ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2009.244.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 244

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
10 ottobre 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia

2009/C 244/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaGU C 233 del 26.9.2009

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2009/C 244/02

Causa C-246/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Hamburg (Germania) il 6 luglio 2009 — Susanne Bulicke/Deutsche Büroservice GmbH

2

2009/C 244/03

Causa C-283/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (Repubblica di Polonia) il 23 luglio 2009 — Artur Weryński/Mediatel 4B Spółka

2

2009/C 244/04

Causa C-312/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Anotato Dikastirio Kyprou (Corte suprema di Cipro) il 5 agosto 2009 — Giorgos Michalias/Christina A. Ioannou-Michalia

3

2009/C 244/05

Causa C-321/09 P: Impugnazione proposta il 10 agosto 2009 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 11 giugno 2009, causa T-33/07, Repubblica ellenica/Commissione delle Comunità europee

3

 

Tribunale di primo grado

2009/C 244/06

Causa T-273/09: Ricorso proposto il 10 luglio 2009 — Associazione Giùlemanidallajuve/Commissione

4

2009/C 244/07

Causa T-276/09: Ricorso proposto il 10 luglio 2009 — Kavaklidere-Europe/UAMI — Yakult Honsha (Yakut)

4

2009/C 244/08

Causa T-277/09: Ricorso proposto il 16 luglio 2009 — Trasys/Commissione

5

2009/C 244/09

Causa T -281/09: Ricorso proposto il 17 luglio 2009 — Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer/UAMI (CHROMA)

6

2009/C 244/10

Causa T-284/09 P: Impugnazione proposta il 17 luglio 2009 da Herbert Meister avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 18 maggio 2009, cause riunite F-138/06 e F 37/08, Meister/UAMI

6

2009/C 244/11

Causa T-289/09: Ricorso proposto il 24 luglio 2009 — Omnicare/UAMI — Astellas Pharma (già Yamanouchi Pharma) (OMNICARE CLINICAL RESEARCH)

7

2009/C 244/12

Causa T-290/09: Ricorso proposto il 24 luglio 2009 — Omnicare/UAMI — Astellas Pharma (già Yamanouchi Pharma) (OMNICARE)

7

2009/C 244/13

Causa T-292/09: Ricorso proposto il 27 luglio 2009 — Mugraby/Consiglio e Commissione

8

2009/C 244/14

Causa T-293/09: Ricorso proposto il 29 luglio 2009 — CNIEL/Commissione

9

2009/C 244/15

Causa T-301/09: Ricorso proposto il 28 luglio 2009 — IG Communications/UAMI — Citicorp and Citibank (CITIGATE)

10

2009/C 244/16

Causa T-302/09: Ricorso proposto il 30 luglio 2009 — CNIPT/Commissione

10

2009/C 244/17

Causa T-303/09: Ricorso proposto il 3 agosto 2009 — CIVR e a./Commissione

11

2009/C 244/18

Causa T-304/09: Ricorso proposto il 31 luglio 2009 — Tilda Riceland/UAMI — Siam Grains (BASMALI LONG GRAIN RICE RIZ LONG DE LUXE)

11

2009/C 244/19

Causa T-305/09: Ricorso proposto il 30 luglio 2009 — Unicid/Commissione

12

2009/C 244/20

Causa T-306/09: Ricorso proposto il 30 luglio 2009 — Val’hor/Commissione

12

2009/C 244/21

Causa T-307/09: Ricorso proposto il 6 agosto 2009 — Earle Beauty/UAMI (NATURALLY ACTIVE)

13

2009/C 244/22

Causa T-310/09: Ricorso proposto il 4 agosto 2009 — Fuller & Thaler Asset Management/UAMI (BEHAVIOURAL INDEXING)

13

2009/C 244/23

Causa T-313/09: Ricorso proposto il 6 agosto 2009 — Onidol/Commissione delle Comunità europee

14

2009/C 244/24

Causa T-314/09: Ricorso proposto il 6 agosto 2009 — Intercéréales e Grossi/Commissione delle Comunità europee

14

2009/C 244/25

Causa T-316/09: Ricorso proposto l’11 agosto 2009 — Google/UAMI (ANDROID)

15

 

Tribunale della funzione pubblica

2009/C 244/26

Causa F-8/09: Ricorso proposto il 9 luglio 2009 — Apostolov/Commissione

16

2009/C 244/27

Causa F-52/09: Ricorso proposto il 30 luglio 2009 — Da Silva Pinto Branco/Corte di giustizia

16

2009/C 244/28

Causa F-70/09: Ricorso proposto il 30 luglio 2009 — Nikolchov/Commissione

16

2009/C 244/29

Causa F-71/09: Ricorso proposto il 17 agosto 2009 — Paolo Caminiti/Commissione

17

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia

10.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 244/1


2009/C 244/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 233 del 26.9.2009

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 220 del 12.9.2009

GU C 205 del 29.8.2009

GU C 193 del 15.8.2009

GU C 180 del 1.8.2009

GU C 167 del 18.7.2009

GU C 153 del 4.7.2009

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

10.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 244/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Hamburg (Germania) il 6 luglio 2009 — Susanne Bulicke/Deutsche Büroservice GmbH

(Causa C-246/09)

2009/C 244/02

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesarbeitsgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Susanne Bulicke

Convenuta: Deutsche Büroservice GmbH

Questione pregiudiziale

Se sia contraria al diritto primario comunitario (garanzia di una tutela giurisdizionale effettiva) e/o se sia contraria al divieto di discriminazione in ragione dell’età derivante dal diritto comunitario (e in particolare dalla direttiva 27 novembre 2000, 2000/78/CE (1)) una norma nazionale ai sensi della quale, se non vi sono diverse previsioni a livello di contrattazione collettiva, per far valere in forma scritta un diritto al risarcimento o all’indennizzo per una discriminazione subita nell’ambito dell’assunzione, vige un termine di due mesi decorrente dal momento della notifica del rifiuto — ovvero, in via interpretativa, dal momento della conoscenza della discriminazione — qualora, per diritti analoghi, il diritto nazionale preveda termini di prescrizione triennali; se tale norma sia (anche) contraria al divieto di peggioramento di cui all’art. 8 della direttiva 2000/78/CE, qualora una norma nazionale anteriore avesse previsto, in caso di discriminazione in ragione del sesso, un termine di prescrizione più lungo.


(1)  Direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000).


