ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2009.181.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 181

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
4 agosto 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 181/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5562 — Fortis Private Equity/Kuiken) ( 1 )

1

2009/C 181/02

Comunicazione della Commissione — Comunicazione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, relativa al rinnovo del mandato di un membro dell'organo di conciliazione nell'ambito della liquidazione dei conti dei Fondi agricoli

2

2009/C 181/03

Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee

3

2009/C 181/04

Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee

4

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 181/05

Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento: 1,00 % al 1o agosto 2009 — Tassi di cambio dell'euro

5

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2009/C 181/06

Modalità di consultazione preliminare decise dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori

6

2009/C 181/07

Informazioni sintetiche comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

38

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione

2009/C 181/08

Avviso di scadenza di alcune misure antidumping

41

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2009/C 181/09

Aiuti di Stato — Francia, Belgio, Lussemburgo — Aiuto di Stato C 9/09 (ex NN 49/08, 50/08 e 45/08) — Aiuti a favore di Dexia sotto forma di garanzia sulle obbligazioni e su taluni attivi, liquidity assistance e aumento di capitale — Belgio, Francia, Lussemburgo — Invito a presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE ( 1 )

42

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

4.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 181/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5562 — Fortis Private Equity/Kuiken)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 181/01

In data 27 luglio 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32009M5562. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


4.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 181/2


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Comunicazione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, relativa al rinnovo del mandato di un membro dell'organo di conciliazione nell'ambito della liquidazione dei conti dei Fondi agricoli

2009/C 181/02

La Commissione ha prorogato di un anno, dal 1o agosto 2009 al 31 luglio 2010, il mandato di membro dell'organo di conciliazione di: Peter BAUMANN.


4.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 181/3


Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee

2009/C 181/03

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), le Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee (2) sono così modificate:

Pagina 91:

Tra la nota esplicativa della NC alla sottovoce 2202 10 00 e la nota esplicativa della NC alle sottovoci da 2202 90 91 a 2202 90 99 è inserito il seguente testo:

«2202 90 10:   Altre bevande non alcoliche non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404

In questa sottovoce sono comprese preparazioni toniche quali quelle descritte nelle note esplicative della NC al presente capitolo, “Considerazioni generali”, secondo paragrafo. Dette bevande analcoliche, spesso definite come complementi alimentari, possono essere a base di estratti di piante (tra cui erbe aromatiche) e possono contenere sali minerali e/o vitamine aggiunti. In linea di massima, dette preparazioni dovrebbero coadiuvare al mantenimento della salute e del benessere generale e per tale motivo differiscono dalle acque aromatizzate o edulcorate e dalle altre bevande analcoliche elencate nella sottovoce 2202 10 00, alle quali si fa riferimento nelle note esplicative dell'SA alla voce 2202, titolo a).».

Pagina 91:

Alla nota esplicativa della NC alle sottovoci da 2202 90 91 a 2202 90 99 è aggiunto il seguente secondo paragrafo: altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:

«Cfr. la nota esplicativa della NC alla sottovoce 2202 90 10.».


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU C 133 del 30.5.2008, pag. 1.


4.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 181/4


Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee

2009/C 181/04

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), le Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee (2) sono modificate come segue:

Pagina 395:

Tra la nota esplicativa della NC alle sottovoci 9503 00 41 e 9503 00 49 e la nota esplicativa della NC alle sottovoci 9503 00 75 e 9503 00 79 è inserito il seguente testo:

«9503 00 70   altri giocattoli, presentati in assortimenti o in panoplie

Gli “assortimenti” di questa sottovoce consistono in due o più tipi diversi di articoli (destinati principalmente al divertimento) presentati nella stessa confezione per la vendita al dettaglio senza necessità di riconfezionamento.

Gli articoli della stessa sottovoce non vanno considerati tipi diversi di articoli, ad eccezione degli articoli compresi nelle sottovoci 9503 00 95 o 9503 00 99 (dato che queste sottovoci possono comprendere articoli vari di tipi diversi).

Oltre agli articoli che formano l’assortimento, possono essere presenti accessori semplici o oggetti di importanza minore destinati ad essere utilizzati insieme agli articoli (ad esempio, una carota di plastica o una spazzola di plastica per un animale giocattolo).

In virtù della nota 4 del capitolo 95, questa sottovoce comprende assortimenti destinati al divertimento dei bambini consistenti in articoli della voce 9503 combinati con uno o più articoli che, se presentati separatamente, sarebbero classificati in altre voci, purché le combinazioni presentino il carattere essenziale di giocattoli. Esempi:

assortimenti costituiti da giocattoli in forma di trafile e stampi per paste da modellare insieme ad altri articoli quali tubetti o pasticche di pittura, paste da modellare, matite colorate e gessetti,

assortimenti di cosmetici per bambini contenenti articoli della voce 9503 combinati con preparazioni della voce 3304.

Sono tuttavia esclusi gli assortimenti di cosmetici per bambini comprendenti preparazioni della voce 3304 che non contengono nessun articolo della voce 9503 (voce 3304).

Le “panoplie” di questa sottovoce sono costituite da due o più articoli diversi presentati nella stessa confezione per la vendita al dettaglio, senza necessità di riconfezionamento, e sono specifiche per un tipo particolare di attività ricreativa, lavoro, persona o professione, come ad esempio i giocattoli didattici ed educativi.»


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU C 133 del 30.5.2008, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

4.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 181/5


Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento (1):

1,00 % al 1o agosto 2009

Tassi di cambio dell'euro (2)

3 agosto 2009

2009/C 181/05

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4303

JPY

yen giapponesi

135,86

DKK

corone danesi

7,4449

GBP

sterline inglesi

0,84920

SEK

corone svedesi

10,2983

CHF

franchi svizzeri

1,5246

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,6800

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,695

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

265,70

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7023

PLN

zloty polacchi

4,1088

RON

leu rumeni

4,2030

TRY

lire turche

2,0956

AUD

dollari australiani

1,7020

CAD

dollari canadesi

1,5274

HKD

dollari di Hong Kong

11,0849

NZD

dollari neozelandesi

2,1445

SGD

dollari di Singapore

2,0513

KRW

won sudcoreani

1 745,63

ZAR

rand sudafricani

11,0823

CNY

renminbi Yuan cinese

9,7701

HRK

kuna croata

7,3560

IDR

rupia indonesiana

14 163,96

MYR

ringgit malese

5,0168

PHP

peso filippino

68,742

RUB

rublo russo

44,4465

THB

baht thailandese

48,652

BRL

real brasiliano

2,6482

MXN

peso messicano

18,7627

INR

rupia indiana

68,0680


(1)  Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.

(2)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

4.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 181/6


Modalità di consultazione preliminare decise dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori

2009/C 181/06

BELGIO

 

La legislazione nazionale prevede la consultazione preventiva in rapporto alle seguenti direttive?

(Si/No)

Consultazione unicamente con la parte convenuta.

(Si/No)

Consultazione sia con la parte convenuta che con un ente legittimato nazionale.

(Si/No)

Riferimento alla normativa nazionale.

(atto, articolo, paragrafo).

Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (1)

No

No

No

Legge del 14 luglio 1991 relativa alle pratiche commerciali e all’informazione e protezione dei consumatori (in appresso: WHPC)

Direttiva 85/577/CEE per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (2)

No

No

No

WHPC

Direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (3)

No

No

No

Legge del 12 giugno 1991 sui crediti al consumo

Direttiva 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive: Articoli da 10 a 21 (4)

No

No

No

1)

Legge del 30 marzo 1995 relativa alle reti di distribuzione per la trasmissione di programmi e allo svolgimento di attività di trasmissione televisiva nella regione bilingue di Bruxelles capitale

2)

Decreto della comunità francofona del 17 luglio 1987 relativo al settore audiovisivo

3)

Decisione del governo governo fiammingo del 25 gennaio 1995 relativa al coordinamento dei decreti sulle trasmissioni radiofoniche e televisive

4)

Decreto della comunità germanofona del 26 aprile 1999 relativo ai media

Direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (5)

No

No

No

Legge del 16 febbraio 1994 che disciplina i contratti degli operatori turistici e di altre agenzie di viaggi

Direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano (6)

No

No

No

Legge sui medicinali del 25 marzo 1964

Direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (7)

No

No

No

1)

WHPC

2)

Legge del 2 agosto 2002 sulla pubblicità ingannevole e sulla pubblicità comparativa, sulle condizioni illegali e sui contratti a distanza relativi alle professioni liberali

Direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (8)

No

No

No

Legge dell’11 aprile 1999 relativa agli accordi concernenti l’acquisizione del diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili

Direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (9)

No

No

No

1)

WHPC

2)

Legge del 2 agosto 2002 sulla pubblicità ingannevole e sulla pubblicità comparativa, sulle condizioni illegali e sui contratti a distanza relativi alle professioni liberali

Direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (10)

No

No

No

Legge del 1o settembre 2004 relativa alla protezione dei consumatori (vendita di beni di consumo)

Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (11)

No

No

No

Legge dell’11 marzo 2003 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione

Direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (12)

No

No

No

WHPC

Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (13)

Direttiva non ancora recepita nella legislazione belga. Data di recepimento prevista: 28 dicembre 2009.

