ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2010.040.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 40

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno
17 febbraio 2010


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2010/C 040/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

1

2010/C 040/02

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

3

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2010/C 040/03

Tassi di cambio dell'euro

4

 

V   Pareri

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2010/C 040/04

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di polvere di zeolite A originaria della Bosnia-Erzegovina

5

2010/C 040/05

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese

10

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2010/C 040/06

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5750 — WABCO/Würth/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

16

2010/C 040/07

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5806 — KKR/Pets at Home) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

17

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2010/C 040/08

Avviso di consultazione pubblica — Indicazioni geografiche della Georgia

18

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

17.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 40/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 40/01

Data di adozione della decisione

8.12.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 392/09

Stato membro

Slovacchia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Slovenská rekapitalizačná a záručná schéma

Base giuridica

Zákon o opatreniach na zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový sektor a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto, garanzia

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 3 464 Mio EUR

Intensità

Durata

2009-2010

Settore economico

Intermediazione finanziaria

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministerstvo financií SR

Štefanovičova 5

817 82 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

17.12.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 674/09

Stato membro

Finlandia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Prolongation of the guarantee scheme for bank's funding in Finland

Base giuridica

Government Bill on State Guarantee for deposit banks and mortgage banks

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto

Garanzia

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 17 000 Mio EUR

Intensità

Durata

1.1.2010-30.6.2010

Settore economico

Intermediazione finanziaria

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministry of Finance

Snellmaninkatu 1 A

P.O. BOX 28

FI-00023 Helsinki, Government

SUOMI/FINLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


17.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 40/3


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 40/02

Data di adozione della decisione

28.10.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

NN 47/09

Stato membro

Germania

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Beschwerde betreffend das IMS-Fraunhofer Institut, Duisburg.

Base giuridica

Tipo di misura

Obiettivo

Forma dell'aiuto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 45 Mio EUR

Intensità

Misura che non costituisce aiuto

Durata

Settore economico

Industria manifatturiera

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

17.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 40/4


Tassi di cambio dell'euro (1)

16 febbraio 2010

2010/C 40/03

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3649

JPY

yen giapponesi

122,68

DKK

corone danesi

7,4430

GBP

sterline inglesi

0,87050

SEK

corone svedesi

9,8770

CHF

franchi svizzeri

1,4678

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,0520

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,028

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

272,37

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7086

PLN

zloty polacchi

4,0135

RON

leu rumeni

4,1134

TRY

lire turche

2,0649

AUD

dollari australiani

1,5229

CAD

dollari canadesi

1,4264

HKD

dollari di Hong Kong

10,6062

NZD

dollari neozelandesi

1,9419

SGD

dollari di Singapore

1,9205

KRW

won sudcoreani

1 571,65

ZAR

rand sudafricani

10,5360

CNY

renminbi Yuan cinese

9,3264

HRK

kuna croata

7,2930

IDR

rupia indonesiana

12 712,64

MYR

ringgit malese

4,6753

PHP

peso filippino

62,934

RUB

rublo russo

41,1587

THB

baht thailandese

45,320

BRL

real brasiliano

2,5312

MXN

peso messicano

17,6140

INR

rupia indiana

63,0745


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Pareri

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

17.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 40/5


Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di polvere di zeolite A originaria della Bosnia-Erzegovina

2010/C 40/04

La Commissione ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di polvere di zeolite A originaria della Bosnia-Erzegovina («paese interessato») sarebbero oggetto di dumping e arrecherebbero pertanto un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata in data 4 gennaio 2010 da Industrias Quimicas del Ebro, SA; MAL Magyar Aluminium; PQ Silicas B.V.; Silkem d.o.o. e Zeolite Mira Srl Unipersonale («i denunzianti»), che rappresentano una quota considerevole, in questo caso oltre il 25 %, della produzione totale di polvere di zeolite A dell'Unione.

2.   Prodotto in esame

Il prodotto oggetto della presente inchiesta è rappresentato dalla polvere di zeolite A, nota anche come polvere di zeolite NaA o polvere di zeolite 4A («prodotto in esame»).

3.   Denuncia di dumping  (2)

Il prodotto che sarebbe oggetto di dumping è il prodotto in esame originario della Bosnia-Erzegovina, attualmente classificato al codice NC ex 2842 10 00. Il codice NC è fornito unicamente a titolo informativo.

In assenza di dati affidabili sui prezzi applicati sul mercato interno del paese interessato, la denuncia di dumping si basa su un confronto tra il valore normale costruito (costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti) e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto all'esportazione nell'Unione.

Il margine di dumping così calcolato per il paese esportatore interessato risulta significativo.

