ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2009.185.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 185 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
52o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2009/C 185/01 |
Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee |
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2009/C 185/02 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5547 — Koninklijke Philips Electronics/Saeco International Group) ( 1 ) |
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2009/C 185/03 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5480 — Deutsche Bahn/PCC Logistics) ( 1 ) |
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2009/C 185/04 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5063 — BLG Italia/ICO/JV) ( 1 ) |
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2009/C 185/05 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5571 — OAO Lukoil/TRN) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2009/C 185/06 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2009/C 185/07 |
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V Avvisi |
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ALTRI ATTI |
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Commissione |
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2009/C 185/08 |
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2009/C 185/09 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
7.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 185/1 |
Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee
2009/C 185/01
A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), le Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee (2) sono modificate come segue:
Pagina 346
È inserito il seguente testo:
«8517 12 00 Telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo
Questa sottovoce comprende i telefoni per reti cellulari, denominati “telefoni mobili”.
I “telefoni mobili” presentano le seguenti caratteristiche:
— |
hanno un formato “tascabile”, ossia le loro dimensioni non superano 170 mm × 100 mm × 45 mm misurati nella forma più compatta, |
— |
possono funzionare senza una fonte esterna di energia elettrica, |
— |
sono dotati sia di un microfono che di un auricolare e/o altoparlante, integrati nella stessa unità o sotto forma di cuffia amovibile fornita insieme al “telefono mobile”, per la trasmissione e ricezione della voce e per consentire la comunicazione vocale, |
— |
incorporano altre componenti, quali un amplificatore e un’antenna per telefonia, che consentono la trasmissione bidirezionale della voce a corto raggio all’interno di una rete costituita da stazioni di base della sottovoce 8517 61 e utilizzando bande di frequenza della telefonia mobile, |
— |
consentono di effettuare comunicazioni telefoniche utilizzando reti cellulari se provvisti di carta SIM (Subscriber Identity Module) di vario tipo (fisica o software) attivata. Consentono di effettuare chiamate di emergenza senza carta SIM. |
I “telefoni mobili” possono svolgere anche altre funzioni, quali invio e ricezione di messaggi SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Messaging Service) e di posta elettronica; commutazione di pacchetti per l’accesso a Internet; invio e ricezione di segnali di posizione; navigazione, programmazione di un percorso, cartografia, messaggeria istantanea, telefonia vocale su Internet (voice over Internet Protocol); computer palmare (Personal Digital Assistant); giochi; ricezione di segnali radio o televisivi; ripresa, registrazione e riproduzione di suoni e immagini.
A prescindere da tali funzioni supplementari, la telefonia mobile costituisce generalmente la funzione principale dei telefoni mobili che presentano tutte le caratteristiche sopra elencate, come avviene, ad esempio, quando la funzione di telefonia prevale su tutte le altre funzioni, in particolare quando le chiamate in entrata sono comunicate normalmente all’utente indipendentemente dalla funzione secondaria in uso.»
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU C 133 del 30.5.2008, pag. 1.
7.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 185/3 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.5547 — Koninklijke Philips Electronics/Saeco International Group)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/C 185/02
In data 17 luglio 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32009M5547. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
7.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 185/3 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.5480 — Deutsche Bahn/PCC Logistics)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/C 185/03
In data 12 giugno 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32009M5480. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
7.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 185/4 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.5063 — BLG Italia/ICO/JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/C 185/04
In data 24 luglio 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32009M5063. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
7.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 185/4 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.5571 — OAO Lukoil/TRN)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/C 185/05
In data 3 agosto 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32009M5571. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
7.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 185/5 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
6 agosto 2009
2009/C 185/06
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,4370 |
JPY |
yen giapponesi |
137,31 |
DKK |
corone danesi |
7,4450 |
GBP |
sterline inglesi |
0,85240 |
SEK |
corone svedesi |
