ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.CE2010.076.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 76E |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
53o anno |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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RISOLUZIONI |
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Parlamento europeo |
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Mercoledì 18 febbraio 2009 |
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2010/C 076E/01 |
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Giovedì 19 febbraio 2009 |
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2010/C 076E/02 |
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2010/C 076E/03 |
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2010/C 076E/04 |
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2010/C 076E/05 |
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2010/C 076E/06 |
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2010/C 076E/07 |
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2010/C 076E/08 |
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2010/C 076E/09 |
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2010/C 076E/10 |
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2010/C 076E/11 |
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2010/C 076E/12 |
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2010/C 076E/13 |
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2010/C 076E/14 |
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2010/C 076E/15 |
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2010/C 076E/16 |
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2010/C 076E/17 |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Parlamento europeo |
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Giovedì 19 febbraio 2009 |
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2010/C 076E/18 |
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III Atti preparatori |
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Parlamento europeo |
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Giovedì 19 febbraio 2009 |
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2010/C 076E/19 |
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2010/C 076E/20 |
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2010/C 076E/21 |
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2010/C 076E/22 |
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2010/C 076E/23 |
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2010/C 076E/24 |
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2010/C 076E/25 |
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Significato dei simboli utilizzati
(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione) Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono indicate dal simbolo ▐ . Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo semplice e le soppressioni sono indicate dal simbolo ║. |
IT |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
RISOLUZIONI
Parlamento europeo SESSIONE 2008-2009 Sedute del 18 e 19 febbraio 2009 Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 202 E del 27.8.2009. TESTI APPROVATI
Mercoledì 18 febbraio 2009
25.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 76/1 |
Mercoledì 18 febbraio 2009
Aiuti umanitari alla Striscia di Gaza
P6_TA(2009)0057
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 febbraio 2009 sull'aiuto umanitario alla Striscia di Gaza
2010/C 76 E/01
Il Parlamento europeo,
viste le sue precedenti risoluzioni su Gaza, in particolare quelle del 16 novembre 2006 sulla situazione nella Striscia di Gaza (1), dell'11 ottobre 2007 sulla situazione umanitaria a Gaza (2), del 21 febbraio 2008 sulla situazione nella Striscia di Gaza (3) e del 15 gennaio 2009 sulla situazione nella Striscia di Gaza (4),
viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, 242 del 22 novembre 1967 (S/RES/242), 338 del 22 ottobre 1973 (S/RES/338) e 1860 dell'8 gennaio 2009 (S/RES/1860),
vista la quarta Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra,
visto il piano di risposta rapida dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA), volta a ripristinare a Gaza i servizi essenziali per i rifugiati, nel periodo gennaio – settembre 2009,
visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. |
considerando che il conflitto nella Striscia di Gaza ha ulteriormente aggravato la crisi umanitaria nella regione, che ha raggiunto livelli inumani, e che l'88 % della popolazione di Gaza dipende dagli aiuti alimentari, |
B. |
considerando che i valichi di transito per entrare e uscire dalla Striscia di Gaza sono rimasti chiusi per 18 mesi, che il blocco che impedisce la circolazione delle persone e delle merci ostacola la fornitura di aiuti umanitari alla popolazione e che la quantità di merci di cui è autorizzato l'ingresso nella Striscia di Gaza non basta neppure a far fronte alle esigenze umanitarie di base, |
C. |
considerando che nella Striscia di Gaza i servizi pubblici fondamentali registrano gravi carenze dovute alla mancanza del materiale di base necessario per il loro funzionamento e che la mancanza di farmaci e di combustibile negli ospedali continua a mettere a repentaglio vite palestinesi, |
D. |
considerando che l'UNRWA e il PAM (Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite) svolgono un ruolo cruciale, con il pieno sostegno della comunità internazionale, nel fornire generi di prima necessità alla popolazione della Striscia di Gaza; che parte dei viveri umanitari volti a migliorare le condizioni di vita nella regione si sono deteriorati a causa degli ostacoli incontrati nella catena di distribuzione; che il 3 e il 5 febbraio 2009 Hamas ha confiscato centinaia di pacchi viveri e migliaia di coperte destinati alla popolazione civile di Gaza, che sono stati poi restituiti a seguito della sospensione da parte dell'UNRWA di tutte le importazioni di aiuti nella Striscia di Gaza, |
E. |
considerando che il rilevante sostegno finanziario accordato dall'Unione europea ai palestinesi ha svolto un ruolo importante nel cercare di evitare una catastrofe umanitaria nella Striscia di Gaza e che l'Unione, malgrado tutti gli ostacoli, continua a fornire aiuti umanitari, |
F. |
considerando che il 2 marzo 2009 si terrà a Sharm El-Sheikh la Conferenza internazionale a sostegno dell'economia palestinese, per la ricostruzione della Striscia di Gaza, |
1. |
riconosce le sofferenze della popolazione palestinese della Striscia di Gaza e chiede che gli aiuti umanitari ad essa destinati siano potenziati immediati e non incontrino ostacoli, aiuti che rappresentano un obbligo morale e che devono essere forniti senza condizioni e restrizioni di sorta; invita le autorità israeliane ad autorizzare un flusso costante e adeguato di aiuti umanitari, inclusi tutti i materiali di cui necessitano l'UNRWA e le altre agenzie delle Nazioni Unite e internazionali per svolgere i propri compiti e rispondere alle esigenze della popolazione; |
2. |
chiede nuovamente la revoca del blocco imposto alla Striscia di Gaza, conformemente all'accordo sulla circolazione e l'accesso del 15 novembre 2005, l'apertura immediata e duratura dei valichi di transito per persone e merci e la prevenzione del contrabbando e del traffico illecito di armi e munizioni; |
3. |
chiede una valutazione dettagliata dei danni nella Striscia di Gaza e un'analisi approfondita delle necessità della popolazione che possano servire da base ai programmi di ricostruzione; |
4. |
sollecita il recupero finanziario, economico e sociale della Striscia di Gaza, che è un fattore essenziale per la sicurezza nella regione; ricorda che, conformemente agli impegni della comunità internazionale e dell'Unione, gli aiuti dovrebbero comprendere pagamenti in contanti per erogare i salari, le pensioni e i sussidi sociali alle persone e alle famiglie più vulnerabili e invita le autorità israeliane a non ostacolare i trasferimenti bancari di denaro; |
5. |
ritiene che, anche in vista della Conferenza internazionale a sostegno dell'economia palestinese per la ricostruzione della Striscia di Gaza che si svolgerà a Sharm El-Sheikh il 2 marzo 2009, qualsiasi politica sostenibile di ricostruzione e sviluppo nella Striscia di Gaza presupponga un cessate il fuoco duraturo, supportato dalla ripresa di seri negoziati di pace tra israeliani e palestinesi, affiancati da un processo di riconciliazione nazionale tra i palestinesi; |
6. |
sottolinea ancora una volta che il sostegno finanziario dell'Unione ai palestinesi non dovrebbe essere compromesso da continue distruzioni che riducono il sostegno dell'opinione pubblica europea ai progetti di ricostruzione; |
7. |
invita la Commissione a tracciare un quadro esaustivo e a formulare una valutazione delle previsioni a medio e lungo termine per quanto riguarda i progetti di ricostruzione nella Striscia di Gaza finanziati dall'Unione europea nel quadro di PEGASE (Meccanismo palestino-europeo di gestione dell'aiuto socioeconomico) ed ECHO (Direzione generale per gli Aiuti umanitari della Commissione europea), così come delle relative implicazioni di bilancio; esorta gli altri donatori ad assumere impegni in occasione della citata conferenza internazionale e a onorare le promesse già fatte nella conferenza dei donatori del 17 dicembre 2007 a Parigi; |
8. |
sottolinea ancora una volta che la rubrica 4 del bilancio dell'Unione europea è cronicamente sottofinanziata e che la promessa di un aiuto supplementare a Gaza non deve essere fatta a scapito di altre politiche; sottolinea altresì che fondi supplementari potrebbero essere mobilitati esclusivamente ricorrendo a tutti i mezzi previsti dall'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (5); |
9. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'inviato del Quartetto in Medio Oriente, al Presidente dell'Autorità palestinese, al Consiglio legislativo palestinese, al governo israeliano e alla Knesset. |
(1) GU C 314 E del 21.12.2006, pag. 324.
(2) GU C 227 E del 4.9.2008, pag. 138.
(3) Testi approvati, P6_TA(2008)0064.
(4) Testi approvati, P6_TA(2009)0025.
(5) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
Giovedì 19 febbraio 2009
25.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 76/3 |
Giovedì 19 febbraio 2009
Riservare ai minori un posto speciale nell'azione esterna dell'Unione europea
P6_TA(2009)0060
Risoluzione del Parlamento europeo del 19 febbraio 2009 su: Riservare ai minori un posto speciale nella politica esterna dell'UE (2008/2203(INI))
2010/C 76 E/02
Il Parlamento europeo,
vista la comunicazione della Commissione del 5 febbraio 2008 intitolata «Riservare ai minori un posto speciale nella politica esterna dell’UE» (COM(2008)0055),
visto il documento di lavoro della Commissione del 5 febbraio 2008 dal titolo «Bambini in emergenza e situazioni di crisi» (SEC(2008)0135),
visto il documento di lavoro della Commissione in data 5 febbraio 2008 dal titolo «Piano d’azione dell’Unione europea sui diritti dei bambini in azione esterna» (SEC(2008)0136),
vista la comunicazione della Commissione del 9 aprile 2008 dal titolo «L'UE partner mondiale per lo sviluppo - Accelerare i progressi verso la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio» (COM(2008)0177),
viste le conclusioni del Consiglio sulla promozione e la tutela dei diritti dei minori nell'azione esterna dell'Unione europea - dimensione dello sviluppo e dimensione umanitaria, del 26 maggio 2008,
viste le conclusioni del Consiglio del 19 e 20 giugno 2008,
viste le linee guida dell’Unione europea per la promozione e la protezione dei diritti dei minori, adottate dal Consiglio nel dicembre 2007,
visti gli orientamenti dell’Unione europea sui bambini e i conflitti armati, adottati dal Consiglio nel dicembre 2003 e aggiornati nel giugno 2008,
vista la lista di controllo per l'integrazione della protezione dei bambini confrontati ai conflitti armati nelle operazioni di politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa (PESD), adottata dal Consiglio nel maggio 2006,
vista la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (CRC), adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 20 novembre 1989 e i relativi protocolli opzionali,
vista l’agenda dell’Unione europea per gli obiettivi di sviluppo del Millennio, adottata dal Consiglio il 18 giugno 2008,
vista la risoluzione 1612 (2005) delle Nazioni Unite sui bambini e i conflitti armati, adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella sua 5235a riunione del 26 luglio 2005,
viste le convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 138 sull’«Età minima», adottata a Ginevra il 26 giugno 1973 e n. 182 su «Proibizione e azione immediata per l’eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile» adottata a Ginevra il 17 giugno 1999,
vista la dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite adottata dall’Assemblea generale l’8 settembre 2000,
visto il documento finale della sessione speciale delle Nazioni Unite sull’infanzia, svoltasi presso il quartiere generale delle Nazioni Unite a maggio 2002, dal titolo «Un mondo a misura di bambino»,
visto lo studio del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla violenza sui bambini, presentata all'Assemblea generale delle Nazioni Unite l’11 ottobre 2006,
vista la relazione «I bambini e gli obiettivi di sviluppo del Millennio» elaborata dal Fondo per i bambini delle Nazioni Unite (UNICEF) per le Nazioni Unite nel dicembre 2007,
vista la relazione «La condizione dei bambini nel mondo nel 2008» pubblicata dall’UNICEF nel dicembre 2007,
vista la relazione sugli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) nel 2008, pubblicata dal Dipartimento Economia e affari sociali delle Nazioni Unite nell’agosto 2008,
visti gli impegni di Parigi per proteggere i bambini da assunzioni illegali o dal reclutamento da parte delle forze armate o da gruppi armati e i principi e gli orientamenti di Parigi sui bambini associati a forze armate o a gruppi armati, adottati dai ministri e dai rappresentanti di paesi riunitisi a Parigi il 5 e 6 febbraio 2007,
vista la Carta africana sui diritti e il benessere del fanciullo, adottata dall’Organizzazione dell'unità africana (OAU) nel 1990, entrata in vigore il 29 novembre 1999,
visto l’accordo di Cotonou (1) quale modificato (2), in particolare l’articolo 9 su «Elementi essenziali relativi ai diritti umani, ai principi democratici e allo Stato di diritto ed elemento fondamentale relativo al buon governo» e l'articolo 26 su «Questioni giovanili»,
vista la risoluzione dell’Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE sui diritti dei bambini e in particolare sui bambini soldato (3) adottata ad Addis Abeba il 19 febbraio 2004,
vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE sulle conseguenze sociali del lavoro minorile e sulle strategie per combatterlo adottata a Port Moresby il 28 novembre 2008,
visto il trattato di Lisbona, che modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, la versione consolidata del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 3 del trattato sull’Unione europea che stabilisce che l’Unione europea «combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore» e che, nelle sue relazioni con il resto del mondo l’Unione europea «Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore»,
vista la dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell’Unione europea «Il consenso europeo» (4), e in particolare il requisito che i diritti dei bambini siano integrati in tutta l’attuazione della politica comunitaria di sviluppo,
vista la Dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione europea su «Consenso europeo sull'aiuto umanitario» (5), in particolare il requisito di prestare una particolare attenzione ai bambini affrontando i loro bisogni specifici,
vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare l’articolo 24 sui diritti del fanciullo,
visto il programma d'azione fissato dalla decisione n. 293/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, relativa ad un programma d'azione comunitaria sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (2000-2003) (programma DAPHNE) (6),
vista la dichiarazione politica approvata a Berlino il 4 giugno 2007 nel corso del primo Forum europeo sui diritti del fanciullo, in cui si conferma la volontà di tenere conto sistematicamente dei diritti dei minori nelle politiche interne ed esterne dell'Unione europea,
visto «Il quadro per la protezione, assistenza e sostegno degli orfani e bambini vulnerabili che vivono in un mondo con l’HIV e l’AIDS», pubblicato dal Global Partners Forum nel luglio 2004,
vista la sua risoluzione del 3 luglio 2003 su «La tratta di bambini e i bambini-soldato» (7),
vista la sua risoluzione del 5 luglio 2005 sullo sfruttamento dei bambini nei paesi in via di sviluppo, con particolare enfasi sul lavoro infantile (8),
vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2008 sulla comunicazione intitolata «Su una strategia dell’Unione europea sui diritti dei minori» (9),
visto l'articolo 45 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per lo sviluppo e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per la cultura e l'istruzione nonché della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0039/2009),
A. |
considerando che il rispetto dei diritti dei bambini è un elemento chiave per la loro possibilità di vita individuale nonché per il progresso verso l’eliminazione della povertà, |
B. |
considerando che i ruoli legati al genere che una società assegna ai propri minori incidono in modo determinante sul loro futuro: sul loro accesso al cibo e all'istruzione, sulla loro partecipazione al mercato del lavoro, sul loro status nelle relazioni e sulla loro salute fisica e psicologica, |
C. |
considerando che gli obiettivi stabiliti nella Convenzione sui diritti del fanciullo permangono ampiamente irrealizzati, |
D. |
considerando che, dei 2,2 miliardi di bambini nel mondo, 1,9 miliardi (86 %) vive in paesi in via di sviluppo e oltre il 98 % dei bambini che vivono in estrema povertà si trovano nei paesi in via di sviluppo, |
E. |
considerando che ogni giorno oltre 26 000 bambini sotto i cinque anni muoiono in tutto il mondo, perlopiù a seguito di malattie prevenibili e, viste le tendenze attuali, l'OSM di ridurre di due terzi i decessi dei bambini non sarà raggiunto fino al 2045, |
F. |
considerando il punto 9 del programma d'azione adottato dalla quarta Conferenza mondiale delle donne, riunitasi a Pechino dal 4 al 15 settembre 1995, che è poi un principio fondamentale enunciato in tutte le conferenze internazionali del decennio precedente sui diritti dei minori, |
G. |
considerando che, se il trattato di Lisbona verrà ratificato da tutti gli Stati membri, la protezione dei diritti del bambino diventerà un obiettivo specifico della politica estera dell'Unione europea, |
H. |
considerando che la Commissione ha ricevuto, da parte del Consiglio, il mandato di analizzare l’impatto degli incentivi positivi sulla vendita di prodotti che sono stati fabbricati senza l’utilizzo della manodopera infantile e di esaminare e riferire sulla possibilità di misure aggiuntive su prodotti che sono stati fabbricati utilizzando le peggiori forme di lavoro minorile, |
I. |
considerando che il diritto dei minori all'istruzione non è negoziabile e che l'istruzione e la formazione professionale rivestono un ruolo importante nella strategia per l'eliminazione graduale del lavoro minorile, |
J. |
considerando che lo sfruttamento commerciale dei minori è una grave violazione della loro dignità umana ed è contrario ai principi di giustizia sociale, |
K. |
considerando che gli acquirenti di beni provenienti dai paesi in via di sviluppo occupano una posizione privilegiata per poter individuare e rifiutare l'acquisto di beni prodotti completamente o in parte con il lavoro minorile e che essi possono pertanto esercitare una pressione economica diretta ed efficace, |
1. |
accoglie con favore la summenzionata comunicazione della Commissione dal titolo «Un posto speciale per i bambini nell’azione esterna UE» e i documenti di lavoro complementari, nonché le allegate conclusioni del Consiglio, quali importanti passi verso una strategia dell’Unione europea sui diritti del fanciullo; |
2. |
riconosce che, sebbene le istituzioni dell’Unione europea abbiano attribuito un’importanza sempre maggiore ai diritti dell’infanzia, molto resta ancora da fare per mettere in pratica gli impegni politici, e sottolinea che nessuno dei piani sarà realizzato senza adeguati finanziamenti; |
3. |
sottolinea l’importanza di raggiungere gli l'OSM in materia di impegno per salvaguardare i diritti dei bambini e sollecita gli Stati membri ad onorare la loro promessa di fornire finanziamenti adeguati e prevedibili attraverso un calendario di bilancio degli aiuti progettati per soddisfare i parametri di riferimento del 2010; |
4. |
esorta l’Unione europea ad adoperarsi attivamente per eliminare tutte le forme di discriminazione che colpiscono le bambine (sin dal concepimento) e di destinare un livello sufficiente di risorse alla lotta contro le ineguaglianze che ne derivano; |
5. |
accoglie con favore i quattro principi guida del piano d'azione della Commissione per i diritti dei bambini in azione esterna che comprendono una visione coerente e un approccio basato sui diritti del bambino; |
6. |
riconosce che un’impostazione basata sui diritti del bambino si impernia sulle norme e sui principi definiti nella Convenzione sui diritti del fanciullo e volta alla loro realizzazione; |
7. |
chiede l'adesione della Comunità europea alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo e alle altre convenzioni relative all’esercizio dei diritti dei minori, all'adozione, allo sfruttamento sessuale, al lavoro minorile, alla protezione dei minori nei conflitti armati e agli abusi sui bambini; |
8. |
invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'attuazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e i relativi protocolli nonché a dare maggiore sostegno alla riforma degli ordinamenti giuridici dei paesi terzi a tutela dei minori; |
9. |
sottolinea che ogni azione a favore dei diritti dei minori dovrebbe rispettare il ruolo primario dei genitori e della rete familiare più prossima al bambino nonché delle persone principalmente responsabili del minore o della sua custodia, prestando particolare attenzione al miglioramento della condizione delle madri; |
10. |
ricorda tuttavia che, laddove un minore viva una condizione di disagio all'interno della propria famiglia, soprattutto in presenza di genitori con problemi psicosociali o psichiatrici, violenze all'interno della famiglia, maltrattamenti e abusi sessuali, la separazione momentanea dal nucleo famigliare può rappresentare una misura di protezione; |
11. |
sottolinea l’urgente necessità di prestare una particolare attenzione alle ragazze e ai ragazzi più vulnerabili e socialmente esclusi, compresi i bambini disabili, i bambini migranti e i bambini di minoranze, separati o non accompagnati e dei bambini senza una tutela parentale; |
12. |
sottolinea che per mettere in pratica l'impostazione basata sui diritti del fanciullo l'Unione europea deve effettuare un'approfondita analisi dei diritti dei bambini idealmente quando sono adottati o rivisti documenti nazionali, regionali e di strategia tematica sulla base dei quali possono essere definiti azioni e programmi incentrati sui problemi dei bambini; a questo proposito, chiede alla Commissione di fornire al Parlamento, al più presto o durante le revisioni intermedie dei programmi di sviluppo, una panoramica delle azioni e delle dotazioni finanziarie a favore dei bambini; |
13. |
sottolinea che i diritti dei bambini devono essere sistematicamente inclusi nel dialogo politico dell’Unione europea e nelle discussioni di politica con i paesi partner; |
14. |
invita la Commissione a presentare una relazione sull'esistenza, in tutti gli accordi internazionali conclusi tra l'Unione europea e i paesi terzi, di una clausola giuridicamente vincolante sulla tutela dei diritti dei minori e, in caso contrario, la possibilità di inserirla; |
15. |
è persuaso che la partecipazione dei bambini debba essere istituzionalizzata e finanziata meglio nei paesi partner e a livello dell'Unione europea; |
16. |
sostiene lo sviluppo delle esistenti reti giovanili e dell’infanzia quali piattaforme per l’esercizio e la consultazione dei bambini e chiede alla Commissione di invitare sistematicamente queste reti a contribuire alle discussioni sui documenti strategici nazionali, nonché a incoraggiare il loro coinvolgimento nello sviluppo di strumenti di pianificazione nazionale; |
17. |
invita la Commissione ad aiutare i paesi partner ad adottare bilanci favorevoli all'infanzia, soprattutto quando l'Unione europea fornisce un sostegno finanziario, e a elaborare piani d'azione nazionali integrati e completi a favore dei bambini con parametri chiari, obiettivi quantificabili, calendari e meccanismi per le revisioni e resoconti sui diritti dei minori; |
18. |
insiste sul fatto che il sostegno a titolo del bilancio generale dell'Unione europea dovrebbe includere finanziamenti finalizzati al rafforzamento delle capacità dei ministeri competenti (ad esempio i ministeri del welfare, della sanità, dell'istruzione e della giustizia), per garantire che essi dispongano delle politiche e degli strumenti adeguati per il finanziamento e l'attuazione dei servizi per i minori; |
19. |
sottolinea la necessità che l'Unione europea, nell'ambito delle proprie azioni esterne, insista presso i governi dei paesi terzi affinché rispettino le norme internazionali in materia di diritti dei minori, in particolare per quanto riguarda i servizi di assistenza sociale per l'infanzia quali la distribuzione di cibo gratuito nelle scuole e negli asili o l'accesso alla sanità; rileva altresì che garantire un equo accesso all'istruzione per i minori che vivono in situazioni di conflitto armato o postconflittuali rappresenta un investimento importante in vista della prevenzione dei conflitti; |
20. |
rileva che, nonostante i recenti e positivi sviluppi a livello comunitario, le istituzioni e il personale dell’Unione europea che si occupano di diritti dell’infanzia restano inadeguati; |
21. |
raccomanda che, al fine di garantire la visibilità e la leadership per quanto riguarda i diritti dei bambini, sia nominato un rappresentante speciale dell’Unione europea; |
22. |
ritiene che la responsabilità per le questioni dei bambini dovrebbe essere attribuita a una singola persona in ciascuna delegazione della Commissione e invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che tutto il personale della sede centrale e delle missioni/delegazioni sia opportunamente addestrato e fornito di note di orientamento su come integrare i diritti dei bambini in azioni esterne e gestire in modo sicuro ed efficace la partecipazione dei bambini; |
23. |
chiede che alla tutela dei diritti dei minori, a norma della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, sia assegnato un posto fondamentale all'interno del quadro pluriennale dell'Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione europea; ritiene che quest'ultima dovrebbe istituire una rete di contatti con le organizzazioni internazionali, i garanti per l'infanzia e le organizzazioni non governative onde valorizzare la loro esperienza e le informazioni a loro disposizione; |
24. |
plaude all'impegno della Commissione di affrontare le violazioni dei diritti dei bambini, quali il lavoro minorile, la tratta dei bambini, i bambini soldato, i bambini coinvolti nei conflitti armati e tutte le forme di violenza contro i bambini, compresi lo sfruttamento sessuale e le pratiche ataviche dannose; insiste tuttavia affinché l'attenzione sia posta sulle cause profonde e sulla prevenzione delle violazioni dei diritti del fanciullo; |
25. |
chiede alla Commissione di includere la lotta all'impunità nelle proprie azioni esterne e nelle relazioni con i paesi terzi in quanto strumento importante per prevenire le violazioni dei diritti dei minori; |
26. |
invita la Commissione e gli Stati membri ad attribuire priorità allo sviluppo di strategie e sistemi nazionali di protezione del fanciullo nei paesi partner che possono fornire ai bambini e alle famiglie il sostegno di servizi prima che i bambini siano danneggiati; |
27. |
invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere le strutture istituzionali nei paesi partner ai fini della protezione e della promozione dei diritti dei minori, inclusi i difensori civici indipendenti; |
28. |
ritiene che debbano essere compiuti sforzi anche per aumentare la comprensione e il rispetto dei diritti dei bambini da parte dei genitori e degli assistenti, così come delle persone che lavorano a contatto con i bambini, quali gli insegnanti e gli operatori sanitari; |
29. |
invita il Consiglio e la Commissione a integrare l’iscrizione anagrafica alla nascita nella politica di cooperazione allo sviluppo, quale diritto fondamentale e importante strumento per la tutela dei diritti del fanciullo; |
30. |
riconosce che la cura della prima infanzia e l’istruzione sono un diritto del bambino – ivi compresi vaccinazioni, genitori, accesso a nidi e asili – e riconosce che la prima infanzia è un periodo di sviluppo importante e che la malnutrizione e la mancanza di cure possono comportare menomazioni sia fisiche sia intellettuali; |
31. |
sottolinea che il raggiungimento dell'OSM2 sull’istruzione primaria universale e dell'OSM3 sulla parità di genere è fondamentale al fine di prevenire la violazione dei diritti dei bambini; |
32. |
sottolinea la necessità di interventi mirati a favore delle bambine per dare loro le stesse opportunità dei bambini di frequentare la scuola, di ottenere cibo a sufficienza, di esprimere il proprio parere e di avere accesso alle cure sanitarie; |
33. |
esorta l'Unione europea ad attribuire priorità al diritto all’istruzione delle bambine in particolare, nell’ambito dei programmi di aiuti e nel quadro del dialogo con i paesi partner sulle politiche poste in essere; pone l’accento sulla necessità di lottare contro le continue discriminazioni commesse nelle famiglie con povertà di mezzi che, non potendosi permettere le spese scolastiche di tutti i figli, scelgono di scolarizzare i bambini sacrificando l'istruzione delle bambine; |
34. |
evidenzia la necessità che le strutture e i programmi di istruzione siano favorevoli alle bambine e offrano, ad esempio, forme alternative di istruzione esterne agli istituti ordinari oppure orari flessibili per soddisfare le esigenze delle bambine che si occupano dei fratelli; |
35. |
sottolinea che gli investimenti nell'istruzione delle bambine hanno un maggiore impatto in termini di eliminazione della povertà, di riduzione della crescita della popolazione, di diminuzione della mortalità neonatale e infantile, di minor diffusione della malnutrizione, di aumento della frequenza scolastica e di miglioramento delle condizioni di salute; |
36. |
sottolinea che l'istruzione di qualità deve essere una priorità soprattutto in situazioni di guerra e di fragilità e plaude al piano della Commissione di inserire l'istruzione nei suoi aiuti umanitari; evidenzia la necessità di orientamenti operativi che inducano l'Unione europea a includere l'istruzione in tutte le fasi dei suoi interventi umanitari, conformemente alle norme minime elaborate dall'Inter-Agency Network for Education in Emergencies e chiede finanziamenti e personale sufficienti a livello dell'Unione europea per l'attuazione del nuovo impegno politico; |
37. |
insiste sul fatto che nessun bambino dovrebbe essere privato del diritto fondamentale all'istruzione per la mancanza di risorse economiche e rinnova il suo appello a tutti i governi dei paesi in via di sviluppo a definire un calendario chiaro per la rapida abolizione delle rette scolastiche, sia dirette che indirette, per l'istruzione primaria, mantenendo al contempo un livello di istruzione elevato; |
38. |
pone in luce l'importanza fondamentale che assumono, nelle relazioni dell'Unione europea con i paesi terzi, i progetti per lo sviluppo delle capacità sociali dei minori, della loro tolleranza, solidarietà e responsabilità nei confronti dell'ambiente, in particolare nell'ambito della lotta al cambiamento climatico; |
39. |
ricorda che un impegno politico a operare scelte coerenti di politica in materia di riduzione della povertà, di qualità dell’istruzione e di diritti umani è la chiave di volta per ridurre gli incentivi al lavoro minorile; |
40. |
invita la Comunità europea e gli Stati membri a fornire un maggiore sostegno al commercio equo e solidale e a contraddistinguere iniziative che inducono le imprese a non utilizzare il lavoro minorile; raccomanda un maggiore controllo del rispetto dei codici di condotta volontari relativamente ai diritti fondamentali del lavoro e chiede che tale controllo sia reso trasparente per i consumatori europei; ritiene che gli appalti pubblici dovrebbero essere subordinati al rispetto delle norme internazionali sul lavoro minorile; |
41. |
accoglie con favore l'iniziativa del Consiglio di condurre uno studio sull'impatto degli incentivi positivi sulla vendita di prodotti che sono stati fabbricati senza l'utilizzo della manodopera infantile e su altre possibili misure, fra cui quelle relative al commercio; chiede alla Commissione di informare il Parlamento circa la pianificazione, l'attuazione e i risultati di tale studio; |
42. |
esorta la Commissione a proporre un metodo unificato per l'etichettatura dei prodotti importati nell'Unione europea al fine di attestare che sono stati prodotti senza il ricorso a manodopera infantile in qualsiasi punto della catena di produzione, ad esempio apponendo etichette con la dicitura «senza ricorso al lavoro minorile» sulla confezione di tali prodotti, assicurando, al contempo, la conformità di tale sistema alle norme commerciali internazionali dell'OMC; |
43. |
sottolinea l’OSM4 sulla riduzione della mortalità infantile e l’OSM6 sulla lotta all’HIV/AIDS, la malaria e altre malattie ed esorta la Comunità e gli altri donatori a rafforzare i sistemi sanitari pubblici che forniscono servizi di maternità, neonatali e pediatrici efficaci in termini di costo ad intere popolazioni, e ad integrare interventi per malattie specifiche come la fornitura di zanzariere antimalariche per letti e farmaci antiretrovirali in questi servizi sanitari; |
44. |
deplora le pressioni che si esercitano per mettere a repentaglio le politiche sui diritti sanitari sessuali e riproduttivi, con il conseguente aumento di gravidanze indesiderate e di aborti dannosi per le giovani e sollecita l’Unione europea a mantenere i livelli di finanziamento per l’intera gamma di servizi sanitari relativi all’apparato sessuale e riproduttivo per soddisfare l'OSM5 sul miglioramento della salute materna; |
45. |
prende atto degli effetti particolarmente negativi della crisi dei prezzi alimentari sui bambini e sottolinea la necessità di ampie strategie per aumentare la sicurezza alimentare, il che significa garantire l'accesso non solo ad un’alimentazione adeguata, ma anche ai rispettivi micronutrienti, all'acqua potabile, alle strutture igienico-sanitarie, all'assistenza sanitaria, a servizi adeguati per l'infanzia e a un ambiente salutare; |
46. |
riconosce l’imponente quadro politico dell’Unione europea per affrontare la tragedia dei bambini vittime dei conflitti armati e chiede un maggiore monitoraggio, una maggiore sensibilizzazione e meccanismi di formazione per garantire che questo sia correttamente applicato nella pratica; |
47. |
ritiene che un consulente per la protezione dei bambini dovrebbe far parte di tutte le missioni PESD e sottolinea che la formazione del personale delle missioni PESD dovrebbe includere questioni riguardanti la protezione dei bambini; |
48. |
sottolinea che i programmi di disarmo, smobilitazione e reinserimento (DDR) sostenuti dalle missioni della PESD dovrebbero prendere in considerazione i bisogni specifici dei bambini; |
49. |
chiede di dedicare particolare attenzione alle esigenze delle bambine madri in situazioni di conflitto e di post-conflitto, così come alle bambine profughe e sfollate all'interno di un paese, nonché alle bambine vittime di stupri e di violenze sessuali; |
50. |
chiede alla Commissione di investire in programmi finalizzati alla prevenzione e all'intervento in caso di violenza sessuale e di violenze basate sul genere nei confronti sia delle bambine che dei bambini, che dovrebbero includere kit di profilassi post-esposizione per la prevenzione dell'infezione da HIV, un sostegno per il recupero, servizi di reinserimento sociale e un meccanismo riservato per le segnalazioni; |
51. |
sottolinea che l'Unione europea dovrebbe altresì sostenere misure volte a sconfiggere l'emarginazione e la discriminazione delle bambine o delle ragazze vulnerabili, ad esempio sieropositive, vittime di stupri o di violenze sessuali, che hanno partorito in seguito a uno stupro o che hanno abortito, poiché esse sono spesso respinte dalle loro stesse comunità; |
52. |
richiama l'attenzione sulla situazione particolarmente difficile dei bambini affetti da HIV/AIDS e degli orfani dell’AIDS; condanna espressamente le violenze sulle donne e sulle bambine fondate sulla credenza che un rapporto sessuale con una donna vergine possa guarire dall'AIDS, e chiede che siano organizzate campagne d’informazione a livello locale per dissipare questa credenza errata e offrire quindi, nello specifico, maggiore tutela alle bambine; |
53. |
insiste sulla necessità di rispettare la Convenzione delle Nazioni Unite sulla tutela dei diritti dei lavoratori migranti e dei loro famigliari affinché siano garantiti i diritti dei figli delle famiglie migranti; |
54. |
invita l'Unione europea ad utilizzare il programma tematico nei settori dell'asilo e della migrazione, che fa parte dello strumento di cooperazione allo sviluppo, per sostenere le categorie particolarmente vulnerabili come i figli di immigrati e i minori in situazione di povertà; |
55. |
invita l'Unione europea a prestare particolare attenzione, nell'ambito delle proprie azioni esterne, alla situazione dei minori soggetti a discriminazioni, ivi inclusi quelli sottoposti a procedimenti penali o comunque privati della libertà personale e che vivono in regime di reclusione; rileva che è necessario garantire ai minori un accesso agevolato alla giustizia e un'assistenza specializzata nonché mostrare considerazione per la loro età durante l'intero iter giudiziario attraverso speciali misure di tutela; |
56. |
esorta il Consiglio e la Commissione ad affrontare, nella messa a punto dei programmi di aiuto e nei negoziati relativi ai piani d'azione in materia di giustizia e affari interni con i paesi terzi, la questione della giustizia minorile, prendendo in considerazione non soltanto la ratifica delle norme internazionali e regionali applicabili ma anche l'effettiva attuazione delle stesse; |
57. |
invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere la coerenza delle politiche relative alle problematiche dei bambini, inserendo la considerazione diritti dei bambini in altri importanti settori politici, come la sicurezza, il cambiamento climatico, la migrazione e l'efficacia degli aiuti; |
58. |
chiede che tutte le politiche dell'Unione europea aventi un possibile effetto sui bambini in paesi terzi siano soggette a una valutazione sistematica del loro impatto sui diritti del bambino prima della loro adozione, nonché a valutazioni successive; sottolinea che i bambini dovrebbero essere considerati un gruppo separato e distinto, dal momento che le conseguenze su di loro sono diverse da quelle sugli adulti; |
59. |
accoglie con favore l'iniziativa contenuta nelle summenzionate conclusioni del Consiglio di coordinare meglio e di incentivare la divisione del lavoro nell'ambito dei diritti dei minori, illustrando le attuali politiche e attività della Commissione e degli Stati membri in paesi pilota; |
60. |
esprime preoccupazione per la mancata identificazione dei paesi pilota e chiede agli Stati membri di lavorare in stretta collaborazione con la Commissione per garantire che questa strategia venga attuata al più presto; |
61. |
invita la Commissione a mettere a punto procedure, parametri e indicatori per garantire che «l’integrazione in tutte le politiche» dei diritti dei bambini non sparisca dall’agenda e condivide l’opinione della Commissione secondo la quale, oltre all’integrazione dei diritti dei bambini, sono necessarie anche azioni specifiche nell’ambito dei fondi geografici e del Fondo europeo di sviluppo, eventualmente in settori non focali; |
62. |
ritiene di poter svolgere un ruolo più coordinato e sistematico nel monitoraggio degli impegni dell’Unione europea per i bambini, ad esempio attraverso la relazione annuale sui diritti umani; |
63. |
suggerisce che le assemblee interparlamentari (Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, EuroLat, Assemblea parlamentare euromediterranea) invitino alle loro riunioni le organizzazioni per i minori dei paesi ospitanti e sostiene la creazione di organismi interregionali per i giovani, ad esempio una piattaforma per i giovani UE-Africa; |
64. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, e ai co-presidenti dell’Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE. |
(1) Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3).
(2) GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 27.
(3) GU C 26 del 29.1.2004, pag. 17.
(4) GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.
(5) GU C 25 del 30.1.2008, pag. 1.
(6) GU L 34 del 9.2.2000, pag. 1.
(7) GU C 74 E del 24.3.2004, pag. 854.
(8) GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 84.
(9) Testi approvati, P6_TA(2008)0012.
25.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 76/11 |
Giovedì 19 febbraio 2009
Applicazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea
P6_TA(2009)0061
Risoluzione del Parlamento europeo del 19 febbraio 2009 sull’applicazione della direttiva 2002/14/CE che stabilisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea (2008/2246(INI))
2010/C 76 E/03
Il Parlamento europeo,
visti gli articoli da 136 a 145 del trattato CE,
vista la dichiarazione dei capi di Stato e di governo del 9 dicembre 1989 sulla Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, in particolare gli articoli 17 e 18,
vista la Carta sociale europea del Consiglio d’Europa, rivista nel 1996, in particolare l’articolo 21,
vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea approvata a Nizza il 7 dicembre 2000 e solennemente firmata in Aula dai capi di Stato e di governo dei 27 Stati membri nel dicembre 2007, in particolare l'articolo 27,
vista la convenzione n. 135 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sulla tutela dei rappresentati dei lavoratori nell'impresa e sulle agevolazioni da accordare loro, approvata il 23 giugno 1971, in particolare l’articolo 5,
vista la direttiva 94/45/CE del Consiglio del 22 settembre 1994 riguardante 'l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (1),
vista la direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (2),
vista la direttiva 2001/23/CE del Consiglio del 12 marzo 2001 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (3),
visto il regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio dell’8 ottobre 2001 relativo allo statuto della società europea (SE) (4),
vista la direttiva 2001/86/CE del Consiglio dell’8 ottobre 2001 che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (5),
vista la direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2002 che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori (6) - Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori (7),
vista la direttiva 2003/72/CE del Consiglio del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (8),
vista la sua risoluzione del 10 maggio 2007 sul rafforzamento della legislazione europea nel settore dell’informazione e della consultazione dei lavoratori (9),
vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensione comunitarie (rifusione) (COM(2008)0419) e il suo allegato (SEC(2008)2166),
vista la comunicazione della Commissione del 17 marzo 2008 sull’esame dell’applicazione della direttiva 2002/14/CE nell’Unione europea (COM(2008)0146) e il suo documento di lavoro (SEC(2008)0334),
visto l’articolo 45 del regolamento,
visti la relazione della commissione per l’occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione giuridica (A6-0023/2009),
A. |
considerando che il recepimento della direttiva 2002/14/CE da parte degli Stati membri ha subito ritardi e che alcuni Stati membri si sono limitati a riprendere, per certi aspetti, i requisiti minimi applicabili, |
B. |
considerando che l’attuale crisi finanziaria avrà conseguenze sull’economia europea in termini di ristrutturazioni, fusioni e delocalizzazioni di imprese a livello europeo, |
C. |
considerando che la direttiva 2002/14/CE si prefigge l’obiettivo di instaurare un quadro generale di informazione e consultazione dei lavoratori sul futuro delle imprese in cui sono occupati, nonché di effettiva consultazione dei lavoratori, per anticipare l’andamento economico dell'impresa stessa, |
D. |
considerando che l'informazione e la consultazione dei lavoratori sono elementi centrali di un'economia sociale di mercato e non un ostacolo allo sviluppo economico delle imprese, |
E. |
considerando che l’Unione europea conta 23 milioni di imprese con meno di 250 dipendenti (che rappresentano il 99 % delle imprese e occupano più di 100 milioni di persone) e che le istituzioni europee hanno il dovere di garantire e migliorare il diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione, |
Rafforzare progressivamente l’informazione e la consultazione dei lavoratori in seno all’Unione europea
1. |
constata che il recepimento della direttiva 2002/14/CE ha accumulato un ritardo considerevole in taluni Stati membri e che quindi la sua valutazione richiederà ancora del tempo; sottolinea tuttavia che negli Stati membri in cui non esisteva alcun sistema generale di informazione e di consultazione l’impatto di tale direttiva è evidente; |
2. |
sollecita gli Stati membri che non hanno ancora recepito correttamente la direttiva 2002/14/CE di farlo al più presto; |
3. |
ritiene necessario che le iniziative della Commissione in questa direzione, in stretta collaborazione con le autorità nazionali degli Stati membri interessati e le parti sociali, consentano di approfondire e risolvere i punti problematici evidenziati in relazione all'interpretazione della direttiva 2002/14/CE o alla conformità delle disposizioni di recepimento; |
4. |
osserva che taluni Stati membri non hanno tenuto conto nelle loro misure di recepimento della direttiva 2002/14/CE di taluni giovani lavoratori, delle donne che lavorano a tempo parziale o dei lavoratori occupati per un breve lasso di tempo con contratti a tempo determinato; in queste condizioni sollecita gli Stati membri ad adattare le rispettive disposizioni in materia di calcolo dell'organico delle imprese in modo conforme allo spirito e alla lettera della direttiva, vale a dire che il calcolo va effettuato sempre sulla base del numero reale di lavoratori, senza ricorrere ad altri criteri; |
5. |
ritiene opportuno che gli Stati membri, nel rispetto delle prassi nazionali, prevedano con precisione le condizioni e i limiti di cui all'articolo 6 della direttiva 2002/14/CE sulle informazioni riservate tenendo conto dei seguenti aspetti:
|
6. |
chiede agli Stati membri, in sede di adozione delle rispettive misure di recepimento di vigilare affinché:
|
7. |
esorta gli Stati membri che non dispongano di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, quali quelle previste all'articolo 6, paragrafo 3, in caso di inosservanza delle regole in materia di diritto all’informazione e alla consultazione dei lavoratori a istituire dette regole; |
8. |
invita tutti gli Stati membri che non dispongono di sistemi di tutela dei rappresentanti dei lavoratori a istituirne uno; |
9. |
suggerisce agli Stati membri nei quali la tutela dei rappresentanti dei lavoratori è tradizionalmente garantita da un accordo negoziato tra le organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro di prevedere efficaci forme di tutela complementari a favore dei citati rappresentanti dei lavoratori per i casi di fallimento delle trattative; |
Attuare e migliorare le misure di recepimento della direttiva 2002/14/CE
10. |
ritiene necessario individuare e mettere a disposizione degli Stati membri una griglia di sanzioni possibili che potrebbero adottare nei confronti dei datori di lavoro che non rispettano il diritto all’informazione e alla consultazione dei lavoratori descritto nella direttiva 2002/14/CE; |
11. |
ribadisce che la sussidiarietà non può costituire una giustificazione per la mancata ottemperanza da parte degli Stati membri all'obbligo di istituire sanzioni sufficientemente severe che inducano i datori di lavoro a evitare qualsiasi violazione della direttiva 2002/14/CE; |
12. |
ricorda la giurisprudenza della Corte di giustizia delle comunità europee dell'8 giugno 1994 (10) secondo cui gli Stati membri aventi sistemi procedurali e istituzionali deficitari sono tenuti a istituire appositi strumenti giuridici definendo altresì le opportune procedure amministrative e giudiziarie di ricorso nonché sanzioni adeguate, effettive, proporzionate e dissuasive per i datori di lavoro che non rispettano i loro obblighi di informazione e consultazione dei lavoratori; |
13. |
invita gli Stati membri a fare riferimento, in attesa di una revisione della direttiva 2002/14/CE, alla giurisprudenza della Corte di giustizia per la definizione delle procedure amministrative e giudiziarie di ricorso nonché delle sanzioni per i datori di lavoro che non rispettano i loro obblighi di informazione e consultazione dei lavoratori; |
14. |
ritiene necessario garantire che nelle modalità di recepimento adottate dagli Stati membri sia conservato l'automatismo del diritto all' informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori, in coerenza con la corretta interpretazione della direttiva 2002/14/CE; |
15. |
ritiene necessario definire le modalità di esecuzione dell'incarico di rappresentante dei lavoratori affinché le relative mansioni possano essere svolte durante l'orario di lavoro e quindi debitamente retribuite; |
16. |
ritiene necessario garantire ai rappresentanti dei lavoratori dell'amministrazione pubblica e delle imprese statali o del settore finanziario gli stessi diritti di informazione e consultazione attribuiti alle altre categorie di lavoratori; |
17. |
ritiene necessario ritornare sulla possibilità di ricorrere alla consultazione diretta quando esistono organismi rappresentativi eletti o sindacali in modo da evitare che, attraverso la consultazione diretta, il datore di lavoro intervenga in questioni che rientrano nell'ambito della negoziazione collettiva di competenza dei sindacati, come le retribuzioni; |
18. |
chiede di valutare la necessità di modificare le soglie di organico dell'impresa o dello stabilimento sulla cui base viene applicata la direttiva 2002/14/CE, onde non escludere dal suo ambito di applicazione le microimprese; |
19. |
fa notare agli Stati membri che laddove sussistano dei dubbi circa il significato esatto del termine «impresa» nell'ambito della direttiva 2002/14/CE, esiste una copiosa giurisprudenza della Corte di giustizia in materia, alla quale gli Stati membri dovrebbero fare riferimento in sede di recepimento al fine di evitare eventuali ricorsi per inadempimento contro gli stessi; |
20. |
chiede fermamente alla Commissione di adottare quanto prima misure che consentano di assicurare un corretto recepimento della direttiva 2002/14/CE da parte degli Stati membri, verificando tutti gli elementi che presentino lacune o sollevino difficoltà, quali le disposizioni e prassi nazionali applicabili al calcolo dell'organico delle imprese, l'uso di disposizioni specifiche di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e le garanzie da applicare alla clausola di riservatezza di cui all'articolo 6; chiede alla Commissione di avviare procedure di infrazione contro gli Stati membri che non abbiano recepito la direttiva o che non la abbiano recepita correttamente; |
21. |
chiede alla Commissione di presentare una relazione sulla valutazione dei risultati ottenuti mediante l'applicazione della direttiva 2002/14/CE per quanto riguarda non solo il rafforzamento del dialogo sociale e la capacità di anticipazione, prevenzione e occupabilità nel mercato del lavoro, ma anche l'efficacia della direttiva stessa nell'evitare eventuali difficoltà amministrative, giuridiche e finanziarie all'interno delle piccole e medie imprese, corredandola, se del caso, di opportune proposte; |
22. |
accoglie con favore la proposta di regolamento del Consiglio relativo allo statuto della Società privata europea (COM(2008)0396) in quanto tiene conto delle esigenze specifiche della piccole imprese; |
23. |
invita la Commissione, che è responsabile per le fusioni e acquisizioni, ad adoperarsi affinché, nell’ambito delle decisioni relative a operazioni di fusione e acquisizione, siano rispettate le regole nazionali e comunitarie in materia di informazione e consultazione dei lavoratori; |
24. |
ritiene che le informazioni che, se rese note, potrebbero avere ripercussioni finanziarie estremamente negative sull’impresa dovrebbero essere soggette all'obbligo di assoluta riservatezza fino al momento della decisione finale su questioni economiche sostanziali concernenti l'impresa (ad esempio sotto forma di una lettera di intenti); |
25. |
invita la Commissione a dare regolarmente pubblicità ai provvedimenti tesi a migliorare il diritto all'informazione e alla consultazione dei lavoratori e a inserire l'argomento tra i punti all'ordine del giorno nell'ambito del dialogo sociale europeo, sia a livello interprofessionale che settoriale; |
26. |
esorta la Commissione a incentivare le parti sociali affinché influiscano proattivamente e in senso positivo sull'attuazione nazionale, ad esempio attraverso la diffusione di buone prassi; |
27. |
chiede alla Commissione di prendere quanto prima, tenendo conto non solo della natura delle questioni trattate ma anche delle caratteristiche e delle dimensioni delle imprese, iniziative atte a rafforzare all'interno dell'Unione europea una reale cultura della cooperazione tra le parti sociali nell'ambito dell'informazione e della consultazione dei lavoratori; |
28. |
si compiace del riferimento alla consultazione inserito in merito a talune questioni, ad esempio i pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro, nell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006; |
29. |
plaude all'iniziativa della Commissione di includere nella sua comunicazione del 10 ottobre 2007 sul «Riesame della regolamentazione sociale del settore marittimo finalizzato all'incremento e al miglioramento dell'occupazione nell'UE» (COM(2007)0591) la direttiva 2002/14/CE e l'invita a sottoporre a verifica la possibilità di derogare all'applicazione della direttiva 2002/14/CE prevista dal suo articolo 3, paragrafo 3; |
30. |
chiede alla Commissione di esaminare l'esigenza di coordinare le direttive 94/45/CE, 98/59/CE, 2001/23/CE, 2001/86/CE, 2002/14/CE e 2003/72/CE nonché il regolamento (CE) n. 2157/2001, al fine di studiare la necessità di procedere a eventuali modifiche volte a eliminare le sovrapposizioni e le contraddizioni; ritiene che eventuali modifiche dovrebbero avvenire simultaneamente; |
*
* *
31. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU L 254 del 30.9.1994, pag. 64.
