ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.CE2010.009.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 9E

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
15 gennaio 2010


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

Parlamento europeoSESSIONE 2008-2009Sedute dal 9 ottobre 2008TESTI APPROVATIIl processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 316 E dell'11.12.2008.

 

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo

 

Giovedì 9 ottobre 2008

2010/C 009E/01

Rafforzare la lotta al lavoro sommerso
Risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso (2008/2035(INI))

1

2010/C 009E/02

Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà
Risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sulla promozione dell'inclusione sociale e la lotta contro la povertà, inclusa la povertà infantile, nell'Unione europea (2008/2034(INI))

11

2010/C 009E/03

IASCF: Revisione dello statuto — Responsabilità pubblica e composizione dell'IASB — Proposte di modifica
Risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 su IASCF: Revisione dello statuto — Responsabilità pubblica e composizione dello IASB, proposte di modifica

26

2010/C 009E/04

Situazione in Bielorussia
Risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sulla situazione in Bielorussia dopo le elezioni parlamentari del 28 settembre 2008

28

2010/C 009E/05

Sospensione del ciclo di negoziati di Doha dell'OMC
Risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sulla sospensione del ciclo dei negoziati di Doha dell'OMC e sul futuro dell'agenda di Doha per lo sviluppo

31

2010/C 009E/06

Affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell'Unione europea
Risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 su come affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell'Unione europea (2008/2074(INI))

33

2010/C 009E/07

Governance della regione artica in un mondo globalizzato
Risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sulla governance artica

41

2010/C 009E/08

Applicazione della legislazione sociale nel trasporto su strada
Risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sull'applicazione delle disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (2008/2062(INI))

44

2010/C 009E/09

Seguito del processo Lamfalussy — Futura struttura di supervisione
Risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sul seguito della procedura Lamfalussy: futura struttura della vigilanza (2008/2148(INI))

48

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONERACCOMANDAZIONI DETTAGLIATE SUI CONTENUTI DELLA(E) PROPOSTA(E) RICHIESTA(E)

52

2010/C 009E/10

Un impegno comune per la salute: Approccio strategico dell'Unione europea per il periodo 2008-2013
Risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 su Un impegno comune per la salute: Approccio strategico dell'Unione europea per il periodo 2008-2013 (2008/2115(INI))

56

 

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

 

Giovedì 9 ottobre 2008

2010/C 009E/11

Insieme per comunicare l'Europa
Decisione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sull'approvazione della dichiarazione comune Insieme per comunicare l'Europa (2007/2222(ACI))

65

ALLEGATOINSIEME PER COMUNICARE L'EUROPA

66

2010/C 009E/12

Utilizzo dei simboli dell'Unione da parte del Parlamento (nuovo articolo 202 bis)
Decisione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sull'inserimento nel regolamento del Parlamento europeo di un nuovo articolo 202 bis concernente l'uso da parte del Parlamento dei simboli dell'Unione (2007/2240(REG))

67

 

 

Parlamento europeo

 

Giovedì 9 ottobre 2008

2010/C 009E/13

Protocollo all'accordo CE/Svizzera sulla libera circolazione delle persone (partecipazione della Bulgaria e della Romania) ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sul progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo all'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all'Unione europea (9116/2008 — C6-0209/2008 — 2008/0080(AVC))

69

2010/C 009E/14

Istituzione del sistema europeo d'informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2008/XX/GAI (COM(2008)0332 — C6-0216/2008 — 2008/0101(CNS))

70

2010/C 009E/15

Accordo CE/Ucraina sul mantenimento degli impegni relativi al commercio dei servizi *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina ai fini del mantenimento delle disposizioni in materia di scambi di servizi contenute nell'accordo di partenariato e di cooperazione (COM(2008)0220 — C6-0202/2008 — 2008/0087(CNS))

74

Significato dei simboli utilizzati

*

procedura di consultazione

**I

procedura di cooperazione, prima lettura

**II

procedura di cooperazione, seconda lettura

***

parere conforme

***I

procedura di codecisione, prima lettura

***II

procedura di codecisione, seconda lettura

***III

procedura di codecisione, terza lettura

(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono indicate dal simbolo ▐ .

Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo semplice e le soppressioni sono indicate dal simbolo ║.

IT

 


Parlamento europeoSESSIONE 2008-2009Sedute dal 9 ottobre 2008TESTI APPROVATIIl processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 316 E dell'11.12.2008.

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Giovedì 9 ottobre 2008

15.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 9/1


Giovedì 9 ottobre 2008
Rafforzare la lotta al lavoro sommerso

P6_TA(2008)0466

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso (2008/2035(INI))

2010/C 9 E/01

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2007 intitolata «Rafforzare la lotta al lavoro sommerso» (COM(2007)0628),

vista la sua risoluzione del 21 settembre 2000 sulla comunicazione della Commissione sul lavoro sommerso (1),

vista la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa a un codice di condotta per una più efficace cooperazione tra amministrazioni pubbliche degli Stati membri nella lotta contro l'abuso di prestazioni e contributi sociali a livello transnazionale ed il lavoro sommerso, nonché in materia di temporanea messa a disposizione transnazionale di lavoratori (2),

vista la direttiva 1999/85/CE del Consiglio, del 22 ottobre 1999, che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla possibilità di introdurre a titolo sperimentale un'aliquota IVA ridotta sui servizi ad alta intensità di lavoro (3),

vista la comunicazione della Commissione del 14 gennaio 2003 dal titolo «Il futuro della strategia europea per l'occupazione (SEO)»«Una strategia per il pieno impiego e posti di lavoro migliori per tutti» (COM(2003)0006),

viste le decisioni 2003/578/CE (4) e 2005/600/CE (5) del Consiglio, del 22 luglio 2003 e del 12 luglio 2005, relative alle linee guida per le politiche di occupazione degli Stati membri ed in particolare le linee guida n. 9 e n. 21,

vista la risoluzione del Consiglio sulla trasformazione del lavoro non dichiarato in occupazione regolare (6),

vista la comunicazione della Commissione del 25 gennaio 2006 al Consiglio europeo di Primavera dal titolo «È ora di cambiare marcia. Il nuovo partenariato per la crescita e l'occupazione» (COM(2006)0030),

vista la decisione 2006/702/CE del Consiglio, del 6 ottobre 2006, sugli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione (7),

vista la comunicazione della Commissione dell'8 febbraio 2006 intitolata «Relazione sul funzionamento delle disposizioni temporanee di cui al trattato di adesione del 2003 (periodo dal 1o maggio 2004 al 30 aprile 2006)» (COM(2006)0048),

vista la sua risoluzione del 23 maggio 2007 sulla promozione di un lavoro dignitoso per tutti (8),

vista la sua risoluzione dell'11 luglio 2007 su modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo (9),

vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2006 sull'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori (10),

vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'Unione europea, presentata dalla Commissione (COM(2007)0249),

vista la sua risoluzione del 29 novembre 2007 su principi comuni di flessicurezza (11),

vista la comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2007 sui risultati della consultazione pubblica sul Libro verde della Commissione «Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo» (COM(2007)0627),

visti gli Orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2008-2010) (COM(2007)0803),

vista l'agenda dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sul lavoro dignitoso,

viste le norme fondamentali del lavoro dell'OIL e le sue convenzioni e raccomandazioni sull'amministrazione del lavoro e l'ispezione sul lavoro, che costituiscono un riferimento internazionale per garantire l'applicazione delle disposizioni legali relative alle condizioni di lavoro e alla tutela dei lavoratori,

vista la convenzione n. 143 dell'OIL sui lavoratori migranti (1975) e le disposizioni complementari dell'OIL sui lavoratori immigrati, che prevedono l'adozione di tutte le misure necessarie ed appropriate per eliminare le immigrazioni clandestine aventi l'obiettivo di trovare lavoro e il lavoro illegale degli immigrati, e viste altresì le disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative, civili e penali in materia di lavoro illegale dei lavoratori immigrati,

vista la raccomandazione del Consiglio del 22 dicembre 1995 sull'armonizzazione dei mezzi di lotta contro l'immigrazione clandestina e il lavoro illegale e il miglioramento dei mezzi di controllo previsti a tale scopo (12),

vista la raccomandazione del Consiglio del 27 settembre 1996 sulla lotta contro il lavoro illegale di cittadini di Stati terzi (13),

viste le conclusioni della riunione informale dei ministri per l'occupazione e gli affari sociali svoltasi a Berlino il 18-20 gennaio 2007, sul «buon lavoro»,

vista la relazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (EUROFOUND) sulla lotta al lavoro nero nell'Unione europea (14),

visti gli articoli 136 e 145 del Trattato CE,

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0365/2008),

A.

considerando che il lavoro sommerso è un fenomeno complesso, ancora in aumento in vari Stati membri, poiché è influenzato da molteplici fattori economici, sociali, istituzionali, normativi e culturali,

B.

considerando che il lavoro sommerso è una caratteristica particolarmente preoccupante e persistente nei mercati del lavoro in Europa che rischia di danneggiare le economie degli Stati membri e la sostenibilità finanziaria del modello sociale europeo, ostacolando la crescita economica e le politiche di bilancio e sociali; considerando inoltre che esso è anche responsabile delle distorsioni della concorrenza nel mercato interno poiché crea una concorrenza sleale nei confronti di altri Stati o altre imprese,

C.

considerando che il lavoro sommerso è il principale fattore alla base del dumping sociale e di conseguenza uno dei temi chiave per la modernizzazione del diritto del lavoro comunitario,

D.

considerando che il lavoro non assicurato crea una concorrenza sleale tra i lavoratori assicurati e i lavoratori non assicurati, creando così un'ulteriore erosione dei diritti dei lavoratori,

E.

considerando che i settori più colpiti dal lavoro sommerso sono i settori a forte intensità di manodopera, come l'agricoltura, l'edilizia, i servizi domestici, di alloggio e ristorazione, caratterizzati da precarietà occupazionale e condizioni salariali disagiate,

F.

considerando che il lavoro sommerso è anche favorito dalla riorganizzazione industriale in catene di subappalto, che determina un aumento dei lavoratori indipendenti, talvolta sommersi,

G.

considerando che il lavoro sommerso è ulteriormente favorito dagli elevati livelli di disoccupazione, povertà e occupazione temporanea e precaria, dal momento che i lavoratori in questi casi sono costretti a rinunciare a qualsiasi loro diritto assicurativo o di altro tipo,

H.

considerando che esiste un collegamento tra l'immigrazione illegale e il lavoro sommerso e che questo è un altro motivo per cui gli Stati membri e la Commissione devono continuare a considerare la possibilità di adottare un'impostazione comune nei confronti dell'immigrazione e la possibilità di aprire un maggiore numero di rotte legali della migrazione nell'Unione europea per i cittadini dei paesi terzi in cerca di lavoro,

I.

considerando che gli immigranti, o almeno quelli che si trovano in una situazione illegale, rischiano maggiormente di diventare lavoratori sommersi e di lavorare in cattive condizioni,

J.

considerando che i cittadini dei paesi terzi impiegati illegalmente sono tanto più vulnerabili in quanto, se fermati, possono essere rimpatriati,

K.

considerando che numerosi Stati membri si trovano di fronte a carenze croniche di lavoratori che possano e che siano disposti a fare lavori particolari, spesso non specializzati, ad esempio nel settore agricolo e in quello ortofrutticolo,

L.

considerando che le persone che svolgono lavori domestici spesso lavorano nel sommerso e che un gran numero di questi lavoratori sono lavoratori immigrati, numerosi dei quali sono in situazione illegale e alcuni dei quali sono vittime di sfruttamento da parte dei trafficanti e di lavoro coatto,

M.

considerando che i lavori sommersi non rientrano nella base fiscale e pregiudicano il finanziamento e la ripartizione della protezione sociale e dei servizi pubblici limitando anche la capacità degli Stati membri di estendere i servizi sociali,

N.

considerando che il lavoro sommerso priva la sicurezza sociale di risorse preziose,

O.

considerando che i lavoratori sommersi non sono coperti dalla previdenza sociale e dalle assicurazioni contro le malattie e gli infortuni e che pertanto tali rapporti di lavoro comportano per essi rischi notevoli e perdite economiche,

P.

considerando che il lavoro sommerso rende impossibile controllare il rispetto delle necessarie norme in materia di salute e di sicurezza sul posto di lavoro, esponendo quindi il lavoratore a gravi rischi per la salute di cui il datore di lavoro non si assume la responsabilità,

Q.

considerando che per lottare efficacemente contro il lavoro clandestino e illegale è indispensabile rinforzare i meccanismi di sorveglianza e di sanzione con l'intervento coordinato dei servizi dell'ispettorato del lavoro, delle autorità fiscali e delle parti sociali,

R.

considerando che il lavoro sommerso presenta risvolti negativi per tutti i pilastri della strategia di Lisbona: piena occupazione, qualità e produttività del lavoro, coesione sociale;

1.

accoglie con favore l'approccio adottato dalla Commissione e invita inoltre a rinnovare la lotta al lavoro sommerso e all'economia sommersa che, pur assumendo dimensioni diverse nei vari Stati membri, danneggia l'economia, non tutela i lavoratori, pregiudica i consumatori, riduce il gettito fiscale e genera concorrenza sleale tra le imprese;

2.

esprime profonda preoccupazione in merito alla dimensione del lavoro sommerso, con punte pari o superiori al 20 % del PIL in alcuni Stati membri;

3.

chiede agli Stati membri di prendere in considerazione il miglioramento degli incentivi al lavoro regolare che possa includere l'aumento dell'aliquota di reddito non imponibile e, quale incentivo per i datori di lavoro, la riduzione dei costi non salariali associati all'occupazione legale;

4.

si compiace dell'iniziativa della Commissione che pone il lavoro sommerso tra le priorità politiche dell'Unione e che richiede importanti interventi a livello comunitario e nazionale;

5.

incoraggia gli Stati membri a continuare sulla strada delle riforme dei sistemi fiscali e di sicurezza sociale, riducendo in tal modo l'onere dell'imposizione per i lavoratori dipendenti;

6.

constata tuttavia che le linee politiche della Comunità delineate in materia di lavoro sommerso stentano a tradursi in strumenti giuridico-istituzionali ben definiti, traducibili in provvedimenti concreti nei singoli Stati membri;

7.

rileva la forte asimmetria tra gli strumenti che la Comunità può utilizzare per politiche del lavoro di qualità e quelli utilizzati per attuare politiche volte a garantire le libertà di mercato;

8.

ritiene che la lotta al lavoro sommerso vada affrontata predisponendo una strategia complessiva che tenga conto sia degli aspetti riguardanti la vigilanza e il controllo sia di quelli attinenti all'assetto economico-istituzionale e allo sviluppo settoriale e territoriale, mediante più livelli integrati di azione e il coinvolgimento di tutti gli attori (amministrazioni pubbliche, parti sociali, imprese e lavoratori);

9.

rileva la correlazione tra i ritardi nello sviluppo economico-produttivo e la diffusione del lavoro sommerso; ritiene opportuno inquadrare la lotta al lavoro sommerso all'interno delle politiche economiche e occupazionali della Strategia di Lisbona; considera inoltre che, affinché la strategia contro il lavoro sommerso possa essere efficace e dare risultati positivi, è necessario effettuare precise analisi correlate alle determinanti macroeconomiche e alla relazione tra mercati, modelli produttivi e pervasività del fenomeno;

10.

chiede per questo una maggiore operatività ed incisività dell'azione comunitaria nella lotta al lavoro sommerso, affinché la modernizzazione del diritto del lavoro in Europa non rimanga pura enunciazione teorica ma si traduca in effettive politiche di qualità e affinché si possa migliorare la qualità del lavoro sulla base dell'obiettivo di un «lavoro decoroso» per tutti i posti di lavoro;

11.

ritiene che la lotta contro il lavoro sommerso dipenda, in grande misura, dall'efficacia delle norme in materia di lavoro e delle regolamentazioni fiscali e di sicurezza sociale, il che comporta il rafforzamento dei mezzi e dell'azione delle varie autorità nazionali responsabili di tali settori, così come la necessità di un miglior coordinamento e comunicazione delle informazioni tra di esse;

12.

invita a elaborare una strategia di lotta al lavoro sommerso basata su un coordinamento e una cooperazione amministrativa forti ed efficaci fra le istanze amministrative di controllo a livello nazionale, gli ispettorati del lavoro e le parti sociali, le amministrazioni competenti per la sicurezza sociale e le autorità fiscali;

13.

sottolinea che il lavoro sommerso ha diverse definizioni negli ordinamenti nazionali e che una definizione comune a tutti gli Stati membri porterebbe ad eliminare le incertezze legate al rilevamento statistico di questo fenomeno; osserva al riguardo che la definizione utilizzata nel rapporto della Commissione, che distingue tra attività legali e illegali, può essere utilizzata come punto di partenza, con la consapevolezza che la portata del fenomeno è qualitativamente e quantitativamente differente nei diversi Stati membri;

14.

rileva che gli strumenti messi in atto per la lotta al lavoro sommerso porteranno trasparenza anche in relazione alle irregolarità nei rapporti di lavoro dichiarati ed inquadrati in contratti legali;

15.

sollecita gli Stati membri a una migliore applicazione della legislazione e degli standard del lavoro esistenti per combattere il lavoro sommerso; ritiene che l'Unione europea dovrebbe svolgere un ruolo più incisivo per la promozione di una maggiore e migliore cooperazione e coordinazione tra gli ispettori nazionali del lavoro e quelli sociali;

16.

rileva che l'economia informale non può essere eliminata senza l'attuazione di opportuni meccanismi di incentivazione; ritiene che gli Stati membri dovrebbero rendere conto, nell'ambito del quadro di valutazione di Lisbona, dei risultati concretamente raggiunti a seguito del ridimensionamento dell'economia informale;

17.

chiede alla Commissione di presentare proposte per sviluppare metodi generalmente accettati per misurare il lavoro sommerso, basati su una griglia di dati disaggregati per genere e per settori, data la rilevanza della diversa presenza di uomini e donne nei molteplici settori del lavoro sommerso, e l'impatto indiretto sul divario salariale tra donne e uomini;

18.

insiste sul fatto che è fondamentale instaurare a livello comunitario una piattaforma destinata a raccogliere le informazioni necessarie in stretta collaborazione con gli Stati membri in vista della creazione di una base di dati affidabile, che registri la situazione del lavoro sommerso nell'Unione europea, tenendo conto della dimensione di genere e, in particolare, della situazione delle donne;

19.

sottolinea che le donne non sono sovrarappresentate nel lavoro sommerso, bensì rappresentano una quota più consistente degli uomini in alcuni settori occupazionali «tradizionalmente femminili», come ad esempio i servizi domestici, il settore alberghiero e della ristorazione, le cure sanitarie, caratterizzati da più bassi livelli di qualificazione, da insicurezza occupazionale, da livelli retributivi più bassi e previdenza sociale più debole o inesistente, il che le pone molto spesso in una posizione particolarmente vulnerabile;

20.

chiede alla Commissione di prendere in considerazione la creazione di una banca dati sui differenti approcci e metodologie utilizzati per misurare il lavoro sommerso da parte degli Stati membri al fine di promuovere lo scambio di buone prassi e il trasferimento di conoscenze e di valutare la fattibilità e la trasferibilità delle misure attuate;

21.

chiede alla Commissione di elaborare politiche che contemplino sia misure generali che misure settoriali per contrastare il lavoro sommerso con il pieno coinvolgimento delle parti sociali e con particolare riferimento ai settori più coinvolti, quali il settore alberghiero e della ristorazione, l'agricoltura, i servizi domestici e l'edilizia; attira l'attenzione della Commissione e degli Stati membri sulla situazione particolare del settore dei servizi domestici di cura, caratterizzato da una forte concentrazione di donne cittadine di paesi terzi spesso in condizione di clandestinità;

22.

afferma che è possibile evitare il lavoro sommerso quando le norme e i requisiti nazionali in materia di protezione del lavoro sono riconosciuti reciprocamente mediante accordi bilaterali e trilaterali fra gli Stati membri e le parti sociali e che tale tentativo sarebbe sostenuto mediante la cooperazione e lo scambio di informazioni fra parti sociali;

23.

chiede che gli Stati membri riducano l'attrattiva economica del lavoro sommerso rendendo i rispettivi sistemi di tassazione e di protezione sociale quanto più possibile semplici, trasparenti e accessibili con politiche efficienti per creare posti di lavoro più numerosi e di migliore qualità;

24.

invita la Commissione a proporre agli Stati membri uno statuto quadro per i coniugi o i familiari che partecipano nelle imprese familiari, al fine di garantire la loro affiliazione obbligatoria al regime di previdenza sociale, come già richiesto dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 21 febbraio 1997 sulla situazione dei coniugi che partecipano alle attività dei lavoratori autonomi (15);

25.

sottolinea che il funzionamento della famiglia rappresenta un'impresa familiare in sé e che il riconoscimento del lavoro familiare atipico e della sua integrazione in un sistema di copertura sociale dovrebbe essere preso in considerazione;

26.

ritiene che qualsiasi riforma delle politiche economiche e dei sistemi fiscali e di protezione sociale negli Stati membri da parte degli stessi dovrebbe essere integrata tenendo conto delle cause chiave del lavoro sommerso;

27.

chiede agli Stati membri di prevedere forti incentivi per chi si impegna a trasformare il lavoro sommerso in economia formale e ritiene che i contratti atipici possano svolgere in tale contesto un ruolo per contribuire da un lato a far emergere i lavoratori dal lavoro in nero e dall'altro ad aumentare la stabilità del lavoro;

28.

chiede agli Stati membri di prevedere sanzioni severe per i datori di lavoro che, nonostante gli incentivi loro offerti, continuano a far uso del lavoro sommerso;

29.

incoraggia gli Stati membri a utilizzare gli strumenti politici a loro disposizione, associando alle attività di prevenzione l'imposizione di sanzioni, con l'obiettivo di trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare e, ove possibile, a coordinare l'uso di tali strumenti al fine di ottenere una maggiore coerenza in tutto il mercato interno;

30.

nota il ruolo importante che le parti sociali di molti Stati membri hanno svolto per lottare contro il lavoro sommerso, e invita la Commissione e gli Stati membri a dare maggiore sostegno e incoraggiamento alle organizzazioni imprenditoriali e a quelle sindacali in questa lotta; nota con preoccupazione che i lavoratori che svolgono attività di lavoro sommerso spesso scoprono di non essere tutelati né da norme legislative fondamentali in merito alla sanità e alla sicurezza né dalla legislazione sul salario minimo e di non poter scegliere di aderire a un sindacato; in particolare, chiede una maggiore applicazione della legislazione vigente sui salari minimi in tutti gli Stati membri e sollecita gli Stati membri che attualmente non prevedano un salario minimo decente a esaminare la possibilità di introdurlo, negoziando con le parti sociali secondo le prassi nazionali;

31.

chiede, sulla scorta delle esperienze maturate in alcuni Stati membri, la valutazione e la promozione di nuove misure per il lavoro regolare per permettere a coloro che sono coinvolti in attività sommerse di regolarizzare le loro pratiche, seguendo le migliori pratiche normative esistenti che hanno dato prova di efficacia;

32.

richiama l'attenzione sulla formula dei buoni-servizio praticata in Belgio, Germania e Francia, che permette alle famiglie di acquistare servizi per la casa a prezzi più bassi, garantendo il pagamento per mezzo dello stesso buono-servizio dei contributi alla sicurezza sociale e delle tasse;

33.

ritiene fortemente che la regolarizzazione dei rapporti di lavoro sommerso debba sempre comprendere anche l'obbligo del versamento contributivo, a condizione che gli Stati membri possano adottare misure per facilitare i necessari pagamenti da parte dei datori di lavoro;

34.

invita gli Stati membri a prendere in considerazione approcci specifici al settore allorché intraprendono azioni politiche in materia di regolarizzazione del lavoro sommerso;

35.

plaude all'iniziativa adottata dalla Commissione di deferire alla Corte di giustizia delle Comunità europee quegli Stati membri che non abbiano ancora introdotto nella legislazione nazionale il riconoscimento automatico delle qualifiche conseguite nei nuovi Stati membri; invita gli Stati membri a onorare immediatamente i loro impegni;

36.

chiede a quegli Stati membri che hanno applicato regimi transitori alla libera circolazione dei lavoratori nell'Unione europea di aprire il proprio mercato del lavoro ai lavoratori provenienti da tutti i nuovi Stati membri, in considerazione del fatto che limitazioni, anche parziali, all'accesso al mercato del lavoro, oltre che essere contrarie ai principi fondanti dell'Unione europea e allo spirito europeo, fanno aumentare il ricorso al lavoro sommerso e determinano squilibri territoriali; in questo contesto, ritiene essenziale attuare il principio della parità dei diritti dei lavoratori e contrastare la concorrenza sleale e il dumping sociale;

37.

ritiene che, nel caso dei lavoratori che beneficiano della libertà di circolazione, il loro lavoro sommerso possa essere la conseguenza della scarsa conoscenza delle disposizioni vigenti in materia; invita pertanto gli Stati membri ad attuare campagne di informazione del pubblico al fine di sensibilizzare a questo tema sia i lavoratori sia i datori di lavoro;

38.

è dell'avviso che la semplificazione o la riduzione degli oneri amministrativi e delle procedure, soprattutto per le piccole e medie imprese, ridurrebbe il ricorso al lavoro sommerso e promuoverebbe l'attività economica nell'Unione europea;

39.

invita le autorità nazionali competenti a promuovere il ricorso all'e-government e alla registrazione online e lo scambio di buone prassi al fine di ridurre i costi e la complessità delle procedure amministrative e di registrazione per il commercio e soprattutto per le piccole e medie imprese, riducendo ad esempio il numero di moduli fiscali, mediante l'uso di singole voci, schede di pagamento unico e sportelli unici;

40.

ritiene necessario introdurre efficaci meccanismi sanzionatori e di controllo in loco, lasciando agli Stati membri uno spazio ragionevole d'azione che consenta di arginare il volume del lavoro sommerso;

41.

chiede che le società appaltatrici siano considerate corresponsabili delle eventuali irregolarità contributive delle società in subappalto a cui sono collegate mediante contratti diretti di subappalto;

42.

sottolinea che il numero di casi di lavoro sommerso nelle catene di subappalti potrebbe essere ridotto mediante un sistema di disposizioni nazionali che imponga ad appaltatori e committenti un comportamento responsabile ed equo;

43.

invita gli Stati membri, le parti sociali e gli altri attori sul mercato del lavoro a incoraggiare la responsabilità sociale delle imprese e altri approcci simili per combattere il lavoro sommerso;

44.

invita gli Stati membri ad avvalersi di metodi innovativi basati su indicatori e parametri di riferimento specifici ai vari settori economici per combattere il lavoro sommerso e contrastare l'erosione fiscale; invita la Commissione a sostenere lo scambio di migliori prassi fra gli Stati membri nella lotta al lavoro sommerso;

45.

ricorda che una politica esclusivamente repressiva, se non seguita da un miglior coordinamento tra Stati membri, potrebbe concentrare il lavoro sommerso negli Stati meno strutturati e nelle economie meno regolate;

46.

raccomanda caldamente la conclusione di accordi a livello regionale, nazionale e locale per fornire una risposta graduale e settoriale al fenomeno del lavoro illegale e per promuovere misure che forniscano soluzioni efficaci a beneficio della società nel suo complesso;

47.

invita, a tal proposito, la Commissione a proporre agli Stati membri ed ai soggetti sociali ed economici coinvolti nella lotta al lavoro sommerso, un «patto per l'emersione dal sommerso», volto a permettere l'emersione graduale delle attività non dichiarate; ritiene che tale patto dovrebbe coprire un periodo transitorio limitato senza il ricorso a sanzioni, allo scadere del quale entrerebbero in vigore meccanismi sanzionatori più rigorosi;

48.

chiede un maggior intervento per le assunzioni in nero fatte da ogni impresa, indipendentemente dal luogo in cui la sua attività viene svolta, e osserva che l'applicazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (16) potrebbe migliorare la situazione;

49.

chiede un rispetto maggiore e più efficace del diritto al lavoro e delle norme in vigore in materia di lavoro nel quadro della promozione dell'Agenda sul lavoro dignitoso come pure l'applicazione delle norme del diritto comunitario, in particolare quelle della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (17), fin dal primo giorno di distacco, attraverso una congrua interpretazione della direttiva stessa che inverta le tendenze interpretative attuali finalizzate a modificare il trattamento dei lavoratori verso standard minimi;

50.

invita la Commissione a rivedere la direttiva 96/71/CE e, in particolare, a rafforzare la cooperazione amministrativa e gli scambi d'informazione tra le autorità nazionali competenti (ispettori del lavoro, autorità fiscali, enti di previdenza sociale), allo scopo di prevenire il lavoro sommerso e porvi rimedio;

51.

propone di rinsaldare i legami tra gli ispettorati nazionali del lavoro e di promuovere scambi delle migliori prassi a livello comunitario in modo da far fronte al fenomeno del lavoro sommerso;

52.

invita gli Stati membri a rafforzare le ispezioni del lavoro e ad intensificare i controlli che, in taluni Stati, sono stati allentati;

53.

auspica che l'Unione europea possa svolgere un ruolo di maggiore importanza nella promozione di una migliore e maggiore cooperazione e coordinamento fra ispettorati del lavoro, attraverso il potenziamento delle risorse economiche e tecnologiche dei servizi ispettivi, intensificando le misure che consentono agli ispettorati del lavoro di lavorare in stretta collaborazione e sviluppando sistemi TIC per un uso condiviso, nel rispetto della legislazione sulla protezione dei dati; a tal proposito, chiede alla Commissione di elaborare uno studio di fattibilità sull'istituzione di una struttura permanente della Comunità sulla cooperazione transfrontaliera che integri gli sforzi degli Stati membri in materia di lotta contro il lavoro sommerso;

54.

chiede una maggiore cooperazione e condivisione di informazioni tra Stati membri per studiare il fenomeno del lavoro sommerso, indicando i risultati ottenuti e quelli inattesi;

55.

invita la Commissione a valutare l'eventuale utilità e operatività dei sistemi istituiti dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (18), compresi i punti di contatto, ai fini della lotta al lavoro sommerso;

56.

accoglie favorevolmente la creazione di un comitato ad alto livello per assistere gli Stati membri nell'identificazione e nello scambio di buone pratiche, con riguardo ai controlli e al miglioramento della legislazione per i lavoratori distaccati;

57.

è a favore di un'azione più energica per quanto riguarda il lavoro non assicurato e di misure per la promozione della cooperazione e dello scambio di opinioni e di migliori prassi da parte dei sindacati dell'Unione europea;

58.

