ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2009.157.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 157 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
52o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2009/C 157/01 |
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2009/C 157/02 |
Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee |
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2009/C 157/03 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2009/C 157/04 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2009/C 157/05 |
Scheda di informazioni sintetiche da presentare ogni volta che viene attivato un regime di aiuto esentato dal presente regolamento e ogni volta che un aiuto ad hoc esentato dal presente regolamento è concesso al di fuori di un regime di aiuto ( 1 ) |
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2009/C 157/06 |
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2009/C 157/07 |
Procedura nazionale dell'Irlanda per l'assegnazione di diritti limitati di traffico |
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V Avvisi |
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ALTRI ATTI |
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Commissione |
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2009/C 157/08 |
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2009/C 157/09 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
10.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 157/1 |
Comunicazione della Commissione relativa alla proroga degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà
2009/C 157/01
Gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (1) scadono il 9 ottobre 2009 (2).
Dall’adozione, avvenuta nel 2004, la Commissione ha applicato tali orientamenti in numerosi casi e l’esperienza ha dimostrato che essi forniscono una solida base per il controllo di questo tipo di aiuti di Stato.
La crisi economica ha creato una situazione economica difficile ed instabile. Tenuto conto della necessità di garantire continuità e certezza del diritto nel trattamento degli aiuti di Stato a favore delle imprese che si trovano in difficoltà finanziarie, la Commissione ha deciso di estendere la validità degli orientamenti comunitari attualmente in vigore sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà fino al 9 ottobre 2012.
(1) GU C 244 dell′1.10.2004, pagg. 2-17.
(2) Cfr. il punto 102 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell′1.10.2004, pag. 15).
10.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 157/2 |
Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee
2009/C 157/02
A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), le Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee (2) sono così modificate:
Pagina 33
Tra il titolo del capitolo 4 (LATTE E DERIVATI DEL LATTE; UOVA DI VOLATILI; MIELE NATURALE; PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE) e «0401» è inserito il seguente testo:
«Considerazioni generali
I caseinati ottenuti dalla caseina del latte sono utilizzati, ad esempio, come emulsionanti (caseinato di sodio) o come fonti di proteine (caseinato di calcio). I prodotti con un tenore di caseinati superiore al 3 %, in peso sulla sostanza secca, sono esclusi dalle voci da 0401 a 0404, poiché questi caseinati non sono naturalmente presenti nel latte in tali concentrazioni (cfr. in particolare la voce 1901).»
Pagina 33
Il secondo paragrafo della nota esplicativa NC della voce «0402» è sostituito dal seguente:
«I prodotti con un tenore di lecitina di soia (emulsionante) superiore al 3 %, in peso sulla sostanza secca, sono esclusi dalla presente voce».
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU C 133 del 30.5.2008, pag. 1.
10.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 157/3 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/C 157/03
Data di adozione della decisione |
19.5.2009 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
NN 21/09 |
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Stato membro |
Belgio |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Federale Steunmaatregel «Luchtvaart 2008-2013» — Mesure d'aide fédérale «Aéronautique 2008-2013» |
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Base giuridica |
Mededeling aangaande de Federale Steunmaatregel «Luchtvaart 2008-2013» — Communication relative à la mesure d'aide fédérale «Aéronautique 2008-2013» |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Ricerca e sviluppo |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto, Sovvenzione rimborsabile |
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Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto 178 Mio EUR |
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Intensità |
80 % |
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Durata |
fino al 31.12.2013 |
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Settore economico |
Tutti i settori |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
en/et
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm
Data di adozione della decisione |
3.6.2009 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 68/09 |
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Stato membro |
Belgio |
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Regione |
Vlaams Gewest |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
ARKimedes risk capital-programme. Increase of annual investment tranches |
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Base giuridica |
Decreet van 19 december 2003 betreffende het activeren van risicokapitaal in Vlaanderen/Décret du 19 décembre 2003 relatif à l'activation de capital-risque en Flandre; Belgisch Staatsblad/Moniteur Belge 17.2.2004; Besluit van de Vlaamse regering huidende uitvoering van het decreet van 19 december 2003 betreffende het activeren van risicokapitaal in Vlaanderen/Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 19 décembre 2003 relatif à l'activation du capital-risque en Flandre; Belgisch Staatsblad/Moniteur Belge 30.12.2004 |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Capitale di rischio, PMI |
