ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2010.041.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 41

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno
18 febbraio 2010


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2010/C 041/01

Tassi di cambio dell'euro

1

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

Autorità di vigilanza EFTA

2010/C 041/02

Informazioni comunicate dagli Stati EFTA sugli aiuti di Stato ai sensi dell'atto di cui al punto 1 j dell'allegato XV all'accordo SEE concessi in virtù del regolamento (CE) n. 800 del 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

2

2010/C 041/03

Informazioni comunicate dagli Stati EFTA sugli aiuti di Stato ai sensi dell'atto di cui al punto 1 j dell'allegato XV all'accordo SEE concessi in virtù del regolamento (CE) n. 800 del 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

3

2010/C 041/04

Informazioni comunicate dagli Stati EFTA sugli aiuti di Stato ai sensi dell'atto di cui al punto 1 j dell'allegato XV all'accordo SEE concessi in virtù del regolamento (CE) n. 800 del 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

4

 

V   Pareri

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2010/C 041/05

Invito a presentare proposte a titolo del progetto di programma di lavoro annuale per la concessione di sovvenzioni nel campo della rete transeuropea di energia (TEN-E) per il 2010 [Decisione C(2010) 48 della Commissione]

5

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2010/C 041/06

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese

6

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2010/C 041/07

Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli alimentari

13

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

18.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 41/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

17 febbraio 2010

2010/C 41/01

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3726

JPY

yen giapponesi

124,69

DKK

corone danesi

7,4435

GBP

sterline inglesi

0,86900

SEK

corone svedesi

9,8183

CHF

franchi svizzeri

1,4679

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,0060

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,929

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

270,83

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7092

PLN

zloty polacchi

3,9770

RON

leu rumeni

4,1188

TRY

lire turche

2,0666

AUD

dollari australiani

1,5191

CAD

dollari canadesi

1,4306

HKD

dollari di Hong Kong

10,6634

NZD

dollari neozelandesi

1,9398

SGD

dollari di Singapore

1,9264

KRW

won sudcoreani

1 568,46

ZAR

rand sudafricani

10,4265

CNY

renminbi Yuan cinese

9,3790

HRK

kuna croata

7,2950

IDR

rupia indonesiana

12 739,58

MYR

ringgit malese

4,6514

PHP

peso filippino

63,112

RUB

rublo russo

41,1850

THB

baht thailandese

45,495

BRL

real brasiliano

2,5143

MXN

peso messicano

17,6029

INR

rupia indiana

63,2950


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

18.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 41/2


Informazioni comunicate dagli Stati EFTA sugli aiuti di Stato ai sensi dell'atto di cui al punto 1 j dell'allegato XV all'accordo SEE concessi in virtù del regolamento (CE) n. 800 del 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

2010/C 41/02

Aiuto n.

GBER 12/2009/REG

Stato membro

Romania

Autorità che concede l'aiuto

Nome

Innovation Norway

Indirizzo

Akersgt 13

0158 Oslo

NORWAY

Pagina Web

http://www.norwaygrants.org

Titolo della misura di aiuto

Piano d'investimenti regionale nell'ambito dei programmi norvegesi di cooperazione alla crescita economica e allo sviluppo sostenibile in Romania e Bulgaria

Link Web al testo integrale della misura di aiuto

http://www.norwaygrants.org

Tipo di misura

Regime — sì

 

Durata

Regime

dal 26.2.2009 al 30.4.2011

Settore/i economico/i interessato/i

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Tipo di beneficiario

PMI

Grandi imprese

Dotazione di bilancio

Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime

48 milioni di EUR per l'intero periodo

Strumento di aiuto (articolo 5)

Sovvenzione

Anticipi rimborsabili


Obiettivi generali

Obiettivi

Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale

Maggiorazione PMI in %

Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione (articolo 13)

Regime

50 %

20/10 %


18.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 41/3


Informazioni comunicate dagli Stati EFTA sugli aiuti di Stato ai sensi dell'atto di cui al punto 1 j dell'allegato XV all'accordo SEE concessi in virtù del regolamento (CE) n. 800 del 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

2010/C 41/03

Aiuto n.

