ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2009.261.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 261

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
31 ottobre 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 261/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5625 — British Land/Blackstone/Broadgate Estate) ( 1 )

1

2009/C 261/02

Comunicazione della Commissione che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica

2

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 261/03

Tassi di cambio dell'euro

3

2009/C 261/04

Di Comunicazione della Commissione relativa alla pubblicazione dei modelli elettronici e delle specifiche sul formato del file di cui alla decisione 2007/589/CE della Commissione che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità

4

2009/C 261/05

Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 27 Stati membri con decorrenza 1 novembre 2009[Pubblicato ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)]

5

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2009/C 261/06

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

6

2009/C 261/07

Informazioni sintetiche communicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

11

2009/C 261/08

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

16

2009/C 261/09

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

19

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

2009/C 261/10

EPSO/AD/174/09 — Interpreti di conferenza (AD 5 e AD 7) di lingua polacca

22

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2009/C 261/11

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5599 — Amcor/Alcan Packaging) ( 1 )

23

2009/C 261/12

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5687 — CVC/Subsidiaries of Interbrew Central European Holding) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

24

2009/C 261/13

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5643 — ArcelorMittal/Miglani/JV) ( 1 )

25

 

ALTRI ATTI

 

Consiglio

2009/C 261/14

Avviso all'attenzione dei gruppi e entità Organizzazione Abu Nidal (ANO), Babbar Khalsa, Hamas (incluso Hamas-Izz al-Din-al-Qassem), International Sikh Youth Federation (ISYF), Tigri per la liberazione della patria Tamil (LTTE), Jihad islamica palestinese (PIJ), Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione (DHKP/C) e Teyrbazen Azadiya Kurdistan (TAK), che figurano nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo [v. allegato del regolamento (CE) n. 501/2009 del Consiglio, del 15 giugno 2009]

26

 

Commissione

2009/C 261/15

Modifica invito a presentare proposte per il 2009 per azioni indirette nell'ambito del programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano Internet e altre tecnologie di comunicazione (Internet più sicuro) (Pubblicato nella GU C 132 dell'11.6.2009, pag. 10)

28

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

31.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 261/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5625 — British Land/Blackstone/Broadgate Estate)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 261/01

In data 16 ottobre 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32009M5625. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


31.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 261/2


Comunicazione della Commissione che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica

2009/C 261/02

1.   INTRODUZIONE

Il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (1) è applicabile dal 17 dicembre 2008 al 31 dicembre 2010.

La possibilità prevista al punto 4.2 di assegnare un aiuto compatibile di importo limitato non concerne le imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Tuttavia, in seguito alla crisi finanziaria gli agricoltori incontrano difficoltà sempre maggiori nell'accesso ai finanziamenti.

Facendo seguito alla comunicazione della Commissione al Consiglio, del 22 luglio 2009, sulla situazione del mercato lattiero nel 2009, SEC(2009) 1050, e ai risultati della riunione del Consiglio dei ministri «Agricoltura» del 7 settembre 2009, è opportuno introdurre un aiuto compatibile distinto di importo limitato per le aziende attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

2.   MODIFICHE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO TEMPORANEO COMUNITARIO

Le seguenti modifiche del quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica si applicano a decorrere dal 28 ottobre 2009.

1)

Il testo del punto 4.2.2, lettera g), è sostituito dal seguente:

«prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro deve ottenere dall'impresa interessata una dichiarazione, in forma scritta o elettronica, su qualunque altro aiuto de minimis e su qualunque altro aiuto nell'ambito della presente misura da essa ricevuto nell'esercizio finanziario in corso e controllare che questo non porti il totale degli aiuti ricevuti dall'impresa nel periodo 1o gennaio 2008 — 31 dicembre 2010 a un livello superiore al massimale di 500 000 EUR, e a 15 000 EUR in caso di aiuto alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli (2);».

2)

Il testo del punto 4.2.2, lettera h), è sostituito dal seguente:

«il regime di aiuto si applica in quanto tale alle imprese che operano nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (3), tranne qualora l'aiuto sia subordinato alla condizione di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari. Se l'aiuto è concesso alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli (direttamente o in virtù del trasferimento da imprese che operano nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli), la sovvenzione diretta in denaro (o l'equivalente sovvenzione lorda) non supera 15 000 EUR per impresa; l'aiuto alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati; l'aiuto alle imprese che operano nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli non è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate.».

3)

Il testo del punto 4.7, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«Le misure d'aiuto temporanee previste dalla presente comunicazione non possono essere cumulate con gli aiuti di cui ai regolamenti de minimis per i medesimi costi ammissibili. Se un'impresa ha già ricevuto aiuti de minimis prima dell'entrata in vigore del presente quadro di riferimento temporaneo, la somma dell'importo degli aiuti ricevuti nel quadro delle misure di cui al punto 4.2 della presente comunicazione e degli aiuti de minimis non deve superare 500 000 EUR, e 15 000 EUR in caso di aiuto a produttori agricoli primari, nel periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2010. L'importo degli aiuti de minimis ricevuti a decorrere dal 1o gennaio 2008 è dedotto dall'importo dell'aiuto compatibile concesso per lo stesso fine in base ai punti 4.3, 4.4, 4.5 o 4.6.».


(1)  GU C 83 del 7.4.2009, pag. 1 (versione consolidata che include gli emendamenti introdotti con la comunicazione della Commissione del 25.2.2009).

(2)  Secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3).

(3)  Secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1857/2006.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

31.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 261/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

30 ottobre 2009

2009/C 261/03

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4800

JPY

yen giapponesi

134,66

DKK

corone danesi

7,4430

GBP

sterline inglesi

0,89375

SEK

corone svedesi

10,3845

CHF

franchi svizzeri

1,5123

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,3915

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,458

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

273,39

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7091

PLN

zloty polacchi

4,2410

RON

leu rumeni

4,3045

TRY

lire turche

2,2110

AUD

dollari australiani

1,6274

CAD

dollari canadesi

1,5952

HKD

dollari di Hong Kong

11,4702

NZD

dollari neozelandesi

2,0346

SGD

dollari di Singapore

2,0695

KRW

won sudcoreani

1 748,02

ZAR

rand sudafricani

11,4519

CNY

renminbi Yuan cinese

10,1047

HRK

kuna croata

7,2295

IDR

rupia indonesiana

14 180,74

MYR

ringgit malese

5,0505

PHP

peso filippino

70,481

RUB

rublo russo

43,0100

THB

baht thailandese

49,484

BRL

real brasiliano

2,5574

MXN

peso messicano

19,3214

INR

rupia indiana

69,5750


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


31.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 261/4


Di Comunicazione della Commissione relativa alla pubblicazione dei modelli elettronici e delle specifiche sul formato del file di cui alla decisione 2007/589/CE della Commissione che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità

2009/C 261/04

La decisione 2007/589/CE (1) istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE (2) e dalle attività incluse ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della medesima direttiva. La decisione 2007/589/CE definisce inoltre le linee guida in materia di monitoraggio e comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 sexies o 3 septies della direttiva 2003/87/CE.

Per favorire il monitoraggio e la comunicazione in relazione alle attività di trasporto aereo, la Commissione può pubblicare modelli elettronici standard o specifiche sul formato del file in conformità con la sezione 6 e la sezione 7 dell’allegato XIV, oltre che della sezione 3 e della sezione 6 dell’allegato XV della decisione 2007/589/CE.

