ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2009.220.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 220

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
12 settembre 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia

2009/C 220/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaGU C 205 del 29.8.2009

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2009/C 220/02

Causa C-208/07: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 16 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerisches Landessozialgericht — Germania) — Petra von Chamier-Glisczinski/Deutsche Angestellten-krankenkasse [Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Titolo III, capitolo 1 — Artt. 18 CE, 39 CE e 49 CE — Prestazioni in natura destinate a coprire il rischio di mancanza di autonomia — Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente — Regime di previdenza sociale dello Stato membro di residenza che non comporta prestazioni in natura relative al rischio di mancanza di autonomia]

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2009/C 220/03

Causa C-385/07 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 16 luglio 2009 — Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH/Commissione delle Comunità europee, Interseroh Dienstleistungs GmbH, Vfw GmbH, Landbell AG für Rückhol-Systeme, BellandVision GmbH (Impugnazione — Concorrenza — Art. 82 CE — Sistema di raccolta e di riciclaggio di imballaggi usati in Germania — Logo Der Grüne Punkt — Corrispettivo dovuto a titolo del contratto di utilizzazione del logo — Abuso di posizione dominante — Diritto esclusivo del titolare di un marchio — Durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale — Termine ragionevole — Principio di tutela giurisdizionale effettiva — Artt. 58 e 61 dello Statuto della Corte di giustizia)

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2009/C 220/04

Causa C-427/07: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda (Inadempimento di uno Stato — Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti — Direttiva 85/337/CEE — Accesso alla giustizia — Direttiva 2003/35/CE)

3

2009/C 220/05

Causa C-428/07: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 16 luglio 2009 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito] — Mark Horvath/Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs [Politica agricola comune — Regimi di sostegno diretto — Regolamento (CE) n. 1782/2003 — Art. 5 e allegato IV — Requisiti minimi per buone condizioni agronomiche e ambientali — Manutenzione dei sentieri gravati da servitù di passaggio — Attuazione da parte di uno Stato membro — Trasferimento di competenze alle autorità regionali di uno Stato membro — Discriminazione contraria al diritto comunitario]

4

2009/C 220/06

Causa C-440/07 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 16 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania, Schneider Electric SA, Repubblica francese [Impugnazione — Operazioni di concentrazione tra imprese — Regolamento (CEE) n. 4064/89 — Decisione della Commissione che dichiara un’operazione incompatibile con il mercato comune — Annullamento — Responsabilità extracontrattuale della Comunità per l’illegittimità constatata — Presupposti]

4

2009/C 220/07

Causa C-481/07 P: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 16 luglio 2009 — SELEX Sistemi Integrati SpA/Commissione delle Comunità europee (Impugnazione — Responsabilità extracontrattuale della Comunità — Decisione della Commissione che respinge una denuncia nei confronti di Eurocontrol — Danno certo ed effettivo)

5

2009/C 220/08

Causa C-537/07: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 16 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social de Madrid — Spagna) — Evangelina Gómez-Limón Sánchez-Camacho/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Alcampo SA (Direttiva 96/34/CE — Accordo quadro sul congedo parentale — Diritti acquisiti o in corso di acquisizione all’inizio del congedo — Continuità nella percezione di prestazioni di previdenza sociale durante il congedo — Direttiva 79/7/CEE — Principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale — Acquisizione del diritto alla pensione di invalidità permanente durante il congedo parentale)

6

2009/C 220/09

Causa C-554/07: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 16 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda (Inadempimento di uno Stato — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva, 2006/112/CE — Artt. 2, 9 e 13 — Attività economica svolta dallo Stato, dagli enti locali e da altri enti di diritto pubblico — Esenzione)

6

2009/C 220/10

Causa C-5/08: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 16 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Højesteret — Danimarca) — Infopaq International A/S/Danske Dagblades Forening (Diritti d’autore — Società dell’informazione — Direttiva 2001/29/CE — Artt. 2 e 5 — Opere letterarie ed artistiche — Nozione di riproduzione — Riproduzione in parte — Riproduzione di brevi estratti di opere letterarie — Articoli di giornale — Riproduzioni temporanee e transitorie — Procedimento tecnico consistente in una digitalizzazione mediante scansione degli articoli seguita da una conversione in file di testo, da un trattamento elettronico della riproduzione, dalla memorizzazione di una parte di tale riproduzione e dalla stampa della stessa)

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2009/C 220/11

Causa C-12/08: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 16 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour du travail de Liège — Belgio) — Mono Car Styling SA, in liquidazione/Dervis Odemis e a. (Domanda di pronuncia pregiudiziale — Direttiva 98/59/CE — Artt. 2 e 6 — Procedura di informazione e consultazione del personale in caso di licenziamenti collettivi — Obblighi del datore di lavoro — Diritto di ricorso dei lavoratori — Obbligo di interpretazione conforme)

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2009/C 220/12

Causa C-56/08: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 16 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tallinna Halduskohus — Estonia) — Pärlitigu OÜ/Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus [Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione doganale — Sottovoce NC 05119110 — Sottovoce NC 03032200 — Spine dorsali di salmone atlantico d’allevamento congelate — Regolamento (CE) n. 85/2006 — Dazi antidumping]

8

2009/C 220/13

Causa C-69/08: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro — Italia) — Raffaello Visciano/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (Politica sociale — Tutela dei lavoratori — Insolvenza del datore di lavoro — Direttiva 80/987/CEE — Obbligo di pagare la totalità dei crediti insoluti nel limite di un massimale prestabilito — Natura dei crediti del lavoratore nei confronti dell’organismo di garanzia — Termine di prescrizione)

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2009/C 220/14

Cause riunite C-124/08 e C-125/08: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België — Belgique) — Gilbert Snauwaert, Algemeen Expeditiebedrijf Zeebrugge BVBA, Coldstar NV, Dirk Vlaeminck, Jeroen den Haerynck, Ann de Wintere (C-124/08), Géry Deschaumes (C-125/08)/Belgische Staat [Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Codice doganale comunitario — Obbligazione doganale — Importo dei dazi — Comunicazione al debitore — Atto perseguibile a norma di legge]

9

2009/C 220/15

Causa C-126/08: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België — Belgio) — Distillerie Smeets Hasselt NV/Stato belga, Louis De Vos, Bollen, Mathay & Co BVBA, liquidatore della Transterminal Logistics NV, Daniel Van den Langenbergh, Firma De Vos NV e Stato belga/Bollen, Mathay & Co BVBA, liquidatore della Transterminal Logistics NV e Louis De Vos/Stato belga [Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Codice doganale comunitario — Recupero a posteriori di dazi all’importazione o all’esportazione — Contabilizzazione dell’importo dei dazi — Iscrizione nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci — Iscrizione in un verbale che vale come contabilizzazione — Consegna di copia del verbale a titolo di comunicazione dell’importo dei dazi dovuti a norma di legge]

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2009/C 220/16

Causa C-165/08: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia (Organismi geneticamente modificati — Sementi — Divieto di commercializzazione — Divieto di iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà — Direttive 2001/18/CE e 2002/53/CE — Deduzione di motivi di ordine etico o religioso — Onere della prova)

10

2009/C 220/17

Causa C-168/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 16 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation — Francia) — Iaszlo Hadadi (Hadady)/Csilla Marta Mesko in Hadadi (Hadady) [Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Art. 64 — Disposizioni transitorie — Applicazione ad una decisione di uno Stato membro che ha aderito all’Unione europea nel 2004 — Art. 3, n. 1 — Competenza giurisdizionale in materia di scioglimento del matrimonio — Collegamento pertinente — Residenza abituale — Nazionalità — Coniugi residenti in Francia e aventi, entrambi, la cittadinanza francese e ungherese]

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2009/C 220/18

Causa C-189/08: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 16 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Zuid-Chemie BV/Philippo's Mineralenfabriek NV/SA [Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Nozione di luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto]

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2009/C 220/19

Causa C-202/08 P e C-208/08 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 16 luglio 2009 — American Clothing Associates SA e Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Impugnazione — Proprietà intellettuale — Regolamento (CE) n. 40/94 — Marchio comunitario — Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale — Impedimenti assoluti alla registrazione di un marchio — Marchi di fabbrica o di commercio identici o simili ad un emblema di Stato — Rappresentazione di una foglia d’acero — Applicabilità ai marchi di servizi]

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2009/C 220/20

Causa C-244/08: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 16 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Sesta direttiva IVA — Art. 17 — Ottava direttiva 79/1072/CEE — Art. 1 — Tredicesima direttiva 86/560/CEE — Art. 1 — Rimborso o detrazione dell’IVA — Soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro o in un paese terzo, ma che ha un centro di attività stabile nello Stato membro interessato)

12

2009/C 220/21

Causa C-254/08: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania) — Futura Immobiliare srl Hotel Futura, Meeting Hotel, Hotel Blanc, Hotel Clyton, Business srl/Comune di Casoria (Domanda di pronuncia pregiudiziale — Direttiva 2006/12/CE — Art. 15, lett. a) — Mancata ripartizione dei costi dello smaltimento dei rifiuti in funzione della loro effettiva produzione — Compatibilità con il principio chi inquina paga)

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2009/C 220/22

Causa C-344/08: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Kościanie — Repubblica di Polonia) — Procedimento penale a carico di Tomasz Rubach [Protezione di specie di flora e di fauna selvatiche — Specie elencate nell’allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 — Prova della liceità dell’acquisizione di esemplari di tali specie — Onere della prova — Presunzione d’innocenza — Diritti della difesa]

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2009/C 220/23

Causa C-574/08: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 16 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio (Mercato interno — Libera circolazione dei capitali — Lotta contro la frode e il riciclaggio di denaro)

14

2009/C 220/24

Parere 1/09: Domanda di parere presentata dalla Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell’art. 300, n. 6, CE

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2009/C 220/25

Causa C-483/07P: Ordinanza della Corte 17 febbraio 2009 — Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG/Commissione delle Comunità europee (Impugnazione — Ricorso di annullamento — Riserva da parte della Commissione del dominio galileo.eu — Art. 230, quarto comma, CE — Decisione che riguarda individualmente una persona fisica o giuridica — Ricorso manifestamente infondato)

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2009/C 220/26

Causa C-567/07 P: Ordinanza della Corte 19 maggio 2009 — AMS Advanced Medical Services GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), American Medical Systems, Inc (Impugnazione — Marchio comunitario — Marchio figurativo AMS Advanced Medical Services — Impedimento parziale alla registrazione — Procedimento di opposizione — Ricorso divenuto privo di oggetto — Non luogo a statuire)

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2009/C 220/27

Causa C-136/08 P: Ordinanza della Corte 30 aprile 2009 — Japan Tobacco, Inc./Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Torrefacção Camelo Lda [Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 8, n. 5 — Pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio anteriore — Profitto indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore — Rischio — Domanda di registrazione come marchio comunitario del segno figurativo CAMELO — Opposizione del titolare dei marchi nazionali denominativi e figurativi CAMEL]

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2009/C 220/28

Causa C-300/08 P: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 11 giugno 2009 — Leche Celta, SL/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Celia SA (Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento CE n. 40/94 — Art. 8, n. 1, lett.b) — Marchio misto denominativo e figurativo, Celia — Impedimenti relativi alla registrazione — Similarità del marchio di cui è chiesta la registrazione con un marchio anteriore — Marchio relativo a prodotti identici — Rischio di confusione — Ricorso manifestamente irricevibile)

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2009/C 220/29

Causa C-394/08P: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 3 giugno 2009 — Zipcar, Inc/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Ricorso d’impugnazione — Marchio comunitario — Art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94 — Marchio denominativo ZIPCAR — Opposizione del titolare del marchio CICAR]

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2009/C 220/30

Causa C-454/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal in Northern Ireland (Regno Unito) il 16 ottobre 2008 — Seaport Investments Ltd/Department of the Environment for Northern Ireland

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2009/C 220/31

Causa C-218/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel (Belgio) il 15 giugno 2009 — I. SGS Belgium NV/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, Firme Derwa NV en Centraal Beheer Achmea NV e II. Firme Derwa NV en Centraal Beheer Achmea NV/SGS Belgium NV en Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

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2009/C 220/32

Causa C-222/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Repubblica di Polonia) il 18 giugno 2009 — Kronospan Mielec sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie

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2009/C 220/33

Causa C-226/09: Ricorso proposto il 19 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

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2009/C 220/34

Causa C-229/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht (Germania) il 24 giugno 2009 — Rechtsanwaltssozietät Lovells/Bayer CropScience AG

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2009/C 220/35

Causa C-230/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 25 giugno 2009 — Hauptzollamt Koblenz/Kurt e Thomas Etling GbR, interveniente: Bundesministerium der Finanzen

19

2009/C 220/36

Causa C-231/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 25 giugno 2009 — Hauptzollamt Oldenburg/1. Theodor Aissen, 2. Hermann Rohaan, interveniente: Bundesministerium der Finanzen

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2009/C 220/37

Causa C-232/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāta (Repubblica di Lettonia) il 25 giugno 2009 — Dita Danosa/SIA LKB Līzings

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2009/C 220/38

Causa C-233/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen (Belgio) il 26 giugno 2009 — G.A. Dijkman e M.A. Dijkman-Lavaleije/Belgische Staat

20

2009/C 220/39

Causa C-237/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Belgio) il 1o luglio 2009 — État belge/Nathalie de Fruytier

20

2009/C 220/40

Causa C-239/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlin (Germania) il 1o luglio 2009 — SEYDALAND Vereinigte Agrarbetriebe GmbH & Co. KG/BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

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2009/C 220/41

Causa C-242/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam (Nederland) il 3 luglio 2009 — Albron Catering BV/FNV Bondgenoten e John Roest

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2009/C 220/42

Causa C-245/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Arbeidshof te Brussel (Belgio) il 6 luglio 2009 — Omalet NV/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

21

2009/C 220/43

Causa C-248/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāta (Repubblica di Lettonia) il 7 luglio 2009 — SIA Pakora Pluss/Valsts ieņēmumu dienests

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2009/C 220/44

Causa C-249/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tartu Ringkonnakohus (Estonia) il 7 luglio 2009 — Novo Nordisk AS/Ravimiamet

22

2009/C 220/45

Causa C-250/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Plovdivski rayonen sad (Bulgaria) il 6 luglio 2009 — Vasil Ivanov Georgiev/Tehnicheski universitet — Sofia, Filial Plovdiv

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2009/C 220/46

Causa C-256/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germnia) il 10 luglio 2009 — Bianca Purrucker/Guillermo Vallés Pérez

23

2009/C 220/47

Causa C-258/09: Ricorso proposto il 10 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

23

2009/C 220/48

Causa C-259/09: Ricorso proposto il 10 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

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2009/C 220/49

Causa C-260/09 P: Impugnazione proposta il 13 luglio 2009 dall’Activision Blizzard Germany GmbH (già CD-Contact Data GmbH) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 30 aprile 2009, causa T-18/03, CD-Contact Data GmbH/Commissione delle Comunità europee

24

2009/C 220/50

Causa C-261/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Stuttgart (Germania) il 14 luglio 2009 — Procedimento penale a carico di Gaetano Mantello

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2009/C 220/51

Causa C-263/09 P: Ricorso proposto il 14 luglio 2009 da Edwin Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione), del 14 maggio 2009 nella causa T-165/06, Elio Fiorucci/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

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2009/C 220/52

Causa C-267/09: Ricorso proposto il 15 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

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2009/C 220/53

Causa C-268/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Plovdiski Raïonen Sad (Bulgaria) il 6 luglio 2009 — Vassil Ivanov Georgiev/Tehnicheski universitet Sofia, filial Plovdiv

28

2009/C 220/54

Causa C-269/09: Ricorso proposto il 15 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

28

2009/C 220/55

Causa C-272/09 P: Impugnazione proposta il 16 luglio 2009 da KME Germany AG, già KM Europa Metal AG, KME France SAS, già Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, già Europa Metalli SpA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 6 maggio 2009, causa T-127/04, KME Germany AG, già KM Europa Metal AG, KME France SAS, già Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, già Europa Metalli SpA/Commissione delle Comunità europee

29

2009/C 220/56

Causa C-278/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Paris (Francia) il 16 luglio 2009 — Olivier Martinez, Robert Martinez/Société MGN Ltd.

29

2009/C 220/57

Causa C-294/09: Ricorso proposto il 27 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

30

2009/C 220/58

Causa C-213/08: Ordinanza del presidente della Corte 26 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

30

2009/C 220/59

Causa C-435/08: Ordinanza del presidente della Corte 14 maggio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

30

2009/C 220/60

Causa C-459/08: Ordinanza del presidente della Corte 17 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

31

2009/C 220/61

Causa C-500/08: Ordinanza del presidente della Corte 5 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

31

2009/C 220/62

Causa C-503/08: Ordinanza del presidente della Corte 26 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

31

2009/C 220/63

Causa C-534/08: Ordinanza del presidente della Corte 18 febbraio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Paesi Bassi) — KLG Europe Eersel BV/Reedereikontor Adolf Zeuner GmbH

31

2009/C 220/64

Causa C-10/09: Ordinanza del presidente della Corte 18 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

31

2009/C 220/65

Causa C-11/09: Ordinanza del presidente della Corte 18 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

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Tribunale di primo grado

2009/C 220/66

Causa T-106/08: Ordinanza del Tribunale di primo grado 30 giugno 2009 — CPEM/Commissione (Ricorso di annullamento — Nota di addebito — Atto non impugnabile con un ricorso — Atto confermativo — Irricevibilità — Ricorso per risarcimento danni — Ricorso manifestamente infondato in diritto)

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2009/C 220/67

Causa T-504/08: Ordinanza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2009 — Mologen/UAMI (dSLIM) (Marchio comunitario — Diniego parziale di registrazione — Ritiro della domanda di registrazione — Non luogo a statuire)

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2009/C 220/68

Causa T-545/08: Ordinanza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2009 — Thoss/Corte dei conti (Ricorso di annullamento — Termine di ricorso — Tardività — Mancanza di errore scusabile — Irricevibilità manifesta)

32

2009/C 220/69

Causa T-238/09 R: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 13 luglio 2009 — Sniace/Commissione (Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Decisione che dichiara un aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Violazione dei requisiti di forma — Irricevibilità)

33

2009/C 220/70

Causa T-235/09: Ricorso proposto il 17 giugno 2009 — Commissione/Edificios Inteco

33

2009/C 220/71

Causa T-256/09: Ricorso proposto il 2 luglio 2009 — AECOPS/Commissione

33

2009/C 220/72

Causa T-257/09: Ricorso proposto il 2 luglio 2009 — AECOPS/Commissione

34

2009/C 220/73

Causa T-259/09: Ricorso presentato il 7 luglio 2009 — Commissione/Arci Nuova Associazione Comitato di Cagliari e Gessa

34

2009/C 220/74

Causa T-260/09 P: Impugnazione proposta il 6 luglio 2009 dall'Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 5 maggio 2009, causa F-27/08, Simões dos Santos/UAMI

35

2009/C 220/75

Causa T-261/09 P: Impugnazione proposta il 6 luglio 2009 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 28 aprile 2009, cause riunite F-5/05, Violetti e a./Commissione e F-7/05, Schmit/Commissione

35

2009/C 220/76

Causa T-264/09: Ricorso presentato il 2 luglio 2009 — Tecnoprocess/Commissione e Delegazione della Commissione europea in Marocco

36

2009/C 220/77

Causa T-270/09: Ricorso proposto il 13 luglio 2009 — PVS/UAMI — MeDiTA Medizinischer Kurierdienst (medidata)

36

2009/C 220/78

Causa T-271/09: Ricorso proposto il 14 luglio 2009 — Sobieski zu Schwarzenberg/UAMI — British-American Tobacco Polska (Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg)

37

2009/C 220/79

Causa T-272/09: Ricorso proposto il 10 luglio 2009 — Pineapple Trademarks/UAMI — Dalmau Salmons (KUSTOM)

37

2009/C 220/80

Causa T-274/09: Ricorso proposto il 14 luglio 2009 — Deutsche Bahn/UAMI — DSB (IC4)