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Forma dell'aiuto |
Capitale di rischio |
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Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista 6 562 Mio EUR |
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Intensità |
— |
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Durata |
fino al 31.12.2010 |
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Settore economico |
Tutti i settori |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm
Data di adozione della decisione |
22.6.2009 |
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Numero di riferimento dell'aiuto di Stato |
N 331/09 |
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Stato membro |
Slovenia |
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Regione |
— |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Prolongation of the Slovenian guarantee scheme for credit institutions |
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Base giuridica |
Zakon o javnih financah (Urandni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO) Uredba o merilih in pogojih za izdajanje poroštev po 86. a členu Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 115/08) |
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Tipo di misura |
Regime |
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Obiettivo |
Rimedio a un grave turbamento dell'economia |
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Forma dell'aiuto |
Garanzia |
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Dotazione di bilancio |
Importo totale dell'aiuto previsto 12 000 Mio EUR |
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Intensità |
— |
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Durata |
6.2009-12.2009 |
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Settore economico |
Intermediazione finanziaria |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
10.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 157/6 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
9 luglio 2009
2009/C 157/04
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,3990 |
JPY |
yen giapponesi |
130,05 |
DKK |
corone danesi |
7,4469 |
GBP |
sterline inglesi |
0,86060 |
SEK |
corone svedesi |
10,9785 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,5119 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
9,0740 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,933 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
275,00 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,6997 |
PLN |
zloty polacchi |
4,3548 |
RON |
leu rumeni |
4,2142 |
TRY |
lire turche |
2,1625 |
AUD |
dollari australiani |
1,7831 |
CAD |
dollari canadesi |
1,6182 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,8426 |
NZD |
dollari neozelandesi |
2,2194 |
SGD |
dollari di Singapore |
2,0408 |
KRW |
won sudcoreani |
1 787,29 |
ZAR |
rand sudafricani |
11,3330 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
9,5575 |
HRK |
kuna croata |
7,3450 |
IDR |
rupia indonesiana |
14 193,23 |
MYR |
ringgit malese |
4,9860 |
PHP |
peso filippino |
67,306 |
RUB |
rublo russo |
44,5200 |
THB |
baht thailandese |
47,669 |
BRL |
real brasiliano |
2,8025 |
MXN |
peso messicano |
18,8424 |
INR |
rupia indiana |
68,1450 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
10.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 157/7 |
Scheda di informazioni sintetiche da presentare ogni volta che viene attivato un regime di aiuto esentato dal presente regolamento e ogni volta che un aiuto ad hoc esentato dal presente regolamento è concesso al di fuori di un regime di aiuto
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/C 157/05
1. Stato membro: Danimarca
2. Regione/autorità che concede l’aiuto: —
3. Titolo del regime di aiuto o nome dell’impresa beneficiaria dell’aiuto individuale: XF 10/2009 — Støtteordning: Industri til konsum
4. Base giuridica: Lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af 26. september 2008
5. Spesa annua prevista nell’ambito del regime o importo totale dell’aiuto individuale concesso all’impresa: 2 000 000 DKK
6. Intensità massima dell’aiuto: 100 %
7. Data di entrata in vigore:
o
8. Durata del regime di aiuto o dell'aiuto individuale (non oltre il 30.6.2014). Indicare:
— |
nell'ambito del regime: la data entro la quale può essere concesso l'aiuto; |
— |
per un aiuto individuale: la data prevista per il versamento dell'ultima rata. |
31 dicembre 2009
9. Obiettivo dell'aiuto: L’aiuto deve permettere di coprire il mercato del consumo di specie industriali, in particolare il cicerello e lo spratto.
10. Indicare l'articolo o gli articoli applicati (articoli da 8 a 24): Articolo 16
11. Attività interessata: Nell’ambito della pesca con pescherecci da traino congelatori presi a nolo, si tratta di sfruttare le possibilità di commercializzazione a livello mondiale di specie industriali, sia alla rinfusa per il consumo in regioni con una domanda di prodotti alimentari relativamente economici, sia come prodotti trasformati.
12. Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
Fiskeafgiftsfonden |
c/o Danmarks Fiskeriforening |
Nordensvej 3, Taulov |
7000 Fredericia |
DANMARK |
13. Indirizzo del sito web sul quale è reperibile il testo integrale del regime di aiuto oppure i criteri e le condizioni ai quali un aiuto individuale è concesso al di fuori di un regime di aiuto: http://wk.bakuri.dk/filarkiv/fiskeafgiftsfonden.dk/file/budget2009_supplerende_oplysninger.pdf
http://wk.bakuri.dk/filarkiv/fiskeafgiftsfonden.dk/file/FAF_budget2009.pdf
14. Giustificazione: indicare per quale motivo è stato istituito un regime di aiuti di Stato piuttosto che un aiuto nell'ambito del Fondo europeo per la pesca: Si tratta di un progetto importante finanziato dal Fondo europeo per la pesca e da stanziamenti nell’ambito della legge sull’innovazione. Per l’ultima parte del progetto, la quota residua di finanziamento deve essere garantita dal regime di aiuti a favore delle specie industriali destinate al consumo.