BULGARIA

 

La legislazione nazionale prevede la consultazione preventiva in rapporto alle seguenti direttive?

(Sì/No)

Consultazione unicamente con la parte convenuta.

(Sì/No)

Consultazione sia con la parte convenuta che con un ente legittimato nazionale.

(Sì/No)

Riferimento alla normativa nazionale

(atto, articolo, paragrafo).

Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno

No

No

No

No

Direttiva 85/577/CEE per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali

No

No

No

No

Direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo

No

No

No

No

Direttiva 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive: Articoli da 10 a 21

No

No

No

No

Direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»

No

No

No

No

Direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano

No

No

No

No

Direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

No

No

No

No

Direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili

No

No

No

No

Direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza

No

No

No

No

Direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo

No

No

No

No

Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»)

No

No

No

No

Direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori

No

No

No

No

Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

No

No

No

No

REPUBBLICA CECA

 

La legislazione nazionale prevede la consultazione preventiva in rapporto alle seguenti direttive?

(Sì/No)

Consultazione unicamente con la parte convenuta.

(Sì/No)

Consultazione sia con la parte convenuta che con un ente legittimato nazionale.

(Sì/No)

Riferimento alla normativa nazionale

(atto, articolo, paragrafo).

Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno

No

No

No

 

Direttiva 85/577/CEE per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali

No

No

No

 

Direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo

No

No

No

 

Direttiva 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive: Articoli da 10 a 21

No

No

No

 

Direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»

No

No

No

 

Direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano

No

No

No

 

Direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

No

No

No

 

Direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili

No

No

No

 

Direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza

No

No

No

 

Direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo

No

No

No

 

Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»)

No

No

No

 

Direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori

No

No

No

 

Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

No

No

No

 

DANIMARCA

 

La legislazione nazionale prevede la consultazione preventiva in rapporto alle seguenti direttive?

(Sì/No)

Consultazione unicamente con la parte convenuta.

(Sì/No)

Consultazione sia con la parte convenuta che con un ente legittimato nazionale.

(Sì/No)

Riferimento alla normativa nazionale

(atto, articolo, paragrafo).

Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno

No

 

 

 

Direttiva 85/577/CEE per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali

No

 

 

 

Direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo

No

 

 

 

Direttiva 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive: Articoli da 10 a 21

No

 

 

 

Direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»

No

 

 

 

Direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano

No

 

 

 

Direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

No

 

 

 

Direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili

No

 

 

 

Direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza

No

 

 

 

Direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo

No

 

 

 

Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»)

No

 

 

 

Direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori

No

 

 

 

Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

No

 

 

 

GERMANIA

 

La legislazione nazionale prevede la consultazione preventiva in rapporto alle seguenti direttive?

(Sì/No)

Consultazione unicamente con la parte convenuta.

(Sì/No)

Consultazione sia con la parte convenuta che con un ente legittimato nazionale.

(Sì/No)

Riferimento alla normativa nazionale

(atto, articolo, paragrafo).

Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno

No

 

 

 

Direttiva 85/577/CEE per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali

No

 

 

 

Direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo

No

 

 

 

Direttiva 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive: Articoli da 10 a 21

No

 

 

 

Direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»

No

 

 

 

Direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano

No

 

 

 

Direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

No

 

 

 

Direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili

No

 

 

 

Direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza

No

 

 

 

Direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo

No

 

 

 

Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»)

No

 

 

 

Direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori

No

 

 

 

Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

No

 

 

 

ESTONIA

 

La legislazione nazionale prevede la consultazione preventiva in rapporto alle seguenti direttive?

(Sì/No)

Consultazione unicamente con la parte convenuta.

(Sì/No)

Consultazione sia con la parte convenuta che con un ente legittimato nazionale.

(Sì/No)

Riferimento alla normativa nazionale

(atto, articolo, paragrafo).

Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno

No

No

No

 

Direttiva 85/577/CEE per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali

No

No

No

 

Direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo

No

No

No

 

Direttiva 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive: Articoli da 10 a 21

No

No

No

 

Direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»

No

No

No

 

Direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano

No

No

No

 

Direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

No

No

No

 

Direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili

No

No

No

 

Direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza

No

No

No

 

Direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo

No

No

No

 

Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»)

No

No

No

 

Direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori

No

No

No

 

Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

No

No

No

 

IRLANDA

 

La legislazione nazionale prevede la consultazione preventiva in rapporto alle seguenti direttive?

(Sì/No)

Consultazione unicamente con la parte convenuta.

(Sì/No)

Consultazione sia con la parte convenuta che con un ente legittimato nazionale.

(Sì/No)

Riferimento alla normativa nazionale

(atto, articolo, paragrafo).

Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno

 

 

 

 

Direttiva 85/577/CEE per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Si

Si

No

Atto legislativo n. 449 del 2001, regolamento 3(2)

Direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo

Si

Si

No

idem

Direttiva 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive: Articoli da 10 a 21

Si

Si

No

idem

Direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»

Si

Si

No

idem

Direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano

Si

Si

No

idem

Direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

Si

Si

No

idem

Direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili

Si

Si

No

idem

Direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza

Si

Si

No

idem

Direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo

 

 

 

 

Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»)

 

 

 

 

Direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori

 

 

 

 

Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

Non ancora recepita.

GRECIA

 

La legislazione nazionale prevede la consultazione preventiva in rapporto alle seguenti direttive?

(Sì/No)

Consultazione unicamente con la parte convenuta.

(Sì/No)

Consultazione sia con la parte convenuta che con un ente legittimato nazionale.

(Sì/No)

Riferimento alla normativa nazionale

(atto, articolo, paragrafo).

Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno

No

 

 

 

Direttiva 85/577/CEE per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali

No

 

 

 

Direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo

No

 

 

 

Direttiva 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive: Articoli da 10 a 21

No

 

 

 

Direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»

No

 

 

 

Direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano

No

 

 

 

Direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

No

 

 

 

Direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili

No

 

 

 

Direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza

No

 

 

 

Direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo

No

 

 

 

Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»)

No

 

 

 

Direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori

No

 

 

 

Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

Non ancora recepita.

SPAGNA

 

La legislazione nazionale prevede la consultazione preventiva in rapporto alle seguenti direttive?

(Sì/No)

Consultazione unicamente con la parte convenuta.

(Sì/No)

Consultazione sia con la parte convenuta che con un ente legittimato nazionale.

(Sì/No)

Riferimento alla normativa nazionale

(atto, articolo, paragrafo).

Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno

 

 

 

In attesa di recepimento

Direttiva 85/577/CEE per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali

No

No

No

Regio decreto legislativo n. 1/2007 che adotta il testo riveduto della legge generale per la protezione dei diritti dei consumatori e degli utenti (14): Volume I, Titolo V: «Procedimenti giudiziari e extragiudiziali per la protezione dei diritti dei consumatori e degli utenti»; Capitolo I: «Ingiunzioni»; articolo 54 d): capacità di essere parte in causa nel procedimento e riconoscimento degli organi di altri Stati membri

Direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo

No

No

No

Legge 7/1995 del 23 marzo 1995 sui crediti ai consumatori: articolo 20

Direttiva 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive: Articoli da 10 a 21

No

Optional

No

La legge 25/1994 del 12 luglio 1994 contempla le ingiunzioni e gli avvisi di ingiunzione: articoli 21 e 22

Direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»

No

No

No

Regio decreto legislativo n. 1/2007 che adotta il testo riveduto della legge generale per la protezione dei diritti dei consumatori e degli utenti: Volume I, Titolo V: «Procedimenti giudiziari e extragiudiziali per la protezione dei diritti dei consumatori e degli utenti»; Capitolo I: «Ingiunzioni»; articolo 54 d): capacità di essere parte in causa nel procedimento e riconoscimento degli organi di altri Stati membri

Direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano

No. L'ingiunzione e la sentenza devono essere notificate all'autorità sanitaria.