38

2009/C 220/81

Causa T-275/09: Ricorso proposto il 16 luglio 2009 — Sepracor Pharmaceuticals (Ireland)/Commissione

38

2009/C 220/82

Causa T-278/09: Ricorso proposto il 17 luglio 2009 — Verband Deutscher Prädikats- und Qualitätsweingüter/UAMI (GG)

39

2009/C 220/83

Causa T-279/09: Ricorso presentato il 9 luglio 2009 — Aiello/UAMI — Cantoni ITC (100 % Capri)

39

2009/C 220/84

Causa T-282/09: Ricorso proposto il 17 luglio 2009 — Fédération Internationale des Logis/UAMI (Rappresentazione di un quadrato di colore verde)

40

2009/C 220/85

Causa T-285/09: Ricorso proposto il 17 luglio 2009 — CEVA/Commissione

40

2009/C 220/86

Causa T-286/09: Ricorso proposto il 22 luglio 2009 — Intel/Commissione

41

2009/C 220/87

Causa T-291/09: Ricorso proposto il 27 luglio 2009 — Carrols/UAMI — Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL)

42

2009/C 220/88

Causa T-297/08: Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 luglio 2009 — Mepos Electronics/UAMI (MEPOS)

42

 

Tribunale della funzione pubblica

2009/C 220/89

Causa F-65/09: Ricorso presentato il 2 luglio 2009 — Marcuccio/Commissione

43

2009/C 220/90

Causa F-67/09: Ricorso proposto il 10 luglio 2009 — Angulo Sanchez/Consiglio

43

2009/C 220/91

Causa F-68/09: Ricorso proposto il 24 luglio 2009 — Barbin/Parlamento

43

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia

12.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/1


2009/C 220/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 205 del 29.8.2009

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 193 del 15.8.2009

GU C 180 del 1.8.2009

GU C 167 del 18.7.2009

GU C 153 del 4.7.2009

GU C 141 del 20.6.2009

GU C 129 del 6.6.2009

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

12.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/2


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 16 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerisches Landessozialgericht — Germania) — Petra von Chamier-Glisczinski/Deutsche Angestellten-krankenkasse

(Causa C-208/07) (1)

(Previdenza sociale - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Titolo III, capitolo 1 - Artt. 18 CE, 39 CE e 49 CE - Prestazioni in natura destinate a coprire il rischio di mancanza di autonomia - Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente - Regime di previdenza sociale dello Stato membro di residenza che non comporta prestazioni in natura relative al rischio di mancanza di autonomia)

2009/C 220/02

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bayerisches Landessozialgericht

Parti

Ricorrente: Petra von Chamier-Glisczinski

Convenuta: Deutsche Angestellten-krankenkasse

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bayerisches Landessozialgericht — Interpretazione dell’art. 19, n. 1, lett. a), e n. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), alla luce degli artt. 18, 39 e 49 CE, in combinato disposto con l’art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 2) — Normativa nazionale in forza della quale il familiare di un lavoratore subordinato, residente in uno Stato membro diverso dallo Stato competente e che, in quest’ultimo Stato membro, benefici di prestazioni di cura combinate (prestazioni in denaro e prestazioni in natura), ha diritto unicamente all’assegno di assistenza («Pflegegeld»), calcolato in base alla normativa dello Stato competente, nel caso in cui la legislazione dello Stato di residenza non preveda prestazioni in natura per le prestazioni di cura che riceve in tale Stato membro — Esportazione delle prestazioni in natura in un altro Stato membro il cui regime previdenziale riconosce soltanto prestazioni in denaro

Dispositivo

1)

Qualora il sistema di previdenza sociale dello Stato membro in cui risiede una persona non autosufficiente, assicurata in quanto familiare di un lavoratore subordinato o autonomo ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nel testo modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 2001, n. 1386, a differenza del sistema di previdenza sociale dello Stato competente, non preveda l’erogazione di prestazioni in natura in situazioni di mancanza di autonomia analoghe a quella della persona summenzionata, gli artt. 19 o 22, n. 1, lett. b), di detto regolamento non esigono, di per sé, l’erogazione di tali prestazioni al di fuori dello Stato competente da parte o per conto dell’istituzione competente.

2)

Qualora il sistema di previdenza sociale dello Stato membro in cui risiede una persona non autosufficiente, assicurata in quanto familiare di un lavoratore subordinato o autonomo ai sensi del regolamento n. 1408/71, a differenza di quello dello Stato competente, non preveda l’erogazione di prestazioni in natura in determinate situazioni di mancanza di autonomia, l’art. 18 CE non osta, in circostanze simili a quelle di cui alla causa principale, ad una normativa come quella prevista dall’art. 34 del libro XI del codice della previdenza sociale (Sozialgesetzbuch), sul fondamento della quale un’istituzione competente rifiuta, in simili circostanze, di prendere a carico, indipendentemente dai meccanismi introdotti dagli artt. 19 o, eventualmente, 22, n. 1, lett. b), di tale regolamento e per una durata indeterminata, spese connesse ad un soggiorno in un istituto situato nello Stato membro di residenza, per un importo uguale alle prestazioni cui tale persona avrebbe diritto se la stessa assistenza le fosse fornita in un istituto convenzionato situato nello Stato competente.


(1)  GU C 155 del 7.7.2007.


12.9.2009   

IT

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C 220/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 16 luglio 2009 — Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH/Commissione delle Comunità europee, Interseroh Dienstleistungs GmbH, Vfw GmbH, Landbell AG für Rückhol-Systeme, BellandVision GmbH

(Causa C-385/07 P) (1)

(Impugnazione - Concorrenza - Art. 82 CE - Sistema di raccolta e di riciclaggio di imballaggi usati in Germania - Logo «Der Grüne Punkt» - Corrispettivo dovuto a titolo del contratto di utilizzazione del logo - Abuso di posizione dominante - Diritto esclusivo del titolare di un marchio - Durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale - Termine ragionevole - Principio di tutela giurisdizionale effettiva - Artt. 58 e 61 dello Statuto della Corte di giustizia)

2009/C 220/03

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH (rappresentanti: W. Deselaers, E. Wagner e B. Meyring, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: W. Mölls e R. Sauer, agenti), Vfw GmbH (rappresentante: H. Wissel, Rechtsanwalt), Landbell AG für Rückhol-Systeme (rappresentanti: A. Rinne e M. Westrup, Rechtsanwälte), BellandVision GmbH (rappresentanti: A. Rinne e M. Westrup, Rechtsanwälte)

Intervenienti a sostegno della Commissione: Interseroh Dienstleistungs GmbH (rappresentanti: W. Pauly, A. Oexle e J. Kempkes, Rechtsanwälte)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 24 maggio 2007, causa T-151/01, Duales System Deutschland/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione 20 aprile 2001, 2001/463/CE, in un procedimento ex articolo 82 [CE] (Caso COMP D3/34493 — DSD) (GU L 166, pag. 1) — Abuso di posizione dominante — Sistema di raccolta e di riciclaggio di imballaggi venduti in Germania e contrassegnati dal logo «Der Grüne Punkt»

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH sopporterà le proprie spese nonché quelle della presente causa sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, dalla Interseroh Dienstleistungs GmbH, dalla Vfw GmbH, dalla Landbell AG für Rückhol-Systeme e dalla BellandVision GmbH.


(1)  GU C 269 del 10.11.2009.


12.9.2009   

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C 220/3


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

(Causa C-427/07) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti - Direttiva 85/337/CEE - Accesso alla giustizia - Direttiva 2003/35/CE)

2009/C 220/04

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Recchia, P. Oliver e J.-B. Laignelot, agenti)

Convenuta: Irlanda (rappresentanti: D. O’Hagan, agente, M. Collins, SC, D. McGrath, BL)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2, n. 1, e 4, n. 2-4, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40) — Omessa adozione delle disposizioni necessarie per conformarsi agli artt. 3 e 4 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CEE, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (GU L 156, pag. 17)

Dispositivo

1)

L’Irlanda,

omettendo di adottare, in violazione degli artt. 2, n. 1, e 4, nn. 2-4, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, tutte le misure necessarie a garantire che i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, rientranti nella categoria «costruzione di strade» di cui all’allegato II, punto 10, lett. e), della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, siano sottoposti, prima dell’approvazione, ad un procedimento autorizzatorio e ad una valutazione del loro impatto in conformità agli artt. 5-10 di tale direttiva, e

omettendo di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli artt. 3, punti 3-7, e 4, punti 2-4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia, e omettendo di notificare alcune di tali disposizioni alla Commissione delle Comunità europee,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, e dell’art. 6 della direttiva 2003/35.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione delle Comunità europee e l’Irlanda sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 269 del 10.11.2007.


12.9.2009   

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C 220/4


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 16 luglio 2009 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito] — Mark Horvath/Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs

(Causa C-428/07) (1)

(Politica agricola comune - Regimi di sostegno diretto - Regolamento (CE) n. 1782/2003 - Art. 5 e allegato IV - Requisiti minimi per buone condizioni agronomiche e ambientali - Manutenzione dei sentieri gravati da servitù di passaggio - Attuazione da parte di uno Stato membro - Trasferimento di competenze alle autorità regionali di uno Stato membro - Discriminazione contraria al diritto comunitario)

2009/C 220/05

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court)

Parti

Ricorrente: Mark Horvath

Convenuto: Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (England & Wales, Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Interpretazione dell’art. 5 e dell’allegato IV del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1728, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1) — Criteri per le buone condizioni agronomiche e ambientali definite all’art. 5 e all’allegato IV del regolamento — Possibilità di includere obblighi di manutenzione delle servitù di passaggio pubblico visibili — Regime interno di uno Stato membro che prevede in capo ad autorità regionali la competenza legislativa per le diverse parti che costituiscono detto Stato membro, con la conseguenza che tali diverse parti dispongono di norme differenti in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali

Dispositivo

1)

Uno Stato membro può comprendere nelle proprie norme per le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all’art. 5 e all’allegato IV del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, obblighi di manutenzione dei sentieri visibili gravati da servitù di passaggio pubblico, purché detti obblighi contribuiscano a mantenere tali sentieri come elementi caratteristici del paesaggio o, eventualmente, ad evitare il deterioramento degli habitat.

2)

Quando il sistema costituzionale di uno Stato membro attribuisce poteri legislativi ad autorità regionali, la mera adozione, da parte di queste ultime, di norme differenti in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell’art. 5 e dell’allegato IV al regolamento n. 1782/2003 non costituisce una discriminazione contraria al diritto comunitario.


(1)  GU C 297 dell’8.12.2007.


12.9.2009   

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C 220/4


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 16 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania, Schneider Electric SA, Repubblica francese

(Causa C-440/07 P) (1)

(Impugnazione - Operazioni di concentrazione tra imprese - Regolamento (CEE) n. 4064/89 - Decisione della Commissione che dichiara un’operazione incompatibile con il mercato comune - Annullamento - Responsabilità extracontrattuale della Comunità per l’illegittimità constatata - Presupposti)

2009/C 220/06

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Petite, F. Arbault, T. Christoforou, C.-F. Durand e R. Lyal, agenti)

Altre parti nel procedimento: Schneider Electric SA (rappresentanti: M. Pittie e A. Winckler, avocats), Repubblica federale di Germania, Repubblica francese

Oggetto

Ricorso d’impugnazione proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) 11 luglio 2007, causa T-351/03, Schneider Electric/Commissione, con cui il Tribunale ha condannato la Comunità europea a risarcire, da un lato, le spese sostenute dalla Schneider Electric per partecipare alla ripresa del procedimento di controllo dell’operazione di concentrazione intervenuta dopo la pronuncia delle sentenze del Tribunale 22 ottobre 2002, causa T-310/01, Schneider Electric/Commissione, e causa T-77/02, Schneider Electric/Commissione, e, dall’altro, i due terzi del danno subito dalla Schneider Electric corrispondente all’importo della riduzione del prezzo di cessione della Legrand SA che la Schneider Electric ha dovuto concedere al cessionario come corrispettivo del rinvio, fino al 10 dicembre 2002, della scadenza della realizzazione effettiva della vendita della Legrand — Condizioni per la sussistenza della responsabilità extracontrattuale della Comunità — Nozioni di illecito, di danno e di causalità diretta tra l’illecito commesso e il danno subito — Violazione «sufficientemente qualificata» del diritto comunitario inficiante un procedimento di controllo della compatibilità di un’operazione di concentrazione con il mercato comune

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 11 luglio 2007, causa T-351/03, Schneider Electric/Commissione, è annullata nella parte in cui:

ha condannato la Comunità europea a risarcire i due terzi del danno lamentato dalla Schneider Electric SA corrispondente all’importo della riduzione del prezzo di cessione della Legrand SA che essa avrebbe concesso al cessionario in cambio del rinvio del termine per la realizzazione effettiva della vendita fino al 10 dicembre 2002;

ha disposto una perizia ai fini della valutazione di tale voce di danno;

ha concesso interessi sull’indennità risarcitoria corrispondente a tale voce di danno.

2)

L’impugnazione è respinta per il resto.

3)

Le parti trasmetteranno alla Corte di giustizia delle Comunità europee, entro un termine di tre mesi dalla data di pronuncia della presente sentenza, la valutazione del danno costituito dalle spese sostenute dalla Schneider Electric SA per partecipare alla ripresa del procedimento di controllo dell’operazione di concentrazione intervenuta dopo la pronuncia delle sentenze del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 22 ottobre 2002, causa T-310/01, Schneider Electric/Commissione, e causa T-77/02, Schneider Electric/Commissione, valutazione che sarà effettuata di comune accordo secondo le modalità indicate al punto 216 della presente sentenza.

4)

In mancanza di tale accordo, le parti presenteranno alla Corte di giustizia delle Comunità europee, entro il medesimo termine, le loro conclusioni in ordine alla quantificazione del danno.

5)

Il ricorso della Schneider Electric SA è respinto per il resto.

6)

La Schneider Electric SA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese afferenti il procedimento di primo grado e quello presente, i due terzi delle spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee in entrambi tali procedimenti.


(1)  GU C 22 del 26.1.2008.


12.9.2009   

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C 220/5


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 16 luglio 2009 — SELEX Sistemi Integrati SpA/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-481/07 P) (1)

(Impugnazione - Responsabilità extracontrattuale della Comunità - Decisione della Commissione che respinge una denuncia nei confronti di Eurocontrol - Danno certo ed effettivo)

2009/C 220/07

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: SELEX Sistemi Integrati SpA (rappresentanti: F. Sciaudone, R. Sciaudone e A. Neri, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Di Bucci e F. Amato, agenti)

Oggetto

Impugnazione dell’ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 29 agosto 2007, causa T-186/05, SELEX Sistemi Integrati SpA/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto, in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata in diritto, la domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente a causa della decisione della Commissione 12 febbraio 2004, recante rigetto della denuncia della ricorrente relativa ad una asserita violazione, da parte di Eurocontrol, delle disposizioni del Trattato CE in materia di concorrenza

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La SELEX Sistemi Integrati SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 37 del 9.2.2008.


12.9.2009   

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C 220/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 16 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social de Madrid — Spagna) — Evangelina Gómez-Limón Sánchez-Camacho/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Alcampo SA

(Causa C-537/07) (1)

(Direttiva 96/34/CE - Accordo quadro sul congedo parentale - Diritti acquisiti o in corso di acquisizione all’inizio del congedo - Continuità nella percezione di prestazioni di previdenza sociale durante il congedo - Direttiva 79/7/CEE - Principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale - Acquisizione del diritto alla pensione di invalidità permanente durante il congedo parentale)

2009/C 220/08

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social de Madrid

Parti

Ricorrente: Evangelina Gómez-Limón Sánchez-Camacho

Convenuti: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Alcampo SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado de lo Social de Madrid (Spagna) — Interpretazione dei punti 6 e 8 della clausola 2 dell’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, allegato alla direttiva del Consiglio 3 giugno 1996, 96/34/CEE (GU L 145, pag. 4) e della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU L 6, pag. 24) — Normativa nazionale che prevede che l’importo della pensione di invalidità sia calcolato in funzione della remunerazione percepita durante un determinato periodo precedente al verificarsi del fatto generatore della pensione — Congedo parentale a tempo parziale durante tale periodo — Effetti

Dispositivo

1)

La clausola 2, punto 6, dell’accordo quadro sul congedo parentale concluso il 14 dicembre 1995, allegato alla direttiva del Consiglio 3 giugno 1996, 96/34/CE, concernente l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, può essere invocata dai singoli dinanzi al giudice nazionale.

2)

La clausola 2, punti 6 e 8, dell’accordo quadro sul congedo parentale non osta alla considerazione, nel calcolo della pensione di invalidità permanente di un lavoratore, del fatto che quest’ultimo ha beneficiato di un periodo di congedo parentale a tempo parziale, durante il quale ha versato ed acquisito diritti pensionistici proporzionalmente alla retribuzione percepita.

3)

La clausola 2, punto 8, dell’accordo quadro sul congedo parentale non impone obblighi agli Stati membri, fatto salvo quello di esaminare e determinare le questioni previdenziali connesse a tale accordo quadro conformemente alla normativa nazionale. In particolare, essa non impone agli Stati membri di prevedere, durante il periodo del congedo parentale, la continuità della percezione delle prestazioni previdenziali. Detta clausola 2, punto 8, non può essere invocata dai singoli dinanzi al giudice nazionale nei confronti delle pubbliche istituzioni.

4)

Il principio di parità di trattamento tra uomini e donne e, in particolare, il principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale, ai sensi della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, non osta a che, durante il periodo di congedo parentale a tempo parziale, un lavoratore acquisisca diritti alla pensione di invalidità permanente in funzione dell’orario di lavoro effettuato e della retribuzione percepita e non come se avesse svolto un’attività a tempo pieno.


(1)  GU C 64 dell’8.3.2008.


12.9.2009   

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C 220/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 16 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

(Causa C-554/07) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva, 2006/112/CE - Artt. 2, 9 e 13 - Attività economica svolta dallo Stato, dagli enti locali e da altri enti di diritto pubblico - Esenzione)

2009/C 220/09

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal e M. Afonso, agenti)

Convenuta: Irlanda (rappresentanti: D. O'Hagan, E. Fitzsimons et N. Travers, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Erronea trasposizione dell’art. 13 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Esenzione di qualsiasi attività economica svolta dallo Stato, dagli enti locali e da altri enti di diritto pubblico

Dispositivo

1)

Non prevedendo, nella disciplina nazionale, alcuna disposizione generale secondo cui sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto le attività economiche esercitate dagli organismi di diritto pubblico al di fuori dell'ambito dell'autorità pubblica;

non prevedendo, nella disciplina nazionale, alcuna disposizione generale secondo cui sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto gli enti di diritto pubblico che agiscono nella loro qualità di autorità pubblica quando la loro esenzione può dar luogo a distorsioni concorrenziali di un certo rilievo, né prevedendo alcun criterio che consenta di delimitare a tal proposito il potere discrezionale del ministro delle finanze, e

non prevedendo, nella disciplina nazionale, alcuna disposizione generale secondo cui sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto gli enti di diritto pubblico che esercitano le attività di cui all'allegato I della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, laddove tali attività non siano trascurabili,

l’Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 2, 9 e 13 di tale direttiva.

2)

L'Irlanda è condannata alle spese.


(1)  GU C 51 del 23.2.2008.


