ISSN 1725-2466 doi:10.3000/17252466.C_2009.132.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 132 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
52o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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RACCOMANDAZIONI |
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Banca centrale europea |
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2009/C 132/01 |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2009/C 132/02 |
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2009/C 132/03 |
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2009/C 132/04 |
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Commissione |
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2009/C 132/05 |
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2009/C 132/06 |
Comunicazione della Commissione che fornisce orientamenti in merito agli aiuti di Stato alle società di gestione navale ( 1 ) |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Commissione |
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2009/C 132/07 |
Invito a presentare proposte per azioni indirette nell’ambito del programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano internet e altre tecnologie di comunicazione (Internet più sicuro) ( 1 ) |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione |
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2009/C 132/08 |
Notifica preventiva di una concentrazione — (Caso COMP/M.5476 — PFIZER/WYETH) ( 1 ) |
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2009/C 132/09 |
Notifica preventiva di una concentrazione — (Caso COMP/M.5553 — Perdigão/Sadia) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2009/C 132/10 |
Notifica preventiva di una concentrazione — (Caso COMP/M.5548 — Barclays/RBS/Hillary) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2009/C 132/11 |
Notifica preventiva di una concentrazione — (Caso COMP/M.5505 — Celesio/pharmexx) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione |
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2009/C 132/12 |
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Rettifiche |
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2009/C 132/13 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
RACCOMANDAZIONI
Banca centrale europea
11.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 132/1 |
RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 5 giugno 2009
al Consiglio dell’Unione europea relativamente ai revisori esterni della Banka Slovenije
(BCE/2009/12)
2009/C 132/01
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 27.1,
considerando quanto segue:
(1) |
I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali sono verificati da revisori indipendenti esterni la cui nomina è raccomandata dal Consiglio direttivo della BCE ed approvata dal Consiglio dell’Unione europea. |
(2) |
Il mandato degli attuali revisori esterni della Banka Slovenije terminerà dopo l’attività di revisione per l’esercizio finanziario 2008. Risulta, pertanto, necessario nominare nuovi revisori esterni a partire dall’esercizio finanziario 2009. |
(3) |
La Banka Slovenije ha selezionato Deloitte revizija d.o.o. quale proprio revisore esterno per gli esercizi finanziari compresi tra il 2009 e il 2011, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
Si raccomanda la nomina di Deloitte revizija d.o.o. quale revisore esterno della Banka Slovenije per gli esercizi finanziari compresi tra il 2009 e il 2011.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 giugno 2009.
Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
11.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 132/2 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 4 giugno 2009
recante nomina di un membro olandese del Comitato delle regioni
2009/C 132/02
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,
vista la proposta del governo olandese,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 (1). |
(2) |
Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito delle dimissioni del sig. Ivo OPSTELTEN, |
DECIDE:
Articolo 1
È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:
il sig. Ahmed ABOUTALEB, Burgemeester van Rotterdam (sindaco di Rotterdam).
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, addi 4 giugno 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
Martin PECINA
(1) GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.
11.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 132/3 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 4 giugno 2009
recante nomina di un supplente del Regno Unito del Comitato delle regioni
2009/C 132/03
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,
vista la proposta del governo del Regno Unito,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 (1). |
(2) |
Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della nomina a membro del sig. Robert BRIGHT, |
DECIDE:
Articolo 1
È nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:
Il sig. Chris HOLLEY, Councillor for City and Council of Swansea, Wales.
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, addì 4 giugno 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
Martin PECINA
(1) GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.
11.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 132/4 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 4 giugno 2009
recante nomina di un membro del Regno Unito del Comitato delle regioni
2009/C 132/04
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,
vista la proposta del governo del Regno Unito,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 (1). |
(2) |
Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della fine del mandato del sig. Andrew CAMPBELL a membro del Comitato delle regioni, |
DECIDE:
Articolo 1
La sig.ra Sue RAMSEY, Member of the Legislative Assembly, Northern Ireland
nominata membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010.
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.
Fatto a Luxembourgo, addì 4 giugno 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
Martin PECINA
(1) GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.
Commissione
11.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 132/5 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
10 giugno 2009
2009/C 132/05
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,4102 |
JPY |
yen giapponesi |
138,03 |
DKK |
corone danesi |
7,4462 |
GBP |
sterline inglesi |
0,85830 |
SEK |
corone svedesi |
10,7296 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,5158 |
ISK |
corone islandesi |
|
NOK |
corone norvegesi |
8,8430 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
26,748 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
278,17 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,6995 |
PLN |
zloty polacchi |
4,4645 |
RON |
leu rumeni |
4,1970 |
TRY |
lire turche |
2,1698 |
AUD |
dollari australiani |
1,7387 |
CAD |
dollari canadesi |
1,5500 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
10,9307 |
NZD |
dollari neozelandesi |
2,2257 |
SGD |
dollari di Singapore |
2,0431 |
KRW |
won sudcoreani |
1 771,60 |
ZAR |
rand sudafricani |
11,3326 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
9,6365 |
HRK |
kuna croata |
7,2639 |
IDR |
rupia indonesiana |
14 109,80 |
MYR |
ringgit malese |
4,9294 |
PHP |
peso filippino |
66,846 |
RUB |
rublo russo |
43,6320 |
THB |
baht thailandese |
48,010 |
BRL |
real brasiliano |
2,7136 |
MXN |
peso messicano |
19,1153 |
INR |
rupia indiana |
66,7450 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
11.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 132/6 |
Comunicazione della Commissione che fornisce orientamenti in merito agli aiuti di Stato alle società di gestione navale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/C 132/06
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
La presente comunicazione riguarda il diritto delle imprese che provvedono alla gestione degli equipaggi e alla gestione tecnica delle navi di beneficiare di riduzioni di imposta sulle società o dell’applicazione dell’imposta sul tonnellaggio ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione C(2004) 43 — Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al trasporto marittimo (1) (nel seguito «gli Orientamenti»). La comunicazione non riguarda gli aiuti di Stato accordati alle imprese che provvedono alla gestione commerciale delle navi. La presente comunicazione si applica alla gestione degli equipaggi e alla gestione tecnica delle navi prescindendo dal fatto che questi servizi vengano forniti congiuntamente o separatamente.
