ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.CE2009.285.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 285E

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
26 novembre 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

Parlamento europeoSESSIONE 2008-2009Sedute dal 5 giugno 2008TESTI APPROVATIIl processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 189 E del 26.7.2008.

 

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo

 

Giovedì 5 giugno 2008

2009/C 285E/01

Attuare la politica commerciale attraverso norme e procedure efficaci in materia di importazione ed esportazione
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 su norme e procedure efficaci in tema d'importazione ed esportazione al servizio della politica commerciale (2007/2256(INI))

1

2009/C 285E/02

Peggioramento della situazione in Georgia
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 sulla situazione in Georgia

7

2009/C 285E/03

Relazione annuale 2006 sulla PESC
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 sulla relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sugli aspetti principali e le scelte di base della politica estera e di sicurezza comune (PESC), presentata al Parlamento europeo in applicazione della sezione G, punto 43, dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 — (2007/2219(INI))

11

2009/C 285E/04

Strategia europea in materia di sicurezza, PESD
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza e la PESD (2008/2003(INI))

23

2009/C 285E/05

Vertice UE-Stati Uniti
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 sul prossimo vertice UE-Stati Uniti

32

2009/C 285E/06

Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 sul processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo

39

2009/C 285E/07

Futuro dei giovani agricoltori nel quadro dell'attuale riforma della PAC
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 sul futuro dei giovani agricoltori nel quadro dell'attuale riforma della PAC (2007/2194(INI))

43

2009/C 285E/08

Lavori dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE (2007)
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 sui lavori dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE nel 2007 (2007/2180(INI))

51

2009/C 285E/09

Concorrenza — Indagine settoriale riguardante l'attività bancaria al dettaglio
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 sulla concorrenza: indagine settoriale riguardante l'attività bancaria al dettaglio (2007/2201(INI))

55

2009/C 285E/10

Libro verde sui servizi finanziari al dettaglio nel mercato unico
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 sul Libro verde sui servizi finanziari al dettaglio nel mercato unico (2007/2287(INI))

61

2009/C 285E/11

Malattie reumatiche
Dichiarazione del Parlamento europeo sulle malattie reumatiche

67

 

 

Parlamento europeo

 

Giovedì 5 giugno 2008

2009/C 285E/12

Misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1405/2006 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 (COM(2008)0168 — C6-0175/2008 — 2008/0065(CNS))

69

2009/C 285E/13

Progetto di bilancio rettificativo 3/2008
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2008 dell'Unione europea per l'esercizio 2008, Sezione III — Commissione, Sezione VI — Comitato economico e osociale europeo (9903/2008 — C6-0206/2008 — 2008/2095(BUD))

70

2009/C 285E/14

Progetto di bilancio rettificativo 4/2008
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2008 dell'Unione europea per l'esercizio 2008, Sezione III — Commissione (9904/2008 — C6-0207/2008 — 2008/2094(BUD))

71

2009/C 285E/15

Rete di punti di contatto contro la corruzione *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 sull'iniziativa della Repubblica federale di Germania in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa a una rete di punti di contatto contro la corruzione (11231/2007 — C6-0240/2007 — 2007/0809(CNS))

72

2009/C 285E/16

Sistema comunitario contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (COM(2007)0602 — C6-0454/2007 — 2007/0223(CNS))

74

2009/C 285E/17

Protezione degli ecosistemi marini vulnerabili *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili d'alto mare dagli effetti negativi degli attrezzi da pesca di fondo (COM(2007)0605 — C6-0453/2007 — 2007/0224(CNS))

90

2009/C 285E/18

Mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'UE
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2008)0200 — C6-0164/2008 — 2008/2091(ACI))

96

2009/C 285E/19

Trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con pullman e autobus (rifusione) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato di servizi di trasporto effettuati con autobus (rifusione) (COM(2007)0264 — C6-0147/2007 — 2007/0097(COD))

98

P6_TC1-COD(2007)0097Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 giugno 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato di servizi di trasporto effettuati con autobus e recante modifica del regolamento (CE) n. 561/2006 (rifusione)

99

2009/C 285E/20

Igiene dei prodotti alimentari ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento n. 11, riguardante l'abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto, emanato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea e il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari (COM(2007)0090 — C6-0211/2007 — 2007/0037B(COD))

122

P6_TC1-COD(2007)0037BPosizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 giugno 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari

123

2009/C 285E/21

Divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali (COM(2007)0292 — C6-0154/2007 — 2007/0102(COD))

125

P6_TC1-COD(2007)0102Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 giugno 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali

125

2009/C 285E/22

Preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) nn. 552/97 e 1933/2006 e i regolamenti (CE) nn. 964/2007 e 1100/2006 della Commissione (COM(2007)0857 — C6-0051/2008 — 2007/0289(CNS))

126

Significato dei simboli utilizzati

*

procedura di consultazione

**I

procedura di cooperazione, prima lettura

**II

procedura di cooperazione, seconda lettura

***

parere conforme

***I

procedura di codecisione, prima lettura

***II

procedura di codecisione, seconda lettura

***III

procedura di codecisione, terza lettura

(La procedura di applicazione è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono indicate dal simbolo ▐ .

Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo semplice e le soppressioni sono indicate dal simbolo ║.

IT

 


Parlamento europeoSESSIONE 2008-2009Sedute dal 5 giugno 2008TESTI APPROVATIIl processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 189 E del 26.7.2008.

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Giovedì 5 giugno 2008

26.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 285/1


Giovedì 5 giugno 2008
Attuare la politica commerciale attraverso norme e procedure efficaci in materia di importazione ed esportazione

P6_TA(2008)0247

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 su norme e procedure efficaci in tema d'importazione ed esportazione al servizio della politica commerciale (2007/2256(INI))

2009/C 285 E/01

Il Parlamento europeo,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 23-31, 95, 133 e 135,

visto il trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 in corso di ratifica da parte degli Stati membri,

vista la convenzione che istituisce un consiglio di cooperazione doganale, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950 ed entrata in vigore il 4 novembre 1952,

visto l'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) del 1994, in particolare gli articoli V, VIII e X,

vista la dichiarazione ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) approvata a Singapore il 13 dicembre 1996, in particolare il punto 21,

vista la dichiarazione ministeriale dell'OMC approvata a Doha il 14 novembre 2001, in particolare il punto 27,

vista la decisione adottata dal Consiglio generale dell'OMC il 1o agosto 2004, in particolare l'allegato D sulle modalità relative ai negoziati sulla facilitazione degli scambi,

vista la dichiarazione ministeriale dell'OMC approvata a Hong Kong il 18 dicembre 2005, in particolare il punto 33 e l'allegato E,

viste le relazioni del gruppo speciale e dell'organo di composizione delle controversie dell'OMC nella causa (WT/DS315) Comunità europee — talune questioni doganali,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1),

vista la sua posizione in seconda lettura del 19 febbraio 2008 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (2),

vista la decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (3),

vista la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione per le dogane nella Comunità (Dogana 2013), (COM(2006)0201),

vista la comunicazione della Commissione del 16 marzo 2005 dal titolo «Le norme di origine nei regimi commerciali preferenziali — Orientamenti per il futuro» (COM(2005)0100),

vista la comunicazione della Commissione del 1o aprile 2008 dal titolo «Strategia per l'evoluzione dell'unione doganale» (COM(2008)0169),

visto il progetto di regolamento (TAXUD 2046/2007) della Commissione sulle norme d'origine del sistema delle preferenze generalizzate in corso di esame da parte del comitato del codice doganale,

vista la convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (Convenzione di Kyoto) nella versione modificata,

vista la proposta di decisione del Consiglio riguardante l'adesione delle Comunità europee all'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) e l'esercizio in via transitoria di diritti e obblighi identici a quelli dei membri di tale organizzazione (COM(2007)0252),

vista la relazione finale del 15 giugno 2007 della direzione generale «Fiscalità e Unione doganale» della Commissione sul ruolo futuro delle dogane,

visti gli atti dell'audizione svoltasi il 19 dicembre 2007 al Parlamento europeo in seno alla commissione per il commercio internazionale sul tema «Norme e procedure efficaci in tema di importazione ed esportazione al servizio della politica commerciale»,

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A6-0184/2008),

A.

considerando che l'unione doganale è uno degli strumenti storici su cui è stata costruita l'integrazione economica e politica del continente europeo,

B.

considerando che i concetti di unione doganale e politica commerciale comune sono reciprocamente consustanziali,

C.

considerando che le norme e le procedure dell'Unione europea in materia d'importazione ed esportazione continuano a svolgere un ruolo essenziale per il buon funzionamento del mercato interno,

D.

considerando che la politica commerciale comune ha subìto, nel corso degli anni, profondi mutamenti che hanno richiesto, e continuano a richiedere, l'adeguamento permanente delle norme e delle procedure in materia d'importazione ed esportazione,

E.

considerando che la politica commerciale comune può funzionare solo se si basa su norme e procedure efficaci in materia di importazione e esportazione delle merci,

F.

considerando che la semplificazione e l'aggiornamento delle norme e procedure in materia d'importazione ed esportazione nell'Unione europea e a livello internazionale costituiscono elementi strategici della competitività commerciale,

G.

considerando che i problemi specifici incontrati dalle piccole e medie imprese (PMI) nell'acquisire familiarità con le norme e le procedure doganali finiscono spesso per ostacolare l'accesso di tali imprese al commercio internazionale, impedendo loro di trarre pienamente beneficio dalle opportunità offerte dalla globalizzazione,

H.

considerando che la corretta determinazione della classificazione tariffaria, dell'origine e del valore delle merci importate è indispensabile per la buona applicazione della tariffa doganale comune, delle preferenze tariffarie, delle disposizioni antidumping e antisovvenzioni e di tutta una serie di altri strumenti di politica commerciale,

I.

considerando che norme e procedure doganali eccessivamente vincolanti o lente ostacolano gli scambi internazionali di merci e sono considerati da parte degli operatori economici, in particolare dalle PMI, tra le principali barriere non tariffarie al commercio,

J.

considerando che il ruolo delle dogane sta allontanandosi dalla semplice raccolta di dazi doganali, funzione che, seppur importante, ha subìto una sensibile contrazione nel corso degli ultimi vent'anni, per orientarsi verso l'applicazione di misure non tariffarie, particolarmente in materia di sicurezza e di lotta contro le contraffazioni, il riciclaggio di capitali e la droga, nonché verso l'applicazione di misure che attengono alla salute, all'ambiente e alla protezione dei consumatori, senza trascurare la raccolta dell'IVA e delle accise all'importazione o anche l'esonero di tali tasse all'esportazione e, evidentemente, il rispetto delle politiche commerciali dell'Unione,

K.

considerando gli sforzi profusi dall'agosto 2004 nell'ambito dell'OMC e del Doha Round per negoziare un accordo multilaterale vincolante in materia di facilitazione del commercio e viste le difficoltà incontrate da molti paesi in via di sviluppo per finanziare i provvedimenti alle frontiere proposti nell'ambito dei suddetti negoziati,

L.

considerando le specifiche difficoltà incontrate dai paesi in via di sviluppo nell'attuazione di regimi doganali efficaci, soprattutto in termini di infrastrutture e attrezzature, nonché di formazione e di integrità del personale,

M.

considerando la necessità di conciliare l'obiettivo essenziale di facilitazione del commercio con quello, non meno fondamentale, dell'efficacia dei controlli,

N.

considerando che le preoccupazioni legate alla sicurezza delle persone e dei beni svolgono un ruolo sempre maggiore nella definizione e applicazione di norme e procedure doganali, in particolare presso taluni grandi partner commerciali dell'Unione,

O.

considerando che le norme europee per la protezione dei consumatori, segnatamente in materia di salute e sicurezza, dovrebbero potersi applicare a tutti i prodotti immessi liberamente in circolazione nel mercato interno, a prescindere dalla loro origine,

P.

considerando i notevoli miglioramenti ottenuti in termini di efficacia e di rapidità grazie a un maggior ricorso all'informatica e ad altre moderne tecnologie per quanto riguarda il trattamento delle transazioni doganali e il controllo delle merci,

Q.

considerando la necessità di tener conto dei requisiti di interoperabilità legati all'impiego di tali dispositivi, come pure dei costi indotti da un tale impiego per le amministrazioni interessate e per gli operatori economici,

R.

considerando che il trattato sull'Unione europea prevede, tra i nuovi obiettivi fondamentali di cui all'articolo 3, paragrafo 5 (corrispondente all'attuale articolo 2, paragrafo 5, così come modificato dall'articolo 1, punto 4, del trattato di Lisbona), che nelle sue relazioni con il resto del mondo l'Unione contribuisce alla protezione dei suoi cittadini; che il suddetto trattato prevede altresì, all'articolo 3, paragrafo 2 (corrispondente all'attuale articolo 2, paragrafo 2, così come altresì modificato dall'articolo 1, punto 4, del trattato di Lisbona), che l'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone, insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne,

S.

considerando che se le norme e procedure doganali dell'Unione sono definite e adottate a livello comunitario, la loro applicazione effettiva si basa sull'azione delle amministrazioni nazionali degli Stati membri,

T.

considerando l'importanza del ruolo svolto dall'OMD nella promozione del commercio attraverso la cooperazione doganale internazionale;

Importanza delle norme e procedure d'importazione e d'esportazione

1.

sottolinea l'importanza dell'efficacia delle norme e procedure in materia di importazione ed esportazione ai fini dell'attuazione della politica commerciale;

2.

ricorda che l'efficacia di qualsiasi misura di politica commerciale dipende in gran parte dalla capacità dell'Unione di assicurarne la corretta applicazione; che ciò riguarda in particolare misure di difesa commerciale e preferenze tariffarie di ogni tipo accordate dall'Unione ai vari partner; che una misura inapplicabile o difficilmente applicabile sul piano doganale è un provvedimento inoperante sul piano commerciale che può determinare gravi distorsioni di concorrenza e innumerevoli danni economici, sociali e/o ambientali collaterali;

3.

deplora che la «fattibilità doganale» di talune iniziative di politica commerciale non sia sempre stata correttamente valutata e considerata; ricorda, ad esempio, i problemi incontrati nel 2005 nell'attuazione del memorandum d'intesa con la Cina sulle importazioni di prodotti tessili, del 10 giugno 2005;

4.

insiste sulla necessità di una migliore cooperazione tra i servizi della Commissione incaricati della politica commerciale e quelli incaricati della politica doganale, in particolare tramite un'integrazione più sistematica di questi ultimi nei gruppi incaricati di negoziare accordi commerciali;

5.

invita la Commissione a porre particolare attenzione ai problemi incontrati dalle PMI, segnatamente facilitando l'adeguamento dei loro sistemi informatici a quelli utilizzati dalle amministrazioni doganali, al minor costo possibile e semplificando loro le modalità d'accesso allo status di operatore economico accreditato;

6.

si compiace dell'ammissione della Comunità europea come membro a pieno titolo dell'OMD a partire dal 1o luglio 2007, ammissione che consacra la sua competenza internazionale in materia di politica doganale e può solo contribuire a rafforzarne la coesione interna; chiede alla Commissione di sostenere tale organizzazione;

Classificazione tariffaria, valore, origine e regimi economici

7.

ricorda la particolare importanza delle norme riguardanti la classificazione tariffaria, il valore e l'origine — preferenziale e non preferenziale — delle merci;

8.

incoraggia la Commissione a operare senza posa ai fini del miglioramento di tali norme, sia a livello comunitario sia nell'ambito multilaterale dell'OMC e dell'OMD, in direzione della trasparenza, della prevedibilità, della semplificazione e dell'efficacia;

9.

deplora il blocco persistente dell'esercizio di armonizzazione delle norme di origine non preferenziale a livello multilaterale, avviato sin dal 1995 sulla base dell'accordo sulle norme di origine (ARO) concluso nel quadro dell'Uruguay Round; ritiene che una tale armonizzazione consentirebbe di applicare in modo più efficace ed equo misure di difesa commerciale in tutto il mondo e un migliore inquadramento delle pratiche in materia di indicazione dell'origine; invita la Commissione a prendere tutte le iniziative possibili per rilanciare e concludere tali negoziati sulla base dei principi stabiliti nell'ARO;

10.

prende atto degli sforzi compiuti dalla Commissione per modernizzare e semplificare le norme di origine preferenziale;

11.

deplora che il Parlamento non sia associato alla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG), attualmente in corso di esame da parte degli Stati membri nell'ambito del comitato del codice doganale, tanto strettamente da esercitare il diritto di controllo preventivo di cui gode nell'ambito della procedura di comitatologia nonostante l'importanza e la forte sensibilità politica della riforma; constata tuttavia che è prevista una presentazione da parte della Commissione sul tema in oggetto dinanzi alla commissione competente del Parlamento;

12.

rileva le forti contestazioni provenienti da taluni settori dell'industria comunitaria, come quello tessile e dell'abbigliamento e quello agro-alimentare, nei confronti di un'applicazione uniforme del criterio del valore aggiunto; chiede alla Commissione e agli Stati membri di tener conto nella misura del possibile di tali critiche giustificate;

13.

rammenta l'importanza, in linea generale, di verificare scrupolosamente che le preferenze concesse ai paesi beneficiari di regimi preferenziali in taluni settori sensibili non siano troppo facilmente utilizzate, a vantaggio di paesi terzi assai competitivi, in ragione di norme in materia di origine che sarebbero eccessivamente flessibili;

14.

deplora che i regimi comunitari dei depositi doganali, di perfezionamento passivo e di perfezionamento attivo siano a tutt'oggi scarsamente utilizzati dalle imprese europee in ragione della loro complessità; invita la Commissione a prevedere la semplificazione dei regimi economici, l'introduzione di procedure più flessibili e l'eliminazione dei documenti cartacei;

F acilitazione del commercio

15.

annette la massima importanza ai negoziati in corso dall'agosto 2004 all'OMC sulla facilitazione del commercio; ricorda i considerevoli benefici attesi da un accordo ambizioso in materia in termini di alleggerimento dei costi di transazione, di miglioramento della competitività e dell'attrattiva internazionale dei paesi in via di sviluppo e di promozione degli scambi;

16.

è consapevole del fatto che il risultato dei negoziati sulla facilitazione del commercio rischia di obbligare i paesi in via di sviluppo ad avviare programmi costosi e difficilmente finanziabili; ritiene pertanto necessario che, alla luce dei risultati dei negoziati, i paesi sviluppati si impegnino chiaramente a fornire assistenza finanziaria e tecnica ai paesi in via di sviluppo affinché questi ultimi possano sostenere i costi di messa in conformità, adeguamento e attuazione di un futuro quadro multilaterale;

17.

sottolinea il carattere eminentemente cooperativo di tali negoziati che mal si prestano a eventuali mercanteggiamenti trasversali con altri temi del Doha Round; ritiene che il tema della facilitazione del commercio potrebbe formare oggetto di una conclusione e di un'attuazione separate senza rischiare di squilibrare il ciclo e chiede pertanto di uscire dall'impegno unico;

18.

è altresì favorevole all'inclusione, con un elevato livello di ambizione, di un capitolo «facilitazione del commercio e cooperazione doganale» in tutti i nuovi accordi di libero scambio negoziati dalla Commissione, in armonia con la sua comunicazione del 4 ottobre 2006 dal titolo «Europa globale — Competere nel mondo — Un contributo alla strategia per la crescita e l'occupazione dell'UE» (COM(2006)0567);

Nuovi compiti delle dogane

19.

rammenta la necessità di predisporre, a livello di Unione europea, un piano di lotta alla contraffazione e alla pirateria; insiste sulla necessità di rafforzare la cooperazione al riguardo, in seno alla Commissione, tra i servizi responsabili delle norme sulla proprietà intellettuale, della politica commerciale e della politica doganale, come pure con e tra le amministrazioni doganali degli Stati membri;

20.

si compiace del compromesso raggiunto tra gli Stati membri e la Commissione su un mandato per negoziare un nuovo accordo commerciale internazionale anticontraffazione (Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)) dal momento che si tratta di un tassello importante della strategia commerciale globale dell'Unione e permetterà di disporre di un quadro internazionale di alto livello per rafforzare l'attuazione dei diritti di proprietà intellettuale e tutelare i produttori dalla pirateria industriale e i consumatori dai rischi sanitari e di sicurezza legati alle numerose contraffazioni;

21.

invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare le misure necessarie a garantire che le merci importate per essere commercializzate nell'Unione europea rispondano alle norme europee di protezione dei consumatori, soprattutto in materia di salute e sicurezza, onde evitare l'immissione in commercio di prodotti o sostanze che potrebbero rivelarsi nocivi per i consumatori;

Una deriva preoccupante in materia di sicurezza

22.

riconosce la legittimità delle preoccupazioni connesse con la sicurezza delle persone e dei beni, ma insiste sull'esigenza di trovare un giusto equilibrio tra controllo e facilitazione, per non ostacolare inutilmente o eccessivamente gli scambi internazionali; ritiene tuttavia che le dogane svolgano un ruolo prioritario ai fini della completa e piena attuazione delle misure comunitarie in materia di salute, ambiente e tutela dei consumatori, ruolo che non deve essere pregiudicato nell'ambito delle misure di facilitazione doganale;

23.

sostiene il quadro delle norme SAFE (Facilitazione e sicurezza degli scambi commerciali) approvato dal Consiglio dell'OMD nel 2005; condivide pienamente l'opinione espressa dall'OMD secondo cui «non è né accettabile né utile ispezionare ogni spedizione» e che va privilegiata una gestione efficace dei rischi mediante sistemi informatici efficaci;

24.

deplora fortemente l'adozione da parte del Congresso americano, nel luglio 2007, della legislazione cosiddetta «HR1» e l'introduzione unilaterale da parte degli Stati Uniti dell'esigenza di sottoporre a scansione tutti i container destinati verso il loro territorio a partire dal 2012; dubita dell'efficacia di una tale misura e della sua compatibilità con le norme dell'OMC; teme che essa costituisca, una volta messa in pratica, un freno allo sviluppo degli scambi transatlantici;

25.

fa osservare che scambi sicuri sono particolarmente importanti in un'economia mondiale sempre più integrata; esorta il dialogo legislativo transatlantico (TLD) e la Commissione a sostenere gli sforzi intesi ad assicurare che la legislazione statunitense che prevede la scansione di tutti i container destinati verso il territorio USA evolva e comprenda un approccio basato sul rischio; chiede alla Commissione di sottoporre tale questione sia al Consiglio economico transatlantico (CET) sia nell'ambito di altre istanze, allo scopo di indurre gli Stati Uniti a riconsiderare la loro decisione in tal senso; chiede che sia sostenuto il riconoscimento reciproco degli «operatori economici autorizzati» e delle norme di sicurezza approvate dall'OMD (C-TPAT, quadro normativo SAFE);

Deficit di armonizzazione persistente

26.

ricorda che la compatibilità del sistema doganale dell'Unione con le norme dell'OMC è stata essenzialmente confermata in appello dall'organo di composizione delle controversie dell'OMC nella citata causa WT/DS315 e si compiace di tale risultato;

27.

constata nondimeno che sia i nostri partner commerciali sia gli stessi operatori economici europei reclamano una maggiore armonizzazione tra le amministrazioni nazionali nell'attuazione della legislazione doganale comunitaria;

28.

rileva che pericolose divergenze si riscontrano talvolta tra gli Stati membri per quanto riguarda, ad esempio, la riscossione dell'IVA all'importazione, le condizioni di ottenimento di talune procedure semplificate, la frequenza dei controlli fisici delle merci e le sanzioni;

29.

ritiene che deve essere fatto tutto il possibile per garantire la parità di trattamento degli operatori economici sull'intero territorio doganale comunitario, parità che è indispensabile per il mantenimento dell'integrità del mercato interno, la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la salvaguardia delle sue competenze esterne, segnatamente in materia di politica commerciale, e il rispetto dei suoi impegni internazionali;

30.

esprime il suo appoggio a tutte le iniziative miranti ad aumentare la coesione tra le amministrazioni nazionali, favorire le sinergie, istituire nuovi sistemi di comunicazione e di condivisione dell'informazione, sviluppare migliori pratiche ed effettuare scambi di personale e di esperienze onde permettere a tali varie amministrazioni di funzionare, per quanto riguarda l'applicazione della legislazione comunitaria, come se fossero un'unica amministrazione;

31.

sottolinea la fondamentale importanza che rivestono a tale proposito strumenti quali la tariffa doganale integrata (TARIC), le informazioni tariffarie vincolanti (ITV), le informazioni vincolanti in materia di origine (BOI) e il quadro comune per la gestione dei rischi; invita la Commissione e gli Stati membri a continuare a perfezionare i suddetti strumenti e ad assicurarne il corretto funzionamento;

32.

insiste sulla necessità di uniformare il diritto probatorio o di fissare norme minime comuni, verificando altresì l'applicazione uniforme, da parte dei 27 Stati membri, dei regolamenti comunitari in materia di diritto doganale (in particolare il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (4));

33.

chiede alla Commissione di inserire nelle sue proposte precise disposizioni in materia di sanzioni amministrative e penali in caso di inadempienza alle disposizioni doganali previste dagli articoli 135 e 280 del trattato che istituisce la Comunità europea, così come modificati dall'articolo 2, punto 45 e dall'articolo 2, punto 276, del trattato di Lisbona;

34.

deplora la reticenza della Commissione e degli Stati membri nel prevedere in questa fase nuove strutture per garantire l'applicazione uniforme della legislazione doganale comunitaria; chiede alla Commissione e agli Stati membri di prendere in seria considerazione la possibilità di unificare i servizi doganali dell'Unione europea, al fine di realizzare un'amministrazione comunitaria incaricata dell'unione doganale, onde applicare con maggiore efficacia le medesime norme e procedure doganali sull'intero territorio doganale dell'Unione europea;

*

* *

35.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'Organizzazione mondiale delle dogane, all'Organizzazione mondiale del commercio nonché ai paesi aderenti e ai paesi candidati a tali organizzazioni.


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2008)0049.

(3)  GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21.

(4)  GU L 196 del 2.8.2003, pag. 7.


26.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 285/7


Giovedì 5 giugno 2008
Peggioramento della situazione in Georgia

P6_TA(2008)0253

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 sulla situazione in Georgia

2009/C 285 E/02

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulle Georgia e, in particolare, quelle del 26 ottobre 2006 (1) e del 29 novembre 2007 (2),

vista la sua risoluzione del 15 novembre 2007 sullo sviluppo della politica europea di vicinato (PEV) (3) e le sue risoluzioni del 17 gennaio 2008 su una politica UE più efficace per il Caucaso meridionale (4) e su un approccio in materia di politica regionale per il Mar Nero (5),

visto l'accordo di partenariato e cooperazione fra, da una parte, le Comunità europee e i loro Stati membri e, dall'altra, la Georgia (6), che è entrato in vigore il 1o luglio 1999,

visto il piano d'azione PEV approvato dal Consiglio di cooperazione UE-Georgia il 14 novembre 2006,

vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1808(2008), del 15 aprile 2008, che sostiene l'integrità territoriale della Georgia e proroga il mandato della Missione di osservazione delle Nazioni Unite in Georgia (UNOMIG) fino al 15 ottobre 2008,

viste le raccomandazioni adottate dalla commissione parlamentare di cooperazione UE-Georgia il 28-30 aprile 2008,

viste le dichiarazioni della Presidenza slovena del Consiglio a nome dell'Unione europea sull'inasprimento della tensione tra la Georgia e la Russia, del 18 aprile e 2 maggio 2008,

vista la dichiarazione sui risultati preliminari e le conclusioni della Missione internazionale di osservazione delle elezioni parlamentari in Georgia, del 22 maggio 2008,

viste le conclusioni dell'indagine dell'UNOMIG sull'abbattimento di un aereo georgiano senza equipaggio, del 26 maggio 2008,

viste le conclusioni sulla Georgia del Consiglio «Affari generali e relazioni esterne» del 26 maggio 2008,

visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che l'Unione europea è tuttora impegnata a sviluppare e approfondire ulteriormente le proprie relazioni con la Georgia e appoggia le necessarie riforme politiche ed economiche, misure volte a stabilire solide ed efficienti istituzioni democratiche e un efficace ed indipendente potere giudiziario e ulteriori sforzi per combattere la corruzione, creando così una Georgia pacifica e prospera che può contribuire alla stabilità nella regione e nel resto d'Europa,

B.

considerando che in base ad un decreto presidenziale i ministeri russi ed altre aziende statali sono stati incaricati di stabilire legami ufficiali con agenzie omologhe nelle regioni secessioniste georgiane di Abkhazia e Ossezia meridionale,

C.

considerando che la Federazione russa ha preso le distanze dalla decisione del Consiglio dei Capi di Stato della Comunità degli Stati indipendenti (CSI) del 19 gennaio 1996 che vieta agli Stati firmatari qualsiasi forma di cooperazione militare con le autorità separatiste dell'Abkhazia,

D.

considerando che nel maggio 2008 la Russia ha dispiegato ulteriori truppe e trasferito in Abkhazia reparti di artiglieria pesante, nel quadro di una missione di mantenimento della pace avallata dalla CSI, ed ha annunciato l'intenzione di istituire 15 punti di controllo supplementari lungo il confine amministrativo; considerando che taluni rappresentanti russi hanno comunicato che il numero di truppe del battaglione russo di stanza in Ossezia meridionale può essere aumentato,

E.

considerando che il 20 aprile 2008 è stato abbattuto sopra l'Abkhazia un velivolo teleguidato da ricognizione georgiano; considerando che, in base alla recente relazione dell'UNOMIG sull'episodio, il velivolo teleguidato è stato abbattuto da un aereo russo e che nella relazione si afferma anche che la Georgia dovrebbe cessare di sorvolare il territorio dell'Abkhazia con questi apparecchi,

F.

considerando che, dall'ottobre 2007, non ha avuto luogo alcuna riunione ufficiale ad alto livello tra rappresentanti della Georgia e dell'Abkhazia sotto l'egida delle Nazioni Unite; considerando che il Presidente della Georgia Mikheil Saakashvili ha presentato nuove proposte concernenti la risoluzione del conflitto in Abkhazia, che comprendono un'ampia rappresentanza politica ai massimi livelli del governo georgiano, la concessione di diritti di veto in relazione a tutti i principali atti legislativi connessi con l'Abkhazia e la fissazione di garanzie internazionali per assicurare un ampio federalismo, nonché autonomia illimitata e sicurezza,

G.

considerando che la Georgia ha provveduto a richiedere ufficialmente la revisione dell'attuale formato di mantenimento della pace o la sostituzione del contingente russo di mantenimento della pace attualmente dispiegato in Abkhazia,

H.

considerando che il 15 maggio 2008 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione A/RES/62/249 che riconosce il diritto dei rifugiati come pure degli sfollati interni e dei loro discendenti, indipendentemente dall'appartenenza etnica, di ritornare in Abkhazia e sottolinea l'importanza di mantenere i diritti di proprietà dei rifugiati e degli sfollati interni, comprese le vittime della pulizia etnica,

I.

considerando che le autorità di Tbilisi hanno sospeso i negoziati bilaterali con Mosca sull'adesione della Russia all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) in segno di protesta contro la decisione russa di intensificare la cooperazione con le repubbliche autoproclamte di Abkhazia ed Ossezia meridionale; considerando che il divieto della Russia di importazione di vino e merci agroalimentari georgiani è tuttora in vigore,

J.

considerando che il 5 gennaio 2008 si è svolto in Georgia un plebiscito a livello nazionale e che al vertice NATO del 2-4 aprile 2008 a Bucarest non è stato offerto alla Georgia alcun piano d'azione ai fini dell'adesione, ma è stato preso un impegno politico per un'eventuale adesione,

K.

considerando che il fatto che la Russia conceda la cittadinanza ad abkhazi e abitanti dell'Ossezia meridionale, permettendo loro di approfittare dell'accordo UE-Russia in materia di agevolazione dei visti, sta svantaggiando sempre più i cittadini della Georgia, dal momento che non esiste ancora un accordo analogo tra tale paese e l'Unione europea,

L.

considerando che, nonostante gli sforzi al fine di svolgere le elezioni georgiane conformemente alle norme internazionali, la Missione internazionale di osservazione elettorale alle elezioni parlamentari georgiane del 21 maggio 2008 ha individuato talune situazioni che andrebbero affrontate a tempo debito;

1.

manifesta profonda preoccupazione per l'inasprimento della situazione in Abkhazia ed invita tutte le parti ad astenersi da azioni che potrebbero destabilizzare ulteriormente la situazione; chiede nuovi sforzi internazionali per riportare le parti al dialogo e riavviare il processo di pace al fine di raggiungere una risoluzione durevole e globale;

2.

esprime la sua profonda disapprovazione per l'annuncio della Russia relativo alla sua intenzione di stabilire legami ufficiali con le istituzioni delle autorità separatiste dell'Ossezia meridionale e dell'Abkhazia; deplora, a tale riguardo, la decisione adottata il 31 maggio 2008 dal Ministro della Difesa russo di inviare le sue forze militari in Abkhazia per ristabilire le infrastrutture ferroviarie e stradali nella regione secessionista conformemente al decreto presidenziale;

3.

ribadisce il suo pieno sostegno a favore della sovranità e dell'integrità territoriale della Georgia nell'ambito delle sue frontiere riconosciute a livello internazionale ed esorta la Russia a revocare tale decisione che pregiudica gli sforzi internazionali per la pace ai quali partecipa anche la Russia;

4.

sostiene gli sforzi compiuti per stemperare la tensione attraverso colloqui tra l'Alto rappresentante per la Politica estera e di sicurezza comune (PESC), il Presidente Saakashvili e il ministro degli Affari esteri russo Sergey Viktorovich Lavrov; sollecita il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale a trovare soluzioni per promuovere il dialogo tra tutte le parti interessate e per cercare di ripristinare un certo grado di fiducia reciproca;

5.

sollecita la Federazione russa a ritirare immediatamente le sue truppe supplementari presenti in Abkhazia; è dell'avviso che l'attuale formato di mantenimento della pace debba essere rivisto dal momento che le truppe russe hanno perso il ruolo di mantenitori della pace neutrali ed imparziali e chiede un maggiore coinvolgimento europeo riguardo ai conflitti congelati al fine di far avanzare i processi di pace;

6.

esorta il Consiglio a prendere in considerazione di rafforzare la presenza internazionale nella zona di conflitto inviando una missione di frontiera della Politica europea di sicurezza e di difesa (PESD), basandosi sulle esperienze positive della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere (EUBAM) nella sezione della frontiera tra la Moldova e l'Ucraina nella regione della Transnistria, raccomandando nel contempo che gli Stati membri adottino un ruolo più attivo nell'ambito dell'UNOMIG; esorta le Nazioni Unite a potenziare il mandato e le risorse dell'UNOMIG;

7.

invita il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e altre organizzazioni internazionali a sostenere le proposte del governo georgiano di nuovi negoziati alternativi e di nuove modalità di mantenimento della pace, compresa l'istituzione progressiva di forze di pace internazionali veramente indipendenti;

8.

invita, al riguardo, il Consiglio e la Commissione a sollevare con fermezza la questione dell'Abkhazia e dell'Ossezia meridionale con i loro omologhi russi durante il prossimo vertice UE-Russia e durante i negoziati su un nuovo accordo di partenariato rafforzato ed esorta le autorità russe a non osteggiare una eventuale missione della PESD nella regione, compresa una presenza dell'Unione europea nelle operazioni civili e militari di mantenimento della pace;

9.

sollecita un'indagine e ispezioni da parte delle Nazioni Unite volte ad accertare se tutte le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite siano rigorosamente rispettate da tutti gli attori nella zona di conflitto e se siano presenti armamenti pesanti;

10.

prende atto dell'esito delle elezioni parlamentari del 21 maggio 2008 e delle risultanze della Missione internazionale di osservazione elettorale secondo la quale, nel complesso, la giornata elettorale è stata calma e generalmente giudicata in modo positivo e sono stati conseguiti progressi sostanziali dopo le elezioni presidenziali di gennaio;

11.

sottolinea, tuttavia, che sono necessari ulteriori sforzi in stretta cooperazione con la comunità internazionale in modo da affrontare e risolvere tutti i problemi individuati nel processo elettorale causati dall'attuazione incongruente ed incompleta delle norme dell'OSCE e del Consiglio d'Europa e in modo da migliorare e consolidare le conquiste democratiche della Georgia; esorta le autorità georgiane ad esaminare, in modo trasparente, tutti i reclami relativi al processo elettorale e ad adoperarsi ai fini di un ulteriore miglioramento affinché possa aumentare ulteriormente la fiducia nel processo elettorale;

12.

invita tutte le forze politiche in Georgia a rispettare lo stato di diritto, ad impegnarsi ai fini di un dialogo e un compromesso costruttivo e ad astenersi dall'ulteriore polarizzazione della società georgiana; riconosce che la mancanza di fiducia tra il governo e i partiti dell'opposizione costituisce un ostacolo all'ulteriore sviluppo democratico e auspica che tutte le forze politiche si adoperino ai fini di una cultura politica democratica in cui i dibattiti politici si svolgano in Parlamento, gli oppositori politici siano rispettati e il dialogo costruttivo sia volto a sostenere e a consolidare le fragili istituzioni democratiche della Georgia;

13.

appoggia le aspirazioni della Georgia ad accelerare il processo d'integrazione nell'Unione europea nel quadro di una PEV rafforzata;

14.

invita il Consiglio e la Commissione ad accelerare l'avvio dei negoziati tra l'Unione europea e la Georgia sul regime dei visti affinché in un futuro prossimo sia possibile concludere con tale paese accordi in materia di agevolazioni per il rilascio dei visti e di riammissione al fine di assicurare che i cittadini della Georgia non siano svantaggiati rispetto a coloro che detengono un passaporto russo nelle regioni separatiste;

15.

si compiace delle conclusioni del Consiglio del 18 febbraio 2008 sulla PEV in merito all'esigenza di avviare, ove possibile, negoziati su ampi e dettagliati accordi di libero scambio (DFTA); esorta la Commissione a cercare un rapido accordo con la Georgia sulle sue ambizioni e ad ottenere un mandato negoziale da parte degli Stati membri; auspica ulteriori progressi al riguardo durante la Presidenza francese;

16.

accoglie favorevolmente la costituzione della sottocommissione UE-Georgia su giustizia, libertà e sicurezza allo scopo di intensificare il dialogo bilaterale e attuare il piano d'azione PEV;

17.

auspica che la Georgia sfrutti appieno le ulteriori possibilità finanziarie fornite dal Fondo d'investimento per la politica di vicinato (NIF), in particolare nei progetti connessi alle infrastrutture, all'energia e alla protezione ambientale, ma invita la Commissione a dedicare maggiore attenzione agli ambiti dell'istruzione, dello sviluppo della democrazia e sociale;

18.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri, al Presidente e al parlamento della Georgia, all'OSCE, al Consiglio d'Europa e al Presidente e al parlamento della Federazione russa.


(1)  GU C 313 E del 20.12.2006, pag. 429.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2007)0572.

(3)  Testi apprivati, P6_TA(2007)0538.

(4)  Testi approvati, P6_TA(2008)0016.

(5)  Testi approvati, P6_TA(2008)0017.

(6)  GU L 205 del 4.8.1999, pag. 3.


26.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 285/11


Giovedì 5 giugno 2008
Relazione annuale 2006 sulla PESC

P6_TA(2008)0254

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 sulla relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sugli aspetti principali e le scelte di base della politica estera e di sicurezza comune (PESC), presentata al Parlamento europeo in applicazione della sezione G, punto 43, dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 — (2007/2219(INI))

2009/C 285 E/03

Il Parlamento europeo,

vista la relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo, sugli aspetti principali e le scelte di base della politica estera e di sicurezza comune (PESC), presentata al Parlamento europeo in applicazione della sezione G, punto 43, dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria — 2006,

visto l'articolo 21 del trattato UE,

visti il trattato che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea (trattato di Lisbona), firmato il 13 dicembre 2007 a Lisbona, e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata il 12 dicembre 2007,

vista la strategia europea in materia di sicurezza (SES), adottata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003,

visto il summenzionato accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1),

viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 14 dicembre 2007 e visto l'invito a un rapido completamento dei processi nazionali di ratifica, nella prospettiva dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o gennaio 2009,

viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 15 e 16 dicembre 2005 sulle prospettive finanziarie 2007-2013,

vista la sua risoluzione del 20 febbraio 2008 sul trattato di Lisbona (2), compreso il parere della commissione per gli affari esteri del 22 gennaio 2008,

vista la sua risoluzione del 23 maggio 2007 sulla relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sugli aspetti principali e le scelte di base della PESC, comprese le implicazioni finanziarie per il bilancio generale dell'Unione europea — 2005 (3),

vista la sua risoluzione del 16 novembre 2006 sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza nell'ambito della PESD (4),

vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2006 sui nuovi meccanismi di finanziamento dello sviluppo nel quadro degli obiettivi di sviluppo del Millennio (5),

viste le sue risoluzioni del 10 maggio e 14 novembre 2007 sui Vertici UE-Russia (6), e del 19 giugno 2007 sulle relazioni economiche e commerciali tra l'UE e la Russia (7),

viste le sue risoluzioni del 1o giugno 2006 sullo sviluppo delle relazioni fra l'Unione europea e gli Stati Uniti nel quadro di un accordo di partenariato transatlantico e sulle relazioni economiche transatlantiche UE-USA (8) e la sua risoluzione del 25 aprile 2007 sulle relazioni transatlantiche (9).,

vista la sua risoluzione del 12 luglio 2007 sul Medio Oriente (10),

vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2007 sul dialogo per i diritti umani e sulle relazioni UE-Cina (11),

viste le sue risoluzioni del 25 ottobre 2007 sulla situazione attuale delle relazioni UE-Africa (12) e del 10 maggio 2007 sul Corno d'Africa: un partenariato politico-regionale dell'UE per la pace, la sicurezza e lo sviluppo (13),

vista la sua risoluzione del 10 maggio 2007 sulle riforme nel mondo arabo: quale strategia per l'Unione europea? (14),

vista la sua risoluzione del 27 aprile 2006 su una cooperazione rafforzata fra Unione europea e America latina (15),

viste la sua risoluzione del 18 gennaio 2006 (16) e le conclusioni del Consiglio «affari generali e relazioni esterne» del 10 marzo 2008 sull'Afghanistan,

vista la sua risoluzione del 10 marzo 2005 sulla Conferenza di revisione del trattato di non proliferazione prevista per il 2005 — Armi nucleari in Corea del Nord e in Iran (17), nella quale si afferma chiaramente che il principio del «Nessun pagamento senza informazioni» è un principio che l'Unione europea seguirà nei suoi rapporti con la Penisola coreana,

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2007 sull'Iran (18),

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2007 sul progetto di decisione della Commissione che istituisce una misura speciale per l'Iraq (19),

vista la sua risoluzione del 26 settembre 2007 su una politica estera comune dell'Europa in materia di energia (20),

viste le sue risoluzioni del 15 novembre 2007 sulla limitazione del surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici a +2 °C — La via da percorrere fino alla Conferenza di Bali sui cambiamenti climatici e oltre (COP 13 e COP/MOP 3)e del 29 novembre 2007 sul commercio e il cambiamento climatico (21), così come le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 13 e 14 marzo 2008 sul cambiamento climatico e sull'energia e il documento presentato in tale occasione dall'Alto Rappresentante dell'Unione europea e della Commissione europea sul cambiamento climatico e la sicurezza internazionale (22),

vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2007 sulla lotta al terrorismo (23),

viste le sue risoluzioni del 26 aprile 2007 sulla relazione annuale sui diritti dell'uomo nel mondo 2006 e sulla politica dell'Unione europea in tale rispetto (24) e del 6 settembre 2007 sul funzionamento dei dialoghi e delle consultazioni con i paesi terzi in materia di diritti dell'uomo (25),

vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2006 sugli aspetti istituzionali della capacità dell'Unione europea di integrare nuovi Stati membri (26),

viste le sue risoluzioni del 13 dicembre 2006 sulla comunicazione della Commissione sulla strategia di allargamento e le sfide principali per il periodo 2006-2007 (27) e del 15 novembre 2007 sullo sviluppo della politica europea di vicinato (28),

vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2008 sull'approccio in materia di politica regionale per il Mar Nero (29),

vista la sua raccomandazione al Consiglio, del 25 ottobre 2007, sulle relazioni tra l'Unione europea e la Serbia (30),

visto l'articolo 112, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A6-0189/2008),

A.

considerando che una chiara definizione degli interessi dell'Unione europea è indispensabile per raggiungere gli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione e in particolare della sua politica estera,

B.

considerando che una maggiore unità politica all'interno dell'Unione europea è necessaria per rafforzare la PESC e renderla efficace, dato che altrimenti la credibilità dell'Unione europea in quanto attore globale rischierebbe di uscirne pregiudicata, come avvenuto per il modo in cui l'Unione europea ha affrontato le questioni della Cina, della Russia, dell'Iraq, dell'Afghanistan, di Cuba e della sicurezza energetica; considerando che è auspicabile che il trattato di Lisbona e il ruolo rafforzato dell'Alto Rappresentante facilitino una strategia in materia di politica estera più lungimirante e la creazione di un approccio esaustivo che meriti il sostegno di tutti gli Stati membri;

C.

considerando che il trattato di Lisbona comporta un chiaro miglioramento dell'organizzazione della PESC attualmente in vigore, rafforzando in tal modo il profilo internazionale dell'Unione europea e incrementandone l'efficacia; considerando tuttavia che è necessario uno sforzo aggiuntivo per snellire il processo legislativo in materia di politica estera tramite il superamento del potere di veto e l'introduzione del voto a maggioranza qualificata,

D.

considerando che la pressione delle crisi e dei conflitti al di fuori dei confini dell'Unione europea e la necessità di affrontare le nuove sfide allarmanti del cambiamento climatico suggeriscono una prospettiva più ampia per la PESC,

E.

considerando che, per essere credibili, la PESC e la futura Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) devono ottenere risorse in linea con le loro ambizioni e i loro obiettivi specifici e che si ritiene necessario al riguardo un cospicuo aumento, durante la verifica a medio termine delle prospettive finanziarie nel 2009 e da altre fonti finanziarie;

Principi

1.

ritiene che sin dall'inizio la PESC, compresa la politica europea di sicurezza e di difesa (PESD), abbia contribuito a rafforzare l'identità europea e il ruolo dell'Unione europea come attore globale;

2.

è tuttavia del parere che il ruolo dell'Unione europea nel mondo non sia commisurato al suo potenziale e alle aspettative dell'opinione pubblica europea, e ciò a causa della riluttanza degli Stati membri ad adottare le riforme necessarie e indispensabili per rafforzare l'efficacia, la coerenza e la responsabilità della sua politica estera;

3.

ritiene che l'Unione europea, in quanto comunità di valori, per essere un attore globale credibile debba far valere i suoi elevati standard nelle relazioni esterne e che la PESC debba quindi poggiare sui valori cui l'Unione europea e i suoi Stati membri sono profondamente attaccati, segnatamente la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, quali obiettivi chiave della PESC;

4.

mette in evidenza, a tale riguardo, che la forte dipendenza energetica dell'Unione europea da paesi non democratici può pregiudicare gravemente la coerenza, l'autorità e la sostenibilità della sua politica estera comune;

5.

