ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.CE2010.015.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 15E

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53o anno
21 gennaio 2010


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

Parlamento europeoSESSIONE 2008-2009Sedute dal 21 al 23 ottobre 2008TESTI APPROVATIIl processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 3 E del 8.1.2009.

 

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo

 

Martedì 21 ottobre 2008

2010/C 015E/01

Dar vita ad un'alleanza mondiale contro il cambiamento climatico
Risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 su Dar vita ad un'alleanza mondiale contro il cambiamento climatico tra l'Unione europea e i paesi poveri in via di sviluppo maggiormente esposti (2008/2131(INI))

1

2010/C 015E/02

Governance e partenariato a livello nazionale e regionale e per progetti di politica regionale
Risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla governance e il partenariato a livello nazionale e regionale e per progetti di politica regionale (2008/2064(INI))

10

2010/C 015E/03

Legiferare meglio 2006 ai sensi dell'articolo 9 del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità
Risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 su Legiferare meglio 2006 ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (2008/2045(INI))

16

2010/C 015E/04

Controllo dell'applicazione del diritto comunitario
Risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario — 24a relazione annuale della Commissione (2008/2046(INI))

21

2010/C 015E/05

Strategia per un futuro accordo sugli aspetti istituzionali delle agenzie di regolazione
Risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 su una strategia per la futura attuazione degli aspetti istituzionali delle agenzie di regolazione (2008/2103(INI))

27

2010/C 015E/06

Incriminazione e processo Joseph Kony dinanzi al Tribunale penale internazionale
Risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sull'incriminazione e il processo di Joseph Kony dinanzi al Tribunale penale internazionale

33

2010/C 015E/07

Lotta alla tratta di bambini
Dichiarazione del Parlamento europeo sulla lotta alla tratta di bambini

38

 

Mercoledì 22 ottobre 2008

2010/C 015E/08

Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2008
Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2008 sul Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2008

40

2010/C 015E/09

Valutazione dell'accordo Australia-UE in materia di PNR
Raccomandazione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2008 destinata al Consiglio sulla conclusione di un accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e il trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) originari dell'Unione Europea da parte dei vettori aerei all'amministrazione doganale australiana (2008/2187(INI))

46

2010/C 015E/10

Sfide per gli accordi collettivi nell'Unione europea
Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2008 sulle sfide per gli accordi collettivi nell'Unione europea (2008/2085(INI))

50

2010/C 015E/11

Democrazia, diritti umani e nuovo accordo di partenariato e cooperazione UE-Vietnam
Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2008 sulla democrazia, i diritti umani e il nuovo Accordo di partenariato e cooperazione UE-Vietnam e i diritti umani

58

 

Giovedì 23 ottobre 2008

2010/C 015E/12

Atti di pirateria in mare
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2008 sulla pirateria in mare

61

2010/C 015E/13

Equivalenza dei principi contabili
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2008 sul progetto di regolamento della Commissione del 2 giugno 2008 recante modifica del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune informazioni contenute nei prospetti e nei messaggi pubblicitari e sul progetto di decisione della Commissione del 2 giugno 2008 relativa all'uso da parte di emittenti di titoli di paesi terzi di principi contabili nazionali di determinati paesi terzi e di International Financial Reporting Standard per la redazione dei loro bilanci consolidati

64

2010/C 015E/14

Misure di sicurezza aerea e impiego di body scanner
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2008 sull'impatto delle misure di sicurezza aerea e dell'impiego di body scanner sui diritti umani, la vita privata, la dignità personale e la protezione dei dati

71

2010/C 015E/15

Accordo di stabilizzazione e di associazione CE/Bosnia-Erzegovina
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2008 sulla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra

72

2010/C 015E/16

Commemorazione dell'Holodomor, la carestia artificiale del 1932-1933 in Ucraina
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2008 sulla commemorazione dell'Holodomor, la carestia artificiale del 1932-1933 in Ucraina

78

2010/C 015E/17

Attività del mediatore europeo (2007)
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2008 sulla relazione annuale concernente le attività del mediatore europeo nel 2007 (2008/2158(INI))

80

2010/C 015E/18

Venezuela
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2008 sulle interdizioni politiche in Venezuela

85

2010/C 015E/19

Repubblica democratica del Congo: scontri nelle zone orientali di frontiera
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2008 sulla Repubblica democratica del Congo: scontri al confine orientale della RDC

86

2010/C 015E/20

Birmania
Risoluzione del Parlamento europeo 23 ottobre 2008 sulla Birmania

90

 

 

Parlamento europeo

 

Martedì 21 ottobre 2008

2010/C 015E/21

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica CE — Nuova Zelanda *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Nuova Zelanda, dall'altra (COM(2008)0170 — C6-0292/2008 — 2008/0066(CNS))

93

2010/C 015E/22

Memorandum di cooperazione tra l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile e la Comunità europea per quanto concerne i controlli/le ispezioni di sicurezza e le questioni connesse *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un memorandum di cooperazione tra l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile e la Comunità europea per quanto concerne i controlli/le ispezioni di sicurezza e le questioni connesse (COM(2008)0335 — C6-0320/2008 — 2008/0111(CNS))

93

2010/C 015E/23

Responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (versione codificata) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (versione codificata) (COM(2008)0098 — C6-0144/2008 — 2008/0049(COD))

94

2010/C 015E/24

Recipienti semplici a pressione (versione codificata) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai recipienti semplici a pressione (versione codificata) (COM(2008)0202 — C6-0172/2008 — 2008/0076(COD))

95

2010/C 015E/25

Certificato protettivo complementare per i medicinali (versione codificata) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato protettivo complementare per i medicinali (versione codificata) (COM(2008)0369 — C6-0244/2008 — 2008/0126(COD))

95

2010/C 015E/26

Applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato CE (versione codificata) *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (versione codificata) (COM(2008)0073 — C6-0147/2008 — 2008/0053(CNS))

96

2010/C 015E/27

Categorie di accordi e di pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei (versione codificata) *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei (versione codificata) (COM(2008)0367 — C6-0272/2008 — 2008/0124(CNS))

97

2010/C 015E/28

Sistema delle risorse proprie delle Comunità *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 recante applicazione della decisione 2000/597/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (COM(2008)0223 — C6-0197/2008 — 2008/0089(CNS))

97

2010/C 015E/29

Mandato europeo di ricerca delle prove da utilizzare nei procedimenti penali *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla proposta di decisione quadro del Consiglio relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali (13076/2007 — C6-0293/2008 — 2003/0270(CNS))

99

2010/C 015E/30

Ricostituzione degli stock di merluzzo bianco *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 423/2004 per quanto riguarda la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco e del regolamento (CEE) n. 2847/93 (COM(2008)0162 — C6-0183/2008 — 2008/0063(CNS))

112

2010/C 015E/31

Mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea
Risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'UE, in attuazione del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2008)0557 — C6-0318/2008 — 2008/2253(ACI))

117

ALLEGATO

118

2010/C 015E/32

Progetto di bilancio rettificativo n. 7/2008
Risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sul progetto di bilancio rettificativo n. 7/2008 dell'Unione europea per l'esercizio 2008, Sezione III — Commissione (14359/2008 — C6-0375/2008 — 2008/2252(BUD))

119

2010/C 015E/33

Mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
Risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2008)0547 — C6-0312/2008 — 2008/2251(ACI))

120

ALLEGATO

121

2010/C 015E/34

Programma Erasmus Mundus (2009-2013) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) (2009-2013) (COM(2007)0395 — C6-0228/2007 — 2007/0145(COD))

122

P6_TC1-COD(2007)0145Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 ottobre 2008 in vista dell'adozione della decisione n. …/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma d'azione Erasmus Mundus 2009-2013 per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi

123

2010/C 015E/35

Disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (rifusione) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (rifusione) (COM(2007)0737 — C6-0442/2007 — 2007/0257(COD))

123

2010/C 015E/36

Microrganismi geneticamente modificati (rifusione) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (rifusione) (COM(2007)0736 — C6-0439/2007 — 2007/0259(COD))

124

P6_TC1-COD(2007)0259Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 ottobre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (rifusione)

125

2010/C 015E/37

Rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (rifusione) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (rifusione) (COM(2007)0859 — C6-0001/2008 — 2007/0288(COD))

126

P6_TC1-COD(2007)0288Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 ottobre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/ …/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (rifusione)

127

2010/C 015E/38

Statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri (COM(2008)0058 — C6-0059/2008 — 2008/0026(COD))

127

P6_TC1-COD(2008)0026Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 ottobre 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri

127

2010/C 015E/39

Diritto applicabile in materia matrimoniale *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2201/2003 limitatamente alla competenza giurisdizionale e introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale (COM(2006)0399 — C6-0305/2006 — 2006/0135(CNS))

128

2010/C 015E/40

Gestione delle flotte da pesca registrate nelle regioni ultraperiferiche *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 639/2004 relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità (COM(2008)0444 — C6-0298/2008 — 2008/0138(CNS))

135

 

Mercoledì 22 ottobre 2008

2010/C 015E/41

Approvazione della nomina di Catherine Margaret Ashton, Baronessa Ashton of Upholland, a membro della Commissione
Decisione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2008 sull'approvazione della nomina di Catherine Margaret Ashton, Baronessa Ashton of Upholland, a membro della Commissione

137

2010/C 015E/42

Lavoro temporaneo ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 ottobre 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al lavoro tramite agenzia interinale (10599/2/2008 — C6-0327/2008 — 2002/0072(COD))

137

2010/C 015E/43

Protezione dei minori nell'uso di internet e di altre tecnologie di comunicazione ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 ottobre 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei minori che usano internet e le altre tecnologie di comunicazione (COM(2008)0106 — C6-0092/2008 — 2008/0047(COD))

138

P6_TC1-COD(2008)0047Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 ottobre 2008 in vista dell'adozione della decisione n. …/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano internet e le altre tecnologie di comunicazione

139

2010/C 015E/44

Promozione di veicoli puliti per i trasporti su strada ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 ottobre 2008 sulla proposta riveduta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (COM(2007)0817 — C6-0008/2008 — 2005/0283(COD))

139

P6_TC1-COD(2005)0283Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 ottobre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada

140

2010/C 015E/45

Variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 ottobre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE per quanto concerne le variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali (COM(2008)0123 — C6-0137/2008 — 2008/0045(COD))

140

P6_TC1-COD(2008)0045Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 ottobre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/ …/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE per quanto concerne le variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali

141

2010/C 015E/46

Tutela dei consumatori per quanto riguarda alcuni aspetti della multiproprietà ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 ottobre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda alcuni aspetti della multiproprietà, dei prodotti per le vacanze di lungo termine, della rivendita e dello scambio (COM(2007)0303 — C6-0159/2007 — 2007/0113(COD))

141

P6_TC1-COD(2007)0113Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 ottobre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio

141

 

Giovedì 23 ottobre 2008

2010/C 015E/47

Progetto di bilancio generale 2009 (sezione III)
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2008 sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, sezione III — Commissione (C6-0309/2008 — 2008/2026(BUD)) e la lettera rettificativa n. 1/2009 (SEC(2008)2435) al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009

142

ALLEGATO

149

2010/C 015E/48

Progetto di bilancio generale 2009 (sezioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII e IX)
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2008 sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, sezione I — Parlamento europeo, sezione II — Consiglio, sezione IV — Corte di giustizia, sezione V — Corte dei conti, sezione VI — Comitato economico e sociale europeo, sezione VII — Comitato delle regioni, sezione VIII — Mediatore europeo e sezione IX — Garante europeo della protezione dei dati (C6-0310/2008 — 2008/2026B(BUD))

153

2010/C 015E/49

Diritti aeoportuali ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 ottobre 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i diritti aeroportuali (8332/2/2008 — C6-0259/2008 — 2007/0013(COD))

158

P6_TC2-COD(2007)0013Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 23 ottobre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i diritti aeroportuali

159

2010/C 015E/50

Accordo di stabilizzazione e di associazione CE/Bosnia-Erzegovina ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 ottobre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (8225/2008 — COM(2008)0182 — C6-0255/2008 — 2008/0073(AVC))

159

Significato dei simboli utilizzati

*

procedura di consultazione

**I

procedura di cooperazione, prima lettura

**II

procedura di cooperazione, seconda lettura

***

parere conforme

***I

procedura di codecisione, prima lettura

***II

procedura di codecisione, seconda lettura

***III

procedura di codecisione, terza lettura

(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono indicate dal simbolo ▐ .

Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo semplice e le soppressioni sono indicate dal simbolo ║.

IT

 


Parlamento europeoSESSIONE 2008-2009Sedute dal 21 al 23 ottobre 2008TESTI APPROVATIIl processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 3 E del 8.1.2009.

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Martedì 21 ottobre 2008

21.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 15/1


Martedì 21 ottobre 2008
Dar vita ad un'alleanza mondiale contro il cambiamento climatico

P6_TA(2008)0491

Risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 su «Dar vita ad un'alleanza mondiale contro il cambiamento climatico tra l'Unione europea e i paesi poveri in via di sviluppo maggiormente esposti» (2008/2131(INI))

2010/C 15 E/01

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione, del 18 settembre 2007, dal titolo «Dar vita ad un'alleanza mondiale contro il cambiamento climatico tra l'Unione europea e i paesi poveri in via di sviluppo maggiormente esposti» (COM(2007)0540),

viste le conclusioni del Consiglio del 20 novembre 2007 in merito ad un'alleanza mondiale contro il cambiamento climatico tra l'Unione europea e i paesi poveri in via di sviluppo maggiormente esposti,

vista la comunicazione della Commissione, dell'11 marzo 2003, dal titolo «I cambiamenti climatici nel contesto della cooperazione allo sviluppo» (COM(2003)0085),

vista la relazione del 2007 della Commissione sui progressi realizzati (2004-2006) in relazione al piano d'azione dell'Unione europea sui cambiamenti climatici e lo sviluppo,

visto il documento dell'Alto rappresentante e della Commissione al Consiglio europeo dal titolo «Cambiamenti climatici e sicurezza internazionale», del 14 marzo 2008,

visto il Libro verde della Commissione del 29 giugno 2007 dal titolo «L'adattamento ai cambiamenti climatici in Europa — quali possibilità di intervento per l'UE» (COM(2007)0354),

vista la dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea: «Il consenso europeo» (1),

vista la dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti approvata il 2 marzo 2005 a seguito del Forum di alto livello sull'efficacia degli aiuti («dichiarazione di Parigi»),

vista la dichiarazione congiunta del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione «Il consenso europeo sull'aiuto umanitario» (2),

vista la Convenzione quadro delle Nazioni Unite del 1992 sul cambiamento climatico (UNFCCC),

vista la relazione sullo sviluppo umano 2007/2008 dal titolo «Combattere il cambiamento climatico: solidarietà umana in un mondo diviso», del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite,

vista la dichiarazione di Male sulla dimensione umana del cambiamento climatico globale, adottata a Male (Repubblica delle Maldive) il 14 novembre 2007,

vista la roadmap di Bali adottata in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici svoltasi a Bali (Indonesia) nel dicembre 2007,

vista la quarta relazione di valutazione dal titolo «Cambiamento climatico 2007: impatti, adattamento e vulnerabilità», elaborata dal Gruppo di lavoro II del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC),

vista la relazione di Nicholas Stern dal titolo «Relazione Stern sull'economia del cambiamento climatico», del 2006,

vista la dichiarazione sull'integrazione dell'adattamento al cambiamento climatico nella cooperazione allo sviluppo, adottata dai ministri per lo sviluppo e l'ambiente dei paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) il 4 aprile 2006,

vista la relazione dell'OCSE, del 2007, dal titolo «Bilancio dei progressi compiuti nell'integrazione dell'adattamento ai cambiamenti climatici nelle attività di cooperazione allo sviluppo»,

visto il «Quadro d'azione di Hyogo 2005-2015: costruire la capacità di ripresa di nazioni e comunità a fronte di disastri naturali», approvato dalla Conferenza mondiale sulla riduzione delle catastrofi, tenutasi a Hyogo (Giappone), nel gennaio 2005,

vista la relazione biennale dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) delle Nazioni Unite, dal titolo «Stato delle foreste mondiali 2007»,

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per lo sviluppo e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per i bilanci e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0366/2008),

A.

considerando che il cambiamento climatico minaccia gravemente la riduzione della povertà, i diritti umani, la pace e la sicurezza, la disponibilità idrica e alimentare, nonché il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) in molti paesi in via di sviluppo,

B.

considerando che in alcuni paesi in via di sviluppo è in corso il disboscamento delle foreste per far spazio alle colture destinate alla produzione di biocarburanti,

C.

considerando che i paesi industrializzati hanno la responsabilità storica del cambiamento climatico e sono moralmente obbligati ad aiutare i paesi in via di sviluppo negli sforzi che essi compiono per adattarsi alle sue conseguenze,

D.

considerando che i paesi in via di sviluppo hanno contribuito meno di tutti al cambiamento climatico, ma che saranno i più pesantemente colpiti dalle sue conseguenze, fra cui l'insicurezza idrica e alimentare dovuta alla siccità e alla desertificazione, l'aumento del livello dei mari, nuove sfide per l'agricoltura, nuovi rischi per la salute, fenomeni meteorologici estremi e pressioni migratorie; considerando altresì che, d'altro canto, i paesi in via di sviluppo avranno minori capacità di affrontare tali conseguenze,

E.

considerando che in numerosi paesi industrializzati le misure per l'adattamento al cambiamento climatico e per la riduzione dei rischi sono state recentemente oggetto di considerevole attenzione, e che le stesse urgenti necessità sono state ampiamente trascurate nel contesto dei paesi a basso reddito,

F.

considerando che le importazioni nell'Unione europea di legname proveniente dal disboscamento illegale e non sostenibile sono un incentivo notevole alla deforestazione e che si calcola che costino miliardi di euro all'anno ai paesi poveri,

G.

considerando che la deforestazione contribuisce, secondo alcune stime, al 20 % delle emissioni totali di gas a effetto serra, portando ad una perdita annuale di 13 milioni di ettari di foreste tropicali; considerando inoltre che la deforestazione ai Tropici costituisce una grave minaccia per la biodiversità e il sostentamento di più di un miliardo di poveri che vivono in tali foreste e grazie ad esse,

H.

considerando che le conseguenze concrete del cambiamento climatico devono spesso essere trattate a livello locale dalle autorità locali; considerando inoltre che l'appropriata articolazione dei livelli internazionale, nazionale e locale di elaborazione delle politiche costituisce pertanto una sfida chiave in vista della definizione di efficaci strategie di adattamento al cambiamento climatico e di mitigazione; considerando altresì che si devono operare cambiamenti strutturali su vasta scala senza sacrificare un approccio a favore dei poveri basato sulle comunità locali,

I.

considerando che oggi si riconoscono maggiormente le minacce che incombono sulla sicurezza a causa del cambiamento climatico, compresi i conflitti generati da risorse naturali scarse, i disastri naturali provocati dal clima e i flussi migratori su ampia scala; considerando che lo sviluppo di strategie per far fronte alle sfide comuni in materia di clima/sicurezza sarà essenziale per garantire una risposta efficace in materia di adattamento nei paesi in via di sviluppo,

J.

considerando che gli sforzi internazionali nel settore dell'adattamento al cambiamento climatico e della riduzione dei rischi di catastrofi (RRC) finora sono stati limitati, frammentari e mal coordinati e che, in molti casi, i paesi in via di sviluppo hanno avuto difficoltà a beneficiarne, il che si è posto in diretto contrasto con gli obiettivi indicati nel Consenso europeo sullo sviluppo e nella dichiarazione di Parigi,

K.

considerando che le misure di adattamento al cambiamento climatico, la RRC e la creazione di capacità per lo sviluppo dovrebbero essere strettamente interconnesse, ma che finora sono state scarsamente integrate nelle agenzie di cooperazione allo sviluppo e nelle istituzioni internazionali; considerando che un approccio comune e coerente sarebbe essenziale per un'attuazione riuscita dell'alleanza mondiale contro il cambiamento climatico (AMCC),

L.

considerando che è necessario istituire gruppi pluridisciplinari composti da coordinatori dell'emergenza, specialisti dello sviluppo, pianificatori ed esperti in materia di adattamento al clima/climatologia, che dovrebbero adottare le migliori prassi per lo sviluppo regionale,

M.

considerando che gli interventi precoci a favore dell'adattamento al cambiamento climatico e della RRC rappresentano una soluzione efficace dal punto di vista dei costi e che, secondo le stime, ogni dollaro speso per la RRC potrebbe consentire di risparmiare fino a sette dollari nella reazione alle catastrofi, fornendo in tal modo anche un solido argomento per privilegiare la spesa per gli aiuti,

N.

considerando di conseguenza che ogni tentativo di contabilizzare due volte i finanziamenti dell'Unione europea destinati al raggiungimento degli OSM e gli impegni presi nel quadro dell'UNFCCC dovrebbe essere respinto,

O.

considerando che qualsiasi ritardo nell'adottare decisioni ferme sulle misure necessarie per ridurre le cause e gli effetti del cambiamento climatico comporterà costi molto più elevati,

P.

considerando che la maggior parte dei problemi ambientali, compresi quelli derivanti dal cambiamento climatico, tende ad essere aggravata dalla crescita demografica e dal maggior volume di popolazione, mentre le dinamiche demografiche, in termini di crescita, distribuzione e composizione, costituiscono un elemento integrante del processo di sviluppo, dal momento che entrambi influiscono sul cambiamento climatico e ne subiscono gli effetti; considerando inoltre che la Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (ICPD) tenutasi al Cairo nel 1994 ha sottolineato chiaramente i numerosi benefici derivanti da politiche demografiche differenziate, orientate localmente e non coercitive, ma che nella maggior parte dei casi le questioni demografiche continuano a non essere integrate nella pianificazione dello sviluppo o dell'adattamento,

Q.

considerando che l'agricoltura, l'acqua, la gestione delle risorse forestali, la salute, le infrastrutture, l'istruzione e le politiche demografiche devono essere tutte prese in considerazione al fine di conseguire un'efficace integrazione dell'adattamento al cambiamento climatico e della mitigazione nelle politiche di sviluppo,

R.

considerando che la riduzione della corruzione aumenterebbe l'efficacia degli sforzi di adattamento al cambiamento climatico e di mitigazione,

S.

considerando che la soprammenzionata relazione sui progressi, del 2007, sul piano d'azione dell'Unione europea sui cambiamenti climatici e lo sviluppo mostra che l'integrazione del cambiamento climatico nelle politiche di sviluppo dell'Unione, segnatamente nei documenti di strategia nazionale (DSN) e nei documenti di strategia regionale (DSR), è stata insufficiente ed eccessivamente lenta,

T.

considerando che nei paesi in via di sviluppo si registrano attualmente carenze enormi nel finanziamento delle misure di adattamento e che, mentre i costi annuali stimati per l'adattamento sono dell'ordine di 50-80 miliardi di dollari l'anno, l'importo complessivo dei fondi impegnati attraverso i meccanismi di finanziamento multilaterali ammontava, a metà 2007, a meno dello 0,5 % di tali cifre,

U.

considerando che, benché l'Unione europea si sia fissata l'obiettivo di diventare un leader nella lotta contro il cambiamento climatico, il suo bilancio non rispecchia la priorità concessa alle politiche e alle misure da essa adottate per la lotta contro il cambiamento climatico,

V.

considerando che parte del finanziamento per l'AMCC verrà erogata a titolo del Fondo europeo di sviluppo (FES) e del Programma tematico per l'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l'energia (ENRTP) (in linea con l'articolo 13 dello strumento comunitario per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI) (3)),

W.

considerando che il FES è stato principalmente utilizzato per finanziare nuove iniziative; considerando inoltre che la Commissione dovrebbe rispettare il proprio impegno di trovare nuove fonti di finanziamento per preservare il FES; considerando altresì che la commissione per lo sviluppo ha concluso, in numerose occasioni, che il FES dovrebbe essere integrato nel bilancio dell'Unione europea in modo da garantire un controllo democratico sul modo in cui viene utilizzato,

X.

considerando che, in conformità dell'articolo 21, relativo all'adozione dei documenti di strategia e dei programmi indicativi pluriennali, e dell'articolo 35, paragrafo 2, del DCI, il Parlamento ha il diritto di controllo sugli atti della Commissione, come stabilito agli articoli 5 e 8 della decisione 1999/468/CE,

Y.

considerando che il Meccanismo di sviluppo pulito (CDM) è stato finora poco adeguato per coprire le necessità di investimento dei paesi più poveri nelle tecnologie pulite, come dimostra il fatto che l'Africa accoglie meno del 3 % di tutti i progetti CDM e che pressoché il 90 % delle riduzioni certificate di emissioni (CER) è concesso per progetti realizzati in Cina, India, Corea e Brasile;

1.

accoglie positivamente l'iniziativa della Commissione di dar vita ad un'AMCC, cosa che rappresenta un riconoscimento importante degli effetti del cambiamento climatico sullo sviluppo; invita tuttavia la Commissione a chiarire ulteriormente il valore aggiunto distinto dell'AMCC; sottolinea in questo contesto che il coordinamento e la cooperazione con altri attori di rilievo deve costituire parte integrante dell'agenda dell'AMCC, al fine di garantire una complementarità ottimale delle iniziative;

2.

ritiene che l'AMCC sia un pilastro importante dell'azione esterna dell'Unione europea in materia di cambiamento climatico e che costituisca una piattaforma complementare e di supporto al processo in corso nell'ambito dell'UNFCCC e del Protocollo di Kyoto, contribuendo a favorire la loro messa in atto nonché la messa in atto dei relativi accordi;

3.

torna a sottolineare le conclusioni allarmanti del summenzionato documento sui cambiamenti climatici e la sicurezza internazionale, che mette in guardia contro il fatto che il cambiamento climatico intensifica i rischi per la sicurezza dell'Unione europea, minacciando di gravare eccessivamente su quegli Stati e quelle regioni del mondo già deboli e tendenti al conflitto, e compromettendo gli sforzi volti a raggiungere gli OSM;

4.

osserva che gli sforzi intesi a contrastare il cambiamento climatico devono basarsi non solo su una spinta politica, ma anche sulla società civile, sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo; ritiene che si dovrebbero lanciare campagne di informazione pubblica nonché adottare programmi di istruzione nelle scuole e nelle università, sia al fine di fornire ai cittadini analisi e valutazioni della situazione del cambiamento climatico sia per proporre risposte adeguate, segnatamente in termini di cambiamento dello stile di vita finalizzato alla riduzione delle emissioni;

5.

sottolinea che è essenziale rafforzare il coordinamento e la collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri a livello della politica dell'Unione europea in materia di cambiamento climatico e sviluppo; ritiene che l'AMCC rappresenti un'opportunità unica di tenere fede ai principi alla base del Consenso europeo e della dichiarazione di Parigi come pure al Programma di azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo tenutasi al Cairo nel 1994; è inoltre convinto che uno dei ruoli fondamentali dell'AMCC dovrebbe essere quello di costituire una sorta di «stanza di compensazione» per le iniziative degli Stati membri;

6.

invita l'Unione europea a porre il cambiamento climatico al centro della sua politica di cooperazione allo sviluppo; ritiene che la lotta contro il cambiamento climatico debba trattare le cause strutturali e chiede una valutazione sistematica dei rischi del cambiamento climatico che copra tutti gli aspetti della pianificazione strategica e del processo decisionale, sia nell'Unione europea sia nei paesi in via di sviluppo, compresi il commercio, l'agricoltura e la sicurezza alimentare;

7.

sottolinea che l'AMCC dovrebbe adottare misure concrete per garantire la coerenza, da un lato, tra l'impatto del cambiamento climatico sullo sviluppo, includendo la politica agricola, commerciale e della pesca dell'Unione europea e, dall'altro, i problemi connessi con le sovvenzioni all'esportazione, come gli aiuti vincolati, l'onere del debito, i crediti all'esportazione e l'uso commerciale dell'aiuto alimentare, la privatizzazione forzata e la liberalizzazione di settori economici essenziali;

8.

sottolinea che, poiché l'AMCC, con 60 milioni di euro in finanziamenti per il periodo 2008-2010, deve essere complementare al processo in corso nel quadro dell'UNFCCC, occorre evitare la sovrapposizione delle azioni e concentrare i fondi su azioni che forniscano il più alto valore aggiunto; ritiene che, non appena concluso un accordo post 2012 sul cambiamento climatico, occorrerà rivedere alla luce dei risultati gli obiettivi e il finanziamento dell'AMCC;

9.

è del parere che i fondi esterni all'UNFCCC non si possono contabilizzare come parte dell'esecuzione degli impegni presi dai paesi sviluppati in base a detta Convenzione;

10.

ritiene che i 60 milioni di euro assegnati finora all'AMCC siano purtroppo inadeguati; invita la Commissione a definire un obiettivo di finanziamento di lungo termine per detta alleanza, di almeno 2 miliardi di euro l'anno entro il 2010 e di 5-10 miliardi di euro l'anno entro il 2020;

11.

invita la Commissione a fornire informazioni dettagliate sui meccanismi finanziari esistenti, a livello nazionale e internazionale, in relazione al cambiamento climatico e allo sviluppo; invita altresì la Commissione a suggerire con urgenza, sulla base di tali informazioni, quali misure porre in atto per aumentare gradualmente il sostegno finanziario dell'Unione europea per il cambiamento climatico e lo sviluppo, garantendo il migliore coordinamento e la migliore complementarità possibili con le iniziative esistenti;

12.

sottolinea che, se si desidera affrontare seriamente il cambiamento climatico, occorre rendere disponibili nuovi finanziamenti a titolo di nuove linee di bilancio e nuove fonti di finanziamento, quali i fondi umanitari in risposta alle catastrofi causate dal clima, i fondi della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e lo strumento di stabilità nel contesto della politica di sicurezza preventiva o in risposta alle minacce per la sicurezza o ai conflitti generati dalla problematica del clima e, se del caso, altri fondi di azione esterna, come pure imposte ecologiche, partenariati pubblico-privati e altri meccanismi di finanziamento innovativi previsti a tal fine;

13.

prende atto con interesse delle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 19 e 20 giugno 2008 e delle loro implicazioni di bilancio; ritiene che queste esigenze di bilancio possano essere soddisfatte solamente mediante il ricorso ai mezzi previsti dall'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (4); sottolinea ancora una volta che dovrebbero essere previsti nuovi stanziamenti per nuovi compiti;

14.

rileva al riguardo che l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) dell'Unione europea è ancora lontano dall'obiettivo dello 0,56 % del reddito nazionale lordo (RNL) dell'Unione europea entro il 2010 e che è difficile immaginare in che modo l'Unione europea potrà rispettare tutti i suoi impegni senza ricorrere ad altre risorse innovative;

15.

invita la Commissione ad aumentare i finanziamenti immediati a favore dell'AMCC, cosa che si potrebbe fare inizialmente con carattere di urgenza, attraverso l'ENRTP e il decimo FES; sottolinea nel contempo la necessità urgente di prevedere fondi aggiuntivi per l'adattamento non a titolo dell'APS e quella di predisporre meccanismi di finanziamento innovativi per tale scopo;

16.

ricorda alla Commissione che se si fa ricorso a fondi dell'ENRTP o del FES per finanziare l'AMCC, essi dovrebbero, in quanto fondi di sviluppo, essere utilizzati unicamente per azioni compatibili con l'aiuto allo sviluppo quale definito dal Comitato di aiuto allo sviluppo (CAS) dell'OCSE; insiste sul fatto che questa fonte di finanziamento dovrebbe essere utilizzata soltanto una volta e che un'ulteriore integrazione dovrà provenire da fonti alternative;

17.

invita la Commissione a garantire che il finanziamento dell'AMCC mediante l'ENRTP e il FES non avvenga a scapito di altri importanti obiettivi di cooperazione allo sviluppo come l'istruzione, la salute, l'uguaglianza di genere o l'accesso all'acqua;

18.

sottolinea che gli Stati membri devono assumersi una responsabilità molto maggiore nel finanziamento dell'AMCC e nell'allineamento delle loro attività di sviluppo a quest'ultima;

19.

invita la Commissione e gli Stati membri a decidere di destinare, nel prossimo periodo di scambio, almeno il 25 % dei proventi previsti delle aste che si svolgono nel quadro del sistema comunitario di scambio di quote di emissioni (ETS UE) al finanziamento dell'AMCC e di altre misure in materia di cambiamento climatico nei paesi in via di sviluppo, compresi gli sforzi per proteggere le foreste e ridurre le emissioni derivanti dalla deforestazione e dal degrado delle foreste;

20.

invita la Commissione a utilizzare l'imminente revisione del bilancio dell'Unione europea come un'occasione per riesaminare le priorità globali di spesa dell'Unione europea e destinare ulteriori fondi al cambiamento climatico e allo sviluppo in generale, e all'AMCC in particolare, anche mediante la riassegnazione dei fondi della politica agricola comune (PAC);

21.

invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare con urgenza un meccanismo di finanziamento per il cambiamento climatico a livello globale, ispirandosi al modello dello Strumento internazionale di finanziamento per le vaccinazioni (IFFI) e al concetto di aiuti a monte, al fine di garantire finanziamenti significativi all'AMCC in tempi relativamente brevi;

22.

chiede alla Commissione di invitare il settore privato a diventare partner stretto dell'AMCC, riconoscendo che il denaro pubblico potrebbe svolgere un ruolo di catalizzatore incentivando gli investimenti e fornendo accesso ai mercati e alle tecnologie; incoraggia specificamente la Commissione ad investire nello sviluppo di modelli di partenariato pubblico-privato (PPP) per iniziative chiave come la garanzia della sicurezza idrica e la creazione di infrastrutture in zone vulnerabili, dove attualmente la carenza di finanziamenti è notevole, dal momento che il cambiamento climatico si ripercuote su numerosi settori di politica (accesso all'acqua, salute pubblica, approvvigionamento energetico, ecc) richiedendo l'intervento delle autorità statali e locali; ricorda che la priorità dell'Unione europea dovrebbe essere di rafforzare la capacità per un'azione pubblica in questi settori;

23.

invita la Commissione a stringere partenariati con il settore privato delle assicurazioni e a valutare metodi per sviluppare progetti pilota di assicurazione con lo scopo di finanziare i costi dell'adattamento e della RRC, nell'ambito dei livelli assicurativi sia nazionali e regionali sia individuali;

24.

si rammarica che durante l'intero processo di programmazione dell'AMCC il coinvolgimento complessivo dei governi, della società civile e delle autorità locali dei paesi in via di sviluppo sia stato inadeguato; invita la Commissione ad assicurare che durante l'intera fase di elaborazione e attuazione, e di distribuzione e valutazione dei fondi il processo decisionale si svolga in collaborazione con le parti interessate;

25.

invita la Commissione a utilizzare l'AMCC per sostenere e rafforzare le capacità dei paesi partner di individuare, gestire e mitigare le minacce che incombono sulla sicurezza a causa del cambiamento climatico e invita la Commissione a prevedere fondi supplementari a tal fine; invita inoltre la Commissione a garantire che la sua Direzione generale per le Relazioni esterne partecipi pienamente all'intero processo di programmazione e di messa in atto dell'AMCC, per assicurare una coerenza ottimale tra la cooperazione allo sviluppo, il cambiamento climatico e le politiche estera e di sicurezza;

26.

invita la Commissione a utilizzare l'AMCC per avviare discussioni sia con la comunità dei donatori sia con i paesi partner sul rafforzamento della preparazione e della pianificazione dei piani di emergenza per le migrazioni su ampia scala, qualora talune regioni dovessero diventare inabitabili a causa del cambiamento climatico;

27.

insiste sul fatto che l'AMCC dovrà essere dotata di meccanismi di notifica efficaci, compresi indicatori dettagliati dei progressi compiuti e meccanismi per il seguito da dare;

28.

ritiene che una competenza e un valore aggiunto specifici dell'AMCC potrebbero creare un legame tra azioni locali di adattamento e quadri di politica generali in materia di clima e sviluppo; accoglie con favore in tale contesto l'elemento «dialogo politico» dell'AMCC quale passo importante per collegare l'agenda relativa alla riduzione della povertà e gli OSM all'agenda relativa al cambiamento climatico; sottolinea tuttavia che l'AMCC potrà avere successo solo se è parte di una strategia globale dell'Unione europea per i negoziati post 2012, durante i quali una delle principali priorità sarà costituita da un forte sostegno alle attività di mitigazione e di adattamento nei paesi in via di sviluppo;

29.

incoraggia la Commissione a utilizzare il dialogo politico e la sua prevista dichiarazione congiunta Unione europea/paesi meno avanzati (PMA)/piccoli Stati insulari in via di sviluppo (SIDS) per formulare l'idea di un «contratto globale» che integrerebbe strettamente la cooperazione allo sviluppo e le attività connesse al cambiamento climatico con la presa in considerazione delle preoccupazioni della popolazione, in quanto elemento esplicito, come previsto nell'iniziativa per un piano Marshall globale;

30.

sottolinea la necessità di intensificare gli sforzi per integrare l'adattamento al cambiamento climatico, la RRC e le misure in materia di popolazione e salute riproduttiva nell'aiuto allo sviluppo della Commissione e degli Stati membri, segnatamente nella fase di attuazione, in quanto da un punto di vista sistemico tali aspetti sono assolutamente fondamentali; invita la Commissione ad approfittare dell'ormai prossima revisione intermedia dei DSN per compiere progressi in questo settore;

31.

insiste affinché la Commissione, parallelamente all'AMCC, continui a sviluppare la propria risposta alla revisione del piano d'azione dell'Unione europea sui cambiamenti climatici e lo sviluppo, con l'inclusione di molti elementi importanti che non devono andare persi, fra cui la creazione di «stanze di compensazione» in loco volte a migliorare il coordinamento e l'accesso all'informazione;

32.

sottolinea che lo sviluppo e l'esecuzione dei programmi d'azione di adattamento nazionale (NAPA) attraverso i finanziamenti del Fondo mondiale per l'ambiente (GEF) hanno sofferto di varie carenze, in ragione di finanziamenti inadeguati, della sottostima dei costi di adattamento, di legami deboli con lo sviluppo umano, di canali di accesso eccessivamente burocratizzati e di distorsioni legate ai progetti; invita la Commissione ad affrontare in modo completo tali carenze all'atto di fornire ulteriore sostegno all'esecuzione dei NAPA nei PMA e nei SIDS attraverso l'AMCC; si compiace, in questo contesto, dell'intenzione della Commissione di valutare un rafforzamento delle capacità delle istituzioni di governance sulla base dei programmi, ricorrendo al sostegno di bilancio;

33.

sottolinea che un buon utilizzo del sostegno di bilancio per un adattamento al cambiamento climatico orientato allo sviluppo dipende da un ricorso estensivo a tutti i mezzi disponibili nell'ambito delle modalità relative a detto sostegno, compresi la discussione delle priorità strategiche, il controllo a lungo termine e l'assistenza tecnica per l'elaborazione del bilancio e la sua esecuzione; sottolinea inoltre la necessità di un coinvolgimento attivo della società civile e delle comunità locali, e sollecita la Commissione ad essere pronta ad utilizzare misure complementari laddove il sostegno di bilancio non sia idoneo oppure non vada a vantaggio dei poveri e dei più vulnerabili;

34.

invita la Commissione ad assicurare che la ricerca che l'AMCC dovrebbe intraprendere sull'adattamento al cambiamento climatico nei paesi in via di sviluppo abbia una chiara prospettiva «a partire dalla base» (così detta di «bottom-up»), sia indirizzata ai poveri e alle persone più vulnerabili, sia guidata dai bisogni delle comunità locali ed egualmente svolta in cooperazione con le popolazioni interessate; sottolinea l'importanza di comunicare i risultati di detta ricerca sull'adattamento ai suoi gruppi bersaglio tramite canali di informazione accessibili;

35.

invita la Commissione a destinare risorse considerevoli alla ricerca sull'economia dell'adattamento al cambiamento climatico nei paesi in via di sviluppo, migliorando tra l'altro la comprensione dei costi che comporterà la necessaria ristrutturazione delle politiche commerciali, agricole e di sicurezza, nonché delle relative istituzioni; riconosce che le conoscenze lacunose in tale settore ostacolano un'efficace azione di adattamento e la spesa da parte degli attori pubblici e privati;

36.

sottolinea l'importanza di trasferire ai paesi che partecipano all'AMCC le conoscenze e la tecnologia, compresa la tecnologia per la riduzione dei rischi di catastrofe; invita a tal fine la Commissione a promuovere la creazione di una biblioteca consultabile on line e contenente dati riguardanti l'adattamento al clima e a favorire un programma di scambio di esperti in tale materia tra questi paesi;

37.

ribadisce l'importanza di una politica coerente e chiede che la Commissione affronti, in sede di revisione del bilancio dell'Unione europea nonché di revisione a medio termine dei diversi strumenti di sviluppo, la questione dell'integrazione del cambiamento climatico negli sforzi intesi a ridurre la povertà;

38.

invita la Commissione a prestare maggiore attenzione all'incidenza del cambiamento climatico sull'agricoltura e la silvicoltura come pure all'adattamento di tali settori a detto cambiamento; invita inoltre la Commissione a ricorrere all'AMCC per sostenere lo sviluppo di politiche agricole rispettose dell'ambiente e a garantire in via prioritaria la sicurezza alimentare delle popolazioni; invita altresì la Commissione a contribuire a creare un quadro istituzionale e finanziario appropriato per le popolazioni povere delle zone rurali che traggono dall'agricoltura i loro mezzi di sussistenza;

39.

sottolinea che l'agricoltura nei paesi poveri in via di sviluppo è direttamente e fortemente influenzata dal cambiamento climatico, cosa che può avere gravi conseguenze per la sicurezza alimentare; invita pertanto la Commissione a utilizzare l'AMCC per mettere a punto politiche agricole e metodi di produzione che meglio soddisfino i bisogni della popolazione locale e che costituiscano una soluzione di lungo termine all'aumento vertiginoso dei prezzi dei generi alimentari; incoraggia in particolare la Commissione a sostenere soluzioni innovative, come la creazione di «cinture verdi» intorno alle città, per rispondere ai bisogni alimentari di base delle popolazioni urbane nei paesi in via di sviluppo;

40.

si compiace dell'intenzione della Commissione di proporre una strategia dell'Unione europea per la RRC, quale passo importante per colmare il divario tra RRC, sviluppo e sforzi di adattamento; invita a tale proposito la Commissione a chiarire in che modo l'AMCC può agevolare tale integrazione da un punto di vista pratico;

41.

sottolinea che una strategia di RRC non porterà a risultati significativi in assenza di un piano d'azione concreto e di un riorientamento sostanziale degli stanziamenti di bilancio volto a garantire il finanziamento a lungo termine della RRC e dell'adattamento nell'ambito dell'aiuto allo sviluppo ordinario, anziché, come avviene oggi, nell'ambito di una preoccupazione umanitaria di breve termine e scarsamente prioritarizzata;

42.

sottolinea che in seno a EuropeAid e alle delegazioni dell'Unione europea vi è una grande necessità di risorse umane supplementari se si vuole assicurare l'efficace realizzazione dell'AMCC; invita la Commissione a destinare considerevoli risorse a tale settore nel quadro del bilancio generale 2009 dell'Unione europea; invita altresì la Commissione, più in generale, a destinare risorse molto più significative alla formazione del personale delle sue Direzioni generali interessate e delle sue delegazioni in materia di adattamento al cambiamento climatico e di RRC, mettendo un accento particolare sul miglioramento delle conoscenze pratiche;

43.

sottolinea, nella misura in cui l'AMCC implica azioni di mitigazione, che i PMA e i SIDS necessitano di un sostegno allo sviluppo delle capacità e allo sviluppo tecnico per essere in grado di intensificare la loro partecipazione al CDM; invita la Commissione ad impegnarsi attivamente nei negoziati internazionali sul cambiamento climatico con l'obiettivo di rafforzare il CDM, garantire l'addizionalità e la coerenza con gli obiettivi in materia di sviluppo e di clima; invita altresì la Commissione a non concentrarsi esclusivamente sul CDM quale strumento strategico fondamentale, ma anche a fornire alle azioni di mitigazione un sostegno alternativo maggiormente adatto ai paesi più poveri, attribuendo la priorità alle attività relative alla destinazione dei suoli, al cambiamento della destinazione dei suoli e alla silvicoltura, nonché alle tecnologie a bassa emissione di carbonio;

44.

invita la Commissione a sviluppare urgentemente iniziative strategiche complementari ambiziose, in particolare nei settori della protezione marina e delle foreste, dell'uso sostenibile delle risorse naturali e della cooperazione in materia di tecnologie di mitigazione, dove le esigenze di finanziamento superano di gran lunga le attuali disponibilità dell'AMCC; chiede specificamente un'azione determinata dell'Unione europea sotto forma di sostegno finanziario, assistenza tecnica e trasferimento di tecnologia e cooperazione a favore dei paesi in via di sviluppo, per facilitare l'uso, in una fase il più precoce possibile, di tecnologie a bassa emissione di gas a effetto serra e di metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;

45.

invita la Commissione a rivedere la sua proposta relativa a criteri di sostenibilità per i biocarburanti, fissando requisiti più rigorosi per quanto concerne i benefici per il clima e gli ecosistemi e tenendo altresì conto degli effetti dei cambiamenti indiretti della destinazione dei suoli e delle conseguenze di sviluppo per le comunità locali; sottolinea che i criteri di sostenibilità non devono diventare una nuova misura protezionistica, ma dovrebbero essere messi a punto nell'ambito di un dialogo con i paesi in via di sviluppo;

46.

ritiene che il proposto Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili rappresenti uno strumento straordinario in tale contesto, suscettibile di svolgere un ruolo importante nei progetti finalizzati all'efficienza energetica e nella promozione dell'energia rinnovabile;

47.

invita la Commissione a sviluppare senza ritardi un'agenda completa per ridurre la deforestazione e il degrado delle foreste nei paesi in via di sviluppo, che preveda, tra l'altro, la promozione di accordi di partenariato volontario nell'ambito dei programmi per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) e proposte concrete relative a meccanismi di finanziamento da presentare alla Conferenza delle parti alla Convenzione sul cambiamento climatico (COP 14), che si terrà a Poznan nel dicembre 2008; ribadisce l'importanza di meccanismi di questo tipo, che prevedono compensazioni non solo per le emissioni di gas a effetto serra evitate, ma anche per la biodiversità e i vantaggi delle foreste ai fini dello sviluppo;

48.

deplora che la Commissione non abbia ancora presentato proposte chiare e rigorose per vietare l'importazione nel mercato dell'Unione europea di legname tagliato illegalmente e dei relativi prodotti; invita la Commissione a presentare tempestivamente proposte di questo tipo;

49.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.

(2)  GU C 25 del 30.1.2008, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

(4)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.


21.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 15/10


Martedì 21 ottobre 2008
Governance e partenariato a livello nazionale e regionale e per progetti di politica regionale

P6_TA(2008)0492

Risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla governance e il partenariato a livello nazionale e regionale e per progetti di politica regionale (2008/2064(INI))

2010/C 15 E/02

Il Parlamento europeo,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare gli articoli 158 e 159,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare l'articolo 15,

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (1) (nel prosieguo «regolamento generale sui Fondi strutturali»), in particolare l'articolo 11 intitolato «Partenariato»,

vista l'Agenda territoriale dell'Unione europea, la Carta di Lipsia sulla città europea sostenibile e il primo programma d'azione per l'attuazione dell'Agenda territoriale dell'Unione europea,

visto lo studio del dipartimento tematico (politiche strutturali e di coesione) del Parlamento «Governance e partenariato nella politica regionale»,

visto il parere del Comitato delle regioni (COTER-IV-17) e il parere del Comitato economico e sociale europeo sulla governance e il partenariato (CESE 1177/2008),

visto il parere esplorativo del Comitato economico e sociale europeo «Per un'evoluzione equilibrata dell'ambiente urbano: sfide e opportunità» (CESE 737/2008),

vista la «guida pratica ai finanziamenti europei per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione» della Commissione,

visto il secondo ciclo del programma europeo URBACT (2007-2013), finalizzato a promuovere lo scambio di esperienze tra le città europee, e in particolare le sette nuove reti tematiche riguardanti la governance,

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0356/2008),

A.

considerando che l'interesse e il benessere dei cittadini sono al centro delle politiche europee, nazionali e regionali, e che un maggiore livello di governance e di partenariato, volto a creare un maggiore livello di coordinamento e di cooperazione tra le diverse autorità, è vantaggioso per tutti i cittadini dell'Unione;

B.

considerando che le soluzioni pratiche invocate dai nostri concittadini nel campo dei servizi pubblici (per esempio trasporti pubblici, acqua potabile, edilizia sociale e istruzione pubblica) si possono raggiungere solo per mezzo di una valida governance a livello di due sistemi complementari: da un lato il sistema istituzionale, che prevede la ripartizione delle competenze e dei bilanci tra lo Stato e le autorità regionali e locali, dall'altro il sistema del partenariato, che riunisce vari attori pubblici e privati interessati allo stesso tema su un determinato territorio;

C.

considerando che si dovrebbe prestare attenzione alla definizione di «partenariato», quale risulta nel regolamento generale sui Fondi strutturali, ai sensi del quale ciascuno Stato membro organizza

«un partenariato con autorità e organismi quali:

a)

le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;

b)

le parti economiche e sociali;

c)

ogni altro organismo appropriato in rappresentanza della società civile, i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione della parità tra uomini e donne,»

D.

considerando che il partenariato, che deve prendere in considerazione tutte le comunità e i gruppi nazionali, può essere vantaggioso e può contribuire attivamente all'attuazione della politica di coesione mediante una maggiore legittimità, un maggiore coordinamento, la garanzia di trasparenza e un migliore assorbimento dei fondi, e deve essere valutato in termini di valore sociale e civile che esso rappresenta;

E.

considerando che il maggior coinvolgimento possibile dei vari partner nell'elaborazione di programmi operativi consentirà di creare un documento che tenga pienamente conto delle caratteristiche specifiche di un determinato territorio e che fornisca la migliore risposta possibile alle esigenze e alle sfide in quell'ambito;

F.

considerando che un rafforzamento del partenariato con le università e gli istituti di istruzione tecnologica o superiore, nonché il coinvolgimento del settore privato, possono recare vantaggi alle strategie nell'ambito dell'agenda di Lisbona e delle politiche UE in materia di ricerca e di innovazione;

G.

considerando che il capitale sociale rappresentato dal volontariato attivo è positivamente collegato alla crescita economica regionale ed è un importante fattore di attenuazione delle disparità a livello regionale,

H.

considerando che l'ampia partecipazione dei partner di cui al regolamento generale sui Fondi strutturali e una migliore cooperazione tra gli attori partecipanti alla realizzazione di programmi e progetti finanziati dai Fondi strutturali e dal Fondo di coesione permettono di rendere più efficace la politica di coesione e di intensificare l'effetto leva;

I.

considerando che un approccio integrato non deve solamente tener conto degli aspetti economici, sociali e ambientali dello sviluppo del territorio, ma deve anche servire a coordinare gli interessi dei diversi attori interessati, alla luce delle concrete specificità territoriali, per riuscire a rispondere alle sfide locali e regionali;

J.

considerando che sia un miglior coordinamento delle varie politiche pubbliche a tutti i diversi livelli amministrativi sia una governance valida sono elementi indispensabili per lo sviluppo sostenibile del territorio;

K.

considerando che il concetto di approccio integrato è ormai ritenuto una necessità, ed è giunto quindi il momento di metterlo concretamente in pratica;

L.

considerando che la politica strutturale rappresenta la seconda voce in ordine di importanza del bilancio dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2000-2006 e costituisce una delle principali politiche dell'Unione per il periodo 2007-2013;

M.

considerando che è opportuno organizzare in maniera più efficace la cooperazione e la trasparenza di tutte le varie autorità e dei diversi organismi pubblici e privati, senza necessariamente trasferire competenze giuridiche e senza istituire nuove autorità, ma permettendo a ciascun organismo di raggiungere la massima efficacia grazie alla cooperazione;

N.

considerando che è opportuno prevedere la partecipazione delle autorità regionali e locali nella fase più precoce possibile dei negoziati sulla legislazione comunitaria, e in particolare nel quadro dei negoziati sul prossimo pacchetto normativo sulla politica di coesione;

O.

considerando che il concetto di aree vitali e occupazionali si traduce in un invito a basarsi su territori elementari adeguati, per affrontare le questioni fondamentali legate alla vita quotidiana dei cittadini (trasporti, servizi pubblici, qualità della vita, occupazione e attività economiche locali, sicurezza, eccetera);

P.

considerando che una governance efficace può essere agevolata mediante una pianificazione territoriale adeguata;

Q.

considerando che la conoscenza della «gestione di progetto» da parte degli attori partecipanti all'attuazione della politica di coesione è un fattore essenziale per migliorare e agevolare la governance;

R.

considerando che è opportuno sfruttare le esperienze positive scaturite dai nuovi metodi di governance e partenariato, inclusi quelli che sono già stati sperimentati con successo in programmi finanziati dal Fondo europeo, ad esempio il metodo LEADER e la sovvenzione globale (ai sensi degli articoli 42 e 43 del regolamento sui Fondi strutturali);

S.

considerando che l'utilizzo di strutture e strategie di comunicazione adeguate in tutte le fasi politiche, attuative e di valutazione, elaborate in stretta collaborazione con le autorità regionali e locali, incentivando la diffusione delle informazioni a tutti i settori della società, promuovono la trasparenza, l'ampia partecipazione e la piena responsabilità;

Governance e fondi comunitari

1.

chiede agli Stati membri e alle autorità regionali e locali di sfruttare appieno il potenziale dei diversi fondi comunitari (Fondi strutturali, programma comunitario quadro di ricerca e sviluppo e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) miranti a promuovere lo sviluppo regionale e urbano al fine di agevolare il finanziamento integrato;

2.

invita le autorità nazionali regionali e locali ad intensificare l'uso dell'approccio integrato durante l'attuale periodo di programmazione;

3.

propone di rendere obbligatorio il principio dell'approccio integrato nel quadro della futura politica di coesione; ritiene che l'applicazione di questo principio debba avvenire entro un determinato periodo di tempo da concordare in seguito a consultazioni separate con ciascuno Stato membro;

4.

propone, per motivi di semplificazione ed efficacia, di valutare la fattibilità di fondere — nel quadro della futura politica di coesione successiva al 2013 — i diversi fondi comunitari, e in particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

5.

rileva come procedure semplici e trasparenti siano fattori di buona governance e invita quindi la Commissione e gli Stati membri, di concerto con le autorità regionali e locali e tenendo in debita considerazione i suggerimenti e le opinioni dei potenziali beneficiari, ad esaminare immediatamente, entro un periodo di tempo definito dalla Commissione, come semplificare e razionalizzare le procedure e come ripartire in modo più chiaro le responsabilità di attuazione della politica di coesione, per ridurre gli oneri burocratici dei singoli e degli organi interessati;

6.

invita la Commissione a promuovere l'utilizzo dell'articolo 56 del regolamento generale sui fondi strutturali che consente l'erogazione di contributi in natura per i progetti cofinanziati dall'Unione europea;

Governance e partenariato

7.

invita la Commissione ad elaborare e a presentargli un bilancio dell'attuazione del principio di partenariato da parte degli Stati membri, in sede di stesura dei quadri di riferimento strategici nazionali (QSN) e dei programmi operativi, così da individuare i punti di forza e di debolezza della governance e di esaminare in particolare in che misura le proposte e i pareri avanzati dai partner durante l'elaborazione dei programmi operativi sono stati presi in considerazione;

8.

invita la Commissione a elaborare una guida che contenga una definizione chiara, criteri di valutazione, strumenti e buone prassi (fra cui la selezione di partners) volti ad agevolare la realizzazione di partenariati efficaci, conformemente all'articolo 11 del regolamento generale sui Fondi strutturali, nel rispetto del quadro istituzionale di ciascuno Stato membro;

9.

constata che il processo di partenariato può aver luogo solamente tra partner che dispongano delle competenze e delle risorse necessarie; chiede perciò alle autorità di gestione di contribuire al potenziamento di tali capacità fornendo ai partner tempestivamente e in conformità dell'articolo 11 del regolamento generale sui Fondi strutturali le stesse informazioni disponibili alle autorità e destinando risorse finanziarie adeguate all'assistenza tecnica per l'attuazione del principio di partenariato, ad esempio la formazione, lo sviluppo del capitale sociale e l'acquisizione di una maggiore professionalità nelle attività di partenariato;

