ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2009.322.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 322

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
30 dicembre 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2009/C 322/01

Revisione del codice di condotta per l'effettiva attuazione della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate

1

 

Commissione

2009/C 322/02

Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee

11

2009/C 322/03

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5421 — Panasonic/Sanyo) ( 1 )

13

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

2009/C 322/04

Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei dei parlamenti dell'Unione europea (COSAC) — Contributo della XLII COSAC — Stoccolma, 4-6 ottobre 2009

14

 

Commissione

2009/C 322/05

Tassi di cambio dell'euro

17

2009/C 322/06

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva della Commissione 96/60/CE, del 19 settembre 1996, recante modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)  ( 1 )

18

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione

2009/C 322/07

Invito a presentare proposte 2009 — Programma Europa per i cittadini (2007-2013) — Attuazione delle azioni del programma: Cittadini attivi per l'Europa, Società civile attiva in Europa e Memoria europea attiva

19

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione

2009/C 322/08

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese

23

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2009/C 322/09

Aiuto di Stato — Italia — Aiuto di Stato C 35/09 (ex NN 77/B/01) — Misure a favore dell'occupazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE ( 1 )

28

 

ALTRI ATTI

 

Commissione

2009/C 322/10

Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

33

2009/C 322/11

Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

39

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

30.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 322/1


Revisione del codice di condotta per l'effettiva attuazione della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate

2009/C 322/01

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

VISTA la Convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate («Convenzione sull'arbitrato»),

RICONOSCENDO la necessità sia per gli Stati membri, quali Stati contraenti della Convenzione sull'arbitrato, sia per i contribuenti di disporre di norme più dettagliate per attuare in maniera efficace la summenzionata Convenzione,

PRENDENDO ATTO della comunicazione della Commissione, del 14 settembre 2009, relativa ai lavori condotti dal Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento (JTPF) nel periodo marzo 2007 — marzo 2009, basata sulle relazioni del JTPF in materia di sanzioni e prezzi di trasferimento e di interpretazione di alcune disposizioni della Convenzione sull'arbitrato,

SOTTOLINEANDO che il codice di condotta è un impegno politico e non pregiudica i diritti e gli obblighi degli Stati membri o le rispettive sfere di competenza degli Stati membri e dell'Unione europea derivanti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

RICONOSCENDO che l'attuazione del presente codice di condotta non dovrebbe ostacolare la ricerca di soluzioni su un piano più generale,

PRENDENDO ATTO delle conclusioni della relazione del JTPF sulle sanzioni,

ADOTTANO LA SEGUENTE REVISIONE DEL CODICE DI CONDOTTA:

Fatte salve le rispettive sfere di competenza degli Stati membri e dell'Unione europea, la presente revisione del codice di condotta riguarda l'attuazione della Convenzione sull'arbitrato e alcune questioni connesse relative alle procedure amichevoli previste nel quadro delle convenzioni contro le doppie imposizioni tra Stati membri.

1.   Ambito di applicazione della Convenzione sull'arbitrato

1.1.   Casi triangolari nella UE concernenti i prezzi di trasferimento

a)

Ai fini del presente codice di condotta si intende per caso triangolare nell’UE quello in cui, nella prima fase della procedura della Convenzione sull'arbitrato, due autorità competenti dell’UE non riescono a risolvere pienamente i casi di doppia imposizione derivanti da un problema di prezzo di trasferimento applicando il principio di libera concorrenza poiché un'impresa associata, situata in un altro o in altri Stati membri e identificata da entrambe le autorità competenti UE (grazie ad un'analisi di comparabilità comprendente un'analisi funzionale e altri elementi fattuali correlati), ha avuto un'influenza significativa nel determinare, nella catena delle transazioni o relazioni commerciali/finanziarie un risultato contrario al principio di libera concorrenza, ed è riconosciuta come tale dal contribuente oggetto della doppia imposizione che ha richiesto l'applicazione delle disposizioni della Convenzione sull'arbitrato.

b)

L'ambito di applicazione della Convenzione sull'arbitrato si estende a tutte le transazioni UE nei casi triangolari tra Stati membri.

1.2.   Sottocapitalizzazione (1)

La Convenzione sull'arbitrato fa riferimento in modo chiaro agli utili derivanti da relazioni commerciali e finanziarie ma non cerca di stabilire una differenza tra specifici tipi di utili. Pertanto le rettifiche degli utili derivanti da relazioni finanziarie, compresi i prestiti e le relative condizioni, e basate sul principio della libera concorrenza devono essere considerate incluse nell'ambito di applicazione della convenzione sull'arbitrato.

2.   Ammissibilità di un caso

Sulla base dell'articolo 18 della Convenzione sull'arbitrato si raccomanda agli Stati membri di considerare che un caso sia ammissibile a titolo della Convenzione sull'arbitrato se la richiesta è presentata, nei termini previsti, dopo l'entrata in vigore dell'atto di adesione di nuovi Stati membri alla Convenzione, anche se la rettifica riguarda esercizi finanziari precedenti.

3.   Sanzioni gravi

Poiché l'articolo 8, paragrafo 1 prevede la possibilità di rifiutare il ricorso alla Convenzione di arbitrato qualora siano comminate sanzioni gravi, e tenendo conto dell'esperienza pratica acquisita dal 1995 a oggi, si raccomanda agli Stati membri di chiarire o modificare le rispettive dichiarazioni unilaterali di cui all'allegato della Convenzione sull'arbitrato per sancire con maggiore chiarezza il fatto che sanzioni gravi dovrebbero essere comminate soltanto in casi eccezionali quali le frodi.

4.   Decorrenza del periodo di tre anni (termine per la presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 della convenzione sull'arbitrato)

Si considera data di decorrenza del periodo di tre anni la data del «primo avviso di accertamento fiscale o misura equivalente che comporta o può comportare una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione sull'arbitrato, per esempio a causa di una rettifica dei prezzi di trasferimento» (2).

Per quanto riguarda i casi presentati in merito ai prezzi di trasferimento, si raccomanda agli Stati membri di applicare questa definizione anche per determinare il periodo di tre anni di cui all'articolo 25, paragrafo1 del modello OCSE di convenzione fiscale sul reddito e sul patrimonio, attuato nelle convenzioni contro le doppie imposizioni tra Stati membri.

5.   Decorrenza del periodo di due anni (articolo 7, paragrafo 1 della Convenzione sull'arbitrato)

a)

Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1 della Convenzione sull'arbitrato, un caso si considera presentato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 quando il contribuente fornisce le seguenti informazioni:

i)

identificazione (nome, indirizzo e numero di identificazione fiscale) dell'impresa dello Stato membro che presenta la domanda e delle altre parti interessate alle operazioni in questione;

ii)

informazioni particolareggiate per illustrare i fatti e le circostanze da prendere in considerazione (compresi i dettagli relativi alle relazioni tra l'impresa e le altre parti interessate alle operazioni in questione);

iii)

indicazione dei periodi di imposta in questione;

iv)

copie degli avvisi di accertamento fiscale, verbale di constatazione o del documento equivalente che hanno comportato la presunta doppia imposizione;

v)

informazioni particolareggiate sulle cause o le procedure di ricorso avviate dall'impresa o dalle altre parti interessate alle operazioni in questione e eventuali sentenze del tribunale relative al caso;

vi)

una relazione in cui l'impresa illustra i motivi per cui ritiene che i principi definiti all'articolo 4 della Convenzione sull'arbitrato non siano stati rispettati;

vii)

l'impegno da parte dell'impresa a rispondere il più rapidamente possibile e nel modo più esauriente a tutte le richieste ragionevoli e appropriate formulate da un'autorità competente e a mettere a sua disposizione la documentazione necessaria; e

viii)

eventuali informazioni supplementari specifiche richieste dalle autorità competenti entro due mesi dal ricevimento della domanda del contribuente.

b)

Il periodo di due anni decorre dalla data più recente fra le seguenti:

i)

la data dell'avviso di accertamento fiscale, cioè di una decisione finale dell'amministrazione fiscale sul maggior reddito, o di una misura equivalente;

ii)

la data in cui l'autorità competente riceve la domanda e le informazioni minime di cui al paragrafo 5, lettera a).

6.   Procedura amichevole avviata nel quadro della Convenzione sull'arbitrato

6.1.   Disposizioni generali

a)

Conformemente agli orientamenti dell'OCSE, è applicato il principio della libera concorrenza senza tenere conto delle conseguenze fiscali immediate per singoli Stati membri.

b)

I casi sono risolti il più rapidamente possibile tenendo conto della complessità del caso in questione.

c)

Sono presi in considerazione tutti i mezzi indispensabili per giungere ad un accordo il più rapidamente possibile, compresi i confronti diretti; se necessario, l'impresa è invitata a illustrare il caso alla sua autorità competente.

d)

Tenendo conto delle disposizioni del presente codice di condotta, dovrebbe essere raggiunto un reciproco accordo entro due anni dalla data in cui il caso è stato sottoposto per la prima volta ad una delle autorità competenti conformemente al paragrafo 5, lettera b) del presente codice di condotta. Si riconosce tuttavia che in alcune situazioni (ad esempio, soluzione imminente del caso, transazioni particolarmente complesse o casi triangolari) può essere opportuno applicare l'articolo 7, paragrafo 4 della Convenzione sull'arbitrato (sulla proroga dei termini) per accordarsi su una breve proroga.

e)

La procedura amichevole non dovrebbe imporre al richiedente, o a chiunque altro sia coinvolto nel caso, costi di adempimento non dovuti o eccessivi.

6.2.   Casi triangolari nella UE concernenti i prezzi di trasferimento

a)

Non appena le autorità competenti degli Stati membri hanno convenuto che il caso in esame va considerato un caso triangolare UE, esse dovrebbero invitare immediatamente l'altra autorità o le altre autorità competenti della UE a partecipare alle procedure e alle discussioni in veste di osservatori o parti attive, e decidere congiuntamente l'approccio più indicato. Di conseguenza tutte le informazioni dovrebbero essere condivise con l'altra autorità o le altre autorità competenti della UE mediante, ad esempio, scambi di informazioni. L'altra autorità o le altre autorità competenti dovrebbero essere invitate a riconoscere l'effettivo o possibile coinvolgimento del «loro» contribuente o dei «loro» contribuenti.

b)

Le autorità competenti chiamate a risolvere problemi di doppia imposizione derivanti da casi triangolari UE nell'ambito della Convenzione sull'arbitrato possono utilizzare uno dei seguenti approcci:

i)

le autorità competenti possono optare per un approccio multilaterale (partecipazione piena e immediata di tutte le autorità competenti interessate); oppure

ii)

le autorità competenti possono decidere di avviare una procedura bilaterale in cui le due parti sono le autorità competenti che hanno identificato (grazie a un'analisi di comparabilità comprendente un'analisi funzionale e altri elementi fattuali correlati) un'impresa associata situata in un altro Stato membro, che ha avuto un'influenza significativa nel determinare, nella catena delle transazioni o relazioni commerciali/finanziarie, un risultato contrario al principio di libera concorrenza, e dovrebbero invitare l'altra autorità o le altre autorità competenti della UE a partecipare in qualità di osservatori alle discussioni della procedura amichevole; oppure

iii)

le autorità competenti possono decidere di avviare più di una procedura bilaterale in parallelo e dovrebbero invitare l'altra autorità o le altre autorità competenti della UE a partecipare in qualità di osservatori alle relative discussioni della procedura amichevole.

Si raccomanda agli Stati membri di utilizzare la procedura multilaterale per risolvere i casi di doppia imposizione in questione. Tale procedura dovrebbe essere comunque sempre approvata da tutte le autorità competenti sulla base dei fatti specifici e delle circostanze del caso. Se non è possibile adottare l'approccio multilaterale e sono avviate due o più procedure parallele bilaterali, tutte le autorità competenti interessate dovrebbero partecipare alla prima fase della procedura della Convenzione sull'arbitrato o come Stati contraenti all'inizio dell'applicazione della Convenzione sull'arbitrato oppure in qualità di osservatori.

c)

Lo status di osservatore può essere trasformato in quello di parte in causa a seconda dell'andamento delle discussioni e delle prove presentate. L'autorità o le autorità competenti che vogliano partecipare alla seconda fase (arbitrato) devono divenire parti in causa.

Il fatto che l'altra autorità o le altre autorità competenti della UE mantengano solo lo status di osservatori durante tutto il corso delle discussioni non ha alcuna conseguenza ai fini dell'applicazione delle disposizioni sulla convenzione di arbitrato (ad esempio, questioni temporali e procedurali).

L'altra autorità o le altre autorità competenti non sono vincolate all'esito finale della procedura della Convenzione sull'arbitrato per il fatto di avervi preso parte in qualità di osservatori.

Nel corso della procedura qualsiasi scambio di informazioni deve avvenire nel rispetto dei normali requisiti e procedure legali e amministrativi.

d)

Il contribuente o i contribuenti sono tenuti a comunicare sollecitamente alle amministrazioni fiscali interessate che una o più parti in uno o più altri Stati membri potrebbero essere coinvolte nel caso. Tale notifica dovrebbe essere seguita tempestivamente dalla presentazione di tutti i fatti pertinenti e dei documenti giustificativi. Questo approccio garantirà non solo una soluzione più rapida del caso, ma permetterà anche di evitare che i problemi di doppia imposizione possano non essere risolti a causa dell'esistenza di termini procedurali diversi negli Stati membri.

6.3.   Funzionamento pratico e trasparenza

a)

Per ridurre al massimo i costi e i ritardi dovuti alla traduzione, la procedura amichevole, in particolare lo scambio dei documenti che illustrano la posizione dell'autorità competente, dovrebbe svolgersi in una lingua di lavoro comune, o con un metodo di effetto equivalente, se le autorità competenti possono giungere ad un accordo su base bilaterale (o multilaterale).

b)

L'impresa richiedente la procedura amichevole è informata, dall'autorità competente a cui ha inviato la domanda, riguardo a tutti gli sviluppi significativi durante il corso della procedura.

c)

È assicurata la riservatezza delle informazioni relative a chiunque sia tutelato da una convenzione fiscale bilaterale o dalla normativa di uno Stato membro.

d)

L'autorità competente accusa ricezione della domanda del contribuente che intende avviare una procedura amichevole entro un mese dal ricevimento della stessa e informa contemporaneamente l'autorità competente o le autorità competenti degli altri Stati membri interessati allegando copia della domanda del contribuente.

e)

Se ritiene che l'impresa non abbia fornito le informazioni minime necessarie per avviare la procedura amichevole di cui al paragrafo 5, lettera a), l'autorità competente, entro due mesi dal ricevimento della domanda, invita l'impresa a fornire le informazioni supplementari specifiche necessarie.

f)

Gli Stati membri si impegnano a fare in modo che l'autorità competente risponda all'impresa richiedente in uno dei modi seguenti:

i)

se l'autorità competente non ritiene che gli utili dell'impresa siano inclusi, o possano essere inclusi, in quelli di un'impresa di un altro Stato membro, informa l'impresa dei suoi dubbi e la invita a formulare ulteriori osservazioni;

ii)

se la domanda appare fondata e si può giungere ad una soluzione soddisfacente, l'autorità competente informa l'impresa e procede il più rapidamente possibile alle rettifiche o autorizza lo sgravio che ritiene giustificato;

iii)

se la domanda appare fondata ma non si può giungere ad una soluzione soddisfacente, l'autorità competente informa l'impresa che cercherà di risolvere il caso ricorrendo alla procedura amichevole con l'autorità competente di ogni altro Stato membro interessato.

g)

Se il caso è considerato fondato, l'autorità competente dovrebbe avviare una procedura amichevole informando l'autorità competente dell'altro Stato membro della sua decisione e allega copia delle informazioni di cui al paragrafo 5, lettera a) del presente codice di condotta. Nel contempo, essa informa la persona che ha chiesto l'applicazione della Convenzione sull'arbitrato di aver avviato la procedura amichevole. In base alle informazioni in suo possesso, l'autorità competente che ha avviato la procedura amichevole comunica inoltre all'autorità competente dell'altro Stato membro e al richiedente se il caso è stato sottoposto entro la scadenza di cui all'articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione sull'arbitrato e la data da cui decorre il periodo di due anni previsto all'articolo 7, paragrafo 1 della Convenzione sull'arbitrato.