GBER 13/2009/R&D-TRA

Stato membro

Romania

Numero di riferimento dello Stato membro

2008/111257 (numero del caso IN)

Regione

Denominazione della regione (NUTS)

Romania nord-orientale

Status dell'aiuto a finalità regionale

articolo 87, paragrafo 3, del trattato

Autorità che concede l'aiuto

Nome

Innovation Norway

Indirizzo

Pagina Web

Akersgt 13

0158 Oslo

NORWAY

http://www.norwaygrants.org

Titolo della misura di aiuto

Programma norvegese di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Romania

Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale rilevante)

EEA Allargamento

http://www.efta.int/content/legal-texts/eea-enlargement/EEAEnlargementAgreementmaintextEN.pdf

Allargamento Romania/Bulgaria

http://www.efta.int/content/legal-texts/eea-enlargement/agreement-2007

Link Web al testo integrale della misura di aiuto

http://www.norwaygrants.org

 

Aiuto ad hoc — sì

Nome del beneficiario

Euromedica SA, Romania

Data di concessione

Aiuto ad hoc

19.3.2009

Settori economici

Limitato a settori specifici — Specificare ai sensi della NACE Rev. 2.

Produzione sostenibile

Tipo di beneficiario

PMI

Grandi imprese

No

Importo totale dell'aiuto ad hoc concesso all'impresa

1,16 milioni di EUR

Strumento di aiuto (articolo 5)

Sovvenzione

Anticipi rimborsabili


Obiettivi generali

Obiettivi

1.Sviluppo sperimentale2.Formazione generale

Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale

Maggiorazione PMI in %

 

Sviluppo sperimentale [articolo 31, paragrafo 2, lettera c)]

25 %

10 %

 

Formazione generale (articolo 38, paragrafo 2)

60 %

 


18.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 41/4


Informazioni comunicate dagli Stati EFTA sugli aiuti di Stato ai sensi dell'atto di cui al punto 1 j dell'allegato XV all'accordo SEE concessi in virtù del regolamento (CE) n. 800 del 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

2010/C 41/04

Aiuto n.

GBER 14/2009/REG

Stato membro

Bulgaria

Autorità che concede l'aiuto

Nome

Innovation Norway

Indirizzo

Akersgt 13

0158 Oslo

NORWAY

Pagina Web

http://www.norwaygrants.org

Titolo della misura di aiuto

Piano d'investimenti regionale nell'ambito dei programmi norvegesi di cooperazione alla crescita economica e allo sviluppo sostenibile in Romania e Bulgaria

Link Web al testo integrale della misura di aiuto

http://www.norwaygrants.org

Tipo di misura

Regime — sì

 

Durata

Regime

dal 26.2.2009 al 30.4.2011

Settore/i economico/i interessato/i

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Tipo di beneficiario

PMI

Grandi imprese

Dotazione di bilancio

Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime

20 milioni di EUR per l'intero periodo

Strumento di aiuto (articolo 5)

Sovvenzione

Anticipi rimborsabili


Obiettivi generali

Obiettivi

Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale

Maggiorazione PMI in %

Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione (articolo 13)

Regime

50 %

20/10 %


V Pareri

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

18.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 41/5


Invito a presentare proposte a titolo del progetto di programma di lavoro annuale per la concessione di sovvenzioni nel campo della rete transeuropea di energia (TEN-E) per il 2010

[Decisione C(2010) 48 della Commissione]

2010/C 41/05

La Commissione europea, direzione generale dell'Energia e dei trasporti lancia un invito a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità delle priorità e degli obiettivi definiti nel progetto di programma di lavoro annuale per la concessione di sovvenzioni nel campo della rete transeuropea di energia per il 2010.

L'importo massimo disponibile a titolo del presente invito, per il 2010, ammonta a 20 760 000 EUR.

Data di chiusura dell'invito a presentare proposte: 30 aprile 2010.

Il testo completo dell'invito a presentare proposte è disponibile all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/grants/index_en.htm


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

18.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 41/6


Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese

2010/C 41/06

La Commissione ha ricevuto una denuncia ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di carta fine patinata, originaria della Repubblica popolare cinese, sono oggetto di dumping e provocano pertanto un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata il 4 gennaio 2010 da CEPIFINE, l'associazione europea dei produttori di carta fine («il denunziante») a nome di produttori che rappresentano una parte considerevole - in questo caso oltre il 25% — della produzione totale di carta fine patinata dell'Unione.

2.   Prodotto in esame

Il prodotto oggetto del presente esame (in prosieguo «il prodotto in esame») è la carta fine patinata, composta da carta o cartone patinati su una o entrambe le facce (ad eccezione di carta o cartone Kraft), in fogli o in rotoli, di peso uguale o superiore a 70 g/m2 ma non superiore a 400 g/m2 e con un indice di bianchezza superiore a 84 (misurato secondo la norma ISO 2470-1).