10.

si rammarica che per l'attuale periodo di programmazione non sia stato destinato un minimo quantificabile di Fondi strutturali per la realizzazione del principio di partenariato; chiede al Consiglio e alla Commissione nella futura legislazione di destinare un ammontare minimo di fondi provenienti dai Fondi strutturali per la realizzazione del principio di partenariato;

11.

constata il ruolo importante del volontariato nel processo di partenariato e invita gli Stati membri e la Commissione a sostenere e agevolare il prezioso lavoro svolto dai volontari a sostegno di questo processo e a garantire un maggiore coinvolgimento delle persone e delle organizzazioni di base nell'attività democratica locale in un partenariato multilivello;

12.

rammenta l'obbligo di svolgere una consultazione pubblica dei cittadini in materia di programmazione, per tener conto delle loro proposte, e sottolinea che la partecipazione della società civile aiuta a legittimare il processo decisionale; constata che durante la fase preparatoria dei programmi operativi 2007-2013 la partecipazione pubblica non ha dato gli esiti positivi che ci si attendeva; invita quindi la Commissione a individuare le opportune buone prassi e ad agevolarne l'applicazione per garantire una miglior partecipazione dei cittadini nel corso del prossimo periodo di programmazione;

13.

chiede alle autorità di gestione di informare i partner in che modo e a che livello i suggerimenti da loro avanzati nelle varie fasi del processo di programmazione dei Fondi strutturali vengono presi in considerazione;

14.

rammenta che il partenariato può contribuire all'efficacia, all'efficienza, alla legittimità e alla trasparenza in tutte le fasi della programmazione e del funzionamento dei Fondi strutturali e può aumentare l'impegno e la responsabilità per i risultati del programma; chiede quindi agli Stati membri e alle autorità di gestione di integrare in maniera più efficace i partner in tutte le fasi della programmazione dei Fondi strutturali e della realizzazione dei programmi operativi, al fine di migliorare l'utilizzo delle esperienze e delle conoscenze;

15.

esorta gli Stati membri a garantire una più stretta collaborazione tra il settore pubblico e privato mediante la creazione di partenariati pubblico-privati per la realizzazione di finanziamenti strutturali, visto che i potenziali benefici del partenariato pubblico-privato sono ancora ampiamente poco sfruttati;

16.

constata che i nuovi Stati membri non si sono completamente conformati al principio di partenariato e quindi la sua introduzione potrebbe essere gradualmente rafforzata;

17.

chiede che i prossimi regolamenti on materia di Fondi strutturali contengano disposizioni specifiche che rendano l'applicazione del principio di partenariato legalmente vincolante, con opportuni criteri chiaramente verificabili;

Governance e multilivello

18.

invita gli Stati membri a sviluppare nel più breve tempo possibile le azioni concrete del primo programma d'azione per l'attuazione dell'Agenda territoriale dell'Unione europea, in particolare nell'ambito della linea 3.1, allo scopo di potenziare la governance multilivello;

19.

suggerisce di includere la dimensione della governance nel quadro della linea 4.1 del primo programma d'azione per l'attuazione dell'Agenda territoriale dell'Unione europea, in cui si chiede all'Osservatorio in rete dell'assetto del territorio europeo (ORATE)di sviluppare nuovi indicatori per la coesione territoriale;

20.

ritiene che un sistema di governance multilivello efficace debba basarsi su un approccio «dal basso»; invita in tale contesto le autorità regionali e locali a trovare i mezzi per intensificare la collaborazione e i contatti con i governi nazionali e la Commissione e raccomanda di indire riunioni a intervalli regolari tra funzionari delle autorità nazionali, regionali e locali;

21.

incoraggia gli Stati membri a decentrare l'attuazione della politica di coesione, per consentire il buon funzionamento del sistema di governance multilivello nel rispetto dei principi di partenariato e di sussidiarietà, e li invita a prendere le misure necessarie in fatto di decentramento sia a livello legislativo che di bilancio;

22.

sottolinea che la capacità amministrativa regionale e locale, così come la sua stabilità e continuità, rappresentano una condizione preliminare per l'assorbimento efficace dei fondi e per garantirne il massimo impatto; chiede agli Stati membri di garantire strutture amministrative e capitale umano adeguato in termini di assunzione, retribuzione, formazione, risorse, procedure, trasparenza e accessibilità;

23.

invita le Corti dei conti nazionali a svolgere un ruolo più energico nell'ambito dei meccanismi di controllo, a garantire il corretto utilizzo degli stanziamenti nonché ad assumere le proprie responsabilità e a svolgere un ruolo più attivo;

24.

incoraggia gli Stati membri a delegare la gestione dei Fondi strutturali alle autorità regionali e locali sulla base di condizioni e criteri concordati che devono essere rispettati dalle autorità interessate, per coinvolgerle più saldamente nell'elaborazione e nell'attuazione dei programmi operativi, o quanto meno a concedere a tali autorità sovvenzioni globali, utilizzando appieno le possibilità offerte, che consentano alle autorità regionali e locali di inserirsi a pieno titolo nel meccanismo della governance multilivello;

Governance e dimensione territoriale

25.

chiede agli Stati membri che non hanno ancora adeguato la propria legislazione nazionale in modo da consentire l'attivazione di un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) di farlo quanto prima;

26.

chiede alla Commissione di valutare quale sia il livello NUTS più pertinente, di individuare i contesti in cui, sulla base dell'esperienza acquisita, una politica integrata per lo sviluppo dei territori potrebbe essere più efficacemente realizzata in termini territoriali, costituendo la base per la realizzazione di progetti, in particolare:

a livello delle aree vitali e occupazionali, ossia delle città, delle aree suburbane e delle adiacenti zone rurali,

a livello dei territori che richiedono approcci tematici specifici, come i massicci montuosi, le vaste aree boschive, i parchi nazionali, i bacini fluviali, le aree costiere, le regioni insulari le aree di degrado dal punto di vista ambientale;

Governance e istituzioni dell'Unione europea

27.

nota con soddisfazione che il trattato di Lisbona riconosce in maniera più netta il ruolo delle autorità regionali e locali e rafforza il principio di sussidiarietà; invita le Istituzioni europee a iniziare sin d'ora a riflettere sulle conseguenze concrete di tali sviluppi;

28.

constata che in seno al Consiglio non esiste alcun organismo specificamente dedicato alla politica di coesione per garantire una continuazione strategica a tale politica, che rappresenta la prima voce nel bilancio dell'Unione europea; chiede quindi agli Stati membri di prevedere, in seno al Consiglio, sedute specifiche riservate ai ministri incaricati della politica di coesione;

29.

si rallegra per la creazione, in seno alla Commissione, di gruppi interservizi come quelli dedicati allo «sviluppo urbano» e all'«approccio integrato», e chiede alla Commissione di intensificare questo metodo di lavoro trasversale, informando regolarmente il Parlamento e il Comitato delle regioni sui risultati dei lavori di tali gruppi;

30.

s'impegna a studiare le modalità più opportune per adeguare il regolamento del Parlamento allo scopo di permettere un lavoro trasversale sulle tematiche che coinvolgono diverse commissioni parlamentari (gruppi temporanei o soluzioni analoghe), in particolare nel quadro dell'attività del gruppo di lavoro sulla riforma parlamentare;

31.

invita il Comitato delle regioni a intensificare la propria azione per sviluppare la prassi della governance sia dal punto di vista qualitativo che da quello quantitativo;

Strumenti di promozione di buoni governance e partenariato

32.

chiede agli Stati membri e alla Commissione di sostenere lo sviluppo di azioni di formazione alla governance e al partenariato, di concerto con tutti gli istituti di istruzione e formazione pubblici e privati, per fronteggiare le più importanti sfide che si profilano in ambito comunitario;

33.

chiede agli Stati membri di fare un uso corretto della pianificazione territoriale, al fine di contribuire al sostegno di uno sviluppo regionale equilibrato;

34.

invita i rappresentanti eletti e i funzionari delle amministrazioni nazionali, regionali e locali, nonché i partner che partecipano alla gestione dei programmi operativi della politica di coesione a norma dell'articolo 11 del regolamento sui Fondi strutturali a utilizzare le risorse finanziarie dell'assistenza tecnica di tali programmi per ricevere una formazione alla governance connessa ai programmi medesimi, e in particolare alla «gestione di progetto»; chiede inoltre alla Commissione di invitare gli Stati membri a render conto dettagliatamente del modo in cui i loro specifici programmi finanziari sono stati utilizzati;

35.

ritiene che le reti europee di scambio di buone prassi debbano intensificare le proprie azioni in materia di governance e partenariato, porre maggiore enfasi sull'aspetto dell'esperienza politica e strategica acquisita dai precedenti cicli di programmazione e devono garantire l'accesso dei cittadini allo scambio di esperienze in tutte le lingue UE, contribuendo così a renderle maggiormente operative;

36.

si rallegra per l'iniziativa con cui la Presidenza francese dell'Unione intende elaborare un sistema di riferimento per la città sostenibile e solidale, e chiede che, nell'ambito di tale sistema di riferimento, si tenga conto della dimensione della governance e del partenariato;

37.

propone di istituire un programma analogo all'ERASMUS per i rappresentanti eletti a livello regionale e locale;

*

* *

38.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.


21.1.2010   

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CE 15/16


Martedì 21 ottobre 2008
«Legiferare meglio 2006» ai sensi dell'articolo 9 del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

P6_TA(2008)0493

Risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 su «Legiferare meglio 2006» ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (2008/2045(INI))

2010/C 15 E/03

Il Parlamento europeo,

vista la sua risoluzione del 4 settembre 2007 su «Legiferare meglio»: applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità — (13a relazione) (1),

vista la sua risoluzione del 4 settembre 2007 su «Legiferare meglio nell'Unione europea» (2),

vista la sua risoluzione del 4 settembre 2007 sulla strategia per la semplificazione del contesto normativo (3),

vista la sua risoluzione del 4 settembre 2007 sulle implicazioni istituzionali e giuridiche dell'impiego di strumenti normativi non vincolanti (4),

vista la relazione della Commissione «Legiferare meglio 2006 — ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità — (14a relazione)» (COM(2007)0286),

vista la comunicazione della Commissione «Secondo esame strategico del programma Legiferare meglio nell'Unione europea» (COM(2008)0032),

visto il documento di lavoro della Commissione «Seconda relazione sullo stato di avanzamento della strategia per la semplificazione del contesto normativo» (COM(2008)0033),

vista la comunicazione della Commissione «Interventi rapidi per il 2008 destinati a ridurre gli oneri amministrativi nell'Unione europea» (COM(2008)0141),

visto il documento di lavoro della Commissione «Riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea — Relazione sullo stato di avanzamento delle attività nel 2007 e prospettive per il 2008» (COM(2008)0035),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0355/2008),

A.

considerando che il quadro regolamentare nell'Unione europea deve ispirarsi a criteri di chiarezza e di efficacia,

B.

considerando che il miglioramento delle procedure normative può contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea,

C.

considerando che i principi di sussidiarietà e di proporzionalità sono due principi cardine del diritto primario, che devono assolutamente essere rispettati nella misura in cui la Comunità non ha una competenza normativa esclusiva,

D.

considerando che la corretta applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità concorre in maniera fondamentale a consolidare l'autorità e l'efficacia della legislazione comunitaria e a rendere il processo decisionale più vicino ai cittadini, ottenendo così un maggiore consenso sull'Unione europea da parte della popolazione; che tali principi sono indispensabili a legittimare la fondatezza e il valore degli interventi comunitari, in quanto consentono agli Stati membri di esercitare la loro competenza legislativa in uno spirito di collaborazione fra i diversi livelli di governo e, pertanto, di rafforzare la certezza giuridica,

E.

considerando che lo sviluppo della normativa comunitaria è ad oggi subordinato all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, i quali presuppongono la definizione di procedure di coordinamento con le autorità legislative, esecutive e giudiziarie sul piano nazionale al fine di garantire sia l'indispensabilità che la legittimità dell'azione dell'Unione europea,

F.

considerando che la Commissione si concentra su una serie di aspetti significativi volti a una migliore regolamentazione nell'Unione europea, quali le valutazioni d'impatto, la riduzione dei costi amministrativi e degli ostacoli inutili nonché la semplificazione, il miglioramento e l'aggiornamento delle norme vigenti,

G.

considerando che la Commissione, in proposito, attribuisce un ruolo importante all'instaurazione di un dialogo aperto con gli interlocutori sociali e con i legislatori nazionali,

H.

considerando che nella sua prima relazione sullo stato di avanzamento della strategia per la semplificazione del contesto normativo (COM(2006)0690), la Commissione aveva annunciato circa 50 iniziative di codifica per l'anno 2006 di cui soltanto 36 sono state effettivamente trasmesse al Parlamento e che a fronte delle 200 iniziative di codifica annunciate per il 2007 soltanto 21 sono state portate all'attenzione del legislatore,

I.

considerando che, nel suo programma modulato di semplificazione allegato alla succitata seconda relazione sullo stato di avanzamento della strategia per la semplificazione del contesto normativo, la Commissione reputa equivalenti la revisione e la rifusione degli atti in vigore su determinate materie (efficienza energetica degli edifici, aviazione civile, ecc.),

J.

considerando che la Commissione si è impegnata a presentare un programma d'azione inteso a ridurre del 25 % entro il 2012 gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese dell'Unione europea e che, a tale scopo, ha proposto una serie di interventi rapidi rivolti a diversi settori legislativi;

1.

sostiene l'obiettivo della Commissione di migliorare la qualità della legislazione comunitaria e ridurre gli oneri legislativi, inclusa l'abolizione della legislazione che risulta inutile, ostacola la crescita e inibisce l'innovazione; sottolinea che in taluni settori servono sforzi ancor più grandi per garantire che si traggano i maggiori benefici economici dalla normativa sul mercato interno;

2.

si pronuncia a favore di una normativa basata su principi e focalizzata sulla qualità anziché la quantità; considera il dibattito sul tema «legiferare meglio» una buona opportunità per riflettere su una legislazione intesa come processo per conseguire obiettivi politici chiaramente definiti, tramite il miglioramento della normativa comunitaria per favorire la crescita e l'occupazione e mediante l'impegno e il coinvolgimento di tutte le parti interessate in tutte le fasi del processo legislativo, dalla preparazione all'applicazione;

3.

sottolinea l'importanza dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità nell'impegno a legiferare meglio, sia per ridurre gli oneri burocratici inutili per gli Stati membri e gli interessati sia per consentire ai cittadini europei di comprendere maggiormente le misure che in base ai due principi possono essere prese solo a livello comunitario;

4.

sostiene gli sforzi profusi dalla Commissione nell'intento di semplificare l'acquis comunitario;

5.

accoglie con favore il miglioramento delle procedure di consultazione delle parti interessate realizzato dalla Commissione in vista dell'elaborazione delle sue proposte legislative e prende atto delle reazioni generalmente favorevoli degli interessati in merito alle modalità di consultazione scelte dalla Commissione;

6.

deplora che, malgrado il miglioramento delle procedure, la Commissione prosegua nella redazione di documenti diversi legati alle attività di semplificazione e al programma «Legiferare meglio» che comportano elenchi divergenti di iniziative di semplificazione, il che consente difficilmente di avere una visione d'insieme della sua strategia; insiste sulla necessità di evitare la proliferazione di tali documenti; invita la Commissione a redigere un unico documento annuale; sottolinea che le valutazioni politiche e la buona collaborazione devono aver luogo a livello dell'Unione europea, soprattutto attraverso l'impegno del Parlamento, del Consiglio e della Commissione;

7.

considera che obiettive valutazioni d'impatto costituiscano uno strumento importante per valutare le proposte della Commissione e si esprime pertanto a favore di un controllo esterno e indipendente della realizzazione delle valutazioni d'impatto;

8.

ritiene che le consultazioni e le valutazioni d'impatto siano fondamentali ai fini di una migliore redazione della legislazione comunitaria e che non debbano costituire un ulteriore onere burocratico né rappresentare ostacoli burocratici all'operato della Commissione, bensì aiutare a definire un solido quadro normativo che possa favorire la crescita nell'Unione europea;

9.

ribadisce la necessità di compiere analisi dei costi e dei benefici che riflettano le strutture dei costi regolamentari all'atto della trasposizione delle direttive nel diritto nazionale e che modifichino il quadro regolamentare in cui operano le imprese e gli individui; è consapevole, tuttavia, che tali analisi non sostituiscono il dibattito politico sui pro e i contro di specifici atti legislativi;

10.

è del parere che nel presentare emendamenti il Parlamento e il Consiglio debbano prendere in considerazione le proprie valutazioni d'impatto nonché quelle della Commissione al fine di migliorare la qualità della redazione legislativa;

11.

considera inoltre che obiettive valutazioni d'impatto debbano basarsi anche su consultazioni ampie e tempestive delle parti interessate; chiede alla Commissione di includere nelle valutazioni d'impatto un numero sufficiente di scenari e opzioni politiche (tra cui l'opzione che prevede l'assenza d'intervento, se necessario) che fungano da base per soluzioni sostenibili ed efficaci dal punto di vista dei costi;

12.

auspica che l'inserimento di una previsione dei costi amministrativi nel quadro delle valutazioni d'impatto contribuirà a migliorarne la qualità;

13.

sottolinea la rilevanza della valutazione politica effettuata a livello dell'Unione europea dalle istanze rappresentative dei cittadini, come il Parlamento europeo, o dalle collettività locali e sociali quali, rispettivamente, il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo;

14.

esprime riserve sull'opportunità di incoraggiare l'autoregolamentazione e la coregolamentazione, le quali possono, in ultima analisi, sfociare in una «astinenza legislativa» tale da favorire unicamente i gruppi di pressione nonché i potenti attori della vita economica; condivide pertanto la conclusione della Commissione, secondo cui i regolamenti rappresentano tuttora la forma più semplice per conseguire gli obiettivi dell'Unione europea e apportare certezza giuridica alle imprese e ai cittadini; chiede alla Commissione di sviluppare un approccio più coerente in materia;

15.

ribadisce che le misure non legislative dovrebbero rispettare l'equilibrio di potere e i rispettivi ruoli delle istituzioni; vuole contribuire in maniera saggia e coerente a tali misure, basandosi sull'esperienza; sottolinea la necessità che tali misure innovative godano di sostegno politico;

16.

ritiene opportuno potenziare il sistema normativo formale dell'Unione europea secondo i termini raccolti nei trattati nonché evitare i possibili scogli per mezzo di norme informali non vincolanti;

17.

si compiace delle iniziative adottate dalla Commissione allo scopo di porre fine al ritardo registrato nella traduzione dei testi in corso di codifica nelle nuove lingue ufficiali dell'Unione europea; deplora il fatto che la Commissione abbia trasmesso al Parlamento soltanto 36 proposte rispetto alle circa 50 iniziative di codifica annunciate per il 2006, e 21 proposte a fronte delle circa 200 iniziative annunciate per il 2007;

18.

chiede alla Commissione di attenersi agli elenchi di codifica e rifusione pubblicati presentando al legislatore, laddove possibile, la totalità delle iniziative annunciate e giustificando eventuali omissioni; sottolinea che la buona volontà del Parlamento europeo è stata dimostrata dalla rifusione degli articoli 80 e 80 bis del suo regolamento, secondo cui è possibile sottoporre tali iniziative di semplificazione a una procedura di adozione più rapida e semplice;

19.

rammenta altresì alla Commissione che le iniziative di codifica e rifusione sono adottate dal Parlamento entro tempi ragionevoli e che, se si dovessero registrare termini dilazionati per altre iniziative di semplificazione, il ritardo è da imputare al fatto che si tratta di ordinarie proposte legislative, sottoposte pertanto alla normale procedura di adozione e ai consueti termini;

20.

conferma l'auspicio che la Commissione adotti la procedura di rifusione come tecnica legislativa ordinaria, anche quando viene proposta la «revisione» dei testi in vigore, al fine di disporre di una visione completa del testo per ogni singola iniziativa, ivi comprese le modifiche puntuali, mediante indicazione esplicita delle parti nuove e delle parti rimaste inalterate;

21.

chiede inoltre alla Commissione, nei casi in cui non sia possibile ricorrere alla rifusione, di adoperarsi affinché la tecnica legislativa ordinaria preveda la codificazione, entro un massimo di sei mesi, delle successive modifiche dell'atto legislativo in questione; reputa che, conformemente all'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (5), si potrebbero creare delle strutture specifiche di concerto con il Consiglio e la Commissione, che prevedano l'idonea partecipazione delle parti interessate al fine di promuovere la semplificazione;

22.

rammenta che gli strumenti ambigui e inefficaci del diritto non vincolante possono produrre effetti negativi sull'evoluzione del diritto dell'Unione europea e sull'equilibrio interisituzionale, per cui andrebbero utilizzati solo in maniera molto oculata — nella misura in cui i trattati lo prevedono e comunque rispettando sempre la ripartizione delle competenze derivanti dal diritto primario —, e che in ogni caso la certezza giuridica deve essere garantita;

23.

si compiace della decisione della Commissione di trasmettere direttamente ai parlamenti nazionali le sue nuove proposte e i documenti di consultazione per richiedere il loro parere nell'ambito della suddetta fase ascendente del diritto comunitario, precorrendo in tal modo le disposizioni del trattato di Lisbona; sostiene appieno l'importanza di tale forma di collaborazione ai fini del miglioramento della qualità e dell'applicazione della legislazione comunitaria, soprattutto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

24.

ritiene che la trasposizione della legislazione comunitaria debba essere oggetto di un controllo serio e costruttivo così da evitare interpretazioni divergenti e un eccesso di regolamentazione; chiede alla Commissione di svolgere un ruolo attivo nella fase di trasposizione, unitamente ai supervisori e ai gruppi di esperti, su scala sia comunitaria sia nazionale, dal momento che analisi tempestive possono evitare ritardi e oneri inutili per le imprese; chiede alla Commissione che appuri quali ulteriori misure potrebbero essere prese per evitare un'eccessiva regolamentazione, fra cui l'introduzione del diritto di azione diretta da parte dei cittadini; sollecita «valutazioni di impatto e di verifica» che analizzino l'effettiva applicazione delle decisioni a livello nazionale e locale; sostiene un uso più appropriato dei regolamenti; suggerisce, ancora una volta, che il Parlamento metta a punto adeguate procedure di monitoraggio del processo di trasposizione in stretta collaborazione con i parlamenti nazionali;

25.

considera necessaria l'elaborazione di un concetto comune delle condizioni stabilite dai principi di sussidiarietà e proporzionalità in vista del miglioramento dell'efficacia dei rapporti con i parlamenti nazionali; appoggia senza riserve l'iniziativa della Commissione relativa all'inserimento di una serie di questioni standard al fine di redigere, a tale proposito, le relazioni che accompagnano le proposte della Commissione, come indicato all'allegato 3 del documento di lavoro della Commissione (SEC(2007)0737);

26.

si compiace della revisione dell'acquis comunitario in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile annunciata dalla Commissione e attende proposte concrete in merito quanto prima;

27.

ribadisce la necessità di ridurre gli oneri amministrativi inutili che gravano sulle imprese per adeguarsi agli obblighi di informazione previsti tanto dalla legislazione europea quanto dalle pertinenti disposizioni nazionali; sottolinea che l'obiettivo della Commissione di ridurre del 25 % gli oneri amministrativi entro il 2012 deve essere un obiettivo netto, il che significa che le riduzioni ottenute in determinati settori non devono essere annullate da nuovi oneri amministrativi; sostiene la promozione dell'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in questo settore; invita la Commissione a esaminare e a tentare di ridurre gli oneri amministrativi che potrebbero pesare su tutte le parti interessate e non soltanto sulle imprese;

28.

sottolinea che nell'ambito dell'interazione della Commissione con i cittadini servono ulteriori sforzi di semplificazione, segnatamente in materia di appalti pubblici, servizi finanziari, programmi di ricerca, norme sugli aiuti di Stato e domande di sovvenzioni comunitarie;

29.

rammenta l'importanza di un uso giudizioso delle «clausole di revisione» per garantire che la normativa resti pertinente;

30.

conferma la propria disponibilità a mantenere e rafforzare la collaborazione con il Consiglio e la Commissione al fine di rispondere alle attese dei cittadini e delle imprese in materia di semplificazione della legislazione comunitaria, in particolare per quanto attiene alle proposte di interventi rapidi destinati a ridurre gli oneri amministrativi; sottolinea che il processo di semplificazione delle procedure decisionali mirante a ridurre la durata dei termini, deve in ogni caso rispettare le esigenze delle procedure previste dai trattati;

31.

incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 187 E del 24.7.2008, pag. 67.

(2)  GU C 187 E del 24.7.2008, pag. 60.

(3)  GU C 187 E del 24.7.2008, pag. 72.

(4)  GU C 187 E del 24.7.2008, pag. 75.

(5)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.


21.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 15/21


Martedì 21 ottobre 2008
Controllo dell'applicazione del diritto comunitario

P6_TA(2008)0494

Risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario — 24a relazione annuale della Commissione (2008/2046(INI))

2010/C 15 E/04

Il Parlamento europeo,

vista la 24a relazione annuale della Commissione del 17 luglio 2007 sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (2006) (COM(2007)0398),

visti i documenti di lavoro dei servizi della Commissione SEC(2007)0975 e SEC(2007)0976,

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Un'Europa dei risultati — applicazione del diritto comunitario» del 5 settembre 2007 (COM(2007)0502),

vista la direttiva 86/378/CEE del Consiglio del 24 luglio 1986 relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale (1),

vista la direttiva 96/34/CE del Consiglio del 3 giugno 1996 concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (2),

vista la direttiva 96/97/CE del Consiglio del 20 dicembre 1996, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale (3),

vista la direttiva 2000/43/CE del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (4),

vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (5),

vista la direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (6),

vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (7),

vista la sua risoluzione del 21 febbraio 2008 sulla 23a relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (2005) (8),

visti l'articolo 45 e l'articolo 112, paragrafo 2, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A6-0363/2008),

A.

considerando che l'efficacia delle politiche comunitarie dipende fortemente dalla loro applicazione a livello nazionale, regionale e locale e che la conformità al diritto comunitario da parte degli Stati membri deve essere rigorosamente controllata e verificata, al fine di garantire che abbia gli effetti positivi auspicati sulla vita quotidiana dei cittadini,

B.

considerando che un controllo adeguato dell'applicazione del diritto comunitario richiede non soltanto la verifica del recepimento in termini quantitativi, ma anche della qualità del recepimento e delle pratiche adottate per l'applicazione del diritto comunitario negli Stati membri,

C.

considerando che dopo un costante aumento di infrazioni registrato negli anni passati, fino ad un totale di 2 653 infrazioni rilevate nel 2005, il numero complessivo di procedimenti d'infrazione avviati dalla Commissione nel 2006 è leggermente diminuito, arrivando a 2 518 e che l'adesione di 10 nuovi Stati membri non sembra aver avuto effetti sul numero di infrazioni rilevate,

D.

considerando che per quanto riguarda l'Unione europea a 25, il numero di procedimenti d'infrazione avviati nel 2006 per mancato adempimento all'obbligo di comunicare le misure di recepimento è diminuito del 16 % rispetto al 2005, passando da 1 079 procedimenti a 904, in virtù della riduzione del numero di direttive con termine di recepimento nell'anno da 123 nel 2005 a 108 nel 2006 e dell'aumento delle notifiche da parte degli Stati membri entro i termini fissati,

E.

considerando che i dati statistici del 2006 riferiti dalla Commissione indicano che in molti Stati membri i tribunali sono riluttanti a ricorrere al procedimento pregiudiziale previsto dall'articolo 234 del trattato CE e che questo può essere legato ad una conoscenza ancora inadeguata del diritto comunitario,

F.

considerando che il principio di uguaglianza di fronte alla legge imporrebbe che fosse garantita l'uguaglianza dei cittadini europei non solo di fronte alla legislazione dell'Unione europea ma altresì alla legislazione nazionale di trasposizione. Sarebbe quindi altamente auspicabile che in occasione della scadenza dei termini di trasposizione di una normativa europea, gli Stati membri oltre ad inserire un riferimento esplicito nelle norme di trasposizione, pubblicassero sulle Gazzette Ufficiali quali norme nazionali applicano la norma in questione e quali siano le autorità nazionali incaricate della loro applicazione,

G.

considerando che le denunce dei cittadini non sono soltanto un atto simbolico nella costruzione dell'«Europa dei cittadini», ma rappresentano un mezzo verificabile ed efficiente di controllo dell'applicazione del diritto comunitario,

H.

considerando che le petizioni al Parlamento rappresentano uno strumento prezioso per rilevare le violazioni del diritto comunitario negli Stati membri e che negli ultimi anni il numero di petizioni è notevolmente aumentato, con quasi 1 000 petizioni presentate nel 2006,

I.

considerando che le questioni sollevate con maggiore frequenza dalle petizioni riguardano il riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali, la tassazione, il diritto alla libertà di circolazione nel territorio degli Stati membri e le discriminazioni,

J.

considerando che nel 2006 il numero di denunce presentate al Mediatore europeo si è mantenuto stabile a 3 830 e che il 75 % delle denunce presentate non rientrava nell'ambito di competenza del Mediatore europeo, poiché riguardava aspetti di competenza delle autorità nazionali o regionali e considerando che, come negli anni precedenti, il 70 % delle indagini avviate dal Mediatore riguardava la Commissione,

K.

considerando che il principio di non discriminazione rappresenta uno dei pilastri del processo di integrazione europea ed è direttamente collegato al funzionamento del mercato interno, in particolare per quanto riguarda la libera circolazione di beni, servizi, capitali e persone, oltre a garantire la parità di diritti e opportunità a tutti i cittadini dell'Unione,

L.

considerando che la cittadinanza dell'Unione, come sancito dal trattato di Maastricht, garantisce ai cittadini la libertà di circolazione nel territorio degli Stati membri e una serie di diritti politici e considerando che le istituzioni comunitarie sono garanti di tali diritti,

M.

considerando che il termine di trasposizione della direttiva 2004/38/CE che generalizza il diritto di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri era fissato al 30 aprile 2006,

N.

considerando che gli studenti continuano a riscontrare difficoltà nella libera circolazione o nell'accesso all'insegnamento superiore in altri Stati membri dell'Unione europea, quali ostacoli di ordine amministrativo o sistemi di quote (discriminatori verso studenti stranieri che desiderano iscriversi nelle università), e che l'Unione europea può intervenire solo in casi di discriminazione fondata sulla nazionalità,

O.

considerando che l'articolo 39 del trattato CE dispone che la libera circolazione implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione fra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro e di occupazione che il diritto comunitario derivato comporta tutta una serie di disposizioni intese a lottare efficacemente contro questo tipo di discriminazione,

P.

considerando che esiste una relazione diretta tra il livello di recepimento del diritto comunitario da parte di uno Stato membro, anche nel campo della tutela ambientale, e la possibilità di detto Stato di ottenere i finanziamenti disponibili per i progetti di investimento, adeguamento infrastrutturale e modernizzazione più importanti;

Relazione annuale per il 2006 e azioni intraprese in seguito alla risoluzione del Parlamento europeo del 21 febbraio 2008

1.

accoglie con favore la summenzionata comunicazione della Commissione del 5 settembre 2007 e l'intenzione della Commissione di migliorare gli attuali metodi di lavoro, al fine di dare priorità e accelerare il trattamento e la gestione dei procedimenti in corso; sottolinea, tuttavia, che la Commissione non ha ancora risposto e dato seguito alla suddetta risoluzione del Parlamento del 21 febbraio 2008, con la quale il Parlamento chiede alla Commissione di fornire precise informazioni circa diversi aspetti dell'applicazione del diritto comunitario, con particolare riferimento alla messa a punto del nuovo metodo di lavoro di cui sopra;

2.

è vivamente preoccupato per il fatto che attraverso il nuovo metodo di lavoro, che prevede il rinvio allo Stato membro interessato (responsabile in primis per l'incorretta applicazione del diritto comunitario) delle denunce ricevute dalla Commissione, quest'ultima possa venire meno alla propria responsabilità istituzionale di assicurare l'applicazione del diritto comunitario in quanto «custode dei trattati», prevista dall'articolo 211 del trattato CE; osserva che la Commissione è sovente l'unico organo residuo al quale i cittadini possono rivolgersi per denunciare la mancata applicazione del diritto comunitario; sollecita la Commissione a presentare al Parlamento, entro novembre 2008, una prima relazione sulle procedure seguite e sui risultati conseguiti durante i primi sei mesi del progetto pilota avviato il 15 aprile 2008 con la partecipazione di 15 Stati membri;

3.

ricorda che, ai sensi dell'articolo 211 del trattato CE, la Commissione è l'istituzione che vigila sull'applicazione delle disposizioni del trattato e sull'applicazione delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù del trattato stesso e che, ai sensi dell'articolo 226, ha facoltà di avviare un procedimento nei confronti dello Stato membro che abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del trattato;

4.

esorta la Commissione ad applicare in modo estensivo il principio secondo cui qualsiasi corrispondenza suscettibile di denunciare una violazione reale del diritto comunitario deve essere registrata come denuncia, a meno che non rientri tra le circostanze eccezionali di cui al punto 3 dell'allegato alla comunicazione della Commissione del 20 marzo 2002 concernente i «rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario» (COM(2002)0141); chiede alla Commissione di informare il Parlamento sul modo in cui tale principio verrà rispettato dopo l'applicazione del nuovo metodo; esorta la Commissione ad informare e consultare il Parlamento su qualsiasi modifica dei criteri eccezionali per la mancata registrazione delle denunce;

5.

osserva che i problemi principali della procedura di infrazione sono la durata (in media 20,5 mesi dalla registrazione dei casi nel periodo indicato all'invio della lettera alla Corte di giustizia a norma dell'articolo 226 del trattato CE) e un ricorso limitato all'articolo 228; invita la Commissione ad adoperarsi per ridurre il ritardo relativamente lungo con cui vengono gestite le denunce o le petizioni e a trovare soluzioni pratiche ai problemi presentati decidendo, caso per caso, se il ricorso a metodi alternativi quali SOLVIT, ancora non sufficientemente promosso, si rivela più adeguato;

6.

osserva un considerevole aumento dei casi di infrazione a cui continua ad affiancarsi il mancato rispetto delle sentenze della Corte, riviste nel 2006, e sottolinea due casi in cui sono state imposte sanzioni finanziarie agli Stati membri; invita la Commissione ad applicare con maggiore rigore l'articolo 228 del trattato CE, al fine di garantire la dovuta ottemperanza alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee;

7.

in relazione al mancato recepimento delle direttive entro i termini fissati da parte degli Stati membri, esorta la Commissione a fornire un elenco delle direttive con il più basso grado di recepimento, unitamente all'esposizione dettagliata delle cause probabili del mancato recepimento;

8.

plaude agli sforzi profusi da talune direzioni generali della Commissione, in particolare la DG Ambiente, per migliorare i controlli di conformità delle pertinenti direttive, ma non è soddisfatto della risposta della Commissione in merito alla confidenzialità degli studi di conformità; invita nuovamente la Commissione a pubblicare sul suo sito web gli studi richiesti da diverse direzioni generali sulla valutazione della conformità delle misure nazionali di attuazione con la legislazione comunitaria;

9.

richiama l'attenzione sul livello inadeguato di cooperazione con la Corte di giustizia da parte dei tribunali nazionali nella maggior parte degli Stati membri, che appaiono riluttanti ad applicare il principio di primato del diritto comunitario; sottolinea altresì il ruolo estremamente importante del procedimento pregiudiziale per la corretta applicazione del diritto comunitario;

10.

sostiene, a tale proposito, gli sforzi compiuti dalla Commissione per definire gli ambiti in cui può risultare utile un'ulteriore formazione sul diritto comunitario dei giudici nazionali, dei giuristi e dei funzionari pubblici;

Cooperazione interistituzionale

11.

ritiene che gli accordi sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario e una stretta collaborazione tra la Commissione, il Consiglio, il Mediatore europeo e le commissioni parlamentari interessate siano essenziali per garantire un'azione efficace in tutti i casi in cui un firmatario denuncia a ragione una violazione del diritto comunitario;

12.

sottolinea che, per quanto poche petizioni (quattro nel 2006) rivelino una reale violazione del diritto comunitario, esse rimangono un'insostituibile fonte di informazioni sugli obblighi fondamentali dei cittadini europei e andrebbero utilizzate dalla Commissione come indicazione per le misure legislative;

13.

ribadisce l'esigenza di informare meglio i cittadini, al fine di indirizzare quanti desiderano presentare una denuncia all'organismo competente, a livello comunitario o nazionale; ritiene che debba essere promossa una cultura di buona amministrazione e assistenza in seno alle istituzioni europee, per garantire che i cittadini vengano trattati in modo appropriato e che i loro diritti siano pienamente tutelati;

14.

suggerisce che la Commissione continui a prevedere la possibilità di avvalersi delle sue rappresentanze negli Stati membri per osservare e controllare l'attuazione in loco;

15.

sottolinea la necessità di prevedere l'idea, discussa in precedenza, di un punto di accesso comune per tutti i ricorsi presentati dai cittadini e per tutti i problemi riguardanti il controllo dell'applicazione del diritto comunitario, dato che il cittadino si trova attualmente dinanzi ad una pletora di opzioni (petizioni, esposti, Mediatore, SOLVIT, ecc.) e che un sistema centralizzato di segnalazione potrebbe pertanto produrre risultati più mirati e rispettosi dei termini;

16.

accoglie con favore il fatto che le relazioni annuali della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario siano corredate di allegati che integrano le informazioni in esse fornite e riportano dati statistici importanti;

17.

riconosce che le commissioni permanenti del Parlamento dovrebbero svolgere un ruolo molto più attivo nel controllare l'applicazione del diritto comunitario; è convinto che le commissioni dovrebbero ricevere un sostegno amministrativo sufficiente per eseguire efficacemente questo ruolo; chiede al gruppo di lavoro sulla riforma parlamentare, alla commissione per i bilanci e agli altri organi pertinenti del Parlamento di valutare la possibilità di istituire una task force speciale in seno alla segreteria di ogni commissione onde garantire il controllo continuo ed efficace dell'applicazione del diritto comunitario;

Cooperazione fra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali

18.

invoca una maggiore cooperazione tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali al fine di promuovere e rafforzare un controllo efficace dell'applicazione del diritto comunitario a livello nazionale, regionale e locale; ritiene che i parlamenti nazionali possano svolgere un ruolo importante nel controllo dell'applicazione del diritto comunitario, rafforzando in tal modo la legittimità democratica dell'Unione europea e avvicinandola ai cittadini;

19.

ricorda che in base al protocollo sui parlamenti nazionali allegato al trattato di Amsterdam le politiche relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia dovrebbero essere implicare un particolare coinvolgimento dei parlamenti nazionali e della Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei (COSAC); tale coinvolgimento deve avvenire tanto nella fase ascendente del processo decisionale quanto nella fase di messa in opera della legislazione europea così da permettere al legislatore europeo e nazionale di adottare le modifiche che si dovessero rendere indispensabili nei settori che sono e resteranno di competenza ripartita; invita di conseguenza le commissioni parlamentari competenti a livello nazionale ed europeo a stabilire dei contatti permanenti sugli specifici dossier legislativi mettendo in comune tutte le informazioni utili per un processo legislativo tanto più trasparente ed efficace a livello europeo e nazionale; sostiene l'organizzazione di incontri specifici fra legislatori europei, come quello tenutosi il 6 aprile 2008 con i rappresentanti dei parlamenti nazionali in occasione della revisione della decisione quadro sulla lotta al terrorismo, nel corso del quale è stato possibile valutare non solo i problemi applicativi della legislazione europea in vigore ma anche la pertinenza delle proposte di modifica all'esame del Consiglio;

20.

sottolinea che gli accordi previsti dal trattato di Lisbona in merito al controllo del rispetto del principio di sussidiarietà garantirebbero ai parlamenti nazionali un ruolo notevolmente rafforzato nel processo legislativo comunitario;

Lotta alla discriminazione nell'Unione europea

21.

sottolinea che il concetto di cittadinanza estende notevolmente l'ambito di applicazione del principio di non discriminazione;

22.

ricorda il recente aumento di sentenze della Corte di giustizia basate sul concetto di cittadinanza europea e relative alla libertà di circolazione, in base alle quali uno Stato membro non può trattare i propri cittadini che hanno sfruttato il diritto di stabilirsi in un altro Stato membro in modo meno favorevole rispetto a coloro che non lo hanno fatto;

23.

esorta gli Stati membri a rispettare i diritti derivanti dalla cittadinanza europea, incluso il diritto di voto e di eleggibilità nelle elezioni al Parlamento europeo, di particolare importanza in vista delle imminenti elezioni del 2009;

24.

ricorda che al Parlamento sono state presentate petizioni in merito alla violazione della direttiva 2004/38/CE da parte di alcuni Stati membri; richiama l'attenzione sul fatto che tale direttiva è di importanza cruciale per garantire la libera circolazione dei cittadini europei nel territorio degli Stati membri; osserva che la Commissione presenterà una relazione nel secondo semestre del 2008 sull'applicazione della direttiva;

25.

esorta la Commissione a verificare con attenzione il recepimento delle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE e se le norme di recepimento approvate dagli Stati membri siano conformi alle disposizioni di dette direttive, e a continuare a esercitare pressioni sugli Stati membri, attraverso procedimenti d'infrazione e di non conformità, affinché adempiano all'obbligo di recepimento delle direttive nel più breve tempo possibile; ritiene che la commissione parlamentare competente debba svolgere un ruolo importante nel controllo costante del rispetto degli obblighi previsti da dette direttive da parte degli Stati membri;

26.

si compiace dell'adozione da parte della Commissione, il 2 luglio 2008, come previsto dalla strategia politica annuale per il 2008, di una proposta (COM(2008)0426) di direttiva orizzontale per l'attuazione del principio della parità di trattamento, che va oltre l'ambito occupazionale e garantisce parità di accesso a beni, servizi, abitazioni, istruzione, protezione sociale e benefici sociali e ritiene che questo rappresenti un'importante integrazione dell'attuale pacchetto antidiscriminazione;

27.

esorta la Commissione a effettuare un'analisi approfondita dei casi in cui gli Stati membri applicano delle restrizioni non fondate sulla nazionalità per quanto riguarda l'accesso all'istruzione di studenti di altri paesi, per garantire la libera circolazione e la parità di trattamento degli studenti nell'ambito dei sistemi di istruzione superiore degli Stati membri;

28.

invita in particolare gli Stati membri che beneficiano dei fondi strutturali nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013 ad adeguare tempestivamente la propria legislazione alle normative europee, soprattutto per quanto riguarda la tutela ambientale e a definire procedure di gara trasparenti per i cittadini, al fine di utilizzare in modo efficace i fondi strutturali disponibili e promuovere lo sviluppo economico e sociale a livello regionale;

*

* *

29.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alla Corte di giustizia delle Comunità europee, al Mediatore europeo e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 225 del 12.8.1986, pag. 40.

(2)  GU L 145 del 19.6.1996, pag. 4.

(3)  GU L 46 del 17.2.1997, pag. 20.

(4)  GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

(5)  GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

(6)  GU L 269 del 5.10.2002, pag. 15.

(7)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

(8)  Testi approvati, P6_TA(2008)0060.


21.1.2010   

IT

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CE 15/27


Martedì 21 ottobre 2008
Strategia per un futuro accordo sugli aspetti istituzionali delle agenzie di regolazione

P6_TA(2008)0495

Risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 su una strategia per la futura attuazione degli aspetti istituzionali delle agenzie di regolazione (2008/2103(INI))

2010/C 15 E/05

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2008 dal titolo «Il futuro delle agenzie europee» (COM(2008)0135),

vista la sua risoluzione del 13 gennaio 2004 sulla comunicazione della Commissione dal titolo «Inquadramento delle agenzie europee di regolazione» (1),

visto il progetto di accordo interistituzionale del 25 febbraio 2005 relativo all'inquadramento delle agenzie europee di regolazione (COM(2005)0059),

vista l'interrogazione orale con discussione al Consiglio rivolta congiuntamente dalla commissione per gli affari costituzionali e dalla commissione per i bilanci e la risposta fornita dal Consiglio nella seduta del 15 novembre 2005 (O-0093/05),

vista la sua risoluzione del 1o dicembre 2005 sul progetto della Commissione relativo alla conclusione di un accordo interistituzionale per un inquadramento delle agenzie europee di regolazione (2),

vista la decisione adottata dalla Conferenza dei presidenti il 17 aprile 2008,

vista la lettera indirizzata il 7 maggio 2008 dal Presidente della Commissione al Presidente del Parlamento europeo e al Presidente in carica del Consiglio per la creazione di un gruppo interistituzionale di lavoro a livello politico,

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0354/2008),

A.

considerando che gli sforzi compiuti dal Parlamento e dalla Commissione per fissare un inquadramento giuridicamente vincolante delle agenzie europee di regolazione sono rimasti vani,

B.

considerando che non si è registrato alcun progresso sostanziale circa il progetto di accordo interistituzionale del 2005, a causa dell'opposizione istituzionale e politica del Consiglio e che la Commissione ha deciso di ritirare la sua proposta di accordo interistituzionale e di sostituirla con l'invito a un dialogo interistituzionale che porti a un approccio comune,

C.

considerando che le agenzie di regolazione, benché possano essere considerate prima facie come «micro-istituzioni», hanno tuttavia «macro-incidenze» a livello di governance europea,

D.

considerando che continua a emergere la necessità di definire almeno le caratteristiche strutturali essenziali delle agenzie di regolazione dal momento che esse sono ormai divenute una componente paraistituzionale riconosciuta dell'Unione europea,

E.

considerando la proposta della Commissione di creare un gruppo di lavoro interistituzionale che sarà incaricato di definire l'inquadramento comune delle agenzie di regolazione e stabilire le competenze di ciascuna istituzione dell'Unione europea nei confronti di tali agenzie,

F.

considerando che la Commissione dovrà elaborare una valutazione orizzontale delle agenzie di regolazione entro il 2009-2010 e presentare al più presto possibile al Parlamento e al Consiglio una relazione sulle conclusioni di detta valutazione,

G.

considerando la decisione della Commissione di non proporre la creazione di nuove agenzie finché non saranno conclusi i lavori del gruppo di lavoro interistituzionale,

H.

considerando che la Commissione non può discostarsi dalle linee direttrici del progetto di accordo interistituzionale del 2005 quanto alle modifiche da apportare agli atti di base che disciplinano le agenzie di regolazione esistenti affinché possano conformarsi al nuovo approccio,

I.

sottolineando che esiste già un quadro regolamentare comune (3) per le agenzie di regolazione a cui è stata affidata una missione limitata nel tempo di gestione dei programmi comunitari;

Considerazioni generali

1.

ritiene che la proposta della Commissione sia un'iniziativa lodevole ed è pronto a partecipare, attraverso suoi rappresentanti, all'attività del gruppo di lavoro interistituzionale, anche se considera che l'«approccio comune» sia inferiore alle sue attese di pervenire alla conclusione di un accordo interistituzionale; prende atto che ciò non esclude lo sviluppo di altre forme di intesa quale risultato dell'attività del gruppo di lavoro;

2.

rivolge un invito al Consiglio, nella sua qualità di altro ramo dell'autorità di bilancio, affinché dia un contributo costruttivo ai lavori di tale gruppo;

3.

chiede al Consiglio e alla Commissione di stabilire congiuntamente con il Parlamento il programma di lavoro del gruppo interistituzionale al più presto possibile affinché i lavori possano iniziare sin dall'autunno 2008;

4.

ritiene che il programma di lavoro del gruppo interistituzionale dovrà comportare tra l'altro i punti seguenti:

stabilire i settori su cui dovrà essere concentrata la valutazione orizzontale che la Commissione dovrà elaborare entro la fine del 2009,

fissare criteri oggettivi per valutare la necessità dell'esistenza stessa delle agenzie, tenendo conto di possibili soluzioni alternative,

valutare in maniera regolare, coordinata e coerente l'attività e i risultati ottenuti dalle agenzie, inclusa la valutazione esterna in particolare attraverso specifiche analisi costi/benefici,

valutare se l'opzione dell'agenzia sia più conveniente rispetto all'esecuzione dei relativi compiti da parte dei servizi stessi della Commissione,

valutare i benefici eventualmente perduti per via dell'esercizio di talune attività da parte di agenzie di regolazione specifiche in vece dei servizi della Commissione,

adottare misure per rafforzare la trasparenza delle agenzie soprattutto attraverso un ravvicinamento delle loro caratteristiche strutturali fondamentali,

stabilire limiti in tema di autonomia e controllo esercitato sulle agenzie soprattutto per quanto riguarda la natura e la portata delle responsabilità della Commissione nei confronti delle rispettive attività, tenendo conto del fatto che il grado di responsabilità della Commissione non può eccedere quello per cui essa può influire effettivamente sulle attività delle agenzie in quanto tali,

designare rappresentanti nelle autorità di controllo sulle agenzie effettuato dal Consiglio e dalla Commissione e procedere all'audizione dei candidati davanti alla competente commissione parlamentare,

designare gli organi esecutivi delle agenzie, in particolare il direttore, e precisare il ruolo svolto dal Parlamento al riguardo,

esigere un'impostazione standard per le agenzie per quanto riguarda la presentazione delle rispettive attività nel corso dell'esercizio finanziario in questione e dei loro conti e relazioni sulla gestione di bilancio e finanziaria;

fissare un criterio standard affinché i direttori di tutte le agenzie redigano e firmino una dichiarazione di affidabilità (DAS) incluse eventuali riserve;

definire un modello armonizzato applicabile a tutte le agenzie e agli organi satelliti che distingua chiaramente tra:

una relazione annuale mirante ad una lettura generale delle operazioni, dell'attività e dei risultati dell'ente,

stati finanziari e una relazione sull'esecuzione del bilancio,

una relazione di attività in linea con le relazioni di attività delle Direzioni generali della Commissione,

una dichiarazione di affidabilità firmata dal direttore dell'ente, insieme ad eventuali riserve o commenti sui quali il direttore ritiene appropriato attirare l'attenzione dell'autorità di discarico;

definire i principi che consentono di determinare se e in quale misura eventuali tasse e pagamenti dovrebbero essere la fonte di finanziamento delle agenzie;

procedere ad un riesame regolare delle esigenze delle agenzie esistenti e stabilire criteri per determinare se un'agenzia di regolazione abbia completato il suo compito e possa essere chiusa;

5.

lamenta l'assenza di una strategia generale per la creazione delle agenzie dell'Unione europea; rileva che l'istituzione di nuove agenzie avviene caso per caso, dando vita a un mosaico non trasparente composto di agenzie di regolazione, agenzie esecutive e altri organi comunitari, ognuno dei quali costituisce una struttura sui generis;

6.

prende atto della posizione della Commissione secondo cui la creazione delle agenzie di regolazione che deve in ogni caso avvenire con il concorso è espressione della cooperazione tra gli Stati membri, mentre la loro funzione in quanto agenzie consiste nell'interoperabilità e nell'esercizio di competenze che, se conferite esclusivamente alle istituzioni dell'Unione europea, potrebbero sollevare obiezioni di centralismo;

7.

invita il Consiglio e la Commissione a operare di concerto con il Parlamento al fine di definire un quadro chiaro, comune e coerente quanto alla posizione futura di tali agenzie nello schema della governance dell'Unione europea;

8.

ritiene che la trasparenza delle agenzie di regolazione debba essere garantita in particolare per quanto riguarda il loro funzionamento, la divulgazione e l'accessibilità dell'informazione, nonché la programmazione e il controllo delle loro iniziative;

9.

ritiene che la priorità del «quadro comune» ricercato attraverso un'intesa interistituzionale debba mirare a razionalizzare il funzionamento e a ottimizzare il valore aggiunto delle agenzie di regolazione in condizioni di maggior trasparenza, controllo democratico visibile e efficacia rafforzata;

10.

ritiene indispensabile instaurare principi e regole minime comuni quanto alla struttura, al funzionamento e al controllo di tutte quante le agenzie di regolazione indipendentemente dalla loro natura;

11.

ritiene che la partecipazione alle attività delle agenzie di regolazione dovrà essere garantita da una strutturazione formale del processo di consultazione e dialogo con le parti interessate;

12.

ritiene che la diversità strutturale e funzionale delle agenzie sollevi gravi problemi in ordine a parametri regolamentari, corretta governance e rapporti istituzionali in termini di centralizzazione-decentramento;

13.

sostiene che i principi della buona amministrazione devono essere garantiti da un'impostazione comune quanto alle procedure di selezione del personale, alla procedura di bilancio e amministrazione delle risorse, alla gestione efficiente e alla valutazione dei risultati;

14.

esaminerà se l'impegno assunto dalla Commissione di ritirare la proposta di creare nuove agenzie di regolazione debba coprire altresì le due proposte pendenti nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni;

15.

sottolinea l'esigenza di instaurare un controllo parlamentare sulla costituzione e sul funzionamento delle agenzie di regolazione che dovrà basarsi soprattutto:

sulla presentazione al Parlamento di una relazione annuale da parte delle agenzie stesse,

sulla possibilità di invitare il direttore di ogni agenzia davanti alla competente commissione parlamentare per la procedura di nomina,

sulla concessione da parte del Parlamento del discarico all'esecuzione dei bilanci di quelle agenzie che ricevono finanziamenti comunitari,

16.

invita la Commissione a presentare in tempo utile le conclusioni della valutazione orizzontale delle agenzie di regolazione, prima cioè del termine del periodo 2009-2010, affinché possano essere tenute in considerazione dal gruppo di lavoro interistituzionale;

17.

chiede alla Commissione di elaborare parametri di riferimento volti a comparare tali risultati e a stabilire norme chiare per porre fine al mandato delle agenzie in caso di prestazioni insoddisfacenti;

18.

chiede al Presidente e alla Conferenza dei presidenti di dare priorità al problema della costituzione del gruppo di lavoro proposto dalla Commissione e ritiene opportuno che il Parlamento sia rappresentato in detto gruppo dai presidenti o relatori della commissione per gli affari costituzionali, della commissione per i bilanci, nonché di due altre commissioni che hanno un'esperienza concreta nel controllo dell'attività delle agenzie di regolazione;

19.

ribadisce l'invito, formulato dal Parlamento e dalla Commissione nel progetto di accordo interistituzionale del 2005, a inserire una decisione sulla sede delle agenzie nell'atto di base;

Considerazioni di bilancio

20.

desidera ribadire quanto sia importante garantire l'applicazione sistematica, a livello interistituzionale, della procedura di cui al punto 47 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (4) (AII del 17 maggio 2006) e sottolinea la necessità di garantire un seguito adeguato alla Dichiarazione comune del 13 luglio 2007 del Parlamento, del Consiglio e della Commissione sulle agenzie decentrate;

21.

