ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2009.303.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 303

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
15 dicembre 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Commissione

2009/C 303/01

Parere della Commissione, del 14 dicembre 2009, sul piano di modifica dello smaltimento di rifiuti radioattivi provenienti dall'impianto Pegase-Cascad, ubicato nel sito di Cadarache in Francia, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom

1

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 303/02

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

2

2009/C 303/03

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5495 — Unicredit/Banca IMI/Eurotlx SIM JV) ( 1 )

5

2009/C 303/04

Comunicazione della Commissione che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica

6

 

III   Atti preparatori

 

Commissione

2009/C 303/05

Proposte legislative adottate dalla Commissione

7

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2009/C 303/06

Orientamenti aggiornati dell'Unione europea per promuovere l'osservanza del diritto internazionale umanitario

12

 

Commissione

2009/C 303/07

Tassi di cambio dell'euro

18

2009/C 303/08

Ultima pubblicazione di documenti COM diversi dalle proposte legislative e di proposte legislative adottati dalla Commissione

19

2009/C 303/09

Documenti COM diversi dalle proposte legislative adottati dalla Commissione

20

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2009/C 303/10

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

23

2009/C 303/11

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) ( 1 )

26

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2009/C 303/12

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5677 — Schuitema/Super de Boer Assets) ( 1 )

32

2009/C 303/13

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5698 — One Equity Partners III LP/Constantia Packaging) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

33

2009/C 303/14

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5742 — Ameropa Holding/Interbrau) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

34

 

Rettifiche

2009/C 303/15

Rettifica della comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (Il presente testo annulla e sostituisce il testo pubblicato nella GU C 293 del 2.12.2009, pag. 1)

35

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Commissione

15.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 303/1


PARERE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2009

sul piano di modifica dello smaltimento di rifiuti radioattivi provenienti dall'impianto Pegase-Cascad, ubicato nel sito di Cadarache in Francia, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

2009/C 303/01

In data 22 giugno 2009 la Commissione europea ha ricevuto dal governo francese, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali del piano di modifica relativo allo smaltimento di rifiuti radioattivi dell'impianto Pegase-Cascad ubicato nel sito di Cadarache in Francia.

Sulla base dei dati trasmessi e previa consultazione del gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:

1.

La distanza tra l'impianto Pegase-Cascad e il punto più vicino situato nel territorio di un altro Stato membro, nella fattispecie l'Italia e la Spagna, è di 110 km e 230 km rispettivamente.

2.

La modifica prevista comporterà un aumento del limite di scarichi autorizzati per il trizio gassoso.

3.

In condizioni operative normali, la modifica prevista non comporterà un'esposizione rilevante sotto il profilo sanitario della popolazione di un altro Stato membro.

4.

I rifiuti radioattivi solidi saranno temporaneamente depositati nel sito prima di essere trasportati in un impianto di smaltimento autorizzato dal governo francese.

5.

In caso di scarichi non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di un incidente del tipo e dell'entità contemplati nei dati generali, le dosi cui potrebbero essere esposti altri Stati membri non sarebbero tali da avere effetti rilevanti sotto il profilo sanitario per la popolazione di tali Stati.

In conclusione, la Commissione è del parere che la realizzazione del progetto modificato relativo allo smaltimento di rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti dall'impianto Pegase-Cascad, ubicato a Cadarache, in Francia, non è tale da comportare, né in condizioni operative normali, né in caso di incidenti del tipo e dell'entità contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dell'aria di un altro Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2009.

Per la Commissione

Andris PIEBALGS

Membro della Commissione


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

15.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 303/2


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

2009/C 303/02

Data di adozione della decisione

14.10.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 492/08

Stato membro

Lussemburgo

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles

Base giuridica

Règlement

Tipo di misura

Regime di aiuti

Obiettivo

Concessione di aiuti per la riconversione varietale e il reimpianto dei vigneti

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

440 000 EUR

Intensità

40 %

Durata

4 anni

Settore economico

Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural

1, rue de la Congrégation

2913 Luxembourg

LUXEMBOURG

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

28.8.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 134/09

Stato membro

Spagna

Regione

Castilla-León

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Ayuda para el fomento de actividades ganaderas alternativas y para actividades de avicultura alternativa

Base giuridica

Orden AYG/349/2009, de 12 de febrero 2009, por la que se establece las bases reguladoras de la concesión de las ayudas para el fomento de actividades ganaderas alternativas y para actividades de avicultura alternativa

Tipo di misura

Regime di aiuti

Obiettivo

La misura notificata è volta a rendere prioritario lo sviluppo rurale sostenibile tramite la diversificazione delle attività agricole e la creazione di altre attività a carattere complementare o alternativo, migliorando e riorientando la produzione al fine di creare possibilità di occupazione nel settore agricolo e in quelli afferenti

Forma dell'aiuto

Finanziamento di lavori per l’installazione di nuove aziende, l'acquisto di attrezzature e macchine ausiliarie nonché l’introduzione di nuove tecnologie

Dotazione di bilancio

Importo complessivo: 4 000 000 EUR

Intensità

Al massimo il 40 % dei costi ammissibili per i beni immobili, il 30 % negli altri casi.

Durata

2009-2013

Settore economico

Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Consejeria de Agricultura y Ganaderia del Gobierno de Castilla-León

C/ Rigoberto Cortejoso, 14

47014 Valladolid

ESPAÑA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

12.11.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 381/09

Stato membro

Repubblica federale di Germania

Regione

Renania-Palatinato

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Werbemaßnahmen für landwirtschaftliche Erzeugnisse in Rheinland-Pfalz

Base giuridica

Entwurf der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz (AZ:AZ_2007—2013)

Tipo di misura

Regime di aiuto

Obiettivo

Promozione di prodotti agricoli

Forma dell'aiuto

Sovvenzioni dirette

Dotazione di bilancio

Stanziamento annuo di 0,5 Mio EUR; dotazione massima complessiva di 2,5 Mio EUR

Intensità

50 %

Durata

Fino al 31.12.2013

Settore economico

Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Striftstrasse 9

55116 Mainz

DEUTSCHLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


15.12.2009   

IT

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C 303/5


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5495 — Unicredit/Banca IMI/Eurotlx SIM JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 303/03

In data 23 novembre 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32009M5495. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


15.12.2009   

IT

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C 303/6


Comunicazione della Commissione che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica

2009/C 303/04

1.   INTRODUZIONE

Il 17 dicembre 2008 la Commissione ha adottato il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (1),

il quale era volto, in particolare, a sbloccare i prestiti bancari alle imprese, incoraggiandole a continuare ad investire nel futuro. Dalla scorsa estate sia gli indici di fiducia che i dati relativi all’andamento reale dell’economia mostrano chiari segni di miglioramento della situazione economica. Ciononostante, per garantire la sostenibilità della ripresa, è fondamentale considerare gli obiettivi a medio e a lungo termine e, soprattutto, incoraggiare gli investimenti.

Le disposizioni del quadro temporaneo che riguardano, in particolare, gli aiuti sotto forma di garanzie hanno contribuito a sbloccare i prestiti bancari alle imprese. La Commissione ritiene che, vista l’attuale situazione economica e per un periodo limitato di tempo, le garanzie su prestiti agevolate possano essere uno strumento appropriato e mirato per facilitare l’accesso delle imprese ai finanziamenti e promuovere, quindi, gli investimenti necessari per una ripresa di lunga durata.

Ai sensi dell’attuale quadro di riferimento temporaneo, l'importo massimo del prestito su cui concedere una garanzia non può superare la spesa salariale annuale complessiva del beneficiario per il 2008. Questo massimale è stato introdotto per limitare gli aiuti allo stretto necessario ed evitare distorsioni indebite della concorrenza. Nell’attuale situazione economica, tuttavia, questa disposizione potrebbe rivelarsi troppo restrittiva e scoraggiare gli investimenti, in particolare negli Stati membri con un basso costo del lavoro.

Di conseguenza, la Commissione ritiene che, per agevolare l'accesso ai finanziamenti e promuovere gli investimenti a lungo termine, si dovrebbe offrire agli Stati membri la possibilità di determinare l'importo massimo del prestito per l'investimento sul quale è concessa una garanzia in base alla spesa salariale annuale complessiva del beneficiario per il 2008 oppure in base al costo medio del lavoro calcolato da Eurostat e precisato nella presente comunicazione.

2.   MODIFICHE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO TEMPORANEO COMUNITARIO

1.

Il punto 4.3.2, lettera d), del quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica viene sostituito dal seguente testo:

«L'importo massimo del prestito non supera la spesa salariale annuale complessiva del beneficiario (compresi gli oneri sociali nonché i costi del personale impiegato nelle strutture dell'impresa, ma che formalmente figura nei libri paga di imprese subappaltanti) per il 2008. Nel caso di imprese create dopo il 1o gennaio 2008, l'importo massimo del prestito non può superare la spesa salariale annua prevista per i primi due anni di attività.

Riguardo ai prestiti per investimenti, gli Stati membri possono decidere di calcolare l'importo massimo del prestito sulla base del costo medio del lavoro annuale nei 27 Stati membri dell’UE (2)».

2.

La modifica del quadro di riferimento temporaneo comunitario si applica dalla data di adozione da parte della Commissione.


(1)  GU C 83 del 7.4.2009, pag. 1.

(2)  Fonte: Eurostat. Ultime informazioni disponibili UE 27 2007. Costo del lavoro mensile: 3 028 EUR.


III Atti preparatori

Commissione

15.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 303/7


Proposte legislative adottate dalla Commissione

2009/C 303/05

Documento

Parte

Data

Titolo

COM(2008) 236

 

6.5.2008

Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 97/126/CE relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra

COM(2008) 240

 

6.5.2008

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock

COM(2008) 243

 

13.5.2008

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1o agosto 2008 al 31 luglio 2012

COM(2008) 244

 

5.5.2008

Proposta di decisione del Consiglio che modifica la proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione, da parte della Comunità europea, dell'accordo internazionale sul caffè del 2007

COM(2008) 246

 

8.5.2008

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica gli allegati A e B del regolamento (CE) n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza

COM(2008) 247

 

8.5.2008

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

COM(2008) 249

 

7.5.2008

Proposta di decisione del Consiglio a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE relativa all’adozione della moneta unica da parte della Slovacchia il 1o gennaio 2009

COM(2008) 250

 

7.5.2008

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 per quanto concerne l'introduzione dell'euro in Slovacchia

COM(2008) 303

 

13.5.2008

Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità nel Comitato per l'aiuto alimentare per quanto riguarda la proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999

COM(2008) 388

 

25.6.2008

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo

COM(2008) 396

 

25.6.2008

Proposta di regolamento del Consiglio relativo allo statuto della Società privata europea (SPE)

COM(2008) 399

 

16.7.2008

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia

COM(2008) 401

 

16.7.2008

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un sistema per il marchio comunitario di qualità ecologica (Ecolabel)

COM(2008) 402

 

16.7.2008

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

COM(2008) 411

 

2.7.2008

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1911/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato d'ammonio originarie dell'Algeria, della Bielorussia, della Russia e dell'Ucraina in seguito a un riesame in previsione di scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96

COM(2008) 414

 

2.7.2008

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera

COM(2008) 419

 

2.7.2008

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (Rifusione)

COM(2008) 422

 

2.7.2008

Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e che modifica la direttiva 1999/63/CE

COM(2008) 426

 

2.7.2008

Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale

COM(2008) 428

 

7.7.2008

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto

COM(2008) 431

 

7.7.2008

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 3/2008 relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi

COM(2008) 436

 

8.7.2008

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture

COM(2008) 437

 

8.7.2008

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica popolare cinese sui precursori di droghe e le sostanze frequentemente utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

COM(2008) 438

 

10.7.2008

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico interinale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Costa d'Avorio, dall'altra

COM(2008) 439

 

10.7.2008

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico interinale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Costa d'Avorio, dall'altra

COM(2008) 440

 

10.7.2008

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico interinale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Ghana, dall'altra

COM(2008) 441

 

10.7.2008

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico interinale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Ghana, dall'altra

COM(2008) 442

 

8.7.2008

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune e il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) al fine di istituire un programma «Frutta nelle scuole»

COM(2008) 444

 

9.7.2008

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 639/2004 relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità

COM(2008) 445

 

10.7.2008

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico interinale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Africa centrale, dall'altra

COM(2008) 446

 

10.7.2008

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico interinale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Africa centrale, dall'altra

COM(2008) 454

 

8.7.2008

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca dell'Unione europea colpite dalla crisi economica

COM(2008) 456

 

14.7.2008

Proposta di regolamento del Consiglio che abroga il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 437/2004 sulle importazioni di trote grosse arcobaleno originarie della Norvegia

COM(2008) 458

 

16.7.2008

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)

COM(2008) 459

 

16.7.2008

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati

COM(2008) 462

 

16.7.2008

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti nei processi di produzione termici e metallurgici

COM(2008) 463

1

17.7.2008

Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e l’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

COM(2008) 463

2

17.7.2008

Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e l’Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

COM(2008) 464

 

16.7.2008

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi

COM(2008) 472

 

17.7.2008

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 954/2006 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari, tra l'altro, della Russia

COM(2008) 474

 

17.7.2008

Proposta di regolamento del Consiglio che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 2074/2004 alle importazioni di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli leggermente modificati originari della Repubblica popolare cinese e che chiude l'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 2074/2004 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese, attraverso l’importazione di alcuni tipi di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli spediti dalla Thailandia, dichiarati originari della Thailandia o no

COM(2008) 476

 

24.7.2008

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità in sede di Consiglio di associazione UE-Marocco in merito all'applicazione dell'articolo 84 dell'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, onde creare un comitato di cooperazione doganale e modificare il regolamento interno di determinati sottocomitati e gruppi di lavoro del comitato di associazione

COM(2008) 477

 

18.7.2008

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India

COM(2008) 483

 

23.7.2008

Proposta di regolamento (CE) n. …/… del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR)

COM(2008) 489

 

29.7.2008

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

COM(2008) 491

 

29.7.2008

Proposta di regolamento del Consiglio che proroga la sospensione del dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1420/2007 sulle importazioni di silico-manganese originario della Repubblica popolare cinese e del Kazakistan

COM(2008) 492

 

29.7.2008

Proposta di direttiva del Consiglio relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri (versione codificata)

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IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

15.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 303/12


Orientamenti aggiornati dell'Unione europea per promuovere l'osservanza del diritto internazionale umanitario

2009/C 303/06

I.   OBIETTIVO

1.

L'obiettivo di questi orientamenti è istituire strumenti operativi per le istituzioni e gli organi dell'Unione europea al fine di promuovere l'osservanza del diritto internazionale umanitario. Essi sottolineano l'impegno dell'Unione europea a promuovere tale osservanza in maniera visibile e coerente. Gli orientamenti sono rivolti a tutti coloro che agiscono nel quadro dell'Unione europea nella misura in cui le tematiche sollevate rientrano nelle loro responsabilità e competenze. Sono complementari agli orientamenti e alle altre posizioni comuni già adottate nell'UE in relazione a tematiche quali i diritti umani, la tortura e la protezione dei civili (1).

2.

Questi orientamenti sono in linea con l'impegno dell'UE e dei suoi Stati membri nei confronti del diritto internazionale umanitario, e mirano all'osservanza del diritto umanitario internazionale da parte degli Stati terzi, e, se del caso, degli attori non governativi che operano negli Stati terzi. Mentre lo stesso impegno si estende alle misure adottate dall'UE e dai suoi Stati membri per assicurare l'osservanza del diritto internazionale umanitario nella loro condotta, incluso da parte delle loro stesse forze, tali misure non sono coperte da questi orientamenti (2).

II.   DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO

Introduzione

3.

L'Unione europea è fondata sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e sullo stato di diritto. Questo include l'obiettivo di promuovere l'osservanza del diritto internazionale umanitario.

