ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2009.188.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 188 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
52o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2009/C 188/01 |
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2009/C 188/02 |
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2009/C 188/03 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2009/C 188/04 |
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2009/C 188/05 |
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2009/C 188/06 |
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2009/C 188/07 |
Sintesi della decisione della Commissione, dell'11 marzo 2008, relativa a una procedura di applicazione dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 del trattato SEE (Caso COMP/38.543 — Servizi internazionali di trasloco) ( 1 ) |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2009/C 188/08 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione |
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2009/C 188/09 |
Comunicato del governo francese concernente la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (Avviso relativo alla richiesta di concessione per la ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi detta Permis de Chéroy) ( 1 ) |
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2009/C 188/10 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione |
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2009/C 188/11 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5533 — Bertelsmann/KKR/JV) ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione |
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2009/C 188/12 |
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2009/C 188/13 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
11.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 188/1 |
Comunicazione della Commissione — Criteri per l'analisi della compatibilità di aiuti di stato alla formazione soggetti a notifica individuale
2009/C 188/01
1. INTRODUZIONE
1. |
Il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha fissato l'obiettivo strategico di fare dell'Unione europea l'economia basata sulla conoscenza più concorrenziale e dinamica del mondo. Le conclusioni di Lisbona hanno rilevato il ruolo centrale dell'istruzione e della formazione quali strumenti fondamentali per potenziare il capitale umano e il suo impatto sulla crescita, sulla produttività e sull'occupazione. La formazione induce solitamente esternalità positive per la società nel suo complesso, perché aumenta la riserva di lavoratori qualificati alla quale altre imprese possono attingere, migliora la competitività economica e promuove una società della conoscenza in grado di avviare un percorso di sviluppo più innovativo. |
2. |
Tuttavia, le imprese possono fornire un livello di formazione inferiore a quanto socialmente ottimale se i dipendenti sono liberi di cambiare datore di lavoro e le altre imprese che li assumono finiscono per beneficiare della formazione loro impartita. Ciò riguarda in particolare la formazione che verte su competenze trasferibili da un'impresa all'altra. Gli aiuti di Stato possono contribuire a fornire ulteriori incentivi affinché la formazione erogata dai datori di lavoro raggiunga un livello socialmente auspicabile. |
3. |
La presente comunicazione fissa alcuni orientamenti relativi ai criteri applicabili per la valutazione delle misure di aiuto alla formazione. Tali orientamenti sono volti a rendere trasparenti le decisioni della Commissione e la relativa motivazione, per garantire la prevedibilità e la certezza del diritto. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (1) gli orientamenti si applicano agli aiuti individuali di formazione, concessi ad hoc o nel quadro di un regime, il cui equivalente sovvenzione superi 2 milioni di EUR per progetto di formazione. |
4. |
I criteri fissati nei presenti orientamenti non saranno applicati in modo meccanico. Il livello della valutazione della Commissione e il genere di informazioni che richiederà saranno proporzionati al rischio di distorsione di concorrenza. La portata dell'analisi dipenderà dalla natura del caso. |
2. EFFETTI POSITIVI DEGLI AIUTI
2.1. Fallimento del mercato
5. |
I lavoratori qualificati contribuiscono ad accrescere la produttività e la competitività delle imprese. Tuttavia, per una serie di ragioni si può verificare un sottoinvestimento nella formazione sia da parte dei datori di lavoro che dei lavoratori. I lavoratori potrebbero limitare il loro investimento in formazione perché non sono propensi a correre rischi, attraversano ristrettezze finanziarie o trovano difficile comunicare ai successivi datori di lavoro il livello delle conoscenze acquisite. |
6. |
Dal canto loro le imprese potrebbero non essere interessate a formare i propri dipendenti a livelli ottimali per la società nel suo complesso, e ciò per via del fallimento di mercato legato alle esternalità positive della formazione e alle difficoltà di recupero dell'investimento se i lavoratori possono liberamente cambiare datore di lavoro. Le imprese possono investire nella formazione meno di quanto risulta economicamente efficiente se temono che, una volta formati, i dipendenti cambieranno lavoro prima che l'impresa abbia recuperato l'investimento. Le imprese possono esitare a fornire ai loro dipendenti una formazione sufficiente a meno che tale formazione dia risultati immediati o sia specifica per le esigenze dell'impresa o a meno che non vi siano clausole contrattuali in base alle quale il dipendente formato non può lasciare l'impresa prima che siano ammortizzati i costi della formazione o sia rimborsata la totalità (o una parte) delle spese di formazione. |
7. |
Vi può essere un sottoinvestimento nella formazione anche qualora, malgrado l'impresa sia in grado di recuperare il proprio investimento, i benefici da essa ricavati siano inferiori a quelli della società nel suo insieme. Tali esternalità positive della formazione possono emergere, in particolare, se vengono migliorate le competenze trasferibili, ossia quelle che possono essere utilizzate in più di una impresa. Le formazioni specifiche, invece, offrono guadagni di produttività solo in determinate imprese e possono facilmente diventare di loro proprietà (2). Pertanto, le esternalità positive delle formazioni specifiche sono meno pronunciate rispetto a quelle della formazione generale. |
8. |
Se le imprese devono far fronte a costi maggiori per la formazione di lavoratori svantaggiati o disabili senza la certezza di trarne benefici (3), esse possono essere incentivate a fornire un minor livello di formazione a questi gruppi. Invece la formazione dei lavoratori svantaggiati o disabili genera solitamente esternalità positive per la società nel suo insieme (4). |
9. |
Gli Stati membri dovrebbero dimostrare che gli aiuti sono giustificati da un fallimento del mercato. Nella sua analisi, la Commissione tiene conto, tra l’altro, dei seguenti elementi:
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2.2. Adeguatezza dell'aiuto di Stato come strumento politico
10. |
L'aiuto di Stato non è l'unico strumento politico di cui dispongono gli Stati membri per promuovere la formazione, che viene, in effetti, impartita perlopiù attraverso sistemi di istruzione (università, scuole, formazione professionale svolta o finanziata da autorità statali). La formazione può anche essere intrapresa su iniziativa dei lavoratori, con o senza il sostegno dei loro datori di lavoro. |
11. |
Se lo Stato membro ha preso in considerazione altre opzioni di politica e sono dimostrati i vantaggi derivanti dal ricorso a uno strumento selettivo come l'aiuto di Stato destinato a una particolare impresa, le misure sono considerate strumenti adeguati. La Commissione terrà conto, in particolare, di tutte le valutazioni di impatto della misura proposta eventualmente realizzate dallo Stato membro. |
2.3. Effetto di incentivazione e necessità degli aiuti
12. |
Gli aiuti di Stato alla formazione devono indurre nel beneficiario degli aiuti un cambiamento di comportamento, al fine di ottenere una maggiore e/o migliore formazione di quanto non sarebbe avvenuto senza l'aiuto. Nel caso questo aumento quantitativo e qualitativo delle attività di formazione previste non si verifichi, si ritiene che l'aiuto non abbia alcun effetto di incentivazione. |
13. |
Tale effetto è individuato mediante un'analisi controfattuale, che compara i livelli previsti di formazione con e senza aiuti. La maggior parte dei datori di lavoro reputano necessario formare i loro dipendenti al fine di garantire un adeguato funzionamento delle loro imprese. Non si può dare per scontato che gli aiuti di Stato alla formazione, in particolare quella specifica, siano sempre necessari. |
14. |
Gli Stati membri dovrebbero dimostrare alla Commissione l'esistenza di un effetto di incentivazione dell'aiuto e la sua necessità. Innanzitutto, il beneficiario deve aver presentato domanda di aiuto allo Stato membro interessato prima dell'inizio del progetto di formazione. In secondo luogo, lo Stato membro deve dimostrare che, rispetto a una situazione senza aiuto, l'aiuto di Stato porta a un aumento delle dimensioni, della qualità, della portata del progetto di formazione o del numero di partecipanti cui è rivolto. La quantità supplementare di formazione offerta grazie agli aiuti può essere attestata, ad esempio, dal numero maggiore di ore o corsi di formazione e di partecipanti, dal passaggio da una formazione specifica per l'impresa a una formazione generale oppure dalla maggiore partecipazione di talune categorie di lavoratori svantaggiati o disabili. |
15. |
Nella sua analisi, la Commissione tiene conto, tra l’altro, dei seguenti elementi:
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2.4. Proporzionalità degli aiuti
16. |
Lo Stato membro deve dimostrare che gli aiuti sono necessari e che il loro importo è limitato al minimo necessario per realizzare la finalità dell'aiuto. I costi ammissibili devono essere calcolati conformemente all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 800/2008 e limitarsi ai costi che derivano dalle attività di formazione che non sarebbero intraprese senza l'aiuto. Gli Stati membri dovrebbero dimostrare che l'importo dell'aiuto non supera la parte dei costi ammissibili che non può essere stanziata dall'impresa (5). In ogni caso, le intensità dell'aiuto non possono superare le percentuali di cui all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 800/2008 e sono applicate ai costi ammissibili (6). |
3. EFFETTI NEGATIVI DELL’AIUTO
17. |
Se l'aiuto risulta proporzionato a quanto necessario per conseguirne gli obiettivi, è probabile che i suoi effetti negativi siano limitati e potrebbe non essere necessario svolgere un'analisi in merito (7). In alcuni casi, tuttavia, anche se l'aiuto è necessario e proporzionale per una specifica impresa al fine di aumentare la quantità di formazione fornita, l'aiuto può comportare un cambiamento nel comportamento del beneficiario che distorce la concorrenza in modo significativo. In questi casi, la Commissione svolgerà un'analisi approfondita sulle distorsioni della concorrenza, la cui entità può variare secondo le caratteristiche dell'aiuto e dei mercati interessati (8). |
18. |
Le caratteristiche dell'aiuto che possono incidere sulla probabilità e sull'entità della distorsione sono le seguenti:
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19. |
Ad esempio, un programma di formazione che viene utilizzato per incoraggiare le imprese di uno Stato membro in generale a organizzare un maggior numero di formazioni avrà probabilmente un effetto diverso sul mercato rispetto a un aiuto sostanziale concesso a un'unica impresa affinché possa potenziare la propria formazione. In questo secondo caso, il rischio di distorsione della concorrenza è maggiore in quanto i concorrenti del beneficiario degli aiuti sono meno in grado di competere (9). La distorsione sarà ancora maggiore se i costi di formazione dell'impresa del beneficiario rappresentano una percentuale non trascurabile dei costi totali. |
20. |
Nella valutazione delle caratteristiche del mercato, grazie alla quale si può ottenere un’indicazione più precisa della probabile incidenza dell'aiuto, la Commissione terrà conto, tra l'altro, dei seguenti fattori:
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21. |
La struttura del mercato sarà valutata in base alla concentrazione del mercato, alle dimensioni delle imprese (10), alla differenziazione dei prodotti (11) e delle barriere all'entrata e all'uscita. Le quote di mercato e i rapporti di concentrazione saranno calcolati una volta definito il mercato rilevante. In genere, se vi sono poche imprese, la loro quota sul mercato è maggiore e si osserva un minore livello di concorrenza (12). Se il mercato interessato è concentrato e presenta notevoli barriere all'entrata (13) e il beneficiario degli aiuti è un operatore importante su tale mercato, è probabile che i concorrenti dovranno modificare il loro comportamento in reazione all'aiuto. |
22. |
Nella valutazione delle caratteristiche settoriali, la Commissione esaminerà, tra l'altro, l'importanza della manodopera qualificata per l'impresa, l'esistenza di sovraccapacità, se il mercato del settore sia in crescita, in equilibrio o in flessione, le strategie di finanziamento della formazione adottate dai concorrenti (aiuti di Stato, dipendenti, datori di lavoro). Ad esempio, gli aiuti alla formazione in un'industria in declino possono accrescere il rischio di una distorsione della concorrenza tenendo in vita un'impresa non efficiente. |
23. |
Gli aiuti alla formazione possono comportare, in particolari casi, distorsioni della concorrenza per quanto riguarda entrata e uscita dal mercato, incidenza sui flussi commerciali ed eliminazione degli investimenti privati nella formazione. |
Entrata e uscita dal mercato
24. |
In un mercato competitivo, le imprese vendono prodotti che generano profitti. Incidendo sui costi, l'aiuto di Stato altera la redditività e può quindi condizionare la decisione di un'impresa di offrire o no un determinato prodotto. Ad esempio, un aiuto di Stato che riduce i costi correnti di produzione come quelli derivanti dalla formazione del personale potrebbe consentire a prodotti che altrimenti avrebbero scarse prospettive commerciali di entrare sul mercato, a scapito di una gamma di prodotti offerta da concorrenti più efficienti. |
25. |
La disponibilità di un aiuto di Stato può anche condizionare la decisione di un'impresa di ritirarsi da un mercato. Gli aiuti di Stato alla formazione potrebbero ridurre l'entità delle perdite e consentire all'impresa di restare più a lungo sul mercato, facendo sì che imprese più efficienti che non ricevono aiuti siano costrette ad uscire dal mercato. |
Incidenza sui flussi commerciali
26. |
Gli aiuti di Stato alla formazione potrebbero far beneficiare alcune zone di condizioni di produzione più favorevoli, il che potrebbe comportare uno spostamento dei flussi commerciali a favore delle regioni in cui sono erogati gli aiuti. |
Eliminazione degli investimenti privati nella formazione
27. |
Per sopravvivere sul mercato e ottimizzare profitti, le imprese sono interessate a investire nella formazione del personale. La quantità di investimenti nella formazione che ogni impresa è disposta a erogare dipende anche da quanto investono i suoi concorrenti. Le imprese che vengono sovvenzionate dallo Stato possono ridurre i propri investimenti. Invece, se l’aiuto incita i beneficiari a investire di più, i concorrenti potrebbero reagire riducendo la loro spesa in formazione. Se, per conseguire lo stesso obiettivo, i beneficiari dell'aiuto o i loro concorrenti investono meno in presenza di aiuti che in loro assenza, l’aiuto ha come conseguenza la graduale eliminazione degli investimenti privati nella formazione del personale. |
4. BILANCIO E DECISIONE
28. |
Come ultima fase dell’analisi, si valuterà in che misura gli effetti positivi degli aiuti superano quelli negativi. La valutazione sarà effettuata caso per caso. A tal fine, la Commissione metterà a confronto gli effetti positivi e negativi, elaborando un giudizio globale relativo al loro impatto sui produttori e consumatori in ciascuno dei mercati interessati. Ai fini della valutazione la Commissione utilizzerà informazioni qualitative, a meno che non siano subito disponibili informazioni quantitative. |
29. |
Se l’aiuto risulta necessario, mirato e proporzionato per una specifica impresa che intende accrescere le sue attività di formazione e se a beneficiare della formazione complementare è più la società che il beneficiario dell’aiuto, è probabile che la Commissione adotti una decisione più positiva accettando, quindi, un maggiore grado di distorsione della concorrenza. |
(1) GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3. Per gli aiuti alla formazione ad hoc destinati a una grande impresa inferiori alla soglia di 2 milioni di EUR, la Commissione applica mutatis mutandis i principi indicati nella presente comunicazione, anche se in modo meno dettagliato.
