ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2009.168.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 168

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
21 luglio 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 168/01

Tassi di cambio dell'euro

1

2009/C 168/02

Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione, del 20 gennaio 2009, in relazione ad un progetto di decisione sul caso COMP/39.406 — Tubi marini (1) — Relatore: Lussemburgo

2

2009/C 168/03

Relazione finale del consigliere-auditore al Caso COMP/39.406 — Tubi marini (ai sensi degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)

3

2009/C 168/04

Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione del 23 gennaio 2009, in relazione ad un progetto di decisione sul caso COMP/39.406 — Tubi marini (2) — Relatore: Lussemburgo

5

2009/C 168/05

Sintesi della decisione della Commissione, del 28 gennaio 2009, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del trattato e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/39.406 — Tubi marini) ( 1 )

6

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Autorità europea per la sicurezza alimentare

2009/C 168/06

Invito a manifestare interesse per un posto di membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare

9

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2009/C 168/07

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5588 — GM/Delphi Steering II) ( 1 )

18

 

ALTRI ATTI

 

Commissione

2009/C 168/08

Avviso relativo a una domanda ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE — Domanda proveniente da uno Stato membro

19

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

21.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 168/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

20 luglio 2009

2009/C 168/01

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4217

JPY

yen giapponesi

134,44

DKK

corone danesi

7,4462

GBP

sterline inglesi

0,86010

SEK

corone svedesi

11,0023

CHF

franchi svizzeri

1,5198

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,0085

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,838

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

272,90

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7004

PLN

zloty polacchi

4,2980

RON

leu rumeni

4,2390

TRY

lire turche

2,1476

AUD

dollari australiani

1,7510

CAD

dollari canadesi

1,5702

HKD

dollari di Hong Kong

11,0184

NZD

dollari neozelandesi

2,1714

SGD

dollari di Singapore

2,0489

KRW

won sudcoreani

1 772,41

ZAR

rand sudafricani

11,2989

CNY

renminbi Yuan cinese

9,7118

HRK

kuna croata

7,3352

IDR

rupia indonesiana

14 202,88

MYR

ringgit malese

5,0350

PHP

peso filippino

68,141

RUB

rublo russo

43,9800

THB

baht thailandese

48,359

BRL

real brasiliano

2,7122

MXN

peso messicano

18,7878

INR

rupia indiana

68,5330


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


21.7.2009   

IT

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C 168/2


Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione del 20 gennaio 2009 in relazione ad un progetto di decisione sul caso COMP/39.406 — Tubi marini (1)

Relatore: Lussemburgo

2009/C 168/02

1.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione europea secondo cui i fatti costituiscono un accordo e/o una pratica concordata ai sensi dell'articolo 81 del trattato e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.

2.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione europea secondo cui le misure concordate e adottate a norma della nota del 1o aprile 1986 e degli accordi successivi vanno considerate come un pacchetto coerente di misure nell'ambito dei provvedimenti concordati a livello sia mondiale che europeo.

3.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione europea secondo cui l'accordo e/o le pratiche concordate tra i produttori di tubi marini potevano produrre un effetto rilevante sugli scambi tra Stati membri dell'UE e tra parti contraenti del SEE.

4.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione europea che, nonostante la limitata attività del cartello fra il 1997 e il 1999, si tratta di un’unica infrazione sostanzialmente invariata.

5.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione europea secondo cui l'infrazione va considerata come unica e continuata alla luce dell'evoluzione del cartello nel periodo 1986-2007 (con un periodo di limitata attività fra il 1997 e il 1999).

6.

Il comitato consultivo concorda che, nell'ambito del gruppo di fornitori, Bridgestone (DOM non può essere ritenuta responsabile per il suo ruolo) e Parker/ITR svolgevano un ruolo guida e che ciò giustifica un aumento dell’importo di base dell’ammenda da infliggere a queste imprese.

7.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione europea delle richieste presentate nel quadro della comunicazione del 2006 sul trattamento favorevole.

8.

Il comitato consultivo concorda con il progetto di decisione della Commissione europea per quanto riguarda i destinatari della decisione, soprattutto in relazione all'attribuzione della responsabilità alle imprese madri dei gruppi interessati.

9.

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


21.7.2009   

IT

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C 168/3


Relazione finale del consigliere-auditore al Caso COMP/39.406 — Tubi marini

(ai sensi degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione del 23 maggio 2001 relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)

2009/C 168/03

Il progetto di decisione riguardante il caso in oggetto dà adito alle seguenti osservazioni.

