ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2010.030.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 30

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno
6 febbraio 2010


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2010/C 030/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

1

2010/C 030/02

Autorizzazione di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

5

2010/C 030/03

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5718 — Bregal Capital/Englefield Capital) ( 1 )

9

2010/C 030/04

Autorizzazione di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

10

2010/C 030/05

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5767 — Sorgenia/J&P/Argestis) ( 1 )

12

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2010/C 030/06

Tassi di cambio dell'euro

13

2010/C 030/07

Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione, del 28 settembre 2009, in relazione ad un progetto di decisione sul caso COMP/38.636 — RAMBUS — Relatore: Paesi Bassi

14

2010/C 030/08

Relazione finale del consigliere-auditore relativa al caso COMP/38.636 — Rambus

15

2010/C 030/09

Sintesi della decisione della Commissione, del 9 dicembre 2009, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell’articolo 54 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.636 — RAMBUS) [notificata con il numero C(2009) 7610]  ( 1 )

17

 

V   Pareri

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2010/C 030/10

MEDIA 2007 — Sviluppo, distribuzione, promozione e formazione — Invito a presentare proposte — EACEA/02/10 — Sostegno alla creazione di reti e alla mobilità di studenti e formatori in Europa

19

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2010/C 030/11

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5637 — Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A./Shell Overseas Holdings Limited) ( 1 )

21

2010/C 030/12

Notifica preventiva di una concentrazione [Caso COMP/M.5783 — Statoil/Svitzer/FTTS (JV)] — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

23

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

6.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

2010/C 30/01

Data di adozione della decisione

14.12.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 736/07

Stato membro

Irlanda

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Aid Scheme of compensation payments or costs incurred by landowners/users arising from designation of land in Natura 2000 network

Base giuridica

National Development Plan for Ireland 2007-2013

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Regime di aiuti volto a compensare gli agricoltori per le perdite derivate dalle restrizioni dovute alla delimitazione di terre entro zone designate a far parte dei siti «Natura 2000»

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

10 milioni di EUR

Intensità

100 %

Durata

A decorrere dalla lettera della Commissione e fino al 31.12.2013

Settore economico

Codice NACE

A001 — Agricoltura, caccia e relativi servizi

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Department of Agriculture and Food

Agriculture House

Kildare Street

Dublin 2

IRELAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

9.12.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 566/08

Stato membro

Repubblica slovacca

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Pomoc na ochranu lesov vo vlastníctve štátu a v lesoch prenajatých na území TANAPu a PIENAPu a v ich ochrannom pásme

Base giuridica

zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch

zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci

vyhláška 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Settore forestale

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

Totale: circa 4,78 milioni di EUR (144 milioni di SKK)

Annuale: circa 0,83 milioni di EUR (25,00 milioni di SKK)

Intensità

100 % delle spese ammissibili

Durata

Dalla data dell’approvazione della Commissione fino al 31.12.2013

Settore economico

Settore forestale

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

16.12.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 445/09

Stato membro

Spagna

Regione

Paese Basco

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Ayuda para la recuperación del potencial forestal y la implantación de medidas preventivas

Base giuridica

Medida 226 del Plan de Desarrollo Rural Sostenible del País Vasco 2007-2013 «Ayuda para la recuperación del potencial forestal y la implantación de medidas preventivas»;

Decreto 166/2008, de 30 de septiembre de 2008, de ayudas forestales en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Tipo di misura

Regime di aiuti

Obiettivo

Aiuto al settore forestale

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

Importo complessivo massimo: 5,19 milioni di EUR

Intensità

Fino ad un massimo del 100 % delle spese ammissibili

Durata

2009-2013

Settore economico

Settore forestale

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno del país Vasco

C/ Donostia, 1

01010 Vitoria

ESPAÑA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

5.1.2010

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 490/09

Stato membro

Repubblica ceca

Regione

Středočeský Region

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Lesní hospodářství ve Středočeském kraji

Base giuridica

Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů

Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích;

Zásady pro poskytování finančních příspěvkú na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje a způsobu kontroly jejich využití

Tipo di misura

Regime di aiuti

Obiettivo

Silvicoltura

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

Totale: 500 milioni di CZK (circa 20 Mio EUR)

Annuale: 100 milioni di CZK (circa 4 Mio EUR)

Intensità

Fino al 100 % delle spese ammissibili

Durata

Dall'1.1.2010 al 31.12.2014

Settore economico

Settore forestale

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Středočeský kraj

Zborovská 11

150 21 Praha 5

ČESKÁ REPUBLIKA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

11.12.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 561/09

Stato membro

Belgio

Regione

Fiandre

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Verlenging van de agro-milieumaatregel „Beheersovereenkomst Water“

Base giuridica

Artikel 56 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2008 betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten en het toekennen van vergoedingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1257/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling.