(2) Tuttavia, anche le esternalità della formazione generale possono diventare proprietà delle imprese attraverso speciali clausole contrattuali secondo cui il dipendente formato deve restare nell'impresa per un periodo determinato di tempo dopo aver ricevuto la formazione in questione.
(3) I lavoratori disabili e svantaggiati sono definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008.
(4) Ad esempio, rispetto a un'impresa, la società darà maggior valore alla formazione dei lavoratori giovani e scarsamente qualificati e ciò per via della presunta o effettiva minore produttività che ne deriva.
(5) Ciò corrisponde alla parte dei costi supplementari della formazione che l'impresa non può recuperare beneficiando direttamente dalle competenze acquisite dai suoi dipendenti durante la formazione.
(6) Vedi anche la recente giurisprudenza: C 35/2007, Aiuti alla formazione a Volvo Cars di Gand, la decisione 2008/948/CE della Commissione, del 23 luglio 2008, relativa alle misure previste dalla Germania a favore di DHL e dell'aeroporto di Lipsia/Halle (GU L 346 del 23.12.2008, pag. 1) e la decisione 2007/612/CE della Commissione, del 4 aprile 2007, relativa all’aiuto di Stato C 14/06 al quale il Belgio intende dare esecuzione a favore di General Motors Belgium ad Anversa (GU L 243 del 18.9.2007, pag. 71).
(7) Inoltre, se il mercato del lavoro funzionasse perfettamente, i dipendenti potrebbero sempre ottenere una retribuzione maggiore grazie alle maggiori competenze acquisite con la formazione, facendo sì che le sue esternalità positive siano internalizzate.
(8) Alcuni mercati subiscono gli effetti negativi degli aiuti in quanto l’impatto dell’aiuto non si limita ai mercati in cui opera il beneficiario degli aiuti ma si estende ad altri mercati, ad esempio quelli dei fattori produttivi.
(9) Bisogna, tuttavia, sottolineare che la concessione di aiuti alla formazione ad un intero settore di uno Stato membro può provocare una distorsione degli scambi commerciali tra Stati membri.
(10) La dimensione dell'impresa si può esprimere in termini di quota di mercato nonché fatturato e/o dipendenti.
(11) Quanto più debole sarà il livello di differenziazione dei prodotti, tanto più forte sarà l’incidenza dell’aiuto sui profitti dei concorrenti.
(12) Va osservato, tuttavia, che alcuni mercati sono competitivi nonostante la presenza di poche imprese.
(13) Va osservato, tuttavia, che talvolta la concessione di un aiuto contribuisce a superare le barriere all’entrata e consente a nuove imprese di entrare sul mercato.
11.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 188/6 |
Comunicazione della Commissione — Criteri per l'analisi della compatibilità degli aiuti di stato a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili soggetti a soglia di notifica individuale
2009/C 188/02
1. INTRODUZIONE
1. |
Promuovere l'occupazione e la coesione sociale è un obiettivo fondamentale delle politiche economiche e sociali della Comunità e dei suoi Stati membri. La disoccupazione, in particolare la disoccupazione strutturale, resta un grave problema in talune aree della Comunità e per determinate categorie di lavoratori l'inserimento nel mercato del lavoro è ancora difficile. Per le imprese, gli aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni ai costi salariali, in cui per costi salariali si intende l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro in oggetto, che comprende: a) la retribuzione lorda, prima delle imposte, b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e c) i contributi assistenziali per figli e familiari («integrazioni salariali»), possono rappresentare un incentivo supplementare ad alzare il livello di occupazione dei lavoratori svantaggiati e disabili. L’obiettivo dell’aiuto è quindi quello di promuovere l’occupazione delle categorie di lavoratori in oggetto. |
2. |
La presente comunicazione fissa gli orientamenti relativi ai criteri applicabili per valutare gli aiuti di Stato sotto forma di integrazioni salariali soggetti alla soglia di notifica individuale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere h) e i) del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (1). Tali orientamenti sono volti a rendere trasparenti le decisioni della Commissione e la relativa motivazione, per garantire la prevedibilità e la certezza del diritto. |
3. |
Tali orientamenti si applicano agli aiuti di Stato sotto forma di integrazioni salariali per lavoratori svantaggiati, lavoratori molto svantaggiati e lavoratori disabili secondo la definizione di cui all’articolo 2, paragrafi 18, 19 e 20, del regolamento (CE) n. 800/2008. Ogni misura individuale, sia concessa ad hoc che nel quadro di un regime, è soggetta ai presenti orientamenti se l’equivalente sovvenzione supera i 5 milioni di EUR per impresa all’anno nel caso di assunzione di lavoratori svantaggiati e lavoratori molto svantaggiati (in prosieguo collettivamente definiti «lavoratori svantaggiati») e i 10 milioni di EUR per impresa all’anno in caso di assunzione di lavoratori disabili (2). |
4. |
I criteri di cui ai presenti orientamenti non sono applicati meccanicamente. Il livello della valutazione della Commissione e il tipo di informazioni che essa potrà richiedere saranno proporzionati al rischio di distorsione della concorrenza, per cui la portata dell'analisi dipenderà dalla natura del caso. |
2. EFFETTI POSITIVI DEGLI AIUTI
2.1. Esistenza di un obiettivo comune
5. |
Talune categorie di lavoratori hanno particolari difficoltà a trovare un lavoro, in quanto i datori di lavoro li considerano meno produttivi o nutrono pregiudizi nei loro confronti. Tale effettiva o presunta produttività inferiore può essere dovuta alla mancanza di esperienze lavorative recenti (è il caso dei giovani o dei disoccupati di lunga durata) o alla presenza di una disabilità permanente. A causa della loro effettiva o presunta produttività inferiore tali lavoratori rischiano di venire esclusi dal mercato del lavoro, se i datori di lavoro non ricevono forme di compensazione per la loro assunzione. |
6. |
Da un punto di vista sociale, è auspicabile che tutte le categorie di lavoratori siano integrate nel mercato del lavoro. Ciò significa che una quota del reddito nazionale può venire ridistribuita alle categorie di lavoratori cui si applicano tali misure. Coprendo i sovraccosti a fronte di una minore produttività vera o percepita, gli aiuti di Stato possono favorire l’inserimento professionale dei lavoratori svantaggiati e disabili e possono aiutarli a trovare lavoro o a rimanere in attività. |
7. |
Gli Stati membri dovrebbero dimostrare che gli aiuti saranno utilizzati per raggiungere l’obiettivo di interesse comune. Nella sua analisi, la Commissione tiene conto, tra l’altro, dei seguenti fattori:
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2.2. Adeguatezza dell'aiuto di Stato come strumento politico
8. |
Gli aiuti di Stato sotto forma di integrazioni salariali non rappresentano l’unico strumento politico di cui gli Stati membri dispongono per favorire l’assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili. Gli Stati membri possono anche adottare misure generali, per esempio la riduzione degli oneri fiscali e dei contributi sociali gravanti sul lavoro, la promozione degli investimenti a favore dell'istruzione generale e della formazione, misure destinate ad assicurare servizi di orientamento e di consulenza o finalizzate all'assistenza o alla formazione dei disoccupati, nonché misure destinate a migliorare il quadro generale della legislazione del lavoro. |
9. |
Se lo Stato membro ha preso in considerazione altre opzioni di politica e sono dimostrati i vantaggi derivanti dal ricorso a uno strumento selettivo come l'aiuto di Stato destinato a una particolare impresa, le misure sono considerate strumenti adeguati. La Commissione terrà conto, in particolare, di tutte le valutazioni di impatto della misura proposta eventualmente realizzate dallo Stato membro. |
2.3. Effetto di incentivazione e necessità degli aiuti
10. |
Gli aiuti di Stato a favore dell’assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili devono determinare un cambiamento di comportamento da parte del beneficiario degli aiuti che si traduca nell’incremento netto del numero dei dipendenti svantaggiati e disabili nell'impresa in questione. I lavoratori svantaggiati neoassunti devono occupare posti appositamente creati o posti che si sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa. I posti che si creano a causa di licenziamenti di natura economica non devono essere occupati da lavoratori svantaggiati e disabili sovvenzionati. Pertanto, gli aiuti di Stato non possono essere utilizzati per sostituire lavoratori sovvenzionati per cui l’impresa ha smesso di ricevere sovvenzioni e che per questo motivo siano stati licenziati. |
11. |
Spetta agli Stati membri dimostrare alla Commissione l’esistenza dell’effetto di incentivazione e della necessità dell'aiuto. In primo luogo, il beneficiario deve avere presentato una domanda di aiuto allo Stato membro in questione prima di assumere i lavoratori appartenenti alle categorie interessate. In secondo luogo, lo Stato membro dovrebbe dimostrare che l’aiuto riguarda un lavoratore svantaggiato o disabile in un’impresa in cui l’assunzione non sarebbe avvenuta senza l’aiuto. |
12. |
L’analisi della Commissione tiene conto anche dei seguenti fattori:
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2.4. Proporzionalità degli aiuti
13. |
Lo Stato membro deve provare che gli aiuti sono necessari, che il loro importo è limitato al minimo necessario per raggiungere l’obiettivo degli aiuti. Gli Stati membri dovrebbero dimostrare che l’importo degli aiuti non supera i sovraccosti netti imputabili all’assunzione delle categorie dei lavoratori svantaggiati o disabili oggetto della misura rispetto ai costi di assunzione di lavoratori non svantaggiati e non disabili (3). In ogni caso, le intensità degli aiuti non devono mai superare le intensità di cui all’articolo 40 (4) e all’articolo 41 (5) del regolamento (CE) n. 800/2008. I costi ammissibili, cui si applicano le intensità degli aiuti, vanno calcolati in base alle indicazioni di cui all’articolo 40 (6) e all’articolo 41 (7) del regolamento (CE) n. 800/2008. |
3. EFFETTI NEGATIVI DELL’AIUTO
14. |
