ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2009.150.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 150 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
52o anno |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2009/C 150/08 |
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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Autorità di vigilanza EFTA |
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2009/C 150/09 |
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2009/C 150/10 |
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2009/C 150/11 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Commissione |
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2009/C 150/12 |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte EFTA |
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2009/C 150/13 |
Ricorso presentato il 30 aprile 2009 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro l'Islanda (Causa E-5/09) |
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2009/C 150/14 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione |
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2009/C 150/15 |
Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di acido tricloroisocianurico originarie della Repubblica popolare cinese ( 1 ) |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione |
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2009/C 150/16 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5518 — Fiat/Chrysler) ( 1 ) |
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2009/C 150/17 |
Ritiro di notifica di concentrazione (Caso COMP/M.5454 — DSV/Versterhavet/DFDS) ( 1 ) |
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2009/C 150/18 |
Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5464 — Veolia Eau/Société des Eaux de Marseille/Société des Eaux d'Arles/Société Stéphanoise des Eaux) ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
2.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 150/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.5481 — Areva SA/Areva NP)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/C 150/01
In data 12 giugno 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32009M5481. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
2.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 150/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.5507 — Q-Cells/Good Energies/Norsun/Sunfilm)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/C 150/02
In data 28 maggio 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) con il numero di riferimento 32009M5507. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
2.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 150/2 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.5487 — Voith/RWEI/JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/C 150/03
In data 15 maggio 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32009M5487. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
2.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 150/2 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.5542 — NPM/Fortis/Helvoet)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/C 150/04
In data 23 giugno 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32009M5542. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
2.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 150/3 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.5536 — Bluebay HYI/Bluebay MSI/Honsel AG)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/C 150/05
In data 23 giugno 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32009M5536. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
2.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 150/3 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.5539 — Safran/GEHP)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/C 150/06
In data 26 giugno 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32009M5539. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
2.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 150/4 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.5509 — Credit Agricole/Caceis)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/C 150/07
In data 26 giugno 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm) con il numero di riferimento 32009M5509. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
2.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 150/5 |
Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento (1):
1,00 % al 1o luglio 2009
Tassi di cambio dell'euro (2)
1o luglio 2009
2009/C 150/08
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,4096 |
JPY |
yen giapponesi |
136,53 |
DKK |
corone danesi |
7,4455 |
GBP |
sterline inglesi |
0,85620 |
SEK |
corone svedesi |
10,7200 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,5241 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
8,9800 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,770 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
271,11 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,7024 |
PLN |
zloty polacchi |
4,3904 |
RON |
leu rumeni |
4,1941 |
TRY |
lire turche |
2,1559 |
AUD |
dollari australiani |
1,7485 |
CAD |
dollari canadesi |
1,6224 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,9247 |
NZD |
dollari neozelandesi |
2,2017 |
SGD |
dollari di Singapore |
2,0393 |
KRW |
won sudcoreani |
1 797,53 |
ZAR |
rand sudafricani |
10,9048 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
9,6319 |
HRK |
kuna croata |
7,2715 |
IDR |
rupia indonesiana |
14 421,33 |
MYR |
ringgit malese |
4,9604 |
PHP |
peso filippino |
67,623 |
RUB |
rublo russo |
43,8870 |
THB |
baht thailandese |
47,990 |
BRL |
real brasiliano |
2,7367 |
MXN |
peso messicano |
18,5228 |
INR |
rupia indiana |
67,5130 |
(1) Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.