Tipo di misura

Aiuto agroambientale

Obiettivo

Proroga della misura agroambientale tra i vecchi e i nuovi contratti; proroga di 3 mesi del vecchio accordo agroalimentare basato sul Programma belga di sviluppo rurale per le Fiandre 2000-2006

Forma dell'aiuto

Sovvenzione

Dotazione di bilancio

0,5 Mio EUR

Intensità

Max. 100 %

Durata

2010-2012

Settore economico

Settore agricolo

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Vlaamse Landmaatschappij

Gulden Vlieslaan 72

1060 Brussel

BELGIË

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


6.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/5


Autorizzazione di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

2010/C 30/02

Data di adozione della decisione

21.12.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 218/09

Stato membro

Spagna

Regione

País Vasco

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Ayuda a favor del medio forestal

Base giuridica

Medida 225 del Plan de Desarrollo Rural Sostenible del País Vasco 2007-2013 «Ayuda a favor del medio forestal»;

Decreto 166/2008, de 30 de septiembre de 2008, de ayudas forestales en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Tipo di misura

Regime di aiuto

Obiettivo

Aiuto al settore forestale

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

Importo globale massimo: 2,22 milioni di EUR

Intensità

100 % dei costi ammissibili

Durata

2009-2013

Settore economico

Settore forestale

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno del País Vasco

C/ Donostia, 1

01010 Vitoria

ESPAÑA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

11.12.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 367/09

Stato membro

Germania

Regione

Freistaat Sachsen

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen

Base giuridica

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen

Tipo di misura

Regime di aiuti

Obiettivo

Creazione di habitat e biotopi nonché tutela della natura

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

Bilancio annuo: 1,4 milioni di EUR. Bilancio complessivo fino alla fine del 2013: 7 milioni di EUR

Intensità

Variabile

Durata

Dalla data di approvazione della Commissione al 31.12.2013

Settore economico

Agricoltura e foreste

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Postfach 54 01 37

01311 Dresden

DEUTSCHLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

11.12.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 402/09

Stato membro

Germania

Regione

Mecklenburg-Vorpommern

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Forstbeihilfen

Base giuridica

Richtlinie zur Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen im Rahmen des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (FöRiForst-ELER M-V)

Erlass über die Gewährung von Zuweisungen an die Landesforstanstalt und an das Land im Rahmen des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ZuwErForst-ELER)

Tipo di misura

Regime di aiuti

Obiettivo

Prevenzione e riduzione degli attacchi di parassiti e di altri danni forestali

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

Bilancio complessivo fino alla fine del 2013: 1,63 milioni di EUR

Intensità

100 %

Durata

Dall’approvazione della Commissione fino al 31.12.2013

Settore economico

Settore forestale

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz M-V

19048 Schwerin

DEUTSCHLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

23.12.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 443/09

Stato membro

Spagna

Regione

País Vasco

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Primera forestación de tierras agrícolas

Base giuridica

Medida 221 del Plan de Desarrollo Rural Sostenible del País Vasco 2007-2013 «Primera forestación de tierras agrícolas»;

Decreto 166/2008, de 30 de septiembre de 2008, de ayudas forestales en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Tipo di misura

Regime di aiuti

Obiettivo

Aiuto al settore forestale

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

Importo globale massimo: 0,35 milioni di EUR

Intensità

70 %-80 %-100 % dei costi ammissibili

Durata

2009-2013

Settore economico

Settore forestale

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno del País Vasco

C/ Donostia, 1

01010 Vitoria

ESPAÑA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

22.12.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 611/09

Stato membro

Paesi Bassi

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Beperkte verenigbare steun (garanties werkkapitaal) voor ondernemingen die zich toeleggen op de primaire productie van landbouwproducten.

Base giuridica

De artikelen 2, 4 en 7 van de Kaderwet LNV-subsidies en de artikelen 2:81-2:89 van de Regeling LNV-subsidies.

