ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2010.030.ita |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30 |
|
![]() |
||
Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
53o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
|
II Comunicazioni |
|
|
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
|
|
Commissione europea |
|
2010/C 030/01 |
||
2010/C 030/02 |
||
2010/C 030/03 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5718 — Bregal Capital/Englefield Capital) ( 1 ) |
|
2010/C 030/04 |
||
2010/C 030/05 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5767 — Sorgenia/J&P/Argestis) ( 1 ) |
|
|
IV Informazioni |
|
|
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
|
|
Commissione europea |
|
2010/C 030/06 |
||
2010/C 030/07 |
||
2010/C 030/08 |
Relazione finale del consigliere-auditore relativa al caso COMP/38.636 — Rambus |
|
2010/C 030/09 |
Sintesi della decisione della Commissione, del 9 dicembre 2009, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell’articolo 54 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.636 — RAMBUS) [notificata con il numero C(2009) 7610] ( 1 ) |
|
|
V Pareri |
|
|
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
|
|
Commissione europea |
|
2010/C 030/10 |
||
|
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
|
|
Commissione europea |
|
2010/C 030/11 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5637 — Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A./Shell Overseas Holdings Limited) ( 1 ) |
|
2010/C 030/12 |
Notifica preventiva di una concentrazione [Caso COMP/M.5783 — Statoil/Svitzer/FTTS (JV)] — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
|
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
|
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
6.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/1 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
2010/C 30/01
Data di adozione della decisione |
14.12.2009 |
|||||
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 736/07 |
|||||
Stato membro |
Irlanda |
|||||
Regione |
— |
|||||
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Aid Scheme of compensation payments or costs incurred by landowners/users arising from designation of land in Natura 2000 network |
|||||
Base giuridica |
National Development Plan for Ireland 2007-2013 |
|||||
Tipo di misura |
Regime |
|||||
Obiettivo |
Regime di aiuti volto a compensare gli agricoltori per le perdite derivate dalle restrizioni dovute alla delimitazione di terre entro zone designate a far parte dei siti «Natura 2000» |
|||||
Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
|||||
Dotazione di bilancio |
10 milioni di EUR |
|||||
Intensità |
100 % |
|||||
Durata |
A decorrere dalla lettera della Commissione e fino al 31.12.2013 |
|||||
Settore economico |
Codice NACE A001 — Agricoltura, caccia e relativi servizi |
|||||
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
|||||
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
Data di adozione della decisione |
9.12.2009 |
||||
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 566/08 |
||||
Stato membro |
Repubblica slovacca |
||||
Regione |
— |
||||
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Pomoc na ochranu lesov vo vlastníctve štátu a v lesoch prenajatých na území TANAPu a PIENAPu a v ich ochrannom pásme |
||||
Base giuridica |
zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci vyhláška 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa |
||||
Tipo di misura |
Aiuto individuale |
||||
Obiettivo |
Settore forestale |
||||
Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
||||
Dotazione di bilancio |
Totale: circa 4,78 milioni di EUR (144 milioni di SKK) Annuale: circa 0,83 milioni di EUR (25,00 milioni di SKK) |
||||
Intensità |
100 % delle spese ammissibili |
||||
Durata |
Dalla data dell’approvazione della Commissione fino al 31.12.2013 |
||||
Settore economico |
Settore forestale |
||||
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
||||
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
Data di adozione della decisione |
16.12.2009 |
||||
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 445/09 |
||||
Stato membro |
Spagna |
||||
Regione |
Paese Basco |
||||
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Ayuda para la recuperación del potencial forestal y la implantación de medidas preventivas |
||||
Base giuridica |
Medida 226 del Plan de Desarrollo Rural Sostenible del País Vasco 2007-2013 «Ayuda para la recuperación del potencial forestal y la implantación de medidas preventivas»; Decreto 166/2008, de 30 de septiembre de 2008, de ayudas forestales en la Comunidad Autónoma del País Vasco. |
||||
Tipo di misura |
Regime di aiuti |
||||
Obiettivo |
Aiuto al settore forestale |
||||
Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
