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ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2009.177.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 177 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
52o anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2009/C 177/01 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2009/C 177/02 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2009/C 177/03 |
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2009/C 177/04 |
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2009/C 177/05 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Commissione |
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2009/C 177/06 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione |
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2009/C 177/07 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5564 — Raiffeisen Leasing/SAG/Advisory House/The Mobility House JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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Rettifiche |
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2009/C 177/08 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
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30.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 177/1 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/C 177/01
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Data di adozione della decisione |
14.1.2009 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 9/09 |
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Stato membro |
Irlanda |
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Regione |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Anglo-Irish Bank |
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Base giuridica |
The Credit Institutions (Financial Support) Act 2008 |
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Tipo di misura |
Aiuto individuale |
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Obiettivo |
Rimedio a un grave turbamento dell'economia |
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Forma dell'aiuto |
Altre forme di apporto di capitale |
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Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto 1 500 Mio EUR |
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Intensità |
— |
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Durata |
— |
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Settore economico |
Intermediazione finanziaria |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
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Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm
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Data di adozione della decisione |
16.2.2009 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 61/09 |
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Stato membro |
Irlanda |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Change of ownership of Anglo Irish Bank Corporation plc |
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Base giuridica |
The Anglo-Irish Bank Corporation Act 2009 |
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Tipo di misura |
— |
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Obiettivo |
— |
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Forma dell'aiuto |
— |
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Dotazione di bilancio |
— |
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Intensità |
Misura che non costituisce aiuto |
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Durata |
— |
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Settore economico |
Intermediazione finanziaria |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm
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Data di adozione della decisione |
30.6.2009 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 326/09 |
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Stato membro |
Lettonia |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Garantiju shēmas bankām Latvijā pagarināšana |
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Base giuridica |
Government Regulation on «Procedure for Issuing and Supervision of Guarantees for Bank Loans» |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Rimedio a un grave turbamento dell'economia |
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Forma dell'aiuto |
Garanzia |
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Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto 2 400 Mio LVL |
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Intensità |
— |
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Durata |
1.7.2009-31.12.2009 |
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Settore economico |
Intermediazione finanziaria |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
|
30.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 177/4 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
29 luglio 2009
2009/C 177/02
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,4104 |
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JPY |
yen giapponesi |
133,86 |
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DKK |
corone danesi |
7,4451 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,86110 |
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SEK |
corone svedesi |
10,5849 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,5268 |
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ISK |
corone islandesi |
|
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NOK |
corone norvegesi |
8,7890 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
25,540 |
|
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
|
HUF |
fiorini ungheresi |
269,75 |
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LTL |
litas lituani |
3,4528 |
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LVL |
lats lettoni |
0,7020 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,1928 |
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RON |
leu rumeni |
4,2183 |
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TRY |
lire turche |
2,0975 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,7220 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,5335 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
10,9307 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
2,1457 |
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SGD |
dollari di Singapore |
2,0353 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 752,15 |
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ZAR |
rand sudafricani |
11,1778 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
9,6350 |
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HRK |
kuna croata |
7,3420 |
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IDR |
rupia indonesiana |
14 043,96 |
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MYR |
ringgit malese |
4,9836 |
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PHP |
peso filippino |
67,859 |
|
RUB |
rublo russo |
44,2170 |
|
THB |
baht thailandese |
47,989 |
|
BRL |
real brasiliano |
2,6679 |
|
MXN |
peso messicano |
18,7160 |
|
INR |
rupia indiana |
68,3000 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
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30.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 177/5 |
Informazioni sintetiche comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001
2009/C 177/03
Aiuto n.: XA 74/09
Stato membro: Paesi Bassi
Regione: —
Titolo del regime di aiuto o nome dell’impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Kennisverbreding biologische landbouw ten behoeve van omschakeling van gangbare landbouw naar biologische landbouw. (Diffusione di conoscenze sull’agricoltura biologica in vista di una conversione dall’agricoltura tradizionale a quella biologica)
Base giuridica: Artikel 21:13 van de Wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009.
Spesa annua prevista nell’ambito del regime o importo annuo totale concesso all’impresa: 0,1 milioni di EUR
Intensità massima dell’aiuto: 100 %
Data di applicazione: Quanto prima possibile, in conformità dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006.
Durata del regime o dell’aiuto individuale: Dal momento indicato al precedente paragrafo fino all’1.1.2012.
Obiettivo dell’aiuto: Il ministero dell’Agricoltura contribuisce all'organizzazione di incontri volti a favorire la condivisione di conoscenze sulla conduzione di un'azienda biologica e la comunicazione di informazioni sul mercato di sbocco dei prodotti biologici primari. Gli incontri si tengono in varie località del paese e la partecipazione è gratuita per tutti gli agricoltori interessati che hanno imprese piccole e medie, in conformità del disposto dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1857/2006. L'aiuto in oggetto mira a fornire informazioni e consulenza agli agricoltori partecipanti. Durante gli incontri, gli agricoltori ricevono informazioni e consulenza tali da contribuire all'abbassamento della soglia che impedisce agli agricoltori tradizionali di effettuare la conversione all’agricoltura biologica. Tale consulenza va dunque considerata come servizi di consulenza ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1857/2006. Il ministero dell’Agricoltura contribuisce all’organizzazione degli incontri e pertanto non effettua pagamenti diretti in denaro agli agricoltori, il tutto in conformità dell’articolo 15, paragrafo 3, del suddetto regolamento.
