ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2009.201.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 201

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
26 agosto 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 201/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5545 — Arcelormittal/Noble European Holding) ( 1 )

1

2009/C 201/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5461 — Lyonnaise des eaux/Sociétés de distribution d'eau et d'assainissement) ( 1 )

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 201/03

Tassi di cambio dell'euro

2

2009/C 201/04

Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione, del 2 ottobre 2008, concernente un progetto di decisione relativo al caso COMP/M.4919 — StatoilHydro/ConocoPhillips — Relatore: Lituania

3

2009/C 201/05

Relazione finale del Consigliere-Auditore nel caso COMP/M.4919 — StatoilHydro/ConocoPhillips

4

2009/C 201/06

Sintesi della decisione della Commissione, del 21 ottobre 2008, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE (Caso COMP/M.4919 — StatoilHydro/ConocoPhillips) [notificata con il numero C(2008) 6125 def.]  ( 1 )

5

 

Corte dei conti

2009/C 201/07

Relazione speciale n. 2/2009 Il programma d'azione europeo nel campo della sanità pubblica (periodo 2003-2007): uno strumento efficace per migliorare la salute?

9

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2009/C 201/08

Informazioni sintetiche comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

10

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2009/C 201/09

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5583 — PartnerRe/Paris Re) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

11

2009/C 201/10

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5555 — Novartis/Ebewe Spezial-Pharma Holding) ( 1 )

12

2009/C 201/11

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5580 — Blackrock/Barclays Global Investors UK Holdings) ( 1 )

13

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

26.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 201/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5545 — Arcelormittal/Noble European Holding)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 201/01

In data 7 luglio 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32009M5545. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


26.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 201/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5461 — Lyonnaise des eaux/Sociétés de distribution d'eau et d'assainissement)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 201/02

In data 5 agosto 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32009M5461. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

26.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 201/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

25 agosto 2009

2009/C 201/03

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4324

JPY

yen giapponesi

135,05

DKK

corone danesi

7,4429

GBP

sterline inglesi

0,87405

SEK

corone svedesi

10,0895

CHF

franchi svizzeri

1,5171

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,6095

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,356

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

266,96

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6998

PLN

zloty polacchi

4,0806

RON

leu rumeni

4,2210

TRY

lire turche

2,1351

AUD

dollari australiani

1,7054

CAD

dollari canadesi

1,5411

HKD

dollari di Hong Kong

11,1015

NZD

dollari neozelandesi

2,0832

SGD

dollari di Singapore

2,0655

KRW

won sudcoreani

1 786,44

ZAR

rand sudafricani

11,1739

CNY

renminbi Yuan cinese

9,7859

HRK

kuna croata

7,3203

IDR

rupia indonesiana

14 359,30

MYR

ringgit malese

5,0413

PHP

peso filippino

69,300

RUB

rublo russo

44,9399

THB

baht thailandese

48,723

BRL

real brasiliano

2,6293

MXN

peso messicano

18,4851

INR

rupia indiana

69,8370


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


26.8.2009   

IT

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C 201/3


Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 2 ottobre 2008 concernente un progetto di decisione relativo al caso COMP/M.4919 — StatoilHydro/ConocoPhillips

Relatore: Lituania

2009/C 201/04

1.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione che l’operazione notificata costituisce una concentrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio.

2.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione che la valutazione sotto il profilo della concorrenza verte unicamente sui mercati a valle delle vendite al dettaglio di carburanti.

3.

Il Comitato consultivo concorda con le definizioni della Commissione dei mercati rilevanti per quanto concerne:

a)

le vendite al dettaglio di carburanti in Svezia;

b)

le vendite al dettaglio di carburanti in Norvegia;

c)

le vendite al dettaglio di carburanti in Danimarca.

4.

Il Comitato consultivo concorda con la conclusione della Commissione secondo cui l’operazione notificata non dà adito a riserve in termini di concorrenza per quanto riguarda il mercato danese delle vendite al dettaglio di carburanti.

5.

Il Comitato consultivo concorda con la conclusione della Commissione secondo cui l’eliminazione di Jet Sweden quale concorrente indipendente e la sua fusione con il principale operatore in Svezia solleva seri dubbi circa la compatibilità dell’operazione notificata con il mercato comune.