1. Stato membro: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
2. Regione: Scozia
3. Titolo del regime di aiuto/nome dell'impresa beneficiaria dell’aiuto ad hoc: XF 11/2009 — QA Fish.
4. Base giuridica: Article 37 of the Aquaculture and Fisheries (Scotland) Act 2007.
5. Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo totale dell'aiuto individuale concesso all'impresa: 500 398 GBP in un unico anno.
6. Intensità massima dell'aiuto: 60 %.
7. Data di applicazione:
8. Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 29 maggio 2009.
9. Obiettivo dell'aiuto: Compensare i costi sostenuti da QA Fish a causa della distruzione delle popolazioni ittiche del Loch Strom legata alle restrizioni dei movimenti imposte dal governo scozzese per combattere l’anemia infettiva del salmone. I pagamenti saranno eseguiti nel maggio 2009.
10. Indicare l'articolo o gli articoli applicati (articoli da 8 a 24): L’aiuto è conforme al disposto dell'articolo 14.
11. Attività interessata: L’aiuto compenserà fino al 60 % del valore degli stock ittici persi da QA Fish in conseguenza della soppressione degli stock intrappolati nel Loch Strom a seguito delle restrizioni dei movimenti dei pesci vivi da e verso le zone di controllo e di sorveglianza dell’anemia infettiva del salmone.
12. Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
Brian Dornan |
Scottish Government, Marine Directorate |
Pentland House |
47 Robb’s Loan |
Edinburgh |
EH14 1TY |
UNITED KINGDOM |
13. Sito Web: http://www.scotland.gov.uk/Topics/Fisheries/Fish-Shellfish/18610/diseases/infectious-salmon-anaemia/BER
14. Giustificazione: L’aiuto versato a QA Fish è volto a compensare i costi delle perdite dovute all’eliminazione dei pesci a seguito del prosciugamento del lago e alle restrizioni dei movimenti destinate ad impedire il movimento di pesci vivi dal lago. Senza questo aiuto esiste un rischio reale di scomparsa di questa industria del settore acquicolo scozzese.
10.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 157/9 |
Informazioni sintetiche comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001
2009/C 157/06
Aiuto n. |
: |
XA 90/09 |
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Stato membro |
: |
Austria |
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Regione |
: |
Austria |
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Titolo del regime di aiuto o nome dell’impresa beneficiaria di un aiuto individuale |
: |
Sonderrichtlinie des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt- und Wasserwirtschaft für die Konsolidierung von Verbindlichkeiten land- und forstwirtschaftlicher Betriebe |
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Base giuridica |
: |
Landwirtschaftsgesetz 1992, BGBl. Nr. 1992/375 |
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Spesa annua prevista nell’ambito del regime o importo annuo totale concesso all’impresa |
: |
Importo dell’aiuto: al massimo 1,5 milioni di EUR l’anno durante il periodo di validità dell’aiuto. |
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Intensità massima dell’aiuto |
: |
L’aiuto è concesso sotto forma di sovvenzione per il pagamento degli interessi di un credito di consolidamento alla conversione di prestiti esistenti a tasso di interesse normale e di altri passivi dell’impresa. La sovvenzione ammonta al 50 % degli interessi lordi sul totale dei crediti pendenti. È fissato un importo massimo di 100 000 EUR per credito sovvenzionabile e la sua durata massima è di 15 anni. Per il calcolo della sovvenzione degli interessi è preso come riferimento il tasso di interesse lordo applicabile ad ogni caso in relazione alla durata complessiva del prestito, con un massimo del 4,50 %. La quantità corrispondente a un prestito di 100 000 EUR con una durata di 15 anni ammonta a 15 000 EUR (15 %). |
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Data di applicazione |
: |
1o aprile 2009 |
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Durata del regime o dell’aiuto individuale |
: |
Dal 1o aprile 2009 al 31 dicembre 2013 |
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Obiettivo dell’aiuto |
: |
L’obiettivo dell’aiuto è incentivare l’acquisto di imprese indebitate e la continuazione delle loro attività, oltre al recupero della loro redditività in un termine adeguato. Gli aiuti si applicano al primo stabilimento di un agricoltore in una azienda agricola, della quale egli assume la gestione per continuare le attività relative all’applicazione di misure di razionalizzazione e di ristrutturazione dell’azienda stessa. Possono chiedere la concessione del presente aiuto le persone fisiche stabilite in Austria che gestiscano un’impresa agricola o forestale in nome e per conto proprio e che abbiano un’étà inferiore a 40 anni (giovani agricoltori) al momento della domanda. |