Inoltre il ministero dell’Agricoltura contribuisce alla realizzazione di un sito web contenente informazioni rilevanti per gli agricoltori interessati a un'eventuale conversione all’agricoltura biologica. Tale contributo è conforme al disposto dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera d), punto iii), del regolamento (CE) n. 1857/2006.
Settore economico: Tutte le principali aziende agricole che producono i prodotti indicati nell'allegato I al trattato CE.
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
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Ministerie van Landbouw |
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Natuur en Voedselkwaliteit |
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Postbus 20401 |
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2500 EK Den Haag |
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NEDERLAND |
Indirizzo web: http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640827&_dad=portal&_schema=PORTAL
(far scorrere la pagina fino in fondo)
Altre informazioni: Il ministero dell'Agricoltura contribuisce all'organizzazione di incontri volti a favorire la condivisione di conoscenze sulla conduzione di un'azienda biologica e la comunicazione di informazioni sul mercato di sbocco dei prodotti biologici primari. Gli incontri si tengono in varie località del paese e la partecipazione è gratuita per tutti gli agricoltori interessati che hanno imprese piccole e medie, in conformità del disposto dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1857/2006. L'aiuto in oggetto mira a fornire informazioni e consulenza agli agricoltori partecipanti. Durante gli incontri, gli agricoltori ricevono informazioni e consulenza tali da contribuire all'abbassamento della soglia che impedisce agli agricoltori tradizionali di effettuare la conversione all'agricoltura biologica. Tale consulenza va dunque considerata come servizi di consulenza ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1857/2006. Il ministero dell'Agricoltura contribuisce all'organizzazione degli incontri e pertanto non effettua pagamenti diretti in denaro agli agricoltori, il tutto in conformità dell'articolo 15, paragrafo 3, del suddetto regolamento.
Inoltre il ministero dell'Agricoltura contribuisce alla realizzazione di un sito web contenente informazioni rilevanti per gli agricoltori interessati a un'eventuale conversione all'agricoltura biologica. Tale contributo è conforme al disposto dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera d), punto iii), del regolamento (CE) n. 1857/2006.
Aiuto n.: XA 78/09
Stato membro: Spagna
Regione: Comunità di Valencia
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Fedacova
Base giuridica: Propuesta de Resolución del expediente acogido a la linea «Programas intersectoriales en materia de tributos y valores de la Calidad Agroalimentaria»
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 145 000 EUR.
Intensità massima dell'aiuto: 100 %
Data di applicazione: A partire dalla data di pubblicazione del n. di registro della richiesta di esenzione sulla pagina Web della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.
Durata del regime o dell'aiuto individuale: dicembre 2009.
Obiettivo dell'aiuto: Organizzazione di giornate tecniche concernenti la qualità alimentare, la sicurezza alimentare e i prodotti alimentari della Comunità valenziana. Pubblicazioni delle relazioni presentate durante le giornate; studi e relazioni tecniche: caratterizzazione del settore agroalimentare. Osservatorio di competitività settoriale. Relazioni, memorandum, materiali tecnici, d'informazione e didattici. Elaborazione e programmazione dell'esame del settore agroalimentare nella Comunità di Valenzia. Formazione: corso sul sistema APPCC concernente il condizionamento del miele. Elaborazione e attuazione delle esigenze per quanto riguarda l'igiene e la tracciabilità, e il sistema APPCC nell'industria agroalimentare. Certificazione di sistemi di sicurezza alimentare. Spazio web sulla caratterizzazione del settore agroalimentare. Partecipazione a fiere e a forum di scambio di conoscenze tra imprese.
Attività previste agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
Settore economico: PYMES del settore della agroalimentazione della Comunità di Valencia.
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
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Conselleria de Agricultura |
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Pesca y Alimentación |
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C/Amadeo de Saboya |
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46010 Valencia |
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ESPAÑA |
Indirizzo web: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/FEDACOVA.pdf
Altre informazioni: —
La Directora General de Comercialización
Marta VALSANGIACOMO GIL
Aiuto n.: XA 92/09
Stato membro: Germania
Regione: Renania — Palatinato
Titolo del regime di aiuto o nome dell’impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Gewährung von Beihilfen nach der Beihilfesatzung der Tierseuchenkasse Rheinland-Pfalz
Base giuridica: Beihilfesatzung der Tierseuchenkasse von Rheinland-Pfalz über die Gewährung von Beihilfen (progetto non ancora pubblicato)
Spesa annua prevista nell’ambito del regime o importo annuo totale concesso all’impresa: Complessivamente 3,3 Mio EUR
Intensità massima dell’aiuto: Fino al 100 %
Data di applicazione: Dalla data di pubblicazione sul sito Internet della Commissione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006, non prima dell’1.1.2009.