6.

Il Comitato consultivo concorda con la conclusione della Commissione secondo cui l’eliminazione di Jet Norway quale concorrente indipendente ostacolerebbe la concorrenza in un contesto di forti barriere all'accesso e solleva seri dubbi circa la compatibilità dell’operazione notificata con il mercato comune e con l'accordo SEE.

7.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione che le misure correttive proposte dissiperanno i seri dubbi della Commissione relativamente alla concorrenza sul mercato svedese delle vendite al dettaglio di carburanti.

8.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione che le misure correttive proposte dissiperanno i seri dubbi della Commissione relativamente alla concorrenza sul mercato norvegese delle vendite al dettaglio di carburanti.

9.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione che, fatta salva la piena osservanza degli impegni assunti dalla parte notificante, la concentrazione notificata è da considerarsi compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio e all'articolo 57 dell'accordo SEE.


26.8.2009   

IT

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C 201/4


Relazione finale del Consigliere-Auditore nel caso COMP/M.4919 — StatoilHydro/ConocoPhillips (1)

2009/C 201/05

Il 14 marzo 2008, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 (regolamento sulle concentrazioni), in base al quale l'impresa norvegese StatoilHydro ASA acquisisce le attività al dettaglio nel settore petrolifero di ConocoPhillips in Scandinavia.

Dopo aver esaminato la notifica, il 13 maggio 2008 la Commissione ha concluso che l'operazione notificata rientrava nell'ambito del regolamento sulle concentrazioni e che sollevava seri dubbi sulla sua compatibilità con il mercato comune e l'accordo sullo spazio economico europeo («accordo SEE»). La Commissione ha pertanto avviato il procedimento a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni.

Secondo le norme previste nelle migliori pratiche, StatoilHydro ASA ha avuto accesso ai principali documenti del fascicolo in forma di una selezione di versioni non riservate delle risposte di terzi alle richieste di informazioni della prima fase; tali documenti sono stati forniti alle parti notificanti il 22 maggio 2008.

Il 20 giugno 2008, la Commissione ha inviato sia a StatoilHydro ASA che a ConocoPhillips una decisione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, sospendendo i termini in quanto le parti non avevano comunicato informazioni complete sulle stazioni di servizio in Danimarca, Norvegia e Svezia relativamente al periodo 2004-2008. La sospensione è stata ritirata il 18 luglio 2008.

Il 27 giugno 2008, StatoilHydro ASA ha offerto impegni allo scopo di rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune. Il 25 luglio 2008 StatoilHydro ha presentato una nuova e migliore proposta di misure correttive, che è stata sottoposta ad una verifica di mercato. 1l 1o settembre 2008, StatoilHydro ASA ha presentato una seconda proposta migliorata di misure correttive, in cui ha tenuto conto di alcune lacune che la verifica di mercato aveva individuato nella prima proposta.

La Commissione ha concluso che gli impegni offerti da StatoilHydro ASA sono sufficienti per dissipare i seri dubbi sollevati dal progetto di concentrazione. Pertanto, fatta salva la piena osservanza degli impegni assunti dalla parte notificante, la Commissione ha deciso di non opporsi all'operazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune e con l’accordo SEE.

Al consigliere-auditore non sono state presentate richieste o osservazioni né dalle parti in causa né da terzi. Il caso in oggetto non dà luogo a particolari osservazioni riguardo al diritto al contraddittorio.

Bruxelles, 6 ottobre 2008.

Michael ALBERS


(1)  Ai sensi degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21).


26.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 201/5


Sintesi della decisione della Commissione

del 21 ottobre 2008

che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE

(Caso COMP/M.4919 — StatoilHydro/ConocoPhillips)

[notificata con il numero C(2008) 6125 def.]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 201/06

Il 21 ottobre 2008 la Commissione ha adottato una decisione in un caso di concentrazione in conformità al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese  (1) , in particolare l'articolo 8, paragrafo 2 di detto regolamento. Una versione non riservata della decisione integrale figura nella lingua facente fede del caso e nelle lingue procedurali della Commissione sul sito web della Direzione generale della Concorrenza, al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m4919_20081021_20600_en.pdf

I.   INTRODUZIONE

1.

