ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2010.055.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 55 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
53o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2010/C 055/01 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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V Pareri |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2010/C 055/09 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2010/C 055/10 |
Avviso pubblicato a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel caso COMP/B-1/39.315 — ENI ( 1 ) |
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2010/C 055/11 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5817 — Triton Fund III/Ambea) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2010/C 055/12 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5763 — Dassault Systemes/IBM DS PLM Software business) ( 1 ) |
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2010/C 055/13 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
5.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 55/1 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2010/C 55/01
Data di adozione della decisione |
10.12.2009 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 468/09 |
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Stato membro |
Polonia |
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Regione |
Wielkopolskie |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Roche Polska Sp. z o.o |
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Base giuridica |
Projekt umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Ministrem Gospodarki a Roche Polska sp. z o.o. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Roche Polska sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazwa: Finansowe Centrum Badawczo-Rozwojowe w latach 2009–2010” Artykuł 117 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych |
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Tipo di misura |
Aiuto individuale |
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Obiettivo |
Sviluppo regionale |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
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Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto 1,15 Mio PLN |
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Intensità |
3,91 % |
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Durata |
fino al 31.12.2010 |
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Settore economico |
Informatica e attività connesse |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo originale della decisione, della quale è stata soppressa ogni informazione confidenziale, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
Data di adozione della decisione |
22.12.2009 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 506/09 |
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Stato membro |
Lettonia |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Amendment to the framework scheme ‘Limited amounts of compatible aid in the form of guarantees during the financial and economic crisis’ (N 124/09) |
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Base giuridica |
Amendment of Regulation of the Cabinet of Ministers of the Republic of Latvia ‘Regulations on Guarantees for Development of Enterprise Competitiveness’ |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Rimedio a un grave turbamento dell'economia |
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Forma dell'aiuto |
Garanzia |
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Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto 40,6 Mio LVL |
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Intensità |
— |
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Durata |
fino al 31.12.2010 |
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Settore economico |
Tutti i settori |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo originale della decisione, della quale è stata soppressa ogni informazione confidenziale, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
Data di adozione della decisione |
15.12.2009 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 584/09 |
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Stato membro |
Portogallo |
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Regione |
PT200 — Região Autónoma da Madeira |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Sistema de Incentivos ao Funcionamento da Região Autónoma da Madeira (SI-Funcionamento) |
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Base giuridica |
Decreto Legislativo Regional n.o 22/2007/M, de 7 de Dezembro 2007, Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira n.o 236 |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Sviluppo regionale |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
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Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista 10 Mio EUR Importo totale dell'aiuto previsto 40 Mio EUR |
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Intensità |
— |
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Durata |
fino al 31.12.2013 |
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Settore economico |
Tutti i settori |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo originale della decisione, della quale è stata soppressa ogni informazione confidenziale, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
Data di adozione della decisione |
22.12.2009 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 640/09 |
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Stato membro |
Austria |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Capital injection and asset guarantee to BAWAG P.S.K. |
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Base giuridica |
§ 2 Abs. 1 Ziffer 2 und Ziffer 3 Finanzmarktstabilitäts- und Interbankstärkungsgesetz für Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen in Österreich |
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Tipo di misura |
Aiuto individuale |
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Obiettivo |
Rimedio a un grave turbamento dell'economia |
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Forma dell'aiuto |
Conferimento di capitale, garanzia |
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Dotazione di bilancio |
Conferimento di capitale per 550 milioni di EUR e garanzia per 400 milioni di EUR |
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Intensità |
— |
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Durata |
fino al 21.6.2010 |
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Settore economico |
Intermediazione finanziaria |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo originale della decisione, della quale è stata soppressa ogni informazione confidenziale, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
Data di adozione della decisione |
2.2.2010 |
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 711/09 |
Stato membro |
Slovacchia |
Regione |
— |
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Dodatok č. 1 k Schéme pre dočasné poskytovanie malej pomoci v Slovenskej republike počas trvania finančnej a hospodárskej krízy |
Base giuridica |
Zákon NR SR č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov a príslušné všeobecne záväzné právne predpisy, podľa ktorých príslušný poskytovateľ môže poskytovať pomoc |
Tipo di misura |
Regime |
Obiettivo |
Rimedio a un grave turbamento dell'economia |
Forma dell'aiuto |
Remissioni di debito |
Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto 400 Mio EUR |
Intensità |
— |
Durata |
fino al 31.12.2010 |
Settore economico |
— |
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
Diverse autoritá statali |
Altre informazioni |
— |
Il testo originale della decisione, della quale è stata soppressa ogni informazione confidenziale, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
5.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 55/5 |
ATTO DEL CONSIGLIO
del 25 febbraio 2010
che determina il grado e lo scatto per la nomina di un vicedirettore dell'Ufficio europeo di polizia (Europol)
2010/C 55/02
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il proprio atto del 9 ottobre 2009 relativo alla rinomina di un vicedirettore di Europol e in particolare il considerando 7,
vista la tabella dell'organico di Europol per il periodo 2010-2012 e in particolare il punto 1.1, lettera C),
DECIDE:
Articolo unico
Michel QUILLÉ, nato il 6 aprile 1949, il cui mandato in qualità di vicedirettore di Europol è stato rinnovato per il periodo dal 31 agosto 2010 al 30 aprile 2014, è nominato nel grado AD 13, scatto 2.