(2) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Autorità di vigilanza EFTA
2.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 150/6 |
Informazioni comunicate dagli Stati EFTA sugli aiuti di Stato ai sensi dell'atto di cui al punto 1 j dell'allegato XV all'accordo SEE concessi in virtù del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)
2009/C 150/09
PARTE I
Aiuto n. |
GBER 1/09 ENV |
|||
Stato EFTA |
Norvegia |
|||
Numero di riferimento dello Stato EFTA |
08/4857 |
|||
Regione |
Nome della regione (NUTS) (1) non specificato |
Status aiuti a finalità regionale (2) |
||
Autorità che concede l'aiuto |
Nome |
Direzione delle dogane e delle accise |
||
Indirizzo |
|
|||
web |
www.toll.no |
|||
Titolo della misura di aiuto |
Riduzione imposta di base sui combustibili da riscaldamento |
|||
Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale) |
Decisione del Parlamento del 27 novembre 2008, relativa all’imposta di base sui combustibili da riscaldamento Regolamento n. 1451 dell’11 dicembre 2001 relativo alle accise |
|||
Link Web al testo integrale della misura di aiuto |
http://www.lovdata.no/for/sf/sv/fd-20081127-1295.html |
|||
http://www.lovdata.no/for/sf/fd/xd-20011211-1451.html |
||||
http://www.toH.no/upIoad/aarsnmdskriv/2009MineraIske%20produkter%202.pdf |
||||
Tipo di misura |
Regime |
Riduzione fiscale |
||
Aiuto ad hoc |
Denominazione del beneficiario |
|||
Modifica di una misura di aiuto esistente |
|
Autorità di vigilanza EFTA aiuto numero 63030 |
||
Proroga |
|
|||
Modifica |
|
|||
Durata (3) |
Regime |
Da 1.1.2009 a 31.12.2018 |
||
Data di concessione (4) |
Aiuto ad hoc |
continuo |
||
Settore/i economico/i interessato/I |
Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti |
|
||
Limitato a settori specifici – Specificare ai sensi della NACE Rev. 2. (5) |
|
|||
Tipo di beneficiario |
PMI |
Tutti i produttori di coloranti e pigmenti |
||
Grandi imprese |
Tutti i produttori di coloranti e pigmenti |
|||
Bilancio |
Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime (6) |
15 milioni di NOK all’anno |
||
Importo totale dell'aiuto ad hoc concesso all'impresa (7) |
Milioni di NOK |
|||
Per le garanzie (8) |
Milioni di NOK |
|||
Strumento di aiuto (articolo 5) |
Misura fiscale |
Riduzione fiscale |
PARTE II
Obiettivi generali (elenco) |
Obiettivi (elenco) |
Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in NOK |
PMI Maggiorazione in % |
Aiuti per la tutela dell'ambiente (articoli da 17 a 25) |
Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali (art. 25) |
15 milioni di NOK all’anno |
|
(1) NUTS — Nomenclatura delle unità territoriali statistiche.
(2) Articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE, zone miste, zone non ammissibili agli aiuti a finalità regionale.
(3) Periodo durante il quale l'autorità erogatrice si può impegnare a concedere l'aiuto.
(4) Gli aiuti sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto giuridico di ricevere gli aiuti.
(5) NACE Rev.2 — Classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea.
(6) Per un regime di aiuti: Indicare l’mporto totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime o l’importo stimato del minor gettito fiscale per anno, per tutti gli strumenti di aiuto contemplati dal regime.
(7) Per un aiuto ad hoc: indicare l'importo complessivo dell'aiuto/del minor gettito fiscale.
(8) Per le garanzie indicare l'importo (massimo) del credito garantito.
2.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 150/8 |
Autorizzazione di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3, parte I, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte
2009/C 150/10
L'Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni in merito alla seguente misura di aiuto:
Data di adozione della decisione:
Aiuto n.: 63992
Stato EFTA: Norvegia
Regione: —
Titolo (e/o nome del beneficiario): Progetto di cattura e stoccaggio del carbonio a Kårstø, Norvegia. Beneficiario: Gassnova SF.
Base giuridica: Articolo 61, paragrafo 1, e paragrafo 3, lettera c) dell'accordo SEE
Tipo di misura: Sovvenzioni
Obiettivo: Protezione dell'ambiente attraverso la cattura, il trasporto e lo stoccaggio di CO2
Forma dell’aiuto: Contributo finanziario
Stanziamento: —
Intensità: 100 % aiuti agli investimenti e al funzionamento
Durata: 10 anni
Settore economico: Cattura e stoccaggio del carbonio nell'ambito della produzione di energia elettrica
Nome e indirizzo dell'autorità erogatrice dell'aiuto:
Stato norvegese |
ministero della Pubblica amministrazione e delle riforme |
Akersgata 59 |
0030 Oslo |
NORVEGIA |
Altre informazioni: —
Il testo della decisione nella lingua facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell'Autorità di vigilanza EFTA:
http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/
2.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 150/9 |