Tali modelli elettronici e specifiche sul formato del file sono disponibili al seguente indirizzo Internet:

http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/mrg_templates_en.htm


(1)  GU L 229 del 31.8.2007, pag. 1.

(2)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.


31.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 261/5


Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 27 Stati membri con decorrenza 1 novembre 2009

[Pubblicato ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)]

2009/C 261/05

Tassi di base calcolati ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6). A seconda dell’uso del tasso di riferimento, vanno ancora aggiunti gli opportuni margini come definiti nella presente comunicazione. Per il tasso di sconto questo comporta l’aggiunta di un margine di 100 punti base. Il regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento di esecuzione (CE) n. 794/2004, prevede che, se non diversamente stabilito in una decisione specifica, anche il tasso di recupero venga calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base.

I tassi modificati sono indicati in grassetto

La tabella precedente è stata pubblicata nella GU C 236 del 1.10.2009, pag. 4

Dal

Al

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.11.2009

1,45

1,45

5,37

1,45

2,49

1,45

2,31

7,34

1,45

1,45

1,45

1,45

8,37

1,45

1,45

9,53

1,45

18,77

1,45

1,45

4,53

1,45

10,75

1,16

1,45

1,45

1,53

1.10.2009

31.10.2009

1,45

1,45

6,41

1,45

2,49

1,45

2,31

7,34

1,45

1,45

1,45

1,45

10,01

1,45

1,45

9,53

1,45

18,77

1,45

1,45

4,53

1,45

10,75

1,49

1,45

1,45

1,53

1.9.2009

30.9.2009

1,77

1,77

6,41

1,77

2,96

1,77

2,78

7,34

1,77

1,77

1,77

1,77

10,01

1,77

1,77

9,53

1,77

15,54

1,77

1,77

4,53

1,77

10,75

1,49

1,77

1,77

1,85

1.8.2009

31.8.2009

1,77

1,77

6,41

1,77

2,96

1,77

2,78

7,34

1,77

1,77

1,77

1,77

10,01

1,77

1,77

9,53

1,77

15,54

1,77

1,77

4,53

1,77

13,20

1,49

1,77

1,77

1,85

1.7.2009

31.7.2009

1,77

1,77

6,41

1,77

2,96

1,77

3,44

7,34

1,77

1,77

1,77

1,77

10,01

1,77

1,77

9,53

1,77

13,20

1,77

1,77

4,53

1,77

13,20

1,49

1,77

1,77

2,20

1.6.2009

30.6.2009

2,22

2,22

6,41

2,22

2,96

2,22

3,44

7,34

2,22

2,22

2,22

2,22

10,01

2,22

2,22

9,53

2,22

13,20

2,22

2,22

4,53

2,22

17,29

1,49

2,22

2,22

2,20

1.5.2009

31.5.2009

2,22

2,22

7,63

2,22

2,96

2,22

4,57

7,34

2,22

2,22

2,22

2,22

10,01

2,22

2,22

9,53

2,22

13,20

2,22

2,22

5,62

2,22

17,29

1,81

2,22

2,22

2,84

1.4.2009

30.4.2009

2,74

2,74

7,63

2,74

2,96

2,74

4,57

7,34

2,74

2,74

2,74

2,74

10,01

2,74

2,74

9,53

2,74

13,20

2,74

2,74

5,62

2,74

17,29

2,30

2,74

2,74

2,84

1.3.2009

31.3.2009

3,47

3,47

7,63

3,47

3,74

3,47

6,00

7,34

3,47

3,47

3,47

3,47

10,01

3,47

3,47

9,53

3,47

13,20

3,47

3,47

6,78

3,47

17,29

3,31

3,47

3,47

3,58

1.2.2009

28.2.2009

4,99

4,99

7,63

4,99

4,53

4,99

6,00

7,34

4,99

4,99

4,99

4,99

10,01

4,99

4,99

7,81

4,99

13,20

4,99

4,99

6,78

4,99

17,29

4,31

4,99

4,99

4,81

1.1.2009

31.1.2009

4,99

4,99

7,63

4,99

4,53

4,99

6,00

7,34

4,99

4,99

4,99

4,99

10,01

4,99

4,99

7,81

4,99

11,05

4,99

4,99

6,78

4,99

17,29

5,18

4,99

4,99

5,70

1.12.2008

31.12.2008

5,36

5,36

6,70

5,36

4,20

5,36

5,55

6,43

5,36

5,36

5,36

5,36

8,58

5,36

5,36

7,10

5,36

9,44

5,36

5,36

6,42

5,36

15,87

5,49

5,36

5,00

5,66

1.11.2008

30.11.2008

5,36

5,36

6,70

5,36

4,20

5,36

5,55

6,43

5,36

5,36

5,36

5,36

8,58

5,36

5,36

6,10

5,36

9,44

5,36

5,36

6,42

5,36

11,02

5,49

5,36

5,00

5,66

1.10.2008

31.10.2008

5,36

5,36

6,70

5,36

4,20

5,36

5,55

6,43

5,36

5,36

5,36

5,36

8,58

5,36

5,36

6,10

5,36

9,44

5,36

5,36

6,42

5,36

11,02

5,49

5,36

4,34

5,66

1.9.2008

30.9.2008

4,59

4,59

6,70

4,59

4,20

4,59

5,55

6,43

4,59

4,59

4,59

4,59

8,58

4,59

4,59

6,10

4,59

9,44

4,59

4,59

6,42

4,59

11,02

5,49

4,59

4,34

5,66

1.7.2008

31.8.2008

4,59

4,59

6,70

4,59

4,20

4,59

4,81

6,43

4,59

4,59

4,59

4,59

8,58

4,59

4,59

6,10

4,59

9,44

4,59

4,59

6,42

4,59

11,02

4,75

4,59

4,34

5,66


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

31.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 261/6


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

2009/C 261/06

Aiuto n.: XA 220/09

Stato membro: Francia

Regione: Dipartimento della Seine-Maritime.

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Aides aux investissements en agriculture biologique (Seine-Maritime).

Base giuridica: Articles L1511-2, L3231-2 et 3232-1 du Code général des collectivités territoriales; délibération du Conseil général du 31 mars 2009 relative à la politique agricole départementale de la période 2009-2012.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 130 000 EUR all'anno.

Intensità massima di aiuti: Tetto del 40 %.

Data di applicazione: Non appena ricevuta conferma dell'avvenuto ricevimento da parte della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Periodo 2009-2012.

Obiettivo dell'aiuto: Il numero di aziende agricole che hanno ottenuto la certificazione biologica in Seine-Maritime è relativamente basso. L'aiuto è inteso a incoraggiare investimenti specifici nell'agricoltura biologica.

L'importo degli investimenti ammissibili è compreso tra 2 000 e 15 000 EUR. Il tasso di aiuto previsto è del 20 o del 40 %, in funzione del carattere più o meno specifico del materiale. La priorità sarà data ai giovani agricoltori, alle aziende in via di conversione e a quelle specializzate nelle colture orticole e arboricole.

Unitamente a eventuali altri aiuti concessi dallo Stato, da enti pubblici o da collettività, ma nello stretto rispetto del massimale stabilito per gli aiuti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006 per l'eventuale cumulo degli aiuti, questo dispositivo deve favorire lo sviluppo dell'agricoltura biologica in detto dipartimento.

