ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2009.270.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 270

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
11 novembre 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Banca centrale europea

2009/C 270/01

Parere della Banca centrale europea, del 26 ottobre 2009, su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico e su una proposta di decisione del Consiglio che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici con riguardo al funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (CON/2009/88)

1

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 270/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5589 — SONY/SEIKO EPSON) ( 1 )

9

2009/C 270/03

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

10

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2009/C 270/04

Estratto delle nomine effettuate dal Consiglio — Settembre/Ottobre 2009 (settore sociale)

14

 

Commissione

2009/C 270/05

Tassi di cambio dell'euro

17

 

Tribunale della funzione pubblica

2009/C 270/06

Composizione delle sezioni e assegnazione dei giudici alle sezioni

18

2009/C 270/07

Criteri di assegnazione delle cause alle sezioni

19

2009/C 270/08

Designazione del giudice che sostituisce il presidente del Tribunale in qualità di giudice per i provvedimenti urgenti

20

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione

2009/C 270/09

Media 2007 — Sviluppo, distribuzione, promozione e formazione — Invito a presentare proposte — EACEA/17/09 — i2i audiovisual

21

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione

2009/C 270/10

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese

24

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2009/C 270/11

Ritiro della notifica di una concentrazione (Caso COMP/M.5654 — Brookfield/BBI) ( 1 )

30

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Banca centrale europea

11.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 270/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 26 ottobre 2009

su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico e su una proposta di decisione del Consiglio che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici con riguardo al funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico

(CON/2009/88)

2009/C 270/01

Introduzione e base giuridica

Il 6 ottobre 2009 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere in relazione a: 1) una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il comitato europeo per il rischio sistemico (1) (di seguito «regolamento proposto»); e 2) una proposta di decisione del Consiglio che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici con riguardo al funzionamento del comitato europeo per il rischio sistemico (2) (di seguito «decisione proposta»).

La BCE è competente a formulare un parere sul regolamento proposto in virtù dell’articolo 105, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea, in quanto il regolamento proposto contiene disposizioni che riguardano il contributo del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) alla buona conduzione delle politiche relative alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario, di cui all’articolo 105, paragrafo 5, del trattato. Per quanto concerne la decisione proposta, la BCE è competente a formulare un parere ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 6, del trattato. Poichè entrambi i testi riguardano l’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento del comitato europeo per il rischio sistemico (European Systemic Risk Board, ESRB) e nonostante le distinte procedure legislative applicabili a tali testi, la BCE ha adottato, per semplicità, un unico parere per le due proposte.

Le osservazioni contenute nel presente parere non pregiudicano il futuro parere della BCE sulle tre bozze di proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituiscono un’Autorità bancaria europea, un’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e un’Autorità europea dei valori e dei mercati mobiliari (3), che formano il pacchetto legislativo adottato dalla Commissione il 23 settembre 2009 di riforma della vigilanza finanziaria europea.

Conformemente al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

1.

La BCE è generalmente a favore del regolamento e della decisione proposti dalla Commissione, tesi a istituire un nuovo organo responsabile della conduzione della vigilanza macroprudenziale nella UE, vale a dire l’ESRB. La BCE è del parere che la recente crisi finanziaria abbia dimostrato la necessità di rafforzare l’approccio macroprudenziale alla regolamentazione e alla vigilanza del sistema finanziario nella sua interezza. Ha dimostrato altresì la necessità di valutare in maniera completa e tempestiva le varie fonti del rischio sistemico e le loro conseguenze sul sistema finanziario. L’ESRB, identificando e valutando i rischi sistemici, emettendo per tempo segnalazioni e formulando raccomandazioni laddove tali rischi siano rilevanti, nonchè monitorando il dovuto seguito, è in grado di contribuire significativamente alla stabilità del sistema finanziario dell’UE nel suo insieme.

2.

Il Consiglio Ecofin del 9 giugno 2009 ha concluso che la BCE debba fornire all’ESRB assistenza analitica, statistica, amministrativa e logistica, facendo ricorso anche alla consulenza tecnica delle banche centrali nazionali e delle autorità di vigilanza. Ciò a seguito delle raccomandazioni contenute nel rapporto del 25 febbraio 2009 del gruppo di alto livello sulla vigilanza finanziaria nella UE presieduto da Jacques de Larosière e della comunicazione della Commissione del 27 maggio 2009, che suggerisce che la BCE debba fornire il segretariato dell’ESRB. Il 18 e 19 giugno, il Consiglio europeo ha preso nota del fatto che la comunicazione e le conclusioni del Consiglio Ecofin hanno aperto la strada all’istituzione di un nuovo assetto per la vigilanza prudenziale micro e macro e ha sostenuto l'istituzione dell'ESRB.

3.

La BCE ha deciso di essere disponibile a fornire il segretariato dell’ESRB e a prestare ed esso la propria assistenza e suggerisce di fare riferimento a ciò in un considerando del regolamento proposto. La BCE è pronta a mettere a disposizione, a beneficio dell’ESBR e con la partecipazione di tutti i membri del Consiglio generale della BCE, le competenze macroeconomiche, finanziarie e monetarie di tutte le banche centrali dell’UE. Tale contributo sarà sostenuto dalle attività della BCE e del SEBC nelle aree del monitoraggio della stabilità finanziaria, dell’analisi macroeconomica, della raccolta di informazioni statistiche e dalle sinergie complessive in termini di conoscenze, risorse e infrastrutture nel contesto delle attuali attività di banca centrale nell’UE.

4.

Il coinvolgimento della BCE e del SEBC nell’ESRB non influirà sull’obiettivo primario del SEBC, di cui all’articolo 105, paragrafo 1, del trattato, del mantenimento della stabilità dei prezzi. A tale riguardo, la BCE nota che le proprie attività di assistenza all’ESRB non inficeranno l’indipendenza istituzionale, funzionale e finanziaria della BCE nè lo svolgimento da parte del SEBC dei propri compiti ai sensi del trattato e dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «Statuto SEBC»), in particolare i compiti in materia di stabilità finanziaria e di sorveglianza (4).

5.

In materia di statistiche, la BCE è pronta a fornire all’ESRB le informazioni necessarie relative al contesto macroeconomico e macrofinanziario ed è dotata delle competenze necessarie a tal fine. Ciò include in particolare le informazioni sulle condizioni di mercato e sulle infrastrutture di mercato. Le informazioni microprudenziali saranno fornite dalle tre nuove autorità di vigilanza europee.

Osservazioni di carattere specifico

6.