Se gli aiuti sono proporzionati al raggiungimento dell’obiettivo degli aiuti, è probabile che gli effetti negativi degli aiuti siano limitati e che non sia necessario procedere all’analisi degli effetti negativi. Tuttavia, in alcuni casi, anche se gli aiuti sono necessari e proporzionati per permettere ad una determinata impresa di incrementare l’occupazione di lavoratori appartenenti alle categorie in questione, gli aiuti possono determinare nel beneficiario un cambiamento di comportamento che falsa la concorrenza in misura significativa. In tali casi, la Commissione procede ad un’analisi delle distorsioni della concorrenza. L’entità della distorsione della concorrenza provocata dagli aiuti può variare in base alla tipologia degli aiuti e dei mercati interessati (8). |
15. |
Le caratteristiche degli aiuti che possono incidere sui rischi e sull’entità di distorsione sono:
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16. |
Per esempio, un regime di aiuti utilizzato per incoraggiare le imprese di uno Stato membro in generale ad assumere un numero maggiore di lavoratori svantaggiati o disabili eserciterà probabilmente un’incidenza diversa sul mercato rispetto ad un aiuto ingente concesso ad hoc ad una sola impresa per permetterle di incrementare il livello di occupazione di una certa categoria di lavoratori. In questo secondo caso, il rischio di distorsione della concorrenza è maggiore in quanto i concorrenti del beneficiario degli aiuti sono meno in grado di competere. La distorsione risulterà ancora maggiore se nell’impresa beneficiaria i costi della manodopera rappresentano una porzione elevata dei costi complessivi. |
17. |
Nella valutazione delle caratteristiche del mercato, grazie alla quale si può ottenere un’indicazione più precisa della probabile incidenza dell'aiuto, la Commissione terrà conto, tra l'altro, dei seguenti fattori:
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18. |
La struttura del mercato viene valutata prendendo in esame la concentrazione del mercato, le dimensioni delle imprese (9), l'importanza della differenziazione dei prodotti (10) e gli ostacoli all’accesso e all’uscita. Le quote di mercato e i rapporti di concentrazione saranno calcolati dopo che è stato definito il mercato rilevante. In genere, se vi sono poche imprese, la loro quota sul mercato è maggiore e si osserva un minore livello di concorrenza (11). Se il mercato in oggetto è concentrato ed è caratterizzato da forti ostacoli all’accesso (12) e il beneficiario degli aiuti è uno degli operatori principali, allora è più probabile che i concorrenti debbano modificare il proprio comportamento per effetto degli aiuti, per esempio rimandando l'introduzione di un nuovo prodotto o di nuova tecnologia, rinunciandovi o addirittura abbandonando il mercato. |
19. |
La Commissione esamina inoltre le caratteristiche del settore, quali l’eccesso di capacità produttiva o se il mercato del settore sia in crescita (13), in equilibrio o in flessione. La presenza di eccesso di capacità produttiva in un settore può, per esempio, aumentare il rischio che un aiuto produca casi di inefficienza o di spostamento della produzione a scapito delle imprese che non hanno lavoratori sovvenzionati. |
20. |
Infine, la misura viene analizzata nel contesto della situazione del mercato del lavoro, ovvero alla luce di parametri quali i tassi di occupazione e disoccupazione, i livelli dei salari e la legislazione del lavoro. |
21. |
Le integrazioni salariali possono, in casi particolari, produrre le distorsioni della concorrenza descritte dal punto 22 al punto 27. |
Effetti di sostituzione e spostamento
22. |
Gli effetti di sostituzione si producono in una situazione in cui i posti di lavoro assegnati ad una determinata categoria di lavoratori sostituiscono i posti di lavoro destinati ad altre categorie. L’integrazione salariale a favore di un determinato sottogruppo di lavoratori crea, all’interno della manodopera, una divisione tra lavoratori sovvenzionati e lavoratori non sovvenzionati e può indurre le imprese a sostituire lavoratori non sovvenzionati con lavoratori sovvenzionati, in quanto i costi salariali relativi alle due categorie di lavoratori sono diversi (14). |
23. |
Poiché le imprese con lavoratori sovvenzionati competono sugli stessi mercati di beni e servizi con quelle prive di lavoratori sovvenzionati, le integrazioni salariali possono contribuire alla riduzione dei posti di lavoro in altri settori dell’economia. Tale situazione si verifica quando un’impresa con lavoratori sovvenzionati aumenta la produzione a scapito delle imprese che non hanno lavoratori sovvenzionati; in questo modo, gli aiuti escludono i lavoratori non sovvenzionati. |
Entrata e uscita dal mercato
24. |
I costi salariali rientrano nei normali costi di funzionamento di qualsiasi impresa. È pertanto particolarmente importante che gli aiuti producano un effetto positivo sull'occupazione e non si limitino a consentire alle imprese di ridurre costi che esse avrebbero altrimenti dovuto sostenere. Per esempio, le integrazioni salariali riducono i costi correnti e di conseguenza rendono più appetibile l'ingresso nel mercato, permettendo alle imprese che avrebbero in caso contrario prospettive commerciali poco incoraggianti di accedere al mercato o introdurre nuovi prodotti, a scapito dei concorrenti più efficienti. |
25. |
La disponibilità di aiuti di Stato può inoltre incidere sulla decisione di un’impresa di abbandonare un mercato in cui opera. Le integrazioni salariali possono ridurre l’entità delle perdite e permettere ad un’impresa di rimanere nel mercato più a lungo; ciò implica che imprese più efficienti che non beneficiano di aiuti potrebbero vedersi costrette ad abbandonare il mercato al loro posto. |
Incentivi agli investimenti
26. |
Nei mercati in cui vengono concesse integrazioni salariali, le imprese non sono incoraggiate a competere e possono pertanto ridurre gli investimenti e l’impegno a promuovere l’efficienza e l’innovazione. Presso i beneficiari di aiuti si possono verificare ritardi nell’introduzione di nuove tecnologie che presuppongono una minore intensità di lavoro a causa del cambiamento dei costi relativi dei metodi produttivi ad alta intensità di lavoro o ad alta intensità di tecnologia. Anche i fabbricanti di prodotti concorrenti o complementari possono essere indotti a diminuire o rallentare i propri investimenti. Di conseguenza, diminuisce il livello generale degli investimenti nell’industria in oggetto. |
Ripercussioni sui flussi di scambio
27. |
La presenza di integrazioni salariali in una determinata regione può creare una situazione in cui alcuni territori beneficiano di condizioni produttive più favorevoli e ciò può portare allo spostamento dei flussi di scambio verso tali territori. |
4. BILANCIO E DECISIONE
28. |
Come ultima fase dell’analisi, si valuterà in quale misura gli effetti positivi degli aiuti superano quelli negativi. La valutazione sarà effettuata caso per caso. A tal fine, la Commissione metterà a confronto gli effetti positivi e negativi, elaborando un giudizio globale relativo al loro impatto sui produttori e consumatori in ciascuno dei mercati interessati. Ai fini della valutazione la Commissione utilizzerà informazioni qualitative, a meno che non siano subito disponibili informazioni quantitative. |
29. |
La Commissione tende ad assumere un atteggiamento più positivo e ad accettare un livello maggiore di distorsione della concorrenza se gli aiuti sono necessari e mirati per raggiungere l’obiettivo degli aiuti e si limitano ai sovraccosti netti necessari per compensare la minore produttività dei lavoratori appartenenti alle categorie in questione. |
(1) GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3.
(2) A causa della loro natura specifica, le misure individuali che si applicano alla compensazione dei sovraccosti dovuti all'assunzione di lavoratori disabili e i sovraccosti sostenuti dalle imprese sociali il cui equivalente sovvenzione supera i 10 milioni di EUR per impresa per anno saranno valutate sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. Per quanto riguarda gli aiuti ad hoc all'occupazione in favore dei lavoratori svantaggiati inferiori ai 5 milioni di EUR e gli aiuti ad hoc all’occupazione dei lavoratori disabili inferiori ai 10 milioni di EUR, la Commissione applicherà mutatis mutandis i principi di cui sopra, anche se in modo meno dettagliato.
(3) I sovraccosti netti tengono conto dei costi legati all’assunzione delle categorie interessate dei lavoratori svantaggiati o disabili (per esempio, a causa della produttività inferiore) e dei vantaggi che il beneficiario degli aiuti trae da tale assunzione (per esempio, grazie al miglioramento dell’immagine dell’impresa).
(4) L’intensità degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati non supera il 50 % dei costi ammissibili.
(5) L’intensità degli aiuti a favore dei lavoratori disabili non supera il 75 % dei costi ammissibili.
(6) Per l’assunzione di lavoratori svantaggiati, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all’assunzione. Tuttavia, nel caso in cui il lavoratore interessato è un lavoratore molto svantaggiato, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione.
(7) Per l’assunzione di lavoratori disabili, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali sostenuti nel periodo in cui il lavoratore disabile è stato impiegato.
(8) Alcuni mercati subiscono gli effetti negativi degli aiuti in quanto l’impatto dell’aiuto non si limita ai mercati in cui opera il beneficiario degli aiuti, ma si estende ad altri mercati, ad esempio quelli dei fattori produttivi.
(9) La dimensione dell'impresa si può esprimere in termini di quota di mercato nonché fatturato e/o dipendenti.
(10) Quanto più debole sarà il livello di differenziazione dei prodotti, tanto più forte sarà l’incidenza dell’aiuto sui profitti dei concorrenti.
(11) È tuttavia importante notare che alcuni mercati sono competitivi nonostante la presenza di poche imprese.
(12) Tuttavia, talvolta la concessione di un aiuto aiuta a superare gli ostacoli all’accesso, permettendo a nuove imprese di entrare in un mercato.
(13) L’esistenza di mercati in crescita comporta di solito un'incidenza meno pronunciata degli aiuti sui concorrenti.
(14) L’effetto di sostituzione dipende dall’elasticità della domanda di manodopera, sia per quanto riguarda i lavoratori sovvenzionati che quelli non sovvenzionati.
