ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.CE2009.247.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 247E

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
15 ottobre 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

Parlamento europeoSESSIONE 2008-2009Sedute dal 9 al 10 aprile 2008TESTI APPROVATIIl processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 138 E del 5.6.2008.

 

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo

 

Giovedì 10 aprile 2008

2009/C 247E/01

Strumenti di gestione basati sui diritti di pesca
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 sugli strumenti di gestione basati sui diritti di pesca (2007/2111(INI))

1

2009/C 247E/02

Situazione in Tibet
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 sul Tibet

5

2009/C 247E/03

Relazione 2007 sui progressi compiuti dalla Croazia
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 sulla relazione concernente i progressi compiuti dalla Croazia nel 2007 (2007/2267(INI))

7

2009/C 247E/04

Lotta al cancro nell'Unione europea allargata
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 sulla lotta al cancro in una Unione europea allargata

11

2009/C 247E/05

Revisione interlocutoria del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 sulla revisione interlocutoria del sesto programma comunitario d'azione in materia di ambiente (2007/2204(INI))

18

2009/C 247E/06

Industrie culturali in Europa
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 sulle industrie culturali in Europa (2007/2153(INI))

25

2009/C 247E/07

Un'agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 su un'agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione (2007/2211(INI))

32

2009/C 247E/08

Adattamento ai cambiamenti climatici in Europa — Possibilità d'intervento per l'UE
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 sul Libro verde della Commissione L'adattamento ai cambiamenti climatici in Europa — quali possibilità di intervento per l'UE (COM(2007)0354)

41

2009/C 247E/09

Sottotitolazione di tutti i programmi televisivi del servizio pubblico nell'Unione europea
Dichiarazione del Parlamento europeo sulla sottotitolazione di tutti i programmi televisivi del servizio pubblico nell'Unione europea

48

 

 

Parlamento europeo

 

Mercoledì 9 aprile 2008

2009/C 247E/10

Approvazione della nomina di Androula Vassiliou a membro della Commissione
Decisione del Parlamento europeo del 9 aprile 2008 sull'approvazione della nomina di Androula Vassiliou a membro della Commissione

50

 

Giovedì 10 aprile 2008

2009/C 247E/11

Condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia per quanto riguarda l'estensione del periodo transitorio (COM(2007)0572 — C6-0334/2007 — 2007/0202(COD))

51

P6_TC1-COD(2007)0202Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 aprile 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia per quanto riguarda l'estensione del periodo transitorio

51

2009/C 247E/12

Rete europea delle migrazioni *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce una rete europea sulle migrazioni (COM(2007)0466 — C6-0303/2007 — 2007/0167(CNS))

52

2009/C 247E/13

Modifica del regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive incaricate della gestione di programmi comunitari *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 sul progetto di regolamento (CE) della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari (SEC(2007)0492 — C6-0123/2007 — 2007/0901(CNS))

60

2009/C 247E/14

Regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 sul progetto di regolamento (CE, Euratom) della Commissione recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (SEC(2007)1013 — C6-0417/2007 — 2007/0151(CNS))

67

2009/C 247E/15

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (Malta e Portogallo)
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2008)0094 — C6-0085/2008 — 2008/2043(ACI))

75

2009/C 247E/16

Orientamenti di bilancio 2009 — Sezioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII e IX
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 sugli orientamenti relativi alla procedura di bilancio 2009, sezione I — Parlamento europeo, sezione II — Consiglio, sezione IV — Corte di Giustizia, sezione V — Corte dei Conti, sezione VI — Comitato economico e sociale europeo, sezione VII — Comitato delle regioni, sezione VIII — Mediatore europeo, sezione IX — Garante europeo della protezione dei dati (2008/2021(BUD))

78

2009/C 247E/17

Eurostars ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e di sviluppo avviato da vari Stati membri a sostegno di PMI che effettuano attività di ricerca e sviluppo (COM(2007)0514 — C6-0281/2007 — 2007/0188(COD))
P6_TC1-COD(2007)0188
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 aprile 2008 in vista dell'adozione della decisione n. …/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e di sviluppo avviato da vari Stati membri a sostegno di piccole e medie imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo

83

2009/C 247E/18

Fondo di ricerca carbone e acciaio *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio che stabilisce gli orientamenti tecnici pluriennali per il programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio (COM(2007)0393 — C6-0248/2007 — 2007/0135(CNS))

84

2009/C 247E/19

Attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e accesso dei pescherecci di paesi terzi alle acque comunitarie *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (COM(2007)0330 — C6-0236/2007 — 2007/0114(CNS))

87

Significato dei simboli utilizzati

*

procedura di consultazione

**I

procedura di cooperazione, prima lettura

**II

procedura di cooperazione, seconda lettura

***

parere conforme

***I

procedura di codecisione, prima lettura

***II

procedura di codecisione, seconda lettura

***III

procedura di codecisione, terza lettura

(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono indicate dal simbolo ▐ .

Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo semplice e le soppressioni sono indicate dal simbolo ║.

IT

 


Parlamento europeoSESSIONE 2008-2009Sedute dal 9 al 10 aprile 2008TESTI APPROVATIIl processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 138 E del 5.6.2008.

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Giovedì 10 aprile 2008

15.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 247/1


Giovedì 10 aprile 2008
Strumenti di gestione basati sui diritti di pesca

P6_TA(2008)0113

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 sugli strumenti di gestione basati sui diritti di pesca (2007/2111(INI))

2009/C 247 E/01

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1),

vista la comunicazione della Commissione sulla riforma della politica comune della pesca (Calendario) (COM(2002)0181),

vista la comunicazione della Commissione sugli strumenti di gestione basati sui diritti di pesca (COM(2007)0073),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0060/2008),

A.

considerando che nel suo Libro verde sulla riforma della politica comune della pesca (PCP) la Commissione ha espresso il parere secondo cui meccanismi alternativi di gestione possono svolgere un importante ruolo complementare nella gestione comunitaria della pesca,

B.

considerando che la Commissione ha avviato un dibattito sugli strumenti di gestione della pesca basati sui diritti di pesca («Rights-based management» — RBM),

C.

considerando che numerosi soggetti interessati hanno già fornito contributi al dibattito,

D.

considerando che sono già stati effettuati numerosi studi sui soprammenzionati strumenti di gestione, ma che nessuno di essi ha coperto tutti gli Stati membri costieri dell'UE,

E.

considerando tuttavia che un certo numero di studi ha esaminato il funzionamento e gli effetti di sistemi, applicati sia all'interno che all'esterno dell'UE, che permettono il trasferimento di diritti di pesca per un valore economico,

F.

considerando che la Commissione ha indetto un bando di gara per la realizzazione di uno studio,

G.

considerando che la Commissione ha dichiarato di non avere per il momento l'intenzione di modificare i sistemi di gestione esistenti, ma che ha altresì espresso l'intenzione di introdurre cambiamenti a livello del funzionamento della PCP e che è quindi alla ricerca di alternative attuabili,

H.

considerando che gli attuali sistemi di gestione della pesca nell'Unione europea, ovvero il sistema delle TAC e quello delle quote, non risolvono i problemi del settore e che è necessario e fondamentale organizzare un ampio dibattito su tale questione, valutando gli aspetti positivi e quelli negativi dell'eventuale adozione di nuovi sistemi di gestione,

I.

considerando che è quindi importante valutare in che modo il funzionamento della PCP potrebbe essere migliorato, in particolare mediante la politica di gestione della pesca, le cui lacune attuali sono evidenti,

J.

considerando che gli eventuali cambiamenti non potranno tradursi in miglioramenti se non garantiranno uno sfruttamento delle risorse tale da consentire condizioni economiche, ambientali e sociali sostenibili,

1.

si compiace che la Commissione abbia avviato un dibattito sugli strumenti di RBM quale fase preliminare alla necessaria modifica della politica di gestione attuale;

2.

reputa che le risorse biologiche marine siano un bene pubblico comune;

3.

ritiene che i diritti in questione non dovrebbero essere intesi come diritti di proprietà, bensì come una sorta di usufrutto o di diritto di sfruttamento delle risorse e dovrebbero essere oggetto, di conseguenza, di limitazioni adeguate;

4.

riconosce tuttavia che esistono sistemi di RBM identificabili separatamente, fondati su concezioni diverse per quanto attiene:

a)

al titolare del diritto, alle condizioni di trasferibilità di quest'ultimo e alla scambiabilità per un valore economico;

b)

alla portata del diritto, vale a dire se è definito in base al luogo in cui deve essere esercitato, alla quantità che può essere pescata o allo sforzo che può essere consentito;

5.

si compiace del fatto che la Commissione abbia indetto un bando di gara per la realizzazione di uno studio approfondito sui vari sistemi di gestione;

6.

ritiene che il periodo riservato al dibattito che è stato stabilito sia troppo breve e ne sollecita la proroga affinché siano adeguatamente esplorate e studiate le varie possibilità a disposizione, nonché le loro conseguenze;

7.

riconosce tuttavia, anche prima di disporre di un siffatto studio, che esiste chiaramente un'ampia gamma di sistemi di questo tipo e che la maggior parte di essi, per non dire tutti, applica una qualche forma di RBM, intendendo tale concetto nel senso più ampio; riconosce altresì che le esperienze di gestione mediante diritti di pesca, negli Stati membri che l'hanno applicata, hanno avuto conseguenze molto positive sotto vari aspetti, ad esempio per quanto riguarda la riduzione di capacità;

8.

ritiene che sia altrettanto evidente che, a livello comunitario e almeno in alcuni Stati membri, le forme di RBM applicate sono ibride, per quanto riguarda sia l'assegnazione e la trasferibilità/scambiabilità dei diritti che il modo in cui se ne definisce la portata;

9.

constata il grado di complessità della questione e le difficoltà che ne risultano volendo passare ad un sistema unico, che sia attraverso l'armonizzazione delle prassi degli Stati membri o la gestione a livello comunitario;

10.

è tuttavia del parere che tali difficoltà non siano insormontabili, come dimostra il fatto che la RBM è stata introdotta in molti dei paesi e delle regioni che hanno forti interessi nel settore della pesca, e ritiene che, dal momento che il sistema potrebbe dimostrarsi molto positivo per la gestione di talune flotte comunitarie, sarebbe opportuno prendere in considerazione almeno la possibilità di introdurlo nella PCP;

11.

ritiene che sia necessario verificare le ripercussioni che determinati cambiamenti — segnatamente l'introduzione di quote individuali trasferibili a livello comunitario o altri tipi di accesso fondati su diritti — potrebbero avere in relazione:

alla stabilità relativa e al ruolo che essa svolge nel mantenere la sostenibilità delle comunità che dipendono dalla pesca,

al grado di concentrazione della proprietà di tali diritti e alle conseguenze socioeconomiche che ne derivano,

ai vantaggi di cui le grandi società potrebbero beneficiare, a scapito dei piccoli operatori o della pesca locale,

al timore di costi addizionali connessi, suscettibili di frenare gli investimenti nelle navi, negli attrezzi di pesca, nella sicurezza e nelle condizioni di lavoro,

alla possibilità che le quote non siano detenute direttamente da coloro che esercitano attivamente la pesca;

ai problemi inerenti all'assegnazione iniziale e al conferimento di un vantaggio non previsto a coloro che sono i destinatari dell'assegnazione;

al rischio di un'eccessiva concentrazione dei diritti;

12.

reputa che sia necessario prendere in considerazione tali preoccupazioni prima di intraprendere il passaggio ad un sistema unico, ad esempio la possibilità di fissare, come dimostrano i precedenti già registrati, un limite all'accumulazione di diritti di pesca;

13.

ritiene necessario porre l'accento anche sugli aspetti positivi dellaRBM, sui cui esiste un accordo piuttosto ampio, inclusi i seguenti:

una maggiore razionalizzazione della gestione, che renda direttamente responsabili della gestione e del rispetto delle norme generali coloro che detengono i diritti, cosa che generalmente si traduce in un settore con una maggiore capacità imprenditoriale e una minore dipendenza dalle consulenze, dalla mediazione e dal finanziamento pubblico,

un monitoraggio più semplice nelle flotte cui si applica il sistema, dal momento che le imbarcazioni hanno diritti perfettamente identificati,

la riduzione dei rigetti, data dalla possibilità di acquistare diritti di pesca per le specie con quote ridotte,

le flotte tendono a rendere redditizia la propria attività, il che generalmente comporta una riduzione della capacità tramite l'eliminazione delle unità più vecchie e meno efficienti,

il modo più semplice di applicare il sistema sarebbe quello di assegnare le quote conformemente alla stabilità relativa di ciascuno Stato membro, affinché nemmeno tale stabilità sia colpita;

14.

si chiede se un sistema di RBM unico potrebbe essere adatto in ogni caso a tipi diversi di pesca;

15.

richiama l'attenzione, in tale contesto, sulle necessità diverse che hanno la pesca monospecifica e la pesca multispecifica, nonché sulla situazione speciale delle flotte artigianali;

16.

ritiene, in relazione alle flotte artigianali, che per esse dovrebbero essere previste disposizioni distinte, utilizzando criteri legati alla distanza geografica dalla costa o riservando loro una parte delle quote;

17.

si compiace quindi del fatto che la Commissione non abbia per il momento alcuna intenzione di intervenire nei sistemi di gestione attuali;

18.

ritiene però che bisognerebbe comunque continuare a studiare i vantaggi e gli svantaggi dei diversi sistemi di RBM;

19.

reputa necessario evitare distorsioni economiche nel settore della pesca suscettibili di portare pregiudizio ai piccoli armatori, in particolare a quelli che rappresentano la pesca artigianale;

20.

riconosce che detti sistemi possono promuovere l'efficienza economica, sempre che siano concepiti in modo adeguato; ricorda che tale efficienza è tra gli obiettivi di qualsiasi politica economica e che un'industria della pesca redditizia e sempre meno dipendente dai fondi pubblici è in linea con gli interessi della PCP;

21.

reputa che, essendo la pesca una politica comune, è necessario adottare a livello comunitario meccanismi di gestione dei diritti di pesca che consentano una migliore gestione delle risorse ittiche;

22.

ritiene che l'efficienza economica abbia un valore solo nella misura in cui promuove gli obiettivi della PCP;

23.

invita di conseguenza la Commissione a garantire che gli studi sull'RBM cui darà avvio siano volti a:

I.

fornire un quadro completo e un'analisi esaustiva dei sistemi di gestione attualmente in vigore negli Stati membri;

II.

esaminare le concezioni di base relative ai sistemi di RBM in termini di:

a)

soggetti ai quali i diritti possono essere assegnati, soggetti ai quali possono essere trasferiti e scambiabilità dei diritti, congiuntamente a qualsiasi tipo di limitazione al riguardo; e

b)

portata dei diritti, ossia se sono definiti in termini di localizzazione, quantità (output) o sforzo (input) o una combinazione di questi elementi;

III.

valutare, sfruttando gli elementi risultanti dai sistemi di gestione esistenti, l'efficacia di ciascuna di queste concezioni, allo scopo di conseguire gli obiettivi della PCP per quanto riguarda:

a)

il miglioramento dei mezzi di sussistenza dei dipendenti del settore della pesca,

b)

un'ecologia marina sostenibile in cui sono conservati gli stock ittici,

c)

il mantenimento della sostenibilità delle comunità che dipendono dalla pesca,

d)

la misura in cui il sistema ha, fin dall'inizio, concentrato la proprietà dei diritti di pesca e provocato perdita di posti di lavoro, e

e)

l'efficacia economica del settore della pesca;

IV.

analizzare questi elementi separatamente per i diversi tipi di pesca esercitati all'interno e al di fuori delle acque comunitarie;

24.

esorta la Commissione a riservare un periodo più lungo alla discussione su tale tema;

25.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, ai Consigli consultivi regionali e al Comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura.


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).


15.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 247/5


Giovedì 10 aprile 2008
Situazione in Tibet

P6_TA(2008)0119

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 sul Tibet

2009/C 247 E/02

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Cina e sul Tibet, in particolare su:

a)

il dialogo tra il governo cinese e gli inviati del Dalai Lama (15 febbraio 2007) (1),

b)

il Vertice UE-Cina — dialogo UE-Cina sui diritti umani (13 dicembre 2007) (2),

c)

le relazioni UE-Cina (7 settembre 2006) (3),

d)

i dialoghi e le consultazioni sui diritti umani con i paesi terzi (6 settembre 2007) (4),

visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il 49o anniversario dell'insurrezione nazionale tibetana contro l'amministrazione cinese ha condotto a manifestazioni di ampia portata da parte di monaci, suore e ordinari cittadini tibetani contro la repressione cinese,

B.

considerando che secondo le autorità cinesi vi sono stati 20 morti; considerando che secondo altre fonti in questi scontri oltre 140 tibetani sono morti e moltissimi altri sono stati arrestati,

C.

considerando che il governo cinese ha dichiarato lo stato di emergenza e che sono stati chiusi negozi e templi sia nella capitale tibetana che Sua Santità in altre città, mentre centinaia di ufficiali di polizia paramilitare e truppe dell'esercito sono confluiti in Tibet dal resto della Cina,

D.

considerando che Sua Santità il Dalai Lama ha chiamato «genocidio culturale» questa reazione sproporzionata della Cina, e al contempo ha sollecitato i tibetani «a praticare la non violenza e a non deviare da tale via, per quanto grave possa essere la situazione» (5); considerando che Sua Santità il Dalai Lama non ha chiesto l'indipendenza tibetana ma una soluzione di compromesso che dia un'autentica autonomia culturale e politica e la libertà religiosa, un approccio sostenuto dal Parlamento europeo,

E.

considerando che una soluzione duratura può essere raggiunta solo con strumenti pacifici e un dialogo sincero,

F.

considerando che, ad eccezione di un viaggio ufficiale della stampa internazionale organizzato dal governo cinese, alla stampa internazionale è stato negato l'accesso alla regione del Tibet per riferire sugli eventi e tutti i giornalisti sono stati espulsi; considerando che il summenzionato viaggio della stampa internazionale è stato soggetto a pesante controllo e i giornalisti che vi hanno partecipato si sono visti negare l'accesso senza restrizioni alla popolazione tibetana,

G.

considerando che il governo cinese sta bloccando i siti web stranieri all'interno della Cina e censurando le trasmissioni televisive straniere sulla situazione in Tibet,

H.

convinto che l'organizzazione dei Giochi olimpici a Pechino rappresenti per la Cina una straordinaria opportunità di aprirsi al mondo e viceversa, dimostrando che questo paese è in grado di mantenere le sue promesse in quanto alla promozione dei diritti fondamentali per tutti i cinesi senza distinzione,

I.

considerando che il dialogo UE-Cina sui diritti dell'uomo, avviato nel 2000, non ha prodotto finora i risultati previsti,

1.

condanna fermamente la brutale repressione dei dimostranti tibetani da parte delle forze di sicurezza cinesi e tutti gli atti di violenza avvenuti nelle strade di Lhasa e altrove in Tibet e esprime le proprie sincere condoglianze alle famiglie delle vittime;

2.

invita il governo cinese a garantire cure mediche adeguate ai tibetani feriti e assistenza legale ai tibetani arrestati; fa appello alle autorità affinché presentino un elenco delle persone detenute, trattino queste ultime conformemente al diritto internazionale in materia di diritti umani e non ricorrano in nessuna circostanza alla tortura; chiede il rilascio immediato di tutti coloro che hanno protestato pacificamente esercitando il loro legittimo diritto alla libertà di espressione;

3.

critica il trattamento spesso discriminatorio contro le minoranze etniche cinesi non-Han; chiede alla Cina di tener fede ai propri impegni in materia di diritti umani, diritti delle minoranze e Stato di diritto; sollecita la Cina a non strumentalizzare i Giochi olimpici 2008 per arrestare dissidenti, giornalisti e attivisti nel campo dei diritti umani al fine di impedire manifestazioni e la diffusione di notizie giudicate imbarazzanti per le autorità; chiede a tale riguardo l'immediata liberazione di Hu Jia, un attivista di primo piano dei diritti umani, condannato a tre anni e mezzo di prigione con l'accusa di sedizione;

4.

chiede un'indagine aperta e indipendente sui recenti tumulti e la repressione in Tibet, da svolgere sotto gli auspici delle Nazioni Unite; sollecita le autorità cinesi a rivolgere un invito permanente all'Alto Commissario delle Nazioni unite per i diritti dell'uomo e ad altri organi delle Nazioni unite a visitare il Tibet;

5.

rende omaggio al fatto che Sua Santità il Dalai Lama abbia invitato il popolo tibetano a protestare pacificamente, abbia respinto le richieste di indipendenza tibetana e abbia piuttosto proposto una soluzione di compromesso che persegue un'autentica autonomia culturale e politica e la libertà religiosa; conferma il suo impegno per l'integrità territoriale della Cina;

6.

chiede alle autorità cinesi di aprire il Tibet alla stampa e ai diplomatici, in particolare ai rappresentanti dell'Unione europea; sollecita le autorità cinesi a cessare immediatamente la censura e il blocco dei siti web di notizie e informazioni situati all'estero; chiede il rilascio di tutti i giornalisti, utenti Internet e ciberdissidenti detenuti in Cina per aver esercitato il proprio diritto all'informazione;

7.

è preoccupato per la crescente emarginazione economica del popolo tibetano in Tibet, confrontato con un numero sempre maggiore di lavoratori cinesi che emigrano in Tibet appropriandosi di posti di lavoro e di terreni tibetani; sottolinea la palese discriminazione nel sistema dell'istruzione, nel quale i bambini tibetani studiano la loro lingua madre come seconda lingua;

8.

invita la Cina a rispettare i propri impegni pubblici in materia di diritti umani e delle minoranze, democrazia e Stato di diritto come annunciato nella decisione del Comitato olimpico internazionale che ha consentito alla Cina di organizzare i Giochi olimpici;

9.

invita la Cina a ratificare senza indugio e comunque prima dei Giochi olimpici la Convenzione internazionale sui diritti politici e civili (UN, 1966); invita Pechino ad adottare una moratoria sulla pena di morte come chiesto dalla risoluzione 62/149, del 18 dicembre 2007, dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite relativa ad una moratoria sull'uso della pena di morte;

10.

deplora che le sei sessioni di negoziati tra le autorità cinesi e Sua Santità il Dalai Lama non abbiano condotto ad alcun risultato e chiede l'apertura di un dialogo costruttivo senza precondizioni, mirante a giungere ad un accordo politico globale, compresa una soluzione sostenibile per quanto concerne l'autonomia culturale e politica del Tibet, la libertà religiosa e autentici diritti delle minoranze per la popolazione tibetana in altre province cinesi vicine;

11.

chiede al Consiglio, e in particolare alla Presidenza, di seguire con attenzione gli eventi, di vigilare sulla coesione della posizione comune dell'Unione europea e sulla coerente applicazione delle decisioni prese di conseguenza e ritiene che gli ambasciatori dell'Unione europea a Pechino dovrebbero prendere l'iniziativa di visitare la regione onde riferire al Consiglio circa la situazione vigente;

12.

rinnova a tale proposito il proprio invito al Consiglio a designare un inviato speciale per le questioni tibetane, allo scopo di promuovere il dialogo tra le parti e seguire da vicino i negoziati una volta che saranno ripresi;

13.

appoggia la dichiarazione di Sua Santità il Dalai Lama che ritiene che i Giochi olimpici rappresentino una grande opportunità per la libertà di tutto il popolo cinese;

14.

invita la Presidenza in carica dell'Unione europea ad adoperarsi per trovare una posizione comune dell'Unione europea in merito alla partecipazione dei capi di Stato e di governo e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea alla cerimonia di inaugurazione dei Giochi olimpici, con un eventuale rifiuto a partecipare qualora le autorità cinesi non riavviassero il dialogo con Sua Santità il Dalai Lama;

15.

esorta la Repubblica popolare cinese a porre termine alla politica di indagare e giudicare gli atleti olimpici sulla base delle loro convinzioni politiche e ad astenersi dal prendere in considerazione la possibilità di escluderli dai Giochi olimpici qualora dissentano dalla posizione ufficiale del governo cinese;

16.

attende con interesse che Sua Santità il Dalai Lama giunga in visita al Parlamento europeo per pronunciarsi in seduta plenaria nel corso del 2008 e chiede alla Conferenza dei presidenti di vagliare la possibilità di anticipare detta visita;

17.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti degli Stati membri, ai governi e ai parlamenti dei paesi candidati, al Presidente e al Primo ministro della Repubblica popolare cinese, al Presidente del Congresso nazionale del popolo cinese, al Comitato olimpico internazionale e a Sua Santità il Dalai Lama.


(1)  GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 554.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2007)0622.

(3)  GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 219.

(4)  Testi approvati, P6_TA(2007)0381.

(5)  Dichiarazione rilasciata il 6 aprile 2008.


15.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 247/7


Giovedi 10 aprile 2008
Relazione 2007 sui progressi compiuti dalla Croazia

P6_TA(2008)0120

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 sulla relazione concernente i progressi compiuti dalla Croazia nel 2007 (2007/2267(INI))

2009/C 247 E/03

Il Parlamento europeo,

vista la decisione del Consiglio del 3 ottobre 2005 di avviare i negoziati di adesione con la Croazia,

vista la sua risoluzione del 25 aprile 2007 sulla relazione concernente i progressi compiuti dalla Croazia nel 2006 (1),

vista la relazione sui progressi compiuti dalla Croazia nel 2007, pubblicata dalla Commissione il 6 novembre 2007 (SEC(2007)1431),

viste le conclusioni del Consiglio Affari generali e Relazioni esterne del 10 dicembre 2007 sulla Croazia,

vista la visita della delegazione della commissione per gli affari esteri in Croazia il 6 e 7 febbraio 2008,

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A6-0048/2008),

A.

considerando che la Croazia sta progredendo verso la piena adesione all'Unione europea in quanto continua a rispettare i criteri di Copenaghen e ad applicare con successo l'Accordo di stabilizzazione e associazione,

B.

considerando che la Croazia è uno Stato democratico europeo che sostiene l'integrazione europea e si impegna a superare le divisioni esistenti e realizzare la riconciliazione tra i popoli e che tutto ciò comporta una delega volontaria dei poteri in alcuni settori fondamentali, e considerando che a tale proposito la Croazia ha compiuto sforzi sostanziali e coronati da successo che hanno prodotto risultati visibili,

C.

considerando che il processo di adesione della Croazia all'Unione europea ha implicazioni regionali più ampie, è visto come un banco di prova per gli impegni assunti dall'Unione europea nei confronti dei Balcani occidentali e potrebbe diventare un incentivo significativo per tutti gli altri paesi interessati,

D.

considerando che la Croazia ha continuato a soddisfare i criteri politici di Copenaghen e che è stato riconosciuto che il paese ha un'economia di mercato funzionante ed ha continuato ad applicare senza grandi difficoltà l'Accordo di stabilizzazione e di associazione,

E.

considerando che il serio impegno della Croazia nei negoziati di adesione ha dato buoni risultati ed è di buon auspicio per il processo di integrazione nell'Unione europea della Croazia e di altri paesi della regione,

F.

considerando che negli scorsi due anni di negoziazioni la Croazia ha compiuto sostanziali e lodevoli progressi nella maggior parte dei settori coperti dalla legislazione comunitaria,

G.

considerando che sono necessari maggiori sforzi e un rinnovato impegno politico per affrontare alcuni dei settori più problematici in cui sono necessarie riforme, prima che la Croazia possa aderire all'Unione europea,

H.

considerando che le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Salonicco del 2003 indicano che il futuro di tutti i paesi dei Balcani occidentali si trova effettivamente nell'Unione europea, come confermato in diverse risoluzioni del Parlamento,

I.

considerando che la dichiarazione congiunta UE-Balcani occidentali, approvata all'unanimità da tutti i ministri degli Affari esteri dell'Unione europea e dai ministri degli Affari esteri dei paesi dei Balcani occidentali l'11 marzo 2006 a Salisburgo, riconferma l'importanza di buone relazioni di vicinato e la necessità di trovare soluzioni reciprocamente accettabili alle questioni pendenti con i paesi vicini;

1.

si congratula con le autorità croate per i risultati positivi raggiunti finora, in particolare per quanto riguarda il numero dei capitoli di negoziato che sono stati aperti;

2.

ritiene che l'obiettivo dei negoziati di adesione in corso sia quello di concordare le misure che possono essere necessarie per facilitare l'integrazione, con un chiaro impegno da parte del paese candidato ad accettare e applicare l'acquis e aderire agli obiettivi politici dei trattati, e che essi non dovrebbero essere impiegati come strumento di pressione per risolvere le controversie politiche bilaterali che esulano dal campo di applicazione dell'acquis e dagli obiettivi del processo;

3.

accoglie con favore il fatto che la Croazia abbia compiuto positivi progressi nel rispettare gli obiettivi di riferimento per l'apertura di nuovi capitoli e appoggia il governo croato e il parlamento nei loro sforzi per conformarsi ai parametri dei rimanenti capitoli;

4.

è lieto di osservare che buona parte del corpus legislativo della Croazia è stato allineato agli standard dell'Unione europea, ma ricorda alle autorità croate che è adesso fondamentale accelerare lo sviluppo della capacità amministrativa necessaria per attuare la nuova legislazione; a questo proposito chiede alle autorità croate di avviare tale processo e coinvolgere la società civile nel monitoraggio dell'attuazione;

5.

esorta la Croazia ad accelerare il processo di riforma dell'amministrazione pubblica nei servizi locali e regionali di autoamministrazione, nonché a fornire le risorse e la formazione necessarie per l'attuazione di tali riforme;

6.

si compiace per le misure che sono state adottate nel settore fondamentale della riforma giudiziaria, ma condivide l'opinione della Commissione in merito alla necessità di ulteriori miglioramenti, in particolare allo scopo di:

ridurre ulteriormente il cumulo di processi non conclusi, anche promuovendo più vigorosamente tra i giudici il ricorso a forme alternative di risoluzione delle controversie;

promuovere l'indipendenza, l'imparzialità e la professionalità della magistratura, in particolare la nomina e la gestione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, compresa la loro formazione;

dare un rinnovato impulso al processo di razionalizzazione del funzionamento dei tribunali e assicurare che gli investimenti in materia di infrastrutture siano conformi alla nuova «mappa giudiziaria»;

7.

si congratula con le autorità croate per quanto riguarda i loro continui sforzi per un imparziale svolgimento dei processi per i crimini di guerra interni e le invita ad esercitare una continua vigilanza allo scopo di evitare il rischio della pronuncia di sentenze etnicamente motivate e di assicurare che sia fatto tutto il possibile per proteggere l'integrità del procedimento giudiziario; chiede a questo riguardo che siano prese misure integrative urgenti per la protezione dei testimoni, compresa l'adozione di disposizioni giuridiche rafforzate;

8.

accoglie favorevolmente il fatto che la Croazia continua a cooperare pienamente con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY); esprime tuttavia preoccupazione circa l'impatto negativo che le sentenze dell'ICTY nelle cause sui crimini di guerra di Vukovar hanno avuto sull'opinione pubblica croata;

9.

esorta le autorità croate, in tale contesto, a garantire il rigoroso rispetto delle condizioni per la liberazione provvisoria dei convenuti chiamati in giudizio davanti all'ICTY;

10.

approva il rafforzamento del mandato dell'Ufficio per la prevenzione della corruzione e della criminalità organizzata (USKOK) e si compiace per il maggior numero di casi di corruzione che vengono perseguiti e guarda con vivo interesse alla riuscita delle indagini in casi di corruzione ad alto livello; chiede che questi sforzi siano continuati allo scopo di eradicare la corruzione, in alcuni casi inaccettabilmente diffusa, che pregiudica lo sviluppo economico del paese;

11.

si congratula con la Croazia per l'esemplare legge costituzionale sulle minoranze nazionali (CLNM) e la loda per le misure adottate al fine di facilitare l'integrazione delle minoranze nel sistema tradizionale sociale e politico;

12.

accoglie con favore l'importante decisione di nominare un rappresentante della minoranza serba quale vice-primo ministro competente per lo sviluppo regionale, la ricostruzione e il rimpatrio dei profughi;

13.

incoraggia il governo e il parlamento a proseguire gli sforzi volti ad assicurare l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione e pregiudizio, anche nei confronti della comunità rom; esorta, in tale contesto, il governo ad adottare una strategia globale contro la discriminazione e ad attuarla con efficacia a livello nazionale e locale;

14.

ricorda, inoltre, la necessità di assicurare l'efficace applicazione della CLNM, in particolare per quanto riguarda l'insegnamento bilingue nelle scuole, il bilinguismo nella pubblica amministrazione e le previste garanzie occupazionali concernenti l'adeguata rappresentanza delle minoranze nel potere giudiziario e nell'amministrazione pubblica; invita la Commissione a garantire che si presti un'attenzione adeguata, nel quadro dello Strumento di assistenza preadesione (IPA), alla messa in atto delle disposizioni della CLNM;

15.

ritiene che le misure volte alla costruzione della fiducia transnazionale costituiscano un elemento chiave per la stabilità del paese come pure della regione dei Balcani in senso più ampio;

16.

è del parere che il sistema di istruzione della Croazia, pur tutelando e rafforzando le tradizioni culturali e sociali di ciascuna comunità nazionale, dovrebbe al contempo promuovere con determinazione una maggiore integrazione e coesione all'interno della società croata;

17.

chiede il reintegro sostenibile dei rifugiati di guerra e rileva a tale riguardo la necessità di sviluppare e attuare tempestivamente misure in materia sociale, di alloggi e di occupazione a favore dei rifugiati che siano consone alla situazione esistente;

18.

si compiace della crescita sostenuta dell'economia croata; auspica che tale crescita sfoci in maggiori occasioni di lavoro; si compiace per i lavori compiuti da HitroRez nel ridurre l'onere amministrativo per le imprese e auspica risultati analoghi in altri settori;

19.

accoglie favorevolmente le riforme adottate nel settore della tutela ambientale; esorta il governo a prendere in considerazione misure e politiche per affrontare gli effetti deleteri del cambiamento climatico, in linea con gli obiettivi dell'Unione europea; sollecita l'istituzione di un dialogo intersettoriale maggiormente esaustivo, volto a garantire uno sviluppo ecologicamente sostenibile;

20.

esorta le autorità croate a rivalutare l'efficienza dell'attuale sistema delle misure di tutela ambientale, compreso lo sviluppo di impianti di trattamento delle acque costiere, di raccolta differenziata dei rifiuti e di termovalorizzazione e l'eliminazione delle discariche illegali di rifiuti, e ad aumentare il coordinamento tra tutti gli organi responsabili; chiede inoltre in tale contesto una campagna di sensibilizzazione al fine di richiamare maggiormente l'attenzione dell'opinione pubblica sull'ambiente;

21.

approva il programma economico di preadesione della Croazia e osserva che era prevista l'adozione, nel marzo 2008, del programma nazionale di ristrutturazione dell'industria cantieristica, atteso da troppo tempo; ricorda alle autorità croate che i progressi in questo settore, oltre ad essere una condizione prevista nell'Accordo di stabilizzazione e di associazione, sono di cruciale importanza per i negoziati di adesione; invita la Commissione ad agevolare, per il tramite dell'IPA, l'esecuzione del programma di ristrutturazione;

22.

insiste che dovrebbero essere rapidamente attuate nuove norme legislative quale parametro per valutare lo stato di preparazione del paese per l'adesione, una preparazione che deve essere basata sui fatti e non soltanto sulla legislazione adottata, in particolare per quanto riguarda la riforma giudiziaria, la lotta contro la corruzione e le riforme economiche;

23.

sollecita il governo croato ad assicurare l'applicazione delle procedure di evidenza pubblica come previsto dalla normativa comunitaria;

24.

