ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.CE2010.045.ita

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 45E

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno
23 febbraio 2010


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

Parlamento europeo

 

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo

 

Martedì 16 dicembre 2008

2010/C 045E/01

Impatto del turismo sulle regioni costiere
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sugli aspetti di sviluppo regionale dell’impatto del turismo sulle regioni costiere (2008/2132(INI))

1

2010/C 045E/02

Alfabetizzazione mediatica nell'ambiente digitale
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sull’alfabetizzazione mediatica nell’ambiente digitale (2008/2129(INI))

9

2010/C 045E/03

Requisiti patrimoniali (Piano di attuazione)
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sul progetto di direttiva della Commissione che modifica alcuni allegati della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio

15

2010/C 045E/04

Pratiche sleali delle società di compilazione degli annuari
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulle pratiche sleali delle società di compilazione degli annuari (petizioni 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 e altre) (2008/2126(INI))

17

 

Giovedì 18 dicembre 2008

2010/C 045E/05

Piano d'azione europeo per la mobilità del lavoro (2007-2010)
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sul piano d’azione europeo per la mobilità del lavoro (2007-2010) (2008/2098(INI))

23

2010/C 045E/06

Apprendimento permanente per la conoscenza, la creatività e l'innovazione Programma di lavoro Istruzione e formazione 2010
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sull’apprendimento permanente per la conoscenza, la creatività e l’innovazione — Attuazione del programma di lavoro Istruzione e formazione 2010 (2008/2102(INI))

33

2010/C 045E/07

Approccio del Consiglio alla revisione del regolamento OLAF
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sull’approccio del Consiglio alla revisione del regolamento OLAF

39

2010/C 045E/08

Valutazione e sviluppo futuro dell'Agenzia FRONTEX e del sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR)
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sulla valutazione e sullo sviluppo futuro dell’Agenzia FRONTEX e del sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR) (2008/2157(INI))

41

2010/C 045E/09

Impatto della contraffazione sul commercio internazionale
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sull’impatto della contraffazione sul commercio internazionale (2008/2133(INI))

47

2010/C 045E/10

Requisiti contabili per quanto riguarda le piccole e medie imprese
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sui requisiti contabili per quanto riguarda le piccole e medie imprese, segnatamente le microentità

58

2010/C 045E/11

Atto autentico europeo
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sull’atto autentico europeo (2008/2124(INI))

60

ALLEGATO

63

2010/C 045E/12

Giustizia elettronica (e-justice)
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sulla giustizia elettronica (2008/2125(INI))

63

ALLEGATO

66

2010/C 045E/13

Protezione giuridica degli adulti: implicazioni transfrontaliere
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sulla protezione giuridica degli adulti: implicazioni transfrontaliere (2008/2123(INI))

71

ALLEGATO

73

2010/C 045E/14

Prospettive di sviluppo per la costruzione della pace e la ricostruzione della nazione nelle situazioni postconflittuali
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sulle prospettive di sviluppo per la costruzione della pace e la ricostruzione della nazione nelle situazioni postconflittuali (2008/2097(INI))

74

2010/C 045E/15

Zimbabwe
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sullo Zimbabwe

86

2010/C 045E/16

Nicaragua
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sui casi di violazione dei diritti dell’uomo, della democrazia e dello stato di diritto in Nicaragua

89

2010/C 045E/17

Russia: aggressioni nei confronti dei difensori dei diritti umani e processo per l'uccisione di Anna Politkovskaya
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sulle aggressioni nei confronti dei difensori dei diritti umani in Russia e processo per l’uccisione di Anna Politkovskaya

92

 

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

 

Giovedì 18 dicembre 2008

2010/C 045E/18

Modifica dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria
Decisione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sulla modifica interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (2008/2320(ACI))

95

ALLEGATOMODIFICA DELL’ACCORDO INTERISTITUZIONALE DEL 17 MAGGIO 2006 TRA IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO E LA COMMISSIONE SULLA DISCIPLINA DI BILANCIO E LA SANA GESTIONE FINANZIARIA

96

2010/C 045E/19

Progetto di modifica dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sul progetto di modifica dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (2008/2325(INI))

97

 

 

Parlamento europeo

 

Martedì 16 dicembre 2008

2010/C 045E/20

Accordo euromediterraneo CE-Marocco (adesione della Bulgaria e della Romania) ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea (13104/2007 — COM(2007)0404 — C6-0383/2008 — 2007/0137(AVC))

99

2010/C 045E/21

Accordo di stabilizzazione e di associazione CE-Albania (adesione di Bulgaria e Romania) ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Albania, dall’altra, per tener conto dell—adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all—Unione europea (7999/2008 — COM(2008)0139 — C6-0453/2008 — 2008/0057(AVC))

100

2010/C 045E/22

Accordo di stabilizzazione e di associazione CE-Croazia (adesione di Bulgaria e Romania) ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea (15019/2008 — COM(2007)0612 — C6-0463/2008 — 2007/0215(AVC))

100

2010/C 045E/23

Accordo CE/India su taluni aspetti relativi ai servizi aerei *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica dell’India su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (COM(2008)0347 — C6-0342/2008 — 2008/0121(CNS))

101

2010/C 045E/24

Protezione dell'euro contro la falsificazione *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (14533/2008 — C6-0395/2008 — 2007/0192A(CNS))

102

2010/C 045E/25

Protezione dell'euro contro la falsificazione per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta unica *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1339/2001, che estende agli Stati membri che non hanno adottato l’euro quale moneta unica gli effetti del regolamento (CE) n. 1338/2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (14533/2008 — C6-0481/2008 — 2007/0192B-(CNS))

102

2010/C 045E/26

Garanzie richieste alle società per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi (versione codificata) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all’articolo 48, secondo paragrafo, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (versione codificata) (COM(2008)0544 — C6-0316/2008 — 2008/0173(COD))

103

2010/C 045E/27

Esenzioni fiscali applicabili ai beni personali di privati provenienti da uno Stato membro (versione codificata) *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alle esenzioni fiscali applicabili all’introduzione definitiva di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro (versione codificata) (COM(2008)0376 — C6-0290/2008 — 2008/0120(CNS))

104

2010/C 045E/28

Spese nel settore veterinario (versione codificata) *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa a talune spese nel settore veterinario (versione codificata) (COM(2008)0358 — C6-0271/2008 — 2008/0116(CNS))

105

2010/C 045E/29

Medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (COM(2008)0514 VOL. I — C6-0332/2008 — 2008/0167(CNS))

105

2010/C 045E/30

Medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro: applicazione agli Stati membri non partecipanti *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2183/2004 che estende agli Stati membri non partecipanti l’applicazione del regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (COM(2008)0514 VOL. II — C6-0335/2008 — 2008/0168(CNS))

106

2010/C 045E/31

Progetto di bilancio rettificativo n. 9/2008
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sul progetto di bilancio rettificativo n. 9/2008 dell’Unione europea per l’esercizio 2008, Sezione III — Commissione (16263/2008 — C6-0462/2008 — 2008/2311(BUD))

107

2010/C 045E/32

Unità di misura ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell’adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/181/CEE del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardo alle unità di misura (11915/3/2008 — C6-0425/2008 — 2007/0187(COD)

108

2010/C 045E/33

Istituzione di una Fondazione europea per la formazione professionale (rifusione) ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla posizione comune del Consiglio in vista dell’adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale (rifusione) (11263/4/2008 — C6-0422/2008 — 2007/0163(COD))

109

2010/C 045E/34

Adeguamento di taluni atti alla procedura di regolamentazione con controllo (quarta parte) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — Quarta parte (COM(2008)0071 — C6-0065/2008 — 2008/0032(COD))

110

P6_TC1-COD(2008)0032Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 dicembre 2008 in vista dell’adozione del regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — Quarta parte

111

2010/C 045E/35

Istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2001/470/CE del Consiglio relativa all’istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (COM(2008)0380 — C6-0248/2008 — 2008/0122(COD))

111

P6_TC1-COD(2008)0122Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 dicembre 2008 in vista dell’adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2001/470/CE del Consiglio relativa all’istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale

112

ALLEGATODICHIARAZIONE CONGIUNTA SULLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

112

2010/C 045E/36

Comitato aziendale europeo (rifusione) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (rifusione) (COM(2008)0419 — C6-0258/2008 — 2008/0141(COD))

112

P6_TC1-COD(2008)0141Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 dicembre 2008 in vista dell’adozione della direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (rifusione)

113

2010/C 045E/37

Trasferimenti di prodotti legati alla difesa ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la semplificazione delle modalità e delle condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti destinati alla difesa (COM(2007)0765 — C6-0468/2007 — 2007/0279(COD))

113

P6_TC1-COD(2007)0279Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 dicembre 2008 in vista dell’adozione della direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti destinati alla difesa

114

2010/C 045E/38

Omologazione-tipo degli autoveicoli e dei loro motori ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione-tipo degli autoveicoli e dei loro motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e all’accesso alle informazioni necessarie alla riparazione e alla manutenzione del veicolo (COM(2007)0851 — C6-0007/2008 — 2007/0295(COD))

114

P6_TC1-COD(2007)0295Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 dicembre 2008 in vista dell’adozione della proposta di regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione-tipo degli autoveicoli e dei loro motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e all’accesso alle informazioni necessarie alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE

115

2010/C 045E/39

FESR, FSE, Fondo di coesione (progetti generatori di entrate) ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcuni progetti generatori di entrate (13874/2008 — C6-0387/2008 — 2008/0186(AVC))

115

2010/C 045E/40

Modifica al regime applicabile agli agenti delle Comunità europee *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (COM(2008)0786 — C6-0449/2008 — 2008/0224(CNS))

116

 

Mercoledì 17 dicembre 2008

2010/C 045E/41

Energia prodotta a partire da fonti rinnovabili ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (COM(2008)0019 — C6-0046/2008 — 2008/0016(COD))

132

P6_TC1-COD(2008)0016Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 dicembre 2008 in vista dell’adozione della direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE

132

ALLEGATODICHIARAZIONI DELLA COMMISISONE

132

2010/C 045E/42

Scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra (COM(2008)0016 — C6-0043/2008 — 2008/0013(COD))

133

P6_TC1-COD(2008)0013Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 dicembre 2008 in vista dell’adozione della direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra

134

ALLEGATODICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE

134

2010/C 045E/43

Sforzo condiviso finalizzato alla riduzione delle emissioni di gas a affetto serra ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2020 (COM(2008)0017 — C6-0041/2008 — 2008/0014(COD))

135

P6_TC1-COD(2008)0014Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 dicembre 2008 in vista dell’adozione della decisione n. .../2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2020

135

2010/C 045E/44

Stoccaggio geologico del biossido di carbonio ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica delle direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio e delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 (COM(2008)0018 — C6-0040/2008 — 2008/0015(COD))

136

P6_TC1-COD(2008)0015Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 dicembre 2008 in vista dell’adozione della direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e del regolamento (CE) n. 1013/2006

136

ALLEGATODICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE

137

2010/C 045E/45

Controllo e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dai carburanti (trasporto stradale e navigazione interna) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l’introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra dovute all’uso di combustibili per i trasporti su strada e che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE (COM(2007)0018 — C6-0061/2007 — 2007/0019(COD))

138

P6_TC1-COD(2007)0019Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 dicembre 2008 in vista dell’adozione della direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l’introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE

139

ALLEGATODICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

139

2010/C 045E/46

Livelli di in materia di emissioni delle autovetture nuove ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (COM(2007)0856 — C6-0022/2008 — 2007/0297(COD))

139

P6_TC1-COD(2007)0297Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 dicembre 2008 in vista dell’adozione della proposta di regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri

140

ALLEGATODICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

140

2010/C 045E/47

Organizzazione dell'orario di lavoro ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell’adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (10597/2/2008 — C6-0324/2008 ’ 2004/0209(COD))

141

P6_TC2-COD(2004)0209Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 17 dicembre 2008 in vista dell’adozione della direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro

141

2010/C 045E/48

Applicazione transfrontaliera della normativa in materia di sicurezza stradale ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per agevolare l’applicazione transfrontaliera della normativa in materia di sicurezza stradale (COM(2008)0151 — C6-0149/2008 — 2008/0062(COD))

149

P6_TC1-COD(2008)0062Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 dicembre 2008 in vista dell’adozione della direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio per agevolare l’applicazione transfrontaliera della normativa in materia di sicurezza stradale

149

ALLEGATOMODULO PER LA NOTIFICA DELL’INFRAZIONE

160

 

Giovedì 18 dicembre 2008

2010/C 045E/49

Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea, in conformità del punto 26 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2008)0732 — C6-0393/2008 — 2008/2317(ACI))

163

ALLEGATODECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2008 concernente la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea, in conformità del punto 26 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

163

2010/C 045E/50

Mobilizzazione dello strumento di flessibilità: strumento di risposta rapida all'impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilizzazione dello strumento di flessibilità, in conformità del punto 27 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2008)0833 — C6-0466/2008 — 2008/2321(ACI))

164

ALLEGATODECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2008 concernente la mobilizzazione dello strumento di flessibilità, in conformità del punto 27 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

166

2010/C 045E/51

Progetto di bilancio rettificativo n. 10/2008
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sul progetto di bilancio rettificativo n. 10/2008 dell’Unione europea per l’esercizio 2008, sezione III — Commissione (16264/2008 — C6-0461/2008 — 2008/2316(BUD))

167

2010/C 045E/52

Progetto di bilancio generale 2009 quale modificato dal Consiglio (tutte le sezioni)
Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sul progetto di bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2009 quale modificato dal Consiglio (tutte le sezioni) (16257/2008 — C6-0457/2008 — 2008/2026(BUD) e lettere rettificative nn. 1/2009 (SEC(2008)2435 — 13702/2008 — C6-0344/2008), 2/2009 (SEC(2008)2707 — 16259/2008 — C6-0458/2008) e 3/2009 (SEC(2008)2840 — 16260/2008 — C6-0459/2008) al progetto di bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2009

168

ALLEGATODICHIARAZIONI APPROVATE ALLA RIUNIONE DI CONCERTAZIONE del 21 novembre 2008 Dichiarazione comune sul finanziamento di uno strumento di risposta rapida all’impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo

175

2010/C 045E/53

Convenzione sui beni mobili strumentali e relativo protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sulla proposta modificata di decisione del Consiglio sulla conclusione da parte della Comunità europea della Convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e del Protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico, adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001 (COM(2008)0508 — C6-0329/2008 — 2008/0162(CNS))

180

2010/C 045E/54

Sicurezza dei giocattoli ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli (COM(2008)0009 — C6-0039/2008 — 2008/0018(COD))

181

P6_TC1-COD(2008)0018Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 dicembre 2008 in vista dell’adozione della direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli

182

ALLEGATODICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE

182

2010/C 045E/55

Quadro europeo di riferimento per garantire la qualità dell'insegnamento e della formazione professionale ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sulla proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sull’istituzione di un quadro europeo di riferimento per l’assicurazione della qualità dell’istruzione e della formazione professionali (COM(2008)0179 — C6-0163/2008 — 2008/0069(COD))

183

P6_TC1-COD(2008)0069Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 dicembre 2008 in vista dell’adozione della raccomandazione 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’istituzione di un quadro europeo di riferimento per l’assicurazione della qualità dell’istruzione e della formazione professionali

183

2010/C 045E/56

Sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sulla proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sull’istituzione del sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET) (COM(2008)0180 — C6-0162/2008 — 2008/0070(COD))

184

P6_TC1-COD(2008)0070Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 dicembre 2008 in vista dell’adozione della raccomandazione 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’istituzione del sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET)

184

2010/C 045E/57

Regolamento titoli e contratti di garanzia finanziaria ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (COM(2008)0213 — C6-0181/2008 — 2008/0082(COD))

185

P6_TC1-COD(2008)0082Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 dicembre 2008 in vista dell’adozione della direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti

185

2010/C 045E/58

Sistema di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso (COM(2008)0661 — C6-0361/2008 — 2008/0199(COD))

186

P6_TC1-COD(2008)0199Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 dicembre 2008 in vista dell’adozione della direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso

186

2010/C 045E/59

Obblighi in materia di comunicazione per le imprese di dimensioni medie e obbligo di redigere conti consolidati ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle medie imprese e l’obbligo di redigere conti consolidati (COM(2008)0195 — C6-0173/2008 — 2008/0084(COD))

187

P6_TC1-COD(2008)0084Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 dicembre 2008 in vista dell’adozione della direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle medie imprese e l’obbligo di redigere conti consolidati

187

Significato dei simboli utilizzati

*

procedura di consultazione

**I

procedura di cooperazione, prima lettura

**II

procedura di cooperazione, seconda lettura

***

parere conforme

***I

procedura di codecisione, prima lettura

***II

procedura di codecisione, seconda lettura

***III

procedura di codecisione, terza lettura

(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono indicate dal simbolo ▐.

Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo semplice e le soppressioni sono indicate dal simbolo ║.

IT

 


Parlamento europeo

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Martedì 16 dicembre 2008

23.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CE 45/1


Impatto del turismo sulle regioni costiere

P6_TA(2008)0597

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sugli aspetti di sviluppo regionale dell'impatto del turismo sulle regioni costiere (2008/2132(INI))

(2010/C 45 E/01)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (1),

visto il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (2),

visto il regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (3),

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (4),

vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di politica ambientale marina (Direttiva quadro di strategia marina) (5),

vista la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (6),

vista la sua posizione del 23 ottobre 2008 sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i diritti aeroportuali (7),

vista la comunicazione della Commissione, del 27 settembre 2000, sulla «gestione integrata delle zone costiere: una strategia per l'Europa» (COM(2000)0547),

vista la comunicazione della Commissione, del 19 ottobre 2007, intitolata «Agenda per un turismo europeo sostenibile e competitivo» (COM(2007)0621),

viste la comunicazione della Commissione, del 17 marzo 2006, intitolata «Una nuova politica comunitaria per il turismo: una partnership più forte per il turismo europeo» (COM(2006)0134) e la risoluzione del Parlamento del 29 novembre 2007 sullo stesso argomento (8),

viste la comunicazione della Commissione, del 10 ottobre 2007, intitolata «Una politica marittima integrata per l'Unione europea» (COM(2007)0575) e la risoluzione del Parlamento del 20 maggio 2008 sullo stesso argomento (9),

vista la comunicazione della Commissione, del 23 gennaio 2008, intitolata «Due volte 20 per il 2020 — L'opportunità del cambiamento climatico per l'Europa» (COM(2008)0030),

visto il Libro verde della Commissione, del 7 giugno 2006, intitolato «Verso la futura politica marittima dell'Unione: una visione europea degli oceani e dei mari» (COM(2006)0275),

viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 14 dicembre 2007,

vista la dichiarazione tripartita del 20 maggio 2008 del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione che istituisce la «Giornata marittima europea» da celebrarsi annualmente il 20 maggio,

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0442/2008),

A.

considerando che nel territorio dell'Unione europea esistono sei macro-aree costiere, ossia le aree dell'Atlantico, del Mar Baltico, del Mar Nero, del Mediterraneo, del Mare del Nord e delle regioni ultraperiferiche, e che ciascuna è caratterizzata da diverse risorse territoriali e da un diverso concetto di turismo,

B.

sapendo che una notevole quota della popolazione europea è distribuita lungo gli 89 000 km di litorale europeo,

C.

considerando come valida la definizione delle zone costiere utilizzata nell'ambito della politica marittima comunitaria, ossia le zone o aree costiere entro i 50 km in linea retta dalla linea di costa verso l'entroterra,

D.

considerando che le regioni costiere rivestono notevole importanza per l'Unione europea, in quanto vi si concentra un'elevata percentuale di attività economiche,

E.

considerando la definizione di gestione integrata delle zone costiere e il ruolo svolto dal turismo per il raggiungimento di tale obiettivo,

F.

considerando che lo sviluppo armonioso delle regioni costiere va a vantaggio non solo delle persone che vi risiedono ma anche di tutte le persone che vivono nell'Unione europea,

G.

considerando che, se è vero che in genere il turismo rappresenta l'attività principale in queste regioni influenzando positivamente lo sviluppo socioeconomico in termini di aumento del PIL e dei livelli occupazionali, è pur vero che esso, in alcune circostanze, influisce negativamente sul territorio a causa di diversi fattori, tra i quali la stagionalità e l'occupazione di manodopera poco qualificata, la scarsa integrazione tra litorale ed entroterra, la ridotta diversificazione economica e l'impoverimento del patrimonio naturale e culturale,

H.

considerando che praticamente non viene fatto alcun riferimento specifico alle zone costiere nei vari programmi operativi per il periodo 2007-2013, il che comporta un'esigua disponibilità di dati socioeconomici e finanziari comparabili ed affidabili sul turismo costiero,

I.

considerando che, in mancanza di dati comparabili e affidabili sul turismo costiero, il valore economico del settore potrebbe risultare sottostimato, con la conseguente sottovalutazione del valore economico della conservazione dell'ambiente marino e una sopravvalutazione degli investimenti volti alla persecuzione di tale obiettivo,

J.

considerando che, in mancanza di informazioni sui fondi dell'Unione europea investiti nelle zone costiere, è difficile quantificare l'impatto reale dei fondi strutturali sul turismo costiero,

K.

considerando che il turismo si trova all'intersezione di varie politiche dell'Unione europea che influiscono in modo considerevole sulla sua capacità di contribuire alla coesione sociale e territoriale,

L.

considerando che, dal punto di vista qualitativo, i fondi strutturali possono influire positivamente sullo sviluppo delle regioni litoranee rivitalizzando le economie locali, riducendo la stagionalità, stimolando gli investimenti privati e promuovendo il turismo sostenibile,

M.

considerando che tale impatto è più visibile in zone come le piccole isole nelle regioni ultraperiferiche o nelle zone costiere in cui il turismo costiero rappresenta il principale settore economico,

N.

considerando che le regioni costiere sono profondamente influenzate dalla loro collocazione geografica e necessitano di una strategia strutturata che tenga in considerazione le loro caratteristiche peculiari, il principio di sussidiarietà e la necessità di coerenza tra settori nel processo decisionale,

O.

considerando che, inoltre, le regioni costiere sono spesso regioni remote, come le piccole isole, le regioni ultraperiferiche o le zone costiere altamente dipendenti dal turismo e con accessibilità limitata al di fuori dell'alta stagione in cui, per favorire la coesione territoriale si dovranno migliorare le infrastrutture, sviluppare collegamenti regolari tra il litorale e l'entroterra e nelle quali, attraverso strategie di marketing territoriale e di sviluppo economico integrato che incrementino gli investimenti, si deve promuovere il mantenimento dell'attività economica al di fuori della stagione turistica,

P.

considerando che le zone costiere, benché caratterizzate da problemi identici, non dispongono di strumenti specifici che permettano un approccio strutturato e una migliore comunicazione tra gli attori principali, che lavorano spesso in modo indipendente e isolato,

Q.

considerando che i poteri pubblici possono trovare e attuare, a livello locale e regionale, soluzioni integrate per i problemi reali se cooperano con il settore privato, tenendo conto sia degli interessi ambientali che degli interessi della comunità,

R.

considerando che la creazione di strumenti specifici contribuirà all'elaborazione di strategie di sviluppo maggiormente integrate e sostenibili, incrementando la competitività economica nella conservazione delle risorse naturali e culturali, nella risposta alle esigenze sociali e nella promozione di modelli di turismo etico,

S.

considerando che tali strumenti potrebbero aumentare la qualità dell'occupazione nelle zone costiere, contribuire a ridurre la stagionalità, coniugando diverse forme di turismo ed altre attività marittime o costiere, adattando così l'offerta alle elevate aspettative e richieste dei turisti moderni e permettendo la creazione di posti di lavoro qualificati,

T.

considerando che l'obiettivo della cooperazione territoriale europea sancito all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1080/2006 potrà dare un efficace contributo alle priorità sopra menzionate attraverso il finanziamento di progetti di cooperazione e lo sviluppo di reti di partenariato fra operatori settoriali e le zone costiere, sottolineando in tale contesto l'importanza di utilizzare il gruppo europeo di cooperazione territoriale contemplato dal regolamento (CE) n. 1082/2006 quale strumento atto a creare cooperazioni stabili nel settore dello sviluppo sostenibile delle zone costiere, con la partecipazione delle parti locali e sociali;

1.   evidenzia che il turismo è un fattore essenziale per lo sviluppo socio-economico delle regioni costiere dell'Unione europea, essendo intimamente legato agli obiettivi della strategia di Lisbona; sottolinea inoltre che gli obiettivi della strategia di Göteborg devono essere presi in più attenta considerazione per le attività turistiche costiere;

2.   incoraggia agli Stati membri costieri a elaborare strategie specifiche e piani integrati a livello nazionale e locale al fine di attenuare il carattere stagionale del turismo nelle regioni costiere e garantire un'occupazione più stabile e una migliore qualità di vita per le comunità locali; sottolinea in tale contesto l'importanza di una riconversione delle imprese stagionali tradizionali in imprese attive durante tutto l'anno grazie alla diversificazione dei prodotti turistici e alle forme di turismo alternativo (turismo d'affari, culturale, medico, sportivo, agricolo e marino); rileva che la diversificazione dei prodotti e dei servizi contribuirà a creare crescita e occupazione riducendo le incidenze negative a livello ambientale, economico e sociale;

3.   sottolinea la necessità di salvaguardare i diritti dei lavoratori del settore, promuovendo impieghi di qualità e la loro qualificazione, il che implica, tra gli altri aspetti, una formazione professionale adeguata, la maggiore diffusione di relazioni contrattuali di lunga durata e un livello di retribuzione salariale equo e dignitoso e il miglioramento delle condizioni di lavoro;

4.   chiede l'adozione di un approccio integrato tra turismo costiero e politiche dell'Unione europea di coesione in materia ambientale, sociale, marittima, di pesca, dell'energia sociale e sanitaria così da creare sinergie ed evitare interventi contraddittori; raccomanda alla Commissione di tener conto della crescita sostenibile del turismo costiero, soprattutto nel contesto della politica marittima dell'Unione europea, in tale logica integrata come un obiettivo strategico del proprio programma di lavoro per il periodo 2010-2015 nonché della revisione di medio termine del quadro finanziario 2007-2013;

5.   invita gli Stati membri a garantire la piena partecipazione delle autorità regionali e locali competenti in materia di turismo e sviluppo regionale nelle aree costiere, come pure di partner economici, sociali e ambientali, a tutte le strutture stabili create nel quadro di queste politiche e nei programmi di cooperazione transfrontaliera cui partecipano le regioni costiere;

6.   sottolinea il legame fondamentale tra la qualità delle infrastrutture e la prosperità di una regione turistica e chiede pertanto alle autorità competenti di stabilire piani di ottimizzazione delle infrastrutture locali, nell'interesse sia dei turisti che dei residenti locali; in tale ottica raccomanda fortemente che gli Stati membri costieri adottino tutte le misure necessarie a garantire che i nuovi progetti di miglioramento delle infrastrutture, inclusi gli impianti petroliferi e altre strutture, ne prevedano la costruzione sempre utilizzando le tecnologie più moderne, in modo da garantire la riduzione del consumo energetico e delle emissioni di carbonio e migliorare l'efficienza energetica attraverso l'uso di fonti energetiche rinnovabili;

7.   Incoraggia la Commissione, gli Stati membri e le regioni a promuovere catene di mobilità sostenibile nel trasporto pubblico locale, piste ciclabili e sentieri escursionistici, in particolare nelle regioni costiere transfrontaliere, e a sostenere a tal fine lo scambio di buone prassi;

8.   raccomanda alla Commissione l'adozione di un approccio olistico ai temi del turismo costiero nel quadro tanto della coesione territoriale quanto della propria strategia per una politica marittima integrata, rivolta particolarmente alle isole, agli Stati membri insulari, alle regioni ultraperiferiche e alle altre zone costiere, in considerazione dell'elevato grado di dipendenza di tali territori dal settore turistico;

9.   incoraggia fortemente la Commissione e gli Stati membri ad inserire il turismo costiero nell'elenco delle priorità nell'ambito degli orientamenti strategici per il prossimo periodo di programmazione dei fondi strutturali nonché fra le politiche delle regioni costiere dell'Unione europea e a definire una strategia innovativa in grado di integrare l'offerta di turismo costiero;

10.   si rallegra pertanto della partecipazione delle regioni costiere ai programmi INTERREG IV B e C e ai progetti concernenti la cooperazione transnazionale e interregionale nel settore del turismo e le invita ad utilizzare effettivamente le iniziative e gli strumenti dell'Unione europea per le regioni costiere (come le strategie del Mediterraneo e del Mar Baltico e la sinergia del Mar Nero); raccomanda vivamente alla Commissione di prendere maggiormente in considerazione le regioni costiere nel quadro dei nuovi programmi INTERREG per il prossimo periodo di programmazione;

11.   prende atto dell'opinione del Comitato delle regioni riguardo alla creazione di un fondo europeo destinato alle aree litoranee, chiedendo alla Commissione di prendere in esame, nel contesto del prossimo quadro finanziario, i mezzi che consentano un migliore coordinamento di tutti i futuri strumenti finanziari applicabili alle misure prese nelle regioni costiere;

12.   raccomanda lo sviluppo di un pilastro della conoscenza come parte dello sviluppo integrato delle zone costiere attraverso la creazione di una rete europea settoriale sotto l'egida dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia contemplato dal regolamento (CE) n. 294/2008 e del settimo programma quadro contemplato dalla decisione 1982/2006/CE;

13.   raccomanda agli Stati membri costieri di adottare tale approccio integrato ai programmi, in fase di selezione ed esecuzione di progetti relativi alle aree litoranee, adottando il principio di intersettorialità e promuovendo in particolare la creazione di partenariati pubblico-privato al fine di contenere la pressione sulle autorità locali interessate;

14.   accoglie favorevolmente le priorità identificate dalla Commissione nella summenzionata agenda per un turismo europeo sostenibile e competitivo; suggerisce di includere nel portale delle destinazioni turistiche europee, di recente creazione, informazioni specifiche sulle destinazioni costiere e sulle reti, specialmente quelle meno conosciute e divulgate, in modo da consentirne la promozione al di là delle frontiere dell'Unione europea, includendo altresì i livelli regionale e locale;

15.   chiede, in tal senso, alla Commissione di riconoscere il turismo costiero e il turismo acquatico quale tema di eccellenza per il 2010 nel quadro del suo progetto-pilota «Destinazioni europee di eccellenza»;

16.   lamenta che l'attuale carenza di trasparenza nelle spese sostenute nelle zone costiere rende impossibile quantificare il livello di investimento e l'analisi dell'impatto dei fondi destinati al turismo in tali regioni; accoglie con favore, in tale contesto, il suddetto Libro verde sulle future disposizioni in materia di politica marittima volte a creare una base di dati per le regioni marittime che comporterà informazioni sui beneficiari di tutti i fondi comunitari (compresi i Fondi strutturali) e invita la Commissione ad adempiere senza indugi a questo importante compito; sottolinea l'importanza di tali iniziative per garantire la trasparenza nel settore; invita la Commissione ad adottare strumenti idonei a rendere tali dati disponibili al fine di eseguire analisi ed elaborare statistiche e invita gli Stati membri ad adempiere ai loro obblighi in materia di pubblicazione dei beneficiari definitivi fornendo così un quadro completo dei progetti esistenti;

17.   invita la Commissione, gli Stati membri e le regioni ad elaborare congiuntamente un elenco completo dei progetti finanziati nelle aree litoranee da rendere disponibile su internet, permettendo in questo modo alle regioni di apprendere sulla base delle altrui esperienze e alle istituzioni accademiche, alle comunità delle aree costiere e alle altre parti interessate di identificare, diffondere e massimizzare la comunicazione delle migliori prassi a vantaggio delle comunità locali; raccomanda in tale contesto la creazione di un forum in cui le parti interessate possano prendere contatto e scambiarsi le buone pratiche e di un gruppo di lavoro di rappresentanti degli Stati membri per sviluppare piani d'azione sul turismo costiero e alimentare lo scambio di esperienze a livello istituzionale;

18.   invita la Commissione ad utilizzare altresì tale elenco su Internet per dimostrare ai cittadini i vantaggi che l'Europa apporta alle regioni costiere del litorale contribuendo così a legittimare il finanziamento europeo e a dare un'immagine positiva dell'Unione europea;

19.   invita la Commissione a garantire che lo sviluppo continuo da parte di Eurostat della base di dati socioeconomici nelle regioni litoranee dell'Unione europea comprenda dati affidabili, omogenei e aggiornati in relazione al turismo poiché essi sono essenziali per facilitare il processo decisionale da parte del settore pubblico e per operare dei confronti, sia tra le regioni che tra i diversi settori; raccomanda agli Stati membri costieri l'urgenza del processo di applicazione del conto satellite del turismo nei propri territori;

20.   insiste sul forte legame tra l'ambiente e il turismo costiero; osserva che le politiche di sviluppo del turismo dovrebbero comportare misure pratiche, conformemente agli orientamenti generali in materia di protezione e gestione dell'ambiente; si rallegra pertanto per l'inserimento del concetto di «sviluppo sostenibile» nell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1083/2006 sui Fondi strutturali 2007-2013, come uno dei principi chiave applicabili all'esecuzione di tutti gli interventi strutturali, la cui applicazione deve essere debitamente verificata con opportune attività di controllo; raccomanda vivamente l'introduzione di una disposizione analoga nei regolamenti per il prossimo periodo di programmazione; sottolinea che ciò potrebbe costituire un importante contributo alla promozione dell'ecoturismo;

21.   ricorda che le regioni costiere sono particolarmente toccate dagli effetti del cambiamento climatico e dal conseguente aumento del livello del mare e dell'erosione del litorale, come pure della frequenza e della violenza delle tempeste; chiede pertanto che le regioni costiere elaborino piani di prevenzione dei rischi in materia di cambiamento climatico;

22.   Sottolinea gli effetti del cambiamento climatico sul turismo costiero; sollecita pertanto la Commissione, da un lato, a integrare coerentemente gli obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni di CO2 nella politica dei trasporti e del turismo e, dall'altro, a incoraggiare l'adozione di misure volte a proteggere il turismo costiero sostenibile dagli effetti del cambiamento climatico;

23.   pone l'accento, in tale contesto, sull'importanza che riveste la valutazione del potenziale di cui dispone il turismo per contribuire alla protezione e alla salvaguardia dell'ambiente; rileva che il turismo potrebbe costituire un mezzo semplice di sensibilizzazione ai valori ambientali grazie all'azione concertata delle autorità nazionali e regionali, da un lato, e degli operatori turistici e dei gestori di alberghi e ristoranti, dall'altro; ritiene pertanto che questi sforzi dovrebbero essere concentrati sulle regioni costiere, dato il loro profilo essenzialmente turistico;

24.   sottolinea la necessità di garantire costantemente, nel quadro delle azioni condotte per lo sviluppo del turismo, la protezione delle caratteristiche storiche e dei tesori archeologici nonché la salvaguardia delle tradizioni e del patrimonio culturale favorendo in generale l'attiva partecipazione delle comunità locali;

25.   chiede che siano concessi incentivi per promuovere lo sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il patrimonio culturale e naturale nonché il tessuto sociale delle regioni costiere;

26.   invita la Commissione a garantire che l'esecuzione attiva e conforme a quanto disposto dalla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino rappresenti la condizione per beneficiare dei finanziamenti dell'Unione europea per progetti costieri con impatto sul mare;

27.   chiede alla Commissione di utilizzare tutti gli strumenti di valutazione appropriati per verificare l'attuazione di questo principio nelle zone costiere durante l'attuale periodo di programmazione come pure la ripartizione delle responsabilità tra i diversi livelli di decisione;

28.   sottolinea che la pressione sulle zone costiere dovuta ad eccessivi interventi di infrastruttura fisica va a scapito dello sviluppo del turismo costiero e dell'attrattiva, mentre tali aspetti potrebbero essere promossi attraverso servizi turistici di alta qualità, essenziali per la competitività regionale costiera e la promozione di posti di lavoro di qualità e qualificati; invita quindi le regioni costiere a incentivare, in alternativa, investimenti in servizi basati sulle tecnologie dell'informazione e l'informatica, in nuovi potenziali dei prodotti tradizionali locali e nella formazione di lavoratori altamente qualificati nel settore del turismo; chiede inoltre l'elaborazione di programmi di formazione che consentano di creare una riserva di lavoratori qualificati in grado di far fronte alla sempre maggiore complessità e varietà del settore turistico;

29.   invita gli Stati membri a sviluppare politiche adeguate in materia di urbanistica e di assetto territoriale, compatibili con il paesaggio costiero;

30.   sottolinea che l'elevata qualità costituisce il principale vantaggio comparativo del prodotto turistico europeo; invita gli Stati membri come pure le autorità regionali e locali a porre in rilievo e a rafforzare la qualità dei servizi turistici, come la sicurezza offerta, le infrastrutture complete e moderne, la responsabilità sociale delle imprese interessate e le attività economiche rispettose dell'ambiente;

31.   invita la Commissione a includere nella propria politica sui poli marittimi i servizi e i settori produttivi rilevanti per il turismo litoraneo, consentendo in questo modo un'interazione produttiva tra coloro che utilizzano il mare come risorsa per incrementare la propria competitività, sostenibilità e il proprio contributo per lo sviluppo economico delle aree costiere; considera inoltre che l'assistenza medica, le strutture ricreative, i servizi educativi nonché le infrastrutture tecnologiche e le strutture sportive dovrebbero essere inclusi come servizi costieri nei poli marittimi, come elementi di importanza cruciale per lo sviluppo di tali zone;

32.   richiama l'attenzione sull'importanza dell'accessibilità per lo sviluppo delle zone costiere; chiede quindi alla Commissione e alle autorità nazionali e regionali di trovare soluzioni che garantiscano connessioni ottimali per via terrestre, aerea e fluviale; reitera la richiesta avanzata agli stessi, in considerazione del carico inquinante del mare in molte regioni e città portuali, di aumentare significativamente gli incentivi al rifornimento delle navi attraccate nei porti a partire dalla rete di terra; invita gli Stati membri a studiare la possibilità di adottare misure, quali la riduzione delle tasse aeroportuali, sempre in conformità con la procedura di cui alla summenzionata posizione del 23 ottobre 2008, per aumentarne l'attrattiva e favorire la competitività delle zone costiere; allo stesso fine, sottolinea la necessità di rafforzare il rispetto delle norme di sicurezza aeroportuali e d'aviazione, ivi compresa, se del caso, l'eliminazione di depositi di carburante nelle vicinanze degli aeroporti;

33.   invita gli Stati membri e le autorità regionali a promuovere il potenziamento dei porti e degli aeroporti nelle regioni costiere e insulari per soddisfare le esigenze del turismo, tenendo conto delle opportunità esistenti in materia di ambiente e di rispetto dell'estetica e dell'ambiente naturale;

34.   sottolinea che la coesione territoriale è una concezione orizzontale in cui rientra l'Unione europea in quanto tale, che può potenziare i collegamenti fra le zone costiere e l'entroterra grazie alle esistenti complementarità di reciproca influenza fra le regioni costiere e interne (ad esempio connessione di attività costiere al turismo rurale e urbano, miglioramento dell'accessibilità fuori stagione per il turismo, elevazione del profilo dei prodotti locali incoraggiandone la diversificazione); rileva che il suddetto Libro verde sulla futura politica marittima fa specifico riferimento alle regioni insulari, riconoscendo che esse affrontano particolari sfide di sviluppo a seguito del loro permanente svantaggio naturale; sottolinea che problemi analoghi sono affrontati dalle regioni costiere in generale e invita la Commissione a tener conto della necessità di collegare il turismo costiero alla gestione integrata delle zone costiere e alla pianificazione territoriale per i mari nella futura attuazione della coesione territoriale;

35.   allo stesso modo, incentiva le autorità costiere regionali e locali a favorire programmi di marketing territoriale integrati con i partner in un contesto di relazioni di prossimità marittima e terrestre e a promuovere l'equità nello sviluppo del turismo e dei viaggi, al fine di incrementare la competitività turistica senza pregiudicare la competitività globale;

36.   incentiva le regioni costiere a partecipare a progetti di cooperazione interregionale come, ad esempio, nell'ambito del tema IV dell'iniziativa «Regioni per il cambiamento economico» con l'obiettivo di creare reti tematiche per il turismo costiero e di operare in quelle esistenti, nonché nello scambio di conoscenze e di confronto sulle migliori prassi;

37.   raccomanda che le autorità pubbliche interessate a livello nazionale, regionale e locale si attivino per promuovere progetti strategici per il turismo costiero nell'ambito dei loro programmi di cooperazione, forniscano assistenza tecnica per la preparazione dei progetti, mettano a disposizione idonei livelli di finanziamento per tali azioni e rendano prioritario l'uso dei fondi strutturali per lo sviluppo sostenibile, rispettoso dell'ambiente, del turismo nelle regioni costiere in termini sia di convergenza che di competitività e di occupazione; in tale contesto, ritiene necessario prestare una particolare attenzione alle operazioni volte allo sviluppo delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;

38.   invita la Commissione a programmare almeno un evento specifico entro l'anno prossimo, di preferenza il 20 maggio, la Giornata marittima europea, dedicato al turismo costiero così da facilitare la comunicazione e la creazione di contatti tra partner e la condivisione delle migliori prassi, ad esempio nell'applicazione del modello integrato di gestione della qualità dell'Unione europea; in tale contesto incoraggia tutti i protagonisti a presentare i loro progetti finanziati dalla Comunità in relazione diretta o indiretta con il turismo costiero;

39.   ritiene che la promozione del turismo nautico, anche attraverso la promozione di attività economiche connesse al settore possa aiutare i cittadini dell'Unione europea a sviluppare abitudini più sostenibili e più ecologiche; invita pertanto gli Stati membri a incoraggiare gli investimenti a tal fine nelle loro zone costiere;

40.   invita inoltre la Commissione a sviluppare una guida pratica sui finanziamenti dell'Unione europea in materia di turismo costiero, al fine di orientare i soggetti interessati durante la fase di reperimento di finanziamenti;

41.   riconosce l'importante contributo che la crescita del turismo di crociera può apportare allo sviluppo delle comunità costiere, purché sia garantito l'equilibro tra rischi e benefici, tra i costi fissi per gli investimenti terrestri e la flessibilità degli operatori di crociera e purché siano correttamente salvaguardate le preoccupazioni ambientali;

42.   invita la Commissione ad appoggiare le comunità litoranee nell'acquisizione delle migliori prassi e nel modo di massimizzare per le comunità locali i benefici derivanti dai plusvalori offerti, in particolare, dal turismo di crociera e, in generale, dal turismo costiero;

43.   invita le regioni costiere a istituire e a sostenere delle agenzie di sviluppo regionali o locali in modo da creare una rete tra professionisti, istituzioni, esperti e amministrazioni situati nella medesima area ma anche tra Stati membri, con funzioni consultive e informative ai potenziali beneficiari sia pubblici che privati;

44.   raccomanda agli Stati membri costieri di tenere in considerazione la sostenibilità dei progetti di cooperazione nella fase successiva al finanziamento, non solo sotto l'aspetto finanziario ma anche in termini di continuità della cooperazione tra partner e di interconnessione con i relativi settori locali;

45.   raccomanda agli Stati membri costieri di garantire un'elevata visibilità dei progetti selezionati e semplificare le procedure di accesso ai finanziamenti, al fine di attirare finanziamenti privati nel settore turistico costiero e facilitare la creazione di partenariati tra le autorità pubbliche e gli attori privati, in particolare le PMI; raccomanda la promozione dei benefici ricreativi del turismo marino e costiero preservando nel contempo flora e fauna sane (promuovendo l'ecoturismo, il turismo ittico, l'osservazione delle balene, ecc.); considera che tali obiettivi potrebbero essere esposti nell'ambito della Giornata europea del mare, il 20 maggio;

46.   invita le associazioni di protezione ambientale, i settori economici legati al mare, gli enti culturali, la comunità scientifica, gli enti civili e i residenti locali ad ampliare la propria partecipazione a tutte le fasi dei progetti, compresa quella di controllo, al fine di garantirne la sostenibilità a lungo termine;

47.   invita, infine, la Commissione a valutare regolarmente in che misura il finanziamento comunitario stanziato per le zone costiere esercita un'influenza effettiva sullo sviluppo regionale di tali aree, al fine di diffondere le migliori prassi e di sostenere reti di partenariato tra i diversi attori mediante un osservatorio sul turismo litoraneo sostenibile;

48.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, e al Comitato delle regioni.


(1)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1.

(2)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19.

(3)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 1.

(4)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

(5)  GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

(6)  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

(7)  Testi approvati, P6_TA(2008)0517.

(8)  GU C 297 E del 20.11.2008, pag. 184.

(9)  Testi approvati, P6_TA(2008)0213.


23.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CE 45/9


Alfabetizzazione mediatica nell'ambiente digitale

P6_TA(2008)0598

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sull'alfabetizzazione mediatica nell'ambiente digitale (2008/2129(INI))

(2010/C 45 E/02)

Il Parlamento europeo,

vista la Convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali,

vista la direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007 che modifica la direttiva del Consiglio 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (1), in particolare il considerando 37 della direttiva 2007/65/CE e l'articolo 26 della direttiva 89/552/CEE,

vista la decisione n. 854/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che istituisce un programma comunitario pluriennale inteso a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online (2),

vista la decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (3),

vista la raccomandazione 2006/952/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea (4),

vista la raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (5),

vista la comunicazione della Commissione, del 20 dicembre 2007, dal titolo «Un approccio europeo all'alfabetizzazione mediatica nell'ambiente digitale» (COM(2007)0833),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo «Il pluralismo dei media negli Stati membri dell'Unione europea» (SEC(2007)0032),

vista la comunicazione della Commissione, del 1o giugno 2005, dal titolo «i2010 — Una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione» (COM(2005)0229),

vista la sua risoluzione del 20 novembre 2002 sulla concentrazione dei media (6),

vista la sua risoluzione del 6 settembre 2005 sull'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE («Televisione senza frontiere»), modificata dalla direttiva 97/36/CE, per il periodo 2001-2002 (7),

vista la sua risoluzione del 27 aprile 2006 sulla transizione dalla radiodiffusione analogica alla radiodiffusione digitale: un'opportunità per la politica europea dell'audiovisivo e la diversità culturale (8),

viste le conclusioni del Consiglio del 22 maggio 2008 sulle competenze interculturali (9) e su un approccio europeo all'alfabetizzazione mediatica nell'ambiente digitale (10),

vista la dichiarazione di Grünwald dell'UNESCO sull'educazione ai media del 1982,

vista l'agenda di Parigi dell'UNESCO del 2007: dodici raccomandazioni sull'educazione ai media,

vista la raccomandazione Rec(2006)12 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri relativa alla responsabilizzazione dei bambini nel nuovo contesto dell'informazione e della comunicazione,

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0461/2008),

A.

considerando che i media si fanno sentire in politica e nella vita quotidiana e della società; che la forte concentrazione dei media può mettere in pericolo il pluralismo dei mezzi d'informazione; che l'alfabetizzazione mediatica rappresenta quindi una componente importante della cultura politica e della partecipazione attiva dei cittadini dell'Unione,

B.

considerando che sono coinvolti tutti i tipi di media audiovisivi o stampati, classici e digitali e che si sta verificando una convergenza tra le diverse forme di media, dal punto di vista sia tecnico sia contenutistico; che grazie alle tecnologie innovative i nuovi mass media penetreranno sempre più a fondo in tutti i settori della vita, richiedendo un ruolo più attivo agli utenti, e che anche le social communities, i blog e i videogiochi sono forme mediatiche,

C.

considerando che per i giovani utenti dei media la fonte primaria di informazioni è soprattutto Internet; che nell'utilizzo di questo strumento essi dispongono di una conoscenza orientata in base alle proprie esigenze ma priva di sistematicità; che invece gli adulti si informano prevalentemente tramite la radio, la televisione, i giornali e le riviste; che pertanto l'alfabetizzazione mediatica, nell'attuale panorama dei mezzi di informazione, deve rispondere sia alle sfide dei nuovi media — in particolare alle possibilità di interazione e partecipazione creativa ad essi connesse — che alle conoscenze richieste dai mezzi di informazione tradizionali, che continuano a rappresentare la fonte principale di informazione dei cittadini,

D.

considerando che le nuove tecnologie dell'informazione possono sommergere gli utenti inesperti con una moltitudine di informazioni indifferenziate, cioè non ordinate per importanza, e che tale eccesso di informazione può rappresentare un problema altrettanto importante della mancanza di informazione,

E.

considerando che una buona formazione in materia di utilizzo della tecnologia dell'informazione e dei media, rispettosa dei diritti e delle libertà altrui, migliora notevolmente la qualificazione professionale del singolo e, dal punto di vista macroeconomico, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di Lisbona,

F.

considerando che l'accesso generalizzato alle tecnologie della comunicazione offre a tutti la possibilità di trasmettere informazioni e diffonderle a livello mondiale, trasformando ogni singolo utente di Internet in un potenziale giornalista, e che un'adeguata alfabetizzazione mediatica è necessaria non solo per comprendere le informazioni ma anche per la capacità di produrre e diffondere contenuti mediatici; considerando che le conoscenze di informatica da sole non comportano pertanto automaticamente una maggiore alfabetizzazione mediatica,

G.

considerando che, per quanto riguarda lo sviluppo delle reti di telecomunicazione e l'avanzata delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), vanno constatate grandi differenze non solo tra gli Stati membri, ma anche tra le regioni, in particolare tra le aree periferiche e rurali, il che comporta il pericolo di un continuo allargamento del divario digitale nell'Unione europea,

H.

considerando che le scuole rivestono un ruolo fondamentale nella formazione di persone capaci di comunicare e giudicare con cognizione di causa e che tra gli Stati membri e le regioni esistono grandi differenze in materia di educazione ai media e nel livello di partecipazione e utilizzo delle TIC nell'insegnamento; considerando che l'educazione ai media deve essere impartita in primo luogo da insegnanti con una competenza mediatica e che hanno ricevuto un'apposita formazione in materia,

I.

considerando che l'educazione ai media è essenziale ai fini del conseguimento di un elevato livello di alfabetizzazione mediatica, componente importante dell'educazione politica che aiuta le persone a rafforzare il loro comportamento di cittadini attivi e la loro consapevolezza in materia di diritti e doveri; che, inoltre, cittadini bene informati e politicamente maturi rappresentano la base di una società pluralistica; che la produzione di contenuti e prodotti mediatici propri permette di acquisire competenze che consentono una più profonda comprensione dei principi e dei valori dei contenuti mediatici prodotti dai professionisti,

J.

considerando che le attività di pedagogia dei media dedicate agli anziani sono meno consolidate rispetto a quelle per i giovani e che nelle persone più anziane si notano spesso paure e barriere nei confronti dei nuovi media,

K.

considerando che i pericoli che minacciano la sicurezza dei dati personali diventano sempre più subdoli e numerosi e che ciò costituisce un rischio elevato per gli utenti inesperti,

L.

considerando che l'alfabetizzazione mediatica rappresenta un'imprescindibile competenza chiave nella società dell'informazione e della comunicazione,

M.

considerando che i mezzi di informazione schiudono opportunità di comunicazione ed apertura su scala mondiale, sono pilastri fondamentali delle società democratiche e veicoli del sapere e dell'informazione; che i nuovi media digitali offrono possibilità positive e creative in termini di partecipazione e comportano pertanto un miglioramento della partecipazione dei cittadini ai processi politici,

N.

considerando che i dati attualmente disponibili non permettono di valutare con precisione lo stato dell'alfabetizzazione mediatica nell'Unione europea,

O.

considerando che l'importanza decisiva dell'alfabetizzazione mediatica è stata evidenziata anche dall'UNESCO, ad esempio nella Dichiarazione di Grünwald sull'educazione ai media (1982) e nell'Agenda di Parigi — dodici raccomandazioni per l'educazione ai media (2007);

Considerazioni generali

1.   accoglie favorevolmente la summenzionata comunicazione della Commissione sull'alfabetizzazione mediatica nell'ambiente digitale, ma ritiene che siano necessari altri miglioramenti nella formulazione di un approccio europeo per la promozione dell'alfabetizzazione mediatica, in particolare per quanto riguarda il coinvolgimento dei media classici e il riconoscimento dell'importanza dell'educazione ai media;

2.   accoglie con favore le conclusioni del Consiglio del 22 maggio 2008 sulle competenze interculturali; si aspetta che gli Stati membri si impegnino espressamente per la promozione dell'alfabetizzazione mediatica e propone di rafforzare con esperti in materia di formazione il comitato di contatto degli Stati membri, previsto dalla direttiva 89/552/CEE;

3.   invita la Commissione ad approvare una raccomandazione e a elaborare un piano d'azione sull'alfabetizzazione mediatica; invita la Commissione ad organizzare nel 2009 una riunione del comitato di contatto sui servizi dei media audiovisivi, al fine di facilitare lo scambio di informazioni e di instaurare una collaborazione efficace e regolare;

4.   chiede alle autorità competenti per la regolamentazione delle comunicazioni audiovisive ed elettroniche di collaborare ai vari livelli per un miglioramento dell'alfabetizzazione mediatica; riconosce la particolare necessità di sviluppare a livello nazionale codici di condotta e iniziative regolamentari comuni; ribadisce la necessità che tutte le parti siano coinvolte nella promozione di uno studio sistematico e di un'analisi regolare dei vari aspetti e delle diverse dimensioni dell'alfabetizzazione mediatica;

5.   suggerisce alla Commissione di avvalersi del gruppo di esperti sull'educazione ai media anche per discutere gli aspetti relativi all'educazione mediatica, e che il gruppo si riunisca e si consulti regolarmente con i rappresentanti di tutti gli Stati membri;

6.   ribadisce che oltre ai politici e ai giornalisti, alle emittenti radiotelevisive e alle imprese mediatiche, sono soprattutto le entità locali come biblioteche, centri d'istruzione per adulti, centri civici culturali e mediatici, scuole di qualificazione e di perfezionamento professionale, mezzi d'informazione dei cittadini (come i canali aperti), che possono contribuire attivamente alla promozione dell'alfabetizzazione mediatica;

7.   esorta la Commissione, facendo riferimento all'articolo 26 della direttiva 89/552/CEE, a elaborare indicatori per misurare l'alfabetizzazione mediatica al fine di incentivarla a lungo termine nell'Unione europea;

8.   nota che per alfabetizzazione mediatica si intende la capacità di utilizzare autonomamente i vari media, di comprendere e valutare con cognizione di causa i diversi aspetti dei mezzi di comunicazione e dei contenuti mediatici nonché di comunicare in contesti eterogenei e di produrre e diffondere contenuti mediatici; constata inoltre che la molteplicità di fonti disponibili presuppone soprattutto la capacità di filtrare e classificare le informazioni ricercate nella marea di dati e immagini offerte dai nuovi media;

9.   sottolinea che l'educazione ai media rappresenta un elemento fondamentale della politica di informazione dei consumatori, dell'approccio consapevole e competente alle questioni del diritto d'autore, della partecipazione democratica attiva dei cittadini e della promozione del dialogo interculturale;

10.   incoraggia la Commissione a sviluppare ulteriormente la propria politica di promozione della competenza mediatica in cooperazione con tutti gli organismi dell'Unione e gli enti territoriali locali e regionali, nonché a rafforzare la cooperazione con l'UNESCO e il Consiglio d'Europa;

Gruppi target e obiettivi

11.   sottolinea che le attività di educazione ai media devono coinvolgere tutti i cittadini: bambini, giovani, adulti, anziani e persone disabili;

12.   fa presente che l'alfabetizzazione mediatica inizia a casa imparando come scegliere i servizi offerti dai media — da cui l'importanza dell'educazione ai media per i genitori che svolgono un ruolo determinante nel formare le abitudini dei figli nell'uso dei media — e prosegue a scuola e durante l'apprendimento permanente ed è corroborata dall'attività delle autorità nazionali, statali e regolamentari nonché dal lavoro dei professionisti e degli organismi del settore dei media;

13.   rileva che gli obiettivi in materia di educazione ai media sono l'utilizzo competente e creativo dei mezzi di comunicazione e dei rispettivi contenuti, l'analisi critica dei prodotti mediatici, la comprensione del funzionamento dell'industria dei media e la produzione autonoma di contenuti mediatici;

14.   raccomanda che l'educazione ai media fornisca informazioni sugli aspetti legati ai diritti d'autore e sull'importanza del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare per quanto concerne Internet nonché sulla sicurezza dei dati, il rispetto della vita privata e il diritto all'autodeterminazione informativa; sottolinea la necessità di rendere consapevoli gli utenti dei nuovi media circa i potenziali pericoli concernenti la sicurezza dell'informazione e dei dati personali nonché i rischi connessi alla violenza su Internet;

15.   ricorda che la pubblicità occupa attualmente una parte importante dei servizi forniti dai media; sottolinea che l'alfabetizzazione mediatica dovrebbe fornire anche criteri di valutazione degli strumenti e delle pratiche utilizzate dalla pubblicità;

Accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

16.   chiede che la politica europea riduca il divario digitale tra gli Stati membri nonché tra le aree urbane e quelle rurali sviluppando ulteriormente l'infrastruttura dell'informazione e della comunicazione e soprattutto mettendo a disposizione l'accesso a banda larga nelle regioni meno avanzate;

17.   ribadisce che la messa a disposizione dell'accesso all'Internet a banda larga deve essere considerato a sua volta come un servizio pubblico di base e dovrebbe essere contraddistinta da un'offerta ampia e di elevata qualità nonché da prezzi accessibili; chiede che ogni cittadino possa usufruire di un accesso a banda larga dai costi contenuti;

Educazione ai media nelle scuole e come parte integrante della formazione degli insegnanti

18.   sottolinea che l'educazione ai media dovrebbe far parte dell'istruzione formale a cui hanno accesso tutti i bambini ed essere parte integrante del programma didattico nelle scuole di ogni ordine e grado;

19.   chiede che l'alfabetizzazione mediatica sia inserita quale nona competenza chiave nel quadro di riferimento europeo per l'apprendimento permanente, conformemente alla raccomandazione 2006/962/CE;

20.   raccomanda che l'educazione ai media sia il più possibile orientata alla prassi e che venga associata alle materie economiche, politiche, letterarie, sociali, artistiche e informatiche e propone che la soluzione risieda nella creazione di una disciplina «educazione ai media» e in un approccio interdisciplinare abbinato a progetti extrascolastici;

21.   raccomanda agli istituti d'istruzione di promuovere come mezzo di formazione pratica all'alfabetizzazione mediatica la realizzazione di prodotti mediatici (nel settore dei media stampati, audiovisivi e dei nuovi media) con la partecipazione di alunni e insegnanti;

22.   esorta la Commissione a considerare, ai fini dell'annunciata fissazione degli indicatori per misurare la competenza mediatica, sia la qualità dell'insegnamento scolastico sia la formazione del personale docente in questo ambito;

23.   constata che, oltre agli aspetti pedagogici e didattici, svolgono un ruolo fondamentale anche l'attrezzatura tecnica e l'accesso alle nuove tecnologie e sottolinea la necessità di migliorare sensibilmente l'infrastruttura scolastica in modo da consentire a tutti gli studenti di accedere al computer, a Internet e a un insegnamento corrispondente;

24.   evidenzia che l'educazione ai media nelle scuole differenziali acquista un significato particolare, poiché per numerosi casi di disabilità i media svolgono una funzione importante per superare le barriere comunicative;

25.   suggerisce che nel percorso formativo degli insegnanti di scuole di ogni ordine e grado vengano integrati moduli obbligatori di pedagogia dei media al fine di conseguire una formazione intensiva; invita le autorità nazionali competenti ad offrire agli insegnanti di tutte le materie e di tutti i tipi di scuola l'impiego di strumenti didattici audiovisivi per risolvere i problemi dell'educazione ai media;

26.   sottolinea la necessità di uno scambio regolare di informazioni, migliori pratiche e, nel settore della formazione, di metodi pedagogici tra Stati membri;

27.   invita la Commissione a recepire nel programma che succederà al programma MEDIA 2007 un'apposita sezione per la promozione dell'alfabetizzazione mediatica, in quanto la versione attuale di tale programma contribuisce poco alla promozione dell'alfabetizzazione mediatica; sostiene inoltre gli sforzi compiuti dalla Commissione per introdurre il nuovo programma Media Mundus per sostenere la cooperazione internazionale nel settore dell'audiovisivo; chiede che la competenza mediatica acquisisca maggiore rilievo in altri programmi di sostegno dell'Unione europea, segnatamente «Apprendimento permanente», «eTwinning», «Internet più sicuro» e nel Fondo sociale europeo;

L'educazione ai media destinata agli anziani

28.   sottolinea che le attività in ambito mediatico a beneficio delle persone anziane devono svolgersi nei luoghi dove questi ultimi si intrattengono, come associazioni, case di riposo e di cura, strutture di residenza assistita, gruppi ricreativi, comitati d'iniziativa o circoli della terza età;

29.   ricorda che le reti digitali offrono soprattutto alle persone più anziane la possibilità di partecipare in modo comunicativo alla vita quotidiana e di preservare il più a lungo possibile la loro indipendenza;

30.   ricorda che l'educazione ai media in età avanzata deve tener conto delle varie e diverse esperienze degli anziani e del loro approccio ai media;

*

* *

31.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27.