(2) GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16.
(3) GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.
(4) GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1.
(5) GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22.
(6) GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29.
(7) GU L 80 del 23.3.2002, pag. 34.
(8) GU L 207 del 18.8.2003, pag. 25.
(9) GU C 76 E del 27.3.2008, pag. 138.
(10) Sentenza dell'8 giugno 1994, Commissione/Regno Unito, causa C-382/92, racc. I-2435; sentenza dell'8 giugno 1994, Commissione/Regno Unito, causa C-383/92, racc. I-2479.
25.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 76/16 |
Giovedì 19 febbraio 2009
Economia sociale
P6_TA(2009)0062
Risoluzione del Parlamento europeo del 19 febbraio 2009 sull'economia sociale (2008/2250(INI))
2010/C 76 E/04
Il Parlamento europeo,
visti gli articoli 3, 48, da 125 a 130 e 136 del trattato CE,
visti il regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della società cooperativa europea (SCE) (1), e la direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (2),
vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (3),
vista la decisione 2008/618/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (4),
visti la comunicazione della Commissione del 30 gennaio 2008 relativa alla proposta di relazione congiunta per il 2008 sulla protezione e sull'inclusione sociale (COM(2008)0042), il documento che accompagna la comunicazione della Commissione relativa alla proposta di relazione congiunta (SEC(2008)0091) e la relazione congiunta sull'occupazione 2007/2008 sottoscritta nelle conclusioni della Presidenza a seguito del Consiglio europeo di primavera del 13 e 14 marzo 2008,
vista la sua risoluzione del 6 maggio 1994 sull'economia alternativa e solidale (5),
vista la sua risoluzione del 18 settembre 1998 sul ruolo delle cooperative nella crescita dell'occupazione femminile (6),
vista la sua posizione definita in prima lettura il 17 giugno 2008 in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale (2010) (7),
vista la sua risoluzione del 23 maggio 2007 sulla promozione di un lavoro dignitoso per tutti (8),
vista la sua risoluzione del 9 ottobre 2008 sulla promozione dell'inclusione sociale e la lotta contro la povertà, inclusa la povertà infantile, nell'Unione europea (9),
vista la comunicazione della Commissione del 23 febbraio 2004 sulla promozione delle società cooperative in Europa (COM(2004)0018),
viste la comunicazione della Commissione del 4 giugno 1997 sulla promozione del ruolo delle associazioni e delle fondazioni in Europa (COM(1997)0241) e la relativa risoluzione del Parlamento del 2 luglio 1998 (10),
vista la comunicazione della Commissione del 7 aprile 2000 dal titolo «Agire a livello locale in materia di occupazione – Dare una dimensione locale alla strategia europea per l'occupazione» (COM(2000)0196),
visti la comunicazione della Commissione del 6 novembre 2001 dal titolo «Rafforzare la dimensione locale della strategia europea per l'occupazione» (COM(2001)0629) e la relativa risoluzione del Parlamento del 4 luglio 2002 (11),
visti i pareri del Comitato economico e sociale sull'economia sociale, in particolare quelli sui temi «L'economia sociale ed il mercato unico’ (12), «La diversificazione economica nei paesi in via di adesione – il ruolo delle PMI e delle imprese dell'economia sociale’ (13) e «Adattabilità delle PMI e delle imprese dell'economia sociale ai cambiamenti imposti dal dinamismo dell'economia’ (14),
vista la sua risoluzione del 22 aprile 2008 sul contributo del volontariato alla coesione economica e sociale (15),
vista la sua risoluzione del 6 settembre 2006 su un modello sociale europeo per il futuro (16),
vista la comunicazione della Commissione del 2 luglio 2008 dal titolo «Agenda sociale rinnovata: Opportunità, accesso e solidarietà nell'Europa del XXI secolo’ (COM(2008)0412),
viste la comunicazione della Commissione del 2 luglio 2008 dal titolo «Un rinnovato impegno a favore dell'Europa sociale: rafforzamento del metodo di coordinamento aperto per la protezione sociale e l'integrazione sociale’ (COM(2008)0418 e la prima relazione biennale sui servizi sociali di interesse generale (SEC(2008)2179) della stessa data,
visto l'articolo 45 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0015/2009),
A. |
considerando che il modello sociale europeo è fondato in particolare sulla base di servizi, beni e posti di lavoro di elevato livello creati dall'economia sociale, nonché sulle capacità di anticipazione e di innovazione sviluppate dai suoi promotori, |
B. |
considerando che l'economia sociale si basa su un paradigma sociale che è conforme ai principi fondamentali del modello sociale e di welfare europeo e che oggi l'economia sociale svolge un ruolo fondamentale nel mantenere e rafforzare tale modello, gestendo la produzione e l'offerta di molti servizi sociali e di interesse collettivo, |
C. |
considerando che i modelli dell'economia sociale dovrebbero conseguentemente essere portati avanti per raggiungere gli obiettivi in materia di crescita economica, occupabilità, formazione e servizi alla persona che permeano tutte le politiche dell'Unione europea, |
D. |
considerando che la ricchezza e la stabilità di una società dipendono dalla sua diversità e che l'economia sociale apporta un contributo attivo a tale diversità migliorando e rafforzando il modello sociale europeo e offrendo un modello proprio di impresa che consente all'economia sociale di contribuire a una crescita stabile e durevole, |
E. |
considerando che i valori dell'economia sociale sono in larga misura coerenti con gli obiettivi comuni di inclusione sociale dell'Unione europea e che essa dovrebbe andare di pari passo con il lavoro dignitoso, la formazione e il reinserimento; considerando che l'economia sociale ha dimostrato di poter migliorare notevolmente lo status sociale delle persone svantaggiate (come è stato dimostrato, ad esempio, dalle cooperative di microcredito, concepite dal vincitore del Premio Nobel Professor Mohammed Yunus, che, facilitando l'inclusione finanziaria, hanno aumentato l'influenza delle donne) e che essa ha una notevole capacità di innovazione sociale, aiutando le persone che incontrano difficoltà a trovare soluzioni ai loro problemi sociali, ad esempio per quanto riguarda la conciliazione tra vita professionale e privata, la parità di genere, la qualità della vita familiare e la capacità di prendersi cura dei bambini, degli anziani e delle persone con disabilità, |
F. |
considerando che l'economia sociale rappresenta il 10 % di tutte le imprese europee, vale a dire 2 milioni di imprese o il 6 % dei posti di lavoro totali, e presenta un notevole potenziale in termini di generazione e mantenimento di un'occupazione stabile, dovuto soprattutto al fatto che è improbabile che tali attività, per loro natura, siano delocalizzate, |
G. |
considerando che le imprese dell'economia sociale sono solitamente piccole e medie imprese (PMI) che contribuiscono a un modello economico sostenibile in cui gli individui sono più importanti del capitale; considerando che tali imprese sono spesso attive nel mercato interno e devono pertanto garantire che le loro attività siano conformi alla pertinente legislazione, |
H. |
considerando che l'economia sociale si è sviluppata attraverso forme imprenditoriali organizzative o giuridiche particolari come cooperative, mutue, associazioni, imprese e organizzazioni sociali e fondazioni nonché altre forme esistenti nei vari Stati membri; considerando che l'economia sociale viene indicata con concetti come «economia solidale’ e «terzo settore’ e che, per quanto tali concetti non siano considerati come facenti parte dell'economia sociale in tutti gli Stati membri, attività simili contraddistinte dalle stesse caratteristiche esistono in tutta l'Unione europea, |
I. |
considerando che sussiste la necessità di riconoscere lo status di alcuni tipi di organizzazioni che fanno parte dell'economia sociale a livello di Unione europea, tenendo conto delle norme del mercato interno, al fine di ridurre gli ostacoli burocratici all'ottenimento di finanziamenti comunitari, |
J. |
considerando che l'economia sociale evidenzia un modello di impresa che non può essere identificato né sulla base delle sue dimensioni né del settore di attività, bensì sulla base del rispetto di valori comuni come il primato della democrazia, della partecipazione degli attori sociali, della persona e degli obiettivi sociali sul capitale, la difesa e l'applicazione dei principi di solidarietà e responsabilità, la conciliazione degli interessi degli utenti con l'interesse generale, il controllo democratico da parte dei suoi membri, l'adesione volontaria e aperta, l'autonomia di gestione e l'indipendenza rispetto ai poteri pubblici, l'allocazione della maggior parte delle eccedenze a favore del perseguimento di obiettivi di sviluppo sostenibile e dei servizi resi ai membri nel rispetto dell'interesse generale, |
K. |
considerando che, nonostante la crescente importanza dell'economia sociale e delle organizzazioni che ne fanno parte, essa è ancora poco conosciuta e spesso oggetto di critiche derivanti da approcci tecnici inappropriati; considerando che uno degli ostacoli maggiori che l'economia sociale si trova a fronteggiare nell'Unione europea e in alcuni Stati membri consiste nella mancanza di visibilità istituzionale, che è dovuta in parte alle particolarità dei sistemi nazionali di contabilità, |
L. |
considerando che l'intergruppo del Parlamento sull'economia sociale ha svolto un lavoro dettagliato, |
Considerazioni generali
1. |
sottolinea che l'economia sociale, unendo redditività e solidarietà, svolge un ruolo essenziale nell'economia europea permettendo la creazione di posti di lavoro di qualità e il rafforzamento della coesione sociale, economica e territoriale, generando capitale sociale, promuovendo la cittadinanza attiva, la solidarietà e una visione dell'economia fatta di valori democratici e che ponga in primo piano le persone, nonché appoggiando lo sviluppo sostenibile e l'innovazione sociale, ambientale e tecnologica; |
2. |
ritiene che l'economia sociale sia importante, sotto il profilo simbolico e sotto quello dei risultati raggiunti, per il rafforzamento della democrazia industriale ed economica; |
3. |
riconosce che l'economia sociale potrà prosperare e sviluppare tutto il suo potenziale soltanto se potrà beneficiare di premesse e condizioni politiche, legislative e operative adeguate, tenendo debitamente conto della ricchezza rappresentata dalla diversità delle istituzioni dell'economia sociale e delle loro specificità; |
4. |
ritiene che le imprese dell'economia sociale non debbano essere soggette all'applicazione delle stesse regole di concorrenza delle altre imprese e che esse necessitino di un quadro giuridico certo, basato sul riconoscimento dei loro specifici valori, che permetta loro di operare su un piano di parità rispetto alle altre imprese; |
5. |
sottolinea il fatto che un sistema economico in cui le imprese dell'economia sociale ricoprono un ruolo più incisivo sarebbe meno esposto alla speculazione sui mercati finanziari dove operano società private non soggette al controllo da parte degli azionisti e alla vigilanza degli organi di regolamentazione; |
Riconoscimento del concetto di economia sociale
6. |
ricorda che l'esistenza di diverse forme di società è stata riconosciuta nel trattato CE nonché dall'adozione dello statuto della società cooperativa europea; |
7. |
ricorda altresì che la Commissione ha già riconosciuto più volte il concetto di economia sociale; |
8. |
invita la Commissione a promuovere l'economia sociale attraverso le sue nuove politiche e a difendere il concetto di «fare impresa in un altro modo’ insito nell'economia sociale, la cui principale forza propulsiva non è la redditività economica, bensì la redditività sociale, in modo da tenere in debito conto le specificità dell'economia sociale nell'elaborazione della legislazione; |
9. |
è del parere che l'Unione europea e gli Stati membri debbano provvedere al riconoscimento dell'economia sociale e dei soggetti che ne fanno parte – cooperative, mutue, associazioni e fondazioni – nell'ambito della loro legislazione e delle loro politiche; propone che tali misure comprendano l'accesso agevolato al credito e sgravi fiscali, lo sviluppo del microcredito, l'introduzione di statuti europei per le associazioni, le fondazioni e le mutue, nonché un adeguato finanziamento dell'Unione europea e incentivi per fornire un migliore sostegno alle organizzazioni dell'economia sociale che operano nei settori di mercato ed extra-mercato e che vengono create a scopi di utilità sociale; |
Riconoscimento giuridico: uno statuto europeo delle associazioni, delle fondazioni e delle mutue
10. |
rileva che il riconoscimento dello statuto europeo delle associazioni, delle mutue e delle fondazioni è necessario per garantire la parità di trattamento delle imprese dell'economia sociale nel contesto delle norme del mercato interno; ritiene che il ritiro delle proposte della Commissione concernenti un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante statuto dell'associazione europea e un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante statuto della mutua europea (COM(1991)0273) costituisca un'importante battuta d'arresto per lo sviluppo di queste forme di economia sociale all'interno dell'Unione europea ed esorta pertanto la Commissione a rivedere la sua agenda; |
11. |
invita la Commissione a dare seguito alla relazione di fattibilità concernente lo statuto della fondazione europea che doveva essere pubblicata entro la fine del 2008 e ad avviare una valutazione d'impatto sullo statuto dell'associazione europea e della mutua europea; |
12. |
invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare un quadro normativo che riconosca le componenti dell'economia sociale; |
13. |
invita la Commissione a garantire che la società privata europea sia una forma societaria che possa essere adottata da tutti i tipi di imprese; |
14. |
invita la Commissione a definire chiare regole che identifichino quali entità possano operare legalmente come imprese dell'economia sociale e a introdurre efficaci barriere giuridiche di accesso affinché solo le organizzazioni appartenenti all'economia sociale possano beneficiare dei finanziamenti destinati alle imprese dell'economia sociale o di politiche pubbliche concepite a favore di queste ultime; |
Riconoscimento statistico
15. |
invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere la creazione di registri statistici nazionali delle imprese dell'economia sociale, a stabilire conti satellite nazionali per ciascun settore istituzionale e comparto di attività nonché a consentire l'impiego di tali dati da parte di Eurostat, anche avvalendosi delle competenze disponibili presso le università; |
16. |
rileva che la misura dell'impatto dell'economia sociale è complementare a quella delle organizzazioni senza scopo di lucro; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'uso del manuale dell'ONU sulle organizzazioni non lucrative nel sistema di contabilità nazionale e a predisporre conti satellite che migliorino la visibilità delle organizzazioni senza scopo di lucro e delle organizzazioni dell'economia sociale; |
Riconoscimento come partner sociali
17. |
sostiene il riconoscimento delle componenti dell'economia sociale nell'ambito del dialogo sociale settoriale e intersettoriale nell'Unione europea e propone che il processo di inclusione degli attori dell'economia sociale nella concertazione sociale e nel dialogo civile sia fortemente incoraggiato dalla Commissione e dagli Stati membri; |
L'economia sociale come fattore chiave per il conseguimento degli obiettivi della strategia di Lisbona
18. |
rileva che le imprese e le organizzazioni dell'economia sociale contribuiscono al rafforzamento dell'imprenditorialità, agevolano un migliore funzionamento democratico del mondo imprenditoriale, integrano la responsabilità sociale e promuovono l'integrazione sociale attiva delle categorie vulnerabili; |
19. |
sottolinea che gli imprenditori dell'economia sociale sono attori chiave del reinserimento e accoglie con favore i loro sforzi volti a creare e mantenere posti di lavoro stabili e di elevata qualità e a investire nelle risorse umane; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere e rafforzare l'economia sociale nel suo ruolo di buon datore di lavoro e di rispettarne lo status speciale; |
20. |
sottolinea che l'economia sociale aiuta a rettificare tre tipi principali di squilibri sul mercato del lavoro: la disoccupazione, il precariato e l'esclusione sociale e dal mercato del lavoro dei disoccupati; rileva inoltre che l'economia sociale svolge un ruolo nel miglioramento dell'occupabilità, crea posti di lavoro solitamente non soggetti a delocalizzazione e contribuisce al conseguimento degli obiettivi della strategia di Lisbona; |
21. |
ritiene che il supporto degli Stati membri alle imprese dell'economia sociale dovrebbe essere interpretato come un autentico investimento nella creazione di reti di solidarietà che possano rafforzare il ruolo delle comunità e degli enti locali nello sviluppo delle politiche sociali; |
22. |
ritiene che i problemi sociali richiedano una riflessione, ma che nelle attuali condizioni occorra soprattutto agire; è del parere che la maggior parte dei problemi sociali dovrebbe essere affrontata con soluzioni locali, operando su situazioni e problemi concreti; ritiene che, per essere efficace, tale azione richieda regole rigorose in materia di coordinamento, il che significa un elevato livello di cooperazione fra le autorità pubbliche e le imprese dell'economia sociale; |
23. |
constata che, attraverso il loro forte radicamento a livello locale, le imprese dell'economia sociale consentono di creare legami tra i cittadini e i loro organi di rappresentanza regionali, nazionali ed europei e sono quindi in grado di contribuire a una governance dell'Unione europea efficace ai fini della coesione sociale; accoglie molto positivamente gli sforzi profusi dalle imprese e dalle organizzazioni dell'economia sociale per raggrupparsi all'interno di piattaforme di coordinamento a livello di Unione europea; |
24. |
evidenzia il ruolo chiave dell'economia sociale nel conseguimento degli obiettivi della strategia di Lisbona relativi alla crescita sostenibile e alla piena occupazione, poiché tale economia fa fronte ai numerosi squilibri del mercato del lavoro, in particolare attraverso il sostegno all'occupazione femminile, istituisce e fornisce servizi assistenziali e di prossimità (come servizi sociali, sanitari e di previdenza sociale), oltre a creare e mantenere il tessuto sociale ed economico, contribuendo allo sviluppo locale e alla coesione sociale; |
25. |
ritiene che l'Unione europea dovrebbe adoperarsi al fine di istituire un quadro di riferimento per l'agenda dell'economia sociale, dal momento che ciò rafforzerebbe la competitività e la capacità d'innovazione a livello locale e di Unione europea, in quanto l'economia sociale è in grado di generare stabilità in un contesto caratterizzato da economie essenzialmente cicliche, attraverso la redistribuzione e il reinvestimento dei profitti a livello locale e, ove opportuno, la promozione di una cultura imprenditoriale, il collegamento delle attività economiche alle esigenze locali, il sostegno alle attività a rischio (ad esempio le attività artigianali) e la generazione di capitale sociale; |
26. |
invita le autorità competenti e gli operatori del settore a valutare e valorizzare il ruolo delle donne nell'economia sociale, sia in termini quantitativi, dato l'elevato tasso di occupazione femminile in tutti gli ambiti del settore, compreso quello associativo e del volontariato, sia per quanto riguarda la qualità e gli aspetti organizzativi del lavoro e della prestazione dei servizi; è preoccupato per la persistenza anche nell'economia sociale del fenomeno della segregazione verticale, che limita la partecipazione delle donne ai processi decisionali; |
27. |
chiede ai governi degli Stati membri e alle autorità locali, nonché agli operatori del settore di promuovere e sostenere le possibili sinergie che possono realizzarsi nel campo dei servizi tra gli attori dell'economia sociale e la stessa utenza, ampliando l'ambito della partecipazione, della consultazione e della corresponsabilità; |
28. |
chiede alla Commissione di tener conto della realtà dell'economia sociale nella revisione della politica degli aiuti di Stato, dato che le piccole imprese e le organizzazioni attive a livello locale incontrano forti difficoltà nell'accedere ai finanziamenti, in particolare durante l'attuale crisi economico-finanziaria; invita altresì la Commissione a non ostacolare le normative nazionali in materia societaria o fiscale, come quelle che si applicano alle cooperative nel settore bancario e in quello della distribuzione, che operano sulla base dei principi della mutualità, della democrazia societaria, della trasmissione intergenerazionale del patrimonio, dell'indivisibilità delle riserve, della solidarietà, nonché dell'etica del lavoro e dell'impresa; |
29. |
sottolinea che una parte delle imprese dell'economia sociale è costituita da microimprese o da piccole e medie imprese che possono non disporre dei mezzi necessari a operare nel mercato interno e a partecipare ai programmi nazionali e dell'Unione europea e propone la creazione di strumenti e incentivi mirati che consentano loro di contribuire più efficacemente alla crescita economica sostenibile nell'Unione europea nonché a facilitare, in caso di crisi, la possibilità di trasformare le imprese in imprese di proprietà dei lavoratori; |
30. |
invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare programmi per le imprese sociali esistenti e future, che offrano sostegno finanziario, informazione, consulenza e formazione, e a semplificare il processo di costituzione delle stesse (ad esempio riducendo i requisiti di capitale iniziale per le società), onde aiutarle a fronteggiare un'economia sempre più globale ed attualmente colpita dalla crisi finanziaria; |
31. |
sottolinea che le imprese dell'economia sociale incontrano maggiori difficoltà delle grandi società, ad esempio nella gestione degli oneri normativi, nell'ottenere finanziamenti e nell'accedere all'informazione e alle nuove tecnologie; |
32. |
sottolinea l'importanza dell'economia sociale nell'ambito dei servizi di interesse generale; evidenzia il valore aggiunto della creazione di reti integrate pubblico-privato, ma anche il rischio di strumentalizzazioni quali ad esempio le esternalizzazioni basate sulla riduzione dei costi a carico delle pubbliche amministrazioni, anche con contributi prestati sotto forma di volontariato; |
33. |
insiste affinché la Commissione prosegua la sua attività di dialogo e chiarimento con le parti interessate, nonché di sostegno agli Stati membri per quanto concerne i servizi di interesse generale e i servizi sociali d'interesse generale, e si serva del metodo degli indicatori combinati; |
Mezzi necessari per raggiungere gli obiettivi
34. |
invita la Commissione ad accertarsi che nell'elaborazione delle politiche dell'Unione europea si tenga conto delle caratteristiche dell'economia sociale (gli scopi, i valori e i metodi di lavoro) e, in particolare, a integrare l'economia sociale nelle sue altre politiche e strategie in materia di sviluppo sociale, economico e imprenditoriale, soprattutto nel contesto dello «Small Business Act’ per l'Europa (COM(2008)0394); chiede che laddove è interessata l'economia sociale si conducano valutazioni di impatto e che gli interessi dell'economia sociale siano rispettati e privilegiati; esorta inoltre la Commissione a rivalutare la possibilità di creare un'unità per l'economia sociale interservizi che colleghi le direzioni generali interessate; |
35. |
invita la Commissione ad assicurare che l'Osservatorio europeo per le PMI includa sistematicamente nelle sue analisi le imprese dell'economia sociale, e a formulare raccomandazioni relative a interventi di assistenza al loro funzionamento e sviluppo; invita inoltre la Commissione ad adottare le misure necessarie per consentire alle imprese dell'economia sociale di instaurare legami fra loro e di beneficiare della rete europea di sostegno all'e-business; |
36. |
invita gli Stati membri a incoraggiare lo sviluppo delle piccole e medie organizzazioni dell'economia sociale, al fine di ridurne la dipendenza dalle sovvenzioni e di accrescerne la sostenibilità; |
37. |
chiede alla Commissione di invitare i soggetti dell'economia sociale a partecipare agli organi permanenti di dialogo e a operare insieme ai gruppi di esperti di alto livello eventualmente interessati dalle tematiche attinenti all'economia sociale; invita altresì la Commissione a prendere parte al rafforzamento delle strutture di rappresentanza dell'economia sociale a livello regionale, nazionale e comunitario e a creare un quadro normativo volto a promuovere un partenariato attivo fra le autorità locali e le imprese dell'economia sociale; |
38. |
invita la Commissione a promuovere il dialogo fra le istituzioni pubbliche e i rappresentanti dell'economia sociale a livello nazionale e comunitario per stimolare la comprensione reciproca e promuovere le buone prassi; |
39. |
chiede alla Commissione di sostenere il gruppo di riflessione dell'Unione europea sulle banche cooperative creato dalle associazioni del settore o altri servizi finanziari che possono rivestire interesse per le organizzazioni dell'economia sociale, al fine di esaminare i risultati sinora ottenuti da queste specifiche entità dell'economia sociale a livello di Unione europea – in particolare durante l'attuale crisi finanziaria e creditizia mondiale – e il modo in cui esse potranno in futuro evitare rischi in questo ambito; |
40. |
invita la Commissione a valutare la possibilità di riattivare la linea di bilancio specifica per l'economia sociale; |
41. |
sollecita l'istituzione di programmi volti a promuovere la sperimentazione di nuovi modelli economici e sociali, l'avvio di programmi quadro di ricerca, l'inserimento dei temi legati all'economia sociale nell'ambito degli inviti a presentare proposte relative al Settimo programma quadro, a prevedere l'utilizzo di un «moltiplicatore’ da applicare ai dati statistici ufficiali e a introdurre strumenti per la misurazione della crescita economica dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo; |
42. |
chiede alla Commissione e agli Stati membri di integrare la dimensione dell'economia sociale nella messa a punto delle politiche comunitarie e nazionali e nei programmi dell'Unione europea a favore delle imprese nel campo della ricerca, dell'innovazione, del finanziamento, dello sviluppo regionale e della cooperazione allo sviluppo, di sostenere l'attuazione di programmi per la formazione di amministratori dell'Unione europea, nazionali e locali in materia di economia sociale e di garantire alle imprese dell'economia sociale l'accesso ai programmi e alle azioni in materia di sviluppo e di relazioni esterne; |
43. |
esorta gli Stati membri a prevedere progetti formativi, nell'istruzione superiore e universitaria e nella formazione professionale, volti a trasmettere la conoscenza dell'economia sociale e delle iniziative imprenditoriali fondate sui suoi valori; |
44. |
invita la Commissione e gli Stati membri a supportare lo sviluppo di competenze e professionalità nel settore, onde potenziare il ruolo dell'economia sociale nell'integrazione del mercato del lavoro; |
45. |
chiede alla Commissione di mettere a punto un quadro giuridico dell'Unione europea favorevole alla costruzione e al mantenimento di partenariati territoriali tra il settore dell'economia sociale e le autorità locali, definendo criteri per il riconoscimento e la valorizzazione dell'economia sociale, per lo sviluppo locale sostenibile e per la promozione dell'interesse generale; |
46. |
invita la Commissione a determinare condizioni atte ad agevolare gli investimenti nell'economia sociale, in particolare attraverso fondi per gli investimenti, crediti garantiti e sovvenzioni; |
47. |
chiede alla Commissione di procedere nuovamente a una valutazione:
|
*
* *
48. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e al Comitato per la protezione sociale. |
(1) GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1.
(2) GU L 207 del 18.8.2003, pag. 25.
(3) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
(4) GU L 198 del 26.7.2008, pag. 47.
(5) GU C 205 del 25.7.1994, pag. 481.
(6) GU C 313 del 12.10.1998, pag. 234.
(7) Testi approvati, Ρ6_ΤΑ(2008)0286.
(8) GU C 102 Ε del 24.4.2008, pag. 321.
(9) Testi approvati, Ρ6_ΤΑ(2008)0467.
(10) GU C 226 del 20.7.1998, pag. 66.
(11) GU C 271 E del 12.11.2003, pag. 593.
(12) GU C 117 del 26.4.2000, pag. 52.
(13) GU C 112 del 30.4.2004, pag. 105.
(14) GU C 120 del 20.5.2005, pag. 10.
(15) Testi approvati, P6_TA(2008)0131.
(16) GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 141.
25.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 76/23 |
Giovedì 19 febbraio 2009
Salute mentale
P6_TA(2009)0063
Risoluzione del Parlamento europeo del 19 febbraio 2009 sulla salute mentale (2008/2209(INI))
2010/C 76 E/05
Il Parlamento europeo,
vista la conferenza di alto livello dell'Unione europea «Insieme per la salute mentale e il benessere» svoltasi a Bruxelles il 12 e 13 giugno 2008, che ha adottato il «Patto europeo per la salute mentale e il benessere»,
visto il Libro verde della Commissione «Migliorare la salute mentale della popolazione - Verso una strategia sulla salute mentale per l'Unione europea» (COM(2005)0484),
vista la sua risoluzione del 6 settembre 2006 sul miglioramento della salute mentale della popolazione - Verso una strategia sulla salute mentale per l'Unione europea (1),
vista la dichiarazione della Conferenza ministeriale europea dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), del 15 gennaio 2005, «Affrontare le sfide, creare le soluzioni»,
viste le conclusioni del Consiglio europeo del 19 e 20 giugno 2008, che sottolineano l'importanza di colmare il divario esistente in materia di salute e di speranza di vita tra gli Stati membri e all'interno degli stessi, nonché l'importanza delle attività di prevenzione nel settore delle principali malattie croniche non trasmissibili,
vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2008 sulla strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (2),
vista la Convenzione delle Nazioni Unite (ONU) sui diritti delle persone disabili,
visti gli articoli 2, 13 e 152 del trattato CE,
vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
visto l'articolo 45 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione responsabile per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0034/2009),
A. |
considerando che la salute mentale e il benessere sono al centro della qualità di vita delle persone e della società e costituiscono fattori essenziali per la realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea nel quadro della strategia di Lisbona e della strategia per lo sviluppo sostenibile rivista; che, inoltre, la prevenzione, la diagnosi precoce, l'intervento e il trattamento dei disturbi mentali limitano considerevolmente le conseguenze di questi ultimi sul piano personale, economico e sociale, |
B. |
considerando che vari documenti strategici dell'Unione europea hanno messo in evidenza l'importanza della salute mentale nella realizzazione di questi obiettivi e la necessità di misure pratiche in questo ambito, |
C. |
considerando che il valore aggiunto della strategia comunitaria sulla salute mentale risiede principalmente nel settore della prevenzione e della promozione dei diritti umani e civili delle persone affette da disturbi mentali, |
D. |
considerando che i problemi di salute mentale sono diffusi in Europa, dove una persona su quattro soffre di problemi di salute mentale almeno una volta nella vita, mentre molte di più ne subiscono gli effetti indiretti; che, inoltre, gli standard di assistenza per la salute mentale variano considerevolmente tra gli Stati membri, in particolare tra i vecchi Stati membri e alcuni dei nuovi, |
E. |
considerando che quando si prende in considerazione la questione della salute mentale si dovrebbe tenere conto degli aspetti specifici relativi al genere e che sono soprattutto le donne ad essere affette da disturbi mentali e gli uomini a commettere suicidio, |
F. |
considerando che il suicidio resta una causa significativa di morte prematura in Europa, con più di 50 000 decessi l'anno nell'Unione europea, e che in nove casi su dieci esso è preceduto dalla comparsa di disturbi mentali, spesso la depressione; che, inoltre, il tasso di suicidi e di tentativi di suicidio tra le persone incarcerate o detenute è più elevato che tra la popolazione in generale, |
G. |
considerando che l'individuazione di politiche tese a prevenire la depressione e il suicidio presenta un intimo legame con la protezione della dignità umana, |
H. |
considerando che, sebbene la depressione costituisca uno dei disturbi più frequenti e gravi, le misure per combatterla restano spesso inadeguate e che soltanto pochi Stati membri hanno attuato programmi di prevenzione, |
I. |
considerando tuttavia che vi è ancora carenza di comprensione e di investimenti nel settore della promozione della salute mentale e della prevenzione dei disturbi mentali, nonché di sostegno a favore della ricerca medica e a favore delle persone con problemi di salute mentale, |
J. |
considerando che il costo finanziario dei disturbi relativi alla salute mentale è stimato per la società tra il 3 % e il 4 % del prodotto interno lordo (PIL) degli Stati membri, che nel 2006 il costo delle malattie mentali a carico dell'Unione europea è stato di 436 000 000 000 EUR e che la maggior parte di tale spesa ha riguardato elementi esterni al settore sanitario ed è legata in primo luogo all'assenza sistematica dal lavoro, all'incapacità di lavorare e al pensionamento anticipato; considerando altresì che in molti casi i costi stimati non riflettono l'onere finanziario aggiuntivo della comorbilità, che interessa più probabilmente le persone con problemi di salute mentale, |
K. |
considerando che le disparità socioeconomiche possono aggravare i problemi di salute mentale e che le percentuali di disturbi relativi alla salute mentale sono più elevate tra i gruppi vulnerabili e marginalizzati quali i disoccupati, gli immigrati, i detenuti e gli ex-detenuti, coloro che fanno uso di sostanze psicotrope, le persone disabili e quelle affette da malattie di lunga durata; considerando inoltre che sono necessarie azioni specifiche e politiche appropriate per accompagnare l'integrazione e l'inclusione sociale di tali soggetti, |
L. |
considerando che vi sono disparità significative tra gli Stati membri e al loro interno nel settore della salute mentale, anche per quanto riguarda i settori di cura e l'integrazione sociale, |
M. |
considerando che le persone con problemi di salute mentale sono più esposte, rispetto al resto della popolazione, al rischio di sviluppare malattie fisiche e hanno meno possibilità di ricevere un trattamento per queste ultime, |
N. |
considerando che, sebbene la salute fisica e mentale rivestano pari importanza e interagiscano l'una con l'altra, i disturbi mentali spesso non vengono diagnosticati o vengono sottovalutati e ricevono un trattamento inadeguato, |
O. |
considerando che nella maggior parte degli Stati membri si è passati dalle cure a lungo termine in istituti a politiche di sostegno alla vita in comunità e che tuttavia tale processo ha avuto luogo senza una pianificazione e risorse adeguate, senza meccanismi di controllo e spesso con riduzioni dei bilanci, cosa che ora minaccia di causare la reistituzionalizzazione di migliaia di cittadini affetti da malattie mentali, |
P. |
considerando che nel 2008 è stata istituita la piattaforma europea sulla salute mentale e fisica, che riunisce i rappresentanti di alto livello delle principali organizzazioni in tale ambito, |
Q. |
considerando che le fondamenta della salute mentale nell'arco dell'esistenza vengono costruite nei primi anni della vita di una persona e che le malattie mentali sono frequenti tra i giovani, per i quali una diagnosi e un trattamento precoci rivestono la massima importanza, |
R. |
considerando che l'invecchiamento della popolazione dell'Unione europea comporta una maggiore frequenza delle patologie neurodegenerative, |
S. |
considerando che la discriminazione e l'esclusione sociale delle persone con problemi mentali e delle loro famiglie sono non soltanto la conseguenza del disordine mentale, ma anche dello stigma, dell'allontanamento e dell'esclusione dalla società di tali persone e costituiscono fattori di rischio che ostacolano la ricerca di assistenza e di cure, |
T. |
considerando che l'Unione europea ha proclamato il 2010 Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale, |
U. |
considerando che la ricerca sta fornendo nuovi elementi sugli aspetti medici e sociali della salute mentale, che sussistono comunque lacune significative e che, di conseguenza, è necessario che gli sforzi nel campo della ricerca medica, sia pubblica che privata, non siano ostacolati da oneri amministrativi, spesso molto gravosi, né da eccessive restrizioni quanto al riscorso a modelli pertinenti utilizzati per lo sviluppo di medicinali sicuri ed efficaci, |
V. |
considerando che i disturbi dell'apprendimento (handicap mentale) condividono con i disturbi mentali molte caratteristiche e danno luogo alle stesse necessità, |
W. |
considerando che è essenziale realizzare progressi significativi nella formazione dei professionisti che lavorano con persone affette da malattie mentali, tra i quali gli operatori dei settori medico e giudiziario, |
X. |
considerando che i disturbi mentali sono annoverati al primo posto tra le patologie che più colpiscono gli esseri umani, |
1. |
accoglie positivamente il Patto europeo per la salute mentale e il benessere e il riconoscimento della salute mentale e del benessere quale priorità d'azione fondamentale; |
2. |
sostiene con vigore l'invito alla cooperazione e alla promozione dell'azione tra le istituzioni dell'Unione europea, gli Stati membri, le autorità regionali e locali e le parti sociali nei cinque ambiti prioritari, per la promozione della salute mentale e del benessere della popolazione – che includono tutti i gruppi di età e i generi, origini etniche e gruppi socioeconomici diversi – per la lotta contro la stigmatizzazione e l'esclusione sociale, per il rafforzamento delle azioni preventive e dell'auto-aiuto, nonché per l'apporto di un sostegno e di un trattamento adeguato alle persone affette da problemi mentali, alle loro famiglie e alle persone che se ne prendono cura; sottolinea che qualsiasi cooperazione di questo tipo deve rispettare pienamente il principio di sussidiarietà; |
3. |
invita gli Stati membri a promuovere un'azione di sensibilizzazione sull'importanza di una buona salute mentale, in particolare tra i professionisti della sanità e tra gruppi target quali genitori, insegnanti, prestatori di servizi sociali e giuridici, datori di lavoro, personale di assistenza e, in particolare, l'opinione pubblica nel suo complesso; |
4. |
invita gli Stati membri a migliorare, in collaborazione con la Commissione ed Eurostat, le conoscenze relative alla salute mentale e al rapporto tra quest'ultimo e gli anni di vita sana, attraverso l'istituzione di meccanismi di scambio e di diffusione di informazioni in modo chiaro, facilmente accessibile e comprensibile; |
5. |
invita la Commissione a proporre indicatori comuni per migliorare la comparabilità dei dati e facilitare lo scambio delle migliori prassi e la cooperazione tra gli Stati membri al fine di promuovere la salute mentale; |
6. |
ritiene che sarebbe opportuno porre l'accento sulla prevenzione dei disturbi della salute mentale attraverso un intervento sociale, prestando un'attenzione particolare ai gruppi più vulnerabili; sottolinea che, nei casi in cui la prevenzione è insufficiente, dovrebbe essere incoraggiato e agevolato l'accesso non discriminatorio ai trattamenti terapeutici e che le persone con problemi di salute mentale dovrebbero poter accedere pienamente alle informazioni riguardanti forme innovative di trattamento; |
7. |
invita l'Unione europea a utilizzare i finanziamenti disponibili nell'ambito del Settimo programma quadro per effettuare un maggior numero di ricerche nel settore della salute mentale e del benessere, nonché dell'interazione tra i disturbi della salute mentale e i problemi di salute fisica; chiede agli Stati membri di esaminare i finanziamenti previsti per le iniziative in materia di salute mentale a titolo del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale; |
8. |
invita gli Stati membri a utilizzare al meglio le risorse comunitarie e nazionali disponibili per promuovere le questioni relative alla salute mentale e organizzare programmi di sensibilizzazione e formazione per tutti coloro che occupano posti chiave, al fine di favorire una diagnosi precoce, interventi immediati e una gestione adeguata dei disturbi della salute mentale; |
9. |
invita la Commissione a condurre e a pubblicare un'indagine sui servizi per le malattie mentali e sulle politiche di promozione della salute mentale in tutta l'Unione europea; |
10. |
invita gli Stati membri ad adottare la risoluzione 46/119 delle Nazioni Unite per «La protezione delle persone affette da disturbi mentali e lo sviluppo di cure di salute mentale», elaborata dalla Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite e adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1991; |
11. |
invita gli Stati membri ad accordare alle persone con problemi di salute mentale il diritto ad un accesso equo, pieno e adeguato all'istruzione, alla formazione e al mercato del lavoro, in linea con i principi dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, nonché a garantire che esse ricevano un sostegno adatto alle loro esigenze; |
12. |
sottolinea la necessità di una pianificazione chiara e a lungo termine, relativo alla fornitura di servizi di salute mentale, in comunità o in ospedale, di alta qualità, efficaci, accessibili e universali e all'adozione di criteri di controllo da parte di organi indipendenti; chiede una migliore collaborazione e comunicazione tra i professionisti che prestano le cure sanitarie primarie e i professionisti della salute mentale, per affrontare con successo i problemi associati alla salute fisica e mentale, incoraggiando un approccio olistico che tenga conto del profilo complessivo degli individui dal punto di vista della salute fisica e mentale; |
13. |
invita gli Stati membri a prevedere nei servizi sanitari generali lo screening dei disturbi mentali e nei servizi di salute mentale lo screening dei problemi di salute fisica; invita inoltre gli Stati membri a istituire un modello di assistenza completa; |
14. |
chiede alla Commissione di cercare e registrare le esperienze dei pazienti riguardo agli effetti collaterali dei trattamenti in base agli orientamenti dell'Agenzia europea per i medicinali (EMEA); |
15. |
chiede alla Commissione di estendere il mandato del Centro europeo di prevenzione e di controllo delle malattie (ECDC), per includervi la salute mentale; |
16. |
invita la Commissione a diffondere i risultati delle conferenze tematiche che dovranno essere organizzate per attuare gli obiettivi del Patto europeo e a proporre un piano d'azione europeo per la salute mentale, il benessere dei cittadini e la ricerca medica; |
17. |
incoraggia la creazione di una piattaforma consultiva dell'Unione europea sulla salute mentale e il benessere in vista dell'attuazione del Patto europeo, composta di rappresentanti della Commissione, della Presidenza del Consiglio, del Parlamento, dell'OMS e degli utenti dei servizi, delle persone con problemi di salute mentale, delle famiglie, degli operatori dell'assistenza, delle organizzazioni non governative, dell'industria farmaceutica, del mondo universitario e di altri attori interessati, pur lamentando la mancata adozione di una direttiva a livello europeo dalla risoluzione del Parlamento europeo sul Libro verde della Commissione sulla salute mentale; |
18. |
invita la Commissione a mantenere la proposta di una strategia europea sulla salute mentale e il benessere quale obiettivo a lungo termine; |
19. |
invita gli Stati membri ad elaborare una legislazione aggiornata in materia di salute mentale che sia in linea con gli obblighi internazionali in memoria di diritti dell'uomo – uguaglianza ed eradicazione della discriminazione, inviolabilità della vita privata, autonomia, integrità fisica, diritto all'informazione e alla partecipazione – e che codifichi e sancisca i principi, i valori e gli obiettivi fondamentali della politica in materia di salute mentale; |
20. |
chiede l'adozione di linee guida comuni europee che definiscano la disabilità conformemente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili; |
Prevenzione della depressione e del suicidio
21. |
invita gli Stati membri a porre in atto programmi transettoriali per la prevenzione del suicidio, in particolare tra i giovani e gli adolescenti, che promuovano uno stile di vita sano, riducano fattori di rischio quali un facile accesso ai farmaci, alle droghe e alle sostanze chimiche pericolose, e l'abuso di alcol; ritiene che ciò sia particolarmente necessario per garantire la prestazione di un trattamento alle persone che hanno tentato il suicidio e di un trattamento psicoterapeutico alle famiglie di coloro che hanno compiuto tale atto; |
22. |
invita gli Stati membri a istituire reti regionali di informazione tra i professionisti della sanità, gli utenti dei servizi e le persone con problemi di salute mentale, le loro famiglie, i loro istituti scolastici e luoghi di lavoro, insieme alle organizzazioni locali e ai cittadini, al fine di ridurre il fenomeno della depressione e dei comportamenti suicidi; |
23. |
chiede che siano messe più ampiamente a disposizione informazioni concernenti il numero unico europeo 112 per le emergenze, quali tentato suicidio o crisi mentali, in modo da consentire un intervento rapido e la prestazione di assistenza medica di emergenza; |
24. |
invita gli Stati membri ad attuare corsi di formazione specifica per i medici di base e per gli operatori dei servizi psichiatrici, ivi compresi medici, psicologi e infermieri, in tema di prevenzione e trattamento dei disturbi depressivi, per il riconoscimento del rischio di suicidio e la modalità di gestirlo; |
Salute mentale tra i giovani e nell'ambito dell'istruzione
25. |
invita gli Stati membri a fornire sostegno al personale scolastico per lo sviluppo di un clima sano e a creare rapporti tra la scuola, i genitori, i prestatori di servizi sanitari e la comunità, allo scopo di rafforzare l'integrazione sociale dei giovani; |
26. |
invita gli Stati membri a organizzare programmi di sostegno per i genitori, in particolare per le famiglie svantaggiate, e a promuovere l'assegnazione di posti di consulenti in ogni scuola secondaria per dare risposta alle esigenze socio-emotive dei giovani, con un'attenzione particolare ai programmi di prevenzione, quali il rafforzamento dell'autostima e la gestione delle crisi; |
27. |
sottolinea la necessità di una pianificazione del sistema sanitario che soddisfi la necessità di servizi di salute mentale specialistici per bambini e adolescenti, tenendo conto del passaggio dall'assistenza di lungo termine in istituti al sostegno alla vita in comunità; |
28. |
sottolinea la necessità di diagnosticare e trattare precocemente e i problemi di salute nei gruppi vulnerabili, con particolare riferimento ai minori; |
29. |
propone che la salute mentale sia inserita nei programmi di studio di tutti i professionisti della sanità e che siano previste una formazione e un'istruzione continue in tale settore; |
30. |
invita gli Stati membri e l'Unione europea a cooperare per sensibilizzare maggiormente riguardo al deterioramento della situazione della salute mentale dei bambini con genitori emigrati e ad introdurre programmi scolastici volti ad aiutare questi giovani ad affrontare i problemi psicologici legati all'assenza dei loro genitori; |
Salute mentale sul luogo di lavoro
31. |
afferma che il luogo di lavoro svolge un ruolo centrale nell'integrazione sociale delle persone con problemi di salute mentale e chiede di sostenere la loro assunzione, il mantenimento del loro posto di lavoro, la riabilitazione e il ritorno al lavoro, ponendo l'accento sull'integrazione dei gruppi più vulnerabili, tra cui le comunità etniche minoritarie; |
32. |
invita gli Stati membri a promuovere lo studio delle condizioni lavorative che possono favorire l'insorgere di disturbi psichici, in particolare tra le donne; |
33. |
invita gli Stati membri a promuovere e ad attuare corsi specifici di formazione professionale per le persone con problemi di salute mentale che tengano conto delle loro capacità e potenzialità, al fine di agevolarne l'integrazione nel mercato del lavoro, come anche a sviluppare programmi di reintegrazione nel posto di lavoro; sottolinea la necessità di formare in modo adeguato i datori di lavoro e i loro dipendenti affinché sappiano trattare le esigenze specifiche delle persone con problemi di salute mentale; |
34. |
invita i datori di lavoro a promuovere un clima lavorativo sano, prestando particolare attenzione allo stress indotto dal lavoro e alle cause soggiacenti del disordine mentale sul luogo di lavoro e a come affrontare tali cause; |
35. |
invita la Commissione a prevedere per le imprese e gli enti pubblici l'obbligo di pubblicare annualmente una relazione sulla loro politica e attività a favore della salute mentale dei loro dipendenti, sulla stessa base delle relazioni sulla salute e la sicurezza fisica sul luogo di lavoro; |
36. |
incoraggia i datori di lavoro ad adottare, nel quadro delle loro strategie di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, programmi di promozione della salute emotiva e mentale dei loro lavoratori, a fornire opzioni di sostegno improntate sulla riservatezza e la non stigmatizzazione e ad introdurre politiche di lotta al bullismo; invita la Commissione a diffondere modelli positivi, attraverso la pubblicazione di tali programmi su Internet; |
37. |
invita gli Stati membri ad assicurarsi che le persone che hanno diritto a indennità per malattie o disabilità causate da problemi di salute mentale non siano private del loro diritto di accesso al lavoro e che non perdano le indennità legate alla loro disabilità/malattia non appena trovano un nuovo lavoro; |
38. |
chiede che gli Stati membri attuino in modo completo ed efficace la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (3); |
Salute mentale degli anziani
39. |
invita gli Stati membri ad adottare misure adeguate per migliorare e mantenere un'elevata qualità di vita per le persone anziane, a promuovere una vecchiaia sana e attiva attraverso la partecipazione alla vita della comunità, compresa la messa a punto di schemi pensionistici flessibili; |
40. |
sottolinea la necessità di promuovere ricerche in materia di prevenzione e cura delle patologie neurodegenerative e di altre malattie mentali legate all'età, nonché la necessità di distinguere, nella prospettiva di una futura azione o proposta della Commissione, tra il morbo di Alzheimer e le patologie neurodegenerative simili da altre forme di malattia mentale; |
41. |
incoraggia lo sviluppo di un'interfaccia tra la ricerca e la politica nel campo della salute mentale e del benessere; |
42. |
sottolinea la necessità di valutare la comorbilità delle persone anziane e di formare i professionisti della sanità, al fine di aumentare le conoscenze sulle esigenze degli anziani con problemi di salute mentale; |
43. |
invita la Commissione e gli Stati membri, nel contesto del metodo di coordinamento aperto in materia di protezione sociale e integrazione, ad adottare misure a sostegno degli operatori dell'assistenza e a sviluppare orientamenti per le cure di lunga durata, al fine di contribuire alla prevenzione del maltrattamento degli anziani e a consentire loro di vivere con dignità in un ambiente adeguato; |
Lotta alla stigmatizzazione e all'esclusione sociale
44. |
chiede di organizzare campagne di informazione pubblica e di sensibilizzazione attraverso i media, Internet, le scuole e i luoghi di lavoro, al fine di promuovere la salute mentale, aumentare le conoscenze in merito ai sintomi più comuni di depressione e di tendenze suicide, destigmatizzare i disturbi mentali e promuovere la ricerca della migliore e più efficace assistenza, nonché l'integrazione attiva delle persone con problemi di salute mentale; |
45. |
sottolinea il ruolo cruciale che svolgono i media nel modificare la percezione della malattia mentale e chiede di sviluppare orientamenti europei per un trattamento responsabile della salute mentale da parte dei media; |
46. |
invita gli Stati membri a sostenere e ad incoraggiare il rafforzamento del ruolo delle organizzazioni che rappresentano le persone con problemi di salute mentale e coloro che le assistono, al fine di facilitare la loro partecipazione alla formulazione e alla messa in atto delle politiche nonché a tutte le fasi della ricerca in materia di salute mentale; |
47. |
ritiene che destigmatizzare la malattia mentale significhi abbandonare l'uso di pratiche invasive e inumane come anche le pratiche basate sull'approccio detentivo; |
48. |
ritiene necessario promuovere e sostenere le attività di riabilitazione psicosociale realizzate attraverso piccole strutture residenziali pubbliche, private o miste, a ciclo diurno o continuativo, che ripropongano la dimensione e il modello familiare e che siano inserite all'interno dei contesti urbani, per favorire l'integrazione dei residenti durante tutte le fasi del processo terapeutico e riabilitativo; |
49. |
accoglie con favore la proposta della Commissione relativa a una nuova direttiva contro la discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o le tendenze sessuali fuori dall'ambito lavorativo e chiede l'adozione immediata di tale direttiva al fine di proteggere efficacemente le persone con problemi di salute mentale dalla discriminazione; |
50. |
invita tutti gli Stati membri a ratificare senza indugio la Convenzione dell'Aia del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti; |
*
* *
51. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e all'Ufficio europeo dell'OMS. |
(1) GU C 305 Ε del 14.12.2006, pag. 148.
