|
ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2009.267.ita |
||
|
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
52o anno |
|
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
|
|
IV Informazioni |
|
|
|
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
|
|
|
Corte di giustizia |
|
|
2009/C 267/01 |
||
|
2009/C 267/02 |
||
|
2009/C 267/03 |
||
|
2009/C 267/04 |
||
|
2009/C 267/05 |
||
|
2009/C 267/06 |
||
|
2009/C 267/07 |
Elenchi per la determinazione della composizione dei collegi giudicanti |
|
|
2009/C 267/08 |
||
|
2009/C 267/09 |
Prestazione di giuramento dei nuovi membri del Tribunale di primo grado |
|
|
2009/C 267/10 |
Prestazione di giuramento di un nuovo membro del Tribunale della funzione pubblica |
|
|
|
Tribunale di primo grado |
|
|
2009/C 267/11 |
||
|
2009/C 267/12 |
||
|
|
V Avvisi |
|
|
|
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
|
|
|
Corte di giustizia |
|
|
2009/C 267/13 |
||
|
2009/C 267/14 |
||
|
2009/C 267/15 |
||
|
2009/C 267/16 |
||
|
2009/C 267/17 |
||
|
2009/C 267/18 |
||
|
2009/C 267/19 |
||
|
2009/C 267/20 |
||
|
2009/C 267/21 |
||
|
2009/C 267/22 |
||
|
2009/C 267/23 |
||
|
2009/C 267/24 |
||
|
2009/C 267/25 |
||
|
2009/C 267/26 |
||
|
2009/C 267/27 |
||
|
2009/C 267/28 |
||
|
2009/C 267/29 |
||
|
2009/C 267/30 |
||
|
2009/C 267/31 |
||
|
2009/C 267/32 |
||
|
2009/C 267/33 |
||
|
2009/C 267/34 |
||
|
2009/C 267/35 |
||
|
2009/C 267/36 |
||
|
2009/C 267/37 |
||
|
2009/C 267/38 |
||
|
2009/C 267/39 |
||
|
2009/C 267/40 |
||
|
2009/C 267/41 |
||
|
2009/C 267/42 |
||
|
2009/C 267/43 |
||
|
2009/C 267/44 |
||
|
2009/C 267/45 |
||
|
2009/C 267/46 |
||
|
2009/C 267/47 |
||
|
2009/C 267/48 |
||
|
2009/C 267/49 |
||
|
2009/C 267/50 |
||
|
2009/C 267/51 |
||
|
2009/C 267/52 |
||
|
2009/C 267/53 |
||
|
2009/C 267/54 |
||
|
2009/C 267/55 |
||
|
2009/C 267/56 |
||
|
2009/C 267/57 |
||
|
2009/C 267/58 |
||
|
2009/C 267/59 |
||
|
2009/C 267/60 |
||
|
2009/C 267/61 |
||
|
2009/C 267/62 |
||
|
2009/C 267/63 |
||
|
2009/C 267/64 |
||
|
2009/C 267/65 |
||
|
2009/C 267/66 |
||
|
2009/C 267/67 |
||
|
2009/C 267/68 |
||
|
2009/C 267/69 |
||
|
2009/C 267/70 |
||
|
2009/C 267/71 |
||
|
2009/C 267/72 |
||
|
2009/C 267/73 |
||
|
2009/C 267/74 |
||
|
2009/C 267/75 |
||
|
2009/C 267/76 |
||
|
2009/C 267/77 |
||
|
2009/C 267/78 |
||
|
2009/C 267/79 |
||
|
2009/C 267/80 |
||
|
2009/C 267/81 |
||
|
2009/C 267/82 |
||
|
2009/C 267/83 |
||
|
2009/C 267/84 |
||
|
2009/C 267/85 |
||
|
2009/C 267/86 |
||
|
2009/C 267/87 |
||
|
2009/C 267/88 |
||
|
|
Tribunale di primo grado |
|
|
2009/C 267/89 |
||
|
2009/C 267/90 |
||
|
2009/C 267/91 |
||
|
2009/C 267/92 |
||
|
2009/C 267/93 |
||
|
2009/C 267/94 |
||
|
2009/C 267/95 |
||
|
2009/C 267/96 |
||
|
2009/C 267/97 |
||
|
2009/C 267/98 |
||
|
2009/C 267/99 |
||
|
2009/C 267/00 |
||
|
2009/C 267/01 |
||
|
2009/C 267/02 |
||
|
2009/C 267/03 |
||
|
2009/C 267/04 |
||
|
2009/C 267/05 |
||
|
2009/C 267/06 |
||
|
2009/C 267/07 |
||
|
2009/C 267/08 |
||
|
2009/C 267/09 |
||
|
2009/C 267/10 |
||
|
2009/C 267/11 |
||
|
2009/C 267/12 |
||
|
2009/C 267/13 |
||
|
2009/C 267/14 |
||
|
2009/C 267/15 |
||
|
2009/C 267/16 |
||
|
2009/C 267/17 |
||
|
2009/C 267/18 |
||
|
2009/C 267/19 |
Causa T-315/09: Ricorso proposto il 10 agosto 2009 — Hoelzer/UAMI (SAFELOAD) |
|
|
2009/C 267/20 |
Causa T-317/09: Ricorso proposto il 14 agosto 2009 — Concord Power Nordal/Commissione |
|
|
2009/C 267/21 |
Causa T-318/09: Ricorso proposto il 14 agosto 2009 — Audi e Volkswagen/UAMI (TDI) |
|
|
2009/C 267/22 |
Causa T-320/09: Ricorso proposto il 14 agosto 2009 — Planet/Commissione |
|
|
2009/C 267/23 |
Causa T-321/09: Ricorso proposto il 14 agosto 2009 — skytron energy/UAMI (arraybox) |
|
|
2009/C 267/24 |
Causa T-327/09: Ricorso proposto il 18 agosto 2009 — Connefroy e a./Commissione |
|
|
2009/C 267/25 |
Causa T-328/09: Ricorso proposto il 19 agosto 2009 — Producteurs de Légumes de France/Commissione |
|
|
2009/C 267/26 |
||
|
2009/C 267/27 |
Causa T-330/09: Ricorso proposto il 19 agosto 2009 — RapidEye/Commissione |
|
|
2009/C 267/28 |
||
|
2009/C 267/29 |
Causa T-332/09: Ricorso proposto il 20 agosto 2009 — Electrabel/Commissione |
|
|
2009/C 267/30 |
Causa T-333/09: Ricorso proposto il 20 agosto 2009 — Polonia/Commissione |
|
|
2009/C 267/31 |
||
|
2009/C 267/32 |
Causa T-338/09: Ricorso proposto il 27 agosto 2009 — Müller-Boré & Partner/UAMI — Popp e a. (MBP) |
|
|
2009/C 267/33 |
||
|
2009/C 267/34 |
||
|
2009/C 267/35 |
Causa T-347/09: Ricorso proposto il 31 agosto 2009 — Germania/Commissione |
|
|
2009/C 267/36 |
Causa T-349/09: Ricorso proposto il 3 settembre 2009 — PAGO International/UAMI — Tirol Milch (Pago) |
|
|
2009/C 267/37 |
Causa T-350/09: Ricorso proposto il 4 settembre 2009 — ICO Satellite/Commissione |
|
|
2009/C 267/38 |
Causa T-352/09: Ricorso proposto il 14 settembre 2009 — Novácke chemické závody/Commissione |
|
|
2009/C 267/39 |
Causa T-356/09: Ricorso proposto il 16 settembre 2009 — Commissione/Association Fédération Club B2A |
|
|
2009/C 267/40 |
||
|
2009/C 267/41 |
||
|
2009/C 267/42 |
Causa T-359/09: Ricorso proposto il 14 settembre 2009 — Jurašinović/Consiglio |
|
|
2009/C 267/43 |
||
|
2009/C 267/44 |
||
|
2009/C 267/45 |
||
|
2009/C 267/46 |
||
|
2009/C 267/47 |
Causa T-404/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 21 settembre 2009 — Ryanair/Commissione |
|
|
|
Tribunale della funzione pubblica |
|
|
2009/C 267/48 |
||
|
2009/C 267/49 |
||
|
2009/C 267/50 |
||
|
2009/C 267/51 |
||
|
2009/C 267/52 |
||
|
2009/C 267/53 |
Causa F-73/09: Ricorso proposto il 10 settembre 2009 — Sukup/Commissione |
|
|
2009/C 267/54 |
Causa F-74/09: Ricorso proposto il 10 settembre 2009 — Gowitzke/Europol |
|
|
2009/C 267/55 |
Causa F-75/09: Ricorso proposto l'11 settembre 2009 — Wenig/Commissione |
|
|
2009/C 267/56 |
||
|
2009/C 267/57 |
||
|
2009/C 267/58 |
||
|
IT |
|
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/1 |
2009/C 267/01
Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/1 |
Prestazione di giuramento dei nuovi membri della Corte
2009/C 267/02
I sigg. Safjan e Šváby, nominati giudici alla Corte di giustizia delle Comunità europee con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee 25 febbraio 2009 (1), per il periodo 7 ottobre 2009 - 6 ottobre 2015, hanno prestato giuramento dinanzi alla Corte il 6 ottobre 2009.
La sig.ra Berger, nominata giudice alla Corte di giustizia delle Comunità europee con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee 8 luglio 2009 (2), per il periodo 7 ottobre 2009 - 6 ottobre 2012, ha prestato giuramento dinanzi alla Corte il 6 ottobre 2009.
Il sig. Jääskinen, nominato avvocato generale alla Corte di giustizia delle Comunità europee con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee 25 febbraio 2009 (1), per il periodo 7 ottobre 2009 - 6 ottobre 2015, ha prestato giuramento dinanzi alla Corte il 6 ottobre 2009.
(1) GU L 63 del 7 marzo 2009, pag. 13
(2) GU L 181 del 14 luglio 2009, pag. 26
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/2 |
Elezione del presidente della Corte
2009/C 267/03
Riuniti il 7 ottobre 2009, i giudici della Corte di giustizia delle Comunità europee hanno eletto, ai sensi dell’art. 7, n. 1, del regolamento di procedura, il sig. Skouris come presidente della Corte, per il periodo 7 ottobre 2009 - 6 ottobre 2012.
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/2 |
Elezione dei presidenti di Sezione
2009/C 267/04
Riuniti il 7 ottobre 2009, i giudici della Corte di giustizia hanno eletto, ai sensi dell’art. 10, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura, i sigg. Tizzano, Cunha Rodrigues, Lenaerts e Bonichot rispettivamente come presidenti delle Sezioni Prima, Seconda, Terza e Quarta che si riuniscono a cinque giudici, per un periodo di tre anni che si concluderà il 6 ottobre 2012.
Riuniti l’8 ottobre 2009, i giudici della Corte di giustizia hanno eletto, ai sensi dell’art. 10, n. 1, secondo comma, del regolamento di procedura, il sig. Levits, le sig.re Lindh, Silva de Lapuerta e Toader rispettivamente come presidenti delle Sezioni Quinta, Sesta, Settima e Ottava che si riuniscono a tre giudici, per un periodo di un anno che si concluderà il 6 ottobre 2010.
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/2 |
Designazione del primo avvocato generale
2009/C 267/05
Ai sensi dell’art. 10, n. 1, terzo comma, del regolamento di procedura, la Corte ha designato, per il periodo di un anno che si concluderà 6 ottobre 2010, il sig. Mengozzi come primo avvocato generale.
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/2 |
Assegnazione dei giudici alle Sezioni
2009/C 267/06
Nelle riunioni dell’8 e 9 ottobre 2009, la Corte ha deciso di assegnare i giudici alle Sezioni come segue:
|
|
Prima Sezione sig. Tizzano, presidente, sig. Borg Barthet, sig. Ilešič, sig. Levits, sig. Kasel, sig. Safjan e sig.ra Berger, giudici |
|
|
Seconda Sezione sig. Cunha Rodrigues, presidente, sig. Rosas, sig. Lõhmus, sig. Ó Caoimh, sig.ra Lindh e sig. Arabadjiev, giudici |
|
|
Terza Sezione sig. Lenaerts, presidente, sig.ra Silva de Lapuerta, sig. Juhász, sig. Arestis, sig. Malenovský, sig. von Danwitz e sig. Šváby, giudici |
|
|
Quarta Sezione sig. Bonichot, presidente, sig. Timmermans, sig. Schiemann, sig. Kūris, sig. Bay Larsen e sig.ra Toader, giudici |
|
|
Quinta Sezione sig. Levits, presidente, sig. Borg Barthet, sig. Ilešič, sig. Kasel, sig. Safjan e sig.ra Berger, giudici |
|
|
Sesta Sezione sig.ra Lindh, presidente, sig. Rosas, sig. Lõhmus, sig. Ó Caoimh e sig. Arabadjiev, giudici |
|
|
Settima Sezione sig.ra Silva de Lapuerta, presidente, sig. Juhász, sig. Arestis, sig. Malenovský, sig. von Danwitz e sig. Šváby, giudici |
|
|
Ottava Sezione sig.ra Toader, presidente, sig. Timmermans, sig. Schiemann, sig. Kūris e sig. Bay Larsen, giudici |
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/3 |
Elenchi per la determinazione della composizione dei collegi giudicanti
2009/C 267/07
Nella riunione dell’8 ottobre 2009, la Corte ha redatto l’elenco di cui all’art. 11 ter, n. 2, del regolamento di procedura per la determinazione della composizione della Grande Sezione:
|
— |
sig. Timmermans |
|
— |
sig.ra Berger |
|
— |
sig. Rosas |
|
— |
sig. Šváby |
|
— |
sig.ra Silva de Lapuerta |
|
— |
sig. Safjan |
|
— |
sig. Schiemann |
|
— |
sig. Kasel |
|
— |
sig. Kūris |
|
— |
sig.ra Toader |
|
— |
sig. Juhász |
|
— |
sig. Arabadjiev |
|
— |
sig. Arestis |
|
— |
sig. von Danwitz |
|
— |
sig. Borg Barthet |
|
— |
sig.ra Lindh |
|
— |
sig. Ilešič |
|
— |
sig. Bay Larsen |
|
— |
sig. Malenovský |
|
— |
sig. Ó Caoimh |
|
— |
sig. Lõhmus |
|
— |
sig. Levits |
Nella riunione dell’8 ottobre 2009, la Corte ha redatto l’elenco di cui all’art. 11 quater, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura per la determinazione della composizione delle Sezioni che si riuniscono a cinque giudici, come segue:
|
|
Ia Sezione sig. Borg Barthet sig.ra Berger sig. Ilešič sig. Safjan sig. Levits sig. Kasel |
|
|
IIa Sezione sig. Rosas sig. Arabadjiev sig. Lõhmus sig.ra Lindh sig. Ó Caoimh |
|
|
IIIa Sezione sig.ra Silva de Lapuerta sig. Šváby sig. Juhász sig. von Danwitz sig. Arestis sig. Malenovský |
|
|
IVa Sezione sig. Timmermans sig.ra Toader sig. Schiemann sig. Bay Larsen sig. Kūris |
Nella riunione del 9 ottobre 2009, la Corte ha redatto gli elenchi di cui all’art. 11 quater, n. 2, secondo comma, del regolamento di procedura per la determinazione della composizione delle Sezioni che si riuniscono a tre giudici, come segue:
|
|
Va Sezione sig. Borg Barthet sig. Ilešič sig. Kasel sig. Safjan sig.ra Berger |
|
|
VIa Sezione sig. Rosas sig. Lõhmus sig. Ó Caoimh sig. Arabadjiev |
|
|
VIIa Sezione sig. Juhász sig. Arestis sig. Malenovský sig. von Danwitz sig. Šváby |
|
|
VIIIa Sezione sig. Timmermans sig. Schiemann sig. Kūris sig. Bay Larsen |
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/5 |
Designazione della Sezione incaricata delle cause di cui all’art. 104 ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia
2009/C 267/08
Nella riunione del 9 ottobre 2009, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha designato, per un periodo di un anno che si concluderà il 6 ottobre 2010, la IIIa Sezione della Corte in quanto sezione che, ai sensi dell’art. 9, n. 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, è incaricata delle cause di cui all’art. 104 ter del regolamento.
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/5 |
Prestazione di giuramento dei nuovi membri del Tribunale di primo grado
2009/C 267/09
Il sig. Kanninen e il sig. Schwarcz, nominati giudici al Tribunale di primo grado delle Comunità europee con decisione del Consiglio dell'Unione europea 25 febbraio 2009 (1) e 8 luglio 2009 (2), rispettivamente per il periodo 1o settembre 2009 - 31 agosto 2010 e 7 ottobre 2009 - 31 agosto 2010, hanno prestato giuramento dinanzi alla Corte il 6 ottobre 2009.
(1) GU L 56 del 28 febbraio 2009, pag. 17
(2) GU L 181 del 14 luglio 2009, pag. 25
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/5 |
Prestazione di giuramento di un nuovo membro del Tribunale della funzione pubblica
2009/C 267/10
La sig.ra Rofes i Pujol, nominata giudice del Tribunale della funzione pubblica delle Comunità europee con decisioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee 9 giugno 2009 (1), per il periodo 1o settembre 2009 - 31 agosto 2015, ha prestato giuramento dinanzi alla Corte il 6 ottobre 2009.
(1) GU L 156 del 19 giugno 2009, pag. 56
Tribunale di primo grado
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/6 |
Elezione di un presidente di sezione
2009/C 267/11
Il 7 ottobre 2009, in seguito alle dimissioni del presidente di sezione sig.ra Tiili e conformemente agli artt. 7, n. 3, e 15 del regolamento di procedura, il Tribunale di primo grado ha eletto la sig.ra Wiszniewska-Białecka in qualità di presidente della prima sezione composta di cinque giudici e di tre giudici per il periodo 7 ottobre 2009-31 agosto 2010.
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/6 |
Assegnazione dei giudici alle sezioni
2009/C 267/12
Il 7 ottobre 2009, la Conferenza plenaria del Tribunale di primo grado ha deciso, da un lato, in seguito all’assunzione delle funzioni di giudici del sig. Kanninen e del sig. Schwarcz e, dall’altro, in seguito all’elezione della sig.ra Wiszniewska-Białecka in qualità di presidente della Prima Sezione, di modificare le decisioni della Conferenza plenaria del 25 settembre 2007, dell’8 luglio 2008 e del 17 settembre 2008 sull’assegnazione dei giudici alle sezioni.
Per il periodo 7 ottobre 2009 – 31 agosto 2010, i giudici sono assegnati alle sezioni come segue:
|
|
Ia Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici: Sig.ra Wiszniewska-Białecka, presidente di sezione, sig. Dehousse, sig.ra Jürimäe, sig. Soldevila Fragoso e sig. Kanninen, giudici. |
|
|
1a Sezione, che si riunisce con tre giudici:
|
|
|
IIa Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici: Sig.ra Pelikánová, presidente di sezione, sig. Dehousse, Sig.ra Jürimäe, sig. Soldevila Fragoso e sig. Kanninen, giudici. |
|
|
2a Sezione, che si riunisce con tre giudici:
|
|
|
IIIa Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici: Sig. Azizi, presidente di sezione, sig.ra Cremona, sig.ra Labucka, sig. Frimodt Nielsen e sig. O’Higgins, giudici. |
|
|
3a Sezione, che si riunisce con tre giudici:
|
|
|
IVa Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici: Sig. Czúcz, presidente di sezione, sig.ra Cremona, sig.ra Labucka, sig. Frimodt Nielsen e sig. O’Higgins, giudici. |
|
|
4a Sezione, che si riunisce con tre giudici:
|
|
|
Va Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici: Sig. Vilaras, presidente di sezione, sig. Moavero Milanesi, sig. Prek, sig. Ciucă e sig. Schwarcz, giudici. |
|
|
5a Sezione, che si riunisce con tre giudici:
|
|
|
VIa Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici: Sig. Meij, presidente di sezione, sig. Vadapalas, sig. Tchipev, sig. Dittrich e sig. Truchot, giudici. |
|
|
6a Sezione, che si riunisce con tre giudici: Sig. Meij, presidente di sezione;
|
|
|
VIIa Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici: Sig. Forwood, presidente di sezione, sig. Moavero Milanesi, sig. Prek, sig. Ciucă e sig. Schwarcz, giudici. |
|
|
7a Sezione, che si riunisce con tre giudici:
|
|
|
VIIIa Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici: Sig.ra Martins Ribeiro, presidente di sezione, sig. Papasavvas, sig. Wahl, sig. Tchipev e sig. Dittrich, giudici. |
|
|
8a Sezione, che si riunisce con tre giudici: Sig.ra Martins Ribeiro, presidente di sezione;
|
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/8 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 17 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie/T. Sahin
(Causa C-242/06) (1)
(Accordo di associazione CEE-Turchia - Libera circolazione dei lavoratori - Introduzione di diritti di natura amministrativa per l’ottenimento di un permesso di soggiorno nello Stato membro ospitante - Violazione della clausola di “standstill” di cui all’art. 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione)
2009/C 267/13
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrente: Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie
Convenuto: T. Sahin
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Nederlandse Raad van State — Interpretazione dell’art. 13 della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di Associazione istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, in combinato disposto con l’art. 59 del protocollo addizionale, approvato e confermato a nome della Comunità con il regolamento (CEE) del Consiglio, 19 settembre 1972, n. 2760 (GU L 293, pag. 1) — Obbligo di pagamento dei diritti per l’esame di una domanda di proroga del permesso di soggiorno — Proroga richiesta dopo la scadenza
Dispositivo
L’art. 13 della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Turchia, deve essere interpretato nel senso che osta all’introduzione, a partire dall’entrata in vigore di tale decisione rispetto allo Stato membro di cui trattasi, di una normativa interna, come quella di cui alla causa principale, che fa dipendere il rilascio di un permesso di soggiorno o la proroga della sua validità dal pagamento di diritti, qualora l’importo dei diritti a carico dei cittadini turchi sia sproporzionato rispetto a quello richiesto ai cittadini comunitari.
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/8 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 8 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-411/06) (1)
(Ricorso di annullamento - Regolamento (CE) n. 1013/2006 - Spedizione di rifiuti - Scelta del fondamento normativo - Artt. 133 CE e 175, n. 1, CE)
2009/C 267/14
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Valero Jordana, M. Huttunen e M. Konstantinidis, agenti)
Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: I. Anagnostopoulou e U. Rösslein, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Moore e K. Michoel, agenti)
Intervenienti a sostegno dei convenuti: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, A. Adam e G. Le Bras, agenti), Repubblica d’Austria (rappresentanti: E. Riedl, agente), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: E. Jenkinson, E. O’Neil e S. Behzadi-Spencer, agenti, assistite da A. Dashwood, barrister)
Oggetto
Annullamento del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 14 giugno 2006, n. 1013, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190, pag. 1) — Scelta del fondamento normativo — Atto che persegue una duplice finalità o avente una doppia componente che richiede un cumulo di fondamenti normativi (art. 175, n. 1, CE e art. 133 CE)
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese. |
|
3) |
La Repubblica francese, la Repubblica d’Austria e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese. |
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/9 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 8 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto — (Portogallo) — Liga Portuguesa de Futebol Profissional (CA/LPFP), Bwin International Ltd, già Baw International Ltd/Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
(Causa C-42/07) (1)
(Domanda di pronuncia pregiudiziale - Art. 49 CE - Restrizioni alla libera prestazione di servizi - Esercizio del gioco d’azzardo su Internet)
2009/C 267/15
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto
Parti
Ricorrente: Liga Portuguesa de Futebol Profissional (CA/LPFP), Bwin International Ltd, già Baw International Ltd
Convenuta: Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto — Interpretazione degli artt. 43 CE, 49 CE e 56 CE — Normativa nazionale che riserva a un determinato ente il diritto di sfruttamento, in regime di esclusiva, dei giochi d’azzardo e le lotterie e che considera come illecito l’attività di organizzazione, promozione e raccolta, anche via Internet, di scommesse su eventi sportivi — Divieto, imposto ad un’impresa che esercita l’attività di sfruttamento commerciale di scommesse e lotterie on-line e ha sede in un altro Stato membro, di promuovere, organizzare e sfruttare commercialmente tali scommesse e lotterie via Internet e di mettere a disposizione dei vincitori il valore dei premi
Dispositivo
L’art. 49 CE non osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto della causa principale, che vieti ad operatori, quali la Bwin International Ltd, stabiliti in altri Stati membri in cui forniscono legittimamente servizi analoghi, di offrire giochi d’azzardo tramite Internet sul territorio del detto Stato membro.
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/9 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania
(Causa C-269/07) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Libera circolazione dei lavoratori - Regolamento (CEE) n. 1612/68 - Premio previdenziale integrativo - Assoggettamento integrale ad imposta)
2009/C 267/16
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal e W. Mölls, agenti)
Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: C. Blaschke e M. Lumma, agenti, D. Wellisch, Rechtsanwalt)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 12 CE, 18 CE e 39 CE e dell’art. 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2) — Normativa nazionale relativa ai premi integrativi che incentiva al risparmio a fini previdenziali subordinando la concessione del premio integrativo alla condizione di essere integralmente assoggettato ad imposta nello Stato membro, prevede il rimborso del premio integrativo quando tale assoggettamento termina e non consente di utilizzare il capitale costituito nell'ambito di tale regime per l'acquisto di un alloggio occupato dal proprietario, se non quando l'alloggio è situato nel territorio nazionale
Dispositivo
|
1) |
La Repubblica federale di Germania, avendo istituito e mantenuto le disposizioni in materia di pensioni integrative di cui agli artt. 79-99 dell’Einkommensteuergesetz (legge federale relativa all’imposta sul reddito), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 39 CE e dell’art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, nonché dell’art. 18 CE, nella parte in cui tali disposizioni:
|
|
2) |
La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese. |
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/10 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica
(Causa C-416/07) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttive 91/628/CEE e 93/119/CE - Regolamento (CE) n. 1/2005 - Protezione degli animali durante il trasporto e durante la macellazione o l’abbattimento - Violazione strutturata e generalizzata delle norme comunitarie)
2009/C 267/17
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Tserepa-Lacombe e F. Erlbacher, agenti)
Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: S. Charitaki, S. Papaïoannou e E.-M. Mamouna, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 5, 8, 9 e 18, n. 2, della direttiva 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 91/425/CEE e 91/496/CEE (GU L 340, pag. 17) — Violazione degli artt. 5, n. 4, 6, n. 1, 13, nn. 3 e 4, 15, n. 1, 25, 26 e 27, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 1/2005, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU 2005 L 3, pag. 1) — Violazione degli artt. 3, 5, n. 1, 6, n. 1, e 8 della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/119/CE, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento (GU L 340, pag. 21).