è fermamente convinto che l'Unione europea possa esercitare un impatto e portare avanti una vera PESC efficace e credibile solo se definisce chiaramente i suoi obiettivi comuni, se si dota degli opportuni strumenti in modo tale da garantire la coerenza tra i mezzi e gli obiettivi, se parla con una sola voce e se gode, grazie al controllo del Parlamento europeo, di una forte legittimità democratica; ritiene altresì che gli obiettivi chiave della PESC possano essere conseguiti solo se lo stesso Parlamento europeo parla con una sola voce e, a tale proposito, incoraggia una più chiara ripartizione delle competenze tra i suoi organi specializzati competenti in materia di PESC, da un punto di vista sia tematico che geografico;

6.

invita gli Stati membri a impegnarsi a consultare i loro partner in seno all'Unione europea e l'Alto Rappresentante prima di adottare decisioni strategiche nel settore della politica estera, in particolare nell'ambito delle organizzazioni multilaterali, affinché le loro posizioni riguardanti decisioni strategiche siano perlomeno coerenti, convergenti e compatibili, e non incidano sulla coerenza e sulla coesione dell'azione esterna dell'Unione europea né indeboliscano la credibilità di quest'ultima come attore globale di fronte ai paesi terzi;

Relazione annuale 2006 sulla PESC e relazioni tra le istituzioni UE

7.

prende atto della relazione annuale 2006 del Consiglio sulla PESC;

8.

riconosce i progressi per quanto concerne la struttura della relazione, in particolare l'inclusione di una pianificazione più orientata al futuro accanto alla descrizione delle attività svolte l'anno precedente, ma si aspetta che il Consiglio tenga conto, per la prossima relazione annuale, delle pertinenti risoluzioni e/o raccomandazioni del Parlamento;

9.

ritiene che il Parlamento debba prendere più sistematicamente posizione su ciascuna fase del processo decisionale della PESC e della PESD; raccomanda che, per rafforzare la loro legittimità democratica, le posizioni comuni e le azioni comuni prendano in considerazione e contengano, ove opportuno, riferimenti alle posizioni adottate dal Parlamento;

10.

riconosce che sono stati compiuti considerevoli progressi nelle relazioni tra Consiglio e Parlamento, in particolare grazie alla creazione di nuovi e più flessibili canali di comunicazione; ritiene tuttavia che il Parlamento debba adottare una posizione più ferma rispetto alle questioni discusse, che dovrebbero essere sistematicamente trattate in seno al Consiglio; evidenzia che sono anche stati compiuti progressi grazie all'aumento dei contatti interistituzionali, in particolare i periodici scambi di opinioni con l'Alto Rappresentante e la maggiore frequenza delle visite dei rappresentanti speciali dell'Unione europea nonché di altri alti funzionari al Parlamento; ritiene comunque che siano possibili ulteriori miglioramenti, in particolare per quanto concerne la scelta del momento di tali visite, che dovrebbe tenere conto anche dell'ordine del giorno del Parlamento e dei suoi organi competenti;

11.

si compiace che venga sempre più riconosciuto che la legittimità e la coerenza della PESC/PESD dipendono in larga misura dalla crescente disponibilità dell'Alto Rappresentante e dei suoi servizi a cooperare con il Parlamento, nonché dalla disponibilità della Presidenza del Consiglio ad associare il Parlamento;

Priorità del Parlamento concernenti taluni aspetti orizzontali per il 2008

12.

propone che nel 2008 venga data priorità ad un numero limitato di argomenti che si pongono meglio in relazione con le preoccupazioni dei cittadini europei e le loro aspettative per quanto concerne il ruolo che l'Unione europea deve svolgere nelle questioni internazionali;

13.

sollecita il Consiglio e la Commissione ad affrontare congiuntamente, con un maggiore senso dell'urgenza, questioni di interesse attuale per l'Europa quali il terrorismo, la criminalità organizzata, il miglioramento della sicurezza attraverso la cooperazione e lo sviluppo, la sicurezza energetica, il cambiamento climatico, lo sviluppo sostenibile, il miglioramento della stabilità nelle regioni confinanti, la gestione delle crisi, la prevenzione dei conflitti e la risoluzione degli stessi, la non diffusione delle armi di distruzione di massa (WMD), la gestione della migrazione e la promozione dei diritti umani e delle libertà civili; si compiace della relazione della Commissione e dell'Alto Rappresentante al Consiglio europeo sul cambiamento climatico e la sicurezza internazionale; invita il Consiglio ad esaminare la relazione e a presentare raccomandazioni su un seguito adeguato; sottolinea l'importanza della dimensione esterna quale elemento costitutivo fondamentale per la definizione di un'area europea di libertà, sicurezza e giustizia;

14.

invita l'Alto Rappresentante a valutare i progressi compiuti nonché le eventuali carenze nella messa in atto della SES dal 2003 a questa parte e ad includere proposte volte a migliorare e a completare detta strategia; ritiene che il rispetto del diritto internazionale, un effettivo multilateralismo, la sicurezza umana e il diritto dei cittadini ad essere protetti in tutto il mondo, la prevenzione dei conflitti, il disarmo e il ruolo delle istituzioni internazionali dovrebbero diventare principi guida per quanto concerne l'azione esterna dell'Unione europea; ritiene che tale valutazione dovrebbe costituire la base di un ampio dibattito politico pubblico; sottolinea che qualsiasi valutazione futura della SES dovrebbe essere effettuata in stretta collaborazione con tutte le istituzioni dell'Unione europea, incluso il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali; ritiene altresì che la SES dovrebbe essere rivista in modo da includere un'analisi approfondita dell'attuale missione e della futura direzione della NATO e delle relazioni della NATO con l'Unione europea, a livello operativo e strategico, nonché un'analisi delle ramificazioni di sicurezza di un ulteriore allargamento della NATO; invita il Consiglio a formulare, per la prima volta, una posizione coerente sulla politica UE-NATO che non solo servirà a dare nuovo slancio alle relazioni transatlantiche ma anche a fornire sostegno ad uno sviluppo tempestivo della PESD, come previsto dal trattato di Lisbona;

15.

invita il Consiglio a prevedere l'introduzione di strutture e procedure appropriate nonché il miglioramento del funzionamento di quelle esistenti affinché l'Unione europea possa sviluppare la sua capacità di reazione rapida in situazioni di crisi; chiede altresì l'elaborazione di un quadro giuridico che definisca il diritto di intervento e l'obbligo di protezione in situazioni di crisi, comprese le procedure decisionali e le debite responsabilità in dette situazioni;

16.

ritiene che l'importanza della dimensione di politica estera della sicurezza energetica, compresa la dipendenza dell'Unione dalla fornitura di energia e da altre forniture strategiche da parte di paesi e regioni non stabili o non democratici continuerà ad aumentare; raccomanda un'ampia diversificazione delle fonti energetiche e delle vie di trasporto dell'energia e una maggiore efficienza energetica nonché solidarietà a livello di politica di sicurezza energetica tra gli Stati membri dell'Unione europea; deplora la firma non coordinata, da parte di alcuni Stati membri, di accordi bilaterali in materia di energia che compromettono gli interessi e mettono in discussione i progetti strategici dell'Unione nel suo insieme e di altri Stati membri; sottolinea al riguardo l'importanza strategica della pipeline Nabucco per la sicurezza energetica dell'Unione europea e invita la Commissione e il Consiglio a fare il possibile per realizzare con successo e al più presto tale progetto; ribadisce l'invito a creare il posto di Alto funzionario per la politica estera dell'energia, sotto l'autorità del futuro Alto Rappresentante/Vicepresidente della Commissione («doppio cappello»), responsabile del coordinamento dell'attività dell'Unione in questo settore; deplora la mancanza di reazione da parte del Consiglio e della Commissione in relazione alla propria risoluzione summenzionata del 26 settembre 2007;

17.

deplora la mancanza di progressi verso una politica estera europea comune sull'energia e deplora il bilateralismo delle azioni intraprese da taluni Stati membri, che indebolisce in modo considerevole il potere negoziale dell'Unione europea nel suo insieme nonché i suoi sforzi per una politica estera comune sull'energia; ribadisce l'opinione che tale politica deve basarsi sulla solidarietà ed essere sostenuta da un mercato interno efficiente e adeguatamente interconnesso, dotato di tutti gli strumenti necessari per contrastare comportamenti monopolistici e non commerciali aventi motivazioni politiche, che possono costituire una minaccia per la sicurezza energetica della Comunità; accoglie pertanto con favore e sostiene con energia la clausola sui paesi terzi inclusa nel terzo pacchetto sull'energia;

18.

ribadisce che il terrorismo, in quanto strumento utilizzato da organizzazioni non democratiche o terroristiche, costituisce una delle principali minacce alla sicurezza dell'Unione europea e si compiace degli sforzi compiuti dal Coordinatore UE per la lotta al terrorismo per consolidare l'attuazione della strategia antiterroristica dell'Unione europea; rileva che la lotta al terrorismo deve essere portata avanti con il dovuto rispetto dei valori universali della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e della loro protezione, in stretta cooperazione con i partner internazionali e in linea con la strategia stabilita dalle Nazioni Unite; ritiene che un'efficace lotta al terrorismo debba essere una priorità chiave nelle relazioni tra l'Unione e i paesi terzi;

19.

riafferma l'importanza di una gestione ordinata dei flussi migratori; ritiene pertanto fondamentale approfondire la cooperazione dei paesi sia di origine sia di transito e incentivarla tramite una politica di condizionalità positiva; sottolinea la necessità di evitare l'immigrazione illegale e di lottare contro i gruppi che lucrano su di essa;

20.

ribadisce che il rafforzamento della governance globale, le istituzioni internazionali e il valore del diritto internazionale continuano a costituire un interesse fondamentale dell'azione esterna dell'Unione europea; sottolinea al riguardo il ruolo essenziale che le Nazioni Unite svolgono nel sostenere un effettivo multilateralismo e sottolinea che l'Unione deve essere unita nel sollecitare i suoi partner a portare avanti lo sviluppo e il consolidamento della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto, quale base comune per un mondo prospero e sicuro; ribadisce il suo impegno in relazione agli obiettivi di sviluppo del Millennio, in particolare la lotta globale contro la povertà;

21.

ritiene che, nel perseguimento della governance globale, si debba prestare una particolare attenzione al ruolo svolto dai fondi sovrani e da analoghi operatori economici statali, che dovrebbero essere incoraggiati ad operare con la massima trasparenza e responsabilità;

22.

ritiene importante che l'Unione europea compia maggiori sforzi per promuovere e consolidare le sue politiche di sostegno alla democrazia a livello mondiale; ritiene pertanto essenziale porre tale sostegno al centro della PESC e garantire coerenza tra le azioni delle istituzioni comunitarie e quelle degli Stati membri;

23.

insiste sull'esigenza di un'efficace attuazione delle clausole riguardanti i diritti dell'uomo e delle disposizioni in materia di non proliferazione e antiterrorismo nonché dell'inclusione di una clausola sulla sicurezza energetica negli accordi con i paesi terzi, al fine di garantire la coerenza e l'efficacia delle politiche esterne dell'Unione europea;

24.

sottolinea energicamente che è necessario proseguire a livello internazionale l'attuazione della strategia dell'Unione europea contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (WMD), impegnarsi attivamente per la conservazione dell'attuale sistema in materia di controllo degli armamenti e disarmo, segnatamente per l'entrata in vigore del Trattato sul divieto totale degli esperimenti atomici, la coerente applicazione della Convenzione sulle armi chimiche e il suo controllo generalizzato, il divieto internazionale delle armi a frammentazione e l'applicazione universale della Convenzione di Ottawa sul divieto delle mine terrestri, mettere maggiormente in primo piano le iniziative per il controllo del commercio di armi leggere e altre iniziative e questioni in materia di disarmo e non proliferazione, rafforzare gli accordi multilaterali di non proliferazione e rendere disponibili i mezzi necessari per realizzare la strategia dell'Unione europea contro la proliferazione delle WMD; sollecita l'Unione e gli Stati membri a svolgere un ruolo positivo ed effettivo per porre fine al blocco prolungato della Conferenza di Ginevra sul disarmo, e a operare affinché i negoziati si concludano con un trattato non discriminatorio, multilaterale, internazionale ed effettivamente verificabile, che vieti la produzione di materiale fissile per armi nucleari;

Priorità del Parlamento nelle regioni geografiche per il 2008

25.

ritiene che il processo di allargamento dell'Unione europea, basato sull'articolo 49 del trattato UE, continui a costituire una priorità fondamentale in materia di politica estera e che dovrebbe basarsi sulla capacità dell'Unione di integrare nuovi Stati membri (tenendo conto dell'impatto dell'allargamento sulle sue istituzioni, le sue risorse finanziarie e la sua capacità di perseguire gli obiettivi politici);

26.

ritiene che la stabilità nei Balcani occidentali debba costituire la massima priorità per l'Unione europea nel 2008, in linea con la posizione espressa dal Consiglio nella relazione annuale per il 2006; attribuisce pertanto estrema importanza al potenziamento degli sforzi per avvicinare i Balcani occidentali all'Unione europea, tra cui l'introduzione di un regime di esenzione dall'obbligo di visto, il rafforzamento della cooperazione regionale in settori come gli scambi, i trasporti, l'energia e la partecipazione dei paesi dei Balcani occidentali ai programmi comunitari; ritiene che una maggiore enfasi sulle questioni economiche e sociali che ciò comporta agevolerebbe e sosterrebbe i preparativi di tali paesi all'adesione all'Unione, in conformità della'Agenda di Salonicco; sottolinea l'importanza di coinvolgere la società civile nel processo di adesione;

27.

ritiene che il dialogo con la Serbia andrebbe intensificato e che andrebbero adottate azioni concrete al fine di ribadire la prospettiva europea di tale paese; considera la firma dell'accordo di stabilità e associazione un'azione concreta verso la futura adesione della Serbia all'Unione europea; incoraggia un'assistenza sostanziale e l'attuazione di impegni conclusi mutualmente e di misure di cooperazione, compresa la road map sulla liberalizzazione dei visti; sottolinea che andrebbe accordata particolare attenzione al rafforzamento dei legami con tutte le forze democratiche e la società civile nei settori d'interesse comune; ritiene che l'Unione europea dovrebbe sviluppare adeguate politiche e avviare opportuni processi al fine di evitare l'isolamento della Serbia;

28.

rinvia alle conclusioni del Consiglio «affari generali e relazioni esterne» del 18 febbraio 2008, in cui il Consiglio ha preso atto che il 17 febbraio 2008 l'Assemblea del Kosovo ha adottato una risoluzione che dichiara l'indipendenza del Kosovo e in cui il Consiglio ha altresì stabilito che gli Stati membri decideranno, conformemente alle prassi nazionali e al diritto internazionale, le proprie relazioni con il Kosovo;

29.

ritiene che la missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX) debba tutelare gli interessi delle minoranze nazionali, come previsto dal piano Ahtisaari al fine di mantenere il carattere multietnico del territorio, creare fiducia tra le comunità etniche, proteggere l'eredità culturale, religiosa e storica, consolidare lo Stato di diritto e promuovere lo sviluppo economico; rileva che l'iniziativa locale in relazione a tali sforzi garantirà il successo della transizione e dello sviluppo sostenibile sociale, politico ed economico del Kosovo; esprime preoccupazione per lo stallo che si registra nei negoziati sul trasferimento delle responsabilità dall'Amministrazione civile temporanea delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK) a EULEX; invita gli Stati membri ad avviare un'azione concertata a livello di Nazioni Unite al fine di garantire il riconoscimento della missione EULEX quale parte della presenza civile internazionale in Kosovo ai sensi della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

30.

sottolinea che la situazione delle minoranze in tutti i paesi dei Balcani occidentali dovrebbe essere oggetto di un ulteriore attento controllo da parte dell'Unione europea per garantire l'effettiva protezione di tutti i gruppi minoritari e dei loro diritti e ritiene che si dovrebbero fare ulteriori progressi consistenti in questo settore, in linea con gli standard europei; ritiene che si dovrebbe trarre vantaggio dall'Anno del dialogo interculturale 2008 per promuovere la comprensione reciproca e un'educazione volta a instillare la tolleranza;

31.

sottolinea inoltre che il rafforzamento della politica europea di vicinato (PEV) dovrebbe essere considerato come uno degli obiettivi principali per il 2008 e che ciò dovrebbe condurre a un approccio più differenziato nei confronti dei nostri vicini, che tenga debitamente conto delle loro aspettative e degli interessi strategici dell'Unione; ritiene che questa politica rinnovata debba sfruttare meglio e in più ampia misura gli strumenti comunitari disponibili;

32.

ribadisce che il persistere di conflitti irrisolti nei paesi PEV rappresenta una grave sfida per la sicurezza delle frontiere esterne dell'Unione e l'efficace attuazione della PEV; sottolinea che con l'ampliamento 2007 le frontiere UE si trovano ancora più vicine a queste zone di conflitto; chiede pertanto un coinvolgimento UE più attivo e globale nelle attuali iniziative volte a risolvere questi conflitti, in particolare quello della regione della Transnistria della Repubblica di Moldova, conformemente al diritto internazionale e ai principi dell'integrità territoriale, e chiede inoltre un coinvolgimento più profondo da parte dell'Unione europea nella gestione dei conflitti;

33.

ritiene che l'Unione dovrebbe incentrare la propria azione sullo sviluppo della cooperazione economica, della stabilità politica e della democrazia nelle tre aree fondamentali di cooperazione regionale, segnatamente il Mediterraneo, il Mar Baltico e il Mar Nero, utilizzando strutture cooperative in tali zone, consolidando la sinergia tra politiche istituzionali e regionali e assistendo i paesi di dette regioni nei rispettivi processi di integrazione; si compiace dell'intenzione espressa dal Consiglio europeo del 13 e 14 marzo 2007 di promuovere il processo di Barcellona; ribadisce l'importanza di ottenere risultati tangibili nella regione euromediterranea dove il rispetto dei diritti umani e lo sviluppo economico e sociale nei paesi della costa meridionale del Mediterraneo andrebbe promosso accordando altresì più attenzione alle sfide dell'energia e dell'ambiente;

34.

ribadisce che le regioni del Mar Nero e del Mar Baltico hanno assunto importanza strategica per l'Unione europea e meritano pertanto un approccio più coerente, analogo a quello con la regione del Mediterraneo; invita di conseguenza il Consiglio e la Commissione a promuovere la cooperazione regionale con le regioni del Mar Nero e del Mar Baltico; ritiene che una pari attenzione ed un equilibrio tra queste tre regioni fondamentali verrebbero garantiti al meglio mettendo a punto nuove strutture organizzative per la cooperazione regionale nelle zone del Mar Nero e del Mar Baltico, nonché rafforzando le relazioni con le assemblee multilaterali esistenti, quali l'Assemblea parlamentare della cooperazione economica del Mar Nero;

35.

sottolinea la necessità di rafforzare l'alleanza transatlantica e di intensificare i contatti con gli Stati Uniti, tra l'altro attraverso un accordo di partenariato transatlantico più avanzato ed esaustivo, il cui potenziale andrebbe pienamente sfruttato e che dovrebbe includere la consultazione e cooperazione su interessi reciproci, nonché la prevenzione dei conflitti civili, l'ordine legale internazionale, la pace e il disarmo, lo sviluppo sostenibile e la lotta contro la povertà; si compiace dell'istituzione del Consiglio economico transatlantico; sottolinea l'importanza della dimensione parlamentare nel quadro del «dialogo dei legislatori transatlantici» nonché la necessità di avviare un dialogo più approfondito con il Congresso USA sui futuri rapporti UE-USA, il futuro della NATO e la riforma delle Nazioni Unite;

36.

considera estremamente importante la revisione da parte dell'Unione europea nel 2008 delle sue relazioni con la Russia; ritiene che tali relazioni dovrebbero basarsi su un partenariato equilibrato che dovrebbe affrontare sfide globali come la non proliferazione di WMD, la sicurezza regionale e la sicurezza dell'energia, e dovrebbe promuovere il consolidamento della democrazia, la protezione dei diritti umani, la libertà di circolazione e, soprattutto, il rispetto dello Stato di diritto; ricorda che un partenariato effettivo deve basarsi sulla parità di trattamento di tutti gli Stati membri nonché sui buoni rapporti con i paesi limitrofi, sulla trasparenza e la responsabilità democratica; invita gli Stati membri a coordinare le relazioni con la Federazione russa sulla base degli interessi comuni dell'Unione; invita il Consiglio e la Commissione a garantire che il mandato di qualsiasi futuro accordo non solo sottolinei tali interessi condivisi ma definisca anche un meccanismo per verificarne l'attuazione;

37.

invita il Consiglio e la Commissione a proseguire gli sforzi, sia nell'ambito del Quartetto per il Medio Oriente sia in loco, intesi a favorire i negoziati fra israeliani e palestinesi per una soluzione di pace globale, duratura e giusta sulla base di due Stati sicuri e vitali, conformemente agli impegni definiti nell'Agenda di Annapolis; ritiene che l'Unione debba massimizzare la propria influenza in termini finanziari, commerciali e politici sulle due parti per giungere a tale soluzione di pace e debba svolgere, nelle pertinenti sedi, un ruolo corrispondente al suo contributo finanziario e politico;

38.

ritiene che il regime di non proliferazione nucleare nel quadro del trattato di non proliferazione (NPT) si trovi in grave pericolo e invita il Consiglio e particolarmente i due Stati membri in possesso di armi nucleari a presentare un'iniziativa europea sull'attuazione degli obblighi di disarmo contenuti all'articolo VI dell'NPT per quanto riguarda in particolare la conferenza di riesame dell'NTP del 2010; si oppone fermamente alla produzione e alla diffusione di WMD, che minaccia di diventare una realtà in un numero sempre maggiore di paesi, vista l'impossibilità di separare chiaramente l'uso della tecnologia nucleare a fini energetici dal suo uso per la produzione di armi; ricorda in questo contesto, in particolare, le incertezze in merito agli obiettivi del programma nucleare dell'Iran; invita l'Iran ad essere attivamente trasparente nelle sue relazioni con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e ad adoperarsi per recuperare la fiducia della comunità internazionale; invita i membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a deferire il tema dell'Iran all'AIEA e ad avviare negoziati senza precondizioni; invita gli Stati membri ad evitare tutte le esportazioni di tecnologia nucleare a qualsiasi paese che non abbia ratificato i protocolli addizionali all'NPT;

39.

ritiene che l'Unione europea possa contribuire a guadagnare la fiducia dei paesi con i quali non ha legami contrattuali, o con i quali ha legami ridotti, promuovendo i contatti tra i rispettivi popoli, ad esempio con programmi quali il gemellaggio delle città o Erasmus Mundus;

40.

auspica un'attuazione rapida ed esaustiva della strategia per l'Asia centrale;

41.

ribadisce che la promozione della solidarietà internazionale, della stabilità, della pace e dello sviluppo economico, umano e democratico, lo Stato di diritto e la lotta agli stupefacenti devono restare tra le priorità della politica dell'Unione europea nei confronti dell'Afghanistan nel 2008; sottolinea la necessità di ripristinare la sicurezza nel paese, un obiettivo che non può essere conseguito con i soli mezzi militari; sottolinea che a tal fine è altrettanto essenziale potenziare le forze di polizia per instaurare lo Stato di diritto e aumentare gli sforzi di sviluppo; rileva con inquietudine la progressiva intensificazione della produzione di droga che ha nuovamente reso l'Afghanistan il primo produttore mondiale; si compiace dello spiegamento della missione di polizia UE in Afghanistan (EUPOL Afghanistan) e sollecita gli Stati membri a equipaggiarla di personale esperto e ben preparato ed eventualmente ad ampliarla; è preoccupato per l'insufficiente coordinamento, sia a livello della comunità internazionale (soprattutto tra l'UE e la NATO) che nelle relazioni con le autorità afghane, che nuoce seriamente all'efficacia delle attività sul terreno; invita tutti gli attori ad attivarsi per migliorare la situazione; accoglie favorevolmente, a tale proposito, la nomina di Kai Eide a rappresentante speciale del Segretario generale dell'ONU per l'Afghanistan;

42.

raccomanda che le relazioni politiche ed economiche con la Cina vengano approfondite nel 2008 a condizione che il paese realizzi progressi sostanziali nel settore della democrazia e dei diritti umani e tenga conto delle gravi preoccupazioni dell'Unione europea in merito al suo comportamento in Tibet, portando avanti un dialogo costruttivo con le autorità su tale argomento, a fortiori nella prospettiva dei Giochi olimpici di Pechino; invita la Cina a promuovere un approccio globale orientato al futuro per quanto concerne la ricostruzione del paese, con un maggiore rispetto per le sue diverse etnie e tradizioni culturali; deplora al riguardo la mancanza di risultati sostanziali per quanto concerne il dialogo sui diritti umani UE-Cina;

43.

raccomanda che le relazioni politiche ed economiche con l'Associazione delle nazioni del sudest asiatico (ASEAN) vengano approfondite nel 2008 sulla base dei progressi sostanziali compiuti nel settore della democrazia e dei diritti umani; riconosce il crescente ruolo dell'ASEAN quale forza di stabilità e prosperità regionale; ritiene che l'Unione europea e l'ASEAN dispongano di un notevole potenziale per una maggiore cooperazione basata in parte sui progressi dell'ASEAN per quanto concerne l'integrazione regionale e nei settori della democrazia e dei diritti umani; continua ad essere particolarmente preoccupato per la situazione in Birmania;

44.

sottolinea la necessità di dar seguito in modo sostanziale nel 2008 alle decisioni raggiunte al Vertice UE-Africa tenutosi nel dicembre 2007 a Lisbona; si compiace in questo contesto della nomina di un Rappresentante speciale dell'UE/Capo della delegazione della Commissione europea per l'Unione africana secondo la formula del «doppio cappello», con sede ad Addis Abeba; ritiene che l'Unione, in cooperazione con le Nazioni Unite, debba compiere ogni sforzo per rafforzare la capacità di consolidamento e mantenimento della pace dell'Unione africana; plaude in questo contesto alle missioni UE di riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo e nella Repubblica di Guinea-Bissau e chiede un'utilizzazione coordinata della PESC e degli strumenti comunitari come lo Strumento per la stabilità;

45.

si attende che l'imminente quinto Vertice UE-America latina e Caraibi, che si svolgerà a Lima nel maggio 2008, comporti un approfondimento del contenuto della dichiarata Associazione biregionale, fra cui l'istituzione del Fondo biregionale di solidarietà proposto dal Parlamento, nonché la puntuale finalizzazione entro la fine del 2008 dei negoziati sull'accordo di associazione dell'Unione con il Mercato comune del sud (Mercosur), la Comunità andina e l'America centrale;

46.

richiama l'attenzione sulle proprie circostanziate risoluzioni e relazioni concernenti le varie zone geografiche d'interesse, in quanto contengono preziosi contributi al dibattito sul modo in cui dovrebbe evolvere la politica dell'Unione europea nei confronti di dette zone;

47.

raccomanda che l'Unione rafforzi il dialogo politico con le regioni e i paesi terzi, in particolare con i principali partner; ribadisce al riguardo l'importante ruolo che la diplomazia parlamentare svolge come strumento complementare nelle relazioni dell'Unione con tali paesi e regioni, soprattutto attraverso le tre principali assemblee interparlamentari multilaterali (l'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE (APP ACP-UE), l'Assemblea parlamentare Euromediterranea (Euromed) e l'Assemblea parlamentare Europa-America latina (EuroLat)); si impegna a istituire un'Assemblea parlamentare UE-Vicinato orientale (Euro-Nest) entro il 2009, al fine di rafforzare la dimensione parlamentare del partenariato politico tra il Parlamento e i paesi interessati nell'area orientale della PEV;

48.

reitera l'invito agli Stati membri che sono altresì membri del Consiglio di sicurezza dell'ONU a migliorare il loro coordinamento in tale quadro, al fine di rafforzare l'efficacia dell'azione dell'Unione sulla scena mondiale e, in una prospettiva a più lungo termine, ad impegnarsi per ottenere un seggio UE in seno al Consiglio di sicurezza nell'ambito di una vasta riforma del sistema delle Nazioni Unite; chiede agli Stati membri dell'Unione europea che sono membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU di cooperare più strettamente con gli altri Stati membri che non ricoprono tale ruolo;

Efficienza, coerenza e visibilità della PESC

49.

si compiace dei miglioramenti apportati dal trattato di Lisbona per quanto riguarda l'azione esterna, la PESC e la PESD, che diventerà PSDC; ritiene che il nuovo trattato rafforzi sostanzialmente l'azione esterna dell'Unione europea e il suo ruolo nelle relazioni internazionali e che esso incrementi la visibilità e il profilo dell'Unione, rafforzandone al contempo la capacità di agire efficacemente sulla scena mondiale;

50.

auspica che il trattato di Lisbona venga ratificato rapidamente dagli Stati membri, onde consentirne la tempestiva entrata in vigore; si congratula con gli Stati membri che hanno già ratificato il trattato di Lisbona;

51.

si compiace del miglioramento del quadro istituzionale dell'Unione nel settore della PESC, soprattutto grazie:

a)

alla creazione della carica di Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che sarà Vicepresidente della Commissione, responsabile di fronte al Parlamento, nonché Presidente del Consiglio dei ministri degli esteri, che condurrà la PESC e la PSDC, contribuirà allo sviluppo della politica e garantirà la coerenza dell'azione esterna dell'Unione;

b)

all'istituzione, con il consenso della Commissione e previa consultazione del Parlamento, di un Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), incaricato di assistere l'Alto Rappresentante, che sarà formato da personale della Commissione, del segretariato del Consiglio e dei servizi diplomatici nazionali;

52.

si compiace dell'ampliamento del campo dell'azione esterna dell'Unione, nel cui ambito rientra la predisposizione di una nuova base giuridica e di strumenti che interessano i settori connessi alla PESC, come un'esplicita base giuridica per la PEV, il conferimento di un'unica personalità giuridica all'Unione, il sostegno finanziario d'urgenza per i paesi terzi, gli aiuti umanitari, le sanzioni contro le entità non statali, la politica spaziale, la sicurezza energetica, la lotta al cambiamento climatico, la prevenzione del terrorismo internazionale e la protezione dei dati personali;

53.

sottolinea l'importanza di garantire la coerenza politica nel quadro delle azioni esterne dell'Unione, in particolare tra la PESC, la PSDC e le politiche in materia di sviluppo e commercio; sottolinea, in tale contesto, il ruolo fondamentale che l'Alto Rappresentante e la SEAE dovrebbero svolgere al fine di conseguire detta coerenza;

54.

ricorda che il conferimento della personalità giuridica all'Unione solleva la questione del suo status all'interno di organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite; ritiene che il futuro status dell'Unione in seno all'ONU debba corrispondere al suo contributo finanziario e politico;

Il trattato di Lisbona e il suo impatto sulle relazioni Consiglio-Parlamento-Commissione nelle questioni PESC/PSDC e sul controllo parlamentare sulla PESC/PSDC

55.

ritiene che l'instaurazione della massima collaborazione tra il Presidente del Consiglio europeo, il Presidente della Commissione, l'Alto Rappresentante e la Presidenza di turno sia indispensabile per garantire che le loro diverse funzioni contribuiscano alla coerenza ed efficienza della PESC;

56.

chiede al Consiglio di rispondere concretamente agli auspici e alle preoccupazioni espressi dal Parlamento tramite comunicazioni formali, in particolare per quanto riguarda le risoluzioni sui casi di violazione dei diritti dell'uomo, della democrazia e dello Stato di diritto;

57.

chiede al Consiglio di esaminare l'efficacia delle sue politiche di sanzioni nei confronti di taluni regimi odiosi, quali il regime di Mugabe in Zimbabwe e la giunta militare in Birmania, e di introdurre misure per il loro miglioramento, compresi i meccanismi necessari per una osservazione e attuazione positive in tale ambito;

58.

invita il futuro Alto Rappresentante/Vicepresidente della Commissione a basarsi sulla esperienza degli interventi periodici degli Alti Rappresentanti e del Commissario per le relazioni esterne dinanzi al Parlamento in seduta plenaria e alla commissione parlamentare per gli affari esteri nonché sulla pratica degli incontri informali, per sviluppare consultazioni regolari, sistematiche e significative con il Parlamento e i suoi organi competenti e per coinvolgere il Parlamento nel processo decisionale, al fine di incrementare la trasparenza e la credibilità delle scelte principali della PESC; sottolinea che la futura carica di Alto Rappresentante/Vicepresidente della Commissione trarrà la propria legittimità direttamente dal Parlamento;

59.

sottolinea inoltre che le relazioni Consiglio-Parlamento devono altresì essere riesaminate onde tener conto delle grandi riforme della futura PSDC e dei rafforzati poteri di controllo del Parlamento a seguito del trasferimento all'Unione europea delle restanti competenze dell'Unione dell'Europa occidentale; a tal riguardo accoglie con favore le disposizioni miranti a una cooperazione più stretta fra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali;

60.

chiede la definizione di un accordo interistituzionale tra il Parlamento e il Consiglio che definisca le loro relazioni di lavoro nel settore dell'azione esterna, compresa la comunicazione delle informazioni riservate, nel momento in cui entrerà in vigore il trattato di Lisbona; chiede che l'accordo quadro tra la Commissione e il Parlamento sia aggiornato per tener conto delle disposizioni del trattato di Lisbona;

61.

chiede che il futuro Alto Rappresentante/Vicepresidente della Commissione assuma le sue funzioni contestualmente alla nuova Commissione il 1o novembre 2009, che per il periodo tra l'entrata in vigore del trattato di Lisbona e il 1o novembre 2009 sia trovata una soluzione transitoria e che il Parlamento sia pienamente consultato sulla nomina da parte del Consiglio, con l'accordo del Presidente della Commissione, del primo Alto Rappresentante/Vicepresidente della Commissione nonché su qualsiasi altra nomina a carattere temporaneo; in tale contesto ritiene necessario che venga messa a punto una procedura di audizione ad hoc per la nomina dell'Alto Rappresentante/Vicepresidente della Commissione, in cui la commissione per gli affari esteri sia competente per il merito;

62.

sottolinea le considerevoli conseguenze che l'istituzione del SEAE avrà sulle relazioni esterne dell'Unione; sottolinea la necessità di trasparenza e di input democratico in detto processo; ricorda il suo diritto di essere consultato sull'istituzione del SEAE, a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del trattato UE, così come modificato dal trattato di Lisbona; chiede la piena associazione ai relativi lavori preparatori; si richiama alla relazione che sta elaborando al riguardo; auspica che l'istituzione del SEAE fornirà una maggiore chiarezza in merito ai criteri, la nomina e la valutazione dei rappresentanti speciali dell'Unione europea, compresi la definizione e lo scopo dei loro compiti, la durata del mandato e il coordinamento e la complementarietà con le delegazioni della Commissione europea;

63.

invita il futuro Alto Rappresentante/Vicepresidente della Commissione nonché il Consiglio e la Commissione a rafforzare la collaborazione con le Assemblee parlamentari multilaterali esistenti (APP ACP-UE, EuroMed, EuroLat e, una volta istituita, Euro-Nest) che consentono ai parlamentari dell'Unione europea di incontrare alcuni dei loro più importanti omologhi, in quanto ciò costituisce un chiaro valore aggiunto per la coerenza e l'efficienza dell'azione esterna dell'Unione;

64.

è del parere che il controllo parlamentare rivesta un valore cruciale per la PESD; invita, a tal proposito, il Comitato politico e di sicurezza (CPS) a creare, congiuntamente con il Parlamento, un meccanismo di rispetto delle informazioni confidenziali sulle crisi emergenti o gli eventi che interessano la sicurezza internazionale comparabile ai meccanismi esistenti in vari parlamenti nazionali degli Stati membri che spazierebbe, a seconda del grado di riservatezza, da riunioni di commissione a porte chiuse fino a riunioni tra il CPS e i membri nominati delle pertinenti commissioni e sottocommissioni;

65.

ritiene necessario prevedere che il presidente della commissione per gli affari esteri partecipi alle riunioni informali dei ministri degli affari esteri degli Stati membri (riunioni Gymnich), secondo quella che è già prassi consolidata per le riunioni informali del Consiglio in altri settori politici;

66.

sottolinea l'esigenza di garantire la responsabilità democratica e la trasparenza delle attività intraprese dall'Agenzia europea per la difesa;

Finanziamento della PESC/PSDC alla luce del trattato di Lisbona

67.

rileva con soddisfazione il rafforzamento, in virtù del trattato di Lisbona, dei poteri di bilancio del Parlamento su tutta la spesa UE, compreso l'SEAE, che mette il Parlamento su un piano di parità con il Consiglio, abolendo la distinzione tra spese obbligatorie e non obbligatorie e rendendo il quadro finanziario pluriennale giuridicamente vincolante;

68.

deplora l'inutile complessità delle disposizioni riguardanti il rapido finanziamento delle attività PSDC al di fuori del bilancio dell'Unione europea; insiste affinché tutte le azioni esterne dell'Unione (comprese quelle nell'ambito della futura PSDC, ma ad esclusione di qualsiasi spesa militare) siano finanziate in futuro a partire dal bilancio comune dell'Unione europea;

69.

sottolinea al riguardo che occorre dedicare particolare attenzione al monitoraggio della gestione delle crisi civili, in cui confluiscono risorse e responsabilità diverse del Consiglio, della Commissione e degli Stati membri, in modo da garantire un'efficienza e un coordinamento ottimali;

70.

riconosce l'utilità delle riunioni di consultazione comuni tra gli uffici di presidenza della commissione per gli affari esteri e della commissione per i bilanci e il presidente del CPS, come previsto dal citato accordo interistituzionale del 17 maggio 2006; allo stesso tempo appoggia l'idea che il presidente e/o i relatori delle commissioni del Parlamento competenti per l'azione esterna siano associati alle attività del nuovo comitato di concertazione previsto per la nuova procedura di bilancio qualora ciò sia ritenuto necessario nel contesto della procedura annuale;

71.

chiede che, nello spirito del succitato accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, che prevede un dialogo strutturato tra il Consiglio e il Parlamento, il Consiglio informi il Parlamento prima di adottare una decisione che comporti una spesa PESC;

72.

ritiene che l'importo totale di 1 740 milioni di euro assegnato alla PESC per il periodo compreso tra il 2007 e il 2013 sia insufficiente per conseguire gli ambiziosi e specifici obiettivi dell'Unione europea in quanto attore globale, pur riconoscendo che il finanziamento PESC deciso per il 2008, pari a 285 milioni di euro, rappresenta un importante passo in avanti rispetto alle precedenti dotazioni (con un aumento di 125 milioni di euro rispetto al 2007); sottolinea che tale aumento dovrebbe essere accompagnato da misure più rigorose di controllo parlamentare e da una migliore cooperazione da parte del Consiglio;

73.

presenterà proposte specifiche sul finanziamento e il controllo di bilancio del SEAE nel quadro della sua prossima relazione in materia;

*

* *

74.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Segretario generale della NATO nonché al Presidente dell'Assembla parlamentare del Consiglio d'Europa.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. Accordo modificato da ultimo dalla decisione 2008/371/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 128 del 16.5.2008, pag. 8).

(2)  Testi approvati, P6_TA(2008)0055.

(3)  GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 309.

(4)  GU C 314 E del 21.12.2006, pag. 334.

(5)  GU C 290 E del 29.11.2006, pag. 396.

(6)  GU C 76 E del 27.3.2008, pag. 95. Testi approvati, P6_TA(2007)0528.

(7)  Testi approvati, P6_TA(2007)0262.

(8)  GU C 298 E dell'8.12.2006, pagg. 226 e 235.

(9)  GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 670.

(10)  Testi approvati, P6_TA(2007)0350.

(11)  Testi approvati, P6_TA(2007)0622.

(12)  Testi approvati, P6_TA(2007)0483.

(13)  GU C 76 E del 27.3.2008, pag. 106.

(14)  GU C 76 E del 27.3.2008, pag. 100.

(15)  GU C 296 E del 6.12.2006, pag. 123.

(16)  GU C 287 E del 24.11.2006, pag. 176.

(17)  GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 253.

(18)  Testi approvati, P6_TA(2007)0488.

(19)  Testi approvati, P6_TA(2007)0481.

(20)  Testi approvati, P6_TA(2007)0413.

(21)  Testi approvati, P6_TA(2007)0537 e P6_TA(2007)0576.

(22)  S113/08, 14 marzo 2008.

(23)  Testi approvati, P6_TA(2007)0612.

(24)  GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 753.

(25)  Testi approvati, P6_TA(2007)0381.

(26)  GU C 317 E del 23.12.2006, pag. 485.

(27)  GU C 317 E del 23.12.2006, pag. 480.

(28)  Testi approvati, P6_TA(2007)0538.

(29)  Testi approvati, P6_TA(2008)0017.

(30)  Testi approvati, P6_TA(2007)0482.


26.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 285/23


Giovedì 5 giugno 2008
Strategia europea in materia di sicurezza, PESD

P6_TA(2008)0255

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 sull’attuazione della strategia europea in materia di sicurezza e la PESD (2008/2003(INI))

2009/C 285 E/04

Il Parlamento europeo

vista la Strategia europea in materia di sicurezza (SES), adottata dal Consiglio europeo del 12 dicembre 2003,

visto il trattato di Lisbona, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 14 dicembre 2007,

viste le relazioni della Presidenza del Consiglio dell’Unione europea del 18 giugno 2007 e del 10 dicembre 2007 sulla politica europea di sicurezza e di difesa (PESD),

vista la riunione congiunta dei ministri UE della Difesa e dello Sviluppo, tenutasi il 19 e 20 novembre 2007,

viste le conclusioni sulla sicurezza e lo sviluppo e le conclusioni sulla PESD della riunione del Consiglio del 19 e 20 novembre 2007,

vista la relazione di Madrid pubblicata dallo Human Security Study Group l’8 novembre 2007,

vista la sua risoluzione del 14 aprile 2005 sulla SES (1),

vista la sua risoluzione del 16 novembre 2006 sull’attuazione della strategia europea in materia di sicurezza nell’ambito della PESD (2),

vista la strategia congiunta UE-Africa adottata a Lisbona il 9 dicembre 2007 e la nomina del Generale Pierre-Michel Joana a Consigliere speciale dell’Alto Rappresentante dell’UE per le forze di pace africane a decorrere dal 1o marzo 2008,

vista la sua risoluzione del 27 settembre 2007 sull’operazione PESD nel Ciad e nella Repubblica centrafricana (3),

visto l’articolo 45 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A6-0186/2008),

A.

considerando che nel 2007 e agli inizi del 2008 il Consiglio ha adottato importanti decisioni operative attinenti alla PESD e all’attuazione della SES, fra cui

a)

il varo di una missione di polizia UE in Afghanistan (EUPOL Afghanistan);

b)

la decisione di varare un’operazione militare UE nel Ciad e nella Repubblica centrafricana (EUFOR Ciad/RCA);

c)

la riconfigurazione e riduzione delle truppe Althea EUFOR in Bosnia;

d)

la preparazione di una missione civile UE in Kosovo (EULEX Kosovo);

e)

la preparazione di una missione UE per la riforma del settore sicurezza nella Guinea-Bissau (EUSEC Guinea-Bissau),

B.

considerando che nel 2007 e agli inizi del 2008 si sono registrati ulteriori sviluppi nel campo delle capacità PESD e nel quadro dell’attuazione della SES, fra cui:

a)

l’adozione di un nuovo obiettivo primario civile 2010,

b)

l’istituzione di una capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) all’interno del segretariato del Consiglio;

c)

il raggiungimento della capacità operativa da parte del Centro operativo UE;

d)

il raggiungimento della piena capacità operativa per intraprendere rapidamente e contestualmente due operazioni militari PESD avvalendosi dei Gruppi tattici (Battle Groups),

C.

considerando che nel 2007 e agli inizi del 2008 si sono registrate continue carenze nel settore della PESD e nel quadro dell’attuazione della SES, fra cui:

a)

l’assenza di un corpo civile di pace UE, richiesto del Parlamento europeo fin dall’anno 2000, e la mancanza di capacità di protezione civile e di soccorso umanitario, menzionate in un certo numero di documenti del Consiglio e della Commissione dopo la tragedia dello tsunami del 2004;

b)

ritardi nelle forniture e crescenti costi connessi alla indispensabile capacità di trasporto aereo a lungo raggio tramite il velivolo da trasporto militare Airbus A400M;

c)

squilibrio nei contributi degli Stati membri per quanto riguarda il personale delle missioni PESD, che limita la capacità di gestione delle crisi da parte dell’Unione europea;

d)

problemi di reclutamento di agenti di polizia per la missione in Afghanistan a causa delle preoccupazioni in fatto di sicurezza e dell’assenza di prospettive individuali di carriera per gli interessati al loro rientro;

e)

ritardi nel varo della missione EUFOR Ciad/RCA a causa dell’insuccesso delle force generation conferences, dovuto soprattutto alla mancanza di elicotteri;

f)

la (finora) mancata firma fra UE e NATO degli accordi tecnici volti a garantire in Kosovo il coordinamento fra la Forza internazionale di sicurezza nel Kosovo (KFOR) e l’eventuale futura missione PESD e, in Afghanistan, fra l’EUPOL e la Forza internazionale di assistenza alla sicurezza (ISAF), a causa dell’opposizione della Turchia,

D.

considerando che il trattato di Lisbona introdurrà importanti innovazioni nel campo della PESD,

E.

considerando che occorre adoperarsi costantemente per evitare duplicazioni ed accrescere l’interoperabilità all’interno dell’Unione europea e che il modo più economico per farlo consiste nel condividere e mettere in comune le risorse di difesa, per ottimizzare la capacità di difesa dell’Europa;

1.

ribadisce le conclusioni contenute nelle precedenti risoluzioni del Parlamento riguardanti la SES e la PESD;

Il trattato di Lisbona

2.

saluta con favore la firma del trattato di Lisbona, che apporterà profonde innovazioni nel settore della PESD, in particolare attraverso il rafforzamento della figura dell’Alto rappresentante, la creazione di un Servizio europeo per l’azione esterna e l’introduzione di un articolo in materia di mutua difesa e di una clausola di solidarietà, la cooperazione strutturata permanente nel settore della difesa e l’ampliamento dei compiti di Petersberg; auspica che il processo di ratifica sia completato con successo e con tempestività in tutti gli Stati membri; si felicita con gli Stati membri che hanno già ratificato il trattato di Lisbona; sottolinea che il Parlamento onorerà le responsabilità che gli derivano dall’attuale trattato e seguirà da presso l’attuazione di ogni innovazione;

3.

invita gli Stati membri interessati ad esaminare la possibilità e l’eventuale impatto di un regime di cooperazione strutturata permanente, così come previsto dal trattato di Lisbona, per le attuali forze multinazionali europee, tra cui Eurocorps, Eurofor, Euromarfor, la forza di gendarmeria europea, la forza anfibia italo-spagnola, il gruppo aereo europeo, la cellula europea di coordinamento del trasporto aereo di Eindhoven, il centro multinazionale di coordinamento del trasporto strategico marittimo di Atene e tutte le forze e le strutture che possono essere impiegate per le operazioni PESD;

Valutazione e sviluppo della SES

4.

invita l’Alto Rappresentante a pubblicare un Libro bianco che valuti i progressi compiuti e le carenze emerse nell’attuazione della SES dopo il 2003, ivi compresi gli insegnamenti tratti dalle operazioni PESD; il collegamento tra aspetti esterni e interni della sicurezza (lotta contro il terrorismo); la protezione delle frontiere e delle infrastrutture critiche, compresa la protezione contro gli attacchi informatici; la sicurezza dell’approvvigionamento energetico, che è una sfida che ci impegna a livello civile, economico, tecnico e diplomatico; le controversie regionali irrisolte nelle regioni confinanti con l’Unione europea, ad es. in Transnistria, Abkhazia, Ossezia meridionale e Nagorno-Karabakh; le sfide umanitarie e di sicurezza nel continente africano e le conseguenze dei mutamenti climatici e delle catastrofi naturali per la protezione civile e la sicurezza delle persone nonché la proliferazione delle armi di distruzione di massa; lo invita inoltre a valutare se dette minacce, rischi e sfide abbiano diretta rilevanza per la sicurezza europea lato sensu o se posseggano una mera dimensione di sicurezza,

5.

invita l’Alto Rappresentante a includere nel Libro bianco proposte di miglioramento e di sviluppo della SES, come la definizione di interessi di sicurezza comuni a livello europeo e di criteri per il varo di missioni PESD; lo invita inoltre a definire nuovi obiettivi per le capacità civili e militari (comprese le strutture di controllo e di comando e le capacità di trasporto per tutti gli attori europei nella gestione delle crisi, a fini sia PESD che di soccorso in caso di disastri), a riflettere sulle implicazioni del trattato di Lisbona per la PESD e a formulare proposte per un nuovo partenariato UE-NATO;

6.

sollecita inoltre l’Alto Rappresentante ad affrontare nel Libro bianco la questione dei «caveat»; benché si tratti di una questione attinente alla sfera della sovranità nazionale di ciascuno Stato membro, ritiene necessaria un’armonizzazione per proteggere la sicurezza delle forze dei vari Stati membri dislocate sul territorio;

7.

ritiene che detto Libro bianco debba formare la base di un più ampio dibattito politico condotto in pubblico, soprattutto per il fatto che la SES definisce i valori e gli obiettivi fondamentali dell’Unione e illustra i principi per cui si batte; sottolinea che la futura valutazione della SES deve essere operata con maggiore responsabilità democratica e pertanto in stretta intesa con tutte le istituzioni dell’Unione europea, compresi il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali;

Dialogo diretto sulla sicurezza con la nuova amministrazione degli Stati Uniti e il Canada

8.

sottolinea che la NATO è il forum transatlantico nel quale la maggior parte degli Stati membri, gli Stati Uniti e il Canada affrontano i problemi inerenti alla sicurezza; ciononostante, incoraggia il Consiglio e l’Alto Rappresentante a prendere iniziative in vista di un dialogo diretto sulla sicurezza con la nuova Amministrazione degli Stati Uniti e il governo canadese nei settori di competenza dell’Unione europea; propone che tale dialogo si concentri su questioni concrete, come aumentare la credibilità dei valori occidentali nella lotta al terrorismo, la stabilizzazione e la ricostruzione;

Gestione delle crisi civili e protezione civile

9.

saluta con favore il nuovo obiettivo primario civile 2010 varato il 1o gennaio 2008, che tiene conto degli insegnamenti tratti dalle precedenti missioni civili PESD;

10.

saluta con favore l’istituzione, all’interno del segretariato del Consiglio, della CPCC, che costituirà l’equivalente civile di un quartiere generale operativo dell’Unione europea e fornirà assistenza e sostegno alla pianificazione e realizzazione delle missioni civili della PESD, assicurando così una catena di comando civile; chiede che tale equilibrio si rifletta nel ruolo e nella struttura amministrativa della cellula civil-militare;

11.

invita il Consiglio e la Commissione ad esaminare le possibilità di un quadro organizzativo più idoneo, come un’unità specializzata all’interno del Servizio europeo per l’azione esterna, che assicuri un approccio più organico e coerente nella gestione delle crisi civili e rimedi alle cesure istituzionali, permettendo in tal modo un migliore coordinamento degli strumenti interni dell’Unione europea e la cooperazione fra l’Unione europea e le organizzazioni esterne/non governative;

12.

chiede al Consiglio, dinanzi all’insoddisfacente pianificazione e dislocazione di EUPOL Afghanistan, di procedere a una revisione immediata del processo decisionale, del finanziamento e degli aspetti di dislocamento delle missioni civili PESD e di presentare proposte concrete volte ad evitare che tale situazione abbia a ripetersi in futuro;

13.

riconosce gli sforzi compiuti dagli Stati membri per mettere a disposizione il personale necessario alle missioni civili PESD per la protezione civile, il monitoraggio, il supporto ai rappresentanti speciali dell’Unione europea e il supporto alle missioni; nota peraltro continue carenze nel campo delle operazioni di polizia, dello Stato di diritto e dell’amministrazione civile; sottolinea l’importanza di fornire personale competente ed altamente specializzato per le missioni PESD;

14.

invita il Consiglio e la Commissione a intensificare la loro cooperazione nelle missioni civili PESD e nelle missioni alle frontiere dell’Unione europea, settori nei quali la ripartizione delle competenze fra le due istituzioni è incerta; ritiene che il Servizio europeo per l’azione esterna contemplato dal trattato di Lisbona possa facilitare tale compito; è tuttavia persuaso che conflitti di competenza possano verificarsi anche dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, rendendo necessarie decisioni dell’Alto Rappresentante;

15.

sollecita gli Stati membri a controllare regolarmente la disponibilità di personale per le missioni civili PESD e a riunire le loro autorità nazionali competenti per definire piani d’azione nazionali in merito al possibile contributo da fornire, seguendo in ciò l’esempio della Finlandia; ciò comprenderà l’istituzione di procedure che garantiscano prospettive di carriera ai partecipanti a tali missioni e una debita considerazione della risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite relativa alla rappresentanza delle donne nei meccanismi di prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti; sollecita inoltre la previsione di corsi specifici di formazione sulla protezione dei minori, in linea con gli orientamenti dell’Unione europea sui bambini e i conflitti armati;

16.

giudica importante rafforzare la capacità civile di risoluzione dei conflitti; invita pertanto il Consiglio e la Commissione ad istituire un corpo civile di pace dell’Unione europea per la gestione delle crisi e la prevenzione dei conflitti, come richiesto dal Parlamento europeo;

17.

nota lo scarso ricorso al prezioso strumento del corpo civile di risposta rapida (CRT) e si rammarica che, diversamente da quanto previsto, gli esperti CRT siano stati dislocati quasi esclusivamente su base individuale anziché in team, che era la modalità operativa per la quale erano stati addestrati;

18.

saluta con favore le decisioni del Consiglio 2007/779/CE, Euratom, dell’8 novembre 2007, che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile (4) e 2007/162/CE, Euratom, del 5 marzo 2007, che istituisce uno strumento finanziario per la protezione civile, intese a migliorare la mobilitazione e il coordinamento dell’assistenza in materia di protezione civile (5) in caso di gravi emergenze all’interno e all’esterno dell’Unione.