||||
Dotazione di bilancio |
Importo complessivo massimo: 5,19 milioni di EUR |
||||
Intensità |
Fino ad un massimo del 100 % delle spese ammissibili |
||||
Durata |
2009-2013 |
||||
Settore economico |
Settore forestale |
||||
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
||||
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
Data di adozione della decisione |
5.1.2010 |
||||
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 490/09 |
||||
Stato membro |
Repubblica ceca |
||||
Regione |
Středočeský Region |
||||
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Lesní hospodářství ve Středočeském kraji |
||||
Base giuridica |
Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích; Zásady pro poskytování finančních příspěvkú na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje a způsobu kontroly jejich využití |
||||
Tipo di misura |
Regime di aiuti |
||||
Obiettivo |
Silvicoltura |
||||
Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
||||
Dotazione di bilancio |
Totale: 500 milioni di CZK (circa 20 Mio EUR) Annuale: 100 milioni di CZK (circa 4 Mio EUR) |
||||
Intensità |
Fino al 100 % delle spese ammissibili |
||||
Durata |
Dall'1.1.2010 al 31.12.2014 |
||||
Settore economico |
Settore forestale |
||||
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
||||
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
Data di adozione della decisione |
11.12.2009 |
||||
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 561/09 |
||||
Stato membro |
Belgio |
||||
Regione |
Fiandre |
||||
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Verlenging van de agro-milieumaatregel „Beheersovereenkomst Water“ |
||||
Base giuridica |
Artikel 56 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2008 betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten en het toekennen van vergoedingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1257/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling. |
||||
Tipo di misura |
Aiuto agroambientale |
||||
Obiettivo |
Proroga della misura agroambientale tra i vecchi e i nuovi contratti; proroga di 3 mesi del vecchio accordo agroalimentare basato sul Programma belga di sviluppo rurale per le Fiandre 2000-2006 |
||||
Forma dell'aiuto |
Sovvenzione |
||||
Dotazione di bilancio |
0,5 Mio EUR |
||||
Intensità |
Max. 100 % |
||||
Durata |
2010-2012 |
||||
Settore economico |
Settore agricolo |
||||
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
||||
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
6.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/5 |
Autorizzazione di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
2010/C 30/02
Data di adozione della decisione |
21.12.2009 |
||||
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 218/09 |
||||
Stato membro |
Spagna |
||||
Regione |
País Vasco |
||||
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Ayuda a favor del medio forestal |
||||
Base giuridica |
Medida 225 del Plan de Desarrollo Rural Sostenible del País Vasco 2007-2013 «Ayuda a favor del medio forestal»; Decreto 166/2008, de 30 de septiembre de 2008, de ayudas forestales en la Comunidad Autónoma del País Vasco. |
||||
Tipo di misura |
Regime di aiuto |
||||
Obiettivo |
Aiuto al settore forestale |
||||
Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
||||
Dotazione di bilancio |
Importo globale massimo: 2,22 milioni di EUR |
||||
Intensità |
100 % dei costi ammissibili |
||||
Durata |
2009-2013 |
||||
Settore economico |
Settore forestale |
||||
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
||||
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
Data di adozione della decisione |
11.12.2009 |
||||
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 367/09 |
||||
Stato membro |
Germania |
||||
Regione |
Freistaat Sachsen |
||||
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen |
||||
Base giuridica |
Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen |
||||
Tipo di misura |
Regime di aiuti |
||||
Obiettivo |
Creazione di habitat e biotopi nonché tutela della natura |
||||
Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
||||
Dotazione di bilancio |
Bilancio annuo: 1,4 milioni di EUR. Bilancio complessivo fino alla fine del 2013: 7 milioni di EUR |
||||
Intensità |
Variabile |
||||
Durata |
Dalla data di approvazione della Commissione al 31.12.2013 |
||||
Settore economico |
Agricoltura e foreste |
||||
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
||||
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
Data di adozione della decisione |
11.12.2009 |
|||
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 402/09 |
|||
Stato membro |
Germania |
|||
Regione |
Mecklenburg-Vorpommern |
|||
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Forstbeihilfen |
|||
Base giuridica |