INTRODUZIONE

I tubi marini sono impiegati per caricare petrolio e altri prodotti petroliferi dagli impianti offshore sulle navi e per scaricarli nuovamente in impianti offshore. Nel dicembre 2006 la Commissione ha ricevuto una domanda di immunità da un produttore di tubi marini e nel maggio 2007 ha svolto ispezioni a sorpresa presso i locali di numerosi altri produttori e di un’agenzia di consulenza, nonché una perquisizione di un’abitazione privata. A seguito delle ispezioni sono pervenute varie richieste di trattamento favorevole. In base alle informazioni raccolte, la Commissione ha concluso in via preliminare che sei gruppi di imprese hanno partecipato a un'infrazione unica e continuata all'articolo 81 del trattato CE e all'articolo 53 dell'accordo SEE per differenti periodi compresi fra il 1o aprile 1986 e il 2 maggio 2007 mediante i) attribuzione di gare d'appalto e di clienti; ii) fissazione di prezzi, quote e condizioni di vendita; e iii) scambio di informazioni sensibili in merito ai tubi marini.

Comunicazione degli addebiti e termine fissato per la risposta

Il 29 aprile 2008 la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti («CA») alle seguenti imprese: Bridgestone Industrial Ltd e relativa impresa madre Bridgestone Corporation («Bridgestone»); Yokohama Rubber Company Ltd («Yokohama»); Dunlop Oil and Marine Ltd («DOM») e relative imprese madri ContiTech AG («ContiTech») e Continental AG («Continental»); Trelleborg Industrie SAS e relativa impresa madre Trelleborg AB («Trelleborg»); Parker ITR Sri («Parker ITR») e relativa impresa madre Parker Hannifin Corporation («Parker Hannifin») e Manuli Rubber Industries SpA («Manuli»).

Per rispondere alla CA, i destinatari disponevano di un termine di sei settimane a decorrere dal giorno seguente a quello in cui erano informati che il DVD era a loro disposizione. Su richiesta motivata, il consigliere-auditore ha concesso proroghe di due settimane a Bridgestone, Parker e Manuli e di otto giorni a DOM.

Accesso al fascicolo

Le parti hanno ricevuto accesso al fascicolo mediante un DVD ad esse pervenuto fra il 30 aprile e il 5 maggio 2008. Le dichiarazioni orali rilasciate dall’impresa che ha richiesto l’immunità e da coloro che hanno presentato richiesta di trattamento favorevole erano accessibili presso i locali della Commissione.

Il 18 giugno 2008, Bridgestone ha scritto al consigliere-auditore riguardo a taluni documenti cui la CA faceva riferimento. La CA citava due dischetti (floppy disk) trovati presso i locali di un’agenzia di consulenza contenenti diverse decine di comunicazioni via fax intercorse fra i membri del cartello per attribuirsi le gare d’appalto. Tuttavia il fascicolo sul caso conteneva solo una stampa della schermata video con un elenco dei fax e copie di alcuni di essi. Secondo Bridgestone, ciò pregiudicava il loro diritto alla difesa. Dopo esame del fascicolo, il consigliere-auditore ha ritenuto che la stampata video non potesse essere utilizzata come prova di carattere generale contro le parti, in quanto esse non avevano avuto accesso ai singoli fax dell’elenco (eccetto alcuni) e non avevano dunque avuto la possibilità di presentare osservazioni relative a ognuno di essi. Nel progetto di decisione la Commissione si basa unicamente sui fax presenti nel fascicolo, cui le parti hanno avuto accesso.

Al consigliere-auditore non sono pervenute altre richieste relative all’accesso al fascicolo.

Audizione orale

Il 23 luglio 2008 si è svolta l’audizione orale cui hanno partecipato i rappresentanti di Yokohama, Manuli, Bridgestone, Parker e Trelleborg. DOM e relativa impresa madre hanno rinunciato al loro diritto al contraddittorio.

PROGETTO DI DECISIONE

Nel progetto di decisione la Commissione ha concluso che il cartello, sebbene abbia avuto un’attività limitata fra il 13 maggio 1997 e l’11 giugno 1999 (fra il 13 maggio 1997 e il 21 giugno 1999 per Trelleborg e fra il 13 maggio 1997 e il 9 maggio 2000 per Manuli), ha avuto una chiara continuità prima e dopo questo periodo e l’infrazione va pertanto considerata unica e continuata. La Commissione ha ritenuto i destinatari responsabili per il periodo di attività limitata, ma non ha tenuto conto di tale periodo ai fini del calcolo delle ammende.

