ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2010.011.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 11 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
53o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia |
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2010/C 011/01 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia
16.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 11/1 |
2010/C 11/01
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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V Pareri
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
16.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 11/2 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 12 novembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica
(Causa C-199/07) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Appalti pubblici - Direttiva 93/38/CEE - Bando di gara - Realizzazione di uno studio - Criteri di esclusione automatica - Criteri di selezione qualitativa e di aggiudicazione)
2010/C 11/02
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakia e D. Kukovec, agenti)
Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: D. Tsagkaraki, agente, K. Christodoulou, dikigoros)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 4, n. 2, 31, nn. 1 e 2, e 34, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 199, pag. 84), nonché degli artt. 12 e 49 CE — Selezione dei candidati ad una procedura ristretta o negoziata — Criteri di esclusione
Dispositivo
1) |
A causa, da una parte, dell’esclusione, in forza della sezione III, punto 2.1.3, lett. b), secondo comma, del bando di gara pubblicato dall’ERGA OSE AE il 16 ottobre 2003, recante i nn. 2003/S 205-185214 e 2003/S 206-186119, degli uffici studi e dei progettisti stranieri che avevano manifestato il loro interesse alle gare bandite dall’ERGA OSE AE nei sei mesi precedenti la data della manifestazione di interesse per la gara oggetto del bando citato, e che avevano dichiarato qualifiche corrispondenti a categorie di diplomi diverse da quelle richieste per tale gara, e a causa, dall’altra, dell’omessa distinzione, nella sezione IV, punto 2, del bando citato, tra criteri di selezione qualitativa e criteri di aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 4, n. 2, e 34, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
La Commissione delle Comunità europee e la Repubblica ellenica sopporteranno ciascuna le proprie spese. |
16.1.2010 |
IT |
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C 11/2 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 12 novembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna
(Causa C-154/08) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Sesta direttiva IVA - Artt. 2 e 4, nn. 1, 2 e 5 - Armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme - Soggetti passivi - Attività o operazioni svolte dai “registradores de la propiedad” nella loro qualità di titolari di una conservatoria dei registri immobiliari competente territorialmente - Attività economiche - Attività esercitata in modo indipendente - Organismi di diritto pubblico che svolgono attività nell’ambito dell’esercizio di funzioni pubbliche - Violazione del diritto comunitario imputabile ad un organo giurisdizionale nazionale)
2010/C 11/03
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Afonso e F. Jimeno Fernández, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: J.M. Rodríguez Cárcamo, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2 e 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Soggetti passivi — Attività o operazioni svolte dai “registradores de la propiedad”
Dispositivo
1) |
Considerando che i servizi prestati ad una Comunidad Autónoma (Comunità autonoma) da parte dei “registradores de la propiedad” (conservatori dei registri immobiliari), nella loro qualità di titolari di una conservatoria dei registri immobiliari competente territorialmente (“oficina liquidadora de distrito hipotecario”) non sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in base agli artt. 2 e 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme. |
2) |
Il Regno di Spagna è condannato alle spese. |
16.1.2010 |
IT |
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C 11/3 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 12 novembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — TeliaSonera Finland Oyj/iMEZ Ab
(Causa C-192/08) (1)
(Settore delle telecomunicazioni - Comunicazioni elettroniche - Direttiva 2002/19/CE - Art. 4, n. 1 - Reti e servizi - Accordi di interconnessione tra imprese di telecomunicazioni - Obbligo di negoziare in buona fede - Nozione di “operatore di reti pubbliche di comunicazioni” - Artt. 5 e 8 - Competenza delle autorità nazionali di regolamentazione - Impresa che non detiene un significativo potere di mercato)
2010/C 11/04
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein hallinto-oikeus
Parti
Ricorrente: TeliaSonera Finland Oyj
Con l’intervento di: iMEZ Ab
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein hallinto-oikeus — Interpretazione degli artt. 4, n. 1, 5 e 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU L 108, pag. 7) — Legislazione nazionale che obbliga qualsiasi impresa di telecomunicazioni a negoziare un’interconnessione con altre imprese di telecomunicazioni — Portata dell’obbligo di negoziazione e requisiti che possono essere imposti dall’autorità nazionale di regolamentazione
Dispositivo
1) |
L’art. 4, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/19/CE, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva «accesso»), letto in combinato disposto con i «considerando» quinto, sesto, ottavo e diciannovesimo nonché con gli artt. 5-8 di tale direttiva, osta a una normativa nazionale come la legge 23 maggio 2003 sul mercato delle comunicazioni (Viestintämarkkinalaki) per la parte in cui quest’ultima non limita la possibilità di invocare l’obbligo di negoziazione in materia di interconnessione di reti ai soli operatori di reti pubbliche di comunicazioni. Spetta al giudice del rinvio stabilire se, tenuto conto dello status e della natura degli operatori di cui alla causa principale, questi ultimi possano essere designati quali operatori di reti pubbliche di comunicazioni. |
2) |
Un’autorità nazionale di regolamentazione può considerare che l’obbligo di negoziare un’interconnessione è stato violato quando un’impresa non detentrice di un significativo potere di mercato propone l’interconnessione ad un’altra impresa a condizioni unilaterali idonee ad ostacolare lo sviluppo di un mercato al dettaglio concorrenziale, qualora tali condizioni impediscano ai clienti della seconda impresa di fruire dei servizi di quest’ultima. |
3) |
Un’autorità nazionale di regolamentazione può ingiungere ad un’impresa non detentrice di un significativo potere di mercato, ma che controlla l’accesso agli utenti finali, di negoziare in buona fede con un’altra impresa sia l’interconnessione delle due reti interessate se chi richiede un accesso siffatto debba essere designato quale operatore di reti pubbliche di comunicazioni, sia l’interoperabilità dei servizi di SMS e MMS se tale richiedente non rientri in tale designazione. |
16.1.2010 |
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C 11/4 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 12 novembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht — Germania) — Christian Grimme/Deutsche Angestellen-Krankenkasse
(Causa C-351/08) (1)
(Libera circolazione delle persone - Membro del consiglio di amministrazione di una società per azioni di diritto svizzero che dirige in Germania una filiale della stessa società - Obbligo di iscrizione all’assicurazione pensionistica tedesca - Esenzione da tale obbligo a favore dei membri del consiglio di amministrazione delle società per azioni di diritto tedesco)
2010/C 11/05
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundessozialgericht
Parti
Ricorrente: Christian Grimme
Convenuta: Deutsche Angestellen-Krankenkasse
Con l’intervento di: Deutsche Rentenversicherung Bund, Bundesagentur für Arbeit, BGl Bertil Grimme AG Insurance Brokers
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundessozialgericht — Interpretazione degli artt. 1, 5, 7 e 16 dell’accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra sulla libera circolazione delle persone, nonché degli artt. 12, 17, 18 e 19 dell’allegato I a tale Accordo (GU L 114, pag. 6) — Normativa nazionale che obbliga un membro del consiglio di amministrazione di una società per azioni di diritto svizzero, che dirige in Germania una filiale della stessa società, ad iscriversi all’assicurazione pensionistica tedesca, mentre esonera da tale obbligo i membri del consiglio di amministrazione delle società per azioni di diritto tedesco
Dispositivo
Le disposizioni dell’Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, sottoscritto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, e, in particolare, i suoi artt. 1, 5, 7 e 16 nonché gli artt. 12 e 17-19 del suo allegato I non ostano a una normativa di uno Stato membro che esige che una persona, avente la nazionalità di tale Stato e occupata sul territorio di quest’ultimo, si iscriva al regime di assicurazione pensionistica obbligatoria di tale Stato membro, nonostante il fatto che tale persona sia membro del consiglio di amministrazione di una società per azioni di diritto svizzero, mentre i membri dei consigli di amministrazione delle società per azioni di diritto di tale stesso Stato membro non sono obbligati a iscriversi al medesimo regime assicurativo.
16.1.2010 |
IT |
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C 11/4 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 12 novembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Repubblica di Polonia) — Elektrownia Pątnów II sp. zoo/Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu
(Causa C-441/08) (1)
(Imposte indirette sulla raccolta di capitali - Prestiti contratti da una società di capitali prima dell’adesione dello Stato membro all’Unione europea - Assoggettamento all’imposta sui conferimenti in forza della normativa nazionale - Conversione dei prestiti in quote sociali dopo l’adesione dello Stato membro all’Unione europea - Imposta sui conferimenti applicata a tale operazione di aumento del capitale sociale - Applicazione immediata della nuova normativa)
2010/C 11/06
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny
Parti
Ricorrente: Elektrownia Pątnów II sp. zoo
Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) — Interpretazione degli artt. 4, n. 1, lett. c), 5, n. 3, secondo trattino, e 10, della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25) — Prestiti contratti da una società di capitali e sottoposti all’imposta sui conferimenti a norma della legislazione nazionale prima dell’adesione dello Stato membro all’Unione europea — Assoggettamento all’imposta sui conferimenti dell’aumento di capitale sociale derivante dalla conversione dei prestiti in quote sociali dopo l’adesione dello Stato membro all’Unione europea
Dispositivo
1) |
L’art. 5, n. 3, secondo trattino, della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dall’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea, impone di tenere conto, al momento della fissazione della base dell’imposta sui conferimenti che grava sull’aumento di capitale di una società realizzato mediante la conversione in quote sociali, dopo l’adesione della Repubblica di Polonia all’Unione europea, di prestiti contratti da questa stessa società prima di tale adesione, della tassazione anteriore di tali prestiti in base alla normativa nazionale allora vigente. |
16.1.2010 |
IT |
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C 11/5 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 12 novembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
(Causa C-495/08) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 85/337/CEE - Valutazione dell’impatto ambientale di taluni progetti - Obbligo di motivare la decisione di non sottoporre un progetto a valutazione)
2010/C 11/07
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Oliver e J.-B. Laignelot, agenti)
Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: L. Seeboruth e H. Walker, agenti, nonché J. Maurici, barrister)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40) — Obbligo di motivare la decisione di non sottoporre un progetto a valutazione
Dispositivo
1) |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non assoggettando le domande di revisione del piano di estrazione mineraria (“Review of Mineral Planning”), presentate nella regione del Galles prima del 15 novembre 2000 ai requisiti previsti dagli artt. 2, n. 1, e 4, n. 2, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza della stessa direttiva. |
2) |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese. |
16.1.2010 |
IT |
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C 11/5 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 12 novembre 2009 — Le Carbone-Lorraine SA/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-554/08 P) (1)
(Impugnazione - Concorrenza - Intese - artt. 81 CE e 53 dell’Accordo SEE - Mercato dei prodotti a base di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche - Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 - Determinazione dell’importo dell’ammenda - Gravità dell’infrazione - Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo - Principio della personalità della pena - Parità di trattamento - Principio di proporzionalità)
2010/C 11/08
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Le Carbone-Lorraine SA (rappresentanti: avv.ti A. Winckler e H. Kanellopoulos)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Castillo de la Torre ed E. Gippini Fournier, agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 8 ottobre 2008, causa T-73/04, Carbone-Lorraine/Commissione, mediante la quale il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente, diretto all’annullamento della decisione della Commissione 3 dicembre 2003, 2004/420/CE, relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81 del Trattato CE e dell’art. 53 dell’Accordo SEE, riguardante un’intesa nel mercato dei prodotti a base di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche oppure, in subordine, all’annullamento o alla riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente — Violazione del principio di personalità della pena — Modalità di calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta — Cooperazione stretta e costante nel corso del procedimento amministrativo — Principi di proporzionalità e di parità di trattamento
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
Le Carbone-Lorraine SA è condannata alle spese. |
16.1.2010 |
IT |
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C 11/6 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 12 novembre 2009 — SGL Carbon AG/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-564/08 P) (1)
(Impugnazione - Concorrenza - Intese - Artt. 81 CE e 53 dell’accordo SEE - Mercato dei prodotti di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche - Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 - Orientamenti per il calcolo delle ammende - Fatturato e quota di mercato pertinenti - Valore del consumo «vincolato» - Principio della parità di trattamento - Principio di proporzionalità)
2010/C 11/09
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: SGL Carbon AG (rappresentante: M. Klusmann, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e W. Mölls, agenti)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 8 ottobre 2008, causa T-68/04, SGL Carbon/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso della ricorrente diretto all’annullamento della decisione della Commissione 3 dicembre 2003, 2004/420/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE concernente un’intesa sul mercato dei prodotti di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche, o, in subordine, alla riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente — Mancata presa in considerazione dell’argomento della ricorrente relativo alla presa in considerazione, nel calcolo del fatturato e della quota di mercato delle imprese interessate, del valore del consumo vincolato, qualificato come motivo nuovo irricevibile — Violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La SGL Carbon AG è condannata alle spese. |
16.1.2010 |
IT |
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C 11/6 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 12 novembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio
(Causa C-7/09) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2006/86/CE - Requisiti di rintracciabilità, notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani - Omessa trasposizione entro i termini)
2010/C 11/10
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Cattabriga e J. Sénéchal, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio (rappresentante: D. Haven, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione o comunicazione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 24 ottobre 2006, 2006/86/CE, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (GU L 294, pag. 32)
Dispositivo
1) |
Non avendo adottato, entro il termine impartito all’art. 11, n. 1, primo comma, della direttiva della Commissione 24 ottobre 2006, 2006/86/CE, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a detta direttiva, il Regno del Belgio è venuto meno gli obblighi ad esso incombenti in forza della medesima. |
2) |
Il Regno del Belgio è condannato alle spese. |
16.1.2010 |
IT |
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C 11/7 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 12 novembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana
(Causa C-12/09) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2006/17/CE - Prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani - Omessa trasposizione entro il termine impartito)
2010/C 11/11
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Cattabriga e S. Mortoni, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I. Bruni, agente, F. Arena, avvocato dello Stato)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine stabilito, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 8 febbraio 2006, 2006/17/CE, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani (GU L 38, pag. 40)
Dispositivo
1) |
Non avendo adottato, entro il termine stabilito, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 8 febbraio 2006, 2006/17/CE, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell’art. 7, n. 1, primo comma, della direttiva 2006/17. |
2) |
La Repubblica italiana è condannata alle spese. |
16.1.2010 |
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C 11/7 |
Ordinanza della Corte 3 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provinicial de La Coruña — Spagna) — Lubricantes y Carburantes Galaicos, S. L./GALP Energía España SAU
(Causa C-506/07) (1)
(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Concorrenza - Intese - Art. 81 CE - Contratto di fornitura in esclusiva di carburanti e di combustibili concluso tra un fornitore e un gestore di una stazione di servizio - Esenzione - Accordo di importanza minore - Regolamento (CEE) n. 1984/83 - Art. 12, n. 2 - Regolamento (CEE) n. 2790/1999 - Artt. 4, lett. a), e 5, lett. a) - Durata dell’esclusiva - Fissazione del prezzo di vendita al pubblico)
2010/C 11/12
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audiencia Provinicial de La Coruña — Spagna
Parti
Ricorrente: Lubricantes y Carburantes Galaicos, S.L.