Richtlinie zur Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen im Rahmen des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (FöRiForst-ELER M-V) Erlass über die Gewährung von Zuweisungen an die Landesforstanstalt und an das Land im Rahmen des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ZuwErForst-ELER) |
|||
Tipo di misura |
Regime di aiuti |
|||
Obiettivo |
Prevenzione e riduzione degli attacchi di parassiti e di altri danni forestali |
|||
Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
|||
Dotazione di bilancio |
Bilancio complessivo fino alla fine del 2013: 1,63 milioni di EUR |
|||
Intensità |
100 % |
|||
Durata |
Dall’approvazione della Commissione fino al 31.12.2013 |
|||
Settore economico |
Settore forestale |
|||
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
|||
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
Data di adozione della decisione |
23.12.2009 |
||||
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 443/09 |
||||
Stato membro |
Spagna |
||||
Regione |
País Vasco |
||||
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Primera forestación de tierras agrícolas |
||||
Base giuridica |
Medida 221 del Plan de Desarrollo Rural Sostenible del País Vasco 2007-2013 «Primera forestación de tierras agrícolas»; Decreto 166/2008, de 30 de septiembre de 2008, de ayudas forestales en la Comunidad Autónoma del País Vasco. |
||||
Tipo di misura |
Regime di aiuti |
||||
Obiettivo |
Aiuto al settore forestale |
||||
Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
||||
Dotazione di bilancio |
Importo globale massimo: 0,35 milioni di EUR |
||||
Intensità |
70 %-80 %-100 % dei costi ammissibili |
||||
Durata |
2009-2013 |
||||
Settore economico |
Settore forestale |
||||
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
||||
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
Data di adozione della decisione |
22.12.2009 |
||||
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 611/09 |
||||
Stato membro |
Paesi Bassi |
||||
Regione |
— |
||||
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Beperkte verenigbare steun (garanties werkkapitaal) voor ondernemingen die zich toeleggen op de primaire productie van landbouwproducten. |
||||
Base giuridica |
De artikelen 2, 4 en 7 van de Kaderwet LNV-subsidies en de artikelen 2:81-2:89 van de Regeling LNV-subsidies. |
||||
Tipo di misura |
Regime di aiuti |
||||
Obiettivo |
Aiuto destinato a porre rimedio a gravi turbamenti dell'economia |
||||
Forma dell'aiuto |
Garanzie |
||||
Dotazione di bilancio |
Stanziamento complessivo di 2,81 milioni di EUR |
||||
Intensità |
— |
||||
Durata |
31.12.2010 |
||||
Settore economico |
Agricoltura |
||||
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
||||
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
6.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/9 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.5718 — Bregal Capital/Englefield Capital)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2010/C 30/03
In data 26 gennaio 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32010M5718. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
6.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/10 |
Autorizzazione di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
2010/C 30/04
Data di adozione della decisione |
16.12.2009 |
||||
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 444/09 |
||||
Stato membro |
Spagna |
||||
Regione |
Paese Basco |
||||
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Inversiones no productivas en tierras forestales |
||||
Base giuridica |
Medida 227 del Plan de Desarrollo Rural Sostenible del País Vasco 2007-2013 «Inversiones no productivas»; Decreto 166/2008, de 30 de septiembre de 2008, de ayudas forestales en la Comunidad Autónoma del País Vasco. |
||||
Tipo di misura |
Regime di aiuti |
||||
Obiettivo |
Aiuti al settore forestale |
||||
Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta |
||||
Dotazione di bilancio |
Importo totale massimo: 0,42 milioni di EUR |
||||
Intensità |
Fino al 100 % delle spese ammissibili |
||||
Durata |
2009-2013 |
||||
Settore economico |
Settore forestale |
||||
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
||||
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
Data di adozione della decisione |
2.12.2009 |
||||
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 609/09 |
||||
Stato membro |
Francia |
||||
Regione |
— |
||||
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Régime temporaire d’aides d’État à montant limité adaptées, pour le secteur agricole, au contexte de la crise économique et financière |
||||
Base giuridica |
l’article 20 de la constitution du 4 octobre 1958, les articles L 621-1 à L 621-11, R 621-1 à R 621-43 et R 684-1 à R 684-12 du code rural, code rural, livre VI, titre 2, chapitre 1. |