è convinto che una procedura dettagliata per l'applicazione di tale disposizione costituisca un'assoluta necessità; ritiene che tale procedura, eventualmente accompagnata da un adeguamento del regolamento finanziario quadro applicabile alle agenzie (5), potrebbe consentire di riprendere alcuni importanti aspetti del progetto di accordo interistituzionale del 2005 attualmente in fase di stallo;

22.

conclude che, se dall'attività di valutazione emergerà che la convenienza e l'efficienza dell'amministrazione decentrata non sono garantite, l'Unione europea non dovrebbe esitare a invertire l'attuale tendenza all'esternalizzazione dei compiti della Commissione e a stabilire norme chiare per porre fine al mandato delle agenzie decentrate;

23.

sostiene l'intenzione della Commissione di non proporre la creazione di nuove agenzie decentrate finché non sia completato il processo di valutazione, soprattutto alla luce del fatto che i margini dell'attuale quadro finanziario pluriennale renderebbero estremamente difficile, per il momento, il finanziamento di nuovi organi comunitari senza un'approfondita riprogrammazione;

24.

ritiene che, dal punto di vista del bilancio, i seguenti aspetti rappresentino questioni fondamentali per l'agenda del gruppo interistituzionale sul futuro delle agenzie dell'Unione europea;

Messa a punto della definizione di «agenzia»

25.

rammenta, a tale riguardo, la definizione di «agenzia» data nel trilogo del 7 marzo 2007, in base alla quale, ai fini dell'applicazione del punto 47 dell'AII del 17 maggio 2006, un determinato organo è definito «agenzia» se è stato istituito conformemente all'articolo 185 del regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6) (il regolamento finanziario);

26.

desidera sottolineare l'importanza che attribuisce alla definizione di una terminologia generale chiara e coerente da utilizzare comunemente in riferimento alle agenzie; ricorda che le «agenzie di regolazione» costituiscono soltanto un sottogruppo delle agenzie decentrate;

Nuove agenzie — Collegamento tra procedure legislative e prerogative di bilancio

27.

ritiene importante esaminare i problemi relativi al calendario nonché gli aspetti giuridici e procedurali che potrebbero emergere qualora, parallelamente alle decisioni adottate dal legislatore, non si raggiunga un accordo tempestivo sul finanziamento di una nuova agenzia, secondo quanto previsto al punto 47 dell'AII del 17 maggio 2006; ritiene altrettanto essenziale riflettere su alcune garanzie procedurali al fine di assicurare il pieno coinvolgimento dell'autorità di bilancio in tutte le questioni che hanno un impatto sul bilancio, come l'estensione dell'elenco dei compiti delle agenzie;

28.

ribadisce che, già nel 2005, il Parlamento aveva sollecitato nella sopra citata risoluzione valutazioni costi/benefici obbligatorie prima di proporre nuove agenzie, valutazioni che dovrebbero, in particolare, stabilire se l'«opzione agenzia (compresi i probabili costi relativi al controllo e al coordinamento) presenti un rapporto costi-efficacia più favorevole rispetto all'espletamento dei rispettivi compiti da parte dei servizi della Commissione», nonché vertere su questioni come il mandato e i metodi di lavoro dell'agenzia o il suo livello di indipendenza dalla Commissione, aspetto che riveste spesso un particolare interesse per il legislatore;

Agenzie esistenti — Monitoraggio

29.

sottolinea la necessità di una valutazione e di un controllo periodici e coordinati — al fine di evitare ripetizioni e sovrapposizioni — volti a stimare il valore aggiunto delle agenzie decentrate esistenti che non rientrano più nel campo di applicazione del punto 47 dell'AII del 17 maggio 2006; considera questo come un seguito alle attività precedentemente svolte, che hanno portato alla dichiarazione comune sulle agenzie comunitarie resa in occasione del trilogo del 18 aprile 2007, nel quale si era stabilito di «valutare periodicamente l'attività delle agenzie comunitarie esistenti, prestando particolare attenzione al loro rapporto costo/benefici e illustrando in modo dettagliato i criteri utilizzati per la selezione delle agenzie da valutare»;

30.

rileva che tale analisi dovrebbe rispondere ad alcuni fondamentali quesiti concernenti il rapporto costo/benefici nel rispetto, tra l'altro, dei seguenti criteri:

pertinenza: in quale misura gli obiettivi previsti dal regolamento istitutivo di un'agenzia sono in linea con il livello di spesa pubblica autorizzato dal bilancio?

efficacia: quali effetti (impatto) sono stati conseguiti attraverso l'attività dell'agenzia?

efficienza (convenienza): qual è stato il livello di economicità nella conversione dei vari input in output e risultati? Gli effetti (previsti) sono stati conseguiti a costi ragionevoli, in particolare in termini di personale impiegato e di organizzazione interna?

31.

rileva che, considerata l'incidenza complessiva delle agenzie sul bilancio, la Commissione deve dimostrare in modo convincente che, ai fini della governance europea, le agenzie rappresentano la soluzione più conveniente, efficiente e appropriata per attuare le politiche europee, ora e nel prossimo futuro;

Quadro comune generale

32.

insiste sulla necessità di stabilire standard minimi comuni concernenti, tra l'altro, il ruolo e la responsabilità politica della Commissione con riferimento alle agenzie, il sostegno che i paesi ospitanti devono fornire nonché la tempestiva e trasparente decisione sulla sede di una determinata agenzia cui potrebbero far riferimento i regolamenti istitutivi delle agenzie stesse;

33.

ricorda che l'attività delle agenzie deve essere regolata da precisi criteri di responsabilità, in linea con le disposizioni del regolamento finanziario; sottolinea gli obblighi spettanti alle agenzie nell'ambito della procedura di discarico;

34.

ritiene inoltre estremamente importante cercare di definire norme comuni per la presentazione dei bilanci delle agenzie allo scopo di accrescere la trasparenza e la comparabilità di indicatori di bilancio come il tasso di esecuzione delle agenzie o la loro quota individuale di entrate e spese; ritiene che potrebbe essere necessario adeguare la presentazione generale della sovvenzione alle agenzie prevista dal bilancio dell'Unione europea ai compiti e ai ruoli della nuova generazione di agenzie;

35.

sottolinea che, secondo i dati forniti dalla Commissione nella sua comunicazione, esistono attualmente 29 agenzie di regolazione, con un personale di circa 3 800 unità, un bilancio annuale di circa 1 100 milioni EUR, incluso un contributo comunitario di circa 559 milioni EUR;

36.

insiste affinché il processo di revisione/discarico sia proporzionato al bilancio globale delle agenzie; nota in particolare che le risorse disponibili della Corte dei conti europea non sono aumentate in linea con il numero delle agenzie negli ultimi anni;

37.

ribadisce il desiderio, espresso al paragrafo 7 delle sue risoluzioni del 22 aprile 2008 sul discarico all'esecuzione del bilancio delle agenzie, che il rendimento delle agenzie sia regolarmente (e su una base ad hoc) sottoposto al controllo della Corte dei conti europea o di un altro revisore indipendente; ritiene che ciò non si debba limitare agli elementi tradizionali della gestione finanziaria e dell'uso adeguato del denaro pubblico, ma debba riguardare anche l'efficienza e l'efficacia amministrativa includendo una valutazione della gestione finanziaria di ogni agenzia;

38.

è del parere che tutte le agenzie dovrebbero fornire, insieme al loro organigramma, informazioni sul numero complessivo del loro personale permanente e temporaneo e degli esperti nazionali, nonché indicare ogni cambiamento rispetto ai due anni precedenti;

39.

ricorda la relazione speciale n. 5/2008 della Corte dei conti europea sulla sana gestione finanziaria delle agenzie con particolare riferimento ai controlli di rendimento;

40.

invita la Commissione a riunire le funzioni amministrative delle agenzie più piccole al fine di raggiungere la massa critica capace di consentir loro di rispettare in maniera soddisfacente le norme in vigore in materia di appalti pubblici, nonché il regolamento finanziario e lo statuto dei funzionari (7);

41.

invita la Commissione ad esaminare criticamente le richieste finanziarie delle agenzie, poiché la maggior parte di esse non utilizza i fondi richiesti;

*

* *

42.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.


(1)  GU C 92 E del 16.4.2004, pag. 119.

(2)  GU C 285 E del 22.11.2006, pag. 123.

(3)  Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

(4)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(5)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, recante regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72).

(6)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(7)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).


21.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 15/33


Martedì 21 ottobre 2008
Incriminazione e processo Joseph Kony dinanzi al Tribunale penale internazionale

P6_TA(2008)0496

Risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sull'incriminazione e il processo di Joseph Kony dinanzi al Tribunale penale internazionale

2010/C 15 E/06

Il Parlamento europeo,

visto lo statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI), in particolare l'articolo 86, entrato in vigore il 1o luglio 2002,

vista la ratifica dello statuto di Roma da parte dell'Uganda il 14 giugno 2002,

visto il deferimento della questione dell'Esercito di resistenza del Signore (LRA) alla CPI da parte del Presidente dell'Uganda Yoweri Museveni nel 2003, primo caso di deferimento da parte di uno stato firmatario dello statuto della CPI dalla sua creazione,

vista la decisione del procuratore della CPI del 29 luglio 2004 di avviare un'indagine sulla situazione dell'Uganda settentrionale,

visto il mandato di cattura per Joseph Kony emesso dalla CPI l'8 luglio 2005, come modificato il 27 settembre 2005 (N. ICC-02/04-01/05-53),

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo di Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1), come emendato dall'accordo che modifica l'accordo di partenariato, firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2) («Accordo di Cotonou»), in particolare il suo articolo 8 sul dialogo politico e l'articolo 11, paragrafo 6, sulla promozione della pace e della giustizia nel mondo,

viste la decisione 2002/494/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa all'istituzione di una rete europea di punti di contatto in materia di persone responsabili di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra (3) e la sua posizione del 9 aprile 2002 sulla rete europea di punti di contatto (4),

vista la decisione 2003/335/GAI del Consiglio, dell'8 maggio 2003, relativa all'accertamento e al perseguimento del genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (5) e la sua posizione del 17 dicembre 2002 sull'accertamento e il perseguimento dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità (6),

visti la posizione comune 2003/444/PESC del Consiglio, del 16 giugno 2003, sulla Corte penale internazionale (7) e il successivo piano d'azione del Consiglio per dare seguito a tale posizione comune,

visto l'accordo tra la CPI e l'Unione europea di cooperazione e assistenza, firmato il 10 aprile 2006 ed entrato in vigore il 1o maggio 2006 (8),

vista la relazione integrativa del 23 giugno 2008 del Segretario generale delle Nazioni Unite sui bambini e il conflitto armato in Uganda,

viste le linee direttrici sui diritti umani dell'Unione europea, del 2003, in merito ai bambini nei conflitti armati,

viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare quella del 22 maggio 2008 sul Sudan e la CPI (9), quella del 3 luglio 2003 sulle violazioni dei diritti umani nel nord dell'Uganda (10) e quella del 6 luglio 2000 sul rapimento dei bambini da parte dell'Esercito di liberazione del Signore (LRA) (11),

vista la decisione del 28 agosto 2008 dell'Ufficio di controllo dei beni stranieri («OFAC») del dipartimento del tesoro statunitense di imporre nuove sanzioni a Joseph Kony, inserendolo nella propria lista nera, la lista denominata «Specially Designated Nationals list»,

visto lo scambio di opinioni sulla CPI durante la riunione del 15 settembre 2008 della commissione per lo sviluppo del Parlamento europeo,

visti l'articolo 91 e l'articolo 90, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che a luglio 2005 la CPI ha emesso un mandato di cattura per Joseph Kony, presidente e comandante capo dell'LRA, per 33 capi di accusa per presunti crimini contro l'umanità e crimini di guerra, mandato di cattura modificato a settembre 2005; considerando che sono stati emessi mandati di cattura anche per gli altri principali comandanti dell'LRA, tra cui Vincent Otti, Okot Odhiambo e Domic Ongwen,

B.

considerando che i 33 capi di accusa contro Joseph Kony comprendono 12 capi di accusa per crimini di guerra e crimini contro l'umanità, quali l'omicidio, lo stupro, la schiavitù, la schiavitù sessuale e atti inumani diretti a infliggere gravi lesioni personali e sofferenze, e 21 capi di accusa per crimini di guerra, ivi compresi l'omicidio, il trattamento crudele dei civili, gli attacchi intenzionali contro la popolazione civile, il saccheggiamento, l'istigazione allo stupro e l'arruolamento forzato dei bambini,

C.

considerando che l'LRA lotta nella regione dal 1986, presumibilmente contro il governo ugandese,

D.

considerando che dal 1986 la parte settentrionale dell'Uganda è colpita da una ribellione armata, attualmente indicata con il nome di LRA,

E.

considerando che nell'agosto 2006 il governo dell'Uganda e l'LRA hanno firmato un accordo di cessazione delle ostilità,

F.

considerando che nel 2005, momento culmine delle violenze, nell'Uganda settentrionale si contavano circa 1,6 milioni di sfollati che vivevano in campi profughi mentre decine di migliaia di bambini dovevano dormire ogni notte nei centri urbani per ricevere protezione; considerando che, sebbene nel 2006 la metà degli sfollati interni abbia potuto fare ritorno ai propri luoghi di origine o nelle vicinanze, la situazione permane critica per molti di essi che sono scettici sul poter tornare alle proprie case prima del conseguimento di un accordo di pace definitivo,

G.

considerando che le disastrose conseguenze di questo conflitto, che ha portato al rapimento di più di 20 000 bambini e causato enormi sofferenze umane, soprattutto per i civili, oltre a massicce violazioni dei diritti umani, esodi di massa delle popolazioni e il collasso delle strutture sociali ed economiche sono oggetto di grandi preoccupazioni; considerando che il rapimento dei bambini per farne schiavi sessuali o soldati costituisce un crimine di guerra e un crimine contro l'umanità;

H.

considerando che nel 2008 l'LRA ha presumibilmente effettuato dai 200 ai 300 rapimenti nella Repubblica dell'Africa centrale, nel Sudan meridionale e nella Repubblica democratica del Congo, infliggendo le stesse violenze a una nuova generazione di vittime,

I.

considerando che nel luglio 2008 l'LRA ha attaccato l'esercito di liberazione sudanese a Nabanga, uccidendo 20 soldati,

J.

considerando che Joseph Kony in più occasioni non si è presentato a Juba e, ad oggi, si rifiuta di firmare l'accordo di pace definitivo «fino a quando i mandati di cattura della CPI e le altre questioni affrontate dall'accordo non saranno risolte dal gruppo di collegamento congiunto»; considerando che l'accordo di pace definitivo è stato negoziato dall'inviato speciale del Segretario generale dell'ONU per le aree soggette all'LRA, Joaquim Chissano, ex Presidente del Mozambico,

K.

considerando che Joseph Kony ha sfruttato il periodo di tregua del processo di pace per raggruppare e riorganizzare le forze dell'LRA nella Repubblica democratica del Congo,

L.

considerando che, a causa dell'incapacità degli Stati firmatari di arrestare Kony e gli altri comandanti dell'LRA, detto esercito sta attualmente accrescendo le proprie file tramite i rapimenti,

M.

considerando che secondo l'UNICEF, a settembre 2008, l'LRA ha presumibilmente rapito 90 bambini congolesi in età scolare dalle città di Kiliwa e Duru, nella Repubblica democratica del Congo, e ha attaccato varie altre aree causando un esodo di massa nella zona,

N.

considerando che la CPI svolge un ruolo fondamentale al fine di prevenire ed eliminare la perpetrazione dei gravi crimini che rientrano nella sua giurisdizione e costituisce uno strumento essenziale per la promozione del rispetto del diritto umanitario internazionale e dei diritti umani, contribuendo in tal modo alla libertà, alla sicurezza, alla giustizia e allo Stato di diritto nonché al mantenimento della pace e al rafforzamento della sicurezza internazionale,

O.

considerando che la giurisdizione della CPI si estende ai crimini più gravi che maggiormente preoccupano la comunità internazionale e, in particolare, il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra perpetrati dopo il 1o luglio 2002,

P.

considerando che ai sensi dello Statuto di Roma gli Stati signatari si sono impegnati a perseguire detti crimini nelle loro giurisdizioni nazionali e a sostenere l'intervento della CPI nei casi in cui gli Stati nazionali non adempiono ai loro obblighi,

Q.

considerando che tutti gli Stati membri dell'Unione europea ad esclusione della Repubblica ceca hanno ratificato lo Statuto di Roma,

R.

considerando che, in base al summenzionato accordo di cooperazione tra Unione europea e CPI, diretto a facilitare l'obbligo di cooperazione e assistenza, le parti hanno deciso di istituire i necessari contatti periodici tra la CPI e il punto focale dell'Unione europea per la CPI,

S.

considerando che l'Unione europea e i suoi Stati membri dovrebbero fare quanto in loro potere per garantire che il maggior numero possibile di Stati partecipi alla Corte penale internazionale, rammentando questo obiettivo in sede di negoziato (sia bilaterale che multilaterale) e di dialogo politico con i paesi terzi e le organizzazioni regionali,

T.

considerando che la CPI dovrebbe essere integrata nelle relazioni esterne dell'Unione europea e che la questione della ratifica e dell'attuazione dello Stato di Roma dovrebbe essere sollevata nei dialoghi politici e in materia di diritti umani (segnatamente nei vertici e nelle altre riunioni di alto livello) con i paesi terzi, anche nel contesto della cooperazione allo sviluppo, ad esempio nel quadro dell'accordo di Cotonou;

1.

esorta il governo dell'Uganda e i governi dei paesi confinanti, in particolare la Repubblica democratica del Congo, a cooperare pienamente con la CPI nel corso delle sue indagini e procedimenti giudiziari; esorta in particolare a cooperare per l'arresto e la capitolazione di Joseph Kony e delle altre persone accusate dalla CPI con la massima urgenza;

2.

si rammarica profondamente a causa dell'interruzione degli sforzi profusi per promuovere l'arresto di Joseph Kony e delle altre persone accusate dalla CPI; rammenta al governo dell'Uganda che, in qualità di Stato firmatario dello Statuto di Roma della CPI, è chiamato a cooperare pienamente con quest'ultima;

3.

prende atto del fatto che lo Statuto di Roma prevede la possibilità che, una volta consegnate le persone alla Corte penale internazionale, il governo dell'Uganda possa chiedere che i casi siano nuovamente deferiti ai tribunali ugandesi, a condizione che la CPI concluda che i tribunali ugandesi abbiano le capacità, oltre che la volontà, di svolgere indagini reali e di perseguire gli indagati dell'LRA citati nei mandati di cattura;

4.

esorta il governo ugandese ad astenersi dal concludere qualsiasi accordo con l'LRA che eluderebbe il diritto internazionale;

5.

esorta gli Stati membri dell'Unione europea, l'Unione africana (UA) e, in particolare, i paesi confinanti con l'Uganda a gestire l'attuazione dei mandati di cattura in modo coerente;

6.

chiede il rilascio incondizionato ed immediato di tutte le persone rapite dall'LRA, in particolare i bambini, che rischiano di diventare schiavi sessuali o di essere obbligati a combattere per l'LRA;

7.

esorta la comunità internazionale a indagare sulle presunte violazioni recentemente perpetrate dall'LRA nella Repubblica dell'Africa centrale, nella Repubblica democratica del Congo e nel Sudan meridionale e sulle poco conosciute inchieste svolte dall'ONU sulle violazioni nella Repubblica dell'Africa centrale, e di divulgarne i risultati;

8.

chiede ai governi della regione, alla Missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) e agli altri osservatori internazionali ai negoziati di pace di seguire i movimenti dell'LRA grazie a un maggiore controllo delle frontiere della regione e di renderli pubblici nonché di monitorare e vietare il flusso di armi e di altri rifornimenti all'LRA; chiede l'elaborazione di piani efficienti per dar corso ai mandati di cattura della CPI, riducendo contemporaneamente al minimo il rischio per le vite dei civili e senza ricorrere all'uso eccessivo della forza, anche attraverso la MONUC;

9.

esorta gli Stati membri dell'Unione europea, in particolare quelli che sono stati coinvolti in Uganda e nel processo di pace di Juba, a coordinarsi con i governi della regione, il segretariato dell'ONU e le forze di mantenimento della pace al fine di dar corso ai mandati di cattura della CPI contro i capi dell'LRA;

10.

richiama l'attenzione sul fatto che la giustizia costituisce un obiettivo comune che l'Unione europea e l'UA condividono;

11.

ribadisce che, con lo Statuto di Roma, gli Stati si sono impegnati a porre fine alle impunità per i crimini più gravi, fonte di maggiore preoccupazione per la comunità internazionale, e a contribuire alla prevenzione di tali crimini; ritiene fermamente che la CPI e i tribunali ad hoc contribuiscono al processo di riconciliazione e di pace;

12.

esprime preoccupazione in merito alla mancanza di un chiaro impegno volto ad evitare la deviazione degli aiuti internazionali a favore dell'LRA, consentendo in tal modo a Joseph Kony di riarmarsi; chiede che le reti di approvvigionamento dell'LRA siano bloccate; esorta il governo del Sudan a cessare di fornire sostegno finanziario e militare all'LRA;

13.

chiede all'Unione europea e ai donatori internazionali di sostenere il disarmo, la smobilitazione e il reinserimento degli ex combattenti dell'LRA, il ritorno degli sfollati interni e la compensazione delle vittime;

14.

accoglie con favore gli stretti e periodici contatti che si svolgono tra gli alti funzionari della CPI e l'Unione europea; prende atto del notevole impegno dell'Unione europea per la partecipazione allo Statuto di Roma e per la sua attuazione; sottolinea che la leadership dell'Unione europea è essenziale ai fini dell'attuazione del mandato della CPI;

15.

è fermamente convinto che, a lungo termine, la CPI contribuirà a prevenire il verificarsi di nuove atrocità; sottolinea che dall'insuccesso dei tentativi di arresto di Joseph Kony è derivata la continuazione delle atrocità e delle violazioni dei diritti umani; sottolinea che la pace e la riconciliazione non possono essere conseguite senza la giustizia per le vittime;

16.

raccomanda che l'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE segua da vicino la situazione nell'Uganda settentrionale e le violazioni dei diritti umani perpetrate dall'LRA;

17.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Rappresentante speciale dell'Unione europea per la regione dei Grandi laghi, al Rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Unione africana, al governo dell'Uganda, ai governi degli Stati membri dell'Unione europea e ai membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, alle istituzioni dell'Unione africana e al procuratore della CPI.


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27.

(3)  GU L 167 del 26.6.2002, pag. 1.

(4)  GU C 127 E del 29.5.2003, pag. 130.

(5)  GU L 118 del 14.5.2003, pag. 12.

(6)  GU C 31 E del 5.2.2004, pag. 83.

(7)  GU L 150 del 18.6.2003, pag. 67.

(8)  GU L 115 del 28.4.2006, pag. 50.

(9)  Testi approvati, P6_TA(2008)0238.

(10)  GU C 74 E del 24.3.2004, pag. 879.

(11)  GU C 121 del 24.4.2001, pag. 401.


21.1.2010   

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CE 15/38


Martedì 21 ottobre 2008
Lotta alla tratta di bambini

P6_TA(2008)0504

Dichiarazione del Parlamento europeo sulla lotta alla tratta di bambini

2010/C 15 E/07

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 34 e 35 della Convenzione ONU sui diritti dei bambini,

vista la Convenzione del Consiglio d'Europa su un'Azione contro la tratta di esseri umani,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

visto l'articolo 116 del suo regolamento,

A.

considerando che la tratta di bambini è tuttora un problema persistente, con più di due milioni di bambini annualmente oggetto di traffico per lavori forzati e sfruttamento sessuale,

B.

considerando che lo sviluppo di nuove tecnologie della comunicazione incrementa la tratta di bambini, rendendo più difficile la gestione del fenomeno,

C.

considerando che le autorità nazionali e le ONG negli Stati membri non agiscono ancora in modo efficiente contro la tratta di bambini, a causa dell'insufficiente cooperazione transfrontaliera, di un'insufficiente formazione professionale o di un'inadeguata applicazione delle norme giuridiche esistenti;

1.

chiede agli Stati membri di riconoscere la lotta alla tratta di bambini come priorità obiettiva delle politiche nazionali di protezione dell'infanzia;

2.

chiede al Parlamento europeo e al Consiglio di predisporre le risorse necessarie nel quadro della strategia della Commissione sulla promozione e la salvaguardia dei diritti dell'infanzia;

3.

chiede agli Stati membri di continuare a cooperare attivamente e a scambiare conoscenze e esperienze con le autorità dell'Unione europea competenti e con le ONG, allo scopo di prevenire e di combattere la tratta di bambini, e offrire trattamento adeguato alle vittime di siffatta tratta;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al Consiglio e alla Commissione.

Elenco dei firmatari

Adamos Adamou, Vittorio Agnoletto, Alexander Alvaro, Jan Andersson, Georgs Andrejevs, Laima Liucija Andrikienė, Emmanouil Angelakas, Rapisardo Antinucci, Kader Arif, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Maria Badia i Cutchet, Mariela Velichkova Baeva, Enrique Barón Crespo, Paolo Bartolozzi, Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Edit Bauer, Jean Marie Beaupuy, Zsolt László Becsey, Ivo Belet, Irena Belohorská, Monika Beňová, Giovanni Berlinguer, Slavi Binev, Sebastian Valentin Bodu, Herbert Bösch, Guy Bono, Josep Borrell Fontelles, Victor Boștinaru, Costas Botopoulos, Catherine Boursier, Bernadette Bourzai, John Bowis, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Mihael Brejc, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Jan Březina, Ieke van den Burg, Niels Busk, Cristian Silviu Bușoi, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Mogens Camre, Luis Manuel Capoulas Santos, Marie-Arlette Carlotti, Giorgio Carollo, Paulo Casaca, Michael Cashman, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Giulietto Chiesa, Ole Christensen, Sylwester Chruszcz, Luigi Cocilovo, Carlos Coelho, Dorette Corbey, Giovanna Corda, Thierry Cornillet, Jean Louis Cottigny, Michael Cramer, Corina Crețu, Gabriela Crețu, Brian Crowley, Magor Imre Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Hanne Dahl, Daniel Dăianu, Dragoș Florin David, Chris Davies, Bairbre de Brún, Véronique De Keyser, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Harlem Désir, Christine De Veyrac, Mia De Vits, Jolanta Dičkutė, Alexandra Dobolyi, Valdis Dombrovskis, Beniamino Donnici, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Bárbara Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Árpád Duka-Zólyomi, Constantin Dumitriu, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, Maria da Assunção Esteves, Edite Estrela, Harald Ettl, Jill Evans, Göran Färm, Richard Falbr, Emanuel Jardim Fernandes, Elisa Ferreira, Ilda Figueiredo, Roberto Fiore, Věra Flasarová, Nicole Fontaine, Glyn Ford, Armando França, Duarte Freitas, Urszula Gacek, Kinga Gál, Milan Gaľa, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Jean-Paul Gauzès, Evelyne Gebhardt, Eugenijus Gentvilas, Georgios Georgiou, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Claire Gibault, Adam Gierek, Maciej Marian Giertych, Neena Gill, Robert Goebbels, Bogdan Golik, Bruno Gollnisch, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Hélène Goudin, Genowefa Grabowska, Martí Grau i Segú, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Lissy Gröner, Elly de Groen-Kouwenhoven, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Lilli Gruber, Ignasi Guardans Cambó, Pedro Guerreiro, Umberto Guidoni, Zita Gurmai, Catherine Guy-Quint, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Gábor Harangozó, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Joel Hasse Ferreira, Satu Hassi, Anna Hedh, Gyula Hegyi, Erna Hennicot-Schoepges, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jim Higgins, Jens Holm, Mary Honeyball, Richard Howitt, Ján Hudacký, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Alain Hutchinson, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Iliana Malinova Iotova, Mikel Irujo Amezaga, Carlos José Iturgaiz Angulo, Lily Jacobs, Anneli Jäätteenmäki, Stanisław Jałowiecki, Lívia Járóka, Pierre Jonckheer, Romana Jordan Cizelj, Madeleine Jouye de Grandmaison, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Gisela Kallenbach, Ioannis Kasoulides, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Piia-Noora Kauppi, Metin Kazak, Glenys Kinnock, Evgeni Kirilov, Ewa Klamt, Wolf Klinz, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Maria Eleni Koppa, Magda Kósáné Kovács, Miloš Koterec, Guntars Krasts, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ģirts Valdis Kristovskis, Urszula Krupa, Wiesław Stefan Kuc, Sepp Kusstatscher, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, André Laignel, Alain Lamassoure, Stavros Lambrinidis, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Esther De Lange, Raymond Langendries, Vincenzo Lavarra, Henrik Lax, Johannes Lebech, Stéphane Le Foll, Roselyne Lefrançois, Bernard Lehideux, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Jean-Marie Le Pen, Katalin Lévai, Janusz Lewandowski, Bogusław Liberadzki, Marie-Noëlle Lienemann, Kartika Tamara Liotard, Pia Elda Locatelli, Eleonora Lo Curto, Antonio López-Istúriz White, Andrea Losco, Patrick Louis, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Astrid Lulling, Elizabeth Lynne, Marusya Ivanova Lyubcheva, Jules Maaten, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Helmuth Markov, Sérgio Marques, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Tadeusz Masiel, Antonio Masip Hidalgo, Marios Matsakis, Maria Matsouka, Mario Mauro, Manolis Mavrommatis, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Manuel Medina Ortega, Erik Meijer, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Marianne Mikko, Miroslav Mikolášik, Gay Mitchell, Nickolay Mladenov, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Eluned Morgan, Luisa Morgantini, Philippe Morillon, Elisabeth Morin, Roberto Musacchio, Cristiana Muscardini, Joseph Muscat, Riitta Myller, Pasqualina Napoletano, Juan Andrés Naranjo Escobar, Cătălin-Ioan Nechifor, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Vural Öger, Cem Özdemir, Péter Olajos, Jan Olbrycht, Gérard Onesta, Dumitru Oprea, Josu Ortuondo Larrea, Siiri Oviir, Reino Paasilinna, Maria Grazia Pagano, Justas Vincas Paleckis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Dimitrios Papadimoulis, Atanas Paparizov, Georgios Papastamkos, Neil Parish, Ioan Mircea Pașcu, Alojz Peterle, Maria Petre, Rihards Pīks, Józef Pinior, Gianni Pittella, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská, Rovana Plumb, Anni Podimata, Zdzisław Zbigniew Podkański, Lydie Polfer, José Javier Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Christa Prets, Pierre Pribetich, Vittorio Prodi, John Purvis, Bilyana Ilieva Raeva, Miloslav Ransdorf, Poul Nyrup Rasmussen, José Ribeiro e Castro, Teresa Riera Madurell, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Maria Robsahm, Michel Rocard, Bogusław Rogalski, Zuzana Roithová, Luca Romagnoli, Raül Romeva i Rueda, Dariusz Rosati, Wojciech Roszkowski, Libor Rouček, Martine Roure, Heide Rühle, Eoin Ryan, Guido Sacconi, Aloyzas Sakalas, Katrin Saks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, María Isabel Salinas García, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Daciana Octavia Sârbu, Christel Schaldemose, Olle Schmidt, Pál Schmitt, György Schöpflin, Inger Segelström, Esko Seppänen, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Brian Simpson, Kathy Sinnott, Peter Skinner, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, María Sornosa Martínez, Jean Spautz, Bart Staes, Grażyna Staniszewska, Gabriele Stauner, Petya Stavreva, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Dimitar Stoyanov, Margie Sudre, Eva-Britt Svensson, József Szájer, István Szent-Iványi, Hannu Takkula, Charles Tannock, Andres Tarand, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Țicău, Gary Titley, Patrizia Toia, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Witold Tomczak, Jacques Toubon, Antonios Trakatellis, Catherine Trautmann, Kyriacos Triantaphyllides, Evangelia Tzampazi, Feleknas Uca, Vladimir Urutchev, Inese Vaidere, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Johan Van Hecke, Anne Van Lancker, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Ari Vatanen, Yannick Vaugrenard, Riccardo Ventre, Donato Tommaso Veraldi, Bernadette Vergnaud, Kristian Vigenin, Dominique Vlasto, Diana Wallis, Graham Watson, Renate Weber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Francis Wurtz, Anna Záborská, Jan Zahradil, Zbigniew Zaleski, Iva Zanicchi, Andrzej Tomasz Zapałowski, Tatjana Ždanoka, Dushana Zdravkova, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka


Mercoledì 22 ottobre 2008

21.1.2010   

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CE 15/40


Mercoledì 22 ottobre 2008
Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2008

P6_TA(2008)0506

Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2008 sul Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2008

2010/C 15 E/08

Il Parlamento europeo,

viste le conclusioni della Presidenza a seguito del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2008,

viste la relazione del Consiglio europeo e la dichiarazione della Commissione sul Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2008,

viste le conclusioni del Consiglio sul quadro di vigilanza dell'Unione europea e le disposizioni in materia di stabilità finanziaria del 14 maggio 2008, nonché le conclusioni del Consiglio su questioni correlate del 3 giugno 2008, 4 dicembre 2007 e 9 ottobre 2007,

visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che l'Unione europea si trova in una situazione critica per via della crisi finanziaria, della sfida rappresentata dal cambiamento climatico e della necessità di definire una chiara soluzione istituzionale,

B.

considerando che l'attuale crisi finanziaria, che è stata innescata dai mutui «subprime» statunitensi e che ha avuto origine, fra l'altro, in anni di politica monetaria eccessivamente espansionistica da parte della Federal Reserve statunitense, di mancanza di trasparenza sui mercati finanziari, di influenza eccessiva delle istituzioni finanziarie, di controllo carente dei mercati finanziari, di cattiva qualità dei rating e di ipotesi errate riguardo all'evoluzione dei prezzi dei beni immobili, si è estesa al mondo intero come risultato della natura sempre più integrata dei mercati,

C.

considerando che l'innovazione dei mercati finanziari può essere utile, ma che i prodotti finanziari in questione devono essere regolamentati e trasparenti, onde garantire il giusto equilibrio tra efficienza e stabilità, e che i mercati finanziari dovrebbero essere al servizio dell'economia reale,

D.

considerando che gli strumenti attualmente esistenti non sono riusciti a contenere l'impatto della crisi finanziaria in modo da limitare al minimo i costi collettivi e da evitare il rischio, e che vi è la necessità di garantire, a livello dell'Unione europea, un controllo coerente su mercati finanziari europei sempre più integrati; considerando altresì che la stabilità finanziaria e la gestione delle crisi comportano, tuttavia, una gamma di attori più ampia delle sole autorità di vigilanza,

E.

considerando che le conclusioni della Presidenza riguardanti la crisi finanziaria trascurano di fare riferimento al Parlamento europeo in quanto colegislatore nella messa in atto delle decisioni del Consiglio europeo,

F.

considerando che 24 Stati membri hanno completato le procedure parlamentari di ratifica del trattato di Lisbona e che le riforme istituzionali contenute in detto trattato sono urgentemente necessarie per assicurare il funzionamento efficace ed equilibrato dell'Unione europea, con un pieno controllo democratico,

G.

considerando che, in vista degli importanti eventi politici previsti nel 2009, in particolare le elezioni europee e la nomina di nuova Commissione europea, è necessaria chiarezza riguardo alle disposizioni istituzionali che saranno d'applicazione,

H.

considerando che l'Unione europea svolge un ruolo di primo piano sulla scena mondiale nella lotta al cambiamento climatico, per via sia della sua leadership nei negoziati internazionali che delle riduzioni significative delle emissioni che si è impegnata a realizzare nei 27 Stati membri; considerando inoltre, a questo proposito, che il Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007 si è impegnato a ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 20 % entro il 2020, una percentuale che raggiungerà il 30 % nel caso di un accordo internazionale globale,

I.

considerando che la lotta al cambiamento climatico è una questione e un obiettivo di grande importanza per l'Unione europea e che dovrebbe essere affrontata con un'impostazione ampia a livello internazionale,

J.

considerando che la realizzazione degli obiettivi della Strategia di Lisbona-Göteborg e del pacchetto sul cambiamento climatico ed energetico necessita di investimenti di lungo termine e che il ruolo della Banca europea per gli investimenti (BEI) deve essere ulteriormente rafforzato in questo campo;

Impatto macroeconomico della crisi finanziaria globale sull'economia reale

1.

sottolinea con vigore l'importanza di politiche macroeconomiche europee che rispondano rapidamente e in modo altamente coordinato al fine di rianimare la crescita economica globale; osserva tuttavia che i principi del patto di stabilità e crescita non devono essere compromessi e che gli Stati membri dovrebbero mirare al consolidamento fiscale;

2.

manifesta profonda preoccupazione dinanzi alla situazione dei mercati finanziari e chiede di rafforzare ulteriormente il coordinamento degli interventi al fine di ripristinare la fiducia nei mercati;

3.

accoglie favorevolmente le conclusioni della Presidenza che ratificano le misure decise dall'Eurogruppo il 12 ottobre 2008 quale primo passo importante e coordinato per ripristinare la fiducia nei mercati, dare impulso ai prestiti interbancari e rafforzare i fondi propri delle banche, cosicché possano continuare a concedere prestiti alle imprese e alle famiglie; concorda sul fatto che tali misure fossero necessarie per frenare la crisi finanziaria attuale;

4.

ritiene essenziale che gli Stati membri diano prova di un forte impegno e di una gestione efficace della crisi al fine di ripristinare condizioni di mercato stabili, poiché ciò è fondamentale per la fiducia; ritiene che la prima riunione dei capi di Stato e di governo dei paesi della zona euro, che hanno preso decisioni in tale veste, richieda un'ulteriore evoluzione;

5.

rileva che la crisi in atto ha implicazioni che trascendono i mercati finanziari, in particolare per quanto riguarda la sostenibilità delle imprese, l'occupazione, la finanza personale e le PMI, e che l'impatto sarebbe stato imprevedibile se le autorità nazionali, la Banca Centrale Europea (BCE) e altre banche centrali non avessero introdotto misure volte a ripristinare la fiducia nel sistema finanziario;

6.

sottolinea la necessità di interventi in materia di stabilità finanziaria e rischio sistemico; esorta la Commissione e il Consiglio a rilanciare l'agenda di Lisbona e, in questa fase di turbolenze economiche, sollecita altresì l'adeguamento, entro fine anno, dei programmi nazionali di riforma degli Stati membri, onde tutelare i posti di lavoro e i redditi dei cittadini dell'Unione europea;

7.

è convinto che sia necessario un ambiente macroeconomico sostenibile e orientato alla crescita; ricorda la somma importanza di mantenere aperto l'accesso al credito per i cittadini e le PMI, nonché l'importanza degli investimenti nelle infrastrutture dell'UE, al fine di evitare una flessione drammatica della crescita economica e dell'occupazione; sottolinea il ruolo che può essere svolto dalla BEI a tale riguardo;

Strategia di uscita dalla crisi finanziaria

8.

intende sostenere le misure che possano ridare liquidità ai mercati in modo da ripristinare gli strumenti di credito a favore di imprese e privati; è consapevole della necessità di assicurare ai contribuenti che ogni provvedimento adottato terrà conto delle loro preoccupazioni e prende atto che, ai fini della futura crescita economica, è indispensabile ripristinare la stabilità del settore finanziario; invita gli Stati membri, se mossi dalla seria volontà di ripristinare la fiducia nei mercati finanziari, a rivedere il funzionamento dell'attuale sistema finanziario e ad affrontare la crisi finanziaria a livello globale;

9.

valuta molto positivamente la reazione rapida e dettagliata della Commissione per quanto riguarda l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato alle misure adottate per gli istituti finanziari; invita la Commissione, nel quadro del rigoroso monitoraggio delle misure d'emergenza, a istituire un'équipe interdisciplinare che comprenda esperti della DG Concorrenza, i comitati di livello 3 e il sistema europeo delle banche centrali, per mettere in comune conoscenze e competenze e garantire valutazioni equilibrate, imparziali e di qualità in tutti gli Stati membri;

10.

valuta positivamente il fatto che la Commissione intende istituire un gruppo ad alto livello allo scopo di elaborare un'architettura della vigilanza solida e sostenibile, nonché in grado di assicurare maggiore integrazione e coordinamento a livello intersettoriale e transfrontaliero; sottolinea l'importanza che esso riceva un mandato preciso, da svolgere in tempi brevi, e riferisca al Consiglio, alla Commissione e al Parlamento europeo;

11.

approva la creazione di una «unità di crisi finanziaria» e chiede al Consiglio di approvare in tempi brevi le modalità del suo funzionamento e la sua cooperazione con il gruppo ad alto livello istituito; critica aspramente l'assenza del Parlamento da questa unità di crisi; appoggia la creazione di un sistema di allarme rapido più efficace, gestito dalla Commissione e dalla BCE, e dotato di competenze di coordinamento e di esecuzione, di cui dovrebbero far parte i comitati di livello 3;

12.

approva la decisione del Consiglio di potenziare il ruolo della BEI nell'erogare e contrarre prestiti;

13.

è preoccupato per il rischio nei mercati finanziari creato dalle dimensioni dei pacchetti nazionali di sostegno e reputa importante che, nell'interesse dei contribuenti e dei bilanci degli Stati membri, qualsiasi intervento atto a salvare un istituto finanziario utilizzando denaro pubblico sia accompagnato da interventi di sorveglianza pubblica, da miglioramenti in termini di governance, da limiti alle retribuzioni, da forti obblighi di rendicontazione nei confronti delle autorità pubbliche e da strategie di investimento per l'economia reale;

Migliorare la regolamentazione

14.

invita il Consiglio ad agire assieme al Parlamento e chiede alla Commissione di far uso del suo potere d'iniziativa per proporre misure atte a rafforzare il quadro di regolamentazione e vigilanza dell'Unione europea e la gestione delle crisi a livello regolamentare dell'Unione lei;

15.

Sottolinea la necessità di analizzare attentamente le cause della attuale crisi finanziaria, in particolare l'adeguatezza della vigilanza e il rispetto delle norme vigenti; ribadisce la propria richiesta di misure legislative riguardanti in particolare: regolamentazione e vigilanza delle banche, il ruolo delle agenzie di rating, cartolarizzazione e supervisione della cartolarizzazione, hedge funds e altri tipi di nuovi istituti, il ruolo del leverage, obblighi di trasparenza, regole di liquidazione, compensazione dei mercati fuori borsa e meccanismi di prevenzione delle crisi; accoglie con favore la proposta della Commissione di aumentare la protezione minima per i depositi bancari e ribadisce il suo impegno per analizzare la proposta in tempi brevi;

16.

ribadisce la necessità di rafforzare il processo Lamfalussy, come richiesto nella sua risoluzione del 9 ottobre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sul seguito della procedura Lamfalussy: futura struttura della vigilanza (1), fra cui il controllo dei maggiori gruppi finanziari transfrontalieri da parte di collegi e l'introduzione di un chiaro status giuridico e maggiori prerogative per i comitati di livello 3, come strumento per migliorare il controllo nell'Unione europea e favorire il dialogo internazionale e il coordinamento delle politiche in questo settore;

17.

evidenzia che una crisi che trascende le giurisdizioni nazionali non può essere affrontata soltanto individualmente dalle autorità nazionali e che in caso di crisi transfrontaliere la cooperazione e la fiducia reciproca tra le autorità di vigilanza sono fondamentali; esorta la Commissione e le autorità nazionali competenti a elaborare congiuntamente adeguate proposte per una efficace gestione della crisi da sottoporre al Parlamento per un'ulteriore valutazione; ricorda l'importanza di disporre di un forte coordinamento a livello dell'UE in occasione della riunione del G8 ed è fermamente convinto che occorra trovare risposte globali alla crisi che promuovano l'edificazione di un nuovo ordine finanziario internazionale, con la riforma delle istituzioni di Bretton Woods;

18.

plaude all'iniziativa di promuovere quanto prima una conferenza internazionale per discutere le conseguenze sotto il profilo regolamentare e della vigilanza che dovranno essere tratte per rispondere all'attuale crisi; è convinto che l'Unione europea deve svolgere un ruolo guida in sede di discussione del futuro dell'architettura finanziaria internazionale; chiede al Consiglio europeo e alla Commissione di associare il Parlamento europeo a tale processo;

19.

sollecita pertanto la Commissione a presentare senza ulteriori indugi la sua proposta di revisione della direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (2);

Trattato di Lisbona

20.

ribadisce di rispettare il risultato del referendum irlandese e i risultati delle procedure di ratifica negli altri Stati membri e ritiene che sia possibile dare una risposta ai timori espressi dai cittadini irlandesi per pervenire, prima delle elezioni europee, a una soluzione che tutti possano accettare; è pronto a offrire al governo e al parlamento irlandesi tutta l'assistenza necessaria al fine di presentare una serie di proposte per stabilire un maggiore e più informato consenso presso l'opinione pubblica irlandese sul futuro dell'Irlanda all'interno di una Unione europea riformata e rafforzata e che sia accettabile per i partner UE dell'Irlanda;

21.

invita il Consiglio europeo a definire, in occasione della sua prossima riunione, un metodo e un calendario che gli consentano di ottenere tale risultato;

Energia e cambiamento climatico

22.

ritiene che gli obiettivi climatici dell'Unione europea post-2012 non debbano essere rimessi in discussione a causa dell'attuale crisi finanziaria internazionale; si impegna a cooperare strettamente con il Consiglio e la Commissione per giungere quanto prima a un accordo efficace e attuabile sul cambiamento climatico e il pacchetto energetico; evidenzia tuttavia che per il settore industriale dell'Unione europea, i suoi dipendenti e i consumatori è indispensabile valutare con attenzione le misure elaborate per conseguire tali obiettivi al fine di accertarne le implicazioni sulla competitività generale e settoriale delle aziende europee; ricorda al Consiglio che si tratta di una procedura di codecisione in cui è richiesta la maggioranza qualificata;

23.

invita il Consiglio a mantenere gli ambiziosi obiettivi proposti che prevedono il raggiungimento di una quota obbligatoria di energie rinnovabili sostenibili pari al 20 % del consumo energetico finale complessivo della Comunità e di una quota obbligatoria di energia da fonti rinnovabili sostenibili pari al 10 % nel settore dei trasporti di ogni Stato membro entro il 2020;

24.

rileva il sostegno espresso dal Consiglio europeo ad avanzare verso una riduzione del 30 % nel caso di un accordo internazionale, a condizione che altri paesi industrializzati si impegnino a realizzare riduzioni comparabili e che i paesi in via di sviluppo più avanzati economicamente contribuiscano adeguatamente in funzione delle proprie responsabilità e delle rispettive capacità;

25.

ricorda che per l'industria dell'Unione europea è essenziale che siano introdotte le necessarie misure di flessibilità per i settori più esposti alla delocalizzazione/rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e alla perdita di competitività;

26.

richiama l'attenzione sul fatto che le potenzialità offerte dalla cattura e dallo stoccaggio del biossido di carbonio nel contribuire alla principale riduzione delle emissioni di CO2 nel settore energetico e negli impianti industriali sono state riconosciute, tra gli altri, dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico; invita pertanto il Consiglio a garantire che sia messo a disposizione un adeguato finanziamento in modo che i 12 progetti di dimostrazione che ha chiesto possano iniziare a funzionare entro il 2015;

27.

ricorda la necessità di includere, quale una delle proposte legislative, nel pacchetto relativo ai cambiamenti climatici e all'energia, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazioni in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (COM(2007)0856);

Sicurezza energetica

28.

chiede un forte impegno politico per passare a un'economia a basse emissioni di carbonio nell'Unione europea, unita a un uso accresciuto delle fonti locali, al decentramento della produzione di energia e a misure di risparmio energetico per promuovere le fonti rinnovabili, l'efficienza energetica e altre fonti di energia a basse emissioni di carbonio, al fine di perseguire la diversificazione degli approvvigionamenti energetici e ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili, poiché tale transizione è la risposta più logica all'aumento del prezzo del petrolio; ritiene prioritario che tali misure strategiche siano accompagnate da congrui impegni finanziari in attività di ricerca e sviluppo;

29.

esorta il Consiglio e la Commissione a perseguire con determinazione le raccomandazioni del Parlamento concernenti l'adozione di una politica esterna comune europea in materia di energia, in particolare attraverso la promozione dell'unità dell'Unione europea nell'ambito dei negoziati con i paesi fornitori di energia e i paesi di transito, la difesa degli interessi dell'intera Unione europea, lo sviluppo di un'efficiente attività diplomatica nel settore energetico, l'adozione di meccanismi più efficaci di risposta alle situazioni di crisi e la diversificazione dei fornitori di energia; ribadisce la necessità di adottare un'apposita strategia a tal fine, accompagnata dagli strumenti necessari alla sua attuazione; chiede che venga data particolare attenzione alla creazione delle necessarie interconnessioni mancanti, in particolare nella parte orientale dell'Europa;

30.

plaude all'appello del Consiglio di rafforzare e completare le infrastrutture critiche; invita la Commissione ad attuare le reti transeuropee nel settore dell'energia e ad elaborare un piano prioritario di interconnessione, senza trascurare le infrastrutture di ricezione/rigassificazione del gas naturale liquido e di impianti di stoccaggio; plaude all'attenzione particolare accordata alle regioni isolate dell'Unione europea; sottolinea l'importanza di sviluppare ulteriormente le infrastrutture europee di interconnessione e di rete per introdurre nei mercati livelli crescenti di energia eolica offshore; osserva che le interconnessioni transfrontaliere richiederanno misure speciali, quali un trattamento preferenziale dei finanziamenti o esenzioni fiscali; rileva che il completamento dei collegamenti mancanti a livello delle Reti transeuropee migliorerà la sicurezza dell'approvvigionamento, contribuendo nel contempo al completamento del mercato interno;

31.

sottolinea la necessità di rafforzare la cooperazione con i paesi vicini della regione del Mar Nero nell'ambito di un quadro istituzionale e multilaterale che includa le questioni relative alla sicurezza dell'approvvigionamento e del transito dell'energia e la trasparenza del funzionamento del mercato;

32.

sottolinea che la sicurezza dell'approvvigionamento energetico costituisce una priorità per l'Unione europea; sottolinea, a tal riguardo, che lo sviluppo di progetti congiunti dell'UE nel settore delle energie rinnovabili deve svolgere un ruolo chiave nell'assicurare l'approvvigionamento energetico garantendo, al contempo, l'osservanza degli obiettivi di Lisbona e di Göteborg;

33.

sottolinea che l'efficienza energetica non è solo lo strumento più efficace di riduzione delle emissioni di gas serra, ma ha anche un impatto positivo diretto sull'economia, grazie a costi del carburante più bassi e ad una maggiore capacità di spesa dei consumatori per altri beni e servizi; invita gli Stati membri ad accelerare l'attuazione delle politiche e della legislazione esistente in materia di efficienza energetica;

34.

ritiene che un mercato interno pienamente operativo sia essenziale per la sicurezza dell'approvvigionamento; rileva che il mercato energetico dell'Unione europea non è ancora completato e che è necessaria una sua piena attuazione; plaude all'appello di ultimare il pacchetto legislativo sul mercato interno dell'energia prima della fine della legislatura; invita il Consiglio ad avviare i negoziati con il Parlamento europeo concernenti tale pacchetto legislativo, in base all'accordo politico conseguito il 10 ottobre 2008 durante il Consiglio «Energia»;

Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo

35.

plaude all'iniziativa della Presidenza francese relativa al Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo nella misura in cui promuove un approccio coerente ed equilibrato al fenomeno migratorio nel suo duplice obiettivo: fornire canali legali di migrazione lottando nel contempo contro l'immigrazione clandestina; reputa in tale contesto che una politica comune in materia di immigrazione debba basarsi sul presupposto che i migranti sono individui e membri della società e potenziali cittadini; ritiene inoltre che gli Stati membri debbano cercare di attuare politiche chiare ed efficaci per l'inclusione sociale e l'integrazione; crede pertanto che il patto debba essere accompagnato da proposte legislative concrete;

36.

concorda con il Consiglio sul fatto che il patto europeo sull'immigrazione e l'asilo debba indicare un quadro di riferimento per l'adozione di misure durante le Presidenze future;

Seguito dato al Consiglio europeo del 1° settembre 2008

37.

ritiene che i conflitti nel Caucaso non possano essere risolti per via militare e condanna fermamente tutti coloro che hanno fatto ricorso alla forza e alla violenza per modificare la situazione nei territori georgiani secessionisti dell'Ossezia meridionale e dell'Abkhazia;

38.

ricorda l'azione militare sproporzionata della Russia in Georgia all'inizio di agosto 2008 e la sua profonda incursione nel paese nonché la sua decisione unilaterale di riconoscere l'indipendenza dell'Abkhazia e dell'Ossezia meridionale;

39.

invita la Russia a rispettare la sovranità e l'integrità territoriale della Georgia e l'inviolabilità delle sue frontiere come riconosciute da tutti gli Stati membri dell'Unione europea;

40.

sottolinea che, qualora la Russia non rispetti gli impegni sottoscritti in base agli accordi del 12 agosto e dell'8 settembre 2008, l'Unione europea dovrà rivedere la sua politica nei confronti di tale paese;

41.

plaude alla posizione del Consiglio sulla situazione in Georgia; ricorda gli impegni assunti negli accordi del 12 agosto e dell'8 settembre 2008; sottolinea che il ritiro delle truppe russe dalle zone adiacenti all'Ossezia meridionale e all'Abkhazia è un ulteriore passo necessario; chiede un rapido e sicuro rimpatrio dei rifugiati, accompagnato dal distacco di osservatori dell'Unione europea sul terreno; deplora il fallimento dei negoziati tra la Russia e la Georgia a Ginevra il 15 ottobre 2008;

42.

lamenta inoltre che la missione di monitoraggio dell'Unione europea (EUMM) in Georgia non sia autorizzata a entrare nelle due regioni secessioniste in cui la Russia intende stanziare 7 600 soldati dell'esercito regolare in sostituzione dei piccoli contingenti russi di mantenimento della pace dispiegati in entrambi i territori dopo l'accordo di cessate il fuoco del 1992-1994;

43.

attende con interesse le conclusioni della Conferenza internazionale dei donatori sulla Georgia, del 22 ottobre 2008; plaude all'impegno della Commissione volto a fornire un forte sostegno politico, finanziario e pratico alla Georgia; chiede alla Commissione di presentare e attuare rapidamente misure volte alla riabilitazione e al risanamento delle aree di conflitto e a rafforzare l'assistenza umanitaria al fine di insediare nuovamente le persone colpite dalla guerra e garantire loro un rifugio prima della stagione invernale;

44.

osserva che tutte le questioni in sospeso devono essere risolte nel corso della conferenza di pace internazionale di Ginevra, soprattutto per quanto concerne la situazione e il futuro dell'Ossezia meridionale e dell'Abkhazia e nella fattispecie la costante presenza militare russa ad Akhalgori e Perevi in Ossezia meridionale e nella gola di Kodori in Abkhazia, e che fino ad allora non sarà possibile una completa normalizzazione delle relazioni tra l'UE e la Russia;

45.

ricorda alle autorità russe che è importante garantire che i singoli e le ONG impegnati nella difesa dei diritti umani e civili possano operare secondo quanto previsto dagli impegni sottoscritti dalla Russia con il Consiglio d'Europa e senza essere oggetto di intimidazioni;

46.

invita il Consiglio e la Commissione a prendere in considerazione un'applicazione selettiva dello strumento europeo di prossimità e di partnership e dello strumento europeo per i diritti umani e la democrazia nei confronti della Bielorussia offrendo maggiore sostegno alla società civile di tale paese; sottolinea che l'opposizione democratica in Bielorussia deve essere pienamente coinvolta nel dialogo di tale paese con l'Unione;

47.

invita il Consiglio e la Commissione ad avviare con le autorità bielorusse un dialogo basato su un'impostazione condizionale e graduale e che preveda parametri di riferimento, calendari, clausole di revisione e adeguati mezzi finanziari;

48.

accoglie con favore il sostegno dato dal Consiglio europeo al «partenariato dell'Est» che è attualmente in fase di elaborazione in seno alla Commissione, al fine di rafforzare le relazioni tra l'Unione europea e i suoi vicini dell'Est; sottolinea che tale partenariato deve avere un concreto e tangibile contenuto, in particolare per quanto riguarda la libertà di circolazione e degli scambi, ma anche risorse finanziarie sufficienti nell'ambito del bilancio dell'Unione europea;

*

* *

49.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali degli Stati membri.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2008)0476.

(2)  GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38.