11.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 188/11 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/C 188/03
Data di adozione della decisione |
20.5.2009 |
||||
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 456/08 |
||||
Stato membro |
Paesi Bassi |
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Regione |
Tutte le regioni |
||||
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
(Concept) Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat houdende bepalingen met betrekking tot de verstrekking van subsidies voor duurzame mobiliteit, logistiek en duurzaam waterbeheer (Kaderregeling subsidie duurzaamheid verkeer en waterstaat) |
||||
Base giuridica |
(Concept) Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat houdende bepalingen met betrekking tot de verstrekking van subsidies voor duurzame mobiliteit, logistiek en duurzaam waterbeheer (Kaderregeling subsidie duurzaamheid verkeer en waterstaat) De (Concept) Kaderregeling subsidie duurzaamheid verkeer en waterstaat is gebaseerd op de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat (artikelen 2, aanhef, onderdelen a, c, e, 3 en 4). |
||||
Tipo di misura |
Regime di aiuto |
||||
Obiettivo |
Aiuti a favore di RSI, aiuti ambientali |
||||
Forma dell'aiuto |
Sovvenzione diretta, prestiti dello Stato e garanzie statali per entrate inferiori al previsto |
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Dotazione di bilancio |
750 milioni di EUR |
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Intensità |
— |
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Durata |
Sei anni (a decorrere dall’approvazione da parte della Commissione) |
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Settore economico |
Trasporti |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
|
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
11.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 188/12 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
10 agosto 2009
2009/C 188/04
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,4202 |
JPY |
yen giapponesi |
138,01 |
DKK |
corone danesi |
7,4450 |
GBP |
sterline inglesi |
0,85355 |
SEK |
corone svedesi |
10,2129 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,5345 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
8,6940 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,678 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
269,31 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,7006 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1154 |
RON |
leu rumeni |
4,2095 |
TRY |
lire turche |
2,0929 |
AUD |
dollari australiani |
1,6895 |
CAD |
dollari canadesi |
1,5361 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
11,0070 |
NZD |
dollari neozelandesi |
2,0985 |
SGD |
dollari di Singapore |
2,0468 |
KRW |
won sudcoreani |
1 742,67 |
ZAR |
rand sudafricani |
11,4031 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
9,7062 |
HRK |
kuna croata |
7,3269 |
IDR |
rupia indonesiana |
14 103,40 |
MYR |
ringgit malese |
4,9771 |
PHP |
peso filippino |
67,729 |
RUB |
rublo russo |
45,0035 |
THB |
baht thailandese |
48,322 |
BRL |
real brasiliano |
2,5813 |
MXN |
peso messicano |
18,3135 |
INR |
rupia indiana |
67,9000 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
11.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 188/13 |
Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione del 7 marzo 2008 in relazione ad un progetto di decisione sul caso COMP/38.543 — Servizi internazionali di trasloco (2)
Relatore: Italia
2009/C 188/05
1. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione europea in merito ai destinatari del progetto di decisione e al fatto che debbano essere loro inflitte delle ammende. |
2. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione europea in merito agli importi di base delle ammende e al ragionamento da essa seguito per stabilirli. |
3. |
Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione europea relativa alla non applicabilità di circostanze aggravanti e attenuanti. |
4. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione circa l’applicazione della comunicazione della Commissione sul trattamento favorevole del 2002 relativa alla non imposizione o alla riduzione delle ammende. |
5. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla riduzione dell’ammenda in base alla comunicazione sul trattamento favorevole del 2002. |
6. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che non ricorrono i presupposti per ridurre gli importi delle ammende ai sensi del punto 35 degli orientamenti in materia, come richiesto da cinque imprese. |
7. |
La maggioranza del comitato consultivo concorda con la Commissione sulla concessione di una riduzione, nonché sull’importo di essa, a un’impresa in base alla sua incapacità a pagare e ad altre circostanze particolari riguardanti la sua situazione specifica. Una minoranza si astiene. |
8. |
La maggioranza del comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi definitivi delle ammende. Una minoranza si astiene. |
9. |
Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
11.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 188/14 |
Relazione finale del consigliere-auditore relativa al caso COMP/38.543 — Servizi internazionali di trasloco
[a norma degli articoli 15 e 16 della decisione (2001/462/CE, CECA) della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21]
2009/C 188/06
Il progetto di decisione dà adito alle seguenti osservazioni:
INTRODUZIONE
Alla fine di agosto 2003 la Commissione ha deciso di effettuare delle ispezioni nel settembre 2003 in Belgio, presso i locali di Allied Arthur Pierre, Interdean, Transworld e Ziegler. A seguito di tali ispezioni, Allied Arthur Pierre ha presentato richiesta di immunità dalle ammende o, se questa non poteva essere accordata, di riduzione di eventuali ammende, ai sensi della comunicazione della Commissione del 2002 relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese. Poiché la Commissione aveva già effettuato un'ispezione mirata e aveva ottenuto elementi probatori riguardanti il cartello, l’immunità non poteva essere accordata. Tuttavia, in base a [*] (1), la Commissione ha deciso di concedere ad Allied Arthur Pierre una riduzione dell’ammenda compresa fra il 30 % e il 50 %.
Nei mesi di febbraio, settembre e ottobre 2005 e anche nel luglio e nell’ottobre 2007, la Commissione ha inviato delle domande d’informazioni, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, alle imprese interessate, nonché ai concorrenti e alle organizzazioni professionali delle società di trasloco in Belgio.
La Commissione è giunta alla conclusione preliminare che i destinatari del progetto di decisione avevano preso parte a un cartello nei servizi internazionali di trasloco in Belgio, attraverso il quale le imprese partecipanti fissavano i prezzi, si spartivano i clienti e manomettevano la presentazione di offerte, in violazione dell’articolo 81 del trattato che istituisce la Comunità europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. Il cartello ha avuto una durata di 19 anni, a partire almeno dal 1984 fino al 2003.
Comunicazione degli addebiti e termine fissato per la risposta
Il 19 ottobre 2006 è stata inviata la comunicazione degli addebiti a 32 destinatari: Allied Arthur Pierre NV; North American International Holding Corporation; North American Van Lines Inc.; Sirva Inc.; Exel International Holdings (Belgio) NV; Exel International Holdings (Paesi Bassi I) BV; Exel International Holdings (Paesi Bassi II) BV; Exel International Holdings Limited; Exel Investments Limited; Realcause Limited; Amcrisp Limited; Interdean AG; Interdean Group Limited; Interdean Holding BV; Interdean International Limited; Interdean NV; Interdean SA; Iriben Limited; Rondspant BV; Team Relocations NV; Team Relocations Limited; Trans Euro Limited; Amertranseuro International Holdings Limited; [*]; Mozer Moving International SPRL; Gosselin World Wide Moving NV; Stichting Administratiekantoor Portielje; Compas International Movers NV; Transworld International NV; Putters International NV; Verhuizingen Coppens NV; Ziegler SA.
Fra il 20 e il 23 ottobre 2006 i destinatari hanno ricevuto la comunicazione degli addebiti, con un termine di due mesi per la risposta. Su richiesta motivata degli interessati, Coppens ha ottenuto una proroga fino al 15 gennaio 2007; Gosselin fino al 22 gennaio 2007; Stichting e Interdean fino al 22 gennaio 2007. Tutte le parti hanno risposto entro il termine fissato.
Accesso al fascicolo
Le parti hanno avuto accesso al fascicolo in formato DVD, inviato a tutte su loro richiesta. Altri documenti del fascicolo sono stati messi a disposizione presso i locali della Commissione e 28 imprese hanno colto l’occasione di visionarli. Nessuna delle parti ha rivolto richieste relative all'accesso al fascicolo al consigliere-auditore, ad eccezione di Ziegler. Quest’ultimo ha domandato per iscritto al consigliere-auditore di poter accedere alle risposte date dalle altre parti alla comunicazione degli addebiti. Il consigliere-auditore ha negato l’accesso, ritenendo che le informazioni ricevute dopo la notifica della comunicazione degli addebiti non costituiscano parte del fascicolo d’indagine e non siano pertanto accessibili. Le parti hanno diritto di accedere alle risposte date dalle altre parti alla comunicazione degli addebiti solamente se le informazioni contenute sono a loro carico e la Commissione si basa su di esse in una decisione finale o se contengono elementi a discarico (2).
Audizione
L'audizione orale si è svolta il 22 marzo 2007, con la partecipazione di tutte le parti o dei loro rappresentanti, eccetto il gruppo d’imprese Exel (imprese madri di Allied Arthur Pierre), [*], Mozer, Putters, Gosselin e Stichting.
Lettera di esposizione dei fatti
A seguito dell’audizione, [*] elemento di prova [*]. La Commissione ha ritenuto che questo elemento di prova supplementare potesse essere utile per sostenere gli argomenti esposti nella comunicazione degli addebiti. Il 23 agosto 2007 è stata pertanto inviata a tutte le parti una lettera di esposizione dei fatti, che definiva la natura della prova e spiegava come la Commissione intendeva usarla nel progetto di decisione, corredata da un CD-ROM contenente la prova aggiuntiva. Le parti disponevano di due settimane per rispondere alla lettera di esposizione dei fatti.
Il nuovo elemento di prova non ha dato luogo a nuovi o ulteriori addebiti contro le parti ma ha soltanto confermato e sostenuto le prove già raccolte nel fascicolo d’indagine della Commissione.
IL PROGETTO DI DECISIONE
[*] Le durate dell’infrazione riportate nel progetto di decisione per quanto riguarda due imprese sono più brevi di quelle indicate nella comunicazione degli addebiti.
Il progetto di decisione presentato alla Commissione contiene unicamente addebiti nei confronti dei quali è stata accordata la possibilità alle parti di rendere noto il loro punto di vista.
Il consigliere-auditore conclude che nel presente caso è stato rispettato il diritto delle parti di essere sentite.
Bruxelles, il 25 febbraio 2008.
Karen WILLIAMS
(1) Parti del testo sono state modificate per evitare la divulgazione di informazioni riservate; tali parti sono indicate tra parentesi quadre e sono contrassegnate da un asterisco.
(2) Sentenza del Tribunale di primo grado del 27 settembre 2006 nella causa T-43/02, Jungbunzlauer.