Il 14 marzo 2008 è pervenuta alla Commissione, in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (il regolamento sulle concentrazioni) la notifica di un progetto di concentrazione mediante il quale l'impresa StatoilHydro ASA («SH», Norvegia) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni le attività nel settore petrolifero di ConocoPhillips Company («ConocoPhillips», USA), più precisamente ConocoPhillips Denmark APS («JET Denmark»), ConocoPhillips Nordic AB («JET Sweden») e ConocoPhillips JET AS («JET Norway»). JET Denmark sarà acquisita da Statoil A/S (Danimarca), JET Sweden da Svenska Statoil AB (Svezia) e JET Norway da Statoil Norway AS (Norvegia).

2.

Le imprese petrolifere scandinave appartenenti a ConocoPhillips saranno collettivamente denominate «JET Scandinavia».

3.

Dopo aver esaminato la notifica, il 13 maggio 2008 la Commissione ha concluso che l'operazione notificata rientrava nell'ambito del regolamento sulle concentrazioni e suscitava seri dubbi circa la compatibilità con il mercato comune e con l'accordo SEE. Di conseguenza, la Commissione ha avviato il procedimento a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni.

II.   LE PARTI

4.

StatoilHydro ASA (SH) è un'impresa integrata che si occupa dell'esplorazione e della produzione di petrolio greggio e di gas naturale (principalmente in Norvegia), della raffinazione e delle vendite al dettaglio e non al dettaglio di carburanti e di altri derivati del petrolio. SH è stata creata nel 2007 quando Statoil ASA ha acquisito la società di petrolio e gas norvegese Norsk Hydro ASA (2). SH gestisce stazioni di vendita al dettaglio di carburante in Danimarca, Norvegia e Svezia con il marchio «Statoil» (3). La società gestisce anche stazioni di vendita al dettaglio di carburanti in Svezia, con il marchio «Hydro».

5.

JET Scandinavia gestisce stazioni di vendita al dettaglio di carburanti in Danimarca, Norvegia e Svezia con il marchio «JET». JET Sweden possiede inoltre terminali di stoccaggio per il petrolio raffinato, uno dei quali è riservato all'approvvigionamento della rete al dettaglio di JET Norway.

6.

In prosieguo SH e JET Scandinavia saranno indicate congiuntamente come le parti.

III.   I MERCATI RILEVANTI

7.

SH e JET Scandinavia sono entrambe attive sul mercato della vendita al dettaglio di carburanti.

8.

Ai fini del caso di specie il mercato dei prodotti rilevanti è stato definito come il mercato delle vendite al dettaglio di carburanti.

9.

Il mercato del prodotto è nazionale in quanto molte stazioni di servizio servono bacini che in gran parte coincidono, il che crea effetti di «knock-on» dei prezzi e i parametri più importanti sotto il profilo concorrenziale tendono ad essere decisi a livello nazionale anziché locale. Tuttavia, considerato che la maggior parte delle catene di carburante al dettaglio controlla stazioni di carburante al dettaglio limitrofe, la valutazione deve tener conto del fatto che la concorrenza ha luogo anche a livello locale.

IV.   VALUTAZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA CONCORRENZA

10.

La Commissione, nella presente decisione, ritiene che la concentrazione proposta susciti seri dubbi quanto alla sua compatibilità i) con il mercato comune per quanto concerne il mercato delle vendite al dettaglio di carburanti in Svezia e ii) con il mercato comune e con l'accordo SEE per quanto concerne il mercato delle vendite al dettaglio di carburanti in Norvegia.

11.

La concentrazione proposta non suscita invece seri dubbi per quanto concerne il mercato delle vendite al dettaglio di carburanti in Danimarca, giacché l'impresa sorta dalla concentrazione continuerà ad essere in concorrenza con i rimanenti operatori attivi su questo mercato.

1.   Riserve sotto il profilo della concorrenza suscitate dal progetto di concentrazione in Svezia

12.