è preoccupato per le recenti critiche avanzate dalla Commissione per quanto riguarda il modo in cui i fondi dell'Unione europea vengono gestiti dalle autorità croate e le invita, con l'assistenza della Commissione, a identificare urgentemente le debolezze amministrative riscontrate, al fine di cessare la sospensione temporanea degli appalti nell'ambito del programma PHARE 2006 (con una dotazione finanziaria totale pari a 68,5 milioni EUR) e di consentire il ripristino degli stanziamenti iniziali per l'esercizio finanziario 2008 nel quadro della componente 1 dell'IPA, in seguito a una riduzione di 5 milioni EUR;

25.

ricorda a tutte le parti interessate il principio «pacta sunt servanda», per quanto riguarda le questioni bilaterali tuttora irrisolte;

26.

si compiace che il parlamento croato abbia deciso, il 13 marzo 2008, di non applicare la Zona di protezione ecologica e di pesca (ZERP) agli Stati membri dell'Unione europea fino a che non sarà stato raggiunto un accordo comune nello spirito dell'Unione europea; confida nel fatto che, essendo stata risolta definitivamente tale questione, possano essere prese in tempi rapidi decisioni sull'apertura di nuovi capitoli;

27.

accoglie favorevolmente la disponibilità di cui la Croazia ha dato prova a ricercare una soluzione per tutti i suoi problemi frontalieri in sospeso con il Montenegro, come dimostra l'accordo raggiunto tra i primi ministri dei due paesi il 12 marzo 2008; si compiace inoltre dell'accordo informale di principio raggiunto dai Primi ministri della Croazia e della Slovenia sulla questione dell'arbitrato e invita entrambe le parti a rispettare tale accordo approvando il risultato dell'arbitrato mediante una chiara decisione dei Parlamenti dei due paesi;

28.

ribadisce che gli interventi in merito alle questioni delle frontiere sono definiti come una priorità per la Croazia nel suo partenariato di adesione; esprime a tal proposito la propria preoccupazione dovuta all'avvio dei lavori di costruzione del ponte di Peljesăc nell'ottobre 2007, nonostante l'opposizione sollevata dalla Bosnia e Erzegovina e dovuta alla definizione poco chiara dei confini marittimi; prende atto che i lavori di costruzione di detto progetto sono attualmente sospesi e sollecita i due Stati a giungere a una soluzione negoziata alla questione;

29.

si congratula con la Croazia per i continui progressi nell'ambito della cooperazione regionale esortandola, al contempo, a continuare su questa via nell'ambito delle relazioni di buon vicinato, dal momento che i due ambiti sono cruciali per l'integrazione europea;

30.

esorta la Croazia a mantenere il suo comportamento costruttivo e a continuare a svolgere un ruolo positivo nella regione al fine di sostenere e rafforzare il consolidamento della Bosnia e Erzegovina;

31.

concorda con la Commissione sul fatto che, con un maggiore impegno da parte della Croazia e un maggior sostegno costante da parte delle istituzioni dell'Unione europea, i negoziati di adesione dovrebbero in ogni caso concludersi nel 2009;

32.

chiede alla Commissione, in tale contesto, di intensificare i propri sforzi e di aumentare le risorse assegnate alla preparazione, al trattamento e alla finalizzazione dei documenti di negoziato affinché l'Unione europea possa rispondere con prontezza ed efficienza ai progressi conseguiti dalla Croazia in merito all'adempimento degli attinenti parametri di apertura e di chiusura;

33.

sollecita le autorità croate a coinvolgere gli attori della società civile (ONG, mondo accademico, sindacati) nel processo di adesione all'Unione europea;

34.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Croazia.


(1)  GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 675.


15.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 247/11


Giovedì 10 aprile 2008
Lotta al cancro nell'Unione europea allargata

P6_TA(2008)0121

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 sulla lotta al cancro in una Unione europea allargata

2009/C 247 E/04

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 152 del trattato,

visti gli articoli dal 163 al 173 del trattato,

vista la decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 che stabilisce il Secondo Programma di azione Comunitaria in materia di salute (2008-13) (1),

visto il Libro bianco della Commissione «Un impegno comune per la salute: approccio strategico dell'Unione europea per il periodo 2008-2013 (COM(2007)0630)»

vista la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 che concerne il Settimo Programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (2),

vista la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (3),

viste le relazioni commissionate dall'Organizzazione mondiale della sanità sul cancro, e in particolare sui rischi sanitari che corrono i bambini a causa dell'esposizione ai prodotti chimici (4),

visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativo ai medicinali per uso pediatrico (5),

vista la raccomandazione 2003/878/CE del Consiglio del 2 dicembre 2003 sullo screening del cancro (6),

viste la comunicazione della Commissione su una strategia europea per l'ambiente e la salute (COM(2003)0338) e la comunicazione della Commissione sul piano d'azione europeo per l'ambiente e la salute 2004-2010 (COM(2004)0416),

vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2008 sulla strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (7),

vista la dichiarazione del'11 ottobre 2007 sulla necessità di attuare una strategia globale di controllo del cancro (8),

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2006 sul cancro al seno nell'Unione europea ampliata (9),

vista la decisione n. 646/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 marzo 1996 che adotta il piano d'azione comunitario contro il cancro nell'ambito del programma quadro per la sanità pubblica (1996-2000) (10),

visto l'articolo 88 bis della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (11),

vista la decisione 2004/513/CE del Consiglio, del 2 giugno 2004 relativa alla conclusione della convenzione quadro dell'OMS per la lotta contro il tabagismo (12),

visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che, in base alle stime dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (AIRC), uno su tre europei hanno nella vita una diagnosi di cancro e uno su quattro europei muore di tale malattia,

B.

considerando che nel 2006 sono stati diagnosticati circa 2,3 milioni di nuovi casi di cancro e ci sono più di 1 milione di morti per cancro nell'Unione; considerando che molte morti sono state causate da cancro del polmone, del colon e del seno,

C.

considerando che il cancro è causato da molti fattori a differenti stadi e quindi richiede un nuovo paradigma di prevenzione del cancro che si concentri in ugual maniera sulle cause dovute allo stile di vita e su quelle occupazionali e ambientali in modo da riflettere l'effettiva combinazione di effetti di differenti cause, invece di concentrarsi su cause isolate,

D.

considerando che, secondo un recente studio di fonte sindacale, almeno l'8 % dei decessi che si registrano ogni anno per cancro sono provocati dall'esposizione ad agenti cancerogeni sul luogo di lavoro; che tale esposizione potrebbe essere prevenuta sostituendo i cancerogeni con sostanze meno dannose; che inoltre i datori di lavoro hanno l'obbligo legale di sostituire laddove possibile le sostanze cancerogene, ma che purtroppo l'attuazione e il rispetto di tali disposizioni lascia alquanto a desiderare e che tale situazione deve essere considerata inaccettabile,

E.

considerando che medicine che disequilibrano il sistema endocrino possono avere un ruolo importante nella formazione del cancro, per esempio del cancro del seno o dei testicoli e quindi richiedono azioni specifiche,

F.

considerando che l'invecchiamento della popolazione europea costituisce una delle ragioni per l'incremento dell'incidenza del cancro nell'Unione,

G.

considerando che l'incidenza delle morti per le persone affette da cancro nei nuovi Stati membri è più alta che nell'Europa a 15,

H.

considerando che le forti differenze esistenti in Europa per quanto riguarda i tassi di sopravvivenza a cinque anni alla maggior parte dei tumori sono riconducibili, fra l'altro, alle differenze inconcepibili e inaccettabili esistenti in termini di qualità delle strutture per il trattamento dei tumori, di programmi di screening, di orientamenti in materia di migliori prassi basati sulle evidenze, di apparecchiature per la radioterapia e di accesso ai farmaci antitumorali,

I.

considerando che la Dichiarazione scritta del Parlamento europeo sulla necessità di attuare una strategia globale di controllo del cancro invita la Commissione e il Consiglio a definire una strategia organica imperniata sui quattro fattori di fondamentali di controllo di questa malattia: a) prevenzione, b) diagnosi precoce, c) diagnosi, cura e follow-up o d) trattamenti palliativi,

J.

considerando che nel periodo di applicazione del programma «Europa contro il cancro» (per quanto concerne il periodo più recente 1996-2002), i trend di mortalità per un certo numero di tipologie comuni di cancro hanno registrato in molti paesi un'evoluzione favorevole;

K.

considerando le stime della OMS secondo le quali almeno un terzo di tutti i casi di cancro è prevenibile e che la prevenzione offre la strategia a lungo termine più efficace da un punto di vista dei costi per il controllo del cancro; e che un altro terzo delle incidenze di cancro potrebbe essere curato se diagnosticato ad uno stadio precoce e trattato adeguatamente,

L.

considerando che la silice cristallina è stata classificata dall'OMS come cancerogeno di classe 1 e che in Europa 3,2 milioni di lavoratori sono esposti a tale sostanza almeno per il 75 % del loro tempo di lavoro; che 2,7 % delle morti dovute al cancro del polmone e dei bronchi sono stimate attribuibili all'esposizione occupazionale alla silice cristallina,

M.

considerando che attualmente, secondo dati Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), in media solo il 3 % del bilancio complessivo dei paesi OCSE per la sanità viene destinato alla prevenzione, contro il 97 % speso per l'assistenza e le cure; che occorre urgentemente rettificare tale grosso squilibrio, visto che almeno un terzo dei casi di cancro può essere prevenuto,

N.

considerando che, secondo le stime, il 25 per cento di tutti i decessi per cancro nell'Unione è riconducibile al fumo, e che il fumo è responsabile dell'80-90 per cento dei decessi per cancro ai polmoni nel mondo,

O.

considerando che programmi nazionali di controllo del cancro correttamente impostati e gestiti permettono di ridurre l'incidenza del cancro e la mortalità in alcuni casi di più del 70 % e di migliorare la vita dei pazienti, indipendentemente dai vincoli di bilancio che pesano sullo Stato,

P.

considerando che l'attuazione di efficaci programmi di screening su scala nazionale — conformi agli orientamenti europei eventualmente esistenti in materia — migliorerebbe notevolmente la qualità e l'accessibilità dello screening nonché dei servizi diagnostici e terapeutici per la popolazione, contribuendo in tal modo a un più efficace controllo della malattia,

Q.

considerando che i registri nazionali di cancro in tutti gli Stati membri sono essenziali per fornire dati comparabili sul cancro,

R.

considerando che attualmente, all'interno degli Stati membri, si registrano notevoli e inaccettabili differenze qualitative per quanto riguarda la prevenzione/diagnosi precoce dei tumori e il loro follow-up; ciò è particolarmente vero per le procedure diagnostiche applicate e la loro integrazione nei servizi sanitari nazionali degli Stati membri e che presenta evidenti disuniformità; che i programmi di screening facilitano la diagnosi precoce, che a sua volta contribuisce a ridurre l'incidenza della malattia in modo misurabile nonché economicamente vantaggioso,

S.

considerando che non tutti gli Stati membri riconoscono l'oncologia medica in quanto specialità, e che è necessario garantire una formazione medica permanente,

T.

considerando che EudraCT, la banca dati europea sulla sperimentazione clinica presso l'Agenzia europea per i medicinali (EMEA), non è accessibile al grande pubblico, con conseguente difficoltà dei pazienti a reperire dati sperimentali che riguardino la loro specifica condizione,

U.

considerando che la complessità del cancro richiede una migliore comunicazione tra la vasta gamma e il numero dei professionisti di sanità che sono coinvolti nel trattamento di pazienti di cancro; e che le cure psicosociali di pazienti di cancro possono migliorare la loro qualità di vita,

V.

considerando che attualmente esistono disparità quanto all'accesso alle informazioni sui farmaci da parte dei pazienti affetti da tumore, che hanno urgente necessità di disporre di maggiori informazioni in ogni stadio della loro malattia;

1.

invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a prendere i provvedimenti necessari sulla prevenzione, la diagnosi precoce e la diagnosi e il trattamento, comprese le cure palliative per ridurre l'aumento altrimenti troppo significativo dell'incidenza del cancro che risulta dai cambiamenti demografici nei decenni a venire, prevedendo anche il necessario sostegno finanziario per le azioni coordinate e per l'opportuno rafforzamento delle capacità;

2.

invita la Commissione a creare una Task Force europea contro il cancro, composta di membri della Commissione, del Consiglio e del Parlamento europeo che dovranno riunirsi periodicamente per raccogliere e diffondere le migliori prassi in materia di prevenzione (compresa la riduzione dell'esposizione professionale e ambientale agli agenti cancerogeni e altre sostanze che contribuiscono allo sviluppo del cancro), screening e trattamento, nonché per indirizzare e coordinare il miglioramento della lotta contro il cancro in Europa; la task force dell'Unione europea dovrà in particolare sostenere, accanto agli attuali progetti in materia di diagnosi precoce, nuove misure finalizzate ad aumentare almeno del 50 % entro il 2018 la quota di popolazione partecipante alle campagne di screening nei vari Stati membri;

3.

saluta con favore l'iniziativa della Commissione di adottare una Comunicazione sul cancro e una Comunicazione sulle malattie rare entrambe previste per la fine del 2008;

4.

invita la Commissione a rivedere con periodicità regolare il Codice europeo contro il cancro e promuoverne la diffusione mediante campagne di sensibilizzazione, informazione ed educazione mirate a specifiche categorie di popolazione;

5.

esorta gli Stati membri a rendere obbligatoria la registrazione dei tumori con una terminologia europea standardizzata, in modo da rendere possibile la valutazione dei programmi di prevenzione, screening, trattamento e i tassi di sopravvivenza e la comparabilità dei dati fra gli Stati membri;

6.

invita al Commissione a rivedere l'attuale Raccomandazione sullo screening dei tumori per includervi:

a)

ulteriori tipologie di cancro;

b)

ulteriori tecniche di diagnosi precoce scientificamente accreditate;

7.

invita la Commissione ad adottare per la lotta contro il cancro un approccio caratterizzato da dinamismo, flessibilità e continuità di azione, sulla base dei progressi scientifici compiuti; a tal fine essa dovrà istituire:

a)

un comitato consultivo sulla prevenzione anti-cancro onde valutare i dati e le evidenze disponibili;

b)

uno speciale comitato consultivo sulla diagnosi precoce dei tumori, per far sì che le future revisioni della Raccomandazione possano essere effettuate in modo rapido ed efficiente;

8.

invita la Commissione a sostenere, nel quadro del secondo programma di azione sulla sanità pubblica, reti di registri nazionali per il cancro per eseguire uno studio a livello europeo sulle ineguaglianze nell'incidenza del cancro e sul tasso di sopravvivenza;

9.

esorta i governi della Repubblica ceca e dell'Italia, che non hanno ancora ratificato la convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabagismo, entrata in vigore nel febbraio 2005, a farlo;

10.

invita la Commissione e tutti gli Stati membri a sviluppare e a sostenere l'adozione di efficaci protocolli ed orientamenti in sede di attuazione della Convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco, e a mettere a disposizione risorse per assistere i paesi a basso reddito ad ottemperare agli obblighi loro derivanti in virtù della Convenzione;

11.

invita la Commissione ad agire nella sua veste di custode del trattato intentando rapidamente un ricorso giudiziario contro tutti gli Stati membri che non abbiano recepito pienamente la Direttiva 2004/37/CE;

12.

invita la Commissione ad intervenire ove necessario con misure legislative e a incoraggiare e sostenere iniziative atte a coinvolgere una vasta gamma di soggetti al fine di prevenire il cancro attraverso la riduzione dell'esposizione professionale e ambientale agli agenti cancerogeni e altre sostanze che contribuiscono allo sviluppo del cancro e la promozione di stili di vita sani, in particolare per quanto riguarda i principali fattori di rischio — come l'alcol, il tabacco, l'obesità, un'alimentazione poco sana e la scarsa attività fisica —, con un'attenzione particolare per i bambini e gli adolescenti;

13.

invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere e dare attuazione a politiche organiche di controllo del tabacco che includano la creazione di ambienti liberi da fumo e interventi per la disassuefazione dal fumo, in quanto metodi efficaci per ridurre l'incidenza del fumo e prevenire un elevato numero di decessi per cancro, in linea con la risoluzione del 24 ottobre 2007 sul Libro Verde dal titolo «Verso un'Europa senza fumo: opzioni per un'iniziativa dell'Unione europea» (13), le cui raccomandazioni devono ora essere completamente attuate;

14.

invita la Commissione, gli Stati membri e l'agenzia europea per i farmaci ad adottare nel quadro del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la Registrazione, la Valutazione, l'Autorizzazione e la Restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (14), con la massima priorità e comunque entro il 1° giugno 2008, l'elenco preliminare delle sostanze ad altissimo rischio, che comprendono le sostanze cancerogene, onde consentire l'applicazione dell'articolo 33.2 del regolamento REACH, il quale permette ai consumatori di richiedere informazioni sulla presenza di agenti cancerogeni negli articoli di consumo e di evitare pertanto l'acquisto di tali articoli;

15.

invita la Commissione ad incoraggiare e sostenere iniziative volte ad interdire l'importazione di articoli contenenti prodotti chimici cancerogeni; ritiene inoltre che occorra intervenire a livello europeo per rafforzare i controlli volti a rilevare negli alimenti l'eventuale presenza di prodotti chimici, inclusi i pesticidi;

16.

invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che le campagne di biomonitoraggio umano condotte in tutta l'Unione beneficino di adeguate risorse finanziarie che permettano di esercitare un'attività di monitoraggio delle sostanze cancerogene e di altre sostanze che contribuiscono allo sviluppo del cancro e di valutare pertanto l'efficacia delle politiche svolte;

17.

sollecita la Commissione e gli Stati membri a promuovere campagne d'informazione sullo screening dei tumori rivolte al grande pubblico e a tutti i prestatori di servizi di assistenza sanitaria, nonché a incoraggiare lo scambio delle migliori prassi circa il ricorso a misure preventive efficaci in rapporto ai costi, che dovrebbero includere idonei test del papilloma virus (HPV) per la diagnosi precoce del cancro della cervice uterina, e la vaccinazione contro l'HPV, finalizzata a proteggere le giovani donne da questa forma di tumore oppure, per gli uomini ultracinquantenni, il test del PSA per la diagnosi precoce del cancro alla prostata;

18.

invita la Commissione a consultarsi con il Consiglio per rilanciare ed attuare in modo efficace la Raccomandazione sullo screening dei tumori e a tal fine sollecita gli Stati membri che ancora non l'hanno fatto a dare attuazione alla suddetta raccomandazione, ad introdurre procedure per apportare in futuro modifiche alla Raccomandazione stessa e ad istituire programmi di screening a livello della popolazione per i tumori, conformemente agli orientamenti europei in materia di garanzia di qualità;

19.

invita la Commissione a prevedere un supporto scientifico e professionale a medio e lungo termine che permetta agli Stati membri di beneficiare di adeguata assistenza al momento di porre in atto la Raccomandazione del Consiglio sullo screening dei tumori e consenta di monitorare, valutare e coordinare le azioni pilota e le iniziative di miglioramento continuo della qualità;

20.

invita la Commissione a sostenere lo sviluppo di programmi europei di accreditamento/certificazione per lo screening, la diagnosi e la cura del cancro, basati su orientamenti europei di quality assurance, che possano fungere da modello anche per altri comparti dell'assistenza sanitaria;

21.

invita gli Stati membri a far sì che, a livello nazionale, siano previste equipe oncologiche multidisciplinari incaricate di garantire un trattamento individuale ottimale per tutti i pazienti e migliorare la formazione degli oncologi e dei professionisti della sanità, riconoscendo le esigenze psicosociali dei pazienti al fine di migliorare la loro qualità di vita e di ridurre nei malati gli stati d'ansia e di depressione;

22.

sollecita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere la specializzazione in oncologia medica e a garantire «l'apprendimento permanente» degli oncologi conformemente ad orientamenti concordati;

23.

invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare e promuovere le cure palliative e a definire orientamenti per la loro somministrazione;

24.

invita la Commissione a far sì che la normativa comunitaria preveda incentivi, sia per l'industria che per i ricercatori, onde garantire una ricerca costante e nuove generazioni di farmaci e trattamenti di provata efficacia per combattere e controllare il cancro;

25.

invita la Commissione a garantire mediante reti di professionisti sanitari la disseminazione delle pratiche migliori di trattamento e di cura, per garantire che i cittadini abbiano accesso al migliore trattamento disponibile;

26.

invita la Commissione a rendere disponibili fondi strutturali e dal Settimo programma quadro di ricerca per creare una rete di referenze finanziaria per i cancri rari e i cancri difficili da trattare, per mettere insieme risorse e specializzazioni e migliorare la diagnosi e il trattamento;

27.

esorta la Commissione a rendere disponibili fondi nell'ambito del Settimo programma quadro per incoraggiare la ricerca e l'innovazione nell'area della prevenzione primaria, dello screening e della diagnosi precoce, e di nuovi medicinali e trattamenti contro il cancro;

28.

invita il Consiglio e la Commissione a stabilire una norma UE per la valutazione di approcci diagnostici e terapeutici nuovi e innovativi e l'identificazione delle migliori prassi mediche e cliniche;

29.

invita la Commissione a stanziare fondi a valere sul Settimo programma quadro per incentivare la ricerca sulle varie forme di cancro che colpiscono i bambini;

30.

sollecita la Commissione e gli Stati membri a garantire in tutti gli Stati membri la disponibilità uniforme dei farmaci anti-cancro per tutti i malati che ne hanno necessità;

31.

esorta la Commissione e gli Stati membri ad esaminare, nel quadro del Forum farmaceutico di alto livello, modalità per rendere più rapidamente disponibili ai malati di cancro farmaci innovativi salvavita, accelerando le procedure semplificate di immissione in commercio a livello centrale dell'Unione, e a considerare il ricorso a un sistema di prezzi provvisori e di rimborsi soggetti a condizioni,che operi in attesa di determinare la validità del farmaco sulla scorta di dati acquisiti con la sua somministrazione a malati in condizioni reali;

32.

invita la Commissione a presentare al Parlamento e al Consiglio entro giugno 2008 una proposta intesa a garantire un'informazione di qualità, obiettiva, affidabile e non promozionale sui farmaci, proveniente da una pluralità di fonti;

33.

chiede alla Commissione di rivedere la direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano (15) sulla sperimentazione clinica per promuovere l'intensificazione della ricerca sul cancro nelle università, pur riconoscendo l'onere dei relativi costi per il settore non commerciale della ricerca e a migliorare la disponibilità delle informazioni sulle sperimentazioni cliniche in corso o già concluse per i pazienti e il grande pubblico;

34.

invita gli Stati membri e la Commissione a mobilitarsi per sviluppare orientamenti intesi ad una definizione comune dell'invalidità che possa includere le persone affette da malattie croniche o da cancro, e nel contempo invita gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto a prendere rapidamente l'iniziativa di includere eventualmente tali persone nell'ambito delle loro definizioni nazionali di invalidità;

35.

invita la Commissione a redigere una carta per la protezione sul luogo di lavoro dei pazienti affetti da tumore e delle persone affette da malattie croniche, in base alla quale le imprese sarebbero tenute a permettere ai pazienti di continuare a lavorare durante la terapia e a favorire il loro rientro in servizio;

36.

esorta gli Stati membri ad adottare una Carta nazionale dei diritti del malato conforme agli orientamenti europei e a prevedere la partecipazione dei malati e il loro apporto conoscitivo in sede di definizione delle politiche sanitarie;

37.

invita gli Stati membri e la Commissione europea a metter mano a iniziative che forniscano sostegno alle persone direttamente o indirettamente colpite dal cancro, in particolare mediante l'avvio e lo sviluppo in tutta l'Unione europea di azioni di supporto e di assistenza psicologica loro rivolte;

38.

invita la Commissione a migliorare le informazioni disponibili per i pazienti affetti da cancro, promuovendo iniziative volte ad informarli delle varie opzioni di cura e dei modi per accedervi;

39.

invita i nuovi Stati membri ad utilizzare maggiormente i Fondi strutturali per migliorare le infrastrutture sanitarie, per esempio sostenendo l'applicazione della raccomandazione del Consiglio sullo screening del cancro;

40.

sostiene la Presidenza UE slovena, che ha fatto del cancro una delle sue priorità nel 2008, e invita ogni futura Presidenza a persistere nel dare priorità alla lotta contro il cancro;

41.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3.

(2)  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50.

(4)  Principi di valutazione dei rischi di salute per i bambini, OMS, 2006.

(5)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1.

(6)  GU L 327 del 16.12.2003, pag. 34.

(7)  Testi approvati, P6_TA(2008)0009.

(8)  Testi approvati, P6_TA(2007)0434.

(9)  GU C 313 E del 20.12.2006, pag. 273.

(10)  GU L 95 del 16.4.1996, pag. 9.

(11)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/29/CE (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 51).

(12)  GU L 213 del 15.6.2004, pag. 8.

(13)  Testi approvati, P6_TA(2007)0471.

(14)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1. Rettifica in GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3. Regolamento emendato dal regolamento (CE) n. 1354/2007 del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 1).

(15)  GU L 121 dell'1.5.2001, pag. 34.


15.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 247/18


Giovedì 10 aprile 2008
Revisione interlocutoria del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente

P6_TA(2008)0122

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 sulla revisione interlocutoria del sesto programma comunitario d'azione in materia di ambiente [2007/2204(INI)]

2009/C 247 E/05

Il Parlamento europeo,

vista la decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (1),

vista la sua risoluzione del 14 novembre 2006 sulla strategia tematica per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino (2),

vista la sua posizione in prima lettura del 14 novembre 2006 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva sulla strategia per l'ambiente marino) (3),

vista la sua risoluzione del 25 aprile 2007 sulla strategia tematica per l'uso sostenibile delle risorse naturali (4),

vista la sua risoluzione del 26 settembre 2006 sulla strategia tematica sull'ambiente urbano (5),

vista la sua risoluzione del 13 novembre 2007 sulla strategia tematica per la protezione del suolo (6),

vista la sua posizione del 14 novembre 2007 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la protezione del suolo e modifica la direttiva 2004/35/CE (7),

vista la sua risoluzione del 26 settembre 2006 sulla strategia tematica sull'inquinamento atmosferico (8),

vista la sua posizione del 26 settembre 2006 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (9),

vista la sua risoluzione del 13 febbraio 2007 su una strategia tematica per il riciclaggio dei rifiuti (10),

vista la sua posizione del 13 febbraio 2007 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti (11),

vista la sua posizione del 23 ottobre 2007 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (12),

vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2007 sulla strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi (13),

vista la sua posizione del 23 ottobre 2007 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari (14),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0074/2008),

A.

considerando che l'Europa non è ancora sulla giusta via verso un effettivo sviluppo sostenibile,

B.

considerando che la Commissione riconosce che sono stati realizzati soltanto progressi limitati per quanto riguarda le questioni fondamentali dell'integrazione delle preoccupazioni ambientali negli altri settori politici e del miglioramento dell'attuazione della legislazione comunitaria;

C.

considerando che la Commissione segnala il fatto che l'ambiente subisce in realtà pressioni sempre più forti in taluni ambiti: le emissioni mondiali di gas ad effetto serra stanno crescendo, la perdita di biodiversità si sta accelerando, l'inquinamento continua ad avere un impatto considerevole sulla salute pubblica, la quantità di residui prodotti all'interno dell'Unione europea continua a crescere e la nostra impronta ecologica continua ad aumentare in modo costante; considerando che ciò solleva gravi questioni sugli effetti controproducenti per l'ambiente di altre politiche fondamentali dell'Unione europea,

D.

considerando che è improbabile che si possa conseguire lo sviluppo sostenibile fintantoché le preoccupazioni ambientali non siano pienamente integrate in tutti gli ambiti politici di importanza,

E.

considerando che un ambiente pulito e salutare è essenziale per il benessere umano e per buone condizioni sociali,

F.

considerando che politiche ambientali ben concepite possono contribuire anche ad altri obiettivi, come ad aumentare la competitività, a stimolare la crescita economica e a favorire la creazione di posti di lavoro e l'innovazione, promuovendo il progresso scientifico mediante lo sviluppo di nuove e sicure tecnologie,

1.

deplora il fatto che la revisione interlocutoria del sesto programma d'azione comunitario per l'ambiente (sesto PAA) sia in ritardo di quasi un anno e che, a differenza di quanto sostiene la Commissione nella sua valutazione a metà percorso, l'Unione europea abbia un ritardo generale nell'attuazione delle misure previste dal programma d'azione; rammenta che, a differenza del programma precedente, il sesto PAA è stato adottato nel quadro della procedura di codecisione, a norma dell'articolo 251 del trattato CE; chiede all'Unione europea di fare il possibile per raggiungere gli obiettivi stabiliti nel sesto PAA, dal momento che il fallimento del programma pregiudicherebbe la credibilità dell'Unione, fra l'altro nei riguardi dell'opinione pubblica, preoccupata per la situazione ambientale;

2.

constata che l'utilizzo di strategie tematiche, in qualità di nuovo strumento procedurale, ha accresciuto l'importanza dei processi prelegislativi e ha creato opportunità ulteriori per la partecipazione delle parti interessate e per un approccio più strategico nei confronti della politica legislativa comunitaria; deplora tuttavia il fatto che le strategie tematiche abbiano d'altronde allungato la durata del processo decisionale in materia di ambiente, ritardando la formulazione di proposte politiche concrete e l'adozione delle misure che ne derivano;

3.

ritiene che, in considerazione dell'importanza che riveste per l'industria e del fatto che, in generale, viene attuata dalle autorità locali, la politica ambientale dovrebbe essere tenuta presente nei lavori preparatori della legislazione e che l'opinione dell'industria, delle piccole imprese e delle autorità locali dovrebbe essere rappresentata e ascoltata negli organi consultivi;

4.

ritiene essenziale rafforzare la posizione del sesto PAA quale dimensione ambientale della strategia comunitaria per lo sviluppo sostenibile;

5.

ritiene che, nell'ambito dell'Unione europea, le competenze debbano essere chiaramente assegnate e definite, e sottolinea che la revisione intermedia della Commissione è confusa e presenta un'ambiguità interna per quanto riguarda le competenze della Commissione e degli Stati membri; evidenzia che sia i limiti delle competenze rispettive che le responsabilità specifiche di ogni parte devono essere chiaramente stabiliti e specificati, onde garantire che dette responsabilità continuino ad essere assolte;

6.

segnala che le strategie tematiche non sono utili se coincidono nel tempo con grandi dossier legislativi; esse sono utili prima della comparsa del relativo documento legislativo o su base indipendente;

7.

sottolinea l'interconnessione diretta fra lo stato dell'ambiente e la salute umana; invita la Commissione a realizzare, in vista della messa in atto della strategia volta ad integrare la salute in tutte le politiche («Health in all policies»), studi che mettano in luce le relazioni di causa-effetto tra l'evoluzione della qualità dell'ambiente e l'evoluzione dello stato di salute delle persone;

Strategie tematiche

8.

ritiene che l'Unione europea abbia agito coerentemente per raggiungere gli obiettivi di diplomazia ambientale stabiliti nel sesto PAA; rammenta tuttavia che, per quanto riguarda gli obiettivi e le azioni prioritarie per arrestare il cambiamento climatico, non è stato possibile far fronte a tutti gli impegni; è particolarmente preoccupato a seguito dell'aumento delle emissioni dovute al traffico, nonché per la lentezza dell'effetto delle misure volte a migliorare l'efficienza energetica; chiede alla Commissione di presentare una comunicazione su obiettivi ambientali quantificati per un sistema di trasporto sostenibile; chiede che, conformemente al protocollo di Kyoto, entro il 2012 gli Stati membri raggiungano gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

9.

deplora il fatto che l'obiettivo di arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 non sarà verosimilmente raggiunto e che le strategie proposte per proteggere l'ambiente marino e il suolo non daranno risultati concreti dal punto di vista ambientale entro il 2012; constata la necessità di uno sforzo maggiore per integrare meglio la politica per la protezione della biodiversità in altre aree politiche; richiama l'attenzione sulla necessità di un adeguato finanziamento di Natura 2000 ed altri obiettivi prioritari strettamente connessi;

10.

ritiene, per quanto riguarda le sostanze chimiche, che il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (15), rappresenti un progresso ai fini della riduzione dei rischi causati alle persone e all'ambiente, ma che debba ancora dimostrare che lo farà realmente in modo significativo, e si rammarica che il regolamento non corrisponda pienamente agli obiettivi stabiliti nel sesto PAA; reputa deplorevole il fatto che la strategia tematica sull'uso sostenibile dei pesticidi sia notevolmente in ritardo e che le misure adottate per migliorare la qualità dell'aria e dell'ambiente urbano, nonché per diminuire il rumore, continuino a essere lungi dagli obiettivi del programma d'azione per l'ambiente; invita la Commissione a presentare quanto prima una proposta di direttiva (16) riveduta sui limiti massimi nazionali delle emissioni; reputa necessario assicurare la piena applicazione della direttiva sul rumore ambientale (17);

11.

esorta la Commissione e gli Stati membri, tenuto presente che la qualità dell'aria negli ambienti interni incide sulla salute, ad appoggiare i lavori dell'Organizzazione mondiale della sanità in materia di qualità dell'aria interna e invita la Commissione a presentare quanto prima misure legislative concrete sulla qualità dell'aria interna;

12.

constata che, per quanto riguarda gli obiettivi specifici per la protezione delle acque, stabiliti nel sesto PAA, non esistono forti disparità; invita nondimeno la Commissione ad assicurare la piena applicazione della direttiva quadro (18) sulle acque e a valutare nuovamente l'integrazione in altre politiche degli impegni comunitari in materia di protezione delle acque; esorta inoltre la Commissione a pubblicare quanto prima una proposta di direttiva sulla riduzione del carico di azoto in agricoltura nonché nei detergenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sui detergenti (19);

13.

rileva che è necessaria una nuova politica dell'acqua, incentrata sul risparmio e sulla gestione sostenibile delle risorse idriche;

14.

deplora il fatto che le strategie tematiche sulle risorse naturali e sui rifiuti abbiano svilito gli obiettivi del sesto PAA; deplora altresì il fatto che, a livello comunitario, non siano stati formulati obiettivi concreti volti a disgiungere la crescita economica dal consumo di risorse passando a modelli sostenibili di produzione e di consumo; concorda sulla necessità di azioni ulteriori per i rifiuti biologici, che ne sostengano l'allontanamento dalle discariche, e applichino le migliori opzioni di trattamento, come quelle basate sull'attenuazione del cambiamento climatico; incoraggia inoltre gli aiuti a forme ecologiche di gestione dei rifiuti nonché a misure volte ad inasprire le sanzioni previste per l'interramento dei rifiuti che inquinano l'ambiente;

15.

invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare tutte le misure atte ad assicurare un utilizzo razionale ed efficiente delle risorse naturali che non metta a repentaglio la biodiversità;

Attuazione e applicazione della normativa in vigore

16.

rammenta che la piena e corretta attuazione della normativa vigente costituisce una priorità principale e ritiene che una normativa vincolante sia fondamentale per far fronte alle sfide ambientali; invita la Commissione a rafforzare le sue attività come guardiana del trattato; chiede anche, pertanto, che l'autorità comunitaria preposta al bilancio fornisca alla Commissione tutte le risorse finanziarie e umane adeguate per garantire che i controlli sull'attuazione e l'esecuzione della normativa in vigore siano effettuati con la massima efficacia in tutti gli Stati membri;

17.

sottolinea la necessità di un'attuazione efficace e precisa della legislazione comunitaria in materia di ambiente e raccomanda di adottare speciali misure di sostegno a beneficio delle regioni che si trovano in difficoltà nell'attuazione di tale aspetto dell'acquis comunitario; incoraggia le autorità degli Stati membri ad elaborare strategie di recepimento, al fine di definire chiaramente il ruolo e le responsabilità delle autorità nazionali, regionali e locali nella trasposizione e nell'attuazione corretta della legislazione comunitaria in materia di ambiente;

18.