è del parere che vi sia la necessità di sensibilizzare maggiormente sia i lavoratori che i potenziali utenti del lavoro sommerso e tutte le organizzazioni sociali sui rischi e sui costi del lavoro sommerso e sui benefici legati all'eliminazione e alla regolarizzazione di detto lavoro;

59.

invita la Commissione e gli Stati membri a lanciare una campagna di informazione destinata ai datori di lavoro e ai lavoratori al fine di attirare l'attenzione sulle norme minime e i regolamenti comunitari applicabili, nonché sugli effetti negativi che il lavoro sommerso può avere sui sistemi nazionali di previdenza sociale, sulle finanze pubbliche, su una concorrenza equa, sui risultati economici e sui lavoratori stessi;

60.

chiede campagne permanenti concernenti la prevenzione del lavoro sommerso, con iniziative di informazione e sensibilizzazione, a livello comunitario, nazionale e locale, che coinvolgano le parti sociali, gli enti pubblici, le camere di commercio ed i centri per l'impiego, le scuole, le prefetture e i vari sistemi di controllo e repressione,

61.

ritiene che tali campagne permanenti dovrebbero accompagnare le diverse misure adottate per radicare una cultura della legalità e promuovere il lavoro di qualità e la cultura d'impresa legale, e invita gli Stati membri, le preposte autorità nazionali e le strutture della società civile a unire gli sforzi per creare situazioni di intolleranza verso il lavoro sommerso e per cambiare l'opinione pubblica su tale problematica;

62.

sottolinea che gli Stati membri devono stanziare maggiori risorse pubbliche per sensibilizzare l'opinione pubblica, servendosi anche di quelle del Fondo sociale europeo e del Programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale — PROGRESS; ritiene che le attività di sensibilizzazione dovrebbero mettere in evidenza le sanzioni, i costi, i rischi del lavoro sommerso e i vantaggi del lavoro dichiarato, tale sensibilizzazione essendo conforme ai principali obiettivi della strategia di Lisbona in materia di crescita e di occupazione; invita le parti sociali a svolgere un ruolo attivo in tale processo;

63.

chiede la firma da parte di tutti gli Stati membri della Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie;

64.

è del parere che per lottare contro il fenomeno del lavoro sommerso siano necessari strumenti programmatici a livello locale e comunitario che consentano nel contempo di perseguire politiche di sostegno e sviluppo economico-sociale e attuare interventi di sorveglianza e repressione;

65.

chiede alla Commissione di valutare la possibilità di affiancare la lotta contro il lavoro sommerso a politiche finanziarie a sostegno di piani regionali e locali;

66.

invita la Commissione ad elaborare per gli Stati membri un meccanismo pilota che si ispiri alle buone pratiche esistenti in alcuni Stati membri e a modelli, quale quello messo a punto dal progetto 2 Plus a Lussemburgo (cofinanziato dal Fondo sociale europeo nel quadro del programma Obiettivo 3), intesi ad arginare il lavoro sommerso privandolo di ogni attrattiva, mediante:

una semplificazione molto significativa delle pratiche amministrative imposte ai datori di lavoro, assicurando al contempo la copertura sociale per i lavoratori,

una fiscalità favorevole per i datori di lavoro, anche mediante la deduzione degli oneri per quanto riguarda, tra l'altro, i lavori di prossimità,

l'esenzione fiscale per tutti i lavori eseguiti contro una remunerazione inferiore a un dato importo che sarà fissato dallo Stato membro;

67.

è del parere che si debba studiare e valutare la possibilità di concedere aiuti di stato esentati dall'obbligo di notifica per affrontare il fenomeno del lavoro sommerso, attraverso una interpretazione ampia delle espressioni «creazione di posti di lavoro» e del significato di «creazione di un posto di lavoro regolare»; osserva che il lavoro sommerso non equivale ad un posto di lavoro vero e proprio e che pertanto l'incentivo per assicurarne la regolarizzazione potrebbe costituire un «aiuto alla creazione di occupazione»;

68.

richiama l'attenzione sulla posizione generalmente più vulnerabile delle donne sul mercato del lavoro, sovente in conseguenza di obblighi familiari che rendono più difficile l'accesso al mercato del lavoro ufficiale e favoriscono l'accettazione di un lavoro sottopagato e non dichiarato, pregiudicando in tal modo il diritto a un lavoro decente che è ardentemente difeso dall'OIL, segnatamente per le casalinghe, le immigrate clandestine e quante cumulano talvolta un'attività scarsamente retribuita con un'attività non dichiarata; sottolinea le conseguenze negative che ne risultano per l'evoluzione della carriera professionale e delle prospettive pensionistiche delle donne, nonché per il buon funzionamento del mercato del lavoro e per le capacità di finanziamento dei sistemi di previdenza sociale;

69.

ritiene che una politica che consenta di riconoscere i congedi di maternità e quelli parentali come tempi lavorativi e quindi di retribuirli attenuerebbe gli effetti negativi degli obblighi familiari e contribuirebbe all'evoluzione della carriera professionale delle donne come pure al buon funzionamento del mercato del lavoro;

70.

chiede il finanziamento di progetti di ricerca in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di attività promozionali finalizzate alla prevenzione e alla diffusione di una cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento a quei settori a più elevato rischio infortunistico, dove maggiormente si annida il lavoro sommerso; ritiene utile indagare la relazione tra infortuni sul lavoro e lavoro irregolare, a partire dai dati sugli incidenti mortali;

71.

ritiene che un'adeguata politica di formazione sia propedeutica alla lotta al lavoro sommerso;

72.

raccomanda che si giunga a un accordo a livello nazionale, regionale e locale, con la partecipazione degli enti sociali e delle rappresentanze dei datori di lavoro, nella prospettiva di un impegno generale volto al controllo e alla graduale eliminazione del lavoro sommerso;

73.

accoglie con favore gli sforzi profusi dalla Commissione al fine di prevedere sanzioni per i datori di lavoro di cittadini di paesi terzi soggiornanti clandestinamente, pur lamentando la mancanza di misure volte a combattere lo sfruttamento dei cittadini dei paesi terzi che risiedono regolarmente nell'Unione europea;

74.

rileva il significativo impatto sul lavoro sommerso della proposta della Commissione concernente una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'Unione europea, ed esprime preoccupazione per il fatto che si stiano approntando misure repressive prima ancora di aver definito un quadro comune di norme e politiche che disciplinino l'accesso regolare al mercato del lavoro;

75.

prende atto dei progressi contenuti nella proposta di direttiva del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro (COM(2007)0638), pur lamentando il fatto che vi è ancora molta strada da fare per poter garantire i diritti sanciti dagli articoli da 27 a 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

76.

esorta gli Stati membri ad adottare misure volte a ridurre la particolare vulnerabilità degli immigrati in situazioni di lavoro sommerso;

77.

è del parere che il problema dell'occupazione degli immigrati in situazione illegale costituisca un problema complesso, che non può essere tuttavia risolto solo limitandosi a sanzionare i datori di lavoro, ma che richiede anche misure trasversali ad ampio raggio; in particolare, ritiene necessario seguire gli orientamenti dell'OIL, sul sostegno ai lavoratori migranti per la difesa dei loro diritti;

78.

ritiene che la lotta al lavoro sommerso richieda un approccio globale che deve tener conto della necessità di salvaguardare e promuovere i diritti dei lavoratori immigrati, regolari o clandestini, che sono sfruttati dai datori di lavoro;

79.

reputa che la lotta al lavoro sommerso eseguito dagli immigrati clandestini possa essere portata avanti in modo efficace soltanto attraverso l'apertura di canali d'immigrazione legale, allo scopo di garantire all'Unione europea la manodopera proveniente dai paesi terzi di cui essa necessita, a prescindere dal livello delle qualifiche dei lavoratori;

80.

ritiene che una lotta contro la crescente economia sommersa e, in particolare, contro lo sfruttamento dei lavoratori immigrati clandestini, oltre che su una politica di rimpatrio si possa basare anche su strumenti e meccanismi di prevenzione e di lotta contro lo sfruttamento dei lavoratori immigrati, contemplando il riconoscimento ed il rispetto dei diritti umani fondamentali;

81.

invita tutti gli Stati membri a firmare e ratificare con urgenza la Convenzione del Consiglio d'Europa contro la tratta di esseri umani;

82.

invita gli Stati membri a definire o rafforzare le pertinenti misure legislative per incoraggiare gli immigrati vittime dello sfruttamento a denunciare la loro condizione, fattore che contribuirebbe in particolare a rendere più efficace la lotta contro il lavoro sommerso;

83.

promuove l'attuazione di controlli combinati finanziari, fiscali e del lavoro per lottare contro il lavoro sommerso;

84.

invita la Commissione a promuovere la cooperazione amministrativa e lo scambio di buone prassi nella lotta a livello comunitario contro l'economia sommersa;

85.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 146 del 17.5.2001, pag. 102.

(2)  GU C 125 del 6.5.1999, pag. 1.

(3)  GU L 277 del 28.10.1999, pag. 34.

(4)  GU L 197 del 5.8.2003, pag. 13.

(5)  GU L 205 del 6.8.2005, pag. 21.

(6)  GU C 260 del 29.10.2003, pag. 1.

(7)  GU L 291 del 21.10.2006, pag. 11.

(8)  GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 321.

(9)  GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 401.

(10)  GU C 313 E del 20.12.2006, pag. 452.

(11)  Testi approvati, P6_TA(2007)0574.

(12)  GU C 5 del 10.1.1996, pag. 1.

(13)  GU C 304 del 14.10.1996, pag. 1.

(14)  http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2008/13/en/1/ef0813en.pdf.

(15)  GU C 85 del 17.3.1997, pag. 186.

(16)  GU L 76 del 22.3.2005, pag. 16.

(17)  GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

(18)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.


15.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 9/11


Giovedì 9 ottobre 2008
Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà

P6_TA(2008)0467

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sulla promozione dell'inclusione sociale e la lotta contro la povertà, inclusa la povertà infantile, nell'Unione europea (2008/2034(INI))

2010/C 9 E/02

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Ammodernare la protezione sociale per un rafforzamento della giustizia sociale e della coesione economica: portare avanti il coinvolgimento attivo delle persone più lontane dal mercato del lavoro» (COM(2007)0620),

viste la comunicazione della Commissione concernente una consultazione su un'azione da realizzare a livello comunitario per promuovere il coinvolgimento attivo delle persone più lontane dal mercato del lavoro (COM(2006)0044) e la relazione di sintesi dei servizi della Commissione sui risultati della consultazione,

viste la raccomandazione 92/441/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, in cui si definiscono i criteri comuni in materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale (1) e la raccomandazione 92/442/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1992, relativa alla convergenza degli obiettivi e delle politiche della protezione sociale (2),

visto il parere della Commissione sull'equità retributiva (COM(1993)0388),

visti i programmi nazionali per le riforme di Lisbona, le relazioni nazionali sulle strategie di protezione ed inclusione sociale 2006-2008 e gli aggiornamenti 2007, presentati dagli Stati membri,

vista la relazione congiunta per il 2008 sulla protezione e sull'inclusione sociale (COM(2008)0042) e la relazione congiunta sull'occupazione 2007-2008, adottata dal Consiglio il 13 e 14 marzo 2008,

vista la relazione della task force del Comitato della protezione sociale sulla povertà e il benessere dei bambini nell'UE, del gennaio 2008,

visto il patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato dalle Nazioni Unite nel 1966,

visti gli articoli 3, 16, 18, 23, 25, 26 e 29 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

viste le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/RES/46/121, A/RES/47/134, A/RES/47/196, A/RES/49/179 e A/RES/50/107,

visti i documenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite E/CN.4/Sub.2/1996/13, E/CN.4/1987/NGO/2, E/CN.4/1987/SR.29 e E/CN.4/1990/15, E/CN.4/1996/25 e E/CN.4/Sub.2/RES/1996/25,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), adottata nel 1979,

visti gli obiettivi ONU di sviluppo del Millennio del 2000, in particolare l'eliminazione della povertà e della fame (obiettivo 1), il raggiungimento dell'educazione universale primaria (obiettivo 2), la promozione della parità uomo-donna (obiettivo 3) e la tutela dell'ambiente (obiettivo 7),

vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti dell'infanzia (UNRC) e il relativo protocollo opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini,

vista la Convenzione internazionale delle Nazioni Unite del 1990 sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie,

visto il Piano d'azione internazionale ONU sull'invecchiamento, del 2002,

vista la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006 e il suo protocollo opzionale,

viste le convenzioni OIL nn. 26 e 131 sul salario minimo,

vista l'Agenda per il lavoro dignitoso dell'ONU e dell'OIL,

viste la comunicazione della Commissione dal titolo «Promuovere la possibilità di un lavoro dignitoso per tutti — Contributo dell'Unione alla realizzazione dell'agenda per il lavoro dignitoso nel mondo» (COM(2006)0249) e la risoluzione del Parlamento del 23 maggio 2007 sulla promozione di un lavoro dignitoso per tutti (3),

viste le conclusioni della riunione informale dei ministri dell'Occupazione e degli Affari sociali, tenutasi a Berlino il 18-20 gennaio 2007 sulla tematica del «lavoro di qualità»,

visti gli articoli 34, 35 e 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che prevedono in particolare il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa, un elevato livello di protezione della salute umana e l'accesso ai servizi di interesse economico generale,

vista la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989 e la nuova Carta sociale europea del Consiglio d'Europa del 1996,

viste le raccomandazioni delle parti sociali europee nella relazione dal titolo «Le principali sfide cui sono confrontati i mercati europei del lavoro: analisi congiunta delle parti sociali europee», del 18 ottobre 2007,

viste la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (4), e la risoluzione del Parlamento del 28 aprile 2005 sulla situazione dei Rom nell'Unione europea (5),

vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che fissa un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (6),

vista la sua risoluzione del 5 giugno 2003 sull'applicazione del metodo aperto di coordinamento (7),

viste la comunicazione della Commissione intitolata «Inventario della realtà sociale — Relazione intermedia al Consiglio europeo di primavera del 2007» (COM(2007)0063) e la risoluzione del Parlamento del 15 novembre 2007 sull'inventario della realtà sociale (8),

viste la comunicazione della Commissione intitolata «Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori» (COM(2006)0367) e la risoluzione del Parlamento del 16 gennaio 2008 (9), in particolare i paragrafi da 94 a 117,

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Un rinnovato impegno a favore dell'Europa sociale: rafforzamento del metodo di coordinamento aperto per la protezione sociale e l'integrazione sociale» (COM(2008)0418),

vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale (2010), presentata dalla Commissione (COM(2007)0797), e la posizione del Parlamento in materia, adottata il 17 giugno 2008 (10),

vista la sua dichiarazione del 22 aprile 2008 sulla soluzione del problema dei senzatetto (11),

viste le conclusioni e le raccomandazioni contenute nello storico studio del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla violenza a danno dei minori del 2006, secondo il quale le disparità economiche e l'esclusione sociale sono tra i fattori di rischio del maltrattamento dei minori,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 9 luglio 2008 dal titolo «Un nuovo programma europeo di azione sociale»,

visto il parere del Comitato delle regioni, del 18 giugno 2008, dal titolo «Inclusione attiva»,

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Verso una Carta europea dei diritti dei consumatori d'energia» (COM(2007)0386),

visti gli articoli da 136 a 145 del Trattato CE,

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0364/2008),

A.

considerando che il Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000 ha fissato per l'Unione europea l'obiettivo di ridurre in modo significativo e misurabile la povertà e l'emarginazione sociale entro il 2010, e che i progressi realizzati per il raggiungimento di tale obiettivo vanno migliorati,

B.

considerando che il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha disposto di sradicare la povertà infantile in Europa entro il 2010,

C.

considerando che il Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000 ha esortato gli Stati membri a dare seguito alla raccomandazione del 1992 sulle risorse minime garantite che devono essere fornite dai sistemi di protezione sociale,

D.

considerando che la raccomandazione 92/441/CEE del Consiglio riconosce «il diritto fondamentale della persona a risorse e a prestazioni sufficienti per vivere conformemente alla dignità umana»,

E.

considerando che la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989 riconosce il diritto dei lavoratori a «un'equa retribuzione»; considerando che nel 1993 il Parlamento e la Commissione hanno riconosciuto l'esigenza di coordinare le politiche in materia di retribuzione minima per dare attuazione al diritto dei lavoratori a una retribuzione «sufficiente a garantire loro un tenore di vita decoroso»,

F.

considerando che, nel momento in cui l'Unione si assumeva l'impegno a combattere la povertà e l'esclusione sociale (2001), 55 milioni di persone nell'Unione erano a rischio di povertà di reddito (15 % della popolazione UE-15); considerando che nel 2005 questa cifra era salita a 78 milioni (16 % della popolazione UE-25),

G.

considerando che il persistente divario retributivo fra i sessi pone le donne in una situazione di debolezza nella lotta contro la povertà,

H.

considerando che, in mancanza di tutti i trasferimenti sociali, il rischio di povertà nell'Unione, soprattutto per le donne, passerebbe dal 16 % al 40 %, o al 25 % senza considerare i pagamenti della pensione,

I.

considerando che le carriere delle donne sono più brevi, più lente e meno ben remunerate e che ciò aumenta il rischio di cadere nella povertà, soprattutto per le donne con più di 65 anni di età (del 21 % o di 5 punti percentuale in più rispetto agli uomini),

J.

considerando che bambini e giovani rappresentano quasi un terzo della popolazione dell'Unione e che 19 milioni di bambini sono a rischio di povertà, e che molti di essi vivono separati dalla famiglia perché povera; considerando il rapporto complesso che esiste tra povertà, ruolo dei genitori e benessere dei bambini in diverse circostanze sociali, anche per quanto riguarda la tutela dei minori da ogni tipo di abuso,

K.

considerando che, in particolare, povertà estrema ed esclusione sociale costituiscono una violazione di tutti i diritti umani,

L.

considerando che una quota rilevante della popolazione dell'Unione rimane esclusa dalla società, dato che una persona su cinque vive in alloggi al di sotto della norma e che ogni giorno circa 1,8 milioni di persone cercano una sistemazione in ricoveri adibiti all'accoglienza dei senzatetto, che il 10 % vive in famiglie disoccupate, che la disoccupazione a lungo termine sfiora il 4 %, che 31 milioni di lavoratori (ovvero il 15 %) percepiscono salari estremamente bassi, che 17 milioni di lavoratori (ossia l'8 %) sono vittime della povertà reddituale nonostante abbiano un impiego, che la percentuale di giovani che abbandonano prematuramente gli studi è superiore al 15 % e che il «divario digitale» persiste tuttora (il 44 % della popolazione dell'Unione europea non sa utilizzare Internet né dispone di conoscenze informatiche),

M.

considerando che la povertà e la disuguaglianza colpiscono le donne in modo sproporzionato; che il reddito medio femminile è soltanto il 55 % di quello maschile; che le donne, in vecchiaia, sono colpite dalla povertà in misura rilevante e sproporzionata; che l'impossibilità di accedere a servizi di alta qualità accresce in modo inaccettabile il rischio di povertà per le donne,

N.

considerando che gli enti regionali e locali, già investiti della considerevole responsabilità di fornire al pubblico servizi e prestazioni, subiscono la pressione restrittiva dei bilanci pubblici,

O.

considerando che investire nell'infanzia e nella gioventù contribuisce ad accrescere la prosperità economica per tutti e a rompere il circolo vizioso della miseria, e considerando che è indispensabile prevenire i problemi e intervenire subito al loro emergere per salvaguardare le opportunità dei minori nella vita,

P.

considerando che è stato stabilito un nesso tra povertà e disoccupazione, da un lato, e cattivo stato di salute e scarso accesso all'assistenza sanitaria, dall'altro, e che tale correlazione è legata a fattori quali regimi alimentari poveri, condizioni di vita disagiate in aree sfavorite, alloggi inadeguati e stress,

Q.

considerando che gli effetti della disuguaglianza, della povertà, dell'esclusione sociale e della mancanza di opportunità sono interconnessi e che richiedono una strategia coerente a livello degli Stati membri, una strategia che non si concentri soltanto sul reddito e sulla ricchezza ma che si interessi anche di questioni come l'accesso all'occupazione, all'istruzione, ai servizi sanitari, alla società dell'informazione, alla cultura, ai trasporti e alle opportunità per le generazioni future,

R.

considerando che, secondo i dati delle statistiche dell'Unione europea sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC), nel periodo 2000-2005 il divario tra i redditi nell'Unione (rapporto S80/S20) è salito notevolmente (da 4,5 a 4,9), tanto che nel 2005 il 20 % dei cittadini più ricchi della popolazione dell'Unione godeva di un reddito quasi 5 volte superiore a quello del rimanente 80 % della popolazione,

S.

considerando che la detenzione, se non accompagnata da un'adeguata riabilitazione e istruzione, in molti casi provoca soltanto più esclusione sociale e disoccupazione,

T.

considerando che il 16 % dell'intera popolazione attiva dell'Unione è disabile (Eurostat 2000); considerando che in tutta l'Unione i livelli di disoccupazione tra i disabili (incluse le persone con problemi di salute mentale), gli anziani e le minoranze etniche rimangono intollerabilmente elevati; considerando che 500 000 persone disabili vivono ancora in grandi strutture residenziali chiuse;

Un approccio più olistico all'inclusione sociale attiva

1.

saluta con favore l'approccio della Commissione all'inclusione sociale attiva; considera che la finalità generale di tali politiche di inclusione sociale attiva deve essere quella di dare attuazione ai diritti fondamentali onde permettere alla gente di vivere dignitosamente e di partecipare alla vita sociale e lavorativa;

2.

ritiene che le politiche di inclusione sociale attiva debbano esercitare un impatto decisivo sull'eliminazione della povertà e dell'esclusione sociale, sia per quanti hanno un'occupazione («i lavoratori poveri») che per quanti non svolgono un'attività lavorativa remunerata; concorda con la Commissione nel ritenere che un approccio più organico all'inclusione sociale attiva debba fondarsi sui seguenti principi comuni:

a)

sostegno al reddito tale da prevenire l'esclusione sociale: sarebbe opportuno che gli Stati membri, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, definissero i meccanismi di reddito garantito, i connessi benefici e l'assistenza sociale, che dovrebbero essere facilmente accessibili ed assicurare risorse sufficienti, e dovrebbero corredarli di un piano strategico per le politiche di inclusione sociale attiva in modo da sottrarre la gente alla povertà e prevenire l'esclusione sociale (prendendo atto che le politiche di inclusione attiva devono promuovere sistemi di protezione sociale più equi e prevedere specifiche misure di accompagnamento (ad es. riqualificazione, formazione, consulenza, custodia dei bambini, assistenza abitativa, apprendimento delle lingue per gli immigrati e servizi di supporto) onde permettere alla gente di condurre una vita dignitosa);

b)

un legame con mercati del lavoro inclusivi: le politiche di inclusione attiva dovrebbero mirare a creare occupazione di alta qualità, stabile e sicura, a migliorare l'attrattiva dei posti di lavoro, fornendo un elevato livello di salute e di sicurezza sul lavoro, ad aumentare la produttività ed il sostegno attivo alle persone più svantaggiate, a prevedere specifici interventi e servizi di supporto per incrementare l'occupabilità e permettere alle persone di rimanere nel mercato del lavoro, a sviluppare l'attività imprenditoriale e a fornire assistenza nella ricerca di un impiego, nonché istruzione, formazione/specializzazione professionale e apprendimento complementare e permanente di elevata qualità, consulenza personalizzata, assistenza speciale e occupazione sovvenzionata qualora assolutamente necessario per categorie vulnerabili, come quella dei lavoratori disabili;

c)

collegamento a un migliore accesso a servizi di qualità: l'accessibilità, l'apertura, la trasparenza, l'universalità e la qualità dei servizi essenziali — servizi sociali, servizi di interesse (economico) generale — devono essere rafforzate al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale, difendere i diritti fondamentali e garantire un'esistenza dignitosa soprattutto alle categorie sociali vulnerabili e svantaggiate quali quelle dei disabili, degli anziani, delle famiglie monoparentali e delle famiglie numerose, anche attraverso una progettazione dei servizi che tenga conto delle esigenze di diverse categorie; è necessario evitare ulteriori privatizzazioni dei servizi pubblici e sociali se il costo moderato, la qualità e l'accessibilità per tutti i cittadini non sono assicurati;

d)

integrazione di genere, anti-discriminazione e partecipazione attiva: le politiche di inclusione attiva devono assicurare la promozione della parità tra uomo e donna e contribuire ad eliminare tutte le discriminazioni in relazione a tutti gli aspetti dell'inclusione sociale attiva sopra menzionati; partecipazione attiva: occorre promuovere il buongoverno, la partecipazione e l'integrazione di tutti i soggetti interessati coinvolgendo direttamente sia le vittime della povertà, dell'esclusione sociale e della disuguaglianza a livello nazionale ed europeo — soprattutto le persone che vivono in situazioni di estrema povertà — sia le parti sociali, le organizzazioni non governative e i media nello sviluppo, gestione, implementazione e valutazione delle strategie;

3.

ritiene che la raccomandazione 92/441/CEE del Consiglio vada ampliata e aggiornata alla luce dei risultati del bilancio della realtà sociale dell'Unione e della proposta di un approccio olistico all'inclusione attiva e reputa inoltre che la raccomandazione debba tenere in debito conto l'emergenza di nuovi rischi sociali legati ai mutamenti demografici e all'economia basata sulla conoscenza e sui servizi;

4.

sottoscrive il parere della Commissione secondo cui un approccio più olistico all'inclusione attiva deve anche accordare un'attenzione speciale all'eliminazione della povertà infantile, all'eliminazione delle disparità in tema di accesso all'assistenza sanitaria e di risultati in materia di sanità, alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale connesse con le pensioni pubbliche e private nonché alla fornitura di un'assistenza a lungo termine dignitosa e di qualità elevata;

Garantire a tutti un reddito sufficiente che permetta di condurre una vita dignitosa

5.

rileva che la maggior parte degli Stati membri nell'UE-27 dispongono di meccanismi di reddito minimo garantito ma che parecchi non ne dispongono; incoraggia gli Stati membri a prevedere un meccanismo di reddito minimo garantito per l'inclusione sociale e li esorta allo scambio di buone prassi; riconosce che, laddove l'assistenza sociale è fornita, gli Stati membri hanno il dovere di garantire che i cittadini comprendano quali siano i loro diritti e siano in grado di ottenerli;

6.

si rammarica profondamente del fatto che taluni Stati membri sembrano ignorare la raccomandazione 92/441/CEE del Consiglio, che riconosce il «diritto fondamentale della persona a risorse e a prestazioni sufficienti per vivere conformemente alla dignità umana»;

7.

concorda con la Commissione nel ritenere che nella maggior parte degli Stati membri l'assistenza sociale è già al di sotto di un livello che espone al rischio di povertà; insiste sul fatto che l'obiettivo primario dei meccanismi di sostegno al reddito deve essere quello di sottrarre le persone alla povertà e consentir loro di vivere in modo dignitoso; invita la Commissione a verificare l'efficacia, ai fini della lotta alla povertà, del reddito minimo incondizionato per tutti;

8.

invita la Commissione a fornire una relazione dettagliata che indichi se i regimi di aiuti sociali negli Stati membri (inter alia: meccanismi di reddito garantito e benefici connessi, indennità di disoccupazione, invalidità e superstiti, sistemi di pensione obbligatori e complementari, prestazioni di prepensionamento) garantiscano redditi al di sopra della soglia di «rischio di povertà'dell'Unione, pari al 60 % del reddito medio nazionale;»

9.

suggerisce alla Commissione di prendere in esame l'eventualità di stabilire un metodo comune per il calcolo del livello minimo di sussistenza e del costo della vita (un paniere di beni e servizi) onde garantire misurazioni comparabili della soglia di povertà e definire un criterio per i necessari interventi sociali;

10.

sottolinea che il rischio di cadere nell'estrema indigenza è maggiore per le donne rispetto agli uomini; sottolinea che la continua tendenza alla femminilizzazione della povertà nelle odierne società europee dimostra che gli attuali sistemi di protezione sociale e l'ampia gamma delle politiche economiche, sociali e occupazionali nell'Unione non sono finalizzate a soddisfare le esigenze delle donne o a far fronte alle disparità nel lavoro femminile; sottolinea che l'indigenza tra le donne e la loro esclusione sociale in Europa esigono risposte politiche mirate specifiche, multiple e di genere;

11.

afferma che l'adeguatezza dei sistemi di reddito minimo costituisce una condizione preliminare per un'Unione europea fondata sulla giustizia sociale e sulle pari opportunità per tutti; esorta gli Stati membri a garantire che venga assicurato un reddito minimo adeguato nei periodi senza lavoro o in quelli tra un lavoro e l'altro, con particolare attenzione ai gruppi di donne su cui incombono responsabilità aggiuntive;

12.

invita il Consiglio a concordare un obiettivo UE per i meccanismi di reddito minimo e di reddito sostitutivo a base contributiva atto ad assicurare un reddito di almeno il 60 % del reddito medio nazionale perequato, oltre a concordare un calendario di attuazione di tale obiettivo in tutti gli Stati membri;

13.

ritiene che il rischio di cadere nella povertà sia maggiore per le donne rispetto agli uomini, soprattutto se anziane, in quanto i sistemi di previdenza sociale si basano spesso sul principio del lavoro remunerato continuativo; chiede il diritto individuale a un reddito minimo adeguato indipendentemente dai contributi lavorativi;

14.

ritiene che il problema della povertà di chi ha già un'occupazione rifletta condizioni di lavoro che non sono eque e chiede che vengano concentrati gli sforzi per porre rimedio alla situazione in maniera tale per cui la retribuzione in generale e il salario minimo in particolare — siano essi determinati in sede legislativa o in sede di contrattazione collettiva — siano tali da evitare la povertà reddituale e garantire un livello di vita dignitoso;

15.

invita il Consiglio ad introdurre un obiettivo UE per la retribuzione minima (stabilita in sede legislativa o di contrattazione collettiva a livello nazionale, regionale o di settore) in modo da assicurare un reddito pari ad almeno il 60 % della media pertinente (nazionale, settoriale, ecc), oltre a concordare un calendario di attuazione di tale obiettivo in tutti gli Stati membri;

16.

sottolinea che i meccanismi di retribuzione minima andrebbero integrati da un pacchetto di misure di supporto per facilitare l'inclusione sociale e che tale pacchetto dovrebbe includere agevolazioni per l'inclusione sociale, ad es. in materia di assistenza abitativa, nonché un sostegno all'istruzione, alla formazione e riqualificazione professionale e all'apprendimento permanente, come pure la sana gestione economica e misure di sostegno al reddito per contribuire a coprire i relativi costi per i singoli e i nuclei familiari, in modo tale da garantire il soddisfacimento delle esigenze di vita e di apprendimento permanente, in particolare delle persone sole, delle famiglie monoparentali e delle famiglie numerose;

17.

invita gli Stati membri a esaminare la loro spesso complessa e ingarbugliata rete di meccanismi di sostegno al reddito, quale che sia la loro natura specifica (che si tratti di meccanismi di reddito minimo e benefici connessi, meccanismi di reddito sostitutivo a base contributiva o altro), al fine di migliorarne l'accessibilità, l'efficacia e l'efficienza;

18.

ritiene che gli Stati membri debbano prevedere benefici supplementari mirati per le categorie svantaggiate (p. es. persone affette da disabilità o malattie croniche, genitori soli o famiglie con molti figli) tali da coprire determinate spese accessorie connesse, tra l'altro, con il sostegno personale, l'uso di strutture specifiche e l'assistenza medica e sociale, stabilendo tra l'altro livelli di prezzi accessibili per i medicinali per le categorie sociali svantaggiate; sottolinea la necessità di assicurare pensioni di invalidità e di anzianità di livello dignitoso;

19.

prende atto che esiste un'iniqua distribuzione del reddito tra i lavoratori autonomi e che un quarto di essi vive al di sotto della soglia di povertà e che, pertanto, è necessario fornire a chi lavora in proprio un maggiore sostegno istituzionalizzato, affinché sia evitata la trappola della povertà;

Eliminare la povertà infantile: dall'analisi alle politiche mirate e all'implementazione

20.

sottolinea l'importanza di un approccio olistico alla sicurezza materiale e al benessere dei minori che si fondi sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino (UNCRC), affinché le famiglie, specialmente le famiglie numerose, possano beneficiare di un livello di reddito sufficiente ad assicurare ai figli un alloggio e un regime alimentare adeguati nonché l'accesso a servizi sanitari, sociali ed educativi di elevata qualità, perché il loro sviluppo avvenga in modo armonioso sul piano sia fisico che della personalità; riconosce, tuttavia, che le esigenze fondamentali dell'infanzia dovrebbero avere la precedenza sulle considerazioni di ordine finanziario degli Stati membri;

