ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2009.279.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 279

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
19 novembre 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 279/01

Comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione — direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) ( 1 )

1

2009/C 279/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5665 — CD&R/CMH/JDHI) ( 1 )

4

2009/C 279/03

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5626 — ADECCO/SPRING) ( 1 )

4

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 279/04

Tassi di cambio dell'euro

5

2009/C 279/05

Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione, del 14 maggio 2009, in relazione ad un progetto di decisione sul caso COMP/M.4994 — Electrabel/Compagnie Nationale du Rhône — Relatore: Lettonia

6

2009/C 279/06

Parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione, del 4 giugno 2009, in relazione ad un progetto di decisione sul caso COMP/M.4994 (2) — Electrabel/Compagnie Nationale du Rhône — Relatore: Lettonia

6

2009/C 279/07

Relazione finale del consigliere-auditore sul caso COMP/M.4994 — Electrabel/CNR [A norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)]

7

2009/C 279/08

Sintesi della decisione della Commissione, del 10 giugno 2009, che infligge un’ammenda per attuazione anticipata di un’operazione di concentrazione in violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio e dell’articolo 57 dell’accordo SEE (caso COMP/M.4994 — Electrabel/Compagnie Nationale du Rhône) [notificata con il numero C(2009) 4416]  ( 1 )

9

 

Corte dei conti

2009/C 279/09

Relazione speciale n. 13/2009 La delega di compiti d’esecuzione alle agenzie esecutive: una scelta valida?

12

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2009/C 279/10

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) ( 1 )

13

2009/C 279/11

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) ( 1 )

19

2009/C 279/12

Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Oneri di servizio pubblico in relazione a servizi aerei di linea ( 1 )

24

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

Autorità di vigilanza EFTA

2009/C 279/13

Sessantaduesima modifica della guida sugli aiuti di Stato — Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA di proporre opportune misure

25

 

Comitato misto SEE

2009/C 279/14

Decisioni del Comitato misto SEE per le quali sono stati adempiuti i requisiti costituzionali ai sensi dell'articolo 103 dell'accordo SEE

26

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2009/C 279/15

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5704 — JBS/Bertin) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

29

2009/C 279/16

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5708 — KKR/General Atlantic/TASC) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

30

 

Rettifiche

2009/C 279/17

Rettifica dell’invito a presentare proposte 2010 — EAC/41/09 — Programma di apprendimento permanente (GU C 247 del 15.10.2009)

31

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

19.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 279/1


Comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione — direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 279/01

La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che conforma determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 21, paragrafo 7, prevede che ogni Stato membro notifichi alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che esso adotta in materia di rilascio di titoli di formazione nei settori coperti dal capo III della stessa. La Commissione pubblica un'adeguata comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, indicando le denominazioni date dagli Stati membri ai titoli di formazione ed, eventualmente, l'organismo che rilascia il titolo di formazione, il certificato che accompagna tale titolo e, se necessario, il titolo professionale corrispondente, che compare nell'allegato V, rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1.

Stabilito che vari Stati membri hanno notificato nuovi titoli o le modifiche apportate a quelli già in elenco, la Commissione pubblica la presente comunicazione in conformità all'articolo 21, paragrafo 7, della direttiva 2005/36/CE (1).

1.   Medici specialisti

Il Regno Unito ha notificato la seguente modifica al titolo di medico specialista già indicato (allegato V, punto 5.1.2, della direttiva 2005/36/CE):

Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Data di riferimento

United Kingdom

Certificate of Completion of specialist training

Postgraduate Medical Education and Training Board

20.12.1976

2.   Specializzazioni mediche

1)

Il Belgio ha notificato il seguente nuovo titolo di formazione medica specializzata (allegato V, punto 5.1.3, della direttiva 2005/36/CE):

alla voce «Geriatria»: Gériatrie/Geriatrie;

2)

Il Belgio ha notificato le seguenti modifiche ai titoli di formazione medica specializzata già in elenco (allegato V, punto 5.1.3, della direttiva 2005/36/CE):

a)

alla voce «Anestesia»: Anesthésie-réanimation/Anesthesie reanimatie;

b)

alla voce «Ostetricia e ginecologia»: Gynécologie-obstétrique/Gynecologie-verloskunde;

c)

alla voce «Psichiatria»: Psychiatrie, particulièrement en psychiatrie de l'adulte/Psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie. In particolare in psichiatria dell'adulto;

d)

alla voce «Gastroenterologia»: Gastro-entérologie/Gastro-enterologie;

e)

alla voce «Dermatologia e venerologia»: Dermato-vénéréologie/Dermato-venerologie;

f)

alla voce «Psichiatria infantile»: Psychiatrie, particulièrement en psychiatrie infanto-juvénile/Psychiatrie, meer bepaald in de kinder- en jeugdpsychiatrie; in particolare in psichiatria infantile e giovanile;

3)

l'Austria ha notificato i seguenti nuovi titoli di formazione medica specializzata (allegato V, punto 5.1.3, della direttiva 2005/36/CE):

a)

alla voce «Chirurgia toracica»: Thoraxchirurgie;

b)

alla voce «Psichiatria infantile»: Kinder- und Jugendpsychiatrie;

c)

alla voce «Chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base medico/dentale)»: Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie;

4)

L'Austria ha notificato le seguenti modifiche ai titoli di formazione medica specializzata già indicati (allegato V, punto 5.1.3, della direttiva 2005/36/CE):

a)

alla voce «Psichiatria»: Psychiatrie (und Psychotherapeutische Medizin);

b)

alla voce «Chirurgia plastica»: Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie;

c)

alla voce «Chirurgia pediatrica»: Kinder- und Jugendchirurgie;

d)

alla voce «Fisioterapia»: Physikalische Medizin und Allgemeine Rehabilitation;

e)

alla voce «Neuropsichiatria»: Neurologie und Psychiatrie (fino al 31 marzo 2004);

f)

alla voce «Radiologia»: Radiologie (fino al 31 marzo 2004);

g)

alla voce «Medicina del lavoro»: Arbeitsmedizin;

h)

alla voce «Chirurgia maxillo-facciale (formazione medica di base)»: Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (fino al 28 febbraio 2013);

5)

il Regno Unito ha notificato la seguente modifica al titolo di formazione medica specializzata già in elenco (allegato V, punto 5.1.3, della direttiva 2005/36/CE):

alla voce «Geriatria»: Geriatric medicine.

