ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2009.222.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 222

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
15 settembre 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 222/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5467 — RWE/Essent) ( 1 )

1

 

III   Atti preparatori

 

Consiglio

2009/C 222/02

Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica di Ungheria, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Svezia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa alla decisione 2009/…/GAI del Consiglio del … che istituisce una rete europea di prevenzione della criminalità (REPC) e che abroga la decisione 2001/427/GAI

2

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 222/03

Tassi di cambio dell'euro

5

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Parlamento europeo

2009/C 222/04

Bando di assunzione PE/119/S

6

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2009/C 222/05

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5519 — E.ON/Electrabel Acquired Assets) ( 1 )

7

 

ALTRI ATTI

 

Commissione

2009/C 222/06

Pubblicazione di una domanda di registrazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari

8

2009/C 222/07

Pubblicazione di una domanda di registrazione a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

12

2009/C 222/08

Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

16

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

15.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 222/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5467 — RWE/Essent)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 222/01

In data 23 giugno 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32009M5467. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


III Atti preparatori

Consiglio

15.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 222/2


Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica di Ungheria, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Svezia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa alla decisione 2009/…/GAI del Consiglio del … che istituisce una rete europea di prevenzione della criminalità (REPC) e che abroga la decisione 2001/427/GAI

2009/C 222/02

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, l'articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica di Ungheria, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Svezia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

visto il parere del Parlamento europeo (1)

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha concluso che era necessario sviluppare misure di prevenzione della criminalità, scambiare migliori prassi e rafforzare la rete delle autorità nazionali competenti per la prevenzione della criminalità e la cooperazione tra le organizzazioni nazionali impegnati in tale settore, precisando che le priorità per tale cooperazione potrebbero essere, innanzi tutto, la delinquenza giovanile, la criminalità urbana e la criminalità connessa alla droga. A tal fine si auspicava un esame della possibilità di un programma finanziato dalla Comunità.

(2)

A norma della raccomandazione n. 6 della strategia dell'Unione europea per l'inizio del nuovo millennio relativa alla prevenzione e al controllo della criminalità organizzata (2), il Consiglio dev'essere opportunamente assistito da esperti qualificati in materia di prevenzione della criminalità, quali i punti focali nazionali, o mediante la costituzione di una rete di esperti appartenenti alle organizzazioni nazionali incaricate della prevenzione della criminalità.

(3)

La decisione 2001/427/GAI del Consiglio (3) ha istituito la rete europea di prevenzione della criminalità.

(4)

Una valutazione esterna della rete europea di prevenzione della criminalità, effettuata nel 2008-2009, ha individuato possibilità di consolidamento della rete che sono state accettate dal consiglio di amministrazione della REPC e che rendono necessaria l'abrogazione della decisione 2001/427/GAI e la sua sostituzione con una nuova decisione del Consiglio relativa alla rete.

(5)

La valutazione ha individuato la necessità di un maggiore coinvolgimento dei rappresentanti nazionali nelle attività della rete.

(6)

Per consolidare la rete è necessaria una serie di modifiche, ivi comprese le modifiche delle disposizioni relative ai punti di contatto, al segretariato, alla struttura del consiglio di amministrazione e alle sue funzioni, inclusa la nomina del Presidente.

(7)

Le altre disposizioni dovrebbero essere basate sulla decisione 2001/427/GAI,

DECIDE:

Articolo 1

Istituzione

È istituita una rete europea di prevenzione della criminalità (la «rete»). Essa si considera successore della rete europea di prevenzione della criminalità, istituita con la decisione 2001/427/GAI.

Articolo 2

Obiettivo

1.   La rete contribuisce a sviluppare i vari aspetti della prevenzione della criminalità a livello dell'Unione e fornisce sostegno alle azioni di prevenzione della criminalità a livello nazionale e locale.

2.   La prevenzione della criminalità comprende tutte le misure che mirano, o altrimenti concorrono, a contrastare la criminalità e a diminuire il senso di insicurezza dei cittadini, sia quantitativamente che qualitativamente, scoraggiando le attività criminali direttamente o mediante il ricorso a politiche e azioni intese a ridurre il potenziale criminoso e a limitarne le cause. Essa include l'azione dei governi, delle autorità competenti, delle istituzioni giudiziarie del settore penale, delle autorità locali, delle associazioni specializzate che hanno istituito in Europa, del settore privato e del volontariato, dei ricercatori e del pubblico, con il sostegno dei mezzi di comunicazione.

Articolo 3

Struttura e composizione

1.   La rete è composta da un consiglio di amministrazione e da un segretariato, così come dai punti di contatto che possono essere designati da ciascuno Stato membro.

2.   Il consiglio di amministrazione è composto dai rappresentanti nazionali, con un presidente e un comitato esecutivo.

3.   Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante nazionale. In sua assenza il rappresentante nazionale indica un sostituto.

4.   Il presidente è nominato tra i rappresentanti nazionali.

5.   Il comitato esecutivo è guidato dal presidente ed è composto da un massimo di altri sei membri del consiglio di amministrazione e da un rappresentante designato dalla Commissione.

6.   Il segretariato dispone di un personale di almeno due, ma non più di tre, equivalenti a tempo pieno. Il personale è formito da un fornitore di servizi esterno scelto dalla Commissione in base ad una procedura di aggiudicazione dell'appalto.

Articolo 4

Funzioni della rete

La rete, in particolare:

a)

facilita la cooperazione, i contatti e gli scambi d'informazioni e di esperienze tra gli operatori nel settore della prevenzione della criminalità;

b)

raccoglie, valuta e comunica le informazioni basate su elementi concreti, incluse le buone prassi sulle azioni di prevenzione in atto;

c)

organizza conferenze, in particolare una conferenza annuale sulle migliori prassi, ed altre attività, compreso il Premio annuale europeo di prevenzione della criminalità, intese a raggiungere gli obiettivi della Rete e a condividerne ampiamente i risultati;

d)

fornisce la necessaria consulenza al Consiglio e alla Commissione;

e)

riferisce ogni anno al Consiglio sulle sue attività tramite il consigli di amministrazione;

f)

sviluppa ed attua un programma di lavoro basato su una strategia chiaramente definita che tenga conto dell'identificazione delle pertinenti minacce della criminalità e della maniera di farvi fronte.

Articolo 5

Scambio di informazioni

Per raggiungere i suoi obiettivi la rete:

a)

privilegia un approccio pluridisciplinare;

b)

si tiene in stretto rapporto, tramite i rappresentanti nazionali e i punti di contatto, con gli organismi incaricati della prevenzione della criminalità, con le autorità locali, con i partenariati locali e con la società civile, nonché con gli istituti di ricerca e le organizzazioni non governative degli Stati membri;

c)

crea e tiene aggiornato il proprio sito web contenente le relazioni periodiche e qualsiasi altra informazione utile, in particolare una raccolta delle migliori prassi;

d)

si adopera per utilizzare e promuovere i risultati dei progetti pertinenti per la prevenzione della criminalità finanziati nell'ambito dei programmi dell'Unione.