Dispositivo
|
1) |
La Repubblica ellenica, non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari:
è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 5, parte A, n. 2, lett. d), i), primo trattino, e 8 della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE, come modificata dal regolamento (CE) del Consiglio 14 aprile 2003, n. 806, e del n. 7, lett. b), incluso al punto 48 del capitolo VII dell’allegato della stessa direttiva, come modificata dal regolamento n. 806/2003, nonché degli artt. 3, 5, n. 1, lett. d), 6, n. 1, e 8 della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/119/CE, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento. |
|
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
|
3) |
La Repubblica ellenica è condannata a sopportare i due terzi delle spese e la Commissione delle Comunità europee a sopportare un terzo delle spese. |
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/11 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 10 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Ente per le Ville Vesuviane (C-445/07 P), Ente per le Ville Vesuviane/Commissione delle Comunità europee (C-455/07 P)
(Cause riunite C-445/07 P e C-455/07 P) (1)
(Impugnazione - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - Valorizzazione delle infrastrutture a fini di sviluppo dell’attività turistica nella Regione Campania - Chiusura di un contributo finanziario comunitario - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Ente regionale o locale - Atti che riguardano tale ente direttamente e individualmente)
2009/C 267/18
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrenti: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Flynn, agente, A. Dal Ferro, avvocato) (C-445/07 P), Ente per le Ville Vesuviane (rappresentante: E. Soprano, avvocato) (C-455/07 P)
Altre parti nel procedimento: Ente per le Ville Vesuviane (rappresentante: E. Soprano, avvocato) (C-455/07), Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Flynn, agente, A. Dal Ferro, avvocato) (C-445/07 P)
Oggetto
Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 18 luglio 2007, causa T-189/02, Ente per le Ville vesuviane/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 13 marzo 2002, D (2002) 810111, recante chiusura del contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per un investimento in infrastrutture in Campania relativo ad un sistema integrato di valorizzazione a fini turistici di tre ville vesuviane (FESR n. 86/05/04/054)
Dispositivo
|
1) |
La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 18 luglio 2007, causa T-189/02, Ente per le Ville Vesuviane/Commissione, è annullata nella parte in cui ha dichiarato ricevibile il ricorso proposto dall’Ente per le Ville Vesuviane volto all’annullamento della decisione della Commissione 13 marzo 2002, D (2002) 810111, recante chiusura del contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per un investimento in infrastrutture in Campania relativo ad un sistema integrato di valorizzazione a fini turistici di tre ville vesuviane. |
|
2) |
Il ricorso dell’Ente per le Ville Vesuviane volto all’annullamento di tale decisione è respinto in quanto irricevibile. |
|
3) |
Non occorre statuire sull’impugnazione proposta dall’Ente per le Ville Vesuviane. |
|
4) |
L’Ente per le Ville Vesuviane è condannato alle spese del presente procedimento nonché a quelle relative al primo grado di giudizio. |
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/11 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 10 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale civile di Modena) — Alberto Severi, in proprio nonché in qualità di legale rappresentante della Cavazzuti e figli SpA, ora Grandi Salumifici Italiani SpA/Regione Emilia-Romagna
(Causa C-446/07) (1)
(Direttiva 2000/13/CE - Etichettatura dei prodotti alimentari destinati ad essere consegnati come tali al consumatore finale - Etichettatura atta ad indurre in errore l’acquirente circa l’origine o la provenienza del prodotto alimentare - Denominazioni generiche ai sensi dell’art. 3 del regolamento (CEE) n. 2081/92 - Rilevanza)
2009/C 267/19
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale civile di Modena
Parti
Ricorrente: Alberto Severi, in proprio nonché in qualità di legale rappresentante della Cavazzuti e figli SpA, ora Grandi Salumifici Italiani SpA
Convenuta: Regione Emilia-Romagna
con l’intervento di: Associazione fra Produttori per la Tutela del «Salame Felino»
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale civile di Modena — Interpretazione degli artt. 3, n. 1 e 13, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1), ora artt. 3, n. 1 e 13, n. 2, del regolamento (CE) n. 510/06 — Denominazione di un prodotto alimentare evocativa di un luogo non registrata come DOP o IGP ai sensi del citato regolamento — Possibilità per i produttori che ne abbiano fatto uso in buona fede ed in modo costante prima dell'entrata in vigore del regolamento di utilizzare nel mercato europeo la denominazione di cui trattasi — «Salame Felino»
Dispositivo
|
1) |
Gli artt. 3, n. 1, e 13, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 20 dicembre 2000, n. 2796, devono essere interpretati nel senso che la denominazione di un prodotto alimentare contenente riferimenti geografici, la quale sia oggetto di una domanda di registrazione come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento n. 2081/92, come modificato dal regolamento n. 2796/2000, non può essere considerata generica in attesa dell’eventuale trasmissione alla Commissione delle Comunità europee, da parte delle autorità nazionali, della domanda di registrazione. La genericità di una denominazione, ai sensi del regolamento n. 2081/92, come modificato dal regolamento n. 2796/2000, non può essere presunta fintantoché la Commissione non si sia pronunciata sulla domanda di registrazione della denominazione, respingendola, se del caso, per la ragione specifica che detta denominazione è divenuta generica. |
|
2) |
Gli artt. 3, n. l, e 13, n. 3, del regolamento n. 2081/92, come modificato dal regolamento n. 2796/2000, in combinato disposto con l’art. 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, devono essere interpretati nel senso che la denominazione di un prodotto alimentare contenente riferimenti geografici, che non è registrata come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, può essere legittimamente utilizzata a condizione che l’etichettatura del prodotto così denominato non induca in errore il consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto. Per valutare se ciò si verifichi, i giudici nazionali possono prendere in considerazione la durata dell’uso della denominazione. L’eventuale buona fede del produttore o rivenditore non è invece rilevante a tale proposito. |
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/12 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 10 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese
(Causa C-457/07) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Artt. 28 CE e 30 CE - Prodotti da costruzione - Procedimento nazionale di omologazione - Mancata presa in considerazione dei certificati di conformità redatti in altri Stati membri - Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento - Mancata esecuzione - Art. 228 CE - Oggetto della lite - Determinazione durante il procedimento precontenzioso - Successivo ampliamento - Inammissibilità)
2009/C 267/20
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e P. Andrade, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inês Fernandes, agente, N. Ruiz e C. Farinhas, advogados)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Art. 228 CE — Mancata esecuzione della sentenza della Corte 10 novembre 2005, causa C-432/03 — Domanda di determinazione di una penalità di mora
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese. |
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/12 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 8 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Handelsgericht Wien — Austria) — Budejovicky Budvar National Corporation/Rudolf Ammersin GmbH
(Causa C-478/07) (1)
(Trattati bilaterali fra Stati membri - Protezione in uno Stato membro di un’indicazione di provenienza geografica di un altro Stato membro - Denominazione “Bud” - Utilizzazione del marchio American Bud - Artt. 28 CE e 30 CE - Regolamento (CE) n. 510/2006 - Regime comunitario di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine - Adesione della Repubblica Ceca - Misure transitorie - Regolamento (CE) n. 918/2004 - Sfera di applicazione del regime comunitario - Natura esauriente)
2009/C 267/21
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Handelsgericht Wien
Parti
Ricorrente: Budejovicky Budvar National Corporation
Convenuto: Rudolf Ammersin GmbH
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Handelsgericht Wien — Interpretazione degli artt. 28 e 30 CE, del regolamento (CE) della Commissione 29 aprile 2004, n. 918, recante disposizioni transitorie in materia di protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 163, pag. 88), e del regolamento (CE) del Consiglio 20 marzo 2006, n. 510, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93, pag. 12) — Denominazione che non designa né una regione né un luogo del territorio dello Stato di origine, protetta in tale Stato membro come indicazione geografica qualificata e beneficiante anche della tutela come marchio — Condizioni, enunciate dalla Corte nella sentenza 18 novembre 2003, causa C-216/01, Budějovický Budvar, in presenza delle quali la tutela assoluta di una denominazione siffatta quale indicazione geografica può essere considerata compatibile con l’art. 28 CE — Effetto della mancanza di registrazione di una tale denominazione a livello comunitario sul mantenimento della sua tutela nazionale preesistente e di quella garantita da un accordo bilaterale in un altro Stato membro
Dispositivo
|
1) |
Dal punto 101 della sentenza 18 novembre 2003, causa C-216/01, Budějovický Budvar discende che:
|
|
2) |
Il sistema comunitario di tutela previsto dal regolamento (CE) del Consiglio 20 marzo 2006, n. 510, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, riveste una natura esauriente di modo che questo regolamento osta all’applicazione di un sistema di tutela previsto da trattati che vincolano due Stati membri quali i trattati bilaterali di cui trattasi che conferisce ad una denominazione, riconosciuta secondo il diritto di uno Stato membro come una denominazione di origine, una tutela in un altro Stato membro dove tale tutela è effettivamente richiesta allorquando siffatta denominazione di origine non ha costituito oggetto di una domanda di registrazione in forza di detto regolamento. |
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/13 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 17 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Koninklijke FrieslandCampina NV, già Koninklijke Friesland Foods NV, già Friesland Coberco Dairy Foods Holding NV
(Causa C-519/07 P) (1)
(Impugnazione - Aiuti di Stato - Regime fiscale di aiuti al quale i Paesi Bassi hanno dato esecuzione in favore di attività finanziarie internazionali - Decisione 2003/515/CE - Incompatibilità con il mercato comune - Disposizione transitoria - Ricevibilità - Legittimazione ad agire - Interesse ad agire - Principio della tutela del legittimo affidamento - Principio della parità di trattamento)
2009/C 267/22
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. van Vliet e S. Noë, agenti)
Altra parte nel procedimento: Koninklijke FrieslandCampina NV, già Koninklijke Friesland Foods NV, già Friesland Coberco Dairy Foods Holding NV (rappresentanti: E. Pijnacker Hordijk e W. Geursen, advocaten)
Oggetto
Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 12 settembre 2007, causa T-348/03, Koninklijke Friesland Foods NV (già Friesland Coberco Dairy Foods Holding NV)/Commissione, con cui il Tribunale ha annullato l’art. 2 della decisione della Commissione 17 febbraio 2003, 2003/515/CE, relativa alla misura d'aiuto alla quale i Paesi Bassi hanno dato esecuzione in favore di attività finanziarie internazionali (GU L 180, pag. 52), in quanto esclude dal regime transitorio gli operatori che, alla data dell’11 luglio 2001, avevano già proposto presso l’amministrazione fiscale olandese una domanda di applicazione del regime degli aiuti in questione su cui questa non aveva ancora deciso a tale data
Dispositivo
|
1) |
La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 12 settembre 2007, causa T-348/03, Koninklijke Friesland Foods/Commissione, è annullata. |
|
2) |
La causa è rinviata dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee. |
|
3) |
Le spese sono riservate. |
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/14 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 17 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/MTU Friedrichshafen GmbH
(Causa C-520/07 P) (1)
(Impugnazione - Aiuto per la ristrutturazione - Decisione che dispone il recupero di un aiuto incompatibile con il mercato comune - Art. 13, n. 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 - Responsabilità solidale)
2009/C 267/23
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Gross e B. Martenczuk, agenti)
Altra parte nel procedimento: MTU Friedrichshafen GmbH (rappresentanti: Th. Lübbig e M. le Bell, Rechtsanwälte)
Oggetto
Ricorso presentato contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) 12 settembre 2007 nella causa T-196/02, MTU Friedrichshafen GmbH/Commissione, con la quale il Tribunale ha annullato l’art. 3, n. 2, della decisione della Commissione 9 aprile 2002, 2002/898/CE, relativa all’aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di SKL Motoren-und Systembautechnik GmbH, in quanto ordina la restituzione in solido, a carico della MTU Friedrichshafen GmbH, di un importo di 2,71 milioni EUR— Limiti e condizioni di applicazione dell’art. 13, n. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659 che autorizza la Commissione ad adottare una decisione finale che constata l’incompatibilità di un aiuto sulla base delle informazioni disponibili allorché lo Stato membro interessato omette di conformarsi ad un’ingiunzione di fornire informazioni
Dispositivo
|
1) |
L’impugnazione è respinta. |
|
2) |
La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese. |
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/14 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italia) — Sea srl/Comune di Ponte Nossa
(Causa C-573/07) (1)
(Appalti pubblici - Procedure di aggiudicazione - Appalto relativo al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani - Assegnazione senza gara d’appalto - Assegnazione ad una società per azioni il cui capitale sociale è interamente detenuto da enti pubblici, ma il cui statuto prevede la possibilità di una partecipazione di capitale privato)
2009/C 267/24
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Parti
Ricorrente: Sea srl
Convenuto: Comune di Ponte Nossa
Con l’intervento di: Servizi Tecnologici Comuni — Se.T.Co. SpA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Interpretazione degli artt. 12, 43, 49 e 86 CE — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici — Servizio pubblico di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani — Assegnazione diretta ad una società per azioni il cui capitale azionario è interamente detenuto da enti pubblici ma il cui statuto prevede la possibilità di una partecipazione di capitale privato
Dispositivo
Gli artt. 43 CE e 49 CE, i principi di parità di trattamento e di non discriminazione in base alla cittadinanza così come l’obbligo di trasparenza che ne discende non ostano all’affidamento diretto di un appalto pubblico di servizi ad una società per azioni a capitale interamente pubblico qualora l’ente pubblico che costituisce l’amministrazione aggiudicatrice eserciti su tale società un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi e questa società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o con gli enti locali che la controllano.
Fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio dell’operatività delle disposizioni statutarie di cui trattasi, il controllo esercitato dagli enti azionisti sulla detta società può essere considerato analogo a quello esercitato sui propri servizi in circostanze come quelle di cui alla causa principale, in cui:
|
— |
l’attività di tale società è limitata al territorio di detti enti ed è esercitata fondamentalmente a beneficio di questi ultimi, e |
|
— |
tramite organi statutari composti da rappresentanti di detti enti, questi ultimi esercitano un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti di detta società. |
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/15 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 3 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunal, London — Regno Unito) — RCI Europe/Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs
(Causa C-37/08) (1)
(Sesta direttiva IVA - Criterio di collegamento fiscale - Prestazioni di servizi relative ad un bene immobile - Prestazioni consistenti nell’agevolare lo scambio tra titolari di diritti di utilizzazione di un bene immobile destinato a villeggiatura)
2009/C 267/25
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
VAT and Duties Tribunal, London
Parti
Ricorrente: RCI Europe
Convenuti: Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — VAT and Duties Tribunal, London — Interpretazione degli artt. 9, n. 2, lett. a), e 26 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Determinazione del luogo di collegamento fiscale — Prestazione di servizi consistente nell'agevolare lo scambio di diritti di uso villeggiatura relativi a beni immobili tra i loro titolari appartenenti ad un'associazione fondata a tal fin dall'assoggettato
Dispositivo
L’art. 9, n. 2, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che il luogo di prestazione dei servizi resi da un’associazione, la cui attività consista nell’organizzare lo scambio tra i propri associati dei loro diritti di godimento a tempo ripartito su alloggi per vacanze e che riceva da essi come corrispettivo quote d’iscrizione, quote associative annuali nonché commissioni di scambio, è il luogo in cui è situato l’immobile sul quale l’associato interessato possiede il diritto di godimento a tempo ripartito.
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/15 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 10 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus — Finlandia) — Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry e altri/Fujitsu Siemens Computers Oy
(Causa C-44/08) (1)
(Procedimento pregiudiziale - Direttiva 98/59/CE - Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi - Art. 2 - Tutela dei lavoratori - Informazione e consultazione dei lavoratori - Gruppo d’imprese - Società controllante - Società controllata)
2009/C 267/26
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein oikeus
Parti
Ricorrente: Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry e altri
Convenuta: Fujitsu Siemens Computers Oy
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein oikeus — Interpretazione degli artt. 2, 3 e 4 della direttiva del Consiglio 20 luglio 1998, 98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 225, pag. 16) — Determinazione del momento in cui sorge l’obbligo di una società controllata di procedere a consultazioni con i rappresentanti del suo personale — Progetti o decisioni adottate all’interno di un gruppo di società riguardanti il cambiamento delle attività di una delle società controllate di tale gruppo
Dispositivo
|
1) |
L’art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 20 luglio 1998, 98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, deve essere interpretato nel senso che l’adozione, nell’ambito di un gruppo di imprese, di decisioni strategiche o di modifiche di attività che costringono il datore di lavoro a prevedere o progettare licenziamenti collettivi fa sorgere per tale datore di lavoro un obbligo di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori. |
|
2) |
L’insorgenza dell’obbligo del datore di lavoro di avviare le consultazioni sui licenziamenti collettivi previsti prescinde dalla circostanza che il medesimo sia già in grado di fornire ai rappresentanti dei lavoratori tutte le informazioni richieste dall’art. 2, n. 3, primo comma, lett. b), della direttiva 98/59. |
|
3) |
L’art. 2, n. 1, della direttiva 98/59, in combinato disposto con l’art. 2, n. 4, primo comma, della stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso che, nel caso di un gruppo di imprese composto da una società controllante e da una o più controllate, l’obbligo di consultazione con i rappresentanti dei lavoratori sorge in capo alla controllata che ha la qualità di datore di lavoro soltanto quando tale controllata, nell’ambito della quale possono essere effettuati licenziamenti collettivi, è stata individuata. |
|
4) |
L’art. 2, n. 1, della direttiva 98/59, in combinato disposto con l’art. 2, n. 4, della medesima, deve essere interpretato nel senso che, nel caso di un gruppo di imprese, la procedura di consultazione deve essere conclusa dalla controllata interessata dai licenziamenti collettivi prima che detta controllata, eventualmente su istruzione diretta della sua società controllante, risolva i contratti dei lavoratori interessati da tali licenziamenti. |
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/16 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Malta
(Causa C-76/08) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Ricevibilità - Conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva 79/409/CEE - Caccia primaverile - Divieto - Deroga al regime di protezione - Requisito relativo alla mancanza di «altre soluzioni soddisfacenti» - Legittimo affidamento)
2009/C 267/27
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Recchia, D. Lawunmi e P. Oliver, agenti)
Convenuta: Repubblica di Malta (rappresentanti: S. Camilleri, D. Mangion, agenti e J. Bouckaert, advocaat)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 9 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1) — Inosservanza dei criteri stabiliti dalla direttiva per la concessione di una deroga che autorizza la caccia delle quaglie e delle tortore in primavera
Dispositivo
|
1) |
Avendo autorizzato l’apertura della caccia alla quaglia (Coturnix coturnix) e alla tortora (Streptopelia turtur) durante il periodo di migrazione primaverile degli anni 2004-2007, senza rispettare le condizioni stabilite dall’art. 9, n. 1, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, come modificata, per gli anni 2004-2006, dal regolamento (CE) del Consiglio 14 aprile 2003, n. 807, e, per l’anno 2007, dalla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/105/CE, la Repubblica di Malta è venuta meno agli obblighi impostile da detta direttiva. |
|
2) |
La Repubblica di Malta è condannata alle spese. |
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/17 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 settembre 2009 — Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel Functional Chemicals BV/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-97/08 P) (1)
(Impugnazione - Concorrenza - Intese - Art. 81, n. 1, CE, - Art. 53, n. 1, dell’Accordo SEE - Art. 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 - Gruppo di società - Imputabilità delle infrazioni - Responsabilità di una società madre per comportamenti anticoncorrenziali delle proprie controllate - Influenza determinante della società madre - Presunzione semplice in caso di detenzione di una partecipazione al 100 %)
2009/C 267/28
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel Functional Chemicals BV (rappresentanti: avv.ti C. Swaak, M. van der Woude e M. Mollica)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: X. Lewis e F. Castillo de la Torre, agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 12 dicembre 2007, causa T-112/05, Akzo Nobel NV e a./Commissione delle Comunità europee, che respinge una domanda di annullamento della decisione della Commissione 9 dicembre 2004, 2005/566/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 53 dell’Accordo SEE (Caso COMP/E-2/37.533 — Cloruro di colina) (GU L 190, pag. 22), che riguarda una serie di accordi e di pratiche concordate concernenti la fissazione di prezzi, la ripartizione dei mercati e azioni concordate contro i concorrenti nel mercato europeo del cloruro di colina — Nozione di “impresa” ai sensi dell’art. 81 CE e dell’art. 23, n. 2, del regolamento 1/2003
Dispositivo
|
1) |
L’impugnazione è respinta. |
|
2) |
La Akzo Nobel NV, la Akzo Nobel Nederland BV, la Akzo Nobel Chemicals International BV, la Akzo Nobel Chemicals BV e la Akzo Nobel Functional Chemicals BV sono condannate alle spese. |
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/17 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio
(Causa C-100/08) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Artt. 28 CE e 30 CE - Protezione delle specie della flora e della fauna selvatiche - Normativa relativa al possesso e alla vendita di uccelli nati ed allevati in cattività legittimamente immessi nel mercato in altri Stati membri)
2009/C 267/29
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e R. Troosters, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: T. Materne, agente, G. Van Calster, avvocato)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 28 CE — Protezione delle specie della flora e della fauna selvatiche — Divieto di possesso di taluni uccelli legittimamente venduti in altri Stati membri
Dispositivo
|
1) |
Il Regno del Belgio
è venuto meno agli obblighi impostigli dall’art. 28 CE. |
|
2) |
Il Regno del Belgio è condannato alle spese. |
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/18 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 16 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège — Belgio) — Jacques Damseaux/Stato belga
(Causa C-128/08) (1)
(Libera circolazione dei capitali - Tassazione dei redditi mobiliari - Convenzione contro la doppia imposizione - Obbligo degli Stati membri ai sensi dell’art. 293 CE)
2009/C 267/30
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal de première instance de Liège
Parti
Ricorrente: Jacques Damseaux
Convenuto: Stato belga
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de primière instance de Liège — Interpretazione degli artt. 56, 58 e 293 CE — Tassazione dei redditi mobiliari di origine straniera più gravosa della tassazione dei redditi mobiliari versati da una società stabilita nello Stato membro di residenza — Ostacolo alla libera circolazione dei capitali — Portata delle convenzioni che prevengono la doppia imposizione — Obbligo degli Stati membri a norma dell’art. 293 CE
Dispositivo
Considerato che il diritto comunitario, al suo stato attuale ed in una fattispecie come quella di cui alla causa principale, non stabilisce criteri generali per la ripartizione delle competenze tra Stati membri con riferimento all’eliminazione della doppia imposizione all’interno della Comunità europea, l’art. 56 CE non osta ad una convenzione fiscale bilaterale, come quella oggetto della causa principale, in forza della quale i dividendi versati da una società avente sede in uno Stato membro a un azionista residente in un altro Stato membro possono essere tassati in entrambi gli Stati membri, e che non prevede, a carico dello Stato membro di residenza dell’azionista, l’obbligo incondizionato di prevenire la doppia imposizione che ne deriva.
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/18 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 17 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Glaxo Wellcome GmbH & Co./Finanzamt München II
(Causa C-182/08) (1)
(Libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali - Imposta sulle società - Acquisto di quote sociali di una società di capitali - Condizioni per la presa in considerazione, in sede di determinazione della base imponibile dell’acquirente, della diminuzione di valore delle quote sociali dovuta alla distribuzione di dividendi)
2009/C 267/31
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: Glaxo Wellcome GmbH & Co.
Convenuto: Finanzamt München II
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione degli artt. 43 e 56 CE — Acquisto, da parte di un contribuente legittimato alla detrazione dell’imposta sui redditi delle persone giuridiche, di quote di partecipazione di una società di capitali con illimitato obbligo d’imposta — Normativa nazionale la quale stabilisce che si tenga conto, nella determinazione della base imponibile dell’acquirente, della diminuzione di valore delle quote di partecipazione dovuta a distribuzione degli utili in caso di acquisto da un socio legittimato alla detrazione dell’imposta sui redditi delle persone giuridiche, ma che esclude tale diminuzione della base imponibile in caso di acquisto da un socio non legittimato alla suddetta detrazione
Dispositivo
L’art. 73 B del Trattato CE (divenuto art. 56 CE) deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale la diminuzione di valore di quote sociali dovuta alla distribuzione di dividendi non influisce sulla determinazione della base imponibile di un soggetto passivo residente qualora questi abbia acquisito quote in una società di capitali residente da un socio non residente, laddove, in caso di acquisizione di quote da un socio residente, siffatta diminuzione di valore riduce la base imponibile dell’acquirente.
Quanto sopra affermato trova applicazione nei casi in cui una tale normativa non va al di là di quanto necessario per salvaguardare una ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri nonché per impedire montature di puro artificio, prive di effettività economica e realizzate al solo scopo di usufruire indebitamente di un beneficio fiscale. Spetta al giudice del rinvio verificare se la normativa in esame nella causa principale si limiti a quanto necessario per conseguire tali obiettivi
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/19 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Dr. Erhard Eschig/UNIQA Sachversicherung AG
(Causa C-199/08) (1)
(Assicurazione tutela giudiziaria - Direttiva 87/344/CEE - Art. 4, n. 1 - Libera scelta di un avvocato da parte dell’assicurato - Limitazione contrattuale - Pluralità di assicurati danneggiati dal medesimo evento - Scelta del rappresentante legale da parte dell’assicuratore)
2009/C 267/32
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: Dr. Erhard Eschig
Convenuta: UNIQA Sachversicherung AG
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof (Austria) — Interpretazione dell’art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 22 giugno 1987, 87/344/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione tutela giudiziaria (GU L 185, pag. 77) — Clausola contenuta nelle condizioni generali del contratto di assicurazione di un assicuratore della tutela giudiziaria che, in caso di danno sofferto da un numero elevato di assicurati in seguito allo stesso evento, autorizza l’assicuratore a scegliere un rappresentante legale, e che limita di conseguenza il diritto del singolo assicurato alla libera scelta di un avvocato (clausola cosiddetta del «danno di massa»)
Dispositivo
L’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 22 giugno 1987, 87/344/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’assicurazione tutela giudiziaria, dev’essere interpretato nel senso che l’assicuratore che si assume il rischio della tutela giudiziaria, quando un gran numero di assicurati siano danneggiati dallo stesso evento, non può riservarsi il diritto di scegliere esso stesso il rappresentante legale di tutti gli assicurati interessati.
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/19 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hessisches Finanzgericht — Germania) — Plantanol GmbH & Co.KG/Hauptzollamt Darmstadt
(Causa C-201/08) (1)
(Direttiva 2003/30/CE - Promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti - Direttiva 2003/96/CE - Quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità - Miscela di olio vegetale, di additivo e di carburante - Biocarburanti - Normativa nazionale - Esenzione fiscale - Sostituzione dell’esenzione con un obbligo di rispettare una quota minima di biocarburante nei carburanti - Conformità alle direttive 2003/30/CE e 2003/96/CE - Principi generali della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento)
2009/C 267/33
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Hessisches Finanzgericht
Parti
Ricorrente: Plantanol GmbH & Co.KG
Convenuto: Hauptzollamt Darmstadt
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hessisches Finanzgericht (Germania) — Interpretazione dell’art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 maggio 2003, 2003/30/CE, sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti (GU L 123, pag. 42), nonché dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento — Normativa nazionale che sostituisce, prima della scadenza della durata prevista dalla normativa precedente, il regime di esenzione fiscale di biocarburanti che entrano nella composizione di carburanti misti, con un obbligo di aggiungere biocarburanti ai carburanti convenzionati, con l’effetto di penalizzare economicamente i produttori che hanno beneficiato di queste esenzioni
Dispositivo
|
1) |
L’art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 maggio 2003, 2003/30/CE, sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella su cui verte la causa principale, che esclude dall’esenzione fiscale per i biocarburanti da essa prevista un prodotto, come quello della causa principale, derivante da una miscela di olio vegetale, gasolio fossile e additivi specifici. |
|
2) |
I principi generali della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento non vietano in linea di principio ad uno Stato membro di abolire un regime di esenzione fiscale, applicabile a un prodotto come quello oggetto della causa principale, prima della data di scadenza di tale regime inizialmente prevista dalla normativa nazionale. In ogni caso, tale abolizione non è subordinata all’esistenza di circostanze eccezionali. Tuttavia, è compito del giudice del rinvio esaminare, nell’ambito di una valutazione globale effettuata in concreto, se i detti principi siano stati osservati nella causa principale tenendo conto del complesso delle pertinenti circostanza ad essa relative. |
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/20 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Thüringer Oberlandesgericht — Germania) — Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden (WAZV Gotha)/Eurawasser Aufbereitungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH
(Causa C-206/08) (1)
(Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali - Servizio pubblico di distribuzione di acqua potabile e di trattamento di acque reflue - Concessione di servizi - Nozione - Trasferimento alla controparte contrattuale del rischio legato alla gestione di tale servizio)
2009/C 267/34
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Thüringer Oberlandesgericht
Parti
Ricorrente: Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden (WAZV Gotha)
Convenuta: Eurawasser Aufbereitungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH
Con l’intervento di: Stadtwirtschaft Gotha GmbH, Wasserverband Lausitz Betriebsführungs GmbH (WAL)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Thüringer Oberlandesgericht — Interpretazione dell’art. 1, n. 2, lett. a) e d), e n. 3, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134, pag. 1) — Gara avente ad oggetto la fornitura, in forma di concessione di servizi pubblici, di un servizio pubblico di erogazione di acqua potabile e di trattamento e smaltimento delle acque reflue — Criteri di distinzione tra appalto pubblico di servizi e concessione di servizi pubblici
Dispositivo
Nel caso di un contratto avente ad oggetto servizi, il fatto che la controparte contrattuale non sia direttamente remunerata dall’amministrazione aggiudicatrice, ma abbia il diritto di riscuotere un corrispettivo presso terzi, è sufficiente per qualificare quel contratto come «concessione di servizi» ai sensi dell’art. 1, n. 3, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, dal momento che il rischio di gestione corso dall’amministrazione aggiudicatrice, per quanto considerevolmente ridotto in conseguenza della configurazione giuspubblicistica dell’organizzazione del servizio, è assunto dalla controparte contrattuale a carico completo o pressoché completo.
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/20 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 10 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social de Madrid — Spagna) — Francisco Vicente Pereda/Madrid Movilidad SA
(Causa C-277/08) (1)
(Direttiva 2003/88/CE - Organizzazione dell’orario di lavoro - Diritto alle ferie annuali retribuite - Congedo per malattia - Ferie annuali che coincidono con un congedo per malattia - Diritto di godere delle ferie annuali in un periodo diverso)
2009/C 267/35
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Social de Madrid
Parti
Ricorrente: Francisco Vicente Pereda
Convenuto: Madrid Movilidad SA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado de lo Social de Madrid — Interpretazione dell’art. 7, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 229, pag. 9) — Lavoratore assente per malattia durante il periodo di ferie annuali fissato dall’impresa, a causa di un incidente sul lavoro sopravvenuto prima delle ferie annuali — Diritto del lavoratore di prendere le sue ferie annuali durante un periodo diverso
Dispositivo
L’art. 7, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni nazionali o a contratti collettivi a termini dei quali un lavoratore, in congedo per malattia durante il periodo di ferie annuali fissato nel calendario delle ferie dell’impresa di appartenenza, non abbia il diritto, una volta ristabilitosi, di godere delle ferie annuali in un periodo diverso da quello definito inizialmente, eventualmente al di fuori del periodo di riferimento corrispondente.
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/21 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 10 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica
(Causa C-286/08) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttive 2006/12/CE e 91/689/CEE - Rifiuti pericolosi - Obbligo di elaborare e di adottare un progetto di gestione dei rifiuti pericolosi - Obbligo di creare una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti pericolosi - Direttiva 1999/31/CE - Discariche dei rifiuti - Smaltimento dei rifiuti pericolosi)
2009/C 267/36
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakia e J.-B.Laignelot, agenti)
Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: E. Skandalou, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 1, n. 2 e 6 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi e degli artt. 5, nn. 1 e 2, e 7, nn. 1, 4 e 8, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti (GU L 114, pag. 9), [già direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 8 marzo 1991, 91/156/CEE] — Violazione degli artt. 3, n. 1, 6-9, 13 e 14 della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182, pag. 1) — Omessa elaborazione di un progetto per la gestione dei rifiuti pericolosi conforme ai requisiti della legislazione comunitaria e omessa creazione di una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti pericolosi — Inadempimento agli obblighi per quanto riguarda la gestione e la discarica dei rifiuti
Dispositivo
|
1) |
La Repubblica ellenica,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, in primo luogo, degli art. 1, n. 2, e 6 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, in combinato disposto con gli artt. 5, nn. 1 e 2 nonché 7, n. 1, della direttiva 2006/12, in secondo luogo, dell’art. 1, n. 2, della direttiva 91/689, in combinato disposto con le disposizioni degli artt. 4 e 8 della direttiva 2006/12, nonché, in terzo luogo, degli artt. 3, n. 1, 6-9, 13 e 14 della direttiva 1999/31. |
|
2) |
La Repubblica ellenica è condannata alle spese. |
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/22 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 10 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — German Graphics Graphische Maschinen GmbH/Alice van der Schee, in qualità di curatore del fallimento della Holland Binding BV
(Causa C-292/08) (1)
(Insolvenza - Applicazione della legge dello Stato membro di apertura della procedura - Riserva di proprietà - Ubicazione del bene)
2009/C 267/37
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: German Graphics Graphische Maschinen GmbH
Convenuta: Alice van der Schee, in qualità di curatore del fallimento della Holland Binding BV
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione degli artt. 4, n. 2, lett. b), 7, n. 1, e 25 del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1) e dell'art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1) — Ambito di applicazione ratione materiae dei regolamenti — Diritti dello «Stato di apertura» del procedimento — Riserva di proprietà — Ubicazione del bene — Esclusione dall’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I
Dispositivo
|
1) |
L’art. 25, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che i termini «ove [la convenzione di Bruxelles] si applichi» comportano che, prima di dichiarare l’applicabilità delle disposizioni sul riconoscimento e sull’esecuzione di cui al regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, a decisioni diverse da quelle di cui all’art. 25, n. 1, del regolamento n. 1346/2000, occorre verificare se dette decisioni esulano dall’ambito di applicazione sostanziale del regolamento n. 44/2001. |
|
2) |
L’eccezione di cui all’art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento n. 44/2001, in combinato disposto con l’art. 7, n. 1, del regolamento n. 1346/2000, deve essere interpretata, tenuto conto del disposto dell’art. 4, n. 2, lett. b), di quest’ultimo regolamento, nel senso che essa non si applica all’azione di un venditore, fondata su una clausola di riserva di proprietà, avverso un acquirente in situazione di fallimento, allorché, al momento dell’apertura della procedura di insolvenza nei confronti di quest’ultimo, il bene su cui grava detta clausola si trovi nello Stato membro di apertura. |
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/22 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 17 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Feldkirch — Austria) — Vorarlberger Gebietskrankenkasse/WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherungs AG
(Causa C-347/08) (1)
(Regolamento (CE) n. 44/2001 - Artt. 9, n. 1, lett. b), e 11, n. 2 - Competenza in materia di assicurazioni - Incidente automobilistico - Cessione ex lege dei diritti della persona lesa in favore di un organismo di previdenza sociale - Azione di regresso contro l’assicuratore del presunto responsabile - Obiettivo di tutela della parte più debole)
2009/C 267/38
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesgericht Feldkirch
Parti
Ricorrente: Vorarlberger Gebietskrankenkasse
Convenuta: WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherungs AG
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landesgericht Feldkirch (Austria) — Interpretazione degli artt. 9, n. 1, lett. b) e 11, n. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Competenza in materia di assicurazioni — Azione proposta in forza di una surroga ex lege da parte di un organismo di assicurazione sociale dinanzi a un Tribunale del luogo dove ha sede tale organismo contro un assicuratore stabilito nel territorio di un altro Stato membro
Dispositivo
Il rinvio operato dall’art. 11, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, all’art. 9, n. 1, lett. b), del medesimo deve essere interpretato nel senso che un organismo di previdenza sociale, cessionario ex lege dei diritti della persona direttamente lesa a seguito di un incidente automobilistico, non può promuovere dinanzi al giudice dello Stato membro dove detto organismo ha la sua sede un’azione diretta contro l’assicuratore del presunto responsabile dell’incidente, il quale abbia la sua sede nel territorio di un altro Stato membro.