Per quanto riguarda la procedura per l’emissione di segnalazioni di rischi e raccomandazioni, e il loro dovuto seguito, la BCE concorda pienamente con il regolamento proposto (5) secondo cui le segnalazioni di rischi e le raccomandazioni dell’ESRB saranno trasmesse direttamente ai rispettivi destinatari, in parallelo rispetto alla trasmissione al Consiglio Ecofin. Modifiche a tali disposizioni che comportassero una «via indiretta» di trasmissione delle segnalazioni di rischi e delle raccomandazioni, metterebbero a rischio l’efficacia e la tempestività delle raccomandazioni così come l’indipendenza e la credibilità dell’ESRB. Inoltre, è importante che le procedure relative alla comuncazione dell’ESRB con le altre istituzioni e comitati dell’UE non impediscano lo svolgimento efficace e tempestivo dei compiti dell’ESRB.

7.

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi dell’ESRB, la BCE ritiene particolarmente importante che la composizione del suo comitato direttivo rifletta in maniera adeguata quella del consiglio generale. In seno a quest’ultimo, 29 membri con diritto di voto saranno banchieri centrali, mentre gli altri quattro membri con diritto di voto saranno un membro della Commissione e i presidenti delle tre nuove autorità di vigilanza. È essenziale che la composizione del comitato direttivo rifletta quella del consiglio generale, per assicurare che il comitato sia rappresentativo del consiglio, di cui prepara le riunioni. L’inclusione di cinque membri provenienti da banche centrali (oltre al presidente e al vicepresidente dell’ESRB) a fianco agli altri quattro membri con diritto di voto sopra menzionati costituisce quindi la soglia minima per assicurare allo stesso tempo un equilibrio adeguato e una rappresentanza sufficiente delle banche centrali nazionali dell’area dell’euro e di quelle che non ne fanno parte. Di conseguenza, la BCE è fortemente a favore della proposta della Commissione secondo cui sette dei membri del comitato direttivo provengano dal Consiglio generale della BCE (6). Tuttavia, poichè la composizione dell’area dell’euro cambierà nel tempo, non sarebbe consigliabile stabilire in un atto legale una distribuzione dei seggi specifica e immutabile tra le banche centrali dell’area dell’euro e quelle che non ne fanno parte. In ultimo, la BCE concorda con l’approccio della Commissioneche prevede che solo il presidente dell’ESRB impartisce direttive al capo del segretariato (7).

8.

Il presidente e il vicepresidente del consiglio generale dell’ESRB sono eletti sulla base delle medesime procedure e da parte dello stesso gruppo di membri con diritto di voto, in quanto il vicepresidente deve essere pienamente in grado di sostituire il presidente, se necessario. Il vicepresidente viene eletto quindi, come indicato nella proposta della Commissione, da parte dei membri del consiglio generale e fra i suoi membri che sono altresì membri del Consiglio generale della BCE. Procedure divergenti per la nomina del presidente e del vicepresidente aggiungerebbero complicazioni non necessarie e darebbero l’impressione non giustificata di rappresentare diversi gruppi in seno all’ESRB.

9.

Per quanto attiene alla composizione del consiglio generale dell’ESRB, la BCE concorda con la proposta della Commissione che prevede che il presidente e il vicepresidente della BCE siano membri con diritto di voto del consiglio generale dell’ESRB. Ciò è in linea con il principio secondo il quale il Consiglio generale della BCE fornisce il nucleo dei membri con diritto di voto del consiglio generale dell’ESRB (8). Inoltre, l’inclusione del Vicepresidente della BCE sarebbe in linea con le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2009 secondo cui il vicepresidente potrebbe votare per l’elezione del presidente dell’ESRB in qualità di membro del Consiglio generale della BCE. Infatti, se esso non fosse un membro del consiglio generale dello stesso ESRB, il vicepresidente non sarebbe nella posizione di votare in tale elezione.

10.

L’ESRB è un organo della Comunità, i cui compiti attengono al sistema finanziario dell’UE ed includono la possibilità di formulare raccomandazioni ed intraprendere le azioni appropriate per affrontare il rischio sistemico e la salvaguardia della stabilità del sistema e i cui membri provengono da tutti gli Stati membri. Tuttavia, in vista dell’importanza sistemica per il sistema finanziario dell’UE di taluni paesi europei ad essa non appartenenti, si potrebbe considerare appropriato invitare i rappresentanti di tali paesi a partecipare ad alcune riunioni dell’ESRB e/o dei comitati tecnici in qualità di osservatori, qualora siano in discussione questioni pertinenti.

La BCE raccomanda che i seguenti articoli del regolamento proposto e decisione proposta siano modificati. Proposte redazionali specifiche sono fornite e motivate nell’allegato.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 ottobre 2009.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2009) 499 definitivo.

(2)  COM(2009) 500 definitivo.

(3)  COM(2009) 501 definitivo, COM(2009) 502 definitivo e COM(2009) 503 definitivo.

(4)  Articolo 105, paragrafo 2, quarto trattino e articolo 105, paragrafi 4 e 5 del trattato e articolo 3.1, quarto trattino, articolo 3.3, articoli 4 e 22, e articolo 25.1 dello statuto SEBC.

(5)  Articoli 16, 17 e 18 del regolamento proposto.

(6)  Articolo 11, paragrafo 1, del regolamento proposto.

(7)  Articolo 4, paragrafo 1, della decisione proposta. Il presidente dell’ESRB presiede sia il consiglio generale sia il comitato direttivo.

(8)  Il Consiglio generale della BCE è composto dal presidente della BCE, dal vicepresidente e dai governatori delle banche centrali nazionali dell’UE.


ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione

Emendamenti proposti dalla BCE (1)

Modifica n. 1

Considerando 5 del regolamento proposto

Considerando 5

«Nella sua comunicazione “Vigilanza finanziaria europea” del 27 maggio 2009 […] Conformemente al parere della Commissione, il Consiglio ha inoltre concluso che la BCE “debba fornire all’ESRB supporto analitico, statistico, amministrativo e logistico, avvalendosi tra l’altro della consulenza tecnica delle banche centrali e delle autorità di vigilanza nazionali”.»

Considerando 5

«Nella sua comunicazione “Vigilanza finanziaria europea” del 27 maggio 2009 […] Conformemente al parere della Commissione, il Consiglio ha inoltre concluso che la BCE “debba fornire all’ESRB supporto analitico, statistico, amministrativo e logistico, avvalendosi tra l’altro della consulenza tecnica delle banche centrali e delle autorità di vigilanza nazionali”. La BCE ha deciso di essere disponibile a fornire il segretariato dell’ESRB e a prestare ed esso la propria assistenza. L’assistenza prestata dalla BCE all’ESRB così come i compiti conferiti a quest’ultimo non pregiudicano il principio d’indipendenza della BCE nello svolgimento dei propri compiti si sensi del trattato.»