4.

Il diritto internazionale umanitario — anche conosciuto come diritto dei conflitti armati o diritto della guerra — è volto ad alleviare gli effetti del conflitto armato proteggendo coloro che non partecipano, o non partecipano più, al conflitto e regolamentando i mezzi e i metodi di guerra.

5.

Gli Stati sono obbligati a rispettare le norme del diritto internazionale umanitario a cui sono vincolati per trattato o che sono parte del diritto internazionale consuetudinario. Esse possono anche essere applicate ad attori non governativi. Tale osservanza è una questione di interesse internazionale. Si aggiunga che le sofferenze e le distruzioni causate dalle violazioni del diritto internazionale umanitario rendono più difficili le composizioni postbelliche. Esiste pertanto un interesse politico nonché umanitario nel migliorare l'osservanza del diritto internazionale umanitario in tutto il mondo.

Evoluzione e fonti del diritto internazionale umanitario

6.

L'evoluzione delle norme del diritto internazionale umanitario è il risultato dell'equilibrio tra la necessità militare e le preoccupazioni umanitarie. Il diritto internazionale umanitario prevede norme che cercano di proteggere le persone che non partecipano, o non partecipano più, direttamente alle ostilità — come i civili, i prigionieri di guerra e gli altri detenuti, i feriti e i malati — nonché di disciplinare i mezzi e i metodi di guerra — incluse le tattiche e le armi utilizzate — in modo da evitare sofferenze e distruzioni inutili.

7.

Come altre parti del diritto internazionale, il diritto internazionale umanitario ha due fonti principali: le convenzioni internazionali (trattati) e il diritto internazionale consuetudinario. Quest'ultimo è composto dalla pratica degli Stati, a cui essi riconoscono un carattere vincolante. Le decisioni giudiziarie e gli scritti di autori eminenti sono mezzi sussidiari per determinare il diritto.

8.

Le principali convenzioni in materia di diritto internazionale umanitario sono elencate nell'allegato a questi orientamenti. Le più importanti sono i regolamenti dell'Aia del 1907, le quattro convenzioni di Ginevra dal 1949 e i loro protocolli addizionali del 1977. I regolamenti dell'Aia e la maggior parte delle disposizioni contenute nelle convenzioni di Ginevra e i protocolli addizionali del 1977 sono generalmente riconosciuti come diritto consuetudinario.

Campo di applicazione

9.

Il diritto internazionale umanitario si applica ai conflitti armati sia internazionali che non internazionali e indipendentemente dall'origine del conflitto. Si applica anche a situazioni di occupazione che risultano da un conflitto armato. Regimi giuridici diversi si applicano ai conflitti armati internazionali, che sono tra Stati, e ai conflitti armati non internazionali (o interni), che si verificano all'interno di uno Stato.

10.

Sapere se una situazione può essere assimilata ad una situazione di conflitto armato e sapere se si tratta di un conflitto armato internazionale o non internazionale sono questioni miste di fatto e di diritto, per rispondere alle quali bisogna tener conto di una serie di fattori. Sarebbe sempre opportuno cercare una adeguata consulenza legale, insieme con informazioni sufficienti sul contesto particolare, al fine di determinare se una situazione costituisca un conflitto armato, e se, di conseguenza, sia applicabile il diritto internazionale umanitario.

11.

Le disposizioni dei trattati sui conflitti armati internazionali sono più dettagliate e esaustive. I conflitti armati non internazionali sono oggetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, che è comune alle convenzioni di Ginevra e, se lo Stato interessato ne è parte, nel protocollo addizionale II del 1977. Le norme del diritto internazionale consuetudinario si applicano sia ai conflitti armati internazionali che a quelli interni ma anche in questo caso ci sono differenze tra i due regimi.

Diritto internazionale dei diritti umani e diritto internazionale umanitario

12.

È importante distinguere tra diritto internazionale dei diritti umani e diritto internazionale umanitario. Essi sono corpus giuridici distinti e, anche se sono entrambi principalmente volti alla protezione degli individui, ci sono importanti differenze tra di essi. In particolare, il diritto internazionale umanitario è applicabile in periodo di conflitto armato e di occupazione, mentre il diritto internazionale dei diritti umani è applicabile a tutti coloro che sono sotto la giurisdizione dello Stato interessato sia in tempo di pace sia in periodo di conflitto armato. Pur se distinti, tali due sistemi normativi possono pertanto essere entrambi applicabili ad una particolare situazione e talvolta è necessario esaminare la relazione tra di essi. I presenti orientamenti non trattano tuttavia del diritto internazionale dei diritti umani.

Responsabilità individuale

13.

Talune gravi violazioni del diritto internazionale umanitario sono definite crimini di guerra. I crimini di guerra possono verificarsi nelle stesse circostanze del genocidio e dei crimini contro l'umanità ma questi ultimi, diversamente dai crimini di guerra, non sono collegati all'esistenza di un conflitto armato.

14.

Gli individui hanno la responsabilità personale dei crimini di guerra. Gli Stati devono assicurare, in conformità della loro legislazione nazionale, che i presunti colpevoli siano processati dai loro tribunali nazionali o siano consegnati per essere processati dai tribunali di un altro Stato o da un tribunale penale internazionale, come la Corte penale internazionale (3).

III.   ORIENTAMENTI OPERATIVI

A.   RELAZIONI, VALUTAZIONE E RACCOMANDAZIONI PER L'AZIONE

15.

L'azione in questo capitolo include:

a)

per permettere di svolgere un'azione efficace devono essere identificate senza indugio le situazioni in cui si può applicare il diritto internazionale umanitario. Gli organi responsabili dell'UE, inclusi i pertinenti Gruppi del Consiglio, dovrebbero monitorare le situazioni all'interno dei settori di loro responsabilità in cui potrebbe essere applicabile il diritto internazionale umanitario, utilizzando consulenze, se necessario, in merito al diritto internazionale umanitario e alla sua applicabilità. Se del caso essi dovrebbero definire e raccomandare azioni destinate a promuovere l'osservanza del diritto internazionale umanitario in conformità dei presenti orientamenti. Si dovrebbero prevedere, ove opportuno, consultazioni e scambio di informazioni con attori competenti, incluso il CICR e le altre organizzazioni pertinenti come le Nazioni Unite e le organizzazioni regionali. Si dovrebbe altresì considerare la possibilità di valersi, se del caso, dei servizi della Commissione internazionale umanitaria per l'accertamento dei fatti, istituita ai sensi dell'articolo 90 del protocollo addizionale I alle Convenzioni di Ginevra del 1949, che può essere di ausilio nel promuovere il rispetto del diritto umanitario internazionale grazie alla sua capacità di accertamento dei fatti ed alle sue funzioni di mediazione;

b)

ogniqualvolta risulti opportuno, i capomissione dell'UE, e i pertinenti rappresentanti dell'UE, compresi i capi delle operazioni civili dell'UE, i comandanti delle operazioni militari dell'UE e i rappresentanti speciali dell'UE, dovrebbero includere nelle loro relazioni riguardo un dato Stato o conflitto una valutazione della situazione del diritto internazionale umanitario. Dovrebbe essere attribuita particolare attenzione alle informazioni che indicano che possono essere state commesse gravi violazioni del diritto internazionale umanitario. Quando è possibile, tali relazioni dovrebbero anche includere una analisi e proposte di possibili misure che l'UE potrebbe adottare;

c)

i documenti informativi elaborati per le riunioni dell'UE dovrebbero includere, se del caso, una analisi dell'applicabilità del diritto internazionale umanitario e gli Stati membri che partecipano a tali riunioni dovrebbero anche assicurare di essere in grado di utilizzare consulenze se necessario al sorgere di questioni relative al diritto internazionale umanitario. In una situazione che può sfociare in un conflitto armato, il Gruppo del Consiglio «Diritto pubblico internazionale» (COJUR) dovrebbe essere informato unitamente agli altri Gruppi interessati. Se opportuno e fattibile il COJUR potrebbe essere incaricato di presentare ai pertinenti organi dell'UE proposte di azioni future dell'UE.

B.   MEZZI DI AZIONE A DISPOSIZIONE DELL'UE NELLE SUE RELAZIONI CON I PAESI TERZI

16.

L'UE ha a sua disposizione una varietà di mezzi di azione. Essi comprendono, ma non si limitano a:

a)

dialogo politico: ove pertinente, la questione dell'osservanza del diritto internazionale umanitario dovrebbe essere sollevata nei dialoghi con gli Stati terzi. Questo è particolarmente importante nel contesto dei conflitti armati in corso, quando siano state riportate diffuse violazioni del diritto internazionale umanitario. Tuttavia l'UE dovrebbe anche invitare, in tempo di pace, gli Stati che non lo hanno ancora fatto ad aderire agli importanti strumenti di diritto internazionale umanitario, come i protocolli addizionali del 1977 e lo statuto della Corte penale internazionale e a attuarli interamente. La piena attuazione comprende l'emanazione della necessaria legislazione di attuazione e la formazione del personale interessato in diritto internazionale umanitario;

b)

dichiarazioni pubbliche generali: nelle dichiarazioni pubbliche su questioni relative al diritto internazionale umanitario l'UE dovrebbe, quando opportuno, sottolineare l'esigenza di assicurare l'osservanza del diritto internazionale umanitario;

c)

iniziative e/o dichiarazioni pubbliche riguardanti conflitti specifici: allorché sono denunciate violazioni del diritto umanitario internazionale l'UE dovrebbe valutare la possibilità di assumere iniziative e rilasciare dichiarazioni pubbliche, in funzione dei casi, in cui condanna siffatti atti e chiede che le parti ottemperino ai rispettivi obblighi in materia di diritto umanitario internazionale e adottino misure efficaci per prevenire ulteriori violazioni;

d)

misure restrittive/sanzioni: il ricorso a misure restrittive (sanzioni) può rivelarsi un mezzo efficace di promuovere il rispetto del diritto umanitario internazionale. Tali misure dovrebbero pertanto essere prese in considerazione nei confronti di parti governative e non governative di un conflitto, nonché di singoli, allorché sono opportune e in conformità del diritto internazionale;

e)

cooperazione con altri organi del Consiglio: se del caso, l'UE dovrebbe collaborare con le Nazioni Unite e con le organizzazioni regionali competenti per la promozione del rispetto del diritto umanitario internazionale. Gli Stati membri dell'UE dovrebbero altresì adoperarsi affinché sia realizzato questo obiettivo, ogniqualvolta ciò sia opportuno, nella loro veste di membri di altre organizzazioni, comprese le Nazioni Unite. Nella promozione dell'ottemperanza al diritto umanitario internazionale il Comitato internazionale della Croce Rossa (CIRC), in quanto organizzazione umanitaria indipendente e neutrale, è investito di un ruolo sancito da un trattato, riconosciuto e consolidato;

f)

operazioni di gestione delle crisi: nel definire i mandati per le operazioni dell'UE di gestione delle crisi dovrebbe essere presa in considerazione, se del caso, l'importanza che rivestono la prevenzione e l'eliminazione delle violazioni del diritto umanitario internazionale da parte di terzi. In casi specifici ciò può comportare la raccolta di informazioni che possono essere utili alla Corte penale internazionale (4) o in altre indagini riguardanti crimini di guerra.;

g)

responsabilità individuale: quantunque in situazioni postbelliche sia talvolta difficile trovare un equilibrio tra l'obiettivo generale di ripristinare la pace e la necessità di combattere l'impunità, l'Unione europea dovrebbe provvedere affinché i crimini di guerra non godano di alcuna impunità. Affinché abbia un effetto deterrente durante un conflitto armato l'azione penale per crimini di guerra deve essere visibile e dovrebbe, per quanto possibile, aver luogo nello Stato in cui si sono verificate le violazioni. L'UE dovrebbe pertanto incoraggiare i paesi terzi a promulgare legislazioni penali nazionali destinate a punire le violazioni del diritto umanitario internazionale. Andrebbero visti in questo contesto anche il sostegno dell'UE alla Corte penale internazionale e misure intese a perseguire penalmente i criminali di guerra;

h)

formazione: quando è in atto un conflitto armato la formazione in materia di diritto umanitario internazionale è necessaria per assicurare l'ottemperanza a tale diritto. Anche in tempo di pace devono essere organizzate attività di formazione ed educative. Ciò vale per l'intera popolazione, quantunque meritino una particolare attenzione i gruppi di persone competenti, quali i pubblici ufficiali incaricati dell'applicazione della legge. Per quanto riguarda la formazione del personale militare vigono obblighi supplementari. L'UE dovrebbe valutare la possibilità di organizzare o finanziare nei paesi terzi attività di formazione ed educative in materia di diritto umanitario internazionale, anche nel quadro di più ampi programmi destinati a promuovere lo stato di diritto;

i)

esportazioni di armi: la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (5) prevede che prima di rilasciare licenze di esportazione ad un determinato paese si accerti che il paese di importazione ottempera al diritto umanitario internazionale.


(1)  Cfr. le linee direttrici dell'Unione europea per i dialoghi in materia di diritti umani, adottate il 13 dicembre 2001 e rivedute il 19 gennaio 2009); gli orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (approvati dal Consiglio «Affari generali» del 9 aprile 2001, aggiornati il 29 aprile 2008); orientamenti dell'Unione europea sui bambini e i conflitti armati (approvati dal Consiglio l'8 dicembre 2003 e aggiornati il 17 giugno 2008); orientamenti dell'UE in materia di promozione e tutela dei diritti del bambino (approvati dal Consiglio il 10 dicembre 2007); orientamenti dell'UE sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti (approvati dal Consiglio l'8 dicembre 2008) la posizione comune 2003/444/PESC del Consiglio, del 16 giugno 2003, sulla Corte penale internazionale (GU L 150 del 18.6.2003, pag. 67).

(2)  Tutti gli Stati membri dell'UE sono parti delle convenzioni di Ginevra e dei relativi protocolli addizionali e pertanto hanno l'obbligo di attenersi alle loro norme.

(3)  Cfr. la posizione comune dell'Unione sulla Corte penale internazionale (2003/444/PESC) e il piano d'azione dell'UE sulla Corte penale internazionale. Cfr. anche la decisione del 13 giugno 2002 (2002/494/GAI) con la quale il Consiglio istituisce una rete europea di punti di contatto in materia di persone responsabili di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra; la decisione quadro (2002/584/GAI) relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure tra Stati membri; la decisione dell'8 maggio 2003 (2003/335/GAI) relativa all'accertamento e al perseguimento del genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra; la decisione 2006/313/PESC del Consiglio, del 10 aprile 2006, relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione e di assistenza tra la Corte penale internazionale e l’Unione europea, GU L 115 del 28.4.2006, pag. 49.

(4)  Cfr. l'accordo di cooperazione e di assistenza tra la Corte penale internazionale e l’Unione europea di cui alla precedente nota 3.

(5)  Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99. La posizione comune sostituisce il codice di condotta dell’Unione europea per le esportazioni di armi adottato dal Consiglio l’8 giugno 1998.


ALLEGATO

PRINCIPALI STRUMENTI GIURIDICI CONCERNENTI IL DIRITTO UMANITARIO INTERNAZIONALE E ALTRI STRUMENTI GIURIDICI PERTINENTI

IV convenzione dell'Aia del 1907 concernente le leggi e le consuetudini della guerra.

Allegato della convenzione: regolamento relativo alle leggi e alle consuetudini della guerra.

Protocollo del 1925 concernente la proibizione dell'impiego in guerra dei gas asfissianti, tossici o simili e dei mezzi batteriologici.

I convenzione di Ginevra del 1949 per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna.

II convenzione di Ginevra del 1949 per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate sul mare.

III convenzione di Ginevra del 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra.

IV convenzione di Ginevra del 1949 relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra.

I protocollo di Ginevra, del 1977, addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali.