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/23 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 10 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht München — Germania) — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV/Adolf Darbo AG
(Causa C-366/08) (1)
(Armonizzazione delle legislazioni - Direttiva 95/2/CE - Allegato III, parte A - Direttiva 2001/113 - Allegato I, parte II, secondo comma - Confettura extra con un tenore di sostanza secca solubile del 58 % e contenente sorbato di potassio (E 202) come sostanza conservante - Nozione di «confettura a basso contenuto di zucchero»)
2009/C 267/39
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht München
Parti
Ricorrente: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV
Convenuta: Adolf Darbo AG
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht München — Interpretazione dell’allegato III, parte A, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 febbraio 1995, 95/2/CE, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 61, pag. 1) e dell’allegato I, sezione II, seconda frase, della direttiva del Consiglio 20 dicembre 2001, 2001/113/CE, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana (GU 2002, L 10, pag. 67) — Possibilità di commercializzare, con la denominazione «confettura extra», una confettura con un tenore di sostanza secca solubile del 58 % e contenente Sorbato di potassio (E 202) come agente conservante — Nozione di «confettura a basso tenore di zucchero»
Dispositivo
La nozione di «confetture a basso contenuto di zucchero» di cui all’allegato III, parte A, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 febbraio 1995, 95/2/CE, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 ottobre 1998, 98/72/CE, comprende le confetture qualificate come «confetture» e come «confetture extra» aventi un contenuto di zucchero sensibilmente ridotto in rapporto al valore di riferimento del 60 %. Prodotti qualificati come «confetture extra» aventi un contenuto di zucchero pari al 58 % non possono essere considerati a basso contenuto di zucchero, ai sensi di tale disposizione.
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/23 |
Ordinanza della Corte 9 luglio 2009 — Fornaci Laterizi Danesi SpA/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-498/08 P) (1)
(Impugnazione - Ricorso di annullamento - Termine di ricorso - Dies a quo - Irricevibilità per mancato rispetto dei termini - Impugnazione manifestamente infondata)
2009/C 267/40
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Fornaci Laterizi Danesi SpA (rappresentante: M. Salvi, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Zadra e D. Recchia, agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 9 settembre 2008, causa T-224/08, Fornaci Laterizi Danesi/Commissione — rigetto da parte del Tribunale in quanto irricevibile della domanda di annullamento della decisione della Commissione 13 novembre 2007, 2008/25/CE, che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un primo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (GU L 12, pag. 383), nella parte in cui inserisce in detto elenco, con il codice IT20A0018, l’area di proprietà della ricorrente
Dispositivo
|
1) |
L’impugnazione è respinta. |
|
2) |
La Fornaci Laterizi Danesi SpA è condannata alle spese. |
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/24 |
Atto d'impugnazione proposto il 23 maggio 2008 da Nuova Agricast Srl avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione), del 12 marzo 2008 nella causa T-443/07, Nuova Agricast Srl/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-225/08 P)
2009/C 267/41
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Nuova Agricast Srl (rappresentante: M. A. Calabrese, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Con ordinanza del 29 giugno 2009, la Corte di giustizia (Ottava sezione) ha respinto l'atto d'impugnazione.
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/24 |
Atto d'impugnazione proposto il 3 luglio 2008 da Cofra srl avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione), del 15 aprile 2008 nella causa T-478/07, Cofra srl/Commissione delle comunità europee
(Causa C-295/08 P)
2009/C 267/42
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Cofra srl (rappresentante: M. A. Calabrese, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Con ordinanza del 29 giugno 2009, la Corte di giustizia (Ottava sezione) ha respinto l'atto d'impugnazione.
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/24 |
Impugnazione proposta il 24 dicembre 2008 da Devrajan Srinivasan avverso l’ordinanza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione) 3 novembre 2008, causa T-196/08, Srinivasan/Mediatore
(Causa C-580/08 P)
2009/C 267/43
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Devrajan Srinivasan (rappresentante: J. Morton, Solicitor)
Altra parte nel procedimento: Mediatore europeo
Con ordinanza 25 giugno 2009 la Corte di giustizia (Sesta Sezione) ha dichiarato l’impugnazione irricevibile.
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/24 |
Impugnazione proposta il 21 gennaio 2009 da Daniela Marinova avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione) 5 novembre 2008, causa T-213/08, Marinova/Université Libre de Bruxelles e Commissione
(Causa C-29/09 P)
2009/C 267/44
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Daniela Marinova (rappresentante: G. Georgiev, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Université Libre de Bruxelles, Commissione delle Comunità europee
Con ordinanza 1 luglio 2009 la Corte di giustizia (Ottava Sezione) ha dichiarato l’impugnazione irricevibile.
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/24 |
Impugnazione proposta il 9 dicembre 2008 dalla Hasbro, Inc. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione) contenuta in una lettera del 22 settembre 2008, causa T-472/07, Enercon/UAMI
(Causa C-59/09 P)
2009/C 267/45
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Hasbro, Inc. (rappresentante: M. Edenborough, Barrister)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Con ordinanza 10 luglio 2009 la Corte di giustizia (Quinta Sezione) ha dichiarato l’impugnazione irricevibile.
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln (Germania) il 13 luglio 2009 — Wienand Meilicke, Heidi Christa Weyde e Marina Stöffler/Finanzamt Bonn-Innenstadt
(Causa C-262/09)
2009/C 267/46
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Köln
Parti
Ricorrenti: Wienand Meilicke, Heidi Christa Weyde e Marina Stöffler
Convenuto: Finanzamt Bonn-Innenstadt
Questioni pregiudiziali
|
1) |
Se la libertà di circolazione ai sensi degli artt. 56, n. 1, 58, n. 1, lett. a) e n. 3 CE, il principio di effettività nonché il principio dell’effetto utile ostino ad una norma, come quella di cui all’art. 36, n. 2, seconda frase, punto 3, dell’EStG (nella versione in vigore durante gli esercizi controversi), secondo cui un importo dell’imposta sulle persone giuridiche pari ai 3/7 dei dividendi lordi è accreditato sull’imposta sul reddito, nei limiti in cui tali dividendi non provengano da distribuzioni per le quali si considera utilizzato il capitale proprio ai sensi dell’art. 30, n. 2, punto 1, del KStG (nella versione in vigore durante gli esercizi controversi), nonostante sia di fatto impossibile determinare l’imposta sulle persone giuridiche effettivamente pagata sui dividendi percepiti da società aventi sede in uno Stato membro diverso dalla Germania e tale imposta possa essere ivi maggiore. |
|
2) |
Se la libertà di circolazione ai sensi degli artt. 56, n. 1, 58, n. 1, lett. a) e n. 3 CE, il principio di effettività nonché il principio dell’effetto utile ostino ad una norma, come quella di cui all’art. 36, n. 2, seconda frase, punto 3, quarta frase, lett. b), dell’EStG (nella versione in vigore durante gli esercizi controversi), secondo cui al fine di ottenere l’accredito dell’imposta sulle persone giuridiche è necessario presentare un certificato su tale imposta ai sensi degli artt. 44 e segg. del KStG (nella versione in vigore durante gli esercizi controversi), il quale deve contenere, fra l’altro, l’importo dell’imposta sulle persone giuridiche da accreditare, nonché la combinazione delle partite a seconda delle diverse porzioni del capitale proprio utilizzabile, strutturata in base ad un modello speciale ai sensi dell’art. 30 del KStG (nella versione in vigore durante gli esercizi controversi), nonostante sia di fatto impossibile determinare ai fini dell’accredito l’imposta sulle persone giuridiche estera effettivamente pagata nonché ottenere siffatto certificato per i dividendi esteri. |
|
3) |
Se la libertà di circolazione ai sensi degli artt. 56, n. 1, 58, n. 1, lett. a) e n. 3 CE imponga, qualora sia concretamente impossibile presentare un certificato relativo all’imposta sulle persone giuridiche ai sensi dell’art. 44 del KStG (nella versione in vigore durante gli esercizi controversi) e determinare l’importo dell’imposta sulle persone giuridiche effettivamente pagata sui dividendi esteri, di stimare l’importo di quest’ultima e, se del caso, di prendere in considerazione a tal fine anche oneri fiscali indiretti corrisposti a monte. |
|
4) |
|
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/26 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 10 giugno 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Vereniging Milieudefensie e Vereniging Goede Waar & Co./College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden; altre parti: Bayer CropScience B.V. e Nederlandse Stichting voor Fytopharmacie
(Causa C-266/09)
2009/C 267/47
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Parti nella causa principale
|
Ricorrenti |
: |
|
||||||
|
Convenuto |
: |
College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden |
||||||
|
Altre parti |
: |
|
Questioni pregiudiziali
|
1) |
Se la nozione di «informazione ambientale», di cui all’art. 2 della direttiva 2003/4/CE (1), debba essere interpretata in modo da ricomprendere le informazioni prodotte nell’ambito di una procedura nazionale di (ampliamento dell’) autorizzazione di un pesticida, al fine di fissare la quantità massima di un pesticida, o di un componente o di un prodotto di trasformazione dello stesso, che può essere presente nei cibi o nelle bevande. |
|
2) |
In caso di soluzione affermativa della prima questione: quale sia il rapporto tra l’art. 14 della direttiva 91/414/CEE (2) e la direttiva 2003/4/CE, nei limiti in cui questo è rilevante ai fini dell’applicazione alle informazioni come descritte nella questione precedente, e, segnatamente, se siffatto rapporto comporti che l’art. 14 della direttiva 91/414/CEE può trovare applicazione solo nei limiti in cui esso non pregiudica gli obblighi imposti dall’art. 4, n. 2, della direttiva 2003/4/CE. |
|
3) |
Ove dalla soluzione delle questioni precedenti consegua che il convenuto nella fattispecie in esame è tenuto ad applicare l’art. 4 della direttiva 2003/4/CE, se detto articolo comporti che la ponderazione dell’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione con l’interesse specifico tutelato dal diniego della pubblicità debba aver luogo a livello di applicazione della disposizione oppure già nella normativa nazionale. |
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41, pag. 26).
(2) Direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1).
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/26 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Session (Scozia), Edimburgo (Regno Unito) il 14 luglio 2009 — Mac Donald Resorts Limited/The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
(Causa C-270/09)
2009/C 267/48
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Court of Session (Scozia), Edimburgo
Parti
Ricorrente: Mac Donald Resorts Limited
Convenuti: The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
Questioni pregiudiziali
|
1) |
Se l’attribuzione, da parte della MRL, in conformità alle disposizioni statutarie del circolo ed ai contratti connessi, di diritti contrattuali («punti-diritti»), espressi in punti, che l’acquirente può convertire ogni anno per occupare e utilizzare alloggi in multiproprietà in residenze di villeggiatura della MRL, debba essere qualificata come:
|
|
2) |
Se sulla soluzione della prima questione possano incidere le seguenti circostanze:
|
|
3) |
Se i servizi prestati da un soggetto passivo descritti nella prima e nella seconda questione
|
(1) Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/27 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Haarlem (Paesi Bassi) il 16 luglio 2009 — Premis Medical BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam, kantoor Rotterdam Laan op Zuid
(Causa C-273/09)
2009/C 267/49
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Haarlem
Parti
Ricorrente: Premis Medical BV
Convenuta: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam, kantoor Rotterdam Laan op Zuid
Questioni pregiudiziali
|
1) |
Se il regolamento della Commissione 15 aprile 2004 (1), 729/2004/CE, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, GU L 113/5, rettificato nella GU L 173 del 7 maggio 2004, pag. 9, sia valido, nel senso che l’allegato incluso nella rettifica è l’allegato valido. In caso affermativo: |
|
2) |
Se il regolamento della Commissione 15 aprile 2004, 729/2004/CE, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, GU L 113/5, rettificato nella GU L 173 del 7 maggio 2004, pag. 9, sia invalido, in quanto la Commissione in questo regolamento ha ristretto l’ambito di applicazione della voce 9021. Se il regolamento è valido: |
|
3) |
Se il regolamento della Commissione 15 aprile 2004, 729/2004/CE, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, GU L 113/5, rettificato nella GU L 173 del 7 maggio 2004, pag. 9, sia invalido, in quanto la Commissione ha erroneamente classificato il deambulatore nella NC. |
(1) Regolamento (CE) della Commissione 15 aprile 2004, n. 729, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 113, pag. 5).
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/28 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht München (Germania) il 20 luglio 2009 — Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler/Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Passau — Chiamate in causa: Malteser Hilfsdienst e.V. und Bayerisches Rotes Kreuz
(Causa C-274/09)
2009/C 267/50
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht München
Parti
Ricorrente: Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler.
Convenuta: Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Passau
Chiamate in causa: Malteser Hilfsdienst e.V. e Bayerisches Rotes Kreuz
Questioni pregiudiziali
Vengono sottoposte alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell’art. 234, n. 1, CE le seguenti questioni pregiudiziali relative all’interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CEE, sul coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (1) (in prosieguo: la «direttiva»):
|
1) |
Se un contratto di fornitura di servizi (nella fattispecie: servizi di soccorso) debba essere considerato «concessione di servizi» ai sensi dell’art. 1, n. 4, della direttiva, e non «appalto di servizi» ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. a) e d) della direttiva, per il solo fatto che prevede che il prestatore non sia retribuito direttamente dall’ente aggiudicatore, ma in cui:
|
|
2) |
In caso di risposta negativa alla questione sub 1), se si sia in presenza di una concessione di servizi, quando il rischio di impresa intrinseco alla prestazione di servizi pubblici è limitato, in quanto:
ma in cui il prestatore assume integralmente tale rischio limitato. |
(1) GU L 134, pag. 114.
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/28 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Belgio) il 21 luglio 2009 — Brussels Hoofdstedelijk Gewest e a./Vlaamse Gewest. Interveniente: Brussels International Airport Company NV, attualmente divenuta The Brussels Airport Company NV
(Causa C-275/09)
2009/C 267/51
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrenti: Brussels Hoofdstedelijk Gewest e a.
Convenuto: Vlaamse Gewest
Interveniente: Brussels International Airport Company NV, attualmente divenuta: The Brussels Airport Company NV
Questioni pregiudiziali
|
1) |
Quando siano richieste diverse autorizzazioni per, da un lato, le opere di infrastruttura di un aeroporto con una pista di decollo e di atterraggio di almento 2 100 m e, dall’altro, la gestione dell’aeroporto, e quest’ultima autorizzazione — l’autorizzazione ambientale — venga rilasciata solo per un determinato periodo, se il termine «costruzione», di cui al punto 7.a) dell’allegato I della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE (1), concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, deve essere inteso nel senso che uno studio sull’impatto ambientale deve essere presentato non solo per la creazione di opere di infrastruttura, ma anche per la gestione dell’aeroporto. |
|
2) |
Se siffatto obbligo di valutazione dell’impatto ambientale valga anche per il rinnovo dell’autorizzazione ambientale dell’aeroporto, sia nel caso in cui detto rinnovo non si accompagni ad alcuna modifica o estensione della gestione sia in quello in cui invece vengano realizzate siffatte modifiche o estensioni. |
|
3) |
Se, ai fini dell’obbligo dello studio dell’impatto ambientale nel quadro del rinnovo di un’autorizzazione ambientale per un aeroporto, faccia differenza se uno studio sull’impatto ambientale sia già stato predisposto in precedenza, in occasione di una precedente autorizzazione di gestione, e se l’aeroporto venisse già gestito nel momento in cui lo studio sull’impatto ambientale è stato introdotto dal legislatore europeo o interno. |
(1) GU L 175, pag. 40.
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/29 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) (England and Wales) il 20 luglio 2009 — T-Mobile (UK) Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
(Causa C-276/09)
2009/C 267/52
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice (Chancery Division) (England and Wales)
Parti
Ricorrente: T-Mobile (UK) Ltd.
Convenuti: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs.
Questioni pregiudiziali
|
1) |
Quali siano le caratteristiche di un servizio esente che è «idone[o] ad operare trasferimenti di fondi e a implicare modifiche giuridiche ed economiche». In particolare:
|
|
2) |
Se l’esenzione prevista all’art. 13, parte B, lett. d), punto 3, della Sesta Direttiva (1) per le «operazioni (…) relative (…) ai pagamenti [o] ai giroconti» si applichi al servizio di riscuotere ed eseguire pagamenti mediante carte di credito o Bancomat, come quelli svolti dal soggetto d’imposta nel presente caso. In particolare, qualora la trasmissione dei files di saldo al termine di ogni giorno da parte del soggetto d’imposta abbia l’effetto automatico di causare l’addebito sul conto del cliente e l’accredito sul conto del soggetto d’imposta, se tali servizi ricadano nell’ambito di applicazione dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 3. |
|
3) |
Se la soluzione da fornirsi alla questione sub 2) dipenda dalla circostanza che il soggetto d’imposta ottenga da sé i codici di autorizzazione per la successiva trasmissione oppure ottenga tali codici mediante l’agenzia della sua banca accettante. |
|
4) |
Se l’esenzione di cui all’art. 13, parte B, lett. d), punto 1, della Sesta Direttiva per la «negoziazione di crediti» si applichi a servizi come quelli offerti dal soggetto d’imposta nella fattispecie, con riferimento ai pagamenti effettuati mediante carte di credito, attraverso e come risultato dei quali, il conto della carta di credito del cliente subisca l’addebito di ulteriori importi. |
|
5) |
Se l’esenzione per le «operazioni (…) relative (…) ai pagamenti [o] ai giroconti» si applichi a servizi di accettazione e di esecuzione di pagamenti effettuati avvalendosi di agenti di parte terza, come quelli nella fattispecie offerti dal soggetto d’imposta mediante l’Ufficio postale e la PayPoint. |
|
6) |
Se l’esenzione prevista per le «operazioni (…) relative (…) ai pagamenti [o] ai giroconti» si applichi ai servizi di riscossione e di esecuzione dei pagamenti effettuati mediante assegno inviato al soggetto d’imposta o al suo agente, qualora tali pagamenti debbano essere eseguiti dal soggetto d’imposta e dalla sua banca. |
|
7) |
Se l’esenzione prevista per le «operazioni (…) relative (…) ai pagamenti [o] ai giroconti» si applichi a servizi, come quelli offerti dal soggetto d’imposta nella fattispecie, consistenti nel riscuotere ed eseguire pagamenti effettuati allo sportello di una banca, per accredito, da svolgersi mediante il sistema bancario, sul conto bancario del soggetto d’imposta. |
|
8) |
Quali particolari fattori debbano essere presi in considerazione nel decidere se un addebito (come l’onere di esecuzione del pagamento nel presente caso) che viene applicato da un soggetto d’imposta al suo cliente in rapporto alla scelta di quest’ultimo di effettuare il pagamento a suo vantaggio utilizzando a questo scopo una particolare modalità, e che viene specificamente indicato nel testo del contratto ed iscritto separatamente nelle fatture inviate al cliente, costituisca una controprestazione separata ai fini IVA. |
(1) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/30 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Session, Edinburgh (Scozia) il 21 luglio 2009 — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/RBS Deutschland Holdings GmbH
(Causa C-277/09)
2009/C 267/53
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Court of Session, Edinburgh
Parti
Ricorrente: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
Convenuta: RBS Deutschland Holdings GmbH.
Questioni pregiudiziali
In circostanze come quelle del caso di specie in cui:
|
a) |
una società controllata tedesca di una banca del Regno Unito ha acquistato delle automobili nel Regno Unito allo scopo di darle in leasing ad una società indipendente nel Regno Unito e ha pagato l’imposta sul valore aggiunto su tali acquisti; |
|
b) |
ai sensi della normativa rilevante nel Regno Unito le cessioni consistenti nella locazione di automobili erano considerate come forniture di servizi effettuate in Germania e quindi non erano assoggettate all’imposta sul valore aggiunto nel Regno Unito. In base alla legge tedesca tali cessioni erano considerate come cessioni di beni effettuate nel Regno Unito e quindi non erano assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in Germania. Di conseguenza, non veniva riscossa alcuna imposta a valle su tali cessioni in nessuno dei due Stati membri; |
|
c) |
la banca del Regno Unito ha scelto la sua controllata tedesca come locatore e ha stabilito la durata dei contratti di leasing allo scopo di ottenere i vantaggi fiscali derivanti dal fatto che sul pagamento dei canoni non era dovuta l’IVA: |
|
1) |
Se l’art. 17, n. 3, lett. a), della Sesta direttiva (1) (divenuto art. 169, lett. a), della direttiva principale in materia di IVA debba essere interpretato nel senso che esso autorizza le autorità fiscali del Regno Unito a rifiutare alla controllata tedesca la detrazione dell’IVA pagata nel Regno Unito sull’acquisto delle automobili. |
|
2) |
Se, nel rispondere alla prima questione, sia necessario che il giudice nazionale estenda la sua analisi, prendendo in considerazione la possibile applicazione del principio del divieto di comportamenti abusivi. |
|
3) |
In caso di risposta affermativa alla questione 2, se la detrazione dell’IVA pagata a monte sull’acquisto delle automobili sarebbe contraria allo scopo delle disposizioni pertinenti della Sesta direttiva, risultando in tal modo soddisfatto il primo requisito di un comportamento abusivo, come definito al punto 74 della sentenza della Corte di giustizia 21 febbraio 2006, causa C-255/02, Halifax e a., avuto riguardo, tra gli altri principi, al principio di neutralità fiscale. |
|
4) |
Ancora una volta, in caso di risposta affermativa alla questione 2, se il giudice debba considerare che la finalità essenziale delle operazioni è quella di ottenere un vantaggio fiscale, risultando in tal modo soddisfatto il secondo requisito di un comportamento abusivo, come definito al punto 75 della summenzionata sentenza della Corte di giustizia, nel caso in cui, in una transazione commerciale tra parti che operano in condizioni di mercato, la scelta di una controllata tedesca per il leasing di automobili ad un cliente del Regno Unito e delle condizioni del leasing è effettuata per ottenere un vantaggio fiscale consistente nel fatto che non sarà applicata l’imposta a valle sui pagamenti dei canoni. |
(1) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/31 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin (Germania) il 22 luglio 2009 — DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH/Repubblica federale di Germania
(Causa C-279/09)
2009/C 267/54
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Kammergericht Berlin
Parti
Ricorrente: DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH
Convenuta: Repubblica federale di Germania
Questione pregiudiziale
Ai sensi dell’art. 234 CE si sottopone alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:
«Atteso che la regolamentazione nazionale delle condizioni di esercizio del diritto al risarcimento e della procedura per far valere la responsabilità di uno Stato membro ai sensi del diritto comunitario non deve rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere da tale Stato un indennizzo a titolo del principio di responsabilità suddetto, se sia possibile che una normativa nazionale subordini l’esercizio dell’azione giudiziaria all’anticipazione delle spese processuali e neghi l’esenzione dalle stesse ad una persona giuridica che non sia in grado di provvedere a tale pagamento anticipato».
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/31 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 24 luglio 2009 — Procedimento penale a carico di R
(Causa C-285/09)
2009/C 267/55
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Imputato nella causa principale
R
Questioni pregiudiziali
Se l’art. 28 quater, parte A, lett. a), della sesta direttiva 77/388/CEE (1) debba essere interpretato nel senso che una cessione di beni ai sensi di tale disposizione non beneficia dell’esenzione dall’IVA quando ha effettivamente avuto luogo ma, alla luce di elementi oggettivi, risulta che il venditore soggetto passivo:
|
a) |
sapeva che con tale cessione avrebbe partecipato ad un’operazione diretta ad evadere l’IVA; o |
|
b) |
ha compiuto atti intesi a occultare l’effettivo acquirente al fine di consentire a questi o a una terza persona di evadere l’IVA. |
(1) Sesta direttiva (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/31 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van Koophandel te Brussel (Belgio) il 27 luglio 2009 — Francesco Guarnieri & Cie/Vandevelde Eddy VOF
(Causa C-291/09)
2009/C 267/56
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank van Koophandel te Brussel
Parti
Ricorrente: Francesco Guarnieri & Cie
Convenuta: Vandevelde Eddy VOF
Questioni pregiudiziali
Se gli artt. 28, 29 e 30 del Trattato del 25 marzo 1957 istitutivo della Comunità europea ostino a che un cittadino monegasco che avvia un procedimento in Belgio per ottenere il pagamento di fatture emesse per la consegna di bicchieri twister e candeline più accessori, sia obbligato a fornire, su richiesta di un convenuto avente cittadinanza belga, una cauzione per il pagamento delle spese e del risarcimento dei danni derivanti dal processo ai quali può essere condannato.
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/31 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België (Belgio) il 29 luglio 2009 — Vlaamse Gemeenschap/M. Baesen
(Causa C-296/09)
2009/C 267/57
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Hof van Cassatie van België
Parti
Ricorrente: Vlaamse Gemeenschap
Convenuto: M. Baesen
Questioni pregiudiziali
|
1) |
Se ai fini dell’applicazione dell’art. 13, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1408/71 (1), la nozione «gli impiegati pubblici e il personale assimilato» debba essere interpretata sulla base del sistema previdenziale nazionale a cui l’interessato è iscritto. |
|
2) |
In caso di soluzione affermativa della prima questione, se l’interessato, assunto in forza di un contratto di lavoro da un datore di lavoro nel settore pubblico e che, secondo il sistema nazionale, per determinati settori di sicurezza sociale, di cui all’art. 4, n. 1, del regolamento, rientra nell’ambito di applicazione del regime previdenziale per i lavoratori, mentre per i settori della sicurezza sociale di cui all’art. 4, n. 1, lett. e) del regolamento rientra nell’ambito di applicazione di un regime speciale per gli impiegati, debba essere considerato come persona assimilata ai pubblici impiegati, ai sensi dell’art. 3, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1408/71. |
(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/32 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégium (Magyar Köztársaság) il 29 luglio 2009 — RANI Slovakia s.r.o./Hankook Tire Magyarorszàg Kft
(Causa C-298/09)
2009/C 267/58
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégium
Parti
Ricorrente: RANI Slovakia s.r.o.
Convenuta: Hankook Tire Magyarorszàg Kft
Questioni pregiudiziali
|
1) |
Alla luce degli artt. 3, lett. c), e 59 del Trattato di Roma, se il diciannovesimo «considerando» della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 96/71/CE (1), relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, possa essere interpretato nel senso che, con riferimento all’attività propria delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, uno Stato membro possa effettivamente fissare nel proprio diritto nazionale i requisiti da prescrivere all’impresa o alla sua agenzia per accedere all’esercizio di tale attività nel territorio dello Stato membro di cui trattasi e, in questo contesto, restringere l’esercizio dell’attività delle imprese di lavoro temporaneo a quelle stabilite nel detto territorio. |
|
2) |
Se l’art. 1, n. 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 96/71/CE, possa essere interpretato nel senso che, per quanto riguarda l’autorizzazione all’esercizio dell’attività, possa essere riservato alle imprese stabilite nello Stato membro di cui trattasi un trattamento più favorevole di quello che ricevono le imprese stabilite in un altro Stato membro. |
|
3) |
Se la lettura combinata degli artt. 59, 62 e 63 del Trattato di Roma possa essere interpretata nel senso che possano continuare ad essere mantenute le restrizioni esistenti nel momento dell’adesione all’Unione europea e che non devono considerarsi in contrasto con il diritto comunitario fintantoché il Consiglio non avrà adottato un programma che fissa le condizioni di liberalizzazione per siffatto tipo di prestazione o le direttive che l’attuazione del detto programma richieda. |
|
4) |
In caso di soluzione negativa alle questioni di cui sopra, se vi sia un qualche interesse generale che giustifichi la restrizione risultante dal fatto che l’attività propria delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo può essere esercitata solo da imprese stabilite e iscritte nello Stato membro di cui trattasi garantendo così la compatibilità con gli artt. 59 e 65 del Trattato di Roma. |
(1) GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/32 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 30 luglio 2009 — DAR Duale Abfallwirtschaft und Verwertung Ruhrgebiet GmbH/Ministerstvo životního prostředí
(Causa C-299/09)
2009/C 267/59
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Nejvyšší správní soud
Parti
Ricorrente: DAR Duale Abfallwirtschaft und Verwertung Ruhrgebiet GmbH
Convenuto: Ministerstvo životního prostředí
Questioni pregiudiziali
|
1) |
Se l’art. 2, lett. i) e k) del regolamento (CEE) del Consiglio 1o febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (1), letto congiuntamente all’art. 1, lett. e) e f), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (2), e ai punti D10 dell’allegato IIA e R1 dell’allegato IIB di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che il primo dei criteri fissati dalla Corte di giustizia nella sentenza 13 febbraio 2003 causa C 458/00, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I 1553, per poter considerare un incenerimento dei rifiuti come recupero energetico degli stessi ai sensi del punto R1 dell’allegato IIB di detta direttiva (ossia, scopo principale dell’operazione deve essere quello di far sì che i rifiuti rispondano ad una funzione utile, ovvero produrre energia), possa essere soddisfatto anche nel caso in cui non sussista alcuna delle circostanze che la Corte di giustizia, nella sentenza citata, ha menzionato come circostanza attestante il recupero dei rifiuti, ossia laddove il gestore dell’impianto, in cui i rifiuti devono essere inceneriti, non effettui un pagamento per tale operazione al fornitore dei rifiuti, e l’impianto non sia tecnicamente adeguato per poter, in caso di insufficienza di rifiuti, essere fatto funzionare in base a fonti energetiche primarie. |
|
2) |
Laddove la soluzione per tale questione fosse affermativa, quali siano le condizioni in base alle quali, in tal caso, tale operazione può essere considerata recupero dei rifiuti:
|
(1) GU L 30, pag. 1.
(2) GU L 194, pag. 39.
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/33 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 30 luglio 2009 — Staatssecretaris van Justitie/altra parte: F. Toprak
(Causa C-300/09)
2009/C 267/60
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrente: Staatssecretaris van Justitie
Altra parte: F. Toprak
Questione pregiudiziale
Se l’art. 13 della decisione n. 1/80 [19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione adottata dal Consiglio di associazione istituito con l’Accordo di associazione fra la Comunità economica europea e la Turchia], debba essere interpretato nel senso che con il termine [«]una nuova restrizione[»], ai sensi di tale disposizione si debba intendere anche un inasprimento rispetto ad una norma entrata in vigore dopo il 1o dicembre 1980, che costituiva un allentamento della norma vigente il 1o dicembre 1980, qualora siffatto inasprimento non implichi un peggioramento rispetto alla norma vigente il 1o dicembre 1980.