Nota esplicativa:

Il Consiglio direttivo della BCE ha deciso di rendersi disponibile a fornire il segretariato dell’ESRB e a prestare ed esso la propria assistenza e considera appropriato che ciò venga menzionato nel considerando 5 del regolamento proposto.

L’ultima frase del considerando 5 del regolamento proposto chiarisce che lo svolgimento da parte della BCE dei propri compiti non sarà pregiudicato dall’assistenza prestata all’ESRB, nè dai compiti dello stesso ESRB, visto che, diversamente dall’ESRB, la BCE è istituita con trattato. Ciò è particolarmente importante alla luce del principio dell’indipendenza della banca centrale.

Modifica n. 2

Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento proposto

Articolo 3

«1.   L’ESRB è responsabile della vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario in seno alla Comunità al fine di prevenire o attenuare i rischi sistemici all’interno del sistema finanziario in modo da evitare turbolenze finanziarie diffuse, partecipare al corretto funzionamento del mercato interno e garantire che il settore finanziario contribuisca in maniera duratura alla crescita economica.»

Articolo 3

«1.   L’ESRB è responsabile della vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario in seno alla Comunità al fine di prevenire o attenuare i rischi sistemici all’interno del sistema finanziario in modo da evitare turbolenze finanziarie diffuse e, partecipare al corretto funzionamento del mercato interno. e garantire che il settore finanziario contribuisca in maniera duratura alla crescita economica. »

Nota esplicativa:

La BCE è dell’avviso che assicurare un contributo sostenibile alla crescita economica non rappresenti la motivazione sottostante la sorveglianza macroprudenziale. Pertanto, il riferimento a tale nozione dovrebbe essere ritirato dall’articolo di cui sopra.

Modifica n. 3

Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento proposto

Articolo 4

«1.   L’ESRB è composto da un consiglio generale, da un comitato direttivo e da un segretariato.»

Articolo 4

«1.   L’ESRB è composto da un consiglio generale, da un comitato direttivo, e da un segretariato e da una comitato tecnico consultivo

Nota esplicativa:

Il regolamento e la decisione proposti devono mettere a punto gli aspetti istituzionali chiave dell’ESRB, ivi incluso il comitato tecnico consultivo. Entrambi il regolamento e la decisione proposti mettono in luce il ruolo di primo piano della BCE e delle banche centrali nazionali nella sorveglianza macroprudenziale  (2). Questo articolo del regolamento proposto dovrebbe essere modificato per chiarire che il comitato tecnico consultivo fa parte della struttura organizzativa dell’ESRB (si vedano sotto le modifiche n. 5 e n. 7).

Modifica n. 4

Articolo 4, paragrafo 4, del regolamento proposto

Articolo 4

«4.   In conformità con la decisione XXXX/2009/CE del Consiglio il segretariato, sotto la direzione del presidente del consiglio generale, fornisce all’ESRB assistenza analitica, statistica, amministrativa e logistica.»

Articolo 4

«4.   In conformità con la Decisione XXXX/2009/CE che attribuisce alla BCE compiti specifici con riguardo al funzionamento del comitato europeo per il rischio sistemico, del Consiglio il segretariato sarà fornito dalla BCE, che, sotto la direzione del presidente del consiglio generale, presterà fornisce all’ESRB assistenza, facendo ricorso anche alla consulenza tecnica delle banche centrali nazionali e delle autorità di vigilanza. analitica, statistica, amministrativa e logistica.»

Nota esplicativa:

L’emendamento è necessario per allineare il regolamento proposto e la decisione propsta con le conclusioni del Consiglio Ecofin del 9 giugno. In mancanza, il ruolo della BCE nell’assistere l'ESRB sarebbe omesso dal testo del regolamento proposto. Ciò non sarebbe conforme alle dichiarazione e decisioni precedenti, tra cui in particolare:

il rapporto di de Larosière, secondo cui «all’interno dell’UE, la BCE, elemento cardine del SEBC, si trova nella posizione ideale per assolvere questo compito di individuare i rischi macroprudenziali»;

la comunicazione della Commissione del 27 maggio 2009;

le conclusioni del Consiglio Ecofin del 9 giugno 2009, secondo cui la BCE debba fornire all’ERSB assistenza analitica, statistica, amministrativa e logistica, facendo ricorso anche alla consulenza tecnica da parte delle banche centrali nazionali e delle autorità di vigilanza; e

l’approvazione delle conclusioni di cui sopra da parte del Consiglio europeo del 18 e del 19 giugno 2009.

Modifica n. 5

Articolo, paragrafo 5, del regolamento proposto

Articolo 4

«5.   Il comitato tecnico consultivo di cui all’articolo 12 ha il compito di fornire consulenza e assistenza all’ESRB su questioni che rientrano nelle competenze di quest’ultimo, su sua richiesta.»

Articolo 4

«5.   Il comitato tecnico consultivo di cui all’articolo 12 ha il compito di fornire consulenza e assistenza all’ESRB su questioni che rientrano nelle competenze di quest’ultimo, su sua richiesta

Nota esplicativa:

Questo articolo del regolamento proposto dovrebbe essere modificato per chiarire che il comitato tecnico consultivo presta assistenza all'ESRB su base permanente. Il regolamento interno dell'ESRB comprenderanno le disposizioni applicabili al ruolo consultivo del comitato (si vedano anche le modifiche n. 3 e n. 7 riguardanti il comitato tecnico consultivo).

Modifica n. 6

Articolo 7 del regolamento proposto

«Articolo 7

Imparzialità

1.   Nel partecipare alle attività del consiglio generale e del comitato direttivo o nello svolgere qualsiasi altra attività connessa all’ESRB, i membri di quest’ultimo eseguono i loro compiti in tutta imparzialità, senza chiedere né accettare istruzioni da parte degli Stati membri.

2.   Gli Stati membri non cercano di influenzare i membri dell’ESRB nell’esecuzione dei loro compiti.»

«Articolo 7

Imparzialità e indipendenza

1.   Nel partecipare alle attività del consiglio generale e del comitato direttivo o nello svolgere qualsiasi altra attività connessa all’ESRB, i membri di quest’ultimo eseguono i loro compiti in tutta imparzialità e nell’esclusivo interesse della Comunità nella sua interezza. Essi non sollecitano o accettano, senza chiedere né accettaristruzioni da parte degli Stati membri, istituzioni comunitarie o da qualsiasi altro organismo pubblico o privato.

2.   Gli Stati membri, le istituzioni comunitarie o qualsiasi altro organismo pubblico o privato non cercano di influenzare i membri dell’ESRB nell’esecuzione dei loro compiti.»

