ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2009.223.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 223

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
16 settembre 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 223/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

1

2009/C 223/02

Comunicazione della Commissione relativa ai criteri per una valutazione dettagliata degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento

3

2009/C 223/03

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5582 — Gonvarri/Severstal/JV) ( 1 )

11

2009/C 223/04

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5518 — Fiat/Chrysler) ( 1 )

11

2009/C 223/05

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5585 — Centrica/Venture Production) ( 1 )

12

2009/C 223/06

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5609 — ISP/RDM/Manucor) ( 1 )

12

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 223/07

Tassi di cambio dell'euro

13

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione

2009/C 223/08

Formazione dei giudici nazionali sul diritto comunitario della concorrenza e cooperazione giudiziaria tra giudici nazionali

14

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2009/C 223/09

Aiuti di Stato — Repubblica francese — Aiuto di Stato C 4/09 (ex N 679/97) — Modifica di un regime di aiuti alla diffusione radiofonica — Invito a presentare osservazioni a norma dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE ( 1 )

15

 

ALTRI ATTI

 

Commissione

2009/C 223/10

Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

20

2009/C 223/11

Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

23

2009/C 223/12

Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

26

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

16.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 223/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 223/01

Data di adozione della decisione

10.3.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 70/09

Stato membro

Regno Unito

Regione

Nothern Ireland

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Northern Ireland Screen Fund (the ‘Screen Fund’)

Base giuridica

Education and Library Services Etc. Grants Regulation (Northern Ireland) 1994

The Industrial Development (Northern Ireland) Order 1982

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Cultura

Forma dell'aiuto

Prestito agevolato

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista 12 Mio GBP; importo totale dell'aiuto previsto 51,5 Mio GBP

Intensità

90 %

Durata

1.4.2007-31.3.2012

Settore economico

Attività ricreative, culturali e sportive

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Northern Ireland Screen Alfred House

Alfred Street

Belfast

BT2 8ED

Northern Ireland

UNITED KINGDOM

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

12.5.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 241/09

Stato membro

Irlanda

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Allied Irish Bank

Base giuridica

The Credit Institutions (Financial Support) Act 2008

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto

Altre forme di apporto di capitale

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista 3 500 Mio EUR

Intensità

Durata

12.5.2009-12.11.2009

Settore economico

Intermediazione finanziaria

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

The Minister, acting on behalf of the Government, in accordance with the Act. Department of Finance, Government Building, Upper Merrion Street, Dublin 2, IRELAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


16.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 223/3


Comunicazione della Commissione relativa ai criteri per una valutazione dettagliata degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento

2009/C 223/02

1.   INTRODUZIONE

1.1.   Norme generali in vigore per gli aiuti regionali

1.

Gli «Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013» (1) (nel prosieguo: «gli Orientamenti») della Commissione definiscono chiaramente l'impostazione generale adottata per detto tipo di aiuti. In base ai criteri stabiliti negli Orientamenti, e malgrado gli eventuali effetti negativi sugli scambi e sulla concorrenza determinati dagli aiuti di Stato a finalità regionale, la Commissione può considerare compatibili con il mercato comune gli aiuti di Stato concessi per favorire lo sviluppo economico di determinate zone svantaggiate all'interno dell'Unione europea.

2.

In particolare, onde tener conto della gravità relativa dei problemi di sviluppo nelle regioni interessate, gli Orientamenti introducono specifici massimali degli aiuti regionali. Tali intensità massime di aiuto si situano in una forbice compresa tra il 10 % e il 50 % dei costi ammissibili e vengono calcolate principalmente sulla base del PIL pro capite delle regioni in questione, pur accordando agli Stati membri un certo margine di flessibilità al fine di prendere in considerazione le condizioni locali. Le carte degli aiuti a finalità regionale per ciascuno Stato membro sono disponibili sul sito web Europa (2). Tale modulazione graduale delle intensità di aiuto riflette, nel modo più semplice e diretto, per numerosi casi che si situano al di sotto di determinate soglie di investimento, il necessario esercizio di valutazione in cui la Commissione deve soppesare, da un lato, l'eventuale effetto positivo dell'aiuto a finalità regionale agli investimenti — soprattutto in termini di rafforzamento della coesione grazie agli investimenti attratti nelle aree svantaggiate — e, dall'altro, l'esigenza di limitare i potenziali effetti negativi derivanti da un simile aiuto concesso a singole imprese — ad esempio gli effetti su altri operatori economici e su regioni il cui vantaggio competitivo relativo viene ridotto in conseguenza dell'aiuto.

3.

Per «grande progetto di investimento» s'intende un investimento iniziale con una spesa ammissibile superiore ai 50 milioni di EUR (3). Rispetto ai progetti di investimento di dimensioni minori, i grandi progetti di investimento risentono meno dei gravi problemi regionali specifici delle aree svantaggiate. Vi è un rischio più elevato che i grandi progetti di investimento incidano sugli scambi e, quindi, il rischio di un effetto di distorsione maggiore rispetto ai concorrenti in altre regioni. Nel caso dei grandi progetti di investimento, inoltre, vi è il rischio che l'importo dell'aiuto sia superiore al minimo necessario per compensare gli svantaggi regionali e che gli aiuti di Stato concessi per tali progetti determinino effetti negativi quali scelte di ubicazione dell'investimento inefficienti, maggiori distorsioni della concorrenza e, considerato che gli aiuti rappresentano un trasferimento oneroso dai contribuenti ai beneficiari degli aiuti, perdite nette di benessere, cioè il costo degli aiuti finirebbe per superare i benefici per i consumatori e i produttori.

4.

Gli Orientamenti prevedono norme specifiche per gli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (4). Nel caso di grandi progetti di investimento gli Orientamenti prevedono una riduzione automatica e progressiva dei massimali degli aiuti regionali, al fine di limitare le distorsioni della concorrenza a un livello che possa verosimilmente essere compensato dai vantaggi derivanti da tali progetti in termini di sviluppo delle regioni interessate (5).

5.

Inoltre, gli Stati membri devono notificare individualmente tutti gli aiuti destinati a progetti di investimento qualora gli aiuti proposti eccedano il massimale di aiuto consentito per un investimento con spese ammissibili pari a 100 milioni di EUR in base alle norme applicabili (soglia di notifica) (6). Nel caso di tali aiuti notificati, la Commissione verifica in particolare le intensità dell'aiuto, la compatibilità con i criteri generali degli Orientamenti e se l'investimento notificato rappresenti un significativo incremento delle capacità produttive, contribuendo nel contempo a rimediare a un mercato poco efficiente o addirittura in fase di declino, o se vada invece a vantaggio di imprese che detengono quote di mercato elevate.

1.2.   Aiuti regionali che formano oggetto di una valutazione dettagliata

6.

Malgrado la riduzione automatica sopra descritta, determinati aiuti regionali di notevole entità destinati ai grandi progetti di investimento potrebbero in ogni caso incidere in misura significativa sugli scambi e comportare sostanziali distorsioni della concorrenza. Per questo motivo, la politica adottata in passato dalla Commissione prevedeva che gli aiuti destinati ai grandi progetti di investimento non venissero autorizzati al di sopra delle seguenti soglie (7):

le vendite del beneficiario dell'aiuto rappresentano più del 25 % delle vendite del prodotto o dei prodotti interessati sul mercato o sui mercati in questione, oppure

la capacità produttiva creata dal progetto è superiore al 5 % del mercato, mentre il tasso di crescita del mercato in questione è inferiore al tasso di crescita del PIL all'interno del SEE.

7.

Ai sensi degli Orientamenti attualmente in vigore, tuttavia, la Commissione ha preferito un approccio più individualizzato, che consente di tener conto, nel modo più concreto possibile, sia della coesione che degli eventuali altri vantaggi derivanti da tali progetti. Tali eventuali vantaggi devono però essere valutati mettendoli a confronto con i probabili effetti negativi sugli scambi e sulla concorrenza, che vanno anch'essi individuati e definiti nel modo più concreto possibile. Di conseguenza, il punto 68 degli Orientamenti prevede che la Commissione svolga un procedimento di indagine formale a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea per i casi di aiuti superiori alla soglia di notifica e che soddisfino una o entrambe le condizioni di cui al punto 68, lettere a) e b) degli Orientamenti (le soglie di valutazione dettagliata, che corrispondono alle soglie descritte al punto 6 della presente comunicazione). In tali casi, l'obiettivo dell'indagine formale è effettuare una verifica dettagliata «attestante che gli aiuti sono necessari per fornire un effetto d'incentivazione per gli investimenti e che i vantaggi della misura d'aiuto sono superiori alla distorsione della concorrenza e [a]gli effetti sugli scambi tra gli Stati membri che ne derivano» (8).

8.

Nella nota 63 degli Orientamenti la Commissione annunciava l'intenzione di elaborare «ulteriori indicazioni sui criteri di cui terrà conto durante tale valutazione». La Commissione presenta in prosieguo alcuni orientamenti relativi al genere di informazioni che può richiedere e al metodo che seguirà per le misure che formano oggetto di una valutazione dettagliata. In conformità con il piano d'azione nel settore degli aiuti di Stato (9), la Commissione svolgerà una valutazione globale dell'aiuto sulla base di un criterio di equilibrio tra effetti positivi e negativi per stabilire se, nel complesso, la misura di aiuto può essere approvata.

9.

L'accuratezza della valutazione dettagliata dovrebbe essere in funzione delle potenziali distorsioni risultanti dalla misura di aiuto. Ciò significa che la portata dell'analisi dipenderà dalla natura del caso esaminato e che, quindi, la natura e il livello degli elementi di prova richiesti dipenderanno anch'essi dalle caratteristiche di ogni singolo caso. Inoltre, pur nel rispetto delle disposizioni che disciplinano lo svolgimento di un'indagine formale di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (10), la Commissione può, tra l'altro, chiedere allo Stato membro di presentare studi indipendenti che confermino le informazioni contenute nella notifica oppure avvalersi dei contributi di altri operatori economici attivi nei mercati rilevanti o della consulenza di esperti di sviluppo regionale. Non solo: sono anche bene accette le osservazioni delle parti interessate inviate durante lo svolgimento dell'indagine formale. La Commissione individuerà all'apertura del procedimento le questioni essenziali in merito alle quali sollecita l'invio di contributi.

10.

Obiettivo della presente comunicazione è garantire la trasparenza e la prevedibilità del processo decisionale della Commissione, come pure la parità di trattamento tra gli Stati membri. La Commissione si riserva la possibilità di modificare e rivedere i presenti orientamenti alla luce dell'esperienza acquisita.

2.   EFFETTI POSITIVI DEGLI AIUTI

2.1.   Obiettivo degli aiuti

11.

Gli aiuti regionali perseguono finalità di interesse comune con un obiettivo di equità, cioè si prefiggono di rafforzare la coesione economica contribuendo a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle regioni dell'UE. Al punto 2 degli Orientamenti si dichiara: «Poiché sono volti a colmare gli svantaggi delle regioni sfavorite, gli aiuti di Stato a finalità regionale promuovono la coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e dell'Unione europea nel suo complesso». Al punto 3 degli Orientamenti si aggiunge: «Gli aiuti di Stato a finalità regionale agli investimenti hanno come obiettivo lo sviluppo delle regioni più sfavorite, tramite un sostegno agli investimenti e alla creazione di posti di lavoro. Gli aiuti a finalità regionale promuovono l'ampliamento e la diversificazione delle attività economiche delle imprese ubicate nelle regioni più svantaggiate, in particolare incoraggiando le imprese ad insediarvi nuovi stabilimenti.»

12.