11.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 188/16 |
Sintesi della decisione della Commissione
dell'11 marzo 2008
relativa a una procedura di applicazione dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 del trattato SEE
(Caso COMP/38.543 — Servizi internazionali di trasloco)
(Solo i testi in lingua inglese, francese e olandese fanno fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/C 188/07
I. INTRODUZIONE
1. |
In data 11 marzo 2008 la Commissione ha adottato una decisione relativa a una procedura di applicazione dell’articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE. A norma dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1), la Commissione pubblica qui di seguito i nomi delle parti e l’essenziale della decisione, comprese le sanzioni comminate. |
II. PRESENTAZIONE DEL CASO
1. Procedura
2. |
Il presente caso è iniziato ex officio con verifiche condotte in Belgio presso Allied Arthur Pierre NV, Interdean NV e Transworld International NV in data 16 e 17 settembre 2003, nonché presso Ziegler SA dal 16 al 18 settembre 2003. Sono stati scoperti vari accordi scritti di fissazione dei prezzi unitamente a numerosi altri documenti che dimostrano pratiche di fissazione indiretta di prezzi sotto forma di «commissioni», manipolazione di offerte e spartizione di clienti. Queste prove hanno rivelato il coinvolgimento di nove imprese nell’intesa e nell’attuazione dell’intesa medesima fra l’ottobre 1984 e gli inizi degli anni ′90, quindi tra l'aprile 1997 e il settembre 2003. |
3. |
La comunicazione degli addebiti è stata adottata il 18 ottobre 2006 e notificata ai 32 destinatari fra il 20 e il 23 ottobre 2006. |
4. |
Il 22 marzo 2007 si è svolta un’audizione. |
5. |
Un’esposizione dei fatti è stata inviata a tutte le parti il 23 agosto 2007, precisando che la Commissione intendeva utilizzare elementi di prova contro Allied Arthur Pierre NV, Interdean NV e Ziegler SA. |
6. |
Il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole in data 18 febbraio 2008 e 7 marzo 2008. |
2. Sintesi dell’infrazione
7. |
L’intesa verte sulla prestazione di servizi internazionali di trasloco in Belgio. Questi servizi comprendono il trasloco sia di beni di persone fisiche — siano esse privati o dipendenti di imprese o istituzioni pubbliche — sia di beni di imprese o istituzioni pubbliche. Un trasloco internazionale del genere avviene sia dal Belgio verso altri paesi che da altri paesi a destinazione del Belgio. Esso è quindi caratterizzato dal fatto che il Belgio ne costituisce il punto di origine o di destinazione. |
8. |
La decisione conclude che dieci imprese, vale a dire Allied Arthur Pierre NV, Compas International NV, Gosselin Group NV, Interdean NV, Mozer Moving International SPRL, Putters International NV, Team Relocations NV, Transworld International NV, Verhuizingen Coppens NV e Ziegler SA hanno concluso un’intesa sul mercato dei servizi internazionali di trasloco in Belgio fissando i prezzi e spartendosi il mercato dal 4 ottobre 1984 al 10 settembre 2003. Le imprese si sono accordate sui prezzi, si sono spartite contratti di traslochi manipolando offerte sotto forma di offerte fittizie — cosiddetti «preventivi compiacenti» — e hanno beneficiato di un sistema di compensazioni finanziarie denominate «commissioni». Tali commissioni erano un elemento nascosto del prezzo finale che il consumatore era tenuto a pagare. La singola partecipazione delle imprese all'intesa va da 3 mesi a oltre 18 anni. |
3. Destinatari
9. |
I destinatari della decisione sono le 31 persone giuridiche enumerate al punto 21, riconducibili a dieci imprese, per aver partecipato all'intesa o essere responsabili di una partecipazione del genere. |
10. |
La responsabilità delle società madri per la partecipazione all'intesa delle loro controllate si fonda sulla considerazione che esse appartengano alla stessa impresa ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE. Tutte le società madri detengono direttamente o indirettamente il 100 % (o quasi il 100 %) del capitale delle loro controllate, sulla cui politica commerciale si può pertanto presumere che abbiano esercitato un'influenza determinante. La decisione rileva che tale assunto non è stato confutato da alcuna delle società madri. |
4. Provvedimenti correttivi
11. |
L'importo di base dell'ammenda è stabilito come segue: una percentuale — in funzione del grado di gravità dell'infrazione — del valore delle vendite del servizio pertinente effettuate da ciascuna impresa nella zona geografica pertinente durante l'ultimo anno completo della sua partecipazione all'infrazione («importo variabile») viene moltiplicata per il numero di anni di partecipazione dell'impresa all'infrazione e maggiorata di un importo aggiuntivo («diritto di ingresso»), calcolato a sua volta come percentuale del valore delle vendite, onde dissuadere le imprese dal partecipare ad accordi orizzontali di fissazione di prezzi, di spartizione di mercato e di limitazione di produzione (2). |
12. |
I fattori presi in considerazione nel presente caso, onde determinare le percentuali di cui sopra, sono connessi con la natura dell'infrazione (fissazione di prezzi, spartizione di mercato e manipolazione di offerte). La decisione applica nella fattispecie un importo variabile del 17 % e un diritto d'ingresso del 17 %. |
13. |
L'importo variabile viene moltiplicato, con riferimento alle singole imprese, per il numero di anni della loro partecipazione all'infrazione; questo numero va da 0,5 a 19 nel caso di specie. |
14. |
Nel presente caso non vi è luogo di prendere in considerazione circostanze aggravanti di sorta. |
15. |
Determinate parti hanno chiesto che vengano riconosciute varie circostanze attenuanti, quali la partecipazione limitata all'infrazione, la collaborazione effettiva con la Commissione al di fuori della sfera d'applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole e il fatto che il comportamento anticoncorrenziale sarebbe stato autorizzato o addirittura incoraggiato da pubbliche autorità. La decisione respinge tutte queste affermazioni. |
16 |
L'ammontare dell'ammenda è limitato, per alcune imprese, al massimale del 10 % del volume d'affari complessivo da esse realizzato nel corso dell'esercizio sociale precedente (si veda l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio). |
17. |
La decisione concede una riduzione dell'ammenda pari al 50 % ad Allied Arthur Pierre NV. Detta riduzione tiene conto dell'estrema rilevanza degli elementi di prova comunicati dall'impresa. |
18. |
In applicazione del punto 23, ultimo comma della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002, la decisione conclude che ad Allied Arthur Pierre NV non verrà inflitta alcuna ammenda per il periodo anteriore all'aprile 1997. |
19. |
Cinque imprese hanno chiesto una riduzione di ammenda per incapacità contributiva ai sensi del punto 35 degli orientamenti. La decisione conclude che tali richieste vanno respinte. |
20. |
Nel caso presente, la Commissione tiene conto di circostanze particolari riguardanti la situazione individuale di Interdean NV e delle sue società madri. Di conseguenza è stato deciso di concedere una riduzione dell'ammenda pari al 70 % a Interdean NV. |
III. DECISIONE
21. |
I destinatari della decisione sono 31 persone giuridiche facenti capo alle 10 imprese che hanno violato l'articolo 81, paragrafo 1 del trattato CE e l'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE, fissando in maniera diretta e indiretta prezzi per i servizi internazionali di trasloco in Belgio, spartendosi una parte di questo mercato e manipolando la procedura tramite il ricorso alla presentazione di preventivi fasulli nell'arco dei periodi indicati:
|
22. |
Per l'infrazione di cui al punto 21 sono state inflitte le ammende seguenti:
Le imprese enumerate al punto 21 sono tenute a porre immediatamente fine all'infrazione ivi definita, sempre che non l'abbiano già fatto. Hanno l'obbligo di astenersi d'ora in poi da qualsiasi atto o comportamento di cui al punto 21, nonché da qualsiasi atto o comportamento avente oggetto o effetto identico o analogo. |
(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo con regolamento (CE) n. 1419/2006 (GU L 269 del 28.9.2006, pag. 1).
(2) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003, GU C 210 dell'1.9.2006, pag. 2.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
11.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 188/19 |
Informazioni sintetiche comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001
2009/C 188/08
Aiuto n.: XA 135/09
Stato membro: Spagna
Regione: Comunità Valenziana
Titolo del regime di aiuto o nome dell’impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Ayudas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas de la Comunitat Valenciana
Base giuridica: Borrador de Orden de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas de la Comunitat Valenciana y se convocan para el año 2009.
Spesa annua prevista nell’ambito del regime o importo annuo totale concesso all’impresa: 1 400 000 EUR
Intensità massima dell’aiuto: 100 % della spesa ammissibile
Data di applicazione: Dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di deroga nel sito web della direzione generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale della Commissione
Durata del regime o dell’aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013
Obiettivo dell’aiuto: Assistenza tecnica [art. 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006]. Aiuti relativi alle fitopatie ed epizoozie e alle infestazioni parassitarie
Settore economico: Le PMI inscritte nel Registro de Explotaciones Ganaderas de la Comunitat Valenciana (registro delle aziende di allevamento della Comunità Valenziana) delle specie suina, bovina, ovina, caprina, cunicola, apicola e equina.
Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto:
Conselleria de Agricultura Pesca y Alimentación |
C/Amadeo de Saboya, 2 |
46010 Valencia |
ESPAÑA |
Indirizzo web: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/ayuda%20agrupaciones%20de%20defensa%20sanitaria%20ganaderas.pdf
Altre informazioni: —
Aiuto n.: XA 138/09
Stato membro: Cipro
Regione: Cipro
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Πρόγραμμα Επιτήρησης Μεταδοτικής Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας Βοοειδών.
Base giuridica:
1) |
Άρθρο 03525 του Προϋπολογισμού για το 2009 — Συμμετοχή σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (articolo 03525 del bilancio di previsione del 2009 — Partecipazione a programmi dell'Unione europea). |
2) |
Ο περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Κανονισμών στον Τομέα της Κτηνιατρικής Νόμος του 2004 (Ν 149(Ι)/2004) [εφαρμογή Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001] [legge del 2004 (Ν 149(Ι)/2004] relativa all'applicazione dei regolamenti comunitari nel settore veterinario — applicazione del regolamento (CE) n. 999/2001. |
3) |
Νόμος που προνοεί για την Υγεία των Ζώων (Ν.109(Ι)2001) [legge sulla salute degli animali (Ν.109(Ι)2001)]:
|
4) |
Απόφαση Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων με αριθμό 309 και ημερομηνία 3 Απριλίου 2009 (Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 4355 και ημερομηνία 10 Απριλίου 2009 σ 1540) (decisione dell'Autorità di controllo degli aiuti di Stato n. 309 del 3 aprile 2009, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Cipro n. 4355 del 10.4.2009, pag. 1540). |
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 0,068 Mio EUR
Intensità massima dell'aiuto: 100 %
Data di applicazione: Il programma sarà attuato solo dopo la sua pubblicazione da parte della Commissione europea in conformità al regolamento (CE) n. 1857/2006.
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2009
Obiettivo dell'aiuto: Epizoozie [articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006]. Il regime di aiuti riguarda: i) aiuti per compensare gli agricoltori dei costi per la prevenzione e l'eradicazione di epizoozie [articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006] e ii) aiuti per compensare gli agricoltori delle perdite di capi malati [articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1857/2006].
Settore economico: Codice NACE
A10401 — Allevamento di bovini da latte
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
Ktiniatrikes Ypiresies |
Ypourgeio Georgias |
Fysikon Poron kai Perivallontos |
Tmima Ktiniatrikon |
Ypiresion Ktiniatreio Athalassas |
1417 Λευκωσία/Nicosia |
ΚYΠΡΟΣ/CYPRUS |
Indirizzo web: http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/0A919596426A5D59C225758C0043265C/$file/bse%20final.pdf?OpenElement
http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/All/92619A79959C4C7BC2257594003762CA/$file/Απόφαση%20Αρ.%20309.pdf
Altre informazioni: La misura notificata ha lo scopo di attuare il programma di sorveglianza dell'encefalopatia spongiforme bovina in conformità alle disposizioni della normativa comunitaria [regolamento (CE) n. 999/2001].
Questa malattia figura nell'elenco dell'UIE (Ufficio internazionale delle epizoozie) e nell'allegato della decisione 90/424/CEE del Consiglio (elenco delle malattie che possono beneficiare di un cofinanziamento). Le spese previste per il 2009 per i programmi di sorveglianza dell'encefalopatia spongiforme bovina sono state comunicate alla Commissione europea nell'ambito dei programmi di cofinanziamento.
I beneficiari dell'aiuto previsto per la misura in esame sono gli allevatori di bovini nel territorio controllato dalla Repubblica di Cipro. Nell'ambito del programma di eradicazione di questa malattia percepiscono aiuti gli allevatori che possiedono capi nei quali è sospetta o confermata la presenza della malattia. Il programma di sorveglianza della malattia prevede l'analisi dei capi di una determinata età avviati alla macellazione per il consumo umano nonché di tutti i capi morti provenienti da tutti gli allevamenti bovini.
Aiuto n.: XA 139/09
Stato membro: Germania
Regione: Freistaat Sachsen (Sassonia)
Titolo del regime di aiuto o nome dell’impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Gemeinsames Umsetzungsdokument zum Operationellen Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen — Polen 2007-2013
Base giuridica: L’aiuto persegue i seguenti obiettivi specifici:
Codice CCI del programma operativo: 2007CB163PO018,
le norme di applicazione congiunta e
il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001.
L’aiuto è concesso, inoltre, ai sensi degli articoli 23 e 44 del regolamento di bilancio del Land Sassonia (Sächsische Haushaltsordnung — SäHO, SächsGVBl. 2001, p. 154) e delle relative disposizioni amministrative del Ministero delle Finanze del Land Sassonia, nella versione vigente, in combinato disposto con le disposizioni diverse e speciali fissate nelle norme di applicazione congiunta.
Spesa annua prevista nell’ambito del regime o importo annuo totale concesso all’impresa: 1,0 Mio EUR l’anno
Intensità massima dell’aiuto: 50 %
Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione delle informazioni sintetiche da parte della Commissione.
Durata del regime o dell’aiuto individuale:
Obiettivo dell’aiuto: Il programma persegue i seguenti obiettivi specifici:
concezione e applicazione di attività economiche e ambientali transfrontaliere nel territorio sassone e polacco mediante lo sviluppo di strategie congiunte per uno sviluppo territoriale sostenibile,
aumento sostenibile della competitività della regione nel contesto europeo,
realizzazione finalizzata del potenziale di sviluppo della zona assistita, mediante un’efficiente cooperazione transfrontaliera.
A tal fine si applicano le seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1857/2006:
articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali, in particolare per le misure nel settore delle infrastrutture turistiche (parte II n. 1.2.1 del documento di attuazione) e nel settore della protezione climatica, forestale ambientale e paesaggistica (parte II, n. 1.4.1 delle norme di applicazione) esclusivamente per quanto attiene alle misure di attuazione di NATURA 2000,
articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo, in particolare misure per l’intensificazione/promozione di reti di cooperazione economica e scientifica (parte II, n. 1.1.1 del documento di attuazione) e della promozione della sensibilizzazione ambientale, (parte II, n. 1.4.2 delle norme di applicazione).