Articolo 6

Responsabilità

1.   Il comitato esecutivo sviluppa la strategia della rete per l'approvazione del consiglio di amministrazione.

2.   Tra le funzioni del consiglio di amministrazione rientra:

a)

la garanzia del corretto funzionamento della rete conformemente alla presente decisione;

b)

l'approvazione della strategia della rete, che contribuisca a sviluppare la prevenzione della criminalità a livello dell'Unione;

c)

l'adozione e la garanzia della realizzazione del programma di lavoro della rete;

d)

l'adozione di una relazione annuale sulle attività della rete.

3.   Il consiglio di amministrazione adotta all'unanimità il proprio regolamento interno che include, tra l'altro, disposizioni sulla nomina del presidente e dei membri del comitato esecutivo, sulle modalità di decisione del consiglio di amministrazione, sul regime linguistico e sulle modalità amministrative della cooperazione con altre strutture di cui all'articolo 8.

4.   Il segretariato assiste il consiglio di amministrazione. Esso ha le seguenti funzioni:

a)

fornire supporto amministrativo e generale per la preparazione di riunioni, seminari e conferenze; redigere la relazione annuale e il programma di lavoro, sostenere l'attuazione del programma di lavoro e fungere da punto focale per la comunicazione con i membri della rete;

b)

svolgere una funzione di analisi e di supporto per individuare l'attività di ricerca in corso nel settore della prevenzione della criminalità e le relative informazioni utili per la rete;

c)

assumere la responsabilità generale di ospitare, sviluppare e aggiornare il sito web della rete.

Il consiglio di amministrazione decide l'ambito delle funzioni del segretariato e, di concerto con la Commissione, fissa gli obiettivi e le conseguenti esigenze in termini di personale.

5.   I rappresentanti nazionali promuovono le attività della rete a livello nazionale e locale e facilitano la fornitura, l'aggiornamento e lo scambio di materiale relativo alla prevenzione della criminalità tra i relativi Stati membri e la rete;

6.   I punti di contatto assistono i rappresentanti nazionali nello scambio delle informazioni nazionali e della consulenza sulla prevenzione della criminalità nell'ambito della rete.

7.   Il segretariato riferisce al presidente e al comitato esecutivo, che ne controllano l'operato, conformemente ad un protocollo di comunicazione convenuto con la Commissione.

8.   Il segretariato e le relative attività sono finanziati dal bilancio generale dell'Unione europea.

Articolo 7

Riunioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta per semestre a Bruxelles, ospite della Commissione, su convocazione del presidente.

Articolo 8

Cooperazione con altre strutture

La rete può cooperare con altre strutture competenti in materia di prevenzione della criminalità qualora sia pertinente al raggiungimento dei suoi obiettivi.

Articolo 9

Valutazione

Il Consiglio valuta l'attività della rete entro il 7 luglio 2012.

Articolo 10

Abrogazione

La decisione 2001/427/GAI è abrogata.

Articolo 11

Entrata in vigore

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il …

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 124 del 3.5.2000, pag. 1.

(3)  GU L 153 dell'8.6.2001, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

15.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 222/5


Tassi di cambio dell'euro (1)

14 settembre 2009

2009/C 222/03

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4561

JPY

yen giapponesi

132,30

DKK

corone danesi

7,4434

GBP

sterline inglesi

0,87900

SEK

corone svedesi

10,2627

CHF

franchi svizzeri

1,5133

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,6685

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,455

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

274,33

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7023

PLN

zloty polacchi

4,2040

RON

leu rumeni

4,2768

TRY

lire turche

2,1853

AUD

dollari australiani

1,6963

CAD

dollari canadesi

1,5879

HKD

dollari di Hong Kong

11,2849

NZD

dollari neozelandesi

2,0818

SGD

dollari di Singapore

2,0751

KRW

won sudcoreani

1 783,49

ZAR

rand sudafricani

10,8991

CNY

renminbi Yuan cinese

9,9436

HRK

kuna croata

7,3276

IDR

rupia indonesiana

14 495,38

MYR

ringgit malese

5,1080

PHP

peso filippino

70,614

RUB

rublo russo

44,9152

THB

baht thailandese

49,438

BRL

real brasiliano

2,6677

MXN

peso messicano

19,5333

INR

rupia indiana

70,9630


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Parlamento europeo

15.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 222/6


Bando di assunzione PE/119/S

2009/C 222/04

Il Parlamento europeo organizza la seguente procedura di selezione:

PE/119/S — Agente temporaneo — Assistente (AST 1) nel settore edilizio specializzato in costruzione grezza e opere di finitura.

Tale procedura di selezione richiede un livello di studi superiori attestato da un diploma nel settore delle tecniche di costruzione (specializzazione in costruzione grezza e opere di finitura) della durata di almeno due anni

o

un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all'istruzione superiore seguito da un'esperienza professionale di almeno tre anni in un settore attinente alle mansioni da svolgere.

Non è richiesta alcuna esperienza.

Il presente avviso di assunzione viene pubblicato unicamente in francese. Il testo integrale si trova nella Gazzetta Ufficiale C ... A in tale lingua.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

15.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 222/7


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5519 — E.ON/Electrabel Acquired Assets)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 222/05

1.

In data 8 settembre 2009 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 (1) del Consiglio. Con tale operazione l'impresa E.ON AG («E.ON», Germania) intende acquisire dall'impresa Electrabel S.A./N.V. («Electrabel», Belgio) il controllo esclusivo di due centrali elettriche e dei diritti di prelievo di energia elettrica in Belgio e Paesi Bassi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento del Consiglio.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

E.ON: generazione e fornitura di energia elettrica e gas naturale in molti paesi europei,

Electrabel: generazione e fornitura di energia elettrica e gas naturale; Electrabel fa parte dell'impresa GDF SUEZ SA, un gruppo internazionale industriale e di servizi impegnato nei settori di energia elettrica, gas naturale, servizi energetici, gestione di acqua e rifiuti.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301 o 22967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5519 — E.ON/Electrabel Acquired Assets, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


ALTRI ATTI

Commissione

15.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 222/8


Pubblicazione di una domanda di registrazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari

2009/C 222/06

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«TETTNANGER HOPFEN»

N. CE: DE-PGI-0005-0528-14.03.2006

DOP ( ) IGP ( X )

La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1.   Servizio competente dello Stato Membro:

Nome:

Bundesministerium der Justiz

Indirizzo:

Mohrenstraße 37

10117 Berlin

DEUTSCHLAND

Tel.

+49 302025-70

Fax

+49 302025-8251

E-mail:

2.   Associazione:

Nome:

HVG Service Baden-Württemberg e.V.

Indirizzo:

Kaltenberger Str. 5

88069 Tettnang

DEUTSCHLAND

Tel.

