ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2009.198.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 198

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
22 agosto 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 198/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 198/02

Tassi di cambio dell'euro

3

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2009/C 198/03

Informazioni sintetiche comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

4

2009/C 198/04

Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, punto 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 247 del 13.10.2006, pag. 1, GU C 153 del 6.7.2007, pag. 5, GU C 192 del 18.8.2007, pag. 11, GU C 271 del 14.11.2007, pag. 14, GU C 57 dell'1.3.2008, pag. 31, GU C 134 del 31.5.2008, pag. 14, GU C 207 del 14.8.2008, pag. 12, GU C 331 del 21.12.2008, pag. 13, GU C 3 dell'8.1.2009, pag. 5, GU C 64 del 19.3.2009, pag. 15)

9

2009/C 198/05

Informazioni sintetiche comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

16

 

V   Avvisi

 

ALTRI ATTI

 

Commissione

2009/C 198/06

Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

23

 

Rettifiche

2009/C 198/07

Rettifica della comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (GU C 126 del 5.6.2009)

30

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

22.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 198/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

2009/C 198/01

Data di adozione della decisione

10.12.2008

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 74/08

Stato membro

Paesi Bassi

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Fonds kleine toepassingen gewasbeschermingsmiddelen

Base giuridica

Artikelen 2 en 4 van de Kaderwet LNV-subsidies van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, artikel U.21, instrument nummer 12.21 van de Begrotingswet, document nummer 31 200 XIV, Rechtvaardiging van het budget (XIV) voor het jaar 2008, Reglement Fonds voor kleine toepassingen versie 3.3, Heffingsverordening HPA Fonds Teeltaangelegenheden 2008, Verordening PT vakheffing bloembollen oogstjaar 2007, verordening PT vakheffing boomkwekerij producten 2008, Verordening PT heffing teelt groenten en fruit.

Tipo di misura

Sostegno tecnico

Obiettivo

L'aiuto è concesso allo scopo di compensare i costi legati alla ricerca e al deposito di prodotti fitosanitari e all'esenzione dell'uso di erbicidi biologici (di seguito PPP), per l'uso di questi ultimi in coltivazioni di piccole dimensioni per le quali altrimenti i PPP non sarebbero depositati e di conseguenza non disponibili sul mercato.

Forma dell'aiuto

Dotazione di bilancio

600 000 EUR/anno

Intensità

100 % dei costi ammissibili

Durata

2008-2013

Settore economico

Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

NETHERLAND (e i differenti comitati dei produttori)

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data di adozione della decisione

28.2.2008

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 738/07

Stato membro

Austria

Regione

Austria Inferiore

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Finanzhilfe wegen Katastrophenschäden

Base giuridica

Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen zur Behebung von Katastrophenschäden des Landes Niederösterreich

Tipo di misura

Regime di aiuto

Obiettivo

Indennizzo dei danni dovuti alle calamità naturali nel 2007

Forma dell'aiuto

Sovvenzioni

Dotazione di bilancio

Stanziamento annuo stimato di circa 70 000 EUR, comunicato in riferimento al fascicolo N 564a/04

Intensità

20 % o, nei casi particolarmente gravi, 50 % dei danni ammissibili

Durata

Una tantum

Settore economico

Allegato I

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Gruppe Land- und Forstwirtschaft—Abteilung Landwirtschaftsförderung

Landhausplatz 1

3109 St. Pölten

ÖSTERREICH

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

22.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 198/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

21 agosto 2009

2009/C 198/02

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4330

JPY

yen giapponesi

134,19

DKK

corone danesi

7,4435

GBP

sterline inglesi

0,86570

SEK

corone svedesi

10,1432

CHF

franchi svizzeri

1,5160

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,5550

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,482

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

268,59

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6998

PLN

zloty polacchi

4,1068

RON

leu rumeni

4,2240

TRY

lire turche

2,1324

AUD

dollari australiani

1,7197

CAD

dollari canadesi

1,5541

HKD

dollari di Hong Kong

11,1074

NZD

dollari neozelandesi

2,1015

SGD

dollari di Singapore

2,0620

KRW

won sudcoreani

1 788,62

ZAR

rand sudafricani

11,2261

CNY

renminbi Yuan cinese

9,7891

HRK

kuna croata

7,3083

IDR

rupia indonesiana

14 352,49

MYR

ringgit malese

5,0456

PHP

peso filippino

69,378

RUB

rublo russo

45,3900

THB

baht thailandese

48,765

BRL

real brasiliano

2,6289

MXN

peso messicano

18,3954

INR

rupia indiana

69,6870


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

22.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 198/4


Informazioni sintetiche comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

2009/C 198/03

Aiuto n.: XA 55/09

Stato membro: Lettonia

Regione: —

Titolo del regime di aiuto o nome dell’impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Atbalsta shēma “Atbalsts lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu savstarpējās sadarbības veicināšanai”

Base giuridica: Ministru kabineta noteikumu “Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību” 5. pielikuma 1. programma 1.–9. punkts

Spesa annua prevista nell’ambito del regime o importo annuo totale concesso all’impresa: Importo totale del regime di aiuto nel 2009: LVL 550 000

Importo totale del regime di aiuto nel 2010: LVL 550 000

Importo totale del regime di aiuto nel 2011: LVL 550 000

Importo totale del regime di aiuto nel 2012: LVL 550 000

Importo totale del regime di aiuto nel 2013: LVL 550 000

Intensità massima dell’aiuto: L’aiuto per la promozione della mutua cooperazione tra le associazioni e le fondazioni rurali e di coltivatori che forniscono servizi ai coltivatori è concesso nella misura del 100 % per i servizi di consulenza forniti da soggetti terzi relativamente al costo dei servizi che non rappresentano un’attività continuativa o periodica, né un’attività connessa alle spese operative correnti dell’impresa.

L’aiuto è concesso alle associazioni e alle fondazioni rurali e di coltivatori per coprire le spese operative per la fornitura di servizi.

Data di applicazione:

o

Durata del regime o dell’aiuto individuale: Fino al 30 dicembre 2013

Obiettivo dell’aiuto: L’aiuto ha per obiettivo la partecipazione delle associazioni e le fondazioni rurali e di coltivatori nel processo di formazione delle decisioni e assicurare il flusso di informazioni tra le autorità amministrative nazionali, le istituzioni dell’Unione europea e la comunità dei coltivatori.

L’aiuto è concesso ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera c, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001.

Settore economico: Il regime si applica alle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

L’aiuto è destinato ai settori della produzione animale e vegetale.

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto:

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Rīga, LV-1981

LATVIJA

Indirizzo web: http://www.zm.gov.lv/doc_upl/Atbalsts_NVO.pdf

Altre informazioni: L’aiuto alla promozione della mutua cooperazione tra le associazioni e le fondazioni rurali e di coltivatori è concesso ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001.

Gli aiuti sono erogati in natura sotto forma di servizi agevolati, non comportano pagamenti diretti in denaro ai produttori e sono accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti.

Le imprese intermedie non ricevono aiuti. Tutti gli aiuti sono trasmessi ai destinatari finali.

Non sono concessi aiuti retroattivi per attività che sono già state realizzate dal beneficiario.

Aiuto n.: XA 56/09

Stato membro: Lettonia

Regione: —

Titolo del regime di aiuto o nome dell’impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Atbalsta shēma “Atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai”

Base giuridica: Ministru kabineta noteikumu “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību” 6. pielikums 1. programma 1-15. punkts

Spesa annua prevista nell’ambito del regime o importo annuo totale concesso all’impresa: Importo totale del regime di aiuto nel 2009: 10 000 000 LVL

Importo totale del regime di aiuto nel 2010: 10 000 000 LVL

Importo totale del regime di aiuto nel 2011: 10 000 000 LVL

Importo totale del regime di aiuto nel 2012: 10 000 000 LVL

Importo totale del regime di aiuto nel 2013: 10 000 000 LVL

Intensità massima dell’aiuto: L’intensità dell’aiuto è del 40-60 % e possono beneficiare dell’aiuto gli agricoltori attivi nel settore della produzione primaria che hanno ottenuto un prestito o un leasing per investimenti nella:

L’aiuto copre una parte degli interessi effettivamente versati sul prestito o sul leasing (ad eccezione del leasing operativo). L’importo dell’aiuto non supera il 4 % del tasso di credito annuo o il tasso effettivo, se il tasso di credito è inferiore al 4 %.

L’importo dell’aiuto deve essere calcolato in conformità alle condizioni di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1857/2006. L’importo dell’aiuto non può superare:

Data di applicazione:

Durata del regime o dell’aiuto individuale: Fino al 30 dicembre 2013

Obiettivo dell’aiuto: L’obiettivo dell’aiuto è promuovere lo sviluppo di una produzione agricola razionale ed efficiente riducendo i costi di produzione e introducendo tecnologie produttive moderne.