Le disposizioni dell’articolo 5 e dell’articolo 15 del regolamento (CE) 1857/2006 si applicano anche all’ammissibilità delle spese.
L’aiuto è concesso alle PMI attive nella produzione di prodotti agricoli.
Settore economico: Agricoltura (colture annuali, pluriannuali, conduzione di vivai, allevamento di animali, coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali, attività di supporto all’agricoltura e attività successive alla raccolta)
Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto:
Sächsische Aufbaubank — Förderbank |
Pirnaische Straße 9 |
01069 Dresden |
DEUTSCHLAND |
Indirizzo web: http://www.sn-pl.eu/media/de/2009-03-25_Umsetzungsdokument_SN-PL_korr.pdf
Altre informazioni:
Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit |
Referat 56, Verwaltungsbehörde des EU-Programms „Grenzübergreifende Zusammenarbeit“ |
Wilhelm-Buck-Straße 2 |
01097 Dresden |
DEUTSCHLAND |
Thomas TREPMANN
Capo unità
Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione
11.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 188/22 |
Comunicato del governo francese concernente la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (1)
(Avviso relativo alla richiesta di concessione per la ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi detta «Permis de Chéroy»)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/C 188/09
Con domanda in data 4 marzo 2009, la società Lundin International, con sede sociale a Maclaunay 51210 Montmirail, (Francia), ha fatto richiesta, per una durata di cinque anni, di una concessione per la ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi, detta «Permis de Chéroy», riguardante una superficie di circa 871 km quadrati che interessa una parte dei dipartimenti della Seine-et-Marne, del Loiret, e dell’Yonne.
Il perimetro della concessione è delimitato dagli archi di meridiano e parallelo che collegano i vertici qui di seguito definiti dalle rispettive coordinate geografiche. Il meridiano assunto come riferimento è quello di Parigi:
Vertici |
Longitudine |
Latitudine |
A |
0,60 gr E |
53,80 gr N |
B |
0,90 gr E |
53,80 gr N |
C |
0,90 gr E |
53,40 gr N |
D |
0,60 gr E |
53,40 gr N |
E |
0,60 gr E |
53,50 gr N |
F |
0,50 gr E |
53,50 gr N |
G |
0,50 gr E |
53,60 gr N |
H |
0,60 gr E |
53,60 gr N |
Presentazione delle domande e criteri di assegnazione del titolo
I primi richiedenti e i richiedenti in concorrenza devono dimostrare di soddisfare le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto n. 2006-648 del 2 giugno 2006 relativo ai titoli minerari e ai titoli di deposito sotterraneo (Journal officiel de la République française del 3 giugno 2006).
Le imprese interessate possono presentare domande in concorrenza entro un termine di 90 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso, seguendo la procedura indicata nell’«Avviso relativo al rilascio di titoli minerari per idrocarburi in Francia» pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 374 del 30 dicembre 1994, pag. 11, e sancita dal decreto francese n. 2006-648 relativo ai titoli minerari e ai titoli di deposito sotterraneo. Le domande in concorrenza devono essere indirizzate al Ministro competente per gli affari minerari, all’indirizzo sotto indicato.
Le decisioni sulla domanda iniziale e sulle domande in concorrenza applicheranno i criteri per l'assegnazione di un titolo minerario definiti all'articolo 6 del suddetto decreto e saranno adottate entro il 25 marzo 2011.
Condizioni e requisiti concernenti l’esercizio e la cessazione dell’attività
I richiedenti sono invitati a fare riferimento agli articoli 79 e 79.1 del codice minerario e al decreto n. 2006-649 del 2 giugno 2006, relativo ai lavori minerari, ai lavori di deposito sotterraneo e alla polizia delle miniere e dei depositi sotterranei (Journal officiel de la République française del 3 giugno 2006).
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire (Direction générale de l'énergie et climat, Direction de l'énergie, Sous-direction de la sécurité d'approvisionnement et des nouveaux produits energétiques, bureau exploration production des hydrocarbures), Arche de La Défense, 92055 La Défense Cedex (telefono +33 140819537, fax +33 140819529).
Le disposizioni legislative e regolamentari summenzionate sono reperibili nel sito Légifrance: http://www.legifrance.gouv.fr
(1) GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3.
11.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 188/24 |
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di gluconato di sodio originarie della Repubblica popolare cinese
2009/C 188/10
La Commissione ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di gluconato di sodio originarie della Repubblica popolare cinese («paese interessato»), sarebbero oggetto di pratiche di dumping e arrecherebbero quindi un grave pregiudizio all'industria comunitaria.
1. Denuncia
La denuncia è stata presentata il 30 giugno 2009 dal Consiglio europeo dell'industria chimica (CEFIC) («denunziante») per conto di produttori che rappresentano una parte considerevole, in questo caso più del 50 %, della produzione comunitaria complessiva di gluconato di sodio.
2. Prodotto
Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping è costituito da gluconato di sodio solido, con il numero CUS (Customs Union and Statistics) 0023277-9, originario dalla Repubblica popolare cinese («prodotto in esame»), attualmente classificato nel codice NC ex 2918 16 00. Tale codice è indicato a titolo puramente informativo.
3. Denuncia di dumping
Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il denunziante ha determinato il valore normale per la Repubblica popolare cinese in base al prezzo praticato in un paese a economia di mercato, indicato al punto 5.1, lettera d). La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale, così calcolato, e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame venduto nella Comunità.
Il margine di dumping così calcolato è significativo.
4. Denuncia di pregiudizio
Il denunziante ha presentato elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame provenienti dalla Repubblica popolare cinese sono complessivamente aumentate in termini assoluti e in termini di quota di mercato.
Secondo quanto affermato nella denuncia, i volumi e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame avrebbero avuto, tra l'altro, ripercussioni negative sulla quota di mercato detenuta, sui quantitativi venduti e sul livello dei prezzi praticati dall'industria comunitaria, compromettendo gravemente i risultati complessivi e in particolare la situazione finanziaria di quest'ultima.
5. Procedura
Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.
5.1. Procedura per la determinazione del dumping e del pregiudizio
L'inchiesta dovrà stabilire se il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese sia oggetto di dumping e se tale dumping abbia arrecato un pregiudizio.
a) Campionamento
Dato il numero elevato di parti interessate al presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.
i)
Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori/esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a contattare la Commissione e a fornire le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine indicato al punto 6, lettera b), parte i) e nella forma indicata al punto 7:
— |
ragione sociale, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare; |
— |
fatturato in valuta locale e volume in tonnellate metriche delle esportazioni del prodotto in esame verso la Comunità nel periodo tra il 1o luglio 2008 e il 30 giugno 2009, indicati per ciascuno dei 27 Stati membri separatamente e in totale; |
— |
fatturato in valuta locale e volume in tonnellate metriche delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno tra il 1o luglio 2008 e il 30 giugno 2009; |
— |
descrizione dettagliata delle attività della società a livello internazionale in relazione alla produzione del prodotto in esame; |
— |
ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (2) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (all'esportazione e/o sul mercato interno) del prodotto in esame; |
— |
qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione. |
Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società indica che non è disposta ad essere eventualmente inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8.
Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di produttori/esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni note di produttori/esportatori.
Poiché una società non può essere certa di essere inserita nel campione, si raccomanda ai produttori/esportatori che intendono chiedere l'applicazione di un margine individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, di chiedere un questionario e un modulo di richiesta dello status di impresa operante in economia di mercato e/o del trattamento individuale (TEM/TI) entro il termine indicato al punto 6, lettera a), parte i) del presente avviso, e di presentarli rispettivamente entro il termine di cui al punto 6, lettera a), parte ii), primo comma e il termine di cui al punto 6, lettera d). Si richiama comunque l'attenzione sull'ultima frase del punto 5.1, lettera b), del presente avviso.
ii)
Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto a contattare la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine fissato al punto 6, lettera b), parte i), e nei formati indicati al punto 7:
— |
ragione sociale, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare; |
— |
fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1o luglio 2008 e il 30 giugno 2009; |
— |
numero totale di dipendenti; |
— |
descrizione dettagliata delle attività della società in relazione al prodotto in esame; |
— |
volume in tonnellate metriche e valore in euro delle importazioni nella Comunità e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario nel periodo tra il 1o luglio 2008 e il 30 giugno 2009 del prodotto in esame importato originario della Repubblica popolare cinese; |
— |
ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (3) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame; |
— |
qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione. |
Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società indica che non è disposta a essere eventualmente inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8.
Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di importatori, la Commissione contatterà anche tutte le associazioni note di importatori.
iii)
Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine indicato al punto 6, lettera b), parte ii).
La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili ad essere incluse nel campione.
Le società incluse nel campione devono rispondere ad un questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera b), parte iii), e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.
In caso di insufficiente collaborazione, la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base. Come indicato al punto 8, le conclusioni basate sui dati disponibili possono risultare meno vantaggiose per la parte interessata.
b) Questionari
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria e a tutte le associazioni note di produttori della Comunità, ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese inclusi nel campione, a tutte le associazioni note di produttori/esportatori, agli importatori inclusi nel campione, a tutte le associazioni note di importatori e alle autorità del paese esportatore interessato.
I produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese che chiedono un margine individuale ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, devono far pervenire il questionario compilato entro il termine di cui al punto 6, lettera a), parte ii), del presente avviso. Essi devono perciò chiedere un questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera a), parte i). Si informano tuttavia le parti interessate che, nel caso di un campionamento dei produttori/esportatori, la Commissione può decidere di non calcolare un margine individuale se il numero di produttori/esportatori è così elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.
c) Raccolta di informazioni e audizioni
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine indicato al punto 6, lettera a), parte ii).
La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, a condizione che esse ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine indicato al punto 6, lettera a), parte iii).
d) Selezione del paese a economia di mercato
In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, si intende scegliere gli Stati Uniti d'America come paese a economia di mercato appropriato per determinare il valore normale nei confronti della Repubblica popolare cinese. Si invitano pertanto le parti interessate a presentare le proprie osservazioni sull'opportunità di questa scelta entro il termine specifico di cui al punto 6, lettera c).
e) Richieste di trattamento riservato a imprese operanti in condizioni di economia di mercato o di trattamento individuale
Per i produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese che dichiarano, presentando elementi di prova sufficienti, di operare in condizioni di economia di mercato, ossia di soddisfare i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale sarà determinato conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), di tale regolamento. I produttori/esportatori che intendano presentare richieste debitamente motivate devono farlo entro il termine specifico di cui al punto 6, lettera d). La Commissione invierà moduli di richiesta a tutti gli produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese che siano stati inclusi nel campione o citati nella denuncia, a tutte le associazioni di produttori/esportatori citate nella denuncia e alle autorità della Repubblica popolare cinese. Il richiedente può utilizzare il modulo di domanda anche per chiedere il trattamento individuale e per dimostrare di soddisfare i criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.
5.2. Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità
Qualora fosse constatata l'esistenza del dumping menzionato nella denuncia e del conseguente pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base, si deciderà se l'adozione di misure antidumping non sia contraria all'interesse della Comunità. Per questo motivo la Commissione potrà inviare questionari agli esponenti noti dell'industria comunitaria, alle loro associazioni di rappresentanza e alle organizzazioni di rappresentanza dei consumatori e degli utilizzatori. Queste parti e quelle non note alla Commissione che comprovino tuttavia l'esistenza di legami obiettivi tra la loro attività e il prodotto in esame, possono contattare la Commissione e fornirle informazioni entro il termine di cui al punto 6, lettera a), parte ii). Le parti che abbiano proceduto in tal modo possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine di cui al punto 6, lettera a), parte iii). Si noti che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 del regolamento di base sono prese in considerazione unicamente se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.
6. Termini
a) Termini generali
i)
Tutte le parti interessate devono richiedere il questionario o altri tipi di moduli al più presto e comunque entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ii)
Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Se non diversamente disposto, i produttori/esportatori interessati dal presente procedimento che intendano chiedere un esame individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, devono presentare le risposte al questionario entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali elencati nel regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.
Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine di cui al punto 6, lettera b), parte iii).
iii)
Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.
b) Termine specifico per il campionamento
i) |
Le informazioni di cui al punto 5.1, lettera a), sottopunti i) e ii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disposte a essere incluse nel campione, sulla composizione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
ii) |
Tutte le altre informazioni pertinenti per la selezione del campione, di cui al punto 5.1, lettera a), punto iii), devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
iii) |
Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di notifica del loro inserimento nel campione. |
c) Termine specifico per la selezione del paese a economia di mercato
Le parti interessate all'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità di scegliere gli Stati Uniti d'America come paese a economia di mercato [cfr. punto 5.1, lettera d)] ai fini della determinazione del valore normale rispetto alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
d) Termine specifico per chiedere il riconoscimento come società operante in condizioni di economia di mercato e/o un trattamento individuale
Le richieste, debitamente motivate, per ottenere lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato, di cui al punto 5.1, lettera e), e/o il trattamento individuale, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza
Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo indicazioni contrarie), complete di nome, indirizzo, e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte al questionario e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (4) e, in conformità all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
Commissione europea |
Direzione generale del Commercio |
Direzione H |
Ufficio: N105 04/92 |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
Fax +32 22956505 |
8. Omessa collaborazione
Se una parte interessata rifiuta l'accesso a informazioni necessarie, non le comunica entro i termini stabiliti oppure ostacola gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere tratte conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e potranno essere utilizzati i dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e si ricorre ai dati disponibili, l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.
9. Calendario dell'inchiesta
A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere adottate misure provvisorie entro e non oltre 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
10. Trattamento dei dati personali
Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5).
11. Consigliere-auditore
Se le parti interessate ritengono di avere difficoltà a esercitare i propri diritti di difesa, possono chiedere l'intervento del consigliere auditore della DG Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione e, se necessario, offre una mediazione su aspetti procedurali relativi alla tutela dei loro interessi in questo procedimento, in particolare su questioni riguardanti l'accesso alla pratica, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale. Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine Internet dedicate al consigliere-auditore sul sito della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade).
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.
(2) Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).
(3) Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).
(4) La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).
(5) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione
11.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 188/29 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5533 — Bertelsmann/KKR/JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/C 188/11
1. |
In data 4 agosto 2009 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Bertelsmann AG («Bertelsmann», Germania) e Kohlberg Kravis Roberts & Co LP («KKR», Stati Uniti) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo in comune dell’impresa «Newco» mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301 o 22967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5533 — Bertelsmann/KKR/JV, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
ALTRI ATTI
Commissione
11.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 188/30 |
Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari
2009/C 188/12
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.
DOMANDA DI MODIFICA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
Domanda di modifica ai sensi dell’articolo 9
«PECORINO TOSCANO»
N. CE: IT-PDO-0117-0020-09.07.2004
IGP ( ) DOP ( X )
1. Voce del disciplinare interessata dalla modifica:
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Denominazione del prodotto |
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Descrizione del prodotto |
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Zona geografica |
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Prova dell'origine |
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Metodo di ottenimento |
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Legame |
— |
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Etichettatura |
— |
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Condizioni nazionali |
— |
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Altro (da precisare) |
2. Tipo di modifica:
— |
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Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa |
— |
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Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati |
— |
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Modifica del disciplinare che non richiede modifiche del documento unico pubblicato (articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 510/2006) |
— |
|
Modifica temporanea del disciplinare derivante dall’imposizione da parte delle autorità pubbliche di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie (articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006) |
3. Modifica (modifiche):
3.1. Descrizione:
Vengono precisate in modo migliore le caratteristiche del prodotto finito
3.2. Metodo di ottenimento:
In particolare si specifica che il latte intero di pecora, destinato alla produzione del «Pecorino Toscano», deve essere crudo o può subire un trattamento termico fino alla pastorizzazione e può essere inoculato con culture di fermenti lattici autoctoni naturali o selezionati.
Viene precisato il periodo minimo di maturazione del formaggio.
3.3. Etichettatura:
Le forme di formaggio Pecorino Toscano DOP devono recare all’atto della loro immissione al consumo un contrassegno sullo scalzo della forma, ad inchiostro sul formaggio a pasta tenera ed a caldo sul formaggio a pasta semidura. Sulle porzioni preconfezionate la marchiatura viene effettuata sulla confezione, purché avvenga in zona di origine.
Il Pecorino Toscano porzionato può essere confezionato fuori dalla zona di origine e deve riportare il marchio sullo scalzo apposto dal caseificio o dallo stagionatore. I confezionatori devono comunque stipulare una convenzione con il Consorzio di tutela. La sigla riportata sotto il logo identifica il produttore/stagionatore/porzionatore certificato dall’organismo di controllo che provvede all’immissione in commercio del Pecorino Toscano. Sulle forme o sulle confezioni è presente una etichetta, autorizzata dal Consorzio di tutela, con la scritta Pecorino Toscano D.O.P. o Pecorino Toscano D.O.P. stagionato di maggior rilievo ed evidenza rispetto a tutte le altre riportate in etichetta, sia in termini di dimensioni che di caratteri e di posizione, con il marchio a colori, riportato una o più volte, nelle dimensioni minime di 15 mm.
SCHEDA RIEPILOGATIVA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
«PECORINO TOSCANO»
CE N.: IT-PDO-0117-0020-09.07.2004
DOP ( X ) IGP ( )
La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.
1. Servizio competente dello stato membro:
Nome: |
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali |
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Indirizzo: |
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Tel. |
+39 0646655106 |
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Fax |
+39 0646655306 |
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e-mail: |
saco7@politicheagricole.it |
2. Associazione:
Nome: |
Consorzio per la tutela del Pecorino Toscano D.O.P. |
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Indirizzo: |
|
|||
Tel. |
+39 0564420038 |
|||
Fax |
+39 0564429504 |
|||
e-mail: |
info@pecorinotoscanodop.it |
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Composizione: |
Produttori/trasformatori ( X ) altro ( ) |
3. Tipo di prodotto:
Classe 1.3 |
Formaggi |
4. Disciplinare:
(sintesi dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006)
4.1. Nome:
«Pecorino Toscano»
4.2. Descrizione:
il Pecorino Toscano è un formaggio di latte intero di pecora proveniente dalla zona di produzione, a pasta tenera o semi — dura e di caratteristica consistenza (mantecata), di breve e lunga stagionatura a seconda sia utilizzato da tavola o da grattugia, di forma cilindrica a facce piane con scalzo leggermente convesso, con le seguenti dimensioni: diametro delle facce da 15 a 22 cm, altezza dello scalzo da 7 a 11 cm, del peso da 0,75 a 3,50 Kg, avente un contenuto di grasso sulla sostanza secca, per il prodotto a pasta semidura non inferiore al 40 % e per il prodotto a pasta tenera non inferiore al 45 %. La crosta si presenta di colore giallo con varie tonalità fino al giallo carico nel tipo a pasta tenera; il colore della crosta può eventualmente dipendere dai trattamenti subiti; il colore della pasta è caratterizzato dal colore bianco leggermente paglierino per il tipo a pasta tenera, dal colore leggermente paglierino o paglierino per il tipo a pasta semi dura. La pasta presenta una struttura compatta e tenace al taglio per il tipo a pasta semidura, con eventuale minuta occhiatura non regolarmente distribuita. Il sapore è fragrante, accentuato caratteristico delle particolari procedure di produzione. Il periodo di maturazione è di almeno 20 giorni per il tipo a pasta tenera e deve essere non inferiore a quattro mesi per il tipo a pasta semidura.
4.3. Zona geografica:
la zona di produzione del Pecorino Toscano comprende l’intero territorio della Regione Toscana, l’intero territorio dei contigui comuni di Allerona e Castiglione del Lago, ricadenti nella Regione Umbria, e l’intero territorio dei comuni di Acquapendente, Onano, San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Gradoli, Valentano, Farnese, Ischia di Castro, Montefiascone, Bolsena, Capodimonte, ricadenti nella regione Lazio.
4.4. Prova dell’origine:
Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall’organismo di controllo, degli allevatori, dei centri di raccolta, dei produttori/stagionatori, dei caseifici, dei confezionatori e dei porzionatori, nonché la tenuta di registri di produzione e condizionamento e la denuncia alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto. Inoltre, il quantitativo di latte prodotto, nonché gli ovini da cui deriva la materia prima devono essere soggetti a controllo funzionale. Devono essere sempre aggiornati i registri degli ovini allevati, dai quali si deve desumere il numero totale di capi in allevamento. Deve essere tenuto, inoltre, un registro di produzione/scarico latte in merito alla quantità di latte prodotta. All’interno dei caseifici deve esserci identificazione dei serbatoi di stoccaggio, separazione del latte idoneo alla produzione di «Pecorino Toscano» da quello non idoneo, nonché registrazione di stoccaggio e di movimentazione latte. Deve essere anche tenuto un registro di produzione di Pecorino Toscano. Tutte le persone fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell’organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
4.5. Metodo di ottenimento:
Il Pecorino Toscano deve essere prodotto esclusivamente con latte di pecora intero proveniente dalla zona di produzione. L’alimentazione base del bestiame ovino deve essere costituita da foraggi verdi o affienati derivati da pascoli naturali della zona con eventuali integrazioni di fieno e di mangimi semplici concentrati. Il latte deve essere coagulato ad una temperatura compresa tra i 33 e i 38 con aggiunta di caglio di vitello onde ottenere la coagulazione del latte entro 20-25 minuti. Il latte può essere utilizzato crudo o può subire un trattamento termico fino alla pastorizzazione e può essere inoculato con colture di fermenti lattici autoctoni, naturali o selezionati. Nella lavorazione del formaggio si provvede alla rottura della cagliata fino a che i grumi abbiano raggiunto le dimensioni di una nocciola per il formaggio a pasta tenera, e di un chicco di granoturco per quello a pasta semidura. Per la preparazione di quest’ultimo la cagliata potrà altresì essere sottoposta ad un trattamento termico (cottura) a 40-42 per 10-15 minuti. Dopo la rottura e l’eventuale cottura, la cagliata viene messa in apposite forme per lo sgrondo del siero. Lo spurgo o sineresi viene effettuato tramite pressatura manuale oppure con stufatura a vapore. La salatura è effettuata in salamoia al 17-19 % di cloruro di sodio, pari a 15-17° Baumé. La permanenza, riferita a Kg di peso, è di almeno 8 ore per il pecorino a pasta tenera e di almeno 12-14 ore per il pecorino a pasta semidura. La salatura può essere eseguita anche con l’aggiunta diretta di sale. Il formaggio può essere trattato esternamente con un antimuffa e deve essere maturato in idonee celle ad una temperatura di 5-12 °C con umidità relativa del 75-90 %. Il periodo di maturazione è di almeno 20 giorni per il tipo a pasta tenera e deve essere non inferiore a 4 mesi per il tipo a pasta semidura.
La zona di origine del latte, di produzione e di stagionatura del Pecorino Toscano devono avvenire nell’area di produzione individuata al punto 4.3.
4.6. Legame:
Il formaggio di antichissima origine, la cui presenza fin da epoca etrusca è oggetto di numerose testimonianze storiche, si è diffuso nei secoli nell’area denominata «Maremma», in prevalenza situata nella regione Toscana. Tradizionalmente il prodotto veniva designato con nomi riferiti alla provenienza geografica, ovvero con la denominazione più generale di «toscano». Nel tempo, date le caratteristiche sostanzialmente comuni, si è configurato sia un unico standard produttivo, sia una designazione etimologicamente relativa alla prevalente matrice storica e geografica. Per i fattori naturali, si segnalano le particolari caratteristiche delle zone destinate all’allevamento ovino, anche allo stato brado, con utilizzo di pascoli naturali, ricchi di essenze spontanee che conferiscono particolari qualità al latte destinato alla trasformazione casearia. Per i fattori umani, oltre alla rilevanza economica storicamente riscontrabile, si segnala che le aziende pastorali interessate si caratterizzano per gli aspetti sociologici legati allo sfruttamento dei territori cosiddetti marginali, altrimenti destinati ad un progressivo abbandono e depauperamento delle risorse naturali.
