ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2009.268.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 268

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
10 novembre 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 268/01

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli strumenti di misura [Pubblicazione dei riferimenti ai documenti normativi elaborati dall'OIML ed elenco delle relative parti corrispondenti ai requisiti essenziali (in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva)]  ( 1 )

1

2009/C 268/02

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

13

2009/C 268/03

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

17

2009/C 268/04

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5519 — E.ON/Electrabel Acquired Assets) ( 1 )

18

2009/C 268/05

Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee

19

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 268/06

Tassi di cambio dell'euro

20

2009/C 268/07

Indicazioni geografiche canadesi per i vini da aggiungere all'allegato III, lettera b), dell'accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e bevande spiritose

21

2009/C 268/08

Comunicazione della Commissione concernente il quantitativo per il quale non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o gennaio 2010 al 31 marzo 2010 nell'ambito di taluni contingenti aperti dalla Comunità per prodotti dei settori delle carni di pollame, delle uova e delle ovoalbumine

22

2009/C 268/09

Comunicazione della Commissione relativa al quantitativo non richiesto da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o gennaio 2010 al 31 marzo 2010 nell’ambito di alcuni contingenti aperti dalla Comunità per taluni prodotti nel settore delle carni suine

23

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2009/C 268/10

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5642 — SGGF/Trakya/SGGE) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

24

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

10.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 268/1


Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli strumenti di misura (1)

[Pubblicazione dei riferimenti ai documenti normativi elaborati dall'OIML ed elenco delle relative parti corrispondenti ai requisiti essenziali (in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva)]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 268/01

MI-002:   Contatori di gas

in relazione all':

OIML R 137-1 2006

Requisiti essenziali della direttiva (Allegato I e MI-002)

OIML R 137-1 (2006)

Osservazioni

Allegato I

 

 

1.1

5.3.1

Coperto

1.2

7.4.15 tabella 6, A.1

Coperto

1.3

7.3.5

Coperto

1.3.1

5.1, A.4.2.1, A4.2.2

Coperto

1.3.2

 

 

a) M1

a) M2

7.4.13, A.5.1, A.5.2

Coperto

a) M3

 

Non pertinente

b)

7.4.13

Coperto per contatori fino a 10 kg

1.3.3

 

 

a) E1

7.4.15, A.6.1.1, A.6.1.2, A.6.2, A.6.3, A.6.4, A.7.3, A.7.4, A.7.5

Coperto

a) E2

 

Non pertinente

a) E3

 

Non pertinente

b)

7.4.15

Coperto

1.3.4

7.4.15, A.7

Coperto per la variazione di voltaggio

1.4

 

 

1.4.1

5.3.1, 7.4, A.1

Coperto per la classe 0.5 o se si rispettano gli errori massimi tollerati durante l'applicazione delle grandezze di influenza

1.4.2

A.4.2.1, A.4.2.2

Coperto

2

 

Non pertinente

3

7.4.4

Coperto

4

6.1.3

Coperto

5

7.4.9

Coperto

6

3.1.1, 6.5

Coperto

7

 

 

7.1

3.1.4, 4.3.1

Coperto

7.2

3

Coperto

7.3

7.4.11

Coperto per i contatori meccanici

7.4

 

Non pertinente

7.5

3.1.1, 3.1.4

Coperto

7.6

6.2.1, 7.3.5, 7.4.16, 4.2.4.x

Coperto tranne per la procedura di test

8

 

 

8.1

6.3.1, 4.3.4.2

Coperto

8.2

4.3.14.3.3

Coperto

8.3

7.4.16, 4.2.4, 4.3.4.1

Coperto

8.4

4.3.1, 7.4.1.16

Coperto

8.5

6.1.1

Coperto

9

 

 

9.1

4.2.1

Coperto tranne per le informazioni sui dispositivi supplementari

9.2

4.2.1

Coperto

9.3

4.2

Coperto riguardo alle informazioni sulla targhetta segnaletica

9.4

 

Non pertinente

9.5

6.2.2, 6.1.1

Coperto

9.6

 

Non pertinente

9.7

4.1

Coperto

9.8

4.2

Coperto

10

 

 

10.1

6.1.1

Coperto

10.2

6.1.1

Coperto

10.3

2.1.10, 6.3

Coperto

10.4

 

Non pertinente

10.5

3.1.5

Coperto

11

 

 

11.1

 

Non pertinente

11.2

 