L’aiuto è concesso in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001.

Settore economico: L’aiuto è destinato alle piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli.

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto:

Zemkopības ministrija

Rīga 2.2.2009.

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Rīga, LV-1981

LATVIJA

Indirizzo web: http://www.zm.gov.lv/doc_upl/kreditprocentu_kompensacijas.pdf

Altre informazioni: L’aiuto non sarà concesso retroattivamente per attività già effettuate dal beneficiario.

L’importo massimo dell’aiuto concesso a una singola impresa nel corso di un triennio non può superare 281 120 LVL (400 000 EUR), o 351 400 LVL (500 000 EUR) se l’impresa si trova in una zona svantaggiata.

L’aiuto può essere concesso solo a imprese che non rientrano nella categoria di imprese in difficoltà.

Conformemente all’articolo 4, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1857/2006, non possono essere concessi aiuti per la fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Aiuto n.: XA 129/09

Stato membro: Francia

Regione: Département des Yvelines

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Aides aux investissements dans les exploitations agricoles du département

Base giuridica:

article 4 du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006,

article L 1511-2 à L 1511-5 du code général des collectivités territoriales,

délibération du Conseil Général,

convention entre la Chambre Interdépartementale de l'Agriculture d'Ile-de-France, l'Etat et le Conseil Général des Yvelines du 25 avril 2002 et son avenant du 20 juillet 2006.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 230 000 EUR l'anno

Intensità massima dell'aiuto:

40 % per i lavori di messa in sicurezza delle apparecchiature di stoccaggio del concime liquido e dei prodotti fitosanitari e i lavori di creazione di aeree di riempimento e di lavaggio dei polverizzatori,

10 % negli altri casi.

Data di applicazione: A decorrere dalla pubblicazione della scheda di esenzione nel sito della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto: Il presente regime si prefigge di aiutare le aziende agricole del dipartimento degli Yvelines a resistere alla forte pressione urbana cui è particolarmente sottoposto questo dipartimento e permettere all'agricoltura di conservare il proprio ruolo nel territorio, per salvaguardare l'attività agricola.

Si tratta del seguito del regime di aiuti già notificato alla Commissione europea e da essa approvato con i numeri N 607/2001 e N 137/2005. Il Conseil Général intende continuarlo adeguandolo al quadro dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, le cui condizioni saranno rispettate.

Di fatto è uno strumento fondamentale per il dipartimento, iniziatore di progetti volti al miglioramento sia della qualità ambientale che della redditività dell'agricoltura del dipartimento.

Tramite esso è stato possibile promuovere gli investimenti nelle aziende agricole. Gli aiuti, dato che potevano coprire fino al 10 %, con un massimale di 11 000 EUR (nella maggior parte dei casi), richiedevano una partecipazione importante dell'agricoltore e hanno quindi funto principalmente da incentivo. Dal 2002 le domande di sovvenzione non hanno cessato di aumentare: da 6 nel 2002 sono passate a circa 50 nel 2007 e i progetti continuano ad essere numerosi.

È per tale motivo che il Conseil Général chiede per il nuovo regime di aiuti un bilancio complessivo di 230 000 EUR.

Nel 2005, l'aumento al 40 % della percentuale d'aiuto per i lavori di messa in sicurezza delle apparecchiature di stoccaggio dei concimi liquidi e dei prodotti fitosanitari si è rivelato molto efficace ed ha permesso di creare 41 locali per prodotti fitosanitari e 23 vasche di contenimento per i serbatoi destinati ai concimi liquidi nelle aziende agricole del dipartimento. Questa percentuale d'aiuto dimostratasi incentivante sarà riproposta, per aumentare ulteriormente il numero di aziende interessate e diminuire di conseguenza i rischi di inquinamento accidentale delle acque.

Il Conseil Général ha inoltre adeguato il regime alle nuove problematiche nazionali, favorendo gli investimenti legati alla certificazione Haute Valeur Environnementale (HVE) delle aziende agricole, promossa dall'iniziativa governativa «Grenelle Environnement».

Gli investimenti ammissibili dovranno soddisfare almeno una delle priorità seguenti, perseguendo uno degli obiettivi previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006:

tutela e miglioramento della qualità dell'acqua, mediante opere di messa in sicurezza delle infrastrutture di stoccaggio dei prodotti a rischio (combustibili, concimi, fitosanitari) e di riempimento dei dispositivi di trattamento, attrezzature che servono ad adeguare i dispositivi di trattamento (vasche di lavaggio, strumenti meccanici di lavaggio, ugelli a bassa dispersione, dosatori ecc.) per ridurre i fattori inquinanti, opere complementari a quelle di messa a norma dei locali di stabulazione nel caso non siano conformi alla normativa comunitaria, attrezzature destinate a rendere più efficace l'agricoltura di precisione;

tutela dell'ambiente, mediante la certificazione HVE, progetti che includono attrezzature destinate a una migliore gestione delle risorse idriche per l'agricoltura o investimenti che consentono di adottare pratiche colturali più rispettose dell'ambiente, soprattutto in arboricoltura (apparecchiature di regolazione efficienti per controllare l'apporto d'acqua e renderlo uniforme, strumenti che permettono di valutare il fabbisogno idrico, quali i tensiometri ecc.);

ammodernamento delle aziende specializzate, mediante investimenti finalizzati all'avvio di una nuova azienda (trivellazioni, laddove indispensabili), investimenti che migliorano la qualità, le condizioni di produzione o le condizioni igieniche, investimenti che fanno diminuire i costi di produzione (installazione di una copertura antipioggia, costruzione di un tunnel, posa di un sistema di irrigazione ecc.), acquisto di materiale innovativo sotto il profilo della tutela dell'ambiente;

miglioramento della qualità e della sicurezza alimentare, mediante investimenti che consentono di migliorare le condizioni di stoccaggio (cella frigorifera, magazzino ecc.), attrezzature legate alla ventilazione e alla cernita dei cereali nell'azienda, strumenti e modifiche volti a migliorare la qualità e la sicurezza alimentare delle primizie (patate ecc.) nell'azienda;

progetti di diversificazione, quali costruzioni e adeguamenti legati all'allevamento cosiddetto «di diversificazione» o che rientrano in una produzione di tipo regionale, rinomata o detentrice di marchio (adeguamento di un locale di stabulazione, stoccaggio di foraggio o cereali per l'alimentazione animale, creazione di box per l'allevamento di cavalli ecc.), attrezzature o modifiche legate allo stoccaggio delle primizie nell'ambito di una produzione pregiata di diversificazione o volte a rivalorizzare una produzione regionale.

A prescindere dall'orientamento e dalla natura degli investimenti, gli aiuti non sono concessi per meri investimenti di sostituzione né per materiale di seconda mano.

In conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006, l'acquisto di materiale irriguo e le opere d'irrigazione possono essere sovvenzionati solo se permettono di ridurre di almeno il 25 % il consumo di acqua.

Per quanto concerne l'insieme delle spese di investimento previste dal regime nelle aziende agricole, il Conseil Général prevede di limitare gli aiuti ai soli agricoltori le cui installazioni sono conformi alle norme in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.

Per quanto riguarda la percentuale, sono previsti aiuti a coprire il 10 %, con un massimale di 11 000 EUR. Le attrezzature di stoccaggio dei concimi liquidi e dei prodotti fitosanitari che costituiscono eccezioni saranno sovvenzionate nell'ordine del 40 % (con massimale di 4 500 EUR per attrezzatura).

Tali aiuti possono accompagnarsi ad altre forme di contributo. In tal caso occorrerà rispettare i seguenti massimali:

40 % (massimo) degli investimenti ammissibili,

50 % (massimo) degli investimenti ammissibili, se realizzati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento,

60 % (massimo) degli investimenti che comportano costi aggiuntivi connessi alla protezione dell'ambiente, al miglioramento delle condizioni igieniche degli allevamenti o del benessere degli animali.

La maggiorazione della percentuale riguardante l'ambiente, l'igiene o il benessere degli animali sarà applicata unicamente ai costi ammissibili necessari a conseguire miglioramenti, agli investimenti che non comportano un aumento della capacità produttiva e intesi a superare le norme minime in vigore o per conformarsi a nuovi requisiti, alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 10, e all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Settore economico: Tutte le aziende agricole che esercitano la loro attività nel territorio del dipartimento degli Yvelines.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Monsieur le président du Conseil général des Yvelines

Hôtel du département

2 place André Mignot

78012 Versailles Cedex

FRANCE

Indirizzo web: http://www.yvelines.fr/yvelines_eco/documents/aide_invest_exploit_agri.pdf

Aiuto n.: XA 145/09

Stato membro: Spagna.