Informazioni comunicate dagli Stati EFTA sugli aiuti di Stato ai sensi dell'atto di cui al punto 1 j dell'allegato XV all'accordo SEE concessi in virtù del regolamento (CE) n. 800/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)
2009/C 150/11
PARTE I
Aiuto n. |
GBER 2/09 R&D |
|||||||
Stato EFTA |
Norvegia |
|||||||
Regione |
Denominazione della regione (NUTS) Sarpsborg, contea di Østfold |
Status dell'aiuto a finalità regionale |
||||||
Autorità che concede l'aiuto |
Denominazione |
Consiglio della contea di Østfold |
||||||
Indirizzo |
P.O.Box 220, N-1701 Sarpsborg |
|||||||
Pagina Web |
www.ostfold-f.kommune.no |
|||||||
Titolo della misura di aiuto |
Innovazione nei servizi basati sul valore |
|||||||
Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale rilevante) |
|
|||||||
Link Web al testo integrale della misura di aiuto |
http://www.borginnovasjon.no/?CatID=1185 http://www.ostfold-f.kommune.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=381&I=17392&mnusel=1034a1295a |
|||||||
Tipo di misura |
Regime |
|
||||||
Aiuto ad hoc X |
Denominazione del beneficiario Borg Innovasjon AS |
|||||||
Data di concessione |
Aiuto ad hoc |
Concessione confermata il 6.2.2009 |
||||||
Settore/i economico/i interessato/i |
Limitato a settori specifici — Specificare ai sensi della NACE Rev. 2. |
72,20 |
||||||
Tipo di beneficiario |
PMI |
|
||||||
Grandi imprese |
X |
|||||||
Dotazione di bilancio |
Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime |
… milioni di NOK |
||||||
Importo totale dell'aiuto ad hoc concesso all'impresa |
1,2 milioni di NOK |
|||||||
Per le garanzie |
… milioni di NOK |
|||||||
Strumento di aiuto (articolo 5) |
Sovvenzione |
1,2 milioni di NOK |
PARTE II
Obiettivi generali (elenco) |
Obiettivi (elenco) |
Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in NOK |
Maggiorazione PMI in % |
|
Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (art. 30-37) |
Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo (art. 31) |
Ricerca fondamentale (art. 31, par. 2, lettera a)) |
… % |
|
Ricerca industriale (art. 31, par. 2, lettera b)) |
50 % |
|
||
Sviluppo sperimentale (art. 31, par. 2, lettera c)) |
… % |
|
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Commissione
2.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 150/11 |
Invito a presentare proposte nell'ambito del piano di attuazione dell'Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno»
2009/C 150/12
Si avvertono gli interessati della pubblicazione di un invito a presentare proposte nell’ambito del piano di attuazione annuale 2009 dell’Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» (FCH JU).
Si sollecitano proposte per il seguente invito: FCH-JU-2009-1
La documentazione relativa all'invito, in cui si precisano le scadenze e la dotazione finanziaria, è disponibile nel seguente sito web: http://cordis.europa.eu/
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte EFTA
2.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 150/12 |
Ricorso presentato il 30 aprile 2009 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro l'Islanda
(Causa E-5/09)
2009/C 150/13
Il 30 aprile 2009 l'Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Bjørnar Alterskjær e Ólafur Jóhannes Einarsson, agenti della suddetta Autorità, Rue Belliard n. 35, B-1040 Bruxelles, ha proposto ricorso dinanzi alla Corte EFTA contro l'Islanda.
L'Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di dichiarare che
1. |
omettendo di adottare o di notificare all’Autorità, entro il termine prescritto, le misure necessarie all’attuazione dell’atto cui è fatto riferimento, tra l’altro, al punto 7b dell'allegato IX all'accordo sullo Spazio economico europeo (Direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE), quale adattato all'accordo SEE dal suo protocollo 1, la Repubblica d'Islanda è venuta meno agli obblighi impostile dall'articolo 64, paragrafo 1, dell’ atto medesimo e dall'articolo 7 dell'Accordo SEE; e |
2. |
la repubblica d'Islanda sostiene i costi del procedimento. |
Circostanze di fatto e di diritto e motivi addotti:
— |
La causa riguarda la mancata attuazione di una direttiva sulla riassicurazione. |
— |
L'Autorità di vigilanza EFTA sostiene che il governo islandese non ha comunicato in alcun modo di aver provveduto al recepimento della direttiva nella legislazione islandese. |
— |
L'Autorità di vigilanza EFTA sostiene che il governo islandese non ha contestato di non aver attuato la direttiva. |
2.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 150/13 |
Ricorso presentato il 14 maggio 2009 da Magasin- og Ukepresseforeningen contro l'Autorità di vigilanza EFTA
(Causa E-6/09)
2009/C 150/14
Il 14 maggio 2009 è stato presentato un ricorso contro l'Autorità di vigilanza EFTA dinanzi alla Corte dell'EFTA da parte di Magasin- og Ukepresseforeningen, rappresentata da Magne Juuhl-Langseth e Peter Dyrberg, Advokatfirmaet Schjødt, Dronning Mauds gt 11, Oslo, NORVEGIA.