Fatto a Bruxelles, addi 25 febbraio 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
A. PÉREZ RUBALCABA
Commissione europea
5.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 55/6 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
4 marzo 2010
2010/C 55/03
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,3668 |
JPY |
yen giapponesi |
120,86 |
DKK |
corone danesi |
7,4423 |
GBP |
sterline inglesi |
0,90500 |
SEK |
corone svedesi |
9,7430 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,4632 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
8,0505 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,818 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
266,02 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,7091 |
PLN |
zloty polacchi |
3,9010 |
RON |
leu rumeni |
4,0885 |
TRY |
lire turche |
2,1120 |
AUD |
dollari australiani |
1,5149 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4071 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,6105 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,9826 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,9109 |
KRW |
won sudcoreani |
1 565,19 |
ZAR |
rand sudafricani |
10,1925 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
9,3303 |
HRK |
kuna croata |
7,2653 |
IDR |
rupia indonesiana |
12 667,29 |
MYR |
ringgit malese |
4,6075 |
PHP |
peso filippino |
63,002 |
RUB |
rublo russo |
40,7000 |
THB |
baht thailandese |
44,606 |
BRL |
real brasiliano |
2,4435 |
MXN |
peso messicano |
17,3595 |
INR |
rupia indiana |
62,6200 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
5.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 55/7 |
Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 27 Stati membri con decorrenza 1o marzo 2010
[Pubblicato ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)]
2010/C 55/04
Tassi di base calcolati ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.). A seconda dell’uso del tasso di riferimento, vanno ancora aggiunti gli opportuni margini come definiti nella presente comunicazione. Per il tasso di sconto questo comporta l’aggiunta di un margine di 100 punti base. Il regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento di esecuzione (CE) n. 794/2004, prevede che, se non diversamente stabilito in una decisione specifica, anche il tasso di recupero venga calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base.
I tassi modificati sono indicati in grassetto.
La tabella precedente è stata pubblicata nella GU C 323 del 31.12.2009, pag. 25.