Tipo di misura

Regime di aiuti

Obiettivo

Aiuto destinato a porre rimedio a gravi turbamenti dell'economia

Forma dell'aiuto

Garanzie

Dotazione di bilancio

Stanziamento complessivo di 2,81 milioni di EUR

Intensità

Durata

31.12.2010

Settore economico

Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Minister of Agriculture, Nature and Food Quality

P.O. Box 20401

EK Den Haag

NEDERLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


6.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/9


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5718 — Bregal Capital/Englefield Capital)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 30/03

In data 26 gennaio 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32010M5718. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


6.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/10


Autorizzazione di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

2010/C 30/04

Data di adozione della decisione

16.12.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 444/09

Stato membro

Spagna

Regione

Paese Basco

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Inversiones no productivas en tierras forestales

Base giuridica

Medida 227 del Plan de Desarrollo Rural Sostenible del País Vasco 2007-2013 «Inversiones no productivas»;

Decreto 166/2008, de 30 de septiembre de 2008, de ayudas forestales en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Tipo di misura

Regime di aiuti

Obiettivo

Aiuti al settore forestale

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

Importo totale massimo: 0,42 milioni di EUR

Intensità

Fino al 100 % delle spese ammissibili

Durata

2009-2013

Settore economico

Settore forestale

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno del país Vasco

C/ Donostia, 1

01010 Vitoria

ESPAÑA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

2.12.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 609/09

Stato membro

Francia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Régime temporaire d’aides d’État à montant limité adaptées, pour le secteur agricole, au contexte de la crise économique et financière

Base giuridica

l’article 20 de la constitution du 4 octobre 1958, les articles L 621-1 à L 621-11, R 621-1 à R 621-43 et R 684-1 à R 684-12 du code rural, code rural, livre VI, titre 2, chapitre 1.

Tipo di misura

Regime di aiuti

Obiettivo

Aiuti intesi a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta, abbuono di interessi, presa a carico di parte degli interessi sui prestiti, presa a carico degli oneri sociali

Dotazione di bilancio

A titolo indicativo, 700 milioni di EUR

Intensità

Durata

Fino al 31.12.2010

Settore economico

Settore dell’agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Secrétariat général des affaires européennes, service du Premier Ministre

2 boulevard Diderot

75572 Paris Cedex 12

FRANCE

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


6.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/12


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5767 — Sorgenia/J&P/Argestis)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 30/05

In data 3 febbraio 2010 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32010M5767. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

6.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/13


Tassi di cambio dell'euro (1)

5 febbraio 2010

2010/C 30/06

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3691

JPY

yen giapponesi

122,49

DKK

corone danesi

7,4449

GBP

sterline inglesi

0,87325

SEK

corone svedesi

10,2405

CHF

franchi svizzeri

1,4682

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,2195

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,185

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

274,10

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7087

PLN

zloty polacchi

4,0875

RON

leu rumeni

4,1435

TRY

lire turche

2,0785

AUD

dollari australiani

1,5822

CAD

dollari canadesi

1,4698

HKD

dollari di Hong Kong

10,6395

NZD

dollari neozelandesi

1,9862

SGD

dollari di Singapore

1,9475

KRW

won sudcoreani

1 601,26

ZAR

rand sudafricani

10,5544

CNY

renminbi Yuan cinese

9,3470

HRK

kuna croata

7,3200

IDR

rupia indonesiana

12 938,22

MYR

ringgit malese

4,7152

PHP

peso filippino

63,750

RUB

rublo russo

41,7350

THB

baht thailandese

45,468

BRL

real brasiliano

2,5758

MXN

peso messicano

18,0367

INR

rupia indiana

64,0700


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


6.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/14


Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione del 28 settembre 2009 in relazione ad un progetto di decisione sul caso COMP/38.636 — RAMBUS

Relatore: Paesi Bassi

2010/C 30/07

1.

Il comitato consultivo condivide la valutazione che la Commissione ha espresso nel progetto di decisione trasmesso al comitato consultivo il 14 settembre 2009 a norma dell'articolo 82 del trattato e dell'articolo 54 dell'accordo SEE.

2.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che gli impegni proposti da Rambus Inc. siano adeguati, necessari e proporzionati.

3.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che il procedimento possa essere chiuso mediante una decisione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio.

4.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che, alla luce degli impegni che Rambus Inc. propone di assumersi, non sussistono più motivi di intervento da parte della Commissione, fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio.

5.

