ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2009.213.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 213 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
52o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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RISOLUZIONI |
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Commissione |
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2009/C 213/01 |
Parere della Commissione, del 19 agosto 2009, sul seguito dato al suo parere del 7 gennaio 2008 sulle misure provvisorie adottate dal governo danese in merito alle valvole di sicurezza di pressione/vuoto ad alta velocità con schermo parafiamma del modello HPV fabbricate da SE-won Ind Co. nella Repubblica di Corea ( 1 ) |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2009/C 213/02 |
Avvio di procedura (Caso COMP/M.5529 — Oracle/Sun Microsystems) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2009/C 213/03 |
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2009/C 213/04 |
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2009/C 213/05 |
Commissione Amministrativa per la Sicurezza Sociale dei Lavoratori Migranti |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2009/C 213/06 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Commissione |
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2009/C 213/07 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione |
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2009/C 213/08 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione |
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2009/C 213/09 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5623 — Bridgepoint/TÜV SÜD/Dogus/Targets) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
RISOLUZIONI
Commissione
8.9.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 213/1 |
PARERE DELLA COMMISSIONE
del 19 agosto 2009
sul seguito dato al suo parere del 7 gennaio 2008 sulle misure provvisorie adottate dal governo danese in merito alle valvole di sicurezza di pressione/vuoto ad alta velocità con schermo parafiamma del modello HPV fabbricate da SE-won Ind Co. nella Repubblica di Corea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/C 213/01
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
vista la direttiva 96/98/CE, del Consiglio del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo (1), in particolare l'articolo 13,
considerando quanto segue:
(1) |
Nel suo parere del 7 gennaio 2008, la Commissione ha ritenuto che le misure provvisorie notificate dal governo danese alla Commissione con lettera del 27 febbraio 2004 in merito alle valvole del modello HPV fabbricate da SE-won Ind Co. nella Repubblica di Corea fossero giustificate, e raccomandava agli Stati membri di accertarsi che tali valvole fossero ritirate dai loro mercati fino al rilascio di un nuovo certificato di esame del tipo pienamente conforme alle prescrizioni della direttiva. |
(2) |
La Commissione raccomandava inoltre agli Stati membri di adottare tutte le misure del caso per garantire la sicurezza delle navi battenti la loro bandiera equipaggiate di tali valvole, tra cui quanto meno: a) indagini sugli episodi che possono indicare il malfunzionamento delle valvole, in particolare in relazione al colpo di ariete e ai picchi di pressione durante il carico e lo scarico; e b) verifica che le navi equipaggiate con le valvole summenzionate non siano autorizzate a trasportare carichi con un valore MESG inferiore a 0,9 mm. |
(3) |
Il fabbricante ha fatto pervenire la documentazione attestante lo svolgimento di una nuova procedura di certificazione a seguito della quale è stato rilasciato un nuovo certificato di esame del tipo (modulo B) MED dall'organismo notificato DNV sotto il numero di riferimento MED-B-4766 per i prodotti Sewon HPV 65A, HPV-3, HPV-4, HPV-5, HPV-6, HPV-8 e HPV-10 (in appresso «le valvole»). |
(4) |
Questo nuovo certificato è stato pubblicato nella base dati MARED dove ha sostituito il certificato di esame del tipo di cui al considerando 4 del parere summenzionato, ormai superato. |
(5) |
La documentazione fornita dal fabbricante indica che il certificato MED-B-4766 è stato rilasciato conformemente alle prescrizioni vigenti, ossia: prova di tutti i modelli di valvole della serie HPV; piano e svolgimento delle prove; prove aggiuntive concernenti i componenti in vetro; individuazione dei dispositivi soggetti a prove; taratura degli strumenti di misurazione; dispositivo di misura; monitoraggio del funzionamento delle valvole nel corso delle prove; contenuto della relazione. La documentazione menziona inoltre i limiti di utilizzo previsti e in particolare la lunghezza massima del condotto per ogni modello. La Commissione prende atto che il fabbricante ha avviato l'attività di ricertificazione delle valvole prima di ricevere il parere del 7 gennaio 2008. |
(6) |
Al termine di un periodo di tempo ragionevole, non stati segnalati casi di malfunzionamento delle valvole, |
HA ESPRESSO IL SEGUENTE PARERE:
Articolo unico
Il fabbricante ha dato correttamente seguito al parere trasmesso dalla Commissione il 7 gennaio 2008 e ha adottato le misure idonee a garantire la sicurezza.
Fatto a Bruxelles, il 19 Agosto 2009.
Per la Commissione
Antonio TAJANI
Membro della Commissione
(1) GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25.
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
8.9.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 213/3 |
Avvio di procedura
(Caso COMP/M.5529 — Oracle/Sun Microsystems)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/C 213/02
Il 3 settembre 2009 la Commissione ha deciso di avviare la procedura nel sopramenzionato caso avendo constatato che la concentrazione notificata suscita seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune. L'avvio di procedura comporta l'apertura di una seconda fase istruttoria sulla operazione notificata e non pregiudica la decisione finale sul caso. La decisione di avvio di procedura è adottata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.