Dal |
Al |
AT |
BE |
BG |
CY |
CZ |
DE |
DK |
EE |
EL |
ES |
FI |
FR |
HU |
IE |
IT |
LT |
LU |
LV |
MT |
NL |
PL |
PT |
RO |
SE |
SI |
SK |
UK |
1.3.2010 |
… |
1,24 |
1,24 |
4,92 |
1,24 |
2,39 |
1,24 |
1,88 |
4,73 |
1,24 |
1,24 |
1,24 |
1,24 |
7,03 |
1,24 |
1,24 |
7,17 |
1,24 |
11,76 |
1,24 |
1,24 |
4,49 |
1,24 |
9,92 |
1,02 |
1,24 |
1,24 |
1,16 |
1.1.2010 |
28.2.2010 |
1,24 |
1,24 |
4,92 |
1,24 |
2,39 |
1,24 |
1,88 |
6,94 |
1,24 |
1,24 |
1,24 |
1,24 |
7,03 |
1,24 |
1,24 |
8,70 |
1,24 |
15,11 |
1,24 |
1,24 |
4,49 |
1,24 |
9,92 |
1,02 |
1,24 |
1,24 |
1,16 |
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
5.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 55/8 |
Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Oneri di servizio pubblico in relazione a servizi aerei di linea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2010/C 55/05
Stato membro |
Francia |
|||||||
Rotte interessate |
Strasburgo–Milano Strasburgo–Roma Strasburgo–Varsavia Strasburgo–Vienna |
|||||||
Data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico |
Abrogazione |
|||||||
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata agli oneri di servizio pubblico modificati |
Arrêté du 8 février 2010 relatif à l’abrogation des obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Strasbourg, d’une part, Milan, Rome, Varsovie et Vienne, d’autre part (Decreto dell’8 febbraio 2010 relativo all’abrogazione degli oneri di servizio pubblico imposti sui servizi aerei di linea tra Strasburgo, da una parte, e Milano, Roma, Varsavia e Vienna, d’altra parte) NOR: DEVA1002764A http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do per qualsiasi informazione:
|
5.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 55/9 |
Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea conformemente agli oneri di servizio pubblico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2010/C 55/06
Stato membro |
Francia |
||||||||||
Rotta interessata |
Annecy (Meythet)–Parigi (Orly) |
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Periodo di validità del contratto |
Due anni a partire dal 1o luglio 2010 |
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Termine per la presentazione delle candidature e delle offerte |
|
||||||||||
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata al bando di gara e agli oneri di servizio pubblico modificati |
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5.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 55/10 |
Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Oneri di servizio pubblico in relazione a servizi aerei di linea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2010/C 55/07
Stato membro |
Grecia |
||||||||||
Rotta interessata |
Atene–Kozani–Kastoria |
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Data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico |
Dal 1o giugno 2010 |
||||||||||
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere a titolo gratuito il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata agli oneri di servizio pubblico |
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5.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 55/11 |
Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea conformemente agli oneri di servizio pubblico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2010/C 55/08
Stato membro |
Grecia |
||||||||||
Rotta interessata |
Atene–Kozani–Kastoria |
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Periodo di validità del contratto |
1o giugno 2010-31 maggio 2014 |
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Termine per la presentazione delle offerte |
61 giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso concernente gli OSP |
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Indirizzo presso il quale è possibile ottenere a titolo gratuito il testo del bando e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata al bando di gara e agli oneri di servizio pubblico |
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V Pareri
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
5.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 55/12 |
Avviso di scadenza di alcune misure antidumping
2010/C 55/09
Poiché, in seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (1), non è pervenuta alcuna domanda di riesame, la Commissione europea informa che la misura antidumping di seguito indicata scadrà a breve.
Il presente avviso è pubblicato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2).
Vengono di conseguenza chiusi i riesami intermedi parziali, avviati a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 per verificare il livello del dumping (3), (4).
Prodotto |
Paese di origine o di esportazione |
Misure |
Riferimento |
Data di scadenza |
Fibre di poliesteri in fiocco |
Repubblica di Corea |
Dazio antidumping |
Regolamento (CE) n. 2852/2000 del Consiglio (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 17) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 412/2009 del Consiglio (GU L 125 del 21.5.2009, pag. 1) |
18.3.2010 |
(1) GU C 249 del 17.10.2009, pag. 18.
(2) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(3) GU C 284 del 25.11.2009, pag. 30.
