ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2009.312.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 312

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
19 dicembre 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia

2009/C 312/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaGU C 297 del 5.12.2009

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2009/C 312/02

Cause riunite C-522/07 e C-65/08: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 29 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Dinter GmbH/Hauptzollamt Düsseldorf (C-522/07), Europol Frost-Food GmbH/Hauptzollamt Krefeld (C-65/08) [Tariffa doganale comune — Regolamento (CEE) n. 2658/87 — Nomenclatura combinata — Classificazione doganale — Validità — Nota complementare — Concentrato di succo di mela]

2

2009/C 312/03

Causa C-536/07: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 29 ottobre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Appalti pubblici di lavori — Direttiva 93/37/CEE — Contratto tra un ente pubblico e un’impresa privata vertente sulla locazione, al primo, di sale di esposizione fieristica che la seconda dovrà erigere — Retribuzione dell’impresa privata tramite il versamento di un canone di locazione mensile per 30 anni)

2

2009/C 312/04

Causa C-29/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten — Svezia) — Skatteverket/AB SKF (Sesta direttiva IVA — Art. 2, 4, 13, parte B, lett. d), punto 5, e 17 — Direttiva 2006/112/CE — Artt. 2, 9, 135, n. 1, lett. f), e 168 — Cessione da parte di una società controllante di una filiale e della sua partecipazione in una società controllata — Ambito di applicazione dell’IVA — Esenzione — Prestazioni di servizi acquisite nel contesto di operazioni di cessione di azioni — Detraibilità dell’IVA)

3

2009/C 312/05

Causa C-63/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette — Lussemburgo) — Virginie Pontin/T-Comalux SA (Politica sociale — Protezione delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento — Direttiva 92/85/CEE — Artt. 10 e 12 — Divieto di licenziamento tra l’inizio della gravidanza e il termine del congedo di maternità — Tutela giurisdizionale dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto comunitario — Parità di trattamento tra uomini e donne — Direttiva 76/207/CEE — Art. 2, n. 7, terzo comma — Trattamento meno favorevole riservato ad una donna per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo per maternità — Limitazione dei mezzi di ricorso a disposizione delle donne licenziate durante la gravidanza)

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2009/C 312/06

Causa C-115/08: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 27 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Linz — Austria) — Land Oberösterreich/ČEZ as (Azione diretta a far cessare le immissioni o i rischi di immissioni su un bene immobile provenienti da una centrale nucleare situata sul territorio di un altro Stato membro — Obbligo di tollerare le immissioni e i rischi di immissioni causati da impianti che beneficiano di un’autorizzazione amministrativa nello Stato del foro — Mancata considerazione delle autorizzazioni rilasciate in altri Stati membri — Parità di trattamento — Principio di non discriminazione in base alla nazionalità nell’ambito di applicazione del Trattato CEEA)

5

2009/C 312/07

Causa C-140/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tallinna Halduskohus — Repubblica di Estonia) — Rakvere Lihakombinaat AS/Põllumajandusministeerium, Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus [Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione doganale — Pezzi o frattaglie congelati di galli e di galline — Adesione dell’Estonia — Misure transitorie — Prodotti agricoli — Scorte eccedenti — Regolamento (CE) n. 1972/2003]

5

2009/C 312/08

Causa C-174/08: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 29 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — NCC Construction Danmark A/S/Skatteministeriet (Sesta direttiva IVA — Art. 19, n. 2 — Detrazione dell’imposta pagata a monte — Soggetto passivo misto — Beni e servizi utilizzati contemporanemente per operazioni soggette ad imposta e per operazioni esenti — Calcolo del prorata di detrazione — Nozione di operazioni immobiliari accessorie — Prestazioni a se stessi — Principio di neutralità fiscale)

6

2009/C 312/09

Causa C-188/08: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 29 ottobre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 75/442/CE — Rifiuti — Acque reflue domestiche eliminate mediante fosse settiche in ambiente rurale — Rifiuti non contemplati da un’altra normativa — Omessa trasposizione)

7

2009/C 312/10

Causa C-246/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 ottobre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia (Inadempimento di uno Stato — Sesta direttiva IVA — Artt. 2, punto 1, e 4, nn. 1 e 2 — Nozione di attività economiche — Uffici pubblici di assistenza legale — Servizi di assistenza legale forniti nell’ambito di un procedimento giudiziario dietro pagamento di un contributo da parte del beneficiario — Nozione di nesso diretto tra il servizio fornito e il controvalore ricevuto)

7

2009/C 312/11

Causa C-249/08: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 29 ottobre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana [Inadempimento di uno Stato — Politica comune della pesca — Conservazione delle risorse — Regime di controllo nel settore della pesca — Regolamento (CE) n. 894/97 — Art. 11 — Regolamento (CEE) n. 2241/87 — Art. 1, nn. 1 e 2 — Regolamento (CEE) n. 2847/93 — Artt. 2, n. 1, e 31, nn. 1 e 2 — Divieto di reti da posta derivanti — Assenza di sistemi di controllo efficaci volti al rispetto di tale divieto]

8

2009/C 312/12

Causa C-274/08: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 29 ottobre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/54/CE — Art. 15, n. 2 — Art. 23, n. 2 — Mercato interno dell’elettricità — Approvazione preliminare delle metodologie utilizzate per calcolare o stabilire le condizioni di connessione e di accesso alle reti nazionali, ivi comprese le tariffe di trasmissione e di distribuzione — Autorità di regolamentazione nazionale)

8

2009/C 312/13

Causa C-474/08: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 29 ottobre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione di tutte le disposizioni necessarie per recepire l’art. 23, nn. 2 e 5, della direttiva 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica — Competenze dell’autorità di regolamentazione nel settore dell’energia elettrica)

9

2009/C 312/14

Causa C-551/08: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 29 ottobre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2005/68/CE — Attività autonoma di riassicurazione — Accesso ed esercizio — Disposizioni nazionali anteriori alla direttiva — Mancata comunicazione od omessa trasposizione entro il termine impartito)

9

2009/C 312/15

Causa C-238/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden il 1o luglio 2009 — Handelsmaatschappij J. van Hilst BV e a./Altre parti: The Jaguar Collection Limited e a.

10

2009/C 312/16

Causa C-326/09: Ricorso proposto il 12 agosto 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

10

2009/C 312/17

Causa C-331/09: Ricorso proposto il 17 agosto 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

10

2009/C 312/18

Causa C-349/09: Ricorso proposto il 1o settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

11

2009/C 312/19

Causa C-350/09 P: Impugnazione proposta il 2 settembre 2009 dal Centre de Promotion de l’Emploi par la Micro-Entreprise (CPEM) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 30 giugno 2009, causa T-444/07, Centre de Promotion de l’Emploi par la Micro-Entreprise (CPEM)/Commissione delle Comunità europee

11

2009/C 312/20

Causa C-359/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Ítélőtábla (Ungheria) il 7 settembre 2009 — Donat Cornelius Ebert/Budapesti Ügyvédi Kamara

13

2009/C 312/21

Causa C-362/09 P: Impugnazione proposta l’11 settembre 2009 dall’Athinaïki Techniki AE avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado 29 giugno 2009, causa T-94/05, Athinaïki Techniki AE/Commissione delle Comunità europee

13

2009/C 312/22

Causa C-369/09 P: Impugnazione proposta il 15 settembre 2009 da ISD Polska sp. z o.o, Industrial Union of Donbass Corporation, ISD Polska sp. z o.o (già Majątek Hutniczy sp. z o.o) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 1o luglio 2009, cause riunite T-273/06 e T-297/06, ISD Polska e a./Commissione

14

2009/C 312/23

Causa C-377/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de commerce di Bruxelles (Belgio) il 23 settembre 2009 — Françoise Hanssens-Ensch (curatrice fallimentare della SA AGENOR)/Comunità europea

15

2009/C 312/24

Causa C-378/09: Ricorso proposto il 23 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ceca

15

2009/C 312/25

Causa C-379/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeidshof te Brussel (Belgio) il 25 settembre 2009 — Maurits Casteels/British Airways plc

16

2009/C 312/26

Causa C-383/09: Ricorso proposto il 25 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

16

2009/C 312/27

Causa C-384/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de Grande Instance de Paris (Francia) il 29 settembre 2009 — SARL Prunus/Directeur des Services Fiscaux

17

2009/C 312/28

Causa C-385/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Mokestinių Ginčų Komisija Prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Lituania) il 29 settembre 2009 — Nidera Handelscompagnie BV/Valstybinės mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerios

17

2009/C 312/29

Causa C-386/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Bruxelles (Belgio) il 30 settembre 2009 — Jhonny Briot/Randstad Interim, Sodexho SA, Consiglio dell’Unione europea

18

2009/C 312/30

Causa C-387/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Mercantil n. 1 de Santa Cruz de Tenerife (Spagna) il 1o ottobre 2009 — Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA)/Magnatrading SL

18

2009/C 312/31

Causa C-388/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht (Germania) il 2 ottobre 2009 — Joao Filipe Da Silva Martins/Bank Betriebskrankenkasse — Pflegekasse

19

2009/C 312/32

Causa C-390/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 2 ottobre 2009 — Reti Televisive Italiane SpA (RTI)/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

20

2009/C 312/33

Causa C-391/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus Miesto 1 Apylinkės Teismas (Repubblica di Lituania) il 2 ottobre 2009 — Malgožata Runevič-Vardyn e Łukasz Paweł Wardyn/Governo municipale della Città di Vilnius, Ministero della Giustizia della Repubblica di Lituania, Commissione statale per la lingua lituana e Ufficio anagrafe e stato civile del Dipartimento giuridico del Governo municipale della Città di Vilnius

20

2009/C 312/34

Causa C-395/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Repubblica di Polonia) il 13 ottobre 2009 — Oasis East sp. z o.o./Minister Finansów

21

2009/C 312/35

Causa C-396/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Bari (Italia) il 12 ottobre 2009 — Interedil Srl en liquidation/Fallimento Interedil Srl, Banca Intesa Gestione Crediti Spa

21

2009/C 312/36

Causa C-397/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 14 ottobre 2009 — Scheuten Solar Technology GmbH/Finanzamt Gelsenkirchen-Süd

22

2009/C 312/37

Causa C-398/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Danimarca) il 14 ottobre 2009 — Lady & Kid A/S, Direct Nyt ApS, A/S Harald Nyborg Isenkram- og Sportsforretning, KID-Holding A/S/Skatteministeriet

22

2009/C 312/38

Causa C-400/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret (Danimarca) il 19 ottobre 2009 — Orifarm A/S, Orifarm Supply A/S, Handelsselskabet af 5 januar 2002 A/S, in liquidazione, Ompackningsselskabet af 1 november 2005 A/S/Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme B.V., Merck Sharp & Dohme

23

2009/C 312/39

Causa C-403/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Višje sodišče v Mariboru (Repubblica di Slovenia) il 20 ottobre 2009 — Jasna Detiček/Maurizio Sgueglia

24

2009/C 312/40

Causa C-405/09: Ricorso proposto il 20 ottobre 2009 — Commissione della Comunità europee/Repubblica di Finlandia

25

2009/C 312/41

Causa C-406/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hoge Raad der Nederlanden il 21 ottobre 2009 — Realchemie Nederland BV/Bayer CropScience AG

25

2009/C 312/42

Causa C-411/09, Causa C-412/09, Causa C-413/09, Causa C-414/09, Causa C-415/09, Causa C-416/09, Causa C-417/09, Causa C-418/09, Causa C-419/09, Causa C-420/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Nanterre (Francia) il 28 ottobre 2009 — Tereos/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Vermandoise Industries SA/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Sucreries de Toury et Usines annexes SA/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Roquette Frères SA/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Sucreries & Distilleries de Souppes-Ouvré Fils SA/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Cristal Union, succeduta alle Sucreries et Raffineries d'Erstein e Sucrerie de Bourgogne/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Lesaffre Frères SA/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Sucrerie Bourdon/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — SAFBA Fontaine-le-Dun SA/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Sucreries du Marquenterre/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers

26

 

Tribunale

2009/C 312/43

Causa T-212/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 29 ottobre 2009 — Bowland Dairy Products/Commissione [Ricorso per risarcimento danni — Regolamento (CE) n. 178/2002 — Sistema di allarme rapido — Notifica supplementare — Competenza delle autorità nazionali — Parere della Commissione privo di effetto giuridico — Modifica dell’oggetto della lite — Irricevibilità]

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2009/C 312/44

Causa T-386/07: Sentenza del Tribunale di primo grado 29 ottobre 2009 — Peek & Cloppenburg/UAMI — Redfil (Agile) [Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Agile — Marchi comunitario e nazionali denominativi anteriori Aygill’s — Motivo relativo di rifiuto — Rischio di confusione — Similitudine dei segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 207/2009]]

27

2009/C 312/45

Causa T-150/08: Sentenza del Tribunale di primo grado 11 novembre 2009 — REWE-Zentral/UAMI — Aldi Einkauf (Clina) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Clina — Marchio comunitario denominativo anteriore CLINAIR — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]]

28

2009/C 312/46

Causa T-162/08: Sentenza del Tribunale di primo grado 11 novembre 2009 — Frag Comercio Internacional/UAMI — Tinkerbell Modas (GREEN by missako) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo GREEN by missako — Marchi nazionale e comunitario figurativi anteriori MI SA KO — Assenza di rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]]

28

2009/C 312/47

Causa T-277/08: Sentenza del Tribunale di primo grado 11 novembre 2009 — Bayer Healthcare/UAMI — Uriach-Aquilea OTC (CITRACAL) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo CITRACAL — Marchio nazionale denominativo anteriore CICATRAL — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei prodotti — Somiglianza dei segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]]

29

2009/C 312/48

Causa T-493/08: Ordinanza del Tribunale di primo grado 30 ottobre 2009 — Sun World International/UAMI — Kölla Hamburg (SUPERIOR SEEDLESS) (Marchio comunitario — Parziale rinuncia alla registrazione — Non luogo a provvedere)

29

2009/C 312/49

Causa T-352/09 R: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 29 ottobre 2009 — Novácke chemické závody/Commissione (Procedimento sommario — Concorrenza — Decisione della Commissione che infligge un’ammenda — Garanzia bancaria — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Insussistenza dell’urgenza)

29

2009/C 312/50

Causa T-387/09: Ricorso proposto il 26 settembre 2009 — Applied Microengineering/Commissione

30

2009/C 312/51

Causa T-389/09: Ricorso proposto il 22 giugno 2009 — Labate/Commissione

30

2009/C 312/52

Causa T-399/09: Ricorso proposto il 6 ottobre 2009 — HSE/Commissione

31

2009/C 312/53

Causa T-406/09: Ricorso proposto il 5 ottobre 2009 — Donau Chemie/Commissione

32

2009/C 312/54

Causa T-407/09: Ricorso proposto il 9 ottobre 2009 — Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft/Commissione

32

2009/C 312/55

Causa T-408/09: Ricorso proposto l’8 ottobre 2009 — ancotel GmbH/UAMI — Acotel (ancotel)

33

2009/C 312/56

Causa T-410/09: Ricorso proposto il 7 ottobre 2009 — Almamet/Commissione

34

2009/C 312/57

Causa T-411/09: Ricorso proposto il 13 ottobre 2009 — Terezakis/Commissione

35

2009/C 312/58

Causa T-412/09: Ricorso proposto il 14 ottobre 2009 — CEA/Commissione

35

2009/C 312/59

Causa T-414/09: Ricorso proposto il 14 ottobre 2009 — Henkel/UAMI — JLO Holding (LIVE)

36

2009/C 312/60

Causa T-419/09: Ricorso proposto il 16 ottobre 2009 — Cybergun/UAMI — Umarex Sportwaffen (AK 47)

37

2009/C 312/61

Causa T-420/09: Ricorso proposto il 19 ottobre 2009 — BSA/UAMI — Loblaws (PRÉSIDENT)

37

2009/C 312/62

Causa T-423/09: Ricorso proposto il 22 ottobre 2009 — Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Consiglio

38

2009/C 312/63

Causa T-424/09: Ricorso proposto il 14 ottobre 2009 — Goodyear Dunlop Tyres UK/UAMI — Sportfive (QUALIFIER)

38

2009/C 312/64

Causa T-425/09: Ricorso proposto il 14 ottobre 2009 — Honda Motor/UAMI — Blok (BLAST)

39

2009/C 312/65

Causa T-427/09: Ricorso proposto il 22 ottobre 2009 — centrotherm Clean Solutions/UAMI — Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM)

39

2009/C 312/66

Causa T-433/09: Ricorso proposto il 29 ottobre 2009 — TTNB/UAMI — March (Tila March)

40

2009/C 312/67

Causa T-434/09: Ricorso proposto il 26 ottobre 2009 — Centrotherm Systemtechnik/UAMI — centrotherm Clean Solutions (CENTROTHERM)

40

2009/C 312/68

Causa T-438/09: Ricorso presentato il 22 ottobre 2009 — SE.RI.FO./Commissione e Agenzia Esecutiva per l'Educazione, gli Audiovisivi e la Cultura

41

2009/C 312/69

Causa T-440/09: Ricorso presentato il 3 novembre 2009 — Azienda Agricola Bracesco/Commissione

42

 

Tribunale della funzione pubblica

2009/C 312/70

Causa F-10/08: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 22 ottobre 2009 — Aayhan e a./Parlamento (Non luogo a provvedere)

43

2009/C 312/71

Causa F-78/09: Ricorso presentato il 17 settembre 2009 — Marcuccio/Commissione

43

2009/C 312/72

Causa F-81/09: Ricorso presentato il 28 settembre 2009 — Marcuccio/Commissione

44

2009/C 312/73

Causa F-84/09: Ricorso proposto il 16 ottobre 2009 — Larue e Seigneur/Banca centrale europea

44

2009/C 312/74

Causa F-85/09: Ricorso proposto il 19 ottobre 2009 — Rossi Ferreras/Commissione

45

2009/C 312/75

Causa F-89/09: Ricorso proposto il 26 ottobre 2009 — Gagalis/Consiglio

45

IT

 


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19.12.2009   

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C 312/1


2009/C 312/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 297 del 5.12.2009

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 282 del 21.11.2009

GU C 267 del 7.11.2009

GU C 256 del 24.10.2009

GU C 244 del 10.10.2009

GU C 233 del 26.9.2009

GU C 220 del 12.9.2009

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V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

19.12.2009   

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C 312/2


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 29 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Dinter GmbH/Hauptzollamt Düsseldorf (C-522/07), Europol Frost-Food GmbH/Hauptzollamt Krefeld (C-65/08)

(Cause riunite C-522/07 e C-65/08) (1)

(Tariffa doganale comune - Regolamento (CEE) n. 2658/87 - Nomenclatura combinata - Classificazione doganale - Validità - Nota complementare - Concentrato di succo di mela)

2009/C 312/02

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrenti: Dinter GmbH (C-522/07), Europol Frost-Food GmbH (C-65/08)

Convenuti: Hauptzollamt Düsseldorf (C-522/07), Hauptzollamt Krefeld (C-65/08)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Düsseldorf — Interpretazione e validità della nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20 dell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 7 settembre 2004, n. 1810 (GU L 327, pag. 1) — Concentrato di succo di mela puro con un valore Brix di 66,8 e privo di zuccheri aggiunti — Classificazione di tale prodotto nella sottovoce tariffaria 2009 7999 (succo di mela senza zuccheri aggiunti) o nella sottovoce 2106 9098 (altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove) — Limiti dei poteri conferiti alla Commissione dall'art. 9 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 ai fini della precisazione del contenuto delle voci tariffarie

Dispositivo

La nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20 dell’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come risultante dai regolamenti (CE) della Commissione 7 settembre 2001, n. 1776, 6 agosto 2001, n. 2031, nonché 7 settembre 2004, n. 1810, che modificano l’allegato I del regolamento n. 2658/87, è invalida in quanto esclude i succhi di mela naturali concentrati dalla voce 2009.


(1)  GU C 37 del 9.2.2008.

GU C 107 del 26.4.2008.