La Commissione ha inoltre concluso che, contrariamente alle constatazioni della CA, la partecipazione al cartello da parte di Manuli antecedente il 3 settembre 1996 potrebbe essere caduta in prescrizione. La Commissione ha deciso a sua discrezione di non infliggere alcuna ammenda a Manuli per il periodo con termine il 1o agosto 1992. Infine la Commissione ha concluso che il concetto di successione economica non si applica a DOM, che è stata pertanto considerata responsabile solo dal momento in cui ha acquistato attivi nel settore dei tubi marini.

Il consigliere-auditore ritiene che il progetto di decisione riguardi unicamente addebiti rispetto ai quali alle parti è stata accordata la possibilità di rendere noto il proprio punto di vista.

CONCLUSIONE

Il consigliere-auditore reputa che nel presente caso il diritto al contraddittorio sia stato rispettato per tutti i partecipanti al procedimento.

Bruxelles, 22 gennaio 2009.

Karen WILLIAMS


21.7.2009   

IT

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C 168/5


Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione del 23 gennaio 2009, in relazione ad un progetto di decisione sul caso COMP/39.406 — Tubi marini (2)

Relatore: Lussemburgo

2009/C 168/04

1.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi di base delle ammende.

2.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione in merito all'aumento dell'importo di base delle ammende motivato da circostanze aggravanti.

3.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi della riduzione delle ammende ai sensi della comunicazione della Commissione del 2006 sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi di cartelli.

4.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi definitivi di tali ammende.

5.

Il Comitato consultivo raccomanda che il presente parere sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


21.7.2009   

IT

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C 168/6


Sintesi della decisione della Commissione

del 28 gennaio 2009

relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del trattato e dell'articolo 53 dell'accordo SEE

(Caso COMP/39.406 — Tubi marini)

(I testi in lingua inglese e tedesca sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 168/05

I.   INTRODUZIONE

1.

Il 28 gennaio 2009 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

2.

La versione non riservata della decisione è disponibile sul sito web della Direzione generale della Concorrenza, al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/cartels/cases/cases.html

3.

I seguenti soggetti giuridici, appartenenti a sei imprese, sono i destinatari della decisione: Bridgestone Corporation e Bridgestone Industrial Ltd; The Yokohama Rubber Company Limited; Dunlop Oil & Marine Limited, ContiTech AG, e Continental AG; Trelleborg Industrie SAS e Trelleborg AB, Parker ITR Srl e Parker Hannifin Corporation; Manuli Rubber Industries SpA.

II.   IL SETTORE DEI TUBI MARINI

4.

Il prodotto oggetto dell'infrazione sono i tubi marini. Essi sono impiegati per caricare petrolio dolce o petrolio grezzo lavorato e altri prodotti petroliferi dagli impianti offshore (ad esempio boe, unità galleggianti di produzione, stoccaggio e scarico) sulle navi e per scaricarli nuovamente in impianti offshore o impianti a terra (ad esempio boe o banchine).

III.   PROCEDIMENTO

5.

Yokohama ha presentato domanda di immunità in base alla comunicazione della Commissione sul trattamento favorevole del 2006 (1).

6.

Il 2 maggio 2007, la Commissione ha effettuato delle ispezioni a sorpresa presso i locali di Dunlop Oil & Marine, Trelleborg, Parker ITR, Manuli e PW Consulting e presso l’abitazione del proprietario/amministratore di quest’ultima. Nei mesi seguenti, le parti e altre imprese che potevano fornire informazioni hanno ricevuto una serie di richieste di informazioni ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1/2003.

7.

Il […] Manuli ha presentato una domanda di trattamento favorevole, e il […] ha fatto lo stesso Parker ITR, che ha completato la domanda successivamente. Infine, il […], anche Bridgestone ha presentato una domanda di trattamento favorevole.

8.

Il 28 aprile 2008 la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti, alla quale tutte le parti hanno risposto entro i termini. Ad eccezione di Dunlop Oil & Marine, ContiTech AG, e Continental AG, tutte le parti hanno chiesto di essere ascoltate in un’audizione orale che si è tenuta il 23 luglio 2008.

IV.   FUNZIONAMENTO DEL CARTELLO

9.