Durata del regime o dell’aiuto individuale:
Obiettivo dell’aiuto: Epizoozie [Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006]
Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo — servizi di consulenza forniti da terzi in materia di salute animale [articolo 15, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1857/2006].
Settore economico: A104 — Produzione animale.
Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto:
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Tierseuchenkasse Rheinland-Pfalz |
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Anstalt des Öffentlichen Rechts |
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Burgenlandstraße 7 |
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55543 Bad Kreuznach |
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DEUTSCHLAND |
Indirizzo web: http://www.lwk-rlp.de/bilder/mediafile_9137_Beihilfesatzung_2009_INTERNET_.pdf
Altre informazioni: Gli aiuti ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006 sono tutti relativi a epizoozie per le quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a livello comunale o nazionale.
Gli aiuti per le perdite degli animali sono concessi solo per le malattie animali figuranti sull’elenco delle epizoozie dell’Ufficio internazionale delle epizoozie e/o dell’allegato alla direttiva 90/424/CEE, del Consiglio, per le quali le autorità veterinarie competenti hanno riconosciuto un focolaio.
Gli aiuti non devono riferirsi a malattie per le quali la legislazione comunitaria fissa oneri specifici per le misure di contrasto.
Gli aiuti non concernono nessuna misura i cui costi devono essere sopportati dalle aziende agricole, ai sensi della legislazione comunitaria
Aiuto n.: XA 95/09
Stato membro: Regno di Spagna
Regione: Comunità autonoma delle Canarie
Titolo del regime di aiuto o nome dell’impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Subvenciones destinadas al fomento de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas de Canarias
Base giuridica: Proyecto de Orden de la Consejería De Agricultura, Ganadería, Pesca Y Alimentación por la que se convocan, durante el ejercicio de 2009, las subvenciones destinadas al fomento de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas de Canarias.
Spesa annua prevista nell’ambito del regime o importo annuo totale concesso all’impresa: Seicento mila quattro cento trenta due euro (600 432 EUR)
Intensità massima dell’aiuto: Conformemente al disposto dell’articolo 3 del sopra citato progetto di decreto, l’importo degli aiuti di cui all’articolo 1 potrà raggiungere il 75 % del costo del programma. Nonostante quanto affermato sopra, ai sensi di quanto previsto all’articolo 5, comma 3 del regio decreto n. 428/2003, dell’11 aprile 2003, i crediti concessi alle azioni contenute nell’invito a presentare offerte dal ministero de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino potranno essere destinati a coprire al massimo il 50 % del costo complessivo del programma, potendo essere integrati fino al raggiungimento della percentuale massima permessa con crediti destinati alla Comunità autonoma delle Canarie.
Conformemente all’articolo 10, comma 1 del citato regolamento (CE) n. 1857/2006 gli aiuti previsti, per essere sovvenzionabili non potranno consistere in pagamenti diretti in denaro, l’aiuto sarà concesso ai produttori beneficiari dello stesso mediante servizi sovvenzionati, e deve essere a disposizione di tutti gli aventi diritto nella zona in questione sulla base di criteri obiettivi.
Data di applicazione: Dalla data di pubblicazione nel sito web della Direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea del numero di registrazione della domanda di esenzione di cui al regolamento (CE) n. 1857/2006.
Durata del regime o dell’aiuto individuale: Dal 7.10.2008 al 6.10.2009 compreso o fino all’esaurimento del credito destinato a finanziare detti aiuti (600 432 EUR).
Obiettivo dell’aiuto: Come previsto all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006, summenzionato, cioè aiuti relativi alle fitopatie ed epizoozie e alle infestazioni parassitarie.
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Allevamento (specie) |
Tipo di allevamento |
Animali |
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BOVINI |
Riproduzione da latte, carne o mista |
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Allevamenti di produzione |
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OVINI/CAPRINI |
Riproduzione da latte, carne o mista |
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SUINI |
Produzione |
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AVICOLTURA |
Produzione di uova |
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Allevamento per la produzione di uova |
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AVICOLTURA DA CARNE |
Produzione di carne |
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CUNICOLI |
Produzione di carne |
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STRUZZI |
Produzione di carne |
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DROMEDARI |
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API |
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I programmi sanitari sono posti in essere in aziende integranti le Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas che dovranno essere iscritte nel Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias con i dati aggiornati, prendendo come riferimento esclusivamente i dati comunicati dal 1o gennaio 2009 al 28 febbraio 2009, come stabilito dall’articolo 4, comma 3 del regio decreto 479/2004 del 26 marzo 2004 mediante il quale si istituisce e si regola il Registro de explotaciones ganaderas.
Un’azienda potrà appartenere solo a una ADSG, tranne il caso in cui sia di specie differente.