10.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 244/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (Repubblica di Polonia) il 23 luglio 2009 — Artur Weryński/Mediatel 4B Spółka

(Causa C-283/09)

2009/C 244/03

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Parti

Ricorrente: Artur Weryński

Convenuta: Mediatel 4B Spółka

Questione pregiudiziale

Se, a norma del regolamento (CE) del Consiglio 28 maggio 2001, n. 1206, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (1), l’autorità giudiziaria richiesta possa chiedere all’autorità giudiziaria richiedente un anticipo per l’indennità o il rimborso dell’indennità al testimone interrogato ovvero, meglio, se tale indennità debba essere coperta con risorse finanziarie proprie.


(1)  GU L 174, pag. 1.


10.10.2009   

IT

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C 244/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Anotato Dikastirio Kyprou (Corte suprema di Cipro) il 5 agosto 2009 — Giorgos Michalias/Christina A. Ioannou-Michalia

(Causa C-312/09)

2009/C 244/04

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Anotato Dikastirio Kyprou (Corte suprema di Cipro)

Parti

Ricorrente: Giorgos Michalias

Convenuta: Christina A. Ioannou-Michalia

Questioni pregiudiziali

«Se gli artt. 2, n. 1, 42 e 46 del regolamento (CE) n. 1347/2000 debbano essere correttamente interpretati e applicati nel senso che i giudici di uno Stato membro dell’Unione europea (nella fattispecie: Cipro) sono competenti a giudicare

a)

in una causa di divorzio promossa da un coniuge dinanzi ai giudici di uno Stato X (nella fattispecie: Cipro) nell’aprile 2003, vale a dire dopo l’entrata in vigore del regolamento, il 1o marzo 2001, ma prima che lo Stato X (nella fattispecie: Cipro) sia divenuto membro dell’Unione europea, il 1o maggio 2004, e

b)

in una causa di divorzio avviata dall’altro coniuge dopo il 1o maggio 2004 dinanzi ai giudici di un altro Stato (nella fattispecie: il Regno Unito), che era uno Stato membro per tutto il periodo rilevante,

allorché entrambi i coniugi erano, per tutto il periodo rilevante, stabilmente residenti nello Stato Y (nella fattispecie: il Regno Unito)

ed entrambi i coniugi erano, per tutto il periodo rilevante, cittadini dello Stato X (nella fattispecie: Cipro)».


10.10.2009   

IT

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C 244/3


Impugnazione proposta il 10 agosto 2009 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 11 giugno 2009, causa T-33/07, Repubblica ellenica/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-321/09 P)

2009/C 244/05

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentante: I. Chalkias)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Accogliere la presente impugnazione e i motivi dedotti;

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado;

accogliere parzialmente il nostro ricorso in primo grado;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Sosteniamo che:

1)

il Tribunale di primo grado ha interpretato ed applicato erroneamente il principio della certezza del diritto, dato che, nella sentenza impugnata, benché abbia dichiarato che la procedura di liquidazione in contraddittorio era stata, senza dubbio, particolarmente lunga poiché essa è iniziata il 9 novembre 1999, con la prima indagine, e si è conclusa il 15 dicembre 2006, data in cui è stata pubblicata la sentenza impugnata, ha poi tuttavia considerato, a nostro avviso erroneamente, che tale constatazione doveva essere relativizzata nell’ambito della procedura di liquidazione dei conti del FEAOG e ha affermato che non era stato violato il principio della certezza del diritto.

2)

la sentenza impugnata del Tribunale di primo grado contiene una motivazione erronea e contraddittoria in quanto il Tribunale, pur avendo ammesso che la Commissione aveva interpretato e applicato erroneamente l’art. 12, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1201/89 e che il motivo di annullamento invocato dalla Repubblica ellenica era fondato e doveva esser accolto, ha ritenuto che ciononostante non fosse inficiatala fondatezza della rettifica finanziaria.


Tribunale di primo grado

10.10.2009   

IT

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C 244/4


Ricorso proposto il 10 luglio 2009 — Associazione «Giùlemanidallajuve»/Commissione

(Causa T-273/09)

2009/C 244/06

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Associazione «Giùlemanidallajuve» (Cerignola) (rappresentanti: avv.ti L. Misson, G. Ernes e A. Pel)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione controversa della Commissione europea 12 maggio 2009, allegata al presente ricorso.

Ingiungere alla Commissione europea di procedere a un'indagine al fine di accertare le violazioni commesse dalla FIGC, dal CONI, dalla UEFA e dalla FIFA a danno degli artt. 81 CE e 82 CE al fine di:

annullare alcuni regolamenti che violano gli artt. 81 CE e 82 CE e talune sanzioni inflitte dalla FIGC, dal CONI e dalla UEFA alla Juventus SpA di Torino;

ingiungere alla FIGC, al CONI, alla UEFA e alla FIFA di procedere al risarcimento per equivalente del danno effettivamente sofferto dall'Associazione a causa della violazione degli artt. 81 CE e 82 CE compiuta dalle dette imprese e associazioni di imprese;

irrogare ogni idonea sanzione.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 12 maggio 2009, C (2009) 3916, mediante la quale la Commissione ha respinto, per mancanza di legittimo interesse e di interesse comunitario, la denuncia della ricorrente riguardante presunte infrazioni degli artt. 81 CE e 82 CE commesse dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dalla Union des associations européennes de football (UEFA) e dalla Féderation Internationale de Football Association (FIFA) in relazione a talune misure disciplinari inflitte alla Juventus Football Club SpA di Torino (in prosieguo: la “Juventus”).

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce una serie di motivi riguardanti:

una violazione da parte della Commissione dell'obbligo di motivazione ad essa incombente, nonché del suo compito di attuazione e orientamento della politica della concorrenza, dato che la Commissione non avrebbe tenuto in considerazione alcuni elementi di fatto e di diritto illustrati nella denuncia depositata dalla ricorrente, secondo la quale le decisioni adottate dalla FIGC, dal CONI, dalla UEFA e dalla FIFA di retrocedere la Juventus nella serie B del campionato di calcio italiano e di vietare a quest'ultima di partecipare alla Champions League violerebbero gli artt. 81 CE e 82 CE;

una violazione dell'art. 81 CE, dato che le decisioni adottate dalla FIGC, dal CONI, dalla UEFA e dalla FIFA dovrebbero essere considerate decisioni di associazioni di imprese e non decisioni meramente sportive, aventi l'effetto di restringere la concorrenza nell'intero mercato comune, in quanto esse lederebbero gli interessi dei consumatori di beni e servizi sul mercato del calcio e la struttura concorrenziale del mercato comune a causa del loro impatto sulla Juventus;

un abuso di posizione dominante da parte della FIGC, del CONI della UEFA e della FIFA in violazione dell'art. 82 CE in quanto esse avrebbero adottato decisioni discriminatorie, sproporzionate e lesive dei diritti della difesa della Juventus.


