ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2009.282.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 282 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
52o anno |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Tribunale di primo grado |
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2009/C 282/71 |
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2009/C 282/83 |
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2009/C 282/90 |
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2009/C 282/91 |
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2009/C 282/92 |
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2009/C 282/93 |
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2009/C 282/94 |
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2009/C 282/95 |
Causa T-353/09: Ricorso proposto il 4 settembre 2009 — mtronix/UAMI — Growth Finance (mtronix) |
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2009/C 282/96 |
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2009/C 282/97 |
Causa T-360/09: Ricorso proposto il 18 settembre 2009 — E.ON Ruhrgas e E.ON/Commissione |
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2009/C 282/98 |
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2009/C 282/99 |
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2009/C 282/00 |
Causa T-366/09: Ricorso proposto il 17 settembre 2009 — Insula/Commissione |
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2009/C 282/01 |
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2009/C 282/02 |
Causa T-370/09: Ricorso proposto il 18 settembre 2009 — GDF Suez/Commissione |
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2009/C 282/03 |
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2009/C 282/04 |
Causa T-372/09: Ricorso proposto il 21 settembre 2009 — Visti Beheer/UAMI — Meister (GOLD MEISTER) |
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2009/C 282/05 |
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2009/C 282/06 |
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2009/C 282/07 |
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2009/C 282/08 |
Causa T-377/09: Ricorso proposto il 29 settembre 2009 — Mövenpick-Holding/UAMI (PASSIONATELY SWISS) |
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2009/C 282/09 |
Causa T-378/09: Ricorso proposto il 30 settembre 2009 — SPAR/UAMI — SPA Group Europe (SPA GROUP) |
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2009/C 282/10 |
Causa T-379/09: Ricorso presentato il 24 settembre 2009 — Italia/Commissione |
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2009/C 282/11 |
Causa T-380/09: Ricorso presentato il 24 settembre 2009 — Bianchin/UAMI — Grotto (GASOLINE) |
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2009/C 282/12 |
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2009/C 282/13 |
Causa T-385/09: Ricorso proposto il 2 ottobre 2009 — Annco/UAMI — Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT) |
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2009/C 282/14 |
Causa T-386/09: Ricorso proposto il 5 ottobre 2009 — Grúas Abril Asistencia/Commissione |
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2009/C 282/15 |
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2009/C 282/16 |
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2009/C 282/17 |
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Tribunale della funzione pubblica |
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2009/C 282/18 |
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2009/C 282/19 |
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2009/C 282/20 |
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2009/C 282/21 |
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2009/C 282/22 |
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2009/C 282/23 |
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2009/C 282/24 |
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2009/C 282/25 |
Causa F-77/09: Ricorso proposto il 14 settembre 2009 — Nijs/Corte dei conti europea |
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2009/C 282/26 |
Causa F-79/09: Ricorso proposto il 22 settembre 2009 — Schlienger/Commissione |
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2009/C 282/27 |
Causa F-80/09: Ricorso proposto il 26 settembre 2009 — Lenz/Commissione |
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2009/C 282/28 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia
21.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 282/1 |
2009/C 282/01
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
21.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 282/2 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 ottobre 2009 — GlaxoSmithKline Services Unlimited, già Glaxo Wellcome plc (C-501/06 P), Commissione delle Comunità europee (C-513/06 P), European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC) (C-515/06 P), Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar) (C-519/06 P)/Commissione delle Comunità europee, European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC), Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV, Spain Pharma SA, Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar)
(Cause riunite C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P, e C-519/06 P) (1)
(Impugnazione - Intese - Restrizioni al commercio parallelo dei medicinali - Art. 81, n. 1, CE - Restrizione della concorrenza per oggetto - Regolamentazioni nazionali dei prezzi - Sostituzione della motivazione - Art. 81, n. 3, CE - Contributo alla promozione del progresso tecnico - Controllo - Onere della prova - Motivazione - Interesse ad agire)
2009/C 282/02
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: GlaxoSmithKline Services Unlimited, già Glaxo Wellcome plc (rappresentanti: avv.ti I. Forrester QC, S. Martínez-Lage, abogado, A. Komninos, dikigoros, A. Schulz, Rechtsanwalt), Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: T. Christoforou, F. Castillo de la Torre e E. Gippini Fournier, agenti), European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC) (rappresentanti: avv.ti M. Hartmann-Rüppel e W. Rehmann, Rechtsanwälte), Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar) (rappresentanti: avv.ti M. Araujo Boyd e J. Buendía Sierra, abogados),
Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: T. Christoforou, F. Castillo de la Torre e E. Gippini Fournier, agenti, European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC) (rappresentanti: avv.ti M. Hartmann-Rüppel e W. Rehmann, Rechtsanwälte), Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV (rappresentanti: avv.ti W. Rehmann, Rechtsanwalt), Spain Pharma SA, Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar) (rappresentanti: avv.ti M. Araujo Boyd e J. Buendía Sierra, abogados)
Interveniente a sostegno della Commissione: Repubblica di Polonia (rappresentanti E. Ośniecka-Tamecka, M. Kapko e K. Majcher, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione Ampliata) 27 settembre 2006, causa T-168/01, GlaxoSmithKline Services Unlimited/Commissione delle Comunità europee con cui il Tribunale ha parzialmente annullato la decisione della Commissione 8 maggio 2001, C(2001)1202 def., relativa a una procedura d'applicazione dell'art. 81 del Trattato CE (IV/36.957/F3 Glaxo Wellcome, IV/36.997/F3 Aseprofar e Fedifar, IV/37.121/F3 Spain Pharma, IV/37.138/F3 BAI, IV/37.380/F3 EAEPC — Prezzi imposti dalla ricorrente ai grossisti per la vendita dei suoi medicinali al di fuori del sistema spagnolo di prezzi fissato dal servizio sanitario
Dispositivo
1) |
Le impugnazioni proposte dalla GlaxoSmithKline Services Unlimited, già Glaxo Wellcome plc, dalla Commissione delle Comunità europee, dalla European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC) e dall’Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar) sono respinte. |
2) |
Ognuna delle parti sopporterà le proprie spese relative ai rispettivi procedimenti. |
3) |
La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese. |
21.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 282/3 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 24 settembre 2009 — Erste Group Bank AG, già Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (C-125/07 P), Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (C-133/07 P), Bank Austria Creditanstalt AG (C-135/07 P), Österreichische Volksbanken AG (C-137/07)/Commissione delle Comunità europee
(Cause riunite C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P e C-137/07 P) (1)
(Impugnazione - Intese - Fissazione da parte delle banche austriache dei tassi creditori e debitori - «Club Lombard» - Pregiudizio per il commercio fra Stati membri - Calcolo delle ammende - Successione di imprese - Impatto concreto sul mercato - Attuazione dell’intesa)
2009/C 282/03
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Erste Group Bank AG, già Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (C-125/07 P) (rappresentante: avv. F. Montag, Rechtsanwalt), Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (C-133/07 P) (rappresentanti: avv.ti S. Völcker e G. Terhorst, Rechtsanwälte), Bank Austria Creditanstalt AG (C-135/07 P) (rappresentanti: avv.ti C. Zschocke e J. Beninca, Rechtsanwälte), Österreichische Volksbanken AG (C-137/07 P) (rappresentanti: avv.ti A. Ablasser, R. Bierwagen e F. Neumayr, Rechtsanwälte)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Bouquet e R. Sauer, agenti, avv.ti D. Waelbroeck, avocat, e U. Zinsmeister, Rechtsanwältin)
Oggetto
Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 14 dicembre 2006, cause riunite da T-259/02 a T-264/02 e T-271/02, con riferimento alla sola causa T-264/02, Erste Bank der österreichischen Sparkassen/Commissione, mediante la quale il Tribunale ha parzialmente respinto il ricorso inteso, a titolo principale, all'annullamento della decisione della Commissione 11 giugno 2002, 2004/138/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE (caso COMP/36.571/D-1, Banche austriache — «club Lombard») (GU L 56, pag. 1), e, in subordine, alla riduzione delle ammende inflitte alle ricorrenti — Intesa riguardante il mercato dei prodotti e dei servizi bancari — Pregiudizio al commercio fra Stati membri — Modalità di calcolo delle ammende
Dispositivo
1) |
Le impugnazioni sono respinte. |
2) |
La Erste Group Bank AG, già Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, la Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, la Bank Austria Creditanstalt AG e la Österreichische Volksbanken AG sono condannate alle spese. |
21.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 282/3 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 ottobre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia
(Causa C-335/07) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 91/271/CEE - Trattamento delle acque reflue urbane - Omessa imposizione di un trattamento più spinto dell’azoto in tutti gli impianti di trattamento di acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati con oltre 10 000 abitanti equivalenti)
2009/C 282/04
Lingua processuale: il finlandese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: I. Koskinen, L. Parpala, M. Patakia e S. Pardo Quintillán, agenti)
Convenuta: Repubblica di Finlandia (rappresentanti: A. Guimaraes-Purokoski e J. Heliskoski, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Svezia (rappresentante: A. Falk, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 5, nn. 2, 3 e 5 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40) — Omessa imposizione dell’obbligo di un trattamento più spinto di tutte le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10 000 abitanti equivalenti
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese. |
3) |
Il Regno di Svezia sopporta le proprie spese. |
21.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 282/4 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 1o ottobre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-370/07) (1)
(Ricorso di annullamento - Definizione delle posizioni da adottare a nome della Comunità in un organismo istituito da un accordo - Obbligo di motivazione - Indicazione del fondamento giuridico - Quattordicesima riunione della Conferenza delle Parti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES))
2009/C 282/05
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Valero Jordana e C. Zadra, agenti)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Jacqué, F. Florindo Gijón e K. Michoel, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: sig.re E. Jenkinson e I. Rao, agenti e D. Wyatt, QC)
Oggetto
Annullamento della decisione del Consiglio 24 maggio 2007 che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità europea in merito ad alcune proposte presentate alla 14a riunione della conferenza delle Parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), l’Aia (Paesi Bassi), 3-15 giugno 2007 — Scelta del fondamento normativo
Dispositivo
1) |
La decisione del Consiglio dell’Unione europea 24 maggio 2007, che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità europea in merito ad alcune proposte presentate alla 14a riunione della Conferenza delle Parti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), organizzata a L’Aia (Paesi Bassi) dal 3 al 15 giugno 2007, è annullata. |
2) |
Gli effetti della decisione annullata sono mantenuti in vigore. |
3) |
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese. |
4) |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporta le proprie spese. |
21.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 282/4 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 ottobre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia
(Causa C-438/07) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 91/271/CEE - Trattamento delle acque reflue urbane - Omessa imposizione di un trattamento più spinto dell’azoto in tutti gli impianti di trattamento di acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati con oltre 10 000 abitanti equivalenti)
2009/C 282/06
Lingua processuale: lo svedese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: I. Koskinen, L. Parpala, M. Patakia e S. Pardo Quintillán, agenti)
Convenuto: Regno di Svezia (rappresentante: A. Falk, agente)
Interveniente a sostegno del convenuto: Repubblica di Finlandia (rappresentanti: J. Heliskoski e A. Guimaraes-Purokoski, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 5, nn. 2, 3 e 5, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40), modificata dalla direttiva della Commissione 27 febbraio 1998, 98/15/CE (GU L 67, pag. 29) — Mancata adozione dei provvedimenti destinati a garantire che tutti gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque urbane provenienti da agglomerati con popolazione superiore a 10 000 abitanti equivalenti, che sono fatti defluire nelle aree sensibili o nei loro relativi bacini drenanti, rispondano a tutte le disposizioni pertinenti previste all'allegato I della direttiva 91/271/CEE, entro il 31 dicembre 1998
Dispositivo
1) |
Il Regno di Svezia, non avendo provveduto, al più tardi entro il 31 dicembre 1998, affinché gli scarichi degli impianti elencati negli allegati 2 e 3 del suo controricorso, come modificati dalla sua controreplica, per il trattamento di acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati con oltre 10 000 abitanti equivalenti, che si riversano direttamente nelle aree sensibili o nei loro bacini drenanti, rispondano ai requisiti pertinenti dell’allegato I della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dalla direttiva della Commissione 27 febbraio 1998, 98/15/CE, è venuto meno agli obblighi su di esso incombenti ai sensi dell’art. 5, nn. 2, 3 e 5, della citata direttiva. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
La Commissione delle Comunità europee, il Regno di Svezia e la Repubblica di Finlandia sopportano ciascuno le proprie spese. |
21.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 282/5 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 1o ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — causa promossa da Compañía Española de Comercialización de Aceite SA
(Causa C-505/07) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi - Regolamento n. 136/66/CEE - Art. 12 bis - Ammasso di olio d’oliva senza finanziamento comunitario - Competenze delle autorità nazionali in materia di concorrenza)
2009/C 282/07
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti
Ricorrente: Compañía Española de Comercialización de Aceite SA
Con l’intervento di: Asociación Española de la Industria y Comercio Exportador de Aceite de Oliva (Asoliva), Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac), Administración del Estado
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal supremo — Interpretazione dell'art. 12 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU 172, pag. 3025), come modificato dal regolamento 1638/98, (GU L 210, pag. 32), dal regolamento (CE) del Consiglio 20 maggio 1997, n. 952, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni (GU L 142, pag. 30) e dal regolamento [del Consiglio 4 aprile 1962,] n. 26, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU L 30, pag. 993) — Nozione di «organismo autorizzato» — Nozione di associazione di produttori e di loro unioni — Stoccaggio
Dispositivo
1) |
Una società per azioni, le cui quote siano detenute, in misura maggioritaria, da produttori di olio d’oliva, frantoi per l’olio d’oliva e cooperative di oleicoltori e, per il resto, da enti finanziari, rientra nella nozione di organismo di cui all’art. 12 bis del regolamento del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136/66/CEE, relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 luglio 1998, n. 1638, che può essere autorizzato a concludere un contratto di ammasso privato di olio d’oliva ai sensi dello stesso articolo, purché siano rispettate le condizioni da quest’ultimo previste. |
2) |
Il «riconoscimento da parte dello Stato», di cui gli organismi a norma del citato art. 12 bis del regolamento n. 136/66, come modificato dal regolamento n. 1638/98, devono essere in possesso, può essere ottenuto nell’ambito di una richiesta di esenzione («autorizzazione») individuale presentata alle autorità nazionali competenti in materia di concorrenza, a condizione che dette autorità dispongano dei mezzi concreti per poter verificare l’idoneità dell’organismo richiedente ad effettuare l’ammasso privato dell’olio d’oliva nel rispetto dei requisiti di legge. |
3) |
L’art. 12 bis del regolamento n. 136/66, come modificato dal regolamento n. 1638/98, non osta ad un meccanismo di acquisizione e di ammasso di olio d’oliva, concordato e finanziato privatamente, che non sia stato assoggettato al procedimento di autorizzazione previsto nella medesima disposizione. |
4) |
Le autorità nazionali competenti in materia di concorrenza possono applicare il diritto nazionale della concorrenza a un accordo idoneo ad influenzare il mercato dell’olio d’oliva a livello comunitario, purché si astengano, da un lato, dall’adottare qualsiasi misura tale da derogare all’organizzazione comune del mercato dell’olio d’oliva o da violarla e, dall’altro, dall’adottare una decisione in contrasto con quella della Commissione delle Comunità europee o dal creare il rischio di un tale contrasto. |
21.11.2009 |
IT |
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C 282/5 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 6 ottobre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna
(Causa C-562/07) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Libera circolazione dei capitali - Artt. 56 CE e 40 dell’accordo SEE - Fiscalità diretta - Persone fisiche - Tassazione delle plusvalenze - Disparità di trattamento tra residenti e non residenti)
2009/C 282/08
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal e I. Martínez del Peral, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: M. Muñoz Pérez, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 39 e 56 CE e degli artt. 28 e 40 dell’accordo SEE — Disparità di trattamento, relativamente all’imposizione fiscale sulle plusvalenze ottenute in Spagna, fra residenti e non residenti
Dispositivo
1) |
Il Regno di Spagna, avendo differenziato, fino al 31 dicembre 2006, il trattamento delle plusvalenze realizzate in Spagna a seconda che fossero ottenute da residenti o da non residenti, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza dell’art. 56 CE e dell’art. 40 dell’accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992. |
2) |
Il Regno di Spagna è condannato alle spese. |
21.11.2009 |
IT |
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C 282/6 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 1o ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Minister voor Wonen, Wijken en Integratie/Woningstichting Sint Servatius
(Causa C-567/07) (1)
(Libera circolazione dei capitali - Art. 56 CE - Restrizioni - Giustificazioni - Politica dell’edilizia popolare - Servizi di interesse economico generale)
2009/C 282/09
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrente: Minister voor Wonen, Wijken en Integratie
Convenuto: Woningstichting Sint Servatius
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Raad van State — Interpretazione degli artt. 56, 58, 86, n. 2, 87 e 88 CE — Normativa nazionale che vieta, in mancanza di un’autorizzazione previa del ministro interessato, l’esercizio di attività transfrontaliere da parte di un’impresa avente il compito stabilito dalla legge di partecipare alla politica dell’alloggio dello Stato membro interessato — Politica dell’alloggio e interesse generale
Dispositivo
L’art. 56 CE dev’essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, che subordina l’esercizio delle attività transfrontaliere di enti autorizzati in materia di edilizia popolare, ai sensi dell’art. 70, n. 1, della legge relativa all’edilizia popolare (Woningwet), al conseguimento di un’autorizzazione amministrativa preliminare, nei limiti in cui tale normativa non sia basata su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo che possano circoscrivere sufficientemente l’esercizio, da parte delle autorità nazionali, del loro potere discrezionale, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.
(1) GU 64 dell’8.3.2008.
21.11.2009 |
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C 282/6 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 1 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Special Commissioners of Income Tax, Londra — Regno Unito) — HSBC Holdings plc, Vidacos Nominees Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
(Causa C-569/07) (1)
(Imposte indirette - Raccolta di capitali - Imposizione di una tassa dell’1,5 % sul trasferimento o sull’emissione delle azioni nel contesto di un servizio di compensazione delle transazioni, «clearance service»)
2009/C 282/10
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Special Commissioners of Income Tax, Londra
Parti
Ricorrenti: HSBC Holdings plc, Vidacos Nominees Ltd
Convenuto: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Special Commissioners of Income Tax, Londra — Interpretazione degli artt. 10 e 11 della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25), come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE (GU L 156, pag. 23), nonché degli artt. 43, 49 e 56 CE — Offerta da parte di una società (“A”), con sede in uno Stato membro, di acquisire le azioni di una società (“B”), con sede in un altro Stato membro, a titolo di scambio con l’emissione di azioni della società A sulla borsa valori dell’altro Stato membro — Applicazione di un’imposta dell’1,5 % sul trasferimento o l’emissione delle azioni in un servizio di compensazione di transazioni (“clearance service”)
Dispositivo
L’art. 11, lett. a), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE, deve essere interpretato nel senso che osta alla riscossione di un’imposta, come quella di cui trattasi nella causa principale, all’atto dell’emissione di azioni in un servizio di compensazione.
21.11.2009 |
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C 282/7 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 1o ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail de Nivelles — Belgio) — Ketty Leyman/Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI)
(Causa C-3/08) (1)
(Domanda di pronuncia pregiudiziale - Regimi di previdenza sociale - Prestazioni di invalidità - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Art. 40, n. 3 - Regimi di indennità distinti a seconda degli Stati membri - Svantaggi per i lavoratori migranti - Contributi a fondo perduto)
2009/C 282/11
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal du travail de Nivelles
Parti
Ricorrente: Ketty Leyman
Convenuto: Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal du travail de Nivelles (Belgio) — Validità, alla luce dell’art. 18 CE, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione di regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e i loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), come modificato — Prestazioni di invalidità — Ostacolo all'esercizio del diritto alla libera circolazione derivante dall'esistenza di regimi di indennizzo distinti
Dispositivo
L’art. 39 CE dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che le autorità competenti di uno Stato membro applichino una normativa nazionale la quale, conformemente all’art. 40, n. 3, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 aprile 2005, n. 647, subordini il sorgere del diritto a prestazioni di invalidità alla scadenza di un periodo di inabilità primaria di un anno, quando da tale applicazione consegue che i contributi versati da un lavoratore migrante al regime previdenziale di tale Stato membro siano corrisposti a fondo perduto e che detto lavoratore sia in tal modo svantaggiato rispetto a un lavoratore sedentario.
21.11.2009 |
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C 282/7 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 6 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia n. 4 de Bilbao — Spagna) — Asturcom Telecomunicaciones SL/Cristina Rodríguez Nogueira
(Causa C-40/08) (1)
(Direttiva 93/13/CEE - Contratti stipulati con i consumatori - Clausola compromissoria abusiva - Nullità - Lodo arbitrale che ha acquisito autorità di cosa giudicata - Esecuzione forzata - Facoltà del giudice nazionale dell’esecuzione di rilevare d’ufficio la nullità di una clausola compromissoria abusiva - Principi di equivalenza e di effettività)
2009/C 282/12
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de Primera Instancia n.4 de Bilbao
Parti
Ricorrente: Asturcom Telecomunicaciones SL
Convenuta: Cristina Rodríguez Nogueira
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado de Primera Instancia n. 4 de Bilbao — Interpretazione della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29) — Mezzi adeguati ed efficaci per far cessare il ricorso a clausole abusive — Domanda di esecuzione di un lodo arbitrale definitivo emesso in contumacia sul fondamento di una clausola compromissoria abusiva
Dispositivo
La direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretata nel senso che un giudice nazionale investito di una domanda per l’esecuzione forzata di un lodo arbitrale che ha acquisito autorità di cosa giudicata, emesso in assenza del consumatore, è tenuto, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, a valutare d’ufficio il carattere abusivo della clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, qualora, secondo le norme procedurali nazionali, egli possa procedere a tale valutazione nell’ambito di ricorsi analoghi di natura interna. In tal caso, incombe a detto giudice di trarre tutte le conseguenze che ne derivano secondo il diritto nazionale affinché il consumatore di cui trattasi non sia vincolato da detta clausola.