Il prodotto in esame non comprende i rotoli adatti all'impiego nelle presse a bobina. Vengono definiti rotoli adatti all'impiego in presse a bobina i rotoli che, se sottoposti all'esame della norma ISO 3783:2006 riguardante la determinazione della resistenza allo strappo superficiale — metodo a velocità accelerata che utilizza l'apparecchio di prova tipo IGT (modello elettrico) —, producono un risultato inferiore a 30 N/m se misurati nel senso trasversale della carta e inferiore a 50 N/m se misurati nel senso di macchina.

3.   Denuncia di dumping  (2)

Il prodotto che sarebbe oggetto di dumping è il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»), attualmente classificabile ai codici NC ex 4810 13 20, ex 4810 13 80, ex 4810 14 20, ex 4810 14 80, ex 4810 19 10, ex 4810 19 90, ex 4810 22 10, ex 4810 22 90, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 92 10, ex 4810 92 30, ex 4810 92 90, ex 4810 99 10, ex 4810 99 30 ed ex 4810 99 90. Tali codici vengono forniti a titolo puramente indicativo.

Dato che a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il paese interessato è considerato come un paese non retto da un'economia di mercato, il denunziante ha determinato il valore normale delle importazioni dal paese interessato in base al prezzo in un paese terzo ad economia di mercato, ovvero gli Stati Uniti d'America. La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale, così stabilito, e i prezzi (franco fabbrica) all'esportazione del prodotto in esame esportato nell'Unione.

Su tale base, i margini di dumping calcolati risultano rilevanti per il paese esportatore interessato.

4.   Denuncia di pregiudizio

Il denunziante ha dimostrato che le importazioni del prodotto in esame dal paese interessato complessivamente sono aumentate sia in termini assoluti sia in termini di quota di mercato.

Secondo gli elementi di prova prima facie presentati dal denunziante, il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame avrebbero, tra l'altro, avuto ripercussioni negative sui quantitativi venduti dall'industria dell'Unione e sulla quota di mercato da essa detenuta, compromettendo gravemente l'andamento generale e la situazione occupazionale di tale industria dell'Unione.

5.   Procedura

Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria dell'Unione e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione apre un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.

L'inchiesta determinerà se il prodotto in esame originario del paese interessato sia oggetto di dumping e se tale dumping abbia arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione. Se tali fatti saranno riscontrati, l'inchiesta valuterà se sia nell'interesse dell'Unione istituire misure.

5.1.    Procedura di determinazione del dumping

I produttori esportatori (3) del prodotto in esame del paese interessato sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.1.1.   Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta

a)   Campionamento

In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori nel paese interessato coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini fissati, la Commissione potrebbe limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta selezionando un campione (tale processo viene anche chiamato «campionamento»). Il campionamento è effettuato secondo quanto prevede l'articolo 17 del regolamento di base.

Al fine di consentire alla Commissione di decidere se il campionamento sia necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo altrimenti disposto, fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società:

ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle esportazioni del prodotto in esame verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta («PI»), compreso tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009, indicati per ciascuno dei 27 Stati membri (4) separatamente e in totale,

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno durante il PI (1o gennaio 2009-31 dicembre 2009),

descrizione dettagliata delle attività della società relative al prodotto in esame a livello mondiale,

ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (5) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

I produttori esportatori dovrebbero inoltre indicare se, qualora non fossero inclusi nel campione, desiderino ricevere un questionario e altri formulari da completare al fine di richiedere un margine di dumping individuale, conformemente alla sezione b) riportata in seguito.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. La società eventualmente scelta per far parte del campione dovrà rispondere a un questionario e accettare una visita nei propri locali per la verifica delle risposte fornite («verifica in loco»). Se la società indica che non è disposta a essere eventualmente inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sui produttori esportatori non disposti a collaborare sono basate sui dati disponibili e l'esito dell'inchiesta potrebbe essere meno favorevole per tale parte rispetto a quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore interessato e potrebbe contattare anche tutte le associazioni note di produttori esportatori.

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione (informazioni diverse da quelle sopraelencate) devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Se sarà necessario un campione, i produttori esportatori potrebbero essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni verso l'Unione che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Tutti i produttori esportatori noti, le autorità del paese esportatore interessato e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione delle società incluse nel campione.

Tutti i produttori esportatori inseriti nel campione devono presentare un questionario debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di notifica del loro inserimento nel campione, salvo altrimenti disposto.