Nel caso di grandi progetti di investimento che corrispondono ai criteri delle soglie di valutazione dettagliata, lo Stato membro dovrà dimostrare che l'aiuto si prefigge di conseguire l'obiettivo di equità in questione. Lo Stato membro dovrà pertanto fornire prove concrete circa il contributo del progetto di investimento allo sviluppo della regione interessata.

13.

Sebbene l'obiettivo fondamentale degli aiuti regionali consista nel promuovere una maggiore equità, ad esempio rafforzando la coesione economica, tali aiuti possono anche apportare una soluzione a problemi di fallimento del mercato. Gli svantaggi a livello regionale possono essere legati a tutta una serie di fallimenti del mercato: asimmetrie informative, problemi di coordinamento, difficoltà per il beneficiario nel realizzare investimenti adeguati in beni pubblici o esternalità generate da investimenti. Se un aiuto regionale, oltre a obiettivi di equità, si prefigge anche di conseguire una maggiore efficienza, l'effetto positivo globale dell'aiuto sarà considerato più ampio.

14.

Il seguente elenco non esaustivo di criteri indicativi può servire come punto di riferimento per dimostrare che l'aiuto apporta un contributo regionale, nella misura in cui esso serve ad attrarre maggiori investimenti e attività nella regione interessata. Gli effetti positivi dell'aiuto possono essere sia diretti (ad es. i posti di lavoro diretti creati) che indiretti (ad es. il livello di innovazione locale).

Il numero di posti di lavoro diretti creati dall'investimento è un indicatore importante del contributo allo sviluppo regionale, a condizione che si tenga conto anche della qualità di tali posti di lavoro e del livello di qualifiche richiesto.

Un numero ancora maggiore di nuovi posti di lavoro potrebbe essere creato a livello di rete locale di fornitori/subfornitori, favorendo così una migliore integrazione dell'investimento nel tessuto della regione interessata e garantendo effetti di ricaduta di più vasta portata. Si dovrà quindi tenere conto anche del numero di posti di lavoro indiretti creati.

Un impegno da parte del beneficiario a realizzare attività di formazione di vasta portata onde migliorare le qualifiche (generali e specifiche) della sua forza lavoro sarà considerato un fattore di rafforzamento dello sviluppo regionale. Verrà inoltre dato particolare rilievo alle azioni di formazione volte a migliorare le competenze e l'occupabilità dei lavoratori al di fuori dell'azienda. Per evitare il doppio conteggio, non sarà preso in considerazione quale effetto positivo quello risultante da una formazione, generale o specifica, per la quale sia già stato approvato un aiuto alla formazione.

Economie di scala esterne o altri vantaggi sul piano dello sviluppo regionale possono essere determinati dalla vicinanza geografica (effetto di raggruppamento). Il raggruppamento di imprese dello stesso settore industriale consente ai singoli stabilimenti una maggiore specializzazione, il che comporta in ultima analisi un'accresciuta efficienza. La vicinanza geografica facilita lo scambio di informazioni, idee e conoscenze tra le aziende. Una concentrazione di attività economiche attrae un gran numero di persone in cerca di occupazione, garantendo quindi alle imprese la disponibilità di un ampio bacino di manodopera provvista di competenze diversificate. Non solo, ma la garanzia di poter accedere a servizi in campo commerciale e giuridico aumenta la produttività. In generale, una concentrazione di attività economiche può attrarre ulteriori investimenti, i quali, a loro volta, aumentano l'effetto di ricadute positive (circolo virtuoso).

Gli investimenti rappresentano anche conoscenze tecniche e possono quindi essere all'origine di un importante trasferimento di tecnologie («ricadute di conoscenza»). Gli investimenti realizzati in settori industriali ad alta intensità di tecnologia presentano maggiori probabilità di comportare un trasferimento di tecnologie alla regione beneficiaria; a questo proposito, è importante considerare anche il livello e il contenuto specifico della diffusione delle conoscenze.

Si può tener conto anche del contributo dei progetti alla capacità della regione interessata di creare nuova tecnologia tramite le risorse di innovazione locali. La cooperazione tra il nuovo stabilimento di produzione e gli istituti di istruzione superiore della regione può quindi essere valutato come un fattore positivo.

La durata dell'investimento in questione e la possibilità che vengano realizzati in futuro ulteriori investimenti costituiscono altrettante indicazioni di un impegno duraturo da parte di un'impresa nella regione interessata.

15.

Gli Stati membri sono in particolare invitati a basarsi su analisi di regimi o misure di aiuti di Stato precedenti, valutazioni di impatto svolte dalle autorità che concedono gli aiuti, pareri di esperti e altri studi eventualmente realizzati in relazione al progetto di investimento in esame. Il piano aziendale del beneficiario dell'aiuto potrebbe contenere informazioni circa il numero di posti di lavoro che verranno creati, gli stipendi corrisposti (effetto di ricaduta sotto forma di incremento della ricchezza delle famiglie), il volume delle vendite realizzate dai produttori locali e il fatturato generato dall'investimento, di cui la regione beneficerà eventualmente sotto forma di aumento del gettito fiscale.

16.

Si deve altresì tener conto, se del caso, del collegamento del progetto di investimento previsto con il quadro di riferimento strategico nazionale e con i programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali. La Commissione può quindi prendere specificamente in considerazione qualsiasi decisione da essa adottata in merito alla misura di aiuto nell'ambito dell'esame di grandi progetti a titolo dei fondi strutturali o del Fondo di coesione (11). Tale decisione si basa, oltre che su altri elementi, su una «analisi costi-benefici, compresi valutazione dei rischi e impatto prevedibile sul settore interessato e sulla situazione socioeconomica dello Stato membro e/o della regione nonché, se possibile e ove opportuno, delle altre regioni della Comunità».

2.2.   Adeguatezza dello strumento di aiuto

17.

Gli aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni agli investimenti non sono l'unico strumento di politica di cui dispongono gli Stati membri per sostenere gli investimenti e la creazione di posti di lavoro nelle regioni svantaggiate: essi possono ricorrere a misure di carattere generale come lo sviluppo delle infrastrutture, il rafforzamento della qualità dell'istruzione e della formazione o il miglioramento del contesto globale in cui operano le imprese.

18.

Sono considerate strumenti adeguati le misure per le quali lo Stato membro ha preso in considerazione altre opzioni di politica e per le quali sono stati accertati i vantaggi derivanti dal ricorso a uno strumento selettivo come l'aiuto di Stato destinato a una particolare azienda. La Commissione terrà conto, in particolare, di tutte le valutazioni di impatto della misura proposta eventualmente realizzate dallo Stato membro.

2.3.   Effetto di incentivazione

19.

Uno degli elementi fondamentali di una valutazione dettagliata degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento è l'analisi dell'effetto di incentivazione della misura di aiuto. La Commissione valuterà se gli aiuti proposti siano necessari per determinare «un reale effetto di incentivazione a realizzare investimenti che non sarebbero altrimenti realizzati nelle zone assistite» (12). Tale valutazione verrà effettuata su due livelli: anzitutto un'analisi a livello globale e procedurale, e in secondo luogo un esame più dettagliato e sul piano economico.

20.

Al punto 38 degli Orientamenti sono elencati criteri di ordine generale per svolgere una valutazione formale dell'effetto di incentivazione degli aiuti regionali, criteri che valgono del resto per tutti i tipi di aiuti regionali e non solo per quelli destinati ai grandi progetti di investimento.

21.

Nel caso degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento oggetto della presente comunicazione, la Commissione svolgerà una verifica dettagliata «attestante che gli aiuti sono necessari per fornire un effetto d'incentivazione per gli investimenti» (13). Obiettivo di questa valutazione dettagliata è stabilire se gli aiuti contribuiscono effettivamente a modificare il comportamento del beneficiario, inducendolo a realizzare investimenti (supplementari) nella regione assistita in questione. Un'impresa può avere molti validi motivi per stabilirsi in una determinata regione, anche a prescindere dalla concessione di aiuti.

22.

Tenuto conto dell'obiettivo di equità derivante dalla politica di coesione, e nella misura in cui l'aiuto contribuisce a realizzare tale obiettivo, l'effetto di incentivazione può essere dimostrato nei seguenti due casi:

1.

l'aiuto fornisce un incentivo a adottare una decisione positiva in merito all'investimento, in quanto un investimento che per l'impresa non risulterebbe altrimenti redditizio in nessuna area può essere realizzato nella regione assistita (14);

2.

l'aiuto fornisce un incentivo a scegliere di collocare un investimento già pianificato nella regione in questione invece che altrove, in quanto compensa gli svantaggi e i costi netti legati all'ubicazione dell'investimento nella regione assistita.

23.

Lo Stato membro dovrebbe dimostrare alla Commissione l'esistenza di un effetto di incentivazione dell'aiuto, fornendo prove ben precise che l'aiuto ha un effetto concreto sulla decisione di investire o sulla scelta del sito. Lo Stato membro dovrà indicare quale dei due scenari sopra descritti è valido nella fattispecie. Per consentire alla Commissione di svolgere una valutazione globale, lo Stato membro dovrà fornire non soltanto le informazioni sul progetto al quale viene concesso l'aiuto, ma anche una descrizione esaustiva dello scenario controfattuale, quello cioè in cui lo Stato membro non concederebbe alcun aiuto al beneficiario.

24.

Nello scenario 1) lo Stato membro potrebbe dimostrare l'effetto di incentivazione dell'aiuto presentando documenti aziendali dai quali risulti che l'investimento non sarebbe stato redditizio in assenza dell'aiuto e che per realizzare l'investimento non sarebbe stato possibile prendere in considerazione nessun altro sito che non fosse la regione assistita.

25.

Nello scenario 2) lo Stato membro potrebbe dimostrare l'effetto di incentivazione dell'aiuto presentando documenti aziendali dai quali risulti che è stato effettuato un confronto tra i costi e i benefici dell'ubicazione dell'investimento nella regione assistita in questione e quelli dell'ubicazione in un'altra regione. La Commissione dovrà ritenere che tali scenari comparativi siano realistici.

26.

Gli Stati membri sono invitati in particolare a basarsi su valutazioni dei rischi (segnatamente la valutazione dei rischi specifici legati all'ubicazione dell'investimento), relazioni finanziarie, piani aziendali interni, pareri di esperti e altri studi relativi al progetto di investimento in esame. Potrebbero altresì rivelarsi utili ad accertare l'effetto di incentivazione dell'aiuto la documentazione contenente informazioni sulle previsioni della domanda e dei costi nonché sulle previsioni finanziarie, i documenti sottoposti a un comitato di investimento e che analizzano le diverse varianti di realizzazione dell'investimento o, infine, i documenti forniti ai mercati finanziari.

27.

In tale contesto, e in particolare nello scenario 1), è possibile valutare il livello di redditività con metodi che costituiscono prassi usuali nello specifico settore industriale considerato, quali ad esempio i metodi per calcolare il valore attuale netto (VAN), il tasso di rendimento interno (TRI) o l'utile sul capitale investito (return on capital employed — ROCE).

28.

Se l'aiuto non modifica il comportamento del beneficiario promuovendo investimenti (supplementari) nella regione assistita in questione, viene a mancare l'effetto di incentivazione per conseguire l'obiettivo regionale. Un aiuto che non comporti alcun effetto di incentivazione inteso a conseguire l'obiettivo regionale può essere considerato un apporto di liquidità accordato gratuitamente all'impresa. Di conseguenza, nell'ambito di una valutazione dettagliata di aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento, un aiuto non verrà autorizzato qualora risulti evidente che nella regione interessata lo stesso investimento verrebbe realizzato anche in assenza dell'aiuto in questione.

2.4.   Proporzionalità degli aiuti

29.