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Settore economico |
: |
Agricoltura/Silvicoltura |
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Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto |
: |
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Indirizzo web |
: |
http://www.landnet.at/article/articleview/17666/1/5125/ |
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Altre informazioni |
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Il presente aiuto si basa sull’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e soddisfa i criteri di cui all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005. |
Aiuto n.: XA 93/09
Stato membro: Repubblica federale di Germania
Regione: Brandeburgo
Titolo del regime di aiuto o nome dell’impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Brandenburg-Kredit für den Ländlichen Raum — Baustein 2: Landwirtschaft „Nachhaltigkeit“
Base giuridica: Gesetz über die InvestitionsBank des Landes Brandenburg in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1996 (GVBl. I/96, Nr. 19, S. 258) geändert durch Gesetz vom 20. April 2004 (GVBl. I/04, Nr. 07, S. 156) in Verbindung mit der Programminformation Brandenburg-Kredit für den Ländlichen Raum — Baustein 2: Landwirtschaft „Nachhaltigkeit“ und dem Merkblatt Beihilfen
Spesa annua prevista nell’ambito del regime o importo annuo totale concesso all’impresa: Sono concesse sovvenzioni per il pagamento degli interessi. L’importo previsto dell’aiuto sarà di complessivi 0,2 milioni di euro.
Intensità massima dell’aiuto: Fino a un massimo del 20 % delle spese ammissibili. L’importo dell’aiuto concesso ad una singola impresa nell’arco di tre esercizi finanziari non può in alcun caso superare i 400 000 euro. In caso di cumulo con altri finanziamenti pubblici per le stesse spese ammissibili, saranno applicati i massimali di cui al regolamento (CE) n. 1857/2006.
Data di applicazione: Nel rispetto del termine di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006, ma non prima dell’1 aprile 2009.
Durata del regime o dell’aiuto individuale: Fino al 30 giugno 2014
Obiettivo dell’aiuto: Sostegno alle PMI attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato CE (eccetto i prodotti della pesca e dell’acquacoltura) mediante incentivi agli investimenti nella produzione primaria di prodotti agricoli. Investimenti per tutelare e migliorare l’ambiente naturale o migliorare le condizioni di igiene e benessere degli animali. Investimenti per il miglioramento della qualità della produzione [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006].
Le spese ammissibili comprendono: a) la costruzione, l’acquisizione o il miglioramento di beni immobili; b) l’acquisto o il leasing con patto di acquisto di macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato; c) le spese generali, collegate alla spesa di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti o licenze.
Settore economico: Agricoltura, viticoltura, orticoltura
Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto:
InvestitionsBank des Landes Brandenburg |
Steinstraße 104-106 |
14480 Potsdam |
DEUTSCHLAND |
Indirizzo web: http://www.ilb.de/rd/programme/1812.php
Altre informazioni: —
Aiuto n.: XA 94/09
Stato membro: Repubblica federale di Germania
Regione: Brandeburgo
Titolo del regime di aiuto o nome dell’impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Brandenburg-Kredit für den Ländlichen Raum — Baustein 1: Landwirtschaft „Wachstum“ mit Zinsbonus für Junglandwirte
Base giuridica: Gesetz über die InvestitionsBank des Landes Brandenburg in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1996 (GVBl. I/96, Nr. 19, S. 258) geändert durch Gesetz vom 20. April 2004 (GVBl. I/04, Nr. 07, S. 156) in Verbindung mit der Programminformation Brandenburg-Kredit für den Ländlichen Raum — Baustein 1: Landwirtschaft „Wachstum“ mit Zinsbonus für Junglandwirte und dem Merkblatt Beihilfen
Spesa annua prevista nell’ambito del regime o importo annuo totale concesso all’impresa: Sono concesse sovvenzioni per il pagamento degli interessi. L’importo previsto dell’aiuto è di complessivi 0,2 milioni di EUR.
Intensità massima dell’aiuto: Fino a un massimo del 20 % delle spese ammissibili. L’importo dell’aiuto concesso ad una singola impresa nell’arco di tre esercizi finanziari non può in alcun caso superare i 400 000 EUR. In caso di cumulo con altri finanziamenti pubblici per le stesse spese ammissibili, saranno applicati i massimali di cui al regolamento (CE) n. 1857/2006. Possono essere concessi aiuti per l’acquisto di terreni diversi da quelli destinati all’edilizia con un costo non superiore al 10 % delle spese ammissibili dell’investimento.