2. INTRODUZIONE
2.1. Contesto generale
In base agli Orientamenti, alle società di gestione navale è consentito di beneficiare dell’imposta sul tonnellaggio o di altre agevolazioni fiscali istituite per le società di navigazione (sezione 3.1). Questo beneficio è però limitato alle società che assicurano la totalità della gestione dell’equipaggio e della gestione tecnica della stessa nave («gestione totale»), mentre la possibilità di beneficiare dell’imposta sul tonnellaggio o di altre agevolazioni fiscali non è ammessa quando queste attività sono fornite separatamente.
Negli Orientamenti è previsto che la Commissione avrebbe esaminato i loro effetti sulla gestione delle navi tre anni dopo la loro adozione (2). La presente comunicazione espone i risultati di questa valutazione e trae alcune conclusioni sull’ammissibilità delle società di gestione navale agli aiuti pubblici.
2.2. La gestione navale
Le società di gestione navale sono imprese che forniscono una vasta gamma di servizi agli armatori, come i controlli tecnici, il reclutamento e l’addestramento degli equipaggi, la gestione degli equipaggi e la gestione della flotta. I servizi in questione si possono raggruppare in tre categorie principali: gestione degli equipaggi, gestione tecnica e gestione commerciale.
La gestione dell’equipaggio consiste, in particolare, nel provvedere a tutte le esigenze relative all’equipaggio, come la selezione e l’assunzione di marittimi in possesso delle prescritte qualifiche, la gestione delle retribuzioni, il controllo sull’adeguatezza del personale a bordo delle navi, la verifica dei certificati dei marittimi, la copertura assicurativa dei membri dell’equipaggio contro gli infortuni e le invalidità, l’organizzazione dei preparativi per il viaggio e l’ottenimento dei visti, i rimborsi delle spese mediche, la valutazione delle competenze del personale e, in alcuni casi, la loro formazione. La gestione degli equipaggi rappresenta l’attività di gran lunga più importante di tutto il settore della gestione navale a livello mondiale.
La gestione tecnica consiste, a sua volta, nel garantire la navigabilità della nave e la sua piena rispondenza alle prescrizioni tecniche e di sicurezza. In particolare, il manager tecnico è responsabile delle decisioni riguardanti le riparazioni e la manutenzione di una nave. La gestione tecnica, pur essendo un’attività significativa nel settore della gestione navale, è comunque un comparto di dimensioni molto inferiori a quelle della gestione degli equipaggi.
La gestione commerciale consiste nella promozione e nella vendita della capacità navale, mediante il chartering delle navi, le prenotazioni di trasporto merci e passeggeri, il marketing e la nomina degli agenti. La gestione commerciale rappresenta un comparto molto piccolo all’interno del settore della gestione navale. Allo stato, la Commissione non dispone d’informazioni complete circa la gestione commerciale delle navi. Pertanto, questo settore non è preso in considerazione dalla presente comunicazione.
Come ogni attività marittima, la gestione navale è un’attività per sua natura globale. In assenza di una normativa internazionale che disciplini la gestione delle navi da parte di terzi, le norme in vigore in questo settore sono state emanate nell’ambito di accordi di diritto privato (3).
Nella Comunità europea la gestione navale viene effettuata in gran parte a Cipro. Esistono comunque società di gestione con sede nel Regno Unito, in Germania, in Danimarca, in Belgio e nei Paesi Bassi. Al di fuori della Comunità, le società di gestione navale sono principalmente stabilite a Hong Kong, a Singapore, in India, negli Emirati Arabi uniti e negli USA.
2.3. Revisione delle condizioni di ammissibilità applicabili alle società di gestione navale
Da quando sono stati pubblicati gli Orientamenti (gennaio 2004) molti paesi dotati di una flotta marittima sono entrati a far parte della Comunità e fra essi Cipro, che è sede del maggior numero di imprese di gestione navale al mondo.
L’adesione di Cipro e il lavoro preliminare che questo Stato ha svolto per conformarsi agli Orientamenti, come pure uno studio realizzato da un consorzio per l’amministrazione di tale Stato membro (4), hanno consentito di acquisire una comprensione più completa di questa attività e delle sue linee evolutive. La maggiore consapevolezza è stata acquisita in particolare in relazione alle connessioni fra la gestione tecnica e degli equipaggi da un lato e l’attività marittima dall’altro, come pure della possibilità che i gestori degli equipaggi e/o i gestori tecnici possano dare un contributo per conseguire gli obiettivi fissati negli Orientamenti.
3. VALUTAZIONE DELL’AMMISSIBILITÀ DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE NAVALE
A differenza degli altri servizi nel settore marittimo, la gestione delle navi è un’attività di base dei vettori marittimi, attività che di norma viene effettuata all’interno dell’impresa. La gestione delle navi è una delle attività più caratteristiche degli operatori marittimi. Attualmente, tuttavia, essa viene, in alcuni casi, ceduta a società esterne specializzate nella gestione navale. Proprio a causa di questa connessione tra gestione delle navi e trasporti marittimi le società di gestione navale per conto terzi sono formate da operatori professionali con lo stesso background degli armatori — pur con alcune specializzazioni interne — e operano nello stesso ambiente industriale. Gli unici clienti delle società di gestione navale sono gli armatori.
In questo contesto, la Commissione ritiene che non sia opportuno che le attività di gestione navale cedute a terzi (outsourcing) vengano penalizzate fiscalmente rispetto alla gestione interna, a condizione che le società di gestione soddisfino gli stessi requisiti applicabili agli armatori e a condizione che la concessione di aiuti di Stato a queste società contribuisca al conseguimento degli obiettivi stabiliti dagli Orientamenti esattamente come la concessione di aiuti agli armatori.