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/33 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 30 luglio 2009 — Staatssecretaris van Justitie, controinteressato I. Oguz
(Causa C-301/09)
2009/C 267/61
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrente: Staatssecretaris van Justitie
Controinteressato: I. Oguz
Questione pregiudiziale
Se l’art. 13 della decisione n. 1/80 [19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione adottata dal Consiglio di associazione istituito con l’Accordo di associazione fra la Comunità economica europea e la Turchia], debba essere interpretato nel senso che con il termine [«]una nuova restrizione[»], ai sensi di tale disposizione, si debba intendere anche un inasprimento rispetto ad una norma entrata in vigore dopo il 1o dicembre 1980, che costituiva un allentamento della norma vigente il 1o dicembre 1980, qualora siffatto inasprimento non implichi un peggioramento rispetto alla norma vigente il 1o dicembre 1980.
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/34 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 3 agosto 2009 — Vicoplus SC PUH/altra parte: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(Causa C-307/09)
2009/C 267/62
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrente: Vicoplus SC PUH
Altra parte: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Questioni pregiudiziali
|
1) |
Se gli artt. 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunità europea debbano essere intesi nel senso che essi ostano ad un regime nazionale, come quello previsto dall’art. 2 della Legge sul lavoro degli stranieri, in combinato disposto con l’art. 1e, n. 1, parte iniziale e lett. c), del Decreto di attuazione della legge sul lavoro degli stranieri, in forza del quale per la cessione di lavoratori, ai sensi dell’art. 1, n. 3, parte iniziale e lett. c), della direttiva 96/71/CE (1), è richiesto un permesso di lavoro. |
|
2) |
Alla luce di quali criteri occorre stabilire se si configuri una cessione di manodopera, ai sensi dell’art. 1, n. 3, parte iniziale e lett. c), della direttiva 96/71/CE. |
(1) Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU 1997, L 18, pag. 1).
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/34 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 3 agosto 2009 — B.A.M. Vermeer Contracting sp./zoo altra parte Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(Causa C-308/09)
2009/C 267/63
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrente: B.A.M. Vermeer Contracting sp. z.o.o.
Altra parte: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Questioni pregiudiziali
|
1) |
Se gli artt. 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunità europea debbano essere intesi nel senso che essi ostano ad un regime nazionale, come quello previsto dall’art. 2 della Legge sul lavoro degli stranieri, in combinato disposto con l’art. 1e, n. 1, parte iniziale e lett. c), del Decreto di attuazione della legge sul lavoro degli stranieri, in forza del quale, per la cessione di lavoratori, ai sensi dell’art. 1, n. 3, parte iniziale e lett. c), della direttiva 96/71/CE (1), è richiesto un permesso di lavoro. |
|
2) |
Alla luce di quali criteri occorre stabilire se si configuri una cessione di manodopera, ai sensi dell’art. 1, n. 3, parte iniziale e lett. c), della direttiva 96/71/CE. |
(1) Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU 1997, L 18, pag. 1).
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/34 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 3 agosto 2009 — Olbek Industriale Services sp. z.o.o./altra parte: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(Causa C-309/09)
2009/C 267/64
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrente: Olbek Industriale Services sp. z.o.o.
Altra parte: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Questioni pregiudiziali
|
1) |
Se gli artt. 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunità europea debbano essere intesi nel senso che essi ostano ad un regime nazionale, come quello previsto dall’art. 2 della Legge sul lavoro degli stranieri, in combinato disposto con l’art. 1e, n. 1, parte iniziale e lett. c), del Decreto di attuazione della legge sul lavoro degli stranieri, in forza del quale per la cessione di lavoratori, ai sensi dell’art. 1, n. 3, parte iniziale e lett. c), della direttiva 96/71/CE (1), è richiesto un permesso di lavoro. |
|
2) |
Alla luce di quali criteri occorre stabilire se si configuri una cessione di manodopera, ai sensi dell’art. 1, n. 3, parte iniziale e lett. c), della direttiva 96/71/CE. |
(1) Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU 1997, L 18, pag. 1).
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/35 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 7 agosto 2009 — Stadt Graz/Strabag AG, Teerag-Asdag AG, Bauunternehmung Granit GesmbH
(Causa C-314/09)
2009/C 267/65
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: Stadt Graz
Convenute: Strabag AG, Teerag-Asdag AG, Bauunternehmung Granit GesmbH
Questioni pregiudiziali
|
1) |
Se gli artt. 1, n. 1, e 2, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE (1), che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, ovvero altre disposizioni di tale direttiva, ostino ad una disciplina nazionale in forza della quale il diritto al risarcimento del danno per violazioni della normativa comunitaria sugli appalti commesse dall’ente appaltante sia subordinato all’esistenza di un comportamento colpevole, anche nel caso in cui tale disciplina venga applicata nel senso di ritenere sussistente in linea di principio una presunzione di colpevolezza dell’ente appaltante per l’operato dei propri organi e di escludere la possibilità per l’ente suddetto di invocare la mancanza di proprie capacità individuali e dunque un difetto di imputabilità soggettiva. |
|
2) |
In caso di soluzione negativa della questione sub 1): se l’art. 2, n. 7, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, debba essere interpretato nel senso che, in virtù dell’obbligo imposto da tale disposizione di garantire l’efficace attuazione delle decisioni adottate nelle procedure di ricorso, alla decisione di un’autorità di vigilanza sugli appalti pubblici va riconosciuta efficacia vincolante nei confronti di tutti i soggetti partecipanti al procedimento e, dunque, anche dell’ente appaltante. |
|
3) |
In caso di soluzione affermativa della questione sub 2): se, ai sensi dell’art. 2, n. 7, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, l’ente appaltante abbia la facoltà, o addirittura l’obbligo, di disattendere una decisione definitiva di un’autorità di vigilanza sugli appalti pubblici e, in caso affermativo, quali siano i relativi presupposti. |
(1) GU L 395, pag. 33.
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/35 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 10 agosto 2009 — MSD Sharp & Dohme GmbH/Merckle GmbH
(Causa C-316/09)
2009/C 267/66
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: MSD Sharp & Dohme GmbH
Convenuta: Merckle GmbH
Questioni pregiudiziali
Viene sottoposta alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale relativa all’interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (1), da ultimo modificata dalla direttiva del Parlamento e del Consiglio 11 marzo 2008, 2008/29/CE (2):
Se l’art. 88, n. 1, primo trattino, della direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, si riferisca alla pubblicità di medicinali soggetti a prescrizione medica anche se questa contiene solo informazioni che sono state presentate alle autorità competenti nell’ambito della procedura di autorizzazione e diventano comunque accessibili a chiunque acquisti il prodotto, e se tali informazioni non vengono presentate di propria iniziativa agli interessati, ma sono accessibili solo su Internet a chi effettua una ricerca specifica.
(1) GU L 311, pag. 67.
(2) GU L 81, pag. 51.
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/36 |
Impugnazione proposta il 10 agosto 2009 dalla ArchiMEDES avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 10 giugno 2009, cause riunite T-396/05 e T-397/05, ArchiMEDES/Commissione
(Causa C-317/09 P)
2009/C 267/67
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Architecture, Microclimat, Énergies Douces Europe et Sud, sarl (rappresentante: P.-P. Van Gehuchten, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
La ArchiMEDES chiede alla Corte di giustizia delle Comunità europee di annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 10 giugno 2009, cause riunite T-396/05 e T-397/05, e di accogliere le domande formulate nei suoi ricorsi introduttivi, diretti ad ottenere:
|
— |
l’annullamento della decisione della Commissione, contenuta in una lettera del 5 ottobre 2005, notificata al ricorrente il 10 ottobre 2005, di opporle una compensazione dei loro rispettivi crediti, e |
|
— |
l’annullamento della decisione di recupero contenuta nelle lettere del 30 agosto 2005 e la nota di addebito del 23 agosto 2005, n. 3240705638, notificate alla ricorrente il 2 settembre 2005, |
|
— |
l’annullamento della decisione della Commissione di recedere dal contratto dal 30 agosto 2005, |
|
— |
la condanna della Commissione al pagamento di una somma di EUR 125 906, oltre ad interessi di mora al tasso legale a decorrere dal 12 febbraio 2002, |
|
— |
in subordine, la condanna della Commissione al pagamento della somma di EUR 103 551,90, oltre ad interessi di mora al tasso legale a decorrere dal 12 febbraio 2002 |
e la condanna della Commissione a tutte le spese di causa.
Motivi e principali argomenti
La ArchiMEDES deduce quattro motivi a sostegno della propria impugnazione.
Con il primo motivo, relativo alla sua domanda diretta all’annullamento della decisione di compensazione di crediti contenuta nella lettera della Commissione del 5 ottobre 2005, la ricorrente lamenta la violazione, da parte del Tribunale, dell’art. 230 CE, dell’art. 1291 del Codice civile francese e un errore o una mancanza di motivazione della sentenza impugnata. Secondo quest’ultima, infatti, la decisione di compensazione sarebbe un atto impugnabile ai sensi dell’art. 230 CE e la decisione adottata nel caso di specie dalla Commissione sarebbe stata assunta in violazione delle condizioni previste dall’art. 1291 del Codice civile francese, che disciplina il contratto tra la ArchiMEDES e la Commissione, in base al quale, in caso di contestazione di un credito, questo non diviene certo fino a che non intervenga un provvedimento giudiziale che condanna il debitore a pagare al creditore il suddetto credito. Il Tribunale avrebbe pertanto violato le disposizioni menzionate, affermando che la ricorrente non aveva più interesse a domandare l’annullamento della decisione 5 ottobre 2005 poiché quest’ultima costituirebbe un atto unilaterale irregolare.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, dell’art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, del principio generale della litis denuntiatio, dei diritti della difesa e del diritto a un processo equo, in quanto il Tribunale avrebbe immotivatamente respinto la sua domanda diretta a far disporre la comparizione in giudizio degli altri contraenti e a rendere il giudizio comune a tutte le parti del contratto. Tale diniego creerebbe, di fatto, un vulnus all’uguaglianza delle armi tra le parti di un contratto che lega la Commissione a più controparti, poiché la Commissione potrebbe, eventualmente, proporre ricorso nei confronti di tutti i suoi contraenti, mentre detta possibilità non sussisterebbe nell’ipotesi in cui il ricorso provenisse da uno dei contraenti.
Con il terzo motivo, suddiviso in due parti, la ricorrente deduce la violazione, da parte del Tribunale, degli artt. 1134 e 1165 del Codice civile, del principio della fiducia dovuta alle risultanze degli atti, degli artt. 1.1 e 10 del contratto BU/209/95, degli artt. 2.1, 2.2, 21.1 e 21.4 dell’allegato II dello stesso contratto nonché la mancanza o l’errore di motivazione della sentenza impugnata. La ricorrente afferma che il Tribunale ha violato le disposizioni citate, da un lato tenendo distinti i diritti e gli obblighi dei diversi contraenti, mentre essi sono tenuti congiuntamente e solidalmente all’esecuzione del contratto BU/209/95, e dall’altro lato valutando la posizione della ricorrente come quella di un terzo rispetto al contratto in ragione del suo status di subcontraente, mentre essa sarebbe senza dubbio una parte contraente.
Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la violazione, da parte del Tribunale, degli artt. 1134 e 1184 del Codice civile, del principio della fiducia dovuta alle risultanze degli atti, dell’art. 5 dell’allegato II del contratto BU/209/95, nonché una mancanza di motivazione e una contraddittorietà della sentenza impugnata, in quanto tale organo giudiziario avrebbe riconosciuto il diritto della Commissione di recedere unilateralmente dal contratto dal 30 agosto 2005, pur avendo rilevato che il contratto finale era stato tacitamente approvato da quest’ultima più di tre anni prima.
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/37 |
Ricorso proposto il 11 agosto 2009 da A2A SpA, precedentemente ASM Brescia SpA, avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione ampliata), del 11 giugno 2009 nella causa T-189/03, ASM Brescia SpA/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-318/09 P)
2009/C 267/68
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: A2A SpA, precedentemente ASM Brescia SpA (rappresentanti: A. Santa Maria, A. Giardina, C. Croff, G. Pizzonia, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni
|
— |
annullare la Sentenza nella causa T-189/03, per violazione del diritto comunitario e in particolare dell'articolo 87 del Trattato CE, nonché per difetto di motivazione, nella parte in cui qualifica l'esenzione triennale dall'imposta sul reddito d'impresa come aiuto di stato; |
|
— |
annullare la Sentenza, per erronea e contraddittoria applicazione del diritto comunitario, nella parte in cui non qualifica l'esenzione triennale dall'imposta sul redito d'impresa come aiuto esistente; |
|
— |
annullare la Sentenza, per violazione del diritto comunitario, nella parte in cui conferma la legittimità dell'ordine di recupero di cui alla decisione; e, per l'effetto, |
|
— |
dichiarare la nullità della Decisione (1) nella parte in cui afferma che costituisce aiuto di stato ed incompatibile con il mercato comune il regime transitorio di continuità fiscale relativo alle imprese di servizi pubblici locali a maggioranza pubblica (art. 2 della Decisione) e/o nella parte in cui impone all'Italia di recuperare presso i beneficiari detti aiuti (art. 3 della Decisione); |
|
— |
condannare la Commissione al pagamento delle spese. |
Motivi e principali argomenti
|
1. |
Con il primo motivo, A2A S.p.A. denuncia la violazione da parte del Tribunale dell'art. 87(1) CE, nonché un difetto di motivazione, nella parte in cui la Sentenza qualifica l'esenzione triennale dall'imposta sul reddito d'impresa come aiuto di Stato. In particolare, secondo la Ricorrente, nella Decisione la Commissione non ha dimostrato la sussistenza, nella fattispecie, di due dei requisiti previsti dall'art. 87(1) CE, che vale a dire la distorsione della concorrenza e l'incidenza sugli scambi infracomunitari. E il Tribunale non ha verificato correttamente i presupposti sui quali la Commissione ha costruito la qualificazione di «aiuto», come invece avrebbe dovuto fare alla stregua del sindacato «completo» richiesto dalla giurispudenza comunitaria. |
|
2. |
Con il secondo motivo, in subordine, la Ricorrente contesta la violazione da parte del Tribunale dell'articolo 88 CE e dell'obbligo di motivazione e, contestualmente, chiede l'annullamento della Sentenza nella parte in cui qualifica l'esenzione triennale dall'imposta sul reddito d'impresa come «aiuto nuovo». In particolare, il Tribunale, ripetendo pedissequamente le affermazioni della Commissione, ha negato che le misure di moratoria triennale a favore delle aziende municipalizzate trasformate in società per azioni possano essere considerate come «aiuti esistenti». Ad una soluzione opposta, invece, si perviene considerando che il regime di esenzione di imposta in questione, anteriore all'entrata in vigore del Trattato CE, si applicava anche alle aziende municipalizzate che, come ammesso dalla stessa Commissione, costituiscono la medesima entità economica delle società ex lege n. 142/90. |
|
3. |
Infine, A2A, con il terzo motivo ed in via di ulteriore subordine, chiede l'annullamento della Sentenza, per violazione del diritto comunitario e dei principi in esso contenuti, nella parte in cui conferma la legittimità dell'ordine di recupero di cui alla Decisione. Secondo la Ricorrente, la Sentenza merita l'annullamento laddove, contrariamente ai precedenti delle Corti comunitarie, avalla la legittimità dell'ordine generico contenuto nella Decisione e sostanzialmente afferma la totale assenza di discrezionalità in capo alle autorità nazionali. |
(1) Decisione della Commissione del 5 giugno 2002, 2003/193/CE, relativa all'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (GU 2003, L 77, p. 21).
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/38 |
Ricorso proposto il 11 agosto 2009 dal ACEA SpA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione ampliata), del 11 giugno 2009 nella causa T-297/02, ACEA S.p.A./Commissione delle comunità europee
(Causa C-319/09 P)
2009/C 267/69
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: ACEA SpA (rappresentanti: L. Radicati di Brozolo, A. Giardina e T. Ubaldi, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee, ACSM Como SpA, AEM — Azienda Energetica Metropolitana Torino — SPA
Conclusioni
|
— |
annullare la Sentenza nella causa T-297/02 nella parte in cui non censura il mancato esame differenziato di diverse situazioni di applicazione dell'esenzione triennale dall'imposta sul reddito d'impresa e conferma la qualifica generale ed astratta dell'esenzione triennale come aiuto di Stato; |
|
— |
annullare la Sentenza nella parte in cui non riconosce la qualifica dell'esenzione triennale dall'imposta sul reddito d'impresa come aiuto esistente ex art. 1(b)(v) del reg. (CE) n. 659/1999 (1); |
|
— |
annullare la Sentenza nella parte in cui conferma la legittimità dell'ordine di recupero di cui all'art. 3 della Decisione (2); |
|
— |
condannare la Commissione al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente invoca quattro motivi d'impugnazione a sostegno delle sue pretensioni.
Il primo motivo riguarda un errore di diritto nell’applicazione dell’art. 88 CE e del Reg. (CE) N. 659/1999 nonché una carenza di motivazione della sentenza impugnata con riferimento al mancato esame differenziato delle diverse situazione di applicazione dell’esenzione triennale dalle imposta sul reddito d'impresa di cui all'art. 3, comma 70, della legge n. 549/1995, e all'art. 66, comma 14, del decreto legge n. 331/1993. Il Tribunale è incorso infatti in un errore di diritto e un difetto di motivazione laddove, alla luce delle circostanze specifiche del caso e delle informazioni a disposizione della Commissione, non ha censurato il carattere astratto ed incompleto dell'indagine e delle conclusioni raggiunte dalla Commissione nella decisione controversa, con riferimento alle diverse situazioni a cui l'esenzione fiscale si applicava.
Il secondo motivo concerne l'erronea applicazione da parte del Tribunale dell'art. 87(1) CE, nonché un difetto di motivazione, nella misura in cui ha confermato la qualifica generale ed astratta dell'esenzione triennale come aiuto di Stato. In particolare, il Tribunale non ha verificato correttamente le circostanze del caso di specie e i presupposti sui quali la Commissione ha qualificato la misura in questione come aiuto, come invece sarebbe stato tenuto a fare in ottemperanza al potere di sindacato completo di cui dispone. Il Tribunale è giunto dunque a confermare la decisione della Commissione pur non essendo dimostrata la sussistenza, almeno con riferimento a certi settori d'incidenza dell'esenzione, di due fra i requisiti previsti dall'art. 87(1) CE: l'idoneità a distorcere la concorrenza e ad arrecare un pregiudizio agli scambi comunitari.
Il terzo motivo riguarda una carenza e contraddittorietà della motivazione, nonché un errore di diritto nell'interpretazione ed applicazione dell’art. 88(1) CE e dell'art. 1 (b) (v) dei Reg. (CE) N. 659/1999 a causa della qualificazione dell'esenzione triennale dall'imposta sul reddito d'impresa come aiuto nuovo. Il Tribunale, infatti, non ha censurato la mancata applicazione nel caso in esame della qualifica di aiuto esistente, ai sensi dell'art. 1 (b) (v) del Reg. (CE) N. 659/1999, sebbene dal contesto e dalle circostanze del caso di specie risultasse che la qualifica di aiuto nuovo, quanto meno con riferimento a certi settori d'incidenza dell'esenzione triennale, non era giustificata.
Il quarto motivo concerne un errore di diritto e vizio di motivazione in merito alla legittimità dell'ordine di recupero contenuto nell'art. 3 della decisione controversa. Date le circostanze del caso di specie, infatti, il Tribunale ha errato nel ritenere che l'ordine di recupero contenuto nel dispositivo della decisione potesse essere della massima ampiezza e totalmente incondizionato sebbene questa contenesse una valutazione solamente astratta, generica ed incompleta dell'esenzione fiscale.
(1) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, p. 1).
(2) Decisione della Commissione del 5 giugno 2002, 2003/193/CE, relativa all'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (GU 2003, L 77, p. 21).
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/39 |
Ricorso proposto l'11 agosto 2009 da A2A SpA, precedentemente ASM Brescia SpA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione ampliata), del 11 giugno 2009 nella causa T-301/02, AEM/Commissione
(Causa C-320/09 P)
2009/C 267/70
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: A2A SpA, precedentemente ASM Brescia SpA (rappresentanti: A. Giardina, A. Santa Maria, C. Croff e G. Pizzonia, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni
|
— |
annullare la Sentenza nella causa T-301/02, per violazione del diritto comunitario e in particolare dell'art. 87 del Trattato CE, nonché per difetto di motivazione, nella parte in cui qualifica l'esenzione triennale dall'imposta sul reddito d'impresa come aiuto di Stato; |
|
— |
annullare la Sentenza, per erronea e contraddittoria applicazione del diritto comunitario, nella parte in cui non qualifica l'esenzione triennale dall'imposta sul reddito d'impresa come aiuto esistente; |
|
— |
annullare la Sentenza, per violazione del diritto comunitario, nella parte in cui conferma la legittimità dell'ordine di recupero di cui alla Decisione (1); e, per l'effetto, |
|
— |
dichiarare la nullità della Decisione nella parte in cui afferma che costituisce aiuto di stato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune il regime transitorio di continuità fiscale relativo alle imprese di servizi pubblici locali a maggioranza pubblica (art. 2 della Decisione) e/o nella parte in cui impone all'Italia di recuperare presso i beneficiari detti aiuti (art. 3 della Decisione); |
|
— |
condannare la Commissione al pagamento delle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il primo motivo, A2A S.p.A. denuncia la violazione da parte del Tribunale dell'art. 87(1) CE, nonché un difetto di motivazione, nella parte in cui la Sentenza qualifica l'esenzione triennale dall'imposta sul reddito d'impresa come aiuto di Stato. In particolare, secondo la Ricorrente, nella Decisione la Commissione non ha dimostrato la sussistenza, nella fattispecie, di due dei requisiti previsti dall'art. 87(1) CE, vale a dire la distorsione della concorrenza e l'incidenza sugli scambi infracomunitari. Il Tribunale non ha verificato correttamente i presupposti sui quali la Commissione ha costruito la qualificazione di «aiuto», come invece avrebbe dovuto fare alla stregua del sindacato «completo» richiesto dalla giurisprudenza comunitaria.
Con il secondo motivo, in subordini, la Ricorrente contesta la violazione da parte del Tribunale dell'art. 88 CE e dell'obbligo di motivazione e, contestualmente, chiede l'annullamento della Sentenza nella parte in cui qualifica l'esenzione triennale dall'imposta sul reddito d'impresa come «aiuto nuovo». In particolare, il Tribunale, ripetendo pedissequamente le affermazioni della Commissione, ha negato che le misure di moratoria triennale a favore delle aziende municipalizzate trasformate in società per azioni possano esseri considerate come «aiuti esistenti» Ad una soluzione opposta, invece, si perviene considerando che il regime di esenzione di imposta in questione, anteriore all'entrata in vigore del Trattato CE, si applicava anche alle aziende municipalizzate che, come ammesso dalla stessa Commissione, costituiscono la medesima entità economica delle società ex lege n. 142/90.
Infine, A2A, con il terzo motivo ed in via di ulteriore subordine, chiede l'annullamento della Sentenza, per violazione dei diritto comunitario e dei principi in esso contenuti, nella parte in cui conferma la legittimità dell'ordine di recupero di cui alla Decisione. Secondo la Ricorrente, la Sentenza merita l'annullamento laddove, contrariamente ai precedenti delle Corti comunitarie, avalla la legittimità dell' ordine generico contenuto nella Decisione e sostanzialmente afferma la totale assenza di discrezionalità in capo alle autorità nazionali.
(1) Decisione della Commissione del 5 giugno 2002, 2003/193/CE, relativa all'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (GU 2003, L 77, p. 21).
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/40 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division il 12 agosto 2009 — L'Oréal SA, Lancôme parfums e beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie, L'Oréal (UK) Limited/eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Limited, Stephan Potts, Tracy Ratchford, Marie Ormsby, James Clarke, Joanna Clarke, Glen Fox, Rukhsana Bi
(Causa C-324/09)
2009/C 267/71
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division
Parti
Ricorrenti: L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie, L'Oréal (UK) Limited
Convenuti: eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Limited, Stephan Potts, Tracy Ratchford, Marie Ormsby, James Clarke, Joanna Clarke, Glen Fox, Rukhsana Bi
Questioni pregiudiziali
|
1) |
Nel caso in cui tester di profumi e cosmetici (vale a dire campioni utilizzati per presentare i prodotti ai consumatori negli esercizi al dettaglio) e flaconi per ricariche (vale a dire contenitori dai quali possono essere prelevati piccoli quantitativi di prodotto da distribuire alla clientela come campioni gratuiti), che non sono destinati alla vendita al pubblico (e sono spesso contrassegnati con la dicitura «non in vendita» o «non vendibile separatamente»), vengano forniti gratuitamente ai distributori autorizzati dal titolare del marchio, se tali prodotti siano «immessi in commercio» ai sensi dell’art. 7, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE (1) (in prosieguo: la «direttiva sui marchi») e dell’art. 13, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 (2), sul marchio comunitario (in prosieguo: il «regolamento sul marchio comunitario»). |
|
2) |
Nel caso in cui i prodotti siano stati estratti dalle confezioni (o comunque disimballati) senza il consenso del titolare del marchio, se ciò costituisca una «motivo legittimo» perché il titolare del marchio si opponga all’ulteriore commercializzazione di prodotti disimballati in forza dell’art. 7, n. 2, della direttiva sui marchi e dell’art. 13, n. 2, del regolamento sul marchio comunitario. |
|
3) |
Ai fini della soluzione della seconda questione sopra indicata, se faccia differenza:
|
|
4) |
Ai fini della soluzione della seconda questione sopra indicata, se faccia differenza il fatto che l’ulteriore commercializzazione rechi pregiudizio, o sia atta a recare pregiudizio, all’immagine dei prodotti e quindi alla reputazione del marchio. In caso di risposta affermativa, se tale effetto debba essere presunto, oppure debba essere dimostrato dal titolare del marchio. |
|
5) |
Nel caso in cui un operatore economico che gestisce un mercato online acquisti l’uso di un segno identico a un marchio registrato quale parola chiave dal gestore di un motore di ricerca, di modo che il segno venga presentato agli utenti dal motore di ricerca in un collegamento sponsorizzato al sito Internet del gestore del mercato online, se la visualizzazione del segno sul collegamento sponsorizzato costituisca un «uso» del segno ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva sui marchi e dell’art. 9, n. 1, lett. a), del regolamento sul marchio comunitario. |
|
6) |
Nel caso in cui la selezione del collegamento sponsorizzato menzionato nella quinta questione rinvii l’utente direttamente ad annunci pubblicitari o ad offerte di prodotti identici a quelli per i quali il marchio è stato registrato con il segno immessi sul sito da terzi, alcuni dei quali commettono una violazione del marchio e altri no, a seconda della situazione dei rispettivi prodotti, se ciò costituisca uso di un segno da parte del gestore del mercato online «per» prodotti costituenti violazione ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva sui marchi e dell’art. 9, n. 1, lett. a), del regolamento sul marchio comunitario. |
|
7) |
Nel caso in cui i prodotti pubblicizzati e offerti in vendita sul sito Internet menzionato nella sesta questione includano prodotti che non sono stati immessi in commercio nel SEE dal titolare del marchio o con il suo consenso, se, affinché tale uso rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva sui marchi e dell’art. 9, n. 1, lett. a), del regolamento sul marchio comunitario, ed esuli da quello dell’art. 7, n. 1, della direttiva sui marchi e dell’art. 13, n. 1, del regolamento sul marchio comunitario, sia sufficiente che l’annuncio pubblicitario o l’offerta in vendita siano rivolti ai consumatori del territorio per il quale il marchio è stato registrato, oppure il titolare del marchio debba dimostrare che l’annuncio pubblicitario o l’offerta in vendita comporta necessariamente l’immissione in commercio dei prodotti in questione nel territorio per il quale il marchio è stato registrato. |
|
8) |
Ai fini della soluzione delle questioni dalla quinta alla settima, se faccia differenza il fatto che l’uso contestato dal titolare del marchio consiste nella visualizzazione del segno sul sito Internet dello stesso gestore del mercato online, anziché in un collegamento sponsorizzato. |
|
9) |
Nel caso in cui sia sufficiente che l’annuncio pubblicitario o l’offerta in vendita siano rivolti ai consumatori del territorio per il quale il marchio è stato registrato affinché tale uso rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva sui marchi e dell’art. 9, n. 1, lett. a), del regolamento sul marchio comunitario, ed esuli da quello dell’art. 7, n. 1, della direttiva sui marchi e dell’art. 13, n. 1, del regolamento sul marchio comunitario,
|
|
10) |
Nel caso in cui i servizi di un intermediario quale un gestore di un sito Internet siano stati utilizzati da terzi per violare un marchio registrato, se l’art. 11 della [direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio] 29 aprile 2004, [2004/48/CE,] sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (in prosieguo: la «direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale»), imponga agli Stati membri di garantire che il titolare del marchio possa ottenere un’ingiunzione nei confronti dell’intermediario al fine di evitare ulteriori violazioni di detto marchio, e non solo la continuazione di detto specifico atto di contraffazione, e in tal caso quale sia la portata dell’ingiunzione che può essere richiesta. |
(1) Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1).
(2) GU L 11, pag. 1.
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/41 |
Ricorso proposto il 17 agosto 2009 da Iride SpA, precedentemente AMGA SpA, avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione ampliata), del 11 giugno 2009 nella causa T-300/02, AMGA/Commissione
(Causa C-329/09 P)
2009/C 267/72
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Iride Spa, precedentemente AMGA Spa (rappresentanti: L. Radicati di Brozolo e T. Ubaldi, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee, A2A SpA, precedentemente ASM Brescia SpA
Conclusioni
|
— |
annullare la Sentenza nella causa T-300/02 per snaturamento degli elementi del fascicolo ed errore nelle conseguenze di diritto che il Tribunale ha tratto da detti elementi nella parte in cui dichiara che Azienda Mediterranea Gas e Acqua S.p.A. (AMGA) non è individualmente interessata dalla decisione controversa (1) e che il ricorso da essa presentato nella causa T-300/02 è irricevibile; |
|
— |
dichiarare ricevibile il ricorso presentato nella causa T-300/02 e rinviare la causa al Tribunale di primo grado ai fini della sua trattazione nel merito, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto della Corte di giustizia; |
|
— |
condannare la Commissione al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno della propria domanda, la Ricorrente fa valere un unico motivo d'impugnazione relativo allo snaturamento degli elementi del fascicolo ed errore nelle conseguenze di diritto che il Tribunale ha tratto dagli accertamenti inesatti compiuti nella sentenza, ai sensi dell'art. 230(4) CE e della pertinente giurisprudenza comunitaria. A. parere di Iride, in particolare, il Tribunale ha snaturato completamente gli elementi che la Società ha sottoposto alla valutazione del Tribunale per confermare la qualifica di AMGA come beneficiaria effettiva di un aiuto individuale concesso a titolo dei regime controverso e per cui la Commissione ha ordinato il recupero. A causa di tale snaturamento degli elementi dei fascicolo, dunque, il Tribunale ha tratto l’erronea conseguenza di diritto che la Società non è individualmente interessata dalla decisione controversa e pertanto che il suo ricorso è irricevibile.
(1) Decisione della Commissione del 5 giugno 2002, 2003/193/CE, relativa all'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (GU 2003, L 77, p. 21).