(2)  GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 1.

(3)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12.

(4)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 72.

(5)  GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10.

(6)  GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 205.

(7)  GU C 193 E del 17.8.2006, pag. 117.

(8)  GU C 296 E del 6.12.2006, pag. 120.

(9)  GU C 141 del 7.6.2008, pag. 14.

(10)  GU C 140 del 6.6.2008, pag. 8.


23.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CE 45/15


Requisiti patrimoniali (Piano di attuazione)

P6_TA(2008)0607

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sul progetto di direttiva della Commissione che modifica alcuni allegati della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio

(2010/C 45 E/03)

Il Parlamento europeo,

vista la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (1), in particolare l'articolo 150, paragrafo 1,

visto il progetto di direttiva della Commissione che modifica alcuni allegati della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio,

vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 1o ottobre 2008, che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi (COM(2008)0602) (proposta di riesame delle direttive sui requisiti patrimoniali),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (COM(2008)0704) (proposta di regolamento sulle agenzie di rating del credito), presentata dalla Commissione il 12 novembre 2008,

visto l'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera b), della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2),

visto l'articolo 81, paragrafo 2 e paragrafo 4, lettera b), del suo regolamento,

A.

considerando che la Commissione ha presentato una proposta di riesame delle direttive sui requisiti patrimoniali,

B.

considerando che la Commissione ha presentato altresì un progetto di direttiva che modifica alcuni allegati della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio, e che contiene anche disposizioni in materia di informativa da parte delle agenzie di rating esterne (External Credit Assessment Institutions (ECAI)),

C.

considerando che la Commissione ha successivamente presentato una proposta di regolamento sulle agenzie di rating del credito,

D.

considerando la necessità di disciplinare in maniera coerente e sistematica gli obblighi di informativa e trasparenza che incombono alle ECAI e alle agenzie di rating del credito,

E.

considerando che gli obblighi di informativa proposti dalla Commissione per le ECAI vanno oltre l'adeguamento tecnico e richiedono pertanto un opportuno esame del Parlamento e una trattazione nel quadro della procedura di codecisione,

F.

considerando che la coerenza e la sistematicità, come pure l'opportuno esame da parte del Parlamento, comportano la necessità che la disposizione in materia di obblighi di informativa per le ECAI sia trattata, a norma della procedura di codecisione, nell'ambito della proposta di riesame delle direttive sui requisiti patrimoniali o della proposta di regolamento sulle agenzie di rating del credito,

G.

considerando che il Parlamento è favorevole alle altre modifiche tecniche;

1.   si oppone all'adozione del progetto di direttiva che modifica alcuni allegati della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio;

2.   è del parere che il progetto di direttiva della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste nella direttiva 2006/48/CE;

3.   invita la Commissione a ritirare il progetto di misura e a presentarne al comitato uno nuovo;

4.   propone di modificare come segue il progetto di direttiva:

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICA

Modifica 1

Progetto di direttiva — atto modificativo

Articolo 1 — punto 3

Direttiva 2006/48/EC

Allegato VI — Parte 2 — punto 7

(3)

Nell'allegato VI, parte 2, il punto 7 è sostituito dal seguente:

soppresso

«7.

Le autorità competenti adottano le misure necessarie per assicurare che i principi della metodologia utilizzata dall'ECAI per formulare le valutazioni del merito di credito siano pubblicamente disponibili, cosicché tutti gli utilizzatori potenziali possano decidere se tali valutazioni poggino su basi ragionevoli. Inoltre, le autorità competenti adottano le misure necessarie per assicurare che, per quanto riguarda le valutazioni del merito di credito relative a posizioni inerenti a cartolarizzazione, l'ECAI si impegni a produrre, su base continuativa, informazioni sintetiche sulla struttura dell'operazione, sulla prestazione delle attività del portafoglio e sulla loro influenza sulla sua valutazione del merito di credito. Le informazioni sintetiche vengono messe a disposizione di tutti gli enti creditizi che utilizzano le valutazioni del merito di credito ai fini dell'articolo 96.»

 

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


23.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CE 45/17


Pratiche sleali delle società di compilazione degli annuari

P6_TA(2008)0608

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulle pratiche sleali delle società di compilazione degli annuari (petizioni 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 e altre) (2008/2126(INI))

(2010/C 45 E/04)

Il Parlamento europeo,

viste le petizioni 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 e altre,

viste le precedenti deliberazioni della commissione per le petizioni in merito alla petizione 0045/2006 e altre,

vista la direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (versione codificata) (1),

vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (direttiva sulle pratiche commerciali sleali) (2),

visto il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori) (3),

vista la direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (4),

visto lo studio dal titolo «Pratiche ingannevoli delle “società di compilazione degli elenchi” nel contesto della normativa presente e futura inerente al mercato interno volta a proteggere i consumatori e le PMI» (IP/A/IMCO/FWC/2006-058/LOT4/C1/SC6), commissionato dalla sua commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,

visto l'articolo 192, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le petizioni e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0446/2008),

A.

considerando che il Parlamento ha ricevuto più di 400 petizioni da piccole imprese (che rappresentano solo una frazione del numero totale) che affermano di essere state vittime di pubblicità ingannevole ad opera di società che curano la compilazione degli annuari commerciali, subendo di conseguenza stress psicologico, sensi di colpa, imbarazzo, frustrazione e perdite finanziarie,

B.

considerando che tali denunce sono il riflesso di una prassi diffusa e concertata relativa a pratiche commerciali ingannevoli da parte di taluni editori di annuari commerciali nei confronti di migliaia di aziende, aventi un'organizzazione transfrontaliera e quindi attive in due o più Stati membri all'interno e all'esterno dell'Unione europea, con un notevole impatto finanziario su tali aziende; che non esistono meccanismi amministrativi o strumenti legali che permettano alle autorità nazionali preposte all'applicazione della legge di collaborare a livello transfrontaliero in maniera efficace e efficiente,

C.

considerando che il carattere ingannevole di tali pratiche diventa ancora più evidente con la comunicazione elettronica e la diffusione via internet (si veda la petizione n. 0079/2003),

D.

considerando che le pratiche commerciali denunciate consistono normalmente nel fatto che un'azienda viene contattata, di solito tramite posta, da una società che cura la compilazione degli annuari commerciali e viene invitata a completare o aggiornare i dati relativi alla propria ragione sociale e al proprio recapito, ricevendo l'impressione erronea che in tal modo verrà inserita a titolo gratuito in un annuario commerciale, salvo poi scoprire in seguito di avere in realtà involontariamente firmato un contratto, che di solito la vincola per un minimo di tre anni, e in base al quale verrà inserita in un annuario commerciale al costo di circa 1 000 EUR l'anno,

E.

considerando che i formulari utilizzati nell'ambito di tali pratiche sono spesso ambigui e di difficile comprensione, così da evocare l'idea errata di un inserimento gratuito nell'annuario commerciale, ma facendo in realtà cadere tali aziende nella trappola di contratti inserzionistici non richiesti,

F.

considerando che non esiste una normativa specifica, né a livello dell'Unione europea né a livello degli Stati membri concernente le società di gestione degli annuari nelle transazioni tra imprese (business-to-business), e considerando che l'introduzione di una normativa organica e di ampia portata è a discrezione degli Stati membri,

G.

considerando che la direttiva 2006/114/CE si applica anche alle transazioni fra imprese e definisce come «pubblicità ingannevole»«qualsiasi pubblicità che in qualsiasi modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, dato il suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il comportamento economico di dette persone o che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente»; considerando, tuttavia, che le differenti interpretazioni di ciò che è «ingannevole» sembrano essere il principale ostacolo pratico nella lotta a tali pratiche delle società di gestione degli annuari nelle transazioni tra imprese,

H.

considerando che la direttiva 2005/29/CE vieta la prassi di «includere nel materiale promozionale una fattura o analoga richiesta di pagamento che dia al consumatore l'impressione di aver già ordinato il prodotto in commercio mentre non lo ha fatto»; considerando, tuttavia, che la direttiva non si applica alle pratiche ingannevoli fra imprese e che pertanto non ci si può valere di tale strumento, nella sua forma attuale, per fornire assistenza ai firmatari delle petizioni; considerando tuttavia che la direttiva non preclude una normativa nazionale sulle prassi commerciali sleali, ugualmente applicabile in ogni circostanza a consumatori e imprese,

I.

considerando che la direttiva 2005/29/CE non preclude agli Stati membri la possibilità di estendere la sua applicazione anche alle imprese commerciali attraverso il diritto nazionale; considerando tuttavia che questo comporta differenti livelli di protezione nei vari Stati membri per le imprese vittime di pratiche ingannevoli da parte delle società di gestione degli annuari commerciali,

J.

considerando che il regolamento (CE) n. 2006/2004 stabilisce che per «infrazione intracomunitaria» s'intende «qualsiasi atto o omissione contrari alle norme sulla protezione degli interessi dei consumatori, […] che danneggi o possa danneggiare gli interessi collettivi dei consumatori che risiedono in uno o più Stati membri diversi dallo Stato membro in cui hanno avuto origine o si sono verificati l'atto o l'omissione in questione o in cui è stabilito il venditore o il fornitore responsabile o in cui si riscontrino elementi di prova o beni riconducibili all'atto o all'omissione»; considerando, tuttavia, che tale direttiva non si applica alle pratiche ingannevoli fra imprese e che pertanto non ci si può neanche avvalere di tale strumento, nella sua forma attuale, per fornire assistenza ai firmatari delle petizioni,

K.

considerando che la maggior parte dei firmatari delle petizioni cita l'annuario commerciale noto come «European City Guide» (le cui attività sono state oggetto di azioni a livello amministrativo e legale), ma che vengono anche menzionate altre società quali «Construct Data Verlag», «Deutscher Adressdienst GmbH» e «NovaChannel»; considerando tuttavia che altre aziende operanti nel settore svolgono attività commerciali legittime,

L.

considerando che le vittime di tali pratiche commerciali ingannevoli sono per lo più imprese di piccole dimensioni, ma non mancano professionisti e persino organizzazioni senza scopo di lucro, quali organizzazioni non governative, associazioni caritative, scuole, biblioteche e centri ricreativi locali, fra cui gruppi musicali,

M.

considerando che le società responsabili degli annuari commerciali hanno spesso la loro sede in uno Stato membro diverso da quello delle loro vittime, cosicché queste ultime hanno difficoltà a ottenere la protezione da parte delle autorità nazionali vista l'esistenza di interpretazioni differenti negli Stati membri di ciò che è considerato ingannevole; che le vittime spesso non ricevono alcun risarcimento dai dispositivi legislativi nazionali e dalle autorità per la tutela dei consumatori, poiché viene loro comunicato che la legge è volta a proteggere i consumatori e non le imprese; che, trattandosi di piccole imprese, la maggior parte delle vittime spesso non ha le risorse per avvalersi di un efficace mezzo di ricorso giudiziario e che i meccanismi di autoregolamentazione per le società operanti nel campo degli annuari servono a ben poco in quanto vengono ignorati da quanti praticano pubblicità ingannevole,

N.

considerando che le vittime di tali pratiche sono sistematicamente sollecitate a saldare i loro debiti dalle stesse aziende che le hanno ingannate oppure da agenzie di recupero crediti da queste ingaggiate; che le vittime lamentano di sentirsi in difficoltà e minacciate da tali contatti, cosicché molte di loro finiscono per pagare contro la propria volontà allo scopo di evitare ulteriori fastidi,

O.

considerando che le vittime che rifiutano di pagare — tranne rare eccezioni — non vengono quasi mai citate in giudizio,

P.

considerando che diversi Stati membri hanno adottato iniziative, segnatamente di sensibilizzazione, nei confronti delle società potenzialmente colpite, che includono condivisione di informazioni, consulenza, allertamento delle autorità di polizia e talvolta il mantenimento di un registro delle denunce per fronteggiare il problema,

Q.

considerando che dal 2000 l'Austria ha modificato la legge nazionale sulle pratiche commerciali sleali e che adesso il paragrafo 28 bis stabilisce che è vietato pubblicizzare, nell'ambito di attività commerciali e a fini concorrenziali, la registrazione su annuari quali pagine gialle, elenchi telefonici o elenchi analoghi, tramite moduli di pagamento, bollettini di versamento, fatture, offerte di rettifica o modalità analoghe, oppure offrire tali registrazioni direttamente senza lasciare intendere in modo inequivocabile e anche attraverso mezzi grafici evidenti che tale pubblicità è esclusivamente un'offerta di contratto,

R.

considerando che tali pratiche vengono messe in atto da diversi anni, causando un numero elevato di vittime e danneggiando e distorcendo in maniera significativa il mercato interno;

1.   esprime la propria preoccupazione riguardo al problema sollevato dai firmatari delle petizioni, che risulta essere molto diffuso e di natura transfrontaliera e che ha un notevole impatto finanziario, in special modo sulle piccole imprese;

2.   è del parere che la natura transfrontaliera del problema imponga alle istituzioni comunitarie il dovere di fornire adeguati mezzi di ricorso alle vittime, quali la possibilità concreta di impugnare la validità di un contratto stipulato sulla base di pubblicità ingannevole e di farlo annullare e di ottenere la restituzione del denaro versato;

3.   esorta le vittime a riferire alle autorità nazionali i casi di raggiri a loro danno e chiede agli Stati membri di fornire alle PMI il «know-how» necessario per sporgere denuncia alle autorità statali e non, assicurandosi che i canali di comunicazione siano aperti e che le vittime siano consapevoli che è disponibile un servizio di consulenza cui rivolgersi per chiedere una consulenza qualificata prima di versare il denaro loro richiesto dalle società di compilazione degli annuari; sollecita gli Stati membri a creare e a mantenere una base dati centralizzata di tali denunce;

4.   si rammarica del fatto che, malgrado l'ampia diffusione di tali pratiche, la legislazione nazionale e comunitaria risulti inadeguata quando si tratta di fornire reali strumenti di protezione e mezzi di ricorso efficaci o non sia adeguatamente applicata a livello nazionale; si rammarica altresì che le autorità nazionali non sembrino in grado di fornire un rimedio;

5.   accoglie con favore l'impegno messo in atto dalle organizzazioni aziendali europee e nazionali al fine di sensibilizzare i propri membri e le invita a intensificare gli sforzi in collaborazione con le organizzazioni sociali di base così da ridurre, in primo luogo, il numero delle vittime di tali pratiche ingannevoli in relazione agli annuari commerciali; rileva con preoccupazione che, come conseguenza di tali attività di sensibilizzazione, alcune di queste organizzazioni sono state citate in tribunale dalle società che gestiscono annuari commerciali ingannevoli per presunta diffamazione o sulla base di accuse analoghe;

6.   accoglie con favore le iniziative adottate da alcuni Stati membri, come l'Italia, la Spagna, i Paesi Bassi, il Belgio, il Regno Unito e in modo particolare l'Austria, nel tentativo di impedire alle società responsabili degli annuari commerciali di svolgere attività ingannevoli; ritiene, tuttavia, che tali sforzi siano ancora insufficienti e che permanga la necessità di un coordinamento delle attività di controllo a livello internazionale;

7.   invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi, in piena cooperazione con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese a livello nazionale ed europeo, per fare opera di sensibilizzazione riguardo al problema, così da aumentare il numero delle persone informate e in grado di evitare la pubblicità ingannevole che le potrebbe attrarre verso contratti pubblicitari non richiesti;

8.   invita la Commissione ad affrontare il problema dei raggiri a danno delle imprese nel quadro della sua iniziativa «Small Business Act», come proposto nella sua comunicazione dal titolo «Un mercato unico per l'Europa del XXI secolo», e ad impegnarsi con la rete Enterprise Europe Network, la rete SOLVIT e i portali della DG interessata come ulteriore mezzo per fornire informazioni e assistenza riguardo tali problemi;

9.   si rammarica per il fatto che la direttiva 2006/114/CE, che si applica alle transazioni da impresa a impresa, come nel presente caso, risulti o inadatta a fornire un mezzo di ricorso efficace oppure venga applicata in modo inadeguato dagli Stati membri; chiede alla Commissione di riferire entro dicembre 2009 sulla realizzabilità e le possibili conseguenze di una modifica della direttiva 2006/114/CE volta ad includere una lista «nera» o «grigia» di pratiche da considerare ingannevoli;

10.   ricorda che, sebbene la Commissione non abbia il potere di imporre direttamente la direttiva 2006/114/CE ai singoli o alle aziende, ha comunque il dovere, in qualità di custode dei trattati, di garantire la sua corretta ed efficace attuazione da parte degli Stati membri; pertanto invita la Commissione a garantire la piena ed efficace trasposizione da parte degli Stati membri della direttiva 2005/29/CE, in modo da garantire protezione in tutti gli Stati membri e da influenzare la definizione degli strumenti giuridici e procedurali disponibili, come nel caso della direttiva 84/450/CEE che ha fornito strumenti giuridici ad Austria, Spagna e Paesi Bassi, compiendo in tal modo il suo dovere di custode dei trattati nel garantire protezione alle imprese assicurando al tempo stesso che il diritto di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi non vengano lesi;

11.   invita la Commissione a intensificare i controlli sull'attuazione della direttiva 2006/114/CE, in special modo in quei paesi in cui hanno sede le società che gestiscono gli annuari commerciali in modo ingannevole, con particolare riferimento alla Spagna, dove ha sede l'azienda più di frequente citata dai firmatari delle petizioni, e alla Repubblica ceca e in Slovacchia, dove un tribunale ha emesso una sentenza sfavorevole alle vittime in una maniera che fa dubitare dell'attuazione della direttiva 2006/114/CE in tali paesi; invita la Commissione a riferire al Parlamento sui risultati dei suoi controlli;

12.   si rammarica del fatto che la direttiva 2005/29/CE non riguardi le transazioni fra imprese e che gli Stati membri sembrino restii a estendere il suo campo d'applicazione; rileva, tuttavia, che gli Stati membri possono unilateralmente estendere il campo d'applicazione della loro legislazione nazionale in materia di protezione dei consumatori includendo anche le transazioni da impresa a impresa e incoraggia con vigore gli Stati membri a procedere in tal senso e a garantire la collaborazione tra le autorità degli Stati membri, come disposto dal regolamento (CE) n. 2006/2004, per rendere possibile l'individuazione di attività transfrontaliere di questo tipo ad opera di società di gestione degli annuari commerciali stabilite nell'Unione europea o in paesi terzi; chiede inoltre alla Commissione di riferire entro dicembre 2009 sulla realizzabilità e le possibili conseguenze dell'estensione della portata della direttiva 2005/29/CE per inserirvi i contratti tra imprese, con particolare attenzione al punto 21 del suo allegato I;

13.   si compiace dell'esempio offerto dall'Austria, che nell'ambito della propria legislazione nazionale, ha introdotto un divieto specifico riguardo agli annuari commerciali ingannevoli e invita la Commissione, alla luce della natura transfrontaliera di tale problema, a proporre una nuova iniziativa legislativa per estendere la portata della direttiva 2005/29/CE, sulla base del modello austriaco, in modo da vietare nello specifico la pubblicità sugli annuari commerciali a meno che i potenziali clienti non siano stati informati in modo inequivocabile e attraverso mezzi grafici chiari che tale pubblicità è esclusivamente un'offerta per un contratto a pagamento;

14.   rileva che la legislazione nazionale spesso non è adeguata a offrire mezzi di ricorso nei confronti delle società di gestione degli annuari commerciali che hanno sede in un altro Stato membro e pertanto sollecita la Commissione ad agevolare una più attiva cooperazione a livello transfrontaliero fra le autorità nazionali, al fine di porle in condizione di offrire mezzi di ricorso più efficaci alle vittime;

15.   si rammarica del fatto che il regolamento (CE) n. 2006/2004 non sia applicabile alle transazioni tra imprese e che quindi non vi si possa ricorrere come strumento per combattere gli annuari commerciali ingannevoli; invita la Commissione a proporre una nuova iniziativa legislativa per estendere la sua applicazione di conseguenza;

16.   si compiace dell'esempio del Belgio, dove tutte le vittime di pratiche ingannevoli sono in grado di intentare azioni legali nel proprio paese di residenza;

17.   nota che l'esperienza austriaca mostra che il diritto delle vittime a un'azione legale collettiva contro le compagnie che gestiscono annuari, intrapresa da associazioni professionali o simili organismi, sembra essere un rimedio efficace che potrebbe essere ripreso nel quadro delle iniziative attualmente contemplate dalla DG concorrenza della Commissione in merito alle azioni di risarcimento per violazione delle norme di concorrenza CE e dalla DG SANCO in relazione ai ricorsi collettivi a livello europeo per i consumatori;

18.   sollecita gli Stati membri a garantire che le vittime della pubblicità ingannevole abbiano un'autorità nazionale chiaramente identificabile presso la quale sporgere denuncia e a cui chiedere una riparazione anche nei casi in cui, come quelli illustrati, le vittime della pubblicità ingannevole siano aziende;

19.   invita la Commissione a elaborare orientamenti per le migliori pratiche destinati agli organismi nazionali preposti all'applicazione delle leggi, a cui possano fare riferimento quando i casi di pubblicità ingannevole vengono sottoposti alla loro attenzione;

20.   invita la Commissione a intensificare la cooperazione internazionale con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali affinché gli annuari commerciali ingannevoli con sede nei paesi terzi non possano recare danno alle imprese situate all'interno dell'Unione europea;

21.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21.

(2)  GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22.

(3)  GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.

(4)  GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 51.


Giovedì 18 dicembre 2008

23.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CE 45/23


Piano d'azione europeo per la mobilità del lavoro (2007-2010)

P6_TA(2008)0624

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sul piano d'azione europeo per la mobilità del lavoro (2007-2010) (2008/2098(INI))

(2010/C 45 E/05)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 18, 136, 145, 149 e 150,

vista la comunicazione della Commissione, del 6 dicembre 2007, intitolata «La mobilità, uno strumento per garantire nuovi e migliori posti di lavoro: Piano d'azione europeo per la mobilità del lavoro (2007-2010)» (COM(2007)0773),

vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (1),

vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (2),

vista la decisione 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) (3),

visto il regolamento (CEE) n. 1408/71, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (4),

visto il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (5),

vista la comunicazione della Commissione, del 27 giugno 2007, intitolata «Verso principi comuni di flessicurezza: Posti di lavoro più numerosi e migliori grazie alla flessibilità e alla sicurezza» (COM(2007)0359),

vista la relazione finale, del 25 gennaio 2007, sull'attuazione del piano d'azione della Commissione per le competenze e la mobilità (COM(2007)0024),

vista la comunicazione della Commissione, del 13 febbraio 2002, sull'attuazione del piano d'azione per le competenze e la mobilità (COM(2002)0072),

visto lo studio economico sull'Unione europea nel 2007: Rimuovere gli ostacoli alla mobilità geografica dei lavoratori, dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), in particolare il capitolo 8,

vista la proposta della Commissione riguardante una raccomandazione del Consiglio relativa alla mobilità dei giovani volontari in Europa (COM(2008)0424),

visti gli orientamenti EURES 2007-2010, approvati nel giugno 2006,

vista la relazione di attività EURES 2004-2005, presentata dalla Commissione il 16 marzo 2007 e intitolata «Verso un mercato europeo del lavoro: il contributo di EURES» (COM(2007)0116),

vista la sua risoluzione del 5 settembre 2007, approvata a seguito dell'interrogazione con richiesta di risposta orale B6-0136/2007 sulla relazione di attività EURES 2004-2005: «Verso un mercato europeo del lavoro» (6),

vista la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio il 14 dicembre 2000, relativa al piano d'azione per la mobilità (7),

vista la sua risoluzione del 23 maggio 2007 sulla promozione di un lavoro dignitoso per tutti (8),

vista la comunicazione della Commissione, del 2 luglio 2008, intitolata «Agenda sociale rinnovata: Opportunità, accesso e solidarietà nell'Europa del XXI secolo (COM(2008)0412)»,

vista l'indagine speciale n. 261 del 2006 di Eurobarometro sulla politica sociale e dell'occupazione europea, dalla quale emerge che la mobilità riveste un'importanza crescente per i cittadini europei,

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e della commissione per le petizioni (A6-0463/2008),

A.

considerando che la libertà di circolazione e di soggiorno sono diritti sanciti dagli articoli 18 e 43 del trattato CE e favorire la mobilità nei settori dell'istruzione e della formazione professionale è oggetto degli articoli 149 e 150 del medesimo trattato,

B.

considerando che la mobilità dei lavoratori, strumento essenziale per il raggiungimento degli obiettivi della strategia di Lisbona, permane limitata nell'Unione europea, segnatamente fra le donne,

C.

considerando che la mobilità sicura dei lavoratori a livello dell'Unione europea è uno dei diritti fondamentali che il trattato conferisce ai cittadini dell'Unione e uno dei pilastri fondamentali del modello sociale europeo, nonché uno dei principali strumenti per raggiungere gli obiettivi della strategia di Lisbona,

D.

considerando che la legislazione comunitaria sul coordinamento e l'attuazione dei regimi di sicurezza sociale deve essere adeguata per tenere conto, all'occorrenza, di nuove forme di mobilità e assicurare che i lavoratori migranti dell'Unione europea non siano confrontati con una diminuzione della sicurezza sociale,

E.

considerando che circa il 2 % dei cittadini in età lavorativa vive e lavora attualmente in uno Stato membro diverso da quello di origine e che le donne rappresentano circa il 48 % di tutti i migranti nell'Unione europea,

F.

considerando che la Commissione ha istituito un gruppo di esperti di alto livello sul miglioramento della mobilità degli europei, il cui principale obiettivo è individuare le misure suscettibili di essere adottate per stimolare la mobilità dei giovani, migliorare l'aiuto alla mobilità nel settore della formazione professionale ed aumentare la mobilità degli artisti, dei dirigenti d'azienda e dei volontari,

G.

considerando che il tema della mobilità è un elemento importante per l'Agenda sociale rinnovata, che determina le opportunità intese a favorire la mobilità e stabilisce i principi di accesso e solidarietà,

H.

considerando che un mercato del lavoro dinamico pone serie sfide ai lavoratori, in particolare alle donne con figli, costringendole a giungere a compromessi tra vita professionale e familiare,

I.

considerando che regimi di sicurezza sociale non sufficientemente adeguati negli Stati membri causano problemi alle donne per quanto riguarda, per esempio, la gravidanza, l'educazione dei figli e le opportunità di carriera,

J.

considerando che la libera circolazione dei lavoratori è e resta una delle quattro libertà fondamentali sancite dal trattato; considerando che nella legislazione comunitaria sono stati compiuti progressi significativi al fine di garantire tale libertà di circolazione, in particolare nel settore della previdenza sociale, cosa che ha facilitato la mobilità dei lavoratori nel territorio dell'Unione europea; considerando che le barriere legislative e amministrative che ostacolano ancora la mobilità transfrontaliera devono essere rimosse; considerando che molto resta ancora da fare per assicurare che i lavoratori siano a conoscenza dei loro diritti e possano esercitarli,

K.

considerando che, per garantire la mobilità è necessario facilitare tutte le possibili esigenze ed attività dei lavoratori e delle loro famiglie, in numerose risoluzioni il Parlamento ha denunciato gli ostacoli alla mobilità e al diritto di stabilimento dei cittadini dell'Unione al di fuori del loro paese d'origine ed ha proposto soluzioni per rimuoverli,

L.

considerando che l'esperienza ha dimostrato che l'individuazione degli ostacoli e la formulazione di proposte non bastano a rimuovere tali ostacoli, né ad eliminare definitivamente i problemi che ostacolano la libera circolazione e la mobilità; considerando che in passato numerosi documenti delle Istituzioni europee hanno segnalato tali problemi e hanno proposto misure correttive che non sono però mai state realizzate,

M.

considerando che il Parlamento ha constatato, nei suddetti casi, che la volontà di applicare le misure necessarie non si estende sempre a quelle rilevanti per il cittadino nel settore della rimozione degli ostacoli amministrativi e giuridici frapposti alla mobilità,

N.

considerando che il Parlamento ha espresso a più riprese un parere su tale argomento riguardante direttamente la vita dei cittadini dell'Unione; considerando che in qualità di istituzione eletta direttamente e democraticamente dai cittadini, esso continuerà a ricercare attivamente le soluzioni a tutti i problemi con i quali si scontrano i cittadini allorché desiderano esercitare i loro diritti alla mobilità nel territorio dell'Unione europea,

O.

considerando che il senso di cittadinanza dell'Unione dei cittadini degli Stati membri trae in parte la sua forza dalla possibilità di occupazione nel quadro del mercato interno e considerando quindi che non sono soltanto gli interessi economici a rappresentare il motore della mobilità ma anche l'obiettivo di consentire ai cittadini dell'Unione di identificarsi sempre più come tali;

1.   accoglie con favore l'iniziativa della Commissione e ribadisce l'importanza fondamentale della mobilità, sia della mobilità nel quadro del mercato del lavoro, sia tra Stati membri o regioni, al fine di rafforzare il mercato del lavoro europeo e raggiungere gli obiettivi di Lisbona; appoggia il varo del piano d'azione ed auspica di essere tenuto regolarmente informato circa il monitoraggio dell'attuazione delle azioni da esso previste;

2.   accoglie con favore l'intenzione della Commissione di promuovere il concetto di mobilità in buone condizioni, inclusa la lotta al lavoro non dichiarato e al dumping sociale;

3.   accoglie con favore la proposta della Commissione riguardante una raccomandazione del Consiglio relativa alla mobilità dei giovani volontari in Europa, deplorando però il fatto che la Commissione non abbia accordato al Parlamento il tempo sufficiente per consentirgli di emettere un parere sulla proposta prima dell'adozione della raccomandazione;

4.   prende atto del fatto che l'Anno europeo del volontariato sarebbe uno strumento efficace per contribuire all'attuazione delle azioni contenute nella raccomandazione del Consiglio relativa alla mobilità dei giovani volontari in Europa;

5.   ritiene che l'Unione europea debba sostenere l'inserimento del concetto della mobilità dei lavoratori in tutti gli aspetti delle politiche comunitarie, in particolare quelle riguardanti il completamento del mercato interno, la protezione dei lavoratori, le regole concernenti i lavoratori distaccati e la protezione dal lavoro non sicuro, fattori che possono incidere sulla mobilità europea e lottare contro la discriminazione; invita la Commissione a fare della mobilità del lavoro una politica trasversale prioritaria che riguardi, di conseguenza, tutti i settori rientranti nelle competenze delle politiche europee e che coinvolga le autorità di tutti gli Stati membri a tutti i livelli;

6.   sottolinea che la mobilità dei lavoratori si fonda sul principio fondamentale della libera circolazione delle persone nel quadro del mercato interno, sancito dal trattato CE;

7.   invita la Commissione ad elaborare una strategia per la mobilità a lungo termine intesa a promuovere ulteriormente la mobilità del lavoro, che prenda in considerazione le richieste del mercato del lavoro, le tendenze economiche e le prospettive di allargamento dell'Unione europea, poiché solo una strategia a lungo termine può, nel contempo, garantire la libera circolazione dei lavoratori senza conflitti ed anche affrontare adeguatamente il fenomeno della fuga dei cervelli;

8.   invita la Commissione a tener conto delle esigenze specifiche delle lavoratrici di qualsiasi età che intendono esercitare la loro libertà di circolazione e a includere misure concrete atte a soddisfare tali esigenze all'interno delle quattro aree del piano d'azione europeo per la mobilità del lavoro;

9.   esorta la Commissione a dare priorità allo snellimento delle prassi amministrative e della cooperazione amministrativa in modo da consentire lo sviluppo di sinergie tra istituzioni e autorità nazionali, la cui interazione è determinante quando si vogliono risolvere efficacemente i problemi tra Stati membri; ritiene inoltre che gli Stati membri debbano lottare con vigore contro tutti gli ostacoli amministrativi e giuridici nonché gli ostacoli alla mobilità geografica a livello europeo, nazionale, regionale e locale, quali il non riconoscimento di esperienze collegate alla mobilità ai fini delle prospettive di carriera o dell'assistenza sociale e delle pensioni, soprattutto nell'ambito delle piccole e medie imprese;

10.   ritiene che il piano d'azione della Commissione riguardi i principali aspetti della mobilità, ma che maggiori azioni siano auspicabili, in particolare per quanto riguarda il rafforzamento dei legami tra i sistemi educativi e il mercato del lavoro, fornendo adeguata informazione sulla mobilità, preparando alla mobilità attraverso l'insegnamento delle lingue straniere e la pratica delle competenze linguistiche acquisite per i lavoratori e le loro famiglie, e, non meno, con sistemi di istruzione e formazione;

11.   invita gli Stati membri a promuovere attivamente l'insegnamento delle lingue straniere (specialmente per adulti), dal momento che le barriere linguistiche costituiscono uno dei principali ostacoli che tuttora si frappongono alla mobilità dei lavoratori e delle loro famiglie;

12.   reputa che gli Stati membri debbano assicurare che i diritti al lavoro e i contratti collettivi dei cittadini che scelgono di spostarsi in un altro Stato membro siano pienamente applicati, senza discriminazioni tra i cittadini dello Stato ospitante e gli stranieri; ritiene che a tal fine le misure della Commissione debbano essere intese ad assicurare che i cittadini migranti ricevano pari trattamento e non si trasformino in forza lavoro a basso costo;

13.   ai fini di rafforzare i legami tra la formazione e il mercato del lavoro, sollecita la Commissione e gli Stati membri a sottoporre la questione all'esame dei comitati consultivi settoriali; ritiene che l'industria e i sindacati possano trasmettere informazioni regolari riguardo ai settori professionali più aperti alla mobilità;

14.   ritiene che la mobilità del lavoro a lungo termine possa svolgere un ruolo decisivo nella promozione degli obiettivi in materia di crescita economica e di occupazione sanciti dalla strategia di Lisbona, se accompagnata dalla tutela della sicurezza sociale dei lavoratori e delle libertà sindacali nel contesto delle tradizioni e consuetudini degli Stati membri; ritiene che il potenziamento della mobilità del lavoro in Europa, combinato con il miglioramento delle condizioni di lavoro, i programmi per l'istruzione e i regimi di protezione sociale, possa fornire una risposta ad una serie di evoluzioni attuali e possa rilanciare notevolmente gli sforzi compiuti per raccogliere le sfide lanciate dall'economia globale, dall'invecchiamento della popolazione e dalla rapida trasformazione del mercato del lavoro; sottolinea che vanno considerati gli aspetti sociali, economici ed ambientali della mobilità;

15.   è persuaso che la mobilità del lavoro sia uno strumento adeguato per rafforzare la dimensione economica e sociale nella strategia di Lisbona e debba essere definita nel modo migliore possibile, al fine di realizzare gli obiettivi dell'agenda sociale europea rinnovata e raccogliere una serie di sfide, in particolare quelle relative alla globalizzazione, ai mutamenti industriali, al progresso tecnologico, all'evoluzione demografica e all'integrazione dei lavoratori migranti; è persuaso altresì che la mobilità tra professioni e industrie (mobilità professionale) consenta ai lavoratori di aggiornare e adeguare le loro conoscenze e competenze e pertanto di sfruttare nuove opportunità di lavoro;

16.   ribadisce che la mobilità del lavoro è uno strumento chiave per il funzionamento efficace del mercato interno attraverso gli obiettivi della strategia di Lisbona e gli otto principi proposti nel settore della flessicurezza nella comunicazione della Commissione del 27 giugno 2007; invita pertanto gli Stati membri ad adottare misure adeguate per rafforzare la flessicurezza, da un lato, e tutelare la sicurezza dei lavoratori, dall'altro, tenendo presenti i principi fondamentali di opportunità, accesso e solidarietà su cui si basa l'agenda sociale rinnovata;

17.   invita gli Stati membri e le parti interessate a considerare gli ostacoli alla mobilità del lavoro femminile e a eliminarli, garantendo tra l'altro: accesso equo a posti di lavoro qualificati e a posizioni di alto livello, retribuzioni equivalenti, lavoro flessibile, adeguati servizi di assistenza sanitaria e assistenza all'infanzia, infrastrutture per l'istruzione di buona qualità per l'infanzia, trasferibilità dei diritti alla pensione ed eliminazione degli stereotipi di genere;

18.   raccomanda agli Stati membri e alle autorità regionali e locali di promuovere attivamente programmi speciali per l'occupazione, la formazione, l'istruzione, l'apprendimento a distanza e le lingue, al fine di creare un mercato del lavoro più favorevole alle donne e di consentire una riconciliazione fra la vita professionale e la vita familiare;

19.   invita gli Stati membri ad integrare sia la mobilità del lavoro sia quella geografica nei programmi nazionali per l'occupazione e per l'apprendimento permanente come settori prioritari;

20.   si preoccupa per la persistenza, in taluni Stati membri, di restrizioni al mercato del lavoro per i lavoratori originari dei nuovi Stati membri, sebbene le analisi economiche e i dati statistici non giustifichino tali restrizioni né avvalorino i timori dei loro cittadini e dei loro governi; chiede al Consiglio di provvedere a che le Istituzioni europee, in particolare il Parlamento, siano maggiormente coinvolte e attuino controlli più severi nel quadro del processo che autorizza e giustifica gli Stati membri ad applicare periodi transitori per l'accesso al loro mercato del lavoro per i cittadini dei nuovi Stati membri sin dai primi anni successivi all'adesione di tali Stati;

21.   insiste che la mobilità dei lavoratori non deve essere interpretata da alcuni datori di lavoro come un'opportunità per diminuire gli stipendi, ridurre la sicurezza sociale o, in generale, svalutare le condizioni di lavoro; sollecita gli Stati membri ad adottare misure appropriate non solo per eliminare tutte le forme di discriminazione ma anche per garantire le migliori condizioni possibili per lo svolgimento delle attività dei lavoratori migranti e delle loro famiglie;

22.   si preoccupa di talune iniziative adottate dagli Stati membri intese a modificare il loro quadro giuridico interno in materia di immigrazione come pure, per quanto riguarda la libera circolazione dei lavoratori, a interpretarne e applicarne il principio in un senso contrario alla lettera e allo spirito delle vigenti norme comunitarie; chiede che siffatte pratiche siano immediatamente abbandonate e sollecita gli Stati membri ad attuare programmi complessi di integrazione dei cittadini dell'Unione affinché sia esercitato nel loro territorio il diritto alla libera circolazione, all'occorrenza in collaborazione con gli Stati membri di origine;

23.   invita gli Stati membri e la Commissione a collaborare nell'elaborazione e nell'attuazione nonché nel monitoraggio e nella valutazione di un programma di reinserimento per i cittadini che ritornano ai loro paesi d'origine dopo aver lavorato in un altro Stato membro;

24.   riconosce che, sebbene la mobilità possa fornire una soluzione alle carenze di forza lavoro nei paesi ospitanti, essa può causare altrettante carenze nei paesi di provenienza dei lavoratori; richiama l'attenzione della Commissione e degli Stati membri sul fatto che, in ogni paese, la popolazione inattiva offre un significativo potenziale occupazionale, che per essere mobilitato richiede l'impiego delle risorse dell'Unione europea e degli Stati membri in egual misura;

25.   segnala alla Commissione la circostanza che nell'Unione europea sussistono ancora numerosi ostacoli amministrativi e legislativi alla mobilità dei lavoratori nonché nel settore del riconoscimento reciproco dei diplomi di qualsiasi livello ed esperienza professionale; ribadisce il suo impegno a trovare soluzioni a tali problemi e chiede alla Commissione di sorvegliare attentamente le restrizioni incompatibili con la legislazione comunitaria e di agire per contrastarle;

26.   incoraggia gli Stati membri ad effettuare uno studio di impatto frontaliero, prima di procedere all'attuazione di nuove legislazioni nazionali nel settore dell'assistenza sanitaria e della salute pubblica nonché dei regimi sociale e fiscale, per poter individuare in anticipo tutti i problemi che avranno conseguenze sulla mobilità del lavoro;

27.   ritiene che i lavoratori frontalieri rivestano una posizione particolare nell'ambito della mobilità del lavoro europea;

28.   sollecita gli Stati membri di accelerare ad processo di attuazione del quadro europeo delle qualifiche (QEQ); ritiene che benché l'armonizzazione di tale sistema di riferimento sia prevista solo per il 2010, la sua attuazione accelerata in tutti gli Stati membri possa ridurre gli ostacoli con i quali si scontrano attualmente i lavoratori;

29.   accoglie con favore l'iniziativa della Commissione relativa alla rete di lavoro europea per la sicurezza dei pazienti (EUNetPaS), che costituisce un primo passo per incoraggiare i soggetti interessati degli Stati membri e dell'Unione europea a rafforzare la collaborazione nel settore della sicurezza dei pazienti; rileva tuttavia che in tutta l'Unione europea continua a sussistere una diversità nella regolamentazione riguardante gli operatori sanitari e invita la Commissione ad incoraggiare gli Stati membri e le loro autorità di regolamentazione competenti in materia a scambiare le informazioni e stabilire sistemi di accreditamento standard per gli operatori sanitari onde garantire la sicurezza dei pazienti in tutta l'Unione europea;

30.   rileva che l'assenza di un quadro comune per il confronto, il trasferimento e il riconoscimento delle qualifiche professionali a livello europeo rappresenta un serio ostacolo alla mobilità transfrontaliera; accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di istituire un sistema europeo di crediti per l'insegnamento e la formazione professionale;

31.   invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che le parti sociali siano coinvolte quanto prima nell'attuazione del QEQ affinché il sistema di riconoscimento delle qualifiche possa essere effettivamente applicato nel mercato del lavoro;

32.   invita la Commissione, gli Stati membri e le parti sociali a ridiscutere i problemi legati all'armonizzazione delle tabelle degli stipendi con i diversi livelli di qualifiche fissati nel QEQ affinché la mobilità del lavoro sia garantita mediante la corrispondenza tra livelli salariali e competenze dei lavoratori;

33.   incoraggia le autorità competenti per l'istruzione a collaborare in maniera costruttiva per il reciproco riconoscimento delle qualifiche — ottenute in base a corsi di istruzione ufficiali, informali e non formali — nonché delle professioni che rispondono alle norme fissate dagli Stati membri; ritiene indispensabile che gli Stati membri si avvalgano il più possibile del QEQ e diano un seguito appropriato alle prossime iniziative per un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale, cosicché la classificazione nei livelli dei sistemi dell'istruzione nazionali e del programma per l'apprendimento permanente consenta ai lavoratori mobili di continuare la propria formazione; sostiene l'impegno della Commissione a sviluppare Europass in modo da rendere le qualifiche più comprensibili per i datori di lavoro; sottolinea il valore dei servizi Euraxess;

34.   deplora che in alcuni Stati membri ancora troppa poca attenzione e poche risorse finanziarie sono dedicate a sviluppare ed attuare le strategie per l'apprendimento permanente; incoraggia gli Stati membri ad utilizzare con maggiore efficacia le risorse finanziarie rese disponibili attraverso i Fondi strutturali dell'Unione europea, in particolare il Fondo sociale europeo, per lo sviluppo e l'attuazione di tali programmi;

35.   invita la Commissione a ridurre gli ostacoli legislativi ed amministrativi e sottolinea la necessità di migliorare il sistema di riconoscimento e di cumulazione di diritti alla sicurezza sociale e la trasferibilità dei diritti alla pensione;

36.   ritiene che la trasferibilità delle misure di sicurezza sociale sia meglio coordinata sulla base dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (9) nonché degli accordi bilaterali;

37.   esorta gli Stati membri ad attuare in tutte le loro parti i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CE) n. 883/2004 (applicabile dal 2009) nonché la pertinente normativa sulla sicurezza sociale e la corresponsione di indennità di qualsiasi tipo; invita gli Stati membri e la Commissione ad affrontare urgentemente i problemi ricorrenti esposti nelle petizioni e nelle denunce relative alla sicurezza sociale, alle pensioni e all'assistenza sanitaria; sostiene il progetto della Commissione di introdurre una versione elettronica della tessera sanitaria europea; suggerisce di introdurre anche una versione elettronica del modulo E106;

38.   chiede alla Commissione di rivedere la sua politica in materia di visti per i partecipanti di paesi terzi a programmi di volontariato riconosciuti che si svolgono nell'Unione europea, al fine di introdurre un regime dei visti più liberale, specialmente per quanto riguarda i volontari provenienti da paesi vicini dell'Unione europea;

39.   ritiene che in merito alle nuove forme di mobilità sia necessaria un'analisi della legislazione in vigore al fine di verificare se sia ancora aggiornata e individuare strumenti per adattare le disposizioni alla nuova fisionomia flessibile del mercato europeo del lavoro, tenendo in conto non solo l'esigenza di difendere i diritti dei lavoratori, ma anche le ulteriori eventuali difficoltà con cui si scontrano i lavoratori migranti e i loro familiari; sottolinea altresì la necessità di analizzare l'estensione dell'applicazione effettiva, in tutti gli Stati membri, della legislazione comunitaria sulla libera circolazione dei lavoratori e sul diritto di soggiorno dei lavoratori e dei loro familiari; considera che, all'occorrenza, andrebbero formulate raccomandazioni per migliorare il quadro legislativo e operativo;

40.   chiede che si ridiscutano i problemi del sistema di sicurezza sociale, tra l'altro anche in relazione all'accesso ai servizi di assistenza sanitaria, e il fatto che la mobilità dei lavoratori possa comportare, in taluni casi, la perdita di vantaggi sociali; invita la Commissione ad esaminare la necessità di adattare il regolamento (CE) n. 883/2004, il regolamento di attuazione (CEE) n. 574/72 e le relative prassi amministrative in modo da tenere conto dell'evoluzione delle tendenze e delle nuove forme di mobilità dei lavoratori, compresa la mobilità a breve termine;

41.   ritiene che la Commissione debba esaminare gli effetti inibitori della mobilità che derivano dalla mancanza di coordinamento tra gli accordi fiscali e il nuovo regolamento relativo alla sicurezza sociale (regolamento (CE) n. 883/2004);

42.   appoggia il piano d'azione della Commissione inteso a migliorare la proposta di direttiva relativa ai requisiti minimi per migliorare la mobilità dei lavoratori perfezionando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti a pensione complementari, poiché con la crescente espansione dei regimi pensionistici professionali è necessario definire regole sulla trasferibilità dei diritti che rispettino i lavoratori; invita quindi la Commissione a presentare una proposta riveduta sulla trasferibilità dei diritti a pensioni professionali;

43.   ritiene che la mobilità dei lavoratori e delle lavoratrici con famiglia (ossia figli e/o familiari a carico) dipenda in larga misura dalla disponibilità e dall'accessibilità economica dei servizi (quali assistenza all'infanzia e alla terza età, strutture per l'istruzione, centri di accoglienza diurna, servizi speciali); al contempo, reputa che la mobilità del lavoro debba promuovere la realizzazione personale e migliorare la qualità della vita e del lavoro;

44.   ritiene, tuttavia, che la proposta intesa a migliorare gli scambi di informazioni e di prassi migliori tra le autorità nazionali e quelle relative all'introduzione di una versione elettronica della tessera europea di assicurazione malattia debba essere attuata provvedendo ad un'efficace protezione dei dati; gli Stati membri devono garantire che i dati personali non siano utilizzati a fini diversi da quelli riguardanti la sicurezza sociale, fatto salvo il caso in cui la parte interessata ne abbia dato espressa autorizzazione; chiede maggiori informazioni su tale iniziativa e sul contributo che essa può fornire al miglioramento della mobilità del lavoro; chiede alla Commissione di analizzare e contribuire alla possibilità di introdurre prossimamente una tessera europea unica che contenga tutte le informazioni sui contributi versati dal suo titolare e sui suoi diritti sociali in tutti gli Stati membri in cui ha svolto un'attività professionale;

45.   appoggia le azioni della rete TRESS e chiede che tale rete continui a studiare i vari modelli di mobilità al fine di adeguarla alla legislazione comunitaria; chiede alla Commissione di includere in tale rete i datori di lavoro e i sindacati, i quali aiutano spesso i lavoratori nel disbrigo delle formalità relative alla sicurezza sociale o all'ottenimento dei documenti necessari alla loro assunzione; insiste sulla necessità che le basi dati detenute da EURES presentino la massima semplicità di accesso e siano aggiornate regolarmente e che sia assicurato il più ampio accesso possibile all'informazione; ritiene che la rete EURES debba collaborare a livello strutturale e istituzionale con la rete TRESS;

46.   continua a sostenere il contributo della rete EURES alla promozione della mobilità dei lavoratori nell'Unione europea; raccomanda di includere tra i servizi di EURES informazioni sulle reti e i portali Internet specifici a taluni settori e raccomanda altresì la collaborazione di tale rete con altri fornitori di informazioni sulle prospettive di lavoro nell'Unione europea, riservando un'attenzione particolare agli organismi nazionali di collocamento, che possono fornire direttamente un servizio di consulenza individuale alle persone in cerca di occupazione;

47.   ritiene che i progetti della rete EURES sulla mobilità transfrontaliera debbano dare la priorità alla realizzazione di studi e seminari sull'impatto frontaliero, affinché il nuovo regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale sia attuato in maniera effettiva ed efficace;

48.   sostiene gli obiettivi annunciati nella terza sezione del piano d'azione per la mobilità del lavoro, in linea col rafforzamento delle capacità istituzionali di EURES; sottolinea la diversità del mercato del lavoro e la necessità di disporre di servizi adeguati a tutte le categorie di lavoratori, vale a dire oltre ai lavoratori individuati nel programma della Commissione, anche quelle persone anziane e disabili che, pur essendo svantaggiate, possono ancora essere valorizzate nel mercato del lavoro e, tra coloro che godono di uno statuto giuridico speciale rispetto ad altri lavoratori, i lavoratori autonomi, i lavoratori che si riaffacciano al mercato del lavoro dopo una pausa, ecc.; insiste che tutte le informazioni disponibili attraverso la rete EURES siano accessibili alle persone disabili;

49.   invita gli Stati membri ad incoraggiare la mobilità creando, mediante i servizi di collocamento, uno «sportello unico» per tutti i lavoratori, inclusi coloro che intendono lavorare all'estero, affinché possano ottenere informazioni da un'unica fonte riguardo alle prospettive di lavoro all'estero, agli aspetti amministrativi, ai diritti sociali e alle condizioni giuridiche;

50.   appoggia l'idea di trasformare EURES in un unico portale d'informazione sulla mobilità sotto forma di helpdesk centralizzato, da cui i lavoratori potenzialmente mobili possono ottenere informazioni su tutti gli aspetti della mobilità del lavoro: non solo sulle opportunità di lavoro, la sicurezza sociale, l'assistenza sanitaria, le pensioni e il riconoscimento delle qualifiche, ma anche sulle questioni linguistiche, gli alloggi, le opportunità di lavoro per il coniuge, l'istruzione dei figli e l'integrazione in senso lato nello Stato di arrivo; sottolinea che ove opportuno esso andrebbe esteso ai cittadini di paesi terzi, inclusi quelli che non hanno ancora acquisito lo stato di residenti di lunga durata;

51.   sostiene pienamente l'attuale meccanismo di informazione, suggerendo al tempo stesso di verificare l'efficacia di tutti i siti e i portali associati, riorganizzandoli, armonizzandoli o raggruppandoli, se necessario, per agevolarne ulteriormente la consultazione;

52.   richiama l'attenzione sull'accesso alla rete EURES per i cittadini delle regioni rurali, delle isole, delle zone di montagna e delle regioni ultraperiferiche; invita la Commissione e gli Stati membri a consentire l'accesso di questi settori della popolazione alle informazioni contenute nel predetto portale;

53.   ritiene che il bilancio supplementare di 2 milioni EUR riservato fino al 2013 ai progetti innovativi nel settore della mobilità sia alquanto irrisorio rispetto alla necessità di informare il massimo numero di cittadini dell'Unione circa la mobilità del lavoro nell'Unione e riguardo agli obiettivi fissati nei vari documenti relativi al programma per sostenere la mobilità del lavoro nell'Unione;

54.   sottolinea la necessità di disporre di dati statistici comparabili e affidabili sui flussi di mobilità dei lavoratori, degli studenti, dei professori e dei ricercatori, al fine di migliorare la conoscenza della Commissione in materia di mobilità nonché il suo controllo sul piano d'azione summenzionato;

55.   ritiene che esista attualmente un deficit di informazione della popolazione sui vantaggi professionali e di carriera che possono derivare da un periodo di lavoro all'estero e sul modo in cui questo consente anche di promuovere l'integrazione culturale europea; appoggia l'iniziativa della Commissione intesa a informare i cittadini su tali aspetti;

56.   segnala il programma di tirocini per persone con disabilità del Parlamento, varato nel 2007, e il programma di tirocini per persone con disabilità della Commissione, che è iniziato nell'autunno del 2008; ritiene che queste misure di azione positiva promuovano la mobilità delle persone con disabilità e possano agevolarne fortemente l'integrazione nel mercato del lavoro; invita gli Stati membri ad appoggiare e promuovere le migliori prassi corrispondenti a livello nazionale, regionale e locale;

57.   ricorda che gli Stati membri dovrebbero promuovere e scambiarsi buone prassi e programmi di apprendimento reciproco per le iniziative di mobilità finanziate dal Fondo di coesione e in particolare dal Fondo sociale europeo;

58.   ritiene che, oltre ai servizi on-line, sia opportuno valutare e utilizzare negli Stati membri e nelle regioni dell'Unione europea anche altri mezzi di informazione allo scopo di diffondere più ampiamente le informazioni sulla mobilità del lavoro negli Stati membri; ritiene utile istituire un call center sulla mobilità del lavoro associato a EURES per fornire tempestivamente ai lavoratori le informazioni su questioni specifiche nelle rispettive lingue nazionali e almeno in una seconda lingua europea;

59.   continua ad appoggiare azioni quali le borse dell'occupazione, le giornate europee di sensibilizzazione alle possibilità di occupazione nel territorio dell'Unione o ancora il partenariato europeo sulla mobilità del lavoro; ritiene nondimeno che il bilancio riservato a tali azioni non sia sufficiente rispetto agli obiettivi di diffusione delle azioni europee condotte in tale settore;

60.   sottolinea la necessità di distinguere nettamente la mobilità specifica degli artisti da quella dei lavoratori dell'Unione in generale, tenendo in conto la natura delle attività dello spettacolo dal vivo e il suo carattere irregolare e imprevedibile, legato a un regime occupazionale particolare;

61.   riconosce il carattere particolare di talune professioni in settori quali la cultura o lo sport in cui la mobilità, sia geografica che professionale, è un elemento intrinseco; invita la Commissione e gli Stati membri ad analizzare attentamente tale situazione e ad adottare le misure necessarie, in particolare per quanto riguarda i diritti sociali dei lavoratori di tali settori, affinché la loro mobilità non venga ostacolata da barriere amministrative;

62.   accoglie con favore il fatto che la Commissione stia adottando, nel quadro del suo piano d'azione, misure volte a migliorare la situazione dei cittadini originari di paesi terzi; raccomanda che una politica integrata per la mobilità del lavoro tenga sempre conto della migrazione di cittadini provenienti da paesi terzi;

63.   sottolinea la necessità di una stretta collaborazione tra le autorità nazionali per individuare ed eliminare le disparità nel settore fiscale e in quello della giustizia nel rispetto delle competenze nazionali;

64.   ritiene essenziale una maggiore sensibilizzazione sulle diverse possibilità di presentare denunce e petizioni su ostacoli alla mobilità del lavoro e violazioni della normativa comunitaria in materia;

65.   appoggia ed incoraggia l'attuazione del concetto di mobilità equa e chiede alla Commissione di vigilare sulla sua applicazione, ad esempio coinvolgendo le organizzazioni settoriali rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro per prevenire il lavoro sommerso e il peggioramento delle condizioni di lavoro;

66.   chiede che le imprese sostengano la mobilità dei lavoratori e delle lavoratrici, per esempio con orari flessibili di lavoro e il telelavoro;

67.   invita la Commissione a individuare strumenti con i quali rimuovere i complessi ostacoli che rischiano di impedire ai lavoratori di optare per un lavoro all'estero, quale la difficoltà per il coniuge di trovare un lavoro, l'elevato costo del nuovo alloggio, le barriere linguistiche, il divario retributivo tra i generi, il rischio di perdere taluni vantaggi fiscali o il beneficio dei contributi versati al regime nazionale pensionistico, di assicurazione contro le malattie o la disoccupazione; sottolinea l'importanza dell'apprendimento permanente, in particolare dell'apprendimento delle lingue, che rappresenta un elemento fondamentale per soddisfare le nuove richieste del mercato del lavoro;

68.   accoglie con favore l'intenzione della Commissione di dare seguito alla proposta presentata nel 2005 e alla proposta modificata di direttiva del 2007 relativa ai requisiti minimi per migliorare la mobilità dei lavoratori perfezionando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti a pensione complementari;

69.   invita la Commissione e gli Stati membri ad agevolare la mobilità delle categorie di persone vulnerabili e a contribuire a rimuovere gli ostacoli con cui esse si scontrano creando nuovi posti di lavoro di qualità, lottando contro la discriminazione, superando nuove forme di esclusione sociale, sostenendo la parità tra uomini e donne, aiutando i familiari e assicurando effettivamente l'accesso al lavoro, all'alloggio e al trasporto;

70.   sottolinea che le donne con figli sono meno mobili degli uomini e chiede che siano varate apposite misure intese a riequilibrare tale disparità;

71.   appoggia SOLVIT come strumento per una rapida risoluzione dei problemi nel mercato interno o legati alla mobilità dei lavoratori; raccomanda di destinare maggiori risorse a SOLVIT;

72.   invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere programmi di aiuto alla mobilità professionale dei giovani; ritiene che tali programmi dovrebbero fondarsi sul rapporto tra datore di lavoro e lavoratore e sul riconoscimento del valore aggiunto dell'esperienza, delle capacità e delle competenze, inclusa la conoscenza delle lingue, acquisite al di fuori del paese di residenza;

73.   afferma la necessità, derivante dalla centralità della mobilità di studenti e insegnanti per la mobilità del lavoro, di prestare maggiore attenzione a iniziative quali il processo di Bologna e programmi come Erasmus, Leonardo da Vinci e altri, nell'ambito dell'attuazione del piano d'azione europeo per la mobilità del lavoro;

74.   si compiace con la Commissione per la sua iniziativa di consultare tutte le parti impegnate nella promozione della mobilità del lavoro a livello europeo; ritiene che tale dialogo rafforzerà la trasparenza, favorirà la creazione di reti e lo scambio di prassi migliori nonché approcci innovativi per incoraggiare la mobilità e accelerare l'attuazione di una mobilità adeguata e rafforzerà i principi e i valori acquisiti su tale base;

75.   riconosce i contributi offerti dai programmi Comenius, Erasmus e Leonardo per consentire ai giovani di studiare all'estero e sottolinea la loro importanza dal punto di vista della mobilità professionale futura; invita la Commissione ad esaminare la possibilità di estendere l'accesso a questi programmi, tenendo conto delle esigenze particolari delle categorie di persone svantaggiate;

76.   sollecita un impegno serio e determinato da parte delle scuole e delle università europee nonché dei governi per un'efficace promozione della mobilità del lavoro, ad esempio mediante la partecipazione alla rete di interessati indicata dalla Commissione nella sua comunicazione;

77.   segnala la necessità di rafforzare la cooperazione fra imprese pubbliche o private e istituti di istruzione;

78.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

(2)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

(3)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 6.

(4)  GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

(5)  GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.

(6)  GU C 187 E del 24.7.2008, pag. 159.

(7)  GU C 371 del 23.12.2000, pag. 4.

(8)  GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 321.

(9)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.