L’indagine della Commissione ha scoperto elementi di prova indicanti che i destinatari della presente decisione hanno partecipato durante il periodo in esame ad accordi anticoncorrenziali volti a:

a)

attribuirsi gli appalti;

b)

fissare i prezzi;

c)

fissare le quote;

d)

fissare le condizioni di vendita;

e)

spartirsi il mercato dal punto di vista geografico;

f)

scambiarsi informazioni sensibili riguardanti prezzi, volumi di vendita e gare d’appalto.

10.

Le prove raccolte indicano che i membri del cartello dei tubi marini hanno applicato almeno dal 1986 un sistema per aggiudicarsi le gare d’appalto bandite dai loro clienti. Secondo questo sistema, il membro del cartello che riceveva una richiesta da un cliente lo riferiva al coordinatore del cartello che provvedeva ad assegnare il cliente a un «vincitore», ossia al membro del cartello che doveva vincere la gara. Per assicurare che l’appalto fosse aggiudicato al «vincitore» designato, i membri del cartello adottavano un listino prezzi di riferimento e concordavano i prezzi che ognuno di loro doveva indicare, affinché tutte le offerte risultassero superiori a quella del vincitore.

11.

Inoltre, le prove indicano che i membri del cartello hanno concordato svariate misure per agevolare questo processo, stabilendo prezzi di riferimento, quote e condizioni di vendita nonché un sistema di penalità per compensare i membri del cartello che perdevano una gara che era stata loro attribuita ma che era stata vinta da un altro membro del cartello stesso.

V.   MISURE CORRETTIVE

1.   Importo di base dell'ammenda

12.

Conformemente agli orientamenti sulle ammende del 2006 (2), nel determinare l’importo di base dell’ammenda da imporre, la Commissione parte dal valore delle vendite dei beni o servizi, ai quali l'infrazione si riferisce, realizzate dall'impresa nell'area geografica interessata all'interno del SEE.

13.

Per esprimere sia la dimensione aggregata delle vendite interessate nel SEE sia il peso relativo di ciascuna impresa nell'infrazione, la Commissione calcola il valore totale delle vendite allo scopo di determinare l’importo di base dell’ammenda da infliggere a ciascuna impresa che ha partecipato all'infrazione applicando la quota di mercato di ognuna alle vendite aggregate da esse realizzate all'interno del SEE, a norma del punto 18 degli orientamenti sulle ammende.

14.

I criteri considerati nel determinare la percentuale delle vendite delle imprese sono: la natura dell'infrazione, la quota di mercato aggregata di tutte le imprese del cartello, l'estensione geografica del cartello e la sua attuazione. Su questa base è stata determinata la percentuale per l’importo variabile e l’importo supplementare («diritto di ingresso»).

15.

Il cartello ha avuto una durata superiore ai 19 anni, pertanto l’importo variabile è stato moltiplicato per un fattore fino a 19. Sebbene l’accordo anticoncorrenziale sia durato oltre 21 anni, ai fini del calcolo delle ammende non sono stati considerati due anni in cui l’attività del cartello è stata limitata.

2.   Modifiche all'importo di base

16.

Non sussistono circostanze attenuanti né altre circostanze aggravanti (quali la recidiva) oltre all’aver svolto un ruolo guida. Non è stato ritenuto necessario applicare un aumento specifico allo scopo di garantire l'effetto dissuasivo. A due imprese sono state inflitte ammende più elevate per aver svolto un ruolo guida.

3.   Applicazione del limite del 10 % del fatturato

17.

L'importo definitivo dell'ammenda inflitta alle singole imprese, calcolato prima dell'applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole, era inferiore al 10 % del fatturato mondiale di ciascuna delle imprese destinatarie della decisione.

4.   Applicazione della comunicazione del 2006 sul trattamento favorevole: immunità dalle ammende e riduzione dell'importo delle ammende

18.

Yokohama è stata la prima impresa a fornire informazioni e prove che hanno consentito alla Commissione di svolgere un’ispezione mirata relativa al presunto cartello. L’ammenda inflitta a Yokohama è stata ridotta del 100 %.

19.

Manuli ha beneficiato di una riduzione del 30 %.

20.

Le prove fornite da Parker ITR e Bridgestone non possono essere considerate di «valore aggiunto significativo». Di conseguenza, la Commissione non ha concesso una riduzione dell'importo delle ammende inflitte a queste due imprese.

VI.   DECISIONE

21.

