ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2009.136.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 136

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
16 giugno 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 136/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata — (Caso COMP/M.5377 — SNCF/VFE P/Bollore/JV) ( 1 )

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 136/02

Tassi di cambio dell'euro

2

2009/C 136/03

Comunicazione della Commissione relativa a una procedura di esame semplificata per determinati tipi di aiuti di Stato ( 1 )

3

2009/C 136/04

Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato

13

2009/C 136/05

Comunicazione della Commissione relativa alla data di entrata in vigore dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra la Comunità, l’Algeria, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, l’Egitto, la Giordania, l'Islanda, le Isole Faer Øer, Israele, il Libano, il Marocco, la Norvegia, la Siria, la Svizzera (compreso il Liechtenstein), la Tunisia e la Turchia

21

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2009/C 136/06

Informazioni sintetiche comunicate dagli Stati membri sugli Aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli Aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

23

2009/C 136/07

Informazioni sintetiche comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

25

2009/C 136/08

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate)

29

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione

2009/C 136/09

Invito a presentare proposte — EACEA/14/09 — Programma di cooperazione nel campo dell'istruzione ICI — Cooperazione in materia di istruzione superiore e formazione tra l’UE e l’Australia, il Giappone e la Repubblica di Corea

31

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2009/C 136/10

Notifica preventiva di una concentrazione — (Caso COMP/M.5543 — EnBW/Borusan/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

34

 

ALTRI ATTI

 

Consiglio

2009/C 136/11

Avviso all'attenzione delle persone, gruppi e entità che figurano nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (vedasi l'allegato del regolamento 2009/…/CE del Consiglio, del 15 giugno 2009)

35

 

Commissione

2009/C 136/12

Avviso relativo a una domanda ai sensi dell’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE — Domanda proveniente da uno Stato membro

37

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

16.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 136/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5377 — SNCF/VFE P/Bollore/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 136/01

In data 5 giugno 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32009M5377. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

16.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 136/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

15 giugno 2009

2009/C 136/02

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3850

JPY

yen giapponesi

136,08

DKK

corone danesi

7,4465

GBP

sterline inglesi

0,84720

SEK

corone svedesi

10,8345

CHF

franchi svizzeri

1,5110

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,9055

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,839

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

280,40

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7035

PLN

zloty polacchi

4,5260

RON

leu rumeni

4,2200

TRY

lire turche

2,1438

AUD

dollari australiani

1,7285

CAD

dollari canadesi

1,5690

HKD

dollari di Hong Kong

10,7344

NZD

dollari neozelandesi

2,1953

SGD

dollari di Singapore

2,0190

KRW

won sudcoreani

1 742,10

ZAR

rand sudafricani

11,1603

CNY

renminbi Yuan cinese

9,4684

HRK

kuna croata

7,2350

IDR

rupia indonesiana

14 090,25

MYR

ringgit malese

4,8871

PHP

peso filippino

67,054

RUB

rublo russo

43,2745

THB

baht thailandese

47,353

BRL

real brasiliano

2,6851

MXN

peso messicano

18,6982

INR

rupia indiana

66,0850


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


16.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 136/3


Comunicazione della Commissione relativa a una procedura di esame semplificata per determinati tipi di aiuti di Stato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 136/03

1.   INTRODUZIONE

1.

La presente comunicazione illustra una procedura semplificata in base alla quale la Commissione, in stretta cooperazione con lo Stato membro interessato, intende esaminare in tempi rapidi taluni tipi di aiuti di Stato per i quali la Commissione deve soltanto verificare che la misura sia conforme alle norme e alle pratiche esistenti, senza esercitare i propri poteri discrezionali. L'esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione dell'articolo 87 del trattato che istituisce la Comunità europea nonché dei regolamenti, discipline, orientamenti e comunicazioni adottati a norma dell'articolo 87 (1), ha dimostrato che talune categorie di aiuti notificati vengono normalmente autorizzate in quanto non danno adito a dubbi quanto alla loro compatibilità con il mercato comune, salvo circostanze particolari. Tali categorie di aiuti sono descritte dettagliatamente nella sezione 2. Le altre misure di aiuto notificate alla Commissione saranno soggette alle procedure appropriate (2) e, in linea di principio, al Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato (3).

2.

Scopo della presente Comunicazione è precisare le condizioni in base alle quali la Commissione adotterà di norma una decisione in forma abbreviata che dichiara taluni tipi di aiuti di Stato compatibili con il mercato comune secondo la procedura semplificata e fornisce indicazioni in merito alla procedura stessa. Qualora tutte le condizioni prescritte dalla presente comunicazione siano soddisfatte, la Commissione si adopererà per adottare una decisione in forma abbreviata di insussistenza di aiuto o di assenza di obiezioni entro 20 giorni lavorativi dalla data della notifica conformemente all'articolo 4, paragrafi 2 o 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (4).

3.

Tuttavia, qualora si applichino le riserve o le esclusioni di cui ai punti 6-12 della presente comunicazione, la Commissione potrà ricorrere alla procedura normale relativa agli aiuti notificati descritta al capo II del regolamento (CE) n. 659/1999 e quindi adottare una decisione in forma completa a norma dell'articolo 4 e/o dell'articolo 7 del medesimo regolamento. Tuttavia, in ogni caso, gli unici termini giuridicamente vincolanti sono quelli fissati all'articolo 4, paragrafo 5 e all'articolo 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999.

4.

Mediante la procedura delineata nella presente comunicazione, la Commissione si prefigge di rendere il controllo comunitario degli aiuti di Stato più mirato e più efficace, conformemente ai principi generali enunciati nel Piano di azione nel settore degli aiuti di Stato «Aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: itinerario di riforma degli aiuti di Stato 2005-2009» (5). La presente comunicazione contribuisce quindi anche alla strategia di semplificazione varata dalla Commissione nell’ottobre 2005 (6). Nessuna disposizione della presente comunicazione va interpretata nel senso che ogni misura di aiuto che non si configura come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato debba essere notificata alla Commissione, anche se lo Stato membro mantiene la facoltà di notificare tali misure di aiuto per motivi di certezza del diritto.

2.   CATEGORIE DI AIUTI DI STATO ESAMINABILI SECONDO LA PROCEDURA SEMPLIFICATA

Categorie di aiuti di Stato ammissibili

5.

Le seguenti categorie di aiuti sono, in linea di principio, esaminabili secondo la procedura semplificata:

a)

Categoria 1: Misure di aiuto che rientrano nelle sezioni «Valutazione standard degli orientamenti o delle discipline in vigore»

Le misure di aiuto che rientrano nelle sezioni «Valutazione standard» (le cosiddette sezioni «zona di sicurezza» (7), che sono soggette a tipi equivalenti di valutazione (8) previsti da orientamenti e discipline orizzontali, che non sono contemplate nel regolamento generale di esenzione per categoria, possono, in linea di principio, essere esaminate secondo la procedura semplificata.

Tuttavia, la procedura semplificata verrà applicata soltanto qualora la Commissione, al termine della fase di pre-notificazione (cfr. 13-16), si sia accertata del rispetto di tutti i requisiti sostanziali e procedurali enunciati nelle sezioni applicabili dei rispettivi strumenti. Ciò significa che la fase di pre-notificazione conferma che la misura di aiuto notificata soddisfa a un primo esame le relative condizioni, quali dettagliate ulteriormente in ciascuno degli strumenti orizzontali applicabili in merito a:

tipo di beneficiari,

costi ammissibili,

intensità di aiuto e maggiorazioni,

massimale di notificazione individuale o importo massimo di aiuto,

tipo di strumento o aiuto utilizzato,

cumulo,

effetto d'incentivazione,

trasparenza,

esclusione di beneficiari che siano destinatari di un ordine di recupero pendente (9).

Nell'ambito di tale categoria, la Commissione è disposta a prendere in considerazione l'applicazione della procedura semplificata per i seguenti tipi di misure di aiuto:

i)

provvedimenti in favore del capitale di rischio che assumano forma diversa dalla partecipazione in un fondo di investimento di private equity e che soddisfino tutte le condizioni enunciate nella sezione 4 degli orientamenti sul capitale di rischio (10);

ii)

aiuti all'investimento a favore dell'ambiente che soddisfino le condizioni di cui alla sezione 3 della disciplina degli aiuti per l'ambiente:

la cui base di costi ammissibili sia determinata secondo una metodologia di calcolo del costo totale conforme al punto 82 della disciplina degli aiuti per l'ambiente (11);

che preveda una maggiorazione percentuale per l'innovazione ecologica che risulta conforme al punto 78 della disciplina degli aiuti per l'ambiente (12);

iii)

aiuti alle nuove imprese innovatrici concessi conformemente alla sezione 5.4 della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e il cui carattere innovativo sia determinato in base al punto 5.4, lettera b) i) della disciplina stessa (13);

iv)

aiuti ai poli di innovazione concessi conformemente alle sezioni 5.8 e 7.1 della disciplina ricerca, sviluppo e innovazione;

v)

aiuti per l'innovazione dei processi dell'organizzazione nei servizi, concessi conformemente alla sezione 5.5 della disciplina ricerca, sviluppo e innovazione;

vi)

gli aiuti regionali ad hoc inferiori alla soglia prevista per la notifica individuale di cui al punto 64 degli orientamenti sugli aiuti regionali (14);

vii)

aiuti al salvataggio nei settori manifatturiero e dei servizi (ad eccezione del settore finanziario) che soddisfino tutte le condizioni sostanziali delle sezioni 3.1.1 e 3.1.2 degli orientamenti al salvataggio e alla ristrutturazione (15);

viii)

regimi di aiuto al salvataggio e alla ristrutturazione a favore di piccole imprese che soddisfino tutte le condizioni della sezione 4 degli orientamenti al salvataggio e alla ristrutturazione (16);

ix)

aiuti ad hoc alla ristrutturazione di PMI purché soddisfino tutte le condizioni enunciate nella sezione 3 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione (17);

x)

crediti all’esportazione nel settore della costruzione navale purché siano soddisfatte tutte le condizioni enunciate nella sezione 3.3.4 della disciplina sulla costruzione navale (18);

xi)

regime di aiuti a favore del settore audiovisivo purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui alla sezione 2.3 della comunicazione sul cinema per quanto riguarda lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e la promozione di opere audiovisive (19).

L'elenco di cui sopra è indicativo e può evolvere sulla base di future revisioni degli strumenti attualmente applicabili o dell'adozione di nuovi strumenti. La Commissione può periodicamente aggiornare tale elenco per garantirne la conformità con le regole applicabili in materia di aiuti di Stato.

b)

Categoria 2: Misure corrispondenti alla prassi decisionale consolidata della Commissione

Le misure di aiuto le cui caratteristiche corrispondano a quelle approvate in almeno tre decisioni precedenti della Commissione (nel prosieguo: «le decisioni precedenti») e che di conseguenza possano essere valutate immediatamente sulla base di detta prassi decisionale consolidata della Commissione, sono in generale esaminabili secondo la procedura semplificata. Soltanto le decisioni adottate dalla Commissione nel corso degli ultimi 10 anni prima della data di pre-notificazione (cfr. punto 14) possono essere qualificate come «decisioni precedenti».

Tuttavia, si applicherà la procedura semplificata soltanto qualora la Commissione si sia accertata, al termine della fase di pre-notificazione (cfr. punti 13-16), dell'osservanza dei relativi requisiti sostanziali e procedurali che si applicavano alle decisioni precedenti, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi e la struttura complessiva della misura, i tipi di beneficiari, i costi ammissibili, i massimali di notifica individuale, i livelli di intensità degli aiuti e le maggiorazioni (se applicabili), le disposizioni concernenti il cumulo, l'effetto di incentivazione e i requisiti di trasparenza. Inoltre, come precisato al punto 11, la Commissione ricorre alla procedura normale qualora la misura di aiuto notificata avvantaggi un'impresa che sia destinataria di un ordine di recupero pendente in seguito a una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato comune (la cosiddetta giurisprudenza Deggendorf).