19.12.2009   

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C 312/2


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 29 ottobre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-536/07) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Appalti pubblici di lavori - Direttiva 93/37/CEE - Contratto tra un ente pubblico e un’impresa privata vertente sulla locazione, al primo, di sale di esposizione fieristica che la seconda dovrà erigere - Retribuzione dell’impresa privata tramite il versamento di un canone di locazione mensile per 30 anni)

2009/C 312/03

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Kukovec e R. Sauer, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma, J. Möller, agenti, avv. H.-J. Prieß, Rechtsanwalt)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 7, nel combinato disposto con l’art. 11 della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54) — Omesso avvio di una procedura aperta di aggiudicazione dell'appalto anteriormente alla conclusione di un contratto tra il comune di Colonia ed una società di investimenti privata, vertente sulla locazione, da parte del detto comune, per un periodo fisso di 30 anni a fronte di un canone di locazione complessivo di oltre EUR 600 milioni, di quattro sale di esposizione fieristica che la detta società privata dovrà erigere conformemente ad un dettagliato capitolato

Dispositivo

1)

Avendo il Comune di Colonia concluso con la società immobiliare Köln Messe 15 bis 18 GbR, divenuta società immobiliare Köln Messe 8-11 GbR, il contratto del 6 agosto 2004 senza applicare la procedura di aggiudicazione di appalto di cui alle disposizioni degli artt. 7, n. 4, e 11 della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali disposizioni.

2)

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese


(1)  GU C 51 del 23.2.2008.


19.12.2009   

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C 312/3


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten — Svezia) — Skatteverket/AB SKF

(Causa C-29/08) (1)

(Sesta direttiva IVA - Art. 2, 4, 13, parte B, lett. d), punto 5, e 17 - Direttiva 2006/112/CE - Artt. 2, 9, 135, n. 1, lett. f), e 168 - Cessione da parte di una società controllante di una filiale e della sua partecipazione in una società controllata - Ambito di applicazione dell’IVA - Esenzione - Prestazioni di servizi acquisite nel contesto di operazioni di cessione di azioni - Detraibilità dell’IVA)

2009/C 312/04

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Regeringsrätten

Parti

Ricorrente: Skatteverket

Convenuta: AB SKF

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Regeringsrätten — Interpretazione degli artt. 2, 4, 13, parte B, lett. d), punto 5, e 17 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), nonché degli artt. 2, 9, 135, n. 1 e 168 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Cessione, da parte di una società controllante, della sua filiale e della sua partecipazione in un’altra società ai fini della ristrutturazione del proprio gruppo — Detrazione dell’IVA versata sulle prestazioni di servizi acquisite dalla società controllante nell’ambito di tali operazioni di cessione

Dispositivo

1)

Gli artt. 2, n. 1, e 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, quale modificata dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE, nonché gli artt. 2, n. 1, e 9, n. 1, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che costituisce attività economica rientrante nell’ambito di applicazione di tali direttive la cessione, effettuata dalla società controllante, della totalità del pacchetto azionario di una filiale detenuta al 100 %, nonché della sua rimanente partecipazione in una società controllata anteriormente detenuta al 100 %, società alle quali essa ha fornito servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, nei limiti in cui la cessione del pacchetto azionario è assimilabile al trasferimento dell’universalità totale o parziale di un’azienda, ai sensi dell’art. 5, n. 8, della sesta direttiva 77/388, quale modificata dalla direttiva 95/7, o dell’art. 19, primo comma, della direttiva 2006/112, e a condizione che lo Stato membro interessato abbia optato per la facoltà prevista in tali disposizioni, tale operazione non costituisce attività economica soggetta all’imposta sul valore aggiunto.

2)

Una cessione di azioni, come quella di cui alla causa principale, deve essere esentata dall’imposta sul valore aggiunto in forza dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva 77/388, quale modificata dalla direttiva 95/7, nonché dell’art. 135, n. 1, lett. f), della direttiva 2006/112.

3)

Il diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto pagata a monte sulle prestazioni effettuate ai fini di una cessione d’azioni è attribuito, a norma dell’art. 17, nn. 1 e 2, della sesta direttiva 77/388, quale modificata dalla direttiva 95/7, nonché dell’art. 168 della direttiva 2006/112, se sussiste un nesso diretto e immediato tra le spese collegate alle prestazioni a monte e il complesso delle attività economiche del soggetto d’imposta. Spetta al giudice del rinvio stabilire, tenendo conto di tutte le circostanze in cui si svolgono le operazioni di cui trattasi nella causa principale, se le spese sostenute possano essere incorporate nel prezzo delle azioni vendute o se esse facciano parte soltanto degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni rientranti nelle attività economiche del soggetto passivo.

4)

Le soluzioni alle questioni precedenti non subiscono variazioni in base alla circostanza che la cessione di azioni si svolga in più operazioni successive.


(1)  GU C 79 del 29.3.2008.


19.12.2009   

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C 312/4


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette — Lussemburgo) — Virginie Pontin/T-Comalux SA

(Causa C-63/08) (1)

(Politica sociale - Protezione delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento - Direttiva 92/85/CEE - Artt. 10 e 12 - Divieto di licenziamento tra l’inizio della gravidanza e il termine del congedo di maternità - Tutela giurisdizionale dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto comunitario - Parità di trattamento tra uomini e donne - Direttiva 76/207/CEE - Art. 2, n. 7, terzo comma - Trattamento meno favorevole riservato ad una donna per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo per maternità - Limitazione dei mezzi di ricorso a disposizione delle donne licenziate durante la gravidanza)

2009/C 312/05

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette

Parti

Ricorrente: Virginie Pontin

Convenuta: T-Comalux SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette — Interpretazione degli artt. 10 e 12 della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (GU L 348, pag. 1) e dell'art. 2 della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40) — Ampiezza della tutela giudiziale di una lavoratrice gestante, vittima di un licenziamento — Compatibilità, con le direttive citate, di una normativa nazionale che assoggetta l'azione giudiziaria della lavoratrice gestante licenziata a brevi termini prestabiliti di 8 o 15 giorni e che restringe l'ambito di tale azione al mantenimento o alla reintegrazione della lavoratrici licenziate nell'impresa, escludendo qualsiasi risarcimento dei danni

Dispositivo

1)

Gli artt. 10 e 12 della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla normativa di uno Stato membro che prevede un mezzo di ricorso specifico relativo al divieto di licenziamento delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento enunciato al detto art. 10, esercitato secondo le modalità procedurali specifiche di tale ricorso, purché tuttavia esse non siano meno favorevoli di quelle relative a ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) e non siano strutturate in modo da rendere praticamente impossibile l’esercizio dei diritti riconosciuti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività). Un termine di decadenza di quindici giorni, come quello istituito dall’art. L. 337 1, n. 1, quarto comma, del code du travail, non sembra idoneo a soddisfare tale condizione, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.

2)

L’art. 2 della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/73/CE, in combinato disposto con l’art. 3 di tale direttiva 76/207 modificata, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella introdotta dall’art. L. 337 1 del code du travail, specificamente adottata ai fini della protezione prevista all’art. 10 della direttiva 92/85 in caso di licenziamento delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, che priva la lavoratrice subordinata gestante che è stata oggetto di una misura di licenziamento durante la gravidanza di un’azione giurisdizionale di risarcimento dei danni mentre quest’ultima può essere esercitata da qualsiasi altro lavoratore subordinato licenziato, qualora una tale limitazione dei mezzi di ricorso costituisce un trattamento meno favorevole riservato ad una donna per ragioni collegate alla gravidanza. Ciò si verificherebbe, in particolare, se le modalità procedurali afferenti all’unica azione a disposizione in caso di licenziamento di dette lavoratrici non rispettassero il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai singoli dal diritto comunitario, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 93 del 12.4.2008.


19.12.2009   

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C 312/5


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 27 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Linz — Austria) — Land Oberösterreich/ČEZ as

(Causa C-115/08) (1)

(Azione diretta a far cessare le immissioni o i rischi di immissioni su un bene immobile provenienti da una centrale nucleare situata sul territorio di un altro Stato membro - Obbligo di tollerare le immissioni e i rischi di immissioni causati da impianti che beneficiano di un’autorizzazione amministrativa nello Stato del foro - Mancata considerazione delle autorizzazioni rilasciate in altri Stati membri - Parità di trattamento - Principio di non discriminazione in base alla nazionalità nell’ambito di applicazione del Trattato CEEA)

2009/C 312/06

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Linz

Parti

Ricorrente: Land Oberösterreich

Convenuta: ČEZ as

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landesgericht Linz (Austria) — Interpretazione dei principi di libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento, di non discriminazione a causa della nazionalità e di lealtà — Disposizione nazionale che prevede soltanto un’azione di indennizzo in caso di effetti nocivi causati dagli impianti oggetto di un’autorizzazione amministrativa — Limitazione dell’applicazione di tale disposizione alle sole autorizzazioni rilasciate dalle autorità nazionali, con la conseguenza della possibilità di intentare un’azione civile inibitoria nel caso di effetti nocivi provenienti da un impianto situato nel territorio di un altro Stato membro — Centrale nucleare di Temelín

Dispositivo

1)

Il principio del divieto di discriminazioni in base alla nazionalità nell’ambito di applicazione del Trattato CEEA osta all’applicazione di una normativa di uno Stato membro, come quella di cui alla causa principale, in forza della quale un’impresa, che disponga delle autorizzazioni amministrative richieste per esercire una centrale nucleare situata sul territorio di un altro Stato membro, può essere oggetto di un’azione giudiziaria diretta a far cessare immissioni o rischi di immissioni su fondi vicini provenienti da tale impianto, mentre le imprese che dispongano di un impianto industriale situato nello Stato membro del foro e che ivi beneficino di un’autorizzazione amministrativa non possono essere oggetto di una siffatta azione e sono esposte unicamente ad un’azione diretta alla condanna all’indennizzo per i danni subiti da un fondo vicino.

2)

Il giudice nazionale è tenuto a conferire alla legge nazionale che è chiamato ad applicare un’interpretazione per quanto possibile conforme ai precetti del diritto comunitario. Se una simile applicazione conforme non è possibile, il giudice nazionale ha l’obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e di proteggere i diritti che questo attribuisce ai singoli, eventualmente disapplicando ogni disposizione la cui applicazione, date le circostanze della fattispecie, condurrebbe a un risultato contrario al diritto comunitario.


(1)  GU C 142 del 7.6.2008.


19.12.2009   

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C 312/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tallinna Halduskohus — Repubblica di Estonia) — Rakvere Lihakombinaat AS/Põllumajandusministeerium, Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

(Causa C-140/08) (1)

(Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Classificazione doganale - Pezzi o frattaglie congelati di galli e di galline - Adesione dell’Estonia - Misure transitorie - Prodotti agricoli - Scorte eccedenti - Regolamento (CE) n. 1972/2003)

2009/C 312/07

Lingua processuale: l'estone

Giudice del rinvio

Tallinna Halduskohus

Parti

Ricorrente: Rakvere Lihakombinaat AS

Convenuti: Põllumajandusministeerium, Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tallinna Halduskohus — Interpretazione dell’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1) nonché dell’art. 4, nn. 1 e 2 del regolamento (CE) della Commissione 10 novembre 2003, n. 1972, relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all’adesione di Cipro, dell’Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell’Ungheria all’Unione europea (GU L 293, pag. 3) — Carne separata meccanicamente, congelata, ottenuta mediante disossamento meccanico di galli o di polli — Classificazione nella voce 0207 14 10 (Pezzi congelati di galli e di polli disossati) o nella voce 0207 14 99 (frattaglie congelate di galli e di polli, altri) della nomenclatura combinata — Tassa sulle scorte eccedenti di prodotti agricoli detenute dagli operatori — Determinazione della quantità delle scorte di riporto e delle scorte eccedenti per l’imposizione di tale tassa

Dispositivo

1)

Il regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 11 settembre 2003, n. 1789, deve essere interpretato nel senso che prodotti come quelli in esame nella causa principale, costituiti da carne separata meccanicamente, congelata, ottenuta mediante disosso meccanico di galli e di galline, e destinati all’alimentazione umana, devono essere classificati nella sottovoce 0207 14 10 della nomenclatura combinata.

2)

L’art. 4, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 10 novembre 2003, n. 1972, relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all’adesione di Cipro, dell’Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell’Ungheria all’Unione europea, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 10 febbraio 2004, n. 230, non osta ad una disposizione nazionale, quale l’art. 6, n. 1, della legge relativa al prelievo sulle scorte eccedenti (Üleliigse laovaru tasu seadus), come modificata dalla legge adottata il 25 gennaio 2007, a norma della quale le scorte eccedenti di un operatore sono determinate sottraendo dalle scorte effettivamente detenute al 1o maggio 2004 le scorte di riporto, definite come la media delle scorte detenute al 1o maggio dei quattro anni precedenti, moltiplicata per un coefficiente di 1,2, corrispondente al tasso di crescita della produzione agricola rilevata nello Stato membro interessato durante lo stesso periodo di quattro anni.

3)

Il regolamento n. 1972/2003 non osta alla riscossione di un prelievo sulle scorte eccedenti di un operatore, anche nell’ipotesi in cui questi sia in grado di provare di non aver realizzato profitti in occasione della commercializzazione di tali scorte dopo il 1o maggio 2004.


(1)  GU C 171 del 5.7.2008.


19.12.2009   

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C 312/6


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 29 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — NCC Construction Danmark A/S/Skatteministeriet

(Causa C-174/08) (1)

(Sesta direttiva IVA - Art. 19, n. 2 - Detrazione dell’imposta pagata a monte - Soggetto passivo misto - Beni e servizi utilizzati contemporanemente per operazioni soggette ad imposta e per operazioni esenti - Calcolo del prorata di detrazione - Nozione di «operazioni immobiliari accessorie» - Prestazioni a se stessi - Principio di neutralità fiscale)

2009/C 312/08

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrente: NCC Construction Danmark A/S

Convenuto: Skatteministeriet

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Østre Landsret — Interpretazione dell’art. 19, n. 2, seconda frase, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme — Società di costruzione che svolge attività di vendita di beni immobili costruiti per proprio conto per essere rivenduti — Beni e servizi utilizzati contemporaneamente per operazioni che danno diritto alla detrazione dell’IVA pagata a monte e per operazioni che non vi danno diritto — Calcolo del prorata di detrazione — Nozione di operazioni immobiliari accessorie

Dispositivo

1)

L’art. 19, n. 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che la vendita, da parte di un’impresa di costruzioni, di immobili da essa costruiti per conto proprio non può essere qualificata come «operazione immobiliare accessoria» ai sensi della citata disposizione, poiché tale attività costituisce il prolungamento diretto, permanente e necessario dell’attività imponibile dell’impresa suddetta. In virtù di tale circostanza, non occorre valutare in concreto in quale misura la menzionata attività di vendita, isolatamente considerata, implichi un uso di beni e servizi per i quali l’imposta sul valore aggiunto è dovuta.

2)

Il principio di neutralità fiscale non osta a che un’impresa di costruzioni, la quale versa l’imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni di costruzione da essa effettuate per conto proprio (prestazioni a se stessi), si veda preclusa la detrazione integrale di tale imposta afferente i costi generali connessi alla realizzazione delle prestazioni suddette, a motivo del fatto che la cifra d’affari risultante dalla vendita delle costruzioni così realizzate è esente dall’imposta sul valore aggiunto.


(1)  GU C 171 del 5.7.2008.


19.12.2009   

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C 312/7


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 29 ottobre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

(Causa C-188/08) (1)

(«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 75/442/CE - Rifiuti - Acque reflue domestiche eliminate mediante fosse settiche in ambiente rurale - Rifiuti non contemplati da un’altra normativa - Omessa trasposizione»)

2009/C 312/09

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: S. Pardo Quintillán, D. Lawumni e M. Wilderspin, agenti)

Convenuta: Irlanda (rappresentante: D. O’Hagan, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32) — In merito alle acque reflue domestiche eliminate mediante fosse settiche — Rifiuti non contemplati da un’altra normativa

Dispositivo

1)

Non avendo adottato, tranne che nella contea di Cavan, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli artt. 4 e 8 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, in merito alle acque reflue domestiche eliminate in ambiente rurale mediante fosse settiche e altri sistemi individuali di trattamento delle acque reflue, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

2)

L’Irlanda sopporterà le proprie spese ed i tre quarti delle spese della Commissione.

3)

La Commissione delle Comunità europee sopporterà un quarto delle proprie spese.


(1)  GU C 197 del 02.08.2008


19.12.2009   

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C 312/7


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 ottobre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia

(Causa C-246/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Sesta direttiva IVA - Artt. 2, punto 1, e 4, nn. 1 e 2 - Nozione di «attività economiche» - Uffici pubblici di assistenza legale - Servizi di assistenza legale forniti nell’ambito di un procedimento giudiziario dietro pagamento di un contributo da parte del beneficiario - Nozione di «nesso diretto» tra il servizio fornito e il controvalore ricevuto)

2009/C 312/10

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Aalto e D. Triantafyllou, agenti)

Convenuta: Repubblica di Finlandia (rappresentante: A. Guimaraes-Purokoski, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2, n. 1, e 4, nn. 1, 2 e 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Legislazione nazionale che prevede un diverso trattamento in materia di IVA riguardo a servizi resi da avvocati a seconda che siano forniti da giuristi privati o da giuristi che lavorano alle dipendenze di organismi pubblici di assistenza giudiziaria — Distorsioni di concorrenza

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.


(1)  GU C 209 del 15.8.2008.


19.12.2009   

IT

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C 312/8


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 29 ottobre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-249/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Politica comune della pesca - Conservazione delle risorse - Regime di controllo nel settore della pesca - Regolamento (CE) n. 894/97 - Art. 11 - Regolamento (CEE) n. 2241/87 - Art. 1, nn. 1 e 2 - Regolamento (CEE) n. 2847/93 - Artt. 2, n. 1, e 31, nn. 1 e 2 - Divieto di reti da posta derivanti - Assenza di sistemi di controllo efficaci volti al rispetto di tale divieto)

2009/C 312/11

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Banks e C. Cattabriga, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I. Bruni, agente, F. Arena, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2241, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (GU L 207, pag. 1) e degli artt. 2 e 31, n. 1 e 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (GU L 261, pag. 1) — Ispezione e controlli di pescherecci e delle loro attività — Provvedimenti da adottare in caso d'inosservanza della normativa vigente — Disposizioni relative alla detenzione a bordo o all’utilizzo di reti da posta derivanti

Dispositivo

1)

Non avendo provveduto a controllare, ispezionare e sorvegliare in modo adeguato, sul proprio territorio e nelle acque marittime soggette alla propria sovranità o giurisdizione, l’esercizio della pesca, segnatamente per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni che disciplinano la detenzione a bordo e l’impiego delle reti da posta derivanti, e non avendo provveduto in misura sufficiente a che fossero adottati adeguati provvedimenti nei confronti dei responsabili delle infrazioni alla normativa comunitaria in materia di detenzione a bordo e di utilizzo di reti da posta derivanti, segnatamente con l’applicazione di sanzioni dissuasive contro i soggetti di cui sopra, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2241, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca, nonché degli artt. 2, n. 1, e 31, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 17 dicembre 1998, n. 2846.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 209 del 15.8.2008.


19.12.2009   

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C 312/8


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 29 ottobre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia

(Causa C-274/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2003/54/CE - Art. 15, n. 2 - Art. 23, n. 2 - Mercato interno dell’elettricità - Approvazione preliminare delle metodologie utilizzate per calcolare o stabilire le condizioni di connessione e di accesso alle reti nazionali, ivi comprese le tariffe di trasmissione e di distribuzione - Autorità di regolamentazione nazionale)

2009/C 312/12

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Schima e P. Dejmek, agenti)

Convenuto: Regno di Svezia (rappresentante: A. Falk, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 15, n. 2, lett. b) e c), e 23, n. 2, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE — Dichiarazioni riguardanti lo smantellamento di impianti e le attività di gestione dei rifiuti (GU L 176, pag. 37) — Inosservanza dell’obbligo di garantire la separazione funzionale richiesta tra gli interessi della distribuzione e quelli della produzione in un’impresa verticalmente integrata — Mancata attribuzione alle autorità di regolamentazione dell’obbligo di fissare o di approvare le metodologie utilizzate per calcolare o stabilire i presupposti per la connessione e l’accesso alle reti nazionali

Dispositivo

1)

Il Regno di Svezia,

avendo omesso di adottare le disposizioni richieste per garantire la separazione funzionale, in un’impresa verticalmente integrata, tra gli interessi di distribuzione e di produzione, conformemente al disposto dell’art. 15, n. 2, lett. b) e c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, e

non avendo incaricato l’autorità di regolamentazione di fissare o di approvare, prima della loro entrata in vigore, almeno le metodologie utilizzate per calcolare o stabilire le condizioni di connessione e di accesso alle reti nazionali, ivi comprese le tariffe di trasmissione e di distribuzione, conformemente al disposto dell’art. 23, n. 2, lett. a), della direttiva 2003/54, è venuto meno agli obblighi impostigli da detta direttiva.

2)

Il Regno di Svezia è condannato alle spese.


(1)  GU C 236 del 13.09.2008.