Le società che avranno accettato di essere incluse nel campione ma che non saranno state selezionate saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione»). Fatta salva la sezione b) riportata qui di seguito, il dazio antidumping che può essere applicato alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione non supererà la media ponderata del margine di dumping stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione.

b)   Margine di dumping individuale per le società non incluse nel campione

I produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possono richiedere, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento di base, che la Commissione fissi il loro margine di dumping individuale («margine di dumping individuale»). I produttori esportatori che desiderino chiedere l'applicazione di un margine di dumping individuale devono richiedere un questionario e altri moduli conformemente alla sezione a) riportata in precedenza e restituirli debitamente compilati entro i termini specificati qui di seguito. Le risposte al questionario devono essere presentate entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo altrimenti disposto. Va sottolineato che per consentire alla Commissione di determinare margini di dumping individuali per tali produttori esportatori nel paese non retto da un'economia di mercato deve essere dimostrato che essi soddisfano i criteri per il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») o per lo meno quelli relativi al trattamento individuale («TI»), come specificato nella sezione 5.1.2.2.

Si informano tuttavia i produttori esportatori che chiedono un margine di dumping individuale che la Commissione potrebbe decidere di non determinare per essi tale margine se, ad esempio, il numero di produttori esportatori è talmente elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

5.1.2.   Procedura relativa ai produttori esportatori nel paese interessato non retto da un'economia di mercato

5.1.2.1.   Scelta di un paese a economia di mercato

Fatte salve le disposizioni della sezione 5.1.2.2, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni dal paese interessato, il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato. A tale scopo la Commissione seleziona un paese terzo ad economia di mercato adeguato. La Commissione ha provvisoriamente selezionato gli Stati Uniti d'America. Le parti interessate sono invitate a comunicare se ritengano o meno opportuna tale scelta entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.1.2.2.   Trattamento dei produttori esportatori nel paese interessato non retto da un'economia di mercato

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base, i singoli produttori esportatori del paese interessato che ritengano che nel loro caso prevalgano condizioni dell'economia di mercato relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto in esame, possono presentare una richiesta debitamente motivata a tal fine («richiesta TEM»). Il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») sarà accordato se la valutazione della richiesta TEM mostrerà che i criteri stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base (6) sono soddisfatti. Il margine di dumping dei produttori esportatori a cui verrà accordato il TEM sarà calcolato, per quanto possibile e fatto salvo l'uso dei dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, impiegando il loro valore normale e i loro prezzi all'esportazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base.

I singoli produttori esportatori nel paese interessato potrebbero inoltre, o in alternativa, richiedere il trattamento individuale («TI»). Per ricevere il TI tali produttori esportatori devono dimostrare di soddisfare i criteri fissati dall'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento (7) di base. Il margine di dumping dei produttori esportatori a cui viene accordato il TI sarà calcolato sulla base dei loro prezzi all'esportazione. Il valore normale per i produttori esportatori a cui viene accordato il TI sarà fondato sui valori fissati per il paese terzo ad economia di mercato selezionato, come indicato in precedenza.

a)   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

La Commissione invierà moduli di richiesta TEM a tutti i produttori esportatori del paese interessato inclusi nel campione e ai produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione che desiderino fare domanda di un margine di dumping individuale, a tutte le associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato.

Tutti i produttori esportatori che richiedono il TEM devono inviare un modulo di richiesta TEM compilato entro 15 giorni dalla data di notifica della selezione del campione o della decisione di non selezionare un campione, salvo altrimenti disposto.

b)   Trattamento individuale (TI)

Ai fini della richiesta del TI, i produttori esportatori del paese interessato inclusi nel campione e i produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione che desiderino fare domanda di un margine di dumping individuale devono inviare il modulo di richiesta TEM debitamente compilato per quanto riguarda le sezioni relative al TI entro 15 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo altrimenti disposto.

5.1.3.   Inchiesta sugli importatori indipendenti  (8)  (9)

Considerato il numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di permettere l'espletamento dell'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione può limitare a un numero ragionevole il numero degli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta mediante la scelta di un campione (tecnica nota come «campionamento»). Il campionamento è effettuato secondo quanto prevede l'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in caso positivo, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo altrimenti disposto, fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società:

ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

descrizione dettagliata delle attività societarie relative al prodotto in esame,

volume in tonnellate e valore in euro delle importazioni e delle rivendite effettuate sul mercato dell'Unione del prodotto in esame originario del paese interessato durante il PI (1o gennaio 2009-31 dicembre 2009),

ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (10) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. La società eventualmente scelta per far parte del campione dovrà rispondere a un questionario e accettare una visita nei propri locali per la verifica delle risposte fornite («verifica in loco»). Se la società indica che non è disposta a essere eventualmente inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione relative agli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato.

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori indipendenti, la Commissione può contattare anche le associazioni note di importatori.