(2) Testi approvati, P6_TA(2008)0009.
(3) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
25.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 76/30 |
Giovedì 19 febbraio 2009
Seguito dato ai piani nazionali d'azione per l'efficienza energetica: prima valutazione
P6_TA(2009)0064
Risoluzione del Parlamento europeo del 19 febbraio 2009 sul seguito dato ai piani nazionali d’azione per l’efficienza energetica: una prima valutazione (2008/2214(INI))
2010/C 76 E/06
Il Parlamento europeo,
vista la risoluzione del Consiglio, del 7 dicembre 1998, relativa all’efficienza energetica nella Comunità europea (1),
vista la comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2006 dal titolo «Piano d’azione per l’efficienza energetica: concretizzare le potenzialità» (COM(2006)0545),
visti i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano la citata comunicazione, segnatamente l'analisi del piano di azione (SEC(2006)1173), la valutazione d'impatto del piano di azione (SEC(2006)1174) e la sintesi della valutazione d'impatto (SEC(2006)1175),
vista la comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007 dal titolo «Una politica energetica per l’Europa» (COM(2007)0001),
viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo dell’8 e 9 marzo 2007 relative all’adozione da parte del Consiglio del piano d’azione del Consiglio europeo (2007-2009) – Politica energetica per l’Europa,
vista la direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (2),
vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell’edilizia (3),
vista la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia (4),
vista la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia (5),
vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici (6),
vista la decisione 2006/1005/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2006, sulla conclusione dell’accordo tra il governo degli Stati Uniti d’America e la Comunità europea per il coordinamento dei programmi di etichettatura in materia di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio (7),
visto il regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio (rifusione) (8),
vista la decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013) (9), in particolare il capo III del titolo II, relativo al programma Energia intelligente – Europa,
vista la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (10),
vista la sua risoluzione del 1o giugno 2006 sull’efficienza energetica: fare di più con meno – Libro verde (11),
vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2006 su una strategia europea per un’energia sostenibile, competitiva e sicura – Libro verde (12),
vista la comunicazione della Commissione del 23 gennaio 2008 sulla prima valutazione dei piani nazionali d’azione per l’efficienza energetica ai sensi della direttiva 2006/32/CE concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici (COM(2008)0011),
vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (COM(2008)0019),
vista la comunicazione della Commissione del 13 novembre 2008 dal titolo «Efficienza energetica: conseguire l’obiettivo del 20 %» (COM(2008)0772),
visto l’articolo 45 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione responsabile per l’industria, la ricerca e l’energia e il parere della commissione responsabile per lo sviluppo regionale (A6-0030/2009),
A. |
considerando che l'Unione europea spreca oltre il 20 % della sua energia a causa dell'inefficienza e che se fosse conseguito l'obiettivo di risparmio del 20 % l'Unione europea utilizzerebbe circa 400 Mtep (milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) in meno di energia primaria con una riduzione di emissioni di CO2 di circa 860 Mt, |
B. |
considerando che il consumo di energia insieme al mix energetico nazionale, fondato principalmente su fonti di energia convenzionali, continua a rappresentare la principale fonte di emissioni di gas a effetto serra nell’Unione europea, |
C. |
considerando che vi sono rischi sempre più complessi riguardo alla sicurezza e alla dipendenza dell’approvvigionamento in relazione alle importazioni di energia nell’Unione europea, |
D. |
considerando che, in periodi di crisi finanziaria o di recessione e di volatilità e imprevedibilità dei prezzi del petrolio, ulteriori incentivi agli investimenti nell'efficienza energetica possono contribuire a stimolare l'economia, |
E. |
considerando che l’aumento dei prezzi dell’energia può diventare una delle principali cause di povertà; che compiere progressi in materia di efficienza energetica rappresenta il modo più efficace per ridurre la vulnerabilità dei bisognosi, |
F. |
considerando che il miglioramento dell'efficienza energetica rappresenta anche il modo più conveniente per conseguire la riduzione obbligatoria delle emissioni e gli obiettivi in materia di energie rinnovabili che l'Unione europea si è imposta, |
G. |
considerando che migliorare l’efficienza energetica e sfruttarne le relative potenzialità è nell’interesse comune degli Stati membri; che sarebbe consigliabile applicare pacchetti di misure diversi ai vari Stati membri, in modo da rifletterne le differenti caratteristiche economiche e climatiche, |
H. |
considerando che le misure in materia di efficienza energetica possono permettere di ottenere il risultato voluto solo se applicate in tutte le politiche settoriali, |
I. |
considerando che poiché diversi Stati membri non hanno presentato un piano nazionale di efficienza energetica, la Commissione deve adottare misure atte ad incoraggiare un maggior numero di Stati membri a dare attuazione alle decisioni prese in questo campo, |
J. |
considerando che la crisi economica internazionale e la crescente volatilità dei prezzi dell’energia rafforzano il profilo dell’efficienza energetica, che può migliorare in misura sostanziale la competitività internazionale delle imprese europee, |
K. |
considerando che, in base alla citata comunicazione della Commissione dal titolo «Efficienza energetica: conseguire l’obiettivo del 20 %», sussiste l’autentico rischio che l’obiettivo previsto per il 2020 in materia di efficienza energetica non venga conseguito, |
L. |
considerando che, in base alla proposta di direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, gli Stati membri sono tenuti a promuovere e incoraggiare l'efficienza e il risparmio energetici per raggiungere più facilmente i loro obiettivi in materia di energie rinnovabili, |
M. |
considerando che l'edilizia residenziale offre un potenziale di risparmio energetico pari a circa il 27 %, |
N. |
considerando che ancora non esistono, a livello di Unione europea e nazionale, degli obiettivi giuridicamente vincolanti per l'efficienza energetica, |
O. |
considerando che vi è un'evidente mancanza di capacità con riferimento all'attuazione di progetti nel campo dell'efficienza energetica, |
1. |
accoglie con favore i piani d’azione elaborati dagli Stati membri; è, al tempo stesso, preoccupato che i ritardi nella presentazione dei piani e i contenuti di alcuni piani nazionali d’azione indichino lacune che potrebbero compromettere il conseguimento degli obiettivi dell’Unione europea in materia di efficienza energetica e protezione del clima; sottolinea che l'accento va ora posto sull'effettiva attuazione di misure incentrate sull'efficienza energetica, tra cui lo sviluppo delle migliori pratiche e sinergie e una migliore informazione e consulenza in materia di efficienza energetica agli utenti finali; |
2. |
ritiene opportuno esaminare in dettaglio, nell'ambito del riesame del 2009 dei piani d’azione, in quale misura la normativa e i piani d’azione contemplano tutte le possibilità di risparmio nel settore dell’efficienza energetica, nonché la ripartizione delle responsabilità tra la Commissione, gli Stati membri e le autorità regionali e locali in termini di attuazione e applicazione; |
3. |
invita la Commissione a fare dell'efficienza e del risparmio energetici l'asse portante della politica energetica europea; valuta positivamente l'impegno assunto dalla Commissione nella citata comunicazione dal titolo «Efficienza energetica: conseguire l'obiettivo del 20 %» e consistente nel preparare un piano d'azione dell'Unione europea rivisto sull'efficienza energetica; invita la Commissione a rendere giuridicamente vincolante entro il 2020 l'obiettivo del 20 % in materia di efficienza energetica, nell'ambito della valutazione dei progressi compiuti dalla Comunità nel conseguimento di tale obiettivo che la Commissione deve preparare, conformemente alla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2020 (13); |
4. |
accoglie con favore l’aumento delle risorse umane destinate dalla Commissione all’efficienza energetica che, sebbene non ancora sufficiente ad una piena operatività, ha permesso di accelerare l’elaborazione di proposte legislative, per esempio nei settori della progettazione ecocompatibile, del rendimento energetico nell’edilizia e dell’etichettatura energetica, nel settore dei trasporti e in quello degli impianti per utenti finali; sottolinea la costante necessità di legiferare in tali ambiti; |
5. |
ritiene che la direttiva 2006/32/CE costituisca un buon quadro normativo; osserva, al contempo, che il periodo di applicazione della direttiva è limitato al 2016, e che essa è comunque troppo poco ambiziosa per poter raggiungere l'obiettivo di un miglioramento dell'efficienza energetica pari almeno al 20 % entro il 2020, per cui risulta necessario un riesame nel 2012, sulla base di uno studio completo delle esperienze degli Stati membri; |
6. |
apprezza il fatto che i fornitori di energia e le associazioni di categoria in alcuni Stati membri abbiano iniziato, sulla base della direttiva in questione, a migliorare e a coordinare i propri sistemi di misurazione intelligenti; osserva tuttavia che, stante il presente quadro normativo, è poco probabile che i sistemi di misurazione intelligente possano avere ampia diffusione a livello domestico; sostiene pertanto l'introduzione obbligatoria di contatori intelligenti in tutti gli edifici entro dieci anni dall'entrata in vigore della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (14); esorta la Commissione ad applicare in maniera più rigorosa i requisiti dell'articolo 13 della direttiva 2006/32/CE al fine di accelerare l’installazione su vasta scala di sistemi di misurazione intelligenti; |
7. |
ritiene che la Commissione debba sostenere l'introduzione obbligatoria dei sistemi di misurazione intelligenti ed elaborare uno studio approfondito sulle esperienze degli Stati membri in questo campo; ritiene altresì che le norme future debbano imporre l'installazione presso le utenze domestiche di sistemi di misurazione dotati di display e che la Commissione debba prestare attenzione alle norme sulla compatibilità dei sistemi di misurazione, sulla comunicazione dei dati, alle tariffe differenziate e alla microproduzione; |
8. |
ritiene che sia opportuno sostenere le disposizioni che rafforzano il ruolo esemplare del settore pubblico; reputa che, alla luce dell’aumento dei costi dell’energia, occorra definire criteri di efficienza energetica per le procedure relative agli appalti delle istituzioni del settore pubblico; |
9. |
riconosce che l'aumento dell'efficienza energetica degli edifici ha un potenziale enorme ai fini della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e della lotta al cambiamento climatico, sia in termini di adattamento, sia per affrontarne le cause; |
10. |
esorta gli Stati membri a ricorrere massicciamente, laddove possibile, alle fonti energetiche alternative rinnovabili come l'energia eolica, la biomassa, i biocombustibili, l'energia del moto ondoso e l'energia mareomotrice; |
11. |
accoglie con favore i lavori preparatori della Commissione volti all'ampliamento della direttiva 2002/91/CE relativamente alla standardizzazione degli edifici a bassa intensità energetica e ad emissioni di carbonio zero, e chiede di prevedere a livello comunitario requisiti in materia di edifici ad energia positiva, in quanto potrebbero ridurre i costi per gli utenti finali; esorta a stabilire, sia per gli edifici nuovi, sia per quelli esistenti, un calendario preciso per il processo di standardizzazione e livelli minimi di energia da fonti rinnovabili; |
12. |
sottolinea che quello dell'edilizia residenziale è uno fra i settori a maggior dispendio di energia e sollecita pertanto un aumento del sostegno finanziario, sia a livello nazionale che europeo, a favore del rendimento energetico degli edifici e un confronto tra gli attuali incentivi finanziari e gli impegni indicati nei piani nazionali d’azione, nell'ambito del riesame di tali piani da parte della Commissione; |
13. |
in particolare, sollecita gli Stati membri e le regioni a utilizzare i fondi strutturali per l'allestimento, nei rispettivi territori, di reti tematiche collocate nel quadro dell'azione concertata prevista dal programma di lavoro «Energia intelligente per l'Europa» per il 2008, al fine di acquisire informazioni circa le prassi adottate dalle altre regioni dell'Unione europea nell'ambito dell'uso efficiente dell'energia e condividere le esperienze e le competenze conseguite nel settore; |
14. |
sottolinea che le politiche energetiche previste dai piani nazionali d'azione per il settore residenziale dovrebbero considerare prioritario il miglioramento della qualità complessiva delle abitazioni di residenti a basso reddito, tenendo conto del fatto che l'imprevedibilità dei prezzi dei carburanti porterà un serio aggravamento della situazione economica di questi nuclei familiari, con la possibile conseguenza di gravi problemi sociali; |
15. |
accoglie con favore le aggiunte in programma e in corso alla normativa contenente disposizioni sull’etichettatura delle apparecchiature e sull’efficienza energetica minima con riferimento al piano d’azione e alla direttiva 2005/32/CE; ritiene importante ampliare la gamma di apparecchiature oggetto della normativa, insieme al controllo delle abitudini dei consumatori; |
16. |
raccomanda, al fine di ridurre il consumo energetico delle apparecchiature in standby, che la Commissione esamini la possibilità di disciplinare l'uso di fonti di alimentazione esterne in grado di alimentare diversi dispositivi; esorta la Commissione, conformemente alle disposizioni della direttiva 2005/32/CE, a garantire che tali disposizioni si applichino, in termini di risultati nel campo dell'efficienza energetica, all'intero ciclo di vita del prodotto; in tale contesto, chiede che la direttiva venga integrata con disposizioni riguardanti l'intero ciclo di vita dei prodotti, la responsabilità per danno da prodotti e la possibilità di risarcimento; |
17. |
reputa importante coinvolgere, nel processo volto a ottenere una maggiore efficienza energetica, le imprese che non rientrano nel sistema europeo per lo scambio di quote di emissioni, in particolare laddove costi latenti o altre difficoltà impediscono al mercato di garantire l’efficienza energetica; a tal fine, ritiene necessario – oltre all'ampliamento della portata della progettazione ecocompatibile – introdurre un sistema di certificati «bianchi»; ritiene che a tal fine la Commissione debba concludere quanto prima i relativi controlli; rileva il ruolo determinante che l'efficienza energetica può svolgere aiutando gli Stati membri a realizzare gli obiettivi obbligatori di condivisione degli sforzi; sottolinea come attraverso una maggiore efficienza energetica degli edifici sia possibile ottenere convenienti riduzioni delle emissioni; |
18. |
accoglie con favore il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (15) nonché la consultazione su un’ulteriore normativa volta a migliorare in particolare l’efficienza energetica dei veicoli; sottolinea l'importanza di fissare quanto prima rigorosi obiettivi di emissione per il futuro, nell'intento di dare certezza al settore; esprime disappunto relativamente al fatto che non sia stato ancora confermato il limite di 95 g di CO2 per il 2020 richiesto dal Parlamento; osserva tuttavia con preoccupazione che la nuova legislazione non compenserà la crescente domanda di energia nel settore dei trasporti; |
19. |
valuta positivamente l’elaborazione del Libro verde sulla mobilità urbana (COM(2007)0551) ma rileva che, in assenza di specifiche disposizioni quantificabili, non è possibile mobilitare le riserve di efficienza; esorta la Commissione a esaminare in che modo la promozione di una mobilità urbana efficiente dal punto di vista energetico e lo sviluppo del trasporto pubblico possano svolgere un ruolo di maggior rilievo nella politica strutturale e di coesione e in che modo sia possibile attribuire maggior peso all'efficienza della mobilità nelle condizioni previste dai progetti di cofinanziamento comunitari; |
20. |
sottolinea che la diffusione di strumenti di comunicazione e di informazioni ha consentito di applicare sistemi di pedaggio per il trasporto su strada che non interessano soltanto le reti stradali a scorrimento veloce; invita a esplorare le possibilità di uniformare la normativa in materia di monitoraggio del mercato interno; |
21. |
esprime apprezzamento per la proposta della Commissione relativa alla promozione della cogenerazione efficiente, pur osservando che la promozione di questa tecnologia può essere utile solamente se può contribuire in maniera concreta a soddisfare il fabbisogno di riscaldamento utile; osserva che nei sistemi di teleriscaldamento l'efficienza della rete è fondamentale tanto quanto l'efficienza delle apparecchiature utilizzate dai consumatori; ritiene che, in sede di stanziamento dei fondi strutturali, dovrebbe essere dato in futuro un peso considerevolmente maggiore all'efficienza di rete dei sistemi di teleriscaldamento esistenti; |
22. |
continua a rilevare che le singole politiche settoriali contrastano con gli sforzi dell’Unione europea volti a conseguire l’efficienza energetica; è dell’avviso che si possa affermare altrettanto riguardo all’attuale struttura degli aiuti strutturali e di coesione; |
23. |
ritiene che le piccole e medie imprese (PMI) rivestano un ruolo importante nel miglioramento dell'efficienza energetica, ma che non abbiano una pari capacità di rispettare la normativa o i nuovi standard del settore energetico; ritiene pertanto che le infrastrutture che saranno create dallo «Small Business Act» debbano anche gestire le informazioni e i contatti con le PMI per quanto riguarda l'efficienza energetica; |
24. |
invita gli Stati membri a stabilire obiettivi più ambiziosi, trasformando i propri piani nazionali d'azione per l'efficienza energetica (PNAEE) in uno strumento pratico per conseguire non solo i loro obiettivi di efficienza energetica ai sensi della direttiva 2006/32/CE, ma anche i loro obiettivi più generali e di più a lungo termine, in particolare per migliorare l'efficienza energetica di almeno il 20 % entro il 2020 e raggiungere gli obiettivi nazionali vincolanti in materia di condivisione degli sforzi per la riduzione delle emissioni; |
25. |
invita gli Stati membri a superare l'obiettivo indicativo nazionale minimo di risparmio energetico del 9 % entro il 2016 previsto dalla direttiva 2006/32/CE e a fissare precisi obiettivi intermedi per raggiungere lo scopo finale; |
26. |
ritiene necessario che i piani nazionali d’azione formulino obiettivi vincolanti realistici e giustificati e che specifichino quali misure attuare per garantire il raggiungimento di questi obiettivi; |
27. |
reputa di estrema importanza l’adeguamento dei piani nazionali d’azione alla struttura geografica, climatica ed economica nonché alle caratteristiche dei consumatori, che possono variare ampiamente da una regione all'altra; |
28. |
sottolinea il rapporto esistente fra energia e coesione territoriale, come messo in luce dal Libro verde della Commissione sulla coesione territoriale (COM(2008)0616), in termini di contributo positivo fornito dai provvedimenti in materia di efficienza energetica a favore dello sviluppo sostenibile e della sicurezza energetica e l'importanza di una strategia territoriale ben concepita e dell'individuazione di soluzioni a lungo termine per tutte le regioni; |
29. |
ritiene necessario che i piani nazionali d’azione raggiungano gli obiettivi di efficienza energetica definiti in modo economicamente redditizio e garantiscano il valore aggiunto degli aiuti di Stato; |
30. |
esorta gli Stati membri ad includere, nelle loro attuali strutture di contatto tra le agenzie governative e il pubblico, informazioni riguardanti l'efficienza energetica, le migliori prassi adottate in questo ambito e i diritti dei consumatori sanciti nel settore dell'energia e del clima; |
31. |
ritiene indispensabile che, contrariamente alla prassi attualmente adottata in alcuni Stati membri, i piani nazionali d’azione vengano elaborati con il coinvolgimento sostanziale dei governi locali e regionali, delle organizzazioni della società civile e dei partner economici, al fine di garantire una migliore attuazione a livello locale; |
32. |
considera importante che i piani nazionali d’azione prestino particolare attenzione alla povertà causata dall'aumento dei prezzi dell'energia e garantiscano adeguata protezione per coloro che si trovano a rischio di povertà; ritiene che il miglioramento dell'efficienza energetica e l'attività di sensibilizzazione siano indispensabili e urgenti; |
33. |
sottolinea quanto sia importante che gli Stati membri includano nei rispettivi PNAEE adeguati strumenti finanziari per il risparmio energetico, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2006/32/CE; ritiene opportuno che tali strumenti finanziari siano concepiti per superare gli ostacoli noti al miglioramento dell'efficienza energetica, come la ripartizione costi/benefici tra proprietario e affittuario e il più lungo periodo necessario per il recupero degli investimenti realizzati al fine di adeguare proprietà vetuste e difficili da convertire agli attuali livelli di efficienza energetica; |
34. |
ritiene necessario che i piani nazionali d’azione pongano l’accento in special modo su come i governi intendono promuovere e sostenere gli investimenti nel settore dell’efficienza energetica da parte delle PMI; sottolinea, tuttavia, che occorre tenere conto in modo particolare di tali investimenti in sede di elaborazione dei piani nazionali d'azione; |
35. |
si rammarica del fatto che i fondi destinati a progetti di efficienza energetica risultino, nella maggior parte degli Stati membri, tuttora insufficienti e non tengano conto in modo adeguato delle differenze regionali; esorta gli Stati membri e le regioni a concentrarsi sull'attuazione dei rispettivi programmi operativi di interventi innovativi in modo da sviluppare soluzioni di efficienza energetica convenienti; |
36. |
sottolinea la necessità di porre l'accento, d'ora in avanti, sull'effettiva attuazione di queste misure, tra cui lo sviluppo delle migliori prassi e sinergie, l'organizzazione dello scambio di informazioni e il coordinamento dei vari e diversi soggetti che operano nel settore dell'efficienza energetica; |
37. |
sottolinea la necessità di prevedere impegni più chiari e dettagliati nei secondi piani nazionali d'azione che saranno elaborati nel 2011, al fine di creare un ambiente imprenditoriale favorevole e condizioni d'investimento prevedibili per gli operatori economici; |
38. |
sottolinea la necessità che il settore privato, sostenuto da provvedimenti nazionali, svolga un ruolo incisivo negli investimenti e nello sviluppo di nuove tecnologie energetiche sostenibili, varando altresì azioni innovative volte ad adottare un approccio più attento all'efficienza energetica; |
39. |
sottolinea il ruolo strategico delle autorità pubbliche dell'Unione europea, specialmente a livello regionale e locale nel rafforzare l'attuazione del sostegno istituzionale necessario alle iniziative in materia di efficienza energetica, secondo quanto indicato dalla direttiva 2006/32/CE; raccomanda di rafforzare le campagne di informazione ed educazione capillari, ad esempio attraverso l'uso di etichette di facile comprensione indicanti l'efficienza energetica, e di attività di formazione e iniziative pilota nel settore dell'energia sul territorio delle autorità regionali e locali che mirino a sensibilizzare i propri cittadini e a mutarne il comportamento; |
40. |
invita gli Stati membri a sviluppare campagne di sensibilizzazione sull'efficienza energetica a lungo termine, con specifico riguardo all'efficienza negli edifici sia pubblici che privati e alla necessità di persuadere il pubblico che l'efficienza energetica può generare risparmi reali; |
41. |
chiede alla Commissione di diffondere un’analisi dettagliata di tutta la prima serie dei piani presentati, al fine di rendere pienamente note le ragioni alla base dei ritardi e di avviare un’azione forte in caso di ulteriori ritardi e mancanze; |
42. |
chiede alla Commissione di esaminare, a livello di Comunità e di Stati membri, la coerenza di ciascuna politica settoriale rispetto agli obiettivi di efficienza energetica; ritiene che, in tale contesto, un riesame dettagliato dei regimi di aiuti comunitari sia imprescindibile; |
43. |
chiede alla Commissione di aumentare in misura significativa la quota dei fondi strutturali e di coesione che dovrebbero essere impiegati per migliorare l'efficienza energetica degli alloggi attualmente esistenti a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (16), nonché di esigere che gli Stati membri sfruttino pienamente tale possibilità; |
44. |
sollecita gli Stati membri e le regioni in particolare a utilizzare i fondi strutturali per l'allestimento, nei rispettivi territori, di reti tematiche nel quadro dell'azione concertata prevista dal programma di lavoro «Energia intelligente per l'Europa 2008», al fine di acquisire informazioni circa le prassi adottate dalle altre regioni dell'Unione europea nell'ambito dell'uso efficiente dell'energia e di condividere le esperienze e le competenze conseguite nel settore; |
45. |
chiede alla Commissione, per il prossimo periodo di programmazione dei fondi strutturali, di sostenere la promozione di obiettivi di efficienza energetica, di rafforzare i criteri prioritari connessi a tali obiettivi e di sostenere l'attuazione di tecnologie e misure concrete per il risparmio e l'uso efficiente dell'energia, anche attraverso la promozione di partenariati, in progetti quali la ristrutturazione di immobili, il rinnovamento dell'illuminazione stradale e del trasporto ecocompatibile, l'ammodernamento di impianti di riscaldamento urbano e la produzione di riscaldamento ed elettricità; |
46. |
invita la Commissione ad adottare le misure necessarie affinché gli Stati membri dispongano della capacità istituzionale richiesta per preparare e attuare efficaci piani nazionali d’azione, compreso il monitoraggio ufficiale e il controllo di qualità delle misure individuali, tra cui quelle derivanti dagli obblighi riguardanti la certificazione energetica degli edifici e quelle a sostegno di programmi pubblici di educazione e formazione in tema di efficienza energetica; invita la Commissione a istituire un database pubblico delle misure intraprese dagli Stati membri in materia di efficienza energetica e/o degli elementi cruciali della loro applicazione; |
47. |
invita la Commissione a stabilire requisiti minimi per creare un modello, una metodologia e un processo di valutazione armonizzati in materia di PNAEE; osserva che in tal modo sarà possibile ridurre gli oneri amministrativi per gli Stati membri, garantire la fondatezza dei PNAEE e facilitare le analisi comparative; ritiene che il modello e la metodologia armonizzati debbano richiedere capitoli suddivisi per settore e operare una netta distinzione tra le politiche e le azioni in materia di efficienza energetica precedentemente adottate dagli Stati membri, da un lato, e le nuove politiche e azioni supplementari, dall'altro; richiama l'attenzione sulle pertinenti disposizioni della proposta direttiva relative alla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili; sottolinea che il controllo e l'eventuale reiezione da parte della Commissione dei piani nazionali d'azione al momento della loro presentazione assicurerà una migliore attuazione a valle; chiede il coordinamento dei piani nazionali d'azione e delle relazioni, dei quali si tiene conto nei vari strumenti legislativi connessi agli obiettivi riguardanti il cambiamento climatico; invita la Commissione a effettuare un controllo incrociato dei PNAEE con i piani nazionali d'azione e le relazioni di cui sopra, tra cui quelle presentate in riferimento al protocollo di Kyoto e ai documenti dei quadri strategici di riferimento nazionali relativi ai fondi strutturali; |
48. |
invita la Commissione a sviluppare principi comuni sulle metodologie di quantificazione dei risparmi energetici, col dovuto rispetto del principio di sussidiarietà; osserva che la necessità di quantificare e verificare il risparmio energetico che scaturisce dalle misure di miglioramento dell'efficienza energetica non riguarda solamente l'obiettivo della direttiva 2006/32/CE, ma serve anche a valutare il raggiungimento dell'obiettivo di risparmio energetico del 20 % entro il 2020 e di altri obiettivi futuri di risparmio energetico; |
49. |
esorta la Commissione a garantire che i PNAEE propongano un approccio chiaro e sistematico e in particolare che gli obblighi della direttiva 2002/91/CE, comprese eventuali rifusioni successive, siano pienamente integrati nei PNAEE, in modo che questi propongano misure realmente addizionali rispetto ai miglioramenti di efficienza energetica già richiesti dall'attuale legislazione nazionale e comunitaria; |
50. |
esorta la Commissione ad insistere affinché i PNAEE indichino chiaramente in che modo debba essere assolto l'obbligo per il settore pubblico di svolgere un ruolo esemplare come previsto dalla direttiva 2006/32/CE e, se necessario, a presentare una proposta legislativa comunitaria che garantisca il ruolo guida del settore pubblico nel campo degli investimenti in materia di efficienza energetica; |
51. |
invita la Commissione a valutare eventuali soluzioni per rafforzare le procedure relative agli appalti pubblici attraverso una serie di condizioni in materia di efficienza energetica, da soddisfare privilegiando i prodotti «verdi» nell'assegnazione degli appalti pubblici, condizioni che prevedono tra l'altro l'obbligo di applicare le norme in materia di efficienza energetica e di includere nella valutazione degli investimenti i costi energetici legati al ciclo di vita dei prodotti; sottolinea che, ad ogni livello, le autorità pubbliche dovrebbero dare l'esempio adottando l'approccio degli appalti pubblici «verdi» nelle loro procedure; |
52. |
chiede alla Commissione di esaminare le risorse comunitarie stanziate a favore delle attività di ricerca e sviluppo, al fine di aumentare le dotazioni destinate al miglioramento dell’efficienza energetica nell’ambito delle prossime prospettive finanziarie; |
53. |
ritiene che la Commissione debba incoraggiare gli Stati membri che non abbiano ancora adottato un piano nazionale di efficienza energetica ad attuare le decisioni prese in questo ambito; |
54. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU C 394 del 17.12.1998, pag. 1.
(2) GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16.
(3) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 65.
(4) GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50.
(5) GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.
(6) GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64.
(7) GU L 381 del 28.12.2006, pag. 24.
(8) GU L 39 del 13.2.2008, pag. 1.
(9) GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15.
(10) GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.
(11) GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 273.
(12) GU C 317 E del 23.12.2006, pag. 876.
(13) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136.
(14) GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55.
(15) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.
(16) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1.
25.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 76/38 |
Giovedì 19 febbraio 2009
Ricerca applicata nel settore della politica comune della pesca
P6_TA(2009)0065
Risoluzione del Parlamento europeo del 19 febbraio 2009 sulla ricerca applicata nel campo della politica comune della pesca (2008/2222(INI))
2010/C 76 E/07
Il Parlamento europeo,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1),
vista la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (2),
vista la comunicazione della Commissione del 3 settembre 2008 intitolata «Una strategia europea per la ricerca marina e marittima: uno spazio europeo della ricerca coerente a sostegno dell'uso sostenibile degli oceani e dei mari »(COM(2008)0534) («strategia per la ricerca marina e marittima»),
vista la comunicazione della Commissione del 19 settembre 2002 intitolata «Una strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea» (COM(2002)0511),
vista la sua posizione adottata in prima lettura il 15 giugno 2006 in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (3),
vista la sua risoluzione del 20 maggio 2008 su una politica marittima integrata per l'Unione europea (4),
vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro in materia di strategia per l'ambiente marino) (5),
visto il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, concernente l'istituzione di un quadro di riferimento per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (6),
vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche (7),
vista la relazione del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile tenutosi a Johannesburg (Sud Africa) dal 26 agosto al 4 settembre 2002,
vista la dichiarazione di Aberdeen, adottata il 22 giugno 2007 in occasione della conferenza EurOCEAN, dalle organizzazioni europee di ricerca marina e marittima, dalle reti scientifiche e da numerosi scienziati di tutta Europa,
visto l'articolo 45 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0016/2009),
A. |
considerando che la Commissione ha cercato di stimolare la ricerca europea sulla pesca e l'acquacoltura fin dal Quarto Programma quadro per sostenere la politica comune della pesca (PCP), |
B. |
considerando che nel Settimo Programma quadro, tutte le attività di ricerca sulla pesca e l'acquacoltura sono incluse nel più ampio contesto della ricerca in agricoltura (tema 2), mentre le scienze marine e la gestione delle zone costiere rientrano nelle scienze ambientali, |
C. |
considerando che il codice di condotta per una pesca responsabile dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e l'accordo per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare relativa alla conservazione e alla gestione degli stock ittici a cavallo e degli stock ittici altamente migratori evidenziano la necessità di sviluppare la ricerca e la raccolta di dati per migliorare le conoscenze scientifiche del settore, |
D. |
considerando che la PCP è una delle politiche comunitarie che più dipende dalla ricerca scientifica e che la credibilità delle misure adottate a titolo della PCP dipende da consulenze scientifiche di alto livello, |
E. |
considerando che la PCP si basa su principi di buona governance che richiedono che il processo decisionale sia basato su pareri scientifici attendibili e produca risultati in tempo utile, |
F. |
considerando che le quote e la resa massima a lungo termine (MSY) devono essere fissati prendendo come base i dati scientifici, |
G. |
considerando che spesso le stime di pescatori e scienziati relative alla situazione del mare e degli stock ittici differiscono tra loro, |
H. |
considerando che la strategia per la ricerca marina e marittima, pur riconoscendo l'importanza di proseguire gli sforzi compiuti nelle varie discipline marine e marittime, si concentra sul miglioramento delle interazioni tra la ricerca marina e la ricerca marittima, piuttosto che mirare settori di ricerca già preordinate, |
I. |
considerando che i centri di ricerca di eccellenza esistenti nelle regioni ultraperiferiche costituiscono osservatori privilegiati dell'ambiente marino per l'Europa nell'ambito della nuova strategia di ricerca marina e marittima, |
J. |
considerando che la prossima revisione della PCP, privilegiando la gestione a livello regionale e basata sugli ecosistemi, esige una solida base di conoscenze scientifiche, |
1. |
ritiene che nelle politiche in materia di ricerca, sia necessaria una maggiore attenzione ai problemi specifici della pesca e dell'acquacoltura in ragione dell’importanza economica, sociale e politica di questo settore nell’Unione europea; |
2. |
accoglie con favore il nuovo sforzo da parte della Commissione nella sua strategia per la ricerca marina e marittima per mobilitare risorse a favore di una migliore integrazione tra ricerca marina e ricerca marittima; |
3. |
ricorda alla Commissione che, ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002, ha l'obbligo giuridico di basare le sue proposte in materia di PCP su «pareri scientifici seri e sul principio di precauzione»; invita la Commissione a sottolineare e diffondere l'importanza della ricerca scientifica sulla situazione del mare e degli stock ittici; |
4. |
è preoccupato per la riorganizzazione dei temi nel Settimo Programma quadro, che ha separato la ricerca sulla produzione ittica dalla pesca e dall'ecologia marina, mentre un netto riorientamento della PCP verso un approccio in termini di ecosistemi richiederebbe, al contrario, una maggiore integrazione; |
5. |
deplora il fatto che il Settimo Programma quadro non considera né la pesca né l’acquacoltura come assi specifici e fa riferimento solo al tema 2 «Alimentazione, Agricoltura e Pesca, Biotecnologie», che come la ricerca nel settore della pesca ma solo alla lontana e in senso lato; constata che lo stesso vale per il tema 6 «Ambiente (compresi i cambiamenti climatici)»; |
6. |
invita la Commissione a rivedere il Settimo Programma quadro in occasione della valutazione intermedia, prevista per il 2010, tenendo conto della presente risoluzione e portando una maggiore attenzione ai problemi specifici della pesca e dell’acquacoltura; |
7. |
è convinto che sia i responsabili della politica che gli operatori del settore della pesca abbiano bisogno assoluto di un tipo di ricerca più pratica e che, data la durata del Settimo Programma quadro, si impone l'enunciazione degli obiettivi da raggiungere; |
8. |
è del parere che a causa della mancanza di assi specifici per la pesca e l'acquacoltura nel Settimo Programma quadro non vi siano abbastanza incentivi perché si generi un numero sufficiente di progetti di ricerca in questi settori, a detrimento dell'importanza e della rilevanza dei progetti selezionati; |
9. |
sottolinea che per assicurare l'effettiva attuazione della politica comune della pesca, è necessario istituire programmi specifici nel campo della ricerca applicata e garantire il loro finanziamento attraverso un’adeguata dotazione di bilancio; ritiene indispensabile a tal fine, includere un parametro di ripartizione nel Settimo Programma quadro; |
10. |
chiede alla Commissione che i finanziamenti per la ricerca applicata nel settore della PCP a titolo del Settimo Programma quadro siano utilizzati come leva per promuovere le sinergie tra le attività di ricerca dei vari Stati membri e raggiungere la massa critica necessaria per affrontare le grandi sfide della ricerca marina pluritematica; |
11. |
raccomanda che nel campo della ricerca scientifica marina, la priorità sia data non solo alle ricerche mirate a conoscere lo stato delle risorse alieutiche, ma anche agli aspetti ecosistemici, commerciali, economici e sociali che determinano la gestione della pesca, poiché tutti questi aspetti sono di importanza vitale; |
12. |
ritiene che, in particolare nei settori della pesca e dell'acquacoltura, dovrebbe essere data priorità alla ricerca applicata, il cui obiettivo fondamentale dovrebbe essere di migliorare i dati scientifici utilizzati come base per la legislazione e la gestione della pesca, in particolare per quanto riguarda i piani di ricostituzione delle specie a rischio biologico; |
13. |
constata un conflitto di interessi evidente tra pescatori e scienziati nel breve termine, mentre i loro obiettivi a lungo termine sono più compatibili; ritiene che il consenso sulla situazione del mare debba rappresentare la base di una politica della pesca orientata alla sostenibilità; invita la Commissione a promuovere una migliore cooperazione fra pescatori e scienziati; |
14. |
invita la Commissione e gli Stati membri a evidenziare e comunicare meglio ai pescatori il loro interesse a tener conto, nel valutare le loro perdite economiche presunte nel breve termine, del beneficio economico che si possono aspettare nel medio o lungo termine; |
15. |
sottolinea il preoccupante problema della scarsità di giovani scienziati nella ricerca applicata nel settore della pesca, a causa della carriera poco attraente rispetto alla ricerca di base e alle altre discipline scientifiche; |
16. |
sottolinea la necessità di ripristinare corsi di laurea interessanti e gratificanti, che portino a carriere remunerative per questa filiera scientifica; |
17. |
è a favore di una politica educativa che motivi di più i giovani scienziati a dedicarsi alla ricerca applicata nel settore della pesca, piuttosto che alla ricerca di base; |
18. |
esorta la Commissione a promuovere la creazione di una rete europea stabile, basata sulle infrastrutture fisiche esistenti negli Stati membri e destinata all'osservazione e alla raccolta di dati sull’ambiente marino, che agevolerebbe lo scambio di informazioni tra gli operatori del settore e gli organismi di ricerca europei e manterrebbe l’Unione europea in una posizione di eccellenza; esorta la Commissione a tenere specialmente conto, in questa rete, dei centri di ricerca esistenti nelle regioni ultraperiferiche; |
19. |
ricorda la necessità di rendere compatibili i diversi modelli di ricerca applicata attualmente in uso negli Stati membri per renderne i risultati più comparabili e facilitare l'aggregazione dei dati; |
20. |
invita la Commissione a incoraggiare la comunità scientifica a sviluppare più norme comuni di metodologia della ricerca nel settore della pesca e a intensificare la cooperazione tra istituti di ricerca nazionali; |
21. |
invita la Commissione a raccogliere informazioni specifiche sul modo in cui funziona attualmente il dialogo scienziati-pescatori nei diversi Stati membri e a fare una lista delle migliori prassi; |
22. |
sottolinea che i consigli consultivi regionali hanno un ruolo importante da svolgere nel contesto della ricerca applicata e chiede pertanto che gli scienziati possano essere membri a pieno titolo di tali organismi; |
23. |
nota con preoccupazione che dal 2006 l'importo complessivo destinato dagli Stati membri alla raccolta di dati nel settore della pesca è in costante diminuzione; |
24. |
invita la Commissione e gli Stati membri a destinare la dotazione di bilancio dell'Unione a favore della raccolta di dati nel settore della pesca, specialmente dalla linea di bilancio 11 07 02: «Supporto per la gestione delle risorse della pesca (miglioramento della consulenza scientifica)»; |
25. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.