10.10.2009   

IT

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C 244/4


Ricorso proposto il 10 luglio 2009 — Kavaklidere-Europe/UAMI — Yakult Honsha (Yakut)

(Causa T-276/09)

2009/C 244/07

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Kavaklidere-Europe N.V. (Anversa, Belgio) (rappresentanti: avv.ti I.D. Tygat e J.A. Vercraeye)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kabushiki Kaisha Yakult Honsha (Tokyo, Giappone)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 8 maggio 2009, procedimento R 1396/2008-4;

dichiarare che è consentito registrare il marchio «Yakut» come marchio comunitario; e

condannare il convenuto alle spese, incluse quelle relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Yakut», per prodotti della classe 33

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: registrazione comunitaria del marchio figurativo «Yakult», per prodotti delle classi 29 e 32; il marchio antecedente «YAKULT», asseritamente rinomato in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, per prodotti delle classi 29 e 32; il marchio non registrato antecedente «YAKULT», asseritamente protetto in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, per prodotti delle classi 29 e 32.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, nn. 1, lett. b), e 4, del regolamento del Consiglio n 40/94 [divenuto art. 8, nn. 1, lett. b), e 4, del regolamento del Consiglio n. 207/2009], in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che i prodotti per i quali era stata richiesta la registrazione dovessero essere considerati simili e che vi sia un alto grado di somiglianza visiva e fonetica tra i marchi in questione; violazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 40/94 (divenuto art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 207/2009), poiché la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che il marchio comunitario in questione tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio menzionato nell’opposizione, o rechi pregiudizio agli stessi.


10.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 244/5


Ricorso proposto il 16 luglio 2009 — Trasys/Commissione

(Causa T-277/09)

2009/C 244/08

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Trasys (Woluwe-Saint-Lambert, Belgio) (rappresentanti: avv.ti M. Martens e P. Hermant)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione, notificata alla ricorrente con lettera 9 giugno 2009, che respinge l’offerta della ricorrente per i lotti C ed E nell’ambito della gara d’appalto n. 10017 e assegna l’appalto all’aggiudicatario selezionato;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nella presente causa, la ricorrente chiede l’annullamento delle decisioni della convenuta di respingere l’offerta da essa presentata per i lotti C ed E in risposta ad un bando di gara d’appalto pubblico per il supporto all'Ufficio delle pubblicazioni ed alla sua unità CORDIS nella prestazione di servizi di editoria e comunicazione (1), nonché di assegnare l’appalto all’aggiudicatario selezionato.

A sostegno delle sue richieste, la ricorrente deduce i seguenti argomenti.

In primo luogo, la ricorrente afferma che la convenuta ha violato il principio di trasparenza sancito agli artt. 100 e 89, n. 1, del regolamento finanziario (2) in quanto ha irragionevolmente limitato l’accesso a informazioni essenziali, così privando la ricorrente dell’opportunità di comprendere in modo appropriato il metodo utilizzato per valutare le offerte ed i motivi per i quali la sua offerta è stata respinta.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la sua offerta è stata sottoposta a una metodologia di valutazione dell’offerta contraria ai principi sanciti all’art. 89, n. 1, del regolamento finanziario, quali i principi della parità di trattamento e della trasparenza.

In terzo luogo, la ricorrente deduce che il capitolato d’oneri non era sufficientemente chiaro e che gli ultimi chiarimenti sono stati forniti dall’amministrazione aggiudicatrice troppo tardi e che, di conseguenza, essa non è stata in grado di pianificare la sua offerta e di prendere in considerazione le modalità con cui la valutazione sarebbe stata effettuata.

In quarto luogo, la ricorrente afferma che la sua offerta è stata sottoposta, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, ad una valutazione irragionevole e sproporzionata, la quale ha comportato gli errori di valutazione che inficiano la decisione finale.


(1)  GU 2008/C 242-321376.

(2)  Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).


10.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 244/6


Ricorso proposto il 17 luglio 2009 — Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer/UAMI (CHROMA)

(Causa T -281/09)

2009/C 244/09

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer (Frechen, Germania) (rappresentante: J. Albrecht, Rechtsanwalt)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del convenuto (quarta commissione di ricorso) 8 maggio 2009 (procedimento R 1429/2008) nella parte in qui è stata respinta la registrazione del marchio richiesta per prodotti rientranti nelle classi 19 e 11;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo “CHROMA” per prodotti e servizi rientranti nelle classi 11, 19 e 37 (domanda n. 6 731 103)

Decisione dell'esaminatore: rigetto parziale della registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c) del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto la parola “CHROMA” non ha un carattere immediatamente descrittivo


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)


10.10.2009   

IT

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C 244/6


Impugnazione proposta il 17 luglio 2009 da Herbert Meister avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 18 maggio 2009, cause riunite F-138/06 e F 37/08, Meister/UAMI

(Causa T-284/09 P)

2009/C 244/10

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Herbert Meister (Muchamiel, Spagna) (rappresentante: avv. H.-J. Zimmermann)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 18 maggio 2009, causa F-37/08, Meister/UAMI;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso è diretto contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 18 maggio 2009, cause riunite F-138/06 e F-37/08, Meister/UAMI, di rigetto, tra l'altro, del ricorso presentato dal ricorrente nella causa F-37/08.

A fondamento del proprio ricorso il ricorrente far valere in primo luogo che il Tribunale della funzione pubblica ha violato il proprio obbligo di neutralità e di obiettività, che ha esaminato la situazione di fatto in modo impreciso se non parziale, e che ha falsato i fatti. Inoltre, viene addebitato al Tribunale della funzione pubblica di avere indebitamente confuso dal punto di vista procedurale gli oggetti delle cause F-138/06 e F-37/08. In aggiunta, il ricorrente fa valere errori di diritto nella valutazione degli elementi di fatto. Da ultimo, il ricorrente contesta la decisione del Tribunale della funzione pubblica sulle spese.

Secondo il ricorrente, per le violazioni da questi fatte valere, il Tribunale giudicante ha violato altresì l'obbligo di motivare correttamente la decisione impugnata.