Nell'ambito di tale categoria, la Commissione è disposta a prendere in considerazione l'applicazione della procedura semplificata per i seguenti tipi di misure di aiuto:

i)

misure di aiuto volte alla conservazione del patrimonio culturale nazionale concernenti attività connesse a siti storici, o monumenti nazionali antichi, purché l'aiuto si limiti alla «conservazione del patrimonio» ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d) del trattato (20);

ii)

regimi di aiuti in favore di attività teatrali, danza e musica (21);

iii)

regimi di aiuti per la promozione di lingue minoritarie (22);

iv)

misure di aiuto in favore dell'editoria (23);

v)

misure di aiuto in favore della connessione a banda larga in zone rurali (24);

vi)

regimi di garanzie per il finanziamento della costruzione navale (25);

vii)

le misure di aiuto che soddisfano tutte le altre disposizioni applicabili del regolamento generale di esenzione per categoria, ma che sono escluse dall'applicazione del medesimo semplicemente perché:

costituiscono «aiuto ad hoc» (26);

sono accordate in forma poco trasparente (articolo 5 del regolamento generale di esenzione per categoria), ma il loro equivalente sovvenzione lordo è calcolato secondo un metodo approvato dalla Commissione in tre decisioni individuali adottate dopo il 1o gennaio 2007;

viii)

misure a sostegno dello sviluppo di infrastrutture locali che non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato considerato che, tenuto conto delle peculiarità del caso, la misura in questione non ha incidenza sugli scambi intracomunitari (27);

ix)

proroga e/o modifica di regimi di aiuti esistenti non rientranti nell'ambito della procedura semplificata prevista dal regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (28) (cfr. categoria 3 in appresso), ad esempio per quanto concerne l'adattamento di regimi di aiuto esistenti a nuovi orientamenti orizzontali (29).

L'elenco di cui sopra è indicativo, poiché l'ambito esatto di tale categoria può evolvere in funzione della prassi decisionale della Commissione. La Commissione può periodicamente aggiornare tale elenco indicativo per mantenerlo conforme all'evoluzione della sua prassi.

c)

Categoria 3: Proroga o estensione di regimi di aiuto esistenti

L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 794/2004 istituisce una procedura di notificazione semplificata per determinate modifiche di aiuti esistenti. In base a tale articolo, le «[…] seguenti modifiche di un aiuto esistente sono notificate utilizzando il modulo di notificazione semplificato riportato all'allegato II:

a)

aumenti superiori al 20 % della dotazione per un regime di aiuto autorizzato;

b)

proroga al massimo di sei anni di un regime di aiuto esistente autorizzato, con o senza aumento della dotazione;

c)

inasprimento delle condizioni per l'applicazione di un regime di aiuto autorizzato, riduzione dell'intensità dell'aiuto o riduzione delle spese ammissibili».

La presente comunicazione non osta alla possibilità di applicare l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 794/2004. Tuttavia, la Commissione invita lo Stato membro notificante a seguire la procedura esposta nella presente comunicazione ed effettuare una pre-notificazione della misura di aiuto in questione utilizzando il modulo di notificazione semplificato allegato al regolamento (CE) n. 794/2004. La Commissione, nell'ambito di tale procedura, invita inoltre lo Stato membro interessato a dare il suo consenso alla pubblicazione sul sito Internet della Commissione della sintesi della sua notifica.

Riserve ed esclusioni

6.

Poiché la procedura semplificata si applica unicamente agli aiuti notificati in base all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, gli aiuti illegali sono esclusi. Inoltre, considerando le specificità dei settori interessati, la procedura semplificata non si applica agli aiuti in favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura, di attività di produzione primaria dei prodotti agricoli e di attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. La procedura semplificata non sarà neppure applicata retroattivamente a misure pre-notificate prima del 1o settembre 2009.

7.

Nel valutare se una misura di aiuto notificata rientri in una delle categorie ammissibili, specificate al punto 5, la Commissione provvederà ad accertarsi che siano stabiliti con sufficiente chiarezza le discipline o gli orientamenti applicabili e/o la prassi decisionale consolidata della Commissione sulla cui base la misura di aiuto notificata deve essere valutata nonché tutte le circostanze di fatto rilevanti. Dato che la completezza della notifica costituisce un elemento essenziale per determinare l'applicabilità della presente procedura, lo Stato membro notificante è esortato a fornire, all'inizio della fase di pre-notificazione (cfr. punto 14), tutte le informazioni pertinenti, incluse, se del caso, le precedenti decisioni invocate.

8.

Se il modulo di notificazione è incompleto o contiene informazioni fuorvianti o inesatte, la Commissione non applica la procedura semplificata. Inoltre, qualora la notifica riguardi questioni giuridiche nuove di interesse generale, la Commissione di norma si asterrà dall'applicare la presente procedura.

9.

Se si può, di norma, presumere che le misure di aiuto rientranti nelle categorie di cui al punto 5 non susciteranno seri dubbi quanto alla loro compatibilità con il mercato comune, determinate circostanze particolari potrebbero richiedere un esame più approfondito. In tali casi, la Commissione può ricorrere in qualsiasi momento alla procedura normale.

10.

Le circostanze particolari possono comprendere, in particolare, determinate forme di aiuto che non sono ancora state esaminate dalla Commissione nella sua prassi decisionale, decisioni anteriori che la Commissione potrebbe sottoporre a nuova valutazione alla luce della giurisprudenza recente o di sviluppi del mercato comune, nuove questioni tecniche oppure riserve riguardo alla compatibilità della misura con altre disposizioni del trattato (ad esempio non discriminazione, le quattro libertà, ecc.).

11.

La Commissione ricorrerà alla procedura normale qualora la misura di aiuto notificata avvantaggi un'impresa che sia destinataria di un ordine di recupero pendente in seguito ad una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato comune (giurisprudenza Deggendorf).

12.

Infine, qualora terzi interessati formulino osservazioni motivate circa la misura di aiuto notificata entro il termine fissato al punto 21 della presente comunicazione, la Commissione applicherà la procedura normale (30) e ne informerà lo Stato membro.

3.   DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Contatti prima della notifica

13.

La Commissione ha riscontrato l'utilità dei contatti stabiliti con lo Stato membro notificante nella fase di pre-notificazione anche in casi apparentemente non problematici. Tali contatti consentono alla Commissione e soprattutto agli Stati membri di determinare, fin dall'inizio, gli strumenti o le decisioni anteriori della Commissione pertinenti, il grado di complessità che la valutazione della Commissione verosimilmente richiederà nonché la portata e il volume delle informazioni necessarie alla Commissione per effettuare un esame completo del caso.

14.

Alla luce dei tempi ristretti della procedura semplificata, la valutazione di una misura di aiuto di Stato secondo questa procedura dipende dai contatti pre-notificazione che lo Stato membro stabilisce con la Commissione. In questo contesto, si invita lo Stato membro a presentare un progetto di modulo di notificazione corredato delle schede di informazioni complementari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 794/2004, le rilevanti decisioni precedenti della Commissione, attraverso l’applicazione informatica stabilita della Commissione. In tale fase, lo Stato membro può anche chiedere alla Commissione di dispensarlo dal compilare talune parti del modulo di notificazione. Nel quadro dei contatti pre-notificazione, lo Stato membro e la Commissione possono anche concordare che lo Stato membro non debba presentare il progetto di modulo di notifica e le relative informazioni nella fase di pre-notificazione. Ciò potrebbe rivelarsi opportuno, ad esempio, nel caso di misure di aiuto dal carattere ripetitivo [cfr., ad esempio, la categoria di aiuti di cui al punto 5, lettera c) della presente comunicazione]. In questo contesto, se la Commissione non considera necessario discutere in dettaglio le misure di aiuto previste, lo Stato membro può essere invitato a procedere direttamente alla notifica.

15.

Entro due settimane dal ricevimento del progetto di modulo di notifica, i servizi della Commissione di norma stabiliranno un primo contatto di pre-notificazione. La Commissione incoraggerà i contatti per posta elettronica o per videoconferenza oppure, su richiesta specifica dello Stato membro interessato, organizzerà riunioni. Entro 5 giorni lavorativi dall’ultimo contatto pre-notificazione, i servizi della Commissione comunicheranno allo Stato membro interessato se ritengono a un primo esame che il caso possa essere trattato in base alla procedura semplificata — informazione che deve comunque essere fornita affinché la misura possa essere ammessa a detta procedura — oppure se il caso rimane soggetto alla normale procedura.

16.

L'indicazione dei servizi della Commissione che il caso di specie può essere trattato in base alla procedura semplificata significa che lo Stato membro e i servizi in questione concordano, a un primo esame, sul fatto che, nel caso fossero presentate come notifica formale, le informazioni fornite nell’ambito della pre-notificazione costituirebbero una notifica completa. La Commissione potrà pertanto, in linea di massima, approvare la misura una volta che sia formalmente notificata sulla base di un modulo di notificazione contenente il risultato dei contatti pre-notificazione, senza ulteriore richiesta di informazioni.

Notifica

17.

Lo Stato membro notifica le misure di aiuto in questione entro 2 mesi dal momento in cui i servizi della Commissione lo hanno informato che ritengono a un primo esame che il caso possa essere trattato in base alla procedura semplificata. Se la notifica comporta modifiche rispetto alle informazioni fornite nei documenti pre-notificazione, queste devono essere evidenziate nel modulo di notificazione.

18.

La presentazione della notifica da parte dello Stato membro interessato fa scattare il termine di cui al punto 2.

19.

La procedura semplificata non prevede un modulo specifico di notificazione semplificata. Eccetto per i casi rientranti nella categoria di aiuti di cui al punto 5, lettera c) della presente comunicazione, la notificazione deve essere effettuata sulla base dei moduli standard di notificazione contenuti nel regolamento (CE) n. 794/2004.

Pubblicazione di una sintesi della notifica

20.

La Commissione pubblica una sintesi della notifica sul proprio sito Internet sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro, e utilizza a tal fine il modulo standard contenuto nell'allegato I della presente comunicazione. Nel modulo standard viene precisato che, sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro, la misura di aiuto può essere esaminata secondo la procedura semplificata. Qualora chieda alla Commissione di trattare una misura notificata in base alla presente comunicazione, lo Stato membro interessato accetta che le informazioni contenute nella sua notifica, che dovranno essere pubblicate sul sito Internet nel modulo allegato alla presente comunicazione, non siano riservate. Inoltre, si esortano gli Stati membri a precisare se la notifica contenga segreti aziendali.

21.

Le parti interessate dispongono di 10 giorni lavorativi per presentare osservazioni (compresa una versione non riservata), in particolare su circostanze che potrebbero richiedere un'indagine più approfondita. Se le parti interessate formulano riserve motivate sotto il profilo della concorrenza sulla misura notificata, la Commissione ricorrerà alla procedura normale e ne informerà lo Stato membro e le parti interessate. Anche lo Stato membro interessato sarà informato di eventuali riserve motivate e avrà la possibilità di presentare osservazioni in merito.

Decisione in forma abbreviata

22.

Se la Commissione ritiene che la misura notificata soddisfi i requisiti per l'applicazione della procedura semplificata (cfr. in particolare il punto 5), adotterà una decisione in forma abbreviata. La Commissione si adopererà quindi per adottare una decisione di insussistenza di aiuto o di assenza di obiezioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 o dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 entro 20 giorni lavorativi dalla data di notificazione, tranne qualora emergano le riserve o esclusioni di cui ai punti 6-12 della presente comunicazione.

Pubblicazione della decisione in forma abbreviata

23.

In conformità dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, la Commissione pubblicherà una sintesi della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La decisione in forma abbreviata sarà resa disponibile sul sito Internet della Commissione e conterrà un riferimento alle informazioni in forma sintetica relative alla notifica pubblicate sul sito Internet della Commissione al momento della notificazione, una valutazione standard della misura ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e, se del caso, la precisazione che la misura di aiuto è dichiarata compatibile con il mercato comune perché rientra in una o più della categorie di cui al punto 5 della presente comunicazione, inclusa l'individuazione esplicita della categoria applicabile e un riferimento agli strumenti orizzontali applicabili e/o a precedenti decisioni incluse.

4.   DISPOSIZIONI FINALI

24.

La presente comunicazione si applica, su richiesta della Stato membro interessato, alle misure notificate ai sensi del punto 17 della medesima a partire dal 1o settembre 2009.

25.

La Commissione può modificare la presente comunicazione sulla base di importanti considerazioni di politica di concorrenza oppure per tener conto delle norme in materia di aiuti di Stato e della sua prassi decisionale. La Commissione intende effettuare una prima revisione della presente comunicazione al più tardi quattro anni dopo la sua pubblicazione. In questo contesto, la Commissione esaminerà l’opportunità di elaborare moduli specifici di notificazione semplificata al fine di facilitare l’attuazione della presente comunicazione.


(1)  Cfr. in particolare: la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1), nel prosieguo «la disciplina ricerca, sviluppo e innovazione»; gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2), nel prosieguo «gli orientamenti sul capitale di rischio»; la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (GU C 82 dell’1.4.2008, pag. 1), nel prosieguo «la disciplina degli aiuti per l'ambiente»; gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13), nel prosieguo «gli orientamenti sugli aiuti regionali»; la comunicazione della Commissione concernente la proroga della disciplina per gli aiuti di Stato alla costruzione navale (GU C 260 del 28.10.2006, pag. 7), nel prosieguo «la disciplina sulla costruzione navale»; la comunicazione della Commissione relativa alla proroga della comunicazione facente seguito alla comunicazione della Commissione relativa a taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive (GU C 134 del 16.6.2007, pag. 5), nel prosieguo «la comunicazione sul cinema»; il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3).