SH è già di gran lunga il principale fornitore sul mercato svedese delle vendite al dettaglio di carburanti e, mediante l'acquisizione di JET Sweden (quota di mercato del [10-20] %) — operazione che aumenterà in maniera sostanziale la sua quota di mercato — consoliderà ulteriormente la posizione che detiene come catena principale di stazioni di servizio sul mercato svedese, in un contesto di notevoli barriere all'ingresso.

13.

JET Sweden, che gestisce stazioni interamente automatizzate (163 stazioni di servizio), è il più efficiente operatore sul mercato svedese con un'erogazione media, per stazione di servizio di gran lunga superiore a quella dei suoi concorrenti.

14.

JET Sweden applica sistematicamente prezzi inferiori a quelli dei suoi concorrenti e da sempre difende tale differenza di prezzo quando viene contestato dai concorrenti.

15.

Dalla documentazione interna di SH risulta che SH considera JET Sweden come il suo più forte concorrente.

16.

La forte pressione concorrenziale di JET Sweden è stata confermata i) da indagini di mercato, ii) dal sondaggio dei consumatori e iii) dall'analisi econometrica concernente l'incidenza di JET Sweden sulla fissazione dei prezzi della rete di Statoil, tutti effettuati dalla Commissione.

17.

La decisione pertanto conclude che l'eliminazione di JET Sweden quale operatore indipendente e la sua fusione con il principale operatore in Svezia suscita seri dubbi per quanto concerne la sua incidenza sulla concorrenza nel mercato svedese delle vendite al dettaglio di carburanti.

2.   Riserve sotto il profilo della concorrenza suscitate dal progetto di concentrazione in Norvegia

18.

Il mercato norvegese delle vendite al dettaglio di carburanti è altamente concentrato in quanto il [90-100] % di detto mercato è ripartito tra i quattro operatori tradizionali (SH, Shell, Esso, YX Energi). JET Norway detiene una quota di mercato corrispondente all'incirca a [0-5] %.

19.

Gli incentivi di JET Norway sono differenti da quelli dei quattro operatori tradizionali in quanto JET Norway i) è l'unico operatore che gestisce una rete di stazioni di servizio interamente automatizzate in Norvegia, ii) applica prezzi netti alla pompa che inviano un segnale forte e attraente ai clienti e iii) è attiva soltanto nella parte sudorientale della Norvegia, in quanto difficoltà logistiche ne hanno impedito l'espansione in tutto il paese.

20.

JET Norway limita il comportamento concorrenziale dei suoi concorrenti giacché i) detiene una quota di mercato più elevata nella parte sudorientale della Norvegia ([5-107] %) che a livello nazionale, ii) è l'operatore più efficiente sul mercato norvegese con un'erogazione media per stazione che è di gran lunga superiore a quella dei suoi concorrenti, iii) è redditizia, nonostante le sue difficoltà logistiche, iv) applica sistematicamente prezzi inferiori a quelli dei suoi concorrenti che gestiscono stazioni di servizio non automatizzate.

21.

Dalla documentazione interna di SH risulta che, secondo SH, JET Norway esercita una forte pressione concorrenziale.

22.

La forte pressione concorrenziale di JET Norway è stata confermata i) da indagini di mercato, ii) dal sondaggio dei consumatori e iii) dell'analisi econometrica relativa all'incidenza di JET Norway sulla fissazione dei prezzi della rete di Statoil, tutti effettuati dalla Commissione. Inoltre, l'Autorità norvegese garante della concorrenza ha anch'essa confermato la forte pressione concorrenziale esercitata da JET Norway nella parte sudorientale della Norvegia.

23.

La decisione conclude pertanto che l'eliminazione di JET Norway quale concorrente indipendente provocherà effetti unilaterali in un contesto di elevate barriere all'ingresso sul mercato. Per tali ragioni, la decisione conclude che la transazione suscita seri dubbi per quanto riguarda la concorrenza sul mercato norvegese delle vendite al dettaglio di carburanti.

3.   Impegni presentati da SH

24.

Per eliminare le riserve in termini di concorrenza individuate dalla Commissione, il 25 luglio 2008 le parti hanno presentato impegni concernenti la Norvegia e la Svezia.