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


6.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/15


Relazione finale del consigliere-auditore (1) relativa al caso COMP/38.636 — Rambus

2010/C 30/08

Il progetto di decisione dà adito alle seguenti osservazioni:

1.   Contesto del caso

Il progetto di decisione, adottato a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, riguarda talune pratiche messe in atto da Rambus, impresa statunitense che progetta, sviluppa e brevetta tecnologie di connessione a banda larga in forma di chip per computer e per prodotti di consumo nel campo dell'elettronica e della comunicazione. Gli addebiti riguardano, in particolare, la richiesta di royalty potenzialmente abusive per l'utilizzo di taluni brevetti relativi a memorie DRAM (Dynamic Random Access Memory) in forma di chip avanzata da Rambus dopo aver tenuto un presunto comportamento intenzionalmente ingannevole durante il procedimento di definizione delle norme, non rivelando l'esistenza di brevetti e domande di brevetto e sostenendo successivamente che tali brevetti e domande di brevetto erano stati violati dalle norme adottate. La Commissione è giunta alla conclusione preliminare che queste pratiche possano costituire un abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 82 del trattato CE.

2.   Valutazione preliminare e successivo procedimento

Il caso trae origine da una denuncia presentata congiuntamente dalle imprese Infineon (Germania) e Hynix (Corea del Sud) il 18 dicembre 2002, a norma dell'articolo 3 del regolamento n. 17 del Consiglio. Il 5 aprile 2005 Infineon ha ritirato la sua denuncia, a seguito di una conciliazione privata con Rambus.

Il 28 luglio 2003 Rambus ha ricevuto una versione non riservata della denuncia e l'8 ottobre 2003 ha trasmesso i relativi commenti.

Il 27 luglio 2007 la Commissione ha emesso una comunicazione degli addebiti, equivalente alla valutazione preliminare di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, che è pervenuta a Rambus il 30 luglio 2007. Il 10 agosto 2007 è stato concesso a Rambus l'accesso al fascicolo.

Su richiesta specifica di Rambus, il consigliere-auditore ha concesso all'impresa una proroga fino al 31 ottobre 2007 per rispondere alla comunicazione degli addebiti. Rambus ha risposto alla comunicazione degli addebiti entro il termine stabilito.

Numerose imprese hanno domandato di essere ammesse al procedimento come terzi interessati. In risposta a tali richieste, il consigliere-auditore ha ammesso IBM, Hewlett Packard e Micron Technology, Inc. il 5 settembre 2007; Cray Inc. il 17 settembre 2007; e Samsung Electronics Corp. e BT Group PLC rispettivamente il 17 e il 25 ottobre 2007. Tutti i terzi hanno richiesto e ricevuto una versione non riservata della comunicazione degli addebiti. Nel mese di ottobre 2007, Cray Inc., Hewlett Packard, IBM e Hynix hanno trasmesso osservazioni scritte relative a tale versione.

Su richiesta di Rambus, il 4 e il 5 dicembre 2007 si è tenuta un'audizione orale con la partecipazione di cinque parti interessate (Cray Inc., Hynix, IBM, Micron Technology, Inc., e Samsung Electronics Corp.) e di un rappresentante della Federal Trade Commission in qualità di osservatore.

Il 23 febbraio 2009 la Commissione ha inviato a Rambus una lettera di esposizione dei fatti per informarla circa: i) l'uso che la Commissione poteva fare di taluni documenti che Rambus già possedeva; ii) il reperimento di elementi di prova supplementari e l'uso che la Commissione poteva farne ai fini di un'eventuale decisione ai sensi dell'articolo 82. Rambus ha ricevuto gli elementi di prova citati nella lettera di esposizione dei fatti mediante un CD-ROM allegato alla lettera. Il 30 marzo 2009 Rambus ha presentato osservazioni relative alla lettera di esposizione dei fatti.

3.   Presentazione degli impegni e test di mercato

L'8 giugno 2009 Rambus ha proposto alla Commissione degli impegni (in appresso «gli impegni») in risposta agli addebiti sollevati nella comunicazione degli addebiti, pur dichiarando di non essere d'accordo con la valutazione preliminare della Commissione.

Il 12 giugno 2009 la Commissione ha pubblicato un avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, nel quale sintetizzava il caso e gli impegni proposti e invitava i terzi interessati a presentare le loro osservazioni entro un mese. Il 23 luglio 2009 la Commissione ha trasmesso a Rambus le osservazioni pervenute dai terzi interessati a seguito della pubblicazione dell'avviso. Il 14 agosto 2009 Rambus ha presentato una proposta di impegni modificata.