Per poter essere prese in considerazione nella procedura le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301 / 22967244) o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso COMP/M.5529 — Oracle/Sun Microsystems, al seguente indirizzo:
Commissione europea |
Direzione generale Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
8.9.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 213/4 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
7 settembre 2009
2009/C 213/03
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,4330 |
JPY |
yen giapponesi |
133,33 |
DKK |
corone danesi |
7,4435 |
GBP |
sterline inglesi |
0,87350 |
SEK |
corone svedesi |
10,1955 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,5181 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
8,5850 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,488 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
272,24 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,7020 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1100 |
RON |
leu rumeni |
4,2463 |
TRY |
lire turche |
2,1374 |
AUD |
dollari australiani |
1,6748 |
CAD |
dollari canadesi |
1,5429 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
11,1064 |
NZD |
dollari neozelandesi |
2,0696 |
SGD |
dollari di Singapore |
2,0536 |
KRW |
won sudcoreani |
1 768,23 |
ZAR |
rand sudafricani |
10,8700 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
9,7860 |
HRK |
kuna croata |
7,3365 |
IDR |
rupia indonesiana |
14 417,23 |
MYR |
ringgit malese |
5,0370 |
PHP |
peso filippino |
69,677 |
RUB |
rublo russo |
45,1005 |
THB |
baht thailandese |
48,784 |
BRL |
real brasiliano |
2,6419 |
MXN |
peso messicano |
19,1843 |
INR |
rupia indiana |
69,7300 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
8.9.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 213/5 |
Comunicazione della Commissione relativa all’organismo abilitato al rilascio dei certificati di origine nell’ambito del regolamento (CE) n. 442/2009
2009/C 213/04
Il regolamento (CE) n. 442/2009 della Commissione, del 27 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 129 del 28 maggio 2009, ha aperto un contingente tariffario di importazione di carni suine originarie del Canada.
L’articolo 10, paragrafo 3, del suddetto regolamento precisa che l’immissione in libera pratica è subordinata alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle competenti autorità del Canada a norma degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del codice doganale comunitario. I citati articoli da 55 a 65 prevedono, tra l’altro, l’instaurazione di una cooperazione amministrativa tra le autorità comunitarie e quelle del paese terzo per il quale è stato aperto il contingente in questione. A tal fine, le autorità canadesi hanno comunicato alla Commissione:
— |
i nomi e gli indirizzi delle autorità canadesi competenti per il rilascio dei certificati di origine:
Numero di autorizzazione dell’impresa: 468 |
— |
i nomi e gli indirizzi delle autorità governative canadesi destinatarie delle domande di controllo a posteriori dei certificati di origine:
In assenza di Mr Pugh:
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8.9.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 213/6 |
COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI
2009/C 213/05
I costi medi annui non tengono conto della riduzione del 20 % prevista dagli articoli 94, paragrafo 2 e 95, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (1).
I costi medi mensili netti sono stati ridotti del 20 %.
COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA — 2004
I. Applicazione dell'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 574/72
Gli importi rimborsabili delle prestazioni in natura corrisposte ai familiari nel 2004 a norma dell'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (2) saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi:
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Costi annuali |
Importo mensile netto |
Regno Unito |
1 526,30 GBP |
101,75 GBP |
II. Applicazione dell'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72
Gli importi rimborsabili delle prestazioni in natura corrisposte nel 2004 a norma degli articoli 28 e 28 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi (solo pro capite dal 2002):
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Costi annuali |
Importo mensile netto |
Regno Unito |
2 820,56 GBP |
188,04 GBP |
COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA — 2005
I. Applicazione dell'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 574/72
Gli importi rimborsabili delle prestazioni in natura corrisposte ai familiari nel 2005 a norma dell'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi:
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Costi annuali |
Importo mensile netto |
Finlandia (pro capite) Familiari di lavoratori indipendentemente dall'età Pensionati di età inferiore a 65 anni Familiari di pensionati di età inferiore a 65 anni |
1 140,04 EUR |
76,00 EUR |
Regno Unito |
1 638,99 GBP |
109,27 GBP |
II. Applicazione dell'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72
Gli importi rimborsabili delle prestazioni in natura corrisposte nel 2005 a norma degli articoli 28 e 28 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi (solo pro capite dal 2002):
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Costi annuali |
Importo mensile netto |
Finlandia Pensionati di 65 anni e più Familiari di pensionati di 65 anni e più |
3 799,91 EUR |
253,33 EUR |
Regno Unito |
3 029,41 GBP |
201,96 GBP |
COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA — 2006
I. Applicazione dell'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 574/72