(3) GU C 300 E del 9.12.2006, pag. 400.
(4) Testi approvati, P6_TA(2008)0213.
(5) GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.
(6) GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.
(7) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
25.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 76/42 |
Giovedì 19 febbraio 2009
Tessera professionale europea per i prestatori di servizi
P6_TA(2009)0066
Risoluzione del Parlamento europeo del 19 febbraio 2009 sull'istituzione di una tessera professionale europea per i prestatori di servizi (2008/2172(INI))
2010/C 76 E/08
Il Parlamento europeo,
vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (1),
vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (2),
vista la decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) (3),
vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (4),
vista la comunicazione della Commissione del 6 dicembre 2007, intitolata «La mobilità, uno strumento per garantire nuovi e migliori posti di lavoro: Piano d'azione europeo per la mobilità del lavoro (2007-2010)» (COM(2007)0773),
vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2007, intitolata «Proposta di programma comunitario di Lisbona 2008 - 2010» (COM(2007)0804),
vista la sua risoluzione del 23 maggio 2007 sull'impatto e le conseguenze dell'esclusione dei servizi sanitari dalla direttiva sui servizi nel mercato interno (5),
vista la sua risoluzione del 27 settembre 2007 sugli obblighi dei prestatori di servizi transfrontalieri (6),
visto l'articolo 45 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0029/2009),
A. |
considerando che il diritto dei cittadini comunitari di stabilirsi o di prestare servizi ovunque nell'Unione europea costituisce una libertà fondamentale del mercato interno che comprende il diritto di esercitare una professione, come lavoratore autonomo o subordinato, in uno Stato membro diverso da quello in cui si è ottenuta la qualifica professionale, |
B. |
considerando che, in base all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del trattato, l'eliminazione tra Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi è uno dei compiti della Comunità, |
C. |
considerando che una maggiore mobilità di persone e servizi tra Stati membri e tra regioni è un elemento essenziale nell'attuazione dell'agenda di Lisbona per la crescita e l'occupazione e può dare un impulso alla produttività apportando prospettive, idee e specializzazioni nuove, |
D. |
considerando che il livello di mobilità nell'Unione europea resta basso, in quanto solo il 4 % della forza lavoro ha vissuto e lavorato in un altro Stato membro e circa il 2 % vive e lavora attualmente in un altro Stato membro (7), |
E. |
considerando che sussistono ostacoli importanti per le persone che vogliono lavorare in un altro Stato membro e che il 20 % dei ricorsi ricevuti da SOLVIT nel 2007 riguardava il riconoscimento delle qualifiche professionali richieste per esercitare una professione regolamentata, |
F. |
considerando che la Commissione ha avviato procedure di infrazione in base all'articolo 226 del trattato contro diversi Stati membri che non le avevano notificato le misure adottate per il recepimento della direttiva 2005/36/CE, |
G. |
considerando che il considerando 32 della direttiva 2005/36/CE stabilisce che «l'introduzione, a livello europeo, di tessere professionali da parte di associazioni o organizzazioni professionali potrebbe agevolare la mobilità dei professionisti, in particolare accelerando lo scambio di informazioni tra lo Stato membro ospitante e lo Stato membro di origine. Tale tessera professionale dovrebbe rendere possibile controllare la carriera dei professionisti che si stabiliscono in vari Stati membri. Tali tessere potrebbero contenere informazioni, nel pieno rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati, sulle qualifiche professionali del professionista (università o istituto frequentato, qualifiche ottenute, esperienza professionale), il suo domicilio legale, le sanzioni ricevute in relazione alla sua professione e i particolari della pertinente autorità competente», |
H. |
considerando che, nella risoluzione citata sull'impatto e le conseguenze dell'esclusione dei servizi sanitari dalla direttiva sui servizi nel mercato interno, ha chiesto l’introduzione di «una carta europea per l'accesso alle informazioni sulle competenze del personale sanitario che renda tali informazioni disponibili per i pazienti», |
Mobilità transfrontaliera
1. |
incoraggia tutte le iniziative intese a facilitare la mobilità transfrontaliera, quale strumento di efficiente funzionamento dei mercati del lavoro e dei servizi e quale mezzo per stimolare la crescita economica nell'ambito dell'Unione europea; |
2. |
sottolinea la responsabilità dell'Unione europea di rendere più facile la mobilità geografica ed occupazionale, migliorando la trasparenza per quanto concerne il riconoscimento e la comparabilità delle qualifiche e la garanzia della sicurezza dei pazienti e dei consumatori; |
3. |
sottolinea tuttavia la necessità di un approccio più efficiente e coordinato da parte della Commissione in relazione alle iniziative intese a facilitare e stimolare la mobilità dei professionisti tra Stati membri, quali EUROPASS (CV europeo), EURES (portale di mobilità del lavoro) e il Quadro europeo delle qualifiche (QEQ), come pure in relazione alle diverse reti associate, finanziate o cofinanziate dalla Comunità, interessate a tali questioni, come SOLVIT, IMI, EUROGUIDANCE e ENIC/NARIC; |
4. |
sottolinea la corresponsabilità della società civile, compresi i datori di lavoro, i sindacati, le organizzazioni professionali e le autorità competenti, nell'agevolare e migliorare la mobilità nell'ambito del mercato interno; |
Recepimento della direttiva 2005/36/CE
5. |
esorta gli Stati membri in ritardo nel recepimento della direttiva 2005/36/CE, richiesto entro il 20 ottobre 2007, a far entrare in vigore le necessarie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative; |
6. |
chiede alla Commissione di agire contro gli Stati membri che non hanno ancora recepito la direttiva 2005/36/CE; |
7. |
chiede alla Commissione di verificare, nella relazione che elaborerà a norma dell'articolo 60, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE, gli effetti sulla mobilità risultanti dall'applicazione dell'articolo 7 di tale direttiva; |
8. |
esorta gli Stati membri a lavorare per un approccio più armonizzato al riconoscimento delle qualifiche e delle specializzazioni, a semplificare i relativi processi amministrativi e a ridurre i costi a carico dei professionisti; |
Necessità di una tessera professionale europea
9. |
esprime l'opinione che il valore aggiunto di una tessera professionale europea, congiuntamente alle attuali misure intese a facilitare e stimolare la mobilità, debba essere riconosciuto per la maggior parte delle professioni; |
10. |
nota che in alcune professioni regolamentate ed armonizzate, quali quelle degli avvocati e dei professionisti nel settore della salute, esistono o sono in fase di istituzione tessere professionali europee, ma che in altre professioni non, o meno, armonizzate, l'istituzione di tessere professionali sembra difficile, poiché la regolamentazione varia da uno Stato membro all'altro e i dati sulle qualifiche debbono prima essere convalidati e mutuamente riconosciuti; |
11. |
sottolinea che l'introduzione di una tessera professionale europea potrebbe rappresentare un vantaggio anche per le professioni non regolamentate e non armonizzate, in quanto assumerebbe una funzione informativa, specialmente per i datori di lavoro e i consumatori, come nel caso della maggior parte delle professioni liberali; |
12. |
invita la Commissione a fare un bilancio delle diverse iniziative per l’introduzione delle tessere professionali e a sottoporre al Parlamento un inventario rappresentativo; |
13. |
chiede alla Commissione di esaminare le iniziative al fine di accertare se una tessera professionale europea, congiuntamente ad altre misure, potrebbe:
è del parere che qualsiasi altra misura pubblica dovrebbe implicare una descrizione ben definita dei tipi di professione e delle necessità specifiche che la tessera deve soddisfare; |
Caratteristiche della tessera professionale europea
14. |
è dell’avviso che qualsiasi tessera professionale, se vi è una domanda sufficiente per la sua introduzione, dovrebbe essere il più semplice, facile e liberale possibile, evitando nuovi oneri burocratici, e che essa potrebbe stabilire una «lingua comune» nelle qualifiche di alcune professioni; |
15. |
insiste sul fatto che una tessera professionale europea non dovrebbe avere un effetto negativo sulla mobilità transfrontaliera e dovrebbe essere utilizzata soltanto come prova del diritto di circolare, senza costituire una condizione per tale circolazione; sottolinea che gruppi specifici non dovrebbero essere privati della possibilità di offrire servizi in un altro Stato membro, e che la carta non dovrebbe creare nuovi ostacoli, in particolar modo alle persone con qualificazioni minori o meno specifiche; |
16. |
ribadisce che l'utilizzo di una o più tessere professionali europee dovrebbe tener conto della diversità, per esempio rispettando le differenze tra professioni o Stati membri; ritiene che le professioni stesse dovrebbero finanziare lo sviluppo e l'applicazione di una tessera professionale europea, ove lo ritengano opportuno; |
17. |
sottolinea che se il gruppo professionale in causa dispone già di una tessera professionale nazionale, per ragioni pratiche risulta opportuno integrare nella tessera professionale europea le funzioni di quella nazionale; |
18. |
sottolinea che l'informazione su tale tessera professionale europea deve essere affidabile, convalidata e aggiornata regolarmente dalle autorità nazionali competenti; ritiene che, se opportuno, le informazioni contenute nei CV EUROPASS potrebbero essere inserite nella tessera professionale europea; |
19. |
sottolinea che l'accesso ai dati contenuti nella tessera dovrebbe rispettare ai più alti standard di protezione della privacy; |
*
* *
20. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.
(2) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
(3) GU L 390 del 31.12.2004, pag. 6.
(4) GU C 111 del 6.5.2008, pag. 1.
(5) GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 279.
(6) GU C 219 E del 28.8.2008, p. 312.
(7) Studio Eurobarometro 64.1 del 2005 sulla mobilità geografica e del mercato del lavoro.
25.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 76/46 |
Giovedì 19 febbraio 2009
Azione comunitaria riguardante la caccia alle balene
P6_TA(2009)0067
Risoluzione del Parlamento europeo del 19 febbraio 2009 sull'azione comunitaria riguardante la caccia alle balene (2008/2101(INI))
2010/C 76 E/09
Il Parlamento europeo,
vista la Convenzione internazionale del 1946 sulla regolamentazione della caccia alle balene e l'istituzione della Commissione baleniera internazionale (IWC),
visto l’accordo della IWC che stabilisce una quota di cattura pari a zero (la moratoria) per la caccia alla balena a fini commerciali, entrato in vigore nel 1986,
visto l'aggiornamento riguardante i cetacei all'edizione 2008 della lista rossa delle specie animali in pericolo, da parte dell'Unione internazionale per la conservazione della natura,
vista la riunione dell'Unione internazionale per la conservazione della natura, organizzata dal 5 al 14 ottobre 2008, a Barcellona,
visti gli articoli 37 e 175 del trattato CE,
vista la comunicazione della Commissione, del 19 dicembre 2007, relativa a un'azione comunitaria sulla caccia alle balene (COM(2007)0823),
vista la decisione adottata dal Consiglio il 5 giugno 2008 che istituisce la posizione della Comunità sulla caccia alle balene (1),
vista l'istituzione da parte dell'IWC, nell'ambito della 60a riunione annuale a Santiago di Cile, nel giugno 2008, di un piccolo gruppo di lavoro sul futuro della IWC (il «gruppo di lavoro»),
vista la direttiva del Consiglio 92/43/CEE, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche (2) (direttiva Habitat),
visto il trattato di Amsterdam del 1997 che modifica il trattato sull’Unione europea e il protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali,
vista l’adozione, da parte della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna minacciate di estinzione (CITES) di un divieto di commercio internazionale dei prodotti ricavati da tutte le specie di grandi cetacei, e vista la sua applicazione da parte dell'Unione europea,
visto l'articolo 45 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0025/2009),
A. |
considerando che l'obiettivo primario deve essere la protezione della biodiversità, compresa la conservazione delle specie, |
B. |
considerando la necessità di tenere sempre in considerazione il benessere degli animali, |
C. |
considerando che, tuttavia, esistono questioni di sicurezza alimentare e di approvvigionamento, in particolare per le comunità tradizionalmente impegnate nella caccia alla balena, |
D. |
considerando che attualmente la direttiva Habitat proibisce «la perturbazione, la cattura o l'uccisione deliberata» nelle acque comunitarie di tutte le specie di balene, |
E. |
considerando che attualmente si considerano minacciate almeno una su quattro specie di cetacei, e che nove specie sono classificate come in pericolo o gravemente in pericolo, mentre la situazione di molte specie e popolazioni permane poco chiara, |
F. |
considerando che, sebbene alcune popolazioni di balene abbiano registrato un certo recupero dopo l'introduzione della moratoria, per altre popolazioni non è stato così e la loro capacità di adattamento alle mutevoli condizioni ambientali permane ignota; |
G. |
considerando che la moratoria era originariamente destinata a durare fino alla messa in atto di un sistema adeguato di gestione e a lasciare il tempo sufficiente affinché le risorse decimate si ricostituissero, |
H. |
considerando che non tutti i membri dell'IWC sottoscrivono la moratoria, |
I. |
considerando che la moratoria, in ogni caso, non include l'uccisione di balene per ragioni scientifiche, |
J. |
considerando che, in virtù di permessi speciali, il numero di balene uccise è in crescita, dall'introduzione della moratoria, |
K. |
considerando che la IWC (in oltre 30 risoluzioni) e un certo numero di ONG e altri organismi hanno espresso profonda preoccupazione a causa del fatto che il permesso speciale di cacciare le balene sia, nella sua versione attuale, «contrario allo spirito della moratoria sulla caccia alla balena a fini commerciali» (IWC2003-2); considerando che le carni ricavate da tale attività non dovrebbero essere utilizzate per scopi commerciali, |
L. |
considerando che, nonostante i recenti miglioramenti, i metodi di uccisione delle balene sono ancora lontani dagli standard auspicati, |
M. |
considerando che i cetacei sono minacciati non soltanto dalla caccia ma anche dal cambiamento climatico, dall'inquinamento, dagli urti contro le navi, dalle reti da pesca, dai sonar ed altri pericoli, |
N. |
considerando che la suddetta decisione del Consiglio si basava sull'articolo 175 del trattato CE e si riferiva soltanto alla riunione citata dell'IWC a Santiago di Cile nel giugno 2008, |
1. |
accoglie con favore la suddetta comunicazione della Commissione relativa ad un'azione comunitaria sulla caccia alle balene e la decisione sulla caccia alle balene approvata a maggioranza qualificata dal Consiglio; appoggia il mantenimento della moratoria globale sulla caccia commerciale alle balene e la messa al bando del commercio internazionale di prodotti balenieri; si impegna a porre fine alla «caccia a fini scientifici» e sostiene la definizione di vaste aree negli oceani e nei mari adibite a riserva in cui la caccia alle balene, sotto qualsiasi forma, sia vietata a tempo indeterminato; |
2. |
invita il Consiglio ad adottare una nuova posizione comune basata sull'articolo 37, nonché sull'articolo 175 del trattato CE; |
3. |
ritiene che la conservazione delle balene e di altri cetacei dipenda in ultima analisi dallo sviluppo di azioni che godono di un consenso sufficientemente esteso, in modo da poter essere applicate con efficacia; |
4. |
invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri che partecipano al gruppo di lavoro ad agire per perseguire tale accordo; |
5. |
ritiene che le discussioni nell'ambito del gruppo di lavoro debbano essere oggetto della più ampia trasparenza possibile; |
6. |
esprime l'auspicio che il gruppo di lavoro affronterà la questione della caccia letale alle balene per ragioni scientifiche al fine di trovare una base per eliminarla; |
7. |
rispetta la necessità di un livello minimo di caccia da parte di coloro che tradizionalmente sono impegnati nella pesca per ragioni di sostentamento, ma invita ad un maggiore impegno nella ricerca e nell'uso di metodi di uccisione umani; |
8. |
chiede che tale caccia si svolga soltanto sulla base di quote chiare basate sul parere del comitato scientifico dell'IWC e sotto stretti controlli con esaurienti registrazioni e relazioni all'IWC; |
9. |
chiede inoltre la creazione, in adeguate regioni del mondo, di più zone marine protette in cui le balene possano ricevere protezione speciale; |
10. |
rileva che la direttiva sugli habitat che definisce la posizione comunitaria in materia di balene (e delfini) non consente la riapertura della caccia a fini commerciali di qualsiasi stock di balene nelle acque dell'Unione europea; |
11. |
richiama l’attenzione sulla necessità di utilizzare reti da pesca più selettive, onde evitare catture accessorie di altre specie, in particolare di cetacei; |
12. |
ritiene che la tragica storia della caccia alle balene a fini commerciali, unita alle numerose minacce cui devono attualmente far fronte le popolazioni di balene (fra cui, ad esempio, le catture accidentali durante le operazioni di pesca, le collisioni con i pescherecci, il cambiamento climatico globale e l'inquinamento acustico degli oceani), indichi che l'Unione europea deve promuovere in modo coordinato e coerente, nell'ambito dei principali forum internazionali, il più elevato livello di protezione possibile per le balene a livello mondiale; |
13. |
chiede, inoltre che siano affrontati i pericoli per la popolazione dei cetacei che derivano dal cambiamento climatico, dall'inquinamento, dagli impatti contro le imbarcazioni, dalle reti da pesca, dall'inquinamento acustico antropico (ivi compresi i sonar, i sondaggi sismici e il rumore degli scafi), ed altre minacce, affrontate al di fuori di tali aree protette; |
14. |
ritiene che la Commissione dovrebbe, prima di un'azione globale, presentare ulteriori proposte intese a contrastare tali minacce nelle acque comunitarie e da imbarcazioni comunitarie; |
15. |
è del parere che la Commissione dovrebbe definire un quadro normativo rivisto per l’attività di osservazione delle balene che tuteli gli interessi economici e sociali delle regioni costiere ove si svolge tale attività, tenendo conto dei recenti sviluppi; |
16. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alla Commissione baleniera internazionale, ai consigli consultivi regionali, al comitato consultivo sulla pesca e l'acquacoltura e alle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui l'Unione europea fa parte. |
(1) Decisione del Consiglio che istituisce la posizione da adottare a nome della Comunità europea nella 60a riunione della Commissione baleniera internazionale (IWC) del 2008 riguardo alle proposte di emendamento dell'annesso della Convenzione internazionale sulla regolamentazione della caccia alle balene (ICRW) (Documento del Consiglio n. 9818/2008).
(2) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
25.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 76/49 |
Giovedì 19 febbraio 2009
Partecipazione della Comunità all'Osservatorio europeo dell'audiovisivo
P6_TA(2009)0068
Risoluzione del Parlamento europeo del 19 febbraio 2009 sulla partecipazione della Comunità all'Osservatorio europeo dell'audiovisivo (2008/2179(INI))
2010/C 76 E/10
Il Parlamento europeo,
vista la risoluzione (92) 70 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 15 dicembre 1992 che istituisce un Osservatorio europeo dell'audiovisivo e la risoluzione (97) 4 del 20 marzo 1997 che conferma la prosecuzione dell'Osservatorio europeo dell'audiovisivo e lo statuto dello stesso, ad essa allegato,
vista la risoluzione Res (2000) 7 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 21 settembre 2000 concernente le modifiche allo statuto dell'Osservatorio europeo dell'audiovisivo,
vista la decisione del Consiglio 1999/784/CE del 22 novembre 1999 relativa alla partecipazione della Comunità all'Osservatorio europeo dell'audiovisivo (1),
vista la decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (2),
vista la relazione della Commissione, del 10 gennaio 2007, sull'applicazione della decisione 1999/784/CE del Consiglio, del 22 novembre 1999, relativa alla partecipazione della Comunità all'Osservatorio europeo dell'audiovisivo, modificata dalla decisione 2239/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2006)0835),
vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (3),
visto l'articolo 45 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0010/2009),
A. |
considerando che il settore audiovisivo contribuisce in modo significativo all'economia europea basata sulla creatività e sulla conoscenza e che svolge un ruolo centrale nel promuovere la diversità culturale e il pluralismo nell'Unione europea, |
B. |
considerando che la convergenza dei servizi della società dell'informazione e dei servizi, delle reti e dei dispositivi dei media pone nuove sfide in termini di adeguamento del quadro normativo esistente, con i suoi diritti e i suoi obblighi in molti settori, e offre anche tante nuove opportunità, |
C. |
considerando che la trasparenza e la disponibilità di informazioni affidabili e confrontabili in merito al mercato europeo dell'audiovisivo, oltre a favorire gli utenti, possono migliorare la competitività degli operatori del settore, in particolare delle PMI facendo comprendere meglio il potenziale dell'industria, |
D. |
considerando che l'Osservatorio europeo dell'audiovisivo («l'Osservatorio») contribuisce in tal modo alla competitività dell'industria audiovisiva europea raccogliendo e diffondendo informazioni dettagliate sul settore audiovisivo, |
E. |
considerando che l'Osservatorio offre un'ampia gamma di prodotti, tra cui servizi on line, pubblicazioni e banche dati, che si sono rivelati preziosi sia per l'industria, sia per i responsabili politici a livello nazionale e comunitario, |
F. |
considerando che l'azione comunitaria a sostegno della competitività dell'industria audiovisiva contribuirà a raggiungere gli obiettivi fissati dalla strategia di Lisbona, |
1. |
riconosce che l'Osservatorio è l'unica organizzazione di servizio pubblico paneuropea che si occupa di raccogliere e divulgare informazioni sull'industria audiovisiva europea e che svolge un ruolo centrale nel fornire informazioni dettagliate sul settore a organismi pubblici e privati dello stesso; |
2. |
evidenzia che il convergere dei servizi della società dell'informazione con i servizi, le reti e i dispositivi dei media ha posto nuove sfide per la ricerca nel settore audiovisivo, e che ciò si dovrebbe riflettere nelle attività dell'Osservatorio; |
3. |
ribadisce che le tecnologie multimediali e le nuove tecnologie avranno un ruolo sempre più rilevante nel settore audiovisivo e che l'Osservatorio deve migliorare, quanto prima, la sua capacità di seguire questi nuovi sviluppi per continuare a svolgere un ruolo importante nel settore; |
4. |
sottolinea che l'Osservatorio deve essere dotato delle risorse necessarie per continuare a realizzare i propri obiettivi, tenendosi in tal modo al passo con i più recenti sviluppi delle tecnologie multimediali e delle nuove tecnologie; |
5. |
invita in tal senso l'Osservatorio a estendere le proprie attività per coprire in modo più specifico le nuove sfide derivanti dalla convergenza dei media e dai nuovi sviluppi, facendo particolare attenzione all'analisi dell'impatto della digitalizzazione sulla produzione cinematografica e audiovisiva in generale nonché all'analisi dei servizi di media audiovisivi on line, la televisione mobile e i videogiochi; |
6. |
sottolinea l'importanza di un contatto e di un coordinamento con le autorità nazionali di regolamentazione e le parti interessate del settore dei media audiovisivi per poter garantire un valore aggiunto; |
7. |
accoglie con favore la pubblicazione dell'Osservatorio sul diritto d'autore e i diritti correlati e invita l'Osservatorio a occuparsi di tali temi in modo sistematico, estendendo, anche alla luce della Convenzione UNESCO sulla diversità culturale (4), la copertura alle questioni di diritto tributario e di diritto del lavoro nel settore audiovisivo in Europa; |
8. |
invita l'Osservatorio, in qualità di organismo di esperti, a formulare suggerimenti e strategie d'intervento che possano fungere da base per una politica europea, tenuto conto delle migliori pratiche nel settore dei media audiovisivi in altre parti del mondo caratterizzate da sviluppi analoghi, come l'Asia o l'America del Nord; |
9. |
accoglie con favore lo studio dell'Osservatorio sull'importanza delle produzioni audiovisive di paesi terzi nel mercato europeo e raccomanda di procedere a un'analisi finalizzata allo sviluppo di modelli di cooperazione con i partner provenienti da paesi terzi per l'attuazione della Convenzione UNESCO sulla diversità culturale e della citata direttiva sui servizi di media audiovisivi per quanto riguarda le «opere europee» di cui all'articolo 1, lettera n) di detta direttiva, integrando il progetto pilota Media International; |
10. |
riconosce le differenze culturali tra gli Stati membri, che possono tradursi in modi diversi di trattare il materiale audiovisivo dannoso o offensivo, soprattutto nei confronti dei minori, prendendo in considerazione il livello minimo di armonizzazione nel campo della tutela dei minori disposto dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi e le azioni varate nell'ambito del programma Safer Internet Plus volto a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie on line, in particolare per i bambini, e a combattere il contenuto illecito e quello non desiderato dall'utente finale; |
11. |
invita l'Osservatorio, in tal senso, a monitorare i diversi strumenti (giuridici) e a sviluppare opzioni di politica generale; |
12. |
incoraggia una più ampia diffusione delle pubblicazioni dell'Osservatorio attraverso una più intensa politica di comunicazione per rendere meglio note le sue attività; |
13. |
accoglie con favore il previsto aggiornamento del sito web dell'Osservatorio che dovrebbe riflettere i più recenti ed elevati standard nel campo multimediale e tecnologico; sostiene gli sforzi intrapresi per migliorare struttura e interattività del sito al fine di renderlo più ricco di informazioni e più facile da usare per l'utente; |
14. |
riconosce che sebbene alcune aree specifiche, come l'alfabetizzazione mediatica, non rientrino attualmente nel campo di attività dell'Osservatorio, dovrebbe essere prevista l'esplorazione di tali temi; |
15. |
incoraggia l'Osservatorio a fornire, in collaborazione con suoi membri, più dati sulla disponibilità di servizi audiovisivi specifici, quali i sottotitoli, le descrizioni audio e il linguaggio dei segni, a sostegno delle persone con disabilità; |
16. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché al Consiglio d'Europa e all'Osservatorio europeo dell'audiovisivo. |
(1) GU L 307 del 2.12.1999, pag. 61.
(2) GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12.
(3) GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.
(4) Convenzione del 2005 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali del 2005.
25.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 76/51 |
Giovedì 19 febbraio 2009
Presunto utilizzo di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegale di persone
P6_TA(2009)0073
Risoluzione del Parlamento europeo del 19 febbraio 2009 sul presunto utilizzo di paesi europei da parte della CIA Per il trasporto e la detenzione illegali di prigionieri
2010/C 76 E/11
Il Parlamento europeo,
visti gli strumenti internazionali, europei e nazionali in materia di diritti umani e libertà fondamentali nonché concernenti la proibizione della detenzione arbitraria, delle sparizioni forzate e della tortura, quali il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 e i relativi protocolli,
viste la sua relazione del 14 febbraio 2007 sul presunto utilizzo di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegali di persone (1), nonché le altre relazioni e risoluzioni sull'argomento, incluse le attività svolte dal Consiglio d'Europa in materia,
vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2009 sul ritorno e il reinsediamento dei detenuti del centro di detenzione di Guantánamo (2),
vista la lettera inviata dal suo Presidente ai parlamenti nazionali sul seguito dato dagli Stati membri alla risoluzione del Parlamento del 14 febbraio 2007,
visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. |
considerando che nella sua risoluzione del 14 febbraio 2007 sono state formulate 46 raccomandazioni dettagliate destinate agli Stati membri, al Consiglio e alla Commissione, |
B. |
considerando che, dall'approvazione della sua risoluzione del 14 febbraio 2007, vi sono stati diversi sviluppi negli Stati membri dell'Unione europea, tra cui:
|
C. |
considerando che il 3 febbraio 2009 il Commissario per la giustizia libertà e sicurezza ha dichiarato dinanzi al Parlamento di aver intrapreso una serie di azioni per dare attuazione alle raccomandazioni del Parlamento, tra cui l'invio di una lettera alle autorità polacche e rumene per invitarle a chiarire pienamente la loro posizione in merito alla presunta esistenza di prigioni segrete sul loro territorio e l'adozione di una comunicazione che propone nuove misure nel campo dell'aviazione civile, |
D. |
considerando che le consegne straordinarie e la detenzione segreta sono contrarie al diritto internazionale in materia di diritti umani, alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e che le autorità statunitensi stanno attualmente riesaminando tali pratiche, |
E. |
considerando che le persone rapite in taluni Stati membri nell'ambito del programma di consegna straordinaria sono state trasportate a Guantánamo o in altri Stati dalle autorità statunitensi, a bordo di voli militari o della CIA che spesso hanno sorvolato il territorio dell'Unione europea e in taluni casi hanno fatto anche scalo in alcuni Stati membri; considerando che le persone consegnate a paesi terzi hanno subito torture in carceri locali, |
F. |
considerando che alcuni Stati membri hanno preso contatto con le autorità statunitensi chiedendo il rilascio e il rimpatrio di persone sottoposte a consegne straordinarie che sono cittadini di tali Stati o hanno precedentemente risieduto sul loro territorio; considerando inoltre che funzionari di alcuni Stati membri hanno avuto accesso ai prigionieri a Guantánamo o in altri centri di detenzione e li hanno altresì interrogati per verificare i capi d'imputazione formulati a loro carico dalle autorità statunitensi, legittimando così l'esistenza di tali centri di detenzione, |
G. |
considerando che la sua risoluzione del 14 febbraio 2007 afferma, come hanno confermato eventi successivi, che diversi Stati membri hanno partecipato o collaborato attivamente o passivamente con le autorità degli Stati Uniti al trasporto illegale e/o alla detenzione di prigionieri ad opera della CIA e dell'esercito statunitense, tanto a Guantánamo quanto nelle «prigioni segrete» di cui il presidente Bush ha ammesso l'esistenza - come dimostrato sia da informazioni divulgate recentemente sulle autorizzazioni di sorvolo che i governi hanno concesso agli USA, sia da informazioni governative sulle carceri segrete -, e che taluni Stati membri dell'Unione europea hanno una specifica responsabilità politica, morale e giuridica relativamente al trasporto e alla detenzione delle persone imprigionate a Guantánamo e nei centri di detenzione segreti, |
H. |
considerando che il Senato americano ha ratificato gli Accordi UE-Stati Uniti sull'estradizione e l'assistenza giudiziaria reciproca, ratificato da tutti gli Stati membri ad eccezione dell'Italia, |
I. |
considerando che gli ordini esecutivi emessi dal Presidente Obama il 22 gennaio 2009, sebbene rappresentino un significativo passo avanti, non sembrano affrontare pienamente la questione della detenzione segreta e del rapimento né quella dell'uso di tortura, |
1. |
denuncia l'inerzia dimostrata finora dagli Stati membri e dal Consiglio, in particolare dall'Alto rappresentante per la PESC, Javier Solana, quanto al far luce sul programma di consegne straordinarie e dare attuazione alle raccomandazioni del Parlamento; deplora la mancanza di risposte esaurienti nelle dichiarazioni rese dal Consiglio al Parlamento il 3 febbraio 2009; |
2. |
invita gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione a dare piena attuazione alle raccomandazioni formulate dal Parlamento nella sua risoluzione del 14 febbraio 2007 e a contribuire all'accertamento della verità avviando indagini o collaborando con gli organi competenti, divulgando e fornendo tutte le informazioni pertinenti e garantendo un efficace controllo parlamentare sull'operato dei servizi segreti; invita il Consiglio a divulgare tutte le informazioni pertinenti sul trasporto e la detenzione illegale di prigionieri, anche nel quadro del Gruppo di lavoro del Consiglio sul diritto internazionale pubblico (COJUR); invita gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione a cooperare con tutti gli organi internazionali competenti, inclusi gli organi delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa, e a trasmettergli tutte le informazioni, le relazioni parlamentari d'inchiesta e le sentenze pertinenti; |
3. |
chiede all'Unione europea e agli Stati Uniti di rafforzare il dialogo transatlantico su un nuovo approccio comune nella lotta al terrorismo, basato sui valori comuni del rispetto del diritto internazionale in materia di diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto in un quadro di cooperazione internazionale; |
4. |
ritiene che gli Accordi UE-Stati Uniti sull'Estradizione e l'Assistenza Giudiziaria Reciproca costituiscano uno strumento utile ai fini di un'applicazione della legge e di una cooperazione giudiziaria corrette sotto il profilo giuridico nella lotta al terrorismo; plaude, pertanto, alla loro ratifica da parte del Senato americano e chiede all'Italia di ratificarli quanto prima; |
5. |
esprime apprezzamento per i tre ordini esecutivi emessi dal Presidente Obama sulla chiusura del centro di detenzione di Guantánamo, sull'interruzione dei lavori delle commissioni militari e sulla fine del ricorso alla tortura e la chiusura delle prigioni segrete all'estero; |
6. |
sottolinea tuttavia che persistono alcune ambiguità quanto al mantenimento di un numero limitato di programmi di consegna e di centri di detenzione segreti e confida pertanto che saranno forniti chiarimenti circa la chiusura e la proibizione di tutti gli altri centri di detenzione segreti direttamente o indirettamente gestiti dalle autorità statunitensi, negli USA o all'estero; ricorda che la detenzione segreta è di per sé una grave violazione dei diritti umani fondamentali; |
7. |
ribadisce che, ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, chiunque sia vittima di un atto di tortura ha il diritto, giuridicamente invocabile, a una riparazione e a un risarcimento equo ed adeguato; |
8. |
valuta positivamente la visita negli Stati Uniti, il 16 e 17 marzo 2009, del Commissario per la giustizia, libertà e sicurezza della Presidenza ceca e del Coordinatore antiterrorismo dell'Unione europea, e invita i rappresentanti dell'Unione europea a sollevare la questione delle consegne straordinarie e dei centri di detenzione segreti, trattandosi di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale ed europeo; invita il Consiglio «Giustizia e affari interni» del 26 febbraio 2009 ad assumere una posizione ferma al riguardo e a discutere la questione della chiusura del centro di Guantánamo e del reinsediamento dei detenuti, tenendo in debita considerazione la risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2009 su tale tema; |
9. |
esorta l'Unione europea, gli Stati membri e le autorità statunitensi a svolgere indagini e a fare piena luce sugli abusi e le violazioni commessi nel contesto della «guerra al terrorismo» e concernenti il diritto umanitario internazionale e nazionale, le libertà fondamentali, la proibizione della tortura e dei maltrattamenti, le sparizioni forzate e il diritto a un processo equo, al fine di individuare le responsabilità per quanto riguarda i centri di detenzione segreti, incluso Guantánamo, e il programma di consegne straordinarie e di garantire sia che tali violazioni non si ripetano in futuro, sia che la lotta al terrorismo venga condotta senza violare i diritti umani, le libertà fondamentali, la democrazia e lo Stato di diritto; |
10. |
invita il Consiglio, la Commissione e il Coordinatore antiterrorismo dell'Unione europea, dopo la visita della delegazione dell'Unione europea negli Stati Uniti, a riferire al Parlamento europeo sull'applicazione degli Accordi sull'Estradizione e sull'Assistenza Giudiziaria Reciproca, nonché sulla cooperazione UE-USA nella lotta contro il terrorismo, garantendo nel contempo il pieno rispetto dei diritti umani, affinché la commissione competente possa affrontare tali questioni in una relazione elaborata tra l'altro sulla base del paragrafo 232 della sua risoluzione del 14 febbraio 2007; |
11. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Alto Rappresentante per la Politica Estera e di Sicurezza Comune, al Coordinatore antiterrorismo dell'Unione europea, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale della NATO, al Segretario generale e al Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, al Segretario generale delle Nazioni Unite nonché al Presidente e al Congresso degli Stati Uniti d'America. |
(1) GU C 287 E, del 29.11.2007, pag. 309.
(2) Testi approvati, P6_TA(2009)0045.