19.12.2009   

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C 312/9


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 29 ottobre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-474/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Omessa adozione di tutte le disposizioni necessarie per recepire l’art. 23, nn. 2 e 5, della direttiva 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica - Competenze dell’autorità di regolamentazione nel settore dell’energia elettrica)

2009/C 312/13

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakia e B. Schima, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: C. Pochet, agente, J. Scalais e O. Vanhulst, avvocati)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione di tutte le disposizioni necessarie a conformarsi all’art. 23, nn. 2 e 5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU L 176, pag. 37) — Competenze dell’autorità di regolamentazione nel settore dell’energia elettrica

Dispositivo

1)

Il Regno del Belgio,

non avendo previsto che i casi di rifiuto di accesso al sistema di distribuzione o di trasmissione possano essere deferiti all’autorità di regolamentazione, la quale adotti poi una decisione produttiva di effetti vincolanti entro un termine di due mesi, ai sensi dell’art. 23, n. 5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, e

avendo attribuito a un’autorità diversa da quella di regolamentazione la competenza a definire taluni elementi determinanti ai fini del calcolo delle tariffe, in relazione ad alcuni impianti di trasmissione dell’energia elettrica, contrariamente al disposto dell’art. 23, n. 2, lett. a), della direttiva 2003/54/CE, è venuto meno agli obblighi derivanti dalla suddetta direttiva.

2)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.


(1)  GU C 32 del 7.02.2009.


19.12.2009   

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C 312/9


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 29 ottobre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

(Causa C-551/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2005/68/CE - Attività autonoma di riassicurazione - Accesso ed esercizio - Disposizioni nazionali anteriori alla direttiva - Mancata comunicazione od omessa trasposizione entro il termine impartito)

2009/C 312/14

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: N. Yerrell e M. Kaduczak, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentante: M. Dowgielewicz, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, nel termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2005, 2005/68/CE, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE (GU L 323, pag. 1)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2005, 2005/68/CE, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE, e non avendo comunicato alla Commissione delle Comunità europee il testo delle disposizioni nazionali adottate nella materia disciplinata da tale direttiva, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva, e in particolare dell’art. 64 della medesima.

2)

La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.


(1)  GU C 55 del 07.03.2009


19.12.2009   

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C 312/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden il 1o luglio 2009 — Handelsmaatschappij J. van Hilst BV e a./Altre parti: The Jaguar Collection Limited e a.

(Causa C-238/09)

2009/C 312/15

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrenti: Handelsmaatschappij J. van Hilst e a.

Altre parti: The Jaguar Collection Limited e a.

Con ordinanza 20 luglio 2009 la Corte di giustizia ha cancellato la causa dal ruolo.


19.12.2009   

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C 312/10


Ricorso proposto il 12 agosto 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

(Causa C-326/09)

2009/C 312/16

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. van Beek, e M. Kaduczak, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a trasporre la direttiva del Consiglio 13 dicembre 2004, 2004/113/CE, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (1), e comunque non avendone informato la Commissione, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza della summenzionata direttiva.

condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2004/113/CE è scaduto il 21 dicembre 2007.


(1)  GU L 373, pag. 37.


19.12.2009   

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C 312/10


Ricorso proposto il 17 agosto 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

(Causa C-331/09)

2009/C 312/17

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Gross e A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non adempiendo gli obblighi derivantile dalla decisione della Commissione 23 ottobre 2007, relativa all’aiuto di Stato C 23/06 (ex NN 35/06), notificata come documento n. C(2007) 5087,concesso dalla Polonia a favore del produttore di acciaio gruppo Technologie Buczek, pubblicata in GU 2008, L 116, e comunque non avendo informato la Commissione dell’adempimento di tali obblighi, la Repubblica di Polonia ha violato le disposizioni risultanti dall’art. 249, n. 4, del Trattato nonché dagli artt. 3, 4 e 5 della summenzionata decisione;

condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il 23 ottobre 2007 la Commissione ha adottato una decisione che ordina il recupero dell’aiuto presso il produttore polacco di acciaio — il gruppo Technologii Buczek, in particolare Technologii Buczek SA (in prosieguo: «TB») e le sue controllate Huty Buczek (in prosieguo: «HB») nonché Buczek Automotive (in prosieguo: «BA») — i quali non hanno regolarmente attuato un piano di ristrutturazione approvato in precedenza ed hanno successivamente ricevuto un aiuto al funzionamento illegittimo. Tale aiuto al funzionamento ha assunto la forma di una mancata esecuzione di obblighi di diritto pubblico. La Repubblica di Polonia è stata informata della decisione il 24 ottobre 2007 per il tramite del sauo rappresentante permanente presso l’Unione europea. Al tempo stesso la Commissione ha invitato la Repubblica di Polonia a prendere tutte le misure necessarie al recupero dell’aiuto illegittimamente accordato.

Al momento della presentazione del ricorso l’aiuto concesso a HB e BA non era stato restituito.

Secondo le autorità polacche, la ragione del considerevole ritardo nel recupero dell’aiuto è data, oltre che da ostacoli meramente tecnici, dalle disposizioni del diritto polacco in materia fallimentare. Le autorità polacche hanno chiarito che l’aiuto di Stato, di cui alla decisione, ha assunto la forma di una mancata esecuzione di impegni di TB, benché in realtà le sue due controllate abbiano tratto vantaggio dall’aiuto. In tale situazione TB sarebbe formalmente responsabile per tutti gli impegni, inclusi gli importi che andrebbero recuperati da HB e BA. Le disposizioni di diritto polacco non permetterebbero la cancellazione dei crediti in questione ad eccezione dei casi di «impossibilità assoluta». Inoltre, se i crediti in questione vengono resi pubblici, l’amministratore della massa fallimentare TB è obbligato al loro pagamento per l’importo che avrebbe dovuto recuperare presso le società controllate. Ancora, se le somme di cui trattasi vengono restituite, viene meno invero il fondamento legale per ottenere i medesimi importi da HB e BA.

A parere dellsa Commissione non è però sufficiente che la Repubblica di Polonia abbia fatto ricorso a tutte le misure ad essa incombenti. Il risultato dell’applicazione di tali misure dev’essere l’attuazione effettiva ed immediata della decisione, in caso conttrario occorre partire dal presupposto che la Repubblica di Polonia non ha adempiuto i suoi obblighi. La violazione dell’obbligo di recupero da parte di uno Stato membro ha luogo quando i passi intrapresi dallo Stato membro non hanno avuto alcuna incidenza sull’effettivo rimborso dell’importo in questione.


19.12.2009   

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C 312/11


Ricorso proposto il 1o settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

(Causa C-349/09)

2009/C 312/18

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Herrmann e M. Simerdova, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non attuando nella sua integralità la direttiva della Commissione 8 aprile 2005, 2005/28/CE, che stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonché i requisiti per l’autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali (1), e comunque non avendo informato la Commissione di tali disposizioni, la Repubblica di Polonia non ha adempiuto gli obblighi derivantile dall’art. 31 della summenzionata direttiva;

condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2005/28/CE è scaduto il 29 gennaio 2006.


(1)  GU L 91, pag. 13.


19.12.2009   

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C 312/11


Impugnazione proposta il 2 settembre 2009 dal Centre de Promotion de l’Emploi par la Micro-Entreprise (CPEM) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 30 giugno 2009, causa T-444/07, Centre de Promotion de l’Emploi par la Micro-Entreprise (CPEM)/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-350/09 P)

2009/C 312/19

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Centre de Promotion de l’Emploi par la Micro-Entreprise (CPEM) (rappresentante: avv. C. Bonnefoi)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado;

accogliere, in tutto o in parte, le conclusioni presentate in primo grado;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente deduce tredici motivi relativi al rigetto, da parte del Tribunale, della sua domanda di annullamento della decisione della Commissione 4 ottobre 2007, recante soppressione del contributo erogato dal Fondo sociale europeo (FSE) con decisione 17 agosto 1999, C (1999) 2645.

Con il primo motivo, il ricorrente afferma che il Tribunale ha violato il principio della parità di trattamento, in quanto non ha osservato le esigenze di un giusto equilibrio tra gli argomenti delle parti. Infatti, limitandosi a indicare ripetutamente che la Commissione respinge o confuta gli argomenti del CPEM, il Tribunale non preciserebbe né gli argomenti della Commissione, né in che modo questi ultimi respingano o confutino quelli del ricorrente, il che determinerebbe uno squilibrio nell’esposizione degli elementi dedotti in giudizio e, conseguentemente, nella loro valutazione in sede di giudizio.

Con il secondo motivo, il CPEM sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, essendosi rifiutato di riconoscere la «corresponsabilità» della Commissione, dal momento che questa sarebbe stata al corrente dei fatti addebitati, ma non avrebbe adottato alcun provvedimento, nel corso dei propri controlli periodici della realizzazione del progetto sovvenzionato, per bloccare i pagamenti degli acconti e del saldo della sovvenzione. L’obbligo, a carico del CPEM, di rimborsare integralmente il contributo finanziario erogato sarebbe quindi privo di fondamento, alla luce degli argomenti illustrati dal CPEM, che dimostrerebbero quanto meno una corresponsabilità della Commissione nella situazione dannosa determinatasi.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce che erroneamente il Tribunale non ha esaminato i suoi argomenti attinenti alla scelta dei fondamenti giuridici del controllo, che sarebbe viziato da illegittimità in quanto sarebbe stato esercitato sulla scorta di un regolamento diverso da quello in base al quale esso viene ufficialmente condotto.

Con il quarto motivo, il ricorrente rileva che il Tribunale è incorso in un errore di diritto, avendo dichiarato irricevibili le sue conclusioni dirette a ottenere un risarcimento per lesione della sua immagine pubblica. Infatti, l’OLAF aveva fornito informazioni alla stampa locale, sebbene il CPEM non avesse ancora ricevuto la notifica della decisione di rettifica. Ciò premesso, divulgare tali informazioni pregiudicherebbe gravemente l’immagine di un organismo che persegue una missione di interesse generale, senza capitale liquido né clientela, ed i cui finanziamenti proverrebbero esclusivamente da conferimenti pubblici e privati.

Con il quinto motivo, esso afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e violato il principio di proporzionalità, avendo respinto la domanda di risarcimento simbolico del personale del CPEM per mancanza di una specifica delega al difensore, mentre gli errori rilevati dal ricorrente con riguardo alle deleghe degli inquirenti dell’OLAF e del personale della Commissione non sarebbero stati presi in esame dallo stesso Tribunale.

Con il sesto motivo, il CPEM addebita al Tribunale di aver commesso un errore di diritto, avendo ridotto la portata della denuncia e l’esame del primo motivo al solo rispetto dei diritti della difesa, mentre il ricorrente avrebbe fatto espresso riferimento ai diritti fondamentali della difesa e ai principi generali del diritto.

Con il settimo motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha altresì commesso un errore di diritto, avendo ristretto la portata del rispetto dei diritti della difesa alla sola possibilità, per i destinatari di una decisione che pregiudichi in modo sensibile i loro interessi, di essere messi in condizione di far conoscere utilmente il proprio punto di vista. Orbene, il rispetto dei diritti della difesa avrebbe una portata ben più ampia. Inoltre, il carattere «utile» del contraddittorio con l’OLAF e la Commissione, e l’esame di tutti gli elementi del caso di specie «con cura e imparzialità», sarebbero fortemente contestabili nella vicenda in esame, così come la mancata comunicazione da parte dell’OLAF dell’oggetto delle denunce presentate contro il CPEM.

Con l’ottavo motivo, il ricorrente addebita più in particolare al Tribunale di aver commesso un errore di diritto, in quanto avrebbe ritenuto che il fatto di informare la stampa del contenuto di una decisione amministrativa che stabilisce una sanzione, ancora prima che essa sia stata notificata al destinatario, non costituisca una violazione dei diritti della difesa.

Con il nono motivo, il CPEM rimprovera al Tribunale di aver erroneamente disatteso il suo motivo attinente al mancato rispetto, da parte della Commissione, nell’ambito del procedimento che ha portato all’adozione della decisione impugnata, dei diritti della difesa e dei principi di presunzione d’innocenza, della certezza del diritto, di equilibrio e di neutralità dei controlli. Il rispetto di detti principi generali del diritto dovrebbe infatti essere garantito non solo nei procedimenti amministrativi che possono condurre a sanzioni, ma anche in sede di procedimenti di inchiesta preliminare.

Con il decimo motivo, il ricorrente fa valere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto, non avendo tenuto conto della nozione francese di organismo senza scopo di lucro né delle relazioni che un simile organismo può e deve intrattenere con i vari enti locali. Il Tribunale avrebbe così ripetuto l’errore iniziale della Commissione e dell’OLAF, che hanno qualificato i legami fra il CPEM e gli enti locali, fra cui la città di Marsiglia, come un’irregolarità grave.

Con l’undicesimo motivo, il ricorrente addebita al Tribunale di aver commesso un errore di fatto allorché ha affermato che il ricorrente avrebbe considerato inopponibile la «guida del promotore» e ha respinto i suoi argomenti a tale riguardo, mentre, in realtà, il ricorrente non riterrebbe la guida inopponibile, ma lamenterebbe solamente l’esistenza di più versioni differenti, che conducono a incertezza giuridica e al mancato rispetto del diritto al contraddittorio.

Con il dodicesimo motivo, il CPEM deduce che il Tribunale non avrebbe interpretato correttamente la nozione di «valorizzazione», allorché ha richiamato un argomento giuridicamente errato della Commissione secondo cui questo metodo di imputazione delle spese sarebbe consentito nell’ambito «classico» dei progetti rientranti nell’FSE, ma vietato nell’ambito dei progetti pilota ai sensi dell’art. 6, n. 1, lett. a), del regolamento n. 4255/88 (1).

Con il tredicesimo ed ultimo motivo, il ricorrente lamenta infine il mancato rispetto del principio della certezza del diritto da parte del Tribunale, poiché questo avrebbe eluso la discussione sul motivo attinente all’inapplicabilità del regolamento n. 1605/2002 (2), sul quale si basa la decisione dell’OLAF e della Commissione, mentre, all’epoca dei fatti, il regolamento finanziario in vigore era quello del 21 dicembre 1977 (3). Peraltro, il CPEM chiede, ai sensi dell’art. 47, n. 1, primo e secondo comma, del regolamento di procedura della Corte, l’accertamento di fatti per mezzo di testimoni.


(1)  Regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4255, recante disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (GU L 374, pag. 21).

(2)  Regolamento (CEE) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

(3)  Regolamento finanziario 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356, pag. 1), nella versione risultante dal regolamento (CE, CECA, Euratom) del Consiglio 17 dicembre 1998, n. 2779, che modifica il regolamento finanziario 21 dicembre 1977 (GU L 347, pag. 3).


19.12.2009   

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C 312/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Ítélőtábla (Ungheria) il 7 settembre 2009 — Donat Cornelius Ebert/Budapesti Ügyvédi Kamara

(Causa C-359/09)

2009/C 312/20

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Ítélőtábla

Parti

Ricorrente: Donat Cornelius Ebert

Convenuta: Budapesti Ügyvédi Kamara

Questioni pregiudiziali

1)

Se la direttiva del Consiglio 89/48/CEE (1) e la direttiva del Parlamento e del Consiglio 98/5/CE (2) possano essere interpretate nel senso che il ricorrente, di cittadinanza tedesca, che ha superato l’esame di accesso alla professione forense in Germania, in cui è membro di un ordine degli avvocati locale, ma dispone di un permesso di soggiorno e di lavoro in Ungheria, abbia il diritto di avvalersi nei procedimenti giudiziari e amministrativi, senza aver ottenuto alcuna autorizzazione, della qualifica ufficiale di «ügyvéd» (avvocato) nello Stato membro ospitante (Ungheria) oltre alla qualifica tedesca di «Rechtsanwalt» e alla qualifica ungherese di «európai közösségi jogász» (giurista comunitario), senza tuttavia avere la qualità di membro di un ordine degli avvocati ungherese.

2)

Se la direttiva 98/5/CE integri la direttiva 89/4[8]/CEE, nel senso che la direttiva 98/5/CE, relativa all’esercizio della professione di avvocato, costituisce una lex specialis in detto ambito, laddove la direttiva 89/4[8]/CE si limita, in linea generale, a regolamentare il riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore.


(1)  Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19, pag. 16).

(2)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77, pag. 36).


19.12.2009   

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C 312/13


Impugnazione proposta l’11 settembre 2009 dall’Athinaïki Techniki AE avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado 29 giugno 2009, causa T-94/05, Athinaïki Techniki AE/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-362/09 P)

2009/C 312/21

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Athinaïki Techniki AE (rappresentante: S. A. Pappas, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee, Athens Resort Casino AE Symmetochon

Conclusioni della ricorrente

Annullare l’ordinanza impugnata;

accogliere le conclusioni presentate in primo grado;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente fonda la propria impugnazione su quattro motivi.

Secondo il primo motivo, il Tribunale avrebbe interpretato in modo errato la precedente giurisprudenza della Corte sulle condizioni di legittimità della revoca di un atto amministrativo. Per essere valida, infatti, la revoca presuppone che l'illegittimità dell'atto sia accertata e che la sua revoca sia effettuata entro un termine ragionevole. Orbene, nella fattispecie in esame la revoca dell'atto della Commissione sarebbe intervenuta oltre quattro anni dopo la sua adozione e in difetto di qualsivoglia motivazione.

Con il suo secondo motivo, l’Athinaïki Techniki sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto omettendo di statuire sulla questione dello sviamento di potere da essa sollevata. Infatti, ritirando la decisione controversa la Commissione aveva lo scopo non già di revocare l'atto di cui trattasi per rispetto del principio di legittimità, bensì di sottrarsi al sindacato dei giudici comunitari.

In terzo luogo, la ricorrente rileva che il suo interesse ad ottenere una sentenza di annullamento della decisione controversa della Commissione sussiste tutt’ora, contrariamente a quanto dichiarato nell'ordinanza impugnata. Le conseguenze della revoca dell'atto in questione da parte della Commissione non possono, infatti, limitarsi ad una semplice riapertura della procedura preliminare di esame. Dalla sentenza di annullamento discende l'obbligo per la Commissione sia di avviare la procedura formale di esame degli aiuti di Stato, sia di invitare lo Stato membro interessato a sopprimere o a modificare l'aiuto in causa. Il Tribunale avrebbe quindi commesso un errore di diritto ritenendo che l'unica conseguenza di un annullamento della decisione impugnata fosse l'obbligo di riaprire la procedura preliminare di esame.

Infine, la ricorrente ritiene che il Tribunale abbia disconosciuto l'autorità di cosa giudicata della sentenza della Corte nella causa connessa C-521/06 P. Infatti, da tale sentenza risulta che la Commissione non poteva permanere in uno stato di inerzia amministrativa nell'ambito della procedura di esame degli aiuti di Stato. Orbene, con la revoca della decisione impugnata, la Commissione, per l'appunto, sarebbe ricaduta in uno stato di inerzia e il Tribunale, non censurandola affatto, avrebbe commesso un ulteriore errore di diritto.


19.12.2009   

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C 312/14


Impugnazione proposta il 15 settembre 2009 da ISD Polska sp. z o.o, Industrial Union of Donbass Corporation, ISD Polska sp. z o.o (già Majątek Hutniczy sp. z o.o) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 1o luglio 2009, cause riunite T-273/06 e T-297/06, ISD Polska e a./Commissione

(Causa C-369/09 P)

2009/C 312/22

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ISD Polska sp. z o.o, Industrial Union of Donbass Corporation, ISD Polska sp. z o.o (già Majątek Hutniczy sp. z o.o) (rappresentanti: C. Rapin, E. Van den Haute, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Dichiarare la presente impugnazione ricevibile;

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Ottava Sezione) 1o luglio 2009, cause riunite T-273/06 e T-297/06;

accogliere integralmente o, in subordine, parzialmente, le conclusioni presentate dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee nelle cause riunite T-273/06 e T-297/06;

condannare la Commissione europea al pagamento integrale delle spese;

nell’ipotesi in cui la Corte di giustizia dichiari che non vi è luogo a provvedere, condannare la Commissione europea alle spese, ai sensi del combinato disposto degli artt. 69, n. 6, e 72, lett. a), del regolamento di procedura della Corte.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti deducono tre motivi a sostegno della propria impugnazione.