Perché l'aiuto a finalità regionale sia proporzionale occorre che il suo importo e la sua intensità si limitino al minimo necessario affinché l'investimento venga realizzato nella regione assistita.

30.

Gli Orientamenti garantiscono in generale che l'aiuto regionale risulti proporzionale alla gravità dei problemi nelle regioni assistite mediante l'applicazione di massimali degli aiuti regionali e, nel caso di grandi progetti di investimento, mediante una riduzione automatica e progressiva di tali massimali (vedi punti 1 e 3).

31.

Nel caso degli aiuti regionali che richiedono una valutazione dettagliata, è necessaria una verifica più approfondita del principio generale di proporzionalità stabilito dagli Orientamenti.

32.

Nello scenario 1), nel caso di un incentivo all'investimento, l'aiuto sarà generalmente considerato proporzionale se, grazie ad esso, l'utile sul capitale investito risulta in linea con il normale tasso di rendimento applicato dall'azienda in altri progetti di investimento, con il costo del capitale dell'azienda nel suo complesso o con gli utili abitualmente registrati nel settore industriale interessato.

33.

Nello scenario 2), nel caso di un incentivo alla scelta del sito, l'aiuto sarà generalmente considerato proporzionale se corrisponde alla differenza tra i costi netti che l'azienda beneficiaria sostiene per investire nella regione assistita e i costi netti necessari per investire nella regione o nelle regioni considerate come alternativa. Occorre tener conto di tutti siffatti costi e benefici, compresi ad esempio i costi amministrativi e di trasporto, i costi di formazione non coperti da aiuti alla formazione nonché le differenze salariali.

34.

In ultima analisi, tali costi netti, che vengono ritenuti collegati agli svantaggi regionali, comportano una minore redditività dell'investimento; pertanto, i calcoli utilizzati per l'analisi dell'effetto di incentivazione possono anche rivelarsi utili per valutare se l'aiuto in questione è proporzionale.

35.

Occorre che lo Stato membro dimostri la proporzionalità dell'aiuto sulla base di una documentazione adeguata, quale quella menzionata al punto 26.

36.

L'intensità dell'aiuto non può superare in nessun caso i massimali degli aiuti regionali corretti in base al meccanismo di riduzione, come stabilito dagli Orientamenti.

3.   EFFETTI NEGATIVI DEGLI AIUTI

37.

Per poter valutare le quote di mercato e il potenziale eccesso di capacità in un mercato in fase di declino strutturale, la Commissione deve definire il mercato geografico e il mercato del prodotto rilevanti. Solitamente, quindi (15), per le misure di aiuto regionale che formano oggetto di una valutazione approfondita il mercato rilevante sarà già stato definito.

38.

Al punto 68 degli Orientamenti vengono già individuati due indicatori principali dei possibili effetti negativi derivanti dall'aiuto, vale a dire quote di mercato elevate e un potenziale eccesso di capacità in un mercato in fase di declino strutturale. Tali indicatori sono collegati a due teorie del pregiudizio in un contesto concorrenziale, ossia, rispettivamente, alla creazione di potere di mercato e alla creazione o al mantenimento di strutture di mercato inefficienti. Una misurazione preliminare dei due indicatori sarà già stata effettuata prima dell'apertura del procedimento di indagine. L'analisi di tali indicatori sarà ulteriormente approfondita nell'ambito della valutazione dettagliata, per poter disporre di tutti gli elementi necessari al momento in cui andranno soppesati, in via definitiva, gli effetti positivi e negativi dell'aiuto. Verrà inoltre svolta un'analisi dettagliata anche di un terzo indicatore di potenziali effetti negativi derivanti dall'aiuto, ossia gli effetti di quest'ultimo sugli scambi. Benché i tre indicatori succitati siano ritenuti in grado di evidenziare i principali effetti negativi potenziali derivanti da un aiuto a finalità regionale destinato a un grande progetto di investimento, la Commissione non esclude che anche altri indicatori possano rivelarsi pertinenti in casi specifici.

39.

La Commissione attribuisce particolare importanza agli effetti negativi legati alle nozioni di potere di mercato e di eccesso di capacità nei casi in cui l'aiuto fornisce un incentivo a modificare la decisione di investimento, quelli cioè in cui, in assenza dell'aiuto, non verrebbe realizzato nessun investimento [scenario 1) dell'effetto di incentivazione].

40.

Se però l'analisi controfattuale suggerisce che anche in assenza dell'aiuto l'investimento sarebbe stato realizzato in ogni caso, benché forse facendo cadere la scelta su un altro sito [scenario 2)], e se l'aiuto è proporzionale, eventuali indicatori di distorsioni della concorrenza — quali una quota di mercato elevata e un incremento della capacità in un mercato poco efficiente — risulterebbero in linea di principio essere gli stessi a prescindere dall'esistenza dell'aiuto.

3.1.   Esclusione degli investimenti privati

3.1.1.   Potere di mercato

41.

Nel decidere il proprio livello ottimale di investimento, in mercati con un numero ridotto di operatori (situazione caratteristica nel caso di grandi progetti di investimento), ciascuna azienda tiene conto degli investimenti realizzati dai suoi concorrenti. Se l'aiuto induce una determinata azienda a incrementare i suoi investimenti, le aziende concorrenti possono reagire riducendo la spesa sostenuta nell'area in questione: in tal caso, l'aiuto ha per effetto l'esclusione di investimenti privati. Se, in conseguenza, detti concorrenti ne escono indeboliti o sono addirittura costretti a uscire dal mercato, l'aiuto distorce la concorrenza. A tale proposito, come già discusso al punto 38, negli Orientamenti si distingue tra casi in cui il beneficiario dell'aiuto dispone di potere di mercato e casi in cui l'aiuto comporta una notevole espansione della capacità in un mercato in fase di declino.

42.

In generale, qualsiasi aiuto concesso a un unico beneficiario in un mercato concentrato ha maggiori probabilità di causare distorsioni della concorrenza, dato che è probabile che la decisione assunta da ciascuna azienda possa incidere più direttamente sulle sue concorrenti. Ciò è tanto più vero se a ricevere l'aiuto è un operatore dominante sul mercato. Di conseguenza se, grazie all'aiuto, il beneficiario è in grado di mantenere o di incrementare il suo potere di mercato (16), gli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento possono indurre i concorrenti a sospendere o annullare le loro decisioni in materia di investimenti e, quindi, creare distorsioni della concorrenza. Poiché ciò andrebbe a scapito dei consumatori, la Commissione intende limitare gli aiuti di Stato concessi a imprese che dispongono di potere di mercato.

43.

In tutti i casi di aiuti regionali ai quali si applica la soglia di notifica (punto 64 degli Orientamenti) è già previsto che la Commissione debba valutare [punto 68, lettera a), degli Orientamenti] la quota di vendite realizzate dal beneficiario dell'aiuto (o dal gruppo a cui questi appartiene) del prodotto o dei prodotti interessati sul mercato o sui mercati — sia del prodotto che geografico — rilevanti. L'analisi delle quote di mercato, tuttavia, può fornire soltanto una prima indicazione dell'esistenza di eventuali problemi. In una valutazione dettagliata, quindi, la Commissione prenderà in considerazione anche altri fattori, se pertinenti: ad esempio, potrà valutare la struttura di mercato esaminando la concentrazione del mercato (17), la presenza di eventuali barriere all'ingresso (18), il potere contrattuale dell'acquirente (19) e le barriere all'uscita.

44.

La Commissione prenderà in considerazione le quote di mercato e altri fattori associati prima e dopo la realizzazione dell'investimento (di solito, l'anno precedente all'avvio dell'investimento e l'anno successivo al conseguimento della produzione a pieno regime). Nel valutare dettagliatamente gli effetti negativi, essa terrà conto del fatto che, se è vero che alcuni progetti di investimento vengono realizzati in un periodo di tempo relativamente breve (uno-due anni), la maggior parte dei grandi progetti di investimento ha una durata di vita molto più lunga. Di conseguenza, nella maggioranza dei casi è necessaria un'analisi a lungo termine dell'andamento dei mercati, sebbene la Commissione riconosca che analisi di questo tipo sono più speculative, soprattutto nel caso di mercati caratterizzati da volatilità o da un rapido cambiamento tecnologico. Pertanto, quanto più l'analisi sarà a lungo termine e quindi speculativa, tanto minore sarà l'importanza attribuita ai possibili effetti negativi del potere di mercato o alla possibilità che si verifichi un comportamento di esclusione dei concorrenti.

3.1.2.   Creazione o mantenimento di strutture di mercato inefficienti

45.

Il fatto che imprese inefficienti siano costrette a uscire dal mercato è indice di una concorrenza effettiva: nel lungo periodo, un tale processo promuove il progresso tecnologico e un uso efficiente di risorse scarse in ambito economico. Tuttavia, una significativa espansione della capacità indotta da aiuti di Stato in un mercato poco efficiente potrebbe determinare un'indebita distorsione della concorrenza, in quanto l'eccesso di capacità che si verrebbe potenzialmente a creare potrebbe comportare una diminuzione dei margini di profitto e una riduzione della capacità dei concorrenti, o persino la loro uscita dal mercato. Ciò potrebbe portare a una situazione in cui aziende concorrenti, che sarebbero altrimenti in grado di mantenere la loro posizione, vengano costrette a uscire dal mercato in conseguenza della concessione di aiuti di Stato. Non solo, ma potrebbe anche impedire l'accesso al mercato di aziende a basso costo e rendere meno attraenti gli incentivi all'innovazione per i concorrenti. Da quanto sopra descritto derivano quindi strutture di mercato inefficienti che, nel lungo periodo, rappresentano un danno anche per i consumatori.

46.

Per decidere se l'aiuto possa servire alla creazione o al mantenimento di strutture di mercato inefficienti, secondo lo scenario delineato al punto precedente, la Commissione prenderà in considerazione la capacità produttiva supplementare creata dal progetto e valuterà se il mercato sia poco efficiente oppure no (20). In conformità degli Orientamenti, la creazione di capacità supplementare verrà ritenuta problematica soltanto se avviene in un mercato poco efficiente e solamente se tale capacità supplementare è superiore al 5 % del mercato in questione.

47.

Dal momento che la capacità creata in un mercato in fase di declino assoluto avrà di solito effetti più distorsivi della concorrenza rispetto alla capacità creata in un mercato in fase di declino relativo, la Commissione distinguerà tra i casi in cui, in un'ottica di lungo periodo, il mercato rilevante è in fase di declino strutturale (ad esempio, quando registra un tasso di crescita negativo) e i casi in cui il mercato rilevante è in fase di declino relativo [ad esempio, quando registra un tasso di crescita positivo senza tuttavia superare un tasso di crescita di riferimento (vedi punto 48)]. Al momento di soppesare gli effetti negativi e positivi dell'aiuto, la Commissione valuterà negativamente il fatto che la creazione di capacità derivante dal progetto avvenga in un mercato strutturalmente in fase di declino assoluto, ossia come un elemento negativo che è improbabile possa venire compensato da un qualche elemento positivo. In un caso simile, inoltre, anche il vantaggio a lungo termine per la regione interessata risulta essere più incerto.

48.

L'insufficiente efficienza del mercato verrà misurata, di norma, in relazione al PIL registrato all'interno del SEE nel quinquennio precedente l'avvio del progetto (il tasso di riferimento). Sebbene i dati relativi al rendimento ottenuto in passato siano più agevolmente disponibili e di natura meno speculativa rispetto alle proiezioni per il futuro, nell'ambito della valutazione dettagliata la Commissione può nondimeno tener conto degli andamenti previsti in futuro, dato che gli effetti dell'incremento della capacità verranno avvertiti negli anni successivi alla realizzazione dell'investimento. Utili indicatori potrebbero essere costituiti dalla crescita prevedibile del mercato interessato e dagli indici di utilizzo della capacità che si dovrebbero registrare di conseguenza, come pure dalla probabile incidenza dell'aumento di capacità sui concorrenti attraverso i suoi effetti sui prezzi e sui margini di profitto.

