ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2009.199.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 199

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
25 agosto 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 199/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

1

2009/C 199/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5550 — BP/Dupont/JV) ( 1 )

5

2009/C 199/03

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5590 — 3i Group/H.I.G. Capital/Volnay B.V.) ( 1 )

5

2009/C 199/04

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5581 — Euroports Holdings/Benelux Port Holdings) ( 1 )

6

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 199/05

Tassi di cambio dell'euro

7

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2009/C 199/06

Informazioni sintetiche comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

8

2009/C 199/07

Informazioni sintetiche comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

11

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione

2009/C 199/08

Invito a presentare proposte — EACEA/22/09 — Programma Gioventù in azione — Azione 4.6 — Partenariati

14

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2009/C 199/09

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5589 — Sony/Seiko Epson) ( 1 )

18

 

ALTRI ATTI

 

Commissione

2009/C 199/10

Pubblicazione di una domanda di registrazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

19

2009/C 199/11

Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

24

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

25.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 199/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 199/01

Data di adozione della decisione

17.6.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 563/08

Stato membro

Germania

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Staatliche Beihilfe für den Steinkohlenbergbau 2009

Base giuridica

Gesetz zur Finanzierung der Beendigung des subventionierten Steinkohlenbergbaus zum Jahr 2018 (Steinkohlefinanzierungsgesetz) vom 20. Dezember 2007

Rahmenvereinbarung „Sozialverträgliche Beedigung des subventionierten Steinkohlenbergbaus in Deutschland“ vom 14. August 2007

Kohlerichtinien des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie vom 28. Dezember 2007.

Tipo di misura

Regime di aiuti

Obiettivo

Sviluppo settoriale

Forma dell'aiuto

Sovvenzioni dirette

Dotazione di bilancio

2 191 milioni di EUR

Intensità

Durata

2009

Settore economico

Antracite

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data di adozione della decisione

18.6.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 165/09

Stato membro

Slovacchia

Regione

Stredné Slovensko

Titolo (e/o nome del beneficiario)

INA Kysuce a.s.

Base giuridica

Zákon Slovenskej republiky o štátnej pomoci č. 231/1999 Z.z. v znení noviel 434/2001 Z.z.; 461/2002 Z. z. a 203/2004 Z.z.; Zákon Slovenskej republiky č. 366/1999 Z.z. z 24. novembra 1999 o daniach z príjmov clánok 35 a, odstavec 1; a; c; 9; Zákon Slovenskej republiky č. 595/2003 Z.z. clánok 52 o dani z príjmov doplnený zákonmi č. 43/2004 Z. z., č. 177/2004 Z. z. a č. 191/2004 Z.z.

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Sviluppo regionale

Forma dell'aiuto

Agevolazione fiscale

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 547,966 Mio SKK

Intensità

20 %

Durata

2006-2010

Settore economico

Industria manifatturiera

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Daňový úrad

Kysucké Nové Mesto

ulica Litovelská 1218

024 01 Kysucké Nové Mesto

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data di adozione della decisione

24.4.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 203/09

Stato membro

Ungheria

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Temporary aid scheme for grating aid in form of guarantees

Base giuridica

Art. 23/C, Art. 23/D and Art. 23/E and Annex 5 of the Government Decree 85/2004. (IV. 19.) on the Procedure regarding State Aid defined by Article 87(1) of the EC Treaty and on the Regional Aid Map

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto

Garanzia

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 500 000 Mio HUF

Intensità

Durata

fino al 31.12.2010

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data di adozione della decisione

31.7.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 314/09

Stato membro

Germania

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Deutsche Entlastungsregelung für wertgeminderte Vermögenswerte

Base giuridica

Abschnitte 6a bis 6d Finanzmarktstabilisierungsgesetz

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto

Altre forme di apporto di capitale

Dotazione di bilancio

Intensità

Durata

fino al 22.1.2010

Settore economico

Intermediazione finanziaria

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin)

Taunusanlage 6

60329 Frankfurt am Main

DEUTSCHLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data di adozione della decisione

1.7.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 341/09

Stato membro

Ungheria

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Guarantee scheme under the Temporary Framework (‘Application of rules relating to aid in form of guarantees under the Temporary Framework for an existing method applied by Rural Credit Guarantee Foundation to calculate the aid element in guarantees’)

Base giuridica

Article 8/A. of Decree 48/2002. (XII. 28.) of the Minister of Finance on the Detailed Rules Pertaining to the Assumption and Drawdown of Budgetary Counter-guarantees

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto

Garanzia

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 800 Mio HUF

Intensità

Durata

fino al 31.12.2010

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA)

Budapest

Kálmán Imre u. 20.

1054

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


25.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 199/5


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5550 — BP/Dupont/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 199/02

In data 8 luglio 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32009M5550. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


25.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 199/5


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5590 — 3i Group/H.I.G. Capital/Volnay B.V.)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 199/03

In data 17 agosto 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32009M5590. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


25.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 199/6


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5581 — Euroports Holdings/Benelux Port Holdings)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 199/04

In data 19 agosto 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32009M5581. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

25.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 199/7


Tassi di cambio dell'euro (1)

24 agosto 2009

2009/C 199/05

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4323

JPY

yen giapponesi

135,57

DKK

corone danesi

7,4431

GBP

sterline inglesi

0,86820

SEK

corone svedesi

10,1046

CHF

franchi svizzeri

1,5184

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,5845

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,440

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

268,15

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7005

PLN

zloty polacchi

4,1123

RON

leu rumeni

4,2220

TRY

lire turche

2,1261

AUD

dollari australiani

1,7032

CAD

dollari canadesi

1,5444

HKD

dollari di Hong Kong

11,1013

NZD

dollari neozelandesi

2,0865

SGD

dollari di Singapore

2,0633

KRW

won sudcoreani

1 778,25

ZAR

rand sudafricani

11,1195

CNY

renminbi Yuan cinese

9,7845

HRK

kuna croata

7,3228

IDR

rupia indonesiana

14 331,16

MYR

ringgit malese

5,0267

PHP

peso filippino

69,280

RUB

rublo russo

45,0410

THB

baht thailandese

48,713

BRL

real brasiliano

2,6168

MXN

peso messicano

18,3342

INR

rupia indiana

69,6310


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

25.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 199/8


Informazioni sintetiche comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

2009/C 199/06

Aiuto n.: XA 161/09

Stato membro: Spagna

Regione: Comunitat Valenciana

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Agrupación De Defensa Sanitaria, CAPRACAS.

Base giuridica: Resolución de la Consellera de Agricultura Pesca y Alimentación, que concede la subvención basada en una línea nominativa descrita en la ley 17/2008 de presupuestos de la Generalitat.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 5 000 EUR nel corso del 2009.

Intensità massima dell'aiuto: 100 % della spesa ammissibile.

Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Per tutto il 2009 e fino al 31 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto: I servizi agli allevatori ovini e caprini della Comunitat Valenciana destinati alla produzione di latte: consulenza tecnica in materia di controllo del latte, qualità della mungitura, alimentazione, riproduzione e gestione [articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006]. Si considerano spese ammissibili: i servizi affidati a terzi, la manutenzione delle applicazioni informatiche, l'analisi dei campioni, purché queste non diventino pratiche abituali nell'azienda, e infine i servizi di consulenza offerti all'allevatore da personale tecnico, purché le spese derivino dall'attuazione del programma di miglioramento della produzione di latte.

Settore economico: Allevamenti di ovini e caprini destinati alla produzione di latte.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Indirizzo web: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/ads%20capracas%202009.pdf

Altre informazioni: —

Aiuto n.: XA 162/09

Stato membro: Spagna

Regione: Comunitat Valenciana

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Federación Valenciana de Cunicultores.

Base giuridica: Resolución de la Consellera de Agricultura Pesca y Alimentación, que concede la subvención basada en una línea nominativa descrita en la ley 17/2008 de presupuestos de la Generalitat.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 30 000 EUR nel corso del 2009.

Intensità massima dell'aiuto: 100 % del costi ammissibili.

Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Per tutto il 2009 e fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Formazione, promozione e diffusione dell'allevamento in base alle esigenze del mercato in materia di sicurezza alimentare e tracciabilità per il settore cunicolo della Comunitat Valenciana [articoli 14 e15 del regolamento (CE) n. 1857/2006].

L'aiuto include i costi sovvenzionabili di servizi, mezzi umani e materiali nonché le spese derivanti dalla partecipazione a giornate e ad incontri di formazione su aspetti sanitari ed igienici della produzione cunicola collegati con l'obiettivo della sovvenzione.

Settore economico: Settore cunicolo.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Indirizzo web: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/fevacunicola09.pdf

Altre informazioni: —

Aiuto n.: XA 163/09

Stato membro: Spagna

Regione: Comunitat Valenciana

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Asociación Nacional de Criadores de Raza Guirra

Base giuridica: Resolución de la Consellera de Agricultura Pesca y Alimentación, que concede la subvención basada en una línea nominativa descrita en la ley 17/2008 de presupuestos de la Generalitat

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 12 000 EUR nel corso del 2009.