25.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 76/54 |
Giovedì 19 febbraio 2009
Relazione annuale (2007) sugli aspetti principali e le scelte fondamentali della PESC
P6_TA(2009)0074
Risoluzione del Parlamento europeo del 19 febbraio 2009 sulla relazione annuale 2007 del Consiglio al Parlamento europeo sugli aspetti principali e le scelte di base della politica estera e di sicurezza comune (PESC), presentata al Parlamento europeo in applicazione della sezione G, punto 43, dall’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 (2008/2241(INI))
2010/C 76 E/12
Il Parlamento europeo,
visto l'articolo 21 del trattato UE,
vista la relazione annuale (2007) del Consiglio al Parlamento europeo sugli aspetti principali e le scelte di base della politica estera e di sicurezza comune (PESC), presentata al Parlamento europeo in applicazione della sezione G, punto 43, dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1),
vista la Strategia europea in materia di sicurezza (SES) adottata dal Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre 2003,
viste le sue risoluzioni del 14 aprile 2005 (2), del 2 febbraio 2006 (3), del 23 maggio 2007 (4) e del 5 giugno 2008 (5) sulla relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo relativa agli aspetti principali e alle scelte di base della PESC,
visto l'articolo 112, paragrafo 1, del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per i bilanci (A6-0019/2009),
A. |
considerando che definire chiaramente gli interessi comuni dell'Unione europea è fondamentale per conseguire gli obiettivi della sua azione esterna, in particolare quelli della PESC, |
B. |
considerando che, ogniqualvolta si è espressa con voce unanime, l'Unione europea ha assunto un'effettiva autorità, ha conseguito risultati tangibili e ha profondamente influenzato il corso degli eventi, esercitando un'influenza commisurata al suo potere economico, |
C. |
considerando che la PESC, ormai dotata di un ampio ventaglio di strumenti operativi consolidati, sta entrando in una nuova fase, caratterizzata da una maggiore attenzione per la riflessione strategica e la chiara definizione delle priorità di azione, |
D. |
considerando che, al fine di migliorare l'efficienza e la coerenza della sua azione sulla scena globale, l'Unione europea necessita innanzitutto degli strumenti di politica estera previsti dal trattato di Lisbona; che sarebbe tuttavia auspicabile avvalersi di tutte le possibilità concrete previste dai trattati in vigore, affiancandole a una forte volontà politica comune, per rafforzare la coerenza istituzionale dell'azione esterna dell'Unione europea, |
E. |
considerando che il Consiglio e la Commissione hanno già assunto iniziative volte a promuovere una maggiore sinergia e coerenza fra le due istituzioni; considerando che il Parlamento dovrebbe compiere uno sforzo analogo per evitare la frammentazione interna nel settore delle relazioni esterne, |
Principi
1. |
ribadisce che la PESC deve poggiare sui valori tutelati dall'Unione europea e dai suoi Stati membri, segnatamente la democrazia, lo stato di diritto e il rispetto della dignità della persona, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché la promozione della pace e di un multilateralismo efficace; |
2. |
sottolinea che l'Unione europea deve servirsi della PESC per difendere gli interessi comuni dei suoi cittadini, fra cui il diritto a vivere in pace e in sicurezza in un ambiente pulito e ad avere un accesso diversificato a risorse vitali come l'energia; |
3. |
è fermamente convinto che l'Unione europea possa operare in modo incisivo solo esprimendosi con voce unanime, dotandosi di strumenti adeguati, rafforzando ulteriormente la cooperazione con le Nazioni Unite e ottenendo la solida legittimità democratica che deriva dal controllo informato da parte del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali, operanti ai rispettivi livelli e conformemente ai rispettivi mandati; ritiene a tale riguardo che le commissioni parlamentari nazionali per gli affari esteri e la difesa debbano essere invitate a partecipare a riunioni regolari con il Parlamento europeo al fine di analizzare i principali sviluppi della PESC sulla base di strumenti e metodi analitici adeguati; è dell'avviso che occorrano nuovi sforzi per sensibilizzare i cittadini dell'Unione europea sulla PESC; |
4. |
ritiene altresì che le strutture e l'organizzazione del Parlamento dovrebbero essere riviste al fine di raggruppare e sfruttare meglio tutte le competenze nelle materie relative alla PESC, in modo da fornire un contributo più efficace e coerente allo sviluppo di una PESC più strategica e democratica; |
Aspetti di bilancio
5. |
deplora che la PESC sia gravemente sottofinanziata e ricorda che, per essere credibile e soddisfare le aspettative dei cittadini dell'Unione europea, essa deve ottenere risorse commisurate alle sue ambizioni e ai suoi obiettivi specifici; |
6. |
si compiace per il regolare svolgimento delle riunioni di consultazione fra il Parlamento e la Presidenza del Consiglio sulla PESC, come stabilito dal summenzionato accordo interistituzionale; sottolinea, tuttavia, che tali incontri dovrebbero anche essere intesi come un’opportunità per scambiare opinioni sulle esigenze future, sulle misure previste nell'ambito della PESC e sulle strategie a medio e lungo termine dell'Unione europea nei paesi terzi; |
7. |
auspica di ricevere maggiori informazioni dal Consiglio riguardo alle attività finanziate tramite le sue risorse di bilancio o il meccanismo ATHENA, in particolare riguardo alle modalità in base alle quali gli stanziamenti interessati integrano le esigenze di finanziamento delle azioni PESC nel quadro del bilancio dell'Unione europea; |
8. |
chiede che, per l'autorità di bilancio e di discarico, il bilancio della PESC sia pienamente trasparente; ribadisce la propria preoccupazione per la pratica di riportare gli stanziamenti inutilizzati iscritti al capitolo relativo alla PESC e invita la Commissione a informare a tempo debito il Parlamento degli storni interni, in particolare tenendo conto del fatto che la maggior parte delle missioni PESC interessate, non ultime la missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM) in Georgia o la missione dell'Unione europea sullo stato di diritto (EULEX) in Kosovo, sono politicamente delicate e affrontano crisi molto pubblicizzate; |
Relazione annuale 2007 del Consiglio sulla PESC
9. |
osserva con soddisfazione che, per la prima volta, la relazione del Consiglio fa sistematicamente riferimento alle risoluzioni approvate dal Parlamento; deplora tuttavia che il Consiglio non intraprenda un dialogo costruttivo sulle opinioni espresse dal Parlamento, né richiami tali risoluzioni in documenti operativi quali le azioni congiunte o le posizioni comuni; |
10. |
è del parere che, anziché limitarsi a fornire un elenco dettagliato delle attività svolte, la relazione annuale del Consiglio dovrebbe essere l'occasione per avviare un dialogo con il Parlamento finalizzato a sviluppare un approccio più strategico alla PESC, fondato sull'identificazione delle sfide principali, e a definire le priorità e gli obiettivi delle azioni future; |
11. |
sollecita pertanto il Consiglio a riconsiderare i principi generali e la struttura specifica della relazione, affinché essa includa sia una valutazione approfondita della politica dell'Unione europea nei confronti dei paesi terzi e dei blocchi regionali e della risposta dell'Unione europea alle crisi umanitarie e di sicurezza, sia proposte concrete per azioni future; |
Nuova agenda transatlantica
12. |
ritiene che i mesi a venire offriranno all'Unione europea un'opportunità unica per definire con la nuova amministrazione statunitense una nuova agenda transatlantica che copra questioni strategiche di interesse comune, quali una nuova governance mondiale più inclusiva e più efficace fondata su organizzazioni multilaterali più efficaci, la crisi finanziaria, la creazione di una nuova serie di istituzioni euro-atlantiche e di un vasto mercato transatlantico profondamente integrato, misure per affrontare il cambiamento climatico, la sicurezza energetica, la promozione di una pace duratura in Medio Oriente, la situazione in Iran, Iraq e Afghanistan, la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, la non proliferazione e il disarmo nucleare nonché gli obiettivi di sviluppo del Millennio; |
Aspetti orizzontali della PESC
13. |
ritiene che la PESC dovrebbe continuare a porre l'accento sulla difesa dei diritti dell'uomo, la promozione della pace e della sicurezza nel vicinato europeo e a livello globale, il sostegno a un multilateralismo efficace e il rispetto del diritto internazionale, la lotta al terrorismo, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa e il disarmo, il cambiamento climatico e la sicurezza energetica, poiché tali questioni rappresentano le maggiori sfide per il nostro pianeta e sono pertanto direttamente connesse alle preoccupazioni dei cittadini europei; |
14. |
sottolinea, in relazione al rapimento e all’uccisione di ostaggi da parte di terroristi islamici, la necessità di una cooperazione e un coordinamento rafforzati in materia di politica antiterrorismo tra gli Stati membri dell’Unione europea, gli Stati Uniti e la NATO, mirando in particolare a migliorare l’efficacia delle operazioni di soccorso lanciate per salvare la vita degli ostaggi; |
15. |
esorta il Consiglio a perseguire con determinazione le raccomandazioni del Parlamento concernenti lo sviluppo di una politica esterna comune europea in materia di energia, in particolare promuovendo la coesione dell'Unione europea nel quadro dei negoziati con i paesi fornitori di energia e i paesi di transito, difendendo gli interessi comuni dell'Unione europea, sviluppando un'efficace attività diplomatica nel settore energetico, adottando meccanismi più efficaci di risposta alle situazioni di crisi e, infine, diversificando i fornitori di energia, utilizzando l'energia in modo sostenibile e sviluppando le fonti energetiche rinnovabili; |
16. |
ritiene positivo che l'attuale revisione della SES prenda in considerazione le nuove sfide in materia di sicurezza, segnatamente per quanto riguarda la sicurezza energetica, il cambiamento climatico e la sicurezza informatica, e punti a migliorare qualitativamente l'attuazione della strategia stessa; nota al riguardo il dibattito avviato dal Consiglio, dal Parlamento europeo e dai parlamenti nazionali degli Stati membri sul futuro della sicurezza europea; sottolinea che, anziché perseguire un'architettura radicalmente nuova, tali dibattiti fra Unione europea, Russia, Stati Uniti e Stati membri dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa non appartenenti all'Unione europea debbano basarsi sui successi e sui valori dell'Unione europea come enunciati all'articolo 11 del trattato sull'Unione europea e sanciti dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi; |
17. |
ritiene altresì che con la guerra in Georgia sia stata ribadita l'esigenza di sviluppare ulteriormente, nel quadro della revisione della SES, una diplomazia preventiva dell'Unione corredata di adeguati strumenti di prevenzione delle crisi, in particolare lo strumento per la stabilità, piani di emergenza e finanziamenti sicuri a lungo termine nonché la necessità di utilizzare appieno la capacità e l'esperienza dell'Unione europea nella gestione dei disastri e delle crisi; |
Principali fonti di preoccupazione per l'Unione europea in materia di sicurezza
Balcani occidentali
18. |
ricorda che, una volta definito lo status del Kosovo, il suo consolidamento sarà fondamentale per stabilizzare la situazione nei Balcani occidentali; accoglie pertanto con favore il consenso raggiunto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 26 novembre 2008, che ha reso possibile il completo dispiegamento della missione EULEX in tutto il Kosovo, e sollecita il Consiglio, in cooperazione con la missione dell'amministrazione civile temporanea delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK), a instaurare chiari rapporti operativi e a garantire una transizione fluida da una missione all'altra per quanto concerne lo stato di diritto; invita la missione a dare rapidi risultati nella lotta contro la criminalità organizzata e nell'azione penale contro quanti sono accusati di crimini di guerra; esprime il suo supporto all'opera svolta dal Rappresentante speciale dell'Unione europea in Kosovo e lo esorta a continuare a svolgere il suo mandato e a promuovere uno spirito di cooperazione pragmatica fra le autorità di Pristina e di Belgrado, nell'interesse delle comunità serbe che vivono in Kosovo; |
19. |
ribadisce che l'obiettivo dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina rimane quello di assicurare un assetto stabile, pacifico e multietnico a un paese che ha imboccato in modo irreversibile la strada verso l'adesione all'Unione europea; esorta i leader politici della Bosnia-Erzegovina ad attuare l'accordo raggiunto l'8 novembre 2008 al fine di realizzare rapidamente gli ultimi obiettivi e condizioni stabiliti dal Consiglio per l'attuazione della pace, per la transizione dall'ufficio dell'Alto rappresentante all'ufficio del Rappresentante speciale dell'Unione europea entro la metà del 2009; esprime preoccupazione dinanzi al possibile ritiro della comunità internazionale dalla Bosnia-Erzegovina; ritiene infatti che il coinvolgimento internazionale potrà concludersi solo con il pieno accordo delle autorità della Bosnia-Erzegovina e quando la stessa sarà diventata uno Stato stabile dotato di istituzioni efficienti; |
Partenariato orientale
20. |
riafferma la convinzione che occorra rafforzare gli incentivi alle riforme per i paesi aderenti alla politica europea di vicinato e ritiene che con la recente crisi nel Caucaso meridionale si sia chiaramente palesata l'esigenza di una più forte presenza dell'Unione europea nei paesi orientali limitrofi; condivide pertanto l'approccio seguito dalla Commissione nella sua comunicazione del 3 dicembre 2008 sul partenariato orientale (COM(2008)0823), che mira alla creazione di una vasta zona di libero scambio profondamente integrata, alla progressiva rimozione di tutti gli ostacoli alla libera circolazione delle persone (compresa eventualmente l'esenzione dell'obbligo del visto) e all'avvio di una cooperazione su tutti gli aspetti della sicurezza, in particolare quella energetica; è del parere che il partenariato orientale e la cooperazione per il Mar Nero debbano rafforzarsi a vicenda, creando in tal modo un'area di pace, di sicurezza, di stabilità e di rispetto dell'integrità territoriale; ritiene che al partenariato dovrebbero accompagnarsi un raddoppio dell'assistenza finanziaria dell'Unione europea e una forte dimensione politica, di cui EURONEST, l'assemblea parlamentare congiunta proposta che riunisce deputati del Parlamento europeo e dei parlamenti dei paesi orientali limitrofi, dovrebbe essere parte integrante; |
21. |
sostiene la decisione del Consiglio di riallacciare le relazioni con le autorità bielorusse, proseguendo altresì il dialogo con tutte le forze democratiche del paese, a condizione che le autorità bielorusse rispondano positivamente a tale apertura compiendo progressi tangibili quanto al rispetto dei valori democratici, dello stato di diritto, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; è del parere che, a partire da tali basi, sia opportuno sviluppare una cooperazione graduale fondata su una rigorosa condizionalità, al fine di coinvolgere progressivamente la Bielorussia nel partenariato orientale; sollecita la Commissione e il Consiglio ad adottare quanto prima misure concrete che semplifichino le procedure di rilascio dei visti per i cittadini della Bielorussia, tra cui la riduzione del costo di ingresso nell'area Schengen; |
Georgia
22. |
elogia la Presidenza francese del Consiglio per aver garantito all'Unione europea un ruolo di primo piano nella risoluzione del conflitto in Georgia; esorta l'Unione europea, in particolare il suo rappresentante speciale per la crisi in Georgia, a difendere il principio dell'integrità territoriale della Georgia e quello del rispetto delle minoranze e, nel contempo, a cercare una soluzione che preveda meccanismi efficaci sia per il rientro in condizioni di sicurezza degli sfollati interni e dei rifugiati sia per la garanzia di un controllo adeguato della sicurezza nella regione; |
23. |
sollecita il Consiglio a insistere per la piena attuazione dell'accordo di cessate il fuoco e a garantire che gli osservatori dell'Unione europea abbiano pieno accesso a tutte le aree interessate dal conflitto, in conformità con il mandato dell'EUMM; ritiene estremamente importante ricevere regolarmente informazioni esaustive circa le relazioni prodotte dall'EUMM; |
24. |
è del parere che l'Unione europea dovrebbe sorvegliare attentamente l'evoluzione di altri potenziali conflitti in questa regione limitrofa e impegnarsi a contribuire alla loro risoluzione, anche allacciando contatti e aprendo canali di comunicazione con tutti gli attori regionali competenti; sottolinea al riguardo la necessità di instaurare una stretta cooperazione con la Turchia; |
Russia
25. |
ritiene che il partenariato dell'Unione europea con la Russia debba essere fondato su una strategia coerente e sull'esplicito impegno di entrambe le parti ad agire nel pieno rispetto del diritto internazionale e dei loro accordi bilaterali e multilaterali; evidenzia, in linea con le conclusioni della Presidenza del Consiglio del 1o settembre e del 15-16 ottobre 2008, che la Russia è tenuta a rispettare gli impegni assunti con gli accordi del 12 agosto e dell'8 settembre 2008; è pertanto convinto che il consenso della Russia alla presenza di osservatori internazionali incaricati di monitorare la situazione in Ossezia meridionale e in Abkhazia e il suo pieno rispetto di quanto previsto dal piano in sei punti siano condizioni necessarie per la normalizzazione delle relazioni fra l'Unione europea e la Russia; ritiene altresì che nessun partenariato strategico sia possibile se i valori della democrazia, del rispetto dei diritti dell'uomo e dello stato di diritto non sono pienamente condivisi e rispettati; invita il Consiglio a porre questi valori al centro degli attuali negoziati per un nuovo accordo di partenariato e cooperazione con la Russia; |
Medio Oriente
26. |
deplora il deterioramento della situazione in Medio Oriente e le pesanti perdite di vite umane tra i civili causate dal conflitto armato nella Striscia di Gaza, aggravati dall'assenza di progressi sostanziali nel processo di pace; segnala l'approssimarsi della scadenza fissata dalla conferenza di Annapolis del 2007 ed è persuaso del valore aggiunto che una cooperazione transatlantica rafforzata può portare al processo di Annapolis; ritiene che l'Unione europea dovrebbe assumere un ruolo politico forte e visibile nella regione, commisurato alle risorse finanziarie stanziate, in particolare con riferimento alla drammatica crisi umanitaria nella Striscia di Gaza; chiede al Consiglio di continuare ad adoperarsi per giungere a un cessate il fuoco definitivo nella Striscia di Gaza, come previsto dalla risoluzione n. 1860(2009) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al fine di consentire l'avvio di negoziati di pace tra israeliani e palestinesi in coordinamento con altri attori regionali; sollecita il Consiglio a prendere in considerazione tutti i modi possibili di promuovere una pace duratura nella regione, compreso il dispiegamento di una missione nel quadro della politica europea di sicurezza e di difesa (PESD); |
27. |
accoglie con favore l'intenzione del Consiglio di rinnovare il mandato della missione di polizia dell'Unione europea nei territori palestinesi e ritiene che sia necessario un maggiore sostegno allo sviluppo dello stato di diritto e della capacità di polizia; prende atto, inoltre, della decisione del Consiglio di estendere il mandato della missione di assistenza alle frontiere dell'Unione europea a Rafah nonché della determinazione e della tempestività dimostrate nel riattivare tale missione; ritiene che tale determinazione dovrebbe tradursi in iniziative concrete per ripristinare la libertà di circolazione nei territori palestinesi; |
Unione per il Mediterraneo
28. |
si dichiara soddisfatto dei progressi compiuti al vertice ministeriale euro-mediterraneo di Marsiglia del 3 e 4 novembre 2008 nel definire con maggiore precisione il quadro istituzionale dell'Unione per il Mediterraneo; è del parere che le difficoltà in termini di diritti dell'uomo, pace, sicurezza e sviluppo nella regione del Mediterraneo non possano essere affrontate in modo isolato; sottolinea che il dialogo politico e culturale, le relazioni economiche, la gestione dei flussi migratori, le politiche ambientali e la sicurezza, compresa la lotta al terrorismo, debbano costituire una parte sostanziale dell'agenda euro-mediterranea; invita il Consiglio e la Commissione a prevedere per la Turchia un idoneo e significativo ruolo nell'Unione per il Mediterraneo; ritiene essenziale che l'Assemblea parlamentare euro-mediterranea sia integrata nella struttura dell'Unione per il Mediterraneo per assicurarne la dimensione parlamentare; |
Medio Oriente allargato
29. |
ritiene che l'Unione europea debba rafforzare il proprio impegno con l'Iraq e, in cooperazione con il governo iracheno e con le Nazioni Unite, sostenere il processo di sviluppo delle istituzioni democratiche, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo nonché di promozione del processo di riconciliazione, non solo all'interno del territorio iracheno, ma anche tra l'Iraq e i paesi confinanti; valuta positivamente la proroga della missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq (EUJUST LEX) e i progressi compiuti in vista della preparazione del primo accordo di commercio e cooperazione della storia fra l'Unione europea e l'Iraq; |
30. |
esorta l'Unione europea a sviluppare con l'Iran una relazione più efficace e ad ampio raggio che, oltre a contemplare la questione nucleare, interessi anche la cooperazione in materia di scambi commerciali e di energia, la stabilità regionale e, non ultimi, il buon governo e il rispetto dei diritti dell'uomo; |
31. |
ritiene che l'Unione europea dovrebbe promuovere un nuovo approccio alla questione afghana e coordinarsi con la nuova amministrazione statunitense, al fine di aprire la strada a negoziati fra il governo afghano e quelle parti disposte ad accettare la costituzione e a rinunciare alla violenza; osserva che l'assistenza dovrebbe concentrarsi maggiormente sullo stato di diritto, il buon governo, la prestazione dei servizi fondamentali (con particolare attenzione alla sanità) e lo sviluppo economico e rurale, anche mediante la promozione di alternative concrete alla produzione di oppio; |
32. |
esprime preoccupazione per il peggioramento della situazione della sicurezza in Afghanistan; ribadisce l'urgente necessità di superare gli ostacoli istituzionali e di migliorare la cooperazione tra l'Unione europea e la NATO per agevolare le attività della missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL); ritiene che l'Unione europea e gli Stati Uniti dovrebbero coordinare più efficacemente le rispettive iniziative volte a riformare la polizia; si compiace dell'impegno assunto dagli Stati membri di ampliare l'organico dell'EUPOL e chiede il rapido dispiegamento del nuovo personale; è persuaso che il successo dell'operazione sia di grande importanza per il futuro dell'alleanza transatlantica e che, in quest'ottica, tutti gli Stati membri dovrebbero impegnarsi maggiormente ai fini della stabilità in Afghanistan; |
Africa
33. |
esorta il Consiglio ad ampliare l'agenda con l'Africa, al fine di coprire un ventaglio di politiche ancora più vasto, e a farne una priorità nel quadro dell'azione esterna dell'Unione europea; |
34. |
ritiene che il sostegno dell'Unione europea all'intervento delle Nazioni Unite nel Ciad orientale sia importante nel quadro di una soluzione per il Darfur che interessi l'intera regione; osserva che l'operazione delle Forze dell'Unione europea in Ciad (EUFOR Ciad) si concluderà come previsto, con il trasferimento delle proprie attività a una missione gestita dalle Nazioni Unite; invita il Consiglio ad agevolare una transizione armoniosa e a riflettere, adottando un approccio coordinato, sull'assistenza che l'Unione europea potrebbe prestare al Dipartimento delle operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite, attualmente sovraccarico, ai fini dello spiegamento della missione delle Nazioni Unite; |
35. |
esprime seria preoccupazione per la drammatica situazione umanitaria in Somalia; chiede all'Unione europea di vagliare il tipo di assistenza da offrire alle Nazioni Unite, in stretta collaborazione con l'Unione africana, per affrontare rapidamente le sfide in termini di sicurezza nonché a livello politico e umanitario; richiama l'attenzione sulla crescente minaccia rappresentata dalla pirateria al largo della costa somala e, a tale riguardo, accoglie con favore la decisione dell'Unione europea di avviare un'operazione marittima nell'ambito della PESD; |
36. |
esprime preoccupazione per la recrudescenza delle violenze e degli scontri nella Repubblica democratica del Congo (RDC), che potrebbe tradursi in una grave crisi umanitaria; esorta tutte le parti, compreso l'esercito governativo, a cessare gli atti indiscriminati di violenza e le violazioni di diritti dell'uomo a danno della popolazione civile, a impegnarsi nuovamente nei negoziati di pace avviati a Goma e Nairobi e a sostenere il programma approvato dall'Assemblea nazionale della RDC; ritiene che l'impegno dell'Unione europea nella RDC debba andare oltre l'assistenza tecnica fornita dalla missione dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza (EUSEC RD Congo) e dalla missione di polizia dell'Unione europea (EUPOL RD Congo) e debba sfociare in un sostegno tangibile alla missione di mantenimento della pace delle Nazioni Unite, che finora si è dimostrata incapace di fermare la violenza; |
Asia
37. |
esprime apprezzamento per il significativo allentamento della tensione nello Stretto di Taiwan e la prosecuzione del dialogo fra Pechino e Taipei sui rapporti bilaterali e su una effettiva partecipazione di Taiwan alle organizzazioni internazionali; sostiene fermamente la dichiarazione del Consiglio del 19 settembre 2008 che riafferma la sua posizione favorevole alla partecipazione di Taiwan ai forum multilaterali specializzati e alla concessione a Taiwan dello status di osservatore laddove la sua piena partecipazione non fosse possibile; |
38. |
prende atto della costante crescita delle relazioni economiche UE-Cina e del fatto che i contatti fra le due popolazioni sono aumentati in dimensione e ampiezza; al tempo stesso resta gravemente preoccupato dalla mancanza di volontà da parte delle autorità cinesi di affrontare la questione delle numerose violazioni dei diritti umani e di assicurare che la popolazione possa fruire dei diritti e delle libertà fondamentali; al riguardo esprime profonda delusione per le motivazioni fornite a sostegno della decisione delle autorità cinesi di rinviare l'11o vertice UE-Cina; rileva che per la prima metà del 2009 è previsto un nuovo vertice UE-Cina e spera che in quell'occasione si facciano progressi in tutti i settori della cooperazione; |
39. |
deplora la decisione delle autorità cinesi di interrompere i colloqui in corso con i rappresentanti del Dalai Lama e ricorda a tali autorità gli impegni da esse assunti dopo i tragici eventi verificatisi nel marzo 2008 prima dei Giochi Olimpici; chiede nuovamente al Consiglio di nominare un inviato speciale per le questioni tibetane, in modo da seguire da vicino la situazione e favorire la ripresa del dialogo fra le parti; |
America latina
40. |
ricorda che nella propria risoluzione del 15 novembre 2001 su una partnership globale e una strategia comune per le relazioni tra l’Unione europea e l’America latina (6) il Parlamento ha formulato una proposta, successivamente reiterata nelle proprie risoluzioni del 27 aprile 2006 (7) e del 24 aprile 2008 (8), approvate in vista dei vertici Unione europea-ALC (America Latina e Caraibi) tenutisi, rispettivamente, a Vienna e a Lima, finalizzata all'elaborazione di una carta euro-latinoamericana per la pace e per la sicurezza che consenta, sulla base della Carta delle Nazioni Unite, di realizzare azioni e iniziative congiunte sul piano politico, strategico e in materia di sicurezza; esorta il Consiglio e la Commissione ad adottare misure concrete per conseguire quest'ambizioso obiettivo; |
41. |
apprezza gli sforzi finalizzati alla conclusione di accordi di associazione biregionali con l'America latina, che sono i primi accordi di questo tipo stipulati dall'Unione europea; |
*
* *
42. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Segretario generale della NATO, al Presidente in carica dell'OSCE, al Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, al Presidente del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa nonché al Presidente dell'Assembla parlamentare del Consiglio d'Europa. |
(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) GU C 33 E del 9.2.2006, pag. 573.
(3) GU C 288 E del 25.11.2006, pag. 59.
(4) GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 309.
(5) Testi approvati, P6_TA(2008)0254.
(6) GU C 140 E del 13.6.2002, pag. 569.
(7) GU C 296 E del 6.12.2006, pag. 123.
(8) Testi approvati, P6_TA(2008)0177.
25.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 76/61 |
Giovedì 19 febbraio 2009
Strategia europea in materia di sicurezza e PESD
P6_TA(2009)0075
Risoluzione del Parlamento europeo del 19 febbraio 2009 sulla Strategia europea in materia di sicurezza e la PESD (2008/2202(INI))
2010/C 76 E/13
Il Parlamento europeo,
visto il Titolo V del trattato sull'Unione europea,
visto il trattato di Lisbona,
vista la strategia di sicurezza europea dal titolo «Un'Europa sicura in un mondo migliore», approvata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003,
vista la strategia dell'Unione europea contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, approvata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003,
viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo dell' 11 e 12 dicembre 2008, che sottoscrivono la relazione dell'11 dicembre 2008 del Segretario generale del Consiglio/Alto rappresentante dell'Unione europea per la Politica estera e di sicurezza comune (PESC) sull'attuazione della Strategia europea in materia di sicurezza - garantire sicurezza in un mondo in piena evoluzione (1),
viste le conclusioni del Consiglio europeo sulla Politica europea di sicurezza e di difesa (PESD) adottate il 12 dicembre 2008,
visto il documento del 14 marzo 2008 dell'Alto rappresentante e della Commissione al Consiglio europeo dal titolo «Cambiamenti climatici e sicurezza internazionale» (2),
vista l’azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (3) (la cosiddetta. operazione «Atalanta»),
vista la sua risoluzione del 14 aprile 2005 sulla strategia europea di sicurezza (4),
vista la sua risoluzione del 16 novembre 2006 sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza nell'ambito della PESD (5),
vista la sua risoluzione del 5 giugno 2008 sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza e la PESD (6),
vista la sua risoluzione del 10 luglio 2008 su spazio e sicurezza (7),
visto l'articolo 45 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A6-0032/2009),
Considerazioni generali
1. |
rileva che l'Unione europea ha bisogno di sviluppare la propria autonomia strategica mediante una politica estera, di sicurezza e di difesa forte ed efficace per promuovere la pace e la sicurezza internazionale, difendere i propri interessi nel mondo, proteggere la sicurezza dei propri cittadini, contribuire a un multilateralismo efficace, promuovere il rispetto dei diritti dell'uomo e dei valori democratici in tutto il mondo e salvaguardare la pace nel mondo; |
2. |
rileva la necessità per l'Unione europea di perseguire tali obiettivi attraverso la cooperazione multilaterale nell'ambito delle organizzazioni internazionali, soprattutto le Nazioni Unite e mediante partnership con altri attori chiave, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, i principi dell'Atto finale di Helsinki e gli obiettivi della Carta di Parigi; |
3. |
ribadisce la necessità di una riforma dell'Organizzazione delle Nazioni unite, al fine di consentire all'ONU di assolvere appieno le proprie responsabilità e di intervenire in modo efficace per fornire soluzioni alle sfide globali e reagire alle principali minacce; |
4. |
ribadisce l'importanza delle relazioni transatlantiche e riconosce l'esigenza di coordinare gli interventi della PESD e quelli della NATO, tuttavia nel contempo auspica la concretizzazione di un partenariato più equilibrato, esente da competizione e rispettoso dell'autonomia e della comprensione reciproca in caso di divergenze di ordine strategico; |
5. |
ritiene che molte delle nuove minacce non siano solo militari e non possano essere contrastate esclusivamente con mezzi militari; |
6. |
nota che tale politica necessita del ricorso combinato di risorse e capacità sia civili che militari e richiede l'affiatata cooperazione tra tutte le parti interessate; |
7. |
condivide la nozione di «responsabilità di proteggere» adottata dalle Nazioni Unite nel 2005 e quella di «sicurezza della popolazione», basata sul primato dell'individuo e non dello Stato; sottolinea che tali nozioni implicano l'applicazione di misure concrete e di indicazioni politiche rigorose per l'orientamento strategico della politica europea di sicurezza onde poter intervenire efficacemente nelle crisi; segnala tuttavia che per l'Unione europea non sussiste alcun obbligo automatico di effettuare missioni PESD, a livello civile o militare, in tutte le situazioni di crisi e che non sono disponibili i mezzi necessari a tal fine; |
8. |
sottolinea che mettere in comune le attività e le capacità a livello dell'Unione europea è essenziale per neutralizzare l'effetto combinato della crescita dei materiali militari e degli attuali vincoli di spesa in tale settore; |
9. |
nota che una politica di difesa comune europea richiede una Forza armata europea integrata, da equipaggiare con sistemi d'arma comuni che assicurino uniformità ed interoperabilità; |
10. |
sottolinea che la trasparenza e l'efficienza in rapporto ai costi, come pure la responsabilità nei confronti delle istituzioni parlamentari e il rispetto dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale sono di importanza cruciale per garantire il pubblico consenso alla difesa europea; al proposito rileva la particolare l'importanza di un efficace controllo parlamentare sulla PESD sotto forma di stretta cooperazione fra il Parlamento europeo e i parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea; |
11. |
rileva la necessità della coerenza fra la nuova Strategia di sicurezza europea e la futura nuova dottrina strategica della NATO e ritiene che tale esigenza debba trovare riscontro nella Dichiarazione che sarà adottata in occasione del vertice per il 60o anniversario della NATO, che si terrà a Strasburgo e a Kehl il 3 e 4 aprile 2009; |
12. |
sottolinea l'importanza cruciale di una piena e tempestiva attuazione della Strategia di sicurezza europea; |
13. |
accoglie con favore la relazione del Consiglio sull'attuazione della Strategia di sicurezza europea; ritiene peraltro che, visto che molti degli obiettivi di tale strategia del 2003 restano per lo più irrealizzati, l'Unione europea - rafforzata dal trattato di Lisbona - debba svolgere un più incisivo ruolo di impulso per la legittimità, la trasparenza e l'efficacia delle istituzioni della governance mondiale; |
14. |
saluta il varo della summenzionata missione PESD Atalanta contro la pirateria al largo della costa somala; rammenta tuttavia al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri dell'Unione europea che il problema della pirateria in quella regione ha radici profonde - così come la povertà in una nazione collassata - e chiede azioni europee di maggiore spessore per affrontare questi problemi; |
15. |
in relazione al sequestro e all'uccisione di ostaggi da parte di terroristi islamici, sottolinea la necessità di migliorare la cooperazione e il coordinamento delle politiche antiterrorismo fra gli Stati membri dell'Unione europea, gli Stati Uniti e la NATO, in particolare per migliorare l'efficacia delle operazioni di salvataggio attuate al fine di salvare le vite degli ostaggi; |
16. |
ribadisce con forza la sua richiesta di fornire tutte le garanzie necessarie attraverso la Strategia di sicurezza europea e la PESD in vista di un'applicazione effettiva delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU sulle donne, la pace e la sicurezza, in particolare le risoluzioni 1325 del 31 ottobre 2000 (S/RES/1325) e 1820 del 19 giugno 2008 (S/RES/1820), in cui si raccomanda la partecipazione paritaria delle donne in tutte le questioni e decisioni concernenti la pace e la sicurezza e si definisce il ricorso sistematico alla violenza sessuale contro le donne in situazioni di conflitto come un crimine di guerra e un crimine contro l'umanità; si rammarica che i progressi registrati in fatto di parità di genere nelle operazioni PESD siano quanto mai lenti; |
Interessi europei in materia di sicurezza
17. |
rileva che gli Stati membri agiscono ancora troppo spesso in termini di interessi di sicurezza nazionali, trascurando la responsabilità comune della tutela dei comuni interessi europei; giudica questo tipo di approccio controproducente e sollecita gli Stati membri ad ampliare tale prospettiva, per fare dell'Unione europea un attore più importante sulla scena internazionale, in grado di assicurare un assetto europeo di sicurezza più efficace; |
18. |
reputa pertanto necessario definire gli interessi di sicurezza comuni dell'Unione europea e sottolinea che solo con una chiara nozione dei propri interessi comuni l'Unione europea può rendere le politiche comuni più coerenti ed efficaci; |
19. |
è del parere che oltre alle sfide individuate nella Strategia di sicurezza europea adottata nel 2003, gli interessi di sicurezza dell'Unione europea comprendono la protezione dei suoi cittadini, degli interessi all'interno e all'esterno dell'Unione europea, la sicurezza dei paesi vicini e la protezione delle sue frontiere esterne e delle sue infrastrutture critiche, nonché il miglioramento della sua sicurezza cibernetica, la sicurezza dell'approvvigionamento di energia e delle rotte marittime, la protezione delle sue risorse spaziali e la protezione contro gli effetti del cambiamento climatico; |
Ambizioni europee in materia di sicurezza
20. |
nota che l'Unione europea riconosce un ordine internazionale fondato sul multilateralismo efficace e sul diritto internazionale, il che riflette la convinzione degli europei che nessuna nazione può fronteggiare da sola le nuove minacce; |
21. |
ritiene che l'Unione europea debba definire più chiaramente le proprie ambizioni circa il ruolo che intende svolgere nel mondo; è dell'avviso che l'Unione europea non debba cercare di divenire una superpotenza come gli Stati Uniti, bensì garantire la propria sicurezza e operare per la stabilità delle zone limitrofe, nonché contribuire a un sistema di sicurezza globale multilaterale all'interno del quadro delle Nazioni Unite, assicurando il rispetto del diritto internazionale e la prevenzione efficace delle crisi e dei conflitti, così come una gestione e composizione delle situazioni successive a un conflitto; |
22. |
sottolinea che nella PESD l'Unione europea debba dare priorità alla prevenzione delle crisi; osserva che la sicurezza e lo stato di diritto sono condizioni irrinunciabili per lo sviluppo e la stabilità duratura; |
Sviluppare la strategia europea di sicurezza
23. |
rileva che la Strategia di sicurezza europea del 2003 si concentra sulle principali minacce per l'Unione europea (terrorismo, proliferazione delle armi di distruzione di massa, conflitti regionali, fallimento degli Stati e criminalità organizzata) e individua obiettivi strategici che hanno posto le basi per la creazione di sub-strategie; |
24. |
si felicita con la recente Presidenza francese dell'Unione europea per le sue iniziative riguardo la PESD; prende atto della summenzionata relazione dell'Alto rappresentante, dell'11 dicembre 2008, sull'applicazione della Strategia di sicurezza europea sottoscritta dal Consiglio europeo e accoglie con favore il fatto che numerose raccomandazioni formulate nelle precedenti relazioni del Parlamento sulla Strategia di sicurezza europea e sulla PESD sono state recepite, e segnatamente:
|
25. |
accoglie con favore l'impegno del Consiglio affinché l'Unione europea sia effettivamente in grado nei prossimi anni, nell'ambito del livello di ambizione stabilito, fra cui il dispiegamento di 60 000 uomini in 60 giorni per un'operazione importante, nella gamma di operazioni previste dall'obiettivo primario 2010 e dall'obiettivo primario civile 2010, di pianificare e condurre simultaneamente:
|
26. |
deplora tuttavia il modo poco chiaro in cui sono presentate le conclusioni per quanto riguarda la Strategia di sicurezza europea e la PESD (quattro documenti anziché uno solo); critica la formulazione spesso vaga utilizzata, che non riesce a descrivere una strategia reale; critica il fatto che il Consiglio non ha aderito alla richiesta del Parlamento di pubblicare un Libro bianco, per cui è improbabile che si possa avviare un proficuo e ampio dibattito pubblico; |
27. |
deplora inoltre che le richieste formulate nelle precedenti relazioni del Parlamento sulla Strategia di sicurezza europea e la PESD non siano state prese in considerazione dal Consiglio, in particolare:
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28. |
propone che la Strategia di sicurezza europea sia sottoposta a revisione ogni cinque anni, in concomitanza con l'avvio di ogni nuova legislatura dell'Unione europea; |
29. |
si rammarica della relativa assenza di progressi dopo il 2003 verso il rafforzamento della cooperazione dell'Unione europea in materia di difesa; rinnova la propria richiesta di redigere un Libro bianco sulla sicurezza e la difesa europea, quale strumento per avviare un vasto dibattito pubblico e assicurare l'attuazione efficace della Strategia di sicurezza europea; |
30. |
constata con rammarico che, malgrado l'ampia preparazione, e a causa della perdita di slancio provocata dall'impasse sul trattato di Lisbona, la revisione della Strategia di sicurezza europea non ha portato a un nuovo orientamento strategico ma si è limitata ad esporre le preoccupazioni politiche di volta in volta emerse; rileva che l'elenco delle minacce è stato esteso, fra l'altro, alla cibernetica e alla pirateria; accoglie con favore gli aspetti innovativi della revisione quali l'attenzione al cambiamento climatico, la sicurezza energetica (fra cui, in campo nucleare, il sostegno a un accordo multilaterale sul ciclo del combustibile e un trattato multilaterale che vieta la produzione di materiale fissile per le armi nucleari) e il trattato internazionale sul commercio di armi e altri trattati internazionali sul disarmo come la recentissima convenzione di Oslo sulle armi a frammentazione (cluster munitions); |
31. |
ritiene inaccettabile che vi sia stato solo un limitato dibattito parlamentare e nessun dibattito pubblico prima dell'adozione della relazione sulla revisione della Strategia di sicurezza europea; |
Relazioni con la Russia
32. |
ritiene che la violenta escalation del conflitto finora latente in Ossezia meridionale e in Abkhasia e il successivo riconoscimento dell'indipendenza di tali province da parte della Russia, sottolinea l'urgente necessità di investire in soluzioni politiche durature per conflitti di questo tipo in paesi confinanti con l'Unione europea; ribadisce che i conflitti nel Caucaso non possono essere risolti con strumenti militari e condanna fermamente quanti hanno fatto ricorso alla violenza durante il conflitto; sottolinea che l'ulteriore sviluppo della partnership strategica dell'Unione europea con la Russia deve comprendere un profondo dialogo sulla sicurezza, fondato sul dichiarato impegno di entrambe le parti ai valori condivisi, al rispetto del diritto internazionale, al principio dell'integrità territoriale e al rispetto degli obblighi sanciti dall'Atto finale di Helsinki; |
33. |
sottolinea che la dimensione di sicurezza dei rapporti tra l'Unione europea e la Russia e il ruolo della PESC e della PESD non possono essere considerati separatamente dalla più ampia architettura europea di sicurezza, che comprende la NATO, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e gli accordi internazionali come il trattato sui missili anti-balistici e il trattato sulle forze armate convenzionali in Europa; ritiene che sviluppi di rilievo in questa più ampia struttura di sicurezza debbano essere trattati nel dialogo con la Russia e con gli Stati Uniti ed invita il Consiglio ad adottare un atteggiamento aperto e costruttivo in merito a possibili colloqui fra l'Unione europea, gli Stati Uniti, la Russia e gli Stati membri dell'OSCE non appartenenti all'Unione europea, volti a rinnovare il consenso transatlantico sulla sicurezza, sulla base dell'Atto finale di Helsinki; |
34. |
plaude all'azione concertata intrapresa dall'Unione europea per mediare fra la Russia e la Georgia in seguito alla sfida posta dalla guerra in Georgia; sottolinea che la pronta reazione e l'unità dell'Unione, che ha portato alla firma dell'accordo sul cessate il fuoco e alla rapida attivazione di una missione di monitoraggio nell'ambito della PESD, ha dimostrato la sua capacità di gestire le crisi e di intraprendere un'azione comune; plaude la recente Presidenza francese per il ruolo positivo svolto ai fini del mantenimento di una posizione comune europea; |
35. |
accoglie con favore la decisione del Consiglio del 2 dicembre 2008 di creare una commissione indipendente guidata dall'Unione europea per indagare sulle cause del conflitto in Georgia; |
36. |
rileva le preoccupazioni espresse dagli Stati baltici e prende atto della chiara conferma da parte della NATO e dei suoi Stati membri circa la persistente validità dei loro impegni a norma dell'articolo 5 del Trattato Nord Atlantico; |
37. |
accoglie con favore la decisione della NATO di riaprire i canali di comunicazione esistenti e di convocare nuovamente il Consiglio NATO-Russia; |
38. |
ritiene che sia l'Unione europea che la NATO debbano perseguire un dialogo franco e realistico con la Russia su questioni quali la sicurezza regionale, l'energia, la difesa missilistica, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la limitazione delle forze armate e la politica spaziale; |
39. |
ritiene importante promuovere un dialogo multilaterale sulle questioni inerenti alla sicurezza nel quadro del Consiglio di partenariato euro-atlantico; |
40. |
ritiene che la Russia, per la sua posizione geopolitica, la potenza militare e il peso politico, la ricchezza energetica e il potenziale economico, rivesta un'importanza strategica per l'Europa; |
Costruire le capacità dell'Europa
41. |
sottolinea che l'Unione europea deve avere mezzi per dare attuazione alle sue politiche e che, oltre al rafforzamento delle sue capacità diplomatiche, essa necessita anche delle capacità civili e militari per rafforzare la PESD e assolvere le proprie responsabilità a livello mondiale; |
42. |
rileva che, dalla sua istituzione, sono state effettuate 22 missioni nel quadro della PESD, di cui 16 missioni civili; sottolinea l'importanza della componente civile della PESD; accoglie favorevolmente, in tale ambito, l'istituzione di una capacità civile di pianificazione e condotta nell'ambito del Consiglio dell'Unione europea; invita gli Stati membri a moltiplicare i propri sforzi per mettere a disposizione personale qualificato per le missioni civili PESD; sottolinea al riguardo l'importanza dell’adozione dell'obiettivo primario civile 2010; |
43. |
sottolinea inoltre che, essendo l'accento posto soprattutto sulla dimensione militare della PESD, i progressi nel campo delle capacità civili e della prevenzione dei conflitti accusano un'eccessiva lentezza e che in questo settore è urgente che siano attivate nuove dinamiche da parte del Consiglio e della Commissione; |
44. |
chiede inoltre che il partenariato per la costruzione della pace si trasformi in un Corpo civile di pace europeo; |
45. |
è del parere che l'Unione europea debba continuare a costruire le proprie capacità sulla base degli obiettivi primari civili e militari, puntando alla costituzione di un corpo permanentemente disponibile di 60 mila uomini; riafferma la sua proposta di rendere Eurocorps il cuore di tale contingente, rinforzato se necessario da capacità navali ed aeree; saluta con favore l'accordo concluso fra Germania e Francia circa il mantenimento della Brigada franco-tedesca in un quartiere militare comune; ritiene inoltre che l'Unione europea debba puntare alla disponibilità permanente di un congruo numero di agenti di polizia, giudici e pubblici ministeri; resta perplesso per il fatto che l'intera concezione teorica e pratica dei gruppi tattici dell'Unione europea e le relative specifiche ipotesi di missioni potenziali non sembra portare a un loro impiego nelle operazioni esterne dell'Unione europea; |
46. |
sottolinea che gli Stati membri dell'Unione europea spendono complessivamente oltre 200 000 000 000 EUR l'anno per la difesa, cifra che rappresenta oltre la metà della spesa militare degli Stati Uniti; resta vivamente preoccupato per l'inefficienza e la mancanza di coordinamento con cui tali risorse vengono spese; sollecita pertanto un'intensificazione degli sforzi volti ad eliminare inutili duplicazioni fra gli Stati membri, in particolare ricorrendo alla specializzazione, alla messa in comune, alla condivisione delle capacità esistenti e allo sviluppo in comune di nuove; plaude l'Agenzia europea per la difesa per l'eccellente opera svolta finora ed invita gli Stati membri dell'Unione europea a sfruttare appieno il potenziale dell'Agenzia; |
47. |
sottolinea che le esigenze in materia di capacità tecnologica sono spesso assai simili, se non identiche, per le operazioni delle forze armate, per quelle di sorveglianza delle frontiere, nonché per quelle relative alla protezione delle infrastrutture critiche e alla gestione delle calamità; rileva che tale situazione crea nuove opportunità per sfruttare le sinergie e per accrescere l'interoperabilità fra le forze armate e i corpi addetti a compiti di sicurezza; |
48. |
sollecita vivamente l'Unione europea e i suoi Stati membri a concentrare i propri sforzi sulle capacità comuni utilizzabili a fini sia di difesa che di sicurezza; ritiene in tale contesto di importanza cruciale l'intelligence satellitare, le apparecchiature di ricognizione e segnalazione, i velivoli senza pilota, gli elicotteri, le apparecchiature di telecomunicazione e il trasporto aereo e marittimo; chiede standard tecnici comuni per le telecomunicazioni protette e sistemi per la protezione delle infrastrutture critiche; |
49. |
accoglie con favore la decisione adottata dal comitato direttivo dell'Agenzia europea per la difesa, del 10 novembre 2008, di avviare ufficialmente i lavori per la costituzione di una flotta europea di trasporto aereo e prende atto della dichiarazione di intenti sulla partecipazione a tale iniziativa firmata dai ministri della difesa di dodici Stati membri dell'Unione europea; |
50. |
reputa necessario permettere l'impiego dei sistemi Galileo e GMES (monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza), a fini di sicurezza e di difesa; |
51. |
raccomanda l'ulteriore sviluppo dinamico della cooperazione fra gli eserciti nazionali ai fini di un maggiore sincronismo operativo; propone di dare a tale processo e alle forze armate coinvolte il nome SAFE (Synchronized Armed Forces Europe); |
52. |
considera SAFE uno spazio di manovra sufficiente per Stati membri dell'Unione europea neutrali, così come per quelli legati ad alleanze militari, per quelli che già cooperano strettamente e per quelli più riluttanti; propone, per l'organizzazione di SAFE, un modello «opt-in» fondato sulla libera scelta di progredire sulla via del sincronismo operativo; |
53. |
raccomanda, nel quadro di SAFE, uno statuto europeo del soldato, che disciplini gli standard di addestramento, la dottrina operativa e la libertà di azione sul campo, i diritti e i doveri come pure il livello qualitativo dell'equipaggiamento, le cure sanitarie e le assicurazioni in caso di decesso, ferimento o incapacità; |
54. |
raccomanda per SAFE il principio di una divisione del lavoro a livello europeo in materia di capacità militari; |
55. |
propugna una più stretta cooperazione europea nel campo dell'addestramento, della manutenzione e della logistica, in quanto precondizioni essenziali di una maggiore efficienza della spesa nel settore della difesa; |
Necessità di nuove strutture
56. |
è del parere che il potenziale di azione autonoma dell'Unione europea nel quadro della sua politica estera e di difesa debba essere accresciuto mediante una riqualificazione mirata delle sue capacità di analisi, pianificazione, guida e intelligence; in tale ambito accoglie favorevolmente la decisione del Consiglio europeo di lavorare a una struttura di pianificazione strategica integrata civile-militare per le operazioni e le missioni PESD; |
57. |
accoglie con favore anche la decisione del Consiglio europeo di costituire un Gruppo ad alto livello Unione europea-NATO, con l'incarico di rafforzare la cooperazione fra le due organizzazioni in modo pragmatico; |
58. |
chiede l'allestimento di un quartiere generale operativo europeo autonomo e permanente, in grado di effettuare pianificazioni strategiche e condurre operazioni e missioni PESD; |
59. |
è favorevole all'idea di creare un Consiglio dei ministri della difesa per conferire maggiore coerenza alle varie politiche di difesa nazionali e, conseguentemente, per rafforzare i rispettivi contributi nazionali alla PESD; sottolinea l'obiettivo del completo controllo parlamentare sulle missioni e operazioni PESD, anche da parte del Parlamento europeo; |
60. |
è assolutamente favorevole al rafforzamento di un mercato europeo nel settore della difesa e della sicurezza, mediante l'adozione delle proposte legislative della Commissione in materia di appalti pubblici e di trasferimenti intracomunitari e propone ulteriori iniziative finalizzate al conseguimento di tale obiettivo, soprattutto nel campo della sicurezza dell'approvvigionamento e della sicurezza dell'informazione; |
61. |
accoglie con favore in tale ambito l'adozione della posizione comune 2008/944/PESC, del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzatura militari (8) che trasforma il codice di condotta sulle esportazioni di armi in uno strumento giuridicamente vincolante; inoltre, accoglie favorevolmente il fatto che gli Stati membri dell'Unione europea restano liberi di adottare misure più rigorose, su base individuale; |
62. |
rammenta la necessità di disporre di sistemi di armi comuni forniti da una forte industria europea della difesa, in grado di soddisfare i requisiti attuali e futuri delle forze armate europee e di permettere all'Europa di divenire autosufficiente e indipendente; |
63. |
chiede un incremento degli stanziamenti comunitari per la ricerca in materia di sicurezza e la promozione di un programma comune di ricerca che coinvolga la Commissione e l'Agenzia europea per la difesa; |
La necessità di uno spirito nuovo
64. |
considera particolarmente importante rafforzare il Collegio europeo di sicurezza e di difesa e trasformarlo in una struttura permanente che apporti un più efficace contributo allo sviluppo di una cultura della sicurezza specificamente europea; sollecita la Commissione a continuare a finanziare le attività di addestramento a livello dell'Unione europea nel campo della gestione delle crisi civili, oltre il 2009; |
65. |
sollecita ulteriori iniziative in tema di addestramento comune e di standard comuni per il personale da dislocare e assegnare alle stesse operazioni civili e militari, di intensificazione dei rapporti fra le forze armate e il personale civile degli Stati membri, di coordinamento delle attività di addestramento legate alle crisi, di programmi di scambio fra le forze armate europee e di accoglimento di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea negli eserciti nazionali; |
66. |
sostiene energicamente i programmi che hanno dato prova di successo, come il programma Eurofighter, che formerà l'ossatura dell'aviazione militare di cinque Stati europei nei decenni a venire; ritiene pertanto che gli Stati membri dell'Unione europea debbano incoraggiare e supportare iniziative di questo tipo; |
*
* *
67. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti degli Stati membri e al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'Organizzazione del trattato nordatlantico, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e al Consiglio d'Europa. |
(1) S407/08.