4.   Denuncia di pregiudizio

I denunzianti hanno dimostrato che le importazioni del prodotto in esame dal paese interessato complessivamente sono aumentate sia in termini assoluti sia in termini di quota di mercato.

Gli elementi di prova prima facie presentati dai denunzianti evidenziano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno portato tra l'altro a ripercussioni negative sui quantitativi venduti, sul livello dei prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione, con gravi effetti negativi sui risultati complessivi e sulla situazione finanziaria e occupazionale dell'industria dell'Unione.

5.   Procedura

Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria dell'Unione e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.

L'inchiesta determinerà se il prodotto in esame originario del paese interessato sia oggetto di dumping e se tale dumping abbia arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione. In caso positivo, l'inchiesta valuterà se sia nell'interesse dell'Unione istituire misure.

5.1.    Procedura per la determinazione del dumping

I produttori esportatori (3) del prodotto in esame del paese interessato sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.1.1.   Inchiesta sui produttori esportatori

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta relativa ai produttori esportatori del paese interessato, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori noti del paese interessato, a ogni associazione nota di produttori esportatori e alle autorità del paese esportatore. Salvo altrimenti disposto, tutti i produttori esportatori e tutte le associazioni di produttori esportatori sono invitati a contattare immediatamente la Commissione via fax o per posta elettronica, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, per manifestarsi e richiedere un questionario.

Salvo diversa indicazione, i produttori esportatori devono presentare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.1.2.   Inchiesta sugli importatori indipendenti  (4)  (5)

In considerazione del numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini fissati, la Commissione potrebbe limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta selezionando un campione (tale processo viene anche chiamato «campionamento»). Il campionamento è effettuato secondo quanto prevede l'articolo 17 del regolamento di base.

Al fine di consentire alla Commissione di decidere se il campionamento sia necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a contattare la Commissione. Salvo diversamente specificato, le suddette parti devono manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, comunicando i seguenti dati circa la o le loro società:

denominazione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare;

descrizione dettagliata delle attività societarie relative al prodotto in esame;

volume in tonnellate e valore in euro delle importazioni e delle rivendite del prodotto in esame originario del paese interessato effettuate sul mercato dell'Unione durante l'anno di calendario 2009;

denominazione sociale e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (6) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame;

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, essa dovrà compilare un questionario e accettare una visita nei propri locali per consentire la verifica delle risposte fornite («verifica in loco»). Se la società indica che non è disposta a essere eventualmente inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione relative agli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato.

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori indipendenti, la Commissione potrebbe inoltre contattare tutte le associazioni note di importatori.

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione (informazioni diverse da quelle sopraelencate) devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Ove sia necessario costituire un campione, la selezione degli importatori può essere effettuata in base al massimo volume rappresentativo delle vendite nell'Unione che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Tutti gli importatori indipendenti e le associazioni di importatori noti saranno informati dalla Commissione relativamente alle società incluse nel campione.

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori. Tali parti devono inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversamente indicato. Il questionario completato dovrà contenere informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria, le attività societarie relative al prodotto in esame e le vendite del prodotto in esame.

5.2.    Procedura per la determinazione del pregiudizio

Per «pregiudizio» si intende un pregiudizio notevole o la minaccia di un pregiudizio notevole ai danni dell'industria dell'Unione, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria. La determinazione del pregiudizio si fonda su prove positive e implica un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, del loro effetto sui prezzi nel paese importatore e del conseguente impatto di tali importazioni sull'industria dell'Unione. Al fine di stabilire se l'industria dell'Unione stia subendo un pregiudizio notevole, i produttori del prodotto in esame dell'Unione sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.2.1.   Inchiesta sui produttori dell'Unione

In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori dell'Unione coinvolti nel presente procedimento e al fine di portare a termine l'inchiesta entro i termini fissati, la Commissione potrebbe limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta selezionando un campione (tale processo viene anche chiamato «campionamento»). Il campionamento è effettuato secondo quanto prevede l'articolo 17 del regolamento di base.

Al fine di consentire alla Commissione di decidere se il campionamento sia necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori dell'Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a contattare la Commissione. Salvo diversamente specificato, le suddette parti devono manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, comunicando i seguenti dati circa la o le loro società:

denominazione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

descrizione dettagliata delle attività della società relative al prodotto in esame a livello mondiale,

valore in euro delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato dell'Unione durante l'anno di calendario 2009,

volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato dell'Unione durante l'anno di calendario 2009,

volume in tonnellate della produzione del prodotto in esame durante l'anno di calendario 2009,

se del caso, il volume in tonnellate delle importazioni nell'Unione del prodotto in esame fabbricato nel paese interessato durante l'anno di calendario 2009,

denominazione sociale e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (7) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame (prodotto nell'Unione o nel paese interessato),

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, essa dovrà compilare un questionario e accettare una visita nei propri locali per consentire la verifica delle risposte fornite («verifica in loco»). Se la società indica che non è disposta a essere eventualmente inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione relative ai produttori dell'Unione che non collaborano si basano sui dati disponibili e l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole che nell'ipotesi della collaborazione.