(2)  Le misure notificate alla Commissione nel quadro dell’attuale crisi finanziaria ai sensi delle comunicazioni della Commissione «L'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale» (GU C 270 del 25.10.2008, pag. 8), «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica» (GU C 16 del 22.1.2009, pag. 1) e le misure d'aiuto di Stato per l'attuazione del piano europeo di ripresa economica (comunicazione della Commissione al Consiglio europeo — Un piano europeo di ripresa economica, COM(2008) 800 definitivo del 26.11.2008 non saranno soggette alla procedura semplificata di cui alla presente comunicazione. Per poter trattare rapidamente tali casi sono state introdotte specifiche disposizioni ad hoc.

(3)  Cfr. pag. 13 della presente Gazzetta ufficiale.

(4)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(5)  COM(2005) 107 definitivo.

(6)  Attuazione del programma comunitario di Lisbona - Una strategia per la semplificazione del contesto normativo [COM(2005) 535 definitivo].

(7)  Come la sezione 5 della disciplina per gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione, la sezione 3 degli orientamenti per gli aiuti ambientali e la sezione 4 degli orientamenti sui capitali di rischio.

(8)  Orientamenti sugli aiuti regionali, sezione 3.1.2 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2), nel prosieguo «gli orientamenti al salvataggio e ristrutturazione».

(9)  La Commissione ricorrerà alla procedura normale qualora la misura di aiuto notificata avvantaggi un'impresa che sia destinataria di un ordine di recupero pendente in seguito a una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato comune (la cosiddetta giurisprudenza Deggendorf). Cfr. causa C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf, Racc. 1994, pag. I-833.

(10)  Compresi i casi in cui le istituzioni finanziare dell’Unione europea agiscono come fondo di partecipazione qualora la misura in favore del capitale di rischio in questione rientri nella sezione 4 degli orientamenti sul capitale di rischio.

(11)  L'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento generale di esenzione per categoria prevede un metodo di calcolo dei costi semplificato.

(12)  Il regolamento generale di esenzione per categoria non esenta il premio all'innovazione ecologica.

(13)  Soltanto gli aiuti alle nuove imprese innovatrici che soddisfino le condizioni di cui al punto 5.4, lettera b), ii), della disciplina degli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione sono soggetti al regolamento generale di esenzione per categoria.

(14)  In tali casi le informazioni che devono essere fornite dallo Stato membro devono dimostrare chiaramente che: i) l'importo dell'aiuto rimane inferiore alla soglia di notifica (senza ricorrere a calcoli complessi del valore attuale netto); ii) l'aiuto concerne un nuovo investimento (e non un investimento di sostituzione); e iii) gli effetti benefici dell'aiuto sullo sviluppo regionale compensano nettamente le distorsioni di concorrenza che provocano). Cfr., tra l'altro, la decisione della Commissione nel caso N 721/2007 (Polonia, «Reuters Europe SA»).

(15)  Cfr., tra l'altro, le decisioni della Commissione nei casi N 28/2006 (Polonia, Techmatrans); N 258/2007 (Germania, Rettungsbeihilfe zugunsten der Erich Rohde KG); N 802/2006 (Italia, Aiuto al salvataggio in favore di Sandretto Industrie).

(16)  Cfr., tra l'altro, le decisioni della Commissione nei casi N 85/2008 (Austria, Regime di garanzia a favore delle PMI nella Regione di Salisburgo); N 386/2007 (Francia, Regime di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione delle PMI); N 832/2006 (Italia, Regime di aiuto alla ricerca e sviluppo,Valle d'Aosta). Tale approccio è conforme all'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento generale di esenzione per categoria.

(17)  Cfr., tra l'altro, le decisioni della Commissione nei casi N 92/2008 (Austria, Aiuto alla ristrutturazione in favore di Der Bäcker Legat); N 289/2007 (Italia, Aiuto al ristrutturazione in favore di Fiem SRL).

(18)  Cfr., tra l'altro, le decisioni della Commissione nei casi N 76/2008 (Germania, Proroga del Regime di finanziamento CIRR per l'esportazione di navi); N 26/2008 (Danimarca, Modifiche al Regime di finanziamento per l'esportazione di navi); N 760/2006 (Spagna, Proroga del Regime di finanziamento per l'esportazione cantieristica spagnola).

(19)  Benché i criteri della comunicazione si applichino direttamente soltanto all'attività di produzione, in pratica sono anche applicati per analogia per valutare la compatibilità delle attività di pre e post produzione di opere audiovisive nonché il rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d) e all' articolo 151 del trattato CE. Cfr., tra l'altro, le decisioni della Commissione nei casi N 233/2008 (Regime di aiuti alla cinematografia lettone); N72/2008 (Spagna, Regime di aiuti per la promozione di film a Madrid); N 60/2008 (Italia, Sostegno alla produzione cinematografica in Sardegna); N 291/2007 (Paesi Bassi, Fondo per la cinematografia).

(20)  Cfr., tra l'altro, le decisioni della Commissione nei casi N 393/2007 (Paesi Bassi, Sussidi a favore di NV Bergkwartier); N 106/2005 (Polonia, Hala Ludowa a Wroclaw) e N 123/2005 (Ungheria, Regime di aiuti al turismo e alla cultura).

(21)  Cfr., tra l'altro, le decisioni della Commissione nei casi N 340/2007 (Spagna, Aiuti ad attività a favore del teatro, della danza, della musica e ad attività audiovisive nel paese Basco); N 257/2007 (Spagna, Promozione della produzione teatrale nel paese Basco) e N 818/99 (Francia, Prelievo parafiscale applicato a spettacoli e concerti).

(22)  Cfr., tra l'altro, le decisioni della Commissione nei casi N 776/06 (Spagna, Sovvenzioni per lo sviluppo dell'uso dell'Euskera); N 49/2007 (Spagna, Sovvenzioni per lo sviluppo dell'uso dell'Euskera) e N 161/2008 (Spagna, Aiuto alla lingua basca).

(23)  Cfr., tra l'altro, le decisioni della Commissione nei casi N 687/06 (Repubblica slovacca, Aiuti a favore di Kalligram s.r.o. per un periodico); N 1/2006 (Slovenia, Promozione dell'editoria) e N 268/2002 (Italia, Aiuti a favore dell'editoria in Sicilia).

(24)  Cfr., tra l'altro, le decisioni della Commissione nei casi N 264/2006 (Italia, Banda larga per le zone rurali della Toscana), N 473/2007 (Italia, Connessione alla banda larga per l'Alto Adige) e N 115/2008 (Banda larga in zone rurali della Germania).

(25)  Cfr., tra l'altro, le decisioni della Commissione nei casi N 325/2006 (Germania, Proroga del regime di garanzia per il finanziamento della costruzione navale); N 35/2006 (Francia, Regime di garanzia per il finanziamento della costruzione navale); N 253/2005 (Paesi Bassi, Regime di garanzia per il finanziamento della costruzione navale).

(26)  Gli aiuti ad hoc sono spesso esclusi dall'ambito del regolamento generale di esenzioni per categoria. Tale esclusione si applica a tutte le grandi imprese (articolo 1, paragrafo 5, del regolamento generale di esenzione per categoria), nonché in taluni casi, anche alle PMI (cfr. articoli 13 e 14 concernenti gli aiuti regionali; l'articolo 16 concernente l'imprenditoria femminile; l'articolo 29 concernente gli aiuti sotto forma di capitale di rischio; l'articolo 40 concernente gli aiuti per l'assunzione di lavoratori disabili). Per quanto riguarda gli aiuti regionali all'investimento ad hoc, cfr. nota 14. Inoltre, la presente comunicazione non pregiudica eventuali comunicazioni o documenti orientativi della Commissione che fissano criteri di valutazione economica dettagliati per l’analisi della compatibilità dei casi soggetti a notifica individuale.

(27)  Cfr. le decisioni della Commissione nei casi N 258/2000 (Germania, Piscina ricreativa a Dorsten); N 486/2002 (Svezia, Aiuto a favore di una sala di congressi a Visby); N 610/2001 (Germania, Programma di infrastrutture per il turismo Baden-Württemberg); N 377/2007 (Paesi Bassi, Sostegno a favore di Bataviawerf – Ricostruzione di una nave del 17o secolo). Affinché la misura in questione possa essere considerata priva di incidenza sugli scambi intracomunitari, è soprattutto necessario che, per quanto riguarda le quattro decisioni precedenti, lo Stato membro dimostri: 1) che l’aiuto non attiri capitali nella regione in questione; 2) che i beni /servizi prodotti dal beneficiario siano destinati al mercato locale e/o che siano caratterizzati da una zona di attrazione limitata dal punto di vista geografico; 3) che l’incidenza sui consumatori degli Stati membri limitrofi sia soltanto marginale e 4) che la quota di mercato detenuta dal beneficiario sia minima indipendentemente dalla definizione del mercato e che il beneficiario non appartenga ad un gruppo più ampio di imprese. Tali punti devono essere sottolineati nel progetto di modulo di notifica di cui all’articolo 14.

(28)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

(29)  Cfr., tra l'altro, le decisioni della Commissione nei casi N 585/2007 (Regno Unito, Proroga del regime di aiuti alla ricerca e sviluppo Yorkshire); N 275/2007 (Germania, Verlängerung des Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfe-programms für KMU in Bremen); N 496/2007 (Italia (Lombardia), Fondo di garanzia per lo sviluppo di capitale di rischio); N 625/2007 (Lettonia, Aiuto al capitale di rischio a favore delle PMI).

(30)  Questo non implica alcun aumento dei diritti dei terzi in considerazione della giurisprudenza dei tribunali comunitari. Cfr. causa T-95/03, Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad Autónoma de Madrid e Federación Catalana de Estaciones de Servicio/Commissione, Racc. 2006, pag. II-4739, punto 139, e causa T-73/98, Prayon-Rupel/Commissione, Racc. 2001, pag. II-867, punto 45.


ALLEGATO

Sintesi della notifica: Invito a terzi a presentare osservazioni

Notificazione di una misura di Aiuto di Stato

Il … è pervenuta alla Commissione la notifica di una misura di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 88 del trattato che istituisce la Comunità europea. Al termine dell'esame preliminare, la Commissione ritiene che la misura notificata possa rientrare nell'ambito della comunicazione della Commissione relativa a una procedura semplificata per l'esame di determinati tipi di aiuti di Stato (GU C ... del 16.6.2009, pag. ...).

La Commissione invita i terzi interessati a inviarle eventuali osservazioni sulla misura proposta.

Le principali caratteristiche della misura di aiuto sono le seguenti:

 

Numero di riferimento dell'aiuto: N …

 

Stato membro:

 

Numero di riferimento dello Stato membro:

 

Regione:

 

Autorità che concede l'aiuto:

 

Titolo della misura di aiuto:

 

Base giuridica nazionale:

 

Base comunitaria proposta per la valutazione: … orientamenti o prassi consolidata della Commissione come indicato nelle decisioni della Commissione (1, 2 e 3)

 

Tipo di misura: regime/aiuto ad hoc

 

Modifica di una misura di aiuto esistente:

 

Durata (regime):

 

Data di concessione:

 

Settore/i economico/i interessato/i:

 

Tipo di beneficiari (PMI/grandi imprese)

 

Dotazione di bilancio:

 

Strumento di aiuto (sovvenzione, contributi in conto interessi, ecc.):

Le osservazioni sulla misura notificata che sollevano questioni attinenti alla concorrenza devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla data della presente pubblicazione e includere una versione non riservata di tali osservazioni da inviare allo Stato membro interessato e/o alle parti interessate. Le osservazioni possono essere inviate alla Commissione, via fax, posta o posta elettronica indicando il numero di riferimento N …, al seguente indirizzo:

European Commission

Directorate-General for Competition

State Aid Registry

1049 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22961242

E-mail: stateaidgreffe@ec.europa.eu


16.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 136/13


Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato

2009/C 136/04

1.   CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DEL PRESENTE CODICE

1.

Nel 2005 la Commissione ha adottato il piano di azione nel settore degli aiuti di «Stato Aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: itinerario di riforma degli aiuti di Stato 2005-2009» («il piano d'azione») (1), per migliorare l'efficacia, la trasparenza, la credibilità e la prevedibilità del sistema degli aiuti di Stato nel quadro del trattato CE. L'obiettivo centrale del piano d'azione, basato sul principio di aiuti di Stato meno numerosi e più mirati, consiste nell'incoraggiare gli Stati membri a ridurre il livello globale di aiuti e a riorientare nel contempo le risorse riservate agli aiuti di Stato verso obiettivi orizzontali aventi un interesse comune. A sostegno di questo obiettivo, il piano evoca inoltre la necessità di procedure più efficaci, semplici e prevedibili nel settore degli aiuti di Stato.