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione (informazioni diverse da quelle sopraelencate) devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Ove sia necessario costituire un campione, la selezione degli importatori può essere effettuata in base al massimo volume rappresentativo delle vendite nell'Unione che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà le società selezionate per l'inserimento nel campione a tutti gli importatori indipendenti noti e a tutte le associazioni note di importatori.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori. Tali parti devono inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo altrimenti disposto. Il questionario completato dovrà contenere informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria, le attività societarie relative al prodotto in esame e le vendite del prodotto in esame.

5.2.    Procedura per la determinazione del pregiudizio

Per «pregiudizio» si intende un pregiudizio notevole o la minaccia di un pregiudizio notevole a danno dell'industria dell'Unione, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria. La determinazione del pregiudizio si fonda su prove positive e implica un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, del loro effetto sui prezzi nel paese importatore e del conseguente impatto di tali importazioni sull'industria dell'Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio notevole, i produttori dell'Unione del prodotto in esame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.2.1.   Inchiesta sui produttori dell'Unione

Considerato il numero potenzialmente elevato di produttori dell'Unione interessati dal presente procedimento e al fine di permettere l'espletamento dell'inchiesta entro i termini previsti, la Commissione può limitare a un numero ragionevole il numero dei produttori dell'UE da sottoporre all'inchiesta mediante la scelta di un campione (tecnica nota come «campionamento»). Il campionamento è effettuato secondo quanto prevede l'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in caso positivo, di selezionare un campione, tutti i produttori dell'Unione o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo altrimenti disposto, fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società:

ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

descrizione dettagliata delle attività della società relative al prodotto in esame a livello mondiale,

il valore, in euro, delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato dell'Unione durante il PI (1o gennaio 2009-31 dicembre 2009);

il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato dell'Unione durante il PI (1o gennaio 2009-31 dicembre 2009);

il volume in tonnellate della produzione del prodotto in esame durante il PI (1o gennaio 2009-31 dicembre 2009);

volume in tonnellate delle importazioni nell'Unione del prodotto in esame prodotto nel paese interessato durante il PI (1o gennaio 2009-31 dicembre 2009), se applicabile;

ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (11) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame (prodotto nell'Unione o nel paese interessato);

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. La società eventualmente scelta per far parte del campione dovrà rispondere a un questionario e accettare una visita nei propri locali per la verifica delle risposte fornite («verifica in loco»). Se la società indica che non è disposta a essere eventualmente inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione relative ai produttori dell'Unione che non collaborano si basano sui dati disponibili e l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato.

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori dell'Unione, la Commissione potrebbe inoltre contattare tutte le associazioni note di produttori dell'UE.

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni elencate sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo altrimenti disposto.

Se sarà necessario un campione, i produttori dell'Unione potrebbero essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di vendite nell'UE che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà le società selezionate per l'inserimento nel campione a tutti i produttori UE noti e a tutte le associazioni note di produttori UE.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell'Unione inclusi nel campione e alle associazioni note di produttori UE. Tali parti devono inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo altrimenti disposto. Il questionario completato dovrà contenere informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura della o delle loro società, la situazione finanziaria della o delle società, le attività societarie relative al prodotto in esame, i costi di produzione e le vendite del prodotto in esame.

5.3.    Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

Qualora venisse accertata l'esistenza del dumping e del pregiudizio, si deciderà, a norma dell'articolo 21 del regolamento di base, se l'adozione di misure antidumping sia contraria o meno all'interesse dell'Unione. Salvo altrimenti disposto, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Ai fini della partecipazione all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l'esistenza di un collegamento oggettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

Salvo altrimenti disposto, le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione, entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, informazioni sull'esistenza di un interesse dell'Unione all'istituzione delle misure. Queste informazioni possono essere fornite sotto forma di testo libero o mediante la compilazione di un questionario elaborato dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate, all'atto della loro presentazione, da elementi di prova oggettivi.

5.4.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto di quanto previsto dal presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni e a fornire i relativi elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo altrimenti disposto.

5.5.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta. La relativa richiesta, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per quanto concerne le audizioni relative a questioni attinenti alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive richieste di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.6.    Procedura per la presentazione di comunicazioni scritte e per l'invio dei questionari compilati e della corrispondenza

Qualsiasi comunicazione trasmessa dalle parti interessate, comprese le informazioni inviate per la selezione del campione, i moduli di richiesta TEM compilati, i questionari compilati e i relativi aggiornamenti, deve essere effettuata per iscritto sia in formato cartaceo che elettronico, e deve indicare la ragione sociale, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail e i numeri di telefono e di fax della parte interessata. La parte interessata che per motivi tecnici non sia in grado di presentare le comunicazioni e le richieste in formato elettronico ne deve dare immediata comunicazione alla Commissione.