Intensità massima dell'aiuto: 100 % della spesa ammissibile.

Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Per tutto il 2009 e fino al 31 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto: Piano di promozione e conservazione della razza ovina guirra. I costi ammissibili sono quelli connessi all'identificazione degli animali e alla consulenza tecnica per la tenuta del libro genealogico (articolo 16), alla formazione degli allevatori in tecniche di valutazione degli esemplari, alla gestione e manutenzione degli allevamenti ovini nonché alla diffusione e a una migliore conoscenza della razza guirra mediante l'organizzazione di mostre, fiere e stampa di pubblicazioni (articolo 15)

Settore economico: Titolari di aziende di allevamento di ovini della Comunitat Valenciana con esemplari di razza guirra.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Indirizzo web: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/anguirra2009.pdf

Altre informazioni: —

Aiuto n.: XA 164/09

Stato membro: Germania

Regione: Mecklenburg-Vorpommern

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Aiuti per la promozione del settore zootecnico

Base giuridica: Richtlinie zur Förderung der Tierzucht (noch nicht veröffentlichter Entwurf)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 0,6 milioni di EUR

Aiuti erogati: per 6 anni

Intensità massima dell'aiuto: fino al 95 %

Data di applicazione: a decorrere dalla pubblicazione di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006

Durata del regime o dell'aiuto individuale: fino al 30 giugno 2014

Obiettivo dell'aiuto: Sostegno al settore zootecnico [articolo 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006]

Settore economico: A104 — Produzione animale

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei

Thierfelderstaße 18

18059 Rostock

DEUTSCHLAND

Indirizzo web: http://cms.mv-regierung.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/lm/_Service/Link_an_EU/Richtlinie_zur_Foerderung_der_Tierzucht.doc

Altre informazioni: —


25.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 199/11


Informazioni sintetiche comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

2009/C 199/07

Aiuto n.: XA 172/09

Stato membro: Spagna

Regione: Catalogna

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Ayudas en forma de préstamos para la adquisición de maquinaria agrícola que incorpore nuevas tecnologías.

Base giuridica: Proyecto de Orden AAR/xxx/2009, por la que se aprueban las bases reguladoras de la línea de préstamos para la adquisición de maquinaria agrícola que incorpore nuevas tecnologías, y se convoca la línea correspondiente al año 2009.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 5 milioni di EUR per ogni anno di applicazione del regime di aiuti.

Intensità massima dell'aiuto: Ai sensi dell'articolo 4, del regolamento (CE) n. 1857/2006, l'intensità lorda dell'aiuto non può superare il 50 % nelle zone svantaggiate, né il 40 % nelle restanti zone.

Inoltre, l'importo massimo dell'aiuto per una singola impresa non può essere superiore a 400 000 EUR per un periodo di tre esercizi finanziari. Tale importo può essere elevato a 500 000 EUR nel caso in cui l'investimento sia destinato ad una zona svantaggiata.

Data di applicazione: Data prevista: 15 giugno 2009, e comunque, dopo l'attribuzione al regime di un numero di identificazione da parte della Commissione e la pubblicazione su Internet di una sintesi delle informazioni, conformemente a quanto stabilito nell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2012.

Obiettivo dell'aiuto: L'obiettivo è concedere prestiti agli agricoltori per l'acquisto di macchine agricole che si avvalgano delle nuove tecnologie e che contribuiscano alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

Spese ammissibili: Tra le spese previste nell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, in questo regime di aiuti rientrano unicamente i costi di acquisto di macchine che presuppongano un avanzamento tecnologico.

Sono esclusi i semplici investimenti di sostituzione.

Beneficiari: Possono chiedere la concessione del presente aiuto le persone fisiche o giuridiche titolari di aziende agricole della Catalogna, destinate alla produzione primaria di prodotti agricoli in qualsiasi settore agricolo, purché si tratti di piccole o medie imprese.

Forma dell'aiuto: Abbuono del 100 % degli interessi del prestito.

Settore economico: Codi Nace A.01 roduzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural

Gran Vía de les Corts Catalanes, 612-614

08007 Barcelona

ESPAÑA

Indirizzo web: http://www20.gencat.cat/docs/DAR/DE_Departament/DE03_Normativa/DE03_03_Projectes_disposicions/2009/Documents/Fitxers_estatics/2009_adquisicio_maquinaria_prestecs.pdf

Altre informazioni: —

Aiuto n.: XA 173/09

Stato membro: Francia

Regione: Limousin

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Aides en assistance technique de la région Limousin aux agriculteurs pour créer ou développer des ateliers de finition de bovins-viande

Base giuridica: Code Général des Collectivités Territoriales, en particulier articles L 1511-1 à L 1511-3

Délibération no SP7-01-0006 du Conseil régional du Limousin du 18 janvier 2007 portant approbation du Rapport d’orientation de la politique agricole régionale

Délibération no CP9-03-0201 de la Commission permanente du Conseil régional du Limousin approuvant le lancement de l’appel à projets «Développement de la finition des produits bovins en Limousin»

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 250 000 EUR l'anno per 3 anni.

Intensità massima dell'aiuto: 80 %.

Data di applicazione: Giugno 2009, previa registrazione della scheda di esenzione nel sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 3 anni, fino al 31 dicembre 2011.

Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto mira a migliorare e rafforzare il sostegno tecnico necessario per lo sviluppo qualitativo e quantitativo della fase finale di ingrasso dei prodotti dei bovini da carne con marchio di qualità ufficiale nel Limousin, e contribuisce pertanto agli obiettivi seguenti:

incoraggiare gli allevatori a realizzare un progetto di creazione o sviluppo di un workshop di ingrasso bovino, in un quadro che consente di limitare gli eventuali rischi,

valorizzare e migliorare la qualità del sostegno tecnico apportato in questo ambito dalle organizzazioni di produttori, integrando in questo sostegno i requisiti di qualità e di approvvigionamento dei mercati.

La partecipazione della regione consiste nella presa in carico parziale del sostegno tecnico che sarà fornito dalle organizzazioni di produttori agli allevatori in vista dell'attuazione di un progetto di creazione o sviluppo di workshop sul finissaggio bovino nelle loro aziende.

L'ingrasso bovino richiede in effetti competenze e know-how che non si possono improvvisare. Il Limousin è tradizionalmente una regione di produttori-allevatori, pertanto l'istituzione o lo sviluppo di un workshop di ingrasso in un'azienda agricola richiede un accompagnamento tecnico adeguato da parte di consulenti qualificati. Il successo dell'ingrasso e dei primi lotti ingrassati è fondamentale in quanto se gestito male può mettere a repentaglio la stabilità finanziaria dell'azienda.

Con questo dispositivo di aiuto, la regione chiederà alle organizzazioni di produttori di apportare un sostegno tecnico di qualità, per i primi tre anni di attuazione del progetto di creazione o sviluppo dello workshop di finissaggio bovino dell'agricoltore. In questo contesto, il sostegno tecnico proposto dalle organizzazioni di produttori dovrà trattare il progetto in modo globale e trasversale consentendo all'allevatore di valutare tutti gli impatti (in termini economici, tecnici ma anche dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro e degli investimenti materiali…) che lo sviluppo dell'ingrasso può comportare per la sua azienda. Il sostegno dovrà prevedere la definizione, insieme all'allevatore, della qualità del prodotto desiderato, in relazione al mercato (conformità, peso, colore…) e dei margini di progresso, nonché un bilancio finale a seguito della vendita degli animali. Infine questo sostegno tecnico dovrà stabilire dei nessi con le politiche agricole svolte dalla regione nell'ambito di un cofinanziamento con lo Stato e/o l'Unione europea nell'ambito del «Plan de Développement Rural Hexagonal».

In questo senso le organizzazioni di produttori che desiderano beneficiare di questo dispositivo dovranno proporre un sostegno tecnico molto più completo e trasversale rispetto a quello che offrono abitualmente.

I costi ammissibili coperti saranno le spese legate al sostegno tecnico apportato dalle organizzazioni di produttori agli agricoltori, ad esclusione delle spese amministrative dell'organizzazione.

Le organizzazioni di produttori dovranno far beneficiare di questo sostegno tecnico sovvenzionato tutti gli agricoltori della regione che lo richiedano, che siano membri o no dell'organizzazione, a condizione che intendano creare o sviluppare uno workshop di finissaggio dei prodotti bovini e si impegnino ad aumentare il numero di animali soggetti al finissaggio dotati del marchio di qualità ufficiale.

Gli aiuti saranno concessi annualmente e versati a rate (al massimo nell'arco di un periodo di tre anni), via via che si concretizzano gli impegni dei beneficiari.