Non pertinente

12

 

Coperto

Allegato MI-002

 

 

Definizioni

2.1.1, 2.3.3, 2.3.2, 2.3.4, 2.4.4 & 7.4.11

Coperto

1

7.3.5

Coperto

1.1

5.2

Coperto per la classe 1.5 se Qmax/Qmin ≥ 150

Coperto per la classe 1.0 se Qmax/Qmin ≥ 20

1.2

 

Non coperto

1.3

5.1

Coperto

1.4

5.1

Coperto tranne per tre serie di temperature dell'OIML R137-1

1.5

4.2.4

Coperto

2

 

 

2.1

5.3.3

Coperto tranne per il requisito relativo agli errori dello stesso segno che figura al punto 2.1, Allegato MI-002

2.2

5.3.4

Coperto se la temperatura scelta oscilla fra 15 °C e 25 °C

3

 

 

3.1

 

 

3.1.1

7.4.15

Coperto

3.1.2

7.4.15

Coperto

3.1.3

7.4.15, 2.2.10

Coperto per la prima clausola del requisito

3.2

7.4.8

Coperto

4

 

 

4.1

 

 

4.1.1

7.4.9

Coperto

4.1.2

7.4.9

Coperto

4.2

 

 

4.2.1

7.4.9

Non coperto

4.2.2

7.4.9

Non coperto

5

 

 

5.1

6.4.2

Non coperto

5.2

6.4.4

Coperto da una delle alternative

5.3

6.1.2

Non coperto

5.4

3.4, 7.4.5

Coperto

5.5

6.2.1

Coperto

5.6

3.2, 7.4.5

Coperto

6

4.1

Coperto se si utilizza l'unità kg o m3

Nota:

La colonna «osservazioni» indica la corrispondenza fra l'OIML R 137-1 e il requisito pertinente della direttiva 2004/22/CE.

L'indicazione «coperto» significa che:

il requisito dell'OIML R 137-1 è identico a quello della direttiva, oppure

il requisito dell'OIML R 137-1 è più rigido di quello della direttiva, oppure

tutti i requisiti dell'OIML R 137-1 soddisfano i requisiti della direttiva (anche quando la direttiva consente altre alternative),

nel caso in cui il requisito sia pienamente coperto, si fornisce una breve spiegazione di quanto è coperto.

L'indicazione «non coperto» significa che il requisito della direttiva non è compatibile con il relativo requisito dell'OIML R 137-1 o non è incluso nell'OIML R 137-1.

L'indicazione «non pertinente» significa che il requisito dell'allegato I della direttiva non è pertinente per i contatori di gas.

MI-002:   Dispositivi di conversione del volume

in relazione all':

OIML R 140 2007

Direttiva 2004/22/CE

Requisiti essenziali dell'allegato I e dell'allegato MI-002

OIML R 140 (2007)

Osservazioni

Allegato I

 

 

1.1

T.2.6; T.3.4; 9.1.1

Coperto

1.2

T.2.16; T.2.17.2; 9.1.2; A.1

Coperto per quanto riguarda i disturbi

1.3

T.1.22; 7.1.3; A.2; A.4

Coperto purché il produttore fornisca tutte le informazioni necessarie

1.3.1

7.1.3; A.4.1; A.4.2; T.1.22

Coperto

1.3.2 a)

 

 

M1

M2

7.1.3; A.4.4

Coperto per le vibrazioni

M3

 

Non pertinente

1.3.2 b)

7.1.3.1; A.4.4

Coperto per le vibrazioni

1.3.3 a)

 

 

E1

7.1.3; 10.2.8; A.4; A.4.5.a; A.4.5.b; A.4.6; A.4.7; A.4.8; A.4.11; A.4.12; A.4.13

Coperto

E2

 

Non pertinente

E3

 

Non pertinente

1.3.3 b)

A.4

Coperto, tranne brevi interruzioni della corrente continua

1.3.4

6.4.9; A.4; A.4.9; A.4.10

Coperto tranne le variazioni di frequenza della rete e i campi magnetici a frequenza industriale

1.4

 

 

1.4.1

A.1; A.4

Coperto se si usa un approccio modulare

1.4.2

A.4.3

Coperto

2

 

Non pertinente

3

 

Non coperto

4

8.2.1.3; 8.6.1.3

Coperto

5

9.1.1; 9.1.2; 9.1.3

Coperto

6

9.1.1; 9.1.2; 9.1.3; 9.1.5; 9.3

Coperto

7

 