6.4.   Scambio di documenti che illustrano la posizione delle autorità competenti

a)

Gli Stati membri si impegnano a fare in modo che, una volta avviata la procedura amichevole, l'autorità competente del paese in cui è stato effettuato, o sarà effettuato un accertamento fiscale, ossia dove si è giunti ad una decisione definitiva dell'amministrazione fiscale sul reddito o ad una misura equivalente, la quale prevede una rettifica che comporta o può comportare una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione sull'arbitrato, invii all'autorità competente o alle autorità competenti dello Stato membro o degli altri Stati membri interessati al caso un documento che illustra la sua posizione, e in cui figurano:

i)

la descrizione del caso fornita dal richiedente;

ii)

il suo parere in merito, per esempio perché si ritiene che si sia verificata o che possa verificarsi una doppia imposizione;

iii)

le misure da adottare per eliminare la doppia imposizione con un'illustrazione dettagliata della proposta.

b)

Il documento contiene un'esauriente giustificazione dell'accertamento o della rettifica ed è corredato della documentazione di base a sostegno della posizione dell'autorità competente e di un elenco di tutti gli altri documenti utilizzati per la rettifica.

c)

Tale documento è inviato all'autorità o alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati il più rapidamente possibile, tenuto conto della complessità del caso in questione, e non oltre quattro mesi dalla data più recente fra le seguenti:

i)

la data dell'avviso di accertamento fiscale, cioè della decisione finale dell'amministrazione fiscale sul maggior reddito, o di una misura equivalente;

ii)

la data in cui l'autorità competente riceve la domanda e le informazioni minime di cui al paragrafo 5, lettera a).

d)

Gli Stati membri si impegnano a fare in modo che, qualora l'autorità competente di un paese in cui non è stato emesso, o non si intende emettere un avviso di accertamento fiscale o misura equivalente, che comporti o possa comportare una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione sull'arbitrato, per esempio a causa di una rettifica dei prezzi di trasferimento, riceva un documento che illustra la posizione dell'altra autorità competente, essa risponda il più rapidamente possibile, tenendo conto della complessità del caso in questione e non oltre sei mesi dal ricevimento del documento.

e)

La risposta dovrebbe essere fornita in uno dei due modi seguenti:

i)

se ritiene che si sia verificata o possa verificarsi una doppia imposizione e concorda con la soluzione proposta nel documento, l'autorità competente informa l'altra autorità competente o le altre autorità competenti e procede alle rettifiche o consente lo sgravio il più rapidamente possibile;

ii)

se non ritiene che si sia verificata o che possa verificarsi una doppia imposizione o non concorda con la soluzione proposta nel documento, l'autorità competente trasmette all'altra autorità competente o alle altre autorità competenti un documento di risposta in cui espone le proprie ragioni e propone un calendario indicativo per l'esame del caso, tenendo conto della sua complessità. Eventualmente, la proposta include una data per i confronti diretti, che dovrebbero tenersi entro diciotto mesi a decorrere dalla data più recente fra le seguenti:

aa)

la data dell'avviso di accertamento fiscale, cioè della decisione finale dell'amministrazione fiscale sul maggior reddito, o di una misura equivalente;

bb)

la data in cui l'autorità competente riceve la domanda e le informazioni minime di cui al paragrafo 5, lettera a).

f)

Gli Stati membri si impegnano a compiere ogni passo opportuno per accelerare le procedure, ogni qualvolta sia possibile. A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero prevedere di organizzare periodicamente, e almeno una volta all'anno, riunioni tra le loro autorità competenti per esaminare le procedure amichevoli pendenti (purché il numero dei casi giustifichi tali riunioni).

6.5.   Convenzioni contro le doppie imposizioni tra Stati membri

Per quanto riguarda i casi relativi a prezzi di trasferimento, si raccomanda agli Stati membri di applicare le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 anche alle procedure amichevoli avviate conformemente all'articolo 25, paragrafo 1 del modello OCSE di convenzione fiscale sul reddito e sul patrimonio, attuato nelle convenzioni contro le doppie imposizioni tra Stati membri.

7.   Procedure durante la seconda fase della Convenzione sull'arbitrato

7.1.   Elenco delle personalità indipendenti

a)

Gli Stati membri si impegnano a comunicare senza indugio al Segretariato generale del Consiglio i nomi delle cinque personalità indipendenti, candidate a diventare membri della Commissione consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 1 della Convenzione sull'arbitrato e ad informarlo, alle stesse condizioni, di eventuali cambiamenti nell'elenco.

b)

All'atto della trasmissione dei nomi delle personalità indipendenti al Segretariato generale del Consiglio, gli Stati membri allegano un curriculum vitae che illustra, tra l'altro, l'esperienza maturata da dette personalità in campo giuridico, fiscale e, in particolare, in materia di prezzi di trasferimento.

c)

Gli Stati membri possono inoltre indicare sul loro elenco le personalità indipendenti che soddisfano le condizioni per essere elette quale presidente.

d)

Il Segretario generale del Consiglio chiede annualmente agli Stati membri di confermare i nomi delle personalità indipendenti o di comunicare i nomi dei loro sostituti.

e)

L'elenco completo di tutte le personalità indipendenti è pubblicato sul sito web del Consiglio.

f)

Le personalità indipendenti non devono necessariamente essere cittadini o residenti dello Stato che li ha designati, ma devono essere cittadini di uno Stato membro e risiedere nel territorio al quale si applica la Convenzione sull'arbitrato.

g)

Si raccomanda alle autorità competenti di redigere una dichiarazione concordata di accettazione e una dichiarazione di indipendenza per il caso in esame, che devono essere firmate dalle personalità indipendenti selezionate.

7.2.   Costituzione della commissione consultiva

a)

Salvo diverso accordo tra gli Stati membri interessati, lo Stato membro che ha emesso il primo avviso di accertamento fiscale, cioè la decisione finale dell'amministrazione fiscale sul maggior reddito o la misura equivalente che comporta, o può comportare, una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione sull'arbitrato, prende l'iniziativa di costituire la commissione consultiva e ne organizza le riunioni, d'intesa con l'altro o gli altri Stati membri.

b)

Le autorità competenti dovrebbero costituire la commissione consultiva entro sei mesi dalla conclusione del periodo di cui all'articolo 7 della Convenzione sull'arbitrato. Se un'autorità competente non procede alla costituzione della commissione consultiva, un'altra autorità competente interessata può assumere l'iniziativa in tal senso.

c)

La commissione consultiva è formata di norma da due personalità indipendenti, dal presidente e dai rappresentanti delle autorità competenti. Nei casi triangolari, qualora la commissione consultiva debba essere costituita nell'ambito dell'approccio multilaterale, gli Stati membri devono richiamarsi all'articolo 11, paragrafo 2 della Convenzione sull'arbitrato, adottando se necessario norme procedurali supplementari per garantire che la commissione consultiva, compreso il presidente, possa adottare un parere a maggioranza semplice dei suoi membri.

d)

La commissione consultiva è assistita da un segretariato le cui strutture organizzative sono messe a disposizione dallo Stato membro che ha costituito la commissione consultiva, salvo diverso accordo degli Stati membri interessati. Per motivi di indipendenza, il segretariato è sotto il controllo del presidente della commissione consultiva. Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 6 della Convenzione sull'arbitrato, i membri del segretariato sono tenuti a mantenere il segreto.

e)

Il luogo in cui la commissione consultiva si riunisce e quello in cui è emesso il suo parere possono essere decisi anticipatamente dalle autorità competenti degli Stati membri interessati.

f)

Gli Stati membri mettono a disposizione della commissione consultiva, prima che si riunisca per la prima volta, tutta la documentazione e le informazioni pertinenti, in particolare i documenti, le relazioni, la corrispondenza e le conclusioni utilizzati durante la procedura amichevole.

7.3.   Funzionamento della commissione consultiva

a)

Si considera che un caso sia stato sottoposto alla commissione consultiva il giorno in cui il presidente conferma che i suoi membri hanno ricevuto tutta la documentazione e le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 7.2, lettera f).

b)

I lavori della commissione consultiva si svolgono nella lingua o nelle lingue ufficiali degli Stati membri interessati, a meno che le autorità competenti non decidano diversamente di comune accordo, tenendo conto della volontà della commissione consultiva.

c)

La commissione consultiva può chiedere alla parte che è fonte delle dichiarazioni o dei documenti di presentare una traduzione nella lingua o nelle lingue in cui si svolgono i lavori.

d)

Pur nel rispetto dell'articolo 10 della convenzione sull'arbitrato, la commissione consultiva può chiedere agli Stati membri, in particolare allo Stato membro che ha emesso il primo avviso di accertamento fiscale, cioè una decisione finale dell'amministrazione fiscale sul maggior reddito, o una misura equivalente che ha comportato o che può comportare una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione sull'arbitrato, di presentarsi dinanzi alla commissione consultiva.

e)

I costi connessi ai lavori della commissione consultiva, che sono ripartiti equamente tra gli Stati membri interessati, sono le spese amministrative della commissione consultiva e i compensi e le spese delle personalità indipendenti.

f)

A meno che le autorità competenti degli Stati membri non decidano diversamente:

i)

il rimborso delle spese delle personalità indipendenti è limitato al rimborso previsto solitamente per i funzionari di grado elevato dello Stato membro che ha preso l'iniziativa di costituire la commissione consultiva;

ii)

i compensi delle personalità indipendenti sono fissate a EUR 1 000 a persona e per giorno di riunione della commissione consultiva, e il presidente riceve un compenso superiore del 10 % a quello previsto per le altre personalità indipendenti.

g)

Il pagamento effettivo delle spese connesse ai lavori della commissione consultiva è effettuato dallo Stato membro che ha preso l'iniziativa di costituire la commissione consultiva, a meno che le autorità competenti degli Stati membri non decidano diversamente.

7.4.   Parere della commissione consultiva

Gli Stati membri si attendono che nel parere figurino:

a)

i nomi dei membri della commissione consultiva;

b)

la domanda; la domanda contiene:

i)

i nomi e gli indirizzi delle imprese interessate;

ii)

le autorità competenti interessate;

ii)

una descrizione dei fatti e delle circostanze della controversia;

iv)

una dichiarazione chiara in merito a quanto è richiesto;

c)

una sintesi della procedura;

d)

le tesi e i metodi sui quali si basa la decisione che figura nel parere;

e)

il parere;

f)

il luogo in cui è emesso il parere;

g)

la data in cui è emesso il parere;

h)

le firme dei membri della commissione consultiva.

La decisione delle autorità competenti e il parere della commissione consultiva sono comunicati nel modo seguente:

i)

una volta presa la decisione, l'autorità competente cui è stato sottoposto il caso trasmette copia della decisione delle autorità competenti e del parere della commissione consultiva a ciascuna delle imprese interessate.

ii)

Le autorità competenti degli Stati membri possono accordarsi per rendere pubblici integralmente il parere e la decisione. Esse possono altresì decidere di rendere pubblici il parere e la decisione senza citare i nomi delle imprese interessate e senza fornire particolari che potrebbero rivelare l'identità di tali imprese. In ambedue i casi è richiesto l'accordo delle imprese e prima di ogni pubblicazione le imprese interessate devono aver comunicato per iscritto all'autorità competente a cui il caso è stato sottoposto di non avere obiezioni alla pubblicazione del parere e della decisione.

iii)

Il parere della commissione consultiva è redatto in tre copie originali (o più nell'eventualità di casi triangolari), una da inviare a tutte le autorità competenti degli Stati membri interessati e una da trasmettere al Segretariato generale del Consiglio per l'archiviazione. Se vi è l'accordo per la pubblicazione del parere, quest'ultimo è reso pubblico sul sito web della Commissione, nella lingua o nelle lingue originali.

8.   Riscossione dell'imposta e interessi dovuti durante le procedure per la soluzione delle controversie transfrontaliere

a)

Si raccomanda agli Stati membri di adottare le misure necessarie a garantire che la sospensione della riscossione dell'imposta durante le procedure per la soluzione delle controversie transfrontaliere avviate nel quadro della Convenzione sull'arbitrato possa essere ottenuta dalle imprese interessate da queste procedure, alle stesse condizioni previste per una procedura interna di causa o ricorso, anche se queste misure possono implicare cambiamenti legislativi in alcuni Stati membri. Sarebbe opportuno che gli Stati membri estendessero queste misure alle procedure per la soluzione delle controversie transfrontaliere nel quadro delle convenzioni contro le doppie imposizioni concluse tra Stati membri.

b)

Considerando che nel corso dei negoziati sulle procedure amichevoli i contribuenti non dovrebbero essere penalizzati dall'esistenza di sistemi differenti in relazione a pagamenti e rimborsi di interessi nel periodo necessario per completare la procedura amichevole, si raccomanda agli Stati membri di applicare uno dei seguenti approcci:

i)

l'imposta è riscossa e rimborsata senza interessi; oppure

ii)

l'imposta è riscossa e rimborsata con i relativi interessi; oppure

iii)

per quanto riguarda l'addebito o il rimborso degli interessi, ogni caso deve essere valutato nel merito (eventualmente nel corso della procedura amichevole).

9.   Adesione di nuovi Stati membri alla convenzione sull'arbitrato

Gli Stati membri si adopereranno per firmare e ratificare le convenzioni di adesione dei nuovi Stati membri alla Convenzione sull'arbitrato il più rapidamente possibile e in ogni caso entro due anni dalla loro adesione all'UE.

