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ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2010.036.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 36 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
53o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2010/C 036/01 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5734 — Liberty Global Europe/Unitymedia) ( 1 ) |
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2010/C 036/02 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2010/C 036/03 |
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2010/C 036/04 |
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2010/C 036/05 |
Relazione finale del consigliere-auditore — Caso COMP/39.530 — Microsoft (vendita abbinata) |
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2010/C 036/06 |
Sintesi della decisione della Commissione, del 16 dicembre 2009, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 54 dell’accordo SEE [Caso COMP/39.530 — Microsoft (vendita abbinata)] [notificata con il numero C(2009) 10033] ( 1 ) |
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V Pareri |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2010/C 036/07 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5669 — Cisco/Tandberg) ( 1 ) |
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2010/C 036/08 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5717 — The Stanley Works/The Black & Decker Corporation) ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2010/C 036/09 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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13.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 36/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.5734 — Liberty Global Europe/Unitymedia)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2010/C 36/01
In data 25 gennaio 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32010M5734. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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13.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 36/2 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2010/C 36/02
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Data di adozione della decisione |
13.1.2010 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
NN 29/08 |
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Stato membro |
Ungheria |
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Regione |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Üzemanyag jövedéki adójának visszaigénylési lehetösége a vasúti, vizi és légi szállítás jogszabályban meghatározott területein |
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Base giuridica |
2003. évi CXXVII. Törvény |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Sviluppo settoriale, tutela dell'ambiente |
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Forma dell'aiuto |
Riduzione dell'aliquota fiscale |
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Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista 7 650 Mio HUF Importo totale dell'aiuto previsto 76 500 Mio HUF |
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Intensità |
— |
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Durata |
5.2007-4.2017 |
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Settore economico |
Trasporti ferroviari, trasporti per vie navigabili interne |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
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Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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13.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 36/3 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
12 febbraio 2010
2010/C 36/03
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,3572 |
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JPY |
yen giapponesi |
122,33 |
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DKK |
corone danesi |
7,4445 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,86910 |
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SEK |
corone svedesi |
9,9144 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,4650 |
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ISK |
corone islandesi |
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NOK |
corone norvegesi |
8,0630 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
26,025 |
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EEK |
corone estoni |
15,6466 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
270,48 |
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LTL |
litas lituani |
3,4528 |
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LVL |
lats lettoni |
0,7091 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,0172 |
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RON |
leu rumeni |
4,1268 |
|
TRY |
lire turche |
2,0619 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,5366 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,4269 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,5464 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,9560 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,9198 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 563,39 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
10,4432 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
9,2737 |
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HRK |
kuna croata |
7,3155 |
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IDR |
rupia indonesiana |
12 674,61 |
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MYR |
ringgit malese |
4,6423 |
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PHP |
peso filippino |
62,779 |
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RUB |
rublo russo |
41,0880 |
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THB |
baht thailandese |
45,066 |
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BRL |
real brasiliano |
2,5284 |
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MXN |
peso messicano |
17,6572 |
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INR |
rupia indiana |
63,1000 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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13.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 36/4 |
Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione dell’11 dicembre 2009, alle ore 15:00, riguardante il progetto di decisione sul caso COMP/39.350 — Microsoft
Relatore: Francia
2010/C 36/04
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1. |
Il comitato consultivo condivide i dubbi della Commissione sul fatto che il comportamento tenuto da Microsoft, illustrato nel progetto di decisione trasmesso al comitato consultivo, sia compatibile con l'articolo 102 del TFUE e con l'articolo 54 dell'accordo SEE. |
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2. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che il procedimento può essere chiuso mediante una decisione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio. |
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3. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che gli impegni proposti da Microsoft sono adeguati, necessari e proporzionati al fine di dissipare i dubbi espressi dalla Commissione nel progetto di decisione. |
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4. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che, in considerazione degli impegni offerti da Microsoft e delle osservazioni presentate dai terzi interessati, l'intervento della Commissione non è più giustificato, fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003. |
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5. |
Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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13.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 36/5 |
Relazione finale del consigliere-auditore (1)
Caso COMP/39.530 — Microsoft (vendita abbinata)
2010/C 36/05
Il progetto di decisione, presentato alla Commissione a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 (2), riguarda la presunta vendita illegale da parte di Microsoft Corporation (in appresso «Microsoft») del suo browser Internet Explorer in abbinamento con Windows, il suo sistema operativo dominante per PC client.