La sicurezza delle persone e la dimensione sicurezza della politica di sviluppo

19.

rammenta al Consiglio la sua responsabilità, ai sensi del diritto internazionale, di garantire che tutto il personale civile e militare riceva una formazione completa conformemente agli standard umanitari e che siano riesaminati e sviluppati orientamenti atti a garantire il rispetto delle popolazioni locali, delle culture e del genere;

20.

rammenta l’importanza dei diritti umani e del gender mainstreaming e chiede che un numero maggiore di candidate venga nominato agli alti incarichi direttivi nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC)/PESD, incarichi quale quello di Rappresentante speciale dell’Unione europea e incarichi attinenti alle operazioni PESD in generale;

21.

invita gli Stati membri a proseguire la loro opera finalizzata all’introduzione di una messa al bando internazionale delle munizioni a grappolo, a continuare a sviluppare metodi per localizzare e distruggere gli ordigni inesplosi, a fornire assistenza finanziaria e tecnica ai paesi interessati e a continuare ad adoperarsi per la conclusione delle attuali trattative riguardanti il rafforzamento della messa al bando internazionale delle mine terrestri, per la messa al bando internazionale delle armi all’uranio e per il controllo globale dei trasferimenti di armi convenzionali; stante quanto precede, trova imbarazzante che malgrado il fatto che nel 2008 ricorra il decimo anniversario del codice di condotta UE sulle esportazioni di armi, il codice non sia ancora legalmente vincolante e le esportazioni incontrollate di armi dagli Stati membri dell’Unione europea sembrino continuare indisturbate, anche a favore di governi di paesi in cui l’Unione europea si accinge a lanciare o contempla un’operazione PESD; segnala inoltre il rischio che le armi possano, grazie all’Unione europea, essere trasferite a Stati terzi tramite gli Stati membri che praticano controlli all’esportazione meno rigorosi e/o per un uso eccessivamente flessibile e irresponsabile del Certificato internazionale di importazione; sottolinea pertanto l’importanza che gli Stati membri applichino i più rigorosi standard in fatto di controllo delle esportazioni di materiale bellico, per evitare che le armi UE possano alimentare conflitti;

22.

riafferma la sua preoccupazione per l’incessante proliferazione delle armi leggere e di piccolo calibro (SALW), che provocano inutili sofferenze umane, aggravano i conflitti armati e l’instabilità, agevolano il terrorismo, compromettono lo sviluppo sostenibile, il buongoverno e lo Stato di diritto e favoriscono il perpetrarsi di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale; è persuaso che un’adeguata integrazione delle strategie di riduzione e controllo delle SALW debba diventare parte integrante dei programmi internazionali finalizzati alla prevenzione dei conflitti e alla costruzione della pace nel periodo post-bellico; invita gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione a spingere i governi a concordare disposizioni vincolanti sul controllo delle SALW (compresi l’intermediazione e i trasferimenti), mediante una legislazione internazionale, regionale e nazionale;

23.

sottolinea la necessità che l’Unione europea assuma l’iniziativa di rafforzare il regime internazionale di controllo degli armamenti e quindi contribuisca al rafforzamento di un multilateralismo efficace nell’ambito dell’ordinamento internazionale; osserva inoltre la convergenza negli sforzi volti ad integrare gli aspetti di non proliferazione nella politica europea di vicinato con quello dell’obiettivo strategico globale di costruire la sicurezza nel vicinato dell’Unione;

24.

ritiene che il disarmo, la smobilitazione e il reintegro dovrebbero costituire parte integrante delle operazioni PESD ed invita il Consiglio, laddove possibile, ad includere nel mandato delle operazioni PESD la distruzione o lo stoccaggio in sicurezza delle armi disattivate onde evitarne il trasferimento illegale, che è uno degli insegnamenti tratti dall’esperienza della missione della Forza internazionale di stabilizzazione (SFOR)/EUFOR Althea della NATO in Bosnia;

25.

saluta con favore la prima riunione congiunta dei ministri della Difesa e dello Sviluppo svoltasi il 19 novembre 2007, che ha rappresentato un passo importante per affrontare i problemi del mondo in via di sviluppo e per migliorare la congruenza e la coerenza degli interventi a breve termine condotti dall’Unione europea a fini di sicurezza e delle azioni a lungo termine in materia di sviluppo portate avanti dall’Unione europea a favore dei paesi interessati; accoglie inoltre con soddisfazione le conclusioni del Consiglio «sicurezza e sviluppo» del 19 novembre 2007, in particolare l’enfasi ivi posta sull’analisi e la sensibilità al conflitto, ed esorta vivamente il Consiglio e la Commissione a dare attuazione alle dette conclusioni;

26.

è del parere che la ricorrenza, il 1o luglio 2008, del 40o anniversario del Trattato di non proliferazione (TNP) debba essere vista come un’opportunità per l’Unione europea di promuovere la necessità di un disarmo nucleare nella sua Strategia contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, in vista della commissione preparatoria della prossima conferenza di riesame del TNP; ribadisce al riguardo la necessità che le potenze nucleari «riconosciute» presentino iniziative di disarmo volte a rendere l’Europa un’area denuclearizzata e a concludere una convenzione universale sulla messa al bando delle armi nucleari;

Il ruolo diplomatico dell’Unione europea in merito al programma nucleare iraniano

27.

sottolinea il ruolo diplomatico di primo piano svolto dall’Unione europea in merito al programma nucleare iraniano, che ha visto l’Alto Rappresentante parlare per conto dell’Unione europea e dell’UE-3 (Francia, Germania e Regno Unito) e gli Stati Uniti, la Russia e la Cina contribuire con i rispettivi differenti interessi ed approcci al conseguimento di un comune obiettivo; ribadisce che i rischi di proliferazione insiti nel programma nucleare iraniano restano fonte di grave preoccupazione per l’Unione europea e la comunità internazionale; fa riferimento al riguardo alla sua risoluzione del 31 gennaio 2008 sull’Iran (6) e sostiene la risoluzione 1803 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 3 marzo 2008, nonché l’offerta sottoposta all’Iran da UE-3, Stati Uniti, Russia e Cina in merito all’impiego pacifico dell’energia nucleare, la cooperazione politica ed economica, il partenariato energetico, l’agricoltura, l’ambiente e le infrastrutture, l’aviazione civile e lo sviluppo e la cooperazione nel settore degli aiuti economici, sociali e umanitari;

Trasporti, comunicazioni e intelligence

28.

deplora il ritardo nella consegna e i crescenti costi del velivolo di trasporto a lungo raggio A400M e la mancanza di elicotteri operativi per il trasporto a corto raggio;

29.

sostiene l’attività dell’Agenzia europea per la difesa (EDA) in materia di trasporto strategico ed invita gli Stati membri a fare di più per rimediare alle attuali carenze; saluta con favore iniziative provvisorie in materia di trasporto aereo strategico quali la SALIS (Strategic Air Lift Interim Solution) e raccomanda lo sviluppo di una nozione operativa di pooling di capacità;

30.

accoglie con favore la proposta del Regno Unito di condividere le informazioni circa la disponibilità di elicotteri per le missioni UE, ai fini di un migliore coordinamento delle flotte;

31.

saluta con favore il progetto franco-tedesco concernente gli elicotteri per il trasporto pesante, ma è consapevole dei motivi complessi alla base della indisponibilità di elicotteri operativi, in particolare in ragione degli alti costi delle ore di volo e della manutenzione; invita il Consiglio ad esplorare le possibilità di colmare tale carenza nel prossimo futuro, sia lanciando un’azione comune o accordando sostegno agli Stati membri che intendono ammodernare e rinnovare elicotteri di fabbricazione russa sia istituendo un centro di addestramento elicotteristico; ribadisce che uno dei principali ostacoli all’ammodernamento e alla ristrutturazione delle forze europee, necessari per far fronte efficacemente alle sfide di sicurezza del 21o secolo, non è tanto il livello dei costi per la difesa quanto la mancanza di cooperazione, l’assenza di una chiara divisione dei compiti, la mancanza di specializzazione e la duplicazione e frammentazione della fabbricazione di armi e delle commesse, che accrescono il rischio di non interoperabilità fra gli eserciti; sollecita tuttavia gli Stati membri a prevedere un aumento della spesa per la difesa, al fine di poter utilizzare efficientemente gli elicotteri acquistati;

32.

invita il Consiglio e la Commissione a tenere il Parlamento informato delle attuali iniziative volte a colmare i deficit di capacità in settori importanti quali quello degli elicotteri e delle unità di supporto sanitario, e a presentare proposte finanziarie comuni per garantire l’accesso a tali capacità a fini sia umanitari che PESD;

33.

saluta con favore il progetto EDA di un sistema radio definito dal software, potenzialmente in grado di migliorare le comunicazioni tra le autorità civili e militari in caso di emergenza;

34.

invita gli Stati membri ad intensificare gli scambi di informazioni di intelligence attraverso un Centro di situazione congiunto dell’UE; ritiene che occorra considerare speciali misure per le nuove minacce non coperte dalla SES, quali la sicurezza dell’approvvigionamento energetico e le conseguenze del cambiamento climatico per la sicurezza;

Capacità militari

35.

è del parere che i Gruppi tattici (Battle Groups) siano strumenti che aiutano gli Stati membri a trasformare le loro forze armate, a rafforzare l’interoperabilità e ad instaurare una cultura strategica comune in materia di difesa; nota che i gruppi tattici non sono stati finora impiegati, fra l’altro a causa delle norme di dislocamento eccessivamente vincolanti, e deplora il fatto che il Battle Group, così come attualmente definito, non abbia risolto il problema della costituzione di forze per operazioni concrete; reputa necessari urgenti chiarimenti, onde evitare costose duplicazioni di risorse militari;

36.

è consapevole del fatto che la costituzione delle forze è innanzitutto una questione di volontà politica e di valutazioni comuni; invita il Consiglio ad esaminare opzioni per migliorare la costituzione di forze, ad esempio sviluppando ulteriormente la nozione di Gruppo tattico per giungere a una Task Force comune dell’Unione europea permanente e di maggiore consistenza, oppure ampliando la gamma delle capacità disponibili nel quadro dell’obiettivo primario civile, per essere in condizione di costituire rapidamente una forza adeguata alle caratteristiche della missione;

37.

chiede la creazione, in seno al Centro operativo dell’Unione, di una capacità pianificatoria e operativa permanente per la conduzione di operazioni militari PESD;

38.

propone di dare a Eurocorps lo status di forza permanente sotto il comando dell’Unione europea ed invita tutti gli Stati membri a contribuirvi;

39.

chiede il costante miglioramento dell’interoperabilità tra le forze armate nazionali dell’Unione europea; deplora l’attuale eterogeneità tra le varie forze degli Stati membri in fatto di addestramento ed equipaggiamento e chiede un programma «Erasmus» militare, che preveda un addestramento comune per il personale militare da schierare eventualmente nelle operazioni;

40.

rammenta che il successo delle operazioni PESD dipende da un’adeguata cura e equipaggiamento del personale; invita il Consiglio a sviluppare standard comuni in fatto di assistenza medica e welfare operativo; ritiene che tali standard comuni, uniti a uno scambio regolare delle migliori prassi — eventualmente coordinate dallo staff militare UE — possano assistere i singoli Stati membri nella loro opera di sviluppo delle capacità ed aiutarli a fornire forze efficienti al momento opportuno;

41.

si rammarica che il programma EDA sia giunto troppo tardi per impedire la nascita di tre differenti programmi nazionali per la realizzazione di un velivolo senza pilota anziché di un unico programma europeo, e che ciò permetterà ad alcune società di avviare più di un progetto attingendo più volte alle risorse del contribuente e non lasciando all’EDA altra alternativa se non quella di lavorare all’introduzione dei velivoli senza pilota nell’aerospazio regolamentato; esprime la sua preferenza per un progetto satellitare europeo unico nel campo della intelligence o della comunicazione;

42.

saluta con favore il pacchetto difesa della Commissione, in particolare le sue proposte per una direttiva nel campo delle commesse militari e per una direttiva nel settore del trasferimento intracomunitario di equipaggiamenti militari per la difesa; ritiene che si tratti di iniziative necessarie per far sì che il personale militare nazionale e UE sia equipaggiato con il materiale che assicuri la migliore interoperabilità possibile;

43.

accoglie con favore la dichiarazione del comitato direttivo dell’EDA, del 14 maggio 2007, in particolare laddove si chiede una riduzione della dipendenza da fonti non europee per le principali tecnologie di difesa, e rimarca la necessità che l’Unione europea goda di autonomia e sovranità operativa;

Finanziamento delle missioni PESD

44.

sottolinea che il crescente ruolo svolto dall’Unione europea soprattutto con le missioni civili PESD sta generando crescenti esigenze di aumento del bilancio PESC, per cui chiede che il flusso di informazioni proveniente dal Consiglio sia intensificato e reso più tempestivo, onde permettere al Parlamento di preparare le sue decisioni sul bilancio annuale;

45.

invita il Consiglio e la Commissione ad elaborare proposte che consentano di istituire per le commesse pubbliche procedure flessibili e adeguate alle missioni civili PESD — che richiedono assai sovente decisioni rapide — proposte che dovranno essere esaminate ed approvate dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione; accoglie con soddisfazione il fatto che la Commissione ha recentemente aperto i suoi corsi di formazione sulle procedure finanziarie e di appalto al personale delle missioni PESD,

46.

si rammarica della inutile complessità delle disposizioni di cui all’articolo 28 del trattato UE relativamente al finanziamento rapido delle attività della PESD al di fuori del bilancio dell’Unione europea; insiste sulla necessità di dare piena attuazione all’Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (7) e al dialogo strutturato fra il Consiglio e il Parlamento ivi contemplato; a più lungo termine chiede di trasferire il meccanismo Athena nel bilancio PESC, pur mantenendo la flessibilità assicurata da Athena;

47.

chiede una revisione a medio termine nel quadro delle prospettive finanziarie 2007-2013 onde verificare la coerenza e le complementarità d’uso degli strumenti esterni UE (bilancio PESC, strumento di stabilità, strumento per la cooperazione allo sviluppo e strumento per la politica europea di vicinato) nelle varie azioni (civili e militari) di gestione delle crisi condotte dall’Unione europea;

PESD e controllo parlamentare

48.

rileva che il Parlamento europeo, grazie ai suoi contatti con i parlamenti nazionali (conferenza dei presidenti delle commissioni affari esteri, conferenza dei presidenti delle commissioni difesa, Assemblea parlamentare NATO) e alle disposizioni del protocollo al trattato di Lisbona sul ruolo dei parlamenti nazionali, di prossima attuazione, è la sede legittima a livello europeo per esercitare il sindacato, il monitoraggio e il controllo parlamentare della PESD;

49.

considerate le nuove opportunità offerte dal trattato di Lisbona alla PESC e alla PESD, che diventeranno Politica di sicurezza e di difesa comune, intende promuovere una più stretta collaborazione tra le commissioni competenti del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali e l’Assemblea parlamentare della NATO;

50.

invita il Comitato politico e di sicurezza (CPS) a creare, congiuntamente con il Parlamento, un meccanismo di rispetto delle informazioni confidenziali sulle crisi emergenti o gli eventi che interessano la sicurezza internazionale comparabile ai meccanismi esistenti in vari parlamenti nazionali degli Stati membri che spazierebbe, a seconda del grado di riservatezza, da riunioni di commissione a porte chiuse fino a riunioni tra il CPS e i membri nominati delle competenti commissioni e sottocommissioni;

51.

sottolinea l’opportunità che, prima del lancio di qualunque operazione PESD (fra cui l’impiego di un Gruppo tattico), il Parlamento europeo adotti una raccomandazione o risoluzione in stretta consultazione con i parlamenti nazionali, in modo che una posizione del Parlamento europeo sia disponibile prima dell’operazione PESD; ritiene che, per garantire flessibilità nei periodi in cui il Parlamento non è riunito in seduta plenaria o quando si reputi necessario un rapido dispiegamento, occorra adeguare il suo regolamento per autorizzare la commissione competente ad adottare a suo nome la raccomandazione o risoluzione;

52.

invita il Consiglio ad inserire un riferimento alla raccomandazione o risoluzione adottata dal Parlamento nell’azione comune che autorizza l’operazione PESD, per dimostrare la sua volontà di ottenere, con le decisioni parlamentari, un’ulteriore legittimazione democratica per le sue azioni esterne;

Rapporti UE-NATO

53.

Deplora le obiezioni della Turchia all’attuazione della cooperazione strategica UE-NATO nell’ambito e oltre l’accordo di Berlino Plus; è preoccupato per le conseguenze negative di tali obiezioni per la protezione del personale dell’Unione europea impiegato sul posto, in particolare nel quadro della missione EUPOL Afghanistan e della missione EULEX Kosovo, e chiede alla Turchia di ritirare tali obiezioni quanto prima;

54.

è del parere che il progetto degli Stati Uniti di dislocare in questo momento in Europa un sistema anti-missili possa ostacolare gli sforzi internazionali di disarmo; esprime inquietudine per il fatto che la Russia ha sospeso l’esecuzione dei suoi obblighi a norma del Trattato sulle forze armate convenzionali in Europa, causando preoccupazioni circa l’equilibrio strategico in Europa; sottolinea che questi due problemi interessano la sicurezza di tutti i paesi europei e non devono pertanto formare oggetti di semplici colloqui bilaterali fra gli Stati Uniti e i singoli Stati europei; invita il Consiglio e gli Stati membri ad elaborare insieme alla NATO un quadro per associare al dibattito il maggior numero possibile di Stati europei; invita il Consiglio e la NATO a valutare le possibili future minacce provenienti da taluni paesi e il pericolo di una nuova corsa agli armamenti in Europa, nonché a proporre un’adeguata risposta multilaterale a tali problemi;

55.

ritiene che l’Unione europea e la NATO si rafforzino vicendevolmente e perora una stretta collaborazione tra le due entità;

*

* *

56.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all’Assemblea parlamentare della NATO e ai Segretari generali delle Nazioni Unite, della NATO, dell’Unione africana, dell’OSCE, dell’OCSE e del Consiglio d’Europa.


(1)  GU C 33 E del 9.2.2006, pag. 580.

(2)  GU C 314 E del 21.12.2006, pag. 334.

(3)  Testi approvati, P6_TA(2007)0419.

(4)  GU L 314 dell’1.12.2007, pag. 9.

(5)  GU L 71 del 10.3.2007, pag. 9.

(6)  Testi approvati, P6_TA(2008)0031.

(7)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. Accordo modificato da ultimo dalla decisione 2008/371/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 128 del 16.5.2008, pag. 8).


26.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 285/32


Giovedì 5 giugno 2008
Vertice UE-Stati Uniti

P6_TA(2008)0256

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 sul prossimo vertice UE-Stati Uniti

2009/C 285 E/05

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulle relazioni transatlantiche, in particolare le due risoluzioni del 1o giugno 2006 sul miglioramento delle relazioni UE-Stati Uniti nel quadro dell'Accordo di partenariato transatlantico (1) e sulle relazioni economiche transatlantiche UE-Stati Uniti (2), nonché la sua risoluzione del 25 aprile 2007 sulle relazioni transatlantiche (3),

vista la dichiarazione transatlantica sulle relazioni tra l'Unione europea e gli Stati Uniti del 1990 e la Nuova agenda transatlantica (NAT) del 1995,

viste le dichiarazioni UE-Stati Uniti sulla lotta contro il terrorismo del 26 giugno 2004 e il rafforzamento della cooperazione reciproca in relazione alla non proliferazione e alla lotta contro il terrorismo del 20 giugno 2005,

visti il prossimo vertice UE-Stati Uniti di Brdo in data 10 giugno 2008 e l'esito del vertice UE-Stati Uniti tenutosi il 30 aprile 2007 a Washington D.C.,

viste le dichiarazioni comuni del 63o e del 64o Dialogo legislativo transatlantico, reciprocamente dell'ottobre 2007 e del maggio 2008,

vista la dichiarazione finale della riunione del Consiglio dell'Atlantico del Nord tenutasi a Bucarest il 3 aprile 2008,

vista la sua risoluzione dell'8 maggio 2008 sul Consiglio economico transatlantico (4),

visto il documento dell'Alto rappresentante e della Commissione europea destinato al Consiglio europeo e intitolato «Cambiamento climatico e sicurezza internazionale» (14 marzo 2008),

viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1803 (2008), n. 1696 (2006), n. 1737 (2006) e n. 1747 (2007) sul programma nucleare iraniano,

viste le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo del 16 e 17 dicembre 2004, in particolare le sezioni dal titolo «Un ordine internazionale basato su un multilateralismo efficace» e «Collaborazione con i partner»,

viste le sue risoluzioni sul cambiamento climatico, in particolare quelle del 16 novembre 2005 (5), del 26 ottobre 2006 (6) e del 14 febbraio 2007 (7),

visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il partenariato UE-Stati Uniti è la pietra angolare dell'azione esterna dell'Unione europea e si basa su valori condivisi come la libertà, la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto, oltre a dare supporto alle economie sostenibili e allo sviluppo sostenibile,

B.

considerando che l'Unione europea e gli Stati Uniti svolgono ruoli essenziali sulla scena politica ed economica mondiale e che condividono la responsabilità di promuovere la pace, la democrazia e la stabilità nel mondo e di individuare soluzioni alle sfide economiche globali, con particolare riferimento alle crisi dei mercati finanziari, agli squilibri nella parità fra le valute e nelle relazioni commerciali e alle crisi debitorie di alcuni fra i paesi più poveri del pianeta,

C.

considerando che le conseguenze del cambiamento climatico, come i conflitti territoriali per le risorse, gli aumenti dei prezzi dei prodotti alimentari e le migrazioni, sono questioni che suscitano grande preoccupazione per i popoli e i leader dell'Unione europea; considerando che, stando all'Agenzia internazionale dell'energia, entro il 2030 la domanda globale di energia aumenterà del 50-60 %,

D.

considerando che sia l'Unione europea sia gli Stati Uniti possono e debbono svolgere un ruolo di guida a livello internazionale nell'affrontare il problema del cambiamento climatico,

E.

considerando che la domanda mondiale di prodotti alimentari aumenta più rapidamente dell'offerta, non da ultimo perché in economie emergenti come l'India e la Cina sta salendo la domanda, in particolare di carni e prodotti lattiero-caseari, e quindi anche la domanda di mangimi; considerando che, stando all'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), gli attuali sussidi americani per convertire il grano in etanolo hanno contribuito all'aumento globale dei prezzi dei prodotti alimentari, colpendo maggiormente i paesi più poveri del mondo,

F.

considerando che nella maggior parte dei paesi in via di sviluppo, gli Obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) non saranno per lo più raggiunti entro il 2015,

G.

considerando il consenso, in seno all'Unione europea, sulla revisione e il rafforzamento del trattato di non proliferazione nucleare (NPT), nel periodo precedente la prossima conferenza di revisione dell'NPT, nel 2010,

H.

considerando che ad Annapolis i leader israeliani e palestinesi hanno accettato di intavolare nuovi negoziati con l'obiettivo di giungere a un accordo prima della fine del 2008; considerando che gli sforzi per riportare la stabilità nel Medio Oriente, promuovendo la pace, la democrazia e il rispetto dei diritti umani, richiedono una solida cooperazione fra l'Unione europea e gli Stati Uniti, anche nel quadro del Quartetto per il Medio Oriente e con la Lega degli Stati arabi,

I.

considerando che una stretta cooperazione fra l'Unione europea e gli Stati Uniti nel Kosovo è essenziale per la stabilità e lo sviluppo dei Balcani occidentali; considerando che gli Stati Uniti si sono impegnati, in linea di principio, a partecipare alla missione PESD/stato di diritto nel Kosovo (EULEX) con circa 80 poliziotti, 2 giudici e da 4 a 6 procuratori,

J.

considerando che, nella lotta contro il terrorismo internazionale, è necessario sottolineare l'importanza del pieno rispetto del diritto e dei trattati internazionali in materia di diritti dell'uomo e di libertà fondamentali,

K.

considerando che, il 18 dicembre 2007, in una storica votazione, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione sostenuta da un'alleanza interregionale, comprendente l'Unione europea, su una moratoria sulla pena di morte; considerando che è estremamente preoccupato per il fatto che la pena di morte continui ad essere applicata in molti Stati degli Stati Uniti,

L.

considerando che intrattenere relazioni economiche transatlantiche cooperative è nell'interesse sia dell'Unione europea che degli Stati Uniti e che il rafforzamento del mercato transatlantico richiede una leadership politica coerente; considerando il proprio sostegno al lavoro svolto dal Consiglio economico transatlantico e la speranza che esso diventi uno dei fondamenti delle relazioni UE-Stati Uniti,

M.

considerando che è necessario promuovere la libertà e la democrazia nel mondo e affrontare le sfide che esse pongono, quali la sicurezza internazionale, l'eliminazione della povertà, la promozione dello sviluppo, la necessità di sforzi di disarmo a livello mondiale, la protezione dei diritti umani, la prevenzione dei rischi per la salute a livello globale, le questioni ambientali, la sicurezza energetica, la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata e la non proliferazione delle armi di distruzione di massa; considerando che, come chiarisce la strategia europea di sicurezza, il partenariato transatlantico e la NATO rivestono una grande importanza per la sicurezza collettiva,

N.

considerando che è nell'interesse di entrambe le parti affrontare all'unisono le minacce e le sfide comuni, sulla base dei trattati internazionali esistenti e dell'opera efficace delle istituzioni internazionali, in particolare sulla base del sistema delle Nazioni Unite in conformità della Carta delle Nazioni Unite,

O.

considerando che, negli ultimi anni, numerosi accordi scaturiti da esigenze statunitensi e adottati senza alcuna partecipazione del Parlamento, segnatamente l'accordo PNR (sulla lista dei nominativi dei passeggeri) e il memorandum SWIFT, nonché l'esistenza del sistema ATS (Automated Targeting System) americano, hanno determinato una situazione di incertezza giuridica per quanto riguarda le necessarie garanzie di protezione transatlantica dei dati in relazione alla condivisione e al trasferimento di dati tra l'Unione europea e gli Stati Uniti ai fini della lotta al terrorismo;

Relazioni transatlantiche generali

1.

attende con interesse, in seguito alle prossime elezioni presidenziali, di poter collaborare con il nuovo Presidente degli Stati Uniti e auspica un impegno rafforzato degli Stati Uniti nei confronti del multilateralismo, della pace e della democrazia nel mondo; ritiene che il partenariato UE-Stati Uniti su questioni controverse, come le sfide globali della povertà e del cambiamento climatico, debba essere rafforzato; è cosciente del fatto che, su numerosi temi politici come quelli relativi al Tribunale penale internazionale (TPI), ai metodi applicati alla lotta contro il terrorismo e al Protocollo di Kyoto allegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, esistono divergenze di approccio tra l'Unione europea e gli Stati Uniti; auspica che il prossimo Presidente degli Stati Uniti si impegnerà, congiuntamente con la sua Amministrazione, a risolvere tali problemi;

2.

invita l'Unione europea e gli Stati Uniti a una più stretta cooperazione in un ampio ventaglio di settori di interesse comune, in particolare in Medio Oriente, Iran, Iraq, Kosovo e nei Balcani occidentali, in Afghanistan e in Africa, e a collaborare per istituire un ambiente internazionale che conduca al miglioramento della situazione della sicurezza e dei diritti umani in paesi come la Birmania e lo Zimbabwe, concentrandosi su tali questioni in tutti i forum pertinenti, compreso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; raccomanda di promuovere un approccio comune per quanto concerne le relazioni con altri importanti attori geopolitici;

Cambiamento climatico

3.

incoraggia vivamente le due parti a concordare una strategia comune per limitare il cambiamento climatico a un incremento massimo di 2 °C della temperatura rispetto ai livelli dell'era preindustriale, contribuendo in maniera equanime agli sforzi di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra da parte dei paesi sviluppati e in via di sviluppo, proporzionalmente alle loro diverse responsabilità e rispettive capacità e riconosce la responsabilità dei paesi sviluppati di dare il buon esempio; accoglie favorevolmente l'impegno assunto dai principali candidati presidenziali statunitensi ad affrontare la questione delle emissioni di gas a effetto serra negli Stati Uniti e a concludere entro il 2009 un accordo internazionale per prevenire i pericoli dei cambiamenti climatici;

4.

esorta gli Stati Uniti a fare del proprio meglio per accelerare l'adeguamento della normativa nazionale in materia di clima, prima della conferenza ONU del dicembre 2009, a Copenaghen; invita altresì gli Stati Uniti a proseguire gli sforzi per creare un sistema di scambio del carbonio che, in futuro, potrebbe essere collegato con il programma UE di negoziazione di emissioni, dato che sarà generalmente meglio sia per l'ambiente sia per l'industria se i meccanismi emergenti del mercato del carbonio, in tutto il mondo, saranno compatibili e interoperabili; approva a tale riguardo la disposizione nelle proposte provvisorie dell'Unione europea in merito agli scambi delle quote di emissione per consentire il collegamento ad altri sistemi obbligatori di «cap and trade», compresi i sistemi subnazionali; in detto contesto, è incoraggiato dall'emergenza di sistemi regionali di scambi di carbonio all'interno degli Stati Uniti;

5.

si compiace della relazione dell'Alto rappresentante e della Commissione europea sulle conseguenze del cambiamento climatico per la sicurezza; esorta il vertice UE-Stati Uniti ad esaminare tale questione in via prioritaria, partendo dai risultati positivi della Conferenza di Bali, del dicembre 2007; invia l'Unione europea e gli Stati Uniti a collaborare per giungere, nel 2009, ad un ambizioso accordo post 2012, che comprenda un'azione di mitigazione e di adeguamento a livello internazionale; osserva inoltre con interesse le proposte in esame in seno al Congresso degli Stati Uniti sulla creazione di un Fondo internazionale per le energie pulite e incoraggia la Commissione ad avviare un dialogo in materia con l'Amministrazione statunitense;

Terrorismo e diritti dell'uomo

6.

esprime preoccupazione per il fatto che la stessa esistenza del centro di detenzione di Guantanamo Bay e la pratica degli arresti arbitrari e delle consegne straordinarie di detenuti continui a dare un segnale negativo sul modo in cui viene condotta la lotta contro il terrorismo; invita il Consiglio e il governo degli Stati Uniti ad emanare una dichiarazione comune chiara e vigorosa in cui chiede al governo degli Stati Uniti di porre fine alle pratiche degli arresti arbitrari e delle consegne straordinarie e a esortare il governo degli Stati uniti a rilasciare i restanti detenuti, a provvedere al loro reinserimento e risarcimento, nel pieno rispetto del diritto internazionale e delle norme internazionali e a fornire chiarimenti sull'esistenza di prigioni segrete al di fuori del territorio degli Stati Uniti;

7.

si rammarica per via della decisione dell'Amministrazione degli Stati Uniti di costruire una nuova struttura di detenzione in Afghanistan, come duro riconoscimento che probabilmente gli Stati Uniti continueranno a tenere prigionieri in territorio straniero per molti anni a venire;

8.

ribadisce l'appello rivolto al Consiglio e alla Commissione affinché attuino infine le raccomandazioni rivoltegli dalla commissione temporanea sul presunto utilizzo di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegali di persone;

9.

chiede agli Stati Uniti di revocare immediatamente il regime dei visti e a trattare i cittadini di tutti gli Stati membri dell'Unione europea in modo ugualitario, sulla base di una piena reciprocità; in tale contesto, accoglie con favore l'avvio di colloqui UE-Stati Uniti sulla nuova gamma di richieste sollevate dagli Stati Uniti per la sicurezza volte a istituire un sistema di esenzione del visto; ritiene che tali negoziati dovrebbero essere trasparenti, fondarsi sul principio della reciprocità e rispettare le disposizioni comunitarie in materia di protezione dei dati personali;

10.

si compiace del fatto che gli Stati Uniti abbiano riconosciuto la competenza dell'Unione europea a negoziare tale accordo e constata che le questioni di competenza dell'UE, come quelle relative alla sicurezza (compresi lo scambio di dati sui passeggeri, l'estradizione e l'assistenza giuridica reciproca), devono essere negoziate con il Consiglio, e con gli Stati membri solo per quanto riguarda i loro cittadini;

11.

sottolinea che la condivisione dei dati e delle informazioni può essere un prezioso strumento per la lotta internazionale contro il terrorismo e la criminalità, ma sottolinea che la condivisione dei dati personali debba avvenire entro un quadro giuridico appropriato che definisca norme e condizioni chiare, garantisca una protezione adeguata della vita privata e delle libertà civili e individuali dei cittadini, fornisca strumenti giudiziari di ricorso ove necessario e che tale condivisione di dati dovrebbe essere basata su un accordo internazionale vincolante concluso con la piena partecipazione del Parlamento e del Congresso; sottolinea che i dati dovrebbero essere scambiati quando necessario in conformità dell'esistente accordo UE-Stati Uniti sull'estradizione e sull'assistenza giuridica reciproca, dovrebbero essere in conformità della legislazione CE e UE in materia di protezione dei dati, a cui dovrebbe accompagnarsi il coordinamento fra l'intelligence e le agenzie incaricate dell'applicazione della legge, anche a livello operativo, e la cooperazione giuridica, nel quadro del vigente accordo UE-Stati Uniti sulla reciproca sull'estradizione e sull'assistenza giuridica;

12.

sottolinea l'importanza di rispettare, nella lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, i diritti fondamentali e lo stato di diritto ed esorta la Commissione a informare il Parlamento sui progressi effettuati nel quadro delle trattative per una struttura di cooperazione euroatlantica, per quanto riguarda in particolare la tutela dei dati personali e della vita privata; chiede che nel contesto del Consiglio economico transatlantico vengano urgentemente elaborate norme per la protezione dei dati a livello mondiale, in modo da garantire un livello elevato di protezione dei dati personali e certezza giuridica per le imprese;

13.

invita i governi dell'Unione europea e degli Stati Uniti ad avviare un'iniziativa nell'ambito delle Nazioni Unite intesa a riformare la vigente prassi degli elenchi di sanzioni, ivi inclusa la definizione di debite procedure per un giusto processo, la motivazione, la tutela giurisdizionale efficace e il ricorso legale; sottolinea allo stesso tempo la necessità di migliorare le procedure per la «lista nera» dell'Unione europea;

Proliferazione nucleare, difesa missilistica, controllo degli armamenti e NATO

14.

ribadisce il suo pieno sostegno alle risoluzioni sull'Iran del Consiglio di sicurezza dell'ONU, adottate a norma dell'articolo 41, capitolo VII, della Carta dell'ONU e invita l'Unione europea e gli Stati Uniti a concordare una strategia comune che convinca Teheran ad attenersi alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU;

15.

plaude alla stretta cooperazione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti sulla questione del nucleare iraniano, che ha portato all'adozione, il 3 marzo 2008, della summenzionata risoluzione 1803 (2008) da parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU, la quale impone nuove sanzioni all'Iran; invita gli Stati Uniti, in seguito al successo diplomatico conseguito nei negoziati con la Corea del Nord, a partecipare direttamente ai negoziati con l'Iran di concerto con l'Unione europea, poiché gli Stati Uniti sono in grado di offrire garanzie di sicurezza supplementari che tengono conto delle preoccupazioni dell'Iran quanto alla propria sicurezza; sottolinea l'importanza della cooperazione con gli Stati Uniti, la Russia, la Cina e i paesi non allineati nella prospettiva di prendere in esame formule alternative, allo scopo di raggiungere un accordo globale con l'Iran sui suoi impianti nucleari e il loro uso;

16.

accoglie con favore la recente iniziativa dei membri del Consiglio di sicurezza dell'ONU e della Germania, il «P-5+1», volta a presentare all'Iran un nuovo pacchetto di incentivi nel tentativo di convincere il paese ad interrompere il programma di arricchimento dell'uranio; invita gli Stati Uniti, al fine di individuare una soluzione, ad appoggiare pienamente i negoziati con l'Iran nei limiti delle regole e degli obblighi del trattato NPT;

17.

invita a rafforzare il sistema internazionale di trattati e di regimi contro la proliferazione di armi di distruzione di massa; sottolinea l'esigenza di una cooperazione più stretta tra l'Unione europea e gli Stati Uniti nella lotta contro il terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa, conformemente al diritto internazionale, così come la necessità che entrambe le parti sostengano il ruolo che le Nazioni Unite devono svolgere in tali ambiti; esorta il Consiglio a discutere con la sua controparte statunitense il modo in cui impostare un approccio positivo alla riunione della commissione preparatoria del Trattato di non proliferazione (TNP), quale prima occasione per rafforzare il regime mondiale di non proliferazione nucleare in vista della Conferenza di revisione del TNP del 2010; sottolinea la necessità di discutere nel corso del vertice di diverse iniziative di disarmo nucleare basate sulle «13 misure concrete» concordate all'unanimità alla Conferenza di revisione del TNP del 2000; si augura che in occasione di detto vertice il governo statunitense sarà disposto ad adottare una strategia comune con l'Unione europea intesa a far progredire la questione del disarmo, per quanto riguarda sia le armi di distruzione di massa sia gli armamenti convenzionali; invita l'Unione europea e gli Stati Uniti ad evitare un eventuale vuoto nel periodo 2009-2010, allorché i più importanti accordi sul disarmo dovranno essere rinnovati; auspica che gli importantissimi accordi raggiunti nel 1999, nel 2000 e nel 2001 con la Russia saranno mantenuti; invita gli Stati Uniti a ratificare il trattato di interdizione totale degli esperimenti nucleari (CTBT), in quanto si tratterebbe di un importante passo verso la riduzione della pertinenza operativa delle armi nucleari;

18.

invita gli Stati membri dell'Unione europea e gli Stati Uniti a collaborare per trovare nuove idee che lancino un partenariato EU-NATO ridefinito e più forte, che vada oltre il Berlin-Plus, tenuto conto della necessità di una maggiore cooperazione in Afghanistan; è del parere che gli sforzi per adeguare e perfezionare la strategia europea di sicurezza debbano essere connessi con la prima fase delle discussioni su un nuovo concetto strategico della NATO; sottolinea l'importanza della NATO, che rimane il forum essenziale per le consultazioni tra Europa e Stati Uniti sulla sicurezza, e l'importanza della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea nel rafforzare la capacità dell'Unione europea di far fronte alle sfide attuali ed emergenti del 21o secolo in materia di sicurezza; plaude al riconoscimento espresso dagli Stati Uniti in occasione del vertice a Bucarest del fatto che la costruzione di un'alleanza NATO forte richiede anche un'adeguata capacità di difesa da parte dell'Europa; raccomanda di sviluppare le relazioni esistenti in materia di sicurezza tra la NATO e l'Unione europea, rispettando nel contempo la natura indipendente delle due organizzazioni;

19.

è del parere che il piano degli Stati Uniti di creare un sistema antimissilistico in Europa può attualmente nuocere agli sforzi internazionali di disarmo; esprime la propria preoccupazione in merito alla decisione della Russia di sospendere l'ottemperanza al trattato sulle forze armate convenzionali in Europa; sottolinea che entrambe le questioni riguardano la sicurezza delle popolazioni europee e pertanto non dovrebbero essere oggetto di discussioni unicamente bilaterali tra gli Stati Uniti e i singoli paesi europei; osserva in proposito la dichiarazione del vertice di Bucarest del Consiglio dell'Atlantico del Nord del 3 aprile 2008 che mira a un'architettura di difesa missilistica esaustiva con una copertura estesa a tutti i territori alleati; esorta il Consiglio e gli Stati membri a istituire un quadro volto a permettere la partecipazione di tutti gli Stati membri dell'UE e della NATO al dibattito in materia;

20.

attende con interesse una rivalutazione della dimensione della sicurezza nelle relazioni UE-Stati Uniti alla luce del risultato della revisione strategica della NATO, l'aggiornamento della strategia europea di sicurezza e l'insediamento di una nuova Amministrazione degli Stati Uniti;

Cooperazione allo sviluppo e prezzi dei prodotti alimentari

21.

chiede un aumento degli aiuti di emergenza per affrontare la minaccia immediata che l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari rappresenta per i popoli più poveri del mondo; riconosce, tuttavia, che il denaro non è sufficiente e pertanto invita il Consiglio, la Commissione e il Congresso e l'amministrazione statunitensi ad esaminare i problemi strutturali, come l'insufficienza degli investimenti nell'agricoltura, e chiede all'Unione europea, agli Stati Uniti e alle organizzazioni multilaterali di adottare un approccio globale coordinato, che includa norme commerciali più eque e maggiori investimenti nell'agricoltura nei paesi in via di sviluppo, destinati soprattutto a produttori su piccola scala e alle donne; invita i donatori a fornire sostegno e a contribuire al finanziamento di reti di assistenza per le persone più vulnerabili; invita i leader dell'Unione europea e degli Stati Uniti a sostenere attivamente e a partecipare alla task force ad alto livello dell'ONU sulla crisi alimentare mondiale, creata sotto l'egida del Segretario dell'ONU Bon Ki-moon;

22.

plaude all'iniziativa del governo statunitense di svincolare l'aiuto alimentare e ritiene che rappresenti un primo passo importante verso la riforma dell'intero programma di aiuti alimentari per tener pienamente conto della necessità di sostenere in modo proattivo il rafforzamento della sicurezza alimentare a livello regionale e locale, che in passato è stata spesso compromessa dagli aiuti alimentari vincolati degli Stati Uniti;

23.

invita la Commissione a sollevare la questione della necessità di destinare una quota significativa del bilancio comunitario e statunitense per gli aiuti allo sviluppo alla ricerca agricola, alla formazione degli agricoltori e allo scambio di prassi agricole eccellenti onde sviluppare ulteriormente sistemi di coltivazione efficienti e sostenibili, come la rotazione delle colture e le colture miste, e tecniche partecipative di selezione varietale e riproduzione animale, adeguate alle esigenze locali ed esenti dall'impiego di OGM (organismi geneticamente modificati), onde stabilizzare l'approvvigionamento alimentare locale e creare sistemi agricoli sani, con un basso input di energia a lungo termine;

24.

si rammarica della decisione del governo statunitense di diminuire il sostegno finanziario a favore del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFP); sottolinea il ruolo determinante dell'UNFP per conseguire un calo volontario del tasso di fertilità nei paesi meno sviluppati; ritiene che l'accesso ai contraccettivi e ai servizi riproduttivi, il rafforzamento del ruolo delle donne e delle ragazze e la promozione della salute delle madri e dei bambini siano strategie fondamentali per rallentare la crescita della popolazione e mantenere la sostenibilità delle risorse; rivolge, pertanto, un pressante appello al governo degli Stati Uniti affinché aumenti i finanziamenti a favore dell'UNFP;

25.

invita l'Unione europea e gli Stati Uniti a fare degli OSM il nocciolo della politica di sviluppo internazionale; esorta il Consiglio, la Commissione, gli Stati membri e gli Stati Uniti ad aumentare la propria assistenza ai paesi in via di sviluppo, per mantenere la credibilità del loro impegno ad aumentare tali aiuti; riconosce l'aumentato impegno degli Stati Uniti nei confronti degli aiuti allo sviluppo, in generale, e dell'Africa, in particolare; esorta il Presidente degli Stati Uniti ad utilizzare il suo ultimo anno di presidenza per conseguire risultati ambiziosi nel quadro del summit del G8, in luglio, in Giappone, e del Vertice dell'ONU sugli Obiettivi di sviluppo del Millennio, nel settembre 2008, a New York; invita l'Unione europea a mantenere gli Obiettivi di sviluppo del Millennio e gli scadenzari annuali per raggiungere lo 0,7 % di APS, come punti fondamentali dell'ordine del giorno del Consiglio europeo del 19 e 20 giugno 2008;

Relazioni internazionali

26.

sottolinea che la risoluzione del conflitto israeliano-palestinese è di cruciale importanza per garantire la pace e la stabilità nel Medio Oriente; ricorda alle parti gli impegni che si sono assunti a Annapolis di tenere negoziati in buona fede allo scopo di concludere un trattato di pace entro la fine del 2008 che risolva tutte le questioni ancora in sospeso; sottolinea nuovamente l'importanza dell'Iniziativa di pace araba e esorta l'UE e gli Stati Uniti a garantire un coinvolgimento costruttivo dei partner arabi; reitera il suo appello a Israele affinché cessi tutte le attività d'insediamento, compresa la crescita nazionale, e smantelli tutti gli avamposti costruiti dal marzo 2001; ribadisce la sua profonda preoccupazione dinnanzi alla crisi umanitaria e politica della Striscia di Gaza e le possibili gravi conseguenze che ne possono derivare; esorta la milizia palestinese a cessare immediatamente il lancio di razzi dalla Striscia di Gaza verso il territorio israeliano; sostiene pienamente gli sforzi dell'Egitto volti a mettere fine alle violenze e a trovare una soluzione che consenta di riaprire tutti i passi;

27.

accoglie con favore l'annuncio che Siria e Israele sono impegnati in negoziati di pace indiretti sotto gli auspici della Turchia;

28.

accoglie con favore l'elezione di Michel Suleiman a Presidente del Libano; sottolinea l'importanza della stabilità, la sovranità, l'indipendenza e l'integrità territoriale del Libano; esorta le parti ad attuare pienamente l'accordo raggiunto a Doha e chiede all'Unione europea e agli Stati Uniti di sostenere tutti gli sforzi in questo ambito;

29.

sottolinea che la sicurezza a livello euro-atlantico e, su un piano più ampio, internazionale è strettamente legata al futuro dell'Afghanistan quale Stato pacifico e democratico, rispettoso dei diritti umani e libero dalla minaccia del terrorismo; plaude pertanto all'impegno forte e a lungo termine della NATO nei confronti dell'Afghanistan, come sottolineato nella «nuova visione strategica» dell'ISAF (International Security Assistance Force), nonché all'approccio globale adottato dalla comunità internazionale, che riunisce gli sforzi civili e militari, inclusa la missione di polizia dell'Unione europea, la quale fa parte dell'impegno complessivo dell'Unione europea a favore dell'Afghanistan e di un approccio coordinato dell'Unione europea, che a sua volta comprende una guida politica locale fornita dal rappresentante speciale dell'Unione europea e uno sforzo di ricostruzione gestito, tra l'altro, dalla Commissione; chiede all'Unione europea e agli Stati Uniti, visti i legami diretti fra lo sviluppo e la sicurezza, di adottare misure urgenti volte ad aumentare, migliorare e coordinare meglio la loro assistenza all'Afghanistan, fra l'altro, convogliando la maggior quantità possibile di fondi verso le istituzioni afgane e le organizzazioni non governative con una vasta esperienza;

30.

invita il Consiglio ad impegnarsi in un dialogo con gli Stati Uniti sull'Iraq, a condividere i pareri dell'Unione europea sul suo ruolo strategico nel paese e a continuare a sostenere la multilateralizzazione rafforzata del ruolo svolto dalla comunità internazionale in Iraq, utilizzando appieno il ruolo ampliato dell'ONU, conformemente alla risoluzione n. 1770 (2007) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

31.

sottolinea l'impegno comune dispiegato attualmente a favore della sicurezza e della stabilità regionali in tutta l'area dei Balcani; plaude all'intervento rapido, imparziale ed efficace della Forza internazionale di sicurezza della NATO (KFOR) di fronte alla recente ondata di violenza scoppiata in Kosovo e sottolinea la necessità che la KFOR resti in Kosovo, ai sensi della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al fine di garantire un ambiente sicuro e la libertà di movimento per tutte le persone e tutti i rappresentanti internazionali presenti in Kosovo; sottolinea in tale contesto il ruolo importante che l'Unione europea sta svolgendo in Kosovo; plaude all'avvio di Eulex in Kosovo e insiste sulla necessità di una presenza di Eulex su tutto il territorio del Kosovo;

32.

ritiene che l'Unione europea e gli Stati Uniti debbano urgentemente occuparsi delle sfide a breve termine, poste dalla sicurezza, e di quelle a lungo termine, poste dagli sviluppi in Kosovo, nella prospettiva di raggiungere un obiettivo comune: uno stato funzionale, una società multietnica con istituzioni forti e funzionanti e il rispetto dello Stato di diritto; si compiace del fatto che, per la prima volta, la missione Eulex in e Kosovo includerà ufficiali di polizia statunitensi; constata che il governo statunitense distaccherà personale del Dipartimento di Stato e appaltatori per l'operazione nel Kosovo e coprirà il 25 % dei costi operativi dell'Ufficio civile internazionale, mentre la spesa rimanente verrà finanziata con i contributi della Commissione europea e di altri Stati;

33.

invita a un'azione concertata nei confronti della Cina, in particolare per quanto riguarda la necessità di individuare urgentemente strumenti atti a promuovere la democrazia in tale paese, allentare la tensione nelle relazioni con i paesi vicini e facilitare il dialogo tra le autorità di Pechino e il Dalai Lama per conseguire progressi concreti sulla questione del Tibet;

34.

invita il Consiglio ad affrontare nuovamente con gli Stati Uniti la questione del TPI, quale colonna portante del diritto internazionale; si attende dal prossimo governo statunitense un atteggiamento più costruttivo nel ratificare gli Statuti del TPI e nell'impegnarsi attivamente per il conseguimento di un accordo sulla questione ancora irrisolta della definizione di reato di aggressione, come previsto all'articolo 5, paragrafo 2, degli Statuti di Roma, in vista della conferenza di revisione del TPI nel 2009;

35.

ribadisce la propria condanna della pena di morte; invita il governo statunitense e tutti gli Stati americani ad abolirla; deplora la recente sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti di mantenere l'iniezione letale, consentendo così la ripresa delle esecuzioni;

36.

raccomanda che vengano adottate misure per potenziare le relazioni transatlantiche con gli Stati Uniti mediante un nuovo accordo di partenariato transatlantico che sostituisca la nuova agenda transatlantica esistente; propone, a tale riguardo, la creazione di un regolare meccanismo di riesame di tale accordo di partenariato transatlantico, attraverso il quale gli esperti dell'Unione europea e degli Stati Uniti possano costantemente contribuire al suo miglioramento per sfruttarne appieno il potenziale; sottolinea che solo una maggiore partecipazione, a tutti i livelli, del Congresso degli Stati Uniti, del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali permetterà veramente di potenziare l'insieme del processo e ritiene che gli attuali scambi interparlamentari dovrebbero essere gradualmente trasformati in una vera e propria «Assemblea transatlantica»;

*

* *

37.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Presidente e al Congresso degli Stati Uniti di America.