10.   Disposizioni finali

Per assicurare un'equa ed efficace applicazione del presente codice di condotta, gli Stati membri sono invitati a presentare ogni due anni alla Commissione una relazione sul suo funzionamento pratico. In base a queste relazioni, la Commissione ha l'intenzione di riferire al Consiglio e potrà proporre un riesame delle disposizioni del presente codice di condotta.


(1)  Riserve: Secondo la Bulgaria, le rettifiche degli utili derivanti dalla rettifica del prezzo di un prestito (ossia, del tasso d’interesse) rientrano nell'ambito di applicazione della Convenzione sull'arbitrato. La Bulgaria ritiene invece che la Convenzione sull’arbitrato non si applichi ai casi di rettifiche degli utili basate su rettifiche dell'ammontare del finanziamento. In linea di principio, i motivi di tali rettifiche sono enunciati nella legislazione nazionale degli Stati membri. L’applicazione di norme nazionali divergenti e la mancanza di una serie di orientamenti internazionalmente riconosciuti fondati sul principio di libera concorrenza e applicabili alla struttura del capitale di un’impresa rimettono ampiamente in discussione la conformità al principio di libera concorrenza delle rettifiche degli utili basate su rettifiche dell'ammontare di un prestito.

La Repubblica ceca non applicherà la procedura amichevole prevista dalla Convenzione sull’arbitrato nei casi soggetti alle norme antiabuso contemplate dalla legislazione nazionale.

I Paesi Bassi condividono l’opinione secondo cui una rettifica del tasso d’interesse (prezzo del prestito) fondato su una legislazione nazionale basata sul principio di libera concorrenza rientri nell'ambito di applicazione della Convenzione sull’arbitrato. Le rettifiche dell'ammontare del prestito nonché le rettifiche alla deducibilità dell'interesse basate su un approccio di sottocapitalizzazione in applicazione del principio di libera concorrenza o le rettifiche fondate sulla normativa antiabuso basata sul principio di libera concorrenza non sono considerate incluse nell'ambito di applicazione della Convenzione sull’arbitrato. I Paesi Bassi manterranno la loro riserva finche l’OCSE non fornirà orientamenti su come applicare il principio di libera concorrenza alla sottocapitalizzazione di imprese associate.

Per la Grecia, le rettifiche che rientrano nell'ambito di applicazione della Convenzione sull’arbitrato sono quelle relative al tasso d’interesse di un prestito. Le rettifiche relative all’importo di un prestito e alla deducibilità degli interessi maturati in relazione ad un prestito non dovrebbero applicarsi alla convenzione sull’arbitrato, a motivo delle limitazioni previste dalla legislazione nazionale vigente.

Per l’Ungheria, rientrano nell’ambito di applicazione della Convenzione sull’arbitrato solo i casi in cui la doppia imposizione è dovuta alla rettifica del tasso d’interesse del prestito e la rettifica si basa sul principio di libera concorrenza.

Per l’Italia, la Convenzione sull’arbitrato può essere invocata nel caso in cui la doppia imposizione è dovuta ad una rettifica del prezzo di una transazione finanziaria non conforme al principio di libera concorrenza. Non può invece essere invocata per risolvere i casi in cui la doppia imposizione deriva da rettifiche dell'ammontare di un prestito o da norme nazionali divergenti quanto all’ammontare del finanziamento consentito o alla deducibilità degli interessi.

Secondo la Lettonia, la Convenzione sull’arbitrato non può essere invocata in caso di doppia imposizione derivante dall’applicazione della legislazione nazionale generale relativa alle rettifiche dell'ammontare di un prestito o alla deducibilità dei pagamenti di interessi, che non si basi sul principio di libera concorrenza previsto all’articolo 4 della Convenzione stessa.

Pertanto, la Lettonia ritiene che rientrino nell'ambito di applicazione della Convenzione sull’arbitrato solo le rettifiche delle deduzioni degli interessi effettuate a norma della legislazione nazionale basata sul principio di libera concorrenza.

Secondo la Polonia, la procedura prevista dalla Convenzione di arbitrato può essere applicata solo in caso di rettifiche di interessi. Le rettifiche relative all’ammontare di un prestito non dovrebbero invece rientrare nell’ambito di applicazione della Convenzione. La Polonia ritiene pressoché impossibile definire come dovrebbe essere la struttura del capitale nella pratica per essere conforme al principio di libera concorrenza.

Secondo il Portogallo, la Convenzione di arbitrato non può essere invocata per risolvere i casi di doppia imposizione dovuti a rettifiche degli utili derivanti da rettifiche dell'ammontare di un prestito contratto tra imprese associate o da modifiche dei pagamenti di interessi basate su misure nazionali antiabuso. Il Portogallo accetta tuttavia di rivedere la sua posizione una volta raggiunto un consenso sul piano internazionale, ossia tramite gli orientamenti dell’OCSE, sull’applicazione del principio di libera concorrenza all’ammontare del debito contratto (in situazioni di sottocapitalizzazione) tra imprese associate.

La Slovacchia è del parere che una rettifica del tasso d’interesse fondata sulla legislazione nazionale basata sul principio di libera concorrenza debba rientrare nel campo di applicazione della Convenzione sull’arbitrato, ma che quest’ultima non si estende alle rettifiche degli utili derivanti dall’applicazione di norme antiabuso previste dalla legislazione nazionale.

(2)  Riserva: il rappresentante delle autorità fiscali italiane ritiene che il periodo di tre anni decorra dalla «data del primo avviso di accertamento fiscale o misura equivalente a seguito di una rettifica dei prezzi di trasferimento che comporta, o può comportare, una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1», perché l'applicazione della vigente Convenzione sull'arbitrato dovrebbe essere limitata ai casi in cui si abbia una «rettifica» dei prezzi di trasferimento.


Commissione

30.12.2009   

IT

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C 322/11


Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee

2009/C 322/02

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), le Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee (2) sono così modificate:

Pagina 79,

Tra il titolo della voce 1806 (Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao) e la sottovoce 1806 20 10, è inserito il testo seguente:

«Solo i prodotti che contengono semi di cacao, pasta di cacao o cacao in polvere sono considerati contenenti cacao ai sensi della voce 1806.»

Pagina 81,

Capitolo 19

Alle «Considerazioni generali» è aggiunto il seguente terzo comma:

«Nel caso di prodotti che contengono caffeina o teobromina da fonti diverse dal cacao, non si deve tenere conto di tali quantitativi aggiunti di caffeina o teobromina ai fini del calcolo del contenuto di cacao.»

Tra il titolo della voce 1901 (Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove) e la sottovoce 1901 20 00, viene inserito il testo seguente:

«Solo i prodotti che contengono semi di cacao, pasta di cacao o cacao in polvere sono considerati contenenti cacao ai sensi della voce 1901.»

Alla voce 1904 è aggiunto il seguente secondo comma alla nota esplicativa della NC (Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (ad esempio «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove):

«Solo i prodotti che contengono semi di cacao, pasta di cacao o cacao in polvere sono considerati contenenti cacao ai sensi della voce 1904.»

Pagina 82,

Alla voce 1905 è aggiunto il seguente terzo comma alla nota esplicativa della NC (Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; particole per comunione, capsule vuote del tipo utilizzato per uso farmaceutico, cialde per sigillare, carta di riso e prodotti simili):

«Solo i prodotti che contengono semi di cacao, pasta di cacao o cacao in polvere sono considerati contenenti cacao ai sensi della voce 1905.»

Pagina 89,

È aggiunto il seguente ottavo comma alla nota esplicativa della NC alla sottovoce 2105 00 (Gelati, anche contenenti cacao):

«Solo i prodotti che contengono semi di cacao, pasta di cacao o cacao in polvere sono considerati contenenti cacao ai sensi della voce 2105 00.»


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU C 133 del 30.5.2008, pag. 1.


30.12.2009   

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C 322/13


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5421 — Panasonic/Sanyo)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 322/03

In data 29 settembre 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32009M5421. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

30.12.2009   

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Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei dei parlamenti dell'Unione europea (COSAC)

Contributo della XLII COSAC

Stoccolma, 4-6 ottobre 2009

2009/C 322/04

1.   Questioni istituzionali e trattato di Lisbona

1.1.

Giunta al suo ventesimo anniversario, la COSAC si compiace del rafforzamento del suo ruolo in quanto forum per la cooperazione parlamentare e luogo di espressione della democrazia deliberativa in seno all'Unione europea, offrendo ai parlamenti nazionali maggiori possibilità di dialogare con le istituzioni dell'Unione europea e di apportare contributi appropriati al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

1.2.

Prendendo atto dei progressi compiuti nel corso degli ultimi cinque anni nello sviluppo della cooperazione tra i parlamenti nazionali e le istituzioni dell'Unione europea, la COSAC desidera ringraziare la sig.ra Margot Wallström, Vice-presidente della Commissione europea, per il suo impegno in tal senso.

1.3.

Tenuto conto dell'approvazione del trattato di Lisbona da parte di tutte le camere dei parlamenti nazionali dell'Unione europea, previa debita deliberazione e dibattito, e in attesa dell’approvazione ufficiale da parte delle Camere irlandesi in seguito al referendum del 2 ottobre 2009, la COSAC ritiene che la legittimità democratica di questo processo non possa essere messa in discussione e che andrebbe riconosciuta da tutte le parti. Nel rispetto dei requisiti costituzionali di tutti gli Stati membri, la COSAC chiede l'entrata in vigore del trattato di Lisbona quanto prima possibile.

La COSAC auspica di poter collaborare con le istituzioni dell'Unione europea ricostituite ai sensi del trattato. Essa si compiace del rafforzamento del ruolo dei parlamenti nazionali stabilito nel trattato e sottolinea l'importanza di un’attuazione piena, immediata ed efficiente del nuovo trattato, una volta entrato in vigore, nel rispetto dei termini stabiliti dai trattati per consentire un esame completo ed efficace da parte dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo.

1.4.

La COSAC sottolinea l'importanza di stabilire procedure ben funzionanti tra le istituzioni dell'Unione europea e i parlamenti nazionali per i controlli di sussidiarietà e per il controllo parlamentare di Europol e la valutazione di Eurojust. A tale proposito, la COSAC rammenta il contributo della XLI COSAC di Praga.

1.5.

La COSAC sottolinea che l'apertura e l'accessibilità restano cruciali per il senso di partecipazione dei cittadini europei. Una maggiore trasparenza nelle istituzioni dell'Unione europea nonché nei parlamenti nazionali è un elemento importante per ottenere l'accettazione delle misure dell'Unione europea

2.   La crisi economica e finanziaria

2.1.

La COSAC prende atto del fatto che, sebbene vi siano segnali positivi di ripresa, resta la necessità di far fronte alla crisi finanziaria ed economica, salvaguardando la crescita a lungo termine e il potenziale occupazionale. Gli effetti dell’attuale declino vanno attenuati e vanno promosse misure che facilitino una ripresa rapida ma sostenibile. Ulteriori sforzi sono necessari per migliorare il funzionamento dei mercati del credito e dei capitali. A lungo termine, l'Europa necessita di una nuova strategia per la crescita sostenibile e l'occupazione — un rilancio della strategia di Lisbona per trasformare l'Unione in un'economia pronta a cogliere i benefici della globalizzazione, affrontando le sfide sociali e ambientali che essa comporta. Gli sforzi per prevenire e limitare le perdite di posti di lavoro dovrebbero tradursi in misure con un effetto positivo sostenibile sull'occupazione.

2.2.

La COSAC sostiene la risposta del Consiglio europeo alla crisi, elaborata nelle conclusioni della sua riunione di giugno 2009 e accoglie con favore i preparativi completi, con il vertice informale supplementare del 17 settembre 2009, per la riunione del G20 a Pittsburgh il 24 settembre 2009.

2.3.

La COSAC rileva con soddisfazione che tale preparazione approfondita ha permesso all'Unione europea di svolgere un ruolo attivo a Pittsburgh. L'Unione ha contribuito a un risultato che rappresenta un passo in avanti per quanto riguarda le principali caratteristiche di un quadro normativo comune e di un sistema finanziario più sostenibile, comprendente misure volte a contrastare pratiche malsane di concessione di bonus.

2.4.

La COSAC accoglie con favore le recenti proposte della Commissione relative a una nuova architettura di vigilanza finanziaria europea e sottolinea che la conclusione rapida prevista per i negoziati non dovrebbe ostacolare il necessario controllo parlamentare.

2.5.

In vista del prossimo Consiglio europeo del 29-30 ottobre 2009, la COSAC ribadisce il suo monito contro qualsiasi tipo di protezionismo economico. L'apertura dei mercati mondiali e una fruttuosa conclusione dei negoziati di Doha restano una delle chiavi per superare la crisi globale.

3.   La sfida climatica — la via verso Copenaghen

3.1.

La COSAC ribadisce la propria convinzione secondo cui la situazione economica non deve indurre l'Unione europea a ridurre le sue ambizioni in termini di sviluppo sostenibile e strategia per il clima, adottate dal Consiglio europeo. Il che comporta essere disposti a fare la propria parte per sostenere i paesi meno sviluppati nei loro sforzi per ridurre le emissioni di carbonio e contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico. Un'architettura efficace e sostenibile è indispensabile ai fini del finanziamento della lotta contro il cambiamento climatico.

3.2.

I negoziati relativi alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici — COP15 — che si terrà a Copenaghen nel dicembre 2009, sono estremamente complessi. La COSAC si compiace, in generale, del rafforzamento dell’Unione europea quale attore globale, e prende atto con soddisfazione del fatto che, nei negoziati sul clima, l'Unione si distingue come parte ambiziosa, determinante e influente. Dall'esito del vertice di Pittsburgh risulta chiaro che è necessario che l'Unione europea mantenga un ruolo di primo piano prima e durante il vertice sul clima. La COSAC esorta tutte le istituzioni e gli Stati membri dell'Unione europea a contribuire a creare una solida piattaforma a sostegno di questo ruolo di primo piano.

4.   Il programma di Stoccolma

4.1.

La COSAC prende atto del fatto che l'Eurobarometro e altri sondaggi d'opinione suggeriscono che i cittadini si aspettano iniziative europee nel settore della libertà, sicurezza e giustizia. Ciò include la politica di asilo e d’immigrazione nonché la lotta contro la tratta di esseri umani e altri crimini transfrontalieri. Sottolineando che i cittadini dovrebbero essere al centro del nuovo programma pluriennale, la COSAC insiste sulla necessità di mantenere l'equilibrio tra le misure di contrasto e le misure di salvaguardia dei diritti individuali e dello Stato di diritto.

4.2.

La COSAC prende atto che questi settori di fondamentale importanza per i cittadini europei sono al centro delle responsabilità dei parlamenti, e sottolinea l'importanza del controllo parlamentare e della partecipazione attiva durante i negoziati del programma di Stoccolma e di tutte le parti e gli elementi da decidere successivamente, osservando che il vasto programma dovrebbe essere adottato dal Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009.