Il caso trae origine da una denuncia pervenuta alla Commissione alla fine del 2007. La Commissione ha avviato il procedimento e ha adottato una comunicazione degli addebiti, nella quale esprimeva le sue riserve sotto il profilo della concorrenza. La comunicazione degli addebiti è stata notificata a Microsoft il 15 gennaio 2009 e costituisce una valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003.
Subito dopo la notifica della comunicazione degli addebiti, Microsoft ha ottenuto l’accesso al fascicolo con lettera del 26 gennaio 2009. In varie occasioni successive è stato accordato l’accesso ad altre informazioni che inizialmente erano state provvisoriamente classificate come riservate. Poiché Microsoft aveva impiegato maggiore tempo per ottenere e verificare le ragioni delle richieste di riservatezza, avere molteplici scambi di corrispondenza con la Commissione, valutare le informazioni supplementari e, se del caso, tenerne conto nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, il consigliere-auditore le ha concesso una modesta proroga del termine di un'ulteriore settimana.
Dopo l'avvio del procedimento, quattro società (Google Inc., McAfee Inc., Mozilla, Symantec Corporation) e otto associazioni hanno presentato domanda e sono state ammesse a partecipare come terzi interessati (Association for Competitive Technology, Computing Technology Industry Association, European Committee for Interoperable Systems, Free Software Foundation Europe e.V., International Association of Microsoft Certified Partners, Software & Information Industry Association, Pan-European ICT & eBusiness Network for SMEs, UFC Que Choisir). Un'associazione non è stata ammessa in quanto non ha potuto provare che le questioni sollevate nel caso in oggetto fossero strettamente correlate in maniera sufficiente agli obiettivi generali da essa perseguiti (3).
Nella risposta alla comunicazione degli addebiti, Microsoft ha chiesto un'audizione orale, che è stata pertanto programmata per il 3, 4 e 5 giugno 2009. Successivamente Microsoft ha tuttavia declinato di essere sentita in queste date e il 15 maggio 2009 ha presentato domanda per rinviare l'audizione orale, presumibilmente per consentire agli alti funzionari della Commissione di essere presenti e per disporre di più tempo per esaminare le osservazioni scritte eventualmente presentate dall’autore della denuncia e dai terzi e per darvi risposta.
Alla luce delle garanzie offerte a Microsoft circa la presenza di alti funzionari della Commissione all'audizione orale e della tempestiva notifica delle osservazioni dei terzi, il 18 maggio 2009 il consigliere-auditore ha respinto la richiesta di Microsoft di rinviare la data. Con la stessa lettera, Microsoft è stata invitata a riconsiderare la sua posizione e a confermare la sua richiesta di un'audizione orale. Il 19 maggio 2009 Microsoft ha risposto di non potere accettare le date proposte. Il consigliere-auditore ha pertanto considerato ritirata la richiesta di audizione orale.
Con lettera di esposizione dei fatti del 24 luglio 2009, sono stati notificati a Microsoft fatti supplementari di cui la Commissione è venuta a conoscenza dopo l'adozione della comunicazione degli addebiti. Lo stesso giorno è stato concesso un ulteriore accesso al fascicolo.
Nell'ottobre 2009, Microsoft ha presentato una proposta di impegni alla Commissione, pur continuando a non condividere le osservazioni preliminari espresse nella comunicazione degli addebiti.
I principali impegni proposti erano i seguenti:
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— |
Microsoft avrebbe messo a disposizione, all'interno dello Spazio economico europeo (SEE), un meccanismo nel sistema operativo Windows che avrebbe permesso ai costruttori di PC e agli utilizzatori finali di attivare e disattivare Internet Explorer, |
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— |
i costruttori di PC avrebbero potuto installare preventivamente sui PC che producono qualsiasi web browser di loro scelta e impostarlo come browser predefinito, |
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— |
Microsoft avrebbe distribuito, via Windows Update, agli utilizzatori di PC con il sistema operativo Windows situati all'interno del SEE un aggiornamento software visualizzabile attraverso una schermata di scelta, dando loro la possibilità di decidere se installare browser concorrenti e di scegliere quali. |
Il 9 ottobre 2009 la versione integrale della proposta di impegni è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4), a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, e i terzi interessati sono stati invitati a presentare le loro osservazioni in proposito entro un mese dalla pubblicazione.