 

7.1

7.6

Coperto

7.2

7.3.4; 8.5; 8.6; 8.7

Coperto

7.3

9.3.5; 9.3.6

Coperto

7.4

 

Non pertinente

7.5

8.6.1.1; 8.6.1.2

Coperto

7.6

9.3; 10.2.3

Coperto per la procedura di test

8

 

 

8.1

7.1.1.1; 7.1.1.2; 7.3.2; 8.6.1.4; 8.6.1.5

Coperto

8.2

7.6

Coperto

8.3

7.6.2; 10.2.3

Coperto tranne per l'identificazione del software sullo strumento

8.4

7.6.2

Coperto

8.5

7.1.4.6; 8.7.2

Non coperto

9

 

 

9.1

7.5.1; 7.5.2; 7.1.1.2

Coperto per le informazioni sulla targhetta segnaletica

9.2

 

Non pertinente

9.3

7.5.1; 10.2.3; 10.2.8.2

Coperto

9.4

 

Non pertinente

9.5

8.2.1.2; 7.1.4.1

Coperto

9.6

 

Non pertinente

9.7

5.1

Coperto

9.8

7.5.1

Coperto

10

 

 

10.1

8.2.1.1

Coperto

10.2

7.1.4.1; 7.1.4.3; 8.2.1.1

Coperto

10.3

T.1.5; 8.3; 8.4

Coperto

10.4

 

Non pertinente

10.5

 

Coperto purché il dispositivo di conversione del volume sia dotato di un indicatore locale

11

 

 

11.1

 

Non pertinente

11.2

7.1.4.6; 8.7.2; 9.1.5

Coperto

12

 

Coperto

Allegato MI-002

 

 

Definizioni

1.1; 2; 6.3; 7.3; 8.5; 8.6

Coperto

Gasometro

Dispositivo diconversione

Portata minima

Portata massima

Portata di transizione

Portata di sovraccarico

Condizioni di base

T.1.9; T.1.12; 7.3.2.1; T.1.14; 7.3.1

Coperto

1

7.1.2.1; 8.6.1.1; 9.3.6

Non Coperto

1.1

 

Non pertinente

1.2

 

Non Coperto

1.3

7.3; 7.5.1

Coperto

1.4

7.1.3; A.4.1; A.4.2; T.1.22

Coperto

1.5

7.1.3; A.4; A.4.9; A.4.10; T.1.22

Coperto

2

 

 

2.1

 

Non pertinente

2.2

 

Non pertinente

3

 

 

3.1

 

 

3.1.1

T.2.17.2; T.2.17.4; 9.1.2; 9.1.3; 9.1.4

Coperto

3.1.2

9.1.1; 9.1.2; 9.1.3; 9.1.5; 9.3.6

Coperto

3.1.3

T.2.17.2

Coperto

3.2

 

Non pertinente

4

 

 

4.1

 

 

4.1.1

 

Non pertinente

4.1.2

 

Non pertinente

4.2

 

 

4.2.1

 

Non pertinente

4.2.2

 

Non pertinente

5

 

 

5.1

9.2.1

Non coperto

5.2

9.2.2

Coperto quando la batteria abbia una durata di 5 anni

5.3

 

Non pertinente

5.4

 

Non pertinente

5.5

 

Non pertinente

5.6

 

Non pertinente

6

5.1

Coperto tranne quando la massa è espressa in tonnellate

7

7.3.1; 10.2.2

Coperto

8

6.3.3

Coperto purché la temperatura ambiente sia gestita in modo da rimanere entro ± 3 C nelle condizioni di riferimento e ad eccezione dell'OIML R 140 classe C

9

 

 

9.1

9.3.6

Coperto

9.2

7.1.4; 8.2; 8.7.1

Coperto solo per i parametri e purché il dispositivo di conversione sia dotato di un indicatore locale

Nota:

La colonna «osservazioni» indica la conformità fra l'OIML R 140 e il requisito pertinente della direttiva 2004/22/CE.

L'indicazione «coperto» significa che:

il requisito dell'OIML R 140 è identico a quello della direttiva, o

il requisito dell'OIML R 140 è più rigido di quello della direttiva, oppure

tutti i requisiti dell'OIML R 140 soddisfano quelli della direttiva (anche quando essa consente altre alternative),

nel caso in cui il requisito non sia pienamente soddisfatto, si offre una breve spiegazione di ciò che è coperto.