In particolare, la Commissione ritiene che, proprio in ragione della loro specializzazione e della natura della loro attività principale, le società di gestione navale possano dare un contributo sostanziale al conseguimento degli obiettivi degli Orientamenti, ed in particolare a «realizzare un trasporto marittimo più sicuro, efficiente e rispettoso dell’ambiente» e a «contribuire al consolidamento delle industrie marittime connesse stabilite negli Stati membri» (5).
4. ESTENSIONE DEL DIRITTO DI RICEVERE AIUTI DI STATO ALLE SOCIETÀ DI GESTIONE NAVALE
Sulla base di quanto si è detto al punto 3, la Commissione autorizzerà, a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, sgravi fiscali per le società di gestione navale come disposto dalla sezione 3.1 degli Orientamenti, per la prestazione congiunta o separata di servizi di gestione tecnica e gestione dell’equipaggio delle navi, purché siano soddisfatte le condizioni di cui alle sezioni 5 e 6 della presente comunicazione.
5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ APPLICABILI SIA ALLE IMPRESE DI GESTIONE TECNICA CHE ALLE IMPRESE DI GESTIONE DEGLI EQUIPAGGI
Per poter beneficiare degli aiuti le società di gestione navale devono presentare una chiara connessione con la Comunità e la sua economia, secondo i criteri definiti alla sezione 3.1 degli Orientamenti. Inoltre, queste imprese devono contribuire al conseguimento degli obiettivi ivi indicati, come quelli della sezione 2.2. Le imprese di gestione tecnica e di gestione dell’equipaggio possono beneficare di aiuti di Stato purché il naviglio che gestiscono soddisfi tutti i requisiti indicati nelle sezioni da 5.1 a 5.4 della presente comunicazione. Le attività sovvenzionabili devono essere interamente esercitate a partire dal territorio della Comunità.
5.1. Contributo all’economia e all’occupazione nella Comunità
L’esistenza di un legame economico con la Comunità è provata dal fatto che la gestione della nave viene effettuata nel territorio di uno o più Stati membri e dal fatto che nell’espletamento delle attività a terra o a bordo vengono impiegati prevalentemente cittadini della Comunità.
5.2. Legame economico fra la gestione delle navi e la Comunità
Le imprese di gestione navale possono beneficiare di aiuti di Stato per le navi interamente gestite a partire dal territorio della Comunità, indipendentemente dal fatto che i servizi di gestione vengano forniti all’interno della stessa società o che siano parzialmente o totalmente affidati a una o più imprese esterne di gestione navale.
Tuttavia, dal momento che le imprese di gestione navali non dispongono di un controllo totale sui loro clienti, il requisito ora enunciato si presume soddisfatto quando almeno due terzi del tonnellaggio delle navi in gestione viene gestito a partire dal territorio della Comunità. Il tonnellaggio che supera tale percentuale, che non sia cioè interamente gestito a partire dalla Comunità, non può beneficiare di aiuti di Stato (6).
5.3. Conformità alle norme internazionali e comunitarie
Le imprese di gestione navale possono beneficiare di aiuti di Stato se tutte le navi e gli equipaggi che esse gestiscono osservano le norme internazionali e se sono soddisfatti tutti i requisiti prescritti dalla normativa comunitaria, con particolare riferimento a quelli relativi alla sicurezza, alla formazione e alla certificazione dei marittimi, al rispetto delle norme ambientali e delle condizioni di lavoro a bordo.
5.4. Obbligo di presenza della bandiera (flag link)
L’obbligo relativo alla presenza della bandiera di almeno uno Stato membro, quale prescritto nella sezione 3.1, ottavo capoverso, degli Orientamenti si applica anche alle imprese di gestione navale. La percentuale di bandiere comunitarie da prendere in considerazione come valore di riferimento è quella del giorno della pubblicazione della presente comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per le nuove imprese il valore di riferimento da prendere in considerazione è quello dell’anno successivo alla data in cui hanno iniziato l’attività.
6. REQUISITI SUPPLEMENTARI PER LE IMPRESE DI GESTIONE DEGLI EQUIPAGGI
6.1. Formazione dei marinai
Le imprese di gestione dell’equipaggio possono beneficiare di aiuti di Stato nella misura in cui tutti i marittimi che lavorano a bordo del naviglio da esse gestito vengono formati, addestrati e detengono un certificato di idoneità conforme alla Convenzione del 1978 dell’Organizzazione marittima internazionale sulle norme di formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia (STCW) come successivamente modificata ed abbiano completato con successo la formazione necessaria per la sicurezza personale a bordo. Inoltre, le imprese di gestione degli equipaggi possono beneficiare di aiuti di Stato se soddisfano i requisiti stabiliti dalla STCW e dalla normativa comunitaria in ordine alle responsabilità delle società.
6.2. Condizioni sociali
Per poter beneficiare di aiuti di Stato, le imprese che gestiscono gli equipaggi devono provvedere affinché su tutto il naviglio da esse gestito vengano integralmente osservate, da parte del datore di lavoro del marittimo (armatore o società di gestione), le disposizioni della Convenzione per il lavoro marittimo del 2006 adottata dall’Organizzazione internazionale del lavoro («convenzione MLC») (7). Le società di gestione del naviglio devono in particolare garantire che vengano adeguatamente applicate le disposizioni della convenzione MLC riguardanti il contratto di lavoro dei marittimi (8), la perdita o il naufragio della nave (9), le cure mediche (10), la responsabilità dell’armatore, ivi compreso il pagamento degli stipendi in caso di infortunio o malattia (11) e il rimpatrio (12).
Le imprese di gestione degli equipaggi devono inoltre garantire che vengano integralmente osservate le norme internazionali sull’orario di lavoro e sulle ore di riposo previste dalla citata MLC.
Infine, per poter beneficiare di aiuti di Stato, le imprese di gestione degli equipaggi devono anche offrire garanzie finanziarie atte a garantire il pagamento delle retribuzioni in caso di morte o di incapacità a lungo termine del marittimo dovuto a infortunio professionale, malattia o incidente.