+49 754252136

Fax

+49 754252160

E-mail:

j.weishaupt@tettnanger-hopfen.de

Composizione:

produttori/trasformatori ( X ) altro ( )

3.   Tipo di prodotto:

Classe 1.8:

altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato, luppolo.

4.   Disciplinare:

[sintesi dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006].

4.1.   Nome:

«Tettnanger Hopfen».

4.2.   Descrizione:

Botanica: Il luppolo (humulus lupulus) appartiene alla famiglia delle Cannabacee e all'ordine delle Urticales. Si tratta di una pianta dioica, ossia una pianta che possiede fiori maschili e fiori femminili su individui diversi. Sono coltivate solo le «piante femminili» che formano infiorescenze di forma conica, comunemente chiamati coni o strobili. La protezione conferita dal regolamento (CE) n. 510/2006 si riferisce soltanto ai coni di luppolo femminili (Naturhopfen) nonché ai prodotti ottenuti dalla lavorazione del luppolo, quali i pellets o gli estratti di luppolo. Il cono del luppolo è formato da brattee, bratteole e da un peduncolo e da uno strobilo; ogni cono contiene le sostanze che conferiscono valore brassicolo al luppolo del Tettnang. Il luppolo è una pianta a giorno breve, cioè si sviluppa in primavera quando le giornate si allungano e fiorisce intorno al 21 giugno, quando le giornate si accorciano. Grazie alle favorevole condizioni di crescita in cui esso si sviluppa (qualità del suolo, precipitazioni e temperature medie) può raggiungere l'altezza di 8,3 metri, a differenza del luppolo in altre aree (di regola i tutori utilizzati nelle altre zone di coltivazione di norma sono alti 7-7,5 metri.) Il luppolo del Tettnang è a crescita rapida (fino a 30 cm al giorno) e si avvolge a forma di elica in senso orario. Tutte le varietà aromatiche della regione Tettnang sono definite «Tettnanger Hopfen». Oltre alle varietà principali Tettnanger (dal 1973 denominazione comune di «Tettnanger Frühhopfen» cfr. P. Heidtmann «Grünes Gold» 1994, pag. 342) sono coltivate anche le varietà Hallertauer Tradition e Perle. La varietà Tettnanger è coltivata esclusivamente nella regione Tettnang.

Utilizzo: il luppolo del Tettang è utilizzato quasi esclusivamente (circa il 99 %) per la fabbricazione della birra (in minima parte per la produzione di prodotti farmaceutici). Esso è venduto ai clienti successivamente a un processo di trasformazione sotto forma di pellets di luppolo e in misura minore come estratto di luppolo giacché durante il processo estrattivo possono andare perduti numerosi aromi preziosi del luppolo del Tettnang.

Ingredienti: le sostanze più importanti del luppolo sono sostanze amare (resine del luppolo), aromatiche (oli essenziali) e i tannini (polifenoli). Tettnang è definito come una regione per la coltura delle varietà aromatiche di luppolo. Il luppolo del Tettnang deve la sua reputazione mondiale agli aromi particolarmente delicati, composti da più di 300 costituenti d'olio essenziale (il cosiddetto bouquet del luppolo). Le descrizioni dell'aroma del luppolo del Tettnanger oscillano nello spettro del fiorito, con note di agrumi e di ribes, fruttato, dolce e piccante. «L'aroma complessivo del luppolo» coltivato nella regione del Tettnang è descritto come «armonico, persistente e pieno».

Oltre a questa classificazione le varietà sono ufficialmente classificate per il commercio del luppolo nei gruppi «aromatico di prima scelta», «luppolo aromatico», «luppolo amaro», e «luppolo High alpha». Il 96 % del luppolo del Tettnang (varietà Tettnanger e Hallertauer) ricadono nel gruppo «aromatico di prima scelta» e il restante 4 % (Perle e Hallertauer Tradition) nel gruppo «luppolo aromatico».

Poiché molte delle 300 componenti aromatiche sfuggono a una classificazione sensoriale, nella decisione degli acquirenti e del fabbricante di birra ha ancora molta importanza l'impressione soggettiva (al momento della selezione l'acquirente respira gli odori del luppolo). Gli amatori noti nell'ambiente sostengono che il luppolo del Tettnang è quello più fine.

4.3.   Zona geografica:

Il territorio geografico è quello della regione del Tettnang. Quest'ultima include: 1) i comuni di Eriskirch, Friedrichshafen, Hagnau am Bodensee, Immenstaad am Bodensee, Kressbronn am Bodensee, Langenargen, Markdorf, Meckenbeuren, Neukirch, Oberteuringen und Tettnang, nel circondario del lago di Costanza (Bodenseekreis); 2) i comuni di Achberg, Amtzell, Berg, Bodnegg, Grünkraut, Ravensburg, Wangen im Allgäu (territorio degli ex comuni di Neuravensburg e Schomburg), nel circondario di Ravensburg; 3) i comuni Bodolz, Lindau (Bodensee), Nonnenhorn und Wasserburg (Bodensee) nel circondario di Lindau (Bodensee).

4.4.   Prova d'origine:

L'origine del luppolo è stata regolamentata per la prima volta nel 1929 con la cosiddetta legge sull'origine del luppolo (Hopfenherkunftsgesetz) ed è continuata con la legge sul luppolo (Hopfengesetz) del 1996. L'indicazione geografica «Tettnang» è stata relativamente protetta a decorrere dalla legge sull'origine del luppolo del 1929 come dato obbligatorio (con l'indicazione della campagna e della varietà) da apporsi sulla confezione di imballo del luppolo. Più di ogni altro prodotto agricolo, da decenni è possibile rintracciare e garantire l'origine del luppolo Tettnang proveniente dalle coltivazioni della regione Tettnang. Ad ogni confezione di luppolo i sigillatori o pubblici ufficiali giurati allegano un sigillo ed un certificato speciale, simile ad un certificato di nascita; che deve contenere le seguenti informazioni: origine, Stato federale, zona di coltivazione, grado di lavorazione, numero del centro di certificazione, peso di ogni confezione, numero totale di confezioni, varietà e anno di campagna. Il coltivatore di luppolo certifica inoltre l'origine del prodotto in questione rilasciando un cosiddetto certificato di origine del luppolo (Hopfenherkunftsbestätigung).