(4) GU C 142 del 23.6.2009, pag. 4.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
5.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 55/13 |
Avviso pubblicato a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel caso COMP/B-1/39.315 — ENI
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2010/C 55/10
1. INTRODUZIONE
(1) |
Ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1), la Commissione, qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un’infrazione e le parti interessate propongano impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse loro dalla Commissione nella valutazione preliminare, può stabilire che detti impegni siano vincolanti per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato concludendo che l'intervento della Commissione non è più giustificato. A norma dell'articolo 27, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la Commissione pubblica un'esposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziale degli impegni. Gli interessati possono presentare le loro osservazioni entro il termine stabilito dalla Commissione. |
2. SINTESI DEL CASO
(2) |
Il 6 marzo 2009 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 (2), relativa a presunte infrazioni dell'articolo 102 del TFUE da parte di ENI SpA (di seguito ENI). ENI ha risposto alla comunicazione degli addebiti il 1o ottobre 2009. Il 27 novembre 2009 ha avuto luogo un'audizione. La comunicazione degli addebiti vale anche come valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003. |
(3) |
Secondo la comunicazione degli addebiti, ENI è un operatore dominante del mercato/dei mercati del trasporto di gas naturale verso l'Italia e in Italia, nonché dei mercati a valle per la fornitura di gas. |
(4) |
Nello stesso documento si manifesta la preoccupazione che ENI possa aver abusato della sua posizione dominante ai sensi dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) rifiutando di fornire capacità di trasporto disponibile sui suoi gasdotti per il trasporto di gas naturale. In particolare, l'amministrazione e la gestione di ENI dei suoi gasdotti per il trasporto di gas naturale potrebbero aver comportato i) il rifiuto a rifornire l'accesso alla capacità disponibile sulla sua rete di trasporto («accaparramento di capacità»), ii) l'offerta di capacità in una maniera meno fruibile («degrado di capacità») e iii) la limitazione strategica degli investimenti («sottoinvestimento strategico») nel suo sistema internazionale di gasdotti. |
(5) |
Secondo la comunicazione degli addebiti, tali pratiche potrebbero essere state adottate malgrado una significativa domanda a breve e a lungo termine da parte di shipper terzi e potrebbero aver portato alla preclusione dal mercato di concorrenti che avrebbero voluto trasportare e vendere gas a clienti italiani, causando quindi una limitazione della concorrenza sui mercati della fornitura di gas a valle. |
3. CONTENUTO ESSENZIALE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI
(6) |
ENI non concorda con le conclusioni della comunicazione degli addebiti della Commissione. Tuttavia ha proposto di assumere impegni ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 al fine di eliminare le riserve della Commissione relative alla concorrenza. Gli elementi essenziali di tali impegni possono essere sintetizzati nel modo illustrato in appresso. |
(7) |
ENI cederà le attuali attività relative al sistema di trasporto del gas in Germania (TENP) a un acquirente idoneo che non desti prima facie preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza. Cederà, inoltre, le attuali attività relative al sistema di trasporto del gas in Svizzera (Transitgas) a un acquirente idoneo che non desti prima facie preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza. Cederà le attività relative al sistema di trasporto del gas in Austria alla Cassa Depositi e Prestiti SpA (di seguito CDP), società per azioni a controllo pubblico, o, in alternativa, a un altro soggetto pubblico controllato dal governo italiano che risponda ai requisiti stabiliti negli impegni. |
(8) |
Nel caso in cui nessun accordo vincolante di compravendita dovesse essere stipulato nel periodo di cessione secondo le modalità di cui al precedente punto 7 con acquirenti idonei oppure, nel caso delle attività relative alla rete di trasporto del gas in Austria, con CDP o con altro soggetto pubblico controllato dal governo italiano, ENI s'impegna ad affidare a un mandatario incaricato della cessione un mandato esclusivo per la vendita a un acquirente idoneo delle attività oggetto di cessione, senza indicazione del prezzo minimo. |
(9) |
Quanto alle attività relative al sistema di trasporto del gas in Germania, ENI si è impegnata a cedere in particolare:
|
(10) |
Quanto alle attività relative al sistema di trasporto del gas in Svizzera, ENI si è impegnata in particolare a cedere:
|
(11) |
Quanto alle attività relative al sistema di trasporto del gas in Austria, ENI si è impegnata in particolare a cedere:
|
(12) |
ENI s'impegna, inoltre, a fornire all'acquirente/agli acquirenti i servizi ausiliari necessari al funzionamento delle reti di trasporto (come, ad esempio, i contratti per la fornitura di gas e di gas combustibile per i servizi di bilanciamento), nonché altri servizi attualmente erogati da Eni GTI sotto forma di funzioni condivise, per un periodo di tempo limitato dopo la chiusura delle operazioni di cessione. |
(13) |
Le attività saranno dotate del personale necessario al funzionamento della rete di trasporto. |