Le imprese destinatarie della decisione e la durata della loro partecipazione all'infrazione sono le seguenti:

a)   Bridgestone Corporation: dal 1o aprile 1986 al 2 maggio 2007;

b)   Bridgestone Industrial Ltd: dal 19 dicembre 1989 al 2 maggio 2007;

c)   The Yokohama Rubber Company Limited: dal 1o aprile 1986 al 1o giugno 2006;

d)   Dunlop Oil & Marine Limited: dal 12 dicembre 1997 al 2 maggio 2007;

e)   ContiTech AG: dal 28 luglio 2000 al 2 maggio 2007;

f)   Continental AG: dal 9 marzo 2005 al 2 maggio 2007;

g)   Trelleborg Industrie SAS: dal 1o aprile 1986 al 2 maggio 2007;

h)   Trelleborg AB: dal 28 marzo 1996 al 2 maggio 2007

i)   Parker ITR Srl: dal 1o aprile 1986 al 2 maggio 2007;

j)   Parker Hannifin Corporation: dal 31 gennaio 2002 al 2 maggio 2007 e

k)   Manuli Rubber Industries SpA: dal 1o aprile 1986 al 1o agosto 1992 e dal 3 settembre 1996 al 2 maggio 2007.

22.

Sulla base delle infrazioni esposte nei punti precedenti, sono state inflitte le seguenti ammende:

a)   Bridgestone Corporation: 58 500 000 EUR;

di cui per responsabilità in solido con Bridgestone Industrial Limited 48 100 000 EUR;

b)   The Yokohama Rubber Company Limited: 0 EUR;

c)   Dunlop Oil & Marine Ltd: 18 000 000 EUR

di cui per responsabilità in solido con ContiTech AG 16 000 000 EUR

di cui per responsabilità in solido con Continental AG 7 100 000 EUR;

d)   Trelleborg Industrie SAS: 24 500 000 EUR

di cui per responsabilità in solido con Trelleborg AB 12 200 000 EUR;

e)   Parker ITR Srl: 25 610 000 EUR

di cui per responsabilità in solido con Parker Hannifin Corporation 8 320 000 EUR;

f)   Manuli Rubber Industries SpA: 4 900 000 EUR.


(1)  Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU C 298 dell’8.12.2006, pag. 17).

(2)  Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003, (GU C 210 dell'1.9.2006, pag. 2).


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Autorità europea per la sicurezza alimentare

21.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 168/9


Invito a manifestare interesse per un posto di membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare

2009/C 168/06

Si sollecitano candidature per 7 dei 14 posti di membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1) L'Autorità ha sede a Parma, in Italia.

L'AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE

Sull'Autorità europea per la sicurezza alimentare (European Food Safety Authority: EFSA) si fondano le valutazioni dell'Unione europea sui rischi relativi alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi. L'Autorità è stata istituita per assicurare consulenza e sostegno scientifici all'attività legislativa e alle politiche della Comunità in tutti i settori che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, nonché in tutte le questioni strettamente connesse alla salute e al benessere degli animali e alla salute delle piante. Essa fornisce informazioni indipendenti su questi argomenti e comunica i rischi. Tra i suoi compiti vi è anche la consulenza scientifica in materia di alimentazione, con particolare attenzione alla legislazione comunitaria e agli OGM, comprese le nuove tecnologie alimentari. L'Autorità si è rapidamente conquistata la fiducia degli ambienti interessati quale autorevole punto di riferimento per la sua indipendenza, la qualità scientifica dei pareri e delle informazioni fornite al pubblico, la trasparenza delle procedure e la diligenza con cui svolge i propri compiti. Oltre ad avere un proprio personale specializzato, l'Autorità fruisce del sostegno di reti di organizzazioni a livello dell'UE.

Contesto giuridico

A norma dell'articolo 25 del regolamento citato «i membri del consiglio di amministrazione sono nominati in modo da garantire i più alti livelli di competenza, una vasta gamma di pertinenti conoscenze specialistiche e, coerentemente con tali caratteristiche, la distribuzione geografica più ampia possibile nell'ambito dell'Unione». Inoltre quattro membri del consiglio di amministrazione «devono avere esperienza in associazioni che rappresentano i consumatori e altri raggruppamenti con interessi nella catena alimentare».