è tuttavia preoccupato a seguito delle proposte formulate da taluni ambienti di ridurre e indebolire le norme comuni o addirittura sostituirle con accordi volontari o con altre misure non vincolanti; ribadisce pertanto che una regolamentazione migliore dovrebbe concentrarsi su norme e standard chiari e trasparenti basati su una legislazione legata a obiettivi concordati e su una loro migliore applicazione;

19.

si compiace delle proposte della Commissione volte a rafforzare l'applicazione, a livello nazionale, della legislazione ambientale mediante un accesso migliorato alla giustizia e un uso armonizzato del diritto sanzionatorio; constata che gli aspetti preventivi del diritto sanzionatorio contribuiscono a una migliore applicazione della normativa e quindi alla protezione dell'ambiente;

20.

chiede inoltre che le politiche ambientali comunitarie vengano definite e riviste in modo che si concentrino maggiormente sulla fissazione dell'obiettivo, anziché sulla descrizione dei mezzi, consentendo così agli Stati membri e agli agricoltori di individuare gli strumenti più efficaci ed efficienti per conseguire gli obiettivi voluti;

Natura, biodiversità e cambiamento climatico

21.

ritiene che la Commissione dovrebbe assicurare la piena attuazione delle direttive «Uccelli» e «Habitat»; raccomanda, tenendo presente il principio di sussidiarietà, una fiscalità volta a incoraggiare le migliori prassi che agisca come fattore dissuasivo delle attività inquinanti;

22.

richiama nondimeno l'attenzione della Commissione sul fatto che la comminazione di sanzioni penali non basta in nessun caso a prevenire comportamenti illegali e, nel contempo, inquinanti; sottolinea pertanto l'importanza di pene susseguenti ai sensi del codice penale, in particolare per la discarica illecita di rifiuti pericolosi nel territorio di altri paesi;

Incentivi ambientali e riforma degli aiuti dannosi per l'ambiente

23.

plaude al Libro verde della Commissione sugli strumenti di mercato utilizzati a fini di politica ambientale; ritiene sia necessario ricorrere maggiormente a strumenti basati sul mercato che tengano conto dell'impatto ambientale di tutti i processi produttivi e distributivi nonché dei modelli di consumo;

24.

ritiene che il sistema comunitario di scambio di quote di emissioni (ETS) non sia finora sfociato in riduzioni delle emissioni di CO2 a motivo delle assegnazioni eccessivamente generose delle quote di emissioni; rileva che l'Unione europea si è impegnata a ridurre, entro il 2020, le proprie emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 20 % rispetto ai livelli del 1990; insiste che il sistema ETS per il periodo successivo al 2012 dovrebbe comprendere un limite massimo sufficientemente rigoroso, la messa all'asta completa ed un limite quantitativo e qualitativo per l'utilizzazione delle riduzioni certificate delle emissioni (CER) e delle unità di riduzione delle emissioni (ERU);

25.

constata ciononostante che il ruolo della tassazione ecologica permane modesto e non tende ad aumentare; invita la Commissione e gli Stati membri ad effettuare sforzi maggiori per una riforma della tassazione ecologica che comprenda una graduale ridistribuzione degli oneri fiscali da tasse con effetto negativo (ad esempio, sul lavoro) a tasse con effetto positivo dal punto di vista del benessere (ad esempio, tasse su attività che pregiudicano l'ambiente, come l'utilizzo di risorse o l'inquinamento); rileva che, nonostante il settore della fiscalità richieda il voto all'unanimità, i trattati consentono la cooperazione rafforzata e richiama l'attenzione sull'esistenza del metodo aperto di coordinamento;

26.

prende atto dell'impulso dato alla soppressione di aiuti dannosi per l'ambiente; considera inaccettabile, tuttavia, il fatto che nel futuro imminente non siano previste misure concrete per una riforma degli aiuti dannosi per l'ambiente e invita, pertanto, la Commissione a presentare proposte concrete entro la fine del 2008 per sopprimere gradualmente tutti gli aiuti dannosi per l'ambiente nei prossimi cinque anni;

Integrazione della politica ambientale, cooperazione internazionale e incentivi all'innovazione

27.

esorta la Commissione e gli Stati membri a promuovere un'integrazione maggiore e più coerente della politica ambientale in tutte le politiche comunitarie, nel momento in cui vengono definite; al fine di mettere in atto la strategia, proclamata nell'Unione europea, volta ad integrare la salute in tutte le politiche («Health in all policies»), chiede l'integrazione degli aspetti relativi alla protezione dell'ambiente e della salute in tutte le politiche comunitarie, estendendole anche alle regioni e alle città; deplora sia la mancanza di integrazione di questi aspetti in vari quadri giuridici in materia di ambiente e di elaborazione di nuova normativa, sia la mancanza della loro integrazione nella legislazione con obiettivi primari diversi da quelli della protezione dell'ambiente;

28.

ritiene che, per ottenere risultati concreti per l'integrazione di considerazioni di carattere ambientale in altri settori economici, sia necessario mettere a punto obiettivi e scadenzari settoriali vincolanti; sottolinea al contempo la responsabilità che incombe agli attori economici dei vari comparti industriali in ordine al conseguimento di risultati di lungo termine per quanto riguarda la politica climatica ed energetica;

29.

sottolinea la connessione fondamentale tra una politica ambientale efficace e il miglioramento della qualità della vita e, a tale riguardo, evidenzia l'importanza della dimensione regionale nell'attuazione del sesto PAA, specialmente in azioni concernenti la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico; evidenzia l'importanza di campagne intese a migliorare la consapevolezza pubblica sugli obiettivi del sesto PAA e sul suo processo di attuazione;

30.

sottolinea la necessità di tenere conto del programma Natura 2000 nei piani di sviluppo regionale, onde poter conciliare il principio di protezione della biodiversità europea con lo sviluppo e il miglioramento della qualità di vita; ritiene a tale proposito che sia necessario intraprendere una vasta campagna di informazione e di promozione delle buone pratiche, al fine di indicare il modo di conciliare questi due obiettivi in apparenza contraddittori;

31.

sottolinea la necessità di reti di attori regionali e locali meglio coordinate al fine di diffondere e utilizzare le migliori pratiche nelle regioni meno sviluppate; sostiene la promozione di una cooperazione ambientale transfrontaliera fra gli Stati membri come anche con regioni e paesi vicini all'Unione europea, quali le regioni del Mar Nero e del Mar Baltico nonché del Mediterraneo, segnatamente al fine di prevenire l'inquinamento transfrontaliero;

32.

è preoccupato per le conclusioni di vari studi indipendenti (20)  (21)  (22)  (23), che indicano che le DG della Commissione non rispettano pienamente gli orientamenti della Commissione in materia di valutazioni d'impatto, che la valutazione e la quantificazione dell'impatto economico siano state privilegiate a detrimento della valutazione dell'impatto ambientale, sociale ed internazionale, che i costi della legislazione siano maggiormente analizzati rispetto ai suoi benefici, e che le considerazioni a breve termine prevalgano sulle considerazioni a lungo termine; ritiene che tale squilibrio nelle valutazioni d'impatto sia controproducente per quanto riguarda la stessa politica ambientale e la sua integrazione nelle altre politiche dell'UE; invita la Commissione ad adottare misure per porre rimedio a tali lacune persistenti;

33.

elogia la Commissione per il suo fermo impegno a rafforzare la dimensione internazionale della politica ambientale; ritiene sia necessario garantire l'integrazione della politica ambientale in tutte le azioni esterne dell'Unione europea e migliorare la governance internazionale in materia di ambiente; incoraggia la Commissione egli Stati membri a continuare a promuovere politiche e requisiti ambientali ambiziosi, ad esempio promuovendo il trasferimento di tecnologia e lo scambio di buone prassi con i paesi in via di sviluppo;

34.

sottolinea che la «diplomazia del clima» deve essere promossa con maggiore intensità e coerenza nelle relazioni commerciali dell'Unione europea con gli Stati che non sono vincolati da accordi multilaterali di protezione dell'ambiente, ad esempio gli Stati Uniti, la Cina e l'India, Stati che non applicano, per motivi diversi, il Protocollo di Kyoto; invita altresì la Commissione ad assistere i paesi in via di sviluppo nella messa a punto di tecnologie sostenibili ed efficaci mediante ogni meccanismo disponibile;

35.

raccomanda di aggiungere la clausola di sostenibilità al WTO, fissando principi di politica ambientale — quali il principio di precauzione e il principio «chi inquina paga» — in base ai quali poter valutare le misure commerciali, al fine di garantire che le norme commerciali non mettano a repentaglio la tutela ambientale e che la normativa ambientale non sia utilizzata come pretesto per forme di protezionismo;

36.

invita il Consiglio e la Commissione a utilizzare i negoziati commerciali bilaterali e regionali per gestire gli impegni commerciali che hanno benefici ambientali diretti; ritiene necessario che l'Unione europea intensifichi, unitamente agli Stati membri, il dialogo con le economie emergenti onde convertire le discussioni in settori di interesse comune, quali il cambiamento climatico, la gestione dei rifiuti e il disboscamento illegale, nella messa in atto di programmi congiunti; appoggia la proposta della Commissione di prevedere in tutti gli accordi commerciali un forum per lo sviluppo sostenibile, aperto alla partecipazione della società civile e con una forte componente relativa al clima, e chiede che ciò si applichi ai negoziati in corso;

37.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere un utilizzo più pragmatico e orizzontale dell'innovazione e delle nuove tecnologie in tutte le politiche comunitarie, affinché quegli elementi svolgano un ruolo centrale per una più efficace conservazione dell'ambiente; sottolinea la necessità di adottare, a livello comunitario e senza indugio, un approccio del tipo «top runner», uno strumento più ambizioso per migliorare continuamente i modelli di produzione e di consumo, onde assicurare che in futuro tutti i prodotti del mercato comunitario saranno concepiti, prodotti e utilizzati conformemente a criteri di sostenibilità;

38.

ricorda che l'investimento in tecnologie innovative favorevoli all'ambiente, nonché nella progettazione ecocompatibile, nell'efficienza degli usi finali dell'energia e nel rendimento energetico nell'edilizia è molto efficace nel lungo periodo, nonostante la possibilità di costi elevati a breve termine, e sottolinea la necessità per le regioni di incoraggiare le imprese a trarre pienamente vantaggio da tali investimenti;

39.

esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare una normativa in materia di appalti pubblici che sia effettivamente «verde» e promuova l'innovazione e modelli di consumo e di produzione sostenibili;

40.

invita la Commissione ad assistere le autorità nazionali, regionali e locali nella partecipazione a gare di appalto congiunte, fornendo un quadro chiaro che faciliti la definizione di obiettivi misurabili e di criteri di qualità;

41.

invita la Commissione ad intensificare gli sforzi in vista del raggiungimento dell'obiettivo del 20 % per le fonti energetiche rinnovabili e del 10 % per il consumo di biocarburanti, tenendo presente che le colture energetiche non devono mettere a rischio l'approvvigionamento alimentare europeo ed extraeuropeo; sottolinea che il meccanismo della sostenibilità, che è in fase di sviluppo, dovrebbe applicare ai biocarburanti i criteri di sostenibilità più rigorosi;

42.

sottolinea che nell'Unione europea l'agricoltura è sempre più orientata alla produzione di cibi sicuri e di qualità a tutela della salute dei cittadini dell'unione;

43.

incoraggia gli Stati membri e le loro autorità regionali e locali ad utilizzare al meglio le nuove opportunità di investimento fornite dai Fondi strutturali e dai nuovi programmi europei di vicinato e a garantire che i programmi operativi e i progetti a titolo dei fondi strutturali contribuiscano a una migliore attuazione della legislazione comunitaria in materia di ambiente nonché all'obiettivo di lungo termine di uno sviluppo sostenibile a livello dell'Unione europea, in linea con le altre priorità tematiche;

44.

ritiene che, sia indispensabile migliorare l'applicazione del principio di sostituzione, che tiene conto della disponibilità, dell'accessibilità, dei benefici e dei costi dei prodotti di sostituzione; sottolinea la necessità di tener conto anche dei processi di progettazione e uso che consentono di utilizzare prodotti che non presentano rischi per la salute umana e l'ambiente ovvero presentano un rischio minore;

Principi dell'iniziativa «Legiferare meglio» applicati alla politica ambientale

45.

segnala che, se il miglioramento della legislazione costituisce davvero un obiettivo, si dovrebbe procedere a una revisione dei doppioni nella legislazione che generano un onere burocratico e pregiudicano la competitività;

46.

ritiene che l'approccio filosofico applicato al processo di revisione sia privo di ragionamento critico e non comporti un'analisi delle ragioni e dei motivi dei ritardi; è convinto che soltanto attraverso l'analisi e la riflessione sulle cause di tali ritardi si possano adottare misure adeguate per il futuro;

47.

sottolinea che se effettivamente esiste l'auspicio di migliorare la metodologia legislativa e di produrre norme attuabili che siano facili da applicare per le autorità competenti, le imprese e i cittadini, è imperativo ampliare la nostra interazione fra istituzioni e organi comunitari e la società civile per dare una risposta alle loro domande e tener presenti le decisioni e le opinioni delle regioni, dei municipi, delle industrie interessate e delle associazione afferenti; sottolinea altresì che si devono tenere presenti i costi a breve termine della trasformazione degli strumenti esistenti;

Spianare la via al cambiamento dei comportamenti

48.

segnala che sono necessari nuovi strumenti per misurare il benessere, basati su valori reali per servizi ecologici; ritiene che, non essendo da solo in grado di riflettere tutti gli aspetti e le necessità di una società moderna, il PIL non sia più uno strumento adeguato per misurare il benessere e lo sviluppo; incoraggia l'Unione europea a mettere a punto e ad usare politicamente un nuovo indicatore che integri l'impatto negativo esercitato dal progresso economico sull'ambiente e sulla salute e contribuisca allo sforzo di disaccoppiare la crescita economica dalle pressioni esercitate sull'ambiente; ritiene che tale nuovo indicatore debba promuovere lo sviluppo di una società integrata e imprimere slancio a una migliore integrazione delle considerazioni di carattere ambientale in altre politiche;

49.

invita la Commissione a trattare la protezione della salute umana come una questione di primaria importanza tra le priorità della protezione dell'ambiente;

50.

ritiene che l'Unione europea debba svolgere un ruolo guida nello sviluppo di opzioni politiche che spianino la via a un radicale cambiamento dei comportamenti nei modelli di consumo e di produzione;

51.

sottolinea che è importante aiutare i consumatori ad avere un comportamento più consapevole, cosa che, oltre al quadro legislativo nazionale, potrebbe avere un effetto positivo sulla misura e il livello di accettazione della protezione dell'ambiente da parte degli attori del mercato;

52.

ritiene che fornire un'informazione adeguata ai cittadini debba essere considerata una priorità; sostiene fermamente lo sviluppo di un sistema di etichettatura chiaro ed esaustivo, dato che esso contribuirebbe grandemente ad aiutare i consumatori a «fare la giusta scelta»;

53.

insiste che sia effettuata una valutazione globale dei risultati del sesto PAA prima che venga finalizzata la proposta del settimo PAA;

54.

ritiene che la revisione finale del sesto PAA dovrebbe essere realizzata da un organismo esterno, indipendente dalla Commissione;

*

* *

55.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

(2)  GU C 314 E del 21.12.2006, pag. 131.

(3)  GU C 314 E del 21.12.2006, pag. 86.

(4)  GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 660.

(5)  GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 182.

(6)  Testi approvati, P6_TA(2007)0504.

(7)  Testi approvati, P6_TA(2007)0509.

(8)  GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 176.

(9)  GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 102.

(10)  GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 168.

(11)  GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 136.

(12)  Testi approvati, P6_TA(2007)0444.

(13)  Testi approvati, P6_TA(2007)0467.

(14)  Testi approvati, P6_TA(2007)0445.

(15)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1354/2007 del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 1).

(16)  Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2001 relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22).

(17)  GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12.

(18)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/32/CE (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 60).

(19)  GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1.

(20)  Impact Assessment of European Commission Policies: Achievements and Prospects, European Environment and Sustainable Development Advisory Councils, April 2006.

(21)  Getting Proportions Right — How far should EU impact assessments go?, Institut for Miljøvurdering, April 2006.

(22)  For Better or for Worse? The EU's ‘Better Regulation’ Agenda and the Environment, Institute for European Environmental Policy, November 2005.

(23)  Sustainable Development in the European Commission's integrated impact assessments for 2003, Institute for European Environmental Policy, April 2004.


15.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 247/25


Giovedì 10 aprile 2008
Industrie culturali in Europa

P6_TA(2008)0123

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 sulle industrie culturali in Europa (2007/2153(INI))

2009/C 247 E/06

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 151 del trattato CE,

vista la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'istruzione, la scienza e la cultura (Unesco) sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali del 2005 (Convenzione Unesco sulla protezione della diversità culturale),

viste le conclusioni dei Consigli del 13 e 14 novembre 2006 e del 24 e 25 maggio 2007, in particolare sul contributo dei settori culturale e artistico al raggiungimento degli obiettivi di Lisbona, e la risoluzione del Consiglio del 16 novembre 2007 su un'Agenda europea per la cultura,

vista la direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (1),

vista la decisione 2006/515/CE del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativa alla conclusione della Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (2),

vista la comunicazione della Commissione relativa a un'agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione (COM(2007)0242), nonché il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale comunicazione (SEC(2007)0570),

vista la sua risoluzione del 4 settembre 2003 sulle industrie culturali (3),

vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2004 su un quadro comunitario per le società di gestione collettiva nel settore dei diritti d'autore e diritti connessi (4),

vista la sua risoluzione del 13 marzo 2007 sulla raccomandazione 2005/737/CE della Commissione, del 18 ottobre 2005, sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali online autorizzati (5),

vista la sua risoluzione del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (6),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0063/2008),

A.

considerando che la cultura è un bene pubblico e un fine in sé stessa, contribuisce allo sviluppo dell'individuo e della società, contribuisce al contempo alla crescita dell'economia, all'occupazione e alla coesione sociale nonché allo sviluppo regionale e locale, come dimostrano recenti studi scientifici, in particolare lo studio condotto dal KEA Affari europei per la Commissione sull'economia della cultura in Europa,

B.

considerando che le industrie culturali non potrebbero esistere né fornire un valore aggiunto alla cultura e all'economia europee senza l'apporto costante di nuovi contenuti, in tutti i campi dell'arte, da parte di una fiorente e creativa comunità di creatori, quali i registi e i produttori cinematografici, i compositori, gli autori, gli operatori delle arti visive e i designer,

C.

considerando che sono le industrie culturali quelle che aggiungono alle opere del pensiero un plusvalore di carattere economico che genera al tempo stesso valori nuovi per gli individui e la società; che tali industrie culturali includono anche industrie tradizionali come il cinema, la musica e l'editoria, nonché i mezzi di comunicazione di massa e le industrie del settore creativo quali (moda, design), del turismo, delle arti e dell'informazione,

D.

considerando, secondo la definizione della Convenzione Unesco sulla protezione della diversità culturale, che le industrie culturali comprendono tutti i settori che uniscono creazione, produzione e commercializzazione di beni e servizi, la cui particolarità consiste nell'intangibilità dei loro contenuti di carattere culturale; che il prodotto dell'industria culturale è generalmente protetto dal diritto d'autore,

E.

considerando, tuttavia, che sono necessari un maggior riconoscimento, la garanzia di uno statuto giuridico speciale e un maggiore sostegno delle industrie culturali e creative nel loro complesso, comprese le microimprese e le PMI nonché i singoli artisti, se si vogliono aiutare questi settori a raggiungere il loro pieno sviluppo contribuendo inoltre agli obiettivi della strategia di Lisbona,

F.

considerando che le industrie culturali producono e diffondono un'ampia gamma di contenuti che informano, educano e divertono i cittadini, che esse si basano sempre di più sulle nuove tecnologie e i nuovi formati digitali e audiovisivi e nei cui comparti gli Stati membri e l'Unione europea devono svolgere il proprio ruolo di stimolo e di regolamentazione garantendo ai creatori di contenuti originali una remunerazione giusta e adeguata attraverso un'adeguata ed efficiente protezione dei diritti d'autore e diritti connessi, assicurando in tal modo la sostenibilità delle industrie culturali europee,

G.

considerando che in seno alla società contemporanea dell'informazione e della tecnologia digitale emergono nuove forme di produzione, distribuzione e consumo che generano nuovi prodotti e servizi culturali che devono essere protetti contro la pirateria e per i quali più in generale è necessario individuare modelli imprenditoriali ed economici adeguati che garantiscano l'accesso, l'apertura e la diversità dei prodotti di contenuto culturale, preservando al contempo la loro specificità rispetto ai prodotti commerciali ordinari e consentendo ai titolari dei diritti, di tutte le categorie, di essere giustamente remunerati per l'uso che è fatto del contenuto culturale protetto dal diritto d'autore,

H.

considerando che i prodotti e i servizi culturali hanno delle specificità che li distinguono da altri prodotti e servizi, delle quali si deve tener conto nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'UE,

I.

considerando che una protezione adeguata ed efficace dei diritti d'autore e dei diritti connessi è uno strumento essenziale per consentire ai creatori di essere giustamente remunerati per i loro sforzi creativi e in relazione allo sfruttamento commerciale delle loro opere, e considerando che tale protezione è pertanto indispensabile alla sopravvivenza delle industrie culturali,

J.

considerando il contributo essenziale dato dalle industrie culturali e dalla comunità creativa alla promozione della diversità culturale, alla possibilità di scelta per i consumatori, alla maggiore diversificazione dell'imprenditorialità, alla democratizzazione dell'accesso alla cultura, e allo stimolo dell'identità e dell'integrazione europee e alla promozione del dialogo interculturale,

K.

considerando che le industrie culturali contribuiscono in maniera significativa allo sviluppo e alla coesione a livello locale e regionale, rappresentando un polo d'attrazione per gli investimenti nel turismo, creando nuove categorie di prodotti e servizi «a carattere locale» e, grazie alla creazione di nuovi posti di lavoro e di opportunità di sviluppo economico, evitano l'emarginazione sociale di regioni remote e svantaggiate,

L.

considerando che gli autori sono anche alla base delle attività delle industrie culturali e che pertanto occorre fornire loro un ambiente economico, giuridico e sociale atto ad assicurare lo sviluppo del loro potenziale di creatività,

M.

considerando necessario legare strettamente la cultura all'istruzione e alla formazione onde rafforzare le capacità di produzione e di creazione del settore culturale,

N.

considerando che l'esperienza delle «capitali europee della cultura» illustra concretamente l'apporto che il settore culturale può dare alla vita economica e sociale della città e allo sviluppo dei suoi abitanti,

O.

considerando gli aiuti di Stato e le altre sovvenzioni a vantaggio del settore creativo alla stregua di investimenti e non come un lusso e che essi vanno valutati tanto alla luce delle regole di concorrenza dell'UE, del protocollo allegato al trattato di Amsterdam sul sistema di radiodiffusione negli Stati membri, dell'articolo 151 del trattato CE quanto in base alla Convenzione Unesco sulla protezione della diversità culturale,

P.

considerando che è opportuno incoraggiare gli investimenti privati e pubblici nonché il mecenatismo nel settore culturale,

Q.

considerando che nel settore delle industrie culturali la concentrazione costituisce un rischio per la diversità e per l'offerta di beni culturali ai consumatori,

R.

considerando che la creatività è una condizione di sviluppo dell'innovazione in Europa e che alle imprese tecnologiche europee gioverebbe lavorare in simbiosi con i creatori nel quadro di poli di imprese («cluster»),

S.

considerando necessario sostenere maggiormente le piccole imprese e le microimprese e le loro reti, nonché i lavoratori individuali che nel loro ambito danno un contributo consistente alla creazione della ricchezza di un'economia, e che è opportuno aiutare i creatori a sviluppare la loro formazione di imprenditori della creazione e incoraggiarli a vivere della propria creatività,

T.

considerando che la frammentazione del settore creativo in Europa, la quale può essere giustificata solo in parte da ragioni linguistiche o dall'identità nazionale, e l'assenza di industrie culturali di dimensione veramente europea possono rappresentare un freno per il ruolo culturale dell'Europa nel mondo,

U.

considerando che la diversità culturale e la libera circolazione delle idee si incarnano nell'originalità, nella pluralità delle identità e nell'uguaglianza tra uomini e donne,

V.

considerando che l'uguaglianza tra uomini e donne costituisce uno dei valori essenziali dell'Unione europea che si trasmette attraverso la cultura, e che tale trasmissione di valori favorisce l'integrazione europea,

W.

considerando che nel settore delle industrie culturali l'equilibrio tra uomini e donne è una realtà ancora lontana,

X.

considerando che nell'industria culturale le donne occupano posizioni di responsabilità primariamente in seno a PMI o soltanto nel caso in cui siano esse stesse a fondare una loro impresa,

Y.

considerando che la partecipazione delle donne al settore TIMES (telecomunicazioni, Internet, mezzi d'informazione, commercio elettronico e software), un caposaldo basilare dell'industria culturale, è estremamente scarsa (30 %) e che soltanto il 20 % di nuove imprese in tale settore è creato da donne;

1.

accoglie con favore il fatto che il Consiglio e la Commissione si apprestano a riconoscere il ruolo centrale svolto dalla cultura e dalla creatività in quanto fattori importanti per promuovere la cittadinanza europea, avvicinare la cultura ai cittadini e raggiungere gli obiettivi della strategia di Lisbona, rafforzando così ulteriormente la loro importanza nella costruzione del progetto europeo;

2.

sottolinea che nel quadro dell'odierna «economia postindustriale» la competitività dell'Unione europea dovrà cercare di fondarsi anche sui settori della cultura e della creatività; invita la Commissione e gli Stati membri a porsi come priorità, in tale contesto, politiche incentrate non solo sull'innovazione imprenditoriale ma anche sull'innovazione delle attività culturali e dell'economia creativa;

3.

constata che le industrie culturali sono fornitori essenziali di servizi a valore aggiunto, che costituiscono la base di un'economia dinamica fondata sulla conoscenza e dovrebbero essere considerati un importante contributo alla competitività nell'Unione europea;

4.

reputa che le industrie culturali, un'importante fonte per la creazione di posti di lavoro nell'Unione europea, debbano in particolare fare ricorso a talenti creativi; esorta gli Stati membri a favorire forme nuove e innovative di apprendimento permanente che consentano l'emergere di talenti creativi;

5.

invita il Consiglio e la Commissione a chiarire quel è una visione europea della cultura, della creatività e dell'innovazione, a elaborare misure politiche strutturate di attuazione concreta per lo sviluppo delle industrie creative europee e ad inserirle nell'ambito di una vera e propria strategia europea a favore della cultura; ritiene che a tale scopo una priorità essenziale sia quella di definire l'identità del settore delle industrie e imprese culturali;

6.

invita pertanto la Commissione ad assicurare la raccolta di dati statistici sistematici in tale settore affinché l'Unione europea e gli Stati membri possano disporre di elementi statistici coerenti e comparabili, necessari per l'elaborazione di politiche mirate alla promozione del settore culturale e creativo;

7.

chiede agli Stati membri di inserire studi sull'imprenditorialità nei programmi scolastici nazionali secondari e universitari, soprattutto nei settori umanistici, artistici e culturali;

8.

chiede alla Commissione e all'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune di integrare maggiormente e più efficacemente la dimensione culturale della realtà europea, e specificatamente le industrie culturali e i creatori, nelle relazioni esterne dell'Unione europea, nonché nella politica europea di vicinato, e nelle grandi sedi di dialogo con altre regioni del mondo;

9.

ritiene che la fioritura delle industrie culturali dipenda in ampia misura dalle possibilità di garantire la mobilità transfrontaliera senza ostacoli e che per tale ragione occorra affrontare le problematiche del mandato d'arresto europeo ed elaborare al riguardo disposizioni specifiche, e ribadisce a tal fine le richieste già formulate nella citata risoluzione sullo statuto sociale degli artisti;

10.

accoglie favorevolmente l'idea di accrescere la mobilità per le persone, i prodotti e i servizi nel settore della creazione, nel rispetto delle regole e dei principi della citata Convenzione dell'Unesco sulla diversità culturale, e invita la Commissione a presentare al Parlamento un Libro verde su tale materia che rispecchi la particolarità del settore di proporre beni che sono sia culturali che economici;

11.

mette in rilievo la necessità di sviluppare un modello sociale ed economico che fornisca l'opportuna rete di sicurezza agli imprenditori creativi, soprattutto a quelli che sono lavoratori autonomi, nei settori della cultura e dell'economia creativa, che fino ad oggi presentano elevate percentuali di lavoro a tempo parziale e una scarsa stabilità delle condizioni di lavoro;

12.

ritiene che una gestione transfrontaliera collettiva ben organizzata dei diritti d'autore e diritti connessi e modelli imprenditoriali che tengano conto dei diritti di tutti i titolari siano essenziali per lo sfruttamento ottimale del potenziale creativo, equilibrando la remunerazione di tutte le categorie;

13.

ricorda alla Commissione la propria summenzionata risoluzione del 13 marzo 2007 e chiede un approccio comunitario che tenga conto delle specificità dell'era digitale, dell'importanza della tutela della diversità culturale europea, degli operatori più piccoli e dei repertori locali, sulla base del principio della parità di trattamento;

14.

chiede alla Commissione di dare rapidamente sistematicità alla piena applicazione dell'articolo 151, paragrafo 4, del trattato CE, affinché la cultura e il settore culturale siano presi in considerazione in tutte le altre politiche comunitarie, segnatamente in quelle relative al mercato interno, alla concorrenza, al commercio, alle imprese e alla ricerca e sviluppo, onde tenere in migliore considerazione la specificità del settore culturale nell'attuazione di dette politiche, nonché nella politica esterna per quanto riguarda la conclusione di trattati internazionali in conformità della Convenzione dell'Unesco sulla diversità culturale, assumendo un ruolo propulsore e migliorando la cooperazione internazionale;

15.

invita la Commissione e gli Stati membri a concretizzare dinamicamente la Convenzione dell'Unesco sulla diversità culturale e ad attenersi pienamente ai principi in essa fissati nel quadro delle loro politiche interne ed esterne;

16.

invita la Commissione a istituire una struttura per rafforzare il coordinamento delle attività e delle politiche con incidenza sul settore culturale e creativo, nonché a procedere alla creazione di una task force per la cultura e l'economia creativa, onde esplorare più in particolare il contributo e l'impatto diretto della cultura e della creatività sull'innovazione, la crescita economica e lo sviluppo sociale nell'Unione europea e a proporre interventi concreti, con la partecipazione del Parlamento nel contesto delle politiche comunitarie;

17.

sollecita la Commissione, dati i rapidi sviluppi tecnologici e commerciali e al fine di assicurare che le industrie culturali possano beneficiare dello sviluppo delle piattaforme digitali, a ripensare la questione critica della proprietà intellettuale dal punto di vista culturale ed economico e a invitare tutti gli operatori del settore, segnatamente gli operatori di telecomunicazioni e i fornitori di accesso a internet, a trovare insieme soluzioni che siano eque per gli operatori grandi e piccoli, nell'intento di trovare un equilibrio tra le possibilità di accesso alle attività e ai contenuti culturali e i diritti di proprietà intellettuale, che garantisca reale equilibrio nelle remunerazioni ai titolari di diritti, di tutte le categorie, reale scelta per i consumatori e diversità culturale; richiama a tal fine l'attenzione sul fatto che la criminalizzazione dei consumatori che non perseguono profitto non è la buona soluzione per combattere la pirateria digitale;

18.

invita la Commissione ad adottare misure connesse alla prevenzione, alla formazione e alla sensibilizzazione dei consumatori, specialmente dei giovani nelle scuole, sul valore della proprietà intellettuale e della creatività in generale, nonché a incoraggiare i consumatori a rispettare la proprietà intellettuale;

19.

chiede in particolare alla Commissione di sostenere gli sforzi intesi a prefigurare nuovi modelli imprenditoriali nell'era digitale che consentano al consumatore di trarre il massimo vantaggio dalle nuove tecnologie e nel contempo salvaguardino il legittimo diritto alla remunerazione della creazione artistica e culturale;

20.

invita la Commissione a prendere atto che con internet sono state completamente mutate le modalità classiche di fruizione dei prodotti e dei servizi culturali e che risulta essenziale provvedere a un accesso senza ostacoli ai contenuti culturali in linea e alla diversità delle espressioni culturali oltre l'unica logica industriale e commerciale, garantendo inoltre una giusta remunerazione, equamente ripartita tra tutte le categorie di aventi diritto;

21.

ritiene che la riforma dei diritti di proprietà intellettuale sia vitale per promuovere la creatività e incoraggiare lo sviluppo di opere culturali; raccomanda di fare riferimento all'«Accordo di Parigi» quale quadro per un giusto equilibrio fra creatori e consumatori;

22.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di applicare i mezzi necessari per assicurare il rispetto e la protezione della proprietà intellettuale;

23.

invita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere che Internet costituisce un ampio spazio per l'espressione della cultura, l'accesso alla conoscenza, la partecipazione democratica alla creatività europea, la coesione tra le generazioni grazie alla società dell'informazione; li invita quindi a evitare l'adozione di misure in contrasto con le libertà civili, i diritti umani e i principi di proporzionalità, efficacia e dissuasività, quali l'interruzione dell'accesso a Internet.