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/42 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Meiningen (Germania) il 24 agosto 2009 — Frank Scheffler/Landkreis Wartburgkreis
(Causa C-334/09)
2009/C 267/73
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Meiningen
Parti
Ricorrente: Frank Scheffler
Convenuto: Landkreis Wartburgkreis
Questioni pregiudiziali
Se uno Stato membro, conformemente agli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439/CEE (1), possa esercitare il potere ad esso conferito dall’art. 8, n. 2, della medesima direttiva — di applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o l’annullamento del diritto di guidare — in relazione ad una perizia sull’idoneità alla guida presentata dal titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, qualora la perizia sia stata redatta in un momento successivo al rilascio della patente di guida e, inoltre, si basi su un esame dell’interessato effettuato successivamente al rilascio della patente, ma si riferisca a circostanze esistenti precedentemente al rilascio della stessa.
(1) Direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1).
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/42 |
Ricorso proposto il 21 agosto 2009 da Acegas-APS SpA, precedentemente Acqua, Elettricità, Gas e servizi SpA (Acegas) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione ampliata), del 11 giugno 2009 nella causa T-309/02, Acegas/Commissione
(Causa C-341/09 P)
2009/C 267/74
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrenti: Acegas-APS SpA, precedentemente Acqua, Elettricità, Gas e servizi SpA (Acegas) (rappresentanti: F. Ferletic e F. Spitaleri, avvocati, L. Daniele, professore)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni
|
— |
annullare la sentenza del Tribunale di primo grado dell' 11 giugno 2009, causa T-309/02, ACEGAS APS Commissione e rinviare la causa davanti al Tribunale per la decisione sul merito del ricorso; |
|
— |
condannare la Commissione agli onorari e alle spese del giudizio di impugnazione e riservare la decisione per quanto riguarda gli onorari e le spese del giudizio di primo grado; Per l'ipotesi che la Corte decida che lo stato degli atti le consenta di decidere il merito della controversia, |
|
— |
annullare integralmente la Decisione della Commissione, del 5 giugno 2002, 2003/193/CE (1), relativa alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico; |
|
— |
in subordine, annullare l'art. 3 della decisione impugnata nella parte in cui impone allo Stato italiano di recuperare presso i beneficiari l'aiuto concesso; |
|
— |
condannare la Commissione delle Comunità europee al pagamento degli onorari e spese dei presente giudizio e del giudizio di primo grado. |
Motivi e principali argomenti
Primo motivo: violazione dell'art. 230, quarto comma, CE — Esc1usione dell'interesse individuale di ACEGAS-APS sulla base di elementi di fatto errati e non rilevanti.
ACEGAS-APS sottolinea che la giurisprudenza consolidata della Corte subordina la legittimazione a ricorrere contro le decisioni della Commissione relative a regimi d'aiuti a due condizioni: il ricorrente deve essere beneficiario effettivo di un aiuto concesso in forza del regime oggetto della decisione; la decisione deve contenere un ordine di recupero dell'aiuto. ACEGAS-APS osserva che nel caso di specie le due condizioni indicate erano soddisfatte. Il Tribunale ha pertanto sbagliato a dichiarare irricevibile il ricorso introduttivo, facendo riferimento a ulteriori circostanze di fatto errate, irrilevanti ed estranee alla competenza del Tribunale.
Secondo motivo: violazione dell’art. 230, quarto comma, CE — Errata presa in considerazione, ai fini della valutazione dell'interesse individuale della ricorrente, di elementi e circostanze successive alla data di adozione della decisione.
ACEGAS-APS ritiene che le condizioni della legittimazione ad agire devono sussistere al momento dell'adozioni della decisione impugnata. Il Tribunale ha pertanto errato ad escludere l'interesse individuale a ricorrere di ACEGAS-APS, basandosi su circostanze di fatto successive che riguardano la procedura avviata dalle competenti autorità italiane per il recupero del presunto aiuto concesso.
Terzo motivo: violazione dei diritti di difesa della ricorrente — vizi della procedura davanti al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della ricorrente — snaturamento dei mezzi di prova — vizio di motivazione carente e contraddittoria.
Nel corso della procedura di primo grado, il Tribunale ha rivolto due quesiti scritti, rispettivamente ad ACEGAS- APS e alla Repubblica Italiana con i quali esso ha chiesto di comunicare l'importo dei presunto aiuto ricevuto dalla ricorrente. Ponendo detti quesiti il Tribunale ha violato i diritti della difesa di ACEGAS-APS. Il Tribunale ha inoltre snaturato il contenuto delle risposte fornite, le quali confermavano che la ricorrente era «beneficiaria effettiva» del regime di esenzione IRPEG contestato dalla Commissione.
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/43 |
Impugnazione proposta il 26 agosto 2009 dalla Victor Guedes — Indústria e Comércio, SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 11 giugno 2009, causa T-151/08, Guedes — Indústria e Comércio/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Consorci de l'Espai Rural de Gallecs
(Causa C-342/09 P)
2009/C 267/75
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Victor Guedes — Indústria e Comércio, SA (rappresentante: avv. B. Braga da Cruz)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Consorci de l'Espai Rural de Gallecs
Conclusioni della ricorrente
|
— |
Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 11 giugno 2009, causa T-151/08 (questioni correlate: decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno 16 gennaio 2008, nel procedimento R 986/2007-2; decisione della divisione di opposizione dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno 27 aprile 2007, nel procedimento di opposizione B 828634), anche conformemente alle disposizioni di diritto comunitario applicabili; |
|
— |
rifiutare il rilascio della registrazione del marchio comunitario n. 3 710 597 relativamente ai beni delle classi 29 e 31; |
|
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La decisione adottata dalla divisione di opposizione dell’UAMI ha considerato che taluni dei prodotti in oggetto sono identici o mostrano chiare affinità tra loro, ma ha affermato che i marchi confliggenti sono diversi, senza accertare la notorietà del precedente marchio “GALLO”.
La seconda commissione di ricorso ha confermato tale decisione, affermando che, quand’anche la notorietà del precedente marchio “GALLO” fosse debitamente dimostrata, i marchi in questione resterebbero diversi.
Il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha confermato la conclusione della commissione di ricorso in ordine al fatto che i marchi interessati presentano differenze dal punto di vista fonetico, grafico e concettuale.
La ricorrente contesta tale decisione poiché ritiene che i marchi GALLO e GALLECS contraddistinguano prodotti identici o mostranti chiare affinità e che tali marchi siano simili.
Infatti, vi sono numerose decisioni dei giudici comunitari secondo cui i marchi che hanno in comune gli stessi elementi iniziali presentino una somiglianza tale da poter essere confusi e, quindi, non possono coesistere nel mercato.
Inoltre, è stato preso in considerazione e accertato che il marchio GALLO ha una notorietà che conferisce un carattere maggiormente distintivo al precedente marchio in Portogallo.
Pertanto, sussiste un’effettiva possibilità che il convenuto tragga un indebito vantaggio dalla notorietà del precedente marchio “GALLO” registrato in Portogallo dalla ricorrente.
La ricorrente afferma che, per tali ragioni, la sentenza impugnata viola le disposizioni di cui all’art. 8, n. 1, lett. b), e 5, del regolamento sul marchio comunitario.
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/44 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) il 26 agosto 2009 — Afton Chemical Limited/Secretary of State for Transport
(Causa C-343/09)
2009/C 267/76
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)
Parti
Ricorrente: Afton Chemical Limited
Convenuto: Secretary of State for Transport
Questioni pregiudiziali
Con riferimento alle disposizioni in materia di additivi metallici contenute nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l’introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra dovute all’uso di combustibili per i trasporti su strada, [che] modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE (in prosieguo: la «direttiva») (1):
|
1. |
Se, con riferimento alla parte dell’art. 1, n. 8, che inserisce un nuovo art. 8 bis, n. 2, nella direttiva 98/70 (2), inteso a limitare l’utilizzo nei combustibili del metilciclopentadienil-tricarbonil-manganese a 6 mg di manganese per litro a decorrere dal 1o gennaio 2011 e a 2 mg di manganese per litro a decorrere dal 1o gennaio 2014, l’imposizione di tali limiti sia:
|
|
2. |
Se, con riferimento alla parte dell’art. 1, n. 8, che inserisce nella direttiva 98/70 un nuovo art. 8 bis, nn. 4, 5 e 6, che impone l’obbligo di etichettare tutti i carburanti contenenti additivi metallici con la dicitura «contiene additivi metallici», l’imposizione di tale obbligo di etichettatura sia:
|
(1) GU L 140, pag. 88.
(2) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva del Consiglio 93/12/CEE (GU L 350, pag. 58).
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/45 |
Ricorso proposto il 28 agosto 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Malta
(Causa C-351/09)
2009/C 267/77
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: S. Pardo Quintillán, K. Xuereb, agenti)
Convenuta: Repubblica di Malta
Conclusioni della ricorrente
|
— |
Dichiarare che la Repubblica di Malta,
è inadempiente agli artt. 8 e 15 della suddetta direttiva; |
|
— |
condannare la Repubblica di Malta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Ai sensi dell’art. 15, n. 2, della direttiva, il termine ultimo per la presentazione di relazioni sintetiche sui programmi di monitoraggio era il 22 marzo 2007. Inoltre, l’obbligo di presentare la relazione sintetica sui programmi di monitoraggio delle acque interne è indipendente dall’obbligo di presentare il primo progetto di gestione integrata dei bacini idrografici. Ad oggi, la relazione sintetica relativa ai programmi di monitoraggio delle acque superficiali interne non risulta disponibile. Conseguentemente, la Commissione ritiene che la Repubblica di Malta sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell’art. 15, n. 2, della direttiva.
Inoltre, sulla base delle precedenti informazioni fornite dalla Repubblica di Malta e per la mancanza di informazioni riguardanti la relazione sintetica relativa ai programmi di monitoraggio delle acque interne superficiali, alla quale la Repubblica di Malta è tenuta, la Commissione ritiene che la Repubblica di Malta, ad oggi, non abbia elaborato programmi di monitoraggio delle acque superficiali interne e non li abbia resi operativi ai sensi dell’art. 8, nn. 1 e 2, della direttiva. Tali programmi sono essenziali al fine di definire una visione coerente e globale dello stato delle acque all’interno di ciascun distretto idrografico (2).
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, pag. 1)
(2) Art. 8, n. 1, della direttiva 2000/60/CE
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/45 |
Impugnazione proposta il 2 settembre 2009 dalla Perfetti Van Melle SpA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 1o luglio 2009, causa T-16/08, Perfetti Van Melle SpA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Cloetta Fazer AB
(Causa C-353/09 P)
2009/C 267/78
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Perfetti Van Melle SpA (rappresentanti: avv.ti P. Perani e P. Pozzi)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia
|
— |
accogliere l’impugnazione e di conseguenza annullare integralmente la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado nella causa T-16/08, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto CE della Corte di giustizia e dell’art. 113 del regolamento di procedura; |
|
— |
risolvere la controversia, qualora consentito dallo stato degli atti, annullando la decisione della divisione di annullamento dell’UAMI 24 novembre 2005, sulla richiesta di annullamento n. 941 C 973065 e condannare la convenuta a sostenere tanto le spese sostenute dinanzi al Tribunale di primo grado ed alla Corte di giustizia quanto quelle insorte durante il procedimento di invalidità dinanzi all’UAMI. |
Motivi e principali argomenti
1. Motivi giuridici
Con la presente impugnazione, la Perfetti Van Melle SpA contesta la sentenza pronunciata il 1o luglio 2009 nella causa T-16/08 e notificata il 2 luglio 2009.
A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente considera che la sentenza del Tribunale di primo grado impugnata è viziata da errori di interpretazione e di applicazione del regolamento del Consigli 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (1), in combinato disposto con l3art. 54, n. 1, lett. a) dello stesso regolamento.
1.1 Primo motivo: la ricorrente sostiene che il Tribunale di primo grado non ha esaminato i marchi in questione sulla base del criterio della “valutazione globale” o dell’“impressione generale”
Secondo un principio consolidato, la valutazione globale del rischio di confusione, rispetto alla somiglianza visiva, auditiva e concettuale dei marchi in questione, deve essere basata sull’impressione generale data dai marchi, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. Secondo la ricorrente, il Tribunale di primo grado non ha applicato detto principio ed ha ravvisato, segnatamente, un rischio di confusione, basando la propria valutazione esclusivamente sulla circostanza che i marchi condividono il comune elemento “CENTER”.
La sentenza impugnata non ha esaminato i marchi utilizzando una “valutazione globale” e l'“impressione generale” da essi suscitata. Al contrario, essa ha utilizzato un approccio analitico e ha svolto un esame tra il marchio “CENTER” da un lato ed il primo elemento denominativo “CENTER” del marchio contestato dall'altro, negando qualsiasi rilevanza alla seconda parte denominativa “SHOCK”. È vero che la sentenza impugnata ha menzionato il criterio della valutazione globale e dell'impressione generale, ma è altresì vero che non è sufficiente menzionare e ripetere un criterio giudiziario, per agire correttamente occorre conformarvisi ed applicarlo correttamente alla fattispecie. Ciò non è stato fatto nella sentenza impugnata. Quest'ultima si è limitata a confermare che i due marchi paragonati erano simili, in quanto condividevano l’elemento denominativo “CENTER”, senza spiegare perché l'elemento denominativo “SHOCK” non è sufficiente per escludere un rischio di confusione.
Per tali ragioni, la ricorrente sostiene altresì che la sentenza impugnata è viziata da un fraintendimento dei fatti e da una violazione dell'obbligo di motivazione.
1.2 Secondo motivo: la ricorrente sostiene che il Tribunale di primo grado, nella sentenza impugnata, non ha preso in considerazione taluni fattori estremamente importanti e rilevanti
La sentenza impugnata ha violato anche l’art. 8, n. 1, lett. b), in quanto non ha esaminato fattori estremamente rilevanti per determinare il rischio di confusione tra i marchi. In particolare, il Tribunale di primo grado non ha preso in considerazione la protratta coesistenza dei marchi paragonati e la mancanza di un’effettiva confusione, come ampiamente spiegato nel ricorso proposto dinanzi al Tribunale di primo grado.
Inoltre, il Tribunale di primo grado non ha correttamente esaminato un altro importante fattore, cioè il grado di attenzione del pubblico rilevante. Infatti, esso ha illogicamente ritenuto che un consumatore ragionevolmente attento e avveduto ometterebbe di osservare la presenza del vocabolo “SHOCK” e di riconoscere che i marchi esaminati non presentano solo differenze visive e fonetiche, ma anche significati diversi, dato che il marchio “CENTER” è costituito da un vocabolo che indica “il punto centrale di qualcosa”, mentre il marchio “CENTER SCHOCK” è un'espressione che, a causa della parte maggiormente distintiva “SHOCK”, evoca l'idea di una forte sensazione (uno choc) che il consumatore avvertirà quando masticherà il centro del chewing-gum.
2. Richieste finali
Accoglimento dell’impugnazione e conseguente integrale annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado nella causa T-16/08, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto CE della Corte di giustizia e dell’art. 113 del regolamento di procedura.
Soluzione della controversia, qualora consentito dallo stato degli atti, annullando la decisione della divisione di annullamento dell’UAMI 24 novembre 2005, sulla richiesta di annullamento n. 941 C 973065 e condanna della convenuta a sostenere tanto le spese sostenute dinanzi al Tribunale di primo grado ed alla Corte di giustizia quanto quelle insorte durante il procedimento di invalidità dinanzi all’UAMI, ai sensi dell’art. 122 del regolamento di procedura.
In via subordinata, qualora non consentito dallo stato degli atti, rinvio della causa al Tribunale di primo grado ai fini di una pronuncia conforme ai criteri vincolanti stabiliti dalla Corte di giustizia.
(1) GU L 11, pag. 1.
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/46 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen Sad Sofia-grad (Bulgaria) il 7 settembre 2009 — Said Shamilovich Kadzoev/Direktsia «Migratsia» pri Ministerstvo na vatreshnite raboti
(Causa C-357/09)
2009/C 267/79
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen Sad Sofia-grad
Parti
Ricorrente: Said Shamilovich Kadzoev.
Convenuta: Direktsia «Migratsia» pri Ministerstvo na vatreshnite raboti
Questioni pregiudiziali
|
1) |
Se l’art. 15, nn. 5 e 6, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE (1), recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, vada interpretato nel senso che:
|
|
2) |
Se l’art. 15, nn. 5 e 6, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, vada interpretato nel senso che nei periodi di trattenimento in un centro specializzato ai fini dell’allontanamento non si computa il periodo durante il quale l’esecuzione di una decisione di allontanamento dallo Stato membro era vietata in forza di una disposizione espressa, in quanto era pendente un procedimento giudiziario avverso la detta decisione, sebbene l’interessato, durante tale procedimento, abbia continuato a soggiornare presso detto centro specializzato di trattenimento, allorché l’interessato non possiede alcun valido documento d’identità e quindi esiste un dubbio sulla sua identità, non dispone di mezzi di sussistenza e si comporta in maniera aggressiva; |
|
3) |
Se l’art. 15, n. 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, vada interpretato nel senso che non sussiste una prospettiva ragionevole d’allontanamento qualora:
|
|
4) |
Se l’art. 15, nn. 4 e 6, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, vada interpretato nel senso che se, in occasione del controllo del trattenimento ai fini dell’allontanamento di un cittadino di un paese terzo, risulti che non esistono prospettive ragionevoli per il suo allontanamento e che sono esaurite le possibilità di prorogare il periodo di trattenimento:
|
(1) GU L 348, pag. 98.
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/48 |
Ricorso proposto l’11 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna
(Causa C-363/09)
2009/C 267/80
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Parpala e F. Jimeno Fernández, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna
Conclusioni della ricorrente
|
— |
Dichiarare che, mantenendo in vigore l'art. 38 della legge 20 novembre 2002, n. 43, sulla salute delle piante, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 13 della direttiva 91/414/CEE (1), |
|
— |
condannare il Regno di Spagna alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La direttiva 91/414/CEE risponde alla necessità di armonizzare le disposizioni nazionali relative all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. A tal fine essa stabilisce regole uniformi per quanto concerne le condizioni e le procedure di autorizzazione di tali prodotti.
L’art. 13 della detta direttiva determina la normativa relativa, da un lato, alle informazioni che debbono essere fornite dal richiedente l'autorizzazione per un prodotto fitosanitario specifico e, dall'altro, all'utilizzazione ed alla tutela di tali dati, garantendone la riservatezza, fatte salve determinate eccezioni.
La direttiva costituisce un'armonizzazione completa e, pertanto, uno Stato membro non può adottare una legislazione nazionale che imponga agli operatori economici di trasmettere ad altri i dati forniti da un primo richiedente un'autorizzazione, salvo in presenza delle condizioni di cui all'art. 13, n. 7.
Tuttavia l'art. 38 della legge 43/2002 consente di accedere ai dati riconducibili a studi ed esperimenti al di fuori dei casi esplicitamente previsti dalla direttiva.
La Commissione ritiene che, dal momento che lo Stato spagnolo non disponeva di alcun margine di discrezionalità per la ricezione nell'ordinamento nazionale dell'art. 13 della direttiva 91/414/CEE e dal momento che non ha intrapreso alcuna procedura al fine di ottenere l'annullamento del disposto in esame, l'introduzione di una deroga al regime di accesso ai dati menzionati nei fascicoli di autorizzazione dei prodotti sanitari, laddove tale deroga non sia prevista dalla direttiva citata, costituisce una violazione del diritto comunitario.
(1) Direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1).
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/48 |
Impugnazione proposta il 14 settembre 2009 dalla Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 8 luglio 2009, causa T-226/08, Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli); altra parte nel procedimento: Schwarzbräu GmbH
(Causa C-364/09P)
2009/C 267/81
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH (rappresentante: P. Wadenbach, Rechtsanwalt)
Altre parti nel procedimento:
|
— |
Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) |
|
— |
Schwarzbräu GmbH |
Conclusioni della ricorrente
|
1) |
annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 8 luglio 2009, causa T-226/08; |
|
2) |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 8 aprile 2008 (procedimento R 1124/2004-4); |
|
3) |
cancellare completamente il marchio comunitario n. 505503 «ALASKA» a causa dell'esistenza di impedimenti assoluti alla registrazione; |
|
4) |
condannare il convenuto alle spese del procedimento. |
In subordine alla conclusione sub 3 di cui sopra annullare il marchio comunitario n. 505503 “ALASKA” almeno per i prodotti seguenti: “acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche della classe 32”.
Motivi e principali argomenti
La presente impugnazione è diretta avverso la sentenza del Tribunale con cui è stato respinto il ricorso presentato dalla ricorrente avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 8 aprile 2008. Con tale decisione, la commissione di ricorso ha respinto la domanda della ricorrente di annullamento del marchio denominativo comunitario “ALASKA” per tutti i prodotti interessati dalla registrazione (Acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande).
Le parti controvertono essenzialmente sulla questione della sussistenza di un impedimento assoluto alla registrazione in forma di esigenza di lasciare disponibile un’indicazione di provenienza geografica.
Con la sua impugnazione la ricorrente censura l’interpretazione erronea dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 (il prosieguo: il “regolamento sul marchio”) da parte del Tribunale, in particolare con riferimento ai principi elaborati dalla giurisprudenza.
Secondo la lettera della disposizione soprammenzionata del regolamento sul marchio per l’esclusione dalla registrazione di un marchio comunitario basta che il medesimo sia composto esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la provenienza geografica del prodotto interessato dalla registrazione. Da ciò risulta, secondo la ricorrente, che anche le denominazioni geografiche, che possono essere utilizzate dalle imprese, dovrebbero restare disponibili per le medesime come indicazioni designanti la provenienza geografica del gruppo di prodotti interessato. L’applicazione della disposizione citata del regolamento sul marchio non presuppone che debba sussistere un’esigenza di disponibilità concreta, attuale o seria.
Se il Tribunale avesse interpretato correttamente l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento sul marchio e i principi elaborati dalla giurisprudenza per la fattispecie, esso avrebbe dovuto constatare che l’Alaska costituisce la maggior riserva naturale di acqua potabile degli Stati Uniti, che il pubblico rilevante associa l’Alaska ad un’abbondanza di acqua pura nelle sue varie forme, che la produzione di acqua minerale in Alaska avviene in quantità economicamente rilevanti e che vi è già un’immissione in commercio nella Comunità per cui occorre prendere seriamente in considerazione un’ulteriore commercializzazione. È pertanto chiaro, secondo la ricorrente, che la denominazione “ALASKA” potrebbe essere in futuro utilizzata da concorrenti come indicazione della provenienza.
Invece, il Tribunale ha applicato erroneamente la disposizione di cui all’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento sul marchio e i principi della giurisprudenza in quanto effettuando un esame di opportunità, vale a dire se la distribuzione nella Comunità di acqua minerale proveniente dall’Alaska sia sensata dal punto di vista economico-imprenditoriale (situazione della concorrenza, costi di trasporto), ha stabilito requisiti aggiuntivi che eccedono i principi decritti. Tali requisiti aggiuntivi vanno considerati eccessivi, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), della lettera di tale disposizione e in particolare ai sensi dei principi elaborati dalla giurisprudenza e conducono ad un’interpretazione troppo ampia non conforme allo scopo della normativa comunitaria.
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/49 |
Impugnazione proposta il 14 settembre 2009 dalla Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 8 luglio 2009, causa T-225/08, Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli); alta parte nel procedimento: Schwarzbräu GmbH
(Causa C-365/09P)
2009/C 267/82
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH (rappresentante: P. Wadenbach, Rechtsanwalt)
Altre parti nel procedimento:
|
— |
Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) |
|
— |
Schwarzbräu GmbH |
Conclusioni della ricorrente
|
1) |
annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 8 luglio 2009, causa T-225/08; |
|
2) |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 8 aprile 2008 (procedimento R 877/2004-4); |
|
3) |
cancellare completamente il marchio comunitario n. 505552 «ALASKA» a causa dell'esistenza di impedimenti assoluti alla registrazione; |
|
4) |
condannare il convenuto alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
La presente impugnazione è diretta avverso la sentenza del Tribunale con cui è stato respinto il ricorso presentato dalla ricorrente avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 8 aprile 2008. Con tale decisione la commissione di ricorso ha confermato il rigetto da parte della divisione di annullamento della domanda della ricorrente diretta all'annullamento del marchio figurativo comunitario «ALASKA». La domanda della ricorrente era diretta avverso tutti i prodotti interessati dalla registrazione rientranti nella classe 32 (Acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande).
Le parti controvertono essenzialmente sulla questione della sussistenza di un impedimento assoluto alla registrazione in forma di esigenza di lasciare disponibile un’indicazione di provenienza geografica.
Con la sua impugnazione la ricorrente censura l’interpretazione erronea dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 (il prosieguo: il “regolamento sul marchio”) da parte del Tribunale, in particolare con riferimento ai principi elaborati dalla giurisprudenza.
Secondo la lettera della disposizione soprammenzionata del regolamento sul marchio per l’esclusione dalla registrazione di un marchio comunitario basta che il medesimo sia composto esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la provenienza geografica del prodotto interessato dalla registrazione. Da ciò risulta, secondo la ricorrente, che anche le denominazioni geografiche, che possono essere utilizzate dalle imprese, dovrebbero restare disponibili per le medesime come indicazioni designanti la provenienza geografica del gruppo di prodotti interessato. L’applicazione della disposizione citata del regolamento sul marchio non presuppone che debba sussistere un’esigenza di disponibilità concreta, attuale o seria.
Se il Tribunale avesse interpretato correttamente l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento sul marchio e i principi elaborati dalla giurisprudenza per la fattispecie, esso avrebbe dovuto constatare che l’Alaska costituisce la maggior riserva naturale di acqua potabile degli Stati Uniti, che il pubblico rilevante associa l’Alaska ad un’abbondanza di acqua pura nelle sue varie forme, che la produzione di acqua minerale in Alaska avviene in quantità economicamente rilevanti e che vi è già un’immissione in commercio nella Comunità per cui occorre prendere seriamente in considerazione un’ulteriore commercializzazione. È pertanto chiaro, secondo la ricorrente, che la denominazione “ALASKA” potrebbe essere in futuro utilizzata da concorrenti come indicazione della provenienza.
Invece, il Tribunale ha applicato erroneamente la disposizione di cui all’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento sul marchio e i principi della giurisprudenza in quanto effettuando un esame di opportunità, vale a dire se la distribuzione nella Comunità di acqua minerale proveniente dall’Alaska sia sensata dal punto di vista economico-imprenditoriale (situazione della concorrenza, costi di trasporto), ha stabilito requisiti aggiuntivi che eccedono i principi decritti. Tali requisiti aggiuntivi vanno considerati eccessivi, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), della lettera di tale disposizione e in particolare ai sensi dei principi elaborati dalla giurisprudenza e conducono ad un’interpretazione troppo ampia non conforme allo scopo della normativa comunitaria.
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/50 |
Ricorso proposto il 15 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica
(Causa C-370/09)
2009/C 267/83
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Margeli e M. Karanasou Apostolopoulou)
Convenuta: Repubblica ellenica
Conclusioni della ricorrente
|
— |
Dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE (1), e comunque non avendo comunicato le disposizioni in questione alla Commissione, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi incombentile in forza della stessa direttiva; |
|
— |
condannare la Repubblica ellenica alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il termine per la trasposizione della direttiva 2006/21/CE nell’ordinamento interno è scaduto il 1o maggio 2008.
(1) GU L 102 dell’11 aprile 2006, pag. 15.
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/50 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Chancery Division (Inghilterra & Galles) il 14 settembre 2009 — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/Isaac International Limited
(Causa C-371/09)
2009/C 267/84
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice, Chancery Division (Inghilterra & Galles)
Parti
Resistente: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs.
Convenuta: Isaac International Limited.
Questioni pregiudiziali
|
1) |
Se, in condizioni come quelle della specie, in cui un importatore sia stabilito e operi in due Stati membri, importi le merci in uno Stato membro e le trasporti immediatamente in un secondo Stato membro, l’autorizzazione di destinazione particolare necessaria per ottenere l’esenzione dal dazio antidumping ai sensi dell’art. 14, lett. c), del regolamento della Commissione n. 88/97 (1) interessi più di un’autorità doganale ai fini dell’art. 292, n. 3, del regolamento della Commissione n. 2454/93 (2). |
|
2) |
Se, in condizioni come quelle della specie, in cui un importatore non ottenga l’autorizzazione necessaria per utilizzare il sistema della destinazione particolare di cui all’art. 14, lett. c), del regolamento della Commissione n. 88/97, l’esenzione dal dazio antidumping ai sensi dell’art. 212bis del regolamento del Consiglio n. 2913/92 (3) possa essere ciònonostante applicabile. |
|
3) |
Qualora la seconda questione venga risolta in senso affermativo, nel valutare se un operatore, in una situazione come quella della Isaac, abbia dato prova di manifesta negligenza,
|
(1) Regolamento (CE) della Commissione 20 gennaio 1997, n. 88, relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall'estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 (GU L 17, pag. 17).
(2) Regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).
(3) Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario GU L 302 pag. 1).
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/51 |
Ricorso proposto il 22 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Malta
(Causa C-376/09)
2009/C 267/85
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Alcover San Pedro, E. Depasquale, agenti)
Convenuta: Repubblica di Malta
Conclusioni della ricorrente
|
— |
dichiarare che, non avendo eliminato i sistemi di protezione antincendio e gli estintori contenenti halon per usi non critici sulle navi e non avendo recuperato detti halon, la Repubblica di Malta è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 4, n. 4, punto v), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, n. 2037 (1), sulle sostanze che riducono lo strato di ozono; |
|
— |
condannare la Repubblica di Malta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Dalle disposizioni degli artt. 4, n. 4, punto v), e 16 del regolamento, in combinato disposto con le disposizioni dell’art. 2 dell’atto di adesione, deriva che la Repubblica di Malta aveva l’obbligo di eliminare i sistemi di protezione antincendio e gli estintori contenenti halon entro il 1o maggio 2004, ad eccezione degli usi elencati nell’allegato VII al regolamento, e di recuperare detti halon mediante tecnologie adeguate.
In mancanza di qualsiasi informazione sulla circostanza che la Repubblica di Malta abbia eliminato i sistemi di protezione antincendio e gli estintori contenenti halon per usi non critici da tutte le navi elencate nella scheda allegata alla sua risposta alla lettera di diffida e abbia recuperato detti halon, la Commissione conclude che la Repubblica di Malta è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 4, n. 4, punto v), e 16 del regolamento.