4.5.   Metodo di ottenimento:

Nel Tettnang il ciclo di coltivazione del luppolo dura da marzo a settembre. Il luppolo del Tettnang viene moltiplicato mediante cosiddetti tagli del rizoma (Schnittfechser) presi dalle stesse piante del coltivatore di luppolo o da campi confinanti e sempre della regione Tettnang. In aprile il coltivatore di luppolo comincia preparare il terreno (fresatura, erpicatura, aratura). Nel Tettnang i coltivatori di luppolo non possono iniziare i lavori prima della primavera, a differenza di altre regioni di coltivazione del luppolo dove in inverno sono utilizzati sistemi di impianto dei tutori. Ciò dipende dal fatto che i sistemi di coltivazione sono specifici di ogni zona. Mentre nelle altre zone di coltivazione prevale un sistema a fila unica, nella zona del Tettnang ci sono 6 filari di luppolo tra ogni sentiero per i macchinari. Dall'inizio fino alla metà di aprile si procede al taglio delle piante al di sotto della superficie del terreno per promuovere la nuova crescita. Rispetto ad altre regioni di coltura, nel Tettnang questa operazione avviene con un ritardo di 2-3 settimane, perché le piante del luppolo si sviluppano e maturano più velocemente grazie alle favorevoli condizioni climatiche della zona. Nel Tettnang esistono anche supporti più alti (fino a 8,30 m). Grazie alle condizioni privilegiate del terreno e del clima (quantità delle precipitazioni, durata di luce solare) il luppolo ha bisogno di maggior spazio per crescere.

Successivamente si procede all'installazione dei cavi. I cavi di circa 8,50 m di lunghezza vengono poi fissati all'intelaiatura e ancorati nel terreno. Di circa 50 germogli di luppolo, 4 vengono scelti e preparati per avvolgersi sul cavo. Alle piante sono somministrate 2-3 dosi di fertilizzante e seguono misure di difesa delle piante. Alla fine di giungo il luppolo raggiunge l'altezza del traliccio e inizia la crescita generativa che corrisponde alla formazione dei coni. Una particolarità è rappresentata dal fatto che dalla fase di fioritura si forma un manto erboso (a differenza di altre regioni, i coltivatori di luppolo nel Tettnang si sono obbligati volontariamente a non fare uso di diserbanti) il che significa che non è richiesta nessuna ulteriore lavorazione. In tal modo si impedisce al terreno di diventare troppo compatto e diluito e si promuove la formazione di humus.

A partire dal 20 agosto circa inizia il raccolto. Le foglie, i germogli e i coni sono separati dalla pianta del luppolo e puliti. Dopo l'essiccamento (al massimo a 62 °C per conservare la finezza dell'aroma) e l'umidificazione fino al raggiungimento dell'11 % circa di acqua il luppolo viene confezionato e inviato al centro locale di certificazione, dove è pesato, analizzato (da un laboratorio di qualità indipendente) sigillato e certificato. Tutto ciò costituisce una fase precedente la lavorazione del luppolo per i pellets e per l'estratto, che non avviene nella zona geografica.

4.6.   Legame:

La prima registrazione ufficiale della coltivazione del luppolo nella regione del Tettnang risale al 1150 (P. Heidtmann «Grünes Gold» 1994, pag. 12). Nel 1838 esistevano nell'antica circoscrizione del Tettnang 14 birrerie (cfr. Memminger «Beschreibung des Oberamts Tettnang», 1838, pag. 62), di cui 3 in città. Tre anni dopo, nel 1841 già erano diventate 6 (P. Heidtmann «Grünes Gold» 1994, pag. 13). I proprietari di queste birrerie coltivavano essi stessi il luppolo. La coltivazione metodica del luppolo è stata introdotta nel 1844 dal medico del Tettnang Johann Nepomuk von Lentz assieme a otto cittadini, ispirati dalla prossimità della regione climatica del vino (P. Heidtmann «Grünes Gold» 1994, pag. 15). La grande espansione della coltura del luppolo è iniziata dal 1860: la superficie di coltivazione a nord si ricongiunse ben presto all'antica regione di coltura di Altshausen (dove si coltivava il luppolo dal 1821 circa, cfr. P. Heidtmann «Grünes Gold» 1994, pag. 14); nel 1864 erano coltivati 91 ha, nel 1866 160 ha, nel 1875 400 ha e nel 1914 630 ha; P. Heidtmann «Grünes Gold» 1994, pag. 22 e segg.). La maggior estensione della zona di coltura del Tettnang è stata raggiunta negli anni '90 con 1 650 ettari (relazione sul mercato del luppolo nell'UE 1997, HVG-Bericht 1997). Nel territorio del Tettnang è stato sempre selezionato e coltivato solo luppolo aromatico.

Il luppolo del Tettnang è coltivato esclusivamente sulla cosiddetta ghiaia delle terrazze moreniche formata nel corso della glaciazione recente Wuerm, nel bacino della Schussen lungo il fiume Argen e le sue sponde risalenti all'epoca delle glaciazioni. Questa formazione geologica, con correnti sottostanti delle acque freatiche permette al luppolo di sviluppare le radici fino a una profondità di 2 metri. Contemporaneamente fornisce al luppolo una fonte costante di umidità anche durante i periodi di forte siccità. Un altro fattore importante che determina l'aroma del luppolo di Tettnang è rappresentato dal clima temperato presente nel territorio situato tra i 400 e i 600 metri sul livello del mare e mitigato dal lago di Costanza.

Il luppolo del Tettnang è coltivato a condizioni climatiche uniche (temperature annuali medie, ore di sole, livello delle precipitazioni). Così, ad esempio, i valori medi degli ultimi 30 anni (dati del 2009) con una temperatura di 9,4 °C, circa 1 800 ore di sole e una quantità di precipitazioni di 1 136 mm, sono molto superiori ai valori medi delle altre zone di coltivazione in Germania.

La combinazione di questi fattori geologici e climatici favorisce le condizioni ottimali per il luppolo del Tettnang per la crescita e la produzione di coni ed assicura un'omogeneità dovuta in larga misura a fattori geografici. L'omogeneità del luppolo del Tettnang è stata confermata dall'Università di Hohenheim per la varietà Tettnanger e per la varietà Hallertauer Mittelfrüher dalla birreria Anheuser/Busch. Inoltre le caratteristiche relative alle qualità esterne del luppolo di ogni partita consegnata sono analizzate dal laboratorio del luppolo del Tettnang (ad esempio: presenza di fitopatie, umidità, foglie del cono, purezza della varietà ed omogeneità). In tal modo ogni anno è confermata l'elevata utilità del luppolo del Tettnang.

Il luppolo del Tettnang ha conseguito una fama che oltrepassa ampiamente i confini regionali.