23.2.2010   

IT

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CE 45/33


Apprendimento permanente per la conoscenza, la creatività e l'innovazione Programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010»

P6_TA(2008)0625

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sull'apprendimento permanente per la conoscenza, la creatività e l'innovazione — Attuazione del programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010» (2008/2102(INI))

(2010/C 45 E/06)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 149 e 150 del trattato CE,

visti la comunicazione della Commissione, del 12 novembre 2007, dal titolo «Apprendimento permanente per la conoscenza, la creatività e l'innovazione: progetto di relazione congiunta 2008 del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del programma di lavoro 'Istruzione e formazione 2010'» (COM(2007)0703), e il relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione (SEC(2007)1484),

visti il programma di lavoro dettagliato sul follow-up circa gli obiettivi dei sistemi di istruzione e formazione in Europa (1) e le successive relazioni congiunte interinali sul progresso nella sua attuazione,

vista la risoluzione del Consiglio, del 15 novembre 2007, sull'istruzione e la formazione quali propulsori fondamentali della strategia di Lisbona (2),

vista la decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (3),

vista la risoluzione del Consiglio, del 15 novembre 2007, sulle nuove competenze per nuovi lavori (4),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 28 agosto 2007, dal titolo «Verso politiche e prassi d'istruzione e formazione basate maggiormente sulla conoscenza» (SEC(2007)1098),

vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (5),

vista la raccomandazione 2006/143/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sul proseguimento della cooperazione europea in materia di certificazione della qualità nell'istruzione superiore (6),

vista la Carta europea di qualità per la mobilità (7),

vista la sua risoluzione del 13 novembre 2007 sul ruolo dello sport nell'educazione (8),

vista la raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (9),

vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2008 su istruzione e formazione degli adulti: «Non è mai troppo tardi per apprendere» (10),

vista la sua risoluzione del 23 settembre 2008 sul processo di Bologna e la mobilità degli studenti (11),

vista la sua risoluzione del 23 settembre 2008 sul miglioramento della qualità della formazione degli insegnanti (12),

viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 13 e 14 marzo 2008,

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0455/2008),

A.

considerando che l'Unione europea sta tentando di diventare, entro il 2010, un leader mondiale nella qualità dei sistemi di istruzione e formazione, essenziali per l'ulteriore avanzamento del processo di Lisbona,

B.

considerando che sono stati realizzati progressi nell'accrescere l'autonomia e la responsabilità delle università e che occorre rafforzare il sostegno loro fornito nell'ambito di tale processo,

C.

considerando che i sistemi d'istruzione e formazione dovrebbero fornire pari opportunità alle donne e agli uomini,

D.

considerando che l'integrazione della dimensione della parità di genere nelle politiche di istruzione e formazione è indispensabile al successo della strategia di Lisbona, uno dei cui obiettivi è di affrontare le disuguaglianze tra donne e uomini sui mercati del lavoro europei, raggiungendo entro il 2010 un tasso di occupazione femminile del 60 %,

E.

considerando che gli Stati membri debbono, collaborando e scambiando le pratiche migliori, progredire nella riforma dei loro sistemi di istruzione e formazione,

F.

considerando che strategie e strumenti coerenti e completi in materia di apprendimento permanente, decisi dal Parlamento e dal Consiglio, dovrebbero essere attuati in modo sistematico per raggiungere gli obiettivi della strategia di Lisbona e rafforzare il triangolo della conoscenza,

G.

considerando che l'Europa necessita di livelli di competenza più elevati, e che la creatività e l'innovazione debbono essere promosse a tutti gli stadi dell'istruzione e della formazione,

H.

considerando che occorre prendere disposizioni per affrontare le future necessità di specializzazione nei settori ambientale e sociale, per esempio promuovendo in tutti i campi di apprendimento la formazione parallela in materie quali il cambiamento climatico ed altre questioni ambientali,

I.

considerando che i programmi d'istruzione dovrebbero contribuire allo sviluppo personale degli studenti includendo l'insegnamento dei diritti umani e dei valori europei,

J.

considerando che la qualità e l'efficacia dei sistemi di istruzione e formazione, e la loro accessibilità per i cittadini, debbono essere visti come importanti obiettivi politici a livello europeo,

K.

considerando che l'istruzione e la formazione debbono sempre tenere in conto le possibilità, le caratteristiche e le necessità locali e regionali;

1.   accoglie con soddisfazione la citata comunicazione della Commissione del 12 novembre 2007 e i miglioramenti ivi illustrati;

2.   rileva che l'azione nel settore dell'istruzione e della formazione deve essere coerentemente sostenuta con misure complementari di natura socioeconomica, al fine di migliorare il livello generale di vita dei cittadini europei;

3.   sottolinea la necessità di integrare migranti e minoranze (specialmente i rom) e di agire in favore dell'inclusione di gruppi con esigenze particolari (in primo luogo donne, disabili e persone anziane) a tutti i livelli e in tutti i settori educativi; ritiene che si debba fornire un sostegno addizionale ai migranti, mentre le minoranze etniche e i rom dovrebbero essere assistiti da personale qualificato appartenente alla stessa minoranza o almeno in grado di parlarne la lingua;

4.   sottolinea l'importanza dello sport nell'istruzione e nella formazione e la necessità di accordare allo sport un'attenzione particolare, per esempio rafforzando la pratica dell'educazione fisica e dello sport in tutti i percorsi scolastici e formativi, dalla scuola materna all'università; chiede che i programmi di studio prevedano almeno tre ore di lezione settimanali per lo sport e che dei sostegni siano messi a disposizione delle scuole affinché aumentino, ove possibile, questo minimo prescritto;

5.   sottolinea il ruolo cruciale delle famiglie e del contesto sociale in ogni aspetto dell'istruzione e della formazione;

6.   rileva che l'istruzione è essenziale per lo sviluppo sociale e personale sia delle donne che degli uomini; pertanto, ribadisce l'importanza di rafforzare l'istruzione e la formazione al fine di promuovere la parità tra donne e uomini;

7.   si rammarica che i sistemi scolastici scoraggino l'ingresso delle donne in ambiti di studio e di formazione professionale tradizionalmente dominati dagli uomini, ma accoglie favorevolmente le misure volte a promuovere la parità tra uomini e donne ed esorta gli Stati membri ad avviare programmi atti a fornire alle donne un orientamento professionale quanto più diversificato e una successiva assistenza sul mercato del lavoro;

8.   sottolinea che le disparità di opportunità tra donne e uomini che esistono quanto all'insegnamento di qualità e alla formazione lungo tutto l'arco della vita sono tanto più concrete nelle regioni insulari e nelle regioni geograficamente e socialmente sfavorite; invita pertanto a rafforzare la promozione delle iniziative di formazione nel quadro della politica regionale;

9.   rileva la persistente sottorappresentazione delle donne in determinati ambiti di studio, a tutti i livelli, anche nel settore della ricerca; incoraggia quindi ad intraprendere azioni positive per porre rimedio a tale situazione;

10.   osserva che gli studenti o le studentesse che hanno interrotto il loro percorso scolastico, in special modo le giovani madri, possono essere vittime di discriminazione, e chiede l'adozione di approcci più flessibili al fine di facilitare la ripresa degli studi o della formazione dopo la nascita di un figlio, e la conciliazione tra gli studi e la vita professionale e familiare;

11.   osserva che occorre migliorare a tutti i livelli la qualità dei programmi e dell'insegnamento, rafforzare la sicurezza sociale degli insegnanti e prestare una maggiore attenzione al loro aggiornamento professionale e alla mobilità;

12.   sottolinea che l'alfabetizzazione mediatica e la conoscenza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione devono essere promosse con decisione, e raccomanda che la formazione mediatica costituisca parte integrante dei programmi di studio a tutti i livelli d'istruzione, e che siano previste tipologie di formazione pedagogica in materia di mezzi di informazione per gli insegnanti e le persone anziane;

13.   evidenzia la necessità di facilitare la transizione tra i diversi sistemi di istruzione e formazione e tra l'apprendimento formale, non formale ed informale;

14.   esorta il Consiglio a controllare l'applicazione pratica da parte di ciascuno Stato membro delle politiche europee in materia di istruzione e formazione; ritiene che i governi nazionali dovrebbero fissare in modo trasparente degli obiettivi nazionali nel settore e adottare una normativa adeguata e misure appropriate per garantire il raggiungimento degli standard europei e, in particolare, assicurare l'applicazione degli strumenti adottati a livello di UE, ad esempio la summenzionata raccomandazione relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente, il Quadro europeo delle qualifiche ed Europass (13);

Istruzione pre-scolare

15.   sottolinea la necessità di accrescere le risorse da destinare al miglioramento delle condizioni materiali e dei locali a disposizione nonché alla formazione permanente del personale insegnante, in vista di una migliore istruzione prescolare nonché di aumentare le risorse destinate agli investimenti. L'accesso generale ad un'istruzione prescolare di qualità è un mezzo efficace per garantire l'accesso di tutti i bambini all'apprendimento permanente, in particolare a quelli provenienti da ambienti più svantaggiati e dalle minoranze;

16.   insiste sull'importanza che i bambini maturino competenze di base, imparino la loro lingua d'origine oppure la lingua del paese di residenza e acquisiscano lo strumento della lettura e della scrittura quanto prima possibile;

17.   ritiene che l'apprendimento di una seconda lingua debba iniziare a tale stadio precoce, ma che l'avvicinamento alle lingue in tenera età debba avvenire in modo ludico e senza pressioni;

18.   invita tutti gli Stati membri a rendere obbligatoria l'istruzione pre-scolare;

Istruzione primaria e secondaria

19.   sottolinea la necessità di prestare particolare attenzione agli individui che rischiano di abbandonare gli studi in una fase successiva; ritiene che occorra adottare programmi e misure speciali intesi a ridurre il tasso di abbandono scolastico e che, nei casi in cui l'abbandono risulti inevitabile e persistente, gli individui interessati debbano beneficiare di un sostegno e di opportunità di reintegrazione sociale nonché di adeguati modelli di formazione;

20.   sottolinea che l'istruzione primaria e secondaria deve fornire ai bambini la capacità di pensare in modo autonomo, creativo e innovativo e trasformarli in cittadini critici nei confronti dei media e dotati di autonomia di giudizio;

21.   sottolinea l'importanza dei programmi di studio in ciascuno Stato membro, che dovrebbero prevedere corsi volti a promuovere e a sviluppare la creatività e il pensiero innovativo nei bambini;

22.   ritiene necessario che i programmi d'insegnamento e il loro contenuto siano continuamente aggiornati, per restare pertinenti, ponendo in tal modo l'accento sul ruolo delle capacità imprenditoriali e dell'impegno volontario, in modo da favorire la realizzazione personale, e sottolinea che tutti gli Stati membri dovrebbero conferire maggiore importanza alla formazione degli insegnanti e mettere a disposizione maggiori risorse a tal fine, in modo da realizzare importanti progressi nell'attuazione degli obiettivi fissati dalla strategia di Lisbona nell'ambito del programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010» e promuovere l'apprendimento permanente all'interno dell'Unione europea;

23.   è convinto che i bambini dovrebbero imparare una seconda lingua straniera quanto più precocemente possibile;

24.   raccomanda fortemente l'apprendimento delle lingue straniere in giovane età e l'inserimento del loro insegnamento in tutti i programmi della scuola primaria; sottolinea che per raggiungere tale obiettivo è necessario mettere a disposizione risorse sufficienti per l'assunzione e la formazione di insegnanti di lingue straniere;

25.   ritiene che lo sviluppo dei talenti personali, delle capacità specifiche e delle abilità naturali degli studenti debba essere un obiettivo importante in questo stadio dell'istruzione; fa presente che tali capacità potranno in futuro costituire la base per il lavoro e l'occupazione;

26.   sottolinea che occorre prestare particolare attenzione a quegli studenti che non hanno acquisito o non stanno acquisendo le competenze di base, ma anche agli studenti particolarmente dotati, affinché possano sviluppare al meglio le proprie capacità e doti eccezionali;

27.   raccomanda che gli Stati membri migliorino sostanzialmente la qualità dei titoli accademici e professionali degli insegnanti, come pure la loro preparazione e l'apprendimento permanente;

28.   sostiene fermamente la promozione di una riqualificazione professionale continua e coerente degli insegnanti durante la loro vita professionale; ritiene che tutti gli insegnanti dovrebbero avere la possibilità di aggiornare regolarmente le loro competenze e qualifiche e le loro conoscenze pedagogiche;

29.   propone di includere quanto prima nei programmi scolastici lezioni di educazione civica europea, al fine di formare una nuova generazione consapevole dei valori europei e sensibile a temi e problematiche quali i diritti umani, la diversità culturale, la tolleranza, la protezione dell'ambiente e il cambiamento climatico;

Istruzione e formazione professionale (IFP)

30.   rileva che occorre promuovere sia la qualità che l'attrattiva dell'IFP;

31.   sottolinea la necessità di collegare meglio e integrare in modo più coerente l'IFP nelle economie europee e nazionali al fine di adeguare meglio il processo educativo al mercato del lavoro;

32.   insiste affinché sia nettamente rafforzata la mobilità (non solo geografica, ma anche la mobilità tra IFP e istruzione superiore) di studenti e insegnanti;

Istruzione superiore

33.   ritiene che i programmi universitari debbano essere modernizzati per poter rispondere alle necessità socioeconomiche attuali e future;

34.   raccomanda che nell'istruzione superiore siano messi a punto, in via prioritaria, programmi di studio prevalentemente interdisciplinari in cui rientrino i diversi settori scientifici, in modo da formare specialisti in grado di risolvere le complesse problematiche del mondo odierno;

35.   sottolinea che occorre accrescere l'interesse di studenti e scolari per i contenuti e i programmi di studio riguardanti la tecnologia, le scienze naturali e la protezione dell'ambiente;

36.   invita gli Stati membri a promuovere con efficacia i partenariati tra le università e le imprese, nonché tra le università e i numerosi altri attori nazionali, regionali e locali;

37.   rileva che occorre rafforzare sensibilmente la cooperazione tra istituti europei di istruzione superiore e che occorre altresì facilitare quanto più possibile il trasferimento delle qualifiche;

38.   sottolinea la necessità di un aggiornamento costante del lavoro di insegnanti e liberi docenti nell'istruzione superiore come anche dei programmi, dei contenuti e dei metodi di lavoro;

39.   suggerisce che l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia sia coinvolto nel processo di Bologna e preso in considerazione nel quadro della riforma dell'istruzione superiore europea;

40.   raccomanda vivamente agli Stati membri di migliorare la mobilità degli studenti e degli insegnanti, inclusa la mobilità tra paesi, programmi e discipline; in tale contesto sottolinea l'importanza che l'applicazione della summenzionata Carta europea di qualità per la mobilità riveste per la creazione di un effettivo spazio europeo dell'apprendimento e della formazione permanente nonché per la promozione della cooperazione economica, sociale e regionale;

Apprendimento permanente

41.   ritiene che i datori di lavoro debbano essere sistematicamente incoraggiati a prevedere azioni di istruzione e formazione per i loro dipendenti e debbano ricevere incentivi per consentire ai dipendenti scarsamente qualificati di partecipare a programmi di apprendimento permanente;

42.   osserva che occorre rivolgere particolare attenzione ai disoccupati di lunga durata provenienti da contesti sociali svantaggiati, alle persone con esigenze particolari, ai giovani provenienti da istituti di rieducazione e agli ex detenuti;

43.   sottolinea che soprattutto le donne andrebbero incoraggiate a partecipare alle offerte di formazione e perfezionamento professionali e che, in tale contesto, si dovrebbero offrire e sostenere anche programmi speciali per la promozione dell'apprendimento permanente delle donne;

44.   sottolinea che occorre incoraggiare in modo particolare i lavoratori con basse qualifiche o di età più avanzata e fornire incentivi per incoraggiarli a partecipare ai programmi di apprendimento permanente;

45.   sottolinea che l'istruzione degli adulti e i programmi di apprendimento permanente dovrebbero essere particolarmente orientati ai gruppi di individui più svantaggiati sul mercato del lavoro, ed essere soprattutto rivolti ai giovani, alle donne, specialmente in ambito rurale, e agli anziani;

46.   invita a prendere in considerazione il fatto che la formazione alla genitorialità per donne e uomini è cruciale per il benessere delle persone, la lotta alla povertà e la coesione sociale; auspica a tal proposito che siano istituiti programmi polivalenti di formazione lungo tutto l'arco della vita e di formazione di educatori alla genitorialità, nel quadro dell'istruzione e dell'apprendimento;

47.   sottolinea che le conoscenze e le qualifiche acquisite per mezzo dell'apprendimento permanente debbono essere molto più estese e facilmente riconoscibili e ritiene che, a tal fine, sia necessario insistere anche sull'applicazione del summenzionato Quadro europeo delle qualifiche e di Europass quali strumenti di promozione dell'apprendimento permanente;

48.   ritiene che, sia le autorità europee che quelle nazionali, debbano potenziare i finanziamenti per le misure intese a promuovere la mobilità, in tutte le fasi dell'apprendimento permanente;

49.   chiede che i vantaggi della summenzionata Carta europea di qualità per la mobilità siano riconosciuti, sfruttati e applicati dagli Stati membri e che la Commissione faccia il punto sull'attuazione della Carta negli Stati membri;

50.   insiste sulla necessità di garantire a tutti gli studenti e lavoratori con famiglia il maggior numero possibile di servizi sociali e di strutture di supporto (per esempio, custodia dei bambini);

51.   ritiene necessario integrare e riconoscere i servizi di volontariato nell'attuazione del programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010»;

52.   è convinto della necessità di rafforzare gli scambi di opinioni e l'apprendimento reciproco tra gruppi di età differenti;

53.   sottolinea che i programmi di apprendimento permanente debbono promuovere l'imprenditorialità, mettendo i cittadini in grado di creare piccole e medie imprese e di rispondere alle esigenze della società e dell'economia;

54.   richiama l'attenzione sulla necessità di creare servizi di orientamento ed informazione sull'apprendimento permanente, destinati a tutti i gruppi di età, per sostenere gli obiettivi di cui sopra;

*

* *

55.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 142 del 14.6.2002, pag. 1.

(2)  GU C 300 del 12.12.2007, pag. 1.

(3)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45.

(4)  GU C 290 del 4.12.2007, pag. 1.

(5)  GU C 111 del 6.5.2008, pag. 1.

(6)  GU L 64 del 4.3.2006, pag. 60.

(7)  GU L 394 del 30.12.2006, pag. 8.

(8)  GU C 282 E del 6.11.2008, pag. 131.

(9)  GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10.

(10)  Testi approvati, P6_TA(2008)0013.

(11)  Testi approvati, P6_TA(2008)0423.

(12)  Testi approvati, P6_TA(2008)0422.

(13)  Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 6).


23.2.2010   

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CE 45/39


Approccio del Consiglio alla revisione del regolamento OLAF

P6_TA(2008)0632

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sull'approccio del Consiglio alla revisione del regolamento OLAF

(2010/C 45 E/07)

Il Parlamento europeo,

visto l'accordo l'interistituzionale «Legiferare meglio» (1),

viste la proposta di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (COM(2006)0244), e la sua risoluzione legislativa del 20 novembre 2008 (2) su detta proposta,

vista l'interrogazione orale al Consiglio sull'approccio del Consiglio alla revisione del regolamento OLAF (O-0116/2008),

visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che, a dieci anni dalla sua istituzione nel 1999 quale ufficio operativo incaricato della tutela degli interessi finanziari della Comunità, l'OLAF ha ormai acquisito un'esperienza preziosa nella lotta contro le frodi e la corruzione,

B.

considerando che occorre migliorare il quadro regolamentare dell'OLAF sulla base dell'esperienza operativa maturata dall'Ufficio,

C.

considerando che è opportuno che i due rami dell'autorità legislativa dell'Unione europea cooperino strettamente, con la procedura di codecisione, per adeguare alle attuali necessità il contesto normativo della lotta contro le frodi,

D.

considerando che esso ha concluso il 20 novembre 2008, con una decisione a larga maggioranza, la prima lettura concernente la modifica del regolamento (CE) n. 1073/1999 (il «Regolamento OLAF»);

1.   ritiene che vi sia un'urgente necessità di rendere più chiaro il quadro regolamentare dell'OLAF per migliorare ulteriormente l'efficienza delle indagini antifrode e per garantire l'indispensabile indipendenza dell'OLAF, tenendo pienamente conto delle esperienze acquisite da quando, nel 1999, l'OLAF fu istituito per sostituire l'UCLAF;

2.   ricorda al Consiglio che la summenzionata posizione del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 porterà a notevoli miglioramenti nell'efficienza e nella qualità delle indagini dell'OLAF, grazie al rafforzamento delle garanzie procedurali, al ruolo del comitato di vigilanza, al principio della presunzione d'innocenza, al diritto di difesa delle persone indagate e ai diritti degli informatori, all'adozione di norme chiare e trasparenti sulle indagini e al miglioramento della cooperazione con le autorità nazionali competenti e con le istituzioni dell'Unione europea;

3.   sollecita le Presidenze francese e ceca a proporre un calendario per i negoziati con il Parlamento, sulla base del regolamento (CE) n. 1073/1999, confermando in tal modo che stanno compiendo ogni possibile sforzo per assicurare la rapida adozione di una posizione comune e per evitare ulteriori ingiustificati ritardi;

4.   ritiene che la posizione del Consiglio favorevole ad un semplice consolidamento delle tre basi giuridiche attualmente esistenti per le indagini dell'OLAF non sia un argomento valido per non aprire immediatamente negoziati sul regolamento (CE) n. 1073/1999, poiché il semplice consolidamento non migliorerà il quadro giuridico per le indagini antifrode dell'OLAF e rappresenta perciò una considerevole perdita di tempo negli sforzi per il rafforzamento della lotta antifrode; opta perciò per una rifusione della legislazione antifrode dell'Unione europea, comprendente i regolamenti (CE) n.1073/1999, (Euratom, CE) n. 2185/96 e (CE, Euratom) n. 2988/95, che dovrà basarsi sul regolamento (CE) n. 1073/1999 rivisto;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alle commissioni competenti dei parlamenti degli Stati membri, alla Corte dei conti europea e agli omologhi organi nazionali di revisione contabile.


(1)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2008)0553.


23.2.2010   

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CE 45/41


Valutazione e sviluppo futuro dell'Agenzia FRONTEX e del sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR)

P6_TA(2008)0633

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sulla valutazione e sullo sviluppo futuro dell'Agenzia FRONTEX e del sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR) (2008/2157(INI))

(2010/C 45 E/08)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione, del 13 febbraio 2008, intitolata «Relazione sulla valutazione e sullo sviluppo futuro dell'Agenzia FRONTEX» (COM(2008)0067),

vista la comunicazione della Commissione, del 13 febbraio 2008, intitolata «Esame della creazione di un sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR)» (COM(2008)0068),

vista la comunicazione della Commissione, del 13 febbraio 2008, intitolata «Preparare le prossime fasi della gestione delle frontiere nell'Unione europea» (COM(2008)0069),

visto il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (1),

visto il patto europeo sull'immigrazione e l'asilo, adottato a Parigi dai 27 Stati membri il 7 luglio 2008 e approvato in occasione del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2008,

viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005, riguardanti l''Approccio globale sulla questione dell'immigrazione: priorità d'azione concentrate sull'Africa e il Mediterraneo, figuranti nelle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2006,

visto il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere (2),

vista la sua risoluzione del 26 settembre 2007 sulle priorità politiche nel quadro della lotta contro l'immigrazione clandestina di cittadini di paesi terzi (3),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per lo sviluppo (A6-0437/2008),

A.

considerando che la lotta contro l'immigrazione clandestina e, più specificatamente, la gestione integrata di tutte le frontiere dell'Unione europea deve svolgersi nel quadro di un approccio globale ed armonizzato dei fenomeni migratori, comprendente altresì l'organizzazione dell'immigrazione legale, l'integrazione dei migranti legali e la cooperazione con i paesi di origine e di transito,

B.

considerando che l'immigrazione illegale costituisce una sfida comune per l'Europa e richiede quindi una politica europea comune,

C.

considerando che tali fenomeni migratori perdureranno fintantoché persisteranno divari di sviluppo tra le varie regioni del mondo e che è opportuno, per tale motivo, organizzare la gestione dei flussi migratori in sinergia con le politiche di sviluppo e di cooperazione con i paesi terzi,

D.

considerando che l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX) non è una panacea per tutti i problemi provocati dalla migrazione irregolare,

E.

considerando che la sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione rappresenta un elemento chiave nella lotta contro l'immigrazione clandestina, accanto al quale devono essere attuate le politiche repressive complementari destinate ad esaurirne la fonte, quale la lotta contro il lavoro illegale, in particolare mediante l'adozione della direttiva che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'Unione europea (COM(2007)0249) e contro le reti di trafficanti appartenenti alla criminalità organizzata,

F.

considerando l'elevato tasso di mortalità legato all'immigrazione clandestina e la necessità di svolgere campagne informative con i paesi di origine e di transito sui rischi e le conseguenze fatali di questo tipo di immigrazione,

G.

considerando che, sebbene a ciascuno Stato membro incomba il controllo della sua parte di frontiera, la pressione migratoria esercitata sulle frontiere orientali e meridionali dell'Unione richiede che sia sviluppato uno spirito di corresponsabilità e di solidarietà obbligatoria tra Stati membri onde facilitare la messa in comune delle risorse materiali ed umane mobilizzabili per lottare contro tale fenomeno,

H.

considerando che l'obiettivo a lungo termine cui mirano tutti questi strumenti (FRONTEX, EUROSUR, il sistema elettronico di autorizzazione di viaggio (ESTA), il sistema di entrata/uscita o fast track) è la graduale creazione di un sistema europeo integrato di gestione delle frontiere,

I.

considerando che sono disponibili i primi risultati quantificabili di FRONTEX dalla sua entrata in funzione nell'ottobre 2005, e che è necessario determinare una strategia a medio e lungo termine, resa indispensabile in questa fase del suo sviluppo,

J.

considerando che FRONTEX, in qualità di organismo comunitario del primo pilastro, è soggetto ai principi del pieno controllo democratico e della trasparenza e ha l'obbligo di sostenere e promuovere i valori fondamentali dell'Unione,

K.

considerando che le operazioni di intelligence e coordinamento svolte da FRONTEX si basano sull'analisi dei rischi e la valutazione delle minacce effettuate a norma del principio di segretezza,

L.

considerando che la strategia di sviluppo di FRONTEX deve essere considerata come l'occasione di testare la validità del principio di «solidarietà obbligatoria» tra Stati membri (cui già si è fatto riferimento nel quadro del regolamento (CE) n. 863/2007 che coordina le capacità di reazione rapida dell'Unione in caso di emergenza) al fine di scegliere il modus operandi pertinente per garantire la messa a disposizione incondizionata delle risorse materiali (censite nel repertorio centrale delle attrezzature tecniche (CRATE — Centralised Records of Available Technical Equipment)) ed umane necessarie ad un'azione efficace di FRONTEX,

M.

considerando che il Parlamento ha sempre sostenuto FRONTEX e ha votato a favore di un significativo aumento della sua dotazione di bilancio affinché essa disponesse delle risorse finanziarie sufficienti allo svolgimento dei propri compiti,

N.

considerando che FRONTEX si è impegnata in missioni marittime al largo delle coste degli Stati membri meridionali, il cui diverso grado di successo è dipeso dal livello di cooperazione dei paesi terzi di origine degli immigranti; considerando che la missione Hera al largo delle isole Canarie è stata coronata da successo e ha condotto a una riduzione significativa del numero degli arrivi, mentre la missione Nautilus nell'area del Mediterraneo centrale si è rivelata di scarsa efficacia, come dimostrato dal fatto che gli arrivi sono aumentati piuttosto che diminuiti,

O.

considerando che i punti caldi per l'immigrazione nelle regioni marittime meridionali rendono necessario il pattugliamento ininterrotto da parte delle missioni marittime che sono stanziate su base permanente,

P.

considerando che qualsiasi azione messa a punto da FRONTEX deve essere in tutti i casi conforme alle norme del diritto internazionale, in particolare a quelle relative al diritto del mare e ai diritti umani, alla dignità della persona umana e dei rifugiati, segnatamente al diritto di asilo e al principio di non respingimento,

Q.

considerando che FRONTEX deve tener presente la necessità di adottare le precauzioni e i mezzi necessari al rispetto delle persone più vulnerabili, ossia le donne (in particolare le donne gestanti), i bambini (in particolare i minori non accompagnati), gli anziani e le persone affette da disabilità o malattia grave,

R.

considerando che la dimensione umanitaria dell'azione di FRONTEX deve accompagnarsi ad una sicurezza giuridica massima, sia nel quadro delle operazioni di salvataggio che essa è chiamata a condurre che in quello delle operazioni congiunte di ritorno cui potrebbe essere chiamata a contribuire,

S.

considerando che, a seguito del successo riportato, le operazioni di formazione del personale specializzato coinvolto nel funzionamento di FRONTEX meritano di essere continuate e dovrebbero soprattutto essere estese al personale dei paesi terzi che coopera quotidianamente con FRONTEX, per impartire loro una formazione per operazioni di soccorso in mare e il recupero di corpi in caso di naufragio,

T.

considerando che la sorveglianza delle frontiere non si limita a perseguire il passaggio non autorizzato delle frontiere ma anche gli altri aspetti connessi alla criminalità transfrontaliera, quali la tratta di esseri umani o il traffico illegale di sostanze stupefacenti e di armi, contribuendo in tal modo ad aumentare la sicurezza interna nel suo complesso,

U.

considerando che l'azione di FRONTEX non può essere efficace in mancanza di una politica europea di gestione delle frontiere che includa i nuovi sistemi europei proposti per il controllo delle frontiere, come il sistema elettronico di autorizzazione di viaggio (ESTA), il sistema di entrata/uscita o fast track;

1.   invita gli Stati membri a considerare la sfida delle migrazioni attraverso un approccio globale che faccia progredire con la stessa energia il rafforzamento dei controlli alle frontiere dell'Unione, la lotta contro l'immigrazione clandestina e il ritorno nel loro paese di origine degli stranieri in situazione irregolare, la lotta contro il lavoro illegale e la tratta degli esseri umani, nonché l'organizzazione dell'immigrazione legale e le misure atte ad agevolare l'integrazione dei migranti legali, il rafforzamento di un partenariato globale con i paesi terzi al fine di favorire una relazione positiva tra migrazione e sviluppo e l'attuazione di una politica omogenea in materia di diritto di asilo a livello comunitario;

2.   reputa che FRONTEX sia uno strumento essenziale nella strategia globale dell'Unione sull'immigrazione e invita la Commissione a presentare proposte di revisione del suo mandato al fine di rafforzarne il ruolo e di aumentarne l'efficacia;

3.   insiste sulla presa di coscienza dell'assoluta necessità per FRONTEX di poter contare, sia per il suo coordinamento delle operazioni puntuali congiunte che per le sue missioni permanenti sulla disponibilità dei mezzi messi a disposizione dagli Stati membri, segnatamente tramite CRATE; si rammarica che fino ad ora taluni Stati membri non abbiano dimostrato una sufficiente volontà di fornire a FRONTEX le necessarie risorse e li esorta a farlo;

4.   plaude all'approvazione del patto europeo sull'immigrazione e l'asilo da parte del Consiglio europeo e alle sue richieste di rafforzare FRONTEX;

5.   sottolinea che FRONTEX dovrebbe integrare nelle sue attività misure preposte alla lotta contro la tratta di esseri umani, in particolare alle frontiere esterne dell'Unione;

6.   esorta a tal fine gli Stati membri a formalizzare quanto prima, sulla base dei criteri di fattibilità e delle necessità specifiche attuali di ogni paese partecipante, un sistema di «solidarietà obbligatoria e irrevocabile» che consenta a FRONTEX, nella preparazione e nell'adempimento delle proprie missioni, di eliminare l'incertezza che pesa sull'estensione dei mezzi su cui può far affidamento in tempo reale;

7.   chiede che siano istituite pattuglie di vigilanza congiunte, permanenti e operative durante tutto l'anno in tutte le zone ad alto rischio, in particolare alle frontiere marittime dove il rischio di perdite umane è elevato, essendo il diritto alla vita il primo dei diritti fondamentali inviolabili;

8.   sottolinea l'importanza di armonizzare il diritto comunitario con le altre disposizioni del diritto internazionale applicabile in tale ambito, in modo che l'Unione possa contribuire efficacemente agli sforzi necessari per aiutare i rifugiati in difficoltà;

9.   invita gli Stati membri ad impegnarsi quanto prima possibile a dare concretamente forma a tale principio di solidarietà, aumentando notevolmente i mezzi materiali, in particolare in termini di risorse di superficie, da essi messi a disposizione di FRONTEX e assicurando tempestivamente, sul piano pratico, la loro piena disponibilità;

10.   invita FRONTEX a presentare una relazione al Parlamento e al Consiglio in cui precisi in particolare l'uso effettivo e la disponibilità reale dei materiali inventariati nella base CRATE ed evidenzi, se del caso, le difficoltà riscontrate, riferendo in modo esaustivo quali Stati membri stanno mettendo a disposizione detti mezzi e quali no;

11.   invita gli Stati membri, nell'ipotesi che persista un'insufficiente disponibilità di mezzi, a provvedere rapidamente ad un cambiamento sostanziale di scala del bilancio di FRONTEX per consentirle di portare a compimento le proprie missioni, e a esaminare eventualmente gli aspetti giuridici di una futura locazione e/o acquisto dei materiali per tale fine;

12.   ricorda che il Parlamento, in veste di autorità di bilancio, ha già aumentato il bilancio di FRONTEX successivamente alla sua istituzione e vigilerà sulla corretta esecuzione di esso nonché sul suo aggiustamento all'evoluzione delle funzioni;

13.   ricorda che la cooperazione dell'Unione europea con gli Stati terzi deve essere basata sul rispetto degli obblighi internazionali in materia di protezione dei rifugiati e dei richiedenti asilo e, in particolare, sul rispetto delle disposizioni della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati (1951);

14.   si compiace degli importanti sforzi di cooperazione compiuti dalla quasi totalità dei paesi terzi con i quali FRONTEX è chiamata ad operare quotidianamente e che si sono tradotti in risultati estremamente positivi, come quelli conseguiti nelle isole Canarie; si rammarica, tuttavia, del fatto che in altri paesi la cooperazione in materia di immigrazione sia ancora carente, ad esempio in Turchia e in Libia;

15.   invita l'Unione europea ad inserire nel quadro dei negoziati con i paesi terzi la necessità di intensificare la cooperazione in materia di immigrazione da parte di questi ultimi ed esorta i paesi terzi la cui cooperazione è insufficiente, se non addirittura inesistente, a fare del loro meglio per agevolare il lavoro di FRONTEX, in particolare garantendo una cooperazione più efficace da parte dei loro servizi in materia di prevenzione;

16.   esorta la Commissione e gli Stati membri a raddoppiare i propri sforzi per il conseguimento di un più elevato livello di cooperazione da parte dei paesi terzi, specificatamente tramite i negoziati sugli accordi di riammissione; ritiene che l'immigrazione dovrebbe costituire una parte intrinseca di ogni processo di negoziato sugli accordi con quei paesi terzi che sono paesi di origine o di transito;

17.   sottolinea la necessità che FRONTEX, congiuntamente con i paesi terzi, tenga in debito conto i pareri degli Stati membri che hanno una maggiore esperienza in materia di lotta alle problematiche relative all'immigrazione clandestina connesse con i paesi in questione; la partecipazione di un paese terzo alle operazioni congiunte degli Stati membri coordinate da FRONTEX necessita la previa approvazione dello Stato membro sul cui territorio si svolge l'operazione;

18.   chiede che il mandato di FRONTEX includa esplicitamente l'obbligo di rispettare gli standard internazionali in materia di diritti umani e il dovere verso i richiedenti asilo nelle operazioni di salvataggio in alto mare e che la cooperazione con l'Alto Commissario dell'ONU per i rifugiati (UNHCR) e le altre organizzazioni non governative pertinenti sia formalizzata nel quadro del mandato;

19.   teme che i cittadini dei paesi terzi possano mancare dei mezzi adeguati per accertarsi che i loro dati personali raccolti nel «sistema di sistemi» dell'Unione europea previsto siano trattati conformemente ai principi della normativa sulla tutela dei dati, vigente nell'Unione; invita la Commissione a chiarire in quale misura i dati personali saranno messi a disposizione delle amministrazioni dei paesi terzi;

20.   chiede che le competenze di FRONTEX siano estese per incoraggiare l'agenzia a eseguire progetti e operazioni nei paesi terzi affinché, tra l'altro, l'efficacia degli accordi operativi ne risulti rafforzata e si identifichi quanto necessario ai fini dello sviluppo delle capacità per quanto riguarda la gestione delle frontiere nei paesi terzi;

21.   esorta FRONTEX a rafforzare e svolgere il proprio ruolo essenziale di supporto alle operazioni congiunte di ritorno e a tutti gli aspetti connessi con tali procedure e, in uno spirito di solidarietà, invita gli Stati membri a coinvolgere FRONTEX nella pianificazione e organizzazione dei voli di rimpatrio congiunti e nell'identificazione di quanto necessario ai fini delle operazioni di ritorno congiunte;

22.   invita gli Stati membri a consentire a una revisione del mandato di FRONTEX al fine di colmare i vuoti giuridici che potrebbero ostacolare la sua azione, integrando in particolare le condizioni giuridiche precise dei suoi interventi di salvataggio in mare nonché quelle relative al suo contributo alle operazioni di ritorno, nonché la possibilità di ricorso alle sue attrezzature da parte di paesi terzi, in particolare attraverso progetti pilota di cui sarebbero beneficiari;

23.   esorta la Commissione a valutare pienamente le attività di FRONTEX per quanto riguarda l'impatto che hanno sulle libertà fondamentali e sui diritti, compresa la «responsabilità di proteggere» le persone;

24.   sollecita la formazione del personale di FRONTEX in merito alle varie dimensioni in materia di genere che emergono nel quadro della sua attività;

25.   ritiene che l'ampliamento dei compiti di FRONTEX e il suo contributo nella lotta quotidiana contro l'immigrazione clandestina potrebbero giustificare uno sviluppo strutturale delle sue capacità logistiche e amministrative nel rispetto del principio di proporzionalità;

26.   ritiene in particolare che, benché il ritmo e i mezzi impiegati non giustifichino ancora la moltiplicazione di agenzie decentrate, si potrebbe prevedere sin d'ora l'istituzione di due sedi esterne — una che coordini l'attività alle frontiere terrestri e l'altra le operazioni marittime — tenendo presente che in futuro le rotte migratorie via terra alla frontiera orientale costituiranno sempre più una sfida di prim'ordine e meriterebbero di ricevere maggiore attenzione e mezzi più consistenti;

27.   chiede alla Commissione e agli Stati membri di riflettere sulla fattibilità di un sistema europeo di guardie di frontiera;

28.   insiste sulla necessità di intraprendere azioni di formazione destinate al personale mobilitato nel quadro delle operazioni di FRONTEX, in particolare in materia di diritto del mare, di diritto d'asilo e di diritti fondamentali, includendo, dopo l'estensione del mandato dell'agenzia, anche il personale dei paesi terzi coinvolti; incoraggia a tal fine FRONTEX a cooperare con altri organismi, come l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e l'Ufficio dell'UNHCR, l'Agenzia delle Nazioni Unite responsabile del diritto del mare, e le ONG, nonché con altre associazioni dotate di esperienza e di know-how in tali campi;

29.   esorta la Commissione a organizzare campagne informative sui rischi dell'immigrazione clandestina, in linea con le migliori prassi degli Stati membri;

30.   si compiace della discussione in corso in seno al Consiglio al fine di istituire il sistema di sorveglianza delle frontiere EUROSUR onde garantire una gestione ottimale di tutti i dispositivi di monitoraggio, estendendo essenzialmente la loro copertura attuale, che riguarda oggi solo una parte delle zone soggette allo svolgimento delle operazioni;

31.   insiste pertanto perché sia avviata senza indugio l'omologazione dei sistemi nazionali di monitoraggio e la loro interconnessione in rete e perché — ai fini della coerenza — sia affidato a FRONTEX il raggruppamento degli strumenti disponibili, in particolare la gestione della rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati membri (ICONET) (4) e la ripresa delle attività del Centro di informazione, di riflessione e di scambi in materia di attraversamento delle frontiere e di immigrazione (CIREFI), come citato nelle conclusioni del Consiglio del 30 novembre 1994;

32.   invita FRONTEX ad intensificare la cooperazione sull'analisi dei rischi con Europol e altre agenzie europee nonché altri organismi internazionali e autorità di controllo delle frontiere dei paesi terzi, in particolare per bloccare le reti internazionali della tratta di esseri umani e per consegnare alla giustizia le persone coinvolte nella tratta degli immigranti illegali; ritiene inoltre indispensabile che esista uno strumento volto a rendere possibile il trasferimento di informazioni (intelligence) da FRONTEX a coloro che possono usarle al meglio;

33.   invita gli Stati membri a provvedere a che le attività di ricerca tengano conto specificatamente dei bisogni concreti dei servizi responsabili dei controlli alle frontiere;

34.   reputa che una gestione delle frontiere dell'Unione europea effettivamente integrata sia un obiettivo legittimo e concorda sull'importanza di sviluppare e rafforzare continuamente la politica comune dell'Unione europea in materia di gestione delle frontiere; pone tuttavia l'accento sulla necessità di valutare e analizzare i sistemi, esistenti e in preparazione, prima di superare una nuova tappa con i nuovi strumenti proposti dalla Commissione nella summenzionata comunicazione «Preparare le prossime evoluzioni della gestione delle frontiere nell'Unione europea»; insiste inoltre sulla necessità di un piano esaustivo dettagliato che stabilisca l'architettura generale della strategia comunitaria di gestione delle frontiere, fornisca dettagli sulle modalità di interfunzionamento di vari programmi e piani connessi e sul modo di ottimizzarne l'interazione fra tali programmi;

35.   invita FRONTEX ad assumere l'iniziativa di istituire un ambiente comune di condivisione dell'informazione tra le autorità nazionali competenti onde ottimizzare la raccolta, l'analisi e la diffusione dei dati sensibili; chiede al Foro europeo per la ricerca e l'innovazione in materia di sicurezza (ESRIF — European Security Research and Innovation Forum) di fornire il suo contributo alla realizzazione di tale obiettivo, privilegiando nei suoi lavori le applicazioni comuni in materia di perfezionamento e di innovazione nel settore degli strumenti di sorveglianza;

36.   chiede un rafforzamento del controllo democratico di FRONTEX da parte del Parlamento, e invita FRONTEX a informarlo sui negoziati volti a concludere accordi con i paesi terzi, a presentare valutazioni tattiche imperniate su regioni frontaliere specifiche e a rendere pubblici i rapporti di valutazione sulle operazioni congiunte e altre missioni coordinate, nonché le analisi dei rischi, gli studi di fattibilità e le statistiche sui movimenti migratori; sottolinea che un controllo democratico dell'attività di FRONTEX conferirebbe alla stessa una maggiore legittimità; precisa tuttavia che le informazioni pubblicate nei rapporti non devono contenere dati riservati, suscettibili di compromettere le operazioni in corso;

37.   invita la Commissione a far sapere quale tipo di supporto logistico è previsto per la sorveglianza delle frontiere con i paesi terzi limitrofi, come citato alla tappa 3 della fase 1 di EUROSUR;

38.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e all'Organizzazione internazionale per le migrazioni.


(1)  GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.

(2)  GU L 199 del 31.7.2007, pag. 30.

(3)  GU C 219 E del 28.8.2008, pag. 223.

(4)  Decisione 2005/267/CE del Consiglio, del 16 marzo 2005 (GU L 83 dell’1.4.2005, pag. 48).


23.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CE 45/47


Impatto della contraffazione sul commercio internazionale

P6_TA(2008)0634

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sull'impatto della contraffazione sul commercio internazionale (2008/2133(INI))

(2010/C 45 E/09)

Il Parlamento europeo,

vista la relazione del 2007 dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), intitolato «L'impatto economico della contraffazione e della pirateria» del 2007,

vista la comunicazione della Commissione, del 10 novembre 2005, intitolata «Attuare il programma comunitario di Lisbona — Una politica moderna a favore delle PMI per la crescita e l'occupazione» (COM(2005)0551),

vista la comunicazione della Commissione, del 4 ottobre 2006, intitolata «Europa globale: competere nel mondo — Un contributo alla strategia per la crescita e l'occupazione dell'UE» (COM(2006)0567),

vista la comunicazione della Commissione, del 18 aprile 2007, intitolata «Europa globale: un partenariato rafforzato per assicurare l'accesso ai mercati per gli esportatori europei» (COM(2007)0183),

vista la sua risoluzione del 19 febbraio 2008 sulla strategia dell'Unione europea per assicurare alle imprese europee l'accesso ai mercati (1),

vista la sua risoluzione del 22 maggio 2007 sull'Europa globale — Aspetti esterni della competitività (2),

vista la sua risoluzione del 5 giugno 2008 sulle norme e procedure efficaci in tema d'importazione e esportazione al servizio della politica commerciale (3),

vista la sua risoluzione del 1o giugno 2006 sulle relazioni economiche transatlantiche UE-USA (4),

vista la sua risoluzione del 12 ottobre 2006 sulle relazioni economiche e commerciali tra l'Unione europea e il Mercosur in vista della conclusione di un accordo di associazione interregionale (5),

vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2007 sulle relazioni economiche e commerciali con la Corea (6),

vista la sua risoluzione dell'8 maggio 2008 sulle relazioni economiche e commerciali con l'Associazione dei paesi del sud-est asiatico (ASEAN) (7),

vista la sua risoluzione del 13 ottobre 2005 sulle prospettive delle relazioni commerciali tra l'Unione europea e la Cina (8),

vista la comunicazione della Commissione, del 24 ottobre 2006, intitolata «UE-Cina: maggiori responsabilità nell'ambito di un partenariato più forte» (COM(2006)0631) e il documento di lavoro che l'accompagna, intitolato «Una cooperazione più stretta; una responsabilità che cresce — Un documento programmatico sul commercio e gli investimenti tra l'Unione europea e la Cina: concorrenza e cooperazione» (COM(2006)0632),

visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (9) (regolamento sugli ostacoli agli scambi),

vista la comunicazione della Commissione, del 16 luglio 2008, intitolata «Una strategia europea in materia di diritti di proprietà industriale» (COM(2008)0465),

vista la comunicazione della Commissione, del 21 febbraio 2001, intitolata «Programma d'azione: Azione accelerata di lotta contro l'HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi nel quadro della riduzione della povertà» (COM(2001)0096),

vista la comunicazione della Commissione, del 26 febbraio 2003, intitolata «Aggiornamento del programma d'azione comunitario — Azione accelerata di lotta contro l'HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi nel quadro della riduzione della povertà — Questioni politiche in sospeso e sfide future» (COM(2003)0093),

vista la comunicazione della Commissione, del 26 ottobre 2004, intitolata «Un quadro politico europeo coerente per le azioni esterne di lotta contro l'HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi» (COM(2004)0726),

visto il regolamento (CE) n. 816/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, concernente la concessione di licenze obbligatorie per brevetti relativi alla fabbricazione di prodotti farmaceutici destinati all'esportazione verso paesi con problemi di salute pubblica (10),

visto il regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (11) (regolamento SPG),

vista la relazione della Commissione, del 19 maggio 2008, sulle attività doganali comunitarie di lotta alla contraffazione e alla pirateria — Risultati delle attività doganali 2007,

visto il regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (12),

vista la comunicazione della Commissione del 1o aprile 2008 intitolata «Strategia per l'evoluzione dell'Unione doganale» (COM(2008)0169),

vista la proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 2006, relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (COM(2006)0168),

vista la sua risoluzione del 19 giugno 2008 sul quarantesimo anniversario dell'Unione doganale (13),

vista la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (14),

visto il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che vìolano tali diritti (15),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione giuridica (A6-0447/2008),

A.

considerando che un efficace contrasto del fenomeno della contraffazione è necessario per il raggiungimento degli obiettivi dell'agenda rinnovata di Lisbona, sia per quanto riguarda i suoi aspetti interni che per quelli esterni, enunciati dalla Commissione nella summenzionata comunicazione del 18 aprile 2007,

B.

considerando che l'Unione europea è il secondo importatore mondiale di beni e servizi e che l'estrema apertura e la trasparenza del suo mercato unico offrono enormi opportunità, ma presentano anche seri rischi di invasione di prodotti contraffatti,

C.

considerando che l'economia dell'Unione europea si è specializzata in produzioni di elevata qualità, ad alto valore aggiunto, spesso protette da marchi, brevetti o indicazioni geografiche che, per loro natura, sono tra i più suscettibili di essere contraffatti,

D.

considerando che le gravi violazioni dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) sono barriere commerciali non tariffarie che rendono l'accesso ai mercati dei paesi terzi più difficile e costoso, soprattutto per le piccole e medie imprese (PMI) dotate di mezzi e risorse limitati,

E.

considerando che la competitività europea è tradizionalmente legata alla qualità della forza lavoro e, in misura sempre crescente, soprattutto per le PMI, alla ricerca e allo sviluppo, all'innovazione e ai relativi DPI,

F.

considerando che i DPI, comprese le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine, non sono sempre tutelati in modo efficace dai partner commerciali dell'Unione europea,

G.

considerando che le tipologie di prodotti contraffatti e piratati sono numerose e crescenti, non limitandosi più ai beni di lusso e di elevata qualità, ma estendendosi anche a quelli di uso comune, tra cui giocattoli, medicinali, cosmetici e alimentari,

H.

considerando che un recente studio dell'OCSE ha stimato che il commercio internazionale connesso alle violazioni dei DPI raggiungeva un valore di 150 miliardi di euro nel 2005, al quale si aggiunge quello delle transazioni nazionali e dei prodotti contraffatti e piratati che vengono distribuiti attraverso Internet,

I.

considerando che nel 2007 l'ammontare dei beni in violazione dei DPI sequestrati dalle autorità doganali dell'Unione europea è aumentato del 17 % rispetto all'anno precedente, con un incremento del 264 % per cosmetici e prodotti di igiene personale, del 98 % per i giocattoli e del 51 % per i medicinali,

J.

considerando che il fenomeno della contraffazione e della pirateria produce conseguenze allarmanti per l'economia dell'Unione europea e per l'intero sistema socio-economico comunitario, riducendo gli incentivi all'innovazione, frenando gli investimenti diretti esteri, sottraendo qualificati posti di lavoro all'industria e creando le basi per lo sviluppo di un sistema economico sommerso, parallelo a quello legale, controllato dalla criminalità organizzata,

K.

considerando che la summenzionata relazione 2007 dell'OCSE e la sua successiva relazione sulla fase II intitolata «La pirateria dal contenuto digitale» sottolineano le dimensioni globali, la rapida crescita e le deleterie conseguenze economiche della pirateria digitale sui titolari dei diritti,

L.

considerando che la contraffazione provoca gravi danni all'ambiente, sia per l'inadeguatezza degli standard qualitativi delle merci contraffatte che per i costi elevati del loro smaltimento e distruzione,

M.

considerando che l'accesso alle procedure per la lotta alle merci contraffatte è complesso e costoso in termini di tempo e denaro, in particolare per le PMI,

N.

considerando che il mercato unico garantisce al consumatore europeo la facoltà di scegliere in modo libero, trasparente e sicuro quali prodotti acquistare e che la contraffazione, se non opportunamente contrastata, può intaccare non soltanto il principio della fiducia su cui si regge l'intero sistema ma può inoltre causare seri rischi per la sicurezza, la salute e, in casi estremi, la vita stessa dei consumatori, e che pertanto è necessario meglio garantire i loro diritti,

O.

considerando che le iniziative di sensibilizzazione rivolte ai consumatori in merito ai rischi per la sicurezza e la salute e, in generale, alle conseguenze dell'acquisto di prodotti contraffatti costituiscono un efficace strumento di contrasto alla contraffazione,

P.

considerando che la repressione nei confronti dei contraffattori di prodotti aventi un impatto diretto sulla salute pubblica deve essere più severa,

Q.

considerando che le persistenti divergenze tra le legislazioni degli Stati membri in materia di DPI, in specie per quanto attiene alle misure penali finalizzate al loro rispetto, indeboliscono la posizione negoziale dell'Unione europea e possono minare gli sforzi finora compiuti verso una più effettiva repressione del fenomeno a livello internazionale,

R.

considerando l'esito molto positivo, in taluni Stati membri come il Portogallo, la Grecia, l'Ungheria, i Paesi Bassi e la Lituania, della procedura semplificata di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1383/2003 che consente la distruzione di una considerevole quantità di merci contraffatte in un periodo di tempo limitato e a costi relativamente ridotti,

S.

considerando che il Vertice del G8 di San Pietroburgo del 2006 ha riconosciuto il carattere globale del problema della contraffazione e della pirateria e ha insistito sulla necessità di migliorare la cooperazione tra i paesi del G8, i paesi terzi e le competenti istituzioni internazionali,

T.

considerando che il successivo Vertice del G8 di Heiligendamm ha istituito una task force per i DPI impegnata nella lotta contro la contraffazione e la pirateria nell'ambito del cosiddetto «Processo di Heiligendamm» (16),

U.

considerando che nel 2007 l'Unione europea, il Giappone e gli Stati Uniti hanno annunciato l'apertura dei negoziati in vista di un nuovo accordo multilaterale inteso a rafforzare l'attuazione dei DPI e la lotta al fenomeno della contraffazione e della pirateria (Anti-Counterfeiting Trade Agreement — ACTA),

V.

considerando che una favorevole conclusione dell'accordo ACTA permetterà la definizione di standard comuni di tutela civile e amministrativa, il miglioramento della cooperazione interistituzionale e con il settore privato e l'integrazione di progetti di assistenza tecnica, al fine di rendere il rispetto dei DPI più semplice, più sicuro e meno oneroso,

W.

considerando che è necessario sottolineare la distinzione tra farmaci generici, la cui distribuzione e commercio devono essere incentivati sia nell'Unione europea che nei paesi in via di sviluppo, e farmaci contraffatti i quali, da un lato, sono pericolosi per la salute pubblica e, dall'altro, sono all'origine di importanti perdite economiche per le imprese del settore e possono ritardare lo sviluppo di nuovi ritrovati senza peraltro beneficiare le popolazioni dei paesi meno sviluppati; considerando, peraltro, che i farmaci contraffatti rappresentano solo una parte dei farmaci illegali,

X.

considerando che, per quanto riguarda i prodotti aventi un impatto diretto sulla salute pubblica, Internet e le reti di distribuzione connesse al commercio parallelo contribuiscono pesantemente alla diffusione di prodotti contraffatti pericolosi per la salute pubblica,

Y.

considerando che l'Unione europea continua ad adoperarsi al fine di armonizzare le misure di attuazione dei DPI, segnatamente tramite la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2005, relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (COM(2005)0276), e che tale processo non dovrebbe essere minato da negoziati commerciali esterni al normale campo di applicazione dei processi decisionali comunitari,

Z.

considerando la cruciale importanza di garantire che lo sviluppo delle misure di attuazione dei DPI sia altresì realizzato in modo da non impedire l'innovazione o la concorrenza, pregiudicare le relative limitazioni ed eccezioni o i dati personali, limitare il libero flusso di informazioni o gravare indebitamente sul commercio legittimo,

AA.

considerando che l'Unione europea ha dimostrato il suo impegno a favore di un'attuazione effettiva ed equilibrata dei DPI approvando una serie di direttive in materia a seguito di un approfondito controllo da parte del Parlamento e del Consiglio protrattosi per molti anni,

AB.

considerando l'importanza fondamentale in materia di provvedimenti giuridici di riconoscere la sostanziale differenza fra diritti di proprietà intellettuale e materiale e, di conseguenza, fra violazione dei diritti e furto,

AC.

considerando che tutte le violazioni della proprietà intellettuale nuocciono agli scambi e al commercio e che le violazioni su scala commerciale hanno effetti aggiuntivi e generalizzati,

AD.

considerando che nel caso dei brevetti per prodotti farmaceutici, mentre le violazioni dei brevetti sono risolte caso per caso in base ad argomenti concreti portati nell'ambito di processi civili sulla base di violazioni di brevetti, le violazioni del diritto d'autore e dei marchi costituiscono reati intenzionali;

Quadro multilaterale

1.   ritiene che il sistema dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) miri a garantire un più ampio riconoscimento dei DPI a livello internazionale contemplando un livello concordato di standard di tutela attraverso l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), il dialogo tra gli Stati membri e con altre istituzioni come l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) e l'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), nonché un meccanismo di prevenzione e soluzione delle controversie;

2.   chiede alla Commissione di perseverare in sede di Consiglio TRIPS affinché le norme minime introdotte negli ordinamenti nazionali siano accompagnate da effettive misure di attuazione e di prevenzione delle violazioni; è del parere che le flessibilità concesse dall'accordo TRIPS, e confermate dalla dichiarazione di Doha sull'accordo TRIPS e la salute pubblica, debbano essere preservate in quanto volte all'equo bilanciamento dei diritti dei titolari delle privative con gli interessi degli utilizzatori finali;

3.   chiede alla Commissione di presentare proposte al Parlamento volte a garantire che le operazioni di esportazione, transito e trasbordo siano adeguatamente gestite nel quadro dell'accordo TRIPS e a valutare l'eventuale necessità di modificare ulteriormente detto accordo, allo scopo di creare un giusto bilanciamento tra gli interessi dei titolari e quelli dei potenziali utilizzatori dei DPI, tenendo in particolare considerazione il livello di sviluppo degli interlocutori e distinguendo tra paesi produttori, di transito e di utilizzo di beni contraffatti e piratati;

4.   si compiace dei progressi compiuti dall'Unione europea nei programmi di assistenza tecnica che hanno contribuito al rafforzamento dei DPI nei paesi emergenti e in via di sviluppo, e ribadisce l'importanza di proseguire tali programmi, considerati i benefici che essi sono in grado di garantire sia in termini di sviluppo economico sostenibile sia per quanto riguarda il loro importante ruolo di contrasto al fenomeno della contraffazione;

5.   chiede alla Commissione e agli Stati membri di porre in essere specifiche iniziative, supportate da un'adeguata copertura finanziaria, a favore di una più diffusa educazione dei consumatori, sia in Europa che nei paesi in via di sviluppo, per evitare i rischi connessi ai prodotti contraffatti potenzialmente pericolosi;

6.   sostiene le soluzioni proposte in seno alla XII sessione della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, nel quadro della «Creative Africa Initiative», che considerano l'industria della creatività un fattore fondamentale per la crescita dei paesi sottosviluppati, e riaffermano il ruolo cruciale della proprietà intellettuale per lo sviluppo sostenibile di queste aree;

7.   chiede alla Commissione e agli Stati membri di proporre e sostenere l'elaborazione di un protocollo in materia di contraffazione aggiuntivo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (Convenzione di Palermo);

8.   sottolinea che in varie economie emergenti la produzione di beni contraffatti e piratati ha raggiunto dimensioni allarmanti; pur felicitandosi per le iniziative di cooperazione finora poste in essere, è del parere che speciali misure siano necessarie per potenziare il coordinamento tra le dogane e gli organi giudiziari e di polizia dei paesi interessati, nonché per favorire l'armonizzazione delle normative di questi paesi con quelle dell'Unione europea;

9.   invita la Commissione ad introdurre, seguendo la linea dell'articolo 3, paragrafo 2 (17), della direttiva 2004/48/CE, iniziative di controllo a livello internazionale volte a garantire che le eventuali misure di attuazione aggiuntive in materia di brevetti non siano usate per ostacolare il commercio legittimo;

10.   incoraggia la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la cooperazione con i paesi del partenariato euromediterraneo nel quadro del programma «Mercato Euromed» e a promuovere nell'area euromediterranea un approccio comune per quanto concerne la legislazione, le procedure e le misure esecutive in materia di cooperazione doganale e di lotta contro la contraffazione e la pirateria, al fine di facilitare gli scambi commerciali tra i paesi partner euromediterranei;

11.   è convinto che il rafforzamento della lotta alla contraffazione passi anche attraverso un ricorso più frequente e mirato all'organo di soluzione delle controversie dell'OMC il quale, congiuntamente alle giurisdizioni comunitarie e nazionali, può garantire una migliore tutela dell'industria e dei consumatori europei mediante il consolidamento di una giurisprudenza che rafforzi il contenuto e la portata dell'accordo TRIPS;

12.   ribadisce che ogni armonizzazione del diritto positivo deve rispettare la sovranità nazionale e i trattati internazionali in materia;