Convenuta: GALP Energía España SAU
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Audiencia Provinicial de La Coruña — Interpretazione dell’art. 81, n. 1, lett. a), CE, dell’ottavo «considerando» e degli artt. 10 e 12, nn. 1, lett. c), e 2, del regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1983, n. 1984/83, relativo all’applicazione dell'art. 85, paragrafo 3, del Trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo (GU L 173, pag. 5), e degli artt. 4, lett. a), e 5 del regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1999, n. 2790, relativo all’applicazione dell’art. 81, paragrafo 3, del Trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 336, pag. 21) — Accordo di somministrazione in esclusiva di carburanti e combustibili fra un fornitore ed un gestore di una stazione di servizio — Stazione di servizio costruita dal fornitore in base ad un diritto di superficie accordato dal rivenditore su di un terreno di sua proprietà per la durata di 25 anni e il cui sfruttamento è concesso a detto rivenditore per il medesimo lasso di tempo
Dispositivo
1) |
Un contratto, come quello in discussione nella causa principale, che prevede la costituzione di un diritto reale, detto “diritto di superficie”, a favore di un fornitore di prodotti petroliferi per la durata di 25 anni, autorizzando quest’ultimo a costruire una stazione di servizio per concederla in locazione al proprietario del terreno per un lasso di tempo pari a quello del menzionato diritto, nel caso in cui contenga clausole relative alla fissazione del prezzo di vendita dei prodotti al pubblico e/o un divieto di concorrenza la durata della cui applicazione va oltre i limiti temporali stabiliti dal regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1983, n. 1984/83, relativo all'applicazione dell'articolo [81], paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1999, n. 2790, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, si sottrae al divieto ex art. 81, n. 1 CE, purché non sia idoneo ad incidere sul commercio fra gli Stati membri e non abbia né per oggetto né per effetto di restringere sensibilmente la concorrenza, ciò che spetta al giudice del rinvio determinare tenendo conto segnatamente del contesto economico e giuridico in cui tale contratto è inserito. |
2) |
L’art. 12, n. 2, del regolamento n. 1984/83, come modificato dal regolamento n. 1582/97, deve essere interpretato nel senso che non osta, ai fini dell’applicazione della deroga da esso prevista, a che la durata di applicazione di un accordo di esclusiva sia superiore ai limiti temporali stabiliti dal regolamento in parola qualora il proprietario di un terreno abbia concesso ad un fornitore un diritto di superficie per la durata di 25 anni, quando quest’ultimo si impegni a costruire una stazione di servizio concedendola in locazione al proprietario del terreno affinché questi la gestisca per un lasso di tempo pari a quello del menzionato diritto. |
3) |
L’art. 5, lett. a), del regolamento n. 2790/1999 deve essere interpretato nel senso che osta, ai fini dell’applicazione della deroga da esso prevista, a che la durata di applicazione di un accordo di esclusiva sia superiore ai limiti temporali stabiliti dal regolamento in parola qualora il proprietario di un terreno abbia concesso ad un fornitore un diritto di superficie per la durata di 25 anni, quando quest’ultimo si impegni a costruire una stazione di servizio concedendola in locazione al proprietario del terreno affinché questi la gestisca per un lasso di tempo pari a quello del menzionato diritto. |
4) |
3) Le clausole contrattuali relative ai prezzi di vendita al pubblico come quelle di cui trattasi nella causa principale possono beneficiare dell’esenzione per categorie ai sensi del regolamento n. 1984/83, come modificato dal regolamento n. 1582/97, nonché del regolamento n. 2790/1999 se il fornitore si limita ad imporre un prezzo massimo di vendita o a raccomandare un prezzo di vendita e se, pertanto, il rivenditore dispone di una reale possibilità di determinare il prezzo di vendita al pubblico. Al contrario, siffatte clausole non possono beneficiare di dette esenzioni se conducono, direttamente o mediante strumenti indiretti o occulti, ad una fissazione del prezzo di vendita al pubblico o ad un’imposizione del prezzo minimo di vendita da parte del fornitore. Spetta al giudice del rinvio esaminare se siffatti vincoli pesino sul rivenditore, tenendo conto dell’insieme delle obbligazioni contrattuali stipulate nel loro contesto economico e giuridico, nonché del comportamento delle parti nella causa principale. |
16.1.2010 |
IT |
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C 11/8 |
Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 17 settembre 2009 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall'Oberlandesgericht Naumburg — Germania) — Investitionsbank Sachsen-Anhalt — Anstalt der Norddeutschen Landesbank — Girozentrale/Bezirksrevisorin beim Landgericht Magdeburg für die Landeskasse des Landes Sachsen-Anhalt
(Cause riunite C-404/08 e C-409/08) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Manifesta irricevibilità)
2010/C 11/13
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Naumburg
Parti
Ricorrente: Investitionsbank Sachsen-Anhalt — Anstalt der Norddeutschen Landesbank — Girozentrale
Convenuta: Bezirksrevisorin beim Landgericht Magdeburg für die Landeskasse des Landes Sachsen-Anhalt
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Naumburg — Interpretazione dell’art. 86 CE, in combinato disposto con l’art. 81, n. 1, lett. a) e d), e n. 2, CE — Normativa nazionale che prevede l'esenzione dal pagamento delle spese giudiziarie a favore di una banca per gli investimenti creata dallo Stato
Dispositivo
Le domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall’Oberlandesgericht Naumburg, con decisioni 1o e 2 settembre 2008, sono manifestamente irricevibili.
16.1.2010 |
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C 11/9 |
Ordinanza della Corte 23 settembre 2009 — Complejo Agrícola, SA/Commissione delle Comunità europee, Regno di Spagna
(Causa C-415/08 P) (1)
(Impugnazione - Protezione degli habitat naturali - Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea - Decisione della Commissione - Ricorso per annullamento proposto da persone fisiche o giuridiche - Ricevibilità - Impugnazione manifestamente infondata)
2010/C 11/14
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Complejo Agrícola, SA (rappresentanti: A. Menéndez Menéndez e G. Yanguas Montero, abogados)
Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Recchia e A. Alcover San Pedro, agenti) e Regno di Spagna (rappresentante: F. Díez Moreno, agente)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso l’ordinanza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 14 luglio 2008, causa T-345/06, Complejo Agrícola/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile la domanda di annullamento parziale dell’art. 1 e dell’allegato I della decisione della Commissione 19 luglio 2006, 2006/613/CE, che, in applicazione della direttiva del Consiglio 92/43/CEE, adotta l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (GU L 259, pag. 1) per la parte in cui designa il sito denominato “Acebuchales de la Campiña sur de Cádiz”, ove è ubicata un’azienda agricola di proprietà della ricorrente, quale sito d’importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Complejo Agrícola, SA è condannata alle spese. |
3) |
Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese. |
16.1.2010 |
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C 11/9 |
Ordinanza della Corte 23 settembre 2009 — Calebus, SA/Commissione delle Comunità europee, Regno di Spagna
(Causa C-412/08 P) (1)
(Impugnazione - Protezione degli habitat naturali - Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea - Decisione della Commissione - Ricorso per annullamento proposto da persone fisiche o giuridiche - Ricevibilità - Impugnazione manifestamente infondata)
2010/C 11/15
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Calebus, SA (rappresentante: R. Bocanegra Sierra, abogado)
Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Recchia e A. Alcover San Pedro, agenti) e Regno di Spagna (rappresentante: F. Díez Moreno, agente)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso l’ordinanza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 14 luglio 2008, causa T-366/06, Calebus/Commissione, con cui si dichiara irricevibile la domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 19 luglio 2006, 2006/613/CE, che, in applicazione della direttiva del Consiglio 92/43/CEE, adotta l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (GU L 259, pag. 1) per la parte in cui designa il sito denominato “Ramblas de Gergal, Tabernas y Sur de Sierra Alhamilla”, ove è ubicato un terreno della ricorrente, quale sito d’importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Calebus, SA è condannata alle spese. |
3) |
Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese. |
16.1.2010 |
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C 11/10 |
Ordinanza della Corte 24 settembre 2009 — Alcon Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), *Acri.Tec AG Gesellschaft für ophtalmologische Produkte
(Causa C-481/08 P) (1)
(Impugnazione - Marchio comunitario - Marchio denominativo BioVisc - Opposizione della titolare dei marchi denominativi comunitari e internazionali PROVISC e DUOVISC - Rigetto dell’opposizione da parte della commissione di ricorso dell’UAMI)
2010/C 11/16
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Alcon Inc. (rappresentante: avv. M. Graf)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente) *Acri.Tec AG Gesellschaft für ophtalmologische Produkte (rappresentante: avv. H. Förster
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 10 settembre 2008, causa T-106/07, Alcon/UAMI e *Acri.Tec, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dalla titolare dei marchi comunitari ed internazionali «PROVISC» e «DUOVISC», per prodotti rientranti nella classe 5, contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 8 febbraio 2005 (procedimento R 660/2006-2) che annullava la decisione della divisione di opposizione di diniego della registrazione del marchio denominativo «BioVisc», per prodotti rientranti nella classe 5, nell’ambito dell’opposizione proposta dalla ricorrente
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Alcon Inc. è condannata alle spese. |
16.1.2010 |
IT |
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C 11/10 |
Ordinanza della Corte 24 settembre 2009 — Município de Gondomar/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-501/08P) (1)
(Impugnazione - Fondo di coesione - Regolamento (CE) n. 1164/94 - Soppressione di un contributo finanziario comunitario - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Atti che interessano direttamente e individualmente il ricorrente)
2010/C 11/17
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Município de Gondomar (rappresentanti: avv.ti J.L. da Cruz Vilaça e L. Pinto Monteiro)
Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Guerra e Andrade e B. Conte, agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso l’ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 10 settembre 2008, causa T-324/06, Município de Gondomar/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile la domanda di annullamento della decisione della Commissione 16 agosto 2006, C(2006)3782, relativa alla soppressione del contributo concesso dal Fondo di coesione al progetto n. 95/10/61/017 intitolato «Bonifica del Grande Porto/Sud — Subsistema de Gondomar».
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il Município de Gondomar è condannato alle spese. |
16.1.2010 |
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C 11/11 |
Ordinanza della Corte 24 settembre 2009 — HUP Uslugi Polska sp. z o.o. (ex HP Temporärpersonalgesellschaft mbH)/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Manpower Inc.
(Causa C-520/08 P) (1)
(Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 7, n. 1, lett. b)-d) e g) - Domanda di dichiarazione di nullità - Marchio denominativo comunitario I.T.@MANPOWER)
2010/C 11/18
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: HUP Uslugi Polska sp. z o.o. (ex HP Temporärpersonalgesellschaft mbH) (rappresentante: avv. M. Ciresa)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente), Manpower Inc. (rappresentanti: V. Marsland, Solicitor, A. Bryson, Barrister)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 24 settembre 2008, causa T-248/05, HUP Uslugi Polska/UAMI — Manpower (I.T.@MANPOWER), mediante la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 5 aprile 2005, R 124/2004-4, che aveva disposto il rigetto del ricorso proposto avverso la decisione della divisione di annullamento, la quale aveva respinto la domanda di dichiarazione di nullità riguardante il marchio denominativo comunitario I.T.@MANPOWER per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 38, 41 e 42 — Marchio privo di carattere descrittivo
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La HUP Uslugi Polska sp. z o.o. è condannata alle spese. |
16.1.2010 |
IT |
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C 11/11 |
Ordinanza della Corte 1o ottobre 2009 — Agrar-Invest-Tatschl GmbH/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-552/08 P) (1)
(Impugnazione - Codice doganale - Art. 220, n. 2, lett. b) - Recupero di dazi all’importazione - Non contabilizzazione a posteriori di dazi all’importazione - Avviso agli importatori - Buona fede)
2010/C 11/19
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Agrar-Invest-Tatschl GmbH (rappresentante: O. Wenzlaff, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: S. Schønberg, agente, B. Wägenbaur, Rechtsanwalt)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 8 ottobre 2008, causa T-51/07, Agrar-Invest-Tatschl GmbH/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 4 dicembre 2006, C (2006) 5789 def., che dichiara che è necessario procedere al recupero a posteriori di una parte dei dazi all’importazione non esatti dalla ricorrente per l’importazione di zucchero originario della Croazia — Esclusione della buona fede del debitore in caso di pubblicazione da parte della Commissione di un avviso agli importatori — Valutazione erronea della rilevanza, per il requisito della buona fede, della conferma a posteriori, da parte dell’amministrazione doganale dello Stato di esportazione, dell’autenticità e dell’esattezza dei certificati d’origine
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Agrar-Invest-Tatschl GmbH è condannata alle spese. |
16.1.2010 |
IT |
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C 11/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam (Paesi Bassi) il 29 luglio 2009 — Procedimento penale a carico di X
(Causa C-297/09)
2010/C 11/20
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Gerechtshof te Amsterdam.