21.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 15/46


Mercoledì 22 ottobre 2008
Valutazione dell'accordo Australia-UE in materia di PNR

P6_TA(2008)0512

Raccomandazione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2008 destinata al Consiglio sulla conclusione di un accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e il trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) originari dell'Unione Europea da parte dei vettori aerei all'amministrazione doganale australiana (2008/2187(INI))

2010/C 15 E/09

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio presentata da Sophia in 't Veld a nome del gruppo ALDE sulla conclusione di un accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e il trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) originari dell'Unione Europea da parte dei vettori aerei all'amministrazione doganale australiana (B6-0383/2008),

visti gli articoli 2, 6, 24, 29 e 38 del trattato sull'Unione europea (TUE) che costituiscono la base giuridica per uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia e per i negoziati internazionali con paesi terzi e organizzazioni in materia di polizia e cooperazione giudiziaria nelle questioni penali,

visti la decisione 2008/651/PESC/GAI del Consiglio, del 30 giugno 2008, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) originari dell'Unione europea da parte dei vettori aerei dall'amministrazione doganale australiana (1), e l'accordo in questione,

visto il fatto che in conformità dell'articolo 25 TUE, detto accordo è attualmente vincolante su base provvisoria soltanto per quegli Stati membri che non hanno emesso dichiarazioni all'effetto di stabilire che debbono ottemperare alle proprie procedure costituzionali, come hanno fatto il Belgio, la Repubblica ceca, la Germania, l'Irlanda, la Lettonia, Malta, i Paesi Bassi, l'Ungheria, la Polonia e la Finlandia (2),

visto il fatto che a causa della base giuridica prescelta per la succitata decisione del Consiglio, nella fattispecie degli articoli 38 e 24 TUE (quest'ultimo riferito alle relazioni esterne), l'articolo 21 del TUE richiederebbe la consultazione del Parlamento da parte della Presidenza sugli aspetti principali e sulle scelte di base della politica estera e di sicurezza comune,

viste le proprie precedenti risoluzioni e raccomandazioni sulle questioni relative al PNR (3),

visto l'articolo 8 paragrafo 2 della Convenzione europea per la protezione dei diritti umani e le libertà fondamentali (ECHR) nonché l'articolo 3, paragrafo 2 e l'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva del Consiglio 2004/82/CE del 29 aprile 2004 concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (4),

visti i principi fondamentali della leale cooperazione tra le istituzioni, che implicano che il Parlamento sia pienamente informato e consultato e visto il fatto che il Parlamento non è stato neppure informato dei negoziati in corso dalla Commissione e/o dal Consiglio, contrariamente a quanto avvenuto nel caso di altri accordi relativi al PNR ed anche nel corso della prima tornata di negoziati con l'Australia nel 2003/2004 (5),

visto il fatto che, nonostante la mancanza di volontà da parte delle altre istituzioni, il Parlamento ha il dovere di prendere posizione su una questione che tocca i diritti fondamentali dei cittadini e che è anche attualmente all'esame quale possibile oggetto di legislazione dell'Unione europea,

visti l'articolo 114, paragrafo 3, e gli articoli 83, paragrafo 5, e 94 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0403/2008),

1.

rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni e osservazioni:

Sugli aspetti procedurali

a)

è del parere che la procedura seguita per la conclusione dell'accordo manchi di legittimazione democratica, in quanto in nessuna fase vi è stato alcun vaglio democratico significativo, né approvazione parlamentare; fa notare che il Consiglio sceglie regolarmente questa procedura per la conclusione di accordi internazionali che toccano i diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione europea;

b)

fa notare che nonostante le sue ripetute richieste, il Parlamento non è assolutamente stato informato né consultato riguardo all'approvazione del mandato, alla condotta dei negoziati né alle conclusioni dell'accordo; e di conseguenza ritiene che la procedura seguita dal Consiglio non sia conforme ai principi della leale cooperazione;

c)

fa notare che l'approvazione dei parlamenti nazionali è richiesta in soltanto dieci dei 27 Stati membri dell'Unione europea, senza che vi sia la possibilità di proporre nessuna modifica; è del parere che siffatta procedura sia del tutto inadeguata; e fa rilevare che future modifiche dei termini dell'accordo saranno effettuate senza alcuna approvazione dei parlamenti nazionali;

d)

rimane dubbioso quanto alla base giuridica scelta dal Consiglio per un accordo internazionale che è incentrato puramente sulle esigenze di sicurezza interna di uno Stato terzo e che non ha alcun valore aggiunto per quanto concerne la sicurezza dell'Unione europea, dei suoi Stati membri o dei cittadini dell'Unione europea; si riserva pertanto il diritto di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee nel caso che la legittimità dell'accordo venga contestata da una parte terza;

e)

chiede al Consiglio e alla Commissione di coinvolgere pienamente il Parlamento e i parlamenti nazionali nell'approvazione di un mandato negoziale e per la conclusione di qualunque futuro accordo sul trasferimento di dati personali, particolarmente per i colloqui in corso con la Corea del sud sul trasferimento di dati PNR;

Sugli scopi e la portata

f)

fa notare che nel testo dell'accordo si fa menzione di una vasta gamma di scopi, e che termini differenti sono utilizzati uno accanto all'altro:

la lotta al terrorismo e i reati connessi, nonché altri reati gravi di natura transnazionale tra cui la criminalità organizzata (introduzione),

rigorosamente allo scopo di prevenire e combattere il terrorismo e i reati connessi (articolo 5, paragrafo 1, lettera i)), nonché altri reati gravi di natura transnazionale tra cui la criminalità organizzata (articolo 5, paragrafo 1, lettera ii)),

fuga in caso di ordine di arresto o custodia per i reati suddetti (articolo 5, paragrafo 1, lettera iii)),

salvaguardia della pubblica sicurezza e dell'applicazione della legge (introduzione),

dogane, immigrazione e reati (riferimenti alle leggi rispettive nell'introduzione),

su una base caso per caso, se necessario per la salvaguardia dell'interesse vitale della persona interessata o di altre persone, in particolare per quanto riguarda il rischio di morte o di lesione grave delle persone interessate o di altri (articolo 5, paragrafo 2),

considerevole rischio per la salute pubblica (articolo 5, paragrafo 2),

supervisione e responsabilità della pubblica amministrazione, compresi gli obblighi a norma della legge sulla libertà di informazione, della legge sulla commissione per i diritti umani e le pari opportunità, della legge sulla vita privata, della legge sul revisore generale e della legge sul Mediatore (articolo 5, paragrafo 3);

g)

è pertanto del parere che la limitazione dello scopo sia totalmente inadeguata, rendendo impossibile stabilire se le misure siano giustificate e proporzionate; ne consegue che l'accordo può non essere conforme né alle norme dell'Unione europea né a quelle internazionali sulla protezione dei dati, né ottemperare all'articolo 8 dell'ECHR, che richiede una esatta limitazione dello scopo; è del parere che ciò possa rendere l'accordo impugnabile in giudizio;

Sulla protezione dei dati

h)

accoglie con favore il fatto che la legge australiana sulla privacy si applichi integralmente ai cittadini dell'Unione europea, ma è preoccupato di eventuali esenzioni o deroghe che possano lasciare i cittadini dell'Unione europea con una protezione giuridica incompleta; è convinto che l'accordo dovrebbe ottemperare pienamente non soltanto al diritto australiano sulla protezione dei dati bensì anche e prima di tutto al diritto dell'Unione europea; insiste che il mero rispetto dell'accordo non può sostituire il riscontro di un'adeguatezza formale e che non è sufficiente che i principi e le politiche e le leggi di protezione dei dati dell'Unione europea e australiane condividano una base comune;

i)

accoglie con favore la decisione di rivelare i dati in massa solo una volta che siano stati resi anonimi;

j)

nota che, con riguardo ai diritti delle persone cui si riferiscono i dati, l'accordo prevede che l'Australia fornisca un sistema, accessibile dai singoli indipendentemente dalla loro cittadinanza o paese di residenza, affinché i singoli stessi possano esercitare i loro diritti; in vista dell'informazione dei passeggeri, la volontà dell'amministrazione doganale australiana di informare il pubblico con riguardo al trattamento dei dati PNR sarebbe benvenuta;

k)

osserva che, a differenza dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (DHS) (Accordo PNR del 2007) (6), in caso di controversia che insorga tra le parti riguardo all'accordo australiano è previsto un meccanismo di soluzione delle controversie e le autorità preposte alla protezione dei dati dell'Unione europea possono esercitare i loro poteri di sospendere il flusso dei dati per proteggere i singoli con riguardo al trattamento dei loro dati personali allorché vi sia una probabilità sostanziale che le disposizioni dell'accordo siano violate;

l)

accoglie con favore la partecipazione al riesame congiunto delle autorità preposte alla protezione dei dati, ma deplora che per siffatto riesame non sia stata stabilita una scadenza fissa e chiede alla Commissione e al Consiglio di chiedere un riesame prima del giugno 2010, e di presentare al Parlamento i risultati del riesame stesso;

m)

accoglie con favore, in relazione alla divulgazione, che vi siano limitate possibilità a riguardo, in particolare il fatto che detta divulgazione venga decisa soltanto caso per caso e che l'amministrazione doganale australiana mantenga una facoltà di blocco di ogni rivelazione;

n)

fa rilevare che in base all'articolo 2, paragrafo 2 i dati non sono conservati, ma che nell'Allegato, al punto 12, si cita un periodo di conservazione di 5,5 anni; benché tale periodo sia più breve rispetto a quello che figura negli accordi con gli Stati Uniti, il Parlamento è del parere che non sia possibile stabilire l'appropriatezza di questo periodo di conservazione di 5,5 anni in quanto i fini per cui i dati dei passeggeri vengono conservati non sono sufficientemente specificati;

o)

osserva che, per quanto concerne i dati sensibili, le dogane hanno affermato specificatamente che non vogliono né hanno bisogno di dati sensibili, il che impone la domanda del perché altre giurisdizioni come il Canada e gli Stati Uniti ne abbiano bisogno e diano le massime assicurazioni che le dogane effettivamente filtreranno e distruggeranno tutti i dati sensibili che possano eventualmente ricevere; tuttavia, il fatto che la responsabilità di controllare i dati e di filtrare i dati sensibili originari dell'Unione europea sia attribuita a chi riceve i dati, vale a dire alle dogane, è coerente con norme di protezione dei dati raccolti, come quelle della Convenzione 108 del 28 gennaio 1981 del Consiglio d'Europa (7) e della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (8);

p)

insiste che uno scambio di note diplomatiche è un metodo inaccettabile per modificare l'elenco dei dipartimenti e delle agenzie che possono avere accesso ai dati PNR;

q)

deplora il fatto che, considerando le categorie di dati trasferiti alle dogane, i dati richiesti siano delle stesse categorie dei dati dell'accordo USA 2007 (i 34 tipi di dati sono stati raggruppati in 19 categorie, dando l'impressione che l'insieme di dati trasferibili sia stato considerevolmente ridotto, il che in effetti non è); una raccolta di dati così ampia non è giustificata e va considerata sproporzionata;

2.

invita gli Stati membri e i parlamenti nazionali che hanno attualmente all'esame il presente accordo e/o quello con gli USA (Belgio, Repubblica ceca, Paesi Bassi, Spagna, Ungheria, Polonia) a tenere in considerazione le osservazioni/raccomandazioni sollevate;

3.

ricorda al Consiglio che nel caso di entrata in vigore del trattato di Lisbona il parlamento deve essere associato su base di parità alla revisione degli accordi PNR;

*

* *

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo e al parlamento dell'Australia.


(1)  GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 47.

(2)  Taluni degli Stati membri hanno adottato dichiarazioni specifiche pubblicate nel processo verbale del Consiglio e accessibili all'indirizzo seguente: http://register. consilium. europa. eu/pdf/en/08/st10/st10439. en08. pdf.

(3)  Risoluzioni del Parlamento del 13 marzo 2003 sulla trasmissione di dati personali da parte delle compagnie aeree in occasione dei voli transatlantici (GU C 61 E del 10.3.2004, pag. 381), del 9 ottobre 2003 sul trasferimento di dati personali da parte delle compagnie aeree in occasione di voli transatlantici; stato dei negoziati con gli Stati Uniti (GU C 81 E del 31.3.2004, pag. 105), e del 31 marzo 2004 sul progetto di decisione della Commissione che prende atto del livello di protezione adeguato dei dati a carattere personale contenuti nelle pratiche passeggeri (PNR-Passenger Name Records) trasferite all'Ufficio delle dogane e della protezione di frontiera degli Stati Uniti (GU C 103 E del 29.4.2004, pag. 665), raccomandazione del 7 settembre 2006 destinata al Consiglio sui negoziati in vista di un accordo con gli Stati Uniti d'America sull'impiego dei dati di identificazione delle pratiche passeggeri (PNR) per prevenire e combattere il terrorismo e la criminalità transnazionale, compresa la criminalità organizzata (GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 250) e posizione del 7 luglio 2005 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sul trattamento delle informazioni anticipate sui passeggeri (Advance Passenger Information, API) e dei dati delle pratiche dei passeggeri (Passenger Name Record, PNR) (GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 464).

(4)  GU L 261 del 6.8.2004, pag. 24.

(5)  La commissione Libertà civili, giustizia e affari interni ha preso atto di questi negoziati anche sulla base del parere del gruppo di lavoro sulla protezione dati istituito a norma dell'articolo 29 sull'argomento. Vedi: http://ec. europa. eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2004/wp85_en. pdf.

(6)  GU L 204 del 4.8.2007, pag. 18.

(7)  Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 per la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento automatico dei dati personali e successive modifiche.

(8)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.


21.1.2010   

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CE 15/50


Mercoledì 22 ottobre 2008
Sfide per gli accordi collettivi nell'Unione europea

P6_TA(2008)0513

Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2008 sulle sfide per gli accordi collettivi nell'Unione europea (2008/2085(INI))

2010/C 15 E/10

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 2, in particolare il primo trattino, del trattato sull'Unione europea e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del trattato CE,

visti gli articoli 136, 137, 138, 139 e 140 del trattato CE,

visti gli articoli 12, 39 e 49 del trattato CE,

visto il trattato sull'Unione europea quale modificato dal trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, segnatamente l'articolo 3,

visto l'articolo 152 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che riconosce l'importanza del dialogo sociale e della contrattazione collettiva ai fini dello sviluppo,

visti gli articoli 27, 28 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, segnatamente l'articolo 11,

vista la Carta sociale europea, segnatamente gli articoli 5, 6 e 19,

vista la Convenzione europea sullo status giuridico dei lavoratori migranti,

vista la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (1) (direttiva sul distacco dei lavoratori),

vista la relazione dei servizi della Commissione relativa all'applicazione della direttiva 96/71/CE (SEC(2006)0439) relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione dei servizi (relazione dei servizi),

vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (2) (direttiva appalti pubblici),

vista la cosiddetta clausola «Monti» del regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio, del 7 dicembre 1998, sul funzionamento del mercato interno in relazione alla libera circolazione delle merci fra gli Stati membri (3),

vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno (4) (direttiva servizi),

vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 27 marzo 1990 nella causa C-113/89, Rush Portugesa Ltda/Office Nationale d'Immigration (5),

viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 9 agosto 1994 nella causa C-43/93, Vander Elst (6), del 23 novembre 1999 nelle cause riunite C-369/96 e 376/96, Arblade (7), del 25 ottobre 2001 nelle cause riunite C-49/98, C-50/98, C-52/98, C-54/98, C-68/98 e C-71/98, Finalarte (8), del 7 febbraio 2002 nella causa C-279/00, Commissione/Italia (9), del 12 ottobre 2004 nella causa C-60/03, Wolff & Müller GmbH (10), del 21 ottobre 2004 nella causa C-445/03, Commissione/Lussemburgo (11), e del 19 gennaio 2006 nella causa C-244/04, Commissione/Germania (12),

vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee dell'11 dicembre 2007 nella causa C-438/05, International Transport Workers' Federation e Finnish Seamen's Union/Viking line ABP (13) (causa Viking),

vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 18 dicembre 2007 nella causa C-341/05, Laval un Partneri Ltd (14),

vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 3 aprile 2008, causa C-346/06, Rüffert (15),

viste le seguenti convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL): OIL n. 94 clausole sul lavoro (appalti pubblici); OIL n. 87 libertà sindacale e protezione del diritto sindacale; OIL n. 98 diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva; OIL n. 117 scopi principali e standard della politica sociale, segnatamente la parte IV; OIL n. 154 contrattazione collettiva,

vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2006 sull'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco di lavoratori (16),

vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2004 sull'applicazione della direttiva 96/71/CE negli Stati membri (17),

vista la sua risoluzione del 23 maggio 2007 sulla promozione di un lavoro dignitoso per tutti (18),

visti i principi comuni di flessicurezza, avallati dal Consiglio europeo del 14 dicembre 2007 e la risoluzione del Parlamento del 29 novembre 2007 sui principi comuni di flessicurezza (19),

visto l'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento,

visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione giuridica e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0370/2008),

A.

considerando che il trattato CE riconosce i diritti fondamentali sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nelle costituzioni degli Stati membri e nei diversi trattati e convenzioni internazionali come riferimento essenziale per il diritto e la prassi comunitari,

B.

considerando che il trattato CE definisce numerosi principi importanti e considerando che uno dei principali obiettivi della Comunità è quello di un mercato interno con una dimensione sociale caratterizzato dall'abolizione tra gli Stati membri degli ostacoli che si frappongono alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali,

C.

considerando altresì che uno di tali principi è il riconoscimento dei diritti costituzionali di base dei cittadini, ivi incluso il diritto di formare sindacati, di scioperare e di negoziare contratti collettivi,

D.

considerando che i principi fondamentali del mercato interno includono la libera circolazione dei lavoratori, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi,

E.

considerando che, ai sensi dell'articolo 39 del trattato CE, la libera circolazione dei lavoratori implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità tra i lavoratori degli Stati membri in materia di occupazione, retribuzione e altre condizioni di lavoro,

F.

considerando che le restrizioni alle libertà fondamentali sono ammesse dal trattato CE a condizione che perseguano obiettivi legittimi compatibili con il trattato, siano giustificate da ragioni prevalenti di interesse pubblico, siano idonee al conseguimento degli obiettivi perseguiti e si limitino a quanto è necessario per raggiungere tali obiettivi; considerando altresì che, in base all'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta stessa possono essere apportate solo laddove rispettino il principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui,

G.

considerando che la Corte di giustizia delle Comunità europee riconosce il diritto di azione collettiva come fondamentale e parte integrante dei principi generali della legislazione comunitaria; considerando che tale diritto sarà sancito anche nei trattati se il trattato di Lisbona verrà ratificato,

H.

considerando che la Commissione ha sottolineato in varie occasioni l'importanza dell'attuale quadro nazionale del diritto del lavoro e della contrattazione collettiva per la protezione dei diritti dei lavoratori,

I.

considerando che la relazione della Commissione 2006 sulle relazioni industriali in Europa mostra che la contrattazione collettiva altamente sviluppata può avere un effetto positivo sull'inclusione sociale,

J.

considerando che ai sensi dell'articolo 136 del trattato CE, la Comunità e gli Stati membri «hanno come obiettivo il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso»; e considerando che, per conseguire tale obiettivo, l'articolo 140 del trattato CE dispone che la Commissione incoraggi la stretta cooperazione tra gli Stati membri nel campo della politica sociale, in particolare per le materie riguardanti il diritto di associazione e la contrattazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori,

K.

considerando che, secondo il preambolo della direttiva sul distacco dei lavoratori, lo sviluppo della prestazione transnazionale di servizi esige condizioni di libera ed equa concorrenza e misure che garantiscano il rispetto dei diritti dei lavoratori, in piena coerenza con il quadro di riferimento del diritto del lavoro e delle relazioni industriali degli Stati membri,

L.

considerando che la direttiva sul distacco dei lavoratori indica chiaramente al considerando 12 che «il diritto comunitario non osta all'estensione del campo di applicazione, da parte degli Stati membri, della loro legislazione o all'estensione dei contratti collettivi sottoscritti dalle parti sociali alle persone che sono occupate, anche temporaneamente, sul loro territorio, anche se il loro datore di lavoro risiede in un altro Stato membro» e che «il diritto comunitario non vieta agli Stati membri di garantire con mezzi adeguati, l'osservanza di queste norme»,

M.

considerando che l'obiettivo della direttiva sul distacco dei lavoratori (offrire un clima di leale concorrenza e misure che garantiscano il rispetto dei diritti dei lavoratori) è importante, in un'epoca in cui la prestazione transnazionale di servizi è in crescita, per la protezione dei lavoratori interessati, pur nel rispetto del quadro di riferimento del diritto del lavoro e delle relazioni industriali degli Stati membri, purché la legislazione comunitaria non sia violata,

N.

considerando che, stando alla direttiva sul distacco dei lavoratori, le leggi degli Stati membri devono definire il nucleo di norme obbligatorie per la protezione minima dei lavoratori distaccati nel paese ospite, senza impedire l'applicazione di condizioni di lavoro più favorevoli ai lavoratori,

O.

considerando che l'articolo 3, paragrafo 8, della direttiva sul distacco dei lavoratori concede la possibilità di applicare la direttiva attraverso la legislazione oppure attraverso contratti collettivi dichiarati universalmente applicabili o applicabili in via generale a tutte le imprese del settore interessato aventi simili caratteristiche oppure conclusi dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello nazionale e applicati in tutto il territorio nazionale; considerando che la Corte di giustizia delle Comunità europee ammette inoltre che, visto che la finalità della direttiva sul distacco dei lavoratori non è di armonizzare i sistemi per la determinazione delle condizioni normative e contrattuali di lavoro, gli Stati membri sono liberi di optare a livello nazionale per un sistema non esplicitamente figurante fra quelli indicati nella direttiva sul distacco dei lavoratori,

P.

considerando che il nucleo delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sul distacco dei lavoratori è composto da norme internazionali obbligatorie che gli Stati membri hanno concordato in comune; considerando che le disposizioni in materia di ordine pubblico di cui all'articolo 3, paragrafo 10, sono costituite anch'esse da norme internazionali obbligatorie, ma sono strutturate in modo che gli Stati membri le possano definire nella legislazione nazionale; considerando inoltre che il ricorso all'articolo 3, paragrafo 10, è importante affinché lo Stato membro possa prendere in considerazione una serie di problematiche legate al mercato del lavoro, alla politica sociale e ad altri aspetti, compresa la protezione dei lavoratori, rispettando al contempo il principio della parità di trattamento,

Q.

considerando che la mobilità dei lavoratori ha grandemente contribuito all'occupazione, alla prosperità e all'integrazione europea, dando ai cittadini nuove opportunità di sviluppare le proprie conoscenze e la propria esperienza e al tempo stesso di conseguire migliori standard di vita,

R.

considerando che l'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce il diritto di contrattazione collettiva e di azione collettiva,

S.

considerando che la direttiva sul distacco dei lavoratori ha permesso a più di un milione di lavoratori di lavorare all'estero in condizioni di sicurezza e senza problemi e conflitti,

T.

considerando che l'applicazione e l'esecuzione delle disposizioni della direttiva sul distacco dei lavoratori sono essenziali per raggiungere i suoi obiettivi, in particolare il rispetto degli accordi frutto della contrattazione collettiva negli Stati membri,

U.

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva servizi stabilisce chiaramente che la stessa non sostituisce la direttiva sul distacco dei lavoratori né pregiudica l'applicazione della stessa,

V.

considerando che, in relazione alla libera circolazione delle merci, la clausola «Monti» è stata inclusa nel regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio, all'articolo 2: «Il presente regolamento non può essere interpretato in modo tale da pregiudicare in qualsiasi modo l'esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti dagli Stati membri, compreso il diritto o la libertà di sciopero. Tali diritti possono includere il diritto o la libertà di adottare altre azioni contemplate dagli specifici sistemi che regolano le relazioni industriali negli Stati membri»,

W.

considerando che l'articolo 1, paragrafo 7 della direttiva servizi prevede che «La presente direttiva non pregiudica l'esercizio dei diritti fondamentali quali riconosciuti dagli Stati membri e dal diritto comunitario, né il diritto di negoziare, concludere ed eseguire accordi collettivi e di intraprendere azioni sindacali in conformità del diritto e delle prassi nazionali che rispettano il diritto comunitario»,

X.

considerando che il Consiglio europeo ha definito i principi per la creazione di modelli per il mercato del lavoro che, oltre a un livello elevato di sicurezza, sono dotati anche di un'elevata flessibilità (il cosiddetto modello di flessicurezza) che riconosce che un aspetto importante di un modello di flessicurezza di successo può essere rappresentato da parti sociali forti, con un margine significativo per la contrattazione collettiva,

Y.

considerando che compete alla Corte di giustizia delle Comunità europee interpretare il diritto comunitario alla luce dei diritti e delle libertà fondamentali e assicurare il rispetto dell'interpretazione e dell'applicazione del trattato CE,

Z.

considerando che compete ai giudici nazionali accertare, caso per caso, se siano soddisfatti i criteri che consentono la limitazione delle libertà fondamentali e la loro compatibilità con il diritto comunitario,

AA.

considerando che il diritto di intraprendere azioni collettive e di concludere contratti collettivi è un diritto fondamentale che costituisce parte integrante dei principi generali del diritto comunitario; considerando che, in tale contesto, la Corte di giustizia delle Comunità europee non dovrebbe basarsi su una dichiarazione del Consiglio e della Commissione del 24 settembre 1996, non approvata dal Parlamento nella sua qualità di colegislatore, che limiti l'interpretazione dei concetti di «disposizioni di politica pubblica» e «disposizioni nazionali fondamentali per l'ordine politico» meramente come norme vincolanti stabilite per legge,

AB.

considerando che la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 21 settembre 1999 nella causa C-67/96, Albany International BV (20) relativa alle leggi in materia di concorrenza ha attribuito ai sindacati un notevole margine di discrezione per quanto riguarda le questioni legate al mercato del lavoro,

AC.

considerando che è stata rilevata una divergenza di opinioni e interpretazioni in seno alla Corte di giustizia delle Comunità europee, nonché tra la Corte stessa e il suo Avvocato generale, nell'ambito di varie cause sulla direttiva sul distacco dei lavoratori, in particolare le summenzionate cause Laval e Rüffert; considerando che quando vi sono divergenze di opinione e di interpretazione, può essere opportuno chiarire l'equilibrio tra diritti e libertà fondamentali;

1.

sottolinea che la libertà di fornire servizi è una pietra angolare del progetto europeo; reputa tuttavia che tale aspetto dovrebbe essere contemperato con i diritti fondamentali, con gli obiettivi sociali sanciti dai trattati e con il diritto dei governi e delle parti sociali di garantire la non discriminazione e la parità di trattamento nonché con il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro; rammenta che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce il diritto alla contrattazione collettiva e all'azione collettiva e che la parità di trattamento è un altro principio fondamentale dell'Unione europea;

2.

è del parere che qualunque cittadino dell'Unione europea dovrebbe avere il diritto di lavorare in qualunque luogo dell'Unione europea beneficiando del diritto alla parità di trattamento; deplora pertanto che tale diritto non sia applicato uniformemente nell'Unione europea; è altresì del parere che le disposizioni transitorie ancora in vigore dovrebbero formare oggetto di una rigorosa revisione da parte della Commissione per determinare se esse siano veramente necessarie per impedire distorsioni sui mercati nazionali del lavoro, e che, qualora tale necessità non sia accertata, esse dovrebbero essere abrogate prima possibile;

3.

sottolinea che la libertà di fornire servizi non è in contrasto né è di rango superiore rispetto al diritto fondamentale delle parti sociali di promuovere il dialogo sociale, in particolare visto che si tratta di un diritto costituzionale sancito in vari Stati membri; sottolinea inoltre che la clausola «Monti» intende tutelare questi diritti costituzionali fondamentali in relazione al mercato interno; rammenta al tempo stesso che la libertà di circolazione dei lavoratori è una della quattro libertà del mercato interno;

4.

accoglie positivamente il trattato di Lisbona e il fatto che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sarà giuridicamente vincolante; constata che ciò comprenderebbe il diritto dei sindacati di negoziare e concludere contratti collettivi ai livelli opportuni e, in caso di conflitti di interesse, di intraprendere azioni collettive, comprese le azioni di sciopero, per difendere i loro interessi;

5.

sottolinea che la libertà di prestare servizi non è di rango superiore rispetto ai diritti fondamentali che figurano nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in particolare al diritto dei sindacati di intraprendere azioni di lotta, un diritto che è oltretutto in vari Stati membri garantito dalla costituzione; sottolinea pertanto che le summenzionate sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause Rüffert, Laval e Viking dimostrano la necessità di chiarire che le libertà economiche codificate dai trattati dovrebbero essere interpretate in modo da non ledere l'esercizio dei diritti sociali fondamentali riconosciuti dagli Stati membri e dal diritto comunitario, fra cui il diritto di negoziare, concludere ed applicare gli accordi collettivi e di ricorrere all'azione collettiva, e in modo da non limitare l'autonomia delle parti sociali che esercitano tali diritti fondamentali per promuovere gli interessi e la tutela dei lavoratori;

6.

sottolinea che la direttiva sul distacco dei lavoratori consente alle autorità pubbliche e alle parti sociali di stabilire condizioni di lavoro e di impiego più favorevoli ai lavoratori, conformemente alle varie tradizioni negli Stati membri;

7.

sottolinea che il considerando 22 della direttiva sul distacco dei lavoratori afferma che detta direttiva lascia impregiudicate le disposizioni di legge degli Stati membri in materia di azioni collettive per la difesa degli interessi di categoria, come stabilisce l'articolo 137, paragrafo 5, del trattato CE;

8.

sottolinea pertanto la necessità di salvaguardare e di rafforzare la parità di trattamento, la parità di retribuzione a parità di lavoro nel medesimo posto di lavoro per le donne e per gli uomini, come prescritto dagli articoli 39 e12 del trattato CE; ritiene che, nel quadro della libertà di prestazione di servizi o di stabilimento, la cittadinanza del datore di lavoro, dei dipendenti o dei lavoratori distaccati non può giustificare ineguaglianze nelle condizioni normative, retributive o nell'esercizio dei diritti fondamentali, come il diritto di sciopero;

9.

mette in evidenza l'importanza di prevenire gli effetti negativi sui modelli del mercato del lavoro già in grado di unire un elevato grado di flessibilità a un elevato livello di sicurezza e, al contrario, di promuovere ulteriormente tale approccio;

Impatto generale

10.

osserva che l'effetto orizzontale di talune disposizioni del trattato CE dipende dal soddisfacimento di condizioni precise, tra cui la condizione che tali disposizioni conferiscano diritti a un soggetto che abbia interesse al rispetto degli obblighi in questione; esprime la propria preoccupazione che, nelle specifiche circostanze che caratterizzano le sentenze emesse di recente dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, l'effetto orizzontale dell'articolo 43 del trattato CE sia stato debitamente identificato e ritiene che ciò possa comportare un aumento delle cause presentate alla Corte;

11.

si compiace del fatto che, conformemente ai principi e alle tradizioni dell'Unione europea, molti Stati membri, cooperando con le parti sociali, abbiano messo a punto elevati standard in materia di condizioni di lavoro, che migliorano il benessere di tutti i lavoratori e rafforzano la crescita economica e la competitività;

12.

è convinto che nella direttiva sul distacco dei lavoratori e nella direttiva servizi l'intenzione del legislatore sia incompatibile con interpretazioni che possono favorire una concorrenza sleale fra imprese; constata che le imprese che sottoscrivono e seguono contratti collettivi potrebbero incorrere in svantaggi concorrenziali rispetto alle imprese che si rifiutano di agire in tal modo;

13.

ritiene che la corretta applicazione ed esecuzione delle disposizioni della direttiva sul distacco dei lavoratori siano essenziali per garantire il raggiungimento dei suoi obiettivi, vale a dire facilitare la prestazione di servizi, garantendo comunque un'adeguata tutela dei lavoratori, e rispettare pienamente gli accordi di contrattazione collettiva esistenti negli Stati membri verso i quali i lavoratori sono distaccati nel quadro di tale direttiva;

14.

è altresì del parere che la libertà di prestare servizi transfrontalieri nel mercato interno sia ulteriormente rafforzata assicurando che i fornitori nazionali ed esteri siano confrontati a condizioni economiche e di mercato del lavoro analoghe a quelle del luogo di prestazione dei servizi;

15.

promuove attivamente la concorrenza basata sulla conoscenza e l'innovazione, come stabilito dalla strategia di Lisbona;

16.

contesta l'introduzione del principio di proporzionalità per azioni contro le imprese che, richiamandosi al diritto stabilimento o al diritto di fornire servizi oltre i confini, minano deliberatamente le condizioni di lavoro; ritiene che non dovrebbe esistere alcun dubbio circa il diritto di ricorrere alle azioni collettive per sostenere la parità di trattamento e garantire condizioni di lavoro dignitose;

17.

sottolinea che le libertà economiche dell'Unione europea non possono essere interpretate nel senso di garantire alle imprese il diritto di aggirare o eludere le disposizioni nazionali di legge e le prassi in materia previdenziale e di lavoro oppure di imporre una sleale concorrenza sul piano delle condizioni retributive e normative; ritiene pertanto che le azioni transfrontaliere delle imprese che rischiano di compromettere le condizioni retributive e contrattuali del paese ospitante debbano essere proporzionate e non possano essere giustificate automaticamente dalle disposizioni del trattato CE relative, ad esempio, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento;

18.

sottolinea che il diritto comunitario deve rispettare il principio di non discriminazione; sottolinea ulteriormente il fatto che il legislatore comunitario deve assicurare che non siano frapposti ostacoli agli accordi collettivi, ad esempio a quelli che stabiliscono la parità di retribuzione per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro nazionalità o da quella del loro datore in lavoro, nel luogo in cui viene fornito il servizio, o alle azioni sindacali a sostegno di tali accordi, fatto che è conforme alla normativa o alla prassi nazionale;

19.

riconosce che le sentenze della Corte di giustizia della Comunità europee nelle summenzionate cause Laval, Rüffert e Lussemburgo hanno destato talune gravi preoccupazioni circa l'interpretazione da dare alle direttive di armonizzazione minima;

20.

rileva che le considerazioni sociali cui fanno riferimento gli articoli 26 e 27 della direttiva appalti pubblici permettono agli Stati membri di instaurare un'equa concorrenza stabilendo termini e condizioni di occupazione che vanno oltre le regole obbligatorie in materia di protezione minima;

21.

è del parere che la base giuridica limitata della libera circolazione della direttiva sul distacco dei lavoratori possa portare a interpretare la direttiva come invito esplicito alla concorrenza sleale in materia di condizioni retributive e normative; pertanto, ritiene che la base giuridica della direttiva sul distacco dei lavoratori potrebbe essere ampliata, al fine di includere un riferimento alla libera circolazione dei lavoratori;

22.

mette in evidenza che la situazione attuale potrebbe comportare il fatto che i lavoratori nei paesi ospitanti si sentano messi sotto pressione dalla spinta all'abbassamento dei salari; ritiene pertanto che occorra garantire, in tutti gli Stati membri, un'applicazione coerente della direttiva sul distacco dei lavoratori;

23.

rammenta che nove Stati membri hanno ratificato la Convenzione OIL n. 94; si rammarica che anche in sede giurisprudenziale non si tenga adeguatamente in considerazione la convenzione OIL n. 94 e teme che la sua applicazione negli Stati membri interessati possa contrastare con l'applicazione della direttiva sul distacco dei lavoratori; invita la Commissione a fare quanto prima luce su tale situazione e a continuare a promuovere la ratifica della convenzione per un ulteriore sviluppo delle clausole sociali nei regolamenti che disciplinano gli appalti pubblici, che costituisce uno degli obiettivi della direttiva in materia di appalti pubblici;

24.

constata che non è stato riconosciuto che, secondo le convenzioni OIL n. 87 e n. 98, le limitazioni al diritto di azione collettiva e ai diritti fondamentali possono essere giustificate soltanto da motivi di salute, di ordine pubblico e da altri fattori analoghi;

Richieste

25.

invita tutti gli Stati membri ad applicare correttamente la direttiva sul distacco dei lavoratori; sottolinea che la legislazione del mercato del lavoro e le regole concernenti la negoziazione di contratti collettivi rientrano fra le competenze degli Stati membri e delle parti sociali; fa a tal riguardo notare che spetta agli Stati membri migliorare e utilizzare pienamente le misure di prevenzione, controllo e applicazione, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

26.

ritiene che l'attuale normativa comunitaria presenti lacune e incongruenze e si sia pertanto prestata a interpretazioni della direttiva sul distacco dei lavoratori non previste dal legislatore comunitario, che tendeva ad un giusto equilibrio fra la libertà di prestazione di servizi e la tutela dei diritti dei lavoratori; invita la Commissione ad elaborare le necessarie proposte legislative volte a prevenire conflitti di interpretazione nel futuro;

27.

accoglie pertanto positivamente la dichiarazione del 3 aprile 2008, in cui la Commissione afferma chiaramente che continuerà a contrastare il dumping sociale e sottolinea che la libertà di prestare servizi non contrasta e non ha un rango superiore rispetto a diritti fondamentali di sciopero e di iscriversi al sindacato; sostiene l'applicazione senza indugio delle conclusioni del Consiglio del 9 giugno 2008, per rimediare a carenze nell'applicazione, prevenire ulteriori situazioni problematiche e abusi e instaurare un clima di reciproca fiducia; invita al Commissione e gli Stati membri a intensificare la cooperazione fra Stati membri, autorità nazionali e Commissione per quanto riguarda i controlli e lo scambio di migliori prassi; reputa che questo sia un modo efficace per combattere gli abusi;

28.

segnala quanto sia importante che nel mercato europeo del lavoro le regole siano trasparenti e uguali per tutti, pur osservando che le diverse tradizioni politiche rendono molto difficile pervenire a un modello unico di mercato del lavoro; ritiene pertanto che, nei casi in cui taluni Stati membri siano interessati in modo specifico, si dovrebbe procedere a una accurata valutazione dell'impatto delle sentenze Laval, Rüffert e Lussemburgo a livello nazionale, di concerto con le parti sociali;

29.

si compiace che la Commissione abbia comunicato di essere disposta a riesaminare l'impatto del mercato interno sui diritti del lavoro e i contratti collettivi;

30.

suggerisce che ciò non dovrebbe escludere una parziale revisione della direttiva sul distacco dei lavoratori, osserva che l'effetiva revisione della direttiva dovrebbe essere condotta al termine di un'analisi approfondita, a livello nazionale, delle vere sfide che si pongono ai vari modelli di accordi collettivi; ritiene che la revisione dovrebbe affrontare in particolare, qualora lo si ritenga utile, questioni come le condizioni di lavoro applicabili, i livelli salariali, il principio della parità di trattamento dei lavoratori nel contesto della libera circolazione dei servizi, il rispetto di modelli di lavoro diversi e la durata del distacco;

31.

ritiene che l'esercizio dei diritti fondamentali, quale riconosciuto negli Stati membri, nelle convenzioni dell'OIL e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compreso il diritto di negoziare, concludere e applicare accordi collettivi e il diritto di organizzare azioni sindacali, non dovrebbero essere messi in questione;

32.

sottolinea che deve essere assolutamente chiaro che la direttiva sul distacco dei lavoratori non vieta agli Stati membri e alle parti sociali di chiedere condizioni più favorevoli per un trattamento paritario dei lavoratori e che è certo che la normativa comunitaria può essere applicata in base a tutti i modelli di mercato del lavoro;

33.

invita la Commissione ad applicare le decisioni del Consiglio concernenti l'urgente creazione di un sistema elettronico per lo scambio di informazione, che potrebbe permettere agli Stati membri di contrastare gli abusi con maggiore efficacia;

34.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di adottare misure idonee a contrastare gli abusi, in particolare le società fittizie (le cosiddette «letterbox companies»), ossia imprese non impegnate in nessuna attività significativa nel paese di origine, ma che sono state create, talvolta direttamente dall'imprenditore principale, nel paese ospitante con il solo obiettivo di esercitarvi un'attività e di eludere la piena applicazione delle norme di tale paese, in particolare per quanto riguarda le condizioni salariali e di lavoro; invita la Commissione a stabilire norme chiare per combattere le società fittizie e un codice di condotta per le imprese, in conformità della direttiva servizi;

35.

ribadisce che i diritti sociali fondamentali non sono subordinati ai diritti economici in una gerarchia di libertà fondamentali; chiede pertanto un riesame, nell'abito del diritto primario, dell'equilibrio fra diritti fondamentali e libertà sociali, onde contribuire a evitare una competizione a favore di standard sociali più bassi;

36.

si compiace della posizione comune del Consiglio su una nuova direttiva sul lavoro tramite agenzia interinale che consentirebbe un trattamento non discriminatorio fin dal primo giorno di assunzione, fatto salvo un accordo diverso delle parti sociali;

37.

invita la Commissione a presentare la tanto attesa Comunicazione sulla contrattazione collettiva transnazionale in cui si proponga l'istituzione di un quadro giuridico per gli accordi collettivi transnazionali;

*

* *

38.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e i parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

(2)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

(3)  GU L 337 del 12.12.1998, pag. 8.

(4)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

(5)  Racc. I-1470.

(6)  Racc. I-3803.

(7)  Racc. I-8453.

(8)  Racc. I-7831.

(9)  Racc. I-1425.

(10)  Racc. I-9553.

(11)  Racc. I-10191.

(12)  Racc. I-885.

(13)  Racc. I-10779.

(14)  Racc. I-11767.

(15)  Non ancora pubblicata nella Raccolta.

(16)  GU C 313 E del 20.12.2006, pag. 452.

(17)  GU C 92 E del 16.4.2004, pag. 404.

(18)  GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 321.

(19)  Testi approvati, P6_TA(2007)0574.

(20)  Racc. I- 5751.


21.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 15/58


Mercoledì 22 ottobre 2008
Democrazia, diritti umani e nuovo accordo di partenariato e cooperazione UE-Vietnam

P6_TA(2008)0514

Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2008 sulla democrazia, i diritti umani e il nuovo Accordo di partenariato e cooperazione UE-Vietnam e i diritti umani

2010/C 15 E/11

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Vietnam,

visto l'Accordo di cooperazione concluso nel 1995 tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam,

visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato dal Vietnam nel 1982,

visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che il 20 e 21 ottobre 2008 si terrà ad Hanoi il secondo ciclo di colloqui tra l'Unione europea e il Vietnam,

B.

considerando che il 25 agosto 2008 la sua sottocommissione per i diritti dell'uomo ha tenuto un'audizione sul Vietnam, il Laos e la Cambogia,

C.

considerando che la prossima riunione nel quadro del dialogo sui diritti umani tra la troika dell'Unione europea e il Vietnam è in programma per il mese di dicembre 2008,

D.

considerando che l'articolo 1 dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam recita: «il rispetto dei diritti dell'uomo e dei principi democratici è alla base della cooperazione tra le parti e delle disposizioni del presente Accordo, di cui costituisce un elemento essenziale»,

E.

considerando che in Vietnam la libertà di riunione è soggetta a severe restrizioni e che nel settembre 2008 il governo vietnamita ha lanciato la campagna di repressione più dura degli ultimi decenni contro pacifici manifestanti cattolici che partecipavano a veglie di preghiera ad Hanoi per chiedere la restituzione delle proprietà ecclesiastiche confiscate dal governo,

F.

considerando che in Vietnam la libertà di stampa è soggetta a gravi restrizioni; che nel 2008 numerosi giornalisti vietnamiti sono stati arrestati o condannati per aver denunciato la corruzione dei funzionari e che il 19 settembre 2008 il direttore dell'ufficio della Associated Press ad Hanoi, Ben Stocking, è stato arrestato e percosso dalla polizia per un servizio su una manifestazione pacifica di cattolici vietnamiti svoltasi ad Hanoi,

G.

considerando che le minoranze etniche degli altipiani del Nord e del Centro continuano a essere vittime di discriminazioni e violazioni della loro libertà religiosa e culturale e che le loro terre vengono confiscate; considerando che né le organizzazioni non governative indipendenti né i giornalisti stranieri hanno libero accesso agli altipiani centrali per rendersi conto della situazione reale dei Montagnard, in particolare di quelli rimpatriati forzatamente dalla Cambogia; che dal 2001 i Montagnard condannati a pene detentive per pacifiche attività politiche o religiose sono stati più di 300,

H.

considerando che, malgrado gli appelli costanti e ripetuti della comunità internazionale, il patriarca della Chiesa buddista unificata del Vietnam, Thích Qung Đ (79 anni), vincitore nel 2006 del Premio Rafto per la difesa dei diritti umani, è stato incarcerato a più riprese dal 1982 e si trova di fatto tuttora agli arresti domiciliari,

I.

considerando che il governo vietnamita non ha ancora riconosciuto la Chiesa buddista unificata del Vietnam, che è la maggiore organizzazione buddista in Vietnam,

J.

considerando che il Vietnam ha varato leggi per limitare il libero accesso a Internet, con filtri e controlli sui contenuti, ed arrestato numerosi «ciberdissidenti» che hanno utilizzato la Rete per diffondere le proprie posizioni in materia di diritti umani e democrazia o per partecipare a dibattiti online sulla democrazia; considerando altresì che il 10 settembre 2008 Nguyen Hoang Hai, attivista democratico e blogger conosciuto con lo pseudonimo di Điu Cày, è stato condannato a una pena detentiva,

K.

considerando che nel Vietnam meridionale i membri della minoranza etnica Khmer (Khmer Krom) hanno subito persecuzioni religiose e si sono visti confiscare le proprie terre; che le autorità hanno ridotto allo stato laico circa 20 monaci buddisti Khmer Krom, i quali nel febbraio del 2007 avevano partecipato a una pacifica manifestazione di protesta che rivendicava maggiore libertà religiosa, condannando cinque di essi a una pena detentiva; considerando altresì che le autorità vietnamite hanno posto agli arresti domiciliari il monaco Khmer Krom Tim Sakhorn, che era stato scarcerato nel giugno 2008; che dette autorità hanno fatto un eccessivo ricorso alla forza contro i contadini Khmer Krom che chiedevano la soluzione dei conflitti sulla proprietà dei terreni;

1.

sottolinea che il dialogo tra l'Unione europea e il Vietnam sui diritti umani deve tradursi in miglioramenti concreti in questo Paese; invita il Consiglio e la Commissione a rivedere la politica di cooperazione con il Vietnam tenendo conto dell'articolo 1 dell'Accordo di cooperazione del 1995, che fonda tale cooperazione sul rispetto dei diritti umani e dei principi democratici;

2.

invita la Commissione a stabilire parametri di riferimento chiari per la valutazione dei progetti di sviluppo in corso di attuazione in Vietnam, onde garantire che essi rispettino la clausola sui diritti umani e la democrazia parte del summenzionato accordo;

3.

invita la Commissione e il Consiglio, nel quadro dei negoziati in corso per la conclusione di un nuovo Accordo di partenariato e cooperazione tra Unione europea e Vietnam — che includerà una clausola esplicita sui diritti umani e la democrazia accompagnata da un meccanismo di attuazione della stessa — a far presente alla controparte vietnamita che è necessario, prima della conclusione dell'Accordo, porre fine alle attuali violazioni sistematiche della democrazia e dei diritti umani, e a chiedere in particolare al governo vietnamita di:

cooperare attivamente, in quanto membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, con i meccanismi dell'ONU in materia di diritti umani, invitando il relatore speciale sull'intolleranza religiosa, Abdelfattah Amor, e il gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria, le cui ultime visite nel paese risalgono, rispettivamente, al 1998 e al 1994, a recarsi in Vietnam e garantire ai funzionari e ai relatori speciali delle Nazioni Unite un accesso illimitato a tutte le zone del paese, inclusi gli altipiani centrali e settentrionali, dove essi dovrebbero poter avere colloqui riservati con i prigionieri e i detenuti politici e religiosi, nonché con i richiedenti asilo Montagnard rientrati in Vietnam dalla Cambogia;

rilasciare immediatamente tutte le persone incarcerate per aver espresso pacificamente convinzioni politiche o religiose, tra cui più di 300 Montagnard cristiani, oltre a monaci buddisti Khmer Krom, attivisti impegnati sul fronte dei diritti umani, autori di petizioni sui diritti fondiari, ciberdissidenti, esponenti sindacali, parrocchiani cattolici e seguaci della chiesa buddista Hoa Hoa e della religione Cao Dai;

annullare immediatamente e completamente gli arresti domiciliari decretati nei confronti di Thich Quang Do e di Tim Sakhorn;

permettere alle organizzazioni religiose indipendenti di svolgere liberamente attività religiose senza interferenze governative, consentendo a tali organizzazioni di registrarsi autonomamente presso il governo qualora lo desiderino; restituire le proprietà ecclesiastiche e le pagode confiscate dal governo vietnamita e ripristinare lo status giuridico della Chiesa buddista unificata del Vietnam;

abrogare le disposizioni della legislazione vietnamita che perseguono penalmente il dissenso e l'esercizio di determinate attività religiose in base ad una non meglio definita nozione di «reati contro la sicurezza nazionale», e garantire che tali leggi siano inapplicabili nei confronti di quanti hanno esercitato i propri diritti fondamentali alla libertà di espressione, riunione, associazione e credo religioso;

porre fine alla censura e al controllo del governo sui mezzi d'informazione nazionali, inclusi Internet e le comunicazioni elettroniche, autorizzando la pubblicazione di quotidiani e riviste indipendenti gestiti da privati;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri dell'ASEAN, al Segretario generale delle Nazioni unite, all'Alto Commissario delle Nazioni unite per i diritti umani e al governo e al parlamento del Vietnam.


Giovedì 23 ottobre 2008

21.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 15/61


Giovedì 23 ottobre 2008
Atti di pirateria in mare

P6_TA(2008)0519

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2008 sulla pirateria in mare

2010/C 15 E/12

Il Parlamento europeo,

vista la sua risoluzione del 20 maggio 2008 su una politica marittima integrata per l'Unione europea (1),

vista la sua risoluzione del 19 giugno 2008 sulle uccisioni sistematiche di civili in Somalia (2),

viste le conclusioni del Consiglio «Affari generali» del 15 settembre 2008 (13028/2008),

viste le conclusioni del Consiglio «Relazioni esterne» del 26 maggio 2008 (9868/2008),

viste l'azione comune 2008/749/PESC del Consiglio, del 19 settembre 2008, relativa all'azione di coordinamento militare dell'Unione europea a sostegno della risoluzione 1816 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (EU NAVCO) (3), e la risoluzione 1838 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

vista la convenzione delle Nazioni Unite del 1988 per la repressione dei reati contro la sicurezza della navigazione marittima,

viste le risoluzioni 1814 (2008) del 15 maggio 2008 e 1816 (2008) del 2 giugno 2008 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite relative alla situazione in Somalia,

visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che la pirateria in alto mare rappresenta una minaccia crescente per la vita umana e la sicurezza, nonché per gli aiuti umanitari destinati a 3 milioni e mezzo di persone bisognose di assistenza, in particolare nelle acque al largo della Somalia e del Corno d'Africa,

B.

considerando inoltre che vi sono già state denunce relative all'aumento degli episodi di pirateria in altre regioni del mondo, come il canale del Mozambico, alcuni tratti di mare vicino all'India o i Caraibi,

C.

considerando che i continui conflitti e l'instabilità politica in Somalia hanno dato luogo ad episodi di pirateria e a rapine a mano armata,

D.

considerando che l'anno scorso gli assalti criminali contro le navi da pesca, le navi mercantili e le navi passeggeri comunitarie nelle acque internazionali vicino alle coste africane sono aumentati di numero e frequenza, mettendo a rischio la vita degli equipaggi e danneggiando gravemente il commercio internazionale,

E.

considerando che il libero transito delle navi che esercitano legalmente la loro attività commerciale in alto mare rappresenta un requisito essenziale del commercio internazionale,

F.

considerando che tali atti di pirateria rappresentano una minaccia diretta per i marinai il cui sostentamento dipende dall'esercizio, in condizioni di sicurezza e legalità, della loro attività commerciale e professionale in mare,

G.

considerando che i pescatori dell'Unione europea sono stati bersaglio di attacchi di pirati in alto mare e che la minaccia della pirateria ha indotto un numero significativo di pescherecci comunitari a ritirarsi a centinaia di chilometri di distanza dalle coste somale o a ridurre la loro attività di pesca nella regione,

H.

considerando che tra le vittime della pirateria vi sono stati normali cittadini che svolgevano le loro attività in modo pacifico a bordo di imbarcazioni turistiche da diporto nelle acque al largo del Corno d'Africa,

I.

considerando che tali episodi di pirateria, che hanno ripercussioni sul resto della regione del Corno d'Africa, sono in parte la conseguenza, ma anche una delle cause, della violenza e dell'instabilità politica in Somalia e delle relative conseguenze per la popolazione civile somala in termini di esposizione al pericolo, di ritardo nello sviluppo e di interruzione della consegna degli aiuti alimentari e di altre missioni umanitarie,

J.

considerando che nel 2007 è stato riportato che 20 membri d'equipaggio sono stati assassinati, 153 feriti o aggrediti e 194 rapiti,

K.

considerando che per reagire all'aggravamento del fenomeno il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sta ora lavorando a una nuova risoluzione per mobilitare la comunità internazionale al fine di applicare meglio gli strumenti di repressione e di prevenzione esistenti, nel quadro del diritto del mare o nel contesto delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza;

1.

invita il Governo federale di transizione somalo, in collaborazione con le Nazioni Unite e l'Unione africana, a considerare gli atti di pirateria e le rapine a mano armata compiuti al largo della costa somala contro imbarcazioni che trasportano aiuti umanitari alla stregua di atti criminali che devono essere contrastati arrestando i responsabili nel quadro del diritto internazionale in vigore;

2.

prende atto dell'azione comune 2008/749/PESC che istituisce un'azione di coordinamento militare a sostegno della risoluzione 1816 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (EU NAVCO);

3.

chiede agli Stati membri che siedono nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di rinnovare le autorizzazioni accordate nella risoluzione 1816 (2008) conformemente all'obiettivo della risoluzione 1838 (2008);

4.

invita la Commissione a cercare modalità atte a fornire protezione contro la pirateria per i pescherecci battenti bandiera dell'Unione europea o altra bandiera che operano nelle acque internazionali dell'oceano Indiano nord-occidentale, se possibile mediante la cooperazione con la Commissione per il tonno dell'oceano Indiano;

5.

si rammarica del fatto che il Consiglio non abbia consultato il Parlamento in merito alla decisione di lanciare tale operazione della Politica europea di sicurezza e di difesa (PESD) e invita il Consiglio a fornire al Parlamento le informazioni relative alla portata di tale azione e ai compiti esatti che la «cellula di coordinamento dell'UE» del Consiglio europeo svolgerà a sostegno della missione marittima della PESD denominata EU NAVCO;

6.

invita il Consiglio ad operare una netta distinzione tra il futuro mandato della PESD e le misure di lotta contro la pirateria attuate dai suoi Stati membri nel quadro dell'operazione «Enduring Freedom» nel Corno d'Africa al fine di contrastare le attività terroristiche; chiede orientamenti chiari in relazione all'arresto e ai procedimenti penali dei pirati fermati; invita il Consiglio ad evitare qualsiasi coinvolgimento di EU NAVCO nel conflitto in corso in Somalia; chiede un coordinamento efficace con le altre navi, in particolare statunitensi e russe, presenti nella regione;

7.

invita il Consiglio e la Commissione a garantire che gli strumenti giuridici dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) che riguardano la pirateria e le rapine a mano armata siano riveduti e aggiornati quanto prima al fine di perseguire e condannare gli autori di tali crimini;

8.

invita il Consiglio e la Commissione a incoraggiare gli Stati costieri e tutti gli Stati membri a ratificare il protocollo del 2005 alla convenzione delle Nazioni Unite per la repressione dei reati contro la sicurezza della navigazione marittima;

9.

invita gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto a recepire quanto prima nei loro ordinamenti giuridici interni le disposizioni pertinenti delle Convenzioni UNCLOS e SUA che consentono una chiara definizione delle giurisdizioni e dunque di garantire le azioni penali nella massima sicurezza giuridica in caso di cattura di pirati o di autori di atti di aggressione a mano armata in mare;

10.

plaude all'intenzione della Commissione di migliorare il coordinamento con le agenzie europee incaricate del controllo marittimo, ponendo l'accento sulla prevenzione delle attività illegali (tratta di esseri umani e traffico di droga nonché immigrazione illegale) in particolare nelle acque internazionali; sollecita il Consiglio a non mettere sullo stesso piano la sfida del terrorismo e la questione dell'immigrazione illegale nonché il traffico di droga e la tratta di esseri umani;

11.

plaude all'iniziativa della Commissione di promuovere dei negoziati per una migliore gestione dello spazio marittimo con i paesi terzi e appoggia decisamente la cooperazione rafforzata con i paesi vicini per la tutela dei mari al di là delle giurisdizioni nazionali;

12.

condanna categoricamente il commercio di armi e munizioni con bande organizzate che commettono atti di pirateria; chiede alle organizzazioni internazionali competenti di raccomandare misure adeguate per impedire che le armi giungano nelle mani di tali gruppi dediti alla pirateria;

13.

invita la Commissione a informare il Parlamento in merito a qualsiasi decisione relativa al finanziamento di progetti concernenti le rotte marittime a rischio nelle acque del Corno d'Africa, dello stretto di Bab el-Mandeb e del Golfo di Aden;

14.

invita la Commissione a considerare le modalità di un sostegno pratico da fornire all'IMO per l'attuazione della sua agenda di Sana'a e Dar es Salaam e in particolare per l'istituzione di un centro regionale di informazione marittima o di un sistema ad esso correlato;

15.

si compiace dei progressi compiuti dal Consiglio europeo nella preparazione di un'operazione navale dell'Unione europea contro la pirateria al fine di garantire la sicurezza delle navi mercantili in transito all'interno di un corridoio navale nel golfo di Aden;

16.

deplora che l'azione del Consiglio non riguardi le zone di pesca di tale regione e chiede che siano prese rapidamente misure in tal senso;

17.

invita la Commissione a istituire appena possibile, nel quadro della nuova politica marittima integrata, un sistema comunitario di cooperazione e di coordinamento reciproco, che consentirebbe alle navi militari battenti bandiera di uno Stato membro dispiegate nelle acque internazionali di proteggere i pescherecci e le navi mercantili di altri Stati membri;

18.

si compiace pertanto dell'adozione di un emendamento in prima lettura del Parlamento al bilancio generale dell'Unione 2009, inteso a creare una nuova linea di bilancio destinata a finanziare un progetto pilota che dovrebbe analizzare le possibilità di finanziare, gestire e coordinare un piano d'azione comunitario per proteggere le imbarcazioni comunitarie che transitano o che operano in zone minacciate dalla pirateria internazionale;

19.

esorta vivamente la Commissione e gli Stati membri ad appoggiare attivamente, nell'ambito delle Nazioni Unite e dell'IMO, l'iniziativa promossa da vari Stati membri di estendere il diritto di inseguimento per via marittima o aerea alle acque territoriali degli Stati costieri, previo consenso degli Stati interessati, e di sviluppare un meccanismo di reciproca assistenza contro i casi di pirateria marittima; chiede altresì alla Commissione e agli Stati membri di operare in modo dinamico per assicurare l'adozione di una nuova risoluzione delle Nazioni Unite dato che la risoluzione 1816 (2008) scade il 2 dicembre 2008;

20.

auspica che la Commissione e le Nazioni Unite non trascurino, contestualmente alla sicurezza dei convogli e all'esercizio del loro diritto di inseguimento nei confronti degli aggressori, la via della cooperazione e della normalizzazione politica con gli Stati della regione al fine di permettere loro di prevenire e combattere meglio la criminalità marittima e i molteplici fattori alla sua origine;

21.

invita il Consiglio e gli Stati membri a illustrare gli obiettivi dell'operazione navale militare dell'Unione europea nel quadro della risoluzione 1816 del Consiglio delle Nazioni Unite, intesa ad arrestare il fenomeno della pirateria e delle rapine a mano armata al largo delle coste della Somalia; riconosce che le risoluzioni 1816 (2008) e 1838 (2008) sono state redatte ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite quale unico modo per legittimare l'uso della forza; sottolinea tuttavia che gli atti di pirateria e gli atti contro la pirateria non devono in nessun caso essere considerati come atti di guerra; invita il Consiglio europeo a considerare la pirateria come un atto criminale nel quadro del diritto internazionale esistente;

22.

chiede al Consiglio di fare tutto il possibile per identificare e smantellare le reti di criminalità organizzata che traggono profitto da tali azioni;

23.

chiede alla Commissione e alla comunità internazionale di dispiegare tutti i mezzi umani e finanziari necessari per contribuire all'instaurazione di un regime democratico e stabile in Somalia e per lottare efficacemente nel lungo termine contro la pirateria in alto mare;

24.

invita il Consiglio e gli Stati membri ad adottare regole d'ingaggio chiare e giuridicamente ineccepibili per le forze navali impegnate in tali operazioni;

25.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2008)0213.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2008)0313.