||||
Tipo di misura |
Regime di aiuti |
||||
Obiettivo |
Aiuti intesi a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia |
||||
Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta, abbuono di interessi, presa a carico di parte degli interessi sui prestiti, presa a carico degli oneri sociali |
||||
Dotazione di bilancio |
A titolo indicativo, 700 milioni di EUR |
||||
Intensità |
— |
||||
Durata |
Fino al 31.12.2010 |
||||
Settore economico |
Settore dell’agricoltura |
||||
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
||||
Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
6.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/12 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.5767 — Sorgenia/J&P/Argestis)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2010/C 30/05
In data 3 febbraio 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32010M5767. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
6.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/13 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
5 febbraio 2010
2010/C 30/06
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,3691 |
JPY |
yen giapponesi |
122,49 |
DKK |
corone danesi |
7,4449 |
GBP |
sterline inglesi |
0,87325 |
SEK |
corone svedesi |
10,2405 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,4682 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
8,2195 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
26,185 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
274,10 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,7087 |
PLN |
zloty polacchi |
4,0875 |
RON |
leu rumeni |
4,1435 |
TRY |
lire turche |
2,0785 |
AUD |
dollari australiani |
1,5822 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4698 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,6395 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,9862 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,9475 |
KRW |
won sudcoreani |
1 601,26 |
ZAR |
rand sudafricani |
10,5544 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
9,3470 |
HRK |
kuna croata |
7,3200 |
IDR |
rupia indonesiana |
12 938,22 |
MYR |
ringgit malese |
4,7152 |
PHP |
peso filippino |
63,750 |
RUB |
rublo russo |
41,7350 |
THB |
baht thailandese |
45,468 |
BRL |
real brasiliano |
2,5758 |
MXN |
peso messicano |
18,0367 |
INR |
rupia indiana |
64,0700 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
6.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/14 |
Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione del 28 settembre 2009 in relazione ad un progetto di decisione sul caso COMP/38.636 — RAMBUS
Relatore: Paesi Bassi
2010/C 30/07
1. |
Il comitato consultivo condivide la valutazione che la Commissione ha espresso nel progetto di decisione trasmesso al comitato consultivo il 14 settembre 2009 a norma dell'articolo 82 del trattato e dell'articolo 54 dell'accordo SEE. |
2. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che gli impegni proposti da Rambus Inc. siano adeguati, necessari e proporzionati. |
3. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che il procedimento possa essere chiuso mediante una decisione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio. |
4. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che, alla luce degli impegni che Rambus Inc. propone di assumersi, non sussistono più motivi di intervento da parte della Commissione, fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio. |
5. |
Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
6.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/15 |
Relazione finale del consigliere-auditore (1) relativa al caso COMP/38.636 — Rambus
2010/C 30/08
Il progetto di decisione dà adito alle seguenti osservazioni:
1. Contesto del caso
Il progetto di decisione, adottato a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, riguarda talune pratiche messe in atto da Rambus, impresa statunitense che progetta, sviluppa e brevetta tecnologie di connessione a banda larga in forma di chip per computer e per prodotti di consumo nel campo dell'elettronica e della comunicazione. Gli addebiti riguardano, in particolare, la richiesta di royalty potenzialmente abusive per l'utilizzo di taluni brevetti relativi a memorie DRAM (Dynamic Random Access Memory) in forma di chip avanzata da Rambus dopo aver tenuto un presunto comportamento intenzionalmente ingannevole durante il procedimento di definizione delle norme, non rivelando l'esistenza di brevetti e domande di brevetto e sostenendo successivamente che tali brevetti e domande di brevetto erano stati violati dalle norme adottate. La Commissione è giunta alla conclusione preliminare che queste pratiche possano costituire un abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 82 del trattato CE.