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A. |
Spese dei veterinari responsabili del programma sanitario. |
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B. |
Spese per i farmaci adoperati nell’applicazione del programma sanitario, restando esclusi quelli derivati dalla realizzazione di prove di laboratorio e da prove diagnostiche e tutto ciò che è relativo alla normale gestione di un’azienda. |
Settore economico: Tutto il settore dell’allevamento che appartenga a una agrupación de defensa sanitaria ganadera (ADSG)
Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto:
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Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Dirección General de Ganadería) |
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Edificio Usos Múltiples II |
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Avda. José Manuel Guimerá, 8, 3a planta |
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38071 Santa Cruz de Tenerife |
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ESPAÑA |
Indirizzo web: http//www.gobiernodecanarias.org/agricultura/otros/reglamento_CE_pymes.htm
Aiuto n.: XA 106/09
Stato membro: Spagna
Regione: Cantabria
Titolo del regime di aiuto o nome dell’impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Subvenciones destinadas al fomento de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas de Canarias
Base giuridica: Orden DES/12/2008, de 7 de marzo, por la que se establecen normas de control sanitario y de desarrollo de las Campañas de Saneamiento de la Cabaña Bovina Ovina y Caprina
Orden de 1 de junio de 2001, por la que se regula la realización de vaciados sanitarios en las explotaciones de ganado bovino, ovino y caprino en el marco de las campañas de saneamiento.
Orden DES/66/2008, de 24 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan para el año 2009 ayudas a la reposición de las explotaciones de ganado vacuno, ovino y caprino, objeto de vaciado sanitario
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 600 000 EUR annuali
Intensità massima dell’aiuto: L'intensità dell’aiuto varia tra i 240, 600 e 800 EUR in funzione del valore genetico del capo di bestiame sostituito. In nessun caso l'intensità media dell’aiuto per capo di bestiame, sommata all'indennizzo per ciascun capo abbattuto e all'indennizzo per il valore della carne potrà superare il valore medio comprovato degli animali acquistati per i quali viene richiesto l'aiuto.
Il numero massimo di capi di bestiame che daranno diritto all'indennizzo sarà del 75 % del patrimonio zootecnico medio dell’azienda nei tre anni precedenti all'intervenuto vuoto sanitario.
L'intensità massima per ogni richiedente sarà di 59 999 EUR.
Data di applicazione: A partire dalla data di pubblicazione del n. di registro della richiesta di esenzione alla pagina Web della direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.
Durata del regime o dell’aiuto individuale: Fino al 31.12.2013.
Obiettivo dell’aiuto: L'aiuto è destinato a compensare gli allevatori per le perdite subite a causa dell’abbattimento di capi bovini riproduttori di razze destinate alla produzione di carne e di latte o dell’abbattimento di ovini e caprini nell’ambito di programmi nazionali di eradicazione e a facilitare la sostituzione degli animali per ricostituire il patrimonio zootecnico di riproduttori come era precedentemente al manifestarsi della malattia, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006.
Tali aiuti vengono concessi nell'ambito della lotta contro le malattie oggetto di Programmi Nazionali di eradicazione, principalmente tuberculosi bovina e/o brucellosi bovina e pertanto:
si tratta di malattie i cui focolai sono stati riconosciuti ufficialmente dalle autorità pubbliche,
fanno parte di un programma obbligatorio pubblico comunitario, nazionale e regionale di eradicazione,
gli aiuti non saranno concessi per misure il cui costo debba essere sostenuto dalle aziende agricole,
non si tratta di malattie per le quali la normativa comunitaria imponga introiti specifici per misure di lotta,
i capi di bestiame devono essere abbattuti per ragioni sanitarie ufficiali nel caso in cui nell'azienda si sia effettuato il vuoto sanitario per motivi ufficiali,
il regime di aiuti risponda alla condizione di cui all'articolo 10, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006,
potranno beneficiare degli aiuti soltanto le aziende agricole considerate microimprese, piccole o medie imprese.
Costi ammissibili: valore d'acquisto dei capi di bestiame da sostituire; in nessun caso l'importo medio dell'aiuto per capo di bestiame sommato all'indennizzo per l'abbattimento e all'indennizzo per il valore della carne potrà essere superiore al valore medio accertato dei capi di bestiame acquistati per i quali viene richiesto l'aiuto.
Settore economico: Bovini riproduttori destinati alla produzione di carne o di latte, e ovini e caprini destinati alla produzione di carne o di latte.
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
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Consejeria de Desarrollo Rural, Ganaderia, Pesca y Biodiversidad |
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Dirección General de Ganaderia |
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C/Gutierrez Solana s/n (Edificio Europa) |
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39011 Santander |
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ESPAÑA |
Indirizzo web: http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202008-12/OR%202008-12-04%20235/PDF/16375-16378.pdf
Altre informazioni: —
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30.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 177/10 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001
2009/C 177/04
Aiuto n.: XA 107/09
Stato membro: Belgio
Regione: Fiandre
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Steunpunt Levend Erfgoed vzw
Base giuridica: Decreet van 19 december 2008 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009
Koninklijk besluit van 20 oktober 1992 betreffende de verbetering van de schapen- en geitenrassen
Ministerieel besluit van 21 oktober 1992 betreffende de verbetering van de schapen- en geitenrassen
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 0,01 milioni di EUR
Intensità massima dell'aiuto: L'intensità massima dell'aiuto è pari al 100 per cento dei costi amministrativi connessi con l'adozione e la tenuta dei libri genealogici.