21.

esorta le istituzioni dell'Unione europea, gli Stati membri e le associazioni della società civile organizzata a garantire che la partecipazione dei minori venga organizzata sempre nel rispetto del principio fondamentale della partecipazione sicura e ricca di significato;

22.

richiama l'attenzione sui seguenti aspetti di un approccio olistico:

a)

riconoscere che i bambini e i giovani, anche quando fanno parte di un nucleo familiare, sono cittadini e titolari di diritti a pieno titolo;

b)

assicurare che i bambini crescano in famiglie con risorse sufficienti a soddisfare ogni loro esigenza emotiva, sociale, fisica, educativa e cognitiva, fornendo in particolare un sostegno fondamentale ai genitori e alle famiglie che vivono in condizioni di estrema povertà affinché possano acquisire le risorse necessarie a far fronte alle loro responsabilità, prevenendo così l'abbandono o l'istituzionalizzazione dei bambini da parte di genitori afflitti da difficoltà materiali;

c)

fornire accesso ai servizi e alle opportunità di cui tutti i bambini necessitano per il loro benessere presente e futuro; accordare altresì particolare attenzione ai bambini che necessitano di un sostegno speciale (minoranze etniche, migranti, bambini di strada e bambini disabili), permettendo loro di realizzare pienamente il loro potenziale ed evitando situazioni di vulnerabilità fin dal loro insorgere, in particolare la povertà transgenerazionale, anche garantendo loro l'accesso all'istruzione e all'assistenza sanitaria;

d)

permettere ai bambini di essere membri della società, ciò che comprende la partecipazione a decisioni commisurate alla loro età che toccano direttamente le loro vite, e di avere una vita sociale, ricreativa, sportiva e culturale;

e)

accordare aiuto finanziario alle famiglie numerose, al fine di arrestare il calo demografico e prevedere un aiuto ai genitori soli, con uno o più figli a carico, unito a misure tese a facilitarne l'ingresso o il rientro nel mercato del lavoro, rammentando che questa situazione è sempre più diffusa e che le difficoltà affrontate da un genitore solo sono molto più serie di quelle dei nuclei famigliari composti da due genitori;

f)

riconoscere il ruolo che ricoprono le famiglie per il benessere e lo sviluppo del bambino;

g)

sottolinea l'importanza di promuovere il ricongiungimento con le famiglie dei bambini di strada, dei bambini vittime di tratta e dei minori non accompagnati, dando sempre la priorità agli interessi del minore; mette in evidenza che tale ricongiungimento dovrebbe essere accompagnato da misure speciali di reintegrazione sociale qualora la situazione socioeconomica avesse portato il minore a intraprendere attività fonte di guadagni illeciti che nuocciono allo sviluppo fisico e morale del minore, quali la prostituzione e il traffico di droga; chiede un'azione congiunta coordinata finalizzata a sradicare le cause dell'estrema emarginazione e indigenza dei bambini di strada e delle loro famiglie, migliorandone l'accesso ai servizi di qualità e lottando contro il crimine organizzato; invita il Consiglio a dichiararsi d'accordo con un impegno di dimensione europea basato sulla risoluzione del Parlamento del 16 gennaio 2008 intitolata «Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori» per garantire che entro il 2015 non vi siano più bambini costretti a vivere in strada;

h)

esorta gli Stati membri a riconoscere che il circolo vizioso dell'estrema indigenza, della vulnerabilità, della discriminazione e dell'esclusione sociale espone i bambini, e in particolare i bambini di strada, a un rischio particolare e che sono necessarie azioni differenziate e individualizzate per far fronte alle molteplici privazioni; esorta gli Stati membri a sostenere un impegno congiunto dell'Unione europea inteso a porre fine al traffico dei minori e alla prostituzione, alla tossicodipendenza infantile, alle violenze contro i minori e alla criminalità minorile;

23.

invita la Commissione a considerare la povertà infantile e l'esclusione sociale nel più ampio quadro delle politiche dell'Unione europea, includendovi tematiche quali l'immigrazione, la disabilità, la discriminazione, la tutela dell'infanzia da ogni forma di maltrattamento e abuso, la questione degli operatori nel campo dell'assistenza all'infanzia e alle persone adulte, la parità tra uomo e donna, il sostegno alle famiglie, l'inclusione sociale attiva, l'assistenza e l'istruzione nei primi anni di vita, l'apprendimento permanente e la conciliazione fra vita lavorativa, non lavorativa e familiare;

24.

esorta la Commissione e gli Stati membri ad attuare efficacemente il principio della parità di retribuzione per il lavoro di pari valore sociale e ad effettuare un'analisi specifica e una riforma dei sistemi di protezione sociale nonché a sviluppare le linee guida europee intese a riformare i sistemi di protezione sociale dal punto di vista della parità di genere individuando, ad esempio, i diritti alla sicurezza sociale, adeguando la protezione sociale e i servizi alle strutture familiari in continua evoluzione e garantendo che i sistemi di protezione sociale riescano a fare meglio fronte alla situazione precaria delle donne e a soddisfare le esigenze dei gruppi di donne più vulnerabili;

25.

invita la Commissione a perfezionare le analisi comparative e il monitoraggio nel quadro del metodo di coordinamento aperto, a stabilire indicatori comuni e a raccogliere dati comparabili di alta qualità e statistiche a lungo termine sulla situazione dei bambini, che coprano tutti gli aspetti di un approccio olistico alla lotta contro la povertà infantile e l'esclusione sociale, compresa la sistemazione abitativa dei bambini e delle famiglie, ai fini del monitoraggio del benessere dei bambini;

26.

invita Eurostat a stabilire un legame tra la serie di indicatori sviluppati per monitorare l'impatto delle azioni condotte dall'Unione europea in materia di diritti e di benessere dei minori, su commissione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali; mette in luce la necessità di un impegno congiunto da parte della Commissione, dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e degli Stati membri a collaborare con le pertinenti agenzie delle Nazioni Unite, le organizzazioni internazionali e i centri di ricerca al fine di migliorare la raccolta di dati statistici paragonabili sulla situazione dei minori nell'Unione, una necessità ripresa nella summenzionata risoluzione del 16 gennaio 2008; esorta gli Stati membri a intraprendere tutte le misure possibili al fine di ottemperare alla raccomandazione formulata nella relazione del Comitato per la protezione sociale sulla povertà infantile e il benessere dei minori in Europa, approvata il 17 gennaio 2008, che esorta gli Stati membri a rivedere le varie fonti di dati disponibili a livello nazionale e regionale in materia di minori in situazioni vulnerabili;

27.

esorta gli Stati membri a predisporre sistemi preventivi atti a rilevare situazioni critiche, come la perdita imminente della casa da parte dei genitori, la brusca descolarizzazione dei figli o casi di maltrattamenti subiti dai genitori nella loro infanzia; invita gli Stati membri a perseguire una politica attiva volta a prevenire l'abbandono precoce degli studi attraverso meccanismi di sostegno alle categorie a rischio;

28.

esorta gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto a trasferire agli enti locali le competenze relative alla creazione e alla gestione dei sistemi di assistenza ai bambini in difficoltà per garantirne la massima efficienza;

29.

condivide il parere della Commissione secondo cui i migliori risultati nella lotta alla povertà infantile si ottengono trovando un giusto equilibrio tra l'attenzione alla diversità delle strutture famigliari moderne e l'attenzione ai diritti dell'infanzia;

30.

invita la Commissione a promuovere un'equilibrata combinazione di politiche dotata di mezzi adeguati e fondata su scopi e obiettivi chiari, che tenga conto del contesto nazionale specifico e si concentri sull'intervento precoce;

31.

invita gli Stati membri a consolidare il processo di apprendimento reciproco e il monitoraggio dell'efficacia o inefficacia delle politiche di lotta alla povertà infantile e all'esclusione sociale;

32.

sottolinea l'importanza di politiche per la famiglia integrate ed olistiche che vadano oltre l'inclusione attiva per affrontare tutti gli aspetti del benessere del bambino e della famiglia ed eliminare la povertà infantile e l'esclusione sociale nell'Unione;

33.

invita gli Stati membri a uno scambio di migliori prassi in materia di partecipazione infantile e a promuovere il coinvolgimento dei bambini nelle decisioni riguardanti il loro futuro, perché questo è il miglior modo di ottenere la prospettiva dei minori;

34.

accoglie con favore l'impegno della Commissione e degli Stati membri nei confronti della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia; invita la Commissione e gli Stati membri a stabilire un collegamento chiaro tra l'agenda dei diritti dell'infanzia e quella della lotta contro la povertà infantile e l'esclusione, poiché la povertà infantile e l'esclusione costituiscono una violazione dei diritti umani fondamentali; incoraggia gli Stati membri a tener conto, nella preparazione delle rispettive strategie di inclusione sociale, delle raccomandazioni elaborate dal comitato istituito dalla Convenzione in risposta alle relazioni di attuazione degli Stati parte e delle organizzazioni non governative;

35.

osserva che, ai fini dei servizi e degli esoneri, i genitori soli non devono essere posti in una posizione meno favorita rispetto alle coppie con bambini;

36.

esorta gli Stati membri a sviluppare strategie nazionali di riduzione ed eliminazione della povertà infantile fondate su un approccio differenziato che tenga conto delle variazioni del livello di povertà in base alla regione e all'età presa in considerazione;

37.

invita gli Stati membri a garantire che tutti i bambini e le famiglie, compresi quelli che vivono la povertà e l'esclusione sociale, abbiano accesso a servizi di assistenza sociale di alta qualità che rispecchino una chiara comprensione dell'impatto della povertà sulle famiglie, inclusi i maggiori rischi di abuso e maltrattamento infantile e i relativi effetti;

Politiche occupazionali per i mercati del lavoro inclusivi sul piano sociale

38.

concorda con la Commissione nel ritenere che il fatto di avere un impiego è il miglior modo di evitare la povertà e l'esclusione sociale, ma che ciò non costituisce sempre una garanzia visto che secondo le statistiche ufficiali l'8 % dei lavoratori dell'Unione sono a rischio di povertà; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri ad attuare adeguatamente la direttiva 2000/78/CE;

39.

invita gli Stati membri ad attuare in modo più efficace l'attuale legislazione comunitaria nei settori dell'occupazione e degli affari sociali;

40.

rileva che nell'Unione 20 milioni di persone, in particolare donne, sono colpite dalla povertà nonostante abbiano un impiego, ossia in altre parole il 6 % della popolazione totale e il 36 % della popolazione attiva sono a rischio di povertà pur avendo un lavoro; esorta gli Stati membri a definire una legislazione sul minimo salariale quale parte integrante dell'inclusione attiva;

41.

sottolinea che la percentuale di lavoro a tempo parziale nell'Unione è del 31 % per le donne e del 7,4 % per gli uomini; mette in evidenza che per le donne il lavoro a tempo parziale costituisce spesso soltanto un lavoro secondario e marginale caratterizzato da una retribuzione bassa e da una protezione sociale insufficiente; sottolinea che le donne sono quindi maggiormente esposte al rischio di cadere nella povertà, soprattutto se anziane, in quanto le pensioni per i lavori a tempo parziale sono spesso insufficienti a condurre una vita indipendente;

42.

ritiene che, per l'inclusione attiva nel mercato del lavoro, le fasce più svantaggiate necessitino delle seguenti misure specifiche:

i)

assicurare sostegno allo sviluppo personale attraverso l'istruzione, la formazione, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, l'acquisizione di conoscenze informatiche e la valutazione, nonché alla stabilità familiare, all'integrazione sociale e all'inclusione prima dell'impiego, riconoscendo che la propria responsabilità in materia di integrazione nella società è di fondamentale importanza e va stimolata;

ii)

fornire il più ampio accesso alle informazioni e percorsi personalizzati per trovare un impiego sicuro, stabile e di alta specializzazione, rispondente alle esigenze e alle capacità degli interessati; eliminare gli ostacoli che incontrano coloro che entrano o rientrano nel mercato del lavoro, con un'attenzione particolare alle famiglie monoparentali e promuovere il pensionamento graduale allo scopo di aumentare i livelli di reddito delle persone anziane e prevenire il loro impoverimento;

iii)

misure di sostegno per promuovere l'occupazione e la capacità di restare nel mercato del lavoro (ad es. opportunità di formazione e di apprendimento permanente sul lavoro); sviluppare l'imprenditorialità e prevedere meccanismi di lavoro che aiutino le persone emarginate a entrare nel mondo del lavoro e a conciliare il lavoro con l'esigenza di gestire determinate situazioni di svantaggio sociale (quali la mancanza di un'abitazione, la responsabilità di assistenza o i problemi di salute);

iv)

tenere monitorata la situazione della cessazione del rapporto di lavoro da parte di persone in età pensionabile ai fini dello sblocco di posti di lavoro;

43.

ritiene che le politiche atte a far sì che «valga la pena di lavorare» (principio del making work pay) debbano affrontare il problema della «trappola» del basso salario e del ciclo di basso salario/assenza di salario (low-pay/no-pay) che si produce nel segmento più basso del mercato del lavoro, in cui gli impieghi poco sicuri, mal pagati, di bassa qualità e produttività si alternano con la disoccupazione e/o l'inattività; sottolinea la necessità di affrontare in via prioritaria il problema dell'esigenza di flessibilità nella disoccupazione e la questione delle prestazioni sociali; ritiene che i regimi di previdenza sociale dovrebbero motivare attivamente le persone a cercare nuove opportunità di lavoro incoraggiando al contempo l'apertura al cambiamento riducendo le perdite di reddito e fornendo possibilità di istruzione; esorta i responsabili politici a utilizzare il concetto di flessicurezza nelle loro politiche improntate al principio del «making work pay»;

44.

invita gli Stati membri a ripensare le «politiche di attivazione» basate su regole di ammissibilità e di condizionalità eccessivamente restrittive per i beneficiari di prestazioni, che costringono la gente ad accettare impieghi di bassa qualità che non garantiscono un tenore di vita decoroso;

45.

propone di stabilire un giusto equilibrio tra la responsabilità personale degli individui e la fornitura di assistenza sociale in modo da consentire a tutti di vivere dignitosamente e di essere membri della società;

46.

dà rilievo alla posizione del Consiglio secondo cui le politiche attive per il mercato del lavoro devono promuovere il «lavoro di qualità» e la mobilità sociale ascendente ed aprire la strada verso un normale impiego retribuito, con una protezione sociale adeguata e con condizioni di lavoro e retributive dignitose;

47.

evidenzia il potenziale dell'economia sociale, delle imprese sociali, del settore no profit e di quello dell'impiego pubblico di assicurare alle categorie vulnerabili opportunità occupazionali e ambienti di lavoro sovvenzionati, elementi che dovrebbero essere esaminati e sostenuti pienamente dagli Stati membri e nel quadro delle politiche comunitarie (Fondo sociale europeo, Fondo regionale e Fondo di coesione, ecc.);

48.

concorda con la Commissione nel ritenere che alle persone impossibilitate a lavorare per diverse ragioni (ad es. grave disabilità, età o inabilità al lavoro, problemi legati all'impatto della povertà persistente e generazionale e/o della discriminazione, peso delle responsabilità famigliari o di assistenza o situazione di miseria locale), le politiche di inclusione attiva devono fornire integrazioni al reddito e misure di sostegno onde prevenire la povertà e l'esclusione sociale e consentire a tali individui di vivere dignitosamente ed essere membri della società;

49.

invita gli Stati membri ad alleggerire la pressione fiscale non solo su chi ha i redditi più bassi ma anche su chi ha redditi medi per evitare che i lavoratori cadano nella spirale del basso salario, e a scoraggiare il ricorso al lavoro non dichiarato;

50.

richiama l'attenzione sui mutamenti sociali che in Europa stanno alterando la composizione sociale delle famiglie; chiede che tali cambiamenti siano tenuti in considerazione al fine di eliminare le barriere che impediscono di accedere al mercato del lavoro al partner lavorativamente inattivo di una coppia di conviventi non sposati;

51.

ritiene che l'economia sociale e le imprese sociali debbano fornire condizioni di lavoro e retribuzioni dignitose e promuovere al contempo la parità di genere e politiche antidiscriminatorie (ad es. colmando il divario retributivo fra i sessi, sottoscrivendo i contratti collettivi, pagando il salario minimo e assicurando parità di trattamento);

52.

rileva che, nonostante le iniziative incoraggianti che vanno nel senso di una maggiore partecipazione all'istruzione superiore, è opportuno incoraggiare gli Stati membri a mantenere e introdurre gli apprendistati basati sul lavoro; sollecita gli Stati membri a sviluppare politiche coerenti in materia di tirocini che prevedano garanzie minime e retribuzioni dignitose e, inoltre, a combattere l'attuale tendenza a camuffare da tirocini non retribuiti attività lavorative a tutti gli effetti;

53.

invita la Commissione e gli Stati membri ad elaborare un approccio coerente, a livello dei sistemi educativi degli Stati membri nell'Unione, ai processi di orientamento professionale basato su formule di tutoraggio simili che consentano ai giovani di conseguire una formazione in settori orientati al lavoro, scelti dagli interessati quale parte del loro percorso di carriera; sottolinea che i sistemi di formazione dovrebbero essere basati sul riconoscimento reciproco dei diplomi e dei certificati professionali e dovrebbero includere l'insegnamento linguistico al fine di eliminare le barriere alla comunicazione all'interno dell'Unione; ritiene che le misure di riqualificazione professionale dovrebbero stabilire un giusto equilibrio tra benessere emotivo e professionale in modo che la riqualificazione professionale non sia considerata un handicap o un ostacolo allo sviluppo professionale;

54.

richiama l'attenzione sull'esigenza di promuovere l'inclusione attiva dei giovani, degli anziani e dei migranti in tutti gli sforzi tesi a creare un mercato del lavoro inclusivo; invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a elaborare una serie di misure urgenti per combattere il lavoro nero, il lavoro minorile forzato e lo sfruttamento abusivo della manodopera e per chiarire che la migrazione economica non deve essere confusa in modo fuorviante con la ricerca di asilo ed entrambe con l'immigrazione clandestina; invita gli Stati membri a presentare una proposta legislativa tesa a prevenire lo sfruttamento dei lavoratori vulnerabili da parte di capibanda e a firmare e ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e delle loro famiglie;

Assicurare servizi di qualità e garantirne l'accesso alle categorie vulnerabili e svantaggiate

55.

accoglie favorevolmente la tesi della Commissione secondo cui i regimi previdenziali obbligatori e integrativi, i servizi sanitari e i servizi sociali di interesse generale devono svolgere una funzione di prevenzione e di coesione sociale, facilitare l'inclusione sociale e salvaguardare i diritti fondamentali; rileva la necessità di garantire ai bisognosi lo sviluppo di servizi di assistenza a lungo termine di elevata qualità e accessibili anche sotto il profilo economico e di assicurare a coloro che forniscono l'assistenza delle misure di sostegno; invita gli Stati membri a individuare e ad affrontare i problemi delle persone coinvolte nell'assistenza famigliare, spesso costrette a rimanere al di fuori del mercato del lavoro;

56.

concorda con la Commissione nel ritenere che tutti i servizi di interesse generale, ivi comprese le industrie di rete, come ad esempio quelle dei trasporti, delle telecomunicazioni, dell'energia e altri servizi di pubblica utilità e servizi finanziari, debbano svolgere un ruolo importante nel garantire la coesione sociale e territoriale e contribuire all'inclusione attiva;

57.

sottolinea che l'accesso ai beni e ai servizi dovrebbe essere un diritto per tutti i cittadini dell'Unione e plaude pertanto alla proposta della Commissione di una direttiva orizzontale che completi la direttiva 2000/78/CE e che copra tutte le forme di discriminazione basate sui motivi indicati nell'articolo 13 del trattato CE, il che dovrebbe contribuire a lottare contro la discriminazione in settori della vita diversi da quello lavorativo, inclusa la discriminazione basata sulla disabilità, sull'età, sulla religione o sulle convinzioni personali e sull'orientamento sessuale; reputa al contempo necessario compiere ulteriori progressi nell'attuazione delle direttive comunitarie esistenti in materia di antidiscriminazione;

58.

incoraggia gli Stati membri a considerare l'introduzione di tariffe sociali predefinite per le categorie vulnerabili (per esempio, nei settori dell'energia e dei trasporti) e anche agevolazioni per l'ottenimento di microcrediti, in modo da promuovere l'inclusione attiva nonché la gratuità dell'assistenza sanitaria e dell'istruzione per le persone che versano in difficoltà di natura materiale;

59.

incoraggia la Commissione e gli Stati membri a rafforzare gli obblighi di servizio universale (ad es. nel settore delle telecomunicazioni e dei servizi postali) al fine di ampliare l'accessibilità, anche sotto il profilo economico, dei servizi essenziali nonché a rafforzare alcuni obblighi mirati di servizio universale in modo da venire incontro alle categorie vulnerabili e svantaggiate nella società;

60.

invita il Consiglio a deliberare l'impegno da parte dell'Unione europea ad eliminare il fenomeno dei senzatetto entro il 2015 e invita gli Stati membri a sviluppare politiche integrate atte a garantire l'accesso a un alloggio di qualità a costi contenuti per tutti; sollecita gli Stati membri a definire dei piani di «emergenza inverno» nel quadro di una più ampia strategia per i senzatetto e a istituire agenzie che si occupino di rendere disponibili e accessibili alloggi per le categorie vittime della discriminazione; propone che venga realizzata una raccolta di dati comparabili sull'ampiezza del fenomeno dei senzatetto e della inadeguatezza degli alloggi; invita la Commissione a sviluppare una definizione quadro su scala UE del problema dei senzatetto e a fornire aggiornamenti annuali sulle azioni intraprese e sui progressi compiuti negli Stati membri per porre fine a questo fenomeno;

61.

sollecita gli Stati membri a ridurre la povertà infantile del 50 % entro il 2012 e a misurare tale riduzione utilizzando indicatori che non siano soltanto economici, come primo passo verso l'eliminazione della povertà infantile nell'Unione, e a destinare risorse sufficienti per il conseguimento di tale obiettivo; ritiene che gli indicatori utilizzati per misurare tale riduzione debbano tener conto in particolare dei bambini provenienti da famiglie che vivono in una situazione di estrema povertà;

62.

sottolinea l'importanza di promuovere servizi integrati in grado di fronteggiare il problema della povertà e dell'esclusione sociale nelle sue varie sfaccettature, che trattino, per esempio, il legame fra la povertà e la condizione di senzatetto, la violenza, la salute fisica e mentale, i livelli di istruzione, l'integrazione sociale e comunitaria, la mancanza di accesso alle tecnologie e alle infrastrutture di informazione e l'approfondimento del «divario digitale»;

63.

invita gli Stati membri ad adottare un approccio di inclusione della salute in tutte le politiche e a sviluppare politiche integrate in materia sociale e sanitaria al fine di combattere le disparità nell'ambito della prestazione dell'assistenza sanitaria, della prevenzione e dei risultati in materia sanitaria, soprattutto per quanto riguarda le categorie vulnerabili e le persone con cui è più difficile stabilire un contatto;

64.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere attività di volontariato e ad agevolare l'integrazione sociale delle persone che hanno perso i contatti con il mondo del lavoro o che non vi partecipano più;

65.

accoglie favorevolmente l'accento posto dalla Commissione su una migliore accessibilità (disponibilità e costi contenuti) e migliore qualità dei servizi (coinvolgimento dell'utente, monitoraggio, valutazione dell'efficacia, buone condizioni lavorative, principio di uguaglianza nelle politiche di assunzione e nella fornitura dei servizi, coordinamento e integrazione dei servizi e adeguatezza delle infrastrutture fisiche);

66.

invita gli Stati membri a migliorare il coordinamento dei servizi pubblici, specialmente per quanto riguarda i collegamenti tra i servizi dedicati all'infanzia e quelli dedicati agli adulti; esorta gli Stati membri ad introdurre programmi di assistenza per i genitori nei diversi ambiti in cui la povertà porta ad una mancanza di conoscenza per quanto riguarda l'opera di educazione dei bambini e a garantire che le linee di assistenza telefonica per bambini siano sufficientemente finanziate; pone in rilievo che i servizi pubblici dedicati ai bambini e alle famiglie devono garantire che vi siano adeguate strutture, incentivi, sistemi di gestione delle prestazioni, flussi di finanziamento e forza lavoro, che la forza lavoro impegnata in prima linea sia competente, informata e sicura così da poter assicurare una prevenzione migliore e interventi precoci e che i servizi rispondano ai bisogni degli utenti, in particolare quelli di famiglie vulnerabili;

67.

raccomanda agli Stati membri di accordare maggiore importanza al fatto che i tagli ai sussidi destinati a servizi specifici, come i buoni mensa, la gratuità dei testi scolastici e degli scuolabus, nonché a opportunità formative ricreative ed extrascolastiche essenziali, potrebbero provocare la diretta esclusione sociale, specie dei bambini provenienti da famiglie socialmente vulnerabili; sottolinea la necessità che gli Stati membri forniscano pari opportunità di integrazione a tutti i bambini attraverso una politica sportiva attiva nelle scuole e l'accesso alle tecnologie dell'informazione; invita la Commissione a integrare i servizi all'infanzia, come gli asili, il trasporto e la mensa scolastici, nell'elenco dei servizi sociali di interesse generale;

68.

accoglie positivamente la deistituzionalizzazione dei disabili ma osserva che essa richiede una dotazione sufficiente di servizi di sostegno e assistenza di alta qualità, a livello delle comunità, che favoriscano una vita indipendente, il diritto all'assistenza personale, il diritto al controllo del bilancio individuale e la piena partecipazione alla società;

69.

evidenzia la necessità di promuovere, da parte degli Stati membri, lo sviluppo e l'attuazione di strategie articolate in materia di invecchiamento, a livello locale, regionale e nazionale;

70.

ritiene che sia opportuno intraprendere più iniziative a livello degli Stati membri e dell'Unione europea per riconoscere, analizzare e affrontare il problema della violenza domestica e del maltrattamento dei bambini e degli anziani;

71.

invita gli Stati membri a sviluppare un approccio più costruttivo alla politica in materia di stupefacenti ponendo l'enfasi sull'istruzione e sulla cura delle dipendenze piuttosto che sulle sanzioni penali;

72.

invita gli Stati membri a rendere prioritarie le misure di sanità pubblica che tentano di affrontare in modo diretto le disparità per quanto riguarda il livello di sanità e di accesso all'assistenza sanitaria in molte comunità composte da minoranze etniche;

73.

osserva che, in tutti gli Stati membri, l'abuso di alcol e di stupefacenti può portare alla criminalità, alla disoccupazione e all'esclusione sociale; è convinto che sia pertanto inaccettabile che per molte persone il sistema carcerario sia l'unico modo di ottenere cure e consulenza di specie;

74.

sottolinea che esistono molte forme di disabilità: esse comprendono i problemi di mobilità, la menomazione visiva, la menomazione dell'udito, le patologie mentali, le patologie croniche e le disabilità dell'apprendimento; evidenzia il fatto che le persone affette da disabilità multiple conoscono difficoltà eccezionali, alla stregua delle persone soggette a discriminazioni multiple;

75.

chiede la destigmatizzazione delle persone con problemi di salute mentale e delle persone con disabilità dell'apprendimento, la promozione della salute mentale e del benessere, la prevenzione dei disturbi mentali nonché maggiori risorse per il trattamento e la cura;

76.

invita gli Stati membri ad applicare la legislazione in materia di lotta contro la tratta e la discriminazione e, in particolare, a firmare, ratificare e attuare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani;

77.

esorta tutti gli Stati membri a salvaguardare la politica di asilo fondata sui diritti umani in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati e altre normative pertinenti in materia di diritti dell'uomo, attivandosi nel contempo per porre fine alla dipendenza dei richiedenti asilo dai sussidi, consentendo a tali persone di lavorare, nonché a valutare l'opportunità di sviluppare altri percorsi per l'immigrazione legale;

Migliorare il coordinamento delle politiche e la partecipazione di tutti i soggetti interessati

78.

constata con rammarico che la relazione congiunta 2008 della Commissione sulla protezione e sull'inclusione sociale non contempla un orizzonte strategico pari alla necessità di eliminare la povertà e superare l'esclusione sociale;

79.

concorda con la Commissione nel ritenere che l'approccio all'inclusione attiva debba promuovere un processo di attuazione integrato a livello di Unione europea, nazionale, regionale e locale che coinvolga tutti i soggetti interessati (parti sociali, ONG, enti locali e regionali, ecc.) e prevedere al contempo la partecipazione attiva delle stesse persone svantaggiate allo sviluppo, alla gestione, all'implementazione e alla valutazione delle strategie;

80.

sottolinea la necessità di una serie omogenea di misure a livello europeo tese a impedire e sanzionare gli abusi di qualsiasi tipo a danno delle minoranze, delle persone con disabilità e dei cittadini anziani, nell'ambito di azioni concrete a favore di una riduzione generalizzata della vulnerabilità di queste categorie sociali, anche sotto il profilo materiale;

81.

invita il Consiglio e la Commissione a orientare in modo chiaro la prospettiva strategica verso l'eliminazione della povertà e la promozione dell'inclusione sociale, nel quadro dell'Agenda sociale 2008-2012; chiede un impegno più esplicito nel prossimo ciclo del metodo di coordinamento aperto nei settori della protezione ed inclusione sociale, a favore di una strategia dinamica ed efficace della Comunità che stabilisca obiettivi significativi e porti alla creazione di strumenti validi oltre a meccanismi di monitoraggio incentrati sulla lotta alla povertà, all'esclusione sociale e alla disuguaglianza; invita il Consiglio e la Commissione ad affrontare i problemi relativi ai diversi processi di coordinamento (strategia di Lisbona, strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile, metodo di coordinamento aperto nei settori della protezione ed inclusione sociale) in modo da introdurre nel quadro di tutte queste politiche un chiaro impegno verso l'eliminazione della povertà e la promozione dell'inclusione sociale;

82.

esorta la Commissione, il Comitato per la protezione sociale e gli Stati membri a definire obiettivi e mete specifici in materia di parità di genere al fine di combattere l'indigenza e l'esclusione sociale, comprese una serie di azioni politiche finalizzate a sostenere i gruppi di donne maggiormente esposti al rischio di povertà e di esclusione sociale, quali ad esempio le famiglie non tradizionali e monoparentali, le donne immigranti, le profughe e le donne appartenenti a minoranze etniche, le donne anziane e disabili;

83.

incoraggia le parti sociali a proseguire gli sforzi già avviati con l'Analisi congiunta delle parti sociali e il loro programma di lavoro 2006-2008 per l'integrazione delle persone svantaggiate nel mercato del lavoro; ritiene necessaria una migliore governance per coordinare, da un lato, queste attività delle parti sociali connesse con il mercato del lavoro e, dall'altro, il più ampio dialogo civile (ONG, ecc.) sull'inclusione sociale in ambiti che esulano dalla sfera occupazionale;

84.

appoggia la tesi della Commissione secondo cui, per quanto riguarda la raccomandazione 92/441/CEE e il metodo di coordinamento aperto nei settori della protezione ed inclusione sociale, sono necessari adeguati indicatori e sistemi nazionali globali per la raccolta e l'analisi di dati (ad es. dati statistici sul reddito medio disponibile, sui consumi delle famiglie, sul livello dei prezzi, sui salari minimi, sui meccanismi di reddito minimo e i connessi benefici); ritiene che il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione delle strategie di inclusione sociale e le relazioni sullo stato di avanzamento degli Stati membri dovrebbero dimostrare se il diritto fondamentale a risorse e a prestazioni sufficienti che consente alle persone di vivere dignitosamente è rispettato in ogni Stato membro, anche a livello regionale;

85.

plaude alla comunicazione della Commissione intitolata «Un rinnovato impegno a favore dell'Europa sociale: rafforzamento del metodo di coordinamento aperto per la protezione sociale e l'integrazione sociale» (COM(2008)0418), che propone di rafforzare il metodo di coordinamento aperto sociale migliorandone la visibilità e i metodi di lavoro e rafforzando la sua interazione con altre politiche; plaude, in particolare, alle proposte della Commissione di stabilire obiettivi per la riduzione della povertà (in generale, la povertà infantile, la povertà pur avendo un lavoro e la povertà persistente a lungo termine), per un livello minimo di reddito attraverso le pensioni e per la qualità delle cure sanitarie e l'accesso alle stesse (per ridurre la mortalità infantile, migliorare la salute ed aumentare l'aspettativa di vita, ecc.);

86.

esorta gli Stati membri a intraprendere misure efficaci intese a raggiungere gli obiettivi di Barcellona in materia di assistenza all'infanzia; esorta la Commissione e gli Stati membri a formulare raccomandazioni sul modo di soddisfare le necessità in materia di servizi di assistenza in Europa (in particolare, organizzando e finanziando, ad esempio, l'assistenza per i minori e le altre persone a carico), inclusa la definizione di obiettivi e indicatori specifici finalizzati a fornire servizi di assistenza all'infanzia in tutta l'Unione al 90 % dei bambini dalla nascita fino all'età della scuola dell'obbligo nonché un livello adeguato di assistenza per le altre persone a carico entro il 2015; precisa il fatto che tutti i servizi dovrebbero soddisfare i criteri dell'abbordabilità, dell'accessibilità e della buona qualità in modo che crescere i figli e prendersi cura delle persone a carico non sia più sinonimo, per le donne, di «rischio di povertà» speciale;

87.

sottolinea che le persone più lontane dal mercato del lavoro dovrebbero beneficiare maggiormente di programmi comunitari come il Fondo sociale europeo e l'iniziativa EQUAL; invita la Commissione a valutare il contributo dei Fondi strutturali agli obiettivi del metodo di coordinamento aperto sulla base degli indicatori di inclusione sociale e a incoraggiare l'applicazione delle disposizioni del nuovo regolamento del Fondo sociale europeo e il ricorso al finanziamento Progress a supporto delle misure di inclusione attiva, e ad esplorare la possibilità di riservare fondi FSE o di identificare uno stanziamento specifico per un'iniziativa comunitaria in tale ambito; è convinto che ciò consentirà anche di favorire la creazione di reti di buone prassi nella lotta alla povertà e di promuovere lo scambio di esperienze tra gli Stati membri;

88.

invita la Commissione e gli Stati membri a impegnarsi ad agire efficacemente nel quadro dell'Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale, che dovrebbe rappresentare un parte sostanziale degli sforzi a lungo termine di lotta contro la povertà;

89.

invita la Commissione ad appoggiare la partecipazione significativa e sicura dei bambini a tutte le tematiche che li riguardano, garantendo che tutti abbiano pari opportunità di partecipazione;

*

* *

90.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e al Comitato per la protezione sociale.