II protocollo di Ginevra, del 1977, addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali.

Convenzione internazione dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato.

Regolamenti di esecuzione della convenzione internazionale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato.

Primo protocollo dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato.

Secondo protocollo dell'Aia del 1999 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato.

Convenzione del 1972 sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione.

Convenzione delle Nazioni Unite del 1980 sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati.

Protocollo I del 1980 relativo alle schegge non individuabili.

Protocollo II del 1980 sui divieti o le restrizioni all'uso di mine, trappole e altri ordigni.

Protocollo II modificato del 1996 sui divieti o le restrizioni all'uso di mine, trappole e altri ordigni.

Protocollo III del 1980 sul divieto o la limitazione dell'impiego delle armi incendiarie.

Protocollo IV del 1995 sulle armi laser accecanti.

Protocollo V del 2003 sugli ordigni e residuati bellici esplosivi.

Convenzione del 1993 sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione.

Convenzione di Ottawa del 1997 sul divieto di impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione.

Statuto del Tribunale penale internazionale incaricato di giudicare i presunti responsabili di violazioni gravi del diritto umanitario internazionale commesse sul territorio dell'ex Jugoslavia dal 1991, del 1993.

Statuto del Tribunale penale internazionale incaricato di perseguire i responsabili delle gravi violazioni del diritto umanitario e degli atti di genocidio commessi nel territorio del Ruanda e i cittadini ruandesi responsabili di genocidio e di gravi violazioni del diritto umanitario commesse nel territorio degli Stati limitrofi tra il 1o gennaio 1994 e il 31 dicembre 1994, del 1994.

Statuto di Roma della Corte penale internazionale, del 1998.

Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, sull’adozione di un emblema distintivo addizionale (protocollo III).

Convenzione del 2008 sulle bombe a grappolo.


Commissione

15.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 303/18


Tassi di cambio dell'euro (1)

14 dicembre 2009

2009/C 303/07

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4647

JPY

yen giapponesi

129,55

DKK

corone danesi

7,4416

GBP

sterline inglesi

0,90060

SEK

corone svedesi

10,4225

CHF

franchi svizzeri

1,5122

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,4685

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,734

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

273,18

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7066

PLN

zloty polacchi

4,1483

RON

leu rumeni

4,2496

TRY

lire turche

2,2023

AUD

dollari australiani

1,6071

CAD

dollari canadesi

1,5584

HKD

dollari di Hong Kong

11,3537

NZD

dollari neozelandesi

2,0197

SGD

dollari di Singapore

2,0393

KRW

won sudcoreani

1 694,84

ZAR

rand sudafricani

10,9439

CNY

renminbi Yuan cinese

10,0013

HRK

kuna croata

7,2801

IDR

rupia indonesiana

13 870,61

MYR

ringgit malese

4,9939

PHP

peso filippino

67,501

RUB

rublo russo

44,0750

THB

baht thailandese

48,533

BRL

real brasiliano

2,5618

MXN

peso messicano

18,8668

INR

rupia indiana

68,3870


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


15.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 303/19


Ultima pubblicazione di documenti COM diversi dalle proposte legislative e di proposte legislative adottati dalla Commissione

2009/C 303/08

GU C 10 del 15.1.2009

Cronistoria delle precedenti pubblicazioni:

 

GU C 208 del 15.8.2008

 

GU C 207 del 14.8.2008

 

GU C 202 dell’8.8.2008

 

GU C 196 del 2.8.2008

 

GU C 194 del 31.7.2008

 

GU C 188 del 25.7.2008


15.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 303/20


Documenti COM diversi dalle proposte legislative adottati dalla Commissione

2009/C 303/09

Documento

Parte

Data

Titolo

COM(2008) 225

 

19.6.2008

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'applicazione della direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

COM(2008) 231

 

29.4.2008

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Attuazione del programma Cultura 2000

COM(2008) 233

 

5.5.2008

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'utilizzo di coccidiostatici e istomonostatici quali additivi per mangimi

COM(2008) 234

 

5.5.2008

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura

COM(2008) 237

 

6.5.2008

Relazione della Commissione — Relazione annuale 2007 sui rapporti tra la Commissione europea e i parlamenti nazionali

COM(2008) 238

 

7.5.2008

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca centrale europea UEM@10: successi e sfide di un decennio di Unione economica e monetaria

COM(2008) 239

 

7.5.2008

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sullo sviluppo del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) — Relazione luglio-dicembre 2007

COM(2008) 241

 

13.5.2008

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Affrontare la sfida dell’efficienza energetica con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione

COM(2008) 245

 

8.5.2008

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Relazione di valutazione finale concernente l'attuazione e i risultati dei programmi MEDIA Plus e MEDIA Formazione (2001-2006)

COM(2008) 248

 

7.5.2008

Relazione della Commissione — Relazione sulla convergenza 2008

COM(2008) 368

 

16.6.2008

Relazione della Commissione — Relazione sulla politica di concorrenza 2007

COM(2008) 373

 

2.7.2008

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Relazione sull’attuazione del programma dell’Aia per il 2007

COM(2008) 394

 

25.6.2008

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Una corsia preferenziale per la piccola impresa» — Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (un «Small Business Act» per l’Europa)

COM(2008) 400

 

16.7.2008

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Appalti pubblici per un ambiente migliore

COM(2008) 406

 

4.7.2008

Quinta relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo — Quadro riassuntivo delle misure di difesa commerciale adottate dai paesi terzi nei confronti della Comunità (statistiche aggiornate al 31 dicembre 2007 ma commento dei casi e del testo aggiornato al marzo 2008)

COM(2008) 409

 

2.7.2008

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Riesame della politica ambientale 2007

COM(2008) 412

 

2.7.2008

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Agenda sociale rinnovata: Opportunità, accesso e solidarietà nell'Europa del XXI secolo

COM(2008) 413

 

2.7.2008

Raccomandazione della Commissione al Consiglio relativa alle proposte, a nome della Comunità europea e unitamente agli Stati membri, di emendamento dell'allegato I del protocollo sugli inquinanti organici persistenti (POP) nell'ambito della convenzione UNECE sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza

COM(2008) 415

 

2.7.2008

Comunicazione della Commissione — Quadro comunitario concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera

COM(2008) 416

 

2.7.2008

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Relazione sulla messa a punto, la convalida e la legalizzazione di metodi alternativi alla sperimentazione animale nel settore dei prodotti cosmetici (2007)

COM(2008) 417

 

3.7.2008

Comunicazione della Commissione — Sintesi delle attività svolte dalla Commissione nel 2007 per l'attuazione del titolo II, capi da 3 a 10, del trattato Euratom

COM(2008) 418

 

2.7.2008

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Un rinnovato impegno a favore dell'Europa sociale: rafforzamento del metodo di coordinamento aperto per la protezione sociale e l'integrazione sociale»

COM(2008) 420

 

2.7.2008

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Non discriminazione e pari opportunità: Un impegno rinnovato

COM(2008) 421

 

2.7.2008

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — La solidarietà di fronte al cambiamento: il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) nel 2007: bilancio e prospettive

COM(2008) 423

 

3.7.2008

Libro verde — Migrazione e mobilità: le sfide e le opportunità per i sistemi d'istruzione europei

COM(2008) 425

 

3.7.2008

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Migliorare le competenze per il 21o secolo: un ordine del giorno per la cooperazione europea in materia scolastica

COM(2008) 427

 

4.7.2008

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla prima valutazione dell'iniziativa Europass

COM(2008) 429

 

1.7.2008

Progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 6 al bilancio generale 2008 Stato delle spese per sezione — Sezione III — Commissione

COM(2008) 432

 

8.7.2008

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Misure antirumore per il parco rotabile esistente

COM(2008) 433

 

8.7.2008

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Rendere i trasporti più ecologici

COM(2008) 435

 

8.7.2008

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni — Strategia per l'internalizzazione dei costi esterni

COM(2008) 443

 

10.7.2008

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all'allegato XI dello statuto

COM(2008) 448

 

14.7.2008

Relazione della Commissione al Consiglio ai sensi dell'articolo 12 della decisione quadro del Consiglio del 24 febbraio 2005 relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione

COM(2008) 449

 

9.7.2008

Relazione della Commissione Direzione generale per gli aiuti umanitari — (ECHO) Relazione annuale 2007

COM(2008) 451

 

14.7.2008

Relazione della Commissione all'autorità di bilancio sulle garanzie che impegnano il bilancio generale — Situazione al 31 dicembre 2007

COM(2008) 453

 

8.7.2008

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Sostenere l'adeguamento della flotta da pesca dell'Unione europea per far fronte alle conseguenze economiche del rincaro dei prezzi dei carburanti

COM(2008) 460

 

16.7.2008

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla struttura e le aliquote delle accise che gravano sulle sigarette e sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette

COM(2008) 461

 

16.7.2008

Relazione della Commissione al Consiglio Riesame delle misure transitorie per l’acquisizione di proprietà agricole di cui al trattato di adesione del 2003

COM(2008) 473

 

18.7.2008

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull’operato del Consiglio europeo della ricerca e sulla realizzazione degli obiettivi stabiliti nel programma specifico «Idee» nel 2007

COM(2008) 481

 

22.7.2008

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Ottava comunicazione relativa all'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE «Televisione senza frontiere», come modificata dalla direttiva 97/36/CE, per il periodo 2005-2006

COM(2008) 482

 

23.7.2008

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Attuazione del programma di Sanità pubblica nel 2007

COM(2008) 484

 

24.7.2008

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Valutazione intermedia dell'esecuzione del Programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008)

COM(2008) 486

 

23.7.2008

Quarta relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul mantenimento dell'obbligo del visto da parte di alcuni paesi terzi in violazione del principio di reciprocità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, modificato dal regolamento (CE) n. 851/2005 in relazione al meccanismo di reciprocità

COM(2008) 493

 

22.7.2008

Comunicazione della Commissione al Consiglio a norma dell'articolo 37 dell'atto di adesione della Bulgaria all'Unione europea concernente un progetto di regolamento recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1962/2006

Questi testi sono disponibili su EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

15.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 303/23


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

2009/C 303/10

Aiuto n.: XA 33/09

Stato membro: Italia

Regione: Trentino — Alto Adige — Provincia autonoma di Bolzano.

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Investimenti per il miglioramento delle malghe e dei pascoli.

Base giuridica: Legge provinciale del 21 ottobre 1996 n. 21;

Delibera della giunta provinciale n. 2365 del 7 luglio 2008.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: L’importo annuo totale di stanziamento in bilancio ammonta a 3 000 000,00 EUR.

Intensità massima di aiuti: L’aiuto viene concesso nella misura del 50 % della spesa ammissibile. Gli investimenti non comportano un’aumento della capacità produttiva della malga stessa. La spesa minima ammissibile per ogni progetto a contributo è di 10 000,00 EUR.

Data di applicazione: a decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: fino al 31.12.2013 (CE) n.

Obiettivo dell'aiuto: «aiuti agli investimenti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006». Si precisa che sono esclusi da questa notifica i seguenti aiuti:

gli aiuti a favore di impianti per la produzione di formaggio [(per i quali verrà presentata und domanda di esenzione nell’ambito del regolamento (CE) n. 800/2008)],

gli aiuti per lavori di manutenzione dei pascoli e dei terreni (questi aiuti vengono notificati ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato),

gli aiuti relativi alla «regolazione bosco — pascolo» (la natura di queste attività viene precisata meglio nell’ambito di una notifica ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato),

gli aiuti che riguardono «altri interventi, misure, lavori, opere idonei a mantenere l’equilibrio idrogeologico dei territori montani» la natura di queste attività viene precisata meglio nell’ambito di una notifica ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato);

gli aiuti per la costruzione di strade forestali [(per questo tipo di interventi è stata presentata una domanda di esenzione nell’ambito del regolamento (CE) n. 800/2008)].

Settore economico: tutto il settore agricolo (CE) n.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Provincia autonoma di Bolzano

Ripartizione Foreste

Ufficio Economia Montana

Via Brennero 6

39100 Bolzano BZ

ITALIA

E.mail: Economia.montana@provincia.bz.it

Sito web: http://www.provincia.bz.it/foreste/sussidi/sussidi.asp

Altre informazioni: La base giuridica provinciale viene adeguata e completata ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) no 1857/2006. Si precisa che dalla base giuridica provinciale viene ritirato ogni riferimento alla manutenzione ordinario e straordinaria.

Aiuto n.: XA 177/09

Stato membro: Spagna

Regione: Comunidad Valenciana

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Centro de Calidad Avícola y Alimentación Animal de la C.V. (CECAV).

Base giuridica: Resolución de la Consellera de Agricultura Pesca y Alimentación, que concede la subvención basada en la línea nominativa descrita en la ley 17/2008 de presupuestos de la Generalitat.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 16 000 EUR per il 2009.

Intensità massima di aiuti: 100 % delle spese ammissibili.

Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale della Commissione.

Durata del regime o dell’aiuto individuale: Anno 2009.

Obiettivo dell’aiuto: Prestazione di servizi agli avicoltori e alle relative organizzazioni in materia di controllo di qualità e salute del pollame.

I costi sovvenzionabili oggetto dell’aiuto corrispondono a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 1857/2006, articolo 10, controlli sanitari e test concessi in natura sotto forma di servizi agevolati, derivati dagli autocontrolli effettuati in ottemperanza al Plan Sanitario Avícola (piano sanitario per gli allevamenti avicoli) posto in essere dal Real Decreto 328/2003, del 14 marzo, che istituisce e disciplina il Plan Sanitario Avícola.

Settore economico: Titolari di allevamenti avicoli della Comunidad Valenciana e relative organizzazioni.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Sito web: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/cecav09.pdf

Altre informazioni: —

Aiuto n.: XA 230/09

Stato membro: Repubblica federale di Germania

Regione: —

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Richtlinien des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) und des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) für ein Bundesprogramm zur Steigerung der Energieeffizienz in der Landwirtschaft und im Gartenbau.

Base giuridica: Gesetz über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2009 (Haushaltsgesetz 2009) vom 21. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2899) in Verbindung mit den Richtlinien des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) und des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) für ein Bundesprogramm zur Steigerung der Energieeffizienz in der Landwirtschaft und im Gartenbau.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 7 milioni di EUR.

Intensità massima di aiuti: 40 %, al massimo 400 000 EUR nell'arco di tre anni civili.

Data di applicazione: A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione delle sopra citate direttive nel Bundesanzeiger. La pubblicazione nel Bundesanzeiger è in preparazione; ad essa si procede 10 giorni lavorativi dopo la comunicazione del numero dell'aiuto da parte della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 31 dicembre 2012.

Obiettivo dell'aiuto: Promozione delle PMI per misure di efficienza energetica nel settore dell'agricoltura e dell'orticoltura [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006].

Settore economico: Agricoltura e orticoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

53179 Bonn

DEUTSCHLAND

Sito web: http://www.bmelv.de/SharedDocs/Downloads/EU/BuProgrEnergieeffizienz

Altre informazioni: —

Aiuto n.: XA 231/09

Stato membro: Italia

Regione: Veneto

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Progetti formativi rivolti a favore delle imprese attive nella produzione di prodotti agricoli.

Base giuridica: L.R. n. 10 del 30 gennaio 1990«Ordinamento del sistema della formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro»;

DGR n. 2467 del 4 agosto 2009.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Importi impegnati: 1 300 000,00 EUR.

Intensità massima di aiuti: 100 %.

Data di applicazione: A partire dalla data di pubblicazione del n. di registro della richiesta di esenzione sul sito della direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 31 dicembre 2012.