49.

L'esperienza dimostra inoltre che, in alcuni casi, prendere come valore di riferimento la crescita del prodotto interessato nel SEE può non essere utile per valutare in modo adeguato gli effetti dell'aiuto, in particolare se si ritiene che il mercato in questione sia di dimensioni mondiali e qualora la produzione o il consumo dei prodotti interessati all'interno del SEE si attestino su livelli soltanto modesti. In casi simili, la Commissione avvierà un'analisi più ampia e approfondita dell'incidenza dell'aiuto sulle strutture di mercato, tenendo conto soprattutto dei potenziali effetti di esclusione dal mercato dei produttori del SEE.

3.2.   Effetti negativi sugli scambi

50.

Come viene spiegato al punto 2 degli Orientamenti, ciò che distingue gli aiuti a finalità regionale da altre forme di aiuti orizzontali è appunto la specificità regionale. Una caratteristica specifica degli aiuti a finalità regionale è che sono destinati a influenzare la scelta degli investitori per quanto riguarda il sito in cui realizzare i loro progetti di investimento. Se compensano i costi supplementari dovuti agli svantaggi regionali e promuovono investimenti supplementari nelle zone assistite, gli aiuti a finalità regionale contribuiscono non solo allo sviluppo della regione interessata, ma anche al rafforzamento della coesione e quindi, in ultima analisi, vanno a beneficio dell'intera Comunità (21). Per quanto riguarda i potenziali effetti negativi degli aiuti regionali sull'ubicazione, essi sono già previsti e, in certa misura, limitati sia dagli Orientamenti che dalle carte degli aiuti a finalità regionale, i quali forniscono una definizione accurata ed esaustiva sia delle aree ammissibili alla concessione di aiuti a finalità regionale, tenendo conto degli obiettivi di equità e di politica di coesione, sia delle intensità di aiuto ammissibili. Al di fuori di queste aree, gli aiuti destinati ad attirare investimenti non possono essere accordati. All'atto della valutazione dei grandi progetti di investimento che formano l'oggetto dei presenti orientamenti, la Commissione dovrebbe disporre di tutte le informazioni necessarie per stabilire se gli aiuti di Stato comporterebbero una perdita significativa di posti di lavoro in siti esistenti sul territorio della Comunità.

51.

Più concretamente, allorché gli aiuti di Stato rendono possibile realizzare investimenti che creano capacità produttiva supplementare in un mercato, vi è il rischio di potenziali effetti negativi sulla produzione o gli investimenti in altre regioni della Comunità. Una tale conseguenza è probabile soprattutto qualora l'incremento di capacità sia superiore alla crescita del mercato, il che solitamente accade nel caso dei grandi progetti di investimento che soddisfano il secondo criterio di cui al punto 68 degli Orientamenti. Gli effetti negativi sugli scambi, corrispondenti alla perdita di attività economica nelle regioni interessate dagli aiuti, possono essere avvertiti sotto forma di perdita di posti di lavoro nel mercato in questione, a livello di subappaltatori (22) e in conseguenza della perdita di esternalità positive (in termini di effetto di raggruppamento, ricadute di conoscenza e di formazione).

4.   VALUTAZIONE METTENDO A CONFRONTO GLI EFFETTI POSITIVI E NEGATIVI DEGLI AIUTI

52.

Una volta stabilito che l'aiuto è necessario in quanto costituisce un incentivo alla realizzazione dell'investimento nella regione interessata, la Commissione metterà a confronto gli effetti positivi e gli effetti negativi dell'aiuto a finalità regionale agli investimenti destinato a un grande progetto di investimento. Verranno esaminati con particolare attenzione gli effetti complessivi dell'aiuto sul livello di coesione all'interno della Comunità. La Commissione non utilizzerà i criteri definiti nei presenti orientamenti in modo meccanico, ma svolgerà una valutazione globale in funzione della loro importanza relativa. In questo esercizio di valutazione in cui occorre soppesare gli effetti positivi e gli effetti negativi degli aiuti, nessun elemento, considerato singolarmente, è determinante, né esiste un gruppo di elementi che possa essere ritenuto di per sé sufficiente ad assicurare la compatibilità.

53.

In particolare, la Commissione è del parere che attirare un investimento in una regione più svantaggiata (in base alla definizione del massimale degli aiuti regionali più elevato) apporti maggiori benefici in termini di coesione all'interno della Comunità di quanto non avvenga se lo stesso investimento viene realizzato in una regione più ricca. Pertanto, nello scenario 2), laddove occorre dimostrare la possibilità di un'ubicazione alternativa, una valutazione da cui risulti che, in assenza dell'aiuto, l'investimento sarebbe stato realizzato in una regione più povera (maggiori svantaggi regionali — intensità massima dell'aiuto regionale più elevata) o in una regione che si ritiene presenti gli stessi svantaggi a livello regionale della regione prescelta (stessa intensità massima dell'aiuto regionale) rappresenterà, al momento di soppesare gli effetti negativi e positivi complessivi dell'aiuto, un elemento negativo che è improbabile possa venire compensato da un qualche elemento positivo, poiché contraddice l'obiettivo stesso degli aiuti a finalità regionale. D'altra parte, gli effetti positivi di aiuti a finalità regionale che semplicemente compensano la differenza dei costi netti relativi alla scelta di un'ubicazione alternativa per l'investimento in una regione più sviluppata (e che soddisfano pertanto il criterio di proporzionalità sopra descritto, oltre a soddisfare i requisiti previsti per gli «effetti positivi» in termini di obiettivo, adeguatezza ed effetto di incentivazione) saranno considerati di norma, all'atto di soppesare gli effetti negativi e positivi degli aiuti, superiori ad eventuali effetti negativi nell'ubicazione alternativa per il nuovo investimento.

54.

Tuttavia, se vi sono prove attendibili che gli aiuti di Stato comporterebbero una perdita significativa di posti di lavoro in siti esistenti sul territorio dell'Unione europea — posti di lavoro che in assenza degli aiuti sarebbero probabilmente stati mantenuti nel medio periodo — gli effetti a livello socioeconomico su tali siti già esistenti dovranno essere presi in considerazione al momento di soppesare gli effetti negativi e positivi degli aiuti.

55.

La Commissione, al termine del procedimento di indagine formale di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999, può chiudere il caso mediante decisione ai sensi dell'articolo 7 di detto regolamento.

56.

La Commissione può decidere di autorizzare l'aiuto, subordinarne l'autorizzazione a determinate condizioni o vietarne l'esecuzione (23). Se adotta una decisione condizionale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del succitato regolamento, essa può subordinare l'aiuto a condizioni che ne limitino i potenziali effetti di distorsione della concorrenza e ne garantiscano la proporzionalità. In particolare, può ridurre l'importo o l'intensità dell'aiuto che le sono stati notificati a un livello considerato proporzionale e, pertanto, compatibile con il mercato comune.


(1)  GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

(2)  http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/regional_aid/regional_aid.html

(3)  Si vedano il punto 60 e le note 54 e 55 degli Orientamenti.

(4)  Si veda la sezione 4.3 degli Orientamenti.

(5)  Si veda il punto 67 degli Orientamenti.

(6)  Si veda il punto 64 degli Orientamenti.

(7)  Si veda il punto 24 della «Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento» del 2002 (GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8, modificata da GU C 263 dell'1.11.2003, pag. 3).

(8)  Si veda il punto 68 degli Orientamenti.

(9)  Si vedano i punti 11 e 20 del piano d'azione [COM(2005) 107 definitivo].

(10)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(11)  Si veda la sezione 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

(12)  Si veda il punto 38 degli Orientamenti.

(13)  Si veda il punto 68 degli Orientamenti.

(14)  Tali investimenti possono creare le condizioni per realizzare ulteriori investimenti in grado di sopravvivere senza aiuti supplementari.

(15)  Qualora permangano dei dubbi circa la definizione adeguata dei mercati rilevanti, la Commissione provvederà a darne una definizione nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato.

(16)  Il potere di mercato è il potere di influire su prezzi di mercato, produzione, varietà o qualità dei beni e servizi o altri parametri di concorrenza sul mercato per un periodo di tempo significativo.

(17)  Per questa valutazione la Commissione può ricorrere all'indice di Herfindahl-Hirschman (HHI), che fornisce un'analisi di base della struttura di mercato. In un mercato con un numero ridotto di operatori, parecchi dei quali detengano inoltre una quota di mercato relativamente alta, il fatto che il beneficiario dell'aiuto abbia una quota di mercato elevata potrebbe risultare meno problematico sul piano della concorrenza.

(18)  Tra le barriere all'ingresso figurano gli ostacoli di natura giuridica (in particolare i diritti di proprietà intellettuale), le economie di scala e di diversificazione, le barriere all’accesso alle reti e alle infrastrutture. Quando l'aiuto riguarda un mercato in cui il beneficiario dell'aiuto stesso è già insediato in qualità di operatore, l'eventuale presenza di barriere all'ingresso può intensificare il potenziale potere di mercato esercitato dal beneficiario e, quindi, aggravare i possibili effetti negativi di tale potere.

(19)  In presenza di forti acquirenti sul mercato, è meno probabile che il beneficiario di un aiuto sia in grado di aumentare i prezzi praticati a detti acquirenti.

(20)  In detto contesto, con «mercato poco efficiente» s'intende un mercato il cui tasso medio di crescita annua nel periodo di riferimento considerato non sia superiore al tasso di crescita del PIL all'interno del SEE.

(21)  In particolare, l'incremento delle attività o un più elevato tenore di vita nella regione assistita possono determinare un aumento della domanda di prodotti e servizi provenienti da altre regioni dell'UE.

(22)  In particolare se sono attivi nei mercati locali della regione.

(23)  Quando l'aiuto viene concesso a titolo di un regime di aiuti a finalità regionale esistente, tuttavia, va osservato che lo Stato membro conserva la possibilità di accordarlo fino a un livello corrispondente al massimale di aiuto consentito per un investimento con spese ammissibili pari a 100 milioni di EUR in base alle norme applicabili.