Gli importi rimborsabili delle prestazioni in natura corrisposte ai familiari nel 2006 a norma dell'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi:
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Costi annuali |
Importo mensile netto |
Grecia |
1 086,47 EUR |
72,43 EUR |
Italia |
2 280,78 EUR |
152,05 EUR |
Ungheria (pro capite) Familiari di lavoratori di età inferiore a 65 anni Pensionati di età inferiore a 65 anni Familiari di pensionati di età inferiore a 65 anni |
86 507 HUF |
5 767 HUF |
Svezia |
15 249,87 SEK |
1 016,66 SEK |
Regno Unito |
1 637,29 GBP |
109,15 GBP |
II. Applicazione dell'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72
Gli importi rimborsabili delle prestazioni in natura corrisposte nel 2006 a norma degli articoli 28 e 28 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi (solo pro capite dal 2002):
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Costi annuali |
Importo mensile netto |
Grecia |
2 169,08 EUR |
144,61 EUR |
Italia |
2 704,45 EUR |
180,30 EUR |
Ungheria Familiari di lavoratori di 65 anni e più Pensionati di 65 anni e più Familiari di pensionati di 65 anni e più |
263 465 HUF |
17 564 HUF |
Svezia |
42 558,03 SEK |
2 837,20 SEK |
Regno Unito |
3 133,50 GBP |
208,90 GBP |
COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA — 2007
I. Applicazione dell'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 574/72
Gli importi rimborsabili delle prestazioni in natura corrisposte ai familiari nel 2007 a norma dell'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi:
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Costi annuali |
Importo mensile netto |
Belgio |
1 448,77EUR |
96,58 EUR |
Germania (pro capite — per familiare di un lavoratore) |
1 153,25 EUR |
76,88 EUR |
Estonia (pro capite) Familiari di lavoratori di età inferiore a 63 anni Pensionati di età inferiore a 63 anni Familiari di pensionati di età inferiore a 63 anni |
5 156,94 EEK |
343,80 EEK |
Francia |
2 216,92 EUR |
147,79 EUR |
Lussemburgo |
2 594,83 EUR |
172,99 EUR |
Ungheria (pro capite) Familiari di lavoratori di età inferiore a 65 anni Pensionati di età inferiore a 65 anni Familiari di pensionati di età inferiore a 65 anni |
80 072 HUF |
5 338 HUF |
Paesi Bassi (pro capite) Familiari di lavoratori indipendentemente dall'età Pensionati di età inferiore a 65 anni Familiari di pensionati di età inferiore a 65 anni |
1 804,86 EUR |
120,32 EUR |
Austria |
1 807,91 EUR |
120,53 EUR |
Svezia |
15 353,20 SEK |
1 023,55 SEK |
II. Applicazione dell'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72
Gli importi rimborsabili delle prestazioni in natura corrisposte nel 2007 a norma degli articoli 28 e 28 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi (solo pro capite dal 2002):
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Costi annuali |
Importo mensile netto |
Belgio |
4 775,84 EUR |
318,39 EUR |
Germania |
4 558,33 EUR |
303,89 EUR |
Estonia Familiari di lavoratori di 63 anni e più Pensionati di 63 anni e più Familiari di pensionati di 63 anni e più |
12 710,56 EEK |
847,3 7EEK |
Francia |
5 202,72 EUR |
346,85 EUR |
Lussemburgo |
8 432,37 EUR |
562,16 EUR |
Ungheria Familiari di lavoratori di 65 anni e più Pensionati di 65 anni e più Familiari di pensionati di 65 anni e più |
236 088 HUF |
15 739 HUF |
Paesi Bassi Pensionati di 65 anni e più Familiari di pensionati di 65 anni e più |
9 212,14 EUR |
614,14 EUR |
Austria |
4 437,30 EUR |
295,82 EUR |
Svezia |
43 515,81 SEK |
2 901,05 SEK |
(1) GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.
(2) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
8.9.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 213/9 |
Informazioni sintetiche comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001
2009/C 213/06
Aiuto n.: XA 302/08
Stato membro: Francia
Regione: Dipartimento della Drôme
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Aides à la reconstitution du patrimoine nucicole, complément au dispositif d'indemnisation du Fonds national de garantie contre les calamités agricoles (FNGCA) pour les dommages causés aux exploitations agricoles nucicoles en 2007 et 2008 par les calamités.
Base giuridica: Article 11 du règlement (CE) no 1857/2006 du 15 décembre 2006,
Article L.361-1 et suivants du Code rural,
Article D.361-1 et suivants du Code rural,
Arrêtés du ministre de l'agriculture et de la pêche des 21 novembre 2007 et 25 janvier 2008, de reconnaissance au titre des calamités agricoles des dommages subis en 2007 dans la Drôme,
Règlement 9E1 «Aide à la reconstitution du patrimoine nucicole» adopté par l'assemblée départementale le 16 juin 2008.
Prise en compte ultérieure des dégâts des 28 et 29 mai 2008 dès parution de l'arrêté correspondant (demande de reconnaissance en cours d'examen).
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Dotazione finanziaria eccezionale di 50 000 EUR per l'esercizio 2008.
Intensità massima dell'aiuto: Il tasso applicabile per gli alberi estirpati varia tra il 25 % e il 35 % (a seconda dell'assicurazione stipulata dall'agricoltore). Nel caso di raddrizzamento e/o reimpianto, viene applicato un tasso del 90 %.
Il totale dell'indennizzo di tutti gli aiuti cumulati non dovrà superare il tasso massimo di aiuto pubblico del 90 % dell'importo delle perdite, per quanto riguarda le zone di montagna.
Data di applicazione: A partire dal 1o settembre 2008, con riserva della pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.
Per i danni del 28 e 29 maggio 2008, la loro presa in considerazione avverrà in ogni caso dopo la pubblicazione del decreto corrispondente (domanda di riconoscimento attualmente all'esame).
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino a fine 2008.