Obiettivo dell'aiuto: Assistenza tecnica [articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006]:

gi aiuti sono diretti alla realizzazione di azioni di formazione continua relative a diverse tipologie:

azioni finalizzate al conseguimento dell’autorizzazione all’acquisto e all’impiego di prodotti fitosanitari,

azioni finalizzate al conseguimento di patenti di mestiere o certificati di abilitazione, ai sensi della vigente normativa e per le quali la componente della formazione o dell’aggiornamento abbia valenza precipua,

azioni di aggiornamento o perfezionamento tematico,

azioni finalizzate all’acquisizione di adeguata «capacità professionale» ai sensi della normativa comunitaria e/o della certificazione di cui al D.Lgs. 99/2004 (Imprenditore agricolo professionale).

Settore economico: Agricoltura, silvicoltura e pesca

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Regione del Veneto

Palazzo Balbi

Dorsoduro 3901

30123 Venezia VE

ITALIA

Tel. +39 412795030

Fax +39 412795085

E.mail: dir.formazione@regione.veneto.it

Sito web: http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/ModulisticaREG.htm#primario

Altre informazioni: Per informazioni:

Direzione Regionale Formazione

Via Allegri 29

30174 Venezia Mestre VE

ITALIA

Tel. +39 412795029 / 412795030

Fax +39 412795085

E.mail: dir.formazione@regione.veneto.it


15.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 303/26


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 303/11

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

X 276/09

Stato membro

Malta

Numero di riferimento dello Stato membro

SAMB/117/2008

Denominazione della regione (NUTS)

Malta

Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)

Autorità che concede l'aiuto

Malta Enterprise

Enterprise Centre

Industrial Estate

San Gwann

SGN 3000

MALTA

http://www.maltaenterprise.com

Titolo della misura di aiuto

Reinvestment Tax Credit Scheme

Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)

Reinvestment Tax Credit (Income Tax) Rules, 2005 (Legal Notice 334/2005)

Tipo di misura

Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente

Modifica XS 178/05

Durata

1.1.2009-31.12.2009

Settore/i economico/i interessato/i

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Tipo di beneficiario

PMI

Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime

1,90 milioni di EUR

Per le garanzie

Strumento di aiuto (articolo 5)

Tax Credit

Riferimento alla decisione della Commissione

Se cofinanziato da fondi comunitari

Obiettivi

Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale

Maggiorazione PMI in %

Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione (articolo 13) Regime

30 %

20 %

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:

http://www.doi.gov.mt/en/legalnotices/2005/10/LN334.pdf

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

X 278/09

Stato membro

Malta

Numero di riferimento dello Stato membro

SAMB/31/06

Denominazione della regione (NUTS)

Malta

Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)

Autorità che concede l'aiuto

Malta Enterprise

Enterprise Centre

Industrial Estate

San Gwann

SGN 3000

MALTA

http://www.maltaenterprise.com

Titolo della misura di aiuto

Innovative Start-Up Scheme

Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)

Assistance to Small and Medium-Sized Undertakings Regulations, 2008 (Legal Notice 69 of 2008) — Regulation 4

Tipo di misura

Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente

Modifica XS 43/07

Durata

1.1.2009-31.12.2013

Settore/i economico/i interessato/i

Attività manifatturiere, Fornitura di acqua; Reti fognarie, Attività di trattamento dei rifiuti e risanamento, Programmazione, consulenza informatica e attività connesse, Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web, Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria

Tipo di beneficiario

PMI

Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime

0,20 milioni di EUR

Per le garanzie

Strumento di aiuto (articolo 5)

Sovvenzione diretta

Riferimento alla decisione della Commissione

Se cofinanziato da fondi comunitari

Obiettivi

Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale

Maggiorazione PMI in %

Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione (articolo 13) Regime

30 %

20 %

Aiuti alle PMI per servizi di consulenza (articolo 26)

50 %

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:

http://www.doi.gov.mt/EN/legalnotices/2008/02/LN%2069.pdf

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

X 280/09

Stato membro

Polonia

Numero di riferimento dello Stato membro

Denominazione della regione (NUTS)

Poland

Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)

Autorità che concede l'aiuto

Władza Wdrażająca Programy Europejskie

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.wwpe.gov.pl/

Titolo della misura di aiuto

Pomoc finansowa udzielana przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013

Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)

Artikuł 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. nr 140, poz. 984)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013, (uchwała Rady Ministrów z dnia 30 października 2007 r. o przyjęciu PO IG, decyzja KE z dnia 2 października 2007 r.)

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013

Tipo di misura

Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente

Durata

18.11.2008-31.12.2013

Settore/i economico/i interessato/i

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Tipo di beneficiario

PMI

Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime

775,42 milioni di PLN

Per le garanzie

Strumento di aiuto (articolo 5)

Sovvenzione diretta

Riferimento alla decisione della Commissione

Se cofinanziato da fondi comunitari

Artykuł 54 ust. 4 rozporządzenia rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25) i rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Eutopejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 1) – 659,11 PLN (w mln)

Obiettivi

Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale

Maggiorazione PMI in %

Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione (articolo 13) Regime

50 %

20 %

Formazione specifica (articolo 38, paragrafo 1)

35 %

20 %

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:

http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2008204128001.pdf

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

X 282/09

Stato membro

Malta

Numero di riferimento dello Stato membro

SAMB 87/07

Denominazione della regione (NUTS)

Malta

Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)

Autorità che concede l'aiuto

Malta Enterprise

Enterprise Centre

Industrial Estate

San Gwann

SGN 3000

MALTA

http://www.maltaenterprise.com

Titolo della misura di aiuto

SME Development Grant Scheme

Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)

Assistance to Small and Medium-Sized Undertakings Regulations (Legal Notice 69 of 2008) — Regulations 7 and 8

Tipo di misura

Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente

Modifica XS 44/08

Durata

1.1.2009-31.12.2013

Settore/i economico/i interessato/i

Attività manifatturiere, Attività di programmazione informatica, Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informazione e dell'informatica, Ricerca scientifica e sviluppo

Tipo di beneficiario

PMI

Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime

0,05 milioni di EUR

Per le garanzie

Strumento di aiuto (articolo 5)

Sovvenzione diretta

Riferimento alla decisione della Commissione

Se cofinanziato da fondi comunitari

Obiettivi

Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale

Maggiorazione PMI in %

Aiuti alle PMI per servizi di consulenza (articolo 26)

50 %

Aiuti per la partecipazione di PMI a fiere (articolo 27)

50 %

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:

http://www.doi.gov.mt/EN/legalnotices/2008/02/LN%2069.pdf

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

X 284/09

Stato membro

Italia

Numero di riferimento dello Stato membro

62/2009

Denominazione della regione (NUTS)

Ancona

Zone non assistite

Autorità che concede l'aiuto

Provincia di Ancona

Via Ruggeri 3

60131 Ancona AN

ITALIA

http://www.formazione.provincia.ancona.it

Titolo della misura di aiuto

Avviso pubblico per la presentazione e gestione di progetti formativi POR FSE 2007/2013 DISTRETTO DELLA MONTAGNA

Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)

D.G.P. Provincia di Ancona n. 62 del 17.2.2009 pubblicata sul BUR n. 20 del 26.2.2009

Tipo di misura

Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente

Durata

17.2.2009-31.3.2009

Settore/i economico/i interessato/i

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Tipo di beneficiario

PMI

Grande impresa

Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime

0,25 milioni di EUR

Per le garanzie

Strumento di aiuto (art. 5)

Sovvenzione

Riferimento alla decisione della Commissione

Se cofinanziato da fondi comunitari

POR MARCHE FSE 2007/2013 approvato con Decisione C(2007) 5496 dell'8.11.2007 — 0,10 milioni di EUR

Obiettivi

Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale

Maggiorazione PMI in %

Formazione specifica (articolo 38, paragrafo 1)

25 %

20 %

Formazione generale (articolo 38, paragrafo 2)

60 %

20 %

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:

http://www.istruzione.provincia.ancona.it/media/Files/9658_avviso_pubblico_distretto_montagna.pdf


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

15.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 303/32


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5677 — Schuitema/Super de Boer Assets)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 303/12

1.

In data 4 dicembre 2009 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Schuitema B.V. («Schuitema», Paesi Bassi), controllata in ultima istanza da CVC Capital Partners («CVC», Lussemburgo), acquisisce da Jumbo Groep Holding, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo esclusivo di elementi dell'attivo relativi all’impresa Super de Boer N.V. stores («Super de Boer Assets», Paesi Bassi) mediante acquisto di elementi dell’attivo.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Schuitema: acquisto, vendita all'ingrosso e al dettaglio di beni di consumo correnti e dei servizi connessi nei Paesi Bassi,

Super de Boer Assets: 21 supermercati di proprietà e 59 supermercati in franchising operanti nella vendita al dettaglio di beni di consumo e servizi relativi nei Paesi Bassi.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301 o 22967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5677 — Schuitema/Super de Boer Assets, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


15.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 303/33


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5698 — One Equity Partners III LP/Constantia Packaging)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 303/13

1.

In data 2 dicembre 2009 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Sulipo Beteiligungsverwaltungs GmbH, impresa di partecipazione con sede a Vienna, controllata da One Equity Partners advised funds («OEP», Stati Uniti), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del succitato regolamento, il controllo dell'insieme dell'impresa austriaca Constantia Packaging AG («CPAG») mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

OEP: fondi di private equity,

CPAG: alluminio, cartone ondulato e imballaggi flessibili.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301 o 22967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5698 — One Equity Partners III LP/Constantia Packaging, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


15.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 303/34


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5742 — Ameropa Holding/Interbrau)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 303/14

1.

In data 7 dicembre 2009 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Ameropa Holding AG («Ameropa Holding», Svizzera), controllata dalla famiglia Zivy (Svizzera), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo dell’insieme dell'impresa Interbrau GmbH («Interbrau», Germania) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Ameropa Holding: commercio internazionale di ammendanti, cereali, prodotti petrolchimici e metalli,

Interbrau: commercio internazionale di orzo, compresi l'orzo da birra e l'orzo da foraggio.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301 o 22967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5742 — Ameropa Holding/Interbrau, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


Rettifiche

15.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 303/35


Rettifica della comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità

( Il presente testo annulla e sostituisce il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 293 del 2 dicembre 2009, pag. 1 )

2009/C 303/15

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)

IT

OEN Riferimento e titolo della norma

Riferimento e titolo della norma

(e documento di riferimento)

Riferimento della norma dichiarata obsoleta

Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita

Nota 1

Direttiva 1999/5/CE

CENELEC

EN 41003:1998

 

 

 

Requisiti particolari di sicurezza per apparecchiature da collegare alle reti di telecomunicazione

EN 41003:1996

Nota 2.1

Data scaduta

(1.1.2002)

Articolo paragrafo 1, lettera a) e articolo 2 2006/95/CE)

CENELEC

EN 50360:2001

 

 

 

Norma di prodotto per la verifica di conformità dei telefoni mobili rispetto ai limiti di base relativi all'esposizione umana ai campi elettromagnetici (300 MHz-3 GHz)

Nessuno

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

CENELEC

EN 50364:2001

 

 

 

Limitazione dell'esposizione umana ai campi elettromagnetici prodotti da dispositivi operanti nella gamma di frequenza 0 Hz-10 GHz, utilizzati nei sistemi elettronici antitaccheggio (EAS), nei sistemi di identificazione a radio frequenza (RFID) e in applicazioni similari

Nessuno

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e articolo 2 2006/95/CE)

CENELEC

EN 50371:2002

 

 

 

Esposizione umana ai campi elettromagnetici (10 MHz-300 GHz) — Norma generica per dimostrare la conformità di apparecchi elettronici ed elettrici di bassa potenza ai limiti di base fissati per la popolazione

Nessuno

Articolo paragrafo 1, lettera a) e articolo 2 2006/95/CE)

CENELEC

EN 50385:2002

 

 

 

Norma di prodotto per dimostrare la conformità delle stazioni radio base e delle stazioni terminali fisse per sistemi di telecomunicazione senza fili ai limiti di base e ai livelli di riferimento relativi all'esposizione umana ai campi elettromagnetici a radio frequenza (110 MHz-40 GHz) - Popolazione

Nessuno

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

CENELEC

EN 50401:2006

 

 

 

Norma di prodotto per dimostrare la conformità ai limiti di base o ai livelli di riferimento relativi all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici a radio frequenza delle apparecchiature fisse per trasmissione radio (110 MHz-40 GHz) destinate a reti di telecomunicazione senza fili, quando messe in servizio

Nessuno

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

CENELEC

EN 55022:1998

 

 

 

Apparecchi per la tecnologia dell'informazione — Caratteristiche di radiodisturbo — Limiti e metodi di misura

[CISPR 22:1997 (Modificata)]

EN 55022:1994

+ A1:1995

+ A2:1997

Nota 2.1

Data scaduta

(1.8.2007)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

Modifica A1:2000 alla EN 55022:1998

(CISPR 22:1997/A1:2000)

Ciascuna delle seguenti quattro norme fornisce la presunzione di conformità fino all'1.10.2011:

EN 55022:1998

EN 55022:1998 + A1:2000

EN 55022:1998 + A2:2003

EN 55022:1998 + A1:2000 + A2:2003

Modifica A2: 2003 alla EN 55022: 1998

(CISPR 22:1997/A2:2002)

CENELEC

EN 55022:2006

 

 

 

Apparecchi per la tecnologia dell'informazione — Caratteristiche di radiodisturbo — Limiti e metodi di misura

[CISPR 22:2005 (Modificata)]

EN 55022:1998

E corrispondenti modifiche

Nota 2.1

1.10.2011

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

Modifica A1:2007 alla EN 55022:2006

(CISPR 22:2005/A1:2005)

Nota 3

1.10.2011

CENELEC

EN 55024:1998

 

 

 

Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione — Caratteristiche di immunità — Limiti e metodi di misura

[CISPR 24:1997 (Modificata)]

Norma/e generica/che relativa/e

Nota 2.3

Data scaduta

(1.7.2001)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

Modifica A1:2001 alla EN 55024:1998

(CISPR 24:1997/A1:2001)

Nota 3

Data scaduta

(1.10.2004)

Modifica A2: 2003 alla EN 55024: 1998

(CISPR 24:1997/A2:2002)

Nota 3

Data scaduta

(1.12.2005)

CENELEC

EN 60065:2002

 

 

 

Apparecchi elettronici audio, video e similari — Prescrizioni di sicurezza

[IEC 60065:2001 (Modificata)]

EN 60065:1998

Nota 2.1

Data scaduta

(1.3.2007)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e articolo 2 2006/95/CE)

Modifica A1:2006 alla EN 60065:2002

[IEC 60065:2001/A1:2005 (Modificata)]

Nota 3

Data scaduta

(1.12.2008)

CENELEC

EN 60215:1989

 

 

 

Radiotrasmettitori — Norme di sicurezza

(IEC 60215:1987)

Nessuno

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e articolo 2 2006/95/CE)

Modifica A1:1992 alla EN 60215:1989

(IEC 60215:1987/A1:1990)

Nota 3

Data scaduta

(1.6.1993)

Modifica A2: 1994 alla EN 60215: 1989

(IEC 60215:1987/A2:1993)

Nota 3

Data scaduta

(15.7.1995)

CENELEC

EN 60825-1:1994

 

 

 

Sicurezza degli apparecchi laser — Parte 1: Classificazione delle apparecchiature, prescrizioni e guida per l'utilizzatore

(IEC 60825-1:1993)

Nessuno

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e articolo 2 2006/95/CE)

Modifica A1:2002 alla EN 60825-1:1994

(IEC 60825-1:1993/A1:1997)

EN 60825-1:1994/A11:1996

Nota 3

Data scaduta

(1.1.2004)

Modifica A2:2001 alla EN 60825-1:1994

(IEC 60825-1:1993/A2:2001)

Nota 3

Data scaduta

(1.7.2005)

CENELEC

EN 60825-1:2007

 

 

 

Sicurezza degli apparecchi laser — Parte 1: Classificazione delle apparecchiature e prescrizioni

(IEC 60825-1:2007)