(1)  GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 226.

(2)  GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 235.

(3)  GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 670.

(4)  Testi approvati, P6_TA(2008)0192.

(5)  GU C 280 E del 18.11.2006, pag. 120.

(6)  GU C 313 del 20.12.2006, pag. 439.

(7)  GU C 287 del 29.11.2007, pag. 344.


26.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 285/39


Giovedì 5 giugno 2008
Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo

P6_TA(2008)0257

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 sul processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo

2009/C 285 E/06

Il Parlamento europeo,

vista la dichiarazione di Barcellona adottata alla Conferenza euromediterranea dei ministri degli Affari esteri tenutasi a Barcellona il 27 e 28 novembre 1995, che istituisce il partenariato euromediterraneo,

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata «Il processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo» (COM(2008)0319),

vista l'approvazione da parte del Consiglio europeo di Bruxelles del 13 e 14 marzo 2008 del principio dell'istituzione del processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo,

vista la dichiarazione finale della Presidenza dell'Assemblea parlamentare euromediterranea (APEM), nonché le raccomandazioni adottate dall'APEM, il 27 e 28 marzo 2008, alla quarta sessione plenaria ad Atene,

viste le conclusioni delle conferenze euromediterranee dei ministri degli Affari esteri tenutesi a Napoli il 2 e 3 dicembre 2003 e a Lisbona il 5 e 6 novembre 2007,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sullo sviluppo della politica europea di vicinato (PEV) (COM(2006)0726),

viste le conclusioni del Vertice euromediterraneo tenutosi a Barcellona il 27 e 28 novembre 2005 in occasione del 10o anniversario del partenariato euromediterraneo,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo «Imprimere un nuovo impulso alle azioni dell'UE coi partner mediterranei nel campo dei diritti umani e della democratizzazione — Documento d'orientamento strategico» (COM(2003)0294),

viste le sue precedenti risoluzioni sulla politica mediterranea dell'Unione europea, in particolare quella del 15 marzo 2007 (1),

visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che la regione mediterranea e il Medio Oriente sono per l'Unione europea d'importanza strategica e che è necessaria una politica mediterranea basata sulla solidarietà, il dialogo, la cooperazione e lo scambio, al fine di rispondere a sfide comuni e di realizzare l'obiettivo di creare uno spazio di pace, stabilità e prosperità condivisa,

B.

considerando che al vertice inaugurale del processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo, in programma a Parigi il 13 luglio 2008, dovrebbero essere stabiliti orientamenti chiari per l'intensificazione delle relazioni multilaterali dell'Unione europea con i suoi partner mediterranei, compresi il rafforzamento dei metodi di lavoro e una maggiore condivisione delle responsabilità,

C.

rilevando la necessità di tenere debitamente conto dell'analisi dei risultati positivi e delle carenze del processo di Barcellona per poter essere in grado di riesaminare in maniera efficiente le relazioni euromediterranee e imprimere un nuovo impulso al processo di Barcellona; considerando a tale proposito che è importante far fronte alle difficoltà incontrate nello sviluppo della cooperazione e nell'approfondimento del partenariato euromediterraneo, quali ad esempio il perdurare del conflitto in Medio Oriente o la presenza di gravi tensioni politiche nella regione, come nel Sahara occidentale, la mancanza di consistenti progressi sul versante della democrazia e dei diritti dell'uomo e la scarsa sensibilità dei cittadini al processo in questione,

D.

considerando che il bilancio globale del processo di Barcellona, nonostante i risultati insufficienti rispetto agli obiettivi iniziali, rileva un potenziale che dovrebbe essere ottimizzato;

1.

accoglie favorevolmente la summenzionata comunicazione della Commissione intitolata «Il processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo», e condivide l'obiettivo di questa recente iniziativa di dare nuovo slancio politico e pratico alle relazioni multilaterali dell'Unione europea con i suoi partner mediterranei attraverso l'innalzamento del livello politico delle relazioni, una maggiore cotitolarità del processo e una maggiore condivisione delle responsabilità, nonché sviluppando progetti regionali che rispondano ai bisogni dei cittadini della regione;

2.

considera opportuno imprimere un nuovo impulso al processo di Barcellona, al fine di aumentarne la visibilità e i vantaggi concreti per i cittadini, in particolare per i cittadini della sponda meridionale del Mediterraneo;

3.

concorda sulla necessità di rinvigorire il processo di Barcellona, che dovrebbe confermarsi lo strumento fondamentale della cooperazione dell'Unione europea con la regione mediterranea, in quanto unico forum in cui i partner mediterranei possono scambiare opinioni e instaurare un dialogo costruttivo; considera la dichiarazione di Barcellona, i suoi obiettivi e aree di cooperazione una pietra miliare di tali relazioni; esprime l'auspicio che la nuova iniziativa capitalizzi i progressi del partenariato euromediterraneo, apportando un valore aggiunto a tale processo;

4.

invita pertanto i paesi che non hanno aderito al processo di Barcellona a condividere l'acquis di Barcellona onde proseguire insieme verso il conseguimento degli stessi obiettivi;

5.

sostiene fermamente l'intenzione di sviluppare il processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo quale consolidamento dell'area euromediterranea basato su principi democratici, sul rispetto dello Stato di diritto e dei diritti umani, che dovrebbe condurre ad un forte partenariato in materia di politica estera e di sicurezza;

6.

invita il Consiglio e la Commissione a compiere una valutazione delle nuove implicazioni istituzionali e giuridiche di questa importante nuova iniziativa, in particolare in relazione alle disposizioni del trattato di Lisbona;

7.

assicura la propria disponibilità a cooperare alla creazione di un quadro istituzionale per il processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo; sottolinea che, in quanto ramo dell'autorità di bilancio dell'Unione europea, sarà chiamato a parteciparvi al fine di garantire il successo del nuovo quadro e dei relativi progetti;

8.

accoglie con favore la proposta della Commissione intesa a creare una copresidenza per il processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo a livello di capi di Stato e di governo e di ministri degli esteri, riconoscendo che ciò rafforzerà la titolarità comune della cooperazione euromediterranea; accoglie con favore la proposta della Commissione che la copresidenza dell'Unione europea sia detenuta dalle competenti istituzioni dell'Unione europea; sottolinea che il ramo mediterraneo della Presidenza dovrebbe essere nominato per consenso fra i partner mediterranei e che il paese che esercita la presidenza dovrà invitare ai vertici e alle riunioni ministeriali tutti gli Stati che partecipano al processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo;

9.

sottoscrive la proposta della Commissione di istituire un Comitato permanente comune, con sede a Bruxelles, di rappresentanti nominati da tutti i partecipanti al processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo, che potrebbe avere un ruolo importante nel migliorare la governance istituzionale;

10.

ritiene che il proposto nuovo segretariato dovrebbe essere integrato nei servizi della Commissione e potrebbe comprendere funzionari distaccati da tutti gli organi partecipanti al processo e dovrebbe apportare valore aggiunto alle strutture esistenti, così da rafforzare la capacità amministrativa per sostenere il processo politico globale;

11.

ritiene che il proposto nuovo segretariato dovrebbe rendere più visibile localmente il nuovo processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo, dovrebbe concentrarsi con decisione su progetti regionali e anche essere in grado di assumere la responsabilità di tutta una serie di compiti, per la buona governance dei progetti;

12.

invita tuttavia il Consiglio e la Commissione a esigere dal paese che accoglie il segretariato il pieno rispetto degli impegni nell'ambito del processo di Barcellona in materia di democrazia e diritti umani;

13.

accoglie favorevolmente la proposta della Commissione di rafforzare le relazioni con i partner mediterranei dell'Unione europea a livello politico organizzando ogni due anni riunioni di vertice nel quadro del processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo aventi come finalità l'adozione di dichiarazioni politiche e di decisioni sui principali programmi e progetti da sviluppare a livello regionale;

14.

ritiene che l'APEM debba partecipare appieno alla preparazione e agli atti di tali vertici;

15.

accoglie favorevolmente la proposta della Commissione riguardo al ruolo dell'APEM, che dovrebbe diventare parte integrante del quadro istituzionale del processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo, quale dimensione parlamentare dello stesso; sottolinea la necessità di accrescere la legittimità democratica e di rafforzare il ruolo dell'APEM, unica assemblea parlamentare che riunisce i 27 Stati membri dell'Unione europea e tutte le parti coinvolte nel processo di pace in Medio Oriente; ritiene che l'APEM, quale organo consultivo, dovrebbe avere la facoltà di formulare proposte e valutazioni; appoggia la partecipazione all'APEM di rappresentanti parlamentari di paesi che non hanno aderito al processo di Barcellona;

16.

ribadisce che lo sviluppo della democrazia dovrebbe essere conseguito sostenendo le riforme politiche e sottolinea che la credibilità della politica europea di democratizzazione e promozione dei diritti umani dipende da un sostegno forte e visibile alla società civile e alle organizzazioni politiche democratiche della sponda meridionale del Mediterraneo; chiede un forte coinvolgimento della società civile e dei rappresentanti delle parti sociali nel quadro istituzionale del processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo;

17.

sottolinea che uno dei principali obiettivi della politica euromediterranea consiste nel promuovere lo stato di diritto, la democrazia, il rispetto dei diritti umani e il pluralismo politico e ritiene a tale proposito che il partenariato euromediterraneo non abbia a tutt'oggi sortito i risultati attesi per quanto riguarda i diritti umani; invita pertanto il Consiglio e la Commissione a iscrivere chiaramente la promozione dei diritti umani e della democrazia negli obiettivi della nuova iniziativa e a potenziare ulteriormente l'attuazione dei meccanismi esistenti, quali ad esempio la clausola dei diritti umani prevista dagli accordi di associazione, la creazione di un meccanismo di attuazione di tale clausola negli accordi di nuova generazione, i piani d'azione bilaterali nell'ambito della PEV e l'istituzione di una sottocommissione per i diritti umani;

18.

fa osservare che l'ambito della cooperazione UE-Mediterraneo deve estendersi anche agli altri Stati costieri del Mediterraneo e sottolinea la necessità del pieno riconoscimento dell'identità mediterranea nella sua interezza ad altri paesi mediterranei;

19.

ricorda gli esempi di iniziative proposte dalla Commissione, come le autostrade del mare, l'interconnessione dell'autostrada del Maghreb arabo (AMA), il disinquinamento del Mediterraneo, la protezione civile e il Piano solare mediterraneo; esprime il suo interesse per le opportunità offerte da un generatore di elettricità a energia solare termica nel deserto dell'Africa settentrionale e raccomanda che sia data priorità alla discussione in materia nelle prime riunioni dell'Unione per il Mediterraneo; sostiene anche altre iniziative, quali la dissalazione dell'acqua marina per facilitare l'accesso all'acqua potabile, la maggiore preoccupazione di numerosi paesi del Mediterraneo;

20.

sottolinea la necessità che i progetti che si basano sul processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo siano aperti a tutti gli Stati membri dell'Unione europea e ai partner mediterranei interessati a partecipare, specialmente se essi sono partner in specifici progetti o settori;

21.

invita la Commissione ad informare regolarmente il Parlamento europeo e l'APEM sullo sviluppo di tali progetti regionali e a considerare le proposte e le valutazioni presentate a livello parlamentare intese a migliorare la visibilità del processo, la capacità di assorbimento e il valore aggiunto per i cittadini della regione;

22.

sottolinea che il partenariato UE-Mediterraneo non può concentrarsi esclusivamente sulle questioni economiche e commerciali; ricorda che i tre pilastri di Barcellona sono strettamente connessi; ricorda che il primo pilastro è stato concepito per contribuire alla «pace, stabilità e prosperità», e che il progetto di una Carta per la pace e la stabilità non ha fatto significativi passi avanti; sottolinea che l'obiettivo di creare una zona di libero scambio e la liberalizzazione degli scambi non sono fini a se stessi, ma devono essere accompagnati da un rafforzamento della cooperazione regionale nonché dell'integrazione sociale e ambientale;

23.

ricorda che le politiche economiche devono essere valutate non solo in termini di contributo apportato alla crescita, ma anche in quelli di numero di posti di lavoro creati e di contributo alla riduzione della povertà; sottolinea in tale contesto la necessità di un maggiore sostegno dell'Unione europea ai programmi degli Stati partner del Mediterraneo, con l'obiettivo di favorire l'instaurazione di un clima favorevole a maggiori investimenti e tale da incoraggiare i giovani a creare piccole imprese, anche agevolando l'accesso al microcredito; ritiene a questo riguardo che si debba rafforzare il sostegno attraverso il Fondo euromediterraneo di investimenti e partenariato (FEMIP), anche mediante campagne d'informazione;

24.

ricorda la propria proposta di creare una Banca euromediterranea per gli investimenti e lo sviluppo capace di attrarre investimenti diretti esteri, di cui la regione EU-Mediterraneo è carente, e osserva che la partecipazione degli Stati del Golfo, primi investitori nella regione, potrebbe contribuire alla realizzazione di questo obiettivo;

25.

riafferma la necessità di elevare la condizione giuridica delle donne nella regione mediterranea mediante politiche che attribuiscano loro un ruolo di maggior rilievo nelle loro società e promuovendo l'uguaglianza di genere; sottolinea che il rispetto delle tradizioni e delle usanze non deve andare a detrimento dei loro diritti fondamentali;

26.

sottolinea la necessità di proporre ai partner mediterranei dell'Unione europea un'interessante gamma di programmi di cooperazione culturale attraverso una maggiore utilizzazione di ERASMUS MUNDUS e di Euromed Audiovisual II (2006-2008), programmi che occorre potenziare ed estendere e, in generale, dello strumento della politica europea di vicinato (2);

27.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Alto rappresentante della Politica estera e di sicurezza comune, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e ai governi e ai parlamenti degli Stati del processo di Barcellona.


(1)  GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 206.

(2)  Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006 recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1).


26.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 285/43


Giovedì 5 giugno 2008
Futuro dei giovani agricoltori nel quadro dell’attuale riforma della PAC

P6_TA(2008)0258

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 sul futuro dei giovani agricoltori nel quadro dell’attuale riforma della PAC (2007/2194(INI))

2009/C 285 E/07

Il Parlamento europeo,

vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2001 sulla situazione e le prospettive dei giovani agricoltori nell’Unione europea (1),

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (2),

vista la strategia di Lisbona volta a rendere l’UE, entro il 2010, l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica al mondo,

visti i risultati dell’audizione pubblica che ha tenuto il 26 febbraio 2008,

visto l’articolo 45 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0182/2008),

A.

considerando le priorità stabilite dalla strategia di Göteborg in merito alla competitività e alla sostenibilità dell’economia dell’Unione europea e il ruolo fondamentale che i giovani imprenditori agricoli possono svolgere per il suo successo,

B.

considerando il modello agricolo europeo multifunzionale e la sua capacità di generare sviluppo sostenibile nei territori rurali, grazie alla presenza diffusa di imprese agricole,

C.

considerando che numerosi aspetti relativi all’insediamento e allo sviluppo di imprese agricole hanno trovato nuove opportunità con l’avanzamento del processo di riforma della politica agricola comune (PAC), ma che tali opportunità non sono diffuse in maniera uniforme nel territorio dell’Unione europea, rendendo difficile un approccio strategico comunitario,

D.

considerando che la percentuale di agricoltori nell’Unione europea di età inferiore ai 35 anni ammonta, secondo i dati Eurostat del 2003, a solo il 7 % ed è in calo, mentre la produzione alimentare deve continuare a crescere in futuro; deplora a tale riguardo la mancanza di dati completi e aggiornati per quanto riguarda il numero di giovani agricoltori e la loro posizione nell’agricoltura europea,

E.

considerando che la prossima revisione della PAC (Verifica dello stato di salute della PAC) costituisce un’opportunità, che non dovrebbe venire male utilizzata, per orientare meglio l’appoggio ai giovani agricoltori,

F.

convinto della necessità di inserire i giovani, in modo economico e sostenibile, per rispondere alle sfide rappresentate dalla sicurezza dell’approvvigionamento alimentare ed energetico nell’Unione europea, dalla crescita e l’occupazione in tutte le aree rurali dell’Unione nonché dalla gestione sostenibile e perenne dello spazio rurale,

G.

considerando la necessità di un approccio multifunzionale e l’opportunità di garantire, in particolare, una politica di sostegno in favore dei giovani agricoltori,

H.

considerando che è di vitale importanza, per le zone rurali, che i giovani diventino titolari di aziende agricole, dal momento che l’agricoltura continua ad essere il sostegno fondamentale dell’attività economica e del tessuto sociale nella maggior parte delle stesse,

I.

considerando che appare imperativa una strategia europea volta a promuovere la formazione imprenditoriale dei giovani agricoltori,

J.

considerando la forte dinamicità dei giovani imprenditori nel processo decisionale, la loro propensione al rischio, la capacità di ricercare sinergie complementarità e di attuare scelte di pianificazione ad elevato contenuto innovativo ben oltre la normale prassi agricola,

K.

considerando che, benché le diverse politiche a favore dei giovani imprenditori contribuiscano a dare impulso all’agricoltura europea, il ricambio generazionale dei titolari delle aziende agricole continua a costituire una delle sfide da raccogliere nell’Unione europea,

L.

considerando che i giovani agricoltori devono affrontare problemi supplementari nel settore agricolo quali elevati costi di avviamento, elevati oneri debitori, eccessiva scarsità di aziende disponibili e di formazione specifica; considerando che nel settore agricolo vengono create inoltre sempre nuove responsabilità per gli imprenditori in ordine a condizioni collaterali quali l’ambiente, la salute e il benessere degli animali, la sicurezza alimentare e la gestione del paesaggio,

M.

considerando che un settore agricolo giovane e dinamico deve costituire uno degli elementi essenziali per conseguire gli obiettivi fissati dalla strategia di Lisbona,

N.

considerando che, con il nuovo regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale sarà possibile effettuare una programmazione che copre un periodo fino al 31 dicembre 2013,

O.

considerando che il territorio dell’Unione europea è costituito per il 92 % da zone rurali, mentre la popolazione è ormai distribuita al 50 % tra zone urbane e rurali,

P.

considerando che il rinnovamento generazionale è necessario per preservare in futuro un elevato livello di qualità degli alimenti e di sicurezza alimentare nonché l’autosufficienza dell’Unione europea:

1.

ritiene che uno degli obiettivi della PAC riformata debba essere quello di assicurare un migliore ricambio generazionale degli agricoltori e che, per il suo raggiungimento, gli strumenti del primo e del secondo pilastro — rispettivamente a favore di un’agricoltura sostenibile e di un mondo rurale sviluppato — sono particolarmente complementari;

2.

afferma che favorire il ricambio generazionale degli agricoltori è fondamentale per rispondere alle sfide alimentare, energetica e territoriale che attendono l’agricoltura europea oggi e domani; considera che tutte queste sfide, connesse con le attese della società, non potranno essere affrontate senza un’agricoltura forte e senza un congruo numero di agricoltori nell’Unione europea;

3.

rileva che l’ampliamento dell’Unione europea ai nuovi Stati membri ha rafforzato le diversità culturali e consentito una maggiore varietà di prodotti, e costituisce una valida opportunità per accrescere la competitività dell’agricoltura europea, puntando sull’innovazione continua e sulla qualità dei prodotti comunitari e tenendo conto delle prestazioni dei produttori nell’importante settore della sicurezza degli alimenti;

4.

ritiene che la messa a punto e l’attuazione di misure di aiuto in favore dei giovani agricoltori debba tener conto specificatamente della situazione dei giovani agricoltori nei nuovi Stati membri;

5.

invita pertanto la Commissione a presentare proposte per l’introduzione di un marchio europeo di qualità, che consentirà ai consumatori di identificare facilmente le merci prodotte in conformità delle rigorose norme dell’Unione europea in materia di ambiente, benessere degli animali e sicurezza degli alimenti;

6.

fa rilevare che, nel contesto della qualità, l’obiettivo dovrebbe essere la diversità nella produzione e nei prodotti;

7.

constata che il principale elemento condizionante per il ringiovanimento dell’imprenditoria agricola è l’accesso alla terra, visto il suo costo elevato;

8.

ritiene che, in futuro, la PAC dovrà mirare a sopprimere gli ostacoli che si frappongono attualmente ai giovani nell’accesso all’attività agricola, facendo del ricambio generazionale una delle sue priorità;

9.

chiede, inoltre, che si compiano maggiori sforzi per illustrare all’opinione pubblica il modello agricolo europeo, con i suoi standard elevati in materia di ambiente, benessere degli animali e sicurezza degli alimenti;

10.

considera che l’insediamento di giovani agricoltori o acquirenti di aziende agricole è un’importante risorsa per l’Unione europea allargata;

11.

evidenzia il persistere di problemi legati agli alti costi di avviamento, quali le quotazioni di vendita e di affitto dei fondi agricoli, unitamente alle necessità di investire continuamente in capitale fisico e potenziale umano, al fine di raggiungere un miglior livello di innovazione tecnologica e logistica, e che il miglioramento del livello di innovazione tecnologica e logistica va oltre l’acquisto di attrezzature e macchinari e che la ricerca e l’accesso ai risultati della ricerca sono essenziali per migliorare tale livello;

12.

invita la Commissione a sostenere gli Stati membri nella creazione di una «banca delle terre» da costituirsi sulla base dei terreni liberatisi a seguito dei prepensionamenti; ritiene che occorra prevedere aiuti per l’acquisto in comune di macchinari e attrezzature ad alto costo e scarso utilizzo individuale;

13.

invita a rivedere l’importo del premio di avviamento, rimasto immutato dalla sua introduzione e che non sembra più adeguato ai bisogni degli agricoltori;

14.

sottolinea l’importanza della questione fondiaria nei problemi d’insediamento dei giovani agricoltori e chiede alla Commissione di studiare il fenomeno del considerevole aumento del prezzo dei terreni, dovuto in particolare alla pressione urbana e alla speculazione;

15.

raccomanda di mettere a punto gli strumenti atti a dare priorità, in sede di cessione di terreni agricoli, ai giovani agricoltori che si insediano piuttosto che agli agricoltori che ingrandiscono le loro aziende, in particolare mediante un meccanismo di prepensionamento, un aiuto all’acquisto fondiario differito, un meccanismo d’insediamento progressivo e la locazione di una parte dei terreni;

16.

nota la necessità di migliorare l’efficacia delle politiche di sostegno all’insediamento dei giovani agricoltori e l’importanza di prevedere ulteriori criteri di priorità nella formazione delle graduatorie di beneficiari, tenendo conto di fattori oggettivi;

17.

esorta la Commissione a proporre, nella sua proposta legislativa concernente la verifica dello stato di salute della PAC, che gli aiuti a favore dei giovani agricoltori previsti nella legislazione relativa allo sviluppo rurale facciano parte delle misure obbligatorie comprese nella programmazione elaborata dagli Stati membri, il che dovrebbe essere corredato inoltre di un aumento dell’importo degli aiuti all’installazione;

18.

ritiene che le misure di sostegno in favore dei giovani agricoltori debbano applicarsi anche agli esordienti, in quanto questi possono rappresentare un prezioso fattore innovativo per l’agricoltura europea; ricorda pertanto che gli aiuti debbono andare primariamente a chi avvia una nuova azienda e non a chi la dismette; sottolinea che le misure di aiuto in materia di rilevazione di aziende non possono avere un effetto distorsivo della concorrenza tra gli esordienti, da un lato, e i figli degli agricoltori, dall’altro;

19.

rileva che, per evitare la desertificazione delle zone agricole sfavorite e perseguire l’obiettivo di coesione territoriale dell’Unione, è particolarmente importante favorire l’insediamento di giovani agricoltori nelle zone che presentano svantaggi naturali permanenti, quali le isole e le montagne, in cui i costi d’installazione, costruzione di edifici e accessibilità sono più elevati e in cui è spesso necessario diversificare le attività per raggiungere una sufficiente soglia di sostenibilità;

20.

invita la Commissione a realizzare uno studio sull’efficacia e il valore aggiunto delle varie misure nazionali ed europee a favore dei giovani agricoltori e a presentare una relazione in materia entro il 1o luglio 2009;

21.

constata che la maggior parte dei giovani agricoltori considerano gli aiuti all’investimento e i bonifici d’interesse lo strumento più efficace per stimolare la loro imprenditorialità e rafforzare la loro posizione concorrenziale; invita la Commissione e gli Stati membri a prestare la dovuta attenzione a detti aiuti e bonifici;

22.

chiede alla Commissione di elaborare uno studio sull’effetto che diritti a produrre, pagamento unico e premi hanno sull’insediamento dei giovani agricoltori, in quanto tutti questi dispositivi generano conflitti frequenti tra le generazioni che si traducono in un accesso più difficile a tali diritti per i giovani desiderosi di avviare un’attività agricola; ritiene che la Commissione farebbe meglio a trarne le conseguenze sulla gestione della PAC per aumentare le capacità di insediamento dei giovani;

23.

rileva che per tenere meglio conto dell’aumento dei costi di rilevazione delle aziende e delle difficoltà di insediamento in territori fragili, è opportuno aumentare il massimale comunitario che limita gli aiuti a 55 000 EUR e prolungare la durata della normalizzazione a seguito dell’insediamento a cinque anni invece di tre;

24.

rileva che l’attività agricola è troppo spesso l’ultima attività residua nei territori rurali e che è pertanto necessario dare attuazione a misure di incentivo all’insediamento dei giovani agricoltori; sottolinea tuttavia che, al di là della vitalità delle aziende, occorrerà impegnarsi a rendere vitale l’ambiente rurale, favorendo un accesso paritario ai servizi pubblici (poste, scuole, trasporti pubblici, servizi sanitari, ecc.) ed il mantenimento di servizi pubblici (commerci e artigianato, strutture di accoglienza per bambini e per anziani, alloggi popolari e in locazione, ecc.) nonché di spazi di vita sociale che consentano di rompere l’isolamento (bar, centri culturali, centri sportivi, ecc.);

25.

sottolinea che è opportuno mettere a punto strumenti che consentano ai giovani agricoltori di assentarsi dalla loro azienda per motivi di formazione, ferie, nascite, ecc.;

26.

nota con favore l’opportunità di condizionare su base volontaria l’erogazione del premio all’insediamento dei giovani agricoltori, anche quando si tratti d’insediamento parziale, alla presentazione di un piano aziendale quale strumento per consentire nel tempo lo sviluppo delle attività agricole ed extra agricole legate all’ambiente rurale nelle loro nuove aziende;

27.

raccomanda che, nell’ambito del premio all’insediamento, siano previsti incentivi ai proprietari che danno in affitto le aziende a giovani agricoltori e/o aiuti per il pagamento dell’affitto, fino a dieci anni dopo l’insediamento;

28.

sottolinea la difficoltà di accesso a finanziamenti a favore dell’insediamento dei giovani agricoltori e l’utilità della pratica dei prestiti agevolati che permette ai giovani agricoltori di portare a buon fine i loro progetti di insediamento e di assicurarne la durata, evitando nel contempo un eccessivo indebitamento;

29.

nota che gli alti tassi di indebitamento e i costi di insediamento dei giovani agricoltori rendono loro estremamente difficile conquistare una buona posizione concorrenziale; invita la Commissione e gli Stati membri a suggerire pertanto ulteriori soluzioni a tali problemi specifici;

30.

ritiene che l’imprenditorialità dei giovani agricoltori vada sostenuta con norme trasparenti, più semplici e meno farraginose e di conseguenza meno costose;

31.

ritiene quindi che gli Stati membri e le autorità regionali dovrebbero valutare la possibilità di introdurre o migliorare i dispositivi che consentano di offrire capitale di avviamento ai giovani agricoltori a tassi preferenziali;

32.

deplora, al tempo stesso, l’influenza di fattori a carattere speculativo o strutturale che non consentono un’adeguata remunerazione dei fattori terra, lavoro e capitale, quali le garanzie per l’accesso al credito, gli alti tassi di interesse, le barriere di carattere legale e fiscale, gli oneri sociali nonché gli oneri amministrativi, e ritiene che siano necessarie opportune misure politiche per limitare gli eccessi e le disfunzioni che provocano distorsioni della concorrenza;

33.

invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare nuove misure (fiscali) per aiutare i giovani agricoltori a sostenere il pesante costo degli interessi cui devono far fronte una volta acquisita la propria azienda; invita la Commissione a presentare proposte specifiche a tal fine nell’ambito della verifica dello stato di salute della PAC;

34.

chiede che la concessione di talune misure in favore dei giovani agricoltori divenga una disposizione obbligatoria all’interno delle azioni previste dall’Asse 1 nel regolamento (CE) n. 1698/2005 finalizzate al miglioramento della competitività del settore agricolo;

35.

ribadisce la posizione secondo cui le misure a favore dello sviluppo rurale dovrebbero rivolgersi direttamente agli agricoltori;

36.

ritiene che il finanziamento specifico in favore dei giovani agricoltori negli Assi 2 e 3 della politica di sviluppo rurale debba essere esaminato dalla Commissione per quanto riguarda sia l’infrastruttura sociale che il miglioramento della partecipazione al lavoro dei giovani nell’ambiente rurale;

37.

chiede un ampliamento degli aiuti all’installazione di agricoltori che svolgano attività multifunzionali (agricole ed extra agricole) che permetta l’accesso agli aiuti di primo insediamento ai giovani agricoltori che svolgano unicamente attività agricole o che le integrino con altre attività redditizie nell’ambiente rurale;

38.

chiede agli Stati membri di permettere l’accesso agli aiuti di primo insediamento a quei giovani, uomini e donne, che partendo da una situazione precaria per quanto riguarda la titolarità, ne abbiano bisogno per adattare la propria azienda, tanto attraverso la realizzazione di attività agricole quanto integrandole con altre attività redditizie, in modo da assicurar loro una fonte di sostentamento misurata in termini di reddito disponibile e di lavoro;

39.

ritiene che i giovani agricoltori dell’Unione europea debbano essere in grado di competere tra di loro in condizioni di parità all’interno dell’Unione; chiede quindi una cauta revisione e successiva applicazione del vigente articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (3) per evitare ogni distorsione della concorrenza sul mercato interno europeo;

40.

chiede che tutte le politiche di sviluppo agricolo e rurale siano rese pienamente coerenti con gli obiettivi che l’Unione europea si è posta nel quadro della strategia di Lisbona, in modo da consentire ai giovani agricoltori di operare in un contesto economico dinamico;

41.

considera che, nel quadro della verifica dello stato di salute della PAC, sia opportuno incoraggiare la stabilizzazione e la sicurezza dei redditi agricoli, condizione essenziale per il ricambio generazionale in agricoltura, mediante l’istituzione a livello europeo di strumenti innovativi di gestione dei rischi e delle crisi per affrontare le alee del mercato e la maggiore volatilità dei prezzi;

42.

ritiene prioritario raggiungere un’effettiva semplificazione e una maggiore trasparenza nell’implementazione degli strumenti e delle misure a favore dei giovani imprenditori che esercitino attività agricole, anche quando queste sono completate da altre attività extra agricole, legate all’ambiente rurale, necessarie per conseguire la sostenibilità dell’impresa;

43.

osserva che si deve evitare di penalizzare gli agricoltori di mezza età, non più considerati giovani agricoltori, che saranno ancora attivi a medio termine e che affrontano nuove sfide;

44.

ricorda che, per consentire agli agricoltori di domani di far fronte alle pesanti sfide, occorre intensificare sistematicamente la formazione e l’aggiornamento extra-scolastici per garantire un efficace trasferimento delle conoscenze dalla ricerca agricola all’agricoltura;

45.

ritiene opportuno considerare, con riferimento alle successioni ereditarie, una legislazione meglio finalizzata a preservare l’unità aziendale, con l’obiettivo di raggiungere sia economie di scala che economie di scopo; osserva che è opportuno agevolare le successioni riguardanti parti che non sono membri della famiglia, per conservare le aziende agricole e consentire ai giovani imprenditori con una formazione in agricoltura di diventare agricoltori;

46.

considera che i meccanismi nazionali di prepensionamento dovrebbero essere applicati solo nel caso in cui l’azienda venga rilevata da un giovane agricoltore, oppure l’agricoltore in prepensionamento dovrebbe in questo caso godere di una pensione maggiore;

47.

ritiene che i piani complessivi di insediamento e sviluppo aziendale debbano inoltre considerare misure specifiche concernenti il riconoscimento statutario di giovani imprenditori, garantendo così una parità di diritti sociali tra uomini e donne; è fondamentale a tal fine mantenere nelle regioni rurali strutture indispensabili quali gli asili nido, gli asili infantili e i servizi di aiuto alle madri; richiama in particolare l’attenzione, a tale proposito, sull’importanza di fornire informazioni sullo status dei partner che assistono gli agricoltori;

48.

rileva che le specificità e le diversità sociali e culturali rappresentano elementi chiave nella politica di valorizzazione delle produzioni, alla stessa stregua dell’identificazione di un territorio preciso e dell’eccellenza nei modi di produzione, come dimostrano la reputazione e il successo dei prodotti agricoli ad indicazione geografica protetta o insigniti di etichetta;

49.

mette in evidenza che l’educazione alimentare, di cui i giovani agricoltori possono essere depositari, favorisce l’attitudine ad una corretta alimentazione a beneficio della salute umana e in generale della società; apprezza esplicitamente tali attività, quali ad esempio il programma «Tellus» del Consiglio europeo dei giovani agricoltori (CEJA) o i progetti pilota transfrontalieri come «studenti in fattoria»;

50.

sottolinea l’esigenza di disporre d’informazioni specifiche sulle scienze dell’alimentazione e della dietetica in tutte le forme dell’attività di formazione;

51.

ritiene necessario promuovere il mestiere di agricoltore e i servizi che esso rende alla società oltre alla sua attività produttrice, al fine di attirare nella professione il maggior numero di giovani, in particolare i giovani appartenenti ad un ambiente familiare non agricolo;

52.

ritiene che la valorizzazione del mestiere di agricoltore richieda anche una migliore comunicazione circa il contenuto della PAC presso il grande pubblico, e dunque i consumatori, per quanto riguarda le esigenze sanitarie, ambientali e di benessere animale, la condizionalità degli aiuti, la multifunzionalità, la qualità delle produzioni europee, il contributo alla lotta contro il cambiamento climatico, l’indipendenza alimentare e le sfide future per l’alimentazione di una popolazione mondiale che secondo le stime dovrebbe raggiungere nel 2050 i 9 miliardi;

53.

chiede il rafforzamento della preferenza comunitaria al fine di garantire ai consumatori europei la qualità sanitaria ed ambientale dei prodotti che acquistano e di compensare gli agricoltori europei esposti alla concorrenza di paesi terzi che non rispettano lo stesso livello di requisiti sanitari, ambientali e sociali;

54.

rileva che i giovani agricoltori dovrebbero essere messi nelle migliori condizioni per cogliere i vantaggi derivanti da una maggiore flessibilità della domanda di beni e servizi provenienti dall’attività agricola, unitamente ad una maggiore apertura di mercati emergenti a livello internazionale, in vista della conclusione dei negoziati multilaterali; ritiene pertanto importante che la Commissione negozi un accordo con l’OMC che consenta al settore agricolo di continuare a competere con i paesi terzi, garantendo in tal modo il futuro dei giovani agricoltori; ritiene a tal fine d’importanza fondamentale l’inserimento di considerazioni non commerciali;

55.

ritiene che i giovani agricoltori dovrebbero essere in grado di competere con i concorrenti stranieri in condizioni di parità; invita pertanto la Commissione a dare priorità al riconoscimento delle considerazioni di natura non commerciale, quali criteri d’importazione, nei negoziati commerciali multilaterali e bilaterali;

56.

nota che, in un’ottica di programmazione a medio e lungo termine, la nuova generazione di agricoltori si assume responsabilità nella lotta al cambiamento climatico, agisce come partner dell’ambiente e contribuisce attivamente alla protezione dell’ambiente e alla riduzione delle emissioni di CO2, mettendo a disposizione fonti energetiche alternative ed ecologiche, in particolare grazie alla produzione di biomassa e la gestione d’impianti di biogas;

57.

sottolinea che i giovani agricoltori si trovano di fronte ad una duplice sfida: da una parte, devono attuare le misure atte a migliorare le pratiche agricole e a renderle più durevoli e più sostenibili e, dall’altra, devono ripristinare il ruolo essenziale dell’agricoltura nella gestione degli elementi dell’ambiente e, pertanto, quale settore di punta nella lotta contro i cambiamenti climatici; sottolinea che, a tal fine, è necessario conferire prospettive a lungo termine e durevoli alle politiche e alle misure a favore dei giovani agricoltori come pure sostenere finanziariamente i loro sforzi per proteggere l’ambiente;

58.

nota che il settore agricolo e forestale rappresenta l’unico esempio di attività economica che, attraverso il processo della fotosintesi clorofilliana, riesce a catturare l’anidride carbonica (CO2), da cui la necessità di mantenere le attività agricole;

59.

sottolinea l’importanza di orientare la ricerca applicata al settore agricolo alla luce della riforma della PAC promuovendo i trasferimenti di tecnologia e migliorando l’accesso degli agricoltori ai risultati della ricerca e alle ultime innovazioni relative ai metodi e agli strumenti di produzione; ritiene necessario che gli agricoltori europei accedano più facilmente ai risultati della ricerca attraverso la creazione di reti di scambio di dati risultanti dalla ricerca e attraverso il coordinamento della ricerca a livello nazionale e a livello europeo;

60.

constata che lo scambio tra la scienza e i suoi utenti è indispensabile affinché i risultati della ricerca trovino un utilizzo nella pratica e la ricerca possa rispondere alle esigenze dell’agricoltura;

61.

sottolinea che è nell’interesse economico (miglioramento della produttività) ed ambientale (aggiornamento delle conoscenze circa le pratiche «verdi») dell’Unione europea sostenere vigorosamente la formazione degli agricoltori durante tutto l’arco della loro vita professionale; incoraggia in particolare programmi a favore della mobilità dei giovani agricoltori nell’Unione (fra cui Leonardo); insiste in particolare sulla necessità di creare strumenti che permettano loro di assentarsi dall’azienda durante i corsi di formazione;

62.

propone di istituire un programma destinato ai giovani agricoltori e finalizzato allo scambio delle migliori pratiche in agricoltura;

63.

ritiene necessario stabilire un programma di scambio per i giovani agricoltori che faciliti la messa in comune delle migliori prassi, nonché una rete di formazione in cui l’informazione su questioni quali sostenibilità, bioenergie, cambiamento climatico e competitività svolga un ruolo centrale; ritiene che ciò dovrebbe preparare i giovani agricoltori al loro compito, che consiste nell’affrontare le nuove sfide nel settore dell’agricoltura e del settore alimentare;

64.

chiede che venga elaborato un progetto pilota per favorire un programma di scambio tra i giovani agricoltori nei paesi in via di sviluppo e i giovani agricoltori dell’Unione europea, per consentire loro di acquisire una conoscenza diretta del funzionamento dei rispettivi mercati, dell’uso delle tecnologie e dei metodi per adeguarsi alle condizioni climatiche predominanti;

65.

suggerisce la conservazione, il miglioramento e la divulgazione delle pratiche di produzione connesse con la specificità del territorio e dell’eredità culturale degli agricoltori europei;

66.

ritiene che la questione del mantenimento della proprietà fondiaria agricola sia intimamente connessa a quella dell’insediamento dei giovani agricoltori e che occorra attuare una politica che permetta di dare priorità ai giovani agricoltori nell’attribuzione dei terreni; invita la Commissione a presentare una relazione sulla problematica fondiaria nella ripresa delle aziende da parte di giovani;

67.

ritiene che sia opportuno accompagnare meglio gli insediamenti in società mediante l’attuazione di misure specifiche a tale forma di avviamento, che permettano non solo di ridurre i costi di avviamento per i giovani bensì anche un’organizzazione del lavoro che favorisca la vitalità delle aziende;

68.

raccomanda una maggiore flessibilità nelle procedure di avviamento e di rilevazione delle aziende mediante i seguenti strumenti: avviamento progressivo, considerazione della convalida dell’esperienza professionale acquisita dal candidato precedentemente all’avviamento, nel caso in cui questi non disponga del livello di formazione richiesto, deroga alla condizione dell’età allorché il candidato presenta un progetto di avviamento vitale, in particolare in zone agricole sfavorite, ecc.;

69.

ritiene che occorra prendere le misure necessarie per appoggiare, accompagnare e consigliare i giovani agricoltori nel quadro del premio di primo insediamento, con l’obiettivo di aumentare i casi di successo e, in parallelo, ridurre o eliminare i casi di abbandono o anche di fallimento;

70.

propone l’istituzione di un Anno europeo del dialogo tra città e campagna;

71.

invita la Commissione a sostenere, in linea generale, i giovani agricoltori che intendono lanciarsi in tale impresa con una politica affidabile, una burocrazia rispondente alla realtà e il massimo appoggio alla gestione;

72.

invita la Commissione a presentare a tempo debito una relazione intermedia sulla situazione dei giovani agricoltori e ad ascoltare le organizzazioni interessate;

73.

sottolinea la necessità di accompagnare i giovani agricoltori negli anni successivi al loro avviamento e di prevedere un fondo di riserva specifico che li aiuti a superare gli imprevisti nell’ambito del loro insediamento, quali una grave avversità climatica che danneggi il raccolto o un sensibile aumento degli oneri;

74.

invita la Commissione a riflettere sui metodi che consentono lo scambio delle migliori pratiche nelle tecniche innovative di produzione e di gestione delle aziende agricole tra i nuovi agricoltori di tutta l’Unione europea;

75.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 262 del 18.9.2001, pag. 153.

(2)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(3)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.