12.9.2009   

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C 220/7


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 16 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Højesteret — Danimarca) — Infopaq International A/S/Danske Dagblades Forening

(Causa C-5/08) (1)

(Diritti d’autore - Società dell’informazione - Direttiva 2001/29/CE - Artt. 2 e 5 - Opere letterarie ed artistiche - Nozione di «riproduzione» - Riproduzione «in parte» - Riproduzione di brevi estratti di opere letterarie - Articoli di giornale - Riproduzioni temporanee e transitorie - Procedimento tecnico consistente in una digitalizzazione mediante scansione degli articoli seguita da una conversione in file di testo, da un trattamento elettronico della riproduzione, dalla memorizzazione di una parte di tale riproduzione e dalla stampa della stessa)

2009/C 220/10

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Højesteret

Parti

Ricorrente: Infopaq International A/S

Convenuta: Danske Dagblades Forening

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Højesteret — Interpretazione degli artt. 2 e 5, nn. 1 e 5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10) — Società la cui principale attività consiste nell’effettuare sommari di articoli di giornali tramite «scanning» — Memorizzazione di un estratto di articolo consistente in una parola di ricerca con le cinque parole ad essa precedenti e con le cinque parole ad essa seguenti — Atti di riproduzione provvisori

Dispositivo

1)

Un atto compiuto nel corso di un procedimento di raccolta dati, consistente nella memorizzazione informatica di un estratto di un’opera tutelata composto da undici parole e nella stampa del medesimo, può rientrare nella nozione di riproduzione parziale ai sensi dell’art. 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, qualora gli elementi in tal modo ripresi siano l’espressione della creazione intellettuale del loro autore, il che dev’essere verificato dal giudice del rinvio.

2)

L’atto di stampa di un estratto composto da undici parole, effettuato nel corso di un procedimento di raccolta dati quale quello di cui trattasi nella causa principale, non soddisfa il requisito della transitorietà, di cui all’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29 e, pertanto, tale procedimento non può essere realizzato senza il consenso dei titolari dei diritti d’autore interessati.


(1)  GU C 64 dell’8.3.2008.


12.9.2009   

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C 220/7


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 16 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour du travail de Liège — Belgio) — Mono Car Styling SA, in liquidazione/Dervis Odemis e a.

(Causa C-12/08) (1)

(Domanda di pronuncia pregiudiziale - Direttiva 98/59/CE - Artt. 2 e 6 - Procedura di informazione e consultazione del personale in caso di licenziamenti collettivi - Obblighi del datore di lavoro - Diritto di ricorso dei lavoratori - Obbligo di interpretazione conforme)

2009/C 220/11

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour du travail de Liège

Parti

Ricorrente: Mono Car Styling SA, in liquidazione

Convenuto: Dervis Odemis e a.

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour du travail de Liège (Belgio) — Interpretazione degli artt. 2, 3 e 6 della direttiva del Consiglio 20 luglio 1998, 98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 225, pag. 16) — Regolarità della procedura di informazione e di consultazione del personale in caso di licenziamento — Assenza di comunicazione scritta relativa in particolare ai motivi del progetto di licenziamento, al numero e alle categorie dei lavoratori da licenziare e ai criteri previsti per la scelta dei detti lavoratori — Incidenza dell’assenza di contestazione, da parte dei rappresentanti dei lavoratori, sulla legittimazione dei lavoratori ad agire a titolo individuale per contestare la regolarità della procedura di licenziamento — Portata dell’esigenza di interpretazione conforme

Dispositivo

1)

L’art. 6 della direttiva del Consiglio 20 luglio 1998, 98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, in combinato disposto con l’art. 2 della medesima, dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che istituisce procedure volte a consentire sia ai rappresentanti dei lavoratori sia a questi ultimi, individualmente considerati, di far controllare l’osservanza degli obblighi previsti da tale direttiva, ma che limita il diritto d’azione individuale dei lavoratori quanto alle censure che possono essere sollevate e lo assoggetta alla condizione che i rappresentanti dei lavoratori abbiano previamente formulato obiezioni nei confronti del datore di lavoro e che il lavoratore interessato abbia previamente comunicato al datore di lavoro il fatto che lamenta l’inosservanza della procedura di informazione e di consultazione.

2)

La circostanza che una normativa nazionale, che istituisce procedure che consentono ai rappresentanti dei lavoratori di far controllare che il datore di lavoro osservi il complesso degli obblighi di informazione e di consultazione della direttiva 98/59, corredi di limiti e di condizioni il diritto d’azione individuale riconosciuto anche a ciascun lavoratore colpito da un licenziamento collettivo non è idonea a violare il principio della tutela giurisdizionale effettiva.

3)

L’art. 2 della direttiva 98/59 dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che riduca gli obblighi del datore di lavoro che intende procedere a licenziamenti collettivi rispetto a quelli dettati dal citato art. 2. Nell’applicare il diritto interno il giudice nazionale deve, in virtù del principio dell’interpretazione conforme del diritto nazionale, prendere in considerazione il complesso delle norme di quest’ultimo ed interpretarlo, quanto più possibile, alla luce della lettera e dello scopo della direttiva 98/59 onde conseguire il risultato perseguito da quest’ultima. Esso è pertanto tenuto a garantire, nell’ambito della sua competenza, che gli obblighi che incombono a siffatto datore di lavoro non siano ridotti rispetto a quelli dettati dall’art. 2 della citata direttiva.


(1)  GU C 79 del 29.3.2008.


12.9.2009   

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C 220/8


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 16 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tallinna Halduskohus — Estonia) — Pärlitigu OÜ/Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus

(Causa C-56/08) (1)

(Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Classificazione doganale - Sottovoce NC 05119110 - Sottovoce NC 03032200 - Spine dorsali di salmone atlantico d’allevamento congelate - Regolamento (CE) n. 85/2006 - Dazi antidumping)

2009/C 220/12

Lingua processuale: l’estone

Giudice del rinvio

Tallinna Halduskohus

Parti

Ricorrente: Pärlitigu OÜ

Convenuta: Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tallinna Halduskohus — Interpretazione dell’allegato I al regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), nella versione applicabile ai fatti della causa principale — Validità dell’art. 1, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 17 gennaio 2006, n. 85, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di salmone d’allevamento originarie della Norvegia (GU L 15, pag. 1) — Classificazione nella sottovoce 0303220015 (salmone d’allevamento congelato, altro) oppure nella sottovoce 0511911000 (cascami di pesci) ai fini della riscossione di un dazio antidumping — Spine dorsali ancora con polpa, congelate, di salmone atlantico d’allevamento, risultanti dalla sfilettatura del pesce

Dispositivo

La nomenclatura combinata della tariffa doganale comune che costituisce l’allegato I al regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 27 ottobre 2005, n. 1719, va interpretata nel senso che le spine dorsali di salmone atlantico (Salmo salar) d’allevamento congelate, risultanti dalla sfilettatura del pesce, devono essere classificate con il codice NC 0303 22 00 ove costituiscano merce idonea all’alimentazione umana al momento dello sdoganamento, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 92 del 12.4.2008.


12.9.2009   

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C 220/9


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro — Italia) — Raffaello Visciano/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

(Causa C-69/08) (1)

(Politica sociale - Tutela dei lavoratori - Insolvenza del datore di lavoro - Direttiva 80/987/CEE - Obbligo di pagare la totalità dei crediti insoluti nel limite di un massimale prestabilito - Natura dei crediti del lavoratore nei confronti dell’organismo di garanzia - Termine di prescrizione)

2009/C 220/13

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro

Parti

Ricorrente: Raffaello Visciano

Convenuto: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro — Interpretazione degli artt. 3 e 4 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23) — Garanzia, nel limite di un massimale prestabilito, delle retribuzioni corrispondenti agli ultimi tre mesi del contratto di lavoro — Sottrazione dall’indennità versata degli anticipi di retribuzione pagati dal datore di lavoro — Normativa nazionale che consente una diversa qualificazione giuridica della stessa prestazione a seconda del soggetto tenuto ad effettuarla e che consente un cambiamento del termine di prescrizione per agire in giudizio

Dispositivo

1)

Gli artt. 3 e 4 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, non ostano a una normativa nazionale che consente la qualificazione di «prestazioni previdenziali» per i crediti insoluti dei lavoratori allorché tali crediti sono pagati da un organismo di garanzia.

2)

La direttiva 80/987 non osta a una normativa nazionale che utilizzi il credito retributivo iniziale del lavoratore subordinato come mero termine di paragone per determinare la prestazione da garantire con l’intervento di un fondo di garanzia.

3)

Nell’ambito di una domanda di un lavoratore subordinato intesa ad ottenere da un fondo di garanzia il pagamento di crediti retributivi insoluti, la direttiva 80/987 non osta all’applicazione di un termine di prescrizione di un anno (principio d’equivalenza). Spetta, tuttavia, al giudice nazionale accertare se, per come è strutturato, tale termine non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti riconosciuti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività).


(1)  GU C 107 del 26.4.2008.


12.9.2009   

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C 220/9


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België — Belgique) — Gilbert Snauwaert, Algemeen Expeditiebedrijf Zeebrugge BVBA, Coldstar NV, Dirk Vlaeminck, Jeroen den Haerynck, Ann de Wintere (C-124/08), Géry Deschaumes (C-125/08)/Belgische Staat

(Cause riunite C-124/08 e C-125/08) (1)

(Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Codice doganale comunitario - Obbligazione doganale - Importo dei dazi - Comunicazione al debitore - Atto perseguibile a norma di legge)

2009/C 220/14

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Hof van Cassatie van België

Parti

Ricorrenti: Gilbert Snauwaert, Algemeen Expeditiebedrijf Zeebrugge BVBA, Coldstar NV, Dirk Vlaeminck, Jeroen Den Haerynck, Ann De Wintere (C-124/08), Géry Deschaumes (C-125/08)

Convenuto: Belgische Staat

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van Cassatie van België — Interpretazione dell’art. 221, nn. 1 e 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (versione in vigore nel 1992) (GU L 302, pag. 1) — Recupero dei dazi all’importazione o all’esportazione — Necessità o meno della contabilizzazione dell’importo dei dazi prima della comunicazione al debitore — Termine di prescrizione — Frode doganale — Condanna in solido

Dispositivo

1)

L’art. 221, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che la comunicazione al debitore ad opera delle autorità doganali, secondo modalità appropriate, dell’importo dovuto dei dazi all’importazione o all’esportazione può essere validamente effettuata solo se l’importo di tali dazi sia stato preliminarmente contabilizzato dalle citate autorità.

2)

L’art. 221, n. 3, del regolamento n. 2913/92 deve essere interpretato nel senso che le autorità doganali possono procedere validamente alla comunicazione al debitore dell’importo dei dazi legalmente dovuti dopo la scadenza del termine triennale decorrente dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale qualora esse non abbiano potuto determinare l’importo esatto dei dazi stessi a causa di un atto perseguibile a norma di legge, anche nel caso in cui tale debitore non sia l’autore dell’atto medesimo.


(1)  GU C 142 del 7.6.2008.


12.9.2009   

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C 220/10


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België — Belgio) — Distillerie Smeets Hasselt NV/Stato belga, Louis De Vos, Bollen, Mathay & Co BVBA, liquidatore della Transterminal Logistics NV, Daniel Van den Langenbergh, Firma De Vos NV e Stato belga/Bollen, Mathay & Co BVBA, liquidatore della Transterminal Logistics NV e Louis De Vos/Stato belga

(Causa C-126/08) (1)

(Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Codice doganale comunitario - Recupero a posteriori di dazi all’importazione o all’esportazione - Contabilizzazione dell’importo dei dazi - Iscrizione nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci - Iscrizione in un verbale che vale come contabilizzazione - Consegna di copia del verbale a titolo di comunicazione dell’importo dei dazi dovuti a norma di legge)

2009/C 220/15

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van Cassatie van België

Parti

Ricorrenti: Distillerie Smeets Hasselt NV, Stato belga, Louis De Vos

Convenuti: Stato belga, Louis De Vos, Bollen, Mathay & Co BVBA, liquidatore della Transterminal Logistics NV, Daniel Van den Langenbergh, Firma De Vos NV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Holf van Cassatie van België (Belgio) — Interpretazione degli artt. 217, n. 1, e 221, n. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (versione in vigore nel 1992) (GU L 302, pag. 1) — Recupero dei dazi all’importazione o all’esportazione — Necessità o meno della contabilizzazione dell’importo dei dazi prima della comunicazione al debitore — Nozione di «iscritto nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci»

Dispositivo

L’art. 217 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, dev’essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono stabilire che la contabilizzazione dell’importo dei dazi risultante da un’obbligazione doganale si realizzi mediante l’iscrizione di tale importo nel verbale emesso dalla competente autorità doganale in accertamento di un’infrazione della vigente normativa doganale.


(1)  GU C 142 del 7.6.2008.


12.9.2009   

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C 220/10


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

(Causa C-165/08) (1)

(Organismi geneticamente modificati - Sementi - Divieto di commercializzazione - Divieto di iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà - Direttive 2001/18/CE e 2002/53/CE - Deduzione di motivi di ordine etico o religioso - Onere della prova)

2009/C 220/16

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Doherty e A. Szmytkowska, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentante: M. Dowgielewicz, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 22 e 23 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106, pag. 1) e degli artt. 4, n. 4, e 16 della direttiva del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/53/CE, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193, pag. 1) — Legislazione nazionale che vieta la commercializzazione delle varietà geneticamente modificate nonché la loro iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà

Dispositivo

1)

La Repubblica di Polonia, avendo vietato la libera circolazione di sementi di varietà geneticamente modificate, nonché l’iscrizione delle varietà geneticamente modificate nel catalogo nazionale delle varietà, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 22 e 23 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, e degli artt. 4, n. 4, e 16 della direttiva del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/53/CE, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese nonché i due terzi di quelle sostenute dalla Commissione.

4)

La Commissione sopporterà un terzo delle proprie spese.


(1)  GU C 183 del 19.7.2008.


12.9.2009   

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C 220/11


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 16 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation — Francia) — Iaszlo Hadadi (Hadady)/Csilla Marta Mesko in Hadadi (Hadady)

(Causa C-168/08) (1)

(Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale - Art. 64 - Disposizioni transitorie - Applicazione ad una decisione di uno Stato membro che ha aderito all’Unione europea nel 2004 - Art. 3, n. 1 - Competenza giurisdizionale in materia di scioglimento del matrimonio - Collegamento pertinente - Residenza abituale - Nazionalità - Coniugi residenti in Francia e aventi, entrambi, la cittadinanza francese e ungherese)

2009/C 220/17

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de Cassation

Parti

Ricorrente: Iaszlo Hadadi (Hadady)

Convenuta: Csilla Marta Mesko in Hadadi (Hadady)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte di Cassazione (Francia) — Interpretazione dell’art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1347, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi (GU L 160, pag. 19) e degli artt. 3 e 64 del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1) — Requisiti per il riconoscimento di una sentenza di divorzio — Elementi di collegamento pertinenti: domicilio o nazionalità delle parti?

Dispositivo

1)

Qualora il giudice dello Stato membro richiesto debba accertare, in applicazione dell’art. 64, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, se il giudice dello Stato membro di origine di una decisione giurisdizionale sarebbe stato competente in forza dell’art. 3, n. 1, lett. b), dello stesso regolamento, quest’ultima disposizione osta a che il giudice dello Stato membro richiesto consideri i coniugi che possiedono entrambi la cittadinanza sia di questo Stato sia di quello di origine unicamente come cittadini dello Stato membro richiesto. Il detto giudice, al contrario, deve tener conto del fatto che i coniugi possiedono anche la cittadinanza dello Stato membro di origine e che, pertanto, i giudici di quest’ultimo Stato avrebbero potuto essere competenti a conoscere della controversia.

2)

Qualora entrambi i coniugi possiedano la cittadinanza di due stessi Stati membri, l’art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2201/2003 osta a che la competenza giurisdizionale dei giudici di uno di tali Stati membri resti esclusa per il fatto che il ricorrente non presenti altri elementi di collegamento con questo Stato. Al contrario, i giudici degli Stati membri di cui i coniugi possiedono la cittadinanza sono competenti in forza di tale disposizione, potendo questi ultimi adire, a loro scelta, il giudice dello Stato membro al quale la controversia sarà sottoposta.


(1)  GU C 158 del 21.6.2008.


12.9.2009   

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C 220/11


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 16 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Zuid-Chemie BV/Philippo's Mineralenfabriek NV/SA

(Causa C-189/08) (1)

(Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale - Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto»)

2009/C 220/18

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Zuid-Chemie BV

Convenuto: Philippo's Mineralenfabriek NV/SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Interpretazione dell’art. 5, parte iniziale e punto 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale («Bruxelles I») (GU 2001, L 12, pag. 1) — Interpretazione della nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire» — Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto — Luogo dell’evento causale («Handlungsort») e luogo in cui il danno si è verificato(«Erfolgsort») — Criteri di collegamento

Dispositivo

L’art. 5, punto 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di una controversia quale quella di cui alla causa principale, i termini «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» designano il luogo in cui si è verificato il danno iniziale in ragione del normale utilizzo del prodotto ai fini cui esso è destinato.


(1)  GU C 183 del 19.7.2008.


12.9.2009   

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C 220/12


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 16 luglio 2009 — American Clothing Associates SA e Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-202/08 P e C-208/08 P) (1)

(Impugnazione - Proprietà intellettuale - Regolamento (CE) n. 40/94 - Marchio comunitario - Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale - Impedimenti assoluti alla registrazione di un marchio - Marchi di fabbrica o di commercio identici o simili ad un emblema di Stato - Rappresentazione di una foglia d’acero - Applicabilità ai marchi di servizi)

2009/C 220/19

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: American Clothing Associates SA (rappresentanti: P. Maeyaert, advocaat, N. Clarembeaux e C. De Keersmaeker, avocats) (C-202/08 P), Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente) (C-208/08)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral, agente) (C-208/08), American Clothing Associates SA (rappresentanti: P. Maeyaert, advocaat, N. Clarembeaux e C. De Keersmaeker, avocats) (C-202/08 P)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 28 febbraio 2008, causa T-215/06, American Clothing Associates SA/UAMI, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 4 maggio 2006, che nega la registrazione come marchio comunitario di un segno che raffigura una foglia d'acero per prodotti rientranti nelle classi 18 e 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi — Violazione degli artt. 7, n. 1, lett. h), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), e 6 ter, n. 1, lett. a), della Convenzione di Parigi 20 marzo 1883, per la protezione della proprietà industriale, come rivista e modificata — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi di fabbrica o di commercio identici o simili a un emblema di Stato — Raffigurazione di una foglia di acero

Dispositivo

1)

L’impugnazione proposta dall’American Clothing Associates NV nella causa C-202/08 P è respinta.

2)

La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 28 febbraio 2008, causa T-215/06, American Clothing Associates/UAMI, è annullata nella parte in cui annulla la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 4 maggio 2006 (procedimento R-1463/2005-1), che rigetta la domanda di registrazione di un segno rappresentante una foglia d’acero come marchio comunitario.

3)

Il ricorso introdotto dall’American Clothing Associates NV nella causa T-215/06 è respinto.

4)

L’American Clothing Associates NV è condannata alle spese nelle cause C-202/08 P e C-208/08 P.


(1)  GU C 209 del 15.8.2008.


12.9.2009   

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Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 16 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-244/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Sesta direttiva IVA - Art. 17 - Ottava direttiva 79/1072/CEE - Art. 1 - Tredicesima direttiva 86/560/CEE - Art. 1 - Rimborso o detrazione dell’IVA - Soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro o in un paese terzo, ma che ha un centro di attività stabile nello Stato membro interessato)

2009/C 220/20

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Aresu e M. Afonso, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I. Bruni, G. De Bellis e G. Palmieri, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 1 dell’ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese (GU L 331, pag. 11) e violazione dell’art. 1 della tredicesima direttiva del Consiglio 17 novembre 1986, 86/560/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità — Rimborso dell’IVA a un soggetto residente in un altro Stato membro o in un paese terzo ma che ha un centro di attività stabile in Italia

Dispositivo

1)

In materia di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto a un soggetto passivo residente in un altro Stato membro o in un paese terzo, ma avente un centro di attività stabile nello Stato membro interessato, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 1 dell’ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese, e dell’art. 1 della tredicesima direttiva del Consiglio 17 novembre 1986, 86/560/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità, in quanto obbliga un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro o in un paese terzo, ma che abbia un centro di attività stabile in Italia e che, nel periodo rilevante, abbia effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi in Italia, a chiedere il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto a credito secondo le procedure previste dalle citate direttive piuttosto che mediante detrazione, quando l’acquisto per cui è chiesto il rimborso di detta imposta viene effettuato non tramite il centro di attività stabile in Italia, ma direttamente dallo stabilimento principale di tale soggetto passivo.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 209 del 15.8.2008.