(3)  GU L 252 del 20.9.2008, pag. 39.


21.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 15/64


Giovedì 23 ottobre 2008
Equivalenza dei principi contabili

P6_TA(2008)0520

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2008 sul progetto di regolamento della Commissione del 2 giugno 2008 recante modifica del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune informazioni contenute nei prospetti e nei messaggi pubblicitari e sul progetto di decisione della Commissione del 2 giugno 2008 relativa all'uso da parte di emittenti di titoli di paesi terzi di principi contabili nazionali di determinati paesi terzi e di International Financial Reporting Standard per la redazione dei loro bilanci consolidati

2010/C 15 E/13

Il Parlamento europeo,

vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sulle emittenti i cui valori immobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (3),

visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1569/2007 del 21 dicembre 2007 che stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

visto il progetto di regolamento della Commissione del 2 giugno 2008 che modifica il regolamento della Commissione (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune informazioni contenute nei prospetti e nei messaggi pubblicitari,

visto il progetto di decisione della Commissione del 2 giugno 2008 relativo all'uso da parte di emittenti di titoli di paesi terzi di principi contabili nazionali di determinati paesi terzi e di International Financial Reporting Standard per la redazione dei loro bilanci consolidati,

vista la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5),

vista la sua risoluzione del 14 novembre 2007 sul progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 per quanto riguarda i principi contabili in base ai quali sono redatte le informazioni storiche contenute nei prospetti e sul progetto di decisione della Commissione sull'uso da parte di emittenti dei titoli di paesi terzi di informazioni preparate conformemente a principi contabili riconosciuti internazionalmente (6),

visto l'articolo 81 del suo regolamento;

Per quanto riguarda il progetto di regolamento e il progetto di decisione

1.

prende atto dei progressi realizzati dalla Commissione in materia di eliminazione degli obblighi di riconciliazione per gli emittenti dell'Unione europea nei paesi terzi; riconosce gli sforzi fatti volti al riconoscimento dei GAAP statunitensi (Generally Accepted Accounting Principles) e degli International Financial Reporting Standard (IFRS) quali adottati dall'Unione europea;

2.

è dell'avviso che i GAAP di un paese terzo debbano essere considerati equivalenti agli IFRS, quali adottati conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 nel caso in cui gli investitori siano in grado di prendere una decisione analoga, indipendentemente dal fatto che le dichiarazioni finanziarie loro presentate siano redatte secondo gli IFRS o secondo i GAAP del paese terzo, e nel caso in cui la garanzia in materia di audit e l'attuazione a livello delle entità sono tali da meritare la fiducia degli investitori;

3.

ritiene che le autorità di regolamentazione intratterranno un dialogo attivo con le loro controparti internazionali per quanto riguarda l'applicazione e l'esecuzione coerente degli IFRS e rafforzeranno la cooperazione e la condivisione delle informazioni;

4.

prende atto che gli IFRS emessi dall'organismo internazionale di normalizzazione contabile (IASB) costituiscono una solida base per le autorità di regolamentazione nel loro lavoro sulla convergenza dei principi contabili a livello globale; è dell'avviso che l'uso di principi contabili internazionali a livello mondiale migliorerebbe la trasparenza e la comparabilità delle dichiarazioni finanziarie, con benefici considerevoli per le imprese e gli investitori;

5.

ritiene che la convergenza dei principi contabili rappresenti un compito importante ma sottolinea che ogni giurisdizione deve avere come obiettivo finale l'adozione degli IFRS nel rispetto del proprio contesto democratico e giuridico;

6.

si compiace del regolamento (CE) n. 1569/2007 che fornisce la definizione di equivalenza e crea un meccanismo per determinare l'equivalenza dei GAAP di un paese terzo; sottolinea che il regolamento (CE) n. 1569/2007 prevede che la decisione della Commissione autorizzi gli emittenti comunitari ad utilizzare gli IFRS adottati conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 nel paese terzo interessato;

7.

nota che gli Stati Uniti riconoscono soltanto i bilanci preparati utilizzando gli IFRS riconosciuti dallo IASB; riconosce tuttavia che gli USA consentono un breve periodo transitorio nel corso del quale i bilanci preparati utilizzando gli IFRS adottati nel quadro del regolamento (CE) n. 1606/2002 vengono anch'essi accettati senza criteri di riconciliazione;

8.

sottolinea che taluni paesi terzi non hanno ancora affermato chiaramente e pubblicamente quando gli IFRS saranno applicati ai loro emittenti nazionali;

9.

ritiene che il progetto di decisione della Commissione e il progetto di regolamento della Commissione debbano rispettare le condizioni fissate nel regolamento (CE) n. 1569/2007 e nella presente risoluzione;

10.

si compiace del calendario presentato recentemente da taluni paesi terzi in merito alla loro conversione agli IFRS; chiede alla Commissione di controllare il progresso di questi calendari al fine di abolire il riconoscimento dell'equivalenza una volta raggiunte le scadenze predeterminate per il cambiamento;

11.

nota che sono state fatte proposte per sviluppare la governance degli IASB;

12.

prende atto della relazione della Commissione del 22 aprile 2008 sui progressi fatti per eliminare gli obblighi di riconciliazione e delle iniziative delle autorità competenti per i criteri contabili nei paesi terzi al fine di convergere con gli IFRS;

13.

propone di modificare il progetto di regolamento della Commissione come segue:

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICA

Modifica 1

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 6

(3)

Per valutare l'equivalenza dei principi contabili generalmente accettati (Generally Accepted Accounting Principles — GAAP) di un paese terzo con gli IFRS adottati, il regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, fornisce la definizione di equivalenza e stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei GAAP di un paese terzo.

(3)

Per valutare l'equivalenza dei principi contabili generalmente accettati (Generally Accepted Accounting Principles — GAAP) di un paese terzo con gli IFRS adottati, il regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio fornisce la definizione di equivalenza e stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei GAAP di un paese terzo. Il regolamento (CE) n. 1569/2007 prevede anche che la decisione della Commissione dovrà garantire che gli emittenti comunitari siano autorizzati ad utilizzare gli IFRS adottati conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 nel paese terzo in questione.

Modifica 2

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 6

(6)

Nel suo parere [espresso rispettivamente nei mesi di marzo, maggio e 2008], il CESR ha raccomandato di considerare i GAAP degli Stati Uniti e i GAAP giapponesi equivalenti agli IFRS, ai fini dell'utilizzazione all'interno della Comunità. Il CESR ha inoltre raccomandato di accettare all'interno della Comunità, su base temporanea, fino e non oltre il 31 dicembre 2011, i bilanci che utilizzano i GAAP della Cina, del Canada e della Corea del Sud.

(6)

Nel suo parere [espresso rispettivamente nei mesi di marzo, maggio e ottobre 2008], il CESR ha raccomandato di considerare i GAAP degli Stati Uniti e i GAAP giapponesi equivalenti agli IFRS, ai fini dell'utilizzazione all'interno della Comunità. Il CESR ha inoltre raccomandato di accettare all'interno della Comunità, su base temporanea, fino e non oltre il 31 dicembre 2011, i bilanci che utilizzano i GAAP della Cina, del Canada, della Corea del Sud e dell'India .

Modifica 3

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 7

(7)

Nel 2006 il Financial Accounting Standards Board degli Stati Uniti e lo IASB hanno concluso un memorandum d'intesa in cui ribadiscono il loro obiettivo di arrivare ad una convergenza tra i GAAP degli Stati Uniti e gli IFRS e delineano il programma di lavoro previsto a questo fine. Grazie a questo programma di lavoro è stato possibile risolvere molte differenze importanti tra i GAAP degli Stati Uniti e gli IFRS. Inoltre, in seguito al dialogo intercorso tra la Commissione e la US Securities and Exchange Commission, non è più necessaria una riconciliazione per gli emittenti comunitari che redigono i loro bilanci conformemente agli IFRS. Dal 1o gennaio 2009 è pertanto opportuno considerare i GAAP degli Stati Uniti equivalenti agli IFRS adottati.

(7)

Nel 2006 il Financial Accounting Standards Board degli Stati Uniti e lo IASB hanno concluso un memorandum d'intesa in cui ribadiscono il loro obiettivo di arrivare ad una convergenza tra i GAAP degli Stati Uniti e gli IFRS e delineano il programma di lavoro previsto a questo fine. Grazie a questo programma di lavoro è stato possibile risolvere molte differenze importanti tra i GAAP degli Stati Uniti e gli IFRS. Inoltre, in seguito al dialogo intercorso tra la Commissione e la US Securities and Exchange Commission, non è più necessaria una riconciliazione per gli emittenti comunitari che redigono i loro bilanci conformemente agli IFRS pubblicati dall'IASB . Dal 1o gennaio 2009 è pertanto opportuno considerare i GAAP degli Stati Uniti equivalenti agli IFRS adottati.

Modifica 4

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 12 bis (nuovo)

 

(12 bis)

Il governo indiano e l'istituto indiano dei contabili iscritti all'albo si sono impegnati pubblicamente nel luglio 2007 ad adottare gli IFRS entro il 31 dicembre 2011 e stanno prendendo misure efficaci per garantire il tempestivo e completo passaggio agli IFRS per quella data.

Modifica 5

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 1, paragrafo 1

Regolamento (CE) n. 809/2004

Articolo 35, paragrafo 5 bis

5 bis.   Gli emittenti di paesi terzi non sono soggetti all'obbligo, di cui all'allegato I, punto 20.1, all'allegato IV, punto 13.1, all'allegato VII, punto 8,2; all'allegato X, punto 20.1 o all'allegato XI, punto 11.1, di riesporre le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati incluse di un progetto e relative agli esercizi finanziari anteriori agli esercizi finanziari che iniziano il 1o gennaio 2012 o in data successiva all'obbligo di cui all'allegato VII, punto 8.2. bis, all'allegato IX, punto 11,1, all'obbligo di cui all'allegato VII, punto 8.2. bis, all'allegato IX, punto 11.1, o all'allegato X, punto 20.1. bis di fornire una descrizione delle differenze tra gli International Financial Reporting Standard adottati in conformità al regolamento (CE) n. 1606/2002 e i principi contabili in base ai quali sono redatte tali informazioni, purché le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati siano preparate conformemente ai Generally Accepted Accounting Principles della Repubblica popolare cinese, del Canada o della Repubblica di Corea.

5 bis.   Gli emittenti di paesi terzi non sono soggetti all'obbligo, di cui all'allegato I, punto 20.1, all'allegato IV, punto 13.1, all'allegato VII, punto 8,2; all'allegato X, punto 20.1 o all'allegato XI, punto 11.1, di riesporre le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati incluse di un progetto e relative agli esercizi finanziari anteriori agli esercizi finanziari che iniziano il 1o gennaio 2012 o in data successiva, o all'obbligo di cui all'allegato VII, punto 8.2. bis, all'allegato IX, punto 11,1, o all'allegato X, punto 20.1. bis di fornire una descrizione delle differenze tra gli International Financial Reporting Standard adottati in conformità al regolamento (CE) n. 1606/2002 e i principi contabili in base ai quali sono redatte tali informazioni purché le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati siano preparate conformemente ai Generally Accepted Accounting Principles della Repubblica popolare cinese, del Canada o della Repubblica di Corea o della Repubblica indiana .

Modifica 6

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 1 bis (nuovo)

 

Articolo 1 bis

La Commissione continuerà a monitorare, con l'assistenza tecnica del CESR, gli sforzi esplicati dai paesi terzi nella transizione verso l'adozione degli IFRS e a perseguire un dialogo attivo con le autorità nel corso del processo di convergenza. La Commissione presenta una relazione sui progressi compiuti a tale riguardo al Parlamento europeo e al Comitato europeo per i valori mobiliari nel 2009.

Modifica 7

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 1 ter (nuovo)

 

Articolo 1 ter

Le date annunciate al pubblico da parte dei paesi terzi relative alla transizione verso gli IFRS costituiranno le date di riferimento per l'abolizione del riconoscimento dell'equivalenza per tali paesi.

14.

propone di modificare il progetto di decisione della Commissione come segue:

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICA

Modifica 8

Proposta di decisione

Considerando 5

(5)

Per valutare l'equivalenza dei principi contabili generalmente accettati (Generally Accepted Accounting Principles — GAAP) di un paese terzo con gli IFRS adottati, il regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, fornisce la definizione di equivalenza e stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei GAAP di un paese terzo.

(5)

Per valutare l'equivalenza dei principi contabili generalmente accettati (Generally Accepted Accounting Principles — GAAP) di un paese terzo con gli IFRS adottati, il regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio fornisce la definizione di equivalenza e stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei GAAP di un paese terzo. Il regolamento (CE) n. 1569/2007 prevede anche che la decisione della Commissione dovrà garantire che gli emittenti comunitari siano autorizzati ad utilizzare gli IFRS adottati conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 nel paese terzo in questione.

Modifica 9

Proposta di decisione

Considerando 7

(7)

Nel suo parere [espresso rispettivamente nei mesi di marzo, maggio e 2008], il CESR ha raccomandato di considerare i GAAP degli Stati Uniti e i GAAP giapponesi equivalenti agli IFRS, ai fini dell'utilizzazione all'interno della Comunità. Il CESR ha inoltre raccomandato di accettare all'interno della Comunità, su base temporanea, fino e non oltre il 31 dicembre 2011, i bilanci che utilizzano i GAAP della Cina, del Canada e della Corea del Sud.

(7)

Nel suo parere [espresso rispettivamente nei mesi di marzo, maggio e ottobre 2008], il CESR ha raccomandato di considerare i GAAP degli Stati Uniti e i GAAP giapponesi equivalenti agli IFRS, ai fini dell'utilizzazione all'interno della Comunità. Il CESR ha inoltre raccomandato di accettare all'interno della Comunità, su base temporanea, fino e non oltre il 31 dicembre 2011, i bilanci che utilizzano i GAAP della Cina, del Canada, della Corea del Sud e dell'India .

Modifica 10

Proposta di decisione

Considerando 8

(8)

Nel 2006 il Financial Accounting Standards Board degli Stati Uniti e lo IASB hanno concluso un memorandum d'intesa in cui ribadiscono il loro obiettivo di arrivare ad una convergenza tra i GAAP degli Stati Uniti e gli IFRS e delineano il programma di lavoro previsto a questo fine. Grazie a questo programma di lavoro è stato possibile risolvere molte differenze importanti tra i GAAP degli Stati Uniti e gli IFRS. Inoltre, in seguito al dialogo intercorso tra la Commissione e la US Securities and Exchange Commission, non è più necessaria una riconciliazione per gli emittenti comunitari che redigono i loro bilanci conformemente agli IFRS. Dal 1o gennaio 2009 è pertanto opportuno considerare i GAAP degli Stati Uniti equivalenti agli IFRS adottati.

(8)

Nel 2006 il Financial Accounting Standards Board degli Stati Uniti e lo IASB hanno concluso un memorandum d'intesa in cui ribadiscono il loro obiettivo di arrivare ad una convergenza tra i GAAP degli Stati Uniti e gli IFRS e delineano il programma di lavoro previsto a questo fine. Grazie a questo programma di lavoro è stato possibile risolvere molte differenze importanti tra i GAAP degli Stati Uniti e gli IFRS. Inoltre, in seguito al dialogo intercorso tra la Commissione e la US Securities and Exchange Commission, non è più necessaria una riconciliazione per gli emittenti comunitari che redigono i loro bilanci conformemente agli IFRS pubblicati dall'IASB . Dal 1o gennaio 2009 è pertanto opportuno considerare i GAAP degli Stati Uniti equivalenti agli IFRS adottati.

Modifica 11

Proposta di decisione

Considerando 13 bis (nuovo)

 

(13 bis)

Il governo indiano e l'istituto indiano dei contabili iscritti all'albo si sono impegnati pubblicamente nel luglio 2007 ad adottare gli IFRS entro il 31 dicembre 2011 e stanno prendendo misure efficaci per garantire il tempestivo e completo passaggio agli IFRS per quella data.

Modifica 12

Proposta di decisione

Articolo 1, paragrafo 1, alinea

Dal 1o gennaio 2009, oltre agli IFRS adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002, gli emittenti dei paesi terzi sono autorizzati a redigere i loro bilanci consolidati annuali e semestrali conformemente ai seguenti principi :

Dal 1o gennaio 2009, oltre agli IFRS adottati a norma del regolamento(CE) n. 1606/2002, sono considerati equivalenti agli IFRS adottati a norma del regolamento(CE) n. 1606/2002 i seguenti principi relativi ai bilanci consolidati annuali e semestrali:

Modifica 13

Proposta di decisione

Articolo 1, paragrafo 2

Prima degli esercizi finanziari che iniziano a partire dal 1o gennaio 2012 incluso, gli emittenti di paesi terzi sono autorizzati a redigere i loro bilanci consolidati annuali e i loro bilanci consolidati semestrali conformemente ai Generally Accepted Accounting Principles della Repubblica popolare cinese, del Canada o della Repubblica di Corea.

Prima degli esercizi finanziari che iniziano a partire dal 1o gennaio 2012 incluso, gli emittenti di paesi terzi sono autorizzati a redigere i loro bilanci consolidati annuali e i loro bilanci consolidati semestrali conformemente ai Generally Accepted Accounting Principles della Repubblica popolare cinese, del Canada, della Repubblica di Corea o della Repubblica indiana .

Modifica 14

Proposta di decisione

Articolo 1 bis (nuovo)

 

Articolo 1 bis

La Commissione continuerà a monitorare, con l'assistenza tecnica del CESR, gli sforzi esplicati dai paesi terzi nella transizione verso gli IFRS e a perseguire un dialogo attivo con le autorità nel corso del processo di convergenza. La Commissione presenta una relazione sui progressi compiuti a tale riguardo al Parlamento europeo e al Comitato europeo per i valori mobiliari nel 2009.

Modifica 15

Proposta di decisione

Articolo 1 ter (nuovo)

 

Articolo 1 ter

Le date annunciate al pubblico da parte dei paesi terzi relative alla transizione verso gli IFRS costituiranno le date di riferimento per l'abolizione del riconoscimento dell'equivalenza per tali paesi.

15.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

(2)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

(3)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(4)  GU L 340 del 22.12.2007, pag. 66.

(5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(6)  Testi approvati, P6_TA(2007)0527.


21.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 15/71


Giovedì 23 ottobre 2008
Misure di sicurezza aerea e impiego di «body scanner»

P6_TA(2008)0521

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2008 sull'impatto delle misure di sicurezza aerea e dell'impiego di «body scanner» sui diritti umani, la vita privata, la dignità personale e la protezione dei dati

2010/C 15 E/14

Il Parlamento europeo,

visti la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'articolo 6 del trattato UE, l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE e il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (1),

visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che la Commissione ha presentato un progetto di regolamento che integra le norme di base comuni in materia di sicurezza aerea il quale include, tra i metodi consentiti di controllo dei passeggeri negli aeroporti dell'Unione europea, i «body scanner» (scansionatori corporali), ossia dispositivi che producono immagini scannerizzate delle persone come se fossero nude, il che equivale a una perquisizione fisica virtuale,

B.

considerando che i «body scanner» possono rappresentare una delle soluzioni tecniche necessarie per mantenere un alto livello di sicurezza negli aeroporti europei,

C.

considerando che è necessario un quadro europeo inteso a garantire i diritti dei passeggeri europei, in caso di impiego di «body scanner», al fine di evitare che ogni aeroporto applichi regolamentazioni diverse,

D.

considerando che tale progetto di misura, lungi dall'essere puramente tecnico, ha un grave impatto sul diritto alla riservatezza, il diritto alla protezione dei dati e al rispetto della dignità personale e che pertanto deve essere accompagnato da misure di salvaguardia severe e adeguate,

E.

considerando che il progetto di misura non è stato corredato da una valutazione di impatto sui diritti fondamentali da parte della Commissione, come richiesto dalla comunicazione della Commissione del 27 aprile 2005 sul rispetto della Carta dei diritti fondamentali nelle proposte legislative della Commissione (COM(2005)0172), e che la Commissione non ha consultato né il Garante europeo per la protezione dei dati, come previsto dall'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (2), né il gruppo di lavoro di cui all'articolo 29, né l'Agenzia dei diritti fondamentali e che non è stata eseguita alcuna indagine sul possibile impatto di tali dispositivi sulla salute dei passeggeri,

F.

considerando che, per i motivi sopra illustrati, è lecito interrogarsi sulla giustificazione di tale misura nonché sulla sua proporzionalità e la sua necessità in una società democratica,

G.

considerando che tale progetto di misura relativo ai metodi di controllo dei passeggeri, che è stato esaminato nel quadro della procedura di regolamentazione con controllo (comitatologia), sarà seguito da misure di esecuzione relative ai requisiti e alle procedure di controllo che saranno stabilite mediante procedure nelle quali il Parlamento non ha quasi nessun potere,

H.

considerando che non è stato promosso alcun dibattito ampio, trasparente e aperto con i passeggeri, le parti interessate e le istituzioni a livello nazionale e dell'Unione europea su una questione estremamente delicata che riguarda i diritti fondamentali dei cittadini,

I.

considerando che occorre garantire misure di sicurezza efficaci nel settore aereo,

J.

considerando che la decisione della Commissione di sopprimere gradualmente il divieto sui liquidi al più tardi entro aprile 2010 rappresenta un passo in avanti,

1.

ritiene che non vi siano ancora le condizioni per adottare una decisione, poiché mancano ancora informazioni essenziali e chiede alla Commissione, prima della scadenza del termine di tre mesi, di:

eseguire una valutazione di impatto sui diritti fondamentali;

consultare il Garante europeo per la protezione dei dati, il gruppo di lavoro di cui all'articolo 29 e l'Agenzia dei diritti fondamentali;

eseguire una valutazione scientifica e medica del possibile impatto sulla salute di tali tecnologie;

eseguire una valutazione dell'impatto in termini economici, commerciali e del rapporto costi-benefici;

2.

ritiene che tale progetto di misura potrebbe andare al di là delle competenze di esecuzione previste nell'atto di base, in quanto le misure in questione non possono essere considerate semplici misure tecniche correlate alla sicurezza aerea, ma hanno gravi conseguenze sui diritti fondamentali dei cittadini;

3.

reputa, al riguardo, che tutte le misure di sicurezza aerea, incluso l'utilizzo di «body scanner», debbano rispettare il principio di proporzionalità, giustificato e necessario in una società democratica, e chiede pertanto al Garante europeo per la sicurezza dei dati, al gruppo di lavoro di cui all'articolo 29 e all'Agenzia dei diritti fondamentali di elaborare urgentemente un parere sui «body scanner» entro l'inizio di novembre 2008;

4.

si riserva il diritto di verificare la compatibilità di tali misure con i diritti umani e le libertà fondamentali presso i servizi giuridici dell'Unione europea e di adottare le misure necessarie sul seguito da darvi;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

(2)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


21.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 15/72


Giovedì 23 ottobre 2008
Accordo di stabilizzazione e di associazione CE/Bosnia-Erzegovina

P6_TA(2008)0522

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2008 sulla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra

2010/C 15 E/15

Il Parlamento europeo,

viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Salonicco (19-20 giugno 2003) e l’allegato intitolato «Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali: Procedere verso l’integrazione europea»,

vista la decisione del Consiglio del 7 novembre 2005 di avviare i negoziati con la Bosnia-Erzegovina in vista di un Accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA),

viste la sigla dell’ASA in data 4 dicembre 2007 e la firma dello stesso in data 16 giugno 2008,

visto il progetto di accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra (8226/2008),

vista la tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti consegnata alla Bosnia-Erzegovina dalla Commissione europea il 5 giugno 2008,

visti l’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da un lato, e la Bosnia Erzegovina, dall’altra parte, gli allegati e i protocolli allegati nonché la dichiarazione congiunta e la dichiarazione della Commissione allegata all’atto finale,

visto l’articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che l’ASA è il primo accordo internazionale globale tra la Bosnia-Erzegovina e l’Unione europea, il quale instaura rapporti contrattuali tra le due parti che faciliteranno la transizione della Bosnia-Erzegovina verso uno Stato pienamente funzionante, uno Stato il cui futuro, come affermato in occasione del summenzionato Consiglio europeo di Salonicco, è nelle mani dell’Unione europea,

B.

considerando che tale accordo ha la potenzialità di imprimere uno slancio all’economia della Bosnia-Erzegovina, dal momento che contiene disposizioni che vincolano il paese a liberalizzare i mercati, incrementando quindi la competitività delle imprese e attirando gli investimenti, a modernizzare il suo quadro giuridico rendendolo più efficiente e trasparente e ad attuare un graduale ravvicinamento della legislazione e dei regolamenti della Bosnia-Erzegovina all’acquis comunitario,

C.

considerando che l’accordo interinale, in vigore dal 1o luglio 2008, abolisce gradualmente gran parte delle restrizioni agli scambi commerciali tra le due parti e potrebbe pesare nel breve periodo sull’economia della Bosnia-Erzegovina a causa della concorrenza dei prodotti dell’Unione europea e della riduzione delle entrate doganali,

D.

considerando che l’ASA contiene disposizioni riguardanti il rafforzamento delle istituzioni, il consolidamento dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti dell’uomo, compresi i diritti delle minoranze,

E.

considerando che lo stesso stabilisce una cooperazione tra le parti in settori sensibili quali i visti, i controlli alle frontiere, l’asilo e l’immigrazione, il riciclaggio di denaro sporco, la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata,

F.

considerando che l’attuazione della prevista riforma delle strutture di polizia della Bosnia-Erzegovina dovrebbe essere considerata come parte degli sforzi del paese per migliorare la sua capacità di far fronte ai problemi sopra accennati,

G.

considerando che un altro degli obbiettivi dell’accordo è l’aumento del livello generale di educazione e di istruzione e formazione professionale in Bosnia-Erzegovina, nonché politiche per i giovani, ivi compresa l’istruzione non formale,

H.

considerando che sono necessari maggiori sforzi per superare la divisione secondo logiche etniche e per procedere verso un’effettiva riconciliazione tra le parti; che tali sforzi devono essere rivolti in particolare alle giovani generazioni attraverso programmi di istruzione comuni nelle due entità e attraverso una comune comprensione dei recenti tragici eventi registrati nel paese,

I.

considerando che sotto molti punti di vista la Bosnia-Erzegovina è ancora un paese profondamente diviso secondo logiche etniche, il che rappresenta un ostacolo alla sua trasformazione in uno stato e in una democrazia realmente funzionali,

J.

considerando che l’adesione all’Unione europea rappresenta una prospettiva per la Bosnia-Erzegovina solo in quanto Stato unico e non per le sue entità, le quali non godono di sovranità autonoma; considerando che è pertanto nell’interesse di tali entità garantire che la Bosnia-Erzegovina sia uno Stato pienamente efficiente, in grado di rispettare tutti i criteri e gli obblighi relativi all’adesione,

K.

considerando che ci sono ancora 125 072 persone ufficialmente registrate fra gli sfollati interni, di cui, secondo il governo della Bosnia-Erzegovina, 8 000 sfollati interni continuano a vivere in centri di raccolta, soprattutto a causa della mancanza di alloggi, infrastrutture e lavori adeguati nelle loro zone di origine,

L.

considerando la preziosa attività svolta sul campo dalle organizzazioni non governative (ONG) che cercano di rendere più sopportabile la situazione degli sfollati interni e dei profughi;

M.

considerando che nei registri ufficiali ci sono inoltre 45 000 persone che hanno bisogno di aiuto per ritornare ai luoghi in cui risiedevano prima della guerra,

N.

considerando che i crimini di guerra dovrebbero essere perseguiti con la stessa determinazione, con gli stessi mezzi e con la stessa efficienza a livello sia statale che locale;

1.

si compiace della firma di questo importante accordo ed esorta tutti gli Stati membri dell’Unione europea a ratificarlo rapidamente; è convinto che tale accordo consolidi la prospettiva europea della Bosnia-Erzegovina e che esso offra un’opportunità unica a questo paese per il raggiungimento della pace, della stabilità e della prosperità;

2.

ricorda in particolare ai leader politici che spetta soprattutto a loro cogliere tale opportunità dimostrando lungimiranza e determinazione sufficienti per perseguire congiuntamente a tutti i livelli — statale, locale e di enti — le riforme volte a modernizzare il paese e a renderlo più efficiente e compatibile con gli standard dell’Unione europea, non da ultimo attraverso l’abolizione di tutte le inutili barriere giuridiche e amministrative e la razionalizzazione delle strutture amministrative; ritiene che le autorità della Federazione debbano in particolare prendere immediatamente in considerazione l’opportunità di attuare iniziative concrete in tale direzione;

3.

ricorda al riguardo che la Bosnia-Erzegovina, in linea con l’ASA e con l’accordo interinale, ha tra l’altro l’obbligo di:

a)

abolire gradualmente tutte le restrizioni quantitative sui prodotti dell’Unione europea,

b)

abolire i dazi doganali secondo le scadenze concordate,

c)

snellire il flusso di merci con ogni mezzo di trasporto in tutto il suo territorio, e

d)

stilare un inventario esauriente di tutti i regimi d’aiuto nell’intero paese, allineare tali regimi alla normativa comunitaria nonché istituire un’autorità indipendente per gli aiuti di Stato;

4.

ritiene che l’ASA abbia la potenzialità di imprimere uno slancio all’economia della Bosnia-Erzegovina, dal momento che contiene disposizioni che vincolano il paese a liberalizzare il proprio mercato, incrementando quindi la competitività delle sue imprese e attirando investimenti, e a modernizzare il suo quadro giuridico rendendolo più efficiente e trasparente; incoraggia le autorità della Bosnia-Erzegovina ad adottare le misure necessarie per incrementare il livello di investimenti esteri diretti nel paese;

5.

ritiene che le misure sopra indicate implichino la necessità di un rafforzamento delle capacità amministrative della Bosnia-Erzegovina a tutti i livelli, anche dello Stato che ha la responsabilità di sorvegliare e garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall’ASA, a prescindere dagli organismi responsabili dell’attuazione dell’ASA;

6.

ricorda che entrambe le entità hanno bisogno di compiere progressi nell’ambito del processo di privatizzazione, ma sottolinea che ciò dovrebbe essere effettuato in condizioni trasparenti e nell’ambito di un adeguato quadro giuridico e regolamentare e che i proventi della privatizzazione dovrebbero essere investiti al fine di favorire uno sviluppo economico duraturo del paese;

7.

chiede al parlamento della Bosnia-Erzegovina, in stretta collaborazione con i parlamenti delle entità, di sorvegliare l’attuazione dell’ASA e di facilitare l’adozione delle norme legislative relative all’ASA e al partenariato europeo;

8.

è persuaso che le disposizioni riguardanti la cooperazione in materia di visti, gestione delle frontiere, migrazione, lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo costituiranno un incentivo efficace in Bosnia-Erzegovina per sostenere la riforma della polizia recentemente adottata, promuovendo l’ulteriore cooperazione tra le diverse strutture di polizia e ottenendo una maggiore armonizzazione delle procedure e delle pratiche; richiede alla missione di polizia dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina di facilitare tale processo;

9.

si compiace del fatto che l’accordo sostiene inoltre il principio dell’accesso non discriminatorio all’istruzione e ai sistemi di istruzione e formazione professionale a prescindere dal genere, dall’appartenenza etnica e dalla religione; ritiene infatti che debbano essere compiuti seri sforzi per superare le strutture segregazioniste attualmente presenti nel paese; ritiene che l’istruzione e le conoscenze acquisite nella convivenza sin dall’infanzia siano fattori essenziali per il processo di riconciliazione;

10.

ritiene che l’Unione europea dovrebbe promuovere la cooperazione accademica e nel campo della ricerca, compresi gli scambi di personale, tra la Bosnia-Erzegovina e gli altri paesi della regione e tra questi e gli Stati membri dell’Unione europea; ricorda a tale proposito il contributo che i programmi dell’Unione europea possono offrire a questo obiettivo nonché l’urgente necessità di istituire un’agenzia nazionale incaricata di attuare tali programmi che sono ora aperti ai paesi dei Balcani occidentali;

11.

esorta vivamente le autorità competenti in materia di istruzione a istituire l’agenzia nazionale necessaria per consentire la partecipazione dei cittadini della Bosnia-Erzegovina ai programmi di mobilità della Comunità, i quali, su richiesta del Parlamento europeo, sono stati aperti ai paesi dei Balcani occidentali; ritiene che oltre a promuovere la mobilità degli studenti e dei ricercatori i programmi comunitari in materia dovrebbero altresì promuovere la cooperazione tra gli istituti di istruzione delle diverse entità;

12.

è inoltre del parere che, tenuto conto dell’impatto sociale ed economico che potrebbe derivare dalla data di entrata in vigore dell’accordo interinale, lo strumento di assistenza preadesione (IPA) (1) dell’Unione europea deve fornire un sostegno alla modernizzazione dei sistemi di sicurezza sociale del paese e della sua legislazione del lavoro, alle organizzazioni del mercato del lavoro e dei sindacati, al potenziamento delle infrastrutture di trasporto della Bosnia-Erzegovina al fine di agevolare lo sviluppo economico, e alle politiche ambientali per ridurre l’inquinamento, ottimizzare il consumo di energia e migliorare la gestione dei rifiuti; plaude in proposito alla nomina, dopo lunghi negoziati, del coordinatore nazionale IPA, come richiesto dalla Commissione;

13.

invita la Commissione a mettere a punto misure specifiche che riflettano le condizioni particolari in Bosnia-Erzegovina, al fine di assistere e agevolare il processo di adesione all’Unione europea;

14.

esorta la Commissione europea a coinvolgere il paese in tutte le sue iniziative per la promozione dei contatti interpersonali, per lo sviluppo della società civile e per il miglioramento dello sviluppo economico e sociale della Bosnia-Erzegovina;

15.

è preoccupato per la mancanza di progressi per quanto riguarda il ritorno dei profughi e degli sfollati interni, ad esempio a Posavina nella Republika Srpska; ricorda l’esigenza di assicurare che le autorità locali siano maggiormente coinvolte e impegnate nel processo di rimpatrio, l’esigenza di organizzare attività di sensibilizzazione mirate ad accrescere il consenso dell’opinione pubblica sui rimpatriati, l’esigenza di affrontare il problema delle infrastrutture incomplete e soddisfare le richieste di servizi di pubblica utilità nelle aree di ritorno, l’esigenza di creare opportunità di lavoro per i rimpatriati e l’esigenza di armonizzare i sistemi pensionistico, di assicurazione sanitaria e di istruzione in tutta la Bosnia-Erzegovina, al fine di garantire che i rimpatri avvengano in condizioni sicure e dignitose, e contribuire efficacemente e in modo sostenibile al processo di riconciliazione;

16.

ricorda a tale proposito l’impegno ad applicare la dichiarazione di Sarajevo del 2005;

17.

è convinto dell’importanza particolare di esplicare maggiori sforzi per facilitare i rimpatri in considerazione della necessità di effettuare entro il 2011 un nuovo censimento della popolazione basato su dati disaggregati al fine di fornire un quadro aggiornato della struttura demografica in Bosnia-Erzegovina;

18.

chiede alle autorità della Bosnia-Erzegovina di affrontare con urgenza il problema degli 8 000 residenti dei centri collettivi ancora esistenti, per i quali il rientro in condizioni di sicurezza e dignità potrebbe non essere possibile e di esaminare soluzioni appropriate, dignitose e durature per queste persone;

19.

ritiene che occorra esplicare maggiori sforzi per i diritti delle minoranze in Bosnia-Erzegovina visti gli scarsi progressi in questo campo; plaude, a tale proposito, alla modifica della legge elettorale dell’aprile 2008 che permette ai membri delle minoranze nazionali di candidarsi alle elezioni locali; deplora tuttavia il fatto che il numero dei seggi destinati alle minoranze nazionali è a discrezione dei comuni; sottolinea inoltre la necessità di rendere operativi i consigli consultivi sulle minoranze che sono stati recentemente istituiti nella Republika Srpska e saranno istituiti nella Federazione della Bosnia-Erzegovina; deplora infine la persistente discriminazione nei confronti di «altri» nella Costituzione e nella normativa elettorale della Bosnia-Erzegovina;

20.

esprime la sua preoccupazione per il clima di intolleranza nei confronti di lesbiche, gay, bisessuali e transessuali (LGBT) con particolare riferimento agli incidenti verificatisi all’apertura del primo Queer Festival a Sarajevo il 24 settembre 2008 ed esorta vivamente la Bosnia-Erzegovina e le autorità locali a prendere le necessarie misure per garantire il pieno rispetto del diritto fondamentale di assemblea pacifica anche alle persone LGBT in Bosnia-Erzegovina;

21.

invita a fornire maggiori finanziamenti per il raggiungimento dell’obiettivo di liberare la Bosnia-Erzegovina dalle mine entro il 2009 previsto dalla strategia nazionale di azione contro le mine; evidenzia che la mancanza di finanziamenti per l’attuazione di tale strategia rappresenta la principale sfida nel settore, ed esorta pertanto le autorità competenti a fornire i finanziamenti necessari ad attuare e completare tale progetto il più rapidamente possibile;

22.

chiede alla Commissione di garantire il finanziamento per il programma delle Nazioni Unite sul disarmo per continuare la distruzione dell’eccedenza di armi, delle apparecchiature militari e delle munizioni delle forze armate della Bosnia-Erzegovina sotto il controllo delle Nazioni Unite e di prendere misure per evitare che tali armi siano vendute a intermediari, paesi o regimi poco raccomandabili;

23.

ricorda, a tale proposito, l’esigenza di rafforzare efficacemente le disposizioni già in vigore riguardanti il processo di restituzione delle proprietà ed esorta le autorità della Bosnia-Erzegovina a superare le loro esitazioni in merito;

24.

ritiene inoltre che maggiori sforzi debbano essere rivolti ad affrontare la questione delle persone scomparse e dei risarcimenti alle famiglie e si compiace del lavoro svolto dalla Commissione internazionale per le persone scomparse e dall’Istituto per le persone scomparse della Bosnia-Erzegovina; esorta le agenzie corrispondenti a livello di entità a sostenere il lavoro degli organi a livello statale trasmettendo loro tutte le pertinenti informazioni che raccolgono;

25.

considera necessario dedicare maggiore attenzione ai processi per crimini di guerra a livello distrettuale e cantonale, al fine di chiarire l’eventualità e le modalità di distribuzione delle cause fra i giudici di Stato e magistrati di livello inferiore e di garantire che gli organi giudiziari e i pubblici ministeri siano dotati di risorse adeguate, che la cooperazione giudiziaria e di polizia transfrontaliera sia rafforzata e che il quadro giuridico applicabile a livello nazionale e locale sia armonizzato; invita la Commissione e i paesi dei Balcani occidentali a intervenire per migliorare sensibilmente la cooperazione a livello regionale e internazionale a tale riguardo;

26.

sostiene a tal proposito l’attuale formulazione della Strategia della Bosnia-Erzegovina per i processi per i crimini di guerra, che, facendo luce sul numero di potenziali casi di crimini di guerra, dovrebbe facilitare l’individuazione delle decisioni a livello politico, finanziario e legislativo nonché le risorse necessarie ad affrontare tali casi;

27.

esprime preoccupazione per il clima di intimidazione nei confronti dei media, degli attivisti per i diritti umani e della società civile in generale che prevale nella Republika Srspka ed esorta i leader politici a riconoscere l’importante ruolo che rivestono media indipendenti e ONG nella vita democratica della loro entità;

28.

si rammarica del fatto che la Republika Srpska abbia minacciato di ritirarsi unilateralmente dalla società di trasmissione energetica statale per formarne una propria ritirando il precedente sostegno alla riforma concordata; precisa che tale atto avrebbe compromesso gli sforzi bosniaci nell’ambito del processo di stabilizzazione e associazione del paese; sollecita nel contempo le autorità della Federazione ad adottare le leggi, attese da lungo tempo, nel settore dell’approvvigionamento energetico;

29.

invita a intraprendere azioni adeguate in risposta alla sottoscrizione da parte della Bosnia-Erzegovina di un accordo bilaterale sull’immunità con gli Stati Uniti riguardante il Tribunale penale internazionale, il quale non è conforme con la posizione comune dell’Unione europea e con gli orientamenti in questo campo;

30.

si rammarica del fatto che, nonostante le importanti sfide che la Bosnia-Erzegovina ha affrontato nella lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata, al traffico di esseri umani, al riciclaggio di denaro e al traffico di droga, i progressi in tali settori siano ostacolati da interferenze politiche e dalla mancanza di volontà politica e di coordinamento tra le agenzie e le forze di polizia delle diverse entità; esorta le autorità della Bosnia-Erzegovina a intraprendere rapidamente ulteriori azioni per affrontare tali problemi;

31.

ritiene che il dibattito sul futuro assetto costituzionale del paese debba essere guidato dal Parlamento della Bosnia-Erzegovina; chiede a questo proposito un dibattito pubblico condotto in modo trasparente e aperto, con la piena partecipazione della società civile; ritiene inoltre che qualsiasi accordo costituzionale debba essere il frutto di accordi volontari fra i vari partiti politici della Bosnia-Erzegovina; ritiene tuttavia che la comunità internazionale e il Rappresentante speciale dell’Unione europea abbiano un importante ruolo da svolgere in qualità di facilitatori e li invita a fornire, in cooperazione con la Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa, il necessario sostegno per lo svolgimento di tale dibattito;

32.

invita i politici locali a riconoscere l’esigenza di una riforma strutturale dello Stato della Bosnia-Erzegovina; rammenta tuttavia che tale riforma potrà avvenire soltanto se sarà fondata su premesse realistiche;

33.

ricorda che rafforzare lo Stato centrale non significa indebolire le entità, ma creare le condizioni per un’amministrazione efficiente che operi per il bene comune di tutti i cittadini della Bosnia-Erzegovina in molti settori, ad esempio la creazione di un mercato unico interno; mette in guardia nel contempo dalla tentazione di utilizzare il dibattito costituzionale come un’opportunità per attribuire indebitamente alle entità poteri e prerogative che sono propri di uno Stato sovrano;

34.

rammenta alle autorità della Bosnia-Erzegovina il loro obbligo di piena collaborazione con il Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia, in particolare per agevolare l’arresto dei latitanti, identificare e proteggere i potenziali testimoni e fornire al Tribunale i documenti e le prove necessari allo svolgimento delle indagini e dei processi;

35.

si rammarica del fatto che le autorità elettorali non siano riuscite a far fronte alle preoccupazioni dei cittadini della Bosnia-Erzegovina trasferitisi all’estero durante la guerra ma desiderosi di esercitare il proprio diritto di voto; ritiene che una buona cooperazione con i paesi terzi confinanti potrebbe rappresentare una soluzione per consentire la registrazione di tali cittadini;

36.

ritiene che l’abolizione dell’Ufficio dell’Alto rappresentante, con il parallelo rafforzamento del ruolo del Rappresentante speciale dell’Unione europea, debba rimanere l’obiettivo ultimo sia per la comunità internazionale sia per i leader locali; esorta pertanto i leader politici ad assumersi le proprie responsabilità a tale riguardo e a compiere sforzi rilevanti per soddisfare gli obiettivi e le condizioni stabilite dal Consiglio per l’attuazione della pace, al fine di portare a termine, attraverso un processo consensuale, la transizione da un Alto rappresentante a un Rappresentante speciale dell’Unione europea;

37.

è insoddisfatto, in particolare, dalla mancanza di progressi nell’adozione in via definitiva delle disposizioni riguardanti il distretto di Brcko; avverte i leader politici della Bosnia-Erzegovina che la sentenza del tribunale arbitrale sullo status di Brcko è definitiva e non può essere messa in discussione;

38.

chiede inoltre ai politici della Bosnia-Erzegovina di riconoscere la necessità di ripartire in modo ragionevole i beni immobili tra lo Stato e gli altri livelli amministrativi, il che rappresenta uno degli obiettivi per l’abolizione dell’Ufficio dell’Alto rappresentante; li esorta a impegnarsi a fondo nei negoziati per la soluzione di questa questione di lunga data; ricorda che lo Stato deve stanziare le risorse necessarie a portare a termine i propri compiti;

39.

ricorda ai rappresentanti della comunità internazionale che i loro interlocutori in Bosnia-Erzegovina sono le istituzioni del paese e non i leader dei principali partiti politici; ritiene quindi che le istituzioni della Bosnia-Erzegovina debbano essere coinvolte, e anzi diventare i principali attori, nei processi di riforma che il paese deve portare avanti;

40.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, al governo della Bosnia-Erzegovina e all’Alto rappresentante per la Bosnia-Erzegovina — Rappresentante speciale dell’Unione europea.


(1)  Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).


21.1.2010   

IT

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CE 15/78


Giovedì 23 ottobre 2008
Commemorazione dell'Holodomor, la carestia artificiale del 1932-1933 in Ucraina

P6_TA(2008)0523

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2008 sulla commemorazione dell'Holodomor, la carestia artificiale del 1932-1933 in Ucraina

2010/C 15 E/16

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sull'Unione europea,

vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite per la prevenzione e la punizione del crimine di genocidio,

vista la dichiarazione comune resa durante la 58a sessione plenaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in occasione del 70o anniversario dell'Holodomor in Ucraina, sostenuta da 63 Stati, inclusi tutti gli Stati membri dell'allora Unione europea a 25,

vista la legge ucraina concernente «l'Holodomor del 1932-1933 in Ucraina», adottata il 28 novembre 2006,

vista la dichiarazione del Presidente del Parlamento europeo del 21 novembre 2007, che ha segnato l'inizio della commemorazione del 75o anniversario della grande carestia Holodomor in Ucraina,

viste la dichiarazione finale e le raccomandazioni della decima riunione del comitato parlamentare di cooperazione Unione europea-Ucraina, adottate il 27 febbraio 2008,

visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali costituisce uno dei principi basilari dell'Unione europea,

B.

considerando che la Convenzione delle Nazioni Unite per la prevenzione e la punizione del crimine di genocidio considera crimini una serie di atti commessi con l'intento di distruggere, interamente o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, uccidendone i membri e causando loro gravi danni fisici o mentali, sottoponendolo deliberatamente a condizioni di vita concepite per provocarne la distruzione fisica integrale o parziale, imponendo misure intese a impedire le nascite in seno al gruppo e trasferendo con la forza i bambini che ne fanno parte a un altro gruppo,

C.

considerando che l'Holodomor, la carestia del 1932-1933 che è costata la vita di milioni di ucraini, è stata pianificata con cinismo e crudeltà dal regime di Stalin al fine di imporre la politica sovietica di collettivizzazione dell'agricoltura contro la volontà della popolazione rurale in Ucraina,

D.

considerando che la commemorazione dei crimini contro l'umanità perpetrati nel corso della storia europea dovrebbe contribuire a prevenire simili crimini in futuro,

E.

sottolineando che l'integrazione europea si basa su una disponibilità a fare i conti con la tragica storia del XX secolo e sul riconoscimento del fatto che tale riconciliazione con una storia difficile non denota un senso di colpa collettivo ma forma una base stabile per la costruzione di un futuro europeo comune fondato su valori comuni e un futuro condiviso e interdipendente;

1.

pronuncia la seguente dichiarazione rivolta al popolo ucraino e in particolare ai sopravvissuti dell'Holodomor e ai familiari delle vittime;

a)

riconosce l'Holodomor (la carestia artificiale del 1932-1933 in Ucraina) quale spaventoso crimine contro il popolo ucraino e contro l'umanità;

b)

condanna con forza questi atti, diretti contro la popolazione rurale ucraina e connotati dall'annientamento di massa e da violazioni dei diritti dell'uomo e delle libertà.

c)

esprime la sua solidarietà con il popolo ucraino, vittima di questa tragedia, e rende omaggio a quanti sono morti come conseguenza della carestia artificiale del 1932-1933;

d)

invita i paesi nati dalla dissoluzione dell'Unione sovietica ad aprire i propri archivi sull'Holodomor del 1932-1933 in Ucraina ai fini di uno studio esaustivo che faccia luce e indaghi pienamente su tutte le sue cause e le conseguenze;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al governo e al parlamento dell'Ucraina, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Segretario generale dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa e al Segretario generale del Consiglio d'Europa.