3.   Medicina generale

1)

Il Belgio ha notificato la seguente modifica al titolo di medico generico già indicato (allegato V, punto 5.1.4, della direttiva 2005/36/CE):

Paese

Titolo di formazione

Titolo professionale

Data di riferimento

België/Belgique/Belgien

Bijzondere beroepstitel van huisarts/Titre professionnel particulier de médecin généraliste

Huisarts/Médecin généraliste

31.12.1994

2)

il Regno Unito ha notificato la seguente modifica al titolo di medico generico già indicato (allegato V, punto 5.1.4, della direttiva 2005/36/CE):

Paese

Titolo di formazione

Titolo professionale

Data di riferimento

United Kingdom

Certificate of completion of training in general practice

General medical practitioner

31.12.1994

4.   Farmacisti

1)

l'Austria ha notificato la seguente modifica al titolo di farmacista già indicato (allegato V, punto 5.6.2, della direttiva 2005/36/CE):

Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Certificato che accompagna il titolo di formazione

Data di riferimento

Österreich

Staatliches Apothekerdiplom

Österreichische Apothekerkammer

 

1.10.1994

2)

il Regno Unito ha notificato la seguente modifica al titolo di farmacista già indicato (allegato V, punto 5.6.2, della direttiva 2005/36/CE):

Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Certificato che accompagna il titolo di formazione

Data di riferimento

United Kingdom

Certificate of registered pharmacist

Per la Gran Bretagna: Royal Pharmaceutical Society of Great Britain

Per l'Irlanda del Nord: Pharmaceutical Society of Northern Ireland

 

1.10.1987

5.   Architetti

l'Ungheria ha notificato il seguente titolo di architetto (allegato V, punto 5.7.1, della direttiva 2005/36/CE):

Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Certificato che accompagna il titolo di formazione

Anno accademico di riferimento

Ungheria

Okleveles építészmérnök MSc

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar

A területi illetékes építészkamara hatósági bizonyítványa a szakmagyakorlási jogosultságról.

2007/2008


(1)  Una versione consolidata dell'allegato V della direttiva 2005/36/CE è disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/


19.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 279/4


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5665 — CD&R/CMH/JDHI)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 279/02

In data 12 novembre 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32009M5665. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


19.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 279/4


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5626 — ADECCO/SPRING)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 279/03

In data 16 ottobre 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32009M5626. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

19.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 279/5


Tassi di cambio dell'euro (1)

18 novembre 2009

2009/C 279/04

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4957

JPY

yen giapponesi

133,39

DKK

corone danesi

7,4408

GBP

sterline inglesi

0,88950

SEK

corone svedesi

10,2120

CHF

franchi svizzeri

1,5112

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,3520

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,443

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

265,55

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7085

PLN

zloty polacchi

4,0973

RON

leu rumeni

4,2800

TRY

lire turche

2,2150

AUD

dollari australiani

1,6026

CAD

dollari canadesi

1,5657

HKD

dollari di Hong Kong

11,5917

NZD

dollari neozelandesi

1,9959

SGD

dollari di Singapore

2,0692

KRW

won sudcoreani

1 724,89

ZAR

rand sudafricani

11,1031

CNY

renminbi Yuan cinese

10,2111

HRK

kuna croata

7,3170

IDR

rupia indonesiana

14 079,05

MYR

ringgit malese

5,0345

PHP

peso filippino

69,944

RUB

rublo russo

42,9048

THB

baht thailandese

49,594

BRL

real brasiliano

2,5505

MXN

peso messicano

19,3947

INR

rupia indiana

69,0420


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


19.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 279/6


Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 14 maggio 2009 in relazione ad un progetto di decisione sul caso COMP/M.4994 — Electrabel/Compagnie Nationale du Rhône

Relatore: Lettonia

2009/C 279/05

1.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che Electrabel ha per negligenza realizzato una concentrazione in violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del precedente regolamento sulle concentrazioni [regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (1)].

2.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni costituisce un caso di negligenza qualificata che non può essere ignorato.

3.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla necessità di infliggere un’ammenda a Electrabel conformemente all’articolo 14 del regolamento sulle concentrazioni.


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1.


19.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 279/6


Parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 4 giugno 2009 in relazione ad un progetto di decisione sul caso COMP/M.4994 (2) — Electrabel/Compagnie Nationale du Rhône

Relatore: Lettonia

2009/C 279/06

1.

Il Comitato consultivo concorda sui fattori presi in esame per il calcolo dell’importo dell’ammenda da irrogare a Electrabel SA, in conformità dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (1). Una minoranza si astiene.

2.

Il Comitato consultivo concorda sull’importo effettivo dell’ammenda proposto dalla Commissione. Una minoranza si astiene.

3.

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Una minoranza si astiene.


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1.


19.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 279/7


Relazione finale del consigliere-auditore sul caso COMP/M.4994 — Electrabel/CNR

[A norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)]

2009/C 279/07

Il progetto di decisione riguardante il caso COMP/M.4994 Electrabel/CNR dà adito alle seguenti osservazioni:

I.   Antefatti

Il 26 marzo 2008 è pervenuta alla Commissione una notifica in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1), con la quale Electrabel SA («Electrabel») ha comunicato la sua acquisizione del controllo dell’impresa Compagnie Nationale du Rhône SA («CNR»). Il 29 aprile 2008 la Commissione ha dichiarato la concentrazione compatibile con il mercato comune (caso COMP/M.4994). Tuttavia è stata lasciata aperta la determinazione della data esatta alla quale Electrabel ha acquisito il controllo esclusivo di CNR.

Il caso in oggetto riguarda un’infrazione commessa da Electrabel nell’ambito del procedimento relativo alla summenzionata concentrazione. La Commissione ha accertato che Electrabel, contrariamente all’obbligo di sospensione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, sia del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (2) («precedente regolamento sulle concentrazioni») sia del regolamento (CE) n. 139/2004 (l’attuale regolamento sulle concentrazioni), ha realizzato la concentrazione prima di notificarla.

II.   Procedura scritta

Il 17 dicembre 2008, la Commissione ha emesso una comunicazione delle obiezioni, adottata in base all’articolo 18 del precedente regolamento sulle concentrazioni. Nella comunicazione delle obiezioni la Commissione esprime il parere che Electrabel avesse di fatto acquisito il controllo esclusivo di CNR a partire dal 23 dicembre 2003, ovvero prima di notificare la concentrazione e pertanto in violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del precedente regolamento sulle concentrazioni. La Commissione ha anche informato Electrabel della potenziale irrogazione di un’ammenda per il mancato rispetto dell’obbligo di sospensione.

Electrabel poteva rispondere alla comunicazione delle obiezioni entro il 16 febbraio 2009 e ha rispettato il termine.

Accesso al fascicolo

Il fascicolo d’indagine della Commissione conteneva esclusivamente documenti forniti da Electrabel o interni alla Commissione. In altre parole, tutti i documenti accessibili provenivano dall’unica parte in causa nel procedimento. Al fine di snellire le procedure amministrative, la DG Concorrenza ha perciò adottato una procedura semplificata di accesso al fascicolo: insieme alla comunicazione delle obiezioni Electrabel ha ricevuto l’indice del fascicolo, senza le copie dei documenti, ed è stata informata che, a richiesta, poteva visionare tutti i documenti accessibili su CD-ROM. Al consigliere-auditore e alla DG Concorrenza non sono pervenute obiezioni sollevate in merito all’accesso al fascicolo concesso a Electrabel. Il consigliere-auditore ritiene che Electrabel abbia avuto accesso al fascicolo relativo al caso e che siano stati rispettati i diritti in materia di accesso.