(1)  GU L 245 del 26.8.1992, pag. 46.

(2)  GU L 245 del 26.8.1992, pag. 49.

(3)  GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 321.

(4)  GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

(5)  GU C 45 E del 23.2.2006, pag. 129.

(6)  GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

(7)  GU C 68 E del 18.3.2004, pag. 604.

(8)  Testi approvati, P6_TA(2007)0541.

(9)  Testi approvati, P6_TA(2008)0012.

(10)  Testi approvati, P6_TA(2008)0286.

(11)  Testi approvati, P6_TA(2008)0163.


15.1.2010   

IT

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CE 9/26


Giovedì 9 ottobre 2008
«IASCF»: Revisione dello statuto — Responsabilità pubblica e composizione dell'IASB — Proposte di modifica

P6_TA(2008)0469

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 su «IASCF: Revisione dello statuto — Responsabilità pubblica e composizione dello IASB, proposte di modifica»

2010/C 9 E/03

Il Parlamento europeo,

viste le conclusioni del Consiglio dell'8 luglio 2008, in particolare per quanto riguarda la governance dell'Organismo internazionale di normalizzazione contabile (IASB),

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1),

vista la sua risoluzione del 24 aprile 2008 sui principi internazionali di informativa finanziaria e governance internazionale dell'Organismo di normalizzazione contabile (2),

visti il regolamento della Commissione (CE) 1358/2007 del 21 novembre 2007 che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 8 (3) che concerne l'informazione su alcuni segmenti operativi, e la relativa risoluzione del Parlamento del 14 novembre 2007 (4),

vista la sua risoluzione del 14 novembre 2007 sul progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 per quanto riguarda i principi contabili in base ai quali sono redatte le informazioni storiche contenute nei prospetti e sul progetto di decisione della Commissione sull'uso da parte di emittenti di titoli di paesi terzi di informazioni preparate conformemente a principi contabili riconosciuti internazionalmente (5),

vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2006 sui principi contabili utilizzati dagli emittenti di paesi terzi e la loro equivalenza in IFRS come menzionato nella proposta di misure di attuazione della direttiva sui prospetti e della direttiva sulla trasparenza (6), che definiscono le condizioni in base alle quali l'Unione europea ha accettato il processo di convergenza e di equivalenza tra i principi IFRS, adottati dall'Unione europea, e i Generally Accepted Accounting Principles (GAAPs) degli Stati Uniti,

vista la relazione della fondazione del comitato internazionale per i principi contabili (IASCF) dal titolo «Revisione dello statuto — Responsabilità pubblica e composizione dell'IASB — proposte di modifica», del luglio 2008,

visto la Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7),

visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che gli emittenti dell'Unione europea sono tenuti ad applicare principi contabili internazionali nel preparare i loro bilanci consolidati;

1.

rileva che la IASCF ha proposto di istituire un gruppo di monitoraggio; ritiene che tale gruppo di monitoraggio dovrebbe essere abilitato a raccomandare candidati per la funzione di fiduciari ed essere responsabile dell'approvazione della selezione dei fiduciari in seguito a un processo di nomina concordato;

2.

chiede al gruppo di monitoraggio di partecipare alla definizione dell'agenda dello IASB in modo da assicurare la trasparenza e la responsabilità; riconosce che il successivo processo di definizione dei principi contabili dovrebbe rimanere esente da indebite ingerenze e svolgersi in piena consultazione con tutte le parti interessate, compresi gli investitori;

3.

esprime dubbi circa l'auspicabilità di istituire il gruppo di monitoraggio in questa fase, prima dell'avvio della seconda fase del processo di consultazione concernente la revisione del governo dello IASB e senza alcuna chiara visione d'insieme del rapporto da stabilire tra il gruppo di monitoraggio e la IASCF nella costituzione di quest'ultima;

4.

rileva che il gruppo di monitoraggio dovrebbe riflettere l'equilibrio delle aree monetarie più importanti a livello mondiale, la diversità culturale nonché gli interessi delle economie sviluppate ed emergenti e delle istituzioni internazionali soggette a obblighi di responsabilità dinanzi alle autorità pubbliche; rileva inoltre che il gruppo di monitoraggio dovrebbe promuovere attivamente la trasparenza dell'informativa finanziaria e lo sviluppo e l'efficace funzionamento dei mercati dei capitali, garantire che venga evitata la prociclicità, assicurare la stabilità del mercato e prevenire rischi sistemici; ritiene che il Comitato di Basilea sulla supervisione bancaria dovrebbe essere inserito anche nel gruppo di vigilanza; rileva con approvazione la proposta secondo cui il gruppo all'inizio dovrebbe comprendere:

il membro responsabile della Commissione,

il presidente della commissione per i mercati emergenti dell'Organizzazione internazionale per le commissioni titoli (IOSCO),

il presidente del comitato tecnico della IOSCO (o il vicepresidente o il presidente designato della commissione titoli nei casi in cui uno dei seguenti ricopra anche la carica di presidente del comitato tecnico della IOSCO: il presidente di un'autorità di regolamentazione del mercato mobiliare dell'Unione europea, il commissario dell'Agenzia dei servizi finanziari del Giappone o il presidente della Commissione della borsa valori statunitense (SEC),

il commissario dell'Agenzia dei servizi finanziari del Giappone,

il presidente della Commissione della borsa valori statunitense, e

il presidente del Comitato di Basilea sulla supervisione bancaria;

5.

deplora che il Parlamento europeo non sia stato consultato sull'istituzione di un gruppo consultivo internazionale in materia contabile;

6.

ritiene che in seno al gruppo di monitoraggio dovrebbero essere rappresentate anche le autorità di regolamentazione del mercato finanziario dell'Unione europea; sottolinea che nel gruppo di monitoraggio nessuna organizzazione dovrebbe essere rappresentata da più di un delegato;

7.

evidenzia la complessità dell'assetto istituzionale del gruppo di monitoraggio; insiste sulla necessità che il gruppo di monitoraggio possa avvalersi di meccanismi efficaci di cooperazione così da assicurare la propria operatività e far fronte alle principali responsabilità che gli competono; insiste in tale contesto sul fatto che i membri del gruppo di monitoraggio abbiano competenze sufficienti per garantire che possano essere tenuti responsabili politicamente;

8.

teme che alcuni dei membri proposti per il gruppo di monitoraggio non impongano agli emittenti nazionali l'applicazione degli IFRS; ritiene che i componenti del gruppo di monitoraggio dovrebbero divenire membri effettivi soltanto previo impegno ad introdurre gli IFRS come norma a livello nazionale; sottolinea che nessun paese dovrebbe essere rappresentato nel gruppo di monitoraggio da più di un delegato;

9.

rileva che la IASCF propone di aumentare di due il numero dei membri dello IASB portandolo a un totale di 16; trova accettabile tale aumento in quanto può apportare maggiore equilibrio allo IASB, specialmente se la proposta della IASCF viene modificata per assicurare il pari trattamento delle aree monetarie più importanti a livello mondiale;

10.

chiede che tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione venga concluso il Memorandum d'intesa in modo da definire le condizioni di associazione dei legislatori con il lavoro del gruppo di monitoraggio qualora tale gruppo venga istituito in questa fase;

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Banca centrale europea e al Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2008)0183.

(3)  GU L 304 del 22.11.2007, pag. 9.

(4)  Testi approvati, P6_TA(2007)0526.

(5)  Testi approvati, P6_TA(2007)0527.

(6)  GU C 313 E del 20.12.2006, pag. 116.

(7)  GU L 184 de 17.7.1999, pag. 23.


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CE 9/28


Giovedì 9 ottobre 2008
Situazione in Bielorussia

P6_TA(2008)0470

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sulla situazione in Bielorussia dopo le elezioni parlamentari del 28 settembre 2008

2010/C 9 E/04

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Bielorussia, in particolare quella del 22 maggio 2008 (1),

visto la dichiarazione della Commissione del 21 novembre 2006 sulla disponibilità dell'Unione europea a riallacciare i rapporti con la Bielorussia e il suo popolo nel quadro della politica europea di vicinato (PEV),

vista la dichiarazione emessa dalla Presidenza del Consiglio, per conto dell'Unione europea, il 26 agosto 2008 relativamente al rilascio di Sergei Parsyukevich e Andrei Kim,

viste le conclusioni del Consiglio del 15 settembre 2008 sulla Bielorussia,

visti i risultati preliminari della missione di monitoraggio elettorale dell'OSCE in Bielorussia del 29 settembre 2008,

vista la dichiarazione della Presidenza del Consiglio dell'Unione europea sulle elezioni parlamentari in Bielorussia del 30 settembre 2008,

visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che, dopo il rilascio da parte delle autorità bielorusse, tra il 16 e il 20 agosto 2008, dei prigionieri politici Alyaksandr Kazulin, Sergei Parsyukevich e Andrei Kim, nelle carceri bielorusse non vi sono altri prigionieri politici riconosciuti internazionalmente,

B.

B considerando che il rilascio dei prigionieri politici è stato visto dall'Unione europea come un passo significativo verso l'adozione da parte della Bielorussia dei valori fondamentali della democrazia, del rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, e che tale atto costituiva una delle condizioni preliminari per la revisione delle misure restrittive attualmente applicate a talune figure politiche di rilievo in Bielorussia e per il graduale ripristino delle relazioni con la Bielorussia,

C.

considerando che il Presidente Alexander Lukashenko aveva raccomandato il 10 luglio 2008 che le elezioni si svolgessero in modo aperto e democratico e che aveva ribadito tale esortazione durante il suo messaggio televisivo del 29 agosto 2008, con la promessa che le elezioni sarebbero state finalmente caratterizzate da equità,

D.

considerando che la condotta democratica e l'aspetto pluralistico delle elezioni parlamentari fissate per il 28 settembre 2008 erano visti dall'Unione europea come un'altra opportunità per la Bielorussia di dimostrare la sua adesione ai valori democratici e alle norme europee,

E.

considerando che in questo contesto l'Unione europea ha accolto con favore l'invio di osservatori OSCE/ODIHR (Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani), ha evidenziato l'importanza di garantire a detti osservatori l'accesso effettivo a tutte le fasi del processo elettorale, incluso il conteggio dei voti, e ha sottolineato in particolare l'importanza di garantire i diritti dell'opposizione per quanto riguarda sia il diritto alla candidatura che l'accesso alle commissioni di controllo elettorale e ai mezzi d'informazione,

F.

considerando che l'Unione europea, in caso di svolgimento corretto delle elezioni, era disposta a cominciare a riesaminare le misure restrittive nei confronti dei leader bielorussi e ad adottare misure positive e concrete in grado di condurre gradualmente a un nuovo impegno nei confronti della Bielorussia,

G.

considerando che la richiesta fatta al governo dal partito delle Forze democratiche della Bielorussia unite di impegnarsi in un dialogo aperto sul processo elettorale è rimasta inascoltata; considerando che i candidati dell'opposizione hanno manifestato scetticismo in merito al corretto svolgimento del processo elettorale, adducendo quale motivo la scarsa fiducia nutrita nel sistema di voto e nelle operazioni previste per il conteggio delle schede,

H.

considerando che la missione di monitoraggio elettorale dell'OSCE afferma nelle sue conclusioni preliminari che, malgrado alcuni miglioramenti di minore portata, le elezioni del 28 settembre 2008, svoltesi in un clima di severo controllo e connotate da una campagna elettorale pressoché invisibile e da mancanza di trasparenza nel conteggio dei voti e nell'aggregazione dei risultati dei vari seggi, in ultima analisi non hanno rispettato le norme democratiche,

I.

considerando che l'opposizione, che non ha ottenuto nessuno dei 110 seggi, ha definito le elezioni una farsa, esprimendo il timore che il «flirt» del presidente Lukashenko con la democrazia sia finito e invitando l'Unione europea e gli Stati Uniti a non riconoscere il risultato delle elezioni,

J.

considerando che Lidiya Yarmoshyna, presidente della Commissione elettorale centrale bielorussa, ha dichiarato che le elezioni sono state «libere e giuste»,

K.

considerando che circa 800 sostenitori dell'opposizione hanno manifestato a Minsk alla fine della giornata elettorale;

1.

si rallegra per il rilascio dei prigionieri politici Alyaksandr Kazulin, Sergei Parsyukevich e Andrei Kim; attende ancora, tuttavia, che essi godano di tutti i diritti garantiti a tutti i cittadini bielorussi dalla costituzione della Repubblica di Bielorussia;

2.

si rammarica che le speranze dell'Unione europea relative a un avanzamento significativo sulla strada della democrazia da parte della Bielorussia nell'interesse del popolo bielorusso non abbiano trovato riscontro concreto e che, malgrado alcuni miglioramenti di portata minore, le elezioni parlamentari del 28 settembre 2008 in Bielorussia in ultima analisi siano venute meno agli standard internazionali;

3.

reputa che la legittimità democratica del parlamento eletto in Bielorussia sia discutibile;

4.

constata con preoccupazione che la manifestazione del 28 settembre 2008 tenuta a Minsk dall'opposizione è stata definita dal Ministero dell'interno una grave violazione dell'ordine pubblico e che, secondo quanto riferito, il dossier relativo alla manifestazione sarà inviato all'ufficio della procura generale per una revisione legale; invita le autorità bielorusse a rispettare i diritti fondamentali della libertà di riunione ed espressione, come sancite dalla costituzione bielorussa;

5.

sottolinea che, sebbene l'Unione europea abbia preso atto della recente scarcerazione di alcuni attivisti dell'opposizione democratica e nutrisse la speranza di un miglioramento nello svolgimento delle elezioni, la costante incapacità di tenere elezioni libere ed eque segna un'ulteriore battuta d'arresto per la Bielorussia e continuerà a porre a dura prova le relazioni tra la Bielorussia e l'Unione europea;

6.

invita il governo bielorusso a confermare le sue dichiarazioni circa la volontà di migliorare la cooperazione con l'Unione europea e di creare condizioni più favorevoli all'avvio dei colloqui fra Unione europea e Bielorussia;

7.

invita il governo bielorusso in tale contesto ad adoperarsi per organizzare in futuro elezioni autenticamente democratiche in conformità delle norme democratiche internazionali, apportando alla legge e alla prassi elettorali modifiche quali:

a)

la creazione di condizioni e opportunità eque per tutti i candidati affinché possano condurre una vera compagna elettorale;

b)

la garanzia che tutte le parti partecipanti alle elezioni siano rappresentate a tutti i livelli di commissione elettorale, in particolare a livello di commissione elettorale circoscrizionale;

c)

la garanzia che i voti espressi precludano ogni dubbio circa la possibilità di frode a tale riguardo;

d)

l'abolizione della procedura di votazione anticipata o, per lo meno, la garanzia che i voti espressi anticipatamente siano soggetti a una procedura separata da quella relativa alla votazione ordinaria e che i risultati dei voti anticipati siano registrati in protocolli elettorali separati;

8.

esorta il governo bielorusso a rispettare i diritti dell'uomo:

a)

apportando le necessarie modifiche al codice penale bielorusso, abrogando gli articoli 193, 367, 368, 369-1, alcuni dei quali, in particolare l'articolo 193, sono citati da Amnesty International e sono spesso utilizzati indebitamente come strumento di repressione;

b)

astenendosi dal minacciare di perseguire penalmente, anche in caso di elusione del servizio di leva in Bielorussia, studenti espulsi dalle università per il loro impegno civile e costretti a continuare i propri studi all'estero;

c)

eliminando tutti gli ostacoli che si frappongono all'adeguata registrazione delle organizzazioni non governative in Bielorussia;

d)

migliorando il trattamento e il rispetto delle minoranze nazionali, compreso il riconoscimento dell'Unione dei polacchi in Bielorussia, organo legittimamente eletto guidato da Angelika Borys, della cultura, delle chiese, del sistema di istruzione e del patrimonio storico e materiale;

onde porre fine all'autoimposto isolamento del paese dal resto dell'Europa e migliorare significativamente le relazione tra l'Unione europea e la Bielorussia;

9.

rammenta che il 21 novembre 2006 l'Unione europea si è detta disponibile a riallacciare le relazioni con la Bielorussia e i suoi cittadini nell'ambito della PEV, non appena il governo bielorusso avesse dimostrato di rispettare i valori democratici e i diritti fondamentali dei suoi cittadini;

10.

invita il Consiglio e la Commissione a proseguire il dialogo con la Bielorussia e ad elaborare una politica specifica verso detto paese, soggetta a una rigorosa condizionalità positiva che si basi su un approccio graduale fase per fase, dotata di parametri di riferimento, calendari di attuazione, una clausola di revisione e adeguate risorse finanziarie;

11.

invita il Consiglio e la Commissione a prendere in considerazione una revisione selettiva e la possibile sospensione delle misure restrittive esistenti al fine di favorire i normali cittadini e di promuovere lo sviluppo di una società libera;

12.

invita il Consiglio e la Commissione a mantenere il divieto di rilascio del visto a quanti sono direttamente coinvolti nella violazione delle norme elettorali democratiche e dei diritti umani; chiede che per gli altri funzionari sia presa in considerazione una eventuale sospensione di tale sanzione per sei mesi, a patto che durante tale periodo la legge restrittiva sui mezzi d'informazione adottata a fine giugno 2008 sia modificata prima della sua piena applicazione;

13.

invita il Consiglio e la Commissione a compiere ulteriori passi verso la liberalizzazione e l'agevolazione delle procedure di rilascio dei visti ai cittadini bielorussi, dato che tale azione è di cruciale importanza per il conseguimento dell'obiettivo principale della politica comunitaria verso la Bielorussia, vale a dire facilitare ed intensificare i contatti interpersonali e democratizzare il paese; sollecita le due istituzioni, in tale contesto, a valutare la possibilità di diminuire il costo dei visti che i cittadini bielorussi devono sostenere per entrare nell'area Schengen, che rappresenta l'unico modo per evitare il crescente isolamento della Bielorussia e del suo popolo; invita le autorità bielorusse a porre fine alla prassi di rilasciare visti di uscita ai cittadini, in particolare bambini e studenti;

14.

invita il Consiglio e la Commissione a prendere in considerazione l'applicazione selettiva dello strumento europeo di vicinato e partenariato (2) e dello strumento europeo per la democrazia e diritti umani (3) in Bielorussia, offrendo maggiore sostegno alla società civile bielorussa e, in particolare, incrementando l'aiuto finanziario ai mezzi d'informazione indipendenti, alle organizzazioni non governative e agli studenti bielorussi che studiano all'estero; apprezza il contributo finanziario fornito dalla Commissione alla Università europea di studi umanistici della Bielorussia in esilio a Vilnius (Lituania); invita il Consiglio e la Commissione a rivolgersi al governo bielorusso affinché questi, come segno di buona volontà e di cambiamento positivo, permetta all'Università europea di studi umanistici in esilio a Vilnius di ritornare legalmente in Bielorussia e ripristinare le condizioni adeguate al suo futuro sviluppo a Minsk; esorta il Consiglio e la Commissione ad accordare un sostegno finanziario al canale televisivo bielorusso indipendente Belsat;

15.

esorta il Consiglio e la Commissione a prendere in considerazione misure per il miglioramento dell'ambiente imprenditoriale, del commercio, degli investimenti, delle infrastrutture energetiche e dei trasporti e della cooperazione transfrontaliera tra l'Unione europea e la Bielorussia, al fine di contribuire al benestare e alla prosperità dei cittadini della Bielorussia nonché alla loro possibilità di comunicare e viaggiare liberamente nell'Unione europea;

16.

si rammarica per la decisione adottata negli ultimi anni dalle autorità bielorusse di rifiutare ripetutamente il visto d'ingresso ai deputati al Parlamento europeo e ai deputati nazionali; invita le autorità bielorusse a non frapporre ulteriori ostacoli alla visita della delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con la Bielorussia;

17.

accoglie con favore la volontà dimostrata dalla nazione bielorussa di proteggere l'indipendenza e l'integrità territoriale del paese;

18.

plaude all'approccio adottato finora dalle autorità bielorusse che, nonostante le enormi pressioni, non hanno riconosciuto l'indipendenza unilaterale dichiarata dall'Ossezia meridionale e dall'Abkhazia;

19.

condanna il fatto che la Bielorussia sia l'ultimo paese in Europa ad applicare la pena di morte, in contrasto con i valori europei;

20.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, alle Assemblee parlamentari dell'OSCE e del Consiglio d'Europa, al Segretariato della Comunità di Stati Indipendenti e al parlamento e al governo della Bielorussia.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2008)0239.

(2)  GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.

(3)  GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1.


15.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 9/31


Giovedì 9 ottobre 2008
Sospensione del ciclo di negoziati di Doha dell'OMC

P6_TA(2008)0471

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sulla sospensione del ciclo dei negoziati di Doha dell'OMC e sul futuro dell'agenda di Doha per lo sviluppo

2010/C 9 E/05

Il Parlamento europeo,

vista la dichiarazione ministeriale dell'Organizzazioni mondiale per il commercio (OMC) resa a Doha il 14 novembre 2001,

viste le sue precedenti risoluzioni sull'agenda di Doha per lo sviluppo,

visto il documento definitivo della sessione annuale del 2008 della Conferenza parlamentare dell'OMC, adottato all'unanimità il 12 settembre 2008 a Ginevra,

visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che la riunione ministeriale dell'OMC intesa a concludere il ciclo di negoziati in tema di sviluppo di Doha è entrata in una fase di stallo alla fine di luglio 2008,

B.

considerando che le discussioni si sono interrotte a Ginevra nel luglio 2008 e che su talune tematiche erano stati conseguiti alcuni progressi, mentre altre questioni importanti per la definizione di modalità piene non erano state affrontate nell'accordo di massima,

C.

considerando che gli interessi dei paesi in via di sviluppo, e in particolare dei paesi meno sviluppati, come pure l'impegno di tutti i membri dell'OMC relativamente al ciclo di negoziati in tema di sviluppo, dovrebbero continuare a costituire il nucleo dei negoziati,

D.

considerando che la mancata conclusione del ciclo di Doha accrescerebbe l'attuale incertezza economica globale e potrebbe mettere in dubbio la credibilità del sistema multilaterale di scambi commerciali, con un conseguente passaggio ad accordi commerciali bilaterali e regionali;

1.

esprime il proprio disappunto e la propria preoccupazione per la situazione di stallo verificatasi durante la riunione ministeriale dell'OMC nel luglio 2008;

2.

ribadisce il suo pieno impegno a sostenere l'approccio multilaterale alla politica commerciale e a un'OMC in grado di garantire un risultato esaustivo, ambizioso ed equilibrato per il commercio internazionale nel pieno rispetto degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite;

3.

è convinto che nell'attuale contesto, caratterizzato dalla crisi economica e finanziaria, una conclusione positiva del ciclo negoziale di Doha potrebbe rappresentare un fattore di stabilizzazione;

4.

ritiene che, a prescindere dai progressi dell'agenda di Doha per lo sviluppo, l'OMC, con le altre organizzazioni internazionali, debba affrontare con coerenza e urgenza le nuove sfide globali connesse al commercio, come la sicurezza alimentare, l'energia, gli aiuti al commercio e il cambiamento climatico;

5.

è pienamente consapevole delle difficoltà legate al principio di un impegno unico e riconosce i progressi sinora realizzati nel corso dei negoziati, il che dovrebbe costituire una base importante e solida per proseguire il ciclo negoziale di Doha in occasione della prossima riunione e giungere a un esito coronato da successo;

6.

invita l'Unione europea, gli USA e i membri del G20, quali nuovi principali attori economici, ad assumersi le proprie responsabilità nei negoziati in corso, a rispettare pienamente lo spirito del ciclo di negoziati in tema di sviluppo e ad esplicare tutti gli sforzi necessari per raggiungere un accordo quanto rapidamente possibile; sottolinea ancora una volta l'importanza di una differenziazione tra i paesi in via di sviluppo e i paesi emergenti;

7.

invita l'India e gli USA a trovare una soluzione politica al problema delle condizioni di applicazione dei meccanismi speciali di salvaguardia (MSS) per assicurare il giusto equilibrio tra gli aspetti commerciali e gli aspetti della sicurezza alimentare, allo scopo di permettere il proseguimento dei negoziati dell'agenda di Doha per lo sviluppo a Ginevra sulle altre questioni in sospeso;

8.

esorta i paesi sviluppati e i paesi in via di sviluppo più avanzati ad aderire all'iniziativa dell'Unione europea «Tutto fuorché le armi», garantendo ai paesi meno sviluppati un accesso al mercato interamente esente da dazi e quote; sottolinea altresì l'importanza degli aiuti al commercio;

9.

ritiene che nel quadro dei negoziati dell'agenda di Doha per lo sviluppo occorra dare la priorità alle esigenze dei paesi in via di sviluppo e in particolare dei paesi meno sviluppati e che lo sviluppo debba essere in cima a qualsiasi altra considerazione;

10.

ritiene che le difficoltà legate all'agenda di Doha per lo sviluppo evidenzino la necessità, una volta concluso il ciclo di negoziati, di affrontare urgentemente la questione della riforma dell'OMC, al fine di rendere tale organismo più efficace e trasparente e di rafforzarne la legittimità democratica, la responsabilità, l'apertura e l'integrazione nella più ampia architettura della governance globale; ritiene che i parlamentari dovrebbero esercitare un controllo ancora più forte ed efficace nel settore del commercio internazionale;

11.

ribadisce la necessità di un'assistenza tecnica mirata e di una creazione di capacità per aiutare i paesi in via di sviluppo a impegnarsi efficacemente nell'ambito dell'agenda di Doha per lo sviluppo;

12.

invita la Commissione europea e il Consiglio a raggiungere un accordo nello spirito del trattato di Lisbona per assicurare la piena partecipazione del Parlamento ai negoziati commerciali internazionali dell'Unione europea;

13.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione europea, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Direttore generale dell'OMC.