2.

La Commissione intende riaffermare tale impegno pubblicando il presente codice delle migliori pratiche, inteso a rendere le procedure il più possibile utili ed efficienti per tutte le parti interessate. Il codice si basa sull'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (2) e su studi interni della Commissione sulla durata delle diverse fasi dei procedimenti in materia di aiuti di Stato, l'esame delle denunce e gli strumenti di raccolta di informazioni. Lo scopo principale del presente codice è di fornire un orientamento sulla conduzione quotidiana delle procedure relative agli aiuti di Stato, stimolando quindi una migliore cooperazione e comprensione reciproca tra i servizi della Commissione, le autorità degli Stati membri e il mondo giuridico e imprenditoriale.

3.

Affinché sia possibile un effettivo miglioramento delle procedure relative agli aiuti di Stato, sono necessari una disciplina comune e un impegno reciproco tanto da parte della Commissione quanto da parte degli Stati membri. Sebbene non possa essere ritenuta responsabile delle conseguenze della mancanza di cooperazione da parte di Stati membri e delle parti interessate, la Commissione si adopererà per migliorare la conduzione delle proprie indagini e il suo processo decisionale interno, onde garantire maggiore trasparenza, prevedibilità ed efficienza nelle procedure relative agli aiuti di Stato.

4.

In linea con la moderna struttura degli aiuti di Stato, il presente codice di condotta rappresenta la parte finale di un pacchetto di semplificazione composto dalla comunicazione della Commissione relativa a una procedura di esame semplificata per determinati tipi di aiuti di Stato (3) e dalla comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali (4) che intende contribuire a rendere le procedure più prevedibili e trasparenti.

5.

La specificità dei singoli casi può tuttavia richiedere un adeguamento o una deviazione rispetto al presente codice (5).

6.

Anche la specificità dei settori della pesca e dell'acquacoltura e delle attività di produzione primaria, di lavorazione o di commercializzazione di prodotti agricoli può giustificare una deviazione rispetto al presente codice.

2.   RAPPORTO CON IL DIRITTO COMUNITARIO

7.

Il presente codice non mira a presentare una rassegna completa o esaustiva delle misure legislative, interpretative e amministrative pertinenti che disciplinano il controllo comunitario degli aiuti di Stato. Esso va letto in correlazione e integrazione alle regole di base che regolamentano le procedure relative agli aiuti di Stato.

8.

Il codice pertanto non crea né modifica nessuno dei diritti o degli obblighi che figurano nel trattato che istituisce la Comunità europea, nel regolamento (CE) n. 659/1999 e nel regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (6), nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza degli organi giurisdizionali comunitari.

9.

Il presente codice illustra le migliori pratiche quotidiane per favorire procedure più rapide, trasparenti e prevedibili in materia di aiuti di Stato in ogni fase dell'indagine relativa a un caso, notificato o meno, o a una denuncia.

3.   CONTATTI PRE-NOTIFICAZIONE

10.

L'esperienza acquisita dalla Commissione dimostra il valore aggiunto dei contatti che avvengono nel periodo che precede la notifica, anche in casi apparentemente ordinari. I contatti nella fase di pre-notificazione danno ai servizi della Commissione e allo Stato membro notificante la possibilità di discutere aspetti giuridici ed economici di un progetto proposto in modo informale e in via riservata prima della notifica, migliorando in questo modo la qualità e la completezza delle notifiche stesse. In questo contesto, lo Stato membro e i servizi della Commissione possono anche elaborare insieme proposte costruttive per risolvere gli aspetti problematici di una misura prevista. Questa fase prepara pertanto le condizioni per un trattamento più rapido delle notifiche, una volta presentate formalmente alla Commissione. Pre-notificazioni riuscite dovrebbero consentire effettivamente alla Commissione di adottare decisioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 659/1999 entro due mesi dalla data di notifica (7).

11.

Sono caldamente raccomandati i contatti nella fase di pre-notificazione per i casi che presentano novità particolari o caratteristiche specifiche che giustifichino discussioni preliminari informali con i servizi della Commissione. Verranno tuttavia forniti orientamenti informali ogniqualvolta uno Stato membro ne farà richiesta.

3.1.   Contenuto

12.

La fase di pre-notificazione offre la possibilità di discutere e fornire orientamenti allo Stato membro interessato in merito alla portata delle informazioni da presentare nel modulo di notificazione, onde garantirne la completezza al momento della notifica. Una fase di pre-notificazione fruttuosa permetterà inoltre di discutere, in un'atmosfera aperta e costruttiva, qualsiasi questione sostanziale sollevata da una misura prevista. Questo è particolarmente importante per i progetti che non hanno potuto essere accettati nella forma nella quale sono stati presentati e che dovrebbero dunque essere ritirati o modificati in modo significativo. Ciò può comportare anche un'analisi della disponibilità di altre basi giuridiche o l'individuazione di precedenti pertinenti. Una fase di pre-notificazione riuscita consentirà inoltre ai servizi della Commissione e allo Stato membro di compiere un attento esame delle principali riserve sotto il profilo della concorrenza, di effettuare un'analisi economica e, ove del caso, di richiedere una consulenza esterna necessaria per dimostrare la compatibilità di un progetto previsto con il mercato comune. Pertanto, nella fase di pre-notificazione, lo Stato membro notificante può anche invitare i servizi della Commissione a dispensarlo dall'obbligo di fornire determinate informazioni previste nel modulo di notificazione ma non necessarie per l'esame nelle circostanze specifiche del caso. Infine, la fase di pre-notificazione è decisiva per determinare se un caso possa, prima facie, essere esaminato secondo la procedura semplificata (8).

3.2.   Portata e tempi

13.

Onde consentire una fase di pre-notificazione costruttiva ed efficace, lo Stato membro interessato riterrà utile fornire alla Commissione le informazioni necessarie per la valutazione di un progetto previsto di aiuto di Stato, sulla base di un modulo di progetto di notificazione. Per facilitare un esame rapido del caso, si privilegeranno in linea di principio i messaggi e-mail o le teleconferenze, anziché le riunioni. Entro due settimane dal ricevimento del modulo di progetto di notificazione, i servizi della Commissione stabiliranno un contatto pre-notificazione.

14.

In linea di massima, i contatti pre-notificazione non dovrebbero durare più di 2 mesi e dovrebbero essere seguiti da una notificazione completa. Qualora i contatti pre-notificazione non portino i risultati sperati, i servizi della Commissione possono dichiarare chiusa la fase di pre-notificazione. Tuttavia, poiché i tempi e le modalità dei contatti pre-notificazione dipendono dalla complessità dei singoli casi, in alcune circostanze tali contatti possono eccezionalmente durare vari mesi. La Commissione raccomanda dunque che, in casi particolarmente complessi (ad esempio aiuti al salvataggio, aiuti di ricerca e sviluppo di notevole entità, aiuti individuali di considerevoli dimensioni o regimi di aiuto particolarmente ampi o complessi), gli Stati membri avviino contatti pre-notificazione quanto prima possibile, onde permettere discussioni approfondite.

15.

In base all'esperienza della Commissione, è molto utile far partecipare anche il beneficiario dell'aiuto ai contatti pre-notificazione, in particolare nei casi con importanti implicazioni tecniche, finanziarie e relative al progetto specifico. La Commissione raccomanda pertanto che i beneficiari di aiuti individuali siano coinvolti nei contatti pre-notificazione.

16.

Tranne che in casi particolarmente nuovi o complessi, i servizi della Commissione si adopereranno per fornire allo Stato membro interessato una valutazione preliminare informale del progetto alla fine della fase di pre-notificazione. Tale valutazione non vincolante non rappresenterà una posizione ufficiale della Commissione, ma costituirà un orientamento informale dei servizi sulla completezza del progetto di notifica e sulla compatibilità a un primo esame del progetto previsto con il mercato comune. In casi particolarmente complessi, i servizi della Commissione possono anche fornire orientamenti scritti, su richiesta dello Stato membro, circa le informazioni ancora da trasmettere.

17.

I contatti pre-notificazione hanno luogo nella massima riservatezza. Le discussioni hanno luogo su base volontaria e non pregiudicano il trattamento e l'indagine sul caso dopo la notifica formale.

18.

Onde migliorare la qualità delle notifiche, i servizi della Commissione si adopereranno inoltre per soddisfare le richieste di corsi di formazione da parte degli Stati membri. La Commissione manterrà altresì regolari contatti con gli Stati membri per discutere ulteriori miglioramenti delle procedure relative agli aiuti di Stato, in particolare per quanto riguarda la portata e il contenuto dei moduli di notificazione applicabili.

4.   PIANIFICAZIONE CONCORDATA

19.

Nei casi particolarmente nuovi, tecnicamente complessi o comunque delicati, o da esaminare con estrema urgenza, i servizi della Commissione proporranno allo Stato membro notificante una pianificazione concordata, in modo da aumentare la trasparenza e la prevedibilità della probabile durata di un'indagine in materia di aiuti di Stato.

4.1.   Contenuto

20.

La pianificazione concordata è una forma di cooperazione strutturata tra lo Stato membro e i servizi della Commissione, basata su una pianificazione e un'intesa comune circa lo svolgimento probabile dell'indagine e la tempistica prevista.

21.

In questo contesto, i servizi della Commissione e lo Stato membro notificante potrebbero, in particolare, concordare i seguenti elementi:

l'attribuzione del carattere prioritario al trattamento del caso in questione, in cambio dell'accettazione formale, da parte dello Stato membro, della sospensione dell’esame (9) relativo ad altri casi notificati provenienti dal medesimo Stato membro, ove questo fosse necessario per motivi di pianificazione o di disponibilità di risorse (10);

le informazioni che devono essere fornite dallo Stato membro e/o dal beneficiario interessati, compresi studi, consulenze esterne o raccolta unilaterale di informazioni da parte dei servizi della Commissione; e

la forma e la durata probabili della valutazione del caso da parte dei servizi della Commissione, una volta avvenuta la notifica.

22.

In cambio della disponibilità dello Stato membro a fornire tutte le informazioni necessarie in modo tempestivo e secondo quanto convenuto nella pianificazione concordata, i servizi della Commissione si adopereranno per rispettare la tempistica concordata per le ulteriori indagini sul caso, a meno che le informazioni fornite dallo Stato membro o dalle parti interessate non sollevino questioni inattese.

4.2.   Portata e tempi

23.

La pianificazione concordata sarà riservata, in linea di principio, ai casi che sono talmente nuovi, tecnicamente complessi o altrimenti delicati che risulta impossibile, alla fine della fase di pre-notificazione, una chiara valutazione preliminare del caso da parte dei servizi della Commissione. In tali casi, la pianificazione concordata avrà luogo alla fine della fase di pre-notificazione e sarà seguita dalla notificazione formale.

24.

I servizi della Commissione e lo Stato membro interessato possono tuttavia, su richiesta di quest'ultimo, anche convenire di procedere a una pianificazione concordata dell'ulteriore trattamento del caso all'inizio del procedimento di indagine formale.

5.   ESAME PRELIMINARE DELLE MISURE NOTIFICATE

5.1.   Richieste di informazioni

25.

Onde snellire l'iter delle indagini, i servizi della Commissione faranno in modo di raggruppare le richieste di informazioni durante la fase di esame preliminare del caso. In linea di principio, quindi, vi sarà un'unica richiesta onnicomprensiva di informazioni, che verrà di norma inviata entro 4-6 settimane dalla data di notifica. Se non altrimenti stabilito nella pianificazione concordata, la pre-notificazione dovrebbe consentire agli Stati membri di presentare una notifica completa, riducendo quindi la necessità di presentare informazioni supplementari. La Commissione può tuttavia porre ulteriori domande, in particolare su punti sollevati dalle risposte degli Stati membri, sebbene ciò non significhi necessariamente che la Commissione incontra gravi difficoltà nella valutazione del caso.

26.

Qualora lo Stato membro non riuscisse a fornire le informazioni richieste entro il termine stabilito, verrà applicata di norma, dopo un sollecito, la disposizione di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 659/1999 e lo Stato membro verrà informato che si considera la notifica ritirata. Verrà inoltre avviato di norma un procedimento di indagine formale ogniqualvolta saranno soddisfatte le condizioni necessarie e, in generale, dopo un massimo di due richieste.

5.2.   Sospensione concordata dell'esame preliminare

27.