III.   Audizione orale

Electrabel ha esercitato il suo diritto di essere sentita durante un’audizione orale, svoltasi la mattina dell’11 marzo 2009. Nessun terzo ha richiesto di partecipare all’audizione. L’audizione orale è stata fruttuosa grazie a una buona interazione fra Electrabel e i servizi della Commissione.

Successiva lettera di esposizione dei fatti

Il 23 marzo 2009, la Commissione ha inviato a Electrabel una lettera di esposizione dei fatti, trasmettendole due documenti supplementari di cui intendeva valersi per sostenere alcune conclusioni esposte nella comunicazione delle obiezioni (uno dei due era stato citato dai servizi della Commissione durante l’audizione orale). Electrabel poteva presentare osservazioni in merito a tali documenti entro il 30 marzo 2009, termine che ha rispettato.

Nella lettera del 30 marzo 2009 indirizzata al consigliere-auditore, Electrabel sosteneva che poiché la Commissione le aveva trasmesso i documenti solo dopo l’audizione orale, l’azienda non aveva potuto discutere di questi documenti durante l’audizione stessa. Secondo l’opinione del consigliere-auditore, la lettera di esposizione dei fatti era sufficiente per garantire il rispetto del diritto di Electrabel di essere sentita in merito a questi documenti.

IV.   Progetto di decisione

Electrabel non ha presentato altre richieste o osservazioni al consigliere-auditore. Alla luce di quanto precede e tenuto conto delle osservazioni sopra citate, il consigliere-auditore ritiene che il caso in oggetto non dia luogo ad altre osservazioni riguardo al diritto di essere sentiti.

Nel progetto di decisione non vengono mosse obiezioni sulle quali Electrabel non abbia avuto la possibilità di esprimere il proprio parere.

Bruxelles, il 29 maggio 2009.

Karen WILLIAMS


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1.


19.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 279/9


Sintesi della decisione della Commissione

del 10 giugno 2009

che infligge un’ammenda per attuazione anticipata di un’operazione di concentrazione in violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio e dell’articolo 57 dell’accordo SEE

(caso COMP/M.4994 — Electrabel/Compagnie Nationale du Rhône)

[notificata con il numero C(2009) 4416]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 279/08

Il 10 giugno 2009 la Commissione ha adottato la decisione su un caso di concentrazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (1), relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, in particolare dell’articolo 7, paragrafo 1. La versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede e nelle lingue di lavoro della Commissione si trova sul sito Internet della direzione generale Concorrenza al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/competition/index_it.html

I.   INTRODUZIONE

(1)

Il 10 giugno 2009 la Commissione ha inflitto un’ammenda all’Electrabel SA («l’Electrabel», Belgio) per aver attuato un’operazione di concentrazione di dimensione comunitaria prima di averla notificata alla Commissione europea e di averne ottenuto l’autorizzazione, violando così l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 4064/89. La concentrazione è consistita nell’acquisire il controllo esclusivo della Compagnie Nationale du Rhône («la CNR», Francia) il 23 dicembre 2003.

II.   DESCRIZIONE DEL CASO IN OGGETTO

1.   Procedimento

(2)

Il 9 agosto 2007 l’Electrabel ha consultato i servizi della Commissione per sapere se essa aveva acquisito il controllo esclusivo di fatto della CNR ai termini del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2) («nuovo regolamento concentrazioni»). I servizi della Commissione hanno confermato che l’Electrabel aveva in effetti acquisito il controllo esclusivo di fatto della CNR.

(3)

Poiché erano state superate le soglie previste all’articolo 1 del nuovo regolamento concentrazioni, l’Electrabel ha notificato tale concentrazione il 26 marzo 2008. La Commissione ha autorizzato la concentrazione mediante decisione del 29 aprile 2008, adottata sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del nuovo regolamento concentrazioni.

(4)

Il 17 dicembre 2008 è stata inviata all’Electrabel una comunicazione delle obiezioni («CO») basata sull’articolo 18 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (3) («vecchio regolamento concentrazioni»). In tale CO si precisava che l’Electrabel ha acquisito il controllo esclusivo della CNR con decorrenza dal 23 dicembre 2003 ed ha effettuato la concentrazione prima di notificarla alla Commissione e ottenerne l’autorizzazione, contravvenendo all’articolo 7, paragrafo 1, del vecchio regolamento concentrazioni.

(5)

Il 16 febbraio 2009 l’Electrabel ha risposto alla CO, chiedendo un’audizione, che si è svolta l’11 marzo 2009. Il 23 marzo 2009 la Commissione ha inviato per lettera all’Electrabel un’esposizione dei fatti, per conoscerne la posizione su varie dichiarazioni relative alla CNR figuranti nella relazione annuale 2003 del gruppo Suez e nella relazione annuale 2004 dell’Electrabel stessa. L’Electrabel ha risposto a tale lettera il 30 marzo 2009.

(6)

Il comitato consultivo in materia di concentrazioni è stato consultato il 14 maggio 2009 riguardo all’esistenza di un’infrazione e successivamente, il 4 giugno 2009, sull’importo previsto per l’ammenda.

2.   I fatti

(7)

Il 23 dicembre 2003 l’Electrabel, un’importante azienda elettrica belga appartenente al gruppo francese Suez (oggi GDF Suez), ha acquistato dall’EDF azioni della CNR, la seconda azienda elettrica francese, aumentando così al 49,95 % la propria partecipazione nel capitale della CNR e al 47,92 % i suoi diritti di voto.

(8)

Inoltre, il 24 luglio 2003 l’Electrabel aveva concluso un patto tra azionisti con la CDC, una società di partecipazioni controllata dallo Stato francese, che è la seconda azionista della CNR, in quanto ne detiene il 29,43 % del capitale e il 29,80 % dei diritti di voto. Secondo tale patto tra azionisti, l’Electrabel e la CDC si sono impegnate a votare, alle assemblee generali degli azionisti, in modo che il consiglio di amministrazione della CNR comprenda due rappresentanti dell’Electrabel sui tre di cui è composto, assicurando così all’Electrabel la maggioranza all’interno del consiglio di amministrazione.

(9)

L’Electrabel è anche l’unica industria azionista della CNR e, in quanto tale, è subentrata nel ruolo centrale detenuto in precedenza dall’EDF nella gestione operativa delle centrali elettriche della CNR e nella commercializzazione dell’elettricità prodotta da questa azienda. Nel 2001, nell’ambito dell’acquisizione del controllo congiunto con l’OEW dell’EnBW, un’azienda elettrica tedesca, l’EDF si era impegnata a trasformare la CNR in una produttrice di elettricità totalmente indipendente ed a ritirarsi dal 1o aprile 2001 dalla gestione operativa delle centrali elettriche della CNR e dalla commercializzazione dell’elettricità prodotta da questa azienda.