Data di applicazione: Nel rispetto del termine di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006, ma non prima dell’1 aprile 2009.
Durata del regime o dell’aiuto individuale:
Obiettivo dell’aiuto: Sostegno alle PMI attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato CE (eccetto i prodotti della pesca e dell’acquacoltura) mediante incentivi agli investimenti nella produzione primaria di prodotti agricoli [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006].
Le spese ammissibili comprendono: a) la costruzione, l’acquisizione o il miglioramento di beni immobili; b) l’acquisto o il leasing con patto di acquisto di macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato; c) le spese generali, collegate alla spesa di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti o licenze.
Settore economico: Agricoltura, viticoltura, orticoltura
Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto:
InvestitionsBank des Landes Brandenburg |
Steinstraße 104-106 |
14480 Potsdam |
DEUTSCHLAND |
Indirizzo web: http://www.ilb.de/rd/programme/1812.php
Altre informazioni: —
10.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 157/11 |
Procedura nazionale dell'Irlanda per l'assegnazione di diritti limitati di traffico
2009/C 157/07
Conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 847/2004 relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi, la Commissione europea pubblica la procedura nazionale di seguito riportata affinché sia diffusa presso tutti i titolari comunitari di diritti di traffico interessati, nella misura in cui essi siano limitati da accordi in materia di servizi aerei stipulati con paesi terzi.
OBIETTIVI GENERALI
L'obiettivo generale che si prefigge il Department of Transports (Ministero dei trasporti) attraverso l'assegnazione di diritti limitati di traffico consiste nell'agevolare e incoraggiare la più ampia gamma possibile di servizi aerei efficienti, regolari e concorrenziali nell'interesse del turismo, del commercio e dell'industria irlandesi.
Più specificamente, il ministero si prefigge l'obiettivo di massimizzare i vantaggi per i consumatori, mantenere livelli di sicurezza elevati e promuovere lo sviluppo economico regionale.
1. Informazioni e domanda di diritti di traffico
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Il Department of Transports, Services & Security Division pubblicherà sul sito internet del ministero un elenco dei negoziati bilaterali programmati con paesi terzi. |
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Il risultato dei negoziati bilaterali sarà pubblicato sul sito internet del dipartimento. |
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Il sito internet del dipartimento inviterà a presentare manifestazioni di interesse per l'assegnazione di diritti di traffico sulla base di accordi bilaterali nuovi o modificati. Le manifestazioni di interesse devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'invito. |
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Qualora le manifestazioni di interesse superino in volume i diritti di traffico disponibili, il ministero ha predisposto un'apposita procedura per l'assegnazione di diritti di traffico limitati. |
2. Procedura di assegnazione
Il procedimento decisionale per l'assegnazione di diritti di traffico limitati, ovvero per la designazione sulla base di accordi bilaterali ristretti, si basa sulle dichiarazioni iniziali presentate per iscritto dai vettori comunitari ammissibili che presentano domanda. La domanda scritta deve essere redatta su un modulo standard che sarà disponibile sul sito internet del dipartimento. Il modulo standard comprende i criteri di selezione di cui ai punti 3.1 e 3.2.
Comitato per le assegnazioni
Le singole proposte sono esaminate da un apposito comitato. L'attività del comitato consiste nel mettere a confronto le domande presentate dai vari concorrenti allo scopo di determinare nel modo più obiettivo possibile quale delle proposte è idonea a produrre i servizi più vantaggiosi per i consumatori, per il turismo e per le imprese d'Irlanda.
Se necessario, il comitato si consulterà con l'Irish Aviation Authority e/o con la Commission for Aviation Regulation per chiedere consulenza riguardo a tutte le questioni tecniche per le quali siano competenti l'uno o l'altro dei due regolatori.