Con il primo motivo, esse contestano la valutazione del Tribunale secondo la quale il protocollo n. 8 sulla ristrutturazione dell’industria siderurgica polacca allegato all’Atto di adesione della Repubblica di Polonia all’Unione europea (1), sancirebbe, al punto 6, un’applicazione retroattiva delle proprie disposizioni. Secondo le ricorrenti, infatti, non potrebbe dedursi alcun effetto retroattivo dal testo, dalla finalità o dall’economia di tale disposizione, che si limiterebbe a precisare che le imprese elencate nell’allegato I del menzionato protocollo potevano beneficiare di aiuti, entro certi limiti, durante il periodo dal 1997 al 2003. La disposizione in esame intenderebbe dire, in altri termini, che il calcolo degli aiuti che potevano essere concessi alle imprese beneficiarie sino alla fine dell’anno 2003 doveva effettuarsi tenendo conto retrospettivamente degli importi di aiuti già accordati, ma non considerando illegittimi, retrospettivamente, i passati aiuti. Questa interpretazione sarebbe del resto condivisa tanto dalla Commissione, quanto dal Consiglio, che avrebbero constatato, la prima in una proposta di decisione, il secondo in una decisione, che gli impegni assunti nel protocollo n. 8 erano stati rispettati.

Con il secondo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, in quanto ha ritenuto, da un lato, che le imprese beneficiarie di un aiuto possano fare legittimo affidamento, in linea di principio, sulla regolarità di tale aiuto solamente qualora quest’ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dall’art. 88 CE, e dall’altro, che i procedimenti previsti dal protocollo (n. 2) sui prodotti CECA dell’accordo d’associazione del 16 dicembre 1991 (2), con cui l’aiuto controverso è stato portato a conoscenza della Commissione e del Consiglio, non potevano far sorgere un legittimo affidamento in capo alle ricorrenti. È infatti evidente che non vi poteva essere alcuna notifica formale dell’aiuto controverso ai sensi dell’art. 88 CE, poiché la Repubblica di Polonia, all’epoca, non era ancora membro dell’Unione europea, e che la Commissione è stata informata dell’esistenza di tale aiuto e ha ritenuto, al termine dell’esame del programma di ristrutturazione polacco e dei piani aziendali presentati in tale contesto, che questi soddisfacevano i requisiti di cui all’art. 8, n. 4, del protocollo n. 2 dell’accordo d’associazione e le condizioni stabilite dal protocollo n. 8 allegato all’Atto di adesione.

Con il terzo ed ultimo motivo, le ricorrenti lamentano infine una violazione dei regolamenti (CE) n. 659/1999 (3) e (CE) n. 794/2004 (4). Secondo questi ultimi, infatti, non è sufficiente che il tasso di interesse per il recupero di un aiuto controverso sia fissato in stretta cooperazione con lo Stato membro interessato, affinché detto tasso possa essere considerato «adeguato» ai sensi dell’art. 14, secondo comma, del regolamento (CE) n. 659/1999. Il carattere «adeguato» del tasso di interesse per il recupero di aiuti di Stato è una nozione sostanziale indipendente dal procedimento che la Commissione deve seguire nei casi eccezionali in cui fissa tale tasso in cooperazione con lo Stato membro interessato.


(1)  GU 2003, L 236, pag. 948.

(2)  Accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall’altra (GU 1993, L 348, pag. 2).

(3)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE [divenuto art. 88 CE] (GU L 83, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 794, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/99 (GU L 140, pag. 1).


19.12.2009   

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C 312/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de commerce di Bruxelles (Belgio) il 23 settembre 2009 — Françoise Hanssens-Ensch (curatrice fallimentare della SA AGENOR)/Comunità europea

(Causa C-377/09)

2009/C 312/23

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de commerce di Bruxelles

Parti

Ricorrente: Françoise Hanssens-Ensch (curatrice fallimentare della SA AGENOR)

Convenuta: Comunità europea

Questioni pregiudiziali

Se l’art. 288, secondo comma, CE debba essere interpretato nel senso che costituisce un’azione in materia di responsabilità extracontrattuale ai sensi di detta disposizione l’azione in materia di responsabilità fondata sull’art. 530 del Code des sociétés belga e intentata da un curatore fallimentare, diretta a far condannare la Comunità europea a colmare il passivo sociale del fallimento, in ragione del fatto che quest’ultima avrebbe de facto detenuto il potere di gestire una società commerciale e avrebbe commesso nella gestione di tale società una colpa grave e manifesta che ha contribuito al fallimento.


19.12.2009   

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C 312/15


Ricorso proposto il 23 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ceca

(Causa C-378/09)

2009/C 312/24

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Šimerdová, J.-B. Laignelot, agenti)

Convenuta: Repubblica ceca

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, non avendo trasposto correttamente nel proprio ordinamento giuridico nazionale le disposizioni dell’art. 10 bis, commi primo, secondo e terzo, della direttiva 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (1), nella versione risultante dalla direttiva del Consiglio 97/11/CE (2) e dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/35/CE (3), la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma dell’art. 10, commi primo, secondo e terzo, di tale direttiva.

condannare Repubblica ceca alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva nell’ordinamento giuridico nazionale è scaduto il 25 giugno 2005


(1)  GU L 175, pag. 40.

(2)  Direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; GU L 73, pag. 5.

(3)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia; GU L 156, pag. 17.


19.12.2009   

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C 312/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeidshof te Brussel (Belgio) il 25 settembre 2009 — Maurits Casteels/British Airways plc

(Causa C-379/09)

2009/C 312/25

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Arbeidshof te Brussel

Parti

Ricorrente: Maurits Casteels

Convenuta: British Airways plc

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 42 del Trattato CE, in mancanza di un intervento del Consiglio, possa essere invocato da un privato avverso il suo datore di lavoro del settore privato in una controversia pendente dinanzi ai giudici nazionali.

2)

Se l’art. 39 del Trattato CE, prima della direttiva 98/49 (1), e l’art. 42 del Trattato CE, in combinato disposto o considerati singolarmente, ostino a che:

se, qualora un lavoratore venga occupato consecutivamente dalla stessa persona giuridica datore di lavoro, escluso il caso di distacco, in diverse sedi del datore di lavoro stesso in Stati membri diversi e venga sempre assoggettato ai regimi pensionistici integrativi vigenti in siffatte sedi,

per la fissazione del periodo di acquisizione di diritti definitivi alle prestazioni pensionistiche integrative (sulla base dei contributi del datore di lavoro e del lavoratore) in un determinato Stato membro, non si tenga conto degli anni di servizio già completati per lo stesso datore di lavoro in un altro Stato membro, né della sua iscrizione ad un regime pensionistico integrativo in tale Stato e

il trasferimento di un lavoratore, con il suo consenso, ad una sede dello stesso datore di lavoro in un altro Stato membro venga assimilato all’abbandono volontario della sede, caso previsto dal regolamento della pensione, in cui i diritti alla pensione integrativa vengono limitati ai contributi versati dal lavoratore,

e siffatta situazione abbia l’effetto negativo che il lavoratore perde i diritti a prestazioni pensionistiche integrative per il suo lavoro in detto Stato membro, cosa che non sarebbe avvenuta se egli avesse lavorato per il suo datore di lavoro in un solo Stato membro e fosse rimasto iscritto al regime pensionistico integrativo di detto Stato.


(1)  Direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea (GU L 209, pag. 46).


19.12.2009   

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C 312/16


Ricorso proposto il 25 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-383/09)

2009/C 312/26

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: O. Beynet e D. Recchia, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica francese, non avendo istituito un programma di misure che consenta una rigorosa tutela della specie Cricetus cricetus (criceto comune), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 12, n. 1, lett. d), della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (1);

condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, la Commissione europea contesta alla convenuta di non aver istituito, come richiesto dalle disposizioni dell’art. 12 della direttiva 92/43/CEE, un sistema di rigorosa tutela della specie Cricetus cricetus (criceto comune) in Alsazia, che costituisce l’area di ripartizione naturale di questa specie in Francia.

Secondo la ricorrente, i conteggi relativi al numero di tane dell’animale avrebbero dimostrato una notevole riduzione dei suoi esemplari negli ultimi anni, poiché il numero delle tane sarebbe passato da 1167 nel 2001 a 161 soltanto nel 2007. Ciò considerato, la specie, minacciata da pratiche agricole sfavorevoli e dalla pressione urbana, rischierebbe di scomparire completamente in tempi assai brevi.

Nel proprio ricorso, la Commissione riconosce che la convenuta, adottando misure relative all’urbanistica e alle pratiche agricole, ha tenuto conto di questi problemi, ma tali misure sarebbero del tutto insufficienti.

Da un lato, infatti, le tre zone di azione prioritarie, che sono le zone sulle quali si concentrano gli sforzi maggiori di salvaguardia della specie, coprirebbero soltanto una parte assai limitata del territorio che costituisce l’habitat naturale di quest’ultima, dato che i due terzi delle tane esistenti si troverebbero al di fuori di dette zone, le quali, di per sé, rappresenterebbero solo il 2 % delle terre favorevoli al criceto comune. Orbene, al fine di garantire un’utile copertura territoriale delle misure di tutela di questa specie, bisognerebbe almeno prendere come riferimento la presenza del criceto comune nel 1990 e non nel 2000.

Dall’altro lato, le misure di salvaguardia sarebbero di per sé assai insufficienti. Al riguardo, la Commissione lamenta, in particolare, la mancanza di chiarezza normativa riguardo all’area di riconquista del criceto. L’amministrazione nazionale, infatti, disporrebbe di un potere discrezionale troppo ampio nella concessione di deroghe per l’elaborazione di piani di urbanizzazione nei terreni abitati dai criceti e regnerebbe un’ampia incertezza intorno alle misure di compensazione adottate per tutelare tale specie.


(1)  GU L 206, pag. 7.


19.12.2009   

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C 312/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de Grande Instance de Paris (Francia) il 29 settembre 2009 — SARL Prunus/Directeur des Services Fiscaux

(Causa C-384/09)

2009/C 312/27

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de Grande Instance de Paris

Parti

Ricorrente: Prunus SARL

Convenuto: Directeur des Services Fiscaux

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli artt. 56 e seguenti del Trattato CE ostino ad una normativa come quella prevista dagli artt. 990 D e seguenti del code général des impôts, che accorda alle persone giuridiche aventi la loro sede di direzione effettiva in Francia o, dal 1o gennaio 2008, in uno Stato membro dell’Unione europea, la facoltà di beneficiare dell’esenzione dall’imposta controversa e che subordina detta facoltà, per quanto riguarda le persone giuridiche aventi la loro sede di direzione effettiva sul territorio di uno Stato terzo, all’esistenza di una convenzione di assistenza amministrava conclusa tra la Francia e detto Stato al fine di lottare contro la frode e l’evasione fiscali o alla circostanza che, con l’applicazione di un trattato contenente una clausola di non discriminazione fondata sulla cittadinanza, tali persone giuridiche non possano essere sottoposte ad un’imposizione maggiore di quella alla quale sono sottoposte le persone giuridiche aventi la loro sede di direzione effettiva in Francia.

2)

Se gli artt. 56 e seguenti del Trattato CE ostino ad una normativa come quella prevista dall’art. 990 F del code général des impôts, che consente ai servizi tributari di rendere solidalmente responsabile del pagamento dell’imposta prevista dagli artt. 990 D e seguenti del code général des impôts qualsiasi persona giuridica interposta tra, da un lato, il o i debitori dell’imposta e, dall’altro, gli immobili o diritti immobiliari.


19.12.2009   

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C 312/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Mokestinių Ginčų Komisija Prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Lituania) il 29 settembre 2009 — Nidera Handelscompagnie BV/Valstybinės mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerios

(Causa C-385/09)

2009/C 312/28

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Mokestinių Ginčų Komisija Prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Parti

Ricorrente: Nidera Handelscompagnie BV

Convenuto: Valstybinės mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerios

Questioni pregiudiziali

1)

Se una normativa che conferisca il diritto a detrazione dell’IVA unicamente a soggetti passivi dell’IVA — vale a dire, unicamente a soggetti passivi registrati come soggetti passivi dell’IVA in uno Stato membro (nel caso di specie, in Lituania) secondo determinate procedure — sia conforme alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE che disciplina il diritto a detrazione dell’IVA.

2)

In caso di soluzione affermativa della prima questione, se sia compatibile con i principi generali del diritto a detrazione dell’IVA, stabiliti dalla direttiva 2006/112/CE, il fatto che una siffatta normativa preveda che un soggetto passivo dell’IVA ha il diritto a detrazione dell’IVA assolta a monte e/o all’importazione relativamente a beni e/o servizi acquistati prima della sua registrazione come soggetto passivo dell’IVA unicamente se tali beni vengono successivamente impiegati per una sua attività soggetta ad IVA, di modo che l’IVA assolta a monte e/o all’importazione in relazione a beni e servizi acquistati prima della sua registrazione come soggetto passivo dell’IVA non può essere dedotta se i beni siano già stati impiegati per tale attività.


19.12.2009   

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C 312/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Bruxelles (Belgio) il 30 settembre 2009 — Jhonny Briot/Randstad Interim, Sodexho SA, Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-386/09)

2009/C 312/29

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de travail de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Jhonny Briot

Convenuti: Randstad Interim, Sodexho SA, Consiglio dell’Unione europea

Questioni pregiudiziali

1)

Se, qualora nell’ambito di un trasferimento di impresa ai sensi dell’art. 1, n. 1, della direttiva 2001/23 (1), risulti che l’entità trasferita, vale a dire la mensa di un’istituzione comunitaria, utilizzava un numero elevato di lavoratori interinali in virtù di un contratto-quadro stipulato con diverse società di lavoro interinale, la società di lavoro interinale, o in mancanza, l’istituzione sotto il controllo e la direzione della quale i lavoratori interinali svolgevano il loro lavoro, debba essere considerata un datore di lavoro cedente a sensi dell’art. 2, n. 1, lett. a), di tale direttiva.

Se, nell’ipotesi in cui non possa riconoscersi la qualità di datore di lavoro cedente né alla società di lavoro interinale, né all’impresa utilizzatrice, si debba considerare che i lavoratori interinali non possono beneficiare delle garanzie offerte dalla direttiva 2001/23.

2)

Se l’art. 4, n. 1, della direttiva 2001/23/CE, debba essere interpretato nel senso che il mancato rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato dei lavoratori interinali, dovuto al trasferimento dell’attività alla quale essi erano assegnati, viola il divieto previsto da tale disposizione, di modo tale che tali lavoratori interinali devono essere considerati ancora a disposizione dell’utilizzatore alla data del trasferimento.

3)

Se l’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/23/CE, eventualmente in combinato disposto con l’art. 2, n. 2, lett. c), debba essere interpretato nel senso che impone al cessionario di mantenere un rapporto di lavoro con i lavoratori interinali che erano assegnati all’attività oggetto del trasferimento o che devono essere considerati ancora a disposizione dell’utilizzatore alla data del trasferimento.

In caso di soluzione affermativa di tale questione, se l’art. 3, n. 1, debba essere interpretato nel senso che impone la conclusione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato nell’ipotesi in cu il cessionario non sia una società di lavoro interinale e non possa stipulare un contratto di lavoro interinale.


(1)  Direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16).


19.12.2009   

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C 312/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Mercantil n. 1 de Santa Cruz de Tenerife (Spagna) il 1o ottobre 2009 — Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA)/Magnatrading SL

(Causa C-387/09)

2009/C 312/30

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado Mercantil n. 1 de Santa Cruz de Tenerife

Parti

Ricorrente: Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA)

Convenuta: Magnatrading SL

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione di «equo compenso» di cui all’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29/CE (1) costituisca una nuova nozione di diritto comunitario che richiede un’interpretazione uniforme in tutti gli Stati membri della Comunità europea.

2)

Nel caso in cui la questione sub 1) riceva una risposta affermativa,

2.1.

se, qualora esista un sistema nazionale di equa remunerazione per copia privata che è stato messo in atto prima dell’entrata in vigore della direttiva 2001/29/CE, le disposizioni nazionali debbano essere interpretate «conformemente» alla nuova nozione di «equo compenso», adottata in epoca successiva all’entrata in vigore della direttiva medesima;

2.2.

se, al fine di determinare i dispositivi soggetti al pagamento dell’equo compenso e l’importo di quest’ultimo, si debba tenere conto della portata dell’eccezione per copia privata prevista dall’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva, nonché dei criteri contenuti nel trentacinquesimo «considerando» di tale strumento normativo; e, in caso di risposta affermativa, se risulti conforme alla nozione comunitaria di «equo compenso per copia privata»: a) imporre il pagamento del detto compenso sui dispositivi destinati alla realizzazione di fini personali e professionali diversi dalla «copia privata» e/o b), stabilire un importo forfettario senza tenere conto dell’uso dei dispositivi in questione per copia privata né del danno che possa derivare dal detto uso, imponendo il pagamento del compenso in oggetto anche alle situazioni in cui il danno non sussiste o è minimo.

2.3.

Se sia conforme all’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29/CE un sistema che, stabilendo una limitazione per copia privata, impone un obbligo generale di pagare l’equo compenso in relazione a determinate categorie di apparecchi o supporti (per esempio dischi informatici registrabili CD-R e DVD-R dati) a prescindere dal fatto che siano acquistati da persone fisiche per uso privato o da persone fisiche per uso professionale, per organizzare o conservare le proprie informazioni o in esecuzione di obblighi di legge, ovvero da persone giuridiche che non potrebbero in nessun caso beneficiare dell’eccezione per copia privata.

3)

In caso di soluzione negativa della prima questione, se ciò significhi:

3.1.

che gli Stati membri sono pienamente liberi di stabilire i criteri e i meccanismi in base ai quali devono essere determinati i dispositivi soggetti al pagamento dell’equo compenso per copia privata e del relativo importo, oppure se tale libertà incontri determinati limiti e, in tal caso, quali;

3.2.

che gli Stati membri hanno il diritto di autorizzare i terzi, privati, a riscuotere un prelievo su opere che sono state volontariamente cedute dagli autori alla società, tramite licenza, o se, invece, siffatta facoltà incontri determinati limiti e, in tal caso, quali;

3.3.

che gli Stati membri hanno il diritto di autorizzare i terzi, privati, a riscuotere un prelievo dagli utenti, i quali agiscono nel rispetto di una norma vincolante di diritto pubblico, o se, invece, siffatta facoltà incontri determinati limiti e, in tal caso, quali.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).


19.12.2009   

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C 312/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht (Germania) il 2 ottobre 2009 — Joao Filipe Da Silva Martins/Bank Betriebskrankenkasse — Pflegekasse

(Causa C-388/09)

2009/C 312/31

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundessozialgericht

Parti

Ricorrente: Joao Filipe Da Silva Martins

Resistente: Bank Betriebskrankenkasse — Pflegekasse

Questione pregiudiziale

Se sia compatibile con le disposizioni di diritto primario e/o derivato della Comunità europea relative alla libertà di circolazione e alla previdenza sociale dei lavoratori migranti [in particolare gli artt. 39, 42, CE e 27, 28, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (1)] il fatto che un ex lavoratore dipendente, che percepisca pensioni sia dall’ex Stato di svolgimento dell’attività lavorativa sia dallo Stato di origine e abbia maturato il diritto ad un assegno di assistenza («Pflegegeld») per persone non autosufficienti, decada da tale diritto una volta fatto ritorno nel proprio Sato di origine.


(1)  GU L 149, pag. 2.


19.12.2009   

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C 312/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 2 ottobre 2009 — Reti Televisive Italiane SpA (RTI)/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(Causa C-390/09)

2009/C 312/32

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Reti Televisive Italiane SpA (RTI)

Convenuta: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli artt. 18 e 18-bis della direttiva 89/552/CE (1), come modificata dalla direttiva 97/36/CE (2), debbano essere considerati disposizioni sufficientemente precise e incondizionate, idonee, dopo la scadenza del termine del recepimento, a prevalere sul diritto interno contrastante e a integrare, secondo una corretta interpretazione dell'art. 249, comma 3, del Trattato, le norme nazionali in materia e ad essere attuate da una autorità amministrativa, quale l'AGCOM, dotata di potestà regolamentare attuativa della legge nazionale.

2)

Se gli artt. 18 e 18-bis della direttiva 89/552/CE come modificata dalla direttiva 97/36/CE, debbano essere interpretati nel senso che a fronte della durata minima e obbligatoria di 15 minuti delle finestre di televendita, ogni ulteriore forma di televendita, anche di durata superiore ai tre minuti ma inferiore a quindici, deve essere qualificata come «spot di televendita» ed assoggettata al limite orario vigente per gli spot pubblicitari.

3)

Se gli artt. l, lett. c). 10, 11 e 18. comma 3 della direttiva 89/552/CE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE, debbano essere interpretati nel senso che gli annunci di una emittente relativi ai propri programmi trasmessi senza il pagamento di un compenso rientrano nella nozione di pubblicità ai fini dell'assoggettamento alle modalità di riconoscimento del messaggio pubblicitario rispetto al resto del programma e di inserimento della pubblicità nelle trasmissioni televisive.