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori dell'Unione, la Commissione potrebbe inoltre contattare tutte le associazioni note di produttori dell'Unione.

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione (informazioni diverse da quelle sopraelencate) devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Se sarà necessario un campione, i produttori dell'Unione potrebbero essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di vendite nell'Unione che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà le società selezionate per l'inserimento nel campione a tutti i produttori dell'Unione noti e a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell'Unione inclusi nel campione e alle associazioni note di produttori dell'Unione. Tali parti devono inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversamente indicato. Il questionario completato dovrà contenere informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria, la situazione finanziaria della o delle società, le attività societarie relative al prodotto in esame, i costi di produzione e le vendite del prodotto in esame.

5.3.    Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

Qualora si stabilisse l'esistenza del dumping e del pregiudizio, si deciderà, a norma dell'articolo 21 del regolamento di base, se l'adozione di misure antidumping sia contraria o meno all'interesse dell'Unione. Salvo diversa indicazione, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per poter partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, che esiste un legame obiettivo tra la loro attività e il prodotto in esame.

Le parti che si manifestano entro il termine sopra indicato possono indicare alla Commissione se l'istituzione delle misure sia o meno nell'interesse dell'Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo quanto diversamente indicato. Tali indicazioni possono essere fornite sia in formato libero sia compilando un questionario elaborato dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate, all'atto della loro presentazione, da elementi di prova oggettivi.

5.4.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare il proprio parere, a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diversamente specificato, le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.5.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione che si occupano dell'inchiesta. Ogni domanda in tal senso deve essere presentata per iscritto e deve specificare i motivi di tale richiesta. Per quanto concerne le audizioni relative a questioni attinenti alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In seguito, la richiesta di un'audizione deve essere presentata entro termini specifici fissati dalla Commissione nelle sue comunicazioni con le parti.

5.6.    Procedura per la presentazione di comunicazioni scritte e per l'invio dei questionari compilati e della corrispondenza

Tutte le comunicazioni delle parti interessate, compresi i dati presentati per la selezione del campione, i questionari compilati e i relativi aggiornamenti, vanno presentate per iscritto in formato cartaceo ed elettronico, complete di nome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Se una parte interessata non può inviare le proprie comunicazioni e richieste in formato elettronico per motivi tecnici deve informare immediatamente la Commissione.

Tutte le comunicazioni scritte per cui si richiede un trattamento riservato, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza inviati dalle parti interessate, devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (8).

Le parti interessate che trasmettono informazioni contrassegnate da tale dicitura sono tenute, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, a fornire un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate». Tale riassunto deve essere sufficientemente particolareggiato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Qualora una parte interessata che comunica informazioni riservate non presenta un riassunto non riservato del formato e della qualità richiesti, tali informazioni potrebbero essere disattese.

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno usare i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

7.   Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione che si occupano dell'inchiesta. Esso esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le domande di proroga dei termini e le richieste di audizioni presentate da terzi. Il consigliere-auditore può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e effettuare un'azione di mediazione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande per ottenere un'audizione con il consigliere-auditore devono essere presentate per iscritto e devono specificare i motivi di tale richiesta. Per quanto concerne le audizioni relative a questioni attinenti alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In seguito, la richiesta di un'audizione deve essere presentata entro termini specifici fissati dalla Commissione nelle sue comunicazioni con le parti.

Il consigliere-auditore si attiva anche per l'organizzazione di un'audizione delle parti che consenta la presentazione delle diverse posizioni e delle controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, l'esistenza del dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione. Di norma tale audizione avviene entro la fine della quarta settimana successiva alla divulgazione delle conclusioni provvisorie.

Per ulteriori informazioni, e le modalità di contatto, visitare le pagine dedicate al consigliere-auditore all'interno del sito web della DG Commercio: (http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/ho/index_en.htm).

8.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

9.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti durante la presente inchiesta sono trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (9).


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Il dumping consiste nella pratica di vendere un prodotto all'esportazione («prodotto in esame») a un prezzo inferiore al suo «valore normale». Per valore normale si intende di norma un prezzo comparabile del prodotto «simile» praticato sul mercato interno nel paese esportatore. Con il termine «prodotto simile» si intende un prodotto simile sotto tutti gli aspetti al prodotto in esame oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto in esame.