12.9.2009   

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C 220/13


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania) — Futura Immobiliare srl Hotel Futura, Meeting Hotel, Hotel Blanc, Hotel Clyton, Business srl/Comune di Casoria

(Causa C-254/08) (1)

(Domanda di pronuncia pregiudiziale - Direttiva 2006/12/CE - Art. 15, lett. a) - Mancata ripartizione dei costi dello smaltimento dei rifiuti in funzione della loro effettiva produzione - Compatibilità con il principio «chi inquina paga»)

2009/C 220/21

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Parti

Ricorrente: Futura Immobiliare srl Hotel Futura, Meeting Hotel, Hotel Blanc, Hotel Clyton, Business srl

Convenuto: Comune di Casoria

Altra parte interessata: Azienda Speciale Igiene Ambientale (ASIA) SpA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale della Campania — Interpretazione dell’art. 15 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 114, pag. 9) — Sistema nazionale che non ripartisce i costi per lo smaltimento dei rifiuti in funzione della produzione o detenzione in vista del conferimento a un raccoglitore o ad un’impresa responsabile del loro smaltimento — Compatibilità con il principio «chi inquina paga»

Dispositivo

L’art. 15, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti, dev’essere interpretato nel senso che, allo stato attuale del diritto comunitario, esso non osta ad una normativa nazionale che disponga la riscossione, per il finanziamento di un servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani, di una tassa calcolata sulla base di una stima del volume di rifiuti generato dagli utenti di tale servizio e non sulla base del quantitativo di rifiuti da essi effettivamente prodotto e conferito.

Spetta tuttavia al giudice a quo accertare, sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto sottopostigli, se la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni su cui verte la causa principale non comporti che taluni «detentori», nel caso di specie le aziende alberghiere, non si facciano carico di costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili.


(1)  GU C 209 del 15.8.2008.


12.9.2009   

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C 220/14


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Kościanie — Repubblica di Polonia) — Procedimento penale a carico di Tomasz Rubach

(Causa C-344/08) (1)

(Protezione di specie di flora e di fauna selvatiche - Specie elencate nell’allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 - Prova della liceità dell’acquisizione di esemplari di tali specie - Onere della prova - Presunzione d’innocenza - Diritti della difesa)

2009/C 220/22

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy w Kościanie

Imputato nella causa principale

Tomasz Rubach

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sąd Rejonowy w Kościanie (Polonia) — Interpretazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 9 dicembre 1996, n. 338/97, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61, pag. 1) — Nozione di «prova» del carattere legale dell’acquisizione delle specie iscritte nell’allegato B

Dispositivo

L’art. 8, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 9 dicembre 1996, n. 338/97, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, dev’essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un procedimento penale a carico di un soggetto accusato di aver violato tale disposizione, tutti i mezzi di prova consentiti dal diritto processuale dello Stato membro interessato in procedure analoghe sono, in linea di principio, ammissibili al fine di stabilire la liceità dell’acquisizione di esemplari di specie animali elencate nell’allegato B di detto regolamento. In considerazione, altresì, del principio della presunzione d’innocenza, tale soggetto dispone di tutti questi mezzi per dimostrare di essere venuto in possesso di detti esemplari in modo lecito conformemente alle condizioni previste dalla summenzionata disposizione.


(1)  GU C 272 del 25.10.2008.


12.9.2009   

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C 220/14


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 16 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-574/08) (1)

(Mercato interno - Libera circolazione dei capitali - Lotta contro la frode e il riciclaggio di denaro)

2009/C 220/23

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Peere e P. Dejmek, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentante: D. Haven, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione o notificazione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 1o agosto 2006, 2006/70/CE, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di un’attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata (GU L 214, pag. 29)

Dispositivo

1)

Il Regno del Belgio, non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 1o agosto 2006, 2006/70/CE, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di un’attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

2)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.


(1)  GU C 44 del 21.2.2009.


12.9.2009   

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C 220/15


Domanda di parere presentata dalla Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell’art. 300, n. 6, CE

(Parere 1/09)

2009/C 220/24

Lingua processuale: Tutte le lingue ufficiali

Richiedente

Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: sigg. J.-C. Piris e F. Florindo Gijón, sig.ra G. Kimberley, agenti)

Quesiti sottoposti alla Corte

Il previsto accorso relativo alla creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti (attualmente denominato «Tribunale dei brevetti europeo e comunitario») (1) è compatibile con le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità europea?


(1)  Documento di lavoro del Consiglio su un testo della presidenza riveduto relativo al progetto di accordo sul Tribunale del brevetto europeo e comunitario e al progetto di statuto (doc. 7928/09 del 23 marzo 2009).


12.9.2009   

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C 220/15


Ordinanza della Corte 17 febbraio 2009 — Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-483/07P) (1)

(Impugnazione - Ricorso di annullamento - Riserva da parte della Commissione del dominio «galileo.eu» - Art. 230, quarto comma, CE - Decisione che riguarda individualmente una persona fisica o giuridica - Ricorso manifestamente infondato)

2009/C 220/25

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG (rappresentante: K. Bott, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Braun e E. Montaguti, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro l’ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 28 agosto 2007, causa T-46/06, Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG/Commissione, con cui il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento della decisione della Commissione di riservare, in applicazione dell'art. 9 del regolamento (CE) della Commissione 28 aprile 2004, n. 874, che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello «.eu» e i principi relativi alla registrazione (GU L 162, pag. 40), il nome di dominio «galileo.eu» come nome di dominio riservato all'uso delle istituzioni, degli organi e degli organismi della Comunità — Necessità che la decisione impugnata riguardi individualmente chi propone ricorso — Violazione dell’art. 230, quarto comma, CE

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 8 del 12.1.2008.


12.9.2009   

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C 220/15


Ordinanza della Corte 19 maggio 2009 — AMS Advanced Medical Services GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), American Medical Systems, Inc

(Causa C-567/07 P) (1)

(Impugnazione - Marchio comunitario - Marchio figurativo AMS Advanced Medical Services - Impedimento parziale alla registrazione - Procedimento di opposizione - Ricorso divenuto privo di oggetto - Non luogo a statuire)

2009/C 220/26

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: AMS Advanced Medical Services GmbH (rappresentante: S. Schäffler, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), American Medical Systems, Inc (rappresentanti: H. Kunz-Hallstein e R. Kunz-Hallstein, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 18 ottobre 2007, nella causa T-425/03, AMS/UAMI — American Medical Systems, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dal richiedente il marchio comunitario figurativo «AMS Advanced Medical Services» per prodotti e servizi elencati nelle classi 5, 10 e 42 avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 12 settembre 2003, con cui viene annullata la decisione della divisione di opposizione e viene parzialmente accolta l’opposizione del titolare del marchio nazionale denominativo «AMS» — Procedimento di opposizione — Ricevibilità di un’istanza di prova della seria utilizzazione del marchio anteriore presentata dal richiedente per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso

Dispositivo

1)

Non vi è luogo a statuire sull’impugnazione introdotta dalla AMS Advanced medical Services GmbH.

2)

La AMS Advanced medical Services GmbH è condannata alle spese del presente procedimento.


(1)  GU C 64 dell’8.3.2008.


12.9.2009   

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C 220/16


Ordinanza della Corte 30 aprile 2009 — Japan Tobacco, Inc./Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Torrefacção Camelo Lda

(Causa C-136/08 P) (1)

(Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 8, n. 5 - Pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio anteriore - Profitto indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore - Rischio - Domanda di registrazione come marchio comunitario del segno figurativo CAMELO - Opposizione del titolare dei marchi nazionali denominativi e figurativi CAMEL)

2009/C 220/27

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Japan Tobacco, Inc. (rappresentanti: avv.ti A. Ortiz López, S. Ferrandis González e E. Ochoa Santamaría)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente), Torrefacção Camelo Lda

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 30 gennaio 2008, causa T-128/06, Japan Tobacco/UAMI e Torrefacção Camelo, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso della ricorrente diretto all’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 22 febbraio 2006, relativa a un procedimento di opposizione tra Japan Tobacco e Torrefacção Camelo — Violazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1) — Impedimenti relativi alla registrazione di un marchio — Profitto indebitamente tratto dal carattere distintivo del marchio ovvero pregiudizio arrecato allo stesso

Dispositivo

1)

Il ricorso avverso la sentenza di primo grado è respinto.

2)

Japan Tobacco, Inc. è condannata alle spese.


(1)  GU C 209 del 15.8.2008


12.9.2009   

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C 220/16


Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 11 giugno 2009 — Leche Celta, SL/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Celia SA

(Causa C-300/08 P) (1)

(Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento CE n. 40/94 - Art. 8, n. 1, lett.b) - Marchio misto denominativo e figurativo, Celia - Impedimenti relativi alla registrazione - Similarità del marchio di cui è chiesta la registrazione con un marchio anteriore - Marchio relativo a prodotti identici - Rischio di confusione - Ricorso manifestamente irricevibile)

2009/C 220/28

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Leche Celta, SL (rappresentante: J. Calderón Chavero, abogado)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente), Celia SA (rappresentanti: D. Masson e F. de Castelnau, avocats)

Oggetto

Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 23 aprile 2008, causa T-35/07, Leche Celta/UAMI con cui il Tribunale ha respinto il ricorso della ricorrente presentato contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 5 dicembre 2006, relativa ad una procedura di opposizione tra la Leche Celta SL e la Celia SA — Violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) — Impedimenti relativi alla registrazione di un marchio — Rischio di confusione legato ad una domanda di registrazione di un marchio simile ad un marchio anteriore per prodotti identici — Confronto dei segni sul piano visivo, fonetico e concettuale

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto;

2)

La Leche Celta SL è condannata alle spese.


(1)  GU C 223 del 30.8.2008.


12.9.2009   

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C 220/17


Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 3 giugno 2009 — Zipcar, Inc/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-394/08P) (1)

(Ricorso d’impugnazione - Marchio comunitario - Art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94 - Marchio denominativo ZIPCAR - Opposizione del titolare del marchio CICAR)

2009/C 220/29

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Zipcar, Inc (rappresentante: M. Elmslie, solicitor)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Oggetto

Ricorso d’impugnazione proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 25 giugno 2008, causa T-36/07, Zipcar/UAMI, con cui il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal richiedente il marchio denominativo «ZIPCAR» per prodotti delle classi 9, 39 e 42, contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 30 novembre 2006, recante rigetto del ricorso contro la decisione della divisione di opposizione che nega parzialmente la registrazione di detto marchio nell’ambito dell’opposizione presentata dal titolare del marchio denominativo nazionale «CICAR» per servizi della classe 39

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Zipcar Inc. è condannata alle spese.


(1)  GU C 285 dell’8.11.2008.


12.9.2009   

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C 220/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal in Northern Ireland (Regno Unito) il 16 ottobre 2008 — Seaport Investments Ltd/Department of the Environment for Northern Ireland

(Causa C-454/08)

2009/C 220/30

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal in Northern Ireland (Regno Unito)

Parti

Ricorrente: Seaport Investments Ltd

Convenuto: Department of the Environment for Northern Ireland

Con ordinanza 20 maggio 2009 la Corte di giustizia (Sesta Sezione) ha dichiarato la domanda di pronuncia pregiudiziale irricevibile.


12.9.2009   

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C 220/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel (Belgio) il 15 giugno 2009 — I. SGS Belgium NV/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, Firme Derwa NV en Centraal Beheer Achmea NV e II. Firme Derwa NV en Centraal Beheer Achmea NV/SGS Belgium NV en Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

(Causa C-218/09)

2009/C 220/31

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Brussel

Parti

I.

SGS Belgium NV

contro

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Firme Derwa NV

Centraal Beheer Achmea NV

II.

Firme Derwa NV

Centraal Beheer Achmea NV

contro

SGS Belgium NV

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Questione pregiudiziale

Se il termine «forza maggiore», di cui all’art. 5, n. 3, del regolamento della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665/87 (1), recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, debba essere interpretato nel senso che il deperimento di carne di manzo durante il trasporto nella confezione idonea e in un contenitore raffreddato, in cui viene mantenuta costantemente la temperatura prescritta, costituisca in linea di principio forza maggiore.


(1)  GU L 351, pag. 1.


12.9.2009   

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C 220/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Repubblica di Polonia) il 18 giugno 2009 — Kronospan Mielec sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie

(Causa C-222/09)

2009/C 220/32

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Kronospan Mielec sp. z o.o.

Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie

Questione pregiudiziale

Se la normativa risultante dall’art. 9, n. 2, lett. e), terzo trattino, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, (GU L 145 del 13 giugno 1977, pag. 1, con modifiche; in prosieguo: la «sesta direttiva»), nonché attualmente dal corrispondente art. 56, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11 dicembre 2006, pag. 1, con modifiche; in prosieguo: la «direttiva 112») debba essere interpretata nel senso che le prestazioni di ingegneri in esse menzionate fornite al soggetto passivo IVA, il quale esegue un incarico comprendente tali prestazioni che sono dirette ad un destinatario residente in un altro Stato membro della Comunità, sono soggette ad imposizione nel luogo in cui il destinatario (il committente) dispone della sede della propria attività economica o di un centro di attività stabile, o se si debba prendere le mosse dal principio che tali prestazioni, in quanto riferentisi ad un’attività scientifica, sono soggette ad imposizione nel luogo in cui sono materialmente eseguite, conformemente all’art. 9, n. 2, lett. c), primo trattino, della sesta direttiva (attualmente al corrispondente art. 52, lett. a), della direttiva 112), — qualora si parta dal presupposto che tali servizi consistono in lavori comprendenti ricerche e misurazioni di emissioni, di cui alle disposizioni sulla tutela dell’ambiente, compresa l’esecuzione di verifiche connesse all’emissione di diossido di carbonio (CO2) ed al commercio di emissioni CO2, redazione e controllo della documentazione dei lavori summenzionati nonché analisi delle potenziali fonti di inquinamento, effettuati allo scopo di acquisire tanto nuove esperienze e conoscenze tecnologiche, dirette alla produzione di nuovi materiali, prodotti ed impianti, quanto l’applicazione di nuovi procedimenti tecnologici nel processo produttivo.


12.9.2009   

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C 220/18


Ricorso proposto il 19 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

(Causa C-226/09)

2009/C 220/33

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Konstantidinis, A.-A. Gilly, agenti)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, attribuendo coefficienti di ponderazione ai criteri per l'aggiudicazione dell’appalto dopo il termine ultimo per il deposito delle offerte e modificandoli dopo un esame iniziale delle offerte presentate, l’Irlanda non ha rispettato gli obblighi ad essa incombenti sanciti dai principi della parità di trattamento e di trasparenza come interpretati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee;

condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nell’ambito della procedura di aggiudicazione in esame, l’amministrazione aggiudicatrice ha pubblicato un bando di gara da cui si poteva ragionevolmente desumere che i criteri di aggiudicazione sarebbero stati applicati in ordine di importanza decrescente. Dopo il termine ultimo per il deposito delle offerte, esso ha però deciso di attribuire coefficienti di ponderazione relativi ai criteri di aggiudicazione dell’appalto. Dopo una valutazione iniziale delle offerte presentate, la commissione esaminatrice dell’amministrazione aggiudicatrice ha discusso la possibilità di modificare tali criteri, ed ha infine proceduto a tale modifica.

I coefficienti di ponderazione relativa applicati ai criteri di valutazione dopo la presentazione delle offerte e l’esame iniziale hanno modificato i rapporti tra i vari criteri, conferendo un’importanza relativa significativamente diversa da quella che l’offerente si sarebbe ragionevolmente atteso alla luce dei documenti relativi all’appalto.

Poiché il procedimento di aggiudicazione in oggetto riguarda forniture di servizi non annoverate nell’allegato II, parte A, della direttiva 2004/18/CE (1), le dettagliate norme procedurali di tale direttiva non sono applicabili. Pertanto, l’art. 40 della direttiva, ai sensi del quale l’amministrazione aggiudicatrice nell’invito a presentare un’offerta deve almeno specificare la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, oppure l'ordine decrescente di importanza di tali criteri, non era applicabile. Tuttavia, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, l’amministrazione aggiudicatrice deve rispettare i principi fondamentali del Trattato, compresi quelli della parità di trattamento e di trasparenza.

La Commissione afferma che, avendo modificato i criteri di aggiudicazione nel corso del procedimento di aggiudicazione, l’amministrazione aggiudicatrice, la quale era tenuta all’osservanza delle norme e dei principi fondamentali del Trattato CE, ha violato i principi della parità di trattamento e di trasparenza come interpretati dalla Corte di giustizia.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).


12.9.2009   

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C 220/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht (Germania) il 24 giugno 2009 — Rechtsanwaltssozietät Lovells/Bayer CropScience AG

(Causa C-229/09)

2009/C 220/34

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundespatentgericht

Parti

Ricorrente: Rechtsanwaltssozietät Lovells

Convenuta: Bayer CropScience AG

Questioni pregiudiziali

Se, ai fini dell’applicazione dell’art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 23 luglio 1996, n. 1610, sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (1), rilevi esclusivamente un’autorizzazione di immissione in commercio a norma dell’art. 4 della direttiva 91/414/CEE (2), o se un certificato possa essere rilasciato anche sulla base di un’autorizzazione di immissione in commercio ai sensi dell’art. 8, n. 1, della direttiva 91/414/CEE.


(1)  GU L 198, pag. 30.

(2)  GU L 230, pag. 1.


12.9.2009   

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C 220/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 25 giugno 2009 — Hauptzollamt Koblenz/Kurt e Thomas Etling GbR, interveniente: Bundesministerium der Finanzen

(Causa C-230/09)

2009/C 220/35

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Hauptzollamt Koblenz

Convenuti: Kurt e Thomas Etling in GbR

Interveniente: Bundesministerium der Finanzen

Questioni pregiudiziali

Se il diritto comunitario, e segnatamente l’art. 5, lett. k), del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1788, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), debba essere inteso nel senso che il quantitativo di riferimento di un produttore nel periodo di dodici mesi, nel quale gli è stato trasferito un quantitativo di riferimento da un altro produttore, non comprende il quantitativo in relazione al quale tale altro produttore, durante il periodo di dodici mesi di cui trattasi, abbia già consegnato latte.


(1)  GU L 270, pag. 123.


12.9.2009   

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C 220/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 25 giugno 2009 — Hauptzollamt Oldenburg/1. Theodor Aissen, 2. Hermann Rohaan, interveniente: Bundesministerium der Finanzen

(Causa C-231/09)

2009/C 220/36

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Hauptzollamt Oldenburg

Convenuti: 1. Theodor Aissen, 2. Hermann Rohaan

Interveniente: Bundesministerium der Finanzen

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto comunitario, e segnatamente l’art. 5, lett. k), del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1788, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), debba essere inteso nel senso che il quantitativo di riferimento di un produttore che, nel corso di un periodo di dodici mesi abbia acquistato un’azienda da un altro produttore, non comprende il quantitativo in relazione al quale tale altro produttore, durante il periodo di dodici mesi di cui trattasi, abbia già consegnato latte prima del trasferimento dell’azienda.

2)

Se le disposizioni del diritto comunitario o i principi generali dell’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ostano ad una disposizione di diritto nazionale, la quale, nell’ambito della compensazione, prevista dall’art. 10, n. 3, del regolamento (CE) n. 1788/2003, della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale con le consegne eccedenti nel caso alla base della prima questione, fa partecipare all’assegnazione della parte inutilizzata il produttore che ha acquistato l’azienda durante il periodo di dodici mesi anche con la parte del quantitativo di riferimento consegnata dall’altro produttore.


(1)  GU L 270, pag. 123.


12.9.2009   

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C 220/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāta (Repubblica di Lettonia) il 25 giugno 2009 — Dita Danosa/SIA «LKB Līzings»

(Causa C-232/09)

2009/C 220/37

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākās tiesas Senāts

Parti

Ricorrente: Dita Danosa

Convenuta: SIA «LKB Līzings»

Questioni pregiudiziali

1)

Se i membri degli organi di gestione delle società di capitali rientrino nella nozione di lavoratore ai sensi del diritto comunitario.