ACTA e altre iniziative bilaterali e regionali dell'Unione europea

13.   chiede alla Commissione di proseguire, parallelamente ai negoziati multilaterali, nella lotta alla contraffazione e alla pirateria anche attraverso accordi bilaterali, regionali e multilaterali per l'avvicinamento delle legislazioni e la loro effettiva applicazione, prevedendo altresì lo stabilimento di efficienti sistemi di soluzione delle controversie e di sanzioni in caso di mancato rispetto delle obbligazioni sottoscritte;

14.   invita la Commissione e gli Stati membri a negoziare l'ACTA in condizioni di massima trasparenza verso i cittadini dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda le definizioni dei termini «contraffazione» e «pirateria» e le previste misure di sanzioni penali; è del parere che sia indispensabile valutare l'impatto di detto accordo a livello sociale e di libertà civili; sostiene la creazione di una task force incaricata di esaminare l'applicazione dell'accordo, attraverso la promozione di questa problematica nel dialogo tra l'Unione europea e i paesi terzi e nel quadro delle azioni di cooperazione con detti paesi;

15.   ritiene che non sia ancora certo che il trattato CE preveda una base giuridica relativa a misure comunitarie che prescrivano il tipo e il livello delle pene e che, di conseguenza, la Commissione possa non avere la competenza per negoziare, a nome della Comunità stessa, un accordo internazionale in cui siano precisate la natura e il livello delle misure di diritto penale da adottare contro i responsabili di violazioni dei marchi commerciali e dei diritti d'autore;

16.   sottolinea che, in tutti gli accordi di attuazione previsti in materia di proprietà intellettuale, l'uso personale senza fini di lucro va distinto dalla commercializzazione in modo fraudolento e intenzionale dei prodotti contraffatti e piratati;

17.   invita la Commissione a negoziare con i paesi terzi la creazione di task force operative per la lotta alla contraffazione;

18.   chiede alla Commissione di garantire che l'ACTA non conferirà alle autorità pubbliche il potere di accedere a computer o altri dispositivi elettronici privati;

19.   si felicita per il crescente interesse mostrato da numerosi Stati membri dell'OMC nei confronti dell'ACTA; ritiene che sia necessario compiere sforzi volti a includere nei negoziati sull'accordo le economie emergenti, quali la Cina, l'India e il Brasile, e i blocchi commerciali regionali come Mercosur, CARICOM e ASEAN, invitandoli a impegnarsi fin d'ora a garantire il rispetto dei DPI sul loro territorio;

20.   invita la Commissione europea ad evitare il pericolo di contraddizioni e sovrapposizioni dell'ACTA con l'accordo TRIPS e gli altri trattati internazionali in materia di DPI;

21.   invita la Commissione a garantire che l'ACTA si concentri unicamente sulle misure di attuazione dei DPI e non sulle questioni di contenuto relative a tali diritti, quali l'ambito di tutela, limitazioni ed eccezioni, responsabilità secondaria e responsabilità degli intermediari;

22.   chiede alla Commissione di garantire che l'ACTA non sia utilizzato come strumento per modificare il quadro di attuazione dei DPI esistente in Europa ma rispecchi pienamente l'equilibrio creato dalle diverse direttive adottate in materia dal Parlamento europeo e dal Consiglio, segnatamente le disposizioni di cui al considerando 2 della direttiva 2004/48/CE;

23.   invita la Commissione e il Consiglio a chiarire il ruolo e le competenze del comitato di cui all'articolo 133 e degli altri comitati che partecipano ai negoziati sull'ACTA;

24.   ritiene che nei negoziati in corso la Commissione dovrebbe tenere in considerazione alcune forti critiche concernenti l'ACTA, vale a dire la possibilità che detto accordo consenta ai detentori di marchi e ai titolari del diritto d'autore di intromettersi nella sfera privata dei presunti contravventori senza un equo processo, criminalizzi ulteriormente le violazioni non commerciali del diritto d'autore e dei marchi, rafforzi le tecnologie di gestione dei diritti digitali a scapito dei diritti di uso corretto, istituisca una procedura di risoluzione delle controversie esterna alle esistenti strutture dell'OMC e infine costringa tutti i firmatari a coprire il costo di attuazione delle misure contro le violazioni del diritto d'autore e dei marchi;

25.   esorta la Commissione, in tale contesto, a garantire un processo di consultazione pubblica continuo e trasparente, a sostenere i benefici derivanti da tale processo con tutti i paesi partecipanti ai negoziati e ad assicurare che il Parlamento sia periodicamente informato in modo esaustivo circo lo stato di avanzamento dei negoziati;

26.   ricorda che il trattato CE include deroghe laddove la negoziazione e la conclusione di accordi nel settore degli aspetti commerciali della proprietà intellettuale sono collegate agli scambi di servizi culturali e audiovisivi; sottolinea che in questi casi la negoziazione e la conclusione di accordi rientra nella competenza condivisa della Comunità e dei suoi Stati membri; sottolinea inoltre che, oltre a una decisione comunitaria presa conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato CE, la negoziazione di detti accordi richiede l'accordo comune degli Stati membri e che gli accordi così negoziati devono essere conclusi congiuntamente dalla Comunità e dagli Stati membri;

27.   ricorda alla Commissione, nel quadro dei negoziati ACTA, l'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che riguarda la protezione dei dati personali, e la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (18);

28.   è del parere che l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (19) non debba prevalere sull'interesse pubblico per la divulgazione dei progetti preparatori dell'ACTA, incluse le relazioni sullo stato di avanzamento, e per il mandato di negoziazione della Commissione, ed esorta il Consiglio ad applicare l'articolo 255 del trattato CE in modo tale da garantire un accesso più ampio possibile ai documenti purché siano prese le necessarie misure di sicurezza, come disposto dalla legislazione sulla protezione dei dati;

29.   nota con rammarico che la protezione dei DPI in Turchia non è ancora all'altezza degli standard dell'Unione europea e necessita quindi di essere rivista; rammenta che la Turchia sarà un candidato credibile all'adesione soltanto se sarà in grado di recepire l'acquis comunitario e di garantire il pieno rispetto dei DPI entro i suoi confini;

Relazioni UE-Cina

30.   invita le autorità cinesi a moltiplicare i loro sforzi e a perseguire con rinnovata energia coloro che vìolano i DPI e, in questo contesto, prende atto con favore del mutato atteggiamento degli organi giudiziari che hanno recentemente riconosciuto a cittadini dell'Unione europea la titolarità di DPI nel territorio cinese e condannato le imprese locali che li avevano violati;

31.   riafferma la necessità di accrescere la cooperazione con le autorità doganali cinesi, garantendo opportuna assistenza e supporto da parte dei corrispondenti servizi amministrativi europei;

32.   sottolinea che il 60 % delle merci contraffatte confiscate dalle autorità doganali dell'Unione europea è prodotto in Cina; invita la Commissione, congiuntamente con le autorità cinesi, ad elaborare con la massima urgenza un piano di azione per la lotta alla contraffazione;

Misure di supporto esterno alla lotta alla contraffazione

33.   raccomanda che venga instaurato un incisivo meccanismo di monitoraggio in merito alle possibili violazioni dei DPI tutelati nei diversi accordi, abbinato a strumenti di incentivo commerciale dinanzi a un concreto impegno nella lotta alla contraffazione e alla pirateria;

34.   rammenta che il regolamento SPG prevede, tra l'altro, la possibilità di una temporanea sospensione delle preferenze per quei partner che pongono in essere pratiche commerciali sleali; è del parere che, nei casi di violazione particolarmente grave della proprietà intellettuale, ad esempio quelli che costituiscono una seria minaccia per la sicurezza e la salute pubblica, il ricorso a detto strumento dissuasivo debba essere preso in debita considerazione da parte della Commissione;

35.   è del parere che il regolamento sugli ostacoli agli scambi possa offrire un importante ausilio alle imprese europee che incontrano problemi di accesso ai mercati dei paesi terzi connessi a violazioni della proprietà intellettuale e invita la Commissione a incentivarne e renderne più agevole l'uso, specialmente per le PMI;

36.   ritiene che una migliore collaborazione tra l'Unione europea e gli Stati membri nei paesi terzi possa garantire un più efficace scambio di informazioni, un migliore uso delle risorse disponibili e una maggiore incisività delle iniziative di contrasto alla contraffazione sia in ambito politico-diplomatico che più prettamente tecnico;

37.   invita la Commissione a rendere il «market access team» nelle delegazioni dell'Unione europea un tangibile punto di riferimento per le imprese comunitarie (in particolare le PMI) che lamentino violazioni della proprietà intellettuale;

Questioni normative e organizzative

38.   prende atto dell'impegno profuso dalla Commissione volto al consolidamento dei DPI nell'Unione europea e chiede un maggiore impegno per la lotta alla contraffazione e per l'armonizzazione delle legislazioni vigenti negli Stati membri;

39.   nota che manca all'interno dell'Unione europea una definizione armonizzata dei termini «contraffazione» e «pirateria» e che le definizioni degli Stati membri sono divergenti tra loro;

40.   prende atto dell'inquietante evoluzione del fenomeno della contraffazione e della pirateria, in particolare in un'economia globalizzata, e della sua gravità per la competitività dell'Unione europea e per le imprese, i creatori e i consumatori europei; esorta pertanto gli Stati membri a fornire ai consumatori informazioni sufficienti in merito ai pericoli della contraffazione e della pirateria e, in particolare, ai considerevoli rischi per la salute e la sicurezza a cui i consumatori sono esposti a causa dei prodotti contraffatti, tra cui i medicinali;

41.   chiede alla Commissione di svolgere indagini aventi come oggetto specifico i rischi che la contraffazione presenta per la salute e la sicurezza, al fine di valutare la necessità di eventuali misure aggiuntive;

42.   invita la Commissione a compiere ogni sforzo necessario per concordare sanzioni minime comuni contro le violazioni gravi dei DPI;

43.   reputa necessaria l'armonizzazione della legislazione vigente in materia di contraffazione, al fine di garantire un'applicazione effettiva e coerente del futuro ACTA;

44.   insiste sulla necessità di un migliore coordinamento tra i servizi della Commissione che si occupano della lotta al fenomeno della contraffazione e su una migliore diffusione delle iniziative comunitarie da essa intraprese in quest'ambito, dato che la frammentazione dei sistemi sanzionatori nuoce al mercato interno e indebolisce la posizione dell'Unione europea nei negoziati commerciali; sottolinea parimenti la necessità di una più ampia cooperazione tra i settori pubblico e privato allo scopo di rendere la lotta alla contraffazione più attiva, dinamica ed efficace;

45.   ribadisce la necessità di sviluppare specifici percorsi di formazione a carattere permanente rivolti al personale doganale, ai magistrati e alle altre figure professionali coinvolte e di incoraggiare gli Stati membri a creare squadre specializzate nella lotta alla contraffazione;

46.   prende atto del riconoscimento, espresso dalla Commissione nel Libro bianco sullo sport del luglio 2007, che la redditività economica dello sfruttamento dei diritti sportivi dipende dalla disponibilità di effettivi strumenti di tutela contro le attività dei contravventori della proprietà intellettuale a livello nazionale e internazionale, ed esorta a tenere in considerazione i titolari dei diritti sportivi in tutte le iniziative volte a lottare contro la contraffazione e la pirateria digitale;

47.   raccomanda un ulteriore perfezionamento e un migliore coordinamento delle procedure doganali nell'Unione europea al fine di restringere in modo sostanziale l'accesso al mercato unico dei prodotti contraffatti e piratati; esorta inoltre la Commissione a presentare al Parlamento e al Consiglio una proposta volta a fornire all'Unione europea e agli Stati membri dati statistici sulla contraffazione nell'Unione;

48.   invita la Commissione a prendere in considerazione le specificità dell'uso di Internet come vettore nella diffusione di prodotti contraffatti e a valutarne l'impatto sull'economia degli Stati membri sviluppando strumenti statistici e qualitativi in grado di facilitare una risposta coordinata;

49.   chiede alla Commissione di creare un helpdesk per le PMI, preferibilmente connesso ad altre strutture analoghe, o di facilitarne la creazione, al fine di fornire assistenza tecnica alle PMI nelle procedure di gestione delle merci contraffatte;

50.   considera essenziale che l'industria europea non faccia mancare il proprio supporto e la propria assistenza alle iniziative che saranno intraprese dalle Istituzioni europee; considera in particolare essenziale che le PMI siano messe nelle condizioni di poter validamente difendere i loro diritti, specialmente per quanto riguarda le violazioni dei DPI nei paesi terzi;

51.   invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare iniziative di sensibilizzazione dei consumatori sulle conseguenze dell'acquisto di merci contraffatte; sottolinea il ruolo fondamentale che il settore delle imprese può svolgere in suddette iniziative;

52.   reputa necessario, ai fini della tracciabilità, incoraggiare le iniziative dell'industria volte a utilizzare moderne tecnologie che permettano di distinguere più efficacemente i prodotti originali da quelli contraffatti e chiede alla Commissione di adoperarsi per favorire tutte le iniziative costruttive in questa ottica e per mantenerle nel tempo;

53.   esorta gli Stati membri che non hanno ancora recepito la direttiva 2004/48/CE a provvedervi al più presto;

54.   sottolinea la necessità di rispettare le quattro libertà fondamentali del mercato interno e di migliorarne il funzionamento;

55.   invita la Commissione a raccogliere presso gli Stati membri dati relativi ai problemi sanitari incontrati dai consumatori a causa di prodotti contraffatti e ai reclami da parte dei consumatori in relazione a tali prodotti; invita la Commissione a garantire che le autorità di tutti gli Stati membri abbiano accesso a tali dati;

56.   insiste, a tale riguardo, sulla necessità di una mobilitazione di tutti gli operatori interessati per rafforzare l'efficacia degli strumenti di lotta contro la contraffazione e la pirateria nel mercato interno;

57.   invita gli Stati membri a rafforzare il personale doganale sul proprio territorio e a istituire un servizio, identificabile per i terzi (fra cui Stati membri, paesi terzi, istituzioni comunitarie, imprese e privati cittadini), preposto alla lotta contro la contraffazione e all'informazione su questo problema;

58.   ricorda agli Stati membri l'importanza di disporre di un brevetto comunitario e di un dispositivo giudiziario per i brevetti come strumento per garantire il rispetto dei DPI in tutta l'Unione europea, permettendo in tal modo alle imprese innovatrici di proteggere quanto più possibile le proprie invenzioni e di beneficiarne in maggiore misura;

59.   invita gli Stati membri ad accrescere la sensibilizzazione e l'informazione in merito alla lotta contro la contraffazione e la pirateria nelle zone turistiche, così come nelle esposizioni e nelle fiere;

60.   richiama l'attenzione sull'importanza di armonizzare i DPI e i brevetti nazionali e comunitari esistenti nella lotta contro la contraffazione e invita gli Stati membri a incoraggiare le aziende a proteggere i loro servizi e prodotti mediante la registrazione di marchi, disegni, brevetti, ecc., ciò che consentirà un migliore rispetto dei loro DPI;

61.   invita la Commissione a sviluppare un quadro di valutazione in grado di misurare le prestazioni doganali degli Stati membri per favorire la lotta alla contraffazione e a creare una rete di scambio rapido di informazioni sui prodotti contraffatti, sulla base di punti nazionali di contatto e di moderni strumenti per lo scambio di informazioni;

62.   invita gli Stati membri a rafforzare il coordinamento tra i rispettivi servizi doganali e ad applicare in modo uniforme nell'Unione europea i regolamenti comunitari in materia di dazi doganali;

63.   invita gli Stati membri a sviluppare, in collaborazione con la Commissione, una strategia comune per la distruzione delle merci contraffatte;

64.   invita la Commissione a promuovere l'applicazione della procedura semplificata di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1383/2003 in tutti gli Stati membri;

65.   indica inoltre che notevoli aspetti della contraffazione (imitazione del prodotto/violazione del marchio su scala commerciale) differiscono da quelli della pirateria (violazione del diritto d'autore su scala commerciale) e che occorrerebbe considerare la possibilità di affrontarli indipendentemente l'uno dall'altro e separatamente, soprattutto per quanto riguarda il bisogno urgente di considerare aspetti di sicurezza e salute pubblica prioritari nella contraffazione;

66.   sostiene, per quanto riguarda il settore della sanità pubblica, la definizione di farmaco contraffatto data dall'Organizzazione mondiale della sanità, secondo cui è contraffatto «un farmaco la cui etichettatura è stata deliberatamente e fraudolentemente preparata con informazioni ingannevoli circa il contenuto e/o l'origine del prodotto. La contraffazione colpisce tanto i farmaci di marca che quelli generici e un farmaco contraffatto può contenere le sostanze attese, sostanze diverse da quelle attese, nessuna sostanza attiva, quantità insufficienti di sostanza attiva o può essere contenuto in una confezione contraffatta»;

67.   evidenzia l'importanza di rispettare i diritti fondamentali quali la tutela della vita privata e dei dati nell'attuazione di misure per contrastare la contraffazione e la pirateria;

Considerazioni finali

68.   invita la Commissione, in associazione con il Consiglio e gli Stati membri, a definire una linea politica chiara, strutturata e ambiziosa che, parallelamente alle iniziative interne in materia doganale, coordini e indirizzi le azioni «esterne» dell'Unione europea e dei suoi Stati membri in materia di lotta alla contraffazione e alla pirateria;

69.   invita la Commissione a promuovere lo sviluppo di azioni complementari alle norme legislative e, nello specifico, a promuovere una maggiore sensibilizzazione in Europa sui pericoli della contraffazione al fine di favorire un cambiamento del modo in cui il fenomeno della contraffazione e della pirateria è percepito dall'opinione pubblica;

70.   è del parere che la Commissione dovrebbe prendere in considerazione la creazione di un quadro di valutazione internazionale della contraffazione che potrebbe basarsi sul quadro di valutazione del mercato interno e che indicherebbe i paesi con un rendimento inferiore alla media in termini di lotta alle merci contraffatte;

71.   esorta il Consiglio e la Commissione a consentire al Parlamento di svolgere un ruolo più centrale nella lotta alla contraffazione; ritiene in particolare opportuno che l'Unione europea promuova la sua presenza politica nei consessi internazionali specializzati quali il Congresso globale sulla lotta alla contraffazione e alla pirateria, nonché in seno alle organizzazioni internazionali coinvolte nella tutela della proprietà intellettuale;

72.   invita la Commissione e il Consiglio a tenerlo pienamente informato e a farlo partecipe in tutte le iniziative attinenti; ritiene che, nello spirito del trattato di Lisbona, l'ACTA dovrebbe essere ratificato dal Parlamento europeo nel quadro della procedura del parere conforme;

*

* *

73.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2008)0053.

(2)  GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 128.

(3)  Testi approvati, P6_TA(2008)0247.

(4)  GU C 298 E dell' 8.12.2006, pag. 235.

(5)  GU C 308 E del 16.12.2006, pag. 182.

(6)  Testi approvati, P6_TA(2007)0629.

(7)  Testi approvati, P6_TA(2008)0195.

(8)  GU C 233 E del 28.9.2006, pag. 103.

(9)  GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71.

(10)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 1.

(11)  GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.

(12)  GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.

(13)  Testi approvati, P6_TA(2008)0305.

(14)  GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45.

(15)  GU L 196 del 2.8.2003, pag. 7.

(16)  Dichiarazione del Vertice del G8 di Heiligendamm su «Crescita e responsabilità nell'economia mondiale», 7 giugno 2007.

(17)  L'articolo 3, paragrafo 2 sancisce che «Le misure, le procedure e i mezzi di ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.».

(18)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(19)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.


23.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CE 45/58


Requisiti contabili per quanto riguarda le piccole e medie imprese

P6_TA(2008)0635

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sui requisiti contabili per quanto riguarda le piccole e medie imprese, segnatamente le microentità

(2010/C 45 E/10)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 192, paragrafo 2 e 232, paragrafo 2 del trattato CE,

visto l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione del 26 maggio 2005 (1),

vista la sua risoluzione del 21 maggio 2008 su una semplificazione del contesto in cui operano le imprese in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile (2),

vista la comunicazione della Commissione del 25 giugno 2008 dal titolo «Una corsia preferenziale per la piccola impresa — Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno “Small Business Act” per l'Europa)» (COM(2008)0394),

visto il parere espresso il 10 luglio 2008 dal gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi in merito alla riduzione degli oneri amministrativi nel settore prioritario del diritto societario /bilanci di esercizio,

vista la sua posizione definita in prima lettura il 18 dicembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle medie imprese e l'obbligo di redigere conti consolidati (3),

vista la pertinente dichiarazione sulle direttive contabili per quanto riguarda le medie imprese rilasciata dalla Commissione al Parlamento durante la seduta plenaria del 18 dicembre 2008,

visto l'articolo 103, paragrafo 2 del suo regolamento,

A.

considerando che le attuali norme contabili stabilite nel quadro della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (4) (quarta direttiva sul diritto societario) e della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati (5) (settima direttiva sul diritto societario) sono spesso molto onerose per le piccole e medie imprese, in particolare per le microentità (imprese molto piccole),

B.

considerando che il gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi, nel suo sopracitato parere, ha già chiesto alla Commissione di esentare le microentità dalle direttive contabili;

1.   ricorda alla Commissione che, mentre un sistema contabile coerente e armonizzato nell'Unione europea agevola gli scambi nel contesto del mercato interno, le microentità sono eccessivamente appesantite dalle norme contabili in vigore, che esse possono essere, ad esempio, piccoli dettaglianti o imprese artigianali, che se tali imprese sono principalmente attive all'interno di uno Stato membro a livello locale o regionale, non hanno alcun impatto transfrontaliero sul mercato interno o sulla concorrenza all'interno dell'Unione europea e che gli Stati membri dovrebbero quindi avere la possibilità di esentare, totalmente o in parte, dette imprese da obblighi di legge in materia contabile;

2.   invita la Commissione a presentare una proposta legislativa che consenta agli Stati membri di esentare dal campo di applicazione della quarta e dalla settima direttiva sul diritto societario le imprese che, alla data di chiusura del bilancio, non superano i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti:

totale dello stato patrimoniale: EUR 500 000

importo netto del volume d'affari: EUR 1 000 000

numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10

se le attività di queste imprese sono condotte a livello locale o regionale all'interno di uno Stato membro;

3.   invita la Commissione, nell'ottica di favorire la semplificazione e l'armonizzazione del diritto societario e in particolare delle norme contabili nell'ambito del mercato interno, a perseverare negli sforzi per una revisione della quarta e della settima direttiva sul diritto societario e a presentare un quadro contabile europeo ed uniforme entro la fine del 2009; ricorda alla Commissione che uno standard uniforme ridurrà l'onere amministrativo per tutte le piccole e medie imprese e aumenterà la trasparenza per tutte le parti interessate e che anche un'introduzione strutturata a livello europeo del formato XBRL (Extensible Business Reporting Language) costituirebbe un mezzo efficace per promuovere la semplificazione;

4.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.


(1)  GU C 117 E del 18.5.2006, pag. 125.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2008)0220.

(3)  Testi approvati, P6_TA(2008)0631.

(4)  GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

(5)  GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.


23.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CE 45/60


Atto autentico europeo

P6_TA(2008)0636

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sull'atto autentico europeo (2008/2124(INI))

(2010/C 45 E/11)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 192, secondo comma, del trattato CE,

vista la comunicazione della Commissione del 10 maggio 2005 dal titolo «Il programma dell'Aia: dieci priorità per i prossimi cinque anni. Un partenariato per rinnovare l'Europa nel campo della libertà, sicurezza e giustizia» (COM(2005)0184),

visto lo studio comparativo sugli strumenti autentici effettuato dalla commissione giuridica,

visti gli articoli 39 e 45 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A6-0451/2008),

A.

considerando che nell'ambito della comunicazione summenzionata sul programma dell'Aia la Commissione ha annoverato tra le sue priorità la necessità di garantire un autentico spazio europeo nel settore della giustizia civile, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie; che allo scopo di accrescere la reciproca fiducia in seno all'Unione europea detto programma citava come priorità essenziale negli anni a venire il proseguimento dell'attuazione del principio del reciproco riconoscimento, che costituisce un mezzo concreto per proteggere i diritti dei cittadini e garantirne l'applicazione transfrontaliera in Europa,

B.

considerando che il programma dell'Aia prevede che il proseguimento dell'attuazione del programma di riconoscimento reciproco costituisce una priorità essenziale e che questa attuazione dovrebbe essere conclusa entro il 2011,

C.

considerando che la circolazione dei cittadini all'interno dell'Unione aumenta costantemente e che di conseguenza le situazioni giuridiche riguardanti due o più Stati membri sono in evoluzione,

D.

considerando che la Commissione ha riconosciuto, nella summenzionata comunicazione sul programma dell'Aia, che in materia di giustizia civile l'aspetto fondamentale da affrontare è il riconoscimento degli atti pubblici; che pertanto è necessario e urgente favorire il riconoscimento e l'esecuzione degli atti autentici quali sono stati definiti nella sentenza Unibank (1),

E.

considerando che un approccio settoriale e disomogeneo della legislazione comunitaria in materia non è soddisfacente (2),

F.

considerando la necessità di proteggere i cittadini europei nei loro rapporti familiari e patrimoniali al di là delle frontiere,

G.

considerando che le imprese hanno sempre più sedi all'estero e attività intracomunitarie che comportano una sempre maggiore circolazione di atti autentici relativi alla creazione e al funzionamento delle imprese,

H.

considerando che è fondamentale instaurare per l'Unione un quadro giuridico chiaro e completo che garantisca ai cittadini e agli operatori economici la sicurezza e la prevedibilità delle situazioni giuridiche e delle transazioni stabilite da detentori dell'autorità pubblica,

I.

considerando che la creazione di un autentico spazio giuridico europeo si basa, per quanto riguarda la sfera del contenzioso, sul riconoscimento transfrontaliero delle decisioni giudiziarie rese da una giurisdizione o da un'autorità amministrativa e, per quanto riguarda la sfera non contenziosa, sul riconoscimento transfrontaliero degli atti autentici ricevuti da un'autorità giudiziaria o da pubblici ufficiali abilitati a procedere all'autentificazione degli atti giuridici,

J.

considerando che i regolamenti esistenti in materia di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie si applicano agli atti autentici laddove emanino da autorità pubbliche,

K.

considerando che la caratteristica essenziale dell'atto autentico è la sua forza probante superiore a quella di un atto avente forma di scrittura privata e che tale forza probante che si impone al giudice gli è regolarmente attribuita nelle legislazioni degli Stati membri in virtù della fiducia di cui godono gli atti redatti, nell'ambito delle transazioni giuridiche, da un pubblico ufficiale abilitato a tal fine o da una autorità pubblica (3),

L.

considerando che la condizione preliminare richiesta per la forza probante di un atto autentico è il riconoscimento della sua autenticità, nel senso che essa emana da un pubblico ufficiale dotato del potere di redigere atti autentici o da una autorità pubblica; che la fiducia reciproca nella giustizia degli Stati membri giustifica il fatto che le procedure connesse alla verifica dell'autenticità siano in futuro applicabili solo quando un serio dubbio si manifesti sulla sua veracità,

M.

considerando che il rispetto della legislazione dello Stato membro, sul cui territorio l'atto deve essere prodotto ai fini di una sua utilizzazione, presuppone tuttavia la certezza che il riconoscimento della forza probante non implica che l'atto autentico straniero goda, in virtù del riconoscimento nello Stato membro in cui deve essere prodotto, di una forza probante superiore a quella degli atti autentici nazionali di tale Stato membro; che il campo di applicazione materiale del regolamento richiesto dovrebbe coprire la parte essenziale del diritto civile e commerciale, ad eccezione di talune materie ben definite,

N.

considerando che le differenze relative alla struttura e all'organizzazione dei sistemi dei registri pubblici nel settore della proprietà immobiliare, nonché le differenze riguardanti la natura e la scala della fede pubblica che è loro attribuita impongono l'esclusione del trasferimento dei reali diritti immobiliari di un futuro strumento comunitario, tenuto conto della stretta correlazione esistente tra le modalità di redazione di un atto autentico, da un lato, e l'iscrizione nel pubblico registro, dall'altro,

O.

considerando che in materia di riconoscimento delle decisioni giudiziarie attraverso l'Unione una tale esclusione corrisponde all'attribuzione della competenza esclusiva ai giudici dello Stato membro in cui l'immobile è situato per qualsiasi ricorso relativo ai diritti reali immobiliari e ai giudici dello Stato membro nel cui territorio i registri sono tenuti per qualsiasi ricorso relativo alla validità delle iscrizioni nei pubblici registri (4),

P.

considerando che il concetto di atto autentico non esiste nei sistemi della «common law», in particolare nel diritto inglese e gallese, o nei paesi nordici; che tuttavia in Inghilterra e in Galles esistono avvocati (solicitors) che agiscono in quanto notai e notai di professione (scrivener notaries), ma che tali operatori del diritto non possono produrre atti autentici e sono semplicemente abilitati a certificare delle firme; che pertanto, al momento dell'adozione di una normativa in materia di atti autentici europei, occorrerà prendere misure per escludere qualsiasi rischio di confusione in proposito; considerando, di conseguenza, che bisognerà prendere tutte le precauzioni necessarie per garantire che gli atti autentici non possano essere utilizzati, nei paesi che non offrono ai loro cittadini la possibilità di ottenere atti autentici, per aggirare le procedure previste dai sistemi giuridici di tali paesi (ad esempio, la certificazione); considerando inoltre che per sensibilizzare gli operatori del diritto degli Stati membri in cui non esistono atti autentici sarebbe auspicabile che la Commissione avviasse una campagna di informazione e che venisse intrapreso ogni sforzo per garantire che le professioni giuridiche dei paesi della «common law» conoscano il lavoro dei pubblici ufficiali dei paesi del diritto civile e gli eventuali vantaggi che rappresenta per i loro clienti — in particolare in termini di sicurezza giuridica — l'utilizzazione di atti autentici nelle transazioni che intendono concludere nei paesi in cui esiste tale strumento; considerando che emerge quindi l'esigenza, più volte sottolineata dalla commissione giuridica del Parlamento, di istituire reti transeuropee di esperti del diritto, elaborare campagne e documenti di informazione e attuare una formazione comune, che la Commissione è invitata a promuovere,

Q.

considerando che il regolamento richiesto non può applicarsi né alle questioni relative alla legge applicabile che è oggetto di altri strumenti comunitari né alle questioni relative alla competenza, all'organizzazione e alla struttura dell'autorità pubblica e dei pubblici ufficiali, compresa la procedura di autentificazione, che sono di competenza degli Stati membri;

1.   ritiene che la fiducia reciproca nel diritto in seno alla Comunità giustifichi il fatto che le procedure connesse alla verifica della veracità dell'atto autentico in materia transfrontaliera siano in futuro soppresse; ritiene che tale riconoscimento di un atto autentico ai fini della sua utilizzazione nello Stato membro richiesto possa essere rifiutato solo nel caso di un dubbio serio e motivato sulla sua autenticità o qualora il riconoscimento sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;

2.   chiede alla Commissione di presentargli, sulla base dell'articolo 65, lettera a) e dell'articolo 67, paragrafo 5, secondo trattino, del trattato CE, una proposta legislativa volta a stabilire il reciproco riconoscimento e l'esecuzione degli atti autentici;

3.   sottolinea che il riconoscimento non può determinare la conseguenza di dare a un atto straniero maggiore effetto di quanto ne avrebbe un atto nazionale;

4.   auspica che il regolamento richiesto si applichi a tutti gli atti autentici in materia civile e commerciale, ad esclusione di quelli relativi agli immobili, che devono o possono formare oggetto di un'iscrizione o di una trascrizione in un pubblico registro;

5.   precisa che il regolamento richiesto non deve applicarsi né alle questioni relative alla legge applicabile all'oggetto dell'atto autentico né alle questioni relative alla competenza, all'organizzazione e alla struttura dell'autorità pubblica e dei pubblici ufficiali, compresa la procedura di autentificazione;

6.   constata che in tale ambito le raccomandazioni dettagliate in allegato rispettano i principi di sussidiarietà e di proporzionalità e i diritti fondamentali dei cittadini;

7.   ritiene che la proposta richiesta non abbia incidenze finanziarie;

8.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le allegate raccomandazioni dettagliate alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 17 giugno 1999 nella causa C-260/97, Raccolta 1999, pag. I-3715.

(2)  Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio (GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1); regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1); regolamento (CE) n. 805/2004 del Consiglio (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15).

(3)  Conclusioni dell'Avvocato generale La Pergola del 2 febbraio 1999 nella causa Unibank già citata, punto 7.

(4)  Si veda l'articolo 22, punti 1 e 3, del regolamento (CE) n. 44/2001.


ALLEGATO

RACCOMANDAZIONI DETTAGLIATE RIGUARDANTI IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

1.   La reciproca fiducia nel diritto in seno alla Comunità giustifica il fatto che le procedure connesse alla verifica della veracità dell'atto autentico in materia transfrontaliera siano in futuro soppresse.

2.   Tale riconoscimento di un atto autentico ai fini di una sua utilizzazione nello Stato membro richiesto può essere rifiutato solo nel caso di un dubbio serio e motivato sulla sua autenticità o qualora il riconoscimento sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto.

3.   Il Parlamento chiede alla Commissione di presentargli, sulla base dell'articolo 65, lettera a) e dell'articolo 67, paragrafo 5, secondo trattino, del trattato CE, una proposta legislativa volta a stabilire il reciproco riconoscimento e l'esecuzione degli atti autentici.

4.   L'atto che forma oggetto della proposta legislativa deve applicarsi a tutti gli atti autentici in materia civile e commerciale, ad esclusione di quelli relativi agli immobili, che devono o possono formare oggetto di un'iscrizione o di una trascrizione in un pubblico registro. Esso non deve applicarsi né alle questioni relative alla legge applicabile all'oggetto dell'atto autentico né alle questioni relative alla competenza, all'organizzazione e alla struttura dell'autorità pubblica e dei pubblici ufficiali, compresa la procedura di autentificazione.


23.2.2010   

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CE 45/63


Giustizia elettronica (e-justice)

P6_TA(2008)0637

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sulla giustizia elettronica (2008/2125(INI))

(2010/C 45 E/12)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 192, secondo comma, del trattato CE,

visti i lavori del gruppo di lavoro «Informatica giuridica (Giustizia elettronica)» del Consiglio,

vista la comunicazione della Commissione, del 30 maggio 2008, intitolata «Verso una strategia europea in materia di giustizia elettronica» (COM(2008)0329),

visto l'impegno continuo profuso in questo settore dalla Commissione europea per l'efficacia della giustizia (CEPEJ) al Consiglio d'Europa,

visti gli articoli 39 e 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0467/2008),

A.

considerando che nel 2007 il Consiglio ha deciso di avviare i lavori per sviluppare, a livello europeo, il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nel settore della giustizia, segnatamente mediante la creazione di un portale europeo,

B.

considerando che, secondo le stime, in Europa circa 10 milioni di persone sono coinvolte in controversie transfrontaliere e che è quindi fondamentale un maggiore ricorso alle tecnologie dell'informazione (TI) al fine di garantire un maggiore accesso del cittadino alla giustizia, razionalizzare e semplificare le procedure giudiziarie e ridurre i termini procedurali e i costi operativi nella risoluzione delle controversie transfrontaliere,

C.

considerando che la definizione di giustizia elettronica è vasta e include in generale il ricorso a tecnologie elettroniche nel settore della giustizia, e che tale definizione copre numerose questioni non necessariamente collegate al concetto di giustizia elettronica, come interpretato dalla Commissione nella summenzionata comunicazione del 30 maggio 2008 e dal gruppo di lavoro del Consiglio sulla giustizia elettronica,

D.

considerando che, se correttamente applicate, le TI possono dare un contributo significativo all'aumento dell'accessibilità e dell'efficienza del sistema giudiziario e giuridico in Europa e che, con la maggiore integrazione del mercato interno e la crescente mobilità all'interno dell'Europa, le sfide inerenti al sistema giudiziario transfrontaliero, come la lingua, la distanza e sistemi giuridici poco familiari, possono diventare più comuni; considerando che tali problemi possono, tuttavia, essere in certa misura attenuati attraverso una corretta applicazione delle TIC, contribuendo quindi non solo a migliorare l'accesso del cittadino europeo alla giustizia, ma anche ad incrementare l'efficienza del mercato unico,

E.

considerando che, come sottolineato nella relazione della CEPEJ concernente l'utilizzazione delle TIC nei sistemi giudiziari europei, l'applicazione delle tecnologie elettroniche alla giustizia non sempre ha un effetto positivo e che, per avere buoni risultati, l'azione deve essere condotta a livello istituzionale e strategico,

F.

considerando che, a più lungo termine, l'utilizzo delle TI nella risoluzione delle controversie richiederà cambiamenti fondamentali nel diritto processuale e nel modo in cui la legislazione è concepita e formulata, e che un accesso efficiente al diritto e alla giustizia richiederà la messa in rete dei registri (registri commerciali e delle imprese, registri catastali, registri delle successioni, ecc.); considerando che il Parlamento si è già preoccupato di rendere l'accesso alla giustizia più compatibile con l'uso delle TI per quanto riguarda la legislazione in materia di controversie di modesta entità, il titolo esecutivo europeo e la mediazione; considerando che il ricorso alle TI va incoraggiato in tutti i settori, compresi quello della presentazione, della distribuzione, della notifica e della comunicazione degli atti, della presentazione dei mezzi di prova e del trattamento delle domande di assistenza giudiziaria e che, di conseguenza, ciò si rifletterà in tutte le future proposte legislative; considerando che potrebbero già essere contemplate iniziative nei settori della trasmissione elettronica degli atti, della trasparenza della situazione patrimoniale dei debitori e delle prove,

G.

considerando che l'idea di creare un portale/rete per la giustizia elettronica va accolta con favore, ma che è necessario provvedere a che siano tenute in considerazione le esigenze dei cittadini e degli operatori della giustizia dell'Unione europea e che l'accesso alla giustizia sia facilitato mettendo a disposizione mezzi trasparenti e semplici per accedere alle informazioni; considerando che in tal modo il rapporto tra i cittadini dell'Unione europea e le autorità nazionali dovrebbe essere agevolato e che le vittime di reati, i sospetti e gli «utenti della giustizia» in generale dovrebbero poter beneficiare degli strumenti di giustizia-UE-justice nella loro vita quotidiana; considerando al contempo che, per essere realmente efficace, il portale/rete dovrebbe essere incluso come progetto pilota nell'ambito delle reti transeuropee prospettate dall'articolo 154 del trattato CE, e sviluppato mediante le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA) di cui alla comunicazione della Commissione del 29 settembre 2008 (COM(2008)0583),

H.

considerando che lo sviluppo e l'attuazione dei servizi di giustizia elettronica dovrebbero procedere di pari passo con il rispetto assoluto dei principi di trasparenza, uguaglianza dinanzi alla legge e controllo pubblico, poiché soltanto il 50 % dei cittadini europei ha accesso a Internet, e che dovrebbero essere, quanto meno nel periodo transitorio, a carattere supplementare e facoltativo in relazione alle prassi seguite fino ad ora negli Stati membri,

I.

considerando che gli attuali portali sono primitivi, sovraccarichi e di non facile utilizzo, e che i migliori professionisti in campo informatico dovrebbero essere impiegati per migliorare l'accesso alle informazioni, ai sistemi e ai registri elettronici; considerando che un unico portale europeo della giustizia, con accesso differenziato per magistrati e funzionari pubblici, per legali ed altri professionisti e per i cittadini, dovrebbe prevedere un sistema di gestione dell'identità inteso a separare l'area per i cittadini da quella per i professionisti; considerando che, sebbene sia fondamentale incrementare e migliorare la rete giudiziaria europea, la priorità deve essere più che mai l'accesso alla giustizia da parte dei cittadini e delle imprese,

J.

considerando che il raggiungimento dell'obiettivo di creare uno spazio europeo di giustizia è in una certa misura rallentato dallo scarso numero di autorità giudiziarie in grado di accedere alla formazione giudiziaria dell'Unione europea e che gli strumenti elettronici potrebbero contribuire in modo significativo alla diffusione su vasta scala di una cultura giudiziaria europea, che costituisce la base del futuro spazio europeo di giustizia,

K.

considerando le notevoli discrepanze tra gli Stati membri in merito alla conoscenza del diritto comunitario da parte dei giudici nazionali, sottolineate dal Parlamento nella sua risoluzione del 9 luglio 2008 sul ruolo del giudice nazionale nel sistema giudiziario europeo (1),

L.

considerando che occorre affrontare senza indugio i problemi cruciali nel settore della giustizia elettronica, ivi compreso quello linguistico,

M.

considerando che, per quanto riguarda lo sviluppo della giustizia elettronica a livello europeo, i ministri della Giustizia hanno approvato un approccio decentrato, che preveda un certo coordinamento centrale e consenta la condivisione delle informazioni a livello europeo, permettendo al contempo il funzionamento indipendente dei sistemi nazionali ed evitando gli oneri inerenti alla creazione di un nuovo sistema europeo di giustizia elettronica centralizzato; considerando che taluni Stati membri sono impegnati in cooperazioni bilaterali, e che, piuttosto che obbligarli ad introdurre nuovi sistemi nazionali o modificare radicalmente quelli esistenti, il gruppo di lavoro del Consiglio ha concluso che le iniziative in materia di giustizia elettronica non dovrebbero essere obbligatorie per gli Stati membri,

N.

considerando che la tecnologia dell'informazione ha dimostrato di essere uno strumento efficace nella lotta alla criminalità transnazionale, come sottolineato dai risultati ottenuti, per esempio, dal sistema d'informazione Schengen e dai suoi ulteriori sviluppi; considerando che l'alta tecnologia andrebbe pienamente sfruttata ai fini della prevenzione e della lotta alla criminalità transnazionale e che progetti come il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari dovrebbero ricevere il massimo sostegno, anche in termini finanziari,

O.

considerando che l'attuale sistema di raccolta di prove penali in altri Stati membri è ancora basato sugli strumenti lenti e inefficaci offerti dall'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale e che, se del caso ed esclusivamente qualora non rechi pregiudizio alla posizione giuridica del teste, l'impiego di strumenti tecnologici come la videoconferenza costituirebbe un grande progresso nell'assunzione di prove a distanza,

P.

considerando che la creazione di uno spazio europeo di giustizia comporta anche un potenziamento dei diritti fondamentali e delle salvaguardie procedurali dei cittadini dell'Unione europea, e che la strategia dovrebbe essere attuata nel pieno rispetto degli standard più elevati in materia di protezione dei dati,

Q.

considerando che le misure legislative volte ad accrescere le conoscenze sui sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri dovrebbero procedere di pari passo con la messa a disposizione on-line di tali conoscenze;

1.   appoggia i piani della Commissione, in particolare la proposta di promuovere un quadro europeo di interoperabilità (EIF) all'interno del programma IDABC e di portare avanti i lavori in materia di firma digitale e di carta d'identità elettronica;

2.   invita la Commissione a integrare lo spazio europeo di giustizia, libertà e sicurezza con uno spazio di giustizia elettronica (e-justice):

a)

intraprendendo azioni concrete volte ad attuare lo spazio europeo di giustizia elettronica;

b)

individuando con chiarezza le questioni coperte dall'azione dell'Unione europea, per esempio utilizzando una definizione diversa o aggiungendo all'espressione «e-justice» il prefisso «UE» in modo da ottenere il riferimento «UE e-justice» o «UE-justice»;

c)

creando un portale/rete di giustizia elettronica, rispondendo nel contempo alle esigenze dei cittadini e degli operatori della giustizia dell'Unione europea e garantendo la disponibilità di mezzi trasparenti e facili per accedere alle informazioni mediante il ricorso alle reti transeuropee prospettate all'articolo 154 del trattato CE e sviluppate dall'ISA;

d)

facendo ampio uso degli strumenti elettronici nello sviluppo di una cultura giudiziaria europea;

e)

sfruttando pienamente il potenziale delle nuove tecnologie per la prevenzione e la lotta alla criminalità transnazionale;

f)

promuovendo e fornendo, senza indugi, strumenti quali la videoconferenza, volti a migliorare l'assunzione di prove in altri Stati membri;

g)

potenziando, quale parte integrante della preparazione e dell'attuazione del piano d'azione sull'UE-justice, i diritti fondamentali, le salvaguardie procedurali nei procedimenti penali e la protezione dei dati;

3.   ritiene che le attività delle Istituzioni dovrebbero concentrarsi maggiormente sul cittadino;

4.   accoglie con favore l'entusiasmo dimostrato dagli Stati membri riguardo alla creazione di progetti bilaterali, che potrebbero in un secondo tempo essere ampliati fino ad includere tutti gli Stati membri e, conseguentemente, produrre risultati ottimali per l'Unione europea nel suo insieme; mette tuttavia in guardia contro un eventuale effetto di frammentazione di tale approccio e auspica che ciò possa essere evitato;

5.   esorta la Commissione a dedicare la necessaria attenzione allo sviluppo di strumenti di apprendimento elettronico per la magistratura nel quadro della giustizia elettronica;

6.   constata che le raccomandazioni rispettano il principio di sussidiarietà e i diritti fondamentali dei cittadini;

7.   ritiene che la proposta richiesta non presenti incidenze finanziarie;

8.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le allegate raccomandazioni particolareggiate alla Commissione e al Consiglio, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2008)0352.


ALLEGATO

RACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE IN ORDINE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

Raccomandazione 1 (concernente la forma e il campo d'applicazione dello strumento da adottare)

In mancanza di una risoluzione votata dal Consiglio su un piano di azione che preveda la partecipazione della Commissione, quest'ultima è invitata a preparare un piano d'azione per la giustizia elettronica a livello europeo. Esso dovrebbe consistere di una serie di iniziative distinte, come di seguito indicato, di cui alcune potrebbero condurre a proposte legislative, per esempio per la cooperazione amministrativa ai sensi dell'articolo 66 del trattato CE, altre a raccomandazioni e altre ancora potrebbero dar luogo ad atti amministrativi e decisioni.

(Azione concreta per la realizzazione dello spazio europeo di giustizia). Il primo passo in questa direzione dovrebbe naturalmente essere la messa a disposizione di ogni autorità giudiziaria nell'Unione europea di un computer, di un indirizzo elettronico e di una connessione Internet. Sembrerebbe ovvio, ma purtroppo non è così: in molti casi le autorità giudiziarie non possono disporre di questo strumento indispensabile, ovvero non sanno o non vogliono utilizzarlo. Questa situazione deve essere superata.

(Chiara individuazione del campo di applicazione della giustizia elettronica (e-justice)). Per evitare equivoci, sarebbe opportuno individuare con chiarezza le questioni che rientrano nell'azione dell'Unione europea, per esempio utilizzando una definizione diversa o aggiungendo all'espressione «e-justice» il prefisso «UE», in modo da ottenere il riferimento «UE e-justice» o «UE-justice».

Raccomandazione 2 (concernente il contenuto minimo dello strumento da adottare)

Il piano d'azione dovrebbe prevedere almeno le seguenti iniziative:

1.   Piano d'azione UE-justice

Per evitare la frammentazione e promuovere il coordinamento e la coerenza, la Commissione, unitamente al Parlamento, dovrebbe elaborare un piano d'azione sull'UE-justice orientato alle esigenze dei cittadini e degli operatori, proponendo una strategia per una realizzazione ottimale dello spazio europeo di giustizia. In quest'ottica, le istituzioni dell'Unione europea e gli Stati membri dovrebbero cooperare lealmente (ai sensi dell'articolo 10 del trattato CE), impegnandosi a notificarsi reciprocamente tutte le informazioni pertinenti, inclusa la legislazione recente, come già avviene, mutatis mutandis, nel mercato interno per gli scambi di informazioni sulle regolamentazioni tecniche nazionali. Nel contempo, anche se vanno accolte con favore tutte le misure volte a migliorare la comprensione reciproca delle informazioni, occorre fare in modo di definire e delimitare chiaramente l'uso dei sistemi di traduzione automatici, in quanto a volte producono «traduzioni» che risultano fuorvianti.

2.   Azione relativa ad una legislazione adeguata alle esigenze future

La Commissione dovrebbe istituire un meccanismo atto a garantire che tutta la futura legislazione civile sia concepita per essere utilizzata in applicazioni on-line. Ad esempio, potrebbero essere presi provvedimenti volti a garantire che la proposta società privata europea sia istituita utilizzando applicazioni on-line e che le proposte concernenti il riconoscimento degli strumenti, come quelli in materia di protezione giuridica degli adulti e gli altri atti autentici, siano adattate per consentire il loro utilizzo on-line. Di conseguenza, nei casi in cui viene proposto al cittadino di compilare un modulo, quest'ultimo deve essere concepito e impostato in formato elettronico ab initio e dovrà essere disponibile in tutte le lingue ufficiali degli Stati membri. Vanno adottate misure per ridurre al minimo la necessità di inserire testo libero e per garantire che, ove necessario, sia fornita assistenza on-line in tutte le lingue ufficiali, mettendo a disposizione dei servizi di traduzione elettronici on-line. Analogamente, ove sia prevista la notifica e la comunicazione degli atti, è opportuno fare in modo che la notifica dei documenti e le comunicazioni possano essere effettuate mediante posta elettronica e che anche le firme possano essere trasmesse elettronicamente, e che, qualora sia necessaria una testimonianza orale, venga incoraggiato il ricorso alla videoconferenza.

In tutte le future proposte la Commissione dovrebbe inserire una dichiarazione motivata in cui certifica di aver eseguito un controllo sulla facilità di utilizzo per quanto riguarda la giustizia elettronica.

La Commissione dovrebbe procedere ad una revisione di tutta la legislazione esistente in materia di giustizia civile e proporre le modifiche necessarie al fine di rendere la normativa vigente compatibile con le esigenze della giustizia elettronica. Più specificatamente, in questo ambito la Commissione è invitata ad esaminare in via prioritaria la procedura europea per le controversie di modesta entità, il titolo esecutivo europeo e la risoluzione alternativa delle controversie (ADR) in modo da consentire ai cittadini e alle imprese di accedervi direttamente on-line. Analogamente, vanno rivisti il regolamento sulla notificazione e comunicazione degli atti (1) e il regolamento relativo all'assunzione delle prove in materia civile (2). L'obiettivo dovrebbe essere quello di fornire una gamma di strumenti semplici ed efficaci, utili ed utilizzabili dai cittadini e dalle piccole imprese, e non un sistema che favorisca solo gli operatori commerciali nel trattamento di controversie seriali.

3.   Azione in materia di procedura civile

La Commissione e il Consiglio dovrebbero riferire al Parlamento europeo sulla riforma e sull'armonizzazione del diritto processuale e del diritto delle prove nelle controversie transfrontaliere e nelle cause dinanzi alla Corte di giustizia, tenendo conto degli sviluppi nel settore della tecnologia dell'informazione. L'obiettivo dovrebbe essere la messa a punto di procedure civili più semplici, meno costose e più rapide nelle controversie transfrontaliere.

4.   Azione nei settori del diritto contrattuale e del diritto dei consumatori

In questo ambito, occorre concentrarsi sul diritto preventivo prevedendo maggiore chiarezza e semplicità ed evitando gli ostacoli, i problemi e le spese derivanti in particolare dal diritto internazionale privato.

A tale proposito, la Commissione è invitata a elaborare clausole e condizioni normalizzate per il commercio elettronico. In ultima istanza, ciò consentirebbe agli operatori commerciali elettronici di offrire un «tasto blu» con cui i consumatori (o altri operatori commerciali) possano accettare l'applicazione del diritto contrattuale europeo normalizzato nelle loro operazioni. Questo sistema potrebbe essere accompagnato da un sistema di ricorso on-line con accesso ad uno strumento autorizzato di ADR on-line.

5.   Azione nel settore delle lingue, del multilinguismo e dell'interoperabilità

Occorre avviare un programma per vagliare il modo migliore di fornire servizi di traduzione on-line nei portali europei di giustizia. È al contempo necessario istituire un gruppo di lavoro sulla semplificazione e la standardizzazione della terminologia. Ciascuno Stato membro dovrebbe fornire una base di dati di traduttori e interpreti giurati.

6.   Azione nel settore dei portali europei di giustizia elettronica

Tutte le iniziative summenzionate andrebbero convogliate in un'unità di coordinamento e gestione, che dovrà inoltre coordinare i contributi dei vari Stati membri e garantirne l'interoperabilità.

L'unità di coordinamento e gestione dovrebbe anche essere responsabile della progettazione e del funzionamento del portale europeo di giustizia elettronica, che dovrebbe prevedere aree diverse per i cittadini, per i professionisti legali e per i magistrati e funzionari pubblici, e dovrebbe riferire al Commissario per la giustizia, libertà e sicurezza, al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli studi di fattibilità sull'utilizzo delle firme elettroniche in ambito giuridico, l'accesso a distanza ai registri nazionali (registri d'insolvenza, catasti, registri commerciali, ecc.) e la creazione di una rete sicura andrebbero avviati quanto prima possibile (entro e non oltre il 2009-2010), tenendo conto dei risultati già conseguiti dal Consiglio (interconnessione dei registri d'insolvenza, eventuale cooperazione con l'EULIS e l'EBR). Lo studio di fattibilità per la creazione di una piattaforma di scambio virtuale dovrebbe iniziare nel 2011. Gli studi di fattibilità dovrebbero rispettare le norme di pubblicità e di accesso alle informazioni previste da ciascuno Stato membro al fine di garantire la protezione dei dati e la certezza giuridica delle informazioni.

In tali studi è opportuno tener conto del lavoro già svolto dalla professione notarile in questo settore (riconoscimento delle firme, notaio elettronico, registro delle successioni, ecc.). L'obiettivo è di garantire strumenti di facile utilizzo per cittadini, imprese, professionisti, magistratura e funzionari addetti all'amministrazione della giustizia.

a)   Il portale europeo di giustizia elettronica per il cittadino

Questo portale multilingue dovrebbe essere concepito in modo da fornire tutta l'assistenza necessaria ai cittadini e alle imprese che richiedono un'assistenza legale o una consulenza giuridica iniziale per problemi giuridici transfrontalieri.

Oltre all'accesso alle banche dati giuridiche e ai ricorsi per via elettronica (controversie di modesta entità, ingiunzione di pagamento), all'ADR on-line (compreso SOLVIT) e ai difensori civici, il portale dovrebbe includere sistemi intelligenti progettati per aiutare il cittadino ad individuare le modalità per affrontare i problemi giuridici. Questi sistemi dovrebbero informare gli utenti su come (a) trovare un avvocato in un altro Stato membro che parli la loro lingua (avvocato, notaio, procuratore, ecc., spiegandone le rispettive funzioni); (b) appurare se sia o meno disponibile un patrocinio, e (c) individuare l'iter da seguire per l'espletamento di determinate formalità nei diversi Stati membri (ad esempio la creazione di una società, la presentazione di un bilancio, la stesura di un testamento, un acquisto/una vendita immobiliare, ecc.). Essi dovrebbero anche essere in grado di fornire istruzioni per l'individuazione della tipologia del problema, dell'iter procedurale da seguire ecc…

Ove possibile, dovrebbe essere fornita una consulenza legale iniziale gratuita via e-mail attraverso gli organismi professionali nazionali, e sotto la loro sorveglianza. Dovrebbero come minimo essere disponibili elenchi di avvocati, notai, ufficiali giudiziari, revisori dei conti, esperti giuridici e traduttori e interpreti autorizzati a livello nazionale in ogni Stato membro, insieme ai link verso l'organismo professionale competente. Occorre mettere a disposizione anche delle guide di base al sistema giuridico di ciascuno Stato membro.

Oltre a ciò dovrebbe essere possibile l'accesso rapido all'assistenza legale d'emergenza e alle forze di polizia.

Il portale dovrebbe altresì fornire accesso a vari registri e consentire la pubblicazione di avvisi ufficiali nazionali.

b)   Un portale europeo di giustizia elettronica sicuro

Questo portale dovrebbe essere concepito come uno strumento per magistrati, funzionari degli organi giurisdizionali, funzionari dei ministeri nazionali della giustizia e avvocati, e la sua sicurezza dovrebbe essere garantita prevedendo diversi diritti di accesso.

Oltre a fornire accesso a banche dati giuridiche e legislative e alla gamma più completa possibile di registri nazionali, il portale dovrebbe inoltre consentire la comunicazione sicura, la videoconferenza e lo scambio di documenti tra autorità giudiziarie e tra i giudici e le parti di un procedimento (dematerializzazione dei procedimenti). A tal fine, esso deve anche consentire la verifica delle firme elettroniche e prevedere adeguati sistemi di verifica.

Il portale dovrebbe inoltre costituire uno strumento di scambio di informazioni, ad esempio sulle persone cui è stato vietato di lavorare con i bambini o di dirigere un'azienda.

I punti di contatto della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale negli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a svolgere un ruolo attivo nello sviluppo della giustizia elettronica europea, contribuendo all'ideazione e alla progettazione dei futuri portali, compreso il portale di giustizia elettronica per i cittadini, come parte della politica comunitaria in materia di giustizia elettronica, elaborati specificatamente allo scopo di permettere l'accesso diretto dei cittadini alla giustizia. Il primo provvedimento in tale direzione potrebbe consistere nell'inserimento di un link al sito della Rete giudiziaria europea in tutti i siti internet dei ministeri della Giustizia degli Stati membri.

Il portale dovrebbe fornire ai cittadini dell'Unione europea informazioni sui sistemi giudiziari penali degli Stati membri, in particolare in relazione ai loro diritti, e dovrebbe includere informazioni pratiche sulle autorità cui rivolgersi e sulle modalità da seguire, su come ottenere formulari e sull'assistenza legale, come pure sugli elenchi degli avvocati in grado di occuparsi di clienti stranieri. Il portale dovrebbe altresì fornire agli operatori della giustizia la legislazione dell'Unione europea, unitamente alla legislazione pertinente degli Stati membri. I siti web della Formazione giudiziaria europea (EJT), della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (EJN), della Rete di formazione giudiziaria europea (EJTN) e di altri organismi già offrono molte informazioni utili. Tuttavia, queste informazioni sono frammentarie e difficili da trovare. Andrebbero altresì messe a disposizione le pertinenti decisioni giudiziarie. Tutte queste informazioni dovrebbero essere disponibili on-line e off-line e si dovrebbe prestare una particolare attenzione ai meccanismi di sincronizzazione che offrono informazioni aggiornate (RSS-feed).

7.   Formazione giudiziaria

Al fine di diffondere la cultura giudiziaria europea e raggiungere il maggior numero possibile di membri del corpo giudiziario fin dal primo momento della loro entrata in magistratura, a ogni magistrato di nuova nomina dovrebbe essere fornito un «pacchetto di sopravvivenza» sotto forma di un CD o di una chiave USB contenente il trattato UE e il trattato CE, come pure tutti i testi di base sulla cooperazione giudiziaria e le informazioni sui sistemi giudiziari degli altri Stati membri. Sarebbe inoltre opportuno pensare a eventuali pubblicazioni dell'UE rivolte ai cittadini e contenenti informazioni pratiche sulla cooperazione giudiziaria in ambito comunitario e sui sistemi penali degli altri Stati membri. Inoltre, la Commissione e il Consiglio dovrebbero prestare un'attenzione e un sostegno adeguati agli strumenti di formazione elettronica offerti dalla EJTN, che rappresenta le scuole di formazione giudiziaria in tutta l'Unione europea.

8.   Prevenzione e lotta alla criminalità transnazionale

L'applicazione più importante della giustizia elettronica nel contesto della giustizia penale è attualmente rappresentata dalla creazione del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari. Perché sia efficace, questo sistema deve essere sostenuto da una struttura elettronica, da introdurre senza indugio, in grado di interconnettere tutti i casellari giudiziari nazionali (3). Un'altra applicazione delle TI di rilievo per lo spazio di giustizia, libertà e sicurezza è il sistema di informazione Schengen (SIS), una base di dati su ampia scala che permette alle competenti autorità degli Stati membri di scambiare informazioni e cooperare in molti modi, anche mediante la trasmissione, secondo modalità sicure ed estremamente rapide, di mandati d'arresto europei. Come risulta dalla posizione del Parlamento del 2 settembre 2008 (4), Eurojust ha un ruolo fondamentale nella lotta contro la criminalità transnazionale a livello dell'Unione europea. La sua azione di coordinamento è fondamentale per affrontare gravi fenomeni criminali, basati in misura sempre maggiore sui mezzi tecnologici. Grazie al suo innovativo sistema di elaborazione dei dati (sistema E-POC), il numero di casi gestiti da Eurojust nel 2008 ha raggiunto la soglia di 1 000. Questi esempi devono essere moltiplicati e finanziati con risorse dell'Unione europea.