(3)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società nel paese interessato che produce ed esporta il prodotto in esame sul mercato dell'Unione, sia direttamente sia tramite terzi, comprese le società a essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato interno o nelle esportazioni del prodotto in esame. Gli esportatori non produttori non hanno solitamente diritto a un'aliquota di dazio individuale.

(4)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l'allegato 1 del questionario di questi ultimi. Ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, relativo all'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto per «persona» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica.

(5)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(6)  Per la definizione di «parte collegata» si rinvia alla nota 4.

(7)  Per la definizione di «parte collegata» si rinvia alla nota 4.

(8)  Si tratta di un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Esso è altresì protetto in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(9)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


17.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 40/10


Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese

2010/C 40/05

La Commissione ha ricevuto una denuncia a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di melamina, originaria della Repubblica popolare cinese, sono oggetto di dumping e arrecano pertanto un notevole pregiudizio all'industria dell'UE.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata il 4 gennaio 2010 da Borealis Agrolinz Melamine GmbH, DSM Melamine B.V. e Zaklady Azotowe Pulawy («i denunzianti») che rappresentano una quota considerevole — in questo caso oltre il 50 % — della produzione totale dell’UE di melamina.

2.   Prodotto in esame

Il prodotto oggetto del presente procedimento è la melamina («il prodotto in esame»).

3.   Denuncia di dumping  (2)

Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping è il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»), attualmente classificabile al codice NC 2933 61 00. Il codice NC è indicato a titolo puramente informativo.

Dato che a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, la Repubblica popolare cinese è considerata come un paese non retto da un'economia di mercato, il denunziante ha determinato il valore normale per le importazioni dalla Repubblica popolare cinese in base al prezzo praticato in un paese terzo a economia di mercato, in questo caso gli Stati Uniti d’America. La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale, così stabilito, e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame esportato nell'Unione.

I margini di dumping così calcolati per il paese esportatore interessato risultano significativi.

4.   Denuncia di pregiudizio

Il denunziante ha presentato elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame provenienti dalla Repubblica popolare cinese sono complessivamente aumentate sia in termini assoluti che di quota di mercato.

Secondo gli elementi di prova prima facie presentati dai denunzianti, il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame avrebbero, tra l’altro, avuto ripercussioni negative sul livello dei prezzi praticati dall'industria dell’UE, compromettendo gravemente la situazione finanziaria di quest'ultima.

5.   Procedura

Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria dell’UE e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento, la Commissione avvia un’inchiesta a norma dell’articolo 5 del regolamento di base.

L’inchiesta dovrà stabilire se il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese sia oggetto di dumping e se tale dumping abbia arrecato un pregiudizio all’industria dell’UE. In caso positivo, l’inchiesta valuterà se l’istituzione di misure sia nell’interesse dell’Unione.

5.1.    Procedura di determinazione del dumping

I produttori esportatori (3) del prodotto in esame della Repubblica popolare cinese sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.1.1.   Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta

a)   Campionamento

Considerato il numero potenzialmente elevato di produttori esportatori della Repubblica popolare cinese interessati dal presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro i termini fissati, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato secondo quanto prevede l'articolo 17 del regolamento di base.

Al fine di consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo quanto diversamente indicato, fornendo le seguenti informazioni sulle loro società:

denominazione sociale, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite all'esportazione del prodotto in esame verso l'Unione nel 2009 per ciascuno dei 27 Stati membri (4) separatamente e in totale,

fatturato nella valuta locale e volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame realizzate nel 2009 sul mercato interno,

descrizione particolareggiata delle attività societarie a livello mondiale relative al prodotto in esame,

ragione sociale e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società (5) collegate coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

I produttori esportatori devono inoltre indicare se, nel caso in cui non siano inclusi nel campione, desiderano ricevere un questionario e altri formulari da completare al fine di richiedere un margine di dumping individuale, conformemente alla sezione b) riportata in seguito.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inclusa nel campione. La società scelta per far parte del campione dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione in loco per la verifica delle risposte fornite («verifica in loco»). Se la società indica di non essere disposta a essere inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all’inchiesta. Le conclusioni della Commissione relative ai produttori esportatori che non collaborano sono basate sui dati disponibili e l’esito dell'inchiesta può essere per tali parti meno favorevole rispetto a quanto lo sarebbe stato se avessero collaborato.

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità della Repubblica popolare cinese ed eventualmente tutte le associazioni note di produttori esportatori.