L'intensità massima dell'aiuto è pari al 100 per cento dei costi dei test TSE.
Data di applicazione: L'aiuto potrà essere concesso a partire dal 1o maggio e non prima del 15o giorno successivo alla comunicazione.
L'aiuto può essere erogato in forza di un decreto attuativo. I decreti attuativi sono emanati a scadenza annuale. Non è stata ancora predisposta una bozza di decreto attuativo. Il decreto comprenderà la clausola di standstill.
Durata del regime o dell'aiuto individuale: L'aiuto è concesso per un periodo che scade il 31.12.2009.
Obiettivo dell'aiuto: L'associazione riconosciuta Steunpunt Levend Erfgoed vzw (SLE) tiene i libri genealogici di otto razze ovine rare. Nel 2009 può essere eventualmente aggiunto un numero limitato di razze, del settore di allevamento dei piccoli ruminanti o di altri settori. La SLE dichiara di utilizzare l'aiuto per pagare i costi amministrativi connessi con l'adozione e la tenuta dei libri genealogici, la registrazione nella banca dati dei dati di nascita e discendenza, nonché la compilazione e il rilascio di certificati zootecnici e attestati di discendenza.
Inoltre la SLE organizza test TSE presso gli allevatori di pecore suoi affiliati.
L'aiuto in oggetto serve a rifondere una parte dei costi sostenuti dagli allevatori.
All'aiuto si applica il disposto dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006. Sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006.
Articolo 16, paragrafo 1, lettera a): aiuti fino al 100 per cento dei costi amministrativi connessi con l'adozione e la tenuta dei libri genealogici.
Articolo 16, paragrafo 1, lettera g): aiuti fino al 100 per cento dei costi dei test TSE.
Per i test TSE obbligatori su animali macellati per il consumo umano, il totale dell'aiuto diretto e indiretto, compreso l'aiuto comunitario, non è superiore a 40 euro per test. L'importo si riferisce ai costi totali dell'analisi, compresi il kit di analisi e il prelievo, il trasporto, l'analisi, la conservazione e la distruzione del campione.
Esiste un programma coerente che consente di monitorare e garantire lo smaltimento sicuro di tutti i capi morti.
L'aiuto non è concesso sotto forma di pagamenti diretti in denaro al produttore.
Settore economico: Settori zootecnici
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
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Departement Landbouw en Visserij |
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Duurzame Landbouwontwikkeling |
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Ellips, 6e verdieping |
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Koning Albert II laan 35, bus 40 |
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1030 Brussels |
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BELGIQUE/BELGIË |
Indirizzo web: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/info/steun/eu.html
Altre informazioni: —
Segretario generale
Jules VAN LIEFFERINGE
Aiuto n.: XA 108/09
Stato membro: Belgio
Regione: Fiandre
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Vlaams Interprovinciaal Verbond van Fokkers van Neerhofdieren vzw
Base giuridica: Decreet van 19 december 2008 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009
Koninklijk besluit van 2 juni 1998 betreffende de zoötechnische en genealogische voorschriften voor de verbetering en de instandhouding van pluimvee- en konijnenrassen
Ministerieel besluit van 17 maart 2005 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties in het kader van de aanmoediging en de verbetering van de pluimvee- en konijnenfokkerij
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 0,01 milioni di EUR
Intensità massima dell'aiuto: L'intensità massima dell'aiuto è pari al 100 % dei costi amministrativi connessi con l'adozione e la tenuta dei libri genealogici.
Data di applicazione: L'aiuto potrà essere concesso a partire dal 1o maggio e non prima del 15o giorno successivo alla comunicazione.
L'aiuto può essere erogato in forza di un decreto attuativo. I decreti attuativi sono emanati a scadenza annuale. Non è stata ancora predisposta una bozza di decreto attuativo. Il decreto comprenderà la clausola di standstill.
Durata del regime o dell'aiuto individuale: L'aiuto è concesso per un periodo che scade il 31 dicembre 2009.
Obiettivo dell'aiuto: L'associazione riconosciuta Vlaams Interprovinciaal Verbond van Fokkers van Neerhofdieren vzw (VIVFN) tiene i libri genealogici e i registri di numerose razze di conigli e animali da cortile.
La VIVFN dichiara di utilizzare l'aiuto per pagare i costi sostenuti per raccogliere, elaborare, rendere fruibili e pubblicare i dati registrati.
All'aiuto si applica il disposto dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006. Sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006.
Articolo 16, paragrafo 1, lettera a): aiuti fino al 100 % dei costi amministrativi connessi con l'adozione e la tenuta dei libri genealogici.