10.10.2009   

IT

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C 244/7


Ricorso proposto il 24 luglio 2009 — Omnicare/UAMI — Astellas Pharma (già Yamanouchi Pharma) (OMNICARE CLINICAL RESEARCH)

(Causa T-289/09)

2009/C 244/11

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Omnicare, Inc. (Covington, Stati Uniti) (rappresentante: M. Edenborough, barrister)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Astellas Pharma GmbH (già Yamanouchi Pharma GmbH) (Heidelberg, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 14 maggio 2009, procedimento R 401/2008-4;

condannare alle spese sostenute dalla ricorrente in relazione al presente procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «OMNICARE CLINICAL RESEARCH», per servizi della classe 42

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: registrazione tedesca del marchio «OMNICARE», per servizi delle classi 35, 41 e 42

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto della domanda di registrazione del marchio comunitario

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che: a) i marchi in questione fossero simili; b) vi fosse un uso effettivo del marchio su cui si fonda l’opposizione; c) i servizi con riguardo ai quali era stato affermato l’uso effettivo fossero simili; d) conseguentemente, sussistesse rischio di confusione tra i marchi in questione.


10.10.2009   

IT

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C 244/7


Ricorso proposto il 24 luglio 2009 — Omnicare/UAMI — Astellas Pharma (già Yamanouchi Pharma) (OMNICARE)

(Causa T-290/09)

2009/C 244/12

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Omnicare, Inc. (Covington, Stati Uniti) (rappresentante: M. Edenborough, barrister)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Astellas Pharma GmbH (già Yamanouchi Pharma GmbH) (Heidelberg, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 14 maggio 2009, procedimento R 402/2008-4;

condannare alle spese sostenute dalla ricorrente in relazione al presente procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «OMNICARE», per servizi della classe 42

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: registrazione tedesca del marchio «OMNICARE», per servizi delle classi 35, 41 e 42

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto della domanda di registrazione del marchio comunitario

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che: a) i marchi in questione fossero simili; b) vi fosse un uso effettivo del marchio su cui si fonda l’opposizione; c) i servizi con riguardo ai quali era stato affermato l’uso effettivo fossero simili; d) conseguentemente, sussistesse rischio di confusione tra i marchi in questione.


10.10.2009   

IT

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C 244/8


Ricorso proposto il 27 luglio 2009 — Mugraby/Consiglio e Commissione

(Causa T-292/09)

2009/C 244/13

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Muhamad Mugraby (rappresentanti: avv.ti J. Regouw e L. Spigt)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

1)

dichiarare che la Commissione non ha dato seguito

a)

alla richiesta presentata dal ricorrente affinché la Commissione presentasse al Consiglio una raccomandazione relativa alla sospensione dell'assistenza comunitaria al Libano, come previsto dall'art. 28 del regolamento (CE) n. 1638/2006, misure che sono nel contempo dovute e possibili ai sensi di tale regolamento;

b)

alla richiesta presentata dal ricorrente affinché la Commissione, in quanto organo direttamente responsabile per l'attuazione di vari programmi dell'Unione di assistenza al Libano, sospendesse l'attuazione di tali programmi fino alla cessazione da parte del Libano della violazione continuata di diritti fondamentali, più in particolare quelli del ricorrente;

2)

dichiarare che il Consiglio, nella sua qualità di parte del consiglio di associazione UE-Libano, non ha dato seguito alla richiesta del ricorrente di invitare la Commissione a raccomandare al Consiglio di adottare misure specifiche ed efficaci riguardo all'assistenza fornita dall'Unione europea al Libano in virtù dell'Accordo di associazione tra il Libano e la Comunità, per adempiere gli obblighi delle parti a norma di tale Accordo;

3)

dichiarare la responsabilità extracontrattuale della Comunità, della Commissione — in quanto custode dei Trattati e organo direttamente responsabile per l'attuazione dei programmi di assistenza dell'Unione per il Libano — e del Consiglio — quale parte dell’Accordo di associazione UE-Libano — per i danni subìti dal ricorrente in conseguenza del fatto che essi, dal dicembre 2002, continuativamente non si sono avvalsi delle risorse e degli strumenti disponibili per l’applicazione effettiva della clausola sui diritti umani contenuta nell'Accordo di associazione;

4)

ordinare alla Commissione, in parte quale risarcimento in forma specifica, di proporre al Consiglio la sospensione dell’Accordo di associazione UE-Libano, fino alla cessazione dell'inosservanza da parte del Libano dell'art. 2 di detto accordo nei confronti del ricorrente;

5)

ordinare alla Commissione di limitare l'esecuzione degli attuali programmi di assistenza (di cui essa cura l'esecuzione e/o la supervisione) a quei programmi che sono specificamente intesi a promuovere i diritti fondamentali e che non costituiscono un aiuto finanziario per le autorità libanesi, fino alla cessazione dell'inosservanza da parte del Libano dell'art. 2 di detto accordo nei confronti del ricorrente;

6)

ordinare al Consiglio di invitare la Commissione a presentare una raccomandazione, come indicato al punto 4) supra, e ad agire allo stesso fine tramite le istituzioni dell'Accordo di associazione;

7)

condannare i convenuti a risarcire i danni morali e materiali del ricorrente, per un importo da fissarsi equamente in una cifra non inferiore ai EUR 5 000 000, e al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, dott. Muhammad Mugraby, avvocato e attivista libanese in materia di diritti umani, afferma di aver subìto persecuzione, molestie e diniego di giustizia da parte delle autorità libanesi a causa della sua attività in difesa dei diritti umani. Egli ha sostenuto che gli sia stato negato il diritto di esercitare attività legale e di essere stato privato di un numero di diritti fondamentali, quali il diritto alla proprietà privata, al contraddittorio e all'accesso ad un rimedio giurisdizionale effettivo.

Il ricorrente sostiene che, a norma dell'art. 2, dell’Accordo di associazione UE-Libano (1), la Comunità dovrebbe ragionevolmente vegliare al fine di prevenire i danni provocati dal Libano nei confronti di individui, quali il ricorrente, imponendo misure coercitive nei confronti delle autorità libanesi, come la sospensione dell’Accordo di associazione. Egli ritiene infatti che i benefici resi possibili per il Libano dall’accordo di associazione siano condizionati all'osservanza dell'obbligo di rispettare i fondamentali diritti dell'uomo e che in caso di persistenti violazioni dei diritti umani, l'art. 2 di tale accordo ha lo scopo di consentire alla Comunità di adottare provvedimenti coercitivi nei confronti del Libano proporzionati alla gravità delle violazioni. Nel contempo egli afferma che fino ad oggi la Comunità non ha esercitato alcuna effettiva pressione sulle autorità libanesi affinché adempissero i loro obblighi di rispettare i diritti umani.