Il considerando 40 del suddetto regolamento dispone poi che «È altresì indispensabile la collaborazione con gli Stati membri» e il considerando 41 prevede che «il consiglio di amministrazione dovrebbe essere nominato in modo da garantire i più alti livelli di competenza, una vasta gamma di pertinenti conoscenze specialistiche, ad esempio in materia di gestione e di amministrazione pubblica, e una distribuzione geografica più ampia possibile all'interno dell'Unione. Questo dovrebbe essere agevolato mediante una rotazione dei vari paesi d'origine dei membri del consiglio di amministrazione senza che sia riservato alcun posto ai cittadini di uno Stato membro specifico.»

Ruolo e funzionamento del consiglio di amministrazione

I compiti del consiglio di amministrazione prevedono in particolare:

il controllo generale dell'operato dell'Autorità onde garantire che essa svolga la sua funzione ed esegua i compiti che le sono stati assegnati in conformità del suo mandato e aderendo ai principi dell'indipendenza e della trasparenza;

la nomina del direttore esecutivo in base all'elenco stilato dalla Commissione e, se del caso, la sua destituzione;

la nomina dei membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti incaricati di formulare i pareri scientifici dell'Autorità;

l'adozione sia dei programmi di lavoro annuali e pluriennali dell'Autorità, che della relazione generale sulle attività annuali;

l'adozione delle norme interne e del regolamento finanziario dell'Autorità.

Il consiglio di amministrazione opera tramite riunioni ufficiali, sedute riservate, contatti informali tra membri e corrispondenza. La lingua dei documenti EFSA, della corrispondenza del consiglio di amministrazione nonché delle sedute private o informali è l'inglese. Per le sedute ufficiali è prevista l'interpretazione, se i membri lo richiedono. Il consiglio di amministrazione si riunisce da quattro a sei volte l'anno, essenzialmente a Parma, ma anche in altre località dell'UE, se del caso.

Composizione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da 14 membri nominati dal Consiglio, in consultazione con il Parlamento europeo, e da un rappresentante della Commissione, come stabilito all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 (2) Il mandato dei 7 membri dell'attuale consiglio di amministrazione scade il 30 giugno 2010, conformemente alla decisione del Consiglio 2006/478/CE del 19 giugno 2006 (3) Il mandato degli altri sette membri terminerà il 30 giugno 2012.

L'attuale composizione del consiglio di amministrazione è riportata sul sito dell'EFSA: http://www.efsa.europa.eu/EFSA/AboutEfsa/WhoWeAre/ManagementBoard/efsa_locale-1178620753812_Members.htm

La presente pubblicazione riguarda le candidature per i posti dei sette membri del consiglio di amministrazione il cui mandato scade il 30 giugno 2010.

Qualifiche richieste

I membri del consiglio di amministrazione devono possedere le competenze e le conoscenze specialistiche collettive necessarie a guidare l'Autorità nei settori inerenti alla sua funzione, in particolare per garantire:

1.

l'efficienza nel contribuire con consulenze e sostegno scientifici all'azione politica e legislativa della Comunità europea, nonché alle sue attività di interesse pubblico;

2.

l'applicazione di validi principi di gestione e di amministrazione pubblica (compresi gli aspetti finanziari);

3.

un'azione ispirata ai principi dell'integrità, dell'indipendenza, della trasparenza e dell'etica, di qualità scientifica elevata nel rispetto dell'indispensabile cooperazione con gli Stati membri;

4.

la comunicazione e l'informazione al pubblico in merito a questione di ordine scientifico;

5.

la creazione e il mantenimento, presso gli ambienti interessati, di una reputazione fondata su un alto grado di qualità, obiettività e affidabilità;

6.

la promozione della necessaria coerenza tra le funzioni di valutazione, di gestione e di comunicazione del rischio.

I candidati devono dimostrare di poter conferire un efficace contributo a uno o più ambiti tra quelli precedentemente elencati. Essi devono aver maturato almeno 15 anni di esperienza in uno o più ambiti, di cui almeno 5 a livello di responsabilità superiore. I candidati devono aver lavorato per almeno 5 anni in settori connessi con la sicurezza degli alimenti e dei mangimi o in altri campi attinenti alla funzione dell'Autorità, in particolare nei settori della salute e del benessere degli animali, della tutela dell'ambiente (4) , della salute delle piante e dell'alimentazione. I candidati, sulla base della loro esperienza, devono dimostrare la loro capacità di operare in un ambiente multilingue, multiculturale e multidisciplinare. I candidati verranno selezionati in base ai rispettivi meriti in rapporto ai suddetti criteri e, compatibilmente con questi, in base alla distribuzione geografica più ampia possibile nell'ambito dell'Unione.