9.   Videoconferenza

In alcuni Stati membri è piuttosto comune il ricorso alla videoconferenza nell'ambito di procedimenti penali. Tale sistema consente di raccogliere prove assumendo le dichiarazioni di imputati, testimoni o esperti fisicamente assenti e fornendo nel contempo un'adeguata protezione delle persone che ne abbiano bisogno. La Convenzione europea del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale stabilisce norme per l'audizione di testimoni, imputati ed esperti mediante videoconferenza. La Convenzione è stata ratificata da 24 Stati membri e il Parlamento europeo invita gli Stati membri a completare al più presto il processo di ratifica. Non sono ancora disponibili statistiche sull'applicazione pratica delle videoconferenze. Sembra che tale sistema non sia pienamente sfruttato, anche per la mancanza del supporto elettronico richiesto, che deve essere fornito al più presto dall'Unione europea, congiuntamente all'aiuto finanziario.

10.   Potenziamento dei diritti fondamentali e delle salvaguardie procedurali

Ogni progresso tecnologico è visto con favore, purché non metta a rischio i diritti fondamentali. Tenendo presente questo principio, nell'elaborazione e nell'attuazione della strategia e del piano d'azione deve essere prestata grande attenzione al rispetto dei diritti fondamentali e in particolare delle salvaguardie procedurali e della protezione dei dati, dando ai cittadini dell'Unione europea il diritto di accedere alle informazioni memorizzate e condivise dalle autorità pertinenti, nonché informandoli sugli strumenti di ricorso disponibili. Una vera e propria strategia di giustizia elettronica non può funzionare senza l'armonizzazione delle salvaguardie procedurali e l'applicazione alla cooperazione in materia penale di adeguate salvaguardie di protezione dei dati.


(1)  Regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37).

(2)  Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).

(3)  Il Parlamento sostiene questo progetto e auspica che, al momento della sua introduzione, si tenga conto della sua posizione del 9 ottobre 2008 sull'istituzione di un sistema europeo d'informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) (Testi approvati, P6_TA(2008)0465).

(4)  Posizione del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sull'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa al rafforzamento dell'Eurojust, e che modifica la decisione 2002/187/GAI (Testi approvati, P6_TA(2008)0384).


23.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CE 45/71


Protezione giuridica degli adulti: implicazioni transfrontaliere

P6_TA(2008)0638

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sulla protezione giuridica degli adulti: implicazioni transfrontaliere (2008/2123(INI))

(2010/C 45 E/13)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 192, secondo comma, del trattato CE,

vista la convenzione dell'Aia del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, del 13 dicembre 2006,

vista la proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (COM(2008)0530),

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 10 maggio 2005, dal titolo «Il programma dell'Aia: dieci priorità per i prossimi cinque anni. Un partenariato per rinnovare l'Europa nel campo della libertà, sicurezza e giustizia» (COM(2005)0184,

visti gli articoli 39 e 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0460/2008),

A.

considerando che nell'ambito della summenzionata comunicazione sul programma dell'Aia la Commissione ha annoverato tra le sue priorità la necessità di garantire un autentico spazio europeo nel settore della giustizia civile, in particolare per quanto attiene il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie,

B.

considerando i lavori e le consultazioni effettuate in tale ambito sulle decisioni riguardanti il patrimonio familiare, le successioni e i testamenti, allo scopo di preparare nuove proposte legislative,

C.

considerando inoltre la necessità di favorire il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie o amministrative assunte nei confronti di persone che formano oggetto di misure di protezione,

D.

considerando l'attenzione da annettere alle situazioni caratterizzate dalla fragilità e vulnerabilità delle persone che formano oggetto di misure di protezione, nonché la necessaria celerità da apportare al trattamento delle domande di cooperazione, informazione o riconoscimento ed esecuzione,

E.

considerando l'evolversi delle situazioni in cui l'attuazione di una protezione giuridica riguarda due o più Stati membri,

F.

considerando che si sono create anche situazioni in cui casi che comportano la protezione giuridica riguardano due o più Stati membri e Stati membri e non membri dell'Unione europea, in particolare a causa dei tradizionali flussi migratori (ex colonie, Stati Uniti e Canada),

G.

considerando che sono sorti problemi a causa della crescente circolazione tra Stati membri in cui si registra un netto deflusso di pensionati, adulti vulnerabili compresi, e Stati membri in cui si verifica un netto afflusso di pensionati,

H.

considerando che la necessità di protezione giuridica degli adulti vulnerabili e i principi che la disciplinano sono stati sanciti da tutti gli Stati membri nella raccomandazione n. R (99) 4 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli stati membri sui principi concernenti la protezione giuridica degli incapaci adulti, adottata il 23 febbraio 1999,

I.

considerando che la protezione giuridica degli adulti vulnerabili deve essere un pilastro del diritto di libera circolazione delle persone,

J.

considerando le disparità esistenti tra le legislazioni degli Stati membri nel settore delle misure di protezione,

K.

considerando che va tenuto conto delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,

L.

considerando che le disposizioni della Convenzione dell'Aia sono tali da poter contribuire a raggiungere l'obiettivo del completamento dello spazio di giustizia, libertà e sicurezza, facilitando il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni che pronunciano una misura di protezione, la determinazione della legge applicabile e la cooperazione tra le autorità centrali,

M.

considerando che sarebbe opportuno attuare misure specifiche e appropriate di cooperazione tra gli Stati membri, che potrebbero ispirarsi agli strumenti di tale convenzione,

N.

considerando che potrebbero essere adottati formulari comunitari unici per favorire l'informazione sulle decisioni di protezione nonché la circolazione, il riconoscimento e l'esecuzione di tali decisioni,

O.

considerando che un formulario unico potrebbe essere introdotto su scala unionistica nei casi di incapacità di intendere, per garantirne l'effettività in tutti gli Stati membri,

P.

considerando che potrebbero essere introdotti meccanismi atti ad agevolare il riconoscimento, la registrazione e l'utilizzo dei poteri di procura in tutta l'Unione europea;

1.   accoglie con soddisfazione l'impegno della Presidenza francese rispetto alla situazione degli adulti vulnerabili e al tema della loro protezione giuridica a livello transfrontaliero; si congratula con gli Stati membri che hanno sottoscritto e ratificato la Convenzione dell'Aia e incoraggia gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto a sottoscrivere e ratificare la suddetta Convenzione;

2.   chiede alla Commissione, non appena acquisita una sufficiente esperienza del funzionamento della Convenzione dell'Aia, di presentargli, sulla base dell'articolo 65 del trattato CE, una proposta legislativa volta a rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri nonché a migliorare il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni relative alla protezione degli adulti, all'incapacità di intendere e ai poteri duraturi di procura permanenti, conformemente alle raccomandazioni formulate di seguito;

3.   chiede alla Commissione di verificare l'applicazione della Convenzione dell'Aia e la sua attuazione negli Stati membri e di presentare a tempo debito al Parlamento e al Consiglio una relazione che riepiloghi i problemi e le migliori prassi dell'applicazione pratica della Convenzione e che contenga, se necessario, proposte di disposizioni comunitarie a complemento o a specificazione delle modalità di applicazione di detta Convenzione;

4.   invita la Commissione a valutare la possibilità dell'adesione, da parte della Comunità, alla Convenzione dell'Aia, suggerendo che in tal modo potrebbe venirsi a creare un'area di maggiore cooperazione tra gli Stati membri;

5.   invita tutti gli Stati membri che non l'hanno ancora firmata o ratificata, ad aderire alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, dal momento che tale azione può solo migliorare la protezione degli adulti vulnerabili all'interno dell'Unione europea;

6.   chiede che la Commissione finanzi uno studio comparativo sulle normative vigenti negli Stati membri in materia di adulti vulnerabili e misure di protezione, allo scopo di accertare, da un lato, le aree in cui potrebbero sorgere problematiche di tipo giuridico e, dall'altro, le misure che sarebbero necessarie, a livello comunitario o degli Stati membri, per risolverle; ritiene che lo studio dovrebbe anche affrontare la questione degli adulti istituzionalizzati con disabilità intellettuali, per quanto riguarda la loro tutela e la loro capacità di esercitare i propri diritti legali; invita la Commissione a organizzare un ciclo di conferenze rivolte ai professionisti del settore legale direttamente coinvolti in casi di questo tipo e a tener conto, nella futura normativa, dei risultati dello studio così come del parere dei professionisti;

7.   invita gli Stati membri a garantire la proporzionalità delle misure di protezione rispetto alla condizione dell'adulto vulnerabile in questione, in modo da evitare che il singolo cittadino dell'Unione europea possa vedersi negato un diritto legale quando ancora possiede la capacità di esercitarlo;

8.   invita gli Stati membri ad adottare provvedimenti intesi a proteggere gli adulti vulnerabili da frodi o furti di identità o da altri reati telefonici e dalla cibercriminalità, comprese misure giuridiche atte a rafforzare la protezione dei dati personali degli adulti vulnerabili e/o a limitare l'accesso a tali informazioni;

9.   appoggia la creazione di meccanismi sicuri soggetti a ferree regole in materia di protezione dei dati personali nonché a norme sulla limitazione d'accesso, finalizzati a consentire la condivisione delle migliori prassi e di altre informazioni relative alle misure di protezione vigenti negli Stati membri, compresa la possibilità che gli ordinamenti giudiziari nazionali condividano informazioni riguardo allo status di protezione assicurato a un adulto vulnerabile;

10.   rammenta alla Commissione e agli Stati membri che non tutti gli adulti vulnerabili sono tali in ragione dell'età avanzata e chiede che siano intraprese iniziative per rafforzare la protezione giuridica e i diritti non soltanto degli adulti vulnerabili anziani ma anche di quegli adulti la cui vulnerabilità è determinata da disabilità fisiche e/o mentali di grave entità e che si tenga conto anche delle loro esigenze nell'adottare in futuro misure sociali atte a garantire tali diritti di natura giuridica;

11.   constata che le raccomandazioni rispettano il principio di sussidiarietà e i diritti fondamentali dei cittadini;

12.   ritiene che la proposta richiesta non abbia incidenze finanziarie;

13.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le allegate raccomandazioni dettagliate alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


ALLEGATO

RACCOMANDAZIONI DETTAGLIATE RIGUARDANTI IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

A.   PRINCIPI E OBIETTIVI DELLA PROPOSTA

1.   Promuovere il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie o amministrative assunte nei confronti di persone che formano oggetto di misure di protezione.

2.   Disposizioni per contribuire a raggiungere l'obiettivo di stabilire uno spazio nel settore della giustizia, della libertà e della sicurezza, facilitando il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni che pronunciano una misura di protezione, la determinazione della legge applicabile e la cooperazione tra le autorità centrali.

3.   Sarebbe opportuno applicare misure specifiche e appropriate di cooperazione tra gli Stati membri che potrebbero ispirarsi agli strumenti disponibili a titolo della Convenzione dell'Aia.

4.   Potrebbero essere adottati formulari comunitari unici per favorire l'informazione sulle decisioni di protezione nonché la circolazione, il riconoscimento e l'esecuzione di tali decisioni.

5.   Potrebbe essere introdotto un formulario unico su scala unionistica nei casi di incapacità di intendere, per garantirne l'effettività in tutti gli Stati membri.

B.   AZIONE DA PROPORRE

1.   Chiede alla Commissione, non appena acquisita una sufficiente esperienza sul funzionamento della Convenzione dell'Aia, di presentare al Parlamento, sulla base dell'articolo 65 del trattato CE, una proposta legislativa volta a rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri nonché a migliorare il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni relative alla protezione degli adulti, all'incapacità duratura di intendere e ai poteri di procura permanenti.


23.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CE 45/74


Prospettive di sviluppo per la costruzione della pace e la ricostruzione della nazione nelle situazioni postconflittuali

P6_TA(2008)0639

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sulle prospettive di sviluppo per la costruzione della pace e la ricostruzione della nazione nelle situazioni postconflittuali (2008/2097(INI))

(2010/C 45 E/14)

Il Parlamento europeo,

visti i regolamenti dell'Aia del 1907, le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e i protocolli aggiuntivi I e II del 1977,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

viste tutte le convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani e i relativi protocolli opzionali,

visto il patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 e i relativi due protocolli opzionali,

vista la Carta delle Nazioni Unite del 1945, in particolare gli articoli 1 e 25 e gli articoli 39 e 41 del capitolo VII,

vista la Convenzione europea sui diritti dell'uomo del 1950 e i relativi cinque protocolli,

vista la Dichiarazione ONU del Millennio dell'8 settembre 2000, che fissa gli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) quali criteri collettivamente stabiliti dalla comunità internazionale per l'eliminazione della povertà,

vista la risoluzione 60/1 dell'Assemblea generale dell'ONU, del 24 ottobre 2005, sugli esiti del Vertice mondiale del 2005, in particolare i paragrafi da 138 a 140 sulla responsabilità di proteggere le popolazioni dal genocidio, dai crimini di guerra, dalla pulizia etnica e dai crimini contro l'umanità,

visti gli interventi di mantenimento e costruzione della pace dell'ONU in Congo (1962), Namibia (1988), El Salvador (1992), Cambogia (1992), Somalia (1992), Iugoslavia — Serbia, Croazia, Bosnia-Erzegovina (1992-2002), Haiti (1994), Slavonia orientale (1995-1998), Kosovo (1999), Sierra Leone (1999), Timor orientale (1999), e le missioni dirette dagli Stati Uniti e dal Regno Unito in Iraq (2003) e quelle condotte dalla NATO-ISAF in Afghanistan (2001),

visto l'accordo di partenariato tra i membri del Gruppo di Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1), modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2006 del Consiglio dei ministri ACP-UE (2) (Accordo di Cotonou),

vista la dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea: «Il consenso europeo», firmata il 20 dicembre 2005 (3), in particolare per quanto concerne le questioni trasversali di cui al punto 3.3: democrazia, buon governo, diritti umani, diritti dei bambini e delle popolazioni indigene, sostenibilità ambientale, parità di genere e HIV/AIDS,

vista la dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione: «Consenso europeo sull'aiuto umanitario» (4),

visto il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (5) (Strumento di cooperazione allo sviluppo — SCS),

visto il Partenariato strategico Africa-UE: Una strategia congiunta Africa-UE, approvato al Vertice UE-Africa nel dicembre 2007,

viste le conclusioni del Consiglio «Affari generali e relazioni esterne» (CAGRE), del 19 novembre 2007, sui Balcani occidentali,

viste le conclusioni del CAGRE, del 16 giugno 2008, sulle linee guida UE sui bambini nei conflitti armati,

viste le conclusioni del CAGRE del 13 novembre 2006 sulla promozione della parità di genere e dell'integrazione di genere nella gestione delle crisi,

viste le conclusioni del CAGRE del 21 e 22 novembre 2005 sulla strategia UE per l'Africa,

visto il quadro di politica dell'Unione africana (AU) sulla ricostruzione postbellica e lo sviluppo (PCRD), approvato dagli Stati membri dell'AU al Vertice di Banjul dal 25 giugno al 2 luglio 2006,

visti i dieci principi per il buon impegno internazionale negli Stati e nelle situazioni fragili appoggiati dalla Commissione per lo sviluppo e l'assistenza (DAC)dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) (Gruppo Stati fragili) e approvati alla riunione di alto livello della DAC il 3 e 4 aprile 2007 a Parigi,

visti gli orientamenti OCSE/DAC per la riforma del settore della sicurezza e la governance,

vista la strategia europea in materia di sicurezza approvata dal Consiglio europeo di Bruxelles il 12 dicembre 2003,

vista la definizione di «giustizia transizionale», enunciata nella relazione 2004 del Segretario generale dell'ONU su Stato di diritto e giustizia transizionale nelle società in situazione di conflitto e postconflitto (6),

vista la linea di finanziamento di 12 milioni EUR istituita dalla Commissione attraverso lo strumento europeo di stabilità per fornire assistenza a tribunali ad hoc e ad iniziative di giustizia transizionale in tutto il mondo,

vista la comunicazione della Commissione, del 25 ottobre 2007, dal titolo «Verso una risposta dell'Unione alle situazioni di fragilità: l'intervento in circostanze difficili per lo sviluppo sostenibile, la stabilità e la pace» (COM(2007)0643),

vista la sua risoluzione del 15 novembre 2007 sulla risposta dell'Unione europea a situazioni di fragilità nei paesi in via di sviluppo (7),

vista la comunicazione della Commissione sulla prevenzione dei conflitti (COM(2001)0211) e il programma dell'Unione europea per la prevenzione di conflitti violenti, adottato al Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001,

vista la dichiarazione della Presidenza dell'Unione europea alle Nazioni Unite, del 6 ottobre 2004, sul tema «Stato di diritto e giustizia transizionale nelle società in situazione di conflitto e postconflitto»,

vista la concezione dell'Unione europea del supporto al disarmo, alla smobilitazione e al reinserimento (DDR) approvata dal Consiglio europeo dell'11 dicembre 2006,

vista la comunicazione della Commissione, del 23 aprile 2001, dal titolo «Collegare l'aiuto, il risanamento e lo sviluppo — Valutazione» (COM(2001)0153),

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2007 sulla situazione attuale delle relazioni UE-Africa (8),

vista la risoluzione n. 3937/07 dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE e la relazione del luglio 2007 della sua commissione politica sul buon governo, la trasparenza e la responsabilità nel quadro dello sfruttamento delle risorse naturali nei paesi ACP (9),

viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su donne, pace e sicurezza (UNSCR 1325) e sulla violenza sessuale contro civili nei conflitti (UNSCR 1820),

visto lo schema di strategia congiunta UE-Africa approvato dall'8a riunione ministeriale della troika UE-Africa il 15 maggio 2007 a Bruxelles,

visti gli articoli da 177 a 181 del trattato CE,

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per lo sviluppo e i pareri della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e della commissione per gli affari esteri (A6-0445/2008),

A.

considerando che metà dei paesi che emergono da conflitti ritorna in una situazione di conflitto nei cinque anni successivi, che secondo le stime tra le persone più povere al mondo 340 milioni vivono in paesi instabili e che l'assenza di ostilità non porta automaticamente a una stabilità garantita e durevole e a uno sviluppo sostenibile,

B.

considerando che gli OSM stabiliscono obiettivi coerenti e puntuali per lo sradicamento a lungo termine della povertà; considerando che al 2010 metà delle popolazioni più povere del mondo potrebbero vivere in Stati che stanno vivendo o che sono a rischio di conflitti violenti (10);

C.

considerando che la costruzione di uno Stato stabile e duraturo richiede un'amministrazione pubblica basata sul merito e responsabile, libera dalle interferenze politiche e dalla corruzione,

D.

considerando che un apparato di sicurezza trasparente, responsabile e professionale è fondamentale per creare le condizioni necessarie a generare pace e sviluppo,

E.

considerando che la riforma del settore della sicurezza (SSR) dovrebbe essere incentrata sulla messa a disposizione di un'amministrazione pubblica efficace e legittima che sia trasparente e responsabile nei confronti dell'autorità civile e sensibile alle esigenze del pubblico,

F.

considerando che la proliferazione di armi di piccolo calibro e armamenti leggeri alimenta conflitti e criminalità; considerando che nel 2006 i civili sono stati i tre quarti delle vittime riconosciute delle mine terrestri (11),

G.

considerando che i conflitti, oltre ad avere un impatto tragico sullo sviluppo e sui diritti umani, allontanano anche gli investitori stranieri, riducendo in modo cospicuo la crescita, allontanando gli investimenti nell'economia e nei servizi di base (secondo una recente relazione (12) è stato dimostrato che i conflitti armati portano a una riduzione del 15 % nell'economia delle nazioni africane) e che invece un settore privato efficiente può costituire la base per le entrate durature di un governo legittimo,

H.

considerando che la stabilità a lungo termine può essere raggiunta solamente tramite la partecipazione inclusiva di tutte le parti interessate, comprese le donne e le minoranze, nel processo di pacificazione, di riconciliazione e consolidamento nazionale,

I.

considerando che le commissioni per l'accertamento della verità e la riconciliazione possono contribuire ad assistere le società che affrontano le conseguenze della violenza di massa, possono aiutare a facilitare il dialogo tra le comunità e tra le parti precedentemente avverse di un conflitto, e favorire le iniziative in materia di giustizia, risarcimento e riforme in grado di ridurre le probabilità di futuri conflitti,

J.

considerando che il quadro istituzionale che consente alla società civile di svilupparsi discende dalla libertà di associazione e di espressione e dallo sviluppo di mezzi di informazione liberi protetti dalla legge,

K.

considerando che uno Stato duraturo ed efficiente richiede inoltre una forte società civile destinata a proteggere le persone dagli abusi di potere; che una stampa libera esercita pressioni contro le azioni di un esecutivo troppo potente,

L.

considerando che gli Stati fragili devono essere incoraggiati a consentire alle organizzazioni non governative (ONG) di operare senza essere soggette a norme e procedure di registrazione indebite e troppo burocratiche che ostacolano lo sviluppo di una società civile veramente efficace,

M.

considerando che in media i paesi in via di sviluppo ricevono 260 visite di donatori all'anno; che nel 2006, in tutti questi paesi, i donatori hanno gestito 70 000 operazioni umanitarie e che l'entità media dei progetti era pari solamente a 1,7 milioni di dollari,

N.

considerando che l'attenta revisione OCSE/DAC 2007 sulla politica di cooperazione allo sviluppo CE afferma che l'Unione europea dovrebbe fare ricorso in modo più sistematico all'analisi dei conflitti nei programmi e progetti a livello nazionale per migliorarne l'impatto ed evitare che siano dannosi,

O.

considerando che la Commissione, quale seguito alla comunicazione sulla risposta dell'Unione europea alle situazioni di fragilità e alle conseguenti conclusioni del Consiglio e risoluzione del Parlamento, deve, tenendo conto delle esperienze e delle informazioni raccolte nell'ambito dei progetti pilota, preparare un piano di attuazione nel 2009 che attraverso la valutazione dell'efficienza dei vari strumenti dell'Unione europea ne consenta l'ottimizzazione nei settori della sicurezza e dello sviluppo,

P.

considerando che, oltre alla designazione di sei paesi pilota (Burundi, Guinea-Bissau, Haiti, Sierra Leone, Timor orientale e Yemen), le discussioni avviate tra la Commissione, il Consiglio, il Parlamento europeo e la società civile nel quadro del seguito alla summenzionata comunicazione della commissione sulla risposta dell'Unione europea alle situazioni di fragilità, non hanno ancora consentito di attuare misure concrete sul terreno,

Q.

considerando che alcune imprese europee sono presenti e hanno degli interessi in zone di conflitto;

1.   sostiene il concetto di «responsabilità di proteggere» quale sancito dalle Nazioni Unite al fine di rafforzare anziché minare la sovranità dello Stato e sottolinea che l'Unione europea e i suoi Stati membri dovrebbero considerarsi vincolati allo stesso; evidenzia che la «responsabilità di proteggere» deve essere considerata come uno strumento volto a promuovere la sicurezza della popolazione; sottolineando che la responsabilità principale per la prevenzione di genocidi, crimini di guerra, pulizia etnica e crimini contro l'umanità ricade sullo Stato stesso; ribadisce la responsabilità dei singoli governi per la tutela dei propri cittadini; ritiene, tuttavia, che nei casi in cui i governi non siano capaci o siano riluttanti a fornire tale protezione, la responsabilità di adottare misure appropriate diventa una responsabilità collettiva di tutta la comunità internazionale; prende atto, inoltre, che tali misure dovrebbero essere preventive come pure reattive e comportare l'uso della forza coercitiva militare se non come assoluta ultima risorsa; riconosce che ciò costituisce una nuova importante attuazione del principio di sicurezza umana;

2.   richiede l'attuazione della dichiarazione del Segretario generale dell'ONU Kofi Annan, contenuta nella sua relazione all'Assemblea generale del 2000: «la sovranità statale implica che la responsabilità e la responsabilità primaria della protezione della popolazione spetta allo Stato stesso; quando la popolazione è gravemente danneggiata da guerre civili, rivolte, dal fallimento statale, e lo Stato interessato non può o non intende fermare o impedire queste tragedie, la “responsabilità di proteggere” subentra al principio di non intervento»;

3.   è convinto che esistano due fasi di costruzione della pace e dello Stato: la fase di stabilizzazione in cui l'accento viene posto sulla sicurezza, lo Stato di diritto e la fornitura dei servizi di base, e la seconda fase di costruzione dello Stato che si concentra sulla governance e sulle istituzioni volte a garantirla, alle seguenti condizioni:

a)

la seconda fase non deve avere luogo fino a che il paese non sia stato stabilizzato dato che le istituzioni create prima della stabilizzazione riflettono la natura del conflitto e non le esigenze del paese in termini di pace stabile e duratura,

b)

durante la fase di costruzione dello Stato è importante raggiungere accordi di compromesso per rispettare le leggi e soddisfare le aspettative dei cittadini della nazione interessata e non gli ideali degli intervenienti,

c)

nel corso della fase di costruzione dello Stato le parti coinvolte dovranno trasferire il controllo delle singole istituzioni alle autorità nazionali; è in questo momento che potrebbero verificarsi battute d'arresto che devono essere accettate a patto che non risultino determinanti per i progressi che il paese sta compiendo;

4.   sottolinea l'importanza di affrontare alla radice le cause dei conflitti nel quadro dei dialoghi politici dell'Unione europea con i paesi terzi e dei programmi di cooperazione allo sviluppo per potere sviluppare meccanismi che forniscano segnali precoci di allerta degli Stati in difficoltà sulla base di eventuali fattori o indicatori della violenza civile quali divisioni storiche, lotte etniche e tribali, conflitti religiosi, disuguaglianza e povertà; in tale contesto, sottolinea in particolare la necessità di assegnare nuovi finanziamenti a favore dell'adeguamento e della tutela ambientale quali strumenti di prevenzione dei conflitti legati al clima e all'ambiente;

5.   invita la Commissione a inserire la prevenzione dei conflitti tra le questioni trasversali nell'ambito della cooperazione allo sviluppo e a integrare la sensibilità ai conflitti e l'analisi degli stessi nelle politiche esistenti e in quelle future, nei documenti di strategia nazionali e regionali e in tutti gli strumenti finanziari per la cooperazione esterna applicabili;

6.   ricorda che la pace non significa unicamente assenza di guerra, che non può esistere la pace senza giustizia e, inoltre, che la fine delle ostilità non comporta necessariamente sicurezza per gli uomini e le donne; ricorda altresì l'importante ruolo delle donne nella prevenzione e risoluzione dei conflitti e nella costruzione della pace e sottolinea l'importanza della loro partecipazione paritaria e del loro pieno coinvolgimento in tutti gli sforzi per il mantenimento e la promozione della pace e della sicurezza;

7.   è fortemente convinto che vada fatto ogni sforzo per garantire un livello minimo nei servizi di base per le popolazioni vittime di conflitti, in particolare l'accesso al cibo, all'acqua potabile e agli impianti igienici, ai medicinali, alle cure mediche (anche per quanto riguarda la salute riproduttiva) e alla sicurezza personale; nel brevissimo termine la sostenibilità deve essere subordinata alla garanzia degli approvvigionamenti e dei servizi di base;

8.   è convinto che nelle situazioni postbelliche le attività umanitarie, di costruzione della pace e di sviluppo debbano essere coordinate in base al quadro strategico di collegamento tra aiuto, ricostruzione e sviluppo e che si debba garantire la coerenza nel nesso tra sicurezza e sviluppo;

9.   ritiene necessario tenere conto della dimensione di genere nel contesto della gestione di rifugiati e sfollati interni, anche nell'ambito dell'allestimento di campi profughi;

10.   sottolinea la necessità di rafforzare il coordinamento civile-militare; è del parere che nelle situazioni postconflittuali la transizione da un sistema di sicurezza militare a uno civile debba aver luogo quanto prima possibile e che le forze internazionali debbano gradualmente essere integrate e sostituite da forze di polizia civili nazionali e regionali professionalmente preparate, garantendo la priorità all'applicazione indiscriminata della supremazia del diritto e delle procedure amministrative a tutte le parti coinvolte nel conflitto;

11.   sottolinea la necessità di raggiungere un equilibrio tra le componenti civili e militari dell'aiuto allo sviluppo al fine di garantire il funzionamento delle infrastrutture di base e dei servizi pubblici senza sminuire l'importanza delle esigenze di ricostruzione e ripristino e del rilancio dei processi democratici ed economici;

12.   chiede la promozione dei diritti umani tramite il sostegno alla formazione in materia di diritti umani per l'esercito e la polizia (comprese campagne sui diritti umani e civili a favore dei segmenti della popolazione interessati), l'adeguamento delle scuole militari agli standard internazionali in materia di polizia e polizia militare, la creazione di un codice di condotta per il personale di sicurezza, la delimitazione delle aree di responsabilità tra la polizia e l'esercito, la creazione di centri e commissioni per la difesa dei diritti umani, oltre alla formazione in materia di diritti umani a favore delle autorità distrettuali e dei dipendenti pubblici;

13.   sottolinea l'esigenza essenziale di continuare a sviluppare la capacità militare della politica europea di sicurezza e di difesa (PESD) in modo che l'Unione europea e i suoi Stati membri possano meglio contribuire alla stabilizzazione e allo sviluppo delle società che escono da un conflitto;

14.   considera d'importanza cruciale che le cause dell'instabilità e i problemi delle società che escono da un conflitto siano affrontati abbinando misure civili a quelle militari; precisa che, senza le garanzie di sicurezza fornite dalla presenza sul terreno di forze di pace, non sussiste, in generale, il presupposto essenziale per la stabilità delle società dilaniate da un conflitto (cioè la sicurezza degli individui e della loro proprietà);

15.   sottolinea l'importanza della riforma dell'SSR e dei processi di DDR come fattori chiave per garantire pace duratura e sviluppo sostenibile; invita il Consiglio e la Commissione ad accelerare l'attuazione sul campo del quadro comunitario di orientamento per l'SSR e del concetto UE a sostegno del DDR con l'obiettivo di aumentare la pertinenza, la coerenza e l'efficienza delle attività comunitarie in questi campi; chiede maggiori finanziamenti comunitari in ambito SSR/DDR, con particolare attenzione ai paesi in cui l'Unione europea ha già inviato missioni PESD; chiede che tutte le attività SSR/DDR finanziate a livello comunitario e intese a sostenere le operazioni PESD durante un conflitto o in una situazione postbellica siano considerate prima possibile nelle fasi di pianificazione delle operazioni, in particolare nella fase di investigazione o nel corso dello sviluppo dei concetti di gestione delle crisi/concetto operativo;

16.   sottolinea che l'SSR può costituire uno strumento efficace per il rafforzamento della diplomazia e della difesa e al contempo per la riduzione delle minacce di lungo termine alla sicurezza contribuendo alla costruzione di società stabili, prospere e pacifiche, e che inoltre l'SSR deve comportare il ristabilimento o la riforma di istituzioni e posizioni chiave a livello ministeriale che effettuino un monitoraggio sulla sicurezza della nazione ospitante e della sua popolazione;

17.   chiede che l'Unione europea, nell'ambito del suo sostegno a favore della riforma del settore della sicurezza postbellica, includa la prospettiva di genere mettendo a disposizione formazione e competenze sulle questioni di genere in materia di costituzione, elezioni, polizia e magistratura;

18.   sostiene il parere che i capi ex combattenti debbano assolutamente rinunciare alla violenza prima di essere inseriti in strutture istituzionali formali che incoraggino la condivisione del potere, garantendo nel contempo che il pubblico e tutte le parti interessate rilevanti siano tenute attivamente informate e coinvolte in tutti i dibattiti concernenti le modalità di condivisione del potere;

19.   sottolinea l'importanza dell'adozione di una prospettiva di genere nelle fasi negoziale e attuativa degli accordi di pace, al fine di promuovere la tutela costituzionale dei diritti delle donne;

20.   invita il Consiglio e la Commissione, tenuto conto che la maggior parte delle vittime in situazioni di conflitto sono uccise da armi leggere e di piccolo calibro (SALW), a dare seguito immediato alla sentenza della Corte di giustizia europea del 20 maggio 2008 sulla competenza della Comunità nella lotta contro la proliferazione delle SALW (13) accelerando l'attuazione della strategia europea volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni e incrementando la pianificazione dei finanziamenti comunitari, in particolare del Fondo europeo di sviluppo e dello strumento di stabilità, destinati ai programmi sul campo in ambito SALW; chiede che le istituzioni finanziarie multilaterali e regionali adottino provvedimenti, ove opportuno, per introdurre programmi SALW nel quadro degli sforzi di ricostruzione e riabilitazione nelle zone in situazione postbellica e di quelli volti a consolidare le questioni relative alla governance; chiede inoltre di rafforzare la legislazione e migliorare le capacità operative delle agenzie incaricate dell'applicazione della legge in ambito SALW; chiede al Consiglio e alla Commissione di continuare a promuovere la redazione di un trattato internazionale giuridicamente vincolante sul commercio delle armi in tutte le sedi bilaterali e multilaterali;

21.   è del parere che il ritorno volontario dei profughi e degli sfollati interni (IDP) debba avere priorità elevata garantendo loro nel contempo una possibilità di vita effettiva, in particolare fornendo servizi sanitari e di istruzione (ivi incluse le campagne di alfabetizzazione per le donne) funzionanti e opportunità di lavoro, e che ciò deve realizzarsi attraverso il dialogo intergruppi, la rieducazione alla pace, l'assistenza internazionale, la riduzione dei pregiudizi e l'abitudine alla diversità, l'impegno della comunità degli ex combattenti, i processi per le rivendicazioni territoriali e la cura; compatibilmente con l'identità etnica e religiosa, gli IDP devono essere distribuiti su tutto il territorio del paese e reinsediati nei villaggi o nelle città d'origine al fine di evitare la formazione di grandi gruppi all'interno dei quali possano insorgere conflitti e violenza;

22.   insiste sulla necessità che le donne completino e riprendano la loro istruzione e formazione al termine del conflitto; ritiene quindi che occorra promuovere attivamente la ripresa dell'insegnamento allorché si procede alla ricostruzione del paese;

23.   evidenzia fortemente la necessità di consultare e sostenere le organizzazioni femminili locali e le reti internazionali femminili per la pace; raccomanda che siano garantiti un sostegno politico e finanziario nonché servizi di formazione, rafforzamento delle capacità e assistenza tecnica, anche in materia di negoziati di pace e risoluzione non violenta dei conflitti;

24.   è dell'opinione che gli Stati membri abbiano l'obbligo morale di dare rifugio ai profughi provenienti da zone interessate da conflitti; ritiene che sia possibile adempiere a tale obbligo solo sulla base di una ripartizione dell'onere tra gli Stati membri; ritiene altresì che questi ultimi debbano assistere attivamente i profughi che desiderino fare ritorno nei rispettivi paesi d'origine al termine di un conflitto violento;

25.   attribuisce un'importanza cruciale a politiche migratorie eque nei confronti dei paesi in via di sviluppo; osserva che le migrazioni possono essere trasformate in una forza positiva nel processo di sviluppo, in particolare attraverso le rimesse inviate dagli emigrati residenti nell'UE e limitando il fenomeno della fuga dei cervelli, agevolando la migrazione di ritorno e impedendo la tratta di esseri umani;

26.   sottolinea che è necessario intraprendere un'azione per promuovere la riunificazione familiare e la reintegrazione dei bambini vittime di conflitti armati e garantirne l'accesso a programmi educativi, di formazione professionale e di supporto psicologico, con particolare attenzione per le esigenze specifiche delle ragazze;

27.   chiede l'effettiva attuazione della proposta della Commissione sul DDR, in particolare con riferimento agli ex combattenti e al loro reinserimento nella società civile mediante la messa a disposizione di cibo, tende, coperte, assistenza medica e abiti civili; chiede inoltre il trasporto degli ex soldati nella comunità di provenienza o nella destinazione scelta, il sostegno a programmi pensionistici per politici e ufficiali dell'esercito, l'assegnazione di un alloggio agli ex soldati, regimi di retribuzione integrativa e programmi di recupero psicologico a favore degli ex combattenti con assegnazione specifica di risorse aggiuntive destinate ai regimi occupazionali e ai programmi per la creazione di posti di lavoro;

28.   sottolinea l'opportunità di includere disposizioni specifiche per le ex combattenti nei programmi di DDR;

29.   sottolinea che la lotta contro il fenomeno di bambini soldato e ragazze reclutate nelle forze armate e sottoposte ad abusi sessuali è parte integrante della lotta volta a migliorare la vita delle donne che vivono nelle regioni in fase di costruzione della pace e di ricostruzione del paese in un periodo postbellico;

30.   è del parere che il programma di DDR debba puntare anche allo sviluppo sociale ed economico e fornire programmi di sostegno finanziario destinati a soddisfare esigenze immediate;

31.   è convinto che l'appropriazione da parte della popolazione locale del processo di costruzione della pace costituisca uno strumento essenziale per garantire la stabilità a lungo termine;

32.   ritiene che i donatori internazionali debbano tener conto delle circostanze regionali e locali in sede di elaborazione di una politica di ricostruzione che favorisca la stabilità e la democrazia, partendo dalle esperienze maturate nella promozione dello sviluppo economico nelle società che escono da un conflitto;

33.   fa notare che nell'ambito di una strategia di riconciliazione adeguata si deve tenere conto del ruolo svolto dalle donne nei processi di consolidamento della pace; sottolinea la necessità di integrare nei programmi di riconciliazione le specificità dei minori coinvolti in un conflitto armato;

34.   è convinto che la legittimità dello Stato possa essere conseguita solo attraverso il buon governo e le politiche efficaci; sottolinea che istituzioni, processi elettorali, iscrizione dei votanti nelle liste elettorali, identificazione dei votanti e meccanismi anticorruzione devono essere quanto più trasparenti e responsabili possibile, in quanto costituiscono il prerequisito per la difesa dello Stato di diritto, dei diritti umani, delle istituzioni democratiche e della dignità della popolazione come pure dello sviluppo economico, degli investimenti e degli scambi;

35.   ritiene che fattori quali lo Stato di diritto, una moneta stabile, un mercato libero, un'amministrazione efficiente e competente nonché l'indipendenza e l'assenza di corruzione nei poteri giudiziario, legislativo ed esecutivo, rappresentino i mezzi con cui i singoli e le comunità, sfruttando la propria intraprendenza e iniziativa, possono realmente contribuire al benessere delle rispettive nazioni;

36.   invita a istituire commissioni uniche per gli investimenti che favoriscano i settori prioritari in grado di attirare investimenti esteri diretti e di creare posti di lavoro diversi da quelli tradizionali in campo agricolo, sostenendo lo sviluppo di codici liberali degli investimenti e di zone franche industriali;

37.   invita la Commissione a istituire un'unità di deregolamentazione che fornisca consulenza ai paesi in situazione postbellica su come organizzare le infrastrutture economiche in maniera da eliminare i controlli burocratici che bloccano o rallentano la creazione di piccole imprese, l'apertura di conti bancari o la registrazione di proprietà fondiarie e società; è altresì necessario introdurre incentivi fiscali per le nuove imprese soprattutto attraverso programmi di sostegno al bilancio limitando, ove possibile, il ricorso al capitale di rischio;

38.   giudica essenziale la partecipazione femminile alle attività economiche nelle società post-belliche al fine di favorirne l'emancipazione socioeconomica e la capacità imprenditoriale e sottolinea il ruolo positivo svolto dallo strumento del microcredito;

39.   è convinto che l'appropriazione da parte della popolazione locale del processo di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea possa essere rafforzata coinvolgendo i parlamenti nazionali, ad esempio attraverso l'interazione e la costruzione delle reciproche capacità da parte del Parlamento europeo e dei parlamenti dei paesi partner, anche per quanto riguarda i sistemi informatici di supporto, le premesse tecnologiche per la creazione di liste elettorali complete e la fornitura di documenti di riconoscimento laddove non esistono registrazioni delle nascite o altri documenti attestanti la cittadinanza;

40.   sottolinea la necessità di aiutare le autorità locali, fornendo una formazione adeguata e condividendo le esperienze; ricorda a tale riguardo l'attaccamento del Parlamento europeo ai principi e alle prassi della democrazia parlamentare;

41.   sottolinea come, in occasione di elezioni all'interno di paesi che versano in una situazione postbellica, l'adesione delle donne debba essere favorita mediante programmi specifici e quote di partecipazione a ogni livello;

42.   sottolinea l'importanza di un controllo indipendente sulla trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo delle risorse, un aspetto che può rivestire un ruolo fondamentale nelle situazioni postbelliche se applicato alla ricostruzione di uno Stato; evidenzia altresì la necessità di contrastare gli sprechi, le frodi e la corruzione, sotto qualsiasi forma, attraverso un meccanismo anticorruzione adeguato che goda di un sostegno consapevole da parte della società civile;

43.   ribadisce la necessità di fare progressi nell'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione per evitare che le fonti illecite di finanziamento fomentino il conflitto e compromettano il processo di stabilizzazione postbellico; la corruzione, infatti, rende inefficienti le istituzioni, amplifica l'emarginazione sociale, distorce i processi decisionali e impedisce la fornitura dei servizi di base;

44.   sottolinea che gli aiuti alle comunità locali, alle famiglie, alle organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni femminili, alle organizzazioni di microcredito e alle reti locali sono prerequisiti di qualunque politica per lo sviluppo che abbia una possibilità di successo; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a sostenere coloro che promuovono la pace e i diritti umani, anche durante i periodi di crisi, in particolare attraverso lo strumento di stabilità dell'Unione europea e la relativa componente «risposta alle crisi»;

45.   sottolinea la necessità che nelle situazioni postbelliche la registrazione dei titoli di proprietà fondiari e la regolarizzazione della proprietà terriera avvengano nel rispetto delle norme internazionali in materia di diritti umani, in modo da evitare l'appropriazione indebita, spesso a danno dei più poveri e vulnerabili, ivi inclusi gli IDP e i profughi da parte di governi, società private o élites dirigenti; sottolinea inoltre che occorre prendere iniziative che rafforzino i tribunali perché possano far valere il diritto commerciale e immobiliare, soprattutto nei paesi nei quali le donne hanno uno stato giuridico debole o vengono loro negati i diritti fondamentali di proprietà;

46.   conferma il proprio impegno per la tutela dei diritti delle donne e dei bambini nelle situazioni successive a un conflitto, con l'obiettivo finale di adottare le misure necessarie per l'emancipazione delle donne, esigenza essenziale per il conseguimento di una pace e di una stabilità durature;

47.   ritiene che molti paesi in via di sviluppo posseggano le risorse naturali di base per sostenere il proprio sviluppo, tuttavia la corruzione e la cattiva gestione in merito alle risorse naturali quali petrolio, acqua, legname e diamanti possono riportare i paesi nella spirale del conflitto; deplora il coinvolgimento di vari attori (a livello locale, regionale, internazionale e trasnazionale) nell'appropriazione indebita e nello sfruttamento di queste risorse; sollecita gli Stati membri a promuovere e sostenere una buona governance di tutte le risorse naturali e a prendere iniziative contro il loro sfruttamento e traffico, soprattutto quando esso contribuisce allo scoppio, all'inasprimento o alla prosecuzione dei conflitti armati;

48.   riconosce i risultati del processo di Kimberley, dell'iniziativa di trasparenza delle industrie estrattive e del programma per l'applicazione delle normative, governance e commercio nel settore forestale e chiede che vengano potenziati e applicati in modo più efficace;

49.   ribadisce le conclusioni del documento sui cambiamenti climatici e la sicurezza internazionale, presentato al Consiglio europeo del 14 marzo 2008 dall'Alto rappresentante dell'Unione europea e dalla Commissione (14), che mette in guardia sul fatto che i cambiamenti climatici minacciano di gravare eccessivamente Stati e regioni del pianeta già fragili e predisposti ai conflitti, dando origine a nuovi flussi d'immigrazione e acuendo i rischi per la sicurezza dell'Unione europea; invita la Commissione a prendere in considerazione le questioni legate ai cambiamenti climatici nelle sue azioni per il consolidamento della pace;

50.   è del parere che la giustizia per le vittime di conflitti sia essenziale e che i tribunali nazionali, laddove sussista un sistema giudiziario efficiente, indipendente e imparziale, sono più qualificati dei tribunali internazionali per i crimini di guerra a garantire l'appropriazione da parte dei cittadini dei processi giudiziari nazionali e la punizione dei colpevoli; a tal proposito propone, per i contesti postbellici, di valutare l'opportunità di effettuare un rilevamento delle violazioni dei diritti umani perpetrate durante il conflitto appena terminato;

51.   invita a rafforzare i sistemi giudiziari attraverso la formazione per i giudici e i procuratori generali, conferenze sulla riforma giudiziaria, sistemi indipendenti per la nomina dei magistrati, una remunerazione adeguata per il personale giudiziario, attrezzature per i tribunali, l'ottimizzazione dei servizi amministrativi delle corti, della gestione delle relative risorse umane e finanziarie oltre che degli archivi giudiziari nonché mediante l'acquisizione di moderne tecnologie, ad esempio computer per seguire le cause;

52.   chiede l'assistenza legale per i gruppi vulnerabili, le minoranze etniche, i contadini senza terra e gli altri gruppi emarginati nonché una formazione paralegale a cura di ONG con esperienza nel campo per favorire l'accesso al sistema giudiziario;

53.   giudica essenziale porre un termine all'impunità dei crimini sessuali ed escludere tali reati, laddove possibile, dalle disposizioni di amnistia e garantire che tutte le vittime di violenza sessuale, in particolare le donne e le ragazze, abbiano uguale tutela dalla legge e parità di accesso alla giustizia; vista la situazione di svantaggio nella quale si trovano molte donne e bambini in varie società per accedere alla giustizia, ritiene che si debbano prendere disposizioni speciali laddove necessario;

54.   evidenzia la necessità per le donne che hanno subito violenza sessuale di beneficiare del pieno accesso ai servizi di igiene riproduttiva e sessuale e a programmi di sensibilizzazione che le aiutino a lottare contro la stigmatizzazione di cui sono vittime;

55.   saluta l'adozione della risoluzione 1820 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare in quanto riconosce che la violenza sessuale costituisce una minaccia per la pace e la sicurezza internazionale;

56.   rileva che è importante prendere in considerazione le speciali esigenze dei bambini, e in particolare delle bambine, nelle situazioni postbelliche, soprattutto per quanto riguarda l'istruzione;

57.   raccomanda l'interazione tra Unione europea e Tribunale penale internazionale; sottolinea che il supporto dell'Unione europea è essenziale per far rispettare il mandato del TPI, è convinto che sia assolutamente necessario per tutti gli Stati firmare e ratificare lo Statuto di Roma del TPI per rendere tale sistema più operativo, più sistematico e coerente; insiste affinché gli Stati membri UE e AU affrontino la questione dell'esecuzione di tutti i mandati di arresto emessi dal TPI in modo coerente immediatamente in tutte le situazioni di conflitto;

58.   insiste affinché gli Stati membri continuino la lotta all'impunità come mezzo più efficace di prevenzione di futuri abusi dei diritti umani appoggiando il funzionamento di tribunali internazionali;

59.   sottolinea che la pace sostenibile dipende in molti modi dal coinvolgimento della comunità locale e dalla sua appropriazione del processo di pace — un processo che può riuscire ed essere legittimato solo se le donne sono parimenti coinvolte, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, in virtù della loro importante funzione sociale e del ruolo decisivo che svolgono nell'ambito della produzione alimentare e della cura della famiglia; alla luce del fatto che le donne e i bambini rappresentano circa l'80 % dei profughi, chiede che le donne siano assistite in modo particolare e siano riconosciute, nell'ambito della promozione della pace e della stabilità, come aventi un ruolo vitale da svolgere, e sottolinea che il ruolo della comunità internazionale nell'appoggio alle reti della società civile che collegano iniziative locali, nazionali e internazionali è cruciale per il processo di pace;

60.   invita a istituire commissioni permanenti per la pace formate da esponenti di spicco di tutte le fazioni, in modo da neutralizzare le eventuali esplosioni di violenza su vasta scala;

61.   è convinto che le rilevanti organizzazioni della società civile possono essere utilizzate quali facilitatori di dialogo tra gruppi in conflitto allorché sono combinate con l'educazione alla soluzione pacifica delle controversie e alla pace; sostiene la creazione di opportunità di dialogo attraverso l'organizzazione di conferenze nazionali, tavole rotonde tra le parti contendenti, riunioni di contatto con un ristretto gruppo di partecipanti a livello locale, lezioni di mediazione per le ONG locali e gli anziani della comunità nonché per i leader delle istituzioni tradizionali;

62.   invita gli Stati membri a nominare, quando si apprestano a portare avanti progetti di sviluppo, uno Stato referente (non necessariamente lo stesso che eroga i finanziamenti) che razionalizzi i meccanismi d'informazione al fine di coordinare e rendere coerenti le donazioni, anche attraverso la fissazione di principi contabili per gli obblighi di informazione riguardo ai parlamenti nazionali, alle autorità locali e alle organizzazioni internazionali;

63.   ritiene necessario promuovere una maggiore partecipazione e una maggiore presenza delle donne nei mezzi di informazione e in tutti gli spazi pubblici attraverso i quali esse possono esprimere le loro opinioni;

64.   ricorda che la registrazione delle nascite è un diritto umano e di cittadinanza fondamentale; sottolinea che la registrazione delle nascite è di importanza cruciale particolarmente durante e nel periodo successivo al conflitto armato in quanto aiuta a proteggere i bambini contro le violazioni dei loro diritti; e deve essere considerato una questione centrale per lo sviluppo;

65.   sottolinea la necessità di un approccio di comprensione dei conflitti durante l'intero ciclo di pianificazione, attuazione, monitoraggio e valutazione di programmi di sviluppo che ottimizzino l'impatto positivo e riducano al minimo quello negativo sulle dinamiche del conflitto; ribadisce l'importanza di un'analisi sistematica dei conflitti e della comprensione delle relative cause principali; è del parere che l'introduzione di parametri specifici sia uno strumento utile nella valutazione dell'impatto delle azioni di cooperazione allo sviluppo;

66.   invita i paesi confinanti con la zona interessata dal conflitto a partecipare alla pianificazione dello sviluppo postbellico in collaborazione con la comunità internazionale;

67.   chiede al Consiglio e alla Commissione di adottare un'impostazione regionale nell'affrontare la situazione dei singoli paesi;

68.   ha intenzione di continuare a partecipare attivamente ai lavori organizzati dalla Commissione quale seguito alla summenzionata comunicazione della stessa sulla risposta UE alle situazioni di fragilità; richiama l'attenzione del Consiglio e della Commissione sul fatto che è ormai imperativo accelerare tali lavori, troppo lenti, affinché sfocino rapidamente nell'adozione di iniziative concrete da attuare sul campo in settori essenziali come ad esempio la salute e l'istruzione, e chiede alla Commissione di tenere il Parlamento europeo pienamente informato degli ulteriori passi intrapresi per quanto riguarda le conclusioni degli studi paese per paese, particolarmente in termini di utilizzazione di questi risultati per individuare e progettare le azioni successive;

69.   ritiene necessario che tutte le delegazioni della Comunità europea nei paesi terzi includano un coordinatore di genere dotato di un mandato adeguato, di competenze e di risorse;

70.   sottolinea l'urgente necessità delle popolazioni dei paesi indeboliti di constatare un'evoluzione positiva della loro situazione e di quella del loro paese, e invita pertanto il Consiglio e la Commissione a non trascurare la visibilità delle azioni condotte sul posto;

71.   sostiene il programma dell'Unione europea per la prevenzione dei conflitti violenti e le misure per la sicurezza e lo sviluppo previste dal piano d'azione dell'Unione europea per il 2009, e sollecita la Commissione ad attribuire grande priorità all'attuazione di misure legate al consolidamento della pace;

72.   sottolinea l'importanza della costruzione di capacità del personale CE di attuare una programmazione basata sulla comprensione dei conflitti attraverso orientamenti specializzati, in particolare sviluppando, per il personale coinvolto, una breve guida ad hoc di sensibilizzazione ai conflitti che si basi sui sistemi di valutazione di impatto della pace e dei conflitti e sul pacchetto di risorse sulla sensibilità ai conflitti;

73.   ritiene che, per affrontare efficacemente le sfide poste dal processo di pace, sia indispensabile intervenire in maniera tempestiva, flessibile e prevedibile;

74.   sottolinea come tutte le missioni dell'Unione europea (inclusi i gruppi di negoziazione e mediazione, le forze di polizia e i contingenti di pace) debbano includere consulenti di genere, attività di formazione sulla dimensione di genere e una quota minima di donne pari al 40 % dell'organico a tutti i livelli, inclusi quelli più elevati;

75.   invita la Commissione a condurre ricerche sull'integrazione della dimensione di genere nell'ambito delle missioni esterne dell'Unione europea;

76.   evidenzia la necessità di integrare la prospettiva di genere nella ricerca per la pace, nella prevenzione e nella composizione dei conflitti, nelle operazioni di mantenimento della pace, negli sforzi di risanamento e ricostruzione postbellica, negli strumenti finanziari, nei documenti di strategia nazionale e regionale e nella pianificazione di tutti gli interventi esterni;

77.   sostiene la funzione dei Rappresentanti speciali dell'Unione europea in quanto principale strumento dell'Unione europea per contribuire alla negoziazione di soluzioni politiche e per promuovere una stabilità politica duratura nelle società che escono da un conflitto;

78.   invita l'Unione europea a sviluppare migliori prassi per le questioni che richiedono un'ampia collaborazione tra gli attori politici, militari, umanitari e dello sviluppo in materia di prevenzione dei conflitti, mediazione, mantenimento della pace, rispetto dei diritti umani, Stato di diritto, aiuti umanitari, ricostruzione e sviluppo a lungo termine;

79.   richiede lo sviluppo di un piano d'azione europeo sull'attuazione della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e invita la Commissione a sollecitare i paesi partner e gli Stati membri a sviluppare piani d'azione nazionali; suggerisce la revisione degli orientamenti dell'Unione europea in materia di difesa dei diritti umani e missioni PESD al fine di garantire piena conformità alle risoluzioni dell'ONU 1325 e 1820;

80.   rileva che la Commissione ha l'obbligo di sostenere gli sforzi dei paesi partner in vista dello sviluppo di una responsabilità democratica interna (controllo parlamentare e capacità di controllo) nei paesi in cui la Comunità esplica il proprio aiuto tramite il sostegno al bilancio; esorta la Commissione ad adempiere a tale obbligo in maniera più decisa e coerente; sottolinea che l'attribuzione del controllo parlamentare ad organismi specifici e istituti di audit costituisce un fattore di primaria importanza in vista del conseguimento di un impatto sostenibile del sostegno al bilancio dell'Unione europea; chiede lo sviluppo di meccanismi di controllo e vigilanza della società civile, che possano controllare l'uso e l'impatto del sostegno del bilancio dell'Unione europea;

81.   invita le banche d'investimento, ivi inclusa la Banca europea per gli investimenti, ad accertarsi che i loro prestiti e investimenti nei paesi uscenti da un conflitto, in particolare quelli ricchi di risorse, siano rispettosi dei diritti umani e dei principi ambientali e non fomentino le tensioni;

82.   elogia l'operato della nuova Commissione delle Nazioni Unite per la costruzione della pace; pone in risalto la necessità di cooperare con i partner internazionali, in particolare le Nazioni Unite, nelle questioni connesse con l'aiuto; insiste affinché gli Stati membri garantiscano l'adeguatezza delle risorse disponibili nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite e assumano la responsabilità in merito al sostegno fornito ai processi nazionali che coinvolgono la Commissione ONU per la costruzione della pace e altri organismi delle Nazioni Unite;

83.   ribadisce l'importanza fondamentale dell'assistenza allo sviluppo in quanto mezzo di consolidamento della pace e di prevenzione dei conflitti negli Stati fragili, ma l'assistenza allo sviluppo e l'assistenza per il superamento dei conflitti non deve contemplare strumenti o componenti militari;

84.   raccomanda l'applicazione del codice di condotta per il personale dell'ONU che opera in aree postbelliche e chiede «tolleranza zero» nei confronti di violenze sessuali perpetrate da membri delle forze di pace o delle ONG;

85.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, al Segretario generale dell'ONU, alla Commissione ONU per la costruzione della pace, alla Commissione dell'Unione africana, al Consiglio esecutivo dell'Unione africana, al parlamento panafricano e all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE.


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  GU L 247 del 9.9.2006, pag. 22.

(3)  GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.

(4)  GU C 25 del 30.1.2008, pag. 1.

(5)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

(6)  (S/2004/616).

(7)  GU C 282 E del 6.11.2008, pag. 460.

(8)  GU C 263 E del 16.10.2008, pag. 633.

(9)  GU C 254 del 26.10.2007, pag. 17.

(10)  Calcoli del Dipartimento per lo sviluppo internazionale basati su stime della Banca mondiale nelle prospettive economiche globali 2006: Implicazioni economiche delle rimesse e delle migrazioni, Banca mondiale, Washington, 14.11.2005.

(11)  Landmine Monitor Report 2007: Toward a Mine-Free World.

(12)  Safer World, Oxfam, relazione IANSA, ottobre 2007- Africa's Missing Billions.

(13)  Causa C-91/05 Commissione contro Consiglio.

(14)  S113/08.