2. Valutazione preliminare e successivo procedimento
Il caso trae origine da una denuncia presentata congiuntamente dalle imprese Infineon (Germania) e Hynix (Corea del Sud) il 18 dicembre 2002, a norma dell'articolo 3 del regolamento n. 17 del Consiglio. Il 5 aprile 2005 Infineon ha ritirato la sua denuncia, a seguito di una conciliazione privata con Rambus.
Il 28 luglio 2003 Rambus ha ricevuto una versione non riservata della denuncia e l'8 ottobre 2003 ha trasmesso i relativi commenti.
Il 27 luglio 2007 la Commissione ha emesso una comunicazione degli addebiti, equivalente alla valutazione preliminare di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, che è pervenuta a Rambus il 30 luglio 2007. Il 10 agosto 2007 è stato concesso a Rambus l'accesso al fascicolo.
Su richiesta specifica di Rambus, il consigliere-auditore ha concesso all'impresa una proroga fino al 31 ottobre 2007 per rispondere alla comunicazione degli addebiti. Rambus ha risposto alla comunicazione degli addebiti entro il termine stabilito.
Numerose imprese hanno domandato di essere ammesse al procedimento come terzi interessati. In risposta a tali richieste, il consigliere-auditore ha ammesso IBM, Hewlett Packard e Micron Technology, Inc. il 5 settembre 2007; Cray Inc. il 17 settembre 2007; e Samsung Electronics Corp. e BT Group PLC rispettivamente il 17 e il 25 ottobre 2007. Tutti i terzi hanno richiesto e ricevuto una versione non riservata della comunicazione degli addebiti. Nel mese di ottobre 2007, Cray Inc., Hewlett Packard, IBM e Hynix hanno trasmesso osservazioni scritte relative a tale versione.
Su richiesta di Rambus, il 4 e il 5 dicembre 2007 si è tenuta un'audizione orale con la partecipazione di cinque parti interessate (Cray Inc., Hynix, IBM, Micron Technology, Inc., e Samsung Electronics Corp.) e di un rappresentante della Federal Trade Commission in qualità di osservatore.
Il 23 febbraio 2009 la Commissione ha inviato a Rambus una lettera di esposizione dei fatti per informarla circa: i) l'uso che la Commissione poteva fare di taluni documenti che Rambus già possedeva; ii) il reperimento di elementi di prova supplementari e l'uso che la Commissione poteva farne ai fini di un'eventuale decisione ai sensi dell'articolo 82. Rambus ha ricevuto gli elementi di prova citati nella lettera di esposizione dei fatti mediante un CD-ROM allegato alla lettera. Il 30 marzo 2009 Rambus ha presentato osservazioni relative alla lettera di esposizione dei fatti.
3. Presentazione degli impegni e test di mercato
L'8 giugno 2009 Rambus ha proposto alla Commissione degli impegni (in appresso «gli impegni») in risposta agli addebiti sollevati nella comunicazione degli addebiti, pur dichiarando di non essere d'accordo con la valutazione preliminare della Commissione.
Il 12 giugno 2009 la Commissione ha pubblicato un avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, nel quale sintetizzava il caso e gli impegni proposti e invitava i terzi interessati a presentare le loro osservazioni entro un mese. Il 23 luglio 2009 la Commissione ha trasmesso a Rambus le osservazioni pervenute dai terzi interessati a seguito della pubblicazione dell'avviso. Il 14 agosto 2009 Rambus ha presentato una proposta di impegni modificata.