Optional

No

La Legge 29/2006 del 26 luglio 2006 relativa alle garanzie e all’uso razionale dei farmaci e dei prodotti sanitari prevede ingiunzioni e avvisi di ingiunzione: articoli 105 e 106

Direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

No

No

No

Regio decreto legislativo n. 1/2007 che adotta il testo riveduto della legge generale per la protezione dei diritti dei consumatori e degli utenti: Volume I, Titolo V: «Procedimenti giudiziari e extragiudiziali per la protezione dei diritti dei consumatori e degli utenti»; Capitolo I: «Ingiunzioni»; articolo 54 d): capacità di essere parte in causa nel procedimento e riconoscimento degli organi di altri Stati membri

Direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili

No

No

No

Legge 42/1998 del 15 dicembre 1998 sul tempo parziale e sulle norme fiscali in tale settore: articolo 16a

Direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza

No

No

No

Regio decreto legislativo n. 1/2007 che adotta il testo riveduto della legge generale per la protezione dei diritti dei consumatori e degli utenti: Volume I, Titolo V: «Procedimenti giudiziari e extragiudiziali per la protezione dei diritti dei consumatori e degli utenti»; Capitolo I: «Ingiunzioni»; articolo 54 d): capacità di essere parte in causa nel procedimento e riconoscimento degli organi di altri Stati membri

Direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo

No

No

No

Regio decreto legislativo n. 1/2007 che adotta il testo riveduto della legge generale per la protezione dei diritti dei consumatori e degli utenti: Volume I, Titolo V: «Procedimenti giudiziari e extragiudiziali per la protezione dei diritti dei consumatori e degli utenti»; Capitolo I: «Ingiunzioni»; articolo 54 d): capacità di essere parte in causa nel procedimento e riconoscimento degli organi di altri Stati membri

Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»)

No

No

No

Legge 34/2002 dell’11 luglio 2002 relativa ai servizi della società dell'informazione: articoli 30 e 31

Direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori

No

No

No

Legge 22/2007 dell’11 luglio 2007 relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari presso i consumatorit: articolo 15

Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

 

 

 

In attesa di recepimento

FRANCIA

 

La legislazione nazionale prevede la consultazione preventiva in rapporto alle seguenti direttive?

(Sì/No)

Consultazione unicamente con la parte convenuta.

(Sì/No)

Consultazione sia con la parte convenuta che con un ente legittimato nazionale.

(Sì/No)

Riferimento alla normativa nazionale

(atto, articolo, paragrafo).

Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno

No

No

No

Articolo L 421-6 del Codice del consumo (Code de la Consommation)

Direttiva 85/577/CEE per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali

No

No

No

Articolo L 421-6 del Codice del consumo

Direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo

No

No

No

Articolo L 421-6 del Codice del consumo

Direttiva 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive: Articoli da 10 a 21

No

No

No

Articolo L 421-6 del Codice del consumo

Direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»

No

No

No

Articolo L 421-6 del Codice del consumo

Direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano

No

No

No

Articolo L 421-6 del Codice del consumo

Direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

No

No

No

Articolo L 421-6 del Codice del consumo

Direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili

No

No

No

Articolo L 421-6 del Codice del consumo

Direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza

No

No

No

Articolo L 421-6 del Codice del consumo

Direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo

No

No

No

Articolo L 421-6 del Codice del consumo

Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»)

No

No

No

Articolo L 421-6 del Codice del consumo

Direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori

No

No

No

Articolo L 421-6 del Codice del consumo

Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

No

No

No

Non ancora recepita

ITALIA

 

La legislazione nazionale prevede la consultazione preventiva in rapporto alle seguenti direttive?

(Sì/No)

Consultazione unicamente con la parte convenuta.

(Sì/No)

Consultazione sia con la parte convenuta che con un ente legittimato nazionale.

(Sì/No)

Riferimento alla normativa nazionale

(atto, articolo, paragrafo).

Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno

Si

Si

No

Articolo 27, comma 7 del Decreto legislativo del 6 settembre 2005 n. 206 Codice del consumo

Articolo 140, comma 5 del Decreto legislativo del 6 settembre 2005 n. 206 Codice del consumo

Direttiva 85/577/CEE per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Si

Si

No

Articolo 140, comma 5 del Decreto legislativo del 6 settembre 2005 n. 206 Codice del consumo

Direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo

Si

Si

No

Articolo 140 comma 5 del Decreto legislativo del 6 settembre 2005 n. 206 Codice del consumo

Articolo 140, comma 12 del Decreto legislativo del 6 settembre 2005 n. 206 Codice del consumo

Articolo 1, comma 11 della Legge n. 249 del 31 luglio 1997 e decisioni dell’Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni (AGCOM)

Direttiva 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive: Articoli da 10 a 21

Si

Si

No

Articolo 140, comma 5 del Decreto legislativo del 6 settembre 2005 n. 206 Codice del consumo

Direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»

Si

Si

No

Articolo 140, comma 5 del Decreto legislativo del 6 settembre 2005 n. 206 Codice del consumo

Direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano

Si

Si

No

Articolo 37 del Decreto legislativo del 6 settembre 2005 n. 206 Codice del consumo

Articolo 140, comma 5 del Decreto legislativo del 6 settembre 2005 n. 206 Codice del consumo

Direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

Si

Si

No

Articolo 140, comma 5 del Decreto legislativo del 6 settembre 2005 n. 206 Codice del consumo

Direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili

Si

Si

No

Articolo 140, comma 5 del Decreto legislativo del 6 settembre 2005 n. 206 Codice del consumo

Direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza

Si

Si

No

Articolo 140, comma 5 del Decreto legislativo del 6 settembre 2005 n. 206 Codice del consumo

Direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo

Si

Si

No

Articolo 140, comma 5 del Decreto legislativo del 6 settembre 2005 n. 206 Codice del consumo

Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»)

Si

Si

No

Articolo 140, comma 5 del Decreto legislativo del 6 settembre 2005 n. 206 Codice del consumo

Direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori

Si

Si

No

In attesa di recepimento

Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

No

 

 

 

CIPRO

 

La legislazione nazionale prevede la consultazione preventiva in rapporto alle seguenti direttive?

(Sì/No)

Consultazione unicamente con la parte convenuta.

(Sì/No)

Consultazione sia con la parte convenuta che con un ente legittimato nazionale.

(Sì/No)

Riferimento alla normativa nazionale

(atto, articolo, paragrafo).

Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno

Si

No

Si

Legge del 2007 relativa all'emanazione di atti inibitori dinanzi agli organi giurisdizionali al fine di proteggere gli interessi collettivi dei consumatori [Legge 101(Ι)/2007] articolo 3, par. 2)

Direttiva 85/577/CEE per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Si

No

Si

Legge relativa all'emanazione di atti inibitori al fine di proteggere gli interessi collettivi dei consumatori [Legge 101(Ι)/2007] articolo 3, par. 2)

Direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo

Si

No

Si

Legge relativa all'emanazione di atti inibitori al fine di proteggere gli interessi collettivi dei consumatori [Legge 101(Ι)/2007] articolo 3, par. 2)

Direttiva 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive: Articoli da 10 a 21

Si

No

Si

Legge relativa all'emanazione di atti inibitori al fine di proteggere gli interessi collettivi dei consumatori [Legge 101(Ι)/2007] articolo 3, par. 2)

Direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»

Si

No

Si

Legge relativa all'emanazione di atti inibitori al fine di proteggere gli interessi collettivi dei consumatori [Legge 101(Ι)/2007] articolo 3, par. 2)

Direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano

Si

No

Si

Legge relativa all'emanazione di atti inibitori al fine di proteggere gli interessi collettivi dei consumatori [Legge 101(Ι)/2007] articolo 3, par. 2)

Direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

Si

No

Si

Legge relativa all'emanazione di atti inibitori al fine di proteggere gli interessi collettivi dei consumatori [Legge 101(Ι)/2007] articolo 3, par. 2)

Direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili

Si

No

Si

Legge relativa all'emanazione di atti inibitori al fine di proteggere gli interessi collettivi dei consumatori [Legge 101(Ι)/2007] articolo 3, par. 2)

Direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza

Si

No

Si

Legge relativa all'emanazione di atti inibitori al fine di proteggere gli interessi collettivi dei consumatori [Legge 101(Ι)/2007] articolo 3, par. 2)

Direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo

Si

No

Si

Legge relativa all'emanazione di atti inibitori al fine di proteggere gli interessi collettivi dei consumatori [Legge 101(Ι)/2007] articolo 3, par. 2)

Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»)

Si

No

Si

Legge relativa all'emanazione di atti inibitori al fine di proteggere gli interessi collettivi dei consumatori [Legge 101(Ι)/2007] articolo 3, par. 2)

Direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori

Si

No

Si

Legge relativa all'emanazione di atti inibitori al fine di proteggere gli interessi collettivi dei consumatori [Legge 101(Ι)/2007] articolo 3, par. 2)

Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

Si

No

Si

Legge relativa all'emanazione di atti inibitori al fine di proteggere gli interessi collettivi dei consumatori [Legge 101(Ι)/2007] articolo 3, par. 2) articolo 3(2)

LETTONIA

 

La legislazione nazionale prevede la consultazione preventiva in rapporto alle seguenti direttive?

(Sì/No)

Consultazione unicamente con la parte convenuta.

(Sì/No)

Consultazione sia con la parte convenuta che con un ente legittimato nazionale.

(Sì/No)

Riferimento alla normativa nazionale

(atto, articolo, paragrafo).

Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno

Si

No

Si

Articolo 15, par. 4 della Legge relativa al divieto delle pratiche commerciali sleali

Direttiva 85/577/CEE per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali

No

No

No

Direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo

No

No

No

Direttiva 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive: Articoli da 10 a 21

No

No

No

Direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»

Si

Si

No

Articolo 27 della Legge relativa alla protezione dei consumatori, regolamento n. 631 del Consiglio dei Ministri del 1o agosto 2006, relativo alla procedura che devono seguire i consumatori che intendono presentare reclamo per beni o servizi non conformi alle clausole del contratto, e paragrafo 31, comma 4 del regolamento n. 67 del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2007 relativo alla procedura per la fornitura di un servizio di vacanze «tutto compreso», alle informazioni da fornire al cliente nonché ai diritti e agli obblighi dei fornitori e dei clienti dei servizi di vacanze «tutto compreso»,

Direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano

Si

No

Si

Articolo 15, par. 3 della Legge sulla pubblicità

Direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

Si

Si

Si

Articoli 6, par. 10 e 25, par. 8, 1o comma, della Legge sulla protezione dei consumatori

Direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili

No

No

No

Direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza

No

No

No

Direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo

Si

Si

No

Articolo 27 della Legge sulla protezione dei consumatori e regolamento n. 631 del Consiglio dei Ministri del 1o agosto 2006, relativo alla procedura che devono seguire i consumatori che intendono presentare reclamo per beni o servizi non conformi alle clausole del contratto

Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»)

No

No

No

Direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori

No

No

No

Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

LITUANIA

 

La legislazione nazionale prevede la consultazione preventiva in rapporto alle seguenti direttive?

(Sì/No)

Consultazione unicamente con la parte convenuta.

(Sì/No)

Consultazione sia con la parte convenuta che con un ente legittimato nazionale.

(Sì/No)

Riferimento alla normativa nazionale

(atto, articolo, paragrafo).

Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno

Si

No

Si

Legge della Repubblica di Lituania relativa alla protezione dei consumatori, articolo 33, paragrafo 2.

Direttiva 85/577/CEE per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Si

No

Si

Legge della Repubblica di Lituania relativa alla protezione dei consumatori, articolo 33, paragrafo 2.

Direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo

Si

No

Si

Legge della Repubblica di Lituania relativa alla protezione dei consumatori, articolo 33, paragrafo 2.

Direttiva 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive: Articoli da 10 a 21

Si

No

Si

Legge della Repubblica di Lituania relativa alla protezione dei consumatori, articolo 33, paragrafo 2.

Direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»

Si

No

Si

Legge della Repubblica di Lituania relativa alla protezione dei consumatori, articolo 33, paragrafo 2.

Direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano

Si

No

Si

Legge della Repubblica di Lituania relativa alla protezione dei consumatori, articolo 33, paragrafo 2.

Direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

Si

No

Si

Legge della Repubblica di Lituania relativa alla protezione dei consumatori, articolo 33, paragrafo 2.

Direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili

Si

No

Si

Legge della Repubblica di Lituania relativa alla protezione dei consumatori, articolo 33, paragrafo 2.

Direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza

Si

Ne

Si

Legge della Repubblica di Lituania relativa alla protezione dei consumatori, articolo 33, paragrafo 2.

Direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo

Si

No

Si

Legge della Repubblica di Lituania relativa alla protezione dei consumatori, articolo 33, paragrafo 2.

Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»)

Si

No

Si

Legge della Repubblica di Lituania relativa alla protezione dei consumatori, articolo 33, paragrafo 2.

Direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori

Si

No

Si

Legge della Repubblica di Lituania relativa alla protezione dei consumatori, articolo 33, paragrafo 2.

Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

Si

(Il recepimento della direttiva nella legislazione nazionale deve essere completato entro il 28 dicembre 2009.)

No

Si

Legge della Repubblica di Lituania relativa alla protezione dei consumatori, articolo 33, paragrafo 2.

LUSSEMBURGO

 

La legislazione nazionale prevede la consultazione preventiva in rapporto alle seguenti direttive?

(Sì/No)

Consultazione unicamente con la parte convenuta.

(Sì/No)

Consultazione sia con la parte convenuta che con un ente legittimato nazionale.

(Sì/No)

Riferimento alla normativa nazionale

(atto, articolo, paragrafo).

Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno

 

 

 

Direttiva non ancora recepita nella legislazione nazionale.

Direttiva 85/577/CEE per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali

No

No

No

Articolo 10, par. 1 della Legge modificata del 16 luglio 1987 relativa alle vendite a domicilio, alle vendite ambulanti, all'esposizione delle merci e alle prospezioni.

Direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo

No

No

No

Articolo 19, paragrafo 1 della Legge modificata del 9 agosto 1993 che regolamenta i crediti ai consumatori.

Direttiva 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive: Articoli da 10 a 21

No

No

No

Articolo 28, paragrafo 5 della Legge modificata del 27 luglio 1991 relativa ai media elettronici.

Direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»

No

No

No

Articolo 20, paragrafo 1 della Legge modificata del 14 giugno 1994 che regolamenta le condizioni per lo svolgimento di attività correlate all'organizzazione e alla vendita di vacanze e di soggiorni turistici.

Direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano

No

No

No

Articolo 19, paragrafo 1 della Legge modificata dell'11 aprile 1983 che regolamenta la commercializzazione e la pubblicità dei farmaci.

Direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

No

No

No

Articolo 5 della Legge modificata del 25 agosto 1983 relativa alla protezione giuridica dei consumatori.

Direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili

No

No

No

Articolo 14, paragrafo 1 della Legge modificata del 18 diecembre 1998 relativa ai contratti per l'acquisizione del diritto al godimento a tempo parziale di beni immobili.

Direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza

No

No

No

Articolo 10, paragrafo 1 della Legge modificata del 16 aprile 2003 relativa alla protezione dei consumatori riguardo ai contratti a distanza.

Direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo

No

No

No

Articolo 9 della Legge modificata del 21 aprile 2004 relativa alle garanzie di conformità che devono essere rispettate dai venditori di beni mobili materiali.

Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»)

No

No

No

Articolo 71, paragrafo 1 della Legge modificata del 14 agosto 2000 relativa al commercio elettronico.

Direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori

No

No

No

Articolo 12 della Legge modificata del 18 dicembre 2006 relativa alla vendita a distanza di servizi finanziari.

Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

 

 

 

Direttiva non ancora recepita nella legislazione nazionale.

UNGHERIA

 

La legislazione nazionale prevede la consultazione preventiva in rapporto alle seguenti direttive?

(Sì/No)

Consultazione unicamente con la parte convenuta.

(Sì/No)

Consultazione sia con la parte convenuta che con un ente legittimato nazionale.

(Sì/No)

Riferimento alla normativa nazionale

(atto, articolo, paragrafo).

Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno

No

No

No

 

Direttiva 85/577/CEE per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali

No

No

No

 

Direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo

No

No

No

 

Direttiva 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive: Articoli da 10 a 21

No

No

No

 

Direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»

No

No

No

 

Direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano

No

No

No

 

Direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

No

No

No

 

Direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili

No

No

No

 

Direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza

No

No

No

 

Direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo

No

No

No

 

Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»)

No

No

No

 

Direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori

No

No

No

 

Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

No

No

No

 

MALTA

 

La legislazione nazionale prevede la consultazione preventiva in rapporto alle seguenti direttive?

(Sì/No)

Consultazione unicamente con la parte convenuta.

(Sì/No)

Consultazione sia con la parte convenuta che con un ente legittimato nazionale.

(Sì/No)

Riferimento alla normativa nazionale

(atto, articolo, paragrafo).

Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno

Si

No

Si

Legge sulle questioni relative ai consumatori (Cap. 378), articolo 94, paragrafo 2

Direttiva 85/577/CEE per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Si

No

Si

Legge sulle questioni relative ai consumatori (Cap. 378), articolo 94, paragrafo 2

Direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo

Si

No

Si

Legge sulle questioni relative ai consumatori (Cap. 378), articolo 94, paragrafo 2

Direttiva 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive: Articoli da 10 a 21

Si

No

Si

Pubblicità, sponsorizzazioni e televendite (protezione degli interessi dei consumatori) (Ingiunzione in materia di trasmissioni televisive, 2005 (LN 300/05)

Direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»

Si

No

Si

Regolamenti del 2006 sulle ingiunzioni relative alla protezione degli interessi dei consumatori (viaggi «tutto compreso» e protezione degli acquirenti in relazione ai contratti di godimento a tempo parziale di beni immobili)

(LN 282/06), Regolamento 5

Direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano

Si

No

Si

Legge sui farmaci (Cap. 458)

Regolamenti del 2008 sui prodotti medicinali (Ingiunzione relativa alla pubblicità)

(LN60/08)

Direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

Si

No

Si

Legge sulle questioni relative ai consumatori (Cap. 378), articolo 94, paragrafo 2

Direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili

Si

No

Si

Regolamenti del 2006 sulle ingiunzioni relative alla protezione degli interessi dei consumatori (viaggi «tutto compreso» e protezione degli acquirenti in relazione ai contratti di godimento a tempo parziale di beni immobili)

(LN 282/06), Regolamento 5

Direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza

Si

No

Si

Legge sulle questioni relative ai consumatori (Cap. 378), articolo 94, paragrafo 2

Direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo

Si

No

Si

Legge sulle questioni relative ai consumatori (Cap. 378), articolo 94, paragrafo 2

Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»)

Si

No

Si

Regolamenti (generali) del 2006 sul commercio elettronico

(LN 251/06), Regolamento 15

Regolamenti varati in virtù dell'articolo 25 della Legge relativa al commercio elettronico (Cap. 426)

Direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori

Si

Si

Si

Legge relativa all'autorità maltese per i servizi finanziari (Cap. 330)

Regolamenti sulle vendite a distanza (Servizi finanziari al dettaglio), Regolamento 13(1)

Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

No

No

No

Non ancora pubblicato

PAESI BASSI

 

La legislazione nazionale prevede la consultazione preventiva in rapporto alle seguenti direttive?