21.1.2010   

IT

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CE 15/80


Giovedì 23 ottobre 2008
Attività del mediatore europeo (2007)

P6_TA(2008)0524

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2008 sulla relazione annuale concernente le attività del mediatore europeo nel 2007 (2008/2158(INI))

2010/C 15 E/17

Il Parlamento europeo,

vista la relazione annuale concernente le attività del mediatore europeo nel 2007,

visto l'articolo 195 del trattato CE,

visto l'articolo 43 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (1),

vista la sua risoluzione del 6 settembre 2001 sulla modifica dell'articolo 3 dello statuto e delle condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (2),

visto l'accordo quadro in materia di cooperazione concluso fra il Parlamento europeo ed il mediatore il 15 marzo 2006, entrato in vigore il 1° aprile 2006,

vista la comunicazione della Commissione del 5 ottobre 2005 sulla facoltà di adottare e trasmettere comunicazioni al mediatore europeo e di autorizzare funzionari delle pubbliche amministrazioni a comparire di fronte al mediatore europeo (SEC(2005)1227),

vista la lettera del luglio 2006 inviata dal mediatore europeo al Presidente del Parlamento europeo, volta ad avviare la procedura di revisione dello statuto del mediatore,

visto il progetto di decisione del 22 aprile 2008 (3) e la sua risoluzione del 18 giugno 2008 sull'adozione di una decisione del Parlamento europeo che modifica la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del 9 marzo 1994 sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (4),

viste le sue precedenti risoluzioni sulle attività del mediatore europeo,

visto l'articolo 195, paragrafo 2, seconda e terza frase, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le petizioni (A6-0358/2008),

A.

considerando che la relazione annuale concernente le attività del mediatore europeo nel 2007 è stata ufficialmente trasmessa al Presidente del Parlamento europeo il 10 marzo 2008 e che il mediatore europeo, sig. Nikiforos Diamandouros, ha presentato la propria relazione alla commissione per le petizioni il 19 maggio 2008 a Strasburgo,

B.

considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, inizialmente proclamata nel dicembre 2000, è stata firmata il 12 dicembre 2007 e riconfermata dai Presidenti del Parlamento, della Commissione e del Consiglio, e che l'impegno del trattato di Lisbona, attualmente in corso di ratifica, a favore di una Carta giuridicamente vincolante rispecchia la sempre più diffusa consapevolezza circa la necessità di porre i cittadini al centro di un'Europa trasparente, accessibile e alla portata di tutti, che è consapevole delle preoccupazioni dei suoi cittadini,

C.

considerando che l'articolo 41 della Carta stipula che «ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione»,

D.

considerando che l'articolo 43 della Carta sancisce che «qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali»,

E.

considerando essenziale che le istituzioni e gli organismi europei utilizzino pienamente le risorse necessarie al fine di adempiere al loro obbligo di garantire che i cittadini ricevano risposte rapide e concrete alle proprie domande, denunce e petizioni,

F.

considerando che, nonostante siano trascorsi sette anni dall'adozione della summenzionata risoluzione del 6 settembre 2001, con la quale il Parlamento ha approvato il codice europeo di buona condotta amministrativa del mediatore europeo, le altre principali istituzioni dell'Unione non hanno ancora aderito al pressante invito del Parlamento di conformare le loro prassi alle disposizioni del medesimo codice,

G.

considerando che il numero delle denunce pervenute nel 2007 è diminuito di circa il 16 % rispetto al 2006, ma che il numero di denunce ricevibili è aumentato in termini sia assoluti che relativi da 449 (12 % del totale) a 518 (16 % del totale) nel 2007,

H.

considerando che dalle 348 indagini concluse, delle quali 341 connesse a denunce e 7 avviate di propria iniziativa, risulta che in 95 casi (ovvero il 25,7 % dei casi esaminati) non si è potuto accertare alcun caso di cattiva amministrazione,

I.

considerando che nel 2007 sono raddoppiati i casi di cattiva amministrazione che, in seguito a una denuncia presentata al mediatore, sono stati risolti dall'istituzione o dall'organismo interessato (129 casi), il che rispecchia la crescente disponibilità da parte delle istituzioni e di vari organismi a considerare le denunce presentate al mediatore come un'occasione per correggere gli errori commessi e collaborare con il medesimo nell'interesse dei cittadini,

J.

considerando che nel 2007 cinque casi si sono conclusi con una composizione amichevole e alla fine del 2007 le proposte di composizione amichevole ancora in corso di esame erano trentuno,

K.

considerando che nel 2007 il mediatore ha intensificato il ricorso a procedure meno formali allo scopo di contribuire in maniera flessibile alla soluzione dei problemi, e che tale approccio continuerà ad essere sviluppato in futuro, il che dimostra la volontà del mediatore e delle istituzioni di assistere i cittadini,

L.

considerando che 55 indagini concluse nel 2007 dal mediatore hanno dato luogo a osservazioni critiche, e che la formulazione di un'osservazione critica conferma al denunciante che il proprio reclamo è fondato e segnala all'organismo o all'istituzione interessata l'errore commesso al fine di evitare il ripetersi di casi di cattiva amministrazione in futuro,

M.

considerando che nel 2007 sono stati stilati otto progetti di raccomandazione, che sette progetti di raccomandazione del 2006 hanno portato ad una decisione nel 2007, e che un caso è sfociato nella presentazione di una relazione speciale al Parlamento europeo,

N.

considerando che né le osservazioni critiche contenute nelle decisioni che chiudono i casi irrimediabili di cattiva amministrazione né le raccomandazioni e le eventuali relazioni speciali del Mediatore hanno efficacia vincolante, in quanto i poteri del mediatore sono volti non tanto a rimuovere direttamente gli atti di cattiva amministrazione, quanto a stimolare l'autocontrollo delle istituzioni e degli organismi dell'Unione europea,

O.

considerando che la cattiva amministrazione è stata definita come la mancata osservanza da parte dell'istituzione, o di altro organo interessato, delle norme o dei principi per essa vincolanti, anche quando essi derivano da un impegno preso di sua iniziativa dall'istituzione o dall'organo senza che ciò sia direttamente richiesto dai trattati o dal diritto secondario,

P.

considerando che il mediatore ha inserito tra le priorità la necessità di promuovere la buona amministrazione nelle istituzioni e organi dell'Unione europea nonché di incoraggiare gli sforzi in tal senso che vanno al di là della semplice prevenzione dei comportamenti illeciti,

Q.

considerando che nel 2007 il mediatore ha presentato una relazione speciale al Parlamento europeo, e che la presentazione di una relazione speciale al Parlamento rappresenta un valido mezzo a disposizione del mediatore per ottenere il sostegno di tale istituzione e della relativa commissione per le petizioni al fine di ricercare soluzioni soddisfacenti per i cittadini vittime di violazioni dei propri diritti e di promuovere il miglioramento qualitativo della pubblica amministrazione all'interno dell'Unione europea,

R.

considerando che, dall'entrata in vigore del trattato di Nizza, il Parlamento gode dello stesso diritto degli Stati membri, del Consiglio e della Commissione di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee per incompetenza, violazione di requisiti procedurali essenziali, violazione del trattato CE o di qualsiasi norma di diritto relativa alla sua applicazione o per abuso di potere,

S.

considerando che le osservazioni critiche espresse dal mediatore europeo in merito ai casi di cattiva amministrazione contenuti nella relazione del 2007 (osservazioni critiche, progetti di raccomandazione e relazioni speciali) possono servire come base per evitare in futuro di ripetere errori e irregolarità, attraverso l'adozione e l'attuazione delle opportune misure da parte delle istituzioni e di altri organismi dell'Unione europea,

T.

considerando che la cooperazione creata dal mediatore in seno alla rete europea dei difensori civici funziona da oltre dieci anni come un sistema flessibile per lo scambio d'informazioni e di esperienze sulle migliori prassi amministrative, nonché per indirizzare i denuncianti ai difensori civici o ad altri organismi analoghi che sono meglio in grado di aiutarli,

U.

considerando che il ruolo del mediatore a tutela del cittadino europeo si è evoluto nei 12 anni di attività dalla sua entrata in funzione, grazie alla sua autonomia e al controllo democratico sulla trasparenza del suo operato svolto dal Parlamento europeo,

V.

considerando che le attività del mediatore e della commissione per le petizioni devono rimanere distinte e comportare, come regola generale per evitare conflitti fra le rispettive prerogative, il rinvio reciproco delle rispettive pratiche con effetto definitivo;

1.

approva la relazione annuale per il 2007 presentata dal mediatore europeo, ne apprezza la presentazione che combina una sintesi delle attività annuali e un'analisi tematica delle decisioni del mediatore e dei problemi emersi nelle varie fasi del procedimento; ritiene tuttavia opportuna l'adozione di ulteriori misure volte a facilitare la lettura delle tabelle statistiche, nelle quali la combinazione di cifre e percentuali può creare confusione;

2.

chiede che a tutte le istituzioni e gli organismi dell'Unione europea siano destinate le necessarie risorse umane e di bilancio al fine di garantire che i cittadini ricevano risposte rapide e concrete alle loro domande, denunce e petizioni;

3.

ritiene che il mediatore abbia continuato ad esercitare i suoi poteri in modo equilibrato e dinamico, per quanto riguarda sia l'esame e il trattamento delle denunce, lo svolgimento e la conclusione delle indagini, che il mantenimento di rapporti costruttivi con le istituzioni e gli organismi dell'Unione europea e la sensibilizzazione dei cittadini a far leva sui loro diritti di fronte a tali istituzioni e organismi;

4.

esorta il mediatore europeo a proseguire i propri sforzi e a promuovere le proprie attività con efficacia, trasparenza e flessibilità in modo da poter costruire una autentica cultura del servizio nelle istituzioni e negli organi comunitari;

5.

condivide l'interpretazione estensiva del termine «cattiva amministrazione», da intendersi riferito non solo agli atti amministrativi che violano le norme o i principi sanciti dai trattati o dal diritto secondario, ma anche, ad esempio, ai casi in cui le stesse autorità amministrative hanno assunto determinati obblighi, ad esempio adottando un codice di buona condotta amministrativa o in cui le misure adottate o le dichiarazioni di natura politica abbiano dato luogo ad aspettative legittime e ragionevoli presso i cittadini;

6.

sostiene gli sforzi del mediatore intesi a promuovere la buona amministrazione rivolgendo osservazioni e suggerimenti supplementari alle istituzioni e agli organi dell'Unione europea anche quando non ha rilevato alcun caso di cattiva amministrazione nel corso delle sue indagini, ma considera che siano tuttavia necessari dei miglioramenti al fine di sviluppare una cultura basata sullo spirito di servizio e aperta ai cittadini in seno all'amministrazione dell'Unione europea;

7.

ritiene che il ruolo svolto dal mediatore ai fini del miglioramento della trasparenza e della responsabilità nei processi decisionali e nell'amministrazione dell'Unione europea rappresenti un contributo essenziale per realizzare un'Unione in cui le decisioni sono veramente prese «nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini», come statuisce l'articolo 1, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, in collaborazione con i difensori civici di ciascun Stato membro, per instaurare un contatto più stretto fra l'Unione europea e i cittadini d'Europa;

8.

ribadisce il proprio invito, espresso in diverse risoluzioni, affinché tutte le istituzioni e gli organismi dell'Unione europea adottino un'impostazione comune rispetto al codice europeo di buona condotta amministrativa;

9.

rileva che il codice europeo di buona condotta amministrativa, proposto dal mediatore ed approvato dal Parlamento europeo con la summenzionata risoluzione del 6 settembre 2001, si riferisce al personale di tutte le istituzioni e di tutti gli organismi comunitari ed è stato regolarmente aggiornato e pubblicato sul sito web del mediatore, a differenza degli altri codici;

10.

sottolinea la necessità di rafforzare ulteriormente l'immagine pubblica del mediatore europeo, la cui funzione è quella di fornire informazioni ai cittadini, alle imprese, alle ONG e ad altri organismi, e ritiene che un'informazione di qualità possa contribuire a ridurre il numero di denunce che non rientrano nel mandato del mediatore; nello stesso tempo chiede al mediatore europeo di trasmettere immediatamente alle autorità competenti le denunce che non rientrano nel suo mandato attraverso la rete più idonea a livello nazionale e locale;

11.

prende atto dell'incremento in termini assoluti delle denunce ricevibili, ma ritiene che il dato relativo a tali denunce — 16 % — resti insoddisfacente; raccomanda pertanto che una vigorosa campagna di informazione sia condotta nei confronti dei cittadini europei affinché sappiano maggiormente quali sono le funzioni e le competenze del mediatore;

12.

si compiace della natura generalmente costruttiva della cooperazione tra il mediatore e le istituzioni e gli organismi dell'Unione europea, ed approva il suo ruolo di supervisore esterno, nonché la sua valida funzione di fautore del miglioramento costante dell'amministrazione europea;

13.

invita il mediatore a far sì che la Commissione faccia un uso corretto dei suoi poteri discrezionali per l'avvio di una procedura per infrazione ex articolo 226 del trattato CE o per proporre penalità a norma dell'articolo 228 del trattato CE, evitando scrupolosamente ritardi o ingiustificabili inerzie, incompatibili con i poteri della Commissione di sorveglianza dell'applicazione del diritto comunitario;

14.

ritiene che, se un'istituzione rifiuta di recepire una raccomandazione contenuta in una relazione speciale del mediatore benché il Parlamento abbia approvato tale raccomandazione, quest'ultimo può legittimamente avvalersi della sua facoltà di adire la Corte di giustizia in ordine all'atto o all'omissione oggetto della raccomandazione del mediatore;

15.

prende atto della relazione speciale presentata dal mediatore nella quale egli rimprovera alla Commissione di non avere trattato una denuncia inerente alla direttiva europea sull'orario di lavoro, su cui il Parlamento ha approvato una risoluzione il 3 settembre 2008 (5);

16.

ritiene che il mediatore e la commissione per le petizioni, allorché nell'ambito dei rispettivi mandati e delle rispettive competenze esaminano questioni collegate quali, rispettivamente, la maniera in cui la Commissione ha condotto procedure di infrazione e l'infrazione stessa che è stata denunciata, possano realizzare utili sinergie attraverso una stretta collaborazione;

17.

si compiace per il rapporto esistente tra il mediatore e la commissione per le petizioni all'interno del quadro istituzionale per quanto attiene al rispetto delle reciproche competenze e prerogative;

18.

riconosce l'utilità del ruolo svolto dalla rete europea dei difensori civici, conformemente al principio di sussidiarietà, nel garantire la risoluzione stragiudiziale delle controversie; si compiace per la collaborazione a livello nazionale, regionale e locale tra il mediatore europeo e i difensori civici o gli organi analoghi degli Stati membri, e chiede un ulteriore rafforzamento dello scambio d'informazioni sulle migliori prassi, rendendo in tal modo possibile un'armonizzazione delle migliori prassi fra Stati membri;

19.

accoglie con favore l'adozione della dichiarazione della Rete europea dei Difensori civici nell'ottobre 2007 quale importante contributo per far conoscere meglio la dimensione europea dell'opera dei difensori civici e chiarire il servizio che forniscono a chi presenta denunce per questioni rientranti nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea;

20.

accoglie con favore le iniziative del mediatore europeo per far conoscere meglio sia la propria attività che quella svolta dai difensori civici nazionali, e raccomanda che il mediatore continui ad adoperarsi per accrescere la propria visibilità presso i cittadini;

21.

incoraggia il mediatore a continuare a dare notevole risalto ai casi di interesse diretto per i cittadini, e dunque per i potenziali denuncianti, alla luce delle persistenti ed eccessive difficoltà riscontrate da molti cittadini e da molte imprese nel comprendere appieno la ripartizione di responsabilità e i processi decisionali tra organismi europei, nazionali e regionali;

22.

si compiace della vigorosa campagna di informazione promossa dalla strategia di comunicazione del mediatore, in quanto essa contribuisce a sensibilizzare maggiormente i cittadini sui loro diritti e sulle competenze comunitarie, nonché a meglio comprendere la sfera di competenza del mediatore; invita tuttavia il mediatore, alla luce del numero tuttora considerevole di denunce che non rientrano nel suo mandato, ad intensificare gli sforzi per fornire con maggiore regolarità informazioni più esaurienti su tale mandato;

23.

ritiene, dal momento che ciascuna istituzione dispone del proprio sito internet sul quale poter inoltrare denunce, petizioni, ecc., per cui i cittadini incontrano delle difficoltà nel fare la distinzione fra le varie istituzioni, che sia opportuno sviluppare un manuale interattivo volto ad assistere i cittadini nell'identificare il forum più appropriato per risolvere i loro problemi;

24.

suggerisce, al fine di ridurre il numero di denunce irricevibili sottoposte al mediatore europeo, di sviluppare ancor più quest'idea e di creare un sito internet comune alle varie istituzioni europee per aiutare i cittadini e indirizzarli direttamente verso l'istituzione competente a trattare la loro denuncia;

25.

propone che il mediatore prenda delle misure per ridurre il numero di denunce nei casi in cui non è possibile alcuna azione;

26.

chiede al mediatore europeo di impegnarsi a trasmettere direttamente, una volta ottenuto il consenso del denunciante, tutte le denunce che rientrano nella competenza di un difensore civico nazionale o regionale;

27.

propone, al fine di accrescere la qualità e l'efficacia dei servizi forniti ai cittadini, che il mediatore continui a renderli edotti delle procedure interne e delle scadenze previste per il trattamento delle denunce, nonché dei criteri utilizzati per prendere decisioni nelle varie fasi dell'esame di una denuncia;

28.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al mediatore europeo, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e ai loro difensori civici o analoghi organi competenti.


(1)  GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.

(2)  GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 336.

(3)  Testi approvati, P6_TA(2008)0129.

(4)  Testi approvati, P6_TA(2008)0301.

(5)  Testi approvati, P6_TA(2008)0398.


21.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 15/85


Giovedì 23 ottobre 2008
Venezuela

P6_TA(2008)0525

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2008 sulle interdizioni politiche in Venezuela

2010/C 15 E/18

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Venezuela, in particolare la sua risoluzione del 24 maggio 2007 sul caso dell'emittente «Radio Caracas Televisión» in Venezuela (1),

vista la relazione dell'organizzazione Human Rights Watch del settembre 2008 sulla situazione dei diritti umani in Venezuela negli ultimi dieci anni, dal titolo «Un decennio sotto Cháves: intolleranza politica e opportunità perse per il progresso dei diritti umani in Venezuela»,

visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che le autorità venezuelane stanno utilizzando diversi elenchi di cittadini («lista Tascón», «lista Maisanta», «lista Russián») per licenziare funzionari pubblici nonché per inibire ai cittadini il diritto di rivestire incarichi pubblici e di avvalersi dei servizi e delle procedure amministrative,

B.

considerando che l'utilizzazione di simili elenchi a scopi politici restringe i diritti civili e politici degli oppositori dell'attuale governo venezuelano, in particolare il diritto di elettorato passivo e il diritto di libero voto per eleggere le autorità locali, regionali e nazionali,

C.

considerando che il Controllore generale del Venezuela ha emanato una circolare amministrativa per interdire un elevato numero di rappresentanti dell'opposizione, impedendo loro in tal modo di presentarsi come candidati nelle elezioni regionali e comunali previste per il novembre 2008,

D.

considerando che le autorità venezuelane hanno espulso arbitrariamente dal paese José Miguel Vivanco e Daniel Wilkinson, rispettivamente direttore e vicedirettore per le Americhe dell'ONG Human Rights Watch, perché hanno presentato una relazione critica sulle libertà pubbliche e il rispetto dei diritti umani nei dieci anni di mandato del presidente Hugo Chávez,

E.

considerando che queste sono le ultime di una serie di misure adottate dal governo al fine di intimidire i membri dell'opposizione, i dissidenti e gli osservatori internazionali nel paese,

F.

considerando che il 1o ottobre 2008 Julio Soto, leader studentesco del partito COPEI e presidente della Federazione dei centri universitari dell'Università dello Stato di Zulia, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre era in macchina nella città di Maracaibo, in un delitto perpetrato in circostanze oscure e non ancora chiarite;

1.

esprime la propria preoccupazione per gli elenchi di interdizione elettorale stilati dal Controllore generale della Repubblica;

2.

sollecita il governo venezuelano a esaminare le restrizioni politiche disposte per via amministrativa facendo riferimento alle disposizioni degli articoli 42 e 45 della Costituzione venezuelana, a norma della quale simili misure possono essere adottate soltanto dalle autorità giudiziarie, come avviene di solito in uno Stato di diritto;

3.

esorta il governo venezuelano a rispettare gli accordi internazionali firmati e ratificati dal Venezuela, comprese le disposizioni in materia di diritti politici enunciate all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b della convenzione americana sui diritti umani e agli articoli 2 e 25 del patto internazionale sui diritti civili e politici;

4.

esprime la propria energica protesta per le intimidazioni e le espulsioni arbitrarie di militanti per i diritti umani e considera che le espulsioni costituiscano un precedente di estrema gravità per il rischio che fa incombere sull'esercizio della libertà di espressione e il diritto di critica, elementi essenziali in ogni società democratica;

5.

condanna fermamente l'uccisione del leader studentesco Julio Soto; esprime le proprie condoglianze ai familiari e agli amici della vittima e sollecita le autorità venezuelane a compiere ogni sforzo necessario per chiarire quanto prima il delitto, affinché i responsabili dello stesso siano portati dinnanzi alla giustizia e il delitto non resti impunito;

6.

invita il governo di Chávez a porre termine a simili prassi e a promuovere una democrazia più partecipativa in Venezuela, rispettando pienamente i principi stabiliti nella Costituzione del 1999;

7.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché al Segretario generale dell'Organizzazione degli stati americani, all'Assemblea parlamentare euro-latinoamercana, al Parlamento del Mercosur e al governo e al parlamento della Repubblica Bolivariana del Venezuela.


(1)  GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 484.


21.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 15/86


Giovedì 23 ottobre 2008
Repubblica democratica del Congo: scontri nelle zone orientali di frontiera

P6_TA(2008)0526

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2008 sulla Repubblica democratica del Congo: scontri al confine orientale della RDC

2010/C 15 E/19

Il Parlamento europeo,

vista la sua risoluzione del 21 febbraio 2008 sulla situazione nel Kivu settentrionale (1),

viste la sua risoluzione del 17 gennaio 2008 sulla situazione nella Repubblica democratica del Congo e lo stupro come crimine di guerra (2), e le sue risoluzioni precedenti sulle violazioni dei diritti umani nella Repubblica democratica del Congo (RDC),

vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, del 22 novembre 2007, sulla situazione nella Repubblica democratica del Congo, in particolare nell'est del paese, e il suo impatto sulla regione (3),

vista la sua risoluzione del 15 novembre 2007 sulla risposta dell'Unione europea alle situazioni di fragilità nei paesi in via di sviluppo (4),

vista la comunicazione della Commissione, del 25 ottobre 2007, intitolata «Verso una risposta dell'Unione alle situazioni di fragilità: l'intervento in circostanze difficili per lo sviluppo sostenibile, la stabilità e la pace» (COM(2007)0643) e l'allegato documento di lavoro dei servizi della Commissione (SEC(2007)1417),

vista la risoluzione 60/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 24 ottobre 2005, sui risultati del Vertice mondiale del 2005, in particolare i paragrafi 138-140 sulla responsabilità in materia di protezione della popolazione,

vista la dichiarazione del Consiglio, del 10 ottobre 2008, sulla situazione nella regione orientale della RDC,

visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che da parecchi mesi i combattimenti tra l'esercito congolese, i ribelli del generale deposto Laurent Nkunda, i combattenti delle Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (FDLR) e le truppe dell'esercito ugandese Lord's Resistance Army (LRA) hanno fatto precipitare la popolazione civile della regione delle province orientali della RDC nell'orrenda miseria,

B.

considerando che il conflitto che dilania la RDC è costato la vita a 5 400 000 persone dal 1998 e che esso continua ad essere la causa, diretta o indiretta, della morte di 1 500 persone ogni giorno,

C.

considerando che durante i pesanti combattimenti attorno al villaggio frontaliero di Rumangabo vicino a Goma, un campo militare di importanza strategica è conquistato da ribelli di Nkunda i quali hanno potuto impadronirsi di armi e approvvigionamenti,

D.

considerando che secondo le informazioni fornite dall'UNHCR la ripresa dei combattimenti nel Kivu settentrionale hanno causato un elevato numero di vittime e oltre 100 000 sfollati, oltre alle notizie circa le centinaia di cadaveri gettati nel fiume e i 50 000 sfollati a seguito dei pesanti combattimenti cui ha preso parte l'LRA nella provincia di Ituri,

E.

considerando che dall'accordo di pace di Goma, firmato il 23 gennaio 2008, sono stati commessi massacri, stupri di ragazze, madri, nonne, l'arruolamento forzato di civili e soldati bambini, nonché numerose altre esazioni e gravi violazioni dei diritti umani nella regione orientale della RDC, sia dalle truppe ribelli di Laurent Nkunda che dai combattenti dell'FDLR e dall'esercito congolese stesso,

F.

ricordando che il mandato della Missione delle Nazioni Unite nella RDC (MONUC), a norma del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, l'autorizza ad utilizzare tutti i mezzi necessari per dissuadere qualsiasi tentativo di ricorso alla forza da parte di qualsiasi gruppo armato, straniero o congolese, in particolare le ex FAR (ex Forze armate ruandesi) e gli Interhamwes, che minacciasse il processo politico; e per garantire la protezione dei civili esposti alla minaccia imminente di violenze fisiche,

G.

considerando le promesse di smobilitazione progressiva e l'impegno per un cessate il fuoco pronunciati alla Conferenza di Goma per la pace, la sicurezza e lo sviluppo, che prevede un cessate il fuoco fra tutte le parti belligeranti, il disarmo di tutte le forze non governative, il ritorno di tutti gli sfollati nella regione orientale della RDC e l'instaurazione di un meccanismo temporaneo di monitoraggio del cessate il fuoco,

H.

considerando che l'esercito congolese non dispone delle risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie ad assolvere i suoi compiti nelle province orientali della RDC, il che mette a repentaglio il suo ruolo a difesa della popolazione e per il ripristino della pace,

I.

considerando che è indispensabile trovare una soluzione politica al conflitto nelle province orientali della RDC in modo da consolidare la pace e la democrazia e promuovere la stabilità e lo sviluppo nella regione per il benessere di tutti i popoli della regione dei Grandi Laghi,

J.

considerando che la guerra civile in corso da quattro anni nella regione è caratterizzata dal saccheggio sistematico delle ricchezze del paese da parte degli alleati e dei nemici del governo congolese,

K.

considerando che, a seguito delle ostilità, a fine 2007 varie organizzazioni umanitarie sono state costrette a sospendere la loro attività, mentre i centri sanitari non vengono più approvvigionati o sono stati addirittura abbandonati dal personale curante,

L.

considerando che un miglioramento significativo della sanità e una riduzione del tasso di mortalità, nella RDC in generale, e nel Kivu settentrionale in particolare, richiederanno anni di impegno sostenuto e un cospicuo investimento finanziario sia da parte del governo congolese che da parte della comunità internazionale,

M.

considerando che gli operatori umanitari hanno denunciato che nelle province orientali della RDC le popolazioni locali e sfollate si stanno progressivamente indebolendo e che il proseguimento dei combattimenti impedisce al personale umanitario l'accesso a talune zone che hanno urgentemente bisogno di aiuto alimentare e sanitario,

N.

considerando che la malnutrizione costituisce un altro aspetto dell'estrema vulnerabilità delle popolazioni che si trovano nelle province orientali della RDC e che i dati dei programmi di aiuto medico di Medici senza frontiere (MSF) presentano un quadro allarmante dell'entità della malnutrizione in tali province,

O.

considerando che l'Unione europea condanna fermamente le recenti dichiarazioni di Laurent Nkunda il quale incita al rovesciamento del governo eletto e legittimo della RDC;

1.

è estremamente preoccupato della ripresa dei combattimenti tra l'esercito congolese e le milizie ricomparse nel Kivu settentrionale e nella regione di Ituri precedentemente pacificata;

2.

esprime il suo profondo sdegno per i massacri, i crimini contro l'umanità e le violenze sessuali contro donne e ragazze, perpetrati per troppi anni nelle province orientali della RDC, chiede a tutte le autorità nazionali e internazionali competenti di perseguire sistematicamente i loro autori, chiunque essi siano e invita il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di prendere con urgenza tutte le misure in grado di evitare realmente qualsiasi ulteriore attacco contro la popolazione civile delle province orientali della RDC;

3.

chiede al Congrès National pour la Défense du Peuple (CNDP — Congresso nazionale per la difesa del popolo) di rientrare immediatamente e senza condizioni nel processo di pace al quale si è impegnato a Goma nel gennaio 2008;

4.

invita con insistenza tutti gli attori a ripristinare lo Stato di diritto e a combattere l'impunità, in particolare per quanto riguarda gli stupri di massa ai danni di donne e ragazze e il reclutamento di bambini soldati;

5.

chiede al governo della RDC di sviluppare un piano assieme al Ruanda e alla MONUC per isolare e catturare i leader del FDLR responsabili di genocidio e di offrire a quanti non hanno preso parte al genocidio e desiderano essere smobilitati il reinsediamento nella RDC o il rimpatrio in Ruanda;

6.

chiede alla comunità internazionale e al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di rafforzare la MONUC mettendo a disposizione materiale e personale affinché possa assolvere il proprio mandato, come richiesto dal capo della MONUC, Alan Doss, a New York dopo il suo briefing dinanzi al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

7.

si compiace che il Presidente della RDC e i suoi ministri abbiano pubblicamente espresso il proprio sostegno a favore della MONUC per il suo contributo alla sicurezza nazionale;

8.

chiede alla MONUC di indagare sulle accuse di collusione tra l'esercito congolese e il FDLR per il controllo del commercio particolarmente redditizio delle risorse minerarie del Kivu settentrionale e di porre fine a tali pratiche;

9.

riafferma il suo appoggio a favore delle autorità congolesi nei loro sforzi tesi a trovare una soluzione politica alla crisi, e chiede a tutte le parti di rispettare il cessate il fuoco;

10.

prende atto con preoccupazione che alcuni elementi dell'LRA hanno recentemente lanciato attacchi contro 16 località dei territori orientali della RDC di Dungu, Provincia orientale e Ituri, dove secondo l'UNHCR 80 bambini sono dispersi, il che conferma i timori di nuovi reclutamenti forzati di bambini soldato;

11.

sottolinea che il raggruppamento di persone su base etnica durante il processo di sfollamento è potenzialmente pericoloso nelle attuali circostanze;

12.

invoca la tolleranza zero per le violenze sessuali contro le ragazze e le donne, usate come arma di guerra, e chiede severe pene per i responsabili di tali crimini; ricorda l'importanza dell'accesso ai servizi sanitari nelle situazioni di guerra e nei campi profughi;

13.

chiede a tutte le parti di tener fede ai propri impegni di tutelare la popolazione civile e rispettare i diritti umani come sancito nell'accordo di pace di Goma e nel comunicato di Nairobi, e di applicarli quanto prima;

14.

chiede ai governi della RDC e del Ruanda di porre fine alle recenti ostilità verbali, tornare a un dialogo costruttivo e cessare il conflitto;

15.

incoraggia tutti i governi della regione dei Grandi Laghi ad avviare un dialogo allo scopo di coordinare i loro sforzi tesi ad allentare la tensione e a porre fine alle violenze nelle zone orientali della RDC prima che il conflitto si estenda a tutta la regione;

16.

chiede al Consiglio e alla Commissione di attuare con effetto immediato un'assistenza medica su ampia scala e programmi di reinsediamento per le popolazioni civili delle regioni orientali della RDC, prestando particolare attenzione all'assistenza a favore di donne e ragazze vittime di reati di violenza sessuale, al fine di rispondere ai bisogni immediati e in attesa della ricostruzione che si renderà necessaria; prende atto del ruolo cruciale svolto dalle donne nel rimettere insieme le comunità sconvolte;

17.

chiede al pubblico ministero del Tribunale penale internazionale di indagare sulle atrocità commesse nelle province Kivu e Ituri dal giugno 2003 e di perseguire le persone più chiaramente responsabili, assicurandosi che tra esse figurino i principali capi delle milizie che non sono stati arrestati nonché i responsabili per i massacri e le violenze sessuali;

18.

chiede l'effettiva attuazione di meccanismi di controllo, quali il processo di Kimberley, in materia di certificazione di origine delle risorse naturali importate nel mercato dell'Unione europea;

19.

chiede al Consiglio e ai singoli Stati membri di fornire un aiuto specifico alle popolazioni delle regioni orientali della RDC;

20.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Alto Rappresentante per la PESC, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alle istituzioni dell'Unione africana, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite nonché ai governi e ai parlamenti della regione dei Grandi Laghi.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2008)0072.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2008)0022.

(3)  GU C 58 dell'1.3.2008, pag. 40.

(4)  Testi approvati, P6_TA(2007)0540.


21.1.2010   

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Giovedì 23 ottobre 2008
Birmania

P6_TA(2008)0527

Risoluzione del Parlamento europeo 23 ottobre 2008 sulla Birmania

2010/C 15 E/20

Il Parlamento europeo,

viste le sue risoluzioni del 19 giugno 2008 (1), del 24 aprile 2008 (2), del 27 settembre 2007 (3), del 21 giugno 2007 (4) e del 14 dicembre 2006 (5) sulla Birmania,

viste le conclusioni del Consiglio sulla Birmania/Myanmar del 29 aprile 2008, adottate dal Consiglio Affari generali e relazioni esterne a Lussemburgo, e la posizione comune 2006/318/PESC del Consiglio, del 27 aprile 2006, che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar (6),

vista la relazione del 3 settembre 2008 (A/63/341) del relatore speciale delle Nazioni Unite per la situazione dei diritti dell'uomo a Myanmar, Tomás Ojea Quintana,

visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che il 24 ottobre 2008 ricorre il 13° anniversario dell'ingiusta incarcerazione per motivi politici di Aung San Suu Kyi, Segretario generale della Lega nazionale per la democrazia (LND); considerando che altre 2 120 persone continuano a subire la detenzione in terribili condizioni solo per avere espresso il desiderio di portare la democrazia in Birmania e che il 3 ottobre 2008 Navanethem Pillay, da poco nominato Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha rivolto un appello formale alle autorità militari birmane affinché rilascino tutti i prigionieri,

B.

considerando che, in occasione dell'anniversario della prigionia di Aung San Suu Kyi, i leader dei paesi asiatici ed europei si riuniranno per la settima riunione Asia-Europa (ASEM) in Cina, il 24 e il 25 ottobre 2008,

C.

considerando che la giunta militare birmana rifiuta deliberatamente di adottare qualsiasi misura preventiva o di salvaguardia contro la grave carestia che sta minacciando lo Stato di Chin nella parte occidentale del paese,

D.

considerando che, nel settembre 2008, le autorità birmane hanno organizzato un'azione repressiva durata cinque giorni nei confronti delle numerose manifestazioni di protesta che erano iniziate sei settimane prima;

E.

considerando che la situazione dei diritti dell'uomo si è ulteriormente deteriorata, che la repressione politica si è inasprita e che la giunta militare non ha mantenuto le promesse fatte alla comunità internazionale all'indomani della «rivoluzione zafferano» del settembre 2007,

F.

considerando che nel 2003 gli Stati Uniti hanno vietato le importazioni di tutti i prodotti tessili provenienti dalla Birmania, che sono fabbricati in condizioni di vera e propria schiavitù, e considerando che finora il Consiglio dell'Unione europea non è riuscito a conseguire un accordo tra gli Stati membri sull'adozione di misure equivalenti,

G.

considerando che il Segretario generale delle Nazioni Unite ha annunciato che potrebbe annullare la sua visita in Birmania prevista nel dicembre 2008 qualora non vi fossero miglioramenti visibili nella situazione del paese nel corso dei prossimi mesi,

H.

considerando che le Nazioni Unite hanno reso noto nell'agosto 2008 che le autorità militari birmane si erano appropriate in modo illecito di una parte di aiuti umanitari destinati alla Birmania applicando falsi tassi di cambio,

I.

considerando che le autorità militari birmane hanno bloccato l'accesso via Internet ai mezzi di comunicazione liberi, hanno vietato la diffusione delle fonti di informazione indipendenti e hanno arrestato i cosiddetti cyberdissidenti per aver tentato di esprimere liberamente le loro opinioni politiche;

1.

condanna il protrarsi della detenzione di Aung San Suu Kyi, la quale, dopo la sua vittoria alle ultime elezioni democratiche nel 1990, è stata per la maggior parte del tempo costretta agli arresti domiciliari, e insiste per una sua liberazione immediata;

2.

deplora il fatto che il numero di prigionieri politici sia aumentato passando da 1 300 a 2 000 detenuti dopo la «rivoluzione zafferano» e che, nonostante la liberazione dell'ex giornalista e segretario della LND U Win Tin e di sei altri leader nel settembre 2008, siano stati in seguito arrestati altri 23 membri della LND;

3.

denuncia il carattere arbitrario delle accuse alla base dell'arresto di molti dissidenti e le dure condizioni di detenzione dei prigionieri politici, incluso il ricorso diffuso alla tortura e ai lavori forzati; esprime grave preoccupazione per il rifiuto sistematico di fornire cure mediche ai prigionieri politici e chiede che il Comitato Internazionale della Croce Rossa possa riprendere le visite;

4.

sollecita gli Stati dell'ASEM, in occasione del loro vertice, a rivolgere un appello comune alle autorità birmane per rilasciare tutti i prigionieri politici;

5.

condanna fermamente la pulizia etnica perpetrata contro la minoranza Karen, inclusi quanti hanno cercato rifugio nella vicina Thailandia; chiede a tale proposito alla comunità internazionale di esercitare maggiori pressioni sulla giunta militare affinché ponga fine alle azioni militari contro i civili e rafforzi l'assistenza umanitaria a favore delle popolazioni colpite, se necessario anche attraverso meccanismi transfrontalieri;

6.

invita la Commissione a insistere sulla revoca di tutte le restrizioni sulla consegna degli aiuti imposte dalle autorità militari birmane nelle zone colpite dal ciclone Nargis e a presentare una relazione completa sull'efficacia di tale assistenza e sulla portata dell'assistenza ancora necessaria;

7.

invita le autorità birmane ad adempiere senza indugio alle loro responsabilità in ambito umanitario, in particolare in relazione all'incombente carestia nello Stato di Chin;

8.

nota che le 37 visite degli inviati delle Nazioni Unite negli ultimi 20 anni non sono riuscite a ottenere una sola riforma da parte del Consiglio di Stato birmano per la pace e lo sviluppo (SPDC) e richiama l'attenzione sulla dichiarazione presidenziale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dell'11 ottobre 2007 sulla situazione a Myanmar (S/PRST/2007/37), anch'essa ignorata dall'SPDC; chiede che siano fissate scadenze e parametri per le riforme e che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite adotti ulteriori misure nei confronti della Birmania in caso di mancato rispetto delle scadenze e dei parametri stabiliti;

9.

chiede al governo birmano di attuare progressivamente i quattro elementi fondamentali in tema di diritti dell'uomo richiesti dal relatore speciale delle Nazioni Unite, ossia: libertà di espressione, assemblea e associazione; rilascio dei prigionieri politici; transizione a una democrazia multipartitica e a un governo civile; istituzione di un sistema giudiziario indipendente e imparziale;

10.

chiede al Segretario generale delle Nazioni Unite di programmare una seconda visita in Birmania nel dicembre 2008, a prescindere dalla situazione del paese, al fine di lanciare un appello personale urgente per il rilascio di tutti i prigionieri politici e la piena inclusione della LND nell'organizzazione delle elezioni del 2010 e di sottolineare che le richieste delle Nazioni Unite devono essere soddisfatte;

11.

invita il Consiglio europeo ad approfittare della riunione dell'11 e 12 dicembre 2008 per rivedere il regolamento (CE) n. 194/2008, del 25 febbraio 2008, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar (7), al fine di ampliare la portata delle sanzioni mirate per limitare l'accesso ai servizi bancari internazionali per le imprese e i conglomerati di proprietà dei militari birmani o strettamente legati agli stessi, per sospendere tutte le importazioni di prodotti tessili fabbricati in Birmania e per limitare l'accesso per alcuni generali e le loro famiglie alle possibilità commerciali, alle cure sanitarie, agli acquisti di merci e all'istruzione all'estero;

12.

invita la Commissione a illustrare le misure che intende adottare in relazione all'ammissione delle Nazioni Unite secondo cui una percentuale di tutti gli aiuti umanitari forniti alla Birmania è soggetta al tasso di cambio abusivo praticato dallo Stato;

13.

esprime viva preoccupazione per il fatto che l'organo investigativo istituito dalle autorità militari birmane per indagare sulle morti, gli arresti e le sparizioni legate alle manifestazioni pacifiche del settembre 2007 non abbia fornito alcun risultato e chiede alle autorità birmane di facilitare le operazioni di una commissione investigativa patrocinata dalle Nazioni Unite;

14.

sollecita i governi di Cina, India e Russia a utilizzare nei confronti delle autorità birmane i considerevoli mezzi di pressione economici e politici di cui dispongono al fine di favorire il conseguimento di progressi sostanziali nel paese e li invita a cessare di fornire armi e altre risorse strategiche;

15.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'inviato speciale dell'Unione europea per la Birmania, all'SPDC, ai governi degli Stati membri dell'Associazione delle Nazioni dell'Asia Sud-Orientale (ASEAN) e dell'ASEM, al segretariato dell'ASEM, alla Commissione interparlamentare dell'ASEAN per Myanmar, a Aung San Suu Kyi, alla NLD, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani nonché al relatore speciale delle Nazioni Unite per la situazione dei diritti dell'uomo a Myanmar.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2008)0312.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2008)0178.

(3)  GU C 219 E del 28.8.2008, pag. 311.

(4)  GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 383.

(5)  GU C 317 E del 23.12.2006, pag. 902.

(6)  GU L 116 del 29.4.2006, pag. 77.

(7)  GU L 66 del 10.3.2008, pag. 1.


Parlamento europeo

Martedì 21 ottobre 2008

21.1.2010   

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Martedì 21 ottobre 2008
Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica CE — Nuova Zelanda *

P6_TA(2008)0478

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Nuova Zelanda, dall'altra (COM(2008)0170 — C6-0292/2008 — 2008/0066(CNS))

2010/C 15 E/21

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2008)0170),

vista la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (1),

visto l'articolo 170 e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase del trattato CE,

visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0292/2008),

visti l'articolo 51, l'articolo 83, paragrafo 7 e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0367/2008);

1.

approva la conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Nuova Zelanda.


(1)  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.


21.1.2010   

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Martedì 21 ottobre 2008
Memorandum di cooperazione tra l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile e la Comunità europea per quanto concerne i controlli/le ispezioni di sicurezza e le questioni connesse *

P6_TA(2008)0479

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un memorandum di cooperazione tra l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile e la Comunità europea per quanto concerne i controlli/le ispezioni di sicurezza e le questioni connesse (COM(2008)0335 — C6-0320/2008 — 2008/0111(CNS))

2010/C 15 E/22

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2008)0335),

visto l'articolo 80, paragrafo 2 e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase del trattato CE,

visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0320/2008),

visti l'articolo 51, l'articolo 83, paragrafo 7 e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0374/2008);

1.

approva la conclusione del memorandum di cooperazione;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e all'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile.


21.1.2010   

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Martedì 21 ottobre 2008
Responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (versione codificata) ***I

P6_TA(2008)0480

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (versione codificata) (COM(2008)0098 — C6-0144/2008 — 2008/0049(COD))

2010/C 15 E/23

(Procedura di codecisione — codificazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0098),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0144/2008),

visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (1),

visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A6-0380/2008),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


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Martedì 21 ottobre 2008
Recipienti semplici a pressione (versione codificata) ***I

P6_TA(2008)0481

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai recipienti semplici a pressione (versione codificata) (COM(2008)0202 — C6-0172/2008 — 2008/0076(COD))

2010/C 15 E/24

(Procedura di codecisione — codificazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0202),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0172/2008),

visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (1),

visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A6-0381/2008),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


21.1.2010   

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Martedì 21 ottobre 2008
Certificato protettivo complementare per i medicinali (versione codificata) ***I

P6_TA(2008)0482

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato protettivo complementare per i medicinali (versione codificata) (COM(2008)0369 — C6-0244/2008 — 2008/0126(COD))

2010/C 15 E/25

(Procedura di codecisione — codificazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0369),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0244/2008),

visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (1),

visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A6-0385/2008),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


21.1.2010   

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CE 15/96


Martedì 21 ottobre 2008
Applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato CE (versione codificata) *

P6_TA(2008)0483

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (versione codificata) (COM(2008)0073 — C6-0147/2008 — 2008/0053(CNS))

2010/C 15 E/26

(Procedura di consultazione — codificazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0073),

visto l'articolo 104, paragrafo 14, comma 3 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0147/2008),

visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (1),

visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A6-0386/2008),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


21.1.2010   

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CE 15/97


Martedì 21 ottobre 2008
Categorie di accordi e di pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei (versione codificata) *

P6_TA(2008)0484

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei (versione codificata) (COM(2008)0367 — C6-0272/2008 — 2008/0124(CNS))

2010/C 15 E/27

(Procedura di consultazione — codificazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0367),

visto l'articolo 83 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0272/2008),

visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (1),

visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A6-0379/2008),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


21.1.2010   

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CE 15/97


Martedì 21 ottobre 2008
Sistema delle risorse proprie delle Comunità *

P6_TA(2008)0485

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 recante applicazione della decisione 2000/597/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (COM(2008)0223 — C6-0197/2008 — 2008/0089(CNS))

2010/C 15 E/28

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0223),

visto l'articolo 279, paragrafo 2, del trattato CE e l'articolo 183 del trattato Euratom, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0197/2008),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), segnatamente la dichiarazione n. 3 sulla revisione del quadro finanziario, allegata a tale accordo,

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0342/2008);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE e dell'articolo 119, secondo comma, del trattato Euratom;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 1

(1)

Il Consiglio europeo riunito a Bruxelles il 15-16 dicembre 2005 ha formulato una serie di conclusioni riguardanti il sistema delle risorse proprie delle Comunità, che hanno dato luogo all'adozione della decisione 2007/436/CE, Euratom.

(1)

Il Consiglio europeo riunito a Bruxelles il 15-16 dicembre 2005 ha formulato una serie di conclusioni riguardanti il sistema delle risorse proprie delle Comunità, che hanno dato luogo all'adozione della decisione 2007/436/CE, Euratom ; esso ha inoltre invitato la Commissione a procedere ad un riesame generale e approfondito che tenga conto di tutti gli aspetti relativi alle spese e alle risorse dell'UE, da presentare nel 2008/2009 .

Emendamento 2

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 1 bis (nuovo)

 

(1 bis)

La Commissione procederà pertanto ad un riesame generale del funzionamento del sistema delle risorse proprie, accompagnato da proposte adeguate che tengano pienamente conto dell'attività e delle raccomandazioni del Parlamento europeo, in conformità delle condizioni stabilite nella dichiarazione n. 3 sulla revisione del quadro finanziario, allegata all'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (2).

(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)   GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.


21.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 15/99


Martedì 21 ottobre 2008
Mandato europeo di ricerca delle prove da utilizzare nei procedimenti penali *

P6_TA(2008)0486

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla proposta di decisione quadro del Consiglio relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali (13076/2007 — C6-0293/2008 — 2003/0270(CNS))

2010/C 15 E/29

(Procedura di consultazione — nuova consultazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto del Consiglio (13076/2007),

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003)0688),

vista la sua posizione del 31 marzo 2004 (1),

visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato UE,

visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato nuovamente dal Consiglio (C6-0293/2008),

visti l'articolo 93, l'articolo 51 e l'articolo 55, paragrafo 3, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0408/2008);

1.

approva il progetto del Consiglio quale emendato;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il progetto o sostituirlo con un nuovo testo;

5.

si dichiara intenzionato, nel caso in cui il presente testo non fosse adottato prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, a esaminare qualsiasi ulteriore proposta nel quadro della procedura di urgenza, in stretta cooperazione con i parlamenti nazionali;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Testo del Consiglio

Considerando 8

(8)

Il principio del riconoscimento reciproco si fonda su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. Per promuovere tale fiducia, la presente decisione quadro dovrebbe contenere importanti garanzie a tutela dei diritti fondamentali. Il MER dovrebbe pertanto essere emesso soltanto da giudici, organi giurisdizionali, magistrati inquirenti, pubblici ministeri e alcune altre autorità giudiziarie definite dagli Stati membri conformemente alla presente decisione quadro .

(8)

Il principio del riconoscimento reciproco si fonda su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. Per promuovere tale fiducia, la presente decisione quadro dovrebbe contenere importanti garanzie a tutela dei diritti fondamentali. Il MER dovrebbe pertanto essere emesso soltanto da giudici, magistrati inquirenti e pubblici ministeri.

Emendamento 2

Testo del Consiglio

Considerando 9

(9)

La presente decisione quadro è adottata a norma dell'articolo 31 del trattato e riguarda pertanto la cooperazione giudiziaria nell'ambito di tale disposizione, allo scopo di coadiuvare la raccolta di prove per i procedimenti di cui all'articolo 5 della presente decisione quadro. Sebbene, a norma dell'articolo 2, lettera c), punto ii), autorità diverse da giudici, organi giurisdizionali, magistrati inquirenti e pubblici ministeri possano svolgere un ruolo nella raccolta di tali prove, la presente decisione quadro non comprende la cooperazione di polizia, doganale, di frontiera e amministrativa, che sono disciplinate da altre disposizioni dei trattati.

(9)

La presente decisione quadro è adottata a norma dell'articolo 31 del trattato e riguarda pertanto la cooperazione giudiziaria nell'ambito di tale disposizione, allo scopo di coadiuvare la raccolta di prove per i procedimenti di cui all'articolo 5 della presente decisione quadro. La presente decisione quadro non comprende la cooperazione di polizia, doganale, di frontiera e amministrativa, che sono disciplinate da altre disposizioni dei trattati.

Emendamento 3

Testo del Consiglio

Considerando 24 bis (nuovo)

 

(24 bis)

È estremamente importante adottare quanto prima la decisione quadro 2008/…/GAI del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nel quadro della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, la quale fornisce un adeguato livello di protezione dei dati e disciplina il trattamento dei dati personali a livello nazionale.

Emendamento 4

Testo del Consiglio

Considerando 25

(25)

Il MER dovrebbe coesistere con le vigenti procedure di assistenza reciproca, ma tale coesistenza dovrebbe essere considerata transitoria fino a quando, conformemente al programma dell'Aia, i tipi di raccolta di prove esclusi dall'ambito di applicazione della presente decisione quadro sono a loro volta oggetto di uno strumento di reciproco riconoscimento la cui adozione offrirà un regime di reciproco riconoscimento completo che sostituirà le procedure di assistenza reciproca.

(25)

Il MER dovrebbe coesistere con le vigenti procedure di assistenza reciproca, ma tale coesistenza dovrebbe essere considerata transitoria fino a quando, conformemente al programma dell'Aia, i tipi di raccolta di prove esclusi dall'ambito di applicazione della presente decisione quadro sono a loro volta oggetto di uno strumento di reciproco riconoscimento la cui adozione offrirà un regime di reciproco riconoscimento completo che sostituirà le procedure di assistenza reciproca. La Commissione dovrebbe presentare quanto prima proposte intese a completare il quadro del riconoscimento delle prove in materia penale, consolidando nel contempo la legislazione già adottata.

La Commissione è inoltre invitata a prendere l'iniziativa di uno sforzo di armonizzazione dei sistemi di raccolta delle prove negli Stati membri. L'armonizzazione costituisce infatti la migliore piattaforma per garantire la cooperazione in materia penale.

Emendamento 5

Testo del Consiglio

Considerando 25 bis (nuovo)

 

(25 bis)

La Commissione europea dovrebbe presentare quanto prima una proposta relativa a uno strumento legislativo concernente le garanzie procedurali nel processo penale.

Emendamento 6

Testo del Consiglio

Articolo 2 — lettera c)

c)

«autorità di emissione»:

c)

«autorità di emissione»: un giudice, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competenti, in base al diritto nazionale, ad emettere un mandato europeo di ricerca delle prove;

i)

un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente, un pubblico ministero o

ii)

qualsiasi altra autorità giudiziaria definita dallo Stato di emissione che, nel caso specifico, agisca nella sua qualità di autorità inquirente nei procedimenti penali e sia competente a ordinare l'acquisizione dei mezzi di prova nei casi transfrontalieri in base alla legislazione nazionale;

 

Emendamento 7

Testo del Consiglio

Articolo 4 — paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis.     Il mandato europeo di ricerca delle prove è uno strumento a disposizione sia della difesa sia dell'accusa. Entrambe possono infatti richiedere all'autorità giudiziaria competente di emettere un mandato europeo di ricerca delle prove.

Emendamento 8

Testo del Consiglio

Articolo 4 — paragrafo 6

6.     Fatto salvo il paragrafo 2, il MER, se richiesto dall'autorità di emissione, può riguardare anche la raccolta di dichiarazioni di persone presenti all'atto dell'esecuzione del MER e direttamente collegate all'oggetto dello stesso. Per la raccolta di tali dichiarazioni sono altresì di applicazione le norme pertinenti dello Stato di esecuzione applicabili ai casi nazionali.

soppresso

Emendamento 9

Testo del Consiglio

Articolo 7 — comma 1 — lettera b bis) (nuova)

 

b bis)

gli oggetti, documenti e dati possono essere ammissibili nel procedimento per il quale sono ricercati .

Emendamento 10

Testo del Consiglio

Articolo 7 — comma 1 bis (nuovo)

 

L'autorità di emissione certifica, nel mandato, che le condizioni di cui al primo comma sono soddisfatte.

Emendamento 11

Testo del Consiglio

Articolo 8 — paragrafo 2

2.   Ciascuno Stato membro può designare un'autorità centrale o, se previsto dall'ordinamento giuridico nazionale, più di un'autorità centrale per assistere le autorità competenti. Uno Stato membro può, se l'organizzazione del proprio ordinamento giudiziario interno lo rende necessario, affidare alle proprie autorità centrali la trasmissione e la ricezione amministrative del MER e della corrispondenza ufficiale ad esso relativa.

2.   Ciascuno Stato membro può designare un'autorità centrale o, se previsto dall'ordinamento giuridico nazionale, più di un'autorità centrale per assistere le autorità competenti.

Emendamento 12

Testo del Consiglio

Articolo 10 — paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis.     Le persone interessate da uno scambio di dati eseguito conformemente alla presente decisione quadro possono far valere il diritto alla protezione dei dati, compreso il blocco, la rettifica, la cancellazione e l'accessibilità relativa delle informazioni che le riguardano nonché l'accesso ai mezzi di ricorso di cui potrebbero avvalersi conformemente alla legislazione dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione.

Emendamento 13

Testo del Consiglio

Articolo 11 — paragrafo 4

4.     Se l'autorità di emissione non è un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero e il MER non è stato convalidato da una di tali autorità nello Stato di emissione, l'autorità di esecuzione può, nel caso specifico, decidere di non disporre la perquisizione o il sequestro ai fini dell'esecuzione del MER. Prima di adottare tale decisione, l'autorità di esecuzione consulta l'autorità competente dello Stato di emissione.

soppresso

Emendamento 14

Testo del Consiglio

Articolo 11 — paragrafo 5

5.     Uno Stato membro può, in occasione dell'adozione della presente decisione quadro, procedere a una dichiarazione o a una successiva notifica al Segretariato generale del Consiglio richiedendo tale convalida in tutti i casi in cui l'autorità di emissione non è un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero e laddove le misure necessarie per eseguire il MER debbano essere disposte o controllate da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero a norma della legislazione dello Stato di esecuzione in un caso nazionale analogo.

soppresso

Emendamento 15

Testo del Consiglio

Articolo 11 bis (nuovo)

 

Articolo 11 bis

Garanzie relative all'esecuzione

 

    Ciascuno Stato membro adotta le disposizioni necessarie affinché il mandato europeo di ricerca delle prove sia eseguito nel rispetto delle seguenti condizioni minime:

a)

l'autorità di esecuzione ricorre ai mezzi meno intrusivi possibili, necessari per acquisire gli oggetti, i documenti o i dati;

b)

una persona fisica non è tenuta a produrre oggetti, documenti o dati che potrebbero contribuire alla sua propria incriminazione ai sensi della legislazione dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione; e

c)

l'autorità di emissione deve essere informata immediatamente qualora l'autorità di esecuzione scopra che il mandato è stato eseguito in violazione della legislazione dello Stato di esecuzione .

2.     Ciascuno Stato membro adotta le disposizioni necessarie affinché, quando una perquisizione volta al sequestro di mezzi di prova è ritenuta necessaria per l'acquisizione di oggetti, documenti o dati, siano rispettate le seguenti garanzie minime :

a)

le perquisizioni di locali non possono cominciare di notte, a meno che ciò non sia eccezionalmente necessario date le circostanze particolari del caso;

b)

la persona sottoposta a perquisizione domiciliare deve avere diritto di ricevere una notifica scritta di tale perquisizione; tale notifica deve citare, almeno, il motivo della perquisizione, gli oggetti, i documenti e i dati sequestrati ed i ricorsi a disposizione dell'interessato; e

c)

in caso di assenza della persona i cui locali sono sottoposti a perquisizione, essa è avvertita tramite deposito della notifica di cui alla lettera b) nei locali stessi o con altri mezzi adeguati.

Emendamento 16

Testo del Consiglio

Articolo 12

L'autorità di esecuzione ottempera alle formalità e alle procedure espressamente indicate dall'autorità di emissione salvo qualora la presente decisione quadro disponga altrimenti, sempre che le formalità e le procedure indicate non siano in conflitto con i principi di diritto fondamentali dello Stato di esecuzione. Il presente articolo non crea l 'obbligo di prendere misure coercitive.

Fatto salvo l'articolo 11 bis, l'autorità di esecuzione ottempera alle formalità e alle procedure espressamente indicate dall'autorità di emissione salvo qualora la presente decisione quadro disponga altrimenti, sempre che le formalità e le procedure indicate non siano in conflitto con i principi di diritto fondamentali dello Stato di esecuzione.

Emendamento 17

Testo del Consiglio

Articolo 12 — comma 1 bis (nuovo)

 

L'autorità di emissione può inoltre chiedere che l'autorità di esecuzione:

a)

mantenga la riservatezza sull'esistenza dell'indagine ed il suo contenuto, salvo nella misura necessaria all'esecuzione del mandato;

b)

permetta ad un'autorità competente dello Stato di emissione o ad una parte interessata designata dall'autorità di emissione di assistere all'esecuzione del mandato ed avere accesso, alle stesse condizioni dell'autorità di esecuzione, a qualsiasi oggetto, documento o dato acquisito in detta occasione;

c)

conservi traccia delle persone che hanno trattato i mezzi di prova dall'esecuzione del mandato fino al loro trasferimento allo Stato di emissione;

Emendamento 18

Testo del Consiglio

Articolo 13 — paragrafo 1 — lettera a bis) (nuova)

 

a bis)

qualora il reato alla base del mandato d'arresto sia coperto da amnistia nello Stato membro di esecuzione, se quest'ultimo è competente a perseguire il reato secondo il proprio diritto penale;

Emendamento 19

Testo del Consiglio

Articolo 13 — paragrafo 1 — lettera a ter) (nuova)

 

a ter)

qualora la persona oggetto del mandato europeo di ricerca delle prove non possa, a causa della sua età, essere ritenuta penalmente responsabile per le azioni su cui si basa tale mandato, in virtù della legislazione dello Stato membro di esecuzione;

Emendamento 20

Testo del Consiglio

Articolo 13 — paragrafo 1 — lettera e)

e)

qualora, nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 4 o 5, il MER non sia stato convalidato;

soppresso

Emendamento 21

Testo del Consiglio

Articolo 13 — paragrafo 1 — lettera f)

f)

qualora il MER si riferisca ai reati che:

i)

a norma della legislazione dello Stato di esecuzione sono considerati commessi in toto o per una parte importante o essenziale nel suo territorio o in un luogo equiparato al suo territorio, o

ii)

sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato di emissione e la legislazione dello Stato di esecuzione non consente l'azione penale per tali reati quando siano stati commessi al di fuori del suo territorio;

soppresso

Emendamento 22

Testo del Consiglio

Articolo 13 — paragrafo 2

2.   La decisione di rifiuto dell'esecuzione o del riconoscimento del MER ai sensi del paragrafo 1 è presa da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato di esecuzione. Qualora il MER sia stato emesso da un'autorità giudiziaria di cui all'articolo 2, lettera c), punto ii), e non sia stato convalidato da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente, un pubblico ministero nello Stato di emissione, la decisione può anche essere presa da qualunque altra autorità giudiziaria competente ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione se previsto da tale legislazione.