4. Accesso al fascicolo e ai risultati del test di mercato
L'accesso al fascicolo è stato inizialmente accordato a Rambus dopo l'emissione della comunicazione degli addebiti. Inoltre, dopo la lettera di esposizione dei fatti, Rambus ha avuto accesso agli elementi di prova cui la lettera faceva riferimento. Al termine del test di mercato, Rambus ha anche ricevuto le versioni non riservate delle osservazioni pervenute in risposta a detto test.
Con lettera del 2 marzo 2009 al consigliere-auditore, Rambus ha affermato di non aver avuto pieno accesso al fascicolo dopo l'emissione della lettera di esposizione dei fatti e di non aver ricevuto un elenco completo dei documenti in esso contenuti. Rambus ha inoltre contestato altri elementi del procedimento, in particolare la presunta erronea designazione delle osservazioni presentate da alcuni terzi come «invio spontaneo di osservazioni» e l'esclusione dal fascicolo di alcuni elementi di prova a discolpa. Dopo aver consultato i servizi pertinenti della DG Concorrenza, il consigliere-auditore ha concluso che Rambus aveva ricevuto tutti i documenti essenziali, tranne uno che era stato inavvertitamente tolto dal fascicolo e che è stato successivamente trasmesso a Rambus l'11 marzo 2009, insieme a un elenco completo dei documenti contenuti nel fascicolo dopo la lettera di esposizione dei fatti. Per quanto riguarda le altre obiezioni sollevate da Rambus, il consigliere-auditore le ha ritenute sostanzialmente prive di fondamento e le ha pertanto respinte.
Il 31 agosto 2009 Rambus ha inviato una dichiarazione alla Commissione nella quale riconosceva di aver avuto sufficiente accesso alle informazioni che riteneva necessarie per proporre impegni volti a dissipare i dubbi espressi dalla Commissione.
5. Conclusioni
Il consigliere-auditore ritiene che nel presente caso sia stato rispettato il diritto delle parti di essere sentite.
Bruxelles, 29 settembre 2009
Karen WILLIAMS
(1) A norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21.
6.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/17 |
Sintesi della decisione della Commissione
del 9 dicembre 2009
relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell’articolo 54 dell’accordo SEE
(Caso COMP/38.636 — RAMBUS)
[notificata con il numero C(2009) 7610]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2010/C 30/09
Il 9 dicembre 2009 la Commissione ha adottato una decisione concernente un procedimento ai sensi dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (1) . Conformemente alle disposizioni dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (2) , la Commissione con la presente pubblicazione indica il nome della parte interessata ed il contenuto essenziale della decisione, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese a che non vengano divulgati segreti aziendali. Una versione non riservata della decisione figura sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/
(1) |
Il caso riguarda Rambus Inc. (in appresso «Rambus») e la sua richiesta di royalty potenzialmente abusive per l'utilizzo di taluni brevetti relativi a memorie DRAM («Dynamic Random Access Memory») in forma di chip dopo un presunto comportamento intenzionalmente ingannevole tenuto durante il procedimento di definizione delle norme da parte di JEDEC. Il comportamento è consistito nel non rivelare l'esistenza di brevetti e domande di brevetto che successivamente Rambus ha sostenuto essere pertinenti alle norme adottate da JEDEC. |
(2) |
Nella valutazione preliminare, la Commissione ha ritenuto che le pratiche messe in atto da Rambus nei confronti dei produttori di DRAM che osservano le norme JEDEC, chiedendo loro per l'utilizzo dei suoi brevetti royalty di un livello che non sarebbe stata in grado di applicare senza il suo presunto comportamento intenzionalmente ingannevole, sembrano contravvenire alle disposizioni dell'articolo 82 del trattato CE (adesso articolo 102 del TFUE). Nella valutazione preliminare, la Commissione ha ritenuto importante valutare correttamente il comportamento tenuto da Rambus alla luce delle circostanze specifiche del caso, cioè nel contesto della definizione delle norme. |