3.   Analisi giuridica

(10)

Secondo la sua costante prassi decisionale, la Commissione ritiene che, in base ai tassi di partecipazione alle assemblee degli azionisti della CNR negli anni precedenti e alla forte dispersione del rimanente capitale della CNR, l’Electrabel si era assicurata, con il 47,92 % dei diritti di voto, una maggioranza stabile nelle assemblee degli azionisti della CNR. L’Electrabel ha dunque acquisito il controllo esclusivo di fatto della CNR il 23 dicembre 2003.

(11)

Questa conclusione è rafforzata dai seguenti elementi: i) mediante il patto tra azionisti concluso nel luglio 2003 con la CDC, l’Electrabel si era assicurata il controllo sul consiglio di amministrazione della CNR, il quale è l’organo che decide a maggioranza semplice le questioni strategiche (quali il bilancio annuale e il piano aziendale della CNR), il che conferisce all’Electrabel il controllo dell’azienda; ii) nella sua qualità di unica industria azionista della CNR, in seguito al ritiro dell’EDF l’Electrabel è subentrata nella gestione operativa delle centrali elettriche della CNR e nella commercializzazione dell’elettricità prodotta da questa azienda.

(12)

Varie dichiarazioni scritte di rappresentanti del gruppo Suez e della CNR stessa confermano che dal 2004 la CNR era considerata di fatto appartenente al gruppo Suez.

(13)

Per questi motivi, la Commissione ritiene che l’Electrabel, acquisendo il controllo esclusivo il 23 dicembre 2003 senza notifica preliminare e senza aver ottenuto l’accordo della Commissione, ha violato l’articolo 7, paragrafo 1, del vecchio regolamento concentrazioni, ossia il testo in applicazione al momento dei fatti.

4.   L’ammenda

(14)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del vecchio regolamento concentrazioni, la Commissione può infliggere un’ammenda d’importo massimo pari al 10 % del fatturato totale delle imprese interessate ai sensi dell’articolo 5 del regolamento, quando intenzionalmente o per negligenza queste effettuino un’operazione di concentrazione senza rispettare l’articolo 7, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

(15)

Per quanto riguarda la natura dell’infrazione, la disposizione violata dall’Electrabel costituisce uno dei fondamenti del controllo comunitario delle concentrazioni, ossia l’obbligo di sospendere l’attuazione di un’operazione di concentrazione finché non si sia ottenuta l’autorizzazione della Commissione, che è una delle condizioni di controllo preliminare di tutte le concentrazioni di dimensione comunitaria. In tale contesto, l’infrazione è considerata grave per la sua stessa natura.

(16)

Per quanto riguarda la gravità, il fatto che la concentrazione non abbia avuto un effetto anticoncorrenziale non è tale da ridurne la gravità, poiché l’infrazione incide sul principio stesso del controllo a priori, che è essenziale per consentire alla Commissione di esercitare le sue funzioni. Nondimeno, si è tenuto conto dell’assenza di effetto anticoncorrenziale nel fissare l’importo dell’ammenda.

(17)

Inoltre, data la comunicazione della Commissione relativa al concetto di concentrazione ai termini del regolamento (CEE) n. 4064/89 e considerata la costante prassi decisionale che la Commissione applicava all’epoca dell’infrazione, l’Electrabel non poteva ignorare che l’acquisizione della partecipazione dell’EDF insieme con la conclusione del patto tra azionisti con la CDC era di natura tale da conferirle di fatto il controllo esclusivo.

(18)

A titolo complementare, si deve rilevare che l’Electrabel è un’azienda importante, che dispone di vaste risorse ed ha una considerevole esperienza precedente del controllo delle concentrazioni comunitarie e che anche l’impresa formante oggetto dell’operazione era un’azienda importante (la seconda azienda elettrica francese in ordine d’importanza, con un fatturato di 553 milioni di EUR nel 2003).

(19)

Infine, vi sono precedenti nei quali sono state inflitte ammende per infrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del vecchio regolamento concentrazioni.

(20)

La Commissione constata l’esistenza di un’infrazione per il periodo decorrente dalla data alla quale l’Electrabel ha acquisito la parte dell’EDF (23 dicembre 2003) fino al giorno (il 9 agosto 2007) in cui la Commissione stessa è stata informata dell’esistenza del controllo, ossia 43 mesi e 17 giorni.

(21)

La Commissione riconosce come circostanza attenuante il fatto che l’Electrabel ha consultato la Commissione stessa di propria iniziativa e che ha poi prestato la propria cooperazione nel corso del procedimento.

(22)

Infine, la Commissione accorda particolare attenzione alla necessità di garantire il carattere sufficientemente dissuasivo delle ammende che infligge. Questo aspetto è particolarmente pertinente se si considera l’importanza economica dell’Electrabel.

(23)

Tenuto conto di quanto precede, e considerate le circostanze specifiche del caso in oggetto, a titolo di sanzione dell’infrazione la Commissione ha inflitto un’ammenda di 20 milioni di EUR in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89.


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1.

(2)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(3)  A norma dell’articolo 26, paragrafo 2, del nuovo regolamento concentrazioni, il vecchio regolamento concentrazioni resta in applicazione per tutte le operazioni di concentrazione nelle quali il controllo è stato acquisito prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento concentrazioni. Nella CO si constata che il controllo della CNR è stato acquisito il 23 dicembre 2003, ossia prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento concentrazioni. Di conseguenza, il procedimento si è basato sul vecchio regolamento concentrazioni.


Corte dei conti

19.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 279/12


Relazione speciale n. 13/2009 «La delega di compiti d’esecuzione alle agenzie esecutive: una scelta valida?»

2009/C 279/09

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la sua relazione speciale n. 13/2009 «La delega di compiti d’esecuzione alle agenzie esecutive: una scelta valida?»

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://www.eca.europa.eu

La relazione può anche essere ottenuta gratuitamente, in versione cartacea e CD-ROM, facendone richiesta alla Corte dei conti:

Corte dei conti europea

Unità Comunicazione e relazioni

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

E-mail: euraud@eca.europa.eu

oppure compilando un buono d'ordine elettronico su EU-Bookshop.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

19.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 279/13


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 279/10

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

X 30/2009

Stato Membro

Italia

Numero di riferimento dello Stato membro

IT

Denominazione della regione (NUTS)

Italia, Liguria, Imperia, Savona, Genova, La Spezia

articolo 87, paragrafo 3, lettera c)

Autorità che concede l'aiuto

Regione Liguria Settore Sistema Regionale della Formazione e dell'Orientamento

Via Fieschi 15

16121 Genova GE

ITALIA

http://www.regione.liguria.it

Titolo della misura di aiuto

Aiuti a favore della formazione professionale dei lavoratori occupati nelle imprese sul territorio regionale, inclusi i titolari di PMI, cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, così come previsto in particolare nell'ambito degli Assi I, III e IV del programma Operativo per l'Obiettivo «Competitività Regionale e Occupazione» Fondo Scociale Europeo — Regione Liguria 2007-2013

Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)

Legge Regionale n. 52 del 5.11.1993 e successive modifiche.