Nota esplicativa:

Questo articolo dovrebbe essere modificato per assicurare l’indipendenza dei membri dell'ESRB da interferenze da parte di altri organismi comunitari o altri organismi. Ciò non pregiudica l’esercizio da parte della BCE del compito di prestare assistenza a favore dell’ESRB e che non può essere qualificato come un’istruzione.

Modifica n. 7

Articolo 12, paragrafo 3, del regolamento proposto

Articolo 12

«3.   Su richiesta del presidente del consiglio generale il comitato esegue i compiti di cui all’articolo 4, paragrafo 5.»

Articolo 12

«3.   Su richiesta del presidente del consiglio generale Iil comitato esegue i compiti di cui all’articolo 4, paragrafo 5.»

Nota esplicativa:

La finalità di questa modifica è quella di chiarire che il comitato tecnico consultivo assiste l’ESRB su base permanente e non solo su richiesta, ai sensi del regolamento interno dell’ESRB (si vedano anche le modifiche n. 3 e n. 5 relative al comitato tecnico consultivo).

Modifica n. 8

Articolo 13 del regolamento proposto

Articolo 13

«Nell’esecuzione dei propri compiti l’ESRB si avvale, laddove opportuno, della consulenza delle competenti parti interessate del settore privato.»

Articolo 13

«Nell’esecuzione dei propri compiti l’ESRB si avvale, laddove opportuno, del consulenza parere delle competenti parti interessate del settore privato.»

Nota esplicativa:

La terminologia proposta riflette meglio la natura del ruolo delle parti interessate del settore privato.

Modifica n. 9

Considerando 8 della decisione proposta

Considerando 8

«Il 9 giugno 2009 il Consiglio ha concluso che la BCE dovrebbe fornire assistenza analitica, statistica, amministrativa e logistica all'ESRB. È pertanto opportuno avvalersi della possibilità prevista dal trattato di affidare alla BCE compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale affidandole il compito di assicurare il segretariato dell'ESRB.»

Considerando 8

«Il 9 giugno 2009 il Consiglio ha concluso che la BCE dovrebbe fornire assistenza analitica, statistica, amministrativa e logistica all'ESRB. È pertanto opportuno avvalersi della possibilità prevista dal trattato di affidare alla BCE compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale affidandole il compito di assicurare il segretariato dell’ESRB. L’assistenza fornita all’ESRB dalla BCE così come i compiti ad esso conferiti non pregiudicano il principio di indipendenza della BCE nello svolgimento dei propri compiti ai sensi del trattato

Nota esplicativa:

La modifica al considerando proposto chiarisce che lo svolgimento da parte della BCE dei propri compiti non sarà pregiudicato dall’assistenza prestata all’ESRB, nè dai compiti assunti dall’ESRB stesso, poichè, diversamente dall’ESRB, la BCE è istituita dal trattato. Ciò è particolarmente importante alla luce del principio di indipendenza.

Modifica n. 10

Nuovo considerando 8 bis della decisione proposta della decisione proposta

Attualmente non vi è alcun testo.

Considerando 8 bis

«8 bis)

I compiti di vigilanza macroprudenziale dell’ESRB mirano a prevenire o quanto meno a mitigare i rischi sistemici del sistema finanziario. Mentre l’ESRB non ha il compito di vigilare su singole specifiche imprese che forniscono servizi finanziari, la funzione di sorveglianza dell’ESRB e l’assistenza da parte della BCE sono connesse al sistema finanziario nel suo insieme, con un’enfasi sui collegamenti tra i vari settori del sistema finanziario.»

Nota esplicativa:

Tenendo conto della natura e degli obiettivi delle funzioni di sorveglianza macro prudenziale attribuite all’ESRB e dell'assistenza fornita dalla BCE all'ESRB, il nuovo considerando proposto chiarisce che, nel contesto dell'applicazione dell'articolo 105, paragrafo 6, del trattato, la vigilanza macroprudenziale copre il sistema finanziario nel suo insieme.

Modifica n. 11

Articolo 2 della decisione proposta

Articolo 2

«La Banca centrale europea assicura il segretariato dell'ESRB e gli fornisce pertanto assistenza analitica, statistica, logistica e amministrativa.

[…]

b)

In conformità all'articolo 5 della presente decisione, la raccolta e l’elaborazione di informazioni, anche statistiche, per conto dell’ESRB e per agevolare lo svolgimento dei suoi compiti;»

Articolo 2

«La Banca centrale europea assicura il segretariato dell’ESRB e gli fornisce pertanto assistenza analitica, statistica, logistica e amministrativa.

[…]

b)

In conformità all’articolo 5 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e all’articolo 5 della presente decisione, la raccolta e l’elaborazione di informazioni, anche statistiche, per conto dell’ESRB e per agevolare lo svolgimento dei suoi compiti;»

Nota esplicativa:

La cancellazione del termine «pertanto» allinea il testo alle conclusioni del Consiglio Ecofin del 9 giugno 2009.

L’articolo 2, lettera b) della decisione proposta riguarda l’assistenza statistica che la BCE è chiamata a fornire all’ERSB. L’emendamento proposto porrà il segretariato nella condizione di ottenere i dati riservati raccolti dalla BCE/SEBC per conto e a beneficio dell'ESRB.

Modifica n. 12

Articolo 4 della decisione proposta

«Articolo 4

Gestione

[…]»

«Articolo 4

Gestione Funzionamento del segretariato

[…]»

Nota esplicativa:

Il titolo proposto riflette più accuratamente il contenuto dell’articolo 4 della decisione proposta e utilizza una terminologia maggiormente conforme alle competenze amministrative interne della BCE.

Modifica n. 13

Articolo 4, paragrafo 2, della decisione proposta

Articolo 4

«2.   Il capo del segretariato o il suo rappresentante assistono alle riunioni del consiglio generale e del comitato direttivo dell’ESRB.»

Articolo 4

«2.   Il capo del segretariato o il suo rappresentante assistono alle riunioni del consiglio generale, e del comitato direttivo e del comitato tecnico consultivo dell’ESRB.»

Nota esplicativa:

La modifica proposta intende riflettere la struttura proposta dell’ESRB così come definita nell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento proposto.


(1)  La barratura nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare. Il neretto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere.