5.   Strategie regionali e politica di vicinato

5.1.

La strategia proposta per la regione del Mar Baltico non mira solamente a far fronte alle sfide specifiche, ecologiche o di altra natura, della regione, ma serve altresì da progetto pilota per la messa a punto di macro-strategie regionali. Il modello potrebbe in futuro essere applicato ad altre regioni, con le loro proprie sfide regionali, come la regione del Danubio. La COSAC si compiace della prevista adozione della strategia per il Mar Baltico da parte del Consiglio europeo del 29-30 ottobre 2009.

5.2.

La COSAC ribadisce il proprio sostegno a lungo termine alla politica europea di vicinato, ivi compresa la dimensione orientale, e accoglie con favore la riunione che sarà organizzata dalla commissione per gli affari esteri del Riksdag svedese il 21 ottobre 2009 sullo sviluppo della dimensione parlamentare del Partenariato orientale.

5.3.

La COSAC ribadisce inoltre il suo sostegno alla creazione dell'Unione per il Mediterraneo, quale strumento essenziale per garantire la pace, la stabilità e la sicurezza nel bacino del Mediterraneo e in Medio Oriente, in particolare per affrontare le problematiche connesse all'immigrazione e all'energia.

6.   Allargamento

6.1.

La COSAC sottolinea l'importanza strategica del processo continuo di allargamento dell'Unione europea e accoglie con favore la domanda di adesione dell'Islanda. Riconoscendo che una chiara prospettiva di adesione è un importante incentivo per le riforme, la COSAC sottolinea la necessità che l'Unione europea tenga fede ai suoi impegni e ai principi stabiliti in questo settore, in particolare l'obbligo di soddisfare i criteri di Copenaghen ai fini dell'adesione. La COSAC prende atto con soddisfazione dei recenti sviluppi positivi nei negoziati già in corso per l'allargamento.


Commissione

30.12.2009   

IT

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C 322/17


Tassi di cambio dell'euro (1)

29 dicembre 2009

2009/C 322/05

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4433

JPY

yen giapponesi

132,44

DKK

corone danesi

7,4415

GBP

sterline inglesi

0,90270

SEK

corone svedesi

10,3550

CHF

franchi svizzeri

1,4882

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,3285

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,413

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

272,54

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7092

PLN

zloty polacchi

4,1463

RON

leu rumeni

4,2157

TRY

lire turche

2,1758

AUD

dollari australiani

1,6069

CAD

dollari canadesi

1,4999

HKD

dollari di Hong Kong

11,1938

NZD

dollari neozelandesi

2,0057

SGD

dollari di Singapore

2,0245

KRW

won sudcoreani

1 690,93

ZAR

rand sudafricani

10,6927

CNY

renminbi Yuan cinese

9,8569

HRK

kuna croata

7,3050

IDR

rupia indonesiana

13 624,39

MYR

ringgit malese

4,9541

PHP

peso filippino

66,700

RUB

rublo russo

43,3316

THB

baht thailandese

48,120

BRL

real brasiliano

2,5034

MXN

peso messicano

18,8058

INR

rupia indiana

67,3800


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


30.12.2009   

IT

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C 322/18


Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva della Commissione 96/60/CE del 19 settembre 1996 recante modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)

2009/C 322/06

ESO (1)

Riferimento e titolo della norma

(Documento di riferimento)

Riferimento della norma sostituita

Data di cessazione relativa all'uso della norma sostituita

Nota 1

Cenelec

EN 50229:2001

Macchine elettriche lavasciugabiancheria per uso domestico e similare — Metodi per la misura della prestazione

EN 50229:1997

Data scaduta

(1.5.2004)

Cenelec

EN 50229:2007

Macchine elettriche lavasciugabiancheria per uso domestico e similare — Metodi per la misura della prestazione

EN 50229:2001

Nota 2.1

1.6.2010

Nota 1

In genere, la data di cessazione relativa all'uso coincide con la data di ritiro («dow») fissata dall' organizzazione europeo di normalizzazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 2.1.

La norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita non può essere più usata nel contesto della direttiva.

Nota 3

In caso di modifiche, la norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, se ci sono, e la nuova modifica citata. La norma sostituita (colonna 3) perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, se ci sono, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita non può essere più usata nel contesto della direttiva.


(1)  ESO: European Standards Organisation:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM. Tel. +32 25500811. Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu),

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM. Tel. +32 25196871. Fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu),

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE. Tel. +33 492944200. Fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu).


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione

30.12.2009   

IT

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C 322/19


Invito a presentare proposte 2009 — Programma «Europa per i cittadini» (2007-2013)

Attuazione delle azioni del programma: Cittadini attivi per l'Europa, Società civile attiva in Europa e Memoria europea attiva

2009/C 322/07

INTRODUZIONE

Il presente invito a presentare proposte si basa sulla decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma «Europa per i cittadini» mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva (1). Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte sono reperibili nella guida al programma «Europa per i cittadini», pubblicata sul sito web Europa (vedi punto VIII). La guida al programma costituisce parte integrante del presente invito a presentare proposte.

I.   Obiettivi

Il programma «Europa per i cittadini» si pone i seguenti obiettivi specifici:

riunire le persone delle comunità locali di tutta Europa affinché condividano e scambino esperienze, opinioni e valori, traggano insegnamenti dalla storia e operino per costruire il proprio futuro,

promuovere iniziative, dibattiti e riflessioni in materia di cittadinanza e democrazia, di valori condivisi, di storia e cultura comuni, grazie alla cooperazione delle organizzazioni della società civile a livello europeo,

rendere l'idea dell'Europa più tangibile per i suoi cittadini, promuovendo i valori e i risultati europei e conservando al tempo stesso la memoria del passato,

incoraggiare l'interazione tra i cittadini e le organizzazioni della società civile di tutti i paesi partecipanti, contribuendo al dialogo interculturale e mettendo in evidenza la diversità e l'unità dell'Europa con un'attenzione particolare per le attività finalizzate a facilitare l'intreccio di legami tra i cittadini degli Stati membri che facevano già parte dell'Unione europea il 30 aprile 2004, e quelli degli Stati membri che hanno aderito successivamente.

II.   Candidati ammissibili

Il programma è aperto a tutti i promotori che risiedano in uno dei paesi partecipanti al programma e siano:

un ente pubblico, o

un'organizzazione senza fini di lucro dotata di status giuridico (personalità giuridica).

Ciascuna azione del programma è però indirizzata a una gamma di organizzazioni più specifica. L'ammissibilità delle organizzazioni che si candidano viene quindi definita in maniera specifica per ogni misura/sottomisura nella guida al programma.

Per questo programma, i paesi ammissibili sono:

gli Stati membri dell'Unione europea (2),

la Croazia;

Albania;

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

III.   Azioni ammissibili

Il programma «Europa per i cittadini» sostiene progetti che promuovono la cittadinanza attiva europea.

Il presente invito riguarda le seguenti azioni del programma «Europa per i cittadini»:

Azione 1 —   Cittadini attivi per l'Europa

Misura 1 —   Gemellaggio tra città

Questa misura comprende attività che prevedono o promuovono scambi diretti fra cittadini europei, per mezzo della partecipazione dei cittadini stessi ad attività di gemellaggio tra città.

Misura 1.1. —   Incontri fra cittadini nell'ambito del gemellaggio tra città

Questa misura comprende attività che prevedono o promuovono scambi diretti fra cittadini europei, per mezzo della partecipazione dei cittadini stessi ad attività di gemellaggio fra città. Un progetto deve interessare municipalità di almeno due paesi partecipanti, dei quali almeno uno sia uno Stato membro dell'Unione europea. Del progetto devono far parte come minimo 25 partecipanti internazionali, provenienti dalle municipalità invitate; da ogni municipalità invitata devono provenire almeno cinque partecipanti. La durata massima della manifestazione è di 21 giorni. La sovvenzione massima erogabile è di 22 000 EUR per progetto; può essere stanziato un importo massimo di 40 000 EUR per progetto se al progetto partecipano almeno 10 città. La sovvenzione minima erogata è di 2 500 EUR.

Le sovvenzioni destinate a incontri fra cittadini nell'ambito del gemellaggio tra città servono a cofinan-ziare i costi organizzativi sostenuti dalla città ospite e le spese di viaggio dei partecipanti invitati. Il calcolo della sovvenzione è basato su tassi forfettari.

Misura 1.2. —   Collegamento in rete telematico tra le città gemellate

Questa misura sostiene la formazione di reti istituite sulla base dei legami fra città gemellate. Si tratta di un elemento importante per garantire una cooperazione articolata, intensa e multiforme tra le municipalità e contribuire di conseguenza ad amplificare al massimo l'impatto del programma. Un progetto deve prevedere almeno tre eventi, e devono prendervi parte municipalità di almeno quattro paesi partecipanti, di cui almeno uno sia uno Stato membro dell'Unione europea. Del progetto devono far parte come minimo 30 partecipanti internazionali provenienti dalle municipalità invitate. La durata massima del progetto è di 24 mesi e la durata massima di ciascun evento è di 21 giorni.

L'importo massimo ammissibile per un progetto che rientri in questa misura è di 150 000 EUR. L'importo minimo ammissibile è di 10 000 EUR. Il calcolo della sovvenzione è basato su tassi forfettari.

Misura 2 —   Progetti dei cittadini e Misure di sostegno

Misura 2.1. —   Progetti dei cittadini

Questa misura affronta uno dei più gravi problemi cui oggi l'UE deve dare risposta: come colmare il divario che separa i cittadini dall'Unione europea. Si intende quindi esplorare metodologie originali e innovative per incoraggiare la partecipazione dei cittadini e stimolare il dialogo tra i cittadini europei e le istituzioni dell'Unione.

Un progetto deve prevedere almeno cinque paesi partecipanti, di cui almeno uno sia uno Stato membro dell'Unione europea. Al progetto devono prendere parte almeno 200 partecipanti. La durata massima del progetto è di 12 mesi.

L'importo della sovvenzione verrà calcolato sulla base di un bilancio di previsione equilibrato e dettagliato, formulato in euro. La sovvenzione erogata non può superare il 60 % del totale dei costi ammissibili del progetto. La sovvenzione minima sarà di 100 000 EUR; la sovvenzione massima ammissibile per un progetto che rientri in questa misura è invece di 250 000 EUR.

Misura 2.2. —   Misure di sostegno

Questa misura rappresenta uno strumento per sviluppare la qualità dei progetti presentati nell'ambito dell'azione 1, «Cittadini attivi per l'Europa». Si favorisce lo scambio di esperienze, competenze e buone prassi, nonché le attività che possono sfociare nella formazione di partenariati e reti di lunga durata.

Un progetto deve prevedere almeno due paesi partecipanti, di cui almeno uno sia uno Stato membro dell'Unione europea. Il periodo massimo è di 12 mesi; si richiedono almeno due eventi per ogni progetto.

L'importo della sovvenzione verrà calcolato sulla base di un bilancio di previsione equilibrato e dettagliato, formulato in euro. La sovvenzione non può superare un importo massimo pari all'80 % dei costi ammissibili dell'azione in questione. La sovvenzione minima ammissibile è di 30 000 EUR; la sovvenzione massima ammissibile per un progetto che rientri in questa misura è di 100 000 EUR.

Azione 2 —   Società civile attiva in Europa

Misura 3 —   Sostegno a progetti promossi da organizzazioni della società civile

Obiettivo di questa misura è il sostegno a progetti concreti promossi da organizzazioni della società civile che appartengano a differenti paesi partecipanti. Tali progetti devono svolgere opera di sensibilizzazione su questioni di interesse europeo e contribuire a diffondere la reciproca comprensione tra diverse culture, nonché a individuare valori comuni tramite la cooperazione a livello europeo.

Un progetto deve prevedere almeno due paesi partecipanti, di cui almeno uno sia uno Stato membro dell'Unione europea; la durata massima dei progetti è di 12 mesi.

La sovvenzione può essere calcolata in base a due metodi differenti che corrispondono ad approcci diversi ai quali si applicano regole specifiche:

a)

bilancio basato su tassi forfettari per i «progetti di eventi»;

b)

bilancio basato sui costi reali per i «progetti di produzione e realizzazione». In questo caso la sovvenzione richiesta non può superare il 60 % dei costi ammissibili dell'azione in questione. La sovvenzione massima è di 55 000 EUR. La sovvenzione minima ammissibile è di 10 000 EUR.

Azione 4 —   Memoria europea attiva

L'obiettivo dei progetti sostenuti nell'ambito di questa azione è mantenere viva la memoria delle vittime del nazismo e dello stalinismo e migliorare la conoscenza e la comprensione da parte delle generazioni attuali e future di ciò che è avvenuto nei campi di concentramento e in altri siti di sterminio di massa, e delle cause che hanno provocato tali eventi.

La durata massima del progetto è di 12 mesi.

La sovvenzione può essere calcolata in base a due metodi differenti:

a)

bilancio basato su tassi e importi forfettari per i «progetti di eventi»;

b)

bilancio basato sui costi reali per i «progetti di produzione e realizzazione». In questo caso la sovvenzione richiesta non può superare il 60 % dei costi ammissibili dell'azione in questione. La sovvenzione massima è di 55 000 EUR. La sovvenzione minima ammissibile è di 10 000 EUR.

IV.   Criteri di aggiudicazione

Criteri qualitativi (80 % dei punti disponibili):

pertinenza del progetto in relazione agli obiettivi e alle priorità del programma (25 %),

pertinenza del progetto e dei metodi proposti (25 %),

impatto (15 %),

visibilità e valutazione (15 %).

Criteri quantitativi (20 % dei punti disponibili):

impatto geografico (10 %),

gruppo di destinatari (10 %).

V.   Bilancio

Bilancio 2010 previsto per le azioni seguenti

Azione 1, misura 1.1

Incontri fra cittadini nell'ambito del gemellaggio tra città

7 000 000 EUR

Azione 1, misura 1.2

Collegamento in rete telematico tra le città gemellate

5 165 000 EUR

Azione 1, misura 2.1

Progetti dei cittadini

1 500 000 EUR

Azione 1, misura 2.2

Misure di sostegno

1 535 000 EUR

Azione 2, misura 3

Sostegno a favore di progetti promossi dalle organizzazioni della società civile

3 400 000 EUR

Azione 4

Memoria europea attiva

1 800 000 EUR

VI.   Scadenze per la presentazione delle candidature

Azioni

Scadenza per la presentazione delle candidature

Azione 1, misura 1.1

Incontri fra cittadini nell'ambito del gemellaggio tra città

1o febbraio

1o giugno

1o settembre

Azione 1, misura 1.2

Collegamento in rete tematico tra le città gemellate

1o febbraio

1o settembre

Azione 1, misura 2.1

Progetti dei cittadini

1o giugno

Azione 1, misura 2.2

Misure di sostegno

1o giugno

Azione 2, misura 3

Sostegno a favore di progetti promossi dalle organizzazioni della società civile

15 febbraio

Azione 4

Memoria europea attiva

30 aprile

Se la scadenza per la presentazione delle candidature cade di sabato o di domenica, oppure coincide con una festività pubblica del paese richiedente, non sarà concessa alcuna deroga e i richiedenti dovranno tenerne conto durante la pianificazione della propria candidatura.