15.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 9/33


Giovedì 9 ottobre 2008
Affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell’Unione europea

P6_TA(2008)0473

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 su come affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell’Unione europea (2008/2074(INI))

2010/C 9 E/06

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione, del 18 luglio 2007, dal titolo «Affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell’Unione europea» (COM(2007)0414) (di seguito «comunicazione»),

vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (1) (di seguito «direttiva in materia di acque»),

vista la relazione di valutazione d’impatto e gli studi realizzati dall’Istituto per una politica europea dell’ambiente (IEEP) e dall’Agenzia europea dell’ambiente (EEA),

vista la sua risoluzione del 4 settembre 2003 sulla comunicazione della Commissione sulla gestione delle risorse idriche nei paesi in via di sviluppo e priorità della cooperazione allo sviluppo dell’UE (2),

vista la sua risoluzione del 18 maggio 2006 sulle catastrofi naturali (incendi, siccità e inondazioni) — aspetti attinenti all’agricoltura (3),

visto l’articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per l’agricoltura (A6-0362/2008),

A.

considerando che il problema della scarsità delle risorse idriche e della siccità non è limitato geograficamente all’Unione europea, ma ha ripercussioni sul piano internazionale e costituisce un problema globale; considerando che esistono già conflitti internazionali sulla questione dell’acqua e che vi è un pericolo crescente che essi diventino più frequenti,

B.

considerando che l’acqua è essenziale per la vita ed è un bene comune che non deve essere ridotto a un mero prodotto di consumo; considerando che la garanzia di un equo accesso all’acqua per tutti, comprese le generazioni future, deve essere alla base di qualsiasi politica in materia di acque,

C.

considerando che la scarsità delle risorse idriche e la siccità rappresentano una sfida notevole con ripercussioni importanti sul piano socioeconomico e ambientale nell’Unione europea, e che l’impatto economico totale della siccità a livello dell’Unione europea negli ultimi 30 anni è stimato a 100 miliardi EUR,

D.

considerando che la scarsità delle risorse idriche e la siccità colpiscono già diverse zone dell’Unione europea e che circa un quinto della popolazione dell’Unione europea vive in paesi in cui le risorse idriche rappresentano un problema,

E.

considerando che la desertificazione, che sta investendo gli Stati membri con diversi gradi d’intensità, impoverisce l’ambiente naturale e comporta il degrado dei suoli e la conseguente perdita del loro valore agricolo,

F.

considerando che i fenomeni della scarsità d’acqua e della siccità non presentano la stessa intensità in tutte le regioni dell’Unione europea e che l’intensità più forte si rileva negli Stati membri più meridionali,

G.

considerando che vi sono significative differenze regionali nel modo in cui i problemi derivanti dalla carenza idrica e dalla siccità si manifestano; considerando che le misure volte ad affrontare tali problemi dovrebbero basarsi idealmente su un approccio regionale,

H.

considerando che la frequenza e la gravità della scarsità di risorse idriche e della siccità sono aumentate nel corso degli ultimi 30 anni e che il cambiamento climatico rischia di aggravare la situazione, contribuendo a un aumento di fenomeni idrologici estremi all’interno e all’esterno dell’Unione europea, con probabili ripercussioni sia sulla qualità che sulla quantità delle risorse idriche,

I.

considerando che le tendenze attuali del consumo di acqua non sono sostenibili se l’Unione europea continuerà a sprecare il 20 % delle sue risorse idriche a causa di un uso non efficiente,

J.

considerando che la forte siccità, accompagnata da ridotte precipitazioni, sta aumentando il rischio di incendi boschivi, come dimostrato dai devastanti incendi che hanno imperversato di recente nell’Europa meridionale,

K.

considerando che non esiste alcuna valutazione completa e attendibile sul piano tecnico e scientifico della situazione della quantità di risorse idriche nell’Unione europea, e che i dati disponibili a livello regionale e relativi alle variazioni stagionali sono molto limitati,

L.

considerando che la carenza idrica può essere determinata da cause naturali, dall’attività umana o da un’interazione tra i due fattori, mediante un consumo eccessivo delle risorse naturali o il degrado della qualità dell’acqua; considerando che un cattivo uso delle risorse idriche è una delle cause della desertificazione,

M.

considerando che il turismo fa aumentare ulteriormente la domanda di acqua, soprattutto durante il periodo estivo e nelle zone costiere dell’Europa meridionale,

N.

considerando che la sensibilizzazione e la corretta informazione dei cittadini in forme diverse, p.es. mediante campagne d’informazione e di educazione, sono di fondamentale importanza per facilitare un cambiamento di comportamento e di prassi e favorire l’emergere di una cultura di risparmio e di consumo efficiente dell’acqua,

O.

considerando che l’approvvigionamento idrico pubblico è un servizio pubblico fondamentale connesso alla salute pubblica che non deve essere interrotto,

P.

considerando che la carenza idrica e la siccità costituiscono un problema ambientale complesso che, come tale, deve essere regolamentato in stretta connessione con e in considerazione di altre questioni ambientali,

Q.

considerando che l’agricoltura, come settore produttivo, subisce intensamente le conseguenze della penuria d’acqua e della siccità mentre svolge, nel contempo, un ruolo significativo nella gestione sostenibile delle risorse idriche disponibili,

R.

considerando che l’agricoltura multifunzionale nell’Unione europea svolge un ruolo importante nella preservazione dei paesaggi, della biodiversità e della purezza dell’acqua e che, pertanto, necessita di un sostegno finanziario per talune misure nonché di pareri scientifici sulla gestione dell’acqua,

S.

considerando che la carenza idrica e la siccità rappresentano un notevole fattore di aggravamento dell’aumento dei prezzi delle materie prime agricole; considerando la necessità di garantire un approvvigionamento stabile di prodotti alimentari per la popolazione,

T.

considerando che l’agricoltura necessita di grandi quantità d’acqua e che, dipendendo dall’approvvigionamento idrico, essa deve essere associata come attore responsabile ai sistemi regionali integrati di gestione dell’acqua per quanto riguarda l’uso equilibrato dell’acqua, la fine dello spreco dell’acqua, l’adattamento del paesaggio e la pianificazione delle colture come pure la protezione dell’acqua contro l’inquinamento,

U.

considerando che la siccità favorisce la proliferazione di determinate piaghe fitosanitarie, provocando una notevole diminuzione dei raccolti,

V.

considerando che la quarta relazione della Commissione sulla coesione economica e sociale (COM(2007)0273) identifica il cambiamento climatico, in particolare la siccità e la scarsità d’acqua, come una delle nuove problematiche con implicazioni territoriali di vasta portata che vanno affrontate dalla politica di coesione, visto che a tutt’oggi ha interessato l’11 % della popolazione e il 17 % del territorio dell’Unione europea;

1.

plaude alla comunicazione della Commissione e sostiene la prima serie di azioni previste, ma si rammarica che il suo ambito di applicazione sia limitato al livello degli Stati membri e dell’Unione europea; ricorda che il problema della scarsità delle risorse idriche e della siccità ha una dimensione internazionale e che tale azione deve essere intrapresa di conseguenza;

2.

sottolinea che la natura transregionale e transfrontaliera dei bacini idrografici può avere gravi ripercussioni transfrontaliere sulle regioni a monte e a valle e che è pertanto indispensabile che gli Stati membri e le autorità regionali e locali cooperino sul tema della carenza idrica e della siccità assicurando l’uso equo e sostenibile delle risorse idriche; ritiene che la specificità della questione relativa alla carenza idrica e alla siccità richieda un intervento coordinato a livello comunitario e degli Stati membri nonché a livello delle amministrazioni regionali e locali;

3.

deplora il fatto che la comunicazione si limiti a promuovere obiettivi generali, proponendo solo un numero limitato di misure precise e nessun calendario concreto per la loro attuazione nelle regioni minacciate dalla scarsità di acqua e dalla siccità; si rammarica della mancanza di obiettivi realistici e di scadenze per conseguirli e deplora il fatto che non si sia posto l’accento sulla necessità di una stretta cooperazione con le autorità nazionali, regionali e locali; invita la Commissione a presentare un programma continuo, segnatamente una relazione sullo stato di avanzamento nel 2009, e il riesame e lo sviluppo della strategia dell’Unione europea;

4.

evidenzia l’importanza delle regioni quali forze motrici dell’innovazione tecnologica nel settore idrico, alla luce del fatto che l’efficienza idrica rappresenterà un fattore sempre più importante per la competitività; esorta pertanto le autorità regionali a considerare la cooperazione interregionale a livello nazionale e internazionale, lo scambio di informazioni e il partenariato strategico al fine di organizzare un’efficace gestione idrica regionale;

5.

chiede alle autorità regionali e locali di cogliere le grandi occasioni che presentano i Fondi strutturali e di investire nel miglioramento o nel rinnovo di infrastrutture e tecnologie esistenti (in particolare in regioni in cui le risorse idriche sono sprecate a causa di perdite nelle condutture), compreso in particolare il ricorso a tecnologie pulite che facilitano l’uso efficiente dell’acqua e possono essere collegate alla gestione integrata delle risorse idriche (GIRI), in particolare per far fronte alla problematica dell’efficienza idrica (in termini di risparmi e di riutilizzazione) nei settori agricolo e industriale oltre che da parte dei consumatori privati;

6.

insiste, a tale riguardo, sul fatto che l’assegnazione di fondi destinati alle infrastrutture deve essere volta a far fronte alle azioni per migliorare la gestione e per fornire acqua di qualità a seconda delle esigenze;

7.

ricorda che nella gestione delle risorse idriche si dovrebbe privilegiare un approccio orientato alla domanda; è del parere, tuttavia, che l’Unione europea debba adottare un approccio globale alla gestione delle risorse idriche, che abbini misure orientate alla domanda, misure per l’ottimizzazione delle risorse esistenti nel ciclo dell’acqua e misure per la creazione di nuove risorse, e che tale approccio debba includere considerazioni ambientali, sociali ed economiche;

8.

rileva che le misure orientate all’offerta andrebbero altresì considerate al fine di pervenire alla soluzione più efficiente sotto il profilo economico e ambientale, equilibrare in modo ottimale la domanda e l’offerta e garantire un approvvigionamento idrico pubblico ininterrotto, anche in condizioni di siccità, in conformità del principio di sviluppo sostenibile; è del parere che si debba promuovere un’azione per stabilire un’efficace gerarchia tra gli impieghi dell’acqua e che la costruzione di derivazioni per il trasporto dell’acqua sulle lunghe distanze non debba essere la soluzione al problema della carenza idrica; sottolinea, tuttavia, l’importanza che le misure orientate all’offerta possono avere per le regioni più colpite dalla scarsità di risorse idriche e dalla siccità, sotto forma di soluzioni tradizionali, quali la costruzione di infrastrutture per regolare i corsi d’acqua, o alternative e innovative, quali il riutilizzo sostenibile delle acque reflue o la desalinizzazione;

9.

sottolinea la funzione svolta dalla popolazione agricola europea nella lotta contro l’erosione dei suoli e la desertificazione e chiede che venga riconosciuto il ruolo fondamentale del produttore europeo nella conservazione della copertura vegetale delle regioni colpite dalla siccità più persistente o minacciate dalla sabbia trascinata dal vento; sottolinea il vantaggio che determinano, in modo particolare, le colture permanenti, i frutteti e i vigneti, i pascoli e le colture silvicole per la raccolta dell’acqua;

10.

sottolinea l’importanza della questione della gestione dell’acqua nelle zone di montagna ed invita la Commissione a incitare le autorità locali e regionali a sviluppare una solidarietà tra gli utenti a valle e gli utenti a monte;

11.

ricorda il legame tra cambiamento climatico, scarsità d’acqua e siccità e la cura territoriale integrata, volta al mantenimento e alla conservazione delle risorse idriche locali, ed esprime profonda preoccupazione per le possibili ripercussioni sulla salute pubblica; invita a tenere conto dell’impatto sulle risorse idriche in sede di elaborazione delle politiche in materia di lotta contro il cambiamento climatico: chiede che venga realizzato uno studio approfondito sulla correlazione tra la produzione di biocombustibili e la disponibilità di risorse idriche; chiede, parimenti, una valutazione specifica degli impianti con un consumo elevato di acqua; sottolinea la necessità di integrare la questione dell’acqua in tutte le politiche e di definire un approccio realmente integrato per affrontare tale questione, anche mediante gli strumenti finanziari e giuridici dell’Unione europea; sottolinea che tutti i livelli politici (nazionale, regionale e locale) dovrebbero essere coinvolti in tale processo;

12.

ritiene che si debba stabilire un legame tra carenza idrica e siccità, da un lato, e cambiamento climatico e relative strategie specifiche, dall’altro, tenendo presente che le preoccupazioni per l’adeguamento al cambiamento climatico devono essere considerate prioritarie nell’attuazione della direttiva in materia di acque;

13.

invita la Commissione e gli Stati membri a prendere nota del fatto che la deforestazione e l’urbanizzazione aggressiva stanno contribuendo alla rarefazione delle risorse idriche; invita gli Stati membri e le autorità competenti a tener conto delle considerazioni della comunicazione relative all’acqua al momento della programmazione sull’uso del suolo, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di attività economiche nei bacini idrografici sensibili, comprese le regioni insulari e quelle periferiche; sottolinea che l’offerta idrica, indipendentemente dallo scopo del consumo, deve essere conforme al principio della equa tariffazione dell’acqua, incoraggiando così le imprese soprattutto a utilizzare le risorse idriche in modo più efficiente;

14.

sottolinea che, nel quadro della revisione delle priorità del bilancio comunitario, si dovrà rafforzare la priorità delle misure ambientali e, in particolare, delle politiche atte a lottare contro gli effetti del cambiamento climatico, che includono anche la siccità e la penuria d’acqua, garantendo le necessarie risorse supplementari;

15.

chiede alla Commissione di tener conto del legame intersettoriale tra l’impatto sociale ed economico del cambiamento climatico sull’utilizzo dei terreni e i costi energetici associati al cambiamento climatico; esorta l’Unione europea a effettuare tutte le valutazioni sull’efficienza del consumo di acqua utilizzando indicatori oggettivi ed economici;

16.

riconosce che la carenza idrica e la siccità hanno un’incidenza diretta sulla coesione economica, sociale e territoriale; ritiene che la questione debba essere opportunamente considerata nello sviluppo di future politiche di coesione, e che tutte le necessarie misure di bilancio e gli altri strumenti debbano essere messi a disposizione a tale scopo;

17.

segnala che la situazione economica, la competitività e le opportunità di sviluppo di una regione sono determinate dalle complesse questioni ambientali menzionate nella comunicazione;

18.

riconosce l’importanza della direttiva in materia di acque per conseguire un «buono stato» per tutte le acque europee, promuovere la cooperazione interregionale, un uso sostenibile dell’acqua e proteggere le risorse idriche disponili, contribuendo nel contempo a limitare gli effetti delle inondazioni e della siccità, e invita la Commissione e gli Stati membri ad applicarne pienamente le disposizioni e a garantire che le misure in materia di carenza idrica e siccità non abbiano ripercussioni negative sugli obiettivi riguardanti la qualità dell’acqua;

19.

sottolinea la necessità di chiarire la definizione di «siccità prolungata» (nel contesto della direttiva in materia di acque) e le sue implicazioni per il raggiungimento degli obiettivi ambientali di tale direttiva durante e dopo i periodi di siccità; fa notare che la scarsità delle risorse idriche e la siccità sono fenomeni correlati ma diversi e che, pertanto, occorre elaborare strategie differenziate;

20.

sottolinea che vi è uno stretto legame tra siccità, erosione del suolo, desertificazione e incendi boschivi;

21.

reputa che i piani di gestione del distretto idrografico previsti dalla direttiva in materia di acque debbano includere anche una gestione della siccità e di altre calamità idriche o meteorologiche nonché definire una gestione delle crisi basata sui bisogni concreti dei distretti idrografici minacciati dalla scarsità delle risorse idriche e dalla siccità, inclusi il coordinamento transfrontaliero, la partecipazione pubblica e i sistemi di allerta rapida che operano a livello europeo, nazionale, regionale e locale; evidenzia la necessità di evitare di creare delle barriere al corso naturale dei fiumi nel tentativo di ridurre le inondazioni, e invita a condurre valutazioni d’impatto più ampie per quanto concerne lo sbarramento dei corsi naturali del flusso d’acqua;

22.

sottolinea il ruolo delle foreste nel ciclo dell’acqua e l’importanza di una combinazione equilibrata di foreste, formazioni erbose e terreni coltivati ai fini di una gestione idrica sostenibile; evidenzia, in particolare, la funzione dei terreni ad elevato contenuto organico e della rotazione adattata delle colture; avverte che il crescente sfruttamento dei suoli rappresenta una minaccia per l’agricoltura, la sicurezza alimentare e la gestione idrica sostenibile;

23.

osserva che la desertificazione è strettamente connessa all’economia delle aree forestali; sollecita un maggior utilizzo del rimboschimento per limitare e mitigare il deflusso estremo delle acque di superficie e sotterranee e per contrastare il degrado e l’erosione del suolo;

24.

raccomanda che il meccanismo comunitario di protezione civile preveda la possibilità di intervenire nelle situazioni di crisi determinate dall’estrema siccità;

25.

sottolinea l’importanza di procedere a una nuova valutazione delle quantità di acqua sotterranea nell’Unione europea e delle norme che ne disciplinano l’uso, nel principale intento di garantire un uso razionale delle risorse d’acqua sotterranee in base alle esigenze del singolo paese interessato;

26.

osserva che la comunicazione non affronta il problema rappresentato dalla mancata purificazione delle acque reflue in varie regioni;

27.

rammenta la necessità di tutelare le acque sotterranee affinché possano essere incluse nella gestione globale delle risorse idriche;

28.

chiede al Consiglio, agli Stati membri e alle autorità regionali e locali, per quanto riguarda altre politiche specifiche, di tener conto di quanto affermato nella comunicazione, allo scopo di evitare effetti controproducenti per la protezione delle risorse idriche;

29.

sottolinea che l’esperienza mondiale dimostra che la deviazione dei fiumi causa danni irreparabili alle condizioni ecologiche e idromorfologiche e può comportare l’evacuazione delle persone dalle loro case e la rilocalizzazione delle aziende, con un impatto negativo sulla coesione sociale ed economica; invita gli Stati membri a evitare qualsiasi deterioramento dei bacini fluviali e ad attenersi scrupolosamente ai requisiti di cui agli articoli 1 e 4 della direttiva sulle acque, e invita la Commissione a concedere finanziamenti UE soltanto ai progetti che rispettano appieno tali requisiti;

30.

sollecita vivamente il Consiglio ad adottare senza indugio una decisione sulla proposta di regolamento che istituisce un Fondo di solidarietà dell’Unione europea (COM(2005)0108), allo scopo di perfezionare la definizione dei criteri e degli eventi eleggibili, compresi gli episodi di siccità, per contrastare così i danni provocati dalle catastrofi naturali in modo più efficace, flessibile e rapido, tenendo conto che il Parlamento ha già approvato la sua posizione a tale riguardo il 18 maggio 2006 (4);

31.

si compiace del fatto che il risparmio idrico è la prima priorità della Commissione per far fronte alla carenza idrica e alla siccità; sollecita la Commissione, a tale riguardo, ad assicurarsi che l’utilizzo dei fondi strutturali non sia contrario a tale priorità, ad inserire la gestione sostenibile delle acque come criterio che i progetti devono soddisfare e a richiedere le prove che le autorità regionali e locali utilizzano i risparmi idrici e rispettano il disposto della direttiva in materia di acque, prima di concedere i finanziamenti dei fondi strutturali;

32.

ritiene necessario, dal momento che un corso d’acqua attraversa parecchi Stati membri, di instaurare cooperazioni interregionali e transnazionali per la gestione integrata dei corsi d’acqua, in particolare in ambito agricolo;

33.

ricorda che quasi il 20 % dell’acqua nell’Unione europea viene perso a causa di un consumo inefficiente delle risorse idriche e sottolinea la necessità di maggiori investimenti al fine di migliorare i progressi tecnici in tutti i settori economici (concentrandosi su quelli con il consumo idrico più elevato e su quelli con il maggior potenziale di risparmio idrico); osserva che una gestione idrica inefficiente è un problema che incide sulla scarsità delle risorse idriche e che può avere ripercussioni più gravi nei periodi di siccità, ma che tuttavia non ne è la causa, poiché la siccità è un fenomeno naturale;

34.

propone alla Commissione — considerando che il problema della carenza idrica e della siccità è strettamente connesso all’insieme di questioni relative allo spreco dell’acqua — che i criteri per un uso parsimonioso dell’acqua siano inseriti nel sistema delle condizioni per l’aggiudicazione di sovvenzioni nell’ambito dei fondi UE;

35.

invita l’Unione europea a sostenere le tecnologie, lo scambio di buone prassi e le innovazioni con un ridotto consumo idrico ed energetico intese a conseguire un uso più efficiente delle risorse idriche;

36.

invita la Commissione, tenuto conto che gli sprechi dovuti alle perdite nella rete di approvvigionamento pubblico nei centri urbani possono superare il 50 %, a valutare la possibilità di promuovere una rete di città per incoraggiare un consumo idrico sostenibile al fine di scambiare buone prassi, quali il riutilizzo, il risparmio e un consumo più efficiente dell’acqua, e di condurre insieme progetti pilota dimostrativi; invita, parimenti, le autorità locali a migliorare le reti di approvvigionamento per la distribuzione dell’acqua divenute obsolete;

37.

sottolinea che si potrebbe risparmiare fino al 40 % dell’acqua utilizzata nell’Unione europea; chiede misure concrete e incentivi finanziari per promuovere un uso dell’acqua maggiormente efficiente e sostenibile; chiede, parimenti, una diffusa installazione di contatori per la misurazione del consumo d’acqua al fine di promuovere il risparmio, il riutilizzo e il consumo efficiente e razionale dell’acqua; esorta gli Stati membri più colpiti a utilizzare parte dei loro fondi strutturali per progetti volti a migliorare il consumo e il risparmio dell’acqua; esorta le autorità del distretto idrografico a effettuare un’analisi costi-benefici su misure alternative per la gestione idrica in tutti i settori;

38.

sottolinea la necessità di lottare contro lo spreco e di equilibrare gli impieghi dell’acqua, soprattutto mediante il riutilizzo, tenendo conto dei suoi molteplici valori: biologico, sociale, ambientale, simbolico, culturale, paesaggistico e turistico;

39.

ricorda che l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva in materia di acque stabilisce che «gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici (…) in particolare, secondo il principio “chi inquina paga” (…)» e provvedono, entro il 2010, «a che le politiche dei prezzi dell’acqua incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente (…) [e] a un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell’acqua»;

40.

ritiene che, sebbene le politiche in materia di gestione idrica debbano essere basate sul principio «chi inquina paga», esse debbano essere altresì accompagnate da misure volte a porre fine alle notevoli perdite che si verificano per effetto di apparecchiature difettose, nonché colture e sistemi agricoli inadatti;

41.

sottolinea che in alcuni paesi è possibile conseguire notevoli progressi verso un uso più efficiente dell’acqua nel settore agricolo; auspica che il controllo dello stato di salute della politica agricola comune tenga conto di tale problema e proponga azioni concrete intese a promuovere un uso maggiormente sostenibile dell’acqua mediante incentivi per mobilitare le migliori prassi e tecnologie disponibili, in particolare il sostegno allo sviluppo rurale, mediante la condizionalità incrociata, l’applicazione dei principi «chi inquina paga» e «chi usa paga», e i programmi di sviluppo rurale; ritiene che l’Unione europea debba sostenere misure volte a migliorare la gestione idrica in ambito agricolo, promuovere una modernizzazione dei sistemi di irrigazione per ridurre il consumo di acqua e potenziare la ricerca in tale settore;

42.

sottolinea il ruolo svolto dai programmi ambientali nel quadro del secondo pilastro della PAC nello stabilire incentivi per prassi agricole volte a proteggere la sostenibilità e la purezza delle risorse idriche;

43.

sottolinea che la produzione di biocombustibili farà aumentare la domanda di elevate quantità d’acqua ed evidenzia la necessità di monitorare attentamente l’impatto del consumo di biocombustibili e di riesaminare regolarmente le politiche comunitarie e nazionali in materia di biocombustibili;

44.

fa notare che i principali utilizzatori di acqua (come le centrali elettriche) non consumano l’acqua ma la reimmettono nel ciclo dell’acqua dopo averla impiegata nei loro processi; sottolinea che, così facendo, essi incidono fortemente sulla disponibilità delle acque superficiali, sui sistemi ecologici e sulla salute pubblica, mediante l’aumento della temperatura dell’acqua; sottolinea la necessità di prendere in considerazione tali ripercussioni;

45.

ricorda che i consumatori hanno un ruolo importante da svolgere per conseguire un uso sostenibile delle risorse idriche nell’Unione europea e invita pertanto l’Unione europea a lanciare una campagna pubblica di informazione e di educazione per sensibilizzare i cittadini sulla questione dell’acqua e per incoraggiarli a intraprendere azioni concrete;

46.

fa notare alla Commissione che un’efficace politica di tariffazione dell’acqua che rifletta il valore reale di tale risorsa può incoraggiare i consumatori a fare un uso più parsimonioso dell’acqua;

47.

sottolinea il ruolo preminente delle autorità regionali e locali e delle organizzazioni della società civile nelle campagne di sensibilizzazione e nell’organizzazione di attività educative;

48.

invita la Commissione e le regioni e le città degli Stati membri a incoraggiare lo sviluppo di una cultura del risparmio idrico nell’Unione europea, promuovendo sistemi di raccolta delle acque piovane e avviando campagne di sensibilizzazione della cittadinanza nei confronti del risparmio idrico e organizzando idonee attività educative; invita la Commissione europea a promuovere lo scambio di buone prassi tra regioni, comuni e organizzazioni della società civile in materia di misure per risparmiare acqua (compreso il trattamento delle acque piovane e reflue) al fine di aumentare l’efficienza idrica e gestire il rischio di siccità;

49.

ritiene opportuno promuovere campagne d’informazione, sensibilizzazione e formazione per i produttori in modo che contribuiscano attivamente alla gestione sostenibile delle risorse idriche;

50.

reputa che un sistema di etichettatura sul consumo d’acqua impiegato per la fabbricazione dei prodotti, come quello già esistente per l’efficienza energetica, costituirebbe uno strumento appropriato per un consumo idrico più sostenibile, ma sottolinea che:

a)

tale sistema dovrebbe essere volontario, e

b)

le etichette e i sistemi di etichettatura esistenti dovrebbero essere tenuti in considerazione per evitare di confondere i consumatori con un’eccessiva quantità di informazioni;

51.

esorta, ove possibile, a inserire i criteri relativi al consumo idrico efficiente nelle norme di costruzione degli edifici;

52.

sollecita tutte le parti interessate a sviluppare un sistema volontario per l’etichettatura della gestione sostenibile dell’acqua e a redigere programmi volontari di risparmio idrico nei vari settori economici (per esempio l’agricoltura, il turismo, l’industria manifatturiera);

53.

ritiene che l’acqua debba restare un bene pubblico e un elemento fondamentale della sovranità dei paesi, accessibile a tutti a «prezzi sociali ed ambientali» equi, tenendo specialmente presente la situazione specifica di ogni paese e dei vari sistemi agricoli esistenti come pure il ruolo sociale svolto dall’attività agricola;

54.

invita la Commissione a considerare il finanziamento nel 2009 di un progetto pilota concernente la ricerca, l’esame e il controllo dello sviluppo di attività di prevenzione per fermare la desertificazione e la formazione di steppe in Europa al fine di prevenire l’erosione, la deflazione, le perdite in termini di agricoltura e biodiversità, aumentare la protezione e la fertilità dei suoli e la capacità di questi ultimi di trattenere l’acqua e di catturare il carbone; ribadisce l’importanza di elaborare dati affidabili e trasparenti affinché tale politica possa essere realmente efficace;

55.

plaude alla creazione dell’Osservatorio europeo sulla siccità e del sistema di allerta rapida; sottolinea l’importanza di un’ampia discussione sugli obiettivi principali, il bilancio e l’organizzazione dell’Osservatorio;

56.

invita la Commissione a promuovere l’entrata in funzione dell’Osservatorio europeo sulla siccità nel contesto dell’Agenzia europea per l’ambiente, e sottolinea che esso dovrebbe integrare i dati nazionali mediante informazioni standard regionali e locali sulle precipitazioni e il consumo transettoriale, al fine di potenziare un processo decisionale sano e strategico;

57.

sottolinea l’importanza, per una gestione sostenibile dell’acqua, di un suolo ricco di humus, di un sistema adattato di rotazione delle colture e di un’associazione equilibrata delle foreste, dei terreni coltivati a erba e delle terre coltivate; avverte che l’aumento del consumo di terre costituisce una minaccia per l’agricoltura, la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare e la gestione sostenibile dell’acqua;

58.

invita la Commissione ad appoggiare gli Stati membri nel rimboschimento delle zone che sono colpite ciclicamente dalla siccità e dagli incendi, in base al rispetto del loro bioclima e delle caratteristiche ecologiche, ed auspica che si accordi particolare importanza al recupero del paesaggio rurale e urbano, rispettando debitamente la sua specificità locale;

59.

ritiene che la scarsità di acqua e le siccità cicliche abbiano accentuato il flagello degli incendi e la loro gravità, aumentando la fragilità e il rischio di distruzione di numerose specie caratteristiche delle foreste dei paesi dell’Europa meridionale, per i quali la foresta costituisce, in molti casi, la principale risorsa naturale;

60.

sottolinea che la pianificazione del modello agricolo europeo deve tener presenti i rischi ambientali più frequenti e più gravi come pure i fenomeni della penuria d’acqua e della siccità e che, in tale quadro, un meccanismo efficace di gestione delle crisi deve costituire un elemento fondamentale della PAC;

61.

ritiene che sia necessario valorizzare dal punto di vista ambientale il bosco e la produzione agricola nel quadro del cambiamento climatico in cui l’aumento delle emissioni a effetto serra deve essere fronteggiato aumentando la copertura forestale, il cui contributo come serbatoio di carbonio deve essere tenuto presente in tutte le politiche di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

62.

sostiene l’impegno della Commissione a continuare a porre l’accento sulla sfida della carenza idrica e della siccità a livello internazionale, in particolare nell’ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione e della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

63.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

(2)  GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 430.

(3)  GU C 297 E del 7.12.2006, pag. 363.

(4)  GU C 297 E del 7.12.2006, pag. 331.


15.1.2010   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 9/41


Giovedì 9 ottobre 2008
Governance della regione artica in un mondo globalizzato

P6_TA(2008)0474

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sulla governance artica

2010/C 9 E/07

Il Parlamento europeo,

visto l'Anno polare internazionale (marzo 2007 — marzo 2009),

vista l'ottava Conferenza dei parlamentari della regione artica, svoltasi a Fairbanks, in Alaska, dal 12 al 14 agosto 2008,

vista la Comunicazione della Commissione su una strategia per l'Artico, attesa per l'autunno 2008,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla dimensione settentrionale del 16 gennaio 2003 (1), del 17 novembre 2003 (2), del 16 novembre 2005 (3) e del 16 novembre 2006 (4),

viste le conclusioni della relazione di valutazione dell'impatto climatico nella regione artica del 2005,

visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che il 10 ottobre 2007 la Commissione ha pubblicato una comunicazione intitolata «Una politica marittima integrata per l'Unione europea», nota come «Libro blu» (COM(2007)0575),

B.

considerando che il 14 marzo 2008 l'Alto rappresentante e la Commissione europea hanno adottato un documento strategico destinato al Consiglio europeo e intitolato «Cambiamenti climatici e sicurezza internazionale»,

C.

considerando che l'importanza geopolitica e strategica della regione artica sta crescendo, come indicato dal fatto che, nell'agosto 2007, sul fondo marino del Polo Nord è stata piantata una bandiera russa,

D.