Una volta messa a conoscenza delle osservazioni, Microsoft ha modificato gli impegni.
La Commissione è adesso giunta alla conclusione che, alla luce degli impegni proposti, il suo intervento non è più giustificato e che, fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, il procedimento può essere concluso.
Il 30 novembre 2009 Microsoft ha dichiarato alla Commissione di aver avuto sufficiente accesso alle informazioni contenute nel fascicolo della Commissione che riteneva necessarie per proporre impegni volti a dissipare i dubbi espressi dalla Commissione.
Alla luce di quanto sopra, il consigliere-auditore ritiene che nel caso in oggetto sia stato rispettato il diritto delle parti di essere sentite.
Bruxelles, 11 dicembre 2009.
Michael ALBERS
(1) A norma degli articoli 15 e 16 della decisione (2001/462/CE, CECA) della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza, GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21.
(2) In appresso, tutti gli articoli e i capitoli citati si riferiscono al regolamento (CE) n. 1/2003.
(3) Sulle condizioni che le associazioni devono soddisfare, prima di essere ammesse come intervenienti, per dimostrare che esse, o i loro membri, hanno un interesse sufficiente in un caso, si veda la recente ordinanza del presidente della Corte di giustizia del 5 febbraio 2009 relativa alla causa C-550/07 P, Akzo Nobel Chemicals Ltd e Akcros Chemicals Ltd.
(4) GU C 242 del 9.10.2009, pag. 20.
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13.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 36/7 |
Sintesi della decisione della Commissione
del 16 dicembre 2009
relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 54 dell’accordo SEE
[Caso COMP/39.530 — Microsoft (vendita abbinata)]
[notificata con il numero C(2009) 10033]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2010/C 36/06
Il 16 dicembre 2009 la Commissione ha adottato una decisione relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»). A norma dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1), la Commissione indica, con la presente pubblicazione, i nomi delle parti interessate ed il contenuto essenziale della decisione. La decisione figura sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/
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(1) |
Il caso riguarda l’impresa Microsoft Corporation (in appresso «Microsoft») e la vendita abbinata, potenzialmente illegale, del suo browser Internet Explorer con Windows, il suo sistema operativo dominante per PC client. |
1. Riserve preliminari sotto il profilo della concorrenza
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(2) |
Nella comunicazione degli addebiti del 14 gennaio 2009 la Commissione ha espresso l’opinione preliminare che, in questo caso, fossero soddisfatti i criteri previsti per il sussistere di una vendita abbinata illegale (2):
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(3) |
La Commissione ha espresso l’opinione preliminare che Internet Explorer godesse di un vantaggio a livello distributivo che gli altri browser web non avevano e che esistessero ostacoli per scaricare browser web da Internet. La Commissione ha inoltre ritenuto, in via preliminare, che, oltre a rafforzare la posizione di Microsoft sul mercato dei sistemi operativi per PC client, l’abbinamento della vendita di Internet Explorer a quella di Windows creasse degli incentivi artificiali per gli sviluppatori di software e di pagine Internet ad ottimizzare i propri prodotti principalmente per Internet Explorer. |
2. Decisione relativa agli impegni
|
(4) |
Microsoft ha proposto degli impegni per ovviare alle riserve preliminari relative alla concorrenza espresse dalla Commissione. |
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(5) |
Con decisione del 16 dicembre 2009 ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione ha reso tali impegni vincolanti per Microsoft. I principali impegni possono essere riassunti come segue. |
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(6) |
In primo luogo, Microsoft ha accettato di mettere a disposizione, all'interno dello Spazio economico europeo (SEE), un meccanismo nel sistema operativo Windows che permette ai costruttori OEM e agli utilizzatori finali di attivare e disattivare Internet Explorer. |
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(7) |
In secondo luogo, in base agli impegni proposti da Microsoft, i costruttori OEM saranno liberi di installare preventivamente sui PC che producono qualsiasi browser web preferiscano e di impostarlo come browser predefinito. Microsoft non eluderà in alcun modo gli impegni né si rivarrà sui costruttori OEM per aver installato browser web concorrenti. |