EN 60825-1:1994

E corrispondenti modifiche

Nota 2.1

1.9.2010

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e articolo 2 2006/95/CE)

CENELEC

EN 60825-2:2004

 

 

 

Sicurezza degli apparecchi laser — Parte 2: Sicurezza dei sistemi di telecomunicazione a fibre ottiche

(IEC 60825-2:2004)

EN 60825-2:2000

Nota 2.1

Data scaduta

(1.9.2007)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e articolo 2 2006/95/CE)

Modifica A1:2007 alla EN 60825-2:2004

(IEC 60825-2:2006/A1:2006)

Nota 3

1.2.2010

CENELEC

EN 60825-4:1997

 

 

 

Sicurezza degli apparecchi laser — Parte 4: Barriere per laser

(IEC 60825-4:1997)

Nessuno

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e articolo 2 2006/95/CE)

Modifica A1:2002 alla EN 60825-4:1997

(IEC 60825-4:1997/A1:2002)

Nota 3

Data scaduta

(1.10.2005)

Modifica A2:2003 alla EN 60825-4:1997

(IEC 60825-4:1997/A2:2003)

Nota 3

Data scaduta

(1.10.2006)

CENELEC

EN 60825-4:2006

 

 

 

Sicurezza degli apparecchi laser — Parte 4: Barriere per laser

(IEC 60825-4:2006)

EN 60825-4:1997

E corrispondenti modifiche

Nota 2.1

1.10.2009

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e articolo 2 2006/95/CE)

Modifica A1:2008 alla EN 60825-4:2006

(IEC 60825-4:2006/A1:2008)

Nota 3

1.9.2011

CENELEC

EN 60825-12:2004

 

 

 

Sicurezza degli apparecchi laser — Parte 12: Sicurezza dei sistemi di comunicazione ottici nello spazio libero usati per la trasmissione di informazioni

(IEC 60825-12:2004)

Nessuno

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e articolo 2 2006/95/CE)

CENELEC

EN 60950-1:2001

 

 

 

Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione — Sicurezza — Parte 1: Requisiti generali

[IEC 60950-1:2001 (Modificata)]

EN 60950:2000

Nota 2.1

Data scaduta

(1.7.2006)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e articolo 2 2006/95/CE)

Modifica A11:2004 alla EN 60950-1:2001

Nota 3

CENELEC

EN 60950-1:2006

 

 

 

Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione — Sicurezza — Parte 1: Requisiti generali

[IEC 60950-1:2005 (Modificata)]

EN 60950-1:2001

E corrispondente modifica

Nota 2.1

1.12.2010

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e articolo 2 2006/95/CE)

CENELEC

EN 60950-22:2006

 

 

 

Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione — Sicurezza — Parte 22: Apparecchiature installate all'aperto

[IEC 60950-22:2005 (Modificata)]

Nessuno

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e articolo 2 2006/95/CE)

CENELEC

EN 60950-23:2006

 

 

 

Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione — Sicurezza — Parte 23: Grandi apparecchiature per l'archiviazione dei dati

(IEC 60950-23:2005)

Nessuno

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e articolo 2 2006/95/CE)

CENELEC

EN 61000-3-2:2006

 

 

 

Compatibilità elettromagnetica (EMC) — Parte 3 Sezione 2: Limiti — Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso <= 16 A per fase)

(IEC 61000-3-2:2005)

EN 61000-3-2:2000 + A2:2005

Nota 2.1

Data scaduta

(1.2.2009)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

CENELEC

EN 61000-3-3:1995

 

 

 

Compatibilità elettromagnetica (EMC) — Parte 3 — Sezione 3: Limiti — Limitazione delle variazioni di tensioni, fluttuazioni di tensione e del flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per apparecchiature con corrente nominale <= 16 A per fase e non soggette ad allacciamento su condizione

(IEC 61000-3-3:1994)

Norma/e generica/che relativa/e

Nota 2.3

Data scaduta

(1.1.2001)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

Modifica A1:2001 alla EN 61000-3-3:1995

(IEC 61000-3-3:1994/A1:2001)

Nota 3

Data scaduta

(1.5.2004)

CENELEC

EN 61000-3-3:2008

 

 

 

Compatibilità elettromagnetica (EMC) — Parte 3: — Sezione 3: Limiti — Limitazione delle variazioni di tensioni, fluttuazioni di tensione e del flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per apparecchiature con corrente nominale <= 16 A per fase e non soggette ad allacciamento su condizione

(IEC 61000-3-3:2008)

EN 61000-3-3:1995

e corrispondenti modifiche

Nota 2.1

1.9.2011

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

CENELEC

EN 61000-3-11:2000

 

 

 

Compatibilità elettromagnetica (EMC) — Parte 3-11: Limitazione delle variazioni di tensione, delle fluttuazioni di tensione e del flicker in sistemi di alimentazione pubblici a bassa tensione per apparecchiature con correnti nominali <= 75 A e soggetti ad allacciamento su condizione

(IEC 61000-3-11:2000)

Norma/e generica/che relativa/e

Nota 2.3

Data scaduta

(1.11.2003)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

CENELEC

EN 61000-3-12:2005

 

 

 

Compatibilità elettromagnetica (EMC) — Parte 3-12: Limiti per le correnti armoniche prodotte da apparecchiature collegate alla rete pubblica a bassa tensione aventi correnti di ingresso > 16 A e = 75 A per fase

(IEC 61000-3-12:2004)

Norma/e generica/che relativa/e

Nota 2.3

Data scaduta

(1.2.2008)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

CENELEC

EN 61000-6-1:2001

 

 

 

Compatibilità elettromagnetica (EMC) — Parte 6-1: Norme generiche — Immunità per gli ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera

[IEC 61000-6-1:1997 (Modificata)]

EN 50082-1:1997

Nota 2.1

Data scaduta

(1.7.2004)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

CENELEC

EN 61000-6-1:2007

 

 

 

Compatibilità elettromagnetica (EMC) — Parte 6-1: Norme generiche — Immunità per gli ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera

(IEC 61000-6-1:2005)

EN 61000-6-1:2001

Nota 2.1

1.12.2009

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

CENELEC

EN 61000-6-2:2005

 

 

 

Compatibilità elettromagnetica (EMC) — Parte 6-2: Norme generiche — Immunità per gli ambienti industriali

(IEC 61000-6-2:2005)

EN 61000-6-2:2001

Nota 2.1

Data scaduta

(1.6.2008)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

CENELEC

EN 61000-6-3:2001

 

 

 

Compatibilità elettromagnetica (EMC) — Parte 6-3: Norme generiche — Norma di emissione per gli ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera

[CISPR/IEC 61000-6-3:1996 (Modificata)]

EN 50081-1:1992

Nota 2.1

Data scaduta

(1.7.2004)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

Modifica A11:2004 alla EN 61000-6-3:2001

Nota 3

Data scaduta

(1.7.2007)

CENELEC

EN 61000-6-3:2007

 

 

 

Compatibilità elettromagnetica (EMC) — Parte 6-3: Norme generiche — Norma di emissione per gli ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera

(IEC 61000-6-3:2006)

EN 61000-6-3:2001

e corrispondente modifica

Nota 2.1

1.12.2009

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

CENELEC

EN 61000-6-4:2001

 

 

 

Compatibilità elettromagnetica (EMC) — Parte 6-4: Norme generiche — Norma di emissione per gli ambienti industriali

[IEC 61000-6-4:1997 (Modificata)]

EN 50081-2:1993

Nota 2.1

Data scaduta

(1.7.2004)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

CENELEC

EN 61000-6-4:2007

 

 

 

Compatibilità elettromagnetica (EMC) — Parte 6-4: Norme generiche — Norma di emissione per gli ambienti industriali

(IEC 61000-6-4:2006)

EN 61000-6-4:2001

Nota 2.1

1.12.2009

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

CENELEC

EN 62311:2008

 

 

 

Valutazione degli apparecchi elettronici ed elettrici in relazione ai limiti di base per l'esposizione umana ai campi elettromagnetici (0 Hz-300 GHz)

[IEC 62311:2007 (Modificata)]

Nessuno

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e articolo 2 2006/95/CE)

ETSI

EN 300 065-2 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Apparecchiature telegrafiche in banda stretta a stampa diretta per la ricezione di informazioni meteorologiche o di navigazione (NAVTEX); Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, par.2 della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 300 065-2 V1.2.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Apparecchiature telegrafiche in banda stretta a stampa diretta per la ricezione di informazioni meteorologiche o di navigazione (NAVTEX); Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva R&TTE

 

 

 

ETSI

EN 300 065-3 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Apparecchiature telegrafiche in banda stretta a stampa diretta per la ricezione di informazioni meteorologiche o di navigazione (NAVTEX); Parte 3: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, par.3, lettera e) della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 3

ETSI

EN 300 065-3 V1.2.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Apparecchiature telegrafiche in banda stretta a stampa diretta per la ricezione di informazioni meteorologiche o di navigazione (NAVTEX). Parte 3: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva R&TTE

 

 

 

ETSI

EN 300 086-2 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Servizio mobile terrestre; Apparecchiatura radio con connettore RF interno ed esterno destinato principalmente alla comunicazione vocale analogico; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva R&TTE

ETS 300 086/A2 (02-1997)

Data scaduta

(31.8.2002)

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 300 086-2 V1.2.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Servizio Mobile Terrestre; Apparecchiatura radio con connettore RF interno ed esterno destinato principalmente alla comunicazione vocale analogico; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva R&TTE

EN 300 086-2 V1.1.1

30.6.2010

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 300 113-2 V1.4.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); servizio mobile terrestre; Apparecchiature radio intese per la trasmissione di dati (e/o comunicazioni vocali) con modulazione ad inviluppo costante e non costante ed aventi un connettore di antenna; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva R&TTE

EN 300 113-2 V1.3.1

31.3.2009

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 300 135-2 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); apparecchiature radio con modulazione angolare per la Banda destinata ad uso privato (CB) (CEPT PR 27 Apparati radio); Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, par.2 della direttiva R&TTE

ETS 300 135/A1:1997

Data scaduta

(30.4.2001)

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 300 135-2 V1.2.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Servizio Mobile Terrestre; apparecchiature radio per la Banda destinata ad uso privato (CB); Apparecchiature radio con modulazione angolare per la banda destinata ad uso privato (CB) (CEPT PR 27 apparati radio); Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva R&TTE

EN 300 135-2 V1.1.1

30.11.2009

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 300 162-2 V1.2.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Ricevitori e trasmettitori di radiotelefoni per il servizio mobile marittimo in banda VHF; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva R&TTE

EN 300 162-2 V1.1.2

Data scaduta

(31.8.2008)

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 300 162-3 V1.2.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Ricevitori e trasmettitori di radiotelefoni per il servizio mobile marittimo in banda VHF; Parte 3: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, par.3, lettera e) della direttiva R&TTE

EN 300 162-3 V1.1.1

Data scaduta

(31.8.2008)

Articolo 3, paragrafo 3

ETSI

EN 300 219-2 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Servizio mobile terrestre; Apparecchiatura radio con connettore RF interno ed esterno destinato principalmente alla comunicazione vocale analogico; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 300 220-2 V2.1.2

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Dispositivi a breve portata (SRD); Apparati radio operanti nella banda di frequenza da 25 MHz a 1 000 MHz con livelli di potenza fino a 500 mW; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva R&TTE

EN 300 220-2 V2.1.1

31.3.2009

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 300 224-2 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Servizio cercapersone sul posto. Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, par.2 della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 300 296-2 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Servizio mobile terrestre; Apparecchiature radio che utilizzano antenne integrate intese principalmente alla comunicazione vocale analogico; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, par.2 della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 300 296-2 V1.2.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Servizio mobile terrestre (RP02); apparecchiature radio che utilizzano antenne integrate intese principalmente per le comunicazioni vocali. Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R&TTE

 

 

 

ETSI

EN 300 328 V1.7.1 (1)

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Sistemi di trasmissione a banda larga; apparecchiature di trasmissione dati che operano nella banda da 2,4 GHz ISM e che utilizzano tecniche di modulazione ad ampio spettro; Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva R&TTE

EN 300 328 V1.6.1

Data scaduta

(30.6.2008)

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 300 330-2 V1.3.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Dispositivi a breve portata (SRD); apparecchiature radio da utilizzare nella gamma di frequenze da 9 kHz a 25 MHz e sistemi con spire induttive nella gamma di frequenza da 9 kH a 30 MHz. Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, par.2 della direttiva R&TTE

EN 300 330-2 V1.1.1

Data scaduta

(31.12.2007)

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 300 341-2 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Servizio mobile terrestre (RP 02); apparecchiature radio che utilizzano segnali trasmittenti con antenna integrata per avviare una risposta specifica nel ricevitore. Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, par.2 della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 300 373-2 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Ricevitori e trasmettitori mobili marittimi per l'uso nelle bande MF e HF; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, par.2 della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 300 373-3 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Ricevitori e trasmettitori mobili marittimi per l'uso nelle bande MF e HF; Parte 3: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, par.3, lettera e) della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 3

ETSI

EN 300 390-2 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Servizio mobile terrestre; apparecchiature radio intese per la trasmissione di dati (e comunicazioni vocali) che utilizzano un'antenna integrale; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva R&TTE

ETS 300 390/A1:1997

Data scaduta

(30.4.2001)

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 300 422-2 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Microfoni senza fili nella banda di frequenza da 25 MHz a 3 GHz; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, par.2 della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 300 422-2 V1.2.2

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Microfoni senza fili nella banda di frequenza da 25 MHz a 3 GHz; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva R&TTE

EN 300 422-2 V1.1.1

31.12.2009

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 300 433-2 V1.1.2

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Servizio mobile terrestre; apparecchiature radio destinate ad uso privato (CB) ad ampiezza modulata a doppia banda laterale (DSB) e/o a banda laterale unica (SSB); Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, par.2 della direttiva R&TTE

EN 300 433-2 V1.1.1

Data scaduta

(30.9.2002)

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 300 440-2 V1.1.2

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Dispositivi a breve portata; Apparecchi radio da utilizzare nell’intervallo di frequenza da 1 GHz a 40 GHz; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE

EN 300 440-2 V1.1.1

Data scaduta

(30.6.2007)

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 300 440-2 V1.2.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Dispositivi a breve portata; Apparecchi radio da utilizzare nell’intervallo di frequenza da 1 GHz a 40 GHz; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva R&TTE

EN 300 440-2 V1.1.2

28.2.2010

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 300 440-2 V1.3.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Dispositivi a corto raggio; Apparecchi radio da utilizzare nell’intervallo di frequenza da 1 GHz a 40 GHz; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva R&TTE

 

 

 

ETSI

EN 300 454-2 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Collegamenti audio a banda larga; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 300 471-2 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Servizio mobile terrestre; protocollo di accesso, regole di impiego e corrispondenti caratteristiche tecniche di apparecchiature radio per la trasmissione di dati su canali condivisi; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 300 674-2-1 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Telematica per il Traffico e il Trasporto su strada (RTTT); Apparati di trasmissione (500 kbit/s / 250 kbit/s) per Comunicazioni dedicate a breve portata (DSRC) operanti a 5,8 GHz nella banda Industriale, Scientifica e Medica (ISM); Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, par.2 della direttiva R&TTE; Sotto-parte 1: Requisiti per le unità a bordo strada (RSU)

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 300 674-2-2 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Telematica per il Traffico e il Trasporto su strada (RTTT); Apparati di trasmissione (500 kbit/s / 250 kbit/s) per Comunicazioni dedicate a breve portata (DSRC) operanti a 5,8 GHz nella banda Industriale, Scientifica e Medica (ISM); Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, par.2 della direttiva R&TTE; Sotto-parte 2: Requisiti per le unità a bordo del veicolo (OBU)

