della misura d'aiuto al divieto di esercitare leadership in materia di prezzi, divieto questo né adeguato, né necessario o proporzionato;

c)

ha violato l'art. 107, n. 3, lett. b), TFUE e ha interpretato erroneamente i principi e gli orientamenti definiti nella Comunicazione sulla Ristrutturazione.

Con il suo terzo motivo, relativo ad obblighi di ristrutturazione sproporzionati, la ricorrente sostiene che la decisione è viziata da:

a)

un errore di valutazione, in quanto la Commissione ha calcolato l'importo assoluto e relativo dell'aiuto erroneamente, e ha violato il principio di proporzionalità e di buona amministrazione, richiedendo una ristrutturazione eccessiva, senza avere esaminato attentamente ed imparzialmente tutti i fatti rilevanti ad essa sottoposti; nonché

b)

un errore di valutazione e un'insufficiente motivazione derivanti dal fatto di essersi discostata dalla Comunicazione sulla Ristrutturazione al momento di valutare la ristrutturazione necessaria.


27.3.2010   

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C 80/42


Ricorso di Carlo De Nicola proposto il 28 gennaio 2010 avverso la sentenza pronunciata il 30 novembre 2009 dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-55/08, De Nicola/BEI

(Causa T-37/10 P)

2010/C 80/67

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: L. Isola, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Banca europea per gli investimenti

Conclusioni del ricorrente

Annullamento del provvedimento impugnato.

Pagamento delle spese di lite, degli interessi e rivalutazione monetaria sul credito riconosciuto.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione si rivolge contro la sentenza del Tribunale della Funzione Pubblica (TFP) del 30 novembre 2009. Questa sentenza ha respinto un ricorso avente per oggetto una richiesta di annullamento della decisione con cui la Convenuta ha respinto il suo ricorso volto, da un lato, a riesaminare il giudizio analitico attribuitogli per il 2006 e, dall’altro, della decisione della Banca relativa alle promozioni attribuite per l’anno 2006, nella misura in cui esse non lo promuovono; una richiesta di annullamento del suo rapporto informativo del 2006; la constatazione che egli sarebbe stato vittima di molestie psicologiche; la condanna della Banca al risarcimento dei danni che egli ritiene di avere subito a causa di tali molestie e infine, una richiesta di annullamento della decisione di rifiuto di presa in carico di determinate spese mediche di laserterapia.

A sostegno delle proprie conclusioni la ricorrente fa valere i seguenti motivi:

Il TFP avrebbe illegittimamente omesso di pronunciarsi e, quando non ha completamente dimenticato l’oggetto dell’impugnazione (ad esempio, il 2° ed il 3° argomento della richiesta di annullamento, il rifiuto del Comitato dei Ricorsi di esprimere un giudizio di merito, ecc.), ha volutamente deciso di esaminare solo alcune delle eccezioni.

Il TFP non si sarebbe pronunciato sulla sua domanda di sindacare la legittimità del comportamento dei suoi superiori, alla luce dei criteri di valutazione adottati dalla Convenuta. Inoltre, avrebbe erroneamente preteso di considerare dei dipendenti quel comportamento vessatorio denunciato dal ricorrente, che l’attribuisce direttamente ed esclusivamente alla BEI.

Si ritiene anche come motivo d’impugnazione il rifiuto delle istanze istruttorie e la pretesa d’invertire l’onere della prova, nonché l’omessa motivazione. Si ritiene a quest’ultimo riguardo che il TFP avrebbe omesso di motivare su numerosi e decisivi argomenti, ovvero avrebbe fornito la motivazione contraddittoria e/o illogica, quindi sostanzialmente mancante. Vengono menzionati in particolare il rifiuto di applicare l’art. 41 del regolamento del personale, nonché il rigetto della domanda di annullamento del rapporto informativo per 2006.

Infine, il ricorrente ritiene che, trattandosi di un contratto di lavoro di diritto privato, non sussistono i presupposti per fare ricorso all’analogia ed applicare alla fattispecie le regole ed i presupposti processuali in atto per i funzionari comunitari con contratto di diritto pubblico.


27.3.2010   

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C 80/43


Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 26 gennaio 2010 avverso l'ordinanza del 10 novembre 2009 del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-70/07, Marcuccio/Commissione

(Causa T-38/10 P)

2010/C 80/68

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

In ogni caso: annullare in toto e senza eccezione alcuna l'ordinanza impugnata.

Dichiarare che il ricorso in primo grado in relazione al quale fu emessa l'ordinanza impugnata, era ricevibile in toto e senza eccezione alcuna.

In via principale: accogliere in toto e senza eccezione alcuna il petitum del ricorso in primo grado.

Condannare la convenuta alla rifusione, in favore dell'attore, di tutte le spese diritti ed onorari da quest'ultimo sopportati ed inerenti tutti i gradi di giudizio finora esperiti.

In via subordinata: rinviare de causa de qua al Tribunale della funzione pubblica, in diversa composizione, perché statuisca di nuovo in merito alla medesima.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione si rivolge contro l'ordinanza del Tribunale della Funzione Pubblica (TFP) del 10 novembre 2009. Questa ordinanza ha respinto come manifestamente irricevibili la prima, seconda, terza e sesta delle conclusioni di un ricorso avente per oggetto la condanna della Commissione a risarcire i pretesi danni subiti in conseguenza del diniego di rimborsare al ricorrente le spese ripetibili asseritamene sostenute nella causa T-176/04 Marcuccio/Commissione.