|
(8) |
Microsoft si è offerta di distribuire, via Windows Update, agli utilizzatori di PC con il sistema operativo Windows situati all'interno del SEE un aggiornamento software visualizzabile attraverso una schermata di scelta. Gli utilizzatori di Windows XP, Windows Vista e Windows 7 che hanno impostato Internet Explorer come browser web predefinito (indipendentemente da come è stata effettuata questa impostazione) e che si sono registrati per Windows Update saranno avvisati tramite questa schermata di scelta, che offrirà loro la possibilità di scegliere tra vari browser web, indicando loro dei link dove possono trovare maggiori informazioni sui browser presentati sullo schermo. |
|
(9) |
Nell'ambito della decisione si rileva che, alla luce degli impegni resi vincolanti per Microsoft, non sussistono più motivi per un intervento da parte della Commissione. La decisione sarà vincolante per Microsoft per un periodo complessivo di cinque anni a partire dalla data dell’adozione. |
(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
(2) Cfr. causa T-201/04, Microsoft/Commissione, Racc. 2007, pag. II-3601, punti 842, 869 e 1058. Cfr. anche la comunicazione della Commissione «Orientamenti sulle priorità della Commissione nell’applicazione dell’articolo 82 del trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all’esclusione dei concorrenti», GU C 45 del 24.2.2009, punto 50.
V Pareri
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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13.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 36/9 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5669 — Cisco/Tandberg)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2010/C 36/07
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1. |
In data 8 febbraio 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento del Consiglio (CE) n. 139/2004 (1). Con tale operazione l’impresa Cisco Systems Inc. («Cisco Systems», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa Tandberg ASA («Tandberg», Norvegia e Stati Uniti) mediante offerta pubblica annunciata il 1o ottobre 2009. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5669 — Cisco/Tandberg, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
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13.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 36/10 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5717 — The Stanley Works/The Black & Decker Corporation)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2010/C 36/08
|
1. |
In data 5 febbraio 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Stanley Works («Stanley») acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'impresa Black & Decker Corporation («Black & Decker»). |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5717 — The Stanley Works/The Black & Decker Corporation, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
|
13.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 36/11 |
Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari
2010/C 36/09
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.
SCHEDA RIEPILOGATIVA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
«ESTEPA»
N. CE ES-PDO-005-0341-16.04.2004
DOP ( X ) IGP ( )
Nella presente scheda riepilogativa sono contenuti a fini informativi i principali elementi del disciplinare.
1. Servizio competente dello Stato membro:
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Nome: |
Subdirección General de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica. Dirección General de Industrias y Mercados Alimentarios. Secretaría General de Medio Rural. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino |
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Indirizzo: |
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Tel. |
+34 913475394 |
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Fax |
+34 913475710 |
|||
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E-mail: |
— |
2. Associazione:
|
Nome: |
Oleoestepa, Sociedad Cooperativa Andaluza. Puricon, Sociedad Cooperativa Andaluza y Sierra del Aguila, Sociedad Limitada |
|||
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Indirizzo: |
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|||
|
Tel. |
+34 954829098 |
|||
|
Fax |
+34 954829069 |
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E-mail: |
— |
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Composizione: |
— |
3. Tipo di prodotto:
Olio di oliva extra vergine. — Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.)
4. Disciplinare:
[sintesi dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006].
