ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2009.183.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 183

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
5 agosto 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 183/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5489 — Bosch Thermotechnik/Loos) ( 1 )

1

2009/C 183/02

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

2

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 183/03

Tassi di cambio dell'euro

3

2009/C 183/04

Relazione finale del consigliere-auditore relativa al Caso COMP/37.860 — Morgan Stanley Dean Witter/Visa International [a norma degli articoli 15 e 16 della decisione (2001/462/CE, CECA) della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21]

4

2009/C 183/05

Sintesi della decisione della Commissione, del 3 ottobre 2007, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/D1/37860 — Morgan Stanley/Visa International e Visa Europe) [notificata con il numero C(2007) 4471]  ( 1 )

6

2009/C 183/06

Relazione finale del consigliere-auditore nel caso COMP/38.606 — Groupement des cartes bancaires (a norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)

9

2009/C 183/07

Sintesi della decisione della Commissione, del 17 ottobre 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE (Caso COMP/D1/38.606) [notificata con il numero C(2007) 5060 def.]

12

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2009/C 183/08

Informazioni sintetiche comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

13

2009/C 183/09

Estratto della sentenza relativa a Glitnir Banki hf. in applicazione della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

18

2009/C 183/10

Procedura nazionale dell'Austria per l'attribuzione di diritti di traffico soggetti a limitazioni

20

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2009/C 183/11

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5529 — Oracle/Sun Microsystems) ( 1 )

32

 

2009/C 183/12

Avviso (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

5.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 183/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5489 — Bosch Thermotechnik/Loos)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 183/01

In data 16 luglio 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32009M5489. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


5.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 183/2


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 183/02

Data di adozione della decisione

13.5.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 420/08

Stato membro

Regno Unito

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Restructuring of London & Continental Railways and Eurostar (UK) Limited

Base giuridica

Non disponibile

Tipo di misura

Aiuti a favore della ristrutturazione

Obiettivo

Forma dell'aiuto

Dotazione di bilancio

Sostegno finanziario netto: 5,169 milioni di GBP/6,466 milioni di EUR

Intensità

Non disponibile

Durata

Non disponibile

Settore economico

Trasporto ferroviario di passeggeri/infrastrutture

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

UK Secretary of State for Transport

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

5.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 183/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

4 agosto 2009

2009/C 183/03

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4384

JPY

yen giapponesi

136,22

DKK

corone danesi

7,4452

GBP

sterline inglesi

0,84845

SEK

corone svedesi

10,3043

CHF

franchi svizzeri

1,5286

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,7040

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,863

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

267,05

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7025

PLN

zloty polacchi

4,1233

RON

leu rumeni

4,2145

TRY

lire turche

2,1091

AUD

dollari australiani

1,7116

CAD

dollari canadesi

1,5369

HKD

dollari di Hong Kong

11,1477

NZD

dollari neozelandesi

2,1609

SGD

dollari di Singapore

2,0622

KRW

won sudcoreani

1 753,18

ZAR

rand sudafricani

11,2817

CNY

renminbi Yuan cinese

9,8246

HRK

kuna croata

7,3470

IDR

rupia indonesiana

14 208,64

MYR

ringgit malese

5,0265

PHP

peso filippino

68,824

RUB

rublo russo

44,8420

THB

baht thailandese

48,884

BRL

real brasiliano

2,6393

MXN

peso messicano

18,9279

INR

rupia indiana

68,4390


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


5.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 183/4


Relazione finale del consigliere-auditore relativa al Caso COMP/37.860 — Morgan Stanley Dean Witter/Visa International

[a norma degli articoli 15 e 16 della decisione (2001/462/CE, CECA) della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21]

2009/C 183/04

Il progetto di decisione riguardante il caso in oggetto dà adito alle osservazioni esposte in appresso.

Denuncia

Il presente caso ha avuto inizio a seguito di una denuncia presentata congiuntamente da Morgan Stanley (precedentemente Morgan Stanley Dean Witter & Co.) e Morgan Stanley Dean Witter Bank Limited (adesso Morgan Stanley Bank International Limited) (in appresso denominate «Morgan Stanley») alla Commissione il 12 aprile 2000. La denuncia riguardava in particolare l’applicazione (a Morgan Stanley) di una disposizione del regolamento interno di Visa International Service Association secondo la quale Visa non accetta le domande di adesione di un candidato che sia considerato dal consiglio d'amministrazione come un concorrente della società (in appresso «la clausola»). In base a questa clausola la domanda di adesione di Morgan Stanley al circuito Visa è stata respinta nel marzo 2000, escludendola dunque dal mercato dell’affiliazione degli esercenti per le operazioni VISA non solamente nel Regno Unito ma in tutti gli Stati membri del SEE dove la clausola trova applicazione.

Comunicazione degli addebiti e prima lettera di esposizione dei fatti

Il 2 agosto 2004 è stata inviata una comunicazione degli addebiti a Visa International Service Organisation e a Visa Europe (in appresso denominate «Visa»). Visa Europe, responsabile del mercato europeo, è stata costituita il 1o luglio 2004 e ha applicato la stessa clausola (1).

A seguito di varie proroghe del termine fissato concesse dietro richiesta, il 3 dicembre 2004 Visa ha risposto alla comunicazione degli addebiti.

Visa ha avuto accesso al fascicolo il 1o e il 2 settembre 2004 e, dietro sua richiesta, le è stato accordato un ulteriore accesso ai documenti il 19 novembre e il 17 dicembre 2004. Con lettera del 23 dicembre 2004 (prima lettera di esposizione dei fatti) i servizi della Commissione hanno informato Visa di alcune ulteriori informazioni aggiunte al fascicolo dopo l’accesso ad esso e hanno illustrato come la Commissione poteva far uso di tali informazioni ai fini della decisione finale. Visa ha trasmesso ulteriori osservazioni il 12, il 14 e il 17 gennaio 2005.

Un aspetto particolare dell’accesso di Visa al fascicolo è stato oggetto di discussione nel corso del procedimento, segnatamente l’accesso al piano strategico di Morgan Stanley portato da quest’ultima come elemento di prova per dimostrare di avere avuto intenzione di avviare un’attività integrata di emissione di carte e affiliazione di esercenti nel Regno Unito e in altri Stati membri già dal maggio 2005, se fosse stata ammessa al circuito Visa. Secondo Visa questo documento era un elemento di prova fondamentale la cui versione integrale le doveva essere messa a disposizione ai fini del suo diritto di difesa. Visa aveva inizialmente ricevuto una breve sintesi del piano strategico e, dietro richiesta al consigliere-auditore, ha ottenuto una copia della versione non riservata della relazione. Successivamente, Morgan Stanley ha fornito una versione non riservata e più estesa del piano da trasmettere a Visa ai fini del procedimento, tenuto conto del tempo trascorso e come gesto di collaborazione nel tentativo di risolvere la controversia sulla questione. Morgan Stanley ha inoltre risposto alle domande che Visa aveva posto ai servizi della Commissione riguardo al piano. Nonostante ciò, Visa ha continuato a sostenere che sotto questo aspetto il suo diritto di difesa non era stato rispettato. Nel corso del procedimento, il consigliere-auditore ha risposto a Visa numerose volte in merito alla questione. Tenuto conto della necessità di conciliare gli interessi tutelando da un lato il diritto di difesa di Visa e dall’altro l’interesse legittimo di Morgan Stanley alla protezione dei suoi segreti aziendali, e con particolare riferimento ai criteri di valutazione stabiliti nella comunicazione della Commissione riguardante le regole per l’accesso al fascicolo istruttorio della Commissione (2), il consigliere-auditore conclude in via definitiva che i diritti di difesa di Visa sono salvaguardati in maniera sufficiente e adeguata nel progetto di decisione da adottare in merito a questo caso.

A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, Morgan Stanley, in qualità di denunciante, ha ricevuto una copia della versione non riservata della comunicazione degli addebiti in merito alla quale ha presentato delle osservazioni. Queste sono state comunicate a Visa, che a sua volta, ha presentato ulteriori osservazioni. Ai fini della trasparenza, a Morgan Stanley è stata inoltre fornita una copia della versione non riservata della risposta di Visa alla comunicazione degli addebiti, a seguito della quale Morgan Stanley e poi nuovamente Visa, hanno presentato osservazioni aggiuntive.

Visa in questo caso ha rinunciato al suo diritto a un’audizione orale.

Seconda lettera di esposizione dei fatti ed eventi successivi

Il 6 luglio 2006 il servizio competente della Commissione ha inviato un’ulteriore lettera di esposizione dei fatti (in appresso «lettera di esposizione dei fatti») a Visa nella quale stabiliva ulteriori elementi concreti di prova a sostegno delle conclusioni contenute nella comunicazione degli addebiti e concedeva un nuovo accesso al fascicolo. Su richiesta, è stata concessa una proroga del termine di risposta alla lettera di esposizione dei fatti fino al 22 settembre 2006. In risposta alle argomentazioni addotte da Visa, il consigliere-auditore ha respinto l’affermazione che la lettera di esposizione dei fatti sollevasse nuove contestazioni o avviasse un caso diverso che andavano oltre la portata della comunicazione degli addebiti. Ha inoltre respinto l’eccezione che Visa non avesse disposto di tempo sufficiente per rispondere adeguatamente alla lettera di esposizione dei fatti. Nella lettera del 5 dicembre 2006, i servizi competenti della Commissione hanno trattato tutti i quesiti sollevati da Visa nella sua risposta del 22 settembre 2006.

Nel frattempo, il 22 settembre 2006, Morgan Stanley è diventato membro di Visa Europe e ha ritirato la sua denuncia presentata alla Commissione. Il 2 ottobre 2006 i servizi della Commissione hanno inviato sia a Visa sia a Morgan Stanley una richiesta di informazioni per ottenere una copia dell’accordo di composizione stipulato fra di esse il 21 settembre 2006 e in base al quale Morgan Stanley è stata accettata nel circuito Visa Europe. Visa ha risposto il 9 ottobre 2006.

In seguito alla richiesta della Commissione inviata a Visa il 20 ottobre 2006 per ottenere informazioni relative al suo fatturato, Visa ha presentato ulteriori osservazioni il 27 novembre 2006.

Poiché nella sua lettera del 27 novembre 2006, Visa affermava di aver modificato la clausola, il 5 dicembre 2006 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni per chiarire questo punto. Visa ha risposto il 12 dicembre 2006.

Il 12 gennaio 2007 Visa ha ricevuto un’ulteriore possibilità di accedere al fascicolo e di presentare le osservazioni finali. Le osservazioni sono state presentate il 15 febbraio 2007 (3).

Il progetto di decisione

Nel progetto di decisione la Commissione ha stabilito che l’infrazione ha avuto inizio il 22 marzo 2000 (4), data in cui Visa ha informato per la prima volta Morgan Stanley di non essere stata ammessa al circuito Visa, ed è cessata il 22 settembre 2006, quando Morgan Stanley è stata accettata come aderente Visa. Ai fini dell’ammenda da erogare in questo caso, è da prendere in considerazione solamente il periodo intercorso fra il 2 agosto 2004, data della notifica della comunicazione degli addebiti, e il 22 settembre 2006.

Il progetto di decisione presentato alla Commissione contiene unicamente addebiti nei confronti dei quali è stata accordata la possibilità alle parti di rendere noto il loro punto di vista.

Il consigliere-auditore conclude che nel presente caso è stato rispettato il diritto delle parti di essere sentite.

Bruxelles, 26 settembre 2007.

Karen WILLIAMS


(1)  Prima del 1o luglio 2004, «Visa EU» era il servizio di Visa International responsabile del mercato europeo.