(Sì/No)

Consultazione unicamente con la parte convenuta.

(Sì/No)

Consultazione sia con la parte convenuta che con un ente legittimato nazionale.

(Sì/No)

Riferimento alla normativa nazionale

(atto, articolo, paragrafo).

Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno

Si

Si

No

Articoli 305a, 305b, 305c e 305d, paragrafo 3, Volume 3 del Codice civile (Burgerlijk Wetboek).

Direttiva 85/577/CEE per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Si

Si

No

Idem

Direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo

Si

Si

No

Idem

Direttiva 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive: Articoli da 10 a 21

Si, le parti opponenti vengono ascoltate in seguito alla presentazione di un'azione nel quadro della procedura di ricorso.

Si

No

Articoli 305a, 305b, 305c e 305d, paragrafo 3, Volume 3 del Codice civile.

Gli articoli 10, 11 e 17-20 della direttiva sono stati recepiti tramite la Legge sui media (Mediawet). L'osservanza delle disposizioni della Mediawet è sorvegliata dall'Autorità di vigilanza sul settore radiotelevisivo (Commissariaat voor de Media).

*In riferimento agli articoli 12-16, la Mediawet prevede l'obbligatorietà dell'affiliazione al Comitato del codice pubblicitario (Nederlandse Reclame Code Commissie).

articolo 12 della direttiva: Costituzione dei Paesi Bassi (grondwet), Codice penale (wetboek van strafrecht) e autoregolamentazione prevista dal codice pubblicitario dei Paesi Bassi.

articolo 13: divieto totale di fumare in base alla Legge sul tabacco e al codice pubblicitario.

articolo 14: Legge sui farmaci (wet op de geneesmiddelen) e autoregolamentazione prevista dal codice pubblicitario dei Paesi Bassi.

articolo 15: Legge sui media (divieto totale di pubblicità per bevande alcooliche prima delle ore 18.00) e codice pubblicitario.

articolo 16: regolamentato dal codice pubblicitario.

Il Comitato del codice pubblicitario vigila sull'osservanza del codice pubblicitario dei Paesi Bassi. Inoltre è prevista una procedura di ricorso e di appello.

Direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»

Si

Si

No

articoli 305a, 305b, 305c e 305d, paragrafo 3, Volume 3 del Codice civile.

Direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano

Superata dalla direttiva 2001/83/CE (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

Superata dalla direttiva 2001/83/CE (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

Superata dalla direttiva 2001/83/CE (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

Superata dalla direttiva 2001/83/CE (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

Direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

Si

Si

No

Articolo 240, paragrafo 4, Volume 6 del Codice civile.

Direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili

Si

Si

No

Articoli 305a, 305b, 305c e 305d, paragrafo 3, Volume 3 del Codice civile.

Direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza

Si

Si

No

Idem

Direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo

Si

Si

No

Idem

Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»)

Si

Si

No

Idem

Direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori

Si

Si

No

Idem

Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

Si

Si

No

Articoli 305a, 305b, 305c, Volume 3 del Codice civile.

AUSTRIA

 

La legislazione nazionale prevede la consultazione preventiva in rapporto alle seguenti direttive?

(Sì/No)

Consultazione unicamente con la parte convenuta.

(Sì/No)

Consultazione sia con la parte convenuta che con un ente legittimato nazionale.

(Sì/No)

Riferimento alla normativa nazionale

(atto, articolo, paragrafo).

Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno

No

No

No

par.14 UWG (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb — Legge contro la concorrenza sleale)

Direttiva 85/577/CEE per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Non obbligatorio, ma solo opzionale (ma di norma l'opzione viene fatta valere).

Si

No

Par.28(2) unitamente al par. 28 lettera a) KSchG (Konsumentenschutz-gesetz — Legge sulla protezione dei consumatori)

Direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo

Non obbligatorio, ma solo opzionale (ma di norma l'opzione viene fatta valere).

Si

No

Par.28(2) unitamente al par. 28 lettera a) KSchG (Konsumentenschutz-gesetz — Legge sulla protezione dei consumatori)

Direttiva 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive: Articoli da 10 a 21

No

 

 

Par.36 ORF-Gesetz (Österreichischer Rundfunkgesetz — Legge sull'Ente austriaco di diffusione televisiva e radiofonica)

par. 61 Privatfernsehgesetz — Legge sulla televisione privata)

Direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»

Non obbligatorio, ma solo opzionale (ma di norma l'opzione viene fatta valere).

Si

No

Par.28(2) unitamente al par. 28a KSchG (Konsumentenschutz-gesetz — Legge sulla protezione dei consumatori)

Direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano

Non obbligatorio, ma solo opzionale (ma di norma l'opzione viene fatta valere).

Si

No

Par.85a Arzneimittlegesetz — Legge sui farmaci

Direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

Non obbligatorio, ma solo opzionale (ma di norma l'opzione viene fatta valere).

Si

No

Par.28(2) unitamente al 28a KSchG (Konsumentenschutz-gesetz — Legge sulla protezione dei consumatori)

Direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili

Non obbligatorio, ma solo opzionale (ma di norma l'opzione viene fatta valere).

Si

No

Par.28(2) unitamente al 28a KSchG (Konsumentenschutz-gesetz — Legge sulla protezione dei consumatori)

Direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza

Non obbligatorio, ma solo opzionale (ma di norma l'opzione viene fatta valere).

Si

No

Par.28(2) unitamente al 28a KSchG (Konsumentenschutz-gesetz — Legge sulla protezione dei consumatori)

Direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo

Non obbligatorio, ma solo opzionale (ma di norma l'opzione viene fatta valere).

Si

No

Par.28(2) unitamente al 28a KSchG (Konsumentenschutz-gesetz — Legge sulla protezione dei consumatori)

Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»)

Non obbligatorio, ma solo opzionale (ma di norma l'opzione viene fatta valere).

Si

No

Par.28(2) unitamente al 28a KSchG (Konsumentenschutz-gesetz — Legge sulla protezione dei consumatori)

Direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori

Non obbligatorio, ma solo opzionale (ma di norma l'opzione viene fatta valere).

 

 

Par.28(2) unitamente al 28a KSchG (Konsumentenschutz-gesetz — Legge sulla protezione dei consumatori)

Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

Recepimento ancora in corso.

 

 

 

POLONIA

 

La legislazione nazionale prevede la consultazione preventiva in rapporto alle seguenti direttive?

(Sì/No)

Consultazione unicamente con la parte convenuta.

(Sì/No)

Consultazione sia con la parte convenuta che con un ente legittimato nazionale.

(Sì/No)

Riferimento alla normativa nazionale

(atto, articolo, paragrafo).

Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno

No

 

 

 

Direttiva 85/577/CEE per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali

No

 

 

 

Direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo

No

 

 

 

Direttiva 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive: Articoli da 10 a 21

No

 

 

 

Direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»

No

 

 

 

Direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano

No

 

 

 

Direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

No

 

 

 

Direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili

No

 

 

 

Direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza

No

 

 

 

Direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo

No

 

 

 

Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»)

No

 

 

 

Direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori

No

 

 

 

Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

No

 

 

 

PORTOGALLO

 

La legislazione nazionale prevede la consultazione preventiva in rapporto alle seguenti direttive?

(Sì/No)

Consultazione unicamente con la parte convenuta.

(Sì/No)

Consultazione sia con la parte convenuta che con un ente legittimato nazionale.

(Sì/No)

Riferimento alla normativa nazionale

(atto, articolo, paragrafo).

Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno

No

No

No

 

Direttiva 85/577/CEE per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali

No

No

No

 

Direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo

No

No

No

 

Direttiva 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive: Articoli da 10 a 21

No

No

No

 

Direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»

No

No

No

 

Direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano

No

No

No

 

Direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

No

No

No

 

Direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili

No

No

No

 

Direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza

No

No

No

 

Direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo

No

No

No

 

Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»)

No

No

No

 

Direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori

No

No

No

 

Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

No

No

No

 

ROMANIA

 

La legislazione nazionale prevede la consultazione preventiva in rapporto alle seguenti direttive?

(Sì/No)

Consultazione unicamente con la parte convenuta.

(Sì/No)

Consultazione sia con la parte convenuta che con un ente legittimato nazionale.

(Sì/No)

Riferimento alla normativa nazionale

(atto, articolo, paragrafo).

Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno

Si

No

Si*

*articolo 6 della decisione governativa n. 1553/2004:

«(1)

Prima di adire l'autorità competente per la protezione dei consumatori al fine di ottenere l'applicazione delle disposizioni previste per porre termine alle pratiche illegali, un'organizzazione abilitata in uno Stato membro dell'Unione europea, che rappresenta gli interessi collettivi di consumatori danneggiati da un operatore economico rumeno, si rivolge alla persona accusata di commettere l'atto illegale nonché all'organizzazione abilitata in Romania, come previsto nella presente decisione, al fine di far cessare le pratiche illegali.