(1) GU L 244, pag. 1
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/52 |
Ordinanza del presidente della Corte 29 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia
(Causa C-547/07) (1)
2009/C 267/86
Lingua processuale: il polacco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/52 |
Ordinanza del presidente dell’Ottava Sezione della Corte 1o luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia
(Causa C-72/08) (1)
2009/C 267/87
Lingua processuale: il polacco
Il presidente dell’Ottava Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/52 |
Ordinanza del presidente della Settima Sezione della Corte 4 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brugge — Belgio) — Carlos Cloet, Jacqueline Cloet/Westvlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand CVBA (WVI)
(Causa C-129/08) (1)
2009/C 267/88
Lingua processuale: l'olandese
Il presidente della Settima Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale di primo grado
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/53 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 23 settembre 2009 — Spagna/Commissione
(Causa T-341/05) (1)
(«Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - Soppressione delle restituzioni all’esportazione per tutti i prodotti lattiero-caseari a destinazione di Ceuta e di Melilla - Condizioni - Principio di non discriminazione - Proporzionalità»)
2009/C 267/89
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: J. Cárcamo e M. Muñoz Pérez, abogados del Estado)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Cattabriga e F. Jimeno Fernández, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 16 giugno 2005, n. 909, che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 154, pag. 10), nella parte in cui menziona Ceuta e Melilla fra le destinazioni raggruppate nel codice di destinazioni L 01 del suo allegato
Dispositivo
|
1) |
L’allegato del regolamento (CE) della Commissione 16 giugno 2005, n. 909, che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, è annullato nella parte in cui menziona Ceuta e Melilla fra le destinazioni raggruppate nel codice di destinazioni L 01. |
|
2) |
La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese. |
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/53 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 23 settembre 2009 — Transnáutica/Commissione
(Causa T-385/05) (1)
(«Unione doganale - Operazioni di transito comunitario esterno - Carichi di tabacco e di alcool etilico destinati a paesi terzi - Frode - Domanda di sgravio dei dazi all'importazione - Art. 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 - Art. 905 del regolamento (CEE) n. 2454/93 - Clausola di equità - Esistenza di una situazione particolare - Garanzia globale»)
2009/C 267/90
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Transnáutica — Transportes e Navegação, SA (Matosinhos, Portogallo) (rappresentanti: avv.ti C. Fernández Vicién, I. Moreno-Tapia Rivas, D. Ortigão Ramos e B. Aniceto Silva)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: X. Lewis e J. Hottiaux, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 6 luglio 2005, REM 05/2004, la quale nega il rimborso e lo sgravio di alcuni diritti doganali.
Dispositivo
|
1) |
La decisione della Commissione 6 luglio 2005, REM 05/2004, è annullata. |
|
2) |
La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese. |
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/54 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 23 settembre 2009 — Phildar/UAMI -Comercial Jacinto Parera (FILDOR)
(Causa T-99/06) (1)
(«Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo FILDOR - Marchio nazionale semi-figurativo anteriore PHILDAR - Marchio nazionale denominativo anteriore FILDOR - Marchi internazionali denominativi e semi-figurativi anteriori PHILDAR - Motivo relativo di rifiuto - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), artt. 62 e 73 del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti art. 8, n. 1, lett. b), artt. 64 e 75 del regolamento (CE) n. 207/2009]»)
2009/C 267/91
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Phildar SA (Roubaix, Francia) (rappresentante: E. Baud, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Comercial Jacinto Parera SA (Barcelona, Spagna)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 16 gennaio 2006 (procedimento R 245/2004-2) relativo ad un procedimento di opposizione tra la Phildar SA e la Comercial Jacinto Parera, SA.
Dispositivo
|
1) |
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 16 gennaio 2006 (procedimento R 245/2004-2) è annullata. |
|
2) |
L’UAMI è condannato alle spese. |
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/54 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 16 settembre 2009 — Hipp & Co/UAMI — Laboratorios Ordesa (Bebimil)
(Causa T-221/06) (1)
(Marchio comunitario - Procedimento d’opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo Bebimil - Marchi comunitario e nazionale denominativi anteriori BLEMIL - Marchio nazionale denominativo anteriore BLEMIL1 - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento CE n. 207/2009] - Rischio di confusione)
2009/C 267/92
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Hipp & Co (Sachseln, Svizzera) (rappresentanti: M. Kinkeldey e A. Bognár, avocats)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: S. Laitinen e A. Folliard- Monguiral, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Laboratorios Ordesa, SL (Sant Boi de Llobregat, Spagna) (rappresentanti: R. Thierie e E. Sugrañes Coca, avocats)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 2 giugno 2006 (causa R 571/2005- 1) relativa ad un procedimento d’opposizione tra la Laboratorios Ordesa, SL e la Hipp & Co KG
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La Hipp & Co KG è condannata alle spese. |
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/55 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 23 settembre 2009 — Dongguan Nanzha Leco Stationery/Consiglio
(Causa T-296/06) (1)
(Dumping - Importazioni di meccanismi a leva originari della Repubblica popolare cinese - Determinazione del margine di dumping - Status di impresa che evolve in economia di mercato - Confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione - Applicazione di un metodo diverso da quello impiegato nell'indagine iniziale - Art. 2, nn. 7, lett. a), e 10 del regolamento (CE) n. 384/96)
2009/C 267/93
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd (Dongguan, Cina) (rappresentante: A. Bentley, QC)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, assistito dall’avv. G. Gerrisch)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. van Vliet e T. Scharf, agenti); IML Industria Meccanica Lombarda Srl (Offanengo, Italia); Interkov spol. s r.o. (Bráník, Repubblica Ceca); MI.ME.CA. Srl (Ricengo, Italia) e NIKO — kovinarsko podjetje, d.d., Železniki (Železniki, Slovenia) (rappresentante: avv. R. Bierwagen)
Oggetto
Domanda d’annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 24 luglio 2006, n. 1136, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di meccanismi a leva originari della Repubblica popolare cinese (GU L 205, pag. 1), nei limiti in cui esso si applica alla ricorrente
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea, dalla IML Industria Meccanica Lombarda Srl, dalla Interkov spol. s r.o., dalla MI.ME.CA. Srl e dalla NIKO — kovinarsko podjetje, d.d., Železniki. |
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/55 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 23 settembre 2009 — Arcandor/UAMI — dm drogerie markt (S-HE)
(Causa T-391/06) (1)
(«Marchio comunitario - Procedimento d’opposizione - Richiesta di marchio comunitario denominativo S-HE - Marchi nazionale denominativo anteriore SHE, nazionale figurativo anteriore She e internazionale figurativo anteriore She - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Assenza di somiglianza tra i segni - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»)
2009/C 267/94
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Arcandor AG, ex Karstadt Quelle AG (Essen, Germania) (rappresentanti: avv.ti V. von Bomhard, W. Renck e T. Dolde)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: R. Pethke, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: dm drogerie markt GmbH (Wals, Austria) (rappresentanti: avv.ti N. Dick e M. Dyck)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 26 settembre 2006 (procedimento R 301/2006-1) relativa ad un procedimento di opposizione tra la Karstadt Quelle AG e la dm drogerie markt GmbH.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
L’Arcandor AG, ex Karstadt Quelle AG, viene condannata alle spese. |
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/56 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 16 settembre 2009 — Zero Industry/UAMI — zero Germany (zerorh+)
(Causa T-400/06) (1)
(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo zerorh+ - Marchi nazionali figurativi e verbali anteriori zero - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Somiglianza dei prodotti - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»)
2009/C 267/95
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Zero Industry Srl (Mariano Comense, Italia) (rappresentanti: avv.ti M. Rapisardi e N. Colombo)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: zero Germany GmbH & Co. KG, già zero International Holding GmbH & Co. KG (Brema, Germania) (rappresentante: avv. W.-D. Kuntze)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 5 ottobre 2006 (procedimento R 958/2005-1) relativa al procedimento di opposizione tra la zero Germany GmbH & Co. KG e la Zero Industry Srl.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La Zero Industry Srl è condannata alle spese. |
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/56 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 16 settembre 2009 — JanSport Apparel/UAMI (BUILT TO RESIST)
(Causa T-80/07) (1)
(«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo BUILT TO RESIST - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]»)
2009/C 267/96
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: JanSport Apparel Corp. (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti C. Bercial Arias, C. Casalonga e K. Dimidjian-Lecompte)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente S. Laitinen, agente, poi O. Mondéjar Ortuño, agente)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 12 gennaio 2007 (procedimento R 1090/2006-2) relativa ad una domanda di registrazione del marchio denominativo BUILT TO RESIST come marchio comunitario.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La JanSport Apparel Corp. è condannata alle spese. |
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/56 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 23 settembre 2009 — Fratex Industria e Comércio/UAMI — USA Track & Field (TRACK & FIELD USA)
(Causa T-103/07) (1)
(«Marchio comunitario - Procedura di opposizione - Richiesta di registrazione di marchio comunitario figurativo TRACK & FIELD USA - Marchio figurativo nazionale anteriore TRACK & FIELD - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Assenza di somiglianza tra i segni - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»)
2009/C 267/97
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Fratex Indústria e Comércio, Ltda (San Paolo, Brasile) (rappresentante: B. Braga da Cruz, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: O. Mondéjar Ortuño, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: USA Track & Field, Inc. (Indiana, Stati Uniti)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 18 gennaio 2007 (procedimento R 1061/2005-4) relativa ad un procedimento di opposizione tra la Fratex Indústria e Comércio, Ltda e la USA Track & Field, Inc.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La Fratex Indústria e Comércio, Ltda viene condannata alle spese. |
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/57 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 16 settembre 2009 — Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia/Consiglio e Commissione
(Causa T-162/07) (1)
(Responsabilità extracontrattuale - Unione doganale - Prova del carattere comunitario dei prodotti della pesca marittima - Impossibilità di produrre taluni documenti a titolo di prova - Violazione sufficientemente qualificata di una norma di diritto che conferisce diritti ai singoli - Responsabilità della Comunità in mancanza di un comportamento illecito dei suoi organi)
2009/C 267/98
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia (Moschato, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Skandamis e E. Perakis)
Convenuti: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente F. Florindo Gijón e M.-M. Joséphidès, poi F. Florido Gijón e M. Balta, agenti); e Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente E. Cujo, S. Schønberg e M. Konstantinidis, poi S. Schønberg e M. Patakia, agenti)
Oggetto
Ricorso per risarcimento inteso ad ottenere la riparazione del danno assertivamente subito dalla ricorrente in quanto il Consiglio e la Commissione non hanno adottato alcuna disposizione che consente alle autorità doganali di uno Stato membro di accettare come prova del carattere comunitario di prodotti della pesca marittima documenti diversi dal formulario T2M previsto dal regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1)
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia è condannata alle spese. |
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/57 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 16 settembre 2009 — Promomadrid/UAMI (MADRIDEXPORTA)
(Causa T-180/07) (1)
(«Marchio comunitario - Domanda del marchio figurativo comunitario MADRIDEXPORTA - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]»)
2009/C 267/99
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Promomadrid Desarrollo Internacional de Madrid, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv. M. Aznar Alonso)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 7 marzo 2007 (procedimento R 1130/2006-1), relativa a una domanda di registrazione come marchio comunitario del marchio figurativo MADRIDEXPORTA.
Dispositivo
|
1) |
La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 7 marzo 2007 (procedimento R 1130/2006-1) è annullata. |
|
2) |
L’UAMI è condannata alle spese. |
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/58 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 23 settembre 2009 — Polonia/Commissione
(Causa T-183/07) (1)
(«Ambiente - Direttiva 2003/87/CE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Piano nazionale di assegnazione di quote di emissione per la Polonia per il periodo 2008-2012 - Termine di tre mesi - Competenze rispettive degli Stati membri e della Commissione - Parità di trattamento - Obbligo di motivazione - Art. 9, nn. 1 e 3, e art. 11, n. 2, della direttiva 2003/87»)
2009/C 267/100
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: inizialmente E. Ośniecka-Tamecka, successivamente T. Nowakowski, successivamente T. Kozek, successivamente M. Dowgielewicz e infine M. Dowgielewicz, M. Jarosz e M. Nowacki, agenti)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: U. Wölker e K. Herrmann, agenti)
Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica di Ungheria (rappresentanti: J. Fazekas, R. Somssich e M. Fehér, agenti); Repubblica di Lituania (rappresentante: D. Kriaučiūnas, agente), e Repubblica slovacca (rappresentanti: J. Čorba e B. Ricziová, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente Z. Bryanston-Cross e C. Gibbs, agenti, assistite da H. Mercer, barrister, successivamente I. Rao e S. Ossowski, agenti, assistiti da J. Maurici, barrister)
Oggetto
Domanda di annullamento, totale o parziale, della decisione della Commissione 26 marzo 2007, C (2007) 1295 def., concernente il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di gas a effetto serra, notificato dalla Repubblica di Polonia per il periodo 2008-2012, conformemente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32)
Dispositivo
|
1) |
La decisione della Commissione 26 marzo 2007, C (2007) 1295 def., concernente il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di gas a effetto serra, notificato dalla Repubblica di Polonia per il periodo 2008-2012, conformemente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, è annullata. |
|
2) |
La Commissione, oltre alle proprie spese, sopporterà quelle sostenute dalla Repubblica di Polonia. |
|
3) |
La Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Lituania, la Repubblica slovacca e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese. |
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/58 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 29 settembre 2009 — Thomson Sales Europe/Commissione
(Causa T-225/07) (1)
(“Unione doganale - Importazione di ricevitori televisivi a colori fabbricati in Tailandia - Sgravio dei dazi all’importazione - Manifesta negligenza - Mancato recupero a posteriori dei dazi all’importazione - Ricorso di annullamento - Atto lesivo - Irricevibilità”)
2009/C 267/101
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Thomson Sales Europe (Boulogne-Billancourt, Francia) (rappresentanti: avv.ti F. Goguel e F. Foucault)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: nella causa T-225/07, X. Lewis, H. van Vliet e S. Schønberg e, nella causa T-364/07, X. Lewis e M. Patakia, agenti)
Oggetto
Nella causa T-225/07, domanda di annullamento della decisione REM della Commissione 7 maggio 2007, n. 03/05, che indica alle autorità francesi che era ingiustificato concedere una riduzione dei dazi all’importazione sui ricevitori televisivi a colori fabbricati in Tailandia contemplati nella loro domanda del 14 settembre 2005, nonché, nella causa T-364/07, domanda di annullamento della lettera della Commissione del 20 luglio 2007 che non conferma l’acquisizione del beneficio della rinuncia al recupero a posteriori dei dazi all’importazione su detti apparecchi
Dispositivo
|
1) |
I ricorsi sono respinti. |
|
2) |
La Thomson Sales Europe è condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione delle Comunità europee. |
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/59 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 23 settembre 2009 — Estonia/Commissione
(Causa T-263/07) (1)
(«Ambiente - Direttiva 2003/87/CE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Piano nazionale di assegnazione di quote di emissioni per l’Estonia per il periodo dal 2008 al 2012 - Competenze rispettive degli Stati membri e della Commissione - Parità di trattamento - Artt. 9, nn. 1 e 3, e 11, n. 2, della direttiva 2003/87»)
2009/C 267/102
Lingua processuale: l’estone
Parti
Ricorrente: Repubblica di Estonia (rappresentante: L. Uibo, agente)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: U. Wölker e T. Tamme, avvocati)
Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentante: D. Kriaučiūnas, agente); e Repubblica slovacca (rappresentanti: inizialmente J. Čorba, successivamente B. Ricziová, agenti)
Interenienti a sostegno della convenuta: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente Z. Bryanston-Cross, successivamente L. Seeboruth, ed infine S. Ossowski, agenti, assistiti da J. Maurici, barrister)
Oggetto
Annullamento della decisione della Commissione 4 maggio 2007, concernente il piano nazionale di assegnazione di quote di emissione di gas a effetto serra notificato dalla Repubblica di Estonia per il periodo dal 2008 al 2012, conformemente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).
Dispositivo
|
1) |
La decisione della Commissione 4 maggio 2007, concernente il piano nazionale di assegnazione di quote di emissione di gas a effetto serra notificato dalla Repubblica di Estonia per il periodo dal 2008 al 2012, conformemente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, è annullata. |
|
2) |
La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Repubblica di Estonia. |
|
3) |
La Repubblica di Lituania, la Repubblica slovacca ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese. |
(1) GU C 223 del 22.9.2007 (Corrigendum C 247 del 20.10.2007).
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/59 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 23 settembre 2009 — Viñedos y Bodegas Prίncipe Alfonso de Hohenlohe/UAMI — Byass (ALFONSO)
(Causa T-291/07) (1)
(«Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo ALFONSO - Marchio comunitario e nazionale denominativo anteriore PRINCIPE ALFONSO - Motivo relativo di rifiuto - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 207/2009] - Portata dell’esame che deve essere operato dalla commissione di ricorso - Obbligo di statuire sull’integralità del ricorso - Art. 62, n. 1, del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 64, n. 1, del regolamento n. 207/2009]»)
2009/C 267/103
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Viñedos y Bodegas Prίncipe Alfonso de Hohenlohe, SA (Cenicero, Spagna) (rappresentanti: M. Lobato Garcίa -Miján e B. Dίaz de Escauriaza, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: S. Palmero Cabezas e J. Laporta Insa, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: González Byass, SA (Cádiz, Spagna)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 29 maggio 2007 (procedimento R 1110/2006-2) relativo a un procedimento di opposizione tra la Viñedos y Bodegas Prίncipe Alfonso de Hohenlohe, SA e la González Byass, SA.
Dispositivo
|
1) |
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 29 maggio 2007 (procedimento R 1110/2006-2) è annullata. |
|
2) |
L’UAMI è condannato alle spese. |
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/60 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 16 settembre 2009 — Offshore legends/UAMI — Acteon (OFFSHORE LEGENDS in bianco e nero e OFFSHORE LEGENDS in blu, verde e nero)
(Cause riunite T-305/07 e 306/07) (1)
(«Marchio comunitario - Opposizione - Demanda di registrazione di due marchi comunitari figurativi OFFSHORE LEGENDS, l’uno in bianco e nero, l’altro in blu, verde e nero - Marchio nazionale figurativo anteriore OFFSHORE 1 - Impedimenti relativi alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei prodotti e dei segni - Mancata richiesta di prova dell’uso effettivo del marchio anteriore - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] - Art. 43 nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, in combinato disposto con l'art. 15, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94 [divenuti art. 42, nn. 2 e 3, e art. 15 n. 1, secondo comma, lett. a), del regolamento n. 207/2009]»)
2009/C 267/104
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Offshore legends (Nevele, Belgio) (rappresentanti: avv.ti P. Maeyaert e N. Clarembeaux,)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Acteon (Saint-Tropez, Francia) (rappresentante: avv. M. Milon)
Oggetto
Due ricorsi proposti contro due decisioni della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 29 maggio 2007 (procedimenti R 1031/2006-2 e R 1038/2006-2) relativi a procedimenti d’opposizione tra l’Acteon e la Offshore Legends
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La Offshore Legends è condannata alle spese. |
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/60 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 16 settembre 2009 — Alber/UAMI (Manico)
(Causa T-391/07) (1)
(«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario tridimensionale - Manico - Motivo assoluto di rifiuto - Assenza di carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 207/2009] - Obbligo di motivazione - Art. 73 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009) - Principio dell’esame d’ufficio dei fatti - Art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 76, n. 1, del regolamento n. 207/2009)»)
2009/C 267/105
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Alfons Alber (Verano, Italia) (rappresentante: S. Schneller, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 16 agosto 2007 (procedimento n. R 361/2007-4) nonché contro la decisione dell’esaminatore dell’UAMI 16 gennaio 2007 in questo stesso procedimento, nella parte in cui respinge la domanda di marchio comunitario n. 4396727 per taluni prodotti che formano oggetto della medesima.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
Il sig. Alfons Alber è condannato alle spese. |
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/60 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 23 settembre 2009 — France Télécom/UAMI (UNIQUE)
(Causa T-396/07) (1)
(«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo UNIQUE - Motivo assoluto di rifiuto - Assenza di carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»)
2009/C 267/106
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: France Télécom (Parigi, Francia) (rappresentanti: B. Potot e C. Bertheux Scotte, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 3 settembre 2007 (procedimento R 585/2007-2) riguardante una domanda di registrazione del segno denominativo UNIQUE come marchio comunitario.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
France Télécom è condannata alle spese. |
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/61 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 23 settembre 2009 — Cohausz/UAMI — Izquierdo Faces (acopat)
(Causa T-409/07) (1)
(«Marchio comunitario - Procedimento di annullamento - Marchio comunitario figurativo acopat - Marchi nazionali denominativi anteriori COPAT - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di seria utilizzazione dei marchi anteriori - Art. 56, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 57, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009]»)
2009/C 267/107
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Helge B. Cohausz (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: inizialmente I. Friedhoff, in seguito S. von Petersdorff-Campen e H. Timmann, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: José Izquierdo Faces (Bilbao, Spagna) (rappresentante: H. Bock, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 6 settembre 2007 (procedimento R 289/2006-1) relativa ad un procedimento di annullamento tra il sig. Helge B. Cohausz e il sig. José Izquierdo Faces.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
Il sig. Helge B. Cohausz viene condannato alle spese. |
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/61 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 16 settembre 2009 — Dominio de la Vega/UAMI — Ambrosio Velasco (DOMINIO DE LA VEGA)
(Causa T-458/07) (1)
(«Marchio comunitario - Procedura d’opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo DOMINIO DE LA VEGA - Marchio comunitario figurativo anteriore PALACIO DE LA VEGA - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»)
2009/C 267/108
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Dominio de la Vega, SL (Requena, Spagna) (rappresentanti: avv.ti E. Caballero Oliver e A. Sanz-Bermell y Martínez)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Laporta Insa, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Ambrosio Velasco, SA (Dicastillo, Spagna) (rappresentanti: avv.ti E. Armijo Chávarri e A. Castán Pérez-Gómez)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 3 ottobre 2007 (procedimento R 1431/2006-2) relativa a una procedura di opposizione tra l’Ambrosio Velasco, SA e la Dominio de la Vega, SL.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La Dominio de la Vega, SL è condannata alle spese. |
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/62 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 23 settembre 2009 — GlaxoSmithkline e a./UAMI — Serono Genetics Institute (FAMOXIN)
(Cause T-493/07, T-26/08 e T/27/08) (1)
(Marchio comunitario - Procedura di annullamento - Marchio comunitario denominativo FAMOXIN - Marchi nazionali e verbali anteriori LANOXIN - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), e art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), e art. 53, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n 207/2009] - Prova dell’uso - Art. 56, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 57, nn. 2 e 3, del regolamento n. 207/2009)
2009/C 267/109
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: GlaxoSmithkline SpA (Verona); Laboratórios Wellcome de Portugal, Lda (Algés, Portogallo), e The Wellcome Foundation Ltd (Greenford, Middlesex, Regno Unito) (rappresentante: avv. R. Gilbey)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral e D. Botis, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Serono Genetics Institute SA (Évry, Francia)
Oggetto
Tre ricorsi proposti avverso le decisioni della prima commissione di ricorso dell’UAMI 14 settembre 2007 (causa R 8/2007-1), 20 novembre 2007 (causa R 10/2007-1) e 19 novembre 2007 (causa R 9/2007-1), relativi a procedimenti di annullamento tra, da un lato, le società GlaxoSmithkline SpA, Laboratórios Wellcome de Portugal, Lda e The Wellcome Foundation Ltd e, dall’altro, la Serono Genetics Institute SA.
Dispositivo
|
1) |
I procedimenti T-493/07, T-26/08 e T-27/08 vengono riuniti ai fini della presente sentenza. |
|
2) |
I ricorsi sono respinti. |
|
3) |
Le società GlaxoSmithkline SpA, Laboratórios Wellcome de Portugal, Lda e The Wellcome Foundation Ltd sono condannate alle spese. |
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/62 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 23 settembre 2009 — Evets/UAMI (DANELECTRO e QWIK TUNE)
(Cause riunite T-20/08 e T-21/08) (1)
(«Marchio comunitario - Marchi comunitari denominativo DANELECTRO e figurativo QWIK TUNE - Inosservanza del termine per la presentazione della domanda di rinnovo dei marchi - Richiesta di restitutio in integrum - Reformatio in pejus - Diritti della difesa - Diritto al contraddittorio - Artt. 61, n. 2, 73, seconda frase, e 78 del regolamento (CE) n. 40/94 (divenuti artt. 63, n. 2, 75, seconda frase, e 81 del regolamento (CE) n. 207/2009)»)
2009/C 267/110
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Evets Corp. (Irvine, California, Stati Uniti) (rappresentante: S. Ryan, solicitor)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro due decisioni della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 5 novembre 2007 (procedimenti R 603/2007-4 e R 604/2007-4), relativo alla richiesta di restitutio in integrum presentata dalla ricorrente.
Dispositivo
|
1) |
I ricorsi sono respinti. |
|
2) |
La Evets Corp. è condannata alle spese. |
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/62 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 16 settembre 2009 — Gres La Sagra/UAMI — Ceramicalcora (VENATTO MARBLE STONE)
(Causa T-130/08) (1)
(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo VENATTO MARBLE STONE - Marchi nazionali figurativi anteriori VENETO CERÁMICAS - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)
2009/C 267/111
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Gres La Sagra, SL (Alameda de la Sagra, Spagna) (rappresentanti: avv.ti T. Villate Consonni e J. Calderón Chavero)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Ceramicalcora, SA (Alcora, Spagna)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 30 gennaio 2008 (procedimento R 1609/2006-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Ceramicalcora, SA e la Gres La Sagra, SL
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La Gres La Sagra, SL è condannata alle spese. |
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/63 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 29 settembre 2009 — The Smiley Company/UAMI (Rappresentazione della metà di un sorriso di smiley)
(Causa T-139/08) (1)
(«Marchio comunitario - Registrazione internazionale che designa la Comunità europea - Marchio figurativo raffigurante la metà di un sorriso di smiley - Impedimento assoluto alla registrazione - Mancanza di carattere distintivo - Art. 146, n. 1, e art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti art. 151, n. 1, e art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»)
2009/C 267/112
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: The Smiley Company SPRL (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: A. Deutsch, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 7 febbraio 2008 (R 958/2007-4), concernente la registrazione internazionale che designa la Comunità europea del marchio figurativo raffigurante la metà di un sorriso di smiley.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La The Smiley Company SPRL è condannata alle spese, incluse quelle connesse alla sua sostituzione del sig. Franklin Loufrani. |
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/63 |
Sentenza del Tribunale di primo grado del 16 settembre 2009 — Boudova e a./Commissione
(Causa T-271/08 P) (1)
(«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Ex agenti ausiliari - Nomina - Inquadramento nel grado - Concorsi pubblicati prima dell'entrata in vigore del nuovo Statuto - Reinquadramento da parte di un’altra istituzione dei suoi funzionari - Rifiuto di reinquadramento - Principio della parità di trattamento - Ricorso di annullamento - Atto non impugnabile - Atto confermativo - Mancanza di fatti nuovi e sostanziali - Mancanza di errore scusabile - Irricevibilità»)
2009/C 267/113
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Stanislava Boudova (Howald, Lussemburgo); Iveta Adovica (Lussemburgo, Lussemburgo); Juraj Kuba (Konz, Germania); Heinrihs Puciriuss (Lussemburgo); Agnieszka Strzelecka (Arlon, Belgio); Izabela Szyprowska (Berbourg, Lussemburgo); Timea Tibai (Lussemburgo); e Birute Vaituleviciene (Lussemburgo) (Rappresentante: M.-A. Lucas, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: J. Currall e G. Berscheid, agenti)
Oggetto
Impugnazione dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 21 aprile 2008, causa F-78/07, Boudova e a./Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta) volta all’annullamento di tale ordinanza.
Dispositivo
|
1) |
L’impugnazione è respinta. |
|
2) |
Le sig.re Stanislava Boudova, Iveta Adovica, i sigg. Juraj Kuba, Heinrihs Puciriuss, le sig.re Agnieszka Strzelecka, Izabela Szyprowska, Timea Tibai e Birute Vaituleviciene, sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione delle Comunità europee nell’ambito del presente giudizio. |
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/64 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 2 settembre 2009 — E.ON Ruhrgas e E.ON Földgáz Trade/Commissione
(Causa T-57/07) (1)
(Ricorso di annullamento - Concorrenza - Concentrazione - Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune - Impegni - Lettere della Commissione riguardanti gli impegni - Atti non suscettibili di ricorso - Irricevibilità)
2009/C 267/114
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: E.ON Ruhrgas International AG (Essen, Germania); e E.ON Földgáz Trade Zrt (Budapest, Ungheria) (rappresentanti: avv.ti G. Wiedemann e T. Lübbig)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Bouquet e V. Di Bucci, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento delle decisioni asseritamente contenute nelle lettere della Commissione 19 dicembre 2006 e 16 gennaio 2007 riguardanti gli impegni assunti dalla E.ON Ruhrgas International AG previsti all’art. 3 della decisione della Commissione 21 dicembre 2005 con la quale quest’ultima ha dichiarato un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune e l’accordo SEE (caso COMP/M.3696 — E.ON/MOL)
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è dichiarato irricevibile. |
|
2) |
La E.ON Ruhrgas International AG e la E.ON Földgáz Trade Zrt sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione delle Comunità europee. |
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/64 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 4 settembre 2009 — Pioneer Hi-Bred International/Commissione
(Causa T-139/07) (1)
(«Ravvicinamento delle legislazioni - Emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati - Procedimento di autorizzazione all’immissione sul mercato - Omissione della Commissione di sottoporre al comitato di regolamentazione un progetto di misure - Ricorso in carenza - Venir meno della materia del contendere - Non luogo a statuire»)
2009/C 267/115
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Pioneer Hi-Bred International, Inc. (Iowa, Stati Uniti) (rappresentante: J. Temple Lang, solicitor)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente D. Lawunmi e C. Zadra, agenti, successivamente P. Oliver e C. Zadra, agenti)
Oggetto
Domanda volta a fare dichiarare, ai sensi dell’art. 232 CE, che la Commissione, non avendo sottoposto al comitato di regolamentazione, in applicazione dell’art. 5, n. 2, della decisione del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/468/CE, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184, pag. 23) un progetto di misure da adottare in merito alla notifica della ricorrente relativa all'immissione sul mercato di mais geneticamente modificato 1507, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 18, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva del Consiglio 90/220/CEE (GU L 106, pag. 1).