21.11.2009 |
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C 282/8 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 1o ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg — Austria) — Arthur Gottwald/Bezirkshauptmannschaft Bregenz
(Causa C-103/08) (1)
(Libera circolazione delle persone - Cittadinanza dell’Unione - Art. 12 CE - Rilascio alle persone portatrici di handicap di un contrassegno stradale annuale gratuito - Disposizioni che limitano il rilascio di tale contrassegno alle persone portatrici di handicap aventi il proprio domicilio o il proprio luogo di residenza abituale nel territorio nazionale)
2009/C 282/13
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg
Parti
Ricorrente: Arthur Gottwald
Convenuta: Bezirkshauptmannschaft Bregenz
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg (Austria) — Interpretazione dell’art. 12 del Trattato CE — Discriminazione fondata sulla cittadinanza — Normativa nazionale che mette a disposizione dei disabili un contrassegno di pedaggio gratuito soltanto qualora abbiano il proprio domicilio o la propria residenza abituale sul territorio nazionale
Dispositivo
L’art. 12 CE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, quale quella oggetto della causa principale, la quale riservi il rilascio a titolo gratuito di un contrassegno stradale annuale alle persone portatrici di handicap aventi il proprio domicilio o il proprio luogo di residenza abituale nel territorio dello Stato membro di cui trattasi, includendovi anche quelle che si recano regolarmente in tale Stato per motivi di natura professionale o personale.
21.11.2009 |
IT |
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C 282/8 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 6 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — Mandato di arresto europeo emesso contro Dominic Wolzenburg
(Causa C-123/08) (1)
(Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2002/584/GAI - Mandato di arresto europeo e procedure di consegna fra Stati membri - Art. 4, punto 6 - Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo - Attuazione nel diritto nazionale - Persona arrestata cittadina dello Stato membro di emissione - Non esecuzione del mandato di arresto europeo da parte dello Stato membro di esecuzione subordinata ad un soggiorno per un periodo di cinque anni sul suo territorio - Art. 12 CE)
2009/C 282/14
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Amsterdam
Parti nella procedura principale
Dominic Wolzenburg
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Interpretazione dell’art. 4, punto 6 della decisione quadro del Consiglio, 2002/584/GAI, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 90, pag. 1) — Possibilità per l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà nei confronti di una persona che dimora nello Stato membro di esecuzione o in cui risiede — Nozioni di «residenza» e di «dimora» — Interpretazione degli artt. 12 CE, 17 CE e 18 CE — Normativa nazionale che consente un trattamento diverso, da parte dell’autorità giudiziaria di esecuzione, della persona ricercata qualora rifiuti di essere consegnata, a seconda del fatto che sia cittadino dello Stato membro di esecuzione o di un altro Stato membro
Dispositivo
1) |
Un cittadino di uno Stato membro che risieda legittimamente in un altro Stato membro ha diritto di avvalersi dell’art. 12, primo comma, CE nei confronti di una normativa nazionale, quale la legge sulla consegna di persone (Overleveringswet) del 29 aprile 2004, che stabilisce le condizioni secondo le quali l’autorità giudiziaria competente può rifiutare di eseguire un mandato di arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva. |
2) |
L’art. 4, punto 6, della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna fra Stati membri, dev’essere interpretato nel senso che, quando si tratta di un cittadino dell’Unione, lo Stato membro di esecuzione non può, in aggiunta ad una condizione relativa alla durata di soggiorno in detto Stato, subordinare l’applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa di un mandato di arresto europeo previsto da tale disposizione ad ulteriori requisiti amministrativi, quali il possesso di un permesso di soggiorno a durata indeterminata. |
3) |
L’art. 12, primo comma, CE dev’essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa dello Stato membro di esecuzione in forza della quale l’autorità giudiziaria competente di detto Stato rifiuta di eseguire un mandato di arresto europeo emesso contro uno dei suoi cittadini ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva, mentre tale rifiuto, quando si tratta di un cittadino di un altro Stato membro avente un diritto di soggiorno basato sull’art. 18, n. 1, CE, è subordinato alla condizione che tale cittadino abbia soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni in detto Stato membro di esecuzione. |
21.11.2009 |
IT |
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C 282/9 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 6 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Intercontainer Interfrigo SC (ICF)/Balkenende Oosthuizen BV, MIC Operations BV
(Causa C-133/08) (1)
(Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali - Legge applicabile in mancanza di scelta - Contratto di noleggio - Criteri di collegamento - Separabilità)
2009/C 282/15
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: Intercontainer Interfrigo SC (ICF)
Convenute: Balkenende Oosthuizen BV, MIC Operations BV
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) — Interpretazione dell’art. 4 della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 — Nozione di contratto di trasporto di merci — Elementi — Noleggio a viaggio — Legge applicabile in mancanza di scelta — Criteri di collegamento
Dispositivo
1) |
L’art. 4, n. 4, ultima frase, della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, dev’essere interpretato nel senso che il criterio di collegamento previsto dal detto art. 4, n. 4, seconda frase, è applicabile ad un contratto di noleggio, diverso dal contratto a viaggio, solo qualora l’oggetto essenziale del contratto non consista semplicemente nel mettere a disposizione un mezzo di trasporto, ma nel trasporto delle merci propriamente detto. |
2) |
L’art. 4, n. 1, seconda frase, di tale Convenzione dev’essere interpretato nel senso che una parte del contratto può essere regolata da una legge diversa da quella applicata al resto del contratto unicamente qualora il suo oggetto si presenti come autonomo. Nel caso in cui il criterio di collegamento applicato a un contratto di noleggio sia quello previsto dall’art. 4, n. 4, di tale Convenzione, detto criterio dev’essere applicato all’intero contratto, a meno che la parte del contratto relativa al trasporto non si presenti come autonoma rispetto al resto del contratto. |
3) |
L’art. 4, n. 5, della stessa Convenzione dev’essere interpretato nel senso che, qualora risulti chiaramente dal complesso delle circostanze che il contratto presenta un collegamento più stretto con un paese diverso da quello determinato sulla scorta di uno dei criteri previsti dal detto art. 4, nn. 2-4, il giudice è tenuto a disapplicare tali criteri e ad applicare la legge del paese con il quale il detto contratto è più strettamente collegato. |
21.11.2009 |
IT |
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C 282/9 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 1o ottobre 2009 — Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd/Consiglio dell’Unione europea, Commissione delle Comunità europee, Vale Mill (Rochdale) Ltd, Pirola SpA, Colombo New Scal SpA, Repubblica italiana
(Causa C-141/08 P) (1)
(Impugnazione - Politica commerciale - Dumping - Importazioni di assi da stiro originarie della Cina - Regolamento (CE) n. 384/96 - Artt. 2, n. 7, lett. c), e 20, nn. 4 e 5 - Status di impresa operante in economia di mercato - Diritti della difesa - Inchiesta antidumping - Termini concessi alle imprese per presentare osservazioni)
2009/C 282/16
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd (rappresentanti: J.-F. Bellis, avocat, G. Vallera, Barrister)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix agente, E. McGovern, barrister, B.O'Connor, solicitor), Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. van Vliet, T. Scharf e K.Talabér-Ritz, agenti), Vale Mill (Rochdale) Ltd, Pirola SpA, Colombo New Scal SpA (rappresentanti: G. Berrische e G. Wolf Rechtsanwälte), Repubblica italiana (rappresentanti: R. Adam, agente e W. Ferrante, avvocato dello Stato)
Oggetto
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 29 gennaio 2008, causa T-206/07, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Consiglio con cui il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente diretto all’annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 23 aprile 2007, n. 452/2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina (GU L 109, pag. 12), nella parte in cui istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di assi da stiro prodotte dalla ricorrente — Errore di diritto risultante dall’inesattezza materiale delle constatazioni effettuate dal Tribunale e dall’assenza di sanzione connessa alla violazione dei diritti della difesa, constatata dal Tribunale — Interpretazione degli artt. 2, n. 7, lett. c), e 20 nn. 4 e 5 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1) — Nozione di impresa «operante in economia di mercato» e portata del termine minimo di dieci giorni dato ad un’impresa oggetto di un’indagine antidumping per presentare le sue eventuali osservazioni
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 29 gennaio 2008, causa T-206/07, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Consiglio, è annullata nella parte in cui il Tribunale ha giudicato che i diritti della difesa della Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd non sono stati lesi dalla violazione dell’art. 20, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea. |
2) |
Il regolamento (CE) del Consiglio 23 aprile 2007, n. 452, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina, è annullato nella parte in cui istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di assi da stiro prodotte dalle Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd. |
3) |
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese dei due gradi di giudizio. |
4) |
La Commissione delle Comunità europee, la Vale Mill (Rochdale) Ltd, la Pirola SpA, la Colombo New Scal SpA e la Repubblica italiana sopportano le proprie spese. |
21.11.2009 |
IT |
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C 282/10 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 6 ottobre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna
(Causa C-153/08) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Libera prestazione dei servizi - Artt. 49 CE e 36 dell’accordo SEE - Fiscalità diretta - Imposta sul reddito - Esenzione fiscale limitata alle vincite provenienti da lotterie e giochi d’azzardo organizzati da taluni enti nazionali)
2009/C 282/17
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal e L. Lozano Palacios, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: F. Díez Moreno, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 49 CE e 36 SEE — Normativa nazionale ai sensi della quale sono soggette all’imposta sul reddito le somme vinte in lotterie o giochi d’azzardo organizzati all’estero, ma non le somme vinte in talune lotterie o giochi d’azzardo organizzati in Spagna
Dispositivo
1) |
Il Regno di Spagna, mantenendo in vigore una normativa tributaria che esenta le vincite provenienti dalla partecipazione a lotterie, giochi e scommesse organizzati nel Regno di Spagna da taluni organismi ed enti stabiliti in tale Stato membro e che esercitano attività a carattere sociale d’assistenza senza scopo di lucro, senza che questa stessa esenzione sia concessa alle vincite provenienti da lotterie, giochi e scommesse organizzati dagli organismi e dagli enti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione o dello Spazio economico europeo e che esercitano attività dello stesso tipo, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 49 CE e 36 dell’accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
La Commissione delle Comunità europee e il Regno di Spagna sopportano le proprie spese. |
21.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 282/11 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 1o ottobre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio
(Causa C-219/08) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Libera prestazione di servizi - Ostacolo ingiustificato - Distacco di lavoratori cittadini di Stati terzi)
2009/C 282/18
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Traversa, J.-P. Keppenne e G. Rozet, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: C. Pochet, agente, M. Detry, avvocato)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 49 CE — Ostacolo ingiustificato alla libera prestazione di servizi — Distacco di lavoratori cittadini di paesi terzi
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Commissione delle Comunità europee e il Regno del Belgio sopportano ciascuno le proprie spese. |
21.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 282/11 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 1o ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln — Germania) — Gaz de France — Berliner Investissement SA/Bundeszentralamt für Steuern
(Causa C-247/08) (1)
(Libera circolazione dei capitali - Esenzione, nello Stato membro della controllata, dalla ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti alla società controllante - Nozione di «società di uno Stato membro» - «Société par actions simplifiée» di diritto francese)
2009/C 282/19
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Köln
Parti
Ricorrente: Gaz de France — Berliner Investissement SA
Convenuto: Bundeszentralamt für Steuern
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Köln (Germania) — Interpretazione degli artt. 43, 48, 56, n. 1, e 58, nn. 1, lett. a), e 3, del Trattato CE, nonché dell’art. 2, lett. a), e della lett. f) dell’Allegato alla direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi (GU L 225, pag. 6) — Nozione di “società di uno Stato membro” — Diniego, nello Stato membro della controllata, di concedere il beneficio dell’esenzione dalla ritenuta alla fonte sui redditi, opposto ad una società controllante costituita sotto forma di “societé par actions simplifiée” di diritto francese, basato sul fatto che tale forma societaria non sarebbe risultata ancora inclusa nell’elenco contenuto nell’allegato alla direttiva al momento dei fatti
Dispositivo
1) |
L’art. 2, lett. a), della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, in combinato disposto con la lett. f) dell’allegato alla medesima, deve essere interpretato nel senso che una società di diritto francese avente la forma di una «société par actions simplifiée» non può essere considerata come «società di uno Stato membro» ai sensi di questa direttiva già prima della modifica di tale direttiva, intervenuta con la direttiva del Consiglio 22 dicembre 2003, 2003/123/CE. |
2) |
Dall’esame della seconda questione non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’art. 2, lett. a), della direttiva 90/435, in combinato disposto con la lett. f) dell’allegato alla medesima e con l’art. 5, n. 1, di tale direttiva. |
21.11.2009 |
IT |
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C 282/11 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 1o ottobre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Malta
(Causa C-252/08) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Inquinamento ed emissioni moleste - Limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti)
2009/C 282/20
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Flynn e A. Alcover San Pedro, agenti)
Convenuta: Repubblica di Malta (rappresentante: S. Camilleri, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 4, n. 1, in combinato disposto con gli allegati IV A, VI A e VII A, e dell’art. 12 in combinato disposto con l’allegato VIII A.2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/80/CE, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU 2001 L 309, pag. 1) — Inosservanza dei valori limite di emissione fissati per le emissioni di biossido di zolfo, ossido di azoto e polveri — Impianti di Delimara e Marsa
Dispositivo
1) |
La Repubblica di Malta, non avendo applicato correttamente la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/80/CE, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, nell’ambito del funzionamento dell’impianto per la produzione di vapore Phase One della centrale elettrica di Delimara e della centrale elettrica di Marsa, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 4, n. 1 in combinato disposto con l’art. 12 di tale direttiva, nonché degli allegati IV A, VI A e VII A, in combinato disposto con l’allegato VIII A.2. |
2) |
La Repubblica di Malta è condannata alle spese. |
21.11.2009 |
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C 282/12 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 6 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Klagenfurt — Austria) — SPÖ Landesorganisation Kärnten/Finanzamt Klagenfurt
(Causa C-267/08) (1)
(IVA - Diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte - Nozione di «attività economiche» - Organizzazione regionale di un partito politico - Attività pubblicitarie a favore delle organizzazioni locali del partito - Spese relative a tali attività che oltrepassano le entrate)
2009/C 282/21
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Klagenfurt
Parti
Ricorrente: SPÖ Landesorganisation Kärnten
Convenuto: Finanzamt Klagenfurt
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Klagenfurt (Austria) — Interpretazione dell’art. 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Nozione di “attività economica” — Effettuazione, da parte dell’organizzazione regionale di un partito politico, di attività pubblicitarie a favore delle organizzazioni locali del detto partito sotto forma di manifestazioni, di produzione e fornitura del materiale pubblicitario e di organizzazione di un ballo annuale — Spese relative a tali attività che oltrepassano in maniera considerevole le entrate provenienti dalla fatturazione di talune delle suddette attività alle organizzazioni locali nonché dalla vendita dei biglietti per il ballo
Dispositivo
L’art. 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che l’attività di pubblicità esterna svolta dalla sezione di un partito politico di uno Stato membro non deve essere considerata come un’attività economica.
21.11.2009 |
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C 282/12 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 1o ottobre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese
(Causa C-468/08) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Riconoscimento delle qualifiche professionali - Direttiva 2005/36/CE - Omessa trasposizione)
2009/C 282/22
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlbæk e V. Peere, agenti)
Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e B. Messmer, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione o comunicazione, entro il termine impartito, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22)
Dispositivo
1) |
La Repubblica francese, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 63 di detta direttiva. |
2) |
La Repubblica francese è condannata alle spese. |
21.11.2009 |
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C 282/13 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 24 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria
(Causa C-477/08) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2005/36/CE - Riconoscimento delle qualifiche professionali - Omessa trasposizione entro il termine impartito)
2009/C 282/23
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlbæk e M. Adam, agenti)
Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentante: C. Pesendorfer, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22)
Dispositivo
1) |
La Repubblica d’Austria, non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 63 di tale direttiva |
2) |
La Repubblica d’Austria è condannata alle spese. |
21.11.2009 |
IT |
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C 282/13 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 1 ottobre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna
(Causa C-502/08) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2005/60/CE - Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo - Trasposizione incompleta - Omessa comunicazione delle misure di trasposizione)
2009/C 282/24
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Dejmek e E. Adsera Ribera, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: J. López-Medel Bascones, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, entro il termine prescritto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309, pag. 15)
Dispositivo
1) |
Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, e non avendo comunicato alla Commissione delle Comunità europee le disposizioni di diritto interno preposte a contribuire a garantire tale conformità, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 45 di detta direttiva. |
2) |
Il Regno di Spagna è condannato alle spese. |
21.11.2009 |
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C 282/14 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 24 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna
(Causa C-504/08) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2006/70/CE - Funzionari e uomini politici - Riciclaggio di denaro - Trasposizione incompleta)
2009/C 282/25
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Dejmek e E. Adsera Ribera, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: J. López-Medel Bascones, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 1o agosto 2006, 2006/70/CE, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di un’attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata (GU L 214, pag. 29)
Dispositivo
1) |
Non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 1o agosto 2006, 2006/70/CE, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di un’attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 5 di detta direttiva. |
2) |
Il Regno di Spagna è condannato alle spese. |
21.11.2009 |
IT |
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C 282/14 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 1 ottobre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda
(Causa C-549/08) (1)
(“Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2006/70/CE - Riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo - Mancato recepimento nel termine assegnato”)
2009/C 282/26
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Dejmek e A.-A. Gilly, agenti)
Convenuta: Irlanda (rappresentante: D. O’Hagan, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione nel termine previsto delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 1 agosto 2006, 2006/70/CE, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso un’attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata (GU L 214, pag. 29)
Dispositivo
1) |
L’Irlanda, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 1 agosto 2006, 2006/70/CE, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di “persone politicamente esposte” e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso un’attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata, non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva. |
2) |
L’Irlanda è condannata alle spese. |
21.11.2009 |
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C 282/15 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 1o ottobre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio
(Causa C-575/08) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2005/56/CE - Fusioni transfrontaliere delle società di capitali - Omessa trasposizione entro il termine impartito)
2009/C 282/27
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Peere e P. Dejmek, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio (rappresentante: D. Haven, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione o comunicazione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (GU L 310, pag. 1)
Dispositivo
1) |
Il Regno del Belgio, non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva. |
2) |
Il Regno del Belgio è condannato alle spese. |
21.11.2009 |
IT |
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C 282/15 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 6 ottobre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio
(Causa C-6/09) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2005/60/CE - Riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo - Omessa trasposizione entro il termine impartito)
2009/C 282/28
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Peere e P. Dejmek, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio (rappresentante: D. Haven, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione o comunicazione, entro il termine impartito, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309, pag. 15)
Dispositivo
1) |
Il Regno del Belgio, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù di tale direttiva. |
2) |
Il Regno del Belgio è condannato alle spese. |
21.11.2009 |
IT |
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C 282/15 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 24 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio
(Causa C-8/09) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2006/17/CE - Prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani - Omessa trasposizione entro il termine impartito)
2009/C 282/29
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Cattabriga e J. Sénéchal, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio (rappresentante: D. Haven, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione o comunicazione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 8 febbraio 2006, 2006/17/CE, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani (GU L 38, pag. 40)
Dispositivo
1) |
Non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 8 febbraio 2006, 2006/17/CE, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù di tale direttiva. |
2) |
Il Regno del Belgio è condannato alle spese. |
21.11.2009 |
IT |
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C 282/16 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 22 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio
(Causa C-9/09) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Salute pubblica - Direttiva 2004/23/CE - Definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani - Omessa trasposizione entro il termine impartito)
2009/C 282/30
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Cattabriga e J. Sénéchal, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio (rappresentante: D. Haven, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione o comunicazione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/23/CE, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (GU L 102, pag. 48)
Dispositivo
1) |
Non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 31 marzo 2004, 2004/23/CE, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù di tale direttiva. |
2) |
Il Regno del Belgio è condannato alle spese. |
21.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 282/16 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 1o ottobre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ceca
(Causa C-100/09) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Modalità di esecuzione di alcune disposizioni della direttiva 2004/109/CE - Omessa trasposizione entro il termine impartito)
2009/C 282/31
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti L. Jelínek e P. Dejmek, agenti)
Convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, nel termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 8 marzo 2007, 2007/14/CE, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (GU L 69, pag. 27)
Dispositivo
1) |
Non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 8 marzo 2007, 2007/14/CE, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell’art. 24 di tale direttiva. |
2) |
La Repubblica ceca è condannata alle spese. |
21.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 282/17 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 10 luglio 2009 — Apple Computer, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), TKS-Teknosoft SA
(Causa C-416/08 P) (1)
(Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 8, n. 1, lett. b) - Marchio denominativo QUARTZ - Opposizione del titolare del marchio figurativo comunitario QUARTZ - Diniego di registrazione - Somiglianza dei prodotti - Rischio di confusione - Impugnazione manifestamente irricevibile)
2009/C 282/32
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Apple Computer, Inc. (rappresentanti: avv.ti M. Hart e N. Kearley)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. García Murillo, agente), TKS-Teknosoft SA
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 1o luglio 2008, causa T-328/05, Apple Computer/UAMI, mediante la quale il Tribunale ha respinto il ricorso della richiedente il marchio figurativo «QUARTZ» per prodotti della classe 9 volto all’annullamento della decisione 27 aprile 2005 della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) (procedimento R 416/2004-4), a sua volta recante il rigetto del ricorso esperito contro la decisione della divisione di opposizione che aveva rifiutato parzialmente la registrazione di tale marchio nell’ambito dell’opposizione presentata dal titolare del marchio figurativo comunitario «QUARTZ» per servizi delle classi 9 e 42
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
L’Apple Computer Inc. è condannata alle spese. |
21.11.2009 |
IT |
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C 282/17 |
Ordinanza della Corte 9 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg) — Kurt Wierer/Land Baden-Württemberg
(Causa C-445/08) (1)
(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Patente di guida - Direttiva 91/439/CEE - Revoca della patente nazionale per guida in stato di ebbrezza - Mancata produzione di un certificato medico-psichiatrico necessario per ottenere una nuova patente nello Stato membro ospitante - Patente rilasciata in un altro Stato membro - Verifica, da parte dello Stato membro ospitante, della condizione della residenza - Possibilità di fondarsi sulle informazioni fornite dal titolare della patente in forza dell’obbligo di cooperazione ad esso incombente ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro ospitante - Possibilità di procedere ad indagini nello Stato membro del rilascio)
2009/C 282/33
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg
Parti
Ricorrente: Kurt Wierer
Convenuto: Land Baden-Württemberg
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg –Interpretazione dell’art. 9 della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1) — Rifiuto di riconoscere una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro in violazione della condizione relativa alla residenza — Possibilità per lo Stato membro ospitante di fondarsi, ai fini della verifica della sussistenza della condizione relativa alla residenza al momento del rilascio della patente, sulle informazioni fornite dallo stesso titolare durante il procedimento amministrativo e giudiziario in base all’obbligo di cooperazione ad esso incombente o, eventualmente, di procedere ad indagini nello Stato membro di rilascio — Titolare precedentemente oggetto di una misura di revoca della patente nazionale per guida in stato di ebbrezza ed incapace di produrre una perizia medico-psichiatrica necessaria per ottenere una nuova patente nel suo Stato di residenza
Dispositivo
1) |
Gli artt. 1, n. 2, 7, n. 1, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro rifiuti di riconoscere sul proprio territorio il diritto di guidare derivante da una patente di guida rilasciata in un secondo momento da un altro Stato membro ad un soggetto che, in un primo momento, ha formato oggetto, nello Stato membro ospitante, di una misura di revoca di una patente precedente per guida in stato di ebbrezza e sebbene take seconda patente sia stata ottenuta al di fuori di qualsiasi periodo di divieto di chiedere una nuova patente, qualora risulti:
ovvero
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21.11.2009 |
IT |
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C 282/18 |
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 9 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Mons — Belgio) — Régie communale autonome du stade Luc Varenne/Stato belga-SPF Finances
(Causa C-483/08) (1)
(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Sesta direttiva IVA - Art. 10, nn. 1 e 2 - Recupero dell’imposta indebitamente detratta - Dies a quo del termine di prescrizione)
2009/C 282/34
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal de première instance de Mons — Belgio
Parti
Ricorrente: Régie communale autonome du stade Luc Varenne
Convenuto: Stato belga-SPF Finances
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de première instance de Mons — Interpretazione dell’art. 10 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Nozioni di “fatto generatore” e di “esigibilità dell’imposta” — Dies a quo del termine di prescrizione dell’azione di recupero dell’imposta — Giorno dell’emissione della fattura o giorno del deposito della dichiarazione con cui il soggetto passivo rivendica il suo diritto alla detrazione dell’imposta?