Parti
Convenuto: X.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se una situazione in cui una persona che possiede la nazionalità dell’Unione europea e contro cui esistono gravi sospetti che la commissione di attività criminali sia lo scopo principale del suo soggiorno in uno Stato membro della Comunità europea diverso da quello di cui ha la nazionalità, rientri nell’ambito di efficacia o nel campo di applicazione del Trattato CE, segnatamente degli artt. 12, 18, 43 e segg. e 49 e segg. |
Qualora la prima questione vada risolta in senso affermativo con riguardo all’art. 18 CE:
2) |
|
Qualora la prima questione vada risolta in senso affermativo nei confronti degli artt.49 e segg. del Trattato CE:
3) |
Se una disposizione come quella di cui all’art. 67, n. 2, del Codice di procedura penale olandese, nella misura in cui essa consente l’applicazione della custodia cautelare nei confronti di cittadini di uno Stato membro che hanno una residenza o dimora fissa in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, debba essere considerata come una restrizione del diritto di libera prestazione dei servizi, ai sensi degli artt. 49 e segg. CE, in quanto esso riguarda una disparità di trattamento basata sul fatto che il prestatore dei servizi non ha una residenza o una dimora fissa nel paese in cui presta i servizi, ma in un altro Stato membro della CE. |
Qualora una delle questioni 2 e 3 vada risolta in senso negativo:
4) |
Se una disposizione, come quella di cui all’art. 67, n. 2, del Codice di procedura penale olandese, nella misura in cui essa consente l’applicazione della custodia cautelare nei confronti di cittadini di uno Stato membro che hanno una residenza o dimora fissa in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, debba essere considerata come una discriminazione basata sulla nazionalità, come vietata dagli artt. 12 CE (divieto generale di discriminazione nell’ambito di applicazione del Trattato CE), 43 e segg. CE (divieto di discriminazione basata sulla nazionalità in materia di libertà di stabilimento) e 49 e segg. CE (divieto di discriminazione basata sulla nazionalità in materia di libera prestazione dei servizi). |
Qualora una delle questioni 3 e 4 vada risolta in senso affermativo:
5) |
Se una disposizione come quella di cui all’art. 67, n. 2, del Codice di procedura penale olandese, nella misura in cui essa consente l’applicazione della custodia cautelare nei confronti di cittadini dell’Unione europea che hanno una residenza o dimora fissa in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, ammessa l’importanza dell’effettività dell’indagine, della fase istruttoria e del dibattimento, possa essere validamente adottata per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, come previsto dagli artt. 45 — 48 e 55 del Trattato CE. |
16.1.2010 |
IT |
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C 11/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) il 27 agosto 2009 — J.A. van Delft e altri/College voor zorgverzekeringen
(Causa C-345/09)
2010/C 11/21
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Centrale Raad van Beroep
Parti
Ricorrenti: J.A. van Delft e altri
Convenuto: College voor zorgverzekeringen
Questioni pregiudiziali
1) |
Se gli artt. 28, 28 bis e 33 del regolamento n. 1408/71 (1), il disposto dell’allegato VI del regolamento n. 1408/71, Sezione R, n. 1a) e b), e l’art. 29 del regolamento n. 574/72 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una disposizione nazionale come l’art. 69 Zvw [Zorgverzekeringswet — legge sull’assicurazione malattia], in quanto un beneficiario di pensione o di rendita, che in linea di principio può trarre diritti dagli artt. 28 e 28 bis del regolamento n. 1408/71, viene obbligato ad iscriversi presso il Cvz [College voor zorgverzekeringen — ente olandese competente in materia di assicurazioni malattia] e da detto beneficiario viene trattenuto un contributo sulla sua pensione o rendita, anche se non c’è stata alcuna iscrizione ai sensi dell’art. 29 del regolamento n. 574/72 (2). |
2) |
Se l’art. 39 CE o l’art. 18 CE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una disposizione nazionale come l’art. 69 Zvw, in quanto un cittadino dell’UE, che in linea di principio può trarre diritti dagli artt. 28 e 28 bis del regolamento n. 1408/71, viene obbligato ad iscriversi presso il Cvz e da detto cittadino viene trattenuto un contributo sulla sua pensione o rendita, anche se non c’è stata alcuna iscrizione ai sensi dell’art. 29 del regolamento n. 574/72. |
(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).
(2) Regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74, pag. 1).
16.1.2010 |
IT |
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C 11/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Baranya Megyei Bíróság (Ungheria) il 14 settembre 2009 — Pannon Gép Centrum Kft./Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Hatósági Főosztály Dél-dunántúli Kihelyezett Hatósági Osztály
(Causa C-368/09)
2010/C 11/22
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Baranya Megyei Bíróság
Parti
Ricorrente: Pannon Gép Centrum Kft.
Convenuta: Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Hatósági Főosztály Dél-dunántúli Kihelyezett Hatósági Osztály
Questioni pregiudiziali
1) |
Se le disposizioni nazionali contenute all’art. 13, n. 1, punto 16, della legge nazionale relativa all’IVA (legge n. LXXIV del 1992), vigente all’epoca dell’emissione della fattura, o all’art. 1/E, n. 1, del regolamento n. 24/1995 (XI.22.) del Ministro delle Finanze, tenuto conto in particolare del disposto dell’art. 13, n. 1, punto 16, lett. f), della legge relativa all’IVA, siano compatibili con le indicazioni della fattura e con la nozione di fattura stabilite all’art. 2, lett. b), della direttiva del Consiglio 20 dicembre 2001, 2001/115/CE (1), che modifica la direttiva 77/388/CEE (2) al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto. |
In caso di risposta affermativa a detta questione:
2) |
Se sia contraria agli artt. 17, n. 1, 18, n. 1, lett. a), o 22, n. 3, lett. a) e b), della sesta direttiva del Consiglio una prassi di uno Stato membro che sanzioni i vizi formali della fattura sulla quale si fonda una domanda di detrazione con la privazione del diritto a ottenere la detrazione medesima. |
3) |
Se al fine di esercitare il diritto alla detrazione sia sufficiente adempiere agli obblighi previsti all’art. 22, n. 3, lett. b), della sesta direttiva o se l’esercizio del diritto alla detrazione e l’accettazione della fattura come documento attendibile siano possibili esclusivamente qualora tutte le indicazioni e gli obblighi imposti dalla direttiva 2001/115/CE siano rispettati. |
(1) Direttiva del Consiglio 20 dicembre 2001, 2001/115/CE, che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto (GU L 15 del 17.1.2002, pag. 24).
(2) Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).
16.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 11/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Baranya Megyei Bíróság (Ungheria) il 5 ottobre 2009 — Uszodaépítő Kft./APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály
(Causa C-392/09)
2010/C 11/23
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Baranya Megyei Bíróság
Parti
Ricorrente: Uszodaépítő Kft.
Convenuta: APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály
Questioni pregiudiziali
1) |
Se sia compatibile con gli artt. 17 e 20 della sesta direttiva del Consiglio (1) una norma di uno Stato membro entrata in vigore il 1° gennaio 2008, successivamente all’epoca in cui il diritto alla detrazione era sorto e che, ai fini della detrazione dell’IVA versata e dichiarata per le prestazioni di servizi o le cessioni di beni effettuate nel corso dell’esercizio 2007, impone la modifica del contenuto delle fatture e la presentazione di una dichiarazione complementare. |
2) |
Se la misura prevista all’art. 269, n. 1, della nuova legge in materia di IVA, ai sensi della quale, ove siano adempiute le condizioni di cui a tale disposizione, i diritti e gli obblighi sono determinati e applicati conformemente al disposto di detta legge anche qualora siano sorti precedentemente alla sua entrata in vigore — entro il termine di prescrizione —, sia compatibile con i principi generali del diritto comunitario, in particolare se sia oggettivamente giustificabile, razionale, proporzionata e conforme al principio di certezza del diritto. |
(1) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).
16.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 11/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 5 ottobre 2009 — Bezpečnostní softwarová asociace — Svaz softwarové ochrany/Ministerstvo kultury
(Causa C-393/09)
2010/C 11/24
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Nejvyšší správní soud
Parti
Ricorrente: Bezpečnostní softwarová asociace — Svaz softwarové ochrany
Resistente: Ministerstvo kultury ČR
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’art. 1, n. 2, della direttiva del Consiglio 14 maggio 1991, 91/250/CEE, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (1), debba essere interpretato nel senso che, ai fini della tutela attinente ai diritti d’autore di un programma per computer quale opera d’autore, ai sensi della menzionata direttiva, per «qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore» debba intendersi anche un’interfaccia utente grafica di un programma per computer o una sua parte. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se un’emissione televisiva, nella quale è resa possibile al pubblico la percezione sensoriale dell’interfaccia utente grafica di un programma di computer o di una sua parte, ma senza possibilità di controllare attivamente tale programma, costituisca una comunicazione al pubblico di un’opera d’autore o di una sua parte ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (2). |
(1) GU L 122, pag. 42.
(2) GU L 167, pag. 10.
16.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 11/14 |
Impugnazione proposta il 3 ottobre 2009 dall’Evropaïki Dynamiki-Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 2 luglio 2009, causa T-279/06, Evropaïki Dynamiki-Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Banca centrale europea BCE
(Causa C-401/09 P)
2010/C 11/25
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Evropaïki Dynamiki-Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (rappresentanti: N. Korogiannakis e M. Dermitzakis, dikigoroi)
Altra parte nel procedimento: Banca centrale europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale di primo grado; |
— |
annullare la decisione della Banca centrale europea di respingere l’offerta della ricorrente e di attribuire il contratto all’aggiudicatario; |
— |
condannare la BCE a versare alla ricorrente le spese legali e di altro tipo sostenute in relazione al procedimento iniziale anche nel caso in cui la presente impugnazione fosse respinta, nonché le spese del presente procedimento, nel caso l'impugnazione fosse accolta. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente fa valere che l’eccezione di irricevibilità, proposta assieme al controricorso, avrebbe dovuto essere dichiarata irricevibile perché non conforme all’art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale che prevede espressamente che tale eccezione deve essere proposta “con atto separato”. La ricorrente fa inoltre valere che, accogliendo l’eccezione di irricevibilità ed omettendo di pronunciarsi sugli argomenti della ricorrente relativi all’eccezione, il Tribunale ha violato l’art. 36 dello Statuto della Corte.
Ad avviso della ricorrente, il Tribunale ha errato nel ritenere che poiché l’offerta della Evropaïki Dynamiki non poteva essere accolta quest’ultima non avesse un interesse ad agire per chiedere un riesame della decisione dell’amministrazione aggiudicatrice. La ricorrente sostiene anche che il Tribunale ha erroneamente considerato che fosse necessario che la ricorrente ottenesse una Arbeitnehmerüberlassungsgenehmigung (AÜG) per poter offrire legalmente i propri servizi.
Infine, la ricorrente fa valere che il Tribunale ha omesso di applicare le disposizioni legali rilevanti relative all’obbligo dell’amministrazione aggiudicatrice di motivare la propria decisione.
16.1.2010 |
IT |
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C 11/15 |
Ricorso proposto il 20 ottobre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna
(Causa C-404/09)
2010/C 11/26
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, D. Recchia e J.-B. Laignelot, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna
Conclusioni della ricorrente
— |
Che la Corte voglia dichiarare:
|
— |
condannare il Regno di Spagna alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione è venuta a conoscenza dell’esistenza di svariati impianti minerari di carbone a cielo aperto, cui ha dato impulso la Empresa Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), tali da incidere sui valori naturalistici dell’area proposta come sito di importanza comunitaria (SIC) “Alto Sil” (ES0000210), ubicato nella provincia di León al nord-est della Comunità autonoma di Castilla y León. Le informazioni hanno confermato non solo l’esistenza contemporanea di vari impianti di estrazione di carbone a cielo aperto, ma inoltre che l’attività mineraria a cielo aperto era destinata a continuare attraverso nuovi impianti di sfruttamento autorizzati e in corso di autorizzazione.
Con riguardo alla direttiva 85/337/CEE la Commissione considera che, relativamente ai tre impianti di sfruttamento controversi, non è stato tenuto conto di possibili effetti indiretti, cumulativi o sinergici sulle speci più vulnerabili.
La Commissione ritiene che, considerato il tipo di progetti in questione, della loro vicinanza e dei loro effetti duraturi nel tempo, la descrizione delle rilevanti ripercussioni sull'ambiente dei progetti citati, conformemente a quanto stabilito nell’allegato IV della direttiva 85/337/CEE doveva obbligatoriamente descrivere gli “effetti indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei”.
Quanto alla direttiva 92/43, relativa agli habitat, la domanda concerne principalmente le specie gallo cedrone e orso bruno. La Commissione asserisce che le conseguenze degli impianti di sfruttamento su dette specie non possono essere valutate solamente in termini di distruzione diretta di zone critiche di tali speci, ma che va tenuto altresì conto della maggiore frammentazione, del degrado e distruzione di habitat potenzialmente idonei al fine del recupero delle specie di cio trattasi nonché dell’incremento delle perturbazioni subite da dette speci, aspetti questi che non sono stati considerati. A ciò si aggiunge il rischio di un effetto barriera definitivo quale conseguenza dei movimenti e della frammentazione delle popolazioni.
In sintesi, la Commissione è del parere che siffatti impianti minerari aggravino quanto si considerano come fattori di declino delle specie in parola e che ciò non consenta alle autorità di concludere nel senso della mancanza di effetti significativi di tali attività sulle medesime.
Pertanto, la Commissione afferma che non è stata effettuata una valutazione delle possibili ripercussioni sulle specie gallo cedrone e orso bruno la quale possa ritenersi appropriata, ai sensi dell’art. 6, n. 3. La Commissione considera che se una tale valutazione fosse stata operata, si sarebbe dovuto concludere, perlomeno, nel senso dell’assenza della certezza richiesta dalla giurisprudenza relativamente alla mancanza di effetti rilevanti per le specie in questione derivanti dai progetti autorizzati. Il che presuppone che le autorità avrebbero potuto autorizzare i citati progetti di sfruttamento minerario a cielo aperto unicamente dopo aver verificato che ricorressero le condizioni di cui all’art. 6, n. 4; vale a dire, in mancanza di alternative, inclusa la totale mancanza di alternative (cosiddetta “alternativa zero”), dopo aver identificato la sussistenza motivi imperativi di rilevante interesse pubblico che giustifichino l’applicazione del regime eccezionale di cui all’articolo in parola e dopo aver definito, a seconda della fattispecie, le appropriate misure compensative.
(1) GU L 175, pag. 40.
(2) Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU L 2006, pag. 7.