Obiettivo dell'aiuto: Nei limiti degli stanziamenti disponibili, il Dipartimento intende portare aiuto alle aziende agricole di alberi di noce danneggiati da fenomeni climatici eccezionali: i violenti temporali dell' 8 luglio e del 2 agosto 2007, i mini-tornado del 17 e 18 settembre 2007, la raffica di vento della notte tra il 3 e il 4 febbraio 2008, che hanno gravemente danneggiato le coltivazioni nei comuni di La Charce, Hostun, Eymeux e Jaillans (comuni situati in zone di montagna), qualificati di calamità agricola (o calamità naturale) da decreti ufficiali.
Infine i temporali del 28 e 29 maggio 2008 hanno aggravato la situazione di taluni agricoltori, che è divenuta critica, nelle zone da Bourdeaux a St Nazaire en Royans, nonché in un settore della regione di Anneyron. Per questo motivo il Conseil Général potrà estendere l'aiuto anche a quest'ultimo episodio a condizione del riconoscimento della calamità con decreto ministeriale e da parte del FNGCA. Di conseguenza dovranno essere votati una nuova delibera e degli stanziamenti supplementari.
Le modalità di calcolo delle indennità saranno più ampie di quelle definite per stabilire gli aiuti del FNGCA (régime XA 209/08) da parte del comité départemental d'expertise per le perdite di fondi sui noci, ma rispetteranno il requisito della soglia minima di danni ai raccolti del 30 % nonché il tasso massimo di aiuto pubblico del 90 % dell'importo delle perdite ammissibili in zona di montagna, conformemente al regolamento comunitario. Non si applicheranno invece i limiti nazionali agli interventi del Fondo come la soglia minima di importo sovvenzionabile e i massimali di aiuto.
Il regime di aiuto qui proposto andrà a completare le indennità forfettarie già riscosse dal FNGCA da alcuni agricoltori, nei limiti consentiti dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1857/2006, del 15 dicembre 2006.
Settore economico: Tutte le aziende agricole che garantiscono la produzione di noci nelle zone «svantaggiate» in cui è stata riconosciuta l'esistenza della calamità nel 2007 e 2008.
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
Le Département de la Drôme |
Hôtel du Département |
Service Agriculture |
26 Avenue du Président Herriot |
26026 Valence Cedex 9 |
FRANCE |
Indirizzo web: http://www.ladrome.fr/fr/les-services/agriculture-et-environnement/agriculture/reglements-et-subventions/index.html
Altre informazioni: —
Aiuto n.: XA 176/09
Stato membro: Ungheria
Regione: L’intero paese
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kedvezményes díjú készfizető kezességvállalása az 1857/2006/EK bizottsági rendelettel összhangban nyújtott hitelekhez
Base giuridica:
— |
a kezességvállaló intézmény által csoportmentességi rendelet alapján vállalt kedvezményes díjú készfizető kezesség szabályairól szóló …/2009. (…) FVM rendelet |
— |
1857/2006/EK bizottsági rendelet. |
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:
Segmento |
% percentuale |
Quota garanzie annue a titolo esenzioni per categoria settore agri., in milioni di HUF |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2009-2013 |
||
2.b. |
20 |
800 |
1 600 |
2 600 |
3 400 |
4 000 |
12 400 |
3.b. |
30 |
1 200 |
2 400 |
3 900 |
5 100 |
6 000 |
18 600 |
4.b. |
50 |
2 000 |
4 000 |
6 500 |
8 500 |
10 000 |
31 000 |
Totale |
100 |
4 000 |
8 000 |
13 000 |
17 000 |
20 000 |
62 000 |
Garanzia, in mio EUR |
16 |
32 |
52 |
68 |
80 |
248 |
|
Tasso cambio HUF/EUR |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
Segmento |
Credito medio |
(Mio HUF) numero annuo di garanzie a titolo esenzioni per categoria settore agri., (unità) |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2009-2013 |
||
2.b. |
50 |
16 |
32 |
52 |
68 |
80 |
248 |
3.b. |
100 |
12 |
24 |
39 |
51 |
60 |
186 |
4.b. |
500 |
4 |
8 |
13 |
17 |
20 |
62 |
Totale |
32 |
64 |
104 |
136 |
160 |
496 |
Segmento |
Media equiv. sovvenzione |
(EUR) equiv. sovv. annuo delle garanzie a titolo esenzioni per categoria settore agri., EUR |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2009-2013 |
||
2.b. |
456 |
7 296 |
14 592 |
23 712 |
31 008 |
36 480 |
113 088 |
3.b. |
10 000 |
120 000 |
240 000 |
390 000 |
510 000 |
600 000 |
1 860 000 |
4.b. |
96 000 |
384 000 |
768 000 |
1 248 000 |
1 632 000 |
1 920 000 |
5 952 000 |
Totale |
511 296 |
1 022 592 |
1 661 712 |
2 173 008 |
2 556 480 |
7 925 088 |
Intensità massima dell'aiuto: A norma degli articoli 4 e 7 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.
Possono beneficiare delle garanzie i crediti conformi agli obiettivi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione. Nel programma di cui trattasi le banche commerciali concedono crediti assortiti di garanzie senza la concessione di risorse statali, a interessi di mercato e senza componenti di aiuti di Stato (ad esempio abbuoni di interessi). I crediti quindi non comportano elementi di aiuto di Stato. Pertanto l’equivalente di sovvenzione della misura in questione è dato soltanto dal costo ridotto della garanzia praticato da Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. esamina e verifica in ogni caso se l'obiettivo dell'aiuto sulla base del quale è concesso il credito è conforme agli obiettivi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione e verifica l’intensità e l’importo massimi dell’aiuto a seconda del titolo sulla cui base l’aiuto è concesso.