4.1. Nome:
«Estepa»
4.2. Descrizione:
Olio di oliva extra vergine ottenuto dal frutto dell'ulivo (Olea Europea, L) delle seguenti varietà; i tipi di olio di oliva extra vergine sono tre:
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— |
Hojiblanca, Arbequina, Manzanilla, Picual y Lechín de Sevilla, |
|
— |
Hojiblanca y Arbequina, |
|
— |
Hojiblanca. |
Gli oli protetti dalla denominazione di origine sono necessariamente oli extra vergini che dopo la maturazione in cantine siano conformi alle seguenti condizioni:
|
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Mediana dell'attributo fruttato: uguale o superiore a 4,5 |
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|
Acidità: 0,3 massimo |
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Indice di perossidi: massimo 15 |
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|
Assorbimento nell'ultravioletto (K270): massimo 0,18 milliequivalenti di ossigeno attivo per chilogrammo di olio |
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|
Antiossidanti naturali
|
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Amarezza (K225): ≤ 0,3 nm |
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Stabilità ossidativa (RANCIMAT): Espressa in ore (a 100 °C e con un flusso d'aria di 10 l/h)
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Concentrazione in clorofilla e in caroteni (mg/kg = ppm)
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Rapporto delle percentuali di acido oleico/acido linoleico massimo: 13,82 minimo: 4,54 |
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Rapporto acidi grassi monoinsaturi/acidi grassi polinsaturi massimo: 12,51, minimo: 4,47
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Inoltre il colore dell'olio può variare nella scala ABT tra 2/3 — 3/3 — 2/4 — 3/4 — 2/5 — 3/5. |
Nel profilo degli oli si apprezza un attributo fruttato caratteristico della raccolta precoce che corrisponde in generale a una posizione intermedia tra l'oliva verde e matura in cui spicca l'elemento verde, tipico della raccolta precoce.
Secondo le varietà, gli oli protetti presentano caratteristiche differenti:
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Hojiblanca, Arbequina, Manzanilla, Picual y Lechín de Sevilla. L'olio in questione è prodotto con olive di queste varietà, nelle seguenti proporzioni: almeno il 50 % di olio di oliva extra vergine della varietà Hojiblanca, tra il 20 % e il 30 % della varietà Arbequina e fino al 5 % per le altre varietà complessivamente considerate (Manzanilla, Picual y Lechin de Sevilla). Detto olio presenta un attributo fruttato di oliva più verde che matura di media intensità. Amarezza e piccantezza caratteristica degli oli ottenuti a inizio campagna. Cere: tra 80 e 150 ppm |
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Hojiblanca e Arbequina. L'olio è prodotto a partire da queste varietà di olive nelle seguenti proporzioni: tra il 40 % e il 60 % di olio extra vergine di oliva della varietà Hojiblanca e tra il 40 % e il 60 % della varietà Arbequina. Questo tipo presenta aromi e sapore di frutta fresca e/o matura e un attributo fruttato di oliva verde di media maturazione. Amarezza e piccantezza caratteristiche degli oli ottenuti a inizio campagna. Cere: tra 50 e 80 ppm |
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Hojiblanca. Questo olio extra vergine è prodotto esclusivamente con la varietà di oliva Hojiblanca. Esso presenta aromi e sapore di frutta fresca e/o matura e un attributo fruttato di oliva verde e sapore di erba fresca. Amarezza e piccantezza caratteristiche degli oli ottenuti a inizio campagna. Cere: tra 40 e 70 ppm |
4.3. Zona geografica:
Comprende 11 comuni della provincia di Siviglia: Aguadulce, Badolatosa, Casariche, Estepa, Gilena, Herrera, Lora de Estepa, Marinaleda, Pedrera, La Roda de Andalucía e El Rubio, e uno della provincia di Córdoba: Puente Genil, in pratica la zona conosciuta come Miragenil.
4.4. Prova dell'origine:
Le olive provengono da uliveti registrati, situati nella zona di produzione e appartenenti alle varietà autorizzate.
L'olio è ottenuto in frantoi e viene conservato in impianti di condizionamento registrati e situati nella zona di produzione in condizioni tali da garantirne la conservazione ottimale.
Una volta ottenuto l'olio di oliva extra vergine e stoccato in un deposito, è possibile conoscere l'origine dell'olio sunnominato mediante la consultazione del registro di lavorazione, oltre alla data, all'ora e agli elementi utilizzati nel processo di produzione.
Il prodotto è sottoposto ad analisi chimico-fisiche e organolettiche che ne garantiscono la qualità. Le analisi fisico-chimiche analizzano i parametri che sono specificati nella descrizione del prodotto.
Vengono confezionati e immessi sul mercato con la garanzia dell'origine, comprovata dalla controetichetta numerata del Consejo Regulador, soltanto gli oli extra vergini d'oliva che abbiano superato tutti i controlli nel corso dell'intero processo.