24.

sollecita la Commissione a responsabilizzare nella lotta alla pirateria tutti gli operatori interessati, compresi i consumatori, e a realizzare campagne di sensibilizzazione e di formazione;

25.

ritiene indispensabile che le industrie culturali e creative possano contare su un finanziamento adeguato e chiede al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri di prendere adeguati provvedimenti raccomandando forme miste di finanziamento e garanzia finanziarie e instaurando un quadro regolamentare e fiscale favorevole alle industrie culturali e alle comunità dei creativi, specialmente applicando crediti d'imposta e aliquote IVA ridotte per tutti i prodotti culturali, comprese le opere in linea;

26.

sottolinea la rilevanza per il settore creativo europeo di infrastrutture informatiche gratuite come la rete Web, basate su modelli di partecipazione aperta e standard aperti, e chiede alla Commissione di presentare una strategia per infrastrutture informatiche più aperte e interoperabili;

27.

ritiene necessario che i fondi strutturali, i programmi destinati alle PMI e il settimo programma quadro di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) riconoscano una rilevanza particolare allo sviluppo e a un adeguato finanziamento delle industrie culturali e creative, comprese anche le PMI del settore e imprese artistiche individuali, e ribadisce la richiesta che la Commissione presenti uno studio d'impatto sui finanziamenti dei fondi strutturali e del settimo programma quadro nel settore culturale e dell'istruzione;

28.

ribadisce l'importanza degli obiettivi «i2i» nell'ambito dell'iniziativa Innovazione 2010 della Banca europea per gli investimenti e chiede che siano prioritari; invita la Commissione e gli Stati membri a esplorare nuove modalità di assistenza finanziaria per l'avviamento e la crescita delle PMI nei settori culturali e creativi (ad esempio tramite le attività del settimo programma quadro; incoraggia l'uso dei Fondi strutturali per sostenere i settori dell'arte e del patrimonio tradizionali e le industrie culturali e innovative; invita la Commissione a monitorare tali attività e a contribuire alla diffusione delle migliori prassi;

29.

invita la Commissione a promuovere l'accesso alle industrie culturali per quanto riguarda i programmi di assistenza tecnica con i paesi terzi, specialmente con la Cina, l'India e l'America latina;

30.

chiede alla Commissione di incoraggiare e sostenere i partenariati tra il settore delle industrie culturali e i settori delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione al fine di favorire le sinergie tra creatività e innovazione nel contesto della strategia di Lisbona;

31.

chiede alla Commissione di riflettere sulla possibilità di istituire un programma analogo al programma MEDIA, di completare le procedure di esecuzione dell'iniziativa per la biblioteca digitale europea, di incentivare e sostenere il settore musicale, teatrale e dell'editoria onde facilitare la distribuzione transnazionale delle opere e, in via preventiva, di inserire nel programma «Cultura» un meccanismo inteso a permettere alle industrie culturali non audiovisive di avere accesso ai finanziamenti comunitari per azioni di promozione del libro (tra l'altro tramite stand comuni alle fiere del libro), nonché di promuovere la musica e la formazione professionale;

32.

invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare l'importo degli aiuti alla traduzione in quanto le dotazioni attribuite ai programmi culturali europei non sono in grado di realizzare gli obiettivi prefissi;

33.

ritiene necessario incoraggiare il settore culturale e creativo migliorando i sistemi di qualificazione, di apprendimento e di formazione, segnatamente tentando di istruire gli studenti nelle discipline culturali e artistiche ad avere una formazione che li prepari alla vita professionale, nonché promuovendo migliori sinergie tra le imprese del settore e le scuole e incoraggiando l'approssimazione tra le scuole e le istituzioni degli Stati membri che già operano in tale direzione; ritiene inoltre necessario avanzare ulteriormente nella direzione del riconoscimento reciproco dei diplomi di studi artistici;

34.

sottolinea la natura specifica di talune professioni o mestieri e conoscenze tecniche nei settori culturali, creativi e artigianali, di cui occorre assicurare la continuità tramite adeguati meccanismi di trasmissione delle conoscenze;

35.

invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare le misure appropriate per valorizzare le conoscenze tecniche tradizionali al fine di incoraggiare la mobilità e facilitare l'accesso all'occupazione dei professionisti dei settori interessati nell'Unione europea;

36.

esorta gli Stati membri a prestare particolare attenzione ai livelli retributivi delle donne nelle industrie culturali, al fine di garantire che i sistemi di pagamento non comportino discriminazioni salariali basate sul genere;

37.

sottolinea l'importante ruolo svolto dalle industrie culturali nel combattere gli stereotipi di genere, nel promuovere la parità di genere fra uomini e donne e nel cambiare le mentalità; invita gli Stati membri a incoraggiare le industrie culturali a diffondere queste idee attraverso le loro iniziative;

38.

invita gli Stati membri e le autorità locali a garantire una migliore comunicazione tra le industrie creative e i finanziatori tramite lo sviluppo di servizi di consultazione nella gestione d'impresa, consulenze finanziarie, d'informazione e di formazione per le piccole imprese, gli imprenditori e gli artigiani del settore culturale e creativo;

39.

attribuisce grande importanza alle disposizioni previste dalla direttiva 2007/65/CE e invita gli Stati membri a garantirne una tempestiva trasposizione e la Commissione a fornire al Parlamento le informazioni concernenti l'attuazione di tale direttiva;

40.

sottolinea le opportunità create dalla diffusione della banda larga ad alta velocità e dalle nuove tecnologie «senza fili» per lo sviluppo e la diffusione di servizi e contenuti culturali nuovi e innovativi nelle regioni rurali e in quelle urbane di ciascuno dei 27 Stati membri; invita altresì gli Stati membri a dare priorità allo sviluppo della rete a banda larga nelle zone rurali e periferiche al fine di superare il divario digitale; constata che il progresso tecnologico consente al consumatore di accedere più rapidamente ai contenuti culturali;

41.

ricorda alla Commissione e agli Stati membri la loro precedente posizione in materia di servizi audiovisivi nel quadro dei negoziati internazionali e li invita ad astenersi, nel contesto dei futuri negoziati OMC/GATS, dal formulare offerte di liberalizzazione o richieste di deroga all'applicazione della clausola della nazione più favorita;

42.

plaude alla recente creazione nel 2007 del premio cinematografico annuale del Parlamento (Prix LUX) quale strumento per rafforzare la politica culturale, promuovere la diversità culturale e linguistica, preservare le tradizioni culturali e sostenere gli scambi culturali; chiede che tale premio tenga conto, in particolare, della partecipazione e della creatività delle donne in riconoscimento del loro contributo allo sviluppo e all'evoluzione del cinema europeo;

43.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché all'Unesco e al Consiglio d'Europa.


(1)  GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27.

(2)  GU L 201 del 25.7.2006, pag. 15.

(3)  GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 459.

(4)  GU C 92 E del 16.4.2004, pag. 425.

(5)  GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 64.

(6)  Testi approvati, P6_TA(2007)0236.


15.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 247/32


Giovedi 10 aprile 2008
Un'agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione

P6_TA(2008)0124

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 su un'agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione [2007/2211(INI)]

2009/C 247 E/07

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 151 del trattato CE,

vista la decisione n. 1855/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che stabilisce il programma Cultura (2007-2013) (1),

vista la Convenzione sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'istruzione, la scienza e la cultura (Convenzione Unesco sulla protezione della diversità culturale) il 20 ottobre 2005,

vista la decisione 2006/515/CE del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativa alla conclusione della convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (2),

viste le conclusioni del Consiglio «Istruzione, gioventù e cultura» a seguito della riunione del 24 e 25 maggio 2007 sul contributo dei settori culturale e creativo al raggiungimento degli obiettivi di Lisbona (9021/2007),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «L'Europa nel mondo — Proposte pratiche per una maggiore coerenza, efficacia e visibilità» (COM(2006)0278),

vista la comunicazione della Commissione del 10 maggio 2007 relativa a un'agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione (COM(2007)0242) e il relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione (SEC(2007)0570),

vista la risoluzione del Consiglio del 16 novembre 2007 su un'agenda europea per la cultura (3),

vista la sua risoluzione del 5 settembre 2001 sulla cooperazione culturale nell'Unione europea (4),

vista la sua risoluzione del 4 settembre 2003 sulle industrie culturali (5),

vista la sua risoluzione del 13 marzo 2007 sulla raccomandazione 2005/737/CE della Commissione, del 18 ottobre 2005, sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali on line autorizzati (6),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale e della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0075/2008),

A.

considerando che, fatta salva la più grande e la più auspicabile delle aperture a tutte le altre culture, l'Unione europea ha in particolare l'obbligo di vigilare sulla ricchezza culturale dell'Europa, il cui patrimonio culturale deve essere preservato, divulgato e condiviso, sia all'interno sia all'esterno dell'Unione, in tutte le sue dimensioni e con tutti i mezzi,

B.

considerando che le arti e la cultura sono mezzi per raggiungere una maggiore espressione e coscienza di sé nello sviluppo personale e sociale e consentire ai singoli e alle comunità di trattare il proprio patrimonio e la propria memoria e concettualizzare il proprio futuro individuale e collettivo,

C.

considerando che le arti e la cultura aprono nuove forme di dialogo, creano spazi di comprensione culturale e permettono agli individui e ai gruppi di trascendere le proprie posizioni identitarie,

D.

considerando che, come terreno di scambio, dibattito e creatività e per la produzione delle idee, le arti e la cultura incoraggiano l'impegno e la partecipazione civile,

E.

considerando che il patrimonio culturale europeo, ivi compresa la diversità delle sue espressioni e il connubio delle sue principali matrici, come ad esempio, l'antichità greca e latina e giudeo-cristiana che hanno posto storicamente l'Europea all'avanguardia di tutti i continenti, si è rivelato essere un motore incomparabile di innovazione, di sviluppo e di progresso che si è propagato in tutte le direzioni e continua ancora oggi a costituire un riferimento essenziale di umanesimo, di arricchimento e di animazione spirituale, di democrazia, di tolleranza e di civiltà,

F.

considerando che in un mondo sempre più globalizzato la ricchezza culturale europea rappresenta una configurazione nucleare le cui caratteristiche specifiche e intrinseche costituiscono un vero e proprio plusvalore europeo e il cui ruolo identitario è essenziale per l'Europea e l'Unione per poter comprendere il mondo, garantirne la coesione, marcarne la differenza e affermarsi presso altri popoli,

G.

considerando che la flessibilità e la mobilità sono indissociabili nell'esercizio delle professioni artistiche,

H.

considerando che le produzioni artistiche raccolgono artisti sia europei che extraeuropei, la cui mobilità è ostacolata dalle politiche nazionali di concessione dei visti per spostarsi all'interno dell'UE,

I.

considerando che le espressioni particolari della proiezione storica del patrimonio culturale europeo negli altri continenti devono dar luogo ad azioni privilegiate che pongano in risalto i fattori di costruzione della civiltà, comprensione reciproca e approccio costruttivo tra i popoli che esse rappresentano,

J.

considerando che le autorità locali e regionali svolgono un ruolo particolarmente importante nello sviluppo e nel rafforzamento della cultura, specialmente attraverso la salvaguardia del patrimonio culturale e la promozione dell'innovazione artistica nei loro territori, fattore di cui si dovrebbe tener conto adeguatamente nel riorganizzare l'agenda europea della cultura alla luce della globalizzazione,

K.

considerando che gli immigrati extraeuropei, i turisti e gli altri visitatori sono tenuti a rispettare il patrimonio culturale europeo, che gode di una condizione privilegiata negli Stati membri,

L.

considerando, da una parte, che i creatori, gli artisti e le industrie culturali d'Europa svolgono un ruolo decisivo nella creazione di un'identità culturale europea e di valori comuni e nello sviluppo costante di una cittadinanza europea che trascenda lo Stato nazionale e riconosca la diversità culturale a livello europeo, nazionale, regionale e linguistico,

M.

considerando, d'altra parte, che i creatori, gli artisti e le industrie culturali d'Europa hanno anche un'incidenza concreta sulle entrate economiche, sulle fonti di ricchezza e sulla creazione di posti di lavoro nell'Unione europea,

N.

considerando che il progresso tecnologico fa sì che i prodotti culturali vengano sempre più spesso realizzati, diffusi e consumati in forma digitale, e che la politica deve tener conto di tale sviluppo,

O.

considerando che le industrie culturali europee operano in uno spazio protetto per quanto riguarda le regole commerciali, il che rispecchia adeguatamente la concezione europea secondo cui i prodotti e i servizi culturali sono diversi da altri tipi di beni e servizi e richiedono regole specifiche,

P.

considerando che i musei più importanti e le principali istituzioni culturali a livello dell'UE si stanno dedicando in misura crescente a scambi economicamente significativi con analoghe istituzioni di altre parti del mondo, il che dà luogo ad entrate rilevanti al di là di quelle derivanti dal turismo,

Q.

considerando che il patrimonio storico, culturale e archeologico degli Stati membri merita la massima protezione nei confronti del rischio di esportazioni illegali e di commercio illecito in genere, come risulta dalla Convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, del 14 novembre 1970, e da altri strumenti internazionali applicabili,

R.

considerando che l'UE deve essere solidale con i paesi terzi, in particolare con quelli più deboli nel settore culturale, per quanto riguarda la protezione del loro patrimonio culturale e deve attivamente impedire l'importazione illegale di opere culturali protette nel loro paese d'origine,

S.

considerando che la bilancia commerciale dell'UE nel settore dei beni e servizi culturali è sfavorevole,

T.

considerando che la globalizzazione dell'economia e la crescita di industrie culturali globali costituiscono delle sfide per la diversità linguistica e culturale, che rappresenta un valore in sé, e che per tale ragione diviene importante trovare un approccio comune europeo a queste sfide,

U.

considerando che l'industria turistica e i servizi connessi rappresentano un crocevia del commercio internazionale e della cultura e possono costituire, nelle relazioni tra l'UE e i paesi terzi il modo più appropriato per valorizzare ulteriormente le mete culturali europee, con benefici commerciali reciproci, contribuendo in tal modo a garantire la sostenibilità sociale, culturale e ambientale,

V.

considerando che quasi non esistono statistiche affidabili e significative sul commercio internazionale di beni e servizi culturali,

W.

considerando che le tecnologie digitali vanno viste come un'opportunità inedita per diffondere su scala globale prodotti e servizi culturali che possono far avanzare la comprensione interculturale, purché vi siano i presupposti di un accesso libero ed equo e del rispetto per le divergenze culturali e linguistiche,

X.

considerando che le nuove tecnologie mediatiche, tra cui portali e servizi internet basati su un codice fonte accessibile e il loro sviluppo, richiedono una quantità crescente di contenuto per essere competitive,

Y.

considerando che tali sviluppi pongono sfide senza precedenti che richiedono un nuovo modo di concepire le modalità di gestione e regolamentazione delle questioni riguardanti i diritti di proprietà intellettuale, la pirateria e la digitalizzazione non autorizzata, tenendo conto della necessità di trovare un giusto equilibrio tra un accesso equo ai prodotti e servizi culturali e nuove forme di creazione artistica e intellettuale,

Z.

considerando che la contraffazione e la pirateria di prodotti culturali conducono alla perdita di posti di lavoro nell'UE e minano la competitività delle industrie culturali e la qualità dei prodotti, colpendo in particolare gli Stati membri la cui produzione culturale e sfruttamento economico dei prodotti culturali costituisce fonte fondamentale di reddito,

AA.

considerando che alla Commissione è stata conferita la facoltà ultima di tutelare i diritti di proprietà intellettuale delle industrie europee in tutte le sedi internazionali e dinanzi ai partner commerciali che non dispongono di una legislazione adeguata in materia,

AB.

considerando che la cultura è inclusa specificatamente negli accordi di libero scambio dell'UE e in altri strumenti commerciali,

AC.

considerando che la cultura e la lingua sono elementi trainanti dello sviluppo regionale e sono determinanti nell'attirare nuovi investimenti, in particolare nelle regioni scarsamente sviluppate e povere di risorse naturali o attrazioni turistiche, e che gli artisti e le istituzioni culturali svolgono un ruolo decisivo nel formare l'identità delle regioni e accrescere la loro attrattiva, come pure nel processo di integrazione europea,

AD.

considerando che la cultura, come settore che fornisce posti di lavoro e promuove la crescita economica, è particolarmente importante per lo sviluppo delle città (specialmente di piccole e medie dimensioni) e delle zone rurali; che, in ambito sociale, l'identità culturale è un fattore importante che favorisce l'integrazione e una maggiore coesione sociale a livello di regioni e comunità locali,

AE.

considerando che nel quadro delle politiche di coesione e di sviluppo rurale si può fornire un sostegno al ripristino del patrimonio culturale e alla promozione delle attività artistiche in modo da aumentare la forza d'attrazione delle regioni,

AF.

considerando che le PMI e il capitale privato dovrebbero svolgere una funzione sempre più importante nel settore culturale e dovrebbero partecipare all'attuazione di progetti e misure in particolare mediante partenariati pubblico-privato (PPP);

1.

si compiace della comunicazione della Commissione su un'agenda europea per la cultura e approva gli obiettivi che vi sono enunciati; ricorda di aver sottolineato in più occasioni il ruolo essenziale e strutturale svolto dalla cultura nell'ambito dell'attuazione della strategia di Lisbona e nella costituzione di un nuovo pilastro di governance globale e di sviluppo sostenibile;

2.

si compiace ugualmente del giudizio positivo espresso dal Consiglio sulla summenzionata comunicazione della Commissione, come risulta dalla risoluzione del Consiglio del 16 novembre 2007;

3.

sottolinea che le autorità locali, regionali e nazionali svolgono un ruolo cruciale nello sviluppo e nella promozione della cultura, in particolare nella tutela del patrimonio culturale e nella promozione dei settori dell'innovazione artistica e creativa;

4.

esprime compiacimento per l'interesse dimostrato dalla Commissione nei confronti della mobilità degli artisti e dei professionisti del settore culturale;

5.

sottolinea la necessità di promuovere l'emergere e la mobilità dei giovani artisti europei;

6.

deplora che nel redigere un'agenda europea per la cultura in un mondo globalizzato non sia stato fatto alcun riferimento al ruolo svolto dal gran numero di partenariati tra città, autorità locali e regioni;

7.

sottolinea che il settore culturale svolge un ruolo importante ai fini del raggiungimento degli obiettivi della strategia rinnovata di Lisbona e richiama l'attenzione sull'importanza della cultura nel creare un quadro di vita positivo e dinamico in particolare grazie alle ottime opportunità offerte dal turismo culturale per lo sviluppo economico di molte regioni;

8.

sottolinea che, in applicazione dell'articolo 151 del trattato, nel settore della cultura che deve rispettare la diversità culturale e le identità nazionali, possono essere predisposti solo politiche di cooperazione e accordi di partnership tra gli Stati membri; sottolinea, inoltre, il ruolo delle regioni dell'Unione europea come importante forum per la cooperazione culturale;

9.

è preoccupato per il fatto che la comunicazione non chiarisce il perdurante problema delle incomprensioni relative alla cultura a livello di arti contemporanee e tradizionali, di patrimonio europeo e di «industrie creative» a scopo di lucro e redditizie. Inoltre gli obiettivi esposti nell'agenda rappresentano generalmente la cultura come portatrice di un'importante valenza sociale, economica, politica e più in generale «strumentale», ma non comprendono la questione della cultura come valore fine a sé stesso (cultura per la cultura);

10.

è preoccupato per il fatto che nel dibattito sul dialogo interculturale e culturale e su cosa si intende per «cultura», si presuppone spesso che la cultura unisca le persone anziché essere un moderatore delle differenze. A tale proposito, si potrebbe citare Jean Monnet: «quei giovani che conoscono tutto ciò che di grande e positivo vi è nelle varie culture, senza smettere di guardare con amore e orgoglio alla loro terra, diventeranno europei»;

11.

ritiene che ai fini di un'attuazione completa e coerente dell'articolo 151, paragrafo 4, del trattato, le specificità del settore della cultura, in particolare la sua capacità di favorire la creatività e l'innovazione, nonché la sua importanza sociale, vadano considerate quali beni culturali ed economici, per far sì che la cultura possa trovare pienamente il posto che le spetta di diritto nell'ambito della strategia di Lisbona;

12.

ritiene che l'obiettivo della Commissione di sviluppare ulteriormente il dialogo con la società civile nel settore culturale è cruciale per lo sviluppo di un'agenda europea coerente per la cultura e che solo mediante un siffatto dialogo strutturato le politiche europee potranno veramente riflettere le realtà e le esigenze degli artisti e gli operatori culturali europei;

13.

invita la Commissione a presentare raccomandazioni per la protezione dei sistemi di gestione dei diritti digitali che tengano conto in ugual modo delle esigenze del mercato interno dell'UE e della Convenzione Unesco sulla protezione della diversità culturale;

14.

sottolinea che la produttività culturale e la creatività degli artisti vanno salvaguardate in modo duraturo, il che presuppone tuttavia uno status sociale sicuro di queste persone, ad esempio un appropriato quadro giuridico in materia di imposte, lavoro e sicurezza sociale e nel campo dei diritti d'autore;

15.

invita la Commissione e gli Stati membri a dare piena attuazione alla convenzione dell'Unesco sulla protezione della diversità culturale e a tenere pienamente conto, nelle loro politiche interne ed esterne, dei principi che ne stanno alla base;

16.

ricorda alla Commissione che la Comunità è tenuta ad applicare la convenzione dell'Unesco sulla protezione della diversità culturale nell'esercizio delle sue competenze nei settori che rientrano nella convenzione stessa, che sono i seguenti: «politica commerciale comune, cooperazione allo sviluppo, cooperazione economica, finanziaria e tecnica con paesi terzi, libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, concorrenza e mercato interno, compresa la proprietà intellettuale» (7);

17.

ritiene che i programmi comunitari attualmente disponibili nel settore della cultura non corrispondano completamente alla situazione legata al patrimonio culturale comune degli europei e invita pertanto la Commissione a proporre la creazione di programmi specifici volti a stimolare la creatività degli artisti e a preservare, in maniera più vasta e più approfondita, il contatto con i beni e i valori, materiali e immateriali, che integrano il patrimonio culturale europeo, facilitano l'interazione nella concezione umanistica delle identità e delle differenze, nonché dell'attuale produzione culturale, e permettano di profittarne e condividerle;

18.

sottolinea che tutti i programmi del settore culturale avranno effetti assai positivi per quanto riguarda la coesione, la convergenza reale, la crescita economica, lo sviluppo sostenibile, l'innovazione, l'occupazione e la competitività;

19.

ricorda il ruolo essenziale che deve svolgere l'UE per avviare misure concrete che consentano di dare vero impulso alla mobilità degli artisti europei ed extracomunitari;

20.

insiste sull'istituzione di un visto specifico per gli artisti che permetterebbe loro di rispondere positivamente in modo molto rapido ad un impegno professionale di brevissima durata;

21.

ribadisce l'importanza strategica dell'interessante progetto culturale europeo, il programma Capitale europea della cultura, che dà un impulso significativo allo sviluppo sociale ed economico delle città e delle regioni iniettando un valore aggiunto europeo;

22.

chiede alla Commissione di prestare particolare attenzione all'intensa ed efficace cooperazione tra le Capitali europee della cultura tra il 2007 e il 2011 e la rete delle città culturali del 2010, che riunirà oltre 20 città ungheresi, tedesche e turche che intendono lavorare assieme allo sviluppo dei loro obiettivi culturali europei, affiancarsi alle Capitali della cultura nella preparazione delle manifestazioni del 2010 e presentare simultaneamente i loro progetti in molti luoghi diversi;

23.

insiste sul fatto che solo la mobilità e la flessibilità garantiscono la sopravvivenza di un'attività artistica in ciascuno Stato membro e lo sviluppo di un'identità culturale europea;

24.

raccomanda al Consiglio e alla Commissione di istituire un programma volto a valorizzare il patrimonio classico europeo e i contribuiti storici delle culture nazionali nel corso dei secoli e in tutte le dimensioni, in parallelo con il programma quadro «Cultura 2007-2013» e a complemento del medesimo, tenendo però anche conto delle future necessità del settore culturale;

25.

invita la Commissione a intensificare le politiche di sostegno alla traduzione letteraria previste nel programma «Cultura 2007-2013»;

26.

invita la Commissione a creare un programma volto a valorizzare la promozione delle lingue europee nel mondo e il loro ruolo nell'attività creativa degli altri continenti, in modo da facilitare sia la conoscenza e la comprensione reciproche sia l'interazione culturale generata e veicolata da tali lingue nei loro aspetti extraeuropei;

27.

invita la Commissione a rafforzare e promuovere gli scambi culturali internazionali, l'acquisizione di competenze interculturali e il plurilinguismo dei cittadini in seno all'Unione europea;

28.

sottolinea che, a seguito della proclamazione del 2008 come Anno europeo del dialogo interculturale, l'Unione europea dovrebbe mettere in pratica i valori del dialogo interculturale e aprirsi ad altre culture, promuovendo e sviluppando opportunità di cooperazione, proponendo un interessante ventaglio di programmi culturali a paesi terzi europei, segnatamente quelli che rientrano nella Politica europea di vicinato (PEV), per i quali la partecipazione a programmi culturali congiunti avrebbe un impatto di mobilitazione estremamente importante;

29.

propone l'impegno congiunto di Parlamento, Consiglio, Commissione e Stati membri onde creare condizioni davvero favorevoli alla cultura e all'attività creativa su tutti i piani della vita dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la famiglia, la scuola, l'apprendimento lungo l'intero arco della vita, la comunicazione sociale e l'universo delle tecnologie digitali;

30.

sottolinea a tale riguardo la necessità di continuare a promuovere, a livello europeo, progetti culturali concreti come la biblioteca digitale europea e ne chiede una rapida istituzione;

31.

appoggia i numerosi accordi di partnership culturale fra città, comunità e regioni, che sono di grande importanza per lo sviluppo sociale delle regioni e la promozione dell'innovazione culturale; invita la Commissione e gli Stati membri a fornire ogni supporto alle iniziative locali, regionali e interregionali nel settore della cultura quale fattore essenziale nel processo di integrazione regionale, ma anche europea, di fronte alle sfide globali;

32.

sottolinea l'importanza che l'insegnamento delle arti e delle lettere riveste ai fini del perfezionamento della personalità dei giovani, sì da risvegliarne e svilupparne la vocazione al pieno godimento dei beni e dei valori culturali;

33.

sottolinea la necessità di introdurre nei programmi scolastici di tutti gli Stati membri un programma comune di studio della storia dell'Unione europea, per promuovere l'identità e la cultura europee nel contesto della globalizzazione;

34.

evoca l'importanza di costruire, a scuola come nella società, ponti innovativi tra la cultura e la ricerca, la scienza e la tecnologia e l'esigenza di disporre di programmi che inglobino tali aspetti;

35.

chiede alla Commissione di elaborare strumenti capaci di individuare i settori in crisi nelle industrie culturali europee accordando particolare attenzione al mercato dell'editoria la cui evoluzione ha finito per mettere a rischio la creazione letteraria di qualità a beneficio di «best-sellers» e all'universo della creazione musicale, la cui qualità e diversità si vedono altresì minacciate dalla pirateria, dalla diffusione planetaria delle tecnologie digitali e da processi di concentrazione dei sistemi di gestione dei diritti collettivi;

36.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di usare i mezzi necessari che permettano di garantire il rispetto e la protezione dei diritti di proprietà letteraria e artistica, segnatamente nell'ambiente digitale;

37.

ritiene che debbano essere gettate le basi di un'autentica diplomazia culturale europea e insiste affinché gli Stati membri e le istituzioni comunitarie rafforzino l'elemento culturale delle rispettive rappresentanze diplomatiche e assumano iniziative strutturate e regolari votate alla cultura europea;

38.

invita gli Stati membri e le istituzioni comunitarie a favorire le iniziative volte a sviluppare il turismo culturale;

39.

raccomanda al Consiglio e alla Commissione di elaborare e promuovere un elenco di «luoghi di pellegrinaggio culturale» in tutti gli Stati membri e, attraverso tale strumento, di sviluppare iniziative e eventi specifici che dovranno svolgersi regolarmente in tali sedi di testimonianza e di irradiazione culturale;

40.

è favorevole alla creazione di un'etichetta del patrimonio europeo volta a valorizzare la dimensione europea dei beni culturali, dei monumenti, dei siti e dei luoghi della memoria, a testimonianza della storia e del patrimonio europeo;

41.

raccomanda al Consiglio e alla Commissione di sostenere e promuovere il programma del Consiglio d'Europa, varato nel 1987, degli Itinerari culturali, che costituiscono reti esemplari comprendenti regioni ed enti locali e che testimoniano del patrimonio e della storia comune dell'Europa;

42.

propone al Consiglio e alla Commissione di creare un sistema di mecenatismo culturale europeo e designare un «mecenate europeo» per stabilire partnership efficaci tra il settore pubblico e quello privato nell'ambito degli obiettivi dell'azione prevista dalla Commissione;

43.

propone inoltre la creazione di premi europei di grande prestigio da istituire su base permanente in tutti i settori dell'attività creativa;

44.

suggerisce altresì di migliorare la visibilità dei premi già esistenti e di valutarne gli effetti;

45.

suggerisce che, in vista del duecentesimo anniversario della nascita di Fryderyk Chopin, brillante compositore che ha fornito un innegabile contributo alla cultura mondiale, il 2010 sia proclamato «Anno europeo di Fryderyk Chopin»;

46.

suggerisce che il 2011 sia proclamato «Anno europeo dei classici greci e latini» per attirare l'attenzione dei popoli dell'Unione su questo essenziale aspetto del nostro patrimonio culturale oggi minacciato dall'oblio;

47.

raccomanda che la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri e al fine di promuovere valori culturali europei e dimostrare il proprio impegno a favore della cultura, inizi a organizzare e sostenere periodicamente un Anno europeo che commemori un'importante personalità europea, un'attività artistica o una manifestazione culturale;

48.

suggerisce di migliorare la promozione, l'accesso e la comunicazione di tali azioni;

49.

segnala al Consiglio la necessità urgente e tassativa di rivedere le dotazioni di bilancio destinate al sostegno delle azioni previste nell'ambito della comunicazione della Commissione e di quelle esistenti;

50.

sollecita la Commissione e il Consiglio a garantire che le norme che disciplinano le relazioni commerciali a livello sia bilaterale che multilaterale siano trasparenti, giuste, aperte e orientate all'accesso al mercato; ribadisce inoltre che tali norme devono consentire alle industrie culturali europee di sviluppare tutto il proprio potenziale, in particolare nei settori audiovisivo, musicale ed editoriale;

51.

chiede alla Commissione di rivedere i meccanismi di controllo doganale e di scambio di informazioni con gli Stati membri per garantirne la massima efficacia nella lotta contro l'esportazione e l'importazione illegali di opere d'arte e di altri beni culturali protetti;

52.

invita la Commissione ad adottare le misure idonee ad avviare una radicale revisione della protezione dei diritti di proprietà intellettuale, per trovare un migliore equilibrio fra gli obiettivi contrastanti della protezione dei titolari dei diritti e dell'accesso libero ed equo ai prodotti e servizi culturali, nell'acquis comunitario, nelle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e negli accordi bilaterali dell'UE, al fine di eliminare alla radice le cause della contraffazione e della pirateria;

53.

invita la Commissione a ricorrere alle proprie prerogative per assicurare che tutti i partner commerciali rispettino gli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dell'OMC e del diritto commerciale internazionale, inclusa la potenziale attivazione degli strumenti di composizione delle controversie previsti dagli accordi internazionali;

54.

invita la Commissione a sviluppare una serie di indicatori e strumenti affidabili e coerenti per misurare e valutare il commercio internazionale di prodotti culturali;

55.

invita la Commissione a includere negli accordi di politica commerciale dell'UE clausole sulla diffusione e sugli scambi di prodotti dotati di valore culturale e storico, alla luce del fatto che il turismo culturale rappresenta un segmento dell'industria culturale in costante crescita in tutto il mondo;

56.

invita la Commissione e gli Stati membri a tenere sempre più conto delle clausole degli accordi di libero scambio e di altri strumenti commerciali dell'UE in materia di commercio di prodotti culturali nel dare seguito a questi accordi commerciali;

57.

sottolinea l'importanza di sostenere il flusso transfrontaliero di prodotti culturali mediante una maggiore mobilità degli artisti e dei lavoratori del settore culturale; ritiene che la mobilità transfrontaliera delle arti e della cultura europee possa svolgere un ruolo importante nel diffondere i valori europei nonché nel conservare e sviluppare la diversità culturale e il dialogo interculturale;

58.

chiede alla Commissione di individuare le possibili barriere non tariffarie imposte da taluni paesi terzi in sede di scambi commerciali di certi beni e servizi culturali europei e, eventualmente, di adottare provvedimenti per eliminarle;

59.

sottolinea a tal riguardo che l'UE dovrebbe sostenere e facilitare l'accesso dei paesi in via di sviluppo al suo mercato di prodotti e servizi culturali, prestando particolare attenzione all'impatto positivo che questo potrebbe avere sulla creazione di posti di lavoro e sullo sviluppo tecnologico delle loro industrie culturali;

60.

invita la Commissione a proporre specifiche attività ed eventi culturali che promuovano la cultura europea nei paesi in sviluppo, considerando l'accesso alla cultura una priorità nelle politiche di sviluppo;

61.

sostiene l'integrazione sistematica della dimensione culturale e dei vari aspetti della cultura in tutte le politiche esterne e di sviluppo, nei progetti e nei programmi, quale mezzo per rafforzare la qualità degli sforzi diplomatici della Commissione e la fattibilità e sostenibilità di tutte le attività di cooperazione dell'UE e promuovere le misure che contribuiscono alla sensibilizzazione sociale sull'importanza dell'aspetto culturale nelle azioni di sviluppo;

62.

accoglie con favore la creazione di programmi specifici e interdipendenti di cooperazione culturale con alcuni paesi partner della PEV, nonché in Asia e in altre regioni, quali il Fondo per la cultura nel caso dell'India;

63.

accoglie con favore la proposta della Commissione di creare un Fondo culturale UE-ACP quale contributo congiunto dell'Unione a sostegno della distribuzione e della produzione di beni culturali dei paesi ACP, e nota che il 10° Fondo europeo di sviluppo fornirà fondi di avviamento che saranno integrati dai contributi degli Stati membri;

64.

invita la Commissione a intervenire a favore della difesa degli accordi internazionali e degli altri strumenti giuridici che influenzano i diritti culturali allo scopo di assicurare la libertà culturale e preservare la diversità e le sue espressioni di fronte ai progetti di liberalizzazione del mercato che minacciano la diversità culturale nei paesi in via di sviluppo;

65.

invita la Commissione a promuovere scambi culturali fra l'UE e le regioni e i paesi terzi;

66.

chiede alla Commissione di promuovere l'integrazione delle politiche culturali nelle politiche di cooperazione allo sviluppo, in particolare per quanto riguarda la loro interazione con le politiche sociali ed economiche;

67.

invita la Commissione a garantire che tutti i suoi programmi e progetti di cooperazione prendano in considerazione la cultura locale e contribuiscano ad un maggiore accesso delle persone alla cultura e ai mezzi di espressione culturale, così come alla lotta contro la povertà e alla riduzione dell'esclusione sociale; sottolinea l'importanza dell'istruzione e si fa sostenitore dell'integrazione della cultura nei programmi scolastici di tutti i livelli nei paesi in via di sviluppo;

68.

ricorda alla Commissione che la valorizzazione del patrimonio culturale è unita indissolubilmente al suo uso e al suo godimento da parte della società e che il patrimonio culturale dovrebbe essere gestito in modo sostenibile visto che è un bene deperibile; ritiene anche indiscutibile che la gestione del patrimonio culturale deve essere economicamente redditizia e contribuire pertanto al miglioramento delle condizioni socioeconomiche delle popolazioni;

69.

sostiene l'implicazione attiva dell'UE nelle attività delle organizzazioni internazionali che si occupano di cultura e nel processo delle Nazioni Unite «Alleanza di civiltà».