Programma Operativo per l'Obiettivo «C.R.O.» della Regione Liguria, Fondo Sociale Europeo per il periodo 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C(2007) 5474 del 7.11.2007.

Disposizioni Attuattive Fondo Sociale Europeo P.O. Ob. «C.R.O.» approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 1178 del 12.10.2007.

Decreto Dirigente n. 3611 del 9.12.2008

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto

http://www.regione.liguria.it/MenuSezione.asp?page=http://sirio.regione.liguria.it/ifl/npc/ob2

Tipo di misura

Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente

Durata

9.12.2008-30.6.2014

Settore/i economico/i interessato/i

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Tipo di beneficiario

PMI

grande impresa

Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime

15,00 EUR milioni

Per le garanzie

Strumento di aiuto (art. 5)

Sovvenzione diretta

Riferimento alla decisione della Commissione

Se cofinanziato da fondi comunitari

Fondo Sociale Europeo — 33,63 EUR (in milioni)

Obiettivi

Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale

Maggiorazione PMI in %

Formazione specifica (art. 38, par. 1)

35 %

55 %

Formazione generale (art. 38, par. 2)

70 %

80 %

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

X 31/09

Stato Membro

Austria

Numero di riferimento dello Stato membro

Denominazione della regione (NUTS)

Salzburg

Zone miste

Autorità che concede l'aiuto

Amt der Salzburger Landesregierung

Abteilung 15: Wirtschaft, Tourismus, Energie

Postfach 527

5010 Salzburg

ÖSTERREICH

http://www.salzburg.gv.at

Titolo della misura di aiuto

Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen des Programms zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Region Salzburg 2007—2013 (RWF-Richtlinie)

Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)

Beschluss der Sbg. Landesregierung vom 9.10.2006 sowie das genehmigte EU-Programm Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Region Salzburg, Operationelles Programm 2007—2013 gem. VO (EG) Nr. 1083/2006 vom 11.7.2006, CCI2007AT162PO006

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto

http://www.salzburg.gv.at/dot-formulare-wt-w168.dot

Tipo di misura

Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente

Modifica XT 14/07

Modifica XR 3/07

Modifica XS 50/2007

Durata

1.1.2009-31.12.2013

Settore/i economico/i interessato/i

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Tipo di beneficiario

PMI

grande impresa

Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime

1,83 EUR milioni

Per le garanzie

Strumento di aiuto (art. 5)

Sovvenzione diretta

Riferimento alla decisione della Commissione

Se cofinanziato da fondi comunitari

CCI2007AT162PO006 — 2,00 EUR (in Mio.)

Obiettivi

Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale

Maggiorazione PMI in %

Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione (art. 13) Regime

15 %

20 %

Aiuti agli investimenti e all’occupazione in favore delle PMI (art.15)

20 %

Aiuti alle PMI per servizi di consulenza (art. 26)

50 %

Aiuti per la partecipazione di PMI a fiere (art. 27)

50 %

Formazione specifica (art. 38, par. 1)

25 %

20 %

Formazione generale (art. 38, par. 2)

60 %

20 %

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

X 33/09

Stato Membro

Ungheria

Numero di riferimento dello Stato membro

Denominazione della regione (NUTS)

Közép-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld

Zone miste

Autorità che concede l'aiuto

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Budapest

Wesselényi u. 20–22.

1077

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

http://www.nfu.hu

Titolo della misura di aiuto

Svájci–Magyar Együttműködési Program

Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)

237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet a Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről

Közlönyszám 139. szám (2008. szeptember 26.)

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto

http://www.nfu.hu/svajci_hozzajarulas

http://www.nfu.hu/jogszabalyok

Tipo di misura

Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente

Durata

14.6.2007-14.6.2012

Settore/i economico/i interessato/i

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Tipo di beneficiario

PMI

grande impresa

Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime

4 861,36 HUF (in milioni)

Per le garanzie

Strumento di aiuto (art. 5)

Sovvenzione diretta

Riferimento alla decisione della Commissione

Se cofinanziato da fondi comunitari

Obiettivi

Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale

Maggiorazione PMI in %

Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione (art. 13) Regime

50 %

20 %

Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione (art.14)

35 %

Aiuti sotto forma di capitale di rischio (artt. 28-29)

421 200 000 HUF

Ricerca fondamentale [art. 31, par. 2, lettera a)]

100 %

Ricerca industriale [art. 31, par. 2, lettera b)]

50 %

20 %

Sviluppo sperimentale (art. 31, par. 2, lettera c))

25 %

20 %

Aiuti per studi di fattibilità tecnica (art. 32)

75 %

Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale (art. 33)

100 %

Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca (art. 34)

100 %

Aiuti a nuove imprese innovative (art. 35)

421 200 000 HUF

Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione (art. 36)

56 160 000 HUF

Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato (art. 37)

50 HUF

Formazione specifica (art. 38, par. 1)

25 %

20 %

Formazione generale (art. 38, par. 2)

60 %

20 %

Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali (art. 40)

50 %

Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali (art. 41)

75 %

Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili (art. 42)

100 %

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

X 35/09

Stato Membro

Germania

Numero di riferimento dello Stato membro

Denominazione della regione (NUTS)

Deutschland

Articolo 87, paragrafo 3, lettera a), articolo 87, paragrafo 3, lettera c) , Zone non assistite, Zone miste

Autorità che concede l'aiuto

siehe Dokument „Bewilligungsbehörden“

Titolo della misura di aiuto

Energieforschungsprogramm „Innovation und neue Energietechnologien“

Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)

Bundesanzeiger 194 vom 19. Dezember 2008, Seite 4617

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Energie/energieforschung.html

Tipo di misura

Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente

Modifica N 454/05

Durata

1.1.2009-31.12.2010

Settore/i economico/i interessato/i

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Tipo di beneficiario

PMI

grande impresa

Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime

658,80 EUR (in milioni)

Per le garanzie

Strumento di aiuto (art. 5)

Sovvenzione diretta

Riferimento alla decisione della Commissione

Se cofinanziato da fondi comunitari

Obiettivi

Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale

Maggiorazione PMI in %

Ricerca fondamentale [art. 31, par. 2, lettera a)]

100 %

Ricerca industriale [art. 31, par. 2, lettera b)]

50 %

20 %

Sviluppo sperimentale [art. 31, par. 2, lettera c)]

25 %

20 %

Aiuti per studi di fattibilità tecnica (art. 32)

75 %

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

X 37/09

Stato Membro

Danimarca

Numero di riferimento dello Stato membro

020210/20005-0055

Denominazione della regione (NUTS)

Autorità che concede l'aiuto

Energinet.dk

Tonne Kjærs Vej 65

7000 Fredericia

DANMARK

http://info@energinet.dk

Titolo della misura di aiuto

Tilskud til at fremme udbredelsen af små skala elproduktionsanlæg med vedvarende energikilder.

Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)

Bekendtgørelse nr. 1220 af 17. december 2008 om tilskud til at fremme udbredelsen af elproduktionsanlæg med vedvarende energikilder.

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto

http://www.lovtidende.dk/Forms/L0201.aspx?res=121&nres=11&pm=10&aar=2008

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=122722

Tipo di misura

Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente

Durata

1.1.2008-31.12.2011

Settore/i economico/i interessato/i

Fornitura Di Energia Elettrica, Gas, Vapore E Aria Condizionata

Tipo di beneficiario

PMI

grande impresa

Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime

25,00 DKK (in milioni)

Per le garanzie

Strumento di aiuto (art. 5)

Sovvenzione diretta

Riferimento alla decisione della Commissione

Se cofinanziato da fondi comunitari

Obiettivi

Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale

Maggiorazione PMI in %

Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 23)

45 %

20 %


19.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 279/19


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 279/11

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

X 50/09

Stato membro

Germania

Numero di riferimento dello Stato membro

Denominazione della regione (NUTS)

Brandenburg

Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)

Autorità che concede l'aiuto

LASA Brandenburg GmbH

Wetzlarer Straße 54

14482 Potsdam

DEUTSCHLAND

http://www.lasa-brandenburg.de

Titolo della misura di aiuto

„Einstiegszeit“ (Landesprogramm zur Förderung von arbeitslosen Jugendlichen)

Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)

§ 44 Landeshaushaltsordnung des Landes Brandenburg nebst den dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften

Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil I vom 21.4.1999 (GVBl. I/99, S. 106), zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 28.6.2006 (GVBl. I/06, S. 74, 85)

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto

http://www.lasa-brandenburg.de/Einstiegszeit-fuer-Jugendliche.764.0.html

Tipo di misura

Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente

Durata

1.1.2009-31.12.2009

Settore/i economico/i interessato/i

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Tipo di beneficiario

PMI

Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime

1,00 milioni di EUR

Per le garanzie

Strumento di aiuto (articolo 5)

Sovvenzione diretta

Riferimento alla decisione della Commissione

Se cofinanziato da fondi comunitari

ESF-OP Brandenburg CCI: 2007 DE 05 1 PO 001, Genehmigungsentscheidung K(2007) 3351 — 0,70 EUR (in Mio.)

Obiettivi

Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale

Maggiorazione PMI in %

Formazione generale (articolo 38, paragrafo 2)

60 %

10 %

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

X 54/09

Stato membro

Germania

Numero di riferimento dello Stato membro

Denominazione della regione (NUTS)

Hamburg

Zone non assistite

Autorità che concede l'aiuto

Hamburgische Wohnungsbaukreditanstalt

Besenbinderhof 31

20097 Hamburg

DEUTSCHLAND

http://www.wk-hamburg.de

Titolo della misura di aiuto

Förderrichtlinie Energiesparendes Bauen

Förderrichtlinie für die Gewährung von Zuschüssen im energiesparenden Wohnungsbau in Hamburg

Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)

§ 2 Absätze 3 und 4 des Gesetzes über die Wohnraumförderung in der Freien und Hansestadt Hamburg (Hamburgisches Wohnraumförderungsgesetz — HmbWoFG), HmbGVBl. 2008, S. 74f

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto

http://wk-hamburg.de/fileadmin/pdf/download/foerdeb.pdf

Tipo di misura

Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente

Durata

1.1.2009-31.12.2011

Settore/i economico/i interessato/i

Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione

Tipo di beneficiario

PMI

Grande impresa

Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime

9,70 milioni di EUR

Per le garanzie

Strumento di aiuto (articolo 5)

Sovvenzione diretta

Riferimento alla decisione della Commissione

Se cofinanziato da fondi comunitari

Obiettivi

Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale

Maggiorazione PMI in %

Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico (articolo 21)

20 %

20 %

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

X 59/09

Stato membro

Spagna

Numero di riferimento dello Stato membro

Denominazione della regione (NUTS)

Autorità che concede l'aiuto

Ministro De Industria Turismo Y Comercio

Po Castellana, 160

28071 Madrid

ESPAÑA

http://www.mityc.es

Titolo della misura di aiuto

Plan de Competitividad Sector Automoción

Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)

Orden ministerial ITC/21/2009 de 16 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras, y se efectúa la convocatoria de las ayudas para la realización de actuaciones en el marco del Plan de Competitividad del Sector Automoción (B.O.E de 20.1.2009)

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto

http://www.boe.es/boe/dias/2009/01/20/pdfs/BOE-A-2009-957.pdf

Tipo di misura

Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente

Durata

21.1.2009-31.12.2009

Settore/i economico/i interessato/i

Fabbricazione di autoveicoli, fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi, fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli, fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli

Tipo di beneficiario

PMI

Grande impresa

Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime

800,00 milioni di EUR

Per le garanzie

Strumento di aiuto (articolo 5)

Sovvenzione diretta, prestito agevolato

Riferimento alla decisione della Commissione

Se cofinanziato da fondi comunitari

Obiettivi

Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale

Maggiorazione PMI in %

Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie (articolo 18)

35 %

20 %

Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale (articolo 24)

50 %

20 %

Sviluppo sperimentale [articolo 31, paragrafo 2, lettera c)]

25 %

20 %

Aiuti per studi di fattibilità tecnica (articolo 32)

40 %

Formazione specifica (articolo 38, paragrafo 1)

25 %

20 %

Formazione generale (articolo 38, paragrafo 2)

60 %

20 %

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

X 63/09

Stato membro

Italia

Numero di riferimento dello Stato membro

Denominazione della regione (NUTS)

Trento

Article 87, paragrafo 3, lettera c)

Autorità che concede l'aiuto

Provincia Autonoma Di Trento

Dipartimento Industria, Artigianato E Miniere

Via G.B. Trener 3

38100 Trento TN

ITALIA

http://www.provincia.tn.it

Titolo della misura di aiuto

Servizi alle imprese

Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)

Legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17

Deliberazione della Giunta provinciale n. 3008 di data 21 dicembre 2007

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto

http://www.artigianato.provincia.tn.it/agevolazioni/legge_servizi_imprese/

Tipo di misura

Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente

Durata

1.1.2009-31.12.2013

Settore/i economico/i interessato/i

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Tipo di beneficiario

PMI

Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime

2,95 milioni di EUR

Per le garanzie

Strumento di aiuto (articolo 5)

Sovvenzione diretta

Riferimento alla decisione della Commissione

Se cofinanziato da fondi comunitari

Obiettivi

Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale

Maggiorazione PMI in %

Aiuti agli investimenti e all’occupazione in favore delle PMI (articolo 15)