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 300 698-2 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); apparecchiature radio telefoniche trasmittenti e riceventi per il servizio mobile marittimo, operativo nelle bande VHF, usate in canali interni navigabili; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, par.2 della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 300 698-3 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); apparecchiature radio telefoniche trasmittenti e riceventi per il servizio mobile marittimo, operativo nelle bande VHF, usate in canali interni navigabili; Parte 3: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, par. 3 della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 3

ETSI

EN 300 718-2 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Sistemi ricetrasmittenti per la localizzazione di vittime da valanga; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 300 718-3 V1.2.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Sistemi ricetrasmittenti per la localizzazione di vittime da valanga; Parte 3: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali di cui all’articolo 3, par.3, lettera e) della Direttiva R&TTE

EN 300 718-3 V1.1.1

Data scaduta

(30.11.2005)

Articolo 3, paragrafo 3

ETSI

EN 300 720-2 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Sistemi ed apparati per comunicazioni UHF a bordo di navi; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, par.2 della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 300 720-2 V1.2.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Sistemi ed apparati per comunicazioni UHF a bordo di navi; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, par.2 della direttiva R&TTE

EN 300 720-2 V1.1.1

31.7.2009

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 300 761-2 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Dispositivi a breve portata (SRD); Caratteristiche tecniche e metodi di prova per l'identificazione automatica dei veicoli (AVI) per ferrovia nella gamma di frequenze dei 2.45 GHz; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, par.2 della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 025-2 V1.3.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); apparecchiature radiotelefoniche VHF per comunicazioni generiche ed apparecchiature associate per Chiamate Digitali Selettive (DSC) di Classe «D»; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, par.2 della direttiva R&TTE

EN 301 025-2 V1.2.1

Data scaduta

(31.10.2008)

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 025-3 V1.3.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); apparecchiature radiotelefoniche VHF per comunicazioni generiche ed apparecchiature associate per Chiamate Digitali Selettive (DSC) di Classe «D»; Parte 3: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, par.3, lettera e) della direttiva R&TTE

EN 301 025-3 V1.2.1

Data scaduta

(31.10.2008)

Articolo 3, paragrafo 3

ETSI

EN 301 091-2 V1.3.2

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Dispositivi a breve portata; Telematica per il Traffico e il Trasporto su strada (RTTT); Apparati radar operanti nella banda di frequenze da 76 a 77 GHZ; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva R&TTE

EN 301 091-2 V1.2.1

Data scaduta

(30.6.2008)

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 166-2 V1.2.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Servizio mobile terrestre; Apparecchiature radio per comunicazione analogica e/o digitale (linguaggio e/o dati) operanti su canali a banda stretta e aventi un connettore di antenna; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva R&TTE

EN 301 166-2 V1.1.1

31.3.2009

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 166-2 V1.2.2

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Servizio mobile terrestre; Apparecchiatura radio per comunicazione analogica e/o digitale (linguaggio e/o dati) che operano su canali a banda stretta e aventi un connettore di antenna; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva R&TTE

EN 301 166-2 V1.2.1

31.5.2010

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 178-2 V1.2.2

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); apparecchiature radiotelefoniche portatili per il servizio mobile marittimo operativo nelle bande VHF (solo per applicazioni non-GMDSS); Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, par.2 della direttiva R&TTE

EN 301 178-2 V1.1.1

Data scaduta

(31.10.2008)

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 357-2 V1.3.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Apparecchiature audio senza fili (cordless) nella banda tra 25 MHz e 2 000 Mhz; Microfoni radio per consumatori e sistemi auricolari di monitoraggio all’interno dell’orecchio funzionanti nella gamma di frequenza da 863 MHz a 865 MHz raccomandata dal CEPT; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, par.2 della direttiva R&TTE

EN 301 357-2 V1.2.1

Data scaduta

(30.4.2008)

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 357-2 V1.4.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Apparecchiature audio senza fili nella banda tra 25 MHz e 2 000 Mhz; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva R&TTE

EN 301 357-2 V1.3.1

31.8.2010

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 360 V1.2.1

Stazioni e sistemi satellitari terrestri (SES); Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, par.2 della direttiva R&TTE per Terminali Satellitari Interattivi (SIT) e Terminali d'utente satellitari (SUT) per la trasmissione verso satelliti in orbita geostazionaria nella banda di frequenza da 27,5 a 29,5 GHz

EN 301 360 V1.1.3

Data scaduta

(30.11.2007)

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 406 V1.5.1

Sistema digitale di telecomunicazioni senza fili (DECT); Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, par.2 della direttiva R&TTE per il Sistema digitale di telecomunicazioni senza fili (DECT); norme radio generiche

EN 301 406 V1.4.1

Data scaduta

(31.3.2005)

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 406 V2.1.1

Sistema digitale di telecomunicazioni senza fili (DECT); Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, par.2 della direttiva R&TTE per il Sistema digitale di telecomunicazioni senza fili (DECT); norme radio generiche

 

 

 

ETSI

EN 301 419-1 V4.0.1

Sistema di telecomunicazioni cellulari digitali (Fase 2); Requisiti ulteriori di collegamento per il Sistema Globale per Comunicazioni Mobili (GSM); Parte 1: Stazioni mobili nelle bande GSM 900 e DCS 1 800; Accesso (GSM 13.01 versione 4.0.1)

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 419-2 V5.1.1

Sistema di telecomunicazioni cellulari digitali (Fase 2+); Requisiti ulteriori di collegamento per il Sistema Globale per Comunicazioni Mobili (GSM); Trasmissione dati a commutazione di circuito ad alta velocità ( HSCSD ); Stazioni Mobili Multislot; Accesso (GSM 13.34 versione 5.1.1 Edizione 1996)

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 419-3 V5.0.2

Sistema di telecomunicazioni cellulari digitali (Fase 2+); Requisiti ulteriori di collegamento per il Sistema Globale per Comunicazioni Mobili (GSM); Norme per chiamate in fonia avanzate (ASCI); Stazioni mobili; Accesso (GSM 13.68 versione 5.0.2 Edizione 1996)

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 419-7 V5.0.2

Sistema di telecomunicazioni cellulari digitali (Fase 2+); Requisiti ulteriori di collegamento per il Sistema Globale per Comunicazioni Mobili (GSM); Banda ferroviaria (R-GSM); Stazioni mobili; Accesso (GSM 13.67 versione 5.0.2)

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 423 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, par.2 della direttiva R&TTE per sistemi di telecomunicazione terra-volo

TBR 23: 1998

Data scaduta

(30.9.2002)

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 426 V1.2.1

Stazioni e sistemi satellitari di terra (SES); Norma armonizzata EN per stazioni mobili terrestri per dati a bassa velocità ( LMES ) operanti nelle bande di frequenza 1,5/1,6 GHz relativamente ai requisiti essenziali dell’articolo 3, par.2 della direttiva R&TTE

EN 301426 V1.1.1

Data scaduta

(30.6.2002)

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 427 V1.2.1

Stazioni e sistemi satellitari di terra (SES); Norma armonizzata EN per stazioni mobili terrestri per dati a bassa velocità operanti nelle bande di frequenza 11/12/14 GHz relativa ai requisiti essenziali dell’articolo 3, par.2 della direttiva R&TTE

EN 301 427 V1.1.1

Data scaduta

(31.8.2003)

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 428 V1.3.1

Stazioni e sistemi satellitari di terra (SES); Norma armonizzata EN per terminali di piccole dimensioni (VSAT); Stazioni di terra via satellite solo trasmittenti, trasmittenti/riceventi e solo riceventi operanti nelle bande di frequenza 11/12/14 GHz relativamente ai requisiti essenziali dell'articolo 3, par.2 della direttiva R&TTE

EN 301 428 V1.2.1

Data scaduta

(30.6.2007)

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 430 V1.1.1

Stazioni e sistemi satellitari di terra (SES); Norma armonizzata EN per stazioni satellitari terrestri trasportabili per raccolta informazioni (SNG TES) operanti nelle bande di frequenza 11-12/13-14 GHz relativamente ai requisiti essenziali dell’articolo 3, par.2 della direttiva R&TTE

TBR 30: 1998

Data scaduta

(31.1.2001)

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 441 V1.1.1

Stazioni e sistemi satellitari di terra (SES); Norma armonizzata EN per stazioni mobili di terra incluse quelle palmari, per Reti di Comunicazione Personale via Satellite (S-PCN) nelle bande 1,6/2,4 GHz del Servizio Mobile via Satellite (MSS) relativamente ai requisiti essenziali dell’articolo 3, par.2 della direttiva R&TTE

TBR 41: 1998

Data scaduta

(31.1.2001)

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 442 V1.1.1

Stazioni e sistemi satellitari di terra (SES); Norma armonizzata EN per stazioni mobili di terra (MESs) incluse quelle palmari, per Reti di Comunicazione Personale via Satellite (S-PCN) nelle bande di frequenza 2,0 GHz del Servizio Mobile via Satellite (MSS) relativamente ai requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della direttiva R&TTE

TBR 42: 1998

Data scaduta

(31.1.2001)

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 443 V1.3.1

Stazioni e sistemi satellitari di terra (SES); Norma armonizzata EN per terminali di piccole dimensioni (VSAT); Stazioni di terra via satellite solo trasmittenti, trasmittenti/riceventi e solo riceventi operanti nelle bande di frequenza 4 GHz e 6 GHz relativamente ai requisiti essenziali dell'articolo 3, par.2 della direttiva R&TTE

EN 301 443 V1.2.1

Data scaduta

(30.11.2007)

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 444 V1.1.1

Stazioni e sistemi satellitari di terra (SES); Norma armonizzata EN per stazioni mobili terrestri (LMES) operanti nelle bande 1,5 ed 1,6 GHz che forniscono comunicazioni voce e/o dati relativamente ai requisiti essenziali dell’articolo 3, par.2 della direttiva R&TTE

TBR 44: 1998

Data scaduta

(31.1.2001)

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 447 V1.1.1

Stazioni e sistemi satellitari di terra (SES); Norma armonizzata EN per stazioni satellitari di terra a bordo di navi (ESV) operanti nelle bande di frequenze a 4/6 GHz riservate ai servizi satellitari fissi (FSS), relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3, par.2 della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 449 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Norma armonizzata EN per stazioni base CDMA a spettro espanso operanti nella banda di frequenza a 450 MHz delle reti cellulari (CDMA 450) e nelle bande PAMR a 410, 450 e 870 MHz (CDMA-PAMR) relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3, par.2 della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 459 V1.4.1

Stazioni e sistemi satellitari di terra (SES); Norma armonizzata EN per Terminali Satellitari Interattivi e Terminali Satellitari d’Utente trasmittenti verso satelliti in orbita geostazionaria nelle banda di frequenza da 29.5 a 30 GHz relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3, par.2 della direttiva R&TTE

EN 301 459 V1.3.1

31.3.2009

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 489-1 V1.6.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; Parte 1: Requisiti tecnici comuni

EN 301 489-1 V1.5.1

Data scaduta

(30.11.2008)

Articolo 3, par.1, lettera b)

ETSI

EN 301 489-1 V1.8.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; Parte 1: Requisiti tecnici comuni

EN 301 489-1 V1.6.1

1.10.2011

Articolo 3, par.1, lettera b)

ETSI

EN 301 489-10 V1.3.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; Parte 10: Condizioni specifiche per apparecchi telefonici senza fili di prima (CT1 e CT1+) e seconda (CT2) generazione

EN 301 489-10 V1.2.1

Data scaduta

(30.11.2005)

Articolo 3, par.1, lettera b)

ETSI

EN 301 489-11 V1.3.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; Parte 11: Condizioni specifiche per trasmettitori del servizio di radiodiffusione audio terrestre

EN 301 489-11 V1.2.1

Data scaduta

(30.11.2007)

Articolo 3, par.1, lettera b)

ETSI

EN 301 489-12 V1.2.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; Parte 12: Condizioni specifiche per terminali ad aperture molto piccole, Stazioni di terra interattive satellitari operate nella gamma di frequenza fra 4 GHz e 30 GHz nei Servizi Satellitari Fissi (FSS)

EN 301 489-12 V1.1.1

Data scaduta

(31.7.2006)

Articolo 3, par.1, lettera b)

ETSI

EN 301 489-12 V2.2.2

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; Parte 12:: Condizioni specifiche per terminali ad aperture molto piccole, Stazioni di terra interattive satellitari operate nella gamma di frequenza fra 4 GHz e 30 GHz nei Servizi Satellitari Fissi (FSS)

EN 301 489-12 V1.2.1

30.6.2010

Articolo 3, par.1, lettera b)

ETSI

EN 301 489-13 V1.2.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM);Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; Parte 13: Condizioni specifiche per apparecchiature radio per Banda destinata ad uso privato (CB) ed apparecchiature ausiliarie (comunicazioni vocali e/o non vocali)

EN 301 489-13 V1.1.1

Data scaduta

(30.11.2005)

Articolo 3, par.1, lettera b)

ETSI

EN 301 489-14 V1.2.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; Parte 14: Condizioni specifiche per trasmettitori del servizio di radiodiffusione televisiva analogica e digitale terrestre

EN 301 489-14 V1.1.1

Data scaduta

(31.7.2006)

Articolo 3, par.1, lettera b)

ETSI

EN 301 489-15 V1.2.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; Parte 15: Condizioni specifiche per apparecchiature radio amatoriali reperibili in commercio

EN 301 489-15 V1.1.1

Data scaduta

(30.11.2005)

Articolo 3, par.1, lettera b)

ETSI

EN 301 489-16 V1.2.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; Parte 16: Condizioni specifiche per apparecchiature di radiocomunicazioni cellulari analogiche; apparecchiature mobili e portatili

EN 301 489-16 V1.1.1

Data scaduta

(30.11.2005)

Articolo 3, par.1, lettera b)

ETSI

EN 301 489-17 V1.2.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; Parte 17: Condizioni specifiche per sistemi di trasmissione a banda larga nella banda 2,4 GHz ed apparecchiature per RLAN ad alte prestazioni nella banda 5 GHz

EN 301 489-17 V1.1.1

Data scaduta

(30.11.2005)

Articolo 3, par.1, lettera b)

ETSI

EN 301 489-17 V1.3.2

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparati radio; Parte 17: Condizioni specifiche per sistemi di trasmissione a banda larga nella banda 2,4 GHz, per apparecchiature RLAN ad alte prestazioni nella banda 5 GHz e per sistemi che trasmettono dati a banda stretta nella banda 5,8 GHz

EN 301 489-17 V1.2.1

31.7.2010

Articolo 3, par.1, lettera b)

ETSI

EN 301 489-17 V2.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparati radio; Parte 17: Condizioni specifiche per sistemi di trasmissione a banda larga

 

 

 

ETSI

EN 301 489-18 V1.3.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; Parte 18: Condizioni per «sistemi radiomobili ad accesso multiplo» (TETRA)

EN 301 489-18 V1.2.1

Data scaduta

(30.11.2005)

Articolo 3, par.1, lettera b)

ETSI

EN 301 489-19 V1.2.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; Parte 19: Condizioni specifiche stazioni mobili terrestri solo riceventi (ROMES) operative nella banda 1,5GHz che forniscono comunicazioni di dati

EN 301 489-19 V1.1.1

Data scaduta

(30.11.2005)

Articolo 3, par.1, lettera b)

ETSI

EN 301 489-2 V1.3.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; Parte 2: Condizioni specifiche per le apparecchiature radio cerca-persone

EN 301 489-02 V1.2.1

Data scaduta

(30.11.2005)

Articolo 3, par.1, lettera b)

ETSI

EN 301 489-20 V1.2.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; Parte 20: Condizioni specifiche per stazioni di terra mobili (MES) utilizzate nei servizi satellitari mobili (MSS)

EN 301 489-20 V1.1.1

Data scaduta

(30.11.2005)

Articolo 3, par.1, lettera b)

ETSI

EN 301 489-22 V1.3.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; Parte 22: Condizioni specifiche per apparecchiature VHF fisse e mobili di terra per l'aeronautica