(2)  Comunicazione del 13 dicembre 2005 della Commissione riguardante le regole per l'accesso al fascicolo istruttorio della Commissione nei casi relativi all'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE, degli articoli 54 e 57 dell'accordo SEE e del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, punto 24.

(3)  Poiché nelle sue osservazioni presentate il 15 febbraio 2007, Visa accennava alla Commissione che Morgan Stanley aveva presentato una domanda di adesione, il 3 aprile 2007 la Commissione ha inviato una richiesta di informazioni a Visa per conoscere la data di tale domanda e chiedendone una copia.

(4)  Data successiva a quella di inizio indicata nella comunicazione degli addebiti.


5.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 183/6


Sintesi della decisione della Commissione

del 3 ottobre 2007

relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell’accordo SEE

(Caso COMP/D1/37860 — Morgan Stanley/Visa International e Visa Europe)

[notificata con il numero C(2007) 4471]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 183/05

1.

Il 3 ottobre 2007 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE. In conformità del disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 (1), la Commissione pubblica i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri interessi commerciali. La versione non riservata della decisione è disponibile sul sito web della Direzione generale della Concorrenza, al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/cases/index/

I.   INTRODUZIONE

2.

La decisione ha erogato un’ammenda a Visa International Service Association e a Visa Europe Limited per aver violato l’articolo 81 del trattato e l’articolo 53 dell’accordo SEE. Dal 22 marzo 2000 al 21 marzo 2006, le suddette società hanno impedito a Morgan Stanley Bank International Limited (2) di fornire servizi di affiliazione per l’accettazione di carte di credito agli esercenti del Regno Unito, negandole di divenire membro di Visa Europe.

II.   DESCRIZIONE DEL CASO

1.   Il procedimento

3.

La decisione nasce dalla denuncia congiunta che la Commissione ha ricevuto da parte di Morgan Stanley USA e Morgan Stanley Bank (in appresso «Morgan Stanley») per la mancata ammissione di Morgan Stanley a Visa Europe che le ha impedito di emettere carte Visa e di gestire operazioni di affiliazione per Visa e MasterCard.

4.

Il 28 settembre 2000 Morgan Stanley ha sporto denuncia anche alla High Court of Justice of England and Wales. La denuncia presentata alla High Court of Justice of England and Wales e quella presentata alla Commissione sono analoghe, salvo che la prima chiede anche un rimborso danni. Il 2 maggio 2001, su richiesta di Visa, la High Court of Justice of England and Wales ha sospeso il procedimento in attesa dell’esito dell’indagine della Commissione.

5.

Il 2 agosto 2004 è stata inviata una comunicazione degli addebiti a Visa International e a Visa Europe (in appresso «Visa»). Il 5 aprile 2005 Visa ha rinunciato al suo diritto di essere sentita.

6.

Nella sua riunione del 17 settembre 2007, il comitato consultivo ha espresso il proprio accordo sul progetto di decisione.

2.   I fatti

7.

Negli Stati Uniti, Morgan Stanley USA gestisce il circuito di carte Discover che non è attivo nell’Unione europea e nel SEE. Nel 1999 ha incorporato una banca del Regno Unito (Morgan Stanley Bank) affidandole l’attività relativa alle carte di credito nell’Unione europea. Fino a quando Morgan Stanley Bank non ha potuto aderire al circuito Visa nel settembre 2006, le sue operazioni relative alle carte erano limitate all’emissione di MasterCard nel Regno Unito (Morgan Stanley Bank non affilia esercenti per l'accettazione della MasterCard).

8.

Visa International gestisce il circuito della carta Visa e ha costituito Visa Europe nel 2004. Visa Europe ha poteri decisionali nell’ambito del SEE, in particolare per stabilire se accettare o respingere le domande di adesione a Visa ricevute a livello del SEE.

9.

Il regolamento interno di Visa International e il regolamento di adesione di Visa Europe prevedono la stessa clausola (in appresso «la clausola») secondo la quale sono respinte le domande di adesione di candidati che sono considerati concorrenti della società.

10.

Nel marzo 2000, Morgan Stanley ha presentato domanda di adesione a Visa Europe e nel 2002 ha elaborato un piano aziendale strategico per entrare nel mercato dell’affiliazione degli esercenti. Nel 2005 Morgan Stanley disponeva di un piano di attuazione di questa strategia per il Regno Unito, e sostiene di essere stata pronta a lanciarlo una volta ammessa al circuito Visa.

11.

Il 21 settembre 2006 Morgan Stanley e Visa hanno stipulato un accordo di composizione. Il 22 settembre 2006 i) Visa ha ammesso senza condizioni Morgan Stanley al sistema Visa Europe e ii) Morgan Stanley ha ritirato la denuncia presentata alla Commissione.

III.   VALUTAZIONE GIURIDICA

12.

Visa e i suoi membri, siano essi enti creditizi o soggetti di proprietà di enti creditizi, svolgono un'attività economica e perciò sono imprese ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Le norme e i regolamenti che disciplinano il funzionamento del sistema Visa, adottate dal consiglio d'amministrazione di Visa International o di Visa Europe, e la decisione di applicare queste norme a un’impresa, possono pertanto essere considerate alla stregua di decisioni di un’associazione di imprese ovvero di accordi fra imprese.

13.

La presente decisione stabilisce che l’applicazione della clausola a Morgan Stanley ha limitato la concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE, in quanto:

l’applicazione della clausola a Morgan Stanley le ha impedito di entrare nel mercato dell’affiliazione per l’accettazione di carte di credito e di debito/ad addebito differito nel Regno Unito,

tale comportamento da parte di Visa ha potenzialmente provocato effetti anticoncorrenziali sul mercato in questione,

il comportamento di Visa rientra nel campo di applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato e dell’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE.

14.

Poiché gli esercenti richiedono che le convenzioni per l’accettazione delle carte che stipulano con la propria banca comprendano in un unico pacchetto sia Visa che MasterCard, il rifiuto di Visa di far aderire Morgan Stanley al suo sistema ha impedito a quest’ultima di fornire servizi agli esercenti non solamente per quanto riguarda le operazioni Visa (che rappresentano il 60 % del mercato) ma anche relativamente a operazioni con altre carte di pagamento. Il mercato è già caratterizzato da una forte concentrazione, che è in ulteriore aumento.

15.

Sebbene ci sia margine per ulteriore concorrenza all’interno della cerchia piuttosto ristretta di banche considerate da Visa come potenziali nuovi operatori sul mercato, la Commissione dispone di elementi a riprova del fatto che nessun’altra banca oltre a Morgan Stanley intendeva entrare nel mercato dell’affiliazione degli esercenti nel Regno Unito. Morgan Stanley era fermamente intenzionata a entrare nel mercato europeo e possiede tutte le caratteristiche per operarvi in maniera efficiente. Solo altre due banche hanno esperienza nell’affiliazione di esercenti ma, al contrario, non intendono entrare in tale mercato nel Regno Unito. Di conseguenza, si può ragionevolmente prevedere che l’accesso di Morgan Stanley al mercato dell’affiliazione degli esercenti nel Regno Unito avrebbe potuto contribuire a una concorrenza più efficace provocando un effetto positivo sui prezzi e sulla qualità dei servizi di affiliazione.

16.

Non ci sono possibilità concrete che Discover, il circuito di carte di Morgan Stanley negli Stati Uniti, venga esteso al SEE in quanto, tra l’altro, i) esistono forti ostacoli all’accesso al mercato dei sistemi di pagamento tramite carta nel SEE; ii) Discover è stata lanciata negli Stati Uniti in cooperazione con la più vasta catena commerciale americana (Sears), ma per il suo lancio in Europa Morgan Stanley non dispone di un appoggio equivalente; e iii) Discover è un sistema proprietario di carte attivo principalmente negli Stati Uniti con una quota di mercato relativamente ridotta e un’accettazione internazionale limitata.

17.

Se l’applicazione della clausola a Morgan Stanley fosse stata direttamente collegata e necessaria (proporzionata e non discriminatoria) al corretto funzionamento del sistema quadripartito delle carte di pagamento Visa, allora non rientrerebbe nell’ambito dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e dell’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE. Visa sostiene di aver applicato la clausola proprio perché il suo sistema di carte sarebbe stato a rischio se non avesse impedito a Morgan Stanley di beneficiare gratuitamente di presunte informazioni riservate a vantaggio del proprio circuito Discover.

18.

Tuttavia, il rischio di parassitismo (free riding) è molto dubbio, in quanto:

i)

i proprietari o azionisti di altri circuiti di pagamento hanno aderito al sistema Visa;

ii)

le informazioni che secondo Visa non potevano essere rivelate a Morgan Stanley a causa del presunto rischio di parassitismo o sarebbero state comunque accessibili a Morgan Stanley se questa avesse svolto attività di affiliazione di esercenti mediante un accordo di “fronting” (per cui Visa afferma di non avere obiezioni), o sono specifiche della regione Visa Europe e pertanto non rilevanti per Discover negli Stati Uniti, o sono diventate delle norme del settore;

iii)

Morgan Stanley non è un concorrente di Visa, in quanto non esistono possibilità concrete che Discover venga esteso al SEE.

19.

Inoltre, non era necessario applicare la clausola a Morgan Stanley in quanto i) per salvaguardare i suoi interessi, Visa poteva adottare misure meno restrittive, come un accordo di riservatezza; e ii) Visa ha ammesso infine Morgan Stanley al sistema Visa Europe il 22 settembre 2006 senza fornire spiegazioni riguardo al cambiamento delle riserve espresse durante tutto il procedimento per giustificare la mancata ammissione.

20.

A Morgan Stanley è stato impedito di fornire servizi di affiliazione per carte di credito e di debito/ad addebito differito agli esercenti nel Regno Unito e Visa ha pertanto violato l’articolo 81, paragrafo 1, e l’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE.

21.

Le prime tre condizioni per l’eccezione prevista all’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE e all’articolo 53, paragrafo 3, dell’accordo SEE, non sono soddisfatte fra l’altro in quanto l’applicazione della clausola a Morgan Stanley non era necessaria per impedire presunti parassitismi.

IV.   AMMENDE

22.

Sebbene la violazione sia durata sei anni e sei mesi (dal 22 marzo 2000, quando Visa ha informato oralmente Morgan Stanley che non era ammissibile al circuito Visa e le ha negato il modulo di domanda, fino al 22 settembre 2006, data dell’ammissione di Morgan Stanley al sistema Visa Europe), ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda il periodo da considerare è quello dal 2 agosto 2004 — data della comunicazione degli addebiti — al 22 settembre 2006 (3).

23.

Considerando i suoi effetti sul mercato e la dimensione del mercato geografico rilevante, la violazione è considerata grave.

24.

Nel presente caso non vi sono circostanze aggravanti o attenuanti.

25.

Alla luce di quanto sopra, l'importo base dell'ammenda da erogare in questo caso è pari a 10 200 000 EUR.

V.   DECISIONE

26.

Visa International Service Association e Visa Europe Limited hanno violato l’articolo 81 del trattato e l’articolo 53 dell’accordo SEE negando a Morgan Stanley Bank International Limited (in precedenza Morgan Stanley Dean Witter Bank Limited) di divenire membro di Visa Europe. L'infrazione è stata commessa dalla prima impresa nel periodo compreso fra il 22 marzo 2000 e il 22 settembre 2006 e dalla seconda impresa nel periodo compreso fra il 1o luglio 2004, data della sua costituzione, e il 22 settembre 2006.

27.

Per la violazione di cui sopra è erogata un’ammenda pari a 10 200 000 EUR a Visa International Service Association e Visa Europe Limited, responsabili in solido.


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).