16.1.2010 |
IT |
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C 11/16 |
Ricorso proposto il 22 ottobre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica
(Causa C-407/09)
2010/C 11/27
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Contù-Durande e M. Rochaud-Joët)
Convenuta: Repubblica ellenica
Conclusioni della ricorrente
La Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di
— |
dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le misure necessarie ai fini dell’esecuzione della sentenza emanata dalla Corte il 18 luglio 2007, nella causa C-26/07, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell’art. 228, n. 1, CE, |
— |
disporre che la Repubblica ellenica versi alla Commissione, sul conto “Risorse proprie della Comunità europea”, la pena pecuniaria chiesta, pari a EUR 72 532,80 per ogni giorno di ritardo nell’adozione delle misure necessarie ai fini dell’attuazione della sentenza pronunciata dalla Corte nella causa C-26/07, a far data dal giorno della pronuncia della sentenza nel presente ricorso, sino al giorno in cui sarà stata eseguita la sentenza pronunciata nella causa C-26/07, |
— |
disporre che la Repubblica ellenica versi alla Commissione, sul conto “Risorse proprie della Comunità europea”, l’importo forfettario di EUR 10 512 per ogni giorno di ritardo a far data dal giorno di pronuncia della sentenza nella causa C-26/07, sino alla data della pronuncia della sentenza nel presente ricorso, ovvero sino alla data di adozione delle misure necessarie ai fini dell’attuazione della sentenza nella causa C-26/07, se questa si verificasse precedentemente, |
— |
condannare Repubblica ellenica alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Nella specie, la Repubblica ellenica non ha ancora adottato le misure legislative necessarie per trasporre la direttiva 2004/80/CE nell’ordinamento giuridico greco.
Di conseguenza, risulta evidente che la Repubblica ellenica non ha ancora adottato le misure imposte per l’esecuzione della decisione della Corte 18 luglio 2007 nella causa C-26/07, Commissione/Repubblica ellenica.
Ai sensi dell’art. 228, n. 2, secondo comma, secondo periodo, del Trattato CE, la Commissione determina, nel ricorso, l’importo della somma forfettaria e/o della penalità da versare da parte dello Stato membro in questione che la Commissione stessa consideri adeguato alle circostanze. Nel caso di specie, la Commissione ha stabilito di chiedere alla Corte una pena pecuniaria e una somma forfettaria.
La Commissione, sul fondamento dei principi e dei metodi di calcolo determinati nella comunicazione del 13 dicembre 2005, prende in considerazione tre criteri fondamentali ai fini della determinazione dell’importo chiesto: a) la gravità dell’infrazione; b) la durata dell’infrazione; c) la necessità di assicurare che la sanzione pecuniaria abbia carattere dissuasivo.
L’analisi dell’applicazione pratica di tali criteri nel caso in esame induce a ritenere che la durata dell’infrazione e le sue conseguenze sugli interessi privati e pubblici siano rilevanti e giustifichino l’imposizione delle sanzioni pecuniarie chieste.
Come risulta da quanto esposto dalla Commissione relativamente all’applicazione pratica della direttiva, tutti gli Stati membri, tranne la Grecia, hanno trasposto la direttiva nel proprio ordinamento giuridico interno e forniscono la tutela richiesta dalla direttiva.
L’omessa trasposizione della direttiva nell’ordinamento giuridico greco impedisce l’attuazione dell’obiettivo fondamentale della libera circolazione delle persone in uno spazio unitario di libertà, di sicurezza e di giustizia. Le conseguenze sugli interessi di carattere generale e individuale, di conseguenza, sono estremamente rilevanti.
16.1.2010 |
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C 11/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo) il 27 ottobre 2009 — José Maria Ambrósio Lavrador, Maria Cândida Olival Ferreira Bonifácio/Companhia de Seguros Fidelidade — Mundial SA
(Causa C-409/09)
2010/C 11/28
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Supremo Tribunal de Justiça
Parti
Ricorrenti: José Maria Ambrósio Lavrador, Maria Cândida Olival Ferreira Bonifácio
Resistente: Companhia de Seguros Fidelidade — Mundial SA
Questioni pregiudiziali
Se le disposizioni di cui all’art. 1 della terza direttiva sugli autoveicoli (1) vadano interpretate nel senso che ostino a che il diritto civile portoghese, in particolare gli artt. 503, n. 1, 504, 505 e 570 del codice civile, nell’ipotesi di un incidente stradale verificatosi nelle circostanze di tempo, modo e luoghi del caso di specie, escluda o limiti il diritto al risarcimento del danno di un minore, a sua volta vittima dell’incidente, per il sol fatto che si ritiene che abbia contribuito, parzialmente se non esclusivamente, alla causazione dell’evento dannoso.
(1) Terza direttiva del Consiglio 14 maggio 1990, 90/232/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 129, pag. 33).
16.1.2010 |
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C 11/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Civil Division) (England and Wales) il 28 ottobre 2009 — Generics (UK) Ltd/Synaptech Inc
(Causa C-427/09)
2010/C 11/29
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Court of Appeal (Civil Division) (England and Wales)
Parti
Ricorrente: Generics (UK) Ltd
Convenuta: Synaptech Inc
Questioni pregiudiziali
1) |
Se ai fini dell’art. 13, n. 1, del regolamento del Consiglio (CEE) n. 1768/92 (1), valga come «prima autorizzazione che legittima l’immissione in commercio del prodotto all’interno della Comunità» la prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità rilasciata conformemente alla direttiva del Consiglio 65/65/CEE (2) (ora sostituita dalla direttiva 2001/83/CE (3)) o sia sufficiente una qualunque autorizzazione che consenta al prodotto di essere immesso in commercio nella Comunità o nel SEE. |
2) |
Se — nel caso in cui ai fini dell’art. 13, n. 1, del regolamento del Consiglio (CEE) n. 1768/92, una «prima autorizzazione che legittima l’immissione in commercio del prodotto all’interno della Comunità» deve necessariamente essere stata rilasciata conformemente alla direttiva 65/65/CEE (ora sostituita dalla direttiva 2001/83/CE) — al riguardo debba essere trattata come un’autorizzazione rilasciata conformemente alla direttiva 65/65/CEE un’autorizzazione rilasciata nel 1963 in Austria, conformemente alla normativa nazionale in vigore a quel tempo (non conforme alle prescrizioni della direttiva 65/65/CEE), e mai modificata al fine di renderla conforme alla direttiva 65/65/CEE e infine revocata in applicazione della direttiva 65/65/CEE. |
(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 182, pag. 1).
(2) Direttiva del Consiglio 26 gennaio 1965, 65/65/CEE, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (GU 22, pag. 369).
(3) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67).
16.1.2010 |
IT |
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C 11/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom il 5 novembre 2009 — Shirley McCarthy/Secretary of State for the Home Department
(Causa C-434/09)
2010/C 11/30
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Supreme Court of the United Kingdom
Parti
Ricorrente: Shirley McCarthy
Convenuto: Secretary of State for the Home Department
Questioni pregiudiziali
1) |
Se una persona in possesso di doppia cittadinanza, irlandese e britannica, che ha soggiornato nel Regno Unito per tutta la vita, sia un’«avente diritto» ai sensi dell’art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 2004/38/CE (1). |
2) |
Se tale persona abbia «soggiornato legalmente» nello Stato membro ospitante ai sensi dell’art. 16 della direttiva, nel caso in cui essa non abbia potuto soddisfare i requisiti previsti dall’art. 7 della direttiva 2004/38/CE. |
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).
16.1.2010 |
IT |
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C 11/19 |
Ordinanza del presidente della Corte 11 agosto 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel di Bruxelles — Belgio) — Axa Belgium SA/Stato belga, Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines (Stato belga), Administration de l'inspection spéciale des impôts, inspection de Mons 3 (Stato belga)
(Causa C-168/07) (1)
2010/C 11/31
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
16.1.2010 |
IT |
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C 11/19 |
Ordinanza del presidente della Corte 25 agosto 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia
(Causa C-193/07) (1)
2010/C 11/32
Lingua processuale: il polacco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
16.1.2010 |
IT |
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C 11/19 |
Ordinanza del presidente della Corte 17 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia
(Causa C-309/08) (1)
2010/C 11/33
Lingua processuale: il polacco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
16.1.2010 |
IT |
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C 11/19 |
Ordinanza del presidente della Corte 17 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica
(Causa C-357/08) (1)
2010/C 11/34
Lingua processuale: il greco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
16.1.2010 |
IT |
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C 11/19 |
Ordinanza del presidente della Quinta Sezione della Corte 23 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese
(Causa C-397/08) (1)
2010/C 11/35
Lingua processuale: il portoghese
Il presidente della Quinta Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
16.1.2010 |
IT |
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C 11/20 |
Ordinanza del presidente della Corte 4 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese
(Causa C-531/08) (1)
2010/C 11/36
Lingua processuale: il portoghese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
16.1.2010 |
IT |
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C 11/20 |
Ordinanza del presidente della Corte 14 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia
(Causa C-174/09) (1)
2010/C 11/37
Lingua processuale: il polacco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale
16.1.2010 |
IT |
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C 11/21 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 18 novembre 2009 — Scheucher-Fleisch e a./Commissione
(Causa T-375/04) (1)
(«Aiuti di Stato - Agricoltura - Regime di aiuti a favore di programmi di qualità nel settore agroalimentare in Austria - Decisione di non sollevare obiezioni - Ricorso di annullamento - Status di interessato - Tutela dei diritti procedurali - Ricevibilità - Gravi difficoltà - Orientamenti per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità»)
2010/C 11/38
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Scheucher-Fleisch GmbH (Ungerdorf, Austria); Tauernfleisch Vertriebs GmbH (Flattach, Austria); Wech-Kärntner Truthahnverarbeitung GmbH (Glanegg, Austria); Wech-Geflügel GmbH (Sankt Andrä, Austria); e Johann Zsifkovics (Vienna, Austria) (rappresentanti: J. Hofer e T. Humer, avvocati)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Kreuschitz e A. Stobiecka-Kuik, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 30 giugno 2004, C (2004) 2037 def., relativa agli aiuti di Stato NN 34A/2000 concernenti i programmi di qualità e marchi di qualità «AMA Biosiegel» e «AMA Gütesiegel» in Austria
Dispositivo
1) |
La decisione della Commissione 30 giugno 2004, C(2004) 2037 def., relativa agli aiuti di Stato NN 34A/2000 concernenti i programmi di qualità e marchi di qualità «AMA Biosiegel» e «AMA Gütesiegel» in Austria è annullata. |
2) |
La Commissione delle Comunità europee sosterrà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Scheucher-Fleisch GmbH, dalla Tauernfleisch Vertriebs GmbH, dalla Wech-Kärntner Truthahnverarbeitung GmbH, dalla Wech-Geflügel GmbH e dalla Johann Zsifkovics. |
16.1.2010 |
IT |
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C 11/21 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 17 novembre 2009 — MTZ Polyfilms/Consiglio
(Causa T-143/06) (1)
(«Dumping - Importazione di fogli di polietilene tereftalato originari dell’India - Regolamento che chiude un riesame intermedio - Impegni di prezzi minimi all’importazione - Determinazione del prezzo all’esportazione - Applicazione di un metodo differente da quello utilizzato durante l’inchiesta iniziale - Scelta del fondamento giuridico - Art. 2, nn. 8 e 9, e art. 11, nn. 3 e 9, del regolamento (CE) n. 384/96»)
2010/C 11/39
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: MTZ Polyfilms Ltd (Mumbai, India) (rappresentante: avv. P. De Baere)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, assistito dall’avv. G. Berrisch)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: N. Khan e K. Talabér-Ritz, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 27 febbraio 2006, n. 366, recante modifica del regolamento (CE) n. 1676/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (PET) originarie, tra l'altro, dell'India (GU L 68, pag. 6)
Dispositivo
1) |
Il regolamento (CE) del Consiglio 27 febbraio 2006, n. 366, recante modifica del regolamento (CE) n. 1676/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (PET) originarie, tra l’altro, dell’India, è annullato, nella parte in cui impone un dazio antidumping alla MTZ Polyfilms Ltd. |
2) |
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla MTZ Polyfilms. La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese. |
16.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 11/22 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 19 novembre 2009 — Torresan/UAMI — Klosterbrauerei Weissenohe (CANNABIS)
(Causa T-234/06) (1)
(«Marchio comunitario - Procedimento di nullità - Marchio comunitario denominativo CANNABIS - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. c), e art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti art. 7, n. 1, lett. c), e art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009]»)
2010/C 11/40
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Giampietro Torresan (Rothenburg, Svizzera) (rappresentante: avv. G. Recher)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: P. Bullock e O. Montalto, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & Co. KG (Weissenohe, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Masetti Zannini de Concina, M. Bucarelli e R. Cartella)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 29 giugno 2006 (procedimento R 517/2005-2), relativa a un procedimento di nullità tra la Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & Co. KG e il sig. Giampietro Torresan
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Giampietro Torresan è condannato alle spese. |
16.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 11/22 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 19 novembre 2009 — Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI (1000)
(Causa T-298/06) (1)
(«[Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo 1000 - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009)]»)
2010/C 11/41
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o (Częstochowa, Polonia) (rappresentanti: avv.ti V. von Bomhard, A. Renck e T. Dolde)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 7 agosto 2006 (procedimento R 447/2006-4), relativa alla domanda di registrazione come marchio comunitario del marchio denominativo 1000
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o è condannata alle spese. |
16.1.2010 |
IT |
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C 11/22 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 19 novembre 2009 — Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI (350, 250 e 150)
(Cause riunite da T-64/07 a T-66/07) (1)
(«Marchio comunitario - Domande di marchi comunitari denominativi 350, 250 e 150 - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]»)
2010/C 11/42
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o (Częstochowa, Polonia) (rappresentante: avv. D. Rzążewska)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: O. Montalto e K. Zajfert, agenti)
Oggetto
Tre ricorsi proposti avverso le decisioni della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 21 dicembre 2006 (procedimenti R 1033/2006-4, R 1034/2006-4 e R 1035/2006-4), relative alle domande di registrazione come marchi comunitari dei marchi denominativi 350, 250 e 150
Dispositivo
1) |
I ricorsi sono respinti. |
2) |
L’Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o è condannata alle spese. |
16.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 11/23 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 19 novembre 2009 — Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI (222, 333 e 555)
(Cause riunite da T-200/07 a T-202/07) (1)
(«Marchio comunitario - Domande di marchi comunitari denominativi 222, 333 e 555 - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]»)