Regione: Comunitat Valenciana.

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Ayuda al Centro Integrado Apícola Valenciano.

Base giuridica: Resolución de la Consellera de Agricultura Pesca y Alimentación, que concede la subvención basada en la línea nominativa descrita en la ley 17/2008 de presupuestos de la Generalitat.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 50 000 EUR per il 2009.

Intensità massima dell'aiuto: 100 % delle spese ammissibili

Data di applicazione: A partire dalla data di pubblicazione del numero di identificazione della domanda di esenzione sul sito web della direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Limitatamente al 2009

Obiettivo dell'aiuto: Fornire agli apicoltori della Comunidat valenciana e alle loro organizzazioni i servizi elencati di seguito:

Analisi, controlli sanitari e altre misure di rilevamento delle malattie negli alveari.

Analisi e sistemi che garantiscono il rispetto delle norme di commercializzazione del miele e di altri prodotti dell'apicoltura.

I costi ammissibili oggetto del presente aiuto corrispondono a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 1857/2006, all'articolo 10, controlli sanitari concessi in natura sotto forma di servizi agevolati, e all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), installazione di sistemi per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione.

Settore economico: Titolari di aziende apicole della Comunidad valenciana e loro organizzazioni.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Indirizzo web: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/ciav2009.pdf

Aiuto n.: XA 159/09

Stato membro: Italia

Regione: Emilia-Romagna (Camera di Commercio di Bologna)

Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto individuale: Regolamento camerale per l’assegnazione alle imprese della provincia di bologna di contributi in conto abbattimento interessi per l’accesso al credito

Base giuridica: Deliberazione della Giunta camerale n. 42 del 3 marzo 2009 che modifica il regime approvato con deliberazione di Giunta n. 185 del 16 settembre 2008 (XA number: 372/08).

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale dell'aiuto individuale concesso alla società: Confermata spese annua aiuto XA 372/08

Intensità massima dell'aiuto: Confermate intensità aiuto XA 372/08

Data di applicazione: A partire dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della Direzione generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale:

Obiettivo dell'aiuto: Confermati obiettivi aiuto XA 372/08

Settore o settori interessati: Confermati settori aiuto XA 372/08

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Camera di Commercio I.A.A. di Bologna

Piazza Mercanzia 4

40125 Bologna BO

ITALY

Sito Web: http://www.bo.camcom.it/intranet/ALTRI-SERV/DIRITTO-AN/Consorzi-F/index.htm

Altre informazioni: Le uniche modifiche apportate all’aiuto XA 372/08 riguardano esclusivamente:

la possibilità di ottenere il contributo anche per finanziamenti concessi dalle società finanziarie riconosciute (in precedenza era previsto solo per prestiti bancari);

la futura introduzione di un invio telematico delle domande di contributo in sostituzione dell’invio cartaceo;

la revisione dei termini per l’invio delle domande (entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell’erogazione del finanziamento da parte dell’istituto di credito o finanziaria, comunque non oltre il 30 aprile dell’anno successivo a quello di assegnazione del plafond.)

Bologna, 8 April 2009.

President of the Bologna Chamber of Commerce

Bruno FILETTI


22.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 198/9


Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, punto 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 247 del 13.10.2006, pag. 1, GU C 153 del 6.7.2007, pag. 5, GU C 192 del 18.8.2007, pag. 11, GU C 271 del 14.11.2007, pag. 14, GU C 57 dell'1.3.2008, pag. 31, GU C 134 del 31.5.2008, pag. 14, GU C 207 del 14.8.2008, pag. 12, GU C 331 del 21.12.2008, pag. 13, GU C 3 dell'8.1.2009, pag. 5, GU C 64 del 19.3.2009, pag. 15)

2009/C 198/04

La pubblicazione dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, punto 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 34 del codice frontiere Schengen.

Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sul sito web della Direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza è possibile consultare un aggiornamento mensile.

BELGIO

Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 247 del 13.10.2006

Certificat d'inscription au registre des étrangers

Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister

Bescheinigung der Eintragung im Ausländer-register

[Certificato d'iscrizione nel registro degli stranieri (versione cartacea): carta di colore bianco, non più rilasciata, ma valida fino al 2013. È sostituita dalle carte elettroniche A o B, in funzione del tipo di soggiorno, temporaneo o permanente]

Carte A: Certificat d’inscription au registre des étrangers — séjour temporaire

A kaart: Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister — tijdelijk verblijf

A Karte: Bescheinigung der Eintragung im Ausländerregister — Vorübergehender Aufenthalt

[Carta A: certificato d'iscrizione nel registro degli stranieri — soggiorno temporaneo: è una carta elettronica rilasciata dal 2007 e sostituisce il certificato d'iscrizione nel registro degli stranieri di colore bianco. È rilasciata ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002. Tipo di soggiorno: temporaneo. La carta è valida per l’intera durata del soggiorno]

Carte B: Certificat d’inscription au registre des étrangers

B Kaart: Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister

B Karte: Bescheinigung der Eintragung im Ausländerregister

[Carta B: certificato d'iscrizione nel registro degli stranieri — soggiorno permanente. È una carta elettronica rilasciata dal 2007 e sostituisce il certificato d'iscrizione nel registro degli stranieri di colore bianco. È rilasciata ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno. Tipo di soggiorno: permanente. La carta è valida cinque anni]

Carte d'identité d'étranger

Identiteitskaart voor vreemdelingen

Personalausweis für Ausländer

[Carta d'identità per stranieri (versione cartacea): carta di colore giallo, non più] rilasciata, ma valida fino al 2013. È sostituita dalla carta elettronica C. Tipo di soggiorno: permanente]

Carte C: Carte d’identité d’étranger

C kaart: Identiteitskaart voor vreemdelingen

C Karte: Personalausweis für Ausländer

[Carta C: Carta d'identità per stranieri: è una carta elettronica rilasciata dal 2007 e sostituisce la carta d'identità per stranieri di colore giallo. È rilasciata ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002. Tipo di soggiorno: permanente. La carta è valida cinque anni]

Carte D: Permis de séjour de résident longue durée — CE

D Kaart: EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen

D Karte: Langfristige Aufenthaltsberechtigung — EG

[Carta D: permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo — CE, rilasciato ai sensi della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo — articolo 8. È una carta elettronica rilasciata ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002. Tipo di soggiorno: permanente. La carta è valida cinque anni]

Carte F: Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union

F kaart: Verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie

F Karte: Aufenthaltskarte für Familieangehörige eines Unionsbürgers

(Carta F: carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione, rilasciata ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri — articolo 10. È una carta elettronica. Tipo di soggiorno: permanente. La carta è valida cinque anni)

Carte F+: Carte de séjour permanent de membre de la famille d’un citoyen de l’Union

F+ kaart: Duurzame verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie

F+ Karte: Daueraufenthaltskarte für Familieangehörige eines Unionsbürgers

(Carta F+: carta di soggiorno permanente di familiare di un cittadino dell'Unione, rilasciata ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri — articolo 10. Tipo di soggiorno: permanente. La carta è valida cinque anni)

Permessi di soggiorno speciali rilasciati dal Ministero degli affari esteri:

Carte d'identité diplomatique

Diplomatieke identiteitskaart

Diplomatischer Personalausweis

(Carta d'identità diplomatica)

Carte d'identité consulaire

Consulaat identiteitskaart

Konsularer Personalausweis

(Carta d'identità consolare)

Carte d'identité spéciale — couleur bleue

Bijzondere identiteitskaart — blauw

Besonderer Personalausweis — blau

(Carta d'identità speciale — colore blu)

Carte d'identité spéciale — couleur rouge

Bijzondere identiteitskaart — rood

Besonderer Personalausweis — rot

(Carta d'identità speciale — colore rosso)

Certificat d'identité pour les enfants âgés de moins de cinq ans des étrangers privilégiés titulaires d'une carte d'identité diplomatique, d'une carte d'identité consulaire, d'une carte d'identité spéciale — couleur bleue ou d'une carte d'identité — couleur rouge

Identiteitsbewijs voor kinderen, die de leeftijd van vijf jaar nog niet hebben bereikt, van een bevoorrecht vreemdeling dewelke houder is van een diplomatieke identiteitskaart, consulaire identiteitskaart, bijzondere identiteitskaart — blauw of bijzondere identiteitskaart — rood

Identitätsnachweis für Kinder unter fünf Jahren, für privilegierte Ausländer, die Inhaber eines diplomatischen Personalausweises sind, konsularer Personalausweis, besonderer Personalausweis — rot oder besonderer Personalausweis — blau

(Certificato d'identità per bambini, che non hanno compiuto ancora cinque anni, di uno straniero beneficiario di privilegi titolare di una carta d'identità diplomatica, carta d'identità consolare, carta d'identità speciale — colore blu o carta d'identità speciale — colore rosso)

Certificat d'identité avec photographie délivré par une administration communale belge à un enfant de moins de douze ans

Door een Belgisch gemeentebestuur aan een kind beneden de 12 jaar afgegeven identiteitsbewijs met foto

Von einer belgischen Gemeindeverwaltung einem Kind unter dem 12. Lebensjahr ausgestellter Personalausweis mit Lichtbild

(Certificato di identità munito di fotografia rilasciato da un'amministrazione comunale belga ad un bambino di età inferiore a dodici anni)

Elenco dei partecipanti ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea.