Tutte le comunicazioni scritte per cui si richiede un trattamento riservato, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza inviati dalle parti interessate, devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (12).

Le parti interessate che trasmettono informazioni contrassegnate da tale dicitura sono tenute, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, a fornire un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate». Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Le informazioni riservate per le quali la parte interessata che le ha prodotte non fornisca un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta potranno non essere prese in considerazione.

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N-105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e potranno essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato.

7.   Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione che si occupano dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le richieste di audizione dei terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare in modo da garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

La richiesta motivata di audizione con il consigliere-auditore deve essere presentata per iscritto. Per quanto concerne le audizioni relative a questioni attinenti alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive richieste di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere-auditore offrirà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione di più parti, il che consentirebbe la presentazione di pareri diversi e di controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, il dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione. Tale audizione si tiene di norma entro la fine della quarta settimana dalla comunicazione delle conclusioni provvisorie.

Per ulteriori informazioni, e le modalità di contatto, visitare le pagine dedicate al consigliere-auditore all'interno del sito web della DG Commercio: (http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/ho/index_en.htm).

8.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

9.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (13).


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Il dumping consiste nella pratica di vendere un prodotto all'esportazione («il prodotto in esame») a un prezzo inferiore al suo «valore normale». Per valore normale si intende di norma un prezzo comparabile del prodotto «simile» praticato sul mercato interno nel paese esportatore. Con il termine «prodotto simile» si intende un prodotto simile sotto tutti gli aspetti al prodotto in esame oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto in esame.

(3)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società nel paese interessato che produce ed esporta il prodotto in esame sul mercato dell'Unione, sia direttamente sia tramite terzi, comprese le società a essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato interno o nelle esportazioni del prodotto in esame. Gli esportatori non produttori non hanno di norma diritto a un'aliquota del dazio individuale.

(4)  I 27 Stati membri dell'Unione europea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

(5)  A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5% o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 del 11.10.1993, pag. 1). In questo contesto per «persona» si intendono persone fisiche o giuridiche.

(6)  In particolare i produttori esportatori devono dimostrare che: i) le decisioni in materia di politica commerciale e di costi sono adottate in risposta alle condizioni di mercato e senza significative interferenze statali; ii) le imprese dispongono di una serie di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e che sono d'applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità; iii) non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato; iv) le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono certezza del diritto e stabilità e v) le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

(7)  In particolare i produttori esportatori devono dimostrare che: i) nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti; ii) i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente; iii) la maggior parte delle azioni appartiene a privati. I funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza o che la società è sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato; iv) le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato e v) l'ingerenza dello Stato non è tale da consentire l'elusione dei dazi qualora si concedano aliquote diverse ai singoli esportatori.

(8)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori produttori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l'allegato 1 del questionario di questi ultimi. Per la definizione di «parte collegata» si rinvia alla nota 5.

(9)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(10)  Per la definizione di «parte collegata» si rinvia alla nota 5.

(11)  Per la definizione di «parte collegata» si rinvia alla nota 5.

(12)  Il presente documento è un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009 pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (Accordo antidumping). È inoltre protetto in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(13)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALTRI ATTI

Commissione europea

18.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 41/13


Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli alimentari

2010/C 41/07

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). La dichiarazione di opposizione deve pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«HESSISCHER APFELWEIN»

N. CE: DE-PGI-0005-0620-16.07.2007

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denominazione:

«Hessischer Apfelwein»

2.   Stato membro o paese terzo:

Germania

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto:

Gruppo 1.8

«Altri prodotti dell’Allegato I (spezie, …)»

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

L’«Hessischer Apfelwein» (sidro di Hessen) è un prodotto di succo di mela fermentato costituito al 100 % di succo fermentato, chiarificato e imbottigliato esclusivamente nel Land Hessen.

Ha un colore giallo dorato e tradizionalmente è prodotto con mele di meleti coltivati su prato aventi un elevato indice di acidità (almeno 6 g/l), tipico di antiche varietà di mela. L’«Hessischer Apfelwein» può essere fabbricato soltanto con mele aventi queste caratteristiche. Il gusto aspro del sidro deriva dall’intero ciclo di fermentazione che lo distingue dagli altri tipi di sidro di altre regioni. L’effervescenza deriva dall’anidride carbonica prodotta durante la fermentazione.