15 %

Aiuti alle PMI per servizi di consulenza (articolo 26)

50 %

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

X 65/09

Stato membro

Italia

Numero di riferimento dello Stato membro

Denominazione della regione (NUTS)

Ancona

Zone non assistite

Autorità che concede l'aiuto

Provincia di Ancona

Via Ruggeri 3

60131 Ancona AN

ITALIA

http://www.formazione.provincia.ancona.it

Titolo della misura di aiuto

Avviso pubblico per la presentazione e gestione di progetti formativi POR FSE 2007/2013 Asse I Adattabilità

Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)

DGP Provincia di Ancona n. 647 del 29.12.2008 pubblicata sul BUR Marche n. 1 dell’8.1.2009

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto

http://www.istruzione.provincia.ancona.it/media/Files/9533_avviso_pubblico_asse_i_adattabilita_.pdf

Tipo di misura

Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente

Durata

29.12.2008-30.6.2012

Settore/i economico/i interessato/i

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Tipo di beneficiario

PMI

Grande impresa

Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime

1,80 milioni di EUR

Per le garanzie

Strumento di aiuto (articolo 5)

Sovvenzione diretta

Riferimento alla decisione della Commissione

Se cofinanziato da fondi comunitari

POR Marche FSE 2007/2013 approvato con decisione C(2007) 5496 dell’8.11.2007 — 0,71 milioni di EUR

Obiettivi

Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale

Maggiorazione PMI in %

Formazione specifica (articolo 38, paragrafo 1)

25 %

20 %

Formazione generale (articolo 38, paragrafo 2)

60 %

20 %


19.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 279/24


Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Oneri di servizio pubblico in relazione a servizi aerei di linea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 279/12

Stato membro

Italia

Rotte interessate

Alghero–Roma Fiumicino e viceversa

Alghero–Milano Linate e viceversa

Cagliari–Roma Fiumicino e viceversa

Cagliari–Milano Linate e viceversa

Olbia–Roma Fiumicino e viceversa

Olbia–Milano Linate e viceversa

Data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico

Il giorno della pubblicazione della presente comunicazione

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente, correlata all'onere di servizio pubblico

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC)

Direzione Trasporto Aereo

Viale del Castro Pretorio 118

0185 Roma RM

ITALIA

Sito web: http://www.enac.gov.it

E-mail: osp@enac.gov.it


INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

19.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 279/25


Sessantaduesima modifica della guida sugli aiuti di Stato

Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA di proporre opportune misure

2009/C 279/13

Data di adozione

:

7 febbraio 2007

Stato EFTA

:

Islanda

Norvegia

Liechtenstein

Aiuto n.

:

59185

Titolo

:

Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA che modifica per la sessantaduesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato — Nuovo capitolo 14, Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Proposta di opportune misure.

Base giuridica

:

Decisione del Collegio n. 14/07/COL

Decisione

:

Le opportune misure, proposte dall’Autorità e accettate dagli Stati EFTA, sono le seguenti: modificare, se necessario, i suddetti regimi di aiuto onde armonizzarli con il capitolo 14 entro dodici mesi dalla sua adozione, con le seguenti eccezioni: i) gli Stati EFTA dispongono di ventiquattro mesi per introdurre emendamenti concernenti le disposizioni di cui al punto 3.1.1 del capitolo 14; ii) il nuovo massimale per i grandi progetti individuali si applica a decorrere dall'entrata in vigore del capitolo 14; iii) l'obbligo di presentare relazioni annuali dettagliate, in conformità del punto 9.1.1, e l'obbligo di trasmettere le schede informative, in conformità del punto 9.1.3, si applicano ai regimi di aiuto esistenti sei mesi dopo l'entrata in vigore del capitolo 14.


Comitato misto SEE

19.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 279/26


Decisioni del Comitato misto SEE per le quali sono stati adempiuti i requisiti costituzionali ai sensi dell'articolo 103 dell'accordo SEE

2009/C 279/14

Dal marzo 2000 le decisioni del Comitato misto SEE indicano in una nota a piè di pagina se la data della loro entrata in vigore dipende dal rispetto di obblighi costituzionali richiesto alle parti contraenti. Tali obblighi sono stati notificati per quanto riguarda le decisioni elencate qui sotto. Le parti contraenti in questione hanno notificato alle altre parti di aver completato le procedure interne. Le date di entrata in vigore delle decisioni sono quelle sotto indicate.

Decisione numero

Data di adozione

Riferimenti di pubblicazione

Atti giuridici integrati

Data di entrata in vigore

93/2006

7.7.2006

19.10.2006 GU L 289, pag. 34

Suppl. n. 52, pag. 27

Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulle pratiche commerciali sleali).

1.2.2009

131/2006

27.10.2006

21.12.2006 GU L 366, pag. 69

Suppl. n. 64, pag. 3

Regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull’attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio.

1.8.2008

152/2006

8.12.2006

29.3.2007 GU L 89, pag. 24

Suppl. n. 15, pag. 19

Direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1o agosto 2006 recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di un’attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata.

1.5.2009

160/2006

8.12.2006

29.3.2007 GU L 89, pag. 38

Suppl. n. 15, pag. 30

Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio.

1.8.2009

15/2007

27.4.2007

9.8.2007 GU L 209, pag. 26

Suppl. n. 38, pag. 20

Regolamento (CE) n. 907/2006 della Commissione, del 20 giugno 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detergenti ai fini di un adeguamento degli allegati III e VII.

1.8.2008

49/2007

8.6.2007

11.10.2007 GU L 266, pag. 7

Suppl. n. 48, pag. 5

Direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell’approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture.

1.11.2008

87/2007

6.7.2007

13.12.2007 GU L 328, pag. 32

Suppl. n. 60, pag. 23

Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006 riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi.

1.5.2009

95/2007

6.7.2007

13.12.2007 GU L 328, pag. 48

Suppl. n. 60, pag. 33

Direttiva 2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che modifica la direttiva 77/91/CEE del Consiglio relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale.

1.2.2009

102/2007

28.9.2007

21.2.2008 GU L 47, pag. 16

Suppl. n. 9, pag. 14

Direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

1.7.2009

114/2007

28.9.2007

21.2.2008 GU L 47, pag. 34

Suppl. n. 9, pag. 28

Direttiva 2007/16/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, recante modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni.

1.8.2009

125/2007

28.9.2007

21.2.2008 GU L 47, pag. 53

Suppl. n. 9, pag. 41

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.

1.5.2009

131/2007

28.9.2007

21.2.2008 GU L 47, pag. 67

Suppl. n. 9, pag. 49

Decisione n. 779/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 un programma specifico per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne III) nell’ambito del programma generale Diritti fondamentali e giustizia.

14.5.2008

142/2007

26.10.2007

10.4.2008 GU L 100, pag. 70

Suppl. n. 19, pag. 70

Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Decisione della Commissione 2007/172/CE, del 19 marzo 2007, che istituisce un gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali.