25.

Le risposte all'indagine di mercato hanno dimostrato che fatta salva una modifica, gli impegni presentati dalle parti erano sufficienti per dissipare le riserve in termini di concorrenza suscitate dall'operazione proposta.

26.

Dopo essere state informate dalla Commissione dei risultati dell'indagine di mercato, il 1o settembre 2008 le parti hanno modificato il loro impegno iniziale inserendovi la modifica succitata.

a)   Contenuto degli impegni proposti il 25 luglio 2008

27.

In Svezia SH propone la dismissione di una rete di 158 stazioni di servizio automatizzate. Tale rete, comprendente 118 stazioni Hydro e 40 stazioni JET, rappresenterebbe una quota di mercato pari a circa il [5-10] %.

28.

Inoltre, SH propone di offrire all'acquirente le seguenti opzioni i) di rilevare la partecipazione attuale (50 %) di JET Sweden in una impresa comune (tra JET Sweden e SH) che detiene e gestisce due depositi in Svezia, ii) di approvvigionarsi di petrolio e di diesel presso determinati depositi di SH o presso depositi di determinati terzi con i quali SH ha accordi di throughput (erogazione) o di scambio fino al 31 dicembre 2011, e iii) di stipulare accordi per soddisfare gli obblighi di stoccaggio precisati dalla legislazione svedese fino al 31 dicembre 2011 e iv) stipulare contratti con operatori logistici per assicurare la distribuzione di prodotti raffinati alle stazioni di servizio JET fino al 31 dicembre 2011.

.29.

In Norvegia, SH rileverebbe JET Norway, ma non eserciterebbe alcun controllo su di essa e la rivenderebbe con opportuni accordi di vendita. Inoltre, l'acquirente non può detenere una quota di mercato, prima della transazione, superiore al 10 % sul mercato norvegese delle vendite al dettaglio di carburanti nel 2007.

30.

In aggiunta, SH propone di offrire all'acquirente di JET Norway le seguenti opzioni i) di acquistare il deposito svedese (ubicato a Strömstad, al confine con la Norvegia) attualmente detenuto da JET Norway e di utilizzarlo per le sue vendite al dettaglio in Norvegia, ii) di acquistare un certo volume di petrolio da SH fino al 31 dicembre 2011, iii) di stipulare accordi per soddisfare gli obblighi di stoccaggio previsti dalla legislazione norvegese fino al 31 dicembre 2011 e iv) di stipulare contratti con operatori logistici per assicurare la distribuzione di prodotti raffinati alle stazioni di servizio JET fino al 31 dicembre 2011.

b)   Valutazione di detti impegni

Svezia

31.

La percentuale di persone interrogate per le quali la misura correttiva proposta è idonea ad eliminare le riserve in materia di concorrenza e la percentuale di quanti ritengono il contrario sono equilibrate. Si è constatato lo stesso risultato equilibrato per quanto riguarda la redditività della rete dismessa.

32.

I dubbi espressi circa l'eliminazione della concorrenza riguardavano i) l'attuale forte posizione di mercato di SH e ii) il fatto che la rete ceduta sarebbe troppo piccola e incapace di esercitare una pressione concorrenziale su SH, una volta realizzata la fusione.

33.

I principali dubbi espressi sulla redditività riguardavano i) l'erogazione globale e medio della rete di nuova creazione e ii) il fatto che le stazioni di servizio Hydro oggetto della cessione non sarebbero ben situate.

34.

Inoltre, secondo una chiara maggioranza di coloro che hanno risposto, la durata (tre anni) degli accordi di approvvigionamento offerti da SH al potenziale acquirente è troppo breve. Varie persone hanno dichiarato che sarebbe necessaria una durata di cinque anni.

35.

Nella decisione, la Commissione ha constatato che le riserve riguardanti sia l'eliminazione della concorrenza che la redditività non erano ben fondate.

36.

Infatti, la nuova rete i) sarà al terzo posto in termini di erogazione dopo SH e Tanka, ii) ha una copertura nazionale, iii) è ben rappresentata nelle aree più popolate e iv) avrebbe «la massa critica» necessaria per coprire costi straordinari ed essere un concorrente efficace.