16.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 223/11


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5582 — Gonvarri/Severstal/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 223/03

In data 4 settembre 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32009M5582. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


16.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 223/11


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5518 — Fiat/Chrysler)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 223/04

In data 24 luglio 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32009M5518. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


16.9.2009   

IT

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C 223/12


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5585 — Centrica/Venture Production)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 223/05

In data 21 agosto 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32009M5585. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


16.9.2009   

IT

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C 223/12


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5609 — ISP/RDM/Manucor)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 223/06

In data 3 settembre 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua italiana e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32009M5609. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

16.9.2009   

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C 223/13


Tassi di cambio dell'euro (1)

15 settembre 2009

2009/C 223/07

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4611

JPY

yen giapponesi

133,26

DKK

corone danesi

7,4430

GBP

sterline inglesi

0,88690

SEK

corone svedesi

10,2438

CHF

franchi svizzeri

1,5162

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,6390

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,351

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

272,02

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7023

PLN

zloty polacchi

4,1635

RON

leu rumeni

4,2678

TRY

lire turche

2,1781

AUD

dollari australiani

1,7014

CAD

dollari canadesi

1,5869

HKD

dollari di Hong Kong

11,3235

NZD

dollari neozelandesi

2,0883

SGD

dollari di Singapore

2,0796

KRW

won sudcoreani

1 780,25

ZAR

rand sudafricani

10,8246

CNY

renminbi Yuan cinese

9,9777

HRK

kuna croata

7,3252

IDR

rupia indonesiana

14 502,11

MYR

ringgit malese

5,1175

PHP

peso filippino

70,622

RUB

rublo russo

45,0950

THB

baht thailandese

49,524

BRL

real brasiliano

2,6464

MXN

peso messicano

19,4908

INR

rupia indiana

71,0680


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione

16.9.2009   

IT

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C 223/14


Formazione dei giudici nazionali sul diritto comunitario della concorrenza e cooperazione giudiziaria tra giudici nazionali

2009/C 223/08

Un nuovo invito a presentare proposte sulla formazione dei giudici nazionali sul diritto comunitario della concorrenza e cooperazione giudiziaria tra giudici nazionali é stato pubblicato sul sito:

http://ec.europa.eu/dgs/competition/proposals2/

Termine per la presentazione delle proposte: 13 novembre 2009.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

16.9.2009   

IT

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C 223/15


AIUTI DI STATO — REPUBBLICA FRANCESE

Aiuto di Stato C 4/09 (ex N 679/97) — Modifica di un regime di aiuti alla diffusione radiofonica

Invito a presentare osservazioni a norma dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 223/09

Con lettera dell’11 febbraio 2009, riprodotta nella lingua facente fede dopo la seguente sintesi, la Commissione ha notificato alla Repubblica francese la decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all’aiuto in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito entro un mese dalla data di pubblicazione della presente sintesi e della lettera che segue, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Aiuti di Stato

SPA 3 6/5

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22961242

E-mail: stateaidgreffe@ec.europa.eu

Tali osservazioni saranno comunicate alla Repubblica francese. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

TESTO DELLA SINTESI

1.   PROCEDIMENTO

Con lettera del 2 ottobre 1997 della Rappresentanza permanente della Francia presso l’Unione europea, protocollata il giorno seguente, il governo francese ha notificato ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE (divenuto l’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE) un progetto di decreto diretto a modificare il regime di aiuti alla diffusione radiofonica che era stato istituito dal decreto n. 92-1053, del 30 settembre 1992.

Con lettera del 10 novembre 1997 [SG(97) D/9265], la Commissione ha comunicato alla Repubblica francese la decisione di non sollevare obiezioni alle modifiche del regime che erano state notificate. Questa decisione ha avuto effetto fino alla decisione della Commissione del 28 luglio 2003 relativa alla misura di aiuto NN 42/03 (ex N 752/02), che ha dichiarato compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, il progetto di legge diretto a modificare il regime di aiuti alla diffusione radiofonica che era stato approvato con la decisione del 10 novembre 1997.

Con la sentenza del 22 dicembre 2008 (causa C-333/07 Régie Networks, non ancora pubblicata nella Raccolta), la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha dichiarato invalida la decisione della Commissione del 10 novembre 1997. Si richiama l’attenzione degli interessati sulla motivazione di questa sentenza.

2.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA

2.1.   Beneficiari del regime di aiuti

Il progetto notificato dalle autorità francesi attua il regime di aiuti previsto all’articolo 80 della legge n. 86-1067, del 30 settembre 1986, sulla libertà di comunicazione, modificato dall'articolo 25 della legge n. 89-25, del 17 gennaio 1989, e dall'articolo 27 della legge n. 901170, del 29 dicembre 1990, che stabilisce che:

«Ai servizi di radiodiffusione sonora mediante onde hertziane le cui risorse commerciali provenienti da messaggi diffusi via antenna e presentanti carattere di pubblicità di marchi o di sponsorizzazione siano inferiori al 20 % del loro fatturato complessivo è concesso un aiuto in base alle modalità stabilite con decreto emanato secondo la procedura del Conseil d’État.»

2.2.   Modalità di finanziamento del regime di aiuti

L’articolo 1 del progetto notificato dalle autorità francesi, divenuto il decreto n. 97-1263, del 29 dicembre 1997 (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese, del 30 dicembre 1997, pag. 19194), ha introdotto una tassa parafiscale a favore di un fondo di sostegno alla diffusione radiofonica.

L’articolo 2 del progetto di decreto prevede che la tassa sia calcolata sugli importi pagati dai committenti per la diffusione dei loro messaggi pubblicitari sul territorio francese ed sia versata dalle imprese di intermediazione pubblicitaria. Gli importi pagati alle stazioni che trasmettono da altri Stati membri diversi dalla Francia sono dunque tassabili.

3.   VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLE MISURE NOTIFICATE

3.1.   Presenza di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE

Il regime di aiuti è finanziato mediante risorse che, provenendo da una tassa parafiscale prevista da disposizioni legislative e regolamentari e riscossa dall’amministrazione tributaria, sono dunque risorse pubbliche dello Stato francese.

Il regime di aiuti favorisce unicamente i servizi di radiodiffusione sonora mediante onde hertziane: i beneficiari del regime di aiuti sono fornitori le cui risorse provenienti dalla pubblicità sono inferiori al 20 % del loro fatturato complessivo. Questi servizi sono in concorrenza e si contendono gli ascolti e gli introiti derivanti dalla pubblicità, segnatamente con altri servizi di radiodiffusione sonora sul territorio francese. Il regime di aiuti notificato rischia di incidere sugli scambi fra gli Stati membri.

Nella misura in cui il regime di aiuti alla diffusione radiofonica, oggetto della notifica delle autorità francesi, rientra nel campo di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, la Commissione è tenuta a valutarne la compatibilità con il mercato comune.

3.2.   Compatibilità dell’aiuto alla luce dell’articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE

Per il suo scopo di favorire la molteplicità delle stazioni che forniscono servizi di radiodiffusione sonora, il regime di aiuti mira a garantire il pluralismo dei mezzi d’informazione sul territorio francese, che è un obiettivo economico generale legittimo. Per valutare l’aiuto, si potrebbero quindi applicare le condizioni dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

Tuttavia il finanziamento del regime di aiuti per mezzo della tassa parafiscale in questione è parte integrante della misura, come ha peraltro constatato la Corte nella sua sentenza Régie Networks (si vedano i punti da 99 a 122). Ne deriva che la Commissione deve tenere conto di detta tassa nel valutare la compatibilità del regime di aiuti con il mercato comune.

A tal proposito, la tassa sull’intermediazione sulla pubblicità sembra contraria al principio generale, regolarmente riaffermato dalla Commissione e confermato dalla Corte nella sua sentenza del 25 giugno 1970, Francia/Commissione (causa 47/69, Racc. 1970 pag. 487), secondo cui i prodotti o i servizi importati devono essere esentati da qualsivoglia tassa parafiscale destinata a finanziare un regime di aiuti di cui beneficiano unicamente imprese nazionali, come ha osservato la Corte nella sentenza Régie Networks (punto 115).

In questa fase e con queste condizioni, la Commissione nutre dei dubbi circa la compatibilità del regime di aiuti notificato con il mercato comune, soprattutto con i criteri stabiliti dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. La Commissione osserva che l’illegittimità della modalità di finanziamento comporterebbe l'illegalità ab initio e in toto del regime di aiuti.

Conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (1), gli aiuti di Stato concessi illegalmente possono formare oggetto di recupero presso il beneficiario.

TESTO DELLA LETTERA

«Par la présente, la Commission européenne a l’honneur d’informer la République française qu’après avoir examiné les informations fournies par vos autorités, elle a décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE.

1.   PROCÉDURE

Par lettre du 2 octobre 1997 de la Représentation Permanente de la France auprès de l'Union européenne, enregistrée le lendemain, le gouvernement français a notifié au titre de l'article 93, paragraphe 3 du Traité CE — devenu depuis l'article 88, paragraphe 3 du Traité CE — un projet de décret visant à modifier le régime d'aide à l'expression radiophonique qui avait été mis en place par le décret 92-1053 du 30 septembre 1992.

Par lettre du 10 novembre 1997 [SG(97) D/9265], la Commission a informé la République française de sa décision de ne pas soulever d'objection aux modifications du régime, telles que notifiées. Cette décision a produit ses effets jusqu'à la décision de la Commission en date du 28 juillet 2003, relative à la mesure d'aide NN 42/03 (ex N 752/02) qui a déclaré compatible avec le marché commun au titre de l'article 87, paragraphe 3 alinéa c) CE, le projet de loi visant à modifier le régime d'aides à l'expression radiophonique ayant été approuvé par la décision du 10 novembre 1997.

Par son arrêt du 22 décembre 2008 (affaire C-333/07 Régie Networks, non encore publié au recueil), la Cour de Justice des Communautés européennes a déclaré invalide la décision de la Commission du 10 novembre 1997.

La déclaration d'invalidité de la Cour amène la Commission à prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à l'illégalité constatée et donc à réexaminer les informations ci-dessus fournies par les autorités françaises.

2.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’AIDE

2.1.   Bénéficiaires du régime d'aides

Le projet notifié par les autorités françaises met en application le régime d'aides prévu à l’article 80 de la loi no 86-1067, du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication, tel que modifié par les articles 25 de la loi no 89-25, du 17 janvier 1989, et 27 de la loi no 90-1170, du 29 décembre 1990, qui dispose:

«Les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l’antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total bénéficient d’une aide selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État.

Le financement de cette aide est assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.

La rémunération perçue par les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne lors de la diffusion de messages destinés à soutenir des actions collectives ou d’intérêt général n’est pas prise en compte pour la détermination du seuil visé à l’alinéa 1er du présent article».

2.2.   Mode de financement du régime d'aides

Pour ce qui est du volet financement du régime d'aides, l'article 1 du projet notifié par les autorités françaises le 2 Octobre 1997, qui est devenu le décret no 97-1263, du 29 décembre 1997, portant création d’une taxe parafiscale au profit d’un fonds de soutien à l’expression radiophonique (JORF du 30 décembre 1997, p. 19194), dispose:

«Il est institué, à compter du 1er janvier 1998 et pour une durée de cinq ans, une taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision [(ci-après la “taxe sur les régies publicitaires”)] destinée à financer un fonds d’aide aux titulaires d’une autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l’antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total. Cette taxe a pour objet de favoriser l’expression radiophonique.»

L’article 2 de du projet de décret dispose:

«La taxe est assise sur les sommes, hors commission d’agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires à destination du territoire français.

Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la communication fixe le tarif d’imposition par paliers de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties dans les limites suivantes:

[…]»

L’article 4 de ce même projet de décret prévoit que cette taxe est assise, liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts pour le compte du Fonds de soutien à l’expression radiophonique selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles qui sont prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée.

3.   EVALUATION DES MESURES NOTIFIEES

3.1.   Présence d’aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE

L’article 87, paragraphe 1 du traité CE dispose que:

«Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions».

Ces conditions d'application sont examinées ci-après.

Aide accordée par l'État au moyen de ressources d'État

Le régime d'aides est financé au moyen de ressources provenant d'une taxe parafiscale prévue par des dispositions législatives et règlementaires et perçue par l'administration fiscale, qui grève la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.

Les aides sont donc accordées au moyen de ressources publiques de l'État français.

L’effet de fausser ou menacer de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou productions

Le régime d'aides favorise uniquement la prestation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne. Les bénéficiaires du régime d'aides sont des prestataires de tels services dont les ressources publicitaires sont inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total. Ces services sont en situation de concurrence quant à la captation d'audience et de recettes publicitaires, notamment avec d'autres services de radiodiffusion sonore sur le territoire français dont les ressources commerciales dépassent ce seuil et qui, eux, ne bénéficient pas du soutient publique au titre du régime d'aides.