2010/C 11/43
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Agencja Wydawnicza Technopol sp. Z o.o (Częstochowa, Polonia) (rappresentante: avv. D. Rzążewska)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: O. Montalto e K. Zajfert, agenti)
Oggetto
Tre ricorsi proposti avverso le decisioni della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 22 marzo 2007 (procedimenti R 1276/2006-4, R 1277/2006-4 e R 1278/2006-4), relative alle domande di registrazione come marchi comunitari dei marchi denominativi 222, 333 e 555
Dispositivo
1) |
I ricorsi sono respinti. |
2) |
L’Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o è condannata alle spese. |
16.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 11/23 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 19 novembre 2009 — Denka International/Commissione
(Causa T-334/07) (1)
(Prodotti fitosanitari - Sostanza attiva disclorvos - Non iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE - Procedura di valutazione - Parere di un gruppo scientifico dell’AESA - Eccezione di illegittimità - Art. 20 del regolamento (CE) n. 1490/2002 - Presentazione di nuovi studi e dati nel corso della procedura di valutazione - Art. 8 del regolamento (CE) n. 451/2000 - Art. 28, n. 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 - Legittimo affidamento - Proporzionalità - Parità di trattamento - Principio di buona amministrazione - Diritti della difesa - Principio di sussidiarietà - Art. 95, n. 3, CE, art. 4, n. 1, e art. 5, n. 1, della direttiva 91/414)
2010/C 11/44
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Denka International BV (Barneveld, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Doherty e L. Parpala, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 6 giugno 2007, 2007/387/CE, concernente la non iscrizione del disclorvos nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 145, pag. 16)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Denka International BV sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione delle Comunità europee. |
16.1.2010 |
IT |
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C 11/24 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 25 novembre 2009 — Germania/Commissione
(Causa T-376/07) (1)
(«Aiuti di Stato - Aiuti a favore delle piccole e medie imprese - Decisione recante l’ingiunzione di fornire informazioni in ordine a due regimi di aiuti di Stato - Poteri di controllo della Commissione ex art. 9, n. 2, quarto periodo, del regolamento (CE) n. 70/2001»)
2010/C 11/45
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma, J. Möller e B. Klein, agenti)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Gross e B. Martenczuk, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 18 luglio 2007, C(2007) 3226, recante ingiunzione di fornire informazioni relative a due regimi di aiuti di Stato ai sensi del regolamento (CE) della Commissione 12 gennaio 2001, n. 70, relativo all’applicazione degli artt. [87 CE] e [88 CE] agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10, pag. 33).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese. |
16.1.2010 |
IT |
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C 11/24 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 19 novembre 2009 — Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI (100 e 300)
(Cause riunite T-425/07 e T-426/07) (1)
(Marchio comunitario - Domande di marchi comunitari figurativi 100 e 300 - Dichiarazione sull’estensione della protezione - Art. 38, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94 (divenuto art. 37, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009) - Assenza di carattere distintivo)
2010/C 11/46
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (Częstochowa, Polonia) (rappresentante: avv. D. Rzążewska)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: O. Montalto e K. Zajfert, agenti)
Oggetto
Due ricorsi proposti avverso le decisioni della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 3 settembre 2007 (procedimenti R 1274/2006-4 e R 1275/2006-4), concernenti le domande di registrazione dei marchi figurativi 100 e 300 quali marchi comunitari
Dispositivo
1) |
I ricorsi sono respinti. |
2) |
L’Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. è condannata alle spese. |
16.1.2010 |
IT |
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C 11/24 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 12 novembre 2009 — Spa Monopole/UAMI — De Francesco Import (SpagO)
(Causa T-438/07) (1)
(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo SpagO - Marchio nazionale denominativo anteriore SPA - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di nocumento alla notorietà - Art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 207/2009]»)
2010/C 11/47
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (Spa, Belgio) (rappresentanti: avv.ti L. De Brouwer, E. Cornu, É. De Gryse, D. Moreau, J. Pagenberg, A. von Mühlendahl e S. Abel)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: B. Schmidt, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: De Francesco Import GmbH (Norimberga, Germania) (rappresentanti: avv.ti D. Terheggen e H. Lindner)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 13 settembre 2007 (procedimento R 1285/2006-2), relativa ad un’opposizione tra la De Francesco Import GmbH e la Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV è condannata alle spese. |
16.1.2010 |
IT |
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C 11/25 |
Sentenza del Tribunale di primo grado del 19 novembre 2009 — Michail/Commissione
(Causa T-49/08 P) (1)
(Impugnazione - Impugnazione incidentale - Funzione pubblica - Funzionari - Valutazione - Rapporto di evoluzione della carriera - Esercizio di valutazione 200 - Attribuzione di una nota di merito in mancanza di compiti da svolgere - Danno morale - Obbligo di motivazione del Tribunale della funzione pubblica)
2010/C 11/48
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Christos Michail (Bruxelles, Belgio) (Rappresentante: avv. C. Meïdanis)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: J. Currall e K.Herrmann, agenti, assistiti dall’avv. E. Bourtzalas)
Oggetto
Impugnazione contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 22 novembre 2007, causa F-67/05, Michail/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta) e diretta all’annullamento di tale sentenza
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 22 novembre 2007, causa F-67/05, Michail/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), è annullata. |
2) |
La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. |
3) |
Le spese sono riservate. |
16.1.2010 |
IT |
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C 11/25 |
Sentenza del Tribunale di primo grado del 19 novembre 2009 — Michail/Commissione
(Causa T-50/08 P) (1)
(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Valutazione - Rapporto di evoluzione della carriera - Esercizio di valutazione 2004 - Obbligo di motivazione del Tribunale della funzione pubblica)
2010/C 11/49
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Michail (Bruxelles, Belgio) (Rappresentante: avv. C. Meïdanis)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: J. Currall e K. Herrmann, agenti, assistiti dall'avv. E. Bourtzalas)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 22 novembre 2007, causa F-34/06, Michail/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), e diretta all’annullamento di tale sentenza.
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
Il sig. Christos Michail sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione delle Comunità europee nell’ambito del presente procedimento. |
16.1.2010 |
IT |
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C 11/26 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 19 novembre 2009 — Clearwire Corporation/UAMI (CLEARWIFI)
(Causa T-399/08) (1)
(«Marchio comunitario - Registrazione internazionale che designa la Comunità europea - Marchio denominativo CLEARWIFI - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]»)
2010/C 11/50
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Clearwire Corporation (Kirkland, Washington, Stati Uniti) (rappresentante: avv. G. Konrad)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 30 giugno 2008 (procedimento R 706/2008-1), relativa alla registrazione internazionale che designa la Comunità europea del segno CLEARWIFI
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Clearwire Corporation è condannata alle spese. |
16.1.2010 |
IT |
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C 11/26 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 17 novembre 2009 — Apollo Group/UAMI (THINKING AHEAD)
(Causa T-473/08) (1)
(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo THINKING AHEAD - Motivo assoluto di rifiuto - Assenza di carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009])
2010/C 11/51
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Apollo Group, Inc. (Phoenix, Arizona, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti A. Link e A. Jaeger-Lenz)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 14 agosto 2008 (Procedimento R 728/2008-2) relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo THINKING AHEAD come marchio comunitario.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’Apollo Group, Inc. è condannata alle spese. |
16.1.2010 |
IT |
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C 11/26 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 20 ottobre 2009 — Lebard/Commissione
(Causa T-89/06) (1)
(«Ricorso di annullamento - Mancanza di interesse ad agire - Irricevibilità»)
2010/C 11/52
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Daniel Lebard (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. M. de Guillenchmidt)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente É. Gippini Fournier e F. Amato, poi M. Gippini Fournier, agenti)
Oggetto
In particolare, domanda di annullamento delle decisioni della Commissione che respingono, da un lato, la domanda di riesame del rispetto, da parte della società Aventis, degli impegni previsti nella decisione della Commissione 9 agosto 1999, caso IV/M.1378 — Hoechst/Rhône-Poulenc e, dall’altro lato, la domanda di revoca della decisione della Commissione 13 luglio 1999, caso IV/M.1517 — Rhodia/Donau Chemie/Albright & Wilson
Dispositivo
1) |
Il ricorso è irricevibile. |
2) |
Il sig. Daniel Lebard sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione delle Comunità europee. |
3) |
Non vi è luogo a provvedere sulla domanda di intervento della Valauret SA. |
16.1.2010 |
IT |
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C 11/27 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 10 novembre 2009 — Tiralongo/Commissione
(Causa T-180/08 P) (1)
(Impugnazione - Funzione pubblica - Agenti temporanei - Mancata proroga di contratto a tempo determinato - Ricorso per risarcimento - Origine del danno - Obbligo di motivazione da parte del Tribunale della funzione pubblica)
2010/C 11/53
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Giuseppe Tiralongo (Ladispoli, Italia) (rappresentanti: avv.ti F. Sciaudone, R. Sciaudone e S. Frazzani)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti, assistiti dall'avv. S. Corongiu)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 6 marzo 2008, causa F-55/07, Tiralongo/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, e diretta ad ottenere l’annullamento di tale ordinanza
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
Il sig. Giuseppe Tiralongo sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione delle Comunità europee. |
16.1.2010 |
IT |
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C 11/27 |
Ricorso proposto il 5 ottobre 2009 — Evropaïki Dynamiki/Commissione
(Causa T-409/09)
2010/C 11/54
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Evropaïki Dynamiki-Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e M. Dermitzakis)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
— |
condannare la Commissione a versare alla ricorrente l’importo di EUR 2 000 000, corrispondente all’utile lordo della ricorrente (50 % del valore del contratto) |
— |
condannare la Commissione a versare l’importo di EUR 100 000 corrispondente al danno subito per la mancanza di opportunità di eseguire il contratto; |
— |
condannare la Commissione alle spese legali sostenute dalla ricorrente e alle altre spese relative al presente ricorso, anche nel caso di rigetto dello stesso. |
Motivi e principali argomenti
Nella fattispecie, la ricorrente propone un’azione di responsabilità extracontrattuale derivante dal danno che essa asserisce di aver subito in conseguenza della decisione della Commissione 15 settembre 2004 di respingere l’offerta della ricorrente presentata in risposta al bando di gara aperta FISH/2004/02 per la fornitura di servizi informatici e forniture connesse legate ai sistemi di informazione della Direzione Generale per la Pesca (1) e di attribuire il contratto all’aggiudicatario. Nella sua sentenza 10 settembre 2008 (2), il Tribunale ha constatato che la Commissione, nell’adottare detta decisione, non ha adempiuto all’obbligo di motivazione che le incombe ai sensi dell’art. 100 del regolamento finanziario (3) e dell’art. 149 delle relative modalità di esecuzione. Il Tribunale non si è pronunciato sugli altri argomenti presentati dalla ricorrente.
La ricorrente fa valere, a sostegno delle sue domande, che attraverso la sentenza di cui sopra il Tribunale ha riconosciuto che il comitato di valutazione ha confuso criteri di aggiudicazione e criteri di selezione e ha valutato erroneamente l’offerta della ricorrente, respingendola infondatamente.
Inoltre, la ricorrente censura ulteriori irregolarità nella procedura d’appalto di cui trattasi, che sono state fatte valere nella causa T-465/04, ma che non sono state esaminate dal Tribunale e sulle quali il medesimo non si è pronunciato. La ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il principio di non discriminazione e della libera concorrenza nonché il principio della buona amministrazione e il dovere di diligenza e che essa ha commesso manifesti errori di valutazione. Essa sostiene che in tali circostanze, la violazione del diritto comunitario costituisce una violazione sufficientemente qualificata del diritto.
La ricorrente fa valere che poiché il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione dopo che il contratto aggiudicato basato sulla decisione annullata era stato completamente eseguito, essa chiede un risarcimento per la mancata aggiudicazione di detto contratto nonché per la perdita di un’opportunità.
(1) GU 2004/S73 - 061407
(2) causa T-465/04, Evropaïki Dynamiki/Commissione (Racc. pag. II-00154).
(3) Regolamento del Consiglio (CE, Euratom) 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).
16.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 11/28 |
Ricorso proposto il 19 ottobre 2009 — DEI/Commissione
(Causa T-421/09)
2010/C 11/55
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou A. E. (DEI) (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. P. Anestis)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare la decisione; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il 5 marzo 2008, la Commissione ha adottato la decisione C(2008) 824 relativa alla concessione o al mantenimento in vigore da parte della Repubblica ellenica di diritti per l'estrazione di lignite a favore della Dimosia Epicheirisi Ilektrismou A.E. (in prosieguo: la «ricorrente»), in cui sosteneva che la Repubblica ellenica avesse violato l’art. 86, n. 1, CE, in combinato disposto con l’art. 82 CE, nei limiti in cui aveva concesso e mantenuto diritti privilegiati a favore della ricorrente per lo sfruttamento della lignite in Grecia, dando luogo, di conseguenza, ad una disparità di opportunità tra imprese con riguardo all’accesso a materie prime combustibili per la produzione di energia elettrica e fornendo alla ricorrente la possibilità di mantenere o di rafforzare la sua posizione dominante sul mercato della fornitura all’ingrosso di energia elettrica.
Avverso detta decisione la ricorrente ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee domanda di annullamento, registrata con numero di ruolo T-169/08, attualmente pendente.
Con il presente ricorso si chiede l’annullamento, ai sensi dell’art. 230,quarto comma, CE, della decisione della Commissione 4 agosto 2009, C(2009) 6244 (in prosieguo: la «decisione impugnata») «per la determinazione di misure concrete ai fini della correzione delle conseguenze sfavorevoli per la concorrenza derivanti dalla violazione accertata nella decisione della Commissione 5 marzo 2008, C (2008) 824, relativa alla concessione o al mantenimento in vigore da parte della Repubblica ellenica di diritti per l'estrazione di lignite a favore della Dimosia Epicheirisi Ilektrismou A.E.».