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), che non è stata ancora ratificata dal Senato degli Stati Uniti, e che non è stata formulata con specifico riferimento alle attuali circostanze di cambiamento climatico e le conseguenze eccezionali di scioglimento dei ghiacci nel Mar Artico,

E.

considerando che la recente conferenza dei parlamentari artici ha riunito rappresentanti eletti del Parlamento europeo, di Canada, Danimarca, Groenlandia, Islanda, Finlandia, Norvegia, Svezia, Russia e Stati Uniti al fine di discutere di questioni attinenti alla sicurezza marittima, all'assistenza sanitaria, alla tutela dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile,

F.

considerando che, attualmente, la regione artica non è disciplinata da norme e regolamenti multilaterali formulati ad hoc, poiché non si è mai pensato che potesse divenire una via navigabile o un'area sfruttabile commercialmente,

G.

considerando che negli ultimi anni il traffico marittimo nelle acque dell'Artico è cresciuto in maniera esponenziale, a causa del maggior interesse per le trivellazioni offshore e del transito sempre più frequente di navi da crociera, nonché date le prospettive offerte dal «Passaggio a Nord-Ovest»,

H.

considerando che nella regione artica potrebbe trovarsi circa il 20 % dei giacimenti mondiali di petrolio e gas non ancora scoperti,

I.

considerando che nel maggio 2008 i paesi del gruppo «A5» (Danimarca, Canada, Norvegia, Russia e Stati Uniti) hanno adottato la dichiarazione di Ilulissat,

J.

considerando che la Commissione ha partecipato a pieno titolo alla conferenza «The Arctic: Our Common Concern», organizzata dal Consiglio nordico dei ministri il 9 e 10 settembre 2008 a Ilulissat (Groenlandia), e sottolineando le conclusioni della presidenza in merito a tale conferenza,

K.

considerando che la suddetta conferenza sull'Artico ha concentrato la propria attenzione anche sul cambiamento climatico nella regione, sui suoi effetti sulle popolazioni indigene e sul possibile adattamento alle nuove circostanze,

L.

considerando che il tasso di riscaldamento globale nella regione artica è molto più elevato che nelle altre parti del pianeta, con un aumento di 2°C negli ultimi 100 anni rispetto a un aumento medio di 0,6°C nel resto del mondo,

M.

considerando che il mutamento delle condizioni climatiche nell'Artico ha già assunto dimensioni tali che gli inuit, ad esempio, non possono più praticare la caccia nel modo tradizionale, in quanto il ghiaccio è troppo sottile per reggere il peso delle loro slitte, mentre buona parte degli habitat naturali di animali selvatici come orsi polari, trichechi e volpi rischia di scomparire,

N.

considerando che l'Unione europea annovera tra i suoi Stati membri tre nazioni artiche e che fra i paesi vicini con cui l'Unione europea intrattiene relazioni strette e che partecipano al mercato interno attraverso l'accordo SEE vi sono altre due nazioni artiche, il che significa che l'Unione europea e i paesi ad essa associati rappresentano numericamente più della metà dei membri del Consiglio artico;

1.

si dichiara profondamente preoccupato per gli effetti del cambiamento climatico sulla sostenibilità della vita delle popolazioni indigene della regione, sia in termini di quadro ambientale generale (fusione della calotta di ghiaccio e del permafrost, innalzamento del livello dei mari e inondazioni) che di habitat naturali (il restringimento della calotta polare causa problemi per quanto riguarda le abitudini alimentari dell'orso polare), e sottolinea che qualsiasi decisione internazionale attinente a tali problematiche deve tener conto di tutte le popolazioni e nazioni dell'Artico e coinvolgerle pienamente;

2.

ricorda che, nel XX secolo, le temperature registrate nell'aria nella regione artica sono aumentate di circa 5°C e che tale aumento è dieci volte più rapido di quello osservato per quanto riguarda la temperatura media globale alla superficie; sottolinea che per i prossimi cento anni si prevede nell'Artico un ulteriore aumento delle temperature, compreso tra 4 e 7°C; ritiene pertanto che la fase della riflessione sia terminata e che sia giunto il momento di agire;

3.

sottolinea che le specie e le società artiche hanno sviluppato meccanismi di adattamento alle aspre condizioni delle regioni polari che sono estremamente specifici, il che le rende particolarmente vulnerabili a drastici mutamenti di tali condizioni; è estremamente preoccupato per trichechi, orsi polari, foche e altri animali marini, che dipendono dalla banchisa per riposarsi, nutrirsi, cacciare e riprodursi e che sono particolarmente minacciati dal cambiamento climatico;

4.

plaude alla dichiarazione conclusiva adottata il 14 agosto 2008 a Fairbanks dall'ottava Conferenza dei parlamentari della regione artica;

5.

valuta positivamente il fatto che il Grande Nord faccia parte della politica dell'Unione europea sulla Dimensione settentrionale, ma è convinto che occorra accrescere ulteriormente la consapevolezza dell'importanza dell'Artico in un contesto globale, attraverso una politica specifica dell'Unione europea per la regione artica;

6.

richiama l'attenzione, a questo proposito, sull'importanza della regione artica per il clima mondiale ed auspica che il sostegno accordato attualmente alle attività di ricerca nella regione prosegua anche dopo la conclusione dell'Anno polare internazionale;

7.

attende con grande interesse l'imminente comunicazione della Commissione su una strategia per l'Artico ed auspica che essa ponga le basi di una valida politica artica in seno all'Unione europea; invita la Commissione ad affrontare nella sua comunicazione quanto meno gli aspetti seguenti:

a)

la situazione attuale per quanto riguarda il cambiamento climatico e l'adeguamento a tale cambiamento nella regione;

b)

opzioni politiche che rispettino le popolazioni autoctone e le loro fonti di sostentamento;

c)

la necessità di cooperare con i nostri vicini nell'Artico su questioni transfrontaliere, in particolare quella della sicurezza marittima;

d)

opzioni per una futura struttura politica o giuridica transfrontaliera in grado di garantire la protezione dell'ambiente e lo sviluppo ordinato e sostenibile della regione, ovvero di mediare in caso di contrasti politici sulle risorse e le vie navigabili nel Grande Nord;

8.

invita la Commissione a inserire nel suo ordine del giorno la politica dell'energia e della sicurezza nella regione artica e a proporre, segnatamente nella comunicazione prevista sulla regione, i necessari temi e procedure di cooperazione comuni tra l'Unione europea e gli Stati artici nei settori del cambiamento climatico, dello sviluppo sostenibile, della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e della sicurezza marittima;

9.

richiama l'attenzione sul fatto che la regione artica, dati il suo impatto sul clima mondiale e il suo particolare ambiente naturale, merita di essere oggetto di una considerazione particolare in sede di definizione della posizione dell'Unione europea in vista della conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico COP 15, in programma nel 2009 a Copenaghen;

10.

ritiene che il traffico marittimo nella regione (tanto quello turistico quanto quello legato alle trivellazioni offshore) sia ben lungi dall'essere disciplinato da norme minime internazionali in materia di sicurezza come quelle vigenti in altre acque internazionali, sia sotto il profilo della protezione della vita umana sia sotto il profilo della tutela dell'ambiente, e sollecita la Commissione ad adoperarsi affinché i regolamenti dell'Organizzazione marittima internazionale siano opportunamente modificati non appena possibile;

11.

pone l'accento sugli aspetti esterni della politica energetica e sul ruolo dell'Artico nella definizione della politica energetica europea, come proposto dal Consiglio europeo del marzo 2007;

12.

appoggia l'impegno del Consiglio artico affinché l'Artico resti una regione con scarse tensioni aperta alla cooperazione scientifica internazionale, onde poterne sviluppare appieno il potenziale in quanto futuro fornitore di energia in un contesto ambientale sostenibile;

13.

prende atto con particolare preoccupazione dell'attuale caccia alle risorse naturali dell'Artico, che può comportare minacce per la sicurezza dell'Unione europea e una instabilità internazionale generalizzata;

14.

esorta la Commissione a svolgere un ruolo proattivo nella regione artica, assumendo quanto meno, come primo passo, lo status di «osservatore» in seno al Consiglio artico, e ritiene che la Commissione dovrebbe creare un ufficio specifico competente per l'Artico;

15.

suggerisce alla Commissione di adoperarsi per l'avvio di negoziati internazionali volti all'adozione di un trattato internazionale per la protezione dell'Artico, ispirandosi al trattato per l'Antartico integrato dal protocollo di Madrid firmato nel 1991, rispettando tuttavia la differenza fondamentale rappresentata dalla natura popolata dell'Artico e i conseguenti diritti e bisogni dei popoli e delle nazioni della regione artica; ritiene, tuttavia, che un tale trattato potrebbe, in un primo tempo, riguardare almeno la zona non popolata e non rivendicata al centro del Mar Glaciale Artico;

16.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, della Norvegia, dell'Islanda, della Russia, del Canada e degli Stati Uniti d'America, nonché agli attori della cooperazione regionale.


(1)  GU C 38 E del 12.2.2004, pag. 283.

(2)  GU C 87 E del 7.4.2004, pag. 411.

(3)  GU C 280 E del 18.11.2006, pag. 73.

(4)  GU C 314 E del 21.12.2006, pag. 258.


15.1.2010   

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CE 9/44


Giovedì 9 ottobre 2008
Applicazione della legislazione sociale nel trasporto su strada

P6_TA(2008)0475

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sull'applicazione delle disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (2008/2062(INI))

2010/C 9 E/08

Il Parlamento europeo,

vista la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 23 maggio 2007 sulle conseguenze dell'esclusione degli autotrasportatori autonomi dal campo d'applicazione della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (COM(2007)0266),

vista la 23a relazione della Commissione del 12 ottobre 2007 sull'applicazione nel biennio 2003-2004 del regolamento (CEE) n. 3820/85 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (COM(2007)0622),

visto il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (1),

vista la direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (2),

visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 del Consiglio e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (3),

vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (4),

vista la sentenza del 24 settembre 2004 nelle cause riunite C-184/02 e C-223/02, Regno di Spagna e Repubblica finlandese contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea (5), con la quale la Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che gli autotrasportatori autonomi non possono essere esclusi definitivamente dal campo di applicazione della direttiva 2002/15/CE,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata «Mantenere l'Europa in movimento — Una mobilità sostenibile per il nostro continente — Riesame intermedio del Libro bianco sui trasporti pubblicato nel 2001 dalla Commissione europea» (6),

viste le lettere del presidente della commissione per l'occupazione e gli affari sociali indirizzate al Commissario Vladimir Spindla e al Vicepresidente della Commissione Jacques Barrot del 21 e 29 giugno 2007 e la risposta del Vicepresidente Barrot del 3 ottobre 2007,

vista la relazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro intitolata «Impatto della direttiva orario di lavoro sulle contrattazioni collettive nel settore dei trasporti su strada» (7),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0357/2008),

A.

considerando che taluni Stati membri non hanno trasmesso tempestivamente le informazioni necessarie sulle attività di ispezione e di controllo nel periodo 2003-2004, di cui al regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio sull'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, e che di conseguenza la relazione della Commissione sull'applicazione di tale regolamento nel periodo citato (COM(2007)0622) è stata presentata con un anno e mezzo di ritardo,

B.

considerando che la media del numero di infrazioni constatate è rimasta stabile, mentre il numero globale delle contravvenzioni notificate in alcuni Stati membri è aumentato in misura notevole — sono aumentate in generale le infrazioni accertate alle disposizioni sui periodi di interruzione e riposo, mentre sono diminuite quelle relative ai periodi di guida,

C.

considerando che nella prossima relazione biennale dovranno figurare per la prima volta i dati relativi all'attuazione della direttiva 2002/15/CE,

D.

considerando che è nell'interesse generale che le norme in materia di orario di lavoro, tempi di guida e di riposo tanto per i lavoratori mobili quanto per gli autotrasportatori autonomi siano applicate correttamente,

E.

considerando che la direttiva 2002/15/CE mira a stabilire regole minime relative all'organizzazione dell'orario di lavoro per migliorare la tutela della sicurezza e della salute delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto così come per migliorare la sicurezza stradale e riavvicinare le condizioni di concorrenza,

F.

considerando che la direttiva 2002/15/CE è entrata in vigore il 23 marzo 2002 e che gli Stati membri disponevano di un periodo di tre anni, conclusosi il 23 marzo 2005, per attuare le disposizioni in essa contenute, e che la maggioranza degli Stati membri non è riuscita ancora a concludere la trasposizione della direttiva in questo periodo di transizione di tre anni,

G.

considerando che, a due anni dalla fine del periodo di transizione previsto per la trasposizione della direttiva 2002/15/CE, alcuni Stati membri non hanno ancora trasposto tutte le sue disposizioni,

H.

considerando che gli autotrasportatori autonomi sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 2002/15/CE, almeno fino al 23 marzo 2009,

I.

considerando che la relazione della Commissione sulle conseguenze dell'esclusione degli autotrasportatori autonomi dal campo di applicazione della direttiva 2002/15/CE presenta i vantaggi e gli inconvenienti sia dell'inclusione che dell'esclusione di detta categoria, senza però giungere a conclusioni definitive,

J.

considerando che il Parlamento ha espresso in varie occasioni l'importanza di combattere la prassi irregolare dell'industria di classificare molti dipendenti come autotrasportatori autonomi fittizi,

K.

considerando l'importanza di eliminare le discrepanze tra gli Stati membri e di contribuire a garantire una concorrenza equa nel settore del trasporto su strada includendo gli autotrasportatori autonomi,

L.

considerando l'importanza di preservare la coerenza del campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 relativamente ai tempi di guida e di riposo, in cui non è riportata alcuna differenza tra categorie di conducenti,

M.

considerando che, qualora siano inclusi gli autotrasportatori autonomi, la limitazione dell'orario di lavoro per il settore dei trasporti su strada comporterebbe conseguenze positive molto più ampie per la sicurezza stradale,

N.

considerando che l'inclusione degli autotrasportatori autonomi non pregiudica la loro capacità ed esigenza di dedicarsi a mansioni amministrative o dirigenziali della propria impresa, dato che l'orario di lavoro ai sensi della direttiva 2002/15/CE si limita alle operazioni direttamente collegate al trasporto su strada,

O.

considerando che le parti sociali rappresentate nel Comitato economico e sociale europeo convengono ampliamente riguardo all'inclusione dei lavoratori autonomi, allo scopo di garantire la parità di trattamento di tutti i lavoratori del settore, evitare le distorsioni della concorrenza e promuovere migliori condizioni di lavoro,

P.

considerando che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che l'articolo 71 del trattato CE costituisce una base giuridica sufficiente per l'applicazione della direttiva 2002/15/CE ai lavoratori autonomi, proprio perché contribuisce agli obiettivi di sicurezza stradale e di avvicinamento delle condizioni di concorrenza,

Q.

considerando che le summenzionate comunicazione e relazione della Commissione sulle conseguenze dell'esclusione dei conducenti autonomi dall'ambito della direttiva 2002/15/CE dimostrano che i ritardi in materia di trasposizione e applicazione della direttiva 2002/15/CE in alcuni Stati membri sono tuttora preoccupanti, così come per le altre normative in materia sociale nel settore del trasporto su strada,

R.

considerando che, sebbene alcuni Stati membri non abbiano ancora trasposto la direttiva 2002/15/CE, le relazioni biennali di applicazione dovrebbero essere presentate secondo il calendario previsto nella stessa direttiva;

1.

deplora le notevoli differenze che permangono nell'applicazione e nell'esecuzione del regolamento (CEE) n. 3820/85; constata che gli Stati membri devono adoperarsi maggiormente per garantire un'attuazione efficiente ed armonizzata delle migliorate disposizioni in materia sociale;

2.

manifesta la sua preoccupazione dovuta alle carenze e ai ritardi in materia di trasposizione e applicazione della direttiva 2002/15/CE in taluni Stati membri; invita questi ultimi a trasmettere tempestivamente chiarimenti e osservazioni sulle ragioni della mancata attuazione e sugli ostacoli che eventualmente restano da superare;

3.

precisa che la direttiva 2002/15/CE introduce prescrizioni minime e che la sua trasposizione non deve comportare un regresso del livello di protezione dei lavoratori o del rispetto di condizioni più favorevoli nei singoli Stati membri derivanti dalla legislazione del lavoro generale o da contratti collettivi;

4.

chiede gli Stati membri di accelerare il processo di trasposizione, nonché una maggiore attenzione relativamente all'entrata in vigore delle disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada che consenta di ottemperare correttamente all'interesse generale di garantire la sicurezza stradale dei cittadini e la salute e sicurezza dei conducenti e che fornisca un quadro chiaro di concorrenza leale;

5.

chiede alla Commissione di elaborare le relazioni di applicazione della direttiva 2002/15/CE, nel termine previsto di due anni, sebbene alcuni Stati membri tuttora non abbiano trasposto le disposizioni della direttiva nel diritto nazionale;

6.

esprime la sua preoccupazione per l'elevato numero di infrazioni, soprattutto nel settore del trasporto di passeggeri, e auspica che gli Stati membri migliorino la rispettiva esecuzione della normativa; invita gli Stati membri a incrementare le iniziative comuni per promuovere lo scambio di informazioni e di personale nonché controlli armonizzati;

7.

chiede alla Commissione di agire con la massima determinazione di fronte alle infrazioni del diritto comunitario in materia sociale nel settore del trasporto su strada commesse dagli Stati membri, di introdurre misure coercitive da applicare in caso di violazione di tali disposizioni, di adottare un approccio preventivo e, qualora opportuno, di seguire la via giurisdizionale, allo scopo di garantire un rigoroso rispetto della legislazione comunitaria;

8.

invita la Commissione, nell'ambito della procedura di comitatologia prevista dal regolamento (CE) n. 561/2006, a presentare per l'ottobre 2008 orientamenti relativi alla definizione e classificazione uniforme delle infrazioni;

9.

chiede alla Commissione di dare una priorità adeguata alla dimensione sociale della sicurezza stradale e della salute dei conducenti e degli altri utenti della strada rispetto a qualsiasi altra considerazione nel redigere la sua valutazione ufficiale d'impatto al fine di presentare una proposta legislativa che modifichi la direttiva 2002/15/CE come previsto all'articolo 2, paragrafo 1 della stessa;

10.

chiede alla Commissione di tenere conto, nella valutazione ufficiale d'impatto, delle difficili condizioni di lavoro degli autotrasportatori che viaggiano in Europa, riconducibili all'inadeguatezza dell'accesso ad aree di sosta adatte benché l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 561/2006 riconosca implicitamente l'importanza di predisporre un numero sufficiente di punti di sosta sicuri e custoditi per gli autotrasportatori professionisti sulla rete autostradale dell'Unione; invita quindi la Commissione a dare seguito al progetto pilota sui parcheggi sicuri e custoditi lanciato dal Parlamento europeo, tenendo conto delle misure suggerite dal Comitato economico e sociale europeo nel parere «La politica europea di sicurezza stradale e i conducenti professionisti — Parcheggi sicuri e custoditi» (8);

11.

chiede alla Commissione di ultimare rapidamente lo studio d'impatto, che servirà da punto di partenza per decidere le eventuali azioni da intraprendere relativamente all'esclusione dei lavoratori autonomi dall'ambito di applicazione della direttiva 2002/15/CE;

12.

chiede alla Commissione di tenere in considerazione, nella sua summenzionata valutazione ufficiale d'impatto, l'opinione generale del settore dei trasporti in merito alla possibilità di includere gli autotrasportatori autonomi e ritiene che sarebbe estremamente difficile riconoscere legalmente la figura del lavoratore autonomo fittizio e di perseguirla, senza dimenticare i problemi di carattere pratico e burocratico che dovrebbero essere risolti per avere la garanzia che non si faccia un ricorso massiccio a suddetta figura per svincolarsi dai limiti previsti per l'orario di lavoro;

13.

chiede alla Commissione di presentare con sufficiente anticipo le iniziative pertinenti affinché la direttiva 2002/15/CE nella sua interezza, con tutti i suoi elementi, possa entrare pienamente in vigore il 23 marzo 2009 affinché il suo ambito di applicazione sia esteso per includere i lavoratori autonomi;

14.

esorta la Commissione a garantire la tempestiva conclusione delle valutazioni d'impatto, affinché sia possibile condurre senza indugio un'analisi obiettiva delle eventuali modifiche da prendere in considerazione;

15.

invita la Commissione a riesaminare le procedure di controllo del traffico in ogni Stato membro e a presentare al Parlamento una relazione al riguardo; invita la Commissione, qualora vengano individuate procedure di controllo che limitano la libera circolazione di beni o persone, a rivedere la normativa esistente e a proporre modifiche per garantire procedure uniformi di controllo del traffico;

16.

invita la Commissione e gli Stati membri a fornire con maggiore celerità le informazioni raccolte e le relazioni di attuazione elaborate sulla base di tali dati, affinché sia possibile procedere senza ulteriori ritardi agli adeguamenti normativi che si renderanno necessari a seguito dell'analisi dell'attuazione;

17.

ritiene che i dati sulle contravvenzioni confermino una volta di più il suo parere circa l'urgenza di adeguamenti normativi; esprime pertanto il suo convincimento che con l'entrata in vigore, nel maggio 2006, della direttiva 2006/22/CE e, nell'aprile 2007, del regolamento (CE) n. 561/2006, l'esecuzione in futuro della normativa sarà più rigorosa e uniforme;

18.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.


(1)  GU L 370 del 31.12.1985, pag. 1.

(2)  GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35.

(3)  GU L 102 del 11.4.2006, pag. 1.

(4)  GU L 102 del 11.4.2006, pag. 35.

(5)  Racc. I-7789.

(6)  GU C 161 del 13.7.2007, pag. 89.

(7)  http://www.eurofound.europa.eu/docs/eiro/tn0704039s/tn0704039s.pdf.

(8)  GU C 175 del 27.7.2007, pag. 88.


15.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 9/48


Giovedì 9 ottobre 2008
Seguito del processo Lamfalussy — Futura struttura di supervisione

P6_TA(2008)0476

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sul seguito della procedura Lamfalussy: futura struttura della vigilanza (2008/2148(INI))

2010/C 9 E/09

Il Parlamento europeo,

vista la quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (1),

vista la settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del Trattato e relativa ai conti consolidati (2),

vista la direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (3),

vista la direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (4),

vista la direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (5),

vista la direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (6),

vista la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti a un conglomerato finanziario (7),

vista la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (8),

vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (9),

vista la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio (rifusione) (10),

vista la direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione) (11),

vista la proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'assicurazione sulla vita relativa all'accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e al loro esercizio (solvibilità II) (rifusione) (COM(2008)0119),

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 27 settembre 2004 sulla prevenzione e la lotta alle pratiche societarie e finanziarie scorrette (COM(2004)0611),

vista la raccomandazione della Commissione 2004/913/CE, del 14 dicembre 2004, relativa alla promozione di un regime adeguato per quanto riguarda la remunerazione degli amministratori delle società quotate (12),

viste le sue risoluzioni dell'11 luglio 2007 sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010 — Libro Bianco (13), del 4 luglio 2006 sull'ulteriore consolidamento dell'industria dei servizi finanziari (14), del 28 aprile 2005 sullo stato attuale di integrazione dei mercati finanziari UE (15) e del 21 novembre 2002 sulle norme di vigilanza prudenziale nell'Unione europea (16),

vista la relazione del Forum per la stabilità finanziaria del 7 aprile 2008 sulla promozione del mercato e la resilienza istituzionale,

viste le conclusioni del Consiglio sul quadro di vigilanza dell'Unione europea e gli accordi di stabilità finanziaria adottate il 14 maggio 2008, e le conclusioni del Consiglio adottate a seguito delle riunioni del 3 giugno 2008, del 4 dicembre 2007 e del 9 ottobre 2007, su temi attinenti,

visto l'articolo 192, secondo comma, del trattato CE,

visti gli articoli 39 e 45 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0359/2008),

A.

considerando che è in corso la revisione delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE e che si attende una proposta sulle agenzie di rating creditizio,

B.

considerando che la Commissione non ha dato seguito a una serie di richieste del Parlamento, comprese quelle formulate nelle risoluzioni sopra menzionate; che pertanto l'allegato alla presente risoluzione è corredato di un elenco di raccomandazioni su come migliorare il funzionamento della vigilanza dei mercati finanziari,

C.

considerando che la vigilanza finanziaria non è rimasta al passo con l'integrazione del Mercato e l'evoluzione globale dei mercati finanziari, che richiedono un aggiornamento degli attuali sistemi di regolamentazione e vigilanza per affrontare i nuovi rischi sistemici, assicurare stabilità finanziaria, conseguire gli obiettivi dell'Unione europea e contribuire al miglioramento della governance finanziaria globale,

D.

considerando che ogni proposta formulata dal Parlamento deve essere fondata sull'enucleazione di principi e che le raccomandazioni figuranti in allegato devono essere elaborate consultando le autorità di vigilanza, i soggetti operanti sui mercati finanziari e gli altri organismi interessati,

E.

considerando che cresce il numero di entità paneuropee le cui attività si estendono a più Stati membri; che l'incrociarsi di diverse autorità nazionali ha complicato ulteriormente la situazione e creato incertezze circa le linee di responsabilità, specie in materia di vigilanza macro-prudenziale e di gestione delle crisi,

F.

considerando che l'attuale crisi finanziaria, innescata dai mutui subprime statunitensi e prodotti derivati, si è diffusa a livello mondiale a causa della natura sempre più integrata dei mercati, confermando l'indicazione secondo cui l'esistente regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari non denota un sufficiente grado di convergenza né a livello di Unione europea né a livello internazionale; considerando che è pertanto opportuna una riforma della regolamentazione e vigilanza del mercato finanziario,

G.

considerando che la crisi ha portato ad una stretta creditizia (credit squeeze) che a sua volta ha causato un aumento del costo del credito per numerosi operatori del mercato; che le attuali turbolenze dei mercati finanziari compromettono la crescita e l'occupazione,

H.

considerando che l'intermediazione dei mercati dei capitali e le nuove tipologie di veicoli finanziari hanno sì apportato benefici ma hanno anche generato fattori di rischio sistemico a livello globale,

I.

considerando che il modello «originate-to-distribute» ha accresciuto la concorrenza e distribuito il rischio; considerando che questo modelloha tuttavia indebolito gli incentivi per la valutazione e il monitoraggio del rischio e ha portato all'inosservanza dell'obbligo di diligenza (due diligence),

J.

considerando che pratiche poco ortodosse, come la gestione inadeguata del rischio, i prestiti irresponsabili, il debito eccessivo (leverage), l'indebolimento della due diligence e l'improvvisa contrazione di liquidità pongono rischi significativi agli istituti finanziari e rischiano di compromettere la stabilità finanziaria,

K.

considerando che le tecniche innovative, che erano state concepite per diminuire il rischio al microlivello, edi per sé conformi alle disposizioni regolamentari, potrebbero portare ad una concentrazione del rischio e creare un rischio sistemico,

L.

considerando che occorre prevenire i fenomeni pericolosi di arbitraggio regolamentare,

M.

considerando che la natura sempre più transfrontaliera dell'attività bancaria in Europa e la necessità di rispondere in maniera coordinata agli eventi avversi, così come la necessità di gestire i rischi sistemici in modo efficace, richiedono che le divergenze esistenti tra i regimi nazionali degli Stati membri siano ridotte il più possibile; considerando altresì che vi é la necessità di andare oltre agli studi già effettuati dalla Commissione europea a tal riguardo e di modificare al più presto la direttiva 94/19/CE in modo da garantire il medesimo livello di tutela per i depositi bancari nell'intera Unione europea così da mantenere la stabilità finanziaria e la fiducia degli investitori ed evitare distorsioni della concorrenza,

N.

considerando che vanno assicurati adeguati livelli di trasparenza nei confronti del pubblico, degli investitori e delle autorità di vigilanza,

O.

considerando l'opportunità che i sistemi di remunerazione basati sulle performance individuali ed aziendali non devono premiare il rischio eccessivo sul breve periodo a scapito del lungo periodo e della prudenza,

P.

considerando la necessità di affrontare e monitorare il problema dei conflitti di interesse che potrebbero nascere dal modello imprenditoriale utilizzato dagli istituti finanziari, dalle agenzie di rating creditizio, dalle società di audit e dagli studi legali,

Q.

considerando che le carenze delle agenzie di rating creditizio in relazione ai prodotti strutturati complessi e una cattiva comprensione dei rating da parte dei soggetti operanti sul mercato hanno creato esternalità negative di una certa entità e incertezze di mercato; che le procedure delle agenzie di rating creditizio necessitano un riesame,

R.

considerando che le forme di autoregolamentazione proposte dalle agenzie di rating creditizio non sono ancora sperimentate e appaiono pertanto verosimilmente insufficienti a sostenere il ruolo centrale ricoperto da tali agenzie nel sistema finanziario,

S.

considerando che l'integrazione del mercato, pur positiva in termini generali, va accompagnata da un idoneo approccio integrato alla vigilanza, che eviti fra l'altro inutili appesantimenti amministrativi e sia coerente con le politiche volte a migliorare la normazione,

T.

considerando che la Commissione dovrebbe condurre una completa valutazione di impatto sulla sua proposta legislativa,

U.

considerando che l'Unione europea ha bisogno di una regolamentazione e di una vigilanza più coerenti ed efficaci, correttamente implementate ma senza troppe pesantezze, al fine di mitigare il rischio di future crisi finanziarie e di garantire parità di condizioni in ambito transfrontaliero e tra tutti i partecipanti al mercato; considerando che l'Unione europea dovrebbe svolgere al riguardo un ruolo internazionale di primo piano e dovrebbe migliorare la coerenza di attuazione e la convergenza delle sue attività di regolamentazione e di vigilanza,

V.

considerando che un riesame generale degli attuali accordi di regolamentazione e vigilanza dell'Unione europea è necessario unitamente ad interventi volti a migliorare la cooperazione globale in materia di vigilanza che coprano, coordinandoli fra loro, il quadro di adeguatezza patrimoniale, la trasparenza e la governance, in quanto presupposti fondamentali per l'efficacia delle disposizioni regolamentari e di vigilanza,

W.

considerando che l'approccio in materia di vigilanza deve adattarsi alle specificità del mercato e agli aspetti di quest'ultimo che sono già regolamentati; che le finalità della vigilanza dei mercati finanziari e della vigilanza prudenziale di particolari istituzioni variano fra loro,

X.

considerando che le future proposte dovranno tenere conto dei negoziati sulla proposta «Solvency II» e delle revisioni delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE,

Y.

considerando che la cooperazione in materia di vigilanza deve tener conto della dimensione «paesi terzi» della vigilanza sui gruppi internazionali, visto che la maggior parte dei grandi gruppi finanziari dell'Unione europea, se non tutti, hanno interessi in questi paesi,

Z.

considerando che, alla luce delle conclusioni del Consiglio del 3 giugno 2008, del 4 dicembre 2007 e del 9 ottobre 2007, è stato già varato un vasto programma di lavoro per apportare miglioramenti mirati alle disposizioni che regolano la cooperazione a livello di Unione europea in materia di vigilanza; che sono in corso importanti programmi di lavoro, nell'Unione europea e a livello internazionale, al fine di comprendere le cause delle turbolenze del mercato e reagirvi in modo adeguato,

AA.

considerando l'opportunità di istituire entro l'autunno 2008 un comitato di saggi che riunisca diverse parti interessate, come autorità di vigilanza e di regolamentazione e rappresentanti dell'industria) ed elabori una visione a lungo termine in materia di vigilanza; considerando che tale comitato dovrebbe avere l'incarico di elaborare un progetto e una tabella di marcia per la messa in atto di riforme a lungo termine più radicali miranti a una piena integrazione istituzionale; considerando che oltre alla struttura della vigilanza finanziaria, il comitato dovrebbe anche occuparsi di aspetti quali l'elaborazione di un codice unico della vigilanza finanziaria, un sistema di garanzia dei depositi e un regime comune di insolvenza, che rispondano alle esigenze di un sistema finanziario e di vigilanza integrato;

1.

chiede alla Commissione di presentargli, sulla base degli articoli 44, 47, paragrafo 2, 55, 95, 105, paragrafo 6, 202, 211 o 308 del trattato CE, entro il 31 dicembre 2008, una o più proposte legislative che coprano le materie affrontate nelle raccomandazioni dettagliate figuranti in allegato;

2.

conferma che tali raccomandazioni rispettano il principio di sussidiarietà e i diritti fondamentali dei cittadini;

3.

ritiene che le incidenze finanziarie della(e) proposta(e) richiesta(e) debbano essere eventualmente coperte mediante gli stanziamenti di bilancio dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni dettagliate figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.


(1)  GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

(2)  GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

(3)  GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.

(4)  GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7.

(5)  GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5.

(6)  GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15.

(7)  GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1.

(8)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(9)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

(10)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(11)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

(12)  GU L 385 del 29.12.2004, pag. 55.

(13)  GU C 175 E, del 10.7.2008, pag. 392.

(14)  GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 110.

(15)  GU C 45 E del 23.2.2006, pag. 140.

(16)  GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 394.