Les aides en question faussent donc ou, à tout le moins, menacent de fausser la concurrence entre ces deux catégories de prestataires de services.

Affectation des échanges entre États membres

Les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne émis à partir du territoire français, notamment par les bénéficiaires du régime d'aides, peuvent être captés dans d'autres États membres, fût-ce seulement dans des zones transfrontalières. De même, il apparaît que la taxe parafiscale prévue par les dispositions législatives et règlementaires notifiées grève aussi les ressources publicitaires de services prestés à partir d'autres États membres vers le territoire français.

Il en résulte que les échanges entre États membres sont ou risquent d'être affectés par le régime d'aides notifié.

Conclusion sur la présence d'aide d'État

Dans ces conditions, à ce stade et sous réserve des observations de la France et des tiers intéressés, la Commission estime que le régime d'aide à l'expression radiophonique objet de la notification des autorités françaises tombe sous le coup des dispositions prévues par l'article 87, paragraphe 1 du traité CE. Pour autant que cette mesure constitue une aide d'État, la Commission se doit d'analyser sa compatibilité avec le marché commun.

3.2.   Compatibilité de l’aide à la lumière de l’article 87, paragraphes 2 et 3 du traité CE

De par son objet et son champ d'application, la mesure d'aide notifiée ne satisfait manifestement pas aux dérogations prévues dans le paragraphe 2 de l'article 87 du traité CE ni dans les alinéas a) et b) du paragraphe 3 dudit article.

De par son but de favoriser la pluralité des stations prestant des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne sur le territoire français, notamment en soutenant celles dont les ressources publicitaires sont les plus faibles, le régime d'aide vise à garantir la pluralité des médias sur le territoire français, qui est un objectif économique général légitime. Ainsi, l'examen du volet d'aide aux bénéficiaires pourrait être fait au regard des conditions énoncées dans l'alinéa c) du paragraphe 3 de l'article 87 du traité CE. Celui-ci dispose que: «Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun: (…) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun (…)».

Toutefois, il ressort de l'examen de l'information fournie par les autorités françaises que le mode de financement du régime d'aides au moyen de la taxe parafiscale en question fait partie intégrante de la mesure, comme l'a constaté par ailleurs la Cour dans son arrêt Régie Networks (points 99 à 112).

En effet, ainsi qu'elle a pu le rappeler dans son arrêt Régie Networks (point 89): «la Cour a jugé que le mode de financement d’une aide peut rendre l’ensemble du régime d’aides qu’il sert à financer incompatible avec le marché commun. Dès lors, l’examen d’une aide ne saurait être séparé des effets de son mode de financement. Tout au contraire, l’examen d’une mesure d’aide par la Commission doit nécessairement aussi prendre en considération le mode de financement de l’aide dans le cas où ce dernier fait partie intégrante de la mesure (voir en ce sens, notamment, arrêts van Calster e.a., précité, point 49, ainsi que du 15 juillet 2004, Pearle e.a., C-345/02, Rec. p. I7139, point 29)».

Il en résulte que la Commission se doit de prendre en considération ladite taxe lors de son examen de la compatibilité du régime d'aides avec le marché commun. A cet égard, la taxe sur les régies publicitaires en cause apparaît contraire au principe général, régulièrement réaffirmé par la Commission et confirmé par la Cour dans son arrêt du 25 juin 1970, France/Commission (47/69, Rec. p. 487), selon lequel les produits ou services importés doivent être exonérés de toute taxe parafiscale destinée à financer un régime d’aides dont seules bénéficient des entreprises nationales, comme l'a constaté la Cour dans son arrêt Régie Networks (point 115).

La Commission considère à ce stade que la non exonération des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne prestés en France à partir de stations sises dans d'autres États membres et qui ne peuvent en aucun cas prétendre bénéficier des aides octroyées au titre du régime notifié altère les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Quand bien même le but général du volet d'aide aux bénéficiaires visé par le régime notifié est légitime et pourrait être déclaré compatible avec le marché commun, il en est tout autrement du mode de financement du régime, qui n'est pas dissociable de celui-là dans l'examen de la compatibilité.

Conclusion sur la compatibilité de l'aide d'État avec le marché commun

Dans ces conditions, à ce stade, la Commission a des doutes quant à la compatibilité avec le marché commun du régime d'aides notifié, notamment à l'aune des critères énoncés dans l'article 87, paragraphe 3, alinéa c) CE. La Commission note qu'une illégalité du mode de financement entacherait d'illégalité ab initio le régime d'aides.

4.   CONCLUSION

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission a des doutes sérieux que la mesure en cause soit compatible avec le marché commun. Par conséquent, la Commission invite la France, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, à présenter ses observations et à fournir toute information utile pour l’évaluation des mesures dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la présente.

La Commission rappelle à la France que toute aide incompatible pourra faire l’objet d’une récupération auprès de son bénéficiaire.

La Commission invite la République française à lui transmettre ses observations, notamment sur les aspects suivants:

Le rendement annuel de la taxe parafiscale finançant le régime et, dans la mesure où celui-ci différerait, le montant total des aides versées par an entre 1998 et 2002.

Une description des bénéficiaires du régime d'aides suivant une typologie par catégories et selon des critères objectifs quant au chiffre d'affaires, domaine d'activité (émissions culturelles, musicales, associatives etc.) et l'estimation de leur nombre par catégorie entre 1998 et 2002.

Le nombre des contributeurs à la taxe parafiscale finançant le régime assorti de fourchettes de contribution moyenne annuelle entre 1998 et 2002 en identifiant, parmi ceux-ci, ceux prestant en France des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne à partir de stations sises dans d'autres États membres.

Les mesures qu'envisagerait éventuellement de prendre la République française pour ce qui est du remboursement de la taxe parafiscale payée entre 1998 et 2002 par les opérateurs prestant en France des services de radiodiffusion à partir de stations ou régies sises dans d'autres États membres, notamment au regard des modifications concernant la taxe parafiscale finançant le régime d'aides, qui ont fait l'objet de la décision de la Commission du 28 juillet 2003, (Aide d'État NN 42/03 (ex N 752/02) déclarant compatible avec le marché commun ledit régime tel que modifié au titre de l'article 87, paragraphe 3 alinéa c) CE.

Toute argumentation concernant les circonstances exceptionnelles ou les considérations de sécurité juridique intervenant dans l'espèce qui pourraient être invoquées par rapport au recouvrement des aides versées pendant la période couverte par l'invalidité de la décision du 10 novembre 1997 de la Commission.

Par la présente, la Commission avise la France qu’elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l’Union européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l’AELE signataires de l’accord EEE par la publication d’une communication dans le supplément EEE du Journal officiel, ainsi que l’autorité de surveillance de l’AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d’un mois à compter de la date de cette publication.»


(1)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.


ALTRI ATTI

Commissione

16.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 223/20


Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

2009/C 223/10

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica, a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«HOPFEN AUS DER HALLERTAU»

N. CE: DE-PGI-005-0529-14.03.2006

DOP ( ) IGP ( X )

Nella presente scheda riepilogativa sono contenuti a fini informativi i principali elementi del disciplinare.

1.   Servizio competente dello stato membro:

Nome:

Bundesministerium der Justiz

Indirizzo:

Mohrenstraße 37

10117 Berlin

DEUTSCHLAND

Tel.

+49 3020259333

Fax

+49 3020258251

E-mail:

2.   Associazione:

Nome:

Hopfenpflanzerverband Hallertau e.V.

Indirizzo:

Kellerstraße 1

85283 Wolnzach

DEUTSCHLAND

Tel.

+49 8442957200

Fax

+49 8442957270

E-mail

info@deutscher-hopfen.de

Composizione:

produttori/trasformatori ( X ) altro ( )

3.   Tipo di prodotto:

Luppolo, classe 1.8:

altri prodotti dell’allegato I del trattato.

4.   Descrizione del disciplinare:

[riepilogo delle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006].

4.1.   Nome:

«Hopfen aus der Hallertau».

4.2.   Descrizione:

 

Botanica:

Il luppolo appartiene alla famiglia delle Cannabinacee e all’ordine delle Urticaceae. Si tratta di una pianta dioica, ossia una pianta che possiede fiori maschili e fiori femminili su individui diversi. Soltanto le piante femminili formano infiorescenze di forma conica (Lupuli strobulus), comunemente chiamati coni o strobili.

 

Prodotti:

La protezione conferita dal regolamento (CE) n. 510/2006, richiesta per la designazione dell’«Hopfen aus der Hallertau», si riferisce soltanto ai coni di luppolo essiccati (Lupuli strobulus) nonché ai prodotti ottenuti dalla lavorazione del luppolo, quali i pellets o gli estratti di luppolo. Fra i prodotti tradizionali del luppolo figurano, ad esempio, i pellets di tipo 90, i pellets di tipo 45 arricchiti di luppolina nonché il luppolo estratto mediante CO2 ed etanolo. Durante la pellettizzazione il luppolo viene macinato e formato esercitando una forte pressione; durante l’estrazione, per estrarre le diverse sostanze dai pellets, si adoperano solventi a base di CO2 e di etanolo.

 

Utilizzo:

Oltre il 99 % dell’«Hopfen aus der Hallertau» e dei prodotti derivati dalla sua lavorazione viene adoperato nella fabbricazione della birra; in effetti le sostanze amare e gli oli essenziali presenti nelle varietà di luppolo coltivate nella regione dell’Hallertau incidono in misura significativa sul valore brassicolo specifico del luppolo.

Dall’Hallertau, che è la più grande regione di coltivazione del luppolo non frazionata, proviene attualmente circa un terzo del luppolo che si produce a livello mondiale. Altrettanto ampia è la gamma delle varietà coltivate, sia amare sia aromatiche.

Esempi di varietà amare coltivate nell’Hallertau:

Hallertauer Magnum,

Hallertauer Taurus,

Herkules,

Northern Brewer.

Esempi di varietà aromatiche coltivate nell’Hallertau:

Hallertauer Tradition,

Perle,

Spalter Select,

Saphir,

Hallertauer Mittelfrüh,

Hersbrucker Spät.

4.3.   Zona geografica:

La zona geografica di produzione del luppolo dell’Hallertau include i distretti municipali di Eichstätt, Freising, Kehlheim, Landshut, Nürnberger Land e Pfaffenhofen.

4.4.   Prova d’origine:

Grazie alla procedura esistente di certificazione ufficiale delle varietà, degli anni di raccolta e delle zone di produzione, esiste oggigiorno un sistema di tracciabilità autonomo ed ufficialmente controllato lungo l’intera catena di produzione del luppolo, dalla coltivazione del luppolo alla birrificazione passando per la trasformazione. Ogni singola fase della trasformazione e della commercializzazione costituisce l’oggetto di una procedura di certificazione ufficiale, registrata dall’organo ufficiale di controllo. Al termine della raccolta del luppolo, tutte le parti del prodotto vengono analizzate da un laboratorio e sottoposte alla procedura di certificazione ufficiale prima di essere trasmesse alle imprese di trasformazione e di commercializzazione del luppolo.

4.5.   Metodo di ottenimento:

 

Coltivazione:

L’«Hallertauer Hopfen» è coltivato nei luppoleti siti nella zona di produzione. I lavori di primavera hanno inizio a marzo con il taglio e l’impianto dei tutori, seguiti dal palizzamento, dalla sarchiatura, dalle operazioni di protezione fitosanitaria e dalla lavorazione meccanica del terreno. Il raccolto del luppolo ha luogo tra la fine di agosto e la metà di settembre, a seconda della varietà.