10,2707 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,5290 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
8,6635 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,944 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
269,89 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,7025 |
PLN |
zloty polacchi |
4,1450 |
RON |
leu rumeni |
4,2121 |
TRY |
lire turche |
2,1220 |
AUD |
dollari australiani |
1,7067 |
CAD |
dollari canadesi |
1,5416 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
11,1369 |
NZD |
dollari neozelandesi |
2,1435 |
SGD |
dollari di Singapore |
2,0632 |
KRW |
won sudcoreani |
1 759,06 |
ZAR |
rand sudafricani |
11,5850 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
9,8164 |
HRK |
kuna croata |
7,3359 |
IDR |
rupia indonesiana |
14 275,85 |
MYR |
ringgit malese |
5,0158 |
PHP |
peso filippino |
68,626 |
RUB |
rublo russo |
44,9510 |
THB |
baht thailandese |
48,833 |
BRL |
real brasiliano |
2,6129 |
MXN |
peso messicano |
18,7110 |
INR |
rupia indiana |
68,4010 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
7.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 185/6 |
Elenco dei punti di contatto prodotti creati dagli Stati membri per occuparsi delle procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro (1)
2009/C 185/07
Stato membro |
Punto di contatto centrale |
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BELGIO |
SPF Économie, PME, Classes Moyennes et Énergie. Direction générale Qualité et Sécurité. Division Qualité et Innovation. Service Normalisation et Compétitivité/ c/o FOD Economie, KMO, Middenstand en Énergie. Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid. Afdeling Kwaliteit en Innovatie. Dienst Normalisatie en Competitiviteit
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BULGARIA |
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор Национален информационен център за технически регламенти/State Agency for Metrological and Technical Surveillance. National Enquiry Point for Technical Regulations
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REPUBBLICA CECA |
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DANIMARCA |
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GERMANIA |
L'Agenzia federale per l'Agricoltura e l'alimentazione (BLE) è il punto di contatto prodotti competente per i prodotti alimentari, agricoli e della pesca e per i prodotti di uso quotidiano. L'Istituto federale di ricerche e prove sui materiali (BAM) è il punto di contatto prodotti competente per tutti gli altri prodotti. www.product-contact-point.de
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ESTONIA |
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IRLANDA |
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GRECIA |
Hellenic Organization for Standardization (ELOT) Directorate for Quality Policy of the General Secretariat for Industry, via the Information Center of ELOT (Hellenic Organization for Standardization)
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SPAGNA |
Subdirección General de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica del Comercio Exterior (Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio)
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FRANCIA |
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ITALIA |
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CIPRO |
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LETTONIA |
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LITUANIA |
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LUSSEMBURGO |
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UNGHERIA |
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ΜALTA |
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PAESI BASSI |
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AUSTRIA |
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POLONIA |
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PORTOGALLO |
Questo PCP è il coordinatore della rete dei PCP ed è responsabile per l'informazione relativa a tutti gli altri prodotti |
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ROMANIA |
Il principale punto di contatto prodotti, responsabile per la maggioranza dei prodotti, si trova presso il Ministero dell'Economia
Oltre a questo principale punto di contatto prodotti ci sono altri 4 punti di contatto prodotti per settori specifici: Per il settore veterinario e della sicurezza alimentare il punto di contatto prodotti nazionale si trova presso l'Autorità nazionale sanitaria-veterinaria e per la sicurezza alimentare:
Per il settore della metrologia il punto di contatto prodotti nazionali si trova presso l'ufficio rumeno di Metrologia legale:
Per i prodotti per la costruzione il punto di contatto prodotti nazionale si trova presso il Ministero dello sviluppo regionale e dell'edilizia:
Per il settore della sicurezza nucleare il punto di contatto prodotti nazionale si trova presso la Commissione nazionale per il controllo delle attività nucleari:
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SLOVENIA |
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REPUBBLICA SLOVACCA |
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FINLANDIA |
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SVEZIA |
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REGNO UNITO |
http://www.businesslink.gov.uk/productcontactpoint E-mail: mutual.recognition@berr.gsi.gov.uk |
(1) GU L 218 del 13.8.2008, pag. 21.
V Avvisi
ALTRI ATTI
Commissione
7.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 185/13 |
Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari
2009/C 185/08
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.
SCHEDA RIEPILOGATIVA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
«SEDANO BIANCO DI SPERLONGA»
CE N.: IT-PGI-0005-0481-06.07.2005
DOP ( ) IGP ( X )
La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.