23.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CE 45/86


Zimbabwe

P6_TA(2008)0640

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sullo Zimbabwe

(2010/C 45 E/15)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sullo Zimbabwe, in particolare quella più recente del 10 luglio 2008 sulla situazione in Zimbabwe (1),

visti la posizione comune del Consiglio 2008/135/PESC del 18 febbraio 2008, che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (2), che ha prorogato fino al 20 febbraio 2009 le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe imposte con la posizione comune del Consiglio 2004/161/PESC del 19 febbraio 2004 (3); il regolamento (CE) n. 1226/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (4) e le conclusioni del Consiglio europeo dell'11-12 dicembre 2008 sullo Zimbabwe, in cui sono state espresse gravi preoccupazioni per l'aggravarsi della situazione umanitaria in Zimbabwe,

vista la risoluzione sulla situazione in Zimbabwe, adottata dall'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, il 28 novembre 2008,

vista la relazione della missione di osservazione elettorale del Parlamento panafricano sulle elezioni armonizzate svoltesi in Zimbabwe il 29 marzo 2008,

vista la risoluzione sullo Zimbabwe adottata dall'11° vertice dell'Unione africana che si è tenuto a Sharm el-Sheikh dal 30 giugno al 1° luglio 2008,

visto l'accordo del 15 settembre 2008 tra l'Unione nazionale africana dello Zimbabwe-Fronte patriottico (ZANU-PF) e le due formazioni del Movimento per il cambiamento democratico (MDC), sulla soluzione delle sfide che lo Zimbabwe affronta,

visto il trattato della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC) e i relativi protocolli, compreso il protocollo elettorale SADC,

visto l'articolo 115, paragrafo 5 del suo regolamento,

A.

considerando che lo Zimbabwe sta attraversando una crisi umanitaria di proporzioni enormi, con 5,1 milioni di persone, quasi metà della popolazione, che soffrono la fame; che un focolaio di colera, causato dall'interruzione dei servizi di distribuzione di acqua e igienico-sanitari, ha ucciso almeno 783 persone e infettato oltre 16 400 persone in Zimbabwe e che più di 300 000 persone sono gravemente indebolite a causa della grave penuria di cibo e in grave pericolo di epidemia,

B.

considerando che le autorità dello Zimbabwe hanno affermato chiaramente che non possono porre fine alla crisi umanitaria e che non cesseranno la repressione violenta dei loro avversari; che esiste un chiaro legame tra la catastrofe umanitaria e la crisi di governo provocata dall'incapacità di Robert Mugabe di organizzare elezioni eque e credibili e di rispettare l'accordo politico del 15 settembre 2008 sul principio di formare un governo di unità nazionale per porre fine alla crisi, raggiunto nonostante i tentativi di mediazione del presidente del Sudafrica, Thabo Mbeki,

C.

considerando che il tasso di inflazione è stimato in ragione di miliardi per cento, il più alto del mondo, e che l'80 % della popolazione vive con meno di un dollaro al giorno, senza accesso alle materie prime di base come cibo e acqua,

D.

considerando che secondo l'organizzazione medica internazionale umanitaria, Médecins Sans Frontières, almeno 1,4 milioni di persone sono a rischio di contrarre il colera se il focolaio non sarà contenuto affrontando le sue cause principali, e che l'epidemia si sta diffondendo in Sudafrica e in Botswana,

E.

considerando che la combinazione di una crisi economica, politica e sociale ha un peso particolare su donne e ragazze e che esse sono particolarmente a rischio di infezione di colera a causa della loro responsabilità per l'assistenza domiciliare dei malati,

F.

considerando che l'aspettativa di vita in Zimbabwe è scesa da 60 anni per entrambi i sessi a 37 per gli uomini e 34 per le donne nel corso dell'ultimo decennio, e che in Zimbabwe 1,7 milioni di persone vivono attualmente con l'HIV,

G.

considerando che dietro la crisi politica e l'emergenza sanitaria vi è un peggioramento della crisi dei diritti dell'uomo in Zimbabwe, la cui più recente fase di sviluppo, senza precedenti, è un'ondata di rapimenti di difensori dei diritti dell'uomo, come Jestina Mukoko, la cui scomparsa è parte di un modello di molestie e di intimidazioni nei confronti di attivisti per i diritti dell'uomo, ad opera di persone sospettate di lavorare per conto delle autorità dello Zimbabwe,

H.

considerando che, secondo l'UNICEF, si stima che solo il 40 % degli insegnanti del paese stiano lavorando, e con solo un terzo degli alunni per le classi di segnalazione; che gli insegnanti, come del resto i medici e gli infermieri, hanno effettuato scioperi periodici e sono stati violentemente repressi dalla polizia per aver esercitato il loro diritto di manifestazione pacifica,

I.

considerando che agli «Anziani», fra cui l'ex segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan, l'ex presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter e Graça Machel, sostenitrice dei diritti delle donne e dei bambini, è stato rifiutato l'ingresso in Zimbabwe,

J.

considerando che un certo numero di leader africani, tra cui l'arcivescovo Desmond Tutu, il presidente del Botswana, Ian Khama, e il primo ministro del Kenya, Raila Odinga, hanno invitato Mugabe a dimettersi,

K.

considerando che l'8 dicembre 2008, nel corso della celebrazione del 60° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, il presidente francese Sarkozy, a nome dell'Unione europea, ha chiesto a Mugabe di dimettersi, dichiarando che egli «ha preso il popolo dello Zimbabwe in ostaggio» e che «il popolo dello Zimbabwe ha il diritto alla libertà, alla sicurezza e al rispetto»,

L.

considerando che lo Zimbabwe è vicino al rispetto dei criteri per invocare la dichiarazione approvata al vertice delle Nazioni Unite nel settembre 2005 e stando alla quale vi è a livello internazionale una «responsabilità di proteggere» le persone di fronte a crimini contro l'umanità;

1.   esprime la sua profonda preoccupazione per la catastrofica situazione umanitaria in Zimbabwe, l'epidemia di colera, la fame e il completo rifiuto del regime di Mugabe di rispondere positivamente alla crisi; invita il Consiglio e la Commissione a riaffermare il loro impegno per il popolo dello Zimbabwe tramite un programma di aiuti umanitari sostanziale e a lungo termine;

2.   prende atto del fatto che l'Unione europea ha appena stanziato 10 milioni di EUR in aiuti e invita le autorità dello Zimbabwe ad abolire tutte le restrizioni nei confronti delle agenzie di aiuti umanitari e a garantire che tali aiuti possano essere forniti in conformità dei principi di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza;

3.   appoggia fermamente gli sforzi della suddetta delegazione degli «Anziani», per aiutare lo Zimbabwe ad uscire dalla crisi umanitaria; ritiene del tutto inaccettabile che ai membri di questa delegazione sia stato negato un visto dal regime di Mugabe, dal momento che volevano usare la loro influenza per aumentare il flusso di aiuti, immediati e a lungo termine, verso il paese, e porre così fine alle terribili sofferenze del popolo dello Zimbabwe;

4.   condanna fermamente la violenza continua perpetrata dal regime di Mugabe contro sostenitori e membri dell'MDC; è indignato per la recente ondata di rapimenti di difensori dei diritti dell'uomo e chiede l'immediato rilascio di Jestina Mukoko, direttrice del Progetto di pace Zimbabwe (ZPP), di Zacharia Nkomo, fratello del leader dei diritti dell'uomo, l'avvocato Harrison Nkomo, di Broderick Takawira, coordinatore provinciale del ZPP, di Pascal Gonzo, una figura di spicco del ZPP e di un certo numero di membri dell'MDC e di attivisti della società civile; chiede che gli autori di questi rapimenti siano tenuti a renderne conto;

5.   accoglie con favore la recente estensione della lista dell'Unione europea di persone messe al bando nel regime di Mugabe e chiede un'ulteriore lista di nomi di seguaci di Mugabe, inclusi Florence Chitauro, un ex ministro ZANU-PF, che ora si ritiene viva a Londra, si rifiuta di condannare Mugabe e viaggia da e verso lo Zimbabwe senza ostacoli;

6.   invita il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a prendere in considerazione l'imposizione di sanzioni mirate (divieto di viaggiare e congelamento dei beni) contro Mugabe e le persone attivamente impegnate nella violenza o in violazioni dei diritti dell'uomo; invita in particolare la Cina, la Russia e il Sudafrica a sostenere misure forti contro il regime di Mugabe nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e a far sapere ai governi africani che non sono più disposti a dare alcun sostegno al regime di Mugabe;

7.   plaude all'integrità dei governi di Kenya, Botswana e Zambia per aver parlato contro Mugabe ed esprime la sua profonda delusione per il fatto che molti altri governi africani sono ancora disposti a chiudere un occhio dinnanzi ai mali del suo regime;

8.   sottolinea che il popolo dello Zimbabwe ha una disperata necessità di radicali cambiamenti politici e condanna il rifiuto di Mugabe di applicare l'accordo che ha firmato il 15 settembre 2008 e che lascia ministeri chiave al partito di Morgan Tsvangirai, o di dar avvio a una riforma politica;

9.   esprime grave preoccupazione per il fatto che la disperata necessità di un immediato e radicale cambiamento democratico per il popolo dello Zimbabwe continui ad essere frustrata dall'oppressione, dalla manipolazione e dall'auto-servizio del regime di Mugabe;

10.   chiede con insistenza una maggiore pressione da parte dei paesi africani e delle istituzioni regionali, tra cui la SADC e, in particolare, l'Unione africana, come garante dell'accordo del 15 settembre 2008, così come di eminenti personalità africane, per giungere ad una giusta ed equa soluzione della situazione in Zimbabwe, sulla base di elezioni credibili, svoltesi nel mese di marzo 2008, e del controllo di qualsiasi accordo politico, in modo equilibrato;

11.   invita il Consiglio a incoraggiare l'Unione africana a prepararsi per gli imprevisti di un intervento attivo, al fine di proteggere la popolazione civile dello Zimbabwe;

12.   invita il Consiglio a rimanere vigile in relazione alle possibili conseguenze per la regione della deliberata negligenza e del malgoverno dello ZANU-PF che sta destabilizzando lo Zimbabwe;

13.   esprime profonda preoccupazione per la situazione dei rifugiati dello Zimbabwe nella regione e deplora gli atti di violenza nei loro confronti, perpetrati in paesi confinanti; invita la Commissione a sostenere i paesi confinanti con programmi finanziari e materiali per i rifugiati;

14.   esorta tutte le parti interessate e la comunità internazionale ad essere disposte a sostenere la ripresa economica e sociale dello Zimbabwe, dopo la formazione di un governo che rifletta realmente a tutti i livelli la volontà del popolo dello Zimbabwe, e che ci siano i segni tangibili di un ritorno al rispetto della democrazia, dei diritti dell'uomo e dello stato di diritto;

15.   invita il Consiglio e gli Stati membri a intensificare l'azione diplomatica in Africa, al fine di ottenere un sostegno attivo per i cambiamenti nello Zimbabwe;

16.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, ai governi dei paesi del G8, ai governi e ai parlamenti dello Zimbabwe e del Sudafrica, al Segretario generale del Commonwealth, al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai presidenti della Commissione e del Consiglio esecutivo dell'Unione africana, al Parlamento panafricano, al Segretario generale e ai governi della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe nonché al suo forum parlamentare.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2008)0364.

(2)  GU L 43 del 19.2.2008, pag. 39.

(3)  GU L 50 del 20.2.2004, pag. 66.

(4)  GU L 331 del 10.12.2008, pag. 11.


23.2.2010   

IT

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CE 45/89


Nicaragua

P6_TA(2008)0641

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sui casi di violazione dei diritti dell'uomo, della democrazia e dello stato di diritto in Nicaragua

(2010/C 45 E/16)

Il Parlamento europeo,

vista la dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite del 1948,

visto il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966,

visto l'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama dall'altra, del 15 dicembre 2003, e l'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama (1),

visti gli orientamenti dell'Unione europea sui difensori dei diritti umani,

viste le relazioni elaborate dal gruppo di esperti dell'Unione europea sulle elezioni comunali svoltesi in Nicaragua il 9 novembre 2008,

viste le dichiarazioni della Commissaria Ferrero Waldner sugli avvenimenti in Nicaragua in seguito alle elezioni municipali e regionali del 9 novembre 2008,

visti i negoziati in corso per la firma di un accordo di associazione tra l'Unione europea e l'America centrale,

visto il comunicato stampa dei 27 Stati membri dell'Unione europea del 22 ottobre 2008 sui difensori dei diritti dell'uomo e sulle organizzazioni di difesa dei diritti dell'uomo,

visto lo svolgimento, il 26 e 27 gennaio 2009 a Bruxelles, del sesto ciclo di negoziati per l'accordo di associazione Unione europea-America centrale,

visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando i presunti brogli elettorali in relazione ai risultati delle elezioni municipali svoltesi il 9 novembre 2008, denunciati nelle relazioni dei gruppi di esperti dell'Unione europea, nelle quali si faceva riferimento alla mancanza di volontà delle autorità del Nicaragua di organizzare elezioni effettivamente democratiche; considerando le aggressioni che hanno marcato le elezioni, dirette specialmente contro i mezzi di informazione, nonché la polarizzazione e gli scontri che ne sono derivati,

B.

considerando che le Nazioni Unite, l'Unione europea, gli Stati Uniti e diverse ONG, hanno espresso apprensione in merito al livello di trasparenza delle elezioni,

C.

considerando le risoluzioni del Consiglio supremo elettorale dell'11 giugno 2008 in cui, da un lato, è stata soppressa la personalità giuridica del Movimento Renovador Sandinista e, dall'altro, si sosteneva che il Partido Conservador non ottemperava ai requisiti per poter partecipare alle elezioni municipali del novembre 2008, impedendo così la partecipazione di detti due partiti,

D.

considerando i numerosi attacchi e atti di intimidazione commessi negli ultimi mesi contro organizzazioni per la difesa dei diritti dell'uomo e i loro aderenti, i giornalisti e i rappresentanti dei mezzi di informazione per opera di persone, forze politiche e organismi legati ai poteri statali,

E.

considerando la proposta del viceministro della cooperazione del Nicaragua, il quale ha suggerito la creazione di un meccanismo «di fiscalità congiunta» per gli aiuti finanziari ricevuti dalle ONG, le indagini a carico di diverse ONG per una presunta inosservanza dei requisiti legali e le accuse di «triangolazione dei fondi» contro 17 organizzazioni per la difesa dei diritti dell'uomo,

F.

considerando i procedimenti penali contro i difensori dei diritti sessuali e riproduttivi, anche per aver dato sostegno a una ragazza violentata, aiutata ad eseguire un aborto per salvarsi la vita, in un'epoca in cui l'aborto terapeutico non era reato,

G.

considerando che lo sviluppo e il consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, nonché il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, devono essere parte integrante della politica estera dell'Unione europea,

H.

considerando che l'Unione europea e i suoi partner, firmando con paesi terzi accordi contenenti una clausola sui diritti dell'uomo, assumono la responsabilità del fatto che le norme internazionali in materia di diritti dell'uomo vanno rispettate e che dette clausole sono di per sé reciproche,

I.

considerando la situazione di estrema povertà in cui il Nicaragua è precipitato negli ultimi decenni;

1.   deplora profondamente le modalità di svolgimento delle elezioni locali del 9 novembre 2008 e ritiene che i risultati siano del tutto privi di legittimità democratica;

2.   deplora che l'atmosfera di sospetti brogli in alcuni municipi abbia provocato dimostrazioni e scontri tra sostenitori di partiti politici diversi, i quali hanno provocato numerosi feriti e il successivo aggravamento della crisi politica già in precedenza profonda;

3.   chiede al governo del Nicaragua di adottare d'urgenza misure per distendere la situazione così creata e sollecita la autorità del Nicaragua a rispettare il lavoro delle organizzazioni di difesa dei diritti dell'uomo;

4.   deplora i numerosi attacchi e atti di intimidazione subiti nel corso degli ultimi mesi da organizzazioni per la difesa dei diritti dell'uomo, dai loro aderenti, da giornalisti indipendenti e dai rappresentanti della delegazione della Commissione in Nicaragua per opera di persone, forze politiche e organismi legati ai poteri statali;

5.   chiede ai partiti politici di condannare gli atti di violenza commessi dai propri militanti;

6.   deplora il fatto che due partiti politici non siano stati in grado di prendere parte alle elezioni locali; esprime la propria inquietudine per il progresso del consolidamento democratico e la governabilità del Nicaragua, in particolare per quanto riguarda il processo di coinvolgimento e partecipazione attiva;

7.   sollecita il governo del Nicaragua e i diversi organi statali a rispettare la libertà di espressione e l'indipendenza della magistratura, garantendo la salvaguardia delle basi democratiche del paese; chiede che, per consolidare tutto ció, il Nicaragua ratifichi quanto prima lo statuto di Roma che istituisce il Tribunale penale internazionale;

8.   accoglie con favore il comunicato stampa dei 27 Stati membri dell'Unione europea del 22 ottobre 2008 in cui sono denunciate le aggressioni contro i difensori dei diritti dell'uomo e le organizzazioni di difesa dei diritti dell'uomo;

9.   sollecita che nei negoziati su un accordo di cooperazione tra l'Unione europea e i paesi dell'America centrale si ricordi al Nicaragua che deve rispettare i principi dello stato di diritto, della democrazia e dei diritti dell'uomo, in quanto valori sostenuti e promossi dell'Unione europea;

10.   ricorda agli Stati membri dell'Unione europea che la situazione in Nicaragua deve restare all'ordine del giorno di tutte le riunioni con le autorità del Nicaragua, a livello tanto bilaterale che multilaterale;

11.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario Generale dell'Organizzazione degli Stati americani, all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana, al Parlamento dell'America centrale nonché al governo e al parlamento della Repubblica del Nicaragua.


(1)  GU L 63 del 12.3.1999, pag. 39.


23.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CE 45/92


Russia: aggressioni nei confronti dei difensori dei diritti umani e processo per l'uccisione di Anna Politkovskaya

P6_TA(2008)0642

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sulle aggressioni nei confronti dei difensori dei diritti umani in Russia e processo per l'uccisione di Anna Politkovskaya

(2010/C 45 E/17)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Russia, in particolare quelle del 25 ottobre 2006 sulle relazioni tra Russia e Unione europea in seguito all'assassinio della giornalista russa Anna Politkovskaya (1) del 19 giugno 2008 sul Vertice UE/Russia del 26 e 27 giugno 2008 a Khanty- Mansiysk (2),

visto l'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e la Federazion russa, entrato in vigore nel 1997 e prorogato fino alla sua sostituzione con un nuovo accordo,

visti i negoziati in corso relativi a un nuovo accordo che prevede un nuovo quadro completo per le relazioni UE-Russia e visto il rilancio di tali negoziati durante l'ultimo vertice UE-Russia tenutosi a Nizza il 14 novembre 2008,

vista la dichiarazione della Presidenza per conto dell'Unione europea, del 4 dicembre 2008, relativa alla ricerca di un immobile che ospiti l'organizzazione Memorial a San Pietroburgo,

vista la relazione 2008 dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) sui difensori dei diritti umani,

visto l'articolo 115, paragrafo 5 del suo regolamento,

A.

considerando che la Russia è membro del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e che in tale veste si è impegnato a rispettare appieno i diritti umani e i diritti dei cittadini,

B.

considerando che vi sono gravi preoccupazioni riguardo alla situazione dei difensori dei diritti umani e alle difficoltà cui si trovano dinanzi le organizzazioni non governative attive nella promozione dei diritti umani,

C.

considerando che sono stati presentati numerosi ricorsi di cittadini russi alla Corte europea per i diritti umani a Strasburgo, le cui pronunce confermano che sussistono gravi violazioni dei diritti umani in una serie di casi nonché arbitrarietà da parte delle autorità dello Stato russo,

D.

considerando che il 28 ottobre 2008 Otto Messmer, capo dell'ordine dei gesuiti russi, e Victor Betancourt, un prete ecuadoriano, sono stati brutalmente assassinati nel loro appartamento di Mosca,

E.

considerando che uno dei maggiori avvocati in materia di diritti umani, Karinna Moskalenko, che ha rappresentato con successo 30 cittadini russi dinanzi alla Corte europea per i diritti dell'uomo a Strasburgo, è stata vittima a metà ottobre 2008 di un tentativo di avvelenamento mediante immissione di mercurio nella sua auto a Strasburgo,

F.

considerando che il 31 agosto 2008 il proprietario di un web site inguscio indipendente, Magomed Evloyev, è stato ucciso durante un fermo di polizia,

G.

considerando che dal luglio all'ottobre 2008 sono stati registrati numerosi attentati alla vita di difensori dei diritti umani, tra cui gli attentati al leader dell'opposizione inguscia Akhmed Kotiev, al difensore inguscio dei diritti umani Zurab Tsechoev e agli attivisti per i diritti umani Dmitrii Kraiukhin e Stanislav Dmitrievski, rispettivamente delle città di Orel e di Nizhni Novgorod,

H.

considerando che il 4 dicembre 2008 gli uffici di San Pietroburgo del Centro d'Informazione e Ricerca Memorial, che da venti anni conduce ricerche sulle repressioni staliniane nell'Unione sovietica, è stato oggetto di un'incursione da parte di uomini mascherati provenienti dall'ufficio del Procuratore generale russo; considerando che durante tale incursione sono stati asportati dischi fissi e CD contenenti l'intera banca dati relativa a migliaia di vittime; considerando che non esiste nessun inventario della documentazione confiscata; considerando che agli avvocati del Memorial è stato impedito l'accesso ai locali,

I.

considerando che l'indagine penale e il processo a seguito dell'assassinio della giornalista Anna Politkovskaya sollevano gravi preoccupazioni circa la trasparenza e il rispetto dello Stato di diritto; considerando che questo brutale assassinio non è ancora stato del tutto investigato e risolto in modo soddisfacente,

J.

considerando che le autorità russe continuano a non cooperare nelle indagini sull'omicidio di Aleksander Litvinenko a Londra, avvenuto per avvelenamento mediante polonio radioattivo,

K.

considerando che la polizia ha represso brutalmente la manifestazione di protesta anti-Cremlino organizzata dal gruppo di opposizione di Garry Kasparov «Altra Russia» il 14 dicembre 2008 a Mosca, catturando i manifestanti e trascinandoli con la forza dentro alcuni camion; considerando che cento dimostranti sono stati arrestati,

L.

considerando che, il 3 dicembre 2008 a Vienna, 17 gruppi di attivisti russi per i diritti umani hanno invitato l'Unione europea non solo a rafforzare maggiormente e con urgenza il ruolo delle consultazioni sui diritti umani tra l'Unione europea e la Russia, ma anche a sollevare i casi più urgenti alle riunioni del vertice UE-Russia;

1.   condanna fermamente gli attacchi ai difensori dei diritti umani in Russia, tra i quali vi sono avvocati che rappresentano i diritti dei cittadini, e chiede alle autorità russe a tutti i livelli di proteggere e garantire la loro integrità fisica;

2.   indica che i diritti umani, lo Stato di diritto e la democrazia devono restare questioni centrali per l'ulteriore sviluppo delle relazioni UE-Russia; sottolinea l'importanza del continuo scambio di vedute sui diritti umani con la Russia quale componente delle consultazioni UE-Russia sui diritti umani e chiede un miglioramento del formato di queste riunioni, in modo da associare i ministri competenti, la magistratura e i rappresentanti della società civile russa;

3.   ritiene che il rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto dovrebbero formare parte integrante del nuovo accordo quadro in corso di negoziazione;

4.   invita le autorità russe a conformarsi alle pronunce della Corte europea per i diritti umani e a ratificare senza indugio il protocollo sulla riforma di detta corte; esorta la Federazione russa a ratificare anche il Protocollo aggiuntivo n. 14 della Convenzione europea dei diritti umani;

5.   condanna la perquisizione dei locali dell'organizzazione Memorial a San Pietroburgo il 4 dicembre 2008; chiede alle autorità russe e all'ufficio del Procuratore generale di San Pietroburgo di restituire senza indugio al Centro d'Informazione e Ricerca Memorial undici dischi fissi e CD prelevati dal Centro durante un'incursione delle forze di polizia il 4 dicembre 2008, e contenenti dati di valore inestimabile su circa 50 000 vittime delle repressioni dell'era staliniana;

6.   richiama l'attenzione sulle crescenti tendenze alla violenza, sfociate, secondo l'Ufficio di Mosca per i Diritti Umani, nell'uccisione di più di 100 persone nel 2008 sulla base della loro razza, nazionalità, religione e orientamento sessuale, e sull'assenza di una condanna effettiva di tali reati di odio da parte delle autorità russe;

7.   rileva con preoccupazione le recenti misure volte a riabilitare il regime stalinista e sottolinea che è soltanto facendo i conti con il suo tragico passato che la Russia può instaurare una vera cultura democratica;

8.   è allarmato per gli attentati commessi nell'ottobre 2008 alla vita dell'avvocato per i diritti umani Karinna Moskalenko e della sua famiglia e fa appello sia alle autorità francesi che a quelle russe affinché vengano identificati i colpevoli e i loro moventi;

9.   afferma con convinzione che le attività degli avvocati per i diritti umani che rappresentano le vittime delle presunte violazioni dei diritti umani esponendosi, nel continuare il proprio lavoro, a considerevoli rischi personali, dovrebbero essere oggetto del massimo rispetto e dovrebbero beneficiare della protezione dello Stato e del sostegno della comunità internazionale;

10.   permane estremamente preoccupato per la legislazione sull'estremismo, che può avere un effetto sul libero flusso di informazioni e può condurre le autorità russe a limitare ulteriormente il diritto alla libertà di espressione dei difensori dei diritti umani;

11.   rileva che sono passati due anni da quando è stata uccisa la giornalista indipendente russa Anna Politkovskaya, che è divenuta un simbolo della libertà di stampa; richiama l'attenzione sulla propria summenzionata risoluzione del 25 ottobre 2006 e rende omaggio al coraggio e al lavoro di questo simbolo di onestà e coscienziosità, il cui lavoro di una vita va costantemente sostenuto e riconosciuto;

12.   esprime costernazione per il fatto che il processo è aperto soltanto a un numero limitato di giornalisti e che i giornalisti televisivi non vi possano assistere; invita la corte a rispettare pienamente le decisioni della giuria e ad aprire i procedimenti giudiziari a tutti i giornalisti e mezzi di comunicazione; si aspetta che la corte stabilisca chi sono non solo gli esecutori materiali e i complici nell'omicidio di Anna Politkovskaya, ma anche i mandanti;

13.   accoglie con favore l'istituzione nel 2006 da parte dell'ODIHR di un Punto focale per i difensori dei diritti umani, incaricato di monitorare la situazione dei difensori in tutti i paesi dell'OSCE; incoraggia vivamente le istituzioni dell'Unione europea a dare espressione pratica al loro sostegno a favore dei difensori dei diritti umani, istituendo un Punto focale per i difensori un tutte e tre le istituzioni, in modo da assicurare un migliore coordinamento delle loro azioni con quelle delle altre organizzazioni internazionali ed europee;

14.   esprime preoccupazione per le continue violazioni su vasta scala ai danni dei militari di leva nelle forze armate russe e invita le autorità russe a condurre indagini, perseguire i responsabili, sradicare le pratiche di maltrattamenti in seno alle forze armate e dare prova di determinazione a modernizzare la cultura dominante;

15.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al parlamento della Federazione russa, all'OSCE e al Consiglio d'Europa.


(1)  GU C 313 E del 20.12.2006, pag. 271.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2008)0309.


COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Giovedì 18 dicembre 2008

23.2.2010   

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CE 45/95


Modifica dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

P6_TA(2008)0617

Decisione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sulla modifica interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (2008/2320(ACI))

(2010/C 45 E/18)

Il Parlamento europeo,

visto l'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 concluso tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 25,

vista la proposta della Commissione relativa al progetto di modifica dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 concluso tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2008)0834),

vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2008 sul progetto di modifica dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 concluso tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (2),

visti l'articolo 120, paragrafo 1, e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0509/2008),

A.

considerando che la commissione per i bilanci raccomanda l'approvazione della proposta modifica del suddetto Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006,

B.

considerando che la modifica proposta non solleva alcuna controversia riguardo ai trattati e al proprio regolamento;

1.   approva la modifica dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 concluso tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria e decide di allegarlo al suo regolamento;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e l'allegato, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2008)0618.


ALLEGATO

MODIFICA DELL'ACCORDO INTERISTITUZIONALE DEL 17 MAGGIO 2006 TRA IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO E LA COMMISSIONE SULLA DISCIPLINA DI BILANCIO E LA SANA GESTIONE FINANZIARIA

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione,

considerando quanto segue:

1)

la recente evoluzione dei prezzi alimentari e delle materie prime ha sollevato preoccupazioni soprattutto riguardo al suo impatto sui paesi in via di sviluppo. La Commissione ha proposto di creare un nuovo strumento di risposta rapida all'impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo (1) e, nella riunione di conciliazione del 21 novembre 2008, i due rami dell'autorità di bilancio, hanno convenuto di fornire parte del finanziamento di tale strumento prelevandolo dalla riserva per gli aiuti d'urgenza;

2)

poiché il rimanente importo della riserva per gli aiuti d'urgenza per il 2008 è insufficiente per coprire il fabbisogno dello strumento alimentare, è necessario un aumento per consentire alla riserva di contribuire al finanziamento di tale strumento;

3)

per affrontare questa situazione eccezionale, la riserva per gli aiuti d'urgenza deve essere aumentata, unicamente ed eccezionalmente per il 2008, a 479 218 000 EUR a prezzi correnti;

4)

il punto 25 dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria deve pertanto essere di conseguenza modificato,

DECIDONO:

Al primo capoverso del punto 25 è aggiunta la frase seguente:

«Tale importo è eccezionalmente aumentato a 479 218 000 EUR per il 2008 a prezzi correnti»

Fatto a Strasburgo, il 18 dicembre 2008

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per la Commissione

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  COM(2008)0450 — 2008/0149(COD).


23.2.2010   

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CE 45/97


Progetto di modifica dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006

P6_TA(2008)0618

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sul progetto di modifica dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (2008/2325(INI))

(2010/C 45 E/19)

Il Parlamento europeo,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII), in particolare il punto 25,

visto l'esito della riunione di concertazione del 21 novembre 2008 con il Consiglio,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0834),

vista la sua risoluzione del 4 dicembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di risposta rapida all'impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo (2),

visti l'articolo 45 e l'allegato VI, sezione IV, punti 1 e 2, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0504/2008),

A.

considerando che il Parlamento europeo sostiene con fermezza l'iniziativa della Commissione di creare un nuovo strumento di risposta rapida all'impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo (lo «strumento alimentare»), idea che ha ricevuto anche il sostegno del Consiglio europeo il 19 e 20 giugno 2008,

B.

considerando che il Parlamento europeo e il Consiglio, in occasione della riunione di concertazione del 21 novembre 2008, hanno stabilito di finanziare lo strumento alimentare con un importo complessivo di 1 miliardo di EUR per un periodo di tre anni,

C.

considerando che la proposta iniziale della Commissione prevedeva il finanziamento dello strumento alimentare utilizzando il margine della rubrica 2 del quadro finanziario pluriennale (QFP), ma che detto approccio è stato respinto sia dal Parlamento europeo che dal Consiglio,

D.

considerando che il Parlamento europeo ritiene che la soluzione più opportuna consista nella revisione del massimale della rubrica 4 del QFP, ma che il Consiglio ha respinto detta opzione,

E.

considerando che i due rami dell'autorità di bilancio hanno infine concordato di finanziare lo strumento alimentare tramite una combinazione ottimale della riserva per aiuti d'urgenza, dello strumento di flessibilità e della riassegnazione all'interno della rubrica 4 dallo strumento di stabilità,

F.

considerando che l'accordo prevede che la riserva per aiuti d'urgenza contribuirà al finanziamento dello strumento alimentare con un importo complessivo di 340 milioni di EUR, di cui 22 milioni mediante gli stanziamenti ancora disponibili nel bilancio 2008, 78 milioni mediante gli stanziamenti iscritti nel bilancio 2009 e 240 milioni mediante un aumento una tantum dell'importo della riserva per aiuti d'urgenza da iscrivere in bilancio nel 2008,

G.

considerando che questo aumento richiede una modifica del punto 25 dell'AII al fine di aumentare i fondi disponibili nella riserva per aiuti d'urgenza per il 2008 fino a 479 218 000 EUR (a prezzi correnti),

H.

considerando che questa modifica richiede l'approvazione di entrambi i rami dell'autorità di bilancio, il che comporta l'accordo unanime di tutti gli Stati membri in seno al Consiglio;

1.   accoglie con favore il progetto di modifica del punto 25 dell'AII, quale allegato alla sua decisione del 18 dicembre 2008 (3), che aumenta i fondi disponibili nella riserva per aiuti d'urgenza per il 2008 portandoli a 479 218 000 EUR (a prezzi correnti);

2.   ribadisce, tuttavia, le sue preoccupazioni relative alla costante pressione cui è stata sottoposta la rubrica 4 a causa del limitato margine disponibile, che rende necessario ricorrere alla mobilizzazione di meccanismi eccezionali al fine di rispondere a situazioni impreviste urgenti; chiede che si esamini accuratamente la necessità di aumentare gli importi disponibili all'interno di questa rubrica per consentire lo sviluppo agevole delle attività programmabili a lungo termine in questo settore e per garantire che l'Unione possa svolgere pienamente il suo ruolo di attore globale sulla scena internazionale;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2008)0576.

(3)  Testi approvati, P6_TA(2008)0617.


Parlamento europeo

Martedì 16 dicembre 2008

23.2.2010   

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CE 45/99


Accordo euromediterraneo CE-Marocco (adesione della Bulgaria e della Romania) ***

P6_TA(2008)0584

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (13104/2007 — COM(2007)0404 — C6-0383/2008 — 2007/0137(AVC))

(2010/C 45 E/20)

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2007)0404),

visto il testo del Consiglio (13104/2007),

vista la richiesta di parere conforme presentata dal Consiglio a norma del combinato disposto dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, dell'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e dell'articolo 310 del trattato CE (C6-0383/2008),

visti l'articolo 75, l'articolo 83, paragrafo 7, e l'articolo 43, paragrafo1, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A6-0458/2008);

1.   esprime il suo parere conforme sulla conclusione del protocollo;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Regno del Marocco.


23.2.2010   

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CE 45/100


Accordo di stabilizzazione e di associazione CE-Albania (adesione di Bulgaria e Romania) ***

P6_TA(2008)0585

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (7999/2008 — COM(2008)0139 — C6-0453/2008 — 2008/0057(AVC))

(2010/C 45 E/21)

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio e della Commissione (COM(2008)0139),

vista la richiesta di parere conforme presentata dal Consiglio a norma del combinato disposto dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, dell'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e dell'articolo 310 del trattato CE (C6-0453/2008),

visti l'articolo 75, l'articolo 83, paragrafo 7, e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A6-0496/2008);

1.   esprime il suo parere conforme sulla conclusione del protocollo;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica d'Albania.


23.2.2010   

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CE 45/100


Accordo di stabilizzazione e di associazione CE-Croazia (adesione di Bulgaria e Romania) ***

P6_TA(2008)0586

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (15019/2008 — COM(2007)0612 — C6-0463/2008 — 2007/0215(AVC))

(2010/C 45 E/22)

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio e della Commissione (COM(2007)0612),

vista la richiesta di parere conforme presentata dal Consiglio a norma del combinato disposto dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, dell'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e dell'articolo 310 del trattato CE (C6-0463/2008),

visti l'articolo 75, l'articolo 83, paragrafo 7, e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A6-0490/2008);

1.   esprime il suo parere conforme sulla conclusione del protocollo;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Croazia.


23.2.2010   

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CE 45/101


Accordo CE/India su taluni aspetti relativi ai servizi aerei *

P6_TA(2008)0587

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (COM(2008)0347 — C6-0342/2008 — 2008/0121(CNS))

(2010/C 45 E/23)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2008)0347),

visti l'articolo 80, paragrafo 2, e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, del trattato CE,

visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0342/2008),

visti l'articolo 51, l'articolo 83, paragrafo 7, e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0471/2008);

1.   approva la conclusione dell'accordo;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica dell'India.


23.2.2010   

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CE 45/102


Protezione dell'euro contro la falsificazione *

P6_TA(2008)0588

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (14533/2008 — C6-0395/2008 — 2007/0192A(CNS))

(2010/C 45 E/24)

(Procedura di consultazione — nuova consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta del Consiglio (14533/2008),

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0525),

vista la sua posizione del 17 giugno 2008 (1),

visto l'articolo 123, paragrafo 4, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0395/2008),

visti l'articolo 51, l'articolo 43, paragrafo 1, e l'articolo 55, paragrafo 3, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0499/2008);

1.   approva la proposta del Consiglio;

2.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.   invita il Consiglio a consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta o sostituirla con un nuovo testo;

4.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2008)0280.


23.2.2010   

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CE 45/102


Protezione dell'euro contro la falsificazione per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta unica *

P6_TA(2008)0589

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1339/2001, che estende agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica gli effetti del regolamento (CE) n. 1338/2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (14533/2008 — C6-0481/2008 — 2007/0192B-(CNS))

(2010/C 45 E/25)

(Procedura di consultazione — nuova consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta del Consiglio (14533/2008),

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0525),

vista la sua posizione del 17 giugno 2008 (1),

visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0481/2008),

visti l'articoli 51, l'articolo 43, paragrafo 1, e l'articolo 55, paragrafo 3, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0503/2008);

1.   approva la proposta del Consiglio;

2.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta o sostituirla con un nuovo testo;

4.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2008)0280.


23.2.2010   

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CE 45/103


Garanzie richieste alle società per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi (versione codificata) ***I

P6_TA(2008)0590

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 48, secondo paragrafo, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (versione codificata) (COM(2008)0544 — C6-0316/2008 — 2008/0173(COD))

(2010/C 45 E/26)

(Procedura di codecisione — codificazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0544),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 44, paragrafo 2, lettera g), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0316/2008),

visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (1),

visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A6-0465/2008),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.   approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


23.2.2010   

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CE 45/104


Esenzioni fiscali applicabili ai beni personali di privati provenienti da uno Stato membro (versione codificata) *

P6_TA(2008)0591

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alle esenzioni fiscali applicabili all'introduzione definitiva di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro (versione codificata) (COM(2008)0376 — C6-0290/2008 — 2008/0120(CNS))

(2010/C 45 E/27)

(Procedura di consultazione — codificazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0376),

visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0290/2008),

visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (1),

visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A6-0466/2008),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.   approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


23.2.2010   

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CE 45/105


Spese nel settore veterinario (versione codificata) *

P6_TA(2008)0592

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa a talune spese nel settore veterinario (versione codificata) (COM(2008)0358 — C6-0271/2008 — 2008/0116(CNS))

(2010/C 45 E/28)

(Procedura di consultazione — codificazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0358),

visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0271/2008),

visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (1),

visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A6-0464/2008),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.   approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


23.2.2010   

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CE 45/105


Medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro *

P6_TA(2008)0593

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (COM(2008)0514 VOL. I — C6-0332/2008 — 2008/0167(CNS))

(2010/C 45 E/29)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0514 VOL. I),

essendo stato consultato dal Consiglio (C6-0332/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0469/2008);

1.   approva la proposta della Commissione;

2.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

4.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


23.2.2010   

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CE 45/106


Medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro: applicazione agli Stati membri non partecipanti *

P6_TA(2008)0594

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2183/2004 che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione del regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (COM(2008)0514 VOL. II — C6-0335/2008 — 2008/0168(CNS))

(2010/C 45 E/30)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0514 VOL. II),

visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0335/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0470/2008);

1.   approva la proposta della Commissione;

2.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

4.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


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CE 45/107


Progetto di bilancio rettificativo n. 9/2008

P6_TA(2008)0595

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sul progetto di bilancio rettificativo n. 9/2008 dell'Unione europea per l'esercizio 2008, Sezione III — Commissione (16263/2008 — C6-0462/2008 — 2008/2311(BUD))

(2010/C 45 E/31)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 272 del trattato CE e l'articolo 177 del trattato Euratom,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), in particolare gli articoli 37 e 38,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, definitivamente adottato il 13 dicembre 2007 (2),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3),

visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 10/2008 dell'Unione europea per l'esercizio 2008, presentato dalla Commissione il 31 ottobre 2008 (COM(2008)0693),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 9/2008, stabilito dal Consiglio il 27 novembre 2008 (16263/2008 — C6-0462/2008),

visti l'articolo 69 e l'allegato IV del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0487/2008),

A.

considerando che il progetto di bilancio rettificativo (PBR) n. 9 al bilancio generale per l'esercizio 2008 contiene i seguenti elementi:

un consistente aumento delle previsioni delle entrate (1 198,7 milioni di euro) a seguito della revisione delle previsioni relative alle risorse proprie e ad altre entrate;

una diminuzione degli stanziamenti di pagamento per le linee di bilancio delle rubriche 1a, 1b, 2, 3b e 4 (4 891,3 milioni di euro), tenuto conto delle ridistribuzioni proposte nello storno globale;

l'inclusione degli aspetti di bilancio connessi al finanziamento dello Strumento di risposta rapida all'impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo nel 2008, quale risulta dalla dichiarazione comune del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2008 sul finanziamento dello Strumento alimentare,

B.

considerando che lo scopo del PBR n. 9/2008 è di inserire formalmente tali adeguamenti di bilancio nel bilancio per l'esercizio 2008,

C.

considerando che il Consiglio ha adottato il progetto preliminare di bilancio rettificativo (PPBR) n. 10/2008 quale PBR n. 9/2008, a seguito della cancellazione del PPBR n. 8/2008;

1.   prende atto del progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 10/2008;

2.   approva il progetto di bilancio rettificativo n. 9/2008 senza modifiche;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 71 del 14.3.2008.

(3)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.


23.2.2010   

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CE 45/108


Unità di misura ***II

P6_TA(2008)0596

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/181/CEE del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardo alle unità di misura (11915/3/2008 — C6-0425/2008 — 2007/0187(COD)

(2010/C 45 E/32)

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (11915/3/2008 — C6-0425/2008),

vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0510),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0476/2008);

1.   approva la posizione comune;

2.   constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;

3.   incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

4.   incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 297 E del 20.11.2008, pag. 105.


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CE 45/109


Istituzione di una Fondazione europea per la formazione professionale (rifusione) ***II

P6_TA(2008)0599

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale (rifusione) (11263/4/2008 — C6-0422/2008 — 2007/0163(COD))

(2010/C 45 E/33)

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (11263/4/2008 — C6-0422/2008),

vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0443),

vista la proposta modificata della Commissione (COM(2007)0707),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0473/2008);

1.   approva la posizione comune;

2.   constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;

3.   incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

4.   incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Testi approvati del 22.5.2008, P6_TA(2008)0227.


23.2.2010   

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CE 45/110


Adeguamento di taluni atti alla procedura di regolamentazione con controllo (quarta parte) ***I

P6_TA(2008)0600

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — Quarta parte (COM(2008)0071 — C6-0065/2008 — 2008/0032(COD))

(2010/C 45 E/34)

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0071),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 47, paragrafo 2, 55, 71, paragrafo 1, 80, paragrafo 2, 95, 152, paragrafo 4, lettere a) e b), 175, paragrafo 1 e 285, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0065/2008),

visti gli impegni assunti dal rappresentante del Consiglio con lettera del 4 dicembre 2008 di approvare la proposta quale emendata, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, primo capoverso del trattato CE,

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0301/2008);

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


P6_TC1-COD(2008)0032

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 dicembre 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — Quarta parte

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. …/2009)


23.2.2010   

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CE 45/111


Istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale ***I

P6_TA(2008)0601

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2001/470/CE del Consiglio relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (COM(2008)0380 — C6-0248/2008 — 2008/0122(COD))

(2010/C 45 E/35)

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0380),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 61, lettera c) e l'articolo 67, paragrafo 5, secondo trattino, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0248/2008),

visto l'articolo 61, lettera d) e l'articolo 66 del trattato CE,

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visti gli articoli 51 e 35 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A6-0457/2008);

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   approva la dichiarazione congiunta allegata;

3.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


P6_TC1-COD(2008)0122

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 dicembre 2008 in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2001/470/CE del Consiglio relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 568/2009/CE)


ALLEGATO

DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a chiedere ai rappresentanti della Corte di giustizia, al livello e nel modo che la Corte ritenga opportuno, a partecipare alle riunioni della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.


23.2.2010   

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CE 45/112


Comitato aziendale europeo (rifusione) ***I

P6_TA(2008)0602

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (rifusione) (COM(2008)0419 — C6-0258/2008 — 2008/0141(COD))

(2010/C 45 E/36)

(Procedura di codecisione — rifusione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0419),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 137 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0258/2008),

visto l'impegno preso dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 10 dicembre 2008, di adottare la proposta quale emendata, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, del trattato CE,

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (1),

vista la lettera in data 9 ottobre 2008 della commissione giuridica alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali a norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0454/2008),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.   approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione e quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


P6_TC1-COD(2008)0141

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 dicembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (rifusione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2009/38/CE)


23.2.2010   

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CE 45/113


Trasferimenti di prodotti legati alla difesa ***I

P6_TA(2008)0603

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la semplificazione delle modalità e delle condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti destinati alla difesa (COM(2007)0765 — C6-0468/2007 — 2007/0279(COD))

(2010/C 45 E/37)

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0765),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0468/2007),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0410/2008);

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


P6_TC1-COD(2007)0279

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 dicembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti destinati alla difesa

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2009/43/CE)


23.2.2010   

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CE 45/114


Omologazione-tipo degli autoveicoli e dei loro motori ***I

P6_TA(2008)0604

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione-tipo degli autoveicoli e dei loro motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e all'accesso alle informazioni necessarie alla riparazione e alla manutenzione del veicolo (COM(2007)0851 — C6-0007/2008 — 2007/0295(COD))

(2010/C 45 E/38)

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0851),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0007/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0329/2008);

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


P6_TC1-COD(2007)0295

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 dicembre 2008 in vista dell'adozione della proposta di regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione-tipo degli autoveicoli e dei loro motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e all'accesso alle informazioni necessarie alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. …/2009)


23.2.2010   

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CE 45/115


FESR, FSE, Fondo di coesione (progetti generatori di entrate) ***

P6_TA(2008)0605

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcuni progetti generatori di entrate (13874/2008 — C6-0387/2008 — 2008/0186(AVC))

(2010/C 45 E/39)

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di regolamento del Consiglio (COM(2008)0558 — 13874/2008),

vista la richiesta di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 161 del trattato CE (C6-0387/2008),

visto l'articolo 75, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0477/2008);

1.   esprime il suo parere conforme sulla proposta di regolamento del Consiglio;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


23.2.2010   

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CE 45/116


Modifica al regime applicabile agli agenti delle Comunità europee *

P6_TA(2008)0606

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (COM(2008)0786 — C6-0449/2008 — 2008/0224(CNS))

(2010/C 45 E/40)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0786),

visto l'articolo 283 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0449/2008),

visto l'articolo 21 dello statuto dei deputati del Parlamento europeo (1),

vista la dichiarazione politica del Parlamento europeo resa nella plenaria del 16 dicembre 2008 (2),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i bilanci (A6-0483/2008);

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   ritiene che gli importi finanziari figuranti nella proposta legislativa siano compatibili con i massimali della rubrica 5 (spese amministrative) del quadro finanziario pluriennale;

4.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.   chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975, qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

6.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

7.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 48

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 1

(1)

Ai sensi dell'articolo 21 dello statuto dei deputati del Parlamento europeo, i deputati hanno diritto a essere assistiti da collaboratori personali che scelgono liberamente. Attualmente, tutti i collaboratori personali sono assunti, in base a contratti soggetti al diritto nazionale, direttamente dai deputati, cui il Parlamento europeo rimborsa le spese sostenute nei limiti di un tetto massimo.

(1)

Ai sensi dell'articolo 21 dello statuto dei deputati del Parlamento europeo, i deputati hanno diritto a essere assistiti da collaboratori personali che scelgono liberamente.

Emendamento 49

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 1 bis (nuovo)

 

(1 bis)

Attualmente, tutti i collaboratori personali sono assunti, in base a contratti soggetti al diritto nazionale, direttamente dai deputati, cui il Parlamento europeo rimborsa le spese sostenute nei limiti di un tetto massimo.

Emendamento 50

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 2

(2)

Un numero limitato di tali collaboratori personali (in appresso denominati «assistenti parlamentari») lavora per uno o più deputati negli edifici del Parlamento europeo di Strasburgo, Bruxelles e Lussemburgo. Gli altri collaboratori personali lavorano per i deputati nello Stato membro in cui questi ultimi sono stati eletti.

(2)

Il 9 luglio 2008 l'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo ha approvato le misure di attuazione per lo Statuto dei deputati del Parlamento europeo (3). Conformemente all'articolo 34 di dette misure di attuazione, i deputati si avvalgono di:

 

a)

«assistenti parlamentari accreditati», assunti in uno dei tre luoghi di lavoro del Parlamento, sottoposti a un regime giuridico specifico adottato in base all'articolo 283 del Trattato e i cui contratti sono stipulati e gestiti direttamente dal Parlamento, e

 

b)

persone fisiche che assistono i deputati nel loro Stato membro di elezione e che hanno stipulato con loro un contratto di lavoro o di prestazione di servizi nel rispetto del diritto nazionale applicabile in conformità delle condizioni stabilite nelle suddette misure di attuazione, qui di seguito definiti «assistenti locali». .

Emendamento 51

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 3

(3)

Contrariamente a questi ultimi , gli assistenti parlamentari risiedono, in genere, all'estero. Essi lavorano nelle sedi del Parlamento europeo in un contesto europeo, multilingue e multiculturale e svolgono mansioni che sono direttamente connesse con la funzione del Parlamento europeo.

(3)

Contrariamente agli assistenti locali , gli assistenti parlamentari accreditati risiedono, in genere, all'estero. Essi lavorano nelle sedi del Parlamento europeo in un contesto europeo, multilingue e multiculturale e svolgono mansioni che sono direttamente connesse con le attività svolte da uno o più deputati al Parlamento europeo nell'esercizio delle loro funzioni di deputato al Parlamento europeo .

Emendamento 4

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 4

(4)

Ciò è stato, inoltre, confermato dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee, il quale ha riconosciuto come, per taluni aspetti, sia possibile ritenere che gli assistenti parlamentari, ai fini dell'applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti, svolgano mansioni per il Parlamento.

soppresso

Emendamento 52

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 5

(5)

Per i motivi summenzionati e al fine di garantire attraverso regole comuni la trasparenza , la non discriminazione e la certezza del diritto, è opportuno far sì che detti assistenti , ad eccezione delle persone che lavorano per i deputati nello Stato membro in cui questi ultimi sono stati eletti, incluse le persone che lavorano per i deputati a livello locale in uno degli Stati membri in cui sono situate le tre sedi di lavoro del Parlamento, siano assunti mediante un contratto diretto con il Parlamento europeo.

(5)

Per i motivi summenzionati e al fine di garantire attraverso regole comuni la trasparenza e la certezza del diritto, è opportuno far sì che gli assistenti parlamentari accreditati siano assunti mediante un contratto diretto con il Parlamento europeo. Per converso, gli assistenti locali, compresi quelli che lavorano per deputati eletti in uno degli Stati membri in cui sono situati i tre luoghi di lavoro del Parlamento, dovrebbero continuare ad essere assunti dai deputati, conformemente alle suddette misure di attuazione dello Statuto dei deputati del Parlamento europeo, con contratti stipulati in conformità del diritto vigente nello Stato membro in cui sono eletti.

Emendamento 53

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 6

(6)

È pertanto opportuno che gli assistenti in parola siano soggetti al regime applicabile agli altri agenti, in modo tale da tener conto della loro particolare situazione.

(6)

È pertanto opportuno che gli assistenti parlamentari accreditati siano soggetti al regime applicabile agli altri agenti, in modo tale da tener conto della loro particolare situazione , delle particolari funzioni che sono chiamati a svolgere e degli specifici doveri ed obblighi cui devono adempiere nei confronti dei deputati al Parlamento europeo per i quali sono chiamati a lavorare .

Emendamento 54

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 7

(7)

L'introduzione di questa specifica categoria di personale non pregiudica l'articolo 29 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, che dispone che i concorsi interni siano aperti soltanto ai funzionari e agli agenti temporanei.

(7)

L'introduzione di questa specifica categoria di personale non pregiudica l'articolo 29 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, che dispone che i concorsi interni siano aperti soltanto ai funzionari e agli agenti temporanei e nessuna disposizione del presente regolamento può essere interpretata nel senso di conferire agli assistenti parlamentari accreditati un accesso privilegiato o diretto a posti di funzionario o altre categorie di agenti delle Comunità europee o a concorsi interni per tali posti .

Emendamento 55

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 7 bis (nuovo)

 

(7 bis)

Come nel caso degli agenti contrattuali, gli articoli da 27 a 34 dello Statuto dei funzionari non si applicano agli assistenti parlamentari accreditati.

Emendamento 56

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 8

(8)

Gli assistenti parlamentari costituiscono dunque una categoria di personale specifica del Parlamento europeo, particolarmente per quanto riguarda il fatto che essi coadiuvano i deputati al Parlamento europeo, nella loro capacità quali rappresentanti democraticamente eletti, cui è stato conferito mandato parlamentare, nell'assolvimento delle proprie funzioni .

(8)

Gli assistenti parlamentari accreditati costituiscono dunque una categoria di altri agenti specifica al Parlamento europeo, particolarmente per quanto riguarda il fatto che essi , sotto la direzione e l'autorità di uno o più deputati al Parlamento europeo e sulla base di un rapporto di fiducia reciproca, assistono direttamente quel deputato o quei deputati nell'esercizio della loro attività di deputati al Parlamento europeo .

Emendamento 57

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 9

(9)

Risulta pertanto necessaria una modifica limitata del regime applicabile agli altri agenti per includere questa nuova categoria di personale .

(9)

Risulta pertanto necessaria una modifica del regime applicabile agli altri agenti per includere questa nuova categoria di altri agenti, tenendo conto, da un lato, della specifica natura dei doveri, delle funzioni e delle responsabilità degli assistenti parlamentari accreditati, che sono concepite per consentire loro di prestare assistenza diretta ai deputati al Parlamento europeo nell'esercizio delle loro attività di deputati al Parlamento europeo, sotto la loro direzione e autorità, e, dall'altro, del rapporto contrattuale tra gli assistenti parlamentari accreditati e il Parlamento .

Emendamento 58

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 9 bis (nuovo)

 

(9 bis)

Là dove le disposizioni delle condizioni di assunzione degli altri agenti si applicano agli assistenti parlamentari accreditati, direttamente o per analogia, va tenuto conto di questi fattori, nel rigoroso rispetto, in particolare, della reciproca fiducia che deve caratterizzare le relazioni tra gli assistenti parlamentari accreditati e il deputato o i deputati al Parlamento europeo cui prestano assistenza.

Emendamento 59

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 10

(10)

Data la natura delle mansioni degli assistenti, è opportuno prevedere un'unica categoria di assistenti, suddivisa tuttavia in diversi gradi da attribuire sulla base di criteri che andranno stabiliti in una decisione interna del Parlamento europeo.

(10)

Data la natura dei compiti degli assistenti parlamentari accreditati , è opportuno prevedere un'unica categoria di assistenti parlamentari accreditati , suddivisa tuttavia in diversi gradi , nei quali tali assistenti sono collocati su indicazione dei deputati interessati, in conformità di specifiche misure di attuazione adottate con decisione interna del Parlamento europeo.

Emendamento 60

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 11

(11)

I contratti degli assistenti parlamentari conclusi tra questi ultimi e il Parlamento europeo dovrebbero basarsi sulla reciproca fiducia tra l'assistente parlamentare e il deputato o i deputati al Parlamento europeo cui presta assistenza.

(11)

I contratti degli assistenti parlamentari accreditati conclusi tra questi ultimi e il Parlamento europeo dovrebbero basarsi sulla reciproca fiducia tra l'assistente parlamentare e il deputato o i deputati al Parlamento europeo cui presta assistenza. La durata di tali contratti dovrebbe essere direttamente collegata alla durata del mandato del deputato o dei deputati interessati.

Emendamento 61

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 11 bis (nuovo)

 

(11 bis)

Gli assistenti parlamentari accreditati dovrebbero avere una rappresentanza statutaria al di fuori del sistema previsto per i funzionari e gli altri agenti delle Comunità. I loro rappresentanti dovrebbero agire da interlocutori nei confronti dell'autorità competente del Parlamento europeo, tenendo conto che andrebbe stabilito un collegamento formale tra la rappresentanza statutaria del personale e i rappresentanti autonomi degli assistenti.

Emendamento 62

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 12

(12)

Per quanto riguarda l'introduzione di questa nuova categoria di personale, è opportuno rispettare il principio della neutralità di bilancio. A tale riguardo, il Parlamento europeo contribuisce al bilancio generale dell'Unione europea con l'intero importo corrispondente ai contributi necessari per finanziare il sistema pensionistico, eccezione fatta per il contributo di cui all'articolo 83, paragrafo 2 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, che viene dedotto su base mensile dal salario della persona direttamente interessata.

(12)

Per quanto riguarda l'introduzione di questa nuova categoria di personale, è opportuno rispettare il principio della neutralità di bilancio.

Emendamento 64

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 12 bis (nuovo)

 

(12 bis)

Le misure di attuazione stabilite con decisione interna del Parlamento europeo dovrebbero comprendere ulteriori regole di attuazione del presente regolamento, sulla base del principio della sana gestione finanziaria contemplato al titolo II del Regolamento finanziario (4).

Emendamento 65

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 1 bis (nuovo)

 

Articolo 1 bis

Gli stanziamenti iscritti alla sezione del bilancio generale dell'Unione europea concernente il Parlamento europeo e destinati a coprire l'assistenza parlamentare, il cui ammontare annuale sarà determinato nel quadro della procedura di bilancio annuale, riguardano la totalità dei costi direttamente connessi agli assistenti dei deputati, che si tratti di assistenti parlamentari accreditati o di assistenti locali.

Emendamento 67

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 2

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Parlamento europeo presenta una relazione sulla sua applicazione al fine di esaminare la necessità eventuale di adattare le norme che si applicano agli assistenti parlamentari.

Entro il 31 dicembre 2011 il Parlamento europeo presenta una relazione sull' applicazione del presente regolamento al fine di esaminare la necessità eventuale di adattare le norme che si applicano agli assistenti parlamentari.

 

In base al presente regolamento, la Commissione può formulare le proposte che riterrà opportune al riguardo.

Emendamento 66

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato — punto 1

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Articolo 1

1.

all'articolo 1, dopo «— di consigliere speciale» è inserito il seguente trattino:

1.

all'articolo 1, dopo «— di consigliere speciale» è inserito il seguente trattino:

«— di assistente parlamentare,»

«— di assistente parlamentare accreditato

 

(Questo emendamento si applica in tutto il testo)

Emendamento 68

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato — punto 2

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Articolo 5 bis

Sono considerati «assistenti parlamentari», ai sensi del presente regime, i membri del personale scelti da uno o più deputati , assunti mediante contratto diretto con il Parlamento europeo, per assistere uno o più deputati al Parlamento europeo, come previsto all'articolo 125, paragrafo 1 .

Sono considerati «assistenti parlamentari accreditati », ai sensi del presente regime, le persone scelte da uno o più deputati e assunte mediante contratto diretto dal Parlamento europeo, per prestare assistenza diretta, nelle sedi di lavoro del Parlamento europeo, in uno dei tre luoghi di lavoro dell'istituzione, al deputato o ai deputati nell'esercizio delle loro funzioni in qualità di deputati al Parlamento europeo , sotto la loro direzione e autorità e sulla base di un rapporto di fiducia reciproca, derivante dalla libertà di scelta ai sensi dell'articolo 21 dello statuto dei deputati al Parlamento europeo.

Emendamento 20

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato — punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 1 — articolo 125 — paragrafo 1

(1)

Un «assistente parlamentare» è un membro del personale assunto dal Parlamento europeo per assistere, nelle sedi di lavoro del Parlamento europeo, in uno dei tre luoghi di lavoro dell'istituzione, uno o più deputati nell'esercizio del loro mandato parlamentare. Questi svolge mansioni strettamente collegate con le funzioni del Parlamento europeo.

soppresso

Gli assistenti parlamentari sono assunti per svolgere, sia a tempo parziale, sia a tempo pieno, delle mansioni, senza essere assegnati a un impiego previsto nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa al Parlamento europeo.

 

Emendamento 69

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato — punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 1 — articolo 125 — paragrafo 2

(2)

Il Parlamento europeo adotta, con decisione interna, le disposizioni che disciplinano l'assunzione degli assistenti parlamentari .

(1)

Il Parlamento europeo adotta, con decisione interna, misure di attuazione ai fini dell'applicazione del presente titolo .

Emendamento 70

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato — punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 1 — articolo 125 — paragrafo 3

(3)

Gli assistenti parlamentari sono retribuiti con gli stanziamenti globali destinati alla sezione del bilancio relativa al Parlamento europeo.

(2)

Gli assistenti parlamentari accreditati non sono assegnati a un impiego previsto nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa al Parlamento europeo. La loro remunerazione è finanziata a titolo della pertinente linea di bilancio ed essi sono retribuiti con gli stanziamenti globali destinati alla sezione relativa al bilancio del Parlamento europeo.

Emendamento 71

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato — punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 1 — articolo 126 — paragrafo 1

(1)

Gli assistenti parlamentari sono inquadrati per gradi.

(1)

Gli assistenti parlamentari accreditati sono inquadrati per gradi in base all'indicazione fornita dal deputato o dai deputati che gli assistenti coadiuveranno, conformemente alle misure di attuazione di cui all'articolo 125, paragrafo1. Per l'inquadramento ai gradi 14-19, ai sensi dell'articolo 134, gli assistenti parlamentari accreditati sono tenuti, come minimo, ad avere completato una formazione universitaria attestata da un diploma o a possedere un'esperienza professionale equivalente .

Emendamento 72

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato — punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 1 — articolo 126 — paragrafo 2

(2)

Le disposizioni dell'articolo 1 sexies dello statuto, concernenti le misure sociali e le condizioni di lavoro, si applicano per analogia.

(2)

Le disposizioni dell'articolo 1 sexies dello statuto, concernenti le misure sociali e le condizioni di lavoro, si applicano per analogia, a condizione che tali misure siano compatibili con la natura particolare delle mansioni e delle responsabilità assunte dagli assistenti parlamentari accreditati.

 

In deroga all'articolo 7, le modalità della rappresentanza autonoma degli assistenti parlamentari accreditati sono fissate dalle misure di attuazione di cui all'articolo 125, paragrafo 1, tenendo conto che sarà stabilito un legame formale tra la rappresentanza statutaria del personale e quella autonoma degli assistenti

Emendamento 73

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato — punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 2 — articolo 127

Gli articoli da 11 a 26 bis dello statuto si applicano per analogia. Il Parlamento europeo stabilisce, con decisione interna, le modalità di applicazione pratica che tengono conto della specifica natura del legame tra il deputato e l'assistente.

Gli articoli da 11 a 26 bis dello statuto si applicano per analogia. Nel rigoroso rispetto della natura specifica delle funzioni e delle mansioni degli assistenti parlamentari accreditati e del rapporto di fiducia reciproca che sussiste fra questi e il deputato o i deputati al Parlamento europeo cui prestano assistenza, le corrispondenti misure di attuazione adottate a norma dell'articolo 125, paragrafo 1 , tengono conto della specifica natura del legame tra il deputato e l'assistente parlamentare accreditato .

Emendamento 26

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato — punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 3 — articolo 128 — paragrafo 1

(1)

L'articolo 1 quinquies dello statuto si applica per analogia.