Data di applicazione: Il programma di aiuti si applica a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso informativo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Durata del regime o dell'aiuto individuale: L’accordo relativo alle garanzie previste dal programma può essere concluso fino al 31 dicembre 2013.
Obiettivo dell'aiuto: Garantiqa Hitelgarancia Zrt. fornisce garanzie a norma degli articoli 4 e 7 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione nell’ambito del programma di garanzie dei crediti concessi a titolo dei seguenti ambiti:
investimenti nelle aziende agricole,
aiuti all’avviamento per i giovani agricoltori.
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. analizza la dotazione dell’investimento (contenuto tecnico-finanziario) e fornisce una garanzia del credito nell’ambito dei regolamenti agricoli di esenzione per categoria purché i costi ammissibili dell'investimento siano in linea con le disposizioni del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.
Settore economico: Agricoltura (settore zootecnico, produzioni vegetali).
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium |
Budapest |
Kossuth Lajos tér 11. |
1055 |
MAGYARORSZÁG/HUNGARY |
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. |
Budapest |
Szép u. 2. |
1053 |
MAGYARORSZÁG/HUNGARY |
Indirizzo web: http://www.fvm.gov.hu/main.php?folderID=2376&articleID=14159&ctag=articlelist&iid=1
Altre informazioni: —
Dr. András MÁHR
szakállamtitkár
Aiuto n.: XA 184/09
Stato membro: Spagna
Regione: Comunità valenziana
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Asociación de Ovino-Caprino Lechero Valenciano, ASOCVAL
Base giuridica: Resolución de la Consellera de Agricultura Pesca y Alimentación, que concede la subvención basada en una línea nominativa descrita en la ley 17/2008 de presupuestos de la Generalitat.
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 10 000 EUR nel 2009.
Intensità massima dell'aiuto: 100 % e 70 % nella realizzazione di test.
Data di applicazione: Dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di deroga nel sito web della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.
Durata del regime o dell'aiuto individuale: 2009.
Obiettivo dell'aiuto: Consulenza tecnica agli allevatori di ovini e caprini per il miglioramento della produzione di latte nella comunità valenziana [articolo 15 e 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006].
Si considerano spese ammissibili quelle relative ai servizi affidati a terzi (manutenzione delle applicazioni informatiche, analisi dei campioni e consulenza tecnica all'allevatore) a condizione che siano connessi all'avvio del programma di miglioramento della produzione di latte.
Settore economico: Allevamenti di ovini e caprini destinati alla produzione di latte.
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación |
C/ Amadeo de Saboya, 2 |
46010 Valencia |
ESPAÑA |
Indirizzo web: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/asocval2009.pdf
Altre informazioni: —
Aiuto n.: XA 186/09
Stato membro: Spagna
Regione: Comunitat Valenciana
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Asociación de caballos de pura raza española (APREA) (Associazione di allevatori di cavalli di pura razza spagnola della Comunità di Valencia).
Base giuridica: Resolución de la Consellera de Agricultura Pesca y Alimentación, que concede la subvención basada en una línea nominativa descrita en la ley 17/2008 de presupuestos de la Generalitat.
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 25 000 EUR per il 2009.
Intensità massima dell'aiuto: 100 % delle spese ammissibili.
Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito web della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.
Durata del regime o dell'aiuto individuale: L'anno 2009.
Obiettivo dell'aiuto: Attuazione del progetto finalizzato a promuovere la diffusione del cavallo di pura razza allevato nella Comunitat Valenciana [articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006].
L'aiuto comprende i costi ammissibili del materiale necessario per la gestione del libro genealogico, dei servizi richiesti da terzi (compilazione di registri genealogici e consulenza tecnica per gli agricoltori) (articolo 16). Sono altresì compresi i costi derivati dall'avvio del programma di divulgazione dell'impiego del cavallo di pura razza e dall'organizzazione di raggruppamenti di equini a tal fine (articolo 15).
Settore economico: Allevatori e proprietari di cavalli di pura razza spagnola.
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación |
C/ Amadeo de Saboya, 2 |
46010 Valencia |
ESPAÑA |
Indirizzo web: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/aprea09.pdf
Altre informazioni: —
Aiuto n.: XA 187/09
Stato membro: Repubblica federale di Germania
Regione: Thüringen (DEG0)
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Satzung über Beihilfen der Thüringer Tierseuchenkasse (Beihilfesatzung).
Base giuridica:
— |
Artikel 7 Abs. 2 und Artikel 20 Thüringer Ausführungsgesetz zum Tierseuchengesetz (Thüringer Tierseuchengesetz — ThürTierSG —; GVBl. 2001, S. 43, letzte Fassung GVBl. 2005, S. 109) |
— |
Satzung über Beihilfen der Thüringer Tierseuchenkasse (Beihilfesatzung) |
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Importo complessivo degli aiuti pari a circa 2,62 milioni di EUR.