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione (informazioni diverse da quelle sopraelencate) devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Ove sia necessario costituire un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni verso l’Unione che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà le società selezionate per l’inserimento nel campione a tutti i produttori esportatori noti, alle autorità del paese esportatore e alle associazioni di produttori esportatori.

Salvo altrimenti disposto, tutti i produttori esportatori inseriti nel campione devono presentare un questionario debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di notifica del loro inserimento nel campione.

Le società che avranno accettato di essere incluse nel campione ma che non saranno state selezionate saranno considerate come se avessero collaborato («produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione»). Fatto salvo quanto indicato sotto la seguente lettera b), il dazio antidumping che può essere applicato alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione non supererà la media ponderata del margine di dumping stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione.

b)   Margine di dumping individuale per le società non incluse nel campione

I produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione possono richiedere, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, che la Commissione fissi il loro margine di dumping individuale («margine di dumping individuale»). I produttori esportatori che desiderino chiedere l’applicazione di un margine di dumping individuale devono richiedere un questionario e altri moduli secondo quanto indicato sotto la precedente lettera a) e restituirli debitamente compilati entro i termini specificati qui di seguito. Le risposte al questionario devono essere presentate entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo quanto diversamente indicato. Va sottolineato che per consentire alla Commissione di determinare margini di dumping individuali per tali produttori esportatori nel paese interessato deve essere dimostrato che essi soddisfano i criteri per il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») o per lo meno quelli relativi al trattamento individuale («TI»), come specificato al punto 5.1.2.2.

Si informano tuttavia i produttori esportatori che chiedono un margine di dumping individuale che la Commissione potrebbe decidere di non determinare per essi tale margine se, ad esempio, il numero di produttori esportatori è talmente elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

5.1.2.   Procedura relativa ai produttori esportatori nel paese interessato non retto da un'economia di mercato

5.1.2.1.   Scelta di un paese a economia di mercato

Fatte salve le disposizioni di cui al punto 5.1.2.2, a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni dalla Repubblica popolare cinese il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato. A tale scopo la Commissione seleziona un paese terzo ad economia di mercato adeguato. La Commissione ha provvisoriamente selezionato gli Stati Uniti d'America. Le parti interessate sono invitate a comunicare se ritengano o meno opportuna tale scelta entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.1.2.2.   Trattamento dei produttori esportatori del paese interessato non retto da un'economia di mercato

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, i singoli produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che ritengano che nel loro caso prevalgono condizioni dell'economia di mercato relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto in esame possono presentare una richiesta debitamente motivata a tal fine («richiesta TEM»). Il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») sarà accordato se la valutazione della richiesta TEM mostrerà che i criteri stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base (6) sono soddisfatti. Il margine di dumping dei produttori esportatori a cui verrà accordato il TEM sarà calcolato, per quanto possibile e fatto salvo l'uso dei dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, impiegando il loro valore normale e i loro prezzi all'esportazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base.

I singoli produttori esportatori nella Repubblica popolare cinese possono inoltre, o in alternativa, richiedere il trattamento individuale («TI»). Per ottenere il TI tali produttori esportatori devono dimostrare di soddisfare i criteri fissati dall'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. (7) Il margine di dumping dei produttori esportatori a cui viene accordato il TI sarà calcolato sulla base dei loro prezzi all’esportazione. Il valore normale per i produttori esportatori a cui viene accordato il TI sarà fondato sui valori fissati per il paese terzo ad economia di mercato selezionato, come indicato in precedenza.

a)   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

La Commissione invierà moduli di richiesta TEM a tutti i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese inclusi nel campione e ai produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione che desiderino fare domanda di un margine di dumping individuale, a tutte le associazioni note di produttori esportatori e alle autorità della Repubblica popolare cinese.

Salvo altrimenti disposto, tutti i produttori esportatori inseriti nel campione devono presentare un modulo di richiesta TEM debitamente compilato entro 15 giorni dalla data di notifica della selezione del campione o della decisione di non selezionare un campione.

b)   Trattamento individuale (TI)

Ai fini della richiesta del TI, i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese inclusi nel campione e i produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione che desiderino fare domanda di un margine di dumping individuale devono inviare il modulo di richiesta TEM debitamente compilato per quanto riguarda le sezioni relative al TI entro 15 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo altrimenti disposto.