(1)

L'articolo 1 quinquies dello statuto si applica per analogia , tenuto conto del rapporto di fiducia reciproca tra il deputato al Parlamento europeo e il suo o i suoi assistenti parlamentari accreditati, fermo restando che i deputati al Parlamento europeo possono basare la scelta dei loro assistenti parlamentari accreditati anche sull'affinità politica.

Emendamento 74

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato — punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 3 — articolo 128 — paragrafo 2 — alinea

(2)

L'assistente parlamentare è scelto dal deputato o dai deputati al Parlamento europeo che sarà chiamato ad assistere. Fatti salvi gli ulteriori criteri che possono essere imposti nelle disposizioni di cui all'articolo 125 , paragrafo 2 , per essere assunti in qualità di assistente parlamentare, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

(2)

L'assistente parlamentare accreditato è scelto dal deputato o dai deputati al Parlamento europeo che sarà chiamato ad assistere. Fatti salvi gli ulteriori criteri che possono essere imposti nelle misure di attuazione di cui all'articolo 125 , paragrafo 1 , per essere assunti in qualità di assistente parlamentare accreditato , occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

Emendamento 28

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato — punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 3 — articolo 128 — paragrafo 2 — lettera e

e)

provare di avere una conoscenza approfondita di una delle lingue delle Comunità e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua delle Comunità nella misura necessaria alle funzioni da svolgere ; e

e)

possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue delle Comunità e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua delle Comunità; e

Emendamento 29

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato — punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 3 — articolo 129

Articolo 129

soppresso

(1)

L'assistente parlamentare è tenuto a effettuare un periodo di prova di tre mesi.

 

(2)

Se, durante il periodo di prova, l'assistente parlamentare è impossibilitato, in seguito a malattia o infortunio, ad esercitare le sue funzioni per almeno un mese, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, può, su domanda del deputato, prolungare il periodo di prova per un periodo corrispondente.

 

(3)

Almeno un mese prima della scadenza del periodo di prova, il deputato al Parlamento europeo compila, qualora l'assistente non abbia dato prova di qualità professionali sufficienti per essere mantenuto nelle sue funzioni, un rapporto sull'idoneità dell'assistente ad espletare le sue mansioni, nonché sul suo rendimento e comportamento. Tale rapporto viene comunicato all'interessato, il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni entro un termine di otto giorni, dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma. Se del caso, l'assistente parlamentare in questione è licenziato dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, purché il rapporto gli sia stato comunicato prima della fine del periodo di prova.

 

(4)

L'assistente parlamentare licenziato durante il periodo di prova fruisce di un'indennità pari a un terzo dello stipendio base per ogni mese di periodo di prova compiuto.

 

Emendamento 30

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato — punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 3 — articolo 130 — paragrafo 1

(1)

Prima di essere assunto , l'assistente parlamentare è sottoposto a una visita presso il servizio medico del Parlamento europeo per accertare che soddisfi alle condizioni richieste dall'articolo 128, paragrafo 2, lettera d).

(1)

L'assistente parlamentare accreditato è sottoposto a una visita presso il servizio medico del Parlamento europeo per accertare che soddisfi alle condizioni richieste dall'articolo 128, paragrafo 2, lettera d).

Emendamento 31

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato — punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 3 — articolo 131 — paragrafo 1

(1)

Il contratto di un assistente parlamentare è concluso a tempo determinato. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 140, i contratti giungono a scadenza non oltre il termine della legislatura durante la quale sono stati conclusi.

(1)

Il contratto di un assistente parlamentare accreditato è concluso a tempo determinato e precisa il grado in cui l'assistente è inquadrato. Un contratto a tempo determinato non può essere prorogato più di due volte nel corso di una legislatura. Salvo altrimenti indicato nel contratto stesso, il contratto ha termine alla fine della legislatura durante la quale è stato concluso. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 140, i contratti giungono a scadenza non oltre il termine della legislatura durante la quale sono stati conclusi.

Emendamento 75

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato — punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 3 — articolo 131 — paragrafo 2

(2)

Il Parlamento europeo adotta una decisione interna in cui definisce i criteri applicabili all' inquadramento al momento dell'assunzione .

(2)

Le misure di attuazione di cui all'articolo 125, paragrafo1, definiscono un quadro trasparente per l' inquadramento , tenendo conto dell'articolo 128, paragrafo2, lettera f) .

Emendamento 33

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato — punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 4 — articolo 132 — paragrafo –1 (nuovo)

 

(–1)

Gli assistenti parlamentari accreditati sono assunti per svolgere la loro attività a tempo pieno o a tempo parziale.

Emendamento 76

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato — punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 4 — articolo 132 — paragrafo 2

(2)

L'assistente può essere tenuto ad effettuare ore di lavoro straordinario soltanto nei casi di urgenza o di aumento eccezionale di lavoro.

(2)

L'assistente parlamentare accreditato può essere tenuto ad effettuare ore di lavoro straordinario soltanto nei casi di urgenza o di aumento eccezionale di lavoro. L'articolo 56, paragrafo 1, si applica per analogia. Le misure di attuazione di cui all'articolo 125, paragrafo 1, possono stabilire regole al riguardo.

Emendamento 77

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato — punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 5 — articolo 133

Salvo disposizioni contrarie degli articoli 134e 135, l'articolo 19, l'articolo 20, paragrafi da 1 a 3, l'articolo 21 del regime attuale e l'articolo 16 dell'allegato VII dello statuto, concernenti le modalità di retribuzione e rimborso spese, si applicano per analogia. Le modalità di rimborso delle spese di missione sono fissate nelle disposizioni di cui all' articolo 125 , paragrafo 2 .

Salvo disposizioni contrarie degli articoli 134 e 135, l'articolo 19, l'articolo 20, paragrafi da 1 a 3, l'articolo 21 del regime attuale e l'articolo 16 dell'allegato VII dello statuto, concernenti le modalità di retribuzione e rimborso spese, si applicano per analogia. Le modalità di rimborso delle spese di missione sono fissate nelle misure di attuazione di cui all' articolo 125, paragrafo 1 .

Emendamento 78

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato — punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 5 — articolo 134 — tabella

Grado

1

2

3

4

Stipendio base a tempo pieno

1 193,00

1 389,85

1 619,17

1 886,33

Grado

5

6

7

8

Stipendio base a tempo pieno

2 197,58

2 560,18

2 982,61

3 474,74

Grado

9

10

11

12

Stipendio base a tempo pieno

4 048,07

4 716,00

5 494,14

6 400,67

Grado

13

14

 

 

Stipendio base a tempo pieno

7 456,78

8 687,15

 

 

Grado

1

2

3

4

Stipendio base a tempo pieno

1 619,17

1 886,33

2 045,18

2 217,41

Grado

5

6

7

8

Stipendio base a tempo pieno

2 404,14

2 606,59

2 826,09

3 064,08

Grado

9

10

11

12

Stipendio base a tempo pieno

3 322,11

3 601,87

3 905,18

4 234,04

Grado

13

14

15

16

Stipendio base a tempo pieno

4 590,59

4 977,17

5 396,30

5 850,73

Grado

17

18

19

 

Stipendio base a tempo pieno

6 343,42

6 877,61

7 456,78

 

Emendamento 79

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato — punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 5 — articolo 135

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, dell'allegato VII dello statuto, l'indennità di dislocazione non può essere inferiore a 250 EUR .

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, dell'allegato VII dello statuto, l'indennità di dislocazione non può essere inferiore a 350 EUR .

Emendamento 80

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato — punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 6 — articolo 137 — paragrafo 1

(1)

In deroga all'articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, e fatte salve le altre disposizioni di tale articolo, gli importi calcolati in virtù del medesimo non possono essere inferiori a 700 EUR né superiori a 2 000 EUR.

(1)

In deroga all'articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, e fatte salve le altre disposizioni di tale articolo, gli importi calcolati in virtù del medesimo non possono essere inferiori a 850 EUR né superiori a 2 000 EUR.

Emendamento 81

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato — punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 6 — articolo 137 — paragrafo 3

(3)

Il Parlamento europeo contribuisce al bilancio generale dell'Unione europea con l'intero importo corrispondente ai contributi necessari per finanziare il sistema pensionistico, eccezione fatta per il contributo di cui all'articolo 83, paragrafo 2 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, che viene dedotto su base mensile dal salario della persona direttamente interessata.

soppresso

Emendamento 82

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato — punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 8 — articolo 139

Si applicano per analogia le disposizioni del titolo VII dello statuto concernenti i mezzi di ricorso.

Si applicano per analogia le disposizioni del titolo VII dello statuto concernenti i mezzi di ricorso. Le misure di attuazione di cui all'articolo 125, paragrafo 1, possono prevedere disposizioni complementari relative alle procedure interne .

Emendamento 43

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato — punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 9 — articolo 140 — paragrafo 1 — lettera d

d)

alla scadenza del termine di preavviso fissato nel contratto, il quale conferisce all'assistente parlamentare o al Parlamento europeo la facoltà di risolvere il contratto stesso prima della scadenza. Il preavviso non può essere inferiore a un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di un mese ed un massimo di tre mesi. Tuttavia, il periodo di preavviso non può avere inizio durante un congedo di maternità o di malattia, se quest'ultimo non supera i tre mesi. È inoltre sospeso per la durata di questi congedi, nei limiti suddetti;

d)

tenuto conto che la fiducia costituisce la base del rapporto tra il deputato e il suo assistente parlamentare accreditato, alla scadenza del termine di preavviso fissato nel contratto, il quale conferisce all'assistente parlamentare accreditato o al Parlamento europeo , dietro richiesta del deputato o dei deputati al Parlamento europeo per assistere i quali l'assistente parlamentare accreditato è stato assunto, il diritto di risolvere il contratto stesso prima della scadenza. Il preavviso non può essere inferiore a un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di un mese ed un massimo di tre mesi. Tuttavia, il periodo di preavviso non può avere inizio durante un congedo di maternità o di malattia, se quest'ultimo non supera i tre mesi. È inoltre sospeso per la durata di questi congedi, nei limiti suddetti;

Emendamento 44

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato — punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 9 — articolo 140 — paragrafo 2

(2)

In caso di risoluzione del contratto ai sensi del paragrafo 1, lettera c) o in caso di risoluzione del contratto da parte del Parlamento europeo ai sensi del paragrafo 1, lettera d) , l'assistente parlamentare ha diritto a un'indennità pari al terzo del suo stipendio base per il periodo compreso tra la data di cessazione dal servizio e la data di scadenza del contratto, fatto salvo tuttavia un massimo di tre mesi di stipendio base.

(2)

In caso di risoluzione del contratto ai sensi del paragrafo 1, lettera c), l'assistente parlamentare accreditato ha diritto a un'indennità pari al terzo del suo stipendio base per il periodo compreso tra la data di cessazione dal servizio e la data di scadenza del contratto, fatto salvo tuttavia un massimo di tre mesi di stipendio base.

Emendamento 83

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato — punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 9 — articolo 140 — paragrafo 3

(3)

Fatti salvi gli articoli 48 e 50, che sono applicabili per analogia, il contratto di assistente parlamentare può essere risolto senza preavviso in caso di grave mancanza agli obblighi ai quali l'assistente è tenuto, commessa volontariamente o per negligenza. La decisione motivata è presa dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma; l'interessato viene posto precedentemente in grado di presentare la propria difesa.

(3)

Fatti salvi gli articoli 48 e 50, che sono applicabili per analogia, il contratto di assistente parlamentare accreditato può essere risolto senza preavviso in caso di grave mancanza agli obblighi ai quali l'assistente è tenuto, commessa volontariamente o per negligenza. La decisione motivata è presa dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma; l'interessato viene posto precedentemente in grado di presentare la propria difesa.

 

Disposizioni specifiche concernenti la procedura disciplinare sono previste nelle misure di attuazione di cui all'articolo 125, paragrafo 1

Emendamento 46

Proposta di regolamento — atto modificativo

Allegato — punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 9 — articolo 140 — paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis

I periodi di impiego in qualità di assistente parlamentare accreditato non sono contabilizzati come «anni di servizio» ai fini dell'articolo 29, paragrafi 3 e 4, dello statuto del personale.

(1)  Decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1).

(2)  Cfr. Processo verbale, punto 3.23.

(3)   GU C ….

(4)   Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).


Mercoledì 17 dicembre 2008

23.2.2010   

IT

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CE 45/132


Energia prodotta a partire da fonti rinnovabili ***I

P6_TA(2008)0609

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (COM(2008)0019 — C6-0046/2008 — 2008/0016(COD))

(2010/C 45 E/41)

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0019),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 175, paragrafo 1 e 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0046/2008),

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visti gli articoli 51 e 35 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0369/2008);

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;

4.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


P6_TC1-COD(2008)0016

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 dicembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2009/28/CE)


ALLEGATO

DICHIARAZIONI DELLA COMMISISONE

Dichiarazione della Commissione concernente l'articolo 2, lettera e)

La Commissione ritiene che, ai fini di detta direttiva, l'espressione «rifiuti industriali ed urbani» possa comprendere anche i cosiddetti «rifiuti commerciali».

Dichiarazione della Commissione concernente l'articolo 23, paragrafo 8, secondo comma, secondo trattino

La Commissione è del parere che il riferimento all'obiettivo del 20 % di cui all'articolo 23, paragrafo 8, secondo comma, secondo trattino, non debba essere inteso diversamente da quanto stabilito dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva.

Dichiarazione della Commissione concernente l'articolo 23, paragrafo 8, lettera c), e paragrafi 9 e 10

La Commissione riconosce che, a livello nazionale, alcuni Stati membri hanno raggiunto una quota elevata di energia da fonti rinnovabili già nel 2005. Nel redigere le relazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 8, lettera c) e paragrafi 9 e 10, la Commissione terrà debito conto, nella sua valutazione del miglior rapporto costo-benefici, dei costi marginali legati all'aumento della quota di energia da fonti rinnovabili e, se del caso, in ogni proposta presentata in conformità con il suddetto articolo della direttiva includerà soluzioni adeguate anche per tali Stati membri.

Dichiarazione della Commissione concernente l'allegato VII

La Commissione cercherà di anticipare al 2011 l'elaborazione degli orientamenti di cui all'allegato VII della direttiva e collaborerà con gli Stati membri per sviluppare i dati e le metodologie necessari per valutare e sorvegliare in che modo le pompe di calore contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi della direttiva.

Gli orientamenti prevederanno correttivi per i valori del fattore di rendimento stagionale (SPF) usati per valutare se includere le pompe di calore non alimentate ad energia elettrica, in modo da tener conto del fatto che il rendimento del sistema elettrico non incide sul fabbisogno energetico primario di dette pompe. Nell'elaborare i suddetti orientamenti la Commissione valuterà altresì se sia fattibile prevedere una metodologia in virtù della quale il valore SPF usato per valutare se includere ogni singola pompa di calore sarebbe basato sulla media delle condizioni climatiche nell'UE.


23.2.2010   

IT

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CE 45/133


Scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra ***I

P6_TA(2008)0610

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra (COM(2008)0016 — C6-0043/2008 — 2008/0013(COD))

(2010/C 45 E/42)

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0016),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0043/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0406/2008);

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;

4.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


P6_TC1-COD(2008)0013

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 dicembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2009/29/CE)


ALLEGATO

DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE

Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 10, paragrafo 3 sull'uso dei proventi della vendita all'asta di quote

Tra il 2013 e il 2016 gli Stati membri possono utilizzare i proventi della vendita all'asta delle quote anche per sostenere la costruzione di centrali elettriche ad elevato rendimento, comprese centrali elettriche che utilizzano energie nuove pronte per la cattura e lo stoccaggio del carbonio. Per i nuovi impianti che superano il grado di rendimento di una centrale elettrica in conformità dell'allegato I della decisione della Commissione del 21 dicembre 2006 (2007/74/CE) (1), gli Stati membri possono sostenere fino al 15 % dei costi totali dell'investimento per un nuovo impianto pronto per la cattura e lo stoccaggio del carbonio.

Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 10 bis, paragrafo 4 bis sulla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente e sul sistema UE di scambio delle quote di emissioni

Gli Stati membri possono considerare necessario compensare temporaneamente taluni impianti per i costi del CO2 trasferiti sul prezzo dell'energia elettrica nel caso in cui i costi del CO2 potrebbero esporli al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. In mancanza di un accordo internazionale, la Commissione si impegna a modificare, previa consultazione degli Stati membri, la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente entro la fine del 2010, onde stabilire norme dettagliate in virtù delle quali gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato per un tale sostegno. Le norme saranno conformi ai principi contenuti nel documento trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio il 19 novembre 2008 (Allegato II al documento 157 13/1/08)


(1)  Decisione della Commissione del 21 dicembre 2006 che fissa valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore in applicazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (notificata come documento numero C(2006) 6817).


23.2.2010   

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CE 45/135


Sforzo condiviso finalizzato alla riduzione delle emissioni di gas a affetto serra ***I

P6_TA(2008)0611

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2020 (COM(2008)0017 — C6-0041/2008 — 2008/0014(COD))

(2010/C 45 E/43)

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0017),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0041/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0411/2008);

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


P6_TC1-COD(2008)0014

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 dicembre 2008 in vista dell'adozione della decisione n. …/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2020

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 406/2009/CE)


23.2.2010   

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CE 45/136


Stoccaggio geologico del biossido di carbonio ***I

P6_TA(2008)0612

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica delle direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio e delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 (COM(2008)0018 — C6-0040/2008 — 2008/0015(COD))

(2010/C 45 E/44)

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0018),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0040/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0414/2008);

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;

4.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


P6_TC1-COD(2008)0015

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 dicembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e del regolamento (CE) n. 1013/2006

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2009/31/CE)


ALLEGATO

DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE

Dichiarazione della Commissione sui sviluppi più recenti nell'applicazione delle tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio (tecnologie CCS)

A partire dal 2010 la Commissione presenterà periodicamente una relazione sugli sviluppi più recenti nell'applicazione delle tecnologie CCS nell'ambito delle attività correlate alla gestione della rete di progetti dimostrativi delle tecnologie CCS. Tale relazione comprenderà informazioni sui progressi realizzati nell'installazione degli impianti di dimostrazione CCS e nello sviluppo delle tecnologie CCS, su una stima dei costi e sullo sviluppo delle infrastrutture di trasporto e di stoccaggio di CO2.

Dichiarazione della Commissione sulle bozze di decisione in materia di autorizzazioni e bozze di decisione relative al trasferimento a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva

La Commissione pubblicherà tutti i pareri sulle bozze di decisione in materia di autorizzazioni a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva, e sulle bozze di decisione relative al trasferimento a norma dell'articolo 18, paragrafo 2. La versione pubblicata dei pareri non conterrà tuttavia alcuna informazione la cui riservatezza sia garantita nell'ambito delle eccezioni all'accesso del pubblico alle informazioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1049/2001 e (CE) n. 1367/2006 riguardanti, rispettivamente, l'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43) e l'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).

Dichiarazione della Commissione sull'opportunità di considerare il biossido di carbonio una sostanza specificata con valori limite adeguati in una versione riveduta della direttiva Seveso

Il biossido di carbonio è una sostanza comune che non è attualmente classificata come pericolosa. Al momento, quindi, il trasporto e i siti di stoccaggio di CO2 non sono contemplati nella direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (direttiva Seveso). Sulla base dell'analisi preliminare effettuata dalla Commissione delle informazioni disponibili sul trasporto di CO2, sia le prove empiriche che i modelli sembrano indicare che il trasporto mediante gasdotto non presenta rischi maggiori rispetto al trasporto del gas naturale effettuato con il medesimo mezzo. Lo stesso sembrerebbe valere per il trasporto marittimo di CO2 rispetto al trasporto marittimo di gas naturale liquefatto e di gas di petrolio liquefatto. Sembra inoltre probabile che il rischio di incidente da un sito di stoccaggio di CO2, dovuto a una rottura al momento dell'iniezione o a una fuoriuscita successiva alla stessa, sia irrilevante. Ciononostante, la possibilità di classificare il CO2 come una sostanza specificata nell'ambito della direttiva Seveso sarà esaminata più attentamente in sede di elaborazione della revisione proposta della direttiva, prevista per fine 2009/inizio 2010. Qualora dalla valutazione emerga un rischio potenziale significativo di incidente, la Commissione proporrà di inserire il CO2 come sostanza specificata con valori limite adeguati nella direttiva Seveso riveduta. In tal caso la Commissione proporrebbe inoltre di apportare le opportune modifiche all'allegato III della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (direttiva sulla responsabilità ambientale) per garantire che tutti gli impianti Seveso che trattano CO2 supercritico siano contemplati in tale direttiva.

Dichiarazione della Commissione sul sequestro minerale di CO2:

Il sequestro minerale di CO2 (la fissazione di CO2 sotto forma di carbonati inorganici) rappresenta una tecnologia potenziale di riduzione del cambiamento climatico che potrebbe in linea di principio essere utilizzata nelle stesse categorie di impianti industriali che fanno ricorso allo stoccaggio geologico di CO2. Tuttavia questa tecnologia è ancora in fase di messa a punto. Oltre alla penalità energetica (1) associata alla cattura di CO2, attualmente anche il processo di carbonatazione minerale comporta una penalità energetica, fenomeno che dovrà essere esaminato prima di poter prevedere un'applicazione commerciale. Come nel caso dello stoccaggio geologico, sarebbe necessario anche stabilire i controlli necessari per garantire la sicurezza della tecnologia sotto il profilo ambientale. Date le differenze fondamentali fra le due tecnologie, è probabile che tali controlli differiscano sostanzialmente da quelli per lo stoccaggio geologico. Alla luce di queste considerazioni la Commissione seguirà attentamente i progressi tecnici del sequestro minerale con l'obiettivo di elaborare un quadro giuridico che consenta un sequestro minerale sicuro sotto il profilo ambientale e ne permetta il riconoscimento nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissioni, una volta che la tecnologia abbia raggiunto un livello adeguato di sviluppo. Considerato l'interesse degli Stati membri per questa tecnologia e il ritmo del progresso tecnologico, una prima valutazione dovrebbe poter essere effettuata verso il 2014, o prima se le circostanze lo consentono.


(1)  Penalità energetica («Energy penalty») è il termine utilizzato per indicare il fatto che un impianto che effettua la cattura o la mineralizzazione di CO2 utilizza una parte dell'energia per tali processi e richiede pertanto più energia di un impianto che ha una produzione equivalente, ma non effettua la cattura/mineralizzazione.


23.2.2010   

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CE 45/138


Controllo e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dai carburanti (trasporto stradale e navigazione interna) ***I

P6_TA(2008)0613

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra dovute all'uso di combustibili per i trasporti su strada e che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE (COM(2007)0018 — C6-0061/2007 — 2007/0019(COD))

(2010/C 45 E/45)

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0018),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, nonché l'articolo 95 e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0061/2007),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0496/2007);

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

4.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


P6_TC1-COD(2007)0019

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 dicembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2009/30/CE)


ALLEGATO

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione conferma che le riduzioni del 2 % menzionate all'articolo 7 bis, paragrafo 2, lettere b) e c), non sono vincolanti e che nell'ambito della verifica si affronterà la questione della loro natura non vincolante.


23.2.2010   

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CE 45/139


Livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove ***I

P6_TA(2008)0614

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (COM(2007)0856 — C6-0022/2008 — 2007/0297(COD))

(2010/C 45 E/46)

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0856),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0022/2008),

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visto l'articolo 51 e l'articolo 35 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0419/2008);

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

4.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


P6_TC1-COD(2007)0297

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 dicembre 2008 in vista dell'adozione della proposta di regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 443/2009)


ALLEGATO

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione conferma che nel 2009 intende proporre una revisione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove. Ciò al fine di garantire che i consumatori ricevano informazioni adeguate sulle emissioni di CO2 delle autovetture nuove.

La Commissione entro il 2010 rivedrà la direttiva 2007/46/CE in modo che la presenza di tecnologie innovative (ecoinnovazioni) in un veicolo e il loro impatto sulle emissioni specifiche di CO2 dei veicoli possa essere comunicata alle autorità degli Stati membri responsabile per il monitoraggio e la rendicontazione conformemente al regolamento.

La Commissione rifletterà anche sulla possibilità di preparare ed attuare le prescrizioni per i veicoli che devono essere dotati di contatori per il risparmio di carburante al fine di incoraggiare una guida più efficiente rispetto ai consumi. In questo contesto, la Commissione rifletterà sulla modifica della legislazione quadro sull'omologazione e sull'adozione delle norme tecniche necessarie entro il 2010.

La Commissione, tuttavia, è vincolata dagli obiettivi della sua iniziativa «Legiferare meglio» e dall'esigenza di fondare le sue proposte su una valutazione precisa degli impatti e dei benefici. A questo proposito e conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, la Commissione continuerà a valutare l'esigenza di presentare nuove proposte legislative, riservandosi il diritto di decidere se e quando è opportuno presentare tali proposte.


23.2.2010   

IT

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CE 45/141


Organizzazione dell'orario di lavoro ***II

P6_TA(2008)0615

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (10597/2/2008 — C6-0324/2008 — 2004/0209(COD))

(2010/C 45 E/47)

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (10597/2/2008 — C6-0324/2008),

vista la propria posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0607),

vista la proposta modificata della Commissione (COM(2005)0246),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE

visto l'articolo 62 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0440/2008);

1.   approva la posizione comune quale emendata;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 92 E del 20.4.2006, pag. 292.


P6_TC2-COD(2004)0209

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 17 dicembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 137 del trattato prevede che la Comunità sostenga e completi l'azione degli Stati membri al fine di migliorare l'ambiente di lavoro per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori. Le direttive adottate sulla base di tale articolo devono evitare di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese.

(2)

La direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (4) stabilisce requisiti minimi in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, tra l'altro, in relazione ai periodi di riposo quotidiano e settimanale, di pausa, di durata massima settimanale del lavoro e di ferie annuali, nonché relativamente a taluni aspetti del lavoro notturno, del lavoro a turni e del ritmo di lavoro.

(3)

L'articolo 19, terzo comma, e l'articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2003/88/CE prevedono un riesame entro il 23 novembre 2003.

(4)

Essendo trascorsi oltre dieci anni dall'adozione della direttiva 93/104/CE del Consiglio ║ (5), prima direttiva in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, appare necessario tener conto dei nuovi sviluppi e delle richieste sia dei datori di lavoro che dei lavoratori e dotarsi delle risorse per raggiungere gli obiettivi in materia di crescita e di occupazione fissati dal Consiglio europeo del 22 e 23 marzo 2005 nel quadro della strategia di Lisbona.

(5)

La conciliazione della vita professionale con la vita familiare è anch'essa un elemento essenziale per conseguire gli obiettivi che l'Unione europea si è prefissata nella strategia di Lisbona, in particolare per accrescere il tasso di occupazione femminile. Lo scopo è non solo rendere più soddisfacente il clima lavorativo, ma anche consentire un migliore adattamento ai bisogni dei lavoratori, in particolare di quelli che hanno responsabilità familiari. Varie modifiche contenute nella presente direttiva sono volte a permettere una migliore compatibilità tra vita professionale e vita familiare.

(6)

In questo contesto gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le parti sociali a concludere, al livello appropriato, accordi che permettano una migliore conciliazione della vita professionale con la vita familiare.

(7)

È necessario rafforzare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori alla luce della sfida posta dalle nuove forme di organizzazione dell'orario di lavoro, introdurre modelli di orario di lavoro che offrano ai lavoratori opportunità di apprendimento permanente , come anche trovare un nuovo equilibrio tra la conciliazione della vita professionale con la vita familiare, da un lato, e un'organizzazione più flessibile dell'orario di lavoro, dall'altro.

(8)

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, l'aspetto caratterizzante del concetto di «orario di lavoro» è l'obbligo di essere presente in un luogo determinato dal datore di lavoro e di essere a disposizione di quest'ultimo al fine di poter prestare immediatamente i propri servizi, ove necessario.

(9)

In circostanze in cui ai lavoratori non sono stati concessi periodi di riposo, devono essere accordati periodi di riposo compensativo dopo i periodi trascorsi in servizio, conformemente alla pertinente legislazione, ai pertinenti contratti collettivi o altri accordi tra le parti sociali.

(10)

Anche le disposizioni concernenti il periodo di riferimento di durata massima settimanale del lavoro devono essere riviste nell'intento di adattarle alle esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori, fatte salve le garanzie per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.

(11)

Qualora la durata del contratto di lavoro sia inferiore ad un anno, il periodo di riferimento non dovrebbe essere superiore alla durata del contratto di lavoro.

(12)

L'esperienza acquisita nell'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE dimostra che la decisione finale puramente individuale di non applicare l'articolo 6 della stessa comporta dei problemi per quanto concerne la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori e la libertà di scelta del lavoratore. È pertanto opportuno che la deroga prevista da detta disposizione cessi di essere applicabile.

(13)

Nel caso dei lavoratori con più di un contratto di lavoro, è importante che si adottino misure per garantire che l'orario di lavoro del lavoratore sia definito come la somma dei periodi di lavoro effettuati in base a ciascuno dei contratti.

(14)

Ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 2, del trattato, la Commissione ha consultato le parti sociali a livello comunitario sul possibile orientamento dell'azione comunitaria in materia.

(15)

Dopo tale consultazione la Commissione, ritenendo opportuna un'azione comunitaria, ha ulteriormente consultato le parti sociali sul contenuto della proposta prevista, ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 3, del trattato.

(16)

Al termine di tale seconda fase di consultazione le parti sociali a livello comunitario non hanno informato la Commissione della loro volontà di avviare il processo che potrebbe condurre alla conclusione di un accordo, come previsto all'articolo 139 del trattato.

(17)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia attualizzare la normativa comunitaria in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(18)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e si conforma ai principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (6). Essa è volta in particolare ad assicurare il pieno rispetto del diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque di cui all'articolo 31 della Carta, in particolare al paragrafo 2, il quale statuisce che «ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite».

(19)

L'attuazione della presente direttiva dovrebbe mantenere il livello generale di protezione assicurato ai lavoratori per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2003/88/CE è così modificata:

1)

all'articolo 2 sono inseriti i punti seguenti:

«1 bis)   “servizio di guardia”: periodo durante il quale il lavoratore è obbligato a tenersi a disposizione sul proprio luogo di lavoro al fine di intervenire, su richiesta del datore di lavoro, per esercitare la propria attività o le proprie funzioni.

1 ter)   “luogo di lavoro”: il luogo o i luoghi in cui il lavoratore esercita normalmente le sue attività o funzioni e che è determinato conformemente a quanto previsto nel rapporto o contratto di lavoro che si applica al lavoratore.

1 quater)   “periodo inattivo del servizio di guardia”: periodo durante il quale il lavoratore è di guardia ai sensi del punto 1 bis, ma non è chiamato dal suo datore di lavoro ad esercitare di fatto la propria attività o le proprie funzioni.»

2.

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 2 bis

Servizio di guardia

L'intera durata del servizio di guardia, incluso il periodo inattivo, è considerata orario di lavoro ▐.

Tuttavia i periodi inattivi del servizio di guardia possono essere calcolati in modo specifico, sulla base al contratto collettivo o di altro accordo tra le parti sociali ovvero mediante disposizioni legislative o regolamentari, al fine di rispettare la durata massima settimanale della media dell'orario di lavoro di cui all'articolo 6, purché siano rispettati i principi generali relativi alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori .

Il periodo inattivo del servizio di guardia non è conteggiato per il calcolo dei periodi di riposo giornalieri o settimanali previsti, rispettivamente, agli articoli 3 e 5 ▐.

Articolo 2 ter

Calcolo dell'orario di lavoro

Nel caso dei lavoratori con più di un contratto di lavoro, l'orario di lavoro del lavoratore corrisponde alla somma dei periodi di lavoro effettuati in base a ciascuno dei contratti.

Articolo 2 quater

Conciliazione della vita professionale con la vita familiare

Gli Stati membri incoraggiano le parti sociali al livello adeguato, lasciandone impregiudicata l'autonomia, a concludere accordi finalizzati a meglio conciliare la vita professionale con la vita familiare.

Gli Stati membri assicurano, senza pregiudizio della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori (7), e consultando le parti sociali, che:

i datori di lavoro informino i lavoratori con congruo anticipo di ogni modifica del ritmo di lavoro, e

i lavoratori abbiano il diritto di chiedere modifiche del loro orario o del loro ritmo di lavoro, e i datori di lavoro abbiano l'obbligo di considerare tali richieste equamente, tenuto conto delle esigenze di flessibilità di datori di lavoro e lavoratori. Un datore di lavoro può respingere una tale richiesta soltanto se gli inconvenienti organizzativi che essa comporta per lui sono sproporzionatamente maggiori del beneficio per il lavoratore .

3.

l'articolo 17 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

all'alinea le parole «agli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 16» sono sostituite dalle parole «agli articoli da 3 a 6 e all'articolo 8 nonché all'articolo 16, lettere a) e c)»;

ii)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

di direttori generali (“chief executive officers”) (o di persone che occupano posizioni comparabili), di dirigenti superiori ad essi direttamente subordinati e di persone nominate direttamente da un consiglio di amministrazione;»

b)

al paragrafo 2, le parole «a condizione che vengano concessi ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo» sono sostituite dalle parole «a condizione che siano accordati ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo dopo i periodi trascorsi in servizio, conformemente alla pertinente legislazione, al pertinente contratto collettivo o altro accordo tra le parti sociali»;

c)

al paragrafo 3, nella frase introduttiva, le parole «agli articoli 3, 4, 5, 8 e 16» sono sostituite dalle parole «agli articoli 3, 4, 5 e 8, nonché all'articolo 16, lettere a) e c)»;

d)

il paragrafo 5 è così modificato:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«5.   A norma del paragrafo 2 del presente articolo, le deroghe all'articolo 6, nel caso dei medici in formazione, possono essere concesse secondo il disposto dei commi dal secondo al sesto del presente paragrafo.»

ii)

l'ultimo comma è soppresso;

4.

all'articolo 18, terzo comma, le parole «a condizione che ai lavoratori interessati siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo» sono sostituite dalle parole «a condizione che siano accordati ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo dopo i periodi trascorsi in servizio, conformemente alla pertinente legislazione; al pertinente contratto collettivo o altro accordo tra le parti sociali».

5.

l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Limiti alla facoltà di derogare ai periodi di riferimento

▐ In deroga all'articolo 16, lettera b), gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, di consentire che, per ragioni oggettive o tecniche ovvero per ragioni inerenti all'organizzazione del lavoro, il periodo di riferimento sia portato a un periodo non superiore a dodici mesi:

a)

mediante contratto collettivo o accordo sottoscritto dalle parti sociali, come previsto all'articolo 18; o

b)

per via legislativa o regolamentare previa consultazione delle parti sociali al livello adeguato , nei casi in cui i lavoratori non siano coperti da contratti collettivi o altri accordi fra le parti sociali, purché lo Stato membro interessato adotti le misure necessarie per assicurare che il datore di lavoro:

i)

informi e consulti i lavoratori o i loro rappresentanti in merito all'introduzione dell'organizzazione dell'orario di lavoro proposta e alle relative modifiche;

ii)

adotti le misure necessarie per prevenire o porre rimedio a ogni rischio per la salute e la sicurezza che possa essere connesso all'organizzazione dell'orario di lavoro proposta

Se si avvalgono della facoltà di cui al primo comma, lettera b), gli Stati membri provvedono affinché il datore di lavoro adempia agli obblighi che gli incombono in virtù della direttiva 89/391/CEE, sezione II.»

6.

l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

Disposizioni varie

(1)   Quantunque il principio generale sia che, nell'Unione europea, l'orario settimanale di lavoro massimo è di 48 ore e che in pratica per i lavoratori nell'Unione europea una maggiore durata del lavoro rappresenta l'eccezione, gli Stati membri possono decidere di non applicare l'articolo 6 per un periodo transitorio che terminerà …  (8), a condizione di adottare le misure necessarie per assicurare la protezione efficace della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il ricorso a detta facoltà deve tuttavia essere espressamente previsto da un contratto collettivo o da un accordo sottoscritto dalle parti sociali al livello adeguato o dalla normativa nazionale, previa consultazione delle parti sociali al livello adeguato.

(2)   In ogni caso, gli Stati membri che desiderano avvalersi di tale facoltà prendono le misure necessarie ad assicurare che:

a)

nessun datore di lavoro chieda a un lavoratore di lavorare più di 48 ore nel corso di un periodo di sette giorni, calcolato come media del periodo di riferimento di cui all'articolo 16, lettera b), a meno che non abbia ottenuto il consenso previo del lavoratore all'esecuzione di tale lavoro. La validità di detto consenso non è superiore a sei mesi ed è rinnovabile;

b)

nessun lavoratore possa subire un danno per il fatto di non essere disposto ad accettare di effettuare tale lavoro o perché ha revocato, per qualsiasi motivo, il suo consenso;

c)

il consenso dato:

i)

all'atto della firma del contratto di lavoro individuale o durante il periodo di prova , ovvero

ii)

nel corso delle prime quattro settimane del rapporto di lavoro

sia nullo e non avvenuto;

d)

ciascun lavoratore abbia il diritto, durante i primi sei mesi successivi alla stipula di un accordo valido o durante un periodo massimo di tre mesi dalla fine del periodo di prova specificato nel suo contratto, se tale periodo ha durata superiore, di revocare, con effetto immediato, il suo consenso ad effettuare tale lavoro, informandone a tempo debito e per iscritto il suo datore di lavoro. Successivamente il datore di lavoro può chiedere al lavoratore di dare per iscritto un preavviso, di durata non superiore a due mesi;

e)

il datore di lavoro tenga registri aggiornati di tutti i lavoratori che effettuano tale lavoro e registri adeguati che consentano di accertare che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate;

f)

i registri siano messi a disposizione delle autorità competenti, le quali possono vietare o limitare, per ragioni ║ di salute e salute dei lavoratori, la possibilità di superare la durata massima settimanale del lavoro;

g)

il datore di lavoro, su richiesta delle autorità competenti, trasmetta loro informazioni sui consensi dati dai lavoratori a lavorare per più di 48 ore nel corso di un periodo di sette giorni, calcolato come media del periodo di riferimento di cui all'articolo 16, lettera b), e registri adeguati che consentano di accertare che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate.

7.

l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24

Relazioni

(1)   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto nazionale adottate o in via di adozione nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

(2)   Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione pratica della presente direttiva, indicando i punti di vista delle parti sociali.

La Commissione ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

(3)   A decorrere dal 23 novembre 1996 la Commissione presenta ogni cinque anni al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'attuazione della presente direttiva, tenendo conto dei paragrafi 1 e 2.»

Articolo 2

Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano dette disposizioni alla Commissione entro il … (9). Gli Stati membri notificano tempestivamente alla Commissione le eventuali successive modifiche di tali disposizioni. In particolare essi provvedono a che i lavoratori e/o i loro rappresentanti dispongano di mezzi adeguati per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla presente direttiva.

Articolo 3

(1)   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al … (9) o si accertano che le parti sociali introducano le disposizioni necessarie mediante accordo, nel qual caso gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie a consentire loro di garantire in qualsiasi momento il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

(2)   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a …

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 267 del 27.10.2005, pag. 16.

(2)  GU C 231 del 20.9.2005, pag. 69.

(3)  Posizione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2005 (GU C 92 E del 20.4.2006, pag. 292), posizione comune del Consiglio del 15 settembre 2008 (GU C 254 E del 7.10.2008, pag. 26) e posizione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2008.

(4)  GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9.

(5)  GU L 307 del 13.12.1993, pag. 18.

(6)  GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

(7)  GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29

(8)   Trentasei mesi dall'entrata in vigore della direttiva 2009/…/CE (recante modifica della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro).»

(9)  Tre anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.


23.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CE 45/149


Applicazione transfrontaliera della normativa in materia di sicurezza stradale ***I

P6_TA(2008)0616

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per agevolare l'applicazione transfrontaliera della normativa in materia di sicurezza stradale (COM(2008)0151 — C6-0149/2008 — 2008/0062(COD))

(2010/C 45 E/48)

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0151),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71, paragrafo 1, lettera c), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0149/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0371/2008);

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


P6_TC1-COD(2008)0062

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 dicembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per agevolare l'applicazione transfrontaliera della normativa in materia di sicurezza stradale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, lettera c),

vista la proposta della Commissione ║,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (1),

visto il parere del garante europeo della protezione dei dati (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione europea attua una politica tesa a migliorare la sicurezza stradale con l'obiettivo di ridurre il numero delle vittime, dei feriti e dei danni materiali. Uno strumento importante per conseguire questo obiettivo è l'applicazione coerente delle sanzioni per le infrazioni che notoriamente compromettono la sicurezza stradale.

(2)

Tuttavia, vista la mancanza di meccanismi adeguati, avviene spesso che le sanzioni pecuniarie previste per determinati tipi di infrazioni stradali non vengano concretamente applicate quando le infrazioni sono commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui l'infrazione è stata commessa.

(3)

Per migliorare la sicurezza stradale nell'Unione europea e assicurare pari condizioni di trattamento a trasgressori residenti e non residenti, occorre che le sanzioni siano applicate indipendentemente dallo Stato membro di immatricolazione del veicolo con cui l'infrazione è commessa. A tal fine è necessario istituire un sistema di scambio transfrontaliero di informazioni.

(4)

Questo sistema risulta particolarmente utile per le infrazioni al codice della strada registrate da dispositivi automatici di rilevamento, nelle quali l'identità del trasgressore non può essere stabilita immediatamente, come in caso di eccesso di velocità o transito con semaforo rosso. Il sistema è utile anche ai fini del procedimento contro le infrazioni per le quali può essere necessario verificare i dati di immatricolazione del veicolo, per esempio in caso di guida in stato di ebbrezza.

(5)

Questo sistema deve disciplinare le infrazioni al codice della strada che risultano particolarmente gravi per la sicurezza stradale e le infrazioni considerate come infrazioni al codice della strada dalla legislazione di tutti gli Stati membri. È pertanto opportuno prendere in considerazione l'eccesso di velocità, la guida in stato di ebbrezza, il mancato uso della cintura di sicurezza e il transito con semaforo rosso. La Commissione continuerà a monitorare gli sviluppi nell'Unione europea in relazione ad altre infrazioni al codice della strada che implicano gravi conseguenze per la sicurezza stradale. Dopo aver presentato una relazione sull'attuazione della presente direttiva a due anni dall'entrata in vigore della stessa, la Commissione dovrebbe proporre, ove opportuno, una revisione della direttiva quanto alla possibilità di includere nel suo ambito di applicazione altre eventuali categorie di infrazioni al codice della s trada.

(6)

Al fine di garantire un sufficiente livello di sicurezza stradale e di assicurare che le sanzioni pecuniarie applicabili siano proporzionate, la Commissione dovrebbe avviare discussioni con gli Stati membri sull'introduzione di sanzioni pecuniarie fisse armonizzate per le infrazioni al codice della strada e incoraggiare altresì lo scambio di buone prassi tra Stati membri.

(7)

Per garantire l'efficacia del sistema, l'applicazione transfrontaliera della normativa deve riguardare le fasi comprese fra il rilevamento dell'infrazione e l'invio della notifica di infrazione, elaborata sulla base di un modello standard, al titolare del certificato di immatricolazione del veicolo. Quando una decisione definitiva sia stata presa, si può applicare la decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (4). Qualora tale decisione quadro non possa essere applicata, ad esempio per il fatto che le decisioni sanzionatorie non rientrano nell'ambito del diritto penale, l'efficacia delle sanzioni dovrebbe comunque essere garantita da altre misure di applicazione delle sanzioni. È necessario introdurre una norma minima per le notifiche di infrazione, compresi i moduli di risposta, nonché mediante procedure di notifica più compatibili, al fine di rendere più affidabile ed efficace l'applicazione transfrontaliera .

(8)

Inoltre, lo scambio transfrontaliero di informazioni deve essere eseguito in tempi rapidi per via elettronica. A tal fine è auspicabile istituire reti telematiche comunitarie sicure che consentano che lo scambio di informazioni avvenga in condizioni di sicurezza e garantiscano la riservatezza dei dati trasmessi .

(9)

Visto che i dati relativi all'identificazione di un trasgressore sono personali, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per assicurare il rispetto della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (5). Il trasgressore dovrebbe essere debitamente informato, al momento della notifica dell'infrazione, in merito ai suoi diritti in materia di accesso, rettifica e cancellazione dei dati e al periodo massimo previsto dalla legge per la conservazione dei dati .

(10)

I dati raccolti ai sensi della presente direttiva, il cui stoccaggio ha comunque carattere temporaneo, non dovrebbero in alcun caso essere utilizzati a fini che non siano quelli del perseguimento delle infrazioni alla sicurezza stradale. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che il trattamento dei dati personali e la gestione della rete telematica comunitaria consentano di evitare che i dati raccolti siano utilizzati per scopi diversi da quelli propri della sicurezza stradale.

(11)

In materia di controlli stradali, gli Stati membri dovrebbero armonizzare i rispettivi metodi per far sì che le loro prassi siano comparabili a livello di Unione europea. Si dovrebbero pertanto mettere a punto in ciascuno Stato membro norme minime applicabili alle prassi di controllo.

(12)

Anche le apparecchiature tecniche per i controlli di sicurezza stradale dovrebbero essere armonizzate in futuro per assicurare la convergenza delle misure di controllo tra gli Stati membri. Una siffatta armonizzazione tecnica dovrebbe essere proposta dalla Commissione in occasione della revisione di cui all'articolo 14

(13)

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero prendere le misure necessarie per informare e sensibilizzare i cittadini dell'Unione europea circa l'attuazione della presente direttiva. Un'idonea informazione sulle conseguenze del mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza stradale potrà così avere un effetto deterrente sulla commissione di infrazioni stradali.

(14)

La Commissione dovrebbe concentrarsi in futuro sulla necessità di agevolare l'applicazione transfrontaliera della normativa relativa alle infrazioni stradali, in particolare quelle connesse a incidenti stradali gravi.

(15)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6).

(16)

In particolare, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare misure riguardanti l'adeguamento dell'allegato. Visto che tali misure hanno portata generale e intendono modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è opportuno che siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(17)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire agevolare l'applicazione transfrontaliera delle sanzioni per determinate infrazioni al codice della strada, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

(1)   La presente direttiva istituisce un sistema per agevolare l'applicazione transfrontaliera delle sanzioni per le seguenti infrazioni al codice della strada:

a)

eccesso di velocità;

b)

guida in stato di ebbrezza;

c)

mancato uso della cintura di sicurezza;

d)

transito con semaforo rosso.

(2)   La presente direttiva si applica soltanto se la sanzione da applicare per l'infrazione in questione è o comprende una sanzione pecuniaria.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)

«titolare»: il titolare del certificato di immatricolazione del veicolo in questione , compresi i motocicli ;

b)

«Stato dell'infrazione»: lo Stato membro in cui l'infrazione è stata commessa;

c)

«Stato di residenza»: lo Stato membro in cui è immatricolato il veicolo con cui l'infrazione è stata commessa;

d)

«autorità competente»: un punto di contatto unico in ciascuno Stato membro incaricato di agevolare l'attuazione della presente direttiva ;

e)

«autorità centrale» : l'autorità incaricata di garantire la protezione dei dati in ciascuno Stato membro;

f)

«decisione amministrativa definitiva» : una decisione definitiva che infligga una sanzione pecuniaria, diversa da una decisione secondo la definizione dell'articolo 1 della decisione quadro 2005/214/GAI;

g)

«eccesso di velocità»: il superamento dei limiti di velocità in vigore nello Stato dell'infrazione per il tipo di strada o il tipo di veicolo in questione;

h)

«guida in stato di ebbrezza»: la guida con un tasso di alcolemia nel sangue superiore al livello massimo in vigore nello Stato dell'infrazione;

i)

«mancato uso della cintura di sicurezza»: il mancato rispetto della prescrizione di indossare la cintura di sicurezza o un dispositivo di ritenuta per bambini nei casi stabiliti a norma della direttiva 91/671/CEE del Consiglio (7) o della legislazione dello Stato dell'infrazione;

j)

«mancato arresto davanti a un semaforo rosso»: l'infrazione costituita dal transito con semaforo rosso, come definita nella legislazione dello Stato dell'infrazione.

Articolo 3

Orientamenti in materia di sicurezza stradale nell'Unione europea

1.     Ai fini di una politica di sicurezza stradale volta a raggiungere un elevato livello di protezione per tutti gli utenti della strada nell'Unione europea e tenendo conto delle diverse situazioni all'interno di quest'ultima, gli Stati membri si adoperano, fatte salve politiche e legislazioni più restrittive, per introdurre una serie minima di orientamenti in materia di sicurezza stradale nell'ambito della presente direttiva. Ai fini della realizzazione di tale obiettivo la Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 13, adotta orientamenti in materia di sicurezza stradale nell'Unione europea, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 3. Tali orientamenti rispettano i principi di base esposti nel presente articolo

2.     In materia di velocità, l'uso di apparecchiature automatiche di controllo su autostrade, strade secondarie e strade urbane è incoraggiata in particolare sui tratti di rete stradale in cui il numero degli incidenti causati da eccesso di velocità è superiore alla media.

Le raccomandazioni adottate nell'ambito di orientamenti mirano a far sì che il numero dei controlli di velocità mediante apparecchiature automatiche aumenti del 30 % negli Stati membri in cui il numero delle vittime di incidenti stradali è superiore alla media dell'Unione europea e la riduzione del loro numero a partire dal 2001 è inferiore alla media dell'Unione europea. È garantita un'adeguata copertura geografica del territorio di ciascuno Stato membro.

3.     In materia di guida in stato di ebbrezza, gli Stati membri assicurano in via prioritaria controlli su base aleatoria nelle zone e nelle fasce orarie in cui il mancato rispetto delle prescrizioni è frequente e il rischio di incidente aumenta .

Gli Stati membri provvedono a che almeno il 30 % dei conducenti possa essere esaminato ogni anno.

4.     In materia di uso della cintura di sicurezza, operazioni intensive di controllo sono effettuate per almeno sei settimane l'anno dagli Stati membri in cui il tasso d'utilizzo della cintura di sicurezza è inferiore al 70 % degli utenti della strada, in particolare nelle zone e nelle fasce orarie in cui il mancato rispetto delle prescrizioni è frequente.

5.     In materia di transito con semaforo rosso, si privilegia l'uso di apparecchiature automatiche di controllo agli incroci dove è frequente il mancato rispetto delle norme e si registra un numero di incidenti superiore alla media degli incidenti connessi al transito con semaforo rosso.

6.     Gli orientamenti raccomandano uno scambio di buone prassi tra gli Stati membri e invitano in particolare gli Stati più avanzati in materia di controlli automatici a fornire un assistenza tecnica agli Stati membri che lo richiedano.

Capo II

Disposizioni per agevolare l'applicazione transfrontaliera della normativa

Articolo 4

Procedura per lo scambio di informazioni fra Stati membri

1.   Quando un'infrazione è stata commessa in uno Stato membro con un veicolo immatricolato in un altro Stato membro e il caso non è perseguito e chiuso immediatamente da un'autorità competente per sanzionare l'infrazione nello Stato dell'infrazione, l'autorità competente nello Stato in questione trasmette il numero di immatricolazione del veicolo e le informazioni riguardanti il luogo e la data dell'infrazione all'autorità competente negli altri Stati membri o nello Stato di residenza, se quest'ultimo può essere identificato, nelle stesse circostanze e con le stesse modalità con cui sanzionerebbe la stessa infrazione se quest'ultima fosse commessa da un veicolo immatricolato sul proprio territorio.

2.   L'autorità competente nello Stato di residenza trasmette immediatamente le informazioni seguenti esclusivamente all'autorità competente nello Stato dell'infrazione:

a)

la marca e il modello del veicolo provvisto del numero di immatricolazione in questione;

b)

se il titolare del certificato di immatricolazione del veicolo in questione è una persona fisica, il nome, l'indirizzo, la data e il luogo di nascita;

c)

se il titolare del certificato di immatricolazione del veicolo in questione è una persona giuridica, la denominazione e l'indirizzo.

3.    Lo scambio di informazioni, per quanto concerne il trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati, avviene nel rispetto della direttiva 95/46/CE. Le autorità competenti degli altri Stati membri non conservano le informazioni trasmesse dallo Stato di infrazione ; tali informazioni servono esclusivamente ai fini della presente direttiva e, a conclusione della procedura, tutti i dati devono essere cancellati in maniera verificabile.

Articolo 5

Uso di una rete telematica

1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che lo scambio di informazioni di cui all'articolo 4 sia effettuato per via telematica. A tal fine, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per instaurare una rete telematica comunitaria basata su regole comuni entro dodici mesi dalla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

2.   La Commissione adotta le regole comuni riguardanti l'attuazione del paragrafo 1 entro la data di cui all'articolo 15, paragrafo 1, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all' articolo 13, paragrafo 3 .

Le regole comuni comprendono in particolare disposizioni riguardanti i punti seguenti:

a)

il formato dei dati scambiati;

b)

le procedure tecniche per lo scambio elettronico dei dati fra Stati membri , garantendo la sicurezza e la riservatezza dei dati trasmessi;

c)

le norme di sicurezza e di protezione dei dati personali onde evitare l'utilizzazione dei dati per fini diversi da quelli cui erano destinati.

Articolo 6

Notifica delle infrazioni

1.   Dopo il ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, l'autorità nello Stato dell'infrazione competente per sanzionare le infrazioni disciplinate dalla presente direttiva trasmette una notifica di infrazione al titolare. La notifica è redatta sulla base del modello di cui all'allegato.

2.   La notifica di infrazione comprende , quanto meno, l'oggetto della notifica, il nominativo dell'autorità competente per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, il nominativo dell'autorità competente per l'attuazione della presente direttiva e una descrizione dei dettagli pertinenti dell'infrazione di cui trattasi. Essa precisa l'importo della sanzione pecuniaria, le procedure di pagamento più semplici, il termine ultimo di pagamento, le possibilità di contestare le motivazioni della notifica di infrazione e le possibilità di ricorrere contro una decisione che impone una sanzione pecuniaria, nonché la procedura da seguire in caso di controversia o ricorso.

3.     Le sanzioni pecuniarie irrogate a norma della presente direttiva sono non discriminatorie in base alla nazionalità e sono applicate in conformità della legge in vigore nello Stato dell'infrazione.

4.   La notifica di infrazione informa il titolare circa l'obbligo di compilare il modulo di risposta entro un determinato termine qualora il titolare non intenda pagare la sanzione pecuniaria. Essa informa inoltre il titolare che un eventuale rifiuto di pagare la sanzione sarà comunicato all'autorità competente dello Stato di residenza per esecuzione della decisione.

5.     La notifica di infrazione informa il titolare che i suoi dati personali saranno trattati nel rispetto della direttiva 95/46/CE e gli indica quali sono i suoi diritti in materia di accesso, rettifica e cancellazione di cui all'articolo 11 della presente direttiva.

6.     Qualora non fosse alla guida del veicolo nel momento in cui è stata commessa l'infrazione, il titolare è tenuto a comunicare gli estremi del conducente in conformità della normativa dello Stato di residenza. Nei casi in cui esista un accordo fra due o più Stati membri che affronta le problematiche connesse all'applicazione del presente articolo, quest'ultimo non è applicabile.

7.   La notifica di infrazione è trasmessa al titolare nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato di residenza, secondo quanto specificato dallo Stato in questione.

8.   La Commissione può adattare il modello di notifica per tenere conto degli sviluppi tecnici. Tali provvedimenti, destinati a modificare elementi tecnici non essenziali della presente direttiva, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 3.

9.     Ai fini della presente direttiva, non è applicata alcuna sanzione pecuniaria per le infrazioni commesse prima della data di entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 7

Seguito dato alle infrazioni stradali

1.     Nel caso in cui la sanzione pecuniaria non sia stata pagata e siano state esperite tutte le procedure da seguire in caso di controversia o ricorso, si applica la decisione quadro 2005/214/GAI per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 1 di detta decisione quadro.

2.     Nei casi di mancato pagamento di cui al paragrafo 1, ma riguardanti sanzioni pecuniarie che non rientrano nell'ambito di applicazione della suddetta decisione quadro, l'autorità competente dello Stato dell'infrazione trasmette la decisione definitiva all'autorità competente dello Stato di residenza per l'esecuzione della sanzione pecuniaria.

Articolo 8

Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie

1.     L'autorità competente dello Stato di residenza riconosce senza ulteriori formalità una decisione amministrativa definitiva che impone una sanzione pecuniaria, trasmessale conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, e adotta senza indugio tutte le misure necessarie per la sua esecuzione, salvo che decida di invocare uno dei seguenti motivi di non riconoscimento o non esecuzione:

a)

il diritto dello Stato di residenza prevede un'immunità che rende impossibile l'esecuzione della decisione;

b)

l'interessato non è stato informato del suo diritto di presentare ricorso e del termine per presentare il ricorso stesso.

2.     L'esecuzione della decisione che impone una sanzione pecuniaria da parte dell'autorità competente dello Stato di residenza è disciplinata dalla legge dello Stato di residenza alla stessa stregua di una sanzione pecuniaria nello Stato di residenza.

3.     L'autorità competente dello Stato dell'infrazione informa immediatamente l'autorità competente dello Stato di residenza in merito a qualsiasi decisione o misura che osti all'esecuzione della decisione. L'autorità competente dello Stato di residenza pone fine all'esecuzione della decisione non appena è informata dall'autorità competente dello Stato dell'infrazione di detta decisione o misura.

Articolo 9

Informazioni trasmesse dallo Stato di residenza

L'autorità competente dello Stato di residenza informa senza indugio, con qualsiasi mezzo che registri per iscritto, l'autorità competente dello Stato dell'infrazione di quanto segue :

a)

la trasmissione della decisione all'autorità competente;

b)

qualsiasi decisione di non eseguire una decisione, corredata dei motivi che la giustificano;

c)

l'esecuzione della decisione, non appena sia avvenuta .

Articolo 10

Autorità centrali

1.   Ciascuno Stato membro nomina un'autorità centrale incaricata di fornire assistenza per l'applicazione della presente direttiva.

2.   Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva ciascuno Stato membro comunica alla Commissione il nome e l'indirizzo delle autorità centrali nominate in forza del presente articolo.

3.   La Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 2 agli altri Stati membri.

Articolo 11

Diritti di accesso, rettifica e cancellazione

1.   Fatti salvi i diritti delle persone interessate conferiti dalla legislazione nazionale a norma dell'articolo 12, lettera a), della direttiva 95/46/CE, qualsiasi persona interessata ha il diritto di ottenere comunicazione dei dati personali registrati nello Stato di residenza che sono stati trasmessi allo Stato membro richiedente.

2.   Fatta salva l'osservanza dei requisiti procedurali previsti per le opposizioni e i ricorsi giurisdizionali degli Stati membri interessati, qualsiasi persona interessata ha il diritto di ottenere rapidamente la rettifica di dati personali inesatti o la cancellazione di dati registrati indebitamente.

3.   Le persone interessate possono esercitare i diritti di cui al paragrafo 2 presso l'autorità centrale del paese di residenza.

Articolo 12

Informazione destinata ai conducenti nell'Unione europea

1.     Gli Stati membri adottano le misure opportune per fornire le informazioni necessarie agli utenti della strada in merito alle misure di attuazione della presente direttiva. Tali informazioni possono essere fornite, tra l'altro, per il tramite di enti addetti alla sicurezza stradale, organizzazioni non governative operanti nel settore della sicurezza stradale o di club automobilistici.

Gli Stati membri garantiscono che le norme in materia di limiti di velocità siano affisse sotto forma di segnaletica verticale a tutte le loro frontiere autostradali.

2.     La Commissione mette a disposizione sul proprio sito web una sintesi delle norme vigenti negli Stati membri che rientrano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva.

Capo III

Procedura di comitato

Articolo 13

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato per l'applicazione della normativa in materia di sicurezza stradale.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 14

Revisione e relazione

1.     Entro …  (8) la Commissione presenta al Parlamento e al Consiglio una relazione sull' attuazione della presente direttiva da parte degli Stati membri e sulla sua efficacia ai fini del conseguimento dell'obiettivo di ridurre il numero dei morti sulle strade dell'Unione europea.

2.     Sulla base di tale relazione, la Commissione valuta le possibilità di estendere l'ambito di applicazione della direttiva ad altre infrazioni stradali.