Settore economico: Settore delle produzione di carne bovina.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Monsieur le Président de la Région Limousin

27 boulevard de la Corderie

87031 Limoges Cedex

FRANCE

Indirizzo web: http://www.region-limousin.fr/article.php3?id_article=2371

Altre informazioni: —

Aiuto n.: XA 174/09

Stato membro: Spagna

Regione: Principado de Asturias

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Subvenciones para los servicios de sustitución en las pequeñas y medianas explotaciones agrarias del Principado de Asturias dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas

Base giuridica: Bases reguladoras que regirán la concesión de subvenciones para los servicios de sustitución en las pequeñas y medianas explotaciones agrarias del Principado de Asturias dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: l'importo massimo degli aiuti per il 2009 è fissato a 250 000 EUR.

Intensità massima dell'aiuto: intensità massima dell'aiuto: 100 %.

Data di applicazione: a decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito web della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: fino a dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto: Finanziare le spese che comportino per le cooperative agricole e le società agricole di trasformazione la sostituzione, nelle piccole e medie aziende agricole del Principato delle Asturie dedite alla produzione primaria di prodotti agricoli, dell'agricoltore, di un suo partner o di un suo collaboratore in caso di malattia o nei periodi di ferie.

È d'applicazione l'articolo 15, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, gli aiuti saranno erogati in natura sotto forma di servizi agevolati prestati da terzi e non comporteranno pagamenti diretti in denaro ai produttori.

In conformità con l'articolo 15, paragrafo 4, la prestazione del servizio di sostituzione da parte delle cooperative agricole e delle società agricole di trasformazione sarà messo a disposizione di tutte le piccole e medie aziende agricole del Principato delle Asturie dedite alla produzione primaria di prodotti agricoli e l'appartenenza alle suddette organizzazioni non costituirà una condizione per avere accesso al servizio.

Settore economico: produzione primaria di prodotti agricoli.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias

C/ Coronel Aranda, s/n, 4a planta

33071 Oviedo

ESPAÑA

Indirizzo web: Il testo della base giuridica degli aiuti è consultabile sul sito internet http://www.asturias.es all'indirizzo:

http://www.asturias.es/Asturias/descargas/PDF%20DE%20TEMAS/Ganadería/servicios_de_sustitucion.pdf

Altre informazioni: —

El Director General de Ganadería y Agroalimentación

Luis Miguel ÁLVAREZ MORALES


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione

25.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 199/14


INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/22/09

Programma «Gioventù in azione»

Azione 4.6 — Partenariati

2009/C 199/08

I.   OBIETTIVI E DESCRIZIONE

Il presente invito a presentare proposte è bandito nel quadro della sottoazione 4.6 del programma «Gioventù in azione» e in linea con il Programma di lavoro annuale per il 2009 [decisione C(2008) 5446 della Commissione] (1).

Scopo principale dell’invito a presentare proposte è sostenere i partenariati tra la Commissione europea, attraverso l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura, e quelle regioni, municipalità o ONG europee che intendono elaborare o consolidare le loro azioni, strategie e i loro programmi di lunga durata nel campo dell’apprendimento non formale e della gioventù.

1.   Obiettivi specifici

Gli scopi specifici di questi partenariati saranno quelli di:

raggruppare risorse e prassi al fine di ottimizzare l’impatto del programma «Gioventù in azione» nonché di altre iniziative in favore dei giovani e dei giovani lavoratori realizzate a livello locale, regionale o europeo,

essere d’ispirazione e assicurare un rafforzamento delle capacità attraverso modelli e prassi elaborati nell’ambito del programma «Gioventù in azione» per quegli enti e quelle organizzazioni che intendono investire maggiormente nei giovani attraverso attività di apprendimento non formale e lo sviluppo di competenze e abilità,

conferire valore aggiunto alla portata e alla qualità delle iniziative nel settore della gioventù realizzate a livello regionale e locale, promuovendone la dimensione europea,

trasferire le lezioni apprese dall’attuazione di azioni e iniziative di successo nel settore dell’apprendimento non formale e della gioventù,

incoraggiare sinergie e forme di collaborazione tra il settore pubblico e le organizzazioni non governative che operano nel settore della gioventù,

incentivare l’innalzamento del livello globale di competenze tra i giovani, dando priorità all’istruzione e alla formazione delle persone poco qualificate e dei giovani con poche opportunità, tra cui i giovani che abbandonano prematuramente la scuola o con un basso livello di istruzione, i disoccupati, i migranti, le persone disabili,

promuovere il riconoscimento del lavoro giovanile e la convalida delle attività di apprendimento non formale nell’Unione europea.

2.   Caratteristiche del partenariato

Questo invito a presentare proposte sosterrà l’elaborazione di un programma di attività che raggruppi assieme una o più delle seguenti attività che traggono ispirazione dal programma «Gioventù in azione»:

a)

Scambi di giovani a livello transnazionale

b)

Iniziative dei giovani a livello nazionale o transnazionale

c)

Servizio volontario europeo

d)

Formazione e messa in rete

Questo programma d’attività può essere:

messo a punto direttamente dal candidato (procedura A nel resto del testo),

o realizzato in collaborazione con uno o più «partner co-organizzatori» ampiamente coinvolti nella definizione e nell’attuazione del progetto e designati dal candidato all’atto della presentazione della domanda (procedura B nel resto del testo).

In entrambi i casi (procedura A o procedura B) il programma di attività può prevedere la partecipazione di «partner associati». I partner associati partecipano all’attuazione delle attività proposte del progetto, ma non in pari misura e allo stesso livello di partecipazione dei partner co-organizzatori.

II.   CANDIDATI AMMISSIBILI

Le proposte devono essere presentate da:

un ente pubblico locale o regionale, o

un ente senza fini di lucro, attivo a livello europeo nel settore della gioventù (ENGO), che possiede organizzazioni associate in almeno otto (8) paesi partecipanti al programma «Gioventù in azione».

Se nel progetto si specifica che il programma di attività dovrà essere realizzato unitamente a uno o più co-organizzatori (procedura B), tali organizzazioni possono essere:

organizzazioni non governative senza fini di lucro, o

enti pubblici locali o regionali, o

enti senza fini di lucro, attivi a livello europeo nel settore della gioventù (ENGO), che possiedono organizzazioni associate in almeno otto (8) paesi partecipanti al programma «Gioventù in azione».

I candidati devono essere dotati di personalità giuridica e, alla data di scadenza per la presentazione delle proposte, devono essere legalmente residenti da almeno due (2) anni in uno dei paesi partecipanti al Programma. I paesi partecipanti al Programma sono i seguenti:

gli Stati membri dell’Unione europea  (2): Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia, Regno Unito,

gli Stati dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) parti dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE): Islanda, Liechtenstein e Norvegia,

i paesi candidati che beneficiano di una strategia di preadesione conformemente ai principi generali nonché alle condizioni e modalità generali stabiliti negli accordi quadro conclusi con questi paesi in vista della loro partecipazione ai programmi comunitari: Turchia.

III.   AZIONI AMMISSIBILI

I progetti devono essere avviati prevedendo attività a scopo non lucrativo ed essere inseriti nel campo della gioventù e dell’istruzione non formale.

Il programma di attività deve iniziare tra il 1o aprile 2010 e il 1o settembre 2010.

Il programma di attività potrà avere una durata di 2 anni (24 mesi).

IV.   CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Le candidature ammissibili saranno valutate in base ai seguenti criteri:

1.   Criteri qualitativi

I criteri qualitativi rappresenteranno l’80 % dei punti disponibili nell’ambito della procedura di valutazione.

Verranno tenuti in considerazione i seguenti criteri qualitativi:

Pertinenza del progetto in relazione agli obiettivi e alle priorità del Programma (30 %)

Qualità del progetto e dei metodi operativi implicati (50 %)

2.   Criteri quantitativi

I criteri quantitativi rappresenteranno il 20 % dei punti disponibili nell’ambito della procedura di valutazione.

Verranno tenuti in considerazione i seguenti criteri quantitativi:

Profilo e numero di partecipanti (ivi compresi quelli con minori opportunità) e di partner coinvolti nel progetto (20 %)

V.   BILANCIO

L’importo totale stanziato per il cofinanziamento di progetti nell’ambito del presente invito è stimato a 1 200 000 EUR.

La sovvenzione massima destinata a ciascun progetto non può superare i 100 000 EUR.

All’interno del partenariato il beneficiario parteciperà al cofinanziamento dei progetti in condizioni di parità con l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura.

L’Agenzia si riserva il diritto di non erogare tutti i fondi disponibili.

VI.   TERMINE ULTIMO PER PRESENTARE LE DOMANDE

Le domande di sovvenzione devono essere inviate entro e non oltre il 1o dicembre 2009 al seguente indirizzo:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

‘Youth in Action’ programme — EACEA/22/09

BOUR, 04/029

Avenue du Bourget 1

1140 Brussels

BELGIUM

per posta, farà fede il timbro postale,

per mezzo di una società di corriere espresso e in tal caso farà fede la data della ricezione da parte della stessa società di corriere (si prega di allegare copia della ricevuta).