Il tenore minimo di alcol è del 5 % in volume e il sidro possiede almeno 18 g/l di estratto privo di zucchero. Esso contiene inoltre almeno 4 g/l di acidi non volatili e al massimo 0,8 g /l di acidi volatili. Nella produzione è vietata l’aggiunta di acqua o di zucchero.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

L’«Hessischer Apfelwein» è prodotto con il 97 % di mele provenienti principalmente da meleti coltivati su prato.

Tradizionalmente l’«Hessischer Apfelwein» è prodotto esclusivamente con mele. Occasionalmente è addizionato succo di sorbole-Frucht che ne evita l’intorbidamento. Più del 95 % del sidro prodotto nel Land Hessen è esclusivamente a base di mele.

La coltivazione del melo su prato comporta una consistente alternanza del raccolto. In un anno gli alberi producono grandi quantità di mele e quantità molto inferiori l’anno successivo. L’obiettivo delle cantine è di produrre sidro quasi esclusivamente con mele del Land Hessen. Nel caso in cui dovessero essere acquistate mele da altre regioni, il parametro determinante della qualità è costituito da un’acidità minima di 6 g/l.

I meleti coltivati su prato si caratterizzano inoltre per una grande varietà di mele. Complessivamente esistono più di 2 000 diverse varietà di mele nella regione Hessen. Questa gamma di varietà è una caratteristica dell’«Hessischer Apfelwein». La produzione avviene con diversi tipi di mele, in proporzioni variabili.

Per l’«Hessischer Apfelwein» le varietà impiegate comprendono, tra l’altro:

Alkmene, Elstar, Holzapfel, Pilot, Ananasrenette, Glockenapfel, Idared, Rheinischer Bohnapfel, Berlepsch, Goldparmäne, Jacob Lebel, Schafsnase, Berner Rosenapfel, Gelber Edelapfel, James Grieve, Topaz, Bittenfelder, Gehrer Rambour, Jonagold, Weinapfel, Blenheimer, Gewürzluike, Kaiser Wilhelm, Winterrambour, Brettacher, Golden Delicious; Landsberger Renette, Zabergäu-Renette, Boskoop, Gravensteiner, Geheimrat Oldenburg, Cox Orange, Hauxapfel, Ontario.

Queste varietà si adattano perfettamente alle condizioni pedoclimatiche del Land Hessen e sono tradizionalmente impiegate nella fabbricazione del sidro.

3.4.   Alimenti per animali (solo per prodotti di origine animale):

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica identificata:

La fermentazione e la chiarificazione avvengono esclusivamente nella regione Hessen.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc.:

L’ossidazione, che avviene durante il trasporto e l’immagazzinamento transitorio, ha un effetto negativo sulle caratteristiche del sidro. Per questo motivo l’«Hessischer Apfelwein» dovrebbe essere imbottigliato direttamente dalla vasca di fermentazione.

3.7.   Norme specifiche relative all’etichettatura:

4.   Definizione concisa della zona geografica:

Bundesland Hessen

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

La materia prima dell’«Hessischer Apfelwein» è costituita dalle mele da sidro, che sono prevalentemente coltivate nei meleti su prato tipici della regione di Hessen.

I meleti su prato sono parte del paesaggio agricolo del Land Hessen. Molti sono i luoghi in cui essi continuano a costituire un elemento caratteristico del paesaggio. La coltivazione di questi meleti ha dato luogo a centinaia di varietà tradizionali di mela che si sono dimostrate abbastanza resistenti e ben adattate al clima e al suolo della regione. Sono un bene culturale prezioso che deve essere preservato e sviluppato. In tal modo le cantine dell’Hessen hanno garantito la tutela dei meleti su prato della regione quale fattore economico.

Le mele da sidro non sono utilizzate come mele da tavola. L’aspetto esterno è secondario. Precisamente le mele non possono avere macchie, ma piccole irregolarità nella forma non sono importanti. Per questo motivo le mele destinate alla torchiatura possono essere scosse dall’albero e in seguito raccolte a terra. La frutta da tavola invece è raccolta a mano.

5.2.   Specificità del prodotto:

L’«Hessischer Apfelwein» è una specialità del Land Hessen con una lunga tradizione, conosciuta al di là delle frontiere tedesche e che gode di un’alta considerazione specialmente nella regione. Il sapore particolare dell’«Hessischer Apfelwein» deriva dalla vasta gamma di varietà. L’«Hessischer Apfelwein» nel Land Hessen è componente essenziale della cultura locale («bevanda nazionale»). Nella regione del Reno-Meno e nelle colline circostanti è divenuto la bevanda popolare per eccellenza. La popolazione del Land Hessen si identifica in gran misura con il sidro.

