ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2009.195.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 195

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
19 agosto 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Consiglio

2009/C 195/01

Parere del Consiglio, del 7 luglio 2009, sul programma di stabilità aggiornato della Slovenia, 2008-2011

1

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 195/02

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

6

2009/C 195/03

Comunicazione della Commissione che annulla e sostituisce la comunicazione n. 178/05, del 31 luglio 2009, relativa all'autorità competente per il rilascio dei certificati di autenticità nell'ambito del regolamento (CE) n. 620/2009

8

2009/C 195/04

Comunicazione della Commissione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell’attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato ( 1 )

9

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 195/05

Tassi di cambio dell'euro

21

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2009/C 195/06

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5604 — Dong/Kom-Strom) ( 1 )

22

2009/C 195/07

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5421 — Panasonic/Sanyo) ( 1 )

23

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Consiglio

19.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 195/1


PARERE DEL CONSIGLIO

del 7 luglio 2009

sul programma di stabilità aggiornato della Slovenia, 2008-2011

2009/C 195/01

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

vista la raccomandazione della Commissione,

sentito il comitato economico e finanziario,

HA ESPRESSO IL SEGUENTE PARERE:

1)

Il 7 luglio 2009 il Consiglio ha esaminato il programma di stabilità aggiornato della Slovenia relativo al periodo 2008-2011.

2)

La forte crescita economica della Slovenia negli ultimi anni, con una media del 5 % nel periodo 2004-2008, è stata caratterizzata dal buon andamento delle esportazioni e degli investimenti. Dato il suo elevato grado di apertura, l'economia è stata gravemente colpita dalla crisi mondiale. L'attività ha subito un netto rallentamento nell'intero 2008 e un forte calo nell'ultimo trimestre. Nel contempo, l'economia ha registrato un aumento del costo unitario del lavoro. Inoltre i consumi privati, pur essendo sostenuti da un forte aumento dell'occupazione e dei salari, sono frenati dall'elevata inflazione e dal calo di fiducia dei consumatori. Utilizzando il margine di manovra per la politica di bilancio offerto dai limitati livelli di disavanzo e di debito all'epoca in cui è iniziata la crisi, le autorità hanno adottato provvedimenti a sostegno dell'economia intesi a stabilizzare il sistema finanziario, salvaguardare l'occupazione e rafforzare il potenziale di crescita. Le imprese beneficiano anche di misure di agevolazione fiscale decise prima dell'avvento della crisi. Nel contempo, tenuto conto della necessità di migliorare la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche, sono state adottate misure di risanamento e ulteriori risparmi sono stati decisi dopo la presentazione del programma (nel bilancio suppletivo adottato dal governo il 17 giugno) per arginare il rapido aumento del disavanzo pubblico, da meno dell'1 % del PIL nel 2008 a oltre il 5 % del PIL nel 2009 (circa la metà del deterioramento è dovuto al funzionamento degli stabilizzatori automatici). L'eliminazione dello stimolo fiscale e il ritorno al risanamento del bilancio rappresentano una notevole sfida per il futuro, come pure la necessità di migliorare la sostenibilità a lungo termine prevedendo una riforma del sistema pensionistico. Alla luce delle recenti evoluzioni in materia di salari e di produttività, un'altra sfida è costituita dal miglioramento della competitività, grazie ad adeguate politiche salariali e a iniziative nel settore della ricerca e dell'innovazione che dovrebbero contribuire ad aumentare l'intensità tecnologica della fabbricazione.

3)

Lo scenario macroeconomico che sottende il programma prevede che, dopo un aumento del 3,5 % nel 2008, il PIL reale calerà del 4 % nel 2009 per poi ritrovare una crescita di segno sempre più positivo nel restante periodo di riferimento. Valutato sulla base delle informazioni attualmente disponibili (2), in particolare dei dati relativi al PIL per il primo trimestre del 2009 pubblicati dopo la presentazione del programma, questo scenario appare basato su ipotesi di crescita ottimistiche. Nel 2009 la crescita economica potrebbe risultare inferiore a quella prevista nel programma e nel 2010 la ripresa potrebbe essere più mitigata. Anche in considerazione di ciò, l'aumento della disoccupazione potrebbe risultare più veloce di quanto previsto nell'aggiornamento. Appaiono realistiche le proiezioni del programma riguardo all'inflazione, che dovrebbe notevolmente calare dal livello raggiunto nel 2008. L'aggiornamento prevede una riduzione del disavanzo esterno più pronunciata rispetto a quella avanzata dai servizi della Commissione nel 2009 (dal 5,6 % del PIL nel 2008) a fronte di un significativo aggiustamento al ribasso delle retribuzioni nel settore privato.

4)

Secondo i dati di bilancio comunicati nella primavera 2009, il disavanzo delle amministrazioni pubbliche per il 2008 è stimato allo 0,9 % del PIL, in linea con l'obiettivo stabilito nel precedente aggiornamento del programma di stabilità, ma a fronte di una crescita del PIL inferiore al previsto (al 3,5 % rispetto al 4,6 programmato). L'esecuzione del bilancio è stata contrassegnata da sforamenti di spesa. Questi hanno impedito di superare l'obiettivo per il 2008, come sarebbe stato possibile in considerazione del fatto che i) il risultato del 2007 è risultato superiore di un punto percentuale del PIL a quanto previsto nel programma precedente e ii) la crescita delle entrate ha oltrepassato nel 2008 quella indicata nel bilancio. Le entrate sono aumentate del 7,1 % anziché del 6,4 % previsto, con sviluppi positivi per il gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dei contributi sociali e delle entrate non fiscali. La spesa è aumentata del 10,7 % anziché del 7,4 %, con sforamenti negli investimenti pubblici, nei trasferimenti sociali e nelle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.

5)

Secondo il programma aggiornato, nel 2009 il disavanzo delle amministrazioni pubbliche dovrebbe aumentare in modo significativo, passando al 5,1 % del PIL, dato che rispecchierà l'azione degli stabilizzatori automatici e varie misure discrezionali nonché la forte dinamica dei trasferimenti sociali (in particolare per le modalità di indicizzazione) e le retribuzioni dei lavoratori dipendenti (a causa dell'intesa ad affrontare le «disparità salariali»). Dal programma risulta che le misure intese a sostenere l'economia previste nei pacchetti di stimolo governativi e le misure espansionistiche introdotte prima dell'avvento della crisi (soprattutto agevolazioni fiscali per le imprese) dovrebbero ammontare a circa il 2 % del PIL. Nel contempo, sono state adottate misure di risanamento sotto forma di un aumento delle accise e risparmi sulle spese per retribuzioni del settore pubblico, consumi intermedi e investimenti. Questi ultimi sono stati annunciati nel programma di stabilità e solo in parte confermati nel bilancio suppletivo. Il programma prevede un incremento del disavanzo strutturale, cioè il disavanzo corretto per il ciclo al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, di 1¼ punti percentuali del PIL (calcolato in base alla metodologia concordata), e ciò indica un orientamento di bilancio espansionistico.

6)

La strategia a medio termine del programma prevede una riduzione del disavanzo pubblico durante il periodo di riferimento grazie a un aggiustamento nella fase iniziale, da poco più del 5 % del PIL nel 2009 al 3,4 % del PIL nel 2011. Il disavanzo primario dovrebbe aumentare a una velocità leggermente superiore, per il previsto aumento dell'onere per interessi. Il programma conferma l'obiettivo a medio termine di un disavanzo strutturale all'1 % del PIL per la posizione di bilancio della Slovenia ma, nonostante indichi progressi nel conseguimento di tale obiettivo a partire dal 2010, non prevede che possa essere raggiunto nel periodo di riferimento. Il previsto risanamento, che riflette l'intento di ritirare le misure di stimolo fiscale con il miglioramento della situazione economica entro il 2011, dovrebbe riguardare principalmente il fronte della spesa per effetto di un calo dei sussidi pari a 1 punto percentuale del PIL nel periodo 2009-2011. Nel 2010 dovrebbe terminare l'eliminazione graduale del regime di sostegno retributivo e nel 2011 quella dei restanti incentivi sul fronte della spesa. Il previsto aumento dell'onere per interessi di ¼ di punto percentuale del PIL durante il periodo di riferimento del programma è sostanzialmente compensato da un calo delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti in percentuale del PIL. La dotazione per i trasferimenti sociali dovrebbe rimanere fino alla fine del 2010 al livello raggiunto nel primo semestre del 2009.

Si prevede che le entrate aumentino di circa ½ punto percentuale del PIL nel 2010. Il rapporto debito lordo/PIL, stimato al 22,8 % nel 2008, dovrebbe crescere di circa 13,5 punti percentuali nel periodo di riferimento del programma. La crescita di tale rapporto è dovuta in misura superiore al 50 % al notevole aumento del disavanzo primario e in una certa misura anche all'effetto «valanga» e a un significativo aggiustamento flussi-stock nel 2009 che rispecchia le operazioni di ricapitalizzazione e di liquidità destinate a sostenere il settore finanziario.

7)

I risultati di bilancio sono soggetti al rischio che i dati si rivelino inferiori alle previsioni per tutto il periodo di riferimento del programma. In primo luogo, la crescita economica potrebbe essere inferiore a quella prevista nel programma. In secondo luogo, come indicato nel bilancio suppletivo adottato dopo la presentazione del programma, potrebbero non essere interamente realizzati i risparmi annunciati nel programma di stabilità per il 2009 sulle spese relative a consumi intermedi e investimenti. Esiste inoltre il rischio di sforamenti della spesa: ad esempio, l'ulteriore previsto contenimento della spesa per retribuzioni deve essere negoziato con le parti sociali. Inoltre potrebbe essere difficile procedere all'anticipato ritiro delle misure di stimolo sul fronte della spesa, consistenti segnatamente in sussidi. In terzo luogo, oltre all'impatto di una crescita economica che potrebbe risultare più limitata, le entrate di bilancio potrebbero diminuire a partire dal 2010, in particolare quelle derivanti dalle imposte indirette. Infine, le importanti garanzie statali che fanno parte delle misure concesse per sostenere il settore finanziario costituiscono un ulteriore rischio per gli obiettivi di bilancio (la spesa aumenterebbe in seguito all'eventuale escussione delle garanzie). I rischi che pesano sugli obiettivi di bilancio, a cui si aggiunge l'incertezza concernente l'aggiustamento stock/flussi, implicano che il rapporto debito lordo/PIL potrebbe aumentare più velocemente di quanto previsto dal programma.

8)

L'impatto a lungo termine sul bilancio dell'invecchiamento della popolazione in Slovenia è di gran lunga superiore alla media UE, soprattutto a causa di un aumento relativamente consistente della spesa pensionistica in percentuale del PIL previsto nei prossimi decenni. La posizione di bilancio per il 2008 stimata nel programma, che è meno favorevole della posizione iniziale del precedente programma, accentua l'incidenza dell'invecchiamento della popolazione sul divario di sostenibilità. La riduzione del disavanzo primario nel medio periodo, come previsto dal programma, e l'attuazione di un'ulteriore riforma delle pensioni intesa a contenere il consistente aumento della spesa legata all'invecchiamento della popolazione, in particolare incoraggiando il prolungamento della vita lavorativa, contribuirebbero a ridurre gli elevati rischi che pesano sulla sostenibilità delle finanze pubbliche.

9)

Il quadro di bilancio della Slovenia può essere migliorato, in particolare nel settore dei controlli della spesa, dato che la strategia di risanamento è basata sul contenimento delle spese. Nel contempo l'efficacia e l'efficienza della spesa pubblica, segnatamente nel settore della sanità, potrebbero essere migliorate in modo da evitare che tale contenimento comprometta il livello dei servizi forniti. A tal fine, il governo intende introdurre la programmazione di bilancio basata sui risultati a partire dal prossimo ciclo di bilancio (2010-2011) ma il programma non fornisce dettagli su come ciò avverrà nella pratica.

10)

La Slovenia ha adottato diverse misure per preservare la stabilità del settore finanziario. Nell'autunno 2008 è stata introdotta una garanzia governativa illimitata sui depositi bancari dei privati cittadini. Inoltre, il governo ha la facoltà di utilizzare i seguenti tipi di misure: i) prestiti a favore di, e investimenti azionari in, enti creditizi, imprese di assicurazione e riassicurazione e enti pensionistici; ii) garanzie governative a favore di enti creditizi per operazioni di rifinanziamento; nonché iii) acquisto di crediti da enti creditizi. Si prevede una graduale soppressione di queste misure entro la fine del 2010. Per il volume complessivo delle garanzie governative è stato stabilito un tetto di 12 miliardi di euro (33 % del PIL). Una seconda serie di provvedimenti, adottata all'inizio del 2009, comprende un sistema di garanzie statali per i prestiti bancari alle imprese nonché la ricapitalizzazione della Banca slovena per le esportazioni e lo sviluppo e del Fondo per le attività imprenditoriali (i provvedimenti nel complesso ammontano allo 0,6 % del PIL). Infine, il governo ha deciso il temporaneo deposito in banca dei proventi di alcune recenti emissioni obbligazionarie.

11)

In conformità al piano europeo di ripresa economica approvato nel dicembre 2008 dal Consiglio europeo, la Slovenia ha adottato due pacchetti di stimolo economico. Insieme alle misure di agevolazione fiscale a favore delle imprese decise prima dell'avvento della crisi, le misure di stimolo ammonterebbero al 2 % circa del PIL e sarebbero in parte finanziate grazie alle misure di risanamento già adottate e annunciate. Sulla base del bilancio suppletivo, l'impatto netto ammonta a circa ¾ % del PIL. Tali misure sembrano costituire una risposta adeguata alla recessione economica, in considerazione del fatto che il margine di manovra nel bilancio offerto dai livelli relativamente bassi del disavanzo e del debito all'inizio della crisi è limitato dalle sfide rappresentate dalla sostenibilità a lungo termine.

Le misure di stimolo dell'economia possono essere considerate mirate e tempestive in quanto sono intese a impedire il deterioramento del mercato del lavoro e a rafforzare il potenziale di crescita e la competitività incoraggiando gli investimenti nelle nuove tecnologie e in R&S. Un terzo pacchetto di misure, che riassegna parte dei fondi dei due precedenti pacchetti in considerazione dello scarso interesse suscitato dal regime di sostegno retributivo, è stato adottato dal governo dopo la presentazione del programma. Tale pacchetto prevede ulteriori forme di sostegno per il mercato del lavoro e il trasferimento di una somma forfettaria ai cittadini svantaggiati. Le misure di stimolo connesse alle spese (segnatamente sussidi) dovrebbero essere temporanee — con una validità di uno o due anni — mentre le altre misure, tra cui le agevolazioni fiscali in precedenza adottate, hanno carattere permanente. Gli investimenti in corso nelle infrastrutture dovrebbero ulteriormente facilitare la ripresa. Le misure adottate dalle autorità sono collegate al programma di riforma a medio termine e alle raccomandazioni specifiche per la Slovenia proposte dalla Commissione il 28 gennaio 2009 nell'ambito della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, approvate dal Consiglio europeo di primavera tenuto il 19 marzo.

12)

Dopo il notevole aumento nel 2009, il disavanzo dovrebbe progressivamente ridursi, in particolare nel 2010. Tenuto conto dei rischi che pesano sugli obiettivi di bilancio, il disavanzo non sarà ricondotto sotto il valore di riferimento del 3 % del PIL prima della fine del periodo di riferimento del programma (2011). Il disavanzo del 2009 dovrebbe notevolmente aumentare e addirittura superare l'obiettivo del programma. In considerazione della sfida rappresentata dalla sostenibilità a lungo termine, la posizione di bilancio esposta nel programma per gli anni 2010 e 2011 può garantire un adeguato miglioramento strutturale soltanto se si prosegue la riforma pensionistica e vengono affrontati i suindicati rischi per gli obiettivi di bilancio, in particolare ritirando lo stimolo con la ripresa dell'economia, attuando altre misure di risanamento e assicurando un rigoroso controllo delle spese. Inoltre, l'aggiustamento previsto nel 2011 dovrebbe essere anticipato in considerazione del previsto rafforzamento della crescita economica.

13)

Per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati specificati nel codice di condotta per i programmi di stabilità e di convergenza, il programma presenta delle lacune nei dati obbligatori e facoltativi richiesti (3).

In conclusione la politica fiscale della Slovenia sarà espansionistica nel 2009, in linea con il piano europeo di ripresa economica. Per sostenere l'economia, la Slovenia ha adottato provvedimenti coerenti con il margine di manovra consentito dai livelli relativamente bassi del disavanzo e del debito all'inizio della crisi. Tali provvedimenti, insieme alle misure di agevolazione fiscale a favore delle imprese decise prima dell'avvento della crisi, sembrano costituire una risposta adeguata al piano europeo di ripresa economica, essendo tempestivi, mirati e, in parte, temporanei. Oltre a sostenere l'economia e l'occupazione, i provvedimenti in questione sono intesi a rafforzare il potenziale di crescita e la competitività poiché stimolano gli investimenti in nuove tecnologie e R&S. Nel contempo, dato che il margine di una manovra nel bilancio è limitato dalla sfida costituita dalla sostenibilità a lungo termine, sono state adottate misure di risanamento al fine di contribuire al finanziamento delle misure di stimolo. Il programma annuncia per il 2009 ulteriori risparmi che sembrano solo in parte confermati nel bilancio suppletivo adottato il 17 giugno. In seguito il programma prevede di conseguire il risanamento del bilancio, con miglioramenti del saldo strutturale primario nel 2010 e, in misura inferiore, nel 2011, ma il disavanzo non dovrebbe scendere al di sotto del valore di riferimento (3 % del PIL) prima della fine del periodo di riferimento del programma. La strategia di bilancio comporta il rischio che i dati si rivelino inferiori alle stime, in quanto la crescita economica potrebbe essere più debole del previsto. Inoltre il ritiro delle misure di stimolo potrebbe risultare difficile e non si possono escludere sforamenti dei tetti di spesa. Nonostante il livello del rapporto debito/PIL sia basso (anche se in rapido aumento), dalle previsioni risulta che in Slovenia vi sono rischi elevati per la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche, a causa del significativo impatto che si prevede l'invecchiamento della popolazione avrà sul bilancio.

Sulla base della valutazione che precede, la Slovenia è invitata a:

i)

attuare le misure di stimolo nel 2009, in conformità del piano europeo di ripresa economica e nel quadro del patto di stabilità e crescita;

ii)

iniziare il ritiro delle misure di stimolo nel 2010 come previsto dal programma e mettere quindi in atto un importante risanamento mediante misure concrete, mantenendo nel contempo un rigoroso controllo sulla spesa pubblica, anche tramite l'attuazione dei miglioramenti previsti nel quadro di bilancio;

iii)

in considerazione del previsto incremento della spesa connessa all'invecchiamento della popolazione, migliorare la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche, in particolare incoraggiando il prolungamento della vita lavorativa.

Confronto tra le principali proiezioni macroeconomiche e di bilancio

 

 

2007

2008

2009

2010

2011

PIL reale (variazione in %)

PS aprile 2009

6,8

3,5

-4,0

1,0

2,7

COM primavera 2009

6,8

3,5

-3,4

0,7

n.d.

PS nov 2007

5,8

4,6

4,1

4,5

n.d.

Inflazione IAPC (7) (%)

PS aprile 2009

3,6

5,7

0,4

1,6

2,6

COM primavera 2009

3,8

5,5

0,7

2,0

n.d.

PS nov 2007

3,4

3,5

2,8

2,6

n.d.

Divario tra prodotto effettivo e potenziale (4) (in % del PIL potenziale)

PS aprile 2009

4,7

4,4

-2,3

-3,5

-3,1

COM primavera 2009

4,5

3,2

-1,3

-2,7

n.d.

PS nov 2007

0,7

0,5

0,1

0,2

n.d.

Accreditamento/indebitamento netto nei confronti del resto del mondo (in % del PIL)

PS aprile 2009

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

COM primavera 2009

-3,7

-5,6

-4,6

-4,4

n.d.

PS nov 2007

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Saldo di bilancio delle amministrazioni pubbliche (in % del PIL)

PS aprile 2009

0,5

-0,9

-5,1

-3,9

-3,4

COM primavera 2009

0,5

-0,9

-5,5

-6,5

n.d.

PS nov 2007

-0,6

-0,9

-0,6

0,0

n.d.

Saldo primario (in % del PIL)

PS aprile 2009

1,8

0,2

-3,6

-2,2

-1,6

COM primavera 2009

1,8

0,2

-3,9

-4,7

n.d.

PS nov 2007

0,7

0,2

0,6

1,1

n.d.

Saldo corretto per il ciclo (5) (in % del PIL)

PS aprile 2009

-1,6

-2,9

-4,1

-2,3

-2,0

COM primavera 2009

-1,7

-2,5

-4,9

-5,2

n.d.

PS nov 2007

-0,9

-1,1

-0,7

-0,1

n.d.

Saldo strutturale (6) (in % del PIL)

PS aprile 2009

-1,6

-2,9

-4,1

-2,3

-2,0

COM primavera 2009

-1,7

-2,5

-4,9

-5,2

n.d.

PS nov 2007

-0,8

-1,0

-0,7

-0,1

n.d.

Debito pubblico lordo (in % del PIL)

PS aprile 2009

23,4

22,8

30,5

34,1

36,3

COM primavera 2009

23,4

22,8

29,3

34,9

n.d.

PS nov 2007

25,6

24,7

23,8

22,5

n.d.

Programmi di stabilità (PS); previsioni della primavera 2009 dei servizi della Commissione (COM); calcoli dei servizi della Commissione.


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1. I documenti menzionati nel presente testo sono disponibili su Internet al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm

(2)  La valutazione tiene conto in particolare delle previsioni dei servizi della Commissione della primavera 2009, ma anche di altre informazioni disponibili successivamente.

(3)  In particolare, non sono forniti i dati sull'accreditamento/indebitamento netto nei confronti del resto del mondo.

(4)  Divari tra prodotto effettivo e potenziale e saldi corretti per il ciclo del programma quali ricalcolati dai servizi della Commissione sulla base delle informazioni contenute nel programma.

(5)  Sulla base di una crescita potenziale stimata del 3,9 %, 4,9 %, 1,0 % e 2,2 % rispettivamente negli anni del periodo 2007-2010.

(6)  Le misure una tantum e le altre misure temporanee sono pari a zero secondo il programma più recente e le previsioni dei servizi della Commissione della primavera 2009.

(7)  Per i programmi è indicata la definizione dell'IPC.

Fonte:

Programmi di stabilità (PS); previsioni della primavera 2009 dei servizi della Commissione (COM); calcoli dei servizi della Commissione.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

19.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 195/6


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 195/02

Data di adozione della decisione

2.7.2008

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 847/06

Stato membro

Slovacchia

Regione

Západné Slovensko

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Samsung Electronics LCD Slovakia s.r.o.

Base giuridica

Zákon č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov; Zákon č. 565/2001 Z.z. o investičných stimuloch v platnom znení; Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov; Zákon č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov, v znení neskorších predpisov, § 52 ods. 4; Zákon č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení platnom k 31. decembru 2003, § 35b;. Výnos Ministerstva hospodárstva č. 1/2005 o poskytovaní dotácií v rámci právomoci Ministerstva hospodárstva; Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 235/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o poskytnutie investičných stimulov; Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, § 54.

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Sviluppo regionale, occupazione

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto, agevolazione fiscale

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto SKK 2 314 Mio

Intensità

21,97 %

Durata

Settore economico

Impianti e apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Špitálska ul. č. 8

812 67 Bratislava

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data di adozione della decisione

17.6.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 584/08

Stato membro

Francia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Régime d'aides aux énergies renouvelables de l'Agence pour le Développement et la Maîtrise de l'Energie 2009-2013

Base giuridica

Délibération du Conseil d'Administration de l'Agence pour le Développement et la Maîtrise de l'Energie no 08-5-4 du 9 octobre 2008: «Système d'aides aux énergies renouvelables 2009-2013». Loi du 15 juillet 2008 relative au développement économique régional

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Tutela dell'ambiente

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 735 Mio EUR

Intensità

Durata

fino al 31.12.2013

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie

20 avenue du Grésillé

BP 90406

49004 Angers Cedex 01

FRANCE

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


19.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 195/8


Comunicazione della Commissione che annulla e sostituisce la comunicazione n. 178/05 del 31 luglio 2009 relativa all'autorità competente per il rilascio dei certificati di autenticità nell'ambito del regolamento (CE) n. 620/2009

2009/C 195/03

Il regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio, del 13 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 182 del 15 luglio 2009 ha aperto un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine di alta qualità.

L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 620/2009 della Commissione del 13 luglio 2009 precisa che l'immissione in libera pratica dei prodotti importati nell'ambito di tale contingente è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità.

L'autorità indicata di seguito è autorizzata a rilasciare i certificati di autenticità a norma del suddetto regolamento.

Food Safety and Inspection Service (FSIS) of the United States Department of Agriculture (USDA)

Washington D.C., 20250

UNITED STATES OF AMERICA


19.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 195/9


Comunicazione della Commissione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell’attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 195/04

1.   INTRODUZIONE

1)

In occasione dei vertici del 20 marzo 2009 e del 18 e 19 giugno 2009, il Consiglio europeo ha confermato il proprio impegno a ripristinare la fiducia e il corretto funzionamento dei mercati finanziari, presupposto indispensabile per una ripresa dall’attuale crisi economica e finanziaria. In considerazione della natura sistemica della crisi e delle interrelazioni del settore finanziario, è stata avviata a livello comunitario una serie di azioni volte a ristabilire la fiducia nel sistema finanziario, tutelare il mercato interno e garantire l’erogazione di prestiti all’economia (1).

2)

Tali iniziative devono essere accompagnate da azioni intraprese a livello di singole istituzioni finanziarie per permettere a queste ultime di resistere all'attuale crisi economica e di ripristinare la redditività a lungo termine senza dipendere dal sostegno statale in modo da poter svolgere le proprie funzioni di concessione di prestiti su una base più solida. La Commissione si sta già occupando di una serie di casi di aiuti di Stato relativi ad interventi degli Stati membri volti ad evitare problemi di liquidità, solvibilità o concessione di prestiti. La Commissione, in tre comunicazioni successive, ha fornito indicazioni sulle finalità e sull’attuazione degli aiuti di Stato a favore delle banche (2). Tali comunicazioni riconoscono che la gravità della crisi giustificava la concessione di aiuti che possono esser considerati compatibili ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato che istituisce la Comunità europea e forniscono un quadro per una concessione coerente, da parte degli Stati membri, di garanzie pubbliche, di misure di ricapitalizzazione e di misure di sostegno a fronte di attività deteriorate. La principale motivazione di tali regole è garantire che le misure di salvataggio possano realizzare pienamente gli obiettivi di stabilità finanziaria e di mantenimento dei flussi di credito, assicurando nel contempo parità di condizioni tra banche (3) situate in Stati membri diversi nonché tra le banche che ricevono contributi pubblici e quelle che non li ricevono, evitando dannose gare di sovvenzioni, limitando il cosiddetto rischio morale («moral hazard») e garantendo la competitività e l’efficienza delle banche europee nella Comunità e sui mercati internazionali.

3)

Le norme in materia di aiuti di Stato forniscono uno strumento per garantire la coerenza tra le misure adottate dagli Stati membri che hanno deciso interventi in questo campo. Spetta tuttavia agli Stati membri decidere se utilizzare fondi pubblici, ad esempio per proteggere le banche dalle attività deteriorate. In alcuni casi, le istituzioni finanziarie saranno in grado di gestire l'attuale crisi senza adeguamenti considerevoli o aiuti supplementari. In alcuni altri casi possono essere necessari aiuti di Stato, sotto forma di garanzie, ricapitalizzazione o sostegno concesso a fronte di attività deteriorate.

4)

Nel caso in cui un'istituzione finanziaria abbia ricevuto aiuti di Stato, lo Stato membro interessato dovrebbe presentare un piano di redditività o un piano per una ristrutturazione più radicale, per confermare o ripristinare la redditività a lungo termine delle singole banche senza ricorso al sostegno statale. Sono già stati fissati criteri per illustrare le condizioni alle quali una banca può dover essere oggetto di una ristrutturazione più sostanziale e il momento in cui sono necessarie misure per ovviare alle distorsioni della concorrenza derivanti dagli aiuti (4). La presente comunicazione non modifica tali criteri, ma li integra per migliorare la prevedibilità e garantire un approccio coerente, illustrando il modo in cui la Commissione valuterà la compatibilità degli aiuti per la ristrutturazione (5) concessi dagli Stati membri alle istituzioni finanziarie nelle attuali circostanze di crisi sistemica, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b) del trattato CE.

5)

La Comunicazione sul settore bancario, la Comunicazione sulla ricapitalizzazione e la Comunicazione sulle attività deteriorate richiamano i principi fondamentali previsti dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (6). Tali principi richiedono, in primo luogo, che gli aiuti per la ristrutturazione conducano al ripristino della redditività a lungo termine dell’impresa senza aiuti di Stato. Essi comportano inoltre che gli aiuti per la ristrutturazione siano accompagnati, nei limiti del possibile, da una condivisione adeguata degli oneri e da misure volte a ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza, che a lungo termine indebolirebbero in maniera fondamentale la struttura ed il funzionamento del mercato rilevante.

6)

L’integrità del mercato interno e lo sviluppo delle banche a livello comunitario devono essere considerazioni chiave nell’applicazione di tali principi; dovrebbero essere evitate la frammentazione e la divisione del mercato. Le banche europee dovrebbero essere in una posizione globale forte sulla base del mercato finanziario europeo unico, una volta superata l’attuale crisi. La Commissione ribadisce inoltre la necessità di prevedere e di gestire i cambiamenti in un modo responsabile a livello sociale e sottolinea l’esigenza di rispettare la legislazione nazionale d'attuazione delle direttive comunitarie concernenti le informazioni e la consultazione di lavoratori che si applicano in tali circostanze (7).

7)

La presente comunicazione illustra le modalità in base alle quali la Commissione valuterà gli aiuti per la ristrutturazione delle banche nell’attuale crisi, tenendo conto della necessità di modulare la prassi seguita in passato sulla base della natura e della portata globale della crisi, del ruolo sistemico del settore bancario per l’intera economia e degli effetti sistemici che possono derivare dalla necessità di ristrutturare una serie di banche nello stesso periodo:

il piano di ristrutturazione dovrà comprendere una diagnosi accurata dei problemi della banca. Onde concepire strategie sostenibili per il ripristino della redditività, le banche dovranno dunque sottoporre i propri settori di operatività a prove di stress. Questa prima fase del ripristino della redditività dovrebbe basarsi su parametri comuni che si fonderanno, nei limiti del possibile, su metodologie appropriate concordate a livello comunitario. Alle banche verrà inoltre richiesta, se del caso, un’informativa in merito alle attività deteriorate (8),

tenuto conto dello scopo primario di stabilità finanziaria e delle difficili prospettive economiche predominanti in tutta la Comunità, verrà riservata un’attenzione particolare alla concezione di un piano di ristrutturazione, in particolare garantendo un calendario sufficientemente flessibile e realistico per le necessarie fasi di attuazione. Qualora l’attuazione immediata di misure strutturali non sia possibile a causa delle circostanze di mercato, andrebbero considerate norme comportamentali di salvaguardia intermedie,

la Commissione applicherà il principio fondamentale dell’adeguata condivisione degli oneri tra Stati membri e banche beneficiarie tenendo conto della situazione globale del settore finanziario. Qualora non sia immediatamente possibile una considerevole condivisione degli oneri a causa delle circostanze di mercato al momento del salvataggio, la questione dovrebbe essere affrontata in una fase successiva dell’attuazione del piano di ristrutturazione,

dovrebbero essere concepite misure per limitare la distorsione della concorrenza da parte di una banca oggetto di salvataggio nel medesimo Stato membro o in altri Stati membri in modo da limitare gli svantaggi per le altre banche tenendo conto nel contempo del fatto che la natura sistemica dell’attuale crisi ha richiesto un esteso intervento statale nel settore,

la concessione di aiuti aggiuntivi durante il periodo di ristrutturazione dovrebbe rimanere possibile se giustificata da ragioni di stabilità finanziaria. Qualsiasi aiuto supplementare dovrebbe rimanere limitato al minimo necessario a garantire la redditività.

8)

La sezione 2 si applica ai casi in cui lo Stato membro è soggetto all’obbligo di notificare un piano di ristrutturazione (9). I principi che sono alla base della sezione 2 si applicano per analogia ai casi in cui lo Stato membro non ha un obbligo formale di notificare un piano di ristrutturazione, ma deve tuttavia dimostrare la redditività della banca beneficiaria dell'aiuto (10). In quest’ultimo caso, e tranne ove sussistano dubbi, la Commissione richiederà di norma informazioni meno dettagliate (11). In caso di dubbio, la Commissione richiederà in particolare che vengano fornite prove di stress adeguate, in conformità con il punto 13, e della convalida dei relativi risultati da parte dell’autorità nazionale competente. Le sezioni 3, 4 e 5 si applicano soltanto ai casi in cui lo Stato membro è soggetto all’obbligo di notificare un piano di ristrutturazione. La sezione 6, relativa all'ambito temporale della presente comunicazione, si applica sia agli Stati membri tenuti a notificare un piano di ristrutturazione per il beneficiario dell'aiuto che agli Stati membri tenuti soltanto a dimostrare la redditività dei beneficiari degli aiuti.

2.   RIPRISTINO DELLA REDDITIVITÀ A LUNGO TERMINE

9)

Qualora, sulla base di precedenti orientamenti o decisioni della Commissione, uno Stato membro abbia l’obbligo di presentare un piano di ristrutturazione (12), tale piano dovrebbe essere completo, dettagliato e basato su un concetto coerente. Esso dovrebbe dimostrare in che modo la banca ripristinerà non appena possibile la redditività a lungo termine senza aiuti di Stato (13). La notifica di eventuali piani di ristrutturazione dovrebbe comprendere un raffronto con opzioni alternative, compresi lo scorporo (break-up) o l’assorbimento da parte di un’altra banca, in modo da consentire alla Commissione di valutare (14) se siano disponibili soluzioni più orientate al mercato, meno costose o che causino minori distorsioni e coerenti con il mantenimento della stabilità finanziaria. Nel caso in cui non sia possibile ripristinare la redditività della banca, il piano di ristrutturazione dovrebbe indicare in che modo essa può essere liquidata a condizioni normali.

10)

Il piano di ristrutturazione dovrebbe individuare le cause delle difficoltà e le debolezze della banca stessa e illustrare il modo in cui le misure di ristrutturazione proposte pongono rimedio ai problemi sottesi della banca.

11)

Il piano di ristrutturazione dovrebbe fornire informazioni sul modello aziendale del beneficiario compresi, in particolare, struttura organizzativa, finanziamento (dimostrando la redditività della struttura di finanziamento a breve e a lungo termine (15), governo societario [dimostrando la prevenzione di conflitti di interessi nonché i necessari cambiamenti di gestione (16)], gestione dei rischi (compresa l’informativa in merito alle attività deteriorate e la costituzione di riserve adeguate a fronte delle attività deteriorate attese) e gestione delle attività/passività, generazione di flussi finanziari (che dovrebbero raggiungere livelli sufficienti senza sostegno da parte dello Stato), impegni fuori bilancio [dimostrandone la sostenibilità e il consolidamento quando la banca vanta un’esposizione significativa (17)], effetto leva, adeguatezza patrimoniale attuale e in prospettiva in linea con il regolamento di vigilanza applicabile (in base ad una valutazione prudente e su una costituzione adeguata di riserve), struttura di incentivi retributivi (18) (dimostrando come promuove la redditività a lungo termine del beneficiario).

12)

La redditività di ogni settore di operatività e centro di profitto dovrebbe essere analizzata con la necessaria ripartizione. Il ripristino della redditività della banca dovrebbe essere soprattutto il frutto di misure interne. Potrà basarsi su fattori esterni, quali variazioni dei prezzi e della domanda, su cui l’impresa non può esercitare un’influenza di rilievo, ma solo ove si tratti di previsioni di mercato generalmente accettate. La ristrutturazione prevede il ritiro dalle attività che resterebbero strutturalmente in perdita a medio termine.

13)

La redditività a lungo termine viene raggiunta quando una banca è in grado di coprire tutti i suoi costi, compresi ammortamento e oneri finanziari, e di fornire un adeguato rendimento del capitale, tenendo conto del profilo di rischio della banca. La banca ristrutturata dovrebbe essere in grado di competere sul mercato dei capitali in base ai propri meriti in conformità a quanto richiesto dalle relative norme. I risultati attesi della ristrutturazione prevista devono essere dimostrati nel quadro sia di uno scenario di base («base case») che di scenari di stress. A tale scopo, i piani di ristrutturazione devono tenere conto, tra l’altro, dello stato attuale e delle prospettive future dei mercati finanziari, riflettendo ipotesi base case e worst case. La prova di stress dovrebbe tener conto di una serie di scenari, quali una combinazione di eventi di stress ed una recessione globale prolungata. Dovrebbe essere effettuato un confronto tra le varie ipotesi con parametri settoriali adeguati, debitamente modificati per tenere conto dei nuovi elementi dell’attuale crisi sui mercati finanziari. Il piano dovrebbe comprendere misure da adottare qualora in base alla prova di stress dovessero risultare necessarie determinate condizioni. La prova di stress dovrebbe basarsi, nei limiti del possibile, su metodologie comuni concordate a livello comunitario (come ad esempio una metodologia sviluppata dal comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria) e se del caso adattate per tener conto delle circostanze specifiche dei singoli paesi e delle singole banche.

14)

Nell’attuale situazione di crisi i governi hanno ricapitalizzato le banche a condizioni fissate principalmente per motivi di stabilità finanziaria piuttosto che per ottenere un rendimento accettabile per un investitore privato. La redditività a lungo termine richiede dunque che qualsiasi aiuto di Stato ricevuto venga rimborsato col tempo, come previsto al momento della concessione dell'aiuto, o remunerato secondo le normali condizioni di mercato, garantendo quindi che cessi qualsiasi forma di aiuto di Stato aggiuntivo. Poiché il trattato è neutrale riguardo alla proprietà dei beni, le norme in materia di aiuti di Stato si applicano indipendentemente dal fatto che le banche siano di proprietà pubblica o privata.

15)

Anche se il periodo di ristrutturazione dovrebbe essere il più breve possibile in modo da ripristinare rapidamente la redditività, la Commissione terrà conto delle attuali condizioni di crisi e potrebbe pertanto consentire il completamento di alcune misure strutturali in un periodo più lungo del consueto, in particolare per evitare di deprimere i mercati a causa di vendite di emergenza (19). La ristrutturazione dovrebbe tuttavia essere realizzata non appena possibile e non durare più di cinque anni (20) per poter essere efficace e permettere un ripristino credibile della redditività della banca ristrutturata.

16)

Qualora durante il periodo di ristrutturazione siano necessari, per il ripristino della redditività, ulteriori aiuti non inizialmente previsti nel piano di ristrutturazione notificato, essi dovranno essere oggetto di una notifica individuale ex ante e ne verrà tenuto conto nella decisione definitiva della Commissione.

Ripristino della redditività attraverso la vendita di una banca

17)

La vendita di una banca in difficoltà ad un’altra istituzione finanziaria può contribuire al ripristino della redditività a lungo termine, se l’acquirente è efficiente ed in grado di assorbire il trasferimento della banca in difficoltà e potrebbe contribuire al ripristino della fiducia del mercato. Potrebbe inoltre contribuire al consolidamento del settore finanziario. A tal fine, l’acquirente dovrebbe dimostrare che il soggetto integrato sarà redditizio. In caso di vendita, vanno altresì rispettate le condizioni previste in materia di redditività, contributo proprio e limitazioni delle distorsioni della concorrenza.

18)

Dovrebbe essere generalmente garantito un processo di vendita concorrenziale, trasparente, obiettivo, non soggetto a condizioni e non discriminatorio in modo da offrire pari opportunità a tutti i potenziali offerenti (21).

19)

Inoltre, fatto salvo il sistema di controllo delle concentrazioni che può essere applicabile e pur riconoscendo che la vendita ad un concorrente di una banca in difficoltà e beneficiaria di aiuti può sia contribuire al ripristino della redditività a lungo termine che determinare un maggiore consolidamento del settore finanziario, qualora tale vendita determinasse prima facie un significativo ostacolo ad una concorrenza effettiva, non dovrebbe essere consentito salvo che siano previste, parallelamente agli aiuti, adeguate misure correttive contro le distorsioni della concorrenza.

20)

La vendita di una banca può anche comportare aiuti di Stato a favore dell’acquirente e/o del settore di operatività venduto (22). Se la vendita è organizzata sulla base di una procedura di gara aperta alla concorrenza e non soggetta a condizioni e le attività vengono assegnate al migliore offerente, il prezzo di vendita è considerato come prezzo di mercato e possono essere esclusi aiuti a favore dell’acquirente (23). È eccezionalmente possibile accettare che un prezzo di vendita negativo (o un sostegno finanziario volto a compensare tale prezzo negativo) non comporti aiuti di Stato se il venditore sosterrebbe costi più elevati in caso di liquidazione (24). Per il calcolo del costo della liquidazione in tali circostanze, la Commissione terrà conto soltanto delle passività che sarebbero state rilevate da un investitore operante in un’economia di mercato (25). Questo esclude le passività derivanti da aiuti di Stato (26).

21)

Una liquidazione a condizioni normali o la vendita all’asta di una banca fallita dovrebbero sempre essere prese in considerazione qualora una banca non possa ripristinare in modo credibile la redditività a lungo termine. I governi dovrebbero incoraggiare l’uscita dal mercato di operatori non efficienti, consentendo nel contempo che il processo di uscita abbia luogo in tempi adeguati che tutelino la stabilità finanziaria. La comunicazione sul settore bancario prevede una procedura nel quadro della quale dovrebbe aver luogo una liquidazione a condizioni normali di questo genere (27). Anche l’acquisizione delle attività e delle passività «buone» di una banca in difficoltà può essere un’opzione per una banca sana in quanto potrebbe essere un modo efficiente, sotto il profilo dei costi, di ampliare i depositi e di sviluppare relazioni con mutuatari affidabili. La creazione di una «good bank» autonoma con una combinazione delle attività e delle passività «buone» di una banca esistente può anche essere un percorso accettabile per il ripristino della redditività, a condizione che tale nuovo soggetto non sia in grado di distorcere in maniera indebita la concorrenza.

3.   CONTRIBUTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO (CONDIVISIONE DEGLI ONERI)

22)

Onde limitare le distorsioni della concorrenza ed ovviare al cosiddetto rischio morale, gli aiuti dovrebbero essere limitati al minimo necessario ed il beneficiario degli aiuti dovrebbe fornire un adeguato contributo proprio ai costi di ristrutturazione. La banca ed i detentori del suo capitale dovrebbero contribuire alla ristrutturazione il più possibile mediante le proprie risorse. Questo è necessario per garantire che le banche oggetto di salvataggio abbiano una responsabilità adeguata rispetto alle conseguenze del comportamento adottato in passato e per creare incentivi appropriati per il loro comportamento futuro.

Limitazione dei costi di ristrutturazione

23)

Gli aiuti alla ristrutturazione dovrebbero limitarsi alla copertura dei costi necessari al ripristino della redditività. Questo significa che un’impresa non dovrebbe ricevere risorse pubbliche che potrebbero essere utilizzate per finanziare attività che distorcono il mercato e non sono connesse al processo di ristrutturazione. Ad esempio, le acquisizioni di partecipazioni in altre imprese o i nuovi investimenti non possono essere finanziati attraverso aiuti di Stato a meno che questo non sia essenziale per il ripristino della redditività di un’impresa (28).

Limitazione dell’importo degli aiuti, significativo contributo proprio

24)

Onde limitare l’importo degli aiuti al minimo necessario, le banche dovrebbero innanzi tutto utilizzare le proprie risorse per finanziare la ristrutturazione. Questo può comportare, ad esempio, la vendita di attività. Il sostegno statale dovrebbe essere concesso a condizioni che costituiscono un’adeguata condivisione degli oneri rappresentati dai costi (29). Questo significa che i costi connessi con la ristrutturazione non siano soltanto a carico dallo Stato ma anche di coloro che hanno investito nella banca, assorbendo le perdite con il capitale disponibile e erogando una remunerazione adeguata per gli interventi statali (30). La Commissione ritiene tuttavia che non siano appropriato fissare ex ante delle soglie per la condivisione degli oneri nel contesto dell’attuale crisi sistemica, tenuto conto dell’obiettivo dell’agevolazione dell’accesso al capitale privato e del ritorno a condizioni di mercato normali.

25)

Qualsiasi deroga da un’adeguata condivisione degli oneri ex ante che possa essere stata eccezionalmente concessa nella fase di salvataggio per ragioni di stabilità finanziaria deve essere compensata da un ulteriore contributo in una fase successiva della ristrutturazione, ad esempio sotto forma di clausole di recupero («claw-back») e/o di una ristrutturazione più profonda, ivi comprese misure aggiuntive per limitare le distorsioni della concorrenza (31).

26)

Le banche dovrebbero poter remunerare il capitale, anche sotto forma di dividendi e di cedole sul debito subordinato in essere, mediante gli utili generati dai loro settori di operatività. Le banche non dovrebbero tuttavia utilizzare gli aiuti di Stato per remunerare i fondi propri (capitale proprio e debito subordinato) quando tali settori di operatività non generano utili sufficienti. Pertanto, in un contesto di ristrutturazione, la compensazione discrezionale delle perdite (ad esempio liberando riserve o riducendo il capitale proprio) da parte delle banche beneficiarie per garantire il pagamento di dividendi e cedole sul debito subordinato in essere non è, in linea di principio, compatibile con l’obiettivo della condivisione degli oneri (32). Questo può dover essere compensato garantendo la capacità di rifinanziamento della banca e gli incentivi di uscita (33). Onde promuovere il rifinanziamento da parte della banca beneficiaria, la Commissione può considerare in modo positivo il pagamento di cedole su strumenti di capitale ibridi di nuova emissione con rango superiore rispetto al debito subordinato esistente. In ogni modo, l’acquisto da parte delle banche di azioni proprie non dovrebbe di norma essere consentito durante la fase di ristrutturazione.

27)

La concessione di aiuti aggiuntivi durante il periodo di ristrutturazione dovrebbe rimanere possibile se giustificata da ragioni di stabilità finanziaria. Qualsiasi aiuto supplementare dovrebbe rimanere limitato al minimo necessario per garantire la redditività.

4.   LIMITARE LE DISTORSIONI DELLA CONCORRENZA E GARANTIRE UN SETTORE BANCARIO COMPETITIVO

Tipi di distorsione

28)

Anche se gli aiuti di Stato possono sostenere la stabilità finanziaria in tempi di crisi sistemica, con più ampi effetti di ricaduta positiva, essi possono tuttavia creare distorsioni della concorrenza in vari modi. Qualora le banche competano sulla base del merito dei loro prodotti e servizi, coloro che accumulano rischi eccessivi e/o si basano su modelli aziendali insostenibili finiscono per perdere quote di mercato ed eventualmente uscire dal mercato stesso, mentre i concorrenti più efficienti si espandono o fanno il loro ingresso sui mercati interessati. Gli aiuti di Stato prolungano precedenti distorsioni della concorrenza determinate da un comportamento eccessivamente imprudente e da modelli aziendali insostenibili sostenendo in modo artificiale il potere di mercato del beneficiario. In questo modo si può creare un rischio morale per i beneficiari, riducendo nel contempo gli incentivi per i non beneficiari a competere, investire ed innovare. Gli aiuti di Stato possono infine mettere a repentaglio il mercato unico spostando una parte indebita degli oneri dell’adeguamento strutturale e dei relativi problemi sociali ed economici verso altri Stati membri, creando nel contempo barriere all’ingresso sul mercato e compromettendo gli incentivi per le attività transfrontaliere.

29)

La stabilità finanziaria rimane l’obiettivo primario degli aiuti al settore finanziario in una crisi sistemica, ma la salvaguardia della stabilità sistemica a breve termine non dovrebbe determinare danni a più lunga scadenza per la parità di condizioni e la competitività dei mercati. In questo contesto, le misure volte a limitare le distorsioni della concorrenza causate da aiuti di Stato svolgono un ruolo importante, tra l’altro per le ragioni indicate in appresso. In primo luogo, le banche comunitarie sono state colpite dalla crisi a livelli molto diversi e gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle banche in difficoltà possono nuocere alla posizione delle banche che sono rimaste fondamentalmente sane, con eventuali effetti negativi per la stabilità finanziaria. In una situazione di crisi finanziaria, economica e di bilancio, le differenze tra gli Stati membri in termini di risorse disponibili per l’intervento dello Stato diventano ancora più pronunciate e danneggiano la parità di condizioni nel mercato unico. In secondo luogo, gli interventi nazionali nell’attuale crisi tenderanno, per loro stessa natura, a concentrarsi sui mercati nazionali e rischiano quindi seriamente di condurre ad un trinceramento dentro i confini nazionali e ad una frammentazione del mercato unico. È necessario che la presenza sul mercato dei beneficiari degli aiuti venga valutata allo scopo di garantire la concorrenza effettiva e evitare potere di mercato, barriere all’ingresso e disincentivi per le attività transfrontaliere in pregiudizio a imprese e consumatori europei. In terzo luogo, l’attuale livello dell’intervento pubblico necessario per la stabilità finanziaria e gli eventuali limiti alla normale ripartizione degli oneri creeranno inevitabilmente un rischio morale anche maggiore, che va corretto in maniera adeguata per evitare incentivi perversi e il riverificarsi di comportamenti eccessivamente rischiosi in futuro e per avviare il ritorno rapido a condizioni di mercato normali senza il sostegno statale.

Applicazione di misure efficaci e proporzionate che limitino le distorsioni della concorrenza

30)

Le misure volte a limitare la distorsione della concorrenza dovrebbero essere formulate ad hoc per affrontare le distorsioni individuate sui mercati in cui opera la banca beneficiaria dopo il ripristino della redditività a seguito della ristrutturazione, conformandosi, nel contempo, ad una politica e a principi comuni. Per valutare la necessità di misure di questo tipo, la Commissione prende come punto di partenza le dimensioni, l’entità e la portata dei settori di operatività che avrebbe la banca in questione con l’esecuzione di un piano di ristrutturazione credibile come previsto nella sezione 2. In funzione della natura della distorsione della concorrenza, questa può essere affrontata con misure relative alle passività e/o alle attività (34). La natura e la forma di tali misure dipenderanno da due criteri: in primo luogo, l’importo degli aiuti e le condizioni e circostanze in cui sono stati concessi e, in secondo luogo, dalle caratteristiche del mercato o dei mercati sui quali opererà la banca beneficiaria.

31)

Per quanto riguarda il primo criterio, le misure che limitano le distorsioni varieranno significativamente a seconda dell’importo di aiuto nonché del grado di condivisione degli oneri e del livello dei prezzi. In questo contesto, l’importo di aiuto di Stato sia in termini assoluti (importo di capitale ricevuto, elemento di aiuto nelle garanzie e misure di sostegno a fronte di attività deteriorate) che relativamente alle attività ponderate per il rischio della banca. La Commissione prenderà in considerazione l’importo complessivo degli aiuti concessi al beneficiario, compreso qualsiasi tipo di aiuto al salvataggio. Analogamente, la Commissione terrà conto dell’entità del contributo proprio del beneficiario e della condivisione degli oneri nel periodo di ristrutturazione. In linea generale, più è grande la condivisione degli oneri ed elevato contributo proprio, minori sono le conseguenze negative derivanti dal rischio morale. La necessità di ulteriori misure è pertanto ridotta (35).

32)

Per quanto riguarda il secondo criterio, la Commissione analizzerà gli effetti probabili degli aiuti sui mercati in cui opera la banca beneficiaria dopo la ristrutturazione. In primo luogo, verranno valutate le dimensioni e l’importanza relativa della banca sul suo mercato o sui suoi mercati, una volta raggiunta la redditività. Se la presenza rimanente sul mercato della banca ristrutturata è limitata, è meno probabile che siano necessarie restrizioni aggiuntive, sotto forma di cessioni o di impegni comportamentali. Le misure saranno adeguate alle caratteristiche di mercato (36) per garantire il mantenimento di una concorrenza effettiva. In alcuni ambiti, le cessioni possono avere conseguenze negative e possono non essere necessarie per raggiungere i risultati sperati, nel qual caso la limitazione della crescita organica può essere preferita alle cessioni. In altri ambiti, in particolare quelli relativi a mercati nazionali con elevate barriere all’ingresso, le cessioni possono essere necessarie per permettere l’ingresso o l’espansione sul mercato di concorrenti. Le misure che limitano le distorsioni della concorrenza non dovrebbero compromettere le prospettive di ripristino della redditività della banca.

33)

La Commissione terrà inoltre conto dell’eventuale rischio che le misure di ristrutturazione possano compromettere il mercato interno e considererà in modo positivo le misure che contribuiscono ad assicurare che i mercati nazionali restino aperti e contestabili. Anche se gli aiuti sono concessi per mantenere la stabilità finanziaria e l’erogazione di prestiti all’economia reale nello Stato membro interessato, se tali aiuti sono subordinati al fatto che la banca beneficiaria rispetti determinati obiettivi di concessione di prestiti in Stati membri diversi da quello che concede gli aiuti, questo può essere considerato un importante effetto positivo supplementare degli aiuti. Questo avverrà, in particolare, se gli obiettivi di concessione di prestiti sono considerevoli rispetto ad un’ipotesi controfattuale credibile, in cui il raggiungimento di tali obiettivi è soggetto ad un controllo adeguato (ad esempio, attraverso la cooperazione tra le autorità di vigilanza del paese di origine e del paese ospitante), in cui il sistema bancario del paese ospitante è dominato da banche con direzione centrale all’estero e in cui tali impegni di concessione di prestiti sono stati coordinati a livello comunitario (ad esempio, nel quadro di negoziati sul sostegno alla liquidità).

Fissazione del prezzo appropriato per gli aiuti di Stato

34)

Una remunerazione adeguata di qualsiasi intervento statale è generalmente una delle limitazioni più appropriate delle distorsioni della concorrenza, in quanto limita l’importo di aiuto. Quando il prezzo di ingresso è stato fissato ad un livello significativamente inferiore a quello di mercato per motivi di stabilità finanziaria, dovrebbe essere garantito che i termini del contributo finanziario vengano rivisti nel piano di ristrutturazione (37) in modo da ridurre l’effetto distorsivo della sovvenzione.

Misure strutturali — cessione e riduzione dei settori di operatività

35)

Sulla base di una valutazione in conformità ai criteri della presente sezione, si può richiedere che le banche che beneficiano di aiuti di Stato cedano controllate o filiali, portafogli di clienti o unità aziendali, o adottino altre misure di questo tipo (38), anche sul mercato interno al dettaglio del beneficiario degli aiuti. Affinché tali misure aumentino la concorrenza e contribuiscano allo sviluppo del mercato interno, esse dovrebbero favorire l’ingresso di concorrenti sul mercato e l’attività transfrontaliera (39). In linea con l’esigenza del ripristino della redditività, la Commissione considererà in maniera positiva tali misure strutturali se adottate senza discriminare tra imprese di diversi Stati membri, contribuendo in questo modo alla salvaguardia di un mercato interno dei servizi finanziari.

36)

È possibile che venga richiesta una limitazione all’espansione della banca in questione in determinati settori operativi o geografici, ad esempio attraverso misure correttive orientate al mercato come i requisiti patrimoniali specifici, se la concorrenza sul mercato verrebbe indebolita da restrizioni dirette all’espansione o per limitare il rischio morale. Nel contempo, la Commissione considererà con particolare attenzione la necessità di evitare il trincerarsi all’interno dei confini nazionali e una frammentazione del mercato unico.

37)

Qualora sia obiettivamente difficile trovare un acquirente per le controllate o per altri settori operativi o attivi, la Commissione prolungherà il periodo previsto per l’attuazione delle misure, se viene fornito un calendario vincolante previsto per ridurre i settori operativi (compresa la separazione di aree di attività). La proroga per l'attuazione di tali misure non dovrebbe tuttavia superare i cinque anni.

38)

Nel valutare l’entità delle misure correttive richieste per ovviare alle distorsioni della concorrenza in un determinato caso, e tenendo in debita considerazione il principio della parità di trattamento, la Commissione terrà conto delle misure previste in casi relativi agli stessi mercati o segmenti di mercato allo stesso tempo.

Evitare l’uso di aiuti di Stato per finanziare comportamenti anticoncorrenziali

39)

Gli aiuti di Stato non devono essere utilizzati a scapito di concorrenti che non godono di un sostegno pubblico simile (40).

40)

Fatto salvo quanto previsto al punto 41, le banche non dovrebbero utilizzare gli aiuti di Stato per acquisire imprese concorrenti (41). Tale condizione dovrebbe applicarsi per almeno tre anni e può valere fino alla fine del periodo di ristrutturazione, a seconda dell’entità e della durata dell’aiuto.

41)

In circostanze eccezionali e fermo restando l’obbligo di notifica, le acquisizioni possono essere autorizzate dalla Commissione qualora facciano parte di un processo di consolidamento necessario per ripristinare la stabilità finanziaria o garantire una concorrenza effettiva. Il processo di acquisizione dovrebbe rispettare i principi di pari opportunità per tutti i potenziali acquirenti ed il risultato dovrebbe garantire condizioni di concorrenza effettiva sui mercati rilevanti.

42)

Qualora l’imposizione di cessioni e/o il divieto di acquisizioni non siano adeguati, la Commissione può accettare che lo Stato membro imponga un meccanismo di recupero, ad esempio sotto forma di prelievo nei confronti dei beneficiari dell’aiuto. Questo permetterebbe il recupero di parte dell’aiuto dalla banca dopo il suo ritorno alla redditività.

43)

Qualora alle banche beneficiarie di sostegno statale venga richiesto di soddisfare determinate condizioni per quanto riguarda la concessione di prestiti all’economia reale, la banca deve fornire il credito a condizioni commerciali (42).

44)

Gli aiuti di Stato non possono essere utilizzati per offrire condizioni (ad esempio per quanto riguarda tassi o garanzie) con le quali i concorrenti che non beneficiano di aiuti di Stato non possono competere. Tuttavia, nei casi in cui le limitazioni al comportamento adottato relativamente alla fissazione dei prezzi del beneficiario possono non essere adeguate, ad esempio perché possono determinare una riduzione della concorrenza effettiva, gli Stati membri dovrebbero proporre altre misure correttive più adeguate per garantire la concorrenza effettiva, come le misure che favoriscono l’ingresso sul mercato. Analogamente, le banche non possono addurre il sostegno statale come vantaggio competitivo nella commercializzazione delle proprie offerte finanziarie (43). Tali restrizioni dovrebbero essere mantenute a seconda della portata, delle dimensioni e della durata degli aiuti, per un periodo compreso tra tre anni e l’intera durata del periodo di ristrutturazione. Esse rappresenterebbero inoltre un chiaro incentivo a rimborsare lo Stato non appena possibile.

45)

La Commissione valuterà inoltre il grado di apertura del mercato e la capacità del settore di affrontare i fallimenti bancari. Nella valutazione complessiva della proposta la Commissione può prendere in considerazione gli eventuali impegni del beneficiario o dello Stato membro relativamente all’adozione di misure (44) che promuoverebbero mercati più sani e competitivi, ad esempio favorendo l’ingresso e l’uscita dal mercato. Tali iniziative potrebbero, in circostanze adeguate, accompagnare altre misure strutturali o comportamentali che sarebbero di norma richieste al beneficiario. L’impegno dello Stato membro ad introdurre meccanismi per affrontare le difficoltà della banca in una fase iniziale può essere considerato in maniera positiva dalla Commissione, come un elemento che promuove mercati sani e competitivi.

5.   MONITORAGGIO E QUESTIONI PROCEDURALI

46)

Per verificare che il piano di ristrutturazione sia attuato correttamente, la Commissione richiederà regolari relazioni dettagliate. La prima relazione dovrà di norma essere presentata alla Commissione entro sei mesi dall’approvazione del piano di ristrutturazione.

47)

Alla notifica del piano di ristrutturazione la Commissione deve valutare se è probabile che il progetto ripristini la redditività a lungo termine e limiti le distorsioni della concorrenza in maniera adeguata. Qualora nutra seri dubbi sul fatto che il piano di ristrutturazione rispetti le condizioni rilevanti, la Commissione deve avviare un procedimento di indagine formale e dare ai terzi la possibilità di presentare osservazioni sulla misura, garantendo in questo modo un approccio trasparente e coerente e rispettando nel contempo le regole di riservatezza applicabili nei procedimenti in materia di aiuti di Stato (45).

48)

La Commissione non deve tuttavia avviare un procedimento formale qualora il piano di ristrutturazione sia completo e le misure proposte siano tali da far sì che la Commissione non nutra alcun ulteriore dubbio riguardo alla compatibilità ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (46). Questo potrebbe avvenire, in particolare, se uno Stato membro ha notificato alla Commissione un aiuto accompagnato da un piano di ristrutturazione che soddisfa tutte le condizioni stabilite nella presente comunicazione, per ottenere certezza del diritto per quanto riguarda il necessario follow-up. In tali casi la Commissione potrebbe adottare una decisione definitiva affermando che sia gli aiuti per il salvataggio che gli aiuti alla ristrutturazione sono compatibili ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b) del trattato.

6.   CARATTERE TEMPORANEO DELLA COMUNICAZIONE

49)

La presente comunicazione è giustificata dall’attuale eccezionale crisi del settore finanziario e dovrebbe essere pertanto applicata per un periodo limitato. La Commissione applicherà la presente comunicazione nella valutazione degli aiuti alla ristrutturazione notificati alla Commissione fino al 31 dicembre 2010. In caso di aiuti non notificati, sarà di applicazione la comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegali (47). La Commissione applicherà quindi la presente comunicazione laddove verifichi la compatibilità degli aiuti non notificati concessi fino al 31 dicembre 2010.

50)

Tenendo conto del fatto che la presente comunicazione si fonda sull’articolo 87, paragrafo 3, lettera b) del trattato, la Commissione può rivederne il contenuto e la durata in base allo sviluppo delle condizioni di mercato, all’esperienza fatta nel trattamento dei casi e all’interesse primario del mantenimento della stabilità finanziaria.


(1)  Nella comunicazione per il Consiglio europeo «Guidare la ripresa in Europa del»4 marzo 2009, COM(2009) 114 definitivo, la Commissione ha annunciato un programma di riforma per affrontare debolezze di carattere più generale nel quadro normativo applicabile alle istituzioni finanziarie operanti nella Comunità.

(2)  Cfr. la comunicazione della Commissione «L’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria mondiale» (GU C 270 del 25.10.2008, pag. 8) (in appresso «la comunicazione sul settore bancario»), la comunicazione della Commissione «La ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza» (GU C 10 del 15.1.2009, pag. 2) (in appresso «la comunicazione sulla ricapitalizzazione») e la comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario (GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1) (in appresso «la comunicazione sulle attività deteriorate»). Per una panoramica della prassi decisionale della Commissione, cfr. il quadro di valutazione degli aiuti di Stato — aggiornamento primavera 2009, edizione speciale sulle misure di aiuto di Stato nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (State aid scoreboard — Spring 2009 update — Special edition on state aid interventions in the current financial and economic crisis), COM(2009) 164 definitivo dell’8.4.2009.

(3)  L’applicazione della presente comunicazione è limitata alle istituzioni finanziarie, di cui alla comunicazione sul settore bancario. Le indicazioni fornite nella presente comunicazione fanno riferimento per comodità alle banche, ma si applicano, mutatis mutandis, ad altre istituzioni finanziarie ove del caso.

(4)  I criteri e le circostanze specifiche che determinano l’obbligo di presentare un piano di ristrutturazione sono stati illustrati dettagliatamente nelle tre comunicazioni precedenti. Essi si riferiscono, in particolare ma non esclusivamente, a situazioni in cui una banca in difficoltà è stata ricapitalizzata dallo Stato o in cui una banca che beneficia di un sostegno a fronte di attività deteriorate ha già ricevuto aiuti di Stato in qualsivoglia forma che contribuiscono a coprire o ad evitare perdite (eccetto la partecipazione ad un regime di garanzia) che superano nel complesso il 2 % del valore dell’insieme delle attività della banca ponderate per il rischio. Il grado di ristrutturazione dipenderà dalla gravità dei problemi di ciascuna banca. Per contro, in linea con le suddette comunicazioni (in particolare il punto 40 della comunicazione sulla ricapitalizzazione e l’allegato 5 della comunicazione sulle attività deteriorate), qualora sia stato concesso un importo limitato di aiuto a banche che sono fondamentalmente sane, gli Stati membri devono presentare alla Commissione una relazione sull’utilizzo dei fondi statali che comprenda tutte le informazioni necessarie per valutare la redditività della banca, l’utilizzo del capitale ricevuto e il percorso previsto per interrompere la dipendenza dal sostegno statale. L’esame della redditività dovrebbe dimostrare il profilo di rischio e l’adeguatezza patrimoniale in prospettiva di tali banche e valutare i loro piani di sviluppo.

(5)  Ossia aiuti che sono stati temporaneamente autorizzati dalla Commissione come aiuti per il salvataggio ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 del 1.10.2004, pag. 2) o aiuti autorizzati in via temporanea ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE, nonché qualsiasi nuovo aiuto che venga notificato come necessario per la ristrutturazione. Per la valutazione degli aiuti per la ristrutturazione a favore di banche nelle attuali circostanze di crisi sistemica verrà pertanto applicata la presente comunicazione anziché gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

(6)  In passato la Commissione ha adottato una serie di decisioni relative ad aiuti per la ristrutturazione [compatibili ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato] a favore di banche in difficoltà, sulla base di un processo di ristrutturazione completo che consentiva ai beneficiari di recuperare la propria redditività a lungo termine senza che gli aiuti danneggiassero indebitamente i concorrenti. Le strategie di ristrutturazione comprendono di norma il riorientamento di modelli aziendali, la chiusura o la cessione di comparti aziendali, controllate o filiali, cambiamenti nella gestione delle attività/passività, la vendita come impresa in attività o lo scorporo (break-up) e la vendita di parti diverse delle attività aziendali a concorrenti efficienti. Cfr. ad esempio la decisione 98/490/CE della Commissione del 20 maggio 1998 relativa agli aiuti concessi dalla Francia al gruppo Crédit Lyonnais (GU L 221 dell’8.8.1998, pag. 28), la decisione 2005/345/CE della Commissione del 18 febbraio 2004 relativa agli aiuti per la ristrutturazione a cui ha dato attuazione la Germania a favore di Bankgesellschaft Berlin AG (GU L 116 del 4.5.2005, pag. 1), la decisione 2009/341/CE della Commissione del 4 giugno 2008 nel caso sugli aiuti di Stato C 9/2008, Sachsen LB (ex NN 8/2008, CP 244/2007) concessi dalla Germania a favore di Sachsen LB (GU L 104, del 24.4.2009, pag. 34) e il quadro di valutazione degli aiuti di Stato dell'autunno 2006, COM (2006) 761 definitivo, pag. 28 (http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/2006_autumn_en.pdf), contenente un’inchiesta speciale sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione.

(7)  Cfr. inoltre la comunicazione «Ristrutturazioni e occupazione» del 31 marzo 2005 [COM(2005) 120 definitivo del 31 marzo 2005] e le buone pratiche in materia di ristrutturazione concordate dalle parti sociali europee nel novembre 2003.

(8)  In linea con la comunicazione sulle attività deteriorate.

(9)  In conformità alla comunicazione sul settore bancario, la comunicazione sulla ricapitalizzazione e la comunicazione sulle attività deteriorate. Cfr. punto 4 della presente comunicazione.

(10)  In conformità alla comunicazione sul settore bancario, la comunicazione sulla ricapitalizzazione e la comunicazione sulle attività deteriorate, qualora un importo limitato di aiuto venga concesso a banche fondamentalmente sane, gli Stati membri devono presentare alla Commissione una valutazione della capacità di ritorno a normali condizioni di redditività («viability review»).

(11)  In conformità, in particolare, al punto 40 della comunicazione sulla ricapitalizzazione e con l’allegato 5 della comunicazione sulle attività deteriorate.

(12)  Come chiarito al punto 8 della presente comunicazione, quando la sezione 2 fa riferimento ad un piano di ristrutturazione, i principi che sono alla base della sezione 2 si applicano per analogia anche alle valutazioni della capacità di ritorno a normali condizioni di redditività («viability review»).

(13)  Nell’allegato è riportato un modello indicativo di piano di ristrutturazione.

(14)  Se del caso la Commissione chiederà il parere di un consulente esterno per esaminare i piani di ristrutturazione notificati onde valutare redditività, ripartizione degli oneri e riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza. Può anche richiedere che le autorità di vigilanza certifichino vari elementi.

(15)  Cfr. ad esempio, la decisione della Commissione del 2 aprile 2008 nel caso NN 1/2008, Northern Rock, (GU C 135 del 3.6.2008, pag. 21) e la decisione 2009/341/CE nel caso C 9/2008, Sachsen LB.

(16)  Cfr. la decisione 2009/341/CE nel caso C 9/2008, Sachsen LB.

(17)  Tranne che in circostanze debitamente giustificate. Cfr. la decisione della Commissione del 21 ottobre 2008 nel caso C 10/2008, IKB, non ancora pubblicata.

(18)  In conformità alla raccomandazione della Commissione, del 30 aprile 2009, sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 22).

(19)  Intese come la vendita di grandi quantità di attività a prezzi correnti di mercato bassi, il che potrebbe far scendere ulteriormente i prezzi.

(20)  La prassi della Commissione è stata di accettare piani di ristrutturazione della durata di due-tre anni.

(21)  Cfr. anche punto 20.

(22)  Cfr. ad esempio la decisione 2009/341/CE nel caso C 9/2008, Sachsen LB, non ancora pubblicata.

(23)  La mancanza di una procedura di gara in quanto tale non implica automaticamente che vi siano aiuti di Stato a favore dell’acquirente.

(24)  Questo determinerebbe di norma un aiuto a favore dell’attività economica ceduta.

(25)  Cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Hytasa, Racc. 1994, pag. I-4103, punto 22.

(26)  Cfr. la causa C-334/99, Gröditzer Stahlwerke, Racc. 2003, pag. I-1139, punto 134 e segg. e la decisione 2008/719/CE della Commissione del 30 aprile 2008 nel caso C 56/2008 (ex NN 77/2006), Bank Burgenland (GU L 239 del 6.9.2008, pag. 32).

(27)  Cfr. punti da 43 a 50 della comunicazione sul settore bancario. Onde consentire tale uscita a condizioni normali, possono essere considerati compatibili aiuti alla liquidazione, ad esempio se necessari per una ricapitalizzazione temporanea di una banca o struttura ponte o per soddisfare le richieste di determinate classi di creditori, se giustificate da ragioni di stabilità finanziaria. Per esempi di aiuti di tale tipo e di condizioni alle quali essi sono stati considerati compatibili, cfr. la decisione della Commissione del 1o ottobre 2008 nel caso NN 41/2008, Regno Unito, Aiuti al salvataggio a favore di Bradford&Bingley (GU C 290 del 13.11.2008, pag. 2), e la decisione della Commissione del 5 novembre 2008 nel caso NN 39/2008, Danimarca, Aiuti alla liquidazione di Roskilde Bank (GU C 12 del 17.1.2009, pag. 3).

(28)  Cfr. causa T-17/03, Schmitz – Gotha, Racc. [2006], pag. II-1139.

(29)  Come già illustrato nelle precedenti comunicazioni della Commissione, in particolare nella comunicazione sulle attività deteriorate, cfr. punti 21 e segg.

(30)  La Commissione ha fornito, nelle relative comunicazioni, indicazioni dettagliate in merito alla fissazione dei prezzi delle garanzie statali, alle ricapitalizzazioni e alle misure di sostegno a fronte di attività deteriorate. Nella misura in cui tale prezzo viene pagato, gli azionisti della banca subiscono una diluizione in senso finanziario della propria posizione.

(31)  Comunicazione sulle attività deteriorate, punti 24 e 25. Cfr. anche la sezione 4 della presente comunicazione.

(32)  Cfr. la decisione della Commissione del 18 dicembre 2008 nel caso N 615/2008, Bayern LB (GU C 80 del 3.4.2009, pag. 4). Questo non impedisce tuttavia alla banca di effettuare pagamenti di cedole quando esista un relativo obbligo giuridico vincolante.

(33)  Cfr. la comunicazione sulle attività deteriorate, punto 31, e l’approccio articolato alle restrizioni in materia di dividendi nella comunicazione sulla ricapitalizzazione, punti 33, 34 e 45, in cui si sottolinea che, anche se i divieti temporanei relativi a dividendi o cedole possano trattenere il capitale nella banca aumentando la dotazione di capitale e migliorando quindi la solvibilità della banca, essi possono anche ostacolare l’accesso della banca alle fonti di finanziamento private o almeno aumentare il costo di nuovi finanziamenti futuri.

(34)  Cfr. punto 21.

(35)  Se la Commissione, a norma della comunicazione sul settore bancario, della comunicazione sulla ricapitalizzazione e della comunicazione sulle attività deteriorate, ha accettato in via eccezionale aiuti che si discostavano dai principi richiesti da tali comunicazioni, la distorsione aggiuntiva della concorrenza che ne deriva richiederà norme strutturali o comportamentali di salvaguardia aggiuntive; cfr. il punto 58 della comunicazione sulle attività deteriorate.

(36)  In particolare, si terrà conto dei livelli di concentrazione, delle limitazioni della capacità, del livello di redditività, delle barriere all’ingresso ed all’espansione sul mercato.

(37)  Ad esempio incoraggiando il riscatto anticipato degli aiuti di Stato.

(38)  Cfr. ad esempio la decisione della Commissione del 21 ottobre 2008 nel caso C 10/2008 IKB, non ancora pubblicata, e la decisione della Commissione del 7 maggio 2009 nel caso N 244/2009, Conferimento di capitale a Commerzbank (GU C 147 del 27.6.2009, pag. 4).

(39)  Va notato che riduzioni del bilancio dovute a rettifiche di valore delle attività, che sono in parte compensate con aiuti di Stato, non riducono la presenza effettiva sul mercato della banca e non è dunque possibile tenerne conto nel valutare la necessità di misure strutturali.

(40)  Cfr. ad esempio la decisione della Commissione del 19 novembre 2008 nel caso NN 49/2008, NN 50/2008 e NN 45/2008, Garanzie a favore di Dexia (non ancora pubblicato), punto 73, la decisione della Commissione del 19 novembre 2008 nel caso N 574/2008, Garanzie a favore di Fortis Bank (GU C 38 del 17.2.2009, pag. 2), punto 58, e la decisione della Commissione del 3 dicembre 2008 nel caso NN 42/2008, NN 46/2008 e NN 53/A/2008, Aiuti alla ristrutturazione a favore di Fortis Bank e Fortis Bank Luxemburg (GU C 80 del 3.4.2009, pag. 7), punto 94. Ad esempio è possibile, in determinate circostanze, vietare ad una banca di proporre i tassi di interesse più elevati offerti sul mercato a titolari di depositi bancari al dettaglio.

(41)  Si ricorda che i costi di ristrutturazione devono essere limitati al minimo necessario per il ripristino della redditività. Cfr. punto 23.

(42)  Il credito concesso a condizioni non commerciali potrebbe costituire aiuto di Stato e potrebbe essere autorizzato dalla Commissione, fermo restando l’obbligo di notifica, se compatibile con il mercato comune, ad esempio ai sensi della comunicazione della Commissione «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica» (GU C 83, del 7.4.2009, pag. 1).

(43)  Cfr. la decisione della Commissione del 12 novembre 2008 nel caso N 528/2008, ING (GU C 328 del 23.12.2008, pag. 10), punto 35.

(44)  Cfr. ad esempio la decisione 2005/418/CE della Commissione del 7 luglio 2004 relativa alle misure d’aiuto alle quali la Francia ha dato esecuzione in favore di Alstom (GU L 150 del 10.6.2005, pag. 24), punto 204.

(45)  Comunicazione della Commissione C(2003) 4582 del 1o dicembre 2003 relativa al segreto d’ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato (GU C 297 del 9.12.2003, pag. 6).

(46)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(47)  GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.


ALLEGATO

Modello di piano di ristrutturazione

Tabella indicativa del contenuto del piano di ristrutturazione  (1)

1.   Informazioni sull’istituzione finanziaria (descrizione della sua struttura ecc.)

(NB: le informazioni presentate in precedenza possono essere riprodotte ma dovranno essere integrate nel presente documento e se necessario aggiornate)

2.   Descrizione e quote di mercato

2.1.

Descrizione dei principali mercati del prodotto rilevante (distinzione almeno tra: mercati all’ingrosso, al dettaglio, dei capitali ecc.)

2.2.

Calcoli delle quote di mercato (ad esempio a livello nazionale e europeo, in funzione della portata geografica dei mercati rilevanti)

3.   Analisi dei motivi per i quali l’istituzione ha incontrato difficoltà (fattori interni)

4.   Descrizione dell’intervento dello Stato e della valutazione dell’aiuto di Stato

4.1.

Informazioni in merito al fatto che l’istituzione finanziaria o le sue controllate abbiano già ricevuto o meno aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione in passato

4.2.

Informazioni sulla forma e sull’importo del sostegno statale o del vantaggio finanziario relativo al sostegno. Le informazioni dovrebbero comprendere tutti gli aiuti di Stato ricevuti a titolo di aiuto individuale o nell’ambito di un regime durante il periodo di ristrutturazione

(NB: tutti gli aiuti devono essere giustificati nel piano di ristrutturazione come indicato in appresso)

4.3.

Valutazione del sostegno statale in base alle norme in materia di aiuti di Stato e quantificazione dell’importo di aiuto

5.   Ripristino della redditività

5.1.   Presentazione delle diverse ipotesi di mercato

5.1.1.

Situazione iniziale nei principali mercati del prodotto

5.1.2.

Evoluzione di mercato prevista nei principali mercati del prodotto

5.2.   Presentazione dello scenario senza la misura

5.2.1.

Adeguamento richiesto al piano aziendale iniziale

5.2.2.

Coefficienti patrimoniali passati, attuali e futuri [classe 1 (tier 1), classe 2 (tier 2)]

5.3.   Presentazione della strategia proposta per l’istituzione finanziaria per gli anni successivi e del modo in cui tale strategia porterà al ripristino della redditività

5.3.1.

Posizione iniziale e quadro complessivo

5.3.2.

Strutture individuali per area di attività dell’istituzione finanziaria

5.3.3.

Adattamenti a cambiamenti del contesto normativo (potenziamento della gestione dei rischi, maggiori buffer di capitale ecc.)

5.3.4.

Conferma in merito all’informativa completa sulle attività deteriorate

5.3.5.

Ove del caso, cambiamenti della struttura proprietaria

5.4.   Descrizione e panoramica delle diverse misure previste per il ripristino della redditività, dei loro costi e della loro incidenza sul conto profitti e perdite/stato patrimoniale

5.4.1.

Misure a livello di gruppo

5.4.2.

Misure per aree di attività

5.4.3.

Incidenza di ciascuna misura sul conto profitti e perdite/stato patrimoniale

5.5.   Descrizione e panoramica delle diverse misure previste per limitare le distorsioni della concorrenza (cfr. punto 7) in considerazione dei loro costi e della loro incidenza sul conto profitti e perdite/stato patrimoniale

5.5.1.

Misure a livello di gruppo

5.5.2.

Misure nei settori di operatività

5.5.3.

Incidenza di ciascuna misura sul conto profitti e perdite/stato patrimoniale

5.6.   Raffronto con opzioni alternative e breve valutazione comparativa degli effetti economici e sociali a livello regionale, nazionale e comunitario (sono richieste informazioni particolareggiate principalmente quando esiste la possibilità che la banca non soddisfi i requisiti prudenziali in mancanza di aiuto)

5.6.1.

Ipotesi alternative: liquidazione a condizioni normali, scorporo (break-up) o assorbimento da parte di un’altra banca e relativi effetti

5.6.2.

Effetti economici generali

5.7.   Calendario per l’attuazione delle diverse misure e termine finale per l’esecuzione del piano di ristrutturazione nella sua interezza (specificare eventuali questioni di riservatezza)

5.8.   Descrizione del piano di rimborso degli aiuti di Stato

5.8.1.

Ipotesi sottostanti al piano di uscita

5.8.2.

Descrizione degli incentivi di uscita dello Stato

5.8.3.

Piano di uscita o di rimborso fino al rimborso completo/uscita

5.9.   Conto profitti e perdite/stato patrimoniale per gli ultimi tre anni e i prossimi cinque anni, compresi i principali indici finanziari e analisi di sensibilità sulla base di uno scenario best case/worst case

5.9.1.   Scenario di base (base case)

5.9.1.1.

Conto profitti e perdite/stato patrimoniale a livello di gruppo

5.9.1.2.

Principali indici finanziari a livello di gruppo (RAROC come parametro per criteri interni per la redditività corretta per il rischio, CIR, ROE ecc.)

5.9.1.3.

Conto profitti e perdite/stato patrimoniale per unità aziendale

5.9.1.4.

Principali indici finanziari per unità aziendale (RAROC come parametro per criteri interni per la redditività corretta per il rischio, CIR, ROE ecc.)

5.9.2.   Ipotesi migliore (best case scenario)

5.9.2.1.

Ipotesi sottostanti

5.9.2.2.

Conto profitti e perdite/stato patrimoniale a livello di gruppo

5.9.2.3.

Principali indici finanziari a livello di gruppo (RAROC come parametro per criteri interni per redditività corretta per il rischio, CIR, ROE ecc.)

5.9.3.   Ipotesi peggiore (worst case scenario) — Quando una prova di stress è stata effettuata e/o convalidata dall’autorità nazionale di vigilanza, devono essere forniti le metodologie, i parametri e i risultati di tale prova (2)

5.9.3.1.

Ipotesi sottostanti

5.9.3.2.

Conto profitti e perdite/stato patrimoniale a livello di gruppo

5.9.3.3.

Principali indici finanziari a livello di gruppo (RAROC come parametro per criteri interni per redditività corretta per il rischio, CIR, ROE ecc.)

6.   Condivisione degli oneri — contributo alla ristrutturazione da parte dell’istituzione finanziaria stessa e di altri azionisti (contabilizzazione e valore economico delle partecipazioni)

6.1.

Limitazione dei costi di ristrutturazione a quanto necessario per ripristinare la redditività

6.2.

Limitazione dell’importo di aiuto (comprese informazioni su eventuali disposizioni per limitare i dividendi e i pagamenti di interessi sul debito subordinato)

6.3.

Contributo proprio significativo (comprese informazioni sull’entità del contributo di azionisti o creditori subordinati)

7.   Misure per limitare le distorsioni della concorrenza

7.1.

Giustificazione della portata delle misure in considerazione delle dimensioni e dell’effetto dell’aiuto di Stato

7.2.

Misure strutturali, comprese proposte sui tempi e le tappe per la cessione di attività o di controllate/filiali o altre misure correttive

7.3.

Impegni comportamentali, tra cui l’impegno ad evitare una commercializzazione di massa basata sull’aiuto di Stato come vantaggio in termini competitivi

8.   Monitoraggio (eventuale intervento di un fiduciario)


(1)  Le informazioni richieste per la valutazione della redditività possono comprendere relazioni e dati interni della banca nonché relazioni redatte dalle/per le autorità dello Stato membro, comprese le autorità di regolamentazione.

(2)  La prova di stress dovrebbe basarsi, nel limite del possibile, su metodologie comuni concordate a livello comunitario (come ad esempio una metodologia sviluppata dal comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria) e se del caso adattate per tener conto delle circostanze specifiche dei singoli paesi e delle singole banche. Ove opportuno, vanno prese in considerazione prove di reverse stress o altre prove equivalenti.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

19.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 195/21


Tassi di cambio dell'euro (1)

18 agosto 2009

2009/C 195/05

1 euro =


 

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0,7002

PLN

zloty polacchi

4,1645

RON

leu rumeni

4,2188

TRY

lire turche

2,1117

AUD

dollari australiani

1,7116

CAD

dollari canadesi

1,5606

HKD

dollari di Hong Kong

10,9302

NZD

dollari neozelandesi

2,0985

SGD

dollari di Singapore

2,0450

KRW

won sudcoreani

1 762,49

ZAR

rand sudafricani

11,3450

CNY

renminbi Yuan cinese

9,6365

HRK

kuna croata

7,3093

IDR

rupia indonesiana

14 133,00

MYR

ringgit malese

4,9882

PHP

peso filippino

68,047

RUB

rublo russo

45,1050

THB

baht thailandese

48,021

BRL

real brasiliano

2,6281

MXN

peso messicano

18,2467

INR

rupia indiana

68,8060


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

19.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 195/22


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5604 — Dong/Kom-Strom)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 195/06

1.

In data 12 agosto 2009 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Dong Naturgas A/S, controllata da Dong Energy A/S («Dong», Danimarca), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo dell’insieme dell’impresa Kom-Strom AG («Kom-Strom», Germania) mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Dong: esplorazione e produzione di gas naturale e petrolio, produzione, commercio e marketing di energia in Danimarca e Nord Europa,

Kom-Strom: fornitura di energia (vendita all'ingrosso e commercio) in Germania.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301 o 22967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5604 — Dong/Kom-Strom, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


19.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 195/23


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5421 — Panasonic/Sanyo)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 195/07

1.

In data 11 agosto 2009 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Panasonic Corporation («Panasonic», Giappone) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo dell’insieme dell'impresa Sanyo Electric Co., Ltd. («Sanyo», Giappone) mediante offerta pubblica.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Panasonic: sviluppo, produzione e vendita di prodotti audiovisivi e di comunicazione, elettrodomestici, componenti e dispositivi elettronici (tra cui le batterie), prodotti industriali e altri prodotti,

Sanyo: sviluppo, produzione e vendita di beni di consumo, apparecchiature commerciali, componenti elettronici (tra cui le batterie), attrezzature industriali di logistica e manutenzione.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301 o 22967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5421 — Panasonic/Sanyo, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.