Dispositivo
L’art. 10 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 7 maggio 2002, 2002/38/CE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa e ad una prassi amministrativa nazionali che fissano il dies a quo del termine di prescrizione dell’azione di recupero dell’imposta sul valore aggiunto indebitamente detratta al giorno del deposito della dichiarazione con la quale il soggetto passivo ha rivendicato per la prima volta il proprio diritto alla detrazione.
21.11.2009 |
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C 282/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Protodikeio Tripoleos (Grecia) il 10 luglio 2009 — Alfa Beta Vassilopoulos AE, già Trofo Super-Markets AE/Stato ellenico e Prefettura della Provincia di Lakonia
(Causa C-257/09)
2009/C 282/35
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Dioikitiko Protodikeio Tripoleos
Parti
Ricorrente: Alfa Beta Vassilopoulos AE, già Trofo Super-Markets AE
Convenuti: Stato ellenico e Prefettura della Provincia di Lakonia
Con ordinanza 7 agosto 2009, il Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha ordinato la cancellazione dal ruolo della causa C-257/09 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Dioikitiko Protodikeio Tripoleos).
21.11.2009 |
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C 282/19 |
Ricorso proposto il 14 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica slovacca
(Causa C-264/09)
2009/C 282/36
Lingua processuale: lo slovacco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: O. Beynet, F. Hoffmeister, J. Javorský, in qualità di agenti)
Convenuta: Repubblica slovacca
Conclusioni della ricorrente
— |
dichiarare che la Repubblica slovacca non assicurando un accesso non discriminatorio alle reti di trasporto è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 20, n. 1 e dell’art. 9, lett. e) della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (1). |
— |
condannare la Repubblica slovacca alle spese di causa. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per l’adozione delle misure per il recepimento della direttiva è scaduto il 1o luglio 2004.
(1) GU L 176, pag. 37.
21.11.2009 |
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C 282/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division il 12 agosto 2009 — Interflora Inc, Interflora British Unit/Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Limited
(Causa C-323/09)
2009/C 282/37
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division
Parti
Ricorrenti: Interflora Inc, Interflora British Unit
Convenute: Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Limited
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, qualora un operatore commerciale, che svolge un’attività in concorrenza con il titolare di un marchio registrato e che fornisce beni e servizi identici a quelli designati dal detto marchio per mezzo del proprio sito web, (a) scelga un segno identico (conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia nella causa C-291/00) al marchio in questione quale parola chiave per un servizio di collegamento sponsorizzato (link) dell’operatore provvisto di motore di ricerca, b) denomini il segno come una parola chiave, c) associ il segno con l’URL del proprio sito web, d) stabilisca il costo che dovrà sostenere per ogni click in base a tale parola chiave, e) programmi i tempi di visualizzazione del link sponsorizzato e f) usi il segno in questione nella corrispondenza commerciale relativa alla fatturazione ed al pagamento delle tariffe e/o all’amministrazione del proprio account con il gestore del motore di ricerca — sebbene il link sponsorizzato non includa direttamente il segno o un altro segno simile —, tutti o alcuni di questi atti configurino un «uso» del segno da parte del concorrente ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. a), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE (1) (in prosieguo: la «direttiva sui marchi») nonché dell’art. 9, n. 1, lett. a), del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 sul marchio comunitario (2) (in prosieguo: il «regolamento sul marchio comunitario»). |
2) |
Se in tali casi si tratti di usi «per» prodotti o servizi identici a quelli per i quali è stato registrato il marchio d’impresa ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. a) della direttiva sui marchi e dell’art. 9, n. 1, del regolamento sul marchio comunitario. |
3) |
Se tali usi rientrino nell’ambito di applicazione di una o di entrambe le seguenti disposizioni:
|
4) |
Se la questione n. 3 possa ricevere una soluzione diversa qualora:
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5) |
Se, qualora il gestore del motore di ricerca (a) presenti ad un utente un segno, che è identico (conformemente alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-291/00) ad un marchio registrato, tra le barre di ricerca poste all’inizio ed alla fine delle pagine di risposta, in cui appare un link sponsorizzato che rimanda al sito web del concorrente citato nella questione n. 1); (b) presenti il segno all’utente all’interno del sommario dei risultati della ricerca; (c) presenti il segno all’utente come suggerimento alternativo quando l’utente ha introdotto un segno simile nel motore di ricerca; (d) presenti all’utente una pagina con i risultati della ricerca in cui appare il link sponsorizzato del concorrente a seguito dell’introduzione del segno da parte dell’utente e (e) adotti l’uso del segno da parte dell’utente presentando a quest’ultimo le pagine con i risultati della ricerca che contengono il link sponsorizzato del concorrente — sebbene il link sponsorizzato non includa direttamente il segno o un segno simile —, tutti o alcuni di questi atti configurino un «uso» del segno da parte del gestore del motore di ricerca ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva sui marchi e dell’art. 9, n. 1, lett. a), del regolamento sul marchio comunitario. |
6) |
Se in tali casi si tratti di usi “per” prodotti o servizi identici a quelli per i quali è stato registrato il marchio d’impresa ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. a) della direttiva sui marchi e dell’art. 9, n. 1, del regolamento sul marchio comunitario. |
7) |
Se tali usi rientrino nell’ambito di applicazione di una o di entrambe le seguenti disposizioni:
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8) |
Se la questione n. 7 possa ricevere una soluzione diversa qualora:
|
9) |
Ove si ritenesse che i detti usi rientrino nell’ambito di applicazione, rispettivamente, dell’art. 5, n. 1, lett. a) della direttiva sui marchi/art. 9, n. 1, lett. a) del regolamento sul marchio comunitario o dell’art. 5, n. 2 della direttiva sui marchi/art. 9, n.1, lett. c), del regolamento sul marchio comunitario, ovvero di entrambe le suddette disposizioni combinate, se
|
10) |
Ove la risposta alla questione n. 9 fosse nel senso che il detto uso non consiste esclusivamente in attività rientranti nell’ambito di applicazione di una o più disposizioni degli artt. 12-14 della direttiva sul commercio elettronico, se il concorrente possa essere ritenuto corresponsabile per le violazioni commesse dal gestore del motore di ricerca in forza delle disposizioni nazionali sulla responsabilità solidale. |
(1) Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1).
(2) GU L 11, pag. 1.
(3) GU L 178, pag. 1.
21.11.2009 |
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C 282/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Germania) il 14 agosto 2009 — Mensch und Natur AG/Freistaat Bayern
(Causa C-327/09)
2009/C 282/38
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: Mensch und Natur AG
Convenuto: Freistaat Bayern
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’art. 249, quarto comma, CE, escluda la possibilità di interpretare una decisione della Commissione, indirizzata, stando alla sua lettera, solo ad un determinato destinatario, nel senso che essa è obbligatoria anche nei confronti di altre imprese, le quali, secondo la ratio e l’obiettivo della decisione, devono essere trattate in maniera identica. |
2) |
Se la decisione della Commissione 22 febbraio 2000, 2000/196/CE (1), relativa al rifiuto di immissione sul mercato della «Stevia rebaudiana Bertoni: piante e foglie essiccate» come nuovo prodotto o ingrediente alimentare, il cui art. 1 stabilisce che la «Stevia rebaudiana Bertoni: piante e foglie essiccate» non può essere immessa sul mercato comunitario come nuovo prodotto o ingrediente alimentare, sia obbligatoria anche per la ricorrente, la quale immette attualmente sul mercato comunitario la «Stevia rebaudiana Bertoni: piante e foglie essiccate». |
(1) Decisione della Commissione 22 febbraio 2000, relativa al rifiuto di immissione sul mercato della «Stevia rebaudiana Bertoni: piante e foglie essiccate» come nuovo prodotto o ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2000) 77] (GU L 61, pag. 14).
21.11.2009 |
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C 282/21 |
Impugnazione proposta il 24 agosto 2009 dalla Repubblica di Polonia avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione ampliata) 10 giugno 2009, nella causa T-257/04, Polonia/Commissione
(Causa C-335/09 P)
2009/C 282/39
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: M. Dowgielewicz, agente)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare nella sua integralità la sentenza del Tribunale di primo grado 10 giugno 2009 (Prima Sezione ampliata), nella causa T-257/04, Polonia/Commissione; |
— |
annullare gli artt. 3, nonché 4, nn. 3 e 5, ottavo trattino, del regolamento (CE) della Commissione 10 novembre 2003, n. 1972, relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all'adesione di Cipro, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell'Ungheria all'Unione europea (1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 10 febbraio 2004, n. 230 (2), nonché dal regolamento (CE) della Commissione 20 aprile 2004, n. 735 (3); |
— |
condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado nonché dinanzi alla Corte di giustizia; |
— |
statuire sul ricorso nella Grande Sezione. |
Motivi e principali argomenti
In primo luogo, in quanto la sentenza impugnata afferma che, relativamente al regolamento n. 1972/2003, il ricorso è stato presentato dopo il termine ed occorre dichiararlo irricevibile (punti 32-63 della sentenza impugnata), vengono mossi i seguenti addebiti:
— |
interpretazione errata del regolamento (CE) del Consiglio n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea (4) nonché del Trattato di adesione a causa della constatazione che il termine per la presentazione del ricorso di annullamento del regolamento n. 60/2004 è iniziato a decorrere il giorno della pubblicazione del medesimo nelle lingue ufficiali della Comunità a quindici e quindi prima della conclusione della pubblicazione nelle lingue ufficiali della Comunità allargata; |
— |
interpretazione errata dell’art. 230, quarto comma, CE, a causa della constatazione che la Repubblica di Polonia avrebbe potuto effettivamente presentare il ricorso di annullamento del regolamento n. 60/2004 prima dell’adesione all’Unione europea, agendo in qualità di persona giuridica sul fondamento di tale disposizione. |
— |
violazione del principio di una Comunità di diritto e del principio dell’effettiva tutela giurisdizionale, poiché la Repubblica di Polonia è stata privata del diritto di sottoporre al controllo giurisdizionale la legalità del regolamento n. 60/2004, nonostante tale regolamento fosse stato indirizzato alla Repubblica di Polonia quale Stato membro; |
— |
violazione del principio di solidarietà e del principio di buona fede, poiché la Repubblica di Polonia è stata privata del diritto di sottoporre al controllo giurisdizionale la legalità di un atto che modifica le condizioni di adesione della Repubblica di Polonia all’Unione europea e viola l’equilibrio dei diritti e degli obblighi risultanti dall’appartenenza alla Comunità; |
— |
violazione delle regole di procedura nel procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado per non aver dibattuto degli argomenti della Repubblica di Polonia concernenti la violazione del principio di solidarietà e del principio di buona fede nonché per l’insufficienza di motivazione dell’ordinanza impugnata. |
In secondo luogo, in quanto la sentenza impugnata ha respinto le conclusioni dirette all’annullamento del regolamento n. 735/2004 per la parte che assoggetta sette categorie di prodotti originari della Repubblica di Polonia alla misura prevista all’art. 4, n. 3, del regolamento n. 1972/2003 (punti 80-136 della sentenza impugnata), vengono mossi i seguenti addebiti:
— |
violazione dell’art. 41 dell’Atto di adesione e del principio di proporzionalità a causa della constatazione che l’importo della tassa prevista all’art. 4, n. 3, del regolamento n. 1972/2003 era appropriata ed indispensabile per la realizzazione degli scopi della misura transitoria controversa, malgrado il fatto che una tassa corrispondente alla differenza delle aliquote doganali sarebbe stata sufficiente a prevenire la speculazione ed a neutralizzarne i guadagni e che la tassa di importo più elevato non abbia potuto contribuire alla realizzazione delle finalità di prevenzione, tenuto conto della data della sua introduzione (11 giorni prima del giorno dell’adesione), e nonostante l’assenza di collegamento tra l’importo della tassa introdotta ed i suoi presunti scopi; |
— |
violazione del principio di non discriminazione a causa della constatazione che l’importo della tassa prevista all’art. 4, n. 3, del regolamento n. 1972/2003 era stata fissata sulla base di criteri oggettivi di differenziazione. |
In terzo luogo, in quanto la sentenza impugnata ha respinto le conclusioni della ricorrente dirette all’annullamento del regolamento n. 735/2004 nella parte che aggiunge sette categorie di prodotti originari della Repubblica di Polonia all’elenco contenuto all’art. 4, n. 5, ottavo trattino, del regolamento n. 1972/2003 (punti 137-160 della sentenza impugnata), vengono mossi i seguenti addebiti.
— |
violazione dell’art. 41 dell’Atto di adesione e del principio di proporzionalità a causa della constatazione che l’assoggettamento alle tasse previste all’art. 4 del regolamento n. 1972/2003 di prodotti per cui prima dell’adesione erano in vigore nella Repubblica di Polonia aliquote all’importazione più alte o uguali rispetto alle aliquote all’importazione vigenti nella Comunità, era indispensabile alla realizzazione degli scopi previsti in tale regolamento. |
In quarto luogo, in quanto la sentenza impugnata ha respinto le conclusioni della ricorrente dirette all’annullamento del regolamento n. 735/2004 per la parte che assoggetta sette categorie di prodotti originari della Repubblica di Polonia alla misura prevista all’art. 3 del regolamento n. 1972/2003 (punti 161-249 della sentenza impugnata), vengono mossi i seguenti addebiti:
— |
violazione del diritto comunitario, cioè interpretazione errata dell’art. 3 del regolamento 1972/2003, interpretazione errata dell’art. 41 dell’Atto di adesione e violazione del principio di gerarchia tra le norme legali a causa della constatazione che l’art. 3 del regolamento n. 1972/2003 era indispensabile per mantenere l’effetto utile dell’art. 4 dello stesso regolamento e poteva essere adottato sul fondamento dell’art. 41 dell’Atto di adesione in quanto deroga alle disposizioni di tale atto; |
— |
violazione dell’art. 253 CE a causa della constatazione che la motivazione della misura transitoria impugnata era sufficiente; |
— |
violazione del principio di libera circolazione delle merci a causa della constatazione che le misure transitorie adottate sul fondamento dell’art. 41 dell’Atto di adesione non sono soggette all’esame della loro conformità all’art. 25 CE; |
— |
violazione del principio di non discriminazione per aver dichiarato oggettivamente giustificato il trattamento differenziato di operatori economici della Repubblica di Polonia rispetto ad operatori di paesi della Comunità a quindici, trattamento consistente nel gravare i prodotti sottoposti il giorno dell’adesione ad un regime sospensivo, che si fossero trovati in libera pratica prima dell’adesione della Repubblica di Polonia, al prelievo di un dazio all’importazione erga omnes, mentre erano esenti da tale prelievo quegli stessi prodotti i quali fossero in libera pratica prima dell’adesione nella Comunità a quindici per i quali non si esigeva alcuna restituzione all’esportazione; |
— |
violazione del principio del legittimo affidamento a causa della constatazione che la Comunità non ha originato una situazione che avrebbe potuto far sorgere aspettative giustificate presso gli operatori polacchi. |
(1) GU L 293, pag. 3.
(2) GU L 39, pag. 13.
(3) GU L 114, pag. 13.
(4) GU L 17 del 6.10.1958, pag. 385.
21.11.2009 |
IT |
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C 282/23 |
Impugnazione proposta il 24 agosto 2009 dalla Repubblica di Polonia avverso l’ordinanza del Tribunale di primo grado 10 giugno 2009 (Prima Sezione ampliata), causa T-258/04, Polonia/Commissione
(Causa C-336/09 P)
2009/C 282/40
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: M. Dowgielewicz, agente)
Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee, nonché Repubblica di Cipro.
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare nella sua integralità l’ordinanza del Tribunale di primo grado 10 giugno 2009 (Prima Sezione ampliata), causa T-258/04, Polonia/Commissione; |
— |
annullare gli artt. 5, 6, nn. 1, 2 e 3, 7, n. 1, nonché 8, n. 2, lett. a), del regolamento (CE) della Commissione 14 gennaio 2004, n. 60, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (1); |
— |
condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado nonché dinanzi alla Corte di giustizia; |
— |
statuire sulla presente impugnazione nella Grande Sezione. |
Motivi e principali argomenti
— |
addebito di interpretazione errata del regolamento (CE) del Consiglio n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea (2) nonché del Trattato di adesione a causa della constatazione che il termine per la presentazione del ricorso di annullamento del regolamento n. 60/2004 è iniziato a decorrere il giorno della pubblicazione del medesimo nelle lingue ufficiali della Comunità a quindici e quindi prima della conclusione della pubblicazione nelle lingue ufficiali della Comunità allargata; |
— |
addebito di interpretazione errata dell’art. 230, quarto comma, CE, a causa della constatazione che la Repubblica di Polonia avrebbe potuto effettivamente presentare il ricorso di annullamento del regolamento n. 60/2004 prima dell’adesione all’Unione europea, agendo in qualità di persona giuridica sul fondamento di tale disposizione; |
— |
violazione del principio di una Comunità di diritto e del principio dell’effettiva tutela giurisdizionale, poiché la Repubblica di Polonia è stata privata del diritto di sottoporre al controllo giurisdizionale la legalità del regolamento n. 60/2004, nonostante tale regolamento fosse stato indirizzato alla Repubblica di Polonia quale Stato membro; |
— |
violazione del principio di solidarietà e del principio di buona fede poiché la Repubblica di Polonia è stata privata del diritto di sottoporre al controllo giurisdizionale la legalità di un atto che modifica le condizioni di adesione della Repubblica di Polonia all’Unione europea e viola l’equilibrio dei diritti e degli obblighi risultanti dall’appartenenza alla Comunità; |
— |
violazione delle regole di procedura nel procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado per non aver dibattuto degli argomenti della Repubblica di Polonia concernenti la violazione del principio di solidarietà e del principio di buona fede nonché per l’insufficienza di motivazione dell’ordinanza impugnata. |
(1) GU L 9, pag. 8.
(2) GU L 17 del 6.10.1958, pag. 385.
21.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 282/23 |
Impugnazione proposta il 20 agosto 2009 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 17 giugno 2009, causa T-498/04, Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-337/09 P)
2009/C 282/41
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, G. Berrisch, Rechtsanwalt e G. Wolf, Rechtsanwalt)
Altre parti nel procedimento: Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd, Commissione delle Comunità europee, Association des Utilisateurs et Distributeurs de l’AgroChimie Européenne (Audace)
Conclusioni della ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 17 giugno 2009; |
— |
emettere una sentenza definitiva sulla controversia respingendo integralmente il ricorso introduttivo; |
— |
in subordine, rinviare la causa al TPG; |
— |
in ogni caso, condannare la ricorrente in primo grado alle spese del procedimento di impugnazione e di quello dinanzi al Tribunale di primo grado. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente afferma che il Tribunale di primo grado:
1) |
ha commesso un errore di diritto, in quanto ha considerato come una condizione unica, rendendo in tal modo superflua la seconda di esse, le due condizioni di cui all’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento (CE) del Consiglio n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), segnatamente i requisiti secondo cui una domanda per ottenere lo status di impresa operante in economia di mercato («SEM») deve contenere prove sufficienti in ordine al fatto che le decisioni elencate in tale disposizione siano state «prese in risposta a tendenze del mercato che rispecchiano condizioni di domanda e di offerta» e siano state prese «senza significative interferenze statali»; |
2) |
ha commesso un errore di diritto, avendo interpretato il termine «significative», all’interno dell’espressione «significative interferenze statali» utilizzata nell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base, come riferito alle considerazioni o ai motivi sottostanti all’interferenza statale, nel senso cioè che occorra valutare se quest’ultima sia stata dettata da considerazioni meramente commerciali o da considerazioni proprie dei pubblici poteri, mentre una simile interpretazione non trova fondamento nel tenore letterale di tale disposizione; |
3) |
ha commesso un errore di diritto, poiché ha in concreto invertito l’onere della prova, avendo richiesto al Consiglio, nel caso di diniego del SEM ad una società controllata dallo Stato, di accertare che le decisioni societarie di cui all’art. 2, n. 7, lett. c) fossero influenzate da considerazioni proprie dei pubblici poteri anziché da considerazioni commerciali; |
4) |
ha commesso un errore di diritto, dal momento che ha ritenuto che il Consiglio fosse incorso in un errore manifesto di valutazione nell’affermare che lo Stato aveva esercitato un significativo controllo sulla ricorrente in primo grado riguardo alla fissazione dei prezzi all’esportazione dei prodotti in questione, in quanto in primo luogo esso aveva conferito alla China Chamber of Commerce Metals, Minerals & Chemical Importers and Exporters («CCCMC») il potere di determinare un prezzo minimo, di effettuare verifiche e di vietare le esportazioni che non rispettassero tali prezzi; e in secondo luogo, esso aveva imposto il prezzo minimo vietando operazioni di esportazione che non avessero ricevuto il visto della CCCMC. In particolare, il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto, poiché ha ritenuto che il Consiglio avrebbe dovuto mettere in discussione il carattere probante o sufficiente degli elementi addotti dalla ricorrente in primo grado, secondo i quali il sistema istituito dalla CCCMC e sostenuto dalle autorità doganali cinesi non aveva effettivamente limitato la possibilità degli esportatori di fissare in maniera indipendente i prezzi all’esportazione; |
5) |
ha commesso un errore di diritto, poiché ha affermato che, tenuto conto di tutti gli altri rilievi, il Consiglio era incorso in un errore manifesto nel negare alla ricorrente di primo grado il SEM. |
(1) GU L 56, pag. 1.