7. CALCOLO DELL’IMPOSTA
Anche nel caso delle società di gestione navale la Commissione applicherà il principio già delineato negli Orientamenti, secondo il quale, per evitare distorsioni, essa autorizzerà soltanto i regimi che comportano un carico fiscale omogeneo in tutti gli Stati membri per la stessa attività o per lo stesso tonnellaggio. In altri termini, la Commissione non autorizzerà un’esenzione fiscale totale o regimi di effetto equivalente (13).
Ovviamente, la base imponibile che verrà utilizzata nel caso delle società di gestione navale non sarà quella applicata agli armatori poiché, riguardo ad una nave determinata, il giro di affari delle società di gestione navale è molto inferiore a quello realizzato dall’armatore. Secondo lo studio menzionato al punto 2.3, e in base a notifiche ricevute in passato, la base imponibile da applicare alle società di gestione dovrebbe essere all’incirca pari al 25 % (in termini di tonnellaggio o di profitto teorico) di quello che si applicherebbe all’armatore per la stessa nave o per lo stesso tonnellaggio. La Commissione chiede pertanto che i regimi nazionali che prevedono l’imposta sul tonnellaggio per le imprese di gestione navale applichino una percentuale non inferiore al suddetto 25 % (14).
Se effettuano attività che non possono beneficiare di aiuti di Stato ai sensi della presente comunicazione le imprese di gestione navale devono tenere una contabilità separata per le attività in questione.
Qualora le società di gestione cedano parti delle loro attività a terzi, questi non possono beneficiare di aiuti di Stato.
8. APPLICAZIONE E RIESAME
La Commissione applicherà gli Orientamenti esposti nella presente comunicazione a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Gli aiuti di Stato alle imprese di gestione navale saranno compresi nella revisione generale degli Orientamenti come previsto alla sezione 13 di questi.
(1) GU C 13 del 17.1.2004, pag. 3.
(2) Si veda la nota n. 3 della pagina 7 della GU C 13 del 17.1.2004.
(3) Un esempio è costituito dall’accordo detto «BIMCO’s Standard Ship Management Agreement SHIPMAN 98», che è correntemente utilizzato nelle relazioni tra gli armatori e le società di gestione.
(4) Lo studio, denominato Study on Ship Management in Cyprus and in the European Union, del 31 maggio 2008, è stato realizzato per conto del governo cipriota da un consorzio sotto la direzione dell’Università di Vienna, facoltà di economia e amministrazione aziendale.
(5) Sezione 2.2. delle linee guida.
(6) Il fatto di non rispettare la regola dei due terzi non incide sull’ammissibilità agli aiuti dell’impresa di gestione navale in quanto tale.
(7) Va ricordato, a questo proposito, che i partner sociali europei hanno adottato un accordo che recepisce le parti essenziali della Convenzione sul lavoro marittimo del 2006, ora incorporata nella legislazione comunitaria dalla direttiva 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, che attua l’accordo concluso dalla ECSA (Associazione degli armatori della Comunità europea) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla Convenzione del 2006 sul lavoro marittimo e che modifica la direttiva 1999/63/CE (GU L 124 del 20.5.2009, pag. 30).
(8) Convenzione MLC, Titolo 2, regolamento 2.1 e norma A2.1 (Contratto di lavoro dei marittimi).
(9) Ibidem, regolamento 2.6 e norma A2.6 (Indennizzo del marittimo per la perdita o il naufragio della nave), Titolo 2.
(10) Ibidem, regolamento 4.1 e norma A4.1 (Assistenza sanitaria a bordo e a terra; responsabilità dell’armatore); regolamento 4.3 e norma A4.3 (Tutela della salute e della sicurezza e prevenzione degli infortuni); regolamento 4.4 (Accesso alle strutture di terra) del Titolo 4.
(11) Ibidem, regolamento 4.2 e norma A4.2 (Responsabilità dell’armatore) del Titolo 4.
(12) Ibidem, regolamento 2.5 e norma A2.5 (Rimpatrio) del Titolo 2.
(13) La Commissione coglie l’occasione, nel contesto della presente comunicazione, per ribadire che il meccanismo utilizzato per calcolare l’imposta che deve essere pagata sia dalle imprese di gestione navale, sia dagli armatori, è irrilevante in quanto tale; in particolare, è irrilevante che venga applicato o non applicato un sistema basato sul profitto teorico.
(14) L’armatore, se può beneficare di aiuti pubblici, resta responsabile del pagamento dell’intera imposta sul tonnellaggio.