L'aroma delicato della minuscola ma gradevole capitale del luppolo del Tettnang ha i suoi estimatori in tutto il mondo, in Giappone come negli Stati Uniti d'America. Una particolare espressione dell'apprezzamento e della qualità è rappresentata per esempio, dal fatto che un mastro birraio degli Stati Uniti d'America apponga un'etichetta sui suoi barili recante l'indicazione che il contenuto è stato fermentato con il Luppolo del Tettnang, fatto non particolarmente raro. Il luppolo del Tettnang raggiunge sempre prezzi di vendita più elevati (Relazione annuale comunitaria degli anni '90, relazione annuale 1990-2000 del Bay Landgesanstalt; P. Heidtmann «Grünes Gold» 1994, pagg. 368 e 369). Ma anche gli abitanti della città del luppolo Tettnang vivono essi stessi per e con il luppolo. Ciò è dimostrato dalle strutture regionali e dagli eventi che ruotano intorno al luppolo del Tettnang. Così, ad esempio, il museo del luppolo del Tettnang ha aperto le sue porte nel 1995, a testimonianza dell'importanza del luppolo per l'economia cittadina. Il visitatore interessato scopre durante il percorso didattico del Tettnager Hopfen di 4 km tutti ciò che si può conoscere su questo prodotto. La pista ciclabile di 42 km permette ai ciclisti di visitare la regione della coltivazione del luppolo Tettnang. Ogni anno in agosto, poco prima del raccolto, i cittadini di Tettnang celebrano con il festival del luppolo a Tettnang-Kau la lunga tradizione del loro «oro verde». Per concludere ogni due anni sono elette le Tettnanger Hopfenhoheiten (una regina del luppolo e due principesse) per rappresentare questo prodotto a livello regionale e internazionale.

4.7.   Struttura di controllo:

Nome:

Lacon GmbH

Indirizzo:

Weingartenstr. 15

77654 Offenburg

DEUTSCHLAND

Tel.

+49 781919 3730

Fax

+49 781919 3750

E-mail:

lacon@lacon-institut.org

4.8.   Etichettatura:


15.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 222/12


Pubblicazione di una domanda di registrazione a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

2009/C 222/07

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«PINTADEAU DE LA DRÔME»

N. CE: FR-PGI-0005-0546-30.03.2006

DOP ( ) IGP ( X )

Nella presente scheda riepilogativa sono contenuti a fini informativi i principali elementi del disciplinare.

1.   Servizio competente dello Stato membro:

Nome:

Institut National de l’Origine et de la Qualité

Indirizzo:

51 rue d’Anjou

75008 Paris

FRANCE

Tel.

+33 153898000

Fax

+33 142255797

E-mail:

info@inao.gouv.fr

2.   Associazione:

Nome:

Syndicat de défense du Pintadeau de la Drôme

Indirizzo:

ZA La Pimpie

26120 Montelier

FRANCE

Tel.

+33 475601500

Fax

+33 475599950

E-mail:

pintadeau.drome2@freesbee.fr

Composizione:

produttori/trasformatori ( X ) altri ( )

3.   Tipo di prodotto:

Classe 1.1.

Carni (e frattaglie) fresche.

4.   Disciplinare:

[sintesi dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006].

4.1.   Nome:

«Pintadeau de la Drôme».

4.2.   Descrizione:

Il pintadeau de la Drôme è una faraona giovane che presenta le caratteristiche di seguito esposte:

«pintadeaux» = faraone giovani dallo sterno a punta flessibile, non ossificata,

faraone nate da ceppi a crescita lenta, dal piumaggio grigio, bluastro, a tarso scuro,

pollame il cui peso vivo «medio» alla macellazione equivale a 1 750 g (più o meno 450 g),

età al momento della macellazione compresa tra gli 87 e i 100 giorni,

la carne di questi gallinacei ha un carattere «selvatico», ed è perciò meno grassa, ha un gusto intenso e più spiccato ed una consistenza più compatta e fibrosa.

I pintadeaux de la Drôme sono commercializzati freschi in diverse forme:

 

interi:

svuotati dell’intestino, non confezionati,

pronti per la cottura, non confezionati oppure adagiati su una barchetta e rivestiti di pellicola,

 

sezionati:

a pezzi, adagiati su una barchetta, rivestiti di pellicola o sotto vuoto,

a pezzi sfusi.

4.3.   Zona geografica:

I pintadeaux de la Drôme vengono allevati in un’aerea geografica formata da 256 comuni del dipartimento della Drôme così di seguito suddivisi:

tutti i comuni dei cantoni di Bourg de Péage, Crest-Nord, Crest-Sud, Le Grand-Serre, Grignan, Loriol-sur-Drôme, Marsanne, Montélimar I, Montélimar II, Pierrelatte, Romans I, Romans II, Saint-Donat-sur-l’Herbasse, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Saint-Vallier, Tain-l’Hermitage, Bourg-les-Valence, Portesles-Valence,

il cantone di Bourdeaux, tranne i comuni di Bézaudun-sur-Bine, Bouvières e les-Tonils,

il cantone di Buis-les-Baronnies, tranne i comuni di Beauvoisin, Bellecombe-Tarendol, Bésignan, Plaisians, Poët-en-Percip, Rioms, Rochebrunne, la-Roche-sur-le-Buis, la-Rochette-du-Buis, Saint-Auban-sur-Ouvèze, Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze, Saint-Sauveur-Gouvernet e Vercoiran,

il cantone di Chabeuil, tranne il comune di le- Chaffal,

il cantone di Die, tranne i comuni di Aix-en-Diois, Chamaloc, Laval-d’Aix, Marignac-en-Diois, Molières-Glandaz, Montmaur-en-Diois, Ponet-et-Saint-Auban, Romeyer, Saint-Andéol, Saint-Julien-en-Quint e Vachères-en-Quint,

il cantone di Dieulefit, tranne i comuni di Comps, Orcinas, Teyssières e Vesc,

il cantone di Nyons, tranne i comuni di Arpavon, Chaudebonne, Eyroles e Valouse,

il cantone di Rémuzat, tranne i comuni di la-Charce, Chauvac-Laux-Montaux, Cornillac, Cornillon-sur-l’Oule, Lemps, Montferrand-la-Fare, Pelonne, Poët-Sigillat, Pommerol, Roussieux, Saint-May e Verclause,

il cantone di Saillans, tranne i comuni di la-Chaudière, Eygluy-Escoulin, Rimon-et-Savel,

il cantone di Saint Jean en Royans, tranne i comuni di Bouvante e Léoncel.

Osservando la maggior parte dei terreni di quest’area di produzione è possibile notare che questi si riscaldano facilmente in superficie e inaridiscono con altrettanta facilità.

Tutti i comuni della zona sono situati ad un’altitudine media inferiore ai 500 m. Sono stati presi in considerazione solo tre comuni situati a più di 500 m di altitudine, ma con un microclima determinato da terre favorevolmente esposte, ovvero:

Poët-Celard (547 m), cantone di Bourdeaux,

Gigors-et-Lozeron (585 m), cantone di Crest-Nord,

Montréal les Sources (605 m), cantone di Rémuzat.

Dal 1o giorno di vita fino al loro ritiro, i pintadeaux vengono allevati all’interno della suddetta area geografica.

L’incubazione, la macellazione e il confezionamento dei prodotti possono essere realizzati al di fuori della zona di IGP.

4.4.   Prova dell’origine:

Tutti i membri della filiera sono identificati (centri di incubazione, aziende alimentari, allevatori, macelli).