In determinate circostanze, l'iter dell'esame preliminare può essere sospeso, se uno Stato membro lo richiede per modificare il proprio progetto adeguandolo alle norme sugli aiuti di Stato o se esiste un comune accordo. La sospensione può essere concessa soltanto per un periodo concordato in anticipo. Qualora lo Stato membro interessato non riuscisse a presentare un progetto completo e a prima vista compatibile alla fine del periodo di sospensione, la Commissione riprenderà ad applicare la procedura dal punto in cui è stata sospesa. Lo Stato membro interessato verrà di norma informato che la notifica è considerata ritirata oppure, in caso di seri dubbi, si darà avvio senza indugio al procedimento di indagine formale.

5.3.   Contatti in merito allo stato di avanzamento

28.

Su loro richiesta, gli Stati membri notificanti verranno informati sullo stato di avanzamento di un esame preliminare in corso. Si esortano gli Stati membri a coinvolgere in questi contatti i beneficiari di aiuti individuali.

6.   IL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

29.

Vista la complessità generale di casi soggetti a indagine formale, la Commissione si impegna a migliorare la trasparenza, la prevedibilità e l'efficacia di questa fase come massima priorità, onde contribuire a un processo decisionale significativo in linea con le esigenze di una moderna attività imprenditoriale. La Commissione snellirà pertanto la conduzione di indagini formali attraverso l'utilizzo efficiente di tutti i mezzi procedurali a sua disposizione in applicazione del regolamento (CE) n. 659/1999.

6.1.   Pubblicazione della decisione e della sintesi

30.

Qualora lo Stato membro interessato non richieda la soppressione di informazioni riservate, la Commissione si adopererà per pubblicare la propria decisione di avvio del procedimento di indagine formale, sintesi comprese, entro due mesi dalla data d'adozione della decisione.

31.

In caso di controversie relative a questioni di riservatezza, la Commissione applicherà i principi della sua comunicazione del 1o dicembre 2003 relativa al segreto d'ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato (11) e si adopererà al meglio per effettuare la pubblicazione della decisione nel più breve tempo possibile dall'adozione. Lo stesso si applicherà alla pubblicazione di tutte le decisioni definitive.

32.

Onde migliorare la trasparenza della procedura, lo Stato membro, il beneficiario e le altre parti interessate, in particolare i potenziali denunzianti, verranno informati di tutti i ritardi determinati da controversie relative a questioni di riservatezza.

6.2.   Osservazioni presentate dalle parti interessate

33.

Conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999, le parti interessate presentano osservazioni entro un mese dalla pubblicazione della decisione di avvio del procedimento di indagine formale. Detto termine non viene di regola prorogato e i servizi della Commissione non accetteranno quindi di norma informazioni presentate in ritardo dalle parti interessate, compreso il beneficiario dell'aiuto (12). Possono essere concesse proroghe soltanto in casi eccezionali debitamente giustificati, quale la fornitura di informazioni fattuali particolarmente voluminose, o a seguito di un contatto tra i servizi della Commissione e i terzi interessati.

34.

Onde migliorare la base fattuale dell'indagine su casi particolarmente complessi, i servizi della Commissione possono inviare una copia della decisione di avviare il procedimento di indagine formale a determinate parti interessate, comprese le associazioni di categoria o imprenditoriali, invitando a presentare osservazioni su aspetti specifici del caso (13). La collaborazione delle parti interessate in questo contesto è meramente volontaria; qualora tuttavia decidano di inviare osservazioni, è nel loro interesse farlo rapidamente affinché la Commissione possa tenerne conto. Pertanto, la Commissione inviterà le parti interessate a rispondere entro un mese dalla data in cui è inviata copia della decisione. La Commissione non concederà alcuna proroga per l’invio di osservazioni. Onde tutelare la parità di trattamento tra i terzi, la Commissione invierà lo stesso invito a presentare osservazioni al beneficiario dell’aiuto. Per tutelare il diritto alla difesa dello Stato membro, la Commissione gli trasmetterà una versione non riservata delle eventuali osservazioni ricevute dalle parti interessate e lo inviterà a rispondere entro un mese.

35.

Onde garantire la trasmissione di tutte le osservazioni delle parti interessate allo Stato membro interessato nel modo più rapido possibile, gli Stati membri, per quanto possibile, saranno invitati ad accettare la trasmissione di dette osservazioni nella lingua originale. Su richiesta dello Stato membro, i servizi della Commissione forniscono una traduzione, il che può incidere sulla rapidità delle procedure.

36.

Gli Stati membri verranno inoltre informati in caso non pervenga alcuna osservazione delle parti interessate.

6.3.   Osservazioni degli Stati membri

37.

Onde garantire il completamento tempestivo del procedimento di indagine formale, la Commissione rispetterà rigorosamente tutti i termini applicabili a questa fase a norma del regolamento (CE) n. 659/1999. Qualora uno Stato membro non riesca a presentare le proprie osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento adottata dalla Commissione e sulle osservazioni delle parti interessate entro il termine di un mese stabilito all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 659/1999, i servizi della Commissione invieranno immediatamente un sollecito concedendo allo Stato membro interessato un mese supplementare e segnalando allo Stato membro che non verrà concessa alcuna altra proroga, salvo in circostanze eccezionali. In assenza di una risposta significativa da parte dello Stato membro interessato, la Commissione prenderà una decisione in base alle informazioni in suo possesso, in conformità con l'articolo 7, paragrafo 7 e l’articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 659/1999.

38.

In caso di aiuti illegali, e in mancanza di osservazioni da parte dello Stato membro sulla decisione di avvio del procedimento, la Commissione procederà ingiungendo allo Stato membro di fornire informazioni, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 659/1999. Qualora lo Stato membro non riuscisse a rispondere a tale ingiunzione nel termine previsto, la Commissione prenderà una decisione sulla base delle informazioni a sua disposizione.

6.4.   Richiesta di informazioni supplementari

39.

Non si può escludere che, in casi particolarmente complessi, le informazioni presentate dallo Stato membro in risposta alla decisione di avvio del procedimento possano rendere necessario l'invio di un'ulteriore richiesta di informazioni da parte dei servizi della Commissione. Il termine per la risposta dello Stato membro sarà fissato a un mese.

40.

Qualora lo Stato membro non rispondesse entro il termine stabilito, i servizi della Commissione invieranno immediatamente un sollecito fissando un termine ultimo di 15 giorni lavorativi e informando lo Stato membro interessato del fatto che la Commissione prenderà quindi una decisione in base alle informazioni di cui essa dispone, o ingiungeranno allo Stato membro di fornire informazioni in caso di aiuti illegali.

6.5.   Sospensione giustificata dell'indagine formale

41.

L'indagine formale può essere sospesa soltanto in circostanze eccezionali e di concerto tra i servizi della Commissione e lo Stato membro interessato. Vi può essere una sospensione, ad esempio, se richiesto formalmente dallo Stato membro per allineare il proprio progetto alle regole sugli aiuti di Stato, o in caso di controversia pendente su questioni simili dinanzi agli organi giurisdizionali comunitari, il cui esito può probabilmente avere un'incidenza sulla valutazione del caso.

42.

La sospensione sarà di norma concessa soltanto una volta e per un periodo concordato in anticipo tra i servizi della Commissione e lo Stato membro interessato.

6.6.   Adozione della decisione definitiva e proroga giustificata dell’indagine formale

43.

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999, la Commissione si adopera, per quanto possibile, per adottare una decisione entro 18 mesi dall'avvio del procedimento. Questo termine può essere prorogato di comune accordo tra la Commissione e lo Stato membro interessato. Una proroga dell’indagine può, ad esempio, rivelarsi opportuna nei casi relativi a progetti nuovi o che sollevano questioni giuridiche nuove.

44.

Onde garantire un'applicazione effettiva dell'articolo 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999, la Commissione si adopererà per adottare la decisione definitiva entro 4 mesi dalla presentazione delle ultime informazioni da parte dello Stato membro o in mancanza di replica entro la scadenza dell'ultimo termine fissato.

7.   DENUNCE

45.

Il trattamento efficiente e trasparente da parte dei servizi della Commissione delle denunce presentate è di considerevole importanza per tutte le parti interessate nelle procedure relative agli aiuti di Stato. La Commissione propone dunque le seguenti migliori pratiche, volte a contribuire al raggiungimento di tale obiettivo comune.

7.1.   Il modulo di denuncia

46.

I servizi della Commissione inviteranno sistematicamente gli autori delle denunce a utilizzare i nuovi moduli di denuncia disponibili sul sito Internet della DG Concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/forms/sa_complaint_it.html) e a presentare contestualmente una versione non riservata della denuncia stessa. La presentazione di moduli completi consentirà di norma agli autori della denuncia di migliorare la qualità di quanto presentato.

7.2.   Calendario indicativo ed esito dell'esame di una denuncia

47.

La Commissione cercherà, per quanto possibile, di esaminare una denuncia entro un periodo indicativo di dodici mesi dal ricevimento. Tale limite di tempo non costituisce un impegno vincolante. A seconda delle circostanze del singolo caso, l'eventuale necessità di richiedere informazioni complementari all'autore della denuncia, allo Stato membro o alle parti interessate può prolungare i tempi dell'esame della denuncia stessa.

48.

La Commissione ha il diritto di attribuire un diverso grado di priorità alle denunce con cui viene adita (14), ad esempio in base alla portata della presunta infrazione, all’entità del beneficiario, al settore economico interessato o all’esistenza di denunce simili. Tenuto conto del suo carico di lavoro e del suo diritto alla determinazione delle priorità dei casi (15), essa può rinviare l'esame di una misura che non costituisce una priorità. Entro dodici mesi la Commissione si adopererà dunque, in linea di principio, per:

a)

adottare una decisione per i casi prioritari ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 659/1999, con copia all'autore della denuncia; o

b)

inviare una lettera amministrativa iniziale all'autore della denuncia in cui precisa il proprio parere preliminare, per i casi non prioritari. Tale lettera amministrativa non rappresenta una posizione ufficiale della Commissione, ma soltanto un parere preliminare dei servizi, basato sulle informazioni disponibili, nell'attesa di eventuali osservazioni supplementari che l'autore della denuncia può presentare entro un mese dalla data della lettera. Se non vengono presentate ulteriori osservazioni entro il termine previsto, la denuncia sarà considerata ritirata.

49.

Per motivi di trasparenza, i servizi della Commissione cercheranno per quanto possibile di informare l'autore della denuncia del grado di priorità assegnatogli entro due mesi dal ricevimento della denuncia stessa. Nel caso di denunce non circostanziate, i servizi della Commissione informeranno l'autore della denuncia entro due mesi dal ricevimento della denuncia stessa circa il fatto che non sussistono motivi sufficienti per prendere in considerazione il caso e che la denuncia sarà considerata ritirata se non vengono presentate ulteriori osservazioni sostanziali entro un mese. Anche in caso di denunce relative ad aiuti approvati, in linea di massima i servizi della Commissione cercheranno di rispondere all'autore della denuncia entro 2 mesi dal ricevimento della denuncia.

50.

In caso di aiuti illegali, si ricorderà agli autori delle denunce che possono avviare un procedimento dinanzi ai giudici nazionali, i quali possono ordinare la sospensione o il recupero di tali aiuti (16).

51.

Ove necessario, la versione non riservata della denuncia verrà trasmessa per osservazioni allo Stato membro interessato. Gli Stati membri e gli autori della denuncia verranno sistematicamente informati in merito alla chiusura della questione o alle altre fasi dell'esame di una denuncia. In cambio gli Stati membri sono invitati a rispettare i termini fissati per presentare osservazioni e fornire informazioni sulle denunce loro trasmesse. Essi saranno inoltre invitati ad accettare, per quanto possibile, la trasmissione delle denunce in lingua originale. Su richiesta dello Stato membro, i servizi della Commissione forniscono una traduzione, il che può incidere sulla rapidità delle procedure.

8.   PROCEDURE DECISIONALI INTERNE

52.

La Commissione si impegna a snellire e migliorare ulteriormente il proprio processo decisionale interno, onde favorire una riduzione complessiva dei tempi delle procedure relative agli aiuti di Stato.

53.

A tale scopo le procedure decisionali interne verranno applicate nel modo più efficiente possibile. La Commissione compierà inoltre una revisione del suo attuale quadro giuridico interno per ottimizzare il proprio processo decisionale.

54.

I servizi della Commissione sottoporranno a costante riesame la loro prassi decisionale interna, adattandola qualora necessario.

9.   FUTURE REVISIONI

55.

Le migliori pratiche in materia di procedure possono essere efficaci soltanto se basate su un impegno comune della Commissione e degli Stati membri di condurre diligentemente le indagini in materia di aiuti di Stato e di rispettare i termini stabiliti, garantendo in questo modo la trasparenza e la prevedibilità necessarie delle procedure. Il presente codice e le migliori pratiche ivi contenute rappresentano un primo contributo a questo impegno congiunto.