21.11.2009 |
IT |
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C 282/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Austria) il 24 agosto 2009 — Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH
(Causa C-338/09)
2009/C 282/42
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Unabhängiger Verwaltungssenat Wien
Parti
Ricorrente: Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH
Convenuto: Magistrat der Stadt Wien
Questioni pregiudiziali
1) |
Se sia compatibile con la libertà di stabilimento e con la libera prestazione dei servizi ai sensi degli artt. 49 e segg. del Trattato CE e con il diritto europeo della concorrenza ai sensi degli artt. 81 e segg. del Trattato CE, il fatto che una disposizione nazionale, per il rilascio della concessione avente ad oggetto la gestione di un servizio di linea, e dunque l’istituzione di un mezzo di trasporto pubblico collettivo, attraverso il quale fermate prefissate vengono regolarmente disimpegnate in conformità di un orario di percorrenza, preveda, quale requisito per la concessione:
|
2) |
Se sia compatibile con la libertà di stabilimento e con la libera prestazione dei servizi ai sensi degli artt. 49 e segg. del Trattato CE e con il diritto europeo della concorrenza ai sensi degli artt. 81 e segg. del Trattato CE, il fatto che una disposizione nazionale, per il rilascio della concessione avente ad oggetto la gestione di un servizio di linea, e dunque l’istituzione di un mezzo di trasporto pubblico collettivo, attraverso il quale fermate prefissate vengono regolarmente disimpegnate in conformità di un orario di percorrenza, preveda che la concessione debba essere negata qualora, nel caso di avvio del trasporto sulla linea richiesta, i profitti di un’impresa concorrente che percorre un itinerario identico in tutto o in parte, vengano ridotti a causa di questo servizio in maniera tale che il mantenimento di tale tragitto gestito dall’impresa concorrente non è più economicamente redditizio. |
21.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 282/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 24 agosto 2009 — Skoma-Lux sro/Celní ředitelství Olomouc
(Causa C-339/09)
2009/C 282/43
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Nejvyšší správní soud
Parti
Ricorrente: Skoma-Lux sro
Convenuta: Celní ředitelství Olomouc
Questioni pregiudiziali
Se le merci contrassegnate come “vino rosso da dessert Kagor VK”, contenute in bottiglie da 0,75 litri, aventi un contenuto alcolometrico volumico pari a 15,8 % — 16,1 %, cui sono stati aggiunti zucchero di barbabietola e alcol di mais durante la lavorazione — sostanze non provenienti da uve fresche — debbano essere classificate alla voce 2204 o alla voce 2206 della nomenclatura combinata della tariffa doganale.
21.11.2009 |
IT |
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C 282/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof ‘s-Gravenhage (Paesi Bassi) il 28 agosto 2009 — Staat der Nederlanden/Denkavit Nederland b.v. e altri
(Causa C-346/09)
2009/C 282/44
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Gerechtshof ‘s-Gravenhage
Parti
Ricorrente |
: |
Staat der Nederlanden |
||||||||
Convenuti |
: |
|
Questioni pregiudiziali
Se il diritto comunitario, e segnatamente la direttiva 90/425/CEE (1), la decisione 94/381/CE (2) e la decisione 2000/766/CE (3), debba essere interpretato nel senso che esso osta ad un divieto nazionale, come quello fissato dall’art. 2 del regolamento provvisorio, che, per contrastare l’ESB, vieta di produrre e di commerciare proteine animali trasformate destinate all’alimentazione di animali da allevamento, se siffatto divieto nazionale
— |
è entrato in vigore già il 15 dicembre 2000 (e quindi prima della decisione 2000/766/CE) e |
— |
in via provvisoria (sino alla decisione [2001/9/CE] (4) del 29 dicembre 2000) è stato applicato anche alla farina di pesce e al fosfato dicalcico. |
(1) Direttiva del Consiglio 26 giugno 1990, 90/425/CE, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224, pag. 29).
(2) Decisione della Commissione 27 giugno 1994, 94/381/CE, concernente misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteina derivata da mammiferi (GU L 172, pag. 23).
(3) Decisione del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/766/CE, relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e la somministrazione di proteine animali nell'alimentazione degli animali (GU L 306, pag. 32).
(4) Decisione della Commissione 29 dicembre 2000, 2001/9/CE, in merito a misure di controllo necessarie per l'attuazione della decisione 2000/766/CE del Consiglio concernente certe misure di protezione relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e alla somministrazione di proteine animali (GU 2001, L 2, pag. 32).
21.11.2009 |
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C 282/26 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bezirksgericht Linz (Austria) il 31 agosto 2009 — Procedimento penale a carico di Jochen Dickinger e Franz Ömer
(Causa C-347/09)
2009/C 282/45
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bezirksgericht Linz
Imputati nella causa principale
Jochen Dickinger e Franz Ömer
Questioni pregiudiziali
1) |
|
2) |
Se le libertà fondamentali garantite dal Trattato CE, in particolare la libera prestazione di servizi ai sensi dell’art. 49 CE, debbano essere interpretate nel senso che, fatta salva la competenza in materia penale spettante in linea di principio agli Stati membri, anche le disposizioni penali di uno Stato membro devono essere valutate alla luce del diritto comunitario se sono atte ad impedire o ostacolare l’esercizio di una libertà fondamentale. |
3) |
|
4) |
|
21.11.2009 |
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C 282/27 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Oberverwaltungsgericht del Land Nordrhein-Westfalen, Münster (Germania) il 31 agosto 2009 — Pietro Infusino/Sindaco della città di Remscheid
(Causa C-348/09)
2009/C 282/46
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberverwaltungsgericht del Land Nordrhein-Westfalen, Münster
Parti
Ricorrente: Pietro Infusino
Resistente: Sindaco della città di Remscheid
Questione pregiudiziale
Se nella nozione di motivi imperativi di pubblica sicurezza di cui all’art. 28, n. 3, della direttiva 29 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, 2004/38/CE (1), relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE rientrino solo le minacce per la pubblica sicurezza interna ed esterna dello Stato, intesa come la sussistenza dello Stato stesso con le sue istituzioni ed i principali servizi pubblici da esso assolti, la sopravvivenza della popolazione e le relazioni esterne nonché la convivenza pacifica dei popoli.
(1) GU L 158, pag. 77.
21.11.2009 |
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C 282/27 |
Impugnazione proposta il 2 settembre 2009 dalla ThyssenKrupp Nirosta AG, già ThyssenKrupp Stainless AG, avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 1o luglio 2009, causa T-24/07, ThyssenKrupp Stainless AG/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-352/09 P)
2009/C 282/47
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: ThyssenKrupp Nirosta AG, già ThyssenKrupp Stainless AG (rappresentanti: avv.ti M. Klusmann e S. Thomas, Rechtsanwälte)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
1) |
annullare in toto la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 1o luglio 2009, causa T-24/07, ThyssenKrupp Stainless AG/Commissione; |
2) |
in subordine, rinviare la causa al Tribunale di primo grado perché statuisca nuovamente; |
3) |
in via di ulteriore subordine, ridurre in misura adeguata la sanzione inflitta alla ricorrente dall’art. 2 della decisione impugnata della Commissione 20 dicembre 2006; |
4) |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Oggetto della presente impugnazione è la sentenza del Tribunale di primo grado, con cui è stato respinto il ricorso della ricorrente diretto all’annullamento della decisione della Commissione (in prosieguo: la «convenuta») 20 dicembre 2006, in un procedimento ai sensi dell’art. 65 CA. Il procedimento in questione concerne un’infrazione alla normativa antitrust nell’ambito del mercato dei prodotti d’acciaio, secondo quanto accertato dalla convenuta, terminata nel gennaio 1998. L’infrazione ricadeva nell’ambito di applicazione dell’art. 65 CA.
A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce cinque motivi.
Con il suo primo motivo la ricorrente deduce la violazione del principio nulla poena sine lege, dell’art. 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 (in prosieguo: «art. 23 del regolamento n. 1/2003») e degli artt. 5 CE, 7, n. 1, CE e 83 CE nonché la violazione dei poteri sovrani degli Stati firmatari del Trattato CECA, nella parte in cui il Tribunale ha confermato il fondamento normativo — consistente nel combinato disposto degli artt. 65, n. 1, CA e 23 del regolamento n. 1/2003 — adottato dalla convenuta. Una volta scaduto il Trattato CECA l’art. 65, n. 1, CA non costituirebbe una valida norma sanzionatoria. Pertanto, la convenuta avrebbe agito sine lege. L’imposizione di una sanzione non potrebbe nemmeno fondarsi in via complementare sull’art. 23 del regolamento n. 1/2003. Secondo la ripartizione di competenze prevista dal Trattato, questa norma consentirebbe unicamente di sanzionare infrazioni alle norme giuridiche della Comunità europea, non alle norme giuridiche della Comunità europea del carbone e dell’acciaio.
Con il suo secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dei principi della res iudicata e nulla poena sine lege nonché un’erronea applicazione dell’art. 23 del regolamento n. 1/2003, nella parte in cui il Tribunale ha confermato la tesi della convenuta secondo la quale sarebbe stato consentito di attribuire alla ricorrente la responsabilità dell’infrazione commessa dalla Thyssen Stahl AG al posto di quest’ultima. La Thyssen Stahl AG esisterebbe ancora come società solvente e la convenuta avrebbe perciò potuto agire nei suoi confronti. In tal senso avrebbe anche statuito la Corte nella sua sentenza del 2005, cause riunite C-65/02 P e C-73/02 P, relativa alla iniziale decisione della convenuta del 1998. Se anche la Corte nella sua sentenza avesse ammesso un trasferimento sostanziale della responsabilità alla ricorrente, tale dichiarazione non avrebbe forza di giudicato nel presente procedimento, avendo quest’ultimo ad oggetto una nuova decisione della convenuta. La ricorrente non potrebbe essere poi in alcun modo responsabile dell’operato della Thyssen per effetto della sua dichiarazione con cui sarebbe stato espresso, con effetti meramente dichiarativi, il trasferimento di responsabilità sotto il profilo civilistico, poiché una dichiarazione rilasciata da un’impresa non potrebbe in nessun caso comportare un passaggio dell’obbligo di rispondere delle ammende.
Con il suo terzo motivo la ricorrente deduce la violazione del principio della certezza del diritto. Dal fondamento normativo della sanzione, l’art. 23 del regolamento n. 1/2003, confermato dal Tribunale, non risulterebbe con sufficiente chiarezza né inequivocabilmente che esso riguardi anche violazioni dell’art. 65, n. 1, CA. Inoltre, non esisterebbe una definizione legale, sufficiente chiara ed inequivocabile, né delle condizioni di applicabilità né delle conseguenze giuridiche del concetto di «assunzione di responsabilità tramite dichiarazione», impiegato dalla convenuta e dal Tribunale.
Con il suo quarto motivo la ricorrente contesta una violazione delle regole di prescrizione. Dato che alla ricorrente dovrebbero essere applicate unicamente le ammende conseguenti ad una violazione di cui la Thyssen Stahl AG era originariamente responsabile, sarebbe necessario fare riferimento alla posizione della Thyssen Stahl AG anche relativamente alla prescrizione. Non avendo quest’ultima impugnato la prima decisione della convenuta, rispetto ad essa non ci sarebbe stata alcuna sospensione della prescrizione. Perciò la prescrizione sarebbe ormai maturata, così che resterebbe esclusa anche una responsabilità indiretta della ricorrente per la Thyssen Stahl AG.
Il quinto motivo concerne una violazione dei principi del calcolo delle ammende. Il Tribunale avrebbe errato nel negare una riduzione dell’ammenda benché la convenuta avesse ammesso nel presente procedimento tutti i fatti considerati dalla Commissione come violazione dell’art. 65, n. 1, CA. Una ricompensa di tale collaborazione non avrebbe potuto essere negata sulla base del rilievo che la ricorrente avrebbe contestato l’applicazione dell’art. 65, n. 1, CA, per ragioni di diritto, nonché il trasferimento ad essa della responsabilità della Thyssen Stahl AG, sempre sulla base di ragioni di diritto. Il fatto di dedurre l’inammissibilità di talune valutazioni giuridiche non ridurrebbe il valore della collaborazione, dovendo le questioni di diritto essere sempre esaminate d’ufficio e, a prescindere dalle ammissioni delle parti, l’amministrazione non potrebbe mai adottare decisioni contra legem.
21.11.2009 |
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C 282/28 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 3 settembre 2009 — Gaston Schul B.V./Staatssecretaris van Financiën
(Causa C-354/09)
2009/C 282/48
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: Gaston Schul B.V.
Convenuto: Staatssecretaris van Financiën
Questione pregiudiziale
Se in caso di contabilizzazione a posteriori, ai sensi dell’art. 220 Codice doganale comunitario (1), si debba presumere che la condizione, di cui all’art. 33, parte iniziale, di detto codice, secondo cui i dazi all’importazione non fanno parte del valore in dogana, sia soddisfatta qualora il venditore e il compratore delle merci in questione abbiano convenuto la condizione di consegna «delivery duties paid» e ciò sia indicato nella dichiarazione doganale, anche laddove essi, nella fissazione del prezzo della transazione abbiano presunto — erroneamente — che sull’importazione delle merci nella Comunità non fossero dovuti dazi all’importazione e di conseguenza non sia stato indicato un importo a titolo di dazi doganali sulla fattura e nella dichiarazione doganale, o all’atto della stessa.
(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag 1).
21.11.2009 |
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C 282/29 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obersten Gerichtshof (Austria) il 4 settembre 2009 — Pensionsversicherungsanstalt/Dr. Christine Kleist
(Causa C-356/09)
2009/C 282/49
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Obersten Gerichtshof
Parti
Ricorrente: Pensionsversicherungsanstalt
Convenuta: Dr. Christine Kleist
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (1), nella versione di cui alla direttiva 2002/73/CE, debba essere interpretata nel senso che — nel contesto di un regime giuslavoristico in cui la tutela generale dal licenziamento dei lavoratori è improntata alla dipendenza sociale (finanziaria) di questi ultimi dal posto di lavoro — osta alla disposizione di un contratto collettivo che prevede, oltre alla tutela generale dal licenziamento sancita dalla legge, una tutela speciale solo fino al momento in cui solitamente viene fornita una garanzia sociale (finanziaria) mediante erogazione di una pensione di vecchiaia, qualora quest’ultima maturi in tempi diversi per gli uomini e per le donne. |
2) |
Se l’art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva 76/207/CEE, nella versione di cui alla direttiva 2002/73/CE — nel contesto del descritto regime giuslavoristico — osti alla decisione di un datore di lavoro pubblico di licenziare una lavoratrice pochi mesi prima del momento in cui essa benefici di una garanzia attraverso una pensione di anzianità, allo scopo di assumere nuovi lavoratori pronti ad accedere al mercato del lavoro. |
(1) GU L 39, pag. 40.
21.11.2009 |
IT |
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C 282/29 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation (Francia) il 17 settembre 2009 — Josep Penarroja Fa/Procuratore generale presso la Cour d’appel de Paris
(Causa C-372/09)
2009/C 282/50
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de Cassation (Francia)
Parti
Ricorrente: Josep Penarroja Fa
Convenuta: Procuratore generale presso la Cour d’appel de Paris
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’art. 50 CE debba essere interpretato nel senso che può riguardare l’incarico di consulenza conferito, nell’ambito di una controversia pendente dinanzi a giudici nazionali, ad un professionista nominato dal giudice cui è sottoposta tale controversia, nelle condizioni descritte [nella decisione di rinvio]. |
2) |
Se la nozione di partecipazione all’esercizio dei pubblici poteri, di cui all’art. 45, primo comma, CE, debba essere interpretata nel senso che è applicabile ad un incarico di consulenza attribuito da un giudice francese conformemente alle disposizioni dei codici di procedura civile e di procedura penale, della legge 29 giugno 1971, n. 498, e del decreto 23 dicembre 2004, n. 1463. |
3) |
Se gli artt. 43 CE e 49 CE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa, quale quella dettata dalla legge 29 giugno 1971, n. 498, e dal decreto 23 dicembre 2004, n. 1463, come modificati, che subordina l’iscrizione nell’albo dei consulenti giudiziari istituito presso una Corte d’Appello a requisiti di età, di competenza, di moralità e di imparzialità, senza tener conto del fatto che al richiedente l’iscrizione sia già stata riconosciuta la qualità di consulente dai giudici del suo Stato d’origine e senza prevedere altre modalità di accertamento delle sue capacità. |
21.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 282/30 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation (Francia) il 17 settembre 2009 — Josep Penarroja Fa/Procuratore generale presso la Cour de Cassation
(Causa C-373/09)
2009/C 282/51
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de Cassation (Francia)
Parti
Ricorrente: Josep Penarroja Fa
Convenuto: Procuratore generale presso la Cour de Cassation
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’art. 50 CE debba essere interpretato nel senso che può riguardare l’incarico di consulenza conferito, nell’ambito di una controversia pendente dinanzi a giudici nazionali, ad un professionista nominato dal giudice cui è sottoposta tale controversia, nelle condizioni descritte [nella decisione di rinvio]. |
2) |
Se la nozione di partecipazione all’esercizio dei pubblici poteri, di cui all’art. 45, primo comma, CE, debba essere interpretata nel senso che è applicabile all’incarico di consulenza attribuito da un giudice francese conformemente alle disposizioni dei codici di procedura civile e di procedura penale, della legge 29 giugno 1971, n. 498, e del decreto 23 dicembre 2004, n. 1463. |
3) |
Se gli artt. 43 CE e 49 CE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa, quale quella dettata dalla legge 29 giugno 1971, n. 498, e dal decreto 23 dicembre 2004, n. 1463, come modificati, che riserva l’iscrizione nell’Albo nazionale dei consulenti giudiziari e il titolo di consulente autorizzato dalla Corte di Cassazione a professionisti iscritti da almeno tre anni nell’albo istituito presso una Corte d’appello francese. |
4) |
Se l’art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva 2005/36/CE (1) debba essere interpretato nel senso che comprende l’espletamento di incarichi di perizie giudiziarie da parte di consulenti giudiziari autorizzati dalla Corte di Cassazione secondo le modalità previste dalla legge 29 giugno 1971, n. 498, e dal decreto 23 dicembre 2004, n. 1463, come modificati. |
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22).
21.11.2009 |
IT |
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C 282/30 |
Impugnazione proposta il 25 settembre 2009 dalla Melli Bank plc avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 9 luglio 2009, cause riunite T-246/08 e T-332/08: Melli Bank plc/Consiglio dell'Unione europea, sostenuto dalla Repubblica francese, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Commissione delle Comunità europee
(Causa C-380/09 P)
2009/C 282/52
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Melli Bank plc (rappresentanti: S. Gadhia, Solicitor, T. Din, Solicitor, D. Anderson QC, R. Blakeley, Barrister)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Repubblica francese, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza impugnata; |
— |
accogliere le domande nelle cause T-246/08 e T-332/08; |
— |
annullare il n. 4 della tabella B dell’allegato della decisione del Consiglio 2008/475/CE (1), concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, laddove esso si riferisce alla Melli Bank plc; |
— |
se la Corte ritiene che l’art. 7, n. 2, lett. d), del regolamento sia obbligatorio, dichiarare l’inapplicabilità dell’art. 7, n. 2, lett. d), del regolamento del Consiglio 423/2007/CE (2); e |
— |
condannare il Consiglio alle spese di entrambi i gradi del giudizio. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente afferma che il Tribunale di primo grado, nella sentenza contestata, ha commesso errori di diritto sotto vari aspetti, violando in tal modo il diritto comunitario sotto quattro profili principali:
1) |
nell’interpretare scorrettamente l’art. 7, n. 2, lett. d), del regolamento, come disposizione obbligatoria; |
2) |
nel ritenere che l’art. 7, n. 2, lett. d), del regolamento, fosse conforme al principio comunitario di proporzionalità; |
3) |
nella formulazione e nell’applicazione del criterio per determinare se la ricorrente fosse detenuta e controllata dalla capogruppo; e |
4) |
nel concludere che il Consiglio aveva adempiuto l’obbligo di motivare la propria decisione di includere la ricorrente nell’elenco. |
Di conseguenza, la ricorrente chiede che la Corte di giustizia voglia:
1) |
annullare la sentenza contestata; |
2) |
accogliere le domande nelle cause T-246/08 e T-332/08; |
3) |
annullare il n. 4 della tabella B di cui all’allegato della decisione del Consiglio 2008/475/CE, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, laddove esso si riferisce alla Melli Bank plc; |
4) |
ove la Corte dovesse ritenere che l’art. 7, n. 2, lett. d), del regolamento sia obbligatorio, dichiarare l’inapplicabilità dell’art. 7, n. 2, lett. d), del regolamento del Consiglio 423/2007/CE; e |
5) |
condannare il Consiglio alle spese di entrambi i gradi del giudizio. |
(1) Decisione del Consiglio 23 giugno 2008, 2008/475/CE, che attua l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, GU L 163, pag. 29.
(2) Regolamento del Consiglio (CE) 19 aprile 2007, n. 423, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, GU L 103, pag. 1. GU L 335M, pag. 969 (MT).
21.11.2009 |
IT |
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C 282/31 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Corte suprema di cassazione (Italia) il 25 settembre 2009 — Gennaro Curia/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate
(Causa C-381/09)
2009/C 282/53
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti nella causa principale
Ricorrente: Gennaro Curia
Convenuto: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate
Questione pregiudiziale
Se, secondo i principi del diritto comunitario, stabiliti dalla Sesta direttiva, della neutralità dell'IVA e dell'esonero dall'imposta, alle condizioni stabilite dagli Stati membri, delle operazioni di concessione e negoziazione di crediti nonché di gestione di crediti da parte di chi li ha concessi, possano essere assoggettate all'imposta le attività di prestito di usura, costituenti nell'ordinamento nazionale illecito penale, in ordine alle quali sono configurabili, sul piano economico, forme di concorrenza con le corrispondenti attività lecite di concessione di prestiti in denaro, comprese dalla legislazione nazionale nel campo di applicazione dell'IVA, ma dalla stessa legislazione nazionale dichiarate esenti quando possano considerarsi «operazioni di finanziamento».