2)

Se l’art. 224, n. 4, del codice del commercio lettone, che consente di revocare un membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali senza alcuna limitazione, in particolare a prescindere dallo stato di gravidanza della persona interessata, sia incompatibile con l’art. 10 della direttiva 92/85/CEE (1) e la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.


(1)  Direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348, pag. 1).


12.9.2009   

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C 220/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen (Belgio) il 26 giugno 2009 — G.A. Dijkman e M.A. Dijkman-Lavaleije/Belgische Staat

(Causa C-233/09)

2009/C 220/38

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Antwerpen

Parti

Ricorrenti: G.A. Dijkman

M.A. Dijkman-Lavaleije

Convenuto: Belgische Staat

Questione pregiudiziale

Se si configuri una violazione dell’art. 56, n. 1, del Trattato CE, in quanto cittadini belgi che investono all’estero, ad esempio nei Paesi Bassi, al fine di evitare di essere assoggettati all’imposta addizionale comunale ai sensi dell’art. 465 WIB92, sono tenuti ad avvalersi di un intermediario belga per l’erogazione dei redditi mobili, mentre i cittadini che investono nel Belgio possono sempre usufruire del regime della ritenuta mobiliare liberatoria di cui all’art. 313 WIB92, sottraendosi in tal modo all’imposta comunale addizionale di cui all’art. 465 WIB92, in quanto la ritenuta d’imposta è stata già trattenuta alla fonte.


12.9.2009   

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C 220/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Belgio) il 1o luglio 2009 — État belge/Nathalie de Fruytier

(Causa C-237/09)

2009/C 220/39

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti del procedimento principale

Ricorrente in cassazione: État belge

Resistente in cassazione: Nathalie de Fruytier

Questioni pregiudiziali

Se un’attività autonoma di trasporto di organi e prelievi umani effettuata a favore di ospedali e laboratori costituisca una fornitura di organi, di sangue e di latte umani, esentata dall’imposta sul valore aggiunto in forza dell’art. 13, parte A, punto 1, lett. d), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1).


(1)  GU L 145, pag. 1.


12.9.2009   

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C 220/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlin (Germania) il 1o luglio 2009 — SEYDALAND Vereinigte Agrarbetriebe GmbH & Co. KG/BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

(Causa C-239/09)

2009/C 220/40

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgerichts Berlin

Parti

Ricorrente: SEYDALAND Vereinigte Agrarbetriebe GmbH & Co. KG

Convenuta: BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

Questioni pregiudiziali

Se l’art. 5, n. 1, seconda e terza frase, del FlächenerwerbsVO (regolamento sull’acquisizione di fondi) adottato in attuazione dell’art. 4, n. 3, punto 1, dell’AusglLeistG (legge sulle indennità compensative), recante il testo seguente:

«Se per seminativi e pascoli esistono valutazioni a livello regionale, occorre basarsi su queste per stabilire il valore. Le valutazioni a livello regionale sono pubblicate dal ministero federale delle Finanze nella Gazzetta ufficiale»,

violi l’art. 87 CE.


12.9.2009   

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C 220/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam (Nederland) il 3 luglio 2009 — Albron Catering BV/FNV Bondgenoten e John Roest

(Causa C-242/09)

2009/C 220/41

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof te Amsterdam

Parti

Ricorrente: Albron Catering BV

Convenuti: FNV Bondgenoten, John Roest

Questioni pregiudiziali

1)

Se la direttiva 2001/23/CE (1) debba essere interpretata nel senso che il trasferimento di diritti ed obblighi al cessionario di cui all’art. 3, n.1, parte iniziale, si configura soltanto se il cedente dell’impresa da trasferire è anche il datore di lavoro formale dei lavoratori interessati o se la tutela perseguita dalla direttiva comporta che, in caso di trasferimento di un’impresa della società operativa facente parte di un gruppo, i diritti e gli obblighi con riguardo ai lavoratori che lavorano per questa impresa si trasferiscono al cessionario se il personale già impiegato all’interno del gruppo è alle dipendenze di una società di personale (del pari facente parte del gruppo), che funge da datore di lavoro centrale.

2)

Come sarebbe la soluzione della seconda parte della prima questione qualora i lavoratori in essa intesi, che lavorano per un’impresa facente parte di un gruppo, siano alle dipendenze di un’altra società, del pari appartenente a quel gruppo, che non sia una società di personale come descritta nella prima questione.


(1)  Direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16).


12.9.2009   

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C 220/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Arbeidshof te Brussel (Belgio) il 6 luglio 2009 — Omalet NV/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

(Causa C-245/09)

2009/C 220/42

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Arbeidshof te Brussel

Parti

Ricorrente: Omalet NV

Convenuto: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Questioni pregiudiziali

1)

Se il giudice nazionale debba applicare l’art. 49 del Trattato ad una controversia tra il Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ed un imprenditore principale stabilito nel Belgio, quando viene richiesta la condanna di siffatto imprenditore principale, ai sensi dell’art. 30 bis, n. 3, della legge 27 giugno 1969, che modifica il decreto legge 28 dicembre 1944 in materia di sicurezza sociale dei lavoratori (nel testo applicabile prima della modifica di questo articolo con l’art. 55 della legge programmatica 27 aprile 2007), come responsabile in solido per una parte dei debiti del subappaltatore non registrato, stabilito nel Belgio, o allorché si chiede la condanna di tale imprenditore in quanto non ha adempiuto all’obbligo di trattenuta, previsto dall’art. 30, n. 4, della legge.

2)

(in subordine) Se l’art. 49 del Trattato osti ad un regime, come quello previsto dall’art. 30 bis, nn. 3 e 4, della legge belga 27 giugno 1969, che modifica il decreto legge 28 dicembre 1944 in materia di sicurezza sociale dei lavoratori (nel testo applicabile prima della modifica di questo articolo con l’art. 55 della legge programmatica 27 aprile 2007).


12.9.2009   

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C 220/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāta (Repubblica di Lettonia) il 7 luglio 2009 — SIA Pakora Pluss/Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-248/09)

2009/C 220/43

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākās tiesas Senāta.

Parti

Ricorrente: SIA Pakora Pluss.

Convenuta: Valsts ieņēmumu dienests

Questioni pregiudiziali

1)

Se si possano ritenere espletate le formalità doganali, nel senso dell’art. 1 dell’Atto di adesione [allegato IV, capo 5], nel caso in cui si presenti un manifesto di carico senza che però sia stato effettuato quanto previsto all’art. 448 del regolamento n. 2454/93 (1) (l’autorità doganale tedesca non ha adeguatamente notificato all’autorità doganale lettone la domanda della compagnia di navigazione).

2)

In caso di soluzione negativa alla prima questione, se, in una fattispecie come quella in esame, si possa ritenere che le disposizioni che disciplinano il regime doganale (regolamento n. 2913/92 (2) e regolamento n. 2454/93) non siano da applicare in nessun caso.

3)

In caso di soluzione affermativa alla prima questione, se l’allegato IV, capo 5, art. 1, dell’Atto di adesione alla Unione europea debba essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui una merce che circola nella Comunità allargata, dopo essere stata oggetto di formalità di esportazione, non sia immessa in libera pratica, tale merce non sia esente da dazi doganali o altre misure doganali, anche qualora non sussistano dubbi che detta merce ha lo status di merce comunitaria.

In altri termini, se nel caso di specie risulti decisiva la circostanza che il regime doganale — immissione in libera pratica — abbia avuto fine.

4)

Se l’imposta sul valore aggiunto debba includersi nel concetto di dazi all’importazione di cui all’art. 4, n. 10, del regolamento n. 2913/92.

5)

In caso di soluzione affermativa alla quarta questione, se l’obbligo di pagare l’imposta sul valore aggiunto, la quale va corrisposta come dazio all’importazione delle merci, gravi sull’obbligato principale o sul destinatario finale delle merci. Se vi siano circostanze che consentono di dividere l’obbligo di cui trattasi.


(1)  Regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).

(2)  Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1)


12.9.2009   

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C 220/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tartu Ringkonnakohus (Estonia) il 7 luglio 2009 — Novo Nordisk AS/Ravimiamet

(Causa C-249/09)

2009/C 220/44

Lingua processuale: l’estone

Giudice del rinvio

Tartu Ringkonnakohus

Parti

Ricorrente: Novo Nordisk AS

Convenuto: Ravimiamet

Questioni pregiudiziali

a)

Se l’art. 87, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE (1), recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (con modifiche e integrazioni) debba essere interpretato nel senso che esso trova applicazione anche con riferimento alle citazioni, tratte da riviste mediche o da opere scientifiche, che siano contenute in una pubblicità per un medicinale rivolta alle persone autorizzate a prescrivere il medicinale stesso.

b)

Se l’art. 87 n. 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (con modifiche e integrazioni) debba essere interpretato nel senso che vieta la pubblicazione, nell’ambito di una pubblicità di medicinali, di affermazioni contrastanti con il riassunto delle caratteristiche del prodotto, ma che non impone che tutte le affermazioni contenute nella pubblicità stessa siano contenute anche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto o che possano essere dedotte dalle informazioni ivi contenute.


(1)  GU L 311, pag. 67:


12.9.2009   

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C 220/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Plovdivski rayonen sad (Bulgaria) il 6 luglio 2009 — Vasil Ivanov Georgiev/Tehnicheski universitet — Sofia, Filial Plovdiv

(Causa C-250/09)

2009/C 220/45

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Plovdivski rayonen sad

Parti

Ricorrente: Vasil Ivanov Georgiev

Convenuta: Tehnicheski universitet — Sofia, Filial Plovdiv

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (1), ostino all’applicazione di una legge nazionale che non consente la conclusione di contratti di lavoro a tempo indeterminato con professori che hanno compiuto i 65 anni di età. Se, in tale contesto e più concretamente tenendo conto dell’art. 6, n. 1, della direttiva, le misure menzionate all’art. 7, n. 1, sesto comma, della legge sulla tutela contro le discriminazioni, le quali introducono limiti di età per l’occupazione di un concreto posto di lavoro, siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da una finalità legittima nonché proporzionate, tenuto presente che la direttiva è stata pienamente trasposta nel diritto bulgaro.

2)

Se le disposizioni della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, ostino all’applicazione di una legge nazionale in forza della quale i professori che hanno compiuto i 68 anni di età vengono pensionati obbligatoriamente. Se, sulla scorta dei fatti e delle circostanze che caratterizzano la presente causa e nel caso dell’accertamento di un conflitto fra le disposizioni della direttiva e il diritto nazionale pertinente che ha recepito la direttiva, sia possibile che l’interpretazione delle disposizioni del diritto comunitario comporti la disapplicazione del diritto nazionale.


(1)  GU L 303, pag. 16.


12.9.2009   

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C 220/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germnia) il 10 luglio 2009 — Bianca Purrucker/Guillermo Vallés Pérez

(Causa C-256/09)

2009/C 220/46

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Bianca Purrucker

Convenuto: Guillermo Vallés Pérez

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni di cui agli artt. 21 e segg. del regolamento (CE) del Consiglio n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (1) (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles II bis»), disposizioni concernenti il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni di altri Stati membri ai sensi dell’art. 2, n. 4, del regolamento Bruxelles II bis, siano applicabili anche ai provvedimenti provvisori esecutivi concernenti il diritto di affidamento ai sensi dell’art. 20 del regolamento Bruxelles II bis.


(1)  GU L 338, pag. 1.


12.9.2009   

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C 220/23


Ricorso proposto il 10 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-258/09)

2009/C 220/47

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e A..Marghelis, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, avendo autorizzato nella Regione vallone il funzionamento di impianti esistenti non conformi ai requisiti previsti degli artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14, lett. a) e b) e 15, n. 2 e ciò malgrado la scadenza del 30 ottobre 2007, come previsto dall’art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (1), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di predetta direttiva.

condannare Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la messa in conformità degli impianti esistenti, il cui utilizzo può avere un’incidenza sulle emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo nonché sull’inquinamento, è scaduto il 30 ottobre 2007, a norma dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2008/1/CE. Orbene, alla data di proposizione del presente ricorso, il convenuto non aveva ancora adottato tutte le misure necessarie per conformarsi a tale requisito nella Regione vallone o, ad ogni modo, non ne aveva informato la Commissione.


(1)  GU L 24, pag. 8.


12.9.2009   

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C 220/24


Ricorso proposto il 10 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-259/09)

2009/C 220/48

Lingua processuale:l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Marghelis, P. Van den Wyngaert, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/21/CE (1), relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive o, comunque, non avendo comunicato le disposizioni in parola alla Commissione, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in ai sensi della direttiva;

condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di trasposizione della direttiva è scaduto il 1o maggio 2008.


(1)  GU L 102, pag. 15.


12.9.2009   

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C 220/24


Impugnazione proposta il 13 luglio 2009 dall’Activision Blizzard Germany GmbH (già CD-Contact Data GmbH) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 30 aprile 2009, causa T-18/03, CD-Contact Data GmbH/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-260/09 P)

2009/C 220/49

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Activision Blizzard Germany GmbH (già CD-Contact Data GmbH) (rappresentanti: avv.ti J.K. de Pree e E.N.M. Raedts)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza impugnata in quanto respinge il ricorso di Contact Data diretto all’annullamento della Decisione;

annullare la Decisione almeno nella parte relativa a Contact Data;

in subordine, annullare la sentenza impugnata nella parte in cui respinge il ricorso di Contact Data diretto all’annullamento della Decisione e rimettere la causa al Tribunale di primo grado;

condannare la Commissione alle spese di entrambi i procedimenti.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente lamenta un’errata qualificazione giuridica dei fatti da parte del Tribunale, il quale avrebbe concluso per l’esistenza di un accordo vietato ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE tra Nintendo of Europe GmbH (in prosieguo: «Nintendo») e Contact Data senza prima accertare se lo scopo di tale accordo fosse limitare il commercio parallelo attivo o il commercio parallelo passivo.

L’accordo di distribuzione, in sé del tutto lecito, avrebbe vietato il commercio parallelo attivo consentendo, invece, quello passivo. Eppure il Tribunale avrebbe inferito da svariati fax inviati da Contact Data che essa partecipasse al sistema di scambio di informazioni di Nintendo per denunciare importazioni parallele in violazione dell’art. 81, n. 1, CE. Tale conclusione integrerebbe un errore di qualificazione giuridica dei fatti o, quantomeno, una violazione dell’obbligo di motivazione, giacché il Tribunale avrebbe omesso di stabilire se il comportamento censurato interessasse le importazioni parallele passive o quelle attive.

Il Tribunale avrebbe distorto l’evidenza considerando che i documenti discussi ai punti 56-58 della sentenza impugnata avessero un oggetto illecito. In tali documenti Contact Data avrebbe lamentato esportazioni dal Belgio in violazione dei suoi diritti di esclusiva, si sarebbe avvalsa di informazioni sui prezzi all’importazione come strumento per negoziare con Nintendo un miglior prezzo e avrebbe fatto allusione ad «importazioni parallele». Concludere che tali documenti si riferissero a qualcosa di diverso da una restrizione delle vendite attive nel territorio su cui Contact Data era esclusivista o dalla maniera in cui quest’ultima faceva pressione sui propri fornitori per abbassare i suoi stessi prezzi d’acquisto sarebbe contrario già al loro tenore testuale.

Il Tribunale sarebbe incorso in un manifesto errore di valutazione concludendo che i documenti in questione costituissero prova sufficiente di un accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE. In assenza di prove documentali dirette in tal senso, il Tribunale avrebbe dovuto accertare l’esistenza di una comune volontà di limitare il commercio parallelo, la quale avrebbe presupposto una politica unilaterale da parte di Nintendo per mettere in atto uno scopo anticoncorrenziale — Contact Data sarebbe stata invitata implicitamente o esplicitamente a partecipare alla realizzazione di tale scopo — e perlomeno il tacito assenso di Contact Data. Ebbene, il Tribunale non avrebbe dimostrato a sufficienza di diritto l’adempimento di tali criteri.

Errata sarebbe pure la conclusione che Contact Data avesse approvato la politica unilaterale di Nintendo. In particolare, il Tribunale avrebbe a torto omesso di considerare l’importanza delle attuali esportazioni di beni da parte di Contact Data facendo riferimento alla giurisprudenza sugli accordi orizzontali, laddove queste attuali esportazioni (avrebbero potuto e) possono, conformemente a una giurisprudenza consolidata, in caso di accordi verticali, mettere in dubbio l’acquiescenza del distributore a una politica illegale di limitazione del commercio parallelo.


12.9.2009   

IT

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C 220/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Stuttgart (Germania) il 14 luglio 2009 — Procedimento penale a carico di Gaetano Mantello

(Causa C-261/09)

2009/C 220/50

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Stuttgart

Parte nel procedimento principale

Gaetano Mantello

Questioni pregiudiziali

1)

«Se la questione relativa alla sussistenza degli “stessi fatti”, ai sensi dell’art. 3, n. 2, della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (1) debba essere risolta sulla base

a)

della legge dello Stato membro emittente,

b)

della legge dello Stato membro di esecuzione, ovvero

c)

di una interpretazione della nozione di “stessi fatti” autonoma e uniforme nella Comunità.

2)

Se illecite importazioni di sostanze stupefacenti costituiscano, rispetto all’appartenenza ad una associazione a delinquere volta all’illecito traffico di stupefacenti, “stessi fatti” ai sensi dell’art. 3, n. 2, della decisione quadro, laddove le autorità inquirenti disponevano, al momento della pronuncia della sentenza sulle dette importazioni, di informazioni e di prove che alimentavano il forte sospetto dell’appartenenza ad un’associazione criminosa, omettendo tuttavia, per motivi tattici nella conduzione delle indagini, di sottoporre le relative informazioni e prove all’autorità giudiziaria e di promuovere la conseguente azione penale».


(1)  GU L 190, pag. 1.


12.9.2009   

IT

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C 220/25


Ricorso proposto il 14 luglio 2009 da Edwin Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione), del 14 maggio 2009 nella causa T-165/06, Elio Fiorucci/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-263/09 P)

2009/C 220/51

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Edwin Co. Ltd (rappresentanti: D. Rigatti, M. Bertani, S. Verea, K.P. Muraro, M. Balestriero, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e Elio Fiorucci

Conclusioni

La ricorrente chiede che la Corte:

annulli la sentenza impugnata;

condanni il signor Fiorucci a rifonderle le spese di entrambi i gradi di giudizio o, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del ricorso, di disporne la compensazione.

Motivi e principali argomenti

1.

La sentenza impugnata è affetta anzitutto da violazione o falsa applicazione dell'art. 52.2 lett. a) RMC (1). L'impedimento relativo che in base a questa disposizione comporta la nullità della registrazione del marchio costituito da un nome di persona diversa dal registrante è rappresentato dal fatto che chi agisce per far dichiarare questa nullità sia titolare in base all'ordinamento nazionale di un diritto di uso esclusivo di questo nome. In base all'art. 8.3 CPI (2) invocato ex adverso il signor Fiorucci non è tuttavia titolare di nessun diritto di tale contenuto. Piuttosto l'art. 8.3 CPI gli attribuisce una mera riserva di registrazione del segno «Elio Fiorucci», che tuttavia egli non potrebbe mai sfruttare, in quanto il marchio cosi registrato confliggerebbe con quelli di Edwin sulla parola «Fiorucci». In questo scenario il Tribunale ha dichiarato nullo il marchio «Elio Fiorucci» di Edwin in base ad un impedimento che non esiste e non potrebbe mai venire ad esistenza. Tanto comporta violazione o falsa applicazione dell'art. 52.2 lett. a) RMC, che se correttamente interpretato può essere applicato soltanto quando il richiedente della nullità sia già titolare di (o quanto meno, abbia la possibilità di ottenere) un diritto di uso esclusivo del proprio nome come marchio.

2.