Con il primo motivo di annullamento, la ricorrente fa valere che la Commissione è incorsa in errore di diritto nonché in errore manifesto nella valutazione delle circostanze di fatto, dal momento che, in primo luogo, avrebbe erroneamente determinato i mercati rilevanti, non avendo preso in considerazione il fatto che, per la produzione di elettricità, farebbero concorrenza alla lignite estratta anche altri combustibili, come il gas naturale, che sono costituiti da surrogati della lignite e, conseguentemente, fanno parte del medesimo mercato e, in secondo luogo, avrebbe erroneamente valutato la dimensione geografica del mercato della fornitura di lignite in Grecia per la produzione di elettricità, in quanto il mercato della fornitura di lignite si estenderebbe su una più vasta area dei Balcani.
Con il secondo motivo di annullamento, la ricorrente deduce che la decisione impugnata è viziata da un errore di diritto nonché da un errore manifesto nella valutazione delle circostanze di fatto quanto alla necessità dell’imposizione di misure correttive. In primo luogo, la ricorrente deduce che la Commissione è incorsa in errore, dal momento che non avrebbe preso in considerazione, per la determinazione delle misure correttive, gli argomenti giuridici e i dati di fatto assunti nel procedimento amministrativo e in quello di annullamento con riguardo alla decisione del marzo 2008. In secondo luogo, la ricorrente fa valere che la Commissione ha erroneamente respinto i nuovi elementi significativi dedotti dalla DEI quanto all’ulteriore apertura del mercato della fornitura all’ingrosso di elettricità, sull’erroneo assunto che non sussistessero nuove circostanze di fatto sostanziali. In terzo luogo, la decisione impugnata, secondo la ricorrente, si fonda su un calcolo erroneo dei quantitativi di lignite che devono essere attribuiti ai concorrenti al fine di correggere la presunta infrazione.
Con il terzo motivo di annullamento, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata non soddisfa i criteri di motivazione, ma si limita a ripetere sinteticamente alcuni degli argomenti dedotti dalla ricorrente nel procedimento amministrativo senza però dar loro una risposta. Del pari, la motivazione della decisione relativamente alla dimensione geografica del mercato della lignite non consentirebbe al destinatario della decisione di comprendere le conclusioni finali della convenuta su tale punto. Infine, secondo le affermazioni della ricorrente, la decisione non chiarisce per quale ragione si ritiene che il 40 % costituisca la percentuale necessaria delle riserve di lignite conosciute per lo sfruttamento, alle quali i concorrenti della DEI dovrebbero avere accesso.
Infine, in base al quarto motivo di annullamento, la ricorrente deduce che la decisione impugnata viola i principi di libertà negoziale e di proporzionalità. La decisione, nella misura in cui impone ai privati che acquistino in futuro, mediante procedure di appalto, diritti di sfruttamento dei giacimenti di Drama, Elassona, Vegora e Vevi, il divieto di vendere quantitativi di lignite estratta alla DEI, automaticamente limiterebbe in modo eccessivo la libertà negoziale sia della ricorrente sia dei terzi privati. Inoltre, in vista di rilevanti sviluppi che dimostrerebbero chiaramente la progressiva apertura del mercato greco dell’elettricità, l’esclusione della DEI dalle procedure di appalto per la concessione di tutti i nuovi diritti relativi alla lignite e l’ingiustificata limitazione della sua attività imprenditoriale costituirebbero misure non necessarie e sproporzionate rispetto all’infrazione dedotta.
16.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 11/29 |
Ricorso proposto il 21 ottobre 2009 — Bayerische Asphalt-Mischwerke/UAMI — Koninklijke BAM Groep (bam)
(Causa T-426/09)
2010/C 11/56
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Bayerische Asphaltmischwerke GmbH & Co. KG für Straβenbaustoffe (Hofolding, Germania) (rappresentanti: avv.ti R. Kunze, solicitor, e G. Würtenberger)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Koninklijke BAM Groep NV (Bunnik, Paesi Bassi)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 11 agosto 2009, procedimento R 1005/2008-2, nella parte in cui ha respinto l’opposizione con riguardo ai «tubi rigidi non metallici per la costruzione; strutture trasportabili; monumenti non metallici; costruzione; riparazioni; riparazione e manutenzione»; |
— |
accogliere l’opposizione contro il marchio comunitario di cui trattasi anche in relazione ai «tubi rigidi non metallici per la costruzione; strutture trasportabili; monumenti non metallici; costruzione; riparazioni; riparazione e manutenzione»; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo “bam” per beni e servizi delle classi 6, 19, 37 e 42.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo “bam” registrato in Germania per prodotti delle classi 7 e 19.
Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: parziale annullamento della decisione della divisione di opposizione.
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso non ha ritenuto che sussistesse una somiglianza tra i prodotti e servizi coperti dal marchio comunitario di cui trattasi, da un lato, e i prodotti coperti dal marchio su cui si fonda l’opposizione, dall’altro; abuso di potere, in quanto la commissione di ricorso ha agito ultra vires; violazione dell’art. 75 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha omesso di esaminare in modo completo gli argomenti dedotti dalla ricorrente nel suo ricorso; violazione dell’art. 63, n. 1, del regolamento n. 207/2009, in quanto erroneamente la commissione di ricorso ha circoscritto l’ambito di tutela del marchio comunitario di cui trattasi e pertanto ha omesso, sbagliando, di prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti.
16.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 11/30 |
Ricorso proposto il 22 ottobre 2009 — Berenschot Groep/Commissione
(Causa T-428/09)
2010/C 11/57
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Berenschot Groep BV (Utrecht, Paesi Bassi) (rappresentante: B. O'Connor, solicitor)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare il ricorso ricevibile; |
— |
annullare l’immotivata decisione della Commissione 11 agosto 2009 di non classificare l’offerta presentata dalla ricorrente come una delle sette più vantaggiose dal punto di vista economico e pertanto di non ammettere il consorzio guidato dalla ricorrente alla procedura di gara per l’appalto di servizi «Contratto quadro multiplo relativo alla prestazione a breve termine di servizi esclusivamente a favore di paesi terzi che beneficiano degli aiuti esterni della Commissione europea»; |
— |
verificare la gestione della gara e l’esercizio della vigilanza in ordine agli offerenti sospettati di frode; |
— |
annullare la decisione del 21 ottobre 2009; |
— |
disporre ogni ulteriore misura che la Corte ritenga necessaria; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Nel presente caso, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della convenuta di non ammettere l’offerta da essa presentata in qualità di membro di un consorzio in risposta al bando di gara (EuropAid/127054/C/SER/multi) per la fornitura di servizi relativamente al «Contratto quadro multiplo relativo alla prestazione a breve termine di servizi esclusivamente a favore di paesi terzi che beneficiano degli aiuti esterni della Commissione europea» (1). La ricorrente chiede inoltre l’annullamento della decisione della Commissione 21 ottobre 2009, con cui è stato consentito un accesso parziale ai rapporti di valutazione relativi alla suddetta procedura di gara.
A sostegno delle sue richieste, la ricorrente deduce i seguenti motivi.
In primo luogo, afferma che il comitato di valutazione non ha correttamente valutato gli esperti indicati nell’offerta della ricorrente. A suo avviso, il comitato di valutazione sarebbe incorso in un manifesto errore di valutazione poiché ha espresso giudizi immotivati sugli esperti del consorzio guidato dalla ricorrente. Inoltre, il ricorrente deduce che il comitato di valutazione e la Commissione non hanno fornito alcuna spiegazione né circa il sistema di punteggi per i curriculum vitae individuali, né sulla ragione per cui gli esperti della ricorrente hanno ricevuto punteggi così bassi. Mentre il comitato di valutazione non ha applicato criteri obiettivi nell’effettuare le proprie valutazioni, la Commissione non ha garantito il rispetto dei principi di parità di trattamento degli offerenti, di trasparenza, di leale competizione e di buona amministrazione. Il rapporto di valutazione fornito dalla Commissione il 21 ottobre 2009, essendo limitato alla presentazione dei punteggi finali ottenuti dalla ricorrente, non ha posto rimedio alla mancanza d’informazione.
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l’art. 7, n. 1, del regolamento n. 1049/2001 (2) in quanto non ha risposto alla sua richiesta di accedere ai documenti entro il termine previsto in tale articolo. La ricorrente deduce altresì che la Commissione ha violato il principio di buona amministrazione, non avendo fornito il rapporto di valutazione in tempo utile per consentire alla ricorrente di esercitare in modo adeguato i diritti ad essa conferiti dall’art. 230 CE.
In terzo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione non ha ottemperato agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 94 del regolamento finanziario (3) e della decisione 2008/969 (4), in quanto non ha adottato misure idonee a salvaguardare l’integrità del bilancio della Comunità, omettendo di escludere gli offerenti sospettati di frode dall’attribuzione dell’appalto per cui è causa.
(1) GU 2008/S 90-121428.
(2) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
(3) Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1065, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).
(4) Decisione della Commissione 16 dicembre 2008 sul sistema di allarme rapido ad uso degli ordinatori della Commissione e delle agenzie esecutive (GU L 344, pag. 125).
16.1.2010 |
IT |
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C 11/30 |
Ricorso proposto il 22 ottobre 2009 — GL2006 Europe/Commissione e OLAF
(Causa T-435/09)
2010/C 11/58
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: GL2006 Europe Ltd (Birmingham, Regno Unito) (rappresentanti: M. Gardenal e E. Belinguier-Raiz, lawyers)
Convenuti: Commissione delle Comunità europee e Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare che il controllo in loco effettuato dalla Commissione nel dicembre 2008, il progetto di relazione di controllo contabile e la relazione finale di controllo contabile redatti rispettivamente il 19 dicembre 2008 e il 25 marzo 2009 dalla Commissione, nonché la decisione finale della Commissione contenuta nella lettera datata 10 luglio 2009, che prevede la risoluzione di due progetti cui era coinvolta la GL2006 Europe Ltd, nonché le note di addebito del 7 agosto 2009, secondo le quali la GL2006 Europe Ltd deve restituire alla Commissione un importo totale pari a EUR 2 258 456,31 sono illegittimi, nulli e inefficaci; |
— |
in subordine o in aggiunta, dichiarare che le affermazioni nel merito svolte dalla Commissione sono infondate; |
— |
dichiarare che il controllo in loco, le relazioni di controllo contabile e la decisione finale della Commissione non possono incidere sulla validità dei contratti comunitari in cui la GL2006 Europe Ltd era coinvolta; |
— |
dichiarare validi i contratti stessi; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, basato sulla clausola arbitrale, la ricorrente contesta la legittimità della decisione della Commissione datata 10 luglio 2009 che risolve, alla luce della relazione di controllo contabile dell’OLAF, due contratti stipulati con la ricorrente nell'ambito dei programmi comunitari per la ricerca e lo sviluppo tecnologico. La ricorrente contesta altresì la legittimità delle note di addebito redatte dalla Commissione il 6 agosto 2009, alla luce della medesima relazione dell’OLAF, tese al recupero degli anticipi versati dalla Commissione per 12 progetti nei quali la ricorrente è stata coinvolta e sottoposta ad indagine.
La ricorrente formula, a sostegno dei propri motivi, le seguenti argomentazioni.
Anzitutto, essa sostiene che il controllo in loco effettuato dalla Commissione era irregolare per le seguenti ragioni: non vi è stata alcuna previa notificazione; la sua durata è stata insufficiente rispetto alla gravità della decisione finale; la valutazione degli elementi essenziali non è stata sufficiente; la Commissione ha violato la riservatezza della ricorrente; vi è stato un errore quanto al fondamento giuridico, in quanto il resoconto scritto del controllo faceva riferimento ad un regolamento non più vigente.
In secondo luogo, la ricorrente afferma che la relazione di controllo contabile presenta gravi irregolarità quali la mancanza di una motivazione adeguata, dal momento che è stata redatta sulla base di un controllo in loco insufficiente, nonché la mancanza di nesso tra l'analisi svolta e le conclusioni formulate dalla relazione finale, le quali hanno determinato una violazione dei diritti fondamentali della ricorrente, quale la presunzione di innocenza.
In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione finale della Commissione non è chiara per quanto riguarda la sanzione, dal momento che prevede la risoluzione di due contratti, mentre le relative note di addebito riguardano 12 contratti. Essa sostiene inoltre che la decisione finale non le è stata regolarmente notificata.
Inoltre, la ricorrente fa valere talune censure con riferimento agli argomenti di merito fatti valere dalla Commissione allo scopo di risolvere i contratti e di chiedere il rimborso delle somme versate alla ricorrente. La ricorrente afferma che tali argomenti, fatti valere dalla Commissione nella sua decisione, sono infondati e giungono a conclusioni opposte rispetto a quelle cui era giunta la relazione di controllo contabile per il 2007.
16.1.2010 |
IT |
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C 11/31 |
Ricorso proposto il 29 ottobre 2009 — Dufour/BCE
(Causa T-436/09)
2010/C 11/59
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Julien Dufour (Jolivet, Francia) (rappresentante: I. Schoenacker Rossi, avvocato)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni del ricorrente
— |
annullare il rifiuto opposto dal Comitato esecutivo della Banca centrale europea al sig. Dufour, trasmesso a quest’ultimo con missiva del 2 settembre 2009, relativamente all’accesso alle banche dati che hanno consentito la realizzazione di rapporti sull’assunzione e sulla mobilità del personale; |
— |
condannare la Banca centrale europea, di conseguenza, a dare accesso al sig. Dufour a tutte le banche dati che hanno consentito la realizzazione di rapporti sull’assunzione e sulla mobilità del personale; |
— |
condannare la Banca centrale europea a versare al ricorrente l’importo di EUR 5 000 a titolo di interessi e di risarcimento del danno da esso subito; |
— |
condannare la Banca centrale europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con la presente istanza, il ricorrente domanda, da un lato, l’annullamento della decisione della Banca centrale europea 2 settembre 2009, con cui si rifiuta di dare accesso al ricorrente alle banche dati che hanno consentito la realizzazione di rapporti sull’assunzione e sulla mobilità del personale tra il 1999 e il 2009 — accesso da egli richiesto nell’ambito della redazione della sua tesi di dottorato — e, dall’altro, il risarcimento dei danni unitamente agli interessi per il ritardo causato alla redazione della sua tesi.