Saranno accettate unicamente le candidature presentate utilizzando il formulario corretto, debitamente completato e datato, con un bilancio redatto in conformità con le norme di finanziamento pertinenti e inviate in un unico plico e in copia unica (in originale). Le domande dovranno essere firmate dalla persona autorizzata ad assumere impegni giuridicamente vincolanti per conto dell’organizzazione richiedente e, se del caso, dei partner co-organizzatori.

Non saranno accettate le domande presentate oltre i termini specificati.

Non saranno accettate le domande inviate via fax o per posta elettronica.

VII.   INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

La guida dettagliata per la presentazione delle domande e i formulari di candidatura sono disponibili su Internet al seguente indirizzo: http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2009/call_action_4_6_en.php

o possono essere richiesti per iscritto al seguente indirizzo:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

‘Youth in Action’ programme — EACEA/22/09

BOUR, 04/029

Avenue du Bourget 1

1140 Brussels

BELGIUM

Le domande di sovvenzione devono utilizzare il modulo predisposto allo scopo nonché contenere tutti gli allegati e le informazioni richieste.


(1)  Il programma di lavoro annuale per il 2009 può essere consultato al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/docs/c_2008_5446-wp2009.pdf

(2)  Le persone provenienti da paesi o territori d’oltremare e, se del caso, le istituzioni pubbliche o private con sede in questi paesi sono ammissibili al programma «Gioventù in azione», in base alle regole del programma e alle norme in vigore nello Stato membro al quale sono legati. L’elenco di questi paesi e territori d’oltremare si trova nell’allegato 1A della decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea («decisione sull’associazione d’oltremare»), GU L 314 del 30.11.2001.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

25.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 199/18


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5589 — Sony/Seiko Epson)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 199/09

1.

In data 18 agosto 2009 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Sony Corporation («Sony», Giappone) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme delle attività di TFT-LCD di media e piccola dimensione dell'impresa Seiko Epson Corporation («Epson», Giappone) mediante acquisto di elementi dell'attivo.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Sony: beni di consumo elettronici, ivi inclusa l'attività relativa ai display a cristalli liquidi di medie e grandi dimensioni; giochi; intrattenimento; servizi finanziari e diverse altre attività,

per l'attività di TFT-LCD di media e piccola dimensione di Epson: sviluppo, manifattura, commercializzazione e vendita di display a cristalli liquidi contenenti una sottile pellicola di transistor di medie e piccole dimensioni.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301 o 22967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5589 — Sony/Seiko Epson, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


ALTRI ATTI

Commissione

25.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 199/19


Pubblicazione di una domanda di registrazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2009/C 199/10

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«POMMES DES ALPES DE HAUTE DURANCE»

N. CE: FR-PGI-0005-0498-29.09.2005

DOP ( ) IGP ( X )

Nella presente scheda riepilogativa sono contenuti a fini informativi i principali elementi del disciplinare.

1.   Servizio competente dello Stato membro:

Nome:

Institut National des Appellations d'Origine et de la Qualité

Indirizzo:

51 rue d'Anjou

75008 Paris

FRANCE

Tel.

+33 153898000

Fax

+33 142255797

E-mail:

info@inao.gouv.fr

2.   Associazione:

Nome:

Association de Promotion des Fruits des Alpes de Haute Durance

Indirizzo:

Maison de l’Entreprise

11 Allée des Genêts

04200 Sisteron

FRANCE

Tel.

+33 0492331839

Fax

+33 0492331838

E-mail:

assopromofruits.ahd@freesbee.fr

Composizione:

produttori/trasformatori ( X ) altro ( )

Produttori, centrali ortofrutticole, imprese commerciali

3.   Tipo di prodotto:

Classe 1.6.

Ortofrutticoli e cereali freschi o trasformati.

4.   Disciplinare:

[riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]

4.1.   Nome:

«Pommes des Alpes de Haute Durance»

4.2.   Descrizione:

Frutti freschi (mele) delle varietà Golden delicious e Gala e dei loro mutanti sottoposti a rapida conservazione in magazzini frigoriferi dopo il raccolto, colti a maturità con un tenore minimo in zuccheri garantito (indice rifrattometrico minimo di 12) ed una compattezza minima che garantisce la croccantezza dei frutti.

L'indice minimo di compattezza, espresso in kg/cm2, è di:

per la Golden: 5 kg/cm2 per colorazione inferiore o pari a 3 e di 4 kg/cm2 per colorazione superiore a 3 rispetto al codice colore ufficiale della Golden pubblicato dal Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL),

per la Gala: 6 kg/cm2.

La colorazione, sia al momento del raccolto che a quello della commercializzazione, è la seguente:

per la Golden Delicious e i suoi mutanti la colorazione è 2 (C3 e C4), 3 (C5 e C6), 4 (C7) rispetto al codice colore ufficiale della Golden pubblicato dal Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL),

per la Gala e i suoi mutanti la colorazione è F2-F4. Intensità della colorazione rossa: R2-R4 rispetto al codice colore ufficiale della Gala pubblicato dal Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL) con F corrispondente alla scala per i colori di fondo ed R corrispondente all'intensità di rosso.

4.3.   Zona geografica:

I frutti provengono dal bacino di produzione delle Alpes de Haute-Durance, costituito da 6 cantoni delle Alpes-de-Haute-Provence e da 13 cantoni delle Hautes-Alpes, siti ad un'altitudine compresa fra 450 m e 900 m, elencati di seguito:

 

dipartimento delle Alpes-de-Haute-Provence: La Motte, Le Lauzet, Seyne, Sisteron, Turriers et Noyers-sur-Jabron;

 

dipartimento delle Hautes-Alpes: Aspres-sur-Büech, Barcillonnette, La Bâtie-Neuve, Chorges, Embrun, Gap, Laragne, Orpierre, Ribiers, Savines, Serres, Tallard e Veynes.

4.4.   Prova d'origine:

Ciascuna centrale ortofrutticola, autorizzata nell'ambito dell'I.G.P, deve poter dimostrare di garantire la tracciabilità, ovvero:

identificare la partita raccolta,

conoscere la partita d'origine per ciascuna paletta inviata, e la sua destinazione,

assicurare il ritiro di una partita non conforme,

provare l'origine geografica ed il rispetto di tutte le norme del disciplinare per ciascun frutto identificato nell'ambito dell'I.G.P.,

ritrovare, in caso di reclamo, la partita d'origine.

Per giungere a tale risultato si procede nel seguente modo:

i produttori vengono autorizzati dalla struttura di controllo, previa verifica delle particelle, delle varietà coltivate e del rispetto del disciplinare. Il registro delle particelle e dei produttori autorizzati è aggiornato e pubblicato annualmente dalle Organizzazioni di produttori (OP) o dagli stessi produttori prima di ogni campagna.

Etichettatura dei palox o delle casse

Sull'etichetta devono figurare le seguenti informazioni:

produttore,

varietà,

data del raccolto,

particella ed eventualmente numero di ciascuna partita se la particella deve essere divisa in più lotti.

Identificazione e verifica dei lotti

Nella catena di condizionamento, l'identificazione della partita resta sempre possibile in quanto un apposito contrassegno indica il principio e la fine di ciascuna partita.

Controllo dell'informazione

La centrale ortofrutticola gestisce e conserva le informazioni circa la data di consegna, la destinazione, il calibro, la categoria, il peso dei frutti che beneficiano dell'I.G.P.

Altrettanto dicasi per le informazioni riguardanti l'origine (produttore, particella) delle partite in magazzino, la data della raccolta nonché il numero della cella frigorifera.

4.5.   Metodo di ottenimento:

I produttori conoscono alla perfezione le tecniche di coltivazione e sanno quando è il momento di procedere alla raccolta dei frutti:

Tecniche di coltivazione:

Potatura e diradamento: la potatura viene effettuata nell'ottica di ottenere la massima esposizione alla luce ed una selezione dei rami più adatti a portare frutti. Il diradamento chimico e/o manuale è praticato allo scopo di ottenere un carico compatibile con l'equilibrio dell'albero.

Concimazione:

L'apporto deve essere limitato e moderato in funzione del vigore del frutteto connesso al portainnesto. L'apporto annuo massimo è il seguente:

nel caso dei portainnesti di tipo 106: 80 unità di azoto, 70 unità di acido fosforico e 140 unità di potassio,

nel caso dei portainnesti di tipo 9: 140 unità di azoto, 70 unità di acido fosforico e 140 unità di potassio.

Gli apporti di azoto devono essere frazionati con un massimo di 50 unità per applicazione.

Trattamenti fitosanitari: è vietato l'impiego intensivo e sistematico di prodotti di lotta contro i parassiti secondo un programma prestabilito.

Raccolta: le mele si raccolgono quando sono a buon punto di maturazione, ad uno stadio che consente l'ulteriore evoluzione del frutto in modo da presentarlo al consumatore a maturità ottimale. Si ricorre al test dell'amido. La raccolta non può avere inizio prima dello stadio 4 (codice amido EUROFRU), corrispondente all'inizio della diminuzione dell'amido per le varietà Golden Delicious e Gala.