(2)  La decisione fa riferimento al periodo fra l’aprile 2000 (data della denuncia) e il settembre 2006 (mese in cui Morgan Stanley Bank International Limited è stata ammessa al circuito Visa). Il 1o giugno 2007, Morgan Stanley ha annunciato lo scorporo della divisione per le attività di credito e pagamento, con la creazione dell’unità Discover Financial Services. Nella stessa data, gli attivi dell’attività commerciale relativa alle carte di credito della Morgan Stanley Bank International Limited sono stati trasferiti alla società di nuova costituzione Goldfish Bank Limited. All’inizio di giugno 2007, Morgan Stanley Card Services Limited ha cambiato la propria ragione sociale in Goldfish Card Services Limited ed è diventata una controllata interamente di proprietà di Goldfish Bank Limited. Il 30 giugno 2007, le due società sono state scorporate dalla Morgan Stanley. Da allora le attività relative alle carte di credito di Goldfish bank Limited sono state vendute a Barclays Bank plc e Discover Financial Services ha acquistato Diners Club International.

(3)  La clausola è stata notificata e beneficiava dell’immunità dalle ammende fino al 1o maggio 2004.


5.8.2009   

IT

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C 183/9


Relazione finale del consigliere-auditore nel caso COMP/38.606 — Groupement des cartes bancaires

(a norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)

2009/C 183/06

Il progetto di decisione presentato alla Commissione dà adito ad una serie di osservazioni sul diritto delle parti di essere sentite durante il procedimento avviato a norma dell’articolo 81 del trattato.

PROCEDIMENTO

L’11 dicembre 2002, il Groupement des cartes bancaires (GCB) ha notificato alla Commissione un progetto (attuato il 1o gennaio 2003) relativo a un sistema di commissioni interbancarie destinato ai suoi membri con un’attività di rilascio (di carte bancarie) nettamente inferiore a quella di acquisizione (di esercizi commerciali).

Le banche hanno ricevuto numerose richieste di informazioni a norma dell’articolo 11 del regolamento n. 17/62 del Consiglio. Nel maggio 2003 sono state svolte ispezioni presso il GCB e diverse banche a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 17/62.

Una particolarità di questo caso è la presenza di due comunicazioni degli addebiti, rispettivamente del 7 luglio 2004 e del 17 luglio 2006.

Prima comunicazione degli addebiti, luglio 2004

La prima comunicazione degli addebiti era destinata al GCB e alle banche seguenti: La Poste, BNP Paribas, Confédération Nationale du Crédit Mutuel, Crédit Industriel et Commercial, La Banque Fédérale des Banques Populaires, Natexis Banques Populaires, La Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et De Prévoyance, Société Générale e Crédit Lyonnais SA.

Accesso al fascicolo

In diverse occasioni, le parti hanno discusso lungamente sul carattere riservato di determinati documenti. Di conseguenza, ho dovuto prendere due decisioni a norma dell’articolo 9 del mandato dei consiglieri-auditori per rifiutare il trattamento riservato chiesto dal GCB e da La Poste per alcuni documenti. Dopo il periodo di otto giorni previsto dal mandato, le parti hanno deciso di non esercitare il loro diritto di ricorso diretto al presidente del Tribunale di primo grado, per cui è stato possibile trasmettere i documenti in questione a tutte le imprese interessate.

Infine, tutte le parti hanno chiesto l’accesso al resoconto di una riunione tenutasi il 29 marzo 2004 tra la Commissione e il GCB, poiché su questo resoconto si basava il paragrafo 20 della comunicazione degli addebiti, secondo il quale l’attuazione delle misure notificate, se queste misure fossero anticoncorrenziali, costituirebbe probabilmente una circostanza aggravante, soprattutto nel caso in cui tali misure abbiano un oggetto anticoncorrenziale. Questo è uno degli argomenti discussi alla riunione del 29 marzo 2004.

Ho ritenuto che non si trattasse tanto di un addebito tendente a dimostrare che era stata commessa un'infrazione quanto di un’indicazione che, qualora le misure notificate fossero risultate anticoncorrenziali, la loro attuazione avrebbe potuto costituire una circostanza aggravante al momento di fissare un’eventuale ammenda.

Su mia proposta, la direzione generale ha pertanto inviato alle parti un riassunto del resoconto della riunione, anziché l'intero documento. Più volte, infatti, la Corte ha riconosciuto espressamente che la Commissione non è tenuta a fornire i resoconti interni delle riunioni, perché l’istituzione deve poter funzionare normalmente, vale a dire che il processo decisionale interno della Commissione deve essere protetto. Ho verificato personalmente l'accuratezza del riassunto.

Termine per la risposta alla comunicazione degli addebiti

Tutte le parti hanno presentato numerose richieste di proroga. Tenuto conto del fatto che l'organizzazione della difesa delle parti era stata ritardata a causa delle condizioni di accesso al fascicolo su CD-ROM, ho concesso alle imprese 4 mesi di tempo per presentare le loro risposte alla comunicazione degli addebiti.

Terzi interessati

Ho ricevuto diverse richieste di ammissione come terzi interessati e di partecipazione a un’eventuale audizione.

Dopo aver esaminato gli argomenti addotti, e previa consultazione della DG, ho deciso che tutte le parti in questione avevano dimostrato di avere un interesse sufficiente ad essere sentite come terzi a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio e ho pertanto accolto le loro richieste.

Alle imprese interessate è stata data la possibilità di esporre i loro argomenti per iscritto e oralmente nell'ambito di un'audizione formale. In conformità della normativa vigente, a tali terzi è stata fornita per iscritto una sintesi ad hoc della natura e dell’oggetto del procedimento. All’audizione erano presenti: le banche Accord e Cofidis, le imprese Covefi e CDCK e le associazioni di consumatori ADEIC, UFC Que Choisir e BEUC.

Audizione formale delle imprese

In presenza dei rappresentanti delle autorità di concorrenza nazionali che desideravano partecipare, dei servizi associati della Commissione, della DG Concorrenza e dei terzi ammessi al procedimento.

L'audizione si è svolta il 16 e 17 dicembre 2004. Ho deciso di comune accordo con i rappresentanti legali del GCB e delle banche che si sarebbero divisi il compito di presentare la loro difesa contro gli addebiti comuni, onde evitare numerose ripetizioni e far sì che l'audizione risultasse produttiva.

L’audizione si è svolta in un clima di antagonismo fra le parti e la DG Concorrenza.

Dopo l'audizione, e su mia proposta, la sig.ra Kroes ha chiesto che un panel interno alla DG esprimesse un parere sugli addebiti rivolti al GCB e alle banche, specie per quanto riguarda l’esistenza e la natura segreta di un accordo anticoncorrenziale ai sensi dell’articolo 81 del trattato, considerate le implicazioni in termini di ammende. In seguito a questo riesame del caso, si è deciso di abbandonare questa parte della comunicazione degli addebiti vista l’inadeguatezza delle prove fornite dalla DG rispetto ai requisiti della giurisprudenza comunitaria.

Il procedimento è invece proseguito per quanto riguarda la natura restrittiva dell’accordo notificato (articolo 81, paragrafo 1, del trattato) e la possibilità di concedere un’eventuale deroga (articolo 81, paragrafo 3, del trattato).

Seconda comunicazione degli addebiti, 17 luglio 2006

La seconda comunicazione degli addebiti è stata inviata solo al GCB. La Commissione ha chiuso il caso relativo alle banche «principali» il 19 luglio 2006.

Il GCB ha risposto alla comunicazione degli addebiti il 20 ottobre 2006.

Accesso al fascicolo

Il fascicolo è stato reso accessibile su CD-ROM, senza che ciò causasse problemi particolari. Il GCB ha però dichiarato che l’analisi economica della Commissione conteneva un gran numero di errori e che l’accesso al fascicolo ottenuto non gli consentiva di rispondere, in quanto mancavano certi dati economici. Il 24 ottobre 2006, quindi, ho deciso di fornire al GCB tutti i dati richiesti.

Il GCB ha così potuto presentare una risposta supplementare alla comunicazione degli addebiti.

Seconda audizione formale. 13 novembre 2006

Si è svolta l’audizione del GCB, a cui tre banche «principali», Paribas, Caisse d'Epargne e Société Générale, hanno assistito come terzi interessati (articolo 13 del regolamento (CE) n. 773/2004). Hanno espresso un parere anche le banche Accord, Monabanq e GE Money Bank, come pure l'associazione di consumatori ADEIC (Association de Défense, d'Éducation et d'Information du Consommateur).

A mio parere, il progetto di decisione negativa presentato alla Commissione non contiene addebiti diversi da quelli menzionati nella seconda comunicazione degli addebiti.

Ritengo pertanto che il diritto delle imprese e dei terzi interessati di essere sentiti sia stato rispettato in conformità degli articoli 10 e 13 del regolamento (CE) n. 773/2004.

Bruxelles, 5 ottobre 2007.

Serge DURANDE


5.8.2009   

IT

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C 183/12


Sintesi della decisione della Commissione

del 17 ottobre 2008

relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE

(Caso COMP/D1/38.606)

[notificata con il numero C(2007) 5060 def.]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

2009/C 183/07

1.

Il 17 ottobre 2008 la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE. La Commissione pubblica in appresso il contenuto essenziale della decisione e il nome dell'impresa coinvolta, tenendo conto dell’interesse legittimo delle imprese perché siano tutelati i loro segreti aziendali. Una versione non riservata del testo integrale della decisione è disponibile nella lingua facente fede del caso (francese) e in inglese sul sito web della direzione generale della concorrenza, al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/index.html

2.

L’infrazione è consistita in una decisione del Groupement des Cartes Bancaires «CB» che ha introdotto una serie di misure relative alle tariffe (1) aventi come obiettivo ed effetto di limitare la concorrenza a beneficio delle grandi banche francesi che controllano il gruppo. Le misure adottate dal gruppo, provocando l’aumento del costo delle carte emesse dai nuovi operatori, hanno in pratica l’effetto di mantenere i prezzi delle carte in Francia al di sopra del livello che sarebbe determinato dalla libera concorrenza e di limitare il numero di carte offerte a prezzo competitivo.

3.

Nella decisione, la Commissione esamina a fondo il contenuto delle misure sulla tariffazione e conclude che hanno l’obiettivo e l’effetto di limitare la concorrenza. L’intenzione manifestata dall’alta dirigenza delle grandi banche e del gruppo durante la preparazione delle misure costituisce una prova ulteriore (acquisita durante le ispezioni del 20 e del 21 maggio 2003) che corrobora la medesima conclusione (2).

4.

La Commissione ha confrontato le tariffe applicate dai nuovi membri e dalle grandi banche capogruppo, nonché il numero di carte emesse. I risultati confermano che i nuovi operatori, oggetto delle misure, non erano in grado di emettere carte alle tariffe inferiori che avevano inizialmente stabilito di applicare (rese impraticabili dalle misure) e che essi non hanno emesso il numero di carte previsto prima dell’adozione delle misure. I risultati confermano inoltre che i capogruppo non hanno dovuto abbassare i prezzi a seguito della pressione competitiva esercitata dai nuovi operatori.

5.

Inoltre nella decisione la Commissione argomenta a fondo l’inesistenza del presunto parassitismo degli emittenti sugli affilianti. La decisione dimostra che, al contrario di quanto sostiene il gruppo, il MERFA non incoraggia l’affiliazione. Il mercato dell’affiliazione è quasi completamente in mano alle grandi banche a capo del gruppo e presenta ostacoli all’accesso molto significativi (3).

6.