A detta del ricorrente, il 29 aprile 2009 egli avrebbe formalmente chiesto ai convenuti di agire, mentre essi avrebbero negato la sua richiesta con lettere 26 maggio 2009 e 29 maggio 2009. Egli fa valere la clausola sui diritti umani contenuta all'art. 2 dell’Accordo di associazione al fine di dimostrare l'illegittimità della persistente mancata applicazione di detta clausola da parte della Commissione e del Consiglio nei confronti del Libano.

Inoltre il ricorrente afferma che i convenuti hanno violato i principi generali del diritto comunitario, compreso l'obbligo di promuovere il rispetto dei suoi diritti fondamentali, che mirano a tutelare i diritti degli individui. A suo parere ci sarebbe un nesso causale diretto tra la violazione da parte dei convenuti del loro obbligo e i danni che egli ha subìto e ha pertanto diritto al risarcimento. Secondo il ricorrente le autorità libanesi molto probabilmente avrebbero messo fine alle loro illegittime molestie nei confronti del ricorrente, qualora fossero state poste di fronte all'alternativa di non avere più accesso all'assistenza comunitaria. Per questo egli sostiene che i danni consistenti nei mancati introiti che ha subìto non si sarebbero probabilmente avuti nelle stesse proporzioni, se i convenuti avessero agito in modo tempestivo e appropriato.


(1)  Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra (GU 2002, L 262, pag. 2)


10.10.2009   

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C 244/9


Ricorso proposto il 29 luglio 2009 — CNIEL/Commissione

(Causa T-293/09)

2009/C 244/14

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Centre National Interprofessionnel de l’Économie Laitière (CNIEL) (Parigi, Francia) (rappresentanti: A. Cabanes e V. Kostrzewski-Pugnat, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della parte ricorrente

Annullare la decisione emessa dalla Commissione il 10 dicembre 2008, procedimento N 561/2008 — Francia (azioni condotte dalle IPO);

In subordine, condannare la Commissione ad avviare il procedimento di indagine formale in merito all’aiuto, come previsto dall’art. 88, n. 2, del trattato CE;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione 10 dicembre 2008, C(2008)7846 def. (1), mediante la quale la Commissione aveva ritenuto che il regime quadro di azioni che potevano essere condotte dalle organizzazioni interprofessionali agricole francesi, consistente in aiuti per l’assistenza tecnica, per la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità, per la ricerca e lo sviluppo, nonché la pubblicità a favore dei produttori primari e delle imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli, finanziato mediante contributi volontari resi obbligatori con decreto interministeriale (in proseguo: i “CVO”) da prelevare sui membri di dette organizzazioni interprofessionali, costituisce un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere tre motivi vertenti:

su un errore manifesto in valutazione, in violazione dell’art. 87, n. 1, CE, in quanto i CVO non costituirebbero risorse di Stato, le misure adottate non sarebbero riferibili allo Stato e non determinerebbero un vantaggio per i beneficiari finali;

su una violazione dell’obbligo di motivazione, in quanto la Commissione non avrebbe indicato le ragioni per cui essa ha concluso che i CVO costituirebbero risorse di Stato, oppure sotto quale profilo il commercio tra Stati membri sarebbe pregiudicato o la concorrenza falsata;

su una violazione dell’art. 88, n. 3, CE, in quanto la Commissione si sarebbe astenuta dall’avviare il procedimento di indagine formale previsto all’art. 88, n. 2, CE, malgrado l’esistenza di serie difficoltà nella valutazione della natura del regime quadro in esame.


(1)  GU 2009, C 116, pag. 14.


10.10.2009   

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C 244/10


Ricorso proposto il 28 luglio 2009 — IG Communications/UAMI — Citicorp and Citibank (CITIGATE)

(Causa T-301/09)

2009/C 244/15

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: IG Communications Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: R. Beard, solicitor e M. Edenborough, barrister)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Citicorp and Citibank, N.A. (New York, Stati Uniti)

Conclusioni della ricorrente

Annullare, in tutto o in parte, la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 aprile 2009, R 821/2005-1; e

con vittoria di spese, competenze e onorari relativi al presente procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «CITIGATE», per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35 e 42

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: registrazione tedesca del marchio denominativo «CITI», per servizi della classe 36; domanda di registrazione comunitaria del marchio figurativo «citi», per prodotti e servizi delle classi 9, 16 e 36; registrazione comunitaria del marchio denominativo «CITICORP», per prodotti e servizi delle classi 9, 16 e 36; registrazione comunitaria del marchio denominativo «CITIGROUP», per prodotti e servizi delle classi 9, 16 e 36; registrazione comunitaria del marchio denominativo «CITIBOND», per prodotti e servizi delle classi 16, 36 e 38; registrazione comunitaria del marchio denominativo «CITIEQUITY», per prodotti e servizi delle classi 16, 36 e 42; registrazione comunitaria del marchio denominativo «CITIGARANT», per prodotti e servizi delle classi 16, 35, 36 e 42; registrazione comunitaria del marchio denominativo «CITIBANK», per prodotti e servizi delle classi 16, 35, 36 e 42; registrazione comunitaria del marchio denominativo «CITIBANK», per prodotti e servizi delle classi 9, 16 e 36; registrazione comunitaria del marchio denominativo «CITICARD», per prodotti e servizi delle classi 9, 16 e 36; registrazione comunitaria del marchio denominativo «CITIGOLD», per prodotti e servizi delle classi 9, 16 e 36; registrazione tedesca del marchio denominativo «CITIBANK», per servizi della classe 36; registrazione del Regno Unito del marchio denominativo «CITIBANK», per servizi della classe 36; registrazione comunitaria del marchio denominativo «THE CITI NEVER SLEEPS», per prodotti e servizi delle classi 9, 16 e 36.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto della domanda di registrazione di marchio comunitario

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che vi fosse una famiglia di marchi anteriori e che, conseguentemente, sussistesse un rischio di confusione tra i marchi in questione; violazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che vi fosse una famiglia di marchi anteriori e che, conseguentemente, vi fosse un conflitto fra i marchi in questione.