37.

Infine, varie persone hanno manifestato interesse ad acquisire la nuova rete.

38.

Il 1o settembre 2008 SH ha presentato una proposta di impegni modificata in cui offre ai potenziali acquirenti della rete dismessa la possibilità di estendere gli accordi di approvvigionamento da tre a cinque anni, ossia fino al 31 dicembre 2013. Considerata tale estensione, la durata degli accordi di approvvigionamento non dà più adito a riserve da parte della Commissione.

39.

Di conseguenza, la decisione ritiene che le misure correttive proposte dissiperanno i seri dubbi formulati dalla Commissione per quanto concerne la Svezia.

Norvegia

40.

Secondo la stragrande maggioranza dei concorrenti, la cessione di JET Norway creerà un valido concorrente e dissiperà le riserve in materia di concorrenza espresse dalla Commissione.

41.

Inoltre, l'acquirente di JET Norway sarà incentivato ad esercitare una pressione concorrenziale su SH e sugli altri tre operatori presenti in quanto non gli sarà permesso di detenere, prima della transazione, una quota di mercato superiore al 10 % del mercato norvegese delle vendite al dettaglio di carburanti. Tale disposizione impedirà che uno qualsiasi degli altri tre operatori succitati acquisisca JET Norway.

42.

Tuttavia, come nel caso della Svezia, secondo una chiara maggioranza di coloro che hanno risposto la durata (tre anni) dell'accordo di approvvigionamento offerto da SH al potenziale acquirente è insufficiente. Varie persone hanno dichiarato che sarebbe necessaria una durata di cinque anni.

43.

Il 1o settembre 2008 SH ha presentato una proposta di impegno modificata in cui offre al potenziale acquirente di JET in Norvegia la possibilità di estendere gli accordi di approvvigionamento da tre a cinque anni, ossia fino al 31 dicembre 2013. Considerata tale estensione, la durata degli accordi di approvvigionamento non dà più adito a riserve da parte della Commissione.

44.

Di conseguenza, la decisione ritiene che le misure correttive proposte dissiperanno i seri dubbi formulati dalla Commissione per quanto concerne la Norvegia.

V.   CONCLUSIONE

45.

Per le ragioni succitate, nella presente decisione la Commissione conclude che, fatta salva l'osservanza degli impegni presentati da SH, la concentrazione notificata deve essere dichiarata compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento CE sulle concentrazioni e all'articolo 57 dell'accordo SEE.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pagg. 1-22.

(2)  Cfr. il caso COMP/M.4545 — Statoil/Hydro, decisione della Commissione del 3 maggio 2007.

(3)  SH gestisce anche stazioni di vendita al dettaglio di carburanti in Polonia, Russia, Estonia, Lituania e Lettonia.


Corte dei conti

26.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 201/9


Relazione speciale n. 2/2009 «Il programma d'azione europeo nel campo della sanità pubblica (periodo 2003-2007): uno strumento efficace per migliorare la salute?»

2009/C 201/07

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la sua relazione speciale n. 2/2009 «Il programma d'azione europeo nel campo della sanità pubblica (periodo 2003-2007): uno strumento efficace per migliorare la salute?»

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://www.eca.europa.eu

La relazione può anche essere ottenuta gratuitamente, in versione cartacea e CD-ROM, facendone richiesta alla Corte dei conti:

Corte dei conti europea

Unità «Comunicazione e relazioni»

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

E-mail: euraud@eca.europa.eu

oppure compilando un buono d'ordine elettronico su EU-Bookshop.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

26.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 201/10


Informazioni sintetiche comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

2009/C 201/08

Aiuto n.: XA 128/09

Stato membro: Francia

Regione: Département des Yvelines

Titolo del regime di aiuto o nome dell’impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Programme d’aides en assistance technique dans les exploitations agricoles

Base giuridica:

Articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006,

Articolo 14 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006,

Articles L 1511-2 à L 1511-5 du Code général des collectivités territoriales,

Délibération du Conseil général,

Convention entre la Chambre Interdépartementale de l’Agriculture d’Ile-de-France, l’État et le Conseil Général des Yvelines du 25 avril 2002 et son avenant du 20 juillet 2006.