Quanto affermato dal gruppo, cioè che le condizioni dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE sarebbero soddisfatte, non è suffragato da prove. Non ci sono miglioramenti in termini di efficienza o benefici a vantaggio dei consumatori, ma piuttosto il contrario. L’affermazione del gruppo (in relazione all’indispensabilità delle misure) secondo la quale non esistono altri meccanismi oltre al MERFA per equilibrare l’emissione e l’affiliazione contrasta con altre affermazioni dello stesso secondo le quali le commissioni interbancarie francesi costituiscono, oltre alla remunerazione dei servizi, un meccanismo per equilibrare l’affiliazione e l’emissione.

7.

La decisione non infligge sanzioni poiché le misure sono state notificate alla Commissione europea e la comunicazione degli addebiti non ne prevedeva.


(1)  Un meccanismo di regolazione della funzione di affiliante (denominato «MERFA», dall’acronimo francese), un cambiamento della quota di adesione al gruppo, una quota d’iscrizione aggiuntiva e la cosiddetta quota per «membri addormentati che si svegliano».

(2)  Le grandi banche che hanno formalmente adottato le misure in quanto membri del consiglio d’amministrazione del gruppo hanno partecipato alla preparazione e alla calibratura delle misure per oltre un anno.

(3)  I costi fissi dell’investimento sono molto elevati. Inoltre, per sviluppare l’affiliazione in modo tale da evitare il MERFA, una banca dovrebbe mantenere un rapporto generale con un vasto numero di piccoli esercenti, cosa impossibile per le banche online e per le attività bancarie di grandi catene commerciali, per mancanza di una rete di filiali. Inoltre, gli esercizi commerciali più redditizi e i punti migliori per gli sportelli bancomat non sono più disponibili.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

5.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 183/13


Informazioni sintetiche comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

2009/C 183/08

Aiuto n.: XA 112/09

Stato membro: Belgio

Regione: Fiandre

Titolo del regime di aiuto o nome dell’impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Vlaamse Rundveeteelt Vereniging vzw

Base giuridica: Decreet van 19 december 2008 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009.

Koninklijk besluit van 23 september 1971 betreffende de verbetering van het rundveeras.

Ministerieel besluit van 27 februari 1991 betreffende de verbetering van het rundveeras

Spesa annua prevista nell’ambito del regime o importo annuo totale concesso all’impresa: 1,19 milioni di EUR

Intensità massima dell’aiuto: L’intensità massima dell’aiuto è pari al 100 % dei costi amministrativi connessi con l’adozione e la tenuta dei libri genealogici.

L’intensità massima dell’aiuto è pari al 70 % dei costi per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi; non sono esentati gli aiuti a copertura dei costi dei controlli effettuati dal proprietario del bestiame né gli aiuti a copertura dei costi dei controlli di routine sulla qualità del latte

Data di applicazione: Il regime inizia a decorrere dal 1o maggio e non prima di 15 giorni dopo la notifica.

Il regime può essere erogato mediante un decreto esecutivo. Tali decreti sono emessi annualmente. Un progetto di decreto esecutivo deve essere ancora elaborato e includerà una clausola «stand-still»

Durata del regime o dell’aiuto individuale: La sovvenzione è erogata fino al 31 dicembre 2009

Obiettivo dell’aiuto: L’associazione riconosciuta Vlaamse Rundveevereniging (VRV) tiene i libri genealogici di diverse razze bovine. L’associazione dichiara di utilizzare la sovvenzione per pagare i costi amministrativi connessi con l’adozione e la tenuta dei libri genealogici in questione, come per esempio la registrazione nella banca dati delle informazioni relative alla nascita e alla discendenza e l’elaborazione e la consegna di certificati zootecnici e genealogici.

L’associazione esegue anche test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame di allevamento. I test eseguiti riguardano la produzione di latte.

L’aiuto rientra nell’ambito dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006. Esso è conforme all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Articolo 16, paragrafo 1, lettera a): aiuti fino al 100 % dei costi amministrativi connessi con l’adozione e la tenuta dei libri genealogici.

Articolo 16, paragrafo 1, lettera b): aiuti fino al 70 % per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi; non sono esentati gli aiuti a copertura dei costi dei controlli effettuati dal proprietario del bestiame né gli aiuti a copertura dei costi dei controlli di routine sulla qualità del latte

Settore economico: Produzioni animali

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan 35, bus 40

1030 Brussel

BELGIË

Indirizzo web: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/info/steun/eu.html

Altre informazioni: —

Segretario generale

Jules VAN LIEFFERINGE

Aiuto n.: XA 114/09

Stato membro: Belgio

Regione: Fiandre

Titolo del regime di aiuto o nome dell’impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Vlaamse Bedrijfspluimvee- en Konijnenhouders vzw

Base giuridica: Decreet van 19 december 2008 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009.

Koninklijk besluit van 2 juni 1998 betreffende de zoötechnische en genealogische voorschriften voor de verbetering en de instandhouding van de pluimvee- en konijnenrassen.

Ministerieel besluit van 17 maart 2005 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties in het kader van de aanmoediging en de verbetering van de pluimvee- en konijnenfokkerij

Spesa annua prevista nell’ambito del regime o importo annuo totale concesso all’impresa: 0,01 milioni di EUR

Intensità massima dell’aiuto: L’intensità massima dell’aiuto è pari al 100 % dei costi per quanto riguarda i servizi di consulenza forniti da terzi, i costi dei servizi che non rivestono carattere continuativo o periodico, né sono connessi con le normali spese di funzionamento dell’impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità

Data di applicazione: Il regime inizia a decorrere dal 1o maggio e non prima di 15 giorni dopo la notifica.

Il regime può essere erogato mediante un decreto esecutivo. Tali decreti sono emessi annualmente. Un progetto di decreto esecutivo deve essere ancora elaborato e includerà una clausola «stand-still»

Durata del regime o dell’aiuto individuale: La sovvenzione è erogata fino al 31 dicembre 2009

Obiettivo dell’aiuto: L’associazione riconosciuta Vlaamse Bedrijfspluimvee- en Konijnenhouders vzw (VBPKH) dichiara di utilizzare le sovvenzioni per fornire servizi di consulenza ai partecipanti di aziende agricole attive nella produzione primaria nei settori del pollame e dei conigli per quanto riguarda la legislazione riguardante il riconoscimento di aziende di pollame specializzate, le prestazioni delle linee di conigli e l’identificazione e la registrazione di aziende, malattie del pollame e residui.

L’aiuto rientra nell’ambito dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006. Esso è conforme all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Articolo 15, paragrafo 2, lettera c): per quanto riguarda i servizi di consulenza forniti da terzi, i costi dei servizi che non rivestono carattere continuativo o periodico, né sono connessi con le normali spese di funzionamento dell’impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità

Settore economico: Produzioni animali

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan 35, bus 40

1030 Brussel

BELGIË

Indirizzo web: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/info/steun/eu.html

Altre informazioni: —

Segretario generale

Jules VAN LIEFFERINGE

Aiuto n.: XA 115/09

Stato membro: Paesi Bassi

Regione: Paesi Bassi

Titolo del regime di aiuto o nome dell’impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Wijziging van de Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten in verband met de vaccinatie tegen Q-koorts in 2009

Base giuridica:

artikel 29, eerste lid, 30, vierde lid, en 45, eerste en derde lid, van de Diergeneesmiddelenwet.

artikel 17 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.

artikel 3 van het Besluit gebruik sera en entstoffen

Spesa annua prevista nell’ambito del regime o importo annuo totale concesso all’impresa: 1,8 milioni di EUR

Intensità massima dell’aiuto: 100 %

Data di applicazione: Appena possibile dopo l’approvazione da parte della Commissione europea, preferibilmente il 15 aprile 2009

Durata del regime o dell’aiuto individuale: Fino al 1o gennaio 2010

Obiettivo dell’aiuto: Prevenire il contagio da febbre Q di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006

Settore economico: Ovini e caprini

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto:

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

NEDERLAND

Indirizzo web: http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640461&_dad=portal&_schema

Altre informazioni: Per effetto del regolamento in questione un’ampia regione dei Paesi Bassi meridionali è individuata come zona di vaccinazione per la febbre Q. Nella regione in oggetto la vaccinazione contro la febbre Q è obbligatoria per gli ovini e i caprini in aziende di grandi dimensioni che lavorano il latte di capra e di pecora con più di 50 ovini e caprini adulti e in aziende con una funzione pubblica. Le fattorie con animali per bambini (kinderboerderijen), le fattorie con servizi di assistenza (zorgboerderijen) e gli zoo sono esempi di aziende con una funzione pubblica. Al di fuori della zona di vaccinazione la vaccinazione è obbligatoria per ovini e caprini nelle aziende che la Voedsel en Waren Autoriteit (VWA, autorità per la sicurezza alimentare e dei consumatori) ha dichiarato essere infette con la febbre Q ai sensi del Besluit verdachte dieren (decreto sugli animali sospetti). Il coordinamento della campagna di vaccinazione rientra fra le responsabilità del Gezondheidsdienst voor Dieren (GD, servizio per la salute degli animali). Il detentore degli animali è tenuto a farli vaccinare. In realtà, il vaccino viene somministrato dal veterinario. Il vaccino da utilizzare sia per la vaccinazione sia obbligatoria che volontaria contro la febbre Q viene fornito gratuitamente ai veterinari che lo somministrano. Anche i costi di somministrazione sostenuti nel quadro della vaccinazione obbligatoria sono risarciti dalle autorità. Le due forme di aiuto sono compatibili con i requisiti di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006. L’aiuto è erogato alle piccole e medie imprese ai sensi del regolamento summenzionato. L’aiuto è erogato in natura ai sensi del paragrafo 1, lettera b), dell’articolo summenzionato. Il quarto paragrafo è rispettato mediante le altre disposizioni già di applicazione sulla base del regolamento per la prevenzione della diffusione della febbre Q. La strategia di vaccinazione fa parte di un programma nazionale di prevenzione e lotta della febbre Q. Inoltre, la febbre Q è una epizoozia iscritta nell’elenco dell’Ufficio internazionale delle epizoozie, sono quindi soddisfatti i requisiti del paragrafo 7. Anche i paragrafi 3, 5, 6 e 8 dell’articolo 10 sono presi in considerazione

Aiuto n.: XA 116/09

Stato membro: Paesi Bassi

Regione: N/D

Titolo del regime di aiuto o nome dell’impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Regeling LNV-subsidies (omschrijving steun: Modernisering landbouwbedrijven, onderdeel jonge landbouwers)

Base giuridica: Regeling LNV-subsidies: artikel 1:2, artikel 1:3, artikel 1:20, artikel 2:1, artikel 2:2, artikel 2:37, artikel 2:42, artikel 2:44, artikel 2:45

Spesa annua prevista nell’ambito del regime o importo annuo totale concesso all’impresa: L’aiuto è finanziato attingendo all’importo complementare (332,6 milioni di euro) di cui alla scheda della misura 121 del Programma di sviluppo rurale 2007-2013

Intensità massima dell’aiuto: 40 % delle spese di cui all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1857/2006, tenendo conto del massimale di cui all’articolo 4, paragrafo 9, dello stesso regolamento (400 000 EUR per tre anni fiscali per azienda)

Ai sensi dell’articolo 2:45 del regolamento del Ministero per l’agricoltura, la natura e i prodotti alimentari in materia di sovvenzioni il beneficiario dell’aiuto, ai fini dell’investimento, è tenuto a concludere un accordo scritto di prestito per un periodo minimo di tre anni; l’aiuto ammonta al massimo all’importo del prestito (con un massimale di 100 000 EUR)

Data di applicazione: Appena possibile, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1875/2006

Durata del regime o dell’aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell’aiuto: L’obiettivo è incentivare gli investimenti per migliorare e rinnovare l’azienda, con l’intento di potenziare l’efficienza della produzione, produrre prodotti nuovi o migliori e/o migliorare la qualità e la sostenibilità dei processi di produzione e dei prodotti. Questa parte riguarda esclusivamente i giovani agricoltori; in molti casi questi imprenditori dispongono di possibilità finanziarie insufficienti per effettuare investimenti supplementari e garantire la sostenibilità e la vitalità dell’azienda.