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Commissione
11.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 132/10 |
Invito a presentare proposte per azioni indirette nell’ambito del programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano internet e altre tecnologie di comunicazione (Internet più sicuro)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/C 132/07
1. |
Conformemente alla decisione n. 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano Internet e altre tecnologie di comunicazione (1) (Internet più sicuro), con il presente invito la Commissione europea sollecita la presentazione di proposte di azioni da finanziare nell’ambito del suddetto programma. «Internet più sicuro» persegue quattro linee di azione:
Il programma fa seguito al programma «Internet più sicuro plus» (2005-2008). |
2. |
Conformemente all’articolo 3, della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione ha elaborato un programma di lavoro (2) che deve fungere da base per l’attuazione del programma nel 2009. Il programma di lavoro contiene ulteriori informazioni in merito a obiettivi, priorità, bilancio indicativo e tipi di azioni cui il presente invito fa riferimento nonché alle regole di ammissibilità per poter partecipare. |
3. |
Ulteriori informazioni sulle modalità di preparazione e presentazione delle proposte e sulla procedura di valutazione figurano nella Guida del proponente (3). La Guida, il programma di lavoro ed eventuali ulteriori informazioni in merito al presente invito si possono ottenere rivolgendosi al seguente indirizzo:
|
4. |
Si possono presentare proposte riguardanti unicamente le parti dell’invito che figurano nel testo che segue. I proponenti che intendono presentare proposte concernenti più parti dell’invito devono presentare proposte separate per ogni parte. |
5. |
La dotazione di bilancio indicativa per il presente invito, nel quadro del bilancio 2009, ammonta a 9 333 milioni di euro di contributo comunitario. Al fine di assicurare l’obiettivo della piena copertura della rete integrata europea di centri «Internet più sicuro», il bilancio dell’invito a presentare proposte del 2009 può essere rafforzato da stanziamenti dal bilancio del 2010, fatta salva l’adozione del bilancio 2010 da parte dell’autorità di bilancio e la disponibilità di stanziamenti. Qualora venga deciso tale rafforzamento esso dovrà essere effettuato prima del termine di scadenza del presente invito. Le sovvenzioni destinate alle proposte pervenute in risposta al presente invito saranno concesse mediante convenzioni di finanziamento. Dopo la valutazione delle proposte, sarà stilato un elenco delle proposte da finanziare. Questo elenco può essere corredato da un elenco di riserva di proposte di qualità sufficiente, che saranno finanziate se saranno disponibili stanziamenti di bilancio. |
6. |
L’invito a presentare proposte nell’ambito del presente programma di lavoro è aperto a tutte i soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri. È aperto inoltre alla partecipazione di tutti i soggetti giuridici stabiliti negli Stati EFTA che sono parti contraenti dell’accordo SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein). È aperto inoltre alla partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in altri Stati alle condizioni previste all’articolo 2 della decisione sul programma (4), a condizione che sia stato sottoscritto un accordo bilaterale. Qualora siano selezionate a fini di finanziamento proposte presentate dai paesi citati, la convenzione di finanziamento viene firmata solo dopo che siano stati adottati i necessari provvedimenti affinché il paese in questione aderisca al programma mediante la firma di un accordo bilaterale. Informazioni aggiornate sui paesi che partecipano al programma sono disponibili sul sito web dello stesso all’indirizzo: http://ec.europa.eu/saferinternet I soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi diversi da quelli indicati supra e le organizzazioni internazionali possono partecipare a tutti i progetti a proprie spese. I soggetti giuridici stabiliti in Russia possono partecipare all’azione 1.1 (Centri Internet più sicuro) del presente invito a presentare proposte alle condizioni specificate nel programma di lavoro. |
Parte 1: Parti dell’invito
Azione 1 e azione 2: SENSIBILIZZAZIONE DEL PUBBLICO E LOTTA CONTRO I CONTENUTI ILLECITI E I COMPORTAMENTI DANNOSI E PERICOLOSI IN LINEA
7. |
Codice: 1.1 RETE INTEGRATA: CENTRI INTERNET PIÙ SICURO Il programma promuove la costituzione di Centri «Internet più sicuro» in tutta Europa per coordinare le attività e riunire un insieme di soggetti interessati allo scopo di assicurare l’azione e facilitare il trasferimento di conoscenze. Tutti i centri «Internet più sicuro» svolgeranno un’attività di sensibilizzazione rivolta a genitori, assistenti, insegnanti e minori in stretta cooperazione con tutti gli attori direttamente interessati a livello europeo, regionale e locale, affrontando i problemi connessi a contenuti considerati non adatti ai minori di età. Ad esempio razzismo e xenofobia, bullismo e molestie, uso di servizi peer-to-peer, video su banda larga, messaggeria istantanea, chat-room, siti di socializzazione e accesso a contenuti e a forme di informazione e comunicazione interattiva rese possibili dalla rapida diffusione, tra i minori, di Internet, della telefonia mobile e delle console per videogiochi. Le azioni tengono conto anche di aspetti connessi come la tutela dei consumatori, la protezione dei dati, l’informazione e i problemi attinenti alla sicurezza della rete (virus/spam). Inoltre, i centri «Internet più sicuro» devono prevedere anche a) hotlines dove il pubblico può denunciare i contenuti illeciti e b) helplines dove genitori e minori possono essere consigliati su come reagire a contatti («grooming» o adescamento in linea) o a comportamenti pericolosi (bullismo in linea), a contenuti dannosi e a esperienze sgradevoli o che possono spaventare, conseguenti all’uso di tecnologie online. Le finalità dei centri «Internet più sicuro» sono illustrate con maggiori dettagli nel Programma di lavoro. Il finanziamento copre il 50 % dei costi ammissibili (che può arrivare al 75 % per gli enti pubblici, le PMI e le organizzazioni senza scopo di lucro). |
8. |
Codice: 1.2 RETE INTEGRATA: COORDINAMENTO EUROPEO DEI CENTRI «INTERNET PIÙ SICURO» Al fine di assicurare la massima cooperazione ed efficacia alle azioni in materia di sensibilizzazione, hotlines ed helplines in tutta Europa, l’invito per il 2009 prevede anche un coordinatore di rete con il compito di offrire un supporto logistico ed infrastrutturale per i centri «Internet più sicuro», garantendo visibilità a livello europeo, comunicazione efficace e scambio di esperienze in modo che le conoscenze acquisite possano essere applicate su base permanente. I compiti del coordinatore di rete sono illustrati con maggiori dettagli nel Programma di lavoro. Data la diversa natura degli obiettivi delle attività di sensibilizzazione, delle hotlines e delle helplines, le missioni specifiche di ogni componente sono previste nel Programma di lavoro. Oltre ai compiti specifici di coordinamento di ogni componente, il coordinatore di rete deve:
L’attività di coordinamento complessivo e i compiti specifici di coordinamento sono previsti in un’unica convenzione di finanziamento. Può essere presentata una proposta congiunta da parte di non più di tre organizzazioni diverse. Il finanziamento copre il 100 % dei costi ammissibili diretti (come precisato nel modello di convenzione di finanziamento) ma esclude i costi indiretti (spese generali). |
Azione 3: PROMOZIONE DI UN AMBIENTE IN LINEA PIÙ SICURO
9. |
Codice: 3.1 RETI TEMATICHE: RETE DI ONG PER LA PROTEZIONE DEI MINORI SU INTERNET Il Programma invita a presentare proposte per costituire una rete tematica di organizzazioni europee non governative che rappresentano i diritti e il benessere dei minori per sviluppare un’impostazione concertata condividendo esperienze e migliori pratiche e sviluppando strategie comuni, per garantire che si tenga conto delle esigenze dei minori nelle discussioni su internet e i nuovi media in Europa, nonché nelle pertinenti sedi internazionali. Il finanziamento copre il 100 % di un numero ridotto di costi ammissibili (costi diretti di coordinamento e attuazione della rete) per le reti tematiche. |
Azione 4: CREAZIONE DI UNA BASE DI CONOSCENZE
10. |
Codice: 4.1 PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE CONOSCENZE: VITTIMIZZAZIONE DEI MINORI IN LINEA Si invita a presentare proposte per un progetto di potenziamento delle conoscenze diretto ad accrescere la conoscenza del fenomeno degli abusi sessuali dei minori in linea, in particolare l’adescamento in linea, vale a dire il processo con il quale un adulto adesca in linea un minore con l’intento di abusarne sessualmente. Il risultato atteso da questo progetto consiste in una maggiore conoscenza del fenomeno che andrebbe ad arricchire il processo di formazione delle politiche pertinenti, l’attività rivolta al benessere dei minori, l’attività di sensibilizzazione e fornirebbe materiale per ulteriori azioni e studi. L’obiettivo è rafforzare la tutela dei minori e formulare strategie di prevenzione più efficaci. Il progetto potrebbe concentrarsi sul fenomeno della vittimizzazione dei minori in linea: individuazione dei gruppi più vulnerabili di minori che diventano obiettivo di abusi in linea, l’impatto psico-sociale sui minori vittime di abusi in linea, dalla possibilità di accedere a materiale potenzialmente pericoloso in linea (ad esempio materiale a contenuto sessuale e/o violento) al subire abusi veri e propri. Il progetto deve individuare le differenze comportamentali nell’uso di internet tra gruppi di età e generi; la relazione tra la sessualità dei giovani e l’adescamento in linea; descrivere il comportamento nella presa di rischi in linea da parte dei diversi gruppi di minori. La metodologia del progetto deve includere un’impostazione qualitativa che comprenda minori che hanno subito abusi in linea. I progetti per il potenziamento delle conoscenze sono finanziati al 100 % dei costi ammissibili diretti (come precisato nel modello di convenzione di finanziamento), ma escludendo i costi indiretti (spese generali). |
Parte 2: Criteri di valutazione
La valutazione delle proposte si basa sui principi della trasparenza e della parità di trattamento. Verrà effettuata dalla Commissione con l’assistenza di esperti indipendenti. Ogni proposta sarà esaminata alla luce di criteri di valutazione, ripartiti in tre categorie: criteri di ammissibilità, criteri di aggiudicazione, criteri di selezione. Solo le proposte che soddisfano i requisiti di ammissibilità seguiranno il successivo iter di valutazione. I criteri di valutazione sono riportati qui di seguito.
11. |
Criteri di ammissibilità
All’atto del ricevimento tutte le proposte e le domande sono sottoposte ad un controllo di ammissibilità, al fine di garantire la loro conformità ai requisiti previsti dall’invito e alla procedura di invio. Saranno eseguiti i seguenti controlli:
Inoltre, i proponenti devono certificare di non trovarsi in una delle situazioni elencate nel programma di lavoro che li escluderebbero dalla partecipazione. |
12. |
Criteri di aggiudicazione
Per valutare i meriti relativi delle proposte pervenute, ogni strumento di attuazione del programma (reti integrate, progetti mirati e reti tematiche) deve soddisfare un insieme specifico di criteri di aggiudicazione con ponderazioni specifiche. Una descrizione dettagliata dei criteri di aggiudicazione è riportata nel programma di lavoro del 2009 «Internet più sicuro» 2. |
13. |
Criteri di selezione
I criteri di selezione devono garantire che i candidati dispongano delle risorse sufficienti per cofinanziare il progetto nonché delle competenze e delle qualifiche professionali necessarie per eseguire in modo adeguato il lavoro previsto. I criteri di selezione vengono applicati sulla base delle informazioni fornite nella proposta. Se vengono evidenziate lacune sul piano della capacità finanziaria o delle competenze professionali possono rendersi necessarie misure di compensazione quali garanzie finanziarie o misure di altro tipo. Le proposte ammesse alla fase di negoziato saranno oggetto di una convalida formale a livello giuridico e finanziario in quanto condizione preliminare alla stipula della convenzione di finanziamento. Una descrizione dettagliata dei criteri di selezione è riportata nel programma di lavoro «Internet più sicuro» del 2009. |
Parte 3: Dettagli amministrativi e termine ultimo di presentazione
14. |
Le proposte devono essere preparate utilizzando i moduli allegati alla Guida del proponente e inviate alla Commissione su supporto cartaceo in un (1) originale e cinque (5) copie, assieme ad una copia elettronica su CD-Rom, al seguente indirizzo:
|
15. |
Termine ultimo per la ricezione di tutte le proposte: ore 17.00 del 19 novembre 2009 (ora locale di Lussemburgo). Le proposte arrivate dopo la scadenza del termine o inviate per fax o posta elettronica non saranno prese in considerazione. |
16. |
Valutazione indicativa e calendario della selezione: la valutazione avrà luogo entro due mesi dal termine ultimo per la presentazione delle proposte. I proponenti saranno informati dell’esito della loro proposta dopo lo svolgimento della valutazione. La scelta temporale di alcuni nuovi progetti terrà conto dei contratti esistenti che, nel caso di alcuni centri «Internet più sicuro» scadono a fine 2010, in modo da assicurare l’uso più efficiente dei finanziamenti. |
17. |
In tutta la corrispondenza relativa al presente invito (richieste di informazioni, presentazione di proposte ecc.) occorre citare il codice identificativo relativo alla parte dell’invito cui la proposta si riferisce. All’atto della presentazione di una proposta, i candidati accettano le procedure e le condizioni descritte nell’invito e nei documenti a cui viene fatto riferimento. I servizi della Commissione europea attribuiscono il carattere di massima riservatezza ad ogni proposta ricevuta. La Comunità europea applica una politica di pari opportunità e incoraggia vivamente le donne a presentare proposte o a collaborare alla loro presentazione. |
(1) GU L 348 del 24.12.2008, pag. 118.