21.11.2009 |
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C 282/31 |
Ricorso proposto il 6 ottobre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
(Causa C-349/09)
2009/C 282/54
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Alcover San Pedro, B. McArdle, agenti)
Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, avendo omesso di adottare, relativamente a Gibilterra, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 2005, 2005/33/CE, che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (1), nonché avendo omesso di adottare, relativamente a Inghilterrra, Galles, Irlanda del Nord e Scozia, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per recepire tutti gli aspetti «legati al mare» della direttiva, o, in ogni caso, avendo omesso di comunicarle alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù dell’art. 2 di tale direttiva; |
— |
condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine di recepimento della direttiva è scaduto in data 11 agosto 2006.
(1) GU L 191, pag. 59.
21.11.2009 |
IT |
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C 282/32 |
Ordinanza del presidente della Corte 16 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Monomeles Protodikeio Livadeias — Grecia) — Panagiotis Koskovolis, Aikaterini Pappa/Koinotita Kyriakiou Voiotias
(Causa C-467/07) (1)
2009/C 282/55
Lingua processualel il greco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
21.11.2009 |
IT |
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C 282/32 |
Ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte 29 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania
(Causa C-424/08) (1)
2009/C 282/56
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Terza Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
21.11.2009 |
IT |
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C 282/32 |
Ordinanza del presidente della Corte 8 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo
(Causa C-509/08) (1)
2009/C 282/57
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
21.11.2009 |
IT |
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C 282/32 |
Ordinanza del presidente della Corte 1o luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda
(Causa C-521/08) (1)
2009/C 282/58
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
21.11.2009 |
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C 282/33 |
Ordinanza del presidente della Corte 10 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Friedrich Schulze, Jochen Kolenda, Helmar Rendenz/Deutsche Lufthansa AG
(Causa C-529/08) (1)
2009/C 282/59
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
21.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 282/33 |
Ordinanza del presidente della Quinta Sezione della Corte 21 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia
(Causa C-547/08) (1)
2009/C 282/60
Lingua processuale: lo svedese
Il presidente della Quinta Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
21.11.2009 |
IT |
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C 282/33 |
Ordinanza del presidente della Corte 23 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica
(Causa C-5/09) (1)
2009/C 282/61
Lingua processuale: il greco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
21.11.2009 |
IT |
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C 282/33 |
Ordinanza del presidente della Corte 29 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna
(Causa C-114/09) (1)
2009/C 282/62
Lingua processuale:lo spagnolo
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale di primo grado
21.11.2009 |
IT |
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C 282/34 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 30 settembre 2009 — Lior/Commissione e Commissione/Lior
(Cause riunite T-192/01 e T-245/04) (1)
(«Clausola compromissoria - Programmi Thermie e Altener II - Contratti relativi a progetti nell’ambito della promozione delle energie rinnovabili e del risparmio energetico - Ricevibilità - Richiesta di pagamento - Documentazione dei costi - Richiesta di rimborso degli anticipi erogati - Danni ed interessi»)
2009/C 282/63
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente nella causa T-192/01: Lior GEIE (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente V. Marien e J. Choucroun, avvocati, poi V. Marien, avvocato)
Convenuta nella causa T-192/01: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente H. Støvlbæk, agente, assistito da M. Bra, avvocato, poi H. Støvlbæk e M. Konstantinidis, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)
Ricorrente nella causa T-245/04: Commissione delle Comunità europee
Convenuta nella causa T-192/01: Lior GEIE e Lior International NV (Hoeilaart, Belgio) (rappresentante: V. Marien)
Oggetto
Due ricorsi ai sensi dell’art. 238 CE proposti rispettivamente dalla Lior GEIE e dalla Commissione in rapporto a sette contratti conclusi tra la Commissione e la Lior nell’ambito del programma Termie e ad un contratto concluso tra la Commissione e la Lior nell’ambito del programma Altener II.
Dispositivo
1) |
La Lior GEIE è condannata a versare alla Commissione:
|
2) |
La Lior è condannata a versare alla Commissione, per il contratto Agores, EUR 32 800, più interessi a decorrere dal 28 febbraio 2003 fino alla data del completo pagamento, ad un tasso pari a quello applicato nel febbraio 2003 dalla Banca Centrale Europea sulle sue operazioni principali di rifinanziamento in Euro aumentato di un punto e mezzo. |
3) |
Non vi è luogo a statuire sulla richiesta della Commissione, nella causa T-245/04, che la Lior International NV sia condannata in solido al pagamento delle somme dovute dalla Lior. |
4) |
La Lior è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese attinenti al procedimento principale, nelle cause riunite T-192/01 e T-245/04, un quarto delle spese della Commissione attinenti a tale procedimento. |
5) |
La Lior è condannata a sopportare tutte le spese del procedimento sommario, nella causa T-192/01 R. |
6) |
La Commissione sopporterà i tre quarti delle proprie spese attinenti al procedimento principale nella causa T-192/01 e i tre quarti delle proprie spese attinenti al procedimento avviato contro la Lior, nella causa T-245/04. |
7) |
La Commissione sopporterà le proprie spese attinenti al ricorso contro la Lior International, nella causa T-245/04. |
8) |
La Lior International sopporterà le proprie spese. |
21.11.2009 |
IT |
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C 282/35 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 30 settembre 2009 — Hoechst/Commissione
(Causa T-161/05) (1)
(«Concorrenza - Intese - Mercato dell’acido monocloroacetico - Decisione che constata un’infrazione dell’art. 81 CE - Ripartizione del mercato e fissazione dei prezzi - Imputabilità del comportamento illegittimo - Ammende - Proporzionalità - Cooperazione - Circostanze aggravanti - Recidiva - Accesso al fascicolo - Relazione del consigliere uditore - Ordine inibitorio»)
2009/C 282/64
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Hoechst GmbH, già Hoechst AG (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: inizialmente avv.ti M. Klusmann e U. Itzen, successivamente avv.ti M. Klusmann, U. Itzen e S. Thomas)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente A. Bouquet, F. Amato e M. Schneider, successivamente A. Bouquet e M. Kellerbauer, agenti)
Oggetto
In via principale, una domanda di annullamento degli artt. 2 e 3 della decisione della Commissione 19 gennaio 2005, C (2004) 4876 def., concernente un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/E-1/37.773 — AMCA), e, in via subordinata, una domanda di riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente
Dispositivo
1) |
L’importo dell’ammenda inflitta alla Hoechst AG all’art. 2, lett. b), della decisione della Commissione 19 gennaio 2005, C (2004) 4876 def., concernente un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/E-1/37.773 — AMCA), è fissato in EUR 66,627 milioni. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
21.11.2009 |
IT |
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C 282/35 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 30 settembre 2009 — Arkema/Commissione
(Causa T-168/05) (1)
(Concorrenza - Intese - Mercato dell’acido monocloroacetico - Decisione che constata un’infrazione all’art. 81 CE - Ripartizione del mercato e fissazione dei prezzi - Imputabilità del comportamento illegittimo - Principio di individualità delle pene e delle sanzioni - Obbligo di motivazione - Ammende - Proporzionalità - Gravità e durata dell’infrazione - Effetto dissuasivo - Impatto concreto sul mercato - Circostanze attenuanti - Imitazione gregaria - Circostanze aggravanti - Recidiva)
2009/C 282/65
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Arkema SA (Parigi, Francia) (rappresentante: M. Debroux, avvocato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente A. Bouquet e F. Amato, poi A. Bouquet e X. Lewis, agenti)
Oggetto
In via principale, una domanda di annullamento degli artt. 1, lett. d), 2, lett. c), e 4, n. 9, della decisione della Commissione 19 gennaio 2005, C (2004) 4876 def., relativa a un procedimento a norma dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/E-1/37.773 — AMCA), e, in subordine, una domanda di riformulazione dell’art. 2, lett. c) e d), di detta decisione.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Arkema SA è condannata alle spese. |
21.11.2009 |
IT |
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C 282/36 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 30 settembre 2009 — Elf Aquitaine/Commissione
(Causa T-174/05) (1)
(Concorrenza - Intese - Mercato dell’acido monocloroacetico - Decisione che constata un’infrazione all’art. 81 CE - Ripartizione del mercato e fissazione dei prezzi - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione - Imputabilità del comportamento consistente nell’infrazione - Principio di individualità delle pene e delle sanzioni - Principio di legalità delle pene - Presunzione di innocenza - Principio di buona amministrazione - Principio di certezza del diritto - Sviamento di potere - Ammende)
2009/C 282/66
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Elf Aquitaine SA (Courbevoie, Francia) (rappresentanti: É. Morgan de Rivery e É. Friedel, avocats)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente A. Bouquet e F. Amato, successivamente A. Bouquet e X. Lewis, agenti)
Oggetto
In via principale, domanda di annullamento dell’art. 1, lett. d), dell’art. 2, lett. c), dell’art. 3 e dell’art. 4, n. 9, della decisione della Commissione 19 gennaio 2005, C (2004) 4876 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (pratica COMP/E-1/37.773 — AMCA), nonché in subordine domanda di annullamento dell’art. 2, lett. c), della predetta decisione e, in ulteriore subordine, domanda di riforma dell’art. 2, lett. c), della suddetta decisione.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Elf Aquitaine SA è condannata alle spese. |
21.11.2009 |
IT |
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C 282/36 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 30 settembre 2009 — Akzo Nobel e altri/Commissione
(Causa T-175/05) (1)
(«Concorrenza - Intese - Mercato dell’acido monocloracetico - Decisione che constata un’infrazione dell’art. 81 CE - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Ripartizione del mercato e fissazione dei prezzi - Imputabilità del comportamento relativo all’infrazione - Ammende - Obbligo di motivazione - Gravità e durata dell’infrazione - Effetto deterrente»)
2009/C 282/67
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Akzo Nobel NV (Arnhem, Paesi Bassi); Akzo Nobel Nederland BV (Arnhem); Akzo Nobel AB (Stoccolma, Svezia); Akzo Nobel Chemicals BV (Amersfoort, Paesi Bassi); Akzo Nobel Functional Chemicals BV (Amersfoort); Akzo Nobel Base Chemicals AB (Skoghall, Svezia); e Eka Chemicals AB (Bohus, Svezia) (rappresentanti: inizialmente C. Swaak e A. Käyhkö, successivamente C. Swaak e M. van der Woude, avvocati)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente P. Hellström e F. Amato, successivamente A. Bouquet e X. Lewis, agenti)
Oggetto
In via principale, domanda di annullamento della decisione della Commissione 19 gennaio 2005, C (2004) 4876 def., relativa ad un procedimento in base all’art. 81 [CE] e all’art. 53 dell’accordo SEE (pratica COMP/E-1/37.773 — MCAA), e, in subordine, riduzione dell’ammenda inflitta alle ricorrenti.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto |
2) |
L’Akzo Nobel NV, l’Akzo Nobel Nederland BV, l’Akzo Nobel AB, l’Akzo Nobel Chemicals BV, l’Akzo Nobel Functional Chemicals BV, l’Akzo Nobel Base Chemicals AB e l’Eka Chemicals AB sono condannate alle spese. |
21.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 282/37 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 2 ottobre 2009 — Cipro/Commissione
(Cause riunite T-300/05 e T-316/05) (1)
(«Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Misure transitorie da adottare in seguito all’adesione di nuovi Stati membri - Regolamento (CE) n. 651/2005, recante misure transitorie nel settore dello zucchero - Ricorso di annullamento - Termine di ricorso - Dies a quo - Tardività - Modifica di una disposizione di un regolamento - Riapertura dei termini di ricorso contro tale disposizione e contro tutte le disposizioni che formano un insieme con essa - Irricevibilità - Regolamento (CE) n. 832/2005, concernente la determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio - Eccezione di illegittimità - Competenza - Principio di non discriminazione - Legittimo affidamento - Ricorso di annullamento - Proporzionalità - Motivazione - Irretroattività - Collegialità»)
2009/C 282/68
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica di Cipro (rappresentanti: P. Kliridis, K. Lykourgos e A. Pantazi-Lamprou, agenti)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Visaggio e H. Tserepa-Lacombe, poi T. van Rijn e H. Tserepa-Lacombe, agenti)
Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica di Estonia (causa T-316/05) (rappresentante: L. Uibo, agente); e Repubblica di Lettonia (rappresentante: E. Balode-Buraka, agente)
Oggetto
Nella causa T-300/05, domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 28 aprile 2005, n. 651, che modifica il regolamento (CE) n. 60/2004 recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 108, pag. 3) e, nella causa T-316/05, domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 31 maggio 2005, n. 832, concernente la determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (GU L 138, pag. 3)
Dispositivo
1) |
I ricorsi sono respinti. |
2) |
La Repubblica di Cipro è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione. |
3) |
La Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lettonia sopporteranno le proprie spese. |
21.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 282/37 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 2 ottobre 2009 — Estonia/Commissione
(Causa T-324/05) (1)
(«Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Misure transitorie da adottare in seguito all’adesione di nuovi Stati membri - Regolamento (CE) n. 832/2005, che stabilisce misure transitorie nel settore dello zucchero - Ricorso di annullamento - Collegialità - Nozione di “scorte” - Circostanze che hanno determinato la costituzione delle scorte - Motivazione - Buona amministrazione - Buona fede - Non discriminazione - Diritto di proprietà - Proporzionalità»)
2009/C 282/69
Lingua processuale: l’estone
Parti
Ricorrente: Repubblica di Estonia (rappresentante: L. Uibo, agente)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente L. Visaggio ed E. Randvere, poi T. van Rijn, H. Tserepa-Lacombe ed E. Randvere, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Lettonia (rappresentanti: inizialmente E. Balode-Buraka, poi L. Ostrovska e K. Drēviņa, agenti)
Oggetto
Annullamento del regolamento (CE) della Commissione 31 maggio 2005, n. 832, concernente la determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (GU L 138, pag. 3)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Repubblica di Estonia sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione delle Comunità europee. |
3) |
La Repubblica di Lettonia sopporterà le proprie spese. |
21.11.2009 |
IT |
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C 282/38 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 7 ottobre 2009 — Vischim/Commissione
(Causa T-420/05) (1)
(Prodotti fitosanitari - Sostanza attiva clorotalonil - Iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE - Procedimento di valutazione - Direttiva 2005/53/CE - Ricorso di annullamento - Ricorso per carenza - Ricorso per risarcimento danni)
2009/C 282/70
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Vischim Srl (Cesano Maderno) (rappresentanti: avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Doherty e L. Parpala, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento, per quanto attiene all’iscrizione della sostanza attiva clorotalonil, della direttiva della Commissione 16 settembre 2005, 2005/53/CE, recante modifica della direttiva del Consiglio 91/414/CEE per includervi il clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide e tiofanato metile come sostanze attive (GU L 241, pag. 51), una domanda di annullamento del rapporto di riesame del clorotalonil (documento SANCO/4343/2000 def. del 14 febbraio 2005), una domanda di dichiarazione di carenza e una domanda di risarcimento danni
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Vischim Srl è condannata alle spese, comprese quelle attinenti ai procedimenti sommari. |
21.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 282/38 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 6 ottobre 2009 — FAB/Commissione
(Causa T-8/06) (1)
(«Aiuti di Stato - Televisione digitale terrestre - Aiuto concesso dalle autorità tedesche alle emittenti radiotelevisive che utilizzano la rete di televisione digitale terrestre (DVB-T) nella regione di Berlino-Brandeburgo - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero - Ricorso di annullamento - Nozione di aiuto di Stato - Risorse di Stato - Compensazione costituente la contropartita di obblighi del servizio pubblico - Aiuto destinato a promuovere la cultura - Legittimo affidamento»)
2009/C 282/71
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: FAB Fernsehen aus Berlin GmbH (Berlino, Germania) (rappresentante: avv. A. Böken)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. H. van Vliet e K. Gross, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Deutscher Kabelverband eV (Berlino, Germania) (rappresentanti: avv.ti K. Struckmann, C. Arhold e N. Wimmer)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 9 novembre 2005, 2006/513/CE, relativa all’aiuto di Stato al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione a favore dell’introduzione della televisione digitale terrestre (DVB-T) nella regione di Berlino-Brandeburgo (GU 2006, L 200, pag. 14)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La FAB Fernsehen aus Berlin GmbH è condannata alle spese. |
21.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 282/39 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 6 ottobre 2009 — Germania/Commissione
(Causa T-21/06) (1)
(«Aiuti di Stato - Televisione digitale terrestre - Aiuto concesso dalle autorità tedesche alle emittenti radiotelevisive che utilizzano la rete di televisione digitale terrestre (DVB-T) nella regione di Berlino-Brandeburgo - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero - Principi di buona amministrazione e di proporzionalità - Diritti della difesa»)
2009/C 282/72
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: sigg. M. Lumma e C. Schulze-Bahr, agenti, assistiti dall’avv. G. Quardt)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. H. van Vliet e K. Gross, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 9 novembre 2005, 2006/513/CE, relativa all’aiuto di Stato al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione a favore dell’introduzione della televisione digitale terrestre (DVB-T) nella regione di Berlino-Brandeburgo (GU 2006, L 200, pag. 14)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese. |
21.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 282/39 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 6 ottobre 2009 — MABB/Commissione
(Causa T-24/06) (1)
(«Aiuti di Stato - Televisione digitale terrestre - Aiuto concesso dalle autorità tedesche alle emittenti radiotelevisive che utilizzano la rete di televisione digitale terrestre (DVB-T) nella regione di Berlino-Brandeburgo - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero - Ricorso di annullamento - Assenza di pregiudizio individuale - Irricevibilità»)
2009/C 282/73
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Medienanstalt Berlin-Brandenbourg (MABB) (Berlino, Germania) (rappresentanti: inizialmente avv. M. Schütte e sig. B. Immenkamp, solicitor, quindi avv. M. Schütte)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. H. van Vliet e K. Gross, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Deutscher Kabelverband eV (Berlino, Germania) (rappresentanti: avv.ti K. Struckmann, C. Arhold e N. Wimmer)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 9 novembre 2005, 2006/513/CE, relativa all’aiuto di Stato al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione a favore dell’introduzione della televisione digitale terrestre (DVB-T) nella regione di Berlino-Brandeburgo (GU 2006, L 200, pag. 14)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è irricevibile. |
2) |
La Medienanstalt Berlin-Brandenbourg (MABB) è condannata alle spese. |
21.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 282/40 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 30 settembre 2009 — Portogallo/Commissione
(Causa T-183/06) (1)
(«FEAOG - Sezione “garanzia” - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Lino tessile - Efficacia dei controlli»)
2009/C 282/74
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, agente, assistito da C. Botelho Moniz ed E. Maia Cadete, avvocati)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Afonso, L. Parpala e F. Jimeno Fernández, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 28 aprile 2006, 2006/334/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 124, pag. 21)
Dispositivo
1) |
La decisione della Commissione 28 aprile 2006, 2006/334/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», è annullata nella parte in cui esclude tutte le spese eseguite dalla Repubblica portoghese nel settore del lino. |
2) |
La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese. |
21.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 282/40 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 7 ottobre 2009 — Vischim/Commissione
(Causa T-380/06) (1)
(«Prodotti fitosanitari - Sostanza attiva clorotalonil - Modifica dell’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE - Direttiva 2006/76/CE - Retroattività - Mancanza di periodo transitorio - Certezza del diritto - Legittimo affidamento - Principio della parità di trattamento»)
2009/C 282/75
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Vischim Srl (Cesano Maderno) (rappresentanti: C. Mereu e K. Van Maldegem, avvocati)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Parpala e B. Doherty, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento dell’art. 2, secondo comma, della direttiva della Commissione 22 settembre 2006, 2006/76/CE, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la specifica della sostanza attiva clorotalonil (GU L 263, pag. 9)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Vischim Srl è condannata alle spese. |
21.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 282/40 |
Sentenza del Tribunale di primo grado del 5 ottobre 2009 — de Brito Sequeira Carvalho/Commissione e Commissione/de Brito Sequeira Carvalho.