26.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 285/51


Giovedì 5 giugno 2008
Lavori dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE (2007)

P6_TA(2008)0259

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 sui lavori dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE nel 2007 (2007/2180(INI))

2009/C 285 E/08

Il Parlamento europeo,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) (accordo di Cotonou),

visto il regolamento dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE (APP), adottato il 3 aprile 2003 (2), modificato da ultimo a Wiesbaden (Germania) il 28 giugno 2007 (3),

visto il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (4),

vista la dichiarazione di Kigali, approvata dall'APP il 22 novembre 2007 a Kigali, per gli accordi di partenariato economico (APE) orientati allo sviluppo (Dichiarazione di Kigali) (5),

viste le risoluzioni approvate dall'APP nel 2007:

sulla buona governance, la trasparenza e la responsabilità nel quadro dello sfruttamento delle risorse naturali nei paesi ACP (6),

sulla riduzione della povertà per i piccoli agricoltori nei paesi ACP, in particolare nei settori ortofrutticolo e dei fiori (7),

sulla migrazione dei lavoratori qualificati e i suoi effetti sullo sviluppo nazionale (8),

sulla situazione nel Darfur (9),

sulle elezioni e i processi elettorali nei paesi ACP e UE (10),

sull'impatto degli investimenti esteri diretti (IED) nei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (11),

sull'accesso all'assistenza medico-sanitaria e ai farmaci, con particolare attenzione per le malattie trascurate (12),

sulle catastrofi naturali negli Stati ACP: finanziamenti UE destinati alla preparazione (fondi FES) e all'aiuto (fondi ECHO) (13),

sulla situazione nella Repubblica democratica del Congo (RDC), in particolare nella parte orientale, e il suo impatto sulla regione (14),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per lo sviluppo (A6-0175/2008),

A.

considerando le discussioni del giugno 2007 a Wiesbaden e del novembre 2007 a Kigali sullo stato di avanzamento dei negoziati degli APE, che sono sfociate nell'adozione della dichiarazione di Kigali,

B.

considerando che il regolamento (CE) n. 1905/2006 istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo, il quale prevede programmi tematici applicabili anche ai paesi ACP nonché un programma di misure di accompagnamento per i paesi ACP firmatari del protocollo sullo zucchero,

C.

considerando l'impegno, preso dal Commissario responsabile per lo sviluppo e l'aiuto umanitario in occasione della suddetta sessione dell'APP a Wiesbaden, di sottoporre i documenti strategici nazionali e regionali per i paesi ACP (per quanto concerne il periodo 2008-2013) all'esame democratico dei parlamenti, e compiacendosi del fatto che tale impegno comincia ad essere attuato,

D.

considerando che la revisione dell'accordo di Cotonou ha recentemente gettato le basi di una cooperazione rafforzata e più efficace tra l'Unione europea e i paesi ACP, senza che tuttavia sia stata ancora finalizzata la procedura di ratifica di detto accordo,

E.

considerando la crescente importanza, in seno all'APP, delle questioni di interesse comune sui diritti umani, la democrazia, le situazioni di fragilità, la coerenza politica e l'efficacia dell'aiuto,

F.

considerando la situazione nello Zimbabwe, che si è deteriorata ulteriormente nel corso del 2007, e deplorando che in occasione della suddetta sessione dell'APP a Wiesbaden, non sia stato possibile adottare, a conclusione di un dibattito molto costruttivo, una risoluzione in materia; considerando che la non-partecipazione della delegazione dello Zimbabwe a tale sessione è particolarmente deplorevole,

G.

considerando il persistente conflitto nel Darfur (Sudan) e le gravi e ripetute violazioni dei diritti umani che vi si verificano, in particolare il continuo rischio di aggressioni sessuali e stupri cui sono confrontate donne e ragazze, e ricordando la necessità di un efficace aiuto umanitario e di assistenza alle vittime di violenze sessuali;

H.

considerando i lavori del Parlamento panafricano e la formalizzazione di relazioni tra il Parlamento europeo e il Parlamento panafricano; considerando, in particolare, la dichiarazione congiunta del Parlamento panafricano e del Parlamento europeo in vista del vertice UE-Africa, svoltosi nel dicembre 2007 a Lisbona,

I.

considerando la crescente partecipazione di attori che non sono stati alle sessioni dell'APP e le difficoltà finanziarie riscontrate dalla società civile dei paesi ACP per partecipare alle riunioni,

J.

considerando gli eccellenti contributi rispettivamente della Presidenza tedesca dell'Unione europea e del governo del Rwanda alle suddette sessioni dell'APP di Wiesbaden e Kigali,

K.

considerando le missioni d'informazione e di studio dell'Ufficio di presidenza dell'APP nel 2007:

in Senegal, Costa d'Avorio e Ghana,

in Madagascar;

1.

si compiace del fatto che l'APP abbia offerto, nel 2007, un quadro per un dialogo aperto, democratico e approfondito sul negoziato degli APE tra l'Unione europea e gli ACP, come testimonia l'adozione della suddetta dichiarazione di Kigali per gli APE per lo sviluppo;

2.

sottolinea le inquietudini espresse dall'APP in merito a vari elementi dei negoziati, sia per quanto riguarda la forma che la sostanza; ricorda che il dibattito continuerà dopo l'adozione di APE con i Caraibi e con accordi interlocutori con taluni paesi o regioni;

3.

si preoccupa dell'istituzione di un nuovo organo, ossia la commissione parlamentare nel quadro degli APE, senza che sia chiaro il rapporto tra tale organo e l'APP; chiede di evitare qualsiasi conflitto di competenze o frizioni inutili in tale settore; accoglie nel contempo la dimensione parlamentare data agli APE ed è fortemente convinto che l'APP avvierà immediatamente il dialogo a livello parlamentare attraverso le sue riunioni regionali;

4.

accoglie con soddisfazione l'impegno, preso dal Commissario responsabile per lo sviluppo e l'aiuto umanitario in occasione della suddetta sessione dell'APP a Kigali, di sottoporre i documenti strategici nazionali e regionali per i paesi ACP (relativamente al periodo 2008-2013) all'esame democratico dei parlamenti e si compiace del lavoro già svolto da taluni parlamenti dei paesi ACP nell'analisi di tali documenti;

5.

ricorda, a tale proposito, il bisogno di associare strettamente i parlamenti al processo democratico e alle strategie nazionali di sviluppo; sottolinea il loro ruolo fondamentale nell'attuazione, il monitoraggio e il controllo delle politiche di sviluppo;

6.

invita i parlamenti dei paesi ACP ad esigere dal loro governo e dalla Commissione di essere associati al processo di preparazione e di attuazione dei documenti strategici nazionali relativi alla cooperazione tra l'Unione e i loro paesi (relativamente al periodo 2008-2013);

7.

invita la Commissione a fornire tutte le informazioni disponibili ai parlamenti dei paesi ACP e ad assisterli in tale lavoro di controllo democratico, in particolare mediante un sostegno alle capacità;

8.

invita i parlamenti dei paesi ACP ad esercitare uno stretto controllo parlamentare per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo (FED); sottolinea la posizione privilegiata dell'APP in tale dibattito e l'invita a continuare ad insistere presso i parlamenti che non l'abbiano ancora fatto perché ratifichino l'accordo di Cotonou rivisto onde beneficiare del FES 10;

9.

chiede alla Commissione di prevedere misure atte a colmare il vuoto di finanziamento tra l'attuazione del FES 9 e quella del FES 10;

10.

ribadisce che appoggia la domanda dell'APP, espressa in occasione della sua IX sessione di aprile 2005, perché una percentuale adeguata degli stanziamenti del FES sia destinata all'istruzione e alla formazione politica di parlamentari e dirigenti politici, economici e sociali nell'interesse del consolidamento duraturo di una buona governance, dello stato di diritto, di strutture democratiche e dell'interazione tra il governo e l'opposizione nelle democrazie pluraliste fondate su elezioni libere;

11.

rileva con soddisfazione il carattere sempre più parlamentare e dunque politico dell'APP nonché l'intensificazione dell'impegno dei suoi membri e della qualità dei suoi dibattiti, che contribuisce in misura decisiva al partenariato ACP-UE;

12.

ritiene che le summenzionate risoluzioni dell'APP sulla situazione nel Darfur e sulla situazione in Congo (RDC), rappresentino esempi significativi di tale dialogo rafforzato;

13.

considera che l'APP, che costituisce un foro di discussione tra deputati dell'Unione europea e deputati ACP, svolga un ruolo positivo nel dialogo politico e nella ricerca di un accordo globale ed inclusivo per la pace e lo sviluppo del popolo del Darfur;

14.

invita l'APP a contribuire allo sforzo di sensibilizzazione della comunità internazionale sui conflitti che colpiscono il Nord Kivu e varie regioni dell'est della RDC, a promuovere una soluzione politica negoziata alla crisi e a sostenere ogni possibile azione proposta da una soluzione negoziata;

15.

invita l'APP a proseguire e ad approfondire il dialogo con il Parlamento panafricano e i parlamenti di organizzazioni regionali a motivo dell'importanza dell'integrazione regionale per la pace e lo sviluppo dei paesi ACP;

16.

valuta positivamente la discussione sulla situazione in Somalia svolta durante la summenzionata sessione APP di Kigali, a comprova del fatto che l'APP può fungere da forum per affrontare questioni complesse; deplora tuttavia che la situazione in Somalia non sia migliorata e continui ad essere una «crisi dimenticata»;

17.

si rammarica che l'APP non sia stata sufficientemente consultata per l'elaborazione della strategia congiunta UE-Africa ed auspica che l'APP sia attivamente coinvolta nell'attuazione della strategia;

18.

si compiace del fatto che le riunioni regionali, previste dall'accordo di Cotonou e dal regolamento dell'APP, possano finalmente svolgersi a partire dal 2008; auspica che tali riunioni permetteranno un autentico scambio di opinioni su problematiche regionali fra cui la prevenzione e risoluzione dei conflitti, e che le politiche dell'Unione europea contribuiranno all'intensificazione delle coesioni regionali; sottolinea che tali riunioni devono essere particolarmente tempestive per quanto riguarda la negoziazione, la conclusione e l'attuazione degli APE e che questo dovrebbe essere un obiettivo fondamentale; si compiace dell'organizzazione della prima riunione regionale, nell'aprile 2008, a Windhoek (Namibia);

19.

esorta l'APP a rafforzare il ruolo della sua commissione per gli affari politici onde trasformarla in un autentico foro di prevenzione e di risoluzione dei conflitti nel quadro del partenariato ACP-UE e a generalizzare a tal fine i dibattiti sulla situazione di emergenza in un determinato paese; si compiace del lavoro compiuto nel settore della buona governance nonché delle elezioni e dei processi elettorali nei paesi ACP e dell'Unione europea ed incoraggia una stretta concertazione fra le attività dei parlamentari ACP e dell'Unione europea in qualità di osservatori elettorali nell'ambito delle missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea;

20.

prende atto con soddisfazione dell'auspicio espresso dalla commissione per lo sviluppo economico, le finanze e il commercio dell'APP di occuparsi delle questioni relative alla sicurezza alimentare, soprattutto nel momento in cui il Programma alimentare mondiale suona il campanello d'allarme a motivo dell'aumento dei prezzi, delle conseguenze del cambiamento climatico e del declino delle scorte mondiali di generi alimentari;

21.

sottolinea l'importanza della relazione, decisa in occasione della suddetta sessione dell'APP a Kigali, sull'efficacia dell'aiuto ed esorta l'APP a svolgere un dibattito approfondito sulla nozione di aiuto ufficiale allo sviluppo, sulle questioni relative all'iscrizione in bilancio e sulle forme di finanziamento alternativo nella cooperazione allo sviluppo;

22.

sottolinea il ruolo svolto dalla commissione per gli affari sociali e l'ambiente dell'APP nel settore della migrazione dei lavoratori qualificati e in quello delle malattie trascurate e appoggia la sua decisione di studiare l'impatto dei programmi di aggiustamento strutturale;

23.

prende atto con soddisfazione della crescente partecipazione degli attori non statali alle sessioni dell'APP e del fatto che gli eventi a margine di tali sessioni costituiscono sin d'ora un contributo positivo; chiede all'APP, all'Unione europea e ai paesi ACP di incoraggiare finanziariamente e tecnicamente la partecipazione della società civile dei paesi ACP a tali lavori; considera uno sviluppo costruttivo la domanda e le proposte in tal senso all'Ufficio di presidenza dell'APP, nel settembre 2008;

24.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al Consiglio ACP, all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, ai parlamenti dei paesi ACP e ai governi e ai parlamenti della Repubblica federale di Germania e della Repubblica del Rwanda.


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2006 del Consiglio dei ministri ACP-CE (GU L 247 del 9.9.2006, pag. 22).

(2)  GU C 231 del 26.9.2003, pag. 68.

(3)  GU C 254 del 26.10.2007, pag. 42.

(4)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

(5)  GU C 58 dell'1.3.2008, pag. 44.

(6)  GU C 254 del 26.10.2007, pag. 17.

(7)  GU C 254 del 26.10.2007, pag. 25.

(8)  GU C 254 del 26.10.2007, pag. 31.

(9)  GU C 254 del 26.10.2007, pag. 39.

(10)  GU C 58 dell'1.3.2008, pag. 18.

(11)  GU C 58 dell'1.3.2008, pag. 26.

(12)  GU C 58 dell'1.3.2008, pag. 29.

(13)  GU C 58 dell'1.3.2008, pag. 35.

(14)  GU C 58 dell'1.3.2008, pag. 40.


26.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 285/55


Giovedì 5 giugno 2008
Concorrenza — Indagine settoriale riguardante l'attività bancaria al dettaglio

P6_TA(2008)0260

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 sulla concorrenza: indagine settoriale riguardante l'attività bancaria al dettaglio (2007/2201(INI))

2009/C 285 E/09

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione «Indagine settoriale, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003, riguardante l'attività bancaria al dettaglio» COM(2007)0033),

viste la relazione intermedia n. 1 della Commissione, del 12 aprile 2006, sulle carte di pagamento e la relazione intermedia n. 2, del 17 luglio 2006, sui conti correnti e i servizi correlati,

visto il Libro verde sui servizi finanziari al dettaglio nel mercato unico (COM(2007)0226),

vista la comunicazione della Commissione «Un mercato unico per l'Europa del XXI secolo» (COM(2007)0724),

vista la decisione della Commissione COMP/34.579 Europay (Eurocard-MasterCard), del 19 dicembre 2007, sulle commissioni interbancarie multilaterali di Mastercard all'interno del SEE,

viste la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (1) (direttiva sui requisiti di capitale) e la direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione) (2) (direttiva sull'adeguatezza patrimoniale),

vista la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (3) (direttiva sui servizi di pagamento),

vista la sua posizione in seconda lettura del 16 gennaio 2008 sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (4) (proposta di direttiva sul credito ai consumatori),

vista la sua risoluzione dell'11 luglio 2007 sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010 — Libro bianco (5),

vista la sua risoluzione del 4 luglio 2006 sull'ulteriore consolidamento dell'industria dei servizi inanziari (6),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0185/2008),

A.

considerando che un mercato finanziario integrato ben funzionante è un presupposto necessario per la realizzazione dell'agenda di Lisbona, al fine di dotare l'Unione europea dell'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica al mondo, capace di crescita economica sostenibile con più e migliori posti di lavoro,

B.

considerando il ruolo decisivo svolto dai servizi finanziari al dettaglio per l'adeguata trasmissione delle condizioni della politica monetaria al mercato, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI) e ai consumatori,

C.

considerando che per completare il piano d'azione per i servizi finanziari (PASF) — e far godere pienamente dei suoi benefici consumatori e operatori al dettaglio — occorre migliorare i servizi finanziari al dettaglio,

D.

considerando che l'accesso ai servizi bancari di base, come l'apertura di un conto bancario, è un diritto per ogni cittadino,

E.

considerando l'importanza del settore dell'attività bancaria al dettaglio per l'economia dell'UE in termini di crescita e occupazione e la sua importanza per i consumatori e le PMI,

F.

considerando le difficoltà connesse all'armonizzazione della politica dei consumatori nell'Unione europea e la complessità insita nei prodotti finanziari,

G.

considerando l'importanza della politica di concorrenza della Comunità per il completamento del mercato interno e per il buon funzionamento di un sistema che garantisca una vera parità di condizioni per tutti gli operatori,

H.

considerando che la diversità dei modelli giuridici e degli obiettivi commerciali degli enti finanziari che offrono servizi finanziari al dettaglio (banche, casse di risparmio, cooperative ecc.) rappresenta per l'economia UE un attivo fondamentale che arricchisce il settore, risponde alla struttura pluralista del mercato e contribuisce ad accrescere la concorrenza nel mercato interno,

I.

considerando la necessità di trovare un punto di equilibrio fra un grado elevato di protezione dei consumatori e il buon funzionamento del mercato interno;

Considerazioni generali

1.

appoggia l'approccio integrato della Commissione, che comprende un sostegno alle politiche del mercato interno con indagini settoriali mirate; si rammarica tuttavia della scelta dei tempi per questa indagine settoriale e del fatto che non siano state esaminate le modalità di trasmissione delle condizioni della politica monetaria al mercato al dettaglio; esorta la Commissione a dare un seguito al suo lavoro una volta che si saranno potuti osservare gli effetti pratici delle direttive sull'adeguatezza patrimoniale, sull'area unica dei pagamenti in euro (AUPE), sui servizi di pagamento e sul credito ai consumatori;

2.

si rammarica che l'indagine settoriale sull'attività bancaria al dettaglio non tenga sufficientemente conto delle specificità del settore bancario e della sua rigida regolamentazione nonché dell'importanza della cultura, delle abitudini e delle lingue nelle scelte e nelle forme di protezione dei consumatori in materia di prodotti finanziari; ritiene che la mancanza di mobilità dei consumatori nell'Unione europea sia spesso determinata dalla relazione fiduciaria nel lungo periodo che spesso si instaura fra banca e consumatore; è preoccupato inoltre del fatto che l'analisi dell'integrazione del mercato effettuata dalla Commissione si basa su un numero insufficiente di indicatori economici, per cui è possibile che essa non rifletta adeguatamente le caratteristiche del settore dell'attività bancaria al dettaglio;

3.

ricorda che la politica di concorrenza è uno strumento potente per il completamento del mercato interno, ma che il fatto di puntare a una maggiore concorrenza non deve portare a un indebolimento della gestione dei rischi nel settore bancario né a mettere in pericolo la stabilità di un settore particolarmente cruciale e strategico dell'economia mondiale; pone l'accento sul fatto che la fiducia del mercato e dei consumatori è essenziale per l'ulteriore sviluppo dei servizi finanziari, e che la promozione dell'informazione dei consumatori sui servizi finanziari è necessaria per rafforzare il ruolo dei consumatori come operatori del mercato;

4.

ricorda che un quadro normativo molto frammentato è di ostacolo allo sviluppo dell'offerta transfrontaliera dei servizi bancari; sostiene pertanto l'iniziativa della Commissione di riavviare la valutazione della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (7), alla quale deve essere associata la revisione delle direttive sul commercio elettronico (8) e sulle firme elettroniche (9), al fine di consentire a queste ultime di realizzare effettivamente gli scopi dalle stesse prefissate;

5.

considera che anche l'implementazione della normativa antiriciclaggio può costituire un ostacolo alla mobilità dei consumatori in termini, ad esempio, di apertura di conti correnti transfrontalieri, posti i differenziati obblighi di identificazione e verifica cui le banche devono adempiere; invita la Commissione ad analizzare l'impatto delle regole dettate dalla normativa antiriciclaggio sulla mobilità dei consumatori;

Mobilità dei consumatori

6.

chiede alla Commissione di adoperarsi per agevolare la mobilità dei consumatori e di monitorare i progressi compiuti dagli Stati membri per consentire ai consumatori di cambiare fornitore più facilmente, rafforzando in tal modo una sana concorrenza tra i fornitori; auspica che, in tutta la misura del possibile, non si producano interruzioni del servizio, anche quando si chiude il conto corrente o si cambia fornitore, e che siano evitate costose duplicazioni di servizi;

7.

chiede che la semplificazione delle norme relative ai servizi finanziari e l'abolizione degli ostacoli alla mobilità dei consumatori non determinino un abbassamento del livello di protezione dei consumatori negli Stati membri;

8.

raccomanda che siano autorizzate solo le eventuali commissioni di chiusura pienamente giustificate, al fine di incoraggiare la mobilità e la concorrenza; invita il settore bancario a definire le migliori pratiche per procedure rapide ed efficienti di trasferimento del conto, tenendo conto sia della durata della procedura che dei costi ad essa associati; ritiene che il trasferimento del conto corrente non dovrebbe avere alcuna conseguenza negativa per il consumatore; è contrario ad ogni termine contrattuale non necessario che ostacoli la mobilità del consumatore;

9.

sottolinea che, per quanto concerne la pratica dei prodotti vincolati, occorre distinguere chiaramente tra una combinazione di prodotti favorevole sia al consumatore che alla banca e comuni a tutti i comparti dell'economia, da un lato, e le pratiche che sfociano in una concorrenza sleale, dall'altro;

10.

ritiene che l'accesso ai servizi finanziari di base, come l'apertura di un conto bancario, costituisca un diritto e chiede alla Commissione di individuare gli ostacoli all'esercizio di tale diritto, come pure le migliori pratiche da parte degli operatori nel settore finanziario al dettaglio;

Informazione e trasparenza

11.

è del parere che l'informazione ai consumatori sia una premessa essenziale per assicurare la concorrenza fra banche; chiede che vengano fornite informazioni di migliore qualità e leggibilità, più accessibili quindi da parte dei consumatori; ritiene che, attualmente, risulti troppo spesso laborioso e oneroso per i consumatori ottenerle;

12.

riconosce che occorre conciliare l'esigenza di evitare un eccesso di informazioni e quella di fornire ai consumatori informazioni sufficienti; privilegia la qualità dell'informazione rispetto alla quantità; chiede pertanto alla Commissione di invitare le organizzazioni dei consumatori a definire le informazioni che considerano essenziali per consentire ai consumatori di operare scelte appropriate;

13.

chiede alla Commissione di adoperarsi per far sì che il settore bancario, a complemento delle disposizioni nazionali esistenti, fornisca ai consumatori, prima dell'apertura di un conto, un documento unico di sintesi che indichi in dettaglio tutti i costi, compresi gli eventuali costi di chiusura, in modo comparabile in tutta l'Unione europea; invita la Commissione a presentare proposte legislative adeguate qualora il settore non rispetti il suo impegno;

14.

accoglie con favore lo studio della Commissione sul quadro regolamentare per i prodotti d'investimento al dettaglio e confida nel fatto che in questo modo si possa giungere ad una migliore informazione sui costi, i rischi e le condizioni e a consentire così un utile confronto transfrontaliero;

15.

raccomanda la creazione di uno standard unico europeo in base al quale i prestatori forniscano al cliente informazioni sui loro prodotti base e relativi costi e condizioni, per rendere possibile un confronto agevole e trasparente che i prodotti associati attualmente non permettono; chiede che vengano comunicati, su richiesta, i costi della catena del valore aggiunto per i prodotti finanziari al dettaglio, al fine di garantire condizioni eque di concorrenza; suggerisce al settore bancario di studiare la fattibilità di creare un motore di ricerca europeo che consenta un confronto transfrontaliero facile e gratuito;

Educazione dei consumatori sull'attività bancaria al dettaglio

16.

chiede che vengano sviluppati programmi di educazione finanziaria volti ad accrescere la consapevolezza dei consumatori in merito alle proprie scelte di gestione del denaro;

17.

sostiene gli sforzi intrapresi dalla Commissione e dal settore dei servizi finanziari per migliorare le conoscenze dei consumatori in materia di servizi finanziari e per introdurre al riguardo programmi di formazione, dato che le informazioni fornite dagli operatori che prestano servizi finanziari devono anche poter essere comprese e utilizzate dai consumatori;

18.

ricorda l'importanza di sviluppare un'educazione finanziaria a complemento di un'adeguata protezione del consumatore, in particolare nel settore dell'attività bancaria al dettaglio (ad esempio per quanto concerne prestiti, ipoteche, risparmi e investimenti diversificati e sicuri); invita gli Stati membri e il settore bancario ad adottare e coordinare misure volte a migliorare la cultura finanziaria dei cittadini, compresi i ragazzi, i giovani, i lavoratori dipendenti e i pensionati, al fine di istruire e rendere autonomi i consumatori, mettendoli quindi in grado di richiedere prodotti e servizi migliori, più economici e più adeguati, nonché di promuovere la concorrenza, la qualità e l'innovazione nel settore bancario; ricorda che investitori fiduciosi possono fornire liquidità supplementare ai mercati dei capitali;

19.

invita gli Stati membri a esaminare la possibilità di istituire, a livello nazionale, un difensore civico indipendente competente per i servizi finanziari;

Registri e intermediari di crediti

20.

sottolinea l'importanza, per le banche e gli altri fornitori di crediti, di dati attendibili relativi ai crediti e alle frodi, accessibili secondo criteri di equità e trasparenza; pone tuttavia l'accento sulla necessità di proteggere i dati personali dei consumatori; invita la Commissione a individuare gli ostacoli frapposti alla condivisione dei dati e ad avanzare proposte per l'interoperabilità dei registri dei dati, assicurando nel contempo il rispetto della vita privata dei consumatori e del loro diritto di accesso e di rettifica; ritiene che i consumatori debbano essere informati in caso di richieste transfrontaliere di dati relativi ai crediti che li concernano; accoglie con favore l'intenzione della Commissione di istituire un gruppo di esperti sulle informazioni storiche sui crediti, incaricato di assisterla nella preparazione di misure al riguardo;

21.

invita la Commissione ad intensificare il suo lavoro riguardo agli intermediari del credito (agenti o mediatori creditizi), per garantire la protezione dei consumatori ed evitare pratiche di vendita poco trasparenti, che danneggiano in particolare i gruppi più vulnerabili di consumatori; accoglie con favore l'impegno assunto in tale contesto dalla Commissione di pubblicare uno studio che analizzi il mercato dell'intermediazione del credito a livello europeo, rivedendo il quadro regolamentare e valutando l'eventuale presenza di disposizioni dannose per i consumatori;

22.

chiede alla Commissione di chiarire e armonizzare le responsabilità e gli obblighi degli intermediari del credito, sulla base del principio «stessa attività, stessi rischi, stesse regole», poiché spesso sorgono problemi nella vendita, nell'amministrazione e nell'applicazione di contratti relativi ai servizi finanziari; sottolinea che un approccio unico valido per tutti i casi inciderebbe negativamente sulla diversità dei prodotti; richiama l'attenzione della Commissione sulla differenza tra l'informazione, che dev'essere chiara, concisa, leggibile e gratuita, da un lato, e la prestazione di servizi di consulenza su misura per il cliente, dall'altro;

Cooperazione tra banche

23.

accoglie con favore l'ulteriore esame da parte della Commissione della cooperazione interbancaria, volto a valutare in quale misura tale cooperazione potrebbe produrre vantaggi per l'economia e per i consumatori e in quale misura potrebbe portare a una restrizione della concorrenza; sottolinea tuttavia che la cooperazione tra banche, ad esempio tra gli istituti di credito che operano in reti decentrate, può portare a risultati positivi per l'economia e per i consumatori e che quindi sono necessari un'analisi accurata e un approccio imparziale;

24.

è del parere che le casse di risparmio e le cooperative bancarie, come pure altri istituti di credito, offrano un contributo sostanziale al finanziamento dell'economia a livello locale e allo sviluppo del potenziale endogeno delle regioni e facilitino a tutti i consumatori l'accesso ai servizi finanziari; sottolinea che il pluralismo dei mercati dell'attività bancaria e la diversità dei prestatori di servizi sono condizioni indispensabili per la concorrenza in tutto il mercato bancario dell'Unione europea, purché non vi siano distorsioni della concorrenza e siano garantite a tutti gli attori del mercato condizioni di parità, sulla base del principio «stessa attività, stessi rischi, stesse regole»;

25.

sostiene che una cooperazione non discriminatoria tra enti creditizi indipendenti che, mantenendo la concorrenza tra loro, consente più efficienza e garantisce una maggiore interoperabilità e varietà di servizi a beneficio dei consumatori finali, può favorire il funzionamento del settore e contribuire alla realizzazione dei summenzionati obiettivi;

Sistemi di pagamento

26.

confida nel fatto che l'AUPE e la direttiva sui servizi di pagamento forniscano soluzioni alla frammentazione e alla mancanza di concorrenza riscontrate nell'indagine settoriale per quanto riguarda le infrastrutture di pagamento; ricorda che la prima fase dell'AUPE è entrata in vigore il 28 gennaio 2008 e richiede piattaforme integrate in materia di compensazione e liquidazione, operanti sulla base delle stesse regole e norme tecniche; pone l'accento sulla necessità che l'accesso all'AUPE sia equo e trasparente e che la governance tenga conto di tutti i partecipanti al sistema e non solo degli istituti finanziari; ricorda inoltre che la direttiva sui servizi di pagamento stabilisce che nell'accesso ai sistemi di pagamento non debbano esservi discriminazioni salvo quelle necessarie per proteggere il sistema dai rischi e tutelarne la stabilità finanziaria e operativa; ricorda in particolare che, in virtù del principio di neutralità delle politiche comunitarie, nessun modo di pagamento dovrebbe essere privilegiato a danno di un altro e che i costi relativi all'utilizzazione dei diversi sistemi di pagamento dovrebbero essere trasparenti, affinché il consumatore possa scegliere il modo di pagamento in perfetta conoscenza di causa;

27.

chiede alla Commissione di esaminare se l'attuazione della direttiva sui servizi di pagamento porti a una limitazione del numero di fornitori di servizi di liquidazione dei pagamenti, adottando immediatamente misure qualora risultino posizioni di monopolio di grandi fornitori che potrebbero ridurre la concorrenza;

28.

osserva che la Commissione e numerose autorità di concorrenza nazionali hanno più volte affermato che le commissioni d'interscambio multilaterale (MIF) non sono di per sé vietate ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE; osserva tuttavia che la Commissione ha recentemente puntato la propria attenzione sulla compatibilità di un sistema di MIF con il diritto comunitario della concorrenza; raccomanda che la Commissione proponga orientamenti e indicazioni chiare per correggere le imperfezioni del mercato; ricorda alla Commissione l'importanza della certezza giuridica per i partecipanti al mercato come pure per i nuovi soggetti del mercato che vogliono sviluppare e innovare i loro servizi;

29.

ritiene che vi sia una forte necessità di chiarimenti riguardo alla metodologia e alle regole per la gestione delle MIF per i pagamenti con carte e per il meccanismo di calcolo delle commissioni interbancarie per le carte bancomat e per i pagamenti con mezzi diversi dalle carte; ricorda che i sistemi di domiciliazioni bancarie (addebiti diretti) e bonifici, come ad esempio quelli previsti dall'AUPE, supportano servizi offerti congiuntamente da due fornitori di servizi di pagamento e domandati congiuntamente da due consumatori, che creano benefici economici grazie agli effetti cosiddetti di rete; suggerisce che la Commissione stabilisca e comunichi a tutti gli interessati i criteri per l'individuazione, da parte degli operatori del mercato, di una metodologia da utilizzare per il calcolo di tutte le MIF, che la Commissione dovrebbe prendere in considerazione, al fine di assicurare vere condizioni di parità e il rispetto di tutte le regole di concorrenza;

30.

ricorda alla Commissione che focalizzare l'attenzione sulle commissioni e sui prezzi è importante tanto quanto conseguire una maggiore trasparenza del settore attraverso la comunicazione ai consumatori delle caratteristiche dei prodotti e dei servizi di pagamento, nonché dei loro diritti e obblighi come utenti, stimolando così una maggiore competitività nel mercato;

*

* *

31.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Banca centrale europea e al Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria.


(1)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

(3)  GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.

(4)  Testi approvati, P6_TA(2008)0011.

(5)  Testi approvati, P6_TA(2007)0338.

(6)  GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 110.

(7)  GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16.

(8)  Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

(9)  Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12).


26.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 285/61


Giovedì 5 giugno 2008
Libro verde sui servizi finanziari al dettaglio nel mercato unico

P6_TA(2008)0261

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 sul Libro verde sui servizi finanziari al dettaglio nel mercato unico (2007/2287(INI))

2009/C 285 E/10

Il Parlamento europeo,

visto il Libro verde sui servizi finanziari al dettaglio nel mercato unico (COM(2007)0226),

vista la comunicazione della Commissione — Indagine settoriale, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003, riguardante l'attività bancaria al dettaglio (relazione finale) (COM(2007)0033),

vista la comunicazione della Commissione — Indagine sul settore delle assicurazioni per le imprese ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003 (relazione finale) (COM(2007)0556),

vista la comunicazione della Commissione — Un mercato unico per l'Europa del XXI secolo (COM(2007)0724) e, in particolare, l'allegato documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle iniziative nel settore dei servizi finanziari al dettaglio (SEC(2007)1520),

visto il regolamento (CE) n. 358/2003 della Commissione, del 27 febbraio 2003, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni (1),

vista la sua posizione in seconda lettura del 16 gennaio 2008 sulla posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (2),

vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2007 sul diritto contrattuale europeo (3),

vista la sua risoluzione dell'11 luglio 2007 sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010 — Libro bianco (4),

vista la sua risoluzione del 4 luglio 2006 sull'ulteriore consolidamento dell'industria dei servizi finanziari (5),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0187/2008),

A.

considerando che il gradimento dell'integrazione europea tra i cittadini dipende dai vantaggi concreti che essi ne traggono; considerando altresì che tutti i cittadini devono godere della loro parte di vantaggi dal mercato interno,

B.

considerando il ruolo decisivo svolto dall'attività bancaria al dettaglio per l'adeguata trasmissione delle condizioni della politica monetaria al mercato, in particolare ai consumatorie alle piccole e medie imprese (PMI),

C.

considerando che, conformemente al trattato di Lisbona, l'economia sociale di mercato sostenibile è il modello di economia europeo,

D.

considerando che negli ultimi anni l'integrazione del mercato interno dei servizi finanziari per le grandi imprese ha proceduto a ritmi sostenuti mentre il mercato interno dei servizi finanziari per i consumatori e le PMI è ancora suscettibile di miglioramenti;

In generale

1.

accoglie con favore il Libro verde della Commissione che riguarda i prodotti bancari, assicurativi e pensionistici nonché i suoi obiettivi di creare vantaggi concreti per i consumatori mediante una maggiore scelta e prezzi più bassi, migliorando così la fiducia tra i consumatori e rafforzando la loro posizione;

2.

constata che non solo i privati bensì anche le PMI si avvalgono meno di servizi finanziari transfrontalieri; ricorda la necessità di far beneficiare anche le PMI dei vantaggi del mercato interno dei servizi finanziari; evidenzia che quest'obiettivo dovrà comunque essere raggiunto senza estendere alle PMI le norme sulla protezione dei consumatori; sottolinea inoltre che una strategia globale dei servizi al dettaglio comprende una vasta gamma di misure, fra cui le norme sulla protezione dei consumatori;

3.

ritiene che, segnatamente sul versante della domanda, la fornitura di servizi finanziari a clienti privati e PMI resterà in gran parte un'attività locale, a causa di fattori linguistici e culturali nonché della preferenza per il contatto personale; riconosce nel contempo le opportunità presentate dall'apertura dei mercati al dettaglio sul versante dell'offerta; incoraggia pertanto i clienti privati e le PMI ad approfittare dei vantaggi in termini di concorrenza e di fornitura offerti dai servizi finanziari transfrontalieri;

4.

sottolinea che un mercato interno dei servizi finanziari al dettaglio potrà essere creato solo mediante misure che permettano in modo equilibrato un ambiente sicuro sia sul versante della domanda che dell'offerta, nonché per quanto riguarda le condizioni di ricorso; ritiene determinante che tali misure siano elaborate in modo tale da aprire la strada a nuovi prodotti, nuovi servizi e nuovi attori;

5.

sottolinea la necessità di esaminare e definire in tempi brevi un quadro e mandati nazionali di cooperazione tra le autorità di vigilanza nazionali onde fornire soluzioni pratiche per controllare i gruppi transfrontalieri che prestano servizi finanziari al dettaglio; è favorevole alla creazione di collegi di supervisori che si occupino di conglomerati finanziari multigiurisdizionali;

Migliorare la regolamentazione

6.

appoggia l'approccio della Commissione di perseguire solo iniziative che dimostrino di comportare vantaggi concreti per i cittadini, siano solidamente fondate su accurate analisi costi-benefici ed abbiano formato oggetto di solide valutazioni di impatto; dichiara che l'aumento dell'attività transfrontaliera riveste un'importanza determinante per una maggiore concorrenza che si traduce normalmente in una più vasta scelta, una riduzione dei prezzi e uno sviluppo più dinamico;

7.

ricorda che una solida valutazione d'impatto deve comportare sempre anche un corretto accertamento delle condizioni di mercato originarie; sottolinea che la valutazione dell'integrazione e della competitività di un mercato nonché gli effetti di un'iniziativa vanno appurati sulla base non di un indicatore unico bensì di un numero quanto più ampio di indici; invita la Commissione a tener conto, oltre che del prezzo e del volume dell'offerta di mercato, anche della qualità delle prestazioni e del quadro sociale e culturale;

8.

ritiene che tra gli approcci legislativi attualmente disponibili, la piena armonizzazione mirata, che comporta la piena armonizzazione degli elementi chiave giudicati importanti, rappresenta l'approccio appropriato per lo sviluppo del mercato transfrontaliero e la protezione dei consumatori, e dunque per l'integrazione del mercato al dettaglio; ritiene che agli elementi per i quali non sia realizzabile un'armonizzazione vada applicato il mutuo riconoscimento delle diverse normative nazionali;

9.

è consapevole del fatto che la nozione di un ventottesimo regime, come il quadro di riferimento comune, è stata presentata quale un nuovo approccio alla regolamentazione europea intesa a consentire un'offerta transfrontaliera comportante norme di protezione dei consumatori uniformemente elevate; invita la Commissione a presentare un calendario per un'indagine approfondita sull'applicabilità del ventottesimo regime, al fine di verificare se l'industria dei servizi finanziari e i consumatori lo richiedono e la possibilità che questo possa produrre risultati positivi; sottolinea che il ventottesimo regime non dovrebbe rappresentare in nessun caso un ostacolo per i nuovi servizi e prodotti;

10.

critica la standardizzazione dei prodotti per via legislativa, ove ciò vanifichi l'obiettivo di una maggiore varietà di prodotti; è tuttavia dell'avviso che l'armonizzazione legislativa è lo strumento per migliorare la comparabilità dei prodotti finanziari sul mercato, per esempio in ordine all'informazione o ai requisiti prudenziali;

11.

ritiene che talvolta un'autoregolamentazione dei servizi finanziari può rivelarsi efficace; sottolinea che proprio in questi casi specifici occorrerebbe incoraggiare l'autoregolamentazione, monitorando accuratamente la sua implementazione; invita il settore dei servizi finanziari a perseguire con determinazione gli obiettivi del Libro verde mediante autoregolamentazione, riducendo in tal modo la necessità di atti legislativi;

12.

sottolinea che nella commercializzazione di prodotti di risparmio e pensionistici devono vigere particolari doveri di diligenza in quanto le decisioni che i consumatori prendono in tale ambito sono normalmente decisioni di grande importanza per gli stessi;

Offerta più vasta e prezzi più bassi per i consumatori e le PMI

13.

sottolinea che l'introduzione di una concorrenza a livello europeo e un'offerta di servizi finanziari transfrontalieri rappresentano alcune delle premesse fondamentali per la creazione di un mercato interno dei servizi finanziari per i privati e le PMI; ricorda che l'abbassamento dei prezzi, una maggiore scelta e una qualità più elevata sono il risultato di una sana concorrenza tra fornitori di servizi finanziari; sottolinea che le principali direttive sui servizi finanziari a favore delle PMI daranno risultati solo se la concorrenza sulle attività bancarie al dettaglio è effettiva;

14.

accoglie con favore l'iniziativa del settore dei pagamenti di creare un'area unica dei pagamenti in euro, ma sottolinea che tale sistema dovrebbe condurre a maggiore trasparenza, in particolare per quanto concerne le commissioni interbancarie;

15.

ricorda alla Commissione che la concorrenza effettiva tra servizi finanziari è garantita da un elevato numero di operatori sul mercato che competono a parità di condizioni e di flusso costante di informazioni rilevanti per i consumatori; ricorda la sua risoluzione sul consolidamento dell'industria dei servizi finanziari, in cui afferma che la struttura pluralista del mercato bancario europeo, che permette agli istituti finanziari di assumere varie forme giuridiche in funzione dei loro rispettivi obiettivi commerciali, rappresenta una grande risorsa per l'economia sociale di mercato europea e i consumatori nonché un importante contributo alla stabilità del mercato finanziario;

16.

rileva l'importanza del ruolo delle compagnie d'assicurazioni mutualistiche nel mercato europeo delle assicurazioni, che rappresentano il 68 % delle compagnie assicuratrici con il 25 % della quota di mercato e forniscono servizi a più di 230 milioni di cittadini europei; sottolinea che gli strumenti attualmente utilizzati per sviluppare l'attività nel mercato interno non sono compatibili con la struttura delle compagnie d'assicurazioni mutualistiche;

17.

segnala che uno statuto della mutua europea consentirebbe alle compagnie d'assicurazioni mutualistiche di operare alle stesse condizioni di altre compagnie assicuratrici, in particolare in una situazione transfrontaliera, aumentando in tal modo l'offerta di prodotti assicurativi; sottolinea che le organizzazioni mutualistiche, a causa delle loro modalità di gestione che coinvolgono direttamente i clienti, contribuiscono a rafforzare la fiducia generale dei consumatori nei mercati finanziari dell'Unione europea; ha la ferma convinzione che la concezione partecipativa della gestione nelle organizzazioni mutualistiche sia in grado di accrescere il livello di consapevolezza e di partecipazione dei consumatori nell'ambito dei mercati finanziari;

18.

constata che una concorrenza autentica e leale può instaurarsi solo in condizioni di concorrenza paritaria; conclude che qualsiasi misura debba rispettare il principio «stessa attività, stessi rischi, stesse regole»; ricorda tuttavia che nel settore dei servizi finanziari la struttura dei prodotti è influenzata in modo particolare dal quadro regolamentare e che un approccio uniforme per tutti avrebbe un'influenza negativa sulla diversità dei prodotti; evidenzia pertanto l'importanza di differenziare a seconda del tipo di prodotto; è nondimeno persuaso che sono necessari trasparenza e requisiti di pubblicità comparabili per tutti i prodotti di investimento concorrenti, segnatamente al momento della vendita; deplora che finora non è stata affrontata adeguatamente la questione dei prodotti finanziari complessi; invita pertanto la Commissione a prendere in esame incongruenze ingiustificate ed altre carenze del quadro regolamentare in questione;

19.

esorta la Commissione a presentare proposte intese a razionalizzare le disposizioni regolamentari concernenti la distribuzione e l'organizzazione dei prodotti al dettaglio comparabili, nonché le informazioni ad essi relative; è altresì del parere che tali proposte dovrebbero essere basate sui principi fissati nella direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (6), quali l'obbligo di fornire la migliore consulenza e di conoscere il cliente (il cosiddetto «know your customer»);

20.

deplora che i prestatori transfrontalieri di servizi finanziari debbano far fronte a costi elevati e ad incertezze giuridiche per effetto delle varie regolamentazioni e pratiche delle autorità nazionali di controllo; invita i comitati Lamfalussy ad intensificare i loro lavori relativi all'uniformazione delle norme UE; si pronuncia in particolare a favore di un accordo su formulari uniformi, semplici e pratici per le procedure di notifica e di autorizzazione;

21.

ritiene che lo sviluppo dei servizi internet muti le prospettive per i mercati finanziari europei e offra l'opportunità di assumere un ruolo guida nello sviluppo di servizi al dettaglio; invita la Commissione e gli Stati membri a continuare a promuovere il commercio elettronico e la firma elettronica; invita, inoltre, la Commissione e gli Stati membri ad esaminare se la direttiva sul riciclaggio dei capitali (7) ostacola le prestazioni di servizi a distanza e a ricercare le soluzioni;

22.

riconosce il ruolo importante svolto dagli intermediari di servizi finanziari, sia agenti che mediatori creditizi, ove si tratti di far beneficiare la clientela privata e le PMI di servizi finanziari provenienti da altri Stati membri; invita la Commissione a garantire un quadro che rafforzi tale comparto economico; ribadisce che qualunque sia il quadro applicato a tale settore, esso dovrebbe seguire il principio «stessa attività, stessi rischi, stesse regole» ed evitare un inadeguato approccio unico; sottolinea che qualsiasi normativa relativa agli intermediari di servizi finanziari deve garantire la certezza del diritto per gli agenti e i mediatori creditizi nonché la protezione dei consumatori, ad esempio da pratiche di vendita dubbie; sottolinea altresì che dovrebbero essere introdotte anche normative relative alla formazione degli intermediari di servizi finanziari nonché alla pubblicità e alla consulenza sulle vendite;

23.

ricorda l'importanza di sviluppare un'educazione finanziaria a complemento di un'adeguata protezione del consumatore; invita gli Stati membri e tutte le parti interessate ad adottare e coordinare misure volte ad accrescere l'alfabetizzazione finanziaria dei cittadini — anche dei bambini, dei giovani, dei lavoratori dipendenti e dei pensionati — al fine di dotare i consumatori dei mezzi e delle conoscenze necessari per cercare prodotti e servizi migliori, meno costosi e più adeguati, spronare la concorrenza, la qualità e l'innovazione in seno al settore, creare associazioni dei consumatori competenti in ambito finanziario in grado di controbilanciare il ruolo delle imprese nel processo di elaborazione della regolamentazione; ricorda che i cittadini che hanno fiducia negli investimenti possono fornire ulteriore liquidità ai mercati dei capitali;

24.

ricorda che le differenze nel diritto tributario costituiscono uno dei maggiori ostacoli al mercato interno dei servizi finanziari; ricorda agli Stati membri che essi detengono una grande responsabilità in tale settore;

25.

riconosce, traendo insegnamento da certi recenti casi di turbolenze nel settore dei servizi bancari al dettaglio (i casi Northern Rock, IKB, Sachsen LB, Société Générale), che i sistemi di remunerazione nelle banche dovrebbero essere rimodellati sulla base di obiettivi di lungo termine ed orientamenti elaborati da autorità di vigilanza, al fine di contrastare più efficacemente i fenomeni di rischio morale e rafforzare il ruolo dei sistemi di gestione prudente dei rischi;

Banche

26.

ribadisce che è fondamentale permettere agli istituti di credito e agli intermediari di dati creditizi un accesso transfrontaliero non discriminatorio al registro dei dati creditizi e dei dati sulle frodi; esorta le banche ad usare le informazioni disponibili sui dati creditizi segnatamente per agevolare la mobilità dei clienti, rafforzando in tal modo una sana concorrenza tra gli operatori; ricorda tuttavia che occorre garantire anche una protezione ottimale dei dati dei consumatori nonché il diritto di questi ultimi a esaminare e, se necessario, correggere i propri dati personali;

27.

sollecita la Commissione a precisare lo status giuridico e il quadro di vigilanza dei fornitori di crediti al consumo che non siano banche, quali i prestatori che lavorano soltanto via Internet e/o per SMS;

28.

sottolinea l'importanza di dati attendibili per la concessione di crediti da parte delle banche, accessibili secondo criteri di equità e trasparenza;

Assicurazione

29.

esorta la Commissione ad adoperarsi per una cooperazione del settore assicurativo atta a promuovere l'ingresso sul mercato; la invita altresì ad estendere la validità del regolamento (CE) n. 358/2003 oltre il 2010;

30.

ritiene che la soppressione dell'obbligo di nominare un rappresentante fiscale in caso di attività in un altro Stato membro sia possibile solo qualora sia in vigore il quadro normativo che definisce le competenze e le responsabilità per il controllo delle operazioni transfrontaliere;

31.

accoglie favorevolmente l'intenzione della Commissione di studiare la conformità con il diritto comunitario di tutte le norme vincolanti nazionali in materia di interesse generale;

32.

invita la Commissione a riprendere i lavori relativi allo statuto della mutua europea avviando uno studio di fattibilità riguardante tale progetto legislativo;

Rafforzare la fiducia e i poteri dei consumatori

33.

sottolinea che, pur dovendo il diritto comunitario sui servizi finanziari al dettaglio mirare sempre a livelli di protezione dei consumatori molto elevati, è al contempo necessario che tutti gli operatori di mercato — inclusi i consumatori e gli investitori — siano pienamente consapevoli di un principio basilare dei mercati finanziari, e cioè che a maggiori possibilità di guadagno corrispondono maggiori rischi, e che il rischio è un elemento imprescindibile di qualsiasi mercato finanziario funzionante; sottolinea inoltre che si deve mirare a un giusto equilibrio tra un elevato livello di protezione dei consumatori e il buon funzionamento dei meccanismi del mercato interno; ritiene che la Commissione dovrebbe favorire lo sviluppo di iniziative nazionali di educazione finanziaria volte ad una corretta comprensione del principio «rischio-rendimento» e delle caratteristiche specifiche degli strumenti finanziari;

34.

riconosce che, sebbene oggigiorno la domanda di servizi finanziari al dettaglio sia principalmente una domanda nazionale, Internet e l'e-banking sono diventati strumenti fondamentali per i consumatori che intendono effettuare operazioni transfrontaliere nel settore dei servizi finanziari al dettaglio; chiede pertanto a tutte le parti interessate di promuovere lo sviluppo di tali servizi, garantendo al tempo stesso la sicurezza delle transazioni elettroniche, in particolare per quanto riguarda i consumatori;

35.

sottolinea tuttavia che non si dovrebbero dimenticare quei consumatori che non hanno accesso a queste tecnologie o che hanno difficoltà ad utilizzarle, ad esempio a causa della loro età;

36.