4)

Se gli artt. 1. lett. c), 10, 11 e 18, comma 3 della direttiva 89/522/CE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE, debbano essere interpretati nel senso che le attività di informazione e di comunicazione istituzionale di cui alla legge italiana 7 giugno 2000, n. 150, compresi i messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse, rientrano nella nozione di pubblicità ai fini dell'assoggettamento alle modalità di riconoscimento del messaggio pubblicitario rispetto al resto del programma e di inserimento della pubblicità nelle trasmissioni televisive.


(1)  GU L 298, p. 23.

(2)  GU L 265, p. 42.


19.12.2009   

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C 312/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus Miesto 1 Apylinkės Teismas (Repubblica di Lituania) il 2 ottobre 2009 — Malgožata Runevič-Vardyn e Łukasz Paweł Wardyn/Governo municipale della Città di Vilnius, Ministero della Giustizia della Repubblica di Lituania, Commissione statale per la lingua lituana e Ufficio anagrafe e stato civile del Dipartimento giuridico del Governo municipale della Città di Vilnius

(Causa C-391/09)

2009/C 312/33

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Vilniaus Miesto 1 Apylinkės Teismas

Parti

Ricorrente: Malgožata Runevič-Vardyn e Łukasz Paweł Wardyn

Convenuti: Governo municipale della Città di Vilnius, Ministero della Giustizia della Repubblica di Lituania, Commissione statale per la lingua lituana e Ufficio anagrafe e stato civile del Dipartimento giuridico del Governo municipale della Città di Vilnius

Questioni pregiudiziali

1)

Se, alla luce di quanto disposto dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/43/CE (1), che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, l’art. 2, n. 2, lett. b) di tale direttiva debba essere interpretato nel senso che vieta agli Stati membri di discriminare indirettamente singoli in base alla loro origine etnica quando vi sia una normativa nazionale che stabilisce che i nomi e i cognomi delle persone possono essere scritti in documenti attestanti lo stato civile utilizzando unicamente le lettere della lingua ufficiale.

2)

Se, alla luce di quanto disposto dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, l’art. 2, n. 2, lett. b) di tale direttiva debba essere interpretato nel senso che vieta agli Stati membri di discriminare indirettamente singoli in base alla loro origine etnica quando vi sia una normativa nazionale che stabilisce che i nomi e i cognomi di singoli di diversa origine o diversa nazionalità devono essere scritti, in documenti attestanti lo stato civile, utilizzando le lettere dell’alfabeto latino ma non i segni diacritici, le legature o altre modificazioni relative alle lettere di tale alfabeto che sono usate in svariate lingue.

3)

Se, alla luce dell’art. 18, n. 1, del Trattato che istituisce la Comunità Europea, il quale stabilisce che ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e alla luce dell’art. 12 CE, primo comma, il quale vieta la discriminazione in base alla nazionalità, tali disposizioni devono essere interpretate nel senso che vietano agli Stati membri di disporre in una normativa nazionale che i nomi e i cognomi delle persone possano essere scritti in documenti attestanti lo stato civile unicamente utilizzando le lettere della lingua ufficiale.

4)

Se, alla luce dell’art. 18, n. 1, del Trattato che istituisce la Comunità Europea, il quale stabilisce che ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e alla luce dell’art. 12 CE, primo comma, il quale vieta la discriminazione in base alla nazionalità, tali disposizioni devono essere interpretate nel senso che vietano agli Stati membri di disporre in una normativa nazionale che i nomi e i cognomi delle persone di diversa origine o diversa nazionalità devono essere scritti, in documenti attestanti lo stato civile, utilizzando le lettere dell’alfabeto latino ma non i segni diacritici, le legature o altre modificazioni relative alle lettere di siffatto alfabeto che sono usate in svariate lingue.


(1)  GU L 180, del 19.7.2009, pag. 22.


19.12.2009   

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C 312/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Repubblica di Polonia) il 13 ottobre 2009 — Oasis East sp. z o.o./Minister Finansów

(Causa C-395/09)

2009/C 312/34

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Oasis East sp. z o.o.

Convenuto: Minister Finansów

Questioni pregiudiziali

Se il diritto comunitario (in particolare l’art. 17, n. 6, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (1), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, attualmente art. 176 della direttiva 28 novembre 2006, 2006/112/CE (2) relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto) conferisca ad uno Stato membro il diritto di applicare la normativa nazionale che esclude il diritto del soggetto passivo alla riduzione dell’importo o al rimborso della differenza dell’imposta dovuta nel caso di acquisto di servizi importati per i quali il pagamento del corrispettivo viene effettuato direttamente o indirettamente alla persona avente la residenza, la sede o l’amministrazione centrale nell’area di uno dei territori o paesi definiti nella legislazione nazionale come cosiddetti «paradisi fiscali», tenendo conto della circostanza che un’esclusione siffatta era applicata nello Stato membro prima della sua appartenenza alla Comunità.


(1)  GU L 145, pag. 1.

(2)  GU L 347, pag. 1.


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C 312/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Bari (Italia) il 12 ottobre 2009 — Interedil Srl en liquidation/Fallimento Interedil Srl, Banca Intesa Gestione Crediti Spa

(Causa C-396/09)

2009/C 312/35

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Bari

Parti nella causa principale

Ricorrente: Interedil Srl en liquidation

Convenuto: Fallimento Interedil Srl, Banca Intesa Gestione Crediti Spa

Questioni pregiudiziali

1)

se la nozione di «centro degli interessi principali del debitore» di cui all'art. 3, paragrafo 1, Regolamento CE n. 1346/2000 (1) del 29.5.2000 debba essere interpretata alla stregua dell'ordinamento comunitario, oppure dell'ordinamento nazionale e, in caso di risposta affermativa in ordine alla prima ipotesi, in che cosa consiste la detta nozione e quali sono i fattori o elementi determinanti per identificare il «centro degli interessi principali»;

2)

se la presunzione prevista dall'art. 3, paragrafo 1, Regolamento CE n. 1346/2000 secondo cui «per società si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statuaria», sia superabile sulla base dell'accertamento di una effettiva attività imprenditoriale nello Stato diverso da quello in cui si trova la sede statuaria della società, oppure, affinché possa ritenersi superata la detta presunzione, sia necessario accertare che la società non abbia svolto alcuna attività imprenditoriale nello Stato ove ha la propria sede statuaria;

3)

se l'esistenza, in uno Stato membro diverso da quello ove si trova la sede statuaria della società, di beni immobili della società, di un contratto di affitto relativo a due complessi alberghieri, stipulato dalla società debitrice con alta società, e di un contratto stipulato dalla società con un Istituto bancario siano elementi o fattori sufficienti a far ritenere superata la presunzione prevista dall'art. 3 Regolamento CE n. 1346/2000 a favore della «sede statuaria» della società e se tali circostanze siano sufficienti a far ritenere sussistente una «dipendenza» della società, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, Regolamento CE n. 1346/2000;

4)

se nel caso in cui la statuizione sulla giurisdizione resa dalla Corte di Cassazione con la richiamata ordinanza n. 10606/2005 si basi su un'interpretazione dell'art. 3 Regolamento CE n. 1346/2000 difforme da quella della Corte di Giustizia delle Comunità europee, osti all'applicazione della detta disposizione comunitaria, come interpretata dalla Corte di Giustizia, l'art. 382 c.p.c. in base al quale la Corte di Cassazione statuisce sulla giurisdizione in maniera definitiva e vincolante.


(1)  GU L 160, p. 1.


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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 14 ottobre 2009 — Scheuten Solar Technology GmbH/Finanzamt Gelsenkirchen-Süd

(Causa C-397/09)

2009/C 312/36

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Scheuten Solar Technology GmbH

Convenuto: Finanzamt Gelsenkirchen-Süd

Questioni pregiudiziali

a)

Se l’art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 3 giugno 2003, 2003/49/CE, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (1) — Direttiva comunitaria sugli interessi e sui canoni (in prosieguo: la «direttiva regime fiscale degli interessi e dei canoni») — sia contrasto con una normativa secondo cui gli interessi sui crediti pagati da un’impresa avente sede in uno Stato membro ad un’impresa consociata di uno Stato membro diverso vengono computati in capo alla prima impresa ai fini del calcolo della base imponibile dell’imposta sulle attività produttive.

b)

Qualora la prima questione debba essere risolta in senso affermativo: se l’art. 1, n. 10, della direttiva regime fiscale degli interessi e dei canoni debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare la medesima direttiva qualora le condizioni previste al suo art. 3, lett. b), perché sussistesse una società consociata, non ricorressero, al momento del pagamento degli interessi, ancora per un periodo ininterrotto di almeno due anni.

Se gli Stati membri possano, in tal caso, invocare immediatamente nei confronti dell’impresa pagatrice l’applicazione dell’art. 1, n. 10, della direttiva regime fiscale degli interessi e dei canoni.


(1)  GU L 157, pag. 49.


19.12.2009   

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C 312/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Danimarca) il 14 ottobre 2009 — Lady & Kid A/S, Direct Nyt ApS, A/S Harald Nyborg Isenkram- og Sportsforretning, KID-Holding A/S/Skatteministeriet

(Causa C-398/09)

2009/C 312/37

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrenti: Lady & Kid A/S, Direct Nyt ApS, A/S Harald Nyborg Isenkram- og Sportsforretning, KID-Holding A/S

Convenuto: Skatteministeriet

Questioni pregiudiziali

1)

Se la sentenza della Corte 14 gennaio 1997, cause riunite da C-192/95 a C-218/95, Comateb e a. (1) debba essere interpretata nel senso che la traslazione di un tributo illegittimo gravante su una determinata merce presuppone che il tributo sia stato traslato sull’acquirente della merce in occasione dell’operazione commerciale interessata ovvero nel senso che una traslazione sui prezzi può sussistere anche con riferimento ai prezzi di altre merci in occasione di operazioni commerciali completamente diverse, antecedenti o successive alla vendita delle merci di cui trattasi, ad esempio nel contesto di una valutazione complessiva della traslazione su un periodo di quattro anni, relativamente a numerosi gruppi di merci, comprendenti sia merci importate sia merci non importate.

2)

Se la nozione comunitaria di «traslazione» debba essere interpretata nel senso che un tributo illegittimo può essere considerato come traslato con riferimento ad una vendita di merci unicamente se il prezzo delle merci è aumentato rispetto al prezzo praticato immediatamente prima dell’introduzione del tributo ovvero nel senso che il tributo può essere considerato come traslato anche qualora l’impresa soggetta al tributo abbia beneficiato, contestualmente all’introduzione del tributo illegittimo, di un risparmio in relazione ad altri tributi, riscossi sulla base di un diverso fondamento e l’impresa abbia mantenuto per tale motivo i suoi prezzi invariati.

3)

Se la nozione comunitaria di «arricchimento senza causa» debba essere interpretata nel senso che il rimborso di un tributo illegittimo riscosso sulla vendita di determinate merci comporta un arricchimento senza causa qualora l’impresa, anteriormente o successivamente alla vendita delle merci soggette ad imposta, abbia conseguito un risparmio per effetto dell’abrogazione di altri tributi riscossi sulla base di un diverso fondamento, laddove l’abrogazione di questi altri tributi conferisca un vantaggio anche ad altre imprese, tra cui imprese che non hanno versato il tributo illegittimo ovvero l’hanno versato solo in misura inferiore.

4)

Se, nell’ipotesi in cui un tributo illegittimo, alla luce della sua struttura, abbia comportato un onere fiscale proporzionalmente più elevato per le imprese che importano merci rispetto alle imprese che acquistano in maggior misura merci nazionali e contemporaneamente all’introduzione del tributo illegittimo sia stato abrogato un altro tributo legittimo riscosso sulla base di un diverso fondamento, che gravava proporzionalmente sulle due imprese in misura uguale e a prescindere dalla composizione delle merci acquistate dall’impresa,

i)

il diritto comunitario consenta di rifiutare, in tutto o in parte, il rimborso del tributo illegittimo ad un impresa che importa merci invocando la traslazione e l’arricchimento senza causa, qualora detto rifiuto comporti che l’impresa che ha versato un importo proporzionalmente maggiore a titolo del tributo illegittimo rispetto ad un’impresa simile che abbia acquistato merci nazionali simili, risulti, a parità di condizioni, svantaggiata in seguito alla riforma del sistema d’imposta e al rifiuto del rimborso rispetto ad imprese simili che acquistano in maggior misura merci nazionali,

ii)

il rimborso del tributo illegittimo, nella situazione descritta, configuri concettualmente un «arricchimento senza causa» e possa pertanto essere rifiutato qualora detto rimborso — benché si possa ritenere il tributo traslato — sia necessario per ottenere che la riforma del sistema d’imposta dopo l’eventuale rimborso, a parità di condizioni, produca effetti identici per le imprese che importano merci e per le imprese che acquistano merci nazionali,

iii)

contrasti altrimenti con il diritto comunitario, in particolare con il principio della parità di trattamento, il rifiuto del rimborso in una situazione del tipo descritto, il quale comporti che imprese che acquistano in maggior misura merci nazionali risultino conseguentemente avvantaggiate rispetto ad imprese che in misura maggiore importano merci, e

iv)

la soluzione della terza questione comporti che è illegittimo rifiutare il rimborso di un tributo indebitamente riscosso invocando un arricchimento senza causa, nei limiti in cui un siffatto rimborso semplicemente annulla il vantaggio di imprese che acquistano merci nazionali rispetto ad imprese che importano in misura maggiore merci.


(1)  Racc. pag. I-165.


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C 312/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret (Danimarca) il 19 ottobre 2009 — Orifarm A/S, Orifarm Supply A/S, Handelsselskabet af 5 januar 2002 A/S, in liquidazione, Ompackningsselskabet af 1 november 2005 A/S/Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme B.V., Merck Sharp & Dohme

(Causa C-400/09)

2009/C 312/38

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Højesteret

Parti

Ricorrenti: Orifarm A/S, Orifarm Supply A/S, Handelsselskabet af 5 januar 2002 A/S, in liquidazione, Ompackningsselskabet af 1 november 2005 A/S

Convenuti: Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme B.V., Merck Sharp & Dohme

Questioni pregiudiziali

1)

Se le sentenze 11 luglio 1996, causa C-232/94, MPA Pharma GmbH (1) e 11 luglio 1996, cause riunite C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Bristol-Myers Squibb e a. (2) debbano essere interpretate nel senso che un importatore parallelo, il quale sia titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale importato in parallelo, disponga delle informazioni sul medicinale e impartisca istruzioni ad un’impresa distinta per l’acquisto e il riconfezionamento di un medicinale, per il concreto aspetto grafico della confezione del prodotto e per le misure relative ad esso, violi i diritti del titolare del marchio indicando sulla confezione esterna del medicinale importato in parallelo se stesso come riconfezionatore e non l’impresa distinta titolare dell’autorizzazione al riconfezionamento, che ha importato il prodotto e effettuato materialmente il riconfezionamento, inclusa la (ri)apposizione del marchio del titolare.

2)

Se incida sulla soluzione della questione sub 1), la circostanza che presumibilmente non sussiste alcun rischio che il consumatore/l’utilizzatore finale possa essere indotto a ritenere erroneamente il titolare del marchio responsabile del riconfezionamento, qualora il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio indichi se stesso come riconfezionatore anziché l’impresa che ha effettuato, secondo i suoi ordini, materialmente il riconfezionamento.

3)

Se incida sulla soluzione della questione sub 1), la circostanza che presumibilmente si esclude il rischio che il consumatore/l’utilizzatore finale possa essere indotto a ritenere erroneamente il titolare del marchio responsabile del riconfezionamento qualora l’autore materiale del riconfezionamento sia indicato come riconfezionatore.

4)

Se ai fini della soluzione della questione sub 1), sia rilevante unicamente il mero rischio che il consumatore/l’utilizzatore finale possa essere indotto a ritenere erroneamente il titolare del marchio responsabile del riconfezionamento ovvero se siano rilevanti anche altre considerazioni attinenti al titolare del marchio, ad esempio (a) che l’importatore e autore materiale del riconfezionamento e della (ri)apposizione del marchio del titolare sulla confezione esterna del prodotto possa in tal modo violare autonomamente i diritti di marchio del titolare, e (b) che il fatto che il riconfezionamento alteri lo stato originale del prodotto ovvero che la presentazione del riconfezionamento sia tale che si debba ritenere che essa pregiudichi la reputazione del titolare del marchio sono riconducibili a fattori di cui è responsabile l’autore materiale del riconfezionamento (cfr, tra l’altro, sentenza Bristol-Myers Squibb e a.).

5)

Se incida sulla soluzione della questione sub 1) la circostanza che il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio che ha indicato se stesso come riconfezionatore, appartenga allo stesso gruppo del riconfezionatore materiale (società sorella) al momento della notifica del titolare del marchio, prima della prevista vendita del medicinale importato in parallelo dopo il riconfezionamento.


(1)  Racc. pag. I-3671.

(2)  Racc. pag. I 3457.


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C 312/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Višje sodišče v Mariboru (Repubblica di Slovenia) il 20 ottobre 2009 — Jasna Detiček/Maurizio Sgueglia

(Causa C-403/09)

2009/C 312/39

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Višje sodišče v Mariboru

Parti

Ricorrente: Jasna Detiček

Convenuto: Maurizio Sgueglia

Questioni pregiudiziali

1)

Se un giudice della Repubblica di Slovenia sia competente, ai sensi dell’art. 20 del regolamento (CE) del Consiglio n. 2201/2003 (1), a emettere provvedimenti cautelari nel caso in cui un giudice di un altro Stato membro, competente a conoscere del merito in forza del detto regolamento, abbia già emesso un provvedimento cautelare, dichiarato esecutivo nella Repubblica di Slovenia.

2)

In caso di soluzione affermativa della questione di cui sopra:

se il giudice sloveno, in applicazione del diritto nazionale (consentita dal citato art. 20 del regolamento), possa, nell’emettere un provvedimento cautelare ai sensi di tale art. 20 del regolamento, modificare o annullare un provvedimento cautelare definitivo ed esecutivo emesso dal giudice di un altro Stato membro, competente, a norma del medesimo regolamento, a conoscere del merito della causa.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1).


19.12.2009   

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C 312/25


Ricorso proposto il 20 ottobre 2009 — Commissione della Comunità europee/Repubblica di Finlandia

(Causa C-405/09)

2009/C 312/40

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Caeiros, M. Huttunen, agenti)

Convenuta: Repubblica di Finlandia

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica di Finlandia ha omesso di adempiere gli obblighi derivantile dagli artt. 2, 6 e 9-11 dei regolamenti (CE, Euratom) n. 1552/89 (1) e (CE, Euratom) n. 1150/2000 (2) nonché dall’art. 220 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (3), in quanto le autorità finlandesi hanno osservato la prassi amministrativa secondo cui le risorse proprie sono accertate solo dopo che al debitore del dazio è stato accordato un termine di almeno14 giorni durante il quale può presentare le osservazioni relative al caso. Pertanto le autoprità finlandesi non hanno rispettato i termini previsti per l’accredito delle risorse proprie in occasione, della riscossione ex post dei dazi, con la conseguenza di ritardare il pagamento alla Comunità delle risorse proprie in questione;

condannare la Repubblica di Finlandia alle spese.

Motivi e principali argomenti

1)

La Commissione ha proposto avverso la Repubblica di Finlandia un ricorso che riguarda l’osservanza degli artt. 2, 6 e 9-11 dei regolamenti (CEE, Euratom) n. 1552/89 e (CE, Euratom) n. 1150/2000 sulle risorse proprie delle Comunità nonché l’art. 220 del codice doganale comunitario (CEE) n. 2913/92. Trattasi della questione quale sia il momento in cui i dazi riscossi ex post dalle autorità doganali vadano iscritti sul conto delle risorse proprie della Comunità, cioè quando la Comunità ottiene a sua disposizione i dazi raccolti dallo Stato membro.

2)

Secondo la Commissione la Finlandia viola, in caso di riscossione ex post di un debito doganale, i regolamenti sulle risorse proprie ed il codice doganale comunitario poiché le autorità finlandesi accordano al debitore un termine di almeno 14 giorni per presentare le sue osservazioni prima di adottare la decisione definitiva di riscossione ex post. A causa di tale procedimento che garantisce il diritto di essere sentiti, viene ritardato l’accredito sul conto delle risorse proprie della Comunità.


(1)  Regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1).

(3)  Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).