L’aiuto soddisfa le condizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006. I costi che possono beneficiare dell’aiuto sono i costi di investimento

Settore economico: Tutte le aziende agricole primarie che producono prodotti elencati nell’allegato I del trattato CE

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto:

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

NEDERLAND

Indirizzo web: http://www.minlnv.nl/loket

http://wetten.overheid.nl/BWBR0021281/geldigheidsdatum_08-04-2009 > cfr. l’articolo 1, paragrafi 2, 3 e 20; l’articolo 2, paragrafi 1, 2, 37, 42, 44 e 45.

Altre informazioni: Si tratta della sostituzione dell’importo supplementare di cui all’aiuto XA 85/07 (76,60 milioni di EUR). Il nuovo importo supplementare, comprensivo di quello di cui all’aiuto XA 85/07, è di 332,6 milioni di EUR.

Aiuto n.: XA 117/09

Stato membro: Paesi Bassi

Regione: non pertinente

Titolo del regime di aiuto o nome dell’impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Regeling LNV-subsidies (omschrijving steun: Modernisering landbouwbedrijven, onderdeel verduurzaming land- en tuinbouw)

Base giuridica: Regeling LNV-subsidies: artikel 1:2, artikel 1:3, artikel 1:20, artikel 2:1, artikel 2:2, artikel 2:37

Spesa annua prevista nell’ambito del regime o importo annuo totale concesso all’impresa: l’aiuto è finanziato dall’importo supplementare (332,6 milioni di EUR) della scheda di misura 121 del Programma di sviluppo rurale 2007-2013

Intensità massima dell’aiuto: il 40 % delle spese di cui all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1857/2006, tenendo conto dell’importo massimo dell’aiuto di cui all’articolo 4, paragrafo 9, dello stesso regolamento (400 000 EUR per tre anni fiscali per impresa)

Data di applicazione: Quanto prima, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006

Durata del regime o dell’aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013

Obiettivo dell’aiuto: L’obiettivo perseguito consiste nel favorire gli investimenti per migliorare e modernizzare l’impresa, con l’intento di migliorare la qualità e la sostenibilità dei processi di produzione e dei prodotti. Gli investimenti possono essere destinati anche a produrre prodotti nuovi o migliori e/o a potenziare l’efficienza della produzione.

L’aiuto soddisfa le condizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006. I costi ammissibili per l’aiuto riguardano i costi degli investimenti.

Settore economico: Tutte le aziende agricole primarie che producono prodotti elencati nell’allegato I del trattato CE.

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto:

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

NEDERLAND

Indirizzo web: http://www.minlnv.nl/loket

http://wetten.overheid.nl/BWBR0021281/geldigheidsdatum_08-04-2009 > articolo 1, paragrafi 2, 3 e 20; articolo 2, paragrafi 1, 2 e 37

Altre informazioni: Si tratta di una sostituzione dell’importo supplementare di cui all’aiuto XA 86/07 (76,60 milioni di EUR). Il nuovo importo supplementare, comprendente quello di cui all’aiuto XA 86/07, ammonta a 332,6 milioni di EUR.


5.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 183/18


Estratto della sentenza relativa a Glitnir Banki hf. in applicazione della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

2009/C 183/09

INVITO ALL’INSINUAZIONE DI UN CREDITO — TERMINI DA OSSERVARE

Con sentenza della Corte distrettuale di Reykjavik, Glitnir banki hf., registrata con il n. 550500-3530, avente sede legale a Kirkjusandur 2, 105 Reykjavík, Islanda, ma attualmente ubicata a Sóltún 26, 105 Reykjavík, ha ottenuto una moratoria fino al 13 novembre 2009. Il 12 maggio 2009 la Corte distrettuale di Reykjavík ha designato un consiglio di liquidazione della banca, che si occuperà in particolare dei crediti nei confronti della banca durante il periodo della moratoria e successivamente all’inizio del procedimento di liquidazione, una volta terminata la moratoria.

La banca ha le seguenti succursali e uffici:

 

una succursale nel Regno Unito: Glitnir Bank London Branch, ultimo indirizzo registrato: 41 Lothbury, London EC2R 7HF, England;

 

una succursale in Canada: Glitnir Bank Canadian Branch , ultimo indirizzo registrato: 1718 Argyle Street, Suite 810, Halifax, Nova Scotia B3J 3N6, Canada;

 

un ufficio di rappresentanza in Cina: ultimo indirizzo registrato: Rm 802A, Citigroup Tower, 33 Hua Yuan Shi Qiao Road, Shanghai 200120, People’s Republic of China.

La data di riferimento è il 15 novembre 2008. La data di inizio per la trattazione delle istanze creditizie si basa sulla data di entrata in vigore della legge n. 44/2009, vale a dire il 22 aprile 2009.

Tutte le parti che reclamano il pagamento di debiti di qualsiasi tipo o di altri diritti nei confronti della Glitnir banki hf. ovvero di attivi controllati dalla banca, ivi compresi i crediti garantiti da privilegio o da garanzia reale, sono invitati con la presente a trasmettere i propri crediti al consiglio di liquidazione della banca entro sei mesi dalla prima pubblicazione della presente notifica avvenuta il 26 maggio 2009. Di conseguenza il termine ultimo per la trasmissione delle istanze creditizie è il 26 novembre 2009. Le istanze creditizie devono essere inviate per posta al consiglio di liquidazione della banca al seguente indirizzo: Sóltún 26, 105 Reykjavík, Islanda; il loro contenuto deve essere conforme alle istruzioni figuranti nel secondo e nel terzo paragrafo dell’articolo 117 della legge fallimentare n. 21/1991. Si invitano i creditori ad indicare nelle loro istanze la posizione del rispettivo credito alla data del 22 aprile 2009.

I crediti in valuta estera devono essere espressi nella valuta in questione. I creditori di uno Stato membro dello Spazio economico europeo o dell’Associazione europea di libero scambio possono presentare istanze creditizie nella lingua di tale Stato, accompagnate dalla traduzione in islandese; tuttavia esse possono essere trasmesse in inglese senza una traduzione accompagnatoria. Gli altri creditori possono trasmettere le proprie istanze creditizie in islandese o in inglese.

L’istanza creditizia che non è stata trasmessa entro i termini sopra indicati è considerata nulla, conformemente all’articolo 118 della legge fallimentare n. 21/1991, fatta salva l’applicazione delle deroghe di cui ai punti da 1 a 6 dell’articolo summenzionato.

Si ricorda espressamente che la presentazione di un’istanza creditizia da parte di un creditore presuppone il suo accordo alla rimozione dell’obbligo di riservatezza (segreto bancario) per quanto riguarda il credito in questione.

Giovedì 17 dicembre 2009, alle ore 10.00, presso l’Hilton Hotel Nordica, Suðurlandsbraut 2, 108 Reykjavík si terrà una riunione dei creditori. Si invitano a presenziare alla riunione le parti che avranno presentato istanze creditizie nei confronti della banca. Questa riunione permetterà di analizzare l’elenco delle istanze creditizie trasmesse e la decisione del consiglio di liquidazione se disponibile a tale data. Un elenco delle istanze creditizie pervenute sarà messo a disposizione delle parti che avranno presentato istanze creditizie nei confronti della banca almeno una settimana prima della data della riunione summenzionata.

Ulteriori informazioni sulla presentazione di istanze creditizie e sulla loro trattazione sono disponibili sul sito web della banca: http://www.glitnirbank.com

Reykjavík, 9 luglio 2009,

Consiglio di liquidazione della banca Glitnir banki hf.

Steinunn GUðBJARTSDÓTTIR, procuratore della Corte suprema,

Einar Gautur STEINGRÍMSSON, procuratore della Corte suprema,

Páll EIRÍKSSON, procuratore della Corte distrettuale.


5.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 183/20


Procedura nazionale dell'Austria per l'attribuzione di diritti di traffico soggetti a limitazioni

2009/C 183/10

Conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 847/2004 relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi, la Commissione europea pubblica la seguente procedura nazionale per la ripartizione dei diritti di traffico tra i vettori aerei comunitari ammessi a fruirne, nella misura in cui l'utilizzo di tali diritti di traffico è limitato da accordi sui servizi aerei con paesi terzi.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA

Anno 2008

Pubblicata il 2 luglio 2008

Parte I

96a legge federale austriaca:

Traffico aereo internazionale 2008 (BGzLV 2008)

 

(NR: GP XXIII RV 538 AB 581 S. 63. BR: AB 7976 S. 757.)

96a legge federale austriaca sul traffico aereo internazionale 2008 (BGzLV 2008)

Il Consiglio nazionale ha deciso quanto segue:

SEZIONE 1

Disposizioni generali, accordi in materia di servizi aerei

Campo di applicazione

Art. 1.   La presente legge federale austriaca disciplina la concessione e l'esercizio dei diritti di traffico aereo:

1.

da e verso paesi terzi e

2.

all'interno dell'Austria, per i vettori aerei di paesi terzi.

Definizioni

Art. 2.   Ai fini della presente legge federale, si intende per

1.

diritti di traffico aereo: il diritto di fornire servizi di trasporto aereo commerciali da e verso paesi terzi;

2.

servizi aerei di linea: servizi regolari con orari specifici su particolari rotte a fini di trasporto pubblico;

3.

servizi aerei non di linea: qualsiasi altra forma di trasporto commerciale;

4.

programma di voli: voli offerti da un vettore aereo durante un determinato periodo di servizio;

5.

periodo di validità dell'orario estivo: periodo nel corso di un anno civile compreso tra l'ultima domenica di marzo e l'ultimo sabato di ottobre;

6.

periodo di validità dell'orario invernale: periodo compreso tra l'ultima domenica di ottobre di un dato anno civile e l'ultimo sabato di marzo dell'anno civile successivo;

7.

periodo di validità degli orari: periodo di validità dell'orario estivo o periodo di validità dell'orario invernale;

8.

paese terzo: uno Stato che non è membro dell'Unione europea o non è equiparato a uno Stato membro in base a un accordo internazionale;

9.

capacità: numero di posti a sedere e carico utile disponibile, offerti su un volo commerciale su una determinata rotta e durante un determinato periodo;

10.

vettore aereo comunitario: vettore aereo al quale è stata rilasciata una licenza d'esercizio da uno Stato membro dell'Unione europea o da uno Stato ad esso equiparato da un accordo internazionale, in conformità al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (GU L 240 del 24.8.1992, pagg. 1-7);

11.

vettore aereo comunitario con sede in Austria: vettore aereo in possesso di una licenza d'esercizio a norma del regolamento (CEE) n. 2407/92, che esercita in Austria un'attività di trasporto aereo effettiva e di fatto nel quadro di accordi definiti, indipendentemente dalla forma giuridica della sede.

Negoziazione e conclusione di accordi in materia di servizi aerei

(1)

Gli accordi internazionali con i paesi terzi sul traffico aereo da e verso i paesi terzi (accordi in materia di servizi aerei) che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge federale, devono, fatte salve le altre leggi pertinenti, essere conclusi dal governo federale austriaco conformemente alle disposizioni della presente legge federale.