56.

La Commissione applicherà il codice ai casi notificati alla Commissione o portati a sua conoscenza a partire dal 1o settembre 2009.

57.

Il codice può essere rivisto per riflettere modifiche delle misure legislative, interpretative e amministrative o per tenere conto della giurisprudenza del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia che regolamentano le procedure relative agli aiuti di Stato, nonché di eventuali esperienze acquisite nell'applicazione del codice stesso. La Commissione intende inoltre portare avanti, su base regolare, un dialogo con gli Stati membri e altre parti interessate sull'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CE) n. 659/1999 in generale e del presente codice delle migliori pratiche in particolare.


(1)  COM(2005) 107 definitivo.

(2)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(3)  Vedi pag 3 della presente Gazzetta ufficiale.

(4)  GU C 85 del 9.4.2009, pag. 1.

(5)  Nel contesto della crisi bancaria del 2008, la Commissione ha preso provvedimenti adeguati per garantire l'adozione rapida delle decisioni una volta avvenuta la notifica completa, se necessario entro 24 ore e durante il fine settimana. Cfr. la comunicazione della Commissione «L'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale» (GU C 270 del 25.10.2008, pag. 8). Per quanto riguarda l’economia reale, cfr. la comunicazione della Commissione «Quadro» di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (GU C 83 del 7.4.2009, pag. 1).

(6)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

(7)  Questo termine non può essere rispettato qualora i servizi della Commissione debbano inviare varie richieste di informazioni a causa dell'incompletezza delle notifiche.

(8)  Cfr. la comunicazione della Commissione relativa a una procedura di esame semplificata per determinati tipi di aiuti di Stato.

(9)  Cfr. articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 659/1999.

(10)  Ad esempio, nei casi in cui le istituzioni finanziarie dell'Unione europea agiscono come fondo di partecipazione.

(11)  GU C 297 del 9.12.2003, pag. 6.

(12)  Fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999.

(13)  In base alla giurisprudenza costante, la Commissione può inviare una decisione di avvio del procedimento di indagine formale a terzi determinati; cfr., ad esempio, causa T-198/01, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, Racc. 2004, pag. II-2717, punto 195; causa T-198/01R, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, Racc. 2002, pag. II-2153; cause riunite C-74/00 P e C-75/00 P, Falck Spa e altri/Commissione, Racc. 2002, pag. I-7869, punto 83.

(14)  Causa C-119/97, Ufex e altri/Commissione, Racc. 1999, pag. I-1341, punto 88.

(15)  Causa T-475/04, Bouygues SA/Commissione, Racc. 2007, pag. II-2097, punti 158 e 159.

(16)  Cfr. la comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della legislazione in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali.


16.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 136/21


Comunicazione della Commissione relativa alla data di entrata in vigore dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra la Comunità, l’Algeria, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, l’Egitto, la Giordania, l'Islanda, le Isole Faer Øer, Israele, il Libano, il Marocco, la Norvegia, la Siria, la Svizzera (compreso il Liechtenstein), la Tunisia e la Turchia

2009/C 136/05

Ai fini della creazione del cumulo diagonale dell'origine tra la Comunità, l’Algeria, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, l’Egitto, la Giordania, l'Islanda, le Isole Faer Øer, Israele, il Libano, il Marocco, la Norvegia, la Siria, la Svizzera (compreso il Liechtenstein), la Tunisia e la Turchia, la Comunità e i paesi in questione si notificano reciprocamente, per il tramite della Commissione europea, le norme di origine in vigore con gli altri paesi.

La tabella seguente riassume, sulla base delle notifiche ricevute da parte dei paesi in questione, i dati relativi ai protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale e specifica la data di entrata in vigore di tale cumulo. La presente tabella sostituisce la precedente (GU C 85 del 9.4.2009).

Occorre ricordare che il cumulo può essere applicato soltanto se i paesi di fabbricazione e di destinazione finale hanno concluso accordi di libero scambio, contenenti norme di origine identiche, con tutti i paesi che partecipano all'acquisizione del carattere originario, cioè con tutti i paesi di cui sono originari i materiali utilizzati. I materiali originari di paesi che non hanno concluso accordi con i paesi di fabbricazione e di destinazione finale sono considerati non originari. Per esempi specifici si consultino le «Note esplicative riguardanti i protocolli paneuromediterranei sulle norme di origine» (1).

Si ricorda inoltre che:

la Svizzera e il Principato del Liechtenstein formano un’unione doganale;

all’interno dello Spazio economico europeo, che comprende l’UE, l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, la data di entrata in vigore dei protocolli è il 1o novembre 2005.

I codici ISO-Alpha 2 per i paesi elencati nella tabella sono i seguenti:

Algeria

DZ

Egitto

EG

Isole Faer Øer

FO

Islanda

IS

Israele

IL

Giordania

JO

Libano

LB

Liechtenstein

LI

Marocco

MA

Norvegia

NO

Svizzera

CH

Siria

SY

Tunisia

TN

Turchia

TR

Cisgiordania e Striscia di Gaza

PS

Data di entrata in vigore dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale nella zona paneuromediterranea

 

EU

DZ

CH (EFTA)

EG

FO

IL

IS (EFTA)

JO

LB

LI (EFTA)

MA

NO (EFTA)

PS

SY

TN

TR

EU

 

1.11.2007

1.1.2006

1.3.2006

1.12.2005

1.1.2006

1.1.2006

1.7.2006

 

1.1.2006

1.12.2005

1.1.2006

 

 

1.8.2006

 (2)

DZ

1.11.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH (EFTA)

1.1.2006

 

 

1.8.2007

1.1.2006

1.7.2005

1.8.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.8.2005

1.3.2005

1.8.2005

 

 

1.6.2005

1.9.2007

EG

1.3.2006

 

1.8.2007

 

 

 

1.8.2007

6.7.2006

 

1.8.2007

6.7.2006

1.8.2007

 

 

6.7.2006

1.3.2007

FO

1.12.2005

 

1.1.2006

 

 

 

1.11.2005

 

 

1.1.2006

 

1.12.2005

 

 

 

 

IL

1.1.2006

 

1.7.2005

 

 

 

1.7.2005

9.2.2006

 

1.7.2005

 

1.7.2005

 

 

 

1.3.2006

IS (EFTA)

1.1.2006

 

1.8.2005

1.8.2007

1.11.2005

1.7.2005

 

17.7.2007

1.1.2007

1.8.2005

1.3.2005

1.8.2005

 

 

1.3.2006

1.9.2007

JO

1.7.2006

 

17.7.2007

6.7.2006

 

9.2.2006

17.7.2007

 

 

17.7.2007

6.7.2006

17.7.2007

 

 

6.7.2006

 

LB

 

 

1.1.2007

 

 

 

1.1.2007

 

 

1.1.2007

 

1.1.2007

 

 

 

 

LI (EFTA)

1.1.2006

 

1.8.2005

1.8.2007

1.1.2006

1.7.2005

1.8.2005

17.7.2007

1.1.2007

 

1.3.2005

1.8.2005

 

 

1.6.2005

1.9.2007

MA

1.12.2005

 

1.3.2005

6.7.2006

 

 

1.3.2005

6.7.2006

 

1.3.2005

 

1.3.2005

 

 

6.7.2006

1.1.2006

NO (EFTA)

1.1.2006

 

1.8.2005

1.8.2007

1.12.2005

1.7.2005

1.8.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.8.2005

1.3.2005

 

 

 

1.8.2005

1.9.2007

PS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2007

TN

1.8.2006

 

1.6.2005

6.7.2006

 

 

1.3.2006

6.7.2006

 

1.6.2005

6.7.2006

1.8.2005

 

 

 

1.7.2005

TR

 (2)

 

1.9.2007

1.3.2007

 

1.3.2006

1.9.2007

 

 

1.9.2007

1.1.2006

1.9.2007

 

1.1.2007

1.7.2005

 


(1)  GU C 83 del 17.4.2007.

(2)  Per i prodotti che rientrano nell'unione doganale CE-Turchia, la data di applicazione è il 27 luglio 2006.

Per i prodotti agricoli, la data di applicazione è il 1o gennaio 2007.

Per i prodotti carbosiderurgici, la data di applicazione è il 1o marzo 2009.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

16.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 136/23


Informazioni sintetiche comunicate dagli Stati membri sugli Aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli Aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

2009/C 136/06

Aiuto n.: XA 449/08

Stato membro: Cipro

Regione: Cipro

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Πρόγραμμα Ελέγχου της σαλμονέλας στα σμήνη αυγοπαραγωγής

Base giuridica:

1.

Άρθρο 03525 του Προϋπολογισμού για το 2009 — Συμμετοχή σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.

Οι περί της Υγείας των Ζώων Νόμοι του 2001 έως 2007.

3.

Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti.

4.

Regolamento (CE) n. 1168/2006 del 31 luglio 2006 relativo all’applicazione del regolamento (CE) n. 2160/2003.

5.

Απόφαση Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων με αριθμό 305 και ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2008 (Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 4339 και ημερομηνία 16 Ιανουαρίου 2009 σ. 156)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 0,3 milioni di EUR

Intensità massima di aiuti: 100 %

Data di applicazione: Il programma sarà attuato soltanto dopo la pubblicazione da parte della Commissione europea conformemente al regolamento (CE) n. 1857/2006.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2009.

Obiettivo dell'aiuto: Malattie degli animali [articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006]. Il regime di aiuti riguarda: i) aiuti per risarcire gli agricoltori delle spese sostenute per la profilassi e l’eradicazione di epizoozie [articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006] e ii) aiuti per compensare gli agricoltori per le perdite di capi malati [articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1857/2006].

Settore economico: Codice NACE A10407 Allevamento di pollame

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Servizi veterinari

Ministero dell’Agricoltura, delle Risorse naturali e dell’Ambiente

Athalassa

1417 Nicosia

CYPRUS

Indirizzo web: http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/DMLinfo_gr/DMLinfo_gr?OpenDocument

http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/All/8C33E1F6FE7EC4C0C2257545002A533E/$file/Απόφαση%20Αρ.%20305.pdf

Altre informazioni: L’obiettivo dell’aiuto è l’attuazione del programma di lotta alla salmonella nelle galline ovaiole in conformità alle disposizioni della normativa comunitaria [regolamento (CE) n. 1168/2006]. Questa malattia figura nell’elenco dell’OIE (Ufficio internazionale delle epizoozie) e nell’allegato della decisione 90/424/CEE del Consiglio (elenco delle malattie che possono beneficiare di un cofinanziamento).

Le spese previste per il 2009 per il programma di lotta alla salmonella nelle galline ovaiole sono state comunicate alla Commissione nell’ambito dei programmi di cofinanziamento.

I beneficiari dell’aiuto nell’ambito della misura in esame sono gli allevatori di galline ovaiole stabiliti nel territorio controllato dalla Repubblica di Cipro, nelle cui aziende la presenza della Salmonella enteritidis o della Salmonella typhimurium è confermata.

Aiuto n.: XA 451/08

Stato membro: Cipro

Regione: Cipro

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Πρόγραμμα Ελέγχου της σαλμονέλας στα σμήνη κρεοπαραγωγής

Base giuridica:

1.

Άρθρο 03525 του Προϋπολογισμού για το 2009 — Συμμετοχή σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.

Οι περί της Υγείας των Ζώων Νόμοι του 2001 έως 2007.

3.

Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoologici specifici presenti negli alimenti.

4.

Regolamento (CE) n. 646/2007 della Commissione del 12 giugno 2007 che attua il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.

5.

Απόφαση Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων με αριθμό 305 και ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2008 (Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 4339 και ημερομηνία 16 Ιανουαρίου 2009 σ. 156)

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 0,01 milioni di EUR

Intensità massima di aiuti: 100 %

Data di applicazione: Il programma sarà attuato soltanto dopo la pubblicazione da parte della Commissione europea conformemente al regolamento (CE) n. 1857/2006.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2009.

Obiettivo dell'aiuto: Malattie degli animali [articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006]. Il regime di aiuti riguarda aiuti per risarcire gli agricoltori delle spese sostenute per la profilassi e l’eradicazione di epizoozie [articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006].

Settore economico: Codice NACE A10407 — Allevamento di pollame

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Veterinary Services

Ministry of Agriculture, Natural Resources and the Environment

Athalassa

1417 Nicosia

CYPRUS

Indirizzo web: http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/DMLinfo_gr/DMLinfo_gr?OpenDocument

http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/All/8C33E1F6FE7EC4C0C2257545002A533E/$file/Απόφαση%20Αρ.%20305.pdf

Altre informazioni: L’obiettivo dell’aiuto è l’attuazione del programma di controllo della salmonella negli allevamenti di polli da carne, in conformità alle disposizioni della normativa comunitaria [regolamento (CE) n. 1168/2006]. Questa malattia figura nell’elenco dell’OIE (Ufficio internazionale delle epizoozie) e nell’allegato della decisione 90/424/CEE del Consiglio (elenco delle malattie che possono beneficiare di un cofinanziamento). Le spese previste per il 2009 per il programma di controllo delle salmonella negli allevamenti di polli da carne sono state comunicate alla Commissione nell’ambito dei programmi di cofinanziamento. Il regime di aiuti copre le spese per i test di laboratorio. I campioni saranno raccolti ed esaminati dai servizi veterinari.