Settore economico: Settori zootecnici
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
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Departement Landbouw en Visserij |
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Duurzame Landbouwontwikkeling |
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Ellips, 6e verdieping |
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Koning Albert II laan 35, bus 40 |
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1030 Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
Indirizzo web: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/info/steun/eu.html
Altre informazioni: —
Segretario generale
Jules VAN LIEFFERINGE
Aiuto n.: XA 109/09
Stato membro: Belgio
Regione: Fiandre
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Vlaams Varkensstamboek vzw
Base giuridica: Decreet van 19 december 2008 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009
Koninklijk besluit van 2 september 1992 betreffende de verbetering van fokvarkens
Ministerieel besluit van 3 september 1992 betreffende de verbetering van de fokvarkens
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 0,46 milioni di EUR
Intensità massima dell'aiuto: L'intensità massima dell'aiuto è pari al 100 % degli oneri amministrativi connessi con l'adozione e la tenuta dei libri genealogici.
L'intensità massima dell'aiuto è pari al 70 % dei costi dei test effettuati da o per conto terzi per determinare la qualità genetica o la resa genetica del bestiame. Non è concessa alcuna esenzione né riguardo all'aiuto per i costi dei controlli effettuati dal proprietario del bestiame né riguardo all'aiuto per i costi dei controlli di routine sulla qualità del latte.
Data di applicazione: L'aiuto potrà essere concesso a partire dal 1o maggio e non prima del 15o giorno successivo alla comunicazione.
L'aiuto può essere erogato in forza di un decreto attuativo. I decreti attuativi sono emanati a scadenza annuale. Non è stata ancora predisposta una bozza di decreto attuativo. Il decreto comprenderà la clausola di standstill.
Durata del regime o dell'aiuto individuale: L'aiuto è concesso per un periodo che scade il 31.12.2009.
Obiettivo dell'aiuto: L'associazione riconosciuta Vlaams Varkensstamboek (VVS) tiene i libri genealogici delle razze suine. L'associazione dichiara di utilizzare l'aiuto per pagare i costi amministrativi connessi con l'adozione e la tenuta dei libri genealogici, l'iscrizione nella banca dati dei dati di nascita e discendenza, nonché la compilazione e il rilascio di certificati zootecnici e attestati di discendenza.
Inoltre l'associazione riconosciuta Vlaams Varkensstamboek (VVS) effettua analisi per determinare la qualità genetica o la resa genetica del bestiame. Vengono eseguiti tre test:
All'aiuto si applica il disposto dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006. Sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006.
Articolo 16, paragrafo 1, lettera a): aiuti fino al 100 per cento dei costi amministrativi connessi con l'adozione e la tenuta dei libri genealogici.
Articolo 16, paragrafo 1, lettera b): aiuti fino al 70 per cento dei costi dei test effettuati da o per conto terzi per determinare la qualità genetica o la resa genetica del bestiame. Non è concessa alcuna esenzione né riguardo all'aiuto per i costi dei controlli effettuati dal proprietario del bestiame né riguardo all'aiuto per i costi dei controlli di routine sulla qualità del latte.
Settore economico: Settori zootecnici
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
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Departement Landbouw en Visserij |
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Duurzame Landbouwontwikkeling |
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Ellips, 6e verdieping |
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Koning Albert II laan 35, bus 40 |
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1030 Brussels |
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BELGIQUE/BELGIË |
Indirizzo web: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/info/steun/eu.html
Altre informazioni: —
Segretario generale
Jules VAN LIEFFERINGE
Aiuto n.: XA 110/09
Stato membro: Belgio
Regione: Fiandre
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Vlaamse Confederatie van het Paard vzw
Base giuridica: Decreet van 19 december 2008 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009
Koninklijk besluit van 10 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen
Ministerieel besluit van 23 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 0,08 milioni di EUR
Intensità massima dell'aiuto: L'intensità massima dell'aiuto è pari al 100 % dei costi amministrativi connessi con l'adozione e la tenuta dei libri genealogici.
Data di applicazione: L'aiuto potrà essere concesso a partire dal 1o maggio e non prima del 15o giorno successivo alla comunicazione.
L'aiuto può essere erogato in forza di un decreto attuativo. I decreti attuativi sono emanati a scadenza annuale. Non è stata ancora predisposta una bozza di decreto attuativo. Il decreto comprenderà la clausola di standstill.
Durata del regime o dell'aiuto individuale: L'aiuto è concesso per un periodo che scade il 31.12.2009
Obiettivo dell'aiuto: L'associazione riconosciuta Vlaamse Confederatie van het Paard vzw (VCP) dichiara di utilizzare l'aiuto per pagare i costi amministrativi connessi con l'adozione e la tenuta dei libri genealogici di cavalli e asini.
All'aiuto si applica il disposto dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006. Sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006.
Articolo 16, paragrafo 1, lettera a): aiuti fino al 100 % dei costi amministrativi connessi con l'adozione e la tenuta dei libri genealogici.
Settore economico: Settori zootecnici.