Spesa annua prevista nell’ambito del regime o importo annuo totale concesso all’impresa: 20 000 EUR anno

Intensità massima dell’aiuto: 40 % dell'importo dello studio, massimale della sovvenzione: 3 700 EUR.

Data di applicazione: A partire dalla pubblicazione della scheda d'esenzione sul sito della Commissione.

Durata del regime o dell’aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell’aiuto: Il presente regime di aiuti che s'inserisce nell'ambito dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, mira ad apportare alle aziende agricole di Yvelines un'assistenza tecnica.

Oggetto dell'aiuto sono gli studi o l'assistenza tecnica nei seguenti settori:

conservazione o miglioramento della qualità dell'ambiente (acqua, aria suolo),

modernizzazione dell'agricoltura specializzata,

diversificazione e valorizzazione delle produzioni regionali.

Tali studi e servizi di consulenza forniti da terzi non hanno carattere continuativo o periodico e non concernono spese normali di funzionamento dell'impresa. Essi possono essere di varia natura:

studi di marketing, giuridico o di redditività,

studi di pratiche di qualità (ISO, HACCP, referenziali, …),

studi di fattibilità (analisi strategica su un progetto particolare, studio preventivo di un progetto …).

Sono esclusi gli onorari legati alle istruzioni delle licenze edilizie.

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, gli aiuti non saranno versati direttamente agli agricoltori beneficiari dei servizi di assistenza tecnica.

Settore economico: Tutte le aziende agricole che esercitano l'attività nel territorio del dipartimento di Yvelines.

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto:

Monsieur le président du Conseil général des Yvelines

Hôtel du département

2 place André Mignot

78012 Versailles Cedex

FRANCE

Indirizzo web: http://www.yvelines.fr/yvelines_eco/documents/aide_assist_tech_exploit_agri.pdf

Altre informazioni: —


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

26.8.2009   

IT

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C 201/11


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5583 — PartnerRe/Paris Re)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 201/09

1.

In data 18 agosto 2009 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa PartnerRe Ltd («PartnerRe», Bermuda) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo esclusivo dell’impresa Paris Re Holdings Limited («Paris Re», Svizzera) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

PartnerRe: compagnia di riassicurazione quotata alla borsa di New York che fornisce riassicurazioni multi-linea alle compagnie di assicurazione su scala mondiale,

Paris Re: riassicuratore quotato in Francia.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301 o 22967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5583 — PartnerRe/Paris Re, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


26.8.2009   

IT

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C 201/12


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5555 — Novartis/Ebewe Spezial-Pharma Holding)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 201/10

1.

In data 18 agosto 2009 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione il Novartis Group, Svizzera, acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo dell’insieme dell' Ebewe SP Group, Austria, mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Novartis Group: sviluppo, produzione e distribuzione di prodotti medici, tra cui farmaci con obbligo di ricetta, farmaci da banco, vaccini per uso umano e prodotti farmaceutici veterinari,

Ebewe SP Group: produzione e distribuzione di specialità farmaceutiche generiche; produzione su contratto di prodotti farmaceutici finiti per altre case farmaceutiche.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301 o 22967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5555 — Novartis/Ebewe Spezial-Pharma Holding, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


26.8.2009   

IT

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C 201/13


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5580 — Blackrock/Barclays Global Investors UK Holdings)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 201/11

1.

In data 18 agosto 2009 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa BlackRock, Inc («BlackRock», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo dell’insieme dell’impresa Barclays Global Investors UK Holdings Limited («BGI», Regno Unito) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

BlackRock: impresa statunitense quotata in borsa che fornisce servizi di gestione patrimoniale globale, gestione del rischio e consulenza a clienti istituzionali e al dettaglio,

BGI: impresa del Regno Unito, che è attualmente una divisione aziendale del gruppo Barclays. BGI fornisce prodotti e servizi di gestione patrimoniale globale, prevalentemente a clienti istituzionali.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301 o 22967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5580 — Blackrock/Barclays Global Investors UK Holdings, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.