(Cause riunite T-40/07 P e T-62/07 P) (1)
(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Congedi - Congedo di malattia - Messa in congedo d'ufficio per malattia - Proroga del congedo di malattia d’ufficio - Nuovo esame medico preliminare - Competenza del Tribunale della funzione pubblica - Modifica dell'oggetto della lite)
2009/C 282/76
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: José António de Brito Sequeira Carvalho de Brito (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv. O. Martins) (causa T-40/07 P); e Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Martin, agente, assistito dall’avv. C. Falmagne) (causa T-62/07 P)
Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Martin, agente, assistito dall’avv. C. Falmagne) (causa T-40/07 P); e José António de Brito Sequeira Carvalho (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv. O. Martins) (causa T-62/07 P)
Oggetto
Due impugnazioni contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Terza Sezione) 13 dicembre 2006, causa F-17/05, de Brito Sequeira Carvalho/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-1-149 e II-A-1-577), dirette all’annullamento di tale sentenza
Dispositivo
1) |
L’impugnazione nella causa T-40/07 P è respinta. |
2) |
Nella causa T-40/07 P, il sig. José António de Brito Sequeira Carvalho sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione delle Comunità europee nel contesto del presente procedimento. |
3) |
La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Terza Sezione) 13 dicembre 2006, causa F-17/05, de Brito Sequeira Carvalho/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-1-149 e II-A-1-577), è annullata nella parte in cui ha annullato la decisione 13 luglio 2004 e le decisioni di proroga del congedo di malattia d’ufficio conseguenti alla decisione 22 settembre 2004. |
4) |
Il ricorso proposto dal sig. de Brito Sequeira Carvalho dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nella causa F-17/05 è irricevibile per quanto riguarda la decisione 13 luglio 2004 e le decisioni di proroga del congedo di malattia d’ufficio conseguenti alla decisione 22 settembre 2004. |
5) |
L’impugnazione nella causa T-62/07 P è respinta per il resto. |
6) |
Nella causa T-62/07 P, il sig. de Brito Sequeira Carvalho sopporta la metà delle proprie spese relative sia al procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica sia al presente procedimento. |
7) |
Nella causa T-62/07 P, la Commissione sopporta le proprie spese nonché la metà delle spese del sig. de Brito Sequeira Carvalho relative sia al procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica sia al presente procedimento. |
21.11.2009 |
IT |
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C 282/41 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 30 settembre 2009 — Paesi Bassi/Commissione
(Causa T-55/07) (1)
(«FEAOG - Sezione «Garanzia» - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Sostegno allo sviluppo rurale - Misure transitorie - Nozione di «spese pluriennali» - Art. 4, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2603/1999»)
2009/C 282/77
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: inizialmente H. Sevenster e M. de Grave, in seguito M. de Grave, C. Wissels e M. Noort, agenti)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: T. van Rijn e F. Jimeno Fernández, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 14 dicembre 2006, 2006/932/CE, recante esclusione di alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia» (GU L 355, pag. 96), nella parte che riguarda il Regno dei Paesi Bassi e, più in particolare, la rettifica finanziaria applicata al pagamento richiesto per spese non ammissibili al finanziamento nell'ambito del FEAOG sezione «Garanzia» per l’anno 2002 per l'ammontare di EUR 5,67 milioni.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese. |
21.11.2009 |
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C 282/42 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 30 settembre 2009 — Sison/Consiglio
(Causa T-341/07) (1)
(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo - Posizione comune 2001/931/PESC e regolamento (CE) n. 2580/2001 - Ricorso di annullamento - Adeguamento delle conclusioni - Sindacato giurisdizionale - Motivazione - Condizioni di attuazione di una misura comunitaria di congelamento dei capitali)
2009/C 282/78
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Jose Maria Sison (Utrecht, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti J. Fermon, A. Comte, H. Schultz, D. Gürses et W. Kaleck)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop et E. Finnegan, agenti)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Behzadi Spencer e I. Rao, agenti); Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels, M. de Mol, M. Noort e Y. de Vries, agenti); e Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Aalto e S. Boelaert, agenti)
Oggetto
Per un verso, una domanda d’annullamento parziale della decisione del Consiglio 28 giugno 2007, 2007/445/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga le decisioni 2006/379/CE e 2006/1008/CE (GU L 169, pag. 58) e, per altro verso, una domanda di risarcimento danni
Dispositivo
1) |
La decisione del Consiglio 28 giugno 2007, 2007/445/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga le decisioni 2006/379/CE e 2006/1008/CE, la decisione del Consiglio 20 dicembre 2007, 2007/868/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 e abroga la decisione 2007/445/CE, la decisione del Consiglio 29 aprile 2008, 2008/343/CE, che modifica la decisione 2007/868, la decisione del Consiglio 15 luglio 2008, 2008/583/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e abroga la decisione 2007/868/CE, la decisione del Consiglio 26 gennaio 2009, 2009/62/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e abroga la decisione 2008/583/CE, e il regolamento (CE) del Consiglio 15 giugno 2009, n. 501, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e abroga la decisione 2009/62 sono annullati, nei limiti in cui tali atti riguardano Jose Maria Sison. |
2) |
Le spese sono riservate. |
21.11.2009 |
IT |
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C 282/42 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 30 settembre 2009 — Francia/Commissione
(Causa T-432/07) (1)
(«FEAOG - Sezione «Garanzia» - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Ortofrutta - Condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori»)
2009/C 282/79
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, A.-L. During, agenti)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Clotuche-Duvieusart e F. Jimeno Fernández, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 3 ottobre 2007, 2007/647/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia» (GU L 261, pag. 28), in quanto esclude talune spese effettuate dalla Repubblica francese in favore delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Repubblica francese è condannata alle spese. |
21.11.2009 |
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C 282/43 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 5 ottobre 2009 — Commissione/Roodhuijzen
(Causa T-58/08 P) (1)
(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Sicurezza sociale - Regime comune di assicurazione malattia - Copertura del partner non sposato)
2009/C 282/80
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)
Altra parte nel procedimento: Anton Pieter Roodhuijzen (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. É. Boigelot)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 27 novembre 2007, causa F-122/06, Roodhuijzen/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), e diretta al suo annullamento.
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Anton Pieter Roodhuijzen nell’ambito del presente procedimento. |
21.11.2009 |
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C 282/43 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 30 settembre 2009 — JOOP!/UAMI (!)
(Causa T-75/08) (1)
(«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario figurativo raffigurante un punto esclamativo - Impedimento assoluto alla registrazione - Mancanza di carattere distintivo - Mancanza di carattere distintivo acquisito in seguito all'uso - Art. 7, nn. 1, lett. b) e c), e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, nn. 1, lett. b) e c), e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009]»)
2009/C 282/81
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: JOOP! GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: H. Schmidt-Hollburg, W. Möllering, A. Löhde, H. Leo, A. Witte, T. Frank, A. Theil, H.-P. Rühland, B. Willers e T. Rein, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 26 novembre 2007 (procedimento R 1134/2007-1) riguardante una domanda di registrazione di un segno figurativo come marchio comunitario.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La JOOP! GmbH è condannata alle spese. |
21.11.2009 |
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C 282/43 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 6 ottobre 2009 — Sundholm/Commissione
(Causa T-102/08 P) (1)
(«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Valutazione - Rapporto di evoluzione della carriera redatto in esecuzione di una sentenza del Tribunale - Esercizio di valutazione 2001/2002 - Assenze giustificate - Obbligo di motivazione»)
2009/C 282/82
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Asa Sundholm (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Berscheid, agenti, assistiti dall’avv. B. Wägenbaur)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 13 dicembre 2007, causa F-27/07, Sundholm/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), diretta all'annullamento di tale sentenza
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 13 dicembre 2007, causa F-27/07, Sundholm/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), è annullata. |
2) |
La decisione 2 giugno 2006, con cui il valutatore d’appello ha adottato il rapporto di evoluzione della carriera della sig.ra Asa Sundholm per il periodo 1o luglio 2001 — 31 dicembre 2002, è annullata. |
3) |
Il ricorso proposto in primo grado è respinto quanto al resto. |
4) |
La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nonché del presente grado di giudizio. |
21.11.2009 |
IT |
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C 282/44 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 14 ottobre 2009 — Ferrero/UAMI — Tirol Milch (TiMi KiNDERJOGHURT)
(Causa T-140/08) (1)
(«Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario figurativo TiMi KiNDERJOGHURT - Marchio denominativo anteriore KINDER - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di somiglianza dei segni - Opposizione anteriore - Assenza di autorità di cosa giudicata - Art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, nonché art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, nonché art. 53, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009]»)
2009/C 282/83
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Ferrero SpA (Alba, Italia) (rappresentanti: C. Gielen e F. Jacobacci, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck (Innsbruck, Austria)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 30 gennaio 2008 (procedimento R 682/2007-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Ferrero SpA e la Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Ferrero SpA è condannata alle spese. |
21.11.2009 |
IT |
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C 282/44 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 13 ottobre 2009 — Deutsche Rockwool Mineralwoll/UAMI — Redrock Construction (REDROCK)
(Causa T-146/08) (1)
(«Marchio comunitario - Procedimento d’opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo REDROCK - Marchio nazionale denominativo anteriore Rock - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»)
2009/C 282/84
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG (Gladbeck, Germania) (rappresentante: S. Beckmann, avocat)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: K. Dvořáková e O. Montalto, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Redrock Construction s.r.o. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: D. Krofta, avocat)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 18 febbraio 2008 (procedimento R 506/2007-4) relativo ad un procedimento d’opposizione tra la Deutsche Rockwool Mineralwoll Gmbh & Co. OHG e la Redrock Construction s.r.o.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG sopporterà le proprie spese e tre quarti delle spese sostenute dalla Redrock Construction s.r.o. |
3) |
L’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) sopporterà le proprie spese e un quarto delle spese della Redrock Construction s.r.o. |
21.11.2009 |
IT |
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C 282/45 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 30 settembre 2009 — JOOP!/UAMI
(Causa T-191/08) (1)
(«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario figurativo che rappresenta un punto esclamativo in un rettangolo - Impedimento assoluto alla registrazione - Mancanza di carattere distintivo - Mancanza carattere distintivo acquisito in seguito all'uso - Art. 7, n. 1, lett. b) e c), e n. 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [diventato art. 7, n. 1, lett. b) e c), e n. 3, del regolamento (CE) n. 207/2009»)
2009/C 282/85
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: JOOP! GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: H. Schmidt-Hollburg, W. Möllering, A. Löhde, H. Leo, A. Witte, T. Frank, A. Theil, H.-P. Rühland, B. Willers et T. Rein, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 6 marzo 2008 (procedimento R 1822/2007-1) relativa ad una domanda di registrazione di un segno figurativo come marchio comunitario
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La JOOP! GmbH è condannata alle spese. |
21.11.2009 |
IT |
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C 282/45 |
Sentenza del Tribunale di primo grado del 30 settembre 2009 — Skareby/Commissione
(Causa T-193/08 P) (1)
(«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Valutazione - Rapporto di evoluzione della carriera - Esercizio di valutazione 2004 - Fissazione degli obiettivi e comunicazione dei criteri di valutazione»)
2009/C 282/86
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Carina Skareby (Louvain, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Berscheid e K. Hermann)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 6 marzo 2008, causa F-46/06, Skareby/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta) e diretta all’annullamento di tale sentenza
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 6 marzo 2008, causa F-46/06, Skareby/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta) è annullata nella misura in cui il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il motivo relativo alla mancanza di previa fissazione degli obiettivi, di previa comunicazione dei criteri di valutazione e della descrizione del posto della sig.ra Carina Skareby. |
2) |
La decisione 31 agosto 2005 con la quale si stabilisce il rapporto di evoluzione della carriera della sig.ra Skareby per il periodo 1o gennaio–31 dicembre 2004 è annullata nella parte relativa al punto 6.1, intitolato «Rendimento». |
3) |
Il ricorso proposto dinanzi al Tribunale della funzione pubblica con il numero di ruolo F-46/06 è respinto quanto al resto. |
4) |
La Commissione delle Comunità europee è condannata a sopportare tutte le spese relative al presente procedimento e a quello dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. |
21.11.2009 |
IT |
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C 282/46 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 14 ottobre 2009 — Bank Melli Iran/Consiglio
(Causa T-390/08) (1)
(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive assunte nei confronti della Repubblica islamica d’Iran per impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Ricorso d’annullamento - Controllo giurisdizionale - Sviamento di potere - Parità di trattamento - Proporzionalità - Diritto di proprietà - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Obbligo di motivazione - Competenza della Comunità»)
2009/C 282/87
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Bank Melli Iran (Teheran, Iran) (rappresentante: L. Defalque, avocat)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop, E. Finnegan e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: V. Jackson, agente, assistito da S. Lee, barrister); Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, L. Butel e E. Belliard, agenti); e Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Aalto e E. Cujo, agenti)
Oggetto
Annullamento del punto 4, sezione B, dell’allegato della decisione del Consiglio 23 giugno 2008, 2008/475/CE, che attua l’art. 7, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 19 aprile 2007, n. 423, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 163, pag. 29) nella parte in cui riguarda la Bank Melli Iran e le sue succursali
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Bank Melli Iran sopporterà, oltre alle proprie spese, anche le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario. |
3) |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Repubblica francese e la Commissione delle Comunità europee sopporteranno le loro spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario. |
21.11.2009 |
IT |
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C 282/46 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 24 settembre 2009 — SBS TV e SBS Danish Television/Commissione
(Causa T-12/05) (1)
(«Aiuti di Stato - Ricapitalizzazione di un radiodiffusore di servizio pubblico a seguito di una prima decisione che disponeva il recupero degli aiuti di Stato incompatibili - Decisione di non sollevare obiezioni - Annullamento della prima decisione - Non luogo a statuire»)
2009/C 282/88
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: SBS TV A/S, già TV Danmark A/S (Skovlunde, Danimarca); e SBS Danish Television Ltd, già Kanal 5 Denmark Ltd (Hounslow, Middlesex, Regno Unito) (rappresentanti: inzialmente D. Vandermeersch, T. Müller-Ibold, K. Nordlander e H. Peytz, poi D. Vandermeersch, H. Peytz e K.-U. Karl, avocats)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: N. Khan e M. Niejahr, agents)
Interveniente a sostegno dei ricorrenti: Viasat Broadcasting UK Ltd (West Drayton, Middlesex, Regno Unito) (rappresentanti: S. Hjelmborg e M. Honoré, avocats)
Intervenienti a sostegno delle convenuta: Regno di Danimarca (rappresentanti: J. Molde, agent, assistito da P. Biering, K. Lundgaard Hansen, avocats); e TV 2/Danmark A/S (Odense, Danimarca) (rappresentanti: O. Koktvedgaard e M. Thorninger, avocats)
Oggetto
Domanda d’annulamento della decisione della Commissione 6 ottobre 2004, C (2004) 3632 def., relativa alla ricapitalizzazione di TV 2/Danmark A/S.
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso. |
2) |
Ciascuna parte sopporta le proprie spese. |
21.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 282/47 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 24 settembre 2009 — Viasat Broadcasting UK/Commissione
(Causa T-16/05) (1)
(«Aiuti di Stato - Ricapitalizzazione di un'emittente di servizio pubblico in seguito a una prima decisione con cui è stato ordinato il recupero di aiuti di Stato incompatibili - Decisione di non sollevare obiezioni - Annullamento della prima decisione - Non luogo a statuire»)
2009/C 282/89
Lingua processuale: il danese
Parti
Ricorrente: Viasat Broadcasting UK Ltd (West Drayton, Middlesex, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti S. Hjelmborg e M. Honoré)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlbæk e M. Niejahr, agenti)
Intervenienti a sostegno della ricorrente: SBS TV A/S, già TV Danmark A/S (Skovlunde, Danimarca); e SBS Danish Television Ltd, già Kanal 5 Denmark Ltd (Hounslow, Middlesex, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente avv.ti D. Vandermeersch, K.-U. Karl, K. Nordlander e H. Peytz, in seguito avv.ti D. Vandermeersch, K.-U. Karl e H. Peytz)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentanti: J. Molde, agente, assistito dagli avv.ti P. Biering e K. Lundgaard Hansen); e TV 2/Danmark A/S (Odense, Danimarca) (rappresentanti: avv.ti O. Koktvedgaard e M. Thorninger)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 6 ottobre 2004, C (2004) 3632 def., relativa alla ricapitalizzazione della TV 2/Danmark A/S
Dispositivo
1) |
Non occorre più statuire sul presente ricorso. |
2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
21.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 282/47 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 5 ottobre 2009 — Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen/Commissione
(Causa T-2/08) (1)
(«Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Mancanza di interesse individuale - Irricevibilità»)
2009/C 282/90
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv. ti A. Rosenfeld e G.-B. Lehr)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Gross e B. Martenczuk, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 23 ottobre 2007, 2008/708/CE, relativa all'aiuto di Stato C 34/06 (ex N 29/05 ed ex CP 13/04), che la Repubblica federale di Germania intende concedere per l'introduzione della televisione digitale terrestre (DVB-T) nel Land della Renania settentrionale-Vestfalia (GU 2008, L 236, pag. 10)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
Il Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione delle Comunità europee. |
3) |
La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 64 dell’8 marzo 2008.
21.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 282/48 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado del 28 settembre 2009 — Marcuccio/Commissione
(Causa T-46/08 P) (1)
(«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Richiesta di informazioni sugli effetti personali spediti dalla sede di servizio al luogo di residenza - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato»)
2009/C 282/91
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: avv. G. Cipressa)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro)
Oggetto
Ricorso di impugnazione diretto all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 6 dicembre 2007, causa F-40/06, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
Il signor Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione nel corso del presente giudizio. |
21.11.2009 |
IT |
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C 282/48 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 30 settembre 2009 — Ivanov/Commissione
(Causa T-166/08) (1)
(«Responsabilità extracontrattuale - Agenti locali per l’assistenza amministrativa e tecnica - Rigetto della candidatura - Competenza del Tribunale - Preclusione del ricorso per annullamento - Violazione sufficientemente qualificata di una disposizione giuridica che attribuisce diritti ai singoli - Atto del Mediatore europeo - Ricorso in parte irricevibile e in parte manifestamente infondato sotto il profilo giuridico»)
2009/C 282/92
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Vladimir Ivanov (Boulogne-Billancourt, Francia) (rappresentante: F. Rollinger, avocat)
Convenuta: Commissione (rappresentanti: J. Curral e B. Eggers, agenti)
Oggetto
Ricorso diretto al risarcimento del danno che il ricorrente afferma di aver subito a causa della decisione della Commissione che rifiutava di assumerlo come agente locale per l’assistenza amministrativa e tecnica presso la delegazione della Commissione a Sofia (Bulgaria)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Vladimir Ivanov è condannato alle spese. |
21.11.2009 |
IT |
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C 282/48 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 30 settembre 2009 — Impala/Commissione
(Causa T-229/08) (1)
(Concorrenza - Concentrazione - Impresa comune Sony BMG - Annullamento da parte del Tribunale della decisione iniziale - Nuova decisione che dichiara l’operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire)
2009/C 282/93
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Independent Music Publishers and Labels Association (Impala, associazione internazionale) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Crosby, J. Golding, solicitors e avv. I. Wekstein)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: X. Lewis, F. Arbault e K. Mojzesowicz, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Sony Corporation of America (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: N. Levy, barrister, e avv.ti R. Snelders e T. Graf); e Bertelsmann AG (Gütersloh, Germania) (rappresentanti: P. Chappatte, J. Boyce e A. Lyle-Smythe, solicitors)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 3 ottobre 2007, C(2007)4507, che dichiara compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell’accordo SEE un’operazione di concentrazione diretta alla creazione di un’impresa comune che raggruppa le attività della Sony Corporation of America e della Bertelsmann AG nel settore della musica registrata (Caso COMP/M.3333 — Sony/BMG), adottata in seguito all’annullamento, con sentenza del Tribunale 13 luglio 2006, causa T-464/04, Impala/Commissione (Racc. pag. II-2289), della decisione della Commissione 19 luglio 2004, 2005/188/CE, che dichiara un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell’accordo SEE (Caso n. COMP/M.3333 — SONY/BMG) (GU 2005, L 62, pag. 30)
Dispositivo
1) |
Non occorre più statuire sul presente ricorso. |
2) |
La Independent Music Publishers and Labels Association (Impala, associazione internazionale) sopporterà le proprie spese e quelle della Commissione delle Comunità europee. |
3) |
La Bertelsmann AG e la Sony Corporatione of America sopporteranno le proprie spese. |
21.11.2009 |
IT |
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C 282/49 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 9 settembre 2009 — Wrigley/UAMI — Mejerigaarden (POLAR ICE)
(Causa T-256/08) (1)
(«Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell'opposizione - Non luogo a statuire»)
2009/C 282/94
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Wm. Wrigley Jr. Company (Chicago, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti M. Kinkeldey, S. Schäffler e A. Bognár)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: W. Verburg, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Mejerigaarden Holding A/S (Thisted, Danimarca) (rappresentante: avv. A. Ellermann Holmbom)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 15 aprile 2008 (procedimento R 845/2006-2) relativa ad un procedimento di opposizione tra la Mejerigaarden Holding A/S e la Wm. Wrigley Jr. Company
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
2) |
La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal convenuto. |
3) |
L'interveniente sopporterà le proprie spese. |
21.11.2009 |
IT |
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C 282/49 |
Ricorso proposto il 4 settembre 2009 — mtronix/UAMI — Growth Finance (mtronix)
(Causa T-353/09)
2009/C 282/95
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: mtronix OHG (Berlino, Germania) (rappresentante: avv. M. Schnetzer)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Growth Finance AG
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione impugnata della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 23 giugno 2009, nel ricorso d’impugnazione R 1557/2007-4; |
— |
Modificare la decisione impugnata nel senso che l’opposizione presentata dalla Growth Finance AG non sia accolta ovvero sia respinta, che sia considerata ammissibile la domanda di registrazione n. 4 193 661 per servizi della classe 9 e che a tale registrazione si dia effetto sulla base di detta domanda; |
— |
Condannare l’interveniente alle spese, incluse quelle maturate durante il procedimento di ricorso; |
— |
Condannare, eventualmente, l’UAMI alle spese, incluse quelle maturate durante il procedimento di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo “mtronix” per prodotti delle classi 9 e 10 (domanda n. 4 193 661)
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Growth Finance AG
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo “Montronix” per prodotti e servizi delle classi 7, 9 e 42 (marchio comunitario n. 2 762 862), essendo tuttavia l’opposizione diretta contro la registrazione per prodotti della classe 9
Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: parziale accoglimento del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto non sussisterebbe rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
21.11.2009 |
IT |
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C 282/50 |
Ricorso proposto il 14 settembre 2009 — Reber Holding/UAMI — Wedl & Hofmann (Walzer Traum)
(Causa T-355/09)
2009/C 282/96
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Reber Holding GmbH & Co. KG (Bad Reichenhall, Germania) (rappresentanti: avv.ti O. Spuhler e M. Geitz)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Wedl & Hofmann GmbH (Mils/Hall in Tirol, Austria)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno 9 luglio 2009, nel ricorso d’impugnazione R 623/2008-4; |
— |
Condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Wedl & Hofmann GmbH
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «Walzer Traum» per prodotti delle classi 21 e 30 (domanda n. 4 593 752)
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo tedesco «Walzertraum» per prodotti della classe 30 ( n. 1 092 615), essendo l’opposizione diretta soltanto avverso la registrazione di prodotti della classe 30
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto dell’opposizione
Motivi dedotti: Violazione dell’art. 42, n. 2, prima frase, del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), nonché del principio generale della parità di trattamento in rapporto all’interpretazione del presupposto relativo al serio utilizzo del marchio in conflitto
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
21.11.2009 |
IT |
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C 282/50 |
Ricorso proposto il 18 settembre 2009 — E.ON Ruhrgas e E.ON/Commissione
(Causa T-360/09)
2009/C 282/97
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: E.ON Ruhrgas AG (Essen, Germania), E.ON AG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Wiedemann e T. Klose)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni delle ricorrenti
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
in via subordinata, ridurre, in misura adeguata, l'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti nella decisione impugnata; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti contestano la decisione della Commissione 8 luglio 2009, C(2009) 5355 def., nel caso COMP/39.401 — E.ON/GDF. Nella decisione impugnata è stata inflitta un’ammenda alle ricorrenti e ad un’altra impresa per violazione dell’art. 81, n. 1, CE, poiché esse avrebbero partecipato ad un accordo e a pratiche concordate nel settore del gas naturale.
A sostegno del ricorso le ricorrenti deducono sei motivi.
In primo luogo, esse contestano l’applicabilità dell’art. 81, n. 1, CE, poiché gli accordi censurati dalla Commissione non violerebbero il divieto di intese. A tale riguardo esse sostengono, in particolare, che si tratterebbe di accordi accessori leciti per la costituzione dell’impresa comune MEGAL.
In secondo luogo, le ricorrenti affermano, in via subordinata, che la valutazione della Commissione relativa alla durata della violazione sarebbe inficiata da un errore di diritto. Al riguardo esse fanno valere che gli accordi censurati avrebbero avuto termine già poco dopo l’inizio della liberalizzazione, e, in ogni caso, al momento dell’accordo formale di annullamento del 13 agosto 2004.