La fermentazione completa del sidro di mela, da cui risulta un sidro aspro, acidulo, è una specialità della regione Hessen, a differenza di quanto avviene negli altri Laender tedeschi e in altri paesi.

5.3.   Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per i prodotti DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per i prodotti IGP):

La tradizione secolare della produzione di sidro nella regione Hessen, sostenuta dalla genuinità della materia prima, la forte radicazione del sidro nella cultura della regione di Hessen e le sue caratteristiche organolettiche, dovute a innumerevoli varietà di mela utilizzate nella produzione del sidro, associata al metodo di produzione della fermentazione completa, praticato tradizionalmente nel territorio di origine, hanno fatto dell’ Hessicher Apfelwein una specialità regionale rinomata e apprezzata.

Anche la storia attesta la stretta relazione esistente tra il Land Hessen e l’«Hessischer Apfelwein». Già il «capitular de villis» promulgato da Carlo Magno nell’800 dimostra che già allora vi erano specialisti nella produzione del sidro di mele. Successivamente il sidro ha perso importanza a favore del vino. Solo nel 16o secolo è iniziata la storia di successo dell’«Hessischer Apfelwein» con origine a Francoforte. La coltivazione della vite, che si era diffusa in quell’area, è stata vittima di malattie ed è stata soppiantata dalla coltivazione di altri frutti, specialmente di mele robuste. All’inizio il succo prodotto era destinato al consumo domestico, anche se già da un certo tempo era comunque la bevanda preferita dai coltivatori. Nel 1779, con l’apertura della trattoria «Zur goldenen Krone» a Hochstadt (attualmente nel distretto di Main-Kinzig) è stata aperta la cantina più antica di Hessen esistente fino ai giorni nostri.

Anche se l’origine della storia del sidro di mele si localizza principalmente a Francoforte, esistono altre fonti che dimostrano l’importanza attribuita al sidro di mele anche al di fuori del distretto di Francoforte.

In tempi moderni, la bevanda ha riscosso un successo culturale negli anni ′60/′70 grazie soprattutto alla trasmissione televisiva «Zum Blauen Bock» diffusa alla Hessischen Rundfunk.

Naturalmente l’«Hessischer Apfelwein» deve essere servito correttamente. Analogamente al sidro stesso, anche il «Bembel», la caraffa tradizionale, e il «Gerippte», il bicchiere da sidro tradizionale con sfaccettature romboidali sono subito associati a Hessen.

L’importanza del sidro a Hessen, specialmente per quanto attiene al resto della Germania, può essere constatata dai valori del consumo. Ad esempio secondo le statistiche del «Verband der Hessischen Apfelwein- und Fruchtsaft-Keltereien» e del «Verband der deutschen Fruchtwein- und Fruchtschaumwein-Industrie» di Bonn (associazioni di produttori), il consumo a Hessen, di circa 10 litri per abitante è approssimativamente 10 volte superiore a quello di tutta la Germania (circa un litro per abitante).

La stretta relazione e identificazione della popolazione con il sidro di mele sono promosse da periodiche attività delle cantine. Esistono vari eventi che hanno come sfondo il sidro di mele: all’inizio degli anni ′90 sono sorte le «Süßer-Feste» una delle attività pubbliche permanenti delle cantine di Hessen. Esse segnalano alla popolazione l’inizio della produzione nelle cantine della regione, organizzando mostre e visite regolari e spiegando ai visitatori il procedimento e la tecnica di produzione del sidro di mele. In tal modo si è istituito e mantenuto un collegamento tra la popolazione e il sidro. La strada del sidro e dei meleti «Hessische Apfelwein- und Obstwiesenroute», inaugurata dall’associazione di produttori e dal Land Hessen nel 1995 e che a tutt’oggi prevede sei circuiti regionali, rappresenta un’attrazione turistica che contribuisce a preservare e a promuovere la cultura e la tradizione dell’«Hessischer Apfelwein». L’associazione ha rinnovato la tradizionale apertura dei barili in gennaio («Apfelwein-Anstichs»), trasformandola in un avvenimento pubblico annuale alla presenza del governatore del Land Hessen.

Uno studio di mercato, condotto fra i consumatori locali ha confermato che il sidro è una bevanda molto tradizionale — specie quando associata al «Bembel» e al «Gerippte» e che viene identificata con il Land Hessen.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

Sito Internet: http://publikationen.dpma.de/DPMApublikationen/fnd_tm_gd.do


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.