Tasso di aiuto del 40 % sul materiale di diserbo meccanico e termico per le colture orticole: sarchiatrici, aratri rincalzanti, erpici e coltivatori, assolcatori e frese, sarchiatrici termiche, umidificatori.

Tasso di aiuto del 20 %: erpici strigliatori, sarchiatrici a assolcatore o a stella, rulli cambridge, erpici per rigenerare i prati, reti da serbatoio per mietitrici.

Gli aiuti sono accordati nel rispetto delle disposizioni previste all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Settore economico: L'intero settore agricolo.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Monsieur le Président du Département de Seine-Maritime

Quai Jean Moulin

76101 Rouen Cedex 1

FRANCE

Sito web: http://www.seinemaritime.net/guidedesaides/medias/File/aide-aux-investissements-en-agriculture-biologique-t2.pdf

Altre informazioni: —

Aiuto n.: XA 221/09

Stato membro: Francia

Regione: Département de la Seine-Maritime.

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Aides aux investissements pour le séchage du foin en grange (Seine-Maritime).

Base giuridica: Articles L1511-2, L3231-2 et 3232-1 du Code général des collectivités territoriales; délibération du Conseil général du 31 mars 2009 relative à la politique agricole départementale de la période 2009-2012.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 400 000 EUR l’anno.

Intensità massima di aiuti: 30 % massimo.

Data di applicazione: Dal momento in cui la Commissione conferma il ricevimento.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Periodo 2009-2012.

Obiettivo dell'aiuto: In un contesto di raggruppamento degli allevamenti, un numero sempre crescente di sistemi si basa su un’alimentazione integralmente distribuita. Tale tipo di alimentazione è spesso basata su mais insilato e la proporzione di erba tende a diminuire sempre di più. Ora, il mantenimento o lo sviluppo delle superfici a erba costituisce una sfida ambientale importante per il dipartimento al fine di limitare l’erosione, la torbidità delle acque, l’interramento dei corsi d’acqua e l’inquinamento chimico delle acque. La tecnica dell’essicamento nel fienile permette di conservare importanti, se non esclusive, superfici a erba, per le grandi mandrie e per un’alimentazione distribuita. Va osservato inoltre che l’essicamento si basa sull’uso di un’energia rinnovabile (riscaldamento solare dell’aria il più sovente sotto tetto o con caldaia a biomassa). Al fine di valorizzare al meglio questo investimento nelle aziende agricole, l’aiuto sarà concesso di preferenza agli agricoltori che hanno ricevuto un certificato di agricoltura biologica, agli agricoltori che producono formaggio di fattoria con la denominazione di origine Neufchâtel e ai progetti collettivi. Il regime in questione è già stato oggetto di una deroga nel periodo 2006/2008 con il riferimento XA 84/2006.

Gli aiuti saranno concessi nel rispetto di quanto dispone l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Settore economico: L’intero settore agricolo.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Monsieur le Président du Département de Seine-Maritime

Quai Jean Moulin

76101 Rouen Cedex 1

FRANCE

Sito web: http://www.seinemaritime.net/guidedesaides/medias/File/aide-aux-investissements-pour-le-sechage-du-foin-en-grange-t2.pdf

Altre informazioni: —

Aiuto n.: XA 222/09

Stato membro: Italia

Regione: Provincia Autonoma di Trento

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Aiuti destinati alla lotta contro le epizoozie, le zoozie e le fitopatie. Indennizzi peri i danni agli allevamenti colpiti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica

Base giuridica: Livello nazionale

Legge 9 luglio 1964 n. 615 «Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e brucellosi».

Livello provinciale

L.P. 4 del 28 marzo 2003«Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati». Capo IX «Eventi calamitosi»; articolo 52 «Altri eventi naturali».

Deliberazione n. 2682 di data 16 dicembre 2005 che ha approvato il «Piano provinciale di controllo della tubercolosi, brucellosi, leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini della provincia di Trento».

Deliberazione n. 1541 del 13 giugno 2008 avente per oggetto: «Disciplina relativa alla concessione degli indennizzi per i danni agli allevamenti colpiti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica».

Deliberazione n. 1945 del 30 luglio 2009 avente per oggetto: «Disciplina relativa alla concessione degli indennizzi per i danni agli allevamenti colpiti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica: modifica della deliberazione n. 1541 del 13 giugno 2008».

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: La quantificazione del danno e del relativo contributo pubblico è stata effettuata in base ai dati riferiti all’epidemia accertati dall’autorità sanitaria; sulla base dei dati attualmente a nostra disposizione e calcolando un periodo di validità del regime di aiuti fino al 31 dicembre 2010, si può stimare una spesa complessiva annua di 450 000 EUR.

Intensità massima di aiuti: Si prevede un aiuto nella misura del 90 % del danno stimato.

Gli indennizzi previsti dal presente regime di aiuto saranno erogati direttamente all’allevatore che ha subito il danno; in alternativa, l’allevatore danneggiato può delegare la sua cooperativa di riferimento a presentare la domanda e ad incassare il contributo in nome e per conto suo: in questo caso il contributo viene erogato alla cooperativa e successivamene interamente trasferito all’allevatore.

Data di applicazione: Il regime di aiuto troverà attuazione dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione dell’avviso sull’esito positivo dell’esame di compatibilità da parte della Commissione dell’Unione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Gli aiuti potranno essere concessi fino al 31 dicembre 2010.

Obiettivo dell'aiuto: La finalità del regime di aiuto consiste nel compensare gli allevatori operanti sul territorio provinciale colpiti da casi di TBC bovina del mancato reddito dovuto:

alla perdita degli animali limitatamente al periodo di loro sostituzione (per 4 mesi),

ai maggiori costi sostenuti dall’allevatore dovuti alla sosta forzata degli animali non infetti,

ai maggiori costi sostenuti dall’allevatore dovuti alla forzosa separazione del latte munto, sia durante la frigoconservazione alla stalla, che durante il trasporto,

alla minore remunerazione per kg/litro di latte conferito dovuta alla diversa destinazione del latte (U.h.t.).

L’aiuto rientra nell’ambito di applicazione degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Settore economico: Codici NACE A.10.401 (Allevamento di bovini da latte), A.10.402 (Allevamento di altri bovini e bufalini).

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Provincia Autonoma di Trento

Servizio Aziende agricole e territorio rurale

Via G.B. Trener 3

38100 Trento TN

ITALIA

Sito web:

http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_ricerca_per_campi.it.asp (è sufficiente inserire il numero e l’anno della legge provinciale da visualizzare),

http://www.delibere.provincia.tn.it/ricerca_delibere.asp (è sufficiente inserire il numero e l’anno della deliberazione da visualizzare).

Altre informazioni: Il premio di compensazione di cui al presente regime di aiuto viene erogato nell’ambito di un programma pubblico di prevenzione e controllo delle epizoozie. A tal riguardo, si precisa che con deliberazione n. 2682 di data 16 dicembre 2005 la Giunta provinciale ha approvato il «Piano provinciale di controllo della tubercolosi, brucellosi, leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini della provincia di Trento».

Il regime di aiuti costituito dall’articolo 52 della l.p. 4/2003 e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1541 del 13 giugno 2008 è già stato approvato con il n. XA 223/08.

Aiuto n.: XA 223/09

Stato membro: Lituania

Regione: —

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Parama veislininkystei (Schemos XA 216/08 pakeitimas)

Base giuridica: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. rugpjūčio 3 d. įsakymas Nr. 3D-552 „Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 3D-302 „Dėl Paramos veislininkystei taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 14 271 000 LTL (4 136 522 EUR al tasso di cambio ufficiale).