(2)

La preparazione e la negoziazione degli accordi in materia di servizi aerei con i paesi terzi spetta al ministro federale austriaco degli affari europei e internazionali, in consultazione con il ministro federale austriaco dei trasporti, dell'innovazione e della tecnologia. Qualora si entri nella sfera di competenza di un altro ministro federale, va consultato anche quest'ultimo. Il ministro federale degli affari europei e internazionali può conferire le proprie competenze al ministro federale dei trasporti, dell'innovazione e della tecnologia, a norma dell'articolo 15 della legge del 1986 sui ministeri federali austriaci (Gazzetta ufficiale della Repubblica d'Austria n. 76/1986).

(3)

Il ministro federale austriaco dei trasporti, dell'innovazione e della tecnologia può, in virtù di un accordo sui servizi aerei concluso in conformità ai paragrafi 1 e 2, preparare, negoziare e concludere, nell'ambito della sua sfera di competenza, accordi amministrativi con regolamentazioni esecutive.

(4)

Ai vettori aerei comunitari con una sede in Austria ed alle altre compagnie ed istituzioni interessate dal contenuto degli accordi in materia di servizi aerei di cui ai paragrafi 2 o 3, può essere data la possibilità di partecipare alle negoziazioni sui servizi aerei, in conformità ai paragrafi 2 e 3, nel rispetto delle esigenze di un'appropriata conduzione dei negoziati. In questo caso dovrà essere applicata una procedura non discriminatoria.

Concessione di diritti di traffico aereo

(1)

Negli accordi in materia di servizi aerei può, in considerazione degli interessi pubblici, essere previsto l'obbligo di concedere ai vettori aerei designati dall'altro Stato contraente, in particolare per quanto riguarda determinate rotte (art. 7), i seguenti diritti (diritti di traffico aereo):

1.

il diritto di sorvolare il territorio della Repubblica federale d'Austria senza atterrarvi;

2.

il diritto di atterrare sul territorio della Repubblica federale d'Austria per fini non commerciali (atterraggi tecnici);

3.

il diritto di trasportare passeggeri, merci e posta da un altro Stato contraente verso l'Austria e viceversa, inclusi punti precedenti, intermedi e successivi;

4.

il diritto di trasportare passeggeri, merci e posta da paesi terzi verso l'Austria e viceversa, inclusi punti precedenti, intermedi e successivi.

(2)

In considerazione degli interessi pubblici al momento della concessione dei diritti di traffico aereo di cui al paragrafo 1, occorre in particolare garantire che diritti di traffico aereo equivalenti siano concessi dall'altro Stato contraente ai vettori aerei designati dalla Repubblica federale d'Austria.

(3)

Un accordo in materia di servizi aerei può concedere a un vettore aereo di un paese terzo il diritto di effettuare il trasporto commerciale di passeggeri, merci e posta all'interno del territorio della Repubblica federale d'Austria (cabotaggio), purché ciò non sia in contrasto con gli interessi pubblici e nello Stato in questione siano concessi diritti equivalenti ai vettori aerei comunitari aventi una sede in Austria.

Adeguamento dell'offerta di servizi aerei alla domanda di tali servizi

Art. 5.   Gli accordi in materia di servizi aerei possono prevedere che, nell'esercizio dei diritti di traffico aereo, l'offerta di servizi aerei sia adeguata:

1.

alla domanda di servizi aerei tra l'Austria e l'altro Stato contraente;

2.

alla domanda di servizi aerei tra gli Stati contraenti e i paesi terzi interessati dalla rotta in questione e

3.

alle condizioni per una gestione redditizia della compagnia aerea in questione.

Rifiuto, revoca e limitazione dei diritti di traffico aereo

Art. 6.   Gli accordi in materia di servizi aerei possono prevedere il rifiuto, la revoca o la limitazione dell'esercizio dei diritti di traffico aereo se:

1.

il vettore aereo ha violato le leggi in vigore in Austria; oppure

2.

il vettore aereo ha violato gli obblighi derivanti dall'accordo sui servizi aerei; oppure

3.

non viene provato che il diritto di proprietà prevalente e l'effettivo potere di disposizione su un vettore designato da un altro Stato contraente spettano al paese terzo in questione o a uno Stato ad esso equiparato da un accordo internazionale, essendo le persone fisiche e giuridiche del paese terzo equiparate al paese terzo; oppure

4.

non viene provato che un vettore designato dall'Austria soddisfa le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Piano rotte

Art. 7.   Le rotte su cui sono esercitati i diritti di traffico aereo devono essere definite nell'accordo sui servizi aerei, prendendo in considerazione gli interessi pubblici (piano rotte). Si applica l'articolo 4, paragrafo 2.

Diritti per l'utilizzo degli aeroporti e dei relativi impianti e per la fornitura di impianti e servizi di sicurezza aerea

Art. 8.   Gli accordi in materia di servizi aerei possono prevedere la corresponsione di diritti per l'utilizzo degli aeroporti e dei relativi impianti e per la fornitura di impianti e servizi di sicurezza aerea, conformemente ai principi stabiliti nell'articolo 15 dell'accordo sull'aviazione civile internazionale (Gazzetta ufficiale della Repubblica d'Austria n. 97/1949).

Altre disposizioni degli accordi in materia di servizi aerei

(1)

Qualora non esista una competenza esclusiva della Comunità europea in materia, gli accordi sui servizi aerei possono comprendere, oltre ai contenuti menzionati negli articoli 3-8, altre disposizioni necessarie per un adeguato esercizio dei diritti di traffico aereo e un'adeguata applicazione dell'accordo in materia di servizi aerei.

(2)

Vanno considerate come disposizioni ai sensi del paragrafo 1 in particolare le regolamentazioni concernenti:

1.

la commercializzazione di servizi aerei;

2.

il trasferimento di redditi;

3.

l'esenzione da tasse e imposte;

4.

i sistemi di consultazione e di risoluzione delle controversie.

SEZIONE 2

Esercizio dei diritti di traffico aereo

Registro dei diritti di traffico aereo

(1)

Il ministro federale austriaco dei trasporti, dell'innovazione e della tecnologia tiene un registro dei diritti di traffico aereo. Tale registro comprende:

1.

una descrizione della procedura prevista dalla presente legge federale austriaca che serva da base per l'esercizio dei diritti di traffico aereo;

2.

un registro dei diritti di traffico aereo concessi dai paesi terzi, comprese le eventuali limitazioni;

3.

un registro dei negoziati previsti in materia di servizi aerei (articolo 3);

4.

un registro delle attribuzioni dei diritti di traffico aereo limitati a norma degli articoli 15, 16 e 23, paragrafo 4;

5.

un registro delle attribuzioni revocate dei diritti di traffico aereo limitati e non ancora riattribuiti a norma dell'articolo 16;

6.

gli avvisi che vanno iscritti nel registro in base a una procedura di attribuzione dei diritti di traffico aereo limitati (articoli 15 e 16);

7.

un registro delle autorizzazioni vigenti a norma dell'articolo 12 e

8.

altre informazioni importanti per l'esercizio dei diritti di traffico aereo.

(2)

Il registro dei diritti di traffico aereo può essere consultato da tutti i vettori aerei comunitari e da tutte le compagnie ed istituzioni che dimostrino di avere un interesse legittimo a ottenere le informazioni in esso contenute.

Designazione dei vettori aerei

(1)

Se un accordo sui servizi aerei conferisce alla Repubblica d'Austria il diritto di designare i vettori aerei a cui l'altro Stato contraente deve permettere l'esercizio dei diritti di traffico aereo, spetta al ministro federale austriaco dei trasporti, dell'innovazione e della tecnologia designare tali vettori.

(2)

Possono essere designati unicamente vettori aerei comunitari, se del caso in seguito a un'attribuzione di diritti di traffico aereo limitati a norma degli articoli 15 o 16. Tali vettori devono:

1.

disporre di una sede in Austria;

2.

disporre delle risorse tecniche e finanziarie necessarie per fornire i servizi aerei previsti ed

3.

essere anche in grado di eseguire i compiti che la fornitura dei servizi aerei previsti comporta, in particolare per quanto riguarda la commercializzazione dei servizi aerei.

(3)

La designazione deve avvenire al più tardi al momento dell'autorizzazione di un vettore aereo comunitario con sede in Austria a norma degli articoli 12, 13 o 14.

(4)

Una designazione è revocata se:

1.

il vettore designato non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2; oppure

2.

il vettore designato non inizia entro sei mesi ad esercitare i diritti di traffico aereo per i quali è stato designato o non esercita tali diritti per un periodo di sei mesi, a meno che non possa dimostrare che non ha potuto iniziare o svolgere l'attività per motivi di forza maggiore; oppure

3.

tale provvedimento è necessario, in base alle disposizioni di un accordo in materia di servizi aerei, affinché un vettore aereo con sede in Austria possa esercitare diritti di traffico aereo limitati, se del caso in seguito a una procedura a norma degli articoli 15 o 16.

Traffico aereo commerciale da e verso Stati con cui non è stato concluso un accordo in materia di servizi aerei

(1)

Fatte salve diverse disposizioni di accordi internazionali, il ministro federale austriaco dei trasporti, dell'innovazione e della tecnologia può, su richiesta, autorizzare il trasporto commerciale di passeggeri o di merci con aerei di linea o voli non di linea da e verso Stati con cui non è stato concluso un accordo in materia di servizi aerei, a condizione che ciò non sia in contrasto con gli interessi pubblici, in particolare l'interesse della sicurezza aerea o l'interesse economico generale.

(2)

L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 può essere concessa a un vettore aereo comunitario soltanto se si dimostra che sono soddisfatte le condizioni per la designazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Nel caso in cui il paese terzo interessato applichi limitazioni nella concessione dei diritti di traffico aereo a vettori aerei comunitari con sede in Austria, i diritti di traffico aereo limitati devono essere attribuiti ai vettori in questione conformemente agli articoli 15, 16 o 23, paragrafo 4.

(3)

Perché possa essere concessa l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 a un vettore aereo di un paese terzo deve essere comprovato che:

1.

il vettore aereo in questione è in possesso di una licenza d'esercizio nel suo paese di origine e

2.

nel paese di origine del vettore aereo in questione i vettori aerei comunitari con sede in Austria sono autorizzati a condizioni simili.

(4)

La richiesta di autorizzazione di cui al paragrafo 1 deve essere presentata almeno 30 giorni prima e, nel caso di una richiesta di un vettore aereo comunitario di esercitare diritti di traffico aereo limitati attualmente non attribuiti, almeno 60 giorni prima della data prevista dell'attività e deve contenere le informazioni indicate all'articolo 13, paragrafo 1. Se il vettore intende modificare l'attività autorizzata durante il periodo di autorizzazione, le modifiche devono essere presentate per iscritto al ministro federale austriaco dei trasporti, dell'innovazione e della tecnologia per essere autorizzate conformemente al paragrafo 1, almeno 5 giorni lavorativi prima della data prevista dell'attività modificata.

(5)

Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 devono essere rilasciate a determinate condizioni, per una durata limitata o con vincoli, se ciò risulta nell'interesse pubblico, in particolare nell'interesse della sicurezza aerea o nell'interesse economico generale. L'autorizzazione deve in ogni caso scadere alla fine del periodo corrispondente di validità degli orari.

(6)

Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 devono essere revocate:

1.

se una delle condizioni per il loro rilascio è venuta a mancare o mancava al momento del rilascio dell'autorizzazione e tale mancanza perdura oppure

2.

se il vettore aereo non rispetta gli obblighi previsti da un'autorizzazione a norma del paragrafo 1.

(7)

Prima del rilascio di un'autorizzazione a norma del paragrafo 1 a un vettore aereo comunitario, qualora il paese terzo in questione lo richieda, va effettuata una designazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 11 e, se necessario, va revocata la designazione di un altro vettore aereo comunitario conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, punto 3.