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
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Departement Landbouw en Visserij |
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Duurzame Landbouwontwikkeling |
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Ellips, 6e verdieping |
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Koning Albert II laan 35, bus 40 |
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1030 Brussels |
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BELGIQUE/BELGIË |
Indirizzo web: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/info/steun/eu.html
Altre informazioni: —
Segretario generale
Jules VAN LIEFFERINGE
Aiuto n.: XA 111/09
Stato membro: Belgio
Regione: Fiandre
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Kleine Herkauwers Vlaanderen vzw
Base giuridica: Decreet van 19 december 2008 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009
Koninklijk besluit van 20 oktober 1992 betreffende de verbetering van de schapen- en geitenrassen
Ministerieel besluit van 21 oktober 1992 betreffende de verbetering van de schapen- en geitenrassen
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 0,06 milioni di EUR
Intensità massima dell'aiuto: L'intensità massima dell'aiuto è pari al 100 % dei costi amministrativi connessi con l'adozione e la tenuta dei libri genealogici.
L'intensità massima dell'aiuto è pari al 100 % dei costi dei test TSE.
Data di applicazione: L'aiuto potrà essere concesso a partire dal 1o maggio e non prima del 15o giorno successivo alla comunicazione.
L'aiuto può essere erogato in forza di un decreto attuativo. I decreti attuativi sono emanati a scadenza annuale. Non è stata ancora predisposta una bozza di decreto attuativo. Il decreto comprenderà la clausola di standstill.
Durata del regime o dell'aiuto individuale: L'aiuto è concesso per un periodo che scade il 31.12.2009.
Obiettivo dell'aiuto: L'associazione riconosciuta Kleine Herkauwers Vlaanderen vzw (KHV) tiene i libri genealogici di 11 razze ovine e 5 razze caprine. Nel 2009 dovrebbero essere aggiunte, normalmente, altre razze. L'associazione dichiara di utilizzare l'aiuto per pagare i costi amministrativi connessi con l'adozione e la tenuta dei libri genealogici, la registrazione nella banca dati dei dati di nascita e discendenza, nonché la compilazione e il rilascio di certificati zootecnici e attestati di discendenza.
Inoltre la KHV organizza test TSE presso gli allevatori di pecore suoi affiliati.
L'aiuto in oggetto serve a rifondere una parte dei costi sostenuti dagli allevatori.
All'aiuto si applica il disposto dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006. Sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006.
Articolo 16, paragrafo 1, lettera a): aiuti fino al 100 % dei costi amministrativi connessi con l'adozione e la tenuta dei libri genealogici.
Articolo 16, paragrafo 1, lettera g): aiuti fino al 100 % dei costi dei test TSE.
Per i test TSE obbligatori su animali macellati per il consumo umano, il totale dell'aiuto diretto e indiretto, compreso l'aiuto comunitario, non è superiore a 40 EUR per test. L'importo si riferisce ai costi totali dell'analisi, compresi il kit di analisi e il prelievo, il trasporto, l'analisi, la conservazione e la distruzione del campione.
Esiste un programma coerente che consente di monitorare e garantire lo smaltimento sicuro di tutti i capi morti.
L'aiuto non è concesso sotto forma di pagamenti diretti in denaro al produttore.
Settore economico: Settori zootecnici
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
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Departement Landbouw en Visserij |
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Duurzame Landbouwontwikkeling |
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Ellips, 6e verdieping |
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Koning Albert II laan 35, bus 40 |
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1030 Brussels |
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BELGIQUE/BELGIË |
Indirizzo web: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/info/steun/eu.html
Altre informazioni: —
Segretario generale
Jules VAN LIEFFERINGE
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30.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 177/15 |
Estratto della sentenza relativa a Kaupthing Bank Luxembourg S.A., in applicazione della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi
2009/C 177/05
OMOLOGAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SOCIETÀ PER AZIONI KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Con sentenza pronunciata l’8 luglio 2009, il «Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg», seconda sezione, deliberando in materia commerciale e pronunciandosi in udienza pubblica, dopo aver sentito in camera di consiglio le conclusioni degli amministratori e del mandatario della società per azioni Kaupthing Bank Luxembourg S.A., dei rappresentanti della Commissione di vigilanza del settore finanziario e del rappresentante del Pubblico ministero,
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«omologa il piano di ristrutturazione della società per azioni Kaupthing Bank Luxembourg S.A. datato 26 maggio 2009 con la condizione sospensiva dell’ottenimento della conferma della Commissione europea che l’intervento dello Stato lussemburghese nel quadro del piano di ristrutturazione non costituisce un aiuto di Stato incompatibile ai sensi del trattato che istituisce l’Unione europea; |
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afferma che i contratti e le condizioni riprese all’allegato del piano di ristrutturazione saranno in vigore a partire dalla realizzazione della scissione da cui risulteranno Pillar Securitisation e Banque Havilland, senza pregiudizio della loro firma da parte di qualsiasi parte terza; |
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rileva che la procedura di amministrazione controllata della banca cesserà all’atto dell’approvazione, da parte degli azionisti, del progetto di scissione della banca che comporta lo scioglimento senza liquidazione e la scomparsa della banca a condizione che questa assemblea si tenga anteriormente al termine del regime di amministrazione controllata fissato giudiziariamente.» |
La sentenza non è opponibile né dalle parti né dai terzi.
Gli amministratori
PricewaterhouseCoopers S.à r.l., rappresentata dalla signora Emmanuelle Caruel-Henniaux e dall’avvocato Franz Fayot.