4.   Accesso al fascicolo e ai risultati del test di mercato

L'accesso al fascicolo è stato inizialmente accordato a Rambus dopo l'emissione della comunicazione degli addebiti. Inoltre, dopo la lettera di esposizione dei fatti, Rambus ha avuto accesso agli elementi di prova cui la lettera faceva riferimento. Al termine del test di mercato, Rambus ha anche ricevuto le versioni non riservate delle osservazioni pervenute in risposta a detto test.

Con lettera del 2 marzo 2009 al consigliere-auditore, Rambus ha affermato di non aver avuto pieno accesso al fascicolo dopo l'emissione della lettera di esposizione dei fatti e di non aver ricevuto un elenco completo dei documenti in esso contenuti. Rambus ha inoltre contestato altri elementi del procedimento, in particolare la presunta erronea designazione delle osservazioni presentate da alcuni terzi come «invio spontaneo di osservazioni» e l'esclusione dal fascicolo di alcuni elementi di prova a discolpa. Dopo aver consultato i servizi pertinenti della DG Concorrenza, il consigliere-auditore ha concluso che Rambus aveva ricevuto tutti i documenti essenziali, tranne uno che era stato inavvertitamente tolto dal fascicolo e che è stato successivamente trasmesso a Rambus l'11 marzo 2009, insieme a un elenco completo dei documenti contenuti nel fascicolo dopo la lettera di esposizione dei fatti. Per quanto riguarda le altre obiezioni sollevate da Rambus, il consigliere-auditore le ha ritenute sostanzialmente prive di fondamento e le ha pertanto respinte.

Il 31 agosto 2009 Rambus ha inviato una dichiarazione alla Commissione nella quale riconosceva di aver avuto sufficiente accesso alle informazioni che riteneva necessarie per proporre impegni volti a dissipare i dubbi espressi dalla Commissione.

5.   Conclusioni

Il consigliere-auditore ritiene che nel presente caso sia stato rispettato il diritto delle parti di essere sentite.

Bruxelles, 29 settembre 2009

Karen WILLIAMS


(1)  A norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21.


6.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/17


Sintesi della decisione della Commissione

del 9 dicembre 2009

relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell’articolo 54 dell’accordo SEE

(Caso COMP/38.636 — RAMBUS)

[notificata con il numero C(2009) 7610]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 30/09

Il 9 dicembre 2009 la Commissione ha adottato una decisione concernente un procedimento ai sensi dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)  (1) . Conformemente alle disposizioni dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio  (2) , la Commissione con la presente pubblicazione indica il nome della parte interessata ed il contenuto essenziale della decisione, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese a che non vengano divulgati segreti aziendali. Una versione non riservata della decisione figura sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/

(1)

Il caso riguarda Rambus Inc. (in appresso «Rambus») e la sua richiesta di royalty potenzialmente abusive per l'utilizzo di taluni brevetti relativi a memorie DRAM («Dynamic Random Access Memory») in forma di chip dopo un presunto comportamento intenzionalmente ingannevole tenuto durante il procedimento di definizione delle norme da parte di JEDEC. Il comportamento è consistito nel non rivelare l'esistenza di brevetti e domande di brevetto che successivamente Rambus ha sostenuto essere pertinenti alle norme adottate da JEDEC.

(2)

Nella valutazione preliminare, la Commissione ha ritenuto che le pratiche messe in atto da Rambus nei confronti dei produttori di DRAM che osservano le norme JEDEC, chiedendo loro per l'utilizzo dei suoi brevetti royalty di un livello che non sarebbe stata in grado di applicare senza il suo presunto comportamento intenzionalmente ingannevole, sembrano contravvenire alle disposizioni dell'articolo 82 del trattato CE (adesso articolo 102 del TFUE). Nella valutazione preliminare, la Commissione ha ritenuto importante valutare correttamente il comportamento tenuto da Rambus alla luce delle circostanze specifiche del caso, cioè nel contesto della definizione delle norme.