4.5. Metodo di ottenimento:
Gli impianti tradizionali con piantagioni prevalenti in quinconce di 12 × 12. Le nuove piantagioni intensive con densità molto maggiori, quindi con confini molto più ridotti. I lavori di fertilizzazione si effettuano in inverno, dopo il raccolto. L'intensificazione degli impianti ha contribuito in gran misura all'aumento dell'irrigazione. Gli impianti di irrigazione sono quasi sempre (impianti di irrigazione) localizzati. La forma dell'ulivo è determinata dai tipi di potatura che si effettuano con grandi tagli di legno, nel tronco, conosciuti come «taglio in testa» e «taglio razionale». Il prodotto fitosanitario autorizzato deve rispettare la fauna utile e non lasciare residui nelle olive.
Il raccolto precoce consiste in una raccolta accurata direttamente sull'albero secondo i metodi tradizionali della brucatura a mano, della bacchiatura o della vibratura. Il frutto è sempre trasportato alla rinfusa, in rimorchi o in contenitori rigidi. La frangitura si effettua in frantoi registrati entro 24 ore dalla raccolta. Le fasi del processo di produzione dell'olio sono: pulitura e lavaggio delle olive; frangitura; gramolatura della pasta; separazioni delle fasi; decantazione; immagazzinamento in depositi fino al momento del confezionamento; trasporto alla rinfusa e confezionamento.
4.6. Legame:
Numerosi ulivi sono piantati in terreno calcareo, questo tipo di suolo, grazie all'azione esercitata sugli ulivi, ostacola più intensamente l'ascesa del ferro nelle piante, trattiene meglio l'acqua e ciò garantisce, in tempo di siccità, una maggiore umidità degli impianti, quindi un differente tipo di ulivo con caratteristiche proprie, e pertanto oli particolari e caratteristici.
Concretamente, gli studi disponibili sull'argomento dimostrano che questo tipo di suolo favorisce una maggiore concentrazione di un antiossidante particolarmente interessante dal punto di vista nutrizionale, come i tocoferoli, specialmente l'α-tocoferolo presente in maggior quantità (> 95 %).
Un altro fattore intrinseco e caratterizzante gli oli prodotti nella regione è il clima locale, cioè la scarsità di acque della regione «Estepa», fa sì che detto stress idrico influisca sull'amarezza (K255) dell'olio prodotto dalle olive della regione, più pronunciata rispetto agli oli di altre regioni.
Inoltre questa scarsa pluviometria fa aumentare il livello di antiossidanti naturali.
Il fatto che nella regione «Estepa» esista una forte presenza di olive da tavola, circa il 30 % della produzione complessiva, provoca un processo di accelerazione della raccolta delle altre olive, conferendo agli oli una sfumatura diversa, sia dal punto di vista chimico che organolettico.
Nella regione «Estepa» questa raccolta precoce fa sì che gli oli siano diversi in quanto hanno:
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una maggior ricchezza in composti fenolici, |
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una maggior amarezza secondo le caratteristiche organolettiche, tipiche degli oli ottenuti a inizio campagna, |
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una maggiore stabilità ossidativa, |
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una maggior concentrazione dei pigmenti presenti nell'olio di oliva, in particolare le clorofille e i caroteni. |
Sono possibili cambiamenti nella composizione: di solito si tratta di un aumento del contenuto di acido linoleico, mentre il tenore in acido oleico rimane stabile, diminuendo quindi il rapporto acidi grassi monoinsaturi/polinsaturi.
La variazione del contenuto in polifenoli e la stabilità sono pertanto in relazione con l'epoca della raccolta.
4.7. Organismo di controllo:
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Nome: |
Consejo Regulador de la Denominación de Origen «Estepa» |
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Indirizzo: |
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Tel. |
+34 955912630 |
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Fax |
+34 955912630 |
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E-mail: |
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L'organismo di controllo rispetta la norma EN-45011.
4.8. Etichettatura:
Sulle etichette e contro etichette figura obbligatoriamente la menzione: Denominación de Origen «Estepa».
Le etichette commerciali, proprie di ciascuna ditta iscritta, devono essere approvate dal Consejo Regulador.
Qualsiasi tipo di confezionamento in cui l'olio sia venduto per il consumo deve essere provvisto del contrassegno di garanzia, etichettato o controetichettato in maniera non riutilizzabile e spedito dal Consejo Regulador, conformemente alle indicazioni contenute nel manuale di qualità e di procedure che è apposto nel negozio, frantoio o impresa di confezionamento registrati.