EN 301 489-22 V1.2.1

Data scaduta

(28.2.2007)

Articolo 3, par.1, lettera b)

ETSI

EN 301 489-23 V1.3.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; Parte 23: Condizioni specifiche per stazioni radio base, ripetitori e apparecchiature ausiliarie per IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA)

EN 301 489-23 V1.2.1

31.5.2009

Articolo 3, par.1, lettera b)

ETSI

EN 301 489-24 V1.4.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; Parte 24: Condizioni specifiche per radio mobili e portatili ed apparecchiature ausiliarie per IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA)

EN 301 489-24 V1.3.1

EN 301 489-24 V1.3.1

31.5.2009

Articolo 3, par.1, lettera b)

ETSI

EN 301 489-25 V2.3.2 (7-2005)

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Norma di Compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; Parte 25: Condizioni specifiche per stazioni mobili e apparecchiature ausiliarie per CDMA 1x Spread Spectrum

EN 301 489-25 V2.2.1

Data scaduta

(30.4.2007)

Articolo 3, par.1, lettera b)

ETSI

EN 301 489-26 V2.3.2

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Norma di Compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; Parte 26: Condizioni specifiche per stazioni basi, ripetitori e apparecchiature ausiliarie per CDMA 1x Spread Spectrum

EN 301 489-26 V2.2.1

Data scaduta

(30.4.2007)

Articolo 3, par.1, lettera b)

ETSI

EN 301 489-27 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; Parte 27: Condizioni specifiche per impianti medicali attivi a bassissima potenza (ULP-AMI) e relativi dispostivi periferici (ULP-AMI-P)

 

 

Articolo 3, par.1, lettera b)

ETSI

EN 301 489-28 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; Parte 28: Condizioni specifiche per collegamenti video digitali senza fili

 

 

Articolo 3, par.1, lettera b)

ETSI

EN 301 489-29 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; Parte 29:: Requisiti specifici per dispositivi medici per servizio dati (MEDS) che operano nella gamma di frequenza da 401 MHz a 402 MHz e da 405 MHz a 406 MHz

 

 

Articolo 3, par.1, lettera b)

ETSI

EN 301 489-3 V1.4.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; Parte 3: Condizioni specifiche per apparecchiature e servizi radio breve portata (SRD) operanti su frequenze tra 9 kHz e 40 GHz

EN 301 489-03 V1.3.1

Data scaduta

(30.11.2005)

Articolo 3, par.1, lettera b)

ETSI

EN 301 489-31 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; Parte 31: EMC per apparecchiature radio nella banda da 9 a 315 kHz per dispositivi medici impiantabili attivi a bassissima potenza (ULP-AMI) e relativi dispostivi periferici (ULP-AMI-P)

 

 

Articolo 3, par.1, lettera b)

ETSI

EN 301 489-32 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; Parte 32: Applicazioni radar per le indagini del sottosuolo e per le indagini verticali

 

 

Articolo 3, par.1, lettera b)

ETSI

EN 301 489-33 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Norme di Compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiatura radio e servizi; Parte 33: Condizioni specifiche per dispositivi di comunicazioni a banda ultralarga (UWB)

 

 

Articolo 3, par.1, lettera b)

ETSI

EN 301 489-4 V1.3.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; Parte 4: Condizione specifiche per collegamenti radio fissi ed apparecchiature ausiliarie

EN 301 489-04 V1.2.1

Data scaduta

(30.11.2005)

Articolo 3, par.1, lettera b)

ETSI

EN 301 489-4 V1.4.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; Parte 4: Condizione specifiche per collegamenti radio fissi, stazioni base per sistemi di trasmissione dati a banda larga, apparecchiature e servizi ausiliari

 

 

 

ETSI

EN 301 489-5 V1.3.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; Parte 5: Condizione specifiche per Radio Mobili terrestri Private (PRM) ed apparecchiature ausiliarie (comunicazioni vocali e/o non vocali)

EN 301 489-05 V1.2.1

Data scaduta

(30.11.2005)

Articolo 3, par.1, lettera b)

ETSI

EN 301 489-6 V1.2.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; Parte 6: Condizioni specifiche per Sistema digitale di telecomunicazioni senza fili (DECT)

EN 301 489-6 V1.1.1

Data scaduta

(30.11.2005)

Articolo 3, par.1, lettera b)

ETSI

EN 301 489-6 V1.3.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; Parte 6: Condizioni specifiche per apparecchiatura digitale di telecomunicazioni senza fili avanzate (DECT)

EN 301 489-6 V1.2.1

31.5.2010

Articolo 3, par.1, lettera b)

ETSI

EN 301 489-7 V1.3.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; Parte 7: Condizioni specifiche per apparecchiature radio mobili e portatili ed apparecchiature ausiliarie per sistemi di telecomunicazioni radio cellulari digitali (GSM e DCS)

EN 301 489-07 V1.2.1

Data scaduta

(31.1.2009)

Articolo 3, par.1, lettera b)

ETSI

EN 301 489-8 V1.2.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; Parte 8: Condizioni specifiche per stazioni base GSM

EN 301 489-08 V1.1.1

Data scaduta

(30.11.2005)

Articolo 3, par.1, lettera b)

ETSI

EN 301 489-9 V1.3.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; Parte 9: Condizioni specifiche per microfoni senza fili, apparecchiature di collegamento audio a radiofrequenza (RF), apparati audio senza fili e auricolari di monitoraggio

EN 301 489-9 V1.2.1

Data scaduta

(30.11.2005)

Articolo 3, par.1, lettera b)

ETSI

EN 301 489-9 V1.4.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; Parte 9: Condizioni specifiche per microfoni senza fili, apparecchiature di collegamento audio a radiofrequenza (RF), apparati audio senza fili e auricolari di monitoraggio

EN 301 489-9 V1.3.1

31.8.2009

Articolo 3, par.1, lettera b)

ETSI

EN 301 502 V8.1.2

Norma armonizzata EN per il Sistema Globale per Comunicazioni Mobili (GSM); che definisce i requisiti essenziali in base all'articolo 3, par.2 della direttiva R&TTE; Stazione base e ripetitore (GSM 13.21 versione 8.0.1, edizione 1999)

EN 301 502 V7.0.1

Data scaduta

(30.4.2002)

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 511 V9.0.2

Sistemi globali per la comunicazione mobile (GSM); Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali in base all'articolo 3, par.2 della direttiva R&TTE (1999/5/EC) per stazioni mobili nella banda GSM 900 e GSM 1 800

EN 301 511 V7.0.1

Data scaduta

(30.6.2004)

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 526 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Norma armonizzata EN per stazioni mobili CDMA a spettro espanso operanti nella banda di frequenza a 450 MHz delle reti cellulari (CDMA 450) e nelle bande PAMR a 410, 450 e 870 MHz (CDMA-PAMR) relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3, par.2 della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 681 V1.3.2

Stazioni e sistemi satellitari di terra (SES); Norma armonizzata EN per Stazioni di terra mobili (MES) di sistemi satellitari mobili geostazionari, incluse stazioni di terra palmari, per reti di comunicazione privata satellitare (S-PCN) nelle bande 1,5/1,6GHz nel Servizio Satellitare Mobile (MSS), relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R&TTE

EN 301 681 V1.2.1

Data scaduta

(31.3.2006)

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 721 V1.2.1

Stazioni e sistemi satellitari di terra (SES); Norma armonizzata EN per stazioni mobili terrestri (MES) che forniscono comunicazioni dati a bassa velocità (LBRDC) e utilizzano satelliti in orbita bassa operanti sotto 1 GHz relativamente ai requisiti essenziali dell’articolo 3, par.2 della direttiva R&TTE

EN 301 721 V1.1.1

Data scaduta

(31.3.2002)

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 783-2 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Servizio mobile terrestre; Apparecchiature per radio amatori disponibili in commercio; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 796 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Norma armonizzata EN per apparecchi telefonici senza fili CT1 e CT1+ che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 797 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Norma armonizzata EN per apparecchi telefonici senza fili (CT2) che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 839-2 V1.2.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Dispositivi a breve portata (SRD); Impianti medicali attivi a bassissima potenza (ULP-AMI) e relativi dispositivi periferici (ULP-AMI-P) operanti nella gamma di frequenza da 402 MHz a 405 MHz; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva R&TTE

EN 301 839-2 V1.1.1

31.3.2009

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 840-2 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Radio microfoni digitali funzionanti nella banda CEPT armonizzata da 1 785 MHz a 1 800 MHz: Parte 2: Norma armonizzata EN in base all'articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 843-1 V1.2.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Norma di Compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio marittimi; Parte 1: Requisiti tecnici comuni

EN 301 843-1 V1.1.1

Data scaduta

(31.3.2006)

Articolo 3, par.1, lettera b)

ETSI

EN 301 843-2 V1.2.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Norma di Compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio marittimi; Parte 2: Condizioni specifiche per trasmettitori e ricevitori per radiotelefoni

EN 301 843-2 V1.1.1

Data scaduta

(31.3.2006)

Articolo 3, par.1, lettera b)

ETSI

EN 301 843-4 V1.2.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Norma di Compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio marittimi; Parte 4: Condizioni specifiche per ricevitori NAVTEX in banda stretta a stampa diretta (NBDP)

EN 301 843-4 V1.1.1

Data scaduta

(31.3.2006)

Articolo 3, par.1, lettera b)

ETSI

EN 301 843-5 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Norma di Compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio marittimi; Parte 5: Condizioni specifiche per trasmettitori e ricevitori per radiotelefoni MF/HF

 

 

Articolo 3, par.1, lettera b)

ETSI

EN 301 843-6 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Norma di Compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio marittimi; Parte 6: Condizioni specifiche per stazioni terrestri a bordo di navi, operanti nelle bande di frequenze al di sopra di 3 GHz

 

 

Articolo 3, par.1, lettera b)

ETSI

EN 301 893 V1.4.1 (2)

Accesso alle reti a banda larga (BRAN): RLAN ad elevate prestazioni nella banda di frequenze 5 GHz; Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva R&TTE

EN 301 893 V1.3.1

31.3.2009

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 893 V1.5.1

Accesso alle reti a banda larga (BRAN); Radio LAN (RLAN) ad alte prestazioni nella banda 5 GHz; Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, par. 2 della Direttiva R&TTE

EN 301 893 V1.4.1

30.6.2010

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 908-1 V3.2.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Stazioni Base (BS) e Terminali Mobili (UE) per le reti cellulari di terza generazione IMT-2000; Parte 1: Norma armonizzata EN per IMT 2000, introduzione e requisiti comuni, relativi ai requisiti essenziali dell'articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE

EN 301 908-01 V2.2.1

Data scaduta

(31.1.2009)

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 908-10 V2.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Stazioni Base (BS) e Terminali Mobili (UE) per le reti cellulari di terza generazione IMT-2000; Parte 10: Norma armonizzata EN per IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE

EN 301 908-10 V1.1.1

Data scaduta

(30.9.2005)

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 908-10 V4.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Stazioni Base (BS), Ripetitori e Terminali Mobili (UE) per le reti cellulari di terza generazione IMT-2000; Parte 11: Norma armonizzata EN per IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE

 

 

 

ETSI

EN 301 908-11 V3.2.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Stazioni Base (BS), Ripetitori e Terminali Mobili (UE) per le reti cellulari di terza generazione IMT-2000; Parte 11: Norma armonizzata EN per IMT-2000, CDMA Direct Spread (UTRA FDD) (Ripetitori) che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE

EN 301 908-11 V2.3.1

Data scaduta

(31.1.2009)

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 908-12 V3.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Stazioni Base (BS), Ripetitori e Terminali Mobili (UE) per le reti cellulari di terza generazione IMT-2000; Parte 12: Norma armonizzata EN per IMT 2000, CDMA Multi-Portante (cdma2000) (Ripetitori) che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 908-2 V3.2.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Stazioni Base (BS) e Terminali Mobili (UE) per le reti cellulari di terza generazione IMT-2000; Parte 2: Norma armonizzata EN per IMT-2000, CDMA Direct Spread (UTRA FDD) (UE) che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE

EN 301 908-02 V2.2.1

Data scaduta

(31.1.2009)

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 908-3 V3.2.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Stazioni Base (BS) e Terminali Mobili (UE) per le reti cellulari di terza generazione IMT-2000; Parte 3: Norma armonizzata EN per IMT-2000, CDMA Direct Spread (UTRA FDD) (BS) che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE

EN 301 908-03 V2.2.1

Data scaduta

(31.1.2009)

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 908-4 V3.2.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Stazioni Base (BS), Ripetitori e Terminali Mobili (UE) per le reti cellulari di terza generazione IMT-2000; Parte 4: Norma armonizzata EN per IMT 2000, CDMA Multi-Portante (cdma2000) (UE) che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE

EN 301 908-04 V2.2.1

31.5.2009

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 908-5 V3.2.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Stazioni Base (BS), Ripetitori e Terminali Mobili (UE) per le reti cellulari di terza generazione IMT-2000; Parte 5: Norma armonizzata EN per IMT 2000, CDMA Multi-Portante (cdma2000) (BS) che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE

EN 301 908-05 V2.2.1

31.5.2009

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 908-6 V3.2.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Stazioni Base (BS), Ripetitori e Terminali Mobili (UE) per le reti cellulari di terza generazione IMT-2000; Parte 6: Norma armonizzata EN per IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (UE) che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE

EN 301 908-06 V2.2.1

31.5.2009

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 908-7 V3.2.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Stazioni Base (BS) e Terminali Mobili (UE) per le reti cellulari di terza generazione IMT-2000; Parte 7: Norma armonizzata EN per IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (BS) che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE

EN 301 908-07 V2.2.2 & EN 301 908-07 V2.2.1

Data scaduta

(31.1.2009)

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 908-8 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Stazioni Base (BS) e Terminali Mobili (UE) per le reti cellulari di terza generazione IMT-2000; Parte 8: Norma armonizzata EN per IMT-2000, TDMA Singola Portante (UWC 136) (UE) che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 908-9 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Stazioni Base (BS) e Terminali Mobili (UE) per le reti cellulari di terza generazione IMT-2000; Parte 9: Norma armonizzata EN per IMT-2000, TDMA Singola Portante (UWC 136) (BS) che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 929-2 V1.2.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Trasmettitori e ricevitori VHF di Stazioni Costiere per GMDSS e altre applicazioni nei servizi mobili marittimi; Parte 2: Norma armonizzata EN per l'articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE

EN 301 929-2 V1.1.1

Data scaduta

(30.11.2008)

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 301 997-2 V1.1.1

Trasmissione e Multiplexing (TM); Sistemi Multipunto; Apparati Radio per Sistemi «Wireless» Multimediali (MWS) nella banda di frequenza 40,5 GHz - 43,5 GHz; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 017-2 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Trasmettitori del servizio di radiodiffusione audio in modulazione di ampiezza (AM); Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 018-2 V1.2.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Apparati trasmittenti per servizi di radio diffusione in Modulazione di frequenza (FM); Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE

EN 302 018-2 V1.1.1

Data scaduta

(30.11.2007)

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 054-2 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Sistemi Ausiliari della Meteorologia (Met Aids); Apparati radiosonde operanti nella banda di frequenza da 400,15 MHz a 406 MHz con livelli di potenza fino a 200 mW; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 064-2 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Collegamenti video senza fili (WVL) operanti nella banda di frequenze da 1,3 GHz a 50 GHz; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 065 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); tecnologie in banda ultra larga (UWB) per scopi di comunicazione; Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali di cui all’articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 066-2 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Dispositivi a breve portata (SRD); Applicazioni radar per le indagini del sottosuolo e per le indagini verticali; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 066-2 V1.2.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Sistemi di mappatura mediante applicazioni di radar per l'introspezione del suolo (GPR/WPR); Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva R&TTE