Dispositivo
|
1) |
Non occorre più statuire sul presente ricorso. |
|
2) |
La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Pioneer Hi-Bred International, Inc. |
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/64 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 7 settembre 2009 — LPN/Commissione
(Causa T-186/08) (1)
(“Ricorso di annullamento e domanda di risarcimento danni - Ambiente - Direttiva 92/43/CEE - Archiviazione di una denuncia - Mancato avvio di un procedimento di inadempimento - Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Manifesta irricevibilità - Non luogo a statuire”)
2009/C 267/116
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Liga para Protecção da Natureza (LPN) (Lisbona, Portogallo) (rappresentante: avv. P. Vinagre e Silva)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Costa de Oliveira e D. Recchia, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, T. Moreira e A. de Oliveira Mendonça, agenti, assistiti dagli avv.ti D. Abecasis e A. Marques)
Oggetto
Domanda di annullamento, da una parte, della decisione della Commissione 28 febbraio 2008, come menzionata nella lettera della Commissione del 3 aprile 2008, inviata alla ricorrente, recante il riferimento ENV.A.2/MAS/mm/D (2008) 5542, mediante la quale essa ha dichiarato la sua intenzione di archiviare la sua denuncia in merito all’asserita incompatibilità del progetto di costruzione di una diga sul fiume Sabor (Portogallo) con la direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7) (denuncia n. 2003/4523 — progetto della diga del “Baixo Sabor”) e, dall’altra, di un’asserita decisione implicita della Commissione che rifiuterebbe di concedere alla ricorrente l’accesso a taluni documenti, nonché una domanda di risarcimento danni
Dispositivo
|
1) |
Non occorre più statuire sul ricorso nei limiti in cui concerne l’annullamento di un’asserita decisione implicita di rifiuto d’accesso ai documenti ai sensi dell’art. 8, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. |
|
2) |
Il ricorso è dichiarato manifestamente irricevibile quanto al resto. |
|
3) |
La Liga para Protecção da Natureza (LPN) sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione delle Comunità europee. |
|
4) |
La Repubblica portoghese sopporterà le proprie spese. |
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/65 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado del 9 settembre 2009 — Nijs/Corte dei conti
(Causa T-375/08 P) (1)
(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Decisione della Corte dei conti di rinnovare il mandato del suo segretario generale - Decisione di non promuovere il ricorrente per l’esercizio 2004 - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondata)
2009/C 267/117
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Bart Nijs (Bereldange, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti F. Rollinger e A. Hertzog)
Altra parte nel procedimento: Corte dei conti delle Comunità europee (rappresentanti: T. Kennedy, J.-M. Stenier e G. Corstens, agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 26 giugno 2008, causa F-108/07, Nijs/Corte dei conti (non ancora pubblicata nella Raccolta), e diretta all’annullamento di tale ordinanza.
Dispositivo
|
1) |
L’impugnazione è respinta. |
|
2) |
Il sig. Bart Nijs sopporterà le proprie spese nonché quelle della Corte dei conti delle Comunità europee nell’ambito del presente procedimento. |
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/65 |
Ricorso proposto il 4 agosto 2009 — Sanyō Denki/UAMI — Telefónica O2 Germany (eneloop)
(Causa T-309/09)
2009/C 267/118
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Sanyō Denki Kabushiki Kaisha (Osaka, Giappone) (Rappresentanti: M. De Zorti, M. Koch e T. Grimm, Rechtsanwälte)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG (Monaco, Germania)
Conclusioni della ricorrente
|
— |
Annullare la decisione impugnata della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 6 maggio 2009, nel procedimento di ricorso R 794/2008-2; |
|
— |
Condannare l’UAMI alle spese del procedimento; |
|
— |
Condannare l'interveniente alle spese del procedimento, ivi incluse le spese del procedimento di ricorso; |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «eneloop» per prodotti della classe 9 (domanda n. 4 620 225)
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: tra l’altro, il marchio denominativo tedesco «LOOP» per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42 (Marchio n. 30416 654.5)
Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso
Motivi dedotti: Violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 (1), in quanto tra i marchi configgenti non vi sarebbe alcun rischio di confusione.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/66 |
Ricorso proposto il 10 agosto 2009 — Hoelzer/UAMI (SAFELOAD)
(Causa T-315/09)
2009/C 267/119
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Oliver Hoelzer (Remscheid, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Rother e J. Vogtmeier)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni del ricorrente
|
— |
Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 3 giugno 2009, procedimento R 1157/2008-4; |
|
— |
condannare il convenuto alle spese del procedimento, incluse quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «SAFELOAD», per prodotti delle classi 6 e 12 (domanda di registrazione n. 6 330 831)
Decisione dell’esaminatore: diniego della domanda di registrazione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), poiché l’elemento verbale del marchio domandato non è descrittivo delle caratteristiche dei prodotti indicati
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/66 |
Ricorso proposto il 14 agosto 2009 — Concord Power Nordal/Commissione
(Causa T-317/09)
2009/C 267/120
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Concord Power Nordal GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: avv.ti C. von Hammerstein, C.-S. Schweer e C. Wünschmann)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
|
— |
Annullare la decisione della convenuta 12 giugno 2009, CAB D(2009), nella parte che riguarda il progetto di gasdotto relativo al condotto di allacciamento della pipeline del Mar Baltico (in prosieguo: l’«OPAL»); |
|
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente, responsabile del progetto gasdotto NORDAL, contesta una lettera indirizzata dalla Commissione alla Bundesnetzagentur, autorità tedesca di regolamentazione per l’energia, in cui la Commissione chiede a quest’ultima di modificare per certi aspetti la deroga da essa concessa per l’OPAL ai sensi dell’art. 22 della direttiva 2003/55/CE (1). La ricorrente lamenta il fatto che la Commissione non abbia contestato radicalmente la deroga alla regolamentazione concessa per determinate capacità di trasporto dell’OPAL verso la Repubblica ceca.
A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce cinque motivi.
In primo luogo la ricorrente sostiene che l’OPAL non soddisfa i requisiti dell’art. 22, n. 1, della direttiva 2003/55/CE, in quanto non è un interconnector, non migliora la concorrenza e la certezza delle forniture, non implica un elevato rischio d’investimento e viola l’obbligo di separazione delle attività. A tal riguardo viene anche affermato che la deroga avrebbe affetti negativi sulla concorrenza, sull’effettivo funzionamento del Mercato interno e della rete di trasporto regolata.
In secondo luogo la ricorrente allega che i vincoli, che accompagnano l’autorizzazione, finalizzati ad impedire distorsioni della concorrenza non sono idonei ovvero non attuabili.
La ricorrente adduce inoltre una violazione dell’art. 82 CE, dei suoi diritti fondamentali (segnatamente della sua libertà d’impresa e del suo diritto di proprietà) nonché del principio della lealtà comunitaria.
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57).
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/67 |
Ricorso proposto il 14 agosto 2009 — Audi e Volkswagen/UAMI (TDI)
(Causa T-318/09)
2009/C 267/121
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Audi AG (Ingolstadt, Germania) e Volkswagen AG (Wolfsburg, Germania) (rappresentante: avv. P. Kather)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
|
— |
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno 14 maggio 2009, procedimento R 226/2007-1; |
|
— |
condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo “TDI” per prodotti e servizi della classe 12 (domanda di registrazione n. 3 179 058).
Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti:
|
— |
violazione dell’art. 7, n. 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto il marchio richiesto dispone della necessaria imposizione sul mercato; |
|
— |
violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009, poiché il marchio richiesto ha il necessario carattere distintivo; |
|
— |
violazione dell’art. 76, n. 1, primo periodo, del regolamento n. 207/2009, dato che il convenuto non ha accettato le offerte di prova delle ricorrenti; |
|
— |
violazione dell’art. 75 del regolamento n. 207/2009. |
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/67 |
Ricorso proposto il 14 agosto 2009 — Planet/Commissione
(Causa T-320/09)
2009/C 267/122
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Planet AE Anonymi Etairia Parochis Symvouleftikon Ypiresion (rappresentante: avv. V. Christianos)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
|
— |
Annullare le due decisioni della Commissione (OLAF) con cui è stata chiesta la registrazione della ricorrente prima nella categoria W1 a e poi nella categoria W1 b del SAR |
|
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso verte sull’annullamento, in primo luogo, della decisione della Commissione con cui è stata chiesta la registrazione della ricorrente nella categoria W1a del Sistema di Allarme Rapido (in prosieguo: il “SAR”) e, in secondo luogo, della decisione della Commissione con cui è stata chiesta la modifica di tale prima decisione ai fini della registrazione della ricorrente, a partire dal 25 maggio 2009, nella categoria W1 b del SAR, più sfavorevole.
La ricorrente sostiene che gli atti impugnati sono affetti dal vizio di diritto consistente nella violazione delle forme sostanziali, a causa dell’inosservanza delle condizioni poste dalla decisione 2008/969/CE (1) relativamente alle formalità che vanno adempiute nell’effettuare le registrazioni nel SAR affinché esse siano conformi al diritto comunitario. In particolare, la ricorrente sottolinea che, ai sensi dell’art. 8, n. 1, della decisione di cui sopra, l’organo competente della Commissione responsabile della sottoscrizione di un contratto è tenuto ad informare preventivamente la persona fisica o giuridica per la quale sia stata presentata una domanda di registrazione di un avviso nel SAR dell’eventuale registrazione dei dati che la riguardano. Inoltre, conformemente all’art. 3, n. 1, lett. c), della decisione di cui sopra, la registrazione deve essere corredata da debita motivazione.
Parimenti, la ricorrente sostiene che l’inosservanza delle condizioni poste dall’art. 8 della decisione 2008/969/CE lede sia principi basilari sia diritti fondamentali riconosciuti dal diritto comunitario. Secondo la ricorrente, il comportamento della Commissione è in contrasto con il principio di buona amministrazione, sancito all’art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto la medesima non l’ha informata preventivamente e ritualmente secondo quanto stabilito all’art. 8, n. 1, della decisione 2008/969/CE, privandola della possibilità di far conoscere il proprio punto di vista. Parallelamente, la Commissione è venuta meno, secondo quanto affermato dalla ricorrente, anche al suo dovere di diligenza. Il comportamento della Commissione contrasta, peraltro, anche con l’art. 1 del codice di buona condotta amministrativa del personale della Commissione nei rapporti con il pubblico.
Infine, la ricorrente fa valere che la Commissione ha violato il suo diritto al contraddittorio, alla difesa nonché alla presunzione d’innocenza, poiché alla ricorrente non è stata data la possibilità di far conoscere il proprio punto di vista e le sue obiezioni in relazione alle decisioni sulla registrazione nel SAR che sono state adottate dall’organo competente della Commissione.
(1) Decisione della Commissione 16 dicembre 2008, 2008/969/CE,Euratom, sul sistema di allarme rapido ad uso degli ordinatori della Commissione e delle agenzie esecutive (GU L 344, pag. 125).
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/68 |
Ricorso proposto il 14 agosto 2009 — skytron energy/UAMI (arraybox)
(Causa T-321/09)
2009/C 267/123
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: skytron energy GmbH & Co. KG (Berlino, Germania) (rappresentante: avv. H.-J. Omsels)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
|
— |
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno 4 giugno 2009, procedimento R 1680/2008-1; |
|
— |
in subordine, rinviare la causa all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno; |
|
— |
condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «arraybox», per prodotti e servizi delle classi 9, 37, 38 e 42 (domanda n. 6 710 479)
Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda di registrazione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 (1), in quanto il segno di cui si chiede la registrazione non sarebbe descrittivo e presenterebbe il necessario carattere distintivo
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/68 |
Ricorso proposto il 18 agosto 2009 — Connefroy e a./Commissione
(Causa T-327/09)
2009/C 267/124
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Philippe Connefroy (Le Rozel, Francia), Jean-Guy Gueguen (Carantec, Francia) e EARL de Cavagnan (Bouglon, Francia) (rappresentante: avv. C. Galvez)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni dei ricorrenti
|
— |
annullare la decisione impugnata sulla base dell’art. 230, quarto comma, del Trattato CE; |
|
— |
condannare la Commissione a tutte le spese di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
I ricorrenti chiedono l’annullamento della decisione della Commissione 28 gennaio 2009 (1), C (2009) 203 def., con la quale quest’ultima aveva dichiarato incompatibili con il mercato comune gli aiuti di Stato concessi dalla Repubblica francese ai produttori di ortofrutticoli nell’ambito dei «piani di campagna» diretti a facilitare la commercializzazione di prodotti agricoli raccolti in Francia e aveva imposto alla Repubblica francese di recuperare gli aiuti di cui trattasi.
I motivi e i principali argomenti dedotti dai ricorrenti sono identici o simili a quelli invocati nell’ambito della causa T-243/09, Fedecom/Commissione (2).
(1) GU L 127, pag. 11 — pubblicata con il n. 2009/402/CE.
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/69 |
Ricorso proposto il 19 agosto 2009 — Producteurs de Légumes de France/Commissione
(Causa T-328/09)
2009/C 267/125
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Les Producteurs de Légumes de France (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. O. Fachin)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
|
— |
annullare la decisione impugnata sulla base dell’art. 230, quarto comma, del Trattato CE; |
|
— |
condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione 28 gennaio 2009 (1), C (2009) 203 def., con la quale quest’ultima aveva dichiarato incompatibili con il mercato comune gli aiuti di Stato concessi dalla Repubblica francese ai produttori di ortofrutticoli nell’ambito dei «piani di campagna» diretti a facilitare la commercializzazione di prodotti agricoli raccolti in Francia e aveva imposto alla Repubblica francese di recuperare gli aiuti di cui trattasi.
A sostegno del ricorso la ricorrente deduce due motivi relativi:
|
— |
ad una violazione del principio del legittimo affidamento in quanto il fatto che la Commissione abbia potuto prendere conoscenza durante il periodo compreso tra il 1992 e il 2002 dell’esistenza dei piani di campagna senza per questo aver avviato una procedura ha potuto far sorgere l'affidamento dei produttori in ordine alla regolarità di tali piani; |
|
— |
ad un errore nell’importo delle restituzioni richieste per l’anno 2001 che inficia l’importo globale delle restituzioni nonché gli interessi esigibili. |
(1) GU L 127, pag. 11 — pubblicata con il n. 2009/402/CE.
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/69 |
Ricorso proposto il 24 agosto 2009 — Fédération Internationale des Logis/UAMI (Quadrato convesso di color marrone)
(Causa T -329/09)
2009/C 267/126
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Fédération Internationale des Logis (Parigi, Francia) (rappresentante: C. Champagner Katz, avocat)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni del ricorrente
|
— |
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 11 giugno 2009 nella causa R 0202/2009-1 e autorizzare la registrazione del marchio richiesto; |
|
— |
Condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio rappresentante un quadrato convesso di color marrone per prodotti e servizi delle classi 3, 18, 24, 43 e 44 — domanda n. 6 468 722
Decisione dell'esaminatore: Rigetto della domanda di registrazione
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso
Motivi dedotti: Violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, atteso che la rappresentazione di un quadrato con lati convessi di un colore marrone particolare e specifico ha carattere distintivo con riferimento ai prodotti e ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, in quanto tali elementi conferirebbero un aspetto particolare al marchio per tali prodotti e servizi.
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/69 |
Ricorso proposto il 19 agosto 2009 — RapidEye/Commissione
(Causa T-330/09)
2009/C 267/127
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: RapidEye AG (con sede in Brandenburg an der Havel, Germania) (rappresentante: avv. T. Jestaedt)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
|
— |
Annullare la decisione della Commissione risultante dalla comunicazione della medesima 9 giugno 2009, rubricata «Aiuti di stato CP 183/2009 — Germania, RapidEye AG (controllo a posteriori MSR 1998 — N416/2002)», nella parte in cui la Commissione non ritiene ammissibile un aiuto in misura pari al 35 % dell’equivalente di sovvenzione lorda e di importo pari a 44 199 321,36 euro, ritenendo inoltre necessaria una nuova notificazione per un aiuto in misura del 30,22 % di importo massimo pari a 37 316 000 euro. |
|
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con decisione 2 ottobre 2002, K(2002) 3570 def., la Commissione autorizzava un aiuto di Stato a favore della società RapidEye AG (aiuto di stato n. 416/2002 — Germania [Brandenburgo], aiuto a favore della RapidEye AG), ai sensi della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (1), con determinazione dell’intensità massima dell’aiuto e dell’importo massimo dell’aiuto medesimo (in prosieguo: la «decisione della Commissione 2 ottobre 2002»).
Nel presente procedimento la ricorrente impugna la comunicazione della Commissione 9 giugno 2009, D(2009) 569, relativa all’aiuto di Stato CP 183/2009 — Germania RapidEye AG (controllo a posteriori MSR 1998 — N 416/2002). Con tale comunicazione le autorità tedesche sono state invitate, in particolare, a rispettare l’intensità massima e l’importo massimo dell’aiuto di cui alla decisione della Commissione 2 ottobre 2002, confermando al tempo stesso che ogni eventuale importo in eccesso versato ai beneficiari sarebbe stato recuperato.
A fondamento del proprio ricorso la ricorrente deduce cinque motivi.
In primo luogo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 87 Ce e 88 CE, nonché dell’art. 2, n. 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 (2), in quanto, a suo parere, la decisione della Commissione 2 ottobre 2002 autorizzerebbe l’aiuto sino ad un’intensità del 35 %.
In secondo luogo, la ricorrente deduce che la convenuta sarebbe incorsa in sviamento di potere, in quanto, contrariamente a quanto indicato nella decisione 2 ottobre 2002, non intenderebbe consentire l’aiuto fino ad un’intensità del 35 % in assenza di nuova notificazione.
In terzo luogo la ricorrente deduce la violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, in quanto la ricorrente avrebbe portato a termine l’investimento oggetto dell’aiuto, confidando nella concessione di un aiuto di intensità pari al 35 %.
Inoltre, in subordine, viene lamentata la violazione dell’art. 88, n. 3, CE. La ricorrente deduce, in tale contesto, che, anche qualora la decisione della Commissione del 2 ottobre fosse da interpretare nel senso che essa consenta un’intensità massima dell’aiuto del 30,22 %, l’incremento dell’aiuto ad un’intensità del 35 % costituirebbe solamente una modifica marginale dell’aiuto stesso, che non necessiterebbe di nuova notifica.
In ultimo luogo la ricorrente deduce, in subordine, la violazione dell’art. 3 del regolamento (CE), n. 800/2008 (3). La ricorrente contesta alla Commissione, al riguardo, di voler insistere sulla necessità di nuova notificazione in caso di incremento dell’aiuto al 35 % della sua intensità massima, senza verificare se l’aiuto medesimo possa godere dell’esenzione di cui all’art. 3 del regolamento n. 800/2008.
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999 n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) della Commissione 6 agosto 2008, n. 800, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 214, punto 3).
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/70 |
Ricorso proposto il 25 agosto 2009 — Novartis/UAMI — Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN)
(Causa T-331/09)
2009/C 267/128
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Novartis AG (Basilea, Svizzera) (rappresentante: avv. N. Hebeis)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sanochemia Pharmazeutika AG
Conclusioni della ricorrente
|
— |
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso 18 giugno 2009, nel caso R 1601/2007-1; |
|
— |
condannare l’ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Sanochemia Pharmazeutika AG
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «TOLPOSAN» per prodotti della classe 5 (domanda di registrazione n. 4 134 383)
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: la registrazione internazionale del marchio denominativo «TONOPAN» per prodotti della classe 5 (n. 227 508)
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b, del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto sussisterebbe un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/71 |
Ricorso proposto il 20 agosto 2009 — Electrabel/Commissione
(Causa T-332/09)
2009/C 267/129
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Electrabel (rappresentanti: avv.ti M. Pittie e P. Honoré)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato; |
|
— |
in via principale, annullare integralmente la decisione impugnata; |
|
— |
in via subordinata, annullare gli artt. 2 e 3 della decisione impugnata, o quanto meno ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente in forza dell’art. 2 della decisione impugnata; |
|
— |
in ogni caso, condannare la Commissione al rimborso di tutte le spese sostenute dalla ricorrente con riferimento al presente ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso la ricorrente chiede, in via principale, l’annullamento della decisione della Commissione 10 giugno 2009, C(2009) 4416 def., con cui la Commissione ha dichiarato che la ricorrente aveva violato l’art. 7, n. 1, del regolamento n. 4064/89 (1), effettuando un’operazione di concentrazione di dimensione comunitaria prima di notificarla e prima che fosse dichiarata compatibile con il mercato comune. La ricorrente chiede, in subordine, l’annullamento o quanto meno la riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale all’art. 2 della decisione impugnata.
A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi relativi a:
|
— |
una qualificazione errata dell’infrazione a causa, in particolare, di una confusione tra l’infrazione di omessa notifica e quella di attuazione anticipata dell’operazione di concentrazione e pertanto di una contraddizione della motivazione tra la qualificazione dell’infrazione e la valutazione della sua durata nel merito; |
|
— |
una violazione degli artt. 3, n. 3, e 14, n. 2, del regolamento n. 4064/89, nonché dei suoi orientamenti relativi alla nozione di concentrazione, avendo ravvisato l’esistenza di un’acquisizione del controllo esclusivo di fatto della Compagnie Nationale du Rhône da parte dell’Electrabel a partire dal 23 dicembre 2003. La ricorrente afferma che la Commissione, in primo luogo, non avrebbe tenuto conto di elementi rilevanti nel caso di specie, in particolare del carattere pubblico della Compagnie Nationale du Rhône; in secondo luogo, avrebbe applicato la definizione di controllo esclusivo di fatto, da essa formulata nei suoi orientamenti relativi alla nozione di concentrazione, in modo incompleto ed errato; e, in terzo luogo, avrebbe commesso diversi errori manifesti di valutazione, segnatamente con riguardo agli organi di gestione della Compagnie Nationale du Rhône; |
|
— |
una prescrizione del potere della Commissione di irrogare una sanzione nel caso di specie e |
|
— |
una violazione dei principio di proporzionalità, di buona amministrazione e di legittimo affidamento, avendo la Commissione inflitto alla ricorrente un’ammenda di un importo assai elevato per un’infrazione che non ha avuto alcuna incidenza sulla concorrenza. |
(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395, pag. 1; ripubblicato integralmente nella GU 1990, L 257, pag. 13, come rettificato).
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/71 |
Ricorso proposto il 20 agosto 2009 — Polonia/Commissione
(Causa T-333/09)
2009/C 267/130
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: M. Dowgielewicz, agente)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede di:
|
— |
Dichiarare l’annullamento dell’allegato I della decisione della Commissione 10 giugno 2009, 2009/444/CE [notificata con il numero C (2009/4375) relativa all’assegnazione agli Stati membri degli importi risultanti dalla modulazione di cui agli articoli 7 e 10 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per gli anni 2009-2012 (1), nella parte che dispone l’assegnazione agli Stati membri per l’anno 2012 di importi risultanti dalla modulazione conformemente all’art. 9, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 73/2009; |
|
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente ha chiesto l’annullamento parziale della decisione della Commissione 2009/444/CE fondando il suo ricorso sui seguenti addebiti.
In primo luogo la ricorrente ha sollevato l’addebito della violazione del principio di gerarchia tra le norme legali a causa dell’adozione di misure in contrasto con l’art. 9, n. 2, del regolamento n. 73/2009 (2). La ricorrente ha fatto valere al riguardo che la decisione impugnata ripartiva le quote previste per l’intero periodo 2009-2012 esclusivamente tra i paesi della Comunità a 15, mentre l’art. 9, n. 2, del regolamento n. 73/2009 prevede che dal 2012 tali Stati non saranno più i soli Stati membri interessati dalla modulazione. Con riferimento a quanto precede, ad avviso della ricorrente, i nuovi Stati membri devono rientrare nel meccanismo indicato anche in rapporto all’anno 2012.
In secondo luogo la ricorrente ha fatto valere l’addebito della violazione del principio di ripartizione del gettito generato dalla modulazione secondo criteri oggettivi, risultanti dal punto 14 del preambolo del regolamento n. 73/2009 e dall’art. 9, n. 2, di tale regolamento, nonché della violazione del principio di solidarietà.
In terzo luogo la ricorrente ha sollevato l’addebito della violazione del principio di non discriminazione, poiché secondo la ricorrente i criteri di ripartizione del gettito della modulazione per l’anno 2012 applicati dalla Commissione (come la data di adesione di un dato paese membro all’Unione europea e la misura in cui un dato Stato membro ha contribuito ad ottenere il gettito derivante dalla modulazione), i quali hanno condotto all’esclusione della Repubblica di Polonia e degli altri nuovi paesi membri dalla ripartizione di tale gettito, non sono oggettivi e non garantiscono una distribuzione proporzionale degli oneri e dei vantaggi risultanti dal meccanismo della modulazione.
In quarto luogo, a parere della ricorrente, la decisione contestata viola l’art. 253 CE poiché le ragioni dell’esclusione dei nuovi paesi membri dalla ripartizione per l’anno 2012 per una parte del gettito ottenuto dalla modulazione, che avrebbe dovuto essere suddivisa secondo criteri oggettivi fra tutti gli Stati membri che applicano il meccanismo della medesima, non sono state chiarite dalla Commissione né nel contenuto della decisione impugnata, in particolare nel suo preambolo, né in occasione dei lavori preparatori in merito alla decisione stessa.
In quinto luogo la ricorrente addebita alla convenuta la violazione del requisito delle forme sostanziali a causa dell’adozione della decisione stessa in maniera non conforme con le disposizioni del regolamento di procedura del comitato di gestione per i pagamenti diretti nonché con l’art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (3). La ricorrente ha fatto valere che la Commissione non ha trasmesso ai rappresentanti della Repubblica di Polonia il progetto della decisione impugnata in lingua polacca, nonostante la richiesta formulata in tal senso, il che ha reso difficile alla ricorrente la valutazione del medesimo nonché lo svolgimento delle indispensabili consultazioni.
(1) GU L 148 dell’11 giugno 2009, pag. 29.
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 19 gennaio 1999, n. 73, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31 gennaio 2009, pag. 16).
(3) GU 17 del 6 ottobre 1958, pag. 385.
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/72 |
Ricorso proposto il 24 agosto 2009 — Groupement Adriano, Jaime Ribeiro, Conduril — Construção/Commissione
(Causa T-335/09)
2009/C 267/131
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Groupement Adriano, Jaime Ribeiro, Conduril — Construção, ACE (Póvoa de Varzim, Portogallo) (Rappresentanti: avv.ti A. Pinto Cardoso e L. Fuzeta da Ponte)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della Commissione contenuta nella nota di addebito 12 giugno 2009, n. 3230905272, e la decisione contenuta nella notifica 3 agosto 2009, che intima al ricorrente di procedere al pagamento di detta nota entro il termine di 15 giorni, unitamente agli interessi di mora, in esecuzione del contratto AH 04/2004, stipulato per la costruzione di un tronco della strada costiera fra Tangeri e Saïda («Projet de la Rocade Méditerranéenne») finanziato dalla Comunità nell’ambito del programma MEDA I; |
|
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Gli atti sono impugnabili, in quanto hanno natura decisoria e definitiva ed effetto obbligatorio, e le parti sono legittimate.
Entrambi gli atti sono viziati da:
|
|
Incompetenza assoluta: la convenuta non è «Pouvoir adjudicateur (Dono da Obra)», in quanto non vi è alcuna decisione contrattuale che sostiene quanto attuato dalla convenuta. La convenuta non è quindi solo priva di competenza, ma anche di attribuzioni per tale procedimento. |
|
|
Inosservanza delle forme sostanziali, in particolare dell’obbligo di motivazione: ai termini dell’art. 253 del Trattato, gli atti comunitari devono essere motivati. Conformemente alla giurisprudenza, tale motivazione deve essere esplicita, chiara, coerente e pertinente. Un atto non può essere implicitamente o tacitamente motivato, né può essere formulato in modo oscuro. Non vi può essere contraddizione fra i vari punti della motivazione o fra questi e il dispositivo. Le decisioni impugnate sono prive di qualsiasi motivazione. Inoltre è violata la forma sostanziale dell’indicazione dei mezzi di ricorso. |
|
|
Violazione delle norme del Trattato, in particolare degli artt. 211-219 del regolamento interno della convenuta e del principio «pacta sunt servanda». |
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/73 |
Ricorso proposto il 27 agosto 2009 — Müller-Boré & Partner/UAMI — Popp e a. (MBP)
(Causa T-338/09)
2009/C 267/132
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Müller-Boré & Partner (Monaco, Germania) (rappresentanti: avv.ti C. Osterrieth e T. Schmitz)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso: E. Popp (Monaco, Germania), W. E. Sajda (Monaco), J. Bohnenberger (Monaco), V. Kruspig (Monaco)
Conclusioni della ricorrente
|
— |
Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 23 giugno 2009, procedimento R 1176/2007-4, e modificarla nel senso che il ricorso e l'opposizione vengano integralmente respinti; |
|
— |
condannare l'UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «MBP» per servizi delle classi 35 e 42 (domanda n. 1 407 857)
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: E. Popp, W. E. Sajda, J. Bohnenberger e V. Kruspig
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «ip_law@mbp.» per servizi della classe 42 (marchio comunitario n. 667 105) nonché la particolare denominazione commerciale «mbp.de» ai sensi della legge tedesca sui marchi
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento parziale dell'opposizione
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto tra i marchi in conflitto non sussisterebbe alcun rischio di confusione.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/73 |
Ricorso proposto il 19 agosto 2009 — Evropaïki Dynamiki/Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea
(Causa T-340/09)
2009/C 267/133
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e M. Dermitzakis)
Convenuto: Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea
Conclusioni della ricorrente
|
— |
Annullare la decisione dell’OPOCE di rigettare l’offerta della ricorrente, presentata in occasione del bando di gara d’appalto con procedura aperta n. 10017 “CORDIS” Lotto B “Servizi di editoria e di pubblicazione” e lotto C “Fornitura dei nuovi servizi d'informazione digitali” e di scegliere l’offerta del ricorrente presentata in risposta al bando di gara d’appalto con procedura aperta n. 10017 “CORDIS” Lotto E “Sviluppo e manutenzione di servizi di base” per l’aggiudicazione dei contratti di appalto di cui sopra in quanto terzo contraente nel meccanismo a cascata (GU 2008/S 242-321376, rettifica in GU 2009/S 40-057377), comunicata alla ricorrente con lettera 9 giugno 2009 e tutte le decisioni successive collegate dell’OPOCE inclusa quella di aggiudicare i rispettivi contratti ai concorrenti risultanti vincitori; |
|
— |
ordinare all’OPOCE di risarcire alla ricorrente il danno da essa sofferto a causa della procedura d’appalto di cui trattasi per un importo di EUR 7 215 405 (EUR 5 291 935 per il lotto B ed EUR 975 000 per il lotto C e EUR 948 470 per il lotto E); |
|
— |
condannare l’OPOCE a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente nell'ambito del presente ricorso, anche qualora esso fosse respinto. |
Motivi e principali argomenti
Con il suo ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione dell’OPOCE di a) respingere l’offerta della ricorrente, presentata nell’ambito del bando di gara con procedura aperta n. 10017 “CORDIS” lotto B “Servizi di editoria e di pubblicazione” e lotto C “fornitura dei nuovi servizi d’informazione digitali”, b) scegliere l’offerta della ricorrente presentata nell’ambito della gara d’appalto con procedura aperta n. 10017 “CORDIS” lotto E “Sviluppo e manutenzione di servizi di base”, per l’aggiudicazione del contratto di appalto di cui sopra in quanto terzo contraente nel meccanismo cascata (GU 2008/S 242-321376 rettifica in GU 2009/S40-057377).
La ricorrente fa valere, in primo luogo, che il trattamento tra i concorrenti era discriminatorio, in quanto uno dei membri del consorzio vincitore non soddisfaceva i requisiti di esclusione e occorreva dunque dichiarare la grave violazione, da parte del medesimo, dei suoi obblighi contrattuali verso la Commissione. Inoltre, il ricorrente sostiene che gli art. 93, n. 1, lett. f) e 94 del Regolamento finanziario (1) e il principio di buona amministrazione sono stati violati dall’autorità contraente e che la Commissione avrebbe dovuto imporre le sanzioni previste all’art. 96 del regolamento finanziario e dagli artt. 133 bis e 134 ter delle sue modalità di esecuzione (2).
In secondo luogo, la ricorrente fa valere che l’autorità contraente non ha esposto i rispettivi meriti dei concorrenti vincitori.