FRANCIA

Modifica l'elenco pubblicato nella GU C 57 dell’1.3.2008

Nella sezione I, lettera a), «Titre de séjours spéciaux (Titoli di soggiorno speciali)» è aggiunto il seguente tipo di titolo di soggiorno:

«—

Titre de séjour spécial portant la mention FI/M délivré aux fonctionnaires internationaux des organisations internationales

(Titolo di soggiorno speciale recante la menzione FI/M rilasciato ai funzionari internazionali di organizzazioni internazionali)».

UNGHERIA

Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 3 dell’8.1.2009

Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

(Sotto forma di libretto blu o in formato carta rilasciato ai soggiornanti di lungo periodo — dal 1o gennaio 2000 è stato introdotto e rilasciato un nuovo formato carta)

Bevándoroltak és letelepedettek részére kiadott tartózkodási engedély, matrica nemzeti útlevélben elhelyezve

[Permesso di soggiorno per titolare di un permesso di immigrazione o di insediamento, autoadesivo sul passaporto nazionale; rilasciato ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002

Data del rilascio: dal 1o luglio 2007.

Secondo il tipo di permesso la rubrica MEGJEGYZÉSEK (osservazioni) reca le menzioni seguenti:

a)

«bevándorlási engedély» — permesso di immigrazione;

b)

«letelepedési engedély» — permesso di insediamento;

c)

«ideiglenes letelepedési engedély» — permesso di soggiorno temporaneo;

d)

«nemzeti letelepedési engedély» — permesso di insediamento nazionale;

e)

«huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező- EK» — permesso di insediamento CE]

Tartózkodási engedély

[Permesso di soggiorno — autoadesivo apposto sul passaporto nazionale; rilasciato ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002]

Letelepedési engedély

(Permesso di soggiorno permanente, accompagnato dal passaporto nazionale con indicazione del rilascio dell'autorizzazione per il soggiorno permanente

Tipo: carta plastificata

Data del rilascio: tra il 2002 e il 2004

Validità: cinque anni dalla data del rilascio, ma non oltre il 2009)

Tartózkodási engedély az Európai Gazdasági Térség Állampolgárai (EGT) és családtagjai számára

[Permesso di soggiorno per cittadini SEE e loro familiari

Tipo: tessera cartacea plastificata a due facce, formato ID-2(105 × 75 mm), laminata a caldo.

Rilasciato dal 2004.

Validità: cinque anni, ma non oltre il 29 giugno 2012]

Állandó tartózkodási kártya

(Carta di soggiorno permanente, accompagnata dal passaporto nazionale

Data di introduzione: 1o luglio 2007, in base alla Legge I 2007 sull'ingresso delle persone con diritto di libera circolazione e soggiorno.

Se rilasciata a cittadini SEE e loro familiari con diritto di soggiorno permanente è valida se accompagnata da una carta d'identità o da un passaporto nazionale.

Nel caso di cittadini di paesi terzi è valida soltanto se accompagnata dal passaporto nazionale)

Tartózkodási kártya EGT-állampolgár családtagja részére

[Carta di soggiorno per familiari di cittadini SEE

Data di introduzione: 1o luglio 2007, in base alla Legge I 2007 sull'ingresso delle persone con diritto di libera circolazione e soggiorno. Validità: massimo 5 anni. Documento cartaceo, a due facce, formato ID-2, laminato a caldo.

Nella rubrica «EGYÉB MEGJEGYZÉSEK» (altre osservazioni): «tartózkodási kártya EGT-állampolgár családtagja részére» (Carta di soggiorno per familiari di cittadini SEE]

Tartózkodási kártya magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére

(Carta di soggiorno di familiari di paesi terzi di un cittadino ungherese)

Tipo: autoadesivo apposto sul passaporto nazionale.

Data del rilascio: dal 1o luglio 2007

Validità: cinque anni dalla data del rilascio.

«Tartózkodási engedély» («permesso di soggiorno»)

Nella rubrica AZ «ENGEDÉLY TÍPUSA» (tipo di permesso): «Tartózkodási kártya» (carta di soggiorno)

Nella rubrica «MEGJEGYZÉSEK» (osservazioni): «tartózkodási kártya magyar állampolgár családtagja részére» (carta di soggiorno di familiari di paesi terzi di un cittadino ungherese)

Humanitárius tartózkodási engedély

[Permesso di soggiorno per motivi umanitari

Tipo: documento cartaceo separato accompagnato dal passaporto nazionale; rilasciato ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002]

N.B.:

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato ai richiedenti asilo (ai sensi della Sezione 29. paragrafo 1, lettera c) della Legge II del 2007) o a persone soggette a divieto di ingresso e soggiorno (ai sensi dell'articolo 25 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen) autorizza il titolare soltanto a soggiornare in Ungheria ma non a viaggiare nell'UE né ad attraversare le frontiere esterne

Altri documenti:

A menedékes személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló dokumentum

[Documento che, accompagnato dal passaporto nazionale, attesta l'identità e il diritto di soggiorno di persone sotto protezione temporanea; rilasciato ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/200 del 13 giugno 2002]

Menekült, illetve oltalmazott személyek részére kiadott magyar személyazonosító igazolvány menekültek esetén a konvenciós úti okmánnyal, oltalmazottak esetén a magyar hatóságok által kiállított úti okmánnyal együtt

(Carta d'identità per rifugiati e persone che godono del diritto di protezione sussidiaria

Per quanto riguarda i rifugiati è valida se accompagnata da un documento di viaggio rilasciato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951.

Quanto alle persone che godono del diritto di protezione sussidiaria è valida se accompagnata da un documento di viaggio)

Diáklista

(Elenco dei partecipanti ad un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea)

Igazolvány diplomáciai képviselők és családtagjaik részére

[Certificato speciale per diplomatici e loro familiari (Carta d'identità diplomatica) — insieme con un visto di tipo D rilasciato dal Ministero degli affari esteri, se del caso]

Igazolvány konzuli képviselet tagjai és családtagjaik részére

[Certificato speciale per agenti consolari e loro familiari (Carta d'identità consolare) — insieme con un visto di tipo D o un permesso di soggiorno di modello uniforme (autoadesivo) ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002 rilasciato dal Ministero degli affari esteri (1), se del caso]

Igazolvány képviselet igazgatási és műszaki személyzete és családtagjaik részére

[Certificato speciale per il personale amministrativo e tecnico delle rappresentanze diplomatiche e loro familiari — insieme con un visto di tipo D o un permesso di soggiorno di modello uniforme (autoadesivo) ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002 rilasciato dal Ministero degli affari esteri (1), se del caso]

Igazolvány képviselet kisegítő személyzete, háztartási alkalmazottak és családtagjaik részére

[Certificato speciale per il personale di servizio delle rappresentanze diplomatiche, i domestici privati e i loro familiari — insieme con un visto di tipo D o un permesso di soggiorno di modello uniforme (autoadesivo) ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002 rilasciato dal Ministero degli affari esteri (1), se del caso]

POLONIA

Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 247 del 13.10.2006

1.

Karta pobytu (carta di soggiorno, serie KP, rilasciata a partire dal 1o luglio 2001 e serie PL rilasciata a partire dal 1o settembre 2003)

Carta di soggiorno per stranieri in possesso di:

permesso di soggiorno per un periodo determinato,

permesso di stabilimento,

permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo — CE (rilasciato a partire dal 1o ottobre 2005)

status di rifugiato,

protezione sussidiaria,

autorizzazione al soggiorno tollerato.

2.

Karta stałego pobytu (carta di soggiorno permanente, serie XS, rilasciata prima del 30 giugno 2001)

Carta di soggiorno permanente per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno permanente. Validità decennale: l'ultima carta di questa serie è valida fino al 29 giugno 2011.

3.

Karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej (carta di soggiorno permanente di familiare di un cittadino dell'Unione, serie UP, rilasciata dal 6 ottobre 2007)

Karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej (carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione, serie UK, rilasciata dal 6 ottobre 2007).

4.

Credenziali speciali rilasciate dal Ministero degli affari esteri

Legitymacja dyplomatyczna (tessera diplomatica)

rilasciata agli ambasciatori accreditati e al personale diplomatico delle rappresentanze

Legitymacja konsularna (zielona) (tessera consolare, di colore verde)

rilasciata ai responsabili delle rappresentanze consolari e al personale consolare

Legitymacja konsularna (żółta) (tessera consolare, di colore giallo)

rilasciata ai consoli onorari

Legitymacja służbowa (tessera di servizio)

rilasciata al personale amministrativo, tecnico e di servizio delle rappresentanze

Zaświadczenie (certificato)

rilasciato alle categorie di stranieri non altrove menzionate nel presente punto 4, che godono dell'immunità diplomatica o consolare in virtù di atti, accordi o consuetudini internazionali.


(1)  I permessi di soggiorno rilasciati prima del 1o maggio 2009 sono a loro volta validi fino alla data indicata sul documento.


22.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 198/16


Informazioni sintetiche comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

2009/C 198/05

Aiuto n.: XA 17/09

Stato membro: Repubblica di Slovenia

Regione: —

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2009.

Base giuridica: Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva za leto 2009.

Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva za leto 2009.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo totale dell'aiuto individuale concesso all'impresa: La spesa prevista per il 2009 è pari a 9 947 980 EUR.

Intensità massima dell’aiuto: Il cofinanziamento interessa il 50 % delle spese in premi assicurativi per assicurare colture e frutti contro il rischio di grandine, incendi, fulmini, gelate primaverili, tempeste e inondazioni. Per quanto riguarda l'assicurazione degli animali contro i rischi di mortalità, di abbattimento per ordine veterinario e di abbattimento di tipo economico per malattia, è stato deciso di procedere al cofinanziamento dei premi assicurativi in importi assoluti per tipi o categorie di animali, cofinanziamento che non può superare il 50 % dei costi assicurativi ammissibili.

Data di applicazione: a decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito Web della Direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: L'aiuto può essere concesso a favore di assicurazioni sottoscritte fino al 31.12.2009.

Obiettivo dell'aiuto: Aiuti alle piccole e medie imprese (PMI).

Riferimento agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione e costi ammissibili: Il regolamento sloveno prevede misure e costi ammissibili che costituiscono aiuti di Stato concessi ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):

articolo 12 del regolamento della Commissione: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi (che comprendono il cofinanziamento dei premi assicurativi a copertura della produzione agricola).

Settore economico: Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Ministrstvo za kmetijstvo

gozdarstvo in prehrano

Dunajska 58

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Indirizzo Web: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200936&objava=1710

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008126&objava=5748

Altre informazioni: La partecipazione al pagamento di una parte delle spese assicurative ha lo scopo di stimolare i produttori agricoli a sottoscrivere assicurazioni contro le eventuali perdite derivanti dalle catastrofi naturali o dalle cattive condizioni meteorologiche e quelle causate dalle malattie degli animali e, nel contempo, ad assumere anche la responsabilità della riduzione dei rischi connessi alla produzione vegetale e alla produzione animale.

Il regolamento e il regolamento di modifica sloveni soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione per quanto riguarda la misura di aiuto a favore del pagamento di premi assicurativi e le disposizioni di attuazione generali (procedura previa alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo degli aiuti).

Branko RAVNIK

Generalni direktor Direktorata za kmetijstvo

Aiuto n.: XA 65/09

Stato membro: Regno Unito

Regione: Inghilterra

Titolo del regime di aiuto o nome dell’impresa beneficiaria di un aiuto individuale: England Catchment Sensitive Farming (CSF) Capital Grant Scheme 2009/2010.

Base giuridica: Si tratta di un servizio non obbligatorio. L'Agriculture Act 1986 (section 1c) definisce la base giuridica relativa ai servizi offerti dalle autorità pubbliche per quanto riguarda le attività agricole.

Spesa annua prevista nell’ambito del regime o importo annuo totale concesso all’impresa: Fino ad un massimo di 9 milioni di GBP.

Intensità massima dell’aiuto: L'intensità massima è pari al 60 % conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Data di applicazione: Il regime di aiuti sarà avviato ed aperto alle domande di aiuto a partire dal 2 marzo 2009. Le domande saranno valutate a decorrere da tale data ma non sarà concesso alcun aiuto prima della pubblicazione della scheda riepilogativa del regime di aiuto da parte della Commissione.

Nota bene: questo programma è alla sua terza edizione, essendo stato già messo in atto nel 2007/2008 e nel 2008/2009 (cfr. la sezione «altre informazioni»).

Durata del regime o dell’aiuto individuale: La scadenza per l'introduzione delle domande è il 30 aprile 2009. Le domande di pagamento debbono essere inoltrate prima del 26 febbraio 2010 in modo che i pagamenti possano essere effettuati entro il 31 marzo 2010. Le condizioni alle quali è soggetta la concessione degli aiuti rimarranno in vigore fino al 31 marzo 2015.

Obiettivo dell'aiuto: Protezione dell'ambiente. L'obiettivo del regime England Catchment Sensitive Farming (CSF) Capital Grant Scheme consiste nell'incoraggiare gli agricoltori ad adottare misure ad uno stadio precoce e su base volontaria per lottare contro l'inquinamento diffuso delle risorse idriche provocato dall'attività agricola in 50 bacini idrografici prioritari. Il regime concede un aiuto per migliorare o mettere a punto impianti che consentirebbero di migliorare la qualità delle acque riducendo tale inquinamento diffuso.

L'azione contribuirà alla realizzazione degli obiettivi nazionali ed internazionali in materia di protezione dell'ambiente, segnatamente degli obiettivi della direttiva-quadro in materia di acque. Il regime sarà messo in atto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006 ed i costi ammissibili riguarderanno investimenti nelle aziende agricole.

Settore economico: Il regime di aiuti è riservato alle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli. Tutti i sottosettori ne potranno beneficiare.

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l'aiuto: L'organismo ufficiale responsabile del regime è:

Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra)

Water Quality Division

Ergon House

Horseferry Road

London

SW1P 2AL

UNITED KINGDOM

L'organismo che gestisce il regime è:

Natural England

Integrated Services & Partnerships Team

John Dower House

Crescent Place

Cheltenham

Gloucestershire

GL50 3RA

UNITED KINGDOM

Indirizzo web: Maggiori informazioni sul regime di aiuti England CSF Capital Grant Scheme e sull'insieme dell'iniziativa ad esso connessa, nonché il testo integrale del documento, si trovano all'indirizzo seguente: http://www.defra.gov.uk/farm/environment/water/csf — cliccare su «State Aid» a sinistra della pagina.

Cliccare su «the England Catchment Sensitive Farming Delivery Initiative: State Aids» per visionare il testo integrale relativo alla domanda di aiuti di Stato per il 2009/2010. http://www.defra.gov.uk/farm/environment/water/csf/grants/state-aid.htm

Altre informazioni: Tale regime sostituisce l'aiuto n. XA 185/08 (England Catchment Sensitive Farming Capital Grant Scheme 2008-2015 (XA 149/08 modificato)) che è ora concluso.

Aiuto n.: XA 126/09

Stato membro: Repubblica slovacca

Regione: Tutte le regioni della Repubblica slovacca, ossia Bratislavský kraj, Západné Slovensko, Stredné Slovensko e Východné Slovensko.

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Schéma štátnej pomoci na úhradu straty na hospodárskych zvieratách a ich produktoch v dôsledku nariadeného opatrenia.

Base giuridica: L'aiuto previsto ha come base giuridica:

articolo 10, paragrafi da 2 a 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001(in appresso «il regolamento della Commissione»),

článok 14 nariadenia vlády SR č. 369/2007 Z. z. o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení nariadenia vlády SR č. 159/2008 Z. z. (ďalej len «nariadenie vlády č. 369/2007 Z. z.»),

zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov (ďalej len «zákon o štátnej pomoci»),

zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len «zákon o rozpočtových pravidlách»).

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: L'importo del finanziamento destinato all'attuazione del regime sarà pubblicato nel sito web dell'autorità che concede l'aiuto: http://www.land.gov.sk

L'importo previsto dell'aiuto assegnato nell'ambito del regime per il 2009 è 2 655 513 EUR.

L'importo previsto dell'aiuto assegnato nell'ambito del regime per il 2010 è 2 655 513 EUR.

Lo stanziamento totale previsto dell'aiuto in vista dell'indennizzo delle perdite subite di animali da allevamento e i loro prodotti risultanti da una misura imposta per il periodo 2009-2013 ammonta a 13 277 565 EUR.

Intensità massima dell'aiuto: 100 % delle perdite lorde calcolate.

Data di applicazione:

a)

Il regime entra in vigore alla data di assegnazione di un numero di identificazione alla domanda di esenzione e di pubblicazione dell'informazione sul sito web della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea. Dopo la sua entrata in vigore il regime sarà pubblicato sul sito web del ministero: http://www.mpsr.sk

b)

Il regime può essere modificato mediante addendum scritti. Le modifiche di tipo non formale o amministrativo saranno notificate alla Commissione europea sotto forma di informazioni sintetiche e avranno effetto a decorrere dalla loro pubblicazione sul sito web della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale.

c)

Le eventuali modifiche della legislazione europea di cui al punto B del regime o di ogni legislazione correlata devono essere riprese nel regime entro sei mesi dalla loro entrata in vigore.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013.

Il temine ultimo per la presentazione delle domande è il 31 ottobre 2013.

Il termine ultimo per l'approvazione delle domande è il 31 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto: L'obiettivo dell'aiuto è l'indennizzo delle perdite subite dagli allevatori a cause di misure veterinarie imposte.

L'aiuto costituisce un indennizzo delle perdite ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettere a) ii) e (c), e paragrafi da 3 a 8, del regolamento della Commissione.

Al regime di aiuto in questione si applicano le disposizioni dell'articolo 10, paragrafi da 2 a 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001.

I costi ammissibili sono le perdite ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettere a) ii) e c), e paragrafi da 3 a 8, del regolamento della Commissione.

Settore economico: Sezione A — Agricoltura, silvicoltura e pesca (conformemente alla classificazione NACE Rev. 2).

Produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto: Aiuto concesso da:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR (in appresso «il ministero»)

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Tel. +421 259266111

Sito web: http://www.land.gov.sk Dotácie

Il mandato del ministero è stabilito dalle legge n. 575/2001 «o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov».

Regime attuato da:

Pôdohospodárska platobná agentúra (in appresso «organismo pagatore»)

Dobrovičova ul. 12

815 26 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Tel. +421 259266111

Website: http://www.apa.sk Sekcia štátnej pomoci

L'organismo pagatore è l'organismo di bilancio del ministero istituito il 1o dicembre 2003 dalla legge n. 473/2003 «Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov».

Garantisce il supporto amministrativo dei meccanismi di sostegno nel settore agricolo.

Indirizzo web: http://www.land.gov.sk Dotácie

http://www.land.gov.sk/sk/index.php?navID=161&id=1491

Altre informazioni: Il regima mira a concedere un aiuto agli allevatori stabiliti nella Repubblica slovacca a seguito del completamento di misure veterinarie imposte, al fine di indennizzarli per le perdite causate dalla quarantena obbligatoria a seguito di una misura imposta dall'amministrazione alimentare e veterinaria regionale competente.

Nell'ambito di questo regime, l'indennizzo delle perdite (in appresso «la sovvenzione») costituisce una forma diretta di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della legge sugli aiuti di Stato. L'aiuto è concesso agli allevatori sotto forma di una sovvenzione unica.

Ing. Alexander ČARNÝ

riaditeľ odboru štátnej pomoci a národných podpôr

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Aiuto n.: XA 127/09

Stato membro: Repubblica slovacca

Regione: Tutte le regioni della Repubblica slovacca, ossia Bratislavský kraj, Západné Slovensko, Stredné Slovensko e Východné Slovensko.

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Schéma štátnej pomoci na eradikáciu a prevenciu ochorení zvierat.

Base giuridica: L'aiuto previsto ha come base giuridica:

zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov (ďalej len «zákon o štátnej pomoci»),

articolo 10, paragrafo 1 e paragrafi da 3 a 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001(in appresso «il regolamento della Commissione»),

článok 10 ods. 3, 4 a 5, článok 46 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti,

článok 4 ods. 4, článok 8 ods. 2, článok 8a) a článok 21 až 23 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: L'importo del finanziamento destinato all'attuazione del regime sarà pubblicato nel sito web: http://www.land.gov.sk

L'importo previsto dell'aiuto assegnato nell'ambito del regime per il 2009 ammonta al massimo a 6 638 784 EUR.

L'importo previsto dell'aiuto assegnato nell'ambito del regime per il 2009 ammonta al massimo a 6 638 784 EUR.

Lo stanziamento di bilancio destinato all'aiuto in vista della prevenzione ed eradicazione delle epizoozie per il periodo 2009-2013 ammonta al massimo a 33 193 920 EUR.

Intensità massima dell'aiuto: L'ammontare lordo dell'aiuto concesso ai richiedenti non può superare il 100 % dei costi ammissibili.

Data di applicazione: Il regime entra in vigore alla data di assegnazione di un numero di identificazione alla domanda di esenzione e di pubblicazione dell'informazione sul sito web della direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea. Dopo la sua entrata in vigore il regime sarà pubblicato sul sito web del ministero http://www.mpsr.sk

Il regime può essere modificato mediante addendum scritti. Le modifiche di tipo non formale o amministrativo saranno notificate alla Commissione europea sotto forma di informazioni sintetiche e avranno effetto a decorrere dalla loro pubblicazione sul sito web della direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale.

Le eventuali modifiche della legislazione europea di cui al punto B del regime o di ogni legislazione correlata devono essere riprese nel regime entro sei mesi dalla loro entrata in vigore.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013.

Il temine ultimo per la presentazione delle domande è la data di pubblicazione del Piano di prevenzione veterinaria e di protezione del territorio nazionale della Repubblica slovacca, ossia il 31 dicembre 2013.

Le decisioni concernenti la concessione dell'aiuto saranno adottate al più tardi il 31 dicembre 2013, ossia alla data di scadenza del regime, o conformemente al Piano di prevenzione veterinaria e di protezione del territorio nazionale della Repubblica slovacca e ai piani di eradicazione per l'esercizio finanziario in questione.

Obiettivo dell'aiuto: L'obiettivo dell'aiuto è sostenere le PMI nell'eradicazione e la prevenzione delle epizoozie nel corso dell'anno civile in questione sotto forma di una compensazione dei costi ammissibili.

Al regime di aiuto in questione si applicano le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, e paragrafi da 3 a 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001.

Ai fini di questo regime, i costi ammissibili sono il valore dei servizi e dei prodotti forniti dalla ŠVPS SR (Amministrazione alimentare e veterinaria della Repubblica slovacca) agli allevatori per il tramite di veterinari ufficiali o di veterinari privati che svolgono attività veterinarie pubbliche nell'ambito del Piano di prevenzione veterinaria e di protezione del territorio nazionale della Repubblica slovacca e dei piani di eradicazione realizzati nel corso dell'esercizio fiscale o di bilancio in questione.

I costi ammissibili sono il valore dei servizi effettuati e dei prodotti utilizzati nel corso dell'attuazione del Piano di prevenzione veterinaria e di protezione del territorio nazionale della Repubblica slovacca e dei piani di eradicazione.

Settore economico: Sezione A Agricoltura, silvicoltura e pesca (conformemente alla classificazione NACE Rev. 2).

Settori

Divisione 01 — Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi.

Gruppo 01.6 — Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta.

Classe 01.62 — Attività di supporto alla produzione animale.

Sottoclasse 01.62.0 — Attività di supporto alla produzione animale.

Settore della produzione agricola primaria in relazione all'allevamento: bovini, suini, ovini e caprini, pollame e equini.

Produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto: Aiuto concesso da:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR (in appresso il ministero)

Dobrovičova ul. 12

812 66 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Tel. +421 259266111

Sito web: http://www.land.gov.sk Dotácie

Regime attuato da:

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (in appresso «ŠVPS SR»)

Botanická 17

842 13 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Tel +421 260257212

Sito web http://www.svps.sk

Siti web: http://www.land.gov.sk Dotácie

http://www.land.gov.sk/sk/index.php?navID=161&id=1492

Altre informazioni: L'aiuto è concesso sotto forma di servizi e prodotti sovvenzionati per il tramite dell'organismo abilitato, la ŠVPS SR.

La linea di bilancio del Ministero comprende le spese obbligatorie iscritte a bilancio per l'anno civile in questione destinate a garantire il funzionamento degli organismi di bilancio o sovvenzionati dal ministero, tra cui la ŠVPS SR.

Il finanziamento previsto per la ŠVPS SR è assegnato nell'ambito del programma «08W Potravinová bezpečnosť, zdravie a ochrana zvierat a rastlín» per l'attuazione del Piano di prevenzione veterinaria e di protezione del territorio nazionale della Repubblica slovacca e dei piani di eradicazione. Questi fondi sono destinati a coprire le spese di funzionamento e di investimento della ŠVPS SR e degli organismi di bilancio che gestisce, le Amministrazioni alimentari e veterinarie regionali (KVPS SR) e le Amministrazioni alimentari e veterinarie del distretto (RVPS SR). Il bilancio delle KVPS SR e delle RVPS SR è ripartito e, se necessario, adeguato dalla ŠVPS SR. A norma della legge n. 291/2002, la ŠVPS SR e gli organismi di bilancio che gestisce (KVPS e RVPS) sono tenuti a dare esecuzione al loro bilancio esclusivamente per il tramite del Tesoro pubblico.

La ŠVPS SR individuerà le malattie concretamente interessate, le operazioni da svolgere e le prove da realizzare ai sensi del regime di aiuto di Stato per l'eradicazione e la prevenzione delle epizoozie nell'ambito del Piano di prevenzione veterinaria e di protezione del territorio nazionale per l'esercizio fiscale o di bilancio interessato; tali informazioni saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale all'inizio dell'anno civile corrispondente.

Le RVPS competenti concludono dei contratti con i veterinari ufficiali abilitati dell'Ordine dei veterinari della Repubblica slovacca (veterinari privati) secondo le condizioni stabilite dalla ŠVPS SR. Dopo aver effettuato le operazioni previste i veterinari privati presentano le fatture relative a queste operazioni alla RVPS competente una volta al mese e al massimo entro la fine del mese successivo.

Le fatture devono essere corredate di allegati contenenti la descrizione dettagliata delle operazioni svolte e delle spese di viaggio, nonché, se del caso, della copia delle fatture del materiale acquistato. Le fatture sono rimborsate unicamente dopo che il personale della RVPS competente ha effettuato una verifica tecnica, materiale e numerica.

Nel caso di un aiuto di Stato destinato all'acquisito di vaccini, la ŠVPS SR se li procura nell'ambito di un appalto pubblico; i vaccini sono poi distribuiti agli allevatori per il tramite dei veterinari privati.

Le prove di laboratorio coperte dall'aiuto di Stato saranno realizzate da vari istituti veterinari e alimentari nazionali e dall'Istituto veterinario nazionale di Zvolen sulla base delle richieste di analisi di laboratorio provenienti dai vari RVPS. Dopo la realizzazione di queste prove, l'istituto interessato trasmetterà alla RVPS in questione una distinta contenente l'elenco dettagliato delle operazioni e l'importo dovuto secondo il tariffario della diagnostica di laboratorio. I singoli istituti possono detrarre l'importo riportato nella distinta dagli stanziamenti loro assegnati dal bilancio del Ministero dell'agricoltura solo dopo che il personale della RVPS competente avrà effettuato una verifica tecnica, materiale e numerica.

Ing. Alexander ČARNÝ

riaditeľ odboru štátnej pomoci a národných podpôr

Ministerstvo pôdohospodárstva SR


V Avvisi

ALTRI ATTI

Commissione

22.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 198/23


Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2009/C 198/06

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

Domanda di modifica ai sensi dell’articolo 9

«MONTI IBLEI»

N. CE: IT-PDO-0117-1521-07.06.2005

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica:

Denominazione del prodotto

Image

Descrizione del prodotto

Image

Zona geografica

Prova dell'origine

Metodo di ottenimento

Legame

Image

Etichettatura

Condizioni nazionali

Altro (da precisare)

2.   Tipo di modifica:

Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa

Image

Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati

Modifica del disciplinare che non richiede modifiche del documento unico pubblicato [articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 510/2006]

Modifica temporanea del disciplinare derivante dall’imposizione da parte delle autorità pubbliche di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006]

3.   Modifica (modifiche):

3.1.   Descrizione del prodotto:

Attualmente, le caratteristiche del prodotto finito sono meglio precisate e tutti i riferimenti alle vecchie norme obsolete dell’ OCM dell’olio di oliva, sono state eliminate. Per le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche, sono introdotti dei parametri oggettivi, per migliorare sia la qualificazione che la descrizione del prodotto finito, con riferimento al momento di immissione al consumo.

3.2.   Zona geografica:

Viene inserito il comune di Militello in Val di Catania, contiguo alla zona di produzione e avente le stesse caratteristiche pedologiche, climatiche e la stessa tradizione, che per un mero errore non era stato incluso nella zona di origine della DOP fin dalla prima domanda di riconoscimento stessa. In tal modo sono state accolte le giuste richieste dei produttori del comune di Militello in Val di Catania che vanta una vocazione e tradizione olivicola plurisecolare, che gli storici attestano risalire almeno al XV secolo. La vastità degli uliveti e la qualità dell’olio che se ne ricava, già nel XVII secolo facevano di Militello uno dei centri produttivi più rinomati della Sicilia, così come storicamente dimostrato.

Il comune di Militello in Val di Catania è compreso nella sottozona produttiva dell’olio Monti Iblei a menzione geografica Trigona-Pancali.

3.3.   Etichettatura:

Il paragrafo 9 dell’articolo 7 del disciplinare di produzione è sostituito dalla seguente frase «è obbligatorio indicare in etichetta, oltre alle indicazioni obbligatorie, i due anni coinvolti nell'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto». La suddetta frase viene riportata anche nella scheda di riepilogo al punto 4.8. Tale modifica permette di definire meglio l’annata di produzione.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«MONTI IBLEI»

CE N.: IT-PDO-0117-1521-07.06.2005

DOP ( X ) IGP ( )

La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1.   Servizio competente dello Stato membro:

Nome:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Indirizzo:

Via XX Settembre 20

00187 Roma RM

ITALIA

Tel.

+39 0646655106

Fax

+39 0646655306

e-mail:

saco7@politicheagricole.gov.it

2.   Associazione:

Nome:

Consorzio di tutela dell’olio extravergine d’oliva DOP Monti Iblei

Indirizzo:

c/o C.C.I.A.A. Piazza Libertà

97100 Ragusa RG

ITALIA

Tel.

+39 0932247560

Fax

+39 0932247560

e-mail:

consorzio@montiblei.com

Composizione:

Produttori/trasformatori ( X ) altro ( )

3.   Tipo di prodotto:

Classe 1.5

Materie grasse olio extravergine di oliva

4.   Disciplinare:

[sintesi dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]

4.1.   Nome:

«Monti Iblei»

4.2.   Descrizione:

la denominazione di origine protetta «Monti Iblei» è accompagnata obbligatoriamente da una delle seguenti menzioni geografiche «Monte Lauro», «Val d’Anapo», «Val Tellaro», «Frigintini», «Gulfi», «Valle dell’Irminio», «Calatino», «Trigona-Pancali» e deve rispettare i seguenti requisiti:

All’atto del confezionamento l’olio extravergine d’oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei» accompagnata dalla menzione geografica «Monte Lauro», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde;

odore: di fruttato medio verde;

sapore: fruttato con sensazione media di piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a 0,5 grammi per 100 grammi di olio;

numero perossidi: < o = 12 meqO2/Kg;

K232: < o = 2,20;

K270: < o = 0,18;

Polifenoli totali: > o = 120 p.p.m.

La denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Monte Lauro», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Tonda Iblea presente negli oliveti in misura non inferiore al 90 %. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 10 %.

All’atto del confezionamento l’olio extravergine d’oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei» accompagnata dalla menzione geografica «Val d’Anapo», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde;

odore: di fruttato leggero verde;

sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a 0,5 grammi per 100 grammi di olio;

numero perossidi: < o = 12 meqO2/Kg;

K232: < o = 2,20;

K270: < o = 0,18;

Polifenoli totali: > o = 120 p.p.m.

La denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val d'Anapo», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Tonda Iblea presente negli oliveti in misura non inferiore al 60 %. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 40 %.

All’atto del confezionamento l’olio extravergine d’oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei» accompagnata dalla menzione geografica «Val Tellaro», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde;

odore: di fruttato medio verde;

sapore: fruttato con sensazione media di piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a 0,5 grammi per 100 grammi di olio;

numero perossidi: < o = 12 meqO2/Kg;

K232: < o = 2,20;

K270: < o = 0,18;

Polifenoli totali: > o = 120 p.p.m.

La denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val Tellaro», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Moresca presente negli oliveti in misura non inferiore al 70 %. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 30 %.

All’atto del confezionamento l’olio extravergine d’oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei» accompagnata dalla menzione geografica «Frigintini», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde;

odore: di fruttato intenso verde;

sapore: fruttato con sensazione media di piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a 0,5 grammi per 100 grammi di olio;

numero perossidi: < o = 12 meqO2/Kg;

K232: < o = 2,20;

K270: < o = 0,18;

Polifenoli totali: > o = 120 p.p.m.

La denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Frigintini», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Moresca presente negli oliveti in misura non inferiore al 60 %. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 40 %.

All’atto del confezionamento l’olio extravergine d’oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei» accompagnata dalla menzione geografica «Gulfi», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde;

odore: di fruttato intenso verde;

sapore: fruttato con sensazione media di piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a 0,5 grammi per 100 grammi di olio;

numero perossidi: < o = 12 meqO2/Kg;

K232: < o = 2,20;

K270: < o = 0,18;

Polifenoli totali: > o = 120 p.p.m.

La denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Gulfi», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Tonda Iblea presente negli oliveti in misura non inferiore al 90 %. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 10 %.

All’atto del confezionamento l’olio extravergine d’oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei» accompagnata dalla menzione geografica «Valle dell’Irminio», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde;

odore: di fruttato leggero verde;

sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a 0,65 grammi per 100 grammi di olio;

numero perossidi: < o = 12 meqO2/Kg;

K232: < o = 2,20;

K270: < o = 0,18;

Polifenoli totali: > o = 120 p.p.m.

La denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Valle dell'Irminio»‚ è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Moresca presente negli oliveti in misura non inferiore al 60 %. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 40 %.

All’atto del confezionamento l’olio extravergine d’oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei» accompagnata dalla menzione geografica «Calatino», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde;

odore: di fruttato leggero verde;

sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a 0,6 grammi per 100 grammi di olio;

numero perossidi: < o = 12 meqO2/Kg;

K232: < o = 2,20;

K270: < o = 0,18;

Polifenoli totali: > o = 120 p.p.m.

La denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Calatino», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Tonda Iblea presente negli oliveti in misura non inferiore al 60 %. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 40 %.

All’atto del confezionamento l’olio extravergine d’oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei» accompagnata dalla menzione geografica «Trigona-Pancali», di cui il comune di Militello in Val di Catania è stato aggiunto, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde;

odore: di fruttato medio verde;

sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a 0,5 grammi per 100 grammi di olio;

numero perossidi: < o = 12 meqO2/Kg;

K232: < o = 2,20;

K270: < o = 0,18;

Polifenoli totali: > o = 120 p.p.m.

La denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Trigona-Pancali», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Nocellara Etnea presente negli oliveti in misura non inferiore al 60 %. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 40 %.

4.3.   Zona geografica:

La zona di produzione della denominazione di origine protetta «Monti Iblei» interessa il territorio amministrativo dei comuni delle province di Catania, Ragusa e Siracusa, situati nella Regione Sicilia.

4.4.   Prova dell’origine:

La tracciabilità è garantita dal controllo effettuato dall’Organismo di controllo lunga tutta la filiera nel rispetto del regolamento (CE) n. 510/2006.

4.5.   Metodo di ottenimento:

Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura delle piante di olivo devono essere quelle tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive dell’olio. La difesa fitosanitaria degli oliveti destinati alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta deve essere effettuata secondo le modalità definite nei programmi di lotta guidata. L’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», è ottenuto da olive sane, raccolte a partire dall’inizio dell’invaiatura delle drupe fino al 15 gennaio di ogni anno. La raccolta delle olive deve essere effettuata direttamente dall’albero a mano o con mezzi meccanici. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta non può superare 10 000 kg per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 18 %. Le operazioni di oleificazione delle olive per la produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnate dalle relative menzioni geografiche, nonché le operazioni di confezionamento della DOP «Monti Iblei» devono essere effettuate entro i confini dell’intero territorio di produzione così come delimitato al punto 4.3. Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro e non oltre i due giorni successivi alla raccolta. Per l’estrazione dell’olio sono ammessi soltanto processi fisico-meccanici atti a produrre oli che presentano il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto. L’olio extravergine di oliva «Monti Iblei» deve essere immesso al consumo in recipienti di capacità non superiori a litri 5 in vetro o in banda stagnata.

4.6.   Legame:

L’olivicoltura rappresenta un comparto produttivo molto importante della zona. La varietà più importante è la Tonda Iblea o Cetrala o Prunara o Abbunata o Tunna, che è tipica della zona geografica indicata (mediamente resistente agli agenti patogeni e perfettamente adatta ai suoli dell’altopiano calcareo dei Monti Iblei) e viene utilizzata anche come oliva da mensa. Sono altresì utilizzate altre varietà locali: «Moresca», «Nocellara Etnea». Accanto agli oliveti costituiti da piante secolari si sono sviluppati negli ultimi tempi nuovi impianti con altre varietà che ricalcano la forma dei predecessori, con allevamento a globo per proteggerli dai venti dominanti. Gli oli prodotti in questa zona hanno sempre avuto una lunga tradizione negli usi dei consumatori sia locali che nazionali. Unicamente gli oliveti fra gli 80 e i 700 metri di altitudine sono considerati idonei. Essi devono essere situati nelle vallate che si alternano con l’altopiano dei Monti Iblei, il cui terreno deriva dalla silice, con delle vene di vulcanite. L’olio prodotto è mediamente fruttato, con una punta di dolcezza, leggermente piccante. Occorre considerare che il massiccio dei Monti Iblei determina una variazione termica particolare fra giorno e notte, che è particolarmente importante per evidenziare le caratteristiche specifiche delle produzioni agricole. Bisogna considerare che la Sicilia, isola di antiche tradizioni risalenti agli insediamenti greco-romani, ha rinforzato nel tempo gli usi caratteristici della Magna Grecia. Questo elemento culturale determinante, applicato anche ad una difficoltà secolare di comunicazione, ha mantenuto invariate le peculiarità di ciascun insediamento urbano, cristallizzando ciascun nucleo organizzato dalla popolazione in tale zona geografica ben precisa. Pur in un contesto climatico territoriale di sostanziale omogeneità, non è quindi possibile negligere la presenza di tradizioni che il tempo e la storia ci hanno trasmesso. Per tali ragioni, la denominazione di origine «Monti Iblei» include nella propria area territoriale l’identificazione di territori corrispondenti ai predetti stanziamenti umani che li hanno caratterizzati nel tempo. Questi sono «Monti Iblei Monte Lauro», «Monti Iblei Val d’Anapo», «Monti Iblei Val Tellaro», «Monti Iblei Frigintini», «Monti Iblei Gulfi», «Monti Iblei Valle dell’Irminio», «Monti Iblei Calatino», «Monti Iblei Trigona Pancali» che include anche il comune di Militello in Val di Catania. Anche il semplice elenco delle menzioni geografiche aggiuntive predette evidenzia in modo inequivocabile l’esistenza di tradizioni umane legate alle diverse vallate che fanno parte del Massiccio dei Monti Iblei. Vallate che, pur vicine a livello territoriale, hanno mantenuto la loro forte individualità di azioni e caratterizzazioni umane. Negligere tale situazione significherebbe alterare sostanzialmente il significato profondo delle tradizioni culturali e umane. Tuttavia, a livello organolettico, gli oli delle predette vallate presentano delle differenze minime che solo gli esperti degustatori possono percepire.

4.7.   Organismo di controllo:

Nome:

Agroqualità

Indirizzo:

Piazza G. Marconi 25

00144 Roma RM

ITALIA

Tel.

Fax

e-mail:

4.8.   Etichettatura:

Alla denominazione di origine protetta «Monti iblei», è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore». È consentito l’uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purchè, non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L’uso di nomi di aziende, tenute, fattorie, nonché il riferimento al confezionamneto nell’azienda olivicola o nell’impresa olivicola situate nell’area di produzione, è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell’azienda.

Ogni menzione geografica prevista al punto 4.2 deve essere riportata in etichetta con dimensione non superiore a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine protetta «Monti Iblei».

Il nome della denominazione di origine protetta deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell’etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni, che compaiono su di essa.

La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione. È obbligatorio indicare in etichetta, oltre alle indicazioni obbligatorie, i due anni coinvolti nell'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.


Rettifiche

22.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 198/30


Rettifica della comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale

( GU C 126 del 5 giugno 2009 )

2009/C 198/07

A pagina 119 la seguente riga deve essere soppressa:

«CEN

EN 531:1995

Indumenti di protezione per lavoratori dell'industria esposti al calore (esclusi gli indumenti per i vigili del fuoco e i saldatori)

6.11.1998

 

 

EN 531:1995/A1:1998

4.6.1999

Nota 3

Data scaduta

(4.6.1999)»