Giovedì 9 ottobre 2008
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE

RACCOMANDAZIONI DETTAGLIATE SUI CONTENUTI DELLA(E) PROPOSTA(E) RICHIESTA(E)

1.     Raccomandazione 1 — Presupposti fondamentali per accordi efficaci in materia di regolamentazione e vigilanza

Il Parlamento europeo ritiene che l'atto legislativo o gli atti legislativi da adottare debbano avere l'obiettivo di disciplinare:

1.1.   Misure volte a migliorare il quadro regolamentare dei servizi finanziari dell'Unione europea

Quadro in materia di adeguatezza patrimoniale

a)

rivedere le regole sui requisiti in materia di capitale rafforzando le disposizioni in materia di gestione del rischio, di liquidità e di esposizione in modo coerente e, all'occorrenza, anticiclico per le entità che operano sui mercati finanziari, e garantire idonei requisiti patrimoniali per tutti i soggetti che operano sui mercati finanziari, tenendo conto nel contempo dei rischi sistemici;

b)

rafforzare la capacità del quadro di adeguatezza patrimoniale di affrontare perturbazioni del mercato finanziario, rispettando al tempo stesso le competenze delle autorità nazionali;

c)

garantire nella misura del possibile che le norme siano anticicliche;

d)

riformare il quadro per migliorare la gestione del rischio; garantire l'adeguatezza dei modelli matematici considerando eventualmente se estendere gli scenari ed aumentare la frequenza delle operazioni di stress testing;

e)

assicurare idonei requisiti patrimoniali per prodotti finanziari complessi e derivati;

f)

assicurare l'informativa sulle operazioni fuori bilancio, sui veicoli di investimento strutturati (SIV) e su qualsiasi strumento di immissione di liquidità (liquidty assistance), e imporre un'adeguata valutazione dei relativi rischi, in modo che i soggetti operanti sul mercato conoscano l'esistenza di tali strumenti e il loro funzionamento.

1.2.   Misure per migliorare la trasparenza

a)

Cartolarizzazione: promuovere la trasparenza, la chiarezza e la disponibilità di informazioni in merito a prodotti finanziari complessi e al processo di cartolarizzazione, tenendo conto delle iniziative di parte industriale attualmente in corso in tale settore; assicurare che la cartolarizzazione e il processo di rating creditizio non diano luogo a un aumento ingiustificato del valore totale del prodotto cartolarizzato, tale da superare il valore dell'attivo sottostante;

b)

Prodotti finanziari complessi (CFS): assicurare che le agenzie di rating creditizio adottino una terminologia coerente ed appropriata, che chiarisca le differenze rispettive di tali prodotti soprattutto in termini di volatilità, complessità e vulnerabilità alle tensioni dei mercati, tenendo conto della necessità per gli investitori di sviluppare procedure di valutazione della qualità dei prodotti strutturati senza fare esclusivo assegnamento sui ratings;

c)

Regole contabili, valutazione e determinazione dei prezzi:

i)

assicurare che i veicoli di cartolarizzazione ricevano un adeguato trattamento contabile, per evitare che le società e gli istituti finanziari possano mantenere artificialmente fuori bilancio società veicolo (SPV), SIV, ecc.;

ii)

assicurare che le norme in materia di standard di valutazione e determinazione dei prezzi per i prodotti finanziari complessi, in particolare nel quadro dello IAS 39, siano elaborate in cooperazione con l'IASB e con altri competenti organismi internazionali;

d)

Mercati non regolamentati: accrescere la trasparenza dei mercati ristretti (OTC) in relazione alla loro liquidità ed affrontare le principali fonti di rischio sistemico (segnatamente rischio di concentrazione delle controparti) e all'occorrenza prevedere incentivi a che le transazioni OTC vengano, laddove opportuno, effettuate in stanze di compensazione.

1.3.   Misure di governance

a)

Cartolarizzazione: prevedere che gli emittenti valutino il rischio, procedano al suo monitoraggio e garantiscano la trasparenza del debito o dei titoli ipotecari, onde consentire agli investitori di osservare debitamente il principio della due diligence.

b)

Piani di remunerazione: prevedere per gli istituti finanziari l'obbligo di informativa sulla loro politica di remunerazione, anche per quanto riguarda le stock option, in particolare sui pacchetti retributivi dei direttori; garantire che tutte le transazioni che comportano attività di gestione possano essere chiaramente identificate nei rendiconti di esercizio; stabilire che le autorità di vigilanza prudenziale includano nella loro valutazione della gestione del rischio l'influenza della remunerazione, dei sistemi retributivi a premio e della tassazione, per garantire che contengano incentivi equilibrati e non inducano ad assumere rischi estremi.

c)

Regime di responsabilità societaria: provvedere all'introduzione di regimi nazionali in materia di responsabilità che stabiliscano ammende appropriate ed altre sanzioni in caso di mancata conformità alla legislazione in materia di servizi finanziari, prevedendo che il personale direttivo degli istituti finanziari possa essere sospeso o interdetto dall'esercizio dell'attività nell'intero settore finanziario o in determinati suoi comparti in caso di omissione o negligenza.

d)

Agenzie di rating creditizio: varare misure che affrontino ad esempio i conflitti di interesse, i sistemi di garanzia della qualità e l'attività di vigilanza secondo modalità coerenti con le raccomandazioni adottate dal Forum sulla stabilità finanziaria (Financial Stability Forum), dall'Organizzazione internazionale delle Commissioni preposte al controllo delle borse (International Organization of Securities Commissions), dal Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari e dal Gruppo di esperti dei mercati europei dei valori mobiliari, sulla questione dei possibili miglioramenti da apportare ai processi di rating creditizio, eventualmente traendo insegnamenti dalla vigilanza dei revisori dei conti; considerare in particolare i seguenti aspetti: trasparenza delle metodologie, delle assumptions e degli stress test nel quadro del rating; possibilità per chi esercita la vigilanza di richiedere un audit trail della corrispondenza emittente/agenzia di rating e di ricevere notifica di eventuali gravi problemi relativi ai modelli; garantire che le agenzie di rating creditizio forniscano informazioni più precise in merito alle particolari caratteristiche dei prodotti di debito complessi, dei prodotti associati a crediti ipotecari e del debito tradizionale, e che le agenzie di rating applichino simboli differenziati al rating dei prodotti di debito complessi, dei prodotti associati a crediti ipotecari e del debito tradizionale; accrescere la trasparenza delle agenzie di rating, con particolare riferimento alle metodologie e ai criteri specifici di valutazione per i prodotti di debito complessi, i prodotti associati a crediti ipotecari e il debito tradizionale.

2.     Raccomandazione 2 — Stabilità finanziaria e misure in materia di rischio sistemico

Il Parlamento europeo ritiene che l'atto legislativo o gli atti legislativi da adottare debbano avere l'obiettivo di disciplinare:

a)

Stabilità finanziaria e rischi sistemici: mettere a punto basi dati, scenari e politiche future in materia di vigilanza macroprudenziale e stabilità finanziaria unitamente a un sistema di allerta precoce e provvedere a che la Banca centrale europea (BCE), il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e il Comitato per la vigilanza bancaria del SEBC (BSC) assumano un ruolo attivo nella loro promozione, elaborazione ed esercizio; assicurare che le autorità di vigilanza e le banche centrali dell'Unione europea forniscano alla BCE, per il tramite del BSC, pertinenti informazioni e dati microprudenziali aggregati non accessibili al pubblico, riservati ed aggiornati, in modo che essa possa espletare le funzioni di cui sopra e prevenire il rischio sistemico.

b)

Disposizioni in materia di prevenzione, gestione e risoluzione delle crisi a livello di Unione europea, in particolare:

i)

promuovere l'introduzione di disposizioni per la prevenzione e la gestione delle crisi a livello di Unione europea in funzione delle necessità. Ciò comprende:

il monitoraggio e la valutazione dei rischi finanziari sistemici a livello di Unione europea;

l'istituzione di un sistema a livello di Unione europea di allerta precoce e di meccanismi di intervento rapido per far fronte al problema di entità deboli e insolventi, ad esempio allorché trattasi di un gruppo finanziario transfrontaliero dell'Unione europea o quando venga minacciata la stabilità della stessa Unione europea; tale meccanismo dovrebbe essere ben definito, chiaro, in grado di operare rapidamente e in regola con le norme dell'Unione europea in materia di aiuti di stato;

una maggiore facilità nel trasferimento transfrontaliero di fondi nell'ambito di un gruppo in situazioni estreme, tenendo conto degli interessi dei creditori delle singole entità del gruppo e avuto riguardo alla direttiva 2001/24/CE;

la gestione delle crisi transfrontaliere e norme più chiare in materia di aiuti di Stato qualora tali crisi si producano;

ii)

promuovere disposizioni in materia di risoluzione delle crisi migliorando le norme dell'Unione europea sulla liquidazione e definire norme in materia di ripartizione degli oneri fra gli Stati membri interessati in caso di insolvenza all'interno di gruppi finanziari transfrontalieri.

c)

assicurare che le norme dell'Unione europea sulle garanzie di deposito siano urgentemente riviste per evitare un'arbitrarietà tra i livelli di garanzia nei diversi Stati membri che possa accrescere ulteriormente la volatilità e minare la stabilità finanziaria, invece di aumentare la sicurezza e la fiducia degli investitori; si dovrebbero inoltre garantire condizioni uniformi di concorrenza per gli istituti finanziari; modificare le norme dell'Unione europea sulle garanzie di deposito per sostenere l'ulteriore sviluppo dei regimi ex ante finanziati dai contributi degli istituti finanziari; il livello dei rimborsi dovrebbe essere notevolmente aumentato e la loro disponibilità per i clienti al dettaglio in caso di insolvenza di istituti finanziari dovrebbe essere assicurata entro tempi ragionevoli anche in situazioni transfrontaliere.

d)

promuovere norme analoghe per le garanzie assicurative, riconoscendo le differenti caratteristiche dei settori assicurativo e bancario.

e)

assicurare la diversificazione del mercato ed incoraggiare le istituzioni che detengono attività o passività a lungo termine a diversificare i rischi di mercato e di liquidità.

3.     Raccomandazione 3 — Quadro di vigilanza

Il Parlamento europeo ritiene che l'atto o gli atti legislativi da adottare debbano avere l'obiettivo di regolamentare, semplificare, integrare e completare l'attuale sistema di vigilanza, sulla base delle seguenti indicazioni:

3.1.   Vigilanza di grandi gruppi finanziari transfrontalieri

a)

Entro il 31 dicembre 2008 un regolamento dovrà imporre l'istituzione di collegi di vigilanza per i gruppi maggiori o le maggiori holding finanziarie transfrontaliere operanti nell'Unione europea. Il regolamento dovrà contenere chiari criteri per individuare i gruppi e le holding finanziarie transfrontaliere in relazione alle quali tali collegi saranno obbligatori. In caso di consistente presenza del gruppo nei paesi terzi, sarebbe opportuno evitare di creare strutture parallele: gli organi di vigilanza del paese terzo potrebbero essere invitati a partecipare, per quanto ragionevolmente praticabile;

b)

I collegi dovranno essere costituiti da rappresentanti delle autorità nazionali di vigilanza responsabili della vigilanza prudenziale. Il regolamento dovrebbe contenere chiari criteri quanto alle autorità nazionali di vigilanza che devono essere rappresentate nei collegi obbligatori, tenendo conto della quota di mercato del gruppo in uno Stato membro, del volume delle operazioni transfrontaliere, della consistenza e del valore degli attivi. Si tratta di riflettere l'importanza delle attività del gruppo facendo in modo che siano rappresentati tutti gli Stati membri in cui operano la società madre, le succursali e le filiali più importanti e tenendo conto della necessità di associare gli organi di vigilanza dei paesi terzi, se ciò è ragionevolmente praticabile. Una speciale attenzione andrebbe accordata alle sfide cui si trovano confrontati gli organi di vigilanza nelle economie che stanno rapidamente recuperando il terreno perduto. Per raggiungere l'integrazione operativa, l'autorità di vigilanza centrale (consolidating supervisor) deve godere di piena leadership funzionale all'interno del collegio, in altre parole deve essere il punto centrale di contatto per il gruppo finanziario ed essere in grado di provvedere alla necessaria delega di compiti e competenze all'interno del collegio;

c)

I collegi dovranno di norma essere presieduti dal consolidating supervisor dello Stato membro in cui si trova l'amministrazione centrale o la sede principale dell'Unione europea dei gruppi o delle holding finanziarie transfrontaliere. Tale autorità centrale ospiterà la segreteria amministrativa e la doterà del personale necessario;

d)

All'interno dell'Unione europea, occorrerà prevedere la raccolta, lo scambio e l'accesso alle informazioni rilevanti tra i membri del collegio e tra tutte le autorità di vigilanza interessate, promuovendo disposizioni per intensificare al massimo lo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza dei paesi terzi;

e)

I collegi delibereranno eventualmente con un sistema di voto a maggioranza qualificata, sulla base di principi e finalità che assicurino un adeguato trattamento improntato a coerenza ed equità e pari condizioni di concorrenza.

3.2.   Struttura di vigilanza dell'UE: Comitati Lamfalussy di livello 3

a)

Entro il 31 dicembre 2008 un regolamento dovrà rafforzare e chiarire lo status e le responsabilità dei comitati Lamfalussy di livello 3, conferendo a questi ultimi uno status giuridico conforme ai suoi compiti, nonché coordinare e razionalizzare l'azione delle varie autorità di vigilanza settoriali, ampliandone i compiti e attribuendo loro adeguate risorse finanziarie ed umane;

b)

Oltre alle funzioni di consulenza, i comitati Lamfalussy di livello 3 avranno il compito (nonché gli strumenti e le risorse all'uopo necessari) di assicurare, promuovendola attivamente, la convergenza in materia di vigilanza e la parità di condizioni nell'attuazione e applicazione della legislazione dell'Unione europea. Gli organi nazionali di vigilanza dovranno dare attuazione ai compiti istituzionali e alle decisioni dei comitati Lamfalussy di livello 3. Tali funzioni dovranno essere incluse nei mandati delle autorità nazionali di vigilanza, mandati che saranno meglio armonizzati tra di loro;

c)

I comitati Lamfalussy di livello 3 dovranno presentare un piano di lavoro annuale. Il Parlamento, il Consiglio e la Commissione dovranno approvare le relazioni e i piani di lavoro annuali di tali comitati.

d)

I comitati Lamfalussy di livello 3 potranno adottare decisioni sulla base di un idoneo sistema di voto a maggioranza qualificata che tenga in considerazione la dimensione relativa del settore finanziario e del PIL di ogni Stato membro, nonché dell'importanza sistemica del settore finanziario per lo Stato membro; tale procedura dovrà essere elaborata sia per le decisioni sulle questioni inerenti alla convergenza della vigilanza che per il parere da fornire alla Commissione sulla legislazione e la regolamentazione;

e)

I comitati Lamfalussy di livello 3 dovranno

i)

mettere a punto procedure per la trasmissione di dati in situazioni transfrontaliere;

ii)

emettere raccomandazioni su questioni operative specifiche della macro-vigilanza;

iii)

emettere orientamenti per assicurare la coerenza e razionalizzare le prassi di vigilanza dei collegi;

iv)

sviluppare procedure di mediazione per i conflitti che possano insorgere tra membri di un collegio;

v)

definire norme comuni di comunicazione e requisiti in materia di trasmissione di dati applicabili ai gruppi, preferibilmente in un formato multiuso come l'XBRL (Extensible Business Reporting Language);

vi)

rappresentare l'Unione europea in seno alle istanze settoriali internazionali di vigilanza come l'Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari;

vii)

istituire per ciascun collegio un processo periodico di revisione da parte di un comitato di esperti onde garantire la convergenza delle procedure dei collegi. Si tratterebbe di un comitato misto composto dai comitati Lamfalussy di livello 3 e dal BSC. Quest'ultimo apporterebbe la prospettiva macroprudenziale, che è indispensabile per assicurare la stretta cooperazione tra le autorità di vigilanza e le banche centrali e per gestire in modo efficace le situazioni di crisi;

f)

I presidenti dei comitati Lamfalussy di livello 3 dovranno incontrarsi con periodicità regolare per rafforzare la cooperazione e la coerenza intersettoriale dei tre comitati Lamfalussy di livello 3. Ove possibile, occorrerebbe far ricorso alla mediazione per risolvere controversie in primo grado con il mediatore o i mediatori concordati tra le parti in controversia; in mancanza di ciò, un gruppo, costituito dai presidenti dei comitati Lamfalussy di livello 3, unitamente ad un presidente e un vicepresidente indipendenti, dovrebbe ottenere competenze giuridiche di mediazione e, se necessario, intervenire per risolvere i conflitti tra le autorità di vigilanza all'interno della struttura dei collegi e dei comitati settoriali Lamfalussy di livello 3. Il presidente e il vicepresidente per questo gruppo di coordinamento del comitato Lamfalussy di livello 3 dovrebbero essere designati dalla Commissione e approvati dal Parlamento per un mandato di cinque anni;

g)

Insieme essi dovranno:

i)

svolgere un'azione di coordinamento fra i comitati Lamfalussy di livello 3;

ii)

fornire dati e statistiche comuni;

iii)

cooperare con il BSC e la BCE per il coordinamento su questioni di stabilità finanziaria;

iv)

laddove necessario, definire adeguate disposizioni per risolvere gli eventuali conflitti fra gli organi di vigilanza nazionali e/o settoriali partecipanti ai collegi o fra i comitati Lamfalussy di livello 3;

v)

promuovere una futura cultura europea della vigilanza tanto solida quanto sostenibile e in grado di assicurare maggiore integrazione e coordinamento intersettoriale e transfrontaliero;

h)

Si dovrà promuovere un'architettura della vigilanza solida e sostenibile e in grado di assicurare maggiore integrazione e coordinamento intersettoriale e transfrontaliero.

3.3.   Disposizioni UE in materia di stabilità finanziaria

a)

Entro il 31 dicembre 2008, una proposta dovrà dettare disposizioni in materia di vigilanza sulla stabilità finanziaria a livello dell'Unione europea. Tali norme dovranno assicurare l'efficace raccolta ed analisi di informazioni micro e macro prudenziali per l'individuazione precoce di potenziali rischi alla stabilità finanziaria, ed inserirsi nel lavoro globale in materia di stabilità finanziaria. Le disposizioni in questione dovranno permettere agli organi di vigilanza e alle banche centrali dell'Unione europea di rispondere prontamente intervenendo come «forza di reazione rapida» alle situazioni di crisi aventi un impatto sistemico sull'Unione europea;

b)

le disposizioni in materia di vigilanza dovrebbero mirare principalmente a rafforzare i legami orizzontali tra la politica macroeconomica e finanziaria e la vigilanza dei mercati finanziari. Appare necessario al riguardo rafforzare il ruolo della BCE. Occorre sviluppare procedure di cooperazione e di scambio di informazioni tra i comitati Lamfalussy di livello 3 e la SEBC/BSC;

c)

Al riguardo, si tratterà in particolare di:i) definire un adeguato sistema di raccolta e scambio di dati in materia di vigilanza;

i)

definire un adeguato sistema di raccolta e scambio di dati in materia di vigilanza;

ii)

analizzare ed elaborare tali dati;

iii)

mettere a punto procedure per la fornitura e la raccolta di dati riservati;

iv)

fornire segnali di allerta precoce in merito alle dinamiche che possono compromettere la stabilità del sistema finanziario;

v)

istituire meccanismi di reazione rapida in caso di minaccia alla stabilità finanziaria;

vi)

rappresentare l'Unione europea negli organismi internazionali di vigilanza, come il Forum per la stabilità finanziaria, e identificare una controparte a livello di Unione europea per le autorità di vigilanza di altre parti del mondo.


15.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 9/56


Giovedì 9 ottobre 2008
Un impegno comune per la salute: Approccio strategico dell'Unione europea per il periodo 2008-2013

P6_TA(2008)0477

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 su «Un impegno comune per la salute: Approccio strategico dell'Unione europea per il periodo 2008-2013» (2008/2115(INI))

2010/C 9 E/10

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 152 e gli articoli da 163 a 173 del trattato CE,

visto il Libro bianco della Commissione del 23 ottobre 2007 dal titolo «Un impegno comune per la salute: Approccio strategico dell'UE per il periodo 2008-2013» (COM(2007)0630),

viste le conclusioni del Consiglio del 5-6 dicembre 2007 sul Libro bianco dal titolo «Un impegno comune per la salute: Approccio strategico dell'UE per il periodo 2008-2013»,

visto il parere del Comitato delle regioni del 9 aprile 2008 sul Libro bianco dal titolo «Un impegno comune per la salute: Approccio strategico dell'UE per il periodo 2008-2013» (1),

vista la decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che istituisce un secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013) (2),

viste le conclusioni del Consiglio dell'1-2 giugno 2006 sui valori e principi comuni dei sistemi sanitari dell'Unione europea (3),

vista la decisione 2004/513/CE del Consiglio, del 2 giugno 2004, relativa alla conclusione della convenzione quadro dell'OMS per la lotta contro il tabagismo (4),

viste le conclusioni del Consiglio dell'1-2 giugno 2006 sulla salute delle donne (5),

visto il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (6),

visto il Libro bianco della Commissione del 30 maggio 2007 dal titolo «Una strategia europea sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità» (COM(2007)0279),

vista la sua risoluzione del 6 luglio 2006 sulla protezione dei lavoratori sanitari europei da infezioni trasmissibili per via ematica a seguito di ferite provocate da aghi (7),

visti gli orientamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nell'ambito della strategia quadro «Health for All in the 21st Century» (salute per tutti nel XXI secolo),

vista la propria risoluzione del 22 aprile 2008 sulla donazione e il trapianto di organi: azioni politiche a livello UE (8),

vista la propria risoluzione del 10 aprile 2008 sulla lotta al cancro in una Unione europea allargata (9),

vista la propria risoluzione del 15 gennaio 2008 sulla strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (10),

vista la propria risoluzione del 12 luglio 2007 sulle iniziative per contrastare le malattie cardiovascolari (11),

vista la propria risoluzione del 6 settembre 2006 sul miglioramento della salute mentale della popolazione. Verso una strategia in materia di salute mentale per l'Unione europea (12),

vista la propria risoluzione del 23 febbraio 2005 sul piano d'azione europeo per l'ambiente e la salute 2004-2010 (13),

vista la propria dichiarazione del 27 aprile 2006 sul diabete (14),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0350/2008),

A.

considerando che la salute è una delle cose più preziose, che il nostro obiettivo è la salute per tutti e che dobbiamo garantire un elevato livello sanitario,

B.

considerando che l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata tra l'altro sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale e che l'articolo 35 stabilisce che ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche e che deve essere garantito un livello elevato di protezione della salute umana,

C.

considerando che l'effetto positivo dei progressi in materia di salute è l'aumento della longevità in un numero sempre più alto di persone,

D.

considerando che l'aumento dei tassi di tumore, diabete, malattie cardiovascolari, reumatiche e mentali, di problemi legati al sovrappeso e all'obesità, insieme con la malnutrizione e l'alimentazione inadeguata, l'HIV/AIDS nonché le scarse condizioni ambientali e la riapparizione di talune malattie connesse al crescente divario delle diseguaglianze sociali e alle sfide di nuova natura, minacciano in misura sempre maggiore la salute nell'Unione europea e fuori, aumentando così la necessità di prevenzione e di disposizioni sanitarie di assistenza formali e informali, nonché di riabilitazione post-malattia,

E.

considerando che le nuove minacce sanitarie di portata transfrontaliera, come le pandemie, le nuove patologie trasmissibili, le malattie tropicali e il terrorismo biologico, nonché gli effetti del cambiamento climatico e della globalizzazione, soprattutto per quanto riguarda l'acqua, gli alimenti, l'aumento della povertà e le migrazioni, nonché le minacce attuali come l'inquinamento ambientale, si stanno facendo più serie,

F.

considerando che i sistemi di sanità solidali sono un elemento essenziale del modello sociale europeo e i servizi sociali e sanitari di interesse generale adempiono ad un obiettivo di interesse generale, contribuendo in modo significativo alla giustizia e alla coesione sociale,

G.

considerando che l'invecchiamento della popolazione sta modificando i quadri patologici, aumentando in tal modo la necessità di cure mediche e sanitarie formali e informali ed esercitando pressioni sulla sostenibilità dei sistemi sanitari, e che a tal fine occorre una particolare attenzione per il sostegno alla ricerca e all'innovazione da parte degli attori pubblici e privati nonché forti politiche a sostegno delle prime fasi della vita, specie in alcuni Stati membri,

H.

considerando che esistono grosse disparità a livello di assistenza sanitaria tra gli Stati membri e all'interno di uno stesso Stato membro,

I.

considerando che i cittadini si aspettano un'azione sempre più comune ed efficace in materia sanitaria,

J.

considerando che al contempo vanno rispettate le competenze degli Stati membri nel campo della salute e la loro libertà di decidere che tipo di servizi sanitari ritengono adeguati, nella stretta osservanza del principio di sussidiarietà, incluso il rispetto per le differenze dei sistemi gestionali e per gli approcci specifici scelti dagli Stati membri nell'integrare la prestazione pubblica e privata di servizi sanitari,

K.

considerando che, per questioni di carattere etico, resta nella sfera di competenza degli Stati membri valutare se una determinata prestazione costituisca o meno un servizio sanitario,

L.

considerando che quello della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro è un settore in cui l'Unione europea ha chiaramente la competenza per agire;

M.

considerando che esistono settori in cui gli Stati membri da soli non possono operare efficacemente e che l'Unione europea è impegnata nella realizzazione di una politica sanitaria comune con cui poter fornire valore aggiunto (ad es. mediante lo scambio di informazioni e buone prassi),

N.

considerando che gli investimenti nella sanità sono essenziali per lo sviluppo della persona umana e hanno ricadute nei vari settori economici,

O.

considerando che manca la chiarezza in merito al numero dei vari generi di lavoro e dei programmi di lavoro nel settore della sanità,

P.

considerando che le opportunità per la prevenzione delle malattie rimangono non sfruttate,

Q.

considerando che con l'aumento della resistenza agli antibiotici, questi ultimi perdono sempre più di utilità; considerando che i livelli di resistenza variano nell'Unione europea a seconda dei diversi atteggiamenti nei confronti dell'uso e del controllo degli antibiotici (in alcuni Stati membri si registra un consumo di antibiotici da 3 a 4 volte superiore rispetto ad altri Stati membri); considerando che la resistenza agli antibiotici è un problema europeo, dato che i frequenti spostamenti, inclusi quelli turistici, aumentano il rischio di diffondere batteri resistenti, e che risulta quindi opportuno monitorare l'uso inappropriato di antibiotici e incoraggiarne un uso prudente; considerando che il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM) è l'agenzia idonea per coordinare tali attività,

R.

considerando che il 40 % della spesa in materia sanitaria è connessa a stili di vita non salutari (derivanti ad esempio dal consumo di alcol, tabacco, dalla sedentarietà e da cattive abitudini alimentari),

S.

considerando che l'efficace tutela della salute e della sicurezza sul lavoro può evitare casi di incidenti sul lavoro, impedire l'insorgere di malattie professionali e ridurre il numero di disabili permanenti per motivi professionali,

T.

considerando che la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione a sostanze cancerogene e mutagene durante il lavoro (15) non protegge adeguatamente i lavoratori dell'Unione europea dall'esposizione alle sostanze tossiche per il ciclo riproduttivo,

U.

considerando che la malnutrizione, che interessa un numero significativo di cittadini dell'Unione europea, tra i quali si stima il 40 % di pazienti negli ospedali e tra il 40 % e l'80 % degli anziani nelle case di cura, costa ai sistemi sanitari europei importi simili a quelli imputabili all'obesità e al sovrappeso,

V.

considerando che la salute non è influenzata solo dall'alcol, dal tabacco, dall'inattività, dalla dieta e da altri fattori esterni analoghi, e che quindi va prestata maggiore attenzione alla dimensione psicosomatica di molte malattie e alle cause più profonde dell'aumento del numero di persone affette da depressione e altri disturbi mentali,

W.

considerando che gli Stati membri dovrebbero promuovere maggiormente l'assistenza alle persone affette da malattie croniche e/o da disabilità, in modo da consentire loro di essere integrati nella società nella maggiore misura possibile,

X.

considerando che in molti Stati membri la crescente domanda di servizi sanitari richiede urgentemente misure attive per assumere ed occupare personale sanitario, nonché per fornire servizi di sostegno a parenti e amici che prestano assistenza non retribuita alle persone in stato di dipendenza,

Y.

considerando che nella strategia dell'Unione europea sulla sanità occorre prestare più attenzione alla cura a lungo termine, mediante l'uso di nuove tecnologie, alla cura di persone affette da malattie croniche e alle prestazioni sanitarie a domicilio alle persone anziane, alle persone affette da disabilità fisica o mentale, nonché a servizi per chi provvede ad assisterli, e che, in tale contesto, vanno ricercate sinergie tra servizi sanitari e servizi sociali;

1.

si compiace del summenzionato Libro bianco della Commissione su una strategia comunitaria in materia di salute per il periodo 2008-2013 e ne appoggia i valori, i principi, gli obiettivi strategici e le iniziative specifiche;

2.

invita la Commissione a esaminare gli esistenti lavori nel settore della sanità per determinare quali sono i generi di lavoro che creano valore per la Comunità e gli Stati membri; nel contesto di questo compito invita la Commissione a accertare quali metodi e pratiche di lavoro aggiungono valore alle attività degli Stati membri nel settore della salute e quali dovrebbero essere coordinati meglio;

3.

ritiene che, considerata l'esistenza di nuove minacce sanitarie, il problema della salute vada affrontato alla stregua di una questione politica fondamentale della strategia di Lisbona, che include la necessità di fornire ai cittadini l'accesso a un'assistenza sanitaria sufficiente e della massima qualità disponibile per assicurare una forza lavoro in buona salute e competitiva;

4.

deplora il fatto che il Libro bianco non fissi obiettivi specifici quantificabili e misurabili il cui conseguimento possa produrre risultati tangibili, e raccomanda l'adozione di tali obiettivi;

5.

sottolinea che l'assistenza sanitaria necessita del sostegno di politiche efficaci in tutti i settori e a tutti i livelli, negli Stati membri e nell'Unione europea («La salute in tutte le politiche») nonché a livello globale;

6.

sottolinea la necessità imperativa di riconoscere il diritto degli uomini e delle donne ad un maggiore coinvolgimento nelle questioni riguardanti la salute umana e l'assistenza medica nonché quello dei bambini alla tutela illimitata della salute secondo i principi generali di universalità, parità e solidarietà;

7.

sottolinea che secondo l'OMS le malattie croniche, in particolare gli attacchi vascolari cerebrali e le malattie cardiache, stanno progressivamente sorpassando le malattie infettive;

8.

raccomanda, nel quadro degli sforzi atti a prevenire le malattie, che si diffonda la prassi di effettuare valutazioni di impatto sanitario, dato che l'impatto sulla salute umana delle decisioni adottate dagli organismi competenti a vari livelli, quali autorità locali e regionali e parlamenti nazionali, è misurabile;

9.

evidenzia che i piani d'azione dovrebbero affrontare le cause della manifestazione di talune malattie e l'esigenza di ridurre e prevenire le epidemie e le pandemie; sottolinea che esistono anche problematiche connesse al genere quale il cancro alla prostata per gli uomini e il cancro al collo dell'utero per le donne e che sarebbe opportuno mettere a punto politiche specifiche al riguardo;

10.

raccomanda che il mandato dell'ECDC sia esteso a malattie non infettive;

11.

propone alla Commissione di stabilire come obiettivo prioritario la riduzione delle disuguaglianze e delle iniquità evitabili a livello di salute fra Stati membri, nonché tra i diversi gruppi sociali e fasce della popolazione, ivi compresi uomini e donne con problemi di sanità mentale; invita inoltre gli Stati membri a far rispettare pienamente l'applicazione dei testi comunitari quali la direttiva sulla trasparenza (16);

12.

evidenzia che le iniziative tese a ridurre le disparità a livello di salute dovrebbero includere una promozione mirata, l'educazione del pubblico e programmi di prevenzione;

13.