In terzo luogo, la ricorrente fa valere che la Commissione ha commesso diversi errori manifesti di valutazione nell’esaminare la sua offerta e sostiene che essa ha violato il principio della parità di trattamento introducendo nuovi criteri di aggiudicazione non specificati nel capitolato d’oneri. Inoltre, la ricorrente asserisce che l’autorità contraente ha violato l’art. 148, nn. 1 e 3, delle modalità di esecuzione, nonché il principio di buona amministrazione.
Per quanto riguarda il lotto C, la ricorrente fa valere che il trattamento tra i concorrenti era discriminatorio in quanto uno dei membri del terzo consorzio nel meccanismo a cascata non soddisfaceva i requisiti di esclusione e doveva essere dichiarata la grave violazione, da parte del medesimo, di contratti precedenti. Inoltre, la ricorrente sostiene che l'autorità contraente ha omesso di esporre i rispettivi meriti dei concorrenti vincitori e ha violato il principio di buona amministrazione.
Per quanto riguarda il lotto E, la ricorrente sostiene che uno dei membri del consorzio vincitore non soddisfaceva i requisiti di esclusione perché si sarebbe dovuta dichiarare la grave violazione, da parte del medesimo, di un contratto precedente e che un'altro dei membri del medesimo consorzio avrebbe dovuto essere escluso da tutte le gare d'appalto per due anni in quanto era stato riconosciuto colpevole di attività illegali. Inoltre, la ricorrente fa valere che uno dei membri del consorzio vincitore usa contraenti non rientranti nell'OMC/AMP (3), in violazione del capitolato d'oneri del bando di gara, del principio di trasparenza e di non discriminazione nonché degli artt. 106 e 107 del regolamento finanziario. La ricorrente asserisce che le società non rientranti nell'OMC/AMP non dovrebbero né essere ammesse né partecipare alle gare d'appalto delle istituzioni comunitarie, direttamente o indirettamente, né intraprendere, in subappalto, alcun lavoro rientrante nel regolamento finanziario o nella direttiva 2004/18/CE (4).
Infine, la ricorrente sostiene che l'autorità contraente non ha fornito motivazioni, ha commesso numerosi errori manifesti di valutazione, ha introdotto nuovi criteri di aggiudicazione non specificati nel capitolato d'oneri e nel valutare la sua offerta e quella degli altri concorrenti ha violato il principio della parità di trattamento.
(1) Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1)
(2) Regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, come modificato dal regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 aprile 2007, n. 478 (GU 2007 L 111, pag. 13)
(3) Accordo multilaterale sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio
(4) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag.114).
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/75 |
Ricorso proposto il 1o settembre 2009 — Amecke Fruchtsaft/UAMI — Beate Uhse (69 Sex up)
(Causa T-343/09)
2009/C 267/134
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Amecke Fruchtsaft GmbH & Co. KG (Menden, Germania) (rappresentante: avv.ti R. Kaase e J.-C. Plate)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Beate Uhse Einzelhandels GmbH
Conclusioni della ricorrente
|
— |
Dichiarare ricevibile il ricorso diretto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 11 giugno 2009, nella causa R 1728/2008-1; |
|
— |
annullare la decisone impgnata per violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b, del regolamento (CE) n. 207/2009 (1); |
|
— |
condannare il convenuto alle spese, incluse le spese dei procedimenti di opposizione e di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Beate Uhse Einzelhandels GmbH
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «69 Sex up» per prodotti e servizi delle classi 32 e 41 (domanda di registrazione n. 5 274 303)
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo tedesco «sex:h:up» per prodotti delle classi 5, 29, 30 e 32 (n. 30 531 669), laddove l’opposizione contesta esclusivamente la registrazione per prodotti della classe 32
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b, del regolamento n. 207/2009, in quanto sussisterebbe un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/75 |
Ricorso proposto il 31 agosto 2009 — Germania/Commissione
(Causa T-347/09)
2009/C 267/135
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e B. Klein)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
|
— |
Annullare la decisione della Commissione 2 luglio 2009, SG-Greffe (2009) D/3985, nel procedimento in materia di aiuti di Stato n. NN 8/2009, nella parte in cui le misure notificate sono state qualificate come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE; |
|
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente contesta la decisione della Commissione 2 luglio 2009, C(2009) 5080 def., relativa ad un regime di aiuti, il quale comprende, da una parte, la cessione gratuita di siti appartenenti al patrimonio naturale nazionale di proprietà federale, e, dall’altra, la promozione di grandi progetti di tutela ambientale (Aiuto di Stato NN 8/2009 — Germania — Siti naturali protetti). In tale decisione la Commissione ha dichiarato il regime di aiuti notificato compatibile con il mercato comune ai sensi dell’art. 86, n. 2, CE. La ricorrente contesta la decisione impugnata, nella parte in cui essa qualifica le misure notificate come aiuti ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.
A sostegno del suo ricorso la ricorrente adduce che la convenuta ha applicato erroneamente l’art. 87, n. 1, CE sotto molti profili. Al riguardo viene segnatamente allegato che la convenuta avrebbe errato nel qualificare come imprese le organizzazioni per la tutela ambientale e nel non valutare, come richiesto, globalmente le misure notificate. Inoltre le misure notificate non avrebbero dato alle organizzazioni di tutela ambientale un vantaggio rilevante dal punto di vista della normativa sugli aiuti di Stato. La ricorrente lamenta poi l’erronea applicazione del quarto criterio previsto dalla sentenza della Corte 24 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (Racc. pag. I-7747).
In subordine viene affermata una violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 253 CE.
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/76 |
Ricorso proposto il 3 settembre 2009 — PAGO International/UAMI — Tirol Milch (Pago)
(Causa T-349/09)
2009/C 267/136
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: PAGO International GmbH (Klagenfurt, Austria) (rappresentanti: avv.ti C. Hauer e C. Schumacher)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck (Innsbruck, Austria)
Conclusioni della ricorrente
|
— |
Riformare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 1o luglio 2009, relativa al procedimento di cancellazione n. 2025 C (marchio comunitario n. 915 488), in modo che il ricorso presentato dalla Tirol Milch reg.Gen.mbH avverso la decisione della divisione di annullamento 4 agosto 2008 venga respinto, nonché condannare la Tirol Milch reg.Gen.mbH alle spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso; |
|
— |
in subordine, annullare la decisione della quarta commissione di ricorso e rinviare il procedimento per un riesame all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo a colori «Pago» per prodotti della classe 32 (marchio comunitario n. 915488)
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Tirol Milch reg.Gen.mbH
Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione parziale di decadenza del marchio comunitario
Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione della divisione di annullamento e dichiarazione di decadenza del marchio comunitario
Motivi dedotti:
|
— |
violazione dell’art. 51 in combinato disposto con l’art. 15, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto l'uso serio del marchio oggetto del procedimento sarebbe stato erroneamente ritenuto come non dimostrato. |
|
— |
violazione dell’art. 75 del regolamento n. 207/2009 e dei diritti fondamentali comunitari, in particolare, del diritto a un equo processo. |
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/76 |
Ricorso proposto il 4 settembre 2009 — ICO Satellite/Commissione
(Causa T-350/09)
2009/C 267/137
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: ICO Satellite Ltd (Slough, Regno Unito) (rappresentante: avv. S. Tupper)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
|
— |
Dichiarare la nullità, ai sensi degli artt. 230 CE e 231 CE, della decisione della Commissione 13 maggio 2009, n. 2009/449/CE, relativa alla selezione degli operatori di sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite (MSS); |
|
— |
condannare la convenuta alle spese del presente giudizio e disporre le ulteriori misure ritenute opportune. |
Motivi e principali argomenti
Attraverso il proprio ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione 13 maggio 2009, n. 2009/449/CE, relativa alla selezione degli operatori di sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite («MSS») (1).
Viene dedotto che l’impugnata decisione ha l’effetto di privare la ricorrente dei diritti di proprietà legittimamente maturati in suo favore in forza del diritto internazionale. La ricorrente afferma inoltre che l’impugnata decisione è illegittima, poiché la Commissione ha:
|
(a) |
compiuto una discriminazione nei suoi confronti, avendo coinvolto nel processo decisionale un precedente presidente della Inmarsat Ventures Limited Council («Inmarsat»), così violando requisiti procedimentali fondamentali nonché il principio della parità di trattamento; e |
|
(b) |
agito in modo irragionevole, avendo selezionato la Inmarsat e la Solaris Mobile Limited rispetto alla ricorrente, benché quest’ultima si trovi asseritamente in una posizione migliore per fornire gli MMS. |
Secondo la ricorrente, quando ha adottato la decisione impugnata la convenuta ha agito in modo sproporzionato, discriminatorio e contrario alle legittime aspettative della ricorrente. Ancora, quest’ultima sostiene che la decisione impugnata costituisce altresì una violazione dei suoi diritti al pacifico godimento dei beni di sua proprietà, come tutelato dall’art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo («CEDU»), nonché del diritto all’esercizio dei suoi diritti civili, ivi inclusi i diritti di proprietà e il diritto di essere sentiti in modo pubblico ed equo sancito all’art. 6 della CEDU.
(1) Decisione della Commissione 13 maggio 2009, n. 2009/449/CE, relativa alla selezione degli operatori di sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) [notificata con il numero C(2009) 3746] (GU L 149, pag. 65).
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/77 |
Ricorso proposto il 14 settembre 2009 — Novácke chemické závody/Commissione
(Causa T-352/09)
2009/C 267/138
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Novácke chemické závody, a.s. (Nováky, Repubblica slovacca) (rappresentante: avv. A. Černejová)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
|
— |
Annullare la decisione impugnata nella parte riguardante la ricorrente e conseguentemente annullare l’ammenda irrogata a quest’ultima; ovvero |
|
— |
in subordine, annullare l’ammenda irrogata alla ricorrente nell’art. 2 della decisione, o almeno ridurne significativamente l’importo; e |
|
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione 22 luglio 2009 (caso n. COMP/F/39.396 — Reagenti a base di calcio e magnesio per le industrie dell’acciaio e del gas), in cui la Commissione ha ritenuto la ricorrente e altre imprese responsabili della violazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 SEE mediante ripartizione dei mercati, quote, spartizione della clientela, fissazione dei prezzi e scambio di informazioni commerciali sensibili tra fornitori di granulati di carburo di calcio e di magnesio. In subordine, la ricorrente chiede l’annullamento o la riduzione dell’ammenda irrogata, ai sensi dell’art. 31 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003.
Il ricorso è basato sui seguenti motivi.
|
|
In primo luogo, la ricorrente deduce che la Commissione ha violato il principio di proporzionalità e di parità di trattamento, che costituiscono principi generali di diritto comunitario, irrogando alla ricorrente un’ammenda eccessiva e sproporzionata. |
|
|
In secondo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione non ha svolto indagini sulla capacità della ricorrente di pagare l’ammenda e sul rischio che detta ammenda possa condurla al fallimento. La ricorrente sostiene, in particolare, che la Commissione non ha osservato le forme sostanziali e che non ha esaminato adeguatamente le prove fornite dalla ricorrente, le quali evidenziavano il rischio di una procedura di fallimento nel caso in cui la Commissione le avesse irrogato un’ammenda. La ricorrente deduce quindi che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione, non avendo riconosciuto il summenzionato rischio e non avendo applicato il paragrafo 35 degli Orientamenti nei confronti della ricorrente. |
|
|
In terzo luogo, la ricorrente osserva che l’irrogazione dell’ammenda alla ricorrente sarà causa diretta del suo fallimento nonché dell’eliminazione di un concorrente sul mercato pertinente. Pertanto, secondo la ricorrente, la Commissione ha violato l’art. 3, n. 1, lett. g), CE, avendo falsato o eliminato la concorrenza nel mercato pertinente. |
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/78 |
Ricorso proposto il 16 settembre 2009 — Commissione/Association Fédération Club B2A
(Causa T-356/09)
2009/C 267/139
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A.-M. Rouchaud-Joët e N. Bambara, agenti, assistiti dall’avv. E. Bouttier)
Convenuta: Association Fédération Club B2A (Étupes, Francia)
Conclusioni della ricorrente
|
— |
Condannare la Fédération, nella persona del suo presidente, a pagare alla ricorrente l’importo di EUR (…) corrispondente alla somma di EUR 62 500 a titolo di capitale e di EUR (…) a titolo di interessi di mora maturati alla data del (…); |
|
— |
condannare la Fédération alla somma di EUR 7 000 al fine di coprire le spese sostenute dalla Commissione europea per recuperare il suo credito; |
|
— |
condannare la Fédération alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, ha stipulato con la convenuta un contratto di finanziamento relativo a un progetto di «creazione e animazione di una federazione Grand Est di reti regionali di Business Angels». Il progetto nel corso del quale la Commissione ha versato alla convenuta a titolo di anticipo una somma di EUR 62 500 è scaduto il 30 settembre 2002.
Nell'ambito del contratto, la convenuta si è impegnata, tra l’altro, a fornire una relazione finale. Avendo fornito una relazione lacunosa, la Commissione ha intimato alla convenuta di produrre una relazione conforme agli obiettivi. Poiché tale diffida nonché numerose lettere non hanno ricevuto risposta da parte della convenuta, la Commissione ha emesso a carico della convenuta una nota di addebito e, successivamente, un ordine di riscossione di importo pari a EUR 62 500.
Poiché tale credito è rimasto insoluto, la Commissione chiede la condanna della convenuta al pagamento della somma dovuta nonché il risarcimento del danno subito per coprire tutte le spese che la Commissione ha dovuto sostenere per recuperare il suo credito, deducendo che i) la convenuta non osservato gli obblighi previsti nel contratto non avendo provveduto alla presentazione della relazione finale completa e che ii) il versamento della somma di EUR 62 500 da parte della Commissione è stato fatto a titolo di anticipo fino ad approvazione della relazione finale.
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/78 |
Ricorso proposto il 15 settembre 2009 — Pucci International/UAMI — El Corte Inglés (Emidio Tucci)
(Causa T-357/09)
2009/C 267/140
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Emilio Pucci International BV (Baarn, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti M. Boletto, E. Gavuzzi, G. Lazzeretti and P. Roncaglia,)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: El Corte Inglés, SA Madrdi, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
|
— |
Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 18 giugno 2009, nei procedimenti riuniti R 770/2008-2 e R 826/2008-2, laddove accordava la registrazione di cui alla domanda di marchio comunitario n. 3679594 “Emidio Tucci” per prodotti e servizi delle classi 1, 2, 4-17, 19, 20, 21, 22, 23, 26-45; |
|
— |
Condannare il convenuto al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente per il presente procedimento; |
|
— |
Condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente per il procedimento dinanzi alla divisione di opposizione dell’UAMI. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo “Emidio Tucci”, per prodotti e servizi delle classi 1-45.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: registrazione di marchio comunitario del marchio figurativo “Emilio Pucci” per prodotti e servizi delle classi 18 e 24; registrazione di marchio italiano del marchio denominativo “EMILIO PUCCI” per prodotti e servizi delle classi 3, 14, 18, 21, 24, 25 e 33; registrazione di marchio italiano del marchio denominativo “EMILIO PUCCI” per prodotti delle classi 9, 12, 18, 20, 26, 27 e 34; registrazione di marchio italiano del marchio figurativo “Emilio Pucci” per prodotti delle classi 14, 18, 24 e 25.
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento parziale dell’appello relativamente ai procedimenti R 770/2008-2 e R 826/2008-2; rigetto dell’appello per il resto.
Motivi dedotti: Violazione degli artt. 8, n. 1, lett. b) e 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente concluso che le menzionate disposizioni non erano applicabili relativamente ai prodotti e servizi coperti dal marchio comunitario interessato per le classi 1, 2, 4-17, 19, 20, 21 (parzialmente), 22, 23 e 26-45.
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/79 |
Ricorso proposto il 16 settembre 2009 — Sociedad Agricola Requingua/UAMI — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro (TORO DE PIEDRA)
(Causa T-358/09)
2009/C 267/141
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Sociedad Agricola Requingua (Santiago, Cile) (rappresentante: E. Vorbuchner, lawyer)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro (Toro, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
|
— |
Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 18 giugno 2009, procedimento R 1117/2008-2; |
|
— |
Condannare il convenuto al pagamento di tutte le spese, ossia, le spese per l’opposizione, per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e quelle per il presente procedimento; e |
|
— |
Condannare il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso a pagare le proprie spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo “TORO DE PIEDRA”, per prodotti della classe 33.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: registrazione di marchio comunitario del marchio figurativo “ORIGEN TORO” per prodotti della classe 33; registrazione di marchio spagnolo del marchio figurativo “Denominación de Origen TORO” per prodotti della classe 33.
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che sussistesse un rischio di confusione fra i marchi di cui trattasi; violazione dell’art. 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009 e del diritto ad essere sentiti in quanto la commissione di ricorso ha omesso di sentire le ultime deduzioni presentate dalla ricorrente; violazione dell’obbligo di motivazione ex art. 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha omesso di motivare perché non abbia tenuto conto delle ultime deduzioni presentate dalla ricorrente.
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/80 |
Ricorso proposto il 14 settembre 2009 — Jurašinović/Consiglio
(Causa T-359/09)
2009/C 267/142
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Ivan Jurašinović (Angers, Francia) (rappresentante: avv. Beguin)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni del ricorrente
|
— |
annullare la decisione esplicita del 17 giugno 2009 e la decisione implicita conseguente con cui è stato negato al ricorrente l'accesso ai seguenti documenti:
|
|
— |
condannare il Consiglio dell’Unione europea — Segretariato Generale ad autorizzare l'accesso in forma elettronica ai documenti richiesti; |
|
— |
condannare il Consiglio dell’Unione europea a versare al ricorrente la somma di EUR 2 000 al netto di tasse, vale a dire EUR 2 392 tasse incluse, a titolo di indennizzo di procedura, con interessi ai tassi BCE dalla data di registrazione del ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso il ricorrente chiede l'annullamento della decisione esplicita del Consiglio del 17 giugno 2009 e della decisione implicita conseguente con cui gli è stato negato l'accesso alle relazioni degli osservatori dell'Unione europea presenti in Croazia, nella zona di Knin, dal 1o agosto al 31 agosto 1995 nonché ai documenti indicati come «ECMM RC Knin Log Reports».
A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente deduce due motivi, basati:
|
— |
Su un’assenza di pregiudizio alla tutela dell'interesse pubblico con riferimento alle relazioni internazionali ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1049/2001 (1), in quanto:
|
|
— |
Su un'assenza di pregiudizio alla tutela delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale ai sensi dell’art. 4, n. 2 del regolamento n. 1049/2001, in quanto:
|
(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/80 |
Ricorso proposto il 17 settembre 2009 — Longevity Health Products/UAMI — Gruppo Lepetit (RESVEROL)
(Causa T-363/09)
2009/C 267/143
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Longevity Health Products, Inc. (Nassau, Bahamas) (rappresentante: avv. J. Korab)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Gruppo Lepetit SpA (Lainate)
Conclusioni della ricorrente
|
— |
accogliere il ricorso proposto dalla ricorrente; |
|
— |
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 9 luglio 2009, procedimento R 1204/2008-2, e respingere la domanda di nullità presentata dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso relativamente al marchio comunitario n. 5 244 512; e |
|
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «RESVEROL», per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 35
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchi nazionali «LESTEROL», per prodotti della classe 5
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che vi fosse rischio di confusione tra i marchi in questione.
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/81 |
Ricorso proposto il 17 settembre 2009 — Michalakopoulou Ktimatiki Touristiki/UAMI — Free (FREE)
(Causa T-365/09)
2009/C 267/144
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Michalakopoulou Ktimatiki Touristiki AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti A. Koliothomas e K. Papadiamantis)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Free SAS (Parigi, Francia)
Conclusioni della ricorrente
|
— |
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 11 giugno 2009, procedimento R 1346/2008-1; |
|
— |
respingere l’opposizione; |
|
— |
condannare il convenuto a sopportare le spese dinanzi al Tribunale di primo grado; e |
|
— |
condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a sopportare le spese del procedimento innanzi a quest’ultima; |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «FREE», per prodotti della classe 16
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo «FREE» registrato in Francia, per servizi della classe 38; marchio figurativo «FREE — LA LIBERTÉ N’A PAS DE PRIX» registrato in Francia, per servizi delle classi 35 e 38;
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto totale della domanda di registrazione del marchio comunitario
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che sussistesse rischio di confusione tra i marchi in questione; violazione dell’art. 75 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha motivato l’affermazione della somiglianza tra i prodotti della classe 16, contraddistinti dal marchio comunitario in questione, e i servizi della classe 38, contraddistinti dal marchio anteriore.
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/82 |
Ricorso presentato il 18 settembre 2009 — Tecnoprocess/Commissione e Delegazione della Commissione europea in Repubblica di Nigeria
(Causa T-367/09)
2009/C 267/145
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Tecnoprocess Srl (Roma, Italia) (rappresentante: A. Majoli, avvocato)
Convenute: Commissione delle Comunità europee, Delegazione della Commissione europea in Repubblica di Nigeria
Conclusioni della ricorrente
|
— |
Accertare, ai sensi dell’articolo 232 CE, la carenza della Delegazione UE di Abuya e della Commissione europea. |
|
— |
Dichiarare, sulla base dell’articolo 288 del Trattato, la responsabilità extracontrattuale della Delegazione e della Commissione nei confronti della ricorrente, e condannarle, anche in via solidale, al risarcimento del danno in favore della stessa per un importo di Euro 600 000 (diconsi seicentomila). |
Motivi e principali argomenti
La società ricorrente nella presente causa è la stessa che nella causa T-264/09 Tecnoprocess/Commissione e Delegazione della Commissione europea presso il Regno di Marocco (1).
L’oggetto della controversia sono le condizioni che avrebbero circondata la messa in esecuzione del contratto “EuropeAid 123511/D/SUP/NG — Supply, Installation, delivery, Comisioning and After-Sale Service of 114 27 Kva Generators to the EC Assisted Prime Project in Nigeria”, volto ad assicurare la fornitura e l’installazione di centoquattordici Generatori di 27 Kva, nonché lo svolgimento di servizi di assistenza post vendita, in favore del “National Authorising Officer, National Planning Commission” e, segnatamente delle sedi del predetto istituto localizzate in sei delle principali aree geografiche della Nigeria.
Afferma la ricorrente che le Convenute non hanno fatto prova di diligenza nel controllo delle condizioni in cui si svolgeva il contratto in questione, omettendo di attuare una soluzione soddisfacente per i suoi interessi di fronte ai gravi inadempimenti constatabili nella sua esecuzione.
A sostegno delle proprie conclusioni essa fa valere dei motivi e principali argomenti simili a quelli invocati nella causa T-264/09, sopraccitata.
(1) GU C 220, del 12.09.09, pag. 16.
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/82 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 22 settembre 2009 — Fjord Seafood Norway e a./Consiglio
(Causa T-113/06) (1)
2009/C 267/146
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione parziale della causa dal ruolo.
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/82 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 21 settembre 2009 — Ryanair/Commissione
(Causa T-404/07) (1)
2009/C 267/147
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale della funzione pubblica
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/83 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 24 settembre 2009 — Brown/Commissione
(Causa F-37/05) (1)
(Funzione pubblica - Concorso interno all’istituzione - Condizioni di ammissione - Agenti ausiliari - Rigetto di una candidatura)
2009/C 267/148
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Michael Brown (Overijse, Belgio) (rappresentante: avv. L. Vogel)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Tserepa-Lacombe e K. Herrmann, agenti)
Oggetto
Annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/PB/04, per il passaggio dalla categoria C alla categoria B, la quale rifiuta di ammettere il ricorrente alle prove di preselezione di detto concorso in quanto egli non giustifica la condizione statutaria richiesta alla data limite per il deposito degli atti di candidatura
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
Ciascuna parte sopporta le proprie spese. |
(1) GU C 193 del 06/08/2005, pag. 36. (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il numero T-208/05 e rimessa al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con ordinanza del 15.12.2005).
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/83 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 10 settembre 2009 — Van Arum/Parlamento
(Causa F-139/07) (1)
(Pubblico impiego - Funzionari - Valutazione - Rapporto informativo - Portata del reclamo ai sensi dell’art. 90 dello Statuto)
2009/C 267/149
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Rinse Van Arum (Winksele, Belgio) (rappresentante: avv. W. van den Muijsenbergh)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: J. F. De Wachter, C. Burgos e K. Zejdová, agenti)
Oggetto
Pubblico impiego — Richiesta di modificare, o, in subordine, di annullare, il rapporto informativo, e di condannare la parte convenuta a pagare la somma simbolica di EUR 1 a titolo di risarcimento danni.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
Ciascuna parte sopporta le proprie spese. |
(1) GU C 92 del 12.4.2009, pag. 49.
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/83 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 10 settembre 2009 — Rosenbaum/Commissione
(Causa F-9/08) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Nomina - Inquadramento nel grado - Domanda di reinquadramento - Ambito di applicazione dell’art. 13 dell’allegato XIII dello Statuto - Presa in considerazione dell’esperienza professionale - Assunzione nel grado del concorso - Art. 31 dello Statuto - Principio di non discriminazione - Libera circolazione dei lavoratori)
2009/C 267/150
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Eckehard Rosenbaum (Bonn, Germania) (rappresentante: avv. H.-J. Rüber)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea europee (rappresentanti: M. Simm e M. Bauer, agenti)
Oggetto
Funzione pubblica — Da un lato, l’annullamento della decisione di inquadramento nel grado del ricorrente, vincitore di un concorso finalizzato alla costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di amministratori di grado A7/A6, nella parte in cui gli è attribuito il grado AD 6, scatto 2, e, dall’altro, una domanda di reinquadramento.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
Il sig. Rosenbaum è condannato a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione delle Comunità europee. |
|
3) |
Il Consiglio dell’Unione europea, interveniente, sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 64 dell’8.3.2008, pag. 70
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/84 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 24 settembre 2009 — Schell/Commissione
(Causa F-36/08) (1)
(Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Attribuzione di punti di priorità da parte dei direttori generali - Esercizio di promozione 2007)
2009/C 267/151
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Arno Schell (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. F. Frabetti)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Berscheid, agenti)
Oggetto
Funzione pubblica — Annullamento del rapporto di evoluzione della carriera del ricorrente per il periodo 1o gennaio 2006 - 31 dicembre 2006 e annullamento del suo rapporto di promozione 2007.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
Il sig. Schell è condannato alla totalità delle spese. |
(1) GU C 142 del 7.6.2008, pag. 40.
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/84 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 15 settembre 2009 — Hartwig/Commissione
(Causa F-141/06) (1)
(Nomina - Agenti temporanei nominati funzionari - Candidati iscritti su una lista di riserva di un concorso pubblicato anteriormente all’entrata in vigore del nuovo Statuto - Inquadramento in applicazione delle nuove regole meno favorevoli - Misure transitorie di cui all’allegato XIII dello Statuto)
2009/C 267/152
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Marc Hartwig (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. T. Bontinck)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e H. Krämer, agenti)
Oggetto
L’annullamento delle decisioni della Commissione e del Parlamento entrate in vigore il 16/04/2006 con cui il ricorrente, agente temporaneo inquadrato nel grado B*7 e vincitore del concorso esterno PE/34/B, è stato nominato dipendente con inquadramento B*3, scatto 2, in applicazione delle disposizioni dell'allegato XIII dello Statuto
Dispositivo
|
1) |
Non vi è luogo a statuire sul ricorso F-141/06, Hartwig/Commissione. |
|
2) |
Ciascuna parte sopporta le proprie spese. |
(1) GU C 20 del 27.1.2007, pag. 40.
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/84 |
Ricorso proposto il 10 settembre 2009 — Sukup/Commissione
(Causa F-73/09)
2009/C 267/153
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Viktor Sukup (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti Stéphane Rodriguez e Christophe Bernard-Glanz)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Oggetto e descrizione della controversia
Domanda di annullamento della decisione dell'Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» della Commissione europea di non concedere al ricorrente l’assegno per figlio a carico e l'indennità scolastica.
Conclusioni del ricorrente
|
— |
Dichiarare ricevibile il presente ricorso; |
|
— |
annullare la decisione adottata dall'APN il 22 gennaio 2009, che respinge la domanda del ricorrente e, se necessario, la decisione adottata dall'APN il 29 maggio 2009 che respinge il suo reclamo; |
|
— |
condannare la convenuta alle spese. |
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/85 |
Ricorso proposto il 10 settembre 2009 — Gowitzke/Europol
(Causa F-74/09)
2009/C 267/154
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Werner Siegfried Gowitzke (L'Aia, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. D. C. Coppens)
Convenuto: Europol
Oggetto e descrizione della controversia
Domanda di annullamento della decisione dell'Europol 5 giugno 2009 che respinge la domanda del ricorrente di modificare il suo inquadramento nel grado 5, primo scatto.
Conclusioni del ricorrente
|
— |
Annullare la decisione dell’Europol che respinge la domanda del ricorrente di modificare il suo inquadramento nel grado 5, primo scatto; |
|
— |
condannare il convenuto alle spese. |
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/85 |
Ricorso proposto l'11 settembre 2009 — Wenig/Commissione
(Causa F-75/09)
2009/C 267/155
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Fritz Harald Wenig (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti Georges-Albert Dal e Dominique Voillemot)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Oggetto e descrizione della controversia
Da un lato, domanda di annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda di assistenza del ricorrente presso la Commissione europea 23 settembre 2008 e, dall’altro, domanda di annullamento della decisione di rigetto della Commissione europea 14 novembre 2008.
Conclusioni del ricorrente
|
— |
Annullare la decisione implicita di rigetto della domanda di assistenza del ricorrente 23 settembre 2008 diretta ad ottenere l'assistenza della Commissione nell'ambito della lesione dei suoi diritti a causa della pubblicazione di un articolo ingiurioso e diffamante il 7 settembre 2008 sul sito internet del quotidiano britannico Sunday Times e dei comportamenti illegali dei suoi autori; |
|
— |
qualora essa fosse considerata quale decisione esplicita di rigetto della domanda di assistenza formulata dal ricorrente, annullare la decisione della Commissione 14 novembre 2008 nella parte in cui respinge la domanda di assistenza del ricorrente nell'ambito dell'organizzazione del «Worst Conflicts of Interest Award» che lo chiama in causa e lede la sua onorabilità e la sua presunzione di innocenza; |
|
— |
condannare la convenuta al pagamento di un risarcimento del danno morale e finanziario; |
|
— |
condannare la convenuta alle spese. |
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/85 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 15 settembre 2009 — Perez Santander/Consiglio
(Causa F-32/05) (1)
2009/C 267/156
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
(1) GU C 193 del 6.5.2008, pag. 32 (causa inizialmente registrata dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee col numero T-201/05 e trasferita al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con ordinanza 15 dicembre 2005).
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/86 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 25 settembre 2009 — Caleprico/Commissione
(Causa F-38/07) (1)
2009/C 267/157
Lingua processuale: l’italiano
Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
(1) GU C 140 del 23.6.2007, pag. 45.
|
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/86 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 25 settembre 2009 — Avogadri e a./Commissione
(Causa F-58/08) (1)
2009/C 267/158
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
(1) GU C 209 del 15.8.2008, pag. 74.