La sentenza impugnata è poi affetta da violazione o falsa applicazione dell'art. 8.3 CPI. A differenza di quanto ritenuto dal Tribunale questa disposizione va infatti applicata ai soli nomi di persona che siano diventati notori in ambito extramercantile: e dunque non può trovare applicazione al patronimico «Elio Fiorucci», che sulla base di un accertamento in fatto qui non contestabile ha acquistato originariamente notorietà in ambito mercantile.

Questa lettura dell'art. 8.3 CPI è suggerita anzitutto dalla formulazione letterale della disposizione ora citata, che dichiara espressamente di voler riservare la protezione ivi prevista ai soli nomi di persona diventati notori «in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo». Questa conclusione è poi confermata da un'analisi sistematica del diritto italiano dei marchi, dalla quale emerge che la notorietà nata in ambito mercantile è protetta dall'art. 12 co. 1 lett. b) ed f) CPI, mentre l'art. 8.3 CPI riguarda soltanto la notorietà sorta originariamente in ambito extramercantile. Né è possibile l'applicazione concorrente di entrambe queste disposizioni al medesimo segno, dal momento che ne nascerebbero due diritti esclusivi di marchio tra loro incompatibili. Registrando il proprio cognome come marchio (poi ceduto ad Edwin) il signor Fiorucci ha cosi esaurito tutti gli strumenti per valorizzare la propria notorietà a fini commerciali. E dunque non può invocare l'art. 8.3 CPI per far valere la nullità del marchio «Elio Fiorucci» di Edwin.

D'altro canto l'interpretazione dell'art. 8.3 CPI proposta da Edwin e la sua conseguente disapplicazione alla presente controversia sono coerenti con la ratio di questa disposizione, che vuole impedire l'approfittamento parassitario di chi registra un segno che abbia acquistato notorietà per merito altrui. Nessun comportamento parassitario è infatti imputabile ad Edwin, dal momento che acquistando i marchi «Fiorucci» per una cifra ragguardevole l'odierna ricorrente ha pagato a caro prezzo il diritto a godere della notorietà collegata al nome del noto stilista milanese.

L'argomentazione del Tribunale secondo la quale la tutela prevista dall'art. 8.3 CPI sarebbe più ampia e non sovrapposta a quella prevista per proteggere la notorietà acquistata dai segni distintivi in ambito mercantile non può d'altro canto convincere. Ed infatti secondo la migliore dottrina italiana la riserva di registrazione dei segni con notorietà extramercantile ex art. 8.3 CPI non è assoluta. Ma soprattutto non è più estesa di quella prevista dagli artt. 12 co. 1 lett. b) ed f) CPI per i segni con notorietà/rinomanza mercantile. La coincidenza tra le aree di operatività di queste disposizioni conferma ancora una volta l'esigenza di una loro applicazione alternativa.

A differenza di quanto ha ritenuto superficialmente il Tribunale un'analisi attenta e scrupolosa della dottrina italiana che ha commentato l'art. 8.3 CPI (già art. 21.3 l.m.) evidenzia poi che seconda l'opinione dominante questa disposizione si applica ai soli segni che hanno acquistato notorietà in ambito extramercantile. E questa circostanza è confermata dalle poche sentenze pronunciate sin qui dai giudici italiani sull'art. 8.3 CPI.

Non può d'altro canto convincere l'argomentazione del Tribunale secondo la quale avendo ottenuto anche una notorietà extramercantile (e precisamente: in campo artistico, culturale, dell'ecologia e della protezione dell'infanzia) il signor Fiorucci potrebbe valersi comunque della tutela ex art. 8.3 CPI. Piuttosto secondo la migliore dottrina italiana quando un patronimico già registrato da altri e divenuto rinomato acquista notorietà extramercantile il suo titolare (nella specie: Elio Fiorucci) non può valersi dell'art. 8.3 CPI, in quanto prevale l'esigenza di tutelare il titolare (nella specie: Edwin) del marchio rinomato (nella specie: il segno «Fiorucci») che sia stato precedentemente registrato.

3.

La sentenza impugnata è poi illegittima per difetto di motivazione, in quanto il Tribunale ha omesso di esaminare le argomentazioni e le prove sulla scorta delle quali Edwin ha sostenuto di aver ottenuto da Elio Fiorucci il consenso a registrare il suo patronimico come marchio. In via subordinata Edwin rileva che qualora mai la Corte di giustizia ritenesse sussistere l'incompetenza propria e del Tribunale ad esaminare l'argomentazione ora ricordata essa ne deve demandare espressamente l'esame (come invece non ha fatto il Tribunale) alla Commissione di ricorso (oppure ad altro ufficio o ripartizione) dello UAMI, perché vi provvedaex artt. 63.6 RMC ed 1quinquies R. CE 216/96 (3).

4.

La sentenza impugnata è d'altro canto illegittima per violazione o falsa applicazione dell'art. 63 RMC, nonché per denegata giustizia, in quanto il Tribunale ha erroneamente rifiutato di esaminare l'argomentazione di Edwin fondata sulla circostanza che l'odierna ricorrente ha acquistato dalla società Fiorucci s.p.a. un marchio di fatto sul (o comunque qualsiasi altro diritto a far valere la notorietà del) patronimico «Elio Fiorucci». In via subordinata Edwin rileva che qualora mai la Corte di giustizia ritenesse sussistere l'incompetenza propria e del Tribunale ad esaminare l'argomentazione ora ricordata essa ne deve demandare espressamente l'esame (come invece non ha fatto il Tribunale) alla Commissione di ricorso (oppure ad altro ufficio o ripartizione) dello UAMI, perché vi provvedaex artt. 63.6 RMC ed 1quinquies R. CE 216/96.


(1)  Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, p. 1)

(2)  Codice della Proprietà industriale italiano

(3)  Regolamento (CE) n. 216/96 della Commissione, del 5 febbraio 1996, che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU L 28, p. 11)


12.9.2009   

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C 220/27


Ricorso proposto il 15 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-267/09)

2009/C 220/52

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal e G. Braga da Cruz, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, avendo approvato e mantenuto in vigore disposizioni legislative, contenute nell’art. 130 del Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (Codice delle imposte sul reddito delle persone fisiche) (CIRF), che obbligano i contribuenti non residenti in Portogallo a designare un rappresentante fiscale, la Repubblica portoghese non ha adempiuto gli obblighi impostile dagli artt. 18 e 56 del Trattato CE e dagli articoli corrispondenti dell’Accordo SEE.

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione considera che l’art. 130 del Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares impone un obbligo generale ai non residenti in territorio portoghese di designare un responsabile fiscale avente residenza in Portogallo, obbligo che non è compatibile con il disposto degli artt. 18 e 56 CE e con gli articoli loro corrispondenti dell’Accordo SEE:

a)

da un lato, un obbligo imposto ai non residenti in territorio portoghese che ottengono soltanto redditi soggetti ad imposizione con ritenuta alla fonte a titolo definitivo, di designare un rappresentante fiscale con residenza in Portogallo;

b)

d’altro lato, un obbligo imposto ai non residenti in territorio portoghese che ottengono redditi soggetti alla presentazione di una dichiarazione fiscale, di designare un rappresentante fiscale con residenza in Portogallo.

Secondo la Commissione, un obbligo generale come quello previsto dall’art. 130 del CIRF è in contrasto con la libera circolazione delle persone e dei capitali, sancita dagli artt. 18 e 56 CE e dalle corrispondenti disposizioni dell’Accordo SEE, in quanto è discriminatorio (nei confronti dei non residenti nel territorio portoghese) e al tempo stesso non è proporzionale allo scopo perseguito.

È discriminatorio in quanto, in pratica, tale obbligo rappresenta un onere pecuniario imposto ai non residenti, dato che nella maggior parte dei casi tali rappresentanti non offrono i loro servizi gratuitamente. Del resto, anche qualora i servizi di un rappresentante fiscale fossero offerti gratuitamente, il mero fatto che vige un obbligo di designarlo è di per sé un ostacolo alla libera circolazione delle persone e dei capitali, in quanto — perché non vi sia tale ostacolo — è il contribuente stesso a decidere se designare o meno un rappresentante fiscale.

Inoltre, anche qualora il rappresentante fiscale non abbia alcun obbligo o responsabilità per il pagamento dell’imposta, ma deve provvedere soltanto ad obblighi formali, il mero fatto di prevedere un obbligo di designazione è, di per sé, un ostacolo alla libera circolazione delle persone e dei capitali, in quanto — perché non vi sia tale ostacolo — lo stesso contribuente deve decidere se designare o meno un rappresentante fiscale.

L’obbligo riferito non è neanche proporzionato in quanto l’obiettivo perseguito — assicurare un controllo fiscale efficace e combattere l’evasione fiscale — pur legittimo, potrebbe essere ottenuto con sistemi meno restrittivi.

Da un lato, la direttiva 2008/55/CEE (1), sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure — che ha costituito una codificazione della direttiva del Consiglio 15 marzo 1976, 76/308/CEE — prevede un’assistenza reciproca nel recupero delle imposte, e quindi delle imposte sul reddito [cfr. art. 2, lett. g)], come nel caso del CIRF. D’altro lato, ai termini della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1977, 77/799/CEE (2), relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette, l’autorità competente di uno Stato membro può sempre chiedere all’autorità competente di un altro Stato membro che le comunichi le informazioni necessarie per combattere l’evasione fiscale.


(1)  GU L 150, pag. 28.

(2)  GU L 336, pag. 15.


12.9.2009   

IT

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C 220/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Plovdiski Raïonen Sad (Bulgaria) il 6 luglio 2009 — Vassil Ivanov Georgiev/Tehnicheski universitet Sofia, filial Plovdiv

(Causa C-268/09)

2009/C 220/53

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Plovdiski Raïonen Sed

Parti

Ricorrente: Vassil Ivanov Georgiev

Convenuta: Tehnicheski universitet Sofia, filial Plovdiv

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE (1), che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, ostino all’applicazione di una legge nazionale che non consente la conclusione di contratti di lavoro a tempo indeterminato con professori che hanno compiuto i 65 anni di età. Se, in tale contesto e più concretamente tenendo conto dell’art. 6, n. 1, della direttiva, le misure menzionate all’art. 7, n. 1, sesto comma, della legge sulla tutela contro le discriminazioni, le quali introducono limiti di età per l’occupazione di un concreto posto di lavoro, siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da una finalità legittima nonché proporzionate, tenuto presente che la direttiva è stata pienamente trasposta nel diritto bulgaro.

2)

Se le disposizioni della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, ostino all’applicazione di una legge nazionale in forza della quale i professori che hanno compiuto i 68 anni di età vengono pensionati obbligatoriamente. Se, sulla scorta dei fatti e delle circostanze che caratterizzano la presente causa e nel caso dell’accertamento di un conflitto fra le disposizioni della direttiva e il diritto nazionale pertinente che ha recepito la direttiva, sia possibile che l’interpretazione delle disposizioni del diritto comunitario comporti la disapplicazione del diritto nazionale.

3)

Se la normativa nazionale ponga il raggiungimento di una determinata età come unica condizione perché sia posto termine a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e perché tale rapporto possa continuare quale rapporto di lavoro a tempo determinato tra lo stesso lavoratore, lo stesso datore di lavoro, per lo stesso posto. Quale sia il limite oltre il quale non è più possibile la continuazione del rapporto di lavoro tra le parti, nel caso in cui, dopo che il contratto di lavoro a tempo indeterminato sia stato trasformato in un contratto a tempo determinato, la normativa nazionale pone un limite massimo alla continuazione del rapporto e un numero massimo di proroghe del rapporto di lavoro a tempo determinato con il medesimo lavoratore.


(1)  GU L 303 del 2 dicembre 2000, pag. 16.


12.9.2009   

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C 220/28


Ricorso proposto il 15 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-269/09)

2009/C 220/54

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal e F. Jimeno Fernández, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che adottando e conservando, all’art. 14 della legge 28 novembre 2006, n. 35, sull’imposta sul reddito delle persone fisiche e recante modifica parziale delle leggi sulle imposte sulle società, sul reddito dei non residenti e sul patrimonio (Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no residentes y sobre el Patrimonio), una disposizione per cui sui contribuenti che spostano la propria residenza all’estero grava l’obbligo di includere qualsivoglia reddito non imputato alla base imponibile dell’ultimo anno fiscale nel quale siano stati considerati contribuenti residenti, il Regno di Spagna, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza degli artt. 19, 38 e 43 CE e degli artt. 28 e 31 dell’Accordo SEE;

condannare Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.

Conformemente all’art. 14 della legge spagnola sull’imposta sul reddito delle persone fisiche e recante modifica parziale delle leggi sulle imposte sulle società, sul reddito dei non residenti e sul patrimonio, i redditi sono soggetti al prelievo fiscale per l’anno solare nel quale siano stati percepiti. Tuttavia, il n. 2 dell’articolo in questione contiene disposizioni speciali che consentono di imputare taluni tipi di redditi a vari periodi d’imposta. Ciò nondimeno, nei casi in cui il contribuente sposti la sua residenza all’estero, il n. 3 del medesimo articolo dispone che i redditi non ancora imputati siano da includersi nella base imponibile dell’ultimo anno fiscale nel quale detto contribuente sia stato considerato residente.

2.

La Commissione considera che la legislazione spagnola renda possibile un trattamento discriminatorio nei casi in cui una persona fisica sposti la sua residenza al di fuori della Spagna e che la normativa spagnola dovrebbe applicare la medesima norma indipendentemente dalla circostanza che la persona fisica mantenga o meno la propria residenza nel territorio spagnolo.

3.

La normativa in parola viola il principio della libera circolazione delle persone di cui agli artt. 18, 39 e 43 del Trattato CE e agli artt. 28 e 31 dell’Accordo SEE.


12.9.2009   

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C 220/29


Impugnazione proposta il 16 luglio 2009 da KME Germany AG, già KM Europa Metal AG, KME France SAS, già Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, già Europa Metalli SpA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 6 maggio 2009, causa T-127/04, KME Germany AG, già KM Europa Metal AG, KME France SAS, già Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, già Europa Metalli SpA/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-272/09 P)

2009/C 220/55

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: KME Germany AG, già KM Europa Metal AG, KME France SAS, già Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, già Europa Metalli SpA (rappresentanti: avv. ti M. Siragusa, G. Rizza, M. Piergiovanni, A. Winckler, T. Graf)

Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

annullare la sentenza,

nei limiti del possibile, in base ai fatti esposti dinanzi alla Corte, annullare parzialmente la decisione e ridurre l’importo dell’ammenda della KME, e

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento nonché a quelle del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado.

o, in subordine, qualora lo stato degli atti non lo consenta,

annullare la sentenza (anche con riferimento alla condanna della KME al pagamento delle spese da parte del Tribunale di primo grado) e rinviare la causa dinanzi al Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo, le ricorrenti criticano il Tribunale di primo grado per aver ritenuto che la Commissione avesse sufficientemente dimostrato sul piano giuridico che gli accordi sulle bobine a spire sovrapposte avessero un impatto sul mercato rilevante e che, pertanto, nell’ammenda di base si dovesse tenere conto di tale fattore. Ragionando in tal modo e decidendo di respingere il primo motivo di ricorso della KME, il Tribunale avrebbe violato il diritto comunitario e fornito una motivazione inadeguata e illogica. Inoltre, il Tribunale di primo grado avrebbe manifestamente distorto i fatti e le prove dedotti dinanzi ad esso, accogliendo la conclusione della Commissione secondo cui la prova economica fornita dalla KME non aveva dimostrato che la violazione, nel suo complesso, non aveva avuto alcun impatto sul mercato.

Con il secondo motivo, le ricorrenti imputano al Tribunale di primo grado di aver approvato il riferimento operato dalla Commissione — per determinare le dimensioni del mercato interessato dalla violazione, al fine di stabilire l’elemento «gravità» dell’ammenda della KME — ad un valore di mercato che includeva erroneamente i redditi di vendite effettuate in un mercato a monte separato da quello oggetto del cartello, nonostante il fatto che i membri del cartello non fossero verticalmente integrati in tale mercato a monte. Seguendo tale ragionamento e decidendo di respingere il secondo motivo di ricorso della KME, il Tribunale di primo grado avrebbe violato il diritto comunitario e fornito una motivazione inadeguata.

Con il terzo motivo, le ricorrenti criticano il Tribunale di primo grado per aver respinto il terzo motivo di ricorso, secondo cui la Commissione avrebbe applicato scorrettamente gli Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 1998 e violato i principi della proporzionalità e della parità di trattamento, imponendo la percentuale massima di aumento dell’importo di base dell’ammenda della KME per via della durata. Secondo le ricorrenti, il Tribunale di primo grado avrebbe violato il diritto comunitario e fornito una motivazione oscura, illogica e inadeguata accogliendo la parte rilevante della decisione.

Con il quarto motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha violato il diritto comunitario respingendo la quarta parte del quarto motivo di ricorso delle ricorrenti e accogliendo la parte rilevante della decisione in cui la Commissione ha negato alla KME il beneficio di una riduzione dell’ammenda per via della collaborazione, al di fuori dell’ambito di applicazione della comunicazione del 1996 sulla cooperazione in violazione degli Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 1998 nonché dei principi di lealtà e della parità di trattamento.

Con il quinto ed ultimo motivo, le ricorrenti deducono che il Tribunale ha violato il diritto comunitario e il diritto fondamentale delle ricorrenti ad una tutela giurisdizionale piena ed effettiva non esaminando in modo approfondito e dettagliato gli argomenti della KME e mostrando una deferenza distorta rispetto alla discrezionalità della Commissione.


12.9.2009   

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C 220/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Paris (Francia) il 16 luglio 2009 — Olivier Martinez, Robert Martinez/Société MGN Ltd.

(Causa C-278/09)

2009/C 220/56

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de grande instance de Paris

Parti

Ricorrente: Olivier Martinez, Robert Martinez

Convenuta: Société MGN Limited

Questione pregiudiziale

«Se gli artt. 2 e 5, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), debbano essere interpretati nel senso che riconoscono la competenza del giudice di uno Stato membro a decidere di un’azione per violazione dei diritti della personalità conseguente alla pubblicazione di informazioni e/o fotografie su un sito Internet edito in un altro Stato membro da una società stabilita in detto secondo Stato (oppure in un terzo Stato membro, comunque mai nel primo):

alla mera condizione che tale sito Internet possa essere consultato a partire dal primo Stato, oppure

solamente qualora tra l’evento che arreca danno e il territorio del primo Stato sussista un collegamento sufficiente, sostanziale o significativo e, in questa seconda ipotesi, se il collegamento possa derivare:

dalla quantità di connessioni alla pagina controversa provenienti dal primo Stato membro, in valore assoluto o relativo al numero totale di connessioni alla pagina;

dalla residenza o dalla nazionalità della persona che lamenta la violazione dei propri diritti della personalità o, più in generale, dalla residenza o dalla nazionalità delle persone interessate;

dalla lingua in cui è diffusa l’informazione controversa o da qualunque altro elemento idoneo a dimostrare la volontà dell’editore del sito di rivolgersi specificamente al pubblico del primo Stato;

dal luogo in cui sono avvenuti i fatti lamentati e/o dove sono state effettuate le riprese fotografiche eventualmente pubblicate in linea;

da altri criteri».


(1)  GU 2001, L 12, pag. 1.


12.9.2009   

IT

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C 220/30


Ricorso proposto il 27 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

(Causa C-294/09)

2009/C 220/57

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Braun, A.-A. Gilly, agenti)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 maggio 2006, 2006/43/CE (1) relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE e 83/349/CEE e abroga la direttiva del Consiglio 84/253/CEE, o, ad ogni modo, non avendole comunicate alla Commissione, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di predetta direttiva;

condannare l’Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il periodo entro il quale doveva essere attuata la direttiva è scaduto il 29 giugno 2008.


(1)  GU L 157, pag. 87.


12.9.2009   

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C 220/30


Ordinanza del presidente della Corte 26 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-213/08) (1)

2009/C 220/58

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 197 del 2.8.2008.