Per ciascun lotto di pintadeaux si procede alla registrazione dei documenti: dichiarazione di entrata nel centro di incubazione, buoni di consegna dei pintadeaux di un giorno di vita, dichiarazione di avvio al macello e buono di ritiro dal macello, dichiarazione delle etichette utilizzate per i pintadeaux dopo la macellazione e dichiarazione dei pintadeaux declassati. Tutte le etichette sono numerate. Apposizione sulla carcassa di un’etichetta numerata singolarmente, di un timbro (etichetta autoadesiva — pretagliata in 3 parti in modo da non consentire che venga scollata completamente — sulla quale compare il numero di riconoscimento del macello) e di un’etichetta DLC identificata dal marchio di registro sanitario o dal nome del macello. Una serie di controlli sulla coerenza di queste informazioni permette di garantire la tracciabilità del prodotto.

4.5.   Metodo di ottenimento:

Il pintadeau de la Drôme è allevato secondo un metodo caratterizzato da:

uso di ceppi a crescita lenta, ottenuti dall’incrocio di più ceppi, composti da individui che hanno una caratteristica in comune, un fenotipo, un carattere organolettico e il fatto di essere originari della Drôme,

densità dei volatili negli stabilimenti limitata a 13 animali/m2. Una volta raggiunte le 6/8 settimane di vita e a seconda delle stagioni, i volatili hanno accesso, dalle 9 del mattino fino a sera, ad una voliera alta più di 2 metri e la cui superficie misura due volte quella del fabbricato,

alimentazione 100 % vegetale e minerale, ricca di vitamine, composta da almeno il 70 % di cereali durante la fase di crescita e di finissaggio e, dalla decima settimana, da finissaggio a vinaccioli, sparsi a spaglio o in mangiatoie da un massimo di 250 kg per uno stabilimento di 400 m2,

età da macello compresa tra un minimo di 87 ed un massimo di 100 giorni,

cernita delle carcasse (selezione e cernita delle carcasse dalla pelle sottile, rivestita da un leggero strato di sevo, ma non eccessivamente grassa, senza aggiunta d’acqua, di classe equivalente, almeno, alla A e il cui peso minimo sia di 850 g se sviscerata e di 1 100 g se svuotata dell’intestino crasso).

Tutte le tappe sono eseguite all’interno della zona geografica, tranne l’incubazione, la macellazione e il confezionamento dei prodotti, che possono essere realizzati al di fuori della zona di IGP.

4.6.   Legame:

Il legame con l’origine geografica è determinato da:

Una reputazione storica

È dovuta al fatto che l’allevamento di pintadeaux è praticato nella regione sin dalla fine del XIX secolo. I pintadeaux sono allevati in piccole quantità in diverse aziende della Drôme e sono spediti nelle grandi città del sud-Est, dove il piatto gode di grosso prestigio.

Nel 1969 gli esperti nominati dal Tribunale di prima istanza di Valence (Drôme) hanno concluso che l’allevamento del pintadeau è presente nella regione da tempo immemorabile. Fra le due guerre la vendita del pintadeau era frequente e probabilmente rimonta a molto prima della prima guerra mondiale. Fatture di grossisti risalenti agli anni ’30 consentono di farsi un’idea delle dimensioni del mercato.

Una reputazione attuale

Nel 1969 il conferimento, da parte del Tribunale di prima istanza di Valence, della denominazione di origine garantita al pintadeau de la Drôme, ne ha confermato l’antica reputazione.

Il pintadeau de la Drôme occupa attualmente un posto importante nella gastronomia locale ed è particolarmente rinomato presso i grandi ristoratori della regione.

Il concorso generale dell’agricoltura, dove nel 1996 il pintadeau de la Drôme ha ottenuto la medaglia di bronzo, o ancora le sedute di degustazione caratterizzate da una grossa affluenza di pubblico, come quella organizzata a Bruxelles nel 1993 e a cui hanno partecipato più di 1 500 professionisti, sono tutti eventi che testimoniano della fama del pintadeau.

Oggigiorno c’è richiesta, da parte del consumatore, di pintadeau de la Drôme, come dimostrato dal fatto che è presente in diversi menu di ristoranti della regione, dove è del resto considerato alla stessa stregua dei prodotti «d’origine e di qualità», come si può notare dalla guida «Promenade gourmande en Drôme — Une table et un terroir» («Passeggiata gastronomica nella Drôme — Una tavola, un territorio».

La reputazione di cui gode il pintadeau de la Drôme è stata confermata da uno studio di notorietà realizzato su iniziativa dell’associazione che si occupa della sua difesa:

tra il 75 % e l’85 % dei consumatori ha sentito parlare del pintadeau de la Drôme,

il pintadeau gode di buona fama presso i distributori e i consumatori di faraona nel Rhône-Alpes e soprattutto nella regione di Lione.

Altre caratteristiche specifiche

L’avicoltura è da sempre presente nelle aziende agricole della Drôme, in origine assai diversificate, e la cui espansione è caratterizzata dagli anni ’60 dalla specializzazione delle produzioni. L’allevamento del pintadeau de la Drôme non ha fatto eccezione. Gli impianti d’allevamento destinati a questo tipo di produzione, dotati di voliere in linea con le pratiche locali, sono oggi specializzati e tipici dell’allevamento del pintadeau de la Drôme.

È interessante notare come tale sistema di percorso con voliere non esista nelle altre regioni in cui è praticato l’allevamento del pintadeau.

Gli allevatori di pintadeaux de la Drôme hanno pertanto avviato un metodo di allevamento tipico della regione, fondato su:

l’utilizzo di ceppi specifici della zona: il pintadeau de la Drôme nasce da ceppi a crescita lenta, ben identificati sul piano zootecnico, e ottenuti dall’incrocio di più ceppi, composti da individui che hanno in comune il fatto di essere originari della Drôme,

un clima favorevole in sintonia con il metodo di allevamento tipico della regione. La zona di produzione del pintadeau de la Drôme è situata in aree molto bene esposte e su terreni molto porosi. Il clima soleggiato della Drôme favorisce lo sviluppo dei pintadeaux e, in più, li spinge a raggiungere le voliere. Questo tipo di allevamento, che non si discosta dalle abitudini naturali del pintadeau, lo lascia pertanto assai libero di godere del sole e del vento della valle della Drôme. In questo modo il pintadeau trae giovamento dell’esercizio all’aria aperta, il quale incide direttamente sia sulla caratteristica pigmentazione scura della sua pelle e della sua carne che sul suo stato di ingrassamento,

un’alimentazione legata al territorio: la razione alimentare del pintadeau de la Drôme prevede che la sua alimentazione sia composta essenzialmente di cereali e suoi derivati (il 70 % durante le fasi di crescita e di finissaggio). I cereali (granturco, grano, orzo, ecc.) sono prodotti in buona misura nella valle della Drôme.