Trasporto commerciale su voli di linea

(1)

I vettori aerei possono effettuare il trasporto commerciale di passeggeri o di merci da o verso paesi terzi su voli di linea (articolo 2, punto 2) unicamente se dispongono di un'autorizzazione del programma di voli rilasciata dalla società Austro Control GmbH. La richiesta di autorizzazione del programma di voli deve essere presentata per iscritto almeno 30 giorni prima e, nel caso di una richiesta di un vettore aereo comunitario di esercitare diritti di traffico aereo limitati attualmente non attribuiti, almeno 60 giorni prima della data prevista dell'attività e deve contenere, oltre al programma di voli richiesto:

1.

dati sul tipo di aerei utilizzati, con indicazione del numero di posti a sedere o della capacità di carico;

2.

nel caso di vettori aerei originari di un paese terzo, la prova della stipulazione delle assicurazioni previste dal regolamento (CE) n. 785/2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 1) e

3.

nel caso di vettori aerei comunitari, dati che dimostrino che soddisfano le condizioni per la designazione (articolo 11, paragrafo 2).

(2)

Se il vettore intende modificare i dati di cui al paragrafo 1 durante il periodo di autorizzazione, le modifiche devono essere presentate per iscritto alla Austro Control GmbH per approvazione, almeno 5 giorni lavorativi prima della data prevista dell'attività modificata.

(3)

Le autorizzazioni del programma di voli possono essere rilasciate solo se i diritti di traffico aereo richiesti sono stati ottenuti conformemente alle disposizioni dell'accordo in materia di servizi aerei applicabile e alle disposizioni della presente legge federale austriaca e se ciò non è in contrasto con gli interessi pubblici, in particolare l'interesse di sicurezza aerea o l'interesse economico generale. Le autorizzazioni del programma di voli devono essere rilasciate a determinate condizioni, per una durata limitata o con vincoli, se ciò risulta nell'interesse pubblico, in particolare nell'interesse della sicurezza aerea o nell'interesse economico generale. L'autorizzazione del programma di voli deve in ogni caso scadere alla fine del periodo corrispondente di validità degli orari. Inoltre, l'autorizzazione del programma di voli deve in ogni caso essere rilasciata a condizione che l'attività venga iniziata entro quattro settimane dalla data dell'autorizzazione delle autorità e non venga sospesa per più di due settimane durante il periodo autorizzato, pena la scadenza dell'autorizzazione, a meno che il vettore aereo non possa dimostrare che l'attività non ha potuto essere iniziata o proseguita per motivi di forza maggiore.

(4)

Fatto salvo il paragrafo 3, le autorizzazioni del programma di voli ai vettori aerei comunitari possono essere rilasciate solo se questi soddisfano le condizioni per la designazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2 e, se del caso, se sono stati concessi diritti di traffico aereo limitati corrispondenti a norma degli articoli 15, 16 o 23.

(5)

Le autorizzazioni del programma di voli sono revocate se:

1.

una delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione è venuta a mancare o mancava al momento del rilascio e tale mancanza perdura oppure

2.

il vettore aereo non rispetta gli obblighi previsti dall'autorizzazione del programma di voli.

(6)

I vettori aerei dei paesi terzi possono effettuare il trasporto commerciale di passeggeri o di merci all'interno del territorio federale austriaco su voli di linea (articolo 2, punto 2) unicamente se dispongono di un'autorizzazione rilasciata dalla Austro Control GmbH. Si applicano i paragrafi 1-5.

Trasporto commerciale su voli non di linea

(1)

I vettori aerei possono effettuare il trasporto commerciale di passeggeri o di merci su voli non di linea da e verso i paesi terzi solo se dispongono di un'autorizzazione rilasciata dalla Austro Control GmbH. Le disposizioni dell'articolo 13 si applicano in modo analogo.

(2)

I vettori aerei dei paesi terzi possono effettuare il trasporto commerciale di passeggeri o di merci all'interno del territorio federale austriaco su voli non di linea (articolo 2, punto 3) unicamente se dispongono di un'autorizzazione rilasciata dalla Austro Control GmbH. Le disposizioni dell'articolo 13 si applicano in modo analogo.

(3)

Le autorizzazioni a norma dei paragrafi 1 o 2 sono revocate se:

1.

se una delle condizioni per il loro rilascio è venuta a mancare o mancava al momento del rilascio dell'autorizzazione e tale mancanza perdura oppure

2.

se il vettore aereo non rispetta gli obblighi previsti da un'autorizzazione a norma dei paragrafi 1 o 2.

(4)

Non è richiesta alcuna autorizzazione a norma del paragrafo 1 per:

1.

i voli a fini umanitari o di assistenza in casi di emergenza;

2.

i voli che devono essere effettuati da vettori aerei comunitari con aerei aventi un peso massimo al decollo di 14 000 kg e

3.

i voli di cui all'articolo 2 dell'accordo multilaterale concernente i diritti commerciali per i trasporti aerei non regolari in Europa (Gazzetta ufficiale della Repubblica d'Austria n. 163/1957).

Concessione di diritti di traffico aereo limitati

(1)

Se un vettore aereo comunitario presenta una richiesta a norma degli articoli 12, 13 o 14 e se tale richiesta concerne l'esercizio di diritti di traffico aereo limitati attualmente non attribuiti, essa deve essere trasmessa senza indugio al ministro federale austriaco dei trasporti, dell'innovazione e della tecnologia. Quest'ultimo pubblica la richiesta, iscrivendola nel registro dei diritti di traffico aereo (articolo 10). La richiesta, a norma degli articoli 12, 13 o 14, di esercizio dei diritti di traffico aereo in questione da parte di un altro vettore aereo comunitario, anche se presentata dopo la scadenza del termine indicato nell'articolo 12, paragrafo 4, o nell'articolo 13, paragrafo 1, sarà considerata come pervenuta entro i termini prescritti se viene presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione della prima richiesta.

(2)

Se dopo la pubblicazione di cui al paragrafo 1 nessun altro vettore aereo comunitario presenta entro i termini prescritti una richiesta, a norma degli articoli 12, 13 o 14, di esercizio dei diritti di traffico aereo in questione, il ministro federale austriaco dei trasporti, dell'innovazione e della tecnologia rende nota con una notifica scritta, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui agli articoli 12, 13 o 14, l'attribuzione dei diritti di traffico aereo in questione al vettore aereo comunitario che ha presentato la richiesta di cui del paragrafo 1.

(3)

Se, dopo la pubblicazione di cui al paragrafo 1, uno o più vettori aerei comunitari presentano entro i termini previsti una richiesta, a norma degli articoli 12, 13 o 14, di esercizio dei diritti di traffico aereo limitati in questione, il ministro federale austriaco per i trasporti, l'innovazione e la tecnologia effettua una scelta tra i richiedenti. Tale scelta si basa su un confronto dei candidati, considerando la qualità dei servizi aerei previsti nonché il contributo alla promozione di diversi interessi pubblici. In genere, il risultato della procedura di selezione deve comportare la concessione di tutti i diritti di traffico aereo disponibili sulla rotta in questione a uno dei candidati. Tuttavia, i diritti di traffico possono anche essere ripartiti tra vari candidati, se ciò promuove gli interessi menzionati nei paragrafi 4 e 5 ed è giustificato dal punto di vista dell'economia nazionale.

(4)

Nella valutazione della qualità dei servizi aerei previsti, di cui al paragrafo 3, occorre prendere in considerazione in particolare:

1.

le risorse tecniche e finanziarie di cui dispone il vettore aereo per la prestazione dei servizi aerei previsti;

2.

la frequenza e la data della prestazione dei servizi aerei;

3.

la configurazione dei posti a sedere degli aerei;

4.

la rotta (collegamento diretto o indiretto);

5.

il rapporto qualità/prezzo offerto agli utenti dei servizi aerei previsti;

6.

la disponibilità di altri mezzi di trasporto all'aeroporto di partenza o di destinazione;

7.

la probabile sostenibilità dei servizi aerei;

8.

la data d'inizio della prestazione dei servizi aerei e

9.

l'approccio adottato per rispondere alle diverse esigenze degli utenti dei servizi aerei.

(5)

Nella valutazione del contributo dei servizi aerei previsti alla promozione degli interessi pubblici di cui al paragrafo 3, occorre prendere in considerazione in particolare:

1.

il contributo alla promozione della situazione economica, compreso il turismo;

2.

la promozione della concorrenza tra i fornitori di servizi aerei e

3.

gli aspetti della protezione contro il rumore (confronto dell'emissione sonora degli aerei utilizzati).

(6)

Tutti i vettori aerei che hanno presentato una richiesta a norma del paragrafo 1 o 3 entro i termini prescritti partecipano alla procedura di attribuzione dei diritti di traffico. Il ministro federale rende nota con una notifica scritta l'attribuzione dei diritti di traffico aereo limitati. In seguito, sarà effettuata una designazione, o la revoca di una designazione, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, punto 3, e sarà autorizzato l'esercizio dei diritti di traffico aereo in conformità agli articoli 12, 13 o 14.

(7)

Il ministro federale austriaco dei trasporti, dell'innovazione e della tecnologia attribuisce, in conformità alle disposizioni seguenti, determinati diritti di traffico aereo limitati attualmente non attribuiti a un vettore aereo comunitario anche senza la presentazione di una richiesta a norma degli articoli 12, 13 o 14, qualora sia pervenuta una richiesta corrispondente di attribuzione di questi diritti di traffico aereo almeno 6 mesi, ma non più di 24 mesi prima della data d'inizio dell'esercizio previsto. Tale richiesta è pubblicata dal ministro federale austriaco dei trasporti, dell'innovazione e della tecnologia con un'iscrizione nel registro dei diritti di traffico aereo (articolo 10). Se, entro un termine di 30 giorni dalla pubblicazione, nessun altro vettore aereo comunitario presenta una richiesta di attribuzione dei diritti di traffico aereo in questione, il ministro federale austriaco dei trasporti, dell'innovazione e della tecnologia rende nota con una notifica scritta l'attribuzione dei diritti di traffico aereo richiesti al vettore aereo comunitario richiedente.

(8)

Se, entro un termine di 30 giorni dalla pubblicazione di cui al paragrafo 7, uno o più vettori aerei comunitari presentano una richiesta di attribuzione dei diritti di traffico aereo limitati in questione, il ministro federale austriaco dei trasporti, dell'innovazione e della tecnologia procede a una selezione applicando in modo analogo i paragrafi 3-6.

(9)

Se il vettore aereo cui sono stati attribuiti diritti di traffico aereo a norma del paragrafo 7 o 8, al momento dell'attribuzione non soddisfa ancora tutte le condizioni per la designazione (articolo 11, paragrafo 2), dovrà provare che soddisfa tali condizioni al massimo entro la data della prima autorizzazione necessaria per l'esercizio dei diritti di traffico aereo attribuiti a norma degli articoli 12, 13 o 14, pena la revoca dell'attribuzione, notificata per iscritto.

(10)

L'attribuzione dei diritti di traffico aereo limitati a norma dei paragrafi 2, 3, 7 e 8 può essere effettuata, tenendo conto degli interessi indicati nei paragrafi 3, 4 e 5, a determinate condizioni, con vincoli, per una durata indeterminata o per una durata di cinque anni al massimo. Le condizioni e i vincoli possono comprendere in particolare l'obbligo di fare un uso efficiente dei diritti di traffico aereo attribuiti. Il ministro federale austriaco dei trasporti, dell'innovazione e della tecnologia controlla se il vettore aereo in questione rispetta i vincoli e le condizioni imposte.

(11)

Salvo quanto altrimenti espressamente disposto, l'attribuzione è valida in ogni caso solo per il periodo di validità degli orari cui si riferisce la richiesta (periodo di validità degli orari estivi o invernali).