(2)

Qualora la pratica illegale non cessi entro 14 giorni di calendario dalla data in cui è stata contattata la parte accusata di commettere l'atto illegale, l'organizzazione il cui interesse collettivo è stato danneggiato adisce l'autorità competente, ai sensi dell'allegato, per la protezione dei consumatori.»

Direttiva 85/577/CEE per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Si

No

Si*

Direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo

Si

No

Si*

Direttiva 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive: Articoli da 10 a 21

Si

No

Si*

Direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»

Si

No

Si*

Direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano

Si

(la direttiva 92/28/EEC è stata abrogata dalla direttiva 2001/83/CE)

No

Si*

Direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

Si

No

Si*

Direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili

Si

No

Si*

Direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza

Si

No

Si*

Direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo

Si

No

Si*

Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»)

Si

No

Si*

Direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori

Si

No

Si*

Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

Non ancora recepita nella legislazione nazionale.

 

 

Termine per il recepimento nella legislazione nazionale:

28 dicembre 2009

SLOVENIA

 

La legislazione nazionale prevede la consultazione preventiva in rapporto alle seguenti direttive?

(Sì/No)

Consultazione unicamente con la parte convenuta.

(Sì/No)

Consultazione sia con la parte convenuta che con un ente legittimato nazionale.

(Sì/No)

Riferimento alla normativa nazionale

(atto, articolo, paragrafo).

Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno

Si

No

Si

Legge sulla protezione dei consumatori, articolo 75, paragrafo 4

Direttiva 85/577/CEE per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Si

No

Si

Legge sulla protezione dei consumatori, articolo 75, paragrafo 4

Direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo

Si

No

Si

Legge sulla protezione dei consumatori, articolo 75, paragrafo 4

Direttiva 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive: Articoli da 10 a 21

Si

No

Si

Legge sulla protezione dei consumatori, articolo 75, paragrafo 4

Direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»

Si

No

Si

Legge sulla protezione dei consumatori, articolo 75, paragrafo 4

Direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano

Si

No

Si

Legge sulla protezione dei consumatori, articolo 75, paragrafo 4

Direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

Si

No

Si

Legge sulla protezione dei consumatori, articolo 75, paragrafo 4

Direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili

Si

No

Si

Legge sulla protezione dei consumatori, articolo 75, paragrafo 4

Direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza

Si

No

Si

Legge sulla protezione dei consumatori, articolo 75, paragrafo 4

Direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo

Si

No

Si

Legge sulla protezione dei consumatori, articolo 75, paragrafo 4

Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»)

Si

No

Si

Legge sulla protezione dei consumatori, articolo 75, paragrafo 4

Direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori

Si

No

Si

Legge sulla protezione dei consumatori, articolo 75, paragrafo 4

Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

No (15)

No

No

 

REPUBBLICA SLOVACCA

 

La legislazione nazionale prevede la consultazione preventiva in rapporto alle seguenti direttive?

(Sì/No)

Consultazione unicamente con la parte convenuta.

(Sì/No)

Consultazione sia con la parte convenuta che con un ente legittimato nazionale.

(Sì/No)

Riferimento alla normativa nazionale

(atto, articolo, paragrafo).

Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno

No

No

No

 

Direttiva 85/577/CEE per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali

No

No

No

 

Direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo

No

No

No

 

Direttiva 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive: Articoli da 10 a 21

No

No

No

 

Direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»

No

No

No

 

Direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano

No

No

No

 

Direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

No

No

No

 

Direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili

No

No

No

 

Direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza

No

No

No

 

Direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo

No

No

No

 

Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»)

No

No

No

 

Direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori

No

No

No

 

Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

No

No

No

 

FINLANDIA

 

La legislazione nazionale prevede la consultazione preventiva in rapporto alle seguenti direttive?

(Sì/No)

Consultazione unicamente con la parte convenuta.

(Sì/No)

Consultazione sia con la parte convenuta che con un ente legittimato nazionale.

(Sì/No)

Riferimento alla normativa nazionale

(atto, articolo, paragrafo).

Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno

No

No

No

 

Direttiva 85/577/CEE per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali

No

No

No

 

Direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo

No

No

No

 

Direttiva 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive: Articoli da 10 a 21

No

No

No

 

Direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»

No

No

No

 

Direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano

No

No

No

 

Direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

No

No

No

 

Direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili

No

No

No

 

Direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza

No

No

No

 

Direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo

No

No

No

 

Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»)

No

No

No

 

Direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori

No

No

No

 

Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

No

No

No

 

SVEZIA

 

La legislazione nazionale prevede la consultazione preventiva in rapporto alle seguenti direttive?

(Sì/No)

Consultazione unicamente con la parte convenuta.

(Sì/No)

Consultazione sia con la parte convenuta che con un ente legittimato nazionale.

(Sì/No)

Riferimento alla normativa nazionale

(atto, articolo, paragrafo).

Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno

Si

Si

No

Sezioni 1 e 4 della legge 2000:1175 sull'accesso alla giustizia riconosciuto a determinate autorità e organizzazioni straniere per la tutela dei consumatori

Direttiva 85/577/CEE per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Si

Si

No

Sezioni 1 e 4 della legge 2000:1175 sull'accesso alla giustizia riconosciuto a determinate autorità e organizzazioni straniere per la tutela dei consumatori

Direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo

Si

Si

No

Sezioni 1 e 4 della legge 2000:1175 sull'accesso alla giustizia riconosciuto a determinate autorità e organizzazioni straniere per la tutela dei consumatori

Direttiva 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive: Articoli da 10 a 21

Si

Si

No

Sezioni 1 e 4 della legge 2000:1175 sull'accesso alla giustizia riconosciuto a determinate autorità e organizzazioni straniere per la tutela dei consumatori

Direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»

Si

Si

No

Sezioni 1 e 4 della legge 2000:1175 sull'accesso alla giustizia riconosciuto a determinate autorità e organizzazioni straniere per la tutela dei consumatori

Direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano

Si

Si

No

Sezioni 1 e 4 della legge 2000:1175 sull'accesso alla giustizia riconosciuto a determinate autorità e organizzazioni straniere per la tutela dei consumatori

Direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

Si

Si

No

Sezioni 1 e 4 della legge 2000:1175 sull'accesso alla giustizia riconosciuto a determinate autorità e organizzazioni straniere per la tutela dei consumatori

Direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili

Si

Si

No

Sezioni 1 e 4 della legge 2000:1175 sull'accesso alla giustizia riconosciuto a determinate autorità e organizzazioni straniere per la tutela dei consumatori

Direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza

Si

Si

No

Sezioni 1 e 4 della legge 2000:1175 sull'accesso alla giustizia riconosciuto a determinate autorità e organizzazioni straniere per la tutela dei consumatori

Direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo

Si

Si

No

text missing

Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»)

Si

Si

No

Sezioni 1 e 4 della legge 2000:1175 sull'accesso alla giustizia riconosciuto a determinate autorità e organizzazioni straniere per la tutela dei consumatori

Direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori

Si

Si

No

Sezioni 1 e 4 della legge 2000:1175 sull'accesso alla giustizia riconosciuto a determinate autorità e organizzazioni straniere per la tutela dei consumatori

Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

 

 

 

Attuazione in corso

REGNO UNITO

 

La legislazione nazionale prevede la consultazione preventiva in rapporto alle seguenti direttive?

(Sì/No)

Consultazione unicamente con la parte convenuta.

(Sì/No)

Consultazione sia con la parte convenuta che con un ente legittimato nazionale.

(Sì/No)

Riferimento alla normativa nazionale

(atto, articolo, paragrafo).

Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno

Si

 

Si

s214 (1)-(7) Legge relativa alle imprese 2002

Direttiva 85/577/CEE per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Si

 

Si

s214 (1)-(7) Legge relativa alle imprese 2002

Direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo

Si

 

Si

s214 (1)-(7) Legge relativa alle imprese 2002

Direttiva 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive: Articoli da 10 a 21

Si

 

Si

s214 (1)-(7) Legge relativa alle imprese 2002

Direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»

Si

 

Si

s214 (1)-(7) Legge relativa alle imprese 2002

Direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano

Si

 

Si

s214 (1)-(7) Legge relativa alle imprese 2002

Direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

Si

 

Si

s214 (1)-(7) Legge relativa alle imprese 2002

Direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili

Si

 

Si

s214 (1)-(7) Legge relativa alle imprese 2002

Direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza

Si

 

Si

s214 (1)-(7) Legge relativa alle imprese 2002

Direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo

Si

 

Si

s214 (1)-(7) Legge relativa alle imprese 2002

Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»)

Si

 

Si

s214 (1)-(7) Legge relativa alle imprese 2002

Direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori

Si

 

Si

s214 (1)-(7) Legge relativa alle imprese 2002

Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

Non ancora recepita nella legislazione del Regno Unito

 

 

 


(1)  GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.