L'indicazione «non coperto» significa che il requisito della direttiva non è compatibile con l'OIML R 140 pertinente oppure non è incluso nell'OIML R 140.

L'indicazione «non pertinente» significa che il requisito dell'allegato I della direttiva non è pertinente per i dispositivi di conversione.

MI-007:   Tassametri

in relazione all':

OIML R 21 2007

Requisiti essenziali dell'allegato I e dell'allegato MI-007

OIML R 21 (2007)

Osservazioni

Allegato I

 

 

1.1

2.4.5.4; 2.5.5

Coperto

1.2

A.5.4.5

Coperto

1.3

3.5.2

Coperto

1.3.1

3.5.1; 5.1.2

Coperto

1.3.2 a)

 

 

M1:

 

Non pertinente

M2:

 

Non pertinente

M3:

A.5.4.4

Coperto

1.3.2 b)

 

Coperto

1.3.3 a)

 

 

E1

 

Non pertinente

E2

 

Non pertinente

E3

A.5.4.3; A.5.4.5; A.5.4.6; A.5.4.7

Coperto quando l'intensità di campo è di 24 V/m

1.3.3 b)

Allegato A

Coperto

1.3.4

Allegato A

Coperto

1.4

 

 

1.4.1

A.5.1

Coperto

1.4.2

5.1.2

Coperto

2

7.5

Coperto

3

5.2.6

Coperto

4

 

Coperto

5

4.1

Coperto

6

3.3

Coperto

7

 

 

7.1

4.2.1

Coperto

7.2

4.1; 4.9.1

Coperto

7.3

 

Non pertinente

7.4

 

Non pertinente

7.5

4.1

Coperto

7.6

4.2.3; 4.11

Coperto quando la procedura di test è compresa nel manuale operativo

8

 

 

8.1

5.2.3.2

Coperto

8.2

4.2.5

Coperto

8.3

4.11.2

Coperto

8.4

4.10

Coperto

8.5

 

Non pertinente

9

 

 

9.1

4.12; 4.12.1

Coperto

9.2

 

Non pertinente

9.3

 

Non coperto

9.4

 

Non pertinente

9.5

 

Non pertinente

9.6

 

Non pertinente

9.7

3.4; 4.9.1

Coperto

9.8

4.12.2

Coperto

10

 

 

10.1

4.9.1

Coperto

10.2

4.9.1

Coperto

10.3

4.9.2

Coperto

10.4

4.9.1

Coperto

10.5

 

Non pertinente

11

 

 

11.1

 

Non pertinente

11.2

 

Non pertinente

12

4.2.3

Coperto

Allegato MI-007

 

 

Definizioni

 

 

Tassametro

2.1.1

Coperto

Prezzo della corsa

2.3.1.1

Coperto

Velocità trasversale

2.3.1.2

Coperto

Modo di calcolo normale S (applicazione di una tariffa singola)

2.3.1.3.1

Coperto

Modo di calcolo normale D (applicazione di una tariffa doppia)

2.3.1.3.2

Coperto

Posizione di funzionamento

2.3.3; 2.3.3.1; 2.3.3.2; 2.3.3.3

Coperto

1

3.1

Coperto

2

2.3.3.2; 2.3.3.3; 3.1

Coperto

3

4.3

Coperto

4

5.2.3; 4.2.2

Coperto

5

4.2.3; 4.2.5

Coperto

6.1

A.5.4.4

Coperto

6.2

3.5.1; 3.5.2

Coperto

7

3.2.1.1

Coperto

8

 

 

8.1

Cfr. risposta all'allegato I § 1.3.3

Coperto

8.2

5.1.3

Coperto

9

5.2.5

Coperto

10

3.1

Coperto

11

4.5.3.b)

Coperto

12

4.5.4

Coperto

13

4.9.1

Coperto

14.1

4.2.4

Coperto

14.2

4.2.5

Coperto quando il punto 4.2.5.i dell'OIML R 21:2007 è obbligatorio

14.3

Cfr. risposta all'allegato I § 8.3

Coperto

15.1

4.7

Coperto

15.2

4.7

Coperto

15.3

4.9.1

Coperto

16

4.8

Coperto

17

4.1; 4.14.1

Coperto

18

5.2.4; 3.2.1.1

Coperto

19

4.14.1; 4.2.1

Coperto

20

4.2.1

Coperto

21

3.3

Coperto

22

3.7

Coperto

23

3.4

Coperto

Nota:

La colonna «osservazioni» indica la corrispondenza fra l'OIML R 21 e il requisito pertinente della direttiva 2004/22/CE.