1.7.2009

158/2007

7.12.2007

8.5.2008 GU L 124, pag. 20

Suppl. n. 26, pag. 17

Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.

Regolamento (CE) n. 635/2006 della Commissione, del 25 aprile 2006, che abroga il regolamento (CEE) n. 1251/70 relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego.

1.3.2009

10/2008

1.2.2008

12.6.2008 GU L 154, pag. 20

Suppl. n. 33, pag. 16

Direttiva 2007/14/CE della Commissione, dell’8 marzo 2007, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

1.8.2008

25/2008

14.3.2008

10.7.2008 GU L 182, pag. 11

Suppl. n. 42, pag. 6

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 , concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

5.6.2008

29/2008

14.3.2008

10.7.2008 GU L 182, pag. 21

Suppl. n. 42, pag. 13

Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 concernente la patente di guida (Rifusione).

1.4.2009

33/2008

14.3.2008

10.7.2008 GU L 182, pag. 30

Suppl. n. 42, pag. 18

Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione).

1.2.2009

71/2008

6.6.2008

25.9.2008 GU L 257, pag. 34

Suppl. n. 58, pag. 16

Regolamento (CE) n. 1315/2007 della Commissione, dell’ 8 novembre 2007, sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo e recante modifica del regolamento (CE) n. 2096/2005.

1.7.2009

85/2008

4.7.2008

23.10.2008 GU L 280, pag. 20

Suppl. n. 64, pag. 13

Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70.

1.2.2009

12/2009

5.2.2009

19.3.2009 GU L 73, pag. 47

Suppl. n. 16, pag. 18

Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità.

1.8.2009

49/2009

24.4.2009

25.6.2009 GU L 162, pag. 30

Suppl. n. 33, pag. 17

Regolamento (CE) n. 1321/2007 della Commissione, del 12 novembre 2007, che stabilisce le modalità per integrare in un repertorio centrale le informazioni sugli eventi nel settore dell’aviazione civile scambiate in conformità della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

1.7.2009

50/2009

24.4.2009

25.6.2009 GU L 162, pag. 31

Suppl. n. 33, pag. 19

Regolamento (CE) n. 1330/2007 della Commissione, del 24 settembre 2007, che stabilisce le modalità per la diffusione alle parti interessate delle informazioni sugli eventi nel settore dell'aviazione civile di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

1.7.2009

68/2009

29.5.2009

3.9.2009 GU L 232, pag. 24

Suppl. n. 47, pag. 26

Decisione C (2008) 4333 della Commissione, dell'8 agosto 2008 che stabilisce talune misure supplementari di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione.

1.11.2009

69/2009

29.5.2009

3.9.2009 GU L 232, pag. 25

Suppl. n. 47, pag. 27

Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2008 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002.

1.11.2009

91/2009

3.7.2009

22.10.2009 GU L 277, pag. 45

Suppl. n. 56, pag. 23

Decisione n. 1298/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce il programma d'azione Erasmus Mundus 2009-2013 per il miglioramento della qualità nell’istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi.

23.7.2009


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

19.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 279/29


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5704 — JBS/Bertin)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 279/15

1.

In data 6 novembre 2009 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese J&F Participações S.A. («J&F»', Brasile) e ZMF Fundo de Investimento em Participações («ZMF», Brasile) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo comune di parti delle imprese JBS S.A. («JBS», Brasile) e Bertin S.A. («Bertin», Brasile) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

J&F: holding familiare,

ZMF: fondo di investimento,

JBS: produzione di carne fresca e trasformata,

Bertin: produzione di carne fresca e trasformata.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301 o 22967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5704 — JBS/Bertin, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


19.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 279/30


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5708 — KKR/General Atlantic/TASC)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 279/16

1.

In data 11 novembre 2009 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione KKR & Co. L.P. e le sue affiliate «KKR» (USA) e General Atlantic LLC («GA», USA) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo comune di TASC Inc. (USA) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

KKR: opera a livello mondiale offrendo una vasta gamma di servizi di gestione alternativa degli attivi a investitori pubblici e privati del mercato e fornisce soluzioni per i mercati dei capitali alle imprese, alle società in portafoglio e ai clienti,

GA: socio illimitatamente responsabile di un'impresa leader mondiale nel settore del growth equity che fornisce capitali e supporto strategico a imprese ad alto potenziale di crescita («gruppo GA»),

TASC: fornisce servizi di analisi e consulenza in materia di difesa e sicurezza nazionale a diverse agenzie del governo statunitense.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301 o 22967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5708 — KKR/General Atlantic/TASC, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


Rettifiche

19.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 279/31


Rettifica dell’invito a presentare proposte 2010 — EAC/41/09 — Programma di apprendimento permanente

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 247 del 15 ottobre 2009 )

2009/C 279/17

A pagina 13, il punto 2 «Candidati ammissibili» va letto come segue:

«2.   Candidati ammissibili

Il programma di apprendimento permanente si applica a tutti i tipi e livelli di istruzione e di formazione professionale ed è accessibile a tutti i soggetti di cui all'articolo 4 della decisione.

I candidati devono essere stabiliti in uno dei seguenti paesi (1):

i 27 Stati membri dell'Unione europea,

i paesi EFTA e SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia,

i paesi candidati: Turchia.

Inoltre:

i candidati della Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono ammessi a partecipare alle azioni seguenti:

Comenius, Grundtvig e Leonardo da Vinci, partenariati (Comenius Regio è escluso),

Comenius e Grundtvig, formazione in servizio,

Leonardo da Vinci, mobilità,

Grundtvig, visite e scambi,

Erasmus, mobilità degli studenti (incluso certificato di tirocinio consorzio Erasmus),

Erasmus, mobilità del personale (incarichi di docenza e formazione del personale),

visite preparatorie per tutti i programmi settoriali, e

visite di studio nel quadro dell'Attività chiave 1 del Programma trasversale.

Si noti che nel quadro del presente invito, la mobilità individuale da altri paesi partecipanti al Programma di apprendimento permanente, verso la Croazia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia non può essere finanziata con fondi del programma, tranne in caso di mobilità nel quadro dei partenariati approvati Comenius, Grundtvig e Leonardo da Vinci.

Per quanto riguarda i partenariati, i candidati della Croazia e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono ammissibili solo come partner, ma non come coordinatori di partenariati.

Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, della decisione che stabilisce il programma di apprendimento permanente, progetti e reti multilaterali nel quadro di Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig e delle azioni chiave del Programma trasversale sono del pari aperti a partner di paesi terzi che non partecipano ancora al programma di apprendimento permanente sulla base dell'articolo 7 della decisione. Nella Guida 2010 relativa al programma di apprendimento permanente vengono presentate nei particolari le varie azioni e le modalità di partecipazione.


(1)  Ad eccezione del programma Jean Monnet, aperto agli istituti di istruzione superiore di tutto il mondo.»