Intensità massima di aiuti: L'intensità massima dell'aiuto è pari al 100 per cento degli oneri amministrativi connessi con l'adozione e la tenuta dei libri genealogici.

L'intensità massima dell'aiuto è pari al 70 per cento dei costi dei test effettuati da o per conto terzi per determinare la qualità genetica o la resa genetica del bestiame. Non è concessa alcuna esenzione né riguardo all'aiuto per i costi dei controlli effettuati dal proprietario del bestiame né riguardo all'aiuto per i costi dei controlli di routine sulla qualità del latte.

Fino al 40 % dei costi per l'introduzione di nuove tecniche o pratiche di allevamento a livello dell'azienda agricola, ad eccezione dei costi relativi all'inseminazione artificiale, fino al 31 dicembre 2011.

Fino al 100 % dei costi relativi all'organizzazione e alla partecipazione a concorsi, mostre, fiere e forum, attività educative e di formazione e per la diffusione di conoscenze scientifiche (conferenze, seminari, eventi professionali e scientifici, pubblicazioni).

Data di applicazione: Il regime di aiuto entrerà in vigore dopo la pubblicazione ufficiale di queste informazioni sintetiche da parte della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013.

In caso di aiuto per i costi relativi all'introduzione di nuove tecniche o pratiche di allevamento a livello dell'azienda agricola, ad eccezione dei costi relativi all'inseminazione artificiale, fino al 31 dicembre 2011.

Obiettivo dell'aiuto:

aiuto alle PMI:

per incoraggiare gli allevatori a partecipare a valutazioni degli animali riproduttori in base alla progenie e ad altri programmi di selezione,

per aumentare la produttività del bestiame e migliorarne il potenziale genetico e per sviluppare mandrie di elevata qualità,

per raccogliere dati inerenti la produttività degli animali e le razze e sviluppare software per l'allevamento e la selezione degli animali basati su un'unica rete informatica,

per ammodernare le tecnologie per la valutazione della produttività degli animali e della qualità della carne,

per incoraggiare gli allevatori ad allevare animali di elevata qualità e a migliorarne le caratteristiche,

per tutelare e migliorare le razze di bestiame e il loro patrimonio genetico in Lituania,

per effettuare una valutazione degli animali da allevamento, organizzare mostre, fiere, forum, concorsi e attività di formazione (conferenze, seminari, eventi professionali e scientifici, pubblicazioni).

Si applicano gli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.

Spese ammissibili:

1.

costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici;

2.

costi sostenuti per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte;

3.

costi sostenuti per l'introduzione di tecniche o pratiche di allevamento innovative a livello dell'azienda agricola, ad eccezione dei costi relativi all'inseminazione artificiale;

4.

costi relativi all'organizzazione e alla partecipazione a concorsi, mostre, fiere e forum, attività educative e di formazione e per la diffusione di conoscenze scientifiche (conferenze, seminari, eventi professionali e scientifici, pubblicazioni).

Settore economico: Zootecnica (allevamento bovino, equino, suino, ovino e caprino).

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6)

LT-01103 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Sito web: http://www.zum.lt/lt/teisine-informacija/isakymai/4917/

Altre informazioni: —

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerė

Dalia MINIATAITĖ

Aiuto n.: XA 225/09

Stato membro: Germania

Regione: Berlino

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Gewährung von Beihilfen für Impfungen gegen Tierkrankheiten.

Base giuridica: Verwaltungsvorschriften über die Gewährung von Beihilfen für Impfungen gegen Tierkrankheiten in Verbindung mit Gesetz zur Ausführung des Viehseuchengesetzes (AG-ViehSG) vom 23. Januar 1975 (GVBl. S. 394), geändert durch Gesetz vom 30. Oktober 1984 (GVBl. S. 1541).

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 25 000 EUR.

Intensità massima di aiuti: Al massimo il 100 %.

Data di applicazione: In conformità con l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Dicembre 2010.

Obiettivo dell'aiuto: Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Miglioramento della partecipazione al programma di vaccinazione statale contro le epizoozie mediante la redistribuzione dei contributi obbligatori degli allevatori al Fondo contro le epizoozie (Tierseuchenkasse) alle PMI contribuenti.

Settore economico: Allevamenti bovini, suini e ovini.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto: Approvazione del regime di aiuto

Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz

Oranienstr. 106

10969 Berlin

DEUTSCHLAND

Concessione dell’aiuto

Landesamt für Gesundheit und Soziales

Sächsische Str. 28

10707 Berlin

DEUTSCHLAND

Sito web: http://www.berlin.de/imperia/md/content/lageso/gesundheit/veterinaerwesen/beihilfen.pdf

Altre informazioni: I costi annui effettivi di regola sono inferiori a quelli previsti.


31.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 261/11


Informazioni sintetiche communicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

2009/C 261/07

Aiuto n.: XA 175/09

Stato membro: Spagna

Regione: Principado de Asturias

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Subvenciones para servicios de asesoría en las pequeñas y medianas explotaciones agrarias del Principado de Asturias dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas, prestados por las Agrupaciones para Tratamientos Integrados en Agricultura (ATRIAS)

Base giuridica: Bases reguladoras que regirán la concesión de subvenciones para servicios de asesoría en las pequeñas y medianas explotaciones agrarias del Principado de Asturias dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas, prestados por las Agrupaciones para Tratamientos Integrados en Agricultura (ATRIAS)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: L’importo massimo degli aiuti da concedere nel 2009 è di 90 000 EUR.

Intensità massima di aiuti: L’intensità massima dell’aiuto è pari al 100 %.

Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sulla pagina web della direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto: Coprire le spese delle ATRIAS (Asociaciones para Tratamientos Integrados del Algodón) che offrono servizi di consulenza tecnica alle piccole e medie imprese agricole del Principato delle Asturie, impegnate nella produzione primaria di prodotti agricoli, allo scopo di realizzare programmi di controllo integrato di agenti nocivi che causano danni alle coltivazioni.

L’aiuto è applicabile ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Conformemente a quanto stabilito nel paragrafo 3 del sopra citato articolo 15 del suddetto regolamento, gli aiuti devono essere erogati in natura sotto forma di servizi agevolati prestati da terzi e non devono comportare pagamenti diretti in danaro ai produttori.

Conformemente alla condizione prevista nel paragrafo 4 del sopra citato articolo 15, la prestazione del servizio di consulenza per il controllo integrato di agenti nocivi deve essere accessibile a tutte le piccole e medie imprese agricole del Principato delle Asturie impegnate nella produzione primaria di prodotti agricoli, senza che l’appartenenza a tali enti costituisca una condizione per aver accesso al servizio.

Settore economico: Produzione primaria di prodotti agricoli.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias

C/ Coronel Aranda, s/n, 4a planta

33071 Oviedo (Asturias)

ESPAÑA

Sito web: Il testo delle norme che disciplinano l’aiuto è disponibile sul sito http://www.asturias.es, alla pagina URL:

http://www.asturias.es/Asturias/descargas/PDF DE TEMAS/Agricultura/atrias_2009.pdf

Altre informazioni: —

El Director-General de Ganadería y Agroalimentación

Luis Miguel ÁLVAREZ MORALES

Aiuto n.: XA 179/09

Stato membro: Spagna

Regione: Comunidad Valenciana (ES52)

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Orden … de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas al cooperativismo agrario valenciano.