Il ricorrente chiede alla Corte di:
1. |
dichiarare che l’Autorità di vigilanza EFTA non si è pronunciata sul ricorso presentatole nell’agosto del 2006 in merito a un aiuto di Stato a favore dei quotidiani; nonché |
2. |
condannare l’Autorità di vigilanza EFTA al pagamento delle spese processuali. |
Circostanze di fatto e di diritto e motivi addotti:
— |
Il ricorrente è l’associazione norvegese delle riviste. |
— |
Il ricorrente sostiene che l’Autorità di vigilanza EFTA non abbia preso posizione in merito al ricorso entro un termine ragionevole, in violazione degli obblighi che le incombono. |
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L’articolo 37 dell’accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte così recita: «Qualora, in violazione del presente accordo o delle disposizioni dell'accordo SEE l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) si astenga dal pronunciarsi, uno Stato AELS (EFTA) può adire la Corte AELS (EFTA) per far constatare tale violazione. Il ricorso è ricevibile soltanto quando l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) sia stata preventivamente richiesta di agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) non ha preso posizione, il ricorso può essere proposto per un nuovo termine di due mesi. Ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte AELS (EFTA) alle condizioni stabilite dai paragrafi precedenti per contestare all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) di aver omesso di emanare nei suoi confronti una decisione». |
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione
2.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 150/14 |
Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di acido tricloroisocianurico originarie della Repubblica popolare cinese
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/C 150/15
La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»).
1. Domanda di riesame
La domanda è stata presentata da Heze Huayi Chemical Co., Ltd. («il richiedente»), un esportatore della Repubblica popolare cinese.
La domanda riguarda l'esame del dumping limitatamente a quanto concerne il richiedente.
2. Prodotto
Il prodotto in esame è costituito dall'acido tricloroisocianurico e dai suoi preparati, chiamato anche «simclosene» nella denominazione comune internazionale, originario della Repubblica popolare cinese e attualmente classificato ai codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20. I codici NC sono indicati unicamente a titolo informativo.
3. Misure in vigore
Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originarie, fra l'altro, della Repubblica popolare cinese, istituito dal regolamento (CE) n. 1631/2005 (2) del Consiglio.
4. Motivazione del riesame
La domanda, presentata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 si basa su elementi di prova prima facie presentati dal richiedente da cui risulta che le circostanze che hanno portato all'istituzione delle misure in vigore sono cambiate e che tale cambiamento è definitivo.
Il richiedente ha fornito elementi di prova prima facie del fatto che, per eliminare il dumping, non è più necessario applicare le misure al livello attuale. Il confronto tra i prezzi nazionali del richiedente, i suoi valori normali costruiti (calcolati in base ai costi di produzione, alle spese generali, amministrative e di vendita e al profitto) e i suoi prezzi all'esportazione nella Comunità indica che il margine di dumping sembra notevolmente più basso rispetto all'attuale livello delle misure.
Pertanto, per eliminare il dumping sembra non essere più necessario mantenere le misure al livello attuale, fissato in funzione del livello di dumping precedentemente accertato.
5. Procedura per la determinazione del dumping
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base, al fine di accertare se le misure debbano essere abrogate o modificate in relazione al richiedente.
In tal caso può essere necessario modificare l’aliquota del dazio attualmente applicata alle importazioni del prodotto in esame da parte dei produttori esportatori nel paese in oggetto non menzionati individualmente all’articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1631/2005, vale a dire l'aliquota specificata applicata a «tutte le altre società» nella Repubblica popolare cinese.
a) Questionari
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà un questionario al richiedente e alle autorità del paese esportatore interessato. Le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto i) del presente avviso.
b) Raccolta di informazioni e audizioni
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a fornire informazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute nelle risposte al questionario e a presentare elementi di prova. Le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto i) del presente avviso.
La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. La richiesta va presentata entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto ii) del presente avviso.
c) Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato o trattamento individuale
Qualora il richiedente fornisca prove sufficienti a dimostrare che esso opera in condizioni di economia di mercato, ovvero che esso soddisfa i criteri disposti dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base, il valore normale verrà determinato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base. A tale scopo va presentata una richiesta debitamente motivata entro il termine specifico di cui al paragrafo 6, lettera b) del presente avviso. La Commissione invierà un modulo di richiesta al richiedente nonché una copia dello stesso alle autorità della Repubblica popolare cinese. Il richiedente può inoltre usare tale modulo di domanda per chiedere il trattamento individuale e per dimostrare di soddisfare i criteri enunciati all'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base.
d) Selezione del paese a economia di mercato
Se il richiedente non ottiene il trattamento di impresa operante in economia di mercato ma soddisfa i requisiti per usufruire di un dazio individuale fissato in conformità all'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base, per determinare il valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese si farà riferimento, come disposto dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base, a un paese ad economia di mercato appropriato. A tale scopo, la Commissione intende utilizzare nuovamente il Giappone, come per l'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure vigenti sulle importazioni del prodotto in esame originarie della Repubblica popolare cinese. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico di cui al paragrafo 6, lettera c) del presente avviso.