70.

riconosce l'importanza dei piani previsti per un'agenda culturale europea, ma fa notare che la comunicazione della Commissione non fornisce alcuna indicazione sul suo finanziamento o sui piani concreti per l'applicazione del metodo di coordinamento aperto; invita la Commissione a comunicare quanto prima tali dati;

71.

sottolinea l'importante ruolo svolto dalle autorità locali e regionali nel promuovere e incentivare la cultura nei loro settori di competenza, soprattutto nell'ambito del patrimonio culturale, come organi sostenitori dell'innovazione artistica e responsabili dell'organizzazione e sponsorizzazione di manifestazioni e iniziative culturali nonché di attività di istruzione e formazione, e organizzatori di festival e incontri culturali;

72.

raccomanda che gli Stati membri coinvolgano le autorità locali e regionali non solo nel controllo dei risultati, ma anche nell'attuazione di qualsiasi nuova agenda culturale dell'UE, affinché la politica culturale effettivamente realizzata rifletta le specifiche aspettative ed esigenze delle diverse regioni;

73.

richiama l'attenzione sull'esigenza di promuovere la diversità culturale e di conferire alla cultura un ruolo di rilievo nel dialogo non solo fra i singoli paesi ma anche fra le regioni di tutto il mondo, promuovendo gli scambi interculturali e includendo la cultura nei programmi di sviluppo; sostiene l'idea di un approccio integrato per la creazione di strategie culturali che includa tutti i settori e fattori che direttamente o indirettamente influenzano lo sviluppo della cultura;

74.

sottolinea che il turismo culturale svolge un ruolo significativo nella crescita economica regionale e nella creazione di ricchezza nonché nella valorizzazione del patrimonio culturale europeo, e che le associazioni culturali regionali e coloro che operano nel settore della politica culturale devono essere associati a tale processo;

75.

si rammarica del fatto che la Commissione presti scarsa attenzione agli accordi di gemellaggio tra città, comuni e regioni, accordi che hanno costituito per molti anni uno strumento validissimo per la cooperazione culturale e lo scambio di informazioni;

76.

chiede alla Commissione di promuovere le migliori prassi nelle attività culturali a livello europeo, richiamando l'attenzione sul fatto che gran parte delle migliori prassi in questo settore è generata a livello regionale; propone di organizzare conferenze tematiche e creare basi di dati sulle migliori prassi accessibili al pubblico e disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea;

77.

richiama l'attenzione sull'Anno europeo del dialogo interculturale in corso, sottolineando il ruolo che le regioni possono svolgere come autentico punto d'incontro culturale; chiede alla Commissione di presentare proposte concrete per le attività da svolgere durante il 2008 e di coinvolgere attivamente le regioni nella loro pianificazione e attuazione;

78.

concorda con la Commissione sul fatto che la diversità culturale e linguistica dell'UE costituisce un valore importante sul piano della competitività; ricorda agli Stati membri che l'insegnamento delle lingue e i programmi di scambi nei settori dell'istruzione e della cultura, sia all'interno che al di fuori dell'Unione europea, necessitano di un continuo sostegno; ricorda il ruolo svolto dalla televisione nel settore degli scambi interculturali;

79.

chiede alla Commissione di sostenere iniziative culturali nell'ambito di progetti di cooperazione regionale, anche a livello di città, specialmente di piccole e medie dimensioni, tra l'altro a titolo del programma Interreg IV C, e di inserire la dimensione culturale nell'iniziativa «Regioni per il cambiamento economico»;

80.

chiede agli Stati membri di sostenere la cultura nelle regioni investendo nell'infrastruttura culturale e utilizzando i Fondi strutturali e di mettere a punto programmi regionali di sviluppo culturale in consultazione con il settore culturale e scolastico nonché con la società civile;

81.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di stabilire norme chiare, semplici e precise per l'attuazione dei PPP, affinché tali partenariati possano diventare un efficace strumento di finanziamento di iniziative culturali nelle regioni e favorire un coinvolgimento più attivo delle PMI;

82.

accoglie con favore la proposta della Commissione di creare un Fondo culturale UE-ACP quale contributo dell'UE a favore della diffusione dei beni culturali degli ACP e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM); ritiene che iniziative analoghe andrebbero adottate anche per i paesi che partecipano alla politica di vicinato.

83.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché all'Unesco e al Consiglio d'Europa.


(1)  GU L 372 del 27.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 201 del 25.7.2006, pag. 15.

(3)  GU C 287 del 29.11.2007, pag. 1.

(4)  GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 142.

(5)  GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 459.

(6)  GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 64.

(7)  Riposta all'interrogazione scritta P-5554/07.


15.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 247/41


Giovedi 10 aprile 2008
Adattamento ai cambiamenti climatici in Europa — Possibilità d'intervento perl'UE

P6_TA(2008)0125

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 sul Libro verde della Commissione «L'adattamento ai cambiamenti climatici in Europa — quali possibilità di intervento per l'UE (COM(2007)0354)»

2009/C 247 E/08

Il Parlamento europeo,

visto il Libro verde della Commissione intitolato «L'adattamento ai cambiamenti climatici in Europa: quali possibilità di intervento per l'UE» (COM(2007)0354) (Libro verde sull'adattamento ai cambiamenti climatici),

visti la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), in particolare l'articolo 2 e l'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), e) e f), il protocollo di Kyoto all'UNFCCC e le procedure per la sua attuazione,

vista la comunicazione della Commissione «Strategia per le regioni ultraperiferiche: realizzazioni e prospettive» (COM(2007)0507),

vista la quarta relazione di valutazione (AR4) del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), e in particolare il contributo del gruppo di lavoro II a detta relazione,

visto il dibattito svoltosi in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 17 aprile 2007 sull'impatto dei cambiamenti climatici sulla pace e la sicurezza,

vista la tredicesima Conferenza delle parti firmatarie dell'UNFCCC (CoP 13) e la terza Conferenza delle parti che funge da incontro delle parti al Protocollo di Kyoto (COP/MOP 3) tenutesi a Bali, Indonesia, dal 3 al 15 dicembre 2007,

viste le sue precedenti risoluzioni sul cambiamento climatico, in particolare quelle del 16 novembre 2005 su «Vincere la battaglia contro i cambiamenti climatici» (1), del 18 gennaio 2006 sui cambiamenti climatici (2), vertente sui risultati della Conferenza di Montreal (COP 11-COP/MOP 1), del 4 luglio 2006, sulla riduzione dell'impatto del trasporto aereo sui cambiamenti climatici (3), del 14 febbraio 2007 sui cambiamenti climatici (4) e del 15 novembre 2007 sulla limitazione del surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici a + 2 °C: La via da percorrere fino alla Conferenza di Bali sui cambiamenti climatici e oltre (COP 13 e COP/MOP 3) (5),

viste l'interrogazione orale B6-0014/2008 della commissione temporanea sul cambiamento climatico, presentata a norma dell'articolo 108 del regolamento, e le dichiarazioni in tale contesto del Consiglio e della Commissione,

viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles dell'8 e 9 marzo 2007,

visto il programma di lavoro della Commissione per il 2008,

visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che, secondo il contributo del gruppo di lavoro II alla quarta relazione di valutazione del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC AR4), si prevede che quasi tutte le regioni europee subiranno gli effetti negativi dei futuri impatti dei cambiamenti climatici; considerando che tali impatti metteranno in difficoltà molti settori economici, ma rappresenteranno anche un'ulteriore minaccia per la biodiversità in Europa e interferiranno con lo sviluppo sociale,

B.

considerando che l'osservazione scientifica regionale di tutti i continenti e di molti oceani dimostra che la natura sta subendo gli effetti dei cambiamenti climatici a causa soprattutto dell'aumento della temperatura ma anche di altri impatti di tali cambiamenti; considerando che questo aumento della temperatura osservato è causato dall'attività umana e influenza i sistemi fisici e biologici,

C.

considerando che l'Unione europea dovrebbe valutare attentamente in che misura l'adattamento ai cambiamenti climatici può aprire la strada a un nuovo modello di crescita economica e di sviluppo che protegga l'ambiente, faccia crescere l'occupazione e dia una nuova dimensione alle politiche sociali,

D.

considerando che il mutamento climatico è un problema che riguarda le società moderne nel loro complesso e che pertanto tutti i livelli di governo, dall'Unione europea alle autorità pubbliche ai singoli cittadini, possono e devono svolgere un ruolo importante nelle misure di adattamento,

E.

considerando che misure di adattamento miranti a prevenire i danni non solo sono necessarie per rispondere a futuri impatti climatici dentro e fuori l'Europa, ma vanno anche sviluppate e applicate immediatamente per rispondere a livello regionale e locale alle conseguenze degli attuali livelli di riscaldamento globale dovuti alle emissioni storiche di gas serra; considerando che un tale adattamento richiede un vero approccio trasversale e l'inclusione di aspetti sociali, economici e ambientali in senso ampio,

F.

considerando che esistono numerosi studi e modelli su scala regionale o locale sui probabili impatti dei cambiamenti climatici; considerando che in molti di questi studi manca un'analisi equivalente della dimensione socioeconomica e delle conseguenze prevedibili per le popolazioni interessate,

G.

considerando che un monitoraggio a livello dell'Unione europea dei cambiamenti climatici e il coordinamento delle misure per farvi fronte dovrebbero costituire una priorità al fine di facilitare una strategia comune sul problema,

H.

considerando che gli investimenti pubblici e privati in attività di ricerca e sviluppo nel campo dei cambiamenti climatici saranno di capitale importanza per assicurare agli sforzi di adattamento e mitigazione la massima efficacia ai fini del contenimento delle conseguenze dei cambiamenti climatici,

I.

considerando che occorre coordinare la ricerca sui cambiamenti climatici svolta a livello nazionale con quella compiuta nell'ambito del Settimo programma quadro,

J.

considerando che il dibattito pubblico si è finora concentrato meno sulla questione dell'adattamento ai cambiamenti climatici, poiché l'accento è stato posto chiaramente sulle misure di mitigazione necessarie per limitare il riscaldamento globale,

K.

considerando che l'obiettivo fissato dall'Unione europea di contenere il riscaldamento globale entro 2 °C significherebbe comunque per l'Europa uno scenario di riscaldamento caratterizzato da estreme variazioni climatiche regionali, con conseguenze varie per le popolazioni interessate, per l'economia locale e regionale e per l'ambiente, che porterebbero ad un ulteriore aumento delle disuguaglianze e delle disparità regionali esistenti in Europa in termini di risorse e ricchezze,

L.

considerando che la ricerca volte a studiare le condizioni generatrici di eventi meteorologici estremi e a comprendere questi ultimi va intensificata in quanto base necessaria per misure preventive, compresa l'attuazione di sistemi di preallarme, e per azioni future volte a evitare decessi e danni a persone, beni, alla biodiversità e all'ambiente; considerando che è necessario sviluppare strumenti per valutare l'efficacia di tali misure,

M.

considerando che, per quanto riguarda i meccanismi di adattamento, un approccio basato unicamente su un'analisi costi-benefici non sembra appropriato, in quanto è prevedibile che anche in Europa saranno i poveri ad essere colpiti più duramente, perché essi generalmente non dispongono di assicurazioni, informazioni e mobilità sufficienti per reagire a un ambiente che cambia,

N.

considerando che un approccio dal basso verso l'alto, in cui le comunità colpite dalle conseguenze negative dei cambiamenti climatici presentino le tecniche di contrasto rivelatesi per esse efficaci, costituirebbe un indicatore utile per l'Unione europea, consentendole di assumere un ruolo organizzativo di promozione di strategie, sviluppo di programmi di supporto pertinenti e guida di un coordinamento strategico mediante reti e partenariati scientifici regionali o locali,

O.

considerando che una componente chiave della risposta agli impatti del cambiamento climatico consiste nell'aumentare e migliorare la preparazione professionale e l'educazione generale riguardo alle azioni di adattamento,

P.

considerando che è evidente che i cambiamenti climatici compromettono i risultati di sviluppo conseguiti e minacciano il successo dello sviluppo in Europa, ma hanno un impatto di gran lunga maggiore sui paesi in via di sviluppo; considerando che la questione del finanziamento delle misure di adattamento dev'essere ulteriormente valutata tanto in seno all'Unione europea quanto in termini di assistenza da fornire ai paesi in via di sviluppo,

Q.

considerando che, secondo il concetto del «mainstreaming»(integrazione in tutte le politiche), l'adattamento ai cambiamenti climatici deve entrare a far parte del processo decisionale su questioni quale quella di come e dove investire; considerando che le discussioni nel quadro di tale processo decisionale devono vedere la partecipazione tanto dei decisori che dei soggetti interessati a livello locale e regionale,

R.

considerando che il Libro verde sull'adattamento ai cambiamenti climatici non riconosce espressamente l'eccezione che le regioni ultraperiferiche dell'Unione europea rappresentano in termini geografici, climatici e di sviluppo, in quanto presentano probabili vulnerabilità diverse da quelle prevedibili per l'Europa continentale, né esamina specificamente le condizioni climatiche delle aree urbane o di zone d'Europa ad alta densità demografica,

S.

considerando che i cambiamenti climatici colpiranno probabilmente le regioni che, per le loro caratteristiche topografiche, presentano una particolare dipendenza dalle dinamiche della natura (fra le altre le zone glaciali e le regioni montuose), esponendo così l'economia e la cultura locali e la popolazione nel suo insieme a forti pressioni e ad alti costi di adattamento, con la possibilità di un ulteriore aumento delle disparità regionali,

T.

considerando che in Europa due delle aree più vulnerabili sono l'Europea meridionale e il bacino del Mediterraneo, che stanno già affrontando problemi di carenza idrica, siccità e incendi boschivi,

U.

considerando che per avere successo le strategie di adattamento volte a far fronte agli inevitabili cambiamenti climatici richiederanno il sostegno dei settori dell'educazione e della comunicazione, attraverso il coinvolgimento dei mass media e la partecipazione dei cittadini sui temi ambientali,

V.

considerando che secondo stime dell'Organizzazione mondiale della sanità attualmente le calamità naturali già attribuibili al clima sono responsabili di 60 000 decessi l'anno; considerando che il più recente rapporto dell'IPCC AR4mette in evidenza l'impatto dei cambiamenti climatici sulla salute pubblica; considerando che vi sono serie preoccupazioni riguardo alla diffusione di malattie tropicali e dei loro vettori nelle regioni temperate; considerando che, quale specifica conseguenza di tale fatto, l'assistenza sanitaria destinata alle componenti più vulnerabili della società sarà probabilmente quella che dovrà maggiormente adattarsi ai cambiamenti climatici,

W.

considerando che i cambiamenti climatici causeranno ulteriori gravi danni ad ecosistemi già vulnerabili e minacciati e incideranno sulla biodiversità in Europa; considerando che tali danni saranno avvertiti soprattutto indirettamente, attraverso il degrado di ecosistemi fondamentali per il benessere dell'uomo; considerando che la protezione degli ecosistemi deve pertanto rappresentare la base di una strategia di adattamento dell'Unione europea; considerando che il suolo rappresenta la più vasta riserva terrestre di carbonio organico e che pratiche inadatte di gestione del suolo contribuiscono a ridurre tale riserva; considerando che è necessario invertire tale tendenza e provvedere affinché misure appropriate per preservare e, qualora possibile, aumentare il carbonio organico del suolo facciano parte integrante della strategia di adattamento dell'Unione europea;

1.

accoglie con favore il Libro verde della Commissione sull'adattamento ai cambiamenti climatici e il processo di consultazione degli interessati;

2.

sottolinea l'importanza di una forte interconnessione tra gli sforzi di adattamento e di mitigazione per sfruttare le sinergie al fine di limitare le conseguenze dei cambiamenti climatici; chiede alla Commissione di studiare il modo di bilanciare i due sforzi per rafforzarne reciprocamente l'efficacia nella prospettiva di sviluppare una chiara strategia olistica;

3.

riconosce che, sebbene nel Libro verde della Commissione sull'adattamento ai cambiamenti climatici le questioni siano presentate su base settoriale, molti dei settori in questione sono fortemente interdipendenti; ritiene che gli impatti su un settore e le decisioni di adattamento da esso adottate avranno spesso implicazioni per altri settori, e chiede pertanto alla Commissione di tener conto di tali interazioni nell'attuare le misure di adattamento;

4.

afferma la necessità di ulteriori modelli e studi scientifici relativi a un approccio basato sul rischio per poter meglio analizzare, comprendere e prevedere gli impatti umani e sociali dei cambiamenti climatici in relazione all'obiettivo dell'Unione europea di mitigazione di 2 °C e alla dimensione dell'adattamento necessario a livello locale o regionale;

5.

chiede alla Commissione di condurre uno studio sull'economia dell'adattamento, al fine di sviluppare scenari che definiscano un bilancio dei costi e dei benefici dell'adattamento e di stimolare e anticipare l'azione in campo economico; sottolinea l'importanza di utilizzare un'impostazione settoriale dal basso verso l'alto che tenga conto delle differenze degli habitat naturali europei quali le aree montuose o le regioni insulari; invita la Commissione a registrare le variazioni dell'occupazione sia nei settori in crescita che in quelli in contrazione;

6.

invita la Commissione a coordinare e sostenere la preparazione scientifica di una base dati comune europea sulle vulnerabilità, al fine di comprendere in che modo sarebbero colpite le varie componenti della società nonché il patrimonio culturale e nazionale europeo e come le società potrebbero reagire in futuro alle conseguenze dei cambiamenti climatici; ritiene che si dovrebbero creare anche delle basi dati contenenti altre informazioni importanti (ad esempio indici, politiche e misure ecc.) sulle attività e le politiche di adattamento;

7.

invita la Commissione a coordinare le reti esistenti di monitoraggio dei dati ambientali e, ove opportuno, a combinarle con nuove strutture, allo scopo di compilare delle basi dati contenenti misurazioni omogenee utilizzabili per produrre modelli che consentano di individuare l'azione più urgentemente necessaria a livello continentale, regionale e locale;

8.

invita la Commissione a studiare i modi per sviluppare ulteriormente e sostenere una rete paneuropea di università, parti sociali, organizzazioni della società civile, organizzazioni operative — in particolare i servizi meteorologici nazionali, che dispongono di vaste risorse di dati — e decisori locali e regionali, al fine di promuovere partenariati transettoriali sull'adattamento per lo scambio di conoscenze e di politiche nonché per lo sviluppo di strumenti di misurazione del successo delle misure adottate e per la comunicazione o diffusione presso il pubblico di scoperte scientifiche e scenari sull'indispensabile adattamento al cambiamento climatico;

9.

ritiene che, per rendere più efficace la ricerca sull'impatto dei cambiamenti climatici, le ricerche svolte nella cornice del Settimo programma quadro debbano essere coordinate con quelle condotte a livello nazionale (in particolare i programmi di osservazione della Terra dallo spazio);

10.

ritiene che l'Unione europea debba intraprendere sforzi sostanziali per potenziare lo sviluppo tecnologico nelle misure di adattamento, onde sostenere la nostra economia e il trasferimento di queste tecnologie al mondo in via di sviluppo; ritiene che la messa a punto di tecnologie efficaci, sicure e poco costose sia un elemento chiave dell'adattamento ai cambiamenti climatici e che la prossima conferenza/riunione delle parti a Poznan (COP 14) dovrebbe concentrarsi su questo argomento;

11.

chiede alla Commissione di includere l'adattamento nell'elaborazione e nella modifica della legislazione, delle strategie e dei progetti di finanziamento esistenti e futuri che abbiano un impatto sul territorio, in modo da limitare gli effetti dei cambiamenti climatici; la invita a condurre un'analisi esaustiva degli strumenti finanziari europei esistenti e del loro utilizzo per misure di adattamento ai cambiamenti climatici nel quadro dei loro campi d'applicazione originari, e ad indicare dove sarebbero necessari ulteriori finanziamenti;

12.

sollecita vivamente il Consiglio a giungere senza ulteriori ritardi a una decisione sulla proposta di regolamento che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE), tenendo presente che il Parlamento ha adottato la sua posizione al riguardo fin dal 18 maggio 2006 (6); è convinto che la summenzionata proposta di regolamento, che — oltre ad altre misure — abbassa la soglia per la mobilizzazione del FSUE, consentirà di agire con maggiore efficacia, flessibilità e tempestività per porre rimedio ai danni causati da calamità naturali o disastri provocati dall'uomo; sostiene fermamente l'importanza di tale strumento finanziario, specialmente alla luce del fatto che si prevede un aumento in futuro delle calamità naturali anche a causa dei cambiamenti climatici;

13.

la invita a prendere in considerazione l'inserimento nel prossimo quadro finanziario a lungo termine di misure finanziarie per l'adattamento concernenti le politiche regionali e i fondi strutturali, nonché a proporre di destinare risorse aggiuntive al fine di individuare soluzioni innovative per far fronte ai cambiamenti climatici;

14.

fa rilevare che gli orientamenti strategici per la politica di coesione dell'Unione europea enunciano in modo esplicito e dettagliato la necessità di rafforzare le sinergie tra ambiente e crescita; afferma che i programmi di politica regionale investono in infrastrutture nei settori dell'acqua, dei rifiuti e dell'aria, della biodiversità, della promozione della pianificazione territoriale e del trasporto pubblico; sottolinea che essi contribuiscono a far fronte agli impegni in campo climatico e favoriscono le misure di prevenzione dei rischi attraverso politiche innovative di gestione pubblica comprendenti ad esempio il monitoraggio preventivo; richiama inoltre l'attenzione sulla necessità che la Commissione e gli Stati membri intensifichino il coordinamento dell'organizzazione della protezione civile e della pianificazione delle emergenze; fa riferimento a tale riguardo al lavoro del Programma delle Nazioni Unite sulla strategia internazionale per la riduzione delle calamità;

15.

sottolinea la necessità che gli Stati membri utilizzino i fondi per lo sviluppo rurale per rafforzare l'adattamento ai cambiamenti climatici in agricoltura e in silvicoltura; ricorda il ruolo che svolge la materia organica del suolo in termini di fertilità del suolo, di capacità di ritenzione dell'acqua e come bacino di carbonio, e invita la Comunità ad adottare e sostenere pratiche appropriate di gestione del suolo che preservino i livelli di materia organica dei suoli europei come mezzo efficace per adattarsi all'aumento delle temperature e ai cambiamenti nel regime delle precipitazioni; sottolinea la necessità di adeguate misure di prevenzione delle crisi e di gestione dei rischi a livello tanto comunitario quanto nazionale e regionale, essendo chiaro che le crisi saranno più numerose in futuro, e si riferisce in particolare a uno sforzo sistematico di gestione dei terreni che assicuri tempi più lunghi di ritenzione dell'acqua e una minore incidenza degli incendi forestali; ritiene che la gestione dei rischi debba diventare parte integrante ed esplicita della politica di coesione dell'Unione europea;

16.

chiede alla Commissione di proporre un quadro a livello dell'Unione europea per la pianificazione di misure di adattamento e la preparazione; pone in risalto la necessità di tenere debitamente presente il principio di sussidiarietà nel far fronte alle conseguenze dei cambiamenti climatici mediante misure concrete di adattamento, dal momento che le regioni e le autorità locali in Europa saranno maggiormente in grado di trovare risposte politiche alle proprie esperienze; sottolinea, tuttavia, la necessità di una coerenza e del coordinamento dei piani di adattamento a livello di Unione europea;

17.

sottolinea il ruolo chiave svolto dalle comunità locali nella lotta contro i cambiamenti climatici; chiede pertanto l'attuazione di strategie integrate di sviluppo sostenibile a livello urbano, regionale e rurale, che tengano pienamente conto delle misure di mitigazione e di adattamento, e chiede che vengano condotti studi scientifici al fine di analizzare il tipo di infrastruttura maggiormente adatto a far fronte ai cambiamenti climatici;

18.

chiede una più stretta cooperazione e lo scambio delle migliori pratiche con e tra le autorità regionali e locali nello sviluppo di costruzioni, servizi pubblici e altri servizi che puntino a raggiungere la neutralità carbonica nei rispettivi settori, quali sistemi di teleriscaldamento, miglioramento dei servizi di riciclaggio, trasporti pubblici integrati, edifici ad elevata efficienza energetica ed idrica, maggiore produzione ed uso di energie alternative e maggiore informazione del pubblico sul consumo di energia;

19.

sottolinea che il settore agricolo è uno dei più vulnerabili ai cambiamenti climatici ma è nel contempo accusato di provocare danni all'ambiente; ritiene che le misure di adattamento in questo settore debbano puntare ad una riduzione della vulnerabilità e a un aumento della sostenibilità dal punto di vista sia ambientale che economico;

20.

sottolinea che il graduale adattamento del settore agricolo alle nuove esigenze scaturite dai cambiamenti climatici andrebbe esaminato nel quadro del «controllo dello stato di salute»;

21.

sottolinea che il settore agricolo può adattarsi ai cambiamenti climatici e mitigarne gli effetti applicando una legislazione che rafforzi la sostenibilità e promuova nuove modalità di utilizzo e gestione dell'acqua e delle altre risorse naturali;

22.

sottolinea l'importante ruolo degli gli Stati membri e della Commissione nell'identificare le infrastrutture di trasporto che potrebbero essere maggiormente colpite dal cambiamento delle condizioni climatiche e che necessitano di sforzi e investimenti supplementari per assicurare la continuità e la sicurezza del funzionamento;

23.

plaude all'importante risultato raggiunto alla MOP 3 di Bali di rendere operativo il Fondo di adattamento, combinando progetti di adattamento concreti con fondi provenienti da un prelievo sui progetti CDM (meccanismo di sviluppo pulito) avviati in paesi in via di sviluppo che sono parti del Protocollo di Kyoto; sottolinea che questa decisione innovativa di finanziare l'adattamento nei paesi in via di sviluppo a prescindere dai donatari è stata presa prima dell'adozione del piano d'azione di Bali;

24.

sottolinea la necessità di assicurare che tutte le licenze edilizie e i piani urbanistici tengano conto, quale parte della valutazione d'impatto ambientale, di diversi scenari di adattamento, così da impedire investimenti in infrastrutture incompatibili; fa presente che in molti casi sarebbe più opportuno rinunciare allo sviluppo urbanistico di aree vulnerabili, o ripristinare lo stato naturale di aree già sviluppate, anziché costruire difese per prepararsi ad effetti climatici avversi;

25.

considera imperativa la cooperazione per appoggiare le regioni più povere d'Europa e il mondo in via di sviluppo, dal momento che queste zone saranno probabilmente quelle più colpite dai cambiamenti climatici ma meno in grado di affrontarne le conseguenze; si rammarica che il Libro verde sull'adattamento ai cambiamenti climatici non dedichi sufficiente attenzione alla necessità della cooperazione in materia di adattamento fra l'Unione europea e i paesi in via di sviluppo; sottolinea in particolare la necessità del trasferimento di tecnologia e della costruzione di capacità; in tale contesto plaude all'iniziativa della Commissione di lanciare un'alleanza globale in materia di cambiamento climatico (Global Climate Change Alliance), ma sottolinea che tale iniziativa è al momento largamente sottofinanziata;

26.

riconosce un rapporto di condizionalità tra gli obiettivi di sviluppo da una parte e la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi dall'altra; sottolinea che i problemi del cambiamento climatico devono essere integrati in tutta la cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea, ivi compresi i programmi di partenariato esistenti quali il dialogo EUROMED o il partenariato energetico UE-Africa; sottolinea inoltre la grande importanza di un rafforzamento dei partenariati con i paesi in via di sviluppo al fine di intensificare gli sforzi volti ad evitare la deforestazione, che danno benefici in termini sia di mitigazione che di adattamento;

27.

chiede l'elaborazione di strumenti finanziari di ampia portata e prevedibili nel quadro delle politiche dell'Unione europea, come il Sistema comunitario per lo scambio di quote di emissioni (ETS), onde aiutare i paesi in via di sviluppo ad adattarsi alle incidenze del cambiamento climatico, come pure prevedere il finanziamento di politiche di adattamento negli Stati membri;

28.

fa presente che i cambiamenti climatici potrebbero accelerare la diminuzione dell'accesso alle risorse naturali; invita la Commissione a prendere in considerazione ulteriori misure per l'adattamento ai nuovi problemi che possono nascere per la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare ed energetico;

29.

invita la Commissione a esaminare a livello europeo e nel contesto internazionale come integrare le misure di adattamento necessarie in risposta ai cambiamenti climatici nei programmi di sviluppo e nei negoziati di bilancio; la invita a studiare come applicare tali misure alle politiche settoriali in modo da orientare i finanziamenti e gli investimenti pubblici e privati; sottolinea che questi sforzi d'integrazione devono riguardare gli ambiti della scienza, dell'approccio integrato (mainstreaming), della sensibilizzazione, dell'informazione, della cooperazione e del monitoraggio, applicando con chiarezza criteri la cui osservanza sia soggetta a controllo periodico per giustificare ulteriori aiuti, e riferendo al Parlamento e al Consiglio;

30.

sottolinea l'importanza dell'accresciuta necessità di un uso razionale dell'acqua attraverso la «gestione della domanda idrica», poiché l'acqua sta diventando una risorsa scarsa; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure integrative per assicurare disponibilità, accessibilità, uso e conservazione dell'acqua, e a promuovere tecnologie e pratiche innovative, anche con progetti pilota, che contribuiscano a ridurre i danni da siccità e i rischi di inondazione; riconosce in tale contesto l'importanza di un approccio ecosistemico nella prevenzione e nell'assorbimento degli impatti dell'erosione del suolo, delle inondazioni, della desertificazione, dell'innalzamento del livello dei mari e dell'invasione di specie aliene, nonché nel rafforzamento della resistenza agli incendi boschivi;

31.

riconosce che i cambiamenti climatici contribuiscono al tributo mondiale di malattie e morti premature, colpendo in particolare le categorie più vulnerabili della popolazione; invita gli Stati membri a prendere in esame misure volte a rafforzare la capacità dei sistemi sanitari di adattarsi agli effetti negativi dei cambiamenti climatici; invita la Commissione ad istituire un sistema su scala UE per il monitoraggio e la sorveglianza degli effetti dei cambiamenti climatici sulla salute; la invita inoltre ad assicurare che le minacce che i cambiamenti climatici comportano per la salute umana siano al centro della politica di adattamento e mitigazione dell'Unione europea;

32.

sottolinea la necessità di un approccio differenziato in termini climatici e di sviluppo per quanto riguarda zone e regioni particolarmente vulnerabili ai cambiamenti climatici, quali le zone montuose o costiere, le isole o, ad esempio, le sette regioni ultraperiferiche dell'Unione europea, le quali, per le loro caratteristiche topografiche e i loro svantaggi strutturali, presentano una particolare dipendenza dalle dinamiche degli eventi naturali; invita in tale contesto la Commissione a estendere l'elenco delle zone più vulnerabili e a cooperare con le iniziative regionali esistenti, quali la Convenzione delle Alpi e la Convenzione dei Carpazi, al fine di fare il miglior uso possibile del patrimonio di conoscenze accumulato grazie a tali iniziative;

33.

invita la Commissione a considerare il ruolo vitale che ecosistemi in buona salute possono svolgere nella politica di adattamento; mette in risalto il fatto che la vigente legislazione dell'Unione europea (cioè la direttiva sugli uccelli (7), la direttiva sugli habitat (8), Natura 2000 e la direttiva quadro in materia di acque (9)) può contribuire ad affrontare queste problematiche in Europa; invita la Commissione e gli Stati membri a dare la massima priorità all'attuazione di tale linea politica, così da assicurare un adattamento rapido ed efficiente ai cambiamenti climatici;

34.

plaude all'iniziativa della Commissione di istituire un Gruppo consultivo europeo per l'adattamento ai cambiamenti climatici e sottolinea la necessità che tale gruppo di esperti fornisca le capacità per la realizzazione di coerenti strategie intersettoriali a livello di UE nonché per il rafforzamento di politiche quadro in grado di dare incentivi agli investimenti in attività di adattamento e mitigazione relative ai cambiamenti climatici;

35.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione quale contributo del Parlamento al processo di consultazione degli interessati sul Libro verde avviato dalla Commissione.


(1)  GU C 280 E del 18.11.2006, pag. 120.

(2)  GU C 287 E del 24.11.2006, pag. 182.

(3)  GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 119.

(4)  GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 344.

(5)  Testi approvati, P6_TA(2007)0537.

(6)  GU C 297 E del 7.12.2006, pag. 331.

(7)  Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/105/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368).

(8)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/105/CE.

(9)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/32/CE (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 60).


15.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 247/48


Giovedi 10 aprile 2008
Sottotitolazione di tutti i programmi televisivi del servizio pubblico nell'Unione europea

P6_TA(2008)0127

Dichiarazione del Parlamento europeo sulla sottotitolazione di tutti i programmi televisivi del servizio pubblico nell'Unione europea

2009/C 247 E/09

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 3, 13, 149 e 151 del trattato CE,

visto l'articolo 116 del suo regolamento,

A.

considerando che l'Unione europea dovrebbe garantire ai cittadini parità di accesso all'informazione, all'istruzione e alla cultura,

B.

considerando che più di 83 milioni di persone in Europea sono affette da una perdita parziale o totale dell'udito e che, dato l'invecchiamento della popolazione europea, questo problema continuerà ad aumentare,

C.

considerando l'accesso universale alla televisione in Europa e il fatto che la televisione pubblica svolge una funzione di servizio pubblico che consiste, tra l'altro, nell'informare e istruire gli spettatori,

D.

considerando che la tecnologia odierna consente di sottotitolare i programmi televisivi (compresi quelli dal vivo) al momento della loro diffusione, come dimostra l'esempio dei programmi trasmessi dalla BBC, che ha deciso di sottotitolare tutti i suoi programmi a partire dall'aprile 2008,

1.

ritiene che la sottotitolazione di tutti i programmi televisivi del servizio pubblico nell'Unione europea sia essenziale per garantire a tutti gli spettatori, comprese le persone non udenti o con problemi di udito, il pieno accesso a tali programmi; ritiene che ciò favorirebbe anche l'apprendimento delle lingue straniere;

2.

chiede alla Commissione di presentare una proposta legislativa con la quale si richieda alle emittenti televisive del servizio pubblico nell'Unione europea di sottotitolare tutti i loro programmi;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al Consiglio, alla Commissione e ai i governi degli Stati membri.