Applicabile alla parte dell’articolo 9 [paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, lettera c)], relativamente agli aiuti all’investimento nelle aziende agricole, realizzati da cooperative che siano esclusivamente PMI.

Base giuridica: Orden … de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas al cooperativismo agrario valenciano

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Per l’intero periodo coperto dal decreto

Spese annue complessive derivanti dagli inviti a presentare proposte conformemente al regolamento (CE) n. 1857/2006.

Un massimo del 10 % delle spese annue complessive (ad esempio 240 000 EUR per l’invito a presentare proposte del 2009). Si suppone che nei successivi inviti a presentare proposte la percentuale sarà simile.

Intensità massima di aiuti: 40 %.

Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sulla pagina web della direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 31.12.2013.

Obiettivo dell'aiuto:

obiettivo principale: cooperative agricole, PMI,

obiettivo secondario: riduzione dei costi di produzione; miglioramento e riorientamento della produzione, miglioramento della qualità, preservazione e miglioramento dell’ambiente rurale o miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali,

articolo 4: investimenti nelle aziende agricole impegnate nella produzione di prodotti agricoli e nell’allevamento,

costi ammissibili: investimenti materiali, tranne l’acquisto di terreni e le spese ammortizzabili connesse all’investimento,

sono concessi aiuti per l’acquisto di diritti di produzione, animali e piante annue; impianto di piante annue; realizzazione di drenaggi, impianti ed opere per l’irrigazione, a meno che tali interventi permettano di ridurre di almeno il 25 % il precedente consumo di acqua. Gli aiuti non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nei regolamenti del Consiglio che istituiscono organizzazioni comuni di mercato, anche laddove tali divieti o restrizioni interessino solo il sostegno comunitario.

Settore economico: Produzione primaria nei settori dell’agricoltura e dell’allevamento.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Generalitat Valenciana

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Sito web: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/borrador_orden_cooperativismo.pdf

Altre informazioni: —

Aiuto n.: XA 198/09

Stato membro: Spagna

Regione: Navarra

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Ayudas a explotaciones ganaderas por la inmovilización de ganado o el vacío sanitario obligatorio en el marco de campañas de saneamiento ganadero

Base giuridica: Orden Foral de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se establecen las normas por las que se regulan las ayudas a las explotaciones ganaderas por la inmovilización de ganado o el vacío sanitario en el marco de campañas de saneamiento ganadero, y se aprueba la convocatoria para el año 2009

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 120 000 EUR

Intensità massima di aiuti: L’intensità massima dell’aiuto non supererà in alcun caso il 100 % delle perdite registrate.

Data di applicazione: Il regime di aiuti entrerà in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di deroga di cui al regolamento (CE) n. 1857/2006 nel sito web della direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Dal 2009 al 31 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto: Obiettivo principale dell’aiuto è compensare le perdite economiche subite dalle aziende agricole in seguito all’immobilizzazione degli animali prevista nell’ambito dei programmi di eradicazione delle epizoozie.

Articolo 10, paragrafo 2: aiuti destinati a compensare gli agricoltori per le perdite causate dalle epizoozie. Costi ammissibili: articolo 10, paragrafo 2, lettera a), secondo comma. Aiuti per le perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena.

Settore economico: Il settore beneficiario è quello della produzione e della salute animale.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Gobierno de Navarra

Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale

Servicio de Ganadería

C/ Tudela, 20

31003 Pamplona (Navarra)

ESPAÑA

Sito web: http://www.cfnavarra.es/agricultura/COYUNTURA/AyudasEstado/pdfs/STNO09046%20OF.pdf

Altre informazioni: —

Aiuto n.: XA 227/09

Stato membro: Spagna

Regione: Catalogna

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Ayudas para instalaciones de aprovechamiento de la energía solar térmica en el Marco del Programa de Energías Renovables

Base giuridica: Orden ECF/XXX/2009, de xxx, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones en régimen reglado en el Marco del Programa de Energías Renovables, y se abre la convocatoria para el año 2009

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: La spesa totale annua prevista è di 0,31 Mio EUR.

Intensità massima di aiuti: L’intensità massima prevista sarà del 37 %. L’importo massimo degli aiuti concessi a una singola impresa non può superare 400 000 EUR durante 3 esercizi finanziari, importo che potrà essere aumentato fino a 500 000 EUR se l’impresa è situata in una zona svantaggiata o in una delle zone indicate all’articolo 36, lettera a), punti i), ii) o iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito web della direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: La durata del regime di aiuti è fino al mese di aprile 2010.

Obiettivo dell'aiuto: L’obiettivo perseguito è la conservazione e il miglioramento dell’ambiente naturale mediante la promozione di energie rinnovabili, in particolare dell’energia solare termica.

Articolo 4 «Investimenti nelle aziende agricole». Le spese ammissibili sono le seguenti:

I costi relativi ai contratti di leasing diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), come tasse, margini del locatore, interessi, costi di rifinanziamento, spese generali, oneri assicurativi, ecc., non sono ammessi alla sovvenzione.

Settore economico: Ogni sottosettore appartenente ai settori della produzione vegetale e animale.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Institut Català d’Energia

Calle Pamplona, 113, tercera planta

08018 Barcelona

ESPAÑA

Sito web: http://www.gencat.cat/icaen/ajuts/orden_reglada_EEER2009.pdf

Altre informazioni: —

Aiuto n.: XA 228/09

Stato membro: Francia

Regione: Département de l’Allier

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Aides du département de l’Allier en faveur d’un programme sanitaire dans les élevages

Base giuridica:

Article 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales,

Délibération du Conseil général de l’Allier en date du 16 décembre 2008 concernant le soutien aux actions sanitaires collectives du cheptel départemental

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 180 000 EUR.

Intensità massima di aiuti: 33 %

L’aiuto sarà assegnato come segue:

il 20 % per il costo delle analisi del sangue per la realizzazione della profilassi IBR e BVD,

il 30 % per il costo delle analisi BVD, tenendo presente che tali analisi riguarderanno la diagnosi BDV di un animale al momento dell’introduzione e la diagnosi BVD del bestiame,

il 33 % del costo della diagnosi dell’aborto (soltanto le malattie che si trovano nell’elenco OIE o nell’allegato della decisione 90/424/CEE: febbre Q, febbre catarrale degli ovini (FCO) e BVD per i bovini; clamidiosi, febbre Q e FCO per gli ovini).

Data di applicazione: A partire dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito web della direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31.12.2013

Obiettivo dell'aiuto: Il progetto è stato concepito conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.

Il Conseil général de l’Allier desidera incoraggiare la realizzazione di programmi sanitari da parte del Groupement de Défense Sanitaire du Cheptel Bourbonnais (GDSCB), association départementale riconosciuta dallo Stato, conformemente all’articolo C225-1 del code rural, per eseguire l’azione prevista.

L’obiettivo di tali programmi è garantire una migliore sanità pubblica, migliorando la qualità sanitaria dei capi bovini e ovini attraverso programmi di diagnosi e di sostegno delle malattie:

Nel 2001, il Conseil général si è impegnato presso il GDSCB nell’attuazione del piano IBR. Tale piano di diagnosi faceva seguito all’attuazione di un regime di certificazione dell’IBR (STC) alla fine del 1999 al livello nazionale. Tale certificazione era un’operazione innovativa che doveva permettere una più efficace valorizzazione economica degli animali. Dalla campagna 2003-2004, tutti gli allevamenti del dipartimento hanno l’obbligo per decreto prefettizio di effettuare annualmente la diagnosi IBR del bestiame. Peraltro, tenuto conto dell’alleggerimento della profilassi della brucellosi a partire del 2005, il dipartimento è intervenuto sulle analisi del sangue realizzate in modo complementare al di fuori della campagna di profilassi della brucellosi dal 2006.