1. Servizio competente dello stato membro:
Nome: Ministero Delle Politiche Agricole e Forestali
Indirizzo:
Via XX Settembre n. 20 |
00187 Roma RM |
ITALIA |
Tel. +39 0646655106
Fax +39 0646655306
e-mail: saco7@politicheagricole.gov.it
2. Associazione:
Nome: Associazione produttori Sedano Bianco di Sperlonga
Indirizzo:
Viale Europa |
LT-04029 Sperlonga |
LIETUVA/LITHUANIA |
Tel. +370 771556388
Fax +370 771556388
e-mail: —
Composizione: Produttori/trasformatori ( X ) altro ( )
3. Tipo di prodotto:
Classe 1.6: |
Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati. |
4. Disciplinare:
(sintesi dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006)
4.1. Nome:
«Sedano Bianco di Sperlonga»
4.2. Descrizione:
L’I.G.P. «Sedano bianco di Sperlonga» è riservata esclusivamente al sedano ecotipo di Sperlonga appartenente alla specie Apium graveolens L. var dulce Mill., ecotipo «Bianco di Sperlonga», con coste bianche o biancastre. Il caratteristico colore chiaro è un elemento intrinseco dell'ecotipo, che comunque può essere enfatizzato con densità di semina più fitta. All’atto dell’immissione al consumo il «Sedano bianco di Sperlonga» a IGP deve rispondere alle seguenti caratteristiche specifiche dell’ecotipo locale «Bianco di Sperlonga»: la pianta di taglia media, forma compatta, recante 10-15 foglie di colore verde chiaro; i piccioli fogliari sono di colore bianco con leggera sfumatura verde chiaro, poco fibrosi, caratterizzati da costolature poco evidenti. Il peso varia in relazione al calibro: calibro medio, da 500 a 800 grammi; il calibro grosso oltre 800 grammi. Il gusto è dolce e solo moderatamente aromatico che lo rende particolarmente indicato ad essere consumato fresco. Inoltre il «Sedano bianco di Sperlonga» presenta un contenuto in acidi organici totali non inferiore a 135,00 mg/100 g; resistenza alla frattura non inferiore a 20 N ed un contenuto in zuccheri totali non inferiore a 13,00 mg/g.
4.3. Zona geografica:
Il «Sedano Bianco di Sperlonga» Indicazione Geografica Protetta (IGP) deve essere coltivato nel territorio del Comune di Fondi e del Comune di Sperlonga.
4.4. Prova dell’origine:
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall’organismo di controllo, delle particelle catastali su cui avviene la coltivazione, dei produttori, dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva, alla struttura di controllo, delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell’organismo di controllo, secondo quanto disposto dal relativo piano di controllo.
4.5. Metodo di ottenimento:
La semina deve essere praticata a partire dal mese di luglio. Il seme può essere disposto tal quale o confettato in cassette (a spaglio) oppure in contenitori alveolati. Per la germinazione del seme è indispensabile la presenza di luce. La produzione del seme, operata attraverso la selezione fenotipica (ossia ottenimento del seme dalle piante migliori), avviene presso le aziende e/o i vivai ricadenti nell'areale di produzione. Il seme prodotto da tali aziende e/o dai vivai, può essere messo a disposizione degli altri produttori o dei vivai ricadenti nell'areale di produzione, i quali provvedono alla produzione delle piantine. Le piantine prodotte presso i vivai devono essere restituite o messe a disposizione delle aziende ricadenti nell'areale di produzione.
Il seme prodotto dalle singole aziende locali, ricadenti nell’areale di cui all’art.4.3, deve essere quello iscritto al Registro volontario Regionale che tutela la biodiversità in agricoltura. Tale registro è detenuto dall’Arsial (Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura del Lazio). Il trapianto delle piantine deve avvenire quando le stesse hanno raggiunto un’altezza di 10-15 cm circa. Il sesto di impianto è di 25-35 cm tra le file e 25-35 cm sulla fila, con un investimento ottimale di 10-12 piante/m2. È ammesso un investimento massimo di 14 piante/m2. Il fabbisogno idrico della coltura del «Sedano Bianco di Sperlonga» è assicurato mediante irrigazione. Sono consentiti sistemi irrigui a pioggia o di microirrigazione. La concimazione della coltura del sedano deve essere impostata con riferimento alle successioni di cicli colturali dell’intera annata agraria. In particolare gli apporti di azoto devono essere nell’anno complessivamente inferiori a 155 Kg/ha. La difesa dai parassiti deve essere effettuata secondo le tecniche di lotta integrata al fine di ridurre al minimo o di eliminare i residui di antiparassitari sul sedano.
La raccolta del «Sedano Bianco di Sperlonga», va effettuata a mano, recidendo la pianta al di sotto del colletto. Le piante devono essere adagiate nel contenitore, evitando che durante tale operazione si verifichino sfregamenti con conseguente rottura dei tessuti e fuoriuscita di succhi cellulari. Inoltre l'esposizione al sole del prodotto dopo la raccolta va ridotta al minimo.