Dopo la raccolta, si procede rapidamente alla refrigerazione e tra la raccolta delle mele nel frutteto e la refrigerazione non devono trascorrere più di due ore.

4.6.   Legame:

a)   Particolarità pedoclimatiche della zona geografica e caratteristiche specifiche del prodotto.

La qualità delle mele di questa regione (tenore elevato di zuccheri, compattezza e colorazione) è intimamente legata alle peculiarità dell'ambiente in cui avviene la coltivazione, segnatamente al clima delle Alpes de Haute Durance, caratterizzato mediamente da oltre 300 giorni di soleggiamento. E. Vernet (1933) precisa che «un'ampia gamma di altitudini, un suolo permeabile ed irrigabile, un'intensa luminosità, un inverno freddo e asciutto sono i fattori che predispongono il dipartimento delle Hautes-Alpes alla produzione frutticola», aggiungendo che le mele «possono acquistarvi un sapore ed un colore che consente di paragonarle a quelle del Tirolo e della Svizzera».

Il soleggiamento accentua il tasso di zuccheri mediante una migliore fotosintesi delle foglie. Le escursioni termiche giorno/notte molto ampie con temperatore diurne massime moderate permettono un'attività fitosanitaria elevata, favorevole all'accumulo di zucchero. Il freddo relativo che regna all'epoca alla quale si effettua la maturazione dei frutti impedisce la degradazione degli acidi mentre la forte escursione termica fa sì che le mele acquistino un colore giallo o anche rosato, nonché la tipica compattezza. Inoltre, il tasso di acido malico della mela si degrada meno rapidamente a causa delle basse temperature notturne dovute all'altitudine il che permette di arrivare ad un equilibrio ottimale zucchero/acidità e di ottenere buone possibilità di conservazione ed eccellenti qualità organolettiche proprie di questa zona geografica (gusto e croccantezza della mela).

b)   Notorietà e reputazione

La produzione di mele nella regione della Haute Durance, situata a nord di Sisteron, risale già a molti secoli fa. Così, E. Vernet (1933) afferma che nel 1358 se ne parlava già in una transazione che enumerava «i frutti della terra» e nella quale «le mele si trovano in testa». Poi, all'inizio del XIX secolo, le mele compaiono come una specialità delle zone montagnose di Provenza. Sembra che sia verso gli anni trenta che ha inizio il vero e proprio sviluppo di questa produzione. I frutteti si trovano innanzitutto sui versanti delle colline ed in qualche piccolo bacino di produzione in montagna. In montagna i frutti maturano più tardi durante l'autunno. Inoltre, le condizioni invernali permettono di conservare i frutti all'aperto, ben aerati, il che era inizialmente la sola tecnica di conservazione. Nella zona geografica, il bacino della Motte-au-Caire ne è un esempio.

Nel 1962, il ministero dell'Agricoltura, in un'opera intitolata Les Vergers des Hautes-Alpes, precisa che, in considerazione delle particolari caratteristiche pedoclimatiche citate in precedenza «la qualità dei nostri frutti, sia dal punto di vista del sapore che da quello dell'aspetto, ha sempre sorpreso i tecnici e suscitato l'ammirazione nei consumatori». Così, le qualità delle mele delle Alpes de Haute Durance sono riconosciute e dai professionisti e dai consumatori e, come sottolineano F. Alavoine-Mornas e A. Trimouille (1995), non v'è alcun dubbio che esista, nella regione della haute Durance, un bacino di produzione di mele.

Al giorno d'oggi e fin dal 1996, l'associazione di promozione dei frutti delle Alpes de haute Durance e tutti i condizionatori adoperano la denominazione «Pommes des Alpes de Haute Durance» su tutte le confezioni e sui marchi nonché sul materiale promozionale e pubblicitario.

4.7.   Struttura di controllo:

Nome:

Ulase

Indirizzo:

ZA de Champgrand. BP 68

26270 Loriol sur Drôme

FRANCE

Tel.

+33 0475611300

Fax

+33 0475856212

E-mail:

info@ulase.fr

Accréditation COFRAC n. 7-007/97.

4.8.   Etichettatura:

In ciascun vassoio e ciascuna unità di vendita al consumatore, viene apposta l'etichetta di normalizzazione secondo le norme di commercializzazione definite nel regolamento (CE) n. 85/2004 modificato nel regolamento (CE) n. 1238/2005 in cui figura in particolare il nome del condizionatore/mittente, la varietà, la categoria, l'identificazione della centrale ortofrutticola e il numero di partita.

Qualsiasi cambio di etichetta deve essere avvallato dall'Organo di certificazione.

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25.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 199/24


Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2009/C 199/11

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

Domanda di modifica ai sensi dell’articolo 9

«GRANA PADANO»

N. CE: IT-PDO-0217-0011-26.07.2006

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica:

Denominazione del prodotto

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Descrizione del prodotto

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Zona geografica

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Prova dell'origine

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Metodo di ottenimento

Legame

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Etichettatura

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Condizioni nazionali

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Altro [da precisare]

2.   Tipo di modifica:

Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa

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Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati

Modifica del disciplinare che non richiede modifiche del documento unico pubblicato (articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 510/2006)

Modifica temporanea del disciplinare derivante dall’imposizione da parte delle autorità pubbliche di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006]

3.   Modifica (modifiche):

3.1.   Descrizione del prodotto:

Viene eliminata la definizione «semigrasso» che viene sostituita dalla espressione «prodotto […] con latte […] decremato in parte mediante affioramento naturale» (articolo 1 del disciplinare):

secondo la normativa vigente, il formaggio può essere definito «semigrasso» quando la materia grassa sul secco è inferiore al 35 %, mentre il Grana Padano ha in media il 40-42 % di grasso sul secco pertanto l’utilizzo dell’aggettivo «semigrasso» poteva risultare ingannevole per il consumatore.

Viene sostituito il termine «fabbricato», che evoca la produzione meccanizzata ed industriale, con il termine «prodotto» più neutro e privo di tali connotazioni e dunque più appropriato (articolo 1 del disciplinare).

Viene aggiunto alla descrizione del latte l’aggettivo «crudo» (articolo 1 del disciplinare): il fatto che il latte deve essere «crudo» costituisce elemento essenziale per il mantenimento del legame col territorio pertanto è stato inserito esplicitamente il termine «crudo» per sgombrare il campo dalle ambiguità che in passato hanno dato origine a questioni interpretative — trascinatesi fino alle aule dei tribunali — sulla possibilità di impiego di trattamenti termici del latte (trattamenti peraltro non previsti dal disciplinare approvato).

Viene eliminata la dicitura «resistenza alla maturazione: da 1 a 2 anni» (articolo 2 del disciplinare). Tale eliminazione è dovuta al fatto che la dicitura in questione rischiava di creare confusione riguardo al periodo minimo di stagionatura dopo il quale il prodotto poteva legittimamente essere commercializzato con la Denominazione di Origine Protetta Grana Padano (nove mesi compiuti). Inoltre, la dicitura in questione rischiava di penalizzare quei formaggi in grado di superare il limite dei due anni, e quindi dotati delle caratteristiche previste dal disciplinare e forse superiori, ma che paradossalmente secondo la suddetta dicitura potevano essere declassati.

Viene introdotta la specifica «è espressamente esclusa qualsiasi tintura artificiale» (articolo 2 del disciplinare): l’inserimento esplicito di tale divieto mira a fugare i dubbi che si presentavano nella pratica sulla possibilità di tinteggiare le forme in modo artificiale.

Viene fatto esplicito riferimento al rapporto grasso/caseina in caldaia (articolo 5 del disciplinare, 5o capoverso): «… il rapporto grasso/caseina nella caldaia sia compreso tra 0,80 e 1,05. Per il Trentingrana il rapporto grasso/caseina del latte in caldaia massimo è di 1,15». Tale specifica è stata inserita in quanto il rapporto grasso/caseina costituisce l’unico parametro attendibile ed indicativo del contenuto in materia grassa nel prodotto finito.

3.2.   Zona geografica:

L’attuale formulazione relativa alla delimitazione della zona geografica (articolo 3 del disciplinare) costituisce essenzialmente un aggiornamento del testo a suo tempo depositato, aggiornamento che riguarda le nuove province che sono state istituite all’interno del territorio amministrativo di altre province già comprese nel territorio di produzione.

E’ stata allargata la zona di produzione con l’inserimento di 5 comuni appartenenti alla provincia autonoma di Bolzano: Anterivo, Trodena, Lauregno, Proves, Senale-San Felice. Benchè siti amministrativamente nel territorio della provincia di Bolzano, i suddetti 5 comuni appartengono orograficamente a valli della provincia di Trento, segnatamente alla Val di Fiemme (Anterivo e Trodena) e alla Val di Non (Lauregno, Proves, Senale-San Felice) e sono confinanti, ovviamente, con il territorio della provincia di Trento. In effetti i comuni attualmente appartenenti alla Provincia Autonoma di Bolzano rientravano fino al 1948 in un contesto territoriale (si cita ad esempio la Magnifica Comunità di Fiemme Cavalese) che non distingueva gli aggregati economici interessati secondo l’appartenenza ai limiti amministrativi delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Da rilevare che la superficie complessiva dei 5 comuni suddetti è di quasi 92 km quadrati quindi l’allargamento dell’areale è assolutamente insignificante rispetto alla superficie della zona di produzione del «Grana Padano» DOP già riconosciuta, che comprende 5 regioni.