A sostegno del suo ricorso, egli fa valere che la motivazione del rifiuto di accesso ai documenti di cui trattasi sarebbe viziata da illegittimità, in quanto invocherebbe eccezioni non circostanziate e non previste dalla decisione della Banca centrale europea 4 marzo 2004, BCE/2004/3, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (1), adottata ai fini dell’attuazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (2), e sarebbe fondato sull’errata ipotesi che la versione informatica non stampata di tali banche dati priverebbe queste ultime della loro natura di «documento». Infine, la Banca centrale europea non sarebbe legittimata ad opporgli le difficoltà da essa incontrate nel rendere disponibili i documenti.
(1) GU L 80, pag. 42.
(2) GU L 145, pag. 43.
16.1.2010 |
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C 11/32 |
Ricorso proposto il 19 ottobre 2009 — Oyster Cosmetics/UAMI — Kadabell (OYSTER COSMETICS)
(Causa T-437/09)
2010/C 11/60
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Oyster Cosmetics S.p.A. (Castiglione delle Stiviere, Italia) (rappresentanti: avv.ti A. Perani e P. Pozzi)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kadabell GmbH & Co. KG (Lenzkirch, Germania)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 5 agosto 2009, nel procedimento R 1367/2008-1; |
— |
condannare le controparti alle spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo “OYSTER COSMETICS” per prodotti della classe 3.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo comunitario “KADUS OYSTRA AUTO STOP PROTECTION” registrato per prodotti della classe 3.
Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché erroneamente la commissione di ricorso ha ritenuto che sussistesse un rischio di confusione tra i marchi considerati.
16.1.2010 |
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C 11/32 |
Ricorso proposto il 23 ottobre 2009 — Purvis/Parlamento
(Causa T-439/09)
2010/C 11/61
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: John Robert Purvis (Saint-Andrews, Regno Unito) (rappresentanti: S. Orlandi. A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni del ricorrente
— |
dichiarare che le decisioni dell’Ufficio di presidenza del Parlamento del 9 marzo e 1o aprile 2009 sono illegittime in quanto modificano il regime di pensione complementare e sopprimono le modalità speciali di versamento della pensione complementare dei Membri o ex Membri del Parlamento che hanno volontariamente aderito a questo regime di pensione facoltativo; |
— |
annullare la decisione del Parlamento 7 agosto 2009 che rifiuta al ricorrente il beneficio della sua pensione, a concorrenza del 25 % sotto forma di capitale; |
— |
condannare il Parlamento alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorso è rivolto contro la decisione del Parlamento 7 agosto 2009 adottata in esecuzione della regolamentazione concernente il regime di pensione complementare (volontario) che figura nell’allegato XIII alla regolamentazione concernente le spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo, come modificata dalla decisione del Parlamento europeo 9 marzo 2009, e con la quale è stata respinta la domanda del ricorrente di beneficiare, in parte (25 %) sotto forma di capitale e in parte sotto forma di rendita, della sua pensione complementare a decorrere del mese di agosto 2009.
A sostengo del suo ricorso, il ricorrente deduce nel merito quattro motivi relativi:
— |
alla violazione dei diritti acquisiti del ricorrente nonché del principio del legittimo affidamento; |
— |
alla violazione dei principi generali di parità di trattamento e di proporzionalità; |
— |
alla violazione dell’art. 29 della regolamentazione relativa alle spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo che prevede che i questori e il Segretario generale vigilino sull’interpretazione e la corretta applicazione di questa regolamentazione; |
— |
alla violazione della buona fede nell’esecuzione dei contratti e alla nullità delle clausole puramente potestative. |
16.1.2010 |
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C 11/33 |
Ricorso presentato il 4 novembre 2009 — Agriconsulting Europe/Commissione
(Causa T-443/09)
2010/C 11/62
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Agriconsulting Europe SA (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: F. Sciaudone, avvocato, R. Sciaudone, avvocato, A. Neri, avvocato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione impugnata. |
— |
Condannare la Commissione al risarcimento dei danni subiti. |
— |
Condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente giudizio. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente nella presente causa è una società leader nella consulenza gestionale e tecnica di progetti di sviluppo internazionale. Essa si rivolge contro la decisione della Commissione, nell'ambito dell'aggiudicazione del lotto n. 11 di cui al bando EuropeAid/127054/C/SER/multi (GU S 128 del 4 luglio 2008), di non ritenere tra le sei offerte economicamente più vantaggiose quella presentata dal consorzio di cui era capofila, e di assegnare tale lotto ad altri offerenti.
A sostegno della richiesta di annullamento, la ricorrente fa valere i seguenti motivi:
— |
snaturamento degli elementi di prova e delle circostanze di fatto. La decisione impugnata ha rigettato l'offerta della ricorrente sul presupposto che le «dichiarazioni di esclusività» di tre esperti presenti nella loro offerta erano presenti anche in altre offerte e che dovevano, pertanto, essere esclusi dalla valutazione. Tale conclusione è viziata nei limiti in cui non ha preso in considerazione le dichiarazioni degli esperti che negavano valore ad alcune delle dette dichiarazioni, da un lato, o ne denunciavano addirittura la falsità, dall'altro; |
— |
errata interpretazione delle conseguenze da trarre in relazione al mancato rispetto della «dichiarazione di esclusività» e violazione dei principi di certezza del diritto, nei limiti in cui la convenuta ha applicato la sanzione prevista in caso di firma di più dichiarazioni di esclusività a tutte le offerte, senza considerare ruolo e responsabilità della società o dello stesso esperto; |
— |
violazione dei presupposti giuridici, del principio di buona amministrazione e del principio di proporzionalità, nei limiti in cui la convenuta non ha esercitato il potere ad essa riconosciuto di richiedere chiarimenti, in presenza di ambiguità circa un elemento dell'offerta, prima di confermare l'esistenza di errori che possano inficiare la validità di un'offerta; |
La ricorrente, che fa anche valere la violazione dell'obbligo di motivazione, chiede, altresì, il riconoscimento del danno subito a titolo extracontrattuale per fatto illecito o, in subordine, per fatto lecito.
16.1.2010 |
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C 11/34 |
Ricorso proposto il 29 ottobre 2009 — La City/UAMI — Bücheler ed Ewert (citydogs)
(Causa T-444/09)
2010/C 11/63
Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese
Parti
Ricorrente: La City (La Courneuve, Francia) (rappresentante: avv. S. Bénoliel-Claux)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso: Andreas Bücheler e Konstanze Ewert (Engelskirchen, Germania)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 5 agosto 2009, procedimento R 233/2008-1; |
— |
condannare l’UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Andreas Bücheler e Konstanze Ewert
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «citydogs», per prodotti delle classi 16, 18 e 25 (domanda di registrazione n. 4 692 381)
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo francese «CITY», per prodotti delle classi 9, 14, 18 e 25, ove l’opposizione ha ad oggetto la registrazione nelle classi 18 e 25
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto dell’opposizione
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009], in quanto non sussiste alcun rischio di confusione tra i marchi contrapposti.
16.1.2010 |
IT |
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C 11/34 |
Ricorso proposto il 6 novembre 2009 — Simba Toys/UAMI — Seven Towns (Rappresentazione tridimensionale di un giocattolo cubico)
(Causa T-450/09)
2010/C 11/64
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Simba Toys GmbH & Co. KG (Fürth, Germania) (rappresentante: avv. O. Ruhl)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Seven Towns Ltd (Londra, Regno Unito)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 1o settembre 2009, procedimento R 1526/2008-2; e |
— |
condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a pagare le spese sostenute nei procedimenti dinanzi alla commissione di ricorso e dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: Rappresentazione tridimensionale di un giocattolo cubico, per prodotti della classe 28
Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente
Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), c), ed e), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha valutato erroneamente gli impedimenti assoluti alla registrazione dedotti dalla ricorrente; violazione dell’art. 75 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso non ha motivato il negato riconoscimento della causa di decadenza di cui all’art. 7, n. 1, lett. c), di tale regolamento; violazione dell’art. 76, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha pienamente individuato le caratteristiche del marchio oggetto della domanda di dichiarazione di nullità e non ha preso in considerazione talune caratteristiche di detto marchio.
16.1.2010 |
IT |
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C 11/35 |
Impugnazione proposta l’11 novembre 2009 da Eckehard Rosenbaum avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 10 settembre 2009, causa F-9/08, Rosenbaum/Commissione
(Causa T-452/09 P)
2010/C 11/65
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Eckehard Rosenbaum (Bonn, Germania) (rappresentante: H.-J. Rüber, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea e Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 10 settembre 2009, Rosenbaum/Commissione; |
— |
annullare la decisione di inquadramento della convenuta del 13 febbraio 2007; |
— |
ordinare alla convenuta di inquadrare il ricorrente in modo non discriminatorio e conforme alla sua esperienza professionale, nonché di adottare tutte le misure necessarie derivanti dalla sentenza; |
— |
condannare la convenuta alla totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
L’impugnazione ha ad oggetto la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 10 settembre 2009, causa F-9/08, Rosenbaum/Commissione, con cui è stata respinta l’istanza del ricorrente.
Quest’ultimo adduce anzitutto, a sostegno della sua impugnazione, il fatto che il Tribunale della funzione pubblica non ha esaminato in modo completo il suo primo motivo. Inoltre, egli sostiene che il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto nel respingere gli altri tre motivi, i quali sarebbero atti, contrariamente a quanto deciso dal detto tribunale, a comportare l’annullamento del provvedimento impugnato. Infine, il ricorrente sostiene che l’assenza di una corretta procedura di selezione è rilevante per la determinazione della legittimità della decisione impugnata e il rigetto della prova addotta a tale proposito è pertanto illegittimo.
16.1.2010 |
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C 11/35 |
Ricorso proposto il 13 novembre 2009 — Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Commissione
(Causa T-457/09)
2010/C 11/66
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband (Münster, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Rosenfeld e I. Liebach)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della Commissione 12 maggio 2009, C(2009) 3900 def. corr., relativa all’aiuto di Stato C-43/2008 (ex N 390/2008) che la Germania intende concedere per la ristrutturazione della WestLB AG; |
— |
condannare la Commissione alle spese processuali. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente impugna la decisione della Commissione 12 maggio 2009, C(2009) 3900 def. corr., relativa all’aiuto di Stato che la Germania intende concedere per la ristrutturazione della WestLB AG [C-43/2008 (N 390/2008)]. In tale decisione, la Commissione ha ritenuto compatibile con il mercato comune l’aiuto notificato, avente la forma di una fideiussione di EUR 5 miliardi, purché siano rispettate alcune condizioni.
A sostegno del ricorso di annullamento, la ricorrente, azionista della WestLB AG, deduce i seguenti motivi:
— |
violazione del principio di collegialità ai sensi dell’art. 219 CE, poiché la decisione impugnata non è stata adottata dalla Commissione in qualità di organo competente in materia, bensì dalla Commissaria alla concorrenza; |
— |
violazione dell’art. 87, n. 1 CE, in quanto non è stato dimostrato l’elemento di falsazione della concorrenza; |
— |
erronea applicazione dell’art. 87, n. 3, lett. b, seconda ipotesi, CE, poiché la decisione impugnata ha violato la fattispecie nonché il contenuto e la struttura normativa di tale disposizione, non ha attuato e/o ha attuato in modo scorretto i principi vincolanti del bilanciamento di interessi e della proporzionalità, è viziata da errori nella valutazione e nell’esercizio della discrezionalità sotto vari punti di vista, e ha imposto condizioni sproporzionate; |
— |
violazione del principio di proporzionalità; |
— |
violazione del principio di parità di trattamento, in quanto la decisione impugnata tratta la WestLB AG e i suoi azionisti in modo diverso rispetto alle decisioni adottate prima della crisi finanziaria e a quelle adottate nel corso dell’attuale crisi finanziaria; |
— |
violazione dell’art. 295 CE, poiché la condizione della rinuncia alla precedente qualità di proprietario costituirebbe un intervento sul diritto di proprietà degli azionisti della WestLB AG sancito e tutelato dalla Germania; |
— |
violazione dell’art. 7, n. 4, del regolamento (CE) n. 659/1999 (1), che non rappresenta un fondamento normativo sufficiente a consentire un siffatto intervento; |
— |
violazione dell’obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 253 CE. |
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo [88 CE](GU L 83, pag. 1).
16.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 11/36 |
Ricorso proposto il 13 novembre 2009 — Slovak Telekom/Commissione
(Causa T-458/09)
2010/C 11/67
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Slovak Telekom a.s. (Bratislava, Repubblica slovacca) (rappresentanti: M. Maier, L. Kjølbye e D. Geradin, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione controversa; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Nella fattispecie di cui trattasi la ricorrente mira all’annullamento della decisione della Commissione 3 settembre 2009, C(2009)6840, con cui le si impone, conformemente agli artt. 18, n. 3, e 24, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 1/2003 (1), di fornire informazioni nell’ambito del caso COMP/39523 — Slovak Telekom, relativo ad un procedimento a norma dell’art. 82 CE e con cui si comminano penalità di mora qualora essa non si conformi alla decisione.
A sostegno delle sue domande la ricorrente avanza tre motivi.
Con il primo motivo la ricorrente argomenta che la decisione controversa viola l’art. 18, n. 3, del regolamento n. 1/2003 nei limiti in cui essa concerne informazioni relative ad un periodo antecedente all’adesione della Repubblica slovacca all’Unione europea. A parere della ricorrente, la Commissione non è legittimata ad applicare il diritto comunitario a comportamenti tenuti nel territorio della Repubblica slovacca prima di tale periodo; di conseguenza, essa non può esercitare i poteri istruttori di cui è investita in forza di tale articolo al fine di ottenere informazioni relative a detto periodo.
Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che la decisione controversa viola il principio dell’equo procedimento sancito all’art. 41, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali. Le indagini della Commissione sul comportamento della ricorrente durante il periodo in cui non era applicabile il diritto comunitario e su quest’ultima non incombeva l’obbligo di conformarvisi danneggerebbero la ricorrente.