Intensità massima dell'aiuto: Fino al 100 %.
Data di applicazione: A decorrere dal 1o luglio 2009 ma in ogni caso non prima dell'assegnazione di un numero di identificazione da parte della Commissione europea.
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013.
Obiettivo dell'aiuto:
— |
compensazione delle spese degli agricoltori per controlli sanitari, test e altre misure di individuazione preventiva con acquisto e utilizzazione di vaccini o di medicinali in relazione alla prevenzione ed eradicazione delle epizoozie ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1857/2006, |
— |
articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006, |
— |
compensazione per le perdite sofferte dagli agricoltori causate da epizoozie, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, |
— |
articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006. |
Spese ammissibili: si veda l'allegato 1 dello statuto sugli aiuti del fondo di assicurazione per gli animali della Turingia (Statuto sugli aiuti).
Settore economico: Allevamento Bovino, suino, ovino, caprino equino e apicoltura.
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
Thüringer Tierseuchenkasse |
Anstalt des öffentlichen Rechts |
Victor-Goerttler-Straße 4 |
07745 Jena |
DEUTSCHLAND |
E-mail: direkt@thueringertierseuchenkasse.de |
Indirizzo web: Statuto sugli aiuti del fondo di assicurazione per gli animali della Turingia (Statuto sugli aiuti):
http://www.thueringertierseuchenkasse.de/download/beihilfesatzung%202009.pdf
Altre informazioni: —
Aiuto n.: XA 189/09
Stato membro: Repubblica federale di Germania
Regione: —
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Erlass betreffend Verleihung von Ehrenpreisen des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Bundesministerium) für hervorragende Leistungen
Base giuridica: Erlass betreffend Verleihung von Ehrenpreisen des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Bundesministerium) für hervorragende Leistungen
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 9 000 EUR.
Intensità massima dell'aiuto: 100 %.
Data di applicazione: In conformità all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006.
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013.
Obiettivo dell'aiuto: Articolo 15, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1857/2006.
Settore economico: Zootecnia.
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz |
Wilhelmstraße 54 |
10117 Berlin |
DEUTSCHLAND |
Indirizzo web: Fino al 16 giugno 2009:
http://www.bmelv.de/SharedDocs/downloads/14-WirUeberUns/Ehrenpreiserlass.pdf
dal 17 giugno 2009:
http://www.bmelv.de/SharedDocs/Downloads/Ministerium/Ehrenpreiserlass.pdf
Altre informazioni: Il decreto costituisce la base giuridica per il conferimento di premi. Si tratta in questo caso di targhe di bronzo, argento e oro (attribuite, ad esempio, a organizzazioni di allevatori nell'ambito di concorsi), che possono comportare un premio in denaro.
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Commissione
8.9.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 213/15 |
Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro «Persone» 2010 del 7o programma quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione
2009/C 213/07
Si avvertono gli interessati della pubblicazione di un invito a presentare proposte, nell'ambito del programma di lavoro «Persone» 2010 del 7o programma quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013).
Si sollecita la presentazione di proposte per il seguente invito. I termini ultimi per l'invio delle proposte e lo stanziamento di bilancio sono riportati nel testo del bando, che è pubblicato sul sito web CORDIS.
Programma specifico «Persone»:
Codice identificativo dell'invito: FP7-PEOPLE-2010-ITN
Questo invito a presentare proposte riguarda il programma di lavoro 2010 adottato dalla Commissione con decisione C(2009) 5892 del 29.7.2009.
Le informazioni sul bando ed il programma di lavoro nonché le indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità per la presentazione delle proposte sono disponibili sul sito web CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione
8.9.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 213/16 |
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di filati di poliesteri ad alta tenacità originarie della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e di Taiwan
2009/C 213/08
La Commissione ha ricevuto una denuncia, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di filati di poliesteri ad alta tenacità originarie della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e di Taiwan («paesi interessati»), sarebbero oggetto di pratiche di dumping e arrecherebbero quindi un grave pregiudizio all'industria comunitaria.
1. Denuncia
La denuncia è stata presentata il 27 luglio 2009 dal Comitato internazionale del rayon e delle fibre sintetiche (CIRFS) («denunziante») per conto di produttori che rappresentano una parte considerevole, in questo caso più del 60 %, della produzione comunitaria complessiva di filati di poliesteri ad alta tenacità.
2. Prodotto
Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping è costituito da filati di poliesteri ad alta tenacità (diversi dal filo per cucire), non in vendita al dettaglio, comprendenti monofilamenti di meno di 67 decitex originari della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e di Taiwan («prodotto in esame»), attualmente classificato nel codice NC 5402 20 00. Tale codice è indicato a titolo puramente informativo.
3. Denuncia di dumping
La denuncia di dumping relativa alla Repubblica di Corea e a Taiwan si basa sul confronto tra il valore normale costruito e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame venduto nella Comunità.
Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il denunziante ha determinato il valore normale per la Repubblica popolare cinese in base al valore normale costruito nel paese a economia di mercato indicato al punto 5.1, lettera d). La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale, così calcolato, e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame venduto nella Comunità.
I margini di dumping così calcolati sono significativi per i paesi interessati.