(2)  GU L 372 del 31.12.1985, pag. 31.

(3)  GU L 42 del 12.2.1987, pag. 48.

(4)  GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.

(5)  GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.

(6)  GU L 113 del 30.4.1992, pag. 13.

(7)  GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.

(8)  GU L 280 del 29.10.1994, pag. 83.

(9)  GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

(10)  GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12.

(11)  GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

(12)  GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16.

(13)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

(14)  Questo decreto regolamenta inoltre le direttive comunitarie relative ai contratti a distanza e ai contratti conclusi al di fuori dei locali commerciali, alle clausole abusive nonché alle garanzie relative alla vendita dei beni mobili e ai viaggi «tutto compreso».

(15)  La direttiva in materia di servizi è attualmente in corso di recepimento da parte della Repubblica di Slovenia.


4.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 181/38


Informazioni sintetiche comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

2009/C 181/07

Aiuto n.: XA 118/09

Stato membro: Repubblica federale di Germania.

Regione: Schleswig-Holstein.

Titolo del regime di aiuto o nome dell’impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Beihilfen für bestimmte Maßnahmen im Rahmen des TSE-Monitorings, die nach den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 mit Vorschriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung bestimmter transmissibler spongiformer Enzephalopathien (TSE-Verordnung) durchgeführt worden sind.

Base giuridica: Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen im Rahmen der Bekämpfung Transmissibler Spongiformer Enzephalopathien bei Rindern, Schafen und Ziegen (TSE-Beihilfe-Richtlinien)

Spesa annua prevista nell’ambito del regime o importo annuo totale concesso all’impresa:

1.

Per i bovini, gli ovini e i caprini morti: 105 000 EUR.

2.

Per gli ovini e i caprini abbattuti: 3 000 EUR.

Intensità massima dell’aiuto:

1.

100 %.

2.

100 %.

Data di applicazione: L’aiuto è concesso a decorrere dalla data della pubblicazione su Internet delle informazioni sintetiche concernenti l’aiuto.

Durata del regime o dell’aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013.

Obiettivo dell’aiuto: L’esenzione si basa sull’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006.

L’aiuto mira a compensare i costi connessi a talune misure attuate nel quadro della sorveglianza della TSE per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di determinate encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Non sono previsti pagamenti diretti ai beneficiari: l’aiuto è concesso sotto forma di prestazione di servizi sovvenzionati.

In particolare si ribadisce che si assicura il rispetto dell’articolo 10, paragrafi da 4 a 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006.

La misura si iscrive nella prevenzione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili di bovini, ovini e caprini ed è pertanto compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

Settore economico: Agricoltura

I proprietari di bovini, ovini e caprini che possono beneficiare dell’aiuto sono piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto:

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein

Mercatorstraße 3

24106 Kiel

DEUTSCHLAND

Indirizzo web: http://www.schleswig-holstein.de/UmweltLandwirtschaft/DE/LandFischRaum/11_ZPLR/PDF/TSE_Richtlinie,templateId=raw,property=publicationFile.pdf

Aiuto n.: XA 119/09

Stato membro: Repubblica di Lituania.

Regione: —

Titolo del regime di aiuto o nome dell’impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Pagalba, skirta kompensuoti draudimo įmokas.

Base giuridica: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymas (Žin., 2002, Nr. 72-3009, 2008, Nr. 81-3174).

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=325142

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo «Dėl draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo» projektas.

Spesa annua prevista nell’ambito del regime o importo annuo totale concesso all’impresa: Stanziamento annuale di 30 milioni di LTL (circa 8 690 000 EUR).

Stanziamento complessivo di 180 milioni di LTL (circa 52 130 000 EUR).

Intensità massima dell’aiuto:

1.

50 % del costo dei primi assicurativi per le colture (a condizione che l’intera superficie coltivata dell’azienda sia stata assicurata, da parte della compagnia assicuratrice, per lo meno contro gli eventi seguenti: siccità durante il periodo vegetativo, mortalità invernale (colture invernali), grandine e precipitazioni piovose eccessive);

2.

30 % del costo dei premi assicurativi per i bovini (i premi assicurativi sono rimborsati conformemente all’importo assicurato non superiore al prezzo normalizzato delle risorse biologiche come definito dall’ordinanza del ministero dell’Agricoltura della Lituania).

In funzione delle risorse finanziarie di cui la Lituania dispone, la percentuale dei premi assicurativi rimborsati può essere ridotta.

Data di applicazione: Il regime entra in vigore nel momento in cui la Commissione spedisce la ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione, e pubblica la sintesi su Internet.

Durata del regime o dell’aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013.

Obiettivo dell’aiuto: PMI,

Premi assicurativi (articolo 12 del regolamento della commissione (CE) n. 1857/2006).

Spese ammissibili:

Una quota del premio assicurativo versato alla compagnia di assicurazione per assicurare:

le colture contro le perdite causate da eventi climatici avversi che possono essere assimilati a disastri naturali e/o contro le perdite causate da eventi climatici avversi (gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità, ecc.); o

bovini (tori, vacche, manzi, giovenche e buoi) contro le epizoozie.

Settore economico: Produzione primaria di prodotti agricoli

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6)

LT-01103 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Indirizzo web: http://www.zum.lt/lt/teisine-informacija/projektai

Altre informazioni: Una volta entrato in vigore, il presente regime sostituisce il precedente regime N 666/2007 — «Pagalba, skirta kompensuoti draudimo įmokas» (Aiuto per il rimborso di premi assicurativi).

Aiuto n.: XA 121/09

Stato membro: Belgio.

Regione: Fiandre.

Titolo del regime di aiuto o nome dell’impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Verbond voor Eieren, Pluimvee en Konijnen vzw.

Base giuridica: Decreet van 19 december 2008 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009.

Koninklijk besluit van 2 juni 1998 betreffende de zoötechnische en genealogische voorschriften voor de verbetering en de instandhouding van de pluimvee- en konijnenrassen.

Spesa annua prevista nell’ambito del regime o importo annuo totale concesso all’impresa: 0,02 milioni di EUR.

Intensità massima dell’aiuto: L’intensità massima dell’aiuto è pari al 100 % per tutti i costi per quanto riguarda i servizi di consulenza forniti da terzi, i costi dei servizi che non rivestono carattere continuativo o periodico, né sono connessi con le normali spese di funzionamento dell’impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.

Data di applicazione: L’aiuto può essere erogato a decorrere dal 1o maggio e non prima di 15 giorni dopo la notifica.

L’aiuto è concesso mediante un decreto di attuazione. Tali decreti attuativi vengono emanati annualmente. Un progetto di decreto di attuazione deve essere ancora elaborato. Nella decisione sarà inserita una clausola di standstill.

Durata del regime o dell’aiuto individuale: L’aiuto è concesso per un periodo che termina il 31 dicembre 2009.

Obiettivo dell’aiuto: L’associazione riconosciuta Verbond voor Eieren, Pluimvee en Konijnen vzw (VEPEK) dichiara di utilizzare l’aiuto per fornire servizi di consulenza ai partecipanti delle imprese agricole attivi nella produzione primaria nei settori dei volatili e dei conigli per quanto riguarda la salute degli animali, la sicurezza alimentare, la qualità degli alimenti, il benessere degli animali, i problemi ambientali e questioni economiche e riguardanti l’allevamento.

L’aiuto rientra nell’ambito dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006. Esso è conforme ai criteri di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Articolo 15,2, paragrafo 2, lettera c): per quanto riguarda i servizi di consulenza forniti da terzi, i costi dei servizi che non rivestono carattere continuativo o periodico, né sono connessi con le normali spese di funzionamento dell’impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.

Settore economico: produzioni animali.

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan 35, bus 40

1030 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Indirizzo web: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/info/steun/eu.html

Altre informazioni: —

Segretario generale

Jules VAN LIEFFERINGE


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione

4.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 181/41


Avviso di scadenza di alcune misure antidumping

2009/C 181/08

Poiché in seguito alla pubblicazione di un avviso d'imminente scadenza (1) non è pervenuta alcuna domanda di riesame, la Commissione informa che la misura antidumping indicata in appresso scadrà a breve.

Il presente avviso è pubblicato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2).

Prodotto

Paese(i) d'origine o d'esportazione

Misure

Riferimento

Data della scadenza

Polietilen tereftalato

Australia

Dazio antidumping

Regolamento (CE) n. 1467/2004 del Consiglio (GU L 271 del 19.8.2004, pag. 1) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2167/2005 del Consiglio (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 11)

20.8.2009

Australia

Impegno

Decisione n. 2004/600/CE della Commissione (GU L 271 del 19.8.2004, pag. 38)


(1)  GU C 5 del 10.1.2009. pag. 3.

(2)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

4.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 181/42


AIUTI DI STATO — FRANCIA, BELGIO, LUSSEMBURGO

Aiuto di Stato C 9/09 (ex NN 49/08, 50/08 e 45/08) — Aiuti a favore di Dexia sotto forma di garanzia sulle obbligazioni e su taluni attivi, «liquidity assistance» e aumento di capitale — Belgio, Francia, Lussemburgo

Invito a presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 181/09

Con lettera del 13 marzo 2009, riportata nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha notificato al Belgio, alla Francia e al Lussemburgo la decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione alle misure in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito alle misure riguardo alle quali viene avviato il procedimento entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Aiuti di Stato

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22961242

Dette osservazioni saranno comunicate al Belgio, alla Francia e al Lussemburgo. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

SINTESI

1.   PROCEDIMENTO

1.