(2)  Si veda il considerando 13 del regolamento proposto e il considerando 7 della decisione proposta.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

11.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 270/9


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5589 — SONY/SEIKO EPSON)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 270/02

In data 22 settembre 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32009M5589. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


11.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 270/10


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 270/03

Data di adozione della decisione

3.8.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 38/B/06

Stato membro

Grecia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Risarcimento danni — Avversità atmosferiche — Settore dell'acquacoltura

Base giuridica

Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Tipo di misura

Obiettivo

Risarcimento dei danni causati al settore dell'acquacoltura da avversità atmosferiche eccezionali verificatesi nel 2005 in alcune province greche

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

800 000 EUR

Intensità

Fino al 50 % del valore della produzione persa o fino al 70 % dei costi di riparazione dei danni

Durata

Due anni

Settore economico

Settore dell'acquacoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Hellenic Agricultural Insurance Agency

Mesoyeion 45

11510 Athens

GREECE

Altre informazioni

Relazione annua

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

17.6.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 214/09

Stato membro

Austria

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Beihilfemaßnahme zugunsten der Hypo Tirol Bank AG

Base giuridica

§ 23 Bankwesengesetz (BWG)*

Aktiengesetz (AktG)*

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto

Garanzia

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 100 Mio EUR

Intensità

Durata

1.7.2009-1.7.2019

Settore economico

Intermediazione finanziaria

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Land Tirol

Eduard-Wallnöfer-Platz 3

6020 Innsbruck

ÖSTERREICH

Altre informazioni

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http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

2.10.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 409/09

Stato membro

Paesi Bassi

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Short-term export-credit insurance

Base giuridica

Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Assicurazione per i crediti all'esportazione

Forma dell'aiuto

Assicurazione per i crediti all'esportazione

Dotazione di bilancio

Intensità

Durata

fino al 31.12.2010

Settore economico

Intermediazione finanziaria

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

The State of the Netherlands

Altre informazioni

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Data di adozione della decisione

21.9.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 494/09

Stato membro

Danimarca

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Base giuridica

Lov nr. 555 af 6. juni 2007 om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Ricerca e sviluppo

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 891 Mio DKK

Intensità

80 %

Durata

fino all'1.1.2014

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Energistyrelsen

Amaliegade 44

1256 København K

DANMARK

Altre informazioni

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Data di adozione della decisione

30.9.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

NN 44/07

Stato membro

Repubblica ceca

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Osvobození ocenění a darů v oblasti kultury od daně z příjmu

Base giuridica

Zákon o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Cultura, sviluppo settoriale

Forma dell'aiuto

Agevolazione fiscale

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista 5 Mio CZK

Intensità

Durata

12.4.2006-11.4.2016

Settore economico

Attività ricreative, culturali e sportive

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministerstvo kultury

Maltézské nám. 1

118 11 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Altre informazioni

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IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

11.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 270/14


Estratto delle nomine effettuate dal Consiglio

Settembre/Ottobre 2009 (settore sociale)

2009/C 270/04

Comitato

Scadenza del mandato

Pubblicazione nella GU

Persona sostituita

Dimissioni/Nomina

Membro titolare/ supplente

Categoria

Paese

Persona nominata

Appartenenza

Data della decisione del Consiglio

Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori

24.9.2010

C 253, 4.10.2008

Peter BODE

Dimissioni

Titolare

Governo

Regno Unito

Fiona KILPATRICK

DWP

26.10.2009

Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori

24.9.2010

C 253, 4.10.2008

Seonaid WEBB

Dimissioni

Titolare

Governo

Regno Unito

Carolyn BARTLETT

EEA Policy Team

26.10.2009

Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro

28.2.2010

L 64, 2.3.2007

Harald KIHL

Dimissioni

Supplente

Datori di lavoro

Germania

Walter HERMÜLHEIM

RAG Aktiengesellschaft

Zentralbereich Arbeits — Gesundheits — und Umweltschutz

9.10.2009

Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro

28.2.2010

L 64, 2.3.2007

Jean-Marie LAMOTTE

Dimissioni

Supplente

Governo

Belgio

Xavier LEBICHOT

DG Humanisation du travail

SPF Emploi, Travail et Concertation social

9.10.2009

Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro

28.2.2010

L 64, 2.3.2007

Robert MURR

Dimissioni

Supplente

Governo

Austria

Gerlinde ZINIEL

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

9.10.2009

Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro

28.2.2010

L 64, 2.3.2007

Saviour SAMMUT

Dimissioni

Titolare

Lavoratori

Malta

Joe CARABOTT

General Workers Union

26.10.2009

Comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti

29.3.2011

C 83, 7.4.2009

Dora PETSA

Dimissioni

Titolare

Governo

Cipro

Nicolas ARTEMIS

Ministry of Labour and Social Insurance

9.10.2009

Comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti

29.3.2011

C 83, 7.4.2009

Andreas KYRIAKIDES

Dimissioni

Titolare

Governo

Cipro

Nicos VAKANAS

Ministry of Health

9.10.2009

Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

30.11.2010

C 282, 24.11.2007

Marie ÅKHAGEN

Dimissioni

Supplente

Governo

Svezia

Per NYSTÖM

Ministry of Employment

9.10.2009

Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

30.11.2010

C 282, 24.11.2007

Eva MESTANOVA

Dimissioni

Titolare

Lavoratori

Slovacchia

Erik MACAK

KOZ SR

9.10.2009

Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

30.11.2010

C 282, 24.11.2007

Laurence THERY

Dimissioni

Titolare

Lavoratori

Francia

Emmanuel COUVREUR

CFDT

9.10.2009

Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

30.11.2010

C 282, 24.11.2007

Anne COLEMAN-DUNNE

Dimissioni

Titolare

Governo

Irlanda

Paul CULLEN

Department of Enterprise Trade and Employment

19.10.2009

Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

30.11.2010

C 282, 24.11.2007

Jens WIENE

Dimissioni

Titolare

Lavoratori

Danimarca

Ole PRASZ

FTF

19.10.2009

Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

30.11.2010

C 282, 24.11.2007

Joaquín MARTÍNEZ SOLER

Dimissioni

Supplente

Governo

Spagna

Gonzalo GIMÉNEZ COLOMA

Ministerio de Trabajo e Inmigración

19.10.2009

Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

30.11.2010

C 282, 24.11.2007

Mireille JARRY

Dimissioni

Supplente

Governo

Francia

Marie-Soline CHOMEL

Ministère du Travail et des Affaires Sociales

19.10.2009

Consiglio di direzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

30.11.2010

C 282, 24.11.2007

Konstantinos PETINIS

Dimissioni

Supplente

Governo

Grecia

Triantafyllia TOTOU

Ministry of Employment and Social Protection

23.10.2009


Commissione

11.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 270/17


Tassi di cambio dell'euro (1)