La coltivazione ed il confezionamento del «Sedano Bianco di Sperlonga» devono avvenire nella zona indicata al punto 4.3 per non alterare la qualità del prodotto e al fine di garantire la tracciabilità ed il controllo.
4.6. Legame:
Il «Sedano Bianco di Sperlonga» è stato introdotto nella zona di Fondi e Sperlonga intorno agli anni ′60. La presenza della coltura nell’areale di cui all’art.4.3 è comprovata da una ricca documentazione fiscale risalente ai primi anni ′60, fino ai giorni nostri, allorquando il «Sedano Bianco di Sperlonga», dopo una prima fase di introduzione, trova rapida valorizzazione commerciale e consumo sui mercati di Roma.
La zona di produzione del «Sedano Bianco di Sperlonga» è caratterizzata da una situazione pedoclimatica molto favorevole per la coltivazione del sedano. Il suolo è costituito in parte da terreni calcarei mesozoici e in parte da terreni alluvionali limoso-calcarei. Tipica della zona di produzione è la presenza di terreni con falda pressoché affiorante, compresi tra l’area di bonifica ed il mare. È su questi terreni, denominati «pantano», ovvero zone paludose, che si è sviluppata la coltura del sedano, prima in piena area e poi in coltura protetta. Infatti i terreni sono caratterizzati da una soluzione circolante con un elevato grado di salinità che, insieme alle particolari condizioni climatiche, conferiscono al «Sedano bianco di Sperlonga» le qualità organolettiche distintive, cioè la sapidità, il gusto dolce e moderatamente aromatico, il contenuto in acidi organici, la minore resistenza alla rottura delle coste e il loro caratteristico colore chiaro, elemento intrinseco dell’ecotipo.
Il clima della zona interessata alla IGP, è di tipo marittimo temperato caratterizzato da: temperatura media compresa fra 17 e 18 °C; temperatura media mensile < a 10 °C, per 1-3 mesi; e media delle minime del mese più freddo di 6,9 °C; precipitazioni annuali medie di 727 e 1 133 mm, con precipitazioni estive da 61 a 83 mm. In particolare nella zona costiera si verifica uno stato di aridità intensa e prolungata da maggio ad agosto.
I terreni e le caratteristiche climatiche costituiscono quindi l’habitat elettivo per la coltivazione del «Sedano Bianco di Sperlonga».
Alle caratteristiche pedoclimatiche si lega poi la storica specializzazione degli agricoltori locali che oltre ad adattare tecniche a basso impatto ambientale, hanno saputo sfruttare i tipici terreni paludosi, permettendo così, grazie all’autoriproduzione del seme mediante selezione fenotipica, la conservazione dell’ecotipo «Bianco di Sperlonga» e garantendo la salvaguardia della tecnica produttiva e delle attitudini della cultivar.
4.7. Organismo di controllo:
Nome: Agroqualità
Indirizzo:
Via Montebello 8 |
00185 Roma RM |
ITALIA |
Tel. +39 0647822463
Fax +39 0647822439
e-mail: —
4.8. Etichettatura:
La confezione del sedano può essere fatta in recipienti contenenti una fila di 4-5 sedani, per un peso massimo di 5 Kg, oppure in recipienti contenenti due file di 8-10 sedani, per un peso massimo di 10 Kg. Per le confezioni da 1 a 3 sedani è obbligatoria la bollatura del singolo cespo. La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e relative menzioni le seguenti ulteriori indicazioni:
— |
«Sedano Bianco di Sperlonga» seguita dall’acronimo IGP (Indicazione Geografica Protetta), di dimensioni superiori rispetto a tutte le altre indicazioni che compongono l’etichetta; |
— |
Il nome, la ragione sociale, l’indirizzo dell’azienda produttrice e confezionatrice. |
È vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia ammesso l’utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, dell’indicazione del nome dell’azienda dai cui appezzamenti di terra il prodotto deriva, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa vigente e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti della presente scheda.
La designazione «Sedano Bianco di Sperlonga» è intraducibile.
Il logo denominato «Sedano Bianco di Sperlonga», è costituito da un rettangolo all’interno del quale è posizionato un quadrato sul quale vengono raffigurati due sedani che a loro volta sovrastano quattro onde.