(2) Decisione della Commissione C(2009) 4023 del 28.5.2009, http://ec.europa.eu/saferinternet
(3) http://ec.europa.eu/saferinternet
(4) Decisione n. 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, pubblicata nella GU L 348 del 24.12.2008, pag. 118.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione
11.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 132/15 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5476 — PFIZER/WYETH)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/C 132/08
1. |
In data 29 maggio 2009 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento CE n. 139/2004 del Consiglio1 (1). Con tale operazione Pfizer Inc. («Pfizer»), una società costituita secondo il diritto dello Stato di Delaware (Stati Uniti), propone di acquisire il controllo esclusivo, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, di Wyeth, una società costituita secondo il diritto dello Stato di Delaware (Stati Uniti), mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 2 2964301 o 2967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5476 — PFIZER/WYETH, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
11.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 132/16 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5553 — Perdigão/Sadia)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/C 132/09
1. |
In data 2 giugno 2009 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Perdigão S.A. («Perdigão», Brasile) procede a una fusione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento, con l'impresa Sadia S.A. («Sadia», Brasile). |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 2 2964301 o 2967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5553 — Perdigão/Sadia, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
11.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 132/17 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5548 — Barclays/RBS/Hillary)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/C 132/10
1. |
In data 4 giugno 2009 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Barclays Bank PLC («Barclays», Regno Unito) e The Royal Bank of Scotland Group plc («RBS», Regno Unito) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo comune dell'impresa Hillary S.à.r.l. («Hillary», Lussemburgo), proprietaria indiretta di USP Hospitales S.L.U («USP», Spagna), mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 2 2964301 o 2967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5548 — Barclays/RBS/Hillary, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
11.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 132/18 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5505 — Celesio/pharmexx)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/C 132/11
1. |
Il 3 giugno 2009 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 (1) del Consiglio. Con tale operazione l’impresa Celesio AG («Celesio», Germania), controllata da Franz Haniel & Cie. GmbH («Haniel», Germania), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo dell'insieme dell’impresa pharmexx GmbH («pharmexx», Germania) mediante acquisto di quote. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 2 2964301 o 2967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5505 — Celesio/pharmexx, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.
ALTRI ATTI
Commissione
11.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 132/19 |
Comunicazione destinata alle imprese che intendono importare nell'Unione europea o esportare dall'Unione europea nel 2010 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono (ODS) e alle imprese che intendono richiedere per il 2010 una quota di tali sostanze per usi di laboratorio e analitici
2009/C 132/12
Con la presente la Commissione informa inoltre preventivamente che il regolamento è attualmente oggetto di revisione e che un nuovo regolamento dovrebbe essere applicabile a partire dal 1o gennaio 2010. La presente comunicazione è pertanto basata sulle disposizioni del nuovo regolamento. Ulteriori informazioni sulle modifiche del regime di licenze per le sostanze che riducono lo strato di ozono saranno disponibili al seguente indirizzo Internet http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm
I. |
La presente comunicazione è destinata alle imprese che entreranno nell'ambito di applicazione del regolamento di rifusione del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1) (il regolamento) e che intendono importare nella Comunità europea o esportare dalla Comunità europea le seguenti sostanze coperte dal regolamento durante il periodo che va dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010:
Dibromodifluorometano (halon-1202). |
II. |
In linea di massima l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui al punto Iè vietata, salvo nei casi specifici previsti dal regolamento. |
III. |
L'importazione o l'esportazione di sostanze esentate dal divieto generale di importazione o esportazione richiede il rilascio di una licenza da parte della Commissione, salvo nei casi di transito, stoccaggio temporaneo, regime doganale del deposito o della zona franca di cui al regolamento (CE) n. 450/2008, di una durata massima di 45 giorni. Anche l'importazione o l'esportazione di dibromodifluorometano è esentata dall'obbligo di licenza. |
IV. |
Le imprese che desiderano importare o esportare sostanze controllate nel 2010 e che non hanno richiesto una licenza di importazione o un'autorizzazione all'esportazione negli anni precedenti devono notificarlo alla Commissione presentando entro il 1o luglio 2009 il modulo di registrazione disponibile online all'indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm Dopo la registrazione le imprese devono seguire la procedura descritta al paragrafo V. |
V. |
Le imprese che hanno richiesto una licenza d'importazione o un'autorizzazione all'esportazione negli anni precedenti dovrebbero compilare e presentare il modulo di dichiarazione disponibile online tramite la base di dati ODS (http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm). In caso di dichiarazioni di importazione, una copia debitamente firmata della dichiarazione finale deve essere inviata alla Commissione una volta completata la procedura di dichiarazione online:
La Commissione incoraggia la presentazione di copie debitamente firmate tramite e-mail. Una copia della dichiarazione dovrebbe essere inviata anche all'autorità competente dello Stato membro interessato (un elenco dei punti di contatto in tutti gli Stati membri è disponibile online all'indirizzo http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods_export.htm). |
VI. |
I moduli di dichiarazione saranno disponibili nella base di dati ODS a partire dal 1o giugno 2009. |