3.3.   Prova dell’origine:

Vengono introdotti dei parametri analitici che consentono di garantire l’origine del prodotto attraverso analisi specifiche, che permettono di monitorare le caratteristiche peculiari del «Grana Padano» DOP.

Nello specifico sono stati inseriti i seguenti periodi (2o-3o e 5o capoverso dell’articolo 2):

 

«La composizione amminoacidica specifica del formaggio Grana Padano DOP risulta depositata presso il Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano e presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e determinata mediante impiego della cromatografia a scambio ionico con rilevazione fotometrica post-colonna con ninidrina»;

 

«La composizione isotopica specifica del formaggio Grana Padano DOP risulta depositata presso il Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano e presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e determinata con metodiche di spettrometria di massa su rapporti isotopici (IRMS)»;

 

«Il contenuto di lisozima nel prodotto finito — ove impiegato in caseificazione — misurato con cromatografia liquida in fase inversa e rilevazione in fluorescenza, deve essere corrispondente alla quantità dichiarata e verificata nel processo di caseificazione».

In particolare, grazie all’analisi di rapporti di isotopi stabili di bioelementi ed analisi di macro e microelementi, è stata creata una banca dati che definisce e caratterizza il Grana Padano e che dunque consente — mediante il raffronto con detti dati delle risultanze di analisi compiute su singoli campioni di prodotto — di determinare se il prodotto in questione proviene o meno dalla zona di origine, e se presenti o meno le caratteristiche specifiche peculiari del formaggio contraddistinto dalla matricola che il confezionatore ha dichiarato di avere utilizzato per produrre il campione di grattugiato in questione.

Grazie ai riscontri incrociati delle analisi relative agli isotopi, agli amminoacidi e al contenuto di lisozima si crea un meccanismo che consente di garantire in maniera certa l’origine del prodotto Grana Padano DOP.

Viene introdotta la prescrizione relativa all’adozione di un tracciante microbiologico (articolo 2 del disciplinare, 4o capoverso): «Il formaggio Grana Padano DOP contiene microrganismi propri del latte in qualità di sistema anti-contraffazione, utilizzati quindi come rivelatore, aggiunti al latte in caldaia durante il processo di caseificazione. Tale tracciante presenta caratteristiche qualitative e quantitative depositate presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e note al Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano al fine di garantire l’autenticità del formaggio Grana Padano DOP. Il microrganismo utilizzato come tracciante, sempre individuato tra quelli già presenti nella flora batterica del latte, viene modificato periodicamente al fine di evitare che nel lungo periodo soggetti esterni, non produttori di Grana Padano DOP, possano usurpare il prodotto inserendo lo stesso tracciante».

In pratica è stato previsto l’inserimento nel latte in caldaia, durante il processo di caseificazione, di una quantità determinata di microrganismi già presenti nella flora batterica del latte destinato alla produzione di «Grana Padano» DOP. Tali batteri lattici sono inattivati e quindi non riproducibili, non idonei a modificare le caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche del prodotto. Si tratta di un sistema di identificazione, e dunque anticontraffazione, del formaggio «Grana Padano» DOP che traccia il formaggio mediante rivelatori biologici naturali isolati dalla flora naturalmente presente nel latte destinato a divenire formaggio Grana Padano DOP.

La verifica a posteriori circa la presenza del tracciante in questione nel prodotto finito, nelle quantità note ed attese, permette di accertare la genuinità del formaggio analizzato, in quanto è in grado di rilevare con certezza eventuali miscelazioni con formaggi diversi dal Grana Padano DOP in percentuali inferiori al 5 %, rendendo dunque di fatto non conveniente la miscelazione stessa.

Avendo riguardo al fatto che, già nel dossier originario del «Grana Padano» che ha dato luogo al riconoscimento, si prevedeva l’utilizzo in caseificazione di «batteri», nonché al fatto che si tratta comunque di componenti già naturalmente presenti nel latte destinato a «Grana Padano», risulta evidente che la modifica richiesta non rappresenta una variazione delle metodologie produttive già in essere, consentendo viceversa di ottenere i rilevanti vantaggi in tema di tracciabilità e garanzia della genuinità del prodotto.

Il suddetto obbligo di aggiungere il «tracciante» al latte contenuto in caldaia viene ribadito per chiarezza all’interno del metodo di ottenimento (articolo 5 del disciplinare, 9o capoverso): «È obbligatorio aggiungere, tranne per il Trentingrana, al latte contenuto in ogni caldaia il tracciante (di cui all’articolo 2) messo a disposizione dal Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano a tutti i produttori che lo richiedano, per garantire l’autenticità del formaggio Grana Padano DOP».

Viene introdotta la menzione del parametro analitico della fosfatasi alcalina nel formaggio (articolo 5: «Solo il formaggio che presenta un valore della fosfatasi alcalina nella parte di pasta situata ad un centimetro sotto crosta prelevata a metà altezza dello scalzo, misurato con metodo fluorimetrico, e comunque compatibile con l’impiego di latte crudo e che altresì rispetta tutti i parametri previsti dal presente disciplinare all’articolo 2 viene sottoposto ad espertizzazione, non prima del compimento dell’ottavo mese dalla formatura»). L’introduzione è risultata necessaria in quanto la fosfatasi alcalina è, ad oggi l’unico, elemento in grado di comprovare l’avvenuto impiego in caseificazione di latte crudo.

Viene menzionata la retinatura o sbiancatura del formaggio non idoneo a ricevere il marchio Grana Padano (articolo 5: «……oppure darà luogo alla cancellazione dei contrassegni d’origine impressi dalle fascere, mediante retinatura o sbiancatura, qualora il prodotto non abbia le caratteristiche richieste dall’articolo 2»). Si tratta anche qui di una semplice specifica delle attività conseguenti all’operazione di espertizzazione del formaggio ai fini della verifica del rispetto dei parametri previsti dal disciplinare per l’attribuzione o la negazione della DOP. Infatti, poiché il marchio è apposto all’origine, qualora alla fine del periodo di stagionatura l’Organismo di Controllo verifichi che il prodotto non possiede i requisiti che legittimano l’uso della denominazione è necessario eliminare dalle forme i segni identificativi della DOP. L’eliminazione dei segni identificativi avviene appunto mediante retinatura o sbiancatura delle forme.

3.4.   Metodo di ottenimento:

Viene previsto l’utilizzo per la tipologia «grattugiato» degli sfridi provenienti dal taglio e confezionamento di «Grana Padano» (articolo 2, 6o capoverso: «Nei limiti e alle condizioni specificate al successivo articolo 7, è tuttavia consentito l’utilizzo degli sfridi provenienti dal taglio e confezionamento di Grana Padano in pezzi a peso variabile e/o peso fisso, blocchetti, cubetti, bocconcini etc. per la produzione di Grana Padano grattugiato») purché siano tracciati e vi sia certezza dell’origine del prodotto (come specificato all’articolo 7 del disciplinare, penultimo capoverso: «Limiti e condizioni per l’utilizzo degli sfridi di Grana Padano DOP nella produzione di Grana Padano grattugiato»). Tale previsione era necessaria in quanto risultava antieconomico e penalizzante per i produttori non utilizzare gli sfridi che si formano inevitabilmente e quindi in maniera naturale nel momento in cui la forma di «Grana Padano» DOP viene porzionata.

Viene inserita all’articolo 4 la descrizione dell’alimentazione delle vacche da latte. Si è ritenuto opportuno descrivere la stessa in maniera più puntuale e rigorosa. Al fine di migliorare gli aspetti qualitativi del formaggio «Grana Padano» DOP, sono stati applicati all’alimentazione criteri più rigidi, criteri frutto delle osservazioni empiriche e delle verifiche effettuate circa la compatibilità con la caseificabilità del latte destinato a «Grana Padano» DOP.

Viene fissata la temperatura di conservazione del latte (articolo 5, secondo capoverso: «Il latte crudo, conservato alla stalla e trasportato, deve avere una temperatura non inferiore agli 8 °C»). Il limite indicato è giustificato dal fatto che, a temperature inferiori a 8 °C, si ha una solubilizzazione della frazione β della caseina con conseguente difficoltà di coagulazione e spurgo del formaggio ed inevitabili riflessi sulla qualità del prodotto finito.