10 novembre 2009

2009/C 270/05

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4966

JPY

yen giapponesi

134,51

DKK

corone danesi

7,4410

GBP

sterline inglesi

0,89860

SEK

corone svedesi

10,2850

CHF

franchi svizzeri

1,5115

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,3835

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,524

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

272,19

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7088

PLN

zloty polacchi

4,2033

RON

leu rumeni

4,2979

TRY

lire turche

2,2112

AUD

dollari australiani

1,6145

CAD

dollari canadesi

1,5852

HKD

dollari di Hong Kong

11,5988

NZD

dollari neozelandesi

2,0224

SGD

dollari di Singapore

2,0788

KRW

won sudcoreani

1 739,87

ZAR

rand sudafricani

11,1616

CNY

renminbi Yuan cinese

10,2170

HRK

kuna croata

7,2767

IDR

rupia indonesiana

14 089,57

MYR

ringgit malese

5,0660

PHP

peso filippino

70,186

RUB

rublo russo

43,0194

THB

baht thailandese

49,855

BRL

real brasiliano

2,5685

MXN

peso messicano

19,9557

INR

rupia indiana

69,5170


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


Tribunale della funzione pubblica

11.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 270/18


Composizione delle sezioni e assegnazione dei giudici alle sezioni

2009/C 270/06

Con decisione del 30 novembre 2005 (1) il Tribunale ha deciso di riunirsi in tre sezioni e in seduta plenaria. Con decisione del 24 settembre 2008 (2) il Tribunale ha eletto, per il periodo 1o ottobre 2008-30 settembre 2011, come presidente della Prima Sezione il giudice sig. S. GERVASONI. Con decisione del 7 ottobre 2009 il Tribunale ha eletto, per il periodo 7 ottobre 2009-30 settembre 2011, come presidente della Seconda Sezione il giudice sig. H. TAGARAS e ha assegnato i giudici alle sezioni nel modo seguente:

 

Prima Sezione

sig. S. GERVASONI, presidente di sezione,

sig. H. KREPPEL e sig.ra I. ROFES I PUJOL, giudici,

 

Seconda Sezione

sig. H. TAGARAS, presidente di sezione,

sig.ra I. BORUTA e sig. S. VAN RAEPENBUSCH, giudici,

 

Terza Sezione, costituita da tre giudici

sig. P. MAHONEY, presidente del Tribunale,

sig. H. KREPPEL, sig.ra I. BORUTA, sig. S. VAN RAEPENBUSCH e sig.ra I. ROFES I PUJOL, giudici.

In quest’ultima sezione, il presidente si riunirà, in alternanza, vuoi con i giudici sig. H. KREPPEL e S. VAN RAEPENBUSCH, vuoi con i giudici sig.re I. BORUTA e I. ROFES I PUJOL, fatte salve le cause connesse.


(1)  GU C 322 del 17.12.2005, pag. 16.

(2)  GU C 272 del 25.10.2008, pag. 3.


11.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 270/19


Criteri di assegnazione delle cause alle sezioni

2009/C 270/07

Il 7 ottobre 2009, conformemente all’articolo 4, n. 4, dell’allegato allo Statuto della Corte di giustizia nonché all'articolo 12, n. 2, del regolamento di procedura, il Tribunale ha deciso di attribuire le cause, dal momento del deposito del ricorso, alternativamente alla Prima Sezione e alla Seconda Sezione, in funzione del loro ordine di registrazione in cancelleria, fatto salvo quanto previsto agli articoli 13, 14 e 46, n. 2, del regolamento di procedura.

Un certo numero di cause sarà attribuito alla Terza Sezione secondo una frequenza automatica, determinata in seduta plenaria.

Il presidente del Tribunale potrà derogare alle regole di ripartizione che precedono per motivi di connessione, nonché per assicurare un carico di lavoro equilibrato e coerente nell’ambito del Tribunale.

La presente decisione abroga quella del 30 settembre 2008 (1). Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


(1)  GU C 272 del 25.10.2008, pag. 4.


11.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 270/20


Designazione del giudice che sostituisce il presidente del Tribunale in qualità di giudice per i provvedimenti urgenti

2009/C 270/08

Il 7 ottobre 2009 il Tribunale ha deciso, in conformità dell’articolo 103, n. 2, del regolamento di procedura, che, per il periodo 1o ottobre 2009-30 settembre 2010, che il giudice sig. S. GERVASONI, presidente della Prima Sezione, sostituirà il presidente del Tribunale in caso di assenza o di impedimento in qualità di giudice per i provvedimenti urgenti.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione

11.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 270/21


MEDIA 2007 — SVILUPPO, DISTRIBUZIONE, PROMOZIONE E FORMAZIONE

Invito a presentare proposte — EACEA/17/09

i2i audiovisual

2009/C 270/09

1.   Obiettivi e descrizione

Il presente invito a presentare proposte si basa sulla decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all’attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007).

Tra le misure oggetto della decisione si annovera lo sviluppo di progetti di produzione.

L’obiettivo del sostegno in questo campo è di agevolare l’accesso ai finanziamenti che possono essere erogati da istituti di credito e finanziari alle imprese di produzione europee indipendenti, contribuendo alla copertura di una parte delle spese inerenti:

le assicurazioni per le produzioni audiovisive (Modulo 1 — Intervento relativo alla voce «Assicurazioni» del bilancio di produzione),

la garanzia di buona esecuzione per la realizzazione di un’opera audiovisiva (Modulo 2 — Intervento relativo alla voce «Garanzia di buona esecuzione» del bilancio di produzione),

il credito bancario ottenuto per la realizzazione di un’opera audiovisiva (Modulo 3 — Intervento relativo alla voce «Oneri finanziari» del bilancio di produzione).

2.   Candidati ammissibili

Il presente invito è destinato alle società europee le cui attività contribuiscono alla realizzazione dei summenzionati obiettivi e, in particolare, alle società di produzione indipendenti.

I candidati devono avere la loro sede in uno dei seguenti paesi:

i 27 paesi dell’Unione europea,

i paesi dell’EFTA,

i paesi che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 8 della decisione 1718/2006/CE, comprese la Svizzera e la Croazia.

3.   Azioni ammissibili

L’opera audiovisiva proposta:

deve appartenere ai generi fiction, animazione o documentario creativo e deve essere prodotta per la maggior parte da imprese aventi sede in uno dei paesi partecipanti al Programma MEDIA,

deve essere realizzata con una partecipazione significativa di professionisti con cittadinanza dei paesi partecipanti al Programma MEDIA o ivi residenti.

La durata massima dei progetti è di 30 mesi.

Il presente invito a presentare proposte riguarda unicamente i progetti aventi inizio tra l’1.7.2009 e il 7.7.2010.