7.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 185/17 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari
2009/C 185/09
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.
SCHEDA RIEPILOGATIVA
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
«FARINE DE PETIT ÉPEAUTRE DE HAUTE PROVENCE»
N. CE: FR-PGI-0005-0476-20.06.2005
DOP ( ) IGP ( X )
Nella presente scheda riepilogativa sono contenuti a fini informativi i principali elementi del disciplinare.
1. Servizio competente dello stato membro:
Nome: |
Institut National de l’Origine et de la Qualité |
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Indirizzo: |
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Tel. |
+33 153898000 |
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Fax |
+33 142255797 |
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E-mail: |
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2. Associazione:
Nome: |
Syndicat du Petit Épeautre de Haute-Provence |
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Indirizzo: |
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Tel. |
+33 475285186 |
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Fax |
+33 475285186 |
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E-mail: |
petit.epeautre@orange.fr |
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Composizione: |
produttori/trasformatori ( X ) altro ( ) |
3. Tipo di prodotto:
Classe 1.6: |
ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati |
4. Disciplinare:
[sintesi dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]
4.1. Nome:
«Farine de Petit Épeautre de Haute Provence»
4.2. Descrizione:
Il piccolo farro (Petit Épeautre) «Triticum monococcum» è un cereale da paglia che fa parte della famiglia delle graminacee. È caratterizzato da una spiga aristata, compressa e con due file di spighette. Per essere consumati i chicchi, vestiti e non spaccati, devono subire una fase di decorticatura (ed essere eventualmente perlati). I chicchi perlati sono chicchi decorticati che hanno subito un’ulteriore operazione per l’eliminazione della pellicola. Sono stati tenuti presenti diversi criteri qualitativi. La percentuale massima complessiva di elementi che non costituiscono cereali di base di qualità perfetta è fissata al 5 %, di cui:
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2 % di chicchi spezzati; |
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1,5 % di impurità concernenti i chicchi (striminziti, di altre specie, attaccati da predatori, con colorazione del germe, riscaldati per essiccamento); |
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1 % di chicchi germinati; |
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0,5 % di impurità varie (chicchi estranei, chicchi avariati, impurità propriamente dette, pule, segale cornuta, chicchi cariati, insetti morti o frammenti di insetti). |
Il peso specifico minimo è di 77 kg/hl. Il tasso d’umidità del chicco grezzo non deve superare il 14 %.
Il tasso di proteine del chicco decorticato deve essere superiore a 10,5 %.
Dai chicchi del piccolo farro si ricava una farina di colore avorio-crema. La farina ottenuta dal Petit Épeautre de Haute Provence lievita più difficilmente di quella del grano a causa dello scarso tasso di glutine.
L’IGP riguarda la farina integrale, caratterizzata da un tasso di sostanza minerale superiore all’1,8 %, e la farina setacciata, il cui tasso di sostanza minerale è inferiore all’1,8 %. Questi due tipi di farina devono presentare un tasso di umidità inferiore al 14 % e di proteine superiore al 10,5 %.
La farina di mulino, ottenuta dalla molitura (cfr. 4.5) può essere condizionata in confezioni da 500 g, o da 1, 10, 25 o 50 kg, ma può anche essere consegnata sfusa a un qualsiasi operatore. Il condizionamento non è riservato al mugnaio.
La farina tradizionale, ottenuta tramite molitura tradizionale su mola di pietra (cfr. 4.5) può essere condizionata in confezioni da 500 g, o da 1, 10 e 25 kg.
La data limite di utilizzazione ottimale (D.L.U.O.) della farina è di 9 mesi a partire dalla data di molitura.
4.3. Zona geografica:
La zona I.G.P. (produzione di chicchi e di sementi, decorticatura e molitura su mola di pietra) comprende 235 comuni situati a un’altitudine superiore a 400 m e distribuiti su quattro dipartimenti (Alpes de Haute Provence, Hautes-Alpes, Drôme e Vaucluse) della Francia sudorientale. La delimitazione è la seguente.
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Per il dipartimento delle Alpes de Haute Provence:
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Per il dipartimento delle Hautes-Alpes:
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Per il dipartimento della Drôme:
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Per il dipartimento del Vaucluse:
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4.4. Prova dell’origine:
In ogni azienda, le parcelle sono localizzate grazie a un piano elaborato a partire dal registro dell’azienda. L’origine delle sementi è verificata con le fatture di acquisto. I quantitativi raccolti su ciascuna parcella sono registrati sulle schede di coltura del registro aziendale.