Le domande dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

EACEA

Unit P7 Citizenship

Applications — ‘Town Twinning Citizens' Meetings’

Avenue du Bourget 1 (BOUR 01/17)

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Verranno prese in considerazione soltanto le proposte presentate utilizzando il modulo di candidatura ufficiale debitamente compilato e firmato dalla persona autorizzata ad assumersi un impugner giuridico a nome del candidato.

Le candidature presentate a mezzo fax o direttamente tramite posta elettronica non saranno prese in considerazione.

VII.   Ulteriori informazioni

Le condizioni dettagliate per la presentazione delle proposte relative ai progetti e ai moduli di candidatura sono reperibili nella guida al programma «Europa per i cittadini» sui seguenti siti Internet:

Direzione generale dell'Istruzione e della cultura:

http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.html

Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura:

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm


(1)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 32.

(2)  I 27 Stati membri dell'Unione europea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito, Repubblica ceca, Ungheria.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione

30.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 322/23


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese

2009/C 322/08

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di carburo di tungsteno, di carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica e di carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese («paese interessato»), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) («regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 30 settembre 2009 dalla European Association of Metals (Eurometaux) («richiedente») per conto di produttori che rappresentano una quota rilevante, in questo caso più del 50 %, della produzione comunitaria di carburo di tungsteno, di carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica e di carburo di tungsteno fuso.

2.   Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da carburo di tungsteno, carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica e carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame»), attualmente classificati ai codici NC 2849 90 30 ed ex 3824 30 00.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore sono un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 2268/2004 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1275/2005 del Consiglio (4).

4.   Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il persistere o la reiterazione del dumping e la reiterazione del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria.

In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il richiedente ha determinato il valore normale per la Repubblica popolare cinese in base ai prezzi di vendita praticati in un paese a economia di mercato appropriato, indicato al punto 5.1, lettera d). La denuncia di persistenza del dumping si basa sul confronto tra il valore normale, di cui alla frase precedente, e gli elementi di prova relativi ai prezzi all'esportazione del prodotto in esame venduto sul mercato della Comunità.

Su tale base il margine di dumping calcolato risulta significativo.

Inoltre, secondo il richiedente, esiste la probabilità di reiterazione del dumping pregiudizievole. A tale proposito il richiedente ha presentato prove del fatto che, se le misure fossero lasciate scadere, probabilmente l'attuale livello delle importazioni del prodotto in esame aumenterebbe data l'esistenza di capacità inutilizzate nel paese interessato.

Il richiedente afferma che l'eliminazione del pregiudizio è dovuta principalmente all'esistenza delle misure e che, qualora si lasciassero scadere tali misure, l'eventuale ripresa di consistenti importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato comporterebbe probabilmente una reiterazione del pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

5.   Procedura

Avendo stabilito, dopo aver consultato il comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione apre un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

5.1.    Procedura di determinazione del dumping e del pregiudizio

L'inchiesta determinerà se la scadenza delle misure implichi il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio.

a)   Campionamento

Tenuto conto del numero apparentemente elevato di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere al campionamento, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

i)   Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a contattare la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine di cui al punto 6, lettera b), sub i) e nella forma indicata al punto 7:

ragione sociale, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare;

il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in esame nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009 per ciascuno dei 27 Stati membri considerati separatamente e in totale;

il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009;

il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame ad altri paesi terzi nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009;

descrizione dettagliata delle attività della società a livello mondiale relative al prodotto in esame;

ragioni sociali e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (5) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame;

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disponibile all'inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8.

Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità della Repubblica popolare cinese e tutte le associazioni note di produttori esportatori.

ii)   Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione, tutti gli importatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a contattare la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine di cui al punto 6, lettera b), sub i) e nella forma indicata al punto 7:

ragione sociale, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare;

descrizione dettagliata delle attività della società in relazione al prodotto in esame;

il volume in tonnellate e il valore in euro delle importazioni nella Comunità e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009 del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese;

ragioni sociali e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (6) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame;

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disponibile all'inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8.

Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di importatori, la Commissione contatterà anche tutte le associazioni note di importatori.

iii)   Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione dei campioni devono farlo entro il termine indicato al punto 6, lettera b), sub ii).

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili ad essere incluse nel campione.

Le società incluse nei campioni devono rispondere a un questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera b), sub iii) e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione la Commissione baserà le sue conclusioni sui dati disponibili, a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, e dell'articolo 18 del regolamento di base. Come indicato al punto 8, le conclusioni basate sui dati disponibili possono risultare meno vantaggiose per la parte interessata.

b)   Questionari

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria e a tutte le associazioni note di produttori della Comunità, ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese inclusi nel campione, a tutte le associazioni note di produttori esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

c)   Raccolta delle informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni, a presentare informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova. Le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine indicato al punto 6, lettera a), sub ii).

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, a condizione che esse ne facciano richiesta dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine indicato al punto 6, lettera a), sub iii).

d)   Selezione del paese a economia di mercato

Nella precedente inchiesta, come paese ad economia di mercato appropriato per stabilire il valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese sono stati scelti gli Stati Uniti d'America. La Commissione intende utilizzare nuovamente gli USA a tale scopo. Le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni sull'adeguatezza di questa scelta entro il termine specifico indicato al punto 6, lettera c).

5.2.    Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Qualora fosse confermata la probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se il mantenimento delle misure antidumping non sia contrario all'interesse della Comunità. Per questo motivo la Commissione potrà inviare questionari agli esponenti noti dell'industria comunitaria, agli importatori, alle loro associazioni di rappresentanza e alle organizzazioni di rappresentanza dei consumatori e degli utilizzatori. Queste parti e quelle non note alla Commissione che comprovino tuttavia l'esistenza di legami obiettivi tra la loro attività e il prodotto in esame, possono contattare la Commissione e fornirle informazioni entro il termine di cui al punto 6, lettera a), sub ii). Le parti che abbiano seguito questa procedura possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine indicato al punto 6, lettera a), sub iii). Si noti che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 del regolamento di base sono prese in considerazione unicamente se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

6.   Termini

a)   Termini generali

i)   Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario

Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta che ha portato a istituire le misure oggetto del presente riesame devono chiedere un questionario o altri moduli al più presto e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione, comunicarle le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Si ricorda che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.

Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera b), sub iii).

iii)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 37 giorni.

b)   Termine specifico per il campionamento

i)

Le informazioni di cui al punto 5.1, lettera a), sub i) e ii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disposte a essere incluse nel campione, sulla composizione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)

Ogni altra informazione pertinente ai fini della selezione del campione di cui al punto 5.1, lettera a), sub iii), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

iii)

Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di notifica del loro inserimento nel campione.

c)   Termine specifico per la selezione del paese a economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni sull'adeguatezza della scelta degli Stati Uniti d'America, di cui al punto 5.1, lettera d), come paese a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale rispetto alla Repubblica popolare cinese. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo indicazioni contrarie), complete di nome, indirizzo, e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte al questionario e la corrispondenza trasmesse dalle parti interessate in forma riservata devono recare la dicitura «Diffusione limitata» (7) e, in conformità all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata recante la dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale Commercio

Direzione H

Ufficio: N-105 04/92

1049 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e si ricorre ai dati disponibili, l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

10.   Possibilità di chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Poiché il presente riesame in previsione della scadenza è aperto conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, i relativi risultati non comportano una modifica del livello delle misure in vigore, ma l'abrogazione o il mantenimento di tali misure in conformità all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Qualsiasi parte interessata dal procedimento che ritenga opportuno riesaminare il livello dei margini di dumping constatato nell'inchiesta iniziale al fine di modificare (cioè aumentare o diminuire) il livello delle misure, può chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, che sarà eseguito indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopraindicato.

11.   Trattamento dei dati personali

Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8).

12.   Consigliere-auditore

Le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa, possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio. Il consigliere-auditore funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione offrendo, se necessario, una mediazione su questioni procedurali relative alla tutela dei loro interessi in questo procedimento, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla pratica, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle comunicazioni scritte e/o orali. Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine Internet dedicate al consigliere-auditore sul sito della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  GU C 115 del 20.5.2009, pag. 18.

(2)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(3)  GU L 395 del 31.12.2004, pag. 56.

(4)  GU L 202 del 3.8.2005, pag. 1.

(5)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(6)  Cfr. nota 5.

(7)  La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

(8)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

30.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 322/28


AIUTO DI STATO — ITALIA

Aiuto di Stato C 35/09 (ex NN 77/B/01) — Misure a favore dell'occupazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura

Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 322/09

Con lettera del 19 novembre 2009, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha notificato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione alla misura di cui all'oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di pubblicazione della presente sintesi e della lettera che segue, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Pesca

DG MARE/F4 «Questioni giuridiche»

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22951942

Dette osservazioni saranno comunicate all'Italia. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

SINTESI

Nel 2001 l'Italia ha notificato alla Commissione un regime di aiuto regionale applicato in Sardegna. La legge regionale che costituisce la base giuridica dell'aiuto ha di fatto abrogato una legge del 1984 recante istituzione di un precedente regime di aiuto regionale. Poiché detta legge non è mai stata notificata alla Commissione, l'aiuto concesso in conformità della medesima dovrebbe essere considerato un aiuto illegale ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 22 marzo 1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 (attualmente 88) del trattato CE (1).

All'esame degli aiuti al settore della pesca e dell'acquacoltura si applicano disposizioni diverse da quelle vigenti per altri settori. Ne consegue pertanto la necessità di procedere a un esame distinto.

L'aiuto istituito dal regime in parola potrebbe essere stato concesso a partire dal 1984. Tuttavia, essendo il recupero degli aiuti soggetto a un termine di prescrizione di 10 anni, la Commissione ritiene inutile esaminare un aiuto concesso oltre 10 anni prima dei provvedimenti che essa potrebbe eventualmente adottare al riguardo. L'esame della misura verte pertanto sugli aiuti concessi dal 1991 al 1999, ultimo anno di applicazione del regime.

Il regime, benché finalizzato alla concessione di un aiuto all'occupazione nella Regione Sardegna, è stato di fatto applicato a favore della costruzione di pescherecci e della costituzione di imprese di acquacoltura.

Sono stati concessi gli aiuti seguenti:

aiuto diretto del 60 % per i pescherecci e dell'80 % per le imprese di acquacoltura

copertura dei costi di interesse per i prestiti contratti per il pagamento del saldo

copertura parziale dei costi operativi per i primi anni.

La misura è stata valutata alla luce degli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura applicabili al momento della concessione, vale a dire gli orientamenti del 1988, 1992, 1994 e 1997. Sulla base di tali orientamenti, che fanno riferimento al regolamento del Consiglio sugli interventi strutturali della Comunità nel settore della pesca, vigente nel periodo considerato, la Commissione nutre seri dubbi sulla compatibilità della misura per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti che superano il 60 % del costo dell'investimento e gli aiuti per i costi operativi.

Se la procedura dovesse concludersi con una decisione negativa della Commissione, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 dovrebbe essere disposto il recupero dell'aiuto da parte dell'Italia. Tuttavia la Commissione invita l'Italia e le parti interessate a formulare qualsiasi osservazione che, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia europea, potrebbe essere utile per valutare le possibili implicazioni del ritardo nell'esame del regime sull'eventuale recupero degli aiuti incompatibili.

TESTO DELLA LETTERA

«La Commissione, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane sulle misure in oggetto, comunica al governo dell'Italia la propria decisione di avviare il procedimento d'indagine formale previsto all'articolo 93 (ora articolo 88), paragrafo 2, del trattato CE e al regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (2).

1.   PROCEDIMENTO

Con lettera del 10 agosto 2001, l'Italia ha notificato alla Commissione un progetto di regime di aiuti a finalità regionale da attuare nella regione Sardegna. Questo regime di aiuti era stato protocollato come nuovo aiuto con il numero N 569/01.

Esaminando il regime di aiuti di cui sopra, la Commissione ha constatato che la legge n. 201/2001 del 7 agosto 2001 della regione Sardegna, che istituiva questo regime di aiuti, ha abrogato la legge regionale n. 28 del 7 giugno 1984; la legge del 1984, tuttavia, non è mai stata notificata alla Commissione. Gli aiuti concessi in applicazione della suddetta legge regionale dovevano quindi essere considerati aiuti illegali ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999. La Commissione li ha protocollati come tali il 16 agosto 2001.

La Commissione ha effettuato l'esame di questo regime di aiuti illegale protocollato con il numero NN 77/01. La Commissione, considerate le caratteristiche del regime di aiuti in questione e dato che le disposizioni applicabili all'analisi degli aiuti concessi al settore dell'agricoltura, così come al settore della pesca e dell'acquacoltura, sono diverse da quelle degli aiuti concessi alle imprese degli altri settori di attività economica, ha quindi ritenuto necessario effettuare un esame specifico per questi due settori particolari. Per tale motivo la Commissione ha infine protocollato questo regime di aiuti con tre numeri distinti, in base ai settori di attività economica cui si applica il regime: n. 77/B/01 per il settore della pesca e dell'acquacoltura, n. 77/C/01 per il settore dell'agricoltura e n. 77/A/01 per tutti gli altri settori d'attività.

Con lettera C(2001) 3464 def. del 13 novembre 2001, la Commissione ha informato l'Italia che il regime di aiuti NN 77/A/01 era compatibile con il mercato comune per gli aiuti concessi alle imprese dei settori economici diversi da quello dell'agricoltura o della pesca e dell'acquacoltura (regime di aiuti analizzato infine con il numero NN 77/B/01).

Quanto all'applicazione del suddetto regime di aiuti al settore della pesca e dell'acquacoltura, è stato protocollato con il numero NN 77/B/01: questo regime di aiuti costituisce l'oggetto della presente lettera.

Con lettera del 10 dicembre 2001 la Commissione ha chiesto informazioni supplementari all'Italia, la quale ha trasmesso le sue risposte con lettera del 4 giugno 2003. Successivamente, il 6 novembre 2003, presso gli uffici della Commissione si è tenuta una riunione di lavoro con le autorità regionali della Sardegna, su richiesta di queste ultime, per esaminare le informazioni che le stesse dovevano trasmettere alla Commissione.