VII. |
Solo i moduli di dichiarazione debitamente compilati (nel caso delle dichiarazioni di importazione le copie firmate) che non contengano errori ricevuti entro il 31 luglio 2009 saranno considerati validi dalla Commissione. Le imprese sono incoraggiate a presentare la loro dichiarazione quanto prima e con sufficiente anticipo, in modo che sia possibile apportare eventuali correzioni entro il termine previsto per la dichiarazione. |
VIII. |
La presentazione di una dichiarazione di per sé non autorizza un'impresa ad effettuare importazioni o esportazioni. |
IX. |
Prima di effettuare un'importazione o un'esportazione soggetta a licenza (cfr. punto III) nel 2010, le imprese devono aver presentato una dichiarazione corrispondente e aver richiesto alla Commissione una licenza utilizzando il modulo online disponibile nella base di dati ODS. |
X. |
Per verificare la natura della sostanza e la finalità dell'importazione o dell'esportazione descritte dall'impresa nella richiesta di licenza, la Commissione può chiedere al richiedente di presentare informazioni aggiuntive. |
XI. |
La Commissione rilascerà una licenza dopo essersi accertata che la richiesta sia conforme alla dichiarazione e alla regolamentazione in vigore. Il richiedente sarà informato circa l'accettazione della propria richiesta di licenza tramite posta elettronica. La Commissione si riserva la facoltà di non rilasciare un'autorizzazione all'esportazione se la sostanza che deve essere esportata non corrisponde alla descrizione ovvero può non essere adoperata ai fini dell'utilizzo richiesto, ovvero non può essere esportata nel rispetto del regolamento. La Commissione può respingere una richiesta di licenza qualora le autorità competenti del paese importatore abbiano informato la Commissione che l'importazione della sostanza controllata avrebbe effetti negativi sull'attuazione delle misure di controllo previste dal paese importatore per rispettare gli obblighi derivanti dal protocollo, o causerebbe un eccesso di limitazioni quantitative, previste dal protocollo, per quel dato paese. |
XII. |
Le importazioni destinate all'immissione in libera pratica nella Comunità sono soggette a limiti quantitativi determinati dalla Commissione sulla base delle dichiarazioni di importazione di sostanze controllate per gli usi seguenti:
|
XIII. |
Le prescrizioni in materia di esportazione saranno soggette a modifiche a partire dal 1.1.2010, anche nei seguenti settori:
|
XIV. |
Le richieste delle quote per il 2010 delle sostanze di cui al punto I per usi di laboratorio e analitici. Le condizioni relative alla produzione, all'importazione e alla commercializzazione di ODS per usi di laboratorio e analitici cambieranno in applicazione del nuovo regolamento e si applicheranno ora anche agli idroclorofluorocarburi destinati a tali usi. Le quote allocate ai produttori e agli importatori, o ai fornitori di tali sostanze che le acquistano da produttori e importatori, saranno soggette a limiti quantitativi. La procedura di dichiarazione non dovrebbe cambiare sostanzialmente rispetto agli anni precedenti. La procedura definitiva di dichiarazione e allocazione è tuttavia attualmente in fase di definizione. Le imprese sono pertanto invitate a consultare periodicamente la seguente pagina web: http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm |
(1) L'adozione formale è prevista entro la metà del 2009.
Rettifiche
11.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 132/22 |
Rettifica della Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul finanziamento dei progetti nel settore dell'energia e dell'Internet a banda larga e della valutazione dello stato di salute della PAC nell'ambito del piano europeo di ripresa economica
(Questo testo annulla e sostituisce quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 108 del 12 maggio 2009, pag. 1 )
2009/C 132/13
«ACCORDO INTERISTITUZIONALE DEL 17 MAGGIO 2006 TRA IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO E LA COMMISSIONE SULLA DISCIPLINA DI BILANCIO E LA SANA GESTIONE FINANZIARIA
Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul finanziamento dei progetti nel settore dell'energia e dell'Internet a banda larga e della valutazione dello stato di salute della PAC nell'ambito del piano europeo di ripresa economica
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno convenuto il finanziamento, nell'ambito del piano europeo di ripresa economica per la modernizzazione delle infrastrutture e la solidarietà energetica, di progetti nel settore dell'energia e dell'Internet a banda larga e della valutazione dello stato di salute della PAC. I progetti che possono beneficiare del sostegno comunitario sono indicati negli atti legislativi interessati.
Il pacchetto, che mira a stimolare ulteriormente l'economia e a migliorare la sicurezza energetica, ammonta a 5 000 milioni di EUR ai prezzi attuali:
— |
un importo di 3 980 milioni di EUR sarà messo a disposizione per il finanziamento dei progetti nel settore dell'energia della rubrica 1a del quadro finanziario: 2 000 milioni di EUR nel 2009 e 1 980 milioni di EUR nel 2010, |
— |
inoltre, un importo di 1 020 milioni di EUR sarà messo a disposizione all'interno della rubrica 2 per sviluppare l'accesso ad Internet a banda larga nelle zone rurali e per potenziare le operazioni connesse alle “nuove sfide” definite nel contesto della valutazione dello stato di salute della PAC. |
Il finanziamento dell'importo complessivo di 5 000 milioni di EUR sarà garantito al più presto possibile:
— |
il massimale del 2009 della rubrica 1a sarà aumentato di un importo pari a 2 000 milioni di EUR, che sarà compensato da una riduzione di uguale importo del massimale del 2009 della rubrica 2 conformemente ai punti 21, 22 e 23 dell'accordo interistituzionale (AII) del 17 maggio 2006. Sarà inoltre aggiunto un importo di 600 milioni di EUR allo sviluppo rurale nel bilancio del 2009 per finanziare infrastrutture per Internet a banda larga e rafforzare le operazioni connesse alle “nuove sfide”. Il quadro finanziario pluriennale sarà riesaminato e al tempo stesso sarà modificato di conseguenza il bilancio del 2009 sulla base di una proposta modificata della Commissione e del progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 4 al bilancio 2009, |
— |
il finanziamento dell'importo rimanente (2 400 milioni di EUR) sarà garantito mediante un meccanismo di compensazione in sede di concertazione della procedura di bilancio per il 2010, ricorrendo a tutte le risorse di bilancio previste nel relativo quadro giuridico, da completare, ove del caso, al più tardi in sede di concertazione della procedura di bilancio per il 2011:
|
Il massimale globale del quadro finanziario 2007-2013 non sarà superato.»