La BVD è una malattia delle mucose dei bovini che può avere conseguenze economiche e sanitarie rilevanti al livello di allevamento. Pertanto, il GDSCB ha proposto l’attuazione di un protocollo di diagnosi e di identificazione degli animali cosiddetti IPI, cioè portatori a vita del virus. Tale prassi collettiva deve permettere di tenere sotto controllo la circolazione del virus, di limitare le conseguenze economiche negli allevamenti e di soddisfare in particolare le esigenze sanitarie degli allevatori della regione occidentale. Tale diagnosi si effettua in particolare in seguito all’introduzione di nuovi animali nel bestiame. Il dipartimento è intervenuto a partire dal 2006 sulle analisi BVD.

Nella campagna 2007-2008 si è manifestata una crescente inquietudine sul numero di aborti che risultano in aumento nelle aziende ove è stata riscontrata la febbre catarrale ovina (FCO) nel nostro dipartimento. Per evitare conclusioni precipitose sull’origine dell’aborto e per evitare di trascurare nel contempo un problema serio, attribuendo la causa dell’aborto alla FCO, il GDSCB intende proporre agli allevatori bovini e ovini una serie di analisi che permetta di identificare la malattia che causa l’aborto e in questo modo attuare soluzioni curative e di prevenzione adeguate.

Il protocollo consisterà nel prelievo dalla femmina che ha abortito o dalla placenta, dal secondo aborto nell’allevamento in un periodo di 12 mesi. Le suddette analisi riguarderanno le seguenti malattie:

il kit bovino riguarderà la febbre Q, FCO, e BVD,

il kit ovino riguarderà la clamidiosi, la febbre Q e l’FCO.

Si vigilerà affinché non beneficino di tali sovvenzioni gli allevatori la cui azienda non risponda ai criteri comunitari delle piccole e medie imprese (PMI); fatta salva la suddetta condizione, tali aiuti saranno concessi sotto forma di servizi sovvenzionati, accessibili a tutti gli allevatori, senza condizioni di iscrizione alle organizzazioni di produttori o ad altre strutture.

Settore economico: Allevamenti bovini e ovini.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Conseil général de l’Allier

1 avenue Victor Hugo

BP 1669

03016 Moulins Cedex

FRANCE

Sito web: http://www.allier.fr/398-programme-detaille-d-intervention-du-cg03.htm

Altre informazioni: —


31.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 261/16


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

2009/C 261/08

Aiuto n.: XA 448/08

Stato membro: Italia

Regione: Regione Marche

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: «rimozione e distruzione delle carcasse bovine ed ovicaprine in azienda della Regione Marche» art. 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006 lettera d.

Base giuridica:

Delibera della Giunta Regionale n. 695 del 26 marzo 2001.

Delibera della Giunta Regionale n. 891 del 23 aprile 2001.

D.D.P.F. n. 63/PEA_10 del 7 agosto 2008 e 67/PEA_10 del 10 settembre 2008

Decreto Posizione di Funzione «Competitività e sviluppo dell’impresa agricola» n.146/CSI_10 del 11.5.2009

Decreto Posizione di Funzione «Competitività e sviluppo dell’impresa agricola» n.186/CSI_10 del 24.6.2009

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: La spesa annua prevista per l’erogazione dei servizi di cui al presente regime di aiuti non sarà superiore a EUR 400 000 (iva inclusa).

Intensità massima di aiuti: L’intensità di aiuto è fino al 100 % del costo totale della rimozione dei capi e fino al 75 % del costo della distruzione delle carcasse bovine ed ovicaprine.

Data di applicazione: Il regime di aiuto verrà attuato a decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo Rurale della Commissione

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Durata massima fino al 2013.

Obiettivo dell'aiuto: Il regime di aiuto regionale ha lo scopo di indennizzare, gli allevatori di bovini ed ovicaprini, delle spese sostenute per la raccolta e lo smaltimento di capi morti nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, con possibilità di proroga annuale fino al 2013, nel caso di richiesta da parte dei Servizi Veterinari Regionali, in modo efficiente ed uniforme su tutto il territorio regionale e quindi garantire a tutti gli allevatori la rimozione dei capi morti in tempi contenuti.

Settore economico: Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Regione Marche — Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca — PF Competitività e sviluppo dell’impresa agricola

Via Tiziano 44

60125 Ancona AN

ITALIA

Sito web: http://www.agri.marche.it/Aree%20tematiche/Aiuti%20di%20stato/smaltimento%20carcasse%202009ter.pdf

Altre informazioni: Beneficiari ultimi del regime di aiuto sono tutti gli allevatori compresi nelle micro, piccole e medie imprese della Regione Marche, che necessitano del ritiro e della distruzione delle carcasse di bovini ed ovicaprini morti in azienda, compresi gli animali abbattuti su ordine dell'Autorità Sanitaria competente in seguito a malattia infettiva e diffusiva previo parere dei competenti Servizi di Sanità Animale.

Aiuto n.: XA 211/09

Stato membro: Italia

Regione: Provincia Autonoma di Trento

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Sovvenzioni alle organizzazioni professionali di categoria per l’attività di informazione mediante la redazione e diffusione di pubblicazioni.

Base giuridica: L.P. 4 del 28 marzo 2003«Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati» art. 49, comma 2.

Deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1767 del 17 luglio 2009.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: L’importo annuo stanziato a bilancio ammonta a Euro 70 000.

Intensità massima di aiuti: 100 %.

Data di applicazione: Il regime troverà attuazione a partire dalla data di pubblicazione del numero di identificazione della domanda di esenzione sul sito della Direzione generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Gli aiuti potranno essere concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto: Sviluppare e migliorare l’efficienza e la professionalità dell’agricoltura trentina mediante l’attività di informazione.

L’articolo di riferimento per l’applicazione del regime di aiuto è l’art. 15 del regolamento (CE) n. 1857/06 di esenzione.

Settore economico: Agricolo

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Provincia Autonoma di Trento

Dipartimento Agricoltura e Alimentazione

Servizio Vigilanza e promozzione delle attività agricole

Via G.B. Trener 3

38100 Trento TN

ITALIA

Sito web: http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/gethtmlDeli.asp?Item=39&Type=HTML

http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/viewAllegatoDeli.asp?Item=39

Altre informazioni: —

Aiuto n.: XA 226/09

Stato membro: Spagna

Regione: Catalogna

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Ayudas para instalaciones de aprovechamiento de biomasa leñosa para usos térmicos que valoren la biomasa mediante procesos termoquímicos en el Marco del Programa de Energías Renovables

Base giuridica: Orden ECF/XXX/2009, de xxx, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en el Marco del Programa de Energías Renovables, y se abre la convocatoria para el año 2009.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: La spesa totale annua prevista dal regime è di 0,237 Mio EUR.

Intensità massima di aiuti: L’intensità massima dell’aiuto è pari al 30 % dei costi ammissibili. L’importo massimo dell’aiuto concesso a una singola impresa non supera 400 000 EUR durante 3 esercizi finanziari, importo che potrà essere aumentato fino a 500 000 EUR se l’impresa è situata in una zona svantaggiata o in una delle zone indicate all’articolo 36, lettera a), punti i), ii) o iii) del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito web della Direzione generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: La durata del regime di aiuti è fino al mese di aprile 2010.