4. Denuncia di pregiudizio
Il denunziante ha presentato elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame dalla Repubblica popolare cinese, dalla Repubblica di Corea e da Taiwan sono complessivamente aumentate in termini assoluti e in termini di quota di mercato.
Secondo quanto affermato nella denuncia, i volumi e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame avrebbero avuto, tra l'altro, ripercussioni negative sulla quota di mercato detenuta, sui quantitativi venduti e sul livello dei prezzi praticati dall'industria comunitaria, compromettendo gravemente i risultati complessivi e in particolare la redditività e la situazione occupazionale di quest'ultima.
5. Procedura
Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.
5.1. Procedura per la determinazione del dumping e del pregiudizio
L'inchiesta dovrà stabilire se il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e di Taiwan sia oggetto di dumping e se tale dumping abbia arrecato un pregiudizio.
a) Campionamento
Dato il numero elevato di parti interessate al presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.
i)
Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a contattare la Commissione e a fornire le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine indicato al punto 6, lettera b), parte i) e nella forma indicata al punto 7:
— |
ragione sociale, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare, |
— |
fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle esportazioni del prodotto in esame verso la Comunità nel periodo tra il 1o luglio 2008 e il 30 giugno 2009, indicati per ciascuno dei 27 Stati membri separatamente e in totale, |
— |
fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno tra il 1o luglio 2008 e il 30 giugno 2009, |
— |
descrizione dettagliata delle attività della società a livello internazionale in relazione alla produzione del prodotto in esame, |
— |
ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (2) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (all'esportazione e/o sul mercato interno) del prodotto in esame, |
— |
qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione. |
Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società indica che non è disposta a essere eventualmente inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8.
Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di produttori/esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea e tutte le associazioni note di produttori/esportatori.
Poiché una società non può essere certa di essere inserita nel campione, si raccomanda ai produttori/esportatori che intendono chiedere l'applicazione di un margine individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, di chiedere un questionario e un modulo di richiesta dello status di impresa operante in economia di mercato e/o del trattamento individuale (TEM/TI) entro il termine indicato al punto 6, lettera a), parte i) del presente avviso, e di presentarli rispettivamente entro il termine di cui al punto 6, lettera a), parte ii), primo comma e il termine di cui al punto 6, lettera d). Si richiama comunque l'attenzione sull'ultima frase del punto 5.1, lettera b), del presente avviso.
ii)
Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a contattare la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine indicato al punto 6, lettera b), parte i), e nella forma indicata al punto 7:
— |
ragione sociale, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare, |
— |
fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1o luglio 2008 e il 30 giugno 2009, |
— |
numero totale di dipendenti, |
— |
descrizione dettagliata delle attività della società in relazione al prodotto in esame, |
— |
volume in tonnellate e valore in euro delle importazioni nella Comunità e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario nel periodo tra il 1o luglio 2008 e il 30 giugno 2009 del prodotto in esame importato originario della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e di Taiwan, |
— |
ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (3) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame, |
— |
qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione. |
Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società indica che non è disposta a essere eventualmente inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8.
Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di importatori, la Commissione contatterà anche tutte le associazioni note di importatori.
iii)
Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine indicato al punto 6, lettera b), parte ii).
La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili ad essere incluse nel campione.
Le società incluse nel campione devono rispondere ad un questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera b), parte iii), e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.
In caso di insufficiente collaborazione, la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base. Come indicato al punto 8, le conclusioni basate sui dati disponibili possono risultare meno vantaggiose per la parte interessata.
b) Questionari
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria e a tutte le associazioni note di produttori della Comunità, ai produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea inclusi nel campione, ai produttori/esportatori di Taiwan, a tutte le associazioni note di produttori/esportatori, agli importatori inclusi nel campione, a tutte le associazioni note di importatori e alle autorità dei paesi esportatori interessati.
i)
I produttori/esportatori di Taiwan sono invitati a contattare la Commissione via fax al più presto e comunque entro il termine indicato al punto 6, lettera a), parte i), del presente avviso, per verificare se figurano nella denuncia e, se necessario, per chiedere un questionario, poiché il termine indicato al punto 6, lettera a), parte ii),è valido per tutte le parti interessate.
ii)
I produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea che chiedono un margine individuale ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, devono far pervenire il questionario compilato entro il termine di cui al punto 6, lettera a), parte ii), del presente avviso. Essi devono perciò chiedere un questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera a), parte i). Si informano tuttavia le parti interessate che, nel caso di un campionamento dei produttori/esportatori, la Commissione può decidere di non calcolare un margine individuale se il numero di produttori/esportatori è così elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.
c) Raccolta di informazioni e audizioni
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine indicato al punto 6, lettera a), parte ii).