In terzo luogo, le ricorrenti si dolgono di una discriminazione rispetto ai destinatari delle decisioni parallele della Commissione del 26 ottobre 2004 nei casi GDF/ENI e GDF/Enel. In tale contesto esse rilevano che la Commissione, in questi casi, avrebbe rinunciato all’imposizione di ammende adducendo la liberalizzazione intervenuta proprio di recente, e, inoltre, che essa avrebbe dovuto farlo anche nella fattispecie poiché i casi in questione sarebbero paragonabili o identici in tutti i parametri essenziali.
In quarto luogo, le ricorrenti sostengono che gli asseriti accordi del 1975 sono già prescritti, poiché essi si sarebbero conclusi oltre cinque anni prima delle verifiche da parte della Commissione.
In quinto luogo le ricorrenti lamentano l’erroneità del calcolo dell’ammenda.
Infine, si afferma che la Commissione avrebbe violato i principi in materia di imputabilità delle violazioni delle regole di concorrenza, poiché la E.ON AG non sarebbe responsabile, né direttamente né indirettamente, delle asserite infrazioni della E.ON Ruhrgas AG.
21.11.2009 |
IT |
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C 282/51 |
Ricorso proposto il 16 settembre 2009 — Centraal bureau voor de statistiek/Commissione
(Causa T-361/09)
2009/C 282/98
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Centraal bureau voor de statistiek (l’Aia, Paesi Bassi) (rappresentante: R. van den Tweel, advocaat)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la decisione della Commissione 7 luglio 2009, ESTAT/E-1/ME/ykl/eb D(2009) 10188, relativa al pagamento definitivo della partecipazione alle spese sostenute per l’indagine struttura 2005 per un importo pari a EUR 546 818,77; |
— |
in subordine, condannare la Commissione a versare posticipatamente l’importo di EUR 38 295,55, aumentato dei relativi interessi a partire dal quarantacinquesimo giorno dopo la data della decisione 9 luglio 2009 fino al giorno dell’effettivo pagamento; |
— |
in entrambi i casi, condannare la Commissione alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente è del parere che la decisione impugnata sia in contrasto con il regolamento (CEE) del Consiglio 29 febbraio 1988, n. 571, relativo all’organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel periodo 1988/1997 (GU L 56, pag. 1, come modificato), con l’accordo concluso fra il ricorrente stesso e la Commissione relativamente alla partecipazione della Comunità ai costi delle verifiche per l’indagine struttura 2005 nei Paesi Bassi (contratto numero: 62102.2005.001-2005.055), e con il principio di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di motivazione, perlomeno in quanto la decisione stabilisce scorrettamente il rimborso preteso dal ricorrente.
Con il suo primo motivo il ricorrente afferma che la Commissione ha a torto rifiutato di concedergli un rimborso ai sensi dell’art. 14, n. 1 del regolamento n. 571/88, richiedendogli invece di presentare documentazione più precisa quale base delle spese sostenute e non solamente della quantità di aziende censite. Poiché l’art. 14 del regolamento in parola stabilisce espressamente un rimborso fisso per azienda censita fino ad un importo massimo per indagine di EUR 700 000, una diversa interpretazione violerebbe inoltre i principi di tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto.
Con il secondo motivo il ricorrente fa valere che l’art. II.14.3 dell’accordo fra il ricorrente stesso e la Commissione non è applicabile alle spese fatturate dal Ministero dell’agricoltura. La Commissione ha a torto omesso di prendere pienamente in considerazione dette fatture quali costi diretti ammissibili ed effettivamente sostenuti, e quantomeno non ha motivato a sufficienza la sua decisione.
Infine il ricorrente deduce in subordine che, qualora l’art. II.14.3 dell’accordo fosse in realtà applicabile, i costi ammissibili sarebbero allora stati calcolati in modo incomprensibile, sulla base di un’errata motivazione, se non del tutto senza di essa, dal momento che la Commissione scorrettamente include le ore indirettamente produttive nel calcolo della tariffa oraria applicabile. Le motivazioni addotte dalla Commissione non appaiono chiaramente e inequivocabilmente nella decisione impugnata, cosicché quest’ultima risulta in ogni caso in contrasto con il principio di motivazione.
21.11.2009 |
IT |
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C 282/52 |
Impugnazione proposta il 21 settembre 2009 da Giorgio Lebedef avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 7 luglio 2009, causa F-39/08, Lebedef/Commissione
(Causa T-364/09 P)
2009/C 282/99
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Lussemburgo) (rappresentante: F. Frabetti, avocat)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la decisione del TFP 7 luglio 2009 nella causa F-39/08, Giorgio LEBEDEF, residente in Neie Wee, 4, L-1670, Senningerberg, Lussemburgo, funzionario della Commissione europea, assistito e rappresentato dall’avv. Frédéric FRABETTI, 5, rue Jean Bertels, L-1230 Lussemburgo, avvocato presso la Corte, nel cui studio ha eletto domicilio, contro la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai suoi agenti, con domicilio eletto a Lussemburgo, convenuta, avente ad oggetto una domanda d’annullamento delle decisioni 29.5.2007, 20.6.2007, 28.6.2007, 6.7.2007 nonché le due decisioni 26.7.2007 e la decisione 2.8.2007, riguardanti la deduzione di 32 giorni di congedo del ricorrente per l’anno 2007; |
— |
Accogliere le conclusioni formulate dal ricorrente in primo grado; |
— |
In subordine, rinviare la causa al Tribunale della funzione pubblica; |
— |
Pronunciarsi sulle spese condannando la Commissione europea alle stesse. |
Motivi e principali argomenti
Con la presente impugnazione il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale delle funzione pubblica (TFP) 7 luglio 2009, nella causa F-39/08, Lebedef/Commission, che respinge il ricorso con cui il ricorrente aveva chiesto l’annullamento di una serie di decisioni riguardanti la deduzione di 32 giorni del suo congedo annuale per l’anno 2007.
A sostegno del proprio ricorso il ricorrente deduce nove motivi, basati:
— |
Sulla violazione dell’art. 1, sesto comma, dell’allegato II dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee riguardante, tra l’altro, la composizione e le modalità di funzionamento del comitato del personale, nonché dell’art. 1, n. 2, dell’accordo-quadro che disciplina le relazioni tra la Commissione e le organizzazioni sindacali e professionali; |
— |
sull’erronea interpretazione e applicazione del concetto di «libertà sindacale» di cui all’art. 24 ter dello Statuto; |
— |
sulla violazione del punto III. c riguardante il «tempo parziale medico» della decisione della Commissione 28 aprile 2004, recante disposizioni d’applicazione in materia di assenza per malattia e più specificatamente il punto secondo cui «i giorni di congedo eventualmente presi devono contabilizzarsi come giornate intere»; |
— |
sulla mancata considerazione dello stato di salute del ricorrente; |
— |
sull’erronea interpretazione e applicazione delle nozioni di «partecipazione alla rappresentanza del personale», «distacco sindacale» e «missione sindacale»; |
— |
sullo snaturamento e sulla deformazione dei fatti e delle affermazioni del ricorrente, nonché sull’inesattezza sostanziale delle constatazioni del TFP per quanto riguarda le registrazioni di «assenze irregolari» in SysPer2; |
— |
su un errore di diritto commesso dal TFP interpretando la nozione di «assenza» come definita dagli artt. 57, 59 e 60 dello Statuto; |
— |
su un errore di diritto commesso dal TFP nell’applicare l’art. 60 dello Statuto; e |
— |
su una carenza di motivazione riguardo a talune valutazioni svolte dal TFP e messe in discussione nell’ambito dei primi otto motivi. |
21.11.2009 |
IT |
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C 282/53 |
Ricorso proposto il 17 settembre 2009 — Insula/Commissione
(Causa T-366/09)
2009/C 282/100
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Conseil scientifique international pour le développement des îles (Insula) (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti J.-D. Simonet e P. Marsal)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
— |
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato; |
— |
dichiarare che la domanda della Commissione diretta a ottenere la restituzione di una somma di EUR 114 996,82 è infondata e, conseguentemente, condannare la Commissione all'emissione di una nota di accredito per un importo di EUR 114 996,82; |
— |
dichiarare che la domanda della Commissione diretta a ottenere la restituzione di una somma di EUR 253 617,08 è parzialmente fondata e, conseguentemente, condannare la Commissione all'emissione di una nota di accredito per un importo di EUR 174 044,85; |
— |
condannare la Commissione al risarcimento dei danni per un importo pari a EUR 146 261,06; |
— |
in subordine, dichiarare che la ricorrente ha diritto a un’indennità compensativa di EUR 573 273,42; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, basato su una clausola compromissoria, il ricorrente chiede al Tribunale di accertare che le note di addebito — con cui la Commissione esige, a seguito di una relazione di verifica contabile dell’OLAF, il recupero degli anticipi versati al ricorrente — non sono conformi alle clausole di vari contratti stipulati nel contesto di progetti rientranti nell'ambito del programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione sull’Energia, l’Ambiente e lo Sviluppo sostenibile, nonché del programma ALTENER II.
I motivi ed i principali argomenti dedotti dal ricorrente sono sostanzialmente identici a quelli dedotti nell'ambito della causa T-246/09, Insula/Commissione (1).
21.11.2009 |
IT |
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C 282/53 |
Impugnazione proposta il 23 settembre 2009 da Roberto Sevenier avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 8 luglio 2009, causa F-62/08, Sevenier/Commissione
(Causa T-368/09 P)
2009/C 282/101
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Roberto Sevenier (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti E. Boigelot e L. Defalque)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare l’ordinanza impugnata emessa l’8 luglio 2009 dalla Terza Sezione del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea nella causa F-62/08, Sevenier/Commissione, e notificata al ricorrente il 13 luglio 2009; |
— |
concedere al ricorrente il beneficio delle conclusioni che ha presentato dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea; |
— |
condannare la convenuta alle spese di entrambi i gradi di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
Con la presente impugnazione il ricorrente chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 8 luglio 2009, emessa nella causa F-62/08, Sevenier/Commissione, con la quale quest’ultimo ha dichiarato manifestamente irricevibile il ricorso del ricorrente diretto all’annullamento di una decisione della Commissione 24 settembre 2007, in quanto rigetta la domanda del ricorrente intesa, da un lato, alla ritrattazione della sua richiesta di dimissioni del 19 ottobre 1983 e, dall’altro, alla convocazione della commissione d’invalidità.
A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente deduce a titolo principale un motivo unico relativo ad un errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica nell’interpretazione della nozione di atto meramente confermativo, in quanto quest’ultimo avrebbe qualificato la decisione esplicita, intervenuta successivamente al rigetto implicito della domanda del ricorrente, come atto meramente confermativo, nonostante il fatto che la decisione esplicita accogliesse parzialmente la domanda formulata dal ricorrente.
In subordine, il ricorrente sostiene che il Tribunale della funzione pubblica ha snaturato e disatteso gli atti di causa ed è venuto meno all’obbligo di motivazione nel dichiarare che nessuna circostanza particolare caratteristica della fattispecie giustificava la mancata applicazione da parte del Tribunale della funzione pubblica della giurisprudenza costante in materia di atto meramente confermativo.
21.11.2009 |
IT |
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C 282/54 |
Ricorso proposto il 18 settembre 2009 — GDF Suez/Commissione
(Causa T-370/09)
2009/C 282/102
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: GDF Suez (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti J.-P. Gunther e C. Breuvart)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare, totalmente o in parte, l’art. 1 della decisione in quanto imputa a GDF Suez la responsabilità di aver violato le disposizioni dell’art. 81, n. 1, CE partecipando a un accordo e a pratiche concordate nel settore del gas naturale, e ciò dal 1o gennaio 1980 (almeno) al 30 settembre 2005, quanto all’infrazione commessa in Germania, e dal 10 agosto 2000 (almeno) al 30 settembre 2005, quanto all’infrazione commessa in Francia; di conseguenza, annullare anche l’art. 3 della decisione, là dove ingiunge alla GDF Suez di porre fine alle infrazioni indicate all’art. 1 ovvero a quelle aventi un oggetto o un effetto identico o simile; |
— |
in subordine, annullare o ridurre sostanzialmente l’importo dell’ammenda inflitta a GDF Suez all’art. 2 della decisione; |
— |
condannare la Commissione alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso GDF Suez chiede, in via principale, l’annullamento totale o parziale della decisione della Commissione europea 8 luglio 2009, C(2009) 5355 def., relativa a un procedimento a norma dell’art. 81 CE (caso COMP/39.401 — E.ON/GDF), concernente un accordo e pratiche concordate nel settore del gas naturale. In subordine, la ricorrente chiede l’annullamento o, in via di ulteriore subordine, la riduzione dell’ammenda che le è stata inflitta con detta decisione.
A sostegno della richiesta di annullamento della decisione dedotta in via principale la ricorrente solleva quattro motivi vertenti, rispettivamente, su:
— |
una violazione dell’art. 81 CE, delle regole in tema di amministrazione della prova e dell’obbligo di motivazione relativamente all’esistenza di un accordo e/o di una pratica concordata tra GDF Suez e E.ON/E.ON Ruhrgas prima dell’agosto 2000, in ragione:
|
— |
una violazione dell’art. 81 CE, delle regole di amministrazione della prova e dell’obbligo di motivazione relativamente all’esistenza di un accordo e/o di una pratica concordata tra GDF Suez e E.ON/E.ON Ruhrgas dopo agosto 2000, in ragione:
|
— |
un difetto manifesto di elementi probatori relativamente all’esistenza di un accordo e/o di una pratica concordata diretti a restringere l’utilizzazione in Francia da parte di E.ON/E.ON Ruhrgas del gas trasportato attraverso il gasdotto MEGAL, in ragione:
|
— |
errori di fatto e di diritto nell’applicazione dell’art. 81 CE relativamente all’esistenza di un accordo e/o di una pratica concordata tra GDF Suez e E.ON/E.ON. Ruhrgas dopo agosto 2004. |
A sostegno della domanda di annullamento dell’ammenda dedotta in via subordinata la ricorrente solleva un unico motivo vertente su una violazione dei principi di parità di trattamento, di proporzionalità e di irretroattività.
A sostegno della domanda di riduzione dell'ammenda in via di ulteriore subordine la ricorrente solleva sei motivi vertenti, rispettivamente:
— |
sul fatto che l’infrazione allegata concernerete i mercati del gas in Francia non sarebbe stata sufficientemente dimostrata in diritto e che la decisione impugnata sarebbe viziata da difetto di motivazione sul punto; |
— |
sulla violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità in quanto un’ammenda identica è stata inflitta a GDF Suez e E.ON/E.ON Ruhrgas; |
— |
su una valutazione erronea della durata dell’infrazione; |
— |
su una valutazione erronea della gravità dell’infrazione; |
— |
su una valutazione erronea della necessità di applicare un diritto d’ingresso del 15 % a GDF Suez; e |
— |
su una valutazione erronea delle circostanze attenuanti. |
21.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 282/55 |
Ricorso proposto il 24 settembre 2009 — Retractable Technologies/UAMI — Abbott Laboratories (RT)
(Causa T-371/09)
2009/C 282/103
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Retractable Technologies, Inc. (Little Elm, Texas, Stati Uniti) (rappresentante: avv. K. Dröge)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Abbott Laboratories (Abbott Park IL, Stati Uniti)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 24 luglio 2009, procedimento R 1234/2008-4; |
— |
condannare l’UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «RT» per prodotti della classe 10 (domanda n. 4 129 037)
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Abbott Laboratories
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo spagnolo «RTH» per prodotti della classe 10
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto tra i segni in conflitto non sussisterebbe alcun rischio di confusione.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
21.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 282/55 |
Ricorso proposto il 21 settembre 2009 — Visti Beheer/UAMI — Meister (GOLD MEISTER)
(Causa T-372/09)
2009/C 282/104
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Visti Beheer BV (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. A. Herbertz)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Meister + Co. AG (Wollerau, Svizzera)
Conclusioni della ricorrente
— |
Modificare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno 26 giugno 2009 (procedimento R 1465/2008-1) nel senso di annullare la decisione dell’UAMI nel procedimento di opposizione (B 1 134 651) e di accogliere la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 5 243 209 per i prodotti in questione; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «GOLD MEISTER», per prodotti e servizi delle classi 3, 14, 16, 35, 37, 40 e 42 (domanda di registrazione n. 5 243 209).
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Meister + Co. AG.
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo tedesco n. 39 534 716 e il marchio comunitario n. 2 607 737«MEISTER», per prodotti della classe 14; l’opposizione era diretta solamente contro la registrazione per prodotti di questa classe.
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
21.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 282/56 |
Ricorso proposto il 25 settembre 2009 — El Corte Inglés/UAMI — Pucci International (Emidio Tucci)/UAMI
(Causa T-373/09)
2009/C 282/105
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv. J. Rivas Zurdo)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Emilio Pucci International BV (Amsterdam, Paesi Bassi)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare della decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 18 giugno 2009, procedimenti riuniti 770/2008-2 e 826/2008-2, in quanto, accogliendo parzialmente i ricorsi della richiedente e della opponente, oppone diniego alla registrazione del marchio comunitario 3 679 591 per le classi 3, 18, 24, 25 e per «Materiale per pulizia; paglia di ferro», nella classe 21. |
— |
Registrare il marchio comunitario n. 3 679 591«EMIDIO TUCCI» nella sua interezza. |
— |
Condannare alle spese del giudizio le controparti che si oppongano al presente ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: La società ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «EMIDIO TUCCI» (richiesta di registrazione n. 3 679 594), con caratteri di scrittura manuale, per prodotti e servizi appartenenti alle classi 1-45.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: EMILIO PUCCI INTERNATIONAL B.V.
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: Marchio comunitario figurativo «EMILIO PUCCI» n. 203570 (classi 18 e 24), marchi denominativi italiani n. 769250 (classi 3, 14, 18, 21, 24, 25 e 33) e n. 274991 (classi 9, 12, 18, 20, 26, 27 e 34) e marchio figurativo italiano n. 275894 (classi 14, 18, 24 e 25).
Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento parziale della opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: Accoglimento parziale dei ricorsi proposti dal richiedente e dall’opponente.
Motivi dedotti: Erronea interpretazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), e n. 5 del Regolamento n. 207/2009.
21.11.2009 |
IT |
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C 282/57 |
Ricorso proposto il 28 settembre 2009 — Lorenz Shoe Group/UAMI — Fuzhou Fuan Leather Plastics Clothing Making (Ganeder)
(Causa T-374/09)
2009/C 282/106
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Lorenz Shoe Group AG (Taufkirchen, Austria) (rappresentante: avv.to M. Douglas)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fuzhou Fuan Leather Plastics Clothing Making Co. Ltd (Fujian, Repubblica popolare cinese)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso 16 luglio 2009 nel procedimento R 1289/2008-1; |
— |
condannare l'UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Fuzhou Fuan Leather Plastics Clothing Making Co. Ltd
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Ganeder» per prodotti delle classi 14, 18 e 25 (domanda n. 5 108 774)
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente (già shoe fashion group LORENZ AG)
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «Ganter» per prodotti della classe 25 (marchio comunitario n. 469 262), con la precisazione che l'opposizione è diretta soltanto contro la registrazione dei prodotti di tale classe
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b, del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), atteso che sussisterebbe rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
21.11.2009 |
IT |
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C 282/57 |
Ricorso proposto il 25 settembre 2009 — Glenton España/UAMI — Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA)
(Causa T-376/09)
2009/C 282/107
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Glenton España, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti E. Armijo Chávarri e A. Castán Pérez-Gómez)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: The Polo/Lauren Company L.P. (New York, Stati Uniti)
Conclusioni della ricorrente
— |
Accogliere il ricorso; |
— |
riformare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 18 giugno 2009, procedimento R 594/2008-2; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «POLO SANTA MARIA», per prodotti e servizi delle classi 18, 25, 36, 41 e 43
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio figurativo del Benelux «rappresentazione di una sagoma di un giocatore di polo», per prodotti delle classi 18 e 25
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione per tutti i prodotti contestati
Decisione della commissione di ricorso: parziale annullamento della decisione impugnata
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che vi fosse rischio di confusione tra i marchi in questione
21.11.2009 |
IT |
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C 282/58 |
Ricorso proposto il 29 settembre 2009 — Mövenpick-Holding/UAMI (PASSIONATELY SWISS)
(Causa T-377/09)
2009/C 282/108
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Mövenpick — Holding AG (rappresentante: avv. M. Taxhet)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
— |
Modificare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno 23 luglio 2009 e pubblicare la domanda di registrazione del marchio PASSIONATELY SWISS (domanda di registrazione n. 6 701 031); |
— |
in subordine, dichiarare che l’art. 7, n. 1, lett. b) e c), e n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94 non osta alla registrazione del marchio, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno 23 luglio 2009 e rinviare la causa alla commissione di ricorso; |
— |
in subordine, modificare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno 23 luglio 2009 e pubblicare il marchio PASSIONATELY SWISS (domanda di registrazione n. 6 701 031) unitamente alle dichiarazioni della ricorrente di impegnarsi a non invocare diritti esclusivi sull’elemento SWISS del marchio summenzionato; |
— |
in subordine, dichiarare che l’art. 7, n. 1, lett. b) e c), e n. 2, del regolamento n. 40/94 non osta alla registrazione del marchio unitamente alla dichiarazione della ricorrente di impegnarsi a non invocare diritti esclusivi sull’elemento SWISS del marchio summenzionato, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno 23 luglio 2009 e rinviare la causa alla commissione di ricorso; |
— |
condannare l’UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «PASSIONATELY SWISS», per prodotti e servizi delle classi 16, 35, 41, 43 e 44 (domanda di registrazione n. 6 701 031).
Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 207/2009 (1).
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
21.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 282/58 |
Ricorso proposto il 30 settembre 2009 — SPAR/UAMI — SPA Group Europe (SPA GROUP)
(Causa T-378/09)
2009/C 282/109
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: SPAR Handelsgesellschaft mbH (Schenefeld, Germania) (rappresentanti: avv.ti R. Kaase e J.-C. Plate)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: SPA Group Europe Ltd & Co. KG (Norimberga, Germania)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 16 luglio 2009, procedimento R 123/2008-1, perché contrastante con l’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1); |
— |
Condannare il convenuto alla spese, incluse le spese relative ai procedimenti dinanzi alla divisione di opposizione ed alla commissione di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: SPA Group Europe Ltd. & Co. KG
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo “SPA GROUP” per prodotti e servizi delle classi 16, 35, 41 e 44 (domanda n. 4 038 171)
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: marchio figurativo tedesco “SPAR” per prodotti e servizi delle classi 1-36 e 38-41 (n. 30 108 039.9) e marchio figurativo tedesco “SPAR” per servizi delle classi 35, 36 e 39 (n. 30 404 087.8)
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: Violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in quanto sussisterebbe rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).