3. È stato istituito un sistema di assegnazione dei diritti in due fasi:
1. |
Prequalificazione |
2. |
Valutazione di ogni singola proposta in riferimento ai criteri di selezione |
3.1. Prequalificazione
I vettori aerei devono dimostrare al comitato di assegnazione:
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che la loro sede è in Irlanda, |
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che detengono una licenza di esercizio ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione dei servizi aerei nella Comunità (rifusione) (1), |
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che il controllo effettivo del regolatore sul vettore è esercitato e garantito dallo Stato membro della Comunità europea che ha rilasciato il certificato di operatore aereo (COA). |
3.2. Criteri di valutazione specifici
Ogni singolo caso sarà valutato dal comitato per le assegnazioni in base alle tre seguenti categorie di criteri:
a) Qualità del servizio proposto
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Descrizione del servizio |
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Valutazione del piano industriale e delle previsioni di traffico |
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Capacità tecnica, commerciale e finanziaria di fornire i servizi e garantirne la continuità |
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Natura dell'esercizio (servizio di linea o servizio non di linea, con code-sharing diretto o indiretto) |
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Frequenza del servizio |
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Disponibilità di coincidenze, accessibilità a partire da determinate regioni |
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Tipo e configurazione dell'aeromobile |
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Durata del servizio, data d'inizio proposta |
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Variazioni stagionali |
b) Prezzo
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Politica e struttura delle tariffe |
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Determinazione delle tariffe in base alla categoria/alla stagione |
c) Vendita dei servizi
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Programma di marketing/strategia/accordi con altri vettori aerei |
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Obiettivo in termini di passeggeri |
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Distribuzione/accesso al servizio per i consumatori (unicamente prenotazione on-line/emissione dei biglietti, ecc.) |
d) Termine della procedura
Il comitato procede alla valutazione di ogni singola candidatura e presenterà una raccomandazione al Ministro entro due mesi dalla data di ricezione delle candidature. La decisione del Ministro è pubblicata sul sito Internet del ministero.
e) Ricorsi
Su richiesta scritta del vettore aereo che si ritenga leso da una decisione del comitato, il ministro nomina una commissione di ricorso. La commissione di ricorso è formata da tre persone nominate dal Ministro. Le decisioni della commissione devono essere rese nel termine massimo di due mesi dalla presentazione del ricorso. Le decisioni sono motivate e pubblicate sul sito Internet del ministero.
4. Durata e cessione a terzi dei diritti di traffico assegnati
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I diritti limitati di traffico possono essere assegnati per un periodo determinato (al massimo di tre anni) che è precisato nell'invito a manifestare interesse |
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I diritti limitati di traffico non sono cedibili a terzi |
5. Monitoraggio e revoca dell'assegnazione
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I diritti di traffico sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Aviation Regulation and International Relations Division. |
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I diritti devono essere esercitati rapidamente e utilizzati conformemente all'uso previsto nella domanda di concessione. |
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I diritti limitati di traffico sono revocati nelle seguenti ipotesi:
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Quando sono revocati, i diritti di traffico saranno riassegnati nell'osservanza della procedura sopra descritta. |
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Le compagnie aeree concorrenti hanno facoltà di contestare l'utilizzo efficace dei diritti di traffico da parte delle compagnie aeree prescelte per fornire il servizio. In tale ipotesi, le compagnie aeree concorrenti presentano osservazioni scritte al Department of Transport, Aviation Services and Security Division dimostrando che servizi che esse propongono sono chiaramente superiori ai servizi in essere. |
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Per quanto riguarda i diritti assegnati prima dell'entrata in vigore del regolamento, essi possono essere contestati dalle compagnie aeree concorrenti all'esito di un periodo di transizione di tre anni, prima che i diritti in essere siano oggetto di assegnazione o di nuova assegnazione. |
(1) GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.
V Avvisi
ALTRI ATTI
Commissione
10.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 157/14 |
Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari
2009/C 157/08
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. La dichiarazione di opposizione deve pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.
DOCUMENTO UNICO
REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
«FARINE DE BLÉ NOIR DE BRETAGNE» O «FARINE DE BLÉ NOIR DE BRETAGNE — GWINIZH DU BREIZH»
N. CE: FR-PGI-005-0555-26.09.2006
IGP ( X ) DOP ( )
1. Denominazione:
«Farine de blé noir de Bretagne» o «Farine de blé noir de Bretagne — Gwinizh du Breizh»
2. Stato membro o paese terzo:
Francia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:
3.1. Tipo di prodotto:
Prodotti della classe 1.6: |
ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati |
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:
Il prodotto consiste in una farina ottenuta per macinazione di chicchi di grano saraceno (Fagopyrum esculentum), pianta coltivata tradizionalmente in Bretagna.
La varietà utilizzata è la Harpe e/o Tetra Harpe nera di tipo argenteo.
Il colore della farina, che si misura in base ad una scala da 0 a 100 [più tale valore L (1) è basso, più la farina è scura], deve essere superiore o pari a 75. La farina di grano saraceno di Bretagna è caratterizzata da una colorazione importante.
Per quanto concerne l’acidità, la farina deve avere un pH superiore a 6.
L’umidità del prodotto finito immagazzinato deve essere mantenuta a una percentuale inferiore o pari a 14,5 %.
La farina di grano saraceno di Bretagna presenta un caratteristico profumo molto accentuato e un sapore pronunciato.