 

Trasformazione:

Per garantire la qualità dell’«Hopfen aus der Hallertau», esso deve essere conservato in magazzini frigoriferi sin dalla prima fase di commercializzazione che segue immediatamente il raccolto e il condizionamento da parte del produttore. Ormai i commercianti internazionali di luppolo hanno provveduto ad installare nella regione di Hallertau appositi magazzini. Dopo essere stato conservato in tali magazzini frigoriferi, l’«Hopfen aus der Hallertau» allo stato greggio viene trasformato nei cosiddetti prodotti del luppolo, ovvero i pellets e gli estratti. Durante la fase di pellettizzazione i coni di luppolo essiccati vengono in un primo tempo macinati e trasformati in pellets sottoponendoli ad alta pressione. Una parte dei pellets prodotti viene trasformata in estratti. Quest’operazione è effettuata estraendo dai pellets le varie sostanze.

4.6.   Legame:

La tradizione della coltivazione del luppolo è radicata nella regione dell’Hallertau da oltre 1 100 anni; il primo accenno al luppolo risale infatti all’anno 860. Le condizioni pedologiche e climatiche della regione dell’Hallertau sono propizie alla coltivazione del luppolo. La posizione geografica della regione nelle colline terziarie caratterizzate da suoli profondi e sciolti, dall’assenza di gelate già dalla fine di aprile, da una temperatura media di 7,7 °C, da un moderato soleggiamento di 1 673 ore all’anno e da abbondanti precipitazioni di 816 mm all’anno, è un fattore di particolare importanza. A causa delle sue particolari condizioni climatiche ed edafologiche, la regione dell’Hallertau è estremamente apprezzata dai produttori di birra del mondo intero. Le competenze acquisite di generazione in generazione dai coltivatori del luppolo della regione come pure la consulenza qualificata che essi offrono in permanenza rivestono grande importanza per la coltivazione dell’«Hopfen aus der Hallertau» 70 % del quale viene esportato in oltre cento paesi del mondo intero. Per la maggior parte dei fabbricanti di birra del mondo l’«Hopfen aus der Hallertau» è oggi garanzia di altissima qualità e gode di eccellente reputazione sia a livello nazionale che internazionale. L’«Hopfen aus der Hallertau» deve anche la sua buona reputazione nel settore dell’industria birraia al metodo attento ed accurato con cui viene lavorato. A causa dell’alta qualità, numerosi acquirenti hanno fiducia unicamente in questo prodotto, che è diventato così un ingrediente indispensabile della loro produzione. Le feste popolari del luppolo, ricche di tradizioni, come la Wolnzacher Volksfest che si tiene ad agosto o il Mainburger Gallimarkt che si tiene ai primi di ottobre, o ancora l’elezione annua della regina del luppolo, conferiscono alla zona di produzione un fascino davvero inimitabile.

4.7.   Struttura di controllo:

Nome:

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Institut für Ernährungswirtschaft und Markt

Indirizzo:

Menzinger Strasse 54

80638 München

DEUTSCHLAND

Tel.

+49 8917800333

Fax

+49 8917800332

E-mail:

4.8.   Etichettatura:


16.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 223/23


Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2009/C 223/11

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006. La dichiarazione di opposizione deve pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«TARTA DE SANTIAGO»

N. CE: ES-PGI-0005-0616-03.07.2007

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denominazione:

«Tarta de Santiago»

2.   Stato membro o Paese terzo:

Spagna

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto (in base alla classificazione dell'allegato II):

Classe 2.4.

Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria.

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

Dolce tradizionale della Galizia, preparato utilizzando come ingredienti di base mandorle, zucchero e uova nelle dosi e alle condizioni riportate al paragrafo 3.3 del presente documento.

Caratteristiche organolettiche:

Forma: rotonda e ricoperta di zucchero glassato su cui è riprodotta la Croce dell'Ordine di Santiago come segno di identificazione del prodotto.

Aroma: tipico di tuorlo d'uovo e mandorla.

Colore: copertura bianca in superficie dovuta alla decorazione con zucchero glassato e colore dorato all'interno.

Sapore: tipico di mandorla.

Consistenza: spugnosa e granulosa.

Presentazione: esistono due tipi principali di presentazione: torta con fondo di rivestimento, vale a dire con una base, e torta senza fondo di rivestimento. A sua volta, ciascuno di questi tipi di presentazione potrà avere formati diversi in base alle dimensioni della torta da realizzare.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

Gli ingredienti della Tarta de Santiago (torta senza fondo di rivestimento o corpo della torta nel caso di quelle con fondo di rivestimento) saranno i seguenti:

mandorle di prima qualità che dovranno rappresentare almeno il 33 % del peso totale della massa. Queste mandorle dovranno avere un tenore minimo di grassi superiore al 50 %, misurato sul prodotto non sbucciato. Generalmente questo requisito è soddisfatto dalle mandorle di varietà di origine mediterranea (tra le quali la «Comuna», «Marcona», «Mollar», «Largueta» e «Planeta») solitamente utilizzate;

zucchero raffinato (saccarosio) in una percentuale pari ad almeno il 33 % del peso totale della massa;

uova in quantità pari ad almeno il 25 % del peso totale della massa;

scorza di limone grattugiata e zucchero glassato nonché vino dolce, brandy o grappa di vinaccia secondo l'arte culinaria.

Nel caso di torta con fondo di rivestimento, gli strati del rivestimento dovranno rappresentare al massimo il 25 % rispetto al peso totale della torta e saranno ammessi in due formati e composizioni:

fondo di rivestimento di pasta sfoglia, realizzato con farina di grano, burro, acqua e sale;

fondo di rivestimento di pasta brisé, anche nota come pasta frolla, composta dai seguenti ingredienti: farina di grano, burro, zucchero raffinato (saccarosio), uovo intero, latte e sale.

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata:

Preparazione e decorazione della «Tarta de Santiago».

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc.:

Il condizionamento dovrà avvenire negli impianti di produzione iscritti nel registro dell'organo di controllo. La necessità di realizzare il condizionamento negli stessi impianti di produzione si deve, in primo luogo, al fatto che, trattandosi di un prodotto di pasticceria, la sua elevata fragilità (massa frolla e copertura di zucchero glassato) rende difficili sia la manipolazione che il trasporto senza l'adeguata protezione garantita dalla confezione. In secondo luogo, si deve anche all'esigenza di preservare le condizioni d'igiene rispetto ad eventuali fonti di contaminazione. In base a queste circostanze si può affermare che l'operazione di condizionamento è parte integrante della preparazione del prodotto.

Le confezioni utilizzate devono essere nuove, pulite e specifiche per ogni unità nonché realizzate con materiali idonei a favorire la corretta conservazione e il trasporto del prodotto.

3.7.   Norme specifiche relative all'etichettatura:

Le torte commercializzate caratterizzate dall'indicazione geografica protetta «Tarta de Santiago», dopo aver ottenuto la certificazione di idoneità conforme alle prescrizioni del disciplinare, devono essere confezionate e dotate di sigillo, etichetta o controetichetta con codice alfanumerico e relativa numerazione autorizzata e inviata dall'organo di controllo nonché con il logo ufficiale dell'indicazione geografica (vedi più avanti).

Sia sulle etichette commerciali che sulle controetichette deve essere riportata obbligatoriamente la dicitura: «Indicazione geografica protetta “Tarta de Santiago” ». La dicitura «Indicazione geografica protetta “Tarta de Santiago” » dovrà essere riportata obbligatoriamente e in modo chiaramente visibile sulle etichette e confezioni utilizzate in aggiunta ai dati a carattere generale stabiliti dalla legislazione vigente.

Image

4.   Descrizione concisa della zona geografica:

L'area geografica dell'indicazione geografica protetta «Tarta de Santiago» comprende l'intera Comunità autonoma di Galizia.

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

In Galizia, nonostante i mandorli non siano diffusi sul territorio di questa comunità, i prodotti derivati dalle mandorle sono sempre stati consumati fin dall'antichità, dando vita a una pasticceria tradizionale che oggi è parte integrante della cucina galiziana.

In passato questi prodotti a base di mandorle venivano utilizzati dalle classi più agiate ma, in seguito, il loro consumo si diffuse fino ad integrarsi completamente nella cucina locale diventando così un ingrediente fondamentale e tipico dei dolci tradizionali galiziani; per questa ragione la Tarta de Santiago è una specialità che fonda le sue radici nelle tradizioni più antiche dell'alta pasticceria della Galizia.

5.2.   Specificità del prodotto:

La Tarta de Santiago è un dolce notevolmente particolare, sia per il suo aspetto che per le sue qualità organolettiche, che si differenzia dagli altri non solo per il suo sapore ma anche per il suo colore e la sua consistenza spugnosa e granulosa. La sua forma e la Croce dell'Ordine di Santiago, rappresentata nella parte superiore, rendono questa torta un prodotto facilmente identificabile.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o la qualità, la reputazione o altre caratteristiche specifiche del prodotto (per le IGP):

La notizia più antica riguardo alla preparazione e al consumo del pan di Spagna a base di mandorle, oggi noto come Tarta de Santiago, risale al 1577 nell'ambito dell'ispezione o visita che D. Pedro de Portocarrero effettuò all'Università di Santiago e in seguito al suo studio relativo agli spuntini o alimenti offerti ai professori in occasione del conferimento dei gradi accademici.

Le prime ricette veramente affidabili sono contenute nel «Cuaderno de confiteria» redatto da Luís Bartolomé de Leybar intorno al 1838, nonché nel libro «El confitero y el pastelero». Libro molto utile per padroni di casa, locandieri e pasticceri redatto da Eduardo Merín. La cronologia di questi trattati e la loro origine inequivocabilmente galiziana confermano sia l'antichità della preparazione che il suo legame con la tradizione gastronomica locale. Il fatto che questo dolce non compaia nei ricettari del restante territorio spagnolo fino al XX secolo indica che non era considerato parte integrante della tradizione pasticcera comune e, anche in seguito, fu considerato per molto tempo una specialità regionale. Tutti questi indizi rafforzano l'idea dell'origine galiziana del dolce e del suo stretto legame con la tradizione, la gastronomia e il gusto galiziani.

D'altra parte, nelle pasticcerie tradizionali galiziane la Tarta de Santiago continua ad essere preparata con ricette risalenti come minimo alla fine del XIX secolo. Presso la «Casa Mora» di Compostela nel 1924 il suo fondatore iniziò a decorare le torte di mandorle con una sagoma della Croce di Santiago. Questa idea ebbe un grande successo e si diffuse rapidamente negli altri laboratori di tutta la Galizia.

Da ultimo in «Inventario spagnolo dei prodotti tradizionali», pubblicato dal ministero dell'Agricoltura, della pesca e dell'alimentazione nel 1996, la Tarta de Santiago è inserita nella sezione dedicata ai prodotti di pasticceria, il che attesta ulteriormente il legame di questo prodotto con la Comunità autonoma di Galizia.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

Decreto del 29 dicembre 2006 recante approvazione in relazione alla domanda di registrazione dell'indicazione geografica protetta Tarta de Santiago.

Gazzetta ufficiale di Galizia numero 5, dell'8 gennaio 2007.

http://www.xunta.es/doc/Dog2007.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/9eff9ab5be0f8a9ec125725a004cf842/$FILE/00500D006P012.PDF


16.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 223/26


Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

2009/C 223/12

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«PEMENTO DE OÍMBRA»

N. CE: ES-PGI-0005-0486-20.07.2005

DOP ( ) IGP ( X )

La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1.   Servizio competente dello Stato membro:

Nome:

Subdirección General de Calidad y Agricultura ecológica — Dirección General de Industrias y Mercados Agroalimentarios — Secretaría General de Medio Rural del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de España

Indirizzo:

Paseo Infanta Isabel, 1

28071 Madrid

ESPAÑA

Tel.