ritiene che sia necessario intensificare notevolmente gli sforzi per la prevenzione delle malattie e le vaccinazioni, ove esistano prodotti efficaci; sollecita pertanto la Commissione a elaborare un piano ambizioso di azioni preventive per tutto il periodo quinquennale; riconosce che la spesa sanitaria, soprattutto per la prevenzione e la diagnostica tempestiva di malattie, non sia soltanto un costo ma anche un investimento che potrebbe essere valutato in termini di anni di vita in buona salute, come uno degli indicatori strutturali di Lisbona;

14.

sottolinea il fatto che la salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, che non coincide con una semplice assenza di malattie o infermità;

15.

sottolinea che l'accesso a informazioni affidabili, indipendenti e comparabili in materia di comportamenti sani, malattie e opzioni di trattamento sia una condizione imprescindibile per una strategia efficace di prevenzione delle malattie;

16.

sottolinea che il desiderio di prevenire le malattie non deve condurre a un clima nella società che impedisca la nascita di bambini con malattie croniche o con disabilità; chiede alla Commissione di promuovere misure concrete di assistenza ai genitori di bambini con malattie croniche o disabilità;

17.

sottolinea inoltre che, al fine di promuovere gli investimenti nella salute, è di vitale importanza misurare l'efficacia degli investimenti finora effettuati e pubblicarne i risultati;

18.

sottolinea l'importanza di realizzare programmi di screening ben organizzati, completi ed efficaci al fine di agevolare l'individuazione precoce e il trattamento immediato delle malattie, riducendo in tal modo la mortalità e la morbilità ad esse associate;

19.

ritiene che i diritti dei cittadini in materia di accesso all'assistenza sanitaria e la responsabilità del cittadino nei confronti della propria salute debbano essere fondamentali, considerato che l'Unione europea impone norme elevate in materia sanitaria e di sicurezza alimentare; enfatizza l'importanza di promuovere programmi di alfabetizzazione sanitaria lungo tutto l'arco della vita e chiede maggiori investimenti nella ricerca sull'alfabetizzazione sanitaria onde individuare le strategie più appropriate per affrontare la questione nei diversi gruppi di popolazione; incoraggia tutti i settori della società a condurre stili di vita sani;

20.

sottolinea che il concetto di «stile di vita sano» (ossia dieta sana, assenza di abuso di droghe e sufficiente attività fisica) deve essere integrato da una dimensione psicosociale (vale a dire un approccio equilibrato alla vita lavorativa e familiare); sostiene che uno stile di vita sano comprende una buona salute mentale e fisica e questi sono anche fattori importanti per il mantenimento di un'economia competitiva;

21.

si attende che la Commissione presti un'attenzione particolare alla questione della sostenibilità dei sistemi sanitari e, in tale contesto, anche al ruolo e alla responsabilità dell'industria farmaceutica;

22.

accoglie con favore l'intenzione della Commissione di fissare valori sanitari fondamentali, di istituire un sistema di indicatori sanitari (a livello nazionale e subnazionale) e di promuovere programmi di alfabetizzazione e di prevenzione sanitaria;

23.

sottolinea che il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro, come menzionato all'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dovrebbe essere considerato un principio guida nel campo della salute, soprattutto nell'ambito delle donazioni e dei trapianti di cellule, tessuti e organi;

24.

si compiace dell'intenzione della Commissione di promuovere la salute e la prevenzione delle malattie fra tutte le fasce di età, nello spirito del principio «salute per tutti»; sottolinea la necessità di porre in evidenza le questioni chiave legate alla salute, come l'alimentazione, l'obesità, l'attività fisica, il consumo di alcol, sostanze stupefacenti e tabacco, nonché i rischi ambientali, fra cui l'inquinamento atmosferico, sia a casa che sul luogo di lavoro, e il rispetto del principio di genere fra uomini e donne, fornendo un sostegno all'invecchiamento sano e riducendo il peso delle patologie croniche;

25.

sollecita la Commissione ad adottare un approccio più olistico alla nutrizione e fare della malnutrizione, insieme all'obesità, una priorità chiave nel campo della salute, integrandola ogniqualvolta sia possibile nella ricerca finanziata dall'Unione europea, nelle iniziative di formazione e di promozione della salute e nei partenariati a livello di Unione europea;

26.

invita la Commissione e gli Stati membri a impegnarsi, nel quadro della strategia dell'Unione europea per la salute, a favore dell'elaborazione di orientamenti per una definizione comune della disabilità, tale da comprendere le persone con patologie croniche o ammalate di cancro, e nel contempo sollecita gli Stati membri che non l'hanno ancora fatto a intervenire quanto prima per inserire dette persone nella loro definizione nazionale di disabilità;

27.

chiede inoltre che sia garantita in via prioritaria la parità di accesso delle persone disabili all'assistenza sanitaria e che siano accordati fondi per rispondere a tale obiettivo;

28.

chiede misure efficaci per combattere la resistenza agli antibiotici, tra cui misure che prevedano l'obbligatorietà della prescrizione medica per gli antibiotici, linee guida per ridurre la prescrizione di antibiotici limitandola ai casi in cui il loro uso si rende effettivamente necessario, sforzi per migliorare gli esami marcatori al fine di incoraggiare un uso più cauto degli antibiotici e, ove del caso, codici di igiene; chiede che venga rivolta particolare attenzione ai batteri come lo stafilococco aureo resistente alla meticilina (MRSA); segnala che il CEPCM dovrebbe monitorare e valutare l'applicazione degli orientamenti e dei codici;

29.

richiama l'attenzione della Commissione e degli Stati membri sulla necessità di sostenere la ricerca e promuovere la prevenzione, la diagnosi precoce e il trattamento adeguato delle malattie croniche, al fine di assicurare il benessere e la qualità di vita dei malati;

30.

riconosce altresì che le persone che assistono i malati svolgono un ruolo di importanza vitale nel contribuire alla salute di questi ultimi e al sistema sanitario e chiede pertanto che si rivolga attenzione alle politiche volte a sostenere quanti prodigano cure e a proteggere la loro salute oltre a quella delle persone da essi assistite;

31.

osserva tuttavia che per facilitare la mobilità dei professionisti in campo sanitario e assicurare la sicurezza dei pazienti nell'Unione europea è essenziale lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e i rispettivi organi di regolamentazione per le professioni sanitarie;

32.

chiede, nel contesto della strategia dell'Unione europea per la salute, uno scambio più efficace delle prassi migliori all'interno dell'Unione europea in tutti i settori dell'assistenza sanitaria, in particolare per quanto riguarda i programmi di screening e la diagnosi e la terapia di patologie gravi come il cancro;

33.

ritiene che l'Unione europea dovrebbe compiere ulteriori passi per tutelare i lavoratori del settore sanitario da infortuni e lesioni sul posto di lavoro, ove la necessità sia accertata con prove scientifiche o mediche;

34.

sollecita la Commissione a includere le sostanze tossiche per la riproduzione nella sua prossima proposta di modifica della direttiva 2004/37/CE;

35.

sostiene l'azione chiesta dal Parlamento nella suddetta risoluzione del 15 gennaio 2008 e invita la Commissione a rispettare il parere del Parlamento, ad adottare le misure richieste e a presentare le necessarie iniziative tra cui:

l'istituzione di obiettivi per la riduzione delle malattie occupazionali;

una proposta di direttiva sui disordini muscoloscheletrici;

una proposta di revisione della direttiva 2004/37/CE;

misure per affrontare il problema sempre maggiore della violenza imputabile a terzi;

36.

deplora che, nonostante le ripetute e specifiche richieste del Parlamento, la Commissione non abbia ancora proposto una direttiva per modificare la direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 sulla protezione dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione degli agenti biologici durante il lavoro (17) allo scopo di affrontare i gravi rischi per i lavoratori del settore sanitario derivanti dal lavoro con aghi e altri strumenti medici taglienti; invita la Commissione ad accelerare il completamento della valutazione d'impatto mediante il bando di gara (2007/S 139-171103) e chiede che venga adottato un emendamento in tal senso ben prima della fine dell'attuale legislatura, in linea con la sua suddetta risoluzione del 6 luglio 2006;

37.

considera che la cattiva applicazione della legislazione ambientale comunitaria si ripercuote anche negativamente sullo stato di salute dei cittadini dell'Unione europea;

38.

sottolinea che in talune situazioni, i cittadini dell'Unione europea affrontano problemi sanitari quali l'inquinamento atmosferico, che rappresenta una minaccia considerevole per la salute, posto che pregiudica lo sviluppo dei bambini e comporta un abbassamento della speranza di vita nell'Unione europea (18);

39.

ritiene che le iniziative volte a promuovere stili di vita sani nelle famiglie, nelle scuole, negli ospedali, nelle case di cura, nei luoghi di lavoro e di divertimento siano essenziali per consentire una prevenzione efficace delle malattie e una buona salute mentale, riconoscendo che la famiglia è di vitale importanza nello stabilire un modello improntato a uno «stile di vita sano» che viene spesso riprodotto più tardi nella vita;

40.

richiama l'attenzione della Commissione e degli Stati membri sull'articolo 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, che invita gli organismi legislativi a dedicare primaria attenzione agli interessi del bambino. A tal fine, sembra necessaria la disposizione sul congedo di maternità e il congedo parentale, per proteggere la salute e rendere accessibili durante la maternità i servizi sanitari, visti in particolare gli effetti che la presenza e l'affetto dei genitori e l'alimentazione al seno hanno sullo sviluppo mentale e fisico dei bambini;

41.

sottolinea la necessità di migliorare il sistema medico e sanitario nonché l'informazione delle donne in gravidanza e in fase di allattamento per quanto riguarda i rischi legati al consumo di alcol, di stupefacenti e di tabacco durante la gravidanza e l'allattamento;

42.

sottolinea la necessità di accrescere la sensibilizzazione del pubblico sulla salute riproduttiva e sessuale, per prevenire gravidanze indesiderate e il diffondersi di malattie sessualmente trasmissibili e ridurre i problemi sociali e di salute causati dall'infertilità;

43.

appoggia le iniziative vertenti su patologie specifiche e ritiene che per accrescerne l'efficacia sia necessario individuare organizzazioni e metodi di lavoro adeguati atti a migliorare la cooperazione interistituzionale;

44.

invita la Commissione e gli Stati Membri a voler considerare l'utilità di politiche socio-sanitarie integrate (prestazioni sanitarie a rilevanza sociale), per un moderno approccio alla promozione e tutela della salute, in particolare per le fasce più deboli della popolazione quali l'infanzia e i non autosufficienti;

45.

ritiene che l'Unione europea dovrebbe concentrare maggiormente i propri programmi di ricerca su gruppi di pazienti importanti ma spesso trascurati, quali i pazienti con problemi di salute mentale e i pazienti di sesso maschile;

46.

invita la Commissione e gli Stati membri a esplorare, nel quadro della strategia sanitaria dell'Unione europea, le sinergie tra la ricerca scientifica e tecnologica, in particolare per quanto riguarda nuovi campi di ricerca in ambito medico finora con scarsi finanziamenti, da un lato, e lo sviluppo di nuovi settori e terapie mediche dall'altro per renderle accessibili a tutti, in quanto atte ad esercitare un effetto molto positivo sullo stato di salute dei cittadini dell'Unione europea, accrescendo l'efficienza del sistema;

47.

si compiace degli orientamenti proposti dalla Commissione europea per combattere efficacemente la contraffazione dei medicinali e la incoraggia a promuovere l'elaborazione di una convenzione internazionale in materia, oppure l'aggiunta di un protocollo addizionale alla Convenzione ONU contro la delinquenza organizzata transnazionale (Convenzione di Palermo);

48.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di istituire centri di eccellenza per ogni gruppo importante di malattie, i quali dovrebbero fungere da punti di riferimento, informazione e guida per i pazienti e le loro famiglie, i medici, gli operatori sanitari, l'industria e altri;

49.

osserva che in molti Stati membri le autorità sanitarie a livello regionale e locale sono spesso responsabili della pianificazione, della gestione, del funzionamento e dello sviluppo del settore sanitario, di cui assumono anche, in molti casi, la responsabilità finanziaria, esibiscono una conoscenza e una comprensione approfondite del settore e sono partner indispensabili nella formulazione e nell'attuazione della politica sanitaria;

50.

invita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere la positività delle cure termali per il recupero e mantenimento dello stato di salute della popolazione;

51.

invita la Commissione a sostenere lo sviluppo di e-Health, di nuove tecnologie nel campo dell'assistenza sanitaria e di innovazioni a livello di dispositivi medici dettate dalle esigenze degli utilizzatori;

52.

accoglie con favore la proposta della Commissione di istituire un meccanismo di cooperazione strutturato a livello dell'Unione europea e di stabilire una cooperazione più stretta con le parti interessate, con la partecipazione della società civile; sottolinea la necessità di coinvolgere le organizzazioni datoriali e dei lavoratori in partenariato;

53.

invita gli Stati membri, unitamente alle autorità regionali e locali, ad utilizzare il meccanismo di cooperazione per migliorare lo scambio di migliori prassi; invita la Commissione a prendere l'iniziativa di elaborare linee guida e raccomandazioni basate su tali buone prassi;

54.

concorda che sino alla fine del presente quadro finanziario (2007-2013), le iniziative nell'ambito della strategia sanitaria dell'Unione europea devono essere sostenute con gli attuali strumenti finanziari, senza nuove incidenze a livello di bilancio;

55.

invita la Commissione a raccomandare agli Stati membri nel formulare strategie sanitarie nazionali di contemplare priorità da perseguire in altri progetti non confinati all'ambito della salute pubblica;

56.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 172 del 5.7.2008, pag. 41.

(2)  GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3.

(3)  GU C 146 del 22.6.2006, pag. 1.

(4)  GU L 213 del 15.6.2004, pag. 8.

(5)  GU C 146 del 22.6.2006, pag. 4.

(6)  Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

(7)  GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 754.

(8)  Testi approvati, P6_TA(2008)0130.

(9)  Testi approvati, P6_TA(2008)0121.

(10)  Testi approvati, P6_TA(2008)0009.

(11)  GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 561.

(12)  GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 148.

(13)  GU C 304 E dell'1.12.2005, pag. 264.

(14)  GU C 296 E del 6.12.2006, pag. 273.

(15)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50. Versione rettificata nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 23.

(16)  Direttiva 89/105/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione di malattia (GU L 40 del 11.2.1989, p. 8).

(17)  GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21.

(18)  «L'ambiente in Europa: la Quarta valutazione» — Agenzia europea dell'ambiente (10 ottobre 2007).


COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Giovedì 9 ottobre 2008

15.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 9/65


Giovedì 9 ottobre 2008
«Insieme per comunicare l’Europa»

P6_TA(2008)0463

Decisione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sull’approvazione della dichiarazione comune «Insieme per comunicare l’Europa» (2007/2222(ACI))

2010/C 9 E/11

Il Parlamento europeo,

visto l’articolo 225 del trattato CE,

vista la sua risoluzione del 13 marzo 2002 sulla comunicazione della Commissione relativa a un nuovo quadro di cooperazione per le attività di politica dell’informazione e della comunicazione nell’Unione europea (1),

vista la sua risoluzione del 10 aprile 2003 su una strategia di informazione e comunicazione per l’Unione europea (2),

vista la sua risoluzione del 12 maggio 2005 sull’attuazione della strategia d’informazione e di comunicazione dell’Unione europea (3),

vista la sua risoluzione del 16 novembre 2006 sul Libro bianco su una politica europea di comunicazione (4),

vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 25 settembre 2008,

vista la dichiarazione comune proposta «Insieme per comunicare l’Europa»,

visto l’articolo 120, paragrafo 1, e l’articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0372/2008),

A.

considerando che la comunicazione costituisce un elemento importante tanto in una democrazia rappresentativa che in una democrazia partecipativa,

B.

considerando pertanto che una delle forze degli elementi democratici dell’Unione europea è correlata alle strutture di comunicazione a livello europeo che uniscono le istituzioni ai cittadini,

C.

considerando che l’esperienza maturata con le passate elezioni e i referendum europei mostra che quanti sono informati riguardo alle problematiche comunitarie e si interessano ad esse sono più disposti a partecipare, mentre quanti non sono così bene informati sono meno propensi a farlo; considerando altresì che ciò è stato ancora una volta confermato dall’indagine effettuata in seguito al referendum irlandese,

D.

considerando che la comunicazione in materia di Unione europea richiede un impegno politico da parte di tutte le istituzioni e di tutti gli Stati membri ad ogni livello;

1.

approva la dichiarazione comune «Insieme per comunicare l’Europa» in allegato e decide di allegarla al suo regolamento; chiede che la dichiarazione sia pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e il suo allegato al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 47 E del 27.2.2003, pag. 400.

(2)  GU C 64 E del 12.3.2004, pag. 591.

(3)  GU C 92 E del 20.4.2006, pag. 403.

(4)  GU C 314 E del 21.12.2006, pag. 369.


Giovedì 9 ottobre 2008
ALLEGATO

INSIEME PER COMUNICARE L'EUROPA

Obiettivi e principi

1.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea ritengono fondamentale il miglioramento della comunicazione relativa alle questioni dell'Unione europea, per consentire ai cittadini europei di esercitare il loro diritto a partecipare alla vita democratica di un'Unione in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e più vicino possibile ai cittadini, nel rispetto dei principi di pluralismo, di partecipazione, di apertura e di trasparenza.

2.

Le tre istituzioni desiderano incoraggiare una convergenza di opinioni intorno alle principali priorità di comunicazione nell'Unione europea nel suo complesso, promuovere il valore aggiunto di un approccio a livello di Unione europea alla comunicazione su questioni europee, agevolare gli scambi di informazioni e di migliori pratiche e sviluppare sinergie tra le istituzioni nella realizzazione della comunicazione connessa a dette priorità nonché, ove appropriato, agevolare la cooperazione tra le istituzioni e gli Stati membri.

3.

Le tre istituzioni riconoscono che la comunicazione sull'Unione europea richiede un impegno politico delle istituzioni dell'Unione europea e degli Stati membri e che questi ultimi hanno il compito di comunicare con i propri cittadini sull'Unione europea.

4.

Le tre istituzioni ritengono che le attività d'informazione e comunicazione sulle questioni europee debbano fornire ad ogni cittadino informazioni corrette e pluralistiche sull'Unione europea e permettergli di esercitare il suo diritto di espressione e di partecipazione attiva al dibattito pubblico sulle questioni dell'Unione europea.

5.

Le tre istituzioni promuovono il rispetto del multilinguismo e della diversità culturale nell'attuazione delle azioni d'informazione e comunicazione.

6.

Le tre istituzioni sono politicamente impegnate a realizzare gli obiettivi summenzionati. Incoraggiano le altre istituzioni e gli organi dell'Unione europea a sostenere i loro sforzi e a contribuire, se lo desiderano, a tale approccio.

Un approccio di partenariato

7.

Le tre istituzioni riconoscono l'importanza di affrontare la sfida della comunicazione sulle questioni dell'Unione europea nel quadro di un partenariato tra Stati membri e istituzioni dell'Unione europea per fornire al più ampio pubblico possibile una comunicazione efficace e un'informazione obiettiva, al livello adeguato.

Desiderano sviluppare sinergie con le autorità nazionali, regionali e locali nonché con i rappresentanti della società civile.

Vorrebbero a tal fine promuovere un approccio pragmatico basato sul partenariato.

8.

Esse ricordano in proposito il ruolo determinante del Gruppo di lavoro interistituzionale sull'informazione (GII), che costituisce per le istituzioni un quadro ad alto livello per incoraggiare il dibattito politico sulle attività d'informazione e comunicazione relative all'Unione europea allo scopo di promuovere sinergia e complementarità. A tal fine, il GII, copresieduto dai rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea, con la partecipazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale europeo in qualità di osservatori, si riunisce in linea di massima due volte all'anno.

Un quadro di collaborazione

Le tre istituzioni intendono cooperare come segue.

9.

Nel rispetto della responsabilità individuale delle singole istituzioni dell'Unione europea e dei singoli Stati membri per le proprie priorità e strategie di comunicazione, le tre istituzioni determineranno annualmente, nel quadro del GII, una serie limitata di priorità comuni nel campo della comunicazione.

10.

Tali priorità si baseranno sulle priorità individuate nel campo della comunicazione dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione europea secondo le loro procedure interne e integrando, se del caso, le posizioni strategiche e gli sforzi degli Stati membri in questo settore, tenendo conto delle aspettative dei cittadini.

11.

Le tre istituzioni e gli Stati membri tenteranno di promuovere un adeguato sostegno per la comunicazione delle priorità individuate.

12.

I servizi responsabili della comunicazione negli Stati membri e nelle istituzioni dell'Unione europea dovrebbero collaborare tra loro per garantire l'efficace attuazione delle priorità comuni nel campo della comunicazione, nonché di altre attività connesse alla comunicazione nell'Unione europea, se necessario sulla base di opportune intese amministrative.

13.

Le istituzioni e gli Stati membri sono invitati a scambiare informazioni su altre attività in materia di comunicazione connesse all'Unione europea, in particolare sulle attività di comunicazione settoriale previste dalle istituzioni e dagli organi, laddove esse comportino campagne di informazione negli Stati membri.

14.

Si invita la Commissione a riferire all'inizio di ogni anno alle altre istituzioni dell'Unione europea sui principali risultati ottenuti nell'attuazione delle priorità comuni nel campo della comunicazione dell'anno precedente.

15.

La presente dichiarazione politica è stata firmata il … [data].


15.1.2010   

IT

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CE 9/67


Giovedì 9 ottobre 2008
Utilizzo dei simboli dell'Unione da parte del Parlamento (nuovo articolo 202 bis)

P6_TA(2008)0472

Decisione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sull'inserimento nel regolamento del Parlamento europeo di un nuovo articolo 202 bis concernente l'uso da parte del Parlamento dei simboli dell'Unione (2007/2240(REG))

2010/C 9 E/12

Il Parlamento europeo,

vista la sua risoluzione dell'11 luglio 2007 sulla convocazione della Conferenza intergovernativa (1), e in particolare il paragrafo 23,

vista la lettera del suo Presidente del 12 settembre 2007,

vista l'importanza dei simboli per un riavvicinamento dei cittadini all'Unione europea e per la costruzione di un'identità europea, complementare alle identità nazionali degli Stati membri,

visto il fatto che i simboli sono utilizzati da oltre 30 anni da tutte le istituzioni europee e che nel 1985 sono stati adottati ufficialmente dal Consiglio europeo (2),

visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0347/2008);

1.

decide di apportare al suo regolamento la modifica in appresso;

2.

decide che tale modifica entrerà in vigore il giorno successivo alla sua approvazione;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

TESTO IN VIGORE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Regolamento del Parlamento europeo

Titolo XIII — Disposizioni varie — articolo 202 bis (nuovo)

 

Articolo 202 bis

I simboli dell'Unione

1.     Il Parlamento riconosce e fa suoi i seguenti simboli dell'Unione:

la bandiera con un cerchio di dodici stelle dorate su fondo blu;

«l'inno tratto dall''Inno alla gioia» della Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven;

il motto «Unita nella diversità».

2.     Il Parlamento celebra il giorno dell'Europa il 9 maggio.

3.     La bandiera è esposta in tutti i locali del Parlamento e in occasione di eventi ufficiali. La bandiera è utilizzata in ogni sala di riunione del Parlamento.

4.     L'inno è eseguito all'inizio di ogni seduta costitutiva e in altre sedute solenni, in particolare per dare il benvenuto ai Capi di Stato o di governo o per accogliere i nuovi deputati nel quadro di un allargamento.

5.     Il motto è riprodotto sui documenti ufficiali del Parlamento.

6.     L'Ufficio di presidenza valuta ulteriori utilizzazioni dei simboli all'interno del Parlamento. L'Ufficio di presidenza stabilisce disposizioni dettagliate per l'attuazione del presente articolo.


(1)  GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 347.

(2)  Consiglio europeo di Milano del 28 e 29 giugno 1985.


Parlamento europeo

Giovedì 9 ottobre 2008

15.1.2010   

IT

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CE 9/69


Giovedì 9 ottobre 2008
Protocollo all'accordo CE/Svizzera sulla libera circolazione delle persone (partecipazione della Bulgaria e della Romania) ***

P6_TA(2008)0464

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sul progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo all'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all'Unione europea (9116/2008 — C6-0209/2008 — 2008/0080(AVC))

2010/C 9 E/13

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (9116/2008),

visto il protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di Parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all'Unione europea (8689/2008),

visto il protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di Parti contraenti, di Repubblica ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica slovacca, successivamente alla loro adesione all'Unione europea (1),

visto l'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (2),

vista la richiesta di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e con l'articolo 310 del trattato CE (C6-0209/2008),

visto l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005,

visti l'articolo 75 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0343/2008);

1.

esprime il suo parere conforme sulla conclusione del protocollo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Confederazione svizzera.


(1)  GU L 89 del 28.3.2006, pag. 30.

(2)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.


15.1.2010   

IT

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CE 9/70


Giovedì 9 ottobre 2008
Istituzione del sistema europeo d’informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) *

P6_TA(2008)0465

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell’articolo 11 della decisione quadro 2008/XX/GAI (COM(2008)0332 — C6-0216/2008 — 2008/0101(CNS))

2010/C 9 E/14

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione (COM(2008)0332),

visti l’articolo 31 e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato UE,

visto l’articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0216/2008),

visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0360/2008);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta in conformità dell’articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

nel caso in cui la presente proposta non venga adottata prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona è determinato ad esaminare ogni futura proposta nel quadro della procedura di urgenza, in stretta cooperazione con i parlamenti nazionali;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di decisione

Considerando 6 bis (nuovo)

 

(6 bis)

La presente decisione si fonda sui principi già fissati dalla decisione quadro 2008/XX/GAI del Consiglio relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario, completandoli ed attuandoli dal punto di vista tecnico.

Emendamento 2

Proposta di decisione

Considerando 9

(9)

Per la comprensione reciproca e la trasparenza della categorizzazione comune, è opportuno che ogni Stato membro presenti un elenco dei reati e delle pene nazionali corrispondenti a ciascuna delle categorie di cui alla tavola rispettiva, e un elenco degli organi nazionali di giurisdizione penale. Tali informazioni dovranno essere accessibili alle autorità giudiziarie nazionali attraverso tutte le vie elettroniche disponibili.

(9)

Per la comprensione reciproca e la trasparenza della categorizzazione comune, è opportuno che ogni Stato membro presenti un elenco dei reati e delle pene nazionali corrispondenti a ciascuna delle categorie di cui alla tavola rispettiva unitamente ad una breve descrizione degli elementi costitutivi del reato, e un elenco degli organi nazionali di giurisdizione penale. Tali informazioni dovranno essere accessibili alle autorità giudiziarie nazionali attraverso tutte le vie elettroniche disponibili.

Emendamento 3

Proposta di decisione

Considerando 9 bis (nuovo)

 

(9 bis)

Le tavole di riferimento contenute negli allegati A e B non aspirano in alcun modo ad armonizzare le fattispecie di reato e le pene in esse contemplate, che restano disciplinate dalla legislazione nazionale.

Emendamento 4

Proposta di decisione

Considerando 13

(13)

Entrambe le tavole di riferimento delle categorie di reato e delle pene, non meno degli standard tecnici usati per lo scambio di informazioni, devono essere oggetto di revisione costante e di aggiornamento regolare. Sono stati pertanto delegati alla Commissione, assistita da un comitato, poteri di esecuzione al riguardo. Per l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione della presente decisione deve quindi applicarsi, mutatis mutandis, la procedura di regolamentazione di diritto comunitario.

(13)

Entrambe le tavole di riferimento delle categorie di reato e delle pene, non meno degli standard tecnici usati per lo scambio di informazioni, devono essere oggetto di revisione costante e di aggiornamento regolare.

Emendamento 5

Proposta di Proposta di decisione

Considerando 14

(14)

La decisione quadro 2008/XX/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale deve applicarsi al contesto dello scambio elettronico delle informazioni estratte dai casellari giudiziari degli Stati membri .

(14)

In tale contesto è della massima importanza adottare il prima possibile la decisione quadro 2008/XX/GAI del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, che prevede un livello adeguato di protezione dei dati e include il trattamento dei dati personali a livello nazionale .

Emendamento 6

Proposta di decisione

Articolo 3 — paragrafo 5

5.   Per un funzionamento efficiente di ECRIS, la Commissione offre un supporto generale e servizi di monitoraggio.

5.   Per un funzionamento efficiente di ECRIS, la Commissione offre un supporto generale e servizi di monitoraggio e verifica la corretta attuazione delle misure definite dall’articolo 6.

Emendamento 7

Proposta di decisione

Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera a

(a)

elenco dei reati nazionali, in ognuna delle categorie della tavola dei reati di cui all’allegato A. L’elenco contiene la denominazione o qualificazione giuridica del reato e un riferimento alla disposizione giuridica applicabile. Può altresì comportare una breve descrizione degli elementi costitutivi del reato;

(a)

elenco dei reati nazionali, in ognuna delle categorie della tavola dei reati di cui all’allegato A. L’elenco contiene la denominazione o qualificazione giuridica del reato e un riferimento alla disposizione giuridica applicabile. Contiene altresì una breve descrizione degli elementi costitutivi del reato;

Emendamento 8

Proposta di decisione

Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera a — comma 1 bis (nuovo)

 

La traduzione della descrizione di un reato nazionale dalla lingua originale di presentazione è unicamente compito e responsabilità del singolo Stato membro che chiede la traduzione e non è effettuata da ECRIS. Una volta completata la traduzione, ECRIS offre la possibilità di inserirla nella banca dati.

Emendamento 9

Proposta di decisione

Articolo 6 — alinea

Sono adottate le seguenti misure di esecuzione, in conformità della procedura di cui all’articolo 7:

Ove necessario ed in conformità dell’articolo 34, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 39 del trattato UE, la Commissione propone al Consiglio l’adozione di tutte le misure necessarie al miglior funzionamento di ECRIS e ad assicurare la sua interoperabilità con i sistemi nazionali quali:

Emendamento 10

Proposta di decisione

Articolo 7

Articolo 7

Procedura di comitato

1.     Ove sia fatto riferimento al presente articolo, la Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione («comitato»).

2.     Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

3.     Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell’urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall’articolo 205, paragrafi 2 e 4, del trattato che istituisce la Comunità europea per l’adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita all’articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

4.     La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

5.     Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere e ne informa il Parlamento europeo.

6.     Il Consiglio può deliberare sulla proposta a maggioranza qualificata entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata presentata la proposta.

Se entro tale termine il Consiglio ha manifestato a maggioranza qualificata la sua opposizione alla proposta, la Commissione la riesamina. Essa può presentare al Consiglio una proposta modificata, ripresentare la proposta ovvero presentare una proposta legislativa in base al trattato.

Se allo scadere di tale termine il Consiglio non ha adottato l’atto di esecuzione proposto ovvero non ha manifestato la sua opposizione alla proposta di misure di esecuzione, la Commissione adotta l’atto di esecuzione proposto.

soppresso


15.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 9/74


Giovedì 9 ottobre 2008
Accordo CE/Ucraina sul mantenimento degli impegni relativi al commercio dei servizi *

P6_TA(2008)0468

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina ai fini del mantenimento delle disposizioni in materia di scambi di servizi contenute nell'accordo di partenariato e di cooperazione (COM(2008)0220 — C6-0202/2008 — 2008/0087(CNS))

2010/C 9 E/15

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2008)0220),

visti gli articoli 71, paragrafo 1, e 80, paragrafo 2, del Trattato CE,

visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0202/2008),

visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento;

vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A6-0337/2008),

1.

approva la conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la propria posizione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dell'Ucraina.