2.   La decisione di rifiuto dell'esecuzione o del riconoscimento del MER ai sensi del paragrafo 1 è presa da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato di esecuzione.

Emendamento 23

Testo del Consiglio

Articolo 13 — paragrafo 3

3.     Qualsiasi decisione a norma del paragrafo 1, lettera f), punto i), in relazione a reati commessi in parte nel territorio dello Stato di esecuzione, o in un luogo equiparato al suo territorio, è presa dalle autorità competenti di cui al paragrafo 2 in circostanze eccezionali e caso per caso, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso ed in particolare stabilendo se una parte importante o essenziale del comportamento si sia verificata nello Stato di emissione, se il MER riguardi un atto che non costituisce reato penale ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione e se per la sua esecuzione sia necessario effettuare perquisizioni e sequestri.

soppresso

Emendamento 24

Testo del Consiglio

Articolo 13 — paragrafo 4

4.     Se intende far ricorso al motivo di rifiuto di cui al paragrafo 1, lettera f), punto i), l'autorità competente consulta l'Eurojust prima di prendere la decisione.

Se l'autorità competente non è d'accordo con il parere dell'Eurojust, gli Stati membri assicurano che essa fornisca i motivi della sua decisione e che il Consiglio ne sia informato.

soppresso

Emendamento 25

Testo del Consiglio

Articolo 13 — paragrafo 5

5.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), g) e h), prima di decidere di non riconoscere o non dare esecuzione, in toto o in parte, a un MER, l'autorità competente dello Stato di esecuzione consulta con mezzi opportuni l'autorità competente dello Stato di emissione e, nel caso, chiede a quest'ultima di fornirle senza indugio qualsiasi informazione necessaria.

5.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), a bis), a ter), g) e h), prima di decidere di non riconoscere o non dare esecuzione, in toto o in parte, a un MER, l'autorità competente dello Stato di esecuzione consulta con mezzi opportuni l'autorità competente dello Stato di emissione e, nel caso, chiede a quest'ultima di fornirle senza indugio qualsiasi informazione necessaria.

Emendamento 26

Testo del Consiglio

Articolo 14 — paragrafo 2 — parte introduttiva

2.   Se è necessario effettuare una perquisizione o un sequestro per eseguire il MER, i seguenti reati, qualora siano punibili nello Stato di emissione con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima di almeno tre anni e quali definiti dalla legislazione di detto Stato membro , non sono sottoposti alla verifica della doppia incriminazione in alcuna circostanza:

2.   Se è necessario effettuare una perquisizione o un sequestro per eseguire il MER, i seguenti reati, quali definiti dalla legislazione dello Stato di emissione , non sono sottoposti alla verifica della doppia incriminazione in alcuna circostanza:

Emendamento 27

Testo del Consiglio

Articolo 15 — paragrafo 3

3.   Salvo qualora sussistano motivi di rinvio in virtù dell 'articolo 16 o gli oggetti, i documenti o i dati che intende acquisire siano già in suo possesso, l'autorità di esecuzione ne prende possesso senza indugio e, fatto salvo il paragrafo 4, non oltre 60 giorni dalla ricezione del MER da parte dell'autorità di esecuzione competente.

3.   Salvo qualora uno dei motivi di rinvio di cui all 'articolo 16 lo giustifichi o gli oggetti, i documenti o i dati che intende acquisire siano già in suo possesso, l'autorità di esecuzione ne prende possesso quanto prima e, fatto salvo il paragrafo 4, non oltre 60 giorni dalla ricezione del MER da parte dell'autorità di esecuzione competente.

Emendamento 28

Testo del Consiglio

Articolo 15 — paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis.     In mancanza di un ricorso intentato conformemente all'articolo 18 e salvo che lo giustifichi uno dei motivi di rinvio di cui all'articolo 16, lo Stato di esecuzione trasferisce allo Stato di emissione gli oggetti, i documenti o i dati raccolti in virtù del MER sin dal momento in cui questi si trovano sotto il controllo dell'autorità di esecuzione o, se ciò non sia il caso, quanto più rapidamente possibile e non oltre i trenta giorni seguenti la presa di possesso di tali elementi di prova da parte dell'autorità di esecuzione.

Nel trasferire gli oggetti, i documenti o i dati ricevuti, l'autorità di esecuzione indica se pretende che siano rinviati allo Stato di esecuzione non appena cessano di essere necessari per lo Stato di emissione.

Emendamento 29

Testo del Consiglio

Articolo 15 — paragrafo 4

4.   Se per l'autorità di esecuzione competente non è possibile, in un caso specifico, rispettare il termine di cui rispettivamente ai paragrafi 2 o 3 , tale autorità informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo , indicando i motivi del ritardo e il tempo ritenuto necessario per soddisfare la richiesta.

4.   Se , in circostanze eccezionali, per l'autorità di esecuzione competente non è possibile rispettare il termine di cui al presente articolo , tale autorità ne informa senza indugio Eurojust e l'autorità competente dello Stato di emissione per iscritto , indicando i motivi del ritardo e il tempo ritenuto necessario per soddisfare la richiesta.

Emendamento 30

Testo del Consiglio

Articolo 15 — paragrafo 5

5.     Salvo quando sia pendente un ricorso presentato a norma dell'articolo 18 o esistano motivi di rinvio in virtù dell'articolo 16, lo Stato di esecuzione trasferisce senza indebito ritardo gli oggetti, i documenti o i dati acquisiti in forza del MER allo Stato di emissione.

soppresso

Emendamento 31

Testo del Consiglio

Articolo 15 — paragrafo 6

6.     Nel trasferire gli oggetti, i documenti o i dati ricevuti, l'autorità di esecuzione indica se pretende che siano rinviati allo Stato di esecuzione non appena cessano di essere necessari per lo Stato di emissione.

soppresso

Emendamento 32

Testo del Consiglio

Articolo 17 bis (nuovo)

 

Articolo 17 bis

Utilizzo ulteriore delle prove

L'utilizzo, nel quadro di procedure penali ulteriori, di elementi di prova raccolti conformemente alla presente decisione quadro, non può pregiudicare in nessun caso i diritti della difesa.

Questi ultimi devono essere pienamente rispettati, in particolare dal punto di vista dell'ammissibilità degli elementi di prova, dell'obbligo di fornire tali elementi alla difesa e del diritto per la difesa di contestarli.

Emendamento 33

Testo del Consiglio

Articolo 18 — paragrafo 1

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per assicurare che ogni soggetto interessato, compresi i terzi in buona fede, disponga di mezzi d'impugnazione, a tutela dei propri legittimi interessi, contro il riconoscimento e l'esecuzione di un MER a norma dell'articolo 11. Gli Stati membri possono limitare l'impugnazione prevista al presente paragrafo ai casi in cui il MER è eseguito con il ricorso a misure coercitive. L'azione è promossa dinanzi ad un organo giurisdizionale nello Stato di esecuzione, in conformità della legislazione di tale Stato.

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per assicurare che ogni soggetto interessato, compresi i terzi in buona fede, disponga di mezzi d'impugnazione, a tutela dei propri legittimi interessi, contro il riconoscimento e l'esecuzione di un MER a norma dell'articolo 11. L'azione è promossa dinanzi ad un organo giurisdizionale nello Stato di esecuzione, in conformità della legislazione di tale Stato.

Emendamento 34

Testo del Consiglio

Articolo 23 — paragrafo 1

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il …

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il … e si impegnano a definire entro tale data una decisione quadro relativa alle garanzie procedurali accordate nel quadro dei processi penali nell'Unione europea prendendo in considerazione il parere del Parlamento europeo .

Emendamento 35

Testo del Consiglio

Articolo 23 — paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis.     Gli Stati membri indicano, in una dichiarazione presentata presso il Segretariato generale del Consiglio, gli organi nazionali designati quali autorità di emissione e quali autorità di esecuzione.

Emendamento 36

Testo del Consiglio

Articolo 23 — paragrafo 3

3.     Uno Stato membro che intenda recepire nella legislazione nazionale il motivo di rifiuto di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera f), ne dà notifica al Segretario generale del Consiglio al momento dell'adozione della presente decisione quadro mediante dichiarazione.

soppresso

Emendamento 37

Testo del Consiglio

Articolo 23 — paragrafo 4

4.     La Germania può, mediante una dichiarazione, riservarsi il diritto di subordinare l'esecuzione di un MER alla verifica della doppia incriminazione nei casi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, riguardanti il terrorismo, la criminalità informatica, il razzismo e la xenofobia, il sabotaggio, il racket e l'estorsione o la truffa se è necessario effettuare una perquisizione o un sequestro per l'esecuzione del MER, salvo se l'autorità di emissione abbia dichiarato che, ai sensi della legislazione dello Stato di emissione, il reato in questione soddisfa i criteri indicati nella dichiarazione.

Qualora intenda avvalersi del presente paragrafo, la Germania notifica una dichiarazione in tal senso al Segretario generale del Consiglio all'atto dell'adozione della presente decisione quadro. La dichiarazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

soppresso

Emendamento 38

Testo del Consiglio

Articolo 23 — paragrafo 5 bis (nuovo)

 

5 bis.     La Commissione presenta su base annuale al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione relativa all'applicazione della presente decisione quadro, concernente in particolare l'applicazione delle garanzie procedurali.

Emendamento 39

Testo del Consiglio

Articolo 24 — paragrafo 2

2.     All'inizio di ogni anno civile la Germania informa il Consiglio e la Commissione del numero di casi in cui è stato applicato, nel corso dell'anno precedente, il motivo di rifiuto del riconoscimento o di rifiuto dell'esecuzione di cui all'articolo 23, paragrafo 4.

soppresso

Emendamento 40

Testo del Consiglio

Allegato — sezione B — punto ii bis (nuovo)

 

ii bis)

si può presupporre che gli oggetti, documenti e dati che si intendono acquisire con il presente mandato saranno ammissibili nel procedimento per il quale sono ricercati.

Emendamento 41

Testo del Consiglio

Allegato — sezione C — lettera d)

d)

qualsiasi altra autorità giudiziaria come definita dallo Stato di emissione che, nel caso specifico, agisca nella sua qualità di autorità inquirente nei procedimenti penali e sia competente a ordinare l'acquisizione dei mezzi di prova nei casi transfrontalieri in base alla legislazione nazionale

Il presente MER è stato convalidato da un giudice o organo giurisdizionale, da un magistrato inquirente o da un pubblico ministero (cfr. sezioni D e O).

soppresso

Emendamento 42

Testo del Consiglio

Allegato — sezione D

D)

AUTORITÀ GIUDIZIARIA CHE HA CONVALIDATO IL MER (SE DEL CALSO)

Se è stata barrata la casella d) nella sezione C e il presente MER è convalidato, barrare la casella corrispondente al tipo di autorità giudiziaria che ha convalidato il presente MER:

a)

giudice o organo giurisdizionale

b)

magistrato inquirente

c)

pubblico ministero

Denominazione ufficiale dell'autorità che ha effettuato la convalida:

Nome del rappresentante:

Funzione (titolo/grado):

Numero di riferimento del fascicolo:

Indirizzo:

Numero di telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)

Numero di fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)

E-mail:

soppressa

Emendamento 43

Testo del Consiglio

Allegato — sezione E

E)

IN CASO DI DESIGNAZIONE DI UN'AUTORITÀ CENTRALE PER LA TRASMISSIONE E LA RICEZIONE AMMINISTRATIVA DI MER E, OVE APPLICABILE, PER LA CORRISPONDENZA UFFICIALE AD ESSI RELATIVA

Denominazione dell'autorità centrale:

Persona da contattare, se del caso (titolo/grado e nome):

Indirizzo:

Numero di riferimento del fascicolo:

Numero di fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)

Numero di fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)

E-mail:

soppressa

Emendamento 44

Testo del Consiglio

Allegato — sezione F

F)

AUTORITÀ DA CONTATTARE (QUALORA SIANO STATE COMPILATE LA SEZIONE D E/O LA SEZIONE E)

Autorità di cui alla sezione C

Può essere contattata per questioni riguardanti

Autorità di cui alla sezione D

Può essere contattata per questioni riguardanti

Autorità di cui alla sezione E

Può essere contattata per questioni riguardanti

soppressa

Emendamento 45

Testo del Consiglio

Allegato — sezione I — nota a piè di pagina

In caso di MER trasmesso alla Germania, secondo la dichiarazione fatta dalla Germania a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, della decisione quadro 2007/… (2) /GAI del Consiglio del … relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali, l'autorità di emissione può compilare anche la casella 1 per confermare che il reato (o reati) soddisfa i criteri indicati da tale paese per la tipologia di reato in questione.

soppressa

Emendamento 46

Testo del Consiglio

Allegato — sezione N) — punto 1

Informazione facoltativa da fornire solo in relazione alla Germania

Si dichiara che il reato o reati in questione a norma della legge dello Stato di emissione soddisfano i criteri indicati dalla Germania nella dichiarazione resa a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, della decisione quadro …

soppresso


(1)  GU C 103 E del 29.4.2004, pag. 659.

(2)   GU L …


21.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 15/112


Martedì 21 ottobre 2008
Ricostituzione degli stock di merluzzo bianco *

P6_TA(2008)0487

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 423/2004 per quanto riguarda la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco e del regolamento (CEE) n. 2847/93 (COM(2008)0162 — C6-0183/2008 — 2008/0063(CNS))

2010/C 15 E/30

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0162),

visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0183/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0340/2008);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 1

(1)

I pareri scientifici recentemente formulati dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) indicano che le riduzioni delle catture di merluzzo bianco conseguite attraverso il concomitante ricorso ai totali ammissibili di cattura (TAC), alle misure tecniche e a misure complementari di gestione dello sforzo di pesca sono state ben lungi dal ricondurre la mortalità per pesca a livelli atti a consentire la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco e che nessuno dei quattro stock di tale specie compresi nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 423/2004 presenta chiari segni di recupero.

(1)

I pareri scientifici recentemente formulati dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) indicano che le riduzioni delle catture di merluzzo bianco conseguite attraverso il concomitante ricorso ai totali ammissibili di cattura (TAC), alle misure tecniche e a misure complementari di gestione dello sforzo di pesca (comprese le azioni di controllo e sorveglianza volte a impedire la cattura e lo sbarco di merluzzo bianco pescato nel corso di operazioni di pesca illecite, non dichiarate o non regolamentate) sono state ben lungi dal ricondurre la mortalità per pesca a livelli atti a consentire la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco e che nessuno dei quattro stock di tale specie compresi nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 423/2004 presenta chiari segni di recupero , sebbene le riserve del Mare del Nord e del Mare Celtico mostrino taluni segni di miglioramento .

Emendamento 2

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 4 bis (nuovo)

 

(4 bis)

Efficaci meccanismi di gestione della pesca dovrebbero essere sviluppati in cooperazione con l'industria della pesca. A tale fine, la valutazione e il processo decisionale dovrebbero coinvolgere i consigli consultivi regionali e gli Stati membri pertinenti .

Emendamento 3

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 5

(5)

Occorre predisporre nuovi meccanismi per incentivare la partecipazione dei pescatori a programmi intesi ad evitare le catture di merluzzo bianco.

(5)

Occorre predisporre nuovi meccanismi per incentivare la partecipazione dei pescatori e degli Stati membri a programmi intesi ad evitare le catture di merluzzo bianco. Tutte le catture di merluzzo bianco dovrebbero essere scaricate a terra e non scartate, in modo da consentire un'adeguata valutazione scientifica delle riserve .

Emendamento 4

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 5 bis (nuovo)

 

(5 bis)

Siffatti programmi intesi ad evitare le catture di merluzzo bianco hanno maggiori più probabilità di successo se sono sviluppati in cooperazione con l'industria della pesca; coerentemente i programmi intesi ad evitare la cattura di merluzzo bianco sviluppati all'interno degli Stati membri dovrebbero essere considerati mezzi efficaci di promozione della sostenibilità, e lo sviluppo di siffatti programmi dovrebbe essere incoraggiato parallelamente all'applicazione della legislazione comunitaria pertinente .

Emendamento 5

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 5 ter (nuovo)

 

(5 ter)

Gli Stati membri dovrebbero esercitare la loro facoltà di assegnare gli accessi alla pesca per le riserve di merluzzo bianco in modo tale da incoraggiare i propri pescatori ad effettuare la pesca secondo modalità che abbiano per effetto una pesca più selettiva e siano meno dannosi per l'ambiente .

Emendamento 6

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 1 — punto 1

Regolamento (CE) n. 423/2004

Articolo 2 ter — lettera b bis (nuova)

 

b bis)

allorché le riserve di merluzzo bianco saranno significativamente migliorate, la Commissione dovrebbe riesaminare il sistema di regolazione degli sforzi .

Emendamento 7

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 1 — punto 3

Regolamento (CE) n. 423/2004

Articolo 6 — paragrafo 4

4.

In deroga al paragrafo 1 , lettere b) e c), e al paragrafo 2, il TAC fissato dal Consiglio non si discosta di oltre il 15 %, in più o in meno, dal TAC stabilito nell'anno precedente.

4.

In deroga al paragrafo 1 e al paragrafo 2, il TAC fissato dal Consiglio non si discosta di oltre il 15 %, in più o in meno, dal TAC stabilito nell'anno precedente.

Emendamento 8

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 1 — punto 3

Regolamento (CE) n. 423/2004

Articolo 6 — paragrafo 5 — lettera b

b)

ove del caso, un quantitativo corrispondente ad altre fonti pertinenti di mortalità per pesca del merluzzo bianco, da fissare sulla base di una proposta della Commissione.

b)

un quantitativo adeguato suggerito da altre fonti pertinenti di mortalità del merluzzo bianco, quali un'analisi scientifica che valuti l'entità di merluzzo bianco ucciso dalle foche, unitamente a una valutazione dell'impatto del cambiamento climatico sul recupero del merluzzo bianco, da fissare sulla base di una proposta della Commissione.

Emendamento 9

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 1 — punto 3

Regolamento (CE) n. 423/2004

Articolo 7 — paragrafo 1

1.   Ogni tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione chiede allo CSTEP di valutare i progressi registrati nella ricostituzione degli stock di merluzzo bianco depauperati.

1.   Ogni tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione chiede allo CSTEP di valutare i progressi registrati nella ricostituzione degli stock di merluzzo bianco depauperati. Inoltre, la Commissione raccoglie i pareri dei consigli consultivi regionali e degli Stati membri pertinenti riguardo alla gestione efficiente delle riserve di merluzzo bianco .

Emendamento 10

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 1 — punto 4

Regolamento (CE) n. 423/2004

Capitolo IV — titolo

Emendamento 11

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 1 — punto 4

Regolamento (CE) n. 423/2004

Articolo 8 bis — paragrafo 2 — lettera a

a)

per il primo anno di applicazione del presente regolamento, il valore di riferimento è costituito dallo sforzo medio in kW-giorni esercitato negli anni 2005, 2006 e 2007 , quale risulta dal parere dello CSTEP;

a)

per il primo anno di applicazione del presente regolamento, il valore di riferimento è costituito dallo sforzo medio in kW-giorni esercitato negli anni 2004, 2005 e 2006 , quale risulta dal parere dello CSTEP;

Emendamento 12

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 1 — punto 4

Regolamento (CE) n. 423/2004

Articolo 8 bis — paragrafo 3 — alinea

3.   Per i gruppi di sforzo che, sulla base della valutazione annuale dei dati relativi alla gestione dello sforzo di pesca presentati in conformità agli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. xxx/20081, hanno contribuito in maggior misura alle catture totali di merluzzo bianco e le cui catture totali , sulla base della suddetta valutazione, consistono almeno per l'80 % di merluzzo bianco, lo sforzo di pesca massimo ammissibile è calcolato come segue:

3.   Per i gruppi di sforzo che, sulla base della valutazione annuale dei dati relativi alla gestione dello sforzo di pesca presentati in conformità agli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. xxx/20081, nel complesso hanno contribuito in maggior misura alle catture totali di merluzzo bianco e le cui catture accumulate , sulla base della suddetta valutazione, consistono almeno per l'80 % di merluzzo bianco, lo sforzo di pesca massimo ammissibile è calcolato come segue:

Emendamento 13

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 1 — punto 4

Regolamento (CE) n. 423/2004

Articolo 8 bis — paragrafo 3 — lettera a

a)

nei casi in cui si applica l'articolo 6, applicando al valore di riferimento la stessa percentuale di riduzione prevista all'articolo 6 per la mortalità per pesca;

a)

nei casi in cui si applica l'articolo 6, applicando al valore di riferimento la stessa percentuale di variazione prevista all'articolo 6 per la mortalità per pesca;

Emendamento 14

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 1 — punto 4

Regolamento (CE) n. 423/2004

Articolo 8 ter — paragrafo 1 — alinea

1.   Ogni Stato membro stabilisce, per le navi battenti la propria bandiera, un metodo di ripartizione dello sforzo di pesca massimo ammissibile sulla base dei criteri di seguito enunciati :

1.   Ogni Stato membro stabilisce, per le navi battenti la propria bandiera, un metodo di ripartizione dello sforzo di pesca massimo ammissibile sulla base di una serie di criteri , tra cui, ad esempio :

Emendamento 15

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 1 — punto 4

Regolamento (CE) n. 423/2004

Articolo 8 ter — paragrafo 3

3.     Per ciascun gruppo di sforzo, la capacità totale, espressa in GT e in kW, delle navi titolari di un permesso di pesca speciale rilasciato in conformità al paragrafo 2 non supera la capacità delle navi che hanno praticato la pesca nel 2007 con l'attrezzo da pesca e nella zona geografica considerati.

soppresso

Emendamento 16

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 1 — punto 4

Regolamento (CE) n. 423/2004

Articolo 8 quinquies — alinea

Gli Stati membri adeguano lo sforzo di pesca massimo ammissibile stabilito in conformità all'articolo 8 bis in funzione:

Gli Stati membri possono adeguare lo sforzo di pesca massimo ammissibile stabilito in conformità all'articolo 8 bis in funzione:

Emendamento 17

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 1 — punto 4

Regolamento (CE) n. 423/2004

Articolo 8 sexies — paragrafo 3

3.   Il trasferimento è autorizzato solo se le catture di merluzzo bianco per unità di sforzo effettuate dal gruppo di attrezzi cedente superano quelle del gruppo di attrezzi ricevente. I pertinenti dati relativi alle catture per unità di sforzo sono forniti dallo Stato membro che chiede il trasferimento.

3.   Il trasferimento è , in linea di principio, autorizzato solo se le catture di merluzzo bianco per unità di sforzo effettuate dal gruppo di attrezzi cedente superano quelle del gruppo di attrezzi ricevente. In caso di trasferimento da un gruppo di attrezzi cedente ad un altro gruppo di attrezzi cedente le cui catture per unità di sforzo sono superiori, lo sforzo trasferito è soggetto ad una riduzione sotto forma di un coefficiente correttore da determinare. I pertinenti dati relativi alle catture per unità di sforzo sono forniti dallo Stato membro che chiede il trasferimento.

Emendamento 18

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 1 — punto 6

Regolamento (CE) n. 423/2004

Articolo 17

Articolo 17

Procedura decisionale

Nei casi per i quali il presente regolamento prevede l'adozione di decisioni da parte del Consiglio, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata sulla base di una proposta della Commissione.

soppresso


21.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 15/117


Martedì 21 ottobre 2008
Mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea

P6_TA(2008)0488

Risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'UE, in attuazione del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2008)0557 — C6-0318/2008 — 2008/2253(ACI))

2010/C 15 E/31

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0557 — C6-0318/2008),

visto l'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 26,

vista la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata il 17 luglio 2008 durante la riunione di concertazione sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea,

visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0399/2008);

1.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

2.

incarica il suo Presidente di firmare la decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di disporne la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.


Martedì 21 ottobre 2008
ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA MOBILIZZAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ DELL'UE, IN ATTUAZIONE DEL PUNTO 26 DELL'ACCORDO INTERISTITUZIONALE DEL 17 MAGGIO 2006 TRA IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO E LA COMMISSIONE SULLA DISCIPLINA DI BILANCIO E LA SANA GESTIONE FINANZIARIA

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 26,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (2),

vista la proposta della Commissione,

considerando che:

(1)

L'Unione europea ha istituito un Fondo di solidarietà dell'Unione europea (in appresso il «Fondo») per testimoniare solidarietà alla popolazione delle regioni colpite da catastrofi.

(2)

L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente la mobilizzazione del Fondo nei limiti di un massimale annuo di 1 miliardo di euro.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2012/2002 definisce le modalità per mobilizzare gli stanziamenti del fondo.

(4)

La Francia ha presentato una richiesta di mobilizzazione del Fondo in relazione a una catastrofe causata dall'uragano «Dean» nell'agosto 2007.

DECIDONO:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è mobilizzato per fornire un importo di 12 780 000 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, …

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.


21.1.2010   

IT

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CE 15/119


Martedì 21 ottobre 2008
Progetto di bilancio rettificativo n. 7/2008

P6_TA(2008)0489

Risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sul progetto di bilancio rettificativo n. 7/2008 dell'Unione europea per l'esercizio 2008, Sezione III — Commissione (14359/2008 — C6-0375/2008 — 2008/2252(BUD))

2010/C 15 E/32

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 272 del trattato CE e l'articolo 177 del trattato Euratom,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), in particolare gli articoli 37 e 38,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, definitivamente adottato il 13 dicembre 2007 (2),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3),

visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 7/2008 dell'Unione europea per l'esercizio 2008, presentato dalla Commissione il 15 settembre 2008 (COM(2008)0556),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 7/2008 stabilito dal Consiglio il 20 ottobre 2008 (14359/2008 — C6-0375/2008),

visti l'articolo 69 e l'allegato IV del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0412/2008),

A.

considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 7 al bilancio generale 2008 comporta i seguenti elementi:

la mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'UE, per un importo di 12 780 000 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento, relativamente alle conseguenze dell'uragano «Dean» in Guadalupa e Martinica nell'agosto 2007,

la corrispondente riduzione di 12 780 000 EUR in stanziamenti di pagamento della linea di bilancio 13 04 02 «Fondo di coesione»,

B.

considerando che lo scopo del progetto di bilancio rettificativo n. 7/2008 consiste nell'iscrivere formalmente tali aggiustamenti nel bilancio 2008;

1.

prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 7/2008, il primo esclusivamente dedicato al Fondo di solidarietà dell'UE;

2.

approva il progetto di bilancio rettificativo n. 7/2008 senza modifiche;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 71 del 14.3.2008.

(3)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.


21.1.2010   

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CE 15/120


Martedì 21 ottobre 2008
Mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

P6_TA(2008)0490

Risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2008)0547 — C6-0312/2008 — 2008/2251(ACI))

2010/C 15 E/33

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0547 — C6-0312/2008),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2),

visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0405/2008),

A.

considerando che l'Unione europea ha istituito gli strumenti legislativi e di bilancio appropriati per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,

B.

considerando che l'assistenza finanziaria dell'Unione europea ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamica e messa a disposizione nel modo più rapido ed efficace possibile, in conformità della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata nel corso della riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e rispettando debitamente l'accordo interistituzionale in vista dell'assunzione di decisioni relative alla mobilizzazione del Fondo,

C.

considerando che la Spagna e la Lituania hanno chiesto, mediante lettere datate 6 febbraio 2008 e 8 maggio 2008 (3), assistenza per quanto riguarda due casi di esubero, nel settore automobilistico in Spagna e nel settore tessile in Lituania;

1.

chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilizzazione del Fondo;

2.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

3.

incarica il suo Presidente di firmare la decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di disporne la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  Domande EGF/2008/002/ES/Delphi e EGF/2008/003/LT/Alytaus Tekstile.


Martedì 21 ottobre 2008
ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA MOBILIZZAZIONE DEL FONDO EUROPEO DI ADEGUAMENTO ALLA GLOBALIZZAZIONE, IN CONFORMITÀ DEL PUNTO 28 DELL'ACCORDO INTERISTITUZIONALE DEL 17 MAGGIO 2006 TRA IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO E LA COMMISSIONE SULLA DISCIPLINA DI BILANCIO E LA SANA GESTIONE FINANZIARIA

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (in appresso «il Fondo») è stato creato per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il Fondo nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni EUR.

(3)

Il 6 febbraio 2008 la Spagna ha presentato una domanda di mobilizzazione del Fondo relativamente ai licenziamenti nel settore automobilistico, specificatamente per gli operai licenziati per esubero da Delphi Automotive Systems España, S.L.U. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006.

(4)

L'8 maggio 2008 la Lituania ha presentato domanda di mobilizzazione del Fondo relativamente ai licenziamenti per esubero nel settore tessile, specificatamente per gli operai licenziati dalla Alytaus Tekstile. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006.

(5)

Pertanto, si dovrebbe procedere alla mobilizzazione del Fondo per fornire un contributo finanziario in relazione alle domande,

DECIDONO:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2008, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per fornire l'importo di 10 770 772 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, …

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


21.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 15/122


Martedì 21 ottobre 2008
Programma Erasmus Mundus (2009-2013) ***I

P6_TA(2008)0497

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) (2009-2013) (COM(2007)0395 — C6-0228/2007 — 2007/0145(COD))

2010/C 15 E/34

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0395),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 149, paragrafo 4, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0228/2007),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per i bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0294/2008);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

ritiene che la dotazione finanziaria indicata nella proposta legislativa debba essere compatibile con il massimale della rubrica 1a del nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) e sottolinea che l'importo annuale sarà deciso nel quadro della procedura annuale di bilancio, conformemente alle disposizioni del punto 37 dell'AII del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1);

3.

osserva che il mandato dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura non copre la proposta proroga del programma Erasmus Mundus; sottolinea che l'Agenzia potrà dare esecuzione al programma solo una volta che l'estensione del suo mandato sarà stata debitamente approvata conformemente alle disposizioni giuridiche vigenti;

4.

osserva che l'importo globale indicativo di 460 milioni EUR proposto per il finanziamento dell'azione 2 del programma verrebbe coperto dalle dotazioni finanziarie degli strumenti di politica estera corrispondenti;

5.

sottolinea che il finanziamento delle attività previste nel quadro dell'azione 2 non deve andare a discapito delle altre attività finanziate per il tramite dei rispettivi strumenti; ribadisce che il finanziamento di nuove azioni a titolo del bilancio dell'Unione europea dovrebbe essere possibile solo se sono previste risorse finanziarie supplementari; invita la Commissione a presentare al Parlamento una relazione annuale contenente informazioni dettagliate sulle attività di cui all'azione 2 e sulla loro ripartizione per strumento finanziario nonché per regione e paese interessato;

6.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

7.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.


Martedì 21 ottobre 2008
P6_TC1-COD(2007)0145

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 ottobre 2008 in vista dell'adozione della decisione n. …/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma d'azione Erasmus Mundus 2009-2013 per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 1298/2008/CE)


21.1.2010   

IT

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CE 15/123


Martedì 21 ottobre 2008
Disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (rifusione) ***I

P6_TA(2008)0498

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (rifusione) (COM(2007)0737 — C6-0442/2007 — 2007/0257(COD))

2010/C 15 E/35

(Procedura di codecisione: rifusione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0737),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0442/2007),

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (1),

visto l'impegno preso dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 3 settembre 2008, di adottare la proposta, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, del trattato CE,

visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0300/2008),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


21.1.2010   

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CE 15/124


Martedì 21 ottobre 2008
Microrganismi geneticamente modificati (rifusione) ***I

P6_TA(2008)0499

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (rifusione) (COM(2007)0736 — C6-0439/2007 — 2007/0259(COD))

2010/C 15 E/36

(Procedura di codecisione — rifusione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0736),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0439/2007),

visto l'Accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (1),

visto l'impegno preso dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 ottobre 2008, di adottare la proposta quale emendata, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, del trattato CE,

visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0297/2008),

A.

considerando che secondo il Gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto riguarda la codificazione delle disposizioni rimaste immutate dei testi precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione di tali disposizioni, senza modifiche sostanziali;

1.

approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del Gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione e come di seguito modificata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


Martedì 21 ottobre 2008
P6_TC1-COD(2007)0259

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 ottobre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/ …/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (rifusione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2009/41/CE)


21.1.2010   

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CE 15/126


Martedì 21 ottobre 2008
Rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (rifusione) ***I

P6_TA(2008)0500

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (rifusione) (COM(2007)0859 — C6-0001/2008 — 2007/0288(COD))

2010/C 15 E/37

(Procedura di codecisione — rifusione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0859),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0001/2008),

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (1),

visto l'impegno preso dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'8 ottobre 2008, di adottare la proposta quale emendata, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, del trattato CE,

visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0288/2008),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione e quale emendata in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


Martedì 21 ottobre 2008
P6_TC1-COD(2007)0288

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 ottobre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/ …/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (rifusione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2009/42/CE)


21.1.2010   

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CE 15/127


Martedì 21 ottobre 2008
Statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri ***I

P6_TA(2008)0501

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri (COM(2008)0058 — C6-0059/2008 — 2008/0026(COD))

2010/C 15 E/38

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0058),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0059/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0348/2008);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Martedì 21 ottobre 2008
P6_TC1-COD(2008)0026

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 ottobre 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 222/2009)


21.1.2010   

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CE 15/128


Martedì 21 ottobre 2008
Diritto applicabile in materia matrimoniale *

P6_TA(2008)0502

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2201/2003 limitatamente alla competenza giurisdizionale e introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale (COM(2006)0399 — C6-0305/2006 — 2006/0135(CNS))

2010/C 15 E/39

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0399),

visti l'articolo 61, lettera c) e l'articolo 67, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0305/2006),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A6-0361/2008);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

CONSIDERANDO 6 BIS (nuovo)

 

(6 bis)

La possibilità di scegliere la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale non dovrebbe ledere l'interesse superiore del bambino .

Emendamento 2

CONSIDERANDO 6 TER (nuovo)

 

(6 ter)

Prima di designare la giurisdizione competente e la legge applicabile occorre che i coniugi abbiano accesso ad informazioni aggiornate relative agli aspetti essenziali della legge nazionale e comunitaria e delle procedure in materia di divorzio e di separazione personale. Per garantire l'accesso ad appropriate informazioni di qualità, la Commissione deve aggiornarle regolarmente nel sistema di informazione destinato al pubblico che si avvale di Internet, istituito con la decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale. (1)

Emendamento 3

CONSIDERANDO 6 QUATER (nuovo)

 

(6 quater)

La possibilità di scegliere di comune accordo la giurisdizione e la legge applicabile dovrebbe far salvi i diritti e le pari opportunità per i due coniugi. A tal fine i giudici nazionali dovrebbero essere consapevoli dell'importanza di una scelta illuminata da parte di entrambi i coniugi riguardo alle conseguenze giuridiche dell'accordo raggiunto.

Emendamento 4

CONSIDERANDO 7 BIS (nuovo)

 

(7 bis)

I termini «residenza abituale» dovrebbero essere interpretati in conformità degli obiettivi del presente regolamento. Il loro significato dovrebbe essere determinato dal giudice caso per caso su base fattuale. Tale espressione non rinvia ad un concetto di legge nazionale, bensì a una nozione autonoma della legge comunitaria.

Emendamento 5

CONSIDERANDO 9 BIS (nuovo)

 

(9 bis)

L'accordo illuminato di entrambi i coniugi è un principio essenziale del presente regolamento. Ciascuna parte della coppia dovrebbe sapere esattamente quali sono le conseguenze giuridiche e sociali della scelta della giurisdizione e della legge applicabile.

Emendamento 6

ARTICOLO 1, PUNTO 1

Titolo (regolamento (CE) n. 2201/2003)

Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio relativo alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla legge applicabile in materia matrimoniale

Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio relativo alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla legge applicabile in materia di divorzio e di separazione personal

Emendamento 7

ARTICOLO 1, PUNTO 1 BIS

Articolo 2, punto 11 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2201/2003)

 

1 bis)

All'articolo 2 è aggiunto il seguente punto:

11 bis)

«residenza abituale»: il luogo di ordinaria dimora di una persona.

Emendamento 8

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera a) (regolamento (CE) n. 2201/2003)

(a)

ricorre uno dei criteri di competenza giurisdizionale di cui all' articolo 3, oppure

(a)

nel momento in cui è concluso l'accordo, la giurisdizione di detto Stato membro è competente secondo l' articolo 3, oppure

Emendamento 9

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera b) (regolamento (CE) n. 2201/2003)

(b)

è quello il luogo in cui i coniugi hanno avuto l'ultima residenza abituale comune per almeno tre anni, oppure

(b)

nel momento in cui è concluso l'accordo è lo Stato membro in cui i coniugi hanno avuto l'ultima residenza abituale da almeno tre anni, a condizione che tale situazione non sia venuta meno più di tre anni prima di adire la giurisdizione, oppure

Emendamento 10

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera c) (regolamento (CE) n. 2201/2003)

(c)

uno dei coniugi è cittadino di quello Stato membro o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha il «domicile» nel territorio di uno di questi Stati membri.

(c)

nel momento in cui è concluso l'accordo, uno dei coniugi è cittadino di quello Stato membro o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha il «domicile» nel territorio di uno di questi due Stati membri.

Emendamento 11

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera c bis (nuova) (regolamento (CE) n. 2201/2003)

 

c bis)

il loro matrimonio è stato celebrato in quello Stato membro.

Emendamento 12

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 3 bis, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 2201/2003)

2.

L'accordo attributivo della competenza è redatto per iscritto e firmato da entrambi i coniugi al più tardi al momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.

2.

L'accordo attributivo della competenza può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale. Esso ha effetto fino all'ultimo grado di giudizio.

Tale accordo è redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi. Se la legge dello Stato membro in cui uno dei coniugi ha la residenza abituale nel momento in cui è concluso l'accordo prevede requisiti di forma supplementari per siffatti accordi, tali requisiti devono essere soddisfatti. Se la residenza abituale dei coniugi si trova in Stati membri diversi le cui leggi rispettive prevedono requisiti di forma supplementari, l'accordo è valido se soddisfa i requisiti di una di tali leggi .

Qualora l'accordo faccia parte di un contratto di matrimonio devono essere soddisfatti i requisiti formali del contratto di matrimonio.

Emendamento 13

ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articoli 4 e 5 (regolamento (CE) n. 2201/2003)

3.

Negli articoli 4 e 5, l'espressione «articolo 3» è sostituita dall'espressione «articoli 3 e 3 bis».

3.

Negli articoli 4 e 5, l'espressione «articolo 3» è sostituita dall'espressione «articoli 3, 3 bis e 7 »

Emendamento 14

ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 7, lettera a) (regolamento (CE) n. 2201/2003)

a)

i coniugi hanno avuto la precedente residenza abituale comune nel territorio di quello Stato membro per almeno tre anni, oppure

a)

i coniugi abbiano in precedenza avuto la residenza abituale nel territorio di quello Stato membro per almeno tre anni, a condizione che la fine di tale periodo non risalga a più di tre anni prima che sia stata adita l'autorità giurisdizionale, oppure

Emendamento 15

ARTICOLO 1, PUNTO 5 BIS (nuovo)

Articolo 7 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2201/2003)

 

5 bis)

È inserito il seguente articolo:

Articolo 7 bis

Forum necessitatis

Quando la giurisdizione competente ai sensi del presente regolamento si trovi in uno Stato membro in cui la legge non prevede il divorzio o non riconosce l'esistenza o la validità del matrimonio in questione, l'autorità giurisdizionale è attribuita:

a)

allo Stato membro di cui uno dei coniugi è cittadino, oppure

b)

allo Stato membro in cui il matrimonio è stato celebrato.

Emendamento 16

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 12, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 2201/2003)

(6)

Nell'articolo 12, paragrafo 1, l'espressione «articolo 3» è sostituita dall'espressione «articoli 3 e 3 bis».

(6)

Nell'articolo 12, paragrafo 1, l'espressione «articolo 3» è sostituita dall'espressione «articoli 3, 3 bis e 7 ».

Emendamento 38

ARTICOLO 1, PUNTO 7

Articolo 20 bis — paragrafo 1 — alinea (regolamento (CE) n. 2201/2003)

1.   I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personalescegliendo tra una delle seguenti leggi:

1.   I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché tale legge sia conforme ai diritti fondamentali definiti dai trattati e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea e al principio dell'ordine pubblico. I coniugi possono scegliere una delle seguenti leggi:

Emendamento 18

ARTICOLO 1, PUNTO 7

Articolo 20 bis, paragrafo 1, lettera -a) (nuova) (regolamento (CE) n. 2201/2003)

 

-a)

la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi al momento in cui è concluso l'accordo;

Emendamento 19

ARTICOLO 1, PUNTO 7

Articolo 20 bis, paragrafo 1, lettera a) (regolamento (CE) n. 2201/2003)

(a)

la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale comune dei coniugi purché uno dei due vi risieda ancora;

(a)

la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi purché uno dei due vi risieda ancora al momento della conclusione dell'accordo ;

Emendamento 20

ARTICOLO 1, PUNTO 7

Articolo 20 bis, paragrafo 1, lettera b) (regolamento (CE) n. 2201/2003)

(b)

la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del «domicile» di uno dei coniugi;

(b)

la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del «domicile» di uno dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo ;

Emendamento 21

ARTICOLO 1, PUNTO 7

Articolo 20 bis, paragrafo 1, lettera c) (regolamento (CE) n. 2201/2003)

(c)

la legge dello Stato in cui i coniugi hanno risieduto per almeno cinque anni;

(c)

la legge dello Stato in cui i coniugi hanno in precedenza avuto la loro residenza abituale per almeno tre anni;

Emendamenti 22 e 23

ARTICOLO 1, PUNTO 7

Articolo 20 bis, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova) (regolamento (CE) n. 2201/2003)

 

c bis)

la legge dello Stato membro in cui è stato celebrato il matrimonio;

Emendamento 24

ARTICOLO 1, PUNTO 7

Articolo 20 bis, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 2201/2003)

2.   L'accordo attributivo della competenza è redatto per iscritto e firmato da entrambi i coniugi al più tardi al momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.

2.   L'accordo attributivo che stabilisce la legge applicabile è redatto per iscritto e firmato da entrambi i coniugi al più tardi al momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.

Tuttavia, se la legge dello Stato membro in cui uno dei coniugi ha la residenza abituale nel momento in cui è concluso l'accordo prevede requisiti di forma supplementari per siffatti accordi, tali requisiti devono essere soddisfatti. Se la residenza abituale dei coniugi si trova in Stati membri diversi le cui leggi rispettive prevedono requisiti di forma supplementari, l'accordo è valido se soddisfa i requisiti di una di tali leggi .

Qualora l'accordo faccia parte di un contratto di matrimonio devono essere soddisfatti i requisiti formali del contratto di matrimonio.

Emendamento 25

ARTICOLO 1, PUNTO 7

Articolo 20 bis, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2201/2003)

 

2 bis.     Se la legge designata a norma del paragrafo 1 non riconosce la separazione personale o il divorzio o lo fa in modo discriminatorio per uno dei coniugi, si applica la legge del foro.

Emendamento 27

ARTICOLO 1, PUNTO 7

Articolo 20 ter, lettera a) (regolamento (CE) n. 2201/2003)

(a)

della residenza abituale comune dei coniugi o, in mancanza,

(a)

della residenza abituale dei coniugi al momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,

Emendamento 28

ARTICOLO 1, PUNTO 7

Articolo 20 ter, lettera b) (regolamento (CE) n. 2201/2003)

(b)

dell'ultima residenza abituale comune dei coniugi, purché uno dei due vi risieda ancora o, in mancanza,

(b)

della residenza abituale dei coniugi al momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale , purché uno dei due vi risieda ancora o, in mancanza,

Emendamento 29

ARTICOLO 1, PUNTO 7

Articolo 20 ter, lettera c) (regolamento (CE) n. 2201/2003)

(c)

di cui entrambi i coniugi hanno la cittadinanza o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del «domicile» di entrambi i coniugi o, in mancanza,

(c)

di cui sono cittadini entrambi i coniugi o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del «domicile» di entrambi i coniugi al momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,

Emendamento 30

ARTICOLO 1, PUNTO 7

Articolo 20 ter, comma 1 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2201/2003)

Articolo 20 sexies bis

Se la legge determinata a norma del primo comma non riconosce la separazione personale o il divorzio o lo fa in modo discriminatorio per uno dei coniugi, si applica la legge del foro.

Emendamento 31

ARTICOLO 1, PUNTO 7

Articolo 20 sexies bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2201/2003)

 

Articolo 20 sexies bis

Informazione da parte degli Stati membri

1.     Entro il … (2), gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro norme nazionali riguardanti le esigenze formali che si applicano agli accordi relativi alla scelta della giurisdizione competente e della legge applicabile.

Gli Stati membri comunicano ogni ulteriore cambiamento di tali norme alla Commissione.

2.     La Commissione mette a disposizione del pubblico le informazioni che le sono state comunicate conformemente al paragrafo 1 secondo le modalità più appropriate, in particolare mediante la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.


(1)   GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

(2)   Tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.


21.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 15/135


Martedì 21 ottobre 2008
Gestione delle flotte da pesca registrate nelle regioni ultraperiferiche *

P6_TA(2008)0503

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 639/2004 relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità (COM(2008)0444 — C6-0298/2008 — 2008/0138(CNS))

2010/C 15 E/40

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0444),

visti gli articoli 37 e 299, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0298/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0388/2008);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 3 bis (nuovo)

 

(3 bis)

D'altro canto, è nota l'esistenza di flotte in regioni ultraperiferiche costituite perlopiù da pescherecci vetusti, che datano, talvolta, di oltre 30 anni, per cui risulta indispensabile garantire il sostegno comunitario al rinnovo e all'ammodernamento di tali flotte, soprattutto della flotta artigianale, al fine di migliorare le condizioni di conservazione del pesce nonché le condizioni di lavoro e sicurezza degli addetti alla pesca in tali regioni .

Emendamento 2

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 4

(4)

È quindi opportuno prorogare di un ulteriore anno il termine per la deroga fissato all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 639/2004.

(4)

È quindi opportuno prorogare al 2011 il termine per la deroga fissato all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 639/2004.

Emendamento 4

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 639/2004

Articolo 2 — punto 2

 

Articolo -1

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 639/2004, il punto 2 è così modificato :

2.

In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2792/1999, possono essere concessi aiuti pubblici all'ammodernamento della flotta riguardanti la capacità in termini di stazza e/o di potenza, nei limiti dei livelli specifici di riferimento previsti dall'articolo 1 del presente regolamento.

Emendamento 6

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo -1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 639/2004

Articolo 2 — punto 4

 

Articolo -1 bis

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 639/2004, il punto 4 è così modificato :

4.

In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2792/1999, possono essere accordati aiuti pubblici per il rinnovo dei pescherecci fino al 31 dicembre 2009.

Emendamento 7

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 1

Regolamento (CE) n. 639/2004

Articolo 2 — punto 5

All'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 639/2004, la data del 31 dicembre 2008 è sostituita da quella del 31 dicembre 2009 .

All'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 639/2004, la data del 31 dicembre 2008 è sostituita da quella del 31 dicembre 2011 .

Emendamento 8

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 639/2004

Articolo 6

 

Articolo 1 bis

L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 639/2004 è così modificato :

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento entro la scadenza delle deroghe in esso previste. Per quanto riguarda le misure di cui all'articolo 2, la Commissione propone, se del caso, i necessari adeguamenti, in linea con l'evoluzione delle esigenze socioeconomiche delle regioni interessate e dello stato delle loro risorse ittiche.


Mercoledì 22 ottobre 2008

21.1.2010   

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CE 15/137


Mercoledì 22 ottobre 2008
Approvazione della nomina di Catherine Margaret Ashton, Baronessa Ashton of Upholland, a membro della Commissione

P6_TA(2008)0505

Decisione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2008 sull'approvazione della nomina di Catherine Margaret Ashton, Baronessa Ashton of Upholland, a membro della Commissione

2010/C 15 E/41

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 214, paragrafo 2, terzo comma, e l'articolo 215 del trattato CE,

visto l'articolo 4 dell'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione (1),

viste le dimissioni di Peter Mandelson da membro della Commissione, presentate il 3 ottobre 2008,

vista la designazione da parte del governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di Catherine Margaret Ashton, Baroness Ashton of Upholland, per la nomina a membro della Commissione,

vista la decisione 2008/779/CE, Euratom del Consiglio, del 6 ottobre 2008, relativa alla nomina di un nuovo membro della Commissione delle Comunità europee (2),

vista l'audizione del Commissario designato dinanzi alla commissione parlamentare responsabile tenutasi il 20 ottobre 2008,

visto l'articolo 99 del suo regolamento;

1.

approva la nomina di Catherine Margaret Ashton, Baronessa Ashton of Upholland, a membro della Commissione per il resto del mandato della Commissione fino al 31 ottobre 2009;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.


(1)  GU C 117 E del 18.5.2006, pag. 123.

(2)  GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 31.


21.1.2010   

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CE 15/137


Mercoledì 22 ottobre 2008
Lavoro temporaneo ***II

P6_TA(2008)0507

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 ottobre 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al lavoro tramite agenzia interinale (10599/2/2008 — C6-0327/2008 — 2002/0072(COD))

2010/C 15 E/42

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (10599/2/2008 — C6-0327/2008),

vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002)0149),

vista la proposta modificata della Commissione (COM(2002)0701),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0373/2008);

1.

approva la posizione comune;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 368.


21.1.2010   

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CE 15/138


Mercoledì 22 ottobre 2008
Protezione dei minori nell’uso di internet e di altre tecnologie di comunicazione ***I

P6_TA(2008)0508

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 ottobre 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei minori che usano internet e le altre tecnologie di comunicazione (COM(2008)0106 — C6-0092/2008 — 2008/0047(COD))

2010/C 15 E/43

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0106),

visti l’articolo 251, paragrafo 2, e l’articolo 153 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0092/2008),

visto l’articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per la cultura e l’istruzione, della commissione giuridica e della commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere (A6-0404/2008);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

ritiene che l’importo di riferimento finanziario che figura nella posizione del Parlamento europeo per l’esecuzione del programma per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2013, fissato a 55 000 000 EUR, debba essere compatibile con il massimale della sottorubrica 1a del quadro finanziario pluriennale 2007-2013;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Mercoledì 22 ottobre 2008
P6_TC1-COD(2008)0047

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 ottobre 2008 in vista dell'adozione della decisione n. …/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano internet e le altre tecnologie di comunicazione

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 1351/2008/CE)


21.1.2010   

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CE 15/139


Mercoledì 22 ottobre 2008
Promozione di veicoli puliti per i trasporti su strada ***I

P6_TA(2008)0509

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 ottobre 2008 sulla proposta riveduta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (COM(2007)0817 — C6-0008/2008 — 2005/0283(COD))

2010/C 15 E/44

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta riveduta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0817),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0008/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0291/2008);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Mercoledì 22 ottobre 2008
P6_TC1-COD(2005)0283

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 ottobre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/ …/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2009/33/CE)


21.1.2010   

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CE 15/140


Mercoledì 22 ottobre 2008
Variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali ***I

P6_TA(2008)0510

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 ottobre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE per quanto concerne le variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali (COM(2008)0123 — C6-0137/2008 — 2008/0045(COD))

2010/C 15 E/45

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0123),

visti l'articolo 251, paragrafo 2 e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0137/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0346/2008);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Mercoledì 22 ottobre 2008
P6_TC1-COD(2008)0045

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 ottobre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/ …/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE per quanto concerne le variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2009/53/CE)


21.1.2010   

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CE 15/141


Mercoledì 22 ottobre 2008
Tutela dei consumatori per quanto riguarda alcuni aspetti della multiproprietà ***I

P6_TA(2008)0511

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 ottobre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda alcuni aspetti della multiproprietà, dei prodotti per le vacanze di lungo termine, della rivendita e dello scambio (COM(2007)0303 — C6-0159/2007 — 2007/0113(COD))

2010/C 15 E/46

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0303),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0159/2007),

visti l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio con lettera del 24 settembre 2008 di adottare la proposta come emendata, a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino del trattato CE,

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione giuridica e della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0195/2008);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Mercoledì 22 ottobre 2008
P6_TC1-COD(2007)0113

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 ottobre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2008/122/CE)


Giovedì 23 ottobre 2008

21.1.2010   

IT

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CE 15/142


Giovedì 23 ottobre 2008
Progetto di bilancio generale 2009 (sezione III)

P6_TA(2008)0515

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2008 sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, sezione III — Commissione (C6-0309/2008 — 2008/2026(BUD)) e la lettera rettificativa n. 1/2009 (SEC(2008)2435) al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009

2010/C 15 E/47

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 272 del trattato CE e l'articolo 177 del trattato Euratom,

vista la decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (1),

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3),

vista la sua risoluzione del 24 aprile 2008 sulla strategia politica annuale della Commissione per il 2009 (4),

vista la sua risoluzione del 24 aprile 2008 sul quadro di bilancio e le priorità per il 2009 (5),

vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2008 sul bilancio 2009: prime riflessioni sul progetto preliminare di bilancio per l'esercizio 2009 e sul mandato per la concertazione, Sezione III — Commissione (6),

visto il progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, presentato dalla Commissione il 16 maggio 2008 (COM(2008)0300),

visto il progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, stabilito dal Consiglio il 17 luglio 2008 (C6-0309/2008),

vista la lettera rettificativa n. 1/2009 (SEC(2008)2435) al progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009,

visti l'articolo 69 e l'allegato IV del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A6-0398/2008),

Questioni fondamentali

1.

rammenta che le sue priorità politiche e la sua valutazione del quadro di bilancio per l'esercizio 2009 sono state enunciate nelle due predette risoluzioni del 24 aprile 2008; rileva che le due risoluzioni in oggetto hanno costituito una solida base per la prima valutazione del progetto preliminare di bilancio (PPB) della Commissione per il 2009, così come illustrato nella propria risoluzione dell'8 luglio 2008 sul PPB; rammenta altresì di aver aspramente criticato, in tale risoluzione, la scarsa entità degli stanziamenti di pagamento, come pure dei margini disponibili nella maggior parte delle rubriche del quadro finanziario pluriennale (QFP);

2.

accoglie con favore l'adozione di sei dichiarazioni congiunte, allegate alla presente risoluzione, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, nel corso della concertazione in prima lettura sul bilancio 2009 del 17 luglio 2008; ne ha tenuto conto in sede di preparazione dei propri emendamenti al progetto di bilancio; rileva, nondimeno, che su talune questioni, quali ad esempio la valutazione delle agenzie, non è stata raggiunta alcuna posizione comune con il Consiglio;

3.

deplora gli ulteriori tagli apportati dal Consiglio a un progetto preliminare di bilancio già modesto: gli stanziamenti d'impegno del progetto di bilancio ammontano complessivamente a 133 933 000 000 EUR, pari a una contrazione di 469 000 000 EUR rispetto al PPB, mentre l'importo degli stanziamenti di pagamento, pari a 114 972 000 000, inferiore di 171 000 000 EUR a quello del PPB, rappresenta lo 0,89 % del reddito nazionale lordo (RNL), il che colloca i pagamenti a un livello minimo mai raggiunto finora; sottolinea che ciò ha ulteriormente accresciuto il divario tra il livello degli impegni e quello dei pagamenti, il che è contrario al principio dell'equilibrio di bilancio;

4.

chiede di ritoccare alla prima occasione il massimale della rubrica 4, affinché corrisponda all'effettivo fabbisogno; deplora che il Consiglio non sia disposto a iscrivere in bilancio risorse adeguate a tal fine;

5.

approva la lettera rettificativa n. 1 al PPB 2009, adottata il 9 settembre 2008 dalla Commissione, in quanto sembra riflettere in maniera leggermente più realistica rispetto al PPB il fabbisogno della rubrica 4; si rammarica tuttavia, in ragione dei vincoli imposti dal qfp 2007-2013, di non poter coprire nuovi fabbisogni urgenti e imprevisti, come per esempio gli aiuti alimentari e l'assistenza alla ricostruzione della Georgia, del Kosovo, dell'Afghanistan e della Palestina; sottolinea che è soltanto avvalendosi delle possibilità offerte dall'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 (AII) e dando prova di una ferrea volontà politica — che è un'assoluta necessità — che l'Unione europea sarà in grado di onorare gli impegni assunti in ambito di politica estera;

6.

ritiene che l'importo approvato dal Consiglio per gli stanziamenti di pagamento sia tutt'altro che in sintonia con le priorità e gli impegni politici dell'Unione europea; esprime il proprio stupore per il fatto che il Consiglio proponga ufficialmente soltanto lo 0,89 % dell'RNL per i pagamenti, a fronte di un RAL globale pari già a 139 000 000 000 EUR nel 2007; decide pertanto di incrementare il livello globale dei pagamenti, portandoli a 0,959 %;

7.