Obiettivo dell'aiuto: L’obiettivo perseguito è la conservazione e il miglioramento dell’ambiente naturale mediante la promozione di energie rinnovabili, in particolare dell’energia solare termica.

Art. 4 «Investimenti nelle aziende agricole». Le spese ammissibili sono le seguenti:

I costi relativi ai contratti di leasing diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), come tasse, margini del locatore, interessi, costi di rifinanziamento, spese generali, oneri assicurativi, ecc., non sono ammessi alla sovvenzione.

Settore economico: Ogni sottosettore appartenente ai settori della produzione vegetale e animale.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Institut Català d’Energia

Calle Pamplona, 113, tercera planta

08018 Barcelona

ESPAÑA

Sito web: http://www.gencat.cat/icaen/ajuts/orden_concursal_EEER2009.pdf

Altre informazioni: Gli aiuti in questione riceveranno un cofinanziamento comunitario mediante il Programma operativo di intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell’obiettivo di competitività regionale e occupazione dalla Comunidad Autònoma de Cataluña in Spagna (CCI: 2007ES162PO006).


31.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 261/19


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

2009/C 261/09

Aiuto n.: XA 277/08

Stato membro: Paesi Bassi

Regione: Provincie Noord-Holland

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale:

Deelverordening omschakeling biologische landbouw Noord-Holland 2008

Base giuridica:

Artikel 145 Provinciewet

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 3 milioni di EUR nell'arco di 6 anni.

Intensità massima di aiuti: 60 % dei costi sovvenzionabili fino a un massimo di 400 000 EUR per azienda durante 3 esercizi fiscali.

Data di applicazione: 22 settembre 2008.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 31 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto: Incentivazione dell'agricoltura biologica, articolo 4 del regolamento.

Settore economico: Produzione primaria di prodotti agricoli

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Provincie Noord-Holland

Postbus 3007

2001 DA Haarlem

NEDERLAND

Sito web: http://www.noord-holland.nl/Images/65_128768.pdf

http://provincies.overheidsloket.overheid.nl/noordholland/index.php?page=product&p_id=13000075&from=alfabet

Altre informazioni: L'autorità provinciale assicura che l'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1857/2006 sarà rispettato in sede di prioritarizzazione delle domande di aiuto.

Nessun settore agricolo sarà escluso dalla possibilità di beneficiare dell'aiuto a norma del regolamento settoriale sulla conversione all'agricoltura biologica nell'Olanda settentrionale 2008. Il regime di aiuto è inteso a incentivare la conversione degli agricoltori all'agricoltura biologica. Devono sussistere sufficienti potenzialità di smercio dei prodotti e in nessun caso verrà sovvenzionata la sovraccapacità.

Aiuto n.: XA 199/09

Stato membro: Repubblica federale di Germania

Regione: Sassonia-Anhalt

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale:

Übernahme der Kosten für den Impfstoff im Rahmen einer Notimpfung gegen Blauzungenkrankheit bei Rindern, Schafen und Ziegen

Bereitstellung von Impfstoff.

Base giuridica:

Verordnung zum Schutz gegen die Blauzungenkrankheit (konsolidierte Fassung), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 22. August 2006 (elektronischer Bundesanzeiger Amtlicher Teil 43 2006 V1), geändert durch Artikel 3 der Verordnung vom 6. Juli 2007 (Bundesgesetzblatt I Seite 1264), geändert durch Artikel 3 der Verordnung vom 21. Dezember 2007 (Bundesgesetzblatt I Seite 3144), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 3. Dezember 2008 (eBAnz AT142 2008 V1)

Verordnung über bestimmte Impfstoffe zum Schutz vor der Blauzungenkrankheit vom 2. Mai 2008 (BAnz. 2008 Nr. 67 S. 1599)

Regolamento (CE) n. 1266/2007 relativo a disposizioni di applicazione sul controllo della febbre catarrale

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 706 500 EUR.

Intensità massima di aiuti: Fino al 100 %.

Data di applicazione: In conformità con l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2009.

Obiettivo dell'aiuto: Per evitare la rapida propagazione della febbre catarrale e la conseguente minaccia per le aziende agricole occorre porre in essere rapidamente una campagna generalizzata di vaccinazione urgente in tutta la Germania e quindi anche in Sassonia-Anhalt. Sussiste quindi un interesse pubblico a un’immediata immunizzazione della popolazione animale. Attualmente nella UE non sono ancora disponibili vaccini approvati contro il sierotipo 8. Gli allevatori non hanno quindi nessuna possibilità di ottenere il vaccino.

Ciononostante un’ordinanza urgente del ministero federale dell’Alimentazione, agricoltura e protezione del consumatore (BMELV) ha consentito l’impiego dei vaccini disponibili. Nell’ambito di un procedimento di gara realizzato in tutta Europa dai Laender sono stati scelti vaccini che da febbraio 2009 sono ampiamente utilizzati. L’innocuità e l’efficacia di questi vaccini sono state documentate nel quadro di un esperimento di vaccinazione condotto dai ricercatori del Friedrich-Loeffler-Institut.

I beneficiari sono le PMI ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Gli aiuti non comportano pagamenti diretti in denaro, ma sono erogati in natura sotto forma di servizi agevolati ai produttori. La Tierseuchenkasse Sachsen-Anhalt, istituto di diritto pubblico, assume i costi del vaccino e lo mette a disposizione delle autorità veterinarie. Queste ultime lo dispensano in seguito a veterinari autorizzati per la vaccinazione di bovini, ovini e caprini in Sassonia-Anhalt.

L’aiuto non comprende misure il cui costo, conformemente al diritto comunitario, debba essere sostenuto dalle aziende agricole.

Si tratta dell’assunzione dei costi di acquisizione dei vaccini per l’immunizzazione 350 000 bovini, di 150 000 ovini e 10 000 caprini.

Base giuridica dell’aiuto: Articolo 10, paragrafi 1, e da 3 a 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Settore economico: Allevatori (aziende agricole) di bovini, ovini e caprini.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Tierseuchenkasse Sachsen-Anhalt

Anstalt des öffentlichen Rechts

Postfach 32 01 20

39104 Magdeburg

DEUTSCHLAND

Sito web: —

Altre informazioni: —

Aiuto n.: XA 203/09

Stato membro: Italia

Regione: —

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Aiuti pubblici alle Unioni nazionali, alle Organizzazioni comuni riconosciute, alle forme associate di produttori agricoli nei cui settori non è riconosciuta dal Mipaaf una Unione Nazionale o una Organizzazione comune, per la realizzazione di specifici programmi di attività a beneficio delle piccole e medie imprese associate attive nella produzione di prodotti agricoli, volti alla realizzazione di sistemi per promuovere la produzione di prodotti di qualità.

Base giuridica: Decreto legislativo 18 maggio, n. 228

Legge 7 marzo 2003, n. 38

Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102

Decreto direttoriale n. 813/traV del 22 novembre 2007 e successive modifiche.

Decreto 10013 del 1.7.2009.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: EUR 1 250 000,00

Intensità massima di aiuti: 70 %

Data di applicazione: Il regime entrerà in vigore a partire dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: L’aiuto sarà concesso fino al 31 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto: Le singole azioni sono ascrivibili a prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo previste all’art. 15 del Reg. CEE n. 1857/2006 e alla produzione di prodotti di qualità di cui all’articolo 14 del regolamento(CE) n. 1857/2006.