16.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 136/25


Informazioni sintetiche comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

2009/C 136/07

Aiuto N.: XA 29/09

Stato membro: Francia

Regione: Bourgogne

Titolo del regime di aiuto o nome dell’impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Investissements bâtiments

Base giuridica: Code Général des collectivités territoriales, notamment son article L 1511-2

Délibération du Conseil régional de Bourgogne

Spesa annua prevista nell’ambito del regime o importo annuo totale concesso all’impresa: 600 000 EUR

Intensità massima dell’aiuto: Per edifici collettivi di importanza regionale: 20 % dell’importo delle spese ammissibili (costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili, esclusa l’acquisizione di proprietà; acquisto di attrezzature e materiali, spese generali (onorari di architetti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze…). Massimale dell’aiuto: 100 000 EUR.

Per edifici singoli e CUMA (cooperative per l’uso in comune di materiale agricolo) che non possono beneficiare del piano di ammodernamento degli edifici destinati all’allevamento (PMBE): aiuti per la fornitura e la messa in opera di legname per le strutture portanti, 300 EUR/m3 per il Douglas e 500 EUR/m3 per la quercia, con un massimo di 15 000 EUR per le strutture singole e di 20 000 EUR per le strutture collettive (cooperative agricole, CUMA).

L’intensità massima degli aiuti pubblici cumulati (Consiglio regionale di Borgogna, Stato, Unione europea, collettività…) è pari al 40 %.

Le strutture collettive e le imprese agricole in difficoltà non sono ammesse a beneficiare degli aiuti.

Data di applicazione: 2009

Durata del regime o dell’aiuto individuale: Fino al 2013

Obiettivo dell’aiuto: Il regime di aiuto si inserisce nell’ambito dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006.

L’aiuto ha l’obiettivo di migliorare le condizioni di produzione e valorizzazione delle produzioni agricole mediante una riduzione dei costi di produzione e un miglioramento della qualità delle produzioni, dei prodotti e degli edifici.

Settore economico: Produzione agricola

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto:

Conseil régional de Bourgogne

Direction de l’agriculture et du développement rural

17, boulevard de la Trémouille

BP 1602

21035 Dijon cedex

FRANCE

Indirizzo web: http://www.cr-bourgogne.fr/documents/gda/2008-12/equipements_collectifs.doc

http://www.cr-bourgogne.fr/doc/gda/2009-02/RT_2_BAB.doc

Aiuto N.: XA 30/09

Stato membro: Francia

Regione: Bourgogne

Titolo del regime di aiuto o nome dell’impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Promotion des produits des filières de diversification et de qualité.

Base giuridica: Code Général des collectivités territoriales, notamment son article L 1511-2

Délibération du Conseil régional de Bourgogne

Spesa annua prevista nell’ambito del regime o importo annuo totale concesso all’impresa: 100 000 EUR.

Intensità massima dell’aiuto: 80 % dell’importo delle spese ammissibili (spese di ingegneria, documentazione, comunicazione) relative alle operazioni seguenti:

pubblicazioni, cataloghi o siti web che presentano informazioni sui produttori della Borgogna o sui produttori di un prodotto determinato.

Data di applicazione: 2009

Durata del regime o dell’aiuto individuale: Fino al 2013

Obiettivo dell’aiuto: Il regime di aiuto si inserisce nell’ambito dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006.

L’aiuto ha l’obiettivo di far conoscere e valorizzare tutte le produzioni e tutti i produttori che mettono a punto prodotti legati a una filiera di diversificazione (orticoltura, piante medicinali, verdure,…) o prodotti di qualità (SIQO) nel rispetto di un capitolato d’oneri predefinito.

Il regime in oggetto permetterà di finanziare i costi specifici delle differenti azioni realizzate da strutture collettive a vocazione agricola. Nessun aiuto sarà versato ai singoli agricoltori e tutte le persone ammesse a beneficiare degli aiuti potranno avere accesso alle azioni avviate dalle strutture collettive senza necessità di affiliarsi alle stesse.

Settore economico: Settore della produzione agricola

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto:

Conseil régional de Bourgogne

Direction de l’agriculture et du développement rural

17, boulevard de la Trémouille

BP 1602

21035 Dijon cedex

FRANCE

Indirizzo web: http://www.cr-bourgogne.fr/doc/gda/2009-02/RT_9302_CPER_promotion_produits_diversifies.doc

Aiuto N.: XA 31/09

Stato membro: Francia

Regione: Bourgogne

Titolo del regime di aiuto o nome dell’impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Démarches Qualité SIQO et HACCP

Base giuridica: Code Général des collectivités territoriales, in particolare l’articolo L 1511-2

Delibera del consiglio regionale della Borgogna

Spesa annua prevista nell’ambito del regime o importo annuo totale concesso all’impresa: 250 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: L’80 % delle spese ammissibili (spese d’ingegneria, documentazione, comunicazione) concernenti iniziative volte a migliorare le procedure dei sistemi di qualità SIQO (eccetto agricoltura biologica e vino) e HACCP. Nello specifico si tratta di:

uno studio di mercato;

la preparazione delle domande di riconoscimento dei prodotti e adeguamento dei disciplinari prima della data effettiva di entrata in vigore delle nuove norme;

le procedure HACCP nelle aziende.

Data di applicazione: 2009

Durata del regime o dell’aiuto individuale: Fino al 2013

Obiettivo dell’aiuto: Il regime di aiuti rientra nell’ambito dell’articolo 14 del regolamento CE n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006.

L’aiuto mira a stimolare e agevolare l’impiego delle procedure di qualità per la produzione e i prodotti della Borgogna e consentirà di finanziare i costi specifici delle varie iniziative portate avanti in questo senso dalle organizzazioni collettive a vocazione agricola.

Ai produttori non sarà erogato alcun aiuto e tutti i soggetti ammissibili, pur non appartenendo alle suddette organizzazioni, avranno accesso alle iniziative da queste realizzate.

Settore economico: Settore della produzione biologica

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l’aiuto:

Conseil régional de Bourgogne

Direction de l’agriculture et du développement rural

17, boulevard de la Trémouille

BP 1602

21035 Dijon cedex

FRANCE

Indirizzo web: http://www.cr-bourgogne.fr/documents/gda/2008-12/demarches_qualiteSIQO_HACCP.doc

Aiuto N.: XA 44/09

Stato membro: Spagna

Regione: Principado de Asturias

Titolo del regime di aiuto o nome dell’impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Ayudas al sector ganadero en forma de servicios prestados por Asturiana de Control Lechero, Cooperativa Limitada (ASCOL) — Aiuti al settore zootecnico sotto forma di servizi prestati da Asturiana de Control Lechero, Cooperativa Limitada (ASCOL) —

Base giuridica: Convenio de colaboración entre el Gobierno del Principado de Asturias y la Cooperativa Asturiana de Control Lechero (ASCOL) para el desarrollo de un programa de mejora genética de la cabaña ganadera asturiana de raza frisona durante el trienio 2009-2011.

Spesa annua prevista nell’ambito del regime o importo annuo totale concesso all’impresa: L’importo massimo dell’aiuto che è possibile concedere ogni anno sarà:

Intensità massima dell’aiuto: L’intensità massima dell’aiuto che è possibile concedere per ognuna delle voci del programma di azione che il programma dovrà attuare sarà:

Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito web della Direzione generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale della Commissione europea.

Durata del regime o dell’aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2011.

Obiettivo dell’aiuto: Sviluppare il programma di miglioramento genetico della razza frisona nelle Asturie.

Gli articoli di applicazione del regolamento 1857/2006 sono i seguenti:

Articolo 15 — Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo. Costi ammissibili: spese inerenti all’organizzazione di programmi di formazione per allevatori, costi di servizi consulenza forniti da terzi, spese di organizzazione di forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, a concorsi, mostre e fiere, diffusione di conoscenze scientifiche, spese per le pubblicazioni.

Ai sensi del disposto dell’articolo 15, paragrafo 4, le prestazioni di assistenza tecnica saranno a disposizione dei proprietari di animali iscritti nel Libro Genealogico della razza, senza che l’appartenenza alla cooperativa sia una condizione per accedere al servizio.

Articolo 16 — Sostegno al settore zootecnico. Costi ammissibili: costi sostenuti per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, costi per l’introduzione a livello di azienda di tecniche innovative in materia di riproduzione animale, eccettuati i costi relativi all’introduzione o all’effettuazione dell’inseminazione artificiale nonché i controlli di routine sulla qualità del latte.

Ai sensi del disposto degli articoli 15, paragrafo 3 e 16, paragrafo 3, del sopra citato regolamento, gli aiuti devono essere erogati in natura sotto forma di servizi agevolati prestati da terzi e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

Settore economico: Allevamento di bovini da latte.

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto:

Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias

C/ Coronel Aranda, s/n, 4a planta

33071 Oviedo (Asturias)

ESPAÑA

Indirizzo web: Il testo dell’accordo di collaborazione può essere consultato sul sito www.asturias.es al seguente indirizzo:

http://www.asturias.es/Asturias/descargas/CONVENIOS%20GANADERIA/ASCOL%2009%20%20convenio.pdf

Altre informazioni: —

Il direttore generale del settore zootecnico ed agroalimentare

Luis Miguel ALVAREZ MORALES

Aiuto N.: XA 46/09

Stato membro: Spagna

Regione: Asturie

Titolo del regime di aiuto o nome dell’impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Asociación de Criadores de Ponis de Raza Asturcón (ACPRA)

Base giuridica: Convenio de colaboración entre el Gobierno del Principado de Asturias y la Asociación de Criadores de ponis de raza Asturcón (ACPRA) para el desarrollo del programa de conservación de dicha raza durante el trienio 2009-2011 (Accordo di cooperazione fra il governo delle Asturie e l’associazione degli allevatori di pony di razza Asturcón (ACPRA) per l’attuazione del programma di difesa della suddetta razza nel triennio 2009-2011).

Spesa annua prevista nell’ambito del regime o importo annuo totale concesso all’impresa: L’importo massimo dell’aiuto da concedere durante ciascun esercizio relativo all’accordo di cooperazione sarà il seguente:

Intensità massima dell’aiuto: L’intensità massima dell’aiuto da concedere per ogni singolo capitolo di cui si compone il programma d’azione che dovrà essere attuato dal beneficiario dell’aiuto sarà:

Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito web della direzione generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale della Commissione europea.

Durata del regime o dell’aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2011.

Obiettivo dell’aiuto: Attuazione del programma di difesa della razza autoctona di pony Asturcón.

Sono di applicazione i seguenti articoli del regolamento 1857/2006:

Articolo 15 “Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo”. Costi ammissibili: spese inerenti all’organizzazione dei programmi di formazione per allevatori; servizi di consulenza forniti da terzi; organizzazione di forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, concorsi, mostre e fiere; diffusione di conoscenze scientifiche; spese per le pubblicazioni.

Articolo 16 “Sostegno al settore zootecnico”. Costi ammissibili: costi amministrativi connessi con la tenuta del libro genealogico, eccettuati i costi sostenuti per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi.

