ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2009.251.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 251

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
21 ottobre 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Commissione

2009/C 251/01

Parere della Commissione, del 20 ottobre 2009, concernente il progetto modificato relativo allo smaltimento di residui radioattivi provenienti dalla centrale nucleare Chooz-B, in Francia, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 251/02

Tassi di cambio dell'euro

2

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2009/C 251/03

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5653 — GDA/Furukawa-Sky/Mitsui/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

3

2009/C 251/04

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5662 — NIBC/ABN AMRO Fund/MID Ocean Group) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

4

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Commissione

21.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 251/1


PARERE DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2009

concernente il progetto modificato relativo allo smaltimento di residui radioattivi provenienti dalla centrale nucleare Chooz-B, in Francia, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

2009/C 251/01

In data 20 aprile 2009 la Commissione europea ha ricevuto dal governo francese, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali del piano modificato relativo allo smaltimento di rifiuti radioattivi della centrale nucleare Chooz-B.

Sulla base dei dati trasmessi e previa consultazione del gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:

1.

Le distanze tra la centrale nucleare e lo Stato membro più vicino sono: 3,5 km per il Belgio, 70 km per il Lussemburgo, 95 km per la Germania, 97 km per i Paesi Bassi e 270 km per il Regno Unito.

2.

Le modifiche previste comporteranno una generale riduzione dei valori limite di scarico per gli effluenti liquidi e gassosi, eccetto per gli effluenti liquidi di trizio, per i quali è previsto un aumento.

3.

In condizioni operative normali, le modifiche previste non comporteranno un'esposizione rilevante sotto il profilo sanitario della popolazione di un altro Stato membro.

4.

Nell'eventualità di scarichi imprevisti di rifiuti radioattivi, a seguito di un incidente del tipo e dell'entità considerati nei dati generali iniziali, le modifiche previste del sistema di gestione del combustibile non comporterà in un altro Stato membro un'esposizione della popolazione rilevante sotto il profilo sanitario.

Tuttavia, nel caso di un incidente più grave, le dosi cui sarebbe esposta la popolazione potrebbero raggiungere livelli che richiedono da parte delle autorità competenti contromisure. La prossimità del Belgio fa sì che le autorità belghe competenti dovranno ricevere altrettanto rapidamente e con lo stesso livello di dettaglio delle autorità francese i dati specifici necessari per informare e proteggere la popolazione. La Commissione rileva che un accordo di cooperazione bilaterale specifico per il sito che riguarda gli incidenti è stato concluso dai governi francese e belga l'8 settembre 1998, conformemente alla raccomandazione a questo scopo contenuta nel parere iniziale del 1994 della Commissione.

La Commissione è pertanto del parere che la realizzazione del piano modificato di smaltimento dei rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti dalla centrale nucleare Chooz-B, situata in Francia, non è tale da comportare, né in normali condizioni operative né in caso di incidente del tipo e dell'entità considerati nei dati generali, una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dell'aria di un altro Stato membro.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

21.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 251/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

20 ottobre 2009

2009/C 251/02

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4971

JPY

yen giapponesi

135,53

DKK

corone danesi

7,4436

GBP

sterline inglesi

0,91170

SEK

corone svedesi

10,3690

CHF

franchi svizzeri

1,5121

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,3225

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,718

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

264,59

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7078

PLN

zloty polacchi

4,1560

RON

leu rumeni

4,2925

TRY

lire turche

2,1757

AUD

dollari australiani

1,6121

CAD

dollari canadesi

1,5443

HKD

dollari di Hong Kong

11,6025

NZD

dollari neozelandesi

1,9835

SGD

dollari di Singapore

2,0814

KRW

won sudcoreani

1 745,29

ZAR

rand sudafricani

10,9606

CNY

renminbi Yuan cinese

10,2200

HRK

kuna croata

7,2230

IDR

rupia indonesiana

14 065,91

MYR

ringgit malese

5,0370

PHP

peso filippino

69,880

RUB

rublo russo

43,6390

THB

baht thailandese

50,018

BRL

real brasiliano

2,6012

MXN

peso messicano

19,2153

INR

rupia indiana

69,0390


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

21.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 251/3


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5653 — GDA/Furukawa-Sky/Mitsui/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 251/03

1.

In data 13 ottobre 2009 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Guangdong Dongyangguang Aluminum Co., Ltd. («GDA», parte di Shenzhen Dongyangguang Group, Cina), Furukawa-Sky Aluminium Corp («FSA», Giappone) e Mitsui & Co Ltd («Mitsui», Giappone) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo comune di Ruyuan Dongyangguang Fine Aluminum Foil Co., Ltd e Shaoguan Yangzhiguang Aluminum Foil Co., Ltd. (insieme «JV», Cina), mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

GDA: raffinazione dell’alluminio, produzione e vendita di prodotti di alluminio laminati piatti e di fogli di alluminio,

FSA: produzione e vendita di prodotti di alluminio laminati piatti, di prodotti estrusi in alluminio e di prodotti di alluminio pressofuso e forgiato,

Mitsui: impresa commerciale specializzata in numerose attività legate alle materie prime e in altre attività a livello mondiale, compresa la vendita e l’acquisto di diversi prodotti di alluminio laminati piatti e di alluminio pressofuso,

JV: produzione di fogli di alluminio.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301 o 22967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5653 — GDA/Furukawa-Sky/Mitsui/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


21.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 251/4


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5662 — NIBC/ABN AMRO Fund/MID Ocean Group)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 251/04

1.

In data 9 ottobre 2009 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese NIBC MBF IB B.V., appartenente al gruppo NIBC Group («NIBC», Paesi Bassi), e ABN AMRO Participaties Fund I B.V., appartenente al gruppo ABN AMRO («ABN AMRO», Paesi Bassi), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo comune di MID Ocean Group B.V. e delle sue consociate («MOG», Paesi Bassi).

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

NIBC e ABN AMRO: investimenti in private equity,

MOG: acquisto/importazione e fornitura all'ingrosso di omaggi e premi aziendali.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301 o 22967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5662 — NIBC/ABN AMRO Fund/MID Ocean Group, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.