19.12.2009   

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C 312/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hoge Raad der Nederlanden il 21 ottobre 2009 — Realchemie Nederland BV/Bayer CropScience AG

(Causa C-406/09)

2009/C 312/41

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Realchemie Nederland BV

Convenuta: Bayer CropScience AG

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione «materia civile e commerciale», di cui all’art. 1 della Convenzione di Bruxelles (1), debba essere interpetata nel senso che siffatta convenzione si applica anche al ricoscimento e all’esecuzione di una decisione che implica una condanna al pagamento di un’ammenda [«Ordnungsgeld»], in forza dell’art. 890 del codice di procedura civile tedesco (ZPO).

2)

Se l’art. 14 della direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale debba essere interpretato nel senso che esso si applica anche ad una procedura di exequatur vertente su

i)

una decisione emessa in un altro Stato membro su una violazione di un diritto di proprietà intellettuale;

ii)

una decisione emessa in un altro Stato membro con cui viene imposta una penalità o un’ammenda per il mancato rispetto di un divieto di violazione di un diritto di proprietà intellettuale;

iii)

decisioni sulle spese processuali, emesse in un altro Stato membro, che danno attuazione alle decisioni sub i) e ii).


(1)  Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.


19.12.2009   

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C 312/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Nanterre (Francia) il 28 ottobre 2009 — Tereos/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Vermandoise Industries SA/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Sucreries de Toury et Usines annexes SA/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Roquette Frères SA/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Sucreries & Distilleries de Souppes-Ouvré Fils SA/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Cristal Union, succeduta alle Sucreries et Raffineries d'Erstein e Sucrerie de Bourgogne/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Lesaffre Frères SA/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Sucrerie Bourdon/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — SAFBA Fontaine-le-Dun SA/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers — Sucreries du Marquenterre/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers

((Causa C-411/09) - (Causa C-412/09) - (Causa C-413/09) - (Causa C-414/09) - (Causa C-415/09) - (Causa C-416/09) - (Causa C-417/09) - (Causa C-418/09) - (Causa C-419/09) - Causa C-420/09)

2009/C 312/42

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de grande instance de Nanterre

Parti

Ricorrenti: Tereos (C-411/09), Vermandoise Industries SA (C-412/09), Sucreries de Toury et Usines annexes SA (C-413/09), Roquette Frères SA (C-414/09), Sucreries & Distilleries de Souppes-Ouvré Fils SA (C-415/09), Cristal Union, succeduta alle Sucreries et Raffineries d'Erstein e Sucrerie de Bourgogne (C-416/09) Lesaffre Frères SA (C-417/09), Sucrerie Bourdon (C-418/09), SAFBA Fontaine-le-Dun SA (C-419/09), Sucreries du Marquenterre (C-420/09).

Convenuti: Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers.

Questione pregiudiziale

Se il regolamento n. 164/2007 (1) sia invalido alla luce dell’art. 15 del regolamento del Consiglio n. 1260/2001 (2), in quanto fissa un contributo per la produzione di zucchero calcolato a partire da una «perdita media» per ogni tonnellata esportata, che non tiene conto dei quantitativi esportati senza restituzione, mentre questi stessi quantitativi sono inclusi nel totale considerato per valutare la perdita globale da finanziare.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 19 febbraio 2007, n. 164, recante fissazione, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, degli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero (GU L 51, pag. 17).

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178, pag. 1).


Tribunale

19.12.2009   

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C 312/27


Sentenza del Tribunale di primo grado 29 ottobre 2009 — Bowland Dairy Products/Commissione

(Causa T-212/06) (1)

(Ricorso per risarcimento danni - Regolamento (CE) n. 178/2002 - Sistema di allarme rapido - Notifica supplementare - Competenza delle autorità nazionali - Parere della Commissione privo di effetto giuridico - Modifica dell’oggetto della lite - Irricevibilità)

2009/C 312/43

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bowland Dairy Products Ltd (Barrowford, Lancashire, Regno Unito) (rappresentanti: J. Milligan, solicitor, D. Anderson, QC, e A. Robertson, barrister)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Oliver, J.-P. Keppenne e L. Parpala, agenti)

Oggetto

In primo luogo, domanda di annullamento dell’asserito rifiuto della Commissione di diffondere, nell’ambito del sistema di allarme rapido previsto dall’art. 50 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, n. 178, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31, pag. 1), una notifica supplementare con cui è stato dichiarato l’accordo della Food Standards Agency del Regno Unito per la commercializzazione del formaggio bianco prodotto dalla ricorrente e, in secondo luogo, domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente a motivo di detto rifiuto.

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

La Bowland Dairy Products Ltd è condannata alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 237 del 30.9.2006.


19.12.2009   

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C 312/27


Sentenza del Tribunale di primo grado 29 ottobre 2009 — Peek & Cloppenburg/UAMI — Redfil (Agile)

(Causa T-386/07) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Agile - Marchi comunitario e nazionali denominativi anteriori Aygill’s - Motivo relativo di rifiuto - Rischio di confusione - Similitudine dei segni - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 207/2009])

2009/C 312/44

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Peek & Cloppenburg (Amburgo, Germania) (rappresentanti: T. Dolde, A. Renck e V. von Bomhard, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: S. Laitinen, successivamente R. Pethke, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Redfil, SL (Barcelona, Spagna) (rappresentante: avv. C. Hernández Hernández,)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 26 luglio 2007 (procedimento R 1324/2006-2) relativa ad un procedimento di opposizione tra la Peek & Cloppenburg e la Redfil, SL.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 26 luglio 2007 (procedimento R 1324/2006-2) è annullata.

2)

L’UAMI è condannato alle spese sostenute dalla Peek & Cloppenburg.

3)

La Redfil sostiene le proprie spese.


(1)  GU C 297 dell’8.12.2007.


19.12.2009   

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C 312/28


Sentenza del Tribunale di primo grado 11 novembre 2009 — REWE-Zentral/UAMI — Aldi Einkauf (Clina)

(Causa T-150/08) (1)

(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo Clina - Marchio comunitario denominativo anteriore CLINAIR - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»)

2009/C 312/45

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: REWE-Zentral AG (Colonia, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Kinkeldey, A. Bognár e S. Schäffler)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: R. Pethke, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Germania) (rappresentanti: avv.ti N. Lützenrath, U. Rademacher, L. Kolks e C. Fürsen)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 15 febbraio 2008 (procedimento R 1484/2006-4) relativa al procedimento di opposizione tra la Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG e la REWE-Zentral AG.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La REWE-Zentral AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 158 del 21.6.2008.


19.12.2009   

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C 312/28


Sentenza del Tribunale di primo grado 11 novembre 2009 — Frag Comercio Internacional/UAMI — Tinkerbell Modas (GREEN by missako)

(Causa T-162/08) (1)

(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo GREEN by missako - Marchi nazionale e comunitario figurativi anteriori MI SA KO - Assenza di rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»)

2009/C 312/46

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Frag Comercio Internacional, SL (Esparreguera, Spagna) (rappresentante: avv. E. Sugrañes Coca)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: W. Verburg, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Tinkerbell Modas Ltda (San Paolo, Brasile)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 14 febbraio 2008 (procedimento R 1527/2006-2) relativa al procedimento di opposizione tra la Tinkerbell Modas LTDA e la Frag Comercio Internacional, SL.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Frag Comercio Internacional, SL, è condannata alle spese.


(1)  GU C 171 del 5.7.2008.


19.12.2009   

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C 312/29


Sentenza del Tribunale di primo grado 11 novembre 2009 — Bayer Healthcare/UAMI — Uriach-Aquilea OTC (CITRACAL)

(Causa T-277/08) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo CITRACAL - Marchio nazionale denominativo anteriore CICATRAL - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei prodotti - Somiglianza dei segni - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009])

2009/C 312/47

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bayer Healthcare LLC (Morristown, New Jersey, Stati Uniti) (rappresentante: M. Edenborough, barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Uriach-Aquilea OTC, SL (Palau-Solita i Plegamans, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 5 maggio 2008 (procedimento R 459/2007-4), relativa ad un’opposizione tra la Uriach-Aquilea OTC, SL e la Bayer Healthcare LLC.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Bayer Healthcare LLC è condannata alle spese.


(1)  GU C 236 del 13.9.2008.


19.12.2009   

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C 312/29


Ordinanza del Tribunale di primo grado 30 ottobre 2009 — Sun World International/UAMI — Kölla Hamburg (SUPERIOR SEEDLESS)

(Causa T-493/08) (1)

(«Marchio comunitario - Parziale rinuncia alla registrazione - Non luogo a provvedere»)

2009/C 312/48

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sun World International LLC (Bakersfield, California, Stati Uniti) (rappresentante: M. Holah, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Kölla Hamburg Overseas Import GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania) (rappresentante: avv. C. Lemke)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 3 settembre 2008 (procedimento R 1378/2007-1), relativa ad una procedura di dichiarazione di nullità tra la Kölla Hamburg Overseas Import GmbH & Co. KG e la Sun World International LLC

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.

2)

La Sun World International LLC è condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Kölla Hamburg Overseas Import GmbH & Co. KG.


(1)  GU C 19 del 24.1.2009.


19.12.2009   

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C 312/29


Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 29 ottobre 2009 — Novácke chemické závody/Commissione

(Causa T-352/09 R)

(«Procedimento sommario - Concorrenza - Decisione della Commissione che infligge un’ammenda - Garanzia bancaria - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»)

2009/C 312/49

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Richiedente: Novácke chemické závody, a.s. (Nováky, Slovacchia) (rappresentante: avv. A. Černejová)

Resistente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e N. von Lingen, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 22 luglio 2009, relativa a un procedimento di applicazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.396 — Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio per l’industria dell’acciaio e del gas), nei confronti della ricorrente

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


19.12.2009   

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C 312/30


Ricorso proposto il 26 settembre 2009 — Applied Microengineering/Commissione

(Causa T-387/09)

2009/C 312/50

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Applied Microengineering Ltd (Didcot, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti P. Walravens e J. De Wachter)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 16 luglio 2009 e ordinare il rimborso della somma di EUR 258 560,61, oltre ad interessi;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione 16 luglio 2009, C(2009)5797, relativa al recupero di determinate somme, maggiorate degli interessi, dovute dalla ricorrente nell’ambito dei progetti IST-199-11823 FOND MST («Formation of a New Design House for MST») e IST-2000-28229 ANAB («Assessment of a New Anodic Border»), finanziati dal programma specifico per azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nella società dell’informazione di facile uso (1998-2002).

La ricorrente deduce sette motivi a sostegno del proprio ricorso.

In primo luogo, essa afferma che la Commissione non ha osservato le forme sostanziali, in quanto non ha svolto un procedimento di verifica contabile completo e adeguato. La ricorrente sostiene che la Commissione non l’ha informata dell’avvio e della chiusura di detto procedimento, e non ha preso in considerazione le obiezioni da essa sollevate. La ricorrente inoltre addebita alla Commissione la violazione dei suoi diritti di difesa, del principio di buona amministrazione e del dovere di diligenza.

In secondo luogo, la ricorrente deduce che l’azione della Commissione risultava prescritta, almeno relativamente ai pagamenti effettuati oltre cinque anni prima dell’avvio ufficiale del procedimento di verifica contabile.

In terzo luogo, la ricorrente osserva che la Commissione ha commesso errori manifesti di valutazione, in quanto ha applicato l’interpretazione errata effettuata dal revisore contabile delle regole relative ai costi ammissibili.

In quarto luogo, essa afferma che la Commissione ha violato diritti sociali fondamentali ed il diritto ad un’equa retribuzione, accettando tariffe orarie per i lavoratori inferiori al minimo salariale.

In quinto luogo, la ricorrente deduce che la Commissione ha violato il principio del legittimo affidamento sulla validità del metodo di lavoro dei costi salariali medi proposto dalla ricorrente, e sul fatto che gli «obiettivi di salario» sarebbero stati considerati una pratica accettabile per l’aggiudicatario.

In sesto luogo, essa rileva che la Commissione non ha osservato l’obbligo di motivazione, poiché ha fatto esclusivo affidamento sulla relazione di verifica contabile, senza tenere conto delle osservazioni della ricorrente o della sua richiesta di riapertura del procedimento di verifica contabile.

Infine, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il principio di buona amministrazione ed il dovere di diligenza, inviando lettere all’indirizzo errato e non verificando gli argomenti proposti dalla ricorrente.


19.12.2009   

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C 312/30


Ricorso proposto il 22 giugno 2009 — Labate/Commissione

(Causa T-389/09)

2009/C 312/51

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kay Labate (Tarquinia, Italia) (rappresentante: I. Forrester, QC)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Commissione si è astenuta dal pronunciarsi ai sensi dell’art. 232 CE;

ordinare alla Commissione di adottare le misure necessarie per conformarsi all’ordinanza del Tribunale;

attribuire al presente ricorso l’adeguata priorità in modo da evitare di appesantire il fascicolo con una richiesta separata di trattamento accelerato ed emettere la sentenza entro sei settimane;

ordinare qualsiasi altra misura che risultasse opportuna;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il 20 febbraio 2009 la ricorrente ha presentato una richiesta formale ai sensi dell’art. 232 CE diretta ad ottenere una decisione della Commissione in merito al riconoscimento dell’origine professionale dell’avanzato cancro ai polmoni del marito ai fini dell’applicazione dell’art. 73 dello Statuto e della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee.

In mancanza di una tale decisione o di una qualunque presa di posizione entro il termine previsto, la ricorrente chiede alla Corte di constatare ai sensi dell’art. 232 CE la carenza della Commissione che, non avendo adottato una decisione entro un termine ragionevole in merito alla sua richiesta di riconoscere la malattia professionale del marito, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 90 dello Statuto e dell’art. 23 della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee.


19.12.2009   

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C 312/31


Ricorso proposto il 6 ottobre 2009 — HSE/Commissione

(Causa T-399/09)

2009/C 312/52

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (HSE) (Ljubljana, Slovenia) (rappresentante: F. Urlesberger, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Provvedimento richiesto

Annullamento dell’art. 1, lett. g) della decisione impugnata laddove si ritiene la ricorrente responsabile di una violazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE;

annullamento dell’art. 2, lett. i), della decisione impugnata;

in eventu, riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente nell’art. 2, lett. i) delle decisione impugnata;

condanna della Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Col presente ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione 22 luglio 2009 (caso n. COMP/39.396 — reagenti di calcio e magnesio per l’industria dell’acciaio e del gas) laddove la Commissione ha ritenuto la ricorrente responsabile di una singola e ripetuta violazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE mediante ripartizione del mercato, quote, ripartizione dei clienti, fissazione dei prezzi e scambi di informazioni commerciali sensibili tra fornitori di carburo di calcio e granulati di magnesio. In subordine, la ricorrente chiede la riduzione dell’ammenda ad essa inflitta.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere che la Commissione ha violato l’art. 81 CE ed il regolamento n. 1/2003 incorrendo nei seguenti errori di diritto:

 

in primo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione non può addebitare ad essa la condotta della TDR Metalurgija d. d. (TDR) poiché HSE e TDR non hanno mai costituito un’unica entità economica. In assenza di una confutabile presunzione di responsabilità della ricorrente (tale presunzione sarebbe potuta intervenire solo se la HSE avesse detenuto il 100 % nella TDR), la Commissione ha omesso di provare che la HSE esercitava effettivamente un controllo decisivo sulla TDR.

 

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha erroneamente applicato a tutte le parti un aumento dell’importo di base dell’ammenda del 17 % a fini di deterrenza. Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto tener conto del fatto che il fattore deterrenza non è giustificabile in relazione alla HSE poiché la Commissione ha deciso di astenersi dall’infliggere un’ammenda alla diretta esecutrice TDR (per la quale un’ammenda a titolo di deterrenza avrebbe potuto essere opportuna) e la ricorrente non era direttamente implicata in una condotta anticoncorrenziale.

 

In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha tenuto conto delle circostanze attenuanti nel calcolare l’importo dell’ammenda in quanto non ha considerato il fatto che la ricorrente ha agito, in generale, semplicemente per negligenza omettendo di controllare sufficientemente il comportamento commerciale della TDR al fine di evitare una violazione delle regole di concorrenza. Inoltre, la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione, come circostanza attenuante, il fatto che la TDR come società, unitamente alle sue abitudini commerciali collusive, era stata «imposta» alla ricorrente attraverso una decisione politica da parte del governo sloveno e che né la ricorrente ha scelto di acquisire TDR, né essa ha deciso di dirigere il suo comportamento commerciale verso la partecipazione ad un’intesa.


19.12.2009   

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C 312/32


Ricorso proposto il 5 ottobre 2009 — Donau Chemie/Commissione

(Causa T-406/09)

2009/C 312/53

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Donau Chemie AG (Vienna, Austria) (rappresentanti: avv.ti S. Polster, W. Brugger e M. Brodey)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare l’art. 2 della decisione della Commissione 22 luglio 2009, C(2009) 5791 def., nel caso COMP/39.396 — Carburo di calcio e reagenti a base di magnesio per le industrie dell’acciaio e del gas, nella parte riguardante la ricorrente;

in subordine, ridurre sensibilmente ed adeguatamente l’ammenda inflitta dalla Commissione alla ricorrente nella decisione controversa;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione 22 luglio 2009, C(2009) 5791 def., nel caso COMP/39.396 — Carburo di calcio e reagenti a base di magnesio per le industrie dell’acciaio e del gas. Con la decisione impugnata è stata inflitta un’ammenda alla ricorrente e ad altre imprese per violazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 SEE. Secondo la Commissione, la ricorrente avrebbe preso parte ad un’infrazione unica e continuata nel settore del carburo di calcio e del magnesio a livello dello SEE — con l’eccezione di Spagna, Portogallo, Irlanda e Regno Unito — che sarebbe consistita in ripartizione dei mercati, intese sulle quote, spartizione della clientela, fissazione dei prezzi e scambio di informazioni commerciali sensibili relative a prezzi, clienti e volumi di vendita.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente lamenta la violazione del Trattato CE e delle norme applicabili alla sua attuazione, e fa valere in particolare quanto segue:

calcolo illegittimo dell’importo di base dell’ammenda, nonché dell’importo supplementare da determinare ai sensi del venticinquesimo «considerando» degli orientamenti per il calcolo delle ammende (1);

illegittima mancata considerazione di circostanze attenuanti nella determinazione dell’ammenda;

illegittima applicazione della comunicazione relativa all’immunità dalle ammende (2), poiché la riduzione dell’ammenda accordata a seguito della domanda di trattamento favorevole della ricorrente sarebbe eccessivamente esigua;

violazione dei principi della parità di trattamento e di proporzionalità nella determinazione dell’ammenda;

illegittima mancata considerazione di una riduzione dell’ammenda in base alla capacità contributiva economica, ai sensi del trentacinquesimo «considerando» degli Orientamenti per il calcolo delle ammende, e/o di circostanze particolari, ai sensi del trentasettesimo «considerando» di detti orientamenti;

violazione dell’art. 253 CE, per carenza di motivazione della decisione impugnata.


(1)  Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).

(2)  Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).


19.12.2009   

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C 312/32


Ricorso proposto il 9 ottobre 2009 — Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft/Commissione

(Causa T-407/09)

2009/C 312/54

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft GmbH (Neubrandenburg, Germania) (rappresentanti: Núñez Müller e J. Dammann, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 29 luglio 2009 (D/53320);

in subordine dichiarare che, in violazione dei propri obblighi di cui all'art. 88 CE e al regolamento(CE) n. 659/1999, la Commissione ha omesso di avviare il procedimento formale di esame, in conformità dell'art. 88, n. 2, CE;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione 29 luglio 2009, D/53320, relativa al procedimento CP 141/2007 — Germania, aiuti potenziali concernenti la privatizzazione degli alloggi a Neubrandenburg. Con questa decisione, la Commissione è provvisoriamente del parere che i contratti afferenti alla privatizzazione degli alloggi pubblici a Neubrandenburg conclusi dalla ricorrente, oggetto di un procedimento di ricorso avviato dalla ricorrente, non implichino aiuti di Stato, i sensi dell'art. 87, n. 1, CE.

In subordine la ricorrente chiede che si dichiari che la Commissione, in violazione dei propri obblighi, ha omesso di avviare la procedura formale di esame, conformemente all’art. 88, n. 2, CE.

A sostegno della domanda di annullamento, la ricorrente fa valere quattro motivi.