Indipendenza e dichiarazioni di impegno e di interesse

I membri del consiglio di amministrazione saranno designati a titolo personale. Essi saranno tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di impegno ad agire in modo del tutto indipendente nell'interesse pubblico e a render noti eventuali interessi che potrebbero essere ritenuti pregiudizievoli alla loro indipendenza. Pertanto — conformemente al principio di indipendenza in base al quale opera il consiglio di amministrazione — nel modulo di domanda i candidati devono indicare qualsiasi relazione diretta o indiretta che ritengano possa avere attinenza con i compiti dell'Autorità.

Partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione

Ai membri viene richiesto di impegnarsi in modo vincolante a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione. Nel modulo di domanda essi devono dichiarare la loro disponibilità a una partecipazione attiva al consiglio di amministrazione. Sono previste dalle quattro alle sei riunioni all'anno. I membri del consiglio di amministrazione non vengono retribuiti, ma hanno diritto al rimborso delle normali spese di viaggio e di soggiorno e percepiranno inoltre un'indennità per ogni giorno di partecipazione alle riunioni, in conformità dell'articolo 15 del regolamento interno del consiglio di amministrazione dell'EFSA, secondo il quale «i membri del consiglio di amministrazione, eccettuati il rappresentante della Commissione e i dipendenti di istituzioni ed enti pubblici nazionali, percepiscono un'indennità di 300 EUR per ogni riunione del consiglio di amministrazione a cui partecipano».

Membri del consiglio di amministrazione provenienti da organizzazioni rappresentanti i consumatori e altri interessi nella catena alimentare

I candidati sono invitati ad indicare se la loro domanda dovrà essere presa in considerazione come espressione di interesse in riferimento a questi membri del consiglio di amministrazione e in caso affermativo sono invitati a fornire particolari sull'esperienza maturata in organizzazioni rappresentanti i consumatori e altri interessi nella catena alimentare.

Nomina e mandato

Ad eccezione del rappresentante della Commissione, nominato dalla Commissione stessa, i membri del consiglio di amministrazione sono nominati dal Consiglio, in consultazione con il Parlamento europeo, da un elenco compilato dalla Commissione sulla base del presente invito a manifestare interesse. Il mandato è di 4 anni e può essere rinnovato una solo volta. Si ricorda ai candidati che l'elenco della Commissione viene reso pubblico. Le persone figuranti nell'elenco della Commissione che non vengono nominate, possono essere invitate a far parte di un elenco di riserva da utilizzare in caso di necessità per sostituire i membri impossibilitati a portare a termine il proprio mandato.

Nazionalità

Nel presente invito la Commissione intende costituire un elenco ristretto che, in coerenza con le nomine che garantiscono i livelli di competenza più elevati e un'ampia gamma di esperienze, consentirà di effettuare nomine che soddisfino anche l'obiettivo della «distribuzione geografica più ampia possibile»facilitata da «una rotazione dei vari paesi d'origine dei membri». Va rilevato che i membri il cui mandato scade il 30 giugno 2012 sono di nazionalità austriaca, ceca, tedesca, finlandese, italiana, slovena e britannica. I membri uscenti (che possono ricandidarsi se non hanno completato un massimo di due mandati) sono di nazionalità belga, danese, francese, greca, ungherese, neerlandese e svedese. Finora non hanno fatto parte del consiglio di amministrazione membri di Cipro, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Romania e Slovacchia.

Il presente invito si rivolge ai cittadini di tutti gli Stati membri dell'UE. I candidati devono essere cittadini di uno Stato membro dell'UE.

Pari opportunità

L'Unione europea è particolarmente attenta ad evitare qualsiasi forma di discriminazione e incoraggia vivamente le candidature femminili.

Presentazione della domanda e scadenza

Non saranno prese in considerazione le domande che non rispettano le seguenti prescrizioni:

1.

Gli interessati devono assolutamente utilizzare il modulo allegato, che può anche essere scaricato dal sito della Direzione generale Salute e consumatori: http://ec.europa.eu/food/efsa/efsa_management_board_en.htm

2.

La domanda dev'essere completa. Essa deve comprendere la candidatura indicata al punto 3, in una versione originale su carta e tre copie;

3.

La domanda deve includere:

a)

una lettera di motivazione (firmata);

b)

un modulo di candidatura debitamente compilato (e firmato);

c)

un CV di almeno 1 pagina e mezza e al massimo 3 pagine.

4.