Dalla 10a settimana in poi, entrano a far parte dell’alimentazione i vinaccioli. Secondo un antico metodo di allevamento di questa regione, infatti, ai gallinacei di fattoria venivano distribuite le vinacce ottenute dalla pressatura dell’uva e le polpe di distillazione, dato che un tempo la maggior parte delle aziende agricole della Drôme produceva vino per consumo familiare. Le testimonianze sono unanimi nel riportare che «al pollame venivano distribuite le vinacce e le polpe di distillazione» e «i pintadeaux andavano pazzi per i vinaccioli».

Questo metodo antico e tradizionale è praticato ancora ai giorni nostri e sebbene i vinaccioli non provengano più direttamente dall’azienda, il loro impiego nell’alimentazione di finissaggio rimane una caratteristica che conferisce al pintadeau de la Drôme la sua specificità.

Questo tipo di alimentazione di finissaggio, in linea con le pratiche ancestrali della regione, è all’origine del miglioramento del gusto messo in evidenza dall’analisi sensoriale, ovvero: accentuazione del carattere «selvatico» della carne, che si traduce in un gusto più intenso e spiccato e in una consistenza più compatta e fibrosa.

4.7.   Struttura di controllo:

Nome:

Qualite-France SA

Indirizzo:

Le Guillaumet

60 Avenue du Général De Gaulle

92046 Paris La Defence Cedex

FRANCE

Tel.

+33 141970074

Fax

+33 141970832

E-mail:

4.8.   Etichettatura:

Verranno menzionati i termini «Pintadeau de la Drôme».

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

http://www.inao.gouv.fr/repository/editeur/pdf/CDCIGP/CDCPintadeauDeLaDrome.pdf


15.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 222/16


Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2009/C 222/08

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. La dichiarazione di opposizione deve pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«PEMENTO DA ARNOIA»

N. CE: ES-PGI-0005-0510-15.11.2005

DOP ( ) IGP ( X )

La presente scheda riepilogativa presenta ai fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1.   Servizio competente dello Stato membro:

Nome:

Subdirección General de Calidad y Agricultura Ecológica — Dirección General de Industrias y mercados agroalimentarios — Secretaría General de Medio Rural del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de España

Indirizzo:

Paseo Infanta Isabel, 1

28071 Madrid

ESPAÑA

Tel.

+34 913475394

Fax

+34 913475410

E-mail:

sgcaae@mapya.es

2.   Associazione:

Nome:

Cooperativa Hortoflor 2 SCG

Indirizzo:

Barbantes-estación. Cenlle (Ourense)

ESPAÑA

Tel.

+34 988280402

Fax

+34 988280399

E-mail:

hortoflor@hortoflor.com

Composizione:

produttori/trasformatori ( X ) altri ( )

3.   Tipo di prodotto:

Classe 1.6.

Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati.

4.   Disciplinare:

[sintesi dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006].

4.1.   Denominazione del prodotto:

«Pemento da Arnoia».

4.2.   Descrizione:

I peperoni che beneficiano dell'indicazione geografica protetta (IGP) «Pemento da Arnoia» sono i frutti appartenenti all'ecotipo della specie Capsicum annuun L, tradizionalmente coltivato nella zona di produzione, e destinati al consumo umano e ad essere commercializzati freschi. Il frutto viene utilizzato quando non è ancora maturo e presenta le seguenti caratteristiche:

 

Caratteristiche fisiche e organolettiche:

forma: conica, scampanata, con 3 o 4 lobi e 4 costole e un numero variabile di setti longitudinali piuttosto evidenti,

estremità apicale: scanalata o arrotondata,

zona di inserimento del peduncolo: lobata,

buccia: liscia e brillante, di colore verde chiaro,

peso approssimativo: da 50 a 90 grammi per unità,

lunghezza approssimativa del frutto: da 7,5 a 11 cm,

larghezza approssimativa del frutto: da 5 a 7 cm,

spessore approssimativo della parete intermedia o polpa: da 2,6 a 7,7 mm,

sezione longitudinale: trapezoidale,

test di degustazione: odore intenso e sapore dolce con piccantezza estremamente ridotta.

 

Caratteristiche chimiche (valori medi):

composizione chimica (espressa in g/100 g rispetto al peso fresco): proteine (0,80), carboidrati (3,84), fibre totali (1,63), lipidi (0,22), vitamina C (109 mg/100 g rispetto al peso fresco),

macroelementi (espressi in g/100 g rispetto al peso secco): potassio (2,91), magnesio (0,14), calcio (0,08), sodio (0,015).

4.3.   Zona geografica:

L'area geografica della zona di produzione, che beneficia dell'IGP «Pemento da Arnoia», comprende un'estensione di 23 km2 costituita dalla circoscrizione municipale di A Arnoia e dalla parrocchia di Meréns, appartenente al comune di Cortegada. L'intera area è compresa nella regione di «O Ribeiro», situata a ovest della provincia di Ourense, nel sud della Comunità autonoma di Galizia. La zona di produzione citata corrisponde alle aree più basse dei terreni collinari nel tratto finale della valle del fiume Arnoia.

4.4.   Prova dell'origine:

La tracciabilità del prodotto è garantita dalla sua identificazione in ogni singola fase della produzione e commercializzazione.

Per garantire il rispetto delle specifiche del disciplinare, l'organo di controllo tiene un registro di produttori e di piantagioni che aggiorna costantemente.

Solo i peperoni coltivati conformemente alle condizioni del disciplinare ed alle altre norme complementari, nelle piantagioni e dai produttori iscritti nel registro, possono beneficiare dell'IGP «Pemento da Arnoia».

I produttori iscritti hanno, fra l'altro, l'obbligo di dichiarare, mediante annotazioni nei registri tenuti a tal fine, la quantità, effettivamente prodotta e commercializzata, di peperoni che beneficiano dell'IGP. L'organo di controllo verifica la corrispondenza tra le quantità commercializzate dalle imprese di condizionamento e le quantità prodotte dagli agricoltori che le forniscono nonché tra queste ultime e le rese agronomiche delle parcelle iscritte.

Tutte le persone fisiche o giuridiche, iscritte nel registro, nonché le piantagioni, i depositi, le industrie ed i prodotti sono soggetti ad ispezioni e verifiche da parte dell'organo di controllo intese ad assicurare che i prodotti tutelati rispondano ai requisiti del disciplinare e alle sue norme complementari. I controlli consistono nell'ispezione delle piantagioni, dei depositi e delle industrie, nell'esame dei documenti e nella verifica del rispetto dei parametri fisici descritti al paragrafo 4.2 del presente documento, affinché i peperoni raccolti siano integri, sani, puliti, non danneggiati né ammaccati. Inoltre, è possibile effettuare analisi multi-residuo per verificare se i valori dei pesticidi ottenuti siano al di sotto dei limiti massimi di residui (LMR) stabiliti dalla legislazione in vigore per questo tipo di coltivazione.

4.5.   Metodo di ottenimento:

Il processo di selezione delle piante e dei frutti per l'ottenimento dei semi destinati alla moltiplicazione è realizzato in modo tradizionale dagli stessi agricoltori che, in base alla loro esperienza, individuano quelli dotati delle migliori caratteristiche (dimensioni, forma e aspetto) per la successiva coltivazione di peperoni di ottima qualità.