21.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 282/59 |
Ricorso presentato il 24 settembre 2009 — Italia/Commissione
(Causa T-379/09)
2009/C 282/110
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: F. Arena, avvocato dello Stato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la Decisione della Commissione C (2009) 5497 del 13 luglio 2009 relativa ai regimi di aiuti di Stato n. C 6/2004 (ex NN. 70/01) e C 5/2005 (ex NN 71/04) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore dei serricoltori (esenzione dalle accise sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre). |
— |
Condannare la Commissione delle Comunità europee al pagamento delle spese del giudizio. |
Motivi e principali argomenti
Il Governo italiano ha impugnato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee la decisione della Commissione C(2009) 5497 del 13.7.2009 relativa al regime di aiuti di Stato n. C 6/2004 (ex NN 70/01) e C 5/2005 (ex NN 71/04) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore dei serricoltori (esenzione dalle accise sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre).
L’impugnazione si fonda su cinque motivi.
Con il primo motivo, la ricorrente ritiene la decisione impugnata viziata da violazione dell’art. 87, par. 1o, Trattato CE, in quanto le disposizioni legislative, ritenute aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune, non possiederebbero la caratteristica della selettività, e ciò sia in ragione della possibilità per qualunque operatore del settore agricolo di beneficiare delle aliquote agevolate dell’accisa sul gasolio destinato al riscaldamento delle serre, sia in virtù della sostanziale diversità tra le coltivazioni in serre e le coltivazioni a cielo aperto, nelle quali il costo di produzione rappresentato dal gasolio per il riscaldamento non esiste.
Con il secondo motivo, la ricorrente, denunciando la violazione dell’art. 87, 1o paragrafo, Trattato CE, deduce anche l’insussistenza di qualunque distorsione della concorrenza causata dalle previsioni legislative in questione. Richiama, a sostegno della propria tesi, anche gli orientamenti comunitari per il settore agricolo e forestale 2007-2013, i quali, al punto, 167, espressamente affermano che le esenzioni totali o parziali dall’imposta sui carburanti destinati ad attività agricola primaria non sono tali da creare distorsioni della concorrenza in ragione della scala ridotta delle strutture delle aziende agricole dell’Unione europea
Con il terzo motivo viene denunciata una carenza di motivazione sempre in relazione alla affermata distorsione della concorrenza.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 8 della direttiva 92/81/CE (1), 15 della direttiva 2003/96/CE (2), nonché degli artt. 33, 36 e 87 del Trattato CE. Si fa valere in particolare che le esenzioni erano espressamente autorizzate dalle direttive menzionate e che, in ogni caso, la verifica della compatibilità con il diritto comunitario va eseguita tenendo presente, non solo, le regole sulla concorrenza, ma anche e soprattutto le disposizioni sulla politica agricola comune. Si sostiene a questo riguardo che la politica agricola comune è destinata a prevalere sulle regole di concorrenza. Ne risulterebbe che le misure contestate in linea con gli scopi enunciati dall’art. 33 del Trattato, non vi sarebbe alcun margine per poter far prevalere l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato.
Con il quinto ed ultimo motivo la ricorrente denuncia il vizio di violazione dell’art. 87, par. 3o, Trattato CE, ritenendo, comunque, applicabile la deroga di cui alla citata norma con specifico riferimento all’applicabilità della deroga per ragioni di tutela ambientale richiamata al punto 3.5. degli orientamenti comunitari per gli aiuti nel settore agricolo del 2000.
(1) Direttiva 92/81/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU 316, del 31.10.1992, pag. 12).
(2) Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283, del 31.10.2003, p. 51).
21.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 282/60 |
Ricorso presentato il 24 settembre 2009 — Bianchin/UAMI — Grotto (GASOLINE)
(Causa T-380/09)
2009/C 282/111
Lingua di deposito del ricorso: l’italiano
Parti
Ricorrente: Luciano Bianchin (Asolo, Italia) (rappresentante: G. Massa e P. Massa, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Grotto SpA (Chiuppano, Italia)
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la decisione del 13.07.2009 per i motivi tutti di cui in narrativa e condannare l'UAMI alla refusione delle spese. |
— |
Ordinare l'acquisizione dei fascicoli di cui ai procedimenti n. B 630410, n. 000002087/C, n. R1455/2008-2. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato che ha costituito oggetto di una domanda di nullità: Marchio verbale “GASOLINE” (richiesta di registrazione n. 2 901 064) per prodotti nella classe 9.
Titolare del marchio comunitario: Il ricorrente.
Parte che richiede la nullità del marchio comunitario: GROTTO S.p.A.
Diritto di marchio di colui che richiede la nullità: Marchio figurativo italiano che comporta l’elemento verbale “GAS (keep it simple)” (registrazioni n. 959 343 e 876 729), per, inter alia, prodotti nella classe 9, e marchio figurativo comunitario che comporta l’elemento verbale “GAS” (n. 2 867 463), per prodotti nella classe 9.
Decisione della divisione di annullamento: Accoglimento della domanda e dichiarazione di nullità del marchio comunitario considerato.
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: Assoluta inadeguatezza degli articoli 8, par. 1, lett. b), e 52, par. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009.
21.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 282/60 |
Ricorso proposto il 28 settembre 2009 — Fuller & Thaler Asset Management/UAMI (BEHAVIOURAL INDEX)
(Causa T-383/09)
2009/C 282/112
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Fuller & Thaler Asset Management, Inc. (San Mateo, Stati Uniti) (rappresentante: S. Malynicz, barrister)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 11 giugno 2009, procedimento R 138/2009-1; e |
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condannare il convenuto a sopportare le proprie spese e quelle della ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «BEHAVIOURAL INDEX», per prodotti e servizi delle classi 9 e 36
Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di marchio comunitario
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso, in primo luogo, ha erroneamente valutato il significato e la sintassi del marchio, nonché la sua idoneità o meno a descrivere in maniera immediata e diretta i prodotti e servizi in questione; in secondo luogo, essa non ha esaminato d’ufficio fatti che dimostrerebbero che il marchio comunitario in questione è descrittivo per il pubblico pertinente, pur avendo correttamente ritenuto che il pubblico pertinente sia specializzato; e in terzo luogo, essa non ha tenuto conto dell’interesse pubblico sottostante a tale impedimento alla registrazione e non si è pronunciata in ordine alla prova dell’esistenza, presso il settore specializzato pertinente, di una ragionevole probabilità che altri operatori economici in quel settore potrebbero in futuro essere intenzionati a servirsi del marchio comunitario de quo.
21.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 282/61 |
Ricorso proposto il 2 ottobre 2009 — Annco/UAMI — Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT)
(Causa T-385/09)
2009/C 282/113
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Annco, Inc. (New York, Stati Uniti) (rappresentante: avv. G. Triet)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Freche et fils associés SARL (Parigi, Francia)
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare fondato il ricorso; |
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 1o luglio 2009, procedimento R 1485/2008-1; |
— |
modificare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 1o luglio 2009, procedimento R 1485/2008-1, a favore della registrazione del marchio comunitario di cui trattasi per le classi 18 e 25, in aggiunta alla classe 35; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio “ANN TAYLOR LOFT”, per prodotti e servizi delle classi 18, 25 e 35
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione francese del marchio “LOFT” per prodotti appartenenti alle classi 18 e 25
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che esistesse un rischio di confusione tra i marchi interessati; violazione dell’art. 75 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso si è erroneamente basata su prove e motivi sui quali la ricorrente non ha potuto prendere posizione.
21.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 282/61 |
Ricorso proposto il 5 ottobre 2009 — Grúas Abril Asistencia/Commissione
(Causa T-386/09)
2009/C 282/114
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Grúas Abril Asistencia, SL (Alicante, Spagna) (rappresentante: R. L. García García, abogado)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
— |
Che il Tribunale di primo grado dichiari che il rigetto da parte delle autorità della concorrenza e dei giudici spagnoli della denuncia presentata dalla ricorrente, GRÚAS ABRIL ASISTENCIA, viola e lede gli artt. 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea; |
— |
Che, pertanto, la Commissione delle Comunità europee, la quale ha stilato l’accordo impugnato [Accordo della Commissione europea, D.G. Concorrenza. Mercati –Servizi Finanziari. Pratiche restrittive, COMPID21KB/nb (2009) 804], adotti le misure e le garanzie necessarie al fine di imporre la cessazione dell’attività illecita di cui trattasi, disponendo anche le multe e le sanzioni del caso rispetto alla condotta contestata, nonché, eventualmente, il diritto della BAS HERMANOS, S.L. al risarcimento dei danni e pregiudizi subiti a causa dell’infrazione in parola; |
— |
Che, infine, si dichiari che la condotta posta in essere dalla società MAPFRE MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA (oggi MAPFRE, S.A.) nei confronti della ricorrente quale sua fornitrice, imponendole in modo unilaterale le tariffe per il pagamento della prestazione dei servizi di assistenza, fissando tariffe al di sotto del costo di tali servizi, esigendo ingiustificatamente e arbitrariamente la prestazione dei servizi a condizioni non concordate contrattualmente (effettuazione del servizio con carri attrezzi recanti il logo della MAPFRE), minacciando la rottura del contratto qualora la ricorrente non avesse soddisfatto dette pretese e concretizzando da ultimo tale minaccia, costituisce una violazione della legge spagnola a tutela della concorrenza [e] degli artt. 81 e 82 CE; |
— |
Che si condanni la Commissione alle spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente nel presente procedimento [è] un’impresa famigliare dedita all’attività di prestazione di servizi di carro attrezzi da traino veicoli per soccorso stradale.
La ricorrente, nel ricorso, contesta la condotta presuntamene contraria alle norme sulla concorrenza della MAPFRE S.A, la quale, nell’ambito di un rapporto contrattuale relativo all’utilizzo dei servizi di carro attrezzi da traino e rimorchio di veicoli assicurati dalla MAPFRE, su richiesta di quest’ultima o dei suoi assicurati, avrebbe preteso, secondo quanto afferma la ricorrente, che il servizio di soccorso fosse effettuato con automezzi recanti il logo MAPFRE e di reclamizzare detto marchio commerciale senza alcun tipo di controprestazione; la convenuta avrebbe inoltre imposto tariffe al di sotto del costo dei servizi prestati.
A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere la violazione delle norme comunitarie e nazionali sulla concorrenza.
21.11.2009 |
IT |
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C 282/62 |
Ricorso proposto il 2 ottobre 2009 — Rosenruist/UAMI (Rappresentazione di una tasca con due curve che si incrociano in un punto)
(Causa T-388/09)
2009/C 282/115
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente(i): Rosenruist — Gestão e serviços, Lda (Funchal, Portogallo) (rappresentanti: avv.ti S. Gonzáles Malabia e S. Rizzo)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 18 giugno 2009, procedimento R 237/2009-2; e |
— |
condannare il convenuto a sopportare le proprie spese e quelle della ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: Il marchio che rappresenta una tasca con due curve che si incrociano in un punto per prodotti e servizi delle classi 18 e 25.
Decisione dell’esaminatore: Rigetto della domanda di registrazione di marchio comunitario.
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: Violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 (divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009) poiché la commissione di ricorso ha ritenuto erroneamente che il marchio comunitario di cui trattasi non possedesse carattere distintivo intrinseco.
21.11.2009 |
IT |
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C 282/62 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 5 ottobre 2009 — Commissione/CAE Consulting Sven Rau
(Causa T-474/07) (1)
2009/C 282/116
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
21.11.2009 |
IT |
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C 282/62 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 24 settembre 2009 — Johnson & Johnson/UAMI — Simca (YourCare)
(Causa T-25/09) (1)
2009/C 282/117
Lingua processuale: l'italiano
Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale della funzione pubblica
21.11.2009 |
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C 282/63 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 23 settembre 2009 — Neophytou/Commissione
(Causa F-22/05 RENV) (1)
(Funzione pubblica - Rinvio al Tribunale a seguito di annullamento - Concorso generale - Omessa iscrizione nell’elenco di riserva - Commissione giudicatrice - Nomina)
2009/C 282/118
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Neophytos Neophytou (Itzig, Lussemburgo) (rappresentante: avv. S. A. Pappas)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. J. Curral e H. Krämer, agenti)
Oggetto
Annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/A/1/03, per la costituzione di una riserva per l’assunzione di amministratori aggiunti (A8) di nazionalità cipriota, di non iscrivere il ricorrente nel relativo elenco di riserva — Causa T-43/07 P rinviata a seguito di cassazione
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Neophytou sopporterà la metà delle proprie spese relative ai procedimenti dinanzi al Tribunale e al Tribunale di primo grado. |
3) |
La Commissione delle Comunità europee sopporterà l’integralità delle proprie spese relative ai procedimenti dinanzi al Tribunale e al Tribunale di primo grado, nonché la metà delle spese del sig. Neophytou relative a tali procedimenti. |
(1) GU C 155 del 25.6.2005, pag. 29.
21.11.2009 |
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C 282/63 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 7 luglio 2009 — Lebedef/Commissione
(Causa F-39/08) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Ferie annuali - Attività di rappresentante del personale - Distacco a metà tempo per fini di rappresentanza sindacale - Attività di rappresentanza statutaria - Assenza irregolare - Detrazione dai giorni spettanti a titolo di ferie annuali - Art. 60 dello Statuto)
2009/C 282/119
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Lussemburgo) (rappresentante: avv. F. Frabetti)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Berscheid e K. Herrmann, agenti)
Oggetto
Annullamento di varie decisioni relative alla deduzione di 32 giorni di diritto alle ferie del ricorrente per l’anno 2007.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Lebedef sopporta tutte le spese. |
(1) GU C 158 del 21.06.2008, pag. 27.
21.11.2009 |
IT |
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C 282/64 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 7 ottobre 2009 — Pappas/Commissione
(Causa F-101/08) (1)
(Pubblico impiego - Funzionari - Pensioni - Trasferimento al regime comunitario di diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio alle Comunità - Revoca - Ricevibilità - Dispensa dall’impiego nell’interesse del servizio - Importo della pensione)
2009/C 282/120
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Spyridon Pappas (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti L. Barattini e G. Mavros)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Martin e K. Herrmann, agenti)
Oggetto
L’annullamento della decisione dell’Ufficio gestione e liquidazione dei diritti individuali che fissa i diritti a pensione di vecchiaia del ricorrente nonché del calcolo del numero di annualità da considerare ai fini della fissazione di tali diritti
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Pappas è condannato alle spese. |
(1) GU C 44 del 21.2.2009, pag. 77.
21.11.2009 |
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C 282/64 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 7 ottobre 2009 — Marcuccio/Commissione
(Causa F-122/07) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Domanda di indagine - Rifiuto di un’istituzione di tradurre una decisione nella lingua scelta dal ricorrente - Irricevibilità manifesta - Ricorso manifestamente infondato in diritto)
2009/C 282/121
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)
Oggetto
Annullamento della decisione con la quale la Commissione ha respinto la domanda del ricorrente di effettuare un'indagine inerente a taluni eventi verificatisi nel corso del periodo in cui era stato assegnato alla delegazione della Commissione in Angola — Domanda di comunicare al ricorrente i risultati dell'indagine — Annullamento della decisione di non tradurre una nota nella lingua scelta dal ricorrente — Domanda di risarcimento del danno
Dispositivo
1) |
Il ricorso del sig. Marcuccio è respinto, in parte in quanto manifestamente irricevibile e in parte in quanto manifestamente infondato in diritto. |
2) |
Il sig. Marcuccio è condannato alle spese. |
(1) GU C 64 dell’8.3.2008, pag. 65.
21.11.2009 |
IT |
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C 282/64 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 7 ottobre 2009 Marcuccio/Commissione
(Causa F-3/08) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Rifiuto di un’istituzione di tradurre una decisione - Ricorso manifestamente infondato in diritto - Art. 94 del regolamento di procedura)
2009/C 282/122
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase) (rappresentante: avv. F. Cipressa)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti dall'avv. A. Dal ferro)
Oggetto
Annullamento della decisione di non tradurre una nota nella lingua prescelta dal ricorrente — Domanda di risarcimento danni.
Dispositivo
1) |
Il ricorso del sig. Marcuccio è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto. |
2) |
Il sig. Marcuccio è condannato alle spese. |
3) |
Il sig. Marcuccio è condannato a versare al Tribunale la somma di EUR 1 000. |
(1) GU C 64, dell’8.3.2008, pag. 68.
21.11.2009 |
IT |
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C 282/65 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 4 giugno 2009 De Britto Patricio-Dias/Commissione
(Causa F-56/08) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Regime comune di assicurazione malattia - Copertura assicurativa a titolo principale dei figli a carico mediante il regime comune di assicurazione malattia - Mancato reclamo - Manifesta irricevibilità)
2009/C 282/123
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: De Britto Patricio-Dias (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. L. Massaux)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)
Oggetto
Annullamento della decisione dell’APN di rigettare la domanda con cui il ricorrente chiede di potere beneficiare per i propri figli del regime primario.
Dispositivo
1) |
Il ricorso del sig. de Britto Patricio-Dias è respinto in quanto manifestamente irricevibile. |
2) |
Il sig. de Britto Patricio-Dias è condannato alle spese. |
(1) GU C 209 del 15.08.2008, pag. 74.
21.11.2009 |
IT |
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C 282/65 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 8 luglio 2009 — Sevenier/Commissione
(Causa F-62/08) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Cessazione definitiva dal servizio - Dimissioni - Domanda di ritrattazione)
2009/C 282/124
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Roberto Sevenier (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. É. Boigelot)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)
Oggetto
Annullamento della decisione della Commissione che respinge la domanda del ricorrente volta alla ritrattazione della sua offerta di dimissioni e alla convocazione della commissione medica e, di conseguenza, domanda di reintegrazione del ricorrente nell’ambito della Commissione europea con ricostituzione della carriera a decorrere dalla data delle sue dimissioni
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. |
2) |
Il sig. Sevenier è condannato alle spese. |
3) |
Non vi è luogo a statuire sulla domanda di intervento. |
4) |
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese relative alla domanda di intervento. |
(1) GU C 247 del 27.09.2008, pag. 25.
21.11.2009 |
IT |
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C 282/65 |
Ricorso proposto il 14 settembre 2009 — Nijs/Corte dei conti europea
(Causa F-77/09)
2009/C 282/125
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Bart Nijs (Bereldange, Lussemburgo) (rappresentante: avv. Fränk Rollinger)
Convenuta: Corte dei conti europea
Oggetto e descrizione della controversia
Domanda di annullamento della decisione del comitato ad hoc della Corte dei conti europea 15 gennaio 2009, recante destituzione del ricorrente senza riduzione della pensione a decorrere dal 1o febbraio 2009
Conclusioni del ricorrente
— |
In via principale, annullare la decisione del comitato ad hoc della Corte dei conti europea 15 gennaio 2009, recante destituzione del ricorrente senza riduzione della pensione a decorrere dal 1o febbraio 2009; |
— |
annullare la decisione della Corte dei conti europea 20 settembre 2007, n. 81-2007, che attribuisce a un comitato ad hoc poteri di APN; |
— |
annullare tutte le decisioni preliminari adottate da tale comitato ad hoc, in particolare quelle del 22-29 ottobre, del 23 novembre 2007 e del 12 giugno 2008 di avviare un’indagine amministrativa; |
— |
in subordine, nell’ipotesi di mancato accoglimento da parte del Tribunale delle domande proposte in via principale, dichiarare che la sanzione inflitta dal comitato ad hoc della Corte dei conti europea il 15 gennaio 2009 è, per i motivi sopra esposti, eccessivamente severa, in virtù dell’art. 10 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari; |
— |
rinviare dinanzi all’APN diversamente composta della Corte dei conti europea, oppure infliggere una sanzione, se ritenuta veramente necessaria, assai più proporzionata ai fatti; |
— |
in ulteriore subordine, dichiarare espressamente che nel caso di specie il principio della durata ragionevole del procedimento non è stato rispettato, come sopra illustrato, e tenerne conto nella determinazione dell’eventuale sanzione da infliggere; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
21.11.2009 |
IT |
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C 282/66 |
Ricorso proposto il 22 settembre 2009 — Schlienger/Commissione
(Causa F-79/09)
2009/C 282/126
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Marc Schlienger (Muchamiel, Spagna) (rappresentanti: avv.ti L. Levi e M. Vandenbussche)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Oggetto e descrizione della controversia
Domanda di annullamento, da un lato, della decisione dell’APN 15 dicembre 2008, notificata il 16 gennaio 2009, che ha respinto la domanda del ricorrente di riconoscere come malattia professionale, ai sensi dell’art. 73 dello Statuto, la patologia da cui egli è affetto e, dall’altro, per quanto necessario, della decisione 11 giugno 2009, che ha respinto il reclamo del ricorrente.
Domanda di risarcimento del danno morale subito, per un importo pari ad EUR 12 000.
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la decisione dell’APN 15 dicembre 2008, notificata il 16 gennaio 2009, recante rigetto della sua domanda di riconoscere come malattia professionale, ai sensi dell’art. 73 dello Statuto, la patologia da cui egli è affetto; |
— |
per quanto necessario, annullare la decisione 11 giugno 2009, recante rigetto del reclamo; |
— |
condannare la convenuta al pagamento di una somma di EUR 12 000 a titolo di risarcimento del danno morale; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
21.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 282/66 |
Ricorso proposto il 26 settembre 2009 — Lenz/Commissione
(Causa F-80/09)
2009/C 282/127
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Erika Lenz (Osnabrück, Germania) (rappresentanti: avv.ti J. Römer e V. Lenz)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Oggetto e descrizione della controversia
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 4 maggio 2009, di non rimborsare le spese della ricorrente per il trattamento effettuato da un naturopata.
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la decisione della convenuta 4 maggio 2009, nella forma della decisione sul reclamo 8 luglio 2009, e ordinare alla convenuta di concedere il rimborso dell’85 % delle spese sostenute per le cure di un naturopata, pari ad EUR 297, vale a dire di EUR 253, |
— |
dichiarare che la convenuta ha l’obbligo di rimborsare alla ricorrente tutte le spese sanitarie corrispondenti agli onorari del naturopata successive al 1o aprile 2009, |
— |
condannare la convenuta alle spese del procedimento nonché alle spese legali giudiziarie ed extragiudiziarie. |
21.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 282/67 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 29 settembre 2009 — D/Commissione
(Causa F-18/05 RINV) (1)
2009/C 282/128
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
(1) GU C 155 del 25.6.2005, pag. 25.