Ogni partita prodotta e/o immagazzinata può essere reperita nelle unità di magazzinaggio grazie a schede identificative. Peraltro queste schede precisano le quantità raccolte e decorticate nonché il codice che identifica il decorticatore e la data dell’operazione. Ogni tappa di decorticatura, di molitura e di condizionamento prevede una contabilità di magazzino e una scheda di verifica delle partite. La tracciabilità è assicurata da tutti questi elementi, dalla semina della parcella fino alla vendita al consumatore.
4.5. Metodo di ottenimento:
Il piccolo farro interessato dall’I.G.P. è coltivato nella zona geografica di produzione della Haute-Provence a un’altitudine superiore a 400 metri. Per tale coltura viene seguito un metodo di produzione tradizionale: pratica della rotazione delle culture, uso di sementi ottenute nella zona geografica, semina d’estate e d’autunno, divieto di usare prodotti chimici di sintesi. L’apporto di fertilizzanti è limitato a 60 unità di azoto (un’unità d’azoto corrisponde a 1 kg di N), 60 unità di potassio (un’unità di potassio corrisponde a 1 kg di ossido di potassio o K2O) e 60 unità di fosforo (un’unità di fosforo corrisponde a 1 kg d’anidride fosforica o P2O5) per ettaro. Il Petit Épeautre de Haute Provence sfrutta al massimo le piogge del mese di maggio che permettono la crescita dei chicchi. Nel mese di luglio, il caldo e l’assenza di piogge favoriscono una maturazione sana e senza lo sviluppo di fitopatie. Il rendimento massimo in chicchi non decorticati è di 40 quintali/ettaro.
Una volta raccolto, il piccolo farro ancora ricoperto della pellicola (pula) è immagazzinato nella zona geografica prima di essere decorticato. La decorticatura è una tappa indispensabile, da effettuare prima di qualsiasi utilizzazione culinaria o della molitura; è realizzata da imprese di decorticatura situate nella zona geografica e consiste nella separazione dei chicchi dalla pula. La decorticatura richiede un’autentica capacità, un grande impegno e strumenti adeguati. I chicchi non devono essere deteriorati o malamente decorticati, perciò il decorticatore deve possedere un’autentica abilità manuale. Grazie alle varie tappe di cernita e di decorticatura si ottengono chicchi aventi una lunghezza compresa tra 5 e 10 mm e uno spessore minimo di 1,5 mm. Tra il raccolto e la decorticatura è ammesso un periodo massimo di 2 anni.
La molitura è realizzata senza aggiunta di additivi e senza inumidire i chicchi (ciò favorisce la conservazione della farina in quanto ne limita l’ossidazione), a partire da chicchi decorticati e/o rotti durante la decorticatura. Il «know-how» consiste nel regolare il tasso di estrazione in modo da ottenere la farina voluta. La trasformazione in farina è realizzata entro un periodo di 6 mesi dalla data di decorticatura. I lotti devono essere inviati alla molitura entro 3 mesi dalla data in cui sono stati ricevuti dal mulino. È possibile effettuare due tipi di molitura: la molitura su mola di pietra e la molitura in mulino.
La molitura tradizionale su mola di pietra è realizzata nell’area geografica. È riservata al produttore che effettua nella propria azienda la molitura dei chicchi ottenuti dal suo raccolto.
La macinazione e la setacciatura sono effettuati con un passaggio in una macina con mola di pietra. La molitura è un’operazione che permette di macinare i chicchi senza scaldarli. Questa operazione è effettuata con un solo passaggio tra 2 pietre provviste di scanalature (una mola fissa e una girevole). Il grano versato nel foro centrale scivola in una scanalatura, è schiacciato e quindi espulso dalla forza centrifuga all’esterno delle mole. Il condizionamento in sacchi, la pesatura e la chiusura dei sacchi sono realizzati manualmente.
La molitura in mulino può essere realizzata al di fuori dell’area geografica. La trasformazione avviene con numerosi passaggi da trituratori e trasformatori. La setacciatura con un apposito apparecchio per farina è effettuata dopo ciascun passaggio di triturazione e trasformazione. Un sistema di ventilazione a livello dell’apparecchio per la setacciatura permette di inviare il prodotto finito in un locale per la farina (magazzinaggio del prodotto finito) e sottoporre nuovamente i prodotti intermedi alle operazioni di frantumazione e di trasformazione.