3.     Nella relazione la Commissione presenta proposte volte ad armonizzare gli strumenti di controllo sulla base di criteri comunitari e le procedure di controllo in materia di sicurezza stradale.

4.     Nella relazione la Commissione valuta inoltre l'attuazione volontaria, da parte degli Stati membri, degli orientamenti in materia di sicurezza stradale nell'Unione europea di cui all'articolo 3 ed esamina l'opportunità di rendere obbligatorie le raccomandazioni contenute in detti orientamenti. Se del caso, la Commissione può presentare una proposta di modifica della presente direttiva.

Capo IV

Disposizioni finali

Articolo 15

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva almeno dodici mesi dopo l'entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 17

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ║

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C …

(2)   GU C 310 del 5.12.2008, pag. 9.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2008.

(4)  GU L 76 del 22.3.2005, pag. 16.

(5)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(6)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. ║.

(7)  Direttiva 91/671/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 26). ║.

(8)   Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.


ALLEGATO

MODULO PER LA NOTIFICA DELL'INFRAZIONE

di cui all'articolo 6

[COPERTINA]

[Nome, indirizzo e numero di telefono del mittente] [Nome e indirizzo del destinatario]

NOTIFICA

di un'infrazione al codice della strada commessa in … [nome dello Stato membro in cui l'infrazione è stata commessa]

[il testo summenzionato deve essere riportato sulla copertina in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea]

PAGINA 2

Il [data … ] un'infrazione al codice della strada commessa con il veicolo con numero di immatricolazione …,

marca …, modello …, è stata rilevata da … [nome dell'organismo responsabile].

Lei è registrato come titolare del certificato di immatricolazione del veicolo summenzionato.

Gli estremi dell'infrazione sono descritti alla pagina 3.

L'importo della sanzione pecuniaria applicabile a questa infrazione è di … EUR/valuta nazionale.

La scadenza per il pagamento è fissata al …

Se Lei non intende pagare la sanzione pecuniaria, è comunque obbligata/obbligato a compilare il modulo di risposta allegato (pagina 4) e inviarlo all'indirizzo indicato. Tale modulo di risposta può essere trasmesso dalla [autorità competente dello Stato dell'infrazione] alla [autorità competente dello Stato di residenza] per l'esecuzione della decisione sanzionatoria.

INFORMAZIONI

Il presente caso sarà esaminato dall'autorità competente nello Stato dell'infrazione.

Se non viene avviato un procedimento, il destinatario sarà informato entro sessanta giorni dal ricevimento del modulo di risposta.

Se viene avviato un procedimento, si applica la procedura seguente:

[da completare a cura dello Stato dell'infrazione: indicare quale procedura sarà seguita, fornendo informazioni sulla possibilità di ricorso contro la decisione di avviare un procedimento e sulla relativa procedura. Le informazioni devono comprendere in ogni caso seguenti elementi: il nome e l'indirizzo dell'autorità incaricata di avviare un procedimento; il termine per il pagamento; il nome e l'indirizzo dell'organismo al quale presentare ricorso; i termini per la presentazione del ricorso].

PAGINA 3

ESTREMI DELL'INFRAZIONE

a)

Dati riguardanti il veicolo con cui l'infrazione è stata commessa:

Numero di immatricolazione:

Stato di immatricolazione:

Marca e modello:

b)

Dati riguardanti l'infrazione

Luogo, data e ora:

Natura e qualificazione dell'infrazione:

eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza, mancato uso della cintura di sicurezza o di dispositivo di ritenuta per bambini, transito con semaforo rosso (1)

Descrizione dettagliata dell'infrazione:

Estremi delle vigenti disposizioni di legge:

Descrizione o riferimento alla prova dell'infrazione:

c)

Dati riguardanti il dispositivo utilizzato per rilevare l'infrazione (2):

Tipo di dispositivo per il rilevamento dell'eccesso di velocità, della guida in stato di ebbrezza, del transito con semaforo rosso o del mancato uso della cintura di sicurezza (1):

Specifica del dispositivo:

Numero identificativo del dispositivo:

Data di validità dell'ultima calibratura:

d)

Risultato dell'utilizzo del dispositivo:

[l'esempio riguarda l'eccesso di velocità; saranno aggiunte altre infrazioni:]

Velocità massima:

Velocità misurata:

Velocità misurata corretta per tenere conto del margine di errore:

PAGINA 4

MODULO DI RISPOSTA

(si prega di compilare il modulo in stampatello e di contrassegnare l'opzione pertinente)

A.   Identità del conducente:

Era alla guida del veicolo nel momento in cui è stata commessa l'infrazione?

(sì/no)

In caso di risposta affermativa, si prega di completare i punti seguenti:

Cognome e nome:

Luogo e data di nascita:

Patente n.: … rilasciata il (data):… a (luogo):

Indirizzo:

Se non era alla guida del veicolo nel momento in cui è stata commessa l'infrazione, è in grado di indicare l'identità del conducente?

(sì/no)

In caso di risposta affermativa, si prega di completare i punti seguenti con riferimento al conducente:

Cognome e nome:

Luogo e data di nascita:

Patente n.: … rilasciata il (data): … a (luogo): …

Indirizzo:

B.   Elenco delle domande:

(1)

Il veicolo, marca …, numero di immatricolazione …, è immatricolato a Suo nome?

sì/no

In caso di risposta negativa, il titolare del certificato di immatricolazione è:

(cognome, nome, indirizzo)

(2)

Riconosce di aver commesso l'infrazione rilevata?

sì/no

(3)

In caso di risposta negativa, e qualora si rifiuti di rivelare l'identità del conducente, si prega di illustrarne i motivi:

Si prega di inviare il modulo compilato entro sessanta giorni dalla data della presente notifica all'autorità seguente:

all'indirizzo seguente:


(1)  Cancellare le voci non pertinenti.

(2)  Non pertinente se non sono stati utilizzati dispositivi.


Giovedì 18 dicembre 2008

23.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CE 45/163


Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea

P6_TA(2008)0619

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2008)0732 — C6-0393/2008 — 2008/2317(ACI))

(2010/C 45 E/49)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0732 — C6-0393/2008),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 26,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (2),

vista la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata il 17 luglio 2008 durante la riunione di concertazione sul Fondo di solidarietà,

visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0474/2008);

1.   approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

2.   incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2008

concernente la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 26,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (2),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione europea ha istituito un Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il «Fondo») per testimoniare solidarietà alla popolazione delle regioni colpite da catastrofi.

(2)

L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente la mobilitazione del Fondo nei limiti di un massimale annuale di 1 miliardo euro.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2012/2002 definisce le modalità per mobilitare gli stanziamenti del Fondo.

(4)

Cipro ha presentato una richiesta di mobilitazione del Fondo in relazione a una catastrofe causata dalla siccità.

DECIDONO:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è mobilitato per un importo di 7 605 445 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 18 dicembre 2008

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.


23.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CE 45/164


Mobilizzazione dello strumento di flessibilità: strumento di risposta rapida all'impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo

P6_TA(2008)0620

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilizzazione dello strumento di flessibilità, in conformità del punto 27 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2008)0833 — C6-0466/2008 — 2008/2321(ACI))

(2010/C 45 E/50)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0833 — C6-0466/2008),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII), in particolare il punto 27,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 19 e 20 giugno 2008,

visti i risultati della consultazione a tre del 4 dicembre 2008,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0493/2008),

A.

considerando che il Parlamento europeo sostiene energicamente l'iniziativa della Commissione di creare un nuovo strumento di risposta rapida all'impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo (lo «strumento alimentare»), idea che era stata sostenuta anche dal Consiglio europeo del 19 e 20 giugno 2008,

B.

considerando che il Parlamento europeo e il Consiglio, in occasione della riunione di concertazione del 21 novembre 2008, hanno stabilito di finanziare lo strumento alimentare con un importo di 1 miliardo di euro in un periodo di tre anni,

C.

considerando che la proposta iniziale della Commissione prevedeva il finanziamento dello strumento alimentare utilizzando il margine della rubrica 2 del quadro finanziario pluriennale (QFP) ma che detto approccio è stato respinto sia dal Parlamento europeo che dal Consiglio,

D.

considerando che il Parlamento europeo ritiene che la soluzione più opportuna consista nella revisione del massimale della rubrica 4 del QFP ma che il Consiglio ha respinto detta opzione,

E.

considerando che i due rami dell'autorità di bilancio hanno infine concordato di finanziare lo strumento alimentare tramite una combinazione ottimale dello strumento di flessibilità, della riserva per aiuti di emergenza e della riassegnazione all'interno della rubrica 4 dallo strumento di stabilità,

F.

considerando che entrambi i rami dell'autorità di bilancio sono concordi sul fatto che lo strumento di flessibilità dovrà contribuire al finanziamento dello strumento alimentare attraverso la mobilizzazione di un importo di 420 milioni di euro per il bilancio 2009, sui 730 milioni di euro disponibili a titolo dello strumento in questione,

G.

considerando che questo è il secondo anno consecutivo che detto strumento è stato utilizzato nei tre anni di esistenza giuridica dell'AII,

H.

considerando che ciò dimostra quanto fosse fondata, nonostante la resistenza di vari Stati membri, l'insistenza esercitata dal Parlamento europeo per dotarsi nell'AII di un tipo di strumento con le medesime caratteristiche di questo, in particolare la possibilità di effettuare il riporto dei fondi non utilizzati,

I.

considerando che quanto detto, insieme alla necessità ricorrente di utilizzare meccanismi di natura eccezionale per affrontare situazioni impreviste di emergenza, dimostra altresì il persistere del problema dell'insufficienza dei fondi disponibili entro i massimali di talune rubriche del QFP, segnatamente la rubrica 4;

1.   accoglie con favore l'accordo raggiunto in fase di concertazione sull'uso dello strumento di flessibilità a favore dello strumento alimentare per un importo totale di 420 milioni di euro nel bilancio 2009;

2.   approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

3.   ribadisce, tuttavia, le sue preoccupazioni relative alla costante pressione cui è stata sottoposta la rubrica 4 a causa del limitato margine disponibile che rende ripetutamente necessario ricorrere alla mobilizzazione degli strumenti di flessibilità all'interno di questa rubrica al fine di rispondere alle situazioni impreviste di emergenza; chiede che si valuti in modo dettagliato la necessità di aumentare gli importi disponibili all'interno di questa rubrica per consentire uno sviluppo agevole delle attività programmabili a lungo termine in questo settore e per garantire che l'Unione possa svolgere pienamente il suo ruolo di attore globale sulla scena internazionale;

4.   incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2008

concernente la mobilizzazione dello strumento di flessibilità, in conformità del punto 27 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 27, quinto paragrafo,

vista la proposta della Commissione,

considerando che alla riunione di concertazione del 21 novembre 2008 i due rami dell'autorità di bilancio hanno convenuto l'attivazione dello strumento di flessibilità per integrare il finanziamento previsto nel bilancio 2009, oltre i massimali della rubrica 4, per un importo di 420 milioni di euro quale contributo al finanziamento dello strumento per una risposta rapida all'impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo,

DECIDONO:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, lo strumento di flessibilità è utilizzato per fornire la somma di 420 milioni di euro in stanziamenti di impegno.

Tale importo è destinato ad integrare il finanziamento dello strumento per una risposta rapida all'impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo, di cui alla rubrica 4.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 18 dicembre 2008.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.


23.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CE 45/167


Progetto di bilancio rettificativo n. 10/2008

P6_TA(2008)0621

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sul progetto di bilancio rettificativo n. 10/2008 dell'Unione europea per l'esercizio 2008, sezione III — Commissione (16264/2008 — C6-0461/2008 — 2008/2316(BUD))

(2010/C 45 E/51)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 272 del trattato CE e l'articolo 177 del trattato Euratom,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), in particolare gli articoli 37 e 38,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, definitivamente adottato il 13 dicembre 2007 (2),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3),

visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 11/2008 dell'Unione europea per l'esercizio 2008, presentato dalla Commissione il 7 novembre 2008 (COM(2008)0731),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 10/2008, stabilito dal Consiglio il 27 novembre 2008 (16264/2008 — C6-0461/2008),

visti l'articolo 69 e l'allegato IV del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0481/2008),

A.

considerando che il progetto di bilancio rettificativo (PBR) n. 10 al bilancio generale per l'esercizio 2008 contiene i seguenti elementi:

mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per un importo di 7,6 milioni di euro in stanziamenti d'impegno e di pagamento a seguito della grave siccità verificatasi a Cipro;

la corrispondente riduzione per un importo di 7,6 milioni di euro in stanziamenti di pagamento nella linea di bilancio 13 04 02 — Fondo di coesione,

B.

considerando che lo scopo del PBR n. 10/2008 è di inserire formalmente tali adeguamenti di bilancio nel bilancio per l'esercizio 2008,

C.

considerando che il Consiglio ha adottato il progetto preliminare di bilancio rettificativo (PPBR) n. 11/2008 quale PBR n. 10/2008, a seguito della cancellazione del PBR n. 8/2008;

1.   prende atto del progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 11/2008;

2.   approva il PBR n. 10/2008 senza modifiche;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 71 del 14.3.2008.

(3)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.


23.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CE 45/168


Progetto di bilancio generale 2009 quale modificato dal Consiglio (tutte le sezioni)

P6_TA(2008)0622

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009 quale modificato dal Consiglio (tutte le sezioni) (16257/2008 — C6-0457/2008 — 2008/2026(BUD) e lettere rettificative nn. 1/2009 (SEC(2008)2435 — 13702/2008 — C6-0344/2008), 2/2009 (SEC(2008)2707 — 16259/2008 — C6-0458/2008) e 3/2009 (SEC(2008)2840 — 16260/2008 — C6-0459/2008) al progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009

(2010/C 45 E/52)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 272 del trattato CE e l'articolo 177 del trattato Euratom,

vista la decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (1),

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3),

visto il progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, stabilito dal Consiglio il 17 luglio 2008 (C6-0309/2008),

vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2008 sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, sezione III — Commissione (C6-0309/2008) e sulla lettera rettificativa n. 1/2009 (SEC(2008)2435 — 13702/2008 — C6-0344/2008) al progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009 (4),

vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2008 sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, sezione I — Parlamento europeo, sezione II — Consiglio, sezione IV — Corte di giustizia, sezione V — Corte dei conti, sezione VI — Comitato economico e sociale europeo, sezione VII — Comitato delle regioni, sezione VIII — Mediatore europeo, sezione IX — Garante europeo della protezione dei dati (C6-0309/2008) (5),

viste le lettere rettificative n. 2/2009 (SEC(2008)2707 — 16259/2008 — C6-0458/2008) e n. 3/2009 (SEC(2008)2840 — 16260/2008 — C6-0459/2008) al progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009,

visti i suoi emendamenti e le sue proposte di modificazione del 23 ottobre 2008 al progetto di bilancio generale,

viste le modifiche del Consiglio agli emendamenti e alle proposte di modificazione al progetto di bilancio generale approvati dal Parlamento (16257/2008 — C6-0457/2008),

visti i risultati della concertazione di bilancio del 21 novembre 2008, incluse le dichiarazioni allegate alla presente risoluzione,

vista la dichiarazione del Consiglio sul risultato delle sue deliberazioni riguardanti gli emendamenti e le proposte di modificazione al progetto di bilancio generale approvati dal Parlamento,

visti l'articolo 69 e l'allegato IV del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0486/2008);

Questioni fondamentali — risultati della concertazione, importi complessivi e lettere rettificative

1.   ricorda le sue priorità politiche per il bilancio 2009 quali definite per la prima volta nelle sue risoluzioni del 24 aprile 2008 sulla strategia politica annuale della Commissione per il 2009 (6) e sul quadro di bilancio e le priorità per il 2009 (7) e successivamente sviluppate nella sua risoluzione dell'8 luglio 2008 sul bilancio 2009: prime riflessioni sul progetto preliminare di bilancio per l'esercizio 2009 e sul mandato per la concertazione, Sezione III — Commissione (8); sottolinea che tali priorità, enunciate in via definitiva nella sua risoluzione del 23 ottobre 2008 sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, sezione III — Commissione, hanno costituito i principi guida del suo approccio alla concertazione di bilancio con il Consiglio per il bilancio 2009;

2.   accoglie con favore l'accordo globale sul bilancio 2009, raggiunto nel quadro della tradizionale riunione di concertazione con il Consiglio il 21 novembre 2008, in particolare per quanto riguarda il finanziamento dello strumento alimentare; è tuttavia estremamente preoccupato per le eventuali ripercussioni di una recessione sui cittadini europei e si rammarica pertanto del fatto che, alla riunione di concertazione, la Commissione non è stata disposta a rivelare alcuna informazione sul potenziale impatto finanziario della sua prossima proposta intesa ad affrontare la crisi economica;

3.   prende atto della comunicazione della Commissione al Consiglio europeo, del 26 novembre 2008, intitolata «Un piano europeo di ripresa economica» (COM(2008)0800 def.) e:

sottolinea che tale piano, se sarà approvato, avrà un impatto significativo sul bilancio 2009 e chiede alla Commissione di chiarire la portata di tale impatto fornendo al Parlamento europeo, in quanto ramo dell'autorità di bilancio, ulteriori informazioni sul campo di applicazione dalla sua proposta e dati concreti circa la sua attuazione, in particolare per quanto riguarda la programmazione finanziaria;

si impegna ad analizzare le implicazioni finanziarie e ribadisce l'impegno assunto dal Parlamento e dal Consiglio, come indicato alla riunione di concertazione, a rispondere con risorse finanziarie adeguate all'attuale crisi economica;

invita la Commissione e la Banca europea per gli investimenti a riferire regolarmente sulle attività intraprese per contrastare la crisi economica;

4.   esprime la sua forte volontà di avviare negoziati con il consiglio sulla base della proposta della Commissione per una revisione del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2007-2013 di 5 miliardi di euro nel quadro del proposto piano europeo di ripresa economica; prende atto delle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2008 a tale riguardo;

5.   sottolinea che la crisi attuale non deve essere utilizzata come pretesto per ritardare il riorientamento, estremamente necessario, della spesa verso investimenti «verdi», ma dovrebbe invece essere utilizzata come ulteriore incentivo per realizzare tale riorientamento;

6.   ribadisce a tale riguardo l'importanza della revisione del bilancio prevista per il 2009, che non dovrebbe essere limitata a una proiezione teorica del bilancio dopo il 2013, ma dovrebbe includere precise proposte per un adeguamento della programmazione in sede di revisione intermedia dei programmi pluriennali, al fine di rispondere alla crisi attuale, tenendo conto delle sfide poste dal cambiamento climatico;

7.   ribadisce che le iniziative relative allo sviluppo sostenibile, alla crescita dell'occupazione e al sostegno alle piccole e medie imprese nonché alla ricerca e all'innovazione rivestono la massima importanza nella situazione economica attuale e devono avere assoluta priorità nel bilancio dell'Unione europea per il 2009; in tale contesto ritiene che il sostegno alla coesione tra le regioni debba essere considerato come un fattore chiave per stimolare la crescita economica in tutta l'Unione; ritiene essenziale che la determinazione politica a compiere progressi nella lotta contro il cambiamento climatico e nella creazione di un'Europa più sicura per i cittadini diventi anche una priorità del bilancio che deve essere chiaramente visibile nel bilancio dell'Unione europea; sottolinea che nel 2009 e negli anni a venire l'Unione europea deve essere in grado di svolgere il proprio ruolo di attore globale, in particolare in considerazione delle sfide recenti quali l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari;

8.   appoggia la lettera rettificativa n. 1 al progetto preliminare di bilancio (PPB) per il 2009, in particolare in quanto sembra riflettere in maniera leggermente più realistica rispetto al PPB il fabbisogno della rubrica 4; prende atto della lettera rettificativa n. 2/2009 nei suoi aspetti tradizionali di aggiornamento dei dati sui quali era stata basata la stima delle spese agricole iscritte nel PPB; prende atto della lettera rettificativa n. 3/2009 intesa a coprire, nel quadro del bilancio del Consiglio, le spese (1,06 milioni di euro) afferenti al gruppo di riflessione istituito dal Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2008;

9.   per quanto riguarda gli importi complessivi, fissa il livello definitivo degli stanziamenti d'impegno a 133 846 milioni di euro, che equivale all'1,03 % dell'RNL dell'Unione europea, e il livello globale dei pagamenti a 116 096 milioni di euro, che equivale allo 0,89 % dell'RNL dell'Unione europea; osserva che ciò lascia un margine consistente di 7 762 milioni di euro al di sotto del massimale per i pagamenti nel QFP per il 2009; sottolinea l'impegno comune dei due rami dell'autorità di bilancio a favore di una tempestiva messa a disposizione di stanziamenti di pagamento supplementari, in particolare nel caso di una più rapida attuazione delle politiche strutturali nel corso dell'esercizio finanziario;

10.   è disposto ad accettare il livello dei pagamenti concordato con il Consiglio nell'ambito del pacchetto globale deciso alla riunione di concertazione del 21 novembre 2008, ma ribadisce tuttavia la sua crescente e seria preoccupazione per il basso livello dei pagamenti e per la conseguente disparità tra gli impegni e i pagamenti, che raggiungerà un livello senza precedenti nel 2009; sottolinea che, se questa evoluzione non verrà fermata, esiste il rischio che i futuri bilanci diventino irrealistici; ricorda che il totale degli impegni rimasti da liquidare (reste à liquider — RAL) ha raggiunto un importo pari a 139 miliardi di euro già nel 2007;

11.   sottolinea che il progetto preliminare di bilancio rettificativo (PPBR) n. 10/2008 (COM(2008)0693), adottato dalla Commissione il 31 ottobre 2008, prevede una riduzione degli stanziamenti di pagamento iscritti alle linee di bilancio delle rubriche 1a, 1b, 2, 3b e 4 per un totale di 4 891,3 milioni di euro; osserva che, in parallelo, la richiesta della Commissione relativa allo storno globale per il 2008 ammonta a un totale di 631 milioni di euro per i pagamenti rispetto ai 426 milioni di euro dell'esercizio finanziario 2007, e che tale richiesta riguarda 95 linee di bilancio nel 2008 rispetto alle 65 linee di bilancio nello storno globale per il bilancio 2007; è convinto che queste manovre legate ai pagamenti nel bilancio 2008 avranno necessariamente un impatto sul livello dei pagamenti necessari nel bilancio 2009;

12.   accorda pertanto una fondamentale importanza alla messa a disposizione di stanziamenti di pagamento più consistenti mediante bilanci rettificativi, qualora gli stanziamenti iscritti nel bilancio 2009 dovessero risultare insufficienti, e sottolinea gli impegni assunti a tale riguardo dalle tre Istituzioni nella relativa dichiarazione congiunta adottata alla riunione di concertazione;

13.   sottolinea l'importanza cruciale di un'efficace esecuzione del bilancio e della riduzione dei RAL in considerazione del livello globale molto basso dei pagamenti; invita la Commissione e gli Stati membri a compiere ogni sforzo necessario per garantire in particolare l'esecuzione delle linee di bilancio della sottorubrica 1b del QFP, in quanto essa non solo finanzia numerose politiche e attività importanti mirate a contrastare il cambiamento climatico, ma sostiene anche iniziative relative alla crescita dell'occupazione che contribuiscono alla crescita economica; sottolinea la necessità di adottare misure di miglioramento e di semplificazione intese ad accelerare l'esecuzione dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione e invita la Commissione, nell'ambito del quadro giuridico esistente, a procedere rapidamente alle sue valutazioni della conformità dei sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri al fine di facilitare l'avvio dei principali progetti; constata con grande preoccupazione che, come risulta dai dati disponibili, la Commissione ha ritenuto opportuno ridurre di 220 milioni di euro i finanziamenti a favore della Bulgaria; chiede alla Commissione di sostenere sia la Bulgaria che la Romania nell'attuazione delle riforme e di riferire con cadenza trimestrale al Parlamento sui problemi o le irregolarità riscontrati nell'esecuzione dei fondi comunitari;

14.   esorta la Commissione ad adottare le opportune misure a livello politico e amministrativo per dare un seguito concreto alla dichiarazione comune sull'attuazione della politica di coesione, approvata alla riunione di concertazione del 21 novembre 2008; si impegna a valutare, entro la fine di marzo 2009, se sono stati compiuti progressi sufficienti a tale riguardo;

15.   accoglie con favore l'accordo raggiunto alla riunione di concertazione su un finanziamento triennale pari a 1 miliardo di euro per lo strumento alimentare; osserva che 420 milioni di euro saranno finanziati con fondi addizionali a titolo dello strumento di flessibilità, mentre 340 milioni di euro saranno prelevati dalla riserva per aiuti d'urgenza, in parte attraverso una modifica del punto 25 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (AII); prende atto che l'importo rimanente di 240 milioni di euro sarà riassegnato all'interno della rubrica 4, ma invita la Commissione a presentare una revisione del programma finanziario al fine di garantire una regolare progressione degli importi pianificati fino al 2013 nonostante l'operazione di riassegnazione, e ricorda l'impegno della Commissione a presentare all'autorità di bilancio una valutazione della situazione all'interno della rubrica 4, se necessario corredata di proposte pertinenti, nel corso del 2009, tenendo conto dell'evoluzione politica e dell'esecuzione del bilancio;

16.   ribadisce la propria convinzione che le misure di lotta contro il cambiamento climatico non siano ancora tenute in sufficiente considerazione nel bilancio dell'Unione europea e intende sostenere ogni sforzo volto ad aumentare e a concentrare le risorse finanziarie necessarie per promuovere la leadership dell'Europa nella lotta contro le conseguenze del cambiamento climatico; ribadisce l'invito alla Commissione, formulato in prima lettura, di presentare entro il 15 marzo 2009 un piano ambizioso per migliorare la capacità finanziaria di far fronte ai problemi legati al cambiamento climatico; intende avviare una riflessione approfondita sulla possibilità di utilizzare il sistema per lo scambio delle emissioni (ETS) come una potenziale risorsa a livello di Unione europea in futuro;

17.   sottolinea che il bilancio 2009 rafforza la sicurezza dei cittadini dell'Unione europea sostenendo le relative azioni e politiche che riguardano principalmente la competitività, le piccole e medie imprese (PMI), la sicurezza dei trasporti e dell'energia nonché la sicurezza delle frontiere esterne;

18.   ha preso atto della lettera di eseguibilità della Commissione per quanto riguarda gli emendamenti al progetto di bilancio approvati dal Parlamento in prima lettura; ritiene inaccettabile che la Commissione abbia presentato questo documento in una fase così avanzata della procedura, riducendone in tal modo l'utilità; sottolinea che numerose questioni politiche importanti richiedono un'adeguata visibilità nel bilancio dell'Unione; decide di creare nuove linee di bilancio relative al cambiamento climatico, alla legge sulle piccole imprese (Small Business Act — SBA), allo strumento finanziario per l'adeguamento della flotta da pesca per far fronte alle conseguenze economiche del rincaro dei prezzi dei carburanti, alla strategia dell'Unione europea per il Mar Baltico, nonché all'aiuto al risanamento e alla ricostruzione della Georgia; ha deciso di tener conto, in sede di seconda lettura del bilancio, di alcune osservazioni formulate dalla Commissione; intende tuttavia attenersi alle sue decisioni adottate in prima lettura, in particolare nei casi in cui in una fase anteriore sono stati dedicati un tempo e sforzi sufficienti a valutare le migliori modalità per dare attuazione agli emendamenti del Parlamento, come nel caso dei progetti pilota e delle azioni preparatorie;

19.   accoglie con favore gli sforzi compiuti dalla Commissione per migliorare la presentazione dei suoi documenti di programmazione finanziaria e intende sottolineare ancora una volta che in futuro si attende che tutte le modifiche apportate dalla Commissione alla sua programmazione finanziaria siano chiaramente rispecchiate nei documenti di programmazione da presentare in conformità del punto 46 dell'AII;

20.   ricorda agli Stati membri i loro obblighi relativi alle dichiarazioni di gestione a livello nazionale ai sensi del punto 44 dell'AII; ricorda anche alla Commissione le sue responsabilità a tale riguardo, in particolare per quanto concerne il sostegno politico che si è impegnata a dare all'iniziativa, ma che non è ancora stato concretizzato;

21.   ribadisce che i tagli apportati alle linee relative alle spese amministrative di alcuni programmi pluriennali, decisi dall'autorità di bilancio per il 2009, non possono in alcun caso tradursi in una riduzione delle dotazioni globali, fissate in codecisione, per i programmi in questione; ritiene sia chiaro che la Commissione dovrebbe compensare gli importi ridotti negli esercizi successivi del periodo di programmazione preferibilmente sulle linee operative dei programmi;

Questioni specifiche

Istituto europeo per la tecnologia e l'innovazione

22.   per quanto riguarda l'Istituto europeo per la tecnologia e l'innovazione (IET), conferma la sua decisione adottata nel quadro del bilancio 2008 di includere l'IET nel settore «Ricerca» e di finanziare la sua struttura direttiva, in considerazione della sua natura amministrativa, a titolo della rubrica 5 del QFP; decide di modificare la nomenclatura di conseguenza;

Programma «Frutta nelle scuole»

23.   deplora che, per il secondo anno consecutivo, il Consiglio abbia respinto un emendamento proposto dal Parlamento concernente la creazione di una nuova linea 05 02 08 12 — Programma «Frutta nelle scuole»; si compiace tuttavia dell'accordo politico dato dal Consiglio sulla base giuridica di tale programma; auspica che il programma sia avviato non appena viene adottata la base giuridica e in tempo utile per l'anno scolastico 2009/2010, come chiesto dal Parlamento europeo e approvato dal Consiglio nel suo accordo politico; si rammarica pertanto che il Consiglio non abbia accettato la proposta della Commissione di iscrivere fin d'ora un «p.m.» in bilancio;

Programma dell'Unione europea per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nella Comunità

24.   accoglie con favore il finanziamento proposto dalla Commissione e approvato dal Consiglio, inteso a migliorare l'attuale programma dell'Unione europea per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nella Comunità attraverso un aumento della dotazione di due terzi, per un importo pari a circa 500 milioni di euro nel 2009, e l'estensione della gamma dei prodotti che possono essere forniti;

Politica di comunicazione

25.   deplora la mancanza di sistematicità e di coerenza che è regolarmente riscontrabile nelle azioni di comunicazione della Commissione; auspica un adeguato livello di armonizzazione nella presentazione della politica di comunicazione, allo scopo di sviluppare un marchio UE riconoscibile da utilizzare in tutte le azioni di comunicazione, indipendentemente dalla Direzione generale della Commissione interessata da cui emanano; accoglie con favore a tale riguardo la dichiarazione su «Insieme per comunicare l'Europa», firmata il 22 ottobre 2008 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione;

26.   sottolinea che, nel contesto di questa dichiarazione comune, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno definito la campagna di informazione per le elezioni europee del 2009 come la priorità assoluta della comunicazione interistituzionale ed esorta pertanto la Commissione a cooperare pienamente in tale campagna, segnatamente destinando risorse finanziarie sufficienti a questa priorità interistituzionale;

Rubrica 4

27.   esprime rammarico per la costante pressione cui è nuovamente soggetta la rubrica 4, visto che i margini disponibili al suo interno non sono sufficienti per finanziare le priorità che sono emerse nel corso dell'anno senza pregiudicare le sue priorità tradizionali; ribadisce la sua preoccupazione che, al livello attuale, i fondi disponibili all'interno di questa rubrica non consentano all'Unione di assumere il suo ruolo di attore globale nonostante le sue numerose dichiarazioni di intenti; attende che la revisione intermedia dell'attuale QFP preveda lo stanziamento di risorse supplementari per i crescenti impegni all'interno della rubrica 4; chiede alla Commissione di presentare una valutazione della situazione per quanto concerne la rubrica 4, al fine di determinare la capacità finanziaria dell'Unione di assumere il suo ruolo di partner mondiale entro i limiti delle procedure di bilancio annuali ma anche in un contesto pluriennale; esprime il timore che la credibilità dell'Unione nei paesi terzi possa essere irrimediabilmente compromessa se, anno dopo anno, l'autorità di bilancio non è in grado di fornire finanziamenti sufficienti per far fronte ai suoi impegni politici;

28.   prende atto con preoccupazione che gli stanziamenti di impegno a favore della Palestina nel 2009 ammonteranno a 300 milioni di euro, importo che rappresenta una diminuzione del 21 % rispetto al livello dei fondi impegnati nel 2008 successivamente agli storni; è pertanto consapevole che la Commissione presenterà probabilmente richieste di storno nel corso del 2009 per aumentare gli stanziamenti destinati alla Palestina e ribadisce il suo invito a presentare proposte ragionevoli e realistiche durante le procedure di bilancio, al fine di evitare per quanto possibile storni consistenti tra i capitoli;

29.   osserva che gli stanziamenti destinati all'assistenza a favore del Kosovo saranno appena sufficienti a mantenere il ritmo delle riforme e degli investimenti; ricorda i suoi numerosi impegni nell'assistenza dell'Unione europea al Kosovo; sottolinea al tempo stesso la necessità del buon funzionamento della Pubblica amministrazione; insiste affinché sia dato un adeguato seguito alle conclusioni della relazione finale della ITF («Investigation Task Force», che ha cessato le proprie attività alla fine del mese di agosto 2008), come pure alla creazione di un'organizzazione per la lotta contro le frodi e le irregolarità che succeda all'ITF;

30.   accoglie con favore il fatto che l'Unione ha deciso di contribuire al processo di ricostruzione in Georgia impegnandosi a fornire la sua assistenza finanziaria per un importo fino a 500 milioni di euro ripartito su tre anni, sulla base di determinate condizioni politiche; ribadisce la sua intenzione di finanziare l'assistenza dell'Unione europea a favore della Georgia a titolo di una linea di bilancio distinta nell'ambito dello strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) e chiede alla Commissione di presentargli regolarmente un quadro generale dei fondi impegnati a titolo dei diversi strumenti nell'ambito dell'impegno complessivo;

31.   prende atto con soddisfazione che l'Unione si è impegnata a contrastare l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari nei paesi in via di sviluppo e che alla fine è stato raggiunto un accordo sul finanziamento di uno strumento alimentare e che sono state garantite la complementarietà con il Fondo europeo di sviluppo e la visibilità dell'assistenza dell'Unione europea; si rammarica tuttavia che, ancora una volta, a causa dei margini molto ridotti all'interno della rubrica 4, sia stato possibile reperire una parte degli stanziamenti destinati a finanziare tale strumento solamente mediante un'operazione di riassegnazione all'interno della rubrica;

32.   prende atto del crescente importo di fondi comunitari erogati attraverso le organizzazioni internazionali; invita nuovamente la Commissione a compiere ogni sforzo necessario per ottenere quante più informazioni possibili sulle revisioni contabili esterne e interne delle istituzioni e dei programmi che beneficiano di finanziamenti comunitari;

33.   decide di mantenere la posizione adottata in prima lettura per quanto riguarda la promozione dello sviluppo economico della comunità turco-cipriota; accoglie con favore il sostegno accordato all'esumazione, all'identificazione e alla restituzione delle spoglie di persone scomparse a Cipro e si impegna a monitorarne l'esecuzione;

Rubrica 5

34.   decide di mantenere iscritto in riserva un importo contenuto delle spese amministrative della Commissione (rubrica 5), segnatamente nei settori delle spese per il personale e per gli edifici, in attesa che siano soddisfatte le condizioni concordate; ritiene che, tenendo conto del lavoro efficace finora svolto dalla Commissione per fornire le informazioni richieste, il volume complessivo di queste riserve dovrebbe essere gestibile da un punto di vista operativo, garantendo al tempo stesso l'impulso politico per conseguire i risultati necessari;

35.   ripristina pienamente la sua posizione adottata in prima lettura per quanto concerne le «altre istituzioni», inclusa la decisione di anticipare al 2009 una parte della spesa relativa agli edifici; sottolinea che questo approccio, pur implicando l'aumento di alcune spese nel prossimo futuro, è chiaramente più economico per il contribuente a lungo termine;

36.   intende continuare a monitorare attentamente le conseguenze della creazione di agenzie esecutive e della costante estensione delle loro funzioni per le Direzioni generali da cui derivano, che erano competenti per l'esecuzione dei programmi in questione prima del loro rilevamento da parte delle agenzie; osserva che nel 2009 il personale assegnato alle agenzie esecutive supererà già le 1 300 unità e si attende pertanto che la Commissione rispetti le sue previsioni concernenti il numero dei posti resi vacanti presso le Direzioni generali nel 2009;

37.   prende atto con preoccupazione della situazione cui sono confrontati gli attuali e futuri studenti delle scuole europee di Bruxelles, a causa del rinvio dell'apertura della quarta scuola a Laeken, tuttora in sospeso, e dell'attuale procedura d'iscrizione che comportano tragitti lunghi e inaccettabili per gli studenti; si attende che la Commissione, in cooperazione con la segreteria generale delle scuole europee a Bruxelles, presenti una procedura d'iscrizione rivista entro la fine di marzo 2009 con criteri comprensibili e obiettivi (compresi quelli della residenza principale e dei fratelli già iscritti) che entrerà in vigore con il prossimo periodo di iscrizioni;

Regolamento OLAF

38.   sottolinea la necessità di aumentare l'efficienza dell'Ufficio europeo per al lotta antifrode (OLAF) e prende atto dell'intenzione della Commissione di presentare un documento di lavoro concernente il chiarimento del quadro giuridico della missione dell'OLAF all'inizio del 2009; ribadisce il suo invito al Consiglio a presentare un calendario per i negoziati con il Parlamento sulle proposte della Commissione relative al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (9);

Progetti pilota e azioni preparatorie

39.   per quanto riguarda i progetti pilota (PP) e le azioni preparatorie (AP), propone una serie di iniziative e di progetti innovativi che rispondono alle reali esigenze dei cittadini dell'Unione; ha deciso di destinare un importo pari a 124,4 milioni di euro ai PP e alle AP per l'esercizio finanziario 2009, che rimane al di sotto del massimale globale di 140 milioni di euro per questi progetti e azioni fissato nell'AII;

40.   ritiene che il pacchetto definitivo di PP e AP adottato per il 2009 sia equilibrato e completo e si attende che la Commissione attui i progetti con la massima cura e attenzione; si attende di non essere confrontato a improvvisi ostacoli nell'esecuzione dei PP e delle AP decisi, in considerazione dell'eccellente lavoro preparatorio che è già stato svolto in seno al Parlamento e alla Commissione, ma anche tra le due Istituzioni, successivamente alla presentazione del PPB nella primavera del 2008;

41.   si attende che la Commissione riferisca anche in merito all'esecuzione dei PP e delle AP proposti che non sono stati inclusi nel bilancio 2009 in quanto tali, in quanto si ritiene che le attività proposte siano coperte da una base giuridica esistente; è disposto a monitorare attentamente l'esecuzione di questi progetti e azioni in relazione alle relative basi giuridiche nel corso dell'esercizio finanziario 2009;

Agenzie decentrate

42.   mantiene la sua posizione definita in prima lettura per quanto concerne il ripristino degli importi proposti nel PPB per le agenzie decentrate; ribadisce che le agenzie che dipendono in larga misura da risorse derivanti da diritti devono continuare a poter utilizzare lo strumento delle entrate con destinazione specifica per disporre della necessaria flessibilità di bilancio e a tal fine decide di ripristinare gli emendamenti approvati in prima lettura;

43.   decide di mantenere l'aumento degli importi per le spese operative di FRONTEX, al fine di consentire a tale agenzia di svolgere missioni permanenti durante l'intero anno; decide altresì di mantenere l'aumento degli stanziamenti destinati a combattere l'immigrazione clandestina e a sostenere il Fondo europeo per i rifugiati al fine di incoraggiare la solidarietà tra gli Stati membri;

44.   in considerazione delle attese modifiche delle funzioni dell'Autorità di vigilanza Galileo, decide di mantenere iscritto in riserva un terzo degli importi previsti per le sue spese operative, in attesa dell'adozione della base giuridica rivista, e di ridurre il numero dei posti da 50 a 23 come concordato con la Commissione e, di conseguenza, di adeguare gli importi per le sue spese amministrative; si attende che la Commissione presenti la proposta rivista entro il 31 gennaio 2009;

45.   decide di mantenere iscritto in riserva il 10 % degli importi per le spese amministrative dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare fino a quando sarà stato informato dei risultati dell'«Inchiesta di soddisfazione del personale» effettuata nel 2007 e delle misure adottate per dare attuazione alle conclusioni dell'inchiesta, e la commissione competente si sarà espressa chiaramente a favore dello sblocco della riserva;

46.   ha preso atto dell'elevata eccedenza — pari a quasi 300 milioni di euro — dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno nel 2008; invita la Commissione a riflettere su come gestire questa situazione e sull'opportunità di trasferire al bilancio dell'Unione europea le eventuali entrate in eccesso dell'Ufficio, essendo una conseguenza diretta del mercato interno;

47.   ribadisce l'importanza di rispettare il punto 47 dell'AII; invita la Commissione a collaborare con l'autorità di bilancio per la definizione di un'idonea procedura dettagliata per la sua applicazione;

48.   considera essenziale la dichiarazione della Commissione, inclusa nella sua comunicazione dell'11 marzo 2008 sul futuro delle agenzie europee (COM(2008)0135), in base alla quale non intende proporre che vengano istituite nuove agenzie decentrate fino al completamento della valutazione in corso; accoglie con favore l'atteggiamento positivo del Consiglio per quanto riguarda la creazione di un gruppo di lavoro interistituzionale sul futuro delle agenzie decentrate, proposto dalla Commissione, e si attende che il gruppo tenga la sua prima riunione quanto prima possibile;

*

* *

49.   incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio è definitivamente adottato e di provvedere a farlo pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

50.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, nonché alle altre istituzioni e agli altri organi interessati.


(1)  GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.

(2)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(4)  Testi approvati, P6_TA(2008)0515.

(5)  Testi approvati, P6_TA(2008)0516.

(6)  Testi approvati, P6_TA(2008)0174.

(7)  Testi approvati, P6_TA(2008)0175.

(8)  Testi approvati, P6_TA(2008)0335.

(9)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.


ALLEGATO

DICHIARAZIONI APPROVATE ALLA RIUNIONE DI CONCERTAZIONE

del 21 novembre 2008

Dichiarazione comune sul finanziamento di uno strumento di risposta rapida all'impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo

Il Parlamento europeo e il Consiglio:

hanno preso atto della proposta presentata dalla Commissione (1) intesa ad istituire uno strumento di risposta rapida all'impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo (in appresso «strumento alimentare»);

hanno preso atto della richiesta di 1 miliardo di EUR per lo strumento alimentare, avanzata dalla Commissione;

hanno convenuto di finanziare lo strumento alimentare per un triennio nell'ambito della rubrica 4 del quadro finanziario pluriennale.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di finanziare lo strumento alimentare come segue:

L'importo complessivo di 1 miliardo di EUR disponibile in impegni per lo strumento alimentare sarà ripartito sul triennio come segue: 262 milioni di euro nel 2008, 568 milioni di euro nel 2009 e 170 milioni di euro nel 2010.

*

* *

All'interno della rubrica 4 saranno ridistribuiti, in provenienza dallo strumento per la stabilità (articolo 19 06 01 01 del bilancio), 240 milioni di euro in stanziamenti d'impegno, di cui 70 milioni di euro nel 2009. Quanto alle ridistribuzioni per il 2010, la Commissione è invitata a presentare una programmazione finanziaria riveduta per assicurare una metodica progressione degli importi pianificati sul periodo 2010-2013, mantenendo peraltro immutato il livello annuo del margine. La crisi dei prezzi alimentari rappresenta una nuova circostanza oggettiva ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale (AII), che giustifica la ridistribuzione a partire da uno strumento di crisi non programmato.

420 milioni di euro in stanziamenti d'impegno saranno resi disponibili mobilitando lo strumento di flessibilità per il bilancio 2009.

340 milioni di euro in stanziamenti d'impegno saranno resi disponibili attraverso la riserva per gli aiuti d'urgenza nel seguente modo:

22 milioni di euro provenienti dagli stanziamenti ancora disponibili nel bilancio 2008;

78 milioni di euro provenienti dagli stanziamenti iscritti in bilancio per il 2009;

240 milioni di euro attraverso un aumento una tantum della riserva per gli aiuti d'urgenza da iscrivere nel bilancio nel 2008.

*

* *

La Commissione proporrà una modifica dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (AII) del 17 maggio 2006 in relazione al punto 25, per disporre il finanziamento supplementare necessario per lo strumento alimentare proposto. L'aumento una tantum degli stanziamenti d'impegno per la riserva per gli aiuti d'urgenza per il 2008 sarà formalizzato con una decisione comune delle tre Istituzioni intesa a modificare l'AII del 17 maggio 2006.

L'autorità di bilancio integrerà le necessarie modifiche nei bilanci per il 2008 e il 2009. Per il 2008, sarà iscritto in bilancio un ulteriore importo di 240 milioni di euro in impegni per la riserva per gli aiuti d'urgenza e sarà inserita la linea di bilancio per lo strumento alimentare. Per il 2009, saranno iscritti in bilancio per lo strumento alimentare un importo rispettivamente di 490 milioni di euro in impegni e di 450 milioni di euro in pagamenti. La linea di bilancio per lo strumento per la stabilità (linea di bilancio 19 06 01 01) sarà portata a 134 769 milioni di euro, con una riduzione di 70 milioni di euro in impegni per il 2009.

La Commissione presenterà le corrispondenti richieste di storno dalla riserva per gli aiuti d'urgenza nel 2008 e nel 2009.

Le ridistribuzioni convenute per il 2010 nell'ambito della rubrica 4 saranno integrate dalla Commissione nella programmazione finanziaria per il periodo 2010-2013, che sarà presentata nel gennaio 2009 conformemente al punto 46 dell'AII.

il piano dei pagamenti per lo strumento alimentare dovrebbe articolarsi su 450 milioni di euro nel 2009, 350 milioni di euro nel 2010 e 200 milioni di euro nel 2011 e negli anni successivi, fatta salva l'autorizzazione dell'autorità di bilancio in ciascuna procedura annuale di bilancio.

*

* *

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di modificare, in questo caso eccezionale e soltanto per il 2008, il punto 25 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, al fine di portare l'importo della riserva per gli aiuti d'urgenza a 479 218 000 di EUR per il 2008. Essi dichiarano che questa modifica selettiva del punto 25 dell'AII non costituirà in alcun modo un precedente.

*

* *

Le tre Istituzioni convengono che la modifica dell'accordo interistituzionale (AII) riguardante la riserva per gli aiuti d'urgenza sarà attuata aggiungendo la seguente frase alla fine del punto 25, primo capoverso, dell'AII:

«Tale importo è eccezionalmente aumentato a 479 218 000 EUR per il 2008 ai prezzi attuali»

*

* *

L'accordo contenuto nella presente dichiarazione sarà trasposto nel regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento alimentare modificando le pertinenti sezioni relative alle implicazioni di bilancio, in modo da mettere a punto il testo in prima lettura. La Commissione apporterà la necessaria assistenza tecnica.


(1)  COM(2008)0450 del 18 luglio 2008.


Dichiarazioni

1.   Coordinamento dell'aiuto comunitario (Strumento alimentare e FES)

«Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ribadiscono l'importanza della coerenza e della continuità nel settore dell'aiuto allo sviluppo, in particolare per quanto concerne l'uso dei fondi.

Tenuto conto del fatto che i paesi ACP potrebbero beneficiare dell'aiuto dell'UE attraverso sia il bilancio generale dell'Unione europea che il Fondo europeo di sviluppo, le tre istituzioni dichiarano che, nell'attuazione dello strumento di risposta rapida all'impennata dei prezzi nei paesi in via di sviluppo (in appresso “strumento alimentare”), si dovrebbe prestare particolare attenzione al coordinamento degli aiuti attinti a queste varie fonti al fine di ottimizzare le sinergie e i possibili risultati.

In tale contesto, i paesi partner ACP interessati dovrebbero anche essere incoraggiati ad adattare, se necessario, gli obiettivi e priorità della programmazione per quanto riguarda la futura cooperazione nel quadro del FES, assicurando la coerenza e la complementarità con gli obiettivi previsti dallo strumento alimentare.

Si invita la Commissione a presentare un elenco dei programmi finanziati dal FES in cui potrebbero essere inclusi elementi connessi con la sicurezza alimentare.»

2.   Migliorare la visibilità dell'aiuto comunitario

«Il Parlamento europeo e il Consiglio sottolineano che la visibilità dell'aiuto comunitario ai paesi terzi è per l'Unione europea una preoccupazione legittima, di cui si dovrebbe tenere pienamente conto per l'attività di donazione in un contesto pluriennale. Nell'ottica di mantenere il sostegno pubblico e politico all'azione esterna dell'UE, invitano la Commissione a presentare, unitamente al PPB 2010, una relazione contenente un elenco delle iniziative adottate per migliorare la visibilità dell'aiuto esterno dell'UE, senza comprometterne l'efficienza e l'efficacia, soprattutto quando tale aiuto è attuato attraverso organizzazioni internazionali.»

3.   Attuazione della politica di coesione

«Fatte salve le imminenti proposte della Commissione nel contesto della flessione economica, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione:

riconoscono che, dinanzi alle sfide poste dall'attuale flessione, l'economia può trarre beneficio da un'attuazione più rapida dei fondi strutturali e di coesione nel rispetto dei massimali del quadro finanziario pluriennale 2007-2013 concordato;

riconoscono che, nel quadro di controllo stabilito, i pagamenti intermedi non possono avere luogo fino a che i sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri siano stati giudicati conformi ai requisiti e, relativamente ai grandi progetti, fino a che questi siano stati adottati dalla Commissione;

esortano gli Stati membri a trasmettere al più presto la descrizione dei loro sistemi di gestione e di controllo e le valutazioni della conformità, affinché la Commissione possa avviarne rapidamente l'analisi.

In questo contesto, il Parlamento europeo e il Consiglio:

invitano la Commissione a prendere le misure necessarie, secondo la normativa vigente, per valutare con rapidità gli aspetti più critici dei sistemi di gestione e di controllo (SGC), così da permettere l'inizio dei pagamenti intermedi;

invitano la Commissione ad accelerare l'esame delle domande di intervento per i grandi progetti, in modo da facilitarne l'avvio e procedere ai relativi pagamenti intermedi;

invitano la Commissione a cooperare strettamente con gli Stati membri in vista di un rapido accordo su tutti gli aspetti di conformità degli SGC;

esprimono compiacimento per le informazioni periodiche trasmesse dalla Commissione all'autorità di bilancio mediante aggiornamenti delle tabelle riepilogative riguardanti gli SGC e i grandi progetti;

invitano la Commissione a presentare all'autorità di bilancio una relazione mensile sull'approvazione degli SGC e dei grandi progetti, nonché sul livello di esecuzione dei pagamenti intermedi per ciascuno Stato membro;

invitano la Commissione a presentare, unitamente al PPB, una relazione sull'attuazione ai fini delle procedure di bilancio e di discarico;

invitano la Corte dei conti e l'autorità di discarico a tener presente questo aspetto, nonché il carattere pluriennale dell'attività di controllo della Commissione, nella valutazione della gestione dei fondi UE.

Il Parlamento europeo riconosce che sono necessari miglioramenti strutturali e misure di semplificazione per evitare una sottoesecuzione ricorrente e assicurare un'evoluzione ordinata degli stanziamenti di pagamento rispetto a quelli di impegno, come rammentato nelle relazioni della Corte dei conti.»

4.   Agenzie

«Il Parlamento europeo e il Consiglio si sono detti d'accordo sulla proposta della Commissione relativa alla creazione di un gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie e hanno chiesto che la prima riunione si tenga quanto prima.»

5.   Stanziamenti di pagamento

«Il Parlamento europeo e il Consiglio chiedono alla Commissione di presentare un bilancio rettificativo qualora gli stanziamenti iscritti nel bilancio 2009 si rivelino insufficienti a coprire le spese della sottorubrica 1a (Competitività per la crescita e l'occupazione), della sottorubrica 1b (Coesione per la crescita e l'occupazione) in quanto ciò potrebbe essere giustificato nell'ambito dell'attuale quadro giuridico, alla luce di un'eventuale accelerazione dell'attuazione delle politiche strutturali, della rubrica 2 (Conservazione e gestione delle risorse naturali) e della rubrica 4 (L'UE quale partner globale).

Il Parlamento europeo e il Consiglio valuteranno in tale contesto il finanziamento adeguato di eventuali proposte relative a nuove iniziative, in particolare concernenti la crisi economica, che la Commissione potrebbe presentare.»


DICHIARAZIONI UNILATERALI

A.   Dichiarazioni del Parlamento europeo

1.   Valutazione della rubrica 4

«Il Parlamento europeo chiede alla Commissione di presentare, nel contesto della revisione del bilancio, una valutazione della situazione della rubrica 4, al fine di esaminare e rivedere il ruolo dell'UE quale partner globale in un contesto pluriennale.»

2.   Pagamenti e attuazione della politica di coesione

«Il Parlamento europeo esprime profonda preoccupazione per il livello estremamente basso di pagamenti, ben inferiore a quanto previsto nel quadro finanziario pluriennale, che non corrisponde alle reali sfide cui è confrontata l'Unione europea in una situazione di crisi economica.

In particolare, esprime profonda preoccupazione per il livello di utilizzazione, inaccettabilmente basso, degli stanziamenti per la politica di coesione, malgrado essa rappresenti una delle politiche fondamentali dell'Unione europea.

Esso esorta la Commissione e gli Stati membri, responsabili dell'utilizzazione di tali stanziamenti, ad adottare ogni possibile misura per assicurare che essa sia adeguatamente attuata.»

B.   Dichiarazione della Commissione

Valutazione della rubrica 4

«Vista l'assenza di margini all'interno del massimale di spesa della rubrica 4 nel 2009, la Commissione riconosce che la capacità di rispondere a crisi impreviste è alquanto limitata e si impegna quindi a presentare all'autorità di bilancio nel corso del 2009, in funzione dell'evoluzione politica e dell'esecuzione del bilancio, una valutazione della situazione nella rubrica 4 corredata, se necessario, di proposte pertinenti.»


Dichiarazione del Consiglio sulla lettera rettificativa n. 2/2009

«Il Consiglio dichiara che il suo accordo sulla proposta della Commissione relativa ai programmi a favore delle persone più indigenti, figurante nella lettera rettificativa n. 2/2009, lascia impregiudicato il risultato dell'esame della base giuridica attualmente in discussione.

La soppressione della linea relativa al programma “Frutta nelle scuole” è conforme alla posizione tradizionale del Consiglio di non creare una nuova linea di bilancio prima di aver adottato la relativa base giuridica. Ciò lascia impregiudicato il risultato dell'esame della base giuridica attualmente in discussione.»


Dichiarazione unilaterale di Grecia, Italia, Spagna e Portogallo sul multilinguismo

«La Grecia, l'Italia, la Spagna e il Portogallo, riaffermando l'importanza che esse attribuiscono ai principi del multilinguismo e della parità di trattamento di tutte le lingue, esprimono preoccupazione quanto alla gestione della Commissione per quanto riguarda la salvaguardia della diversità linguistica e sottolineano la necessità che la Commissione e tutte le Istituzioni e gli organi dell'Unione europea assicurino che siano destinati sufficienti mezzi alla piena applicazione di detti principi.»


23.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CE 45/180


Convenzione sui beni mobili strumentali e relativo protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico *

P6_TA(2008)0623

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sulla proposta modificata di decisione del Consiglio sulla conclusione da parte della Comunità europea della Convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e del Protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico, adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001 (COM(2008)0508 — C6-0329/2008 — 2008/0162(CNS))

(2010/C 45 E/53)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta modificata di decisione del Consiglio (COM(2008)0508),

visti l'articolo 61, lettera c) e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma del trattato CE,

visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0329/2008),

visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A6-0506/2008);

1.   approva la conclusione della Convenzione e del relativo Protocollo;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


23.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CE 45/181


Sicurezza dei giocattoli ***I

P6_TA(2008)0626

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli (COM(2008)0009 — C6-0039/2008 — 2008/0018(COD))

(2010/C 45 E/54)

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0009),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0039/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0441/2008);

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente,

4.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


P6_TC1-COD(2008)0018

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 dicembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2009/48/CE)


ALLEGATO

DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE

Dichiarazione della Commissione europea in merito al controllo degli aspetti di sicurezza (articolo 48)

In seguito all'entrata in vigore della modifica della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli la Commissione intende seguire da vicino tutti gli sviluppi legati alla sua attuazione, nell'intento di stabilire se quest'ultima garantisca in tale ambito un adeguato livello di sicurezza, in particolare per quanto riguarda l'applicazione delle procedure di valutazione della conformità di cui al capitolo IV.

La modifica della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli dispone che gli Stati membri debbano stendere verbali sulla situazione attuale in tema di sicurezza dei giocattoli, efficacia della direttiva e sorveglianza del mercato da parte degli Stati membri.

La valutazione della Commissione si baserà tra l'altro sui verbali che gli Stati membri devono presentare entro tre anni dalla data di applicazione della direttiva e si concentrerà in particolare sulla sorveglianza del mercato all'interno dell'Unione europea e alle frontiere esterne.

La Commissione comunicherà la sua posizione al Parlamento europeo entro un anno dalla consegna dei verbali da parte degli Stati membri.

Dichiarazione della Commissione europea sulle prescrizioni applicabili ai giocattoli destinati a produrre un suono (allegato II. I. 10)

In base alle nuove prescrizioni in tema di sicurezza applicabili ai giocattoli destinati a produrre un suono formulate dalla direttiva, la Commissione assegnerà al CEN il compito di fissare nuove norme che limitino i valori massimi del rumore, sia impulsivo, sia prolungato, emesso dai giocattoli, nell'obiettivo di proteggere adeguatamente i bambini dal rischio di danni all'udito.

Dichiarazione della Commissione europea sulla classificazione dei libri

Tenendo conto delle difficoltà legate alle prove prescritte in materia dalle norme armonizzate sui giocattoli EN 71:1 per i libri in carta e cartone, la Commissione assegnerà al CEN il compito di stabilire nuove norme sulle prove concernenti i libri per bambini.


23.2.2010   

IT

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CE 45/183


Quadro europeo di riferimento per garantire la qualità dell'insegnamento e della formazione professionale ***I

P6_TA(2008)0627

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sulla proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per l'assicurazione della qualità dell'istruzione e della formazione professionali (COM(2008)0179 — C6-0163/2008 — 2008/0069(COD))

(2010/C 45 E/55)

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0179),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 149, paragrafo 4, e 150, paragrafo 4, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0163/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0438/2008);

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


P6_TC1-COD(2008)0069

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 dicembre 2008 in vista dell'adozione della raccomandazione 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per l'assicurazione della qualità dell'istruzione e della formazione professionali

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la raccomandazione 2009/C 155/01 del 18 giugno 2009)


23.2.2010   

IT

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CE 45/184


Sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) ***I

P6_TA(2008)0628

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sulla proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione del sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) (COM(2008)0180 — C6-0162/2008 — 2008/0070(COD))

(2010/C 45 E/56)

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0180),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 149, paragrafo 4, e 150, paragrafo 4, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0162/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0424/2008);

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


P6_TC1-COD(2008)0070

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 dicembre 2008 in vista dell'adozione della raccomandazione 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione del sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la raccomandazione 2009/C 155/02 del 18 giugno 2009)


23.2.2010   

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CE 45/185


Regolamento titoli e contratti di garanzia finanziaria ***I

P6_TA(2008)0629

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (COM(2008)0213 — C6-0181/2008 — 2008/0082(COD))

(2010/C 45 E/57)

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0213),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0181/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A6-0480/2008);

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


P6_TC1-COD(2008)0082

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 dicembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2009/44/CE)


23.2.2010   

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CE 45/186


Sistema di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso ***I

P6_TA(2008)0630

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso (COM(2008)0661 — C6-0361/2008 — 2008/0199(COD))

(2010/C 45 E/58)

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0661),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 47, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0361/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0494/2008);

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


P6_TC1-COD(2008)0199

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 dicembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2009/14/CE)


23.2.2010   

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CE 45/187


Obblighi in materia di comunicazione per le imprese di dimensioni medie e obbligo di redigere conti consolidati ***I

P6_TA(2008)0631

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle medie imprese e l'obbligo di redigere conti consolidati (COM(2008)0195 — C6-0173/2008 — 2008/0084(COD))

(2010/C 45 E/59)

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0195),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 44, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0173/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0462/2008);

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


P6_TC1-COD(2008)0084

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 dicembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle medie imprese e l'obbligo di redigere conti consolidati

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2009/49/CE)