Settore economico: Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale

Via XX Settembre 20

00187 Roma RM

ITALIA

Sito web: http://www.politicheagricole.it/

Altre informazioni: —


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

31.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 261/22


EPSO/AD/174/09 — Interpreti di conferenza (AD 5 e AD 7) di lingua polacca

2009/C 261/10

L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) pubblica una modifica del bando di concorso generale:

EPSO/AD/174/09 per l’assunzione di interpreti di conferenza (AD 5/AD 7) di lingua polacca.

La modifica è pubblicata esclusivamente in polacco nella Gazzetta ufficiale C 261 A del 31 ottobre 2009.

Informazioni complementari possono essere consultate nel sito di EPSO: http://eu-careers.eu


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

31.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 261/23


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5599 — Amcor/Alcan Packaging)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 261/11

1.

In data 23 ottobre 2009 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Amcor Limited («Amcor», Australia) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo dell'insieme delle divisioni Global Tobacco Packaging, Global Pharmaceutical Packaging, Food Packaging Europe e Food Packaging Asia («Alcan Packaging») di Alcan Inc, appartenente a Rio Tinto plc. («Rio Tinto», Regno Unito), mediante acquisto di quote e attivi.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Amcor: produzione di prodotti per imballaggio,

Alcan Packaging: produzione di prodotti per imballaggio.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301 o 22967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5599 — Amcor/Alcan Packaging, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


31.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 261/24


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5687 — CVC/Subsidiaries of Interbrew Central European Holding)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 261/12

1.

In data 23 ottobre 2009 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. e le sue affiliate («CVC», Lussemburgo, parte di CVC group, Regno Unito), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo dell'insieme di alcune società operanti nel settore della birra in Bulgaria, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania, Repubblica slovacca e in altri paesi dell'Europa centrale al di fuori del SEE (insieme «Target Group», Lussemburgo, attualmente parte di Anheuser-Busch InBev group, Belgio) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

CVC: consulenza in materia di investimenti, gestione di fondi di investimento,

Target Group: produzione, vendita, commercializzazione e distribuzione di birra in Europa centrale e orientale.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301 o 22967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5687 — CVC/Subsidiaries of Interbrew Central European Holding, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


31.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 261/25


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5643 — ArcelorMittal/Miglani/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 261/13

1.

In data 23 ottobre 2009 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese ArcelorMittal Paesi Bassi B.V., interamente controllata da ArcelorMittal S.A. («ArcelorMittal» — Lussemburgo) e della famiglia Miglani, India, acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo comune di Uttam Galva Steels Limited («la JV»), India, mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

ArcelorMittal: produzione e distribuzione di vari prodotti in acciaio,

Miglani family: varie attività mediante una società holding,

la JV: produzione e distribuzione di vari prodotti in acciaio.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301 o 22967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5643 — ArcelorMittal/Miglani/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


ALTRI ATTI

Consiglio

31.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 261/26


Avviso all'attenzione dei gruppi e entità Organizzazione Abu Nidal (ANO), Babbar Khalsa, Hamas (incluso Hamas-Izz al-Din-al-Qassem), International Sikh Youth Federation (ISYF), Tigri per la liberazione della patria Tamil (LTTE), Jihad islamica palestinese (PIJ), Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione (DHKP/C) e Teyrbazen Azadiya Kurdistan (TAK), che figurano nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo

[v. allegato del regolamento (CE) n. 501/2009 del Consiglio, del 15 giugno 2009]

2009/C 261/14

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione dei gruppi e entità Organizzazione Abu Nidal (ANO), Babbar Khalsa, Hamas (incluso Hamas-Izz al-Din-al-Qassem), International Sikh Youth Federation (ISYF), Tigri per la liberazione della patria Tamil (LTTE), Jihad islamica palestinese (PIJ), Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione (DHKP/C) e Teyrbazen Azadiya Kurdistan (TAK), elencati nel regolamento (CE) n. 501/2009 del Consiglio, del 15 giugno 2009.

Il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, prevede che siano congelati tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche appartenenti alle persone, gruppi e entità in questione e che i capitali, le altre attività finanziarie o le risorse economiche non siano messi a disposizione degli stessi, direttamente o indirettamente.

Sono state fornite al Consiglio nuove informazioni pertinenti ai summenzionati gruppi e entità elencati. Dopo aver vagliato tali nuove informazioni, il Consiglio ha modificato la sua motivazione di conseguenza.

I gruppi e le entità in questione possono presentare una richiesta volta ad ottenere la motivazione aggiornata del Consiglio riguardo al loro mantenimento nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Council of the European Union

(Attn: CP 931 designations)

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIЁ

Tale richiesta dovrebbe essere presentata entro due settimane dalla data di pubblicazione del presente avviso.

I gruppi e le entità in questione possono presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all'indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesaminare la decisione che li include e mantiene nell'elenco. Tali richieste saranno esaminate una volta pervenute. Al riguardo si attira l'attenzione dei gruppi e delle entità interessate sul periodico riesame dell'elenco da parte del Consiglio, conformemente all'articolo 1, paragrafo 6 della posizione comune 2001/931/PESC. Perché possano essere riesaminate in occasione della prossima revisione, le richieste dovrebbero essere presentate entro due settimane dalla data della comunicazione della motivazione.

Si attira l'attenzione dei gruppi e delle entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, elencati nell'allegato del regolamento, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici (in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 di tale regolamento). Un elenco aggiornato delle autorità competenti figura nel sito web al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm


Commissione

31.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 261/28


Modifica invito a presentare proposte per il 2009 per azioni indirette nell'ambito del programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano Internet e altre tecnologie di comunicazione

(Internet più sicuro)

(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 132 dell'11.6.2009, pag. 10)

2009/C 261/15

Il 29 ottobre 2009 la Commissione ha deciso di apportare le modifiche seguenti (1):

Paragrafo 5

Anziché

:

«La dotazione di bilancio indicativa per il presente invito, nel quadro del bilancio 2009, ammonta a 9,333 milioni di EUR di contributo comunitario. Al fine di assicurare l’obiettivo della piena copertura della rete integrata europea di centri “Internet più sicuro”, il bilancio dell’invito a presentare proposte del 2009 può essere rafforzato da stanziamenti dal bilancio del 2010, fatta salva l’adozione del bilancio 2010 da parte dell’autorità di bilancio e la disponibilità di stanziamenti. Qualora venga deciso tale rafforzamento esso dovrà essere effettuato prima del termine di scadenza del presente invito.»,

leggi

:

«La dotazione di bilancio indicativa per il presente invito ammonta a 9,333 milioni di EUR di contributo comunitario nel quadro del bilancio 2009 e per garantire il raggiungimento dell’obiettivo della piena copertura della rete integrata europea di centri “Internet più sicuro”, ad ulteriori 7,317 milioni di EUR nel quadro del bilancio 2010 (2). La dotazione complessiva di bilancio per il presente invito ammonta pertanto a 16,650 milioni di EUR.»

Tutte le altre disposizioni rimangono invariate.


(1)  Decisione C(2009) 8301 della Commissione.

(2)  Fatte salve l'adozione del bilancio 2010 da parte dell'Autorità di bilancio e la disponibilità di stanziamenti.