è del parere che la semplificazione della normativa relativa ai servizi finanziari e l'eliminazione degli ostacoli alla mobilità dei clienti non dovrebbero comportare un abbassamento del livello di protezione dei consumatori negli Stati membri;

37.

ricorda la sua risoluzione dell'11 luglio 2007, in particolare la raccomandazione in essa contenuta relativa alla creazione di una linea di bilancio europea intesa a finanziare l'acquisizione di competenze in materia di mercati finanziari da parte delle organizzazioni di consumatori e delle PMI;

38.

riconosce che i consumatori che desiderano cambiare fornitore di servizi finanziari devono essere liberi di farlo in qualsiasi momento, con costi e ostacoli giuridici minimi, che le clausole contrattuali che disciplinano il cambiamento di fornitore devono essere redatte in un linguaggio trasparente e facilmente comprensibile e che occorre attirare esplicitamente l'attenzione dei consumatori su di esse;

39.

appoggia le iniziative della Commissione intese a innalzare il livello di alfabetizzazione finanziaria ed è consapevole che per farlo è necessaria un'opera d'informazione, ma riconosce al contempo la difficoltà di trovare un equilibrio tra l'obiettivo di evitare un eccesso di informazioni e quello di fornire ai consumatori informazioni sufficienti; è favorevole a privilegiare la qualità dell'informazione rispetto alla quantità; chiede pertanto alla Commissione di invitare le organizzazioni dei consumatori a stabilire quali informazioni considerano essenziali affinché i consumatori possano fare la scelta giusta; sottolinea che è opportuno operare una netta distinzione tra informazione e consulenza;

40.

sottolinea che la fiducia e il possesso di conoscenze adeguate sono fondamentali affinché i consumatori possano scegliere correttamente i prodotti finanziari; sottolinea inoltre che occorre un impegno coordinato a livello nazionale ed europeo per migliorare l'alfabetizzazione finanziaria in tutti gli Stati membri;

41.

chiede che i consumatori abbiano accesso a meccanismi extragiudiziali alternativi per la risoluzione delle controversie (ADR) in caso di problemi nel campo dei servizi finanziari al dettaglio, sia a livello nazionale che a livello transfrontaliero; invita la Commissione a promuovere le migliori prassi in materia di ADR;

42.

invita gli Stati membri a sensibilizzare i consumatori alla rete per la risoluzione extragiudiziale delle liti transfrontaliere nel settore dei servizi finanziari (FIN-NET) e a promuoverne la conoscenza; sottolinea che FIN-NET dovrebbe svolgere un ruolo centrale, in tutti gli Stati membri, per il coordinamento dell'informazione al pubblico sull'accesso ai mezzi di ricorso e ai meccanismi ADR, in particolare in relazione ai servizi finanziari transfrontalieri;

43.

ricorda che il contenzioso giudiziario tradizionale rimarrà un importante meccanismo di risoluzione delle controversie; invita pertanto la Commissione a esaminare l'impatto sui servizi finanziari al dettaglio transfrontalieri del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (8);

44.

appoggia la ricerca di una soluzione coerente a livello europeo, che offra ai consumatori l'accesso a nuove forme equilibrate di azione collettiva per la risoluzione delle controversie transfrontaliere attinenti a prodotti finanziari al dettaglio; propone di valutare l'impatto dei sistemi creati recentemente a livello nazionale;

45.

sottolinea la necessità di assicurare l'accesso ai servizi finanziari a tutte le persone interessate; incoraggia pertanto i prestatori di servizi finanziari a offrire ai consumatori interessati almeno un conto corrente senza scoperto;

*

* *

46.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Banca centrale europea, al Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, al Comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali nonché al Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari.


(1)  GU L 53 del 28.2.2003, pag. 8.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2008)0011.

(3)  Testi approvati, P6_TA(2007)0615.

(4)  Testi approvati, P6_TA(2007)0338.

(5)  GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 110.

(6)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(7)  Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

(8)  GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.


26.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 285/67


Giovedì 5 giugno 2008
Malattie reumatiche

P6_TA(2008)0262

Dichiarazione del Parlamento europeo sulle malattie reumatiche

2009/C 285 E/11

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 116 del suo regolamento,

A.

considerando che le malattie reumatiche sono patologie croniche dolorose e invalidanti,

B.

considerando che una percentuale della popolazione compresa tra il 30 e il 40 % presenta sintomi di disturbi muscolo-scheletrici che colpiscono oltre 100 milioni di persone in Europa,

C.

considerando che le malattie reumatiche rappresentano la principale causa di invalidità e di pensionamento anticipato dei lavoratori,

D.

considerando che, in base alle stime, nel 2030 le persone con più di 65 anni rappresenteranno un quarto della popolazione europea e che la maggioranza delle persone con più di 70 anni presenta sintomi reumatici cronici o ricorrenti,

E.

considerando che l'adozione di politiche sociali e sanitarie basate sull'analisi delle esigenze delle persone che soffrono di malattie reumatiche ridurrebbe i costi socioeconomici correlati a tali patologie (dell'1-1,5 % del RIL nei paesi sviluppati),

1.

invita la Commissione e il Consiglio a:

attribuire maggiore rilievo alle malattie reumatiche nella nuova strategia comunitaria in materia di salute, considerati i notevoli costi socioeconomici che esse comportano;

incoraggiare gli Stati membri a istituire e promuovere l'attuazione di piani nazionali per lottare contro le malattie reumatiche;

sviluppare una strategia comunitaria per le malattie reumatiche ed elaborare una raccomandazione del Consiglio sulla diagnosi precoce e il trattamento di tali patologie;

sviluppare una strategia intesa a migliorare l'accesso alle informazioni e alle cure mediche;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

Elenco dei firmatari

Adamos Adamou, Vittorio Agnoletto, Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Jan Andersson, Georgs Andrejevs, Alfonso Andria, Laima Liucija Andrikienė, Emmanouil Angelakas, Roberta Angelilli, Kader Arif, Stavros Arnaoutakis, Francisco Assis, Robert Atkins, John Attard-Montalto, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Maria Badia i Cutchet, Enrique Barón Crespo, Katerina Batzeli, Edit Bauer, Zsolt László Becsey, Ivo Belet, Irena Belohorská, Monika Beňová, Sergio Berlato, Giovanni Berlinguer, Slavi Binev, Šarūnas Birutis, Jana Bobošíková, Herbert Bösch, Vito Bonsignore, Josep Borrell Fontelles, Victor Boștinaru, Costas Botopoulos, Bernadette Bourzai, John Bowis, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Danutė Budreikaitė, Udo Bullmann, Nicodim Bulzesc, Ieke van den Burg, Colm Burke, Philip Bushill-Matthews, Cristian Silviu Bușoi, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Milan Cabrnoch, Mogens Camre, Luis Manuel Capoulas Santos, Carlos Carnero González, David Casa, Paulo Casaca, Michael Cashman, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Giusto Catania, Alejandro Cercas, Giulietto Chiesa, Ole Christensen, Luigi Cocilovo, Carlos Coelho, Dorette Corbey, Giovanna Corda, Titus Corlățean, Thierry Cornillet, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Corina Crețu, Gabriela Crețu, Brian Crowley, Magor Imre Csibi, Daniel Dăianu, Joseph Daul, Dragoș Florin David, Chris Davies, Antonio De Blasio, Bairbre de Brún, Arūnas Degutis, Véronique De Keyser, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Proinsias De Rossa, Marie-Hélène Descamps, Harlem Désir, Nirj Deva, Mia De Vits, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jolanta Dičkutė, Koenraad Dillen, Giorgos Dimitrakopoulos, Alexandra Dobolyi, Brigitte Douay, Mojca Drčar Murko, Bárbara Dührkop Dührkop, Árpád Duka-Zólyomi, Constantin Dumitriu, Maria da Assunção Esteves, Edite Estrela, Harald Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Göran Färm, Carlo Fatuzzo, Claudio Fava, Szabolcs Fazakas, Emanuel Jardim Fernandes, Fernando Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Karl-Heinz Florenz, Alessandro Foglietta, Nicole Fontaine, Glyn Ford, Juan Fraile Cantón, Armando França, Monica Frassoni, Duarte Freitas, Ingo Friedrich, Sorin Frunzăverde, Milan Gaľa, Gerardo Galeote, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Jean-Paul Gauzès, Evelyne Gebhardt, Bronisław Geremek, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Roland Gewalt, Claire Gibault, Neena Gill, Robert Goebbels, Bogdan Golik, Bruno Gollnisch, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Hélène Goudin, Genowefa Grabowska, Dariusz Maciej Grabowski, Vasco Graça Moura, Martí Grau i Segú, Louis Grech, Lissy Gröner, Elly de Groen-Kouwenhoven, Françoise Grossetête, Lilli Gruber, Pedro Guerreiro, Umberto Guidoni, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, Catherine Guy-Quint, David Hammerstein, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Joel Hasse Ferreira, Gyula Hegyi, Jeanine Hennis-Plasschaert, Edit Herczog, Mary Honeyball, Richard Howitt, Alain Hutchinson, Iliana Malinova Iotova, Mikel Irujo Amezaga, Marie Anne Isler Béguin, Carlos José Iturgaiz Angulo, Lily Jacobs, Anneli Jäätteenmäki, Lívia Járóka, Rumiana Jeleva, Karin Jöns, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Ioannis Kasoulides, Piia-Noora Kauppi, Tunne Kelam, Glenys Kinnock, Dieter-Lebrecht Koch, Eija-Riitta Korhola, Magda Kósáné Kovács, Miloš Koterec, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ģirts Valdis Kristovskis, Urszula Krupa, Wiesław Stefan Kuc, Helmut Kuhne, Sepp Kusstatscher, Stavros Lambrinidis, Vytautas Landsbergis, Romano Maria La Russa, Henrik Lax, Johannes Lebech, Roselyne Lefrançois, Lasse Lehtinen, Bogusław Liberadzki, Marie-Noëlle Lienemann, Kartika Tamara Liotard, Alain Lipietz, Pia Elda Locatelli, Antonio López-Istúriz White, Andrea Losco, Astrid Lulling, Elizabeth Lynne, Marusya Ivanova Lyubcheva, Jules Maaten, Linda McAvan, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Jamila Madeira, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Erika Mann, Diamanto Manolakou, Marian-Jean Marinescu, Sérgio Marques, David Martin, Jean-Claude Martinez, Miguel Ángel Martínez Martínez, Jan Tadeusz Masiel, Antonio Masip Hidalgo, Marios Matsakis, Maria Matsouka, Mario Mauro, Manolis Mavrommatis, Manuel Medina Ortega, Erik Meijer, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Willy Meyer Pleite, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Nickolay Mladenov, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Eluned Morgan, Luisa Morgantini, Elisabeth Morin, Roberto Musacchio, Cristiana Muscardini, Joseph Muscat, Riitta Myller, Pasqualina Napoletano, Juan Andrés Naranjo Escobar, Robert Navarro, Cătălin-Ioan Nechifor, Catherine Neris, James Nicholson, Angelika Niebler, Raimon Obiols i Germà, Jan Olbrycht, Seán Ó Neachtain, Gérard Onesta, Dumitru Oprea, Josu Ortuondo Larrea, Siiri Oviir, Reino Paasilinna, Athanasios Pafilis, Justas Vincas Paleckis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marco Pannella, Pier Antonio Panzeri, Dimitrios Papadimoulis, Atanas Paparizov, Neil Parish, Ioan Mircea Pașcu, Aldo Patriciello, Béatrice Patrie, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, Willi Piecyk, Rihards Pīks, João de Deus Pinheiro, Józef Pinior, Gianni Pittella, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská, Rovana Plumb, Anni Podimata, Zdzisław Zbigniew Podkański, Bernard Poignant, Adriana Poli Bortone, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Miguel Portas, Bernd Posselt, Christa Prets, Pierre Pribetich, Vittorio Prodi, Luís Queiró, Bilyana Ilieva Raeva, Miloslav Ransdorf, Poul Nyrup Rasmussen, Vladimír Remek, Karin Resetarits, José Ribeiro e Castro, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Giovanni Rivera, Michel Rocard, Zuzana Roithová, Luca Romagnoli, Raül Romeva i Rueda, Dagmar Roth-Behrendt, Mechtild Rothe, Libor Rouček, Martine Roure, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Guido Sacconi, Tokia Saïfi, Aloyzas Sakalas, Katrin Saks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, María Isabel Salinas García, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Luciana Sbarbati, Christel Schaldemose, Pál Schmitt, Inger Segelström, Adrian Severin, José Albino Silva Peneda, Brian Simpson, Kathy Sinnott, Marek Siwiec, Peter Skinner, Nina Škottová, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Sérgio Sousa Pinto, Jean Spautz, Bart Staes, Grażyna Staniszewska, Dirk Sterckx, Catherine Stihler, Ulrich Stockmann, Theodor Dumitru Stolojan, Daniel Strož, Margie Sudre, László Surján, Eva-Britt Svensson, Hannes Swoboda, József Szájer, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Charles Tannock, Andres Tarand, Salvatore Tatarella, Britta Thomsen, Silvia-Adriana Țicău, Gary Titley, Patrizia Toia, Ewa Tomaszewska, Witold Tomczak, Georgios Toussas, Antonios Trakatellis, Catherine Trautmann, Kyriacos Triantaphyllides, Evangelia Tzampazi, Vladimir Urutchev, Inese Vaidere, Johan Van Hecke, Anne Van Lancker, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Ioannis Varvitsiotis, Yannick Vaugrenard, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Sahra Wagenknecht, Graham Watson, Henri Weber, Renate Weber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Mauro Zani, Andrzej Tomasz Zapałowski, Tatjana Ždanoka, Dushana Zdravkova, Gabriele Zimmer, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka


Parlamento europeo

Giovedì 5 giugno 2008

26.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 285/69


Giovedì 5 giugno 2008
Misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo *

P6_TA(2008)0241

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1405/2006 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 (COM(2008)0168 — C6-0175/2008 — 2008/0065(CNS))

2009/C 285 E/12

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0168),

visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0175/2008),

visti l'articolo 51 e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0170/2008);

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


26.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 285/70


Giovedì 5 giugno 2008
Progetto di bilancio rettificativo 3/2008

P6_TA(2008)0242

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2008 dell'Unione europea per l'esercizio 2008, Sezione III — Commissione, Sezione VI — Comitato economico e osociale europeo (9903/2008 — C6-0206/2008 — 2008/2095(BUD))

2009/C 285 E/13

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 272 del trattato CE e l'articolo 177 del trattato Euratom,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), in particolare gli articoli 37 e 38,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, definitivamente adottato il 13 dicembre 2007 (2),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3),

visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 3/2008 dell'Unione europea per l'esercizio 2008, presentato dalla Commissione il 14 aprile 2008 (COM(2008)0201),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 3/2008, stabilito dal Consiglio il 26 maggio 2008 (9903/2008 — C6-0206/2008),

visti l'articolo 69 e l'allegato IV del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0204/2008),

A.

considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 3 al bilancio generale per il 2008 contiene gli elementi seguenti:

l'iscrizione in bilancio delle entrate provenienti dal caso Microsoft (ammende e interessi bancari per un totale di 849 200 000 EUR),

l'iscrizione in bilancio dei risparmi derivanti dall'aumento più contenuto del previsto degli stipendi e delle pensioni dei funzionari nel 2007,

il rafforzamento del fondo d'urgenza per le misure veterinarie in relazione alla crisi di febbre catarrale, nella misura di 130 000 000 EUR di stanziamenti di impegno e di 63 950 000 EUR di stanziamenti di pagamento,

la creazione della struttura di bilancio necessaria per accogliere i sussidi destinati a quattro iniziative tecnologiche congiunte: Iniziativa in materia di medicinali innovativi (IMI), Clean Sky, ARTEMIS (Iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici integrati) e ENIAC (Piattaforma tecnologica europea per la nanoelettronica),

la mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, per un importo di 98 000 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento, in relazione agli incendi boschivi dell'agosto 2007 in Grecia e alle inondazioni del settembre 2007 in Slovenia,

le modifiche apportate alla tabella dell'organico dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, cioè la rivalutazione di un AD 13 ad AD 14,

le modifiche apportate alla tabella dell'organico del Comitato economico e sociale europeo,

B.

considerando che lo scopo del progetto di bilancio rettificativo n. 3/2008 è quello di iscrivere formalmente tali adeguamenti nel bilancio dell'esercizio 2008,

C.

considerando che il Consiglio ha inserito nel progetto di bilancio rettificativo n. 3/2008 i risparmi derivanti dagli stipendi e dalle pensioni del cosiddetto meccanismo di monitoraggio Microsoft;

1.

rammenta che le dotazioni per le iniziative congiunte sono a carico del bilancio operativo del programma interessato;

2.

ricorda che il cosiddetto meccanismo di monitoraggio Microsoft è finanziato esclusivamente da risparmi derivanti dagli stipendi e dalle pensioni della rubrica 5;

3.

deplora che il Consiglio abbia ridotto inaspettatamente la linea di bilancio 26 02 01, introducendovi così un nuovo elemento senza averne discusso col Parlamento; auspica che detti risparmi siano usati per finanziare le priorità del Parlamento della rubrica 1a;

4.

chiede alla Commissione di evitare in futuro l'inclusione di finanziamenti collegati con strumenti come il Fondo di solidarietà dell'Unione europea o il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione nei progetti di bilanci rettificativi insieme ad altre questioni, onde evitare qualsiasi ritardo nella decisione e nell'esecuzione;

5.

approva il progetto di bilancio rettificativo n. 3/2008 senza modifiche;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).

(2)  GU L 71 del 14.3.2008.

(3)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. Accordo modificato da ultimo dalla decisione 2008/371/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 128 del 16.5.2008, pag. 8).


26.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 285/71


Giovedì 5 giugno 2008
Progetto di bilancio rettificativo 4/2008

P6_TA(2008)0243

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2008 dell’Unione europea per l’esercizio 2008, Sezione III — Commissione (9904/2008 — C6-0207/2008 — 2008/2094(BUD))

2009/C 285 E/14

Il Parlamento europeo,

visti l’articolo 272 del trattato CE e l’articolo 177 del trattato Euratom,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), in particolare gli articoli 37 e 38,

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2008, definitivamente adottato il 13 dicembre 2007 (2),

visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3),

visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 4/2008 dell’Unione europea per l’esercizio 2008, presentato dalla Commissione il 15 aprile 2008 (COM(2008)0203),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2008, stabilito dal Consiglio il 26 maggio 2008 (9904/2008 — C6-0207/2008)

visti l’articolo 69 e l’allegato IV del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0203/2008),

A.

considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 4 al bilancio generale 2008 iscrive nel bilancio 2008 l’eccedenza dell’esecuzione dell’esercizio 2007, che ammonta a 1 528 833 290 euro,

B.

considerando che tale eccedenza è dovuta a una iscrizione in eccesso delle entrate pari a 72 957 868,80 EUR, a una sottoesecuzione delle spese pari a 1 579 386 212,59 EUR e a un saldo negativo degli scambi monetari pari a - 123 510 791,35 EUR,

C.

considerando che il sottoutilizzo degli stanziamenti di pagamento rispetto agli esercizi precedenti è ulteriormente diminuito,

D.

considerando che il sottoutilizzo degli stanziamenti di pagamento nel 2007 (4) ammontava a 648 milioni di euro per la rubrica 1, a 361 milioni di euro per la rubrica 2, a 241 milioni di euro per la rubrica 3, a 362 milioni di euro per la rubrica 4 e a 903 milioni di euro per la rubrica 5;

1.

prende atto del progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 4/2008 destinato unicamente al rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2007;

2.

approva il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2008 senza modifiche;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).

(2)  GU L 71 del 14.3.2008.

(3)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. Accordo modificato da ultimo dalla decisione 2008/371/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 128 del 16.5.2008, pag. 8).

(4)  Basato sulla differenza tra gli stanziamenti di pagamento e le spese per l’esercizio 2007, esclusi gli importi di esecuzione delle entrate e delle spese e i riporti delle entrate con destinazione specifica.


26.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 285/72


Giovedì 5 giugno 2008
Rete di punti di contatto contro la corruzione *

P6_TA(2008)0244

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 sull'iniziativa della Repubblica federale di Germania in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa a una rete di punti di contatto contro la corruzione (11231/2007 — C6-0240/2007 — 2007/0809(CNS))

2009/C 285 E/15

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista l'iniziativa della Repubblica federale di Germania (11231/2007),

visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato UE,

visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0240/2007),

visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0174/2008);

1.

approva l'iniziativa della Repubblica federale di Germania quale emendata;

2.

invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa della Repubblica federale di Germania;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché al governo della Repubblica federale di Germania.

TESTO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Articolo 1

Al fine di migliorare la cooperazione tra le autorità e le agenzie per prevenire e reprimere la corruzione in Europa è istituita una rete di punti di contatto degli Stati membri dell'Unione europea (in prosieguo denominata la «rete»). La Commissione europea, l'Europol e l'Eurojust sono pienamente associati alle attività di detta rete.

Al fine di migliorare la cooperazione tra le autorità e le agenzie per prevenire e reprimere la corruzione in Europa è istituita una rete di punti di contatto degli Stati membri (in prosieguo denominata la «rete»). La Commissione, in particolare l'OLAF , l'Europol e l'Eurojust sono pienamente associati alle attività di detta rete.

Emendamento 2

Articolo 2

La rete è composta dalle autorità e agenzie degli Stati membri dell'Unione europea incaricate di prevenire e reprimere la corruzione. I membri sono designati dagli Stati membri. Gli Stati membri designano almeno una e al massimo tre organizzazioni. La Commissione europea designa i suoi rappresentanti. Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Europol e l'Eurojust possono partecipare alle attività della rete.

La rete è composta dalle autorità e agenzie degli Stati membri incaricate di prevenire e reprimere la corruzione. I membri sono designati dagli Stati membri. Gli Stati membri designano almeno una e al massimo tre organizzazioni. La Commissione, con la partecipazione dell'OLAF, designa i suoi rappresentanti. Nell'ambito delle rispettive competenze, l'OLAF, l'Europol e l'Eurojust partecipano alle attività della rete.

Emendamento 3

Articolo 3, paragrafo 1, punto 1 bis (nuovo)

 

1bis)

trasmette ogni anno alla Commissione e al Parlamento europeo una relazione sulle conclusioni cui è pervenuta a titolo del punto 1, comprese se del caso proposte concrete sulla prevenzione e la repressione della corruzione;

Emendamento 4

Articolo 3, paragrafo 2

2.   Per l'espletamento dei loro compiti i membri della rete si riuniscono ogni volta che sia necessario, ma non meno di una volta l'anno.

2.   Per l'espletamento dei loro compiti i membri della rete si riuniscono almeno una volta l'anno.

Emendamento 5

Articolo 5, paragrafo 1

1.   La rete si organizza, basandosi sulla collaborazione informale esistente tra gli EPAC.

1.   La rete si organizza sotto la presidenza della relativa Presidenza del Consiglio e si basa sulla collaborazione informale esistente tra gli EPAC.

Emendamento 6

Articolo 5, paragrafo 2

2.    Gli Stati membri e la Commissione europea sostengono tutte le spese dei membri o dei rappresentanti da essi designati . Si applica la stessa regola all'Europol e all'Eurojust.

2.   La Commissione sostiene tutte le spese dei suoi rappresentanti, nonché le spese dei membri designati dagli Stati membri . Si applica la stessa regola all'Europol e all'Eurojust.


26.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 285/74


Giovedì 5 giugno 2008
Sistema comunitario contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) *

P6_TA(2008)0245

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (COM(2007)0602 — C6-0454/2007 — 2007/0223(CNS))

2009/C 285 E/16

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0602),

visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0454/2007),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per il commercio internazionale (A6-0193/2008);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

 

(2 bis)

Al fine di garantire la conformità con le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio sulla non discriminazione e sul trattamento nazionale, nulla nel presente regolamento dovrà portare ad un trattamento discriminatorio in relazione alle misure prese per combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

 

(3 bis)

Le regioni ultraperiferiche dell'Unione europea di cui agli articoli 299 del Trattato che istituisce la Comunità europea e 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, esigono una cura particolare per quanto riguarda la lotta contro la pesca INN, in vista dell'eccezionale fragilità dei loro ecosistemi.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 5

(5)

Conformemente al Piano d'azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, adottato nel 2001 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), la pesca INN designa le attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate definite nel prosieguo .

1.

La pesca illegale designa le attività di pesca:

praticate da navi nazionali o straniere nelle acque soggette alla giurisdizione di uno Stato, senza l'autorizzazione di tale Stato o in violazione delle sue disposizioni legislative e regolamentari,

praticate da navi battenti bandiera di Stati che sono parti di un'organizzazione regionale di gestione della pesca competente, operanti in violazione delle misure di conservazione e di gestione adottate da tale organizzazione, dotate di carattere vincolante per gli Stati in questione, o in violazione di disposizioni pertinenti del diritto internazionale applicabile, oppure

praticate in violazione di leggi nazionali o di obblighi internazionali, compresi gli obblighi assunti da Stati cooperanti con un'organizzazione regionale di gestione della pesca competente.

2.

La pesca non dichiarata designa le attività di pesca:

che non sono state dichiarate o sono state dichiarate erroneamente all'autorità nazionale competente, in violazione di leggi e regolamenti nazionali, oppure

praticate nella zona di pertinenza di un'organizzazione regionale di gestione della pesca competente e non dichiarate o dichiarate erroneamente, in violazione delle procedure di notifica adottate da detta organizzazione.

3.

La pesca non regolamentata designa le attività di pesca:

praticate nella zona di pertinenza di un'organizzazione regionale di gestione della pesca competente da navi prive di nazionalità o da navi battenti bandiera di uno Stato che non è parte di tale organizzazione, oppure da un'entità di pesca, in un modo che non è conforme o che viola le misure di conservazione e di gestione di detta organizzazione, oppure

praticate in zone o su stock ittici cui non si applicano misure di conservazione o di gestione, se tali attività sono esercitate in modo non conforme alle responsabilità che incombono allo Stato, in virtù del diritto internazionale, ai fini della conservazione delle risorse biologiche marine.

(5)

Conformemente al Piano d'azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, adottato nel 2001 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), la pesca INN designa le attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 13

(13)

Occorre vietare l'importazione nella Comunità di prodotti della pesca provenienti dalla filiera INN. Per assicurare l'effettiva applicazione di tale divieto e garantire che tutti i prodotti importati siano stati catturati nel rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione e, ove del caso, di altre norme pertinenti per i pescherecci interessati, occorre istituire un sistema di certificazione applicabile a tutte le importazioni di prodotti della pesca nella Comunità.

(13)

Occorre vietare l'importazione nella Comunità di prodotti della pesca provenienti dalla filiera INN. Per assicurare l'effettiva applicazione di tale divieto e la tracciabilità e garantire che tutti i prodotti importati siano stati catturati nel rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione e, ove del caso, di altre norme pertinenti per i pescherecci interessati, occorre istituire un sistema di certificazione applicabile a tutte le importazioni di prodotti della pesca nella Comunità.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 14

(14)

La Comunità deve tenere conto delle limitazioni di capacità dei paesi in via di sviluppo nell'attuazione del sistema di certificazione.

(14)

La Comunità deve tenere conto di tutte le limitazioni di capacità dei paesi in via di sviluppo nell'attuazione del sistema di certificazione e aiutare tali paesi ad evitare potenziali barriere non tariffarie nel commercio .

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

 

(14 bis)

Gli aiuti potrebbero essere forniti, tra l'altro, sotto forma di contributi finanziari, assistenza tecnica e programmi di formazione.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 34

(34)

La cooperazione tra Stati membri, Commissione e paesi terzi è essenziale per garantire che la pesca INN sia oggetto di indagini adeguate e che possano essere applicate le misure previste dal presente regolamento. Per rafforzare tale cooperazione è opportuno istituire un sistema di assistenza reciproca.

(34)

La cooperazione, il coordinamento e lo scambio di buone prassi tra Stati membri, Commissione e paesi terzi sono essenziali per garantire che la pesca INN sia oggetto di indagini adeguate e che possano essere applicate in futuro le misure previste dal presente regolamento. Per rafforzare tale cooperazione è opportuno istituire un sistema di assistenza reciproca.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 37

(37)

Il presente regolamento considera la pesca INN come una violazione particolarmente grave delle leggi, norme e regolamentazioni applicabili, in quanto costituisce un forte ostacolo al conseguimento degli obiettivi perseguiti dalle norme infrante e rischia di compromettere la sostenibilità degli stock interessati e la conservazione dell'ambiente marino. In considerazione del suo campo di applicazione limitato, il presente regolamento deve essere attuato sulla base e a complemento del regolamento (CEE) n. 2847/93, che istituisce il quadro di riferimento per il controllo e il monitoraggio delle attività di pesca nell'ambito della politica comune della pesca. Il presente regolamento rafforza quindi le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2847/93 concernenti le ispezioni in porto delle navi di paesi terzi (articoli 28 sexties, 28 septies e 28 octies), che sono ora abrogate e sostituite dal regime di ispezione in porto istituito dal capo II del presente regolamento. Il presente regolamento prevede inoltre, al capo X, un regime sanzionatorio specifico per le attività di pesca INN. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2847/93 in materia di sanzioni (articolo 31) continuano ad applicarsi alle violazioni delle norme della politica comune della pesca diverse da quelle contemplate dal presente regolamento.

(37)

Il presente regolamento considera la pesca INN come una violazione particolarmente grave delle leggi, norme e regolamentazioni applicabili, in quanto costituisce un forte ostacolo al conseguimento degli obiettivi perseguiti dalle norme infrante e rischia di compromettere la sopravvivenza dei pescatori che svolgono le loro attività legalmente, la sostenibilità del settore e degli stock interessati e la conservazione dell'ambiente marino. In considerazione del suo campo di applicazione limitato, il presente regolamento deve essere attuato sulla base e a complemento del regolamento (CEE) n. 2847/93, che istituisce il quadro di riferimento per il controllo e il monitoraggio delle attività di pesca nell'ambito della politica comune della pesca. Il presente regolamento rafforza quindi le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2847/93 concernenti le ispezioni in porto delle navi di paesi terzi (articoli 28 sexies, 28 septies e 28 octies), che sono ora abrogate e sostituite dal regime di ispezione in porto istituito dal capo II del presente regolamento. Il presente regolamento prevede inoltre, al capo X, un regime sanzionatorio specifico per le attività di pesca INN. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2847/93 in materia di sanzioni (articolo 31) continuano ad applicarsi alle violazioni delle norme della politica comune della pesca diverse da quelle contemplate dal presente regolamento.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 1, paragrafo 2

2.

A tal fine ogni Stato membro adotta, in conformità del diritto comunitario, provvedimenti atti a garantire l'efficacia del regime. Esso mette a disposizione delle proprie autorità competenti mezzi sufficienti per l'espletamento delle loro funzioni definite nel presente regolamento.

2.

A tal fine ogni Stato membro adotta, in conformità del diritto comunitario e degli obblighi internazionali sia multilaterali sia bilaterali , provvedimenti atti a garantire l'efficacia del regime. Esso mette a disposizione delle proprie autorità competenti mezzi sufficienti per l'espletamento delle loro funzioni definite nel presente regolamento.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 2 — lettera –a) (nuova)

 

-a)

la pesca INN designa le attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate definite nel prosieguo.

1.

La pesca illegale designa le attività di pesca:

praticate da navi nazionali o straniere nelle acque soggette alla giurisdizione di uno Stato, senza l'autorizzazione di tale Stato o in violazione delle sue disposizioni legislative e regolamentari,

praticate da navi battenti bandiera di Stati che sono parti di un'organizzazione regionale di gestione della pesca competente (ORGP), operanti in violazione delle misure di conservazione e di gestione adottate da tale organizzazione, dotate di carattere vincolante per gli Stati in questione, o in violazione di disposizioni pertinenti del diritto internazionale applicabile, oppure

praticate in violazione di leggi nazionali o di obblighi internazionali, compresi gli obblighi assunti da Stati cooperanti con un'organizzazione regionale di gestione della pesca competente.

2.

La pesca non dichiarata designa le attività di pesca:

che non sono state dichiarate o sono state dichiarate erroneamente all'autorità nazionale competente, in violazione di leggi e regolamenti nazionali, oppure

praticate nella zona di pertinenza di una ORGP competente e non dichiarate o dichiarate erroneamente, in violazione delle procedure di notifica adottate da detta organizzazione.

3.

La pesca non regolamentata designa le attività di pesca:

praticate nella zona di pertinenza una ORGP competente da navi prive di nazionalità o da navi battenti bandiera di uno Stato che non è parte di tale organizzazione, oppure da un'entità di pesca, in un modo che non è conforme o che viola le misure di conservazione e di gestione di detta organizzazione, oppure

praticate in zone o su stock ittici cui non si applicano misure di conservazione o di gestione, se tali attività sono esercitate in modo non conforme alle responsabilità che incombono allo Stato, in virtù del diritto internazionale, ai fini della conservazione delle risorse biologiche marine.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 2 — lettera a)

a)

«peschereccio»: qualsiasi imbarcazione di qualsivoglia dimensione abita o destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse della pesca, comprese le navi ausiliarie, le navi da trasporto, le navi officina e le imbarcazioni che partecipano a operazioni di trasbordo;

a)

«peschereccio»: qualsiasi imbarcazione di qualsivoglia dimensione adibita o destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse della pesca, alla loro refrigerazione, congelazione o trasformazione a bordo o al loro trasporto, comprese le navi ausiliarie, le navi da trasporto, le navi officina e le imbarcazioni che partecipano a operazioni di trasbordo;

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 2 — lettera h)

h)

«organizzazione regionale di gestione della pesca»: un'organizzazione o un accordo subregionale o regionale competente, ai sensi del diritto internazionale, per stabilire misure di conservazione e di gestione per gli stock ittici transzonali o gli stock altamente migratori presenti in zone di alto mare soggette alla sua responsabilità in virtù della convenzione o dell'accordo istituente;

h)

«organizzazione regionale di gestione della pesca»: un'organizzazione o un accordo subregionale o regionale competente, ai sensi del diritto internazionale, per stabilire misure di conservazione e di gestione per gli stock ittici presenti in zone di alto mare soggette alla sua responsabilità in virtù della convenzione o dell'accordo istituente;

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 3 — alinea 1 — lettera j)

j)

ha catturato o sbarcato pesci di taglia inferiore alla taglia minima, oppure

j)

ha sbarcato pesci di taglia inferiore alla taglia minima, oppure

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 3 — alinea 2 — lettera a)

a)

ha esercitato, nella zona di competenza di un'organizzazione regionale di gestione della pesca, attività di pesca non conformi alle misure di conservazione e di gestione di tale organizzazione, o che violano tali misure, e batte bandiera di uno Stato che non è parte di tale organizzazione, oppure

a)

ha esercitato, nella zona di competenza di un'organizzazione regionale di gestione della pesca, attività di pesca non conformi alle misure di conservazione e di gestione di tale organizzazione, o che violano tali misure, o batte bandiera di uno Stato che non è parte di tale organizzazione, oppure

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis.

Si proibisce ai pescherecci di paesi terzi inclusi nell'elenco comunitario di pescherecci INN, ai sensi degli articoli 26 e 29, di entrare nei porti degli Stati membri, beneficiare di servizi portuali ed effettuare operazioni di sbarco, trasbordo o trasformazione a bordo in tali porti.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2

2.

Salvo in caso di forza maggiore, ai pescherecci di paesi terzi che non rispondono ai requisiti fissati nel presente capo e ad altre disposizioni pertinenti del presente regolamento è fatto divieto di accedere ai porti degli Stati membri, fruire di servizi portuali ed effettuare operazioni di sbarco, trasbordo o trasformazione a bordo nei porti suddetti.

2.

Ai pescherecci di paesi terzi diversi da quelli a cui fa riferimento il paragrafo 1 bis e che non rispondono ai requisiti fissati nel presente capo e ad altre disposizioni pertinenti del presente regolamento è fatto divieto di accedere ai porti degli Stati membri, fruire di servizi portuali ed effettuare operazioni di sbarco, trasbordo o trasformazione a bordo nei porti suddetti.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.

In caso di forza maggiore o situazione di pericolo, i pescherecci di cui ai paragrafi 1 bis e 2, possono accedere ai porti degli Stati membri per beneficiare dei servizi portuali e dei mezzi strettamente necessari per risolvere l'emergenza.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 3

3.

Nelle acque comunitarie sono vietate le operazioni di trasbordo tra pescherecci di paesi terzi o tra tali pescherecci e le navi battenti bandiera di uno Stato membro; tali operazioni possono essere effettuate unicamente in porto in conformità delle disposizioni del presente capo.

3.

Nelle acque comunitarie, ad eccezione dei porti designati , sono vietate le operazioni di trasbordo tra pescherecci di paesi terzi o tra tali pescherecci e le navi battenti bandiera di uno Stato membro, in conformità delle disposizioni del presente capo.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 4

4.

Le navi battenti bandiera di uno Stato membro non sono autorizzate a trasbordare in mare, al di fuori delle acque comunitarie, le catture effettuate da pescherecci di paesi terzi.

4.

Al di fuori delle acque comunitarie sono vietate le operazioni di trasbordo effettuate in mare tra navi battenti bandiera di uno Stato membro o tra tali navi e pescherecci di paesi terzi.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 1

1.

Gli Stati membri designano un luogo utilizzato per gli sbarchi o un luogo in prossimità della costa (porti designati) in cui sono consentiti gli sbarchi o i trasbordi di pesce previsti al paragrafo 2.

1.

Gli Stati membri designano porti per gli sbarchi o luoghi in prossimità della costa (porti designati) in cui sono consentiti i servizi portuali e gli sbarchi o i trasbordi di pesce previsti al paragrafo 2.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — alinea

1.

I comandanti dei pescherecci di paesi terzi o i loro rappresentanti notificano alle autorità competenti dello Stato membro di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco, almeno 72 ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto, le informazioni di seguito indicate:

1.

I comandanti dei pescherecci di paesi terzi o i loro rappresentanti notificano alle autorità competenti dello Stato membro di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco, almeno 72 ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto, salvo casi di forza maggiore , le informazioni di seguito indicate:

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera g bis) (nuova)

 

g bis)

quantità da sbarcare o trasbordare.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 3

3.

La Commissione, conformemente alla procedura prevista all'articolo 52, può esonerare talune categorie di pescherecci dei paesi terzi dall'obbligo di cui al paragrafo 1 per un periodo limitato e rinnovabile, ovvero disporre un altro termine di notifica, tenuto conto, tra l'altro, della distanza tra le zone di pesca, i luoghi di sbarco e i porti nei quali i pescherecci in questione sono registrati o immatricolati.

soppresso

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 4

4.

In deroga ai paragrafi 2 e 3, lo Stato membro di approdo può autorizzare l'accesso al porto e lo sbarco della totalità o di parte delle catture anche se le informazioni di cui al paragrafo 1 non sono complete o la loro verifica è ancora in corso, purché le catture siano conservate sotto il controllo delle autorità competenti. Il pesce potrà essere posto in vendita, preso in consegna o trasportato soltanto dopo il ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1 o il completamento della verifica. Se tale procedura non è completata entro 14 giorni dallo sbarco, lo Stato membro di approdo può confiscare le catture e disporre delle medesime in conformità della normativa nazionale.

4.

In deroga ai paragrafi 2 e 3, lo Stato membro di approdo può autorizzare l'accesso al porto e lo sbarco della totalità o di parte delle catture anche se le informazioni di cui al paragrafo 1 non sono complete o la loro verifica è ancora in corso, purché le catture surgelate siano conservate sotto il controllo delle autorità competenti. Il pesce potrà essere posto in vendita, preso in consegna o trasportato soltanto dopo il ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1 o il completamento della verifica. Se tale procedura non è completata entro 14 giorni dallo sbarco, lo Stato membro di approdo può confiscare le catture e disporre delle medesime in conformità della normativa nazionale. I costi di immagazzinamento saranno a carico degli operatori.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 4 bis (nuovo)

 

4 bis.

Qualora le catture di cui al paragrafo 4 siano fresche, il pesce viene venduto attraverso i canali regolari. Il ricavato di tale vendita resta sotto il controllo delle autorità competenti finché il periodo di cui al paragrafo 4 non sia concluso.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 1

1.

Gli Stati membri effettuano, nei loro porti, ispezioni su almeno il 15 % delle operazioni di sbarco, trasbordo e lavorazione a bordo effettuate ogni anno da pescherecci di paesi terzi.

1.

Gli Stati membri effettuano, nei loro porti, ispezioni su almeno il 50 % delle operazioni di sbarco, trasbordo e lavorazione a bordo effettuate ogni anno da pescherecci di paesi terzi.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 2 — lettera d)

d)

i pescherecci figuranti in un elenco di presunte navi INN adottato da un'organizzazione regionale di gestione della pesca e notificato in conformità dell'articolo 29.

d)

i pescherecci figuranti in un elenco di presunte navi INN adottato da un'organizzazione regionale di gestione della pesca e notificato in conformità dell'articolo 29 e che non siano ancora stati inclusi nell'elenco comunitario di pescherecci INN di cui all'articolo 26.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis.

L'ispezione obbedisce a norme e obiettivi precedentemente stabiliti dalla Commissione ed è svolta e attuata uniformemente nei vari Stati membri. Ogni Stato membro, seguendo i criteri forniti dalla Commissione, è tenuto a creare la propria base di dati in cui sono registrate tutte le ispezioni svolte nel suo territorio. Gli Stati membri, su richiesta, autorizzano la Commissione a consultare le loro basi di dati.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 10

Articolo 10 — Ispettori

1.

Gli Stati membri rilasciano un documento di identità ai loro ispettori, che devono essere muniti di tale documento ed esibirlo ogniqualvolta procedono all'ispezione di un peschereccio.

2.

Gli Stati membri provvedono affinché gli ispettori svolgano le loro mansioni conformemente alle norme stabilite nella presente sezione.

soppresso

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 1 — alinea

1.

Se ha fondati motivi per ritenere che un peschereccio abbia praticato attività di pesca INN in conformità dei criteri di cui all'articolo 3, l'ispettore:

1.

Se le informazioni raccolte durante l'ispezione forniscono motivi sufficienti per sospettare che un peschereccio abbia praticato attività di pesca INN in conformità dei criteri di cui all'articolo 3, l'ispettore:

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 1 — lettera a)

a)

annota l' infrazione nel rapporto di ispezione;

a)

annota la presunta infrazione nel rapporto di ispezione;

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)

 

a bis)

sospende le operazioni di sbarco, trasbordo o lavorazione a bordo;

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1

1.

È vietata l'importazione nella Comunità di prodotti della pesca provenienti da attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate.

1.

È vietata l'importazione nella Comunità di prodotti della pesca provenienti da attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate, conformemente ai criteri di cui all'articolo 3.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 4

4.

Chiunque ha il diritto di ricorrere contro le decisioni adottate dalle autorità competenti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 quando esse lo riguardino direttamente e individualmente. Il diritto di ricorso è esercitato in conformità delle disposizioni vigenti nello Stato membro interessato.

4.

Qualunque persona, fisica o giuridica , ha il diritto di ricorrere contro le decisioni adottate dalle autorità competenti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 quando esse la riguardino direttamente e individualmente. Il diritto di ricorso è esercitato in conformità delle disposizioni vigenti nello Stato membro interessato.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 20

Articolo 20 — Riesportazione

1.

La riesportazione di prodotti importati a titolo di un certificato di cattura in conformità del presente capo è autorizzata previa convalida di un certificato di riesportazione, su richiesta del riesportatore, a cura delle autorità competenti dello Stato membro da cui deve essere effettuata la riesportazione.

2.

I certificati di riesportazione contengono tutte le informazioni prescritte nel modello che figura nell'allegato II e sono accompagnati da una copia dei certificati di cattura che sono stati accettati ai fini dell'importazione dei prodotti.

3.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le rispettive autorità competenti per la convalida e la verifica dei certificati di riesportazione.

soppresso

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 3 — lettera b)

b)

ad informare dell'annullamento lo Stato di bandiera e, se del caso, lo Stato di riesportazione ; nonché

b)

ad informare dell'annullamento lo Stato di bandiera; nonché

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 4 — lettera b)

b)

ad informare lo Stato di bandiera e, se del caso, lo Stato di riesportazione ;

b)

ad informare lo Stato di bandiera; nonché

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 24 — titolo

Articolo 24 — Sospette attività di pesca INN

Articolo 24 — Procedura di individuazione di attività di pesca INN

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 24 — paragrafo 1 — alinea

1.

La Commissione, o un organismo da essa designato, raccoglie e analizza tutte le informazioni riguardanti attività di pesca INN:

1.

La Commissione, o un organismo da essa designato, raccoglie e analizza tutte le informazioni riguardanti attività di pesca INN, conformemente ai criteri di cui all'articolo 3 :

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 24 — paragrafo 1 — lettera b bis) (nuova)

 

b bis)

informazioni relative alle sanzioni e alle multe applicate alle navi che praticano la pesca INN.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 25 — titolo

Articolo 25 — Presunte attività di pesca INN

Articolo 25 — Indagine su attività di pesca INN

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 2 — lettera -a) (nuova)

 

-a)

fornisce le informazioni raccolte dalla Commissione sulle presunte attività di pesca INN, nonché una comunicazione dettagliata dei motivi che giustificano l'inclusione nell'elenco comunitario di navi da pesca INN;

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 1

1.

La Commissione stabilisce l'elenco comunitario delle navi INN. In tale elenco figurano le navi per le quali le informazioni ottenute in conformità del presente regolamento secondo le procedure previste agli articoli 24 e 25 consentono di stabilire la partecipazione ad attività di pesca INN e i cui Stati di bandiera non hanno adottato provvedimenti efficaci per contrastare tali attività.

1.

La Commissione stabilisce l'elenco comunitario delle navi INN. In tale elenco figurano le navi per le quali le informazioni ottenute in conformità del presente regolamento secondo le procedure previste agli articoli 24 e 25 consentono di stabilire la partecipazione ad attività di pesca INN, conformemente ai criteri di cui all'articolo 3 , e i cui Stati di bandiera non hanno adottato provvedimenti efficaci per contrastare tali attività.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis.

La Commissione notifica allo Stato di bandiera l'inclusione di una nave nell'elenco comunitario di navi da pesca INN e gli comunica in modo dettagliato i motivi per i quali si include detta nave nell'elenco.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 4 bis (nuovo)

 

4 bis.

Quando un armatore possiede una nave inserita nell'elenco comunitario di navi INN, tutte le navi di cui è proprietario sono oggetto di un'ispezione particolareggiata .

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 28 — paragrafo 1 — lettera h)

h)

data della prima iscrizione nell'elenco delle navi INN;

h)

data della prima iscrizione nell'elenco delle navi INN della Comunità e, se applicabile, data della prima iscrizione in tale elenco di una o più ORGP ;

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 28 — paragrafo 1 — punto i bis (nuovo)

 

i bis)

le specifiche tecniche della nave in questione.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 28 — paragrafo 2

2.

La Commissione prende tutte le misure necessarie per garantire la pubblicità dell'elenco comunitario delle navi INN, compresa la sua pubblicazione nel sito Internet della Direzione generale pesca e affari marittimi.

2.

La Commissione pubblica l'elenco comunitario di navi da pesca INN nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e prende tutte le misure necessarie per garantire la pubblicità dell'elenco comunitario delle navi INN, compresa la sua pubblicazione nel sito Internet della Direzione generale pesca e affari marittimi.

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 30 — paragrafo 1

1.

La Commissione, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 52, identifica gli Stati terzi che considera come Stati non cooperanti in materia di lotta contro le attività di pesca INN.

1.

La Commissione, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 52, identifica gli Stati terzi che considera come Stati non cooperanti in materia di lotta contro le attività di pesca INN, sulla base di criteri chiari, trasparenti e obiettivi .

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 30 — paragrafo 6 — lettera b bis) (nuova)

 

b bis)

se lo Stato considerato è mai stato oggetto di misure commerciali restrittive in materia di prodotti ittici adottate da un' organizzazione regionale di gestione della pesca;

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 30 — paragrafo 7

7.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si terrà conto, ove del caso, delle difficoltà specifiche dei paesi in via di sviluppo, segnatamente in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca.

7.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si terrà conto, ove del caso, delle difficoltà specifiche dei paesi in via di sviluppo, segnatamente in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione pubblica un'analisi del suo probabile impatto sui paesi in via di sviluppo, nonché una proposta relativa al finanziamento di programmi specifici atti a sostenere l'applicazione del presente regolamento ed eliminare le possibili conseguenze negative.

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 34

La Commissione, nel rispetto dei requisiti applicabili in materia di riservatezza , prende tutte le misure necessarie per garantire la pubblicità dell' elenco degli Stati non cooperanti , compresa la pubblicazione nel sito Internet della Direzione generale pesca e affari marittimi. L'elenco è aggiornato regolarmente e la Commissione predispone un sistema di notifica automatica degli aggiornamenti agli Stati membri, alle organizzazioni regionali di gestione della pesca e ai membri della società civile che ne facciano richiesta. Inoltre la Commissione trasmette l'elenco degli Stati non cooperanti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e alle organizzazioni regionali di gestione della pesca, al fine di rafforzare la cooperazione tra la Comunità europea e tali organizzazioni per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.

La Commissione pubblica l'elenco degli Stati non cooperanti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e prende tutte le misure necessarie per garantire la pubblicità a detto elenco, compresa la pubblicazione nel sito Internet della Direzione generale pesca e affari marittimi nel rispetto dei requisiti applicabili in materia di riservatezza. L'elenco è aggiornato regolarmente e la Commissione predispone un sistema di notifica automatica degli aggiornamenti agli Stati membri, alle organizzazioni regionali di gestione della pesca e ai membri della società civile che ne facciano richiesta. Inoltre la Commissione trasmette l'elenco degli Stati non cooperanti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e alle organizzazioni regionali di gestione della pesca, al fine di rafforzare la cooperazione tra la Comunità europea e tali organizzazioni per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 36 — lettera h bis) (nuova)

 

h bis)

Gli Stati membri rifiutano di consentire l'esportazione di un peschereccio battente la loro bandiera e figurante nell'elenco delle navi INN .

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 36 — lettera j bis) (nuova)

 

j bis)

gli Stati membri non possono in nessun caso concedere aiuti o sovvenzioni alle navi che praticano la pesca INN .