La farina ottenuta con i due tipi di molitura è integrale, ma può anche essere setacciata con un apposito sistema.
4.6. Legame:
La zona geografica dalla denominazione «Petit Épeautre de Haute Provence» costituisce un’unità omogenea dal clima mediterraneo, caratterizzata in particolare dall’altitudine che ne tempera il clima. La siccità estiva è seguita da un freddo intenso in inverno.
Il Petit Épeautre de Haute Provence si è adattato a queste condizioni climatiche estreme, caratteristiche della zona, grazie alle semine precoci che permettono di sopportare le rigide condizioni climatiche invernali. Le piogge del mese di maggio favoriscono la qualità dei chicchi, ma sono spesso troppo tardive per il grano e l’orzo invernale, più precoci di un mese.
La regione si sviluppa su un sottosuolo calcareo di tipo carsico, che presenta numerose faglie e risale al terziario. Il Petit Épeautre de Haute Provence consente di valorizzare i suoli più poveri (detti «épeautrières») sui quali è coltivata anche la lavanda. Il legame del piccolo farro con la zona geografica è efficacemente segnalato dall’insediamento degli impianti di trasformazione. La decorticatura è realizzata in impianti artigianali, distribuiti sull’intera zona. Numerosi mulini, oggi ormai inattivi, erano insediati lungo i corsi d’acqua e producevano anche la farina utilizzando macine di pietra polivalenti. Grazie ai progressi tecnici e alle conoscenze trasmesse, i decorticatori fano oggi uso di strumenti specifici che sono regolati in funzione delle partite e consentono di ottenere un rendimento superiore nella decorticatura nonché una proporzione inferiore di chicchi rotti nel corso di quest’operazione e della cernita. La qualità dei chicchi decorticati è uno dei migliori criteri di valutazione. Il «know-how» di quest’operazione consiste in un dosaggio giudizioso del tempo di decorticatura. Nonostante il lavoro necessario, in passato la farina di piccolo farro (ricca di lipidi) aveva un costo inferiore a quella di frumento e i mulini che potevano assicurare il trattamento di tale cereale erano numerosi in Haute Provence.
Questi mulini erano essenziali poiché producevano la farina dopo aver effettuato la decorticatura dei chicchi. La farina di piccolo farro, prodotta in funzione delle necessità per evitare che irrancidisse, era utilizzata in Haute Provence come la farina di frumento in pianura. Anche se marginale rispetto alla produzione di farina di frumento, la produzione della farina di piccolo farro è sempre esistita.
Da un punto di vista storico, in alcuni siti preistorici provenzali si trovano tracce del Petit Épeautre in Haute Provence. Con l’occupazione romana della «Provincia» (Provence), questa coltura si sposta nelle zone rurali interne, poco romanizzate, del paese. Dopo la caduta dell’impero romano, le popolazioni nordiche invadono la Provenza e causano l’esodo delle popolazioni nelle zone interne. Il Petit Épeautre, grazie a caratteristiche quali la robustezza e la facilità di conservazione, permette a queste popolazioni di sopravvivere. Il Petit Épeautre è presente nell’intero periodo del Medioevo provenzale. Atti amministrativi (1338), indagini (1775), statistiche agricole (1804-1874) attestano la presenza di questa coltura in varie zone della Haute Provence.
È invece reale in tale regione la tradizione culinaria della farina di piccolo farro, di cui è riconosciuta la notorietà. I distributori ed i trasformatori accomunano spesso il Petit Épeautre alla Haute Provence poiché si tratta di una produzione tipica di tale zona. La Haute Provence è riconosciuta come la zona di produzione tradizionale del Petit Épeautre.
La farina di Petit Épeautre de Haute Provence è famosa per il pane che se ne ottiene, dalla mollica dorata e dal delicato sapore di noce.
4.7. Struttura di controllo:
Nome: |
ULASE, Organisme Certificateur |
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Indirizzo: |
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Tel. |
+33 475611300 |
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Fax |
+33 475856212 |
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E-mail: |
info@ulase.fr |
4.8. Etichettatura:
L’etichettatura indica obbligatoriamente la denominazione di vendita, accompagnata dall’indicazione geografica protetta, l’identificazione della partita di molitura, il peso netto, la data limite di utilizzazione ottimale (D.L.U.O.), il nome o la ragione sociale e l’indirizzo del condizionatore.