Elenco dei firmatari

 

Gabriele Albertini, Jan Andersson, Alfonso Andria, Emmanouil Angelakas, Roberta Angelilli, Kader Arif, Stavros Arnaoutakis, Robert Atkins, John Attard-Montalto, Elspeth Attwooll, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Peter Baco, Maria Badia i Cutchet, Mariela Velichkova Baeva, Enrique Barón Crespo, Katerina Batzeli, Edit Bauer, Jean Marie Beaupuy, Christopher Beazley, Zsolt László Becsey, Irena Belohorská, Monika Beňová, Rolf Berend, Sergio Berlato, Giovanni Berlinguer, Thijs Berman, Adam Bielan, Slavi Binev, Šarūnas Birutis, Sebastian Valentin Bodu, Herbert Bösch, Jens-Peter Bonde, Vito Bonsignore, Josep Borrell Fontelles, Victor Boștinaru, Costas Botopoulos, Bernadette Bourzai, Sharon Bowles, Iles Braghetto, Mihael Brejc, Frieda Brepoels, Jan Březina, Elmar Brok, Danutė Budreikaitė, Wolfgang Bulfon, Nicodim Bulzesc, Ieke van den Burg, Niels Busk, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Luis Manuel Capoulas Santos, Marco Cappato, Carlos Carnero González, Paulo Casaca, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Alejandro Cercas, Giles Chichester, Giulietto Chiesa, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Ole Christensen, Sylwester Chruszcz, Luigi Cocilovo, Carlos Coelho, Richard Corbett, Giovanna Corda, Titus Corlățean, Paolo Costa, Jean Louis Cottigny, Michael Cramer, Corina Crețu, Gabriela Crețu, Brian Crowley, Magor Imre Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daniel Dăianu, Dragoș Florin David, Chris Davies, Antonio De Blasio, Véronique De Keyser, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Proinsias De Rossa, Marie-Hélène Descamps, Harlem Désir, Nirj Deva, Mia De Vits, Jolanta Dičkutė, Alexandra Dobolyi, Valdis Dombrovskis, Beniamino Donnici, Bert Doorn, Brigitte Douay, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Petr Duchoň, Bárbara Dührkop Dührkop, Cristian Dumitrescu, Saïd El Khadraoui, Edite Estrela, Harald Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Göran Färm, Richard Falbr, Claudio Fava, Szabolcs Fazakas, Emanuel Jardim Fernandes, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Ilda Figueiredo, Petru Filip, Věra Flasarová, Alessandro Foglietta, Hanna Foltyn-Kubicka, Nicole Fontaine, Glyn Ford, Brigitte Fouré, Armando França, Monica Frassoni, Urszula Gacek, Milan Gaľa, Gerardo Galeote, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Giuseppe Gargani, Jean-Paul Gauzès, Jas Gawronski, Evelyne Gebhardt, Eugenijus Gentvilas, Bronisław Geremek, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Claire Gibault, Adam Gierek, Maciej Marian Giertych, Neena Gill, Norbert Glante, Robert Goebbels, Bogdan Golik, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Hélène Goudin, Genowefa Grabowska, Dariusz Maciej Grabowski, Vasco Graça Moura, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Lilli Gruber, Ignasi Guardans Cambó, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Umberto Guidoni, Zita Gurmai, Catherine Guy-Quint, Klaus Hänsch, Benoît Hamon, Małgorzata Handzlik, Gábor Harangozó, Marian Harkin, Rebecca Harms, Joel Hasse Ferreira, Satu Hassi, Jutta Haug, Anna Hedh, Gyula Hegyi, Edit Herczog, Jim Higgins, Krzysztof Hołowczyc, Mary Honeyball, Milan Horáček, Richard Howitt, Ján Hudacký, Alain Hutchinson, Iliana Malinova Iotova, Mikel Irujo Amezaga, Marie Anne Isler Béguin, Lily Jacobs, Anneli Jäätteenmäki, Stanisław Jałowiecki, Mieczysław Edmund Janowski, Lívia Járóka, Anne E. Jensen, Karin Jöns, Dan Jørgensen, Madeleine Jouye de Grandmaison, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Gisela Kallenbach, Othmar Karas, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Piia-Noora Kauppi, Tunne Kelam, Glenys Kinnock, Evgeni Kirilov, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Eija-Riitta Korhola, Magda Kósáné Kovács, Miloš Koterec, Sergej Kozlík, Guntars Krasts, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Constanze Angela Krehl, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ģirts Valdis Kristovskis, Wiesław Stefan Kuc, Helmut Kuhne, Jan Jerzy Kułakowski, Aldis Kušķis, Sepp Kusstatscher, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Alain Lamassoure, Stavros Lambrinidis, Vytautas Landsbergis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Klaus-Heiner Lehne, Lasse Lehtinen, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Katalin Lévai, Janusz Lewandowski, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Marie-Noëlle Lienemann, Andrea Losco, Caroline Lucas, Astrid Lulling, Elizabeth Lynne, Marusya Ivanova Lyubcheva, Linda McAvan, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Erika Mann, Mario Mantovani, Marian-Jean Marinescu, Helmuth Markov, Sérgio Marques, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Tadeusz Masiel, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Maria Matsouka, Mario Mauro, Manolis Mavrommatis, Manuel Medina Ortega, Erik Meijer, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Willy Meyer Pleite, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Miroslav Mikolášik, Viktória Mohácsi, Javier Moreno Sánchez, Luisa Morgantini, Jan Mulder, Roberto Musacchio, Cristiana Muscardini, Joseph Muscat, Riitta Myller, Pasqualina Napoletano, Hartmut Nassauer, Robert Navarro, Cătălin-Ioan Nechifor, Catherine Neris, James Nicholson, null Nicholson of Winterbourne, Lambert van Nistelrooij, Ljudmila Novak, Raimon Obiols i Germà, Vural Öger, Cem Özdemir, Jan Olbrycht, Seán Ó Neachtain, Gérard Onesta, Janusz Onyszkiewicz, Josu Ortuondo Larrea, Reino Paasilinna, Borut Pahor, Justas Vincas Paleckis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Dimitrios Papadimoulis, Atanas Paparizov, Georgios Papastamkos, Ioan Mircea Pașcu, Vincent Peillon, Maria Petre, Rihards Pīks, Józef Pinior, Mirosław Mariusz Piotrowski, Paweł Bartłomiej Piskorski, Gianni Pittella, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská, Rovana Plumb, Guido Podestà, Anni Podimata, Zdzisław Zbigniew Podkański, Samuli Pohjamo, Bernard Poignant, Lydie Polfer, Bernd Posselt, Christa Prets, Pierre Pribetich, Jacek Protasiewicz, Bilyana Ilieva Raeva, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Karin Resetarits, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Bogusław Rogalski, Zuzana Roithová, Luca Romagnoli, Raül Romeva i Rueda, Dariusz Rosati, Wojciech Roszkowski, Dagmar Roth-Behrendt, Mechtild Rothe, Libor Rouček, Martine Roure, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Guido Sacconi, Aloyzas Sakalas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, María Isabel Salinas García, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Daciana Octavia Sârbu, Jacek Saryusz-Wolski, Christel Schaldemose, Karin Scheele, Olle Schmidt, György Schöpflin, Jürgen Schröder, Inger Segelström, Esko Seppänen, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Kathy Sinnott, Marek Siwiec, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Francesco Enrico Speroni, Bart Staes, Grażyna Staniszewska, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Margie Sudre, László Surján, Eva-Britt Svensson, Hannes Swoboda, József Szájer, Andrzej Jan Szejna, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Antonio Tajani, Hannu Takkula, Charles Tannock, Andres Tarand, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Țicău, Gary Titley, Patrizia Toia, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Witold Tomczak, Jacques Toubon, Catherine Trautmann, Kyriacos Triantaphyllides, Claude Turmes, Evangelia Tzampazi, Vladimir Urutchev, Inese Vaidere, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Frank Vanhecke, Anne Van Lancker, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Riccardo Ventre, Donato Tommaso Veraldi, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Oldřich Vlasák, Johannes Voggenhuber, Diana Wallis, Graham Watson, Renate Weber, Jan Marinus Wiersma, Glenis Willmott, Janusz Wojciechowski, Francis Wurtz, Luis Yañez-Barnuevo García, Anna Záborská, Zbigniew Zaleski, Andrzej Tomasz Zapałowski, Stefano Zappalà, Tomáš Zatloukal, Tatjana Ždanoka, Roberts Zīle, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka


Parlamento europeo

Mercoledì 9 aprile 2008

15.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 247/50


Mercoledì 9 aprile 2008
Parlamento Europeo Approvazione della nomina di Androula Vassiliou a membro della Commissione

P6_TA(2008)0108

Decisione del Parlamento europeo del 9 aprile 2008 sull'approvazione della nomina di Androula Vassiliou a membro della Commissione

2009/C 247 E/10

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 214, paragrafo 2, terzo comma e l'articolo 215 del trattato CE,

visto l'articolo 4 dell'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione (1),

viste le dimissioni da membro della Commissione presentate da Markos Kyprianou il 28 febbraio 2008,

vista la designazione del governo della Repubblica di Cipro di Androula Vassiliou per la nomina a membro della Commissione,

vista la decisione 2008/184/CE del Consiglio, del 29 febbraio 2008, relativa alla nomina di un nuovo membro della Commissione delle Comunità europee (2),

vista l'audizione del Commissario nominato svolta dalla commissione parlamentare responsabile il 1o aprile 2008,

visto l'articolo 99 del suo regolamento;

1.

Approva la nomina di Androula Vassiliou quale membro della Commissione per il resto del mandato della Commissione fino al 31 ottobre 2009;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.


(1)  GU C 117 E del 18.5.2006, pag. 123.

(2)  GU L 59 del 4.3.2008, pag. 18.


Giovedì 10 aprile 2008

15.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 247/51


Giovedì 10 aprile 2008
Condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia ***I

P6_TA(2008)0109

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia per quanto riguarda l'estensione del periodo transitorio (COM(2007)0572 — C6-0334/2007 — 2007/0202(COD))

2009/C 247 E/11

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0572),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, l'articolo 37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0334/2007),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0051/2008);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Giovedì 10 aprile 2008
P6_TC1-COD(2007)0202

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 aprile 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia per quanto riguarda l'estensione del periodo transitorio

2009/C 247 E/12

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 454/2008.)


15.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 247/52


Giovedì 10 aprile 2008
Rete europea delle migrazioni *

P6_TA(2008)0110

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce una rete europea sulle migrazioni (COM(2007)0466 — C6-0303/2007 — 2007/0167(CNS))

2009/C 247 E/13

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0466),

visto l'articolo 66 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0303/2007),

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visti gli articoli 51 e 35 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0066/2008);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Titolo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che istituisce una rete europea sulle migrazioni

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che istituisce una rete europea sulle migrazioni e sull'asilo

Emendamento 2

Considerando 6

(6)

La REM dovrebbe evitare doppioni con le attività degli strumenti o delle strutture comunitarie esistenti il cui fine sia raccogliere e scambiare informazioni in materia di migrazione e asilo, rispetto alle quali dovrebbe apportare un valore aggiunto, specie grazie all'ampia gamma dei suoi compiti, all'importanza che attribuisce all'analisi, ai legami con i circuiti accademici e alla vasta diffusione dei suoi lavori.

(6)

La REMA dovrebbe evitare doppioni con le attività degli strumenti o delle strutture comunitarie esistenti il cui fine sia raccogliere e scambiare informazioni in materia di migrazione e asilo, rispetto alle quali dovrebbe apportare un valore aggiunto, specie grazie alla sua neutralità, all'ampia gamma dei suoi compiti, all'importanza che attribuisce all'analisi, ai legami con i circuiti accademici , le organizzazioni non governative (ONG), le organizzazioni internazionali e le amministrazioni centrali e alla vasta diffusione dei suoi lavori.

(l'emendamento relativo all'acronimo «REMA» si applicherà all'intero testo, ad eccezione dei considerando da 1 a 5)

Emendamento 3

Considerando 6 bis (nuovo)

 

(6 bis)

Tra gli altri strumenti e strutture esistenti, il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale (1) rappresenta un importante quadro di riferimento per il funzionamento della rete europea sulle migrazioni. Occorre inoltre prestare la dovuta attenzione al prezioso lavoro svolto dal CIRSFI (2) e alla decisione 2005/267/CE del Consiglio, del 16 marzo 2005, relativa alla creazione sul web di una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati membri (3) (ICOnet).

Emendamento 4

Considerando 8

(8)

Perché i punti di contatto nazionali dispongano delle competenze necessarie per trattare le complesse questioni della migrazione e dell'asilo, è auspicabile che comportino quanto meno tre esperti che, da soli o insieme, abbiano competenze nei seguenti settori: processo decisionale, diritto, ricerca e statistica. Tali esperti possono essere distaccati dalle amministrazioni degli Stati membri o da altre organizzazioni.

(8)

Perché i punti di contatto nazionali dispongano delle competenze necessarie per trattare le complesse questioni della migrazione e dell'asilo, è auspicabile che comportino quanto meno tre esperti di differente provenienza (amministrazione statale, ONG e università) che, da soli o insieme, abbiano competenze nei seguenti settori: processo decisionale, diritto, ricerca e statistica. Tali esperti possono essere distaccati dalle amministrazioni degli Stati membri , da ONG, università o centri di ricerca. Ciascun punto di contatto nazionale dovrebbe inoltre disporre nel suo complesso di competenze adeguate nelle tecnologie dell'informazione, nell'istituzione di programmi di cooperazione e nella costituzione di reti con altre organizzazioni o enti nazionali, nonché nella collaborazione in un ambiente multilingue a livello europeo.

Emendamento 5

Considerando 9

(9)

Ogni punto di contatto nazionale dovrebbe stabilire una rete nazionale sulle migrazioni composta da organizzazioni e soggetti attivi nel settore della migrazione e dell'asilo, fra cui università, istituti di ricerca e ricercatori, organizzazioni governative e non governative e organizzazioni internazionali, in modo da sentire tutte le parti interessate.

(9)

Ogni punto di contatto nazionale dovrebbe stabilire una rete nazionale sulle migrazioni composta da organizzazioni e soggetti attivi nel settore della migrazione e dell'asilo . Allo scopo di assicurare l'affidabilità e la comparabilità delle informazioni in materia di migrazione e di asilo elaborate dalla rete, i punti di contatto nazionali dovrebbero includere rappresentanti, ad esempio, di università, istituti di ricerca e ricercatori, organizzazioni governative e non governative e organizzazioni internazionali, in modo da sentire tutte le parti interessate.

Emendamento 6

Considerando 12

(12)

Se necessario a conseguire i suoi scopi, la REM dovrebbe essere in grado di stabilire relazioni di cooperazione con altre strutture attive nel settore della migrazione e dell'asilo. Nello stabilire queste relazioni, occorrerà fare attenzione che si instauri un buon livello di cooperazione con strutture in Danimarca, Norvegia, Islanda, Svizzera, nei paesi candidati, nei paesi rientranti nella politica europea di vicinato e in Russia.

(12)

Se necessario a conseguire i suoi scopi, la REMA dovrebbe essere in grado di stabilire relazioni di cooperazione con altre strutture attive nel settore della migrazione e dell'asilo. Nello stabilire queste relazioni, occorrerà fare attenzione che si instauri un buon livello di cooperazione con strutture in Danimarca, Norvegia, Islanda, Svizzera, nei paesi candidati, nei paesi rientranti nella politica europea di vicinato e in Russia , con organizzazioni internazionali, incluse le ONG, con università e centri di ricerca e con i paesi di origine e di transito dei richiedenti asilo e dei migranti.

Emendamento 7

Considerando 14

(14)

Con riguardo al sistema di scambio di informazioni della REM , occorre tenere conto della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

(14)

Con riguardo al sistema di scambio di informazioni della REMA , occorre tenere conto del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (4), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

Emendamento 8

Considerando 14 bis (nuovo)

 

(14 bis)

A norma degli articoli 1 e 2 del Protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 4 di detto protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente decisione e non ne è vincolato né è soggetto alla sua applicazione,

Emendamento 9

Considerando 14 ter (nuovo)

 

(14 ter)

A norma degli articoli 1 e 2 del Protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 4 di detto protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione e non ne è vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

Emendamento 10

Articolo 1, comma 2

È obiettivo della REMA soddisfare l'esigenza di informazione delle istituzioni comunitarie, delle autorità e delle istituzioni degli Stati membri e dei cittadini, sulla migrazione e sull' asilo, fornendo informazioni aggiornate, oggettive, affidabili e comparabili nell'intento di sostenere il processo politico e decisionale nell'Unione europea in questi settori.

È obiettivo della REMA soddisfare l'esigenza di informazione delle istituzioni comunitarie, delle autorità e delle istituzioni degli Stati membri e dei cittadini, come pure dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali, su tutti gli aspetti della migrazione e dell' asilo, fornendo informazioni aggiornate, oggettive, affidabili e comparabili sulla migrazione, l'asilo e l'integrazione, incluse statistiche dettagliate indicanti l'impatto della legislazione dell'Unione euroepa, nell'intento di sostenere il processo politico e decisionale nell'Unione europea in questi settori.

Emendamento 11

Articolo 2, lettera a)

a)

raccoglie e scambia dati e informazioni aggiornate da una varietà di fonti, anche accademiche;

a)

raccoglie e scambia dati e informazioni aggiornate e affidabili da una varietà di fonti, anche accademiche e delle ONG ;

Emendamento 12

Articolo 2, lettera b)

b)

analizza i dati e le informazioni di cui alla lettera a) e li presenta in un formato facilmente accessibile;

b)

analizza i dati e le informazioni di cui alla lettera a) e li presenta in un formato facilmente accessibile , comprensibile e comparabile ;

Emendamento 13

Articolo 2, lettera c)

c)

sviluppa metodi per migliorare la comparabilità, l'oggettività e l'affidabilità dei dati a livello comunitario stabilendo indicatori e criteri che favoriscano una maggiore coerenza delle informazioni e lo sviluppo delle attività comunitarie connesse alle statistiche migratorie;

c)

sviluppa metodi per migliorare la comparabilità, l'oggettività e l'affidabilità dei dati a livello comunitario stabilendo indicatori e criteri che favoriscano una maggiore coerenza delle informazioni e lo sviluppo delle attività comunitarie connesse alle statistiche migratorie e all'asilo (ad esempio, dati e statistiche relativi al numero degli immigranti legali ed illegali, dei rimpatri, delle richieste di asilo accolte e respinte e dei paesi di provenienza) al fine di raggiungere l'armonizzazione di tali indicatori e criteri a livello europeo, in collaborazione con gli altri organi europei competenti ;

Emendamento 14

Articolo 2, lettera d)

d)

pubblica rapporti periodici sulla situazione della migrazione e dell'asilo nella Comunità e nei suoi Stati membri;

d)

elabora e pubblica rapporti periodici sulla situazione della migrazione e dell'asilo nella Comunità e nei suoi Stati membri;

Emendamento 15

Articolo 2, lettera d bis) (nuova)

 

dbis)

raccoglie e pubblica la legislazione dell'Unione e quella degli Stati membri nei settori delle migrazioni e dell'asilo nonché tutte le altre informazioni pertinenti in tale materia (quote, regolarizzazioni, condizioni da rispettare per chiedere lo statuto di rifugiato, prassi e giurisprudenza applicabile, ecc.). Lo scambio di informazioni concernenti le varie esigenze del mercato del lavoro negli Stati membri potrebbe rappresentare un progresso nella gestione dei migranti economici nell'ambito di un'impostazione globale a livello dell'Unione europea;

Emendamento 16

Articolo 2, lettera d ter) (nuova)

 

dter)

elabora analisi, valutazioni, raccomandazioni e conclusioni sull'applicazione negli Stati membri delle direttive europee sulle migrazioni e sull'asilo e sulla conformità delle norme nazionali con quelle europee ed internazionali, su richiesta della Commissione, del Parlamento europeo o del Consiglio, al fine di coadiuvare e supportare i loro rispettivi compiti;

Emendamento 17

Articolo 2, lettera f)

f)

si fa conoscere permettendo l'accesso alle informazioni che raccoglie e provvedendo alla diffusione dei propri lavori;

f)

si fa conoscere permettendo l'accesso alle informazioni che raccoglie e provvedendo alla più ampia diffusione possibile dei propri lavori;

Emendamento 18

Articolo 2, lettera g)

g)

coordina le informazioni e coopera con altri organi competenti europei e internazionali.

g)

coordina le informazioni e coopera con altri organi competenti governativi e non governativi, nazionali, europei e internazionali.

Emendamento19

Articolo 2, comma 1 bis (nuovo)

 

La REMA assicura che le sue attività siano coerenti e coordinate con gli strumenti e le strutture comunitarie afferenti nel settore delle migrazioni e dell'asilo.

Emendamento 20

Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

(a)

partecipa all'elaborazione del programma annuale di attività della REM , sulla base di un progetto del presidente;

(a)

contribuisce all'elaborazione del programma annuale di attività della REMA , incluso un importo indicativo del bilancio minimo e massimo di ciascun punto di contatto nazionale, che garantisca la copertura, a norma dell'articolo 5, delle spese di base derivanti dal corretto funzionamento della REMA, e approva tale programma sulla base di un progetto del presidente;

Emendamento 21

Articolo 4, paragrafo 2, lettera d)

d)

individua le relazioni strategiche di cooperazione più appropriate con altre strutture competenti per l'asilo e l'immigrazione e approva, laddove necessario, le modalità amministrative di questa cooperazione, di cui all'articolo 10;

d)

individua le relazioni strategiche di cooperazione più appropriate con altre strutture governative e non governative nazionali, europee ed internazionali competenti per l'asilo e l'immigrazione e approva, laddove necessario, le modalità amministrative di questa cooperazione, di cui all'articolo 10;

Emendamento 22

Articolo 5, paragrafo 1

1.

Ciascuno Stato membro designa una struttura che funge da punto di contatto nazionale.

1.

Ciascuno Stato membro designa una struttura neutrale che funge da punto di contatto nazionale.

 

Per facilitare il lavoro della REMA e garantire il conseguimento dei suoi obiettivi, gli Stati membri tengono conto, ove necessario, dell'esigenza di un coordinamento tra il loro rappresentante in seno al comitato direttivo e il loro punto di contatto nazionale.

Il punto di contatto nazionale si compone di almeno tre esperti uno dei quali funge da coordinatore nazionale e deve essere un funzionario o altro dipendente della struttura designata ; gli altri esperti possono appartenere alla struttura ovvero ad altre organizzazioni nazionali e internazionali basate nello Stato membro, pubbliche o private .

Il punto di contatto nazionale si compone di almeno tre esperti di differente provenienza (amministrazione statale, ONG), uno dei quali funge da coordinatore nazionale e deve essere un funzionario o altro dipendente della struttura designata.

 

I punti di contatto nazionali sono vincolati dai principi di imparzialità e obiettività in tutti gli aspetti delle loro competenze.

Emendamento 23

Articolo 5, paragrafo 2, lettera a)

a)

competenze in materia di asilo e migrazione che riguardino anche aspetti di processo decisionale, diritto, ricerca e statistica;

a)

differenti competenze in materia di asilo e migrazione che riguardino anche aspetti di processo decisionale, diritto, ricerca e statistica;

Emendamento 24

Articolo 5, paragrafo 3, lettera b)

b)

contribuiscono con i dati nazionali al sistema di scambio di informazioni della rete di cui all'articolo 8;

b)

contribuiscono con i dati nazionali , le analisi e le valutazioni al sistema di scambio di informazioni della rete di cui all'articolo 8;

Emendamento 25

Articolo 5, paragrafo 3, lettera c)

c)

sviluppano la capacità di indirizzare domande specifiche agli altri punti di contatto e di rispondere rapidamente alle richieste da questi rivolte;

c)

sviluppano la capacità di indirizzare domande specifiche agli altri punti di contatto e di rispondere rapidamente alle richieste da questi rivolte , come pure alle richieste formulate dalla Commissione, dal Parlamento europeo o dal Consiglio ;

Emendamento 26

Articolo 5, paragrafo 3, lettera d)

d)

stabiliscono una rete nazionale sulle migrazioni composta da una molteplicità di organizzazioni e persone fisiche attive nel settore della migrazione e dell'asilo che rappresentino tutte le parti interessate. I membri della rete nazionale sulle migrazioni possono essere invitati a contribuire alle attività della REM , con particolare riguardo agli articoli 8 e 9.

d)

stabiliscono una rete nazionale sulle migrazioni e sull'asilo composta da una molteplicità di organizzazioni governative e non governative, in particolare università, centri di ricerca e associazioni professionali, e persone fisiche attive nei vari settori della migrazione e dell'asilo , che rappresentino tutte le parti interessate e che siano in grado di fornire uno specifico know how . I membri della rete nazionale sulle migrazioni e sull'asilo sono invitati a contribuire alle attività della REMA , con particolare riguardo agli articoli 8 e 9.

Emendamento 27

Articolo 6, paragrafo 3

3.

Previa consultazione del comitato direttivo e dei punti di contatto nazionali, la Commissione adotta, nei limiti dell'obiettivo generale e dei compiti definiti agli articoli 1 e 2, il programma annuale di attività della REM . Il programma specifica gli obiettivi e le priorità tematiche. La Commissione controlla l'esecuzione del programma annuale di attività e riferisce regolarmente al comitato direttivo circa la sua esecuzione e lo sviluppo della REM .

3.

Previa consultazione dei punti di contatto nazionali e del Parlamento europeo e previa approvazione da parte del comitato direttivo , la Commissione adotta, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti dell'obiettivo generale e dei compiti definiti agli articoli 1 e 2, il programma annuale di attività della REMA . Il programma specifica gli obiettivi e le priorità tematiche. La Commissione controlla l'esecuzione del programma annuale di attività e riferisce regolarmente al comitato direttivo circa la sua esecuzione e lo sviluppo della REMA .

Emendamento 28

Articolo 7, paragrafo 5 bis (nuovo)

 

5 bis.

Le attività di cui al paragrafo 5, qualora non siano previste nel programma annuale di attività della REMA, sono comunicate in tempo utile ai punti di contatto nazionali.

Emendamento 29

Articolo 8, titolo

Sistema di scambio di informazioni

Pubblicazione, diffusione e scambio di informazioni

Emendamento 30

Articolo 8, paragrafo 1

1.

È istituito, in conformità delle disposizioni del presente articolo, un sistema di scambio di informazioni basato su Internet, accessibile mediante apposito sito web.

1.

È istituito, in conformità delle disposizioni del presente articolo, un sistema di pubblicazione, diffusione e scambio di informazioni basato su Internet, accessibile mediante apposito sito web.

Emendamento 31

Articolo 8, paragrafo 2, comma 1

2.

Il contenuto del sistema di scambio di informazioni è di norma pubblico.

2.

Il contenuto del sistema di pubblicazione, diffusione e scambio di informazioni è di norma pubblico.

Emendamento 32

Articolo 8, paragrafo 3, lettera f)

f)

un repertorio dei ricercatori e degli istituti di ricerca nei settori della migrazione e dell'asilo.

f)

un repertorio dei ricercatori e degli istituti di ricerca nei settori della migrazione e dell'asilo e delle ONG nonché delle organizzazione nazionali, europee, internazionali e intergovernative attive in tale settore .

Emendamento 33

Articolo 8, paragrafo 3, lettera f bis) (nuova)

 

fbis)

una bibliografia europea che comprenda lavori accademici pubblicati e non, in particolare relazioni, opuscoli e testi di conferenze;

Emendamento 34

Articolo 8, paragrafo 3, lettera f ter) (nuova)

 

fter)

un'agenda europea che annunci conferenze ed eventi importanti concernenti l'intero fenomeno delle migrazioni e dell'asilo;

Emendamento 35

Articolo 8, paragrafo 3, lettera f quater) (nuova)

 

fquater)

una banca dati in cui ricercatori e dottorandi possano inserire informazioni sulle loro tesi e sui loro studi in corso di preparazione.

Emendamento 36

Articolo 9, paragrafo 1

1.

I punti di contatto nazionali presentano ogni anno un rapporto sulla situazione della migrazione e dell'asilo nei rispettivi Stati membri comportante anche una descrizione degli sviluppi politici e dati statistici.

1.

I punti di contatto nazionali presentano ogni anno un rapporto sulla situazione della migrazione e dell'asilo nei rispettivi Stati membri comportante anche una descrizione degli sviluppi giuridici (leggi e giurisprudenza) e degli sviluppi politici nonché dei dati statistici.

Emendamento 37

Articolo 10, paragrafo 1

1.

La REM coopera con strutture degli Stati membri o dei paesi terzi competenti in materia di migrazione e asilo , fra cui le organizzazioni internazionali .

1.

La REMA coopera con strutture , organismi ed organizzazioni governative e non governative dell'Unione europea, degli Stati membri e dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di migrazione e asilo.

La REMA dà priorità all'interazione con i paesi terzi di origine e di transito per i migranti nell'Unione europea.

Emendamento 38

Articolo 10, paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1bis.

La cooperazione della REMA con i paesi di origine e di transito dei richiedenti asilo e dei migranti assicura la coerenza dell'attuazione della politica comune in materia di migrazione e di asilo. Tale cooperazione mira a raggiungere un livello di cooperazione adeguato con i paesi vicini allo scopo di consolidare la politica europea di vicinato.

Emendamento 39

Articolo 13

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente decisione, e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale un rapporto sullo sviluppo della REM . Il rapporto è accompagnato, se del caso, da proposte di modifica della decisione.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente decisione, e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo un rapporto sullo sviluppo della REMA . Il rapporto è accompagnato, se del caso, da proposte di modifica della presente decisione in vista della possibile creazione di un Osservatorio europeo dei flussi migratori .

Emendamento 40

Articolo 15, comma 1

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008 .

La presente decisione si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Emendamento 41

Articolo 15 bis (nuovo)

 

Articolo 15 bis

Revisione

La presente decisione è sottoposta a revisione entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona.


(1)   GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23.

(2)   Centro di informazione, di riflessione e di scambi in materia di attraversamento delle frontiere e di immigrazione (CIRSFI), istituito in seguito alle conclusioni del Consiglio del 30 novembre 1994 (GU C 274 del 19.9.1996, pag. 50).

(3)   GU L 83 dell'1.4.2005, pag. 48.

(4)   GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.


15.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 247/60


Giovedì 10 aprile 2008
Modifica del regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive incaricate della gestione di programmi comunitari *

P6_TA(2008)0111

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 sul progetto di regolamento (CE) della Commissione che modifica il regolamento (CE) n.1653/2004 della Commissione, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n.58/2003 del Consiglio, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari (SEC(2007)0492 — C6-0123/2007 — 2007/0901(CNS))

2009/C 247 E/14

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di regolamento della Commissione (SEC(2007)0492),

consultato dalla Commissione con lettera del 25 aprile 2007 (C6-0123/2007),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0068/2008),

1.

approva il progetto di regolamento della Commissione quale emendato;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza il suo progetto di regolamento;

3.

chiede di essere nuovamente consultato qualora la Commissione intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

CONSIDERANDO 3 BIS (nuovo)

 

(3 bis)

Il fatto che il discarico al direttore dell'agenzia per il bilancio amministrativo sia separato dal discarico per l'esecuzione, da parte dell'agenzia, degli stanziamenti di funzionamento relativi a programmi comunitari può compromettere la chiarezza della procedura di discarico nel caso di una proliferazione di agenzie esecutive.

Emendamento 2

CONSIDERANDO 3 TER (nuovo)

 

(3 ter)

In considerazione della diversa scadenza prevista per la decisione di discarico del Parlamento europeo in relazione al bilancio generale, che è il 15 maggio dell'anno N+2, e per la sua decisione di discarico in relazione alle agenzie esecutive, che è il 29 aprile dell'anno N+2, tutti i soggetti coinvolti dovrebbero cercare di evitare difficoltà pratiche e perseguire in futuro un'armonizzazione delle basi giuridiche.

Emendamento 4

CONSIDERANDO 9 BIS (nuovo)

 

(9 bis)

Occorre precisare che il comitato di direzione, nominato dalla Commissione, per cui quest'ultima è tenuta a garantire che i membri del comitato siano in possesso delle necessarie qualifiche e non siano soggetti a conflitti d'interesse, è responsabile di alcune questioni attinenti al bilancio e ai controlli e dovrebbe pertanto rispondere all'autorità preposta al discarico.

Emendamento 5

ARTICOLO 1, PUNTO 1 BIS (nuovo)

Articolo 9, comma 4 (regolamento (CE) n. 1653/2004)

 

(1 bis)

All'articolo 9, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Gli stanziamenti disponibili al 31 dicembre a titolo delle entrate con destinazione specifica di cui all'articolo 15 sono oggetto di un riporto di diritto. Gli stanziamenti disponibili corrispondenti alle entrate con destinazione specifica riportate devono essere utilizzati in via prioritaria. Entro il 1o giugno dell'esercizio successivo, l'agenzia informa la Commissione in merito all'applicazione delle entrate con destinazione specifica riportate. La Commissione invia all'autorità di bilancio una relazione sintetica sull'utilizzo delle entrate con destinazione specifica di tutte le agenzie esecutive entro il 15 luglio dell'esercizio successivo.»

Emendamento 6

ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (nuovo)

Articolo 13, comma 2 (regolamento (CE) n. 1653/2004)

 

(2 bis)

All'articolo 13, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, per le esigenze della tesoreria, il contabile dell'agenzia esecutiva può, nei casi debitamente giustificati, effettuare operazioni nelle monete nazionali. […]»

Emendamento 7

ARTICOLO 1, PUNTO 4

Articolo 19 bis, paragrafo 2, lettera c) (regolamento (CE) n. 1653/2004)

(c)

salvaguardia del patrimonio e dell'informazione;

(c)

salvaguardia del patrimonio e trasparenza dell'informazione;

Emendamento 8

ARTICOLO 1, PUNTO 5, LETTERA A)

Articolo 20, comma 2 (regolamento (CE) n. 1653/2004)

Il bilancio e i bilanci rettificativi, quando sono adottati definitivamente, sono trasmessi per informazione all'autorità di bilancio, alla Corte dei conti e alla Commissione e sono pubblicati sul sito web dell'agenzia in questione. Una versione sommaria dei bilanci e dei bilanci rettificativi è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro tre mesi dalla loro adozione.

Il bilancio e i bilanci rettificativi, quando sono adottati definitivamente, sono trasmessi per informazione all'autorità di bilancio, alla Corte dei conti e alla Commissione e sono pubblicati sul sito web dell'agenzia in questione. Una versione sommaria dei bilanci e dei bilanci rettificativi è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro tre mesi dalla loro adozione. Questa versione sommaria contiene le seguenti voci: entrate e spese, con indicazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente; le cinque principali linee di bilancio relative alle spese per il bilancio amministrativo e operativo; le cinque principali linee di bilancio relative alle entrate; la tabella dell'organico, inclusi i funzionari e il personale temporaneo, nonché un quadro del personale a contratto e degli esperti nazionali, con indicazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Emendamento 9

ARTICOLO 1, PUNTO 5, LETTERA B)

Articolo 20, comma 2 bis (regolamento (CE) n. 1653/2004)

L'agenzia fornisce informazioni, secondo adeguate modalità , sui beneficiari di fondi provenienti dal suo bilancio. Tali informazioni sono fornite nel rispetto delle esigenze di riservatezza, in particolare della protezione dei dati personali stabilita dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (*), e delle esigenze di sicurezza.

L'agenzia fornisce informazioni, sul suo sito Internet , sui beneficiari di fondi provenienti dal suo bilancio. Le informazioni pubblicate devono essere facilmente reperibili per i terzi interessati, comprensibili e complete . Tali informazioni sono fornite nel rispetto delle esigenze di riservatezza, in particolare della protezione dei dati personali stabilita dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, e delle esigenze di sicurezza. Se non sono integralmente pubblicati, i dati relativi ai beneficiari devono essere notificati, secondo adeguate modalità, alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo. I fondi ricevuti devono essere pubblicati in modo anonimo, indicando il motivo della confidenzialità e l'unità responsabile della decisione in materia di confidenzialità, a norma della prima e seconda frase del presente comma.

Emendamento 10

ARTICOLO 1, PUNTO 6 BIS (nuovo)

Articolo 21, lettera a) (regolamento (CE) n. 1653/2004)

 

6 bis)

All'articolo 21, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

una tabella dell'organico che fissa il numero di posti temporanei, la cui presa a carico sarà autorizzata entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, per grado e per categoria, nonché una stima affidabile del numero di membri del personale a contratto programmati e iscritti provvisoriamente in bilancio;»

Emendamento 11

ARTICOLO 1, PUNTO 6 TER (nuovo)

Articolo 21, lettera b) (regolamento (CE) n. 1653/2004)

 

6 ter)

All'articolo 21, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

una documentazione dettagliata sulle entrate con destinazione specifica;»

Emendamento 12

ARTICOLO 1, PUNTO 6 QUATER (nuovo)

Articolo 21, lettera c) (regolamento (CE) n. 1653/2004)

 

6 quater)

All'articolo 21, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«(c)

informazioni sul conseguimento di tutti gli obiettivi precedentemente stabiliti per le varie attività nonché sui nuovi obiettivi misurati tramite indicatori; i risultati di valutazione sono consultati ed indicati come prova di eventuali meriti di un emendamento di bilancio proposto.»

Emendamento 13

ARTICOLO 1, PUNTO 6 QUINQUIES (nuovo)

Articolo 22, comma 3 (regolamento (CE) n. 1653/2004)

 

6 quinquies)

All'articolo 22, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico di tutte le agenzie, nonché ogni eventuale modifica ad esso, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 24. La tabella dell'organico approvata è pubblicata in un allegato alla sezione III — Commissione — del bilancio generale dell'Unione europea unitamente ad una stima del numero di membri del personale a contratto programmati e iscritti provvisoriamente in bilancio per l'esercizio finanziario interessato.»