Revoca di un'attribuzione e riattribuzione dei diritti di traffico aereo limitati

(1)

L'attribuzione dei diritti di traffico aereo limitati a norma dell'articolo 15 è revocata se il vettore aereo:

1.

viola le disposizioni della presente legge federale austriaca o di accordi in materia di servizi aerei conclusi in base alla presente legge; oppure

2.

non rispetta i vincoli imposti in una notifica di attribuzione a norma dell'articolo 15, paragrafo 10; oppure

3.

non inizia l'esercizio dei diritti di traffico aereo attribuiti entro sei mesi dalla data di effetto dell'attribuzione o non li esercita per un periodo ininterrotto di sei mesi, a meno che non possa dimostrare che non ha potuto iniziare o proseguire l'attività per motivi di forza maggiore; oppure

4.

non soddisfa più le condizioni per la designazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2; oppure

5.

comunica che non intende continuare l'esercizio dei diritti di traffico aereo attribuiti.

(2)

Se l'attribuzione dei diritti di traffico aereo limitati è revocata a norma del paragrafo 1, tali diritti saranno considerati come attualmente non attribuiti a decorrere dalla data di effetto della revoca. Una riattribuzione dei diritti di traffico aereo in questione avviene in conformità alle disposizioni dell'articolo 15.

(3)

Se con notifica a norma dell'articolo 15 vengono attribuiti diritti di traffico aereo limitati a un vettore aereo comunitario per una durata indeterminata, il ministro federale austriaco dei trasporti, dell'innovazione e della tecnologia procede a una riattribuzione dei diritti di traffico aereo in questione dopo un periodo di cinque anni dalla data di effetto dell'attribuzione, su richiesta di un altro vettore aereo comunitario, in conformità alle seguenti disposizioni. La relativa richiesta di riattribuzione dei diritti di traffico aereo limitati va presentata almeno sei mesi prima dell'inizio dell'esercizio previsto dei diritti di traffico aereo in questione ed è pubblicata dal ministro federale austriaco dei trasporti, dell'innovazione e della tecnologia con un'iscrizione nel registro dei diritti di traffico aereo (articolo 10). Il ministro federale austriaco dei trasporti, dell'innovazione e della tecnologia procede alla selezione in applicazione dell'articolo 15, paragrafi 3-6, e dell'articolo 15, paragrafi 10 e 11, e alla riattribuzione dei diritti di traffico aereo in questione.

(4)

Conformemente al paragrafo 3, partecipano a questa procedura:

1.

il vettore aereo cui sono stati attribuiti originariamente i diritti di traffico aereo in questione;

2.

il vettore aereo che ha presentato la richiesta di una riattribuzione e

3.

ogni altro vettore aereo comunitario che abbia presentato una richiesta di riattribuzione dei diritti di traffico aereo in questione entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui al paragrafo 3.

(5)

Se il vettore aereo cui sono riattribuiti i diritti di traffico aereo a norma dei paragrafi 3 e 4, al momento dell'attribuzione non soddisfa ancora tutte le condizioni per la designazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, egli dovrà provare che le soddisfa al massimo entro la data dell'autorizzazione necessaria per l'esercizio dei diritti di traffico aereo attribuiti a norma degli articoli 12, 13 o 14, pena la revoca dell'attribuzione, notificata per iscritto.

Tariffe dei servizi di trasporto

(1)

Il ministro federale austriaco dei trasporti, dell'innovazione e della tecnologia può esigere, se la difesa degli interessi pubblici lo richiede, che le tariffe dei servizi di trasporto di un vettore aereo che effettua voli da o verso l'Austria o all'interno dell'Austria siano sottoposte ad approvazione.

(2)

Le tariffe dei servizi di trasporto devono essere fissate in conformità ai principi internazionali applicati generalmente in materia, compreso, se del caso, il regolamento (CEE) n. 2409/92 (GU L 240 del 24.8.1992, pagg. 15-17).

(3)

L'approvazione di cui al paragrafo 1 è considerata come concessa, se non viene rifiutata entro tre settimane dalla presentazione della richiesta.

Organizzazione di vendita

(1)

Il ministro federale austriaco dei trasporti, dell'innovazione e della tecnologia può esigere che i vettori aerei designati da paesi terzi dispongano di una licenza per l'esercizio di un'attività commerciale, come in particolare l'offerta e la vendita di biglietti aerei nei propri uffici o tramite agenzie, se i vettori con una sede in Austria devono disporre di tale licenza nel paese terzo in questione. Una misura di questo tipo può essere adottata solo se sono stati esauriti i meccanismi di risoluzione delle controversie previsti dall'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (accordo sull'OMC), (Gazzetta ufficiale della Repubblica d'Austria n. 1/1995), nella versione attualmente in vigore, o dall'accordo in materia di servizi aerei.

(2)

La licenza di cui al paragrafo 1 è concessa su richiesta, se:

1.

il vettore aereo dispone di una licenza d'esercizio nel suo paese di origine;

2.

non è in contrasto con gli interessi pubblici, in particolare gli interessi economici generali;

3.

i vettori aerei designati dall'Austria sono autorizzati ad esercitare liberamente ed effettivamente le attività di cui al paragrafo 1 nell'altro Stato in questione e

4.

gli obblighi di diritto internazionale dell'Austria non lo impediscono.

(3)

Le licenze di cui al paragrafo 1 sono concesse a determinate condizioni, per una durata limitata e con vincoli, se lo richiede l'interesse pubblico, in particolare l'interesse economico generale, e in ogni caso soltanto nella misura e alle condizioni in cui nell'altro Stato in questione i vettori aerei designati dall'Austria possono effettivamente esercitare le attività di cui al paragrafo 1.

(4)

La licenza di cui al paragrafo 1 è revocata:

1.

se una delle condizioni per la sua concessione è venuta a mancare o mancava al momento della concessione e tale mancanza perdura oppure

2.

se il vettore aereo non rispetta uno degli obblighi previsti dalla licenza di cui al paragrafo 1.

SEZIONE 3

Disposizioni procedurali e finali

Regolamento

Art. 19.   Il ministro federale austriaco dei trasporti, dell'innovazione e della tecnologia può, nell'interesse della sicurezza aerea o se rientra nell'interesse delle politiche in materia di servizi aerei o nell'interesse economico generale, tenendo conto degli sviluppi del traffico aereo internazionale, adottare regolamenti che stabiliscono condizioni specifiche per:

1.

l'adozione e la gestione del registro dei diritti di traffico aereo (articolo 10);

2.

l'autorizzazione dei vettori aerei di paesi terzi con i quali non è stato concluso un accordo in materia di servizi aerei (articolo 12);

3.

il rilascio delle autorizzazioni del programma di voli (articolo 13);

4.

il rilascio delle autorizzazioni per il trasporto commerciale da e verso paesi terzi su voli non di linea (articolo 14);

5.

la procedura di attribuzione dei diritti di traffico aereo limitati (articoli 15 e 16);

6.

le tariffe dei servizi di trasporto (articolo 16) e

7.

la licenza delle organizzazioni di vendita (articolo 17).

Autorità superiore e ordinamento gerarchico

Art. 20.   Nei casi in cui la Austro Control GmbH abbia una competenza nell'applicazione della presente legge federale, il ministro federale austriaco dei trasporti, dell'innovazione e della tecnologia è l'autorità superiore e l'istanza gerarchica immediatamente sovraordinata.

Disposizione penale

(1)

Chiunque

1.

effettui voli commerciali senza le autorizzazioni richieste dalla presente legge federale austriaca;

2.

fissi tariffe dei servizi di trasporto violando una disposizione dell'articolo 17;

3.

offra o venda biglietti aerei violando una disposizione dell'articolo 18;

commette un'infrazione amministrativa e sarà punito dall'autorità amministrativa regionale con un'ammenda fino a 5 000 EUR, in caso di recidività fino a 10 000 EUR.

(2)

In deroga all'articolo 27, paragrafo 2, della legge penale in materia amministrativa (VStG), la competenza territoriale è:

1.

del luogo della sede per i vettori con una sede in Austria o, per i vettori con più sedi, del luogo della sede principale in Austria;

2.

per i vettori senza sede in Austria, che effettuano voli senza le autorizzazioni richieste dalla presente legge federale, del luogo di partenza o di destinazione di tali voli in Austria.

Domiciliatario

Art. 22.   Gli atti emanati in base alla presente legge federale austriaca possono essere notificati a tutti gli effetti di legge a un rappresentante del vettore aereo in questione. Fra i rappresentanti del vettore aereo vi sono in particolare i dipendenti di una sede del vettore in Austria o i piloti responsabili degli aerei utilizzati del vettore aereo in questione.

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

(1)

La presente legge federale austriaca entra in vigore il 1o novembre 2008.

(2)

Con l'entrata in vigore della presente legge federale austriaca cessa l'efficacia della legge federale austriaca sul traffico aereo internazionale BGzLV 1997 (Gazzetta ufficiale della Repubblica d'Austria n. 101/1997).

(3)

Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano gli accordi in materia di servizi aerei e gli accordi amministrativi vigenti al 31 ottobre 2008 in base alla legge BGzLV 1997 nonché le autorizzazioni concesse in conformità alla legge BGzLV 1997.

(4)

I diritti di traffico aereo limitati esercitati in conformità alle disposizioni della legge BGzLV 1997 nel periodo tra il 1o novembre 2003 e il 31 ottobre 2008 da un vettore aereo comunitario con una sede in Austria, sono considerati come attribuiti a tempo indeterminato a partire dal 1o novembre 2008 al vettore aereo in questione, in conformità all'articolo 15, salvo un'eventuale revoca o un'eventuale riattribuzione a norma dell'articolo 16.

Esecuzione

(1)

L'esecuzione della presente legge federale austriaca è affidata, salvo diversa disposizione nel paragrafo 2, al ministro federale austriaco dei trasporti, dell'innovazione e della tecnologia.

(2)

L'esecuzione degli articoli 3-9 è affidata al governo federale austriaco.

FISCHER

GUSENBAUER


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

5.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 183/32


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5529 — Oracle/Sun Microsystems)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 183/11

1.

In data 30 luglio 2009 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Oracle Corporation («Oracle», Stati Uniti) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo dell’insieme dell’impresa Sun Microsystems, Inc. («Sun», Stati Uniti) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Oracle: sviluppo, produzione e distribuzione di software per le imprese, compresi software middleware, software per database e per applicazioni aziendali, e servizi connessi,

Sun: infrastrutture informatiche standard, compresi sistemi informatici, software e prodotti per l’archiviazione dati per le imprese.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301 o 22967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5529 — Oracle/Sun Microsystems, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


5.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 183/s3


AVVISO

Il 5 agosto 2009 sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 183 A il «Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — Sesto supplemento alla ventisettesima edizione integrale».

Gli abbonati possono ottenere gratuitamente la suddetta Gazzetta ufficiale nei limiti del numero e della(e) versione(i) linguistica(che) del(dei) loro abbonamento(i). Gli abbonati sono pregati di rispedire la cedola di ordinazione che si trova in calce, debitamente compilata, specificando il numero di matricola dell’abbonamento (il codice che figura a sinistra di ogni etichetta e che comincia per O…). La gratuità e la disponibilità sono assicurate per un anno a decorrere dalla data di pubblicazione della Gazzetta ufficiale in questione.

Gli interessati non abbonati possono ordinare a pagamento questa Gazzetta ufficiale presso uno dei nostri uffici di vendita (cfr http://publications.europa.eu/others/sales_agents_it.html).

Questa Gazzetta ufficiale — come tutte le Gazzette ufficiali (serie L, C, CA, CE) — può essere consultata gratuitamente sul sito Internet http://eur-lex.europa.eu

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