Inoltre, se il richiedente ottiene il trattamento di impresa operante in economia di mercato, la Commissione può far valere, ove occorra, conclusioni relative al valore normale stabilito in un paese ad economia di mercato appropriato, ad esempio per sostituire i dati sui costi o sui prezzi cinesi, necessari per fissare il valore normale, che risultassero inattendibili e qualora dati attendibili non fossero disponibili nella Repubblica popolare cinese. Anche a tale scopo, la Commissione intende utilizzare il Giappone.
6. Termini
a) Termini generali
i)
Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono prendere contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali elencati nel regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.
ii)
Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.
b) Termine specifico per chiedere il riconoscimento come società operante in condizioni di economia di mercato e/o un trattamento individuale
La richiesta, debitamente motivata, relativa al trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato e/o un trattamento individuale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base, come specificato al paragrafo 5, lettera c) del presente avviso, deve pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
c) Termine specifico per la selezione del paese a economia di mercato
Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta del Giappone che, come risulta dal paragrafo 5, lettera d) del presente avviso, è preso in considerazione come opportuno paese ad economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza
Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate vanno formulate in forma scritta (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte al questionario e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata vanno contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (3) e, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
European Commission |
Directorate General for Trade |
Directorate H |
Office: N-105 4/92 |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
Fax +32 22956505 |
8. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata rifiuti di comunicare informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti od ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere tratte conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e si ricorre ai dati disponibili, l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.
9. Calendario dell'inchiesta
A norma dell'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
10. Trattamento dei dati personali
Si ricorda che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4).
11. Consigliere-auditore
Si ricorda che le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio. Il consigliere-auditore rappresenta l'interfaccia tra le parti interessate e i servizi della Commissione; ove necessario offre mediazione su questioni procedurali attinenti alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento, in particolare su temi relativi all'accesso al fascicolo, alla riservatezza, alla proroga dei termini e al trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale. Per ulteriori informazioni, e le modalità di contatto, consultare le pagine del sito Internet della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade) dedicate al consigliere-auditore.
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.
(2) GU L 261 del 7.10.2005, pag. 1.
(3) La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).
(4) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione
2.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 150/17 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5518 — Fiat/Chrysler)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/C 150/16
1. |
In data 23 giugno 2009 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Fiat S.p.A. («Fiat», Italia) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo dell'insieme dell'impresa Chrysler LLC («Chrysler», Stati Uniti) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 2 2964301 o 2967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5518 — Fiat/Chrysler, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
2.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 150/18 |
Ritiro di notifica di concentrazione
(Caso COMP/M.5454 — DSV/Versterhavet/DFDS)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/C 150/17
[Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio]
In data 30 gennaio 2009 è pervenuta alla Commissione delle Comunità europee la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1) («regolamento comunitario sulle concentrazioni»). Con tale operazione le imprese Vesterhavet A/S («Vesterhavet», Danimarca) e DSV A/S («DSV», Danimarca) acquisivano, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo comune dell’impresa DFDS A/S («DFDS», Danimarca) mediante scambio di quote. Il 20 febbraio 2009 la notifica è stata dichiarata incompleta.
Le imprese in questione hanno fornito le ulteriori informazioni richieste e, il 20 aprile 2009, la notifica è stata dichiarata completa, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Il 12 giugno 2009, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Il 16 giugno 2009, le parti notificanti hanno informato la Commissione del ritiro della notifica e hanno dimostrato di aver abbandonato la concentrazione.
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
2.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 150/19 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5464 — Veolia Eau/Société des Eaux de Marseille/Société des Eaux d'Arles/Société Stéphanoise des Eaux)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/C 150/18
1. |
In data 24 giugno 2009 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Veolia Eau (Francia), controllata da Veolia Environnement (Francia), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo dell'insieme delle imprese Société des Eaux de Marseille (Francia), Société des Eaux d'Arles (Francia) e Société Stéphanoise des Eaux (Francia) mediante scambi d'azioni. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 2 2964301 o 2967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5464 — Veolia Eau/Société des Eaux de Marseille/Société des Eaux d'Arles/Société Stéphanoise des Eaux, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.