La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, a condizione che esse ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine di cui al punto 6, lettera a), parte iii).
d) Selezione del paese a economia di mercato
In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, si intende scegliere gli Stati Uniti d'America come paese a economia di mercato appropriato per determinare il valore normale nei confronti della Repubblica popolare cinese. Si invitano pertanto le parti interessate a presentare le loro osservazioni sull'opportunità di questa scelta entro il termine specifico di cui al punto 6, lettera c).
e) Richieste di trattamento riservato a imprese operanti in condizioni di economia di mercato o di trattamento individuale
Per i produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese che dichiarano, presentando elementi di prova sufficienti, di operare in condizioni di economia di mercato, ossia di soddisfare i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale sarà determinato conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), di tale regolamento. I produttori/esportatori che intendano presentare richieste debitamente motivate devono farlo entro il termine specifico di cui al punto 6, lettera d). La Commissione invierà moduli di richiesta a tutti i produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese che siano stati inclusi nel campione o citati nella denuncia, a tutte le associazioni di produttori/esportatori citate nella denuncia e alle autorità della Repubblica popolare cinese. Il richiedente può utilizzare il modulo di domanda anche per chiedere il trattamento individuale e per dimostrare di soddisfare i criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.
5.2. Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità
Qualora fosse constatata l'esistenza del dumping menzionato nella denuncia e del conseguente pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base, si deciderà se l'adozione di misure antidumping non sia contraria all'interesse della Comunità. Per questo motivo la Commissione potrà inviare questionari agli esponenti noti dell'industria comunitaria, agli importatori, alle loro associazioni di rappresentanza e alle organizzazioni di rappresentanza dei consumatori e degli utilizzatori. Queste parti e quelle non note alla Commissione che comprovino tuttavia l'esistenza di legami obiettivi tra la loro attività e il prodotto in esame, possono contattare la Commissione e fornirle informazioni entro il termine di cui al punto 6, lettera a), parte ii). Le parti che abbiano proceduto in tal modo possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine di cui al punto 6, lettera a), parte iii). Si noti che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 del regolamento di base sono prese in considerazione unicamente se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.
6. Termini
a) Termini generali
i)
Tutte le parti interessate devono richiedere il questionario o altri tipi di moduli al più presto e comunque entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ii)
Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Tutti i produttori/esportatori interessati dal presente procedimento che intendano chiedere un esame individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, devono presentare le risposte al questionario entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo altrimenti disposto. Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali elencati nel regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.
Le società incluse nel campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine di cui al punto 6, lettera b), parte iii).
iii)
Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.
b) Termine specifico per il campionamento
i) |
Le informazioni di cui al punto 5.1, lettera a), parti i) e ii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disposte a essere incluse nel campione, in merito alla composizione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
ii) |
Tutte le altre informazioni pertinenti per la selezione del campione, di cui al punto 5.1, lettera a), parte ii), devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
iii) |
Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di notifica del loro inserimento nel campione. |
c) Termine specifico per la selezione del paese a economia di mercato
Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni sull'adeguatezza della scelta degli Stati Uniti d'America, di cui al punto 5.1, lettera d), come paese a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale rispetto alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
d) Termine specifico per chiedere il riconoscimento come società operante in condizioni di economia di mercato e/o un trattamento individuale
Le richieste, debitamente motivate, per ottenere lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato, di cui al punto 5.1, lettera e), e/o il trattamento individuale, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo altrimenti disposto.
7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza
Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo indicazioni contrarie, e complete di nome, indirizzo, e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata). Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte al questionario e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (4) e, in conformità all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
European Commission |
Directorate-General for Trade |
Directorate B |
Office: N-105 04/092 |
1049 Brussels |
BELGIUM |
Fax +32 22956505 |
8. Omessa collaborazione
Se una parte interessata rifiuta l'accesso a informazioni necessarie, non le comunica entro i termini stabiliti oppure ostacola gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere tratte conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e potranno essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.
9. Calendario dell'inchiesta
A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere adottate misure provvisorie entro e non oltre 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
10. Trattamento dei dati personali
Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5).
11. Consigliere-auditore
Si ricorda inoltre che se le parti interessate ritengono di incontrare difficoltà nell'esercizio dei propri diritti di difesa, possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione offrendo, se necessario, una mediazione su questioni procedurali relative alla tutela dei loro interessi in questo procedimento, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla pratica, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle comunicazioni scritte e/o orali. Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine Internet dedicate al consigliere-auditore sul sito della direzione generale del Commercio (http://ec.europa.eu/trade).
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.
(2) Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).
(3) Cfr. nota 2.
(4) La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).
(5) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione
8.9.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 213/21 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5623 — Bridgepoint/TÜV SÜD/Dogus/Targets)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/C 213/09
1. |
In data 1o settembre 2009, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Test Tasıt, una società di recente costituzione, interamente controllata da Bridgepoint Capital Group Limited («Bridgepoint», Regno Unito) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, mediante acquisto di quote o azioni: i) controllo comune con due delle società madri esistenti, TÜV SÜD A.G. («TÜV SÜD», Germania) e Doğuș Holding A.Ș. (Turchia), di TÜVTURK Kuzey Tașıt Muayene İstasyonları Yapım ve İșletim A.Ș («TÜVTURK Kuzey», Turchia), TÜVTURK Güney Tașıt Muayene İstasyonları Yapım ve İșletim A.Ș («TÜVTURK Güney», Turchia) e TÜVTURK İstanbul Tașıt Muayene İstasyonları Yapım ve İșletim A.Ș («TÜVTURK İstanbul», Turchia), ii) controllo unico di Adana İçel Hatay Araç Muayene Hizmetleri Yapım ve İșletim A.Ș («Adana», Turchia). |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301 o 22967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5623 — Bridgepoint/TÜV SÜD/Dogus/Targets, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.