Viene fissato a 2,5 g per 100 chilogrammi di latte il limite massimo di utilizzo di lisozima (articolo 5, 8o capoverso: «E’ ammesso l’uso di lisozima, con esclusione del Trentingrana, fino ad un massimo di 2,5 g per 100 chilogrammi di latte»). L’uso del lisozima era già previsto nel dossier che ha dato luogo al riconoscimento ma non era stato fissato finora alcun valore massimo. L’esperienza consolidata ha permesso di riscontrare come quantitativi di lisozima superiori al limite indicato non comportino alcun vantaggio ulteriore nel contenimento delle fermentazioni gasogene generate dal Clostridium tyrobutyrricum.

Ovviamente viene escluso l’uso di lisozima per il Trentingrana in quanto, in questo caso, le vacche da latte non vengono alimentate con insilati per cui non vi è l’esigenza di fare ricorso al lisozima.

3.5.   Etichettatura:

Viene esplicitata l’assimilazione al grattugiato vero e proprio di tutte le tipologie e pezzature comunque prive di scalzo (articolo 7, 2o paragrafo) e pertanto non più riconoscibili.

Fin dall’indomani dell’entrata in vigore della normativa che regolamentava l’utilizzo della denominazione Grana Padano per la tipologia «grattugiato», infatti, ci si rese conto che i rischi connessi con dette produzioni erano e sono del tutto analoghi a quelli propri del grattugiato, data l’assenza della marchiatura di origine e quindi l’impossibilità di identificare il prodotto.

Viene introdotto l’uso della placca di caseina (articolo 8: L’azione identificativa dell’origine da parte delle fasce marchianti è integrata con l’apposizione di una placca di caseina, recante la scritta «Grana Padano», l’anno di produzione e un codice alfanumerico, che identifica in maniera univoca ogni singola forma…) al fine di garantire una sempre maggiore e più accurata tracciabilità del prodotto, a tutto vantaggio delle verifiche sulla qualità del medesimo e a garanzia del consumatore.

Vengono inserite le diciture «Riserva» e «Oltre 16 mesi» (articolo 8). L’inserimento delle predette specifiche in etichetta è finalizzato a fornire agli operatori e al consumatore riferimenti precisi circa la stagionatura del prodotto (cosiddetta «segmentazione»). Si tratta di un’esigenza chiaramente emersa anche da apposite ricerche di mercato effettuate presso i consumatori. La modifica in questione trova dunque giustificazione nella necessità di fornire un’informazione il più possibile chiara e completa agli operatori e soprattutto ai consumatori: se il «Grana Padano» viene stagionato per un periodo più lungo presenterà ovviamente caratteristiche organolettiche alquanto diverse dallo stesso prodotto meno stagionato; è doveroso nei confronti del consumatore evidenziare tale differenza e giustificarne anche il differente prezzo consentendogli, al momento dell’acquisto, di effettuare scelte consapevoli.

Da rilevare che, mentre la categoria «Oltre 16 mesi» riguarda il prodotto confezionato, la categoria «Riserva» presuppone l’applicazione di un secondo marchio a fuoco, che viene apposto solo nella zona di produzione e solo su formaggio che non sia mai uscito dalla zona di produzione medesima considerato che, come stabilisce il disciplinare di produzione, per consentire l’apposizione del marchio il prodotto deve essere sottoposto a controllo.

3.6.   Condizioni Nazionali:

Viene abbandonata la deroga prevista dall’articolo 9 del D.P.R. n. 54/97 relativamente al tenore di germi (batteri) e al tenore di cellule somatiche (primo capoverso dell’articolo 4: «…ad esclusione del latte prodotto nell’area del Trentingrana, non si avvalga delle deroghe previste dalla vigente normativa sanitaria per quanto riguarda la carica batterica totale e il tenore di cellule somatiche»).

Tale modifica costituisce un importante traguardo nel processo di costante innalzamento del livello qualitativo del formaggio Grana Padano. E’ infatti risaputo che, per ottenere un formaggio di ottima qualità, è necessario partire da una materia prima di primissima qualità.

La modifica proposta non riguarda il formaggio a marchio Trentingrana in considerazione delle specificità di detto formaggio, riconosciute e sancite dal D.P.R. del 26 gennaio 1987: in questo (e solo per questo) caso la deroga viene mantenuta, dato che il valore in questione è difficilmente raggiungibile nel comprensorio del Trentingrana e in considerazione dell’importanza socio-economica di tale produzione in quella zona.

3.7.   Altro:

Relativamente alle caratteristiche del «Grana Padano» DOP al momento dell’immissione al consumo, è stata inserita la precisazione, utile al momento del controllo, che il peso è «da intendersi riferito al peso medio dell’intera partita sottoposta a espertizzazione con una tolleranza del 2,5 % della singola forma, purché le forme che beneficiano della tolleranza siano parte di una intera partita la quale rientri nei parametri succitati» (articolo 2 del disciplinare).

Tenuto conto del fatto che annualmente vengono prodotte oltre 4 milioni di forme di «Grana Padano» DOP e tenuto conto altresì delle dimensioni delle forme, risulta di palese evidenza che, qualora l’Organismo di Controllo dovesse pesare ogni singola forma, i tempi per il controllo lieviterebbero in maniera abnorme, con conseguente notevole aggravio di costi per i produttori.

Viene specificato che «La raccolta del latte deve avvenire entro le ventiquattro ore dall’inizio della prima mungitura» (articolo 4, secondo capoverso). La precedente formulazione, infatti, non era sufficientemente chiara in proposito.

Viene introdotto il divieto di lavorazioni conto terzi o in affitto (articolo 5, 1o capoverso). Il divieto in questione è dettato da esigenze riconducibili essenzialmente ad una migliore rintracciabilità e ad una maggiore responsabilità in capo al singolo caseificio produttore.

Considerati i benefici che detto sistema è in grado di assicurare parrebbe veramente assurdo vanificare gli ingenti sforzi, economici e non, messi in campo dal Consorzio e dai ricercatori da questo incaricati e che hanno portato alla definizione di un sistema finalmente in grado di dare risposte certe ed attendibili sull’effettiva origine e provenienza del prodotto e della materia prima.

Viene aggiunto l’articolo 6 relativo ai controlli che non era contemplato nel dossier che ha dato luogo al riconoscimento.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«GRANA PADANO»

N. CE: IT-PDO-0217-0011-26.07.2006

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Denominazione:

«Grana Padano»

2.   Stato membro o paese terzo:

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto (Allegato II):

Classe 1.3 —

Formaggi

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di (1):

Formaggio duro, a pasta cotta e lenta maturazione, fabbricato durante tutto l’anno ed usato da tavola o da grattugia, prodotto con latte crudo parzialmente decremato di vacca la cui alimentazione base è costituita da foraggi verdi o conservati, proveniente da due mungiture giornaliere; è ammessa la lavorazione del latte di una singola munta o di due munte miscelate. Ha forma cilindrica, scalzo leggermente convesso o quasi dritto, facce piane leggermente orlate.

Ha il diametro da 35 a 45 cm e altezza dello scalzo da 18 a 25, con variazioni in rapporto alle condizioni tecniche di produzione.

Peso: da 24 a 40 kg; crosta: dura e liscia, con spessore di 4-8 mm.

La pasta è dura, con struttura finemente granulosa, frattura radiale a scaglia e occhiatura appena visibile. Il grasso sulla sostanza secca è minimo 32 %. Il colore della crosta è scuro o giallo dorato naturale e quello della pasta è bianco o paglierino. La pasta ha un aroma fragrante ed un sapore delicato.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

Latte bovino crudo, siero-innesto naturale, caglio di vitello.

Il latte proviene da vacche allevate nella zona delimitata al punto 4.

3.4.   Alimenti per animali (solo per prodotti di origine animale):

L’alimentazione base delle bovine da latte è costituita da foraggi verdi o conservati, e viene applicata alle vacche in lattazione, agli animali in asciutta ed alle manze oltre i 7 mesi di età.

L’alimentazione delle vacche da latte si basa sulla utilizzazione di alimenti ottenuti dalle coltivazioni aziendali o nell’ambito del territorio di produzione del Grana Padano DOP.

Nella razione giornaliera non meno del 50 % della sostanza secca deve essere apportata da foraggi con un rapporto foraggi/mangimi, riferito alla sostanza secca, non inferiore a 1.

Almeno il 75 % della sostanza secca dei foraggi della razione giornaliera deve provenire da alimenti prodotti nel territorio di produzione del latte.

Gli alimenti autorizzati sono elencati in una lista positiva, che comprende:

foraggi: foraggi freschi, fieni, paglie, insilati (non ammessi per la produzione della tipologia Trentingrana),

materie prime per mangimi, raggruppate per categorie, ammesse ad integrazione dei foraggi: cereali e loro derivati, semi oleaginosi e loro derivati, tuberi e radici e loro prodotti, foraggi disidratati, derivati dell'industria dello zucchero, semi di leguminose, grassi, minerali, additivi.