10.10.2009   

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C 244/10


Ricorso proposto il 30 luglio 2009 — CNIPT/Commissione

(Causa T-302/09)

2009/C 244/16

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Comité national interprofessionnel de la pomme de terre (CNIPT) (Parigi, Francia) (rappresentanti: V. Ledoux e B. Néouze, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della parte ricorrente

Annullare integralmente la decisione impugnata;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, il ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione 10 dicembre 2008, C(2008) 7846 def. (1), mediante la quale la Commissione ha ritenuto che il regime quadro di azioni che le organizzazioni interprofessionali agricole francesi sono autorizzate a condurre, consistente in aiuti per l’assistenza tecnica, per la produzione e per la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità, nonché per la ricerca, lo sviluppo e la pubblicità a favore dei produttori primari e delle imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli, finanziato mediante contributi volontari resi obbligatori con decreto interministeriale (in prosieguo: i “CVO”) da prelevare sui membri di tali organizzazioni interprofessionali, costituisce un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune.

I motivi e principali argomenti invocati dal ricorrente sono essenzialmente identici o simili a quelli invocati nell’ambito del procedimento T-293/09, CNIEL/Commissione.

Il ricorrente fa inoltre valere una violazione del principio di non discriminazione, in quanto la Commissione avrebbe trattato in modo generico e univoco diversi regimi distinti di CVO.


(1)  GU 2009, C 116, pag. 14.


10.10.2009   

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C 244/11


Ricorso proposto il 3 agosto 2009 — CIVR e a./ Commissione

(Causa T-303/09)

2009/C 244/17

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Conseil interprofessionnel des vins du Roussillon — CIVR (Perpignan, Francia), Comité national des interprofessions des vins à appellation d’origine et à indication géographique — CNIV (Parigi, Francia), Interprofession nationale porcine — Inaporc (Parigi) (rappresentanti: avv.ti H. Calvet, O. Billard e Y. Trifounovitch)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare la decisione della Commissione europea 10 dicembre 2008, C(2008) 7846 finale, aiuto di Stato N 561/2008 — Francia — Azioni condotte dalle organizzazioni interprofessionali, in quanto qualifica come aiuti di Stato le azioni condotte dalle organizzazioni interprofessionali agricole in materia di assistenza tecnica, di aiuto alla produzione e alla commercializzazione di prodotti di qualità, di ricerca e di sviluppo nonché di pubblicità e in quanto qualifica come risorse di Stato i contributi volontari obbligatori finalizzati al finanziamento di tali azioni;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, i ricorrenti chiedono l'annullamento parziale della decisione della Commissione 10 dicembre 2008, C(2008) 7846 finale (1), con cui la Commissione aveva ritenuto che il sistema quadro di azioni che possono essere intraprese dalle organizzazioni interprofessionali agricole francesi, consistenti in aiuti all'assistenza tecnica, alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità, alla ricerca e allo sviluppo e alla pubblicità in favore dei produttori primari e delle imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli, finanziata con contributi volontari resi obbligatori con decisione interministeriale a carico dei membri di tali organizzazioni interprofessionali costituisse un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune.

I motivi e principali argomenti fatti valere dai ricorrenti sono sostanzialmente identici o simili a quelli fatti valere nell'ambito della causa CNIEL/Commissione, T-293/09.


(1)  GU 2009, C 116, pag. 14.


10.10.2009   

IT

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C 244/11


Ricorso proposto il 31 luglio 2009 — Tilda Riceland/UAMI — Siam Grains (BASMALI LONG GRAIN RICE RIZ LONG DE LUXE)

(Causa T-304/09)

2009/C 244/18

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Tilda Riceland Ltd (Gurgaon, India) (rappresentanti: S. Malynicz, barrister, D. Sills e N. Urwin, solicitors)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Siam Grains Company Limited (Bangkok, Thailandia)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione interna (marchi, disegni e modelli) 19 marzo 2009, procedimento R 513/2008-1; e

condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a sopportare le proprie spese e quelle della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «BASMALI LONG GRAIN RICE RIZ LONG DE LUXE», per prodotti della classe 30

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: un marchio non registrato del termine «BASMATI», utilizzato per il riso, e un segno costituito dalla parola «BASMATI», utilizzato nella normale prassi commerciale per indicare una classe di prodotti, segnatamente il riso

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 4, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso, errando, ha basato la propria decisione unicamente su un’interpretazione della disposizione che non tiene conto della normativa nazionale e delle decisioni giudiziarie adottate nello Stato membro interessato; in secondo luogo, la commissione di ricorso non ha applicato il diritto di uno Stato membro, segnatamente del Regno Unito, con riguardo alla tipologia di azione nota come «forma estesa dell’azione per abuso di denominazione»; in terzo luogo, la commissione di ricorso ha erroneamente preteso che la ricorrente detenga i diritti di proprietà sul segno «BASMATI»; infine, la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che il termine «BASMATI» sia generico.


10.10.2009   

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C 244/12


Ricorso proposto il 30 luglio 2009 — Unicid/Commissione

(Causa T-305/09)

2009/C 244/19

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Union nationale interprofessionnelle cidricole (Unicid) (Parigi, Francia) (rappresentanti: V. Ledoux e B. Néouze, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare integralmente la decisione impugnata;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente richiede l’annullamento della decisione C(2008) 7846 def (1) della Commissione, 10 dicembre 2008, con la quale la Commissione aveva considerato che il regime-quadro di azioni che potevano essere condotte dalle organizzazioni interprofessionali agricole francesi consistenti in aiuti all’assistenza tecnica, alla produzione e alla commercializzazione di prodotti agricoli di qualità, alla ricerca e allo sviluppo e alla pubblicità a favore dei produttori primari e delle imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, finanziato da contributi volontari resi obbligatori con decreto interministeriale da prelevare sui membri di tali organizzazioni interprofessionali, costituisce un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune.

I motivi e i principali argomenti invocati dalla ricorrente sono essenzialmente identici o simili a quelli invocati nell’ambito delle cause T-302/09, CNIEL/Commissione, e T-302/09, CNIPT/Commissione.


(1)  GU 2009, C 116, pag. 14.


10.10.2009   

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C 244/12


Ricorso proposto il 30 luglio 2009 — Val’hor/ Commissione

(Causa T-306/09)

2009/C 244/20

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Val’hor (Parigi, Francia) (rappresentanti: V. Ledoux e B. Néouze, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare integralmente la decisione impugnata;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente richiede l’annullamento della decisione C(2008) 7846 def (1) della Commissione, 10 dicembre 2008, con la quale la Commissione aveva considerato che il regime-quadro di azioni che potevano essere condotte dalle organizzazioni interprofessionali agricole francesi consistenti in aiuti all’assistenza tecnica, alla produzione e alla commercializzazione di prodotti agricoli di qualità, alla ricerca e allo sviluppo e alla pubblicità a favore dei produttori primari e delle imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, finanziato da contributi volontari resi obbligatori con decreto interministeriale da prelevare sui membri di tali organizzazioni interprofessionali, costituisce un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune.