(3) |
La Commissione ritiene che un procedimento efficace di definizione delle norme è, nel settore pertinente al presente caso, una precondizione allo sviluppo tecnico e allo sviluppo del mercato in generale a beneficio dei consumatori. Le linee direttrici della Commissione sull'applicabilità dell'articolo 81 del trattato CE agli accordi di cooperazione orizzontale sottolineano che le norme devono essere definite tramite «procedure non discriminatorie, aperte e trasparenti» (3) per garantire che non restringano la concorrenza. |
(4) |
La Commissione ritiene che gli impegni proposti da Rambus in seguito alla valutazione preliminare e alle osservazioni presentate da terzi interessati siano adeguati per rispondere alle preoccupazioni segnalate relative alla concorrenza. |
(5) |
In primo luogo, Rambus ha accettato di non chiedere royalty sulle norme SDRAM e DDR adottate da JEDEC mentre Rambus era membro di questo organismo e metteva in atto un presunto comportamento intenzionalmente ingannevole. |
(6) |
In secondo luogo, Rambus si impegna a chiedere una percentuale di royalty massima dell'1,5 % per le successive generazioni di norme adottate da JEDEC dopo che Rambus non ne faceva più parte, che è inferiore al 3,5 % che Rambus applicava in precedenza per la norma DDR nei suoi contratti in essere. |
(7) |
In terzo luogo, Rambus offre questa percentuale massima a tutti gli operatori di mercato e garantisce che l'industria non dovrà pagare di più. Questa prevedibilità e certezza ha un evidente valore per le imprese. I potenziali nuovi operatori avranno anch'essi una prospettiva chiara dei costi delle future royalty, il che li agevolerà nella decisione relativa all'accesso al mercato. |
(8) |
Nell'ambito della decisione si rileva che, alla luce degli impegni, non sussistono più motivi per un intervento da parte della Commissione. Gli impegni vincolano Rambus per un periodo totale di cinque anni dalla data di adozione della decisione. |
(9) |
Il comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti ha espresso parere favorevole il 28 settembre 2009. |
(1) Con effetto dal 1o dicembre 2009, gli articoli 81 e 82 del trattato CE diventano, rispettivamente, gli articoli 101 e 102 del trattato sul TFUE, ma non cambiano nella sostanza. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 101 e 102 del TFUE vanno intesi in riferimento rispettivamente agli articoli 81 e 82 del trattato CE, ove necessario.
(2) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
(3) Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 81 del trattato CE agli accordi di cooperazione orizzontale, (GU C 3 del 6.1.2001, punto 163).
V Pareri
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Commissione europea
6.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/19 |
MEDIA 2007 — SVILUPPO, DISTRIBUZIONE, PROMOZIONE E FORMAZIONE
Invito a presentare proposte — EACEA/02/10
Sostegno alla creazione di reti e alla mobilità di studenti e formatori in Europa
2010/C 30/10
1. Obiettivi e descrizione
Il presente bando per proposte si basa sulla decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all’attuazione del programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007).
Uno degli obiettivi del programma è incoraggiare scambi e forme di collaborazione sostenendo la creazione di reti tra operatori europei del settore della formazione, specialmente istituti di istruzione superiore, organizzazioni di formazione e partner del settore audiovisivo, nonché incoraggiare la mobilità di studenti e formatori in Europa.
2. Candidati ammissibili
Il presente invito si rivolge a consorzi paneuropei di istituti di istruzione superiore, organizzazioni di formazione e partner del settore audiovisivo le cui attività contribuiscano al conseguimento dei summenzionati obiettivi del programma MEDIA descritti nella decisione del Consiglio.