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 37 — lettera h)

h)

gli Stati membri informano gli importatori, i trasbordatori, gli acquirenti, i fornitori di materiale, le banche e gli altri prestatari di servizi in merito ai rischi ai quali si espongono realizzando operazioni commerciali connesse ad attività di pesca con cittadini degli Stati considerati;

h)

ogni Stato membro informa gli importatori, i trasbordatori, gli acquirenti, i fornitori di materiale, le banche e gli altri prestatari di servizi stabiliti nel suo territorio in merito ai rischi ai quali si espongono realizzando operazioni commerciali connesse ad attività di pesca con cittadini degli Stati considerati;

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 37 — lettera i)

i)

la Commissione propone la denuncia di eventuali accordi bilaterali o accordi di partenariato conclusi nel settore della pesca con gli Stati considerati;

i)

la Commissione propone la denuncia di eventuali accordi bilaterali o accordi di partenariato conclusi nel settore della pesca con gli Stati considerati quando il testo dell'accordo in questione abbia incluso impegni in materia di lotta contro la pesca INN;

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 41 — lettera a)

a)

le attività che si configurano come attività di pesca INN in conformità dei criteri stabiliti all'articolo 3;

a)

le attività che si configurano come attività di pesca INN in conformità dei criteri stabiliti all'articolo 3 e incluse nell'elenco contenuto nell'Allegato ( …) sulle «Infrazioni gravi»;

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 43 — paragrafo 1

1.

Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche che hanno commesso un'infrazione grave o le persone giuridiche dichiarate responsabili di un'infrazione grave siano passibili di sanzioni o misure effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie massime non inferiori a 300 000 EUR per le persone fisiche e a 500 000 EUR per le persone giuridiche.

1.

Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche che hanno commesso un'infrazione grave o le persone giuridiche dichiarate responsabili di un'infrazione grave siano passibili di sanzioni o misure amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie massime non inferiori a 300 000 EUR per le persone fisiche e a 500 000 EUR per le persone giuridiche.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 43 — paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.

Gli Stati membri possono altresì scegliere di imporre sanzioni penali sempreché il loro ammontare sia almeno equivalente a quello delle sanzioni amministrative.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 45 bis (nuovo)

 

Articolo 45 bis

Altre sanzioni accessorie

Le sanzioni di cui al presente capitolo sono accompagnate da altre sanzioni o misure, in particolare:

a)

un divieto temporaneo, almeno durante il periodo di programmazione, o un divieto permanente all'accesso ad aiuti o a sovvenzioni pubbliche;

b)

la restituzione degli aiuti o delle sovvenzioni pubbliche percepite da navi INN durante il relativo periodo finanziario.

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 53 — paragrafo -1 (nuovo)

 

-1.

Nel corso del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento sono effettuati controlli semestrali volti ad accertare se gli Stati membri sono in grado di rispettare pienamente le sue disposizioni; qualora siano accertati casi di mancato rispetto del regolamento, si può chiedere allo Stato o agli Stati membri interessati di procedere ai necessari adeguamenti.

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Allegato II

 

Allegato soppresso.


26.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 285/90


Giovedì 5 giugno 2008
Protezione degli ecosistemi marini vulnerabili *

P6_TA(2008)0246

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili d'alto mare dagli effetti negativi degli attrezzi da pesca di fondo (COM(2007)0605 — C6-0453/2007 — 2007/0224(CNS))

2009/C 285 E/17

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0605),

visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0453/2007),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0183/2008);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 10

(10)

L'identificazione di ecosistemi marini vulnerabili in zone non regolamentate da un'organizzazione regionale di gestione della pesca è tuttora in corso e le informazioni scientifiche disponibili a questo riguardo sono relativamente limitate. Il fatto di fissare un limite di profondità per l'utilizzo degli attrezzi di fondo consente di delimitare, a titolo precauzionale, una zona di protezione per i coralli e le spugne di acque profonde all'interno della colonna d'acqua. Una profondità di 1 000 metri rappresenta una scelta ragionevole e atta a garantire un livello adeguato di protezione compatibilmente con la prosecuzione della pesca di fondo delle specie demersali generalmente presenti a profondità minori, quali naselli e calamari. Tale restrizione è altresì compatibile con la progressiva elaborazione, nell'ambito del presente regolamento, di misure di protezione destinate a zone specifiche che ospitano o potrebbero ospitare ecosistemi vulnerabili.

(10)

L'identificazione di ecosistemi marini vulnerabili in zone non regolamentate da un'organizzazione regionale di gestione della pesca è tuttora in corso e le informazioni scientifiche disponibili a questo riguardo sono relativamente limitate.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

 

(12 bis)

Il presente regolamento tiene conto delle direttive internazionali sulla gestione della pesca di fondo in alto mare dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO). In caso di dubbi circa l'interpretazione del presente regolamento, quest'ultimo dovrebbe essere interpretato alla luce delle direttive della FAO.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 1

1.

Il presente regolamento si applica ai pescherecci comunitari che esercitano attività di pesca con attrezzi di fondo in acque d'altura.

1.

Il presente regolamento si applica ai pescherecci comunitari che esercitano attività di pesca con attrezzi di fondo in acque d'altura nel caso in cui tali attrezzi siano in contatto con il fondo marino durante lo svolgimento normale delle operazioni di pesca .

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 2 — lettera a)

a)

in zone di competenza di un accordo o un'organizzazione regionale di gestione della pesca competente per la disciplina di tali attività di pesca;

a)

in zone di competenza giuridica di un'organizzazione regionale di gestione della pesca competente per la disciplina di tali attività di pesca;

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 2 — lettera b)

(b)

«ecosistema marino vulnerabile»: qualsiasi ecosistema marino la cui struttura e funzione specifiche rischino di essere compromesse , in base alle migliori informazioni scientifiche disponibili e al principio di precauzione, a causa del contatto fisico con gli attrezzi di fondo durante le operazioni di pesca, e segnatamente scogliere, montagne sottomarine, camini idrotermali, coralli d'acqua fredda e banchi di spugne d'acqua fredda;

b)

«ecosistema marino vulnerabile»: qualsiasi ecosistema marino la cui struttura e/o le cui funzioni specifiche rischino di essere compromesse dall'azione di un determinato agente esterno;

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 2 — lettera c)

(c)

«attrezzi di fondo»: reti a strascico, draghe, reti da poste ancorate, palangari fissi, nasse e trappole.

c)

«attrezzi di fondo»: gli attrezzi da pesca utilizzati in contatto con il fondale, quali reti a strascico, draghe, reti da poste ancorate, palangari fissi, nasse e trappole.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera b)

(b)

la specie bersaglio,

b)

la specie bersaglio e le specie che possono essere pescate come catture accessorie ,

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera c)

(c)

la profondità di utilizzo dell'attrezzo e

c)

gli attrezzi utilizzati e le profondità in cui saranno collocati e

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera d)

(d)

la configurazione del profilo batimetrico del fondo marino nelle zone in cui si intende operare.

d)

la configurazione del profilo batimetrico del fondo marino nelle zone in cui si intende operare , ove tale informazione non sia già a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro di bandiera delle navi in questione;

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera d bis) (nuova)

 

d bis)

la durata delle attività .

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2

2.

Il rilascio di un permesso di pesca speciale da parte delle autorità competenti è subordinato a una valutazione degli impatti potenziali delle attività di pesca che intende esercitare la nave richiedente, dalla quale risulti che tali attività non rischiano di produrre effetti negativi significativi su ecosistemi marini vulnerabili.

2.

Il rilascio di un permesso di pesca speciale da parte delle autorità competenti è subordinato a una valutazione degli impatti potenziali delle attività di pesca che intende esercitare la nave richiedente, dalla quale risulti che tali attività non rischiano di produrre effetti negativi significativi su ecosistemi marini vulnerabili. La durata del permesso di pesca speciale non è superiore a quella del piano di pesca.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 4

4.

La valutazione di cui al paragrafo 2 è realizzata dalle autorità competenti secondo criteri di precauzione. Qualora non riescano a stabilirne l'esatta entità, le autorità competenti considerano che gli impatti negativi prospettati dai pareri scientifici hanno carattere significativo.

4.

La valutazione di cui al paragrafo 2 è realizzata dalle autorità competenti secondo criteri di precauzione.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 6

Articolo 6

Limiti di profondità

È vietato l'utilizzo di attrezzi di fondo a profondità superiori a 1 000 metri.

soppresso

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1

1.

Se, durante le operazioni di pesca, un peschereccio scopre un ecosistema marino vulnerabile, esso sospende immediatamente le attività di pesca o evita di dare inizio a tali attività nel sito in questione. Il peschereccio riprende ad operare solo dopo aver raggiunto un sito alternativo a una distanza di almeno cinque miglia nautiche dal punto in cui è stato individuato l'ecosistema vulnerabile, sempre all'interno della zona prevista nel piano di pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

1.

Se, nonostante le misure adottate a norma dell'articolo 4, un osservatore scientifico imbarcato conformemente all'articolo 12 ottenga prove sufficienti che durante le operazioni di pesca un peschereccio può aver scoperto fortuitamente un ecosistema marino che può essere vulnerabile, tale peschereccio sospende immediatamente le attività di pesca o evita di dare inizio a tali attività nel sito in questione. Il peschereccio riprende ad operare solo dopo aver raggiunto un sito alternativo a una distanza di almeno cinque miglia nautiche dal punto in cui è stato individuato l'ecosistema vulnerabile, sempre all'interno della zona prevista nel piano di pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.

In caso di forte incertezza quanto all'esistenza di un ecosistema marino vulnerabile, il sito è considerato un ecosistema marino vulnerabile fino a prova contraria sufficiente.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 3

3.

Il peschereccio segnala senza indugio alle autorità competenti gli ecosistemi marini vulnerabili eventualmente individuati, fornendo precise informazioni circa la natura e la localizzazione di tali ecosistemi, nonché la data, l'ora e le circostanze in cui è avvenuta la scoperta.

3.

Il peschereccio segnala senza indugio alle autorità competenti , che a loro volta riferiscono il più presto possibile alla Commissione e agli Stati membri, gli ecosistemi marini vulnerabili eventualmente individuati, fornendo precise informazioni circa la natura e la localizzazione di tali ecosistemi, nonché la data, l'ora e le circostanze in cui è avvenuta la scoperta.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis.

I siti scoperti casualmente vengono registrati in linea mediante un sistema cartografico elettronico, nella prospettiva di creare una banca dati permanente degli ecosistemi marini vulnerabili.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 1

1.

Gli Stati membri, sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili sull'esistenza, accertata o probabile, di ecosistemi marini vulnerabili nella regione in cui operano i loro pescherecci, identificano le zone che devono essere chiuse alla pesca con attrezzi di fondo. Gli Stati membri attuano senza indugio tali provvedimenti di chiusura nei confronti dei loro pescherecci e presentano un rapporto alla Commissione in conformità dell'articolo 13 .

1.

Gli Stati membri, sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili sull'esistenza, accertata o probabile, di ecosistemi marini vulnerabili nella regione in cui operano i loro pescherecci, identificano le zone che devono essere chiuse alla pesca con attrezzi di fondo. Gli Stati membri attuano senza indugio tali provvedimenti di chiusura nei confronti dei loro pescherecci e notificano immediatamente alla Commissione la chiusura disposta. La Commissione comunica quanto prima tale informazione agli altri Stati membri.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 11

Ai pescherecci comunitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dediti alla cattura di stock di acque profonde, si applicano inoltre le disposizioni fissate dal regolamento (CE) n. 2347/2002 del 16 dicembre 2002.

Ai pescherecci comunitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dediti alla cattura di stock di acque profonde, si applicano inoltre le disposizioni fissate dagli articoli 3, 5, 7 e 9 del regolamento (CE) n. 2347/2002 del 16 dicembre 2002.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 12 — titolo

Osservatori

Osservatori scientifici

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 1

1.

Ciascuno Stato membro assegna osservatori scientifici alle navi cui è stato rilasciato un permesso di pesca speciale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1. Gli osservatori sorvegliano le attività di pesca delle navi per l'intera durata di esecuzione del piano di pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

1.

Un campione rappresentativo delle navi a cui gli Stati membri hanno concesso un permesso di pesca speciale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, imbarcano un osservatore scientifico. Il numero totale di osservatori scientifici è stabilito dalla Commissione su proposta del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, in funzione della zona e del tipo di pesca. Il numero di osservatori scientifici imbarcati è proporzionale al numero di navi di ogni Stato membro a cui sia stato rilasciato un permesso di pesca speciale. La Commissione garantisce un'adeguata rotazione degli osservatori scientifici tra le varie navi dopo ogni campagna di pesca. Gli osservatori scientifici seguono le attività di pesca delle navi per l'intera durata di esecuzione del piano di pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e in particolare svolgono i compiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis.

L'osservatore scientifico è indipendente dai pescherecci o dalle imprese che sta sorvegliando e non ha interessi finanziari o è beneficiario in relazione a tali pescherecci o tali imprese. L'osservatore non ha subito alcuna condanna penale per reati gravi e ha un sufficiente livello di conoscenze in merito ai metodi di pesca di profondità e alle specie ed ecosistemi bersaglio.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1 — lettera a bis) (nuova)

 

a bis)

gli impatti delle attività di pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 2;

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 2

2.

La Commissione trasmette senza indugio agli organismi scientifici competenti le informazioni contenute nella relazione di cui al paragrafo 1.

2.

La Commissione trasmette senza indugio agli organismi scientifici competenti , nonché agli Stati membri che le richiedano, le informazioni contenute nella relazione di cui al paragrafo 1.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 14 — titolo

Seguito e valutazione

Revisione

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 14

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento entro il 30 giugno 2010 . La relazione è accompagnata, se del caso, da proposte di modifica del regolamento.

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento entro il 30 giugno 2009 . La relazione è accompagnata, se del caso, da proposte di modifica del regolamento.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 15 — comma 1

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


26.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 285/96


Giovedì 5 giugno 2008
Mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'UE

P6_TA(2008)0248

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2008)0200 — C6-0164/2008 — 2008/2091(ACI))

2009/C 285 E/18

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0200 — C6-0164/2008),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 26,

visto il risultato della consultazione a tre fra la Commissione e i due rami dell'autorità di bilancio, svoltosi il 16 aprile 2008,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0205/2008);

1.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

2.

raccomanda vivamente alla Commissione, per quanto riguarda il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, di presentare bilanci rettificativi aventi quale unico scopo la sua mobilitazione per evitare qualsiasi ritardo nella fornitura di aiuti finanziari nei casi di calamità;

3.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. Accordo modificato da ultimo dalla decisione 2008/371/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 128 del 16.5.2008, pag. 8).


Giovedì 5 giugno 2008
ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 2008

concernente la mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 26,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (2),

vista la proposta della Commissione,

considerando che:

1)

l'Unione europea ha creato un Fondo di solidarietà dell'Unione europea (₫il Fondo₻) per mostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi,

2)

l'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente la mobilizzazione del Fondo entro il massimale annuo di 1 miliardo di euro,

3)

il regolamento (CE) n. 2012/2002 contiene disposizioni per la mobilizzazione del Fondo.

4)

la Grecia ha presentato una richiesta di mobilizzazione del Fondo a seguito della catastrofe causata dagli incendi boschivi dell'agosto 2007,

5)

la Slovenia ha presentato una richiesta di mobilizzazione del Fondo a seguito della catastrofe causata dalle alluvioni del settembre 2007,

DECIDONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2008 il Fondo di solidarietà dell'Unione europea sarà mobilitato per fornire l'importo di 98 023 212 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2008

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. Accordo modificato da ultimo dalla decisione 2008/371/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 128 del 16.5.2008, pag. 8).

(2)  GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.


26.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 285/98


Giovedì 5 giugno 2008
Trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con pullman e autobus (rifusione) ***I

P6_TA(2008)0249

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato di servizi di trasporto effettuati con autobus (rifusione) (COM(2007)0264 — C6-0147/2007 — 2007/0097(COD))

2009/C 285 E/19

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0264),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0147/2007),

visto l'accordo interistituzionale, del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (1),

vista la lettera della commissione giuridica, in data 20 novembre 2007, a norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0037/2008);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata in appresso e adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei Servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


Giovedì 5 giugno 2008
P6_TC1-COD(2007)0097

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 giugno 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato di servizi di trasporto effettuati con autobus e recante modifica del regolamento (CE) n. 561/2006 (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 71,

vista la proposta della Commissione ║,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Occorre apportare un certo numero di modifiche sostanziali al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus (4) e al regolamento (CE) n. 12/98 del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che stabilisce le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro (5). A fini di chiarezza e semplificazione tali regolamenti dovrebbero essere rifusi in un unico regolamento.

(2)

La definizione di una politica comune comporta, fra l'altro, l'adozione di norme comuni applicabili ai trasporti internazionali di viaggiatori su strada nonché la fissazione delle condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro.

(3)

Per assicurare un quadro normativo coerente al trasporto internazionale di passeggeri effettuato con autobus nell'intera Comunità è opportuno che il presente regolamento si applichi a tutti i trasporti internazionali effettuati sul territorio comunitario. Il trasporto con partenza da Stati membri e destinazione in paesi terzi è ancora disciplinato, in larga misura, da accordi bilaterali tra gli Stati membri e i paesi terzi. Pertanto, è opportuno che il regolamento non si applichi al tragitto effettuato sul territorio dello Stato membro di raccolta o di sbarco fintanto che non siano stati conclusi i necessari accordi tra la Comunità e i paesi terzi. È opportuno, tuttavia, che esso si applichi al territorio di uno Stato membro attraversato in transito.

(4)

La libera prestazione dei servizi, che costituisce un principio fondamentale della politica comune dei trasporti, esige che l'accesso ai mercati di trasporto internazionale sia garantito ai vettori di tutti gli Stati membri, senza discriminazioni motivate dalla nazionalità o dal luogo di stabilimento.

(5)

È opportuno subordinare il trasporto internazionale di passeggeri effettuato con autobus al possesso di una licenza comunitaria. Occorre imporre ai vettori l'obbligo di conservare a bordo di ciascuno dei loro veicoli un copia autenticata della licenza comunitaria per agevolare l'effettuazione di verifiche efficaci da parte degli organismi di controllo, in particolare al di fuori dello Stato membro in cui ha sede il vettore. Occorre determinare le condizioni di rilascio delle licenze comunitarie, la durata della loro validità e le relative modalità di utilizzo. È necessario dettare specifiche più precise per quanto riguarda l'aspetto fisico e le altre caratteristiche della licenza comunitaria e delle copie autenticate.

(6)

Per rispondere alle esigenze del mercato, occorre prevedere un regime flessibile, a determinate condizioni, per i servizi regolari specializzati e determinati servizi occasionali.

(7)

Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi né ai vettori che hanno accesso soltanto al mercato nazionale di servizi di trasporto con autobus né alle licenze loro rilasciate dagli Stati membri di stabilimento.

(8)

Pur mantenendo il regime delle autorizzazioni per i servizi regolari è opportuno modificarne alcune norme, soprattutto per quanto riguarda la procedura di autorizzazione.

(9)

D'ora in avanti, è opportuno autorizzare la prestazione di servizi regolari, a meno che il ║rifiuto non sia motivato da ragioni chiaramente specificate imputabili al richiedente. È opportuno che rimanga un solo motivo di rifiuto per il mercato interessato, cioè il rischio che il servizio oggetto della domanda comprometta gravemente l'esistenza di un servizio comparabile gestito in base a un obbligo di servizio pubblico sulle tratte dirette interessate.

(10)

È opportuno assicurare ai vettori non residenti l'accesso a determinati servizi di trasporto nazionale di passeggeri su strada, tenendo conto delle caratteristiche particolari di ciascuna modalità di servizio.

(11)

Le disposizioni della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito della prestazione di servizi (6), si applicano qualora, per la prestazione di servizi regolari specializzati, i vettori distacchino, dallo Stato membro dove essi abitualmente lavorano, dei lavoratori che hanno con loro un rapporto di lavoro.

(12)

Per quanto riguarda i servizi regolari, è opportuno ammettere, i vettori non residenti esclusivamente ai servizi regolari effettuati durante un servizio regolare internazionale ad esclusione dei servizi urbani e suburbani, ║ nel rispetto di condizioni, tra cui in particolare l'applicazione della legislazione dello Stato membro ospitante.

(13)

È opportuno che gli Stati membri si prestino reciproca assistenza ai fini della corretta applicazione del presente regolamento.

(14)

Occorre snellire per quanto possibile le formalità amministrative senza per questo rinunciare ai controlli e alle sanzioni che consentano di garantire la corretta applicazione e l'effettiva esecuzione del presente regolamento. A tal fine, è opportuno precisare e rafforzare le norme in vigore in materia di ritiro della licenza comunitaria. Occorre adattare le norme in vigore in modo da garantire anche l'applicazione di sanzioni efficaci contro le infrazioni gravi ▐ commesse in Stati membri diversi dallo Stato membro di stabilimento. Le sanzioni dovrebbero essere non discriminatorie e proporzionate alla gravità delle infrazioni. Dovrebbe essere ammesso il ricorso giurisdizionale contro le sanzioni irrogate.

(15)

║ Occorre che gli Stati membri inseriscano nel registro nazionale delle imprese di trasporto su strada tutte le infrazioni gravi▐ commesse dai vettori e che hanno dato luogo a una sanzione.

(16)

Per rafforzare e facilitare lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali è opportuno che gli Stati membri si scambino le informazione pertinenti attraverso i punti di contatto nazionali istituiti a norma del regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del … [che stabilisce norme comuni sulle condizioni da osservare per esercitare l'attività di trasportatore su strada] (7).

(17)

║Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8).

(18)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire la forma di taluni documenti da utilizzare per l'applicazione del presente regolamento e di adattare l'allegato I al progresso tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi di elementi non essenziali, ║devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(19)

Per motivi di efficacia, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo dovrebbero essere abbreviati ai fini dell'adozione di tali misure.

(20)

È opportuno che gli Stati membri adottino le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento, soprattutto per quanto riguarda ║sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

(21)

Poiché gli obiettivi dell'azione prospettata non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle loro dimensioni e dei loro effetti, essere ║realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(22)

Per incoraggiare i servizi di trasporto effettuati con pullman, soprattutto per i turisti a basso reddito, e promuovere il turismo delle regioni, è necessario reintrodurre la regola dei 12 giorni per viaggi di andata e ritorno in pullman come sottolineato dal Parlamento europeo al paragrafo 78 della sua risoluzione del 29 novembre 2007 su una nuova politica comunitaria per i turismo: una partnership più forte per il turismo europeo (9). Per questo motivo, sarebbe opportuno estendere di conseguenza il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (10),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Campo d'applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus nel territorio della Comunità da vettori per conto terzi o per conto proprio che sono stabiliti in uno Stato membro in conformità della legislazione di quest'ultimo e a mezzo di veicoli immatricolati in detto Stato membro atti, in base al tipo di costruzione e di attrezzatura, a trasportare più di nove persone, conducente compreso, e destinati a tale uso nonché agli spostamenti a vuoto di veicoli in relazione con tali trasporti.

Il fatto che il trasporto venga interrotto per consentire che un tragitto venga effettuato secondo un altro modo di trasporto o dia luogo ad un cambiamento di veicolo non influisce sull'applicazione del presente regolamento.

2.   In caso di un trasporto in partenza da uno Stato membro ed a destinazione di un paese terzo e viceversa, il presente regolamento si applica per il tragitto effettuato sul territorio di qualsiasi Stato membro attraversato in transito. Esso non si applica al tragitto effettuato sul territorio dello Stato membro in cui i viaggiatori sono presi a bordo o deposti, fintanto che il necessario accordo tra la Comunità ed il paese terzo in questione non sia stato concluso.

3.   In attesa della conclusione degli accordi di cui al paragrafo 2 tra la Comunità ed i paesi terzi interessati, il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni relative ai trasporti in partenza da uno Stato membro ed a destinazione di un paese terzo e viceversa che figurano in accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e i suddetti paesi terzi. Tuttavia, gli Stati membri adattano tali accordi in modo da garantire il rispetto del principio di non discriminazione tra i vettori comunitari.

4.   Il presente regolamento si applica ai servizi nazionali di trasporto passeggeri su strada effettuati a titolo temporaneo da un operatore non residente per conto terzi, conformemente alle disposizioni del capo V.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a)

per «servizi regolari» si intendono i servizi che assicurano il trasporto di viaggiatori con una frequenza e su un itinerario determinati e che possono prendere a bordo e deporre i viaggiatori alle fermate preventivamente stabilite;

b)

per «servizi regolari specializzati» si intendono servizi, chiunque ne sia l'organizzatore, che assicurano il trasporto di determinate categorie di viaggiatori, a esclusione di altri viaggiatori;

c)

per «servizi occasionali» si intendono i servizi che non rientrano né nella definizione di servizi regolari né nella definizione di servizi regolari specializzati e la cui principale caratteristica è quella di trasportare gruppi costituiti su iniziativa di un committente o del vettore stesso;

d)

per «trasporti per conto proprio» si intendono i trasporti effettuati senza fine di lucro o commerciale, da una persona fisica o giuridica, in cui:

l'attività di trasporto costituisca soltanto un'attività accessoria per tale persona fisica o giuridica,

i veicoli utilizzati siano di proprietà della persona fisica o giuridica, ovvero siano stati acquistati a rate dalla medesima o abbiano costituito oggetto di un contratto di leasing a lungo termine e siano guidati da un dipendente di tale persona fisica o giuridica o dalla persona fisica stessa.

e)

per «trasporti di cabotaggio» si intendono servizi nazionali di trasporto passeggeri su strada effettuati a titolo temporaneo, per conto terzi, da un vettore in uno Stato membro ospitante;

f)

per «Stato membro ospitante» si intende lo Stato membro in cui il vettore opera senza esservi residente;

g)

per «infrazioni gravi ▐ delle normative comunitarie in materia di trasporti su strada» si intendono infrazioni che , dopo essere state oggetto di un procedimento giudiziario, potrebbero portare alla decadenza dell'onorabilità ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. …/2008 [che stabilisce norme comuni sulle condizioni da osservare per esercitare l'attività di trasportatore su strada].

Articolo 3

Libertà di prestazione dei servizi

1.   Qualsiasi vettore per conto terzi di cui all'articolo1 è autorizzato, conformemente al presente regolamento, ad effettuare servizi regolari, compresi servizi regolari specializzati e servizi occasionali con autobus senza discriminazione motivata dalla sua nazionalità o dal suo luogo di stabilimento a condizione che:

a)

sia autorizzato nello Stato membro di stabilimento ad effettuare trasporti a mezzo autobus sotto forma di servizi regolari, compresi i servizi regolari specializzati, o di servizi occasionali conformemente alle condizioni di accesso al mercato fissate dalla legislazione nazionale;

b)

soddisfi le condizioni stabilite conformemente alla normativa comunitaria riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;

c)

soddisfi i requisiti legali prescritti dalle norme applicabili ai conducenti e ai veicoli, in particolare dalla direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità  (11), dalla direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996 che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale  (12) e della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri  (13).

2.   Qualsiasi vettore per conto proprio di cui all'articolo 1 è autorizzato ad effettuare i servizi di trasporto di cui all'articolo 5, paragrafo 5, senza discriminazione motivata dalla sua nazionalità o dal suo luogo di stabilimento, a condizione che:

a)

sia autorizzato nello Stato membro di stabilimento ad effettuare trasporti a mezzo autobus in base alle condizioni di accesso al mercato fissate dalla legislazione nazionale;

b)

soddisfi i requisiti legali prescritti dalle norme applicabili ai conducenti e ai veicoli, in particolare dalle direttive 92/6/CEE, 96/53/CE e 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Capo II

Licenza comunitaria e accesso al mercato

Articolo 4

Licenza comunitaria

1.   Il trasporto internazionale di viaggiatori a mezzo autobus, è subordinato a una licenza comunitaria rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento rilasciano al titolare l'originale della licenza comunitaria, custodito dal vettore, e il numero di copie autenticate al numero dei veicoli utilizzati per il trasporto internazionale di viaggiatori dei quali il titolare della licenza comunitaria dispone a titolo di piena proprietà o ad altro titolo, in particolare in virtù di un contratto d'acquisto rateale, di un contratto di noleggio o di un contratto di leasing.

La licenza comunitaria e le copie autenticate rispettano il formato definito nell'allegato I.

Esse recano il timbro a secco o il sigillo dell'autorità di rilascio nonché una firma e un numero di serie. I numeri di serie della licenza comunitaria e delle copie autenticate sono annotati nel registro nazionale elettronico delle imprese di trasporto su strada previsto all'articolo 15 del regolamento (CE) n. …/2008 [che stabilisce norme comuni sulle condizioni da osservare per esercitare l'attività di trasportatore su strada accesso alla professione] nella sezione riservata ai dati del vettore.

La Commissione adegua l'allegato I al progresso tecnico. Poiché mirano a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, tali misure devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

3.   La licenza comunitaria è redatta a nome del vettore. Essa non può essere da questi ceduta a terzi. Una copia autenticata della licenza comunitaria deve trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibita ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo.

4.   La licenza comunitaria è rilasciata per una durata di cinque anni ed è rinnovabile.

Le licenze comunitarie e le copie autenticate rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento rimangono valide fino alla data della loro scadenza.

5.   Al momento della presentazione di una domanda di licenza nonché, in seguito, almeno ogni cinque anni, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento verificano se il vettore soddisfi ancora le condizioni stabilite all'articolo 3, paragrafo 1.

6.   Nel caso in cui non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1 le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento rifiutano, mediante una decisione motivata, di rilasciare o rinnovare oppure ritirano la licenza comunitaria.

7.   Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente o il titolare di una licenza comunitaria possa impugnare la decisione delle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento di rifiutare o ritirare la licenza.

8.   Gli Stati membri possono decidere che la licenza comunitaria è valida anche per l'effettuazione di trasporti nazionali.

Articolo 5

Accesso al mercato

1.   I servizi regolari sono accessibili a tutti, salvo, se del caso, l'obbligo di prenotare.

Essi sono soggetti ad autorizzazione, a norma delle disposizioni del capo III.

Il carattere regolare del servizio non è compromesso da un adeguamento delle condizioni di esercizio del servizio stesso.

L'organizzazione di servizi paralleli o temporanei, che servono la medesima clientela dei servizi regolari esistenti, la mancata effettuazione di talune fermate o l'effettuazione di fermate supplementari da parte di servizi regolari esistenti sono sottoposte alle medesime norme che disciplinano questi ultimi.

2.   I servizi regolari specializzati sono effettuati conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 1 e comprendono in particolare:

a)

il trasporto domicilio-lavoro dei lavoratori,

b)

il trasporto domicilio-istituto scolastico degli scolari e degli studenti.

Il fatto che l'organizzazione del trasporto possa adeguarsi alle necessità variabili degli utenti non modifica il carattere regolare dei servizi specializzati.

I servizi regolari specializzati non sono soggetti ad autorizzazione a condizione che siano contemplati da un contratto stipulato tra l'organizzazione ed il vettore.

3.   I servizi occasionali non sono soggetti ad autorizzazione.

Tuttavia, l'organizzazione di servizi paralleli o temporanei, paragonabili ai servizi regolari esistenti e che servono la stessa clientela di questi ultimi, è soggetta ad autorizzazione secondo la procedura stabilita al capo III.

I servizi occasionali non perdono il carattere di servizio occasionale per il fatto di essere effettuati con una certa frequenza.

I servizi occasionali possono essere offerti da un gruppo di vettori che agiscono per conto del medesimo committente e i viaggiatori possono prendere una coincidenza durante il viaggio con un altro vettore dello stesso gruppo nel territorio di uno degli Stati membri.

La Commissione stabilisce le modalità della comunicazione dei nomi di tali vettori e dei punti in cui si effettuano le coincidenze durante il percorso alle autorità competenti degli Stati membri interessati. Poiché mirano a modificare elementi gli elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, tali misure devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

4.   Parimenti, non sono soggetti ad autorizzazione gli spostamenti a vuoto dei veicoli relativi ai trasporti di cui al paragrafo 2, terzo comma e al paragrafo 3.

5.   Non sono soggetti ad alcun regime di autorizzazione, bensì ad un regime di attestazione, i trasporti effettuati per conto proprio.

Le attestazioni sono rilasciate dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato e sono valide per l'intero percorso, compreso il transito.

La Commissione stabilisce la forma in cui devono essere redatti i certificati. Poiché mirano a modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, tali misure devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Capo III

Servizi regolari soggetti ad autorizzazione

Articolo 6

Natura dell'autorizzazione

1.   L'autorizzazione è redatta a nome del vettore. Essa non può essere ceduta da questi a terzi. Tuttavia, un vettore che ha ricevuto un'autorizzazione può, con il consenso dell'autorità di cui all'articolo 7, paragrafo 1, far svolgere il servizio da un subappaltatore. In tal caso il nome di quest'ultimo e la sua funzione di subappaltatore sono indicati nell'autorizzazione. Il subappaltatore soddisfa le condizioni indicate all'articolo 3, paragrafo 1.

Nel caso di un consorzio di imprese per l'esercizio di un servizio regolare l'autorizzazione è redatta a nome di tutte le imprese. Essa viene rilasciata all'impresa che gestisce il consorzio, con copia alle altre imprese. L'autorizzazione indica i nomi di tutti i vettori che partecipano all'esercizio del servizio.

2.   La validità massima dell'autorizzazione è di cinque anni. Essa può essere fissata in un periodo inferiore su richiesta del richiedente o di comune accordo delle autorità competenti degli Stati membri sul cui territorio i viaggiatori sono presi a bordo o deposti.

3.   L'autorizzazione definisce quanto segue:

a)

il tipo di servizio;

b)

l'itinerario su cui si effettua il servizio, in particolare il luogo di partenza e il luogo di destinazione;

c)

il periodo di validità dell'autorizzazione;

d)

le fermate e gli orari.

4.   La Commissione stabilisce la forma in cui deve essere redatta l'autorizzazione. Poiché mirano a modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, tali misure devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

5.   L'autorizzazione abilita il suo titolare o i suoi titolari ad effettuare servizi regolari nel territorio di tutti gli Stati membri su cui si svolge l'itinerario del servizio.

6.   L'impresa che gestisce un servizio regolare può utilizzare veicoli di rinforzo per far fronte a situazioni temporanee e eccezionali. Essa informa lo Stato membro nel cui territorio si trova il luogo di partenza in merito alle ragioni di qualsiasi situazione temporanea ed eccezionale .

In tal caso, il vettore provvede affinché i documenti seguenti si trovino a bordo del veicolo:

a)

una copia dell'autorizzazione del servizio regolare;

b)

una copia del contratto stipulato tra l'impresa che gestisce il servizio regolare e l'impresa che mette a disposizione dei veicoli di rinforzo o un documento equivalente;

c)

una copia autenticata della licenza comunitaria rilasciata all'impresa che gestisce il servizio regolare.

7.     Gli Stati membri possono dispensare dalla procedura di autorizzazione i servizi regolari transfrontalieri entro il limite di 50 km dalla frontiera. Essi ne informano la Commissione e i paesi vicini .

Articolo 7

Presentazione delle domande di autorizzazione

1.   Le domande di autorizzazione per i servizi regolari sono presentate alla competente autorità dello Stato membro sul cui territorio si trova il punto di partenza.

2.   La Commissione stabilisce la forma in cui devono essere redatte le domande. Poiché mirano a modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, tali misure devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

3.   A sostegno della domanda di autorizzazione, il richiedente fornisce tutte le informazioni complementari che ritiene utili o che gli sono chieste dall'autorità competente per l'autorizzazione, in particolare uno schema di guida che consenta di controllare l'osservanza della normativa comunitaria relativa ai tempi di guida e ai periodi di riposo, nonché una copia della licenza comunitaria per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi prevista all'articolo 4.

Articolo 8

Procedura di autorizzazione

1.   L'autorizzazione è rilasciata con l'accordo delle autorità di tutti gli Stati membri nei cui territori vengono presi a bordo o deposti i viaggiatori. L'autorità competente per l'autorizzazione inoltra a queste ultime, nonché alle autorità competenti degli Stati membri il cui territorio è attraversato senza prendere a bordo o deporre viaggiatori, una copia della domanda e di ogni altra documentazione utile, insieme con la propria valutazione.

2.   Le autorità competenti degli Stati membri cui è stato chiesto l'accordo notificano entro due mesi il loro parere all'autorità competente per l'autorizzazione. Tale termine decorre dalla data di ricezione della richiesta di accordo che figura nell'avviso di ricevimento. La mancata risposta entro due mesi da parte delle autorità consultate vale come risposta positiva e l'autorità competente per l'autorizzazione può rilasciare l'autorizzazione.

3.   L'autorità competente per l'autorizzazione prende una decisione entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda da parte del vettore.

4.   L'autorizzazione è rilasciata a meno che:

a)

il richiedente non sia in grado di effettuare il servizio oggetto della domanda con il materiale di cui dispone direttamente;

b)

il richiedente non abbia rispettato in passato le normative nazionali o internazionali in materia di trasporti su strada, in particolare le condizioni e i requisiti relativi alle autorizzazioni per i servizi di trasporto internazionale di viaggiatori, o abbia commesso gravi infrazioni ▐ alle norme che disciplinano la sicurezza della circolazione, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli e le ore di guida dei veicoli ed i periodi di riposo , e le infrazioni in questione hanno portato alla perdita del requisito dell'onorabilità di cui al regolamento (CE) n. …/2008 [che fissa norme comuni in materia di requisiti da rispettare per esercitare la professione di operatore di servizi di trasporto su strada] ;

c)

in caso di una domanda di rinnovo dell'autorizzazione, le condizioni di quest'ultima non siano state rispettate;

d)

uno Stato membro non decida, in base ad analisi dettagliata, che il servizio interessato comprometterebbe la vitalità di un servizio comparabile gestito in base a un contratto pubblico servizio che fissa un obbligo di servizio pubblico definito nel regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, in materia di servizi pubblici di trasporti ferroviari e su strada di passeggeri (14) sulle tratte dirette interessate

Il fatto che un vettore offra prezzi inferiori a quelli offerti da altri vettori stradali, oppure che il collegamento in questione sia già effettuato da altri vettori stradali, non costituisce di per sé una giustificazione per respingere la domanda.

5.   L'autorità competente per l'autorizzazione, nonché le autorità competenti di tutti gli Stati membri che intervengono nella procedura per il conseguimento dell'accordo previsto al paragrafo1, non possono respingere le domande se non per i motivi previsti dal presente regolamento.

6.   Dopo aver espletato la procedura prevista, nei paragrafi da 1 a 5, l'autorità competente per l'autorizzazione rilascia l'autorizzazione o respinge in modo formale la domanda di autorizzazione.

Il rigetto di una domanda è motivato. Gli Stati membri garantiscono ai vettori la possibilità di far valere i loro interessi in caso di rigetto della loro domanda.

L'autorità competente per l'autorizzazione informa tutte le autorità di cui al paragrafo 1 della sua decisione, inviando loro, se del caso, una copia dell'autorizzazione.

7.   Se la procedura per la formazione dell'accordo di cui al paragrafo1 non ha esito positivo, si può adire la Commissione entro un mese a decorrere dalla data di comunicazione di una decisione negativa da parte di uno o più Stati membri consultati conformemente al paragrafo 1.

8.   La Commissione, previa consultazione degli Stati membri interessati, adotta, entro dieci settimane dal ricevimento della comunicazione dall'autorità competente per l'autorizzazione, una decisione che entra in vigore dopo trenta giorni a decorrere dalla notifica agli Stati membri interessati.

9.   La decisione della Commissione continua ad applicarsi sino al raggiungimento di un accordo tra gli Stati membri interessati.

Articolo 9

Rinnovo e modifica dell'autorizzazione

L'articolo 8 si applica mutatis mutandis alle domande di rinnovo di un'autorizzazione o di modifica delle condizioni dei servizi soggetti ad autorizzazione.

In caso di una modifica poco rilevante delle condizioni di esercizio, segnatamente di un adattamento ║ delle frequenze, delle tariffe e degli orari, è sufficiente che l'autorità competente per l'autorizzazione informi della modifica gli altri Stati membri interessati.

Gli Stati membri interessati possono convenire che spetti esclusivamente all'autorità competente per l'autorizzazione decidere in merito alle modifiche da apportare alle condizioni di esercizio di un servizio.

Articolo 10

Decadenza di un'autorizzazione

1.   Fatto salvo il disposto del regolamento (CE) n. 1370/2007, l'autorizzazione per un servizio regolare decade al termine del periodo di validità o tre mesi dopo che l'autorità competente per l'autorizzazione ha ricevuto comunicazione, da parte del titolare della stessa, dell'intenzione di quest'ultimo di porre fine all'esercizio del servizio. Tale comunicazione è opportunamente motivata.

2.   Qualora venga completamente meno la domanda di un servizio di trasporto, il termine per la comunicazione di cui al paragrafo 1 è di un mese.

3.   L'autorità competente per l'autorizzazione informa le autorità competenti degli altri Stati membri interessati della decadenza dell'autorizzazione.

4.   Il titolare dell'autorizzazione deve informare gli utenti, con una pubblicità adeguata e un mese di anticipo, della cessazione del servizio.

Articolo 11

Obblighi dei vettori

1.   Salvo in caso di forza maggiore, l'impresa che gestisce un servizio regolare è tenuta ad adottare, sino alla scadenza dell'autorizzazione, tutte le misure necessarie per garantire un servizio di trasporto che risponda alle norme di continuità, regolarità e capacità, nonché alle altre condizioni fissate dall'autorità competente in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3.

2.   L'impresa di trasporto è tenuta a pubblicare l'itinerario su cui si effettua il servizio, le fermate, gli orari, le tariffe e le altre condizioni di esercizio, in modo da garantire un facile accesso di tutti gli utenti a tali informazioni.

3.   Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1370/2007, gli Stati membri interessati hanno la facoltà di apportare, di comune accordo e d'intesa con il titolare dell'autorizzazione, modifiche alle condizioni di esercizio di un servizio regolare.

Capo IV

Servizi occasionali e altri servizi non soggetti ad autorizzazione

Articolo 12

Documenti di controllo

1.   Per i servizi occasionali è necessario un foglio di viaggio ad eccezione dei servizi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma.

2.   I vettori che effettuano servizi occasionali devono compilare il foglio di viaggio prima di ciascun viaggio.

3.   Nel foglio di viaggio devono figurare almeno le seguenti informazioni:

a)

il tipo di servizio;

b)

l'itinerario principale;

c)

il vettore o i vettori interessati.

4.   La Commissione stabilisce la forma in cui deve essere redatto il foglio di viaggio ed il modo in cui lo stesso deve essere usato. Poiché mirano a modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, tali misure devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

La Commissione e gli Stati membri si impegnano a prendere le misure necessarie affinché le disposizioni concernenti il foglio di viaggio risultanti da altre convenzioni con paesi terzi siano allineate, entro il 1o gennaio 2010, su quelle del presente regolamento.

5.   I libretti di fogli di viaggio sono rilasciati , in una forma efficiente e di facile utilizzazione, dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il vettore o da organismi da esse designati.

6.   La Commissione stabilisce la forma in cui devono essere redatti i libretti di foglio di viaggio. Poiché mirano a modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, tali misure devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

7.   Nel caso dei servizi regolari specializzati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, il contratto, o una copia autenticata del contratto, funge da documento di controllo.

Articolo 13

Escursioni locali

Nell'ambito di un servizio occasionale internazionale, un vettore può effettuare servizi occasionali (escursioni locali) in uno Stato membro diverso da quello in cui esso è stabilito.

Questi servizi sono destinati a viaggiatori ▐ trasportati precedentemente dallo stesso vettore mediante uno dei servizi internazionali di cui al primo comma e devono essere effettuati con lo stesso veicolo o un veicolo dello stesso vettore o gruppo di vettori.

Capo V

Cabotaggio

Articolo 14

Principio

1.   Qualsiasi vettore che svolga l'attività di trasporto di viaggiatori su strada per conto terzi, titolare di una licenza comunitaria, è autorizzato, alle condizioni stabilite dal presente capo e senza discriminazione a cagione della nazionalità o del suo luogo di stabilimento, ad effettuare i trasporti di cabotaggio di cui all'articolo 15.

2.   Una copia autenticata della licenza comunitaria deve trovarsi a bordo del veicolo e essere esibita a richiesta degli agenti preposti al controllo.

Articolo 15

Trasporti di cabotaggio autorizzati

I trasporti di cabotaggio sono ammessi per i seguenti servizi:

a)

i servizi regolari specializzati, purché siano contemplati da un contratto stipulato tra l'organizzazione e il vettore;

b)

i servizi occasionali;

c)

i servizi regolari eseguiti da un vettore non residente nello Stato membro ospitante durante un servizio regolare internazionale a norma del presente regolamento ad eccezione dei servizi di trasporto che soddisfano le esigenze di un centro o di un agglomerato urbano e quelle del trasporto fra detto centro o agglomerato e le periferie. I trasporti di cabotaggio non possono essere eseguiti indipendentemente da questo servizio internazionale.

Articolo 16

Norme applicabili ai trasporti di cabotaggio

1.   L'esecuzione dei trasporti di cabotaggio di cui all'articolo 15 è soggetta, fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria, alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore nello Stato membro ospitante, per quanto riguarda i seguenti settori:

a)

condizioni che disciplinano il contratto di trasporto;

b)

pesi e dimensioni dei veicoli stradali;

c)

disposizioni relative al trasporto di talune categorie di viaggiatori e precisamente scolari, bambini e persone con ridotte capacità motorie;

d)

▐ tempo di guida e periodi di riposo;

e)

IVA (imposta sul valore aggiunto) sui servizi di trasporto;

f)

distacco di lavoratori a norma della direttiva 96/71/CE .

I pesi e le dimensioni di cui alla lettera b) del primo comma possono eccedere quelli vigenti nello Stato membro di stabilimento del vettore, ma non possono in nessun caso eccedere i limiti imposti dallo Stato membro ospitante per il traffico nazionale oppure i valori tecnici le caratteristiche citate nelle prove di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 96/53/CE;

2.   L'esecuzione dei trasporti di cabotaggio per i servizi di cui all'articolo 15, lettera c) è soggetta, fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria, alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato membro ospitante relative ai requisiti per le autorizzazioni, alle procedure per le gare d'appalto, ai collegamenti da effettuare, alla regolarità, alla continuità, alla frequenza e agli itinerari.

3.   Le norme tecniche di costruzione e di equipaggiamento che i veicoli utilizzati per effettuare trasporti di cabotaggio devono osservare sono quelle imposte ai veicoli ammessi alla circolazione nei trasporti internazionali.

4.   Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative nazionali di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere applicate dagli Stati membri ai vettori non residenti alle medesime condizioni imposte ai propri cittadini, al fine di evitare qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento.

Articolo 17

Documenti di controllo per i trasporti di cabotaggio

1.   I trasporti di cabotaggio in forma di servizi occasionali sono effettuati in base a un foglio di viaggio di cui all'articolo 12 che deve trovarsi a bordo del veicolo e essere esibito su richiesta degli agenti preposti al controllo.

2.   Le seguenti informazioni sono riportate nel foglio di viaggio:

a)

i luoghi di partenza e di destinazione del servizio;

b)

le date di partenza e di fine servizio.

3.   I fogli di viaggio di cui all'articolo 12 sono rilasciati in libretti certificati dall'autorità o dall'ente competente dello Stato di stabilimento.

4.   Per i servizi regolari specializzati, il contratto concluso fra il vettore e l'organizzatore del trasporto, o una copia autenticata dello stesso, sostituisce il documento di controllo.

Tuttavia, un foglio di viaggio è compilato in forma di riepilogo mensile.

5.   I fogli di viaggio utilizzati sono rispediti all'autorità o all'ente competente dello Stato membro di stabilimento secondo modalità stabilite dall'autorità o dall'ente suddetti.

Articolo 18

Misure di salvaguardia

1.     In caso di grave perturbazione del mercato dei trasporti nazionale in una determinata zona geografica dovuta al cabotaggio o da esso aggravata, qualsiasi Stato membro può deferire la questione alla Commissione, ai fini dell'adozione di misure di salvaguardia, e fornisce alla Commissione le informazioni necessarie comunicandole le misure che intende adottare per quanto riguarda i vettori residenti.

2.     Ai fini del paragrafo 1 si intende per:

«grave perturbazione del mercato dei trasporti nazionale in una determinata zona geografica», l'esistenza sul mercato di problemi ad esso specifici, tale da determinare un grave e potenzialmente durevole eccesso dell'offerta rispetto alla domanda che implica una minaccia alla stabilità finanziaria e alla sopravvivenza di un numero cospicuo di vettori che effettuano servizi di trasporto passeggeri;

«zona geografica» una zona che copre tutto o parte del territorio di uno Stato membro o che si estende a tutto o parte del territorio di altri Stati membri.

3.     La Commissione esamina la situazione, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 27, decide entro un mese dal ricevimento della richiesta dello Stato membro interessato se siano o meno necessarie misure di salvaguardia e le adotta se sono necessarie. Le misure introdotte in conformità con il presente articolo rimangono in vigore per un periodo non superiore a sei mesi, rinnovabile una volta. La Commissione comunica senza indugio agli Stati membri e al Consiglio qualsiasi decisione adottata ai sensi del presente paragrafo.