Emendamento 14

ARTICOLO 1, PUNTO 6 SEXIES (nuovo)

Articolo 23, punto 1, lettera b) (regolamento (CE) n. 1653/2004)

 

6 sexies)

All'articolo 23, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

gli stanziamenti per l'esercizio precedente e gli stanziamenti per l'esercizio N-2, comprese le entrate con destinazione specifica»;

Emendamento 15

ARTICOLO 1, PUNTO 6 SEPTIES (nuovo)

Articolo 24, paragrafo 1, comma 1 (regolamento (CE) n. 1653/2004)

 

(6 septies)

All'articolo 24, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

1.    «La tabella dell'organico di cui all'articolo 21 comporta, per quanto concerne il numero di posti autorizzati a titolo dell'esercizio, il numero di posti autorizzati nel corso dell'esercizio precedente, il numero di posti realmente coperti nonché il numero di membri del personale a contratto e di esperti nazionali. Per analogia, la stima affidabile del numero di membri del personale a contratto programmati e iscritti provvisoriamente in bilancio per l'esercizio finanziario di cui all'articolo 21 comprende altresì il numero di agenti a contratto stimati per l'esercizio precedente e il numero di agenti realmente impiegati.»

«La tabella dell'organico costituisce, per l'agenzia, un limite imperativo; nessuna nomina può essere fatta oltre detto limite.»

Emendamento 16

ARTICOLO 1, PUNTO 8

Articolo 27, comma 1 (regolamento (CE) n. 1653/2004)

1.

Ad ogni agente finanziario ai sensi del capo 2 del presente titolo e ad ogni altra persona partecipante all'esecuzione del bilancio è fatto divieto di adottare qualsiasi atto d'esecuzione del bilancio che possa portare a un conflitto tra i propri interessi e quelli dell'agenzia o delle Comunità. Qualora si presenti un caso di questo tipo, la persona in questione è tenuta ad astenersi da un simile atto e ad informarne il suo superiore. Il direttore deve informarne il comitato di direzione.

1.

Ad ogni agente finanziario ai sensi del capo 2 del presente titolo e ad ogni altra persona partecipante all'esecuzione del bilancio è fatto divieto di adottare qualsiasi atto che possa portare a un conflitto tra i propri interessi e quelli dell'agenzia o delle Comunità. Le norme del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea nonché dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e degli altri agenti delle Comunità europee si applicano per analogia. Qualora si presenti un caso di questo tipo, la persona in questione è tenuta ad astenersi da un simile atto e ad informarne il suo superiore. Il direttore deve informarne il comitato di direzione.

Emendamento 17

ARTICOLO 1, PUNTO 8 BIS (nuovo)

Articolo 29, comma 2 (regolamento (CE) n. 1653/2004)

 

(8bis)

All'articolo 29, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'ordinatore pone in atto, conformemente alle norme minime […] adottate dalla Commissione per i propri servizi e tenendo conto dei rischi specifici inerenti alle caratteristiche della gestione e alla natura dell'azione finanziata, la struttura organizzativa nonché i sistemi e le procedure di seguito e di controllo interno adeguati all'esecuzione dei suoi compiti ivi comprese, se del caso, delle verifiche a posteriori.»

Emendamento 18

ARTICOLO 1, PUNTO 9 BIS (nuovo)

Articolo 29, comma 5 (regolamento (CE) n. 1653/2004)

 

(9bis)

All'articolo 29, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«L'ordinatore presenta al comitato di direzione entro il 15 marzo di ciascun esercizio finanziario, una relazione annuale di attività, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 58/2003. Nell'ambito di tale relazione, l'ordinatore conferma, attraverso una dichiarazione di affidabilità firmata di suo pugno, che le informazioni contenute nella relazione annuale forniscono un quadro veritiero ed equo della situazione all'interno dell'agenzia esecutiva, ad eccezione delle riserve eventualmente pronunciate.»

Emendamento 19

ARTICOLO 1, PUNTO 10

Articolo 30, alinea (regolamento (CE) n. 1653/2004)

Il comitato di direzione nomina un contabile, che è un funzionario distaccato o un membro del personale temporaneo assunto direttamente dall'agenzia , affidandogli le seguenti funzioni:

Il comitato di direzione nomina un contabile, che è un funzionario distaccato, affidandogli le seguenti funzioni:

Emendamento 20

ARTICOLO 1, PUNTO 10

Articolo 30, comma 2 (regolamento (CE) n. 1653/2004)

Prima che il comitato di direzione approvi i conti, il contabile li firma, certificando in tal modo di essere ragionevolmente sicuro che i conti presentano il quadro veritiero ed equo della situazione finanziaria dell'agenzia.

Prima che il comitato di direzione approvi i conti, il contabile li firma, certificando in tal modo in una dichiarazione di affidabilità di essere ragionevolmente sicuro che i conti presentano il quadro veritiero ed equo della situazione finanziaria dell'agenzia.

Emendamento 21

ARTICOLO 1, PUNTO 12 BIS (nuovo)

Articolo 35, paragrafo 1, comma 2 (regolamento (CE) n. 1653/2004)

 

(12bis)

All'articolo 35, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Sulla base del parere di quest'istanza, il direttore decide l'avvio di un procedimento disciplinare o volto ad accertare una responsabilità patrimoniale. Se l'istanza ha individuato problemi sistemici, presenta all'ordinatore e al revisore interno della Commissione una relazione corredata di raccomandazioni. Se tale parere chiama in causa il direttore, l'istanza lo trasmette al comitato di direzione e al revisore interno della Commissione. Le indicazioni del direttore su questi casi e la spiegazione delle proprie decisioni di seguito sono incluse nella relazione dell'agenzia in merito alla gestione di bilancio e finanziaria destinata all'autorità di bilancio.»

Emendamento 22

ARTICOLO 1, PUNTO 15

Articolo 42 bis (regolamento (CE) n. 1653/2004)

L'agenzia compila l'elenco dei suoi crediti indicando il nome dei debitori e l'importo dei debiti, nel caso che al debitore sia stato ingiunto di pagare per decisione di un tribunale, con sentenza passata in giudicato, e che nessun pagamento di rilievo sia stato effettuato nell'anno successivo alla decisione del tribunale. L'elenco viene pubblicato, tenendo conto della normativa in materia di protezione dei dati.

Il contabile compila l'elenco degli importi da recuperare, raggruppando i crediti dell'agenzia in funzione della data dell'ordine di recupero. L'elenco è allegato alla relazione , destinata all'autorità di bilancio, sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'agenzia. Nell'elenco figurano anche gli ordini di recupero oggetto di una rinuncia totale o parziale.

 

L'agenzia compila l'elenco dei suoi crediti relativi al bilancio dell'agenzia stessa, indicando il nome dei debitori e l'importo dei debiti, nel caso che al debitore sia stato ingiunto di pagare per decisione di un tribunale, con sentenza passata in giudicato, e che nessun pagamento di rilievo sia stato effettuato nell'anno successivo alla decisione del tribunale. L'elenco viene pubblicato, tenendo conto della normativa in materia di protezione dei dati.

Emendamento 23

ARTICOLO 1, PUNTO 16 BIS (nuovo)

Articolo 48, comma unico bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1653/2004)

 

(16bis)

All'articolo 48 è inserito il seguente comma:

«In caso di sistemi di pagamento su supporto informatico, il contabile è tenuto a convalidarne la sicurezza e l'affidabilità.»

Emendamento 24

ARTICOLO 1, PUNTO 19

Articolo 50 bis (regolamento (CE) n. 1653/2004)

L'articolo 265 bis del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 si applica, mutatis mutandis, per la selezione di esperti, da remunerare in base a un importo fisso, perché coadiuvino l'agenzia, in particolare valutando proposte e domande di sovvenzione od offerte per gare d'appalto, e perché prestino assistenza tecnica nel seguito da dare ai progetti e nella loro valutazione finale. Le agenzie possono avvalersi anche degli elenchi di esperti compilati dalla Commissione.

L'articolo 265 bis del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 si applica, mutatis mutandis, per la selezione di esperti, da remunerare in base a un importo fisso, perché coadiuvino l'agenzia, in particolare valutando proposte e domande di sovvenzione od offerte per gare d'appalto, e perché prestino assistenza tecnica nel seguito da dare ai progetti e nella loro valutazione finale. Le agenzie possono avvalersi anche degli elenchi di esperti compilati dalla Commissione. Un elenco con i nomi degli esperti che hanno collaborato con l'agenzia durante l'anno finanziario in questione e la remunerazione da essi percepita è allegato alla relazione dell'agenzia esecutiva sulla gestione finanziaria e di bilancio destinata all'autorità di bilancio, tenendo debitamente conto della protezione dei dati personali.

Emendamento 25

ARTICOLO 1, PUNTO 21 BIS (nuovo)

Articolo 66, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 1653/2004)

 

21bis.

All'articolo 66, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, concede il discarico al direttore in relazione all'esecuzione del bilancio di funzionamento dell'esercizio N entro il 29 aprile dell'anno N+2. Il direttore informa il comitato di direzione in merito alle osservazioni del Parlamento europeo contenute nella risoluzione che accompagna la decisione sul discarico.»


15.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 247/67


Giovedì 10 aprile 2008
Regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio *

P6_TA(2008)0112

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 sul progetto di regolamento (CE, Euratom) della Commissione recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (SEC(2007)1013 — C6-0417/2007 — 2007/0151(CNS))

2009/C 247 E/15

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di regolamento della Commissione (SEC(2007)1013),

consultato dalla Commissione con lettera del 20 luglio 2007 (C6-0417/2007),

visto l’articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0069/2008);

1.

approva il progetto di regolamento della Commissione quale emendato;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza il suo progetto di regolamento;

3.

chiede alla Commissione di consultarlo nuovamente qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

CONSIDERANDO 3 BIS (nuovo)

 

(3bis)

In considerazione della diversa scadenza prevista per la decisione di discarico del Parlamento europeo in relazione al bilancio generale, che è il 15 maggio dell’anno N+2, e per la sua decisione di discarico in relazione alle agenzie, che è il 30 aprile dell’anno N+2, tutti i soggetti coinvolti dovrebbero cercare di evitare difficoltà pratiche e perseguire in futuro un’armonizzazione delle basi giuridiche.

Emendamento 2

ARTICOLO 1, PUNTO -1 (nuovo)

Articolo 2, punto 1 (regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002)

 

(-1)

All’articolo 2, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

“organismo comunitario”: qualsiasi organismo di cui all’articolo 185, paragrafo 1, del regolamento finanziario generale.»

«Gli organismi comunitari che ricevono effettivamente contributi a carico del bilancio, conformemente all’articolo 185, paragrafo 1, del regolamento finanziario generale, sono tutti gli organismi comunitari che ricevono sovvenzioni dirette a carico del bilancio e tutti gli altri organismi comunitari che ricevono contributi a carico del bilancio;»

Emendamento 3

ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA C BIS) (nuova)

Articolo 10, paragrafo 7 (regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002)

 

(cbis)

Il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.    Gli stanziamenti disponibili al 31 dicembre a titolo delle entrate con destinazione specifica di cui all’articolo 19 sono oggetto di un riporto di diritto.»

« Gli stanziamenti disponibili corrispondenti alle entrate con destinazione specifica riportate devono essere utilizzati in via prioritaria. Entro il 1o giugno dell’esercizio successivo, l’organismo comunitario informa la Commissione in merito alle entrate con destinazione specifica riportate. La Commissione invia all’autorità di bilancio una relazione sintetica sull’utilizzo delle entrate con destinazione specifica di tutti gli organismi comunitari entro il 15 luglio dell’esercizio successivo. »

Emendamento 5

ARTICOLO 1, PUNTO 7

Articolo 23, paragrafo 4 (regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002)

4.

Il direttore informa al più presto il consiglio di amministrazione degli storni effettuati.

4.

Il direttore informa al più presto il consiglio di amministrazione degli storni effettuati. Egli informa l’autorità di bilancio di tutti gli storni effettuati conformemente al paragrafo 2.

Emendamento 6

ARTICOLO 1, PUNTO 9, LETTERA A)

Articolo 26, paragrafo 2 (regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002)

2.

Una sintesi del bilancio e dei bilanci rettificativi, definitivamente adottati, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea entro tre mesi dalla loro adozione.

2.

Una sintesi del bilancio e dei bilanci rettificativi, definitivamente adottati, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea entro tre mesi dalla loro adozione. Tale sintesi riporta le entrate e le spese, le variazioni rispetto all’esercizio precedente, le cinque principali linee di bilancio relative alle spese per il bilancio amministrativo e operativo, le cinque principali linee di entrata, la tabella dell’organico con il personale permanente e temporaneo, nonché un quadro del numero di personale a contratto e di esperti nazionali e le variazioni rispetto all’esercizio precedente.

Emendamento 7

ARTICOLO 1, PUNTO 9, LETTERA B)

Articolo 26, paragrafo 3 (regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002)

3.

Il bilancio e i bilanci rettificativi, definitivamente adottati, sono trasmessi per informazione all’autorità di bilancio, alla Corte dei conti e alla Commissione e sono pubblicati sul sito web dell’organismo comunitario in questione entro due mesi dalla loro adozione.

3.

Il bilancio e i bilanci rettificativi, definitivamente adottati, unitamente alla tabella dell’organico (con il personale permanente e temporaneo) e a un quadro del numero di personale a contratto e di esperti nazionali, sono trasmessi per informazione all’autorità di bilancio, alla Corte dei conti e alla Commissione e sono pubblicati sul sito web dell’organismo comunitario in questione entro due mesi dalla loro adozione.

Emendamento 8

ARTICOLO 1, PUNTO 9, LETTERA B)

Articolo 26, paragrafo 4 (regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002)

4.

L’organismo comunitario fornisce informazioni , secondo adeguate modalità, sui beneficiari di fondi provenienti dal suo bilancio. Tali informazioni sono fornite nel rispetto delle esigenze di riservatezza e sicurezza, in particolare della protezione dei dati personali stabilita dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

4.

L’organismo comunitario fornisce informazioni sul suo sito internet, sui beneficiari di fondi provenienti dal suo bilancio. Le informazioni pubblicate devono essere facilmente reperibili per i terzi interessati, comprensibili e complete (pubblicazione integrale). Tali informazioni sono fornite nel rispetto delle esigenze di riservatezza e sicurezza, in particolare della protezione dei dati personali stabilita dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Se non viene effettuata una pubblicazione integrale, le informazioni relative ai beneficiari vengono comunicate alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo secondo modalità adeguate. Le informazioni sui fondi di bilancio ricevuti sono pubblicate in forma anonima, specificando il motivo della riservatezza e l’unità competente per decidere in merito al carattere riservato delle informazioni, in conformità delle prime due frasi del presente paragrafo.

Emendamento 9

ARTICOLO 1, PUNTO 9 BIS (nuovo)

Articolo 27, paragrafo 3, lettera b bis) (nuova) (regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002)

 

(9bis)

All’articolo 27, paragrafo 3, è inserita la seguente lettera b bis) :

«bbis)

una documentazione dettagliata sulle entrate con destinazione specifica, in particolare una stima del risultato di gestione dell’esercizio N-1, al fine di completare le informazioni già disponibili sul risultato dell’esercizio N-2;»

Emendamento 10

ARTICOLO 1, PUNTO 9 TER (nuovo)

Articolo 27, paragrafo 3, lettera d bis) (nuova) (regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002)

 

(9bis)

All’articolo 27, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera d bis) :

dbis)

una stima del saldo del risultato di esercizio ai sensi dell’articolo 81 per l’esercizio N-1.

Emendamento 11

ARTICOLO 1, PUNTO 9 QUATER (nuovo)

Articolo 27, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002)

 

(9quater)

All’articolo 27 è aggiunto il seguente paragrafo 3 bis:

3bis.     Entro il 31 marzo di ogni anno, l’organismo comunitario trasmette anche alla Commissione e all’autorità di bilancio:

a)

il suo progetto di programma di lavoro;

b)

il suo piano pluriennale di politica del personale attualizzato, stabilito conformemente agli orientamenti fissati dalla Commissione;

(c)

informazioni sul numero di funzionari, agenti temporanei, agenti contrattuali ed esperti nazionali per gli esercizi N-1 ed N nonché uno stato di previsione per l’esercizio N+1,

(d)

informazioni sui contributi in natura accordati dallo Stato membro di accoglienza all’organismo comunitario.

Emendamento 12

ARTICOLO 1, PUNTO 9 QUINQUIES (nuovo)

Articolo 27, paragrafo 5 (regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002)

 

(9quater)

All’articolo 27, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

5.     L’autorità di bilancio adotta la tabella dell’organico dell’organismo comunitario, nonché ogni eventuale modifica ad esso, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 32, paragrafo 1. La tabella dell’organico adottata è pubblicata in un allegato della sezione III — Commissione — del bilancio generale dell’Unione europea, unitamente a una stima del numero di agenti contrattuali programmato e provvisoriamente iscritto in bilancio finanziario per l’esercizio in questione.

Emendamento 13

ARTICOLO 1, PUNTO 9 SEXIES (nuovo)

Articolo 31, punto 1, lettera b) (regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002)

 

(9quinquies)

All’articolo 31, punto 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b)

le entrate previste dell’esercizio precedente e le entrate dell’esercizio N-2, incluse le entrate con destinazione specifica;

Emendamento 15

ARTICOLO 1, PUNTO 15

Articolo 40, paragrafo 1, comma 1 (regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002)

1.

L’ordinatore rende conto al consiglio d’amministrazione dell’esercizio delle sue funzioni mediante una relazione annuale di attività, corredata di informazioni finanziarie e di gestione, che confermi che le informazioni figuranti in tale relazione forniscono un’immagine fedele, salvo se diversamente specificato nelle riserve collegate a determinati settori di entrate e spese.

1.

L’ordinatore rende conto al consiglio d’amministrazione dell’esercizio delle sue funzioni mediante una relazione annuale di attività, corredata di informazioni finanziarie e di gestione, che confermi in una dichiarazione di affidabilità che le informazioni figuranti in tale relazione forniscono un’immagine fedele, salvo se diversamente specificato nelle riserve collegate a determinati settori di entrate e spese.

Emendamento 16

ARTICOLO 1, PUNTO 15 BIS (nuovo)

Articolo 40, paragrafo 2 (regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002)

 

(15bis)

All’articolo 40, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2.     Ogni anno, al più tardi il 15 giugno, il consiglio di amministrazione trasmette all’autorità di bilancio e alla Corte dei conti un’analisi e una valutazione della relazione annuale dell’ordinatore relativa all’esercizio precedente, inclusa la sua dichiarazione di affidabilità. Tale analisi e valutazione sono incluse nella relazione annuale dell’organismo comunitario, secondo le disposizioni dell’atto costitutivo.

Emendamento 17

ARTICOLO 1, PUNTO 16

Articolo 43, paragrafo 2 bis, comma 1 (regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002)

2 bis.

Prima della loro adozione da parte del direttore , il contabile approva i conti, attestando in tal modo con ragionevole certezza che i conti forniscono un’immagine fedele della situazione finanziaria dell’organismo comunitario.

2bis.

Prima della loro adozione da parte del consiglio di amministrazione , il contabile approva i conti, attestando in tal modo con ragionevole certezza che i conti forniscono un’immagine fedele della situazione finanziaria dell’organismo comunitario.

Emendamento 18

ARTICOLO 1, PUNTO 19

Articolo 47, paragrafo 4 (regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002)

4.

L’istanza specializzata in materia di irregolarità finanziarie istituita dalla Commissione conformemente all’articolo 66, paragrafo 4, del regolamento finanziario generale può esercitare nei confronti dell’organismo comunitario le stesse competenze di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione , a meno che il consiglio di amministrazione decida di istituire un’istanza indipendente a livello funzionale o di partecipare ad un’istanza comune istituita da diversi organismi comunitari .

4.

L’istanza specializzata in materia di irregolarità finanziarie istituita dalla Commissione conformemente all’articolo 66, paragrafo 4, del regolamento finanziario generale può esercitare nei confronti dell’organismo comunitario le stesse competenze di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione.

Per le questioni concernenti le agenzie, l’istanza prevede un seggio per un rappresentante delle agenzie.

Sulla base del parere di quest’istanza, il direttore decide l’avvio di una procedura disciplinare o pecuniaria. Se l’istanza ha individuato problemi sistemici, presenta all’ordinatore e al revisore interno della Commissione una relazione accompagnata da raccomandazioni. Se tale parere chiama in causa il direttore, l’istanza lo trasmette al consiglio di amministrazione e al revisore interno della Commissione.

Sulla base del parere di quest’istanza, il direttore decide l’avvio di una procedura disciplinare o pecuniaria. Se l’istanza ha individuato problemi sistemici, presenta all’ordinatore e al revisore interno della Commissione una relazione accompagnata da raccomandazioni. Se tale parere chiama in causa il direttore, l’istanza lo trasmette al consiglio di amministrazione e al revisore interno della Commissione.

Le indicazioni del direttore in merito a tali casi e la motivazione delle sue decisioni successive sono inserite nella relazione annuale d’attività del direttore .

Emendamento 19

ARTICOLO 1, PUNTO 22

Articolo 58 bis, comma 1 (regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002

Il contabile compila l’elenco degli importi da recuperare, raggruppando i crediti comunitari in funzione della data di emissione dell’ordine di recupero. L’elenco va allegato alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’organismo comunitario.

Il contabile compila l’elenco degli importi da recuperare, raggruppando i crediti comunitari in funzione della data di emissione dell’ordine di recupero. L’elenco va allegato alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’organismo comunitario. In esso figurano anche gli ordini di recupero oggetto di una rinuncia totale o parziale.

Emendamento 20

ARTICOLO 1, PUNTO 23

Articolo 59, lettera b) (regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002

b)

se le tasse e i canoni sono determinate interamente dalla legislazione o dalle decisioni del consiglio di amministrazione, l’ordinatore può astenersi dall’emettere ordini di recupero e compilare direttamente note di addebito, dopo avere accertato il credito. In questo caso vengono registrate tutte le informazioni relative al credito dell’organismo comunitario.

b)

se le tasse e i canoni sono determinate interamente dalla legislazione o dalle decisioni del consiglio di amministrazione, l’ordinatore può astenersi dall’emettere ordini di recupero e compilare direttamente note di addebito, dopo avere accertato il credito. In questo caso vengono registrate tutte le informazioni relative al credito dell’organismo comunitario. Il contabile compila l’elenco delle note di addebito. Tale elenco è allegato alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’organismo comunitario. In esso figurano anche le note di addebito oggetto di una rinuncia totale o parziale.

Emendamento 21

ARTICOLO 1, PUNTO 25 BIS (nuovo)

Articolo 69 (regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002)

 

(25bis)

L’articolo 69 è sostituito dal seguente:

Articolo 69

Le operazioni di liquidazione, emissione degli ordini di pagamento, nonché di pagamento delle spese devono essere eseguite entro i termini e ai sensi delle disposizioni del regolamento finanziario e delle sue modalità di esecuzione. Nel caso di sistemi di pagamento informatizzati, il contabile deve convalidare la loro sicurezza e affidabilità.

Emendamento 22

ARTICOLO 1, PUNTO 28

Articolo 74 bis (regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002)

L’articolo 265 bis del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 si applica, mutatis mutandis, per la selezione di esperti. Tali esperti sono remunerati in base a un importo fisso, perché coadiuvino l’organismo comunitario, in particolare valutando proposte e domande di sovvenzione od offerte per gare d’appalto, e perché prestino assistenza tecnica nel seguito da dare ai progetti e nella loro valutazione finale. L’organismo comunitario può avvalersi anche degli elenchi di esperti compilati dalla Commissione o da altri organismi comunitari.

L’articolo 265 bis del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 si applica, mutatis mutandis, per la selezione di esperti. Tali esperti sono remunerati in base a un importo fisso, perché coadiuvino l’organismo comunitario, in particolare valutando proposte e domande di sovvenzione od offerte per gare d’appalto, e perché prestino assistenza tecnica nel seguito da dare ai progetti e nella loro valutazione finale. L’organismo comunitario può avvalersi anche degli elenchi di esperti compilati dalla Commissione o da altri organismi comunitari. Un elenco con i nomi degli esperti che hanno collaborato con l’organismo comunitario durante l’esercizio finanziario in questione e la remunerazione da essi percepita è allegato alla relazione dell’organismo comunitario sulla gestione finanziaria e di bilancio destinata all’autorità di bilancio, tenendo debitamente conto della protezione dei dati personali.

Emendamento 23

ARTICOLO 1, PUNTO 30

Articolo 82, comma 1 (regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002)

Il contabile comunica, entro il 1o marzo che segue l’esercizio chiuso, i propri conti provvisori accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio, di cui all’articolo 76 del presente regolamento, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti affinché il contabile della Commissione possa procedere al consolidamento contabile, previsto all’articolo 128 del regolamento finanziario generale.

Il contabile comunica, entro il 1o marzo che segue l’esercizio chiuso, i propri conti provvisori accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio, di cui all’articolo 76 del presente regolamento, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti affinché il contabile della Commissione possa procedere al consolidamento contabile, previsto all’articolo 128 del regolamento finanziario generale. Il contabile della Commissione trasmette all’autorità di bilancio una relazione sul consolidamento dei conti di tutte le agenzie.

Emendamento 24

ARTICOLO 1, PUNTO 30

Articolo 82, comma 2 (regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002

Il contabile trasmette, entro il 31 marzo che segue l’esercizio chiuso, la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

Il contabile trasmette anche al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 marzo che segue l’esercizio chiuso, la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio , unitamente alla sua dichiarazione di affidabilità .

Emendamento 25

ARTICOLO 1, PUNTO 30

Articolo 83, paragrafo 2 (regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002)

2.

Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell’organismo comunitario, il direttore stabilisce i conti definitivi dell’organismo, conformemente all’articolo 43, sotto la sua responsabilità e li trasmette al consiglio di amministrazione , che formula un parere su tali conti .

2.

Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell’organismo comunitario, il direttore stabilisce i conti definitivi dell’organismo, conformemente all’articolo 43, sotto la sua responsabilità . I conti definitivi sono approvati dal Consiglio di amministrazione.

Emendamento 26

ARTICOLO 1, PUNTO 30

Articolo 83, paragrafo 3 (regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002)

3.

Entro il 1o luglio che segue l’esercizio chiuso, il direttore trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.

Entro il 1o luglio che segue l’esercizio chiuso, il direttore trasmette i conti definitivi, approvati dal consiglio di amministrazione, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 27

ARTICOLO 1, PUNTO 30 BIS (nuovo)

Articolo 94, paragrafo 1 (regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002)

 

(30bis)

All’articolo 94, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1.    Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà discarico al direttore, entro il 30 aprile dell’anno N+2, sull’esecuzione del bilancio dell’esercizio N; il direttore informa il consiglio di amministrazione in merito alle osservazioni del Parlamento europeo contenute nella risoluzione che accompagna la decisione di discarico.

Emendamento 28

ARTICOLO 1, PUNTO 30 TER (nuovo)

Articolo 94, paragrafo 3 (regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002)

 

(30ter)

All’articolo 94, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3.    Qualora il Parlamento europeo rinvii la decisione di scarico, il direttore, in cooperazione con il consiglio di amministrazione, si adopera per prendere al più presto misure che consentano e facilitino la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla decisione.

Emendamento 29

ARTICOLO 1, PUNTO 31 BIS (nuovo)

Articolo 98 bis (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002)

 

(31bis)

È inserito il seguente articolo 98 bis:

Articolo 98bis

Due anni prima dello scadere delle prospettive finanziarie o del quadro finanziario pluriennale, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un parere sul funzionamento delle singole agenzie e sulla loro necessità.

Emendamento 30

ARTICOLO 1, PUNTO 32

Articolo 99 (regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002)

(32)

All’articolo 99 è aggiunta la seguente frase: «Il direttore comunica queste modalità alla Commissione per informazione.»;

(32)

L’articolo 99 è sostituito dal seguente:

Articolo 99

Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore e d’intesa con la Commissione, adotta, per quanto necessario, le modalità di esecuzione del regolamento finanziario dell’organismo comunitario.


15.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 247/75


Giovedì 10 aprile 2008
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (MaltaePortogallo)

P6_TA(2008)0114

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2008)0094 — C6-0085/2008 — 2008/2043(ACI))

2009/C 247 E/16

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0094 — C6-0085/2008),

visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2),

vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0083/2008),

A.

considerando che l’Unione europea ha istituito gli strumenti legislativi e di bilancio appropriati per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che subiscono le conseguenze dei grandi mutamenti strutturali nelle modalità del commercio mondiale e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,

B.

considerando che l’assistenza finanziaria dell’Unione europea ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamica e messa a disposizione nel modo più rapido ed efficace possibile,

C.

considerando che Malta e il Portogallo hanno chiesto assistenza, mediante lettere datate 12 settembre 2007 e 9 ottobre 2007 (3), per quanto riguarda gli esuberi nel settore tessile a Malta, e nel settore automobilistico in Portogallo;

1.

chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilizzazione del Fondo;

2.

sottolinea la propria preoccupazione riguardo alla tipologia delle azioni finanziate a titolo del Fondo onde ridurre il numero delle persone rimaste senza lavoro; invita la Commissione ad assicurare, in collaborazione con le autorità portoghesi, un attento monitoraggio della situazione in relazione alle disposizioni dell’articolo 3, comma 2, del regolamento (CE) n. 1927/2006 e a riferire all’autorità legislativa e di bilancio,

3.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

4.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l’allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2008/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 6 del 10.1.2008, pag. 7).

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  Domande EGF/2007/008 e EGF/2007/010.


Giovedi 10 aprile 2008
ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 10 aprile 2008

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (in appresso «il Fondo») è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che subiscono le conseguenze dei grandi mutamenti strutturali nelle modalità del commercio mondiale e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il Fondo nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di euro.

(3)

Il 12 settembre 2007 Malta ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo relativamente ai licenziamenti nel settore tessile, e specificatamente per gli operai licenziati da VF (Malta) Ltd e Bortex Clothing Ind Co Ltd. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006.

(4)

Il 9 ottobre 2007 il Portogallo ha presentato domanda di mobilitazione del Fondo relativamente ai licenziamenti nel settore automobilistico, e specificatamente per gli operai licenziati dalla Opel ad Azambuja, dall'Alcoa Fujikura a Seixal e dalla Johnson Controls a Portalegre. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006.

(5)

Pertanto, si dovrebbe procedere alla mobilitazione del Fondo per fornire un contributo finanziario in relazione alle do mande,

DECIDONO:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2008, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per fornire l'importo di 3 106 882 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2008.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2008/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 6 del 10.1.2008, pag. 7).

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


15.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 247/78


Giovedi 10 aprile 2008
Orientamenti di bilancio 2009 — Sezioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII e IX

P6_TA(2008)0115

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 sugli orientamenti relativi alla procedura di bilancio 2009, sezione I — Parlamento europeo, sezione II — Consiglio, sezione IV — Corte di Giustizia, sezione V — Corte dei Conti, sezione VI — Comitato economico e sociale europeo, sezione VII — Comitato delle regioni, sezione VIII — Mediatore europeo, sezione IX — Garante europeo della protezione dei dati [2008/2021(BUD)]

2009/C 247 E/17

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 272 del trattato CE,

visto l'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1),

vista la decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (2),

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3),

vista la quinta relazione dei Segretari generali delle istituzioni sull'evoluzione della rubrica 5 delle prospettive finanziarie del maggio 2006,

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2006, corredata delle risposte delle istituzioni (4),

vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0082/2008),

A.

considerando che in questa fase della procedura annuale il Parlamento europeo è in attesa degli stati di previsione delle altre istituzioni nonché delle proposte del proprio Ufficio di presidenza per il bilancio 2009,

B.

considerando che è stato concordato un esercizio pilota in virtù del quale, durante tutta la procedura di bilancio 2009, si applicheranno una cooperazione rafforzata e relazioni rafforzate tra l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci,

C.

considerando che il massimale della rubrica 5 nel 2009 è di 7 777 000 000 EUR (5), il che rappresenta un aumento del 4,3 % rispetto al 2008,

D.

considerando che il bilancio del Parlamento europeo per il 2008 ammonta a 1 452 517 167 EUR, il che rappresenta il 19,68 % della rubrica 5 per tale anno,

Parlamento europeo

Quadro generale e principali sfide

1.

sottolinea che il 2009 sarà un anno di profondi cambiamenti per il Parlamento e ritiene che ciò dovrebbe riflettersi nella sua procedura di bilancio; ritiene che ciò rappresenti una nuova opportunità per fare in modo che le sue priorità politiche siano adeguatamente finanziate e, nel contempo, controllate per individuare le potenziali economie ovunque siano possibili e per garantire la sostenibilità del bilancio;

2.

ritiene che debbano essere affrontate le seguenti sfide principali, pur insistendo sull'uso più efficace delle risorse:

sfide relative all'entrata in vigore del trattato di Lisbona,

sfide relative al 2009 in quanto anno elettorale per il Parlamento,

sfide relative al nuovo Statuto dei deputati e al cambio di legislatura;

3.

prende atto che nel documento dell'Ufficio di presidenza è sollevata la questione della quota volontaria del 20 % del Parlamento; desidera ricordare che i bilanci che si sono succeduti hanno evidenziato eccedenze alla fine dell'esercizio e, sebbene sia disposto a prendere in considerazione spese supplementari che saranno sicuramente necessarie per le particolari esigenze del 2009, desidera rivedere tutte le voci di spesa pur rimanendo entro la quota del 20 %;

4.

ritiene che la tendenza alla moderazione sia una virtù in sede di redazione del bilancio, anche se ciò non è necessariamente vero in altre circostanze; plaude pertanto all'intenzione del Segretario generale di esaminare attentamente tutte le spese prima di formulare proposte dettagliate; insiste affinché il prossimo progetto di stato di previsione rispecchi quanto più possibile da vicino la proposta definitiva dell'amministrazione e dell'Ufficio di presidenza per le spese del Parlamento, soprattutto ora che l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci hanno adottato una nuova procedura pilota di concertazione; ritiene che tale approccio manderà un giusto segnale ai contribuenti dell'Unione europea e inoltre sarà utile al Parlamento nella fase di preparazione alla revisione del quadro finanziario pluriennale (QFP); ritiene che tale esame debba essere disponibile in tempo utile per la preparazione della prima lettura;

5.

osserva tuttavia che l'evoluzione del massimale finanziario deve continuare a essere sorvegliata con attenzione durante il rimanente periodo del QFP 2009-2013, specialmente perché l'aggiustamento annuale è effettuato in base a un tasso fisso (+ 2 %) e qualsiasi divergenza dell'inflazione reale avrà effetti sul margine; chiede a tutte le istituzioni di valutare attentamente i loro fabbisogni di bilancio alla luce delle risorse disponibili nell'attuale QFP;

6.

desidera altresì studiare, a tale riguardo, come le diverse istituzioni possano adattarsi al mutare dei fabbisogni di personale nel quadro del bilancio; prende atto che la Commissione, contrariamente alle altre istituzioni, finanzi una quota crescente del personale a titolo dei suoi programmi operativi (quindi al di fuori della rubrica 5), in genere mediante la creazione di agenzie nel contesto di un processo di esternalizzazione; riconosce che il Parlamento non ha ricorso a tali possibilità e deve finanziare tutti i suoi fabbisogni a titolo della rubrica 5;

7.

si compiace dell'esercizio pilota del 2008 volto a rafforzare la cooperazione tra il suo Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci, che dovrebbe consentire di testare una procedura di bilancio semplificata e permettere una consultazione più tempestiva e trasparente su tutte le questioni parlamentari aventi significative implicazioni finanziarie; sottolinea che l'esercizio pilota dovrebbe essere attentamente valutato prima di adottare qualsiasi decisione a più lungo termine;

Sfide relative all'entrata in vigore del trattato di Lisbona

8.

ritiene che le accresciute responsabilità del Parlamento a seguito della ratifica del trattato di Lisbona debbano costituire uno dei principali aspetti da considerare in sede di formulazione del bilancio 2009, in particolare per quanto concerne il suo ruolo di legislatore su un piano di parità con il Consiglio; sottolinea che il Parlamento ovviamente mantiene il suo ruolo di ramo dell'autorità di bilancio, ma con disposizioni modificate in ordine sia alla classificazione delle spese che alle procedure di bilancio;