5.1.3.   Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta  (8)  (9)

Considerato il numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di permettere l'espletamento dell’inchiesta entro i termini previsti, la Commissione può limitare a un numero ragionevole il numero degli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta mediante la scelta di un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato secondo quanto prevede l’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in caso positivo, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione. Salvo diversamente specificato, le suddette parti devono manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, comunicando i seguenti dati circa le loro società:

denominazione sociale, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

descrizione particolareggiata delle attività societarie in relazione al prodotto in esame,

fatturato in valuta locale e valore in euro delle importazioni nell’Unione e delle rivendite effettuate sul mercato dell’UE nel 2009 del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese,

denominazione sociale e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (10) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inclusa nel campione. La società scelta per far parte del campione dovrà rispondere a un questionario e accettare un’ispezione in loco per la verifica delle risposte fornite («verifica in loco»). Se la società indica di non essere disposta a essere inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all’inchiesta. Le conclusioni della Commissione relative agli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e l’esito dell'inchiesta può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se le parti avessero collaborato.

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori indipendenti, la Commissione può contattare anche le associazioni note di importatori.

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione (informazioni diverse da quelle sopraelencate) devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Ove sia necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà le società selezionate per l’inserimento nel campione a tutti gli importatori indipendenti noti e a tutte le associazioni note di importatori.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori. Tali parti devono inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo quanto diversamente indicato. Il questionario completato dovrà contenere informazioni riguardanti, tra l’altro, la struttura societaria, le attività societarie relative al prodotto in esame e le vendite del prodotto in esame.

5.2.    Procedura per la determinazione del pregiudizio

Per «pregiudizio» si intende un pregiudizio notevole o la minaccia di un pregiudizio notevole a danno dell'industria dell’UE, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria. L’accertamento del pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, del loro effetto sui prezzi nel paese importatore e della conseguente incidenza di tali importazioni sull'industria dell’UE. Al fine di stabilire se l’industria dell'UE stia subendo pregiudizio notevole, i produttori dell’UE del prodotto in esame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.2.1.   Produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta per quanto riguarda i produttori dell’Unione, la Commissione invierà questionari ai produttori noti dell’UE e a tutte le associazioni note di produttori dell’UE. Salvo altrimenti disposto, tutti i produttori dell’UE e tutte le associazioni di produttori dell’UE sono invitati a contattare immediatamente la Commissione via fax, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, per manifestarsi e richiedere un questionario.

Salvo diversa indicazione, i produttori dell’UE e le associazioni di produttori dell’UE devono presentare il questionario debitamente compilato entro 37 giorni della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il questionario compilato dovrà contenere, tra l’altro, le seguenti informazioni: la struttura societaria, la situazione finanziaria della società, le attività societarie per quanto concerne il prodotto in esame, i costi di produzione e le vendite del prodotto medesimo.

5.3.    Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

Qualora sia accertata l'esistenza di pratiche di dumping e di un conseguente pregiudizio, si deciderà se l’adozione di misure antidumping sia contraria all'interesse dell’Unione a norma dell'articolo 21 del regolamento di base. Salvo diversa indicazione, i produttori dell’UE, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Ai fini della partecipazione all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l’esistenza di un collegamento oggettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

Salvo diversamente indicato, le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione, entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, informazioni sull’esistenza di un interesse dell’Unione all'istituzione delle misure. Queste informazioni possono essere fornite sotto forma di testo libero o mediante la compilazione di un questionario elaborato dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate, all’atto della loro presentazione, da elementi di prova oggettivi.

5.4.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto di quanto previsto dal presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni e a fornire i relativi elementi di prova. Salvo diversamente specificato, le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.5.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione responsabili dell'inchiesta

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione responsabili dell’inchiesta. La relativa richiesta, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta la richiesta deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive richieste di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.6.    Procedura per la presentazione di comunicazioni scritte e per l'invio dei questionari compilati e della corrispondenza

Qualsiasi comunicazione trasmessa dalle parti interessate, comprese le informazioni inviate per la selezione del campione, i moduli di richiesta TEM compilati, i questionari compilati e i relativi aggiornamenti, deve essere effettuata per iscritto sia in formato cartaceo che elettronico, e deve indicare la ragione sociale, l’indirizzo, l’indirizzo e-mail e i numeri di telefono e di fax della parte interessata. La parte interessata che per motivi tecnici non sia in grado di presentare le comunicazioni e le richieste in formato elettronico ne deve dare immediata comunicazione alla Commissione.

Tutte le comunicazioni scritte per cui si richiede un trattamento riservato, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza inviati dalle parti interessate, devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (11).

Le parti interessate che comunicano informazioni recanti tale dicitura sono invitate a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato contrassegnato dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate». Il riassunto deve essere sufficientemente particolareggiato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Le informazioni riservate per le quali la parte interessata che le ha prodotte non fornisca un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta potranno non essere prese in considerazione.