Nel mese di maggio 2004 le autorità della Sardegna hanno allora trasmesso direttamente e in modo informale alcune informazioni complementari alla Commissione. Poiché queste informazioni non sono state oggetto di trasmissione formale da parte dell'Italia, la Commissione ha invitato l'Italia a notificare in tempi brevi la sua autorizzazione a inserire tali informazioni nel fascicolo, comunicandole che, in assenza di risposta nei tempi stabiliti, avrebbe provveduto a farlo. Dal momento che l'Italia non ha risposto alla lettera, la Commissione ha inserito queste informazioni nel fascicolo.

Le autorità italiane hanno successivamente trasmesso ulteriori informazioni complementari con lettere del 12 gennaio e del 28 febbraio 2005.

2.   DESCRIZIONE

Periodo di esame degli aiuti

Dal momento che la legge regionale che istituisce questi aiuti è del 1984, gli aiuti concessi in applicazione della legge in questione possono risalire fino al 1984. Questo regime di aiuti è stato in vigore fino al 31 dicembre 1999.

Il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (3) non indica un termine per l'esame degli aiuti illegali ai sensi dell'articolo 1, lettera f), ovvero gli aiuti cui è stata data esecuzione senza che la Commissione abbia potuto pronunciarsi sulla compatibilità con il mercato comune. Tuttavia l'articolo 15 del suddetto regolamento stabilisce che i poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un periodo limite di dieci anni e che questo periodo limite inizia il giorno in cui l'aiuto illegale viene concesso al beneficiario ed è interrotto da qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione. La Commissione non ritiene quindi opportuno esaminare gli aiuti che beneficiano di questa prescrizione, vale a dire concessi oltre dieci anni prima di qualsiasi azione intrapresa al riguardo dalla Commissione.

La Commissione considera che questo periodo sia stato interrotto il 16 agosto 2001, quando la Commissione ha accertato l'esistenza degli aiuti illegali concessi in applicazione della legge del 7 giugno 1984 e li ha protocollati. Di conseguenza, la prescrizione si applica agli aiuti concessi ai beneficiari prima del 16 agosto 1991. Nel suo esame la Commissione prende quindi in considerazione gli aiuti concessi a decorrere da questa data fino al 31 dicembre 1999, termine di attuazione del regime di aiuti.

Oggetto degli aiuti

Questo regime di aiuti aveva per oggetto gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese (4) della Sardegna. L'obiettivo dichiarato di questo regime era promuovere la creazione e lo sviluppo dell'occupazione a favore dei giovani tra i 18 e i 35 anni, delle donne e delle categorie sociali svantaggiate attraverso misure di sviluppo regionale. In pratica, per il settore della pesca e dell'acquacoltura, questi aiuti sono stati concessi sotto forma di aiuti agli investimenti, accompagnati da aiuti al funzionamento connessi agli investimenti effettuati.

L'Italia ha fornito informazioni dettagliate sugli aiuti che sono stati concessi in applicazione del suddetto regime nel periodo 1991-1999 a favore della pesca e dell'acquacoltura. In totale sono state adottate 32 decisioni di concessione di aiuti: 13 a favore della pesca e 19 a favore dell'acquacoltura.

Aiuti a favore della pesca

Gli aiuti concessi a favore della pesca sono legati in pratica alla costruzione di pescherecci.

Tali aiuti sono stati concessi nelle seguenti forme:

aiuto diretto agli investimenti, compreso lo studio di fattibilità del progetto, corrispondente al 60 % del costo;

aiuto corrispondente all'assunzione a carico degli interessi sui prestiti effettuati per il pagamento del saldo; questi interessi sono stati calcolati a partire da un periodo uniforme di preammortamento di 18 mesi, seguito da 18 rate semestrali di ammortamento a un tasso di interesse del 7,5 %;

aiuto per l'assunzione parziale dei costi operativi durante i primi anni.

L'importo complessivo di questi aiuti, che ammonta a 11 111 999 035 ITL, pari a circa 5,7 milioni EUR, può essere così ripartito: 9 786 117 284 ITL, pari a circa 5 milioni EUR, per aiuti agli investimenti e l'assunzione a carico degli interessi e 1 325 881 751 ITL, ossia circa 0,7 milioni EUR, per l'assunzione dei costi operativi durante i primi anni.

Aiuti a favore dell'acquacoltura

Gli aiuti concessi a favore dell'acquacoltura sono connessi alla costruzione di impianti di acquacoltura.

Tali aiuti sono stati concessi nelle stesse forme di quelli destinati al settore della pesca, ossia:

aiuto diretto agli investimenti, compreso lo studio di fattibilità del progetto, corrispondente all'80 % del costo;

aiuto corrispondente all'assunzione a carico degli interessi sui prestiti effettuati per il pagamento del saldo; questi interessi sono stati calcolati a partire da un periodo uniforme di preammortamento di 18 mesi, seguito da 18 rate semestrali di ammortamento;

aiuto per l'assunzione parziale dei costi operativi durante i primi anni.

L'importo complessivo di questi aiuti, che ammonta a 30 379 121 874 ITL, pari a circa 15,7 milioni EUR, può essere così ripartito: 28 330 582 621 ITL, pari a circa 14,6 milioni EUR, per aiuti agli investimenti e l'assunzione a carico degli interessi e 2 048 539 253 ITL, ossia circa 1,1 milioni EUR, per l'assunzione dei costi operativi durante i primi anni.

3.   VALUTAZIONE

Esistenza di aiuti di Stato

L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE prevede che “salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”.

Gli aiuti esaminati nella presente decisione sono stati concessi mediante fondi pubblici messi a disposizione dalla regione Sardegna. Si tratta pertanto di risorse statali.

Questi aiuti hanno conferito un vantaggio finanziario a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e hanno rafforzato la loro posizione sul mercato comunitario rispetto alle imprese degli altri Stati membri. Poiché il commercio intracomunitario dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura è significativo, questo vantaggio finanziario ha inciso sugli scambi tra gli Stati membri e ha falsato o minacciato di falsare la concorrenza sul mercato interno tra le imprese di pesca e di acquacoltura.

Questi aiuti costituiscono pertanto aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato. Dal momento che gli aiuti sono stati concessi senza che la Commissione abbia potuto pronunciarsi sulla loro compatibilità con il mercato comune, si tratta di aiuti illegali ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999.

Tale regime di aiuti può essere ritenuto compatibile con il mercato comune solo se beneficia di una delle deroghe previste dal trattato.

Compatibilità con il mercato comune

Poiché questi aiuti favoriscono alcune imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura, la loro compatibilità con il mercato comune deve essere valutata alla luce degli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Conformemente al paragrafo 5.3 degli orientamenti adottati nel 2008 e applicabili a decorrere dal 1o aprile 2008 (5), gli aiuti illegali sono valutati alla luce degli orientamenti applicabili al momento dell'entrata in vigore dell'atto amministrativo che istituisce l'aiuto. Poiché gli aiuti esaminati sono stati concessi tra il 1991 e il 1999, è opportuno valutarli alla luce degli orientamenti applicabili al momento della loro concessione. Sono quindi gli orientamenti di seguito indicati ad essere applicabili: orientamenti 1988 (6) applicabili agli aiuti concessi fino al 17 giugno 1992, orientamenti 1992 (7) applicabili agli aiuti concessi fino al 17 settembre 1994, orientamenti 1994 (8) per gli aiuti concessi fino al 27 marzo 1997 e orientamenti 1997 (9) per quelli concessi fino al 1999.

Tutti questi orientamenti contengono disposizioni costanti in merito agli aiuti del presente regime:

gli aiuti agli investimenti per la costruzione di pescherecci o per la costruzione di impianti di acquacoltura sono compatibili con il mercato comune solo se viene rispettata la percentuale di aiuto definita dai regolamenti relativi alle azioni strutturali della Comunità nel settore della pesca;

gli aiuti al funzionamento sono di norma incompatibili con il mercato comune; possono essere considerati compatibili solo se legati a un piano di ristrutturazione ritenuto compatibile con il mercato comune.

Aiuti agli investimenti per la costruzione di pescherecci

I regolamenti relativi alle azioni strutturali prevedevano una percentuale massima di aiuto del 60 %: regolamento (CEE) n. 4028/86 modificato dal regolamento (CEE) n. 3944/90 del 20 dicembre 1990 (10) nell'allegato II, paragrafo 1; regolamento (CE) n. 3699/93 del 21 dicembre 1993 (11) nell'allegato IV, paragrafo 2.1 e regolamento (CE) n. 2468/98 del 3 novembre 1998 (12) nell'allegato III, paragrafo 2.1. La percentuale di aiuto diretto concessa dall'Italia al settore della pesca per questi investimenti, pari al 60 % del costo, è quindi conforme a quanto era possibile concedere in applicazione dei suddetti regolamenti.

Tuttavia a questo 60 % si aggiunge l'aiuto corrispondente all'assunzione a carico degli interessi sui prestiti effettuati per il pagamento del saldo. L'aiuto concesso per questi investimenti ha quindi superato la percentuale massima del 60 % ed è pertanto incompatibile con il mercato comune.

L'aiuto in questione potrebbe indubbiamente anche essere considerato un aiuto autonomo, ovvero non legato a questo investimento ma in tal caso dovrebbe, per natura, essere esaminato come aiuto al funzionamento. L'aiuto in questione non è però connesso a un piano di ristrutturazione e non può quindi essere giustificato dall'esistenza di un piano del genere. Per questo motivo se fosse valutato come aiuto autonomo, dovrebbe essere considerato incompatibile.

Ne consegue che l'aiuto concesso dalla regione Sardegna per la costruzione di pescherecci sembra non poter essere ritenuto compatibile con il mercato comune per quanto riguarda l'assunzione a carico degli interessi che determinano un'intensità di aiuto superiore al 60 %.

Aiuti agli investimenti per la costruzione di impianti di acquacoltura

I medesimi regolamenti, negli stessi allegati e paragrafi, prevedevano una percentuale massima di aiuto del 60 % anche per gli investimenti nel settore dell'acquacoltura.

Poiché l'aiuto diretto concesso dalla regione Sardegna ha rappresentato l'80 % del costo dell'investimento, sembra che non possa essere ritenuto compatibile con il mercato comune per la parte che supera il 60 %.

D'altra parte, il ragionamento precedentemente espresso in merito alla compatibilità dell'assunzione a carico degli interessi per quanto riguarda l'investimento nei pescherecci può essere applicato in termini identici agli investimenti nel settore dell'acquacoltura.

Ne consegue che l'aiuto concesso dalla regione Sardegna per la costruzione di impianti di acquacoltura sembra non poter essere ritenuto compatibile con il mercato comune per quanto riguarda la parte dell'aiuto diretto superiore al massimale del 60 % e l'assunzione a carico degli interessi.

Aiuti per l'assunzione dei costi operativi

Conformemente a quanto precede, in base al principio definito dagli orientamenti successivi applicabili, secondo cui gli aiuti al funzionamento sono di norma incompatibili e che possono essere considerati compatibili con il mercato comune solo nella misura in cui sono legati a un piano di ristrutturazione anch'esso ritenuto compatibile con il mercato comune, questo aiuto sembra, ad un primo esame, incompatibile con il mercato comune. Non sembra che ci siano state circostanze particolari tali da giustificare la concessione di simili aiuti.

4.   CONCLUSIONI

In questa fase della valutazione preliminare prevista all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999, esistono seri dubbi circa la compatibilità di queste misure di aiuto con il mercato comune, sia per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti per la parte dell'aiuto superiore al massimale del 60 % del costo dell'investimento, sia per quanto riguarda l'aiuto per l'assunzione dei costi operativi.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione, nell'ambito del procedimento previsto all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, invita l'Italia a presentarle le sue osservazioni e a fornirle tutte le informazioni utili e necessarie per valutare l'aiuto in questione nel termine di un mese a decorrere dal ricevimento della presente lettera. La Commissione invita le autorità italiane a trasmettere immediatamente una copia della presente lettera ai potenziali beneficiari dell'aiuto. La Commissione chiede inoltre informazioni relative all'importo dell'aiuto concesso ai beneficiari del regime.

La Commissione ha altresì invitato l'Italia e i terzi interessati a presentare osservazioni e a fornire qualsiasi elemento utile per stabilire, alla luce dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 e della giurisprudenza della Corte di giustizia (13), le potenziali implicazioni del ritardo accumulato nell'esame di questo regime di aiuti in merito all'eventuale recupero degli aiuti incompatibili.

Con la presente la Commissione comunica al governo italiano che informerà gli interessati mediante pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA firmatari dell'accordo SEE tramite pubblicazione di una comunicazione nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza EFTA mediante invio di una copia della presente. Tutti i summenzionati interessati saranno invitati a trasmettere le loro osservazioni entro il termine di un mese a decorrere dalla data di detta pubblicazione.»


(1)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(2)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(3)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(4)  Si tratta di piccole e medie imprese definite secondo i criteri del fatturato e del numero di posti di lavoro. Le autorità italiane hanno dichiarato che questo regime è sempre stato destinato a imprese molto piccole nei confronti delle quali la definizione di cui alla raccomandazione della Commissione del 3 aprile 1996 (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4) è sempre stata rispettata.

(5)  GU C 84 del 3.4.2008, pag. 10.

(6)  GU C 313 dell'8.12.1988, pag. 21.

(7)  GU C 152 del 17.6.1992, pag. 2.

(8)  GU C 260 del 17.9.1994, pag. 3.

(9)  GU C 100 del 27.3.1997, pag. 12.

(10)  GU L 380 del 31.12.1990, pag. 1.

(11)  GU L 346 del 31.12.1993, pag. 1.

(12)  GU L 312 del 20.11.1998, pag. 19.

(13)  In particolare la sentenza della Corte del 24 settembre 2002 pronunciata nelle cause riunite C-74/00P e C-75/00P, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, Racc. 2002, pag. I-7869.


ALTRI ATTI

Commissione

30.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 322/33


Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2009/C 322/10

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

Domanda di modifica ai sensi dell’articolo 9

«PROSCIUTTO TOSCANO»

N. CE: IT-PDO-0217-1494-10.06.2005

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica:

Denominazione del prodotto

Image

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell'origine

Image

Metodo di ottenimento

Legame

Image

Etichettatura

Condizioni nazionali

Altro (da precisare)

2.   Tipo di modifica:

Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa

Image

Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati

Modifica del disciplinare che non richiede modifiche del documento unico pubblicato [articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 510/2006]

Modifica temporanea del disciplinare derivante dall’imposizione da parte delle autorità pubbliche di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006]

3.   Modifica (modifiche):

3.1.   Descrizione del prodotto:

Vengono precisate in maniera più puntuale le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche del prodotto finito e definite, alla luce del regolamento (CE) 510/2006, le modalità di condizionamento dello stesso.

Vengono descritte in maniera più dettagliata le caratteristiche della materia prima, al fine di esplicitare gli elementi che dovranno essere controllati dalla struttura di controllo.

Viene disciplinata l’applicazione di un sigillo metallico sulle cosce, prima dell’inizio della lavorazione, al fine di garantire l’identificazione e quindi la tracciabilità del prodotto.