L'indicazione «coperto» indica che:

il requisito dell'OIML R 21 è identico a quello della direttiva, o

il requisito dell'OIML R 21 è più rigido di quello della direttiva, oppure

tutti i requisiti dell'OIML R 21 soddisfano i requisiti della direttiva (anche quando essa consente altre alternative),

nel caso in cui il requisito non sia completamente coperto, si offre una breve spiegazione di ciò che viene coperto.

L'indicazione «non coperto» significa che il requisito della direttiva non è compatibile con il pertinente requisito dell'OIML R 21 oppure non è incluso nell'OIML R 21.

L'indicazione «non pertinente» significa che il requisito dell'allegato I della direttiva non è pertinente per i tassametri.

MI-008 CAPITOLO II:   Misure di capacità

in relazione all':

OIML R 138 2007

Requisiti essenziali della direttiva (Allegato I e allegato MI-008 II)

OIML R 138 (2007)

Osservazioni

Allegato I

 

 

1.1

5.1

Coperto

1.2

 

Non pertinente

1.3

 

Non pertinente

1.3.1

 

Non pertinente

1.3.2 a)

 

Non pertinente

1.3.2 b)

 

Non pertinente

1.3.3 a)

 

Non pertinente

1.3.3 b)

 

Non pertinente

1.3.4

 

Non pertinente

1.4

 

 

1.4.1

 

Non pertinente

1.4.2

 

Non pertinente

2

 

Non coperto

3

 

Non coperto

4

4.4

Coperto

5

4.2

Coperto

6

 

Non coperto

7

 

 

7.1

 

Non coperto

7.2

4.2

Coperto

7.3

 

Non pertinente

7.4

 

Non pertinente

7.5

4.2

Coperto

7.6

 

Non pertinente

8

 

 

8.1

 

Non pertinente

8.2

 

Non pertinente

8.3

 

Non pertinente

8.4

 

Non pertinente

8.5

 

Non pertinente

9

 

 

9.1

5.2.4; 5.2.1; 5.2.5

Coperto quando la temperatura di riferimento è di 20 °C

9.2

 

Non pertinente

9.3

 

Non pertinente

9.4

 

Non pertinente

9.5

 

Non pertinente

9.6

5.2.1

Coperto

9.7

3

Coperto quando le unità sono unità SI

9.8

5.2.1

Coperto

10

 

 

10.1

 

Non pertinente

10.2

5.2.1

Coperto

10.3

 

Non pertinente

10.4

 

Non pertinente

10.5

 

Non pertinente

11

 

 

11.1

 

Non pertinente

11.2

 

Non pertinente

12

 

Coperto

Allegato MI-008 capitolo II

 

 

Definizioni

 

 

Misure di capacità

2.2

Coperto

Misura con linea di fiducia

2.9

Coperto quando il riferimento è una linea

Misura rasobocca

2.7

Coperto

Misura di trasferimento

2.2

Coperto

Capacità

2.7; 2.5; 2.9; 4.6.1

Coperto

1

 

 

1.1

5.2.5

Coperto quando la temperatura di riferimento è di 20 °C

1.2

4.5

Coperto

2

5.1.1; 4.1.1

Coperto

3

4.2

Coperto

4

 

 

4.1

4.4

Coperto

4.2

 

Non coperto

5

 

 

5.1

5.2.1

Coperto

5.2

5.2.2

Coperto quando non sono contrassegnate più di 3 capacità

5.3

4.2; 5.2.2

Coperto

Nota:

La colonna «osservazioni» indica la corrispondenza fra l'OIML R 138 e il requisito pertinente della direttiva 2004/22/CE.

L'indicazione «coperto» significa che:

il requisito dell'OIML R 138 è identico a quello della direttiva, o

il requisito dell'OIML R 138 è più rigido di quello della direttiva, oppure

tutti i requisiti dell'OIML R 138 soddisfano i requisiti della direttiva (anche quando essa consente altre alternative),

qualora il requisito non sia pienamente coperto, si offre una breve spiegazione di quanto viene coperto.