Settore economico: Allevamento di equini

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto:

Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias

C/Coronel Aranda, s/n, 4a planta

33071 Oviedo (Asturias)

ESPAÑA

Indirizzo web: Il testo dell’accordo di cooperazione è consultabile sul sito www.asturias.es all’indirizzo:

http://www.asturias.es/Asturias/descargas/CONVENIOS%20GANADERIA/ACPRA%2009%20convenio.pdf

Altre informazioni: —

Il direttore generale del settore zootecnico ed agroalimentare

Luis Miguel ÁLVAREZ MORALES


16.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 136/29


Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate)

2009/C 136/08

OEN (1)

Riferimento e titolo della norma (e documento di riferimento)

Riferimento della norma sostituita

Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita

Nota 1

CEN

EN ISO 9000:2005

Sistemi di gestione per la qualità — Fondamenti e vocabolario (ISO 9000:2005)

 

CEN

EN ISO 9001:2008

Sistemi di gestione per la qualità — Requisiti (ISO 9001:2008)

 

CEN

EN ISO 14001:2004

Sistemi di gestione ambientale — Requisiti e guida per l'uso (ISO 14001:2004)

 

CEN

EN ISO 14020:2001

Etichette e dichiarazioni ambientali — Principi generali (ISO 14020:2000)

 

CEN

EN ISO 14021:2001

Etichette e dichiarazioni ambientali — Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II) (ISO 14021:1999)

 

CEN

EN ISO 14024:2000

Etichette e dichiarazioni ambientali — Etichettatura ambientale di Tipo I — Principi e procedure (ISO 14024:1999)

 

CEN

EN ISO 14031:1999

Gestione ambientale — Valutazione della prestazione ambientale — Linee guida (ISO 14031:1999)

 

CEN

EN ISO 14040:2006

Gestione ambientale — Valutazione del ciclo di vita — Principi e quadro di riferimento (ISO 14040:2006)

 

CEN

EN ISO 14044:2006

Gestione ambientale — Valutazione del ciclo di vita — Requisiti e linee guida (ISO 14044:2006)

 

CEN

EN ISO/IEC 17000:2004

Valutazione della conformità — Vocabolario e principi generali (ISO/IEC 17000:2004)

 

CEN

EN ISO/IEC 17011:2004

Valutazione della conformità — Requisiti generali per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità (ISO/IEC 17011:2004)

 

CEN

EN ISO/IEC 17020:2004

Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione (ISO/IEC 17020:1998)

 

CEN

EN ISO/IEC 17021:2006

Valutazione della conformità — Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione (ISO/IEC 17021:2006)

 

CEN

EN ISO/IEC 17024:2003

Valutazione della conformità — Requisiti generali per gli organismi che operano nella certificazione del personale (ISO/IEC 17024:2003)

 

CEN

EN ISO/IEC 17025:2005

Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura (ISO/IEC 17025:2005)

 

EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2006

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17040:2005

Valutazione della conformità — Requisiti generali per la valutazione eseguita da pari di organismi di valutazione della conformità ed organismi di accreditamento (ISO/IEC 17040:2005)

 

CEN

EN ISO/IEC 17050-1:2004

Valutazione della conformità — Dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore — Parte 1: Requisiti generali (ISO/IEC 17050-1:2004)

 

CEN

EN ISO/IEC 17050-2:2004

Valutazione della conformità — Dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore — Parte 2: Documentazione di supporto (ISO/IEC 17050-2:2004)

 

CEN

EN ISO 19011:2002

Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale (ISO 19011:2002)

 

CEN

EN 45011:1998

Requisiti generali relativi agli organismi che operano nei sistemi di certificazione dei prodotti (Guida ISO/IEC 65:1996)

 

Nota 1

In genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall’organismo europeo di normalizzazione, ma è bene richiamare l’attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 2

La norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Nota 3

In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita (colonna 3) perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

AVVISO:

Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui l'elenco figura in annesso alla direttiva n. 98/34/CE (2) del Parlamento Europeo e del Consiglio modificata dalla direttiva n. 98/48/CE (3).

La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.

Questa lista sostituisce tutte le precedenti liste pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds


(1)  OEN: Organismo Europeo di Normalizzazione:

—   CEN:

—   CENELEC:

—   ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel.+33 492944200; Fax +33493654716 (http://www.etsi.org).

(2)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

(3)  GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione

16.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 136/31


INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/14/09

Programma di cooperazione nel campo dell'istruzione ICI — Cooperazione in materia di istruzione superiore e formazione tra l’UE e l’Australia, il Giappone e la Repubblica di Corea

2009/C 136/09

1.   OBIETTIVI E DESCRIZIONE

Gli obiettivi generali consistono nel promuovere la comprensione reciproca fra i popoli dell’UE e dei paesi partner, anche attraverso una conoscenza più diffusa delle rispettive lingue, culture e istituzioni, nonché nel migliorare la qualità dello sviluppo dell’istruzione superiore e della formazione, stimolando partenariati ben congegnati tra istituti di istruzione superiore e formazione professionale in Europa e nei paesi partner.

2.   CANDIDATI AMMISSIBILI

Possono presentare richieste di contributi a titolo del presente invito gli istituti di istruzione superiore e gli istituti di istruzione e formazione professionale, nonché i consorzi di istituti di istruzione superiore e/o istruzione e formazione professionale.

Per poter essere ammessi i candidati devono essere costituiti in uno dei paesi partner ed in uno dei 27 Stati membri dell’Unione europea.

3.   ATTIVITÀ AMMISSIBILI

Questo invito a presentare proposte supporta i progetti di mobilità comune che riguardano gli scambi strutturati di studenti e membri del corpo accademico e lo sviluppo comune di programmi congiunti, o condivisi, e di programmi di studio congiunto.

Tutti i progetti di mobilità devono riguardare lo sviluppo di programmi innovativi internazionali, servizi agli studenti, preparazione linguistica e culturale, contesti organizzativi per la mobilità degli studenti e dei membri del corpo accademico, valutazione, oltre a sostenibilità e diffusione.

Un consorzio che presenta la sua candidatura per un progetto ICI-ECP Joint Mobility deve includere almeno 3 istituti di istruzione superiore e/o di istruzione e formazione professionale provenienti da 3 diversi Stati Membri dell'UE e almeno 2 istituti provenienti dal Paese partner.

La durata del progetto è di 3 anni.

Le attività devono iniziare tra il 1o novembre.2009 ed il 31 dicembre 2009 e devono terminare il 31 ottobre 2012.

4.   CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Per determinare il punteggio complessivo relativo alla qualità di ogni proposta ammissibile saranno applicati i seguenti criteri di qualità.

 

La rilevanza del progetto per la relazione tra l’UE ed i paesi partner (che rappresenta il 25 % del punteggio totale) sarà determinata analizzando:

la rilevanza della proposta rispetto agli obiettivi dell’invito a presentare proposte;

il valore aggiunto del programma di studio nella disciplina e nella professione proposta, dal punto di vista delle relazioni tra l’UE ed un paese partner.

 

Contributo alla qualità ed all’eccellenza (che rappresenta il 25 % del punteggio totale) determinato analizzando:

il possibile contributo del progetto alla qualità educativa, all’eccellenza ed all’innovazione;

l’importanza del progetto rispetto al miglioramento dei metodi d’insegnamento e delle ulteriori opportunità professionali / di studio degli studenti;

l’ampiezza della definizione di un sistema accademico di controllo della qualità accademica e della sua efficienza per contribuire all’eccellenza accademica.

 

La qualità dell’attuazione del progetto (che rappresenta il 50 % del punteggio totale) nella misura di:

meccanismi di cooperazione ben definiti e struttura amministrativa di un partenariato efficace;

l’equilibrio dell’integrazione del programma di mobilità tra le istituzioni partner; l’equilibrio dei flussi di mobilità proposti;

l’efficacia dell’applicazione dei meccanismi di selezione degli studenti basata su principi di trasparenza, uguaglianza e merito, oltre a standard comuni concordati dal partenariato per la candidatura comune, la selezione e le procedure di esame ed ammissione;

la validità e la chiarezza delle disposizioni in materia di crediti universitari e trasferimento di crediti ed il livello di compatibilità con ECTS;

la qualità delle risorse disponibili per ospitare studenti stranieri e membri del corpo accademico;

la qualità di un piano linguistico;

la qualità di un sistema di monitoraggio e di un piano di valutazione;

la qualità delle attività di diffusione e

la qualità di un piano di sviluppo e sostenibilità.

5.   BILANCIO

Il bilancio disponibile ammonta all’incirca a 2,8 Mio EUR. Finanziamenti analoghi saranno forniti dai paesi partner conformemente alla normativa applicabile per ciascuno di essi.

Si prevede che nel 2009 saranno finanziati da tre a quattro progetti UE–Australia, uno o due progetti UE–Giappone e da tre a quattro progetti UE–Repubblica di Corea.

6.   SCADENZA

Le proposte devono essere presentate sia all’UE (Agenzia) che alle istituzioni incaricate dell’attuazione in Australia (Australian Department of Education–DEEWR), Giappone (Japan Student Services Organisation– JASSO) e nella Repubblica di Corea (Ministry of Education, Science and Technology–MEST).

Le proposte trasmesse per conto dell’istituzione capofila dell’UE devono essere inviate all’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura entro e non oltre il 15 settembre 2009.

Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura

EU-ICI Call for Proposals 2009

Avenue du Bourget no 1

Bour 02/23

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Le proposte trasmesse per conto dell’istituzione capofila dell’UE devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo, debitamente compilato, datato e firmato dalla persona autorizzata a rappresentare legalmente l’organismo richiedente.

7.   ULTERIORI INFORMAZIONI

Le linee guida e i moduli di domanda sono disponibili sul seguente sito Internet:

http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/ici-ecp/index_en.htm

Le proposte devono essere presentate utilizzando il modulo appositamente fornito e devono contenere tutti gli allegati e le informazioni richiesti.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

16.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 136/34


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5543 — EnBW/Borusan/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 136/10

1.

In data 10 giugno 2009 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese EnBW Energie Baden-Württemberg AG («EnBW», Germania), controllata unitamente da Electricité de France International S.A. («EDF», Francia), Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke («OEW», Germania), attraverso la sua controllata EnBW Holding A.Ș («EnBW Turkey», Turchia), e Borusan Holding A.Ș («Borusan», Turchia) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo comune dell'impresa Borusan Enerji Yatirimlari Ve Üretim A.Ș («Borusan Enerji», Turchia) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

EnBW: elettricità e gas oltre a energia e servizi ambientali. Altre attività includono telecomunicazioni, riciclaggio dei rifiuti e servizi finanziari,

Borusan: acciaio, servizi di distribuzione, logistica, telecomunicazioni e energia a livello industriale,

Borusan Enerji: produzione di energia in Turchia.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 2 2964301 o 2967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5543 — EnBW/Borusan/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


ALTRI ATTI

Consiglio

16.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 136/35


Avviso all'attenzione delle persone, gruppi e entità che figurano nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo

(vedasi l'allegato del regolamento 2009/…/CE del Consiglio, del 15 giugno 2009)

2009/C 136/11

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone, gruppi e entità elencati nel regolamento 2009/…/CE del Consiglio, del 15 giugno 2009.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che restano validi i motivi per l'inclusione nell'elenco summenzionato delle persone, gruppi e entità soggetti alle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (1). Pertanto il Consiglio ha deciso di mantenere tali persone, gruppi e entità nell'elenco.

Il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, prevede che siano congelati tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche appartenenti alle persone, gruppi e entità in questione e che i capitali, le altre attività finanziarie o le risorse economiche non siano messi a disposizione degli stessi, direttamente o indirettamente.

Si attira l'attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, elencati nell'allegato del regolamento, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici (in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 di tale regolamento). Un elenco aggiornato delle autorità competenti figura nel sito web al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm

Le persone, i gruppi e le entità in questione possono presentare una richiesta volta ad ottenere la motivazione del Consiglio riguardo al loro mantenimento nell'elenco summenzionato (a meno che la motivazione sia già stata loro comunicata) al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

(all'attenzione di: Designati CP 931)

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Le persone, i gruppi e le entità in questione possono presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all'indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesaminare la decisione che li include e mantiene sull'elenco. Tali richieste saranno esaminate una volta pervenute. Al riguardo si attira l'attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità interessate sul periodico riesame dell'elenco da parte del Consiglio, conformemente all'articolo 1, paragrafo 6 della posizione comune 2001/931/PESC. Affinché le richieste possano essere riesaminate in occasione della prossima revisione, dovrebbero essere presentate entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone, gruppi e entità in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro il regolamento del Consiglio dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 230, commi 4 e 5, del trattato che istituisce la Comunità europea.


(1)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.


Commissione

16.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 136/37


Avviso relativo a una domanda ai sensi dell’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE

Domanda proveniente da uno Stato membro

2009/C 136/12

In data 3 giugno 2009 la Commissione ha ricevuto una domanda ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1). Il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della domanda è il 4 giugno 2009.

La domanda in oggetto, proveniente dalla Repubblica di Spagna, riguarda la produzione e la vendita di elettricità nel paese in questione. Il precitato articolo 30 prevede che la direttiva 2004/17/CE non si applichi alle attività direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. La valutazione di tali condizioni è effettuata esclusivamente ai sensi della direttiva 2004/17/CE e lascia impregiudicata l’applicazione delle regole di concorrenza.

Per l’adozione di una decisione relativa a tale domanda la Commissione dispone di un termine di tre mesi a decorrere dal giorno lavorativo sopra menzionato. Il termine scade quindi il 4 settembre 2009.

Applicandosi le disposizioni del precitato paragrafo 4, terzo comma, il termine di cui dispone la Commissione potrà essere eventualmente prorogato di un mese. Tale proroga sarà nel caso oggetto di pubblicazione.


(1)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.