EN 302 066-2 V1.1.1

30.11.2009

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 077-2 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Apparecchiature di trasmissione per il servizio di radiodiffusione di segnali audio digitali terrestri (DAB-T); Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302186 V1.1.1

Stazioni e sistemi satellitari di terra (SES); Norma armonizzata EN per stazioni terrene d’aeromobile (AESs) che operano nelle bande di frequenza 11/12/14 GHz, che soddisfa i requisiti essenziali di cui all'art. 3, par. 2 della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 194-2 V1.1.2

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Radar per navigazione usato in vie d'acqua interne; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 195-2 V1.1.1 (3-2004)

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Apparecchiature radio nella banda da 9 kHz a 315 kHz per impianti medicali attivi a bassissima potenza (ULP-AMI) e relativi accessori; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 208-2 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Apparecchiature di identificazione a radio frequenza operanti nella banda da 865 Mhz a 868 Mhz con livelli di potenza fino a 2W; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 208-2 V1.2.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Apparecchiature di identificazione a radio frequenza operanti nella banda da 865 Mhz a 868 Mhz con livelli di potenza fino a 2W; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva R&TTE

EN 302 208-2 V1.1.1

31.12.2009

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 217-2-2 V1.2.3

Sistemi radio fissi; Caratteristiche e requisiti per apparati punto punto e relative antenne; Parte 22: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE per i sistemi digitali operanti in bande di frequenza ove sia applicato coordinamento di frequenza

EN 302 217-2-2 V1.1.3

31.5.2009

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 217-2-2 V1.3.1

Sistemi radio fissi; Caratteristiche e requisiti per apparati punto punto e relative antenne; Parte 2-2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali per l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva R&TTE dei sistemi digitali operanti in bande di frequenza ove sia applicato coordinamento di frequenza

 

 

 

ETSI

EN 302 217-3 V1.1.3

Sistemi radio fissi; Caratteristiche e requisiti per apparati punto punto e relative antenne; Parte 3: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE per i sistemi operanti in bande di frequenza ove non sia applicato coordinamento di frequenza

EN 301 751 V1.2.1

Data scaduta

(31.5.2007)

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 217-3 V1.2.1

Sistemi radio fissi; Caratteristiche e requisiti per apparati punto punto e relative antenne; Parte 3: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE per apparati operanti in bande di frequenza ove non sia applicato coordinamento di frequenza o siano applicate procedure semplificate

EN 302 217-3 V1.1.3

30.11.2009

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 217-4-2 V1.2.1

Sistemi radio fissi; Caratteristiche e requisiti per apparati punto punto e relative antenne; Parte 4-2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE relativi alle antenne

EN 302 217-4-2 V1.1.3

Data scaduta

(31.3.2008)

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 217-4-2 V1.3.1

Sistemi radio fissi; Caratteristiche e requisiti per apparati punto punto e relative antenne; Parte 4-2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE relativi alle antenne

EN 302 217-4-2 V1.2.1

31.7.2009

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 217-4-2 V1.4.1

Sistemi radio fissi; Caratteristiche e requisiti per apparati punto punto e relative antenne; Parte 4-2: Norma armonizzata EN riguardante i requisiti essenziali per l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva R&TTE delle antenne

 

 

 

ETSI

EN 302 245-2 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Apparecchiature di trasmissione per il servizio di radiodiffusione Digital Radio Mondiale (DRM); Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 248 V1.1.2

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Navigazione radar per l’uso su navi non – SOLAS; Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 264-2 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Dispositivi a breve portata; Trasporto stradale e traffico telematici (RTTT); Apparecchiatura radar a banda stretta che opera da 77 GHz a 81 GHz; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della Direttiva R&TTE

 

 

 

ETSI

EN 302 288-2 V1.2.2

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Dispositivi a breve portata; Telematica per il Traffico e il Trasporto su strada (RTTT); Apparati radar a breve portata operanti nella banda di frequenze 24 GHz; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva R&TTE

EN 302 288-2 V1.2.1

31.5.2009

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 288-2 V1.3.2

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Dispositivi a breve portata; Telematica per il Traffico e il Trasporto su strada (RTTT); Apparati radar per comunicazioni a corto raggio operanti nella banda 24 GHz; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali di cui sell’articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE

EN 302 208 V1.2.2

31.10.2010

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 291-2 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Dispositivi a breve portata (SRD); Apparecchiature di prossimità induttive per comunicazioni dati operanti a 13,56 MHz; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 296 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Apparecchiature di trasmissione per il servizio di radiodiffusione della televisione digitale terrestre (DVB-T); Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 297 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Apparecchiature di trasmissione per il servizio di radiodiffusione televisiva analogica; Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 326-2 V1.2.2

Sistemi radio fissi; Apparati ed antenne per sistemi multi-punto; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE per i sistemi digitali multi-punto

EN 302 326-2 V1.1.2

31.3.2009

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 326-3 V1.2.2

Sistemi radio fissi; Apparati multi-punto e relative antenne; Parte 3: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE per le antenne radio multi-punto

EN 302 326-3 V1.1.2

31.3.2009

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 326-3 V1.3.1

Sistemi radio fissi; Apparati multi-punto e relative antenne; Parte 3: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE per le antenne radio multi-punto

EN 302 326-3 V1.2.2

31.10.2009

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 340 V1.1.1

Stazioni e sistemi satellitari di terra (SES); Norma armonizzata EN per stazioni satellitari di terra a bordo di navi (ESV) operanti nelle bande di frequenza a 11/12/14 GHz riservate ai servizi satellitari fissi (FSS), relativa ai requisiti essenziali dell'articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 372-2 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Dispositivi a breve portata (SRD); Apparati per la rilevazione e il movimento; Radar per la rilevazione del livello del serbatoio (TLPR) operanti nelle bande di frequenze a 5,8, 10, 25, 61 e 77 GHz; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 426 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Norma armonizzata EN per ripetitori CDMA a spettro espanso operanti nella banda di frequenza a 450 MHz delle reti cellulari (CDMA 450) e nelle bande PAMR a 410, 450 e 870 MHz (CDMA PAMR) che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 435-2 V1.2.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Dispositivi a breve portata (SRD); Caratteristiche tecniche per apparecchi SRD che utilizzano tecnologia a banda ultra larga (UWB); Analisi dei materiali di costruzione e classificazione delle applicazioni degli apparecchi che operano nella banda di frequenza da 2,2 GHz a 8 GHz; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 448 V1.1.1

Stazioni e sistemi satellitari terrestri (SES); Norma armonizzata EN per stazioni terrestri di monitoraggio poste su treni (ESTs) che operano nelle bande di frequenza 14/12 GHz che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 454-2 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Sistemi Ausiliari della Meteorologia (Met Aids); Apparati radiosonde operanti nella banda di frequenza da 1 668,4 MHz a 1 690 MHz; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 480 V1.1.2

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Norma armonizzata EN per sistemi GSM a bordo di aeromobili che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 500-2 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Dispositivi a breve portata (SRD) che utilizzano tecnologia a banda ultra larga (UWB); Apparecchiature di localizzazione che operano nella gamma di frequenza da 6 GHz a 8,5 GHz; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 500-2 V1.2.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Dispositivi a breve portata (SRD) che utilizzano tecnologia a banda ultra larga (UWB); Apparecchiatura per localizzazione tracciato che opera nella gamma di frequenza da 6 GHz a 8,5 GHz; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva R&TTE

EN 302 500-2 V1.1.1

31.3.2010

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 502 V1.1.1

Accesso alle reti a banda larga (BRAN): sistemi di trasmissione dati a banda larga fissa a 5,8 GHz. Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 502 V1.2.1

Accesso alle reti a banda larga (BRAN): sistemi di trasmissione dati a banda larga fissa a 5,8 GHz. Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali di cui all’’articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE

EN 302 502 V1.1.1

31.3.2010

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 510-2 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Apparecchiatura radiofonica nella gamma di frequenza 30 megahertz - 37.5 megahertz per accessori ed dispositivi medici impiantabili attivi a membrana a bassissima potenza; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 536-2 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Dispositivi a breve portata (SRD); Apparecchiature radio operanti nella banda di frequenza tra 315 kHz e 600 kHz; Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 537-2 V1.1.2

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Dispositivi a breve portata (SRD); Sistemi a bassissima potenza per servizi di dati medici che operano nelle gamme di frequenza da 401 MHz a 402 MHz e da 405 MHz a 406 MHz: Parte 2: Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 544-1 V1.1.1

Sistemi di trasmissione dati a banda larga che operano nella gamma di frequenza da 2 500 MHz a 2 690 MHz; Parte 1: Stazioni base TDD; Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della Direttiva R&TTE

 

 

 

ETSI

EN 302 544-2 V1.1.1

Sistemi di trasmissione dati a banda larga che operano nella gamma di frequenza da 2 500 MHz a 2 690 MHz; Parte 2: Stazioni terminali mobili TDD; Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali di cui sell’articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 561 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Servizio mobile terrestre; Apparati radio che utilizzano modulazione ad inviluppo costante e non costante e operanti con una larghezza di banda (canale) di 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz o 150 kHz; Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 567 V1.1.1

Reti di accesso radio a larga banda (BRAN); Sistemi Multi Gigabit WAS/RLAN a 60 GHz; Norme armonizzate EN soddisfacenti i requisiti dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva R&TTE

 

 

 

ETSI

EN 302 571 V1.1.1

Sistemi intelligenti di trasporto (ITS); Apparecchiatura per radiocomunicazioni operanti nella gamma di frequenza da 5855 MHz A 5925 Mhz; Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell’articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 608 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Dispositivi a breve portata (SRD); Apparati radio per sistemi di trasmissione ferroviari Eurobalise; Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 609 V1.1.1

Compatibilità elettromagnetica e questioni relative allo spettro delle radiofrequenze (ERM); Dispositivi a breve portata (SRD); Apparati radio per sistemi di trasmissione ferroviari Euroloop; Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 302 623 V1.1.1

Sistemi di accesso senza fili a banda larga (BWA) che operano nella gamma di frequenza da 3 400 MHz a 3 800 MHz; Stazioni per terminale mobile; Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 303 035-1 V1.2.1

Norma armonizzata EN per apparati TETRA che soddisfa i requisiti essenziali dell' articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE; Parte 1: Voce e dati (V+D)

EN 303 035-1 V1.1.1

Data scaduta

(30.9.2003)

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

EN 303 035-2 V1.2.2

Norma armonizzata EN per apparati TETRA che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3, par. 2 della direttiva R&TTE; Parte 2: Modo Operativo Diretto (Direct Mode Operation DMO)

EN 303 035-2 V1.2.1

Data scaduta

(31.10.2004)

Articolo 3, paragrafo 2

ETSI

ETS 300 487/A1:1997

Sistemi e stazioni satellitari di terra (SES); Stazioni di terra mobili di sola ricezione (ROMES) che operano nella banda di 1,5 GHz e forniscono comunicazioni dati; Caratteristiche tecniche di radiofrequenze (EF)

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

CEN: Avenue Marnix/Marnixlaan 17, B - 1000 Brussels, tel: (32-2) 550 08 11, fax: (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix/Marnixlaan 17, B - 1000 Brussels, tel: (32-2) 519 68 71, fax: (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel: (33) 492 94 42 12, fax: (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

Nota 1:

in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow») fissata dall’organismo europeo di normalizzazione, ma si segnala agli utenti di queste norme che, in casi eccezionali, può non essere così.

Nota 2.1:

la nuova norma (o quella modificata) ha lo stesso campo d’applicazione della norma superata. Alla data stabilita, la norma superata cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Nota 2.2:

la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Nota 2.3:

la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva per quei prodotti che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva per i prodotti che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.

Nota 3:

in caso di modifiche, la norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, le sue eventuali modifiche precedenti nonché la nuova modifica citata. La norma sostituita (colonna 4) consiste perciò nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue eventuali modifiche precedenti ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma superata cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Esempio: Per la EN 60215:1989, si applica quanto segue:

CENELEC

EN 60215:1989

 

 

 

Radiotrasmettitori - Norme di sicurezza

(IEC 60215:1987)

[La norma di riferimento è EN 60215:1989]

Nessuno

[Non c’è norma sostituita]

Art. 3, par.1, lett. a) (& Art. 2 2006/95/CE)

Modifica A1:1992 alla EN 60215:1989

(IEC 60215:1987/A1:1990)

[La norma di riferimento è EN 60215:1989

+A1:1992 to EN 60215:1989]

Nota 3

[La norma sostituita è EN 60215:1989]

Data scaduta

(1.6.1993)

Modifica A2: 1994 alla EN 60215: 1989

(IEC 60215:1987/A2:1993)

[La norma di riferimento è EN 60215:1989

+A1:1992 to EN 60215:1989

+A1:1994 to EN 60215:1989]

Nota 3

[La norma sostituita è EN 60215:1989 +A1:1992 alla EN 60215:1989]

Data scaduta

(15.7.1995)

Nota 4:

EN 301 489-1 contiene i requisiti comuni CEM relativi all'emissione e all'immunità per tutte le attrezzature radio e deve essere utilizzata unitamente all'apposita parte «radio» di questa norma, al fine di dimostrare la presunta conformità all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) della direttiva.

Nota:

inoltre, le norme pubblicate ai sensi delle direttive 2006/95/CE, 2004/108/CE, 90/385/CEE e 93/42/CEE possono essere utilizzate per dimostrare la conformità con l’art. 3, paragrafo 1, lettera a) e con l’art 3, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 1999/5/CE,

si presume che i prodotti ottemperino alla direttiva quando soddisfano i requisiti nell'ambito delle condizioni di utilizzo cui sono destinati,

questo elenco sostituisce tutti i precedenti elenchi pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


(1)  Questa versione della norma conferisce presunzione di conformità ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/5/CE alla seguente condizione: l'apparecchio deve applicare un meccanismo adeguato di condivisione dello spettro, ad esempio le tecniche LBT (Listen Before Talk), DAA (Detect And Avoid), ecc., per essere conforme al requisito specificato nella clausola 4.3.5 di questa versione. Tale meccanismo facilita la condivisione tra le varie tecnologie ed applicazioni esistenti e in caso di congestione garantirà agli utenti un accesso paritario e quindi una degradazione progressiva (graceful degradation) del servizio per tutti gli utenti.

Metodi armonizzati di valutazione dell'efficienza dei vari meccanismi di condivisione sono in corso di elaborazione presso l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione ETSI, nel progetto EN 300 328, versione 1.8.1.

(2)  La presente versione della norma conferisce presunzione di conformità alle prescrizioni dell'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 1999/5/CE nel rispetto delle seguenti condizioni supplementari: il dispositivo di selezione dinamica della frequenza (DFS, Dynamic Frequency Selection) di cui sono dotate apparecchiature che trasmettono nella banda di frequenze 5 600-5 650 MHz, deve essere anche in grado di rilevare radar meteorologici che utilizzino impulsi ad intervalli di tempo non costanti. Nel far riferimento a questi ultimi si parla spesso di PRF (Pulse Repetition Frequencies, frequenze di ripetizione degli impulsi), sfalsate («staggered») o alternate («interleaved»), che arrivano fino a tre valori diversi di PRF. A partire dal 1o aprile 2009 le prescrizioni per il rilevamento delle suddette PRF sfalsate o alternate vengono estese alle fasce 5 250-5 350 MHz e 5 470-5 725 MHz. A partire dalla stessa data le apparecchiature che trasmettono nella banda di frequenze 5 600-5 650 MHz devono anche essere in grado di rilevare ampiezze di impulso fino a 0,8 μ e devono effettuare un CAC (Channel Availability Check, controllo di disponibilità del canale) ogni 10 min o equivalente, per tenere conto del fatto che i radar meteorologici possono effettuare scansioni di calibrazione rumore solo riceventi. Nel progetto EN 301 893 v 1.5.1. l'ETSI ha proposto metodi armonizzati per valutare tali prescrizioni supplementari.