A sostegno delle proprie pretensioni, il ricorrente fa valere l'erronea interpretazione ed applicazione della nozione di domanda, ai sensi degli articoli 90 e 91 dello Statuto dei funzionari, l'immotivato e illogico discostamento dalla relativa giurisprudenza, un difetto assoluto di motivazione, l'inosservanza dell'obbligo di non tener conto del controricorso in quanto tardivamente presentato, la commissione di un errore in procedendo nell'ammettere un atto intitolato «domanda di dichiarazione di non luogo a statuire», nonché la violazione dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.


27.3.2010   

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C 80/43


Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 3 febbraio 2010 avverso l’ordinanza del 25 novembre 2009 del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-11/09, Marcuccio/Commissione

(Causa T-44/10 P)

2010/C 80/69

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

In ogni caso: annullare in toto e senza eccezione alcuna l'ordinanza impugnata.

Dichiarare che il ricorso in primo grado in relazione al quale fu emessa l'ordinanza impugnata, era ricevibile in toto e senza eccezione alcuna.

In via principale: accogliere in toto e senza eccezione alcuna il petitum dell'attore contenuto nel ricorso in primo grado.

Condannare la convenuta alla rifusione, in favore dell'attore, di tutte le spese diritti ed onorari da quest'ultimo sopportati ed inerenti tutti i gradi di giudizio finora esperiti.

In via subordinata: rinviare de causa de qua al Tribunale della funzione pubblica, in diversa composizione, perché statuisca di nuovo in merito alla medesima.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione si rivolge contro l'ordinanza del Tribunale della Funzione Pubblica (TFP) del 25 novembre 2009. Questa ordinanza ha respinto in parte come manifestamente irricevibile e in parte come manifestamente non fondato un ricorso avente per oggetto il rifiuto della Convenuta di prendere a carico il 100 % delle spese mediche del ricorrente.

A sostegno delle proprie pretensioni il ricorrente fa valere l'erronea interpretazione ed applicazione della nozione di motivazione di una decisione promanante da un'istituzione dell'Unione europea, del concetto di integrazione di una motivazione di una decisione, nonché dei principi di diritto inerenti alla formazione e alla valutazione della prova.

Il ricorrente fa anche valere l'erronea interpretazione ed applicazione delle nozioni di atto impugnabile ed altresì di decisione meramente confermativa di una precedente.


27.3.2010   

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C 80/44


Ricorso presentato il 10 febbraio 2010 — SP/Commissione

(Causa T-55/10)

2010/C 80/70

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: SP SpA (Brescia, Italia) (rappresentante: G. Belotti, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione dell'8 dicembre 2009 che ha modificato la precedente decisione C(2009) 7492 definitivo, adottata dalla Commissione il 30 settembre 2009.

Condannare la convenuta alla rifusione di tutte le spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione dell'8 dicembre 2009, oggetto d'impugnazione, la Commissione ha modificato la propria precedente decisione C(2009) 7492 definitivo del 30 settembre 2009, con la quale la stessa aveva contestato ad alcune imprese, tra cui l'odierna ricorrente, la partecipazione in un preteso cartello. Con la decisione dell'8 dicembre 2009, la Commissione, dopo aver riconosciuto che la decisione del 30 settembre 2009 faceva «riferimento ad un allegato contenente tabelle che illustra(va)no i movimenti dei prezzi del tondo per cemento armato durante lo svolgimento dell'intesa» e che «(d)etto allegato non era presente nella decisione adottata il 30 settembre 2009», decideva di modificare quest'ultima al fine di integrarla con le tabelle allegate alla decisione qui impugnata.

A sostegno del proprio ricorso le ricorrenti deducono:

1)

Illegittimità della sanatoria ex post di un provvedimento gravemente viziato: la Commissione non ha il potere di sanare a posteriori una decisione manifestamente nulla, giacché all'evidenza incompleta nel testo al momento della sua adozione; ciò costituisce una circostanza gravissima come tale insanabile.

2)

Erronea indicazione della base giuridica: la Commissione ha indicato come base giuridica del provvedimento impugnato l'art. 65 CA ed il regolamento CE n. 1/2003 (1), basi giuridiche manifestamente inappropriate a perseguire la finalità che la Commissione si era prefissa (ossia integrare/modificare una sua precedente decisione, perché incompleta nel testo) — con la conseguenza che la seconda decisione oggetto del presente ricorso dovrà essere annullata per manifesta mancanza di idonea base giuridica.

La ricorrente fa anche valere la violazione del principio di buona amministrazione.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU L 1, del 04.01.2003, pag. 1)


27.3.2010   

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C 80/45


Ricorso presentato il 10 febbraio 2010 — Acciaierie e Ferriere Leali Luigi e Leali/Commissione

(Causa T-56/10)

2010/C 80/71

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA (Brescia, Italia), Leali SpA (Odolo, Italia) (rappresentante: G. Belotti, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare la decisione della Commissione dell'8 dicembre 2009 che ha modificato la precedente decisione C(2009) 7492 definitivo, adottata dalla Commissione il 30 settembre 2009.

Condannare la convenuta alla rifusione di tutte le spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi ed argomenti principali sono quelli invocati nella causa T-55/10, SP/Commissione.