4.7. Organismo di controllo:
Nome: |
Certiprodop S.r.l. |
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Indirizzo: |
|
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Tel. |
+39 0363301014 |
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Fax |
+39 0363301014 |
|||
e-mail: |
certiprodop@virgilio.it |
4.8. Etichettatura:
Il prodotto è immesso al consumo munito di apposito contrassegno costitutivo della denominazione di origine. Il marchio viene apposto sullo scalzo della forma, ad inchiostro sul formaggio a pasta tenera ed a caldo sul formaggio a pasta semidura. Sulle porzioni preconfezionate la marchiatura viene effettuata sulla confezione, purché avvenga in zona di origine. Il Pecorino Toscano porzionato può essere confezionato fuori dalla zona di origine e deve riportare il marchio sullo scalzo apposto dal caseificio o dallo stagionatore. I confezionatori devono comunque stipulare una convenzione con il Consorzio di tutela. La sigla riportata sotto il logo identifica il produttore/stagionatore/porzionatore certificato dall’organismo di controllo che provvede all’immissione in commercio del Pecorino Toscano. Sulle forme o sulle confezioni è presente una etichetta, autorizzata dal Consorzio di tutela, con la scritta Pecorino Toscano D.O.P. o Pecorino Toscano D.O.P. stagionato di maggior rilievo ed evidenza rispetto a tutte le altre riportate in etichetta, sia in termini di dimensioni che di caratteri e di posizione, con il marchio a colori, riportato una o più volte, nelle dimensioni minime di 15 mm.
Marchio da apporre sulle forme o sulle confezioni di porzionato
La prima cifra indica la tipologia a cui appartiene chi effettua l’immissione in commercio: da 1 a 3 caseifici; da 4 a 6 stagionatori; da 7 a 9 porzionatori residenti in zona.
La seconda e terza cifra identificano il numero del caseificio/stagionatore/porzionatore il cui prodotto è controllato dall’organismo di controllo.
Marchio da apporre sulle etichette
Può essere utilizzato nei colori verde bandiera, bianco e rosso bandiera o ad un colore.
11.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 188/35 |
Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari
2009/C 188/13
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.
SCHEDA RIEPILOGATIVA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
«PROSCIUTTO DI SAURIS»
N. CE: IT-PGI-0005-0512-07.12.2005
DOP ( ) IGP ( X )
La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.
1. Servizio competente dello stato membro:
Nome: |
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali |
|||
Indirizzo: |
|
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Tel. |
+39 0646655106 |
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Fax |
+39 0646655306 |
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e-mail: |
saco7@politicheagricole.gov.it |
2. Associazione:
Nome: |
Associazione Temporanea tra Imprese per la presentazione della richiesta e l’ottenimento del riconoscimento delle I.G.P. «Speck e Prosciutto di Sauris» |
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Indirizzo: |
|
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Tel. |
+39 043386054 |
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Fax |
+39 043386149 |
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e-mail: |
claudio.p@wolfsauris.it |
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Composizione: |
Produttori/trasformatori ( X ) altro ( ) |
3. Tipo di prodotto:
Classe 1.2 — |
Prodotti a base di carne. |
4. Disciplinare:
[sintesi dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]
4.1. Nome:
«Prosciutto di Sauris»
4.2. Descrizione:
Il Prosciutto di Sauris I.G.P., è un prosciutto crudo salato, affumicato e stagionato per almeno dieci mesi. Alla fine della stagionatura, il «Prosciutto di Sauris» si presenta intero, con osso senza lo zampino. La cotenna ha colore uniforme noce-dorato, con sfumature arancioni. La parte magra visibile ha colore rosso scuro. La consistenza è soda ed elastica, anche nella sezione verticale del taglio. Il Prosciutto di Sauris I.G.P. intero con osso ha peso non inferiore ai 7,5 chilogrammi, presenta al taglio il colore rosso-rosato del magro. Il grasso è di colore bianco candido o bianco-rosato. Il profumo è delicato ed il gusto è dolce, con una garbata nota di affumicato. Al momento dell’immissione al consumo, presenta le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: umidità inferiore a 64 %; sale (cloruri)/umidità: superiore a 7,2 e inferiore a 11,2 come rapporto delle composizioni percentuali; proteine: superiori a 24 % e inferiori a 30 %. Tali proprietà sono state definite con parametri oggettivi valutati dal 2001 al 2005 da laboratori di analisi accreditati Sincert con controlli a cadenza trimestrale (per un totale di 120 analisi). Le prove sono state eseguite con le seguenti metodiche:
— |
Protidi (N x 6.25), UM: g/100 g, metodo ISO937:1991 |
— |
Cloruro di Sodio, UM: g/100 g, metodo AOAC 935.47 ed. 17th 2003 |
— |
Materia Secca, UM: g/100 g, metodo ISO 1442:1997 |
4.3. Zona geografica:
Comune di Sauris, nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
4.4. Prova dell’origine:
Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna delle fasi gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall’organismo di controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori, trasformatori, confezionatori e affettatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone, sia fisiche che giuridiche, iscritte nei rispettivi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
4.5. Metodo di ottenimento:
La materia prima per la produzione della IGP deve provenire da suini delle razze tradizionali Large White Italiana e Landrace Italiana, così come migliorate dal Libro Genealogico Italiano, o figli di verri delle stesse razze; suini figli di verri di razza Duroc Italiana, così come migliorata dal Libro Genealogico Italiano; suini figli di verri di altre razze ovvero di verri ibridi purché provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità non incompatibili con quelle del Libro Genealogico Italiano per la produzione del suino pesante. I suini sono macellati dal nono e non dopo il quindicesimo mese dalla nascita. Le carcasse ottenute dalla macellazione devono essere classificate come pesanti nelle forme previste dal regolamento (CEE) n. 3220/84, dalla decisione 2001/468/CE della Commissione dell’8.6.2001 e mediamente caratterizzate dalle classi centrali del sistema ufficiale di valutazione della carnosità.
La coscia deve avere peso superiore a kg.11 e deve essere lavorata entro il giorno successivo la consegna. La salagione avviene in tre fasi e si conclude entro 21 giorni dall’inizio di tale operazione. L’affumicatura delle cosce si svolge in appositi ambienti ove il fumo, prodotto dalla combustione di legna di faggio in caminetti posti all’esterno dell’ambiente, è convogliato in canalizzazioni che lo distribuiscono attraverso il pavimento del locale. L’affumicatura dura complessivamente 72 ore. La sala di affumicatura ha una temperatura tra 15 e 20 °C e umidità relativa tra il 50 e il 90 %. Dopo l’asciugamento, i prosciutti vengono stagionati in saloni, con finestre, per assicurare sia la ventilazione naturale che il ricambio dell’aria. La stagionatura avviene a temperature tra 16 e 22 °C e umidità relativa tra 50 e 90 %. Nel corso della stagionatura, i prosciutti sono sottoposti alla stuccatura con l’applicazione sulle fessurazioni di un impasto composto da sugna suina da 60 a 80 %, farina di cereali fino al 25 %, sale 1 %, pepe da 1 a 30 %. Dopo la sugnatura, i prosciutti vengono nuovamente riposti a stagionare per almeno dieci mesi, computati aggiungendo al giorno di prima salatura dieci periodi omogenei di trenta giorni.
Il Prosciutto di Sauris I.G.P. intero con osso ha peso non inferiore ai 7,5 chilogrammi. Esso può essere commercializzato intero con osso, disossato o disossato e sezionato in tranci, ed affettato e preconfezionato; se disossato o sezionato in tranci è confezionato sotto vuoto, se affettato e preconfezionato è confezionato sotto vuoto o in atmosfera modificata. Le operazioni di disossatura, sezionamento, affettamento e confezionamento del Prosciutto di Sauris I.G.P. sono effettuate in stabilimenti situati nella zona delimitata dal punto 4.3, al fine di garantire al consumatore le caratteristiche peculiari del prodotto ed in particolare quelle relative al sapore ed all’odore di affumicato tipico del Prosciutto di Sauris.
4.6. Legame:
Le caratteristiche distintive del Prosciutto di Sauris sono strettamente legate alla zona di produzione, in particolar modo al singolare microclima della valle di Sauris, e alla tipica tecnica di affumicatura delle carni suine. Grazie alla particolare conformazione orografica, infatti, la valle di Sauris si presenta come un catino contornato da montagne, con orientamento est-ovest, con precipitazioni mediamente più contenute rispetto al resto delle Alpi Carniche e Giulie. La particolare esposizione, la combinazione dei flussi d’aria provenienti dalle montagne sovrastanti e dal fondovalle, una pressione atmosferica determinata dagli oltre 1 000 metri di altezza e una ventilazione costante ma molto raramente violenta influenzata anche per la presenza del bacino artificiale che determinano la formazione di brezze che soffiano di giorno verso monte e di notte all’inverso, creano condizioni particolarmente igroscopiche, adatte a determinare una parziale disidratazione durante la stagionatura del Prosciutto di Sauris. Durante la stagionatura, inoltre, parallelamente ai processi di natura biochimica legati all’attività degli enzimi endogeni e guidati dalla presenza del sale, si verifica lo sviluppo sulla superficie del prodotto di una microflora (particolarmente muffe) presente naturalmente nell’ambiente di stagionatura. Ad essa si deve l’acquisizione di peculiari proprietà organolettiche che caratterizzano il prodotto. Infatti l’immissione nei saloni di stagionatura delle fresche correnti d’aria dell’alta valle del Lumiei permette al Prosciutto di Sauris di possedere il caratteristico gusto dolce, dovuto al giusto dosaggio di sale e all’assenza di ossidazione del grasso di copertura. È in questo senso che la produzione del Prosciutto di Sauris è strettamente dipendente dalle condizioni ambientali (climatiche) e biologiche (microflora) di questo territorio. Al microclima unico si unisce la sapiente tradizione antica della conservazione delle carni mediante l’uso del sale e del fumo. L’esposizione al fumo, arte introdotta dai primi coloni, conferisce alle carni trattate peculiari caratteristiche sensoriali, specialmente relative al colore e soprattutto all’odore e sapore. Per l’affumicatura del Prosciutto di Sauris viene usata ancora oggi come in passato legna di faggio proveniente dai boschi del territorio, il cui fumo conferisce un sapore delicatamente aromatico e un profumo caratterizzato da sentori leggeri, delicati e non coprenti, elementi propri della IGP. Inoltre, la tradizione della popolazione saurana di utilizzare l’abbinamento sale — fumo, mediando l’abitudine germanica dell’affumicatura con l’uso del sale per la conservazione della carne più usuale nell’area subalpina, contribuisce a creare le caratteristiche organolettiche del Prosciutto di Sauris contraddistinte a livello olfattivo e gustativo da una garbata nota di affumicato.
4.7. Organismo di controllo:
La struttura di controllo è un organismo che adempie le condizioni stabilite dalla norma EN 45011
Nome: |
Istituto Nord Est Qualità — I.N.E.Q. |
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Indirizzo: |
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Tel. |
+39 0432956951 |
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Fax |
+39 0432956955 |
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e-mail: |
info@ineq.it |
4.8. Etichettatura:
Su ogni singola coscia viene apposto il timbro a inchiostro indelebile o a fuoco con l’indicazione di giorno, mese (in numeri romani) ed anno di inizio della lavorazione e l’indicazione del macello di provenienza. La designazione dell’indicazione geografica protetta «Prosciutto di Sauris» deve essere riportata in lingua italiana e deve essere apposta sull’etichetta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in etichetta; essa deve essere immediatamente seguita dalla menzione «Indicazione geografica protetta» e/o dalla sigla I.G.P. È tuttavia consentito l’utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore. Il logo dell’I.G.P. è obbligatoriamente riprodotto su etichette, confezioni e vesti grafiche.
Il logo dell’I.G.P. è rappresentato da un ovale blu contornato di verde contenente la scritta gialla «Sauris» sovrastata da un profilo montano bianco e due abeti verdi e al di sotto della quale compaiono due onde celesti.