3.3. Materie prime:
—
3.4. Alimenti per animali (solo per prodotti di origine animale):
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3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica identificata:
La coltivazione del grano saraceno, l’essicazione, la cernita, il magazzinaggio, la trasformazione in farina devono essere realizzati nella zona geografica dell’IGP.
3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc.:
La farina di grano saraceno di Bretagna può essere commercializzata sfusa o condizionata in sacchi da 0,5 a 25 kg.
3.7. Norme specifiche relative all’etichettatura:
Prodotto venduto con la denominazione «Farine de blé noir de Bretagne» o «Farine de blé noir de Bretagne — Gwinizh du Breizh»
Sulle confezioni figureranno la dicitura «Indicazione geografica protetta» e/o il logo comunitario.
4. Definizione concisa della zona geografica:
La zona geografica delimitata per la farina di grano saraceno di Bretagna corrisponde alla Bretagna storica, ossia ai dipartimenti di Côtes d’Armor (372 comuni), Finistère (283 comuni), Ille-et-Vilaine (352 comuni), Morbihan (261 comuni) e Loire Atlantique (221 comuni), nonché ai cantoni di Pouancé et Candé (Maine-et-Loire) e Saint-Aignan sur Roe (Mayenne).
5. Legame con la zona geografica:
5.1. Specificità della zona geografica:
La Bretagna gode di un clima ideale per la coltivazione del grano saraceno, il cui bisogno idrico è notevole. Durante il periodo della coltivazione, le temperature tipiche del clima oceanico sono perfette: una scarsa escursione termica e rischio minimo di gelate nel mese di maggio.
Il deficit idrico dell’inizio dell’estate è compensato da precipitazioni distribuite regolarmente nell’arco dell’anno. Si tratta di condizioni favorevoli allo sviluppo iniziale della pianta di grano saraceno nella fase successiva alla semina.
È una pianta annuale dal ciclo vegetativo molto breve (semina in maggio-giugno, raccolta in settembre-ottobre) e adatta ai climi temperati.
Le caratteristiche geologiche e idrografiche sono favorevoli alla coltura del grano saraceno. La pianta di grano saraceno apprezza particolarmente i terreni leggermente acidi della zona delimitata e i suoli tipici della zona geografica interessata. Il sottosuolo, sviluppatosi sulla base di rocce acide (granito, scisti e arenaria), è poco profondo e presenta una scarsa riserva idrica. Durante tutta la stagione di crescita il tasso di umidità deve essere alto, per garantire una germinazione rapida e una buona fecondazione (luglio e agosto).
Il pH dei terreni utilizzati per la coltivazione del grano saraceno non deve essere superiore a 6,5.
5.2. Specificità del prodotto:
Una farina colorata: tutti i lavori effettuati con la farina di grano saraceno di Bretagna dimostrano una colorazione importante rispetto alle farine ottenute da chicchi di grano saraceno francese o d’importazione. Ciò è dovuto alla differenza di spessore del chicco di grano saraceno di Bretagna (tra 0,10 e 0,15 mm) a confronto degli altri chicchi (tra 0,15 e 0,23 mm).
D’altro canto, la resa del grano nero di Bretagna è meno importante a causa delle dimensioni di questo chicco, più piccolo rispetto alle varietà degli altri bacini di produzione.
L’insieme di questi fattori fa sì che i prodotti ottenuti dalla farina di grano saraceno di Bretagna siano più scuri e presentino un odore tipico.
Questo prodotto è alla base dell’alimentazione della popolazione locale, dato che la farina di grano saraceno di Bretagna era destinata ad essere consumata sotto forma di crêpe e focacce.
5.3. Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per IGP):
La produzione di grano saraceno e le tecniche colturali sono conosciute da lunga data. Fin dal XIV secolo esiste nella zona geografica una produzione di grano saraceno, sviluppatasi come prima coltura nelle paludi bonificate o nei terreni dissodati.
La tecnica colturale della falsa semina così come l’assenza di fattori immessi fanno della coltura di grano saraceno destinato alla produzione di farina di grano saraceno di Bretagna un prodotto specifico.
La pianta non ha bisogno di una grande lavorazione del terreno. Gli agricoltori bretoni hanno di fatto messo a punto la tecnologia della falsa semina, che consiste nel preparare il terreno come per una semina, favorendo in tal modo la germinazione delle erbe infestanti ed evitando l’uso di prodotti fitosanitari, cui fa seguito la preparazione del letto di semina. La differenza con i cereali invernali e primaverili è notevole, per i quali i lavori preparatori sono invece importanti.
È una coltura adatta ai vasti terreni poveri esistenti nella zona geografica. La pianta asporta poco azoto e non richiede molta concimazione. È considerata una coltura da rinnovo con buona resa economica.