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Commissione
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30.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 177/16 |
Inviti a presentare proposte nell’ambito dei programmi di lavoro 2009 e 2010 del Settimo programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione
2009/C 177/06
Si avvertono gli interessati che, nell'ambito dei programmi di lavoro «Cooperazione», «Idee» e «Capacità» 2009 e 2010 del Settimo programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), sono stati pubblicati degli inviti a presentare proposte.
Si sollecitano proposte per gli inviti elencati qui di seguito. I termini ultimi e gli stanziamenti di bilancio sono riportati negli inviti stessi che sono pubblicati nel sito web CORDIS.
Programma specifico «Cooperazione»:
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Tema |
Codice identificativo dell'invito |
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FP7-HEALTH-2010-single-stage |
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FP7-HEALTH-2010-two-stage |
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FP7-HEALTH-2010-Alternative-Testing |
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FP7-KBBE-2010-4 |
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FP7-ICT-2009-5 |
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FP7-2010-ICT-GC |
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FP7-NMP-2010-LARGE-4 two stage |
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FP7-NMP-2010-SMALL-4 two stage |
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FP7-NMP-2010-SME-4 two stage |
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FP7-NMP-2010-CSA-4 |
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FP7-NMP-2010-EU-USA |
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FP7-NMP-2010-EU-Mexico |
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FP7-ENERGY-2010-1 two stage |
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FP7-ENERGY-2010-2 |
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FP7-ENERGY-2010-FET two stage |
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FP7-ENERGY-2010-INDIA |
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FP7-ENV-2010 |
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FP7-AAT-2010-RTD-1 |
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FP7-AAT-2010-RTD-RUSSIA |
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FP7-AAT-2010-RTD-CHINA |
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FP7-SST-2010-RTD-1 |
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FP7-TRANSPORT-2010-TREN-1 |
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FP7-TPT-2010-RTD-1 |
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FP7-SSH-2010-1 |
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FP7-SSH-2010-2 |
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FP7-SSH-2010-3 |
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FP7-SSH-2010-4 |
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FP7-SPACE-2010-1 |
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FP7-SEC-2010-1 |
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Approcci multitematici |
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Temi:
e
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FP7-OCEAN-2010 |
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Temi:
e
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FP7-2010-GC-ELECTROCHEMICAL- STORAGE |
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Temi:
e
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FP7-2010-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB |
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Temi:
e
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FP7-2010-NMP-ICT-FoF |
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Temi:
e
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FP7-AFRICA-2010 |
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Temi:
e
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FP7-INFLUENZA-2010 |
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Temi:
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FP7-ERANET-2010-RTD |
Programma di lavoro «Idee»:
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Titolo dell'invito |
Codice identificativo dell'invito |
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Sovvenzioni CER a favore di ricercatori indipendenti all'inizio della carriera |
ERC-2010-StG |
Programma specifico «Capacità»:
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Parte |
Codice identificativo dell'invito |
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FP7-INFRASTRUCTURES-2010-1 |
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FP7-INFRASTRUCTURES-2010-2 |
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FP7-SME-2010-1 |
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FP7-REGIONS-2010-1 |
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FP7-REGPOT-2010-1 |
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FP7-REGPOT-2010-5 |
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FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2010-1 |
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FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2010-UNIV |
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FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2010-NCP |
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FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2010-CAREERS |
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FP7-INCO-2010-1 |
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FP7-INCO-2010-2 |
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FP7-INCO-2010-3 |
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FP7-INCO-2010-6 |
Questi inviti a presentare proposte riguardano i programmi di lavoro adottati con decisioni della Commissione C(2009) 5893 del 29 luglio 2009, C(2009) 5928 del 29 luglio 2009 e C(2009) 5905 del 29 luglio 2009.
Per le informazioni sugli inviti e i programmi di lavoro e le indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità per la presentazione delle proposte, consultare il sito web CORDIS:
http://cordis.europa.eu/fp7/calls/
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione
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30.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 177/19 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5564 — Raiffeisen Leasing/SAG/Advisory House/The Mobility House JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/C 177/07
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1. |
In data 20 luglio 2009 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Raiffeisen Leasing GmbH («Raiffeisen Leasing», Austria), appartenente al gruppo Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation («SAG», Austria) e The Advisory House GmbH («Advisory House», Svizzera) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo comune dell'impresa Mobility House GmbH («Mobility House», Austria), mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del succitato regolamento, e acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo comune dell'impresa ElectroDrive Salzburg GmbH («ElectroDrive», Austria) mediante acquisto di quote. |
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2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
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4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301 o 22967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5564 — Raiffeisen Leasing/SAG/Advisory House/The Mobility House JV, al seguente indirizzo:
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
Rettifiche
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30.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 177/20 |
Rettifica dell’Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 174 del 28 luglio 2009 )
2009/C 177/08
A pagina 1, alla voce «Numero di riferimento dell’aiuto di Stato»:
anziché:
«NN 71/09»,
leggi:
«NN 71/08».