12.9.2009   

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Ordinanza del presidente della Corte 14 maggio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

(Causa C-435/08) (1)

2009/C 220/59

Lingua processuale: il polacco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 301 del 22.11.2008.


12.9.2009   

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Ordinanza del presidente della Corte 17 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-459/08) (1)

2009/C 220/60

Lingua processuale: il portoghese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 313 del 6.12.2008.


12.9.2009   

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Ordinanza del presidente della Corte 5 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-500/08) (1)

2009/C 220/61

Lingua processuale: l’italiano

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 6 del 10.1.2009.


12.9.2009   

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Ordinanza del presidente della Corte 26 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-503/08) (1)

2009/C 220/62

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 6 del 10.1.2009.


12.9.2009   

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Ordinanza del presidente della Corte 18 febbraio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Paesi Bassi) — KLG Europe Eersel BV/Reedereikontor Adolf Zeuner GmbH

(Causa C-534/08) (1)

2009/C 220/63

Lingua processuale: l’olandese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 44 del 21.2.2009.


12.9.2009   

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Ordinanza del presidente della Corte 18 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-10/09) (1)

2009/C 220/64

Lingua processuale: il portoghese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 55 del 7.3.2009.


12.9.2009   

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Ordinanza del presidente della Corte 18 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-11/09) (1)

2009/C 220/65

Lingua processuale: il portoghese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 55 del 7.3.2009.


Tribunale di primo grado

12.9.2009   

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Ordinanza del Tribunale di primo grado 30 giugno 2009 — CPEM/Commissione

(Causa T-106/08) (1)

(«Ricorso di annullamento - Nota di addebito - Atto non impugnabile con un ricorso - Atto confermativo - Irricevibilità - Ricorso per risarcimento danni - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

2009/C 220/66

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Centre de promotion de l'emploi par la micro-entreprise (CPEM) (Marsiglia, Francia) (rappresentante: C. Bonnefoi, avocat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Flynn e A. Steiblytė, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della nota di addebito 17 dicembre 2007, n. 3 240 912 189, riguardante la decisione della Commissione 4 ottobre 2007, C (2007) 4645, che ha soppresso il contributo concesso dal Fondo sociale europeo (FSE) con la decisione 17 agosto 1999, C (1999) 2645

Dispositivo

1)

La domanda di annullamento è irricevibile.

2)

La domanda di risarcimento danni è manifestamente infondata in diritto.

3)

Il Centre de promotion de l'emploi par la micro-entreprise (CPEM) sopporterà le spese, ivi incluse quelle relative al procedimento cautelare.


(1)  GU C 107 del 26.4.2008.


12.9.2009   

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Ordinanza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2009 — Mologen/UAMI (dSLIM)

(Causa T-504/08) (1)

(«Marchio comunitario - Diniego parziale di registrazione - Ritiro della domanda di registrazione - Non luogo a statuire»)

2009/C 220/67

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mologen AG (Berlino, Germania) (rappresentante: avv. C. Klages)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 17 settembre 2008 (procedimento R 1077/2007-4), avente ad oggetto la domanda di registrazione del marchio denominativo «dSLIM» come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Non vi è luogo a statuire sul ricorso.

2)

La ricorrente è condannata alle spese.


(1)  GU C 44 del 21.2.2009.


12.9.2009   

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C 220/32


Ordinanza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2009 — Thoss/Corte dei conti

(Causa T-545/08) (1)

(«Ricorso di annullamento - Termine di ricorso - Tardività - Mancanza di errore scusabile - Irricevibilità manifesta»)

2009/C 220/68

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Thérèse Nicole Thoss (Dommeldange, Lussemburgo) (rappresentante: P. Goergen, avvocato)

Convenuta: Corte dei conti delle Comunità europee (rappresentanti: T. Kennedy e J.-M. Stenier, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Corte dei conti 20 marzo 2006 che rifiuta di concedere alla ricorrente, vedova di un ex membro della Corte dei conti, la pensione per superstiti, in quanto non è soddisfatto il requisito di cinque anni di anzianità di matrimonio al momento del decesso (causa registrata col riferimento F-46/08 e rinviata dal Tribunale della funzione pubblica).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

La sig.ra Thérèse Nicole Thoss è condannata alle spese.


(1)  GU C 171 del 5.7.2008 (già causa F-46/08).


12.9.2009   

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C 220/33


Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 13 luglio 2009 — Sniace/Commissione

(Causa T-238/09 R)

(«Procedimento sommario - Aiuti di Stato - Decisione che dichiara un aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Violazione dei requisiti di forma - Irricevibilità»)

2009/C 220/69

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Richiedente: Sniace, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: F. J. Moncholí Fernández, avvocato)

Resistente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: C. Urraca Caviedes, agente)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 10 marzo 2009, C(2009) 1479 def., relativa alla misura C 5/2000 (ex NN 118/1997) a cui la Spagna ha dato attuazione a favore dell’impresa Sniace, SA, Torrelavega, Cantabria, e che modifica la decisione 28 ottobre 1998, 1999/395/CE.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


12.9.2009   

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C 220/33


Ricorso proposto il 17 giugno 2009 — Commissione/Edificios Inteco

(Causa T-235/09)

2009/C 220/70

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: G. Valero Jordana, agente)

Convenuta: Edificios Inteco, SL (Valladolid, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

Condannare la convenuta a restituire alla ricorrente l’importo di EUR 157 238,07 maggiorato dell’importo di EUR 81 686,22 per interessi dovuti fino al 1 giugno 2009, e maggiorato degli interessi moratori, per un importo pari ad EUR 21,73796 al giorno, decorrenti a partire dal 2 giugno 2009, fino al rimborso totale del debito;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ls Commissione europea chiede la restituzione parziale degli importi anticipati alla società Edificios Inteco, SL, nell’ambito di un contratto relativo al progetto «Energy — Comfort 2000 Phase I», avente ad oggetto la costruzione di un immobile ad uso commerciale nella città di Valladolid (Spagna), e risolto dalla Commissione.

A sostegno delle sue richieste la ricorrente fa valere l’inadempimento degli obblighi contrattuali da parte della convenuta.


12.9.2009   

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C 220/33


Ricorso proposto il 2 luglio 2009 — AECOPS/Commissione

(Causa T-256/09)

2009/C 220/71

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Associação de Empresas de Construção, Obras Públicas e Serviços (Aecops) (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: J.L. da Cruz Vilaça e L. Pinto Monteiro, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 21 giugno 2009 relativa alla pratica 89 0971 P1 in base alla quale si riduce di 48 504 201 scudi il contributo approvato con la decisione 22 marzo 1989 C(89)0570 e si richiede il versamento di 53 310 198 scudi;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Violazione del diritto della previa audizione: non è stata data alla ricorrente la possibilità di presentare le sue osservazioni priva dell’adozione di una decisione definitiva di riduzione del contributo finanziario, il che costituisce un’inosservanza di una formalità essenziale la cui violazione comporta l’annullamento di tale decisione.

Violazione del principio della certezza del diritto per prescrizione del procedimento e tempo eccessivo per l’adozione di una decisione.

Violazione dell’obbligo di motivazione: la decisione impugnata non espone, neanche per sommi capi, le ragioni che hanno comportato la riduzione del contributo.


12.9.2009   

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C 220/34


Ricorso proposto il 2 luglio 2009 — AECOPS/Commissione

(Causa T-257/09)

2009/C 220/72

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Associação de Empresas de Construção, Obras Públicas e Serviços (Aecops) (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: J.L. da Cruz Vilaça e L. Pinto Monteiro, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 22 giugno 2009 relativa alla pratica 89 0979 P3 in base alla quale si riduce di 426 070 scudi il contributo approvato con la decisione 22 marzo 1989 C(89)0570 e si richiede il versamento di 1 591 128 scudi;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Violazione del diritto della previa audizione: non è stata data alla ricorrente la possibilità di presentare le sue osservazioni priva dell’adozione di una decisione definitiva di riduzione del contributo finanziario, il che costituisce un’inosservanza di una formalità essenziale la cui violazione comporta l’annullamento di tale decisione.

Violazione del principio della certezza del diritto per prescrizione del procedimento e tempo eccessivo per l’adozione di una decisione.

Violazione dell’obbligo di motivazione: la decisione impugnata non espone, neanche per sommi capi, le ragioni che hanno comportato la riduzione del contributo.


12.9.2009   

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C 220/34


Ricorso presentato il 7 luglio 2009 — Commissione/Arci Nuova Associazione Comitato di Cagliari e Gessa

(Causa T-259/09)

2009/C 220/73

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Moretto, avvocato, A.M. Rouchaud-Joët, agente, N. Bambara, agente)

Convenuti: Arci Nuova Associazione Comitato di Cagliari (Cagliari, Italia), Alberto Gessa (Cagliari, Italia)

Conclusioni della ricorrente

Condannare Arci Nuova Associazione Comitato di Cagliari, nonché il sig. Alberto Gessa in via personale e solidale, a rimborsare la somma di 15 675,00 Euro, dovuta a titolo principale, maggiorata degli interessi di mora al tasso del 7,32 %, a far data dal 20.05.2007 e sino ad integrale rimborso dell’importo dovuto;

Condannare Arci Nuova Associazione Comitato di Cagliari, nonché il sig. Alberto Gessa in via personale e solidale, alle spese.

Motivi e principali argomenti

L’oggetto del presente ricorso è la condanna dell’associazione sopra menzionata e, in solido, del suo presidente, al pagamento di una somma equivalente l’anticipo versato dalla ricorrente per la realizzazione dell’azione denominata «ONG-2003-204-Cagliari-ARCI-l’Europa dei Migranti». Questa azione comprende una serie di attività di carattere informativo e di documentazione, nelle lingue dei vari paesi di provenienza, sulle istituzioni europee, sul processo decisionale, sulle tappe della costruzione e dell’allargamento europeo, volte ad agevolare l’integrazione dei migranti.

La convenzione prevedeva l’obbligo di trasmettere, entro una certa scadenza, la relazione finale riguardante la realizzazione dell’azione, il conto finanziario definitivo dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, nonché la ricapitolazione completa delle entrate e delle spese relative all’azione.

Non essendo stato compiuto questo obbligo, la Commissione ha deciso d’introdurre il presente ricorso.


12.9.2009   

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C 220/35


Impugnazione proposta il 6 luglio 2009 dall'Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 5 maggio 2009, causa F-27/08, Simões dos Santos/UAMI

(Causa T-260/09 P)

2009/C 220/74

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: I. de Medrano Caballero, agente, assistito da D. Waelbroeck, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Manuel Simões Dos Santos (Madrid, Spagna)

Conclusioni del ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-27/08, comprese le conclusioni dirette ad ottenere un risarcimento;

accogliere le conclusioni presentate dal ricorrente nel giudizio di impugnazione in primo grado, ovverosia dichiarare il ricorso infondato;

condannare il convenuto nel giudizio di impugnazione alle spese dello stesso giudizio e di quello svoltosi dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione, l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 5 maggio 2009, causa F-27/08, Simões Dos Santos/UAMI, con la quale il TFP ha annullato la decisione PERS-01-07 e la lettera dell'UAMI del 15 giugno 2007, in quanto esse sottintendono l'azzeramento del saldo dei punti di merito di Simões Dos Santos a seguito della sua promozione.

A sostegno della sua impugnazione, l’UAMI adduce tre motivi relativi:

a un errore di diritto nei limiti in cui, disconoscendo la giurisprudenza relativa alle condizioni di applicazione retroattiva di un atto e al principio del legittimo affidamento, il TFP avrebbe accertato che l’UAMI aveva violato il principio della certezza del diritto e il principio di non retroattività;

a un errore di diritto nella parte in cui il TFP ha ritenuto che l’UAMI avrebbe violato l’art. 233 CE e il principio dell’autorità della res iudicata scaturenti dalla sentenza del Tribunale di primo grado 14 febbraio 2007, causa T-435/04, Simões Dos Santos/UAMI, mentre le misure adottate dall'UAMI ai fini dell’esecuzione della detta sentenza sarebbero le sole ad essere permesse salvo a violare il principio di non discriminazione;

a una concessione illegittima, da parte del TFP, di un risarcimento per un asserito danno morale, non avendo l’UAMI commesso alcun errore e avendo il TFP statuito ultra petita.


12.9.2009   

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C 220/35


Impugnazione proposta il 6 luglio 2009 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 28 aprile 2009, cause riunite F-5/05, Violetti e a./Commissione e F-7/05, Schmit/Commissione

(Causa T-261/09 P)

2009/C 220/75

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e J.-P. Keppenne, agenti)

Altre parti nel procedimento: Antonello Violetti (Cittiglio, Italia), Nadine Schmit (Ispra, Italia), Consiglio dell’Unione europea, Anna Bassi Perucchini (Reno di Leggiuno, Italia), Marco Basso (Varano Borghi, Italia), Ernesto Brognieri (Barasso, Italia), Sergio Brusorio (Sesto Calende, Italia), Natale Cao (Ispra), Renato Cazzaniga (Ispra), Elvidio Flammini (Varese, Italia), Luigi Magistri (Ispra), Reginella Molinari Canale (Ispra), Giuseppe Morelli (Besozzo, Italia), Nadia Valentini (Varese) e Giuseppe Zara (Ispra)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 28 aprile 2009, nelle cause riunite F-5/05, Violetti e a./Commissione, e F-7/05, per la parte in cui tale sentenza statuisce che sono ricevibili i ricorsi di annullamento proposti avverso la decisione dell’OLAF di comunicare determinate informazioni alle autorità italiane;

che il Tribunale di primo grado statuisca sulle presenti cause e dichiari irricevibili i ricorsi di annullamento dei ricorrenti;

condannare i ricorrenti in primo grado alle spese del procedimento, ivi comprese le spese del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione la Commissione chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 28 aprile 2009, nelle cause riunite F-5/05, Violetti e a./Commissione e F-7/05, con la quale il TFP ha annullato la decisione dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di comunicare determinate informazioni sui ricorrenti in primo grado alle autorità giudiziarie italiane e ha condannato la Commissione a versare ad ogni ricorrente un importo di EUR 3 000 a titolo di risarcimento danni e interessi.

A sostegno della sua impugnazione la Commissione fa valere un motivo unico relativo alla violazione dell’art. 90 bis dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in quanto il TFP avrebbe violato il diritto comunitario e avrebbe commesso errori di motivazione non conformandosi alla giurisprudenza costante, secondo la quale gli atti preparatori, come l’avvio di un’indagine dell’OLAF, la relazione finale di quest’ultimo e l’avvio di un procedimento disciplinare non sono lesivi. La Commissione fa valere che tale giurisprudenza è applicabile per analogia all’art. 90 bis dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee in merito alla possibilità di proporre un reclamo avverso gli atti dell’OLAF.


12.9.2009   

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C 220/36


Ricorso presentato il 2 luglio 2009 — Tecnoprocess/Commissione e Delegazione della Commissione europea in Marocco

(Causa T-264/09)

2009/C 220/76

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Tecnoprocess Srl (Roma, Italia) (rappresentante: A. Majoli, avvocato)

Convenute: Commissione delle Comunità europee, Delegazione della Commissione europea in Marocco

Conclusioni della ricorrente

Accertare, ai sensi dell’articolo 232 CE, la carenza della Delegazione UE di Rabat e della Commissione europea.

Dichiarare, sulla base dell’articolo 288 del Trattato, la responsabilità extracontrattuale della Delegazione e della Commissione nei confronti della ricorrente e condannarle, anche in via solidale, al risarcimento del danno in favore della stessa per un importo di Euro 1 000 000,00 (diconsi unmilione).

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nella presente causa opera trasversalmente rispetto a diversi segmenti del mercato industriale. Sin dal 2002 la Tecnoprocess opera nel mercato delle procedure di affidamento gestite dalla Direzione EuropeAid, dei progetti finalizzati alla erogazione di aiuti esterni, da parte della Commissione ai paesi in via di sviluppo, finanziati dal bilancio dell’UE o dal Fondo europeo di sviluppo. Col presente ricorso essa intende sottoporre al controllo del Tribunale i comportamenti delle Convenute nell’ambito dell’esecuzione dei seguenti contratti:

Contratto EuropeAid 1144205/D/S/MA (marché 14/2003/meda/b7 — 4100/ib/96/0587) — RISTORAZIONE;

Contratto EuropeAid 114194/D/S/MA (marché 15/2003/meda/b7 — 4100/ib/96/0587) — FREDDO;

Contratto EuropeAid 114194/D/S/MA (marché 16/2003/meda/b7 — 4100/ib/96/0587) — FREDDO; e

Contratto EuropeAid/12088/D/S/MA — Centre Assistance Technique des Industriels des Equipements pour véhicules (Cetiev) Lotti 3 e 6.

I tre primi contratti, stipulati all’interno del programma MEDA 1, avevano ad oggetto la fornitura di attrezzature ed accessori per il servizio mensa e ristorazione dell’Office de la Formation professionnelle et de la Promotion du Travail (l’OFPPT), a Rabat.

Nell’esecuzione di questi contratti l’OFPPT si è rifiutata di sottoscrivere i verbali di ricezione delle merci e, tuttavia, avendo utilizzato i prodotti oggetto della contestazione regolarmente consegnati dalla ricorrente.

Difficoltà analoghe sono state incontrate per quanto riguarda il quarto contratto, stipulato nell’ambito del programma MEDA 2 e che riguardava la fornitura di macchinari altamente specializzati che avrebbero dovuti servire alla effettuazione di test su filtri di autoveicoli.

Secondo la ricorrente la carenza delle Convenute, consistente nel non attuare una soluzione soddisfacente per gli interessi della ricorrente di fronte ai gravi inadempimenti nell’esecuzione dei contratti in questione, sarebbero in grado di generare la responsabilità extracontrattuale della Comunità.

Viene invocata a questo riguardo la violazione dell’articolo 56 del Regolamento Finanziario, del principio del legittimo affidamento, del principio di proporzionalità, nonché del diritto alla riservatezza.


12.9.2009   

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Ricorso proposto il 13 luglio 2009 — PVS/UAMI — MeDiTA Medizinischer Kurierdienst (medidata)

(Causa T-270/09)

2009/C 220/77

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: PVS — Privatärztliche Verrechnungsstelle Rhein-Ruhr GmbH (Mühlheim an der Ruhr, Germania) (rappresentante: avv. F. Lindenberg)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: MeDiTA Medizinischer Kurierdienst- u. Handelsg. mbH (Düsseldorf, Germania)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso 14 maggio 2009, procedimento R 1724/2007- 4 e respingere l’opposizione;

condannare il convenuto alle spese relative al presente procedimento nonché a quelle relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso;

condannare il convenuto, senza trattazione orale, con sentenza in contumacia in quanto il controricorso non è stato presentato in osservanza delle forme e dei termini prescritti.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «medidata» nei colori blu, grigio e bianco per servizi delle classi 35, 36, 41 e 44 (domanda n. 4 495 842)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: MeDiTA Medizinischer Kurierdienst- u. Handelsg. mbH

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio tedesco denominativo «MeDiTA» per servizi delle classi 35 e 39, ove l’opposizione ha ad oggetto la registrazione nella classe 35

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 207/2009 (1) in quanto non sussiste alcun pericolo di confusione tra i marchi contrapposti.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


12.9.2009   

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Ricorso proposto il 14 luglio 2009 — Sobieski zu Schwarzenberg/UAMI — British-American Tobacco Polska (Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg)

(Causa T-271/09)

2009/C 220/78

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg (Dortmund, Germania) (rappresentante: avv. U. Fitzner)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: British-American Tobacco Polska S.A. (Augustów, Polonia)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli — UAMI) 13.05.2009 (procedimento R 771/2008-4).

annullare la decisione della divisione di opposizione 14.03.2008 e

condannare il convenuto alle spese del procedimento

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg» per prodotti delle classi 33 e 34 (domanda n. 4 583 761)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: British-American Tobacco Polska S.A.