Innanzitutto, la ricorrente afferma che la decisione impugnata deve essere annullata, in quanto la Commissione ha omesso di avviare la procedura formale di esame, conformemente all’art. 88, n. 2, CE, sebbene nel corso della fase di esame preliminare, aperta in seguito al ricorso della ricorrente, essa abbia incontrato serie difficoltà nella valutazione della compatibilità delle misure controverse con il mercato comune. In secondo luogo, la Commissione avrebbe violato l’art. 87, n. 1, CE, dichiarando che i contratti controversi non implicavano aiuti di Stato. La Commissione ha altresì abusato del suo potere discrezionale. Infine, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata, in violazione dell’art. 253 CE.

A sostegno del proprio ricorso per carenza proposto in via sussidiaria, la ricorrente adduce tre motivi.

In primo luogo, la ricorrente sostiene che, nonostante la formale richiesta rivoltale in conformità dell’art. 232, n. 2, CE, la Commissione ha omesso di intervenire, laddove era tenuto ad avviare la procedura formale di esame, in forza dell’art. 88, n. 2, CE, a causa delle difficoltà incontrate nella valutazione dei contratti controversi in sede di esame preliminare. In secondo luogo, la ricorrente fa valere che, non procedendo all’apertura della procedura, la Commissione ha inoltre violato l’art. 4, n. 4, del regolamento CE n. 659/1999 (1), atteso che essa, nell’ambito della procedura di esame preliminare, ha avuto motivo di dubitare della compatibilità dei contratti controversi con il mercato comune. In terzo luogo, la ricorrente fa valere che la Commissione ha violato la ripartizione delle competenze tra la Commissione e i giudici nazionali in materia di controllo degli aiuti di Stato, di cui agli art. 87 e 88 CE, avendo essa avviato la procedura di esame solo per fini dilatori, in attesa che il procedimento tra la ricorrente ed i destinatari dell’aiuto parallelamente pendente dinanzi ai giudici nazionali fosse giunto al termine.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo [88 CE] (GU L 83, pag. 1).


19.12.2009   

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C 312/33


Ricorso proposto l’8 ottobre 2009 — ancotel GmbH/UAMI — Acotel (ancotel)

(Causa T-408/09)

2009/C 312/55

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: ancotel GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: avv. H. Truelsen)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Acotel SpA (Roma, Italia)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno 19 giugno 2009 (procedimento R 1385/2008-1);

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «ancotel» per servizi delle classi 35 e 38 (domanda n. 3 314 424)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Acotel SpA

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: in particolare il marchio figurativo italiano n. 643 751 e il marchio figurativo comunitario n. 1 442 268, «ACOTEL», per prodotti e servizi delle classi 9 e 38

Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 (1), in quanto tra i marchi in conflitto non sussisterebbe rischio di confusione


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


19.12.2009   

IT

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C 312/34


Ricorso proposto il 7 ottobre 2009 — Almamet/Commissione

(Causa T-410/09)

2009/C 312/56

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Almamet GmbH Handel mit Spänen und Pulvern aus Metall (Ainring, Germania) (rappresentanti: avv.ti S. Hautbourg e C. Renner)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 22 luglio 2009 (Caso COMP/39.396), nella parte riguardante la ricorrente;

in subordine, ridurre l’ammenda inflitta all’art. 2 della decisione,

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l’annullamento parziale, nella parte ad essa relativa, della decisione della Commissione 22 luglio 2009, C(2009) 5791, def. (Caso COMP/39.396 — Carburo di calcio e reagenti a base di magnesio per l’industria dell’acciaio e del gas), relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 81 CE e dell’art. 53 SEE, con la quale la Commissione ha ritenuto che un determinato numero di fornitori di granulato di carburo di calcio e di magnesio abbia proceduto in una parte importante del mercato del SEE ad una divisione dei mercati, ad una ripartizione delle quote e dei clienti, alla fissazione dei prezzi e a scambi d’informazioni commerciali riservate, violando in tal modo le summenzionate disposizioni del Trattato («la decisione contestata») e, in subordine, la riduzione dell’ammenda impostale dall’art. 2 della decisione contestata.

A sostegno del suo ricorso di annullamento la ricorrente deduce tre motivi:

 

Con il primo motivo, la ricorrente afferma che la Commissione, utilizzando contro essa documenti acquisiti al di fuori dell’ambito di applicazione della propria decisione di accertamento, ha violato i suoi diritti della difesa.

 

Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha stabilito in base ai criteri in materia di prova legalmente richiesti l’esistenza della violazione constatata all’art. 1 della decisione contestata per quanto concerne il magnesio. La ricorrente ritiene che, anche se i documenti acquisiti illegalmente sono stati acquisiti al fascicolo della Commissione, essi, fondamentalmente, siano privi di precisione e di coerenza. In base alle osservazioni della ricorrente, il resto delle prove consiste in una dichiarazione orale relativa alla domanda di clemenza che non solo è imprecisa ma costituisce anche una presentazione errata di determinati fatti ed è contestata dalle altri parti. Su tale base, la ricorrente osserva che l’onere della prova riguardante l’asserita violazione incombe sempre alla Commissione.

 

Con il terzo motivo, la ricorrente fa valere che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione in merito alla natura unica e continuata dell’infrazione. In particolare, non esiste un’effettiva sostituibilità tra il granulato di carburo di calcio e di magnesio. Inoltre, la ricorrente afferma che non sussisteva alcun piano complessivo d’azione comune ai due prodotti, come attesta l’esistenza di riunioni distinte per ogni prodotto.

In subordine, la ricorrente deduce quattro ulteriori motivi a sostegno della sua richiesta di ridurre l’ammenda inflitta all’art. 2 della decisione contestata.

 

Con il quarto motivo, la ricorrente ritiene che la Commissione, negandole una riduzione in base alla comunicazione sulla cooperazione (1), abbia violato i punti 23 e 26 di quest’ultima. La ricorrente osserva che gli elementi contenuti nella sua domanda di clemenza rappresentano informazioni che apportano un significativo valore aggiunto. Essa, in particolare, considera che la Commissione non aveva il diritto di negare una riduzione dell’ammenda per il solo motivo che la sua domanda non conteneva alcuna informazione sull’asserita violazione riguardante il magnesio dal momento che la procedura non concerneva tale violazione.

 

Con il quinto motivo, la ricorrente afferma che la Commissione, fissando l’importo finale dell’ammenda ad un livello eccedente il 10 % dell’ultimo fatturato che è stato oggetto di verifica, ha violato l’art. 81 CE e l’art. 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 (2), nonché il punto 32 degli Orientamenti per il calcolo delle ammende (3). La ricorrente sostiene che la Commissione, per calcolare l’importo dell’ammenda, si è basata sul suo fatturato pro forma del 2008 anziché sul suo ultimo fatturato del 2007 che è stato oggetto di verifica. Inoltre, la ricorrente ritiene che la Commissione, dopo aver calcolato il massimale del 10 %, avrebbe dovuto applicare la riduzione del 20 % di cui al punto 37 degli Orientamenti per il calcolo delle ammende.

 

Con il sesto motivo, la ricorrente afferma che la Commissione ha violato il principio di proporzionalità fissando un importo eccessivo dell’ammenda per quello che la riguarda. Essa ritiene sia manifestamente sproporzionato imporre un’ammenda per un importo che comporti un valore contabile negativo o che riduca un valore contabile di una società a zero. Inoltre, l’ammenda imposta eccede la capacità finanziaria di un operatore come la ricorrente che gestisce prodotti di valore considerevolmente elevato e con margini di utile molto ridotti. Infine, essa considera che la riduzione del 20 % applicata dalla Commissione non prende sufficientemente in considerazione la sua specifica situazione che è stata espressamente riconosciuta dalla Commissione, la quale, tuttavia, lascia l’ammenda ad un livello sproporzionato.

 

Con il settimo motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione, ritenendo che essa non soddisfacesse le condizioni del punto 35 degli Orientamenti per il calcolo delle ammende, ha commesso un manifesto errore di valutazione. Essa osserva che la Commissione ha fissato l’importo dell’ammenda ad un livello che comprometterà irrimediabilmente la sua sostenibilità economica e provocherà una perdita di valore di tutto il suo attivo. Inoltre, essa afferma che la Commissione ha commesso un errore di valutazione considerando che non esisteva alcun specifico contesto sociale ed economico da prendere in considerazione nel suo caso.


(1)  Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2006 C 298, pag. 17).

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003 L 1, pag. 1).

(3)  Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006 C 210, pag. 2).


19.12.2009   

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C 312/35


Ricorso proposto il 13 ottobre 2009 — Terezakis/Commissione

(Causa T-411/09)

2009/C 312/57

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ioannis Terezakis (rappresentante: avv. B. Lombart)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione della Commissione adottata in forma di lettera in data 3 agosto 2009 ricevuta dal ricorrente il 10 agosto 2009, la quale nega a quest’ultimo l’accesso a determinate parti e agli allegati di talune lettere scambiate tra l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e il Ministero ellenico delle Finanze, riguardanti possibili irregolarità fiscali connesse alla costruzione dell’aeroporto di Spata in Atene, Grecia,

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione 3 agosto 2009, notificatagli il 10 agosto 2009, la quale gli nega l’accesso a determinate parti e agli allegati di talune lettere scambiate tra l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e il Ministero ellenico delle Finanze, riguardanti possibili irregolarità fiscali connesse alla costruzione dell’aeroporto internazionale di Atene in Spata, per i seguenti motivi.

Il ricorrente, anzitutto, sostiene che la decisione contestata presenta un errore manifesto di diritto e un errore nella valutazione dei fatti poiché la Commissione ha erroneamente interpretato e applicato l’art. 4, n. 2, primo trattino, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 1049/2001 (1), relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Il ricorrente afferma che la Commissione si è limitata ad invocare in modo astratto l’eccezione all’accesso del pubblico, relativa alla necessità di tutelare i segreti commerciali, per rifiutare la divulgazione di talune parti dei documenti di cui trattasi, senza fornire i motivi precisi riguardanti il rischio di pregiudizio effettivo della tutela degli interessi commerciali delle imprese coinvolte.

Il ricorrente, inoltre, osserva che la Commissione ha violato l’art. 1 del regolamento summenzionato e il principio del più ampio accesso possibile da parte del pubblico ai documenti di cui dispone la Commissione, previsto alla lett. a) di tale articolo, nonché la giurisprudenza dei giudici comunitari.

Inoltre il ricorrente fa valere che la Commissione, omettendo d’informarlo dei motivi sui quali essa ha basato la propria decisione, ha commesso un errore manifesto di diritto. Egli rileva che la Commissione, con un semplice riferimento alle eccezioni di cui all’art. 4, n. 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001, al fine di negare l’accesso richiesto, ha violato l’obbligo di motivazione sancito dall’art. 253 CE.

Infine, il ricorrente sostiene che la Commissione ha concluso erroneamente che gli allegati alle lettere alle quali egli ha richiesto l’accesso si trovavano in possesso del ricorrente, partendo dall’errata interpretazione secondo cui i documenti richiesti erano identici a quelli in possesso del ricorrente. Quest’ultimo, pertanto, afferma che la decisione contestata è viziata da un manifesto errore di diritto in quanto la Commissione ha omesso di applicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001e, in particolare, il suo art. 4.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).


19.12.2009   

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C 312/35


Ricorso proposto il 14 ottobre 2009 — CEA/Commissione

(Causa T-412/09)

2009/C 312/58

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissariat à l’énergie atomique (CEA) (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti J. García-Gallardo Gil-Fournier, M. Arias Díaz e C. Humpe)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

accusare la ricezione del ricorso (ricorso, procura ad litem nonché copie e documenti) e dichiararlo ricevibile;

esaminare il ricorso proposto in nome e per conto del CEA dai suoi rappresentanti legali;

dichiarare la nullità, conformemente all’art. 230 CE, della decisione della Commissione — notificata al CEA con un lettera in data 29 luglio 2009 — che nega l’equiparazione delle indennità di pensionamento (IP) versate dal CEA ai costi indiretti ammissibili ed il rilascio al CEA di un certificato di metodologia contabile;

in via subordinata, ai sensi dell’art. 238 CE, da un lato, dichiarare che l’IP costituisce un costo ammissibile in applicazione delle norme contrattuali del settimo programma-quadro di ricerca e sviluppo (PQRD)e, dall’altro, constatare che la Comunità europea non ha rispettato i suoi impegni contrattuali nei confronti del CEA nell’ambito del settimo PQRD;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A titolo principale, il ricorso fondato sull’art. 230 CE è diretto ad ottenere l’annullamento della decisione definitiva della Commissione, notificata al CEA il 29 luglio 2009, che nega l’equiparazione delle IP versate dal CEA ai costi indiretti ammissibili ed il rilascio al CEA di un certificato di metodologia contabile che gli consenta di dichiarare i suoi costi indiretti relativi al personale per ottenere il rimborso delle spese sostenute in occasione della realizzazione dei progetti cofinanziati nell’ambito del settimo PQRD.

Il CEA ritiene che la decisione della Commissione, secondo cui le IP non rappresentano costi indiretti ammissibili, si basi su errori di diritto e su errori manifesti di valutazione dei fatti e che la Commissione abbia violato i principi di buona amministrazione, di certezza del diritto, di proporzionalità e di legittimo affidamento.

In via subordinata, il ricorso è diretto, in base all’art. 238 CE, a far constatare che la Commissione non rispetta i suoi impegni contrattuali nei confronti del CEA, rifiutando di equiparare a costi ammissibili, e quindi di rimborsare al CEA, le IP versate da quest’ultimo.


19.12.2009   

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C 312/36


Ricorso proposto il 14 ottobre 2009 — Henkel/UAMI — JLO Holding (LIVE)

(Causa T-414/09)

2009/C 312/59

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Henkel AG & Co. KGaA (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: avv. C. Milbradt)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: JLO Holding Company LLC (Santa Monica, Stati Uniti d’America)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 luglio 2009 (procedimento R 609/2008-1), in quanto il marchio comunitario n. 984 245 («LIVE») per saponi, articoli di profumeria e cosmetici è stato dichiarato decaduto;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «LIVE» per prodotti della classe 3 (marchio comunitario n. 984 245)

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: JLO Holding Company, LLC

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione parziale di decadenza del marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione della divisione di annullamento e dichiarazione parziale di decadenza del marchio comunitario

Motivi dedotti: Violazione dell’art. 51, n. 1, lett. a), in combinato disposto con l’art. 51, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto l'uso serio del marchio oggetto del procedimento sarebbe stato provato anche per i gruppi di prodotti quali saponi, articoli di profumeria e cosmetici.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


19.12.2009   

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C 312/37


Ricorso proposto il 16 ottobre 2009 — Cybergun/UAMI — Umarex Sportwaffen (AK 47)

(Causa T-419/09)

2009/C 312/60

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Cybergun (Bondoufle, Francia) (rappresentante: avv. S. Guyot)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Umarex Sportwaffen GmbH & Co. KG (Arnsberg, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 5 agosto 2009, nella parte in cui il marchio AK 47 è dichiarato nullo a motivo del suo carattere descrittivo in applicazione dell’art. 51, n. 1, lett. a), fondamento giuridico non considerato nell’ambito del ricorso,

condannare, ai sensi degli artt. 87, n. 2, e 91 del regolamento di procedura, l’UAMI alle spese, incluse le spese sostenute dalla ricorrente ai fini del presente procedimento, in particolare le spese di traduzione dei documenti, gli onorari del suo avvocato, e, eventualmente le spese di soggiorno e di viaggio; si chiede al Tribunale di quantificare dette spese in EUR 20 000.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «AK 47» per prodotti della classe 28 — marchio comunitario n. 4 528 378

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Umarex Sportwaffen GmbH & Co. Kommanditgesellschaft

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità del marchio interessato

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento e dichiarazione di nullità del marchio comunitario

Motivi dedotti: nelle memorie scambiate dinanzi alla prima commissione di ricorso non sarebbe mai stato invocato il fondamento giuridico sul quale sarebbe stato basato l’annullamento del marchio a motivo del suo carattere descrittivo, vale a dire l’art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009], e inoltre, la valutazione del carattere descrittivo del marchio sarebbe erronea.


19.12.2009   

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C 312/37


Ricorso proposto il 19 ottobre 2009 — BSA/UAMI — Loblaws (PRÉSIDENT)

(Causa T-420/09)

2009/C 312/61

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: BSA (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. D. Masson)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Loblaws, Inc.

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 17 agosto 2009 (procedimento R 1744/2008-4),

condannare l’UAMI alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «PRÉSIDENT» per prodotti e servizi delle classi 5, 29, 30 e 42 — domanda di registrazione n. 2 135 200

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Loblaws Inc.

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo francese «President’s Choice» per prodotti delle classi 5, 30, 31 e 32 e il marchio figurativo comunitario «PRESIDENT’S CHOICE» per prodotti delle classi 30, 31 e 32 (marchio comunitario n. 1 872 407)

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso in quanto irricevibile

Motivi dedotti: violazione dell’art. 59 del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 60 del regolamento (CE) n. 207/2009] e dell’art. 71 del regolamento (CE) n. 2868/95 (1), nonché del principio del contraddittorio ai sensi dell’art. 6, n. 1, della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).


19.12.2009   

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C 312/38


Ricorso proposto il 22 ottobre 2009 — Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Consiglio

(Causa T-423/09)

2009/C 312/62

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltrd (Dashiqiao City, Cina) (rappresentanti: J.-F. Bellis et R. Luff, avocats)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare il dazio antidumping imposto alla ricorrente con regolamento (CE) del Consiglio 7 settembre 2009, n. 826, recante modifica del regolamento (CE) n. 1659/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese (GU L 240, pag. 7), in quanto il dazio antidumping che esso stabilisce eccede quello che sarebbe applicabile se fosse stato determinato sulla base del metodo applicato nel corso dell’indagine iniziale per tener conto del mancato rimborso dell’IVA cinese sull’esportazione conformemente all’art. 2, n. 10, del regolamento di base;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente, società con sede in Cina, chiede l’annullamento regolamento (CE) del Consiglio 7 settembre 2009, n. 826, recante modifica del regolamento (CE) n. 1659/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese (1) in quanto il dazio antidumping che esso stabilisce eccede quello che sarebbe applicabile se fosse stato determinato sulla base del metodo applicato nel corso dell’indagine iniziale per tener conto del mancato rimborso dell’IVA cinese sull’esportazione conformemente all’art. 2, n. 10, del regolamento (CE) del Consiglio, del 22 dicembre 1995, n. 384, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (regolamento di base) (2).

La ricorrente deduce due motivi a sostegno del suo ricorso.

In primo luogo, la ricorrente ritiene che il metodo utilizzato dalla Commissione per trattare il mancato rimborso dell’IVA all’esportazione nel riesame che ha dato luogo al regolamento impugnato violi il principio del confronto equo tra il prezzo all’esportazione e il valore normale posto dall’art. 2, n. 10, del regolamento di base. Infatti, invece di dedurre dal prezzo all’esportazione l’importo non rimborsato dell’IVA all’esportazione, come ha fatto nell’indagine iniziale, la Commissione ha confrontato il prezzo all’esportazione con il valore normale su una base IVA inclusa basandosi su un’interpretazione erronea dell’art. 2, n. 10, lett. b) del regolamento di base.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il regolamento sarebbe viziato anche da una violazione dell’art. 11, n. 9, del regolamento di base in quanto il metodo applicato per la presa in conto del mancato rimborso dell’IVA nel confronto tra il prezzo all’esportazione e il valore normale differisce radicalmente da quello applicato nell’indagine iniziale senza alcuna giustificazione valida.


(1)  GU L 240, pag. 7.

(2)  GU L 56, pag. 1.


19.12.2009   

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C 312/38


Ricorso proposto il 14 ottobre 2009 — Goodyear Dunlop Tyres UK/UAMI — Sportfive (QUALIFIER)

(Causa T-424/09)

2009/C 312/63

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Goodyear Dunlop Tyres UK Ltd (Birmingham, Regno Unito) (rappresentante: avv. M. Graf)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sportfive GmbH & Co. KG (Colonia, Germania)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 11 agosto 2009, procedimento R 1291/2008-4;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «QUALIFIER» per prodotti della classe 12 (domanda n. 4 877 262)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Sportfive GmbH & Co. KG

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo comunitario n. 4 017 836 e il marchio denominativo tedesco n. 30 415 017.1 «Qualifiers 2006», il marchio denominativo e figurativo tedesco n. 30 414 610.2 «2006 QUALIFIERS», il marchio denominativo tedesco n. 30 515 033.2 «Qualifiers 2008», nonché il marchio denominativo e figurativo tedesco n. 30 565 616.3 «2008 QUALIFIERS», tutti registrati, tra l’altro, per prodotti della classe 12

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 (1), dato che non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


19.12.2009   

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C 312/39


Ricorso proposto il 14 ottobre 2009 — Honda Motor/UAMI — Blok (BLAST)

(Causa T-425/09)

2009/C 312/64

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Honda Motor Co., Ltd. (Tokyo, Giappone) (rappresentante: avv. M. Graf)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Hendrik Blok (Oudenaarde, Belgio)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 16 luglio 2009, procedimento R 1097/2008-1;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «BLAST» per prodotti delle classi 7 e 12

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: registrazione in quanto marchio comunitario del marchio denominativo «BLAST» per prodotti e servizi delle classi 7, 35 e 37; registrazione in quanto marchio Benelux del marchio denominativo «BLAST» per prodotti e servizi delle classi 7, 35 e 37

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 (successivamente divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009), in quanto la commissione di ricorso avrebbe erroneamente dichiarato che sussisteva un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.