4.     Se la Commissione decide di adottare misure di salvaguardia concernenti uno o più Stati membri, le autorità competenti sono tenute ad adottare misure di portata equivalente per quanto riguarda i vettori residenti e ne informa la Commissione. Tali misure sono applicate al più tardi a partire dalla stessa data decisa per le misure di salvaguardia adottate dalla Commissione.

5.     Qualsiasi Stato membro può presentare una decisione della Commissione di cui al paragrafo 3 al Consiglio entro trenta giorni dalla sua notifica. Il Consiglio, con decisione a maggioranza qualificata entro trenta giorni dal deferimento da parte di uno Stato membro o, se vi sono deferimenti da più Stati membri, dalla data del primo deferimento, può adottare una decisione diversa.

I termini stabiliti dal paragrafo 3 si applicano alla decisione del Consiglio. Le autorità competenti degli Stati membri interessati sono tenute ad adottare misure di portata equivalente per quanto riguarda i vettori residenti e ne informano la Commissione. Se il Consiglio non adotta alcuna decisione entro il periodo di cui al primo comma, la decisione della Commissione diventa definitiva.

6.     Se ritiene che le misure di cui al paragrafo 3 debbano essere prorogate, la Commissione presenta una proposta al Consiglio, che adotta una decisione a maggioranza qualificata.

Capo VI

Controlli e sanzioni

Articolo 19

Documenti di trasporto

1.   I vettori che effettuano un servizio regolare, ad esclusione dei servizi regolari specializzati, emettono un documento individuale o collettivo di trasporto sul quale debbono figurare:

a)

i punti di partenza e di destinazione nonché, se del caso, il ritorno;

b)

la durata di validità del documento;

c)

il prezzo del trasporto.

2.   Il documento di trasporto di cui al paragrafo 1 deve essere esibito ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo.

Articolo 20

Controlli durante il trasporto e nelle imprese

1.   L'autorizzazione, o il documento di controllo, deve trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibita/o ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo.

2.   I vettori che effettuano trasporti internazionali di viaggiatori con autobus sono soggetti a controlli volti a garantire che i servizi siano effettuati correttamente, in particolare per quanto riguarda i tempi di guida e i periodi di riposo. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento gli agenti addetti al controllo sono abilitati a:

a)

controllare i libri e ogni altro documento pertinente alla gestione dell'impresa;

b)

fare copie o prelevare estratti dei libri e dei documenti nei locali dell'impresa;

c)

accedere a tutti i locali, i terreni e i veicoli dell'impresa;

d)

farsi produrre qualsiasi dato informativo contenuto nei libri, nei documenti e nelle banche dati.

Articolo 21

Mutua assistenza

Gli Stati membri si prestano assistenza per l'applicazione del presente regolamento e si scambiano informazioni attraverso i punti di contatto nazionali istituiti a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. …/2008 [che stabilisce norme comuni sulle condizioni da osservare per esercitare l'attività di trasportatore su strada].

Articolo 22

Ritiro delle licenze comunitarie e delle autorizzazioni

1.   Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore ritirano la licenza comunitaria prevista all'articolo 4 nel caso in cui il titolare:

a)

non osservi più le condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 1;

b)

abbia fornito informazioni inesatte relative ai dati necessari al fine del rilascio della licenza comunitaria.

2.   L'autorità competente per l'autorizzazione ritira quest'ultima se il titolare non soddisfa più le condizioni che ne hanno determinato il rilascio in base al presente regolamento e in particolare in seguito a richiesta in tal senso avanzata dallo Stato membro in cui è stabilito il vettore. Essa ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro interessato.

Articolo 23

Applicazione di sanzioni contro le infrazioni da parte dello Stato membro di stabilimento

1.   In caso di un'infrazione grave ▐ alle normative comunitarie in materia di trasporti su strada commessa o accertata in qualsiasi Stato membro, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli, ai tempi di guida, ai periodi di riposo dei conducenti e all'esecuzione senza autorizzazione dei servizi paralleli o temporanei di cui all'articolo 5, paragrafo 1, quarto comma, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore che ha commesso l'infrazione emettono una diffida e possono in particolare imporre le seguenti sanzioni amministrative:

a)

ritiro temporaneo o permanente di alcune o di tutte le copie autenticate della licenza comunitaria;

b)

ritiro temporaneo o permanente della licenza comunitaria;

c)

pene pecuniarie

Tali sanzioni sono determinate in funzione della gravità dell'infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria e del numero totale delle copie autenticate della licenza di cui dispone relativamente ai suoi servizi di trasporto internazionali.

2.   Le autorità competenti degli Stati membri fanno divieto ai vettori di effettuare sul loro territorio trasporti internazionali di viaggiatori a norma del presente regolamento in caso di gravi infrazioni nei confronti della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada e quando è stata adottata una decisione finale dopo che sono state adite tutte le vie legali di riesame disponibili per l'operatore , in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli, nonché i tempi di guida e i periodi di riposo dei conducenti. Esse ne informano immediatamente le autorità competenti dello Stato membro interessato.

3.   Nel caso di cui all'articolo 24, paragrafo 1, quando è stata accertata un'infrazione grave, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento decidono quale sanzione irrogare al vettore in questione. Esse comunicano alle autorità competenti dello Stato membro in cui le infrazioni sono state accertate, nel più breve tempo possibile e al più tardi entro tre mesi dalla notizia delle infrazioni, quale delle sanzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sia stata imposta. I casi in cui non sia stato possibile imporre tali sanzioni sono motivati.

4.   Le autorità tengono conto della sanzione eventualmente applicata nello Stato membro in cui sono stati accertate le infrazioni e provvedono affinché le sanzioni adottate nei confronti del vettore siano complessivamente proporzionate all'infrazione o alle infrazioni che hanno dato luogo alle sanzioni.

La sanzione applicata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, previa consultazione con le autorità competenti dello Stato membro ospitante nel caso di cui all'articolo 24, paragrafo 1, può comprendere il ritiro dell'autorizzazione all'esercizio della professione di vettore su strada.

5.   Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore possono inoltre, in applicazione del diritto interno, promuovere un'azione legale nei confronti del vettore in questione dinanzi ad un organo nazionale competente. Esse informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante delle decisioni adottate a tal fine.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché i vettori abbiano il diritto di ricorrere davanti a un organo giurisdizionale contro qualsiasi sanzione amministrativa ad essi inflitta a norma del presente articolo.

Articolo 24

Applicazioni di sanzioni contro le infrazioni da parte dello Stato membro ospitante

1.   Quando le autorità competenti di uno Stato membro vengono a conoscenza di un'infrazione grave ▐ del presente regolamento o delle normative comunitarie in materia di trasporti su strada imputabili a un vettore non residente, lo Stato membro sul territorio del quale è stata accertata l'infrazione comunica alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, quanto prima, e comunque entro un mese dal momento in cui è venuto a conoscenza dell'infrazione, le seguenti informazioni:

a)

una descrizione dell'infrazione e la data e l'ora in cui è stata commessa;

b)

la categoria, il tipo e la gravità dell'infrazione;

c)

le sanzioni irrogate e le sanzioni eseguite.

Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento di imporre sanzioni amministrative a norma dell'articolo 23.

2.   Fatte salve le azioni penali, lo Stato membro ospitante può applicare sanzioni nei confronti del vettore non residente che nel corso di un trasporto di cabotaggio abbia commesso sul suo territorio, infrazioni al presente regolamento o alle normative comunitarie e nazionali in materia di trasporti. Tali sanzioni sono applicate su base non discriminatoria e possono consistere, segnatamente, in una diffida e/o, in caso di un'infrazione grave ▐, in un divieto temporaneo di effettuare trasporti di cabotaggio sul territorio dello Stato membro ospitante in cui è stata commessa l'infrazione e/o nell'irrogazione di pene pecuniarie .

3.   Gli Stati membri provvedono affinché i vettori possano abbiano diritto di ricorrere davanti a un organo giudiziario contro qualsiasi sanzione amministrativa ad essi inflitta a norma del presente articolo.

Articolo 25

Iscrizione al registro nazionale

Gli Stati membri provvedono affinché le infrazioni gravi ▐ delle normative comunitarie in materia di trasporti su strada commesse da vettori stabiliti nel loro territorio che hanno dato luogo a una sanzione, così come le sanzioni adottate, siano registrate nel registro nazionale delle imprese di trasporto stradale istituito in applicazione del regolamento (CE) n. …/2008 [che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada]. Le annotazioni del registro che riguardano il ritiro temporaneo o permanente di una licenza comunitaria sono conservate nella base dati per almeno due anni.

Capo VII

Applicazione

Articolo 26

Accordi tra Stati membri

1.   Gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali o multilaterali al fine di liberalizzare maggiormente i servizi contemplati dal presente regolamento, soprattutto per quanto riguarda il regime delle autorizzazioni e la semplificazione dei documenti di controllo o la dispensa dal produrli.

2.   Gli Stati membri informano la Commissione di tutti gli accordi conclusi ai sensi del paragrafo1.

Articolo 27

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal Comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada  (15).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), paragrafo 4, lettere b) e ║ e) della decisione 1999/468/CE sono fissati a un mese.

Articolo 28

Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso in violazione delle norme del presente regolamento e adottano ogni provvedimento necessario per assicurare l'applicazione delle sanzioni stesse. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il … (16) e provvedono poi a dare immediata notificazione delle eventuali modificazioni successive.

Essi provvedono affinché tali provvedimenti siano applicati senza discriminazioni fondate sulla nazionalità del vettore o sul luogo in cui questi è stabilito.

Articolo 29

Comunicazione delle informazioni

1.   Entro il 31 gennaio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di autorizzazioni per servizi regolari rilasciate nel corso dell'anno precedente e il numero totale delle autorizzazioni per servizi regolari in corso di validità al termine del periodo di riferimento. Tali informazioni sono fornite separatamente per ognuno dei paesi di destinazione del servizio regolare. Gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione i dati relativi alle operazioni di cabotaggio in forma di servizi regolari specializzati e occasionali, effettuati durante il periodo di riferimento in questione dai vettori residenti.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro ospitante trasmettono alla Commissione, entro il 31 gennaio di ogni anno, un prospetto statistico relativo al numero di autorizzazioni dei trasporti di cabotaggio eseguiti in forma di servizi regolari di cui all'articolo 15, lettera c).

3.   La Commissione stabilisce la forma in cui deve esser redatto il prospetto utilizzato per la comunicazione delle statistiche di cui al paragrafo 2. Poiché mirano a modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, tali misure devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

4.   Non oltre il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di vettori titolari di una licenza comunitaria al 31dicembre dell'anno precedente e il numero di copie autenticate corrispondenti al numero di veicoli in circolazione a tale data.

Articolo 30

Modifica del regolamento (CE) n. 561/2006

All'articolo 8 del regolamento (CE) n. 561/2006 è inserito il seguente paragrafo:

« 6 bis.     In deroga alle disposizioni del paragrafo 6 e alle condizioni seguenti, il conducente che effettua un servizio di trasporto internazionale occasionale quale definito nel regolamento (CE) n. /2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del … [che fissa norme comuni per l'accesso al mercato di servizi di trasporto effettuati con autobus] (17), può rinviare il suo periodo di riposo settimanale di dodici periodi di 24 ore consecutive al massimo a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare, a condizione:

che il servizio di trasporto internazionale occasionale comprenda almeno un periodo di 24 ore in uno Stato membro o in un paese terzo diverso da quello in cui il servizio ha avuto inizio;

che il periodo di riposo settimanale dopo il ricorso alla deroga sia almeno un periodo di riposo settimanale regolare di 45 ore; che un riposo compensativo di 24 ore sia preso in blocco prima della fine della terza settimana che fa seguito al ricorso alla deroga; le modalità e i termini di tale riposo compensativo sono fissati come opportuno a livello nazionale dagli attori competenti;

nel caso in cui la guida abbia luogo durante tutto il periodo fra le 22:00 e le 6:00, che vi siano due conducenti a bordo del veicolo o che il periodo di guida di cui all'articolo 7 sia ridotto a tre ore;

a partire dal 1o gennaio 2014 il ricorso a tale deroga è possibile solo quando si utilizzano veicoli dotati di un'apparecchiatura di registrazione in conformità dei requisiti di cui all'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85.

Capo VIII

Disposizioni finali

Articolo 31

Abrogazioni

I regolamenti (CEE) n. 684/92 e (CE) n. 12/98 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato II.

Articolo 32

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto ║,

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)   GU C 10 del 15.1.2008, pag. 44 .

(2)  GU C ….

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 5 giugno 2008.

(4)  GU L 74 del 20.3.1992, pag. 1. ║.

(5)  GU L 4 dell'8.1.1998, pag. 4.

(6)  GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

(7)  GU L ….

(8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. ║.

(9)   Testi approvati, P6_TA(2007)0575.

(10)   GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1.

(11)  GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27. ║.

(12)  GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59.

(13)  GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4. ║.

(14)   GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1 .

(15)  GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.

(16)  Dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(17)   GU L … »

Giovedì 5 giugno 2008
ALLEGATO I

COMUNITÀ EUROPEA

(a)

(Colore blu chiaro, formato DIN A4 carta sintetica, 150g/m2 o più)

(Prima pagina della licenza)

(Testo redatto nella lingua, nelle lingue o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia la licenza)

SIGLA DELLO STATO MEMBRO (1) CHE RILASCIA LA LICENZA

DENOMINAZIONE DELL'AUTORITÀ O DELL'ORGANISMO COMPETENTE

LICENZA N. …

COPIA AUTENTICATA N.

per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi effettuato con autobus e per il cabotaggio

Il titolare della licenza (2)

è autorizzato ad effettuare trasporti internazionali di viaggiatori su strada per conto terzi, sul territorio dell'Unione europea, alle condizioni stabilite dal regolamento(CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del … [che fissa norme comuni per l'accesso al mercato di servizi di trasporto effettuati con autobus] ( (3)) e secondo le disposizioni generali della presente licenza.

Osservazioni particolari: …

La presente licenza è valida dal … al …

Rilasciata a …, il … (4)

Disposizioni generali

1.

La presente licenza è rilasciata in base al regolamento (CE) n. ║ …/2008 ║ [che fissa norme comuni per l'accesso al mercato dei servizi di trasporto effettuati con autobus].

2.

La presente licenza è rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore per conto terzi che:

a)

è autorizzato nello Stato membro di stabilimento ad effettuare trasporti a mezzo autobus, in forma di servizi regolari, ivi compresi i servizi regolari specializzati o i servizi occasionali;

b)

soddisfa le condizioni stabilite secondo la normativa comunitaria riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;

c)

soddisfa i requisiti prescritti dalle norme applicabili ai conducenti e ai veicoli.

3.

La presente licenza autorizza, su tutte le relazioni di traffico, relativamente ai tragitti effettuati nel territorio della Comunità, ad effettuare trasporti internazionali di viaggiatori su strada a mezzo autobus per conto terzi:

a)

il cui punto di partenza e il cui punto di destinazione si trovano in due Stati membri differenti, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi;

b)

in partenza da uno Stato membro e a destinazione di un paese terzo e viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi;

c)

tra paesi terzi con transito nel territorio di uno o più Stati membri,

nonché gli spostamenti a vuoto relativi a tali trasporti, alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. …/2008 [che fissa norme comuni per l'accesso al mercato di servizi di trasporto effettuati con autobus].

Nel caso di un trasporto in partenza da uno Stato membro e a destinazione di un paese terzo e viceversa, si applica il regolamento (CE) n. …/2008 [che fissa norme comuni per l'accesso al mercato di servizi di trasporto effettuati con autobus] per il tragitto effettuato sul territorio di qualsiasi Stato membro attraversato in transito. Il regolamento non si applica al tragitto effettuato sul territorio dello Stato membro di raccolta o di sbarco fintanto che non siano stati conclusi i necessari accordi tra la Comunità e il paese terzo.

4.

La presente licenza è personale e non è cedibile a terzi.

5.

La presente licenza può essere ritirata dalle autorità competenti dello Stato membro che l'ha rilasciata qualora il vettore:

a)

non soddisfi più le condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. …/2008 [che fissa norme comuni per l'accesso al mercato di servizi di trasporto effettuati con autobus];

b)

abbia fornito informazioni inesatte in ordine ai dati necessari al fine del rilascio o del rinnovo della licenza;

c)

abbia commesso una infrazione grave ▐ alle normative comunitarie in materia di trasporti su strada in uno o più Stati membri , in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli, ai tempi di guida, ai periodi di riposo dei conducenti e all'esecuzione senza autorizzazione dei servizi paralleli o temporanei di cui all'articolo 5, paragrafo 1), quarto comma, del regolamento (CE) n. …/2008 [che fissa norme comuni per l'accesso al mercato di servizi di trasporto effettuati con autobus]. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore che ha commesso l'infrazione possono procedere in particolare al ritiro della licenza comunitaria ovvero al ritiro temporaneo o permanente di alcune o di tutte le copie conformi autenticate della licenza comunitaria.

Tali sanzioni sono determinate in funzione della gravità dell'infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria e del numero totale delle copie autenticate di cui dispone relativamente al suo servizi di trasporto internazionali.

6.

L'originale della licenza deve essere conservato dal vettore. Una copia autenticata deve trovarsi a bordo del veicolo che effettua un trasporto internazionale.

7.

La licenza deve essere esibita ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo.

8.

Il titolare è tenuto a rispettare, sul territorio di ogni Stato membro, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore di tale Stato, in particolare in materie di trasporto e circolazione.

9.

Per «servizi regolari» si intendono i servizi che assicurano il trasporto di viaggiatori con una frequenza e su un itinerario determinati e che possono prendere a bordo e deporre i viaggiatori alle fermate preventivamente stabilite e che sono accessibili a tutti, salvo, se del caso, l'obbligo di prenotare.

La regolarità del servizio non è compromessa da un adeguamento delle condizioni di esercizio del servizio stesso.

I servizi regolari sono soggetti ad autorizzazione.

Per «servizi regolari specializzati» si intendono quei servizi regolari che assicurano il trasporto di determinate categorie di viaggiatori ad esclusione di altre, con una frequenza e su un itinerario determinati e che possono prendere a bordo e deporre i viaggiatori alle fermate preventivamente stabilite.

I servizi regolari specializzati comprendono in particolare:

a)

il trasporto domicilio-lavoro dei lavoratori;

b)

il trasporto domicilio-istituto scolastico degli scolari e degli studenti.

Il fatto che l'organizzazione del trasporto possa adeguarsi alle necessità variabili degli utenti non modifica il carattere regolare dei servizi specializzati.

I servizi regolari specializzati non sono soggetti ad autorizzazione purché siano contemplati da un contratto stipulato tra l'organizzazione ed il vettore.

L'organizzazione dei servizi paralleli o temporanei, che servono la stessa clientela dei servizi regolari esistenti, è soggetta ad autorizzazione.

Per «servizi occasionali» si intendono i servizi che non rispondono né alla definizione di servizi regolari, né alla definizione di servizi regolari specializzati, e che sono principalmente caratterizzati dal fatto di trasportare gruppi costituiti su richiesta di un committente o del vettore stesso. L'organizzazione di servizi paralleli o temporanei comparabili ai servizi regolari esistenti e che servono la stessa clientela di questi ultimi è soggetta ad autorizzazione secondo la procedura stabilita al Capo III del regolamento (CE) n. …/2008 [che fissa norme comuni per l'accesso al mercato di servizi di trasporto effettuati con autobus]. Questi servizi non perdono la caratteristica di servizi occasionali per il fatto che sono effettuati con una certa frequenza.

I servizi occasionali non sono soggetti ad autorizzazione.


(1)  Sigla distintiva dello Stato membro: (B) Belgio, ║ (BG) Bulgaria, ║ (CZ) Repubblica ceca, (DK) Danimarca, (D) Germania, ║ (EST) Estonia, (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (I) Italia, ║ (CY) Cipro, (LV) Lettonia, (LT) Lituania, (L) Lussemburgo, ║ (H) Ungheria, (MT) Malta, (NL) Paesi Bassi, (A) Austria, ║ (PL) Polonia, (P) Portogallo, ║ (RO) Romania, ║ (SLO) Slovenia, (SK) Slovacchia, (FIN) Finlandia, (S) Svezia, (UK) Regno Unito.

(2)  Nome o ragione sociale e indirizzo completo del vettore.

(3)  GU L …

(4)  Firma e timbro dell'autorità o dell'organismo competente che rilascia la licenza.

Giovedì 5 giugno 2008
ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 684/92

Regolamento (CE) n. 12/98

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

 

Articolo 1, paragrafo1 modificato

-

 

Articolo 1, paragrafo 4 nuovo

Articolo 2 punto 1.1.

 

Articolo 2, lettera a), articolo 5, paragrafo 1

Articolo 2 punto 1.2.

 

Articolo 2, lettera b), articolo 5, paragrafo 2

Articolo 2 punto 1.3.

 

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 2 punto 3.1.

 

Articolo 2, lettera c), articolo 5, paragrafo 3

Articolo 2 punto 3.3.

 

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 2 punto 3.4.

 

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 2 punto 4.

 

Articolo 2, lettera d), articolo 5, paragrafo 5

-

 

Articolo 2, lettere e), f) e g) nuovo

Articolo 3

 

Articolo 3 modificato, articolo 29

Articolo 3 bis

 

Articolo 4

Articolo 4

 

Articolo 5 modificato

Articolo 5

 

Articolo 6

Articolo 6

 

Articolo 7

Articolo 7

 

Articolo 8 modificato

Articolo 8

 

Articolo 9

Articolo 9

 

Articolo 10 modificato

Articolo 10

 

Articolo 11

Articolo 11

 

Articolo 12

Articolo 12

 

Articolo 13

Articolo 13

 

Articolo 5, paragrafo 5 modificato

 

Articolo 1

Articolo 14 modificato

 

Articolo 2

Articolo 2, articolo 5

 

Articolo 3

Articolo 15

 

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 1 modificato

 

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 2

 

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 16, paragrafo 3

 

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 16, paragrafo 4

 

Articolo 4, paragrafo 5

-

 

Articolo 5

Articolo 4, paragrafo 3

 

Articolo 6

Articolo 17

 

Articolo 7

Articolo 29, paragrafo 3 modificato

 

Articolo 8

Articolo 27 modificato

 

Articolo 9

-

 

Articolo 10

Articolo 27 modificato

-

-

Articolo 18

Articolo 14

 

Articolo 19 modificato

Articolo 15

 

Articolo 12, articolo 20

 

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 21 modificato

Articolo 16, paragrafo 1

 

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 2

 

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 3

 

Articolo 23, paragrafo 1 modificato

Articolo 16, paragrafo 4

 

Articolo 23, paragrafo 2 modificato

Articolo 16, paragrafo 5

 

Articolo 25

 

 

Articolo 24, paragrafo 1 nuovo

 

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 23,paragrafo 2

 

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 24,paragrafo 2

 

Articolo 11, paragrafo 4

-

 

Articolo 12

Articolo 23, articolo 24

 

Articolo 13

-

Articolo 16 bis

 

-

Articolo 17

 

-

Articolo 18

 

Articolo 26

Articolo 19

Articolo 14

Articolo 28

-

-

Articolo 30

Articolo 21

 

Articolo 31

Articolo 22

Articolo 15

Articolo 32

Allegato I

 

Allegato I

 

 

Allegato II nuovo


26.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 285/122


Giovedì 5 giugno 2008
Igiene dei prodotti alimentari ***I

P6_TA(2008)0250

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento n. 11, riguardante l'abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto, emanato in applicazione del-l'articolo79, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea e il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari (COM(2007)0090 — C6-0211/2007 — 2007/0037B(COD))

2009/C 285 E/20

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0090),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0211/2007),

vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 5 luglio 2007 di autorizzare la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e la commissione per i trasporti e il turismo ad elaborare una relazione legislativa ciascuna sulla base della suddetta proposta della Commissione,

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visti l'articolo 51 e l'articolo 35 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0143/2008);

1.

approva la proposta della Commissione, per quanto riguarda l'igiene dei prodotti alimentari, quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Giovedì 5 giugno 2008
P6_TC1-COD(2007)0037B

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 giugno 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica ▐ il regolamento (CE) n. 852/2004 ║ sull'igiene dei prodotti alimentari

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare ▐ l'articolo 95 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione ║,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Le politiche comunitarie per il miglioramento della legislazione, quali definite in particolare nelle comunicazioni della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolate, rispettivamente, «Esame strategico del programma per legiferare meglio nell'Unione europea»║ e «Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea» ║ , sottolineano il fatto che per migliorare la competitività delle imprese e per conseguire gli obiettivi dell'agenda di Lisbona è fondamentale ridurre gli oneri amministrativi imposti dalla normativa.

(2)

L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari  (4) prevede che tutti gli operatori del settore alimentare predispongano, attuino e mantengano procedure basate sui principi del sistema HACCP (Hazard analysis and critical control points: analisi dei pericoli e punti critici di controllo).

(3)

L'esperienza ha mostrato che in certe imprese del settore alimentare l'igiene dei prodotti può essere assicurata attuando correttamente le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004, senza che sia necessario ricorrere al sistema HACCP. Le imprese interessate sono soprattutto piccole imprese come le panetterie, le macellerie, le drogherie, le bancarelle, i ristoranti e i bar, che per lo più vendono i loro prodotti direttamente ai consumatori finali e che rientrano nella categoria delle microimprese quale definita dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese e delle piccole e medie imprese (5).

(4)

È dunque opportuno prevedere a favore di tali imprese un'esenzione dalle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 852/2004, fermo restando che tali imprese dovranno continuare a rispettare tutte le altre prescrizioni del regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: ▐

Articolo 1

1.

Nel regolamento (CE) n. 852/2004 è inserito il seguente nuovo considerando:

«(15 bis)

È importante che le autorità competenti consentano l'applicazione della flessibilità prevista dal presente regolamento, in particolare dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera g) e dal paragrafo 5, soprattutto per quanto riguarda le aziende intese come microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (6).

2.

Nell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 852/2004 è aggiunta la seguente frase:

«Fatta salva l'applicazione delle altre prescrizioni del presente regolamento, gli operatori delle imprese alimentari possono essere esonerati dall'obbligo di predisporre, attuare e mantenere una o più procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP. Tale esenzione si applica solo alle imprese, in particolare le microimprese , che rientrano nella definizione della raccomandazione 2003/361/CE ║ e le cui attivit ¤ consistono principalmente nella vendita diretta di alimenti ai consumatori finali, e se l'autorità competente ritiene, sulla base di un'analisi dei pericoli effettuata regolarmente, che non sussistono pericoli da prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili oppure che qualsiasi pericolo individuato è sufficientemente e regolarmente controllato grazie all'applicazione dei requisiti generali e specifici di igiene alimentare di cui all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 del presente regolamento. Nel richiedere la documentazione comprovante la conformità ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, l'autorità competente deve tenere nel debito conto la natura e le dimensioni dell'operatore del settore alimentare. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è bbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ║, il

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)   GU C 175 del 27.7.2007, pag. 37.

(2)  GU C …║.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 5 giugno 2008.

(4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.Versione rettificata in GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

(5)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(6)   GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36


26.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 285/125


Giovedì 5 giugno 2008
Divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali ***I

P6_TA(2008)0251

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali (COM(2007)0292 — C6-0154/2007 — 2007/0102(COD))

2009/C 285 E/21

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0292),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b) del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0154/2007),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0067/2008);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Giovedì 5 giugno 2008
P6_TC1-COD(2007)0102

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 giugno 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2008/97/CE)


26.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 285/126


Giovedì 5 giugno 2008
Preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 *

P6_TA(2008)0252

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1ogennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) nn. 552/97 e 1933/2006 e i regolamenti (CE) nn. 964/2007 e 1100/2006 della Commissione (COM(2007)0857 — C6-0051/2008 — 2007/0289(CNS))

2009/C 285 E/22

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0857),

visto l'articolo 133 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0051/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per lo sviluppo (A6-0200/2008);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 1 bis (nuovo)

 

(1 bis)

Sin dalla sua creazione il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate (SPG) costituisce uno degli strumenti chiave della politica dell'Unione europea in materia di commercio e sviluppo al fine di assistere i paesi in via di sviluppo a ridurre la povertà generando reddito attraverso il commercio internazionale e di contribuire al loro sviluppo sostenibile promuovendo lo sviluppo industriale e la diversificazione delle loro economie.

Emendamento 2

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 2 bis (nuovo)

 

(2 bis)

L'obiettivo principale della politica di sviluppo dell'Unione europea e quindi dell'SPG è contribuire, mediante una maggiore diversificazione delle economie dei paesi in via di sviluppo e una loro più ampia partecipazione al commercio mondiale, al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM), all'eliminazione della povertà e alla promozione dello sviluppo sostenibile e del buon governo nei paesi in via di sviluppo.

Emendamento 3

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 6 bis (nuovo)

 

(6 bis)

Per aumentare il tasso di utilizzo e l'efficacia dell'SPG e consentire ai paesi in via di sviluppo di trarre vantaggio dal commercio internazionale e dai regimi preferenziali, l'Unione europea si dovrebbe adoperare per fornire a tali paesi, in primo luogo a quelli meno sviluppati, un'adeguata assistenza tecnica.

Emendamento 4

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 8 bis (nuovo)

 

(8 bis)

L'attuazione delle convenzioni cui si fa riferimento nel regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo dovrebbe essere sostenuta mediante un aiuto tecnico.

Emendamento 5

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 10 bis (nuovo)

 

(10 bis)

I paesi in via di sviluppo che soddisfano i criteri di ammissibilità al regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo dopo il 31 ottobre 2008 dovrebbero poter beneficiare delle preferenze tariffarie supplementari non appena soddisferanno i suddetti criteri. La Commissione dovrebbe pronunciarsi sulle nuove richieste su base annuale.

Emendamento 38

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 15

(15)

La sospensione dei dazi tariffari sui prodotti non sensibili va mantenuta, mentre si deve applicare una riduzione tariffaria ai dazi sui prodotti sensibili per garantire un tasso di utilizzazione soddisfacente e, al tempo stesso, della situazione delle industrie comunitarie corrispondenti.

(15)

La sospensione dei dazi tariffari sui prodotti non sensibili va mantenuta, mentre i dazi sui prodotti sensibili dovrebbero essere fissati in modo da garantire un tasso di utilizzazione soddisfacente e, al tempo stesso, tener conto della situazione delle industrie comunitarie corrispondenti.

Emendamento 6

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 15 bis (nuovo)

 

(15 bis)

Per evitare l'erosione delle preferenze, nel prossimo regolamento la Commissione dovrebbe valutare l'opportunità di trasferire prodotti attualmente classificati come «sensibili» nella categoria dei prodotti «non sensibili».

Emendamento 7

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 19

(19)

Per motivi di coerenza della politica commerciale comunitaria, i paesi beneficiari non devono usufruire al tempo stesso del sistema e di un accordo di libero scambio se questo copre già almeno tutte le preferenze previste a loro favore dal sistema attuale.

(19)

Per motivi di coerenza della politica commerciale comunitaria, i paesi beneficiari non devono usufruire al tempo stesso del sistema e di un accordo di libero scambio se questo copre già , attua effettivamente e, se del caso, consolida almeno tutte le preferenze previste a loro favore dal sistema attuale.

Emendamento 8

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 21 bis (nuovo)

 

(21 bis)

Le norme d'origine dovrebbero essere riviste per tener conto del cumulo interregionale e mondiale nonché della possibilità che un paese benefici di un trattamento preferenziale a titolo dell'SPG, dell'SPG+ e dell'iniziativa «Tutto tranne le armi»(EBA) anche se non è il paese destinatario finale dell'esportazione, a condizione che un valore sostanziale sia aggiunto ai prodotti nel paese in questione. Nel quadro di tale revisione dovrebbe altresì essere eliminato il requisito della doppia trasformazione di taluni prodotti.

Emendamento 9

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 21 ter (nuovo)

 

(21 ter)

La Commissione, all'interno dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), dovrebbe operare in via prioritaria per conseguire un accordo mirato ad armonizzare le norme di origine che stabiliscono un trattamento preferenziale a favore dei paesi in via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati.

Emendamento 37

Proposta di regolamento — atto modificativo

Considerando 21 quater (nuovo)

 

(21 quater)

Conformemente all'articolo 37, paragrafo 6, dell'accordo di partenariato ACP-UE, la Commissione si è impegnata a cercare tutte le alternative possibili affinché i paesi che non rientrano fra quelli meno sviluppati e non hanno firmato un accordo di partenariato economico, possano beneficiare di un quadro commerciale che offre preferenze commerciali almeno equivalenti a quelle offerte dall'accordo di Cotonou.

Emendamento 10

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 3 — paragrafo 1 bis (nuovo)

 

(1 bis)

Sulla base dei più recenti dati comparabili e aggiustati disponibili al momento dell'adozione del presente regolamento, la Commissione stabilisce quali sono i paesi beneficiari che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1.

Emendamento 11

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 3 — paragrafo 1 ter (nuovo)

 

(1 ter)

La Commissione pubblica ogni anno nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso in cui sono elencati i paesi beneficiari che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1.

Emendamento 12

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 3 — paragrafo 2

2.

Se un paese beneficiario è firmatario di un accordo commerciale preferenziale con la Comunità che copra almeno tutte le preferenze a suo favore previste dal sistema , esso viene escluso dall'elenco di paesi beneficiari .

2.

Se un paese beneficiario è firmatario di un accordo commerciale preferenziale con la Comunità , l'applicazione dell'accordo commerciale ha precedenza sull'applicazione del sistema purché tale accordo applichi effettivamente e, se del caso, consolidi almeno tutte le preferenze a suo favore previste dal sistema . Un accordo commerciale con la Comunità non ostacola l'ammissibilità al regime speciale di incentivazione di cui agli articoli da 7 a 10.

Emendamento 13

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 3 — paragrafo 3

3.

La Commissione notifica al paese beneficiario la sua esclusione dall'elenco di paesi beneficiari.

3.

In caso di esclusione dall'elenco di paesi beneficiari , il paese interessato e il Parlamento europeo sono informati al riguardo dalla Commissione .

Emendamento 14

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 3 — paragrafo 3 bis (nuovo)

 

(3 bis)

Per migliorare l'impatto del sistema, la Commissione fornisce ai paesi in via di sviluppo, e in particolare ai paesi meno sviluppati, un'adeguata assistenza tecnica al fine di dotarli della capacità istituzionale e regolamentare necessaria per sfruttare i vantaggi del commercio internazionale e dell'SPG.

Emendamento 15

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 5 — paragrafo 2

2.

Ai fini dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2 le norme di origine relative alla definizione della nozione di prodotti originari, le procedure e i metodi di cooperazione amministrativa sono quelli fissati dal regolamento (CEE) n. 2454/93.

2.

Ai fini dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, le norme di origine relative alla definizione della nozione di prodotti originari, le procedure e i metodi di cooperazione amministrativa sono quelli fissati dal regolamento (CEE) n. 2454/93. La forma, la sostanza e le procedure del sistema delle norme di origine sono oggetto di una revisione regolare al fine di valutarne gli effetti sui tassi di utilizzo dell'SPG e di meglio contribuire all'obiettivo di promozione dello sviluppo economico.

Emendamento 16

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 5 — paragrafo 3 bis (nuovo)

 

(3 bis)

La Commissione considera prioritaria, in seno all'OMC, l'armonizzazione delle norme d'origine che introducono un trattamento preferenziale a favore dei paesi in via di sviluppo e di quelli meno sviluppati.

Emendamento 17

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 7 — paragrafo 3 bis (nuovo)

 

(3 bis)

Viene inoltre fornita assistenza tecnica per aiutare i paesi in via di sviluppo ammissibili al regime a conformarsi ai requisiti in materia di ratifica ed effettiva applicazione previsti dal nuovo regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo.

Emendamento 18

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 8 — paragrafo 3

3.

La Commissione verifica lo stato di ratifica e l'effettiva applicazione delle convenzioni di cui all'allegato III. Prima della fine del periodo di applicazione del presente regolamento, e in tempo per le discussioni circa il prossimo regolamento, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sullo stato di ratifica delle convenzioni suddette , comprese raccomandazioni da parte degli organi di controllo.

3.

La Commissione verifica lo stato di ratifica e l'effettiva applicazione delle convenzioni di cui all'allegato III. Prima della fine del periodo di applicazione del presente regolamento, e in tempo per le discussioni circa il prossimo regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di ratifica e di applicazione delle convenzioni suddette per ogni paese beneficiario del regime speciale di incentivazione. Qualora opportuno, la Commissione include raccomandazioni da parte degli organi di controllo in merito ad eventuali misure aggiuntive che dovrebbero essere adottate da un determinato paese per l'effettiva applicazione di una convenzione.

Nella relazione la Commissione valuta anche l'efficacia del regime speciale di incentivazione in relazione al conseguimento del suo scopo e, se del caso, raccomanda la revisione dell'allegato III.

Emendamento 19

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 9 — paragrafo 1 — lettera a

(a)

un paese o territorio tra quelli elencati nell'allegato I abbia presentato una richiesta in tal senso entro il 31 ottobre 2008, e

a)

un paese o territorio tra quelli elencati nell'allegato I abbia presentato una richiesta in tal senso entro il 31 ottobre 2008 oppure, per i paesi o territori che soddisfano le condizioni stabilite dall'articolo 8, paragrafi 1 e 2, dopo tale data su base annuale , e

Emendamento 20

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 10 — paragrafo 1

1.

La Commissione esamina la domanda accompagnata dalle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Nell'esame della domanda la Commissione tiene conto delle conclusioni delle pertinenti organizzazioni e agenzie internazionali. La Commissione può porre al paese richiedente tutti i quesiti che ritenga utili e può verificare le informazioni ricevute con il paese richiedente o con qualsiasi altra fonte pertinente.

1.

La Commissione esamina la domanda accompagnata dalle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Nell'esame della domanda la Commissione tiene conto delle conclusioni delle pertinenti organizzazioni e agenzie internazionali. La Commissione può porre al paese richiedente tutti i quesiti che ritenga utili e verifica le informazioni ricevute con il paese richiedente o con qualsiasi altra fonte pertinente , compresi il Parlamento europeo e i rappresentanti della società civile, tra cui le parti sociali.

Emendamento 21

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 10 — paragrafo 3

3.

La Commissione notifica al paese richiedente la decisione adottata ai sensi del paragrafo 2. Il paese cui è concesso il regime speciale di incentivazione viene informato della data di entrata in vigore della relativa decisione. Entro il 15 dicembre 2008 la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con l'elenco dei paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo.

3.

La Commissione notifica al paese richiedente la decisione adottata ai sensi del paragrafo 2. Il paese cui è concesso il regime speciale di incentivazione viene informato della data di entrata in vigore della relativa decisione. Entro il 15 dicembre 2008 la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea , da aggiornare su base annuale, con l'elenco dei paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo.

Emendamento 22

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 10 — paragrafo 4

4.

Un paese richiedente al quale non sia concesso il regime speciale di incentivazione può chiedere e ottenere che la Commissione giustifichi la sua decisione.

4.

Un paese richiedente al quale non sia concesso il regime speciale di incentivazione può ottenere che la Commissione giustifichi la sua decisione e la comunichi a detto paese e al Parlamento europeo.

Emendamento 23

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 17 — paragrafo -1 (nuovo)

 

-1.

La Commissione provvede a controllare regolarmente che gli impegni assunti dai paesi beneficiari siano stati osservati e che non si applichi alcuno dei motivi per la revoca temporanea dei regimi preferenziali di cui all'articolo 15, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 16, paragrafi 1 e 2. Essa pubblica una relazione annuale sulle revoche temporanee e la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri.

Emendamento 24

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 17 — paragrafo 1

1.

Se la Commissione o uno Stato membro riceve informazioni tali da giustificare una revoca temporanea e se la Commissione o uno Stato membro ritiene che vi siano motivi sufficienti per avviare un'inchiesta, ne informa il comitato e chiede di avviare consultazioni, che devono avvenire entro un mese.

1.

Se il Parlamento europeo, la Commissione o uno Stato membro riceve informazioni tali da giustificare una revoca temporanea e se il Parlamento europeo, la Commissione o uno Stato membro ritiene che vi siano motivi sufficienti per avviare un'inchiesta, ne informa il comitato e il Parlamento europeo e chiede di avviare consultazioni, che devono avvenire entro un mese.

Emendamento 25

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 17 — paragrafo 2

2.

Dopo le consultazioni la Commissione può decidere, entro un mese e secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 5, di avviare un'inchiesta.

2.

Dopo le consultazioni la Commissione può decidere, entro un mese e secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 5, di avviare un'inchiesta. Per quanto riguarda i motivi indicati all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), la Commissione avvia automaticamente un'inchiesta in ordine a tutti i casi in cui la commissione per l'applicazione delle norme dell'OIL dedica un «paragrafo speciale» a un paese beneficiario che non rispetta le norme fondamentali in materia di lavoro.

Emendamento 26

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 18 — paragrafo 3

3.

La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie, incluse le valutazioni, le osservazioni, le decisioni, le raccomandazioni e le conclusioni disponibili dei pertinenti organi di controllo delle Nazioni Unite, dell'OIL e delle altre organizzazioni internazionali competenti. Queste servono come punto di partenza per l'inchiesta volta a stabilire se sia giustificata la revoca temporanea per i motivi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a). La Commissione può verificare, all'occorrenza con gli operatori economici e il paese beneficiario interessati, le informazioni ricevute.

3.

La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie, incluse le valutazioni, le osservazioni, le decisioni, le raccomandazioni e le conclusioni disponibili delle altre istituzioni europee e dei pertinenti organi di controllo delle Nazioni Unite, dell'OIL e delle altre organizzazioni internazionali competenti. Queste servono come punto di partenza per l'inchiesta volta a stabilire se sia giustificata la revoca temporanea per i motivi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a). La Commissione può verificare, all'occorrenza con gli operatori economici , i rappresentanti della società civile, comprese le parti sociali, e il paese beneficiario interessati, le informazioni ricevute.

Emendamento 27

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 19 — paragrafo 1

1.

La Commissione presenta al comitato una relazione sui risultati dell'inchiesta.

1.

La Commissione presenta al comitato e al Parlamento europeo una relazione sui risultati dell'inchiesta.

Emendamento 28

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 19 — paragrafo 4

4.

Ove ritenga che sia necessaria una revoca temporanea, la Commissione presenta un'adeguata proposta al Consiglio, il quale delibera entro due mesi a maggioranza qualificata. Nei casi di cui al paragrafo 3 la Commissione presenta una proposta alla fine del periodo di cui a detto paragrafo.

4.

Ove ritenga che sia necessaria una revoca temporanea, la Commissione , dopo averne informato il Parlamento europeo, presenta un'adeguata proposta al Consiglio, il quale delibera entro due mesi a maggioranza qualificata. Nei casi di cui al paragrafo 3 la Commissione presenta una proposta alla fine del periodo di cui a detto paragrafo.

Emendamento 29

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 20 — paragrafo 7

7.

Qualora circostanze eccezionali che richiedono un'azione immediata rendano impossibile l'inchiesta, la Commissione, dopo averne informato il comitato, può applicare tutte le misure preventive strettamente necessarie.

7.

Qualora circostanze eccezionali che richiedono un'azione immediata rendano impossibile l'inchiesta, la Commissione, dopo averne informato il comitato e il Parlamento europeo , può applicare tutte le misure preventive strettamente necessarie.

Emendamento 30

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 21

Quando le importazioni di prodotti inclusi nell'allegato I del trattato causano o minacciano di causare gravi perturbazioni nei mercati della Comunità, in particolare in una o più delle regioni periferiche, o nei meccanismi regolatori di tali mercati, la Commissione può sospendere i regimi preferenziali nei confronti dei prodotti in questione, su propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, previa consultazione del comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore interessato.

Quando le importazioni di prodotti inclusi nell'allegato I del trattato causano o minacciano di causare gravi perturbazioni nei mercati della Comunità, in particolare in una o più delle regioni periferiche, o nei meccanismi regolatori di tali mercati, la Commissione può sospendere i regimi preferenziali nei confronti dei prodotti in questione, su propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro o del Parlamento europeo , previa consultazione del comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore interessato.

Emendamento 31

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 22 — paragrafo 1

1.

La Commissione informa al più presto il paese beneficiario interessato di qualunque decisione adottata ai sensi dell'articolo 20 o 21 prima che questa diventi effettiva. La Commissione informa anche il Consiglio e gli Stati membri.

1.

La Commissione informa al più presto il paese beneficiario interessato di qualunque decisione adottata ai sensi dell'articolo 20 o 21 prima che questa diventi effettiva. La Commissione informa anche il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri.

Emendamento 32

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 22 — paragrafo 2

2.

Qualunque Stato membro può deferire entro un mese al Consiglio una decisione adottata ai sensi dell'articolo 20 o 21. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un mese.

2.

Qualunque Stato membro , oppure il Parlamento europeo, può deferire entro un mese al Consiglio una decisione adottata ai sensi dell'articolo 20 o 21. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un mese. Se del caso il Consiglio notifica la sua decisione al paese richiedente e al Parlamento europeo.

Emendamento 33

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 25 — lettera e

(e)

dall'esigenza di compilare l'elenco dei paesi beneficiari ai sensi dell'articolo 10 entro il 15 dicembre 2008.

e)

dall'esigenza di compilare l'elenco dei paesi beneficiari, da aggiornare su base annuale , ai sensi dell'articolo 10 entro il 15 dicembre 2008.

Emendamento 34

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 26 bis (nuovo)

 

Articolo 26 bis

1.     La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo per quanto riguarda:

a)

le statistiche sugli scambi commerciali tra l'Unione europea e i paesi beneficiari dell'SPG;

b)

lo stato della ratifica e dell'applicazione delle convenzioni elencate nell'allegato III da parte di ciascun paese beneficiario del regime speciale di incentivazione; ove opportuno, la Commissione include raccomandazioni per l'adozione, da parte di un determinato paese, di ulteriori misure per l'effettiva applicazione di una convenzione;

c)

informazioni pertinenti sui progressi compiuti verso la realizzazione degli OSM, in particolare nei paesi meno sviluppati;

2.     La Commissione elabora uno studio di valutazione d'impatto sugli effetti dell'SPG per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2009. Lo studio è trasmesso entro il 1o marzo 2010 al comitato, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo.

3.     La Commissione, previa consultazione del comitato, stabilisce il contenuto dello studio di valutazione d'impatto di cui al paragrafo 2, che comprende i punti di vista dei paesi beneficiari e in ogni caso contiene almeno i seguenti elementi:

un'analisi statistica approfondita dei tassi di utilizzo dell'SPG per paese e una sezione che riporti un raffronto con gli anni precedenti;

una valutazione degli effetti sociali e commerciali della graduazione sui paesi cui essa è applicata;

una valutazione preliminare degli effetti della graduazione futura sui paesi ai quali essa potrebbe essere applicata ai sensi del prossimo regolamento;

un'analisi degli effetti potenziali di un'estensione del sistema di preferenze attraverso un aumento del margine preferenziale accordato per i prodotti sensibili e/o il trasferimento di prodotti «sensibili» alla categoria dei prodotti «non sensibili»;

una valutazione del contributo del presente regolamento alla realizzazione degli OSM, in particolare in relazione ai paesi meno sviluppati.

4.     La Commissione presenta al Parlamento europeo, in occasione della conclusione dell'agenda di Doha per lo sviluppo, una relazione speciale nella quale esamina l'impatto dei negoziati sul sistema istituito dal presente regolamento e valuta le misure da adottare per garantire l'efficacia dell'SPG.

Emendamento 39

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 27 — paragrafo 3

3.

Il comitato esamina gli effetti del sistema sulla base di una relazione della Commissione che copre il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2009 . La relazione riguarda tutti i regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2 ed è presentata in tempo per le discussioni circa il prossimo regolamento.

3.

Il comitato esamina gli effetti del sistema sulla base di una relazione della Commissione che copre il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2006 . La relazione contiene uno studio di valutazione dell'impatto che copra almeno i punti seguenti:

uno studio comparativo dei tassi di utilizzazione dell'SPG in base al presente regolamento e a quelli precedenti, per individuare gli andamenti positivi e negativi;

una valutazione degli effetti della graduazione negli indicatori sulla povertà dei paesi interessati;

uno studio comparativo del trattamento preferenziale offerto dall'SPG e dagli accordo di partenariato economico.

La relazione riguarda tutti i regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2 ed è presentata in tempo per le discussioni circa il prossimo regolamento.

Emendamento 36

Proposta di regolamento — atto modificativo

Articolo 29 — paragrafo 2 bis (nuovo)

 

(2 bis)

Entro il 1o giugno 2010 la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale la proposta di revisione del regolamento che copre il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2014. La nuova proposta tiene debitamente conto dei risultati della valutazione d'impatto di cui all'articolo 26 bis, paragrafo 2.