I motivi e i principali argomenti invocati dalla ricorrente sono essenzialmente identici o simili a quelli invocati nell’ambito delle cause T-302/09, CNIEL/Commissione, e T-302/09, CNIPT/Commissione.


(1)  GU 2009, C 116, pag. 14.


10.10.2009   

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C 244/13


Ricorso proposto il 6 agosto 2009 — Earle Beauty/UAMI (NATURALLY ACTIVE)

(Causa T-307/09)

2009/C 244/21

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Liz Earle Beauty Co. Ltd (Ryde, Regno Unito) (rappresentante: M. Cover, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 11 maggio 2009, procedimento R 27/2009-2, e dichiarare che il marchio comunitario in questione può essere pubblicato e registrato; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «NATURALLY ACTIVE» per prodotti e servizi delle classi 3, 5, 16, 18, 35 e 44

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009], poiché la commissione di ricorso ha erroneamente affermato che l’espressione «Naturally active» era consueta nella lingua inglese e che si trattava quindi un termine elogiativo facilmente comprensibile dal grande pubblico, non possedendo di conseguenza carattere distintivo intrinseco; violazione dell’art. 7, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 40/94 (divenuto art. 7, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 207/2009), poiché la commissione di ricorso, in primo luogo, ha erroneamente ritenuto che il marchio in questione non avesse acquistato carattere distintivo a seguito dell’uso e, in secondo luogo, non sembra aver dato il dovuto peso alle prove oggettive offerte dalla ricorrente e non ha pertanto validamente ed adeguatamente motivato le proprie affermazioni relative a tale disposizione normativa; violazione dell’art. 7, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 40/94 (divenuto art. 7, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 207/2009), poiché la commissione di ricorso ha erroneamente applicato il criterio previsto da detta disposizione normativa, con riguardo alle proprie affermazioni relative all’art. 7, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 40/94, a tutti gli Stati membri dell’UE, anziché applicare il relativo criterio solo agli Stati membri in cui si parla prevalentemente inglese.


10.10.2009   

IT

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C 244/13


Ricorso proposto il 4 agosto 2009 — Fuller & Thaler Asset Management/UAMI (BEHAVIOURAL INDEXING)

(Causa T-310/09)

2009/C 244/22

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Fuller & Thaler Asset Management, Inc. (San Mateo, Stati Uniti) (rappresentante: S. Malynicz, barrister)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della commissione di ricorso ampliata dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 28 aprile 2009, procedimento R 323/2008-G; e

condannare il convenuto a sopportare le proprie spese e quelle della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «BEHAVIOURAL INDEXING» per prodotti e servizi delle classi 9 e 36

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso, in primo luogo, ha erroneamente valutato il significato e la sintassi del marchio, nonché la sua idoneità o meno a descrivere in maniera immediata e diretta i prodotti e servizi in questione; in secondo luogo, essa non ha esaminato d’ufficio fatti che dimostrerebbero che il marchio comunitario in questione è descrittivo per il pubblico pertinente, pur avendo correttamente ritenuto che il pubblico pertinente sia specializzato; e in terzo luogo, essa non ha tenuto conto dell’interesse pubblico sottostante a tale impedimento alla registrazione e non si è pronunciata in ordine alla prova dell’esistenza, presso il settore specializzato pertinente, di una ragionevole probabilità che altri operatori economici in quel settore potrebbero in futuro essere intenzionati a servirsi del marchio comunitario de quo.


10.10.2009   

IT

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C 244/14


Ricorso proposto il 6 agosto 2009 — Onidol/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-313/09)

2009/C 244/23

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Organisation nationale interprofessionnelle des graines et fruits oléagineux (Onidol) (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti B. Le Bret e L. Olza Moreno)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione impugnata

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione 10 dicembre 2008, C(2008) 7846 def. (1), con cui la Commissione ha considerato costituire un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune il regime quadro di azioni attuabili dalle organizzazioni interprofessionali agricole francesi, consistenti in aiuti all’assistenza tecnica, alla produzione e alla commercializzazione di prodotti agricoli di qualità, alla ricerca, allo sviluppo e alla pubblicità a favore dei produttori primari e delle imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli, finanziati da versamenti volontari resi obbligatori con decreto interministeriale da riscuotersi presso i membri di tali organizzazioni interprofessionali.

I motivi e principali argomenti esposti dalla ricorrente sono essenzialmente identici o simili a quelli dedotti nell’ambito della causa T-293/09, CNIEL/Commissione.


(1)  GU 2009, C 116, pag. 14.


10.10.2009   

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C 244/14


Ricorso proposto il 6 agosto 2009 — Intercéréales e Grossi/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-314/09)

2009/C 244/24

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Intercéréales (Parigi, Francia) e Alain Grossi (rappresentanti: avv. ti B. Le Bret e L. Olza Moreno)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione impugnata

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso le ricorrenti chiedono l’annullamento della decisione della Commissione 10 dicembre 2008, C(2008) 7846 def. (1), con cui la Commissione ha considerato costituire un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune il regime quadro di azioni attuabili dalle organizzazioni interprofessionali agricole francesi, consistenti in aiuti all’assistenza tecnica, alla produzione e alla commercializzazione di prodotti agricoli di qualità, alla ricerca, allo sviluppo e alla pubblicità a favore dei produttori primari e delle imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli, finanziati da versamenti volontari resi obbligatori con decreto interministeriale, da riscuotersi presso i membri di tali organizzazioni interprofessionali.

I motivi e principali argomenti esposti dalle ricorrenti sono essenzialmente identici o simili a quelli dedotti nell’ambito della causa T-293/09, CNIEL/Commissione.


(1)  GU 2009, C 116, pag. 14.


10.10.2009   

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C 244/15


Ricorso proposto l’11 agosto 2009 — Google/UAMI (ANDROID)

(Causa T-316/09)

2009/C 244/25

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Google, Inc. (Mountain View, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti A. Bognár e M. Kinkeldey)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 26 maggio 2009, procedimento R 1622/2008-2; e

condannare il convenuto alle spese.

In subordine, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 26 maggio 2009, procedimento R 1622/2008-2, nella parte relativa ai prodotti «hardware e software per dispositivi mobili, segnatamente telefoni cellulari, telefoni portatili, telefoni intelligenti e assistenti digitali personali (PDA) portatili»; e

condannare il convenuto alle spese.