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata:

Le operazioni di produzione, stagionatura devono essere effettuate nell’ambito del territorio di produzione così come delimitato nel punto 4.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc.:

Le operazioni di grattuggiamento e relativo confezionamento devono essere effettuate nell’ambito del territorio di produzione delimitato nel punto 4 in quanto il formaggio grattugiato fresco è un prodotto molto sensibile e la conservazione dei suoi caratteri organolettici presuppone un confezionamento immediato in condizioni tali da evitare ogni essiccazione; del resto, un confezionamento immediato in un imballaggio recante la denominazione di origine può meglio garantire l’autenticità del prodotto grattugiato il quale, per natura, è più difficilmente identificabile rispetto a una forma intera dove la marchiatura è visibile (come confermato dalla Sentenza della Corte di Giustizia del 20 maggio 2003).

L’utilizzo degli sfridi provenienti dal taglio e confezionamento di «Grana Padano» DOP in pezzi a peso variabile e/o peso fisso, blocchetti, cubetti, bocconcini etc. per la produzione di «Grana Padano» grattugiato, è consentito unicamente alle seguenti condizioni: è rispettata la percentuale massima di crosta del 18 %; è sempre garantita la tracciabilità delle forme intere di «Grana Padano» DOP dalle quali provengono gli sfridi; nel caso di impiego differito e/o di trasferimento da uno stabilimento all’altro, gli sfridi dovranno essere tenuti distinti per matricola e mese di produzione; il trasferimento degli sfridi è consentito soltanto nell’ambito della stessa azienda, o gruppo aziendale, ed unicamente all’interno della zona d’origine. E’ quindi vietata la commercializzazione degli sfridi da destinare alla produzione di «Grana Padano» grattugiato.

3.7.   Norme specifiche relative all’etichettatura:

Il contrassegno ufficiale attestante il possesso dei requisiti che legittimano l'uso della Denominazione di Origine Protetta Grana Padano, e che deve dunque comparire tanto sulle forme intere quanto su tutte le confezioni di formaggio Grana Padano DOP in porzioni e grattugiato, è costituito da un disegno romboidale con su iscritte le parole «Grana» e «Padano», in carattere stampatello maiuscolo. Dentro gli angoli superiore e inferiore del romboide, aventi i vertici arrotondati, sono iscritte rispettivamente le iniziali «G» e «P».

Le fasce marchianti che imprimono a freddo il marchio di origine sulle forme all’atto della formatura si compongono di una serie di losanghe romboidali tratteggiate che riportano al loro interno alternativamente le parole «Grana» e «Padano», e recano i riferimenti identificativi del caseificio produttore e l’identificazione di mese ed anno di produzione.

Unicamente per il Grana Padano DOP prodotto nella Provincia autonoma di Trento, e a condizione che nella produzione sia impiegato latte proveniente da vacche alimentate con foraggi con esclusione per tutto l’anno di insilati di ogni tipo, è consentito l’utilizzo delle specifiche fasce marchianti previste per la tipologia Trentingrana che si compongono di una fila di losanghe romboidali tratteggiate attraversate dalla parola «Trentino»; nella parte centrale, fra le forme stilizzate di alcune montagne, si leggono le parole «Trentino» scritte bifrontali.

L’azione identificativa dell’origine da parte delle fasce marchianti è integrata con l’apposizione di una placca di caseina, recante la scritta «Grana Padano», l’anno di produzione e un codice alfanumerico, che identifica in maniera univoca ogni singola forma.

Il formaggio «Grana Padano» stagionato per almeno 20 mesi dalla formatura all’interno della zona di produzione può essere individuato come Riserva. L’appartenenza alla categoria «Grana Padano» Riserva viene sancita da un secondo marchio a fuoco, apposto sullo scalzo delle forme a richiesta degli operatori, con le stesse modalità previste per l’apposizione del marchio DOP. Il marchio in questione è costituito da un disegno circolare, attraversato al centro dalla parola «Riserva». Dentro la lunetta superiore sono iscritti la parola «Oltre» e il numero «20», mentre dentro quella inferiore è iscritta la parola «Mesi».

Per quanto riguarda il prodotto confezionato sono previste le seguenti ulteriori categorie di prodotto: il «Grana Padano» Oltre 16 Mesi e il «Grana Padano» Riserva.

Sulle confezioni contenenti il formaggio rientrante nella categoria «Grana Padano» Oltre 16 Mesi, il logo Grana Padano è completato dalla specifica «Oltre 16 Mesi», disposta su una sola riga fra due strisce parallele.

Sulle confezioni contenenti il formaggio rientrante nella categoria «Grana Padano» Riserva, oltre al logo Grana Padano compare la riproduzione del marchio a fuoco Riserva.

4.   Definizione concisa della zona geografica:

La zona di produzione e di grattugiatura del Grana Padano DOP è il territorio delle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova a sinistra del Po, Milano, Monza, Pavia, Sondrio, Varese, Trento, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Bologna a destra del Reno, Ferrara, Forlì Cesena, Piacenza, Ravenna e Rimini, nonché i seguenti comuni della provincia di Bolzano: Anterivo, Lauregno, Proves, Senale-S. Felice e Trodena.

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

La zona di produzione del «Grana Padano» DOP coincide in larga parte con la regione della pianura padana, ovvero l’area geografica del letto del fiume Po, che è caratterizzata da terreni golenici, alluvionali, fluvio-glaciali, pianeggianti, ricchi di acque, tra i più fertili al mondo e tra i più adatti alla produzione di foraggi.

In particolare, queste caratteristiche pedologiche, associate allo specifico microclima della zona, favoriscono la produzione del mais, che rappresenta la base foraggera più importante per le vacche da latte destinato alla produzione di «Grana Padano» DOP, in quanto può costituire fino al 50 % della sostanza secca ingerita.

L’attività di bonifica e di sistemazione irrigua dell’area della pianura Padana svolta a partire dal XI secolo costituì la premessa per lo sviluppo locale dell’allevamento bovino. La conseguente disponibilità di notevoli quantità di latte, che risultava in esubero rispetto al fabbisogno giornaliero della popolazione rurale, stimolò e rese necessaria la sua trasformazione in un formaggio serbevole. Anche oggi la grande disponibilità di foraggi locali, soprattutto il mais, legata alla grande disponibilità di acqua, costituisce un elemento fondamentale per il mantenimento dell’allevamento bovino e della conseguente disponibilità di latte.

5.2.   Specificità del prodotto:

La specificità del Grana Padano DOP è riconducibile ai seguenti elementi:

dimensione e peso della forma,

peculiare caratteristica morfologica della pasta, legata alla tecnica di produzione, caratterizzata da una tessitura granulare che dà origine alla tipica frattura a scaglia,

colore della pasta bianco o paglierino, con sapore delicato e aroma fragrante, dovuto essenzialmente al largo utilizzo di mais ceroso nell’alimentazione delle bovine,

contenuto in acqua e grasso sostanzialmente analogo al contenuto di proteine,

elevata degradazione naturale delle proteine in peptoni, peptidi e amminoacidi liberi,

resistenza alla maturazione prolungata, anche oltre 20 mesi.

5.3.   Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

Il legame causale fra il Grana Padano DOP e la sua zona di origine è riconducibile ai seguenti elementi:

l’elevato potenziale irriguo della pianura Padana e la conseguente disponibilità di foraggi, tra cui principalmente il mais ceroso, al quale sono da riconnettere le caratteristiche specifiche di colore bianco o paglierino, sapore e aroma della pasta evidenziate al punto 5.2. Infatti, l’utilizzo dell’insilato di mais — o mais ceroso — ha come conseguenza diretta un apporto nella dieta di composti cromatici, come caroteni, antociani, clorofilla, in misura inferiore a quello derivante da alimentazione a base di fieni polititi o essenze foraggere verdi. Ciò è infatti una conseguenza diretta della fase di insilamento,

l’impiego del latte crudo, con conseguente apporto alla caseificazione di batteri lattici tipici del territorio,

l’impiego del siero innesto naturale, che crea un legame microbiologico ininterrotto con il territorio di produzione. Infatti, il latte che diventa siero, e quindi siero innesto, è di fatto da un lato l’anello di congiunzione che lega al territorio di produzione le caseificazioni, dall’altro garantisce il continuo e costante apporto di batteri lattici tipici della zona di origine, cui sono dovute le principali caratteristiche peculiari del formaggio Grana Padano DOP.

Il legame causale fra le caratteristiche del prodotto e la sua zona di origine è inoltre dato dalla figura del «casaro», che ha da sempre un’importanza centrale e fondamentale nella produzione di Grana Padano DOP.

Ancora oggi la trasformazione del latte in «Grana Padano» DOP è affidata a casari e non a tecnici o scienziati.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione per la proposta di modifica della denominazione d’origine protetta «Grana Padano».

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile:

sul seguente link:

http://www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search_Documenti_Elenco.htm?txtTipoDocumento=Disciplinare%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento=Prodotti%20di%20Qualit%E0>Prodotti%20Dop,%20Igp%20e%20Stg

oppure

accedendo direttamente all’home page del sito del Ministero (http://www.politicheagricole.it) e cliccando poi su «Prodotti di Qualità» (a sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE [regolamento (CE) n. 510/2006]».