Con decisione del 19 novembre 2008, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in relazione all’operazione di sostegno alla liquidità («liquidity assistance») e alla garanzia sulle obbligazioni di Dexia. La Commissione ritiene che queste misure siano compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato in quanto aiuto al salvataggio e le ha autorizzate per un periodo di sei mesi a decorrere dal 3 ottobre 2008, precisando che oltre tale periodo la Commissione dovrà valutare nuovamente l’aiuto in quanto misura strutturale.

2.

La Francia, il Lussemburgo e il Belgio hanno notificato un piano di ristrutturazione alla Commissione, rispettivamente il 16, il 17 e il 18 febbraio 2009.

2.   I FATTI

3.

Il beneficiario dell’aiuto è Dexia, gruppo finanziario operante nei settori bancario e assicurativo, quotato alle borse Euronext di Parigi e di Bruxelles, la cui capitalizzazione di mercato al 30 giugno 2008 era di 11,7 miliardi di EUR. Nato nel 1996 dalla fusione tra Crédit Local de France e Crédit Communale de Belgique, il gruppo Dexia è specializzato nei prestiti alle collettività locali ma vanta anche 5,5 milioni di clienti privati, per la maggior parte in Belgio.

4.

Dal settembre 2008 Dexia ha dovuto affrontare, come tutto il settore bancario a livello mondiale, una grave crisi finanziaria che ha determinato una scarsità di liquidità e un aumento duraturo del suo costo. Nel 2008 le autorità del Belgio, della Francia e del Lussemburgo (in appresso «gli Stati membri») hanno messo in atto una serie di misure di sostegno a favore di Dexia: un aumento di capitale di 6,4 miliardi di EUR sottoscritto dagli Stati membri e dagli azionisti storici di Dexia, un meccanismo di garanzia delle obbligazioni emesse da Dexia e un’operazione di liquidity assistance fornita dalla Banca nazionale del Belgio in cooperazione con la Banca di Francia. Gli Stati membri si erano all’epoca impegnati a presentare, entro 6 mesi a decorrere dal 3 ottobre 2008, un piano di ristrutturazione relativo al gruppo Dexia nel quale avrebbero illustrato le misure volte ad assicurare la redditività dell’impresa a lungo termine. Mediante la sua filiale americana Financial Security Assurance (FSA), Dexia è anche uno dei principali operatori nel settore del rafforzamento del credito. Questa attività è stata particolarmente colpita dalla crisi del mercato immobiliare americano e dal primo trimestre 2008 FSA ha registrato delle perdite che da allora sono continuamente riviste al rialzo. La situazione estremamente difficile di FSA ha quindi obbligato Dexia a considerare varie possibilità per limitare la sua esposizione nella filiale: liquidazione, ammortamento progressivo delle attività o cessione. Infine la scelta è ricaduta sull’ultima opzione e il 14 novembre 2008 è stato concluso un accordo di vendita con la società Assured Guaranty.

5.

La Francia, il Lussemburgo e il Belgio hanno pertanto notificato un piano di ristrutturazione alla Commissione, rispettivamente il 16, il 17 e il 18 febbraio 2009. Il piano prevede:

la cessione di FSA,

il ridimensionamento sia delle attività di finanziamento delle collettività locali e delle imprese («Public and Wholesale Banking») sia di quelle sui mercati finanziari («Treasury and Financial Markets»),

la riduzione del profilo di rischio del gruppo, in particolare di liquidità,

la riduzione della base di costo del 15 % su tre anni,

misure di carattere comportamentale (quali l'abolizione della parte variabile delle remunerazioni dei membri dei comitati di direzione di Dexia e delle principali unità del gruppo).

6.

La Francia, il Belgio e il Lussemburgo propongono il mantenimento delle misure di garanzia sulle obbligazioni e di liquidity assistance durante il periodo di ristrutturazione, eventualmente fino all’ottobre 2010.

7.

La Francia e il Belgio propongono anche di concedere una garanzia sugli attivi del portafoglio «Financial Products» (FP) di FSA per un importo totale di 16,9 miliardi di dollari, eccetto gli attivi del valore nominale complessivo di 4,5 miliardi di dollari, i quali sono coperti direttamente da Dexia. Secondo le autorità belghe e francesi, la garanzia statale è una condizione necessaria per qualsiasi accordo di cessione di FSA.

3.   VALUTAZIONE

8.

La Commissione ha concluso che l’aumento di capitale e la garanzia del portafoglio «Financial Products» (FP) de Financial Security Assurance (FSA) (in appresso «la misura FSA»), così come la garanzia sulle obbligazioni e la misura di liquidity assistance, costituiscono aiuti di Stato a favore di Dexia a norma dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

9.

Considerata i) l’importanza della cessione di FSA nel piano di ristrutturazione di Dexia, ii) il fatto che le altre opzioni possibili siano più dispendiose (liquidazione di FSA o ammortamento progressivo delle attività) e iii) la necessità di abbinare alla cessione di FSA una garanzia degli Stati belga e francese, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni relativamente alla garanzia stessa, al portafoglio di attivi che copre e al livello di perdite sostenute da Dexia in base alla garanzia, in conformità con il punto 16 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (in appresso gli orientamenti) (1). La Commissione la considera una misura strutturale necessaria, adeguata e proporzionata che deve essere realizzata urgentemente, prima ancora dell’esame del piano di ristrutturazione.

10.

Tuttavia la Commissione ha del pari analizzato la misura FSA alla luce delle disposizioni della comunicazione della Commissione sulle cosiddette “attività deteriorate” (2) e non è stata in grado di confermare, in base alle informazioni fornite, se la valutazione degli attivi garantiti rispetti i principi metodologici enunciati in detta comunicazione. La Commissione, in questa fase, non ha potuto esprimersi neppure circa l’adeguatezza della remunerazione degli Stati.

11.

Trattandosi del piano di ristrutturazione, notificato il 16, il 17 e il 18 fe braio, e delle misure associate (l’aumento di capitale, la proroga della garanzia sulle obbligazioni di Dexia e dell’operazione liquidity assistance autorizzate con decisione del 19 novembre 2008), la Commissione non è in grado di dichiarare la loro compatibilità con il trattato CE, in particolare con gli orientamenti.

12.

Pur riconoscendo gli effetti positivi di una riduzione del bilancio di Dexia, la Commissione dubita circa la capacità del piano di ristrutturazione di assicurare la redditività del gruppo a lungo termine. In primo luogo, sembra che in futuro il portafoglio FP di FSA conservato da Dexia potrebbe ancora gravare sui risultati del gruppo, che continuerebbe a sostenere, nonostante la garanzia degli Stati membri, una tranche first loss notevole. Inoltre, la riduzione del differenziale fra le risorse e le passività a lungo termine di Dexia (gap di liquidità) è un elemento essenziale per la redditività del gruppo a lungo termine. La riduzione di questo gap poggia però su ipotesi quali la vendita di attività (in particolare le obbligazioni di Stato) e la raccolta di depositi supplementari che, nella situazione attuale del mercato, non sembrano sufficientemente attendibili. Dall’analisi del piano di ristrutturazione non risulta pertanto chiara la capacità futura di Dexia di reperire risorse di finanziamento a lungo termine; la Commissione dubita in particolare che mantenere a 25 punti base la remunerazione della garanzia sulle obbligazioni di Dexia a meno di un mese possa assicurare al gruppo delle fonti di finanziamento stabili, pur rimanendo compatibile con le raccomandazioni della Banca centrale europea (3).

13.

La Commissione dubita altresì della compatibilità delle misure previste nel quadro del piano di ristrutturazione con l’obbligo per gli istituti beneficiari di compensare gli aiuti concessi con misure che permettano di prevenire un’eccessiva distorsione della concorrenza. Dexia prevede infatti, in particolare, di aumentare l’emissione di crediti al settore pubblico su taluni mercati, segnatamente in Belgio, dove la quota di mercato di Dexia è già molto elevata. La Commissione esprime inoltre riserve sulla possibilità di accettare alcune misure di riduzione dell’attività svolta, come la vendita di FSA, come misure compensative qualora risultassero necessarie a ripristinare la redditività del gruppo.

14.

Inoltre, la partecipazione di Dexia ai costi di ristrutturazione, sebbene significativa, resta condizionata alla capacità del gruppo di liquidare alcune delle sue attività, in particolare il suo portafoglio di obbligazioni di Stato. L’importo significativo di questo portafoglio e lo stato attuale del mercato non permettono però una liquidazione a condizioni normali. Infine la Commissione esprime riserve sul fatto che la riduzione di nuova produzione possa essere compresa nel contributo reale di Dexia in conformità con gli orientamenti.


(1)  GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.

(2)  Comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario (25.2.2009).

(3)  Raccomandazione del Consiglio direttivo della BCE relativa a garanzie statali sul debito bancario (20.10.2008).