4.   Criteri di aggiudicazione

Le candidature/i progetti ammissibili saranno valutati in funzione dei seguenti criteri:

 

Progetti che beneficiano di un sostegno MEDIA a favore dello sviluppo di progetti individuali, per i paesi più grandi, e/o di cataloghi di progetti, per i paesi con scarsa capacità di produzione di audiovisivi: 10 punti

 

Progetti che beneficiano di un credito di finanziamento bancario: 10 punti

 

Progetti provenienti da paesi con scarsa capacità di produzione di audiovisivi: 10 punti

 

Progetti provenienti da nuovi Stati membri: 5 punti

 

Progetti aventi una dimensione europea: coproduzione che coinvolge più di un paese partecipante al Programma MEDIA: 3 punti

Nei limiti delle risorse di bilancio disponibili, verrà concesso un contributo finanziario ai progetti che totalizzeranno più punti in base ai suddetti criteri.

Solamente nel caso in cui, al termine del suddetto processo, più progetti raggiungano lo stesso punteggio, verrà preso in considerazione il seguente criterio:

Coproduzione che coinvolge più di un paese partecipante al Programma MEDIA: 1 punto per ogni paese

Nei limiti delle risorse di bilancio disponibili, verrà concesso un contributo finanziario ai progetti che totalizzeranno più punti in base ai suddetti criteri.

Solamente nel caso in cui, al termine del suddetto processo, più progetti raggiungano lo stesso punteggio, verrà preso in considerazione il seguente criterio:

Potenziale di distribuzione internazionale: 0-5 punti.

5.   Bilancio

Il bilancio stimato totale concesso al cofinanziamento di progetti ammonta a 3 milioni di euro. Il contributo finanziario non può essere superiore al 50 % — (60 %) dei costi ammissibili. L’importo dell’aiuto è compreso tra 5 000 e 50 000 EUR. Esso non può superare il limite massimo di 50 000 EUR per progetto.

6.   Termine ultimo per la presentazione delle candidature

Il termine ultimo per l’invio delle candidature è fissato al

5 febbraio 2010 per i progetti aventi inizio tra l’1 luglio 2009 e il 5 febbraio 2010.

7 luglio 2010 per i progetti aventi inizio tra l’1 gennai 2010 e il 7 luglio 2010.

Le domande devono essere inviate al seguente indirizzo:

Education Audiovisual and Culture Executive Agency

Call for Proposals EACEA/17/09

Mr. Constantin Daskalakis

BOUR 3/30

Avenue du Bourget 1

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Saranno accettate soltanto le candidature presentate utilizzando il modulo ufficiale, debitamente compilato, datato e firmato dalla persona autorizzata ad assumere impegni giuridicamente vincolanti a nome dell’offerente.

Le candidature inviate tramite fax o posta elettronica saranno respinte.

7.   Informazioni complete

Le linee guida dell’invito a presentare proposte nonché i moduli di candidatura si trovano al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/information_society/media/producer/i2i/detail/index_en.htm

Le candidature devono rispettare rigorosamente i requisiti della versione integrale e devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione

11.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 270/24


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese

2009/C 270/10

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese (in appresso «paese interessato»), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) («regolamento di base»). La Commissione dispone inoltre di prove che giustificano l'apertura di un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base limitato all'esame del livello di pregiudizio.

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 13 agosto 2009 dalla Federazione europea delle industrie del compensato («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano una quota rilevante, in questo caso più del 40 %, della produzione comunitaria complessiva di compensato di okoumé.

2.   Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è compensato di okoumé, definito come compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, dello spessore massimo di 6 mm ciascuno, con almeno un foglio esterno di okoumé non ricoperto da una pellicola permanente di materiali diversi, originario della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame»), attualmente classificato nel codice NC ex 4412 31 10.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento (CE) n. 1942/2004 del Consiglio (3).

4.   Motivi del riesame

4.1.    Motivi del riesame in previsione della scadenza

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il persistere o la reiterazione del dumping e la reiterazione del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria.

In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il richiedente ha stabilito il valore normale per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese cui, durante l'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, non era stato accordato il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato, in base al valore normale costruito in un paese a economia di mercato appropriato, indicato al punto 5.1, lettera d). Per le società cui, durante l'inchiesta, era stato accordato il trattamento di economia di mercato, il valore normale è stato stabilito in base al valore normale costruito nella Repubblica popolare cinese. La denuncia di persistenza del dumping si basa sul confronto tra il valore normale, di cui alle frasi precedenti, e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame venduto per l'esportazione nella Comunità.

Su tale base il margine di dumping calcolato risulta significativo.

Inoltre, secondo il richiedente, esiste la probabilità di reiterazione del dumping pregiudizievole. A tale proposito il richiedente ha presentato prove del fatto che, se le misure fossero lasciate scadere, probabilmente l'attuale livello delle importazioni del prodotto in esame aumenterebbe data l'esistenza di capacità inutilizzate nel paese interessato.

Il richiedente afferma che l'eliminazione del pregiudizio è dovuta principalmente all'esistenza delle misure e che, qualora si lasciassero scadere tali misure, l'eventuale ripresa di consistenti importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato comporterebbe probabilmente una reiterazione del pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

4.2.    Motivi del riesame intermedio

Vari produttori francesi di compensato di okoumé sono soggetti a un procedimento giudiziario francese per presunte pratiche anticoncorrenziali. Non si può escludere che ciò possa aver distorto l'accertamento del pregiudizio nell'inchiesta iniziale. Si è pertanto ritenuto opportuno avviare d'ufficio un riesame intermedio per riesaminare la situazione di pregiudizio dell'industria comunitaria, in particolare in relazione alla situazione che prevaleva nel periodo dell'inchiesta iniziale.

5.   Procedimento

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio parziale limitato all'esame del pregiudizio, la Commissione avvia i riesami in conformità all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base.

5.1.    Procedura di determinazione del dumping, della probabilità di dumping e del pregiudizio

L'inchiesta determinerà se la scadenza delle misure implichi il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio. Il riesame intermedio parziale deve determinare se l'attuale livello delle misure consente di impedire un dumping pregiudizievole.

a)   Campionamento

Tenuto conto del numero apparentemente elevato di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere al campionamento, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

i)   Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a contattare la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine di cui al punto 6, lettera b), parte i) e nei formati indicati al punto 7 del presente avviso:

ragione sociale, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare;

fatturato in valuta locale e volume in m3 delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in esame nel periodo tra il 1o ottobre 2008 e il 30 settembre 2009, per ciascuno dei 27 Stati membri e in totale;

fatturato in valuta locale e volume in m3 delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno nel periodo tra il 1o ottobre 2008 e il 30 settembre 2009;

fatturato in valuta locale e volume in m3 delle vendite del prodotto in esame effettuate verso altri paesi terzi nel periodo tra il 1o ottobre 2008 e il 30 settembre 2009;

descrizione dettagliata delle attività della società a livello mondiale relative al prodotto in esame;

ragioni sociali e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (4) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame;

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disponibile all'inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8.

Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità della Repubblica popolare cinese e tutte le associazioni note di produttori esportatori.

ii)   Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a contattare la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine di cui al punto 6, lettera b), parte i) e nei formati indicati al punto 7 del presente avviso:

ragione sociale, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare;

descrizione dettagliata delle attività della società in relazione al prodotto in esame;

volume in m3 e valore in euro delle importazioni nella Comunità e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario nel periodo tra il 1o ottobre 2008 e il 30 settembre 2009 del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese;

ragioni sociali e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (5) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame;

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disponibile all'inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8.

Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di importatori, la Commissione contatterà anche tutte le associazioni note di importatori.

iii)   Campionamento dei produttori comunitari

Considerando il numero elevato di produttori comunitari che hanno aderito alla domanda, la Commissione intende accertare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria ricorrendo ad un campionamento.

Per consentire alla Commissione di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori comunitari a fornire le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine di cui al punto 6, lettera b), parte i) e nei formati indicati al punto 7 del presente avviso:

ragione sociale, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare;

descrizione dettagliata delle attività della società a livello mondiale relative al prodotto in esame;

valore in euro delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato comunitario nel periodo tra il 1o ottobre 2008 e il 30 settembre 2009;

volume in m3 delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato comunitario nel periodo tra il 1o ottobre 2008 e il 30 settembre 2009;

volume in m3 della produzione del prodotto in esame nel periodo tra il 1o ottobre 2008 e il 30 settembre 2009;

ragioni sociali e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (6) coinvolte nella produzione e/o vendita del prodotto in esame;

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disponibile all'inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8.

Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di produttori comunitari, la Commissione contatterà anche tutte le associazioni note di produttori comunitari.

iv)   Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione dei campioni devono farlo entro il termine indicato al punto 6, lettera b), parte ii) del presente avviso.

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili ad essere incluse nel campione.

Le società incluse nei campioni devono rispondere a un questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera b), parte iii) e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione la Commissione baserà le sue conclusioni sui dati disponibili, a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, e dell'articolo 18 del regolamento di base. Come indicato al punto 8, le conclusioni basate sui dati disponibili possono risultare meno vantaggiose per la parte interessata.

b)   Questionari

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli esponenti dell'industria comunitaria inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di produttori della Comunità, ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di produttori esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

c)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni, a presentare informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova. Le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine indicato al punto 6, lettera a), parte ii).

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, a condizione che esse ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine indicato al punto 6, lettera a), parte iii).

d)   Selezione del paese a economia di mercato

Nella precedente inchiesta era stata scelta la Turchia come paese ad economia di mercato appropriato per stabilire il valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. La Commissione intende utilizzare nuovamente la Turchia a tal fine. Le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni sull'adeguatezza di questa scelta entro il termine specifico indicato al punto 6, lettera c).

5.2.    Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Qualora fosse confermata la probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se il mantenimento delle misure antidumping non sia contrario all'interesse della Comunità. Per questo motivo la Commissione potrà inviare questionari agli esponenti noti dell'industria comunitaria, agli importatori, alle loro associazioni di rappresentanza e alle organizzazioni di rappresentanza dei consumatori e degli utilizzatori. Queste parti e quelle non note alla Commissione che comprovino tuttavia l'esistenza di legami obiettivi tra la loro attività e il prodotto in esame, possono contattare la Commissione e fornirle informazioni entro il termine di cui al punto 6, lettera a), parte ii). Le parti che abbiano seguito questa procedura possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine indicato al punto 6, lettera a), parte iii). Si noti che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 del regolamento di base sono prese in considerazione unicamente se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

6.   Termini

a)   Termini generali

i)   Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario

Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame devono chiedere un questionario al più presto, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione, comunicarle le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali elencati nel regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.

Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera b), parte iii).

iii)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

b)   Termine specifico per il campionamento

Le informazioni di cui al punto 5.1, lettera a), parti i), ii) e iii) devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti che si sono dichiarate disposte a far parte di un campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Ogni altra informazione pertinente ai fini della selezione del campione di cui al punto 5.1, lettera a), parte iv), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di notifica del loro inserimento nel campione.

c)   Termine specifico per la selezione del paese a economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni sull'adeguatezza della scelta della Turchia, di cui al punto 5.1, lettera d), come paese ad economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo indicazioni contrarie), complete di nome, indirizzo, e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate in forma riservata devono recare la dicitura «Ad uso interno» (7) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata recante la dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N-105 04/92

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti di comunicare le informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti od ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere tratte conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e si ricorre ai dati disponibili, l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

10.   Possibilità di chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Poiché il presente riesame in previsione della scadenza è avviato conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, i relativi risultati non comporteranno una modifica del livello delle misure in vigore, ma l'abrogazione o il mantenimento di dette misure in conformità all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base, a meno che il riesame intermedio parziale limitato al pregiudizio secondo l'articolo 11, paragrafo 3, dimostri che i livelli di pregiudizio sono inferiori ai margini di dumping constatati nell'inchiesta iniziale, su quali sono stati imposti i dazi attualmente in vigore.

Qualsiasi parte interessata dal procedimento che ritenga opportuno riesaminare il livello dei margini di dumping constatato nell'inchiesta iniziale al fine di modificare (cioè aumentare o diminuire) il livello delle misure, può chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, che sarà eseguito indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza e dal riesame intermedio parziale menzionati nel presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopraindicato.

11.   Trattamento dei dati personali

Va notato che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8).

12.   Consigliere-auditore

Le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa, possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio. Il consigliere-auditore funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione offrendo, se necessario, una mediazione su questioni procedurali relative alla tutela dei loro interessi in questo procedimento, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla pratica, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle comunicazioni scritte e/o orali. Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine Internet dedicate al consigliere-auditore sul sito della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  GU C 114 del 19.5.2009, pag. 11.

(2)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(3)  GU L 336 del 12.11.2004, pag. 4.

(4)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(5)  Cfr. nota 4.

(6)  Cfr. nota 4.

(7)  La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

(8)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

11.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 270/30


Ritiro della notifica di una concentrazione

(Caso COMP/M.5654 — Brookfield/BBI)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 270/11

[Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio]

In data 9 ottobre 2009, è pervenuta alla Commissione delle Comunità Europee la notifica di un progetto di concentrazione tra Brookfield e BBI. In data 4 novembre 2009, le parti hanno informato la Commissione di aver ritirato la loro notifica.