L'indicazione «non coperto» significa che il requisito della direttiva non è compatibile con il pertinente requisito dell'OIML R 138 o non è incluso nell'OIML R 138.

L'indicazione «non pertinente» significa che il requisito dell'allegato I della direttiva non è pertinente per le misure di capacità.


(1)  GU L 135 del 30.4.2004.


10.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 268/13


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

2009/C 268/02

Data di adozione della decisione

28.8.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 166/09

Stato membro

Spagna

Regione

Cataluña

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Créditos para implantar instalaciones de riego de alta eficiencia de fincas particulares de explotaciones agrícolas.

Base giuridica

Proyecto de Orden por la cual se aprueban las bases reguladoras de la línea de préstamos destinados al fomento de inversiones en explotaciones agrarias para la implantación de instalaciones de riego de alta eficiencia en el interior de fincas particulares.

Tipo di misura

Regime di aiuti

Obiettivo

Oggetto della notifica è un regime di aiuti che mira a migliorare l'efficacia dei sistemi d'irrigazione per ridurre il consumo d'acqua e al fine di promuovere un uso sostenibile di tale risorsa e di altri «inputs» agricoli (fertilizzanti, combustibili).

Forma dell'aiuto

Abbuono totale degli interessi derivanti dai prestiti concessi per la realizzazione dei lavori di sistemi d'irrigazione di grande efficacia.

Dotazione di bilancio

Importo complessivo: 112 500 000 EUR

Intensità

Massimo il 50 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate, definite all'articolo 36, lettera a) i), ii) e iii) del regolamento (CE) n. 1968/2005 e 40 % al massimo negli altri casi.

Durata

2009-2013

Settore economico

Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Departement d'Agricultura, Alimentació i Desenvolupament Rural de la Generalitat de Catalunya

C/ Gran Via de las Corts Catalanes, 612-614

08007 Barcelona

ESPAÑA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

4.9.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 173/09

Stato membro

Spagna

Regione

Castilla y León

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Ayudas para el fomento de las explotaciones de ganado en régimen extensivo y mejora de los pastos comunales

Base giuridica

Orden AYG/535/2009, de 24 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de las ayudas para el fomento de las explotaciones de ganado en régimen extensivo y mejora de los pastos comunales.

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Finanziare investimenti nelle aziende d'allevamento.

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

4 500 000 EUR all'anno, per uno stanziamento complessivo di 22 500 000 EUR

Intensità

Al massimo il 40 %

Durata

2009-2013

Settore economico

Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Dirección General de Producción Agropecuaria

Rigoberto Cortejoso, 14

C/ 47014 Valladolid

ESPAÑA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

21.8.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 182/09

Stato membro

Spagna

Regione

Castilla y León

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Bases reguladoras de la concesión de las ayudas a la reconversión de determinadas especies frutícolas.

Base giuridica

Orden AYG/536/2009 de 23 de febrero de 2009, por la que se establecen las Bases reguladoras de la concesión de las ayudas a la reconversión de determinadas especies frutícolas en la Comunidad de Castilla y León.

Tipo di misura

Regime di aiuti.

Obiettivo

Oggetto della notifica è un regime di aiuti inteso al sostegno di attività nel settore della produzione frutticola. Il regime consiste in aiuti all'investimento per la riconversione della produzione di talune specie di frutti, destinati agli agricoltori, alle associazioni di produttori operanti in tale settore.

Forma dell'aiuto

Finanziamento dei lavori connessi all'estirpazione e alla piantagione di nuove specie e varietà fruttifere.

Dotazione di bilancio

Importo totale: 1 700 000 EUR.

Intensità

Variabile (maximo 60 %, 50 % o 40 % in funzione dei beneficiari e dei luoghi delle colture).

Durata

2009-2013

Settore economico

Agricoltura.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Conserjería de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Castilla-León

C/ Rigoberto Cortejoso, 14

47014 Valladolid

ESPAÑA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

5.8.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 195/09

Stato membro

Spagna

Regione

Canarias

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Régimen de ayudas por daños en producciones e infraestructuras en el sector agrario producido por el incendio en la Gomera iniciados el 26 de abril de 2008.

Base giuridica

Decreto 89/2008, de 29 de abril, de ayudas y medidas urgentes y de carácter excepcional para repara los daños producidos por los incendios acaecidos en La Gomera.