I candidati devono avere la loro sede in uno dei seguenti paesi:
— |
i 27 paesi dell’Unione europea, |
— |
i paesi dell’EFTA e del SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, |
— |
la Svizzera e la Croazia. |
3. Azioni ammissibili
Per essere ammissibili, le azioni e le loro attività svolte nei paesi MEDIA dovranno essere intese a sviluppare la capacità di futuri professionisti del settore audiovisivo di comprendere e integrare una dimensione europea nel proprio lavoro migliorando le competenze nei seguenti campi:
— |
formazione nel campo della gestione economica, finanziaria e commerciale, |
— |
formazione nel campo delle nuove tecnologie audiovisive, |
— |
formazione nel campo dello sviluppo di progetti di sceneggiature. |
La durata dell’azione (= periodo di ammissibilità dei costi) sarà di 12 mesi (fino a 18 mesi massimo, in casi debitamente giustificati).
L’azione dovrà svolgersi tra il 1o settembre 2010 e il 30 giugno 2012.
4. Criteri di aggiudicazione
I punti saranno attribuiti alle proposte di progetto ammissibili su un totale di 100 in base alla seguente ponderazione:
— |
qualità del contenuto dell’attività (20 punti), |
— |
gestione del progetto (20 punti), |
— |
qualità del consorzio (20 punti), |
— |
dimensione europea (20 punti), |
— |
impatto (20 punti). |
5. Bilancio
La dotazione massima disponibile nel quadro del presente invito a presentare proposte ammonta a 2 000 000 EUR.
Il sostegno finanziario della Commissione non può superare il 50 %/75 % del totale dei costi ammissibili.
L'Agenzia si riserva la possibilità di non attribuire tutti i fondi disponibili.
6. Termine ultimo per la presentazione
I termini ultimi per l’invio delle candidature sono fissati al 30 aprile 2010. Le domande devono essere inviate al seguente indirizzo:
Agenzia esecutiva per l' instruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) |
Invito a presentare proposte EACEA/02/10 «MEDIA Sostegno alla creazione di reti e alla mobilità di studenti e formatori in Europa» |
Sig. Constantin Daskalakis |
BOUR 03/30 |
Avenue du Bourget 1 |
1140 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
Saranno accettate soltanto le candidature presentate utilizzando il modulo ufficiale, debitamente compilato, datato e firmato dalla persona autorizzata ad assumere impegni giuridicamente vincolanti a nome dell’offerente.
Le candidature inviate tramite fax o posta elettronica saranno respinte.
7. Informazioni complete
Il testo integrale delle linee di orientamento e i formulari di candidatura sono disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/information_society/media/training/forms/initial/index_en.htm
Le domande devono ottemperare alle disposizioni di cui alle linee di orientamento, essere presentate utilizzando l’apposito formulario e contenere tutte le informazioni e tutti gli allegati specificati nel testo integrale dell’invito.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
6.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/21 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5637 — Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A./Shell Overseas Holdings Limited)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2010/C 30/11
1. |
In data 27 gennaio 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A. («MOH», Grecia) acquisisce simultaneamente, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, i) il controllo esclusivo delle imprese a) Shell Gas Commercial and Industrial Societe Anonyme of Gas («The LPG Company», Grecia) e b) Shell Hellas A.E. («SH Company», Grecia), entrambe controllate in ultima istanza da Royal Dutch Shell Group («Shell», Paesi Bassi), nonché ii) il controllo comune con l’impresa Shell Overseas Holdings Limited («SOHL», Regno Unito), una controllata di Shell, di Shell AE («JV»), un’impresa di nuova costituzione che si configura come impresa comune, mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5637 — Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A./Shell Overseas Holdings Limited, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
6.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 30/23 |
Notifica preventiva di una concentrazione
[Caso COMP/M.5783 — Statoil/Svitzer/FTTS (JV)]
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2010/C 30/12
1. |
In data 29 gennaio 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Statoil South Riding Point, LLC («SSRP», USA), appartenente al gruppo Statoil ASA («Statoil», Norvegia), e Svitzer (Americas) Ltd. («Svitzer», Isole Vergini britanniche), appartenente al gruppo A.P. Møller-Mærsk A/S («APMM», Danimarca), acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di Freepoint Tug & Towing Services, Limited («FTTS», Bahamas) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5783 — Statoil/Svitzer/FTTS (JV), al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).