(2) S113/08.
(3) GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.
(4) GU C 33 E del 9.2.2006, pag. 580.
(5) GU C 314 E del 21.12.2006, pag. 334.
(6) Testi approvati, P6_TA(2008)0255.
(7) Testi approvati, P6_TA(2008)0365.
(8) GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.
25.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 76/69 |
Giovedì 19 febbraio 2009
Ruolo della NATO nell'architettura di sicurezza dell'UE
P6_TA(2009)0076
Risoluzione del Parlamento europeo del 19 febbraio 2009 sul ruolo della NATO nell'architettura di sicurezza dell'UE (2008/2197(INI))
2010/C 76 E/14
Il Parlamento europeo,
vista la dichiarazione congiunta UE-NATO del 16 dicembre 2002,
vista la Carta delle Nazioni Unite,
visto il trattato del Nord Atlantico, firmato a Washington il 4 aprile 1949,
visto il Titolo V del trattato sull'Unione europea,
visto il trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 e ratificato dalla grande maggioranza degli Stati membri dell'Unione europea,
visto il quadro globale per le relazioni permanenti UE-NATO definito dal Segretario generale del Consiglio dell'UE/Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e dal Segretario generale della NATO il 17 marzo 2003,
vista la strategia europea in materia di sicurezza (SES) adottata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003,
vista la dichiarazione del Vertice del Consiglio Nord Atlantico resa a Bucarest il 3 aprile 2008,
viste le relazioni della Presidenza del Consiglio dell'Unione europea sulla politica europea di sicurezza e di difesa (PESD) dell'11 dicembre 2007 e del 16 giugno 2008,
viste le sue risoluzioni del 14 aprile 2005 sulla strategia europea in materia di sicurezza (1), del 16 novembre 2006 sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza nell'ambito della PESD (2), del 25 aprile 2007 sulle relazioni transatlantiche (3), del 5 giugno 2008 sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza e la PESD (4) e del 5 giugno 2008 sul prossimo vertice UE-Stati Uniti (5),
visto l'articolo 45 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A6-0033/2009),
A. |
considerando che l'Unione europea e la NATO sono fondate sui valori comuni della libertà, della democrazia, dei diritti umani e dello stato di diritto, e che da quando sono state istituite sono servite ad evitare la guerra sul territorio europeo; considerando che dopo l'elezione del nuovo Presidente degli Stati Uniti si registra un crescente consenso fra le due sponde dell'Atlantico in merito alla sempre minore utilità delle armi nucleari dinanzi alle attuali sfide, e un nuovo senso di urgenza circa la necessità di ridimensionare gli arsenali nucleari, in linea con gli impegni sottoscritti con l'articolo VI del trattato di non proliferazione, |
B. |
considerando che, secondo la Carta dell'ONU, la responsabilità generale della pace e della sicurezza a livello internazionale è del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; che la Carta fornisce la base giuridica per la creazione della NATO; che firmando il trattato del Nord Atlantico i paesi aderenti alla NATO hanno affermato la loro fiducia nelle finalità e nei principi della Carta, impegnandosi ad astenersi, nell'ambito delle loro relazioni internazionali, dal ricorrere alla minaccia o all'uso della forza in modo incompatibile con le finalità delle Nazioni Unite, |
C. |
considerando che gli Stati membri dell'Unione europea riconoscono nel sistema dell'ONU il quadro di riferimento fondamentale per le relazioni internazionali; che essi restano impegnati nella salvaguardia della pace e nel rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite, ai principi dell'Atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi, nonché nello sviluppo e nel consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; che gli Stati membri dell'Unione europea si sono dati quale obiettivo prioritario la riforma e il rafforzamento dell'ONU, al fine di mettere quest'ultima in condizione di assolvere le proprie responsabilità e di operare con efficacia per fornire soluzioni alle sfide globali e reagire alle principali minacce, |
D. |
considerando che la NATO rappresenta il fulcro della sicurezza militare europea e che l'Unione europea dispone di un potenziale sufficiente per supportare le sue attività; che entrambe le organizzazioni beneficeranno del rafforzamento delle capacità difensive europee e dell'approfondimento della cooperazione, |
E. |
considerando cha l'architettura di sicurezza europea comprende anche l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e strumenti internazionali quali il Trattato sulle forze armate convenzionali in Europa, |
F. |
considerando che la NATO è un'organizzazione intergovernativa costituita da nazioni democratiche, in cui vige il principio secondo cui «i civili decidono e i militari eseguono», |
G. |
considerando che il 94 per cento della popolazione dell'Unione europea è costituita da cittadini di paesi aderenti alla NATO, che 21 dei 27 Stati membri dell'Unione europea sono alleati nel quadro della NATO, che 21 dei 26 alleati di cui quest'ultima è composta sono Stati membri dell'Unione europea e che la Turchia, da tempo membro dell'alleanza NATO, è uno Stato candidato all'adesione all'Unione europea, |
H. |
considerando che nel 2007 e 2008 il Consiglio europeo ha adottato importanti decisioni nel campo della PESD, al fine di migliorare ulteriormente le capacità operative di tale politica; che la tanto attesa entrata in vigore del trattato di Lisbona introdurrà importanti innovazioni nel campo della PESD, rendendo la cooperazione europea in tale ambito più coerente ed efficiente, |
I. |
considerando che è indispensabile che l'Unione europea e la NATO migliorino la loro cooperazione; che le due organizzazioni dovrebbero permettere una migliore utilizzazione delle rispettive risorse e garantire una cooperazione efficace ponendo fine ai diverbi istituzionali, |
J. |
considerando che, sebbene la NATO rappresenti attualmente la sede di dibattito, oltre che la scelta naturale, nel caso di un'operazione militare congiunta che impegni gli alleati euro-americani, la responsabilità ultima per la pace e la sicurezza spetta alle Nazioni Unite, |
K. |
considerando che le truppe e l'equipaggiamento utilizzati per le missioni PESD sono all'incirca gli stessi di quelli utilizzati per le operazioni NATO, |
L. |
considerando che la NATO nel suo insieme non è impegnata nelle operazioni della PESD e che l'Unione europea, nell'intraprendere simili operazioni, sceglierà se ricorrere o meno alle risorse e alle capacità della NATO, attraverso i cosiddetti accordi «Berlin Plus», |
M. |
considerando che le attività di cooperazione tra l'Unione europea e la NATO che rientrano nel quadro degli accordi «Berlin Plus» non hanno finora dato risultati soddisfacenti a causa dei problemi, irrisolti, legati al fatto che alcuni paesi sono membri della NATO, ma non dell'Unione europea, |
N. |
considerando che, al di fuori degli accordi «Berlin Plus», la NATO e l'Unione europea dovrebbero garantire un'efficiente gestione delle crisi e cooperare in modo più efficace al fine di trovare le migliori risposte ad eventuali crisi, come quelle in Afghanistan e in Kosovo, |
O. |
considerando che entrambe le organizzazioni dovrebbero contribuire ad un miglioramento delle relazioni UE-NATO, l'Unione europea attraverso un maggior coinvolgimento nella PESD degli alleati europei della NATO che non siano membri dell'Unione europea e la NATO attraverso un maggior coinvolgimento nei colloqui UE-NATO degli Stati membri dell'Unione europea che non aderiscono all'Organizzazione atlantica; considerando inoltre che è opportuno rafforzare le relazioni UE-Stati Uniti, |
P. |
considerando che il processo di allargamento della NATO e quello dell'Unione europea, seppur diversi, dovrebbero rafforzarsi reciprocamente per garantire la stabilità e la prosperità del continente europeo, |
Q. |
considerando che un elemento importante del rapporto UE-NATO è costituito dal sostegno alle iniziative nazionali volte a sviluppare e applicare le capacità militari di gestione delle crisi, in modo tale che le due organizzazioni si rafforzino reciprocamente, e che, peraltro, tale sostegno contribuisce ad adempiere alla missione primaria di salvaguardia della difesa territoriale e degli interessi dei paesi membri in materia di sicurezza, |
R. |
considerando che la sinergia tra l'Unione europea e la NATO per quanto concerne determinate capacità militari potrebbe essere migliorata tramite progetti pilota comuni, |
S. |
considerando che la difesa collettiva dell'Europa si basa su una combinazione di forze convenzionali e nucleari che avrebbe dovuto essere adeguata meglio alla mutata situazione in fatto di sicurezza, |
T. |
considerando che sia l'Unione europea sia la NATO stanno attualmente riconsiderando le rispettive strategie di sicurezza (strategia europea in materia di sicurezza e dichiarazione sulla sicurezza dell'Alleanza), |
U. |
considerando che il trattato di Lisbona impegna le capacità civili e militari di tutti gli Stati membri nella PESD, prevede una cooperazione strutturata permanente in materia di difesa fra un gruppo di Stati leader, impegna gli Stati al progressivo miglioramento delle capacità militari, amplia il ruolo dell'Agenzia europea di difesa, obbliga gli Stati a intervenire in soccorso di un altro Stato che abbia subito un'aggressione (fatte salve la neutralità di taluni paesi o l'appartenenza alla NATO di altri), aggiorna gli obiettivi comunitari (missioni di Petersberg) includendovi la lotta al terrorismo e, infine, insiste sull'importanza della reciproca solidarietà in caso di attacchi terroristici o calamità naturali, |
Visione strategica
1. |
sottolinea che tutte le politiche dell'Unione europea debbano essere pienamente coerenti con il diritto internazionale; |
2. |
sottolinea che la ragion d'essere dell'Unione europea è la costruzione della pace entro e oltre i suoi confini, in virtù dell'impegno a favore di un multilateralismo efficace e al rispetto della lettera e dello spirito della Carta dell'ONU; rileva che una strategia di sicurezza efficace rafforza la democrazia e la tutela dei diritti fondamentali e che, al contrario, una strategia di sicurezza inefficace comporta inutili sofferenze umane; rileva altresì che la capacità dell'Unione europea di costruire la pace dipende dallo sviluppo di una corretta strategia o politica in materia di sicurezza, che preveda una capacità di azione autonoma e un rapporto di efficiente complementarità con la NATO; |
3. |
chiede pertanto all'Unione europea di proseguire il dispiegamento delle missioni garantendo al tempo stesso una maggiore sostenibilità della PESD in modo tale da prevenire i conflitti, promuovere la stabilità e fornire aiuti laddove necessario, sulla base di un consenso tra gli Stati membri dell'Unione europea o nel quadro della cooperazione strutturata; ritiene inoltre che l'Unione europea e la NATO debbano elaborare un approccio globale alla gestione delle crisi; |
4. |
riconosce che la diversità d'interessi insita in un'Unione di 27 o più Stati membri – in altre parole, la composizione a mosaico dell'Unione europea – conferisce a quest'ultima un carattere unico nonché il potenziale per intervenire, mediare e fornire aiuto in differenti regioni del mondo; chiede un ulteriore rafforzamento degli strumenti di gestione delle crisi di cui l'Unione europea dispone attualmente e auspica una maggiore integrazione, convenienza ed efficienza dell'attuale capacità militare degli Stati membri dell'Unione europea, poiché soltanto in tal modo l'Unione europea sarà in grado di raccogliere forze sufficienti per sfruttare le sue straordinarie abilità nel campo della prevenzione e della risoluzione dei conflitti e per integrare l'ampia gamma di meccanismi civili di gestione delle crisi a sua disposizione; |
5. |
raccomanda vivamente una maggiore solidarietà fra gli Stati membri dell'Unione europea nello sviluppo di strategie comuni di sicurezza e di difesa; |
6. |
è convinto che un partenariato euro-atlantico forte e saldo costituisca la migliore garanzia per la sicurezza e la stabilità dell'intera Europa e per il rispetto dei principi della democrazia, dei diritti umani, dello stato di diritto e della buona governance; |
7. |
è altresì convinto che le libertà democratiche e la preminenza del diritto siano la risposta alle aspirazioni dell'intera popolazione mondiale; ritiene che nessun paese e nessuna nazione debbano essere esclusi da tale prospettiva, in quanto ogni essere umano ha il diritto di vivere in una democrazia fondata sullo stato di diritto; |
8. |
accoglie con favore l'aggiornamento della strategia europea in materia di sicurezza nell'ambito dell'impegno dell'Unione europea a definire e tutelare gli interessi europei in tale campo e a rafforzare un multilateralismo effettivo, dotando in tal modo l'Unione europea di una strategia volta a far fronte alle sfide del XXIo secolo; rileva che un vero consenso globale e democratico tra l'Unione europea e la NATO è un elemento essenziale dell'applicazione di tale strategia, che si basa su un consenso in materia di sicurezza tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America e riflette i loro valori, obiettivi e priorità comuni, segnatamente il primato dei diritti umani e del diritto internazionale; |
9. |
sottolinea come ciò sia ancor più importante alla luce dei recenti eventi verificatisi nel Caucaso, dei nuovi sviluppi nell'approccio alla NATO in Europa, del cambio di leadership negli Stati Uniti d'America e dell'avvio dell'attività di revisione della concezione strategica della NATO; |
10. |
insiste affinché la contestuale revisione delle strategie di sicurezza dell'Unione europea e della NATO sia operata non solo nel senso della complementarità, ma anche della convergenza, facendo in modo che ciascuna di esse tenga debitamente in considerazione il potenziale dell'altra; |
11. |
reputa che sia la NATO sia l'Unione europea debbano impegnarsi a conseguire l'obiettivo comune di lungo termine della costruzione di un mondo più sicuro, in generale e per gli abitanti dei loro Stati membri, secondo la lettera e lo spirito della Carta dell'ONU, nonché a prevenire attivamente e reagire alle atrocità di massa e ai conflitti regionali che continuano a causare tanta sofferenza umana; |
12. |
ribadisce che tutte le democrazie dovrebbero unire i loro sforzi per la costruzione della stabilità e della pace sotto l'autorità delle Nazioni Unite; |
13. |
riconosce che la sicurezza e lo sviluppo sono interdipendenti e che non c'è una chiara sequenza di eventi che permetta di realizzare lo sviluppo sostenibile nelle aree di conflitto; sottolinea che, in pratica, tutti gli strumenti sono impiegati parallelamente; invita pertanto la Commissione a condurre ulteriori ricerche sull'importanza di definire l'ordine di priorità degli interventi militari e civili nelle aree di conflitto, e a integrare le risultanze di tali indagini nelle sue politiche di sicurezza e di sviluppo; |
Il rapporto tra la NATO e l'architettura di sicurezza dell'Unione europea
14. |
riconosce l'importante ruolo svolto dalla NATO, oggi come in passato, nell'architettura di sicurezza dell'Europa; osserva che per la maggior parte degli Stati membri dell'Unione europea, che sono anche paesi alleati della NATO, l'Alleanza continua ad essere il fondamento della loro difesa collettiva e che la sicurezza dell'intera Europa, al di là delle singole posizioni assunte dai suoi Stati, continua a trarre beneficio dal mantenimento dell'Alleanza atlantica; ritiene pertanto che, ai fini della futura difesa collettiva dell'Unione europea, occorra il maggior livello possibile di cooperazione con la NATO e che gli USA e l'Unione europea debbano intensificare le loro relazioni bilaterali ed estenderle a temi attinenti alla pace e alla sicurezza; |
15. |
rileva che i rischi legati alla sicurezza nel mondo moderno derivano sempre più da fenomeni come terrorismo internazionale, proliferazione delle armi di distruzione di massa, collasso di Stati, conflitti di ardua risoluzione, criminalità organizzata, minacce cibernetiche, degrado ambientale e connessi rischi di sicurezza, calamità naturali e di altro tipo; ritiene che tutto ciò richieda un partenariato ancor più stretto e un rafforzamento del potenziale di base dell'Unione europea e della NATO, oltre che un maggiore coordinamento in materia di pianificazione, tecnologia, equipaggiamento ed addestramento; |
16. |
sottolinea la crescente importanza assunta dalla PESD, che contribuirà a rafforzare la capacità dell'Unione europea di far fronte alle minacce nuove ed esistenti che gravano sulla sicurezza nel XXIo secolo, segnatamente nell'ambito di operazioni congiunte civil-militari e di misure per la gestione delle crisi che spaziano da azioni di prevenzione delle crisi guidate dai servizi di intelligence alla riforma del settore della sicurezza, alla riforma della polizia e della magistratura, alle azioni militari; |
17. |
reputa che l'Unione europea e la NATO potrebbero rafforzarsi vicendevolmente evitando gli antagonismi e sviluppando una cooperazione più solida nelle operazioni di gestione delle crisi, basata su una divisione pragmatica delle attività; ritiene che nel decidere quale organizzazione debba dislocare le proprie forze occorra tener conto della volontà politica espressa dalle due organizzazioni, delle esigenze operative e della legittimità politica sul terreno nonché della loro capacità di assicurare pace e stabilità; nota che la cooperazione in sede di definizione della nuova SES e della nuova dottrina strategica della NATO è di importanza cruciale per il conseguimento di tale obiettivo; |
18. |
è del parere che l'Unione europea debba sviluppare capacità di sicurezza e difesa proprie e che ciò consentirà una migliore condivisione degli oneri con gli alleati non europei e una risposta appropriata alle sfide e minacce legate alla sicurezza che interessano i soli Stati membri dell'Unione europea; |
19. |
invita l'Unione europea a sviluppare gli strumenti della sua strategia di sicurezza, segnatamente prevenzione diplomatica delle crisi, assistenza economica e allo sviluppo, capacità civili in materia di stabilizzazione e ricostruzione nonché risorse militari; ritiene inoltre che occorra fare un uso strategico degli strumenti di «soft power» nel vicinato dell'Unione europea; |
20. |
osserva che gli accordi «Berlin plus», che consentono all'Unione europea di ricorrere alle risorse e alle capacità della NATO, debbano essere migliorati in modo tale da permettere alle due organizzazioni di intervenire e apportare un aiuto efficace nell'ambito delle attuali crisi, che richiedono una risposta civile e militare su molteplici fronti; ritiene pertanto indispensabile approfondire ulteriormente i rapporti tra la NATO e l'Unione europea, creando strutture di cooperazione a carattere permanente, senza tuttavia pregiudicare la natura indipendente e autonoma di entrambe le organizzazioni e senza escludere la partecipazione di tutti i membri della NATO e di tutti gli Stati membri dell'Unione europea che desiderino associarvisi; |
21. |
invita la Turchia a non frapporre ulteriori ostacoli alla cooperazione tra l'Unione europea e la NATO; |
22. |
invita l'Unione europea, in sede di elaborazione del Libro bianco sulla sicurezza e la difesa europee, a valutare anche la coerenza delle operazioni esterne dell'Europa, con specifico riguardo alla cooperazione con altri partner internazionali nelle aree di crisi; |
Cooperazione tra la NATO e l'Unione europea in materia di sicurezza e difesa
23. |
esprime vivo compiacimento per l'iniziativa della Francia di reintegrarsi ufficialmente nelle strutture militari della NATO e per gli sforzi compiuti dalla Presidenza francese in seno al Consiglio dell'Unione europea per avvicinare ulteriormente l'Unione europea e la NATO in risposta alle nuove sfide in termini di sicurezza; accoglie con favore le attività della Presidenza francese finalizzate all'adozione di misure concrete per riunire le capacità di difesa europee; apprezza inoltre il nuovo atteggiamento positivo degli Stati Uniti sul consolidamento delle capacità di difesa dell'Unione europea; |
24. |
sollecita i membri di entrambe le organizzazioni ad attuare il partenariato UE-NATO in modo più flessibile, mirato e pragmatico; sostiene pertanto la proposta del governo francese di istituire contatti regolari fra i Segretari generali della NATO e del Consiglio dell'Unione europea, soprattutto per evitare confusione nei casi in cui UE e NATO operino fianco a fianco in varie missioni per conseguire un obiettivo comune nella stessa area, ad esempio in Kosovo o in Afghanistan; |
25. |
sottolinea che l'Unione europea è un partner cruciale per via dell'insieme di strumenti che rendono specifica la sua azione: operazioni civili, sanzioni, aiuti umanitari, sviluppo e politiche commerciali e dialogo politico; invita pertanto l'Unione europea e la NATO a moltiplicare i propri sforzi per la creazione di un quadro di cooperazione integrata NATO-UE, in vista della ratifica del trattato di Lisbona; |
26. |
riconosce l'importanza vitale di un miglioramento delle sinergie fra i servizi di intelligence degli alleati NATO e dei partner dell'Unione europea; |
27. |
osserva che i cittadini dell'Unione europea appoggiano le missioni volte ad alleviare la sofferenza umana in zone di conflitto; rileva che i cittadini non sono adeguatamente informati in merito allo svolgimento e allo scopo delle missioni dell'Unione europea e della NATO; invita pertanto l'Unione europea e la NATO ad informare meglio i cittadini sulle loro missioni e sul contributo che esse apportano alla sicurezza e alla stabilità del mondo intero; |
28. |
osserva che, per consolidare la loro cooperazione, sia la NATO sia l'Unione europea devono concentrarsi sul rafforzamento delle loro capacità di base, sul miglioramento della loro interoperabilità, sull'armonizzazione delle loro dottrine e sul coordinamento di pianificazione, tecnologie, equipaggiamento e metodi di addestramento; |
Quartiere generale operativo dell'Unione europea
29. |
sostiene l'istituzione di un quartiere generale operativo permanente dell'Unione europea sotto l'autorità del vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante, che includa nel suo mandato la pianificazione e la condotta delle operazioni militari PESD; |
30. |
sottolinea che le operazioni sinora effettuate dall'Unione europea hanno dimostrato come una capacità permanente di pianificazione e comando per le operazioni dell'Unione europea accrescerebbe l'efficacia e la credibilità di tali operazioni; rammenta che, alla luce dell'approccio civil-militare dell'Unione europea, esso non duplicherebbe strutture già esistenti; ricorda inoltre che la funzione principale del quartiere generale della NATO è la pianificazione militare, mentre l'Unione europea possiede un'esperienza di successo nella pianificazione e nella gestione di operazioni civili, militari e civil-militari che nessun altro attore globale può attualmente vantare; |
31. |
sottolinea che un quartiere generale operativo dell'Unione europea dovrebbe completare le attuali strutture di comando della NATO senza intaccare l'integrità transatlantica dell'Alleanza; |
32. |
propone che, d'intesa con la NATO, ogni Stato membro dell'Unione europea che è contemporaneamente membro dell'Alleanza debba tenere separate le forze impiegabili per le sole operazioni Unione europea, per evitare che il loro dislocamento possa essere bloccato dai membri della NATO che non sono Stati membri dell'Unione europea; ritiene che occorra evitare il duplice impiego di tali forze; |
Capacità e spesa militare
33. |
è del parere che la sfida reciproca per l'Unione europea e la NATO consista nell'avvalersi delle medesime risorse nazionali in termini di personale e capacità; esorta l'Unione europea e la NATO a garantire che tali risorse limitate siano investite nelle capacità più adatte ad affrontare le difficili sfide del presente, evitando la duplicazione delle operazioni e promuovendo la coerenza; è del parere che il trasporto aereo strategico – un esempio specifico di attività operativa costosa e relativamente poco praticata – dovrebbe rappresentare un'occasione di cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi aderenti alla NATO; invita gli Stati membri a mettere in comune, condividere e sviluppare congiuntamente capacità militari, per evitare sprechi, realizzare economie di scala e rafforzare la base industriale e tecnologica nel settore della difesa; |
34. |
ritiene che, oltre all'esigenza di utilizzare molto più efficacemente le risorse militari, un migliore e più efficiente coordinamento degli investimenti nella difesa da parte degli Stati membri dell'Unione europea dettato da esigenze di sinergia, sia essenziale per gli interessi della sicurezza europea; chiede un forte incremento della quota di costi comuni in ogni operazione militare NATO e Unione europea; rileva il grande divario di scala e di efficacia tra la spesa per la difesa dei membri europei della NATO, da un lato, e quella degli Stati Uniti, dall'altro; esorta l'Unione europea a impegnarsi a suddividere più equamente gli oneri globali; invita infine gli USA a mostrare maggiore disponibilità a consultare gli alleati europei su questioni attinenti alla pace e alla sicurezza; |
35. |
riconosce l'importanza del potenziale contributo dell'Agenzia europea per la difesa, rafforzata dal trattato di Lisbona, ai fini di una razionalizzazione dei costi delle commesse militari e di una maggiore interoperabilità degli armamenti; |
Compatibilità tra l'appartenenza alla NATO e all'Unione europea
36. |
insiste sul fatto che tutti gli Stati membri dell'Unione europea debbano partecipare senza discriminazioni alle riunioni congiunte UE-NATO; sottolinea che l'unità in termini di valori e accordi sulla sicurezza è un fattore fondamentale per garantire la pace, la stabilità e la prosperità in Europa; |
37. |
propone che gli alleati della NATO candidati all'adesione all'Unione europea siano più strettamente associati ai lavori della PESD e dell'Agenzia europea per la difesa; |
38. |
ritiene essenziale affrontare e risolvere il problema dell'incompatibilità tra lo status di membro della NATO, ma non dell'Unione europea, nonché tra quello di membro dell'Unione europea, ma non della NATO, al fine di non compromettere il funzionamento della cooperazione UE-NATO; |
39. |
deplora in particolare il fatto che la disputa turco-cipriota continui a ostacolare gravemente lo sviluppo della cooperazione UE-NATO, giacché da un lato la Turchia nega a Cipro la partecipazione alle missioni PESD che impiegano risorse e intelligence NATO, e dall'altro Cipro non permette alla Turchia di impegnarsi nello sviluppo generale della PESD in misura pari al suo peso militare e alla sua importanza strategica per l'Europa e l'Alleanza atlantica; |
40. |
esorta Cipro in quanto Stato membro dell'Unione europea a rivedere la propria posizione politica in merito alla sua adesione al Partenariato per la pace, ed invita i paesi aderenti alla NATO ad astenersi dall'utilizzare il veto per impedire agli Stati membri dell'Unione europea di divenire membri dell'Alleanza; |
41. |
si compiace che, in occasione del vertice NATO tenutosi a Bucarest, gli alleati abbiano riconosciuto il contributo recato da un'Europa più solida e capace e che l'Alleanza resti aperta a future adesioni; osserva che, per lo sviluppo democratico e dello stato di diritto dei paesi destinatari della politica europea di vicinato a est, la politica di una prospettiva europea, e quindi il progetto di partenariato orientale, rivestono importanza fondamentale; |
42. |
è del parere, per quanto riguarda i futuri ampliamenti della NATO, che ogni caso debba essere valutato nel suo merito specifico; tuttavia, in considerazione degli interessi di sicurezza europei, è contrario all'ampliamento di un'organizzazione a paesi la cui adesione non riscuote il consenso della popolazione o che conoscono gravi dispute territoriali irrisolte con i paesi vicini; |
43. |
nota che per molti dei paesi vicini all'Unione europea, l'appartenenza alla NATO e quella all'Unione europea sono obiettivi realistici e compatibili, se non altro nel lungo periodo; |
44. |
ritiene che l'Unione europea e la NATO debbano intrattenere un dialogo franco e realistico con la Russia su temi quali diritti umani e preminenza del diritto, sicurezza regionale, energia, difesa missilistica, non proliferazione delle armi di distruzione di massa, limitazione delle forze armate e politica spaziale; è del parere che, se e quando la Russia diverrà un'autentica democrazia, e rifiuterà la minaccia militare come strumento di pressione politica nei confronti dei paesi vicini, la sua cooperazione con l'Unione europea potrebbe raggiungere livelli senza precedenti, prefigurando anche la prospettiva di un'adesione della Russia a tutte le strutture euro-atlantiche; |
45. |
attende con interesse il vertice per il 60o anniversario della NATO che si terrà a Strasburgo e Kehl, il quale rappresenterà un'opportunità per dare nuova linfa all'Alleanza e per rafforzarne i rapporti con l'Unione europea; |
*
* *
46. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea e a quelli degli Stati membri della NATO, all'Assemblea parlamentare della NATO e ai Segretari generali delle Nazioni Unite, della NATO, dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e del Consiglio d'Europa. |
(1) GU C 33 E del 9.2.2006, pag. 580.
(2) GU C 314 E del 21.12.2006, pag. 334.
(3) GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 670.
(4) Testi approvati, P6_TA(2008)0255.
(5) Testi approvati, P6_TA(2008)0256.
25.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 76/76 |
Giovedì 19 febbraio 2009
Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo
P6_TA(2009)0077
Risoluzione del Parlamento europeo del 19 febbraio 2009 sul Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo (2008/2231(INI))
2010/C 76 E/15
Il Parlamento europeo,
vista la dichiarazione di Barcellona adottata in occasione della conferenza euromediterranea dei ministri degli affari esteri tenutasi a Barcellona il 27 e 28 novembre 1995, che istituisce un partenariato euromediterraneo,
vista la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2008 dal titolo «Il processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo» (COM(2008)0319),
vista l’approvazione da parte del Consiglio europeo di Bruxelles del 13 e 14 marzo 2008 del processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo,
vista la dichiarazione comune del Vertice di Parigi per il Mediterraneo, tenutosi il 13 luglio 2008,
vista la dichiarazione finale adottata al termine della riunione dei ministri degli affari esteri dell’Unione per il Mediterraneo, tenutasi a Marsiglia il 3 e 4 novembre 2008,
viste le conclusioni della conferenza dei ministri degli affari esteri euromediterranei, tenutasi a Lisbona il 5 e 6 novembre 2007,
viste le conclusioni del Vertice euromediterraneo, tenutosi a Barcellona il 27 e 28 novembre 2005 per celebrare il decimo anniversario del partenariato euromediterraneo,
viste la dichiarazione dell’Ufficio di presidenza dell’Assemblea parlamentare euromediterranea (APEM) del 12 luglio 2008, la dichiarazione dell’APEM del 13 ottobre 2008 sul processo di pace in Medio Oriente e la raccomandazione dell’APEM del 13 ottobre 2008 per la prima riunione dei ministri degli affari esteri del processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo,
visto il parere del Comitato delle regioni del 9 ottobre 2008,
vista la dichiarazione del Vertice euromediterraneo dei Consigli economici e sociali di Rabat del 16 ottobre 2008,
viste la dichiarazione finale della presidenza dell’APEM e le raccomandazioni adottate dall’APEM in occasione della sua quarta sessione plenaria ad Atene, il 27 e 28 marzo 2008,
vista la prima riunione di EuroMedScola, cui hanno partecipato a Strasburgo il 16 e 17 novembre 2008, giovani cittadine e cittadini dei paesi partner e dei paesi dell’Unione europea,
viste le sue risoluzioni precedenti sulla politica mediterranea dell’Unione europea, in particolare quella del 5 giugno 2008 sul processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo (1),
vista la comunicazione della Commissione del 21 maggio 2003 dal titolo «Imprimere un nuovo impulso alle azioni dell’UE coi partner mediterranei nel campo dei diritti umani e della democratizzazione - Documento d’orientamento strategico» (COM(2003)0294),
vista la comunicazione della Commissione del 4 dicembre 2006 sullo sviluppo della politica europea di vicinato (COM(2006)0726),
vista la sua risoluzione del 15 novembre 2007 sullo sviluppo della politica europea di vicinato (2),
viste le sue priorità per la presidenza dell’APEM (marzo 2008 - marzo 2009),
visto l’articolo 45 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere (A6-0502/2008),
A. |
considerando la centralità che assume il bacino mediterraneo e i crescenti interessi comuni tra l’Unione europea e i paesi partner di fronte alle sfide della globalizzazione e della convivenza pacifica e, di conseguenza, la necessità di garantire maggiore coesione regionale e lo sviluppo di una comune strategia politica nell’area, |
B. |
considerando che l’Unione si adopera per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite e che dovrebbe continuare a impegnarsi in tal senso, |
C. |
considerando che le due sponde a nord e a sud del Mediterraneo stanno allontanandosi sempre più sotto il profilo economico, politico e culturale, e che tali disparità devono essere colmate al fine di creare a termine uno spazio di pace, sicurezza e prosperità condivisa, |
D. |
considerando la necessità di rinnovare profondamente e di intensificare, privilegiandone i risultati, le relazioni tra Unione europea e paesi partner mediterranei, partendo dal principio dell’uguaglianza tra tutti i partner e dalla valorizzazione di quanto è stato compiuto, ma anche tenuto conto dei limiti e delle carenze delle politiche fin qui realizzate e, in particolare, del bilancio deludente del processo di Barcellona, |
E. |
considerando i limiti della politica europea di vicinato (PEV) con i paesi mediterranei che, privilegiando le relazioni bilaterali, si sta rivelando priva di equilibrio e incapace di contribuire a un processo comune di riforme significative nella regione, |
F. |
considerando la necessità di instaurare relazioni tra Unione europea e paesi mediterranei dell’intero bacino mediterraneo basate su uno stretto partenariato e fondate sul rispetto dei diritti dell’uomo e dello stato di diritto, |
G. |
considerando che, dall’avvio del processo di Barcellona, alcuni paesi partner non hanno compiuto progressi significativi in termini di adesione a taluni valori e principi comuni formulati nella dichiarazione di Barcellona che essi stessi hanno sottoscritto nel 1995 e di rispetto di tali valori e principi, in particolare per quanto concerne la democrazia, i diritti dell’uomo e lo stato di diritto, |
H. |
considerando l’esigenza di promuovere l’integrazione territoriale ed economica tra i paesi del bacino mediterraneo, e considerando che l’unico modo per ottenere una reale integrazione regionale ed economica consiste nel compiere progressi concreti nella composizione dei conflitti in corso e nel campo della democrazia e dei diritti dell’uomo, |
I. |
considerando che relazioni più strette tra l’Unione europea e i paesi del Mediterraneo hanno visto aumentare in modo importante il traffico tra questi paesi, senza che tale aumento sia stato tuttavia accompagnato da un necessario miglioramento e ammodernamento delle relative infrastrutture, |
J. |
considerando che nella dichiarazione comune del Vertice di Parigi per il Mediterraneo del 13 luglio 2008 i Capi di Stato e di governo hanno riconosciuto che l’APEM rappresenterà la legittima espressione parlamentare del processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo, caldeggiando altresì il rafforzamento del ruolo dell’APEM nelle relazioni con i partner mediterranei, |
K. |
sottolineando che la dimensione intergovernativa non può esaurire il complesso delle relazioni politiche tra i paesi della regione euromediterranea, |
L. |
sottolineando l’importanza del ruolo dell’APEM, che costituisce la sola assemblea parlamentare che permette il dialogo e la cooperazione nell’area euromediterranea e riunisce i 27 Stati membri dell’Unione e tutte le parti associate al processo di pace in Medio Oriente, |
M. |
considerando l’importanza di assicurare la partecipazione delle collettività locali e regionali ai progetti e alle iniziative definiti dal processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo e di prendere in considerazione le proposte recentemente avanzate da tali collettività, |
N. |
considerando l’importanza di assicurare la partecipazione delle parti sociali e della società civile al rilancio delle relazioni euromediterranee, |
O. |
ricordando l’esigenza di non duplicare e sovrapporre strumenti, politiche e livelli istituzionali già esistenti e di garantire una coerenza a tutto il sistema delle relazioni euromediterranee, |
P. |
sottolineando la necessità di una composizione rapida e pacifica di tutti i conflitti che vedono coinvolti i paesi del Mediterraneo e prendendo atto dell’importanza di proseguire il dialogo interculturale a tale riguardo, |
Q. |
considerando che la recente recrudescenza del conflitto israelo-palestinese incide sul dialogo politico del partenariato euromediterraneo e può pregiudicare il raggiungimento dei diversi obiettivi perseguiti dalla nuova istituzione, |
R. |
considerando che la mancanza persistente di una soluzione alle gravi tensioni politiche nel Sahara occidentale non contribuisce al rilancio del partenariato euromediterraneo, |
1. |
ritiene che la proposta del processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo, approvata dai Capi di Stato e di governo in occasione del Vertice per il Mediterraneo svoltosi a Parigi il 13 luglio 2008, costituisca uno strumento al servizio della pace e della prosperità e rappresenti un passo avanti verso l’integrazione economica e territoriale e la cooperazione nell’ambito ecologico e climatico tra i paesi del Mediterraneo, a condizione che siano realizzate le promesse e siano conseguiti risultati concreti e visibili; richiama l’attenzione sul fatto che l’apertura del processo a paesi non coinvolti nel partenariato accresce le possibilità di stabilire relazioni paritarie tra l’Unione europea e i paesi partner mediterranei e di gestire i problemi della regione in modo globale; |
2. |
ribadisce la sua posizione espressa nella risoluzione del 15 gennaio 2009 sulla situazione nella striscia di Gaza (3) ed esprime la propria preoccupazione per la recrudescenza del conflitto israelo-palestinese che ha già avuto un impatto sul dialogo politico fra i partecipanti al partenariato euromediterraneo; ritiene importante evitare ulteriori ritardi in questa fase iniziale dell’Unione per il Mediterraneo ed auspica che la cooperazione acceleri nuovamente e quanto prima il passo, fornendo il suo contributo all’obiettivo condiviso di pace nel Medio Oriente; sottolinea che, visti i principi adottati al summenzionato Vertice di Parigi del 13 luglio 2008 e nella succitata riunione dei ministri degli affari esteri a Marsiglia il 3 e 4 novembre 2008, le nuove istituzioni dell’Unione per il Mediterraneo dovrebbero concentrarsi su una chiara dimensione impostata sul progetto che costituisce il suo principale valore aggiunto; |
3. |
osserva che la riunione dei ministri degli affari esteri del 3 e 4 novembre 2008 a Marsiglia ha proposto che il «processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo» sia da ora in poi denominato «Unione per il Mediterraneo»; ritiene che tale denominazione permetta di valorizzare il carattere paritario del partenariato con l’obiettivo di realizzare progetti di integrazione economica e territoriale; ritiene tuttavia necessario che il valore strategico delle relazioni euromediterranee e l’acquis del processo di Barcellona, e segnatamente il coinvolgimento della società civile, siano riaffermati a partire dalle politiche che l’Unione europea sta già sviluppando con i partner mediterranei attraverso programmi regionali e subregionali nonché orientamenti comuni che sono alla base della cooperazione bilaterale; |
4. |
chiede a tale riguardo al Consiglio e alla Commissione di garantire la coerenza dell’azione dell’Unione soprattutto per quanto concerne i possibili sviluppi istituzionali (in particolare il ruolo dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza in qualità di vicepresidente della Commissione) e l’utilizzazione del bilancio comunitario; |
5. |
esprime il proprio apprezzamento per il fatto che la creazione dell’Unione per il Mediterraneo sia stata sostenuta nel quadro delle istituzioni dell’Unione europea; |
6. |
condivide la scelta di privilegiare un quadro multilaterale attraverso l’individuazione di alcuni grandi progetti da realizzare attraverso i nuovi strumenti del processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo; rileva, tuttavia, l’assenza di strategie di integrazione economica e territoriale all’interno del bacino mediterraneo come supporto ai progetti stessi; |
7. |
ritiene che per la realizzazione dei progetti debba essere adottata la formula degli «accordi di programma» che, ispirandosi al principio di sussidiarietà, definiscano con chiarezza le responsabilità finanziarie, gestionali e di controllo dei diversi livelli istituzionali: Unione europea, Stati membri, regioni, imprese, parti sociali; |
8. |
evidenzia che i progetti finanziati nel quadro dell’Unione per il Mediterraneo dovrebbero ottenere il sostegno finanziario della Comunità, dei paesi partner e del settore privato; invita a tal fine il Consiglio e la Commissione a precisare e rafforzare il ruolo e le iniziative del Fondo euromediterraneo di investimento e partenariato (FEMIP) che, attraverso il suo programma di investimenti, facilita l’apertura economica e la modernizzazione dei paesi mediterranei; riafferma il suo sostegno alla creazione di una banca euromediterranea per gli investimenti e al coordinamento con gli investitori internazionali; sottolinea l’importanza delle rimesse effettuate dagli emigrati dei paesi della sponda meridionale del Mediterraneo verso i rispettivi paesi d’origine e ritiene che esse rappresentino un formidabile strumento di sviluppo finora sottoutilizzato; |
9. |
ritiene che la quota di finanziamento dell’Unione europea ai progetti mediterranei, in attesa della revisione delle prospettive finanziarie, debba essere assicurata senza pregiudizio per i programmi regionali euromediterranei in atto o previsti e il cui rafforzamento è stato più volte chiesto dal Parlamento europeo; sottolinea, in questo contesto, il potere del Parlamento europeo nella procedura di bilancio dell’Unione europea; auspica che il Parlamento venga regolarmente informato in merito allo stato di avanzamento dei progetti; |
10. |
ritiene che il segretariato possa rappresentare un potenziale significativo per il rilancio delle relazioni euromediterranee grazie alla sua capacità operativa e al valore politico della sua composizione; chiede che il segretariato sia reso operativo con urgenza per dimostrare che è possibile superare le attuali tensioni, promuovendo progetti reali e concreti di cooperazione reciproca; si compiace del fatto che sia stato trovato un accordo unanime sulla sede del segretariato; ricorda che la città di Barcellona rappresenta il luogo in cui il partenariato euromediterraneo ha avuto inizio; |
11. |
concorda sul fatto che, dal punto di vista dell’Unione europea, la copresidenza debba essere compatibile con la rappresentanza esterna dell’Unione, conformemente alle disposizioni del trattato vigenti; auspica a tale riguardo, partendo dal presupposto che il trattato di Lisbona entri in vigore, che l’Unione europea garantisca la coerenza e la continuità della sua rappresentanza nelle nuove istituzioni dell’Unione per il Mediterraneo; |
12. |
si compiace per la decisione della conferenza interministeriale del 3 novembre 2008, che ha debitamente preso atto della raccomandazione adottata dall’APEM il 13 ottobre 2008 in Giordania; sostiene la decisione di dare una dimensione parlamentare forte all’Unione per il Mediterraneo, rafforzando così la sua legittimità democratica, appoggiandosi all’APEM, che dovrebbe essere ulteriormente rafforzata e le cui attività dovrebbero essere meglio coordinate con quelle delle altre istituzioni del partenariato, prevedendo la possibilità di riconoscerle personalità giuridica, il diritto di proposta e di valutazione delle strategie di integrazione economica e territoriale e dei progetti nonché la possibilità di presentare raccomandazioni alla riunione dei ministri degli affari esteri; si attende che tale riconoscimento istituzionale dell’APEM si traduca altresì nella sua partecipazione come osservatore a tutte le riunioni dell’esecutivo, alle riunioni dei capi di Stato e di governo, alle riunioni dei ministri nonché alle riunioni preparatorie degli alti funzionari; |
13. |
si compiace per la decisione dei ministri degli affari esteri dell’Unione per il Mediterraneo di includere la Lega degli stati arabi come partecipante a tutte le riunioni a tutti i livelli, in considerazione del suo contributo positivo agli obiettivi della pace, della prosperità e della stabilità nella regione mediterranea; |
14. |
sottolinea la necessità di includere le autorità regionali e locali nel nuovo quadro istituzionale; si compiace per il parere emesso dal Comitato delle regioni e per la proposta di creare un’assemblea regionale e locale euromediterranea (ARLEM); |
15. |
ritiene che, parallelamente al rafforzamento della dimensione parlamentare, uno sviluppo analogo sia necessario per ottenere il coinvolgimento della società civile all’interno dell’idonea struttura istituzionale dell’Unione per il Mediterraneo, in particolare grazie a meccanismi che garantiscono la consultazione della società civile sulla scelta, l’attuazione e il monitoraggio dei progetti; invita, in tale contesto, l’APEM a coinvolgere maggiormente le società civili dalla sponda settentrionale alla sponda meridionale del Mediterraneo nelle sue attività; chiede di valorizzare il ruolo delle parti sociali nella prospettiva di istituire un Comitato economico e sociale euromediterraneo; |
16. |
osserva che alcuni paesi che partecipano al processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo non partecipano al partenariato euromediterraneo; invita al riguardo il Consiglio, la Commissione e tutti gli Stati che partecipano al processo di Barcellona: l’Unione per il Mediterraneo ad attuare un quadro coerente di relazioni imperniato sull’integrazione economica e territoriale tra l’Unione europea e tutti i paesi del bacino mediterraneo; chiede al Consiglio e alla Commissione di garantire la possibilità che tutti i paesi membri dell’Unione per il Mediterraneo possano avere accesso ai programmi regionali già previsti dal partenariato euromediterraneo; |
17. |
sottolinea che la partecipazione all’Unione per il Mediterraneo non rappresenta un’alternativa all’allargamento dell’Unione europea e non incide sulle prospettive di adesione dei paesi candidati attuali o futuri; ritiene che l’Unione per il Mediterraneo non ostacolerà le altre iniziative di cooperazione regionale; |
18. |
insiste sulla necessità di rinnovare profondamente l’intera politica euromediterranea, rafforzandone la dimensione politica e il cosviluppo, e ricorda che, in ogni caso, l’iniziativa processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo non esaurisce la prospettiva più ampia di tale politica; |
19. |
ritiene che il processo di Barcellona: l’Unione per il Mediterraneo debba rafforzare le forme di cooperazione esistenti nel quadro di Euromed onde offrire a tutti i paesi partner la possibilità di partecipare ai programmi regionali e alle politiche dell’Unione europea corrispondenti, sulla base di priorità e obiettivi fissati di comune accordo; ricorda che è importante rafforzare l’estensione dei programmi comunitari alla partecipazione dei paesi partner, segnatamente nei settori dell’istruzione, della ricerca e della formazione professionale (scambi di studenti ecc.); |
20. |
ritiene che i problemi della pace e della sicurezza, dei diritti dell’uomo e della democrazia nonché della cooperazione culturale debbano essere affrontati nella dimensione euromediterranea; ribadisce che l’Unione per il Mediterraneo persegue l’obiettivo di affrontare problemi territoriali, infrastrutturali e ambientali attraverso piani strategici e progetti specifici; auspica che tale dimensione concreta possa contribuire a ripristinare il partenariato euromediterraneo; |
21. |
ricorda le prime iniziative proposte al Vertice di Parigi per il Mediterraneo del 13 luglio 2008: disinquinamento del Mediterraneo, autostrade del mare e autostrade terrestri, protezione civile, piano solare mediterraneo, istruzione superiore e ricerca, iniziativa mediterranea di sviluppo delle imprese; |
22. |
ricorda che per raggiungere gli ambiziosi obiettivi del processo di Barcellona è necessario ampliare rapidamente i settori di cooperazione, includendovi la gestione idrica, l’agricoltura, la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare, l’energia, la formazione professionale, la cultura, la sanità, il turismo e così via; |
23. |
sostiene vivamente la dimensione ambientale del processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo e le iniziative e progetti relativi, quali la nuova iniziativa mediterranea per il disinquinamento del Mediterraneo e il progetto mediterraneo per l’energia solare; |
24. |
ritiene che l’integrazione di tutti i paesi mediterranei nel processo di Barcellona: l’Unione per il Mediterraneo offra la possibilità di gestire i problemi della regione in maniera più globale nonché di articolare e coordinare, in modo più efficace, il processo con programmi già in corso, come il piano d’azione per il Mediterraneo del PNUA (Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente); |
25. |
accoglie con favore la proposta avanzata nella dichiarazione finale della presidenza della quarta sessione plenaria dell’APEM, del 27 e 28 marzo 2008, di creare una comunità euromediterranea dell’energia, sostenuta dall’APEM; riconosce l’importanza di rafforzare la cooperazione tra partner euromediterranei nel settore energetico e la necessità di sviluppare un mercato energetico regionale al fine di realizzare progetti su ampia scala nei settori delle energie rinnovabili e delle infrastrutture energetiche nella regione euromediterranea; |
26. |
auspica che il rafforzamento delle relazioni euromediterranee dia nuovo impulso allo sviluppo di un’area di pace e prosperità; sottolinea che la pace e la stabilità politica nel Mediterraneo sono fondamentali per la sicurezza collettiva e individuale, e ciò ben al di là delle sponde di tale mare; sottolinea che solo una composizione negoziata e globale dei conflitti nella regione può permettere la realizzazione di questo obiettivo; ritiene che l’Unione europea debba assumere un ruolo guida nella composizione di tali conflitti conquistando la fiducia di tutte le parti implicate; sottolinea la necessità di proseguire formalmente la cooperazione nella lotta al terrorismo internazionale, al traffico di stupefacenti, alla criminalità organizzata e alla tratta di esseri umani; si compiace per l’appello della dichiarazione di Marsiglia alle parti interessate di impegnarsi per realizzare un processo graduale di smilitarizzazione e disarmo in Medio Oriente, in particolare allo scopo di creare un’area priva di armi nucleari e di armi di distruzione di massa; |
27. |
ritiene che, al fine di allentare le tensioni nell’area del Mediterraneo, sia necessario migliorare la comprensione sociale e culturale tra i popoli e che, a questo scopo, delle iniziative quali l’Alleanza di civiltà debbano pertanto essere sostenute in quanto piattaforme privilegiate di dialogo che contribuiscono alla stabilizzazione della regione; sollecita il Consiglio e la Commissione a presentare strategie per promuovere tale dialogo; incoraggia il rafforzamento dei legami tra l’APEM e la Fondazione Anna Lindh, anche mediante l’organizzazione di riunioni tra le principali reti della Fondazione e la commissione per la cultura dell’APEM; |
28. |
sottolinea che uno degli obiettivi principali della politica euromediterranea è la promozione dello stato di diritto, della democrazia, del rispetto dei diritti dell’uomo e del pluralismo politico, e osserva che continuano a esistere violazioni molto gravi; ribadisce l’importanza della promozione dei diritti dell’uomo e dello stato di diritto; chiede di valutare i risultati fin qui raggiunti e l’adeguatezza degli strumenti messi in atto nell’ambito del partenariato; sollecita la Commissione a elaborare criteri di ammissibilità ben definiti per tali strumenti, anche per quanto riguarda altre organizzazioni internazionali, come il Consiglio d’Europa, e a istituire un sistema efficace per il monitoraggio della loro attuazione; in tale contesto invita tutte le parti coinvolte dall’iniziativa ad approfondire e favorire il rispetto della libertà religiosa di ciascuno e di coscienza e dei diritti delle minoranze; auspica la definizione di un quadro politico-istituzionale condiviso che permetta di valorizzare la dimensione della reciprocità sia nell’individuazione dei problemi che nella ricerca di soluzioni comuni; |
29. |
esorta pertanto il Consiglio e la Commissione a iscrivere chiaramente la promozione dei diritti dell’uomo e della democrazia negli obiettivi della nuova iniziativa, a rafforzare ulteriormente l’applicazione dei meccanismi esistenti, tra cui la clausola sui diritti dell’uomo contenuta negli accordi di associazione, nonché l’istituzione di sottocommissioni per i diritti dell’uomo, e a creare un meccanismo per l’applicazione di tale clausola negli accordi di nuova generazione e nei piani d’azione bilaterali della PEV; sottolinea che gli strumenti di promozione dei diritti dell’uomo della PEV devono essere utilizzati in modo ottimale, garantendo una maggiore coerenza politica tra le istituzioni europee; |
30. |
invita tutti i paesi del partenariato, la Commissione e le future istituzioni dell’Unione per il Mediterraneo a dare nuovo slancio alla gestione di politiche migratorie comuni, allo scopo di valorizzare le risorse umane e di rafforzare gli scambi tra i popoli del bacino del Mediterraneo, evitando una visione esclusivamente securitaria; ritiene che gli aspetti dell’immigrazione su cui concentrarsi debbano essere le opportunità di migrazione legale, la lotta ai flussi migratori illegali, una migliore integrazione degli immigrati e l’esercizio del diritto di asilo; sottolinea l’importanza della stretta collaborazione e dello spirito di corresponsabilità esistente tra gli Stati membri dell’Unione europea e i paesi della sponda meridionale del Mediterraneo; si compiace dello svolgimento della Conferenza ministeriale Euromed sulla migrazione nel novembre 2007 e ritiene che l’Unione per il Mediterraneo debba accordare un’attenzione prioritaria alla gestione strutturata dei flussi migratori; |
31. |
prende atto della dichiarazione comune dei Capi di Stato e di governo in occasione del Vertice di Parigi per il Mediterraneo, del 13 luglio 2008, secondo la quale il processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo conferma la determinazione a favorire lo sviluppo delle risorse umane e dell’occupazione conformemente agli obiettivi del Millennio per lo sviluppo, anche lottando contro la povertà, e auspica la nascita di nuove iniziative, di nuovi programmi e di nuove disposizioni finanziarie a tale riguardo; |
32. |
ritiene che le iniziative economiche e commerciali dell’Unione per il Mediterraneo volte a consentire la realizzazione di una zona euromediterranea di libero scambio reciprocamente vantaggiosa debbano favorire la crescita economica della regione, un suo migliore inserimento nell’economia mondiale e la riduzione del divario di sviluppo tra il nord e il sud del Mediterraneo, rafforzando nel contempo la coesione sociale; |
33. |
sottolinea che è necessario valutare e tener conto sistematicamente dell’impatto sociale dei processi di liberalizzazione, soprattutto in termini di sicurezza alimentare; sottolinea anche che tale impatto può variare fortemente da un settore all’altro e da un paese all’altro; |
34. |
sottolinea l’importanza del settore informale e dell’economia popolare nei paesi del Mediterraneo meridionale e orientale; ritiene che per lo sviluppo della regione occorra sostenere l’integrazione progressiva di queste attività nell’economia formale; |
35. |
fa notare che, dopo le adesioni del 2004 e del 2007, gli scambi commerciali tra i nuovi Stati membri dell’Unione e i suoi partner mediterranei sono in costante aumento; chiede che si tenga conto di questa tendenza e che essa sia sostenuta nel quadro del partenariato; |
36. |
sottolinea la necessità di incoraggiare i giovani a creare piccole imprese, anche facilitando l’accesso al credito e al microcredito; ritiene peraltro che occorra rafforzare il sostegno al FEMIP; |
37. |
osserva che gli accordi tra l’Unione europea e gli Stati membri, da un lato, e i paesi mediterranei, dall’altro, prevedono misure di cooperazione nei settori dell’immigrazione e dell’asilo politico, tra cui il finanziamento di centri per immigrati, e sollecita l’Unione e gli Stati membri a verificare che in tali centri i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali siano pienamente rispettati; |
38. |
considera essenziale raggiungere obiettivi concreti e tangibili in campo sociale; ricorda a questo proposito che l’obiettivo di un’area di libero scambio non può essere valutato solo in rapporto alla crescita economica, ma soprattutto in termini di creazione di posti di lavoro; ricorda che la disoccupazione giovanile e femminile costituisce la prima emergenza sociale nei paesi del Mediterraneo; |
39. |
invita i paesi partner del Mediterraneo meridionale a sviluppare gli scambi commerciali sud-sud sul modello dell’accordo economico di Agadir, sottoscritto da Egitto, Giordania, Marocco e Tunisia; sottolinea che le istituzioni dell’Unione europea devono accogliere le richieste di assistenza tecnica al fine di agevolare l’integrazione economica sud-sud; |
40. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e ai governi e ai parlamenti di tutti i paesi partner dell’Unione per il Mediterraneo. |
(1) Testi approvati, P6_TA(2008)0257.