La lettera di motivazione, il modulo di candidatura, il CV e i documenti giustificativi devono essere scritti in una lingua ufficiale della Comunità europea. Sarebbe comunque opportuno includere una sintesi dell'esperienza posseduta e altre informazioni pertinenti in inglese al fine di agevolare la selezione. Tutte le domande saranno oggetto di trattamento riservato. I documenti giustificativi saranno inviati successivamente, qualora richiesto.

5.

Il termine ultimo di presentazione delle candidature è il 30 settembre 2009.

6.

La domanda deve essere:

a)

spedita per posta o tramite corriere entro il 30 settembre 2009 (per la data d'invio fa fede il timbro postale o la data della ricevuta di deposito) all'indirizzo seguente:

Commissione europea

Direzione generale Salute e consumatori

Unità 3 — Scienze e relazioni con le parti interessate

All'attenzione di: R. Vanhoorde (Candidatura al Consiglio d'amministrazione)

Ufficio F-101 (Tour) 04/168

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

b)

oppure consegnata a mano all'indirizzo seguente:

Commissione europea

Direzione generale Salute e consumatori

Unità 3 — Scienze e relazioni con le parti interessate

All'attenzione di: R. Vanhoorde (Candidatura al Consiglio d'amministrazione)

Avenue du Bourget 1-3

1140 Brussels (Evere)

BELGIQUE/BELGIË

entro e non oltre le ore 16.00 del 30 settembre 2009. In questo caso, come prova dell'avvenuta presentazione deve essere richiesta una ricevuta, recante la data e la firma del funzionario del servizio cui la candidatura è stata consegnata. Il servizio è aperto dalle ore 8.00 alle 17.00, dal lunedì al giovedì, e dalle 8.00 alle 16.00 il venerdì. È chiuso sabato, domenica e i giorni festivi della Commissione.

Non saranno accettate le domande inviate per posta elettronica o fax o inviate direttamente all'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

7.

Con la presentazione della domanda i candidati accettano le procedure e le condizioni descritte nel presente bando e nei documenti cui fa riferimento. Nella compilazione della domanda i candidati non possono in alcun caso far riferimento a documenti di qualsiasi genere presentati per domande precedenti (p.es. non saranno accettate fotocopie di domande precedenti). La presentazione di informazioni inesatte o false può comportare l'esclusione del candidato.

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(1)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(2)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 13.

(3)  GU L 189 del 12.7.2006, pag. 7.

(4)  Ecologia, protezione della biodiversità.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

21.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 168/18


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5588 — GM/Delphi Steering II)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 168/07

1.

In data 10 luglio 2009 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa General Motors Corporation («GM», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo di una parte dell’impresa Delphi Corporation (Stati Uniti), che consiste nelle attività su scala mondiale nel settore dei sistemi sterzanti e in altri attivi (insieme «Delphi Targets»), mediante acquisto di quote e di attivi.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

GM: produzione e vendita di autoveicoli,

Delphi Targets: produzione e vendita di sistemi sterzanti e di altri componenti per autoveicoli.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 2 2964301 o 2967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5588 — GM/Delphi Steering II, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


ALTRI ATTI

Commissione

21.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 168/19


Avviso relativo a una domanda ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE

Domanda proveniente da uno Stato membro

2009/C 168/08

In data 8 luglio 2009 la Commissione ha ricevuto una domanda ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1). Il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della domanda è il 9 luglio 2009.

Questa domanda che proviene dalla Repubblica italiana, riguarda taluni servizi finanziari nel suddetto paese [cfr. articolo 6, paragrafo 2, lettera c), quarto trattino della direttiva 2004/17/CE]. L’articolo 30 summenzionato prevede che la direttiva 2004/17/CE non si applica quando l’attività in questione è direttamente esposta alla concorrenza sui mercati il cui accesso non è limitato. La valutazione di queste condizioni è fatta esclusivamente a norma della direttiva 2004/17/CE e non pregiudica l’applicazione delle norme di concorrenza.

La Commissione dispone di un termine di tre mesi a partire dal giorno lavorativo considerato sopra per prendere una decisione riguardante questa domanda. Il termine scade dunque il 9 ottobre 2009.

Non sono applicabili le disposizioni del terzo comma del paragrafo 4, summenzionato e di conseguenza, il termine di cui la Commissione dispone, potrà essere eventualmente prolungato di tre mesi. Tale estensione sarebbe oggetto di pubblicazione.


(1)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.