(14) |
A partire dal 22 dicembre 2009 e fino al termine della cessione, ENI s'impegna a non prorogare o rinnovare alcun contratto di trasporto e a non sottoscrivere nuovi contratti di trasporto in cui ENI figuri in qualità di shipper per i gasdotti TAG, TENP e Transitgas, se non in caso di eventuali future aste e di altre procedure di allocazione pubblica di capacità di trasporto in contro-flusso verso mercati diversi dal mercato italiano (4). |
(15) |
Si provvederà alla nomina di un mandatario indipendente, incaricato di monitorare l'esecuzione degli impegni assunti da ENI. |
(16) |
Il testo inglese facente fede della versione non riservata di detti impegni è pubblicato integralmente ed è disponibile sul sito web della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html |
4. INVITO A PRESENTARE OSSERVAZIONI
(17) |
La Commissione, con riserva dell'esito del test di mercato, intende adottare una decisione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, in cui dichiara vincolanti gli impegni sopra riassunti e pubblicati sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza. |
(18) |
Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione invita i terzi interessati a presentare osservazioni sugli impegni proposti. In tale contesto la Commissione invita le parti interessate a rispondere in particolare alle domande poste in appresso. Le osservazioni devono essere corroborate, nei limiti possibile, da un'argomentazione dettagliata, che contenga i fatti fondamentali su cui si basano le osservazioni e, se viene individuato un problema, una proposta per la sua soluzione:
I terzi interessati sono invitati a formulare osservazioni anche su altri aspetti degli impegni. |
(19) |
Le osservazioni dei terzi devono pervenire alla Commissione entro un mese dalla data di pubblicazione del presente invito. La Commissione invita inoltre i terzi interessati a presentare una versione non riservata delle loro osservazioni nella quale segreti aziendali o altre parti riservate siano stati omessi e sostituiti come richiesto da una sintesi non riservata o dalle parole «segreti aziendali» oppure «riservato». La Commissione darà seguito a ogni richiesta legittima di protezione delle informazioni riservate. |
(20) |
Le osservazioni possono essere inviate alla Commissione, specificando il riferimento COMP/B-1/39.315 — ENI, per posta elettronica all'indirizzo COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu, per fax al numero +32 22950128 o per posta al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. A decorrere dal 1o dicembre 2009, gli articoli 81 e 82 del trattato CE diventano, rispettivamente, gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ma non cambiano nella sostanza. Ai fini del presente avviso, i riferimenti all'articolo 102 del TFUE si intendono fatti, ove opportuno, all'articolo 82 del trattato CE.
(2) GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18.
(3) Cfr. paragrafo 3 dell'allegato 1C.
(4) Cfr. paragrafo 2, lettera e), degli allegati («schedules»).
5.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 55/16 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5817 — Triton Fund III/Ambea)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2010/C 55/11
1. |
In data 26 febbraio 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Triton Managers III Limited e TFF III Limited (denominate collettivamente «Triton Fund III», Channel Islands), appartenenti al gruppo di fondi di investimento Triton, acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa Ambea AB («Ambea», Svezia) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5817 — Triton Fund III/Ambea, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).
5.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 55/17 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5763 — Dassault Systemes/IBM DS PLM Software business)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2010/C 55/12
1. |
In data 24 febbraio 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Dassault Systèmes (Francia), appartenente al Groupe Industriel Marcel Dassault (Francia), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo di parte delle attività di IBM Corporation's («IBM») legate al software per la gestione del ciclo di vita del prodotto (product life management — PLM) sviluppate da Dassault Systèmes («IBM's DS PLM software business», Stati Uniti d'America) mediante acquisto di attivi. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5763 — Dassault Systemes/IBM DS PLM Software business, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
5.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 55/s3 |
AVVISO
Il 5 marzo 2010 sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 55 A il «Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — Secondo supplemento alla ventottesima edizione integrale».
Gli abbonati possono ottenere gratuitamente la suddetta Gazzetta ufficiale nei limiti del numero e della(e) versione(i) linguistica(che) del (dei) loro abbonamento(i). Gli abbonati sono pregati di rispedire la cedola di ordinazione che si trova in calce, debitamente compilata, specificando il numero di matricola dell’abbonamento (il codice che figura a sinistra di ogni etichetta e che comincia per O/…). La gratuità e la disponibilità sono assicurate per un anno a decorrere dalla data di pubblicazione della Gazzetta ufficiale in questione.
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