19.12.2009   

IT

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C 312/39


Ricorso proposto il 22 ottobre 2009 — centrotherm Clean Solutions/UAMI — Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM)

(Causa T-427/09)

2009/C 312/65

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG (Blaubeuren, Germania) (rappresentante: avv. O. Löffel)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Centrotherm Systemtechnik GmbH (Brilon, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 25 agosto 2009, procedimento R 6/2008-4, nella parte in cui viene respinta la domanda di decadenza per i seguenti prodotti:

Classe 11 — Condutture per gas di scarico di impianti di riscaldamento, condotti di ciminiere, tubi per caldaie di riscaldamento; mensole da parete per becchi a gas; parti meccaniche di impianti di riscaldamento; parti meccaniche di impianti a gas; rubinetti per condotte; registri per regolare il tiraggio di camini o ciminiere;

Classe 17 — Raccordi per tubi, rivestimenti per tubi, rinforzi per condotte, tubi flessibili, tutti i suddetti articoli non in metallo;

Classe 19 — Tubi, condutture, in particolare per edifici; tubi di raccordo; canne fumarie;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «CENTROTHERM», per prodotti e servizi delle classi 11, 17, 19 e 42 (marchio comunitario n. 1 301 019)

Titolare del marchio comunitario: Centrotherm Systemtechnik GmbH

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di decadenza del marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: parziale annullamento della decisione della divisione di annullamento e parziale dichiarazione di decadenza del marchio comunitario

Motivi dedotti: violazione dell’art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in combinato disposto con la regola 40, n. 5, e la regola 22, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2868/95 (2), in quanto le prove relative all’uso del marchio fornite dalla sua titolare sarebbero state considerate sufficienti ad affermare l’uso effettivo del marchio in questione, ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 207/2009


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).


19.12.2009   

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C 312/40


Ricorso proposto il 29 ottobre 2009 — TTNB/UAMI — March (Tila March)

(Causa T-433/09)

2009/C 312/66

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: TTNB SARL (rappresentante: avv. J.-M. Moiroux)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Juan Carmen March (Madrid, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 20 agosto 2009, procedimento R 1538/2008-2, e autorizzare la registrazione del marchio richiesto;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: sig.ra Tamara Taichman, cui è succeduta la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Tila March» per prodotti delle classi 3, 18 e 25 — domanda di registrazione n. 5 402 722

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Carmen March Juan

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo spagnolo «CARMEN MARCH» per prodotti e servizi delle classi 3, 18, 24, 25, 35 e 38, ove l’opposizione ha ad oggetto la registrazione per prodotti delle classi 3, 18 e 25

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009], in quanto tra i marchi in conflitto non sussiste rischio di confusione.


19.12.2009   

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C 312/40


Ricorso proposto il 26 ottobre 2009 — Centrotherm Systemtechnik/UAMI — centrotherm Clean Solutions (CENTROTHERM)

(Causa T-434/09)

2009/C 312/67

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Centrotherm Systemtechnik GmbH (Brilon, Germania) (rappresentante: avv. J. Albrecht)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG (Blaubeuren, Germania)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 25 agosto 2009, R 6/2008-4, nella parte in cui accoglie la domanda di dichiarazione di decadenza;

condannare il convenuto alle spese;

condannare l’eventuale interveniente alle spese relative all’intervento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «CENTROTHERM», per prodotti e servizi delle classi 11, 17, 19 e 42 (marchio comunitario n. 1 301 019)

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di decadenza del marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: parziale annullamento della decisione della divisione di annullamento e parziale dichiarazione di decadenza del marchio comunitario

Motivi dedotti:

violazione dell’art. 57, n. 5, in combinato disposto con l’art. 51, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto il convenuto avrebbe ritenuto insufficienti le prove dell’uso del marchio presentate entro il termine stabilito;

violazione del dovere di procedere d’ufficio all’esame dei fatti;

violazione dell’art. 76, nn. 1 e 2, e dell’art. 57, n. 1, del regolamento n. 207/2009, nonché della regola 40, n. 5, del regolamento (CE) n. 2868/95 (2), poiché il convenuto non avrebbe preso in considerazione le prove dell’uso del marchio presentate nella motivazione del ricorso;

esercizio erroneo del potere discrezionale, poiché le prove dedotte avrebbero dovuto essere esaminate anche qualora presentate tardivamente;

in subordine, inapplicabilità, ai sensi dell’art. 241 CE, della regola 40, n. 5, del regolamento n. 2868/95, poiché essa violerebbe gli artt. 76, n. 1, e 57, n. 1, in combinato disposto con gli artt. 51, n. 1, e 162, n. 1, del regolamento n. 207/2009, l’art. 202 CE, nonché principi generali del diritto comunitario, in particolare il principio, proprio dello Stato di diritto, di proporzionalità, il diritto fondamentale di proprietà ed il diritto ad un equo processo.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).


19.12.2009   

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C 312/41


Ricorso presentato il 22 ottobre 2009 — SE.RI.FO./Commissione e Agenzia Esecutiva per l'Educazione, gli Audiovisivi e la Cultura

(Causa T-438/09)

2009/C 312/68

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Serifo Srl (Napoli, Italia) (rappresentanti: R. de Lorenzo, avvocato, P. Kivel Mazuy, avvocato, G. Ruberto, avvocato)

Convenute: Commissione delle Comunità europee, Agenzia Esecutiva per l'Educazione, gli Audiovisivi e la Cultura

Conclusioni della ricorrente

Annullamento del provvedimento, di cui si ignorano data ed estremi, con cui l'EACEA, nell'ambito del Lifelong Learning Programme ha approvato la lista dei progetti, facenti parte del programma trasversale «KA3 ICT Multilateral Projects», ammessi al co-finanziamento comunitario, e la lista delle riserve, limitatamente alla parte in cui il progetto «V-3DAS» n. 505690-2009-LLP-IT-KA3-KA3MP, presentato dalla Se.Ri.Fo. s.r.l. è stato inserito nella lista delle riserve anziché in quella dei progetti finanziati.

Annullamento della nota del 21.09.2009, pervenuta in data 22.09.2009, con cui l'EACEA ha trasmesso alla Se.Ri.Fo. s.r.l. le valutazioni sul progetto «V-3DAS» rilasciate dagli esperti esterni all'Agenzia e i punteggi attribuiti.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ha partecipato al bando per il 2009 del Programma d'azione comunitaria nel campo dell'apprendimento permanente («Lifelong Learning Programme») presentando all'Agenzia Esecutiva per l'Educazione, gli Audiovisivi e la Cultura (EACEA, «Educational, Audiovisual and Culture Executive Agency») il progetto V-3DAS, a valere sul Programma Trasversale –attività chiave 3 «ICT».

Alla valutazione delle candidature, in applicazione delle previsioni della Guida per il proponente 2009, hanno provveduto esperti esterni all'Agenzia. Avendo ottenuto un punteggio di 30,5 su un massimo di 40 (pari al 76,3 % del punteggio massimo), a fronte dei 31 punti necessari per accedere alla lista dei progetti finanziati (pari al 77,5 % del punteggio massimo), il progetto presentato dalla ricorrente è stato inserito nella lista di riserva, la quale può essere utilizzata per assegnare ulteriori sovvenzioni nel caso si rendano disponibili fondi in seguito al ritiro di progetti approvati oppure in seguito ad un aumento del bilancio per il Programma.

A sostegno delle proprie pretensioni la ricorrente fa valere che le valutazioni degli esperti esterni dell'EACEA sul progetto presentato dalla ricorrente e i conseguenti punteggi dagli stessi attribuiti per ciascun Award Criterion sono viziati sotto il profilo dell'apodotticità della motivazione, dell'errore nell'applicazione dei criteri di valutazione e delle intrinseche contraddizioni e illogicità dei giudizi. Dette illegittimità sarebbero risultate decisive ai fini dell'esclusione del progetto presentato dalla ricorrente dalla lista dei progetti finanziati, avvenuta per soli 0,5 punti.

Viene sottolineato a questo riguardo che il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee in relazione alla concessione di sovvenzioni dispone, all'art. 109, che «La concessione delle sovvenzioni deve rispettare i principi della trasparenza, della parità di trattamento».


19.12.2009   

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C 312/42


Ricorso presentato il 3 novembre 2009 — Azienda Agricola Bracesco/Commissione

(Causa T-440/09)

2009/C 312/69

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Azienda Agricola Bracesco Srl (Orgiano, Italia) (rappresentanti: F. Tosello, avvocato, S. Rizzioli, avvocato, C. Pauly, avocat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Condannare ai sensi degli artt. 235 e 288, secondo comma, del Trattato CE, la Commissione europea al risarcimento dei danni in favore dell'Azienda Agricola Bracesco s.r.l. ora in liquidazione ammontanti ad euro 335 000, ovvero del diverso importo che emergerà in corso di causa, e comunque di giustizia, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo.

Con condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso per risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale della Comunità europea si colloca nel contesto delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria.

Si afferma a questo riguardo che, in seguito alla perturbazione del mercato europeo del pollame provocata dal calo dei prezzi conseguente alla diminuzione della domanda dei consumatori, legata a sua volta alla diffusione dell'influenza aviaria, la Commissione europea ha deciso di intervenire attraverso il reg. 1010/2006 (1), che prevede misure di sostegno agli avicoltori.

Tuttavia, nonostante la legislazione comunitaria in materia di polizia sanitaria includa nella nozione di pollame anche le quaglie, gli avicoltori attivi nell'allevamento e macellazione di tale specie sono stati immotivatamente esclusi dai beneficiari degli aiuti.

La ricorrente, Azienda Agricola Bracesco s.r.l. in liquidazione, lamenta di avere subito un danno ingiusto derivante dalla condotta della Commissione europea, la quale integra la violazione grave e manifesta di uno dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico comunitario, cioè il principio di non discriminazione.


(1)  Regolamento (CE) n. 1010/2006 della Commissione, del 3 luglio 2006, relativo ad alcune misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle uova e del pollame per taluni Stati membri (GU L 180, pag. 3).


Tribunale della funzione pubblica

19.12.2009   

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C 312/43


Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 22 ottobre 2009 — Aayhan e a./Parlamento

(Causa F-10/08) (1)

(Non luogo a provvedere)

2009/C 312/70

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Laleh Aayhan (Strasburgo, Francia) e altri (rappresentante: R. Blindauer, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Mustapha-Pacha e R. Ignătescu, successivamente R. Ignătescu e S. Seyr, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione del Parlamento europeo 25 ottobre 2007 recante rigetto del reclamo proposto dai ricorrenti il 21 giugno 2007 al fine di ottenere la riqualificazione dell'insieme dei contratti a tempo determinato, che li legavano a tale istituzione, in un unico contratto a tempo indeterminato.

Dispositivo

1)

Non vi è luogo a provvedere sul ricorso nella causa F-10/08, Aayhan e a./Parlamento

2)

I ricorrenti sopportano le proprie spese nonché quelle del Parlamento europeo.


(1)  GU C 64 dell’8.3.2008, pag. 70


19.12.2009   

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C 312/43


Ricorso presentato il 17 settembre 2009 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-78/09)

2009/C 312/71

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione della Commissione di rigettare la domanda del ricorrente relativa al rimborso delle spese processuali sostenute nella causa T-18/04, alle quali la convenuta è stata condannata con sentenza del Tribunale di primo grado del 10 giugno 2008. Inoltre, la condanna della convenuta a risarcire il danno materiale e morale causato al ricorrente.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione, comunque formatasi, mercé la quale venne in essere il rigetto, da parte della convenuta, della domanda datata 22 settembre 2008;

annullare, per quanto necessario, la decisione, comunque formatasi, con la quale fu rigettato il reclamo datato 8 aprile 2009;

condannare la convenuta alla corresponsione, in favore del ricorrente, della somma di 15 882,31 euro, maggiorati degli interessi di mora nella misura del 10 % all’anno con capitalizzazione annuale, a far tempo dalla data della domanda del 22 settembre 2008 e fino alla data odierna, a titolo di risarcimento del danno materiale patito dal ricorrente a cagione della decisione controversa e prodottosi nel lasso di tempo immediatamente anzidetto;

condannare la convenuta alla corresponsione in favore del ricorrente, pro bono et ex aequo, della somma di 6 500,00 euro somma maggiore ovvero minore che il Tribunale vorrà ritenere giusta ed equa, a titolo di risarcimento del danno morale ed esistenziale patito dal ricorrente a cagione della decisione controversa e prodottosi nel lasso di tempo che va dalla emissione di quest’ultima fino alla data odierna;

condannare la convenuta alla corresponsione, in favore del ricorrente, per ogni giorno intercorrente tra domani e quello in cui la domanda datata 22 settembre 2008 sarà accolta in toto e senza eccezione alcuna nonché le relative decisioni ovvero atti materiali, nulla escluso ovvero eccettuato, saranno posti in essere, la somma di 5 euro, ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa, da corrispondersi il primo giorno di ogni mese in relazione ai diritti maturati in quello precedente, a titolo di risarcimento del danno patito dal ricorrente a cagione della decisione controversa e prodottosi nel lasso di tempo immediatamente anzidetto;

condannare la convenuta alla rifusione di tutte le spese diritti ed onorari di procedura inerenti questo ricorso.


19.12.2009   

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C 312/44


Ricorso presentato il 28 settembre 2009 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-81/09)

2009/C 312/72

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione della Commissione di rigettare parzialmente la domanda del ricorrente mirante ad ottenere l’annullamento della decisione della Commissione relativa al calcolo degli interessi di mora dovuti sull’indennità d’invalidità erogatagli fra giugno 2005 e aprile 2008.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione, comunque formatasi, mercé la quale venne in essere il rigetto parziale, da parte della convenuta, della domanda datata 8 settembre 2008, vale a dire annullare la decisione, comunque formatasi, mercé la quale la Commissione calcolò ed erogò al ricorrente gli interessi di mora a quest’ultimo dovuti su ognuna di quelle parti degli importi mensili dell’indennità d’invalidità erogatagli ed inerenti il periodo che va dal giugno 2005 all'aprile 2008 che gli furono corrisposte in unica soluzione, in data 29 maggio 2009 con data di valuta 28 maggio 2008, invece che alla fine di ogni mese del periodo de quo, in un ammontare inferiore a quanto sarebbe stato calcolato ed erogato se fossero stati applicati i criteri enucleati nella domanda datata 8 settembre 2008, vale a dire se: (a) il 29 maggio 2008 fosse stato considerato il dies ad quem; (b) il primo giorno del mese successivo a quello in cui ognuna delle parti degli importi mensili de quibus avrebbe dovuto essere erogata al ricorrente fosse stato ritenuto il dies a quo; (c) il tasso di interesse applicato fosse stato quello 10 % all'anno con capitalizzazione annuale;

annullare la nota datata 16 dicembre 2008 in quelle parti sfavorevoli al ricorrente, vale a dire quelle parti in cui la Commissione parzialmente rigettò la domanda datata 8 settembre 2008, melius in partibus quibus la CE calcolò ed erogò gli interessi in un ammontare inferiore a quanto sarebbe stato calcolato ed erogato se fossero stati applicati i criteri di cui alla domanda datata 8 settembre 2008;

condannare la convenuta alla corresponsione, in favore del ricorrente, della differenza tra l'ammontare degli interessi, da calcolarsi applicando i criteri di cui alla domanda datata 8 settembre 2008, e l'ammontare degli interessi effettivamente erogati, eventualmente ed ove necessario astenendosi dall'applicare alla presente controversia, ex art. 241 (ex articolo 184) CEE, quelle parti del Regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee in materia di criteri di determinazione dell'ammontare del tasso di interesse da corrispondere ad un debito della CE nei confronti di colui cui si applica lo Statuto nonché in materia di capitalizzazione degli interessi;

condannare la convenuta alla corresponsione, in favore del ricorrente, degli interessi, nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal 29 maggio 2008 e fino all'effettiva erogazione, sulle differenze degli interessi, ed in più di 1 euro, eventualmente ed ove necessario astenendosi dall' applicare alla presente controversia, ex art. 241 (ex articolo 184) CEE, quelle parti del Regolamento finanziario in materia dei criteri di determinazione dell'ammontare del tasso di interesse da corrispondere ad un debito della CE nei confronti di colui cui si applica lo Statuto nonché in materia di capitalizzazione degli interessi;

condannare la Commissione alla rifusione di tutte le spese diritti ed onorari di procedura inerenti questo ricorso;

per quanto necessario, annullare la decisione comunque formatasi, con la quale fu rigettato il reclamo datato 18 febbraio 2009 e la nota datata 29 maggio 2009.


19.12.2009   

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C 312/44


Ricorso proposto il 16 ottobre 2009 — Larue e Seigneur/Banca centrale europea

(Causa F-84/09)

2009/C 312/73

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Emmanuel Larue e Olivier Seigneur (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea

Oggetto e descrizione della controversia

Domanda di annullamento dei fogli paga del gennaio 2009.

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare il foglio paga del gennaio 2009;

annullare, per quanto necessario, le decisioni di rigetto delle domande di riesame e dei reclami proposti dai ricorrenti, decisioni adottate rispettivamente il 20 aprile 2009 e il 6 agosto 2009;

a titolo di misure di organizzazione del procedimento, invitare la convenuta a produrre il suo fascicolo amministrativo o, almeno, i documenti provenienti dalla DG-H e sottoposti al Comitato esecutivo relativi al GSA per il 2009, la proposta del Comitato esecutivo sul GSA per il 2009, i documenti provenienti dalla DG-H sottoposti al Consiglio direttivo relativi al GSA 2009, la decisione del Consiglio direttivo sul GSA per il 2009;

condannare la convenuta a versare un importo pari a EUR 5 000 per ogni ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti e degli interessi, causati dalla perdita del potere d’acquisto a decorrere dal 1o gennaio 2009, sotto forma di arretrati corrispondenti a un aumento degli stipendi dei ricorrenti dell’1,5 % a decorrere dal 1o gennaio 2009, e in applicazione di interessi sull’importo degli arretrati a decorrere dalla data della loro rispettiva scadenza fino al giorno del pagamento. Tali interessi devono essere calcolati sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di finanziamento, applicabile nel periodo interessato, maggiorato di due punti;

condannare la convenuta alle spese.


19.12.2009   

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C 312/45


Ricorso proposto il 19 ottobre 2009 — Rossi Ferreras/Commissione

(Causa F-85/09)

2009/C 312/74

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Francisco Rossi Ferreras (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. F. Frabetti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

La domanda di annullamento del rapporto di evoluzione della carriera del ricorrente per il periodo 1o luglio 2001-31 dicembre 2002.

Conclusioni del ricorrente

Annullare il rapporto di evoluzione della carriera del ricorrente per il periodo 1o luglio 2001-31 dicembre 2002;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.


19.12.2009   

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C 312/45


Ricorso proposto il 26 ottobre 2009 — Gagalis/Consiglio

(Causa F-89/09)

2009/C 312/75

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Spyridon Gagalis (Kraainem, Belgio) (rappresentante: N. Lhoëst, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Un ricorso volto all’annullamento della decisione del convenuto con cui esso rifiuta al ricorrente il rimborso della totalità delle spese per cure termali nei limiti del 75 % ai sensi dell’art. 73 dello Statuto.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del convenuto 9 dicembre 2008, notificata al ricorrente il 22 dicembre 2008, con cui si rifiuta a quest’ultimo il rimborso della totalità delle spese per cure termali nei limiti del 75 % ai sensi dell’art. 73 dello Statuto;

annullare la decisione 15 luglio 2009, notificata al ricorrente il 17 luglio 2009, con cui si respinge il reclamo del ricorrente in merito al rimborso della totalità delle spese per cure termali nei limiti del 75 % ai sensi dell’art. 73 dello Statuto;

condannare il Consiglio a versare al ricorrente un importo complementare pari ad EUR 1 551,38, maggiorato degli interessi di mora;

condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.