+34 913475394

Fax

+34 913475410

Email:

sgcaae@mapya.es

2.   Associazione:

Nome:

Hortoflor 2 SCG

Indirizzo:

Barbantes-estación

32454 Cenlle (Ourense)

ESPAÑA

Tel.

+34 988280402

Fax

+34 988280399

Email:

hortoflor@hortoflor.com

Composizione:

produttori/trasformatori ( X ) altri ( )

3.   Tipo di prodotto:

1.

Classe 1.6 — ortofrutticoli freschi o trasformati.

4.   Disciplinare:

[sintesi dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006].

4.1.   Nome:

«Pemento de Oímbra».

4.2.   Descrizione:

I peperoni che beneficiano dell’indicazione geografica protetta (IGP) «Pemento de Oímbra» sono i frutti appartenenti all’ecotipo della specie Capsicum annuum L, coltivato tradizionalmente nella zona di produzione, destinato al consumo umano e commercializzato fresco, quando il frutto non ha ancora raggiunto la maturità.

Le caratteristiche del prodotto sono le seguenti:

Caratteristiche fisiche e organolettiche:

forma: regolare, allungata, con un pericarpo e tre o quattro costolature, senza nervature rilevanti,

peso: da 100 a 200 g al pezzo,

lunghezza del frutto: 10 a 20 cm,

larghezza alla base: 6 a 8 cm,

sezione trasversale con tre o quattro lobi,

forma dell’apice: appuntita o arrotondata,

buccia: liscia e brillante, di colore verde chiaro con tonalità quasi gialle,

spessore della parete o della polpa: 6 a 8 mm,

test di degustazione: sapore dolce, non piccante in quanto manca la capsicina, e aroma di intensità media.

Caratteristiche chimiche (valori medi):

composizione chimica: umidità (93 %), proteine (1,3 g/100 g di peso fresco).

4.3.   Zona geografica:

La zona di produzione racchiude la comarca di Verín, nella provincia di Ourense, ossia i seguenti comuni: Oímbra, Verín, Castrelo do Val, Monterrei, Cualedro, Laza, Riós e Vilardevós.

La comarca è attraversata dalla valle del fiume Támega, in cui si trova una zona che presenta condizioni climatiche ed edafiche estremamente adatte a questo tipo di coltivazione.

4.4.   Prova dell’origine:

La tracciabilità del prodotto è garantita dalla sua identificazione in ogni singola fase della produzione e della commercializzazione.

Per garantire il rispetto delle specifiche del disciplinare, l’organo di controllo tiene un registro dei produttori e delle superfici piantate, che aggiorna costantemente.

Solo i peperoni coltivati conformemente alle condizioni del disciplinare e alle norme complementari, nelle superfici e dai produttori iscritti nel registro, possono beneficiare della IGP «Pemento de Oímbra».

I produttori iscritti hanno, fra l’altro, l’obbligo di dichiarare, mediante annotazioni nei registri tenuti a tal fine, la quantità effettivamente prodotta e commercializzata di peperoni che beneficiano dell’IGP. L’organo di controllo verifica la corrispondenza tra le quantità commercializzate dai condizionatori e le quantità prodotte dagli agricoltori che le forniscono e fra queste ultime e le rese agronomiche delle particelle iscritte.

Tutte le persone fisiche o giuridiche, iscritte nel registro, nonché le superfici, i depositi, le industrie ed i prodotti sono soggetti ad ispezioni e verifiche da parte dell’organo di controllo, intese ad assicurare che i prodotti tutelati rispondano ai requisiti del disciplinare e alle regole complementari. I controlli consistono nell’ispezione delle particelle, dei depositi e delle industrie, nell’esame dei documenti e nella verifica del rispetto dei parametri fisici richiesti nel paragrafo 4.2 del presente documento, affinché i peperoni raccolti siano interi, sani, puliti, non danneggiati né ammaccati. È inoltre possibile effettuare analisi multi-residuo per verificare che i valori di pesticidi ottenuti siano al di sotto dei limiti massimi di residui (LMR) stabiliti dalla legislazione in vigore per questo tipo di coltivazione.

4.5.   Metodo di ottenimento:

Il processo di selezione delle piante e dei frutti destinati all’ottenimento dei semi per la moltiplicazione è realizzato in modo tradizionale dagli agricoltori, che sulla base dell’esperienza scelgono quelli che presentano le caratteristiche migliori (dimensioni, forma e aspetto) per la successiva coltivazione di peperoni di ottima qualità.

Il processo di ottenimento del prodotto è descritto in appresso.

Moltiplicazione e trapianto:

Si lascia seccare il frutto maturo (rosso) da cui si estraggono i semi. I semenzali si preparano all’inizio di marzo. Il trapianto nelle particelle di coltivazione si effettua a partire dalla metà del mese di maggio. Il sesto di impianto è approssimativamente di 50 cm × 40 cm. Le piantine di vivaio devono provenire da produttori autorizzati, iscritti nell’apposito registro.

Limiti di produzione:

Saranno tutelati dall’IGP «Pemento de Oímbra» sia i peperoni coltivati all’aperto sia quelli coltivati al coperto. Le rese massime autorizzate sono, in generale, di 4,5 kg/m2.

Pratiche colturali:

L’irrigazione è fondamentale per lo sviluppo ottimale di questa coltura e deve avvenire alla base, poiché con altre modalità danneggerebbe il fiore o il frutto.

La fertilizzazione organica si concentrerà in un’unica concimazione di fondo, con sterco di bovino o pollina.

La lotta contro eventuali parassiti e fitopatie consiste fondamentalmente nell’applicazione di metodi di coltivazione quali la disinfestazione delle sementi, il trattamento dei semenzali e una riduzione dell’irrigazione. Qualora si rendesse necessario l’uso di prodotti fitosanitari, le materie attive adoperate debbono essere quelle di impatto ambientale più ridotto, di maggiore efficacia e minore tossicità, che causino meno problemi in termini di residui, incidano in minima misura sulla fauna ausiliaria e presentino pochi problemi di resistenza.

Raccolta:

La raccolta è manuale, ad uno stadio di immaturità intermedia del frutto, e nel momento in cui, in base all’esperienza degli agricoltori, questo presenta le caratteristiche ideali per essere immesso in commercio, conformemente alle caratteristiche fisiche di cui al punto 4.2. Il numero di passaggi varia a seconda dei casi, con l’ausilio degli strumenti manuali (attrezzi, casse o contenitori, ecc.) ed umani necessari ad evitarne il deteriorarsi.

Trasporto e immagazzinamento:

I peperoni vengono trasportati in recipienti rigidi per evitare che si schiaccino. Durante la fase di scarico si fa in modo di minimizzare i rischi di caduta del prodotto. I luoghi di immagazzinamento sono ben aerati.

Commercializzazione:

La commercializzazione si effettua in sacchi a rete di capacità da 1 kg a 5 kg, o in cassette di cartone di capacità da 5 kg a 10 kg, fabbricati con materiali ad uso alimentare autorizzati dalla normativa in vigore. Il contenuto di ogni confezione deve essere omogeneo per quanto riguarda la qualità, lo stadio di maturazione e la colorazione. È possibile ricorrere ad altre forme di presentazione purché queste non incidano negativamente sulla qualità del prodotto. Il periodo di commercializzazione va dal 15 giugno al 15 ottobre; tale periodo può essere modificato se, in seguito alle condizioni climatiche della stagione, le caratteristiche del prodotto lo richiedono.

4.6.   Legame:

Questo peperone è un ecotipo locale coltivato da tempi molto antichi dagli agricoltori della zona geografica delimitata. Come conseguenza della sua limitata produzione e della sua scarsa diffusione nel corso degli anni, la coltivazione di questo ecotipo non ha valicato i limiti della zona geografica di cui trattasi che permane quindi, finora, l’unico luogo in cui si coltiva questa varietà di peperone.

Come riflesso della sua fama e popolarità, nasce nel 1998 la «Feira do Pemento», avvenimento festivo di esaltazione gastronomica del «Pemento de Oímbra» organizzato ogni anno all’inizio del mese di agosto, nell’ambito del quale, oltre alla degustazione e alla promozione del prodotto, si organizzano concorsi gastronomici e conferenze tecniche per i produttori. A dimostrazione della sua notorietà giova sottolineare che numerosi ristoranti nella comarca di Verín propongono il «Pemento de Oímbra» nel loro menu e ne considerano le qualità culinarie e le molteplici possibilità di preparazione un eccellente richiamo commerciale.

Tale reputazione deriva dalla concomitanza di diversi fattori, fra i quali il materiale vegetale, il terreno e il microclima delle valli produttrici.

Materiale vegetale

Le pratiche tradizionali degli agricoltori locali che conservano e selezionano le piante migliori adattando al tempo stesso le tecniche di produzione alle condizioni del territorio hanno permesso l’elaborazione di un prodotto dotato di caratteristiche specifiche e di una qualità che hanno consentito al peperone di Oímbra di ottenere un’eccellente reputazione.

Caratteristiche edafiche

Le caratteristiche edafiche rafforzano l’idoneità di questo territorio per la coltivazione del peperone, poiché abbondano i terreni a tessitura franco-limosa e sabbioso-limosa e ricchi di materia organica, con un drenaggio che favorisce l’infiltrazione e consente quindi irrigazioni frequenti (si tratta di una pianta sensibile alla siccità, per cui il terreno deve essere mantenuto costantemente umido), evitando tuttavia gli allagamenti (che possono provocare asfissia o marciume apicale dei frutti).

Caratteristiche climatiche:

Le caratteristiche climatiche della zona specificata risultano particolarmente adatte alla coltivazione dell’ecotipo Oímbra e spiegano la vasta tradizione di tale coltura in questa zona e le sue singolari caratteristiche.

Il «Pemento de Oímbra», come la maggior parte dei peperoni di sapore dolce, è una pianta molto esigente per quanto riguarda la luminosità, che nella zona di produzione è favorita dall’esposizione a sud-est, e la temperatura, fattore ambientale che, nella zona specificata, presenta valori ottimali per tutte le fasi di sviluppo della coltivazione.

La germinazione richiede una temperatura minima di 13 °C, che in questa zona si raggiunge a partire dal mese di aprile, mentre le temperature ottimali per la crescita oscillano tra 20 e 25 °C (diurne) e tra 16 e 18 °C (notturne), che in questa zona sono garantite nel periodo di luglio e agosto. Durante il mese di settembre le temperature notturne (media di 14,4 °C) risultano, quasi tutti gli anni, troppo basse per la coltivazione all’aperto di peperoni dolci di qualità, il che giustifica l’utilizzo di tunnel, piuttosto diffusi nel settore.

4.7.   Organismo di controllo:

Nome:

Instituto Galego da Calidade Alimentaria (INGACAL)

Indirizzo:

Rúa Fonte dos Concheiros, 11 bajo

15703 Santiago de Compostela

ESPAÑA

Tel.

+34 881997276

Fax

+34 981546676

Email:

ingacal@xunta.es

L’INGACAL è un ente pubblico, che dipende dalla Consellería del Medio Rural de la Xunta de Galicia.

4.8.   Etichettatura:

I peperoni immessi in commercio protetti dall’indicazione geografica protetta «Pemento de Oímbra» debbono essere muniti dell’etichetta commerciale corrispondente al marchio di ciascun produttore/condizionatore e di una controetichetta di codificazione alfanumerica autorizzata dall’organo di controllo, corredata del logotipo dell’IGP. Sia sull’etichetta commerciale che sulla controetichetta deve figurare obbligatoriamente la dicitura indicazione geografica protetta «Pemento de Oímbra».