I contadini bretoni producevano grano saraceno di Bretagna innanzitutto per il proprio consumo.
La tradizione della trasformazione dei chicchi di grano saraceno in farina risale al XV secolo. In Bretagna il numero di mulini che trasformano i chicchi di grano saraceno in farina è sempre stato elevato e ancor oggi se ne contano una trentina.
La produzione della farina segue il metodo tradizionale. Dopo la pulitura, la macinazione dei chicchi avviene con macina a cilindri o a pietra.
La notorietà del prodotto è testimoniata principalmente dalla tradizione culinaria bretone. Da svariati secoli è d’uso che crêpe e focacce siano preparate con questa farina. La Bretagna vanta conoscenze e pratica, trasmesse di generazione in generazione, in materia di crêpe e focacce di grano saraceno. Il consumo di questi alimenti costituisce un’usanza ancestrale (era consuetudine andare una volta alla settimana a mangiare crêpe di grano saraceno portando la propria dose di burro, uova e marmellata, come pure mangiare regolarmente la galette-saucisse) Tutti i contadini possedevano una padella in ghisa (galetière o billig) da mettere sul fuoco per cuocere la pastella. Una tradizione che è divenuta un settore economico importante e che è esportata in tutto il mondo.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:
[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]
http://www.inao.gouv.fr/repository/editeur/pdf/IGP2008/cdchFarinedeBleNoirdeBretagnesept2008.pdf
10.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 157/18 |
Avviso destinato alle persone aggiunte all'elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani, in forza del regolamento (CE) n. 601/2009 della Commissione
2009/C 157/09
1. |
La posizione comune 2002/402/PESC (1) invita la Comunità a congelare i capitali e le risorse economiche di Osama bin Laden, dei membri dell'organizzazione Al-Qaida e dei Taliban e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati, quali figurano nell'elenco compilato conformemente alle UNSCR 1267(1999) e 1333(2000) e regolarmente aggiornato dal comitato delle Nazioni Unite istituito ai sensi della UNSCR 1267(1999). L'elenco compilato dal suddetto comitato delle Nazioni Unite comprende:
Gli atti o le attività che indicano che una persona, un gruppo, un'impresa o un'entità è «associata/o con» Al-Qaeda, Osama bin Laden o i Talibani consistono, tra l'altro, nel:
|
2. |
Il 29 giugno 2009, il comitato delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere tre persone fisiche all'elenco corrispondente. Si tratta di Arif Qasmani, Mohammed Yahya Mujahid e Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameed Al-Peshawari. Ciascuna delle persone fisiche interessate può presentare in qualsiasi momento a detto comitato, unitamente ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesame della decisione di inserirla nel suddetto elenco delle Nazioni Unite. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:
Per ulteriori informazioni consultare http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml |
3. |
Sulla base della decisione delle Nazioni Unite di cui al paragrafo 2, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 601/2009 (2), recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (3), a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002. Le seguenti misure del regolamento (CE) n. 881/2002 si applicano pertanto alle tre persone fisiche interessate:
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4. |
Ciascuna delle persone fisiche che figurano nell’elenco del regolamento (CE) n. 601/2009 può presentare alla Commissione una richiesta volta ad ottenere la motivazione del suo inserimento nell’elenco. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:
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5. |
Si segnala inoltre alle persone fisiche interessate che è possibile impugnare il regolamento (CE) n. 601/2009 dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, alle condizioni di cui all'articolo 230, paragrafi 4 e 5, del trattato che istituisce la Comunità europea. |
6. |
I dati personali delle persone fisiche che figurano nell’elenco del regolamento (CE) n. 601/2009 saranno gestiti in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5). Le eventuali richieste, ad esempio, di ulteriori informazioni o finalizzate all'esercizio dei diritti di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 (accesso ai dati personali, rettifica di tali dati, ecc.) devono essere inviate alla Commissione, all'indirizzo indicato al paragrafo 4. |
7. |
Per completezza, si richiama l'attenzione delle persone fisiche che figurano nell'allegato I sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessato/i, elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002, per ottenere l'autorizzazione di utilizzare i fondi, le altre attività finanziarie e le risorse economiche congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici a norma dell'articolo 2 bis del medesimo regolamento. |
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 4. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2003/140/PESC (GU L 53 del 28.2.2003, pag. 62).
(2) GU L 179 del 10.7.2009, pag. 54.
(3) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
(4) L'articolo 2 bis è stato inserito dal regolamento (CE) n. 561/2003 del Consiglio (GU L 82 del 29.3.2003, pag. 1).
(5) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.