Il processo di ottenimento del prodotto è descritto di seguito:

 

Moltiplicazione e trapianto:

Si lascia seccare il frutto maturo (rosso) da cui si estraggono i semi. La preparazione dei semenzai ha luogo nel mese di gennaio. Si prepara un «letto caldo» per favorire la germinazione e si procede alla realizzazione di una copertura con tunnel di plastica. Il trapianto nelle parcelle di coltivazione avviene a partire dalla metà del mese di marzo con messa a dimora in spazi che misurano circa 50 cm × 40 cm.

 

Limiti di produzione:

La resa massima autorizzata è di 40 000 kg per ettaro.

 

Pratiche colturali:

L'irrigazione è fondamentale per lo sviluppo ottimale di questa coltura e deve essere effettuata «al piede» poiché, diversamente, si potrebbe danneggiare il fiore o, nel caso specifico, il frutto.

La fertilizzazione organica si concentra in un unico intervento di concimazione di fondo con stallatico bovino o pollina.

La lotta contro eventuali parassiti e fitopatie consiste fondamentalmente nell'applicazione di metodi di coltivazione quali la disinfestazione delle sementi o il trattamento dei semenzai. Qualora si rendesse necessario l'uso di prodotti fitosanitari, le sostanze attive utilizzate devono essere quelle ad impatto ambientale più ridotto, di maggior efficacia e minore tossicità, che causino meno problemi in termini di residui, incidano in minima misura sulla fauna ausiliaria e presentino pochi problemi di resistenza.

 

Raccolto:

Si procede al raccolto manualmente, prima che il frutto sia giunto a maturazione e nel momento in cui, in base all'esperienza degli agricoltori, il frutto presenta le condizioni ideali per essere immesso in commercio, conformemente alle caratteristiche fisiche di cui al paragrafo 4.2. Il numero di passaggi varia a seconda dei casi, con l'ausilio di mezzi manuali (attrezzi, casse o contenitori, ecc.) e umani necessari ad evitare il deterioramento del prodotto.

 

Trasporto e immagazzinamento:

I peperoni vengono trasportati in recipienti rigidi per non essere schiacciati. La fase di scarico viene realizzata in modo da minimizzare i rischi derivanti dalla caduta del prodotto. I luoghi di immagazzinamento devono essere perfettamente aerati.

 

Commercializzazione:

La commercializzazione avviene in reti da 500 g o 1 000 g realizzate con materiali per uso alimentare autorizzati dalla legislazione in vigore in materia alimentare. È possibile ricorrere ad altre forme di presentazione purché queste non incidano negativamente sulla qualità del prodotto. Il periodo di commercializzazione è compreso tra il 1o giugno e il 15 ottobre con possibili variazioni se, in seguito alle condizioni climatiche stagionali, le caratteristiche del prodotto lo richiedono.

4.6.   Legame:

Questo peperone è un ecotipo locale coltivato già in passato dagli agricoltori dell'area geografica definita. Come conseguenza della sua limitata produzione e della sua scarsa diffusione nel corso degli anni, la sua coltivazione a stento ha valicato i confini di tale zona geografica.

Come riflesso della sua fama e popolarità, nel 1999 è nata la Festa do Pemento, avvenimento festivo, di interesse turistico, che esalta le qualità gastronomiche del «Pemento da Arnoia», organizzata ogni anno durante il primo fine settimana di agosto. Inoltre, giova sottolineare i numerosi riferimenti presenti nelle guide gastronomiche a dimostrazione delle qualità culinarie e possibilità di preparazione offerte dal «Pemento da Arnoia».

La concomitanza di diversi fattori, fra i quali il materiale vegetale, il terreno e il microclima delle valli di produzione, gli hanno permesso di ottenere questa reputazione.

 

Materiale vegetale:

Le pratiche tradizionali degli agricoltori locali, che conservano e selezionano le piante migliori adattando al tempo stesso le tecniche di produzione alle condizioni del territorio, hanno consentito di ottenere un prodotto con caratteristiche specifiche e una qualità tali da garantire al peperone di Arnoia un'eccellente reputazione.

 

Caratteristiche climatiche:

Le caratteristiche climatiche di questa zona della valle finale del fiume Arnoia sono particolarmente adatte alla coltivazione dell'ecotipo Arnoia e giustificano la diffusione di questa coltura tradizionale nell'area in questione nonché le sue singolari caratteristiche.

Il «Pemento da Arnoia», come la maggior parte dei peperoni dolci, è una pianta che richiede molta luce, condizione favorita nella zona di produzione dall'esposizione a sud-ovest, e temperature idonee, fattore ambientale che influisce notevolmente su alcuni parametri della composizione del prodotto come, ad esempio, il tenore di grassi.

La germinazione richiede una temperatura minima di 13 °C, che in quest'area si ottiene a partire dalla terza settimana di aprile, mentre le temperature ottimali per il suo sviluppo variano da 20 a 25 °C (diurne) e da 16 a 18 °C (notturne), temperature che in questa zona sono garantite durante il periodo compreso tra giugno e settembre. Nella stazione di A Arnoia le medie mensili corrispondenti alle temperature di questi 4 mesi oscillano tra 20,5 e 23,1 °C per le temperature diurne e tra 16 e 17,9 °C per quelle notturne.

 

Caratteristiche edafiche:

Le caratteristiche edafiche incrementano ulteriormente l'idoneità di questo territorio per la coltivazione del peperone, poiché il suolo è ricco di sabbia e limo nonché di materia organica in grado di favorire il drenaggio e l'aerazione e per questo può essere irrigato di frequente: essendo una pianta sensibile alla siccità il suolo deve restare sempre umido, ma evitando ristagni che possano causare asfissia o marciume apicale dei frutti.

4.7.   Organo di controllo:

Nome:

Instituto Galego da Calidade Alimentaria (INGACAL)

Indirizzo:

Rúa Fonte dos Concheiros, 11 Bajo

15703 Santiago de Compostela

ESPAÑA

Tel.

+34 881997276

Fax

+34 981546676

E-mail:

ingacal@xunta.es

L'INGACAL è un organo pubblico che dipende dalla Consellería del Medio Rural de la Xunta de Galicia.

4.8.   Etichettatura:

I peperoni immessi in commercio che beneficiano dell'indicazione geografica protetta «Pemento da Arnoia» devono essere dotati dell'etichetta commerciale corrispondente a ciascun produttore/impresa di condizionamento nonché di un'etichetta con codice alfanumerico e relativa numerazione autorizzata dall'organo di controllo e corredata dal logo dell'indicazione geografica protetta.

Sia sull'etichetta commerciale che sull'etichetta propria dell'indicazione deve essere riportata obbligatoriamente la dicitura «Indicazione geografica protetta “Pemento da Arnoia”».