(2) GU C 282 E del 6.11.2008, pag. 443.
(3) Testi approvati, P6_TA(2009)0025.
25.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 76/83 |
Giovedì 19 febbraio 2009
Revisione dello strumento della politica europea di vicinato e partenariato
P6_TA(2009)0078
Risoluzione del Parlamento europeo del 19 febbraio 2009 sulla revisione dello «strumento della politica europea di vicinato e partenariato» (2008/2236(INI))
2010/C 76 E/16
Il Parlamento europeo,
visto il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (1) (ENPI),
visto lo sviluppo della politica europea di vicinato (PEV) dal 2004 e, in particolare, le relazioni intermedie della Commissione sulla sua attuazione,
visti i piani d’azione adottati congiuntamente con Armenia, Azerbaigian, Egitto, Georgia, Israele, Giordania, Libano, Moldavia, Marocco, Autorità palestinese, Tunisia e Ucraina,
visto l’accordo di partenariato e di cooperazione che stabilisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra, entrato in vigore il 1o dicembre 1997 e vista la ripresa dei negoziati nel dicembre 2008 in prospettiva della conclusione i un rinnovato accordo di partenariato e di cooperazione,
vista la decisione, adottata dai Consigli Affari generali e Relazioni esterne nel settembre e ottobre 2008, di riprendere il dialogo con le autorità bielorusse e di sospendere per un periodo di sei mesi i divieti di spostamento nei confronti di alcuni responsabili, a seguito del rilascio di prigionieri politici e di taluni miglioramenti nello svolgimento delle elezioni legislative,
vista la dichiarazione di Barcellona adottata in occasione della conferenza euromediterranea dei ministri degli Affari esteri tenutasi a Barcellona il 27 e il 28 novembre 1995, che istituisce un partenariato euro-mediterraneo,
vista la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2008 intitolata «Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo» (COM(2008)0319),
vista l’approvazione del Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo da parte del Consiglio europeo del 13 e 14 marzo 2008,
vista la dichiarazione comune del vertice di Parigi per il Mediterraneo, tenutosi a Parigi il 13 luglio 2008,
vista la dichiarazione sulla governance, sui progetti e sul dialogo politico regionale adottata in occasione della conferenza ministeriale del «Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo», tenutasi a Marsiglia il 3 e il 4 novembre 2008,
viste le comunicazioni della Commissione del 4 dicembre 2006, sullo sviluppo della politica europea di vicinato (COM(2006)0726) e del 5 dicembre 2007 su una forte politica europea di vicinato (COM(2007)0774),
viste le comunicazioni della Commissione dell’11 aprile 2007, dal titolo «Sinergia del mar nero – Una nuova iniziativa di cooperazione regionale» (COM(2007)0160) e del 19 giugno 2008 dal titolo «Relazione sul primo anno di attuazione della sinergia del mar Nero» (COM(2008)0391),
vista la comunicazione della Commissione del 3 dicembre 2008 intitolata «Partenariato orientale» (COM(2008)0823),
vista la lettera del 26 aprile 2006 del Commissario Benita Ferrero-Waldner alla commissione per gli affari esteri del Parlamento,
viste le sue risoluzioni sulla PEV e la strategia di allargamento dell’Unione europea,
viste le sue precedenti risoluzioni sui paesi e le regioni vicini dell’Unione europea,
visto l’articolo 45 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0037/2009),
A. |
considerando che la riforma degli strumenti finanziari del 2006 e l’accordo sul nuovo quadro per l’assistenza esterna contenevano l’impegno da parte della Commissione di effettuare una revisione intermedia dell’attuazione del regolamento ENPI entro le elezioni europee del 2009 e che tale accordo ha attribuito al Parlamento maggiori poteri di controllo in materia di aiuti comunitari, |
B. |
considerando che nel 2006 la commissione per gli affari esteri ha istituito dei gruppi di lavoro sugli strumenti ENPI Sud e ENPI Est, al fine di avviare un dialogo strutturato con la Commissione sui documenti di attuazione che definiscono il quadro della politica per la concessione di aiuti nell’ambito dell’ENPI, |
C. |
considerando che l’obiettivo dell’ENPI è stato, fin dal principio delle attuali Prospettive finanziarie varate nel 2007, quello di sostenere l’attuazione della PEV e, in particolare, dei suoi piani d’azione, nonché del partenariato strategico con la Federazione russa mediante il sostegno alla realizzazione delle tabelle di marcia per i quattro «spazi comuni», |
D. |
considerando che l’obiettivo principale della PEV è la creazione di un ambiente favorevole nelle immediate vicinanze dell’Unione europea; considerando che i paesi vicini sono naturalmente divisi in due categorie, meridionali e orientali, con obiettivi e approcci diversi verso l’Unione europea; considerando che questa divisione è evidenziata dalle due iniziative recentemente proposte, ossia l’Unione per il Mediterraneo e il Partenariato orientale, |
E. |
considerando che l’ENPI è stato concepito anche per finanziare i programmi transfrontalieri e multinazionali nel territorio coperto da tale strumento, al fine di supportare, tra l’altro, iniziative come la Sinergia del Mar Nero, l’Unione per il Mediterraneo e il Partenariato orientale, |
F. |
considerando che la PEV rimane una delle maggiori priorità della politica estera dell’Unione europea e che essa offre a tutti gli Stati interessati la possibilità di una maggiore integrazione con l’Unione europea, |
G. |
considerando che la PEV è indipendente dal processo di adesione, senza tuttavia escluderlo, e costituisce un passo in avanti verso il ravvicinamento economico e politico tra l’Unione europea e i paesi vicini, |
H. |
considerando che la rapida crescita demografica nei paesi vicini all’Unione europea, con il conseguente aumento dell’urbanizzazione delle rispettive popolazioni, rappresenta una nuova sfida per l’ENPI, |
Osservazioni generali
1. |
ritiene che, nel complesso, le disposizioni del regolamento ENPI sono adeguate e valide ai fini della cooperazione con i paesi vicini e con altre organizzazioni multilaterali; |
2. |
invita la Commissione, in collaborazione con i governi partner, a sviluppare ulteriormente i meccanismi di consultazione della società civile e delle autorità locali, per coinvolgerle maggiormente nella progettazione e nel monitoraggio dell’attuazione dell’ENPI e dei programmi nazionali di riforma; chiede alla Commissione di accelerare la pubblicazione dei programmi d’azione annuali sul suo sito web e di persuadere i governi partner a mettere i loro documenti di programmazione nazionali regolarmente a disposizione del pubblico; |
3. |
invita il Consiglio a sviluppare insieme al Parlamento uno strumento flessibile e trasparente per l’informazione in questo ambito e a inviare prontamente al Parlamento i verbali delle decisioni adottate; |
4. |
esorta la Commissione e le autorità nazionali, regionali e locali a promuovere i programmi di gemellaggio fra città e regioni e a fornire a tal fine adeguata assistenza, allo scopo di sviluppare la capacità amministrativa locale e regionale nei paesi limitrofi e promuovere sia i programmi di scambio destinati alla società civile che i microprogetti; |
5. |
accoglie con favore l’avvio da parte della Commissione, nel quadro dell’ENPI, del nuovo programma di Cooperazione per lo sviluppo urbano e il dialogo (CIUDAD) per consentire il sostegno di progetti di cooperazione specifici tra le città europee e le città dei paesi coperti dall’ENPI; evidenzia che questo tipo di iniziativa è uno strumento quanto mai idoneo per la promozione del dialogo e del processo di democratizzazione; chiede pertanto la concessione di maggiori importi per il rafforzamento di queste iniziative in occasione della la revisione intermedia del quadro finanziario nel 2008-2009; |
6. |
è del parere che la visibilità degli aiuti comunitari debba essere rafforzata mediante una comunicazione mirata ai soggetti interessati e all’opinione pubblica e raccomanda a questo scopo lo sviluppo di contatti con la società civile e con le autorità locali, che rappresentano un livello di intervento competente ed efficace in virtù della loro vicinanza ai cittadini; |
7. |
esorta a perseguire più ambiziosamente i programmi d’azione annuali in materia di democrazia, stato di diritto e diritti dell’uomo in conformità agli obiettivi stabiliti nei piani d’azione della PEV; crede che sia necessario compiere maggiori sforzi per ottenere l’impegno dei governi partner ad agire in tali ambiti; |
8. |
sottolinea la necessità di definire obiettivi chiari, concreti e quantificabili in tutti i nuovi piani d’azione della PEV in corso di negoziazione; pone l’accento sulla necessità di interdipendenza tra tutti i capitoli di questi piani d’azione, al fine di ottenere un progresso in tutti i capitoli senza discriminazioni; rinnova a questo proposito il suo appello per una politica globale di promozione dei diritti dell’uomo e della democrazia che raccolga tutti gli strumenti esistenti in questo settore; |
9. |
osserva che, malgrado l’accresciuta flessibilità e semplicità degli strumenti comunitari di assistenza, come dimostrato in particolare dallo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (2), le procedure e gli scadenzari stabiliti nel quadro dell’ENPI permangono onerosi per le organizzazioni della società civile e per le autorità locali; esorta la Commissione a condurre un’analisi comparativa delle procedure applicate dagli altri principali donatori e a presentare i risultati di tale analisi al Parlamento; |
10. |
ritiene che il sostegno di bilancio settoriale e generale previsto nel quadro dell’ENPI debba essere concesso soltanto ai governi che sono in grado di impiegarlo in modo trasparente, efficace e responsabile e dove costituisce un reale incentivo; esorta la Commissione a riesaminare l’opportunità di concedere un sostegno di bilancio a paesi che hanno problemi in termini di gestione finanziaria e di procedure di controllo, nonché alti livelli di corruzione; chiede alla Commissione di trovare il giusto equilibrio tra flessibilità e trasparenza nella selezione, nell’attuazione e nel monitoraggio dei programmi ENPI; |
11. |
sottolinea la necessità di adottare un approccio specifico per ciascun paese in fatto di condizionalità politica, finalizzato, tra l’altro, alla promozione della democrazia, dello stato di diritto e del buongoverno, del rispetto dei diritti dell’uomo e delle minoranze e dell’indipendenza della magistratura; ritiene pertanto che una valutazione approfondita e globale di tutti i progetti «Giustizia» finanziati nel quadro di questo strumento debba essere resa pubblica e trasmessa al Parlamento europeo; |
12. |
accoglie con favore l’inserimento della cooperazione transfrontaliera nell’ambito di applicazione del regolamento relativo all’ENPI quale strumento strategico per lo sviluppo di progetti comuni e il rafforzamento delle relazioni tra i paesi interessati dalla PEV e gli Stati membri; insiste, tuttavia, sulla necessità di creare strumenti specifici al fine di garantire un controllo regolare della gestione e del metodo di attuazione dei programmi operativi congiunti su entrambi i lati delle frontiere dell’Unione europea; |
13. |
invita la Commissione a predisporre un riepilogo dettagliato di tutti i programmi operativi congiunti approvati per il periodo 2007-2013, unitamente a una valutazione che evidenzi in quale misura siano stati rispettati i principi di trasparenza, efficienza e partenariato nell’attuazione dei progetti; incoraggia la Commissione a redigere un inventario dei problemi più frequentemente riscontrati dalle autorità di gestione sia nelle regioni di confine dell’Unione europea sia nei paesi PEV, con l’obiettivo di individuare soluzioni più adeguate per il prossimo periodo di programmazione; |
14. |
incoraggia la Commissione ad agevolare lo scambio di esperienze e di buone prassi nella cooperazione transfrontaliera tra i programmi e i progetti PEV e le azioni intraprese nell’ambito dell’obiettivo relativo alla “cooperazione territoriale europea” e nel contesto dell’iniziativa comunitaria Interreg III A, già conclusa; ritiene necessario, in particolare, promuovere iniziative di formazione (fra cui programmi per apprendere le lingue dei paesi limitrofi) e gemellaggio rivolte ai dipendenti del pubblico impiego; suggerisce, a tale riguardo, la realizzazione di analisi periodiche sui miglioramenti attuati in termini di capacità e di consolidamento istituzionale su entrambi i lati delle frontiere comunitarie; |
15. |
evidenzia l’importanza di chiarire i rapporti fra la PEV in quanto politica quadro e le iniziative regionali PEV, quali la Sinergia del Mar Nero, l’Unione per il Mediterraneo e il futuro Partenariato orientale, e di migliorare il coordinamento e la complementarietà di queste iniziative e dei diversi strumenti comunitari di assistenza; invita a migliorare la sincronizzazione tra i programmi ENPI e la cooperazione finanziaria fornita dagli Stati membri e dalle organizzazioni internazionali; |
16. |
sottolinea la necessità di migliorare la cooperazione da parte dei paesi dell’ENPI con le agenzie dell’Unione europea e di accrescere le opportunità per tali paesi di partecipare ai programmi comunitari, sempre che gli obiettivi dei piani d’azione della PEV siano stati raggiunti; invita la Commissione ad adottare misure efficaci per ridurre al minimo l’onere finanziario cui sono soggetti i paesi terzi che desiderano partecipare a questi programmi comunitari; |
17. |
sottolinea la necessità che i pagamenti erogati nel quadro dell’ENPI siano resi trasparenti per quanto riguarda paesi e regioni destinatarie e aree prioritarie di intervento; |
18. |
invita a dedicare maggiore attenzione al rafforzamento della mobilità - in particolare mediante la creazione di partenariati per la mobilità con i paesi ENPI - e ai contatti interpersonali, soprattutto nel settore dell’istruzione, della ricerca e sviluppo, del commercio e del dialogo politico; sostiene la necessità di un’azione urgente per ridurre i costi di ottenimento dei visti per i cittadini e i residenti di tutti i paesi ENPI, con l’obiettivo finale della liberalizzazione dei visti; |
19. |
approva l’approccio della Commissione all’integrazione economica, che include l’obiettivo di creare un’area di libero scambio globale e approfondita; |
20. |
rileva che, malgrado gli sforzi compiuti da parte di alcuni paesi ENPI al fine di promuovere la parità tra i sessi e accrescere la partecipazione delle donne alla vita politica e socio-economica, tali misure non hanno ancora portato a miglioramenti significativi nel vicinato del Mediterraneo e in alcuni paesi del vicinato orientale; chiede alla Commissione di affrontare più sistematicamente la questione delle disparità tra i sessi nell’ambito della programmazione e dell’attuazione dell’ENPI; |
21. |
sostiene l’approccio della Commissione alla questione della sicurezza energetica, finalizzato alla creazione nel medio termine di un mercato dell’energia reciprocamente vantaggioso, interconnesso e diversificato, tra l’Unione europea e i paesi vicini; sottolinea tuttavia che, oltre all’ulteriore sviluppo dell’armonizzazione delle politiche e della legislazione dei paesi partner in materia di energia con la prassi e l’acquis comunitario, occorre prestare particolare attenzione alla modernizzazione delle infrastrutture energetiche nei paesi partner; |
22. |
plaude al fatto che la proposta della Commissione per il Partenariato orientale includa la creazione di piattaforme tematiche (democrazia, buongoverno e stabilità, integrazione economica e convergenza con le politiche dell’Unione europea, sicurezza energetica, contatti tra le persone), che coincidono con le principali aree di cooperazione; |
23. |
sottolinea l’esigenza di aumentare la dotazione finanziaria dell’ENPI al fine di consentire alla PEV di raggiungere i suoi obiettivi sempre più ambiziosi e di sostenere le sue nuove iniziative regionali; chiede che, quando ciò verrà attuato, possano beneficiarne sia i paesi del Mediterraneo che i paesi dell’Europa orientale; |
24. |
invita a valutare l’efficienza e l’impatto della spesa attuale in un contesto più ampio, quale ad esempio l’opera di assistenza ai paesi terzi; |
25. |
chiede alla Commissione di preparare una valutazione dell’impatto delle politiche di aiuti esteri dei paesi terzi negli Stati ENP, soprattutto quelle di Cina e Russia, e dell’impatto della crisi finanziaria su tutti i paesi ENPI; |
26. |
invita la Commissione a valutare con rigore le esigenze reali dei paesi cui attualmente fornisce aiuti ufficiali allo sviluppo e forme analoghe di assistenza, con particolare riferimento ai livelli di PIL e ai tassi di crescita economica nei paesi beneficiari; |
27. |
invita gli Stati membri a fornire un sostegno finanziario per l’agenda di riforma definita nei piani d’azione della PEV mediante ulteriori contributi al Fondo investimenti per la politica di vicinato e ad analoghe iniziative dell’ENPI, nonché mediante un rafforzamento dell’assistenza bilaterale; |
28. |
rammenta che, durante i negoziati relativi alla base giuridica dell’ENPI, il Parlamento aveva manifestato preoccupazioni legittime circa il modo in cui i documenti nazionali e i documenti strategici a breve e medio termine, che contengono spesso importi finanziari indicativi, sarebbero stati sottoposti al sindacato parlamentare; chiede di procedere a una valutazione delle modalità di esecuzione di tali impegni finanziari indicativi negli ultimi due anni; |
29. |
esprime, in tale contesto, le sue preoccupazioni circa il livello elevato di trasferimenti di bilancio richiesti per il capitolo 1908 del bilancio, già cumulativamente pari a un incremento 410 milioni di euro in stanziamenti di impegno e 635 milioni di euro in pagamenti per gli anni 2007 e 2008; |
30. |
rileva con soddisfazione che i paesi che rientrano nell’ambito di intervento dell’ENPI hanno diritto di beneficiare dei prestiti erogati dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) (3) e ritiene che le operazioni di finanziamento debbano essere coerenti con le politiche esterne dell’Unione europea, inclusi gli obiettivi regionali specifici, e sostenerle; rammenta che l’attuale limite massimo per le operazioni di finanziamento della BEI a favore dei paesi ENPI nel periodo 2007-2013, è di 12,4 miliardi di euro, ripartito in due sottomassimali di 8,7 miliardi di euro per i paesi del Mediterraneo e di 3,7 miliardi di euro per i paesi orientali e la Russia; chiede una valutazione congiunta insieme alla BEI per verificare le modalità di attuazione di tali prestiti; |
31. |
rileva con soddisfazione che la Corte di giustizia ha recentemente annullato la base giuridica originaria di tali prestiti in seguito al ricorso del Parlamento (4), stabilendo che in questi casi si applica la procedura di codecisione, ai sensi degli articoli 179 e 181 del trattato CE; sottolinea che la revisione dell’ENPI e l’adozione di un regolamento in sostituzione della decisione del Consiglio (annullata) su una garanzia comunitaria per i prestiti della BEI, devono procedere di pari passo, dato che si tratta di strumenti complementari della politica dell’Unione europea nei confronti dei paesi vicini, e che occorre evitare disposizioni contraddittorie o controproducenti; |
32. |
ribadisce le sue preoccupazioni circa le possibili carenze in materia di responsabilità e il rischio di appropriazione indebita di fondi comunitari, quando l’assistenza dell’Unione europea viene erogata attraverso i Multi-donors’ Trust Funds; sottolinea l’importanza di un sistema finanziario pubblico solido, basato sulla trasparenza, sulla rendicontabilità e sulla responsabilità democratica; invita pertanto la Commissione a evitare di erogare fondi attraverso tali intermediari, ove ciò sia possibile e qualora esistano mezzi più trasparenti a disposizione; |
Osservazioni specifiche per paese e regione
33. |
prende atto dei progressi compiuti nell’ambito dell’iniziativa Unione per il Mediterraneo; sottolinea, tuttavia, che:
|
34. |
ribadisce che la componente mediterranea della PEV dovrebbe completare il processo di Barcellona e che gli obiettivi PEV devono essere più chiaramente definiti per rafforzare il processo di Barcellona privilegiando un approccio regionale multilaterale; |
35. |
ritiene che, per rafforzare l’efficacia dei progetti regionali, multilaterali e transfrontalieri nel quadro dell’ENPI, occorra estenderne la partecipazione e tutti i nuovi partner Unione per il Mediterraneo; |
36. |
è del parere che i recenti sviluppi geopolitici verificatisi nel vicinato orientale dell’Unione europea evidenzino l’importanza di sviluppare ulteriormente la PEV adattandola meglio alle esigenze dei partner, anche mediante una maggiore partecipazione dell’Unione europea nella regione del Mar Nero e un Partenariato orientale ambizioso; sottolinea la necessità di accelerare la creazione di un’area di libero scambio, soprattutto per quanto concerne l’Armenia, l’Azerbaigian, la Georgia, la Moldavia e l’Ucraina, non appena i paesi partner saranno pronti, nonché la necessità di compiere gli ultimi passi verso l’eliminazione dell’obbligo del visto per l’ingresso nell’Unione europea e di rafforzare la cooperazione regionale per promuovere la stabilità e la prosperità nel vicinato dell’Unione europea; |
37. |
propone di istituire, con la partecipazione del Parlamento europeo e seguendo la stessa linea delle assemblee «Euromed» e «Eurolat», un’assemblea di vicinato orientale («Euroest») intesa a dare attuazione all’ENPI nei paesi dell’Europa Orientale, segnatamente l’Armenia, l’Azerbagian, la Georgia, la Moldavia, l’Ucraina e la Bielorussia; |
38. |
sottolinea che i conflitti «congelati» rappresentano un ostacolo al pieno sviluppo della PEV in relazione al Caucaso meridionale e chiede al Consiglio un maggiore impegno nella risoluzione dei conflitti; |
39. |
sottolinea che un maggiore impegno nella regione del Mar Nero è necessario affinché l’Unione europea possa aiutare a risolvere alcuni dei conflitti in sospeso e a rafforzare la cooperazione tra i paesi della regione; ritiene che una maggior cooperazione regionale nella regione del Mar Nero dovrebbe essere una delle priorità fondamentali della PEV nonché di varie iniziative regionali lanciate dall’Unione europea; resta in viva attesa di un’ulteriore attuazione della Sinergia del Mar Nero; invita a rafforzare la cooperazione con la Turchia nel Mar Nero, data la sua importanza strategica e il ruolo che potrebbe svolgere in futuro nella politica estera e di sicurezza comune, ed anche quella con la Russia, ponendo l’accento sulla necessità del pieno coinvolgimento di tali paesi nella risoluzione dei conflitti regionali e nella promozione della pace e della stabilità nel vicinato dell’Europa; ritiene che in questo quadro potrebbero essere attuati vari progetti di interesse comune; |
40. |
accoglie con favore il fatto che il Partenariato orientale offre maggiori incentivi a paesi partner ambiziosi quali l’Ucraina; plaude in particolare al nuovo programma globale di sostegno allo sviluppo istituzionale per il miglioramento delle capacità amministrative nei settori oggetto di cooperazione; |
41. |
ritiene che il Partenariato orientale non debba ostacolare l’adesione all’Unione europea di quei paesi vicini che intendono fare richiesta sulla base dell’articolo 49 del trattato sull’Unione europea; |
42. |
approva la proposta avanzata dalla Commissione, e cioè che le nuove relazioni con i Paesi del Partenariato orientale siano costruite sulla base di nuovi accordi di associazione specifici per ogni paese, che fornirebbero una risposta migliore alle aspirazioni dei partner a intrattenere relazioni più strette; |
43. |
plaude al fatto che la sicurezza energetica sia parte integrante della proposta di Partenariato orientale nelle relazioni con i partner orientali; approva gli obiettivi principali della succitata comunicazione della Commissione del 3 dicembre 2008, come la rapida conclusione dei negoziati sull’adesione dell’Ucraina e della Moldavia alla Comunità dell’energia e il rafforzamento dell’impegno politico con l’Azerbaigian, finalizzato alla sua convergenza con il mercato dell’Unione europea dell’energia e all’integrazione delle infrastrutture; sottolinea l’opportunità che tutti i paesi PEV siano inclusi nelle misure di cooperazione energetica; |
44. |
approva il pacchetto per la ripresa economica e la stabilità previsto nel bilancio comunitario, che metterà a disposizione fino a 500 milioni di EUR nel periodo 2008-2010 per la ricostruzione post-bellica della Georgia e per garantire la riabilitazione economica degli sfollati interni in attesa del loro ritorno alle proprie abitazioni e proprietà; sottolinea la necessità, affinché gli aiuti siano assegnati alle esigenze più impellenti della Georgia, di subordinare i finanziamenti comunitari a condizioni e meccanismi di monitoraggio adeguati; fa notare che gli aiuti dovrebbero essere volti a sostenere l’agenda di riforma definita nel piano d’azione della PEV e nei documenti di programmazione ENPI, che conserva tutta la sua rilevanza; |
45. |
sottolinea che occorre rivedere la dotazione finanziaria per la Bielorussia per stabilire se è possibile estendere la cooperazione al di là dei settori dell’energia, dell’ambiente e della migrazione, al fine di proseguire la politica di rinnovato impegno varata dal Consiglio nel settembre 2008; ricorda che le relazioni UE-Bielorussia dipenderanno ampiamente dall’impegno del governo della Bielorussia nei confronti dei valori democratici; evidenzia la necessità di un’efficace condizionalità politica e di fornire garanzie del fatto che l’assistenza avrà un impatto positivo immediato sui cittadini e che non sarà utilizzata abusivamente dalle autorità contro gli avversari politici; sottolinea che l’Unione europea dovrebbe offrire un sostegno più efficace alla società civile e ai partiti politici che difendono la democrazia; |
46. |
ritiene che l’Unione europea dovrebbe concentrarsi sulle questioni seguenti nel corso dei negoziati su un nuovo accordo di partenariato e cooperazione UE-Russia:
|
*
* *
47. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi ENPI, al Consiglio d’Europa, all’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e l’Assemblea parlamentare euromediterranea. |
(1) GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (GU L 386 del 29.12.2006, p. 1).
(3) Decisione 2006/1016/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 95).
(4) Sentenza del 6 novembre 2008, Causa C-155/07, Parlamento/Consiglio (GU C 327 del 20.12.2008, pag. 2).