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N-105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 229565058

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e potranno essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

7.   Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore della DG Commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione che si occupano dell’inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le richieste di audizione dei terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare in modo da garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

La richiesta motivata di audizione con il consigliere-auditore deve essere presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta la richiesta deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive richieste di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere-auditore si attiva anche per l’organizzazione di un'audizione delle parti che consenta la presentazione delle diverse posizioni e delle controdeduzioni su questioni concernenti, tra l’altro, l'esistenza delle sovvenzioni, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell’Unione. Tale audizione si tiene di norma entro la fine della quarta settimana dalla comunicazione delle conclusioni provvisorie.

Per ulteriori informazioni, e le modalità di contatto, visitare le pagine dedicate al consigliere-auditore all'interno del sito web della DG Commercio: (http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/ho/index_en.htm).

8.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l’inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

9.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti durante la presente inchiesta sono trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell'UE, nonché la libera circolazione di tali dati (12).


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Il dumping consiste nella pratica di vendere un prodotto all’esportazione («il prodotto in esame») a un prezzo inferiore al suo «valore normale». Per valore normale si intende di norma un prezzo comparabile del prodotto «simile» praticato sul mercato interno nel paese esportatore. Con il termine «prodotto simile» si intende un prodotto simile sotto tutti gli aspetti al prodotto in esame oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto in esame.

(3)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca ed esporti il prodotto in esame sul mercato dell’Unione europea direttamente o tramite un terzo, compresa una sua società collegata che partecipi alla produzione, alle vendite sul mercato nazionale o alle esportazioni del prodotto in esame. Gli esportatori non produttori hanno di norma diritto a un’aliquota del dazio individuale.

(4)  I 27 Stati membri dell’Unione europea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

(5)  Ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione della società dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore vii) cognati e cognate. (Gazzetta ufficiale L 253 dell’11.10.1993, pag. 1). In questo contesto per «persona» si intendono persone fisiche o giuridiche.

(6)  In particolare i produttori esportatori devono dimostrare che: i) le decisioni in materia di politica commerciale e di costi sono adottate in risposta alle condizioni di mercato e senza significative interferenze statali; ii) le imprese dispongono di una serie di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e che sono d’applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità; iii) non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato; iv) le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono certezza del diritto e stabilità e v) le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

(7)  In particolare i produttori esportatori devono dimostrare che: i) nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti; ii) i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente; iii) la maggior parte delle azioni appartiene a privati. I funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza o che la società è sufficientemente libera dall’ingerenza dello Stato; iv) le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato ed v) l’ingerenza dello Stato non è tale da consentire l’elusione dei dazi qualora si concedano aliquote diverse ai singoli esportatori.

(8)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori produttori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l’allegato 1 del questionario di questi ultimi. Per la definizione di «parte collegata» si rinvia alla nota 5.

(9)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(10)  Per la definizione di «parte collegata» si rinvia alla nota 5.

(11)  Si tratta di un documento riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull’attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). È inoltre protetto in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(12)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

17.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 40/16


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5750 — WABCO/Würth/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 40/06

1.

In data 8 febbraio 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese WABCO Europe BVBA («WABCO Europe», Belgio), appartenente al gruppo WABCO («WABCO», USA), e RuC Holding GmbH («RuC Holding», Austria), appartenente al gruppo Würth («Würth», Austria), acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa WABCO Würth Workshop Services GmbH («WWWS», Germania) mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

WABCO: sistemi di sicurezza e di controllo per veicoli commerciali,

Würth: prodotti di fissaggio e montaggio,

WWWS: fornitore di sistemi diagnostici per veicoli commerciali.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5750 — WABCO/Würth/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


17.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 40/17


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5806 — KKR/Pets at Home)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 40/07

1.

In data 10 febbraio 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa KKR & Co. L. P. («KKR & Co.», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme dell'impresa Pets at Home Limited («Pets at Home», Regno Unito) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

KKR & Co.: fornitura di una vasta gamma di servizi di gestione alternativa degli attivi e di soluzioni per il mercato dei capitali,

Pets at Home: distribuzione al dettaglio di prodotti per animali da compagnia come cibi e accessori, vendita di piccoli animali da compagnia, toilettatura e servizi connessi, servizi veterinari.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5806 — KKR/Pets at Home, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

17.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 40/18


AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA

Indicazioni geografiche della Georgia

2010/C 40/08

I negoziati per un accordo tra la Comunità e la Georgia in merito alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari sono in corso. In questo contesto, viene esaminata la possibilità di tutelare nella Comunità europea, in quanto indicazioni geografiche, le denominazioni di seguito elencate.

La Commissione invita ogni Stato membro o paese terzo, o ogni persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo, residente o stabilita in uno Stato membro o in un paese terzo, ad opporsi alla registrazione presentando una dichiarazione debitamente motivata.

Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di due mesi dalla data della presente pubblicazione e devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: AGRI-B3-GI@ec.europa.eu

Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione pervenute entro il termine di cui sopra, che dimostrino che la protezione della denominazione proposta:

(1)

è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto;

(2)

è omonima o parzialmente omonima di una denominazione già tutelata nella Comunità ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1) relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose; oppure è contenuta in accordi conclusi dalla Comunità con uno dei seguenti paesi:

Repubblica di Albania [decisione 2006/580/CE del Consiglio, del 12 giugno 2006, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra (3) (protocollo n. 3 riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni del vino, delle bevande spiritose e del vino aromatizzato)],

Australia (decisione 94/184/CE del Consiglio, del 24 gennaio 1994, concernente la conclusione di un accordo tra la Comunità europea e l’Australia sugli scambi di vino (4),

Bosnia-Erzegovina [decisione 2008/474/CE del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra (5) (protocollo n. 7)],

Canada (decisione 2004/91/CE del Consiglio, del 30 luglio 2003, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e di bevande spiritose (6),

Repubblica del Cile (decisione 2002/979/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (7),

Croazia (decisione 2001/918/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2001, recante conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate (8),

ex Repubblica iugoslava di Macedonia (decisione 2001/916/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2001, recante conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti la fissazione di concessioni preferenziali reciproche per taluni vini e talune bevande spiritose, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e di bevande aromatizzate (9),

Messico (decisione 97/361/CE del Consiglio, del 27 maggio 1997, relativa alla conclusione di un accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose (10),

Montenegro (decisione 2007/855/CE del Consiglio, del 15 ottobre 2007, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra (11),

Sudafrica (decisione 2002/51/CE del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di vino (12) e decisione 2002/52/CE del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di bevande spiritose (13),

Svizzera (decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (14), in particolare l’accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, allegato 7),

Stati Uniti d’America (decisione 2006/232/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul commercio del vino (15);

(3)

tenuto conto della reputazione di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto;

(4)

danneggia l’esistenza di una denominazione omonima o parzialmente omonima o di un marchio oppure l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente avviso;

(5)

oppure se le dichiarazioni di opposizione forniscono particolari da cui si possa desumere che la denominazione di cui si propone la protezione è generica.

I criteri di cui sopra sono valutati con riferimento al territorio della Comunità che, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, si riferisce solo al territorio o ai territori in cui detti diritti sono tutelati. La tutela definitiva delle denominazioni in questione nella Comunità europea è subordinata all’esito positivo dei negoziati in corso e alla successiva adozione di un atto giuridico.

Elenco di indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari  (16)

Classe di prodotto

Denominazione registrata in Georgia

Traslitterazione in caratteri latini

Vino

axaSeni

Akhasheni

Vino

atenuri

Atenuri

Vino

gurjaani

Gurjaani

Vino

kaxeTi (kaxuri)

Kakheti (Kakhuri)

Vino

kardenaxi

Kardenakhi

Vino

xvanWkara

Khvanchkara

Vino

kotexi

Kotekhi

Vino

qinZmarauli

Kindzmarauli

Vino

yvareli

Kvareli

Vino

manavi

Manavi

Vino

mukuzani

Mukuzani

Vino

nafareuli

Napareuli

Vino

sviri

Sviri

Vino

Teliani

Teliani

Vino

tibaani

Tibaani

Vino

winandali

Tsinandali

Vino

tviSi

Tvishi

Vino

vazisubani

Vazisubani


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

(3)  GU L 239 dell’1.9.2006, pag. 1.

(4)  GU L 86 del 31.3.1994, pag. 1.

(5)  GU L 169 del 30.6.2008, pag. 10.

(6)  GU L 35 del 6.2.2004, pag. 1.

(7)  GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1.

(8)  GU L 342 del 27.12.2001, pag. 42.

(9)  GU L 342 del 27.12.2001, pag. 6.

(10)  GU L 152 dell’11.6.1997, pag. 15.

(11)  GU L 345 del 28.12.2007, pag. 1.

(12)  GU L 28 del 30.1.2002, pag. 3.

(13)  GU L 28 del 30.1.2002, pag. 112.

(14)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

(15)  GU L 87 del 24.3.2006, pag. 1.

(16)  Elenco trasmesso dalle autorità della Georgia nell’ambito dei negoziati in corso. Estratto del registro delle indicazioni geografiche della Georgia, Legge sulle denominazioni di origine e sulle indicazioni geografiche delle merci del 22 agosto 1999 (http://www.sakpatenti.org.ge).