Orden de 21 de mayo de 2008, por la que se regulan las ayudas por daños en producciones e infraestructuras en el sector agrario previstas en el Decreto 89/2008, de 29 de abril, de ayudas y medidas urgentes y de carácter excepcional para repara los daños producidos por los incendios acaecidos en La Gomera.

Tipo di misura

Regime di aiuti

Obiettivo

Oggetto della notifica è un regime di aiuti inteso ad ovviare alle conseguenze di un incendio che il 26 aprile 2008 ha danneggiato le aziende agricole e le loro infrastrutture e produzioni sull'isola di La Gomera.

Forma dell'aiuto

Finanziamento di interventi per l'installazione di nuove aziende, per l'acquisizione di attrezzature e di macchinari ausiliari e per l'incorporazione di nuove tecnologie.

Dotazione di bilancio

Importo totale: 460 000 EUR

Intensità

Tetto del 100 % dei costi ammissibili.

Durata

2009

Settore economico

Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Conserjería de Agricultura, Ganadería, Pesa y Alimentación del Gobierno de Canarias

C/ José Manuel Guimerá, 8, Edifícios de servicios Múltiples II, planta 3a

38071 Santa Cruz de Tenerife

ESPAÑA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

18.9.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 259/09

Stato membro

Italia

Regione

Lombardia

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Servizi ambientali erogati dai Consorzi forestali.

Base giuridica

Delibera di Giunta regionale n. VIII/7953 del 6.8.2008«Determinazioni in merito alle disposizioni attuative della L.R. n. 7/2000».

Tipo di misura

Regime di aiuti

Obiettivo

Aiuto al settore della silvicoltura

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

Spesa massima annua: 2 milioni di EUR

Importo complessivo annuo: 12 milioni di EUR

Intensità

Un massimo del 100 % delle spese ammissibili

Durata

2009-2014

Settore economico

Settore della silvicoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Regione Lombardia

Direzione Generale Agricoltura

Via Pola 12/14

20124 Milano MI

ITALIA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


10.11.2009   

IT

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C 268/17


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 268/03

Data di adozione della decisione

26.11.2008

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

NN 70/06

Stato membro

Finlandia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Elokuvia ja muuta audiovisuaalista tuotantoa ja jakelua koskeva tuki

Base giuridica

Laki elokuvataiteen edistämisestä 21.1.2000/28

Asetus elokuvataiteen edistämisestä 4.2.2000/121

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Cultura

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista 20 Mio EUR; Importo totale dell'aiuto previsto 116 Mio EUR

Intensità

50 %

Durata

fino al 31.12.2013

Settore economico

Media

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Suomen elokuvasäätiö

Altre informazioni

l testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


10.11.2009   

IT

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C 268/18


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5519 — E.ON/Electrabel Acquired Assets)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 268/04

In data 13 ottobre 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32009M5519. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


10.11.2009   

IT

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C 268/19


Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee

2009/C 268/05

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), le Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee (2) sono modificate come segue:

A pagina 352 e 353, le Note esplicative dei codici della nomenclatura combinata 8528 41 00, 8528 49 10, da 8528 49 35 a 8528 49 99, da 8528 51 00 a 8528 59 90, 8528 51 00 e da 8528 59 10 a 8528 59 90 sono soppresse.


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU C 133 del 30.5.2008, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

10.11.2009   

IT

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C 268/20


Tassi di cambio dell'euro (1)

9 novembre 2009

2009/C 268/06

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4984

JPY

yen giapponesi

134,81

DKK

corone danesi

7,4413

GBP

sterline inglesi

0,89365

SEK

corone svedesi

10,3005

CHF

franchi svizzeri

1,5103

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,4195

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,578

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

272,74

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7087

PLN

zloty polacchi

4,2180

RON

leu rumeni

4,2975

TRY

lire turche

2,2110

AUD

dollari australiani

1,6141

CAD

dollari canadesi

1,5923

HKD

dollari di Hong Kong

11,6118

NZD

dollari neozelandesi

2,0271

SGD

dollari di Singapore

2,0774

KRW

won sudcoreani

1 739,26

ZAR

rand sudafricani

11,1147

CNY

renminbi Yuan cinese

10,2292

HRK

kuna croata

7,2690

IDR

rupia indonesiana

14 100,10

MYR

ringgit malese

5,0650

PHP

peso filippino

70,271

RUB

rublo russo

43,0865

THB

baht thailandese

49,916

BRL

real brasiliano

2,5570

MXN

peso messicano

20,0628

INR

rupia indiana

69,5960


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


10.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 268/21


Indicazioni geografiche canadesi per i vini da aggiungere all'allegato III, lettera b), dell'accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e bevande spiritose (1)