In subordine, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 26 maggio 2009, procedimento R 1622/2008-2, e rinviare la causa all’UAMI per un ulteriore esame dell’elenco di prodotti «hardware e software per dispositivi mobili, segnatamente telefoni cellulari, telefoni portatili, telefoni intelligenti e assistenti digitali personali (PDA) portatili».

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ANDROID» per prodotti della classe 9

Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda di registrazione di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente affermato che il marchio richiesto era descrittivo dei prodotti in questione e che pertanto non poteva essere registrato; violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso, con riguardo all’applicabilità di detta disposizione, ha errato nel non procedere a un esame della percezione presso il pubblico anglofono.


Tribunale della funzione pubblica

10.10.2009   

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C 244/16


Ricorso proposto il 9 luglio 2009 — Apostolov/ Commissione

(Causa F-8/09)

2009/C 244/26

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Svetoslav Apostolov (Saarwellingen, Germania) (rappresentante: D. Schneider-Addaeh-Mensah, lawyer)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione 23 ottobre 2008 che respinge il reclamo del ricorrente con cui si impugna la decisione di escluderlo dal concorso generale EPSO/CAST27/4/07.

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 23 ottobre 2008;

obbligare la Commissione delle Comunità europee e i suoi servizi specializzati, principalmente l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), a considerare corrette le risposte fornite dal ricorrente alle questioni 9, 30 e 32 del test di competenza 14.12.2007;

in subordine, autorizzare il ricorrente a sostenere di nuovo il test di competenza;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.


10.10.2009   

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C 244/16


Ricorso proposto il 30 luglio 2009 — Da Silva Pinto Branco/Corte di giustizia

(Causa F-52/09)

2009/C 244/27

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Delfina Da Silva Pinto Branco (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: M. Erniquin, avvocato)

Convenuta: Corte di giustizia delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

In primis la domanda di annullamento della decisione di licenziare la ricorrente. Poi, la domanda di nomina in ruolo o, in subordine, di reintegrazione della ricorrente nelle sue funzioni di funzionario in prova. Infine, la demanda diretta a ottenere il pagamento di un indennizzo a ristoro del danno morale subìto.

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione di licenziamento dell’APN 24 ottobre 2008 nonché il parere del comitato dei rapporti 8 ottobre 2008, i due rapporti sul suo periodo di prova predisposti dal valutatore, datati rispettivamente 22 febbraio 2008 e 10 giugno 2008, e altresì la decisione dell’APN di proroga del suo periodo di prova 18 aprile 2008;

nominare in ruolo la ricorrente a far data dal 1o marzo 2008, nonché riconoscerle il diritto a un indennizzo equivalente alla differenza tra la retribuzione che avrebbe percepito se fosse stata nominata in ruolo il 1o marzo 2008 e gli importi che essa ha effettivamente percepito da detta data fino alla data della sentenza; altrimenti, in subordine, reintegrare la ricorrente nelle sue funzioni di funzionario in prova nell’ambito del servizio cui apparteneva prima del suo licenziamento o nell’ambito di un altro servizio dell’istituzione onde potervi svolgere un nuovo periodo di prova;

condannare la convenuta a pagare un indennizzo a ristoro del danno morale subìto, quantificato nella misura di EUR 5 000;

condannare la Corte di giustizia delle Comunità europee alle spese.


10.10.2009   

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C 244/16


Ricorso proposto il 30 luglio 2009 — Nikolchov/ Commissione

(Causa F-70/09)

2009/C 244/28

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Vladimir Nikolchov (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: M. Hammouche, avocat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della lite

Annullamento della decisione dell’autorità autorizzata a stipulare i contratti di assunzione che fissa il luogo di assunzione del ricorrente a Aquisgrana (Germania) e la durata delle indennità giornaliere a 120 giorni.

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare la violazione della decisione della Commissione 15 aprile 2004 recante adozione delle disposizioni generali di esecuzione relative all’applicazione dell’art. 7, n. 3, dell’allegato VII dello Statuto e dell’art. 10 dell’allegato VII dello Statuto;

di conseguenza, annullare la decisione dell’autorità autorizzata a stipulare i contratti di assunzione 21 aprile 2009, n. R/9/09, che respinge il reclamo del ricorrente con cui questi chiede la fissazione del suo luogo di assunzione in Bulgaria e la fissazione della durata delle indennità giornaliere ai sensi dell’art. 10, n. 2, lett. b), secondo trattino, dell’allegato VII dello Statuto;

condannare la convenuta a versare al ricorrente le indennità giornaliere non pagate ammontanti a 6 942,32 euro o qualsiasi altro importo che il Tribunale vorrà fissare, oltre agli interessi di mora decorrenti a partire dalla data della presentazione del reclamo fino al saldo;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.


10.10.2009   

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C 244/17


Ricorso proposto il 17 agosto 2009 — Paolo Caminiti/Commissione

(Causa F-71/09)

2009/C 244/29

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Paolo Caminiti (Tubize, Belgio) (rappresentante: avv. L. Levi)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

La domanda di annullare la decisione della convenuta di inquadrare il ricorrente nel grado AST 9, quarto scatto, con fattore di moltiplicazione pari a 1 e, di conseguenza, ricollocare il ricorrente nel grado AST 9, secondo scatto, mantenendo il fattore di moltiplicazione 1,071151.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione di inquadrare il ricorrente nel grado AST 9, quarto scatto, con un fattore di moltiplicazione pari a 1, indicato nel foglio paga del ricorrente del marzo 2009;

Conseguentemente, ricollocare il ricorrente, con effetto a partire dal 1o marzo 2009, nel grado AST 9, secondo scatto, mantenendo il fattore di moltiplicazione 1,071151;

Ricostituire integralmente la carriera del ricorrente con effetto retroattivo al 1o marzo 2006 alla data del suo inquadramento nel grado e nello scatto così rettificato (ivi compresi la valorizzazione della sua esperienza nell'inquadramento così rettificato, i suoi diritti alla progressione di carriera e i suoi diritti pensionistici), compreso il pagamento di interessi di mora sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di finanziamento, applicabile nel periodo interessato, maggiorato di due punti, su tutte le somme corrispondenti alla differenza tra il trattamento relativo al suo inquadramento di cui alla decisione di inquadramento e l’inquadramento cui avrebbe avuto diritto fino alla data in cui interverrà la decisione di inquadramento regolare; in subordine, attribuire la ricorrente punti di promozione corrispondenti alla trasformazione del fattore di moltiplicazione in fattore «tempo»;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.