(3)

La Commissione ritiene che un procedimento efficace di definizione delle norme è, nel settore pertinente al presente caso, una precondizione allo sviluppo tecnico e allo sviluppo del mercato in generale a beneficio dei consumatori. Le linee direttrici della Commissione sull'applicabilità dell'articolo 81 del trattato CE agli accordi di cooperazione orizzontale sottolineano che le norme devono essere definite tramite «procedure non discriminatorie, aperte e trasparenti» (3) per garantire che non restringano la concorrenza.

(4)

La Commissione ritiene che gli impegni proposti da Rambus in seguito alla valutazione preliminare e alle osservazioni presentate da terzi interessati siano adeguati per rispondere alle preoccupazioni segnalate relative alla concorrenza.

(5)

In primo luogo, Rambus ha accettato di non chiedere royalty sulle norme SDRAM e DDR adottate da JEDEC mentre Rambus era membro di questo organismo e metteva in atto un presunto comportamento intenzionalmente ingannevole.

(6)

In secondo luogo, Rambus si impegna a chiedere una percentuale di royalty massima dell'1,5 % per le successive generazioni di norme adottate da JEDEC dopo che Rambus non ne faceva più parte, che è inferiore al 3,5 % che Rambus applicava in precedenza per la norma DDR nei suoi contratti in essere.

(7)

In terzo luogo, Rambus offre questa percentuale massima a tutti gli operatori di mercato e garantisce che l'industria non dovrà pagare di più. Questa prevedibilità e certezza ha un evidente valore per le imprese. I potenziali nuovi operatori avranno anch'essi una prospettiva chiara dei costi delle future royalty, il che li agevolerà nella decisione relativa all'accesso al mercato.

(8)

Nell'ambito della decisione si rileva che, alla luce degli impegni, non sussistono più motivi per un intervento da parte della Commissione. Gli impegni vincolano Rambus per un periodo totale di cinque anni dalla data di adozione della decisione.

(9)

Il comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti ha espresso parere favorevole il 28 settembre 2009.


(1)  Con effetto dal 1o dicembre 2009, gli articoli 81 e 82 del trattato CE diventano, rispettivamente, gli articoli 101 e 102 del trattato sul TFUE, ma non cambiano nella sostanza. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 101 e 102 del TFUE vanno intesi in riferimento rispettivamente agli articoli 81 e 82 del trattato CE, ove necessario.

(2)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(3)  Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 81 del trattato CE agli accordi di cooperazione orizzontale, (GU C 3 del 6.1.2001, punto 163).


V Pareri

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

6.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/19


MEDIA 2007 — SVILUPPO, DISTRIBUZIONE, PROMOZIONE E FORMAZIONE

Invito a presentare proposte — EACEA/02/10

Sostegno alla creazione di reti e alla mobilità di studenti e formatori in Europa

2010/C 30/10

1.   Obiettivi e descrizione

Il presente bando per proposte si basa sulla decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all’attuazione del programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007).

Uno degli obiettivi del programma è incoraggiare scambi e forme di collaborazione sostenendo la creazione di reti tra operatori europei del settore della formazione, specialmente istituti di istruzione superiore, organizzazioni di formazione e partner del settore audiovisivo, nonché incoraggiare la mobilità di studenti e formatori in Europa.

2.   Candidati ammissibili

Il presente invito si rivolge a consorzi paneuropei di istituti di istruzione superiore, organizzazioni di formazione e partner del settore audiovisivo le cui attività contribuiscano al conseguimento dei summenzionati obiettivi del programma MEDIA descritti nella decisione del Consiglio.

I candidati devono avere la loro sede in uno dei seguenti paesi:

i 27 paesi dell’Unione europea,

i paesi dell’EFTA e del SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia,

la Svizzera e la Croazia.

3.   Azioni ammissibili

Per essere ammissibili, le azioni e le loro attività svolte nei paesi MEDIA dovranno essere intese a sviluppare la capacità di futuri professionisti del settore audiovisivo di comprendere e integrare una dimensione europea nel proprio lavoro migliorando le competenze nei seguenti campi:

formazione nel campo della gestione economica, finanziaria e commerciale,

formazione nel campo delle nuove tecnologie audiovisive,

formazione nel campo dello sviluppo di progetti di sceneggiature.

La durata dell’azione (= periodo di ammissibilità dei costi) sarà di 12 mesi (fino a 18 mesi massimo, in casi debitamente giustificati).

L’azione dovrà svolgersi tra il 1o settembre 2010 e il 30 giugno 2012.

4.   Criteri di aggiudicazione

I punti saranno attribuiti alle proposte di progetto ammissibili su un totale di 100 in base alla seguente ponderazione:

qualità del contenuto dell’attività (20 punti),

gestione del progetto (20 punti),

qualità del consorzio (20 punti),

dimensione europea (20 punti),

impatto (20 punti).

5.   Bilancio

La dotazione massima disponibile nel quadro del presente invito a presentare proposte ammonta a 2 000 000 EUR.

Il sostegno finanziario della Commissione non può superare il 50 %/75 % del totale dei costi ammissibili.

L'Agenzia si riserva la possibilità di non attribuire tutti i fondi disponibili.

6.   Termine ultimo per la presentazione

I termini ultimi per l’invio delle candidature sono fissati al 30 aprile 2010. Le domande devono essere inviate al seguente indirizzo:

Agenzia esecutiva per l' instruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)

Invito a presentare proposte EACEA/02/10 «MEDIA Sostegno alla creazione di reti e alla mobilità di studenti e formatori in Europa»

Sig. Constantin Daskalakis

BOUR 03/30

Avenue du Bourget 1

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Saranno accettate soltanto le candidature presentate utilizzando il modulo ufficiale, debitamente compilato, datato e firmato dalla persona autorizzata ad assumere impegni giuridicamente vincolanti a nome dell’offerente.

Le candidature inviate tramite fax o posta elettronica saranno respinte.

7.   Informazioni complete

Il testo integrale delle linee di orientamento e i formulari di candidatura sono disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/information_society/media/training/forms/initial/index_en.htm

Le domande devono ottemperare alle disposizioni di cui alle linee di orientamento, essere presentate utilizzando l’apposito formulario e contenere tutte le informazioni e tutti gli allegati specificati nel testo integrale dell’invito.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

6.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/21


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5637 — Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A./Shell Overseas Holdings Limited)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 30/11

1.

In data 27 gennaio 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A. («MOH», Grecia) acquisisce simultaneamente, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, i) il controllo esclusivo delle imprese a) Shell Gas Commercial and Industrial Societe Anonyme of Gas («The LPG Company», Grecia) e b) Shell Hellas A.E. («SH Company», Grecia), entrambe controllate in ultima istanza da Royal Dutch Shell Group («Shell», Paesi Bassi), nonché ii) il controllo comune con l’impresa Shell Overseas Holdings Limited («SOHL», Regno Unito), una controllata di Shell, di Shell AE («JV»), un’impresa di nuova costituzione che si configura come impresa comune, mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

MOH: attività nel settore della raffinazione e vendita di prodotti petroliferi (vendita al dettaglio e non al dettaglio di carburanti per autotrazione, carboturbi, olii combustibili, lubrificanti ecc.),

SOHL: i) esplorazione, produzione e vendita a livello mondiale di petrolio e gas naturale, ii) produzione e vendita di prodotti petroliferi e di prodotti chimici, iii) produzione di energia; produzione di energia da fonti rinnovabili,

SH Company: i) vendita al dettaglio di combustibili, combustibili commerciali e bitume, ii) stoccaggio di prodotti chimici e iii) commercializzazione di carburanti per l’aviazione;

LPG Company: vendita di GPL in Grecia,

Shell A.E. («JV»): attività di commercializzazione di combustibili per l’aviazione.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5637 — Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A./Shell Overseas Holdings Limited, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).


6.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/23


Notifica preventiva di una concentrazione

[Caso COMP/M.5783 — Statoil/Svitzer/FTTS (JV)]

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 30/12

1.

In data 29 gennaio 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Statoil South Riding Point, LLC («SSRP», USA), appartenente al gruppo Statoil ASA («Statoil», Norvegia), e Svitzer (Americas) Ltd. («Svitzer», Isole Vergini britanniche), appartenente al gruppo A.P. Møller-Mærsk A/S («APMM», Danimarca), acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di Freepoint Tug & Towing Services, Limited («FTTS», Bahamas) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

SSRP: fornitore di servizi di stoccaggio e trasbordo di petrolio,

Statoil: impresa integrata che opera nel settore del petrolio e del gas,

Svitzer: fornitore di servizi di rimorchio, salvataggio e supporto offshore,

APMM: conglomerata internazionale che opera principalmente nel settore dei trasporti marittimi,

FTTS: operatore di rimorchiatori sull'isola di Grand Bahama nell'arcipelago delle Bahamas.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5783 — Statoil/Svitzer/FTTS (JV), al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).