25.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 76/90 |
Giovedì 19 febbraio 2009
Priorità nella lotta contro il morbo di Alzheimer
P6_TA(2009)0081
Dichiarazione del Parlamento europeo sulle priorità nella lotta contro il morbo di Alzheimer
2010/C 76 E/17
Il Parlamento europeo,
visto l'articolo 116 del suo regolamento,
A. |
considerando che il morbo di Alzheimer interessa attualmente 6,1 milioni di europei e che tale cifra è destinata a raddoppiare o a triplicarsi entro il 2050 con l'invecchiamento delle popolazioni, |
B. |
considerando che questa malattia rappresenta la prima causa di dipendenza, |
C. |
considerando che è fondamentale assumere un impegno politico nei settori della ricerca, della prevenzione e della protezione sociale, |
1. |
chiede al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri di considerare il morbo di Alzheimer come una priorità in fatto di salute pubblica europea e di definire un piano d'azione europeo inteso a:
|
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri nonché alle autorità nazionali, regionali e locali interessate. |
Elenco dei firmatari
amos Adamou, Vittorio Agnoletto, Gabriele Albertini, Georgs Andrejevs, Laima Liucija Andrikienė, Emmanouil Angelakas, Alfredo Antoniozzi, Kader Arif, Stavros Arnaoutakis, Richard James Ashworth, Robert Atkins, John Attard-Montalto, Elspeth Attwooll, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Peter Baco, Mariela Velichkova Baeva, Enrique Barón Crespo, Paolo Bartolozzi, Domenico Antonio Basile, Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Edit Bauer, Jean Marie Beaupuy, Christopher Beazley, Zsolt László Becsey, Glenn Bedingfield, Angelika Beer, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Irena Belohorská, Jean-Luc Bennahmias, Maria Berger, Slavi Binev, Johannes Blokland, Sebastian Valentin Bodu, Guy Bono, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Erminio Enzo Boso, Costas Botopoulos, John Bowis, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Mihael Brejc, Frieda Brepoels, André Brie, Danutė Budreikaitė, Kathalijne Maria Buitenweg, Udo Bullmann, Nicodim Bulzesc, Colm Burke, Philip Bushill-Matthews, Niels Busk, Cristian Silviu Bușoi, Philippe Busquin, Simon Busuttil, Milan Cabrnoch, Maddalena Calia, Martin Callanan, Mogens Camre, Luis Manuel Capoulas Santos, Marco Cappato, Giorgio Carollo, David Casa, Paulo Casaca, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Giles Chichester, Giulietto Chiesa, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Ole Christensen, Sylwester Chruszcz, Fabio Ciani, Philip Claeys, Luigi Cocilovo, Carlos Coelho, Richard Corbett, Dorette Corbey, Giovanna Corda, Thierry Cornillet, Michael Cramer, Jan Cremers, Gabriela Crețu, Brian Crowley, Magor Imre Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Joseph Daul, Dragoș Florin David, Bairbre de Brún, Jean-Luc Dehaene, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Mia De Vits, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jolanta Dičkutė, Giorgos Dimitrakopoulos, Alexandra Dobolyi, Bert Doorn, Brigitte Douay, Den Dover, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Konstantinos Droutsas, Andrew Duff, Árpád Duka-Zólyomi, Constantin Dumitriu, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, James Elles, Maria da Assunção Esteves, Edite Estrela, Harald Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Carlo Fatuzzo, Emanuel Jardim Fernandes, Elisa Ferreira, Ilda Figueiredo, Petru Filip, Věra Flasarová, Alessandro Foglietta, Hanna Foltyn-Kubicka, Nicole Fontaine, Glyn Ford, Brigitte Fouré, Janelly Fourtou, Juan Fraile Cantón, Armando França, Monica Frassoni, Duarte Freitas, Kinga Gál, Milan Gaľa, Gerardo Galeote, Vicente Miguel Garcés Ramón, José Manuel García-Margallo y Marfil, Elisabetta Gardini, Salvador Garriga Polledo, Patrick Gaubert, Jean-Paul Gauzès, Jas Gawronski, Georgios Georgiou, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Claire Gibault, Monica Giuntini, Ioannis Gklavakis, Robert Goebbels, Bogdan Golik, Bruno Gollnisch, Ana Maria Gomes, Dariusz Maciej Grabowski, Luis de Grandes Pascual, Martí Grau i Segú, Nathalie Griesbeck, Lissy Gröner, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Ignasi Guardans Cambó, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Gábor Harangozó, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Gyula Hegyi, Erna Hennicot-Schoepges, Jeanine Hennis-Plasschaert, Edit Herczog, Esther Herranz García, Luis Herrero-Tejedor, Jens Holm, Mary Honeyball, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Milan Horáček, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Jana Hybášková, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Caroline Jackson, Lily Jacobs, Mieczysław Edmund Janowski, Lívia Járóka, Rumiana Jeleva, Anne E. Jensen, Romana Jordan Cizelj, Madeleine Jouye de Grandmaison, Aurelio Juri, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Gisela Kallenbach, Othmar Karas, Ioannis Kasoulides, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Metin Kazak, Glenys Kinnock, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Christa Klaß, Jaromír Kohlíček, Maria Eleni Koppa, Magda Kósáné Kovács, Sergej Kozlík, Guntars Krasts, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Ģirts Valdis Kristovskis, Urszula Krupa, Wiesław Stefan Kuc, Sepp Kusstatscher, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Carl Lang, Esther De Lange, Raymond Langendries, Anne Laperrouze, Kurt Joachim Lauk, Henrik Lax, Johannes Lebech, Roselyne Lefrançois, Bernard Lehideux, Fernand Le Rachinel, Katalin Lévai, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Marie-Noëlle Lienemann, Kartika Tamara Liotard, Alain Lipietz, Eleonora Lo Curto, Antonio López-Istúriz White, Andrea Losco, Patrick Louis, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Astrid Lulling, Florencio Luque Aguilar, Elizabeth Lynne, Marusya Ivanova Lyubcheva, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mairead McGuinness, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, Catiuscia Marini, Sérgio Marques, Maria Martens, David Martin, Jean-Claude Martinez, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Tadeusz Masiel, Jiří Maštálka, Véronique Mathieu, Marios Matsakis, Yiannakis Matsis, Maria Matsouka, Iosif Matula, Mario Mauro, Manolis Mavrommatis, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Gay Mitchell, Nickolay Mladenov, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Eluned Morgan, Luisa Morgantini, Philippe Morillon, Elisabeth Morin, Roberto Musacchio, Cristiana Muscardini, Riitta Myller, Pasqualina Napoletano, Juan Andrés Naranjo Escobar, Bill Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, James Nicholson, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Ljudmila Novak, Cem Özdemir, Péter Olajos, Jan Olbrycht, Seán Ó Neachtain, Gérard Onesta, Ria Oomen-Ruijten, Dumitru Oprea, Josu Ortuondo Larrea, Csaba Őry, Siiri Oviir, Reino Paasilinna, Athanasios Pafilis, Justas Vincas Paleckis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Vladko Todorov Panayotov, Dimitrios Papadimoulis, Atanas Paparizov, Georgios Papastamkos, Aldo Patriciello, Bogdan Pęk, Alojz Peterle, Maria Petre, Sirpa Pietikäinen, Rihards Pīks, João de Deus Pinheiro, Józef Pinior, Hubert Pirker, Gianni Pittella, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Zdzisław Zbigniew Podkański, José Javier Pomés Ruiz, Miguel Portas, Horst Posdorf, Bernd Posselt, Christa Prets, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, John Purvis, Luís Queiró, Bilyana Ilieva Raeva, Miloslav Ransdorf, Poul Nyrup Rasmussen, Vladimír Remek, Karin Resetarits, José Ribeiro e Castro, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Marco Rizzo, Giovanni Robusti, Bogusław Rogalski, Zuzana Roithová, Luca Romagnoli, Raül Romeva i Rueda, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Paul Rübig, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Tokia Saïfi, Aloyzas Sakalas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, María Isabel Salinas García, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Salvador Domingo Sanz Palacio, Jacek Saryusz-Wolski, Gilles Savary, Lydia Schenardi, Agnes Schierhuber, Margaritis Schinas, Carl Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Pál Schmitt, György Schöpflin, Inger Segelström, Esko Seppänen, Czesław Adam Siekierski, José Albino Silva Peneda, Brian Simpson, Kathy Sinnott, Nina Škottová, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, María Sornosa Martínez, Jean Spautz, Bart Staes, Grażyna Staniszewska, Peter Šťastný, Petya Stavreva, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Dimitar Stoyanov, Daniel Strož, Margie Sudre, David Sumberg, Gianluca Susta, Eva-Britt Svensson, Hannes Swoboda, József Szájer, Andrzej Jan Szejna, István Szent-Iványi, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Charles Tannock, Salvatore Tatarella, Michel Teychenné, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Țicău, Gary Titley, Patrizia Toia, Ewa Tomaszewska, Witold Tomczak, Jacques Toubon, Georgios Toussas, Antonios Trakatellis, Catherine Trautmann, Kyriacos Triantaphyllides, Claude Turmes, Evangelia Tzampazi, Vladimir Urutchev, Nikolaos Vakalis, Anne Van Lancker, Geoffrey Van Orden, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Ioannis Varvitsiotis, Ari Vatanen, Armando Veneto, Donato Tommaso Veraldi, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Sahra Wagenknecht, Diana Wallis, Graham Watson, Henri Weber, Andrzej Wielowieyski, Anders Wijkman, Glenis Willmott, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Francis Wurtz, Anna Záborská, Jan Zahradil, Zbigniew Zaleski, Mauro Zani, Andrzej Tomasz Zapałowski, Stefano Zappalà, Tomáš Zatloukal, Tatjana Ždanoka, Dushana Zdravkova, Vladimír Železný, Gabriele Zimmer, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Parlamento europeo SESSIONE 2008-2009 Sedute del 18 e 19 febbraio 2009 Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 202 E del 27.8.2009. TESTI APPROVATI
Giovedì 19 febbraio 2009
25.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 76/93 |
Giovedì 19 febbraio 2009
Procedura con le commissioni associate e numero legale (interpretazione degli articoli 47 e 149)
P6_TA(2009)0080
Decisione del Parlamento europeo del 19 febbraio 2009 sull'interpretazione degli articoli 47 e 149 paragrafo 4 del regolamento del Parlamento europeo su, rispettivamente, la procedura con le commissioni associate e il numero legale
2010/C 76 E/18
Il Parlamento europeo,
viste le lettere del 27 gennaio 2009 e del 13 febbraio 2009 del presidente della commissione affari costituzionali,
visto l'articolo 201 del suo regolamento,
1. |
decide di pubblicare la seguente interpretazione all'articolo 47: «Ai fini dell'esame di un accordo internazionale a norma dell'articolo 83, la procedura con le commissioni associate a norma del presente articolo non si applica alla procedura del parere conforme di cui all'articolo 75.»; |
2. |
decide di pubblicare la seguente interpretazione all'articolo 149, paragrafo 4: «I deputati che abbiano richiesto la verifica del numero legale devono essere presenti in Aula quando la richiesta viene presentata.»; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione. |
III Atti preparatori
Parlamento europeo SESSIONE 2008-2009 Sedute del 18 e 19 febbraio 2009 Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 202 E del 27.8.2009. TESTI APPROVATI
Giovedì 19 febbraio 2009
25.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 76/94 |
Giovedì 19 febbraio 2009
Quadro giuridico comunitario per l'Infrastruttura di ricerca europea (ERI) *
P6_TA(2009)0058
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 febbraio 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo al quadro giuridico comunitario per l'Infrastruttura di ricerca europea (ERI) (COM(2008)0467 – C6-0306/2008 – 2008/0148(CNS))
2010/C 76 E/19
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0467),
visto l'articolo 171 ed il primo paragrafo dell'articolo 172 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6 0306/2008),
visto l'articolo 51 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6 0007/2009),
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE; |
3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
TESTO DELLA COMMISSIONE |
EMENDAMENTO |
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Emendamento 1 |
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Proposta di regolamento Considerando 3 |
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Emendamento 2 |
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Proposta di regolamento Considerando 4 |
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Emendamento 3 |
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Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo) |
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Emendamento 4 |
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Proposta di regolamento Considerando 7 |
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Emendamento 5 |
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Proposta di regolamento Considerando 8 |
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Emendamento 6 |
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Proposta di regolamento Considerando 9 |
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Emendamento 7 |
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Proposta di regolamento Considerando 10 |
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Emendamento 8 |
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Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo) |
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Emendamento 9 |
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Proposta di regolamento Considerando 12 |
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Emendamento 10 |
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Proposta di regolamento Considerando 14 |
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Emendamento 11 |
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Proposta di regolamento Considerando 17 |
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Emendamento 12 |
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Proposta di regolamento Considerando 20 |
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Emendamento 13 |
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Proposta di regolamento Considerando 22 |
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Emendamento 14 |
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Proposta di regolamento Considerando 23 |
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Emendamento 15 |
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Proposta di regolamento Considerando 23 bis (nuovo) |
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Emendamento 16 |
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Proposta di regolamento Considerando 24 |
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Emendamento 17 |
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Proposta di regolamento Articolo 1 |
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1. Il presente regolamento stabilisce un quadro che fissa i requisiti e le procedure per la costituzione dell' Infrastruttura di ricerca europea (nel seguito «ERI»). 2. Esso si applica alle infrastrutture di ricerca di interesse paneuropeo. |
1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti e le procedure per un’infrastruttura di ricerca di interesse paneuropeo da costituirsi tramite un' Infrastruttura di ricerca europea (nel seguito «ERI»). |
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Emendamento 18 |
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Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo) |
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2 bis. Una struttura di ricerca di interesse paneuropeo è un impianto, che comprende le risorse e i servizi connessi, che può essere utilizzato dalla comunità scientifica per compiere ricerche di alto livello nei loro rispettivi settori. Tale definizione comprende i maggiori impianti o strumenti di ricerca scientifici; risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate; le infrastrutture basate sulle autorizzazioni TIC quali reti di tipo Grid, materiale informatico, software e comunicazioni; qualsiasi altro mezzo particolare essenziale per raggiungere l'eccellenza nella ricerca. Tali infrastrutture di ricerca possono essere ubicate in un unico sito o distribuite (in una rete organizzata di risorse). |
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Emendamento 19 |
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Proposta di regolamento Articolo 2 – titolo |
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Funzione ed altre attività |
Obiettivo ed attività di un’ERI |
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Emendamento 20 |
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Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 |
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1. L'ERI ha la funzione di istituire e gestire un'infrastruttura di ricerca. |
1. L'ERI ha l’obiettivo di agevolare e promuovere la ricerca di interesse paneuropeo, o all’interno di un’infrastruttura europea già esistente o in una nuova infrastruttura istituita congiuntamente da vari Stati membri . |
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Emendamento 21 |
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Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 |
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2. L' ERI assolve la propria funzione su base non economica. Essa può tuttavia svolgere attività economiche limitate strettamente connesse alla sua funzione , purché esse non mettano a repentaglio l'assolvimento di tale funzione . |
2. Le attività svolte dall’ ERI sono di natura non economica. Essa può tuttavia svolgere attività economiche limitate strettamente connesse al suo obiettivo , purché esse non mettano a repentaglio il conseguimento di tale obiettivo e il reddito da esse derivante sia usato esclusivamente per la realizzazione di tale obbiettivo dell'ERI. |
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Emendamento 22 |
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Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo) |
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3 bis. Le ERI prestano particolare attenzione ai brevetti, agli altri diritti di proprietà intellettuale e agli interessi cui può essere assegnato un valore che sorgono come risultato delle loro attività, e informano la Commissione in merito a tali diritti di proprietà intellettuale mediante una relazione annuale. |
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Emendamento 23 |
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Proposta di regolamento Articolo 3 – titolo |
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Requisiti relativi alle infrastrutture |
Requisiti generali |
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Emendamento 24 |
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Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – alinea |
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L'infrastruttura di ricerca da costituire tramite un' ERI soddisfa i seguenti requisiti: |
L'infrastruttura di ricerca da costituire in forma di ERI soddisfa i seguenti requisiti: |
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Emendamento 25 |
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Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b |
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Emendamento 26 |
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Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c |
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Emendamento 27 |
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Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova) |
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Emendamento 28 |
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Proposta di regolamento Articolo 3, paragrafo 1 – lettera d bis (nuova) |
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Emendamento 29 |
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Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo) |
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L'infrastruttura di ricerca da costituire in forma di ERI presenta, contestualmente alla sua domanda, una valutazione d'impatto. |
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Emendamento 30 |
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Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 ter (nuovo) |
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I membri di un’infrastruttura di ricerca da costituire in forma di ERI mettono a disposizione le risorse umane e finanziarie necessarie per la sua istituzione ed operatività. |
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Emendamento 31 |
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Proposta di regolamento Articolo 4 – titolo |
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Domanda per la costituzione di un'ERI |
Domanda |
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Emendamento 32 |
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Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea |
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1. I soggetti richiedenti la costituzione di un 'ERI (nel seguito «i richiedenti») presentano una domanda alla Commissione. La domanda è presentata per iscritto in una delle lingue ufficiali della Comunità e contiene gli elementi seguenti: |
1. I soggetti che richiedono la costituzione di un'infrastruttura di ricerca in forma di ERI (nel seguito «i richiedenti») presentano una domanda alla Commissione. La domanda è presentata per iscritto in una delle lingue ufficiali della Comunità e contiene gli elementi seguenti: |
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Emendamento 33 |
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Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a |
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Emendamento 34 |
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Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c |
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Emendamento 35 |
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Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 |
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2. La Commissione valuta la domanda. In sede di valutazione può chiedere il parere di esperti indipendenti in particolare nel settore di attività previsto dell'ERI. Il risultato di tale valutazione è comunicato ai richiedenti i quali, se necessario, sono invitati a completare o modificare la domanda entro un termine ragionevole. |
soppresso |
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Emendamento 36 |
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Proposta di regolamento Articolo 5 – titolo |
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Decisione in merito alla domanda |
Valutazione e decisione in merito alla domanda |
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Emendamento 37 |
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Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo -1 (nuovo) |
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-1. La Commissione valuta la domanda. In sede di valutazione deve acquisire il parere di esperti indipendenti, in particolare nel settore di attività previsto dell'ERI. Il risultato di tale valutazione è comunicato ai richiedenti i quali, se necessario, sono invitati a completare o modificare la domanda entro un termine ragionevole. |
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Emendamento 38 |
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Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea |
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1. La Commissione, tenuto conto dei risultati della valutazione di cui all' articolo 4, paragrafo 2 , e conformemente alla procedura di cui all'articolo 21: |
1. La Commissione, tenuto conto dei risultati della valutazione di cui all' articolo 5, paragrafo -1, e delle esigenze individuate dalla tabella di marcia del Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI) e conformemente alla procedura di cui all'articolo 21: |
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Emendamento 39 |
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Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a |
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Emendamento 40 |
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Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 |
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2. La decisione in merito alla domanda è notificata ai richiedenti. La decisione di costituzione dell'ERI viene altresì pubblicata nella serie L della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
2. La decisione in merito alla domanda è notificata ai richiedenti. La decisione di costituzione di un’infrastruttura di ricerca in forma di ERI viene altresì pubblicata nella serie L della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In caso di rifiuto, i richiedenti hanno accesso alla relazione di valutazione. |
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Emendamento 42 |
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Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo) |
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1 bis. Nel caso di infrastrutture con una forma giuridica diversa, la persona giuridica originaria cessa di esistere alla data di cui al paragrafo 1, e la ERI agisce come suo successore ufficiale per successione legale; |
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Emendamento 43 |
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Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 |
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2. L'ERI ha una denominazione contenente le parole «Infrastruttura di ricerca europea» o l'abbreviazione «ERI». |
2. L'ERI ha una denominazione contenente le parole «Infrastruttura di ricerca europea» o l'abbreviazione «ERI» ed un riferimento al suo settore di ricerca . |
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Emendamento 44 |
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Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 |
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2. L'ERI deve sempre contare almeno tre Stati membri tra i suoi membri. Altri Stati membri possono aderire all'ERI in qualsiasi momento, previo il rispetto di condizioni eque e ragionevoli fissate nello statuto. |
2. L'ERI deve sempre contare almeno tre Stati membri tra i suoi membri. Altri Stati membri, paesi terzi e organizzazioni internazionali possono aderire all'ERI in qualsiasi momento, previo il rispetto di condizioni eque e ragionevoli fissate nello statuto. |
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Emendamento 45 |
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Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4 |
|||||
4. Uno Stato membro o un paese terzo può essere rappresentato da uno o più enti pubblici, comprese le regioni, o enti privati con una missione di servizio pubblico per quanto riguarda l'esercizio di determinati diritti e l'adempimento di determinati obblighi in qualità di membro dell'ERI. |
4. Uno Stato membro o un paese terzo può essere rappresentato nell’assemblea dei membri da uno o più enti pubblici, comprese le regioni, o enti privati con una missione di servizio pubblico per quanto riguarda l'esercizio di determinati diritti e l'adempimento di determinati obblighi in qualità di membro dell'ERI. |
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Emendamento 46 |
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Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 5 |
|||||
5. I paesi terzi e le organizzazioni intergovernative che chiedono di diventare membri dell'ERI riconoscono che essa è dotata di personalità e capacità giuridica conformemente all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, e che è soggetta alle regole determinate in applicazione dell'articolo 16. |
5. I paesi terzi e le organizzazioni intergovernative che chiedono di diventare membri dell'ERI riconoscono che essa è dotata di personalità e capacità giuridica nei rispettivi territori ed organizzazioni conformemente all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, e che è soggetta alle regole determinate in applicazione dell'articolo 16. Qualora una ERI utilizzi fondi comunitari, i membri internazionali o intergovernativi dell'ERI mantengono il loro status ERI soltanto se si impegnano a inviare i loro audit interni ed esterni alla Corte dei conti europea e al revisore contabile interno della Commissione. |
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Emendamento 47 |
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Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 6 bis (nuovo) |
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6 bis. Qualora la Comunità dovesse diventare membro di un'ERI, direttamente o tramite intermediario, la Commissione ne informa immediatamente i due rami dell'autorità di bilancio. |
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Emendamento 48 |
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Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b |
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Emendamento 49 |
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Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e |
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Emendamento 50 |
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Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera h – punto i |
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Emendamento 51 |
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Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera h – punto i bis (nuovo) |
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Emendamento 52 |
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Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera h – punto vi bis (nuovo) |
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Emendamento 53 |
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Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova) |
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Emendamento 54 |
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Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 6 |
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6. L'ERI sottoscrive un'assicurazione appropriata per la copertura di tutti i rischi propri alla sua attività. |
6. L'ERI sottoscrive un'assicurazione appropriata per la copertura di tutti i rischi propri alla costruzione dell’infrastruttura e alla sua attività. |
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Emendamento 55 |
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Proposta di regolamento Articolo 14 |
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La concessione di finanziamenti comunitari all'ERI avviene solo conformemente al titolo VI del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. Sono inoltre possibili finanziamenti nel quadro della politica di coesione, conformemente alla legislazione comunitaria rilevante. |
La concessione di finanziamenti comunitari all'ERI avviene solo conformemente al titolo VI del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. Sono inoltre possibili finanziamenti nel quadro della politica di coesione, conformemente alla legislazione comunitaria rilevante. Qualora la Comunità dovesse diventare in qualunque momento membro di un'ERI, direttamente o tramite intermediario, tale ERI è trattata come un organismo dotato di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario. Ciò vale anche per una ERI che riceve contributi (sovvenzioni operative) ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario. |
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Emendamento 56 |
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Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a |
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Emendamento 57 |
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Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 5 |
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5. In caso di mancata adozione delle azioni correttive, la Commissione può abrogare la decisione di costituzione dell' ERI. Tale decisione è notificata all'ERI e pubblicata nella serie L della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Ciò comporterà lo scioglimento dell'ERI. |
5. In caso di mancata adozione delle azioni correttive, la Commissione può abrogare la decisione di costituire l’infrastruttura di ricerca in forma di ERI. Tale decisione è notificata all'ERI e pubblicata nella serie L della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Ciò comporterà lo scioglimento dell'ERI. |
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Emendamento 58 |
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Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 5 bis (nuovo) |
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5 bis. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio la relazione annuale di attività, e notifica loro qualsiasi decisione adottata ai sensi dei paragrafi da 3 a 5. |
(1) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 79.
25.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 76/107 |
Giovedì 19 febbraio 2009
Modifiche della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale *
P6_TA(2009)0059
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 febbraio 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all’approvazione di modifiche della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-orientale volte a istituire procedure di composizione delle controversie, estendere il campo di applicazione della Convenzione e riesaminarne gli obiettivi (COM(2008)0512 – C6-0338/2008 – 2008/0166(CNS))
2010/C 76 E/20
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2008)0512),
visto l'articolo 37 e l'articolo 300, paragrafo 2, del trattato CE,
visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0338/2008),
visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0009/2009),
1. |
approva le modifiche della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale; |
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
25.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 76/107 |
Giovedì 19 febbraio 2009
Sanzioni contro i datori di lavoro di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è illegale ***I
P6_TA(2009)0069
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 febbraio 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE (COM(2007)0249 – C6-0143/2007 – 2007/0094(COD))
2010/C 76 E/21
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0249),
visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b) del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0143/2007),
visto l'articolo 51 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0026/2009),
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata il 4 febbraio 2009 (1); |
2. |
approva la dichiarazione comune allegata alla presente risoluzione; |
3. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
(1) Testi approvati, P6_TA(2009)0043.
Giovedì 19 febbraio 2009
P6_TC1-COD(2007)0094
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 febbraio 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2009/52/CE)
Giovedì 19 febbraio 2009
ALLEGATO
Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio
Il Parlamento europeo e il Consiglio dichiarano che le norme relative al subappalto di cui all'articolo 8 (ex articolo 9) della presente direttiva non pregiudicano altre disposizioni in materia adottate in futuro con strumenti legislativi.
25.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 76/108 |
Giovedì 19 febbraio 2009
Statistiche sui prodotti vegetali ***I
P6_TA(2009)0070
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 febbraio 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui prodotti vegetali (COM(2008)0210 – C6-0179/2008 – 2008/0079(COD))
2010/C 76 E/22
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0210),
visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0179/2008),
visto l'articolo 51 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0472/2008),
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
Giovedì 19 febbraio 2009
P6_TC1-COD(2008)0079
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 febbraio 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui prodotti vegetali e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 837/90 e (CEE) n. 959/93
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 543/2009).
25.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 76/109 |
Giovedì 19 febbraio 2009
Vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (rifusione) ***I
P6_TA(2009)0071
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 febbraio 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (rifusione) (COM(2007)0848 – C6-0006/2008 – 2007/0287(COD))
2010/C 76 E/23
(Procedura di codecisione – rifusione)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0848),
visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 37 e 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0006/2008),
visto l'impegno preso dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 2 febbraio 2009, di adottare la proposta quale emendata, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, del trattato CE,
visto l'accordo interistituzionale, del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (1),
visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0216/2008),
A. |
considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modifiche sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni rimaste immutate degli atti precedenti e di tali modifiche, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modifiche sostanziali, |
1. |
approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e quale emendata in appresso; |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
Giovedì 19 febbraio 2009
P6_TC1-COD(2007)0287
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 febbraio 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (rifusione)
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. ...)
25.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 76/110 |
Giovedì 19 febbraio 2009
Aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto *
P6_TA(2009)0072
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 febbraio 2009 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto (COM(2008)0428 – C6-0299/2008 – 2008/0143(CNS))
2010/C 76 E/24
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0428),
visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0299/2008),
visto l'articolo 51 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0047/2009),
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, conformemente all'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE; |
3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
TESTO DELLA COMMISSIONE |
EMENDAMENTO |
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Emendamento 6 |
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Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 4 |
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Emendamento 7 |
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Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 4 bis (nuovo) |
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Emendamento 2 |
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Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato – punto 5 bis (nuovo) Direttiva 2006/112/CE Allegato III – punto 11 |
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Emendamento 5 |
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Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato – punto 7 Direttiva 2006/112/CE Allegato III – punto 16 |
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Emendamento 4 |
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Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato – punto 7 bis (nuovo) Direttiva 2006/112/CE Allegato III – punto 18 bis (nuovo) |
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25.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 76/112 |
Giovedì 19 febbraio 2009
Organizzazione e funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
P6_TA(2009)0079
Decisione del Parlamento europeo del 19 febbraio 2009 sul progetto di decisione del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (2008/2164(ACI))
2010/C 76 E/25
Il Parlamento europeo,
vista la lettera del suo Presidente in data 1o ottobre 2008,
visto il progetto di decisione del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni relativo all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (SEC(2008)2109 - C6-0256/2008),
visto l'articolo 254, paragrafi 1 e 2, del trattato CE,
vista la dichiarazione n. 3 relativa all'articolo 10 del trattato che istituisce la Comunità europea, acclusa all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Nizza,
vista la lettera del Consiglio del 26 gennaio 2009 che informa le altre istituzioni e gli organismi responsabili della creazione dell'Ufficio delle pubblicazioni in merito a talune modifiche alla proposta di decisione approvata dal comitato direttivo dell'Ufficio delle pubblicazioni il 9 gennaio 2001 e adottata dal Consiglio il 19 gennaio 2009 (1),
visto l'articolo 120, paragrafo 1, del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione giuridica (A6-0426/2008),
A. |
considerando che l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (OPOCE, in appresso denominato «l'OPOCE») è stato istituito nel 1969 con la decisione 69/13/Euratom/CECA/CEE del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia e del Comitato economico e sociale (2), |
B. |
considerando che tale decisione è stata modificata nel 1980 (3) e abrogata e sostituita da una nuova decisione nel 2000 (4), |
C. |
considerando che il Parlamento, al paragrafo 45 della sua risoluzione del 29 gennaio 2004 (5) sul discarico per l'esercizio 2001, ha formulato la seguente osservazione: «[il Parlamento…] ritiene che, come dimostra il caso dell’OPOCE, sia particolarmente difficile identificare una chiara responsabilità politica in seno a organismi interistituzionali e invita pertanto le istituzioni a riesaminare le disposizioni giuridiche che disciplinano gli organismi interistituzionali esistenti, senza tuttavia rimettere in discussione il principio della collaborazione interistituzionale, che consente al bilancio europeo di realizzare importanti economie; invita pertanto le istituzioni europee a modificare le basi giuridiche degli organismi interistituzionali in modo che esse consentano una chiara attribuzione della responsabilità amministrativa;», |
D. |
considerando che la Commissione ha trasmesso un progetto di nuova decisione che abroga e sostituisce la decisione 2000/459/CE, CECA, Euratom attualmente in vigore, |
E. |
considerando che il progetto di decisione è finalizzato a definire con maggiore precisione le competenze e i compiti dell'OPOCE, le responsabilità delle istituzioni nonché il ruolo del comitato direttivo e del direttore dell'OPOCE, |
F. |
considerando che l'OPOCE è un organismo istituito d'intesa tra le istituzioni e che pertanto risponde ai criteri di un accordo interistituzionale, |
G. |
considerando che il progetto di decisione è stato approvato dai Segretari generali delle istituzioni interessate il 18 aprile 2008 e dall'Ufficio di presidenza del Parlamento il 3 settembre 2008, |
H. |
considerando che, a norma dell'articolo 120, paragrafo 1, del suo regolamento, gli accordi istituzionali devono essere firmati dal Presidente previo esame da parte della commissione competente per gli affari costituzionali e previa approvazione del Parlamento, |
1. |
approva il progetto di decisione unitamente alle modifiche proposte dal Consiglio nella versione figurante in allegato; |
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. |
(1) Documento 14485/1/08 REV 1 e REV 2.
(2) GU L 13 del 18.1.1969, pag. 19.
(3) Decisione 80/443/CEE, Euratom, CECA del 7 febbraio 1980 che modifica la decisione del 16 gennaio 1969 relativa all'installazione dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (GU L 107 del 25.4.1980, pag. 44).
(4) Decisione 2000/459/CE, CECA, Euratom del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, del 20 luglio 2000, relativa all’organizzazione e al funzionamento dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (GU L 183 del 22.7.2000, pag. 12).
(5) Risoluzione del Parlamento europeo del 29 gennaio 2004 sulle misure adottate dalla Commissione in conseguenza delle osservazioni contenute nella risoluzione che accompagna la decisione di discarico per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2001 (GU C 96 E del 21.4.2004, pag. 112).
Giovedì 19 febbraio 2009
ALLEGATO
Progetto di
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO, DELLA COMMISSIONE, DELLA CORTE DI GIUSTIZIA, DELLA CORTE DEI CONTI, DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E DEL COMITATO DELLE REGIONI
del
relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
IL PARLAMENTO EUROPEO,
IL CONSIGLIO,
LA COMMISSIONE,
LA CORTE DI GIUSTIZIA,
LA CORTE DEI CONTI,
IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO,
IL COMITATO DELLE REGIONI,
visto il trattato sull'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 8 della decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, dell'8 aprile 1965, relativa all'installazione provvisoria di talune istituzioni e di taluni servizi delle Comunità (1), ha disposto che venisse insediato a Lussemburgo l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (in seguito denominato «l'Ufficio»). Questa disposizione ha trovato infine attuazione con la decisione 2000/459/CE, CECA, Euratom (2). |
(2) |
Dal momento che il personale dell'Ufficio è soggetto alle norme e ai regolamenti applicabili ai funzionari e altri agenti delle Comunità europee, è opportuno tener conto delle loro recenti modifiche. |
(3) |
Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), in seguito denominato «regolamento finanziario», contempla specifiche disposizioni sul funzionamento dell'Ufficio. |
(4) |
Il settore editoriale è teatro di un considerevole sviluppo tecnologico, di cui occorre tener conto per il funzionamento dell'Ufficio. |
(5) |
Per motivi di chiarezza, è opportuno abrogare la decisione 2000/459/CE, CECA, Euratom e sostituirla con la presente decisione, |
DECIDONO:
Articolo 1
L'Ufficio delle pubblicazioni
1. L’Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (in seguito denominato «l'Ufficio») è un organismo interistituzionale il cui compito è di provvedere, nelle migliori condizioni possibili, all'edizione delle pubblicazioni delle istituzioni delle Comunità europee e dell'Unione europea.
A tal fine, l’Ufficio provvede, da un lato, affinché le istituzioni assolvano all'obbligo in materia di pubblicazione dei testi normativi e contribuisce, dall'altro, ad elaborare, sotto il profilo tecnico, e a realizzare le politiche di informazione e di comunicazione nei settori di sua competenza.
2. La gestione dell'Ufficio compete al direttore, che segue gli orientamenti strategici stabiliti dal comitato direttivo. Ad eccezione delle disposizioni specifiche attinenti alla vocazione interistituzionale dell'Ufficio contemplate dalla presente decisione, l’Ufficio segue le procedure amministrative e finanziarie della Commissione. Nel definire le suddette procedure, la Commissione tiene conto della natura specifica dell'Ufficio.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente decisione, valgono le seguenti definizioni:
1) «edizione»: qualsiasi azione necessaria alla concezione, alla verifica, all’attribuzione dei numeri internazionali normalizzati e/o dei numeri di catalogo, alla produzione, alla catalogazione, all'indicizzazione, alla diffusione, alla promozione, alla vendita, al deposito e all'archiviazione delle pubblicazioni, in qualsiasi forma e veste e secondo qualsiasi procedimento presente o futuro;
2) «pubblicazione»: testo pubblicato su qualsiasi supporto o formato recante un numero internazionale normalizzato e/o un numero di catalogo;
3) «pubblicazioni obbligatorie»: pubblicazioni la cui edizione è prevista dai trattati o da altri testi normativi;
4) «pubblicazioni non obbligatorie»: pubblicazioni la cui edizione è prerogativa di ciascuna istituzione;
5) «gestione dei diritti di autore»: conferma, da parte del servizio autore, della titolarità dei diritti di autore o di riutilizzazione e gestione, da parte dell'Ufficio, dei suddetti diritti per le pubblicazioni di cui esso cura l'edizione;
6) «proventi netti delle vendite»: totale degli importi fatturati al netto degli sconti commerciali concessi e delle spese di gestione, d'incasso e di banca;
7) «istituzioni»: istituzioni, organi e organismi istituiti dai trattati o sulla base dei trattati.
Articolo 3
Competenze dell'Ufficio
1. L'Ufficio esplica le proprie competenze nei seguenti settori:
a) |
edizione della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (in seguito denominata «Gazzetta ufficiale») di cui garantisce l'autenticità; |
b) |
edizione delle altre pubblicazioni obbligatorie; |
c) |
edizione o coedizione delle pubblicazioni non obbligatorie affidate all'Ufficio nell'ambito delle prerogative di ciascuna istituzione, in particolare delle attività di comunicazione delle istituzioni; |
d) |
edizione o coedizione di pubblicazioni su propria iniziativa, tra cui quelle intese a promuoverne i servizi; a tal fine, l'Ufficio può commissionare traduzioni stipulando contratti di servizio; |
e) |
sviluppo, manutenzione e aggiornamento dei servizi di edizione elettronica destinati al grande pubblico; |
f) |
messa a disposizione del pubblico di tutta la legislazione e degli altri testi ufficiali; |
g) |
conservazione e messa a disposizione del pubblico in formato elettronico di tutte le pubblicazioni delle istituzioni; |
h) |
attribuzione dei numeri internazionali normalizzati e/o dei numeri di catalogo per le pubblicazioni delle istituzioni; |
i) |
gestione dei diritti di riproduzione e di traduzione delle pubblicazioni delle istituzioni; |
j) |
promozione e vendita delle pubblicazioni e dei servizi da esso offerti al pubblico. |
2. L’Ufficio fornisce consigli e assistenza alle istituzioni nei seguenti ambiti:
a) |
programmazione e pianificazione dei loro programmi di pubblicazione; |
b) |
realizzazione dei loro progetti editoriali indipendentemente dalle modalità di edizione; |
c) |
impaginazione e concezione dei loro progetti editoriali; |
d) |
informazioni sulle tendenze del mercato editoriale negli Stati membri e sui temi e i titoli a più vasta diffusione; |
e) |
determinazione della tiratura e individuazione dei piani di diffusione; |
f) |
fissazione dei prezzi delle pubblicazioni e relativa vendita; |
g) |
promozione, diffusione e valutazione delle loro pubblicazioni gratuite o a pagamento; |
h) |
analisi, valutazione e costruzione dei siti e dei servizi internet destinati al pubblico; |
i) |
elaborazione dei contratti quadro riguardanti le attività editoriali; |
j) |
sorveglianza tecnologica dei sistemi editoriali. |
Articolo 4
Responsabilità delle istituzioni
1. Ogni istituzione ha competenza esclusiva a decidere in materia di pubblicazione.
2. Le istituzioni si avvalgono dei servizi dell'Ufficio per procedere all'edizione delle loro pubblicazioni obbligatorie.
3. Le istituzioni possono procedere all'edizione delle loro pubblicazioni non obbligatorie senza l'intervento dell'Ufficio. In tal caso, le istituzioni chiedono l'attribuzione del numero internazionale normalizzato e/o del numero di catalogo all'Ufficio, cui trasmettono una copia elettronica della pubblicazione, quale che sia il formato, nonché eventualmente due copie cartacee.
4. Le istituzioni si impegnano a garantire la titolarità dei diritti di riproduzione, traduzione e diffusione di tutti gli elementi costitutivi di una pubblicazione.
5. Per le loro pubblicazioni le istituzioni si impegnano a definire un piano di diffusione, approvato dall'Ufficio.
6. Le istituzioni possono sottoscrivere con l'Ufficio convenzioni di servizio intese a definire le modalità di collaborazione.
Articolo 5
Compiti dell'Ufficio
1. L'esecuzione dei compiti dell'Ufficio comporta in particolare le seguenti operazioni:
a) |
raggruppamento dei documenti da editare; |
b) |
preparazione, concezione grafica, correzione, impaginazione e verifica dei testi e di altri elementi, indipendentemente dal formato o dal supporto, nel rispetto, da una parte, delle indicazioni fornite dalle istituzioni e, dall'altra, delle regole di presentazione grafica e linguistica stabilite in collaborazione con le istituzioni; |
c) |
indicizzazione e catalogazione delle pubblicazioni; |
d) |
analisi documentaria dei testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale e dei testi ufficiali non pubblicati nella Gazzetta ufficiale; |
e) |
consolidazione dei testi legislativi; |
f) |
gestione, sviluppo, aggiornamento e diffusione del thesaurus multilingue Eurovoc; |
g) |
stampa per il tramite dei fornitori; |
h) |
controllo dell'esecuzione dei lavori; |
i) |
controllo della qualità; |
j) |
collaudo qualitativo e quantitativo; |
k) |
diffusione fisica ed elettronica della Gazzetta ufficiale, dei testi ufficiali non pubblicati nella Gazzetta ufficiale e delle altre pubblicazioni non obbligatorie; |
l) |
deposito; |
m) |
archiviazione fisica ed elettronica; |
n) |
ristampa delle pubblicazioni esaurite e stampa su richiesta; |
o) |
costituzione di un catalogo consolidato delle pubblicazioni istituzionali; |
p) |
vendita, comprese l'emissione di fatture, la riscossione e la devoluzione dei proventi e la gestione dei crediti; |
q) |
promozione; |
r) |
creazione, acquisto, gestione, aggiornamento, monitoraggio e supervisione delle mailing list delle istituzioni e creazione di mailing list mirate. |
2. Nell'ambito delle sue competenze, o in forza di poteri di ordinatore su delega delle istituzioni, l'Ufficio provvede:
a) |
all'aggiudicazione di appalti pubblici, definendone gli oneri giuridici; |
b) |
al monitoraggio finanziario dei contratti conclusi con i fornitori; |
c) |
alla liquidazione delle spese, che comprende in particolare la fase di collaudo qualitativo e quantitativo e l'apposizione della dicitura «visto per pagamento»; |
d) |
all'autorizzazione delle spese; |
e) |
alle operazioni di entrata. |
Articolo 6
Comitato direttivo
1. È istituito un comitato direttivo nel quale sono rappresentate le istituzioni firmatarie. Ne sono membri il cancelliere della Corte di giustizia, il segretario generale aggiunto del Consiglio e i segretari generali delle altre istituzioni, o i loro rappresentanti. La Banca centrale europea partecipa ai lavori del comitato direttivo in veste di osservatore.
2. Il comitato direttivo nomina il presidente tra i suoi membri per una durata di due anni.
3. Il comitato direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno su iniziativa del presidente o su domanda di un'istituzione.
4. Il comitato direttivo approva il proprio regolamento interno, pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
5. Salvo disposizioni contrarie, le decisioni del comitato direttivo sono adottate a maggioranza semplice.
6. Ciascuna istituzione firmataria della presente decisione dispone di un voto in seno al comitato direttivo.
Articolo 7
Compiti e responsabilità del comitato direttivo
1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, il comitato direttivo adotta all'unanimità, nel comune interesse delle istituzioni e nell'ambito delle competenze dell'Ufficio, le seguenti decisioni:
a) |
su proposta del direttore, definisce gli obiettivi strategici e le norme di funzionamento dell'Ufficio; |
b) |
definisce gli orientamenti di politica generale dell'Ufficio, in particolare per quanto riguarda la vendita, la diffusione e l'edizione, e garantisce il contributo dell'Ufficio alla messa a punto e alla realizzazione di politiche di informazione e comunicazione nei settori di sua competenza; |
c) |
in base ad un progetto elaborato dal direttore dell'Ufficio, approva una relazione annuale di gestione rivolta alle istituzioni in cui rende conto dell'attuazione della strategia e delle prestazioni dell'Ufficio. Anteriormente al 1o maggio di ogni anno trasmette la relazione sull'esercizio precedente alle istituzioni; |
d) |
approva lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Ufficio nell'ambito della procedura di bilancio relativa al bilancio di esercizio dell'Ufficio; |
e) |
approva i criteri per la tenuta della contabilità analitica dell'Ufficio, che il direttore dell'Ufficio adotta; |
f) |
rivolge alle istituzioni suggerimenti intesi ad agevolare il buon andamento dell'Ufficio. |
2. Il comitato direttivo tiene conto degli orientamenti emananti dalle istanze interistituzionali in materia di comunicazione e informazione istituite a tal fine. Il presidente del comitato direttivo incontra ogni anno le suddette istanze.
3. Il presidente del comitato direttivo, in qualità di rappresentate della cooperazione interistituzionale, è l'interlocutore dell'autorità di discarico per le decisioni strategiche negli ambiti di competenza dell'Ufficio.
4. Il presidente del comitato direttivo e il direttore dell'Ufficio definiscono di comune accordo le regole di informazione reciproca e di comunicazione che ne formalizzano i rapporti. L'accordo è trasmesso per informazione ai membri del comitato direttivo.
Articolo 8
Direttore dell'Ufficio
Il direttore dell'Ufficio, sotto l'autorità del comitato direttivo e nei limiti delle competenze di quest'ultimo, è responsabile del buon andamento dell'Ufficio. Per l'applicazione delle procedure amministrative e finanziarie, esso agisce sotto l'autorità della Commissione.
Articolo 9
Compiti e responsabilità del direttore dell'Ufficio
1. Il direttore dell'Ufficio provvede al segretariato del comitato direttivo, al quale rende conto dell'esercizio delle proprie funzioni sulla base di relazioni trimestrali.
2. Il direttore dell'Ufficio rivolge al comitato direttivo qualsiasi suggerimento utile per il buon funzionamento dell'Ufficio.
3. Previa consultazione del comitato direttivo per un parere, il direttore dell'Ufficio definisce la natura e la tariffa delle prestazioni che l'Ufficio può effettuare a titolo oneroso per le istituzioni.
4. Il direttore dell'Ufficio adotta, previa approvazione del comitato direttivo, i criteri per la tenuta della contabilità analitica dell'Ufficio. Egli definisce, d'accordo con il contabile della Commissione, le modalità della cooperazione contabile tra l'Ufficio e le istituzioni.
5. Il direttore dell'Ufficio, nell'ambito della procedura di bilancio relativa al bilancio di esercizio dell'Ufficio, definisce un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Ufficio. Previa approvazione da parte del comitato direttivo, queste proposte sono trasmesse alla Commissione.
6. Il direttore dell'Ufficio decide se e in base a quali modalità possono essere effettuate le pubblicazioni provenienti da terzi.
7. Il direttore dell'Ufficio partecipa alle attività interistituzionali in materia di informazione e comunicazione negli ambiti di competenza dell'Ufficio.
8. Per quanto riguarda l'edizione della legislazione e i documenti ufficiali relativi alla procedura legislativa, compresa la Gazzetta ufficiale, il direttore dell'Ufficio:
a) |
sollecita, presso le sedi competenti di ciascuna istituzione, le decisioni di massima da applicare congiuntamente; |
b) |
presenta proposte per il miglioramento della struttura e della veste della Gazzetta ufficiale e dei testi legislativi ufficiali; |
c) |
presenta alle istituzioni proposte sull'armonizzazione della veste dei testi da pubblicare; |
d) |
esamina le difficoltà riscontrate nelle operazioni correnti e, ai fini del loro superamento, formula le necessarie istruzioni nell'ambito dell'Ufficio e le opportune raccomandazioni per le istituzioni. |
9. Conformemente al regolamento finanziario, il direttore dell'Ufficio redige una relazione annuale di attività in cui rende conto della gestione degli stanziamenti delegati dalla Commissione e da altre istituzioni in forza del regolamento finanziario. La relazione è indirizzata alla Commissione e alle istituzioni interessate, nonché, per informazione, al comitato direttivo.
10. Il direttore dell'Ufficio e i membri della Commissione responsabili dei rapporti con l'Ufficio stabiliscono di comune accordo le modalità di informazione e di consultazione nell'ambito della delega degli stanziamenti della Commissione e dell'esecuzione del bilancio.
11. Il direttore dell'Ufficio è responsabile del conseguimento degli obiettivi strategici approvati dal comitato direttivo e della buona gestione dell'Ufficio, delle sue attività e della gestione del bilancio.
12. In caso di assenza o impedimento del direttore dell'Ufficio si applicano le norme sulla supplenza in base al grado e all'anzianità, se non altrimenti disposto dal comitato direttivo, su proposta del presidente o del direttore dell'Ufficio.
13. Il direttore dell'Ufficio informa le istituzioni con una relazione trimestrale sulla pianificazione e l'utilizzo delle risorse e l'avanzamento dei lavori.
Articolo 10
Personale
1. La Commissione provvede alla nomina del direttore generale e del direttore, previo parere favorevole unanime del comitato direttivo. Al direttore generale e ai direttori si applicano le norme della Commissione in materia di mobilità e valutazione dei quadri superiori (gradi AD 16/AD 15/AD 14). Quando, per un funzionario che riveste un tale incarico, stanno per decorrere i termini per la mobilità previsti di regola dalla normativa applicabile, la Commissione informa il comitato direttivo che può esprimersi sul caso con un parere unanime.
2. Il comitato direttivo partecipa attivamente alle procedure previste, eventualmente, prima della nomina dei funzionari e degli agenti dell'Ufficio chiamati a rivestire le funzioni di direttore generale (gradi AD 16/AD 15) e di direttore (gradi AD 15/AD 14) e, in particolare, per quanto riguarda la redazione degli avvisi di posto vacante, l'esame delle candidature e la designazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per tali posti.
3. Per quanto riguarda i funzionari e gli agenti assegnati all'Ufficio, le competenze dell'autorità investita del potere di nomina (AIPN) e dell'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (AACC) sono esercitate dalla Commissione. La Commissione può delegare alcune delle sue competenze al suo interno e al direttore dell'Ufficio. Tale delega è soggetta alle stesse condizioni previste per i direttori generali della Commissione.
4. Fatto salvo il paragrafo 2, i funzionari e gli agenti assegnati all'Ufficio sono soggetti alle disposizioni e alle procedure adottate dalla Commissione per l'attuazione dello statuto e del regime applicabile agli altri agenti, alle stesse condizioni previste per i funzionari e gli agenti della Commissione in servizio a Lussemburgo.
5. I funzionari di tutte le istituzioni sono informati dei posti vacanti presso l'Ufficio, non appena l'AIPN e l'AACC decidono di coprire tali posti.
6. Il direttore dell'Ufficio informa, su base trimestrale, il comitato direttivo in merito alla gestione del personale.
Articolo 11
Aspetti finanziari
1. Gli stanziamenti destinati all'Ufficio, il cui importo complessivo è iscritto su una linea di bilancio particolare all'interno della sezione del bilancio relativa alla Commissione, sono indicati in modo particolareggiato in un allegato della stessa sezione. Tale allegato reca uno stato delle entrate e delle spese, con suddivisioni identiche a quelle delle sezioni di bilancio.
2. La tabella dell'organico dell'Ufficio figura in un allegato della tabella dell'organico della Commissione.
3. Ogni istituzione svolge la funzione di ordinatore per gli stanziamenti del proprio bilancio riguardanti la linea «spese di pubblicazione».
4. Per gli stanziamenti iscritti nella propria sezione, ciascuna istituzione può delegare i poteri di ordinatore al direttore dell'Ufficio, stabilendo i limiti e le condizioni di tale delega, conformemente al regolamento finanziario. Il direttore dell'Ufficio informa, su base trimestrale, il comitato direttivo circa dette deleghe.
5. La gestione finanziaria e di bilancio dell'Ufficio è effettuata nel rispetto del regolamento finanziario e delle relative modalità di esecuzione e del quadro finanziario in vigore alla Commissione, compresi gli stanziamenti delegati dalle istituzioni diverse dalla Commissione.
6. La contabilità dell'Ufficio è conforme alle norme e ai metodi contabili approvati dal contabile della Commissione. L'Ufficio tiene conti distinti per la vendita della Gazzetta ufficiale e per la vendita delle pubblicazioni. I proventi netti delle vendite sono devoluti alle istituzioni.
Articolo 12
Sorveglianza
1. La funzione di revisore interno è svolta nell'Ufficio dal revisore interno della Commissione, conformemente al regolamento finanziario. L'Ufficio assicura una capacità di audit interno, secondo modalità analoghe a quelle previste per le direzioni generali e i servizi della Commissione. Le istituzioni possono chiedere al direttore dell'Ufficio di inserire revisioni specifiche nel programma di lavoro delle revisioni interne elaborato dall'Ufficio.
2. Nell'ambito della missione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), l'Ufficio risponde a qualsiasi quesito riguardante le sue competenze. Al fine di garantire la tutela degli interessi dell'Unione europea, il presidente del comitato direttivo e il direttore dell'OLAF siglano un accordo sulle modalità di informazione reciproca.
Articolo 13
Reclami e domande
1. Nei limiti delle sue competenze, l’Ufficio è tenuto a rispondere alle domande del mediatore europeo e del garante europeo della protezione dei dati.
2. Qualsiasi azione legale nei settori di competenza dell'Ufficio è intentata contro la Commissione.
Articolo 14
Accesso del pubblico ai documenti
1. Il direttore dell'Ufficio prende le decisioni di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (4). In caso di rifiuto, le decisioni riguardanti le domande di conferma sono prese dal segretariato generale della Commissione.
2. L’Ufficio istituisce un registro dei documenti conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1049/2001.
Articolo 15
Abrogazione
La decisione 2000/459/CE, CECA, Euratom è abrogata.
I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.
Articolo 16
Entrata in vigore
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Fatto a Bruxelles e a Lussemburgo, addì
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
Per la Commissione
Il presidente
Per la Corte di giustizia
Il presidente
Per la Corte dei conti
Il presidente
Per il Comitato economico e sociale europeo
Il presidente
Per il Comitato delle regioni
Il presidente
(1) GU 152 del 13.7.1967, pag. 18.
(2) GU L 183 del 22.7.2000, pag. 12.