Relativamente all’operazione di rifilatura, viene fissato in modo più preciso quanto può sporgere, rispetto alla testa del femore, la cornice carnosa al fine di avere dei prosciutti che si presentino con una forma finale armonica e uniforme e siano chiaramente identificabili dal consumatore.

Viene prevista la marchiatura a fuoco sul prodotto finito, ad ulteriore garanzia di origine e tracciabilità del prodotto.

3.2.   Metodo d’ottenimento:

È stato ritenuto opportuno specificare che le operazioni di affettatura e confezionamento devono avvenire nella zona di produzione al fine di salvaguardare la reputazione della denominazione garantendo, oltre all’autenticità del prodotto, il mantenimento delle sue qualità e caratteristiche. Il Prosciutto Toscano è apprezzato dal consumatore per essere «ben stagionato», compatto e privo di linee di scollamento tra gli strati muscolari, un valore di umidità ben definito, così da determinare una fetta consistente e non flaccida. Per il consumatore finale queste caratteristiche devono essere tali per tutte le tipologie di Prosciutto Toscano immesse al consumo, ovvero il prodotto da consumare dopo l’affettatura ed il confezionamento deve possedere le medesime caratteristiche di quello tratto dal taglio di un prosciutto intero. Pertanto, al fine di garantire al consumatore gli stessi requisiti, il metodo di produzione del Prosciutto Toscano definisce, per le cosce destinate all’affettatura e al confezionamento ulteriori due mesi di stagionatura.

La possibilità di conservare le cosce destinate all’affettatura o al porzionamento in tranci disossate per periodi non noti in condizioni ambientali differenti da quelle previste, potrebbe indurre il radicamento di caratteristiche contrastanti rispetto a quelle per le quali il Prosciutto Toscano è conosciuto, quali la formazione di muffe anomale, un’anomala degradazione delle proteine e la conseguente variazione dell’indice di proteolisi, o ancora, l’irrancidimento della frazione adiposa, tali da generare odori e sapori differenti da quelli storicamente apprezzati dal consumatore. L’irrancidimento, infatti, che è favorito dal concorso di alcuni fattori ambientali e di conservazione, fra cui l’esposizione alle temperature alte e la velocità dell’aria nei locali di stagionatura, comporta una grave alterazione a carico della componente grassa che può subire un ingiallimento, un peggioramento della sua consistenza e nella quale possono generarsi composti organici volatili responsabili dell’odore di rancido. Queste alterazioni sono tali da determinare importanti modificazioni delle caratteristiche del Prosciutto Toscano legate al colore del grasso, alla sua compattezza ed aderenza alla superficie muscolare. Inoltre, l’esposizione della porzione carnea e della fetta all’aria, prima del confezionamento, può provocare una forte ossidazione della superficie edibile, con il conseguente imbrunimento della carne, il rinsecchimento della porzione superficiale della massa muscolare esposta, o carni flaccide se si è in presenza di eccesso di umidità.

3.3.   Etichettatura:

Viene inserita la parte relativa all’apposizione del contrassegno sulle materie prime e sui prosciutti conformi alla caratteristiche prescritte nel disciplinare, al fine di garantire la tracciabilità e il controllo lungo tutta la filiera.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«PROSCIUTTO TOSCANO»

CE N.: IT-PDO-0217-1494-10.06.2005

IGP ( ) DOP ( X )

La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1.   Servizio competente dello Stato membro:

Nome:

Ministero delle politiche agricole e forestali

Indirizzo:

Via XX Settembre 20

00187 Roma RM

ITALIA

Tel.

+39 0646655104

Fax

+39 0646655306

E-mail:

saco7@politicheagricole.gov.it

2.   Associazione:

Nome:

Consorzio del Prosciutto Toscano

Indirizzo:

Via G. Marignolli 21/23

50127 Firenze FI

ITALIA

Tel.

+39 0553215115

Fax

+39 0553215115

E-mail:

Composizione:

Produttori/trasformatori ( X ) altro ( )

3.   Tipo di prodotto:

Classe 1.2.

Prodotti a base di carne

4.   Disciplinare:

[Sintesi dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]

4.1.   Nome:

«Prosciutto Toscano»

4.2.   Descrizione:

All’atto dell’immissione al consumo il Prosciutto Toscano presenta le seguenti caratteristiche fisiche, organolettiche, chimiche e chimico-fisiche: la Forma è tondeggiante ad arco sulla sommità per la presenza di una cornice carnosa che non sporga per più di 8 cm oltre la testa del femore; il peso si attesta intorno agli 8-9 Kg e comunque mai inferiore ai 7,5 Kg; al taglio il colore della polpa va dal rosso vivo al rosso chiaro con scarsa presenza di grasso inframuscolare; grasso sottocutaneo di colore bianco puro con leggere venature rosate, compatto, privo di linee di scollamento fra gli strati e ben aderente alla sottostante superficie muscolare.

Il sapore è delicato con una giusta sapidità, e l’aroma fragrante e caratteristico dovuto ai tradizionali metodi di elaborazione e stagionatura.

Le caratteristiche chimiche e chimiche-fisiche sono riepilogate come segue:

Sale (espresso in NaCl)

%

max. 8,3

Umidità muscolo

%

max. 61,0

Indice Proteolisi

%

max. 30,0

Nitrati e nitriti in sommatoria

max 95 p.p.m

4.3.   Zona geografica:

Gli allevamenti dei suini destinati alla produzione del Prosciutto Toscano debbono essere situati nel territorio delle regioni Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Toscana.

Il Prosciutto Toscano viene elaborato, affettato e confezionato nella tradizionale zona di produzione che comprende l’intero territorio della regione Toscana.

4.4.   Prova dell’origine:

La tracciabilità è garantita dal controllo effettuato dall’Organismo di controllo lungo tutta la filiera nel rispetto del regolamento (CE) n. 510/2006.

4.5.   Metodo di ottenimento:

Il metodo di produzione prevede tra l’altro che i suini nati, allevati e macellati nelle regioni individuate al punto 4.3, debbono essere di peso non inferiore ai 160 kg, più o meno 10 %, di età non inferiore ai nove mesi. Il Prosciutto Toscano è derivato dalle cosce fresche dei suini pesanti appartenenti a razze in purezza o derivate dalle razze tradizionali di base, Large White e Landrace.

Subito dopo la macellazione le cosce isolate dalla carcassa sono sottoposte a refrigerazione per almeno 24 ore ad una temperatura compresa fra - 2 e + 2 °C. Successivamente si procede alla rifilatura. Il peso della coscia fresca rifilata non deve essere inferiore a 11,8 kg.

Prima dell’inizio della lavorazione, il produttore, verificata la corrispondenza delle cosce ai requisiti previsti, appone ad ogni coscia un sigillo metallico costituito da una piastrina circolare in acciaio inox, sulla quale compare in rilievo la sigla P.T. e la data di inizio lavorazione espressa con il mese (indicato in numeri romani) e l’anno (indicato con le due ultime cifre in numeri arabi). Il sigillo è conformato in modo tale che, applicato con idonea sigillatrice, risulta inamovibile.

La lavorazione delle cosce inizia con la salatura che deve avere luogo entro 120 ore dalla macellazione. La salatura avviene con il metodo «a secco» con l’impiego di sale, pepe ed aromi naturali di origine vegetale. Dopo la salatura le cosce sono poste a riposo per un periodo sufficiente da garantire una buona ed uniforme disidratazione prima del lavaggio che deve essere effettuato mediante acqua tiepida priva di sostanze disinfettanti. Successivamente le cosce sono asciugate in appositi locali e devono essere sottoposte a temperatura ed umidità controllata. Nell’ultima fase della lavorazione si procede alla sugnatura che consiste nel rivestimento superficiale della parte scoperta della polpa, con impasto costituito esclusivamente da sugna, farina di grano o riso, sale e pepe ed aromi naturali di origine vegetale. La fase di stagionatura avviene in locali appositamente attrezzati per consentire un adeguato ricambio dell’aria ad una temperatura compresa tra i 12 ed i 25 °C. Durante tale periodo è consentita la ventilazione, l’esposizione alla luce ed all’umidità naturale, tenuto conto dei fattori climatici presenti nella zona di produzione. Il periodo di stagionatura, dalla salagione alla commercializzazione, non deve essere inferiore a 10 mesi per i prosciutti di peso finale compreso tra 7,5 e 8,5 kg, e a 12 mesi per i prosciutti di peso superiore ad 8,5 kg.

Il Prosciutto Toscano da destinare all’affettatura deve aver maturato, rispetto a quanto precedentemente indicato, ulteriori due mesi di stagionatura, e cioè almeno 12 mesi, se di peso compreso fra 7,5 e 8,5 kg, e almeno 14 mesi se di peso superiore a 8,5 kg.

Al termine della stagionatura, il produttore, in presenza dell’incaricato dell’organismo di controllo, appone, sui prosciutti conformi alle caratteristiche prescritte, un contrassegno a fuoco, in cui compare la scritta «PROSCIUTTO TOSCANO DOP» Ai fini della tracciabilità delle varie fasi di produzione, il contrassegno può essere completato dalla presenza di altre due cifre, volte ad individuare ulteriori operatori eventualmente coinvolti nella filiera produttiva.

L’affettatura del Prosciutto Toscano e il relativo confezionamento devono avvenire al termine dell’operazione di stagionatura, nella zona di produzione indicata al punto 4.3, al fine di garantire il rispetto dei differenti tempi di stagionatura previsti per il prodotto affettato e il mantenimento delle caratteristiche relative all’umidità e all’aspetto della porzione muscolare e grassa della fetta, descritte al punto 4.2. La possibilità di conservare le cosce destinate all’affettatura o al porzionamento in tranci disossate per periodi non noti in condizioni ambientali differenti da quelle previste, potrebbe indurre il radicamento di caratteristiche contrastanti rispetto a quelle per le quali il Prosciutto Toscano è conosciuto, quali la formazione di muffe anomale, un’anomala degradazione delle proteine e la conseguente variazione dell’indice di proteolisi, o ancora, l’irrancidimento della frazione adiposa, tali da generare odori e sapori differenti da quelli storicamente apprezzati dal consumatore. Inoltre, l’esposizione della porzione carnea e della fetta all’aria, prima del confezionamento, può provocare una forte ossidazione della superficie edibile con il conseguente imbrunimento della carne, il rinsecchimento della porzione superficiale della massa muscolare esposta, o carni flaccide se si è in presenza di eccesso di umidità.

4.6.   Legame:

I requisiti del prodotto a denominazione di origine dipendono dalle condizioni ambientali e dai fattori naturali ed umani. In particolare la caratterizzazione della materia prima è peculiare della macrozona geografia delimitata. Nell’area di approvvigionamento della materia prima, l’evoluzione della zootecnia è legata alla larga presenza di coltivazioni cerealicole ed ai sistemi di lavorazione che hanno determinato una particolare vocazione produttiva della suinicoltura.

L’elaborazione localizzata del prosciutto toscano trae giustificazione dalle condizioni della microzona delimitata al punto 4.3. La regione Toscana, con la sua forma e le sue caratteristiche geografiche, ricorda la propria attitudine alla produzione di prosciutti di qualità. Anche il clima, molto diverso da quello delle regioni limitrofe, risulta particolarmente adatto per una ottimale stagionatura del prodotto. Un clima, dunque, ideale per favorire il manifestarsi di un proficuo rapporto fra ambiente e prodotti tipici della regione, consentendo loro una lenta, sana maturazione: si pensi al vino, all’olio, al formaggio e, non ultimo, al prosciutto.

I fattori ambientali sono strettamente legati alle caratteristiche dell’area di produzione dove prevalgono vallate fresche e ricche di acqua, ed aree collinari a vegetazione boschiva che incidono in modo determinante sul clima e sulle caratteristiche del prodotto finito. L’insieme «materia prima-prodotto-denominazione» si collega all’evoluzione socio-economica specifica dell’area interessata.

4.7.   Organismo di controllo:

Nome:

INEQ — Istituto Nord Est Qualità

Indirizzo:

Via Rodeano 71

33038 S. Daniele del Friuli UD

ITALIA

Tel.

+39 0432940349

Fax

+39 0432943357

E-mail:

info@ineq.it

4.8.   Etichettatura:

La designazione della denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano» deve essere fatta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla menzione «Denominazione di Origine Protetta» o dalla sigla «D.O.P.». È vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia consentito l’utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l’acquirente, nonché l’eventuale nome di aziende suinicole dai cui allevamenti il prodotto deriva, purché la materia prima provenga interamente dai suddetti allevamenti. Il Prosciutto Toscano può essere immesso al consumo entro un periodo massimo di 30 mesi dall’inizio della lavorazione delle cosce fresche. Il Prosciutto Toscano può anche essere immesso al consumo disossato, porzionato cioè suddiviso in tranci di forma e peso variabile, o affettato. Tutte le predette tipologie di prodotto dovranno essere commercializzate previo confezionamento in idonei contenitori o involucri per alimenti, opportunamente sigillati. Nella preparazione del prosciutto intero disossato, il contrassegno a fuoco deve rimanere visibile. Se si procede alla preparazione di tranci di prosciutto, su ogni pezzo deve essere presente e visibile il suddetto contrassegno a fuoco. Questi, nel caso in cui non sia stato impresso, al termine della fase di stagionatura, sulle varie parti del prosciutto da cui si ricaveranno i tranci, dovrà essere apposto dal produttore, prima dell’inizio del porzionamento, in presenza dell’incaricato dell’organismo di controllo.


30.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 322/39


Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

2009/C 322/11

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«GENISSE FLEUR D’AUBRAC»

N. CE: FR-PGI-005-0257-15.10.2002

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denominazione:

«Génisse Fleur d’Aubrac»

2.   Stato membro o paese terzo:

Francia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto:

Classe 1.1.

Carni (e frattaglie) fresche

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

La «Génisse Fleur d’Aubrac» è una femmina che non ha mai partorito, di madre di razza Aubrac e di padre di razza Charolaise, macellata a un’età compresa tra 24 e 42 mesi.

Le principali caratteristiche delle carcasse sono le seguenti:

peso minimo di 280 kg,

conformazione: E, U e R della griglia EUROP,

stato di ingrasso: classi 2 e 3 della griglia EUROP,

pH ≤ 6, entro le 24 ore dalla macellazione, nel muscolo Longissimus dorsi all’altezza della 13a lombare,

maturazione minima: 7 giorni dalla macellazione,

assenza di difetti di aspetto: difetto di mondatura, tracce di larve di estridi, ematoma.

La carne di «Génisse Fleur d’Aubrac» è caratterizzata da un colore rosso vivo. È relativamente magra e leggermente venata.

La carne viene venduta in carcassa o mezzena (fresca), in tagli medi (fresca), in muscoli/pezzi pronti per il taglio (fresca o surgelata), in muscoli/pezzi tagliati (surgelata) e in unità di vendita al consumatore (fresca o surgelata).