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo polacco «JAN III SOBIESKI» per prodotti della classe 34 (n. 110 327) e il marchio denominativo e figurativo polacco «JAN III SOBIESKI» per prodotti delle classi 3, 30, 32 e 33 (n. 160 417), ove l’opposizione è diretta contro le registrazioni delle classi 33 e 34

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’art. 60 del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in combinato disposto con l’art. 8 del regolamento (CE) n. 2869/95 (2) e dell’art. 60 in combinato disposto con l’art. 81 del regolamento n. 207/2009.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2869, relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (GU 1995, L 303, pag. 33).


12.9.2009   

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C 220/37


Ricorso proposto il 10 luglio 2009 — Pineapple Trademarks/UAMI — Dalmau Salmons (KUSTOM)

(Causa T-272/09)

2009/C 220/79

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pineapple Trademarks Pty Ltd (Burleigh Heads, Australia) (rappresentante: N. Saunders, Barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Angel Custodio Dalmau Salmons (Barcellona, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 5 marzo 2009 nel procedimento R 383/2008-1 e rinviare la domanda di marchio comunitario all'UAMI ai fini della prosecuzione del procedimento; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «KUSTOM» per prodotti delle classi 18, 25 e 28

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: la registrazione comunitaria del marchio denominativo «CUSTO» per prodotti delle classi 18 e 25

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione per tutti i prodotti contestati

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009 in quanto la commissione di ricorso avrebbe erroneamente affermato l'esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in esame; violazione dei diritti della difesa della ricorrente in quanto la commissione di ricorso avrebbe fatto osservazioni in merito alla somiglianza fonetica e concettuale dei marchi in esame sulle quali la ricorrente non ha potuto prendere posizione e che non erano suffragate da elementi probatori pertinenti.


12.9.2009   

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C 220/38


Ricorso proposto il 14 luglio 2009 — Deutsche Bahn/UAMI — DSB (IC4)

(Causa T-274/09)

2009/C 220/80

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Bahn (Berlino, Germania) (rappresentante: avv. E.Haag)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: DSB (Copenhagen, Danimarca)

Conclusioni della ricorrente

Annullamento della decisione impugnata della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 30 aprile 2009 e della decisione della Divisione di Opposizione 26 luglio 2007.

Condanna dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese del procedimento, ivi incluse quelle sostenute nel corso del procedimento di opposizione e dinanzi alla Commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: DSB

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «IC4» per prodotti della classe 39 (domanda n. 4 255 411)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: La ricorrente.

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: Il marchio denominativo «ICE» per prodotti e servizi delle classi 6, 7, 9, 11, 12, 19, 37, 38, 39, 41 e 42 (marchio comunitario n. 170 605) e il marchio figurativo tedesco «IC» per servizi delle classi 39 e 42 (n. 1 009 258)

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del Regolamento (CE) n. 207/2009 (1), atteso che sussisterebbe rischio di confusione tra i marchi in conflitto.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


12.9.2009   

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C 220/38


Ricorso proposto il 16 luglio 2009 — Sepracor Pharmaceuticals (Ireland)/Commissione

(Causa T-275/09)

2009/C 220/81

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sepracor Pharmaceuticals (Ireland) Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: I. Dodds-Smith, solicitor, D. Anderson, QC e J. Stratford, barrister)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione impugnata;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento, in base all’art. 230 CE, della decisione della Commissione con cui quest’ultima, confermando il parere fornito dal Comitato per i medicinali per uso umano dell’Agenzia europea per i medicinali (EMEA), ha concesso l’autorizzazione all’immissione in commercio per il prodotto della ricorrente denominato «Lunivia», ma ha ritenuto che l’«eszopiclone» in esso contenuto non fosse una nuova sostanza attiva ai sensi dell’art. 3, n. 2, lett. a), del regolamento n. 726/2004 (1)

La ricorrente invoca due motivi a sostegno del proprio ricorso.

In primo luogo, la ricorrente afferma che la convenuta non ha applicato i criteri giuridici corretti relativi a una nuova sostanza attiva, così violando la normativa, in particolare l’art. 10, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/83 (2) e l’allegato I, parte II, sezione III della stessa direttiva, nonché le linee-guida pertinenti quali la Guida per i richiedenti, e segnatamente i suoi volumi 2A e 3. La ricorrente deduce inoltre che l’approccio adottato dalla convenuta nella decisione impugnata, con riguardo all’individuazione dei presupposti che integrano la nozione di nuova sostanza attiva, viola l’oggetto e lo scopo del quadro normativo, il quale non si fonda su concetti di «valore aggiunto» o di efficacia comparativa, ma su parametri assoluti di qualità, sicurezza ed efficacia.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la convenuta ha violato i suoi diritti procedurali essenziali, poiché l’EMEA ha ricevuto e preso in considerazione dichiarazioni effettuate da terzi senza informare la ricorrente della loro esistenza o concederle l’opportunità di presentare osservazioni.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, n. 726/2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136, pag. 1)

(2)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67)


12.9.2009   

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C 220/39


Ricorso proposto il 17 luglio 2009 — Verband Deutscher Prädikats- und Qualitätsweingüter/UAMI (GG)

(Causa T-278/09)

2009/C 220/82

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Verband Deutscher Prädikats- und Qualitätsweingüter eV (Gau-Algesheim, Germania) (rappresentante: avv. N. Schindler)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (UAMI) 30 aprile 2009 (procedimento R 1568/2008-1).

condannare l’UAMI a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «GG» per prodotti della classe 33 (domanda n. 6 388 284)

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’art. 75 per vizio di motivazione della decisione e dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c) del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto il marchio richiesto sarebbe dotato del carattere distintivo minimo necessario e non sussisterebbe alcun imperativo di disponibilità.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).


12.9.2009   

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C 220/39


Ricorso presentato il 9 luglio 2009 — Aiello/UAMI — Cantoni ITC (100 % Capri)

(Causa T-279/09)

2009/C 220/83

Lingua di deposito del ricorso: l’italiano

Parti

Ricorrente: Antonino Aiello (Vico Equense, Italia) (rappresentanti: M. Coccia, avvocato, L. Pardo, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Cantoni ITC SpA (Milano, Italia)

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Prima Commissione di Ricorso dell’UAMI del 2 aprile 2009, notificata a mezzo telefax in data 14 maggio 2009, resa nel procedimento R 1148/2008-1 tra Antonino Aiello e Cantoni ITC S.p.A. e, in riforma della stessa, respingere l’opposizione B 856 163 alla registrazione del marchio «100 % CAPRI» per i prodotti delle classi 3, 18 e 25 (n. 003563848).

Condannare la parte resistente al pagamento di tutte le spese relative al procedimento innanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Il ricorrente.

Marchio comunitario interessato: Marchio figurativo contenente l’elemento numerico-verbale «100 % Capri» (domanda di registrazione n. 3 563 848), per prodotti nelle classi 3, 18 e 25.

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: CANTONI L.T.C. S.p.A.

Marchio o segno fatto valere: Marchio figurativo comunitario (domanda di registrazione n. 2 689 891) e nazionale contenente l’elemento verbale «CAPRI», per prodotti nelle classi 3, 18 e 25.

Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell’opposizione e rigetto della domanda di registrazione per tutti i prodotti in contestazione.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: La violazione dell’articolo 8, comma 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009, sul marchio comunitario, nonché degli articoli 50, comma 1, e 20, comma 2, del regolamento (CE) n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario (sostituito dal Regolamento n. 207/2009).


12.9.2009   

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C 220/40


Ricorso proposto il 17 luglio 2009 — Fédération Internationale des Logis/UAMI (Rappresentazione di un quadrato di colore verde)

(Causa T-282/09)

2009/C 220/84

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Fédération Internationale des Logis (Parigi, Francia) (rappresentante: B. Brisset, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 22 aprile 2009, procedimento R 1511/2008-1, e autorizzare la registrazione del marchio domandato;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo che rappresenta un quadrato di colore verde, per prodotti e servizi delle classi 3, 18, 24, 43 e 44 — domanda n. 6 468 789.

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, poiché la rappresentazione di un quadrato dai lati convessi di un particolare e specifico colore verde risulta distintiva con riguardo ai prodotti e servizi di cui è stata richiesta la registrazione, in quanto detti elementi conferirebbero un aspetto particolare al marchio relativo a tali prodotti e servizi.


12.9.2009   

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C 220/40


Ricorso proposto il 17 luglio 2009 — CEVA/Commissione

(Causa T-285/09)

2009/C 220/85

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Centre d’Étude et de Valorisation des Algues SA (CEVA) (Pleubian, Francia) (rappresentante: J.-M. Peyrical, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

da un lato, accertare l’assenza di motivazione dei titoli esecutivi conseguenti alle quattro note di addebito della Commissione europea dell’11 maggio 2009, nn. 3230901933, 3230901935, 323090136 e 3230901937;

dall’altro lato, accertare il rischio di arricchimento senza causa della Commissione in caso di rimborso, da parte del CEVA, della somma di EUR 173 435 maggiorata degli interessi di mora;

conseguentemente, annullare i titoli esecutivi conseguenti alle quattro note di addebito dell’11 maggio 2009, nn. 3230901933, 3230901935, 323090136 e 3230901937;

infine, accertare l’inadempimento della Commissione alle disposizioni contrattuali del contratto n. Q5RS-2000-31334, denominato SEAPURA;

in particolare, l’inadempimento alle disposizioni degli artt. 22 5°, paragrafo 3 dell’allegato II, e 3.5 dell’allegato II del contratto n. Q5RS-2000-31334;

conseguentemente, annullare i titoli esecutivi conseguenti alle quattro note di addebito dell’11 maggio 2009, nn. 3230901933, 3230901935, 323090136 e 3230901937.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, il ricorrente chiede l’annullamento dei titoli esecutivi con i quali la Commissione ha domandato l’integrale rimborso degli anticipi versati al ricorrente nell’ambito del contratto SEAPURA n. Q5RS-2000-31334, relativo a un progetto di ricerca e di sviluppo tecnologico.

Il ricorrente fa valere tre motivi a sostegno del proprio ricorso, relativi a:

un’insufficienza di motivazione, in quanto la Commissione si sarebbe fondata su un’asserita violazione delle obbligazioni contrattuali da parte del ricorrente senza peraltro esporre i motivi di diritto e di fatto a sostegno di tale asserzione;

una violazione del principio di non arricchimento senza causa, poiché il rimborso integrale della somma richiesta dalla Commissione determinerebbe l’arricchimento senza causa di quest’ultima, in quanto essa disporrebbe dei lavori e degli studi realizzati dal ricorrente senza tuttavia avere pagato per la loro realizzazione;

un mancato rispetto da parte della Commissione del proprio potere di controllo durante l’esecuzione del contratto.


12.9.2009   

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C 220/41


Ricorso proposto il 22 luglio 2009 — Intel/Commissione

(Causa T-286/09)

2009/C 220/86

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Intel Corp. (Wilmington, USA) (rappresentata da: N. Green, I. Forrester QC, M. Hoskins, K. Bacon, S. Singla, Barristers, A. Parr e R. MacKenzie, Solicitors)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Domanda della ricorrente

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare in tutto o in parte la decisione della Commissione C(2009) 3726 Def., del 13.V.2009 nel caso COMP/C–3/37.990 — Intel;

in subordine: annullare o ridurre sostanzialmente l’ammontare dell’ammenda imposta;

condannare la Commissione a pagare le spese sostenute dalla Intel.

Motivi e principali argomenti

Con la presente domanda la ricorrente chiede, a norma dell’art. 230 CE, l’annullamento della decisione della Commissione C(2009) 3726 Def. del 13.V.2009 relativo al caso COMP/C–3/37990. Intel, secondo la quale avrebbe commesso una unica violazione continuata degli artt. 82 CE e 54 dell’accordo SEE, dall’ottobre 2002 fino al dicembre 2007 ponendo in essere una strategia intesa a escludere la concorrenza dal mercato delle «x86 unità centrali di trattamento» (x86 central processing units, in prosieguo «CPUs»). La ricorrente chiede inoltre l’annullamento o la riduzione dell’ammenda inflittale.

A sostegno della sua domanda la ricorrente deduce i seguenti motivi:

In primo luogo considera che la Commissione incorra in errore di diritto,

a)

nel ritenere che gli sconti sotto condizione che la Intel ha concesso ai suoi clienti erano di per sé abusivi, per il fatto stesso che essi erano sotto condizione senza accertare se fossero effettivamente idonei a escludere la concorrenza;

b)

facendo riferimento a una forma di comportamento abusivo inteso a escludere le così definite «naked restrictions — nude restrizioni», senza procedere ad alcuna analisi dell’effetto di esclusione della concorrenza (cioè dell’idoneità o dell’effetto equivalente a una esclusione) nei loro confronti

c)

omettendo di esaminare se gli accordi di sconti della Intel con i suoi clienti erano posti in essere nel territorio della Comunità europea e/o se avessero effetti immediati, sostanziali, diretti e percepibili nella Comunità europea.

In secondo luogo la ricorrente deduce che la Commissione ha omesso di osservare gli standard necessari nella sua valutazione delle prove. La Commissione non ha così dimostrato che gli accordi di sconti della Intel erano condizionati all’acquisto presso la Intel da parte dei suoi clienti di tutto o quantomeno di tutto il loro fabbisogno di x86 CPU. Inoltre la Commissione, laddove fa uso del criterio di prova dell’«effettivo concorrente» (as efficient competitor «AEC») per accertare se gli sconti della Intel erano idonei a limitare la concorrenza, ricorre in numerosi errori di analisi e valutazione delle prove circa l’applicazione del detto criterio di prova. La Commissione inoltre non ha preso in esame altri criteri di prova ai fini degli sconti della Intel. In particolare la Commissione non ha:

a)

preso in esame la prova che dimostra che durante il periodo dell’asserita violazione, uno dei concorrenti della Intel ha sostanzialmente aumentato la sua quota di mercato, e la sua redditività, ma che il suo insuccesso in taluni segmenti del mercato e con taluni produttori di attrezzature artigianali (original equipment manufacturers «OEM») si è risolto nel suo insoddisfacente risultato;

b)

di dimostrare un nesso causale tra ciò che considera essere uno sconto sotto condizione e le decisioni dei clienti della Intel di non acquistare dal detto concorrente;

c)

di analizzare la prova dell’impatto degli sconti della Intel sui consumatori.

In terzo luogo, la ricorrente deduce che la Commissione ha omesso di dimostrare che la Intel ha intrapreso una strategia a lungo termine per escludere i concorrenti. Siffatta affermazione non è suffragata da prova ed è impossibile conciliarla con la frammentaria natura delle affermazioni della Commissione (sia con quelle relative ai prodotti coperti, come quelle relative al periodo di tempo) in relazione a ciascun cliente Intel.

La ricorrente deduce altresì che tutto o parte della decisione deve essere annullata sulla base della circostanza che la Commissione, nel corso della fase amministrativa, ha violato requisiti di procedura essenziali, quindi i diritti di difesa della Intel. In particolare la Commissione ha omesso:

a)

di garantire alla Intel una audizione orale in relazione alla constatazione di censure supplementari e alla comunicazione degli addebiti, anche se ivi vengono affrontati argomenti completamente nuovi e viene fatto riferimento a nuove prove, la cui determinazione avviene prevalentemente nella impugnata decisione;

b)

di procurare taluni documenti interni dal concorrente per la documentazione del fascicolo, sebbene in tal senso sollecitata dal ricorrente nonostante il fatto che, secondo il parere della ricorrente, i documenti:

i)

fossero di diretta rilevanza per gli addebiti della Commissione nei confronti della Intel,

ii)

fossero a totale discarico degli addebiti mossi alla Intel

iii)

siano stati identificati dalla Intel con precisione.

c)

prendere più correttamente nota dei suoi incontri con un testimone chiave di uno dei clienti della Intel, che con molta probabilità avrebbe fornito prove a carico.

Conformemente all’art. 229 CE, la ricorrente contesta altresì l’ammontare dell’ammenda imposta, a suo avviso sulla base di tre principali argomenti:

1)

In primo luogo, deduce che l’ammenda di EUR 1 060 000 000 (la più elevata mai imposta su una singola società dalla Commissione) è manifestamente sproporzionata, dato che la Commissione ha omesso di dimostrare un qualsiasi pregiudizio o esclusione dei concorrenti.

2)

In secondo luogo, la ricorrente deduce che non ha violato l’art. 82 CE intenzionalmente o per negligenza: l’analisi secondo il criterio «AEC» sviluppato dalla Commissione è basato su un’informazione che non poteva conoscere all’epoca in cui aveva concesso sconti ai suoi clienti.

3)

In terzo luogo, la ricorrente deduce che nell’imporre l’ammenda la Commissione ha omesso di applicare i suoi orientamenti per l’imposizione delle ammende del 2006, e ha tenuto conto di considerazioni irrilevanti o inappropriate.


12.9.2009   

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C 220/42


Ricorso proposto il 27 luglio 2009 — Carrols/UAMI — Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL)

(Causa T-291/09)

2009/C 220/87

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Carrols Corp. (New York, Stati Uniti) (rappresentante: I. Temiño Ceniceros, abogado)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Giulio Gambettola (Los Realejos, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare ammissibile il presente ricorso nonché i relativi allegati;

annullare la decisione della commissione di ricorso laddove si riferisce ai motivi di annullamento ex art. 52, lett. b) del regolamento del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: Marchio figurativo che contiene l’elemento verbale «Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL» (domanda di registrazione n.o002938801) per prodotti e servizi delle classi 25, 41 e 43.

Titolare del marchio comunitario: Giulio Gambettola.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario:

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: Marchio figurativo nazionale (n.o 2.201.552) che contiene l’elemento verbale «Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL» e marchio denominativo nazionale «POLLO TROPICAL» (n.o 2.201.543), per servizi della classe 41 («servizi di ristorazione»)

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di annullamento.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Scorretta interpretazione degli artt. 52, n. 1, lett. b) e 53, n. 1, lett. a) del regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario.


12.9.2009   

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C 220/42


Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 luglio 2009 — Mepos Electronics/UAMI (MEPOS)

(Causa T-297/08) (1)

2009/C 220/88

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 247 del 27.9.2008.


Tribunale della funzione pubblica

12.9.2009   

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C 220/43


Ricorso presentato il 2 luglio 2009 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-65/09)

2009/C 220/89

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione delle comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione di rigetto della domanda del ricorrente mirante ad ottenere il rimborso nella misura del 100 % di alcune spese mediche.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione di rigetto della domanda datata 25 novembre 2002, eventualmente ed ove necessario astenendosi, ex art. 241 CE, dall’applicare a questa lite l’art. 72 dello Statuto, la regolamentazione, ed infine il presunto parere del consiglio medico;

annullare la nota datata 5 agosto 2008;

per quanto necessario, annullare l’atto di ripulsa del reclamo datato lo novembre 2008;

per quanto necessario, annullare la nota datata 4 marzo 2009;

condannare la CE ad elargire al ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dagli atti di cui è piatito l’annullamento con quest’atto introduttivo, la somma di 25 000 euro ovvero quella somma maggiore ovvero minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa a tale titolo;

condannare la convenuta alle spese.


12.9.2009   

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C 220/43


Ricorso proposto il 10 luglio 2009 — Angulo Sanchez/Consiglio

(Causa F-67/09)

2009/C 220/90

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Nicolas Angulo Sanchez (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento delle decisioni del convenuto con cui si respingono le domande di congedo straordinario presentate dal ricorrente per malattia grave dei suoi genitori

Conclusioni del ricorrente

Annullare le decisioni del Consiglio 8 ottobre e 8 dicembre 2008, con cui si respingono le domande di congedo straordinario presentate dal ricorrente per malattia molto grave dei suoi genitori;

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese.


12.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/43


Ricorso proposto il 24 luglio 2009 — Barbin/Parlamento

(Causa F-68/09)

2009/C 220/91

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Florence Barbin (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione dell’APN 10 novembre 2008 di non promuovere la ricorrente al grado AD 12 per l’esercizio di promozione 2006.

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione del Parlamento europeo di non promuovere la ricorrente al grado AD 12 per l’esercizio di promozione 2006;

condannare il Parlamento europeo alle spese.