9.

ritiene che occorra sforzarsi al massimo per assistere pienamente i deputati nell'assolvimento delle loro responsabilità in questo nuovo contesto e che debbano essere messi a punto strutture e servizi appropriati, fra cui locali di riunione adeguati e facilmente accessibili per i singoli deputati; sottolinea che cambiamenti del genere non sono nuovi per il Parlamento e che i crescenti poteri di codecisione sono stati integrati senza problemi nelle sue strutture in seguito alle precedenti modifiche del trattato; attende con interesse le conclusioni del gruppo di lavoro sulle risorse umane e finanziarie istituito dal Segretario generale, in particolare per quanto riguarda l'esigenza di far fronte all'accresciuto ruolo legislativo delle commissioni parlamentari e alle altre nuove responsabilità del Parlamento;

10.

non ritiene tuttavia che si tratti automaticamente di una questione di risorse finanziarie ma, piuttosto, che occorra sempre ricercare modalità di organizzazione del lavoro più pertinenti ed efficaci sotto il profilo dei costi, compresa una maggiore focalizzazione sulle attività essenziali, la ridistribuzione di personale ove possibile, la ristrutturazione dei servizi per adattarsi alle nuove circostanze, un migliore uso delle moderne tecnologie ed anche una maggiore cooperazione interistituzionale;

11.

invita il Segretario generale ad analizzare in maggiore dettaglio quali mansioni e responsabilità possano essere veramente considerate nuove rispetto a quelle attuali in seguito al trattato di Lisbona, dando forse luogo anche a nuove prassi di lavoro, e quali potrebbero giustificare le richieste di una certa quantità di nuove risorse quali segnalate nel documento dell'Ufficio di presidenza relativo agli orientamenti; sottolinea che le richieste di nuove risorse dovrebbero essere accompagnate da chiari resoconti di quanto è stato conseguito con precedenti incrementi del personale e della spesa, ad esempio l'utilizzazione e i risultati dei nuovi «posti per la comitatologia» concessi nel 2008;

12.

sottolinea altresì l'importanza di un'analisi approfondita del possibile impatto sul bilancio 2009 derivante dalle proposte del suo Gruppo di lavoro sulla riforma del Parlamento, che, in combinazione con le modifiche del trattato, influiranno sicuramente sui suoi metodi di lavoro;

13.

auspica che si proceda a una valutazione della struttura e della capacità delle segreterie delle commissioni al fine di garantire che siano pronte ad innalzare la qualità del loro lavoro legislativo; è sorpreso delle recenti affermazioni secondo cui solo il 6 % del personale lavora presso le commissioni e invita il Segretario generale a fornire, prima del 1o luglio 2008, una valutazione a medio termine dei fabbisogni di risorse umane, comprese informazioni più precise sulle esigenze delle varie commissioni, nonché un organigramma dettagliato della totalità del personale (funzionari ed altri agenti) in servizio presso l'amministrazione, e a proporre soluzioni appropriate, compresa la ridistribuzione del personale, al fine di rafforzare l'attività essenziale, vale a dire il lavoro legislativo;

14.

riafferma il suo convincimento che l'introduzione di un sistema di gestione delle conoscenze, che metta insieme più fonti d'informazione, testi e riferimenti in un sistema a punto unico d'accesso per deputati e personale, costituirà un utile strumento gestionale; segue con interesse la recente discussione su tale questione in seno all'Ufficio di presidenza; invita ad uno scambio di opinioni entro breve tempo e chiede informazioni, ivi comprese stime dei costi, come già chiesto nel 2007; sollecita l'Ufficio di presidenza a decidere sui prossimi passi da compiere nel corso della procedura di bilancio;

15.

plaude al progetto pilota sull'interpretazione individuale per i deputati e attende con vivo interesse il suo rapido lancio; prende atto che esso, in una prima fase, è rivolto ai relatori e/o ai relatori ombra «nelle procedure legislative o di bilancio»; invita il Segretario generale a seguire il progetto nel corso dei suoi sei mesi di durata e a presentare un'analisi obiettiva dei costi-benefici con sufficiente anticipo rispetto alla prima lettura;

16.

rammenta che 2 milioni di euro sono stati collocati in riserva durante la procedura di bilancio 2008 per indurre l'amministrazione a dare priorità a un supporto linguistico più efficace per i deputati in occasione delle riunioni ufficiali; invita l'amministrazione a riferire sui provvedimenti adottati e sui progressi compiuti in fatto di miglioramento dei servizi linguistici per le riunioni ufficiali;

17.

attende l'esito della valutazione del progetto pilota relativo al servizio analitico da fornire ai deputati presso la biblioteca del Parlamento e delle sue implicazioni per il 2009; ricorda che nella sua risoluzione del 29 marzo 2007 sugli orientamenti per la procedura di bilancio 2008 (6), il Parlamento ha chiesto che venisse fornita la possibilità di pubblicare le risposte ai quesiti sul suo sito Intranet; segnala che tale pubblicazione favorirebbe la trasparenza e consentirebbe a tutti i deputati di beneficiare di tale servizio;

Sfide relative al 2009 in quanto anno elettorale per il Parlamento

18.

sottolinea che il 2009 sarà l'anno delle elezioni europee e considera questo un aspetto essenziale del bilancio da concordare; reitera il suo convincimento che i cittadini europei devono essere adeguatamente informati del lavoro svolto dai loro rappresentanti eletti e del ruolo politico e legislativo del Parlamento;

19.

richiama in particolare l'attenzione sull'importanza che annette alle azioni di comunicazione decentrata che coinvolgono anche i media regionali e locali; ritiene che ciò costituisca un modo efficace sotto il profilo dei costi di realizzare la necessaria informazione mirata e insiste inoltre affinché i deputati partecipino attivamente a tali iniziative;

20.

ritiene che le modifiche correlate all'anno elettorale debbano comunque essere viste nell'ottica di una gestione finanziaria prudente e non essere automaticamente considerate una spesa supplementare che viene ad aggiungersi alle altre attività; ritiene che un anno elettorale richieda inoltre, in certa misura, di concentrare le azioni e le spese in quel particolare anno;

21.

intende vigilare, a tale riguardo, sul finanziamento di tre grandi progetti inerenti all'informazione rivolti ai cittadini, cioè il centro visitatori e il centro audiovisivo, che s'intende rendere pienamente operativi entro il 2009, e il progetto Web-TV, che dovrebbe essere operativo entro il 1o luglio 2008; osservando che questo settore ha già registrato una sensibile crescita negli ultimi anni, ritiene che il progetto Web-TV ricaverà valore aggiunto dagli investimenti nella politica di comunicazione, in quanto offrirà a tutti i cittadini dell'Unione un agevole accesso ai lavori del Parlamento; chiede di essere regolarmente informato, sulla base di una valutazione dei risultati che faccia riferimento a una serie di indicatori di produttività;

22.

prende atto altresì della proposta, contenuta nel documento dell'Ufficio di presidenza, di stanziare fondi per un progetto di una «Casa della storia europea» e, considerato il limitato margine di manovra finanziaria e le pressanti esigenze legate ai compiti fondamentali del Parlamento, attende un'analisi più dettagliata degli elementi finanziari e di bilancio nonché dei risultati dei lavori del comitato di esperti; auspica che anche la Commissione vagli la possibilità di sostenere questo importante progetto;

Sfide relative al nuovo statuto dei deputati e al cambio di legislatura

23.

attribuisce grande importanza allo statuto unificato per i suoi deputati, che sarà introdotto nella seconda metà del 2009; osserva che l'ammontare della spesa aggiuntiva, tenuto conto delle modalità transitorie che potranno essere impiegate per un periodo fino a dieci anni, è finora approssimativo, e si rallegra che il Segretario generale abbia dichiarato che gli importi saranno riesaminati prima della fase dello stato di previsione;

24.

chiede al Segretario generale di fornire quanto prima una stima di bilancio aggiornata relativa a tali spese, visto che è probabile che un numero maggiore di deputati rispetto a quanto inizialmente previsto opterà per il nuovo sistema; desidera altresì un aggiornamento sull'impatto finanziario della nuova regolamentazione relativa alle indennità, che dovrebbero essere riformate contestualmente al nuovo statuto;

25.

conviene che si potrebbe prevedere un importo provvisorio per la possibilità di ammettere osservatori croati alla fine del 2009 e attende con interesse di ricevere una stima delle implicazioni finanziarie;

26.

appoggia le raccomandazioni della Conferenza dei presidenti e dell'Ufficio di presidenza volte ad assicurare l'applicazione coerente delle norme interne del Parlamento relative al rimborso delle spese di assistenza parlamentare e ad incaricare il gruppo di lavoro dell'Ufficio di presidenza che si occupa dello statuto dei deputati, dello statuto degli assistenti e del fondo pensionistico di valutare in dettaglio e con urgenza il funzionamento delle norme attualmente in vigore e, data l'importanza della questione, di presentare proposte di modifica di tali norme; invita il gruppo di lavoro costituito in seno all'Ufficio di presidenza a presentare, unitamente ai servizi competenti della Commissione, proposte relative a uno statuto degli assistenti dei deputati, da trasmettere in via d'urgenza al Consiglio perché le approvi durante la presidenza francese, in modo che detto statuto possa entrare in vigore alla stessa data dello statuto dei deputati; ritiene che lo statuto proposto garantirebbe la parità e la trasparenza del trattamento degli assistenti dei deputati e contribuirebbe ad assicurare l'assolvimento degli obblighi fiscali e sociali, quali quelli retributivi e previdenziali; accoglie favorevolmente la decisione dell'Ufficio di presidenza del 10 marzo 2008 sull'assistenza parlamentare dei deputati, quale primo passo verso il soddisfacimento della richiesta formulata nella sua risoluzione del 25 ottobre 2007 sul progetto di bilancio generale 2008 (7); invita l'Ufficio di presidenza e il proprio Segretario generale a riferire sui progressi al riguardo con sufficiente anticipo rispetto alla prima lettura;

Edifici

27.

si compiace della preparazione di una proposta di strategia a lungo termine per la sua politica immobiliare, compresa l'evoluzione prevista dei costi di manutenzione, che dovrebbero essere analizzati nel corso della procedura 2009; ritiene particolarmente importanti le implicazioni finanziarie derivanti, da un lato, dagli accordi di locazione, e, dall'altro, dagli acquisti di immobili; desidera che gli argomenti siano presentati e discussi nel corso dell'anno; apprezza l'iniziativa interistituzionale del Segretario generale volta a migliorare le condizioni concernenti gli appalti pubblici, soprattutto al fine di evitare cartelli o situazioni di monopolio; attende ulteriori informazioni in merito, per poter continuare a seguire da vicino la questione;

28.

riconosce che sono state realizzate notevoli economie grazie ai pagamenti anticipati effettuati per edifici nel corso degli ultimi dieci anni; ritiene che la politica di acquisizioni del Parlamento a più lungo termine debba essere valutata alla luce dei limiti del massimale finanziario e delle specifiche esigenze nelle sue tre sedi di lavoro; ritiene auspicabile un dibattito su tale questione dopo la presentazione della strategia a lungo termine;

29.

sostiene fermamente che le considerazioni ambientali dovrebbero costituire un elemento chiave della sua politica; ritiene che siano necessari ulteriori miglioramenti a livello di efficienza energetica, nonché un ulteriore ricorso a fonti energetiche pulite in tutti i locali occupati dal Parlamento; si aspetta che gli impegni assunti nel quadro dell'EMAS siano rispettati e attende informazioni più dettagliate sui risultati del piano d'azione EMAS nonché sull'impiego di pannelli solari, sulla possibilità di rinnovare il parco automobilistico del Parlamento con vetture ecologiche e sul nuovo mobility point, che dovrebbe essere reso facilmente accessibile anche in rete;

30.

ricorda che nella sua risoluzione del 25 ottobre 2007 sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, il Parlamento ha chiesto all'amministrazione di presentare un piano d'azione volto ad abbassare e a compensare le emissioni di CO2 causate dalle attività del Parlamento;

31.

desidera ricevere una relazione sui vincoli, sia regolamentari che pratici, eventualmente responsabili di costi di manutenzione inutilmente elevati per gli edifici dell'Unione europea, compresi quelli del Parlamento; auspica che la relazione costituisca uno sforzo trasversale al fine di stabilire le cause profonde, siano esse legate in qualche modo alla ristrettezza del mercato, agli oneri imposti dal regolamento finanziario e dagli appalti pubblici o a qualsiasi altro fattore pertinente; auspica che venga applicata la norma che impone l'inserimento in una lista nera delle imprese che hanno presentato costi inutilmente elevati; ritiene che il Parlamento dovrebbe esplorare le modalità per realizzare economie nel bilancio destinato agli edifici;

32.

prende atto con compiacimento che si sta procedendo alla modifica delle pratiche di attuazione riguardanti la condivisione degli uffici esterni con la Commissione (Case d'Europa) al fine di riflettere meglio la quota di occupazione di ciascuna istituzione; si congratula con il Segretario generale per il lavoro svolto in tale direzione, secondo la richiesta formulata l'anno scorso, e chiede di essere informato in ogni fase del processo;

Personale

33.

ritiene che il livello dell'organico abbia ora raggiunto una fase di consolidamento dopo gli incrementi molto significativi dovuti agli ultimi allargamenti; invita tutti i servizi e i gruppi politici a fornire un'analisi particolareggiata e ben motivata della distribuzione del personale fra i vari servizi del Parlamento prima di formulare richieste di personale e di creare nuovi posti, e ad utilizzare le possibilità di ridistribuzione ogni volta che ciò sia praticabile; ritiene che l'attuale esercizio di bilancio debba costituire una continuazione degli sforzi esplicati nel 2008, pur riconoscendo le sfide speciali per il 2009 e il fatto che le possibilità di ridistribuzione varieranno da un anno all'altro;

34.

è pertanto disposto a prendere in considerazione richieste ragionevoli di nuovi posti dopo che l'amministrazione abbia presentato una chiara analisi, comprendente altresì gli eventuali programmi di formazione e di sviluppo necessari; plaude all'intenzione del Segretario generale di realizzare un ampio sforzo a tale riguardo;

35.

ritiene la suddetta analisi di quali mansioni e responsabilità possano essere considerate veramente nuove e risultanti dal trattato di Lisbona e le eventuali implicazioni finanziarie, incluse le tabelle dell'organico, costituirà un elemento cruciale ai fini del bilancio;

Altre istituzioni

36.

invita le istituzioni a presentare richieste di bilancio realistiche e basate sui costi che tengano pienamente conto del contesto generale di rigore finanziario, gestione efficace delle risorse e valore aggiunto per i cittadini europei;

37.

è molto interessato a vedere come il futuro Servizio europeo per l'azione esterna sarà integrato nel bilancio complessivo dell'Unione europea e, qualora tale Servizio o parti di esso siano accorpati alla sezione relativa al Consiglio, chiede al Consiglio e alla Commissione di essere pienamente trasparenti e proattivi in merito alle implicazioni che ciò avrà, compresa la separazione tra spese amministrative e spese operative;

38.

prende atto con una certa apprensione degli aumenti significativi delle spese per edifici nel medio periodo e invita tutte le istituzioni a esaminare con attenzione i relativi piani e a presentare tutti i piani e/o le soluzioni di finanziamento in un formato aperto e di facile comprensione; riconosce che in taluni casi esistono anche necessità ineludibili di spese di tale natura, ad esempio connesse ad obblighi di legge e al raggiungimento di condizioni soddisfacenti per il personale;

39.

invita il suo relatore per il 2009 ad effettuare visite individuali presso il Consiglio, la Corte di giustizia, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni, il Mediatore e il Garante europeo della protezione dei dati, per ascoltarli prima della fase dello stato di previsione, e a riferire alla sua commissione per i bilanci;

*

* *

40.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2008/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 6 del 10.1.2008, pag. 7).

(2)  GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).

(4)  GU C 273 del 15.11.2007, pag. 1.

(5)  Compresi 78 000 000 EUR a titolo di contributi pensionistici del personale.

(6)  GU C 27 E del 31.1.2008, pag. 225.

(7)  Testi approvati, P6_TA(2007)0474.


15.10.2009   

IT

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CE 247/83


Giovedì 10 aprile 2008
Eurostars ***I

P6_TA(2008)0116

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e di sviluppo avviato da vari Stati membri a sostegno di PMI che effettuano attività di ricerca e sviluppo (COM(2007)0514 — C6-0281/2007 — 2007/0188(COD))

2009/C 247 E/18

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0514),

visti l’articolo 251, paragrafo 2, l’articolo 169 e l’articolo 172, secondo comma, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0281/2007),

visto l’articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l’industria, la ricerca e l’energia (A6-0064/2008);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


15.10.2009   

IT

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CE 247/84


Giovedì 10 aprile 2008
Fondo di ricerca carbone e acciaio *

P6_TA(2008)0117

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio che stabilisce gli orientamenti tecnici pluriennali per il programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio (COM(2007)0393 — C6-0248/2007 — 2007/0135(CNS))

2009/C 247 E/20

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0393),

visto l’articolo 4, paragrafo 3 della decisione 2003/76/CE del Consiglio, del 1o febbraio 2003, che stabilisce le disposizioni necessarie all’attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio (1), a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0248/2007),

visto l’articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l’industria, la ricerca e l’energia (A6-0039/2008);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell’articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 2

Articolo 4, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)

 

Tali progetti aumentano la competitività del carbone sui mercati locali dell’energia, a condizione che sia fatto un uso efficiente delle risorse locali di carbone.

Emendamento 3

Articolo 4, paragrafo 2, lettera c bis) (nuovo)

 

c bis)

una trasformazione più efficiente dell’energia primaria latente nel carbone in altre forme di energia, ad esempio tramite il ricorso a tecnologie convenzionali di gassificazione e liquefazione del carbone;

Emendamento 4

Articolo 4, paragrafo 2, lettera c ter) (nuovo)

 

c ter)

tecnologie più economiche e sicure.

Emendamento 5

Articolo 6, paragrafo 2, lettera d)

d)

la sistemazione delle scorie di miniera e l’uso industriale dei residui della produzione e del consumo di carbone;

d)

la sistemazione delle scorie di miniera e l’uso dei residui della produzione e del consumo di carbone;

Emendamento 6

Articolo 7, paragrafo 1

I progetti di ricerca che rientrano in tale ambito si interessano alle prospettive di approvvigionamento energetico a lungo termine e alla valorizzazione in termini economici, energetici e ambientali, dei giacimenti di carbone che non è possibile sfruttare in modo economico utilizzando le tecniche minerarie convenzionali. I progetti comprendono studi, definizione di strategie, ricerca fondamentale e applicata e sperimentazione di tecniche innovative, che offrono prospettive di valorizzazione delle risorse carboniere della Comunità.

I progetti di ricerca che rientrano in tale ambito si interessano alle prospettive di salvaguardia dell’ approvvigionamento energetico a lungo termine e riguardano la valorizzazione e l’efficienza del trasporto , in termini economici, energetici e ambientali, del carbone che non è possibile sfruttare in modo economico utilizzando le tecniche minerarie convenzionali. I progetti comprendono studi, definizione di strategie, ricerca fondamentale e applicata e sperimentazione di tecniche innovative, che offrono prospettive di valorizzazione delle risorse carboniere della Comunità.

Emendamento 7

Articolo 7, paragrafo 2

La preferenza è data a progetti che integrano tecniche complementari come l’assorbimento di metano o di biossido di carbonio, l’estrazione di metano dai depositi carboniferi e la gassificazione del carbone in sotterraneo.

La preferenza è data a progetti che integrano tecniche complementari come l’assorbimento di metano o di biossido di carbonio, l’estrazione di metano dai depositi carboniferi e il suo uso come fonte di energia, la combustione efficiente del carbone nei processi di produzione di energia termica ed elettrica e i metodi non convenzionali di gassificazione del carbone in sotterraneo.

Emendamento 8

Articolo 8, lettera j bis) (nuovo)

 

j bis)

getti, prodotti di fucinatura e prodotti sinterizzati ottenuti dalle polveri e dalle leghe di ferro, tramite la metallurgia delle polveri, come prodotti semifiniti destinati alla trasformazione .

Emendamento 9

Articolo 9, lettera b)

b)

proprietà dell’acciaio, ad esempio proprietà meccaniche a basse ed alte temperature come resistenza e resilienza , fatica, usura , scorrimento, corrosione e resistenza alla frattura;

b)

caratteristiche dell’acciaio, ad esempio proprietà meccaniche degli acciai a basse ed alte temperature come resistenza a vari livelli di tensione, durezza , resistenza agli urti , fatica meccanica e termica , resistenza allo scorrimento, alla frattura nonché all’usura abrasiva e alla corrosione ;

Emendamenti 10 e 11

Articolo 9, lettera c)

c)

prolungamento della durata, in particolare migliorando la resistenza al calore e alla corrosione degli acciai e delle strutture di acciaio;

c)

prolungamento della durata, in particolare migliorando la resistenza degli acciai e delle strutture di acciaio all’usura a temperature elevate, alla corrosione e ad altri agenti ;

Emendamento 12

Articolo 9, lettera (d)

d)

acciaio contenente compositi e strutture sandwich ;

d)

compositi e strutture fibrose e stratificate ;

Emendamento 13

Articolo 9, lettera e)

e)

modelli di simulazione predittiva delle microstrutture e delle proprietà meccaniche;

e)

modelli di simulazione predittiva delle microstrutture , delle proprietà meccaniche, ecc.;

Emendamento 14

Articolo 10, lettera b)

b)

tipi di acciaio e progettazione di strutture assemblate che facilitino il recupero agevole del rottame di acciaio e la sua riconversione in acciaio utilizzabile;

b)

progettazione di strutture d’acciaio che consentano uno smantellamento semplice alla fine della loro durata di utilizzo, per un recupero del rottame di acciaio e la sua riconversione in acciaio utilizzabile;

Emendamento 15

Articolo 13

Qualsiasi impresa, ente pubblico, centro di ricerca o istituto di istruzione secondaria o superiore, o altro soggetto giuridico, anche persona fisica, dei paesi terzi può partecipare al programma di ricerca sulla base di singoli progetti senza ricevere alcun contributo finanziario in tale ambito, sempreché tale partecipazione sia nell’interesse della Comunità.

Qualsiasi impresa, ente pubblico, centro di ricerca o istituto di istruzione secondaria o superiore, o altro soggetto giuridico, anche persona fisica, dei paesi terzi può partecipare al programma di ricerca sulla base di singoli progetti senza ricevere alcun contributo finanziario in tale ambito, sempre che tale partecipazione sia nell’interesse della Comunità e che l’attore in questione sia in grado di fornire le risorse di base necessarie alla realizzazione del progetto.

Emendamento 16

Articolo 20

I gruppi consultivi per il carbone e l’acciaio (in seguito denominati «i gruppi consultivi») sono gruppi consultivi tecnici indipendenti.

I gruppi consultivi per il carbone e l’acciaio (in seguito denominati «i gruppi consultivi») sono gruppi consultivi tecnici indipendenti composti da specialisti adeguatamente qualificati .

Emendamento 17

Articolo 22, comma 3

La Commissione assicura che ciascun gruppo consultivo presenti un’equilibrata gamma di competenze e la più larga rappresentazione geografica possibile.

La Commissione assicura che ciascun gruppo consultivo presenti un’equilibrata gamma di competenze e la più larga rappresentazione geografica e geo-economica possibile , in particolare per quanto riguarda gli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea nel 2004 e successivamente .

Emendamento 18

Articolo 25, paragrafo 3, comma 1

3.

La Commissione elabora un fascicolo informativo che illustra in modo dettagliato le norme di partecipazione, i metodi di gestione delle proposte e dei progetti, I formulari per le domande, le regole per la presentazione delle proposte, i modelli delle convenzioni di finanziamento, i costi ammissibili, l’aliquota massima del contributo finanziario, i metodi di pagamento e gli obiettivi prioritari annui del programma di ricerca.

3.

La Commissione elabora un fascicolo informativo che illustra in modo dettagliato le norme di partecipazione, i metodi di gestione delle proposte e dei progetti, i formulari per le domande (incluse le indicazioni per la loro compilazione) , le regole per la presentazione delle proposte, i modelli delle convenzioni di finanziamento, i costi ammissibili, l’aliquota massima del contributo finanziario, i metodi di pagamento e gli obiettivi prioritari annui del programma di ricerca.


(1)  GU L 29 del 5.2.2003, pag. 22.


15.10.2009   

IT

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CE 247/87


Giovedì 10 aprile 2008
Attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e accesso dei pescherecci di paesi terzi alle acque comunitarie *

P6_TA(2008)0118

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (COM(2007)0330 — C6-0236/2007 — 2007/0114(CNS))

2009/C 247 E/21

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0330),

visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0236/2007),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per lo sviluppo (A6-0072/2008);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Articolo 1, lettera (b)

(b)

l'autorizzazione di navi battenti bandiera di uno Stato membro che non siano pescherecci della Comunità a praticare attività di pesca fuori dalle acque comunitarie nell'ambito di un accordo;

soppresso

Emendamento 2

Articolo 2, lettera (m)

(m)

infrazione grave: un'infrazione grave quale definita dal regolamento (CE) n. 1447/99 del Consiglio, del 24 giugno 1999, recante l'elenco dei comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca, o un'infrazione o violazione grave dell'accordo in questione;

(m)

infrazione grave: un'infrazione grave quale definita dal regolamento (CE) n. 1447/1999 del Consiglio, del 24 giugno 1999, recante l'elenco dei comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca, o un'infrazione o violazione grave dell'accordo in questione; un'infrazione deve essere confermata da un perseguimento giuridico dall'esito positivo secondo la legislazione nazionale pertinente;

Emendamento 3

Articolo 2, lettera (n)

(n)

elenco IUU: l'elenco dei pescherecci identificati da un'ORGP come pescherecci che hanno praticato la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

(n)

elenco IUU: l'elenco dei pescherecci identificati da un'ORGP oppure dalla Commissione in base al regolamento del Consiglio (CE) n. …/ … del … [che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata]  (1) come pescherecci che hanno praticato la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

Emendamento 5

Articolo 3

Possono praticare attività di pesca nelle acque soggette ad un accordo unicamente i pescherecci comunitari cui sia stata rilasciata un'autorizzazione in conformità del presente regolamento.

Possono praticare attività di pesca al di fuori delle acque comunitarie unicamente i pescherecci comunitari cui sia stata rilasciata un'autorizzazione in conformità del presente regolamento.

Emendamento 6

Articolo 4, paragrafo 1

1.

Alla conclusione di un accordo, la Commissione ne informa gli Stati membri.

1.

La Commissione può sollecitare gli Stati membri a manifestare dichiarazioni d'interesse prima dell'avvio dei negoziati relativi ad un accordo, fatta salva la conferma al momento della conclusione degli accordi e dell'assegnazione delle possibilità di pesca. Alla conclusione di un accordo da parte di un paese terzo e previa approvazione del Consiglio , la Commissione ne informa gli Stati membri.

Emendamento 7

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

a)

che non abbiano titolo all'autorizzazione di pesca nell'ambito dell'accordo di cui trattasi o che non figurino nell'elenco delle navi notificato in conformità dell'articolo 4 ;

a)

che non abbiano titolo all'autorizzazione di pesca nell'ambito dell'accordo di cui trattasi;

Emendamento 8

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

b)

che nei precedenti 12 mesi di attività di pesca esercitata nell'ambito dell'accordo di cui trattasi o, nel caso di un nuovo accordo, di attività di pesca esercitata nell'ambito dell'accordo anteriore a tale accordo, abbiano commesso un'infrazione grave o, se del caso, non si siano ancora conformati alle condizioni previste dall'accordo per il periodo considerato;

b)

che nei precedenti 12 mesi di attività di pesca esercitata nell'ambito dell'accordo di cui trattasi o, nel caso di un nuovo accordo, di attività di pesca esercitata nell'ambito dell'accordo anteriore a tale accordo, abbiano commesso un'infrazione grave o, se del caso, non si siano ancora conformati alle condizioni previste dall'accordo per il periodo considerato, tranne quando è già stata comminata una sanzione alla nave contravventrice, ove sia comprovato che l'infrazione non era grave e/o sia cambiato il proprietario della nave e il nuovo proprietario garantisca il rispetto delle norme.

Emendamento 9

Articolo 7, paragrafo 1, lettera d)

d)

per i quali i dati contenuti nel registro della flotta comunitaria e nel sistema comunitario di informazione sulle autorizzazioni di pesca ai sensi dell'articolo 16 siano incompleti o inesatti;

d)

per i quali i dati contenuti nel registro della flotta comunitaria e nel sistema comunitario di informazione sulle autorizzazioni di pesca ai sensi dell'articolo 16 siano incompleti o inesatti, fino a che non si proceda alla correzione degli stessi ;

Emendamento 10

Articolo 9, paragrafo 1, alinea

1.

La Commissione non trasmette le domande all'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni nel caso in cui:

1.

La Commissione, dopo avere dato agli Stati membri l'opportunità di presentare le loro osservazioni, non trasmette le domande all'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni nel caso in cui:

Emendamento 11

Articolo 9, paragrafo 1, lettera a)

a)

i dati forniti dallo Stato membro siano incompleti;

a)

i dati forniti dallo Stato membro siano incompleti rispetto alle informazioni richieste in forza dell'accordo di pesca in questione ;

Emendamento 12

Articolo 10

Nel caso in cui la Commissione abbia motivo di ritenere che uno Stato membro non si sia conformato agli obblighi previsti all'allegato I in relazione a un accordo specifico, essa ne informa lo Stato membro dandogli l'opportunità di presentare le proprie osservazioni. Se la Commissione, alla luce delle osservazioni presentate dallo Stato membro, constata che il medesimo è venuto meno agli obblighi suddetti, essa decide , tenuto debito conto dei principi di legittimo affidamento e di proporzionalità, di escludere le navi di detto Stato membro da qualsiasi ulteriore partecipazione all'accordo.

Nel caso in cui la Commissione sia a conoscenza, sulla base di elementi debitamente provati, del fatto che uno Stato membro non si è conformato agli obblighi previsti all'allegato I in relazione a un accordo specifico, essa ne informa lo Stato membro dandogli l'opportunità di presentare le proprie osservazioni. Se alla luce delle osservazioni presentate dallo Stato membro risultasse provato che il medesimo è venuto meno agli obblighi suddetti, la Commissione può decidere , tenuto debito conto dei principi di legittimo affidamento e di proporzionalità, di escludere le navi di detto Stato membro da qualsiasi ulteriore partecipazione all'accordo.

Emendamento 13

Articolo 17, paragrafo 1

1.

Fatte salve le disposizioni previste ai titoli II e II bis del regolamento (CEE) n. 2847/93, i pescherecci comunitari cui è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca ai sensi della sezione II o della sezione III trasmettono giornalmente alle rispettive autorità nazionali competenti i dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca.

1.

Fatte salve le disposizioni previste ai titoli II e II bis del regolamento (CEE) n. 2847/93, i pescherecci comunitari cui è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca ai sensi della sezione II o della sezione III trasmettono alle rispettive autorità nazionali competenti i dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca. Tali dati devono essere trasmessi con una frequenza adeguata all'accordo e al tipo di pesca in questione. Tale trasmissione deve essere compatibile a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1966/2006 del 21 dicembre 2006 concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento  (2).

Emendamento 14

Articolo 19, paragrafo 1

1.

Fatto salvo il disposto dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2847/93, se uno Stato membro ritiene esaurite le possibilità di pesca che gli sono state assegnate, esso vieta immediatamente l'esercizio della pesca per la zona, lo stock o il gruppo di stock considerati.

1.

Fatto salvo il disposto dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2847/93, se uno Stato membro ritiene esaurite le possibilità di pesca che gli sono state assegnate, esso vieta immediatamente l'esercizio della pesca per la zona, lo stock o il gruppo di stock considerati e revoca le autorizzazioni che sono già state rilasciate.

Emendamento 15

Articolo 19, paragrafo 3

3.

Nel caso in cui siano state rilasciate autorizzazioni per la pesca multispecifica e uno degli stock o gruppi di stock risulti esaurito, lo Stato membro vieta tutte le attività di pesca che fanno parte della pesca multispecifica .

3.

Nel caso in cui siano state rilasciate autorizzazioni per la pesca multispecifica e uno degli stock o gruppi di stock risulti esaurito, lo Stato membro vieta l'attività concreta che minaccia lo stock a rischio di esaurimento .

Emendamento 16

Articolo 20, paragrafo 1

1.

Se un peschereccio comunitario ha commesso un'infrazione grave, lo Stato membro provvede affinché a detto peschereccio non sia più consentito avvalersi dell'autorizzazione di pesca rilasciata nell'ambito dell'accordo considerato per il rimanente periodo di validità della medesima e ne informa senza indugio la Commissione per via elettronica.

1.

Se un peschereccio comunitario ha commesso un'infrazione grave svolgendo attività di pesca nell'ambito di un accordo , lo Stato membro provvede affinché a detto peschereccio non sia più consentito avvalersi dell'autorizzazione di pesca rilasciata nell'ambito dell'accordo considerato per il rimanente periodo di validità della medesima e ne informa senza indugio la Commissione per via elettronica.

Emendamento 17

Articolo 20, paragrafo 3

3.

I rapporti di ispezione e sorveglianza elaborati da ispettori della Commissione, da ispettori comunitari, da ispettori degli Stati membri o da ispettori di un paese terzo che sia parte dell'accordo in questione costituiscono elementi di prova ammissibili nell'ambito di procedimenti amministrativi e giudiziari in qualsiasi Stato membro. Ai fini dell'accertamento dei fatti, essi sono considerati equivalenti ai rapporti di ispezione e di sorveglianza degli Stati membri.

3.

I rapporti di ispezione e sorveglianza elaborati da ispettori della Commissione, da ispettori comunitari, da ispettori degli Stati membri o da ispettori di un paese terzo che sia parte dell'accordo in questione costituiscono elementi di prova ammissibili nell'ambito di procedimenti amministrativi e giudiziari in qualsiasi Stato membro. Ai fini dell'accertamento dei fatti, essi sono considerati equivalenti ai rapporti di ispezione e di sorveglianza degli Stati membri, in conformità della legislazione nazionale pertinente.

Emendamento 18

Articolo 21, paragrafo 1, lettera a)

a)

di tutti gli utilizzatori interessati degli Stati membri e delle autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni, sul sito Internet del sistema di comunitario di informazione sulle autorizzazioni di pesca. L'accesso fornito a tali soggetti è limitato ai dati di cui essi necessitano ai fini del rilascio delle autorizzazioni di pesca;

a)

delle autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni, sul sito Internet del sistema di comunitario di informazione sulle autorizzazioni di pesca. L'accesso fornito a tali soggetti è limitato ai dati di cui essi necessitano ai fini del rilascio delle autorizzazioni di pesca;

Emendamento 19

Articolo 21, paragrafo 1, lettera b)

b)

di tutti gli utilizzatori interessati delle competenti autorità di ispezione, sul sito Internet del sistema di comunitario di informazione sulle autorizzazioni di pesca. L'accesso fornito a tali soggetti è limitato ai dati di cui essi necessitano per lo svolgimento delle attività ispettive.

b)

delle competenti autorità di ispezione, sul sito Internet del sistema di comunitario di informazione sulle autorizzazioni di pesca. L'accesso fornito a tali soggetti è limitato ai dati di cui essi necessitano per lo svolgimento delle attività ispettive.


(1)   COM(2007)0602.

(2)   GU L 409 del 30.12.2006, pag. 1 .