3.3.   Materie prime:

Senza oggetto.

3.4.   Alimenti per animali (soltanto per i prodotti di origine animale):

Dalla nascita allo svezzamento

I vitelli sono allattati dalla madre nella stalla e al pascolo. Dal momento della messa al pascolo, si nutrono a volontà. Lo svezzamento è di tipo naturale e non può avvenire a meno di 6 mesi dalla nascita. È vietato l’allattamento artificiale. Se le condizioni climatiche lo richiedono, l’allevatore può distribuire un alimento concentrato complementare alcuni mesi prima dello svezzamento.

Dallo svezzamento al completamento dell’ingrasso

La maggior parte dell’alimentazione deve provenire dalle riserve di foraggio dell’azienda tranne in caso di condizioni climatiche eccezionali (siccità …). I foraggi sono composti:

da specie vegetali spontanee, annuali e/o perenni,

da prati avvicendati a base di graminacee, di leguminose o di entrambe,

da prati permanenti e naturali.

I foraggi possono essere consumati verdi (erba), secchi (fieno) e/o conservati per via umida (insilamento). La distribuzione di alimenti complementari accompagna la razione la cui base restano i foraggi dell’azienda agricola.

L’alimento concentrato complementare, fornito da un produttore di alimenti o prodotto nell’azienda agricola, è costituito esclusivamente a partire da: cereali/derivati o sottoprodotti di cereali/semi oleosi/prodotti e sottoprodotti di semi oleosi (pannelli)/prodotti e sottoprodotti di semi leguminosi/polpe di tuberi, radici o frutti/melassa/erba medica disidratata/prodotti lattieri/oli e grassi vegetali/minerali (carbonati, fosfati, sale, magnesio)/lieviti e prodotti collaterali di lieviti. Sono utilizzati soltanto gli additivi conformi alla normativa.

È escluso il mais in tutte le sue forme a partire dall’età di 18 mesi.

Completamento dell’ingrasso

L’allevamento si conclude con un periodo di completamento dell’ingrasso in stalla o al pascolo di durata minima di quattro mesi. Le giovenche hanno a disposizione un alimento complementare che accompagna la razione la cui base restano i foraggi dell’azienda agricola. L’alimento concentrato complementare, fornito da un produttore di alimenti o prodotto nell’azienda agricola, è costituito esclusivamente a partire dall’elenco positivo precisato nella fase dallo svezzamento al completamento dell’ingrasso e non deve superare i 400 kg per animale. È escluso il mais in tutte le sue forme a partire dall’età di 18 mesi.

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata:

Le «Génisses Fleur d’Aubrac» nascono, sono allevate e ingrassate nella zona dell’IGP «Génisse Fleur d’Aubrac». La sede sociale dell’allevamento e tutti gli edifici e i pascoli compresi quelli che si trovano nel territorio della transumanza (utilizzati per la produzione delle «Génisses Fleur d’Aubrac») devono essere situati nella zona dell’IGP.

Le «Génisses Fleur d’Aubrac» sono allevate da un solo allevatore dalla loro nascita alla macellazione o possono essere oggetto di una sola cessione. L’ultimo allevatore deve tenere l’animale per un periodo minimo di quattro mesi.

Le «Génisses Fleur d’Aubrac» sono macellate nella zona dell’IGP. Il trasporto delle giovenche (escluse eventuali fermate) non deve essere superiore a quattro ore. Tale obbligo è giustificato dalla volontà di tenere conto del benessere delle giovenche durante il loro trasporto e di non imporre loro lunghi tragitti che possono provocare stress; quest'ultimo si ripercuote infatti sul rendimento delle carcasse e sulla qualità della carne. I professionisti devono quindi limitarlo per quanto possibile in modo da non vanificare tutti gli sforzi compiuti dagli allevatori nel corso della fase di produzione.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc.:

Senza oggetto.

3.7.   Norme specifiche relative all’etichettatura:

I certificati di garanzia dell’origine (CGO) e le etichette devono contenere le seguenti indicazioni:

categoria: giovenca,

denominazione di vendita del prodotto «Génisse Fleur d’Aubrac»,

coordinate dell’organismo di controllo,

logo IGP,

«giovenca nata da madre di razza Aubrac e da padre di razza Charolaise»,

«allevamento che alterna pascolo e stalla»,

«giovenca nata e allevata nell’Aubrac»,

numero nazionale di identificazione dell’animale.

4.   Definizione concisa della zona geografica:

La zona dell’IGP «Génisse Fleur d’Aubrac» comprende 313 comuni ripartiti in quattro dipartimenti, ossia l’Aveyron, il Cantal, l’Alta Loira e la Lozère.

Dipartimento dell’Aveyron

Cantoni di Bozouls, Campagnac, Entraygues-sur-Truyère, Espalion, Estaing, Laguiole, Laissac, Mur-de-Barrez, Pont-de-Salars, Rodez-Nord, Saint-Amans-des-Côts, Saint-Chely-d’Aubrac, Saint-Geniez-d’Olt, Sainte-Geneviève-sur-Argence, Salles-Curan, Sévérac-le-Château: tutti i comuni.

Cantone di Conques: comuni di Conques, Saint-Félix-de-Lunel e Sénergues.

Cantone di Marcillac-Vallon: comuni di Muret-le-Château e Salles-la-Source.

Cantone di Rodez-Est: comuni di Rodez-Est e Sainte-Radegonde.

Cantone di Rodez-Ouest: comune di Rodez-Ouest.

Cantone di Vézins-de-Lévezou: comuni di Saint-Laurent-de-Lévézou, Ségur e Vézins-de-Lévézou.

Dipartimento del Cantal

Cantoni di Chaudes-Aigues, Pierrefort, Ruynes-en-Margeride, Saint-Flour-Nord, Saint-Flour-Sud: tutti i comuni.

Cantone di Massiac: comuni di Bonnac, La Chapelle-Laurent, Ferrières-Saint-Mary, Saint-Mary-le-Plain, Saint-Poncy e Valjouze.

Cantone di Murat: comune di Neussargues-Moissac.

Dipartimento dell’Alta Loira

Cantone di Pinols: comuni di Auvers, La Besseyre-Saint-Mary, Desges e Pinols.

Cantone di Saugues: comuni di Chanaleilles, Croisances, Esplantas, Grèzes, Saint-Christophe-d’Allier, Saint-Vénérand, Saugues, Thoras, Vazeilles-Près-Saugues e Venteuges.

Dipartimento della Lozère

Cantoni di Aumont-Aubrac, Le Bleymard, Chanac, Châteauneuf-de-Randon, Fournels, Grandrieu, Langogne, Le Malzieu-Ville, Marvejols, Mende-Nord, Mende-Sud, Nasbinals, Saint-Alban-sur-Limagnole, Saint-Amans, Saint-Chély-d’Apcher e Saint-Germain-du-Teil: tutti i comuni.

Cantone di La Canourgue: comuni di Banassac, Canilhac, La Canourgue, Saint-Saturnin e La Tieule.

Cantone di Florac: comune dei Bondons.

Cantone del Massegros: comune del Recoux.

Cantone del Pont-de-Montvert: comuni di Fraissinet-de-Lozère, Le Pont-de-Montvert e Saint-Maurice-de-Ventalon.

Cantone di Villefort: comuni di Altier e La Bastide-Puylaurent.

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

L’Aubrac raggruppa alcune piccole regioni naturali delle montagne a sud del Massiccio centrale. Si tratta di un ambiente fisico tipico composto essenzialmente da massicci primari e vulcanici. È situato nel complesso a più di 600 metri di altitudine ed è caratterizzato da inverni lunghi e rigidi ed una pluviometria annua molto abbondante. Vi si trovano essenzialmente pascoli: pascoli naturali (detti localmente «devèzes»), brughiere e percorsi, pascoli sottobosco, montagne o pascoli estivi basaltici, granitici o scistosi.

L’altitudine e i rilievi hanno indotto le persone che vivono in tutti questi territori a sviluppare «attività di pastorizia» basate sull’erba di montagna.

5.2.   Specificità del prodotto:

Di madre di razza Aubrac e di padre di razza Charolaise, la «Génisse Fleur d’Aubrac» è un prodotto originale e unico che combina il meglio di una razza rustica e di una razza dalla carne molto conosciuta. È una produzione adeguatamente gestita dagli allevatori dell’Aubrac che la praticano da molto tempo. Questo incrocio pone in evidenza i risultati dell’allevamento e dell’ingrasso di giovenche che hanno una velocità di crescita elevata e un’eccellente conformazione.

Il metodo di allevamento delle «Génisses Fleur d’Aubrac» è caratterizzato da un’alternanza di pascolo/stalla legata alle condizioni climatiche specifiche dell’Aubrac che determinano due grandi fasi nelle attività connesse all’allevamento:

il periodo estivo (da aprile/maggio a novembre/dicembre) durante il quale gli animali pascolano liberamente,

il periodo invernale (da novembre/dicembre ad aprile/maggio) durante il quale gli animali sono nella stalla e mangiano foraggi messi in riserva.

La «Génisse Fleur d’Aubrac» fornisce una carne di colore rosso vivo, relativamente magra e leggermente venata.

5.3.   Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

L’IGP «Génisse Fleur d’Aubrac» si basa sulle competenze e la reputazione di cui tale prodotto gode.

Le competenze sviluppate dagli allevatori di «Génisses Fleur d’Aubrac» si traducono nell’attuazione di un particolare sistema di allevamento nell’Aubrac, caratterizzato dall’utilizzo di spazi naturali destinati a pascolo, dall’allevamento estensivo di mandrie di vacche nutrici, dalla scelta della razza rustica Aubrac come fulcro del sistema e dalla ricerca di prodotti «Génisses Fleur d’Aubrac» con un buon valore aggiunto.

La base del sistema di allevamento dell’Aubrac è l’utilizzo dell’erba. A seconda dell’ubicazione geografica dell’azienda agricola, la gestione dell’allevamento presenta alcune particolarità:

ad alta quota (attorno ai 1 000 metri), i terreni in prevalenza vulcanici e le precipitazioni abbondanti e regolari assicurano una crescita dell’erba continua nel corso di tutta la stagione di pascolo. Le superfici agricole sono in maggior parte costituite da prati permanenti sui quali pascolano gli animali. È anche un’importante zona di pascolo estivo;

a media quota (800/1 200 metri), nella zona denominata «granitica» che è la più estesa (quasi la metà dell’Aubrac), i terreni sono formati su arena granitica e sensibili alla siccità estiva. Sono presenti tuttavia numerosi percorsi e «devèzes» che consentono agli animali di pascolare durante l’estate;

a bassa quota (inferiore a 800 metri), sui contrafforti della zona granitica, i terreni sono secchi, con la conseguenza di un’evidente carenza di erba in estate, quindi della necessità di condurre le mandrie in montagna in questa stagione.

Le «Génisses Fleur d’Aubrac» alternano obbligatoriamente pascolo/stalla nel corso del loro ciclo di produzione. La loro alimentazione deriva in gran parte dalle riserve di foraggio dell’azienda agricola.

A seguito di coltivazioni foraggere di carattere estensivo che privilegiano il pascolo, i carichi possibili non sono molto rilevanti ma pongono in evidenza in qualche modo la ricchezza naturale dei terreni utilizzati. In generale, senza altri apporti oltre agli ammendanti calcarei (basso tenore di pH di terreni particolarmente acidi) ma con un’ottima gestione dei fertilizzanti organici (letami e liquami), si raggiungono il valore di 1 UGB/ha nelle zone basaltiche (le più ricche) e valori compresi tra 0,6 e 0,8 UGB/ha nelle zone dei graniti, degli scisti o delle arenarie rosse (potenzialità naturali quantitative un po’ più scarse, ma medesima ricchezza qualitativa dei pascoli primaverili).

Le madri di razza Aubrac sono le più adatte a trasformare in vantaggi gli aspetti negativi dell’ambiente grazie alla loro rusticità, vale a dire la loro capacità di mobilitare le riserve corporee in periodi difficili (durante l’inverno) e a ricostituirle in periodi favorevoli (pascoli primaverili ed estivi). Producono regolarmente un vitello all’anno senza rischi al parto. I loro prodotti derivanti dall’incrocio con tori Charolais hanno consentito all’Aubrac, da quasi mezzo secolo, di ritrovare una legittimità economica a pieno titolo per quanto riguarda la produzione di carne bovina. La ricerca di un valore aggiunto superiore sugli animali migliori (spesso scelti mediante un esame rigoroso) induce un numero sempre maggiore di allevatori a preparare «Génisses Fleur d’Aubrac» che presentano una migliore conformazione pur conservando la finezza delle ossa e il sapore della carne della razza Aubrac.

Fin dall’antichità, esistono testimonianze che attestano la grande importanza di un sistema di allevamento dell’Aubrac in cui i pascoli estivi svolgono un ruolo fondamentale. Inizialmente destinate alla produzione di formaggi, nel corso del XX secolo le montagne si sono progressivamente orientate verso la produzione estensiva di carne, con una rapida estensione dell’incrocio della razza locale Aubrac con quella Charolais a partire dagli anni ‘60, con la graduale comparsa della «Génisse Fleur d’Aubrac».

La «Génisse Fleur d’Aubrac» viene citata nella stampa per la prima volta nel 1991, in occasione di una giornata di festa ad essa dedicata. I primi animali vengono commercializzati con il nome «Génisse Fleur d’Aubrac» nell’ottobre del 1991. Da allora, nella stampa specializzata e non compaiono regolarmente numerosi riferimenti alla «Génisse Fleur d’Aubrac». La «Guide des Produits du Terroir» (Editions du Seuil) ha assegnato nel 1997 un marchio di eccellenza territoriale all’Associazione dei prodotti dell’Aubrac e agli allevatori per la giovenca dell’Aubrac «Fleur d’Aubrac». Il 27 maggio 2002 più di 200 persone, operatori del settore e rappresentanti politici locali si riunirono per festeggiare la commercializzazione della decimillesima «Génisse Fleur d’Aubrac», cui la stampa regionale diede molto risalto. Gli operatori del settore hanno partecipato a vari saloni: Salone internazionale dell’agricoltura a Parigi nel 2004, Salone della macelleria e del gusto a Marsiglia nel novembre 2005, Salone dei prodotti e delle filiere di qualità a Marvejols nell’aprile 2006. Essi forniscono altresì informazioni sulla «Génisse Fleur d’Aubrac» ai consumatori mediante manifesti (affissi nelle macellerie), opuscoli pubblicitari ed elenchi dei punti vendita (distribuiti in occasione di fiere, saloni, giornate di manifestazioni e così via). La «Génisse Fleur d’Aubrac» viene anche celebrata da diversi anni nei concorsi e nelle altre manifestazioni annuali quali la Festa della transumanza e il Festival del bue grasso di Pasqua a Laguiole (Aveyron).

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCAnnexesGenisseFleurdAubrac.doc