ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2009.189.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 189

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
12 agosto 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 189/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 189/02

Tassi di cambio dell'euro

6

2009/C 189/03

Parere del comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti formulato nella riunione, del 25 settembre 2008, in merito ad un progetto di decisione preliminare relativo al caso COMP/39.188 (1) — Banane

7

2009/C 189/04

Relazione finale del consigliere-auditore sul caso COMP/39.188 — Banane (a norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)

8

2009/C 189/05

Parere del comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti formulato nella riunione, del 10 ottobre 2008, in merito ad un progetto di decisione preliminare relativo al caso COMP/39.188 (2) — Banane

11

2009/C 189/06

Sintesi della decisione della Commissione, del 15 ottobre 2008, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE (Caso COMP/39.188 — Banane) [notificata con il numero C(2008) 5955 def.]

12

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2009/C 189/07

Informazioni sintetiche comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

15

2009/C 189/08

Informazioni sintetiche comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

18

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2009/C 189/09

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5605 — Credit Mutuel/Monabanq) ( 1 )

22

 

ALTRI ATTI

 

Commissione

2009/C 189/10

Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

23

2009/C 189/11

Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

29

2009/C 189/12

Avviso destinato a Abd Al-Rahman Al-Faqih in relazione all'inclusione del suo nome nell'elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

33

 

Rettifiche

2009/C 189/13

Rettifica della pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU C 185 del 7.8.2009)

35

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

12.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 189/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

2009/C 189/01

Data di adozione della decisione

17.4.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 16/09

Stato membro

Germania

Regione

Brandeburgo

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Mesures de prévention contre des incendies de forêt (misure di prevenzione relative a incendi boschivi)

Base giuridica

Richtlinie des Ministeriums für ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg zur Gewährung von Zuwendungen für die Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen und der Verwaltungsvorschriften zu §§ 44 der Landeshaushaltsordnung

Tipo di misura

Regime d'aiuto

Obiettivo

Migliorare la prevenzione degli incendi boschivi

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

22,5 milioni di EUR

Intensità

Massima 100 %

Durata

31.12.2013

Settore economico

Settore forestale

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Amt für Forstwirtschaft Templin

Waldstraße 2

16798 Fürstenberg/Havel

DEUTSCHLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data di adozione della decisione

28.5.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 18/09

Stato membro

Germania

Regione

Turingia

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Waldumweltmaßnahmen

Base giuridica

Richtlinie „Förderung von Waldumweltmaßnahmen“

Tipo di misura

Regime di aiuti

Obiettivo

Aiuto al settore forestale

Forma dell'aiuto

Sovvenzioni dirette

Dotazione di bilancio

Dotazione totale di 5 milioni di EUR

Intensità

Durata

Dall’1.7.2009 al 31.12.2013

Settore economico

Settore forestale

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Thüringer Forstamt Frauenwald

Forsthaus Allzunah

98711

DEUTSCHLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data di adozione della decisione

8.6.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 30/09

Stato membro

Italia

Regione

Provincia di Bolzano

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Investment aid for the irrigation of agricultural holdings (Aiuti agli investimenti per l’irrigazione nelle imprese agricole — Bolzano)

Base giuridica

Legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11 e successive modifiche, articolo 4, comma 1, lett. A), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 19.12.1998, n. 54.

Criteri e modalità per la concessione di aiuti per investimenti nel settore dell’irrigazione.

Tipo di misura

Aiuti agli investimenti

Obiettivo

Aiuti agli investimenti

Forma dell'aiuto

Concessione diretta

Dotazione di bilancio

Stanziamento globale: 6 500 000 EUR

Intensità

L’intensità dell’aiuto sarà pari al 40 % degli investimenti ammissibili e al 50 % degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate. L’intensità dell’aiuto sarà del 30 % se il beneficiario è un’azienda florovivaistica o un vivaio di piante arboree e viticole. L’intensità sarà ulteriormente ridotta del 10 % qualora il beneficiario oltrepassi certe dimensioni.

Durata

Dall’approvazione della Commissione fino al 31 dicembre 2013

Settore economico

Settore agricolo

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige

Via Conciapelli 69

39100 Bolzano BZ

ITALIA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data di adozione della decisione

3.6.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 63/09

Stato membro

Spagna

Regione

Castilla y Leon

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Ayuda a la inversión al Grupo Alimentario Naturiber S.A.

Base giuridica

Proyecto de Orden de la Consejería de Agricultura y Ganadería por la que se dispone la concesión de una ayuda al grupo alimentario Naturiber S.A.

Decreto 25/2007, de 15 de marzo, por el que se regulan las ayudas regionales a la inversión en la Comunidad de Castilla y León en aplicación del Reglamento (CE) no 1628/2006

Tipo di misura

Aiuto individuale concesso in base ad un regime

Obiettivo

Investimenti nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

EUR 9 184 706,00

Intensità

18,78 %

Durata

Dalla data di approvazione della Commissione al 29 aprile 2012

Settore economico

Settore agricolo

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Conserjería de Agricultura y Ganadería

C/ Rigoberto Cortejoso, 14

47014 Valladolid

ESPAÑA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data di adozione della decisione

25.5.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 144/09

Stato membro

Spagna

Regione

Galizia

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Ayudas por las explotaciones agrarias afectadas por el temporal en enero 2009

Base giuridica

Decreto 13/2009, de 29 de enero, de medidas urgentes para la reparación de los daños causados por el temporal acaecido en Galicia a partir de 23 de enero.

Orden de 2 de febrero de 2009 por la que se convocan ayudas para las explotaciones agrícolas y ganaderas al amparo del Decreto 13/2009, de 29 de enero, de medidas urgentes para la reparación de los daños causados por el temporal acaecido en Galicia a partir del 23 de enero.

Tipo di misura

Regime di aiuti

Obiettivo

Contributo per danni e perdite di reddito in aziende agricole provocate dal violento temporale in gennaio 2009

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

4 milioni EUR

Intensità

Fino al 100 % dei costi ammissibili

Durata

Dalla data di approvazione della Commissione al 4 novembre 2009

Settore economico

Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Consejero del Medio Rural

Calle San Gaetano S/N

15781 Santiago de Compostela (A Coruña)

ESPAÑA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data di adozione della decisione

3.6.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 227/09

Stato membro

Francia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Régime d'aides destiné à secourir les forêts du Sud-Ouest de la France sinistrées par la tempête Klaus du 24 janvier 2009 (Regime di aiuti destinato al salvataggio delle foreste del sudovest della Francia, colpite dalla tempesta Klaus del 24 gennaio 2009)

Base giuridica

Article L 2212-1 du code général des collectivités territoriales et L 161-5 du code rural

Articles L-321-5-2 et L 322-3-1 ainsi que L322-6 et 322-7 du code forestier

Tipo di misura

Regime di aiuti

Obiettivo

Aiuto per indennizzare i danni derivanti da calamità naturali

Forma dell'aiuto

Sovvenzione diretta, abbuono di interessi, agevolazioni fiscali, garanzia

Dotazione di bilancio

791 milioni di EUR

Intensità

Durata

Fino alla fine dei pagamenti

Settore economico

Settore forestale

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministère de l’agriculture et de la pêche

3 rue Barbet de Jouy

75349 Paris 07 SP

FRANCE

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

12.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 189/6


Tassi di cambio dell'euro (1)

11 agosto 2009

2009/C 189/02

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4166

JPY

yen giapponesi

136,72

DKK

corone danesi

7,4449

GBP

sterline inglesi

0,85840

SEK

corone svedesi

10,3486

CHF

franchi svizzeri

1,5301

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,8265

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,770

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

273,10

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7011

PLN

zloty polacchi

4,1740

RON

leu rumeni

4,2163

TRY

lire turche

2,1225

AUD

dollari australiani

1,6965

CAD

dollari canadesi

1,5537

HKD

dollari di Hong Kong

10,9793

NZD

dollari neozelandesi

2,1126

SGD

dollari di Singapore

2,0489

KRW

won sudcoreani

1 759,28

ZAR

rand sudafricani

11,5304

CNY

renminbi Yuan cinese

9,6825

HRK

kuna croata

7,3224

IDR

rupia indonesiana

14 054,16

MYR

ringgit malese

4,9730

PHP

peso filippino

67,596

RUB

rublo russo

45,7690

THB

baht thailandese

48,228

BRL

real brasiliano

2,6277

MXN

peso messicano

18,3946

INR

rupia indiana

67,9400


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


12.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 189/7


Parere del comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti formulato nella riunione del 25 settembre 2008 in merito ad un progetto di decisione preliminare relativo al caso COMP/39.188 (1) — Banane

2009/C 189/03

1.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla definizione del prodotto interessato dall'infrazione (banane fresche) e sull'estensione geografica di quest'ultima.

2.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui i fatti contestati costituiscono una pratica concordata ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE.

3.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che le comunicazioni pre-fissazione dei prezzi descritte nel progetto di decisione preliminare, nel cui ambito le parti i) discutevano o si scambiavano pareri sugli andamenti dei prezzi e/o discutevano o comunicavano indicazioni sui prezzi d'offerta per la settimana successiva e ii) discutevano di fattori di determinazione del prezzo (cioè di fattori pertinenti per la fissazione dei prezzi d'offerta per la settimana successiva), hanno per oggetto la restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e riguardano la fissazione dei prezzi. Mediante le suddette comunicazioni le parti coordinavano i prezzi d'offerta delle banane.

4.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui il meccanismo per lo scambio di informazioni sui prezzi d'offerta permetteva alle parti di monitorare le decisioni di fissazione dei prezzi d'offerta di ciascuna parte alla luce delle comunicazioni pre-fissazione dei prezzi che si erano svolte in precedenza tra le parti stesse.

5.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui tutte le pratiche illecite menzionate fanno parte di un piano globale volto a perseguire un unico obiettivo economico anticoncorrenziale e, pertanto, costituiscono un’infrazione unica e continuata all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE.

6.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che la durata dell'infrazione va dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2002.

7.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che nel presente caso non sono soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE.

8.

Il comitato consultivo concorda con il progetto di decisione della Commissione per quanto riguarda i destinatari della decisione, in particolare per quanto concerne la responsabilità delle società madri.

9.

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio.


12.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 189/8


Relazione finale del consigliere-auditore sul caso COMP/39.188 — Banane

(a norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)

2009/C 189/04

Il progetto di decisione riguardante il caso in oggetto dà adito alle osservazioni esposte in appresso.

Comunicazione degli addebiti

Una comunicazione degli addebiti è stata adottata il 20 luglio 2007 ed inviata alle seguenti società o gruppi di società: Chiquita Brands International Inc, Chiquita International Ltd, Chiquita International Services Group N.V. e Chiquita Banana Company B.V. (Chiquita); Dole Food Company Inc e Dole Fresh Fruit Europe OHG (Dole); Fresh Del Monte Produce Inc, Del Monte Fresh Produce International Inc, Del Monte (Germany) GmbH e Del Monte (Holland) BV (Del Monte); Fyffes plc, Fyffes International, Fyffes Group Limited e Fyffes BV (Fyffes); FSL Holdings NV e Firma Leon van Parys NV (LVP); Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co KG (Weichert).

Nella comunicazione degli addebiti la Commissione ha concluso in via preliminare che i destinatari della comunicazione avevano preso parte a un'infrazione unica e continuata all'articolo 81 del trattato CE consistente nello scambio di informazioni sui volumi e i prezzi d'offerta delle banane nonché nella fissazione dei prezzi mediante il coordinamento dei prezzi d'offerta di tali prodotti.

Dopo la notifica della comunicazione degli addebiti è stato accordato alle parti l'accesso al fascicolo d'indagine della Commissione, messo a disposizione sotto forma di copia su DVD oppure, per quanto riguarda le richieste di trattamento favorevole e la relativa documentazione, consultabile nei locali della Commissione.

Procedure

Alle parti interessate è stato dato inizialmente un termine di due mesi per l'invio di una risposta alla comunicazione degli addebiti. La Commissione ha concesso una proroga, all'incirca di altri due mesi, a tutte le parti che hanno presentato richieste motivate, che hanno riguardato per lo più la possibilità di avere accesso al fascicolo della Commissione. Tutte le parti hanno risposto entro il termine stabilito, inviando osservazioni scritte in risposta agli addebiti mossi dalla Commissione nei loro confronti.

Inoltre, tutte le parti si sono avvalse del loro diritto ad essere sentite ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 773/2004 (1). L'audizione si è svolta dal 4 al 6 febbraio 2008.

Nel corso del procedimento diverse parti hanno denunciato presunte irregolarità procedurali sostenendo che era stato violato il loro diritto di essere sentite. La maggior parte dei casi denunciati sono stati risolti dalla DG Concorrenza; alcuni, tuttavia, sono stati deferiti al consigliere-auditore. Le denunce in questione sono state attentamente esaminate da me — o dal consigliere-auditore responsabile nel periodo interessato — provvedendo ad informarne debitamente le parti. In particolare, si è sostenuto che l'assenza, nel fascicolo d'indagine accessibile, di verbali, trascrizioni e/o appunti delle riunioni svoltesi con la società che ha presentato la richiesta di trattamento favorevole equivale a una violazione dei diritti della difesa. Si è inoltre affermato che le parti non hanno potuto esercitare adeguatamente il loro diritto di essere sentite perché il fascicolo d'indagine contiene numerose pagine illeggibili. Una parte interessata ha altresì chiesto che le venissero forniti presunti documenti assolutori, non acclusi al fascicolo d'indagine ma che, secondo quanto afferma detta parte, sarebbero in possesso di altre direzioni generali della Commissione. Infine, diverse parti interessate hanno sostenuto che i diritti della difesa prevedono che venga concesso l'accesso anche ai documenti che sono stati inviati alla Commissione dopo la notifica della comunicazione degli addebiti, con particolare riguardo alle risposte a detta comunicazione fornite da altre parti.

In primo luogo, per quanto riguarda l'assenza di verbali, trascrizioni e/o appunti delle riunioni svoltesi con la società che ha presentato la richiesta di trattamento favorevole (assenza denunciata da LVP, Fyffes/Weichert e Dole), l'esame ha permesso di concludere quanto segue: nell'ambito dell'applicazione delle regole di concorrenza del trattato CE, i diritti di difesa delle parti non impongono ai servizi della Commissione un obbligo generale di redigere verbali o effettuare registrazioni degli incontri. Un tale obbligo sussiste soltanto se la Commissione intende utilizzare nella sua decisione elementi di prova che sono stati trasmessi verbalmente, nel qual caso è obbligatoria la redazione di un corrispondente documento scritto. Poiché nel caso di specie sono state utilizzate come prove esclusivamente dichiarazioni aziendali ufficiali formalmente trasmesse alla Commissione, il fatto che non siano stati redatti dei resoconti delle riunioni in questione non può costituire una violazione dei diritti della difesa delle parti. A questo proposito, occorre osservare che eventuali appunti redatti unilateralmente dai servizi della Commissione non possono, in ogni caso, rappresentare nient'altro che i ricordi e l'interpretazione da parte della Commissione di quanto detto nel corso degli incontri. Tali appunti costituirebbero quindi note interne non accessibili alle parti e non avrebbero alcun valore probatorio, né come prove a carico né come prove a discarico.

In secondo luogo, per quanto riguarda l'affermazione secondo cui la presenza di documenti illeggibili nel fascicolo potrebbe costituire una violazione dei diritti delle parti di essere sentite, e in particolare una violazione del principio della parità delle armi (tesi sostenuta da LVP, Fyffes/Weichert, Dole), si è giunti alla seguente conclusione: nella misura in cui i documenti originali contenuti nel fascicolo d'indagine della Commissione sono di qualità comparabile a quella delle copie di tali documenti contenute nel DVD inviato alle parti, la Commissione non potrebbe aver preso conoscenza di quei documenti illeggibili o difficilmente leggibili meglio di quanto abbiano fatto le parti interessate dal procedimento. Il pertinente servizio della Commissione ha fornito alle parti che ne hanno fatto richiesta nuove copie della documentazione, se disponibili, di qualità comparabile a quella dei documenti originali contenuti nel fascicolo. Di conseguenza, le parti hanno avuto accesso a documenti identici, e di qualità comparabile, a quelli di cui dispone la Commissione stessa. Si è pertanto concluso che il principio della parità delle armi è stato rispettato.

In terzo luogo, per quanto riguarda la richiesta (di Fyffes/Weichert) di ottenere documenti potenzialmente assolutori non acclusi al fascicolo d'indagine, ma che sarebbero in possesso dei servizi della Commissione, il consigliere-auditore responsabile nel periodo interessato ha formulato il seguente parere: la Commissione non è tenuta, di norma, a fornire documentazione non acclusa al fascicolo d'indagine. Tuttavia, sulla base di una richiesta motivata, in cui il documento o i documenti in questione vengano chiaramente identificati illustrandone l'importanza ai fini della difesa e il potenziale valore assolutorio, la Commissione può essere obbligata a fornire tale documentazione, a meno che la parte che la richiede non sia in grado di ottenere le informazioni da altre fonti senza un impegno supplementare eccessivamente gravoso. Per contro, la Commissione non è tenuta ad accogliere una richiesta non specifica e relativa a un gran numero di documenti. La richiesta delle parti interessate è stata vagliata in base a questi criteri ed è stata ritenuta parzialmente giustificata. È stato quindi chiesto alla DG Concorrenza di prendere i necessari provvedimenti per ottenere e fornire alle parti interessate i documenti chiaramente identificati da queste ultime nella loro richiesta. La richiesta è stata invece respinta per quei documenti ai quali veniva fatto riferimento in modo vago e astratto o che potevano essere ottenuti da altre fonti.

Infine, per quanto riguarda un presunto diritto ad avere accesso alle risposte alla comunicazione degli addebiti fornite da altre parti (invocato da Del Monte), si deve osservare che, in generale, un simile diritto non esiste. Il punto 27 della comunicazione della Commissione sulle regole per l'accesso al fascicolo istruttorio stabilisce che l'accesso ai documenti pervenuti alla Commissione dopo l'invio della comunicazione degli addebiti può essere concesso soltanto se tali documenti possono costituire nuove prove, di natura incriminante o assolutoria. Dal momento che la risposta alla comunicazione degli addebiti inviata da una parte interessata costituisce la difesa individuale di detta parte, è raro che essa possa essere considerata un documento incriminante o assolutorio per altre parti interessate al procedimento. In ogni caso, è fatto divieto alla Commissione di utilizzare elementi di prova a carico di una parte senza prima aver dato a quest'ultima la possibilità di essere sentita in merito alle suddette prove. Tuttavia, una richiesta di informazioni potenzialmente assolutorie non può essere formulata in maniera generica ma deve essere motivata e precisare, quantomeno in termini generali, in che modo una determinata informazione può rivelarsi utile per la difesa di una parte interessata ed essere in grado di influenzare l'iter del procedimento amministrativo. Ne consegue che i diritti della difesa non sono violati se la richiesta di accesso di una parte alle risposte alla comunicazione degli addebiti inviate da altre parti viene respinta dalla Commissione in quanto nella richiesta in questione ci si limita ad affermare in termini generici che tali risposte potrebbero contenere informazioni assolutorie. Sulla base di questi criteri, ritengo che il rifiuto della DG Concorrenza di accogliere la richiesta della parte interessata non poteva costituire una violazione dei diritti della difesa.

Progetto di decisione

In seguito alle comunicazioni scritte e orali delle parti, la Commissione ha lasciato cadere tutti gli addebiti mossi nei confronti di Fyffes plc, Fyffes International, Fyffes Group Limited e Fyffes BV (Fyffes), come pure di FSL Holdings NV e Firma Leon van Parys NV (LVP). Ha inoltre lasciato cadere gli addebiti mossi nei confronti di Fresh Del Monte Produce Inc., Del Monte Fresh Produce International Inc., Del Monte (Germany) GmbH e Del Monte (Holland) BV per quel che riguarda la presunta partecipazione di Del Monte all'infrazione. Ha però confermato gli addebiti per quanto riguarda la responsabilità di Fresh Del Monte Produce Inc. per il coinvolgimento nell'infrazione di Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co KG, poiché la Commissione ritiene che la prima società abbia esercitato sulla seconda un'influenza determinante.

Inoltre, la portata degli addebiti mossi nei confronti degli altri destinatari del progetto di decisione è stata ridotta rispetto a quanto descritto nella comunicazione degli addebiti e anche la durata dell'infrazione è stata notevolmente ridotta per quanto li riguarda.

Ritengo che il progetto di decisione riguardi soltanto gli addebiti per i quali è stata data alle parti la possibilità di far conoscere il loro punto di vista.

Conclusione

Ritengo che nel presente caso il diritto delle parti ad essere sentite sia stato rispettato per tutte le parti interessate al procedimento.

Bruxelles, 10 ottobre 2008.

Karen WILLIAMS


(1)  Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).


12.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 189/11


Parere del comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti formulato nella riunione del 10 ottobre 2008 in merito ad un progetto di decisione preliminare relativo al caso COMP/39.188 (2) — Banane

2009/C 189/05

1.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito all'importo di base delle ammende.

2.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito alle riduzioni dell'importo di base delle ammende motivate da circostanze attenuanti.

3.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito all'immunità dalle ammende ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002.

4.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi definitivi delle ammende.

5.

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio.


12.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 189/12


Sintesi della decisione della Commissione

del 15 ottobre 2008

relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE

(Caso COMP/39.188 — Banane)

[notificata con il numero C(2008) 5955 def.]

(I testi in lingua inglese e tedesca sono i soli facenti fede)

2009/C 189/06

Il 15 ottobre 2008 la Commissione ha adottato una decisione relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, la Commissione con la presente pubblicazione divulga i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali. La versione non riservata del testo integrale della decisione nelle lingue facenti fede del caso è disponibile sul sito Internet della Direzione Generale della Concorrenza:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/

I.   INTRODUZIONE

1.

La presente decisione è indirizzata a 8 soggetti giuridici, appartenenti alle imprese Chiquita, Dole e Weichert insieme a Del Monte — che è ritenuta responsabile in solido del comportamento di Weichert — per un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 81 del trattato CE.

2.

L'infrazione oggetto della presente decisione si riferisce all'approvvigionamento di banane fresche della regione dell'Europa settentrionale dell'Unione europea. Ai fini della decisione, «la regione dell'Europa settentrionale» comprende l'Austria, il Belgio, la Danimarca, la Finlandia, la Germania, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e la Svezia.

II.   DESCRIZIONE DEL CASO

1.   Procedura

3.

L'indagine della Commissione è stata avviata in seguito a una richiesta di immunità dalle ammende presentata da Chiquita ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002. Dopo che Chiquita aveva rilasciato ulteriori dichiarazioni aziendali ufficiali e presentato documentazione, la Commissione le ha concesso l’immunità condizionale dalle ammende in conformità del punto 8, lettera a), della comunicazione sul trattamento favorevole. In seguito, Chiquita ha rilasciato una serie di nuove dichiarazioni aziendali ufficiali e presentato copia di vari documenti.

4.

Nei giorni 2 e 3 giugno 2005 la Commissione ha effettuato accertamenti a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei locali, tra l'altro, di Dole, Del Monte e Weichert. Tra febbraio 2006 e maggio 2007 la Commissione ha inviato una serie di richieste di informazioni a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, tra cui a Dole, Del Monte e Weichert. Conformemente all'obbligo di offrire una collaborazione permanente che incombe a un'impresa che presenta una richiesta di immunità ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole, la Commissione ha inoltre chiesto a Chiquita di fornire ulteriori informazioni e nuova documentazione.

5.

Il 20 luglio 2007 la Commissione ha notificato la comunicazione degli addebiti a 17 soggetti giuridici.

6.

Tutte le parti cui è stata notificata la comunicazione degli addebiti hanno replicato agli addebiti mossi nei loro confronti dalla Commissione e hanno preso parte a un'audizione tenutasi dal 4 al 6 febbraio 2008.

2.   Sintesi dell’infrazione

7.

La decisione giunge alla conclusione che Chiquita, Dole e Weichert hanno effettuato comunicazioni bilaterali precedenti alla fissazione dei prezzi nel corso delle quali discutevano di fattori di determinazione del prezzo delle banane, cioè di fattori pertinenti per la fissazione dei prezzi d'offerta per la settimana successiva, e, inoltre, discutevano o comunicavano gli andamenti dei prezzi e/o indicazioni sui prezzi d'offerta per la settimana successiva. Dette comunicazioni avevano luogo prima che le parti interessate stabilissero i loro prezzi d'offerta e, pertanto, vengono definite «comunicazioni pre-fissazione dei prezzi». La decisione conclude che le comunicazioni pre-fissazione dei prezzi, pur non avendo luogo necessariamente ogni settimana, rientravano in uno schema coerente. Non solo: una volta stabiliti i loro prezzi d'offerta il giovedì mattina, le parti si comunicavano tali prezzi su base bilaterale, o quantomeno utilizzavano un meccanismo da loro predisposto che consentiva lo scambio bilaterale di informazioni sui prezzi d'offerta fissati. Si è concluso che questo scambio di informazioni sui prezzi d'offerta permetteva alle parti di monitorare le decisioni di fissazione dei prezzi d'offerta di ciascuna parte alla luce delle comunicazioni pre-fissazione dei prezzi che si erano svolte in precedenza tra le parti stesse.

8.

La decisione perviene alla conclusione che l'obiettivo delle comunicazioni pre-fissazione dei prezzi era ridurre il margine di incertezza legato al comportamento delle parti per quanto riguardava i prezzi d'offerta che avrebbero fissato. Tali comunicazioni hanno dato luogo a una pratica concordata che ha riguardato la fissazione dei prezzi.

9.

La decisione conclude che i fatti ivi descritti dimostrano che il comportamento delle parti in relazione alle comunicazioni pre-fissazione dei prezzi era di natura tale da determinare l'effettiva attuazione dell'infrazione contestata. Le comunicazioni in questione si sono svolte prima che le parti stabilissero i loro prezzi d'offerta, in modo reiterato e nell'arco di un lungo periodo. Era inoltre stato predisposto un meccanismo di scambio di informazioni sui prezzi d'offerta, meccanismo al quale le parti hanno fatto ricorso. Tale scambio di informazioni sui prezzi d'offerta, una volta che questi ultimi erano stati stabiliti, serviva a monitorare le decisioni di fissazione dei prezzi d'offerta delle parti alla luce delle comunicazioni pre-fissazione dei prezzi che si erano svolte in precedenza tra di loro.

10.

Il periodo di sussistenza dell'infrazione constatato nella decisione va dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2002 nel caso di Dole e Weichert, e dal 1o gennaio 2000 al 1o dicembre 2002 nel caso di Chiquita. La Commissione ha accertato che Del Monte ha esercitato un'influenza determinante su Weichert nel periodo in cui quest'ultima ha partecipato all'infrazione.

3.   Destinatari

11.

La presente decisione è indirizzata ai seguenti 8 soggetti giuridici, appartenenti alle imprese Chiquita, Dole e Weichert insieme a Del Monte, che è ritenuta responsabile in solido del comportamento di Weichert:

Chiquita Brands International Inc.,

Chiquita International Ltd.,

Chiquita International Services Group N.V.,

Chiquita Banana Company B.V.,

Dole Food Company, Inc.,

Dole Fresh Fruit Europe OHG,

Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co. KG,

Fresh Del Monte Produce Inc.

4.   Misure correttive

Importo di base dell'ammenda

12.

L'importo di base dell'ammenda è calcolato in proporzione al valore delle vendite del prodotto in questione realizzate dalle singole imprese nell'area geografica interessata nel corso dell'ultimo intero esercizio in cui sussiste l'infrazione («importo variabile»), moltiplicato per il numero di anni di infrazione, più un importo supplementare («diritto di ingresso»), anch'esso calcolato in proporzione al valore delle vendite, al fine di scoraggiare la pratica concordata orizzontale relativa alla fissazione dei prezzi.

13.

L'infrazione è consistita in una pratica concordata orizzontale che ha riguardato la fissazione dei prezzi. I criteri di cui occorre tener conto per stabilire le proporzioni del valore delle vendite sono la natura dell'infrazione (nel caso di specie, il coordinamento orizzontale dei prezzi), la quota di mercato aggregata delle imprese partecipanti all'infrazione e l'estensione geografica (la regione dell'Europa settentrionale dell'Unione europea).

14.

Tenuto conto del fatto che l'infrazione è durata 3 anni nel caso di Dole e Weichert e 2 anni e 11 mesi nel caso di Chiquita, l'importo variabile è moltiplicato per tre.

15.

In conformità del punto 25 degli Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006, all'ammenda comminata ai destinatari della decisione è aggiunto un importo supplementare del 15 % del valore delle vendite.

Adeguamenti dell'importo di base

16.

Non sono state riscontrate circostanze aggravanti.

17.

Quali circostanze attenuanti a favore di tutte le parti interessate, la Commissione tiene conto del fatto che durante il periodo in esame il settore delle banane era soggetto a un regime di regolamentazione del tutto particolare, come pure del fatto che il coordinamento si riferiva a prezzi d'offerta.

18.

Un'altra circostanza attenuante di cui la Commissione tiene conto è il fatto che non è possibile provare che Weichert sapesse — o avrebbe ragionevolmente dovuto prevedere — che si svolgevano comunicazioni tra Chiquita e Dole prima della fissazione dei prezzi d'offerta.

19.

In applicazione del punto 30 degli Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006, nel caso di specie la Commissione non applica un aumento specifico inteso a garantire l'effetto dissuasivo a nessuno dei destinatari della decisione.

Applicazione del limite del 10 % del fatturato

20.

Nessuna ammenda viene ridotta in conseguenza dell'applicazione del limite del 10 % del fatturato a livello mondiale stabilito dall'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003.

Applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002: riduzione dell'importo delle ammende

21.

Chiquita è stata la prima impresa ad informare la Commissione dell'esistenza di un cartello segreto riguardante la vendita di banane. La società ha presentato una richiesta di immunità dalle ammende alle condizioni di cui alla comunicazione sul trattamento favorevole. Dal momento che le informazioni fornite da Chiquita hanno consentito alla Commissione di adottare una decisione di svolgere accertamenti a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, alla società è stata concessa l’immunità condizionale dalle ammende in conformità del punto 8, lettera a), della comunicazione sul trattamento favorevole.

22.

In base alle prove di cui dispone la Commissione, Chiquita ha cessato di partecipare all'infrazione al più tardi nel momento in cui ha fornito per la prima volta alla Commissione degli elementi di prova. Inoltre, non vi sono prove che Chiquita abbia esercitato pressioni su altri destinatari della decisione affinché prendessero parte agli accordi di cartello. Infine, la Commissione ritiene che Chiquita soddisfi i requisiti previsti dal punto 11, lettera a), della comunicazione sul trattamento favorevole. La Commissione accorda a Chiquita l'immunità dalle ammende che le sarebbero state altrimenti inflitte.

III.   DECISIONE

23.

Le seguenti imprese hanno violato l'articolo 81 del trattato CE partecipando a una pratica concordata consistente nel coordinamento dei prezzi d'offerta delle banane:

a)

Chiquita Brands International Inc. dal 1o gennaio 2000 al 1o dicembre 2002;

b)

Chiquita International Ltd. dal 1o gennaio 2000 al 1o dicembre 2002;

c)

Chiquita International Services Group N.V. dal 1o gennaio 2000 al 1o dicembre 2002;

d)

Chiquita Banana Company B.V. dal 1o gennaio 2000 al 1o dicembre 2002;

e)

Dole Food Company, Inc. dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2002;

f)

Dole Fresh Fruit Europe OHG dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2002;

g)

Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co. KG dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2002;

h)

Fresh Del Monte Produce Inc. dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2002.

L'infrazione ha interessato i seguenti Stati membri: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svezia.

24.

Per l'infrazione sopra descritta sono comminate le seguenti ammende:

a)

Chiquita Brands International Inc., Chiquita International Ltd., Chiquita International Services Group N.V. e Chiquita Banana Company B.V., in solido, un'ammenda di 0 EUR;

b)

Dole Food Company, Inc. e Dole Fresh Fruit Europe OHG, in solido, un'ammenda di 45 600 000 EUR;

c)

Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co. KG, responsabile in solido con Fresh Del Monte Produce Inc., un'ammenda di 14 700 000 EUR.

25.

Le imprese sopra elencate pongono immediatamente fine all'infrazione, qualora non abbiano ancora provveduto a farlo, e si astengono dal ripetere qualsiasi atto o comportamento analogo a quelli sopra descritti nonché da qualsiasi atto o comportamento avente un oggetto o effetto identico o simile.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

12.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 189/15


Informazioni sintetiche comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

2009/C 189/07

Aiuto n.: XA 150/09

Stato membro: Francia

Regione: Région Rhône Alpes

Titolo del regime di aiuto o nome dell’impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Aides aux investissements pour l’aménagement de pâturages, prairies et parcours (clôtures et abreuvoirs) en Rhône-Alpes.

Base giuridica: Regolamento (CE) n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006, articolo 4

Articles 1511-1 et s. du Code général des collectivités territoriales

Délibération du Conseil Régional Rhône Alpes 29 janvier 2009

Spesa annua prevista nell’ambito del regime o importo annuo totale concesso all’impresa: 150 000 EUR

Intensità massima dell’aiuto: 30 % dell’investimento ammissibile, con un massimale di 5 000 EUR per le spese

Data di applicazione: A decorrere dalla data di registrazione delle informazioni sintetiche sul sito della direzione generale Agricoltura e Sviluppo rurale della Commissione.

Durata del regime o dell’aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell’aiuto: In conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006, l’aiuto ha lo scopo di favorire l’inerbimento e l’ottimizzazione della gestione dei pascoli in rapporto all’obiettivo di autonomia alimentare delle aziende agricole. In effetti, una migliore utilizzazione delle praterie nonché la valorizzazione e la cura dei prati favoriranno tale autonomia. Con l’ottimizzazione delle risorse pastorali diminuirà l’acquisto di mangimi concentrati e di conseguenza saranno ridotti i costi di produzione.

Il sostegno consiste nel farsi carico di una parte dei costi delle attrezzature connesse con la sistemazione di recinzioni e di abbeveratoi per favorire l’inerbimento e una migliore gestione dei pascoli.

L’aiuto è subordinato alla realizzazione di una valutazione specifica dell’azienda e all’adeguamento del progetto presentato dall’imprenditore alle raccomandazioni formulate nella valutazione.

Per beneficiare dell’aiuto, i richiedenti devono pertanto includere nel loro fascicolo la sintesi della valutazione specifica dell’azienda con l’indicazione delle raccomandazioni pluriennali. L’aiuto richiesto deve essere in linea con tali raccomandazioni.

L’aiuto è concesso una sola volta, a concorrenza del 30 % dell’importo dell’investimento con un massimale per le spese stabilito a 5 000 EUR.

In conformità dell’articolo 4, punto 5, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, gli aiuti possono essere concessi solo alle aziende agricole che non rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà.

Settore economico: Tutte le aziende agricole che perseguono l’autonomia alimentare, nell’intera regione Rhône Alpes

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto:

Monsieur le Président du Conseil régional Rhône Alpes

Direction de l’agriculture et du développement rural

Service Agriculture

78 route de Paris

69751 Charbonnières les Bains Cedex

FRANCE

Indirizzo web: http://www.rhonealpes.fr/TPL_CODE/TPL_AIDE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/309/18-les-aides-de-la-region.htm

Aiuto n.: XA 151/09

Stato membro: Francia

Regione: Région Rhône Alpes

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Diagnostics d'exploitation individuels dans les exploitations de Rhône-Alpes en vue d'accroître leur autonomie alimentaire.

Base giuridica: Regolamento (CE) n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006, articolo 15

Articles 1511-1 et s. du Code général des collectivités territoriales

Délibération du Conseil régional Rhône Alpes 29 janvier 2009

Spesa annua prevista nell'ambito del regime: 120 000 EUR.

Intensità massima dell'aiuto: 80 %, con un massimale di 800 EUR (importo dell'aiuto) per azienda.

Data di applicazione: A decorrere dalla data di registrazione delle informazioni sintetiche sul sito della direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto: Conformemente all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006, l'aiuto ha lo scopo di fornire agli agricoltori l'assistenza tecnica necessaria per il loro progetto di conseguire una maggiore autonomia alimentare.

La realizzazione della valutazione risponderà a numerosi obiettivi:

fare il punto sulla situazione dell'azienda agricola a livello di autonomia alimentare,

identificare i punti di forza e di debolezza dell'azienda per quanto concerne l'autonomia alimentare,

definire le opportunità globali di evoluzione nella prospettiva del miglioramento dell'autonomia alimentare, garantendo nel contempo la redditività dell'azienda, inserita in un contesto territoriale.

Sulla base di tali raccomandazioni, l'agricoltore potrà migliorare l'autonomia alimentare della propria azienda, ad esempio privilegiando l'erba nel sistema foraggero, modificando le proprie pratiche di gestione delle risorse pastorali o integrando colture proteiche nell'avvicendamento.

La regione Rhône Alpes intende sostenere le aziende agricole che mostrano la volontà di far evolvere il rispettivo sistema foraggero e alimentare verso una maggiore autonomia alimentare, al fine di diminuire i costi dei complementi proteici e adeguare i modi di produzione ai cambiamenti climatici.

Si tratta quindi di accompagnare chi è interessato all'evoluzione della propria azienda verso una maggiore autonomia alimentare, sostenendo la realizzazione in ciascuna azienda di una valutazione dell'autonomia alimentare e la programmazione di raccomandazioni su base triennale, a concorrenza dell'80 % del costo ammissibile e con un massimale stabilito per tale spesa di 1 000 EUR/azienda.

La prestazione sarà effettuata, nel rispetto del disciplinare regionale, da una struttura agricola alla quale sarà versato l'aiuto pubblico. L'azienda beneficiaria del servizio riceverà pertanto un aiuto in natura.

Settore economico: Tutte le aziende agricole impegnate in iniziative di autonomia alimentare, nell'intera regione Rhône Alpes.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Monsieur le Président du Conseil régional Rhône Alpes

Direction de l'agriculture et du développement rural

Service Agriculture

78 route de Paris

69751 Charbonnières les Bains Cedex

FRANCE

Indirizzo web: http://www.rhonealpes.fr/TPL_CODE/TPL_AIDE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/307/18-les-aides-de-la-region.htm

Aiuto n.: XA 153/09

Stato membro: Repubblica federale di Germania

Regione: Freie und Hansestadt Hamburg

Titolo del regime di aiuto o nome dell’impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Richtlinie für die Gewährung von Beihilfen für Maßnahmen zur Impfung gegen den Serotyp 8 des Virus der Blauzungenkrankheit (BTV 8-Beihilferichtlinie)

http://www.hamburg.de/contentblob/1371778/data/beihilfe-blauzungenkrankheit.pdf

Base giuridica: Artikel 7 Absatz 1 Nummer 3 des Hamburgischen Ausführungsgesetzes zum Tierseuchengesetz vom 6. Februar 2007 (HmbGVBl. S. 68).

Spesa annua prevista nell’ambito del regime o importo annuo totale concesso all’impresa: Lo stanziamento annuo previsto per la concessione di un aiuto ai sensi del regime di aiuti stabilito dalla direttiva BTV-8 ammonta a 6 000 EUR.

Intensità massima dell’aiuto: 100 % dei costi del vaccino.

Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione del regime di aiuti da parte della Commissione europea.

Durata del regime o dell’aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2009.

Obiettivo dell'aiuto: Lotta al sierotipo 8 della febbre catarrale in conformità all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Settore economico: Agricoltori proprietari di animali sensibili al sierotipo 8 della febbre catarrale [unicamente le piccole e medie imprese ai sensi dell’allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato] (regolamento generale di esenzione per categoria, GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3).

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l'aiuto:

Behörde für Soziales, Familie

Gesundheit und Verbraucherschutz

Fachabteilung Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen

Billstraße 80

20539 Hamburg

DEUTSCHLAND

Altre informazioni: —

Aiuto n.: XA 155/09

Stato membro: Spagna

Regione: Comunitat Valenciana

Titolo del regime di aiuto o nome dell’impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Asociación empresarial de productores de porcino de la Comunidad Valenciana

Base giuridica: Resolución de la Consellera de Agricultura Pesca y Alimentación, por la que se concede una subvención nominativa a la Asociación empresarial de productores de porcino de la Comunitat Valenciana (PROGAPORC C.V)

Spesa annua prevista nell’ambito del regime o importo annuo totale concesso all’impresa: 12 000 EUR per l’anno 2009.

Intensità massima dell’aiuto: 100 % della spesa ammissibile

Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito web della Direzione generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.

Durata del regime o dell’aiuto individuale: Per tutta la durata del 1 gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2013.

Obiettivo dell’aiuto: La creazione, promozione e diffusione dell’allevamento nel rispetto delle esigenze del mercato, della sicurezza alimentare, della tracciabilità e dell’impatto ambientale relativamente al settore suino della Comunitat Valenciana [cfr. articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006].

Settore economico: Allevatori di suini.

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Indirizzo web: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/progaporc09.pdf


12.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 189/18


Informazioni sintetiche comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

2009/C 189/08

Aiuto n.: XA 156/09

Stato membro: Regno di Spagna

Regione: Comunitat Valenciana

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Ayudas compensatorias por los costes de prevención y erradicación de Salmonelosis en avicultura

Base giuridica: Borrador de Orden de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, che stabilisce aiuti compensativi per le spese legate alla prevenzione e alla lotta contro la salmonellosi in avicoltura

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 800 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: 80 % della spesa ammissibile

Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito web della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto: Conformità con l'articolo 10 «Aiuti relativi alle fitopatie ed epizoozie e alle infestazioni parassitarie» del regolamento (CE) n. 1857/2006

Settore economico: Le piccole e medie imprese iscritte al registro delle aziende zootecniche di volatili della Comunitat Valenciana

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Conselleria de Agricultura Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Indirizzo web: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/salmonelosis2009.pdf

Altre informazioni: —

Aiuto n.: XA 157/09

Stato membro: Spagna

Regione: Comunitat Valenciana

Titolo del regime di aiuto o nome dell’impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Universidad Politécnica de Valencia

Base giuridica: Resolución de la Consellera de Agricultura Pesca y Alimentación, que concede la subvención basada en una línea nominativa descrita en la ley 17/2008 de presupuestos de la Generalitat

Spesa annua prevista nell’ambito del regime o importo annuo totale concesso all’impresa: 24 000 EUR per l’anno 2009

Intensità massima dell’aiuto: 100 % della spesa ammissibile

Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito web della Direzione generale Agricoltura e Sviluppo rurale della Commissione

Durata del regime o dell’aiuto individuale: Per tutta la durata del 2009 e fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell’aiuto: Promozione dell’allevamento attraverso la formazione, la consulenza e l’assistenza tecnica agli allevatori (articolo 5 del regolamento (CE) n. 1857/2006).

Nell’aiuto rientreranno i costi ammissibili per la formazione degli allevatori (spese inerenti all’organizzazione del programma di formazione, spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti), i servizi di consulenza forniti da terzi (che non siano quelli abitualmente utilizzati dall’impresa), l’organizzazione di forum per lo scambio di conoscenze, le spese per le pubblicazioni, quali i cataloghi e i siti web

Settore economico: Settore zootecnico

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Indirizzo web: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/upv09.pdf

Aiuto n.: XA 158/09

Stato membro: Spagna

Regione: —

Titolo del regime di aiuto o nome dell’impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Subvenciones destinadas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas (ADSG en lo sucesivo)

Base giuridica: Progetto di decreto reale /2009 che pone le basi giuridiche per le sovvenzioni a favore delle associazioni per la tutela sanitaria nel settore dell’allevamento (in corso di pubblicazione nel Boletín oficial del Estado).

Vengono precisate le condizioni e i programmi sanitari da adottarsi, vengono stabiliti i criteri di ripartizione tra le diverse Comunidades Autónomas e si informa la normativa, leggermente modificata di conseguenza, al nuovo Reglamento de la Ley de Subvenciones approvato con regio decreto 887/2006 del 21 luglio 2006

Spesa annua prevista nell’ambito del regime o importo annuo totale concesso all’impresa: Il totale dei fondi pubblici previsti per l’insieme dei beneficiari ammonta, per il 2009, a 8 milioni di EUR e aumenterà gradatamente fino a raggiungere, nel 2013, i 16,5 milioni di EUR, per un ammontare totale che non supererà i 57,15 milioni di EUR

Intensità massima dell’aiuto: Conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006, l’intensità dell’aiuto non supererà il 100 % dell’attività ammissibile

Data di applicazione: La concessione degli aiuti di cui al regio decreto è subordinata alla pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito web della Direzione generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea e non possono essere concessi prima di tale data

Durata del regime o dell’aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013. Gli inviti a presentare domande di aiuto saranno banditi ogni anno

Obiettivo dell'aiuto: Aiuti trasparenti alle ADSG perché prestino i servizi per la messa in atto dei programmi e degli interventi sanitari comuni presso gli allevamenti di bestiame composti esclusivamente da piccole e medie imprese di produttori agricoli. Sono inoltre comprese, per quel che riguarda le malattie riprese nell’elenco delle malattie degli animali dell’Organizzazione mondiale per la salute degli animali e di cui all’allegato della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, le spese inerenti a:

Gli aiuti, concessi per attività realizzate successivamente alla presentazione della domanda,

verranno erogati in natura, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006

Settore economico: ADSG formate unicamente da piccole e medie imprese specializzate nella produzione primaria

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l'aiuto:

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino

C/ Alfonso XII, 62

28014 Madrid

ESPAÑA

Indirizzo web: Il testo integrale dei criteri e delle condizioni del regime di aiuti è consultabile all’indirizzo internet:

http://www.mapa.es/ministerio/pags/normas/proyecto_RD_ayudas.pdf

Una volta approvato il progetto di aiuti, il testo integrale sarà inoltre disponibile presso la banca dati legislativa del Boletín Oficial del Estado, all’indirizzo:

http://www.boe.es/g/es/iberlex/

Altre informazioni: Le sovvenzioni sono compatibili con qualsiasi altro aiuto eventualmente concesso da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici facenti parte o dipendenti dalle stesse, sia nazionali che internazionali, e da altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato. L’importo della sovvenzione, considerata singolarmente o cumulativamente con altri aiuti e sovvenzioni eventualmente concessi da altre amministrazioni o enti pubblici o altre persone fisiche e giuridiche, non può tuttavia superare i tetti massimi previsti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001.

Agli indirizzi internet di cui sopra è possibile reperire maggiori informazioni sulle norme e sui criteri per poter usufruire del regime di aiuti

Aiuto n.: XA 160/09

Stato membro: Spagna

Regione: Comunitat Valenciana

Titolo del regime di aiuto o nome dell’impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Asociación de Criadores de cordero del Maestrat

Base giuridica: Resolución de la Consellera de Agricultura Pesca y Alimentación, que concede la subvención basada en una línea nominativa descrita en la ley 17/2008 de presupuestos de la Generalitat

Spesa annua prevista nell’ambito del regime o importo annuo totale concesso all’impresa: 12 000 EUR per il 2009

Intensità massima dell’aiuto: 100 % della spesa ammissibile

Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito web della Direzione generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione

Durata del regime o dell’aiuto individuale: Per tutta la durata del 1 gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell’aiuto: Piano strategico e di redditività per il settore dell’agnello del Maestrat, che prevede in particolare la creazione di un marchio di qualità (articolo 14 del regolamento (CE) n. 1857/2006).

Rientreranno nell’aiuto le spese derivanti dall’assunzione del personale tecnico per la messa in atto del piano strategico e di redditività, quelle derivanti dai servizi prestati da terzi e necessari a condurre gli esperimenti, le prove e gli studi previsti nell’ambito del piano, nonché le spese inerenti alla divulgazione del piano, comprese quelle legate alla formazione degli allevatori. In generale, l’aiuto comprenderà le spese dirette per la consulenza agli allevatori al fine di mettere in atto il piano di redditività, ad eccezione in ogni caso dei costi di investimento

Settore economico: Settore dell’agnello del Maestrazgo, titolari di allevamenti della comarca «EL MAESTRAT»

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Indirizzo web: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/accm09.pdf

Valencia, 12 maggio 2009.

La direttrice generale della Direzione «Producción Agraria»

Laura PEÑARROYA FABREGAT

Aiuto n.: XA 191/09

Stato membro: Regno Unito

Regione: Scozia

Titolo del regime di aiuto o nome dell’impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Bluetongue Vaccination Campaign — 2a fase

Base giuridica: Section 4 (3) of the Small Landholders Act 1911

Spesa annua prevista nell’ambito del regime o importo annuo totale concesso all’impresa: 1 200 000 GBP

Intensità massima dell’aiuto: 50 %

Data di applicazione: Il regime inizia a decorrere dal 1 luglio 2009

Durata del regime o dell’aiuto individuale: Il regime inizia a decorrere dal 1o luglio e termina il 31 dicembre 2009

Obiettivo dell’aiuto: Aiuti alle PMI

Settore economico: Il regime si applica alle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto:

Scottish Government

Pentland House

47 Robbs Loan

Edinburgh

EH14 1TY

UNITED KINGDOM

Indirizzo web: http://www.scotland.gov.uk/Topics/Agriculture/animal-welfare/Diseases/SpecificDisease/bluetongue/BTVaccination/BTVaccinationStateAidInfo

Altre informazioni: Lo scopo della campagna è di preservare il patrimonio zootecnico scozzese dal sierotipo 8 del virus della febbre catarrale degli ovini (BTV8). È obbligatoria la vaccinazione dei bovini e degli ovini, mentre la vaccinazione di tutti gli altri animali domestici sensibili è facoltativa (ma caldamente consigliata). Gli aiuti erogati dal governo scozzese ridurranno il costo del vaccino pagato dai produttori e dagli allevatori del 50 % rispetto al costo di fabbricazione. I produttori e gli allevatori provvederanno al pagamento del saldo dei costi di fabbricazione e di spedizione.

All’inizio della campagna nel 2008 il governo scozzese ha riservato 12 milioni di dosi di vaccino ai produttori e agli allevatori di bestiame che rispondevano alla definizione di PMI. Di questi 12 milioni, sono ancora disponibili 5,5 milioni di dosi inutilizzate corrispondenti ad un valore di 1 200 000 GBP. Questa seconda fase continuerà ad aiutare i produttori e gli allevatori a sostenere i costi della vaccinazione contro la febbre catarrale. Il vaccino è distribuito in base al principio «primo arrivato, primo servito». In caso di esaurimento delle scorte, gli allevatori di bestiame dovranno pagare il prezzo commerciale del vaccino per intero.

Il regime è conforme al capo 1, articolo 10, del regolamento 1857/2006 poiché prevede un sostegno fino al 50 % del costo di fabbricazione del vaccino contro la febbre catarrale degli ovini per le PMI. Il sostegno è stato erogato direttamente alle aziende produttrici dei vaccini. I produttori riceveranno pertanto il vaccino al prezzo sovvenzionato qualora venga acquistato presso le strutture veterinarie in quanto l'aiuto è erogato in natura sotto forma di servizi agevolati e non comporta pagamenti diretti in denaro ai produttori.

Gli agricoltori stessi possono somministrare il vaccino, fatto salvo il caso in cui vengano richiesti specificatamente l'intervento e la certificazione da parte di un veterinario.

Durante il presente regime si prevede l’utilizzo di tutti i vaccini


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

12.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 189/22


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5605 — Credit Mutuel/Monabanq)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 189/09

1.

In data 4 agosto 2009 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. («Crédit Mutuel», Francia) acquisisce ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, del Consiglio il controllo esclusivo dell’impresa Monabanq («Monabanq», Francia) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Crédit Mutuel: prodotti e servizi connessi con i settori bancario e assicurativo, prevalentemente in Francia,

Monabanq: servizi bancari al dettaglio e assicurazioni, prevalentemente in Francia.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301 o 22967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5605 — Credit Mutuel/Monabanq, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


ALTRI ATTI

Commissione

12.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 189/23


Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2009/C 189/10

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

Domanda di modifica ai sensi dell’articolo 9

«PROSCIUTTO DI CARPEGNA»

N. CE: IT-PDO-0105-1496-02.03.2007

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica:

Denominazione del prodotto

Image

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell'origine

Image

Metodo di ottenimento

Legame

Image

Etichettatura

Condizioni nazionali

Altro [da precisare]

2.   Tipo di modifica:

Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa

Image

Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati

Modifica del disciplinare che non richiede modifiche del documento unico pubblicato [articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 510/2006]

Modifica temporanea del disciplinare derivante dall’imposizione da parte delle autorità pubbliche di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006]

3.   Modifica (modifiche):

3.1.   Descrizione:

Le modifiche apportate non sono altro che delle precisazioni finalizzate ad una maggiore completezza e chiarezza al fine di fornire elementi certi e definitivi utili all’attività di controllo a garanzia della qualità totale del prodotto. A tale scopo sono stati esplicitati alcuni valori fisici, organolettici e chimici in forma più pragmatica e chiara.

In particolare è stata riformulata la sezione relativa al peso e alla consistenza del prosciutto finito.

Si è reso necessario inoltre riformulare la precedente indicazione dei valori medi, massimi e minimi di Nacl — umidità — proteolisi per sostituirla con una descrizione dei valori più organica e soprattutto più coerente con la cultura tecnologica consolidatasi negli ultimi decenni.

3.2.   Metodo di ottenimento:

Al fine di fornire un parametro obiettivo rispondente sia alla tradizione sia ai requisiti effettivamente osservati si è reso opportuno riformulare, all’articolo 2, la descrizione del peso delle cosce fresche che «non deve essere inferiore a 12 kg».

All’articolo 4 relativo al metodo di elaborazione sono stati apportati alcuni aggiustamenti.

In particolare, il termine di «72 ore» relativo alla consegna della materia prima è stato sostituito da quello più adeguato di «96 ore», al fine di rendere la disciplina produttiva congruente a quella di altri prodotti appartenenti alla medesima categoria merceologica. A tal proposito si specifica che nei dossier originari che hanno dato luogo ai riconoscimenti di altri prosciutti il termine massimo consentito tra la fase di macellazione e quella di elaborazione è fissato in «120 ore».

Al fine di facilitare i controlli, è stato esplicitato «tra - 1 °C e + 4 °C» il range relativo alla temperatura controllata dell’ambiente in cui devono essere conservate le cosce qualora non vengano lavorate subito dopo la consegna allo stabilimento di elaborazione.

In funzione delle effettive modalità tradizionali di trattamento si stabilisce che la durata della prima salagione sia al massimo di 7 giorni e non «per sette giorni» come indicato nella precedente versione. Si specifica inoltre che le condizioni ambientali della cella devono avere una «temperatura non inferiore a 0 °C ed umidità elevata» e non semplicemente una «temperatura ed umidità relativa controllata».

E’ stata abbassata la durata della seconda salagione ad 11 giorni poiché il termine precedentemente fissato di «12-14 giorni» appariva eccessivamente lungo. Questa modifica consente di operare in modo altrettanto ossequioso della tradizione, ma anche compatibile con le ineludibili esigenze produttive.

Per salvaguardare il carattere igienico- sanitario del processo produttivo che mal si concilia con una ipotesi di foratura dell’osso in corso di lavorazione, è stato necessario riformulare la descrizione della legatura e prevedere un’ulteriore modalità della stessa ovvero quella della «corda passata a strozzo nella parte superiore del gambo».

Per fornire un’indicazione più precisa e non suscettibile di dubbia interpretazione, all’articolo 5 del disciplinare l’indicazione della durata della stagionatura con l’espressione «mediamente 14 mesi e mai meno di 12» è stata sostituita con «non dura meno di 13 mesi» in modo da rendere chiaro il requisito minimo necessario ai fini della tradizione.

3.3.   Etichettatura:

Allo scopo di rendere maggiormente riconoscibile il prodotto al consumatore finale è stato necessario inserire il contrassegno identificativo recante la dicitura «Prosciutto di Carpegna», apposto con marchiatura a fuoco.

La modifica del disciplinare è proposta dall’azienda San Leo Carpegna Srl, con sede in Carpegna 61021 (PU) — Via Petricci, avente un interesse legittimo in quanto unico produttore riconosciuto ed operante per la lavorazione del «Prosciutto di Carpegna» DOP.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«PROSCIUTTO DI CARPEGNA»

N.CE: IT-PDO-0105-1496-02.03.2007

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Denominazione:

«Prosciutto di Carpegna»

2.   Stato membro o paese terzo:

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto (Allegato II):

Classe 1.2.

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di (1):

Il «Prosciutto di Carpegna» è un prosciutto crudo stagionato, ottenuto dalla lavorazione di cosce di suino pesante che si protrae per un periodo non inferiore a tredici mesi nell’ambito della zona geografica delimitata.

Alla fine della lavorazione il «Prosciutto di Carpegna» si presenta di forma tondeggiante, non globosa, tendente al piatto, con sufficiente strato di grasso nella parte opposta all’anca e di peso non inferiore a 8 kg.

L’aspetto al taglio è di colore tendenzialmente rosa salmonato, con adeguata quantità di grasso solido, di colore bianco e bianco-rosato. Il profumo è delicato e penetrante, di carne stagionata, il gusto è delicato e fragrante, la consistenza delle carni è tenera ed elastica.

Le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche sono: l’umidità percentuale compresa nell’intervallo tra 57 e 63 %; il rapporto sale/umidità (quoziente del rapporto tra la composizione percentuale in cloruro di sodio e la percentuale di umidità) compreso tra 7,8 e 11,2; il rapporto umidità/proteine (quoziente del rapporto tra la percentuale di umidità e la percentuale di proteine totali) compreso nell’intervallo tra 1,9 e 2,5 e l’indice di proteolisi (composizione percentuale delle frazioni azotate solubili in acido tricoloroacetico — TCA — riferite al contenuto in azoto totale) non inferiore a 24 e non superiore a 31.

Il «Prosciutto di Carpegna» può essere immesso al consumo intero, disossato — sia pressato che «all’ addobbo», previa asportazione totale dello stucco applicato durante la stagionatura e delle porzioni grasse esterne superflue — porzionato previo affettamento e confezionamento sottovuoto o in atmosfera modificata. Per l’affettamento e confezionamento del «Prosciutto di Carpegna» deve essere impiegato prosciutto stagionato per almeno quattordici mesi.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

Per la lavorazione del «Prosciutto di Carpegna» sono utilizzate esclusivamente cosce fresche ottenute da suini nati, allevati e macellati nel territorio delle regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Marche, con l’impiego di verri appartenenti alla razze Large White Italiana, Landrace Italiana e Duroc Italiana ovvero ad altre razze o ibridi compatibili con le prescrizioni del Libro Genealogico italiano per il suino pesante; sono comunque esclusi i riproduttori appartenenti alle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc e Spotted Poland impiegate in purezza nonché i portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento alla sensibilità agli stress (PSS).

Le caratteristiche proprie del suino pesante selezionato dal Libro genealogico italiano trovano riscontro anche nelle prerogative definite ai sensi del regolamento (CEE) n. 3220/84 e successive modificazioni, concernente la classificazione commerciale della carcasse suine; peraltro, nell’ambito dei medesimi criteri di classificazione, risultano ammissibili solo le cosce ottenute da carcasse classificate nelle classi centrali.

I suini adulti utilizzabili per la preparazione della materia prima del «Prosciutto di Carpegna» sono avviati alla macellazione — per la quale possono essere utilizzati capi di peso vivo non inferiore a 160 kg, più o meno 10 %, e di età non inferiore ai dieci mesi — con adeguata prova della loro origine e provenienza; sono quindi ottenute ed utilizzate cosce rifilate (con taglio corto) di peso unitario non inferiore a 12 kg e con adeguato spessore di grasso di copertura.

La consegna delle cosce allo stabilimento di elaborazione avviene entro 96 ore dalla macellazione.

3.4.   Alimenti per animali (solo per prodotti di origine animale):

Le esigenze correlate con la specificità del tipo genetico impiegato e con la finalizzazione delle materie prime ottenute dalle carcasse dei suini pesanti necessari all’ elaborazione del Prosciutto di Carpegna annoverano le modalità di allevamento e di alimentazione di animali appartenenti alla grande tradizione italica, che ha originato la prassi finalizzata ad accrescimenti moderati e protratti nel tempo, ancorché mirati ad una pezzatura elevata; tali requisiti sono ottenuti coordinando gli obiettivi della selezione genetica, l’età minima ed il peso medio dei capi da macello con un apposito protocollo alimentare.

In tale ambito, secondo le prescrizioni del disciplinare, gli alimenti consentiti, le loro quantità e le modalità di somministrazione sono differenziati sulla base della fase di allevamento, in ragione dell’età e del peso degli animali.

La prima fase (fino 80 chilogrammi di peso) prevede la presenza di sostanza secca da cereali non inferiore al 45 % di quella totale, farina di carne solo se di buona qualità ed ove ammessa dalla normativa comunitaria (fino al 2 % della sostanza secca della razione), farina di pesce (fino al 1 % della sostanza secca della razione), latticello (fino a un massimo di 6 litri per capo al giorno), lipidi con punto di fusione superiore a 36 °C (fino al 2 % della sostanza secca della razione), lisati proteici (fino al 1 % della sostanza secca della razione), silomais (fino al 10 % della sostanza secca della razione).

La seconda fase (di ingrasso) ammette nell’alimentazione la presenza di sostanza secca da cereali non inferiore al 55 % di quella totale, patata disidratata (fino al 15 % della sostanza secca della razione), manioca (fino al 5 % della sostanza secca della razione), polpe di bietola supressate ed insilate (fino al 15 % della sostanza secca della razione), expeller di lino (fino al 2 % della sostanza secca della razione), polpe secche esauste di bietola (fino al 4 % della sostanza secca della razione), marco mele e pere, buccette d’uva o di pomodori quali veicoli integratori (fino al 2 % della sostanza secca della razione), siero di latte, latticello, farina disidratata di medica; melasso (fino al 5 % della sostanza secca della razione), farina di estrazione di soia, di girasole, di sesamo (dal 3 % fino al 15 % della sostanza secca della razione), di cocco, di germe di mais, pisello e/o altri semi di leguminose (fino al 5 % della sostanza secca della razione), lievito di birra e/o torula, lipidi con punto di fusione superiore a 40 °C (fino al 2 % della sostanza secca della razione).

L’alimento, a base di cereali, è preferibilmente presentato in forma liquida (broda o pastone) e, per tradizione, con siero di latte. Ai fini di ottenere un grasso di copertura di buona qualità nell’alimento è consentita una presenza massima di acido linoleico pari al 2 % della sostanza secca della somministrazione. Siero di latte e latticello, rispettivamente sottoprodotti della lavorazione della cagliata e del burro, non devono superare, assommati, i 15 litri capo/giorno. Se associato a borlande il contenuto totale di Azoto deve essere inferiore al 2 %. Infine, patata disidratata e manioca, somministrate insieme, non devono superare il 15 % della sostanza secca della razione. Misure attuative delle prescrizioni del disciplinare sono state nel tempo definite dal sistema ufficiale di controllo.

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata:

Le operazioni di lavorazione e di stagionatura del «Prosciutto di Carpegna» DOP devono avvenire nel territorio del comune censuario ed amministrativo di Carpegna, (provincia di Pesaro-Urbino, regione Marche).

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc.:

Il «Prosciutto di Carpegna» viene commercializzato intero, con osso, disossato, ovvero affettato e confezionato. Se disossato, può essere tradizionalmente preparato «pressato» ovvero «all’ addobbo» previa asportazione dello stucco e dei grassi esterni superflui (la distinzione è dovuta alle modalità di presentazione finale del prosciutto comunque disossato, che può essere confezionato sotto vuoto previa pressatura meccanica superficiale ovvero previa legatura delle carni tendenzialmente riavvolte). Se viene pre-affettato, può essere successivamente condizionato sia sottovuoto che in atmosfera modificata; in questi casi, il prosciutto deve comunque avere conseguito almeno una stagionatura di 14 mesi.

Le fasi di porzionamento, affettamento e confezionamento e le relative operazioni all’attribuzione della DOP al prosciutto stagionato possono avvenire ovunque, purchè dette operazioni non incidano sulle caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche del prodotto tutelato e siano idonee ad assicurare l’identificazione certa dello stesso e la sua rintracciabilità.

3.7.   Norme specifiche relative all’etichettatura:

Il «Prosciutto di Carpegna» è immesso al consumo provvisto di apposito contrassegno recante la dicitura «Prosciutto di Carpegna» apposto con marchiatura a fuoco.

La designazione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna» deve essere fatta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla menzione «Denominazione di Origine Protetta».

Tali indicazioni sono abbinate al logo della denominazione. È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

4.   Definizione concisa della zona geografica:

L’elaborazione del «Prosciutto di Carpegna» deve avvenire nella zona tradizionalmente vocata, delimitata dagli attuali confini del comune censuario ed amministrativo di Carpegna, provincia di Pesaro-Urbino, regione Marche, con l’impiego di materia prima ottenuta da suini nati, allevati e macellati nel territorio delle regioni Marche, Emilia-Romagna e Lombardia. Valgono le condizioni previste dal paragrafo 3 dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio.

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

La zona di produzione del «Prosciutto di Carpegna» è ubicata nella regione Marche, nel territorio della provincia di Pesaro-Urbino, dove il comune di Carpegna risponde alle seguenti coordinate cartografiche e connotazioni geografiche:

coordinate: 43°47’ N 12°20’ E

superficie: 28,3 chilometri quadrati

altezza slm: 748 metri

altezza massima: 1 415 metri

escursione altimetrica: 1 015 metri

abitanti (21.12.2007): 1 657

Situato al confine settentrionale della porzione centrale della penisola, il territorio di Carpegna è compreso nel perimetro del Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello, la montagna della quale occupa il versante meridionale ad una cinquantina di chilometri dal mare Adriatico, non distante dal comprensorio di San Marino. Immerso nel verde dei faggeti che caratterizzano la flora locale, la sua collocazione rispetto ai primi rilievi appenninici assicura la protezione dai venti freddi di Tramontana e di Bora, determinando i connotati costanti del microclima locale, caratterizzato dalla relativa vicinanza del mare, dall’altitudine, dalla ventilazione moderata, dall’assenza di umidità stagnante in aree geomorfologicamente drenanti e, quindi, in un ambiente particolarmente equilibrato e segnato da condizioni estive miti ed asciutte, tali da aver dato vita da tempo anche ad una apprezzata stazione climatica.

5.2.   Specificità del prodotto:

Oltre ai requisiti di conformità della materia prima, del processo di lavorazione e di qualificazione terminale del prodotto stagionato, sono caratteristiche specifiche del prodotto degne di menzione:

l’uso di cosce ottenute da suini di età non inferiore a dieci mesi, che implica l’utilizzo di carni mature e più inclini alle lunghe stagionature

l’impiego di tecniche manuali di battitura, toelettatura e stuccatura dei prosciutti pronti per la fase di stagionatura

il divieto di additivi chimici di qualsiasi tipo ed in qualsiasi fase della preparazione (tolto l’uso del cloruro di sodio per la salatura all’inizio della lavorazione)

l’impiego del solo cloruro di sodio marino (sale marino) macinato a secco per le operazioni di salatura delle cosce fresche

l’uso di cosce fresche refrigerate e non congelate, di pezzatura adeguata all’età minima del suino

la consegna delle cosce al prosciuttificio non oltre 96 ore dalla macellazione

la durata del processo complessivo, che prevede il completamento della stagionatura non prima che siano trascorsi tredici mesi dall’inizio della lavorazione

la limitata presenza di sale nel prosciutto — sancita dai rapporti prescritti per il riscontro dei parametri chimici da accertare alla fine della stagionatura — che lo distingue in modo originale e specifico dagli altri prodotti analoghi elaborati in centro Italia.

5.3.   Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

I requisiti geo-ambientali del comprensorio di Carpegna, nel cuore del Montefeltro e del suo Parco Naturale, definiscono un contesto irriproducibile di fattori micro-climatici favorevoli alla stagionatura delle carni e come tali intuiti ed «utilizzati» dall’uomo fin da epoche remote. Si consideri, in proposito, che la connessione locale tra la lavorazione delle carni di suino e la vocazione del territorio ha documentati riscontri fin dal Rinascimento, quando a seguito della cessione da parte del Signore di Cesena Malatesta Novello delle saline di Cervia (1468) alla Repubblica Veneta, si fa esplicito riferimento al mantenimento in capo alla contea di Carpegna del diritto di utilizzare liberamente il sale. La ventilazione garbata ma persistente che filtra su Carpegna le brezze provenienti dall’ Adriatico — intercettate in quota, ma dopo la barriera protettiva dei primi contrafforti appenninici — diffonde le essenze della specifica microflora mediterraneo-montana del comprensorio che unisce faggi, carpini, agrifogli ai fiordalisi, ai gigli, agli anemoni ed a numerose specie di orchidee, che il Parco conserva ed alimenta da secoli.

Tali fattori hanno influito anche nella regolazione dell’attività enzimatica dei tessuti delle carni, che si attiva opportunamente pure in presenza di una scarsa componente salina, attraverso la maturazione propiziata da una lunga esposizione alle condizioni naturali del luogo (la stagionatura), che hanno dirette connessioni con la consistenza e con le proprietà organolettiche del prosciutto.

Le esigenze di implementazione di una materia prima conseguentemente adeguata a lunghe stagionature naturali senza eccessi nell’uso del sale o delle sostanze aromatizzanti ha, nel tempo, imposto di «inseguire» nella sua evoluzione territoriale la tradizione del suino pesante italico, via via allargatasi — rispetto ad una originale e prevalente area di sviluppo centrale — alla pianura padana, nell’ambito di flussi secolari stabilizzatisi da ultimo in epoca contemporanea, dopo le grandi epidemie aftose.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione per la proposta di modifica della denominazione d’origine protetta «Prosciutto di Carpegna», già registrata ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92, previa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 86 del 12 aprile 2006.

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile:

sul seguente link

http://www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search_Documenti_Elenco.htm?txtTipoDocumento=Disciplinare%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento=Prodotti%20di%20Qualit%E0>Prodotti%20Dop,%20Igp%20e%20Stg

oppure

accedendo direttamente all’home page del sito del Ministero (http://www.politicheagricole.it) e cliccando poi su «Prodotti di Qualità» (a sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE [regolamento (CE) n. 510/2006]».


12.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 189/29


Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2009/C 189/11

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«YORKSHIRE FORCED RHUBARB»

N. CE: UK-PDO-0005-0633-19.07.2007

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Denominazione:

«Yorkshire Forced Rhubarb»

2.   Stato membro o paese terzo:

Regno Unito

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1.   Tipo di prodotto:

Classe 1.6:

ortofrutticoli e cereali freschi o trasformati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto (1):

Il colore degli steli alti e sottili del rabarbaro, noti come piccioli, va dal rosa al rosso mentre la foglia, dalla struttura compatta, è gialla (generalmente le foglie vengono staccate quando le piante sono destinate alla vendita nei supermercati). Il colore intenso, che varia dal rosa salmone al rosso sangue, dipende dalla varietà, dal tasso di crescita, dalla temperatura adoperata e dall'assorbimento di acqua. La base del picciolo, ovvero dove questo si collega al rizoma, è bianca mentre gli steli sono all'interno bianchi e carnosi. Il sapore è asprigno, leggermente acidulo, l'aroma delicato. Dal punto di vista microbiologico e chimico il rabarbaro in serra contiene acido ossalico, calcio sotto forma di ossalato di calcio, potassio ed estrogeno di origine vegetale. Il colore dello Yorkshire Forced rhubarb è intensificato dal processo tecnico e dalla mancanza di luce, il che conferisce al rabarbaro una buccia sottile ed una polpa bianca. Cotto, lo Yorkshire Forced rhubarb è molto tenero e l'aroma è più delicato e meno acidulo rispetto ad altre varietà; ciò è dovuto alle tecniche di produzione diverse ed ai metodi di coltivazione biologica del posto, a base soprattutto di resti di lana (shoddy), tipici della regione.

I produttori dello Yorkshire Forced Rhubarb non permettono alla luce di interagire con le piante durante la coltivazione forzata in serra perché, in caso contrario, si avrebbe la fotosintesi, processo che inspessisce e indurisce le fibre conferendo al rabarbaro un gusto più acido.

Per ridurre al minimo questo rischio, i produttori effettuano il raccolto — ogni qualvolta ciò sia possibile — al lume di candela; una coltivazione in serra troppo rapida comporta anche una perdita di sapore; pertanto, nel cosiddetto «Triangolo del rabarbaro» si preferisce lasciare crescere le piante per sei — nove settimane prima procedere al primo raccolto.

Le varietà attualmente adoperate nel Triangolo nell'ambito della coltivazione forzata in serra, sono:

 

Timerley Early

 

Stockbridge Harbinger

 

Reeds Early Superb/Fenton's Special (considerate identiche)

 

Prince Albert

 

Stockbridge Arrow

 

Queen Victoria

Questo elenco non è completo ed in futuro sarà possibile ricorrere ad altre varietà.

3.3.   Materie prime:

Senza oggetto

3.4.   Alimenti per animali (soltanto per prodotti di origine animale):

Senza oggetto

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata:

Tutte le fasi della produzione dello Yorkshire Forced Rhubarb si svolgono nella zona definita al punto 4. Ciò vale anche per la propagazione delle radici. Il raccolto avviene al lume di candela per minimizzare il rischio di fotosintesi che incide negativamente sulla consistenza e sul gusto del rabarbaro.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc.:

3.7.   Norme specifiche relative all'etichettatura:

Non vi sono particolari restrizioni per quanto riguarda il condizionamento. Si tiene conto delle norme applicabili in materia di etichettatura dei prodotti alimentari e di quelle destinate ai dettaglianti. Si adopera la denominazione «Yorkshire Forced Rhubarb».

4.   Definizione concisa della zona geografica:

La zona geografica di produzione collega i confini di Leeds, Wakefield e Bradford ed è incuneata sul fianco dei Pennines. La zona forma un triangolo ed è stata storicamente denominata «The Rhubarb Triangle» (Il Triangolo del rabarbaro). L'esatta zona geografica si stende da Ackworth Moor Top verso nord lungo la A628 sino a Featherstone e Pontefract. Da qui, prosegue lungo la A656 passando per Castleford; da qui si dirige ad ovest e continua lungo la A63, oltrepassando Garforth e West Garforth. A questo punto prosegue verso nord passando per Head Whitkirk e Manston, quindi verso la A6120 passando per Scholes. Continua poi lungo la A6120 in direzione ovest, passa attorno a Farsley per proseguire in direzione sud-ovest passando per la A647 e verso la A6177. Qui oltrepassa Dudley Hill per seguire la M606 direzione sud. Dal raccordo 26 corre lungo la M62 verso sud fino al raccordo 25, quindi si dirige verso ovest lungo la A644 direzione Dewsbury, oltrepassando Mirfield, per seguire la A638 direzione Wakefield. A Wakefield il confine segue la A638 in direzione sud fino a Ackworth Moor Top.

5.   Legame con la zona geografica:

5.1.   Specificità della zona geografica:

I produttori dello Yorkshire si concentravano nella zona dei suoli adatti a questa coltivazione, siti fra Leeds, Wakefield e Bradford, che diventarono ben presto noti come «The Rhubarb Triangle» (Il Triangolo del rabarbaro). Per la sua posizione, all'ombra dei Pennines, il Triangolo del rabarbaro è al riparo dalle gelate. Questa ubicazione geografica si è rivelata estremamente preziosa per i produttori in quanto offre perfette condizioni atmosferiche, indispensabili alla coltivazione di questa pianta.

Le abbondanti piogge e i periodi di riposo, precoci e lunghi, durante la crescita delle radici, sono indispensabili per poter interrompere presto il riposo vegetativo senza per questo pregiudicare la qualità o la resa. Il terreno deve essere accuratamente preparato fino ad una profondità sufficiente per permettere alle radici estese di crescere. Un buon grado di umidità è importante ma troppa umidità può far marcire le radici. I suoli che trattengono l'umidità sono propizi per due ragioni: la prima è che nella fase iniziale favoriscono la crescita, la seconda è che trattengono le basse temperature necessarie sia alle naturali esigenze delle piante sia alla conversione dell'energia immagazzinata. Ciò è essenziale per ottenere un'elevata qualità dei piccioli del rabarbaro di serra. Un insufficiente periodo di riposo della radice mentre si trova ancora all'aperto e viene preparata prima di essere messa nell'apposito capannone dà luogo a rese basse, scarsa qualità e poco gusto, quindi a guadagni insufficienti a coprire i costi di produzione.

Le condizioni atmosferiche createsi nella regione a causa dell'industria pesante contribuivano a far seccare precocemente in autunno le parti delle piante che crescono in superficie. La fuliggine e la cenere venivano sparse in abbondanza sui terreni non occupati dall'industria locale e gli alti comignoli delle abitazioni crearono col passar del tempo depositi di zolfo molto favorevoli alla pianta del rabarbaro.

Poiché i produttori dello Yorkshire provvedevano al raccolto molto prima rispetto agli altri produttori del paese, questi ultimi cessarono progressivamente la loro produzione visto che non erano in grado di competere con i produttori dello Yorkshire, privilegiati dalle vantaggiose condizioni sopra descritte. I produttori dello Yorkshire invece svilupparono sempre più le proprie competenze fino ad ottenere i piccioli per i quali sono poi diventati famosi.

La denominazione Yorkshire Forced Rhubarb è stata adoperata a partire dal 1877 dai produttori quando vendevano il loro prodotto sui mercati all'ingrosso. Questo era infatti all'epoca il normale metodo di commercializzazione dei prodotti freschi in tutto il paese.

5.2.   Specificità del prodotto:

Il colore degli steli alti e sottili, noti come piccioli, va dal rosa al rosso mentre la foglia, dalla struttura compatta, è gialla. Il colore intenso, che varia dal rosa salmone al rosso sangue, dipende dalla varietà. La base del picciolo, ovvero dove questo si collega al rizoma, è bianca mentre gli steli sono all'interno bianchi e carnosi. Dal punto di vista microbiologico e chimico lo Yorkshire Forced rhubarb contiene acido ossalico, calcio sotto forma di ossalato di calcio, potassio ed estrogeno di origine vegetale. Il colore dello Yorkshire Forced rhubarb è intensificato dal processo tecnico e dalla mancanza di luce, il che conferisce al rabarbaro una buccia sottile ed una polpa bianca. Cotto, lo Yorkshire Forced rhubarb è molto tenero e l'aroma è delicato e leggermente acidulo; ciò è dovuto alle tecniche di produzione diverse ed ai metodi di coltivazione biologica del posto, a base soprattutto di resti di lana (shoddy), tipici della regione.

I produttori ottengono nuove talee propagando o suddividendo le piantine in modo da dare vita a nuove piante che vengono denominate «piantoni di rabarbaro». I portinnesti vengono trasmessi da una generazione all'altra all'interno delle famiglie oppure acquistati da altri coltivatori. L'unico modo di ottenere nuove talee è dalle radici che sono state prelevate da una pianta madre; è infatti possibile coltivare il rabarbaro anche a partire dalle sementi ma senza alcuna garanzia di ottenere ceppi puri per via dell'impollinazione ibrida. La purezza del ceppo può essere garantita soltanto prelevando le talee dalle piante madri. È tuttavia necessaria una notevole esperienza per individuare deviazioni dal ceppo o piante malate. Le talee vengono poi suddivise nelle diverse varietà che vengono quindi coltivate in campi separati.

Le talee che non provengono dal Rhubarb Triangle devono crescere all'interno di quest'ultimo almeno per due o tre anni prima di entrare negli appositi capannoni e questo perché debbono prima trarre i benefici delle peculiari caratteristiche edafologiche e climatiche della regione così favorevoli allo sviluppo delle radici. Le radici vengono poi dissotterrate e collocate manualmente e con la massima cautela su appositi rimorchi che le trasportano dal campo ai capannoni; gli autisti registrano ogni volta i carichi effettuati e il campo di provenienza del giorno corrispondente.

5.3.   Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

La tecnica fondamentale adoperata inizialmente per coltivare il rabarbaro fuori stagione risale ad una scoperta fortuita avvenuta a Chelsea, Londra nel 1817. In un primo tempo la tecnica consisteva nel riscaldare le radici coprendole con concime organico mentre erano ancora interrate. Nel 1877 questa tecnica approdò nello Yorkshire che divenne così la prima regione al mondo nella quale venivano costruiti appositi capannoni per la forzatura del rabarbaro e la tecnica, adoperata ancor oggi, è stata messa a punto dai produttori locali dello Yorkshire. I terreni della zona si sono rivelati ideali per la crescita dell'importante sistema di radici necessario a produrre raccolti sufficienti a coprire gli elevati costi di produzione. Alla fine del diciannovesimo secolo la popolarità del rabarbaro crebbe in misura tale che solo nel Rhubarb Triangle oltre duecento produttori si dedicarono alla sua coltivazione.

La tecnica di base della coltivazione del rabarbaro inizialmente adoperata fuori stagione in speciali capannoni fu ideata dai produttori dello Yorkshire. I terreni della regione si rivelarono ideali per la crescita dell'importante sistema di radici necessario a produrre raccolti sufficienti. Alla fine del diciannovesimo secolo la popolarità del rabarbaro crebbe tanto che oltre duecento produttori in tutta la Gran Bretagna si dedicarono alla sua coltivazione. Attualmente i produttori si concentrano a Leeds, Wakefield e Bradford, zona diventata nota con il nome di Rhubarb Triangle.

I terreni dello Yorkshire stimolano la crescita di un enorme e robusto sistema di radici con grandi gemme. Durante l'intero periodo di crescita nei capannoni l'apporto idrico proviene direttamente dalla rete di distribuzione. Le varietà coltivate appositamente per e nei terreni di questa zona geografica forniscono, con l'aiuto di tutti i fattori che contribuiscono allo scopo, la qualità, il gusto e il colore tipici dello Yorkshire Forced Rhubarb coltivato secondo i metodi tradizionali. I terreni ed il clima della regione sono perfetti per la crescita dell'importante sistema di radici necessario a questa coltivazione fuori stagione.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

http://defraweb/foodrin/foodname/pfn/products/index.htm


12.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 189/33


Avviso destinato a Abd Al-Rahman Al-Faqih in relazione all'inclusione del suo nome nell'elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

2009/C 189/12

1.

La posizione comune 2002/402/PESC (1) invita la Comunità a congelare i capitali e le risorse economiche di Osama bin Laden, dei membri dell'organizzazione Al-Qaida e dei Taliban e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati, quali figurano nell'elenco compilato conformemente alle UNSCR 1267(1999) e 1333(2000) e regolarmente aggiornato dal comitato delle Nazioni Unite istituito ai sensi della UNSCR 1267(1999).

L'elenco compilato dal suddetto comitato delle Nazioni Unite comprende:

Al-Qaeda, i Talibani e Osama bin Laden,

le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi associati a Al-Qaeda, ai Talibani e a Osama bin Laden,

le persone giuridiche, le entità e gli organismi posseduti o controllati da uno/a qualsiasi di queste persone, entità, organismi e gruppi associati o che li sostengono in altro modo.

Gli atti o le attività che indicano che una persona, un gruppo, un'impresa o un'entità è «associata/o con» Al-Qaeda, Osama bin Laden o i Talibani consistono, tra l'altro, nel:

a)

partecipare al finanziamento, alla programmazione, all'agevolazione, alla preparazione o all'esecuzione di atti o attività in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di Al-Qaeda, Osama bin Laden o i Talibani o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;

b)

fornire, vendere o trasferire ad uno qualsiasi di essi armi e materiale connesso;

c)

arruolare per uno qualsiasi di essi; o

d)

sostenere in altro modo atti o attività di uno qualsiasi di essi.

2.

Il 7 febbraio 2006, il comitato delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere Abd Al-Rahman Al-Faqih all'elenco corrispondente.

La persona fisica interessata può presentare in qualsiasi momento a detto comitato, unitamente ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesame della decisione di inserirla nel suddetto elenco delle Nazioni Unite. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Per ulteriori informazioni, consultare: http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

3.

A seguito di questa decisione, la Commissione (2) ha incluso il nome di Abd Al-Rahman Al-Faqih nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (3).

Alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi e alle entità interessati si applicano le seguenti misure del regolamento (CE) n. 881/2002:

a)

congelamento di tutti i fondi, altre attività finanziarie e risorse economiche appartenenti ad essi, o in loro possesso, e divieto di mettere direttamente o indirettamente fondi, altre attività finanziarie e risorse economiche a loro disposizione o di destinarli a loro vantaggio (articolo 2 e articolo 2 bis) (4) e

b)

divieto di concedere, vendere, fornire o trasferire loro, direttamente o indirettamente, consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse ad attività militari (articolo 3).

4.

Conformemente alla sentenza della Corte di Giustizia, del 3 settembre 2008, nelle cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi e Al Barakaat International Foundation contro Consiglio, il comitato delle Nazioni Unite ha fornito le motivazioni dell'inserimento di Abd Al-Rahman Al-Faqih nell'elenco.

Egli può richiedere alla Commissione le motivazioni del suo inserimento nell'elenco. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione Europea

«Misure restrittive»

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Dopo avergli dato la possibilità di esprimere la propria opinione sulle motivazioni del suo inserimento nell'elenco, la Commissione riesaminerà la sua inclusione nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio e adotterà nei suoi confronti una nuova decisione.

5.

I dati personali forniti da Abd Al-Rahman Al-Faqih saranno gestiti in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5). Le eventuali richieste, ad esempio, di ulteriori informazioni o finalizzate all'esercizio dei diritti di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 (accesso ai dati personali, rettifica di tali dati, ecc.) devono essere inviate alla Commissione, all'indirizzo indicato al paragrafo 4.

6.

Per completezza, si richiama l'attenzione delle persone fisiche che figurano nell'allegato I sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessato/i, elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002, per ottenere l'autorizzazione di utilizzare i fondi, le altre attività finanziarie e le risorse economiche congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici a norma dell'articolo 2 bis del medesimo regolamento.


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 4. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2003/140/PESC (GU L 53 del 28.2.2003, pag. 62).

(2)  Regolamento (CE) n. 246/2006 (GU L 40 dell'11.2.2006, pag. 13).

(3)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

(4)  L'articolo 2 bis è stato inserito dal regolamento (CE) n. 561/2003 del Consiglio (GU L 82 del 29.3.2003, pag. 1).

(5)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


Rettifiche

12.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 189/35


Rettifica della pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 185 del 7 agosto 2009 )

2009/C 189/13

A pagina 13, punto «2. Associazione», voce «Indirizzo»:

anziché:

«Viale

Europa

LT-04029 Sperlonga

LIETUVA/LITHUANIA

Tel.

+370 771556388

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leggi:

«Viale

Europa

04029 Sperlonga LT

ITALIA

Tel.

+39 0771556388

Fax

+39 0771556388».