2009/C 268/07

Ontario

British Columbia

BC Gulf Islands

Vinemount Ridge

Lincoln Lakeshore

Creek Shores

Twenty Mile Bench

Short Hills Bench

Beamsville Bench

Niagara Escarpment

Four Mile Creek

Niagara Lakeshore

Niagara River

St. David's Bench

Niagara-on-the-Lake

L'uso di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, dell'accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e bevande spiritose può proseguire o essere rinnovato nonostante la protezione accordata a queste indicazioni geografiche, se tale marchio è stato depositato, registrato o acquisito con l'uso, ove ciò sia previsto dalla normativa pertinente, sul territorio comunitario prima della data della presente pubblicazione, sempreché il marchio non incorra nella nullità o decadenza per i motivi previsti dalla prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (2) o dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (3).

In tali casi l'uso delle indicazioni geografiche è consentito parallelamente a quello dei marchi corrispondenti.


(1)  GU L 35 del 6.2.2004, pag. 1.

(2)  GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 1.

(3)  GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.


10.11.2009   

IT

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C 268/22


Comunicazione della Commissione concernente il quantitativo per il quale non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o gennaio 2010 al 31 marzo 2010 nell'ambito di taluni contingenti aperti dalla Comunità per prodotti dei settori delle carni di pollame, delle uova e delle ovoalbumine

2009/C 268/08

I regolamenti (CE) n. 536/2007 (1) e (CE) n. 539/2007 (2) della Commissione hanno aperto contingenti tariffari per l'importazione di prodotti dei settori delle carni di pollame, delle uova e delle ovoalbumine. Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2009 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2009 riguardano, per i contingenti 09.4169, 09.4015 e 09.4402, quantitativi inferiori a quelli disponibili. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3), i quantitativi per i quali non sono state presentate domande vengono aggiunti al sottoperiodo successivo, dal 1o gennaio al 31 marzo 2010, e figurano in allegato alla presente comunicazione.


(1)  GU L 128 del 16.5.2007, pag. 6.

(2)  GU L 128 del 16.5.2007, pag. 19.

(3)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.


ALLEGATO

Numero del contingente

Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o gennaio 2010 al 31 marzo 2010

(in kg)

09.4169

8 257 500

09.4015

67 500 000

09.4402

3 382 568


10.11.2009   

IT

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C 268/23


Comunicazione della Commissione relativa al quantitativo non richiesto da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o gennaio 2010 al 31 marzo 2010 nell’ambito di alcuni contingenti aperti dalla Comunità per taluni prodotti nel settore delle carni suine

2009/C 268/09

Il regolamento (CE) n. 442/2009 della Commissione (1) ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti nel settore delle carni suine. Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2009 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2009, per i contingenti 09.4038, 09.4170 e 09.4204, riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (2), i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, sono aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo, dal 1o gennaio al 31 marzo 2010, e figurano nell’allegato alla presente comunicazione.


(1)  GU L 129 del 28.5.2009, pag. 13.

(2)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.


ALLEGATO

N. d’ordine del contingente

Quantitativi non richiesti da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o gennaio 2010 al 31 marzo 2010

(in kg)

09.4038

8 309 530

09.4170

2 256 000

09.4204

2 312 000


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

10.11.2009   

IT

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C 268/24


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5642 — SGGF/Trakya/SGGE)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 268/10

1.

In data 30 ottobre 2009 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Saint Gobain Glass France («SGGF», France) controllata da Compagnie de Saint Gobain («Saint Gobain», Francia) e Trakya Cam Sanayii A.S. («Trakya», Turchia) controllata da Turkiye Sis eve Cam Fabrikalari A.S. («Sisecam», Turchiay) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo comune dell'insieme dell'impresa Saint Gobain Glass Egypt («SGGE», Egitto) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Saint Gobain: produzione e vendita di vetro, ceramica, plastica e materiale da costruzione,

Sisecam: produzione e vendita di vetro, oggetti di vetro, imballaggi di vetro e prodotti chimici,

SGGE: produzione e vendita di vetro per applicazioni nel settore edile e meccanico.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301 o 22967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5642 — SGGF/Trakya/SGGE, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.