Con il terzo motivo la ricorrente solleva che la decisione controversa viola il principio di proporzionalità di cui all’art. 18, n. 3, del regolamento n. 1/2003, secondo il quale la Commissione può richiedere che le siano fornite tutte le informazioni necessarie. A tale proposito la ricorrente allega che la Commissione non ha dimostrato l’esistenza del nesso necessario tra le informazioni richieste riguardanti il periodo precedente all’adesione e l’asserito comportamento illegittimo della ricorrente per il periodo successivo al 1o maggio 2004. Di conseguenza, secondo la ricorrente, informazioni o documenti relativi al periodo precedente all’adesione non sono necessari al fine di consentire alla Commissione di verificare se il comportamento della ricorrente successivo a tale periodo sia conforme al diritto comunitario.
(1) Regolamento del Consiglio (CE) 16 dicembre 2002 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L1, pag. 1).
16.1.2010 |
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C 11/37 |
Ricorso proposto il 17 novembre 2009 — Storck/UAMI — RAI (Ragolizia)
(Causa T-462/09)
2010/C 11/68
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: August Storck KG (Berlino, Germania) (rappresentanti: avv.ti I. Rohr, P. Goldenbaum e T. Melchert)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Radiotelevisione italiana S.p.A. (RAI) (Roma, Italia)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno 8 settembre 2009, nel procedimento R 1779/2008-4; |
— |
condannare l’Ufficio alle spese; |
— |
nell’ipotesi in cui la controinteressata intervenga nel procedimento, condannarla a sopportare le proprie spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo “Ragolizia” per prodotti della classe 30 (domanda n. 5 201 835).
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Radiotelevisione italiana S.p.A. (RAI)
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio comunitario n. 4 771 762“FAVOLIZIA”.
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione e rigetto della domanda.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 (1), in quanto non sussiste alcun rischio di confusione tra i marchi confliggenti.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
16.1.2010 |
IT |
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C 11/37 |
Ricorso proposto il 20 novembre 2009 — Herm. Sprenger/UAMI — Kieffer Sattlerwarenfabrik (Forma di una staffa)
(Causa T-463/09)
2010/C 11/69
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Herm. Sprenger GmbH & Co. KG (Iserlohn, Germania) (rappresentante: avv. V. Schiller)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Georg Kieffer Sattlerwarenfabrik GmbH (Monaco, Germania)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 4 settembre 2009, procedimento R 1614/2008-4; |
— |
respingere la domanda di dichiarazione di nullità del marchio comunitario della ricorrente n. 1 599 620 presentata dalla Georg Kieffer Sattlerwarenfabrik GmbH; |
— |
condannare l’UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio comunitario tridimensionale n. 1 599 620, per prodotti della classe 6
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Georg Kieffer Sattlerwarenfabrik GmbH
Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento e dichiarazione di nullità del marchio in questione
Motivi dedotti:
— |
violazione dell’art. 52, n. 1, lett. a), in combinato disposto con l’art. 7, n. 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto è stato erroneamente negato il carattere distintivo intrinseco del marchio; |
— |
violazione dell’art. 52, n. 1, lett. a), e dell’art. 52, n. 2, in combinato disposto con l’art. 7, n. 3, del regolamento n. 207/2009, poiché si sarebbe erroneamente ritenuto che il marchio controverso non abbia acquisito carattere distintivo in seguito all’uso; |
— |
violazione dell’art. 76, n. 1, prima frase, del regolamento n. 207/2009, poiché i fatti rilevanti non sarebbero stati debitamente esaminati; |
— |
violazione dell’art. 83 del regolamento n. 207/2009 sotto il profilo del diritto ad essere sentiti; |
— |
violazione dell’art. 77, n. 1, del regolamento n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso avrebbe dovuto accogliere la domanda subordinata di procedura orale presentata dalla ricorrente; |
— |
violazione del Trattato CE sotto il profilo del diritto ad un processo equo. |
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
16.1.2010 |
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C 11/38 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 30 ottobre 2009 — Nestlé/UAMI — Quick (QUICKY)
(Causa T-74/04) (1)
2010/C 11/70
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
16.1.2010 |
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C 11/38 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 13 novembre 2009 — Lumenis/UAMI (FACES)
(Causa T-301/07) (1)
2010/C 11/71
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
16.1.2010 |
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C 11/38 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 novembre 2009 — Tipik/Commissione
(Causa T-252/08) (1)
2010/C 11/72
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
16.1.2010 |
IT |
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C 11/38 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 17 novembre 2009 — STIM d'Orbigny/Commissione
(Causa T-559/08) (1)
2010/C 11/73
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
16.1.2010 |
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C 11/39 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 27 ottobre 2009 — Bactria e Gutknecht/Commissione
(Causa T-561/08) (1)
2010/C 11/74
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
16.1.2010 |
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C 11/39 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 12 novembre 2009 — Mannatech/OHMI (BOUNCEBACK)
(Causa T-263/09) (1)
2010/C 11/75
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale della funzione pubblica
16.1.2010 |
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C 11/40 |
Ricorso proposto il 5 ottobre 2009 — V/Parlamento europeo
(Causa F-46/09)
2010/C 11/76
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: V (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Oggetto e descrizione della controversia
Da un lato, domanda volta all’annullamento del parere medico di inattitudine fisica del 18 dicembre 2008 e, dall’altro, domanda di annullamento della decisione 19 dicembre 2008 con cui si revoca l’offerta d’impiego precedente fatta al ricorrente.
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la decisione del Direttore della gestione amministrativa del personale 19 dicembre 2008, con cui si revoca, per inattitudine fisica all’assunzione, l’offerta d’impiego come agente contrattuale in seno al Segretariato generale fatta al ricorrente il 10 dicembre 2008; |
— |
annullare il parere medico di inattitudine fisica del 18 dicembre 2008 del medico di fiducia del Parlamento nei limiti in cui quest’ultimo stabilisce l’inattitudine del ricorrente, da un lato, senza averlo neanche visitato e, dall’altro, basandosi unicamente sulla decisione d’inattitudine all’assunzione presa dal medico di fiducia della Commissione europea nel 2006 e confermata in seguito da una commissione medica in modo irregolare, a seguito della domanda del ricorrente volta all’annullamento di detta decisione (tali decisioni sono state impugnate dinanzi al Tribunale nell’ambito della causa F-33/08 ancora pendente); |
— |
come conseguenza di tali annullamenti, organizzare una effettiva visita medica di assunzione al Parlamento che non sia discriminatoria e rendere nuovamente accessibile il posto proposto al ricorrente presso la DG Comunicazione del Parlamento europeo; |
— |
concedere un risarcimento di danni e interessi per il danno morale e materiale subito dal ricorrente stimato in via provvisoria, pro bono et aequo, a EUR 70 000 (maggiorati degli interessi di mora sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di finanziamento, maggiorato di due punti, a decorrere dal 18 dicembre 2008), fatto salvo ogni eventuale aumento o diminuzione durante il procedimento; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
16.1.2010 |
IT |
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C 11/40 |
Ricorso proposto il 21 ottobre 2009 — W/Commissione
(Causa F-86/09)
2010/C 11/77
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: W (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: E. Boigelot, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
La domanda volta all’annullamento della decisione di non accordare al ricorrente l'assegno di famiglia.
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione dell'Ufficio gestione e liquidazione dei diritti individuali 5 marzo 2009, con cui si rifiuta di accordare al ricorrente l’assegno di famiglia; |
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annullare la decisione del Direttore generale presso la DG Admin, nella sua qualità di APN, 17 luglio 2009, con cui si respingere il reclamo ai sensi dell’art. 90, n. 2 dello Statuto, presentato dal ricorrente il 2 aprile 2009, n. R/149/09; |
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condannare la Commissione europea alle spese. |
16.1.2010 |
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C 11/41 |
Ricorso proposto il 4 novembre 2009 — Ernotte/Commissione
(Causa F-90/09)
2010/C 11/78
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Frédéric Ernotte (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: L. Defalque, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
La condanna della Commissione al risarcimento dei danni morali e materiali subiti dal ricorrente a seguito del trattamento riservato alla sua domanda volta al riconoscimento della natura accidentale dell’infarto che lo ha colpito.
Conclusioni del ricorrente
— |
Condannare la Commissione a corrispondere al ricorrente un importo pari a EUR 96 579,175 (unitamente agli interessi di mora calcolati sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di finanziamento, maggiorato di due punti, a decorrere dal 1° gennaio 2006), a titolo di risarcimento del danno materiale da egli subito a seguito dell’inerzia e del termine irragionevole con cui la Commissione ha trattato la sua domanda volta al riconoscimento della natura accidentale dell’infarto che lo ha colpito il 28 agosto 2002; |
— |
concedere il risarcimento, unitamente agli interessi, dei danni morali subiti dal ricorrente stimati in via provvisoria, pro bono et aequo, a EUR 5 000, salvo aumento o riduzione durante il procedimento; |
— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
16.1.2010 |
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C 11/41 |
Ricorso presentato il 30 ottobre 2009 — Marcuccio/Commissione
(Causa F-91/09)
2010/C 11/79
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione della Commissione di rigettare la domanda del ricorrente mirante ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di una lettera con la quale la Commissione ha domandato ad un medico di procedere ad una visita medico fiscale al fine di valutare l’effettiva idoneità al lavoro del ricorrente.
Conclusioni del ricorrente
— |
Dichiarare l’inesistenza ex lege, ovvero in subordine l’annullamento, della decisione, materialmente formatasi per merum silentium, mercé la quale venne in essere il rigetto, da parte della Commissione, della domanda datata 9 settembre 2008; |
— |
nella misura del necessario, dichiarare l’inesistenza ex lege, ovvero in subordine annullare l’atto, comunque formatosi, di ripulsa da parte della Commissione, del reclamo avverso la decisione di rigetto della domanda datata 9 settembre 2008, reclamo datato 16 marzo 2009; |
— |
nella misura del necessario, dichiarare l’inesistenza ex lege, ovvero in subordine annullare la nota prot. ADMIN.B.2/MB/ks/D(09) 16349, datata 30 giugno 2009; |
— |
nella misura del necessario, accertare il fatto che un funzionario della Commissione: (a) inoltrò, ovvero fece inoltrare, al Direttore A.S.L. Le 2 — Maglie la nota datata 9 dicembre 2003, avente ad oggetto «Visita medico-fiscale a Tricase (Le)»; (b) gli chiese di sottoporre a visita medico fiscale il ricorrente; (c) lo informò che, per motivo di malattia prolungata (più di 365 gg.), in data 14/02/2003 era stata aperta una procedura a carico del ricorrente (commissione d’invalidità) per valutarne l’idoneità o no al lavoro; (d) gli palesò le sue opinioni, assolutamente infondate, che il ricorrente “ha messo in opera numerose tattiche dilatorie al fine di ritardare la convocazione della commissione d’invalidità che sono state tutte respinte, come senza fondamento, dal servizio competente della Commissione Europea”; (e) lo informò del fatto che il ricorrente “è stato invitato a presentarsi a un esame medico a Bruxelles per lunedì 8/12/2003”; (f) gli trasmise il nome della persona designata a rappresentare l’Istituzione nella commissione d’invalidità; (g) lo informò che, alla data del 9 dicembre 2003, “nessun certificato medico è stato spedito, per fax, al Servizio medico della Commissione”; (h) gli palesò la sua opinione, assolutamente infondata, che il ricorrente sarebbe stato tenuto ad inviare per telecopia un certificato medico al Servizio medico della Commissione per giustificare la sua assenza al controllo medico che avrebbe dovuto avere luogo a Bruxelles in data 8 dicembre 2003; (i) allegò alla nota datata 9 dicembre 2003 due documenti, di cui il primo inerente la pretesa adizione della commissione d’invalidità in relazione al caso del ricorrente ed il secondo una convocazione del ricorrente per il controllo medico; |
— |
nella misura del necessario, accertare e dichiarare l’illiceità di ognuno dei fatti generatori dei danni de quibus ed a fortiori del loro coacervo; |
— |
condannare la convenuta ad elargire al ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni de quibus, la somma di EUR 300 000, ovvero quella somma maggiore ovvero minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa; |
— |
condannare la Commissione ad elargire al ricorrente, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la domanda datata 9 settembre 2008 pervenne alla Commissione e fino all’effettivo pagamento della somma di EUR 300 000, gli interessi su quest’ultima, nella misura del 10 % all’anno e con capitalizzazione annuale; |
— |
condannare la convenuta alla rifusione di tutte le spese diritti ed onorari di procedura inerenti questo ricorso. |
16.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 11/42 |
Ricorso proposto il 6 novembre 2009 — U/Parlamento
(Causa F-92/09)
2010/C 11/80
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: U (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: F. Moyse e A. Salerno, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione del Parlamento di licenziare il ricorrente, nonché il risarcimento del danno morale subito.
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione dell’APN 6 luglio 2009, con cui quest’ultima ha deciso di licenziare il ricorrente con effetto a decorrere dal 1o settembre 2009; |
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risarcire il danno morale subito, stimato, con tutte le riserve, a EUR 15 000; |
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condannare il Parlamento europeo alle spese. |
16.1.2010 |
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C 11/42 |
Ricorso proposto il 9 novembre 2009 — Nikolchov/Commissione
(Causa F-94/09)
2010/C 11/81
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Vladimir Nikolchov (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: B. Lemal, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione dell’APN 29 luglio 2009, con cui si nega al ricorrente l’attribuzione delle indennità giornaliere, a seguito della sua assunzione come funzionario in prova il 16 gennaio 2009.
Conclusioni del ricorrente
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Dichiarare il presente ricorso ricevibile; |
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dichiarare la violazione dell’allegato VII dello Statuto e dell’art. 10 dell’allegato VII dello Statuto, nonché della decisione della Commissione 15 aprile 2004, recante adozione delle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 7, n. 3; |
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di conseguenza, ordinare l’annullamento della decisione dell’APN 29 luglio 2009 (n. R/9/09), con cui si respinge il reclamo del ricorrente e la sua domanda volta ad ottenere le indennità giornaliere sulla base della sua seconda entrata in servizio, conformemente all’art. 10, n. 2, lett. b), secondo trattino dell’allegato VII dello Statuto; |
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ordinare alla convenuta di pagare al ricorrente le indennità giornaliere non corrisposte dell’importo di EUR 10 979,43 o ogni altro importo che sarà stabilito dal Tribunale, unitamente agli interessi di mora a decorrere dalla data di presentazione del reclamo sino al saldo; |
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condannare la convenuta alle spese. |