è del parere che, nella sua forma attuale, il bilancio dell'Unione europea non sia in grado di conseguire in modo efficace e realistico gli obiettivi fissati dall'Unione in materia di cambiamento climatico; ritiene che i cittadini europei abbiano bisogno di un'iniziativa tangibile a livello europeo per far fronte alle conseguenze di tale cambiamento; deplora che il bilancio dell'Unione europea preveda a tutt'oggi un sostegno alquanto esiguo alle azioni di contrasto al cambiamento climatico; è convinto che occorra un impegno serio per incrementare e concentrare risorse finanziarie sufficienti a rafforzare la leadership europea nel contrasto agli effetti del cambiamento climatico; invita la Commissione a presentare, entro il 15 marzo 2009, un piano ambizioso per un aumento sostanziale dei finanziamenti destinati alla lotta ai cambiamenti climatici, che preveda la creazione di un apposito fondo o di un'apposita linea di bilancio in grado di migliorare la capacità finanziaria per far fronte a tali problemi, in particolare attraverso interventi di attenuazione, adattamento e stabilizzazione; ritiene che anche il sistema per lo scambio delle emissioni (ETS) debba essere considerato una potenziale risorsa a livello di Unione europea;

8.

non è disposto ad accettare nessun'altra assegnazione di fondi nei commenti al bilancio 2009; ha pertanto soppresso qualsiasi altro riferimento proposto a importi concreti e/o a organizzazioni o organismi citati individualmente, visto che simili assegnazioni non sono conformi al regolamento finanziario;

9.

decide di accogliere i modesti tagli apportati dal Consiglio alle spese amministrative di taluni programmi pluriennali, in quanto la stessa Commissione riassegna spesso gli stanziamenti di tali linee mediante storni nell'ambito di un'operazione generale di clearing; sottolinea tuttavia che questi tagli apportati nel corso di una stessa procedura annuale di bilancio non possono in alcun caso tradursi in una riduzione delle dotazioni globali, fissate mediante codecisione, per i programmi interessati; insiste sulla necessità che la Commissione compensi gli importi ridotti negli esercizi successivi del periodo di programmazione;

10.

considera priorità importanti del bilancio 2009 la crescita e l'occupazione, la lotta ai cambiamenti climatici e il rafforzamento dell'incolumità e della sicurezza dei cittadini dell'Unione, nonché della dimensione sociale di quest'ultima, anche attraverso l'iniziativa della crescita per l'occupazione, gli aiuti alle piccole e medie imprese e alla ricerca e all'occupazione, nonché il sostegno alla coesione interregionale; intende incrementare gli stanziamenti delle linee destinate a finanziare tali priorità, conformemente alle risoluzioni evocate in precedenza;

Sottorubrica 1a

11.

manifesta il proprio stupore per gli ulteriori tagli apportati dal Consiglio alle linee di sostegno alla strategia di Lisbona che scaturisce, in ultima analisi, da una decisione del Consiglio europeo; rileva che gli obiettivi di crescita e occupazione sono proprio alla base della strategia di Lisbona e che la Commissione, nel suo PPB, ha già ridotto alcune linee rispetto all'anno precedente;

12.

intende compiere tutto ciò che è in suo potere per garantire un finanziamento sufficiente di tutte le attività e politiche della rubrica in esame suscettibili di assicurare vantaggi diretti e tangibili per i cittadini europei; è disposto a impiegare integralmente il margine disponibile per finanziare i progetti pilota e le azioni preparatorie di tale sottorubrica;

13.

reputa inaccettabile, in relazione all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET), il tentativo della Commissione di revocare le decisioni dell'autorità di bilancio nell'ambito del bilancio 2008; insiste pertanto sulla necessità che il bilancio dell'IET rientri nel settore della ricerca e che la sua struttura direttiva, essendo di natura amministrativa, sia finanziata a titolo della rubrica 5 del QFP; decide di modificare la nomenclatura di conseguenza;

14.

sottolinea che l'erogazione dei fondi a titolo della linea di bilancio 06 03 04 (RTE Energia) e la concessione dello status di RTE-E a qualsiasi gasdotto o progetto che agevoli il trasporto di gas dalla Russia o da entità controllate in ultima analisi dalla Russia è subordinata alla realizzazione del tracciato NG3, come confermato dal coordinatore dell'Unione europea.

Sottorubrica 1b

15.

ribadisce l'importanza che annette al principio di solidarietà all'interno dell'Unione europea; intende impegnarsi al massimo per garantire finanziamenti sufficienti per la politica di coesione, onde essere in grado di affrontare le sfide attuali e future;

16.

sottolinea che a titolo della sottorubrica 1b si finanziano numerose politiche e attività importanti per il contrasto al cambiamento climatico e il sostegno alla crescita per l'occupazione;

17.

si rammarica dei tagli apportati dal Consiglio al PPB, soprattutto per quanto riguarda la dotazione del Fondo sociale europeo a favore della competitività e l'occupazione a livello regionale; rammenta al Consiglio che la strategia di Lisbona è fondata su uno sforzo comune del bilancio dell'Unione europea e di quelli degli Stati membri;

Rubrica 2

18.

prende atto della dichiarazione della Commissione, secondo cui la lotta al cambiamento climatico costituisce una delle priorità del bilancio 2009; ritiene tuttavia che tale priorità non si rispecchi in maniera sufficiente nel PPB e intende pertanto porre un accento maggiore su questa politica fondamentale; propone, per ragioni di visibilità, di iscrivere stanziamenti in un'apposita linea di bilancio dedicata espressamente a tal fine; procederà di conseguenza a incrementare le risorse destinate a LIFE+ e al Fondo europeo di sviluppo rurale;

19.

prende atto delle recenti proposte della Commissione in merito alla verifica dello «stato di salute» della PAC e difende la propria convinzione che un eventuale passaggio dal primo al secondo pilastro debba rimanere finanziariamente neutro;

20.

constata la creazione di linee di bilancio per tre nuovi fondi nell'ambito della PAC e della PCP — il fondo per la ristrutturazione del settore lattiero-caseario, gli eco-aiuti per la salvaguardia dell'allevamento di ovini e caprini nell'Unione europea e lo strumento finanziario ad hoc — Adeguamento della flotta da pesca alle incidenze economiche del rincaro dei prezzi dei carburanti — tutte create ai fini dell'adattamento alle nuove situazioni e all'apertura di opportunità per il futuro, segnatamente nelle regioni svantaggiate e vulnerabili; ritiene che i suddetti fondi debbano essere finanziati principalmente a titolo degli stanziamenti inutilizzati del bilancio agricolo;

21.

si compiace del fatto che il Consiglio e la Commissione siano finalmente disposti a istituire un programma per la frutta nelle scuole, rendendo disponibile un congruo importo annuale per combattere l'obesità e altri problemi di salute tra gli scolari, pur deplorando che si sia perso un anno a causa del rifiuto del Consiglio di accogliere l'iniziativa del Parlamento europeo nel bilancio 2008;

Sottorubrica 3a

22.

è consapevole dell'auspicio dei cittadini europei di un'Europa sicura e plaude all'incremento delle risorse destinate a questa sottorubrica rispetto al bilancio 2008; rileva l'importanza del principio di solidarietà e della garanzia del massimo livello di protezione dei diritti fondamentali;

23.

sottolinea l'importanza di stanziare risorse sufficienti nel bilancio dell'Unione per la gestione dell'immigrazione regolare e l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, affrontando nel contempo il problema dell'immigrazione clandestina e del potenziamento della protezione alle frontiere, tra cui il rafforzamento del Fondo europeo per i rifugiati, onde promuovere la solidarietà tra gli Stati membri;

Sottorubrica 3b

24.

rammenta che la sottorubrica 3b copre politiche fondamentali aventi un'incidenza diretta sulla vita quotidiana dei cittadini europei; ribadisce la propria delusione per lo scarso incremento proposto dalla Commissione per la sottorubrica in oggetto rispetto al 2008, soprattutto per quanto riguarda le attività che rivestono un'importanza per l'Europa dei cittadini, per alcune delle quali sono previsti addirittura tagli alle rispettive dotazioni;

25.

reputa inaccettabile che il Consiglio abbia ulteriormente ridotto tali «linee per i cittadini» e intende adoperarsi affinché siano garantite risorse sufficienti in un settore di tale importanza; sottolinea la propria intenzione di avvalersi dell'esiguo margine restante in tale sottorubrica per finanziare progetti pilota e azioni preparatorie onde potenziare questo settore d'intervento;

Rubrica 4

26.

constata la cospicua riassegnazione dei fondi effettuata dal Consiglio nell'ambito della rubrica 4, che a suo avviso testimonia chiaramente della grave penuria delle risorse disponibili nei limiti del massimale del QFP; rileva che i massimali della rubrica 4 renderanno sempre più necessario il regolare ricorso alle disposizioni dell'AII; ritiene che i fondi disponibili non permettano all'Unione europea, allo stato attuale, di assumere il proprio ruolo di partner a livello mondiale;

27.

invita il Consiglio europeo a non assumersi impegni politici ambiziosi, come ad esempio quelli che figurano nelle conclusioni della sua Presidenza del 20 giugno 2008, in cui i capi di Stato e di governo hanno sollecitato un maggiore sostegno finanziario dell'Unione europea ai paesi in via di sviluppo, né a impegnarsi contemporaneamente a intraprendere le dovute iniziative e azioni di bilancio, allorché emerge una flagrante contraddizione con i fondi disponibili nei limiti del massimale annuale del vigente QFP;

28.

conferma la propria valutazione dell'urgente necessità di una mobilitazione massiccia e concreta dell'Unione europea per far fronte all'impennata dei prezzi dei generi alimentari e della conseguente crisi alimentare e ribadisce la necessità di dare una valida risposta finanziaria a tale crisi; rammenta che i margini disponibili alla rubrica 2 non possono essere utilizzati per finalità rientranti nella rubrica 4, in quanto l'attuale massimale di quest'ultima rubrica non è sufficiente per finanziare lo strumento in questione senza compromettere le priorità esistenti; ritiene che i due rami dell'autorità di bilancio debbano compiere tutto ciò che è in loro potere ed esaminare tutte le possibilità previste dall'AII per coprire gli importi previsti per gli aiuti alimentari nell'ambito della rubrica 4; rammenta tuttavia che la decisione definitiva sulla dotazione finanziaria sarà adottata nel corso della procedura annuale di bilancio e sarà legata a una valutazione globale degli attuali strumenti per la politica di cooperazione con i paesi in via di sviluppo;

29.

continua a considerare il sostegno al processo di pace in Palestina e in Kosovo una delle proprie indiscusse priorità chiave, per la quale vanno stanziate risorse sufficienti nel bilancio dell'Unione europea; rileva tuttavia che una tale adeguatezza dei finanziamenti potrebbe richiedere una revisione alla rubrica 4, con alcune compensazioni finanziarie a carico di altre linee di bilancio; rammenta l'importanza del buon funzionamento della pubblica amministrazione, indispensabile per garantire la particolare attenzione necessaria ai fini del corretto utilizzo dei fondi comunitari;

30.

plaude al ripristino dei finanziamenti sulla linea di bilancio intesa a garantire un sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota; plaude altresì al sostegno destinato all'esumazione, all'identificazione e alla restituzione delle spoglie di persone scomparse a Cipro;

31.

appoggia la missione di polizia avviata in Kosovo nell'ambito della Politica europea di sicurezza e di difesa; chiede tuttavia alla Commissione di fornire un piano concreto e un calendario per la missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX), in particolare per quanto riguarda l'assunzione dei compiti della missione delle Nazioni Unite nel paese (UNMIK) e i relativi costi e bisogni in termini di personale, nonché la cooperazione con l'Ufficio di collegamento della Commissione (ECLO) in Kosovo; chiede inoltre alla Commissione di fornire informazioni dettagliate sull'addestramento fornito alle forze locali;

32.

sottolinea la sua intenzione di prestare assistenza alla Georgia nel lungo e costoso processo di ricostruzione e di partecipare attivamente alla ricerca di un'adeguata soluzione finanziaria, come indicato nella sua risoluzione del 3 settembre 2008 sulla situazione in Georgia (7); esorta pertanto la Commissione a presentare proposte intese a onorare gli impegni assunti dall'Unione europea; insiste dunque sulla necessità di attenersi al principio, politicamente e finanziariamente valido, di garantire nuove dotazioni per nuovi fabbisogni; prende atto al riguardo dell'intenzione della Commissione di esaminare l'erogazione di un importo massimo di 500 000 000 EUR nel periodo compreso tra il 2008 e il 2010 incluso e di impegnare eventualmente i fondi in questione nell'ambito di una conferenza dei donatori a favore della Georgia;

33.

constata la crescente importanza della Comunità dell'energia e accoglie con favore l'intenzione della Turchia di aderirvi; è del parere che debba essere agevolata l'adesione di Ucraina, Georgia, Armenia e Azerbaigian a tale Comunità e che vadano definite misure per la solidarietà energetica tra i suoi membri; resta in attesa della relazione della Commissione, che sarà presentata nel 2009, sull'esperienza acquisita con l'attuazione della decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29 maggio 2006, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del trattato della Comunità dell'energia (8);

34.

rileva che la priorità dell'Unione europea di contrastare i cambiamenti climatici presenta anche una componente esterna e che pertanto le relative attività, come quelle legate all'Alleanza mondiale contro i cambiamenti climatici (Global Climate Change Alliance), vanno finanziate a titolo della rubrica 4;

35.

sottolinea il fatto che il Fondo mondiale per la lotta all'AIDS, alla tubercolosi e alla malaria ha dimostrato di essere un efficace meccanismo di finanziamento, pur deplorando che il fondo in questione non svolga nessun ruolo in materia di esecuzione; rammenta alla Commissione che per eseguire efficacemente le sovvenzioni del Fondo mondiale, occorrerà destinare maggiori risorse finanziarie all'assistenza tecnica;

36.

rammenta al Consiglio che la riserva per gli aiuti di emergenza dovrebbe finanziare necessità urgenti impreviste e ritiene non solo che gli stanziamenti iscritti alla linea di bilancio in oggetto siano giustificati ma anche che la loro soppressione pregiudicherebbe la capacità dell'Unione europea di rispondere in maniera adeguata a eventuali situazioni di crisi nei primi mesi del 2009; decide pertanto di ripristinare il PPB per la riserva per gli aiuti di emergenza, anche visto il punto 25 dell'AII;

Rubrica 5

37.

intende, in linea di massima, ripristinare i tagli apportati dal Consiglio agli importi del PPB nell'ambito della presente rubrica; rileva tuttavia di avere ancora qualche interrogativo riguardo a determinati aspetti delle modalità applicate dalla Commissione nel distribuire il personale tra funzioni di supporto amministrativo e funzioni di coordinamento e delle possibilità di riassegnazione, come pure riguardo alla necessità di maggiori informazioni sulla sua politica immobiliare; decide di iscrivere in riserva alcuni importi onde assicurarsi che a quegli interrogativi venga data una risposta a tempo debito;

38.

sottolinea che nel PPB 2009 un importo globale di 1 120 000 000 EUR è destinato a coprire la spesa amministrativa al di fuori della rubrica 5; ritiene che si tratti di un importo ingente;

39.

sottolinea che la spesa amministrativa continua ad aumentare ben più del tasso medio di inflazione dell'Unione europea, il che induce a chiedersi se ai contribuenti venga davvero garantito un uso efficiente delle risorse finanziarie; invita la Commissione a procedere a un profondo riesame di tutti gli aspetti della spesa finanziaria, riferendo sui progressi compiuti dalla riforma del 2000 e prestando particolare attenzione all'impatto dell'allargamento del 2004 e alla necessità di proseguire gli sforzi per conseguire risparmi di efficienza; chiede che i risultati di tale riesame siano resi disponibili entro il 31 luglio 2009;

40.

esprime preoccupazione, in tale contesto, per il fatto che gli importi sottratti alle dotazioni dei programmi operativi per finanziare agenzie esecutive sono in costante crescita e hanno già raggiunto un livello sostanziale, venendo a finanziare nel 2009 un insieme di oltre 1 300 agenti; auspica di ottenere un quadro più preciso degli effetti della creazione di agenzie esecutive e del continuo ampliamento dei loro compiti sulle Direzioni generali preposte all'attuazione dei relativi programmi prima che questi fossero rilevati dalle agenzie esecutive;

41.

constata che, sulla base dei dati attuali, nelle diverse Direzioni generali della Commissione il rapporto tra il personale addetto alle mansioni amministrative e di coordinamento e quello che svolge mansioni operative può variare sensibilmente; chiede alla Commissione di presentare un'analisi delle ragioni alla base di tali discrepanze;

42.

si attende di essere debitamente informato di qualsiasi sviluppo in relazione alla cosiddetta riforma «Holmquist» del personale nell'ambito della Commissione;

43.

invita l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) a proseguire gli sforzi tesi a razionalizzare e ad abbreviare la durata dei concorsi; ritiene che occorra garantire all'EPSO le risorse umane sufficienti a sostegno degli sforzi profusi per migliorare le sue procedure e metodologie interne e a snellire la gestione delle liste di riserva, onde assicurarsi di fornire alle istituzioni il personale adeguato in base alle necessità, tra cui l'adeguatezza dei criteri di ammissione, in particolare per i posti AST;

44.

invita il Consiglio a presentare un calendario per i negoziati con il Parlamento, riguardo alle proposte della Commissione circa il regolamento (CE) n. 1073/1999 (OLAF), onde conferire maggiore efficacia all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e precisando il quadro giuridico della sua missione;

45.

deplora la mancanza di coerenza spesso riscontrabile nella politica di comunicazione delle Direzioni generali della Commissione; è favorevole allo sviluppo di una «identità UE» coerente e ben riconoscibile, da utilizzare in tutte le attività di comunicazione; intende pertanto incoraggiare i singoli servizi della Commissione a perfezionare e coordinare tutte le attività informative e comunicative svolte al loro livello;

46.

invita le istituzioni a coordinare sistematicamente i loro sforzi allo scopo di:

rendere disponibili ai cittadini le informazioni sui loro diritti e l'effettiva applicazione di tali diritti negli Stati membri;

migliorare l'accessibilità e la trasparenza del diritto europeo grazie a strumenti di ricerca più efficaci, al consolidamento dei testi di legge e all'impiego del migliore formato tecnico disponibile per la formattazione alla fonte di direttive, regolamenti e decisioni;

mettere a punto, in base alle risorse disponibili a livello sia europeo che nazionale, una biblioteca digitale dedicata all'Unione europea;

47.

accoglie con soddisfazione la riforma del sistema delle Scuole europee avviata di recente dalla Commissione ma esorta gli Stati membri a tener fede ai propri impegni come da accordi in vigore; richiama l'attenzione sul punto 47 dell'AII, secondo cui occorre l'autorizzazione dell'autorità di bilancio per la creazione di nuove scuole aventi un'incidenza finanziaria;

48.

sottolinea l'importanza di attenersi al punto 47 dell'AII; invita la Commissione a collaborare con l'autorità di bilancio alla messa a punto di una corretta procedura dettagliata per la sua attuazione;

49.

invita la Commissione a presentare una relazione sulle possibili soluzioni riguardo alla sicurezza delle forniture di gas dell'Unione europea e il meccanismo di diversificazione nell'ambito del corridoio NG3, incluso, tra l'altro, l'eventuale ruolo della Banca europea per gli investimenti nell'acquisto di gas all'ingrosso da fornitori non tradizionali (che detengono cioè meno del 5 % della quota di mercato comunitario) nel corridoio NG3, o nel facilitarne l'acquisto, tramite acquisto diretto o attraverso la creazione di un apposito ente;

Agenzie

50.

plaude alla decisione della Commissione di attenersi finalmente alle richieste dell'autorità di bilancio e di tener conto delle entrate con destinazione specifica in sede di stesura del PPB per le agenzie decentrate per il 2009; ritiene che si tratti indubbiamente di un passo verso una maggiore trasparenza di bilancio; ribadisce tuttavia, conformemente ai propri emendamenti ai commenti del bilancio 2008 sulle agenzie, che le agenzie che dipendono in larga misura da introiti provenienti da commissioni devono comunque poter beneficiare dello strumento delle entrate con destinazione specifica, necessario a conferire loro la necessaria flessibilità di bilancio;

51.

saluta con favore la Comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2008 intitolata «Il futuro delle Agenzie europee» (COM(2008)0135), e nota in particolare l'impegno della Commissione a condurre nel 2009 un'analisi valutativa delle agenzie di regolazione; chiede che tale analisi si concentri sull'esame dell'efficacia, efficienza e impatto dell'attività svolta dalle agenzie, per accertare la congruità dei risparmi di efficienza ottenuti in seno ai servizi della Commissione in rapporto alle attività esternalizzate alle agenzie, e che tale esercizio sia completato entro il 30 giugno 2009.

52.

sottolinea che nelle agenzie di minori dimensioni una percentuale alquanto elevata del personale (50 % o più) tende ad occuparsi dell'amministrazione interna dell'agenzia stessa; ritiene che l'efficacia dei costi delle piccole agenzie debba essere uno dei temi di cui dovrà occuparsi il gruppo di lavoro interistituzionale sul futuro delle agenzie decentrate, la cui costituzione è prevista per l'autunno 2008;

53.

prende atto dell'attivo di bilancio di 290 000 000 EUR dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno nell'esercizio corrente; auspica che la Commissione rifletta sull'eventuale opportunità di reintegrare nel bilancio dell'Unione le eventuali entrate eccedentarie dell'Ufficio, essendo queste una conseguenza diretta del mercato interno;

54.

sottolinea che l'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom, istituita dal trattato Euratom, è un'agenzia indipendente e che le sovvenzioni di cui beneficia debbono figurare in maniera trasparente nel bilancio dell'UE;

Progetti pilota e azioni preparatorie

55.

rammenta che l'AII autorizza per i progetti pilota un importo totale massimo di 40 000 000 EUR in un qualsiasi esercizio finanziario, e per le azioni preparatorie un importo totale massimo di 100 000 000 EUR, di cui un importo massimo di 50 000 000 EUR può essere destinato a nuove azioni preparatorie;

56.

considera tali progetti uno strumento indispensabile per consentire al Parlamento di avviare nuove politiche nell'interesse dei cittadini europei; ha esaminato una serie di proposte interessanti, di cui è stato possibile iscrivere nel bilancio 2009 soltanto un piccolo numero, dati i vincoli dell'AII e i massimali del QFP;

57.

insiste sulla necessità che i progetti e le azioni che non è stato possibile includere nel bilancio 2009 in ragione del fatto che, secondo la Commissione, sarebbero già coperti da una base giuridica esistente, siano effettivamente realizzati in virtù di tale base giuridica, e invita la Commissione a riferire anche su tali proposte nella sua relazione sui progetti pilota e le azioni preparatorie; si attende che la Commissione si impegni al massimo in tal senso, a prescindere dal fatto che i progetti e le azioni in questione siano espressamente citati nel pertinente commento delle basi giuridiche del bilancio 2009; intende monitorare scrupolosamente l'attuazione dei progetti e delle azioni in oggetto rispetto alla loro base giuridica nel corso dell'esercizio 2009;

*

* *

58.

prende atto dei pareri approvati dalle commissioni specializzate allegati alla relazione A6-0398/2008;

59.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, accompagnata dagli emendamenti e dalle proposte di modificazione alla sezione III del progetto di bilancio generale, al Consiglio e alla Commissione nonché alle altre istituzioni e organi interessati.


(1)  GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.

(2)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(4)  Testi approvati, P6_TA(2008)0174.

(5)  Testi approvati, P6_TA(2008)0175.

(6)  Testi approvati, P6_TA(2008)0335.

(7)  Testi approvati, P6_TA(2008)0396.

(8)  GU L 198 del 20.7.2006, pag. 15.


Giovedì 23 ottobre 2008
ALLEGATO

DICHIARAZIONI CONCORDATE IN SEDE DI CONCERTAZIONE IL 17 LUGLIO 2008

1.   Programmi dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione e di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013

«Il Parlamento europeo e il Consiglio attribuiscono la massima importanza alla fluida e corretta attuazione dei programmi e dei progetti operativi presentati dagli Stati membri in relazione ai nuovi programmi dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione e di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013.

Per evitare di ripetere le esperienze della prima fase del periodo di programmazione 2000-2006, il Parlamento europeo e il Consiglio, constatando che la maggior parte dei suddetti programmi e progetti operativi è stata approvata, ritengono che sia in questo momento molto importante assicurarne la fluida e corretta attuazione, approvando quanto prima i sistemi di gestione e di controllo corrispondenti, entro i termini stabiliti dai regolamenti.

Il Parlamento europeo e il Consiglio controlleranno di conseguenza in maniera rigorosa e su base regolare lo stato di approvazione dei sistemi di gestione e di controllo sopra indicati negli Stati membri, unitamente allo stato di approvazione dei progetti principali.

A tal fine si invita la Commissione a continuare a fornire periodicamente strumenti di controllo specifici durante la procedura di bilancio.

Si chiede inoltre alla Commissione di presentare, se necessario, un aggiornamento delle previsioni di pagamento per l’esercizio 2009 entro la fine di ottobre 2008.»

2.   Assunzioni connesse all’allargamento del 2004 e del 2007

«Il Parlamento europeo e il Consiglio sottolineano di nuovo l’importanza della piena assunzione per coprire tutti i posti connessi all’allargamento del 2004 e del 2007 e insistono affinché le istituzioni e in particolare l’EPSO si adoperino per prendere le misure necessarie ad accelerare l’intero processo di copertura di tali posti con funzionari, applicando i criteri di cui all’articolo 27 dello statuto per arrivare quanto prima ad una base proporzionale geografica più ampia possibile.

Il Parlamento europeo e il Consiglio intendono seguire attentamente il processo di assunzione in corso. A tal fine chiedono a ciascuna istituzione e all’EPSO di riferire due volte l’anno — a marzo e a ottobre — in merito alla situazione delle assunzioni in relazione all’allargamento del 2004 e del 2007.»

3.   Fondo di solidarietà dell’Unione europea

«Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione confermano l’importanza di assicurare la fluidità del processo di adozione delle decisioni relative all’attivazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea. Di conseguenza, il Parlamento europeo e il Consiglio si compiacciono dell’impegno della Commissione secondo il quale, a decorrere dalla data odierna, ogni progetto preliminare di bilancio rettificativo necessario all’attivazione del Fondo di solidarietà verterà su quest’ultima finalità.»

4.   Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e riserva per aiuti di emergenza

«Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione confermano l’importanza di prevedere una procedura rapida, nel pieno rispetto dell’accordo interistituzionale, per l’adozione delle decisioni sulla mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e sul ricorso alla riserva per gli aiuti di emergenza.»

5.   Dichiarazione sull’esecuzione del bilancio nel 2009

«Ai fini di una fluidità di esecuzione del bilancio nel 2009 che consenta di limitare le difficoltà legate alla fine della legislatura del Parlamento europeo e al periodo di sospensione dei lavori per le elezioni europee, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione concordano i punti seguenti.

Storni

La Commissione provvederà a presentare tutte le richieste di storno con congruo anticipo sull’ultima riunione ordinaria della commissione per i bilanci del Parlamento europeo, prevista per il 27 aprile 2009.

Qualora la data non possa essere rispettata, tutte le richieste successive saranno esaminate da tale commissione, previa comunicazione adeguata, con procedura straordinaria.

Bilanci rettificativi

Il Consiglio e la Commissione prendono atto che durante il periodo elettorale, potrebbero rendersi necessarie decisioni urgenti e impreviste; una delega di competenze della plenaria alla commissione per i bilanci potrebbe consentire di ovviare ad eventuali ritardi.»

6.   Aggiornamento della programmazione finanziaria nel quadro della rubrica 5

«Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione invitano i Segretari generali di tutte le istituzioni a presentare, entro fine ottobre, una relazione aggiornata sulla programmazione finanziaria delle spese di amministrazione nel quadro della rubrica 5.»

DICHIARAZIONI UNILATERALI

1.   Stanziamenti di pagamento

«1.1.

Il Consiglio chiede alla Commissione di presentare un bilancio rettificativo qualora gli stanziamenti inclusi nel bilancio 2009 si rivelassero insufficienti per coprire le spese che rientrano nella sottorubrica 1a (Competitività per la crescita e l’occupazione), nella sottorubrica 1b (Coesione per la crescita e l’occupazione), nella rubrica 2 (Preservazione e gestione delle risorse naturali) e nella rubrica 4 (L’UE quale partner globale).»

«1.2.

Il Parlamento europeo rileva che, nel corso della procedura, valuterà il fabbisogno di pagamenti per tutte le rubriche per l’intero esercizio basandosi sulle previsioni disponibili nelle varie fasi della procedura.»

2.   Programmi dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione e di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013

La Commissione è stata invitata a presentare entro ottobre 2008 le previsioni di pagamento aggiornate per il 2009. Dato il livello d’incertezza che circonda le condizioni di esecuzione negli Stati membri, ai fini di tale aggiornamento la Commissione dovrà potersi basare anche su previsioni di pagamento aggiornate fornite dagli Stati membri.

3.   Valutazione delle agenzie

«3.1

«Il Consiglio si compiace dell’intenzione della Commissione di avviare una valutazione approfondita delle agenzie di regolazione, come indicato nella comunicazione «Il futuro delle agenzie europee» dell’11 marzo 2008. Plaude altresì all’impegno della Commissione a non formulare proposte per la creazione di nuove agenzie di regolazione fino alla conclusione della valutazione, fatte salve le eccezioni previste nella comunicazione della Commissione.»

Il Consiglio e la Commissione considerano che tale valutazione dovrebbe permettere loro di giudicare in quale misura le agenzie di regolazione siano uno strumento adeguato, nel contesto del buon governo e di una sana gestione finanziaria, ai fini dell’attuazione di politiche europee, attualmente e in futuro. A tal fine la valutazione dovrebbe permettere la comparabilità dei risultati in modo orizzontale, se possibile sulla base di indicatori comuni.

Inoltre, la valutazione dovrebbe vertere in particolare sui punti seguenti:

la logica, la pertinenza e il compito delle agenzie in conformità con il buon governo;

l’incidenza, l’efficacia e l’efficienza del lavoro delle agenzie e la loro buona organizzazione, segnatamente rispetto a fattori determinanti quali i meccanismi di programmazione, di notifica e di controllo;

la procedura di bilancio e l’obbligo per le agenzie di rendere conto della loro gestione.

La valutazione dovrebbe anche mirare a giudicare:

la coerenza degli obiettivi e delle attività delle agenzie con le priorità e gli obiettivi delle politiche dell’UE;

la trasparenza del lavoro delle agenzie;

i rapporti tra le agenzie e la Commissione e, quando opportuno, il collegamento tra le agenzie di regolazione e le agenzie nazionali;

la gestione delle risorse di bilancio delle agenzie.

La valutazione dovrebbe fornire all’autorità di bilancio strumenti e mezzi adeguati per valutare, nel contesto dell’assegnazione del contributo comunitario nel corso della procedura annuale di bilancio, la comparabilità degli obiettivi di rendimento, le spese amministrative e operative, l’evoluzione dell’organico (tipi di posto e percentuale di posti vacanti) e l’incidenza della dimensione delle agenzie.

La Commissione intende prendere in considerazione la posizione del Consiglio al momento di definire la portata e i termini di tale valutazione per assicurare che gli aspetti di maggiore interesse per ciascuna istituzione siano contemplati, specialmente nel settore del bilancio. Sono richieste consulenze esterne per assicurare risultati attendibili, validi e completi.»

«3.2.

«Il Parlamento europeo accoglie con favore l’intenzione della Commissione di avviare una valutazione approfondita delle agenzie decentrate, come annunciato nella sua comunicazione «Il futuro delle agenzie europee» dell’11 marzo 2008.»

Ritiene che un gruppo di lavoro interistituzionale sia una struttura valida ai fini di un dibattito costruttivo e orientato ai risultati, che appare necessario a questo scopo, e sottolinea che tutti i principali attori della sfera istituzionale e legislativa, nonché i rappresentanti dell’autorità di bilancio, devono partecipare a tale gruppo per garantire risultati soddisfacenti.

Il Parlamento europeo si compiace in particolare dell’avvio di una valutazione approfondita delle agenzie decentrate secondo quanto descritto nella comunicazione. Tale valutazione dovrebbe permettere di giudicare in quale misura le agenzie decentrate siano uno strumento adeguato, nel contesto del buon governo e di una sana gestione finanziaria, ai fini dell’attuazione di politiche europee, attualmente e in futuro. A tal fine la valutazione dovrebbe permettere la comparabilità dei risultati in modo orizzontale, se possibile sulla base di indicatori comuni.

Le prerogative dell’autorità di bilancio in materia di creazione di nuove agenzie decentrate, ai sensi del punto 47 dell’AII del 17 maggio 2006, devono essere pienamente preservate nel processo di valutazione e controllo relativo alle agenzie esistenti.»

4.   Seguito dato al punto 32 delle conclusioni del Consiglio europeo del 19 e 20 giugno 2008

«Il Parlamento europeo rammenta che il finanziamento di nuove misure dovrà rispettare i principi sanciti nel regolamento finanziario (in particolare, la specializzazione) e nell’AII del 17 maggio 2006 (in particolare, i massimali delle varie rubriche).

Invita la Commissione a presentare le proposte necessarie al finanziamento di tali misure nel quadro delle procedure di bilancio 2008-2009.»


21.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 15/153


Giovedì 23 ottobre 2008
Progetto di bilancio generale 2009 (sezioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII e IX)

P6_TA(2008)0516

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2008 sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, sezione I — Parlamento europeo, sezione II — Consiglio, sezione IV — Corte di giustizia, sezione V — Corte dei conti, sezione VI — Comitato economico e sociale europeo, sezione VII — Comitato delle regioni, sezione VIII — Mediatore europeo e sezione IX — Garante europeo della protezione dei dati (C6-0310/2008 — 2008/2026B(BUD))

2010/C 15 E/48

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 272 del trattato CE,

vista la decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (1),

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3),

vista la sua risoluzione del 10 aprile 2008 sugli orientamenti relativi alla procedura di bilancio 2009 — altre sezioni (4),

vista la sua risoluzione del 20 maggio 2008 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento per l'esercizio 2009 (5),

visto il progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, presentato dalla Commissione il 16 maggio 2008 (COM(2008)0300),

visto il progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, stabilito dal Consiglio il 17 luglio 2008 (C6-0310/2008),

visti l'articolo 69 e l'allegato IV del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A6-0397/2008),

A.

considerando che il progetto preliminare di bilancio (PPB) di tutte le istituzioni ha lasciato un margine di 121 744 018 EUR al di sotto del massimale del quadro finanziario per l'esercizio 2009,

B.

considerando che a seguito della decisione del Consiglio, del 17 luglio 2008, il progetto di bilancio (PB) dispone di un margine di 224 133 714 EUR al di sotto di tale massimale,

C.

considerando che è stato deciso un esercizio pilota nell'ambito del quale è prevista, per l'intera procedura di bilancio 2009, una cooperazione rafforzata tra l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci, nonché una cooperazione reciproca precoce su tutte le questioni aventi rilevanti incidenze finanziarie,

D.

considerando che saranno preservate integralmente le prerogative dell'Aula per quanto riguarda l'approvazione del bilancio, in conformità delle disposizioni del trattato e del regolamento,

E.

considerando che il 16 aprile 2008 si è tenuta una riunione di preconcertazione tra le delegazioni dell'Ufficio di presidenza e della commissione per i bilanci, prima dell'approvazione del progetto preliminare di stato di previsione da parte dell'Ufficio di presidenza,

F.

considerando che il 30 settembre 2008 si è tenuta una riunione di concertazione tra queste delegazioni, prima delle votazioni in sede di commissione per i bilanci e in seduta plenaria;

Quadro generale

1.

ritiene che le istituzioni dell'Unione europea, alle quali aveva chiesto di presentare progetti di bilancio pienamente basati sui costi e corrispondenti ai fabbisogni reali, abbiano cooperato in modo costruttivo per giungere a proposte finali che tengano conto delle aspettative dei cittadini e della necessità di rispettare il rigore finanziario;

2.

sottolinea il fatto di aver chiesto a tutte le istituzioni di indicare come fosse possibile individuare le spese collegate in modo specifico all'eventuale entrata in vigore del trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea; constata con soddisfazione, a seguito delle risposte fornite dalle istituzioni, che nessuna spesa di questo tipo è stata inclusa nella proposta finale;

3.

accoglie con favore l'approccio adottato dal Consiglio di utilizzare un metodo più mirato per stabilire il progetto di bilancio, contrariamente alle modifiche percentuali lineari utilizzate precedentemente;

4.

sottolinea che, in generale, esiste ancora un margine per realizzare miglioramenti e per un utilizzo più efficace delle risorse di bilancio in una serie di settori, e ritiene che ciò includa il rafforzamento della cooperazione interistituzionale, un migliore utilizzo degli obiettivi di risultato, degli strumenti di previsione e dell'analisi comparativa rispetto alle migliori prassi, un maggiore ricorso alla mobilità e alla riassegnazione del personale al fine di contenere gli aumenti degli organici, nonché la dimostrazione di un pieno controllo di tutte le spese relative alle missioni, alle indennità, alla traduzione e, in modo particolare, al settore immobiliare;

5.

sottolinea nuovamente l'importanza di un costante controllo parlamentare sull'esecuzione delle decisioni di bilancio, che costituisce la base per l'elaborazione del bilancio annuale; è convinto che un controllo parlamentare diretto possa solo contribuire al miglioramento della qualità della spesa, a un controllo più diretto della sana gestione finanziaria e, in definitiva, a un riorientamento del sostegno finanziario verso le priorità politiche; ritiene che tale obiettivo possa essere conseguito solamente con la piena partecipazione delle due commissioni competenti in materia di bilancio e delle commissioni specializzate;

6.

ha deciso di lasciare un margine di 72 269 100 EUR al di sotto del massimale del titolo 5, spesa amministrativa, limitando in tal modo l'incremento globale al 5,8 %; sottolinea che ciò implica il ripristino di una parte delle riduzioni operate dal Consiglio nei bilanci delle istituzioni, ma solo nei casi in cui i fabbisogni specifici di ciascuna istituzione sono stati giustificati;

Sezione 1 —     Parlamento europeo

7.

sottolinea che le sue priorità politiche, quali definite nelle risoluzioni sugli orientamenti e sullo stato di previsione, del 10 aprile 2008 e del 20 maggio 2008, hanno guidato le proposte presentate per il bilancio 2009 in un'ottica di rigore finanziario, pur salvaguardando le priorità politiche fissate; ritiene che il risultato sia pienamente conforme a questi obiettivi e, in particolare, corrisponda alle esigenze specifiche legate al fatto che il 2009 sarà un anno elettorale per il Parlamento e alle sfide connesse al nuovo statuto dei deputati e al cambio di legislatura;

8.

accoglie positivamente il miglioramento della cooperazione tra l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci, che ha fornito una base solida per i lavori preparatori in vista della prima lettura del bilancio, come pure nelle fasi di preparazione degli orientamenti e dello stato di previsione; sottolinea la volontà di entrambe le parti di proseguire l'esercizio pilota e di adoperarsi per assicurarne il successo, al fine di risolvere le divergenze in una fase iniziale, pur rispettando le prerogative di ciascun organo;

9.

ritiene tuttavia che sarà necessario eliminare alcune difficoltà pratiche per agevolare e migliorare ulteriormente la cooperazione, e in particolare realizzare netti miglioramenti per quanto riguarda la disponibilità delle informazioni e delle relazioni necessarie in tempo utile precedentemente alla prima lettura;

10.

riconosce che dall'approvazione dello stato di previsione vi sono stati importanti sviluppi che hanno un forte impatto sul bilancio e che, di conseguenza, è ora necessario apportare determinati adeguamenti; sottolinea in particolare, a tale riguardo, i cambiamenti sul piano del bilancio provocati dalla sospensione dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, dai preparativi per l'applicazione del nuovo statuto degli assistenti, dall'aggiornamento delle previsioni relative allo statuto dei deputati, come pure dall'aumento dei prezzi dell'energia;

11.

sottolinea che sono stati realizzati importanti progressi intesi ad assistere i deputati nell'esercizio del loro mandato, in particolare delle loro funzioni legislative; mette in evidenza la valutazione positiva e la creazione del nuovo servizio «briefing» della Biblioteca, che potenzierà le attività parlamentari dei deputati; sottolinea l'importanza che i deputati possano ricevere informazioni tempestive, obiettive e concrete sui temi afferenti alle loro attività parlamentari; invita l'amministrazione a migliorare ulteriormente la presentazione delle risposte alle richieste dei deputati, a pubblicare tutte le richieste, e non solo i briefing, sul sito web della Biblioteca e ad ampliare la copertura linguistica delle informazioni fornite; auspica di essere informato mediante una prima valutazione all'inizio del 2010;

12.

sottolinea che il livello complessivo del suo bilancio ammonta al 19,67 % delle spese autorizzate nell'ambito della rubrica 5 (spese amministrative) del quadro finanziario pluriennale, vale a dire che è stato mantenuto al di sotto del massimale autoimposto del 20 %; accoglie con favore il fatto che ciò implica un ulteriore risparmio di 0,9 milioni di euro rispetto alla sua posizione adottata nel maggio 2008; sottolinea che ciò è legato a una combinazione dei fattori summenzionati;

13.

prende atto della riunione di concertazione tra l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci, che si è tenuta il 30 settembre 2008, in cui sono state negoziate, e in gran parte risolte, le principali divergenze relative al bilancio; prende atto, tuttavia, che alcune questioni rimaste in sospeso, sulle quali non è stato possibile trovare un accordo, sono state lasciate alla responsabilità del Parlamento;

14.

sottolinea i risultati positivi e il carattere costruttivo di tale riunione; sulla base delle sue precedenti risoluzioni e di un'analisi approfondita dello stato di previsione e della lettera rettificativa, può approvare in larga misura le modifiche dell'organigramma proposte dall'Ufficio di presidenza, mentre non è in grado di approvare pienamente tutte le proposte;

15.

riconosce che sono stati e saranno compiuti notevoli sforzi in materia di riassegnazione del personale, al fine di limitare gli aumenti dell'organico e i relativi costi;

sottolinea che è opportuno valutare anche l'efficacia complessiva dell'utilizzo delle risorse umane per la realizzazione di compiti specifici e che nei prossimi anni l'Ufficio di presidenza e l'amministrazione dovranno prestare una costante attenzione a tale questione, al fine di ottimizzare l'equilibrio nella ripartizione delle risorse umane tra le attività legislative essenziali, i servizi diretti ai deputati e le funzioni di supporto amministrativo, nonché di permettere una migliore comprensione dei presupposti di base e delle priorità;

accoglie con favore, quale primo passo importante, la presentazione di un organigramma analitico e dettagliato, sebbene ciò sia avvenuto in ritardo e dopo la scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti di bilancio per la prima lettura; auspica di essere costantemente informato sulla questione in futuro;

è convinto che le proposte attuali contribuiranno positivamente al rafforzamento delle capacità legislative del Parlamento, anche per quanto riguarda la questione della comitatologia, come altresì indicato in una recente relazione di follow-up trasmessa alla commissione per i bilanci;

16.

approva le modifiche apportate all'organigramma del segretariato contenute negli emendamenti di bilancio presentati, che ammontano a un totale di 88 posti e di 1283 rivalutazioni; mantiene iscritti in riserva gli stanziamenti relativi a un numero limitato di posti, in attesa di un'analisi più approfondita e di ulteriori chiarimenti per quanto concerne l'utilizzo, i fabbisogni e la ripartizione ottimale delle risorse, come indicato sopra, al più tardi entro la fine del mese di giugno 2009;

17.

pur ribadendo il proprio fermo impegno a favore del rapido avvio del Centro visitatori, sottolinea che, in seguito alla concertazione, è tuttora necessario compiere degli sforzi per giungere a una soluzione soddisfacente ed efficace sul piano dei costi; osserva che le due delegazioni non sono state in grado di raggiungere un pieno accordo su questo punto; decide pertanto di approvare parzialmente le richieste in questa fase, dichiarandosi tuttavia pienamente disposto a riesaminare la questione non appena possibile e successivamente alla trasmissione delle necessarie informazioni;

18.

riconosce il fabbisogno dei gruppi politici in termini di risorse umane, per poter far fronte alle crescenti sfide e approva pertanto la creazione di 53 nuovi posti; ritiene che sarebbe estremamente opportuno procedere a una riflessione sulle modalità per integrare meglio in una fase iniziale della procedura di bilancio le richieste dei gruppi relative al personale e gli stanziamenti corrispondenti, onde consentire una valutazione più tempestiva dei requisiti essenziali;

19.

sottolinea che ha deciso di promuovere le attività di informazione svolte negli Stati membri nel quadro della sua strategia e del suo piano d'azione per le elezioni europee del 2009; accoglie inoltre con favore l'idea di coinvolgere maggiormente i giovani nel processo di campagna elettorale, allo scopo di informare i cittadini dell'Unione europea sul ruolo del Parlamento europeo;

20.

sottolinea che sono state adottate disposizioni di bilancio al fine di facilitare l'introduzione di un nuovo «regime» applicabile agli assistenti parlamentari e accoglie con favore il lavoro attualmente svolto per giungere a un accordo definitivo sulla questione prima della fine dell'anno;

21.

accoglie con favore la proposta relativa a un sistema di gestione delle conoscenze inteso a migliorare la diffusione delle informazioni e a gestire le diverse fonti di informazione a livello politico e amministrativo; chiede all'amministrazione di presentare i risultati della prima fase dell'approccio in due fasi entro la fine del marzo 2009;

22.

in considerazione della notevole entità degli importi implicati, ritiene che l'autorità di bilancio debba esaminare i vincoli finanziari e i costi crescenti legati all'acquisto, alla manutenzione e al rinnovo degli edifici nel corso del prossimo anno, in particolare tenendo conto del fatto che nel 2009 entrerà in vigore lo statuto dei deputati; invita l'Ufficio di presidenza a presentare un piano strategico entro il mese di settembre 2009 precedentemente alla prima lettura del bilancio; ciò considerato non può approvare un aumento della riserva per gli edifici e decide pertanto di mantenere il relativo importo a 20 milioni di euro;

23.

ricorda che una visione più chiara a medio e lungo termine per quanto riguarda la politica immobiliare, comprendente misure di programmazione, sarebbe probabilmente utile ai fini del controllo dei costi; invita l'Ufficio di presidenza a proseguire i suoi sforzi a tale riguardo; chiede che gli venga presentata una relazione finale sulle implicazioni finanziarie, amministrative e giuridiche connesse alla questione dell'amianto e ai necessari lavori di riparazione del soffitto dell'emiciclo a Strasburgo;

24.

ribadisce che la seduta plenaria ha deciso che a partire dall'entrata in vigore dello statuto dei deputati non dovrebbe più essere possibile acquisire nuovi diritti a titolo del Fondo pensionistico volontario; sottolinea che le decisioni di attuazione, adottate dall'Ufficio di presidenza, consentono l'acquisizione di nuovi diritti solamente per i membri del Fondo che sono rieletti, che rientrano in un regime transitorio e che non hanno diritto a beneficiare di una pensione nazionale o europea collegata al loro mandato; ritiene, di conseguenza, che non vi sarà praticamente quasi nessun deputato che avrà i requisiti per acquisire nuovi diritti; attende dall'amministrazione una stima aggiornata per quanto riguarda gli stanziamenti necessari a partire dall'entrata in vigore dello statuto dei deputati;

25.

attende i risultati dello studio sul bilancio del carbonio del Parlamento, che dovrebbe riguardare anche il problema dei meccanismi di compensazione delle emissioni di CO2, secondo quanto richiesto dal Parlamento; ha deciso di adeguare la nomenclatura delle linee interessate da un eventuale futuro meccanismo di compensazione; ribadisce tuttavia la necessità di potenziare gli sforzi per ridurre, ove possibile, gli spostamenti;

26.

auspica che un centro di gestione della mobilità, che fornisca informazioni precise sui collegamenti con i trasporti pubblici da e verso il Parlamento, sia disponibile presso tutte le sedi del Parlamento e attraverso Intranet, a partire dall'inizio della prossima legislatura del Parlamento, al fine di incoraggiare l'uso dei trasporti pubblici al posto delle autovetture private;

27.

prende atto della proposta di finanziare una cattedra del Parlamento europeo in onore del professor Bronislaw Geremek e di istituire un consiglio, tra i cui compiti potrebbe rientrare quello di attribuire un premio annuale; invita l'Ufficio di presidenza a esaminare tale proposta e la sua fattibilità in collaborazione con la Commissione, al fine di assegnare le opportune risorse;

28.

prende atto dei pareri trasmessi dalla commissione per il commercio internazionale, dalla commissione giuridica e dalla commissione per le petizioni e riconosce l'elevato livello di accordo raggiunto; sottolinea che, in linea di massima, le preoccupazioni sollevate sono state tenute in considerazione negli emendamenti di bilancio e in sede di votazione;

Sezione IV —     Corte di giustizia

29.

riconosce l'importanza della nuova procedura d'urgenza che dovrà essere applicata dalla Corte, che conferisce ai tribunali nazionali il diritto di ricevere una risposta entro un termine molto più breve rispetto a prima; approva pertanto il progetto di bilancio per quanto concerne la creazione dei 39 nuovi posti in questione;

30.

osserva che l'elevato tasso di aumento del bilancio è dovuto principalmente al progetto di costruzione del nuovo edificio della Corte, che è stato autorizzato precedentemente e che continuerà ad avere un forte impatto finanziario nei prossimi anni; invita la Corte a presentare una relazione aggiornata sui lavori complessivi e sulle loro incidenze in termini di costi fino al 2013;

31.

ritiene che l'evoluzione del bilancio operativo normale della Corte, che registra attualmente un aumento pari a circa il 2,5 %, sia molto più incoraggiante e che nel complesso la Corte abbia compiuto chiari sforzi per limitare la crescita delle sue spese per l'esercizio 2009;

32.

decide di fissare l'abbattimento forfettario al 3,5 %, un livello vicino a quello proposto dalla Corte stessa, e di ripristinare gli stanziamenti corrispondenti; osserva che ciò dovrebbe garantire il pieno funzionamento della Corte, pur permettendo di realizzare un risparmio rispetto alle proposte iniziali;

Sezione V —     Corte dei conti

33.

accoglie con favore il proposto rafforzamento della capacità di audit della Corte e decide di approvare la creazione di 20 posti in tale settore, di comune accordo con la Corte e con il Consiglio;

34.

ritiene che i costi di finanziamento dei lavori di ampliamento dell'edificio della Corte debbano essere contenuti al livello più basso possibile per il contribuente; ribadisce pertanto la sua decisione di ricorrere a un finanziamento diretto a titolo del bilancio, su un periodo di quattro anni, piuttosto di mascherare i costi molto più elevati che deriverebbero da una formula di locazione/acquisto su 25 anni; decide pertanto di anticipare l'importo massimo possibile a titolo del bilancio 2009 e, a tal fine, ha approvato lo stanziamento di 55 milioni di euro;

35.

decide di aumentare la dotazione di un numero limitato di voci di spesa relative alla diffusione al pubblico delle relazioni della Corte, alla realizzazione di un audit dei risultati della Corte stessa, al miglioramento delle attività di informazione e ai nidi d'infanzia per il personale, e di creare due nuovi posti in organico oltre ai posti di controllore summenzionati;

Sezione VI —     Comitato economico e sociale europeo

36.

ha tenuto conto delle preoccupazioni del Comitato per quanto concerne gli stanziamenti relativi alle spese per il personale e, a seguito dell'esame delle argomentazioni avanzate, concorda di adeguare l'abbattimento forfettario al 4,5 %;

37.

decide di creare, in aggiunta ai due nuovi posti AD 5 che figurano nel progetto di bilancio, altri due posti AST che erano stati respinti dal Consiglio;

38.

decide di iscrivere in riserva una parte degli stanziamenti destinati alle spese per missioni e riunioni, nell'attesa che il Comitato indichi chiaramente in che modo intende tenere sotto controllo queste spese;

Sezione VII —     Comitato delle regioni

39.

prende atto che il Comitato dovrà assumere altro personale «connesso all'allargamento» e approva i nuovi posti previsti nel progetto di bilancio del Consiglio;

40.

è inoltre in grado di approvare, dopo aver sentito il Comitato, la creazione di un numero limitato di tre posti supplementari, al fine di potenziare la capacità operativa di determinati servizi;

41.

decide di introdurre un abbattimento forfettario del 4,5 %, dopo aver sentito le argomentazioni presentate dal Comitato; osserva che tale percentuale è molto vicina alla richiesta formulata dal Comitato pur consentendo di realizzare un risparmio;

Sezione VIII —     Mediatore europeo

42.

approva il progetto di bilancio del Consiglio per quanto riguarda la creazione di tre nuovi posti AD, al fine di potenziare la capacità del Mediatore di trattare un numero crescente di ricorsi ricevibili; è inoltre in grado di approvare, dopo aver sentito il Mediatore, la creazione di tre posti AST temporanei;

Sezione IX —     Garante europeo della protezione dei dati

43.

approva questa sezione del progetto di bilancio;

*

* *

44.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, accompagnata dagli emendamenti alle sezioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII e IX del progetto di bilancio generale, al Consiglio e alla Commissione nonché alle altre istituzioni e agli altri organi interessati.


(1)  GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.

(2)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(4)  Testi approvati, P6_TA(2008)0115.

(5)  Testi approvati, P6_TA(2008)0208.


21.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 15/158


Giovedì 23 ottobre 2008
Diritti aeoportuali ***II

P6_TA(2008)0517

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 ottobre 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i diritti aeroportuali (8332/2/2008 — C6-0259/2008 — 2007/0013(COD))

2010/C 15 E/49

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (8332/2/2008 — C6-0259/2008) (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0820),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 62 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0375/2008);

1.

approva la posizione comune quale emendata;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 254 E del 7.10.2008, pag. 18.

(2)  Testi approvati del 15.1.2008, P6_TA(2008)0004.


Giovedì 23 ottobre 2008
P6_TC2-COD(2007)0013

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 23 ottobre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/ …/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i diritti aeroportuali

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in seconda lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2009/12/CE)


21.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 15/159


Giovedì 23 ottobre 2008
Accordo di stabilizzazione e di associazione CE/Bosnia-Erzegovina ***

P6_TA(2008)0518

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 ottobre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (8225/2008 — COM(2008)0182 — C6-0255/2008 — 2008/0073(AVC))

2010/C 15 E/50

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio e della Commissione (8225/2008 — COM(2008)0182),

visto il progetto di accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (8226/2008),

vista la richiesta di parere conforme presentata dal Consiglio a norma del combinato disposto dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma e dell'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, ultima frase, e dell'articolo 310 del trattato CE (C6-0255/2008),

visto l'articolo 101 del trattato CECA,

visti l'articolo 75 